ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 50

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
28 febbraio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/330 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/331 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/332 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/333 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)]

12

 

*

Regolamento (UE) 2017/334 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che rettifica le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni ( 1 )

13

 

*

Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/337 della Commissione, del 27 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1375/2007 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco

42

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/338 della Commissione, del 27 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

45

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/339 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2016

47

 

*

Decisione (UE) 2017/340 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania

49

 

*

Decisione (UE) 2017/341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

51

 

*

Decisione (UE) 2017/342 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza

53

 

*

Decisione (UE) 2017/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017

55

 

*

Decisione (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017

57

 

*

Decisione (PESC) 2017/345 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

59

 

*

Decisione (PESC) 2017/346 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani

66

 

*

Decisione (PESC) 2017/347 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina

70

 

*

Decisione (PESC) 2017/348 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo ( *1 )

75

 

*

Decisione (PESC) 2017/349 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)

80

 

*

Decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

81

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/351 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 1261]  ( 1 )

82

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

 

(*1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/330 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio che, tra l'altro, abroga e sostituisce la decisione 2013/183/PESC (3). Il 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2321(2016) che prevede nuove misure contro la Repubblica democratica popolare di Corea. Questi comprendono divieti di esportazione relativi a rame, nichel, argento, zinco, statue, elicotteri e navi, l'inasprimento dei divieti nel settore dei trasporti e nuove restrizioni nel settore bancario.

(2)

Il 27 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/345 (4), che attua queste misure.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007.

(4)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1.

all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

«15.

“Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e i loro membri” sono definiti secondo la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e includono anche i rappresentanti della Corea del Nord accreditati presso le organizzazioni internazionali con sede negli Stati membri.»;

2.

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*1).

L'allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L'allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

L'allegato I sexies comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'allegato I octies comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa individuati e designati come beni sensibili a norma del paragrafo 25 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2270 (2016) e dei paragrai 4 e 7della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2321 (2016).

(*1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 dell'29.5.2009, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   È vietato:

a)

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato I quater, o carbone, ferro e minerale di ferro, elencati nell'allegato I quinquies, dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;

b)

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, rame, nichel, argento e zinco, elencati nell'allegato I nonies, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;

c)

importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi, elencati nell'allegato I septies dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

L'allegato I quater comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al primo comma.

L'allegato I quinquies comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui alla lettera a) del primo comma.

L'allegato I septies comprende i prodotti petroliferi di cui alla lettera c) del primo comma.

L'allegato I nonies comprende il rame, il nichel, l'argento e lo zinco di cui alla, lettera b) del primo comma.»;

c)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le operazioni riguardanti ferro e minerale di ferro per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento.»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«c)

le operazioni riguardanti il carbone per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

le operazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321(2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

ii)

le operazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, comprese le persone, le entità e gli organismi elencati nell'allegato IV, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, o persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e

iii)

il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il limite aggregato annuo è stato raggiunto.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 quater

1.   È vietato importare, acquistare o trasferire dalla Corea del Nord, direttamente o indirettamente, le statue elencate nell'allegato III bis, a prescindere dal fatto che siano o no originarie della Corea del Nord.

2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

L'allegato III bis comprende le statue di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 quinquies

1.   È vietato vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, elicotteri e navi elencati nell'allegato III ter.

2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

3.   L'allegato III ter comprende gli elicotteri e le navi di cui al presente paragrafo.

Articolo 4 sexies

1.   È vietato:

a)

dare in locazione o mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, a persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord, beni immobili per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;

b)

prendere in locazione, direttamente o indirettamente, beni immobili da persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord; oppure

c)

partecipare ad attività legate all'uso di beni immobili che persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord possiedono, hanno in locazione o sono altrimenti autorizzati a utilizzare, ad eccezione della fornitura di beni e servizi che:

i)

sono essenziali per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche o di uffici consolari, conformemente alle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963; e

ii)

non possono essere utilizzati per generare, direttamente o indirettamente, reddito o profitti per il governo della Corea del Nord.

