ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 107

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
25 aprile 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/723 della Commissione, del 16 febbraio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, del 24 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/725 della Commissione, del 24 aprile 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva mesotrione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/726 della Commissione, del 24 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/727 della Commissione, del 23 marzo 2017, relativa al riconoscimento del Montenegro a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 1815]  ( 1 )

31

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/728 della Commissione, del 20 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2013/92/UE concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina [notificata con il numero C(2017) 2429]

33

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/729 della Commissione, del 20 aprile 2017, relativa a una richiesta di deroga presentata dalla Repubblica di Croazia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità [notificata con il numero C(2017) 2437]

35

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri ( GU L 302 del 22.10.2014 )

37

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( GU L 192 del 18.7.2015 )

61

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2016/143 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium albo-atrum isolato WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 ( GU L 28 del 4.2.2016 )

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/723 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 77, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell'esperienza maturata a seguito dell'introduzione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente («il pagamento di inverdimento») di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è opportuno semplificare talune norme relative al metodo di calcolo del pagamento di inverdimento stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (3).

(2)

Nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, il calcolo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto si basa sul concetto di gruppo di colture. Questo concetto non appare tuttavia necessario nel contesto specifico del pagamento di inverdimento, poiché tale pagamento deve basarsi sulla superficie totale dell'azienda. A fini di semplificazione, il concetto di gruppo di colture dovrebbe essere pertanto abolito per il pagamento di inverdimento.

(3)

Gli articoli 24 e 26 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 stabiliscono le norme relative al calcolo della riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti in materia di diversificazione delle colture e dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, rispettivamente. Tali calcoli comportano un tasso di differenza e un fattore di riduzione del 50 %. A fini di chiarezza, senza alterare il livello delle riduzioni, è giustificato riformulare tali disposizioni e sostituire il tasso di differenza e il fattore di riduzione del 50 % con un coefficiente moltiplicatore.

(4)

Al fine di garantire un migliore equilibrio tra la severità delle riduzioni e la necessità di mantenere riduzioni proporzionate ed eque, è opportuno mitigare le riduzioni del pagamento di inverdimento quando l'obbligo di diversificazione delle colture richiede la coltivazione di tre colture diverse.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

(6)

Per evitare situazioni in cui gli Stati membri debbano adattare i propri sistemi di calcolo del pagamento per l'anno di domanda 2016 nel corso del periodo di pagamento, nonché per garantire ai beneficiari prevedibilità circa le norme applicabili per il calcolo del pagamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 16 ottobre 2017 con riguardo agli anni di domanda che iniziano a partire dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Principi generali

Ai fini della presente sezione, se la stessa superficie è determinata per più di una delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali pratiche ai fini del calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di seguito denominato “il pagamento di inverdimento”.»;

2)

all'articolo 23, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell'articolo 28, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata.»;

3)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture

1.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno due colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

2.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

3.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per le due colture principali occupa più del 95 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

4.   Con riguardo alle aziende per le quali l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

5.   Ove si constati per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi da 1 a 4 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.»;

4)

all'articolo 26, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.

Ai fini del primo comma, l'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

3.   Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico stabiliti dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente al paragrafo 2 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 16 ottobre 2017 alle domande di aiuto per il pagamento di inverdimento e alle domande uniche presentate in riferimento agli anni di domanda che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).


25.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/724 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Il dazio, basato sul livello di eliminazione del pregiudizio, era compreso tra il 7,3 % e il 13,8 %.

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione (3), a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping la Commissione ha modificato il dazio antidumping iniziale facendolo variare tra lo 0 % e il 19,9 % e ha istituito un dazio compensativo supplementare compreso tra il 4,9 % e il 10,3 %.

(3)

Le misure antidumping e compensative combinate risultanti sotto forma di dazi ad valorem erano quindi comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda è stata presentata il 14 dicembre 2015 dall'associazione europea di produttori di fibre di vetro (European Glass Fibre Producers Association — APFE) per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo.

(6)

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame, il 15 marzo 2016 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza (4) a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

1.4.   Parti interessate

(8)

Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato dell'apertura dell'inchiesta in particolare l'APFE, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare.

(9)

Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza la Commissione ha affermato che prevedeva di utilizzare la Turchia come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha altresì indicato che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, altri produttori che operano in un'economia di mercato possono trovarsi, tra l'altro, in Egitto, Malaysia e Taiwan.

(10)

La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità di Egitto, Giappone, Malaysia, Taiwan, Turchia e USA, chiedendo loro informazioni sulla produzione e sulle vendite di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo nei rispettivi paesi. A tutti i produttori noti è stata inviata una lettera, corredata di un questionario, in cui si chiedeva la loro collaborazione all'inchiesta.

(11)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.   Campionamento

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

(13)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti e un'associazione della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità della RPC di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(14)

Cinque produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha inizialmente proposto un campione di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume di esportazioni che potesse ragionevolmente essere esaminato nel tempo a disposizione.

(15)

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

(16)

Poco tempo dopo aver ricevuto il questionario, la maggiore delle tre società incluse nel campione ha revocato la propria disponibilità a collaborare. La Commissione l'ha sostituita con il secondo maggiore produttore esportatore sulla base del volume di esportazioni.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(17)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione.

(18)

Il campione era composto da tre gruppi di società con impianti di produzione situati in Belgio, Francia, Italia e Slovacchia, che rappresentavano circa il 74 % delle vendite totali sul mercato dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. La Commissione ha pertanto concluso che il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori

(19)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(20)

Otto importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al massimo volume di importazioni nell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

1.6.   Risposte al questionario

(21)

La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai tre importatori inclusi nel campione, ai produttori esportatori inclusi nel campione e ai produttori esportatori noti in Egitto, Giappone, Malaysia, Taiwan, Turchia e USA.

(22)

Sono pervenute le risposte al questionario di tre produttori dell'Unione, due importatori e tre produttori di Giappone, Malaysia e Turchia. Nessuno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione ha risposto al questionario.

(23)

La Commissione ha inviato questionari anche a 64 utilizzatori noti e ha ricevuto 19 risposte.

1.7.   Visite di verifica

(24)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della presente inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione

3B Fibreglass SPRL, Belgio,

European Owens Corning Fibreglass SPRL, Belgio,

Johns Manville Slovakia a.s., Slovacchia,

b)

produttore esportatore del paese di riferimento

Nippon Electric Glass Co. Ltd., Giappone.

1.8.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(25)

L'inchiesta sul rischio di persistenza del dumping ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

(26)

L'esame delle tendenze significative per valutare il rischio della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(27)

Il prodotto in esame è costituito da filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) e 7019 31 00, originari della RPC.

(28)

Il prodotto in esame è la materia prima utilizzata più comunemente per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell'industria dei compositi. I materiali compositi ottenuti (materiali rinforzati con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in numerose industrie, ad esempio nel settore dei trasporti (automobilistico, marino, aerospaziale, militare) e nei settori elettrico/elettronico, dell'energia eolica, dell'edilizia e delle costruzioni, dei serbatoi/tubature, dei beni di consumo ecc.

2.2.   Prodotto simile

(29)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e le medesime applicazioni di base:

a)

il prodotto in esame,

b)

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Giappone, utilizzato come paese di riferimento e

c)

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(30)

La Commissione ha pertanto deciso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Rischio di persistenza o di reiterazione del dumping

(31)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se sussistesse il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC.

3.1.1.   Valore normale e paese di riferimento

(32)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione ha dovuto scegliere il paese di riferimento.

(33)

La Commissione ha chiesto ai produttori esportatori noti del prodotto simile di Egitto, Giappone, Malaysia, Taiwan, Turchia e USA di fornire informazioni rispondendo al questionario per il paese di riferimento e ha ricevuto le risposte di tre produttori di Giappone, Malaysia e Turchia (5).

