ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 196

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
24 luglio 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1255 del Consiglio, del 18 luglio 2019, che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1256 della Commissione, del 23 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria, per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) 2019/1257 della Commissione, del 23 luglio 2019, che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, del 23 luglio 2019, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle unità SI di base ( 1 )

6

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 20 giugno 2019, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche

10

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 348 del 29.12.2017 )

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/1


DECISIONE (UE) 2019/1255 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2019

che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 308,

vista la richiesta della Banca europea per gli investimenti,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Commissione europea (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione dell'11 dicembre 2018, il consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti («Banca») ha approvato un calendario per l'attuazione delle modifiche a livello di governance che aveva proposto in una riunione tenuta il 17 luglio 2018.

(2)

A seguito di una decisione adottata dal consiglio dei governatori della Banca in data 22 giugno 2018, è stato convocato un gruppo di lavoro degli azionisti ad alto livello con il compito di analizzare le possibilità di ulteriori sottoscrizioni di capitale della Banca da parte di determinati Stati membri.

(3)

È opportuno aumentare il capitale sottoscritto della Polonia di 5 386 000 000 EUR, in linea con la sua richiesta.

(4)

È altresì opportuno aumentare il capitale sottoscritto della Romania di 125 452 381 EUR, in linea con la sua richiesta.

(5)

Nel contesto di tali aumenti, è opportuno modificare anche le disposizioni relative alla designazione di comune accordo dei membri sostituti del consiglio di amministrazione della Banca da parte di gruppi di Stati membri.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza lo statuto della Banca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è modificato come segue:

1)

l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Il capitale della Banca è di 248 795 606 881 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:»;

b)

le righe relative alla Polonia e alla Romania sono sostituite dalle seguenti:

«Polonia

11 366 679 827 »

«Romania

1 639 379 073 »;

2)

all'articolo 9, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,

due sostituti designati dalla Repubblica francese,

due sostituti designati dalla Repubblica italiana,

due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,

tre sostituti designati di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,

tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Croazia, dall'Ungheria e dalla Repubblica di Polonia,

quattro sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,

sei sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,

sei sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,

un sostituto designato dalla Commissione.».

Articolo 2

La presente decisione si applica un mese dopo la data in cui si applica la decisione (UE) 2019/654 (3) del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  Parere del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 15 maggio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2019/654/UE del Consiglio, del 15 aprile 2019, che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (GU L 110 del 25.4.2019, pag. 36).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1256 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria, per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare a livello nazionale e dell'Unione. Esso prevede l'adozione di misure urgenti da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione (2) ha sospeso le importazioni nell'Unione di fagioli secchi dichiarati al codice NC 0713 39 00, originari della Nigeria, a causa dell'elevato numero di casi di contaminazione con la sostanza attiva non autorizzata diclorvos a livelli largamente superiori alla dose acuta di riferimento provvisoriamente stabilita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. In attesa dell'attuazione di misure appropriate di gestione del rischio da parte della Nigeria, il divieto doveva applicarsi fino al 30 giugno 2016.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/874 della Commissione (3) ha prorogato la sospensione dell'importazione di fagioli secchi originari della Nigeria fino al 30 giugno 2019, applicandola a due codici NC supplementari, lo 0713 35 00 e lo 0713 90 00, a causa della presenza costante di diclorvos nei fagioli secchi importati dalla Nigeria e dell'impossibilità di raggiungere a breve termine la conformità alle prescrizioni della normativa in materia alimentare dell'Unione per quanto riguarda i residui di antiparassitari.

(4)

Nel febbraio 2018 la Nigeria ha presentato un nuovo piano d'azione e ha dichiarato che l'obiettivo di tale piano era controllare e razionalizzare, in particolare, la produzione di fagioli secchi, rafforzare il contesto giuridico e normativo e porre le basi per una produzione di qualità dei fagioli secchi. Per quanto consta alla Commissione, la Nigeria non ha tuttavia ancora attuato tale piano d'azione, né concesso risorse di bilancio per la sua attuazione. Lo stato di attuazione, da parte della Nigeria, del piano d'azione riguardante la difesa fitosanitaria integrata e i livelli massimi di residui di antiparassitari non consente di concludere che siano soddisfatte le prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda i residui di antiparassitari sui fagioli secchi in questione.

(5)

La durata della sospensione delle importazioni dovrebbe pertanto essere prorogata per un ulteriore periodo di tre anni, al fine di permettere alla Nigeria di attuare misure appropriate di gestione del rischio e di fornire le garanzie richieste.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 giugno 2022.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione, del 18 giugno 2015, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 8).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/874 della Commissione, del 1o giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 18).