2.   Ai fini del presente articolo, per “beni immobili” si intendono terreni, edifici e loro parti situati al di fuori del territorio della Corea del Nord.»;

4)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal presente regolamento ove:

a)

il carico provenga dalla Corea del Nord;

b)

il carico sia diretto in Corea del Nord;

c)

la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

d)

persone, entità o organismi elencati nell'allegato IV abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico; oppure

e)

il carico sia trasportato su una nave battente bandiera della Corea del Nord o un aeromobile immatricolato nella Corea del Nord, oppure su una nave o su un aeromobile privi di nazionalità.»;

5)

all'articolo 5 bis, la lettera a) del paragrafo 1 quinquies è sostituita dalla seguente:

«a)

chiudere qualsiasi conto bancario presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2.»;

6)

all'articolo 5 bis, il paragrafo 1 sexies è soppresso;

7)

all'articolo 5 bis, il paragrafo 1 septies è sostituito dal seguente:

«1 septies.   In deroga al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti bancari a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che gli uffici di rappresentanza, le controllate o i conti in questione sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o per le attività delle missioni diplomatiche nella Corea del Nord, delle Nazioni Unite, delle loro agenzie specializzate o delle organizzazioni collegate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

8)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis bis

1.   Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato aprire un conto bancario per rappresentanze diplomatiche o uffici consolari della Corea del Nord e per i loro membri nordcoreani.

2.   Gli enti finanziari e creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 devono, entro l'11 aprile 2017, chiudere qualsiasi conto bancario detenuto o controllato da una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare della Corea del Nord e i loro membri nordcoreani.

3.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare, su richiesta di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare della Corea del Nord o di uno dei loro membri, l'apertura di un conto bancario per rappresentanza, ufficio e membro, purché la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso tale Stato membro.

4.   In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare, su richiesta di una rappresentanza o di un ufficio della Corea del Nord o di uno dei loro membri, che un conto bancario rimanga aperto, purché lo Stato membro abbia accertato che la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso lo Stato membro in questione e non detengano alcun altro conto bancario in detto Stato membro. Qualora la rappresentanza o l'ufficio della Corea del Nord o il loro membro detengano più di un conto bancario in tale Stato membro, la rappresentanza, l'ufficio o il membro possono indicare quale conto bancario sia da mantenere.

5.   Nel rispetto nelle norme applicabili della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi e le informazioni identificative dei membri nordcoreani della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare accreditati presso tale Stato membro entro il 13 marzo 2017 e i successivi aggiornamenti entro una settimana dalla modifica dell'elenco. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 3 e 4. L'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può informare gli enti finanziari e creditizi di tale Stato membro dell'identità dei membri nordcoreani di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare accreditati presso lo Stato membro in questione o qualsiasi altro Stato membro.»;

9)

all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis   Sono oggetto di congelamento tutte le navi elencate nell'allegato IV bis e tutti i fondi e le risorse economiche da esse detenuti, se lo decide il comitato per le sanzioni. L'allegato IV bis comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 della risoluzione 2321 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

10)

l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 ter

1.   È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la Corea del Nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti in detti scambi.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per scambi commerciali con la Corea del Nord purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2.»;

11)

l'articolo 11 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«f)

è elencata all'allegato IV bis, se così decide il comitato per le sanzioni.»;

b)

i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

in caso di emergenza;

b)

se la nave sta tornando al porto di provenienza;

c)

se la nave sta arrivando nel porto ai fini dell'ispezione, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e).

3.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e), l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti web elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se:

a)

il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU; oppure

b)

lo Stato membro ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

4.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera f), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto.

5.   È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori nordcoreani o originario della Corea del Nord decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

6.   Il paragrafo 5 non si applica:

a)

se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;

b)

in caso di atterraggio di emergenza.

7.   In deroga al paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti web elencati nell'allegato II può autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se essa ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.»;

12)

l'articolo 11 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 ter

1.   È vietato:

a)

concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla Corea del Nord, alle persone o entità elencate nell'allegato IV, a qualsiasi altra entità della Corea del Nord, a qualsiasi altra persona o entità che hanno contribuito a violare le disposizioni delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate;

b)

prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della Corea del Nord;

c)

possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord;

d)

registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla Corea del Nord o da suoi cittadini o rimossadal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

e)

prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla Corea del Nord.

2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la locazione, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

3.   In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare l'acquisto della proprietà, la locazione, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la Corea del Nord o i suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

4.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera e), l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari.

