ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 307

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
28 novembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante la data della firma e dell’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019

1

 

*

Informazioni sulla data della firma e sull'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1964 della Commissione del 26 novembre 2019 relativo all’autorizzazione di L-lisina base, liquida, monocloridrato di L-lisina, liquido, monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e solfato di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1965 della Commissione del 26 novembre 2019 relativo all’autorizzazione del molibdato di sodio diidrato come additivo per mangimi destinati agli ovini ( 1 )

12

 

*

Regolamento (UE) 2019/1966 della Commissione del 27 novembre 2019 che modifica e rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1967 del Consiglio del 25 novembre 2019 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

27

 

*

Decisione (UE) 2019/1968 della Commissione del 2 agosto 2019 relativa alla misura SA.21445 - C42/2006 attuata dall’Italia per remunerare Poste Italiane per i conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato [notificata con il numero C(2019) 5649]  ( 1 )

28

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1969 della Commissione del 26 novembre 2019 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( 1 )

45

 

*

Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1970 Della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) e l’allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcune regioni della Spagna e gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di indenni e l’approvazione dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni dell’Italia [notificata con il numero C(2019) 8378]  ( 1 )

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1971 della Commissione del 26 novembre 2019 relativa al riconoscimento dello Universal Feed Assurance Scheme per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

54

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1972 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 8396]  ( 1 )

56

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1973 della Commissione del 27 novembre 2019 che non approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 ( 1 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/1


Informazione riguardante la data della firma e dell’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019

L’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno firmato a Bruxelles, il 13 novembre 2019, l’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019.

Di conseguenza, l’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 16 novembre 2019, conformemente al punto 6.


28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/2


Informazioni sulla data della firma e sull'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal

L'Unione europea e la Repubblica del Senegal hanno firmato il 18 novembre 2019, a Bruxelles, il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal.

Di conseguenza, il protocollo si applica in via provvisoria dal 18 novembre 2019 ai sensi del suo articolo 16.


REGOLAMENTI

28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1964 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

relativo all’autorizzazione di L-lisina base, liquida, monocloridrato di L-lisina, liquido, monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e solfato di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il concentrato liquido di L-lisina (base), il concentrato liquido di monocloridrato di L-lisina, il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e il solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum sono stati autorizzati per un periodo illimitato ai sensi della direttiva 82/471/CEE dalla direttiva 88/485/CEE della Commissione (3). Tali additivi per mangimi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, sono state presentate domande di rivalutazione del concentrato liquido di L-lisina (base), del concentrato liquido di monocloridrato di L-lisina, del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e del solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Sono state presentate anche domande di autorizzazione del concentrato liquido di L-lisina (base), del concentrato liquido di monocloridrato di L-lisina, del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro e del solfato di L-lisina per tutte le specie animali in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4)

Le domande riguardano l’autorizzazione del concentrato liquido di L-lisina (base), del concentrato liquido di monocloridrato di L-lisina, del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro e del solfato di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(5)

Nei pareri dell’11 settembre 2013 (4), del 28 ottobre 2014 (5), del 10 marzo 2015 (6), del 16 giugno 2015 (7), del 2 dicembre 2015 (8), del 19 aprile 2016 (9), del 28 novembre 2018 (10) , (11) e del 3 aprile 2019 (12) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il concentrato liquido di L-lisina (base) prodotto da Escherichia coli FERM BP-10941, Escherichia coli FERM BP-11355, Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775 e Corynebacterium glutamicum KCCM 10227, il concentrato liquido di monocloridrato di L-lisina prodotto da Escherichia coli FERM BP-10941 e Escherichia coli FERM BP-11355, il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotto da Escherichia coli FERM BP-10941, Escherichia coli FERM BP-11355, Escherichia coli CGMCC 3705, Escherichia coli CGMCC 7.57, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775, Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P e Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 e il solfato di L-lisina prodotto da Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 e Corynebacterium glutamicum DSM 24990 non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. La sicurezza degli additivi prodotti da microrganismi geneticamente modificati, in particolare da Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, è subordinata alla condizione che il processo di fabbricazione sia eseguito garantendo che nessun DNA ricombinante del ceppo produttore sia presente nel prodotto finale. L’Autorità ha inoltre affermato che le quattro forme di L-lisina dovrebbero essere considerate pericolose per gli utilizzatori degli additivi, in particolare in caso di inalazione. Alcune di queste forme sono da considerarsi leggermente irritanti per gli occhi o corrosive per la pelle e gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L’Autorità ha inoltre concluso che gli additivi sono un’efficace fonte dell’aminoacido L-lisina per tutte le specie animali e che, affinché siano ugualmente efficaci per le specie ruminanti e quelle non ruminanti, gli additivi dovrebbero essere protetti dalla degradazione nel rumine. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti e nell’acqua per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

I nomi «concentrato liquido di L-lisina (base)» e «concentrato liquido di monocloridrato di L-lisina» dovrebbero essere modificati in «L-lisina base, liquida» e «monocloridrato di L-lisina, liquido» in quanto il tenore minimo di L-lisina di tali additivi è pari rispettivamente solo al 50 % e al 22 %.

(7)

La valutazione del concentrato liquido di L-lisina (base), del concentrato liquido di monocloridrato di L-lisina, del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro e del solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum o Escherichia coli spp come indicato al considerando 5 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’impiego di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(8)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per il concentrato liquido di L-lisina (base), il concentrato liquido di monocloridrato di L-lisina, il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro e il solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «amminoacidi, loro sali e analoghi» sono autorizzate come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Il concentrato liquido di L-lisina (base), il concentrato liquido di monocloridrato di L-lisina, il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e il solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum autorizzati dalla direttiva 88/485/CEE della Commissione e le premiscele contenenti tali sostanze possono essere immessi sul mercato fino al 18 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 18 dicembre 2019 e possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 18 dicembre 2019, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 18 dicembre 2019, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8).

(3)  Direttiva 88/485/CEE della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica l’allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 239 del 30.8.1988, pag. 36).

(4)  EFSA Journal (2013); 11(10):3365.

(5)  EFSA Journal 2014; 12 (11): 3895.

(6)  EFSA Journal 2015;13(3):4052.

(7)  EFSA Journal 2015;13(7):4156.

(8)  EFSA Journal 2016;14(3):4346.

(9)  EFSA Journal 2016;14(5):4471.

(10)  EFSA Journal 2019;17(1):5532.

(11)  EFSA Journal 2019;17(1):5537.

(12)  EFSA Journal 2019;17(5):5697.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria degli additivi nutrizionali. gruppo funzionale: amminoacidi, loro sali e analoghi.

3c320

-

L-lisina base, liquida

Composizione dell’additivo:

Soluzione acquosa di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 50 %

Caratterizzazione della sostanza attiva:

L-lisina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli FERM BP-10941 o

Escherichia coli FERM BP-11355 o

Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P o

Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547 o

Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775 o

Corynebacterium glutamicum KCCM 10227.

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numero CAS: 56-87-1

Metodi di analisi (1):

Per la quantificazione della lisina nell’additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180.

Per la quantificazione della lisina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Per la quantificazione della lisina nell’acqua:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD); o

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS).

Tutte le specie

-

-

-

1.

Il tenore di lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

La L-lisina base, liquida, può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, della cute e degli occhi.

4.

L’additivo può essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio.

5.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

18.12.2029

3c321

-

Monocloridrato di L-lisina, liquido

Composizione dell’additivo:

Soluzione acquosa di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 22 % e un tenore massimo di umidità del 66 % (tenore minimo di L-lisina del 58 % nella sostanza secca).

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con

Escherichia coli FERM BP-10941 o Escherichia coli FERM BP-11355.

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numero CAS: 657-27-2

Metodi di analisi (1):

Per l’identificazione del monocloridrato di L-lisina nell’additivo per mangimi:

Food Chemical Codex «Monografia del monocloridrato di L-lisina».

Per la quantificazione della lisina nell’additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180.

Per la quantificazione della lisina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Tutte le specie

-

-

-

1.

Il tenore di lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

Il monocloridrato di L-lisina, liquido, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi.

4.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

18.12.2029

3c322

 

Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro

Composizione dell’additivo:

Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tenore massimo di umidità dell’1,5 %

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con

Escherichia coli FERM BP-10941 o Escherichia coli FERM BP-11355 o Escherichia coli CGMCC 3705 o Escherichia coli CGMCC 7.57 o Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547 o

Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775 o

Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P o

Corynebacterium glutamicum KCCM 10227.

Formula chimica: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Numero CAS: 657-27-2

Metodi di analisi (1):

Per l’identificazione del monocloridrato di L-lisina nell’additivo per mangimi:

Food Chemical Codex «Monografia del monocloridrato di L-lisina».

Per la quantificazione della lisina nell’additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180.

Per la quantificazione della lisina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Per la quantificazione della lisina nell’acqua:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD); o

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS).

Tutte le specie

-

-

-

1.

Il tenore di lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

3.

Il tenore di endotossina dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima all’endotossina di 1600 UI endotossine/m3 di aria (2).

4.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

5.

L’additivo può essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio.

6.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

18.12.2029

3c324

 

Solfato di L-lisina

Composizione dell’additivo:

Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 52 % e un tenore massimo di solfato del 24 %

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 o

Corynebacterium glutamicum DSM 24990.

Formula chimica: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

Numero CAS: 60343-69-3

Metodi di analisi (1):

Per la quantificazione della lisina nell’additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180.

Per l’identificazione del solfato nell’additivo per mangimi:

Farmacopea europea, monografia 20301.

Per la quantificazione della lisina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC/VIS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.

Tutte le specie

-

-

10 000

1.

Il tenore di L-lisina è indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell’apparato respiratorio.

4.

Indicazioni da riportare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

18.12.2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Esposizione calcolata in base al livello di endotossina e al potenziale di polverizzazione dell’additivo secondo il metodo utilizzato dall’EFSA (EFSA Journal 2018;16(10):5458); metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14. (endotossine batteriche).


28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1965 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

relativo all’autorizzazione del molibdato di sodio diidrato come additivo per mangimi destinati agli ovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il molibdato di sodio è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del molibdato di sodio diidrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(4)

Il richiedente ha chiesto che il molibdato di sodio diidrato sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n 1831/2003.

(5)

Nel suo parere del 23 gennaio 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il molibdato di sodio diidrato non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è considerato irritante per gli occhi e la pelle. Di conseguenza la Commissione ritiene che dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un’incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che la supplementazione di molibdeno nell’alimentazione degli ovini con molibdato di sodio diidrato è considerata efficace al fine di garantire un adeguato equilibrio con il rame quando il rapporto rame/molibdeno nella dieta è compreso tra 3 e 10. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del molibdato di sodio diidrato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza molibdato di sodio diidrato, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Il molibdato di sodio diidrato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 18 dicembre 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti molibdato di sodio diidrato, prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 18 dicembre 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti molibdato di sodio diidrato, prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 18 dicembre 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2019;17(2):5606.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Tenore dell’elemento (Mo) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria degli additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.

3b701

-

Molibdato di sodio diidrato

Composizione dell’additivo:

Molibdato di sodio diidrato, in polvere, con un tenore minimo di molibdeno del 37 %

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Formula chimica: Na2MoO4. 2 H2O

Numero CAS: 10102-40-6

Metodi di analisi  (1):

Per la quantificazione del molibdeno totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

 

— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).

Per la quantificazione del sodio totale nell’additivo per mangimi:

 

— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o

 

— EN ISO 6869: spettrometria di assorbimento atomico (AAS).

Ovini

-

-

2,5 (in totale)

1.

L’additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.

3.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione:

«La supplementazione di molibdeno nell’alimentazione degli ovini porterà a un rapporto Cu/Mo nella dieta compreso tra 3 e 10 al fine di garantire un adeguato equilibrio con il rame.»

18.12.2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports


28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/15


REGOLAMENTO (UE) 2019/1966 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2019

che modifica e rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contiene una classificazione armonizzata delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) sulla base di una valutazione scientifica del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche. Le sostanze sono classificate come sostanze CMR di categoria 1 A, sostanze CMR di categoria 1B o sostanze CMR di categoria 2 a seconda del livello delle prove delle loro proprietà CMR.

(2)

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 vieta l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1 A, di categoria 1B o di categoria 2 ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (sostanze CMR). Una sostanza CMR può essere tuttavia impiegata nei prodotti cosmetici se vengono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(3)

Al fine di attuare uniformemente il divieto di utilizzo delle sostanze CMR nel mercato interno, assicurare la certezza del diritto, in particolare per gli operatori economici e le competenti autorità nazionali, e garantire un livello elevato di tutela della salute umana, tutte le sostanze CMR dovrebbero essere incluse nell’elenco delle sostanze vietate di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e, ove opportuno, rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati III e V del medesimo regolamento. Se vengono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009, gli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati III e V del medesimo regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(4)

Tutte le sostanze classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 al 1o dicembre 2018, data di applicazione del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (3), erano destinate a rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/831 della Commissione (4). Il presente regolamento riguarda le sostanze classificate come CMR nel regolamento (UE) 1480/2018 della Commissione (5), che si applica a decorrere dal 1o maggio 2020.

(5)

Per quanto riguarda la sostanza acido 2-idrossibenzoico, denominata nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI) Salicylic acid (acido salicilico), classificato come sostanza CMR di categoria 2, è stata presentata una richiesta di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009 e si è stabilito che la condizione prevista da tale disposizione è soddisfatta.

(6)

L’acido salicilico e i suoi sali figurano attualmente nell’allegato V, voce 3, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici a una concentrazione massima dello 0,5 % (acido).

(7)

L’acido salicilico figura inoltre nell’allegato III, voce 98, del regolamento (CE) n. 1223/2009, come sostanza soggetta a restrizioni, consentita solo se utilizzata per scopi diversi rispetto ai conservanti, in prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare, a una concentrazione massima del 3,0 % e in altri prodotti a una concentrazione massima del 2,0 %.