24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/5


REGOLAMENTO (UE) 2019/1257 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2019

che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua bulgara del regolamento (CE) n. 1223/2009 contiene un errore nella tabella dell'allegato III, voce 12, colonna i), prima frase, introdotto con il regolamento (UE) n. 1197/2013 della Commissione (2), per quanto riguarda le modalità d'impiego e le avvertenze relative alle sostanze.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua bulgara del regolamento (CE) n. 1223/2009. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  Regolamento (UE) n. 1197/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 34).


DIRETTIVE

24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/6


DIRETTIVA (UE) 2019/1258 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2019

che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle unità SI di base

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (1), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 80/181/CEE del Consiglio (2) definisce le unità di misura da utilizzare nell'Unione per consentire di esprimere una misurazione effettuata e fornire l'indicazione di grandezza in linea con il sistema internazionale delle unità di misura (SI) adottato dalla conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM) istituita dalla convenzione del metro firmata a Parigi in data 20 maggio 1875.

(2)

La direttiva 2009/34/CE stabilisce il quadro generale per l'adozione di direttive particolari riguardanti, tra l'altro, gli strumenti di misura e le relative prescrizioni tecniche, le unità di misura e l'armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico. L'articolo 16 di tale direttiva prevede per la Commissione la possibilità di modificare gli allegati delle direttive particolari, di cui all'articolo 1 della medesima direttiva, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, compreso il capitolo I dell'allegato della direttiva 80/181/CEE.

(3)

Durante la sua 24a riunione del 2011, la CGPM ha deliberato in merito a un nuovo modo di definire il SI in base a una serie di sette costanti di definizione derivate da costanti fisiche fondamentali e altre costanti che si trovano in natura. Tale decisione è stata confermata nel corso della 25a riunione della CGPM, nel 2014.

(4)

Durante la 26a riunione della CGPM, nel 2018, sono quindi state adottate nuove definizioni delle unità SI di base. Le nuove definizioni si basano sul nuovo principio dei valori numerici fissati delle costanti definitorie ed entreranno in vigore a partire dal 20 maggio 2019. Si prevede che le nuove definizioni migliorino la stabilità e l'affidabilità delle unità SI di base sul lungo termine, oltre che la precisione e la chiarezza delle misurazioni.

(5)

Le nuove definizioni adottate dalla CGPM riflettono i più recenti progressi nel campo della metrologia e delle relative norme. Al fine di adattare al progresso tecnico le definizioni delle unità SI di base formulate nella direttiva 80/181/CEE, e quindi contribuire all'attuazione uniforme del SI, è necessario allineare tali definizioni a quelle nuove.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 80/181/CEE.

(7)

È necessario garantire che la nuova normativa sia applicata a partire dalla stessa data in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla data del recepimento, al fine di consentire un'attuazione uniforme della direttiva 80/181/CEE.

(8)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive, istituito dall'articolo 16 della direttiva 2009/34/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica

L'allegato della direttiva 80/181/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 13 maggio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 giugno 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

(2)  Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40).


ALLEGATO

Nell'allegato, capitolo I, il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.   Unità SI di base

Grandezza

Unità

Nome

Simbolo

Tempo

secondo

s

Lunghezza

metro

m

Massa

chilogrammo

kg

Intensità di corrente elettrica

ampere

A

Temperatura termodinamica

kelvin

K

Quantità di materia

mole

mol

Intensità luminosa

candela

cd

Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:

 

Unità di tempo

Il secondo, il cui simbolo è “s”, è l'unità SI di tempo. È definito considerando il valore numerico della frequenza della transizione iperfine, Δν Cs, dello stato fondamentale imperturbato dell'atomo di Cesio 133, fissato a 9 192 631 770 quando espresso nell'unità di misura Hz, che equivale a s-1.

 

Unità di lunghezza

Il metro, il cui simbolo è “m”, è l'unità SI di lunghezza. È definito considerando il valore numerico della velocità della luce in vuoto, c, fissato a 299 792 458 quando espresso nell'unità di misura m/s, dove il secondo è definito in termini di Δν Cs.

 

Unità di massa

Il chilogrammo, il cui simbolo è “kg”, è l'unità SI di massa. È definito considerando il valore numerico della costante di Plank, h, fissata a 6,626 070 15 × 10-34 quando espressa nell'unità di misura J s, che equivale a kg m2 s-1, dove il metro e il secondo sono definiti in termini di c e Δν Cs.

 

Unità di intensità di corrente elettrica

L'ampere, il cui simbolo è “A”, è l'unità SI di intensità di corrente elettrica. È definito considerando il valore numerico della carica elementare, e, fissato a 1,602 176 634 × 10-19 quando espressa nell'unità di misura C, che equivale a A s, dove il secondo è definito in termini di Δν Cs.