5.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.»;

13)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 quater

In deroga ai divieti derivanti dalle risoluzioni 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2070(2016) o 2321(2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della Corea del Nord a norma del paragrafo 46 della risoluzione 2321(2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

14)

all'articolo 13, paragrafo 1, le lettere c), d) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

modificare gli allegati III, III bis e III ter al fine di perfezionare o adeguare l'elenco delle merci che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e aggiungere, se necessario o opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;»;

«d)

modificare gli allegati IV e IV bis in base a quanto accertato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;»;

«g)

modificare gli allegati I octies e I nonies in base a quanto accertato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.».

Articolo 2

Gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento sono aggiunti al regolamento (CE) n. 329/2007 rispettivamente come allegati I nonies, III bis, III ter e IV bis.

Articolo 3

Nell'allegato I octies, il testo seguente:

«Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati come beni sensibili a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

è sostituito da:

«Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei paragrafi 4 e 7 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

(3)  Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52).

(4)  Decisione (PESC) 2017/345 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I nonies

Rame, nichel, argento e zinco di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b)»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III bis

Statue di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 1»


ALLEGATO III

«ALLEGATO III ter

Elicotteri e navi di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 1»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV bis

Navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016).»


28.2.2017   

IT

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L 50/9


REGOLAMENTO (UE) 2017/331 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) stabilisce che è vietato esportare a qualsiasi persona, entità o organismo attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna in Bielorussia, nonché fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali attrezzature.

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.

(3)

La decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio (3), che modifica la decisione 2012/642/PESC, prevede una deroga al divieto di esportazione per l'attrezzatura da biathlon.

(4)

Nessuna disposizione del presente regolamento deve incidere sui requisiti per la concessione di una licenza di cui al regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

all'articolo 1 bis, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU») e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon»;

2)

all'articolo 1 ter è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'IBU e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon».

2.   Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 81).

(4)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Fucili, munizioni e congegni di mira di cui agli articoli 1 bis e 1 ter, che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon.

Fucili da biathlon:

ex 9303 30

Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

Munizioni per fucili da biathlon:

ex 9306 21

Cartucce per fucili o carabine a canna liscia

ex 9306 29

Parti di cartucce per fucili o carabine a canna liscia

ex 9306 30 90

Cartucce e loro parti, per armi diverse da fucili o carabine a canna liscia, da armi da guerra, da rivoltelle e pistole della voce 9302, da pistole mitragliatrici della voce 9301

Congegni di mira per fucili da biathlon:

ex 9305 20

Parti ed accessori di fucili o carabine della voce 9303».


28.2.2017   

IT

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L 50/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/332 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 21/2010 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 21/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)] (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 3).

(3)  GU C 403 dell'1.11.2016, pag. 14.


28.2.2017   

IT

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L 50/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/333 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 186/2012 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)] (GU L 69 dell'8.3.2012, pag. 3).

(3)  GU C 403 dell'1.11.2016, pag. 20.


28.2.2017   

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L 50/13


REGOLAMENTO (UE) 2017/334 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2017

che rettifica le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

È stato rilevato un errore nella versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (UE) 2015/1088 (3), più precisamente al punto 145.A.55 c) 3 dell'allegato II (parte 145), per quanto riguarda il numero degli anni in ordine ai quali devono essere consegnate le registrazioni relative alle manutenzioni. È pertanto necessaria una rettifica della versione in lingua neerlandese. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

(2)

È stato rilevato un errore nelle versioni nelle lingue bulgara, estone e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/1088, più precisamente al punto 145.A.70 a) 6 dell'allegato II (parte 145), per quanto riguarda l'omissione dell'espressione «personale di supporto». È pertanto necessaria una rettifica delle versioni nelle lingue bulgara, estone e tedesca. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

(3)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Riguarda solo le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca.)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione, del 3 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell'aviazione generale (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4).


28.2.2017   

IT

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L 50/15


REGOLAMENTO (UE) 2017/335 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2017

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 27 maggio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso dei glicosidi steviolici (E960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

I glicosidi steviolici sono componenti non calorici di sapore dolce e possono essere usati per sostituire gli zuccheri calorici in alcuni prodotti di confetteria di cui riducono pertanto il valore calorico, offrendo ai consumatori prodotti a ridotto apporto energetico conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'uso combinato di glicosidi steviolici e zucchero conferisce un sapore dolce a tali prodotti e ne migliora il profilo organolettico rispetto ai prodotti che utilizzano solo i glicosidi steviolici a scopo edulcorante, in quanto lo zucchero maschera il retrogusto dei glicosidi steviolici.