(34)

In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura, l'APFE ha presentato osservazioni a sostegno della scelta della Turchia come paese di riferimento.

(35)

Nell'inchiesta iniziale del 2011 la Commissione ha utilizzato la Turchia come paese di riferimento per stabilire il valore normale in relazione alla RPC. Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha ricevuto una sola risposta dalla Turchia.

(36)

Per selezionare il paese di riferimento la Commissione ha tenuto in debito conto tutte le informazioni attendibili messe a sua disposizione al momento della scelta, considerando elementi quali, tra gli altri, le vendite sul mercato interno, le dimensioni del mercato e il contesto competitivo sul mercato interno.

(37)

Le vendite sul mercato interno del produttore giapponese corrispondevano quasi completamente ai tipi di prodotto esportati dalla RPC a livello dei codici NC. Nel caso della Turchia la corrispondenza era inferiore al 50 %. Per quanto riguarda la corrispondenza per le vendite sul mercato interno del produttore esportatore della Malaysia, il livello era talmente basso che la Commissione ha dovuto escludere la Malaysia dall'uso come paese di riferimento.

(38)

La Commissione ha stimato che il mercato giapponese del prodotto simile fosse circa tre volte più grande del mercato turco. La Commissione ha riscontrato che il mercato giapponese era più competitivo, con sei produttori locali noti, rispetto al singolo produttore noto della Turchia. In Giappone non venivano applicati dazi doganali per il prodotto simile, mentre in Turchia vi erano dazi doganali del 7 % e dazi antidumping e compensativi nei confronti della RPC, che insieme erano compresi tra il 24,5 % e il 35,75 %.

(39)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che il Giappone è il paese di riferimento più appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(40)

La Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni circa il paese di riferimento in seguito alla selezione del Giappone.

(41)

Le informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono servite da base per la determinazione del valore normale per la RPC, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(42)

Il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore giapponese che ha collaborato.

3.1.2.   Prezzo all'esportazione

(43)

La Commissione non ha ricevuto risposte al questionario da nessuno dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione. A seguito della mancata collaborazione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha informato i produttori esportatori e le autorità della RPC che, in caso di collaborazione insufficiente da parte dei produttori esportatori, la Commissione avrebbe potuto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. La Commissione ha altresì fatto notare che una conclusione basata sui dati disponibili avrebbe potuto risultare meno vantaggiosa per le parti interessate. Non sono pervenute reazioni. La Commissione ha pertanto stabilito il prezzo all'esportazione sulla base delle statistiche sulle importazioni di Eurostat (banca dati Comext) a livello dei pertinenti codici NC.

3.1.3.   Confronto

(44)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti compresi tra lo 0 % e il 7 % per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico e le spese accessorie, i costi di credito e l'imballaggio.

3.1.4.   Margine di dumping

(45)

Durante l'inchiesta la Commissione ha constatato che i numeri di controllo del prodotto richiesti nel questionario della Commissione non potevano essere collegati ai codici TARIC. La Commissione ha quindi effettuato il confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale sulla base dei codici NC (7019 11 00 per i filati tagliati, 7019 12 00 per i filati accoppiati in parallelo senza torsione e 7019 31 00 per i feltri).

(46)

Su tale base la Commissione ha constatato un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, di livello superiore al 70 %.

3.2.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(47)

A seguito della mancata collaborazione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha utilizzato per i suoi calcoli le informazioni fornite nella domanda di riesame e quelle provenienti da altre fonti indipendenti disponibili, quali i listini prezzi pubblicati e le statistiche ufficiali sulle importazioni, o le informazioni ottenute dalle parti interessate durante l'inchiesta e quelle ottenute nel corso delle inchieste precedenti.

3.2.1.   Capacità

(48)

Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha esaminato le informazioni disponibili relative alle capacità, alla produzione e al consumo dei prodotti in fibra di vetro sul mercato interno della RPC e le esportazioni dalla RPC. Per quanto concerne la fonte dei dati, le informazioni a tale riguardo erano limitate principalmente a quelle fornite dall'APFE (6). Tali informazioni erano basate sulle statistiche del commercio (importazioni/esportazioni) e sulle informazioni di business intelligence raccolte dai membri dell'associazione. La Commissione ha verificato tali informazioni in relazione a quelle provenienti da altre fonti indipendenti disponibili e non ha rilevato ulteriori elementi di prova. Le informazioni sulla capacità fornite dall'APFE non sono state contestate dalle parti interessate.

(49)

La produzione totale di fibre di vetro nella RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame ha superato il consumo interno di oltre 700 mila tonnellate metriche, delle quali il 90 % è stato esportato in altri paesi terzi e il 10 % nell'Unione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame l'eccesso di capacità nella RPC è stato stimato a circa 150 mila tonnellate metriche, pari a più del 15 % del consumo totale dell'Unione (cfr. considerando 68). Sulla base di stime, nel 2016 l'eccesso di capacità della RPC è più che raddoppiato fino a raggiungere circa 300 mila tonnellate, ossia il 30 % del consumo totale dell'unione.

(50)

Nonostante l'eccesso di capacità e il previsto rallentamento della crescita della domanda interna nel 2016, i produttori cinesi di fibre di vetro hanno continuato a accumulare capacità nella RPC e in altri paesi terzi orientandole verso il mercato dell'Unione.

(51)

L'eccesso di capacità nella RPC e un confronto con il consumo dell'Unione rafforzano la probabilità che le importazioni aumentino considerevolmente in caso di abrogazione delle misure.

3.2.2.   Prezzi sul mercato dell'Unione

(52)

Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha esaminato l'attrattiva del mercato dell'Unione per quanto riguarda i prezzi.

(53)

La Commissione ha analizzato i dati sulle esportazioni effettuate dalla RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame a livello dei codici NC (7). Tra le fibre di vetro i filati accoppiati in parallelo senza torsione hanno rappresentato il maggior volume di esportazioni dalla RPC. Per le esportazioni di tali filati, il mercato dell'Unione è stato quello più importante dopo il mercato degli USA. I prezzi, sebbene simili a livello mondiale, erano più elevati nell'Unione e hanno raggiunto il livello di 1 USD al chilo. A titolo di confronto, il livello dei prezzi era di 0,99 USD negli USA e di 0,85 USD al chilo in Malaysia e India (8). I prezzi applicati nell'Unione erano i più elevati dei dieci mercati di esportazione più importanti (9).

(54)

Per quanto riguarda le esportazioni di filati tagliati dalla RPC, il mercato dell'Unione è stato il quinto più importante. I prezzi nell'Unione erano notevolmente più alti rispetto ai principali mercati di esportazione, che in ordine di importanza sono stati USA, Corea, Giappone e India.

(55)

Per quanto riguarda i feltri di fibra di vetro, il mercato dell'Unione è stato il più importante e i prezzi nell'Unione erano i più attraenti tra quelli dei principali mercati di esportazione dalla RPC. Il secondo mercato più importante per i feltri di fibra di vetro è stato quello degli USA, con un livello medio dei prezzi leggermente più alto. Negli altri mercati, in ordine di importanza quelli di Vietnam, Indonesia ed Emirati arabi uniti, i prezzi erano più bassi o significativamente più bassi di quelli nell'Unione.

(56)

La Commissione ha basato l'analisi di cui sopra su dati a livello del codice doganale (livello del codice NC). A causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi la Commissione non disponeva di dati a livello del numero di controllo del prodotto. I dati sui prezzi a livello del numero di controllo del prodotto sarebbero stati più precisi e non sarebbero stati soggetti al rischio di possibili inesattezze derivanti da ampie variazioni di prezzi nella stessa categoria di prodotti (ad esempio filati tagliati di vari diametri).