 

Unità di temperatura termodinamica

Il kelvin, il cui simbolo è “K”, è l'unità SI di temperatura termodinamica. È definito considerando il valore numerico della costante di Boltzmann, k, fissato a 1,380 649 × 10-23 quando espresso nell'unità di misura J K-1, che equivale a kg m2 s-2 K-1, dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e Δν Cs.

 

Unità di quantità di materia

La mole, il cui simbolo è “mol”, è l'unità SI di quantità di materia. Una mole contiene esattamente 6,022 140 76 × 1023 entità elementari. Tale numero corrisponde al valore numerico fissato della costante di Avogadro N A quando espresso nell'unità di misura mol-1, ed è chiamato numero di Avogadro.

La quantità di materia di un sistema, il cui simbolo è “n”, è una misura del numero di entità elementari specificate. Un'unità elementare può essere un atomo, una molecola, uno ione, un elettrone o qualsiasi altra particella oppure raggruppamenti specificati di tali particelle.

 

Unità di intensità luminosa

La candela, il cui simbolo è “cd”, è l'unità SI di intensità luminosa in una determinata direzione. È definita considerando il valore numerico dell'efficacia luminosa di una radiazione monocromatica di frequenza 540 × 1012 Hz, K cd, fissato a 683 quando espresso nell'unità di misura lm W-1, che equivale a cd sr W-1, oppure a cd sr kg-1 m -2 s3, dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e Δν Cs.

1.1.1.   Nome e simbolo speciali dell'unità derivata SI di temperatura per esprimere la temperatura in gradi Celsius

Grandezza

Unità

Nome

Simbolo

Temperatura Celsius

grado Celsius

°C

La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = T – T 0 tra due temperature termodinamiche T e T 0, dove T 0 = 273,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità “grado Celsius” è uguale all'unità “kelvin”.»


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/10


DECISIONE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE

del 20 giugno 2019

sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE (di seguito «l'Agenzia»)

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2), e in particolare l'articolo 78,

visti il parere del GEPD, del 14 maggio 2019, e gli orientamenti del GEPD sull'articolo 25 del nuovo regolamento e norme interne,

sentito il comitato del personale,

considerando quanto segue:

(1)

L'Agenzia svolge le sue attività in conformità con il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(2)

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni all'applicazione degli articoli da 14 a 22, 35 e 36, nonché dell'articolo 4 del regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi sulle norme interne che saranno adottate dall'Agenzia, laddove non si basino su atti giuridici adottati in base ai trattati.

(3)

Queste norme interne, comprese le disposizioni sulla valutazione della necessità e proporzionalità di una limitazione, non si dovrebbero applicare se un atto giuridico adottato in base ai trattati prevede una limitazione dei diritti degli interessati.

(4)

Quando esercita le sue funzioni con riguardo ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l'ECHA valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

(5)

L'Agenzia può, nell'ambito del proprio operato, condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari, avviare attività preliminari riguardanti i casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di prevenzione delle molestie, reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini interne sulla sicurezza (IT).

(6)

L'Agenzia tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d'identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all'oggetto del procedimento o dell'attività).

(7)

L'Agenzia, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all'interno dell'Agenzia per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.

(8)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l'accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento per il periodo specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri dell'Agenzia.

(9)

Le regole interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti dall'Agenzia quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di casi di molestia, quando tratta reclami interni ed esterni, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

(10)

Queste regole interne dovrebbero applicarsi ai trattamenti dei dati svolti anteriormente all'avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo dei loro risultati. Dovrebbero essere comprese altresì l'assistenza e la cooperazione fornite dall'Agenzia alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(11)

Nei casi in cui si applichino tali regole interne, l'Agenzia deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.

(12)

In questo quadro, l'Agenzia è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.

(13)

Tuttavia, l'Agenzia può essere costretta a limitare le informazioni all'interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti e le libertà di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure.

(14)

L'Agenzia può quindi limitare le informazioni allo scopo di proteggere l'indagine e i diritti e le libertà degli altri interessati.

(15)

L'Agenzia dovrebbe monitorare periodicamente che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena cessino di sussistere.

(16)

Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l'Agenzia, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l'applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21, 35 e 36, nonché nell'articolo 4 in base all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nel quadro del funzionamento amministrativo dell'Agenzia, tale decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall'Autorità ai fini di condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di prevenzione delle molestie, reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

3.   Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d'identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o i dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all'oggetto del procedimento o dell'attività).

4.   Quando esercita le sue funzioni con riguardo ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l'Agenzia valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

5.   Fatte salve le condizioni stabilite in questa decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato o riservatezza delle comunicazioni.