(5)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(6)

Nel 2010 l'Autorità ha adottato un parere scientifico (3) sulla sicurezza dei glicosidi steviolici per gli usi proposti come additivo alimentare (E 960) e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici.

(7)

Nel 2015 l'Autorità ha rivisto la valutazione dell'esposizione ai glicosidi steviolici e ha concluso che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, salvo in un solo paese per i bambini di età compresa tra i 12 e i 35 mesi (toddlers), al limite superiore delle stime più elevate (95o percentile) (4). Dai calcoli relativi all'esposizione effettuati nel 2015 dal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu è emerso che l'ampliamento degli usi proposto, ipotizzando una quota di mercato del 25 % per i prodotti contenenti glicosidi steviolici e una fedeltà alla marca del 100 %, non incideva sul 95o percentile di esposizione nei bambini dei Paesi Bassi di età compresa tra i due e i sei anni.

(8)

Nel suo parere del 2015 l'Autorità ha indicato che nel sistema di classificazione degli alimenti FoodEx non era possibile riflettere tutte le restrizioni/eccezioni che si applicano all'uso dei glicosidi steviolici (E 960) negli alimenti che rientrano nella sottocategoria alimentare 05.2. Di conseguenza all'intera categoria alimentare è stato assegnato il livello massimo più alto di 2 000 mg/kg, che ha comportato una sovrastima dell'esposizione. La categoria 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» non è inoltre stata identificata come una delle principali categorie alimentari che contribuisce all'esposizione ai glicosidi steviolici (E 960).

(9)

Tenendo conto del fatto che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, gli usi e i livelli di uso proposti dei glicosidi steviolici (E 960) non destano timori per la sicurezza.

(10)

È pertanto opportuno autorizzare l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico rientranti nella sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito»: prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca), prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili), liquirizia, torrone e marzapane (a un livello massimo di 350 mg/kg); compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate (a un livello massimo di 670 mg/kg) e microconfetti per rinfrescare l'alito (a un livello massimo di 2 000 mg/kg).

(11)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  The EFSA Journal 2010;8(4):1537.

(4)  The EFSA Journal (2015);13(6):4146.


ALLEGATO

L'allegato II, parte E, sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

la voce E 960 Glicosidi steviolici, relativa a «Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti» è sostituita dalla seguente:

 

«E 960

Glicosidi steviolici

350

(60)

Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti

Solo prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca) a ridotto apporto energetico

Solo prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili) a ridotto apporto energetico

Solo liquirizia a ridotto apporto energetico

Solo torrone a ridotto apporto energetico

Solo marzapane a ridotto apporto energetico»

b)

la voce E 960 Glicosidi steviolici relativa a «Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti», è sostituita dalla seguente:

 

«E 960

Glicosidi steviolici

670

(60)

Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»

c)

la voce E 960 Glicosidi steviolici, relativa a «Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti» è sostituita dalla seguente:

 

«E 960

Glicosidi steviolici

2 000

(60)

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»


28.2.2017   

IT

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L 50/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/336 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Il 7 ottobre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto «magnetico», acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore 2 050 mm («lamiera pesante»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Con la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura»), il 13 febbraio 2016 la Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dalla European Steel Association («Eurofer») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di lamiera pesante.

(3)

Come precisato nei considerando 28 e 29 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»); l'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2.   Registrazione

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione (3) («il regolamento sulla registrazione») la Commissione ha imposto la registrazione delle importazioni di lamiera pesante originarie della RPC a partire dall'11 agosto 2016. La registrazione delle importazioni è cessata con l'istituzione di misure provvisorie l'8 ottobre 2016.

(5)

Le parti interessate hanno avuto 20 giorni di tempo dall'inizio della registrazione per presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

1.3.   Fase successiva del procedimento

(6)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), Eurofer, un'associazione di produttori di acciaio della RPC («CISA»), un produttore esportatore della RPC, un importatore di lamiera pesante dell'Unione indicato nel considerando 34 del regolamento provvisorio («una parte interessata») e un'associazione ad hoc di utilizzatori nell'industria a valle (torri eoliche), hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie.