(8)

In conformità all’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009, una sostanza classificata come sostanza CMR nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata sicura per l’utilizzo nei prodotti cosmetici.

(9)

Il 21 dicembre 2018 il CSSC ha formulato un parere scientifico sull’acido salicilico (6) («parere del CSSC») secondo cui, sulla base dei dati disponibili, la sostanza è sicura per i consumatori se utilizzata come conservante nei prodotti cosmetici a una concentrazione massima dello 0,5 % (acido), tenuto conto delle attuali restrizioni in vigore. Il parere del CSSC non è applicabile a nessun prodotto per il cavo orale né ai prodotti spray che potrebbero comportare un’esposizione dei polmoni del consumatore per inalazione.

(10)

Il CSSC ha inoltre concluso che l’acido salicilico è sicuro se utilizzato per scopi diversi rispetto ai conservanti a una concentrazione massima del 3,0 % nei prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare, e del 2,0 % in altri prodotti, tenuto conto delle attuali restrizioni in vigore, eccettuata l’applicazione di lozioni per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on. Il parere del CSSC non è applicabile a nessun prodotto per il cavo orale né ai prodotti spray che potrebbero comportare un’esposizione dei polmoni del consumatore per inalazione.

(11)

Il CSSC ha infine concluso che l’acido salicilico è un irritante per gli occhi in grado di causare gravi danni agli occhi e ha sottolineato che sono attualmente in corso test specifici per valutare se l’acido salicilico presenti proprietà di interferenza endocrina e che, a seconda dell’esito di tali test, potrebbe essere necessario tenere conto delle potenziali proprietà di interferenza endocrina dell’acido salicilico nei cosmetici.

(12)

Alla luce della classificazione dell’acido salicilico come sostanza CMR di categoria 2 e come irritante per gli occhi che può causare gravi lesioni oculari e del parere del CSSC, la sostanza dovrebbe essere autorizzata come conservante nei prodotti cosmetici a una concentrazione massima dello 0,5 % (acido), tenuto conto delle attuali restrizioni, ad eccezione dei prodotti per il cavo orale e delle applicazioni che possono comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. Per quanto riguarda l’uso diverso rispetto ai conservanti, dovrebbe inoltre essere autorizzata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare, a una concentrazione massima del 3,0 % e in altri prodotti, eccettuata l’applicazione di lozioni per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on, a una concentrazione massima del 2,0 %. Non dovrebbe in alcun caso essere autorizzata nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. Tenuto conto della conclusione del CSSC che definisce l’acido salicilico un irritante per gli occhi, l’attuale restrizione e la condizione secondo cui la sostanza non deve essere utilizzata nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a tre anni, ad eccezione degli shampoo, dovrebbero essere modificate in modo che siano compresi tutti i prodotti per i bambini di età inferiore a tre anni. Le restrizioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 e le condizioni stabilite nell’allegato V del medesimo regolamento dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

(13)

Per quanto riguarda tutte le altre sostanze diverse dall’acido salicilico, classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 nel regolamento (UE) 2018/1480, non è stata presentata alcuna richiesta di utilizzo in via eccezionale nei prodotti cosmetici. Nessuna di queste sostanze è attualmente oggetto di restrizioni o autorizzata nell’allegato III o nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. Quattro di queste sostanze figurano attualmente nell’allegato II di tale regolamento. Le sostanze che non figurano già nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbero essere aggiunte all’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di tale allegato.

(14)

La sostanza 8-idrossichinolina; chinolin-8-olo, denominata nell’INCI Oxyquinoline, è stata classificata come sostanza CMR di categoria 1B nel regolamento (UE) 2017/776, mentre in forma di solfato, la sostanza solfato di bis(8-idrossichinolinio), denominata nell’INCI Oxyquinoline sulphate, non è stata classificata come sostanza CMR. Entrambe le sostanze sono state inserite nell’elenco dell’allegato II, voce 395, del regolamento (CE) n. 1223/2009 alla data in cui ha iniziato ad applicarsi la classificazione dell’Oxyquinoline come sostanza CMR e ne è stato vietato l’utilizzo nei prodotti cosmetici, tranne alle condizioni stabilite nell’allegato III, voce 51, di tale regolamento. Essendo classificata come sostanza CMR, l’Oxyquinoline avrebbe dovuto essere rimossa dall’allegato III, voce 51, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Con il regolamento (UE) 2019/831 la voce 51 è stata tuttavia erroneamente rimossa interamente, compreso il riferimento a tale voce figurante alla voce 395 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009. Al fine di riflettere correttamente il divieto dell’Oxyquinoline nei prodotti cosmetici sulla base della classificazione come sostanza CMR, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è opportuno reintrodurre la voce 51 per l’Oxyquinoline sulphate e nell’allegato II è opportuno adattare di conseguenza la voce 395.

(15)

La sostanza metilfenilendiammina, denominazione INCI Diaminotoluene, è stata aggiunta all’elenco di sostanze vietate di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 dal regolamento (UE) 2019/831 come voce 1507. La voce non corrisponde tuttavia a una sostanza specifica ma a un gruppo di sostanze, di cui soltanto la 4-metil-m-fenilendiammina e la 2-metil-m-fenilendiammina, la miscela e la massa di reazione di dette due sostanze sono state classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Di tali sostanze CMR, la 4-metil-m-fenilendiammina, la 2-metil-m-fenilendiammina e la loro miscela figurano già alle voci 364, 413 e 1144 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, mentre l’utilizzo della massa di reazione di 4-metil-m-fenilendiammina e 2-metil-m-fenilendiammina non è ancora stato proibito nei cosmetici. È pertanto opportuno modificare la voce 1507 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 in modo che riguardi unicamente tale sostanza. Poiché le sostanze CMR 4-metil-m-fenilendiammina, 2-metil-m-fenilendiammina, la miscela e la massa di reazione di dette due sostanze fanno parte del più ampio gruppo di sostanze vietate figuranti alla voce 9 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, le voci corrispondenti nell’allegato II, compresa la voce 1507 modificata, avrebbero dovuto essere escluse dalla voce 9. La voce 9 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere adattata di conseguenza.

(16)

Inoltre, 19 sostanze o gruppi di sostanze classificati come sostanze CMR nel regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione (7), entrato in vigore il 1o marzo 2018, per sbaglio non sono state inclusi nel regolamento (UE) 2019/831, sebbene non sia stata presentata alcuna domanda di utilizzo nei prodotti cosmetici per tali sostanze o gruppi di sostanze. Di queste sostanze o gruppi di sostanze nessuno è attualmente oggetto di restrizioni o autorizzato nell’allegato III o nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. Di tali sostanze o gruppi di sostanze 18 non sono attualmente elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e dovrebbero pertanto essere inclusi nell’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di tale allegato II. Una delle sostanze, ossia l’ottaborato di disodio anidro, appartiene al gruppo di sostanze già elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, voce 1396, e dovrebbe essere inclusa in tale voce. La voce 1396 dovrebbe pertanto essere adattata di conseguenza.

(17)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(18)

Le modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009 si basano sulla classificazione delle sostanze in questione come sostanze CMR nel regolamento (UE) 1480/2018 e dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data di tali classificazioni.

(19)

Al fine di evitare qualsiasi discontinuità e incertezza giuridica per gli operatori economici, la rettifica dell’errore introdotto nel regolamento (UE) 2019/831 per quanto riguarda la sostanza Oxyquinoline sulphate dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono rettificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o maggio 2020.

I punti 1) a) e 2) b) dell’allegato II si applicano a decorrere dall’11 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2019/831 della Commissione, del 22 maggio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 29).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1).

(6)  SCCS/1601/18, http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_223.pdf

(7)  Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11).


ALLEGATO I

1)   

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

sono aggiunte le seguenti voci:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

a

b

c

d

«1612

Fosmet (ISO); S-[(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-isoindol-2-il)metile] O,O-dimetil fosforoditioato;

O,O-dimetil-S-ftalimmidometil fosforoditioato

732-11-6

211-987-4

1613

Permanganato di potassio

7722-64-7

231-760-3

1614

2-benzil-2-dimetilammino-4′-morfolinobutirofenone

119313-12-1

404-360-3

1615

Quizalofop-P-tefurile (ISO);

(+/–) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-

ilossi)fenilossi]propionato

200509-41-7

414-200-4

1616

Propiconazolo (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazolo

60207-90-1

262-104-4

1617

Pinoxaden (ISO); 8-(2,6-dietil-4-metilfenil)-7-osso-1,2,4,5-tetraidro-7H-pirazolo[1,2-d][1,4,5]ossadiazepin-9-il 2,2-dimetilpropanoato

243973-20-8

635-361-9

1618

Tetrametrina (ISO);

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciclopropancarbossilato di (1,3-diosso-1,3,4,5,6,7-esaidro-2H-isoindol-2-il)metile

7696-12-0

231-711-6

1619

(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metile

1166-46-7

214-619-0

1620

Spirodiclofen (ISO);

3-(2,4-diclorofenil)-2-osso1-ossaspiro[4.5]dec-3-en-4-il 2,2-dimetilbutirato

148477-71-8

604-636-5

1621

Massa di reazione di 1-[2-(2-aminobutossi)etossi]but-2-ilamina e 1-({[2-(2-aminobutossi)etossi]metil}propossi)but-2-ilamina

897393-42-9

447-920-2

1622

1-vinilimidazolo

1072-63-5

214-012-0

1623

Amisulbrom (ISO); 3-(3-bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazolo-1-sulfonammide

348635-87-0

672-776-4»;

2)   

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

la voce 98 è sostituita dalla seguente:

«98

Acido 2-idrossi-benzoico (1)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a) Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare

b) Altri prodotti, ad eccezione di lozioni per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on

a) 3,0 %

b) 2,0 %

Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni.

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.

Da non usare nei prodotti per il cavo orale.

Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto.

Da non usare per i bambini al di sotto di 3 anni (2)

(3)   

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

la voce 3 è sostituita dalla seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«3

Acido salicilico (3) e suoi sali

Salicylic acid

Calcium salicylate, Magnesium salicylate, MEA- salicylate, Sodium salicylate, Potassium salicylate, TEA- salicylate

69-72-7

824-35-1, 18917-89-0, 59866- 70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

200-712-3

212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

 

0,5 % (acido)

0,5 % (acido)

Da non utilizzare nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni.

Da non usare nei prodotti per il cavo orale.

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.

Da non utilizzare nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni, esclusi gli shampoo

Da non usare per i bambini al di sotto di 3 anni (4)

Da non usare per i bambini al di sotto di 3 anni (5)


(1)  Come conservante, cfr. allegato V, n. 3.

(2)  Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.»

(3)  Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 98.

(4)  Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.

(5)  Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.»;


ALLEGATO II

1)   

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così rettificato:

a)

la voce 395 è sostituita dalla seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

«395

Idrossi-8-chinolina e il suo solfato, solfato di bis(8-idrossichinolinio) ad eccezione degli impieghi del solfato di cui alla voce 51 dell’allegato III

148-24-3

134-31-6

205-711-1

205-137-1»;

b)

la voce 1396 è sostituita dalla seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

a

B

c

d

«1396

Borati, tetraborati, ottaborati ed esteri e sali dell’acido borico, compresi:

Ottaborato di disodio anidro [1]

Ottaborato di disodio tetraidrato [2]

2-amminoetanolo, monoestere con acido borico [3]

Diidrogeno ortoborato di (2-idrossipropil)ammonio [4]

Borato di potassio, sale potassico dell’acido borico [5]

Triottildodecil borato [6]

Borato di zinco [7]

Borato di sodio, tetraborato di disodio anidro; acido borico, sale sodico [8]

Eptaossido di tetraboro e disodio, idrato [9]

Acido ortoborico, sale sodico [10]

Tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato [11]

Tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato [12]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

10377-81-8 [3]

68003-13-4 [4]

12712-38-8 [5]

[6]

1332-07-6 [7]

1330-43-4 [8]

12267-73-1 [9]

13840-56-7 [10]

1303-96-4 [11]

12179-04-3 [12]

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

233-829-3 [3]

268-109-8 [4]

603-184-6 [5]

[6]

215-566-6 [7]

215-540-4 [8]

235-541-3 [9]

237-560-2 [10]

215-540-4 [11]

215-540-4 [12]»;

c)

la voce 1507 è sostituita dalla seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

«1507

Diamminotoluene, metilfenilendiammina, prodotto tecnico-massa di reazione di [4-metil-m-fenilendiammina e 2-metil-m-fenilendiammina]

_

d)

sono aggiunte le seguenti voci:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

a

B

c

d

«1624

Pirimicarb (ISO); 2-(dimetilamino)-5,6-dimetilpirimidin-4-il dimetilcarbammato

23103-98-2

245-430-1

1625

1,2-dicloropropano; dicloruro di propilene

78-87-5

201-152-2

1626

Fenolo, dodecil-, ramificato [1]

Fenolo, 2-dodecil-, ramificato [2]

Fenolo, 3-dodecil-, ramificato [3]

Fenolo, 4-dodecil-, ramificato [4]

Fenolo, (tetrapropenil) derivati [5]

121158-58-5 [1]

1801269-80-6 [2]

1801269-77-1 [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

640-104-9 [4]

616-100-8 [5]

1627

Coumatetralil (ISO); 4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina

5836-29-3

227-424-0

1628

Difenacum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)4-idrossicoumarina

56073-07-5

259-978-4

1629

Brodifacoum (ISO); 4-idrossi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina

56073-10-0

259-980-5

1630

Flocoumafen (ISO); massa di reazione di: cis-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro- 3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina e trans-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina

90035-08-8

421-960-0

1631

Acetocloro (ISO); 2-cloro-N-(etossimetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetammide

34256-82-1

251-899-3

1632

Microfibre di vetro «E» in composizioni rappresentative

-

-

1633

Microfibre di vetro in composizioni rappresentative

-

-

1634

Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4’-bromobifenil4-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-cromen-2-one

28772-56-7

249-205-9

1635

Difetialone (ISO); 3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetraidronaftalen-1-il]4-idrossi-2H-1-benzotiopiran-2-one

104653-34-1

600-594-7

1636

Acido perfluorononan-1-oico [1]

e i suoi sali di sodio [2]

e ammonio [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

1637

Dicicloesilftalato

84-61-7

201-545-9

1638

3,7-dimetilotta-2,6-dienenitrile

5146-66-7

225-918-0

1639

Bupirimato (ISO); 5-butil-2-etilamino-6-metilpirimidin-4-il dimetilsolfamato

41483-43-6

255-391-2

1640

Triflumizolo (ISO); (1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propossietanamina

68694-11-1

604-708-8

1641

Tert-butil idroperossido

75-91-2

200-915-7»;

2)   

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così rettificato:

a)

la voce 9 è sostituita dalla seguente:

Numero di

riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/

INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

 

a

b

C

d

e

f

g

h

i

«9

Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell’azoto e loro sali (1) ad eccezione della sostanza di cui ai numeri di riferimento 9a e 9b del presente allegato e delle sostanze di cui ai numeri d’ordine 364, 413, 1144, 1310, 1313 e 1507 dell’allegato II

 

 

 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

 

a) Uso generale

b) Uso professionale

Per a) e b): Se mescolata in condizioni di ossidazione la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 5 % calcolato in base libera

a) Da stampare sull’etichetta:

rapporto di miscelazione.