(57)

Nonostante tale limitazione, i dati disponibili dimostrano che nel periodo dell'inchiesta di riesame nella maggioranza degli altri mercati i prezzi erano inferiori a quelli praticati sul mercato dell'Unione. In considerazione dell'attrattiva dei prezzi sul mercato dell'Unione, esiste il rischio che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, ingenti quantitativi attualmente venduti su altri mercati vengano diretti verso il mercato dell'Unione. Come indicato al considerando 49, più di 600 mila tonnellate sono state esportate in altri mercati e potrebbero quindi essere reindirizzate almeno parzialmente verso il mercato dell'Unione.

(58)

L'attrattiva del mercato dell'Unione è anche confermata dagli investimenti effettuati dagli esportatori cinesi nei paesi terzi, in particolare in Egitto. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la capacità stimata dei forni installati in Egitto era di 80 mila tonnellate metriche. Si prevede che essa raggiungerà le 160 mila tonnellate metriche entro la fine del 2017 e le 200 mila tonnellate metriche entro il 2019 (10).

(59)

Il livello dei prezzi sul mercato dell'Unione e la sua importanza per le esportazioni dalla RPC consentono alla Commissione di concludere che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori di fibre di vetro della RPC. In caso di abrogazione delle misure antidumping esiste un alto rischio che le importazioni aumentino significativamente.

3.2.3.   Altre considerazioni

(60)

Le indagini della Commissione nell'inchiesta antisovvenzioni del 2014 hanno confermato la presenza di una serie di incentivi messi a disposizione dell'industria delle fibre di vetro nella RPC, che mostrano che la RPC è disposta a sostenere l'espansione di tale industria e la sua presenza a livello mondiale. In caso di abrogazione delle misure antidumping è quindi prevedibile un aumento delle esportazioni nell'Unione.

(61)

Nel settembre 2016 l'India ha prorogato i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di vetro dalla RPC. Nel novembre 2016 la Turchia ha prorogato i suoi dazi sulle medesime importazioni. La presenza di dazi antidumping in altri mercati ne riduce l'attrattiva per gli esportatori cinesi.

(62)

Per quanto riguarda la politica dei prezzi cinese, la Commissione ritiene che la presenza di misure antidumping in altri paesi terzi sia un'ulteriore indicazione del dumping praticato dai produttori esportatori cinesi.

3.2.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(63)

Sulla base di quanto precede la Commissione prevede che, qualora le misure fossero abrogate, le importazioni cinesi in dumping riprenderebbero in volumi più ingenti, esercitando una maggiore pressione sui prezzi del mercato dell'Unione.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(64)

Il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Essi costituiscono la «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(65)

La Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione totale dell'Unione era di circa 652 mila tonnellate sulla base delle informazioni sull'industria dell'Unione fornite dall'APFE.

(66)

Come indicato al considerando 18, la Commissione ha incluso nel campione gli impianti di produzione di tre produttori dell'Unione, che rappresentavano il 74 % delle vendite totali del prodotto simile sul mercato dell'Unione e il 68 % della produzione totale dell'Unione.

4.2.   Consumo dell'Unione

(67)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, calcolato a partire dai dati forniti dall'APFE, e ii) delle importazioni da paesi terzi determinate avvalendosi dei dati ricavati da Eurostat (banca dati Comext).

(68)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate metriche)

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Consumo totale dell'Unione

750 645

813 760

897 396

960 818

Indice (2012 = 100)

100

108

120

128

Fonte: dati forniti dall'APFE; Eurostat (Comext).

(69)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato fortemente. Tale crescita segna un ritorno al livello di attività precedente alla crisi finanziaria. La crescita è stata alimentata dall'ingente sviluppo dell'industria termoplastica e dal considerevole aumento della domanda di materiali leggeri durevoli.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(70)

Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume (in tonnellate metriche) delle importazioni e quota di mercato

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Volume delle importazioni dalla RPC

101 953

121 634

148 796

77 669

Indice (2012 = 100)

100

119

146

76

Quota di mercato (%)

14

15

17

8

Indice (2012 = 100)

100

107

121

57

Fonte: Eurostat (Comext).

(71)

La crescita del volume delle importazioni tra il 2012 e il 2014 mostra l'incidenza limitata del dazio antidumping iniziale istituito nel 2011. L'aumento del livello delle misure nel 2014, in combinazione con la rivalutazione dell'USD, ha invertito tale tendenza. I produttori esportatori nella RPC indicano i loro prezzi in USD, e la rivalutazione del dollaro ha reso le importazioni meno attraenti per gli importatori dell'Unione.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(72)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat.

(73)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni dalla RPC (EUR/t)

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Prezzi delle importazioni (EUR/t)

912

821

874

1 146

Indice (2012 = 100)

100

90

96

126

Fonte: Eurostat (Comext).

(74)

Tra il 2012 e il 2014 il prezzo medio del prodotto in esame è diminuito del 4 %, ma ha registrato un aumento del 31 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(75)

La Commissione ha calcolato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

(76)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica e

(77)

le statistiche sulle importazioni basate sui dati di Eurostat secondo il codice NC, stabilite su base cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.

(78)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato ipotetico dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(79)

Nonostante l'aumento del prezzo medio delle importazioni cinesi nel 2015, il livello di sottoquotazione così stabilito era del 15 %.

4.4.   Importazioni da altri paesi terzi

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

(80)

I volumi delle importazioni nell'Unione da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume (in tonnellate metriche) delle importazioni e quota di mercato — altri paesi

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Volume delle importazioni — Malaysia

60 571

64 188

53 398

68 774

Indice (2012 = 100)

100

106

88

114

Quota di mercato — Malaysia (%)

8

8

6

7

Indice

100

98

74

89

Volume delle importazioni — Egitto

0

0

12 835

45 516

Indice

n/p

n/p

n/p

n/p

Quota di mercato — Egitto (%)

0

0

1

5

Indice

n/p

n/p

n/p

n/p

Volume delle importazioni — Norvegia

33 260

35 255

35 496

41 619

Indice

100

106

107

125

Quota di mercato — Norvegia (%)

4

4

4

4

Indice

100

98

89

98

Volume delle importazioni — Turchia

20 940

17 619

19 252

19 703

Indice

100

84

92

94

Quota di mercato — Turchia (%)

3

2

2

2

Indice

100

78

77

74

Volume delle importazioni — altri paesi

46 148

47 624

59 493

73 795

Indice

100

103

129

160

Quota di mercato — altri paesi (%)

6

6

7

8

Indice

100

95

108

125

Fonte: Eurostat (Comext).

(81)

Le principali altre fonti di approvvigionamento dell'Unione erano Malaysia, Egitto, Norvegia e Turchia.

(82)

La quota di mercato degli altri paesi terzi è aumentata nel periodo in esame, passando dal 21 % al 26 %.

(83)

L'aumento più significativo è stato quello delle importazioni dall'Egitto. Nei primi anni del periodo in esame non si sono registrate importazioni, ma nel 2015 le importazioni dall'Egitto, dove un produttore basato nella RPC continua a investire in maniera significativa, hanno raggiunto una quota di mercato del 5 %.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

(84)

I prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi delle importazioni (EUR/t)

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Prezzo delle importazioni — Malaysia

999

946

918

941

Indice (2012 = 100)

100

95

92

94

Prezzo delle importazioni — Egitto

823

997

Indice

n/p

n/p

n/p

n/p

Prezzo delle importazioni — Norvegia

912

821

874

1 146

Indice

100

90

96

126

Prezzo delle importazioni — Turchia

912

821

874

1 146

Indice

100

90

96

126

Prezzo delle importazioni — altri paesi

874

827

1 206

1 310

Indice

100

95

138

150

Fonte: Eurostat (Comext).