(7)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. È stato sentito un produttore esportatore della RPC, la CISA e un importatore.

(8)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, le ha commentate in appresso.

(9)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Al fine di verificare le risposte al questionario pervenute da importatori indipendenti, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti:

Network Steel S.L., Madrid, Spagna

Primex Steel Trading GmbH, Düsseldorf, Germania

Salzgitter Mannesmann International GmbH, Düsseldorf, Germania

(10)

La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di lamiera pesante originaria della RPC e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («la divulgazione delle conclusioni definitive»).

(11)

A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Eurofer, CISA e un importatore hanno presentato le loro osservazioni per iscritto in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive e nel corso di un'audizione. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

1.4.   Campionamento

(12)

La CISA ha sostenuto che un campione di produttori dell'Unione che rappresenta il 28,5 % del totale delle vendite dell'industria dell'Unione è troppo esiguo e non copre un volume di vendite sufficiente.

(13)

Come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, il campione dei produttori dell'Unione è stato stabilito in base al più grande volume di vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta che poteva essere adeguatamente esaminato nel tempo a disposizione.

(14)

Già per questo motivo tale argomentazione è respinta. Come indicato al considerando 197, vi è la quasi totale corrispondenza tra oltre il 90 % (in volume) e il 70 % circa [per numero di controllo del prodotto (NCP)] utilizzato per differenziare i tipi di prodotto ai fini dell'inchiesta] tra i tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione e i tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione.

(15)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione, precisando che è difficile credere che vi è la quasi totale corrispondenza tra gli NCP se la maggioranza degli NCP non è venduta da tutti e tre i produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione osserva che la corrispondenza di NCP è stata di nuovo verificata e le percentuali di cui al considerando 14 sono risultate corrette.

(16)

In questo contesto la Commissione osserva che per «corrispondenza» s'intende che per un tipo di prodotto incluso in un determinato NCP esportato dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, vi è almeno un'operazione per il tipo di prodotto con lo stesso NCP per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Una corrispondenza del 90 % in volume significa che il 90 % delle operazioni di importazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta rientra in un NCP per il quale esiste almeno un'operazione per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Una corrispondenza del 70 % per NCP significa che per il 70 % dei tipi di prodotto che sono importati sotto un determinato NCP, vi è almeno un'operazione corrispondente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(17)

La Commissione conclude pertanto che il campione dei produttori dell'Unione è rappresentativo, anche se non era sufficiente il semplice fatto che esso è stato stabilito in base al maggior volume che poteva ragionevolmente essere esaminato.

(18)

In assenza di altre osservazioni riguardo al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 11 a 24 del regolamento provvisorio.

1.5.   Esame individuale

(19)

Il considerando 25 del regolamento provvisorio rileva che sette produttori esportatori della RPC hanno espresso l'intenzione di chiedere l'esame individuale di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

(20)

Anche se nessuno di tali produttori esportatori ha risposto al questionario e pertanto si è ritenuto che non fossero pervenute richieste, in realtà uno dei sette produttori esportatori ha rispedito il modulo di richiesta TEM (trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato) e, a seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, ha chiesto alla Commissione di esaminare tale richiesta.

(21)

Dato che il produttore esportatore non ha restituito il questionario la richiesta di esame individuale è stata respinta, in quanto il produttore esportatore non ha dimostrato di soddisfare le condizioni per poter beneficiare dell'esame individuale. In tale contesto è stato informato che la sola presentazione del modulo di richiesta TEM non era sufficiente per richiedere il trattamento individuale. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento di base, la Commissione non ha valutato la sua richiesta di TEM, in quanto non era stato incluso nel campione, né aveva ottenuto l'esame individuale.

(22)

In assenza di altre osservazioni riguardo all'esame individuale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(23)

I considerando 30 e 31 del regolamento provvisorio stabiliscono la definizione provvisoria del prodotto in esame.

(24)

I considerando 34 e 41 del regolamento provvisorio illustrano le contestazioni di un importatore e la valutazione delle stesse da parte della Commissione con riguardo alla definizione del prodotto.