«Image 1I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

Non tingere i capelli: — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato, — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli, — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.

Contiene fenilendiammine (diamminotolueni).

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia.»

b) Da stampare sull’etichetta:

rapporto di miscelazione.

Solo per uso professionale. I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

Non tingere i capelli:

in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,

se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,

se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.

Contiene fenilendiammine (diamminotolueni).

Indossare guanti adeguati.»;

b)

è aggiunta la seguente voce:

Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

I

«51

Solfato di bis(8-idrossichinolinio)

Oxyquinoline sulphate

134-31-6

205-137-1

Stabilizzante dell’acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare

Stabilizzante dell’acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da non sciacquare

(0,3 % in base)

(0,03 % in base)».

 

 


DECISIONI

28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/27


DECISIONE (UE) 2019/1967 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2019

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Vito SANTARSIERO.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Vito BARDI, presidente della Regione Basilicata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per il Consiglio

Il president

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/28


DECISIONE (UE) 2019/1968 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2019

relativa alla misura SA.21445 - C42/2006 attuata dall’Italia per remunerare Poste Italiane per i conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato

[notificata con il numero C(2019) 5649]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   Procedimento

(1)

Con lettera del 30 dicembre 2005 l’Associazione Bancaria Italiana («ABI» o «denunciante») ha presentato denuncia alla Commissione per una serie di presunti benefici a favore delle attività bancarie di Poste Italiane SpA («Poste Italiane» o «PI»). In particolare, stando alla denuncia, in base a un accordo tra la Repubblica italiana («Italia») e PI, l’Italia remunera le somme raccolte tramite i conti correnti postali di PI e trasferite alla Tesoreria dello Stato («Tesoro») a un tasso di interesse di circa il 4 %, mentre PI remunera i conti correnti postali a un tasso dell’1 % circa («misura»). Il differenziale tra il tasso di interesse passivo (vale a dire il tasso corrisposto da PI ai titolari di conti correnti postali) e il tasso di interesse attivo (ossia il tasso che PI riceve dal Tesoro per i fondi depositati presso quest’ultimo) è superiore al corrispondente margine di interesse di mercato, rappresentando pertanto secondo la denunciante un aiuto di Stato.

(2)

Con lettera del 7 febbraio 2006 la Commissione ha posto alcuni quesiti alle autorità italiane relativi alle remunerazioni versate sui conti correnti postali, ai quali l’Italia ha replicato con lettera del 21 aprile 2006. Il 30 marzo 2006 si è svolta una riunione con le autorità italiane e PI.

(3)

Con lettera del 26 settembre 2006 la Commissione ha comunicato all’Italia la decisione di avviare, nei confronti della misura, il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura. (2)

(4)

Con decisione del 16 luglio 2008 (3) («decisione del 2008»), la Commissione ha concluso che la remunerazione concessa dall’Italia costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ha ordinato il recupero immediato.

(5)

Il 4 dicembre 2008 PI ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione del 2008.

(6)

Con sentenza del 13 settembre 2013 nella causa T-525/08 (4), il Tribunale ha annullato la decisione del 2008 («sentenza del 2013»).

(7)

Il 30 ottobre 2014 è stato pubblicato sul sito web della Commissione (5) un bando per l’elaborazione di una relazione sull’analisi e il confronto dei rendimenti dei vari possibili investimenti dei fondi raccolti da PI tramite l’offerta di conti correnti postali nel periodo 2005-2007.

(8)

Il 19 dicembre 2014 il contratto è stato aggiudicato all’Università di Perugia. La relazione è stata ultimata nel novembre 2015.

2.   Descrizione dettagliata della misura e del beneficiario

2.1.   Poste Italiane

(9)

PI è il fornitore del servizio postale universale in Italia e svolge un servizio di interesse economico generale, vale a dire l’obbligo di servizio postale universale (6), ai sensi della seconda direttiva postale (7) e dei regolamenti sul servizio postale universale. Attualmente i servizi finanziari non sono compresi nel mandato di servizio di interesse economico generale affidato a PI.

(10)

Oltre a garantire il servizio postale universale, PI offre prodotti integrati e servizi di comunicazione, logistici e finanziari su tutto il territorio nazionale.

(11)

Le attività bancarie di PI sono svolte tramite la divisione pienamente integrata BancoPosta.

(12)

Tra il 2005 e il 2007 il principale azionista di PI era lo Stato italiano, che deteneva una partecipazione del 65 %, mentre Cassa Depositi e Prestiti (CDP) era l’azionista di minoranza, con una partecipazione del 35 %. CDP ha fatto parte della Pubblica Amministrazione fino a quando è stata trasformata in società per azioni a fine 2003. Da allora, nonostante il trasferimento di 30 % del suo capitale sociale a 65 fondazioni bancarie (8), CDP è rimasta sotto il controllo dello Stato. Anche PI era sotto il controllo dello Stato italiano al momento dell’attuazione della misura.

2.2.   La misura

(13)

La misura in esame riguarda la remunerazione delle somme raccolte da Poste Italiane tramite i conti correnti postali e depositate presso il Tesoro nel triennio 2005-2007.

(14)

L’obbligo di depositare i fondi presso il Tesoro («il vincolo di impiego») (9) è stato sancito dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 («la legge del 2005») (10), mentre la remunerazione è stata concessa mediante una convenzione tra l’Italia e PI, adottata il 23 febbraio 2006 («la convenzione»).

(15)

A seguito di un decreto del 5 dicembre 2003 (11), il rapporto tra PI e il Tesoro può essere descritto con la seguente tabella:

Image 2

(16)

La legge del 2005 stabiliva che gli interessi finanziari pagati a PI per i depositi presso il Tesoro dovessero essere definiti tra l’Italia e PI secondo parametri di mercato.

(17)

In base alla legge del 2005, la convenzione ha definito le modalità concrete di calcolo dei tassi di remunerazione per una durata triennale. La convenzione è entrata in vigore il 4 aprile 2006 (12) con effetto retroattivo al 1o gennaio 2005. La remunerazione annua era calcolata essenzialmente come media ponderata dei rendimenti medi annui dei BTP (13) a 30 anni (per l’80 %) e a 10 anni (per il 10 %) e dei BOT a 12 mesi (14) (per il 10 %). I rendimenti medi annui dei titoli di Stato e dei buoni del Tesoro usati nella convenzione erano ottenuti calcolando la media aritmetica semplice (sommatoria di 24 rilevazioni) dei tassi di rendimento rilevati il 1o e il 15 di ogni mese da MTS SpA (società che gestiva la piattaforma elettronica per la negoziazione dei titoli di Stato italiani e di altri titoli a reddito fisso). L’aggiornamento quindicinale dei parametri implicava pertanto la variabilità dell’indicizzazione. Inoltre, in caso di spostamenti significativi della curva dei tassi (ad esempio un cambiamento nel rapporto tra tassi a breve e a lungo termine), PI aveva la facoltà di richiedere la revisione del sistema di calcolo. Ciascuna parte poteva recedere dalla convenzione dandone disdetta all’altra parte almeno sei mesi prima della fine dell’anno.

(18)

I tassi di interesse negli anni 2005, 2006 e 2007 sono stati rispettivamente pari al 3,9 %, 4,25 % e 4,7 %.

(19)

L’Italia ha modificato la legge del 2005 con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 («legge del 2006») (15). La legge del 2006 ha definito un nuovo quadro per gli investimenti, abolendo l’obbligo in capo a PI di depositare i fondi provenienti da raccolta effettuata presso la clientela privata (cioè non appartenenti alla Pubblica Amministrazione) e prevedendo che tali fondi fossero investiti in titoli governativi della zona euro (16). Ai sensi della legge del 2006, il nuovo quadro di investimenti è stato attuato gradualmente nel corso del 2007 ed è stato ultimato alla fine di quell’anno.

2.3.   La decisione del 2008

(20)

Nella decisione del 2008 la Commissione ha concluso che la misura in esame (ossia la remunerazione concessa dal Tesoro a PI in base alla convenzione) costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ha ordinato il recupero immediato ed effettivo.

2.3.1.   Mutuatario privato diligente

(21)

Per stabilire l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato nella decisione del 2008, la Commissione ha confrontato il tasso di interesse pagato dal Tesoro a PI a norma della convenzione («il tasso della convenzione») e il tasso di interesse che un mutuatario privato diligente avrebbe pagato sul mercato in una situazione analoga («tasso concesso al mutuatario privato diligente»).

(22)

Come spiegato al considerando 119 della decisione del 2008, nel definire la remunerazione dei depositi, un mutuatario privato diligente avrebbe essenzialmente preso in considerazione i seguenti elementi:

a)

la massa delle liquidità depositate;

b)

la stabilità delle liquidità depositate;

c)

la durata media e le variazioni delle liquidità depositate; e

d)

i rischi finanziari sostenuti.

(23)

Nella decisione del 2008 la Commissione ha concluso che la massa delle liquidità depositate ammontava a 35 miliardi di EUR, che rappresenta una quota significativa di denaro proveniente da un unico mutuante. Tuttavia, la Commissione ha osservato che il deposito di PI presso il Tesoro corrispondeva soltanto al 2,8 % dell’importo in essere dei titoli di Stato a fine 2005. Inoltre, le richieste di titoli italiani erano state superiori alle emissioni in quel periodo, per cui non vi era alcuna indicazione di una penuria di fondi sul mercato e del fatto che il deposito di PI fosse determinante per superare tale penuria (considerando 124 della decisione del 2008).

(24)

Per quanto riguarda la stabilità dei depositi, la Commissione ha ritenuto che il 10 % della raccolta postale potesse essere considerato volatile e il 90 % potesse essere considerato stabile (considerando 133 della decisione del 2008).

(25)

Per quanto riguarda la durata media dei depositi, la Commissione ha operato una distinzione tra la gestione attiva dei fondi, nell’ipotesi di assenza della convenzione, e la gestione passiva derivante dal vincolo di impiego. Un mutuatario privato diligente avrebbe previsto che nell’arco massimo di cinque anni sarebbe cambiato il vincolo di impiego e avrebbe tenuto conto di ciò al momento della negoziazione del tasso di interesse attivo. La Commissione ha dichiarato che, in una gestione attiva dei fondi, la durata media della raccolta postale complessiva è leggermente inferiore a cinque anni. Di conseguenza, un mutuatario privato diligente avrebbe determinato la remunerazione di mercato della componente stabile delle giacenze in base al rendimento delle obbligazioni a cinque anni (invece che a 10 o 30 anni, come previsto dalla convenzione). Quanto alla componente volatile dei depositi, un mutuatario privato diligente avrebbe basato la remunerazione sui buoni del Tesoro a tre mesi (invece che a 12 mesi, come previsto dalla convenzione).

(26)

Per quanto riguarda i rischi finanziari relativi alla raccolta in conti correnti postali, la Commissione ha osservato che il rischio di liquidità era integralmente a carico del mutuatario (ossia del Tesoro) e non di PI. In base alla convenzione, nell’ipotesi che i correntisti richiamassero tutte le masse depositate, sarebbe stato il Tesoro a dover fornire a PI i fondi necessari per far fronte alla richiesta.

(27)

La Commissione ha concluso, al considerando 178 della decisione del 2008, che il tasso della convenzione aveva superato il tasso del mutuatario privato dell’1,09 % nel 2005, dello 0,65 % nel 2006 e dello 0,47 % nel 2007. La Commissione ha pertanto concluso che la misura costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

2.3.2.   Analisi delle politiche di investimento di PI in assenza del vincolo di impiego

(28)

Nella sua valutazione, la Commissione ha esaminato, ad abundantiam, se, come facevano valere le autorità italiane, in assenza del vincolo di impiego, PI avrebbe potuto effettuare investimenti alternativi, ad esempio gli investimenti effettuati con i fondi raccolti tramite le sue attività assicurative, Poste Vita SpA, e strategie alternative di gestione attiva delle liquidità. In tale contesto, la Commissione ha valutato se tali investimenti alternativi avrebbero permesso a PI di conseguire rendimenti simili o superiori a quelli fissati dalla convenzione.

(29)

La Commissione ha concluso che, considerati nella prospettiva del rapporto rischio/rendimento, tali investimenti alternativi non avrebbero generato tassi di interesse simili o superiori a quelli stabiliti dalla convenzione.

2.4.   Annullamento della decisione del 2008: la sentenza del 2013

(30)

Con la sentenza del 2013 il Tribunale ha annullato la decisione del 2008.

(31)

Il Tribunale ha sostenuto che l’esistenza di un differenziale positivo tra il tasso della convenzione e il tasso concesso al mutuatario privato diligente non fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di un vantaggio per PI.