(85)

Fino al periodo dell'inchiesta di riesame, sulla base di un confronto secondo il codice NC, i prezzi delle importazioni dalla Malaysia erano superiori a quelli delle importazioni dalla RPC. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi malesi, al contrario dei prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi, hanno registrato una lieve diminuzione.

(86)

Poiché il produttore norvegese è collegato a un produttore dell'Unione, i prezzi delle importazioni dalla Norvegia sono essenzialmente prezzi di trasferimento tra parti collegate e quindi la Commissione non li ha ritenuti attendibili per un confronto significativo.

(87)

I prezzi medi statistici non sono indicativi dei prezzi reali perché vi sono notevoli differenze di prezzo tra i diversi tipi di prodotto e la gamma di tipi di prodotto non è nota. Non è quindi possibile trarre alcuna conclusione per quanto riguarda i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(88)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione comprendeva una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Come indicato al considerando 18, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.

(89)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.

(90)

La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti nella denuncia e nella richiesta di riesame, nonché nelle successive comunicazioni, e ha proceduto, ove possibile, a confronti incrociati con le statistiche. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione.

(91)

La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(92)

I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori sono risultati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(93)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(94)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(95)

Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Produzione in tonnellate

536 878

584 197

616 382

652 857

Indice

100

109

115

122

Capacità produttiva in tonnellate

645 229

690 737

698 182

725 960

Indice

100

107

108

113

Utilizzo degli impianti (%)

83

85

88

90

Indice

100

102

106

108

Fonte: risposte al questionario, APFE.

(96)

Il 2012 è stato caratterizzato da un basso volume di produzione, un basso livello di capacità e un basso tasso di utilizzo degli impianti. Negli anni seguenti la produzione è gradualmente aumentata, reagendo positivamente alla crescita della domanda. Nel periodo successivo al 2012 sono inoltre state realizzate meno ricostruzioni di forni. La combinazione di tali fattori ha contribuito positivamente all'andamento favorevole della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti.

4.5.2.2.   Volume delle vendite, quota di mercato, crescita

(97)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate metriche)

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione

487 774

527 441

568 126

633 743

Indice

100

108

116

130

Quota di mercato (%)

65

65

63

66

Indice

100

100

97

102

Fonte: risposte al questionario, APFE.

(98)

Partendo dai bassi livelli del 2012, la domanda crescente ha gradualmente portato a un aumento del volume delle vendite, che nel 2015 hanno registrato un incremento del 30 % rispetto al 2012.

(99)

Fino al 2014 l'aumento delle vendite dell'industria dell'Unione è stato tuttavia più lento dell'andamento dei consumi, a causa della presenza di importazioni cinesi a prezzi notevolmente inferiori. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 65 % al 63 % tra il 2012 e il 2014 ed è salita al 66 % nel periodo dell'inchiesta di riesame a seguito dell'aumento delle misure nel 2014.

4.5.2.3.   Occupazione e produttività

(100)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Numero di dipendenti

3 580

3 456

3 366

3 404

Indice

100

97

94

95

Produttività (t/dipendente)

150

169

183

192

Indice

100

113

122

128

Fonte: risposte al questionario, APFE.

(101)

Tra il 2012 e il 2015 l'occupazione è diminuita del 5 % nonostante un andamento positivo nel periodo dell'inchiesta di riesame. La ristrutturazione dell'industria, i suoi sforzi volti all'innovazione e all'ottimizzazione dei processi produttivi e l'aumento dell'utilizzo degli impianti hanno portato a un notevole miglioramento della produttività nel periodo in esame.

4.5.2.4.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(102)

L'inchiesta ha accertato un margine di dumping superiore al 70 %. L'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione è stata attenuata dall'aumento delle misure nel 2014. L'industria dell'Unione ha cominciato a trarre pieno vantaggio da tali misure nel 2015.

(103)

L'insieme delle misure in vigore ha contribuito al calo delle importazioni cinesi e ha permesso all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato. I prezzi dell'industria dell'Unione sono tuttavia rimasti bassi e mediamente inferiori ai livelli del 2012.

(104)

Si può pertanto concludere che l'industria dell'Unione è stata in grado di beneficiare delle misure in vigore e ha iniziato a riprendersi dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(105)

Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione agli acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Prezzi medi unitari di vendita, franco fabbrica, ad acquirenti indipendenti nell'Unione (EUR/t)

1 107

1 064

1 059

1 079

Indice

100

96

96

97

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(106)

I prezzi di vendita medi non hanno registrato cambiamenti significativi dal 2012, sebbene si sia verificata una leggera diminuzione del 3 % nel 2015.

4.5.3.2.   Costo unitario di produzione medio

(107)

Nel periodo in esame il costo unitario di produzione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo unitario di produzione

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Costo unitario di produzione (EUR/t)

1 188

1 082

1 055

1 005

Indice

100

91

89

85

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(108)

Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è diminuito. Tale andamento può trovare spiegazione nell'aumento dell'utilizzo degli impianti, che contribuisce alla riduzione del costo unitario di produzione in un'industria ad alta intensità di capitale. L'industria dell'Unione ha anche tratto vantaggio dai bassi prezzi delle materie prime e dell'energia.

4.5.3.3.   Costo del lavoro

(109)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

52 316

53 849

57 443

59 099

Indice

100

103

110

113

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(110)

Il lieve aumento dei salari e i licenziamenti dei lavoratori con retribuzioni più basse avvenuti nel quadro del progetto per l'efficienza attuato da uno dei produttori inclusi nel campione hanno portato a un aumento della cifra relativa al costo medio del lavoro per dipendente.

4.5.3.4.   Scorte

(111)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte (in tonnellate metriche)

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Scorte finali

111 626

119 813

105 740

92 914

Indice

100

107

95

83

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(112)

Le scorte finali sono dapprima leggermente aumentate nel 2013, per poi diminuire costantemente nel periodo in esame a causa dell'aumento della domanda.

(113)

L'aumento del livello delle misure nel 2014 ha contribuito alla diminuzione delle scorte verso la fine del periodo in esame.

4.5.3.5.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(114)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività

 

2012

2013

2014

2015 (PIR)

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 13,7

– 3,3

0,4

8,6

Indice

– 100

– 24

3

63

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

– 25 623

– 17 008

635

47 361

Indice

– 100

– 66

2

185

Investimenti (in migliaia di EUR)

39 573

34 088

41 500

49 664

Indice

100

86

105

126

Utile sul capitale investito (%)

– 10

– 3

0

8

Indice

– 100

– 27

4

82

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(115)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha iniziato gradualmente ad aumentare ed è diventata positiva nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(116)

Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel 2012 e nel 2013 i produttori dell'Unione hanno dovuto far fronte a flussi di cassa negativi. La situazione è gradualmente migliorata nel periodo in esame e i produttori dell'Unione hanno ottenuto flussi di cassa positivi a partire dal 2014.

(117)

Gli investimenti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato una tendenza all'aumento nel periodo in esame. L'aumento è stato più significativo verso il 2015. Gli investimenti sono stati in larga misura stimolati dalle ricostruzioni dei forni.

(118)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito ha avuto un andamento parallelo a quello della redditività. Il ripristino dell'utile sul capitale investito è una conseguenza del miglioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione alla fine del periodo in esame.

(119)

Gli scarsi risultati finanziari dell'industria dell'Unione tra il 2012 e il 2014 hanno limitato la sua capacità di reperire capitali. L'industria dell'Unione necessita di investimenti significativi e a lungo termine per poter ricostruire i forni a intervalli regolari e continuare la sua attività.