(25)

In seguito all'istituzione di misure provvisorie, un importatore e la CISA hanno presentato ulteriori argomentazioni sostenendo, sulla stessa falsariga, che taluni tipi di prodotto, ovvero:

acciaio strutturale di grado S500 e superiore;

acciai da cementazione e da bonifica;

acciaio per condotte;

acciaio resistente all'abrasione;

altri tipi di acciaio (4);

tutte le lamiere pesanti di spessore superiore a 150 mm,

che le parti interessate in questione definiscono «lamiera pesante speciale», dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto.

(26)

La Commissione osserva che sia la «lamiera pesante speciale» sia altri tipi di lamiera pesante possono essere fatti su misura; pertanto tale criterio non è pertinente per operare una distinzione.

(27)

Sono stati presentati diversi argomenti a sostegno di questa richiesta di esclusione, che sono esaminati individualmente qui di seguito.

(28)

La Commissione ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, né il regolamento di base né l'accordo antidumping dell'OMC precisa il campo di applicazione del concetto di «prodotto in esame». La Corte ritiene pertanto che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nel definire il prodotto in esame. In particolare, non vi è alcun obbligo di omogeneità e di similitudine dei prodotti in questione. Invece la Corte dell'Unione ha ritenuto rilevante determinare se tutti i prodotti in questione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che l'impiego finale e l'intercambiabilità possono essere criteri pertinenti.

(29)

La Commissione illustrerà in primo luogo l'analisi di tali criteri nel presente caso e poi spiegherà come essa ha deciso di esercitare il suo ampio potere discrezionale in base a tale analisi.

2.1.1.   Differenze di proprietà fisiche, chimiche e tecniche

(30)

Un importatore ha affermato che la «lamiera pesante speciale» può essere facilmente distinta dalla «lamiera pesante» in base alle sue caratteristiche chimiche (tenore di carbonio), fisiche (limite di snervamento o durezza Brinell) e tecniche (grado delle denominazioni) oppure in base allo spessore.

(31)

La CISA ha affermato che il criterio di gran lunga più importante (per volume delle esportazioni) per distinguere la «lamiera pesante speciale» è lo spessore della lamiera, che riguarda oltre la metà dei prodotti da escludere. La CISA ha basato quest'argomentazione a favore dell'esclusione dalla definizione del prodotto sulla struttura del NCP utilizzato per raggruppare i diversi tipi di prodotto ai fini dell'inchiesta.

(32)

La struttura del NCP è utilizzata per garantire il confronto tra prodotti con costi e prezzi comparabili — non indica nulla sull'utilizzo del prodotto o sull'intercambiabilità del prodotto. Nel caso dello spessore, non fornisce alcuna indicazione sulle proprietà fisiche, chimiche o tecniche del prodotto. In particolare, nessuna delle parti interessate ha potuto dimostrare che, a parità degli altri parametri, una lamiera pesante con uno spessore di 155 mm non sarebbe destinata allo stesso impiego finale e non sarebbe intercambiabile con una lamiera pesante con uno spessore di 145 mm.

(33)

Sebbene possano effettivamente sussistere tali differenze nelle proprietà specifiche di cui al considerando 30, ciò non dimostra che la «lamiera pesante speciale» non presenta le stesse caratteristiche di base della «lamiera pesante».

(34)

Eurofer ha chiesto di lasciare invariata la definizione del prodotto e ha sostenuto le argomentazioni esposte dalla Commissione nei considerando 36 e 41 del regolamento provvisorio.

(35)

Ha inoltre asserito che le importazioni dalla RPC oggetto di dumping comprendono una vasta gamma di acciai di gradi e dimensioni diversi e interessano sia la lamiera pesante di acciaio legato sia la lamiera pesante di acciaio non legato. Ha rilevato infine che non è previsto alcun requisito specifico di omogeneità o similarità tra i prodotti che rientrano nella definizione del prodotto in esame.

(36)

La Commissione osserva in effetti che è normale in un'inchiesta antidumping che la definizione del prodotto comprenda centinaia o addirittura migliaia di tipi di prodotto che non sono identici o omogenei ma che presentano le stesse caratteristiche di base, come nel caso della presente inchiesta.