(32)

Il Tribunale ha osservato che il tasso concesso al mutuatario privato diligente era stato stimato dalla Commissione sulla base dei quattro parametri descritti nel considerando (22) della presente decisione. In tali circostanze, il Tribunale ha concluso che il tasso concesso al mutuatario privato diligente non costituiva un tasso di mercato (17).

(33)

Il Tribunale ha osservato che, quand’anche il tasso concesso al mutuatario privato diligente non fosse al livello del tasso di mercato, PI avrebbe beneficiato di un vantaggio solo se il tasso della convenzione fosse stato superiore al rendimento che PI avrebbe potuto ragionevolmente ottenere in assenza del vincolo di impiego.

(34)

Secondo il Tribunale, la Commissione non poteva concludere che la misura ha concesso un vantaggio a PI senza dimostrare attivamente che, in assenza del vincolo di impiego, non sarebbe stato possibile per quest’ultima ottenere un rendimento più elevato, rispetto al tasso della convenzione, investendo i depositi dei conti correnti.

(35)

Il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva commesso un errore manifesto nella decisione del 2008 stabilendo che la misura era vantaggiosa per PI in base alla semplice constatazione di un differenziale positivo tra il tasso della convenzione e il tasso concesso al mutuatario privato diligente.

(36)

Il Tribunale ha considerato che le ragioni addotte dalla Commissione per contestare la rilevanza degli elementi forniti dall’Italia non fossero sufficientemente dimostrate.

(37)

Il Tribunale ha inoltre osservato che la Commissione aveva valutato, ad abundantiam, i rendimenti ottenuti dagli investimenti effettuati da PI con i fondi raccolti attraverso le attività assicurative e i rendimenti generati nel quadro di una strategia di gestione attiva dei fondi, e aveva concluso che tali strategie di investimento alternative non avrebbero generato tassi di interesse simili o superiori a quelli stabiliti dalla convenzione nel periodo di riferimento, da una prospettiva di rischio/rendimento.

(38)

Il Tribunale ha valutato la correttezza della conclusione della Commissione - basata sulla valutazione delle strategie di investimento alternative proposte dall’Italia - secondo la quale la misura costituiva un aiuto di Stato.

(39)

Il Tribunale ha dichiarato che i costi di gestione relativi ai conti correnti postali e ai prodotti assicurativi non erano pertinenti al fine del confronto tra i rendimenti generati dal tasso della convenzione e dalle strategie di investimento alternative. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva effettuato a torto la deduzione dei costi di gestione e che il confronto tra il tasso della convenzione e i rendimenti «al netto» dei costi di gestione dei prodotti assicurativi non era pertinente al fine di dimostrare che la misura costituiva un aiuto di Stato.

(40)

Per quanto riguarda la strategia di gestione attiva delle liquidità, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non poteva effettuare un congruo confronto tra il tasso della convenzione e il rendimento della strategia di gestione attiva delle liquidità concentrandosi su un periodo limitato di tre anni, il quale non era rappresentativo per i rendimenti ottenuti dalla strategia di gestione attiva delle liquidità.

(41)

Il Tribunale ha affermato inoltre che i guadagni in conto capitale costituiscono un parametro importante delle strategie di gestione attiva delle liquidità e che pertanto non devono essere esclusi dall’analisi della compatibilità della misura con il mercato interno. La Commissione aveva argomentato che i guadagni in conto capitale dovevano essere esclusi dall’analisi in quanto non avrebbero potuto essere previsti ex ante e, di conseguenza, i rendimenti derivanti da una strategia di gestione attiva delle liquidità, una volta dedotti tali guadagni, risultavano inferiori al tasso della convenzione o al tasso del mutuatario privato diligente.

(42)

Secondo il Tribunale, il fatto i rendimenti derivanti da una strategia di gestione attiva delle liquidità, una volta dedotti i guadagni in conto capitale, fossero inferiori al tasso della convenzione non era pertinente al fine di dimostrare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(43)

Il Tribunale ha stabilito che la conclusione raggiunta dalla Commissione nella decisione del 2008, secondo la quale, in assenza di vincolo di impiego, PI non avrebbe potuto conseguire rendimenti simili o superiori al tasso della convenzione, si fondava su elementi erronei o insufficienti.

(44)

Il Tribunale ha quindi annullato la decisione del 2008. La sentenza del 2013 non è stata impugnata.

3.   Osservazioni degli interessati

3.1.   Osservazioni di ABI

(45)

ABI ha presentato le seguenti considerazioni nella lettera del 27 dicembre 2006:

a)

ABI osserva che i fondi depositati presso il Tesoro rappresentano un debito, che il Tesoro onora nell’anno successivo al deposito delle giacenze. Come ha rilevato la Commissione nella decisione di avvio (18), è il Tesoro, e non PI, ad assumersi il rischio di liquidità associato ai fondi depositati. Ciò significa che, qualora si riducessero le consistenze dei fondi trasferiti rispetto all’anno precedente, il Tesoro, oltre a remunerare PI in base al tasso convenuto, dovrebbe risarcire PI per la differenza di giacenza registrata.

b)

Secondo ABI, la natura della raccolta in questione è di breve termine. A ciò si aggiunga che i fondi sono utilizzati per finanziare esigenze ordinarie di bilancio.

c)

Inoltre, ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 (v. considerando 15), CDP ha aperto due conti correnti fruttiferi presso il Tesoro, sui quali veniva corrisposto un interesse semestrale ad un tasso variabile pari alla media aritmetica semplice tra il rendimento lordo dei BOT a 6 mesi e l’andamento dell’indice mensile Rendistato (19).

d)

Infine, per valutare se la remunerazione di PI per i fondi versati al Tesoro possa essere considerata aiuto di Stato, occorre confrontare il tasso di interesse concesso a PI con i tassi applicati ai buoni del Tesoro a breve termine (a 12 mesi). Nel gennaio 2005 il tasso sui BOT a 12 mesi era pari al 2,21 %, il che significa che la remunerazione di PI sarebbe stata in eccesso dell’1,69 %.

3.2.   Osservazioni dell’Italia

(46)

L’Italia ha presentato diverse osservazioni con lettere del 31 ottobre 2006, 29 dicembre 2006, 16 febbraio 2007, 30 marzo 2007, 2 aprile 2007, 1o giugno 2007, 27 novembre 2007, 29 febbraio 2008, 7 marzo 2008 e 23 aprile 2008,

(47)

In primo luogo, l’Italia ha ribadito che, ai sensi della legge del 2005 e della convenzione, gli interessi finanziari da corrispondere a PI devono essere determinati secondo parametri di mercato. Secondo l’Italia, tali interessi non comportano vantaggio alcuno a favore di PI.

3.2.1.   Variazione nell’andamento della raccolta postale

(48)

In secondo luogo, l’Italia sostiene che lo sviluppo della raccolta postale può essere confrontato con quello del sistema bancario solo a partire dal 2001, anno di lancio del nuovo prodotto Conto BancoPosta. Prima del 2001 le giacenze presso il Tesoro erano soggette a variazioni, come il calo significativo registrato a fine anni Novanta, in particolare tra il 1996 e il 1997, provocato dall’adozione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che aveva imposto la chiusura dei conti utilizzati dal Tesoro per il pagamento delle pensioni di Stato, chiusura che ha comportato una riduzione dei depositi pari a circa 11 miliardi di EUR (al 1o gennaio 1997). Secondo le autorità italiane è difficile giungere a una ricostruzione precisa delle cause di tali variazioni, per fattori politici esogeni e per il fatto che all’epoca PI era un ente pubblico. Soltanto successivamente alla trasformazione di PI in società per azioni nel 1998, si è assistito a un netto sviluppo regolare e costante delle giacenze presso il Tesoro.

3.2.2.   Natura della convenzione

(49)

Secondo le autorità italiane, la convenzione stipulata tra PI e il Tesoro ha regolamentato il loro rapporto finanziario in maniera trasparente. Da un lato, la convenzione aveva una durata di tre anni e non era illimitata nel tempo; dall’altro, prevedeva la possibilità per ambo le parti di recedere dal contratto qualora le condizioni di mercato fossero state tali da non garantire la coerenza del meccanismo di remunerazione della giacenza.

(50)

Secondo le autorità italiane, la scelta del tasso di interesse variabile previsto dalla convenzione rispondeva all’esigenza di determinare un tasso conforme al mercato. In particolare, la modalità della remunerazione variabile era equa per il Tesoro al quale garantiva un costo del finanziamento in linea con quello di fonti di finanziamento alternative, quale il debito a medio-lungo termine.

(51)

L’Italia osserva che, a partire dal 2007, PI ha adottato un approccio prudente nella gestione attiva delle liquidità, che differisce da quella della convenzione, in quanto consente a PI di costruire un portafoglio basato su un’allocazione delle attività (asset allocation) in linea con gli obiettivi della società e con la sua strategia finanziaria.

3.2.3.   Modifiche dell’obbligo legale di depositare i fondi presso il Tesoro

(52)

Le autorità italiane hanno informato la Commissione che la legge in forza della quale PI era tenuta a depositare presso il Tesoro le liquidità raccolte tramite i conti correnti postali è stata abrogata nel dicembre 2006 con la legge del 2006. Detta legge prevede che i fondi provenienti dalla raccolta effettuata da PI presso la clientela privata siano investiti da PI in titoli governativi della zona euro (v. considerando 19). La nuova legge è stata concepita per conferire a PI una maggiore autonomia finanziaria.

3.2.4.   Stabilità dei fondi raccolti tramite i conti correnti postali

(53)

A sostegno della sua posizione riguardo alla stabilità dei fondi depositati, l’Italia ha presentato i risultati di due modelli: i modelli statistici interni elaborati da PI e il modello elaborato da PI in collaborazione con la società di consulenza […], miranti a individuare l’andamento prudenziale delle liquidità raccolte tramite i conti correnti postali.

(54)

I modelli interni erano basati sull’analisi degli scostamenti giornalieri delle giacenze rispetto ai saldi medi, semplicemente analizzando i risultati storici dell’andamento delle masse dei conti correnti. I modelli evidenziano come gli importi depositati presso il Tesoro (la raccolta effettuata presso la clientela privata costituisce il 75 % dell’intera raccolta tramite i conti correnti postali) registrino una tendenza crescente. La componente stabile delle giacenze, crescente anch’essa nel tempo, rappresenta una percentuale del totale del saldo medio pari al 90 % (dall’85 % nel 2002 al 92 % nel 2006). Analogamente i modelli interni confermano la presenza di una componente volatile delle giacenze che è scesa al 10 % circa.

(55)

Il modello […], che l’Italia giudica molto prudente, dimostra che la durata dell’insieme dei conti correnti postali non coincide con la durata del singolo conto corrente. Infatti, se dall’oggi al domani alcuni clienti decidessero di estinguere il proprio conto, in virtù del grande numero di clienti, del fatto che le giacenze medie per singolo rapporto sono contenute e che nuovi depositi sostituiscono i rapporti estinti, le conseguenze sulla raccolta complessiva di PI sarebbero modeste.

(56)

Il tipo di modello prudenziale elaborato da […] è stato usato, all’epoca della convenzione, da varie banche italiane nella gestione attiva della liquidità, per determinare la durata dei loro conti correnti e conformare a tale durata un corrispondente portafoglio di investimento nel quadro della loro gestione delle attività/passività (Asset Liability Management - ALM). PI si è avvalsa di questo modello prudenziale per individuare la durata della raccolta tramite i conti correnti postali (della clientela privata (20)) sia nel periodo 2005-2006, quando vigeva l’obbligo per PI di depositare tutta la raccolta presso il Tesoro (gestione passiva dei fondi), sia nel periodo a partire dal 1o gennaio 2007, quando PI ha iniziato a investire la raccolta effettuata presso la clientela privata in titoli governativi della zona euro (gestione attiva dei fondi).

3.2.4.1.   Gestione passiva dei fondi

(57)

Stando alle autorità italiane, nell’ambito della gestione passiva delle liquidità di PI, il modello […] ha cercato di quantificare la durata delle componenti stabili/volatili delle giacenze individuate dai modelli interni, basandosi sull’analisi della volatilità storica dei conti correnti e sul comportamento probabilistico dei correntisti. Una specifica del modello (21) indicava che circa due terzi dei fondi avevano una durata molto lunga e un terzo aveva una durata variabile da 0 a 10 anni. Di conseguenza, il portafoglio di investimento corrispondente avrebbe avuto una durata media pari a 4,1 anni e una duration di Macaulay (22) (o «duration») pari a 3,2 anni. In una specifica alternativa (23), il corrispondente portafoglio di investimento avrebbe avuto una durata media pari a 4,9 anni e una duration pari a 3,8 anni (24).

3.2.4.2.   Gestione attiva dei fondi

(58)

Secondo l’Italia, nel contesto della gestione attiva delle liquidità da parte di PI, il modello […] sosteneva PI nella scelta dell’allocazione ottimale delle attività. Basandosi su ipotesi molto prudenziali, indicava che era ragionevole per PI adottare un’allocazione delle attività con una durata media che si collocava tra i 4 e i 5 anni.

3.2.5.   Costi dei conti correnti postali

(59)

Quanto ai costi di raccolta e deposito delle somme derivanti dai conti correnti della clientela di PI, l’Italia osserva che la contabilità analitica di PI consente di individuare i costi dell’attività di PI nel suo complesso, e non i costi per singolo prodotto. Secondo l’Italia, i margini di PI erano inferiori ai margini corrispondenti nel settore bancario.

3.2.6.   Coerenza tra la remunerazione della convenzione e il costo di finanziamento del Tesoro

(60)

L’Italia ha dichiarato che la remunerazione di PI è stata remunerata sulla base dei rendimenti dei BOT, il principale strumento di finanziamento a disposizione dell’Italia.