4.5.4.   Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

(120)

Il 2012 è stato caratterizzato da un basso livello della domanda, un basso livello di capacità a causa delle ricostruzioni di forni, un esiguo tasso di utilizzo degli impianti, alti livelli di scorte, misure di ristrutturazione e prezzi ribassati a causa di precedenti pratiche di dumping, che insieme hanno comportato ingenti perdite e un'uscita di cassa per le società incluse nel campione.

(121)

Il forte sviluppo della domanda tra il 2012 e il 2014 ha in seguito stimolato le vendite, il che ha portato a un aumento della produzione e a livelli inferiori di scorte. La capacità e l'utilizzo degli impianti sono aumentati. Il miglior assorbimento dei costi fissi, il miglioramento della produttività e la deflazione di alcuni importanti fattori di produzione hanno consentito una sostanziale riduzione dei costi di produzione per le società incluse nel campione.

(122)

Le misure antidumping iniziali istituite nel 2011 non hanno tuttavia compensato completamente la sottoquotazione delle importazioni cinesi, che sono aumentate del 46 % tra il 2012 e il 2014. Tale situazione ha ostacolato la ripresa dell'industria dell'Unione.

(123)

Per mantenere la propria quota di mercato, l'industria dell'Unione ha dovuto subire una costante erosione dei prezzi ed è riuscita a malapena a raggiungere il pareggio nel 2014.

(124)

A seguito dell'aumento delle misure nel 2014, la quota di mercato e i prezzi dell'industria dell'Unione hanno subito un'inversione e hanno registrato un andamento al rialzo. I costi unitari di produzione sono ulteriormente diminuiti a causa dei volumi di produzione, il che ha permesso all'industria dell'Unione di ottenere un profitto dell'8,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tutti gli indicatori di prestazione sono diventati positivi, compresa la creazione di posti di lavoro.

(125)

Come rilevato dall'inchiesta del 2014, l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole fino alla fine del settembre 2013. Gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping e sovvenzioni sono continuati nel 2014. L'industria dell'Unione è tornata alla redditività e alla creazione di posti di lavoro solo dopo l'aumento delle misure.

(126)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che in seguito all'aumento delle misure nel 2014 l'industria dell'Unione si è parzialmente ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping e non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.6.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(127)

Come menzionato al considerando 49, le capacità inutilizzate stimate dei produttori della RPC hanno rappresentato una quota significativa del consumo totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel 2016 le capacità inutilizzate sono raddoppiate rispetto al 2015. A causa di questo andamento al rialzo e della grande attrattività del mercato dell'Unione come indicato al considerando 59, è probabile che le importazioni dalla RPC riprendano in volumi significativi qualora le misure vengano abrogate.

(128)

Come stabilito al considerando 75, nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle importazioni cinesi erano notevolmente più bassi di quelli dell'Unione nonostante un'evoluzione sfavorevole del tasso di cambio EUR/USD.

(129)

La ripresa dei prezzi delle fibre di vetro è stata limitata. I prezzi dell'industria dell'Unione sono rimasti al di sotto dei livelli del 2012 e l'effetto dell'aumento del livello delle misure nel 2014 è stato mitigato dalla crescente pressione delle importazioni dall'Egitto. Si prevede che la crescita del consumo dell'Unione, che ha raggiunto i livelli precedenti alla crisi finanziaria, rallenti gradualmente.

(130)

La produzione di fibre di vetro è un'industria ad alta intensità di capitale. Nel periodo in esame i produttori inclusi nel campione hanno investito 165 milioni di EUR nelle capacità di produzione. Nello stesso periodo il loro flusso di cassa operativo ha raggiunto soltanto 5 milioni di EUR. Per questi motivi l'abrogazione delle misure comporterebbe un livello di rischio e difficoltà finanziarie che comprometterebbero ulteriormente le motivazioni economiche alla base di tali investimenti a lungo termine. L'industria dell'Unione sarebbe costretta a chiudere i forni. Ciò metterebbe in pericolo la sua esistenza. L'alta percentuale di costi fissi dell'industria la rende inoltre molto sensibile alla fluttuazione dei volumi di produzione. Ciò significa che un calo relativamente ridotto della produzione causerebbe perdite elevate. I recenti progressi dell'industria dell'Unione sono legati in gran parte a un miglior assorbimento dei costi fissi dovuto a un maggiore utilizzo degli impianti, reso possibile principalmente dalle misure in vigore, in particolare dopo il 2014.

(131)

L'andamento dell'industria dell'Unione nel periodo in esame è stato inoltre influenzato positivamente da fattori esterni, quali i prezzi dell'energia e delle materie prime, che erano relativamente bassi. A lungo termine è improbabile che i prezzi di questi fattori produttivi si mantengano a un livello così ridotto. Un aumento di tali fattori di produzione avrebbe un ulteriore effetto negativo sulla redditività dell'industria dell'Unione.

(132)

Nonostante un miglioramento nel 2015, la situazione dell'industria dell'Unione rimane pertanto vulnerabile ed è caratterizzata dal persistere di prezzi ribassati, costi di produzione instabili e un elevato fabbisogno di capitali. In tale contesto è probabile che ingenti quantitativi di esportazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi notevolmente inferiori possano causare il deterioramento dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione.

(133)

La Commissione ha pertanto concluso che sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio nel caso in cui le misure antidumping siano abrogate e i dazi compensativi rimangano a un livello già rivelatosi inefficace a limitare l'arrivo di grandi quantitativi di importazioni a prezzi ridotti.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(134)

Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si possa concludere chiaramente che in questo caso non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure antidumping in vigore, sebbene sia stato accertato il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(135)

La presente inchiesta è stata caratterizzata da un elevato livello di cooperazione dei produttori dell'Unione.

(136)

L'industria dell'Unione ha dimostrato che le sue attività sono remunerative quando non subiscono la concorrenza sleale di importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e le misure in vigore hanno permesso all'industria di riprendersi parzialmente dal pregiudizio subito in passato.

(137)

Allo stesso tempo l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento della concorrenza sleale delle importazioni cinesi oggetto di dumping, che mettono a rischio la continuazione delle attività dei produttori dell'Unione.

(138)

Si è pertanto concluso che è nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore.

5.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(139)

Come indicato al considerando 20, otto importatori indipendenti hanno compilato il modulo di campionamento. I tre maggiori importatori sono stati inclusi nel campione e due di loro hanno collaborato. Essi rappresentavano il 5 % delle importazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nessuno degli importatori che si sono registrati come parti interessate nella presente inchiesta ha espresso un'opinione, favorevole o contraria, sulle misure oggetto del riesame.

(140)

Gli importatori e gli operatori commerciali hanno accesso a un gran numero di fonti di approvvigionamento, all'interno o all'esterno dell'Unione. Il prodotto in esame è inoltre in larga misura standardizzato e le fonti di approvvigionamento possono essere cambiate in maniera efficiente.

(141)

Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che l'estensione del dazio antidumping avrebbe un'incidenza limitata sulla situazione degli importatori.

5.3.   Interesse degli utilizzatori

(142)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta ha numerose applicazioni, ad esempio nel settore dei trasporti (automobilistico, marino, aerospaziale, militare), nel settore elettrico/elettronico, dell'energia eolica, dell'edilizia e delle costruzioni, dei serbatoi/tubature e dei beni di consumo. Vari utilizzatori hanno offerto la propria collaborazione.

(143)

Tra i 64 utilizzatori che si sono registrati come parti interessate, 19 hanno risposto al questionario della Commissione. Essi rappresentano circa il 10 % del consumo totale dell'Unione.

(144)

Quattordici società si sono espresse contro la proroga delle misure, tre società si sono espresse a favore del loro mantenimento e due si sono astenute. Un'associazione di utilizzatori ha espresso un parere contrario alle misure.