Articolo 2

Specifiche del titolare del trattamento e garanzie

1.   Le garanzie predisposte per prevenire violazioni, sottrazioni di dati o divulgazioni non autorizzate sono le seguenti:

a)

i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;

b)

tutti i dati elettronici sono memorizzati in una applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza dell'Agenzia e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;

c)

la banca dati è protetta da password nell'ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) ed è collegata automaticamente all'ID dell'utente e alla password. La sostituzione degli utenti è rigorosamente vietata. Le voci elettroniche sono conservate in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;

d)

tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l'obbligo della riservatezza.

2.   Il titolare del trattamento è l'Agenzia, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati dei titolari del trattamento delegati attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito Internet e/o sull'intranet dell'Agenzia.

3.   Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4.   Qualora l'Agenzia consideri di applicare una limitazione, si valuta il rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare, rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di pregiudicare l'efficacia delle indagini o delle procedure dell'Agenzia, ad esempio, distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell'interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e al contraddittorio.

Articolo 3

Limitazioni

1.   Eventuali limitazioni sono applicate dall'Agenzia esclusivamente per salvaguardare:

a)

la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

b)

la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell'Unione, inclusa quella delle loro reti di comunicazione elettronica;

c)

una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alla lettera a);

d)

la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui.

2.   Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l'Agenzia può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o organizzazioni internazionali nei seguenti casi:

a)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione in virtù di altri motivi previsti dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione;

b)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione dell'Agenzia con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento dei suoi compiti.

Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), l'Agenzia consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi, e gli organismi pertinenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all'Agenzia non risulti evidente che l'applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle citate lettere.

3.   Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

4.   Se si considera l'applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti regole. Tale procedura è documentata in ogni caso mediante una nota di valutazione interna.

5.   Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l'esercizio del diritto ristretto non pregiudicherebbe più l'efficacia della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.

Articolo 4

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   L'Agenzia informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati (il RDP) ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l'applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al RPD l'accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui ha informato il RPD.

2.   Il RPD può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare l'applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il proprio RPD circa l'esito del riesame richiesto.

3.   Il titolare del trattamento informa il RPD quando la limitazione cessa di sussistere.

Articolo 5

Limitazioni al diritto d'informazione

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, il diritto all'informazione può essere limitato dal titolare del trattamento nell'ambito dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito Internet e/o su intranet che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, l'Agenzia include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, se proporzionato, l'Agenzia informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.

3.   Qualora l'Agenzia limiti, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, essa registra le ragioni della limitazione, il motivo giuridico conformemente all'articolo 3 della presente decisione, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.

La registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Qualora detti motivi della limitazione non siano più applicabili, l'Agenzia fornisce all'interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell'applicazione di una limitazione. Nel contempo l'Agenzia informa l'interessato in merito al diritto di presentare in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'Agenzia riesamina l'applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all'atto della chiusura dell'inchiesta, della procedura o dell'indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

Articolo 6

Limitazioni al diritto di accesso

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, il diritto di accesso può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

Qualora, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l'accesso ai propri dati personali trattati nell'ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l'Agenzia limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

2.   Allorché l'Agenzia limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, esso procede nel modo seguente:

a)

informa l'interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

b)

registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l'effetto della restrizione in conformità dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

L'Agenzia riesamina l'applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all'atto della chiusura dell'indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

3.   La registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 7

Limitazioni al diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

2.   Qualora l'Agenzia limiti, integralmente o in parte, l'applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, essa adotta le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 8

Limitazioni al diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, la comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

2.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, la riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure formali di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

3.   Laddove l'Agenzia limiti la comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, essa annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l'articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Helsinki, il 20 giugno 2019

Per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Sharon McGUINNESS

Presidente del Consiglio di amministrazione


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  4 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


Rettifiche

24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/17


Rettifica del regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 29 dicembre 2017 )

Pagina 3, articolo 1, punto 7), lettera b), nuovo articolo 47 quater, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Gli Stati membri dispongono che le informazioni fornite dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o dal suo intermediario, allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafi 1, 2 e 2 bis, della stessa direttiva siano presentate con mezzi elettronici. Anche eventuali modifiche di tali informazioni comunicate a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE sono presentate con mezzi elettronici.»,

leggasi:

«1.   Gli Stati membri dispongono che le informazioni fornite dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o dal suo intermediario, allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafi 1, 2 e 3, della stessa direttiva siano presentate con mezzi elettronici. Anche eventuali modifiche di tali informazioni comunicate a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE sono presentate con mezzi elettronici.».