(61)

In particolare, la convenzione ha consentito a PI di essere remunerata sulla base di tassi a lungo termine, che erano in linea con l’orizzonte temporale della raccolta tramite i conti correnti postali. La convenzione ha inoltre protetto il Tesoro da condizioni di mercato sfavorevoli, consentendogli di recedere dalla convenzione se non fosse stata più in linea con il costo di fonti di finanziamento alternative.

(62)

Sulla base di un raffronto tra il tasso previsto dalla convenzione e i costi di finanziamento del Tesoro, l’Italia ha indicato che i costi di finanziamento a medio/lungo termine del Tesoro erano in linea con il tasso fissato dalla convenzione.

(63)

Inoltre, i) il tasso di remunerazione della convenzione è indicizzato a parametri legati al debito pubblico italiano (titoli di Stato) che costituiscono il riferimento più indicato per i costi di finanziamento del Tesoro; ii) la stabilità della raccolta, verificata attraverso modelli statistici, ed il vincolo di impiego gravante su PI rendono l’investimento in massima parte permanente (senza considerare le specifiche cautele, quali la possibilità di recesso anticipato, la durata triennale del rapporto, che garantiscono il Tesoro da mutamenti imprevisti del mercato); iii) il rischio di liquidità assunto dal Tesoro è limitato in considerazione della provata stabilità della raccolta postale, essendo il 10 % di tale raccolta indicizzato a parametri a breve termine.

(64)

Con riguardo all’elemento a lungo termine del tasso attivo (90 % di cui i) il 10 % legato al rendimento dei BTP a 10 anni e ii) l’80 % legato al rendimento dei BTP a 30 anni), l’Italia sosteneva che il vincolo di impiego differisse dall’obbligo di investire direttamente in titoli di Stato che potevano essere scelti autonomamente e liberamente gestiti.

3.2.7.   Conformità ai criteri di mercato della remunerazione concessa a PI per i conti correnti postali depositati presso il Tesoro

(65)

Il tasso attivo era conforme al mercato in quanto i fondi depositati presso il Tesoro avevano una durata a lungo termine. Ciò era dovuto alla scadenza indeterminata del vincolo di impiego e alla stabilità dei fondi raccolti tramite i conti correnti postali dei clienti di PI e depositati presso il Tesoro. Inoltre, secondo le autorità italiane, il vincolo di impiego precludeva a PI la possibilità di una gestione attiva e potenzialmente più vantaggiosa dei fondi. In assenza di tale vincolo, secondo l’Italia, PI avrebbe potuto impiegare il 10 % della liquidità in titoli a breve termine e il 90 % in titoli a lungo termine.

(66)

Per quanto riguarda la conformità al mercato del tasso di interesse pagato a PI, l’Italia ha presentato il parere dei revisori di PI e lettere di conforto di banche private e consulenti. I revisori di PI hanno affermato che, sulla base delle loro caratteristiche e dei loro tassi di crescita, i fondi raccolti tramite i conti correnti postali erano stabili. Le banche private e i consulenti (25) erano concordi nel sostenere che la remunerazione ricevuta da PI sui fondi raccolti tramite i conti correnti postali e depositati presso il Tesoro fosse in linea con il rendimento di mercato che PI avrebbe potuto ottenere con un’adeguata strategia di investimento e di gestione dei rischi.

3.2.7.1.   Confronto con i rendimenti realizzati sui prodotti Poste Vita

(67)

L’Italia ritiene che il rendimento percepito da PI per le liquidità depositate presso il Tesoro fosse in linea con la remunerazione degli impieghi di Poste Vita. Essa aggiunge che le polizze vita sono prodotti che si possono considerare comparabili ai conti correnti postali e che il rendimento medio sui proventi investiti di tali prodotti (per esempio Posta Più) è stato del 4,68 % nel periodo 2002-2006, che corrisponde al tasso della convezione (4,55 %).

(68)

Secondo l’Italia, i conti correnti postali e le polizze vita erano prodotti finanziari comparabili, in quanto, pur essendo prodotti a breve termine, i conti postali di fatto erano simili a strumenti finanziari a medio termine, con capitale e tasso minimo garantito.

3.2.7.2.   Confronto con La Banque Postale

(69)

Secondo l’Italia, la strategia di ALM di La Banque Postale (Francia) era basata sullo stesso tipo di modello statistico utilizzato da PI nel periodo in esame.

(70)

Il modello statistico individua la componente stabile e la componente volatile della giacenza, laddove la componente stabile è investita in titoli di Stato dei paesi OCSE e quella volatile in titoli a breve termine. Sulla base di questo modello, nel 2005 La Banque Postale ha registrato un rendimento pari al 4,4 % a fronte di un rendimento del tasso della convenzione pari al 3,9 %.

(71)

Più specificamente, La Banque Postale ha dimostrato la possibilità di avere rendimenti sugli investimenti superiori a quelli fissati dalla convenzione, utilizzando una ALM prudenziale con una duration media pari a cinque anni.

3.2.7.3.   Confronto con altre strategie di investimento alternative (gestione attiva delle liquidità)

(72)

Per dimostrare che la remunerazione prevista dalla convenzione non ha comportato nessun vantaggio a favore di PI, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione lo studio condotto […].

(73)

Lo studio di […] ha sviluppato la seguente analisi:

a)

la remunerazione corrisposta dal Tesoro a PI sui depositi poteva essere considerata equa in quanto:

(1)

la durata attesa di tali depositi, al netto di una componente teoricamente più volatile, è estremamente lunga, quasi infinita;

(2)

le caratteristiche di tali depositi sono trasferite al Tesoro per disposto di legge;

(3)

l’indicizzazione corrisposta dal Tesoro è legata per il 10 % ai BOT a 12 mesi (la componente più volatile), per il 10 % ai BTP a 10 anni (la componente che potrebbe gradualmente decrescere in base a ipotesi più prudenti) e per l’80 % ai BTP trentennali;

(4)

il vincolo di impiego corrobora la natura permanente del rapporto tra PI e il Tesoro;

(5)

i vincoli imposti a PI in qualità di depositario incorporano costi e oneri impliciti:

a)

il deposito presso il Tesoro non può considerarsi un’attività a breve termine priva di rischi, in ragione dell’obbligazione permanente di PI di depositare le liquidità presso il Tesoro;

b)

l’impossibilità per PI di avviare strategie di gestione attiva delle liquidità (l’analisi quantitativa di […] è indirizzata a quantificare i pertinenti costi che ne risultano);

b)

un confronto tra il margine di interesse di PI e quello delle banche del settore privato comparabili ha rivelato che il costo della raccolta presso la clientela al dettaglio di PI è in linea con il costo della raccolta in depositi al dettaglio effettuata dalle banche del settore privato. Inoltre, il margine di interesse conseguito dalle banche del settore privato sulla componente di finanziamento derivante dai depositi è significativamente superiore a quello di PI, il che dimostra, a detta di […], che non è stato concesso alcun aiuto di Stato a PI;

c)

un confronto tra i disallineamenti di scadenza di PI e quelli di operatori comparabili del settore privato ha rivelato che le giacenze di PI hanno una durata «quasi infinita» per una percentuale pari secondo stime prudenziali, ad almeno il 60,8 % del totale. A norma della convenzione, PI utilizza i proventi della raccolta postale per finanziare un’attività a lungo termine come il deposito presso il Tesoro. Per verificare il comportamento delle banche del settore privato sono stati analizzati i dati finanziari di banche specializzate nel finanziamento di enti pubblici (Dexia, Depfa ecc.), che risultano comportarsi secondo schemi analoghi. Le banche pubbliche si finanziano in effetti a medio-lungo termine all’incirca per il 50 % del proprio fabbisogno, mentre la restante quota è finanziata con pronti contro termine presso la Banca centrale europea e depositi interbancari, e investono il totale della loro raccolta in attività illiquide del settore pubblico emesse da governi o autorità locali, con scadenze generalmente comprese tra i 10 ed i 50 anni;

d)

è stata svolta un’analisi quantitativa intesa a dimostrare i benefici di una gestione attiva basata sugli investimenti di PI in un portafoglio di titoli di Stato europei a partire da marzo 2007. Tale analisi si fonda su due elementi, uno basato sulla considerazione del rendimento potenziale pregresso e l’altro di natura prospettica:

(1)

[…] ha applicato retrospettivamente strategie di gestione dei fondi al portafoglio di depositi di PI, di cui una comporta una duration simile al portafoglio dello studio […] secondo il modello VaR (di seguito «portafoglio benchmark»), l’altra (di seguito «tactical strategy») utilizza gli stessi criteri e vincoli di investimento attualmente adottati da PI ed è stata impostata su un modello quantitativo automatico. Il risultato ottenuto negli ultimi 10 anni in base alla tactical strategy avrebbe superato di circa l’1,62 % all’anno il rendimento della convenzione per lo stesso periodo (senza considerare però l’impatto dei costi di transazione). Il rendimento nel biennio 2005-2006 (2,45 %) sarebbe stato inferiore rispetto a quello della convenzione (4,14 %);

(2)

riguardo al futuro, […] ha identificato alcune soluzioni di gestione delle liquidità che PI potrebbe attuare, finalizzate a ottenere rendimenti superiori sugli investimenti passivi in titoli di Stato, senza aggiunta di rischi incrementali significativi. A comprova di queste strategie, lo studio di […] riporta la seguente descrizione dettagliata:

a)

strategie basate sulla vendita dell’opzione di acquisto sui titoli di Stato, che consentirebbero di ottenere un rendimento extra di […] nel 2008;

b)

costruzione di un’obbligazione sintetica su titoli sovrani della zona euro, che consentirebbe di ottenere un rendimento extra di […] nel 2008;

c)

gestione di parte delle plusvalenze correnti realizzate sul portafoglio, che consentirebbe di ottenere un rendimento extra di […] nel 2008; e

d)

sostituzione tra titoli nel portafoglio, che consentirebbe di ottenere un rendimento extra di […] nel 2008.

(74)

Inoltre, secondo l’Italia, per confrontare la remunerazione prevista dalla convenzione con quella derivante da strategie di gestione attiva delle liquidità era necessario considerare un arco temporale significativo — 10 anni — che comprenda almeno un ciclo economico completo. Per questo motivo lo studio di […] aveva comparato il rendimento previsto dalla convenzione con i rendimenti derivanti da strategie alternative su un periodo di 10 anni e non un periodo più breve. Per cui, in una fase di rialzo dei tassi un portafoglio di titoli a tasso fisso tende a essere meno redditizio rispetto a un portafoglio a tasso variabile, e l’opposto accade nelle fasi di ribasso dei tassi.

(75)

Secondo le autorità italiane, nell’arco di 10 anni un portafoglio a tasso variabile è assimilabile a un portafoglio a tasso fisso in quanto i guadagni e le perdite in conto capitale tendono a bilanciarsi. Su 10 anni, in effetti, i rendimenti di un portafoglio a tasso variabile sono sostanzialmente in linea con quelli di un portafoglio a tasso fisso. Una gestione attiva delle liquidità consente chiaramente di conseguire rendimenti migliori rispetto a una gestione passiva («parametrica») come quella prevista dalla convenzione (ad esempio, il rendimento del benchmark con una durata di 5 anni utilizzato da […] è in linea con il rendimento della convenzione, che ha una durata molto più lunga).

(76)

Inoltre, secondo le autorità italiane la Commissione dovrebbe distinguere tra rischio a breve e a lungo termine. Se è vero che il valore dei titoli a tasso fisso con una durata di 10 anni può essere molto variabile nel breve termine, sull’arco di 10 anni i titoli a tasso fisso offrono un tasso di remunerazione del tutto affidabile (perché fisso). Tutto sommato, su un arco di 10 anni i rendimenti dei portafogli a tasso fisso tendono ad allinearsi ai rendimenti dei portafogli a tasso variabile, i quali presentano maggiore rischiosità (perché soggetti a variazioni annuali dei tassi di interesse).

(77)

Inoltre, una vera gestione alternativa degli investimenti che mantenga un certo grado di flessibilità e si avvalga di tutti gli strumenti finanziari offerti dal mercato aumenta la possibilità di ottenere risultati superiori rispetto a una gestione passiva come quella prevista dalla convenzione.

(78)

Inoltre, l’Italia rileva che al momento della stipula della convenzione con il Tesoro non era dato conoscere l’andamento futuro dei tassi di interesse. La scelta di parametri variabili risultava, secondo l’Italia, economicamente razionale perché equa e coerente per ambo le parti: PI e il Tesoro. L’opzione di rivedere la convenzione dopo tre anni e di revocarla ogni anno permetteva a ciascuna delle due parti di recedere dall’accordo nel caso in cui la remunerazione fosse diventata iniqua o incoerente a causa dell’evoluzione dei tassi di interesse di mercato.

(79)

Lo studio di […] mostra anche che il vincolo di impiego ha generato costi opportunità e rischi per PI limitandone lo spettro di opzioni di investimento. Il deposito presso il Tesoro era associato esclusivamente al rischio di credito dell’Italia, il che ha precluso a PI la possibilità di diversificare il proprio portafoglio sul mercato dei titoli governativi della zona euro. Inoltre, al rischio di credito si sommava il rischio di liquidità, data la natura a lungo termine del deposito senza diritto di rimborso anticipato.

(80)

Le autorità italiane giustificano il confronto tra il meccanismo di remunerazione della convenzione (basato su un tasso di interesse variabile) e i modelli quantitativi di […] diretti a dimostrare il vantaggio della gestione attiva (basata su tassi di interesse fissi) affermando che è prassi normale degli operatori di mercato che negoziano titoli obbligazionari, nonché di PI dal 2007, prevedere investimenti a tasso di interesse fisso. Esse sostengono poi che tale confronto non debba avvenire alla luce del confronto tra titoli a tasso variabile e titoli a tasso fisso, bensì tra una gestione attiva e una gestione passiva dei fondi.

(81)

Da ultimo, l’Italia sostiene che il meccanismo di remunerazione della convenzione, basato su tassi a breve termine per la componente volatile dei fondi depositati presso il Tesoro, stimi congruamente l’effettivo rischio di liquidità assunto dal Tesoro.