(37)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA, Eurofer e un importatore hanno di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione:

a)

la CISA non ha fornito alcuna nuova argomentazione sostanziale;

b)

un importatore ha affermato che la «lamiera pesante speciale» e la «lamiera pesante» non hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e che il fatto che le lamiere pesanti possono essere realizzate su misura non può invalidare la distinzione in base allo spessore tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante».

A questo riguardo tale importatore ha fatto riferimento a tre casi precedenti di antidumping in cui le dimensioni sono state utilizzate per definire i prodotti in esame, ad esempio: dimensione massima della sezione (cavi d'acciaio originari della RPC e dell'Ucraina  (5)), gamma specifica di spessore insieme a una larghezza specifica (fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della RPC  (6)) oppure riferimento alle proprietà fisiche e chimiche (acciai anticorrosione originari della RPC  (7)).

Su tale base l'importatore in questione ha concluso che la Commissione poteva fare riferimento allo spessore di 150 mm per distinguere tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante».

c)

Eurofer ha sostenuto al contrario che tutte le lamiere pesanti sono caratterizzate da proprietà fisiche, chimiche e tecniche simili; tutte le lamiere pesanti sono prodotte da laminati in acciaio piatti, sono piatte (non arrotolate) e sono disponibili in una gamma di dimensioni conformi alla definizione del prodotto in esame.

A questo riguardo Eurofer ha fatto riferimento a tre casi precedenti di antidumping nell'industria siderurgica in cui il prodotto in esame è stato definito come una classe di prodotto indipendentemente dallo spessore o dal grado dell'acciaio (prodotti piatti laminati a caldo originari della Bulgaria, dell'India, del Sud Africa, di Taiwan e della Iugoslavia  (8)), nonostante l'esistenza di un ampio mix di tipi di prodotto (fili di acciaio inossidabile originari dell'India  (9)) o di differenze in materia di perdite (core losses) (prodotti piatti di acciaio al silicio detto «magnetico» a grani orientati originari della RPC, del Giappone, della Corea del Sud, della Russia e degli Stati Uniti).  (10)

Eurofer ha fatto riferimento anche a casi in altri settori, come ad esempio i pannelli solari originari della RPC e le calzature originarie della RPC e del Vietnam, dove prodotti con caratteristiche diverse sono risultati rientrare nella definizione del prodotto in esame.

Infine Eurofer ha sottolineato che il Tribunale di primo grado (11) ha affermato che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella determinazione del prodotto simile.

(38)

In relazione alle osservazioni di cui sopra la Commissione rileva che, come avviene nella maggior parte delle inchieste, la definizione del prodotto in esame copre un'ampia varietà di tipi di prodotto che presentano le stesse o analoghe caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Il fatto che tali caratteristiche possano variare da un tipo di prodotto a un altro può in effetti far sì che venga trattata una vasta gamma di tipi di prodotto.

(39)

La Commissione osserva inoltre che, anche se i diversi tipi di lamiera pesante hanno diversi spessori, gradi di acciaio ecc., la CISA e un importatore non sono stati in grado di dimostrare e di produrre qualsiasi elemento di prova o argomento sostanziale a sostegno dell'argomentazione che lo spessore di 150 mm costituirebbe una distinzione appropriata tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante» sulle base delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche oppure della destinazione d'uso o dell'intercambiabilità(cfr. sezione 2.1.2).

(40)

Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che la «lamiera pesante speciale» e la «lamiera pesante» hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche.

2.1.2.   Diversi impieghi finali e intercambiabilità

(41)

La CISA e l'importatore hanno inoltre sostenuto che la «lamiera pesante speciale» è destinata a impieghi completamente diversi e che non sono intercambiabili con la «lamiera pesante». La CISA ha affermato che le importazioni di «lamiera pesante speciale» sono destinati essenzialmente all'industria dell'Unione della lavorazione della lamiera che dipende da tali importazioni.

(42)

Allo stesso tempo un importatore ha sostenuto che la «lamiera pesante speciale» è utilizzata da una vasta gamma di industrie: macchinari per l'industria mineraria e macchine per movimento terra, gru e mezzi di sollevamento, ponti, torri eoliche, settore dell'energia ecc.