(145)

Diversi utilizzatori hanno sostenuto che le misure in vigore rendono i prodotti a valle poco competitivi rispetto agli stessi prodotti fabbricati in Asia. Essi hanno altresì sostenuto che non sono stati in grado di assorbire il corrispondente aumento dei costi o di trasferirlo ai loro clienti.

(146)

A seguito dell'aumento delle misure nel 2014, la Commissione ha aumentato il livello dei dazi istituiti sul prodotto in esame a circa il doppio del livello del dazio antidumping iniziale. Essa aveva concluso che per le industrie utilizzatrici l'incidenza di tale aumento non avrebbe superato un punto percentuale della redditività, sebbene avesse riconosciuto che alcuni settori dell'industria fossero più esposti di altri.

(147)

Ciò è stato confermato nella presente inchiesta. I dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato indicano che tra il 2014 e il 2015 il costo della fibra di vetro, indipendentemente dalla sua origine, ha subito un aumento pari allo 0,5 % del fatturato. Nel frattempo il fatturato, i profitti e i posti di lavoro connessi al prodotto in esame sono aumentati. Solo due società hanno segnalato una diminuzione del fatturato e un calo dell'occupazione, mentre quattro hanno registrato una diminuzione dei profitti.

(148)

Alcuni utilizzatori hanno inoltre sostenuto che l'industria dell'Unione non ha sufficiente capacità produttiva per soddisfare la domanda dell'Unione, non sta aumentando le capacità e non è competitiva a causa degli impianti più obsoleti e dei costi del lavoro e dell'energia più elevati.

(149)

L'inchiesta ha dimostrato che tali osservazioni non sono giustificate. Come descritto nei considerando precedenti, l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti significativi, ha migliorato la produttività e ha aumentato le capacità produttive nonostante un prolungato periodo di perdite che è terminato nel 2014, a seguito dell'aumento delle misure. Un'ulteriore espansione delle capacità richiede impegni in conto capitale a lungo termine che dipendono a loro volta dal mantenimento di condizioni di parità in cui i produttori competitivi possono prevedere adeguati utili sul capitale investito.

(150)

Nonostante l'aumento delle misure tra il 2014 e il 2015 il consumo dell'Unione ha inoltre continuato a registrare lo stesso andamento degli anni precedenti. In effetti esistono fonti di approvvigionamento alternative al di fuori della RPC, ad esempio in Bahrain, Egitto, Giappone, Malaysia e USA. Nel periodo in esame le importazioni dalla RPC non hanno quasi mai superato la metà delle importazioni totali dai paesi terzi e la loro quota di mercato ha raggiunto il picco del 17 % del consumo totale dell'Unione nel 2014. In ogni caso i dazi antidumping e antisovvenzioni non hanno lo scopo di bloccare le importazioni cinesi nell'Unione, bensì di garantire che tali importazioni competano in condizioni eque con altre fonti di approvvigionamento.

(151)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'estensione del dazio antidumping avrebbe un'incidenza limitata sulla situazione degli utilizzatori.

5.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(152)

L'abrogazione delle misure avrebbe un'incidenza rilevante e negativa sui produttori dell'Unione.

(153)

L'estensione del dazio antidumping avrebbe un'incidenza limitata sugli importatori che sono rimasti neutrali.

(154)

Sebbene le attività di alcuni utilizzatori siano esposte all'aumento del costo del prodotto in esame e del prodotto simile, l'inchiesta ha confermato che le misure hanno avuto un'incidenza limitata sul rendimento complessivo delle industrie utilizzatrici.

(155)

La Commissione conclude che, nel complesso, non esistono validi motivi contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC.

6.   DIFFUSIONE DELLE CONCLUSIONI

(156)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale avrebbero potuto presentare osservazioni in merito a tale comunicazione. Solo una delle parti interessate, il denunciante, si è manifestata in seguito alla diffusione delle conclusioni, convenendo con le conclusioni della Commissione e con la proposta di mantenere le misure antidumping in vigore.

(157)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014, dovrebbero essere mantenute.

(158)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd

14,5

B990

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd

0

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

19,9

B991

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

15,9

 

Tutte le altre società

19,9

A999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1.

(3)  GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22.

(4)  GU C 99 del 15.3.2016, pag. 10.

(5)  Nippon Electric Glass Co. Ltd (Giappone); Nippon Electric Glass (Malaysia) e CAM ELYAF SANAYİİ A.Ș. (Turchia).

(6)  Informazioni fornite nell'ottobre 2016 dall'APFE, basate sulla presentazione European Market and Supply Situation (Situazione del mercato e dell'approvvigionamento europei).

(7)  Informazioni sui prezzi basate sulle statistiche doganali.

(8)  Nel PIR i volumi esportati dalla RPC in tonnellate metriche sono stati pari a circa 111 mila negli USA, 78 mila nell'Unione, 16 mila in Malaysia e 14 mila in India.

(9)  In ordine di importanza: USA, UE, Arabia Saudita, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Canada, Tailandia, Giappone, Malaysia e India.

(10)  Informazioni fornite nell'ottobre 2016 dall'APFE, basate sulla presentazione European Market and Supply Situation (Situazione del mercato e dell'approvvigionamento europei).


ALLEGATO I

Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato:

Nome

Codice addizionale TARIC

Taishan Fiberglass Inc.;

PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd

B992

Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd

B993

Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd

B994

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd

B995

Glasstex Fiberglass Materials Corp.

B996


ALLEGATO II

Sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale. Essa va redatta secondo lo schema seguente:

1.

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2.

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che i prodotti in fibra di vetro a filamento venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura per una quantità di (indicare il volume) sono stati fabbricati da (nome della società e indirizzo) (codice addizionale TARIC) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;

3.

data e firma.


25.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/725 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva mesotrione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/68/CE della Commissione (2) aveva iscritto la sostanza attiva mesotrione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva mesotrione, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2017.

(4)

In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), entro i termini previsti da tale articolo è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del mesotrione.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto valutativo per il rinnovo il 1 marzo 2013 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

Il 7 marzo 2016 (6) l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il mesotrione soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 6 dicembre 2016 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo del mesotrione al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva mesotrione è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del mesotrione.

(10)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del mesotrione si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti mesotrione possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non prorogare la restrizione che ne autorizza l'impiego unicamente in qualità di erbicida.

(11)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario stabilire determinate condizioni e restrizioni. È opportuno in particolare richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(12)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del mesotrione al 31 luglio 2017, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che tuttavia una decisione sul rinnovo è stata presa prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 giugno 2017.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva mesotrione, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2003/68/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole (GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mesotrione. EFSA Journal 2016;14(3):4419, 103 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4419. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Mesotrione

N. CAS 104206-82-8

N. CIPAC 625

Mesotrione

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

≥ 920 g/kg

R287431 max 2 mg/kg

R287432 max 2 g/kg

1,2-dichloroethane max 1 g/kg

1 giugno 2017

31 maggio 2032

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul mesotrione contenute nel relativo rapporto per il rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione degli operatori,

alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili,

alla protezione dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.

Le condizioni di impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1.

il profilo di genotossicità del metabolita AMBA,

2.

la potenziale alterazione del sistema endocrino dovuta alla modalità di azione della sostanza attiva, in particolare i test di livello 2 e 3 attualmente indicati nel quadro concettuale dell'OCSE (OECD 2012) e analizzati nel parere scientifico dell'EFSA sulla valutazione dei pericoli degli interferenti endocrini,

3.

l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando sono attinte per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti richieste al punto 1 entro il 1 luglio 2017 e le informazioni pertinenti richieste al punto 2 entro il 31 dicembre 2017. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di verifica richieste al punto 3 entro due anni dalla pubblicazione a cura della Commissione del documento di orientamento sulla valutazione degli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 61 relativa al mesotrione è soppressa;

2)

nella parte B, è aggiunta la voce seguente:

«112

Mesotrione

N. CAS 104206-82-8

N. CIPAC 625

Mesotrione

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

≥ 920 g/kg

R287431 max 2 mg/kg

R287432 max 2 g/kg

1,2-dichloroethane max 1 g/kg

1o giugno 2017

31 maggio 2032

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul mesotrione contenute nel relativo rapporto per il rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione degli operatori,

alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili,

alla protezione dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.