3.2.8.   Reazione alle osservazioni di ABI

(82)

Secondo l’Italia, il tasso di interesse del deposito di PI con il Tesoro non può corrispondere a un tasso di breve termine (ad esempio il tasso dei titoli di Stato a 12 mesi) a causa della stabilità dei fondi depositati.

(83)

L’Italia ha indicato che l’uso del 2005 come anno di riferimento (così come fatto da ABI) produce una analisi sbagliata perché proprio il 2005 è stato l’anno con i tassi di interesse a breve termine più bassi.

(84)

Per quanto riguarda il confronto, fatto da ABI, tra la remunerazione ottenuta da CDP sui fondi depositati presso il Tesoro (che è pari al tasso a sei mesi calcolato come media aritmetica semplice del rendimento lordo dei titoli di Stato a sei mesi e dell’indice mensile Rendistato), l’Italia afferma che CDP non può essere confrontata con PI, essendo una società diversa in termini di struttura, attività, obiettivi sociali, operazioni, organizzazione e politiche di investimento. L’Italia afferma anche che, poiché l’indice Rendistato rappresenta un tasso di medio/lungo termine, l’ABI si contraddice quando afferma che i fondi depositati da PI dovrebbero essere remunerati in linea con parametri di breve termine.

(85)

L’Italia inoltre sostiene che l’unicità dei depositi presso il Tesoro rende difficile l’individuazione di un singolo strumento sostitutivo. Comunque, alla luce della stabilità dei conti correnti postali, il deposito di tali fondi presso il Tesoro può essere confrontato, principalmente, con i fondi raccolti attraverso titoli di lungo termine. Il confronto con i titoli di Stato a breve termine (12 mesi) è irrilevante alla luce della stabilità dei conti correnti postali.

4.   Valutazione della misura

4.1.   Esistenza dell’aiuto

(86)

Per stabilire se una misura costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve determinare i) se la misura è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) se la misura conferisce un vantaggio economico; iii) se, favorendo in modo selettivo talune imprese o talune produzioni, la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza; infine, iv) se la misura incide sugli scambi tra Stati membri. Affinché una misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato tutte le summenzionate condizioni devono essere soddisfatte.

(87)

Con la sentenza del 2013 il Tribunale ha annullato la decisione del 2008. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione fosse incorsa in un errore manifesto nel concludere che la misura costituiva un aiuto di Stato sulla base del differenziale positivo tra il tasso della convenzione e il tasso del mutuatario privato diligente. Per dimostrare che la misura conferisce effettivamente un vantaggio economico, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare chiaramente che, in assenza del vincolo di impiego, PI non avrebbe potuto ragionevolmente ottenere un rendimento superiore o pari al tasso della convenzione investendo sul mercato la raccolta dei conti correnti postali.

(88)

Conseguentemente, la presente valutazione analizza se è stato conferito un vantaggio economico, in mancanza del quale la misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(89)

La Commissione ritiene che il confronto tra la convenzione e gli investimenti alternativi a disposizione di PI in assenza del vincolo di impiego debba tenere adeguatamente conto del rischio degli investimenti e delle loro interazioni con i rischi derivanti dalle passività di PI (ossia i depositi aggregati dei correntisti), dal punto di vista di una Asset Liability Management integrata. Il confronto dovrebbe quindi essere effettuato o tra il rendimento disponibile in base alla convenzione e il rendimento di investimenti con livello di rischio analogo a quello della convenzione, oppure tra rendimenti corretti in base al rischio.

(90)

La Commissione rammenta inoltre che l’analisi dell’eventuale vantaggio conferito a PI dalla convenzione deve essere effettuata ex ante. La stima dei rendimenti offerti dagli investimenti alternativi dovrebbe essere effettuata in base alle informazioni a disposizione delle parti al momento della stipula della convenzione.

(91)

La Commissione ha innanzitutto esaminato i raffronti presentati dall’Italia, sintetizzati nella sezione 3.2.7. L’Italia ha sostenuto che gli investimenti alternativi, di cui PI avrebbe potuto disporre in assenza del vincolo di impiego, offrivano rendimenti analoghi o superiori a quelli della convenzione e che ciò dimostrava che quest’ultima non comportava nessun vantaggio per PI. Secondo la Commissione non è dimostrato che tali investimenti alternativi proposti siano paragonabili alla convenzione dal punto di vista del rischio. Di conseguenza non possono costituire la base per la valutazione indicata dal Tribunale, poiché non consentono di stabilire congruamente se PI abbia tratto vantaggio dalla convenzione.

Nell’analisi comparativa delle attività assicurative di PI (v. considerando (67) e (68)] l’Italia sostiene ma non dimostra che le polizze vita sono comparabili ai conti correnti postali e che i rischi degli investimenti effettuati a fronte di tali prodotti sono paragonabili ai rischi associati alla convenzione.

Nell’analisi comparativa della strategia di investimento di La Banque Postale (v. considerando da (69) a (71)], l’Italia non dimostra che il profilo di passività di La Banque Postale corrisponde a quello di PI o che il profilo di investimento di La Banque Postale è analogo al profilo di investimento di PI in base alla convenzione.

L’analisi comparativa di altre strategie di investimento presentata nello studio di […] (v. considerando da (72) a (81)] tiene correttamente conto del profilo di passività di PI conformemente alla valutazione effettuata da […] (v. considerando da (53) a (58)] e indica una misura sintetica del rischio, ossia la volatilità dei rendimenti. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che gli investimenti alternativi proposti presentano un livello di rischio diverso da quello della convenzione e che pertanto il rendimento di tali investimenti alternativi - se non corretto in base al rischio - non può essere raffrontato con il rendimento disponibile in base alla convenzione.

(92)

L’Italia ha inoltre sostenuto che l’assenza di qualsiasi vantaggio ex ante per PI derivava dalla possibilità – prevista sia per PI che per lo Stato – di recedere dalla convenzione ogni anno, qualora la remunerazione fosse diventata iniqua (v. considerando (78)]. La Commissione tuttavia ha ritenuto che tale opzione non escludesse un potenziale vantaggio per PI. L’opzione non era prevista per il primo anno e l’Italia non aveva l’obbligo di esercitarla, anche se fosse convenuto farlo, negli anni successivi.

(93)

Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione trae la conclusione che le argomentazioni presentate dall’Italia non bastano per stabilire congruamente se la convenzione abbia conferito un vantaggio a PI. La Commissione ha quindi applicato la valutazione indicata dal Tribunale nel caso in oggetto. A tal fine ha stimato i rendimenti/rischi attesi offerti da un pacchetto complessivo di strategie di investimento alternative, disponibili in assenza del vincolo di impiego. Per l’assistenza tecnica sulla questione, la Commissione ha selezionato tramite gara d’appalto l’Università di Perugia, i cui esperti hanno presentato una relazione nel novembre 2015 («la relazione degli esperti»).

4.2.   Sintesi della relazione degli esperti

(94)

La relazione degli esperti esamina l’investimento effettuato da PI in base al vincolo di impiego, il cui rendimento è disciplinato dalla convenzione, e le potenziali strategie alternative di investimento sul mercato, che PI avrebbe potuto prendere in considerazione in assenza del vincolo di impiego nel periodo 2005-2007 per i fondi raccolti tramite i conti correnti postali. La relazione stima inoltre i relativi profili di rischio/rendimento avvalendosi esclusivamente delle informazioni a disposizione di PI al momento dell’investimento.

(95)

La relazione degli esperti simula l’andamento atteso delle passività (ossia dei depositi) di PI nel tempo. Poiché tali passività sono crediti dei correntisti, PI può investire soltanto le somme che i correntisti non ritirano. Di conseguenza gli esperti stimano gli schemi delle passività («liability patterns», di seguito «LP») che consentono di modellare l’ammontare dei fondi di cui si prevede PI abbia la disponibilità nell’arco di un determinato periodo di tempo, e che quindi PI può investire. Ai fini di tale stima la relazione degli esperti distingue le componenti stabili delle passività dalle componenti volatili. Secondo gli LP stimati, soltanto le componenti stabili possono essere investite in attività a scadenza a breve o a lungo termine.

(96)

La relazione degli esperti considera due schemi delle passività - LP1 e LP2 - che si differenziano per come è trattata la componente stabile delle giacenze (ossia la quota che secondo le ipotesi da modello non viene ritirata nel corso dei 30 anni successivi). In entrambi gli scenari la relazione degli esperti ipotizza che l’ammontare totale della raccolta diminuisca nel tempo a causa del ritiro dei depositi dei conti correnti. LP1 ripartisce proporzionalmente su 30 anni i deflussi con scadenza da modello superiore a 30 anni. LP2 prevede che tutti i deflussi con scadenza da modello superiore a 30 anni avvengano al trentesimo anno. Nelle ipotesi formulate nella relazione degli esperti, la differenza è significativa in quanto circa il 60 % di tutte le giacenze ha date di deflusso da modello al di là di 30 anni. Su tale base, nell’LP1 i deflussi avvengono regolarmente tra il primo e il trentesimo anno, mentre nell’LP2 soltanto il 40 % dei deflussi avviene tra il primo e il trentesimo anno e il 60 % soltanto al trentesimo anno.

(97)

Per quanto riguarda la questione di quale dei due schemi delle passività rappresenti l’ipotesi più appropriata, la relazione degli esperti sostiene che è più appropriato lo schema meno prudente LP2. A sostegno di questa conclusione la relazione degli esperti osserva che PI è diversa da una tipica banca commerciale nella misura in cui i) PI non era soggetta alla regolamentazione prudenziale applicabile alle banche e quindi al requisito di un livello di capitale maggiore per gli investimenti a più lungo termine; ii) PI non è esposta allo stesso rischio di massicci ritiri e di crisi di liquidità di una banca tipica, perché gran parte degli investitori identifica PI con lo Stato italiano. La relazione degli esperti sostiene che questa percezione è coerente con l’aspettativa che, qualora si verificasse una crisi di liquidità, lo Stato italiano sarebbe costretto a finanziare qualsiasi posizione di insolvenza di PI per prevenire l’effetto di contagio che determinerebbe il deterioramento del merito di credito per l’intero stock del debito pubblico.

(98)

La Commissione rileva che la relazione degli esperti indica che i fondi depositati da PI sul conto presso il Tesoro di fatto non avevano carattere di giacenze a breve termine. L’orizzonte a breve termine dei depositi era stato indicato da ABI secondo cui la remunerazione della raccolta depositata presso il Tesoro avrebbe dovuto corrispondere al suo carattere di giacenze a breve termine (v. considerando (45)]. Al contempo la Commissione rammenta che il carattere di giacenze a lungo termine della raccolta depositata da PI presso il Tesoro, come valutato nella relazione degli esperti, non basta per determinare l’assenza di aiuti di Stato. Ai fini della valutazione richiesta dalla sentenza del 2013, è necessario effettuare un congruo raffronto tra rendimento e rischio in presenza del vincolo di impiego e in assenza di tale vincolo per stabilire effettivamente se la misura ha conferito un vantaggio a PI.

(99)

Pertanto, la relazione degli esperti elabora un modello di tasso di interesse dinamico che consente di calcolare i prezzi dei titoli obbligazionari sulla base del modello della curva dei rendimenti dei tassi di interesse in un qualsiasi momento futuro. La relazione prende in esame tre scenari di tasso di interesse: tasso di interesse stazionario (stabile), crescente e decrescente rispetto alla curva del rendimento vigente all’epoca della convenzione.

(100)

La relazione degli esperti esamina poi le caratteristiche di rischio/rendimento dell’investimento effettivo fatto da PI in base al vincolo di impiego e il cui rendimento è disciplinato dalla convenzione. In questo caso il rischio - interamente dovuto a variazioni del tasso di interesse che incide sui prezzi dei titoli obbligazionari utilizzati per calcolare l’opportuno tasso di remunerazione in base alla convenzione - è bassissimo. Infatti, negli scenari di tasso stazionario, crescente e decrescente il livello di rischio è pari rispettivamente allo 0,11 %, allo 0,17 % e allo 0,06 %.

(101)

Per quanto riguarda le strategie di investimento a disposizione, al momento dell’investimento a PI era consentito investire soltanto in obbligazioni investment grade della zona euro. Di conseguenza, per il raffronto gli esperti considerano strategie basate su titoli di Stato italiani con varie scadenze e una strategia che ricorre a titoli di Stato della zona euro.

(102)

Nell’esame delle strategie di investimento a disposizione, la relazione degli esperti considera due rischi principali: il rischio derivante dal divario tra le scadenze delle attività di PI (i titoli di Stato italiani) e le sue passività (le giacenze), e il rischio di default dell’Italia.

(103)

Il divario o disallineamento tra le scadenze delle attività e delle passività crea un rischio di liquidità (ossia il rischio che PI non abbia strumenti liquidi sufficienti per soddisfare le richieste di ritiro dei correntisti in un determinato momento). Tale rischio di liquidità è tuttavia limitato quando le attività (ossia i titoli di Stato italiani) sono facilmente vendibili. Se PI avesse dovuto vendere tali titoli prima della loro scadenza, il prezzo di mercato sarebbe stato determinato dal tasso di interesse prevalente in quel momento, rendendo quindi PI vulnerabile al rischio di tasso di interesse, con conseguenti potenziali guadagni o perdite in conto capitale. Il modello della relazione degli esperti prende esplicitamente in considerazione tale rischio.

(104)

Per quanto riguarda il rischio di default dell’emittente sovrano, la relazione degli esperti segnala che in base alla convenzione PI sostiene anche il rischio di default dell’Italia. Pertanto, la relazione degli esperti considera che l’utilizzo dei titoli di Stato italiani nel modello comporti lo stesso rischio sovrano in entrambe le strategie e opera un raffronto a termini omogenei senza modellizzazione esplicita.