Le condizioni di impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1.

il profilo di genotossicità del metabolita AMBA,

2.

la potenziale alterazione del sistema endocrino dovuta alla modalità di azione della sostanza attiva, in particolare i test di livello 2 e 3 attualmente indicati nel quadro concettuale dell'OCSE (OECD 2012) e analizzati nel parere scientifico dell'EFSA sulla valutazione dei pericoli degli interferenti endocrini,

3.

l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando sono attinte per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti richieste al punto 1 entro il 1o luglio 2017 e le informazioni pertinenti richieste al punto 2 entro il 31 dicembre 2017. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di verifica richieste al punto 3 entro due anni dalla pubblicazione a cura della Commissione del documento di orientamento sulla valutazione degli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»


25.4.2017   

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L 107/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/726 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

325,6

MA

101,7

TR

127,7

ZZ

185,0

0707 00 05

MA

79,4

TR

156,1

ZZ

117,8

0709 93 10

MA

78,6

TR

140,8

ZZ

109,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

52,4

IL

130,6

MA

68,9

TR

71,4

ZZ

80,8

0805 50 10

AR

68,9

TR

67,2

ZZ

68,1

0808 10 80

AR

88,6

BR

124,2

CL

127,8

CN

147,6

NZ

152,4

US

116,7

ZA

86,9

ZZ

120,6

0808 30 90

AR

175,5

CL

133,5

CN

113,2

ZA

123,8

ZZ

136,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

25.4.2017   

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L 107/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/727 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2017

relativa al riconoscimento del Montenegro a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2017) 1815]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare certificati adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell'ambito della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW).

(2)

Con lettera del 29 marzo 2011 la Grecia ha chiesto il riconoscimento del Montenegro. A seguito di tale richiesta la Commissione ha preso contatto con le autorità montenegrine al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se il Montenegro soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate opportune misure per prevenire frodi in relazione ai certificati in questione. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'Agenzia).

(3)

La Commissione ha proceduto alla valutazione del sistema di formazione e abilitazione del Montenegro basandosi sui risultati di un'ispezione effettuata nel febbraio 2012 e tenendo conto di un piano di azioni correttive presentato dalle autorità montenegrine nel giugno 2013.

(4)

La valutazione ha consentito di individuare diverse questioni che dovevano essere affrontate adeguatamente dalle autorità montenegrine, fra cui carenze in relazione alle disposizioni nazionali, come la mancanza di disposizioni riguardanti le qualifiche di determinate categorie di istruttori, l'insufficienza e la non completezza dei requisiti in materia di abilitazione, nonché le procedure di qualità e i programmi di formazione. È stata quindi ritenuta necessaria un'ulteriore ispezione da parte dell'Agenzia, che ha avuto luogo nel marzo 2015.

(5)

In seguito a tale ispezione, nel novembre 2015 le autorità montenegrine hanno presentato un piano di azioni correttive aggiornato. Nel maggio 2016 la Commissione ha trasmesso alle autorità montenegrine una relazione di valutazione basata sui risultati dell'ispezione del marzo 2015 e sul piano di azioni correttive aggiornato e ha chiesto ulteriori chiarimenti, che le autorità montenegrine hanno fornito nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2016.

(6)

In base a tutte le informazioni ottenute si può concludere che le autorità montenegrine hanno adottato misure volte ad allineare il loro sistema di formazione e abilitazione della gente di mare ai requisiti della convenzione STCW, fornendo prove documentarie adeguate.

(7)

In particolare, il Montenegro ha adottato una nuova legislazione che pone rimedio alle carenze individuate nelle disposizioni nazionali, ha aggiornato le procedure di qualità della propria amministrazione e dei propri istituti di istruzione marittima nonché i programmi di studio e formazione dei propri istituti di istruzione marittima.

(8)

L'esito finale della valutazione dimostra che il Montenegro soddisfa i requisiti previsti dalla convenzione STCW e che tale paese ha adottato misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.

(9)

Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della suddetta valutazione.

(10)

La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare il Montenegro è riconosciuto ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.


25.4.2017   

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L 107/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/728 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2013/92/UE concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina

[notificata con il numero C(2017) 2429]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione (2) stabilisce disposizioni relative alla sorveglianza, ai controlli fitosanitari e alle misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina.

(2)

L'applicazione della decisione di esecuzione 2013/92/UE ha dimostrato che il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Cina continua a comportare un rischio fitosanitario per l'Unione. È pertanto opportuno continuare ad applicare la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure stabilite dalla decisione di esecuzione fino al 31 luglio 2018 e la data entro cui gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione sui controlli fitosanitari all'importazione dovrebbe essere fissata di conseguenza.

(3)

I codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti sono stati aggiornati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (3). I modelli di relazione di cui agli allegati I e II della decisione 2013/92/UE dovrebbero pertanto essere allineati alla nomenclatura aggiornata.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/92/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/92/UE è così modificata:

1)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Comunicazione

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (*1), gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione, entro il 31 luglio 2017 per il periodo dal 1o aprile 2016 al 31 marzo 2017, ed entro il 30 aprile 2018 per il periodo dal 1o aprile 2017 al 31 marzo 2018. A tal fine gli Stati membri utilizzano il modello di relazione di cui all'allegato II.

(*1)  Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37).»;"

2)

all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli da 1 a 4 si applicano fino al 31 luglio 2018.»;

3)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 74).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).


ALLEGATO

1.

Nell'ottava riga della tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2013/92/UE, il numero «6908» è sostituito da «6907».

2.

Nell'ottava colonna della tabella di cui all'allegato II della decisione di esecuzione 2013/92/UE, il numero «6908» è sostituito da «6907».


25.4.2017   

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L 107/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/729 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

relativa a una richiesta di deroga presentata dalla Repubblica di Croazia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

[notificata con il numero C(2017) 2437]

(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Scopo della direttiva 98/41/CE è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE prescrive che siano rilevate determinate informazioni per ogni nave da passeggeri che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia da un qualunque porto di uscita situato in uno Stato membro.

(3)

L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di derogare a tale prescrizione.

(4)

Con lettera del 3 settembre 2015 la Repubblica di Croazia ha trasmesso alla Commissione una richiesta di derogare alla prescrizione di rilevare le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE per quanto riguarda le persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che viaggiano su diverse rotte attorno alle isole croate.

(5)

Al fine di poter valutare la richiesta, il 20 ottobre 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Repubblica di Croazia. Il 18 maggio 2016 tale paese ha trasmesso la sua risposta e modificato la richiesta di deroga per quanto riguarda: le rotte «Zadar-Ist» e «Zadar-Olib» sulla linea di traghetti «Zadar-Premuda/Mali Lošinj»; le rotte «Split-Hvar», «Hvar-Prigradica» e «Hvar-Korčula» sulla linea ad alta velocità «Korčula-(Prigradica)-Hvar-Split»; le rotte «Zadar-Ist» e «Zapuntel-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Ist-Molat-Zadar»; la rotta «Split-Bol» sulla linea ad alta velocità «Jelsa-Bol-Split»; la rotta «Split-Hvar» sulla linea ad alta velocità «Split-(Milna)-Hvar»; la rotta «Split — Hvar» sulla linea ad alta velocità «Lastovo — Vela Luka — Hvar — Split»; la rotta «Rijeka-Rab» sulla linea ad alta velocità «Novalja-Rab-Rijeka»; la rotta «Split-Vela Luka» sulla linea di traghetti «Lastovo-Vela Luka-Split»; la rotta «Split-Stari Grad» sulla linea di traghetti «Split-Stari Grad»; la rotta «Vis-Split» sulla linea di traghetti «Vis-Split»; le rotte «Mali Lošinj-Cres» e «Cres-Rijeka» sulla linea ad alta velocità «Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka»; la rotta «Premuda-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Olib-Silba-Premuda-Zadar»; le rotte «Vis-Split» e «Hvar-Split» sulla linea ad alta velocità «Vis-Hvar-Split»; le rotte «Dubrovnik-Sobra» e «Korčula-Lastovo» sulla linea ad alta velocità «Dubrovnik-Šipanska Luka-Sobra-Polače-Korčula-Lastovo».

(6)

La Commissione, assistita dall'EMSA, ha valutato la richiesta di deroga in base alle informazioni a sua disposizione.

(7)

La Repubblica di Croazia ha fornito le seguenti informazioni: 1) sulle rotte individuate la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 %; 2) le navi cui si applicherebbe la deroga effettuano servizi regolari; 3) il servizio è inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a comunità isolate per rispondere a loro esigenze abituali; 4) nei tratti di mare dove operano le navi da passeggeri esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e servizi di previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio adeguate e sufficienti; 5) mancano un'infrastruttura di supporto e strutture portuali adeguate per registrare le informazioni sui passeggeri in modo compatibile con l'orario dei viaggi e con la sincronizzazione con il trasporto via terra; 6) la richiesta di deroga si applicherebbe a tutti gli operatori che viaggiano sulle rotte indicate.

(8)

L'esito finale della valutazione dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione della deroga.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la richiesta di deroga presentata dalla Repubblica di Croazia a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE in merito alla rilevazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, relative alle persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che effettuano un servizio regolare sulle seguenti rotte (e ritorno):

1)

le rotte «Zadar-Ist» e «Zadar-Olib» sulla linea di traghetti «Zadar-Premuda/Mali Lošinj»;

2)

le rotte «Split-Hvar», «Hvar-Prigradica» e «Hvar-Korčula» sulla linea ad alta velocità «Korčula-(Prigradica)-Hvar-Split»;

3)

le rotte «Zadar-Ist» e «Zapuntel-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Ist-Molat-Zadar»;

4)

la rotta «Split-Bol» sulla linea ad alta velocità «Jelsa-Bol-Split»;

5)

la rotta «Split-Hvar» sulla linea ad alta velocità «Split-(Milna)-Hvar»;

6)

la rotta «Split-Hvar» sulla linea ad alta velocità «Lastovo-Vela Luka-Hvar-Split»;

7)

la rotta «Rijeka-Rab» sulla linea ad alta velocità «Novalja-Rab-Rijeka»;

8)

la rotta «Split-Vela Luka» sulla linea di traghetti «Lastovo-Vela Luka-Split»;

9)

la rotta «Split-Stari Grad» sulla linea di traghetti «Split-Stari Grad»;

10)

la rotta «Vis-Split» sulla linea di traghetti «Vis-Split»;

11)

le rotte «Mali Lošinj-Cres» e «Cres-Rijeka» sulla linea ad alta velocità «Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka»;

12)

la rotta «Premuda-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Olib-Silba-Premuda-Zadar»;

13)

le rotte «Vis-Split» e «Hvar-Split» sulla linea ad alta velocità «Vis-Hvar-Split»;

14)

le rotte «Dubrovnik-Sobra» e «Korčula-Lastovo» sulla linea ad alta velocità «Dubrovnik-Šipanska Luka-Sobra-Polače-Korčula-Lastovo».

Articolo 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.


Rettifiche

25.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/37


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302 del 22 ottobre 2014 )

Pagina 1, titolo:

anziché:

«che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri»

leggasi:

«che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli Stati membri».

Pagina 1, considerando 1, prima frase:

anziché:

«Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi comunichino all'autorità competente almeno i dati relativi agli indicatori di incidenti gravi, come specificato all'allegato IX della direttiva 2013/30/UE.»

leggasi:

«Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori e i proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi comunichino all'autorità competente almeno i dati relativi agli indicatori dei grandi rischi, come specificato all'allegato IX della direttiva 2013/30/UE.».

Pagina 2, articolo 1, lettera a):

anziché:

«le relazioni di operatori e proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE;»

leggasi:

«le relazioni degli operatori e proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE;».

Pagina 3, l'allegato I va letto come segue:

«

ALLEGATO I

Formato comune per comunicare i dati relativi agli incidenti e agli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

(A norma dell'articolo 23 della direttiva 2013/30/UE)

Osservazioni generali sui dettagli delle informazioni da condividere

a)

I dettagli delle informazioni da condividere sono connessi al punto 2 dell'allegato IX della direttiva 2013/30/UE sulle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, in particolare al rischio di un incidente grave quale definito da detta direttiva.

b)

L'allegato IX, punto 2, della direttiva 2013/30/UE contiene indicatori essenziali di prestazione preventivi e consecutivi (leading and lagging key performance indicators, KPI), volti a fornire una panoramica esaustiva della sicurezza del settore degli idrocarburi in mare in uno Stato membro e nell'Unione europea, ma alcuni KPI hanno una funzione di avvertimento come i guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE) nonché gli incidenti mortali.

c)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 92/91/CEE del Consiglio (1), il datore di lavoro fa rapporto quanto prima alle autorità competenti in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo grave. Tali dati sono impiegati dall'autorità competente per comunicare le informazioni richieste a norma dell'allegato IX, punto 2, lettere g) e h), della direttiva 2013/30/UE.

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».

Pagina 19, l'allegato II va letto come segue:

«

ALLEGATO II

Formato comune di pubblicazione

(A norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/30/UE)

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».

(1)  Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9).


25.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/61


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192 del 18 luglio 2015 )

Pagina 1, nel titolo e nei considerando 1, 4 e 5; alla pagina 2, nel considerando 7, terza frase, nel considerando 10 e nell'articolo 1:

anziché:

«mosaico del cetriolo»,

leggasi:

«mosaico del pepino».

Pagina 2, considerando 9, prima, seconda e terza frase:

anziché:

«La Commissione ha inoltre considerato che il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 è un ceppo virale di una pianta esistente in natura.»,

leggasi:

«La Commissione ha inoltre considerato che il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 è un ceppo virale di una pianta esistente in natura.».

Pagina 4, allegato 1, tabella, prima colonna, primo capoverso:

anziché:

«Virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906»,

leggasi:

«Virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906».

Pagina 4, allegato 1, tabella, sesta colonna, secondo capoverso e terzo capoverso, prima frase:

anziché:

«Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.»,

leggasi:

«Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.».

Pagina 5, allegato II che modifica la parte D, numero 4, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, tabella, seconda colonna, primo capoverso:

anziché:

«Virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906»,

leggasi:

«Virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906».

Pagina 5, allegato II che modifica la parte D, numero 4, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, tabella, settima colonna, secondo capoverso e terzo capoverso, prima frase:

anziché:

«Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.»,

leggasi:

«Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.»


25.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/62


Rettifica del regolamento (UE) 2016/143 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium albo-atrum isolato WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 4 febbraio 2016 )

Pagina 12, nel titolo, nel considerando 1, prima frase, nel considerando 4 e nota 4; alla pagina 13, nell'articolo 1:

anziché:

«mosaico del cetriolo»,

leggasi:

«mosaico del pepino».