(105)

La relazione degli esperti analizza cinque diverse strategie:

la prima strategia di investimento è una strategia di buy-and-hold. Secondo questa strategia PI acquista titoli di Stato italiani e li detiene fino a scadenza. La relazione degli esperti presuppone che tali titoli obbligazionari siano disponibili per tutte le scadenze (ossia per qualsiasi periodo) e che i loro prezzi seguano la curva di rendimento del modello. Poiché possono essere acquistati titoli adeguati che corrispondono esattamente alla scadenza delle attività, la strategia determina la perfetta corrispondenza tra la scadenza delle attività e delle passività, cosicché in questa strategia non si configura nessun rischio di tasso di interesse;

la seconda strategia è simile alla prima, ma senza l’ipotesi che i titoli siano disponibili per qualsiasi periodo. In questo caso PI sostiene un certo rischio di tasso di interesse in ragione dei deflussi di giacenza previsti in momenti in cui sul mercato non sono disponibili titoli per coprirli. Di conseguenza, PI potrebbe essere costretta a investire in una quota di titoli con scadenza più lunga e a venderli prima della scadenza per coprire i deflussi previsti, il che comporta un certo rischio di guadagni o perdite in conto capitale;

la terza strategia è un’altra strategia di buy-and-hold, ma prevede un divario strategico volontario tra la scadenza dei titoli e i depositi. In questo caso il divario di scadenza è generato da PI che investe in attività con scadenza che oltrepassa i deflussi di giacenza previsti. Di conseguenza PI accetta il rischio di tasso di interesse connesso alla necessità di dover vendere il titolo sottostante per coprire la corrispondente giacenza nel momento in cui viene richiamata, in cambio di un rendimento superiore sui titoli con scadenza più lunga;

la quarta strategia è una strategia di negoziazione dinamica nell’ambito della quale PI acquista e vende titoli. In particolare, PI investe tutta la raccolta dei conti correnti postali in un titolo con una determinata scadenza (le scadenze considerate sono cinque, dieci e venti anni), lo vende dopo 15 giorni e reinveste i proventi in un altro titolo con la stessa scadenza (quindi il nuovo titolo comprato scade 15 giorni dopo quello che è stato venduto). Dato che i deflussi di giacenza sono presi in considerazione soltanto alla fine di un determinato anno, l’importo investito in un dato anno è considerato costante rispetto ai deflussi e fluttua soltanto in relazione alle variazioni del tasso di interesse. Di conseguenza i tassi annui di rendimento risultanti da tale strategia sono indipendenti dallo schema delle passività;

come quinta strategia, lo studio ipotizza inoltre che PI investa tutto in un indice di titoli di Stato della zona euro a lungo termine. L’indice è costituito da titoli di Stato della zona euro (e non solo da titoli di Stato italiani) con scadenze superiori a 10 anni. Questa strategia si discosta dal quadro dalle strategie precedenti poiché il rischio di credito sottostante non riguarda soltanto i titoli di Stato italiani bensì un paniere di titoli di Stato della zona euro. Per garantire tale rischio aggiuntivo il modello formula ulteriori ipotesi. Anche in questo caso i deflussi di giacenza sono presi in considerazione soltanto alla fine di un determinato anno e quindi i rendimenti annui sono indipendenti dallo schema delle passività.

(106)

Nella relazione degli esperti le cinque strategie di investimento vengono simulate. Per tutte le strategie tranne quella dei titoli di Stato della zona euro il profilo di rischio/rendimento viene stimato secondo i tre diversi scenari di tasso di interesse: stazionario, crescente e decrescente.

(107)

Infine, la relazione degli esperti analizza la strategia di investimento attuata da PI quando nel 2007 è cessato il vincolo di impiego dei fondi. La relazione dimostra che i fondi sono stati investiti in titoli di Stato della zona euro a cinque anni e fornisce nuovamente il rischio/rendimento di tale investimento sulla base del modello. La relazione degli esperti trae la conclusione che si è trattato di una strategia non ottimale, poiché determina un rendimento inferiore con un rischio maggiore (0,65 %) rispetto a quello che si sarebbe potuto conseguire attuando una delle strategie di investimento alternative.

(108)

Dopo aver stimato i profili di rischio/rendimento per tutte le strategie di investimento, gli esperti stabiliscono, secondo la teoria della determinazione dei prezzi del portafoglio, se l’investimento che PI doveva effettuare in base al vincolo di impiego e il cui rendimento era disciplinato dalla convenzione abbia di fatto conferito un vantaggio economico a PI (ossia se il rendimento ottenuto in base alla convenzione tenuto conto del rischio dell’investimento fosse superiore ai rendimenti conseguibili con investimenti alternativi aventi livelli di rischio equivalenti).

(109)

A tal fine la relazione degli esperti ha combinato le caratteristiche di rischio/rendimento di tutti gli investimenti alternativi disponibili in un’unica funzione di investimento che esprime il rendimento di mercato conseguibile in funzione del rischio assunto. Se le caratteristiche di rischio/rendimento della convenzione risultassero superiori a tale funzione (ossia se in base alla convenzione PI potesse conseguire, a fronte di un rischio equivalente, un rendimento superiore a quello offerto dal mercato) si dovrebbe concludere che si era configurato un vantaggio.

(110)

Alla luce delle considerazioni suesposte, la relazione giunge alla conclusione che la convenzione determinava un rendimento superiore per PI solo utilizzando lo schema delle passività prudente LP1 ed esclusivamente nell’ipotesi di tassi di interesse crescenti. In tale scenario, tenendo conto del fatto che successivamente PI è stata disposta ad accettare un rischio dello 0,65 %, il vantaggio ammonterebbe soltanto a 0,29 punti percentuali. Nello schema LP2 nessuno degli scenari di tasso di interesse determina un vantaggio.

4.3.   La valutazione della relazione degli esperti da parte della Commissione

(111)

La Commissione considera alcuni scenari più plausibili di altri in riferimento a specifiche ipotesi o interpretazioni formulate nella relazione degli esperti. In particolare, la Commissione dissente sull’utilizzo dello schema delle passività LP2.

(112)

La Commissione osserva che la relazione degli esperti si avvale esclusivamente delle informazioni disponibili prima della stipula della convenzione, come richiesto nella sentenza del 2013, fatta eccezione per il riferimento al livello di rischio dello 0,65 % accettato da PI dopo la cessazione del vincolo di impiego. La Commissione dissente sull’utilizzo dello 0,65 % come livello di rischio idoneo per stimare il rendimento atteso in assenza del vincolo di impiego.

(113)

Innanzitutto, la scelta dello schema delle passività ha un impatto importante sul rendimento atteso delle diverse strategie di investimento. Come illustrato nei considerando (96) e (97), dalla scelta dell’LP1 o dell’LP2 derivano differenze significative nelle ipotesi relative ai deflussi di giacenza. La duration media delle giacenze di PI, ossia il periodo medio ponderato di mantenimento della disponibilità di tali giacenze, varia considerevolmente tra LP1 e LP2, essendo pari rispettivamente a circa nove e quattordici anni.

(114)

La Commissione rileva che LP1 e LP2 prevedono entrambi duration superiori alla duration massima di cinque anni raccomandata dall’Autorità bancaria europea («ABE») per i modelli delle passività non prossime alla scadenza, quali i depositi.

(115)

La Commissione ha valutato l’aspetto della durata media dei depositi di PI da utilizzare per la valutazione richiesta dalla sentenza del 2013 e ritiene che LP2 sia eccessivamente ottimistico riguardo alla durata media dei depositi dei correntisti. Tuttavia, nella pratica è possibile che la duration delle giacenze presso PI superi i cinque anni raccomandati dall’ABE, come propone la relazione degli esperti. Nella sua valutazione la Commissione ha ponderato le seguenti considerazioni:

a)

le raccomandazioni dell’ABE sulla duration quinquennale dei depositi sono state formulate solo nel 2015, poiché erano stati rafforzati i requisiti regolamentari in materia di gestione della liquidità;

b)

secondo le attuali raccomandazioni dell’ABE, se l’ente che effettua la raccolta può dimostrare di aver modellizzato con precisione il suo profilo di revisione dei prezzi delle giacenze (26), può essere considerata idonea una duration superiore;

c)

come sostenuto anche dall’Italia (v. considerando da (53) a (56)], il profilo dei correntisti delle banche postali potrebbe essere considerato più stabile di quello dei clienti delle banche commerciali tipiche. Infatti le banche postali possono attirare clienti con reddito medio o inferiore alla media ed età più avanzata, che tendono a essere meno sensibili ai tassi di interesse. Di conseguenza, si può prevedere che la duration delle giacenze presso PI superi i cinque anni raccomandati dall’ABE;

d)

allo stesso tempo, la Commissione ritiene che le argomentazioni formulate nella relazione degli esperti e presentate ai considerando (96) e (97) non siano sufficienti per giustificare la preferenza per LP2 rispetto a LP1. Nella relazione degli esperti si afferma che LP2 può essere giustificato, nel caso specifico, poiché PI non era soggetta alla regolamentazione prudenziale applicabile alle banche e poiché gran parte degli investitori ha di PI un’immagine che coincide con lo Stato italiano. Tuttavia, la Commissione ritiene che:

(1)

l’assenza di requisiti patrimoniali obbligatori per PI non incide di per sé sul comportamento dei correntisti, certamente non nel senso di aumentare l’orizzonte temporale dei loro depositi presso PI;

(2)

non si può presumere che i correntisti considerino il profilo di rischio di PI identico a quello dello Stato italiano. Infatti, ipotizzare che lo Stato italiano sarebbe costretto a finanziare qualsiasi posizione di insolvenza di PI, come indicato nella relazione degli esperti, implicherebbe l’esistenza di un aiuto di Stato sotto forma di garanzia implicita.

(116)

Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione accetta LP1 come ipotesi realistica per la determinazione della strategia di investimento prudente che PI avrebbe perseguito in assenza del vincolo di impiego durante il periodo considerato.

(117)

Inoltre, la Commissione rammenta che secondo la relazione degli esperti il tasso atteso della convenzione è maggiore del rendimento atteso delle strategie di investimento alternative solo nello scenario di tasso crescente, nella misura di 0,29 punti percentuali (v. considerando (110)]. Tuttavia, questo valore di 0,29 punti percentuali era stato calcolato raffrontando il rendimento di mercato atteso a un livello di rischio dello 0,65 %, mentre il rendimento in base alla convenzione era caratterizzato da un livello di rischio dello 0,17 % nello scenario di tasso crescente.

(118)

La Commissione non riscontra motivi che giustifichino un confronto dei rendimenti a diversi livelli di rischio, in particolare perché il livello di rischio applicato dello 0,65 % era stato calcolato nella relazione degli esperti prendendo in considerazione la strategia di investimento che PI aveva infine attuato dopo la revoca del vincolo di impiego (v. considerando (104)]. Tale considerazione non sembra possa essere idoneamente utilizzata in una metodologia che dovrebbe tener conto soltanto delle informazioni disponibili nella prospettiva ex ante.

(119)

Pertanto, per calcolare il rendimento di mercato conseguibile da raffrontare con il tasso della convenzione dovrebbe essere utilizzato il livello di rischio identico al rischio della convenzione, ossia lo 0,11 %, lo 0,17 % e lo 0,06 % rispettivamente negli scenari di tasso stazionario, crescente e decrescente.

(120)

Su tale base, la Commissione rileva che per LP1 il vantaggio atteso in base alla convenzione nello scenario di tasso crescente sarebbe quindi pari a circa 0,5 punti percentuali, anziché 0,29 punti percentuali. Per lo scenario di tasso stazionario e per quello di tasso decrescente i rendimenti di mercato conseguibili continuerebbero a essere maggiori del rendimento in base alla convenzione, nella misura di circa 0,15 punti percentuali per i tassi stazionari e 0,4 punti percentuali per i tassi decrescenti.

4.4.   Conclusione

(121)

Il tasso atteso in base alla convenzione è inferiore al rendimento atteso delle strategie di investimento alternative, in uno scenario di tasso stazionario, con livelli di rischio simili e in assenza del vincolo di impiego. Di conseguenza, il tasso previsto dalla convenzione non ha comportato un vantaggio immediato per PI.

(122)

La Commissione non ha elementi per presupporre che PI o l’Italia avessero ragionevolmente potuto attendersi un andamento particolare dei tassi al momento della stipula della convenzione. Pertanto, applicando la stessa probabilità ai tre scenari di tassi (tassi decrescenti, stazionari e crescenti), il tasso atteso in base alla convenzione è marginalmente inferiore al rendimento atteso delle strategie di investimento alternative, con livelli di rischio simili e in assenza del vincolo di impiego. Di conseguenza, la convenzione non ha conferito un vantaggio a PI.

(123)

Su questa base la Commissione conclude che gli elementi di prova non sono sufficienti per dimostrare che PI abbia beneficiato di un vantaggio in base alla convenzione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La remunerazione corrisposta dalle autorità pubbliche della Repubblica italiana a Poste Italiane ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della convenzione nel periodo 2005-2007 non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2019

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 290 del 29.11.2006, pag. 8.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(3)  Decisione 2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa all’aiuto di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione per remunerare i conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato [C 42/06 (ex NN 52/06)] (GU L 64 del 10.3.2009, pag. 4).

(4)  Sentenza del Tribunale nella causa T-525/08, Poste Italiane SpA/Commissione, EU:T:2013:481.

(5)  http://ec.europa.eu/competition/calls/tenders_closed.html, rif. COMP/2014/017.

(6)  Il servizio postale universale comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg, nonché i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati.

(7)  Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).

(8)  A norma dell’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e della legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, le azioni di CDP sono attribuite allo Stato. Inoltre, le fondazioni e altri soggetti pubblici o privati possono solo detenere quote complessivamente di minoranza del capitale di CDP.

(9)  Il servizio dei conti correnti postali era essenzialmente disciplinato da una legge del 1917, pubblicata in GU 219 del 6 settembre 1917 e modificata con decreto del 22 novembre 1945, n. 822, pubblicato in GU 12 del 15 gennaio 1946. Fino al 2003 la legge prevedeva che i fondi raccolti tramite i conti correnti postali fossero versati in un conto corrente fruttifero presso la CDP remunerato al tasso di interesse corrispondente al tasso che la Cassa riceveva dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotto 15 centesimi di punto percentuale. A seguito del decreto del 5 dicembre 2003, il Tesoro ha sostituito la CDP.

(10)  Pubblicata in GU 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211.

(11)  Pubblicato in GU 288 del 12 dicembre 2003.

(12)  L’attuazione della convenzione è stata approvata con decreto ministeriale del 3 aprile 2006.

(13)  BTP: Buoni del Tesoro Poliennali.

(14)  BOT: Buoni Ordinari del Tesoro.

(15)  Pubblicata in GURI 299 del 27 dicembre 2006.

(16)  Stando alle autorità italiane, l’attività di raccolta tramite i conti correnti postali privati rappresenta circa il 70-75 % della raccolta globale.

(17)  Sentenza del 2013, punto 65, «la Commissione ha esaminato soltanto il livello di remunerazione che il ministero avrebbe potuto domandare unilateralmente tenendo conto di quattro parametri, vale a dire la massa delle somme depositate, la stabilità di tali somme, la durata media del deposito delle somme e i rischi finanziari sostenuti. In tali condizioni, il tasso del mutuatario privato definito ai punti da 119 a 180 della decisione impugnata non costituisce un vero e proprio«tasso di mercato».

(18)  V. nota 1.

(19)  Dal 1o ottobre 1995 l’indice Rendistato è costituito dal rendimento medio lordo dei BTP soggetti a imposta e con vita residua superiore ad un anno (Fonte: Banca d’Italia).

(20)  Nel 2006 i conti correnti postali della clientela privata (escluse le Pubbliche Amministrazioni) ammontava a […], di cui […] della clientela al dettaglio e […] della clientela business.

(21)  Il modello VaR, che utilizza il decimo anno come istante di estinzione finale (cut-off).

(22)  La duration di Macaulay è il tempo medio ponderato fino al ricevimento dei flussi finanziari, in cui il peso di ciascun flusso è determinato dividendo il valore attuale del flusso per la somma del valore attuale di tutti i flussi finanziari. Si misura in anni.

(23)  Il modello di deprezzamento lineare, con cut-off al decimo anno.

(24)  Nelle lettere inviate dalle autorità italiane i termini «duration» e «durata media» sono spesso usati indistintamente sebbene alludano a concetti diversi. Ciò non pregiudica la valutazione svolta nella presente decisione.

(25)  Lettera di […], lettera di […], lettera di […], lettera di […], lettera di […].

(26)  https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1084098/EBA-GL-2015-08+GL+on+the+management+of+interest+rate+risk+.pdf


28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1969 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo IPBC è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, in conformità dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva.

(2)

L’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scadrà il 30 giugno 2020. Il 20 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’IPBC in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L’11 aprile 2019 l’autorità di valutazione competente della Danimarca ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

L’autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerando i limiti di tempo consentiti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione al 31 dicembre 2022.

(7)

Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, l’IPBC rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 dicembre 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1970 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) e l’allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcune regioni della Spagna e gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di indenni e l’approvazione dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni dell’Italia

[notificata con il numero C(2019) 8378]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l’allegato A, capitolo 1, sezione II,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 2, e l’allegato A, parte II, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/68/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(2)

La decisione 93/52/CEE della Commissione (3) prevede che le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato II della medesima decisione siano riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE.

(3)

La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la Comunità autonoma di Murcia, la provincia di Toledo della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha e le province di Huelva, Siviglia e Cordoba della Comunità autonoma dell’Andalusia soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(4)

In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Comunità autonoma di Murcia, la provincia di Toledo della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha e le province di Huelva, Siviglia e Cordoba della Comunità autonoma dell’Andalusia dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 93/52/CEE.

(6)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(7)

A norma dell’articolo 2 della decisione 2003/467/CE della Commissione (4) le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato II, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(8)

La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la Comunità autonoma di Aragona e la provincia di León della Comunità autonoma di Castilla y León soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(9)

In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Comunità autonoma di Aragona e la provincia di León della Comunità autonoma di Castilla y León dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2003/467/CE.

(11)

L’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE prevede che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla malattia di Aujeszky, esso debba presentare alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie complementari per gli scambi all’interno dell’Unione di animali della specie suina.

(12)

L’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede che qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la malattia di Aujeszky, esso possa sottoporlo alla Commissione per ottenerne l’approvazione. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie complementari per gli scambi all’interno dell’Unione di animali della specie suina.

(13)

La decisione 2008/185/CE della Commissione (5) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri o delle loro regioni secondo la loro qualifica sanitaria per la malattia di Aujeszky.

(14)

L’allegato I della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky.

(15)

L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante la conformità della regione Friuli-Venezia Giulia alle condizioni stabilite dalla decisione 2008/185/CE per essere riconosciuta indenne dalla malattia di Aujeszky.

(16)

In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la regione Friuli-Venezia Giulia dovrebbe essere riconosciuta indenne dalla malattia di Aujeszky.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2008/185/CE.

(18)

L’allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky.

(19)

L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere l’approvazione dei suoi programmi di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per le regioni Piemonte e Umbria e per l’inserimento di queste regioni nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2008/185/CE.

(20)

In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa i programmi nazionali di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per le regioni Piemonte e Umbria dovrebbero essere approvati.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2008/185/CE.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(2)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(3)  Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

(4)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(5)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).


ALLEGATO I

Nell’allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma di Aragona,

Comunità autonoma dell’Andalusia: province di Cadice, Cordoba, Huelva e Siviglia,

Comunità autonoma delle Asturie,

Comunità autonoma delle Isole Baleari,

Comunità autonoma delle Isole Canarie,

Comunità autonoma di Cantabria,

Comunità autonoma di Castilla-La Mancha,

Comunità autonoma di Castilla y León,

Comunità autonoma di Catalogna,

Comunità autonoma di Estremadura,

Comunità autonoma di Galizia,

Comunità autonoma di La Rioja,

Comunità autonoma di Madrid,

Comunità autonoma di Murcia,

Comunità autonoma di Navarra,

Comunità autonoma dei Paesi Baschi,

Comunità autonoma di Valencia.»


ALLEGATO II

Nell’allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma dell’Andalusia: province di Almería, Granada e Jaén,

Comunità autonoma di Aragona,

Comunità autonoma delle Asturie,

Comunità autonoma delle Isole Baleari,

Comunità autonoma delle Isole Canarie,

Comunità autonoma di Castilla-La Mancha,

Comunità autonoma di Castilla y León: province di Burgos, León, Soria, Valladolid e Zamora,

Comunità autonoma di Catalogna,

Comunità autonoma di Galizia,

Comunità autonoma di La Rioja,

Comunità autonoma di Madrid,

Comunità autonoma di Murcia,

Comunità autonoma di Navarra,

Comunità autonoma dei Paesi Baschi,

Comunità autonoma di Valencia.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO I

Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione

Codice ISO

Stato membro

Regioni

BE

Belgio

Tutte le regioni

CZ

Cechia

Tutte le regioni

DK

Danimarca

Tutte le regioni

DE

Germania

Tutte le regioni

IE

Irlanda

Tutte le regioni

FR

Francia

I dipartimenti Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

IT

Italia

Provincia autonoma di Bolzano

Regione Friuli-Venezia Giulia

CY

Cipro

Tutte le regioni

LU

Lussemburgo

Tutte le regioni

HU

Ungheria

Tutte le regioni

NL

Paesi Bassi

Tutte le regioni

AT

Austria

Tutte le regioni

PL

Polonia

le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki

SI

Slovenia

Tutte le regioni

SK

Slovacchia

Tutte le regioni

FI

Finlandia

Tutte le regioni

SE

Svezia

Tutte le regioni

UK

Regno Unito

Tutte le regioni

«ALLEGATO II

Stati membri o loro regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

ES

Spagna

Tutte le regioni

IT

Italia

Regione Emilia-Romagna

Regione Lombardia

Regione Piemonte

Regione Umbria

Regione Veneto

LT

Lituania

Tutte le regioni

PL

Polonia

Voivodato della Bassa Slesia: tutte le powiaty;

voivodato della Cuiavia-Pomerania: tutte le powiaty;

voivodato di Lublino: tutte le powiaty;

voivodato di Lubusz: tutte le powiaty;

voivodato di Łódź: tutte le powiaty;

voivodato della Piccola Polonia: tutte le powiaty;

voivodato della Masovia: tutte le powiaty;

voivodato di Opole: tutte le powiaty;

voivodato dei Precarpazi: tutte le powiaty;

le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

voivodato della Pomerania: tutte le powiaty;

voivodato della Slesia: tutte le powiaty;

voivodato della Santacroce: tutte le powiaty;

voivodato della Varmia-Masuria: tutte le powiaty;

voivodato della Grande Polonia: tutte le powiaty;

voivodato della Pomerania occidentale: tutte le powiaty.

»

28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/54


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1971 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

relativa al riconoscimento dello "Universal Feed Assurance Scheme" per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 7 ter e 7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.

(2)

Nel caso in cui i biocarburanti e i bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri dovrebbero imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.

(3)

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non dovrebbero imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(4)

Il 14 giugno 2019 è stata presentata alla Commissione la richiesta di riconoscere che lo "Universal Feed Assurance Scheme" permette di dimostrare la conformità di partite di biocarburanti ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. Il sistema, con sede presso la Confederation House, East of England Showground, Peterborough, PE2 6XE, Regno Unito, è applicabile agli ingredienti per mangimi e ai mangimi composti, nonché alle colture combinabili. Esso comprende le fasi di commercializzazione, trasporto e stoccaggio delle materie prime di origine agricola dall'azienda agricola fino al primo trasformatore e, relativamente alle altre fasi, si affida ad altri sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione. Spetta pertanto allo "Universal Feed Assurance Scheme" accertarsi che il riconoscimento della Commissione in merito a tali sistemi con cui collabora resti applicabile per la durata della cooperazione. Il sistema riconosciuto dovrebbe essere pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.

(5)

Durante la valutazione dello "Universal Feed Assurance Scheme" la Commissione ha rilevato che tale sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, fatta eccezione per l'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE e l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Esso fornisce tuttavia dati accurati relativamente agli elementi utili per gli operatori economici a valle della catena di controllo per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e applica un sistema di equilibrio di massa conforme ai requisiti dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(6)

Dalla valutazione dello "Universal Feed Assurance Scheme" è risultato che il sistema risponde ad adeguate norme tecniche in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo "Universal Feed Assurance Scheme" ("il sistema"), per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 14 giugno 2019, dimostra che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di controllo siano comunicate agli operatori economici a valle della stessa.

Articolo 2

Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2019, che possono avere un'incidenza sostanziale sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, , per uno dei motivi sottoelencati:

inter alia

(a)

se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;

(b)

se nell'ambito del sistema non sono presentate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;

(c)

se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati importanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 30 giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.


28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/56


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1972 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2019) 8396]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, (1) in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione (3) stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri. Tali misure comprendono divieti di spedizione di partite di suini domestici e prodotti a base di carni di suini domestici provenienti da determinate zone. Le misure di protezione zoosanitarie stabilite da tale decisione di esecuzione si applicano parallelamente a quelle stabilite dalla direttiva 2001/89/CE del Consiglio (4) e sono intese a contrastare la propagazione della peste suina classica, in particolare a livello dell’Unione.

(2)

La decisione di esecuzione 2013/764/UE prevede anche deroghe al divieto di spedizione di suini vivi da determinate zone subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni.

(3)

Il periodo di applicazione delle misure stabilite dalla decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbe tenere conto dell’epidemiologia della peste suina classica nonché dell’efficacia delle misure di polizia sanitaria applicate dagli Stati membri elencati nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE con la normativa dell’Unione. Di conseguenza, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione e nei paesi terzi limitrofi e degli sforzi richiesti per lottare contro tale malattia evitando nel contempo di imporre inutili restrizioni agli scambi, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/764/UE.

(4)

Poiché, alla luce dell’attuale epidemia di peste suina classica, è importante che le misure contro tale malattia a livello dell’Unione abbiano una continuità, la proroga del periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbe tener conto del fatto che il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che prevede misure di salvaguardia in caso di malattie animali, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

(5)

Inoltre, in considerazione dell’efficacia delle misure generali applicate in Croazia in conformità alla direttiva 2001/89/CE, della sorveglianza e delle misure applicate, quali presentate al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, tutte le zone della Croazia attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbero essere ora soppresse da tale allegato, vista la situazione epidemiologica favorevole della malattia in tale Stato membro.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/764/UE è così modificata:

all’articolo 10, la data «31 dicembre 2019» è sostituita dalla data «21 aprile 2021».

Articolo 2

Il punto 2 dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE è soppresso.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102).

(4)  Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pag. ì 5).

(5)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).


28.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/58


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1973 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2019

che non approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende la zeolite di argento e di rame (n. CE: non disponibile, n. CAS: 130328-19-7).

(2)

La zeolite di argento e di rame è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 "disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali" e del tipo di prodotto 7 "preservanti per pellicole", descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Svezia è stata designata Stato membro relatore e il 12 giugno 2017 la sua autorità competente ha presentato le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

(4)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 i pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (3) sono stati adottati il 17 ottobre 2018 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 contenenti zeolite di argento e di rame potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che non è stata dimostrata un’efficacia sufficiente.

(6)

Tenuto conto dei pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare la zeolite di argento e di rame ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La zeolite di argento e di rame (n. CE: non disponibile, n. CAS: 130328-19-7) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo zeolite di argento e di rame, tipo di prodotto 2, ECHA/BPC/210/2018, adottato il 17 ottobre 2018; Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo zeolite di argento e di rame, tipo di prodotto 7, ECHA/BPC/213/2018, adottato il 17 ottobre 2018.