(43)

Nessun utilizzatore nell'Unione i industria di cui ai considerando 41 e 42 si è manifestato per sostenere l'argomentazione di cui al considerando 40. Al contrario, per quanto riguarda in particolare le torri eoliche, gli elementi di prova forniti da questo importatore e dalle altre parti interessate dimostrano che i produttori di torri eoliche acquistano lamiera pesante che non rientra nella definizione di «lamiera pesante speciale», come proposto da un importatore o dalla CISA, ma piuttosto nella loro definizione di «lamiera pesante».

(44)

La Commissione osserva che in effetti che vi sono numerose destinazioni d'uso per la «lamiera pesante speciale». Le parti interessate non hanno tuttavia fornito prove dettagliate (ad esempio fatture agli utilizzatori in queste industrie che dimostrano che tali industrie utilizzano effettivamente questi prodotti) che avrebbero permesso alla Commissione di valutare se le destinazioni d'uso siano diverse per la «lamiera pesante speciale» e «la lamiera pesante» o se, in realtà, la maggior parte o tutti gli utilizzatori finali siano in grado di sostituire l'una con l'altra. Di conseguenza non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che la «lamiera pesante speciale» non è intercambiabile con altre lamiere pesanti.

(45)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA, un importatore ed Eurofer hanno di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione. La CISA non ha fornito alcuna nuova argomentazione. Un importatore ha sostenuto che l'uso di lamiera pesante dipende dai valori strutturali calcolati e dagli impatti meccanici (relativi alle proprietà fisiche e chimiche), nonché dagli aspetti commerciali (relativi ai prezzi e ai costi dei processi di produzione).

(46)

A sostegno delle loro argomentazioni essi hanno fatto riferimento a:

a)

la pubblicazione dell'associazione tedesca dei produttori di acciaio che indica le correlazioni tra peso, spessore, resistenza e grado d'acciaio;

b)

la politica dei prezzi dei produttori dell'Unione nei casi in cui la lamiera pesante con uno spessore superiore a 120 mm è soggetta a maggiorazioni per lo spessore;

c)

il confronto tra le due tecnologie di produzione di lamiera pesante, vale a dire a partire da lingotti (più costosa) e da colata continua di bramme (meno costosa);

d)

il fatto che nella RPC lo spessore massimo della lastra è di 400 mm, il che significa che per la produzione di lamiera pesante con spessore superiore a 200 mm sono necessari lingotti come materia prima (quindi un processo più costoso);

e)

l'esistenza delle esportazioni nella RPC effettuate da alcuni produttori dell'Unione di lamiera pesante in gradi speciali.

(47)

La Commissione osserva che la CISA e un importatore non hanno fornito alcun elemento di prova a conferma che si possa distinguere obiettivamente tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante» in base ad uno spessore superiore o inferiore a 150 mm.

(48)

Inoltre non sono stati presentati elementi di prova che non esiste una sovrapposizione e una concorrenza tra segmenti contigui delle lamiere pesanti, ad esempio tra quelli di spessore di 155 mm e 145 mm. Al contrario, diverse fatture presentate da un importatore hanno evidenziato che la «lamiera pesante speciale» e la «lamiera pesante» sono stati vendute nella stessa fattura allo stesso cliente.

(49)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha sostenuto che la Commissione potrebbe creare un nuovo codice TARIC per distinguere tra «lamiera pesante» e «lamiera pesante speciale», facendo riferimento alle proprietà fisiche e chimiche, nonché allo spessore. Tale parte ha suggerito inoltre di prescrivere la presentazione di una relazione di controllo effettuata da una società indipendente al momento dello sdoganamento per certificare la suddetta distinzione.

(50)

Poiché il criterio dello spessore di 150 mm per distinguere tra «lamiera pesante» e «lamiera pesante speciale» non è debitamente giustificato, l'argomentazione relativa alla definizione di codici doganali e all'istituzione di un controllo formale, come suggerito dall'importatore, non è necessario esaminare la questione. La Commissione è tuttavia d'accordo sul fatto che, in linea di principio, è possibile escludere taluni prodotti dalla definizione del prodotto da un punto di vista tecnico. La questione decisiva è tuttavia se una tale esclusione sia giustificata in base a considerazioni giuridiche, economiche e politiche (cfr. la sezione seguente).

(51)

Nelle proprie osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha presentato inoltre un certo numero di fatture anonimizzate, descrivendole come vendite di «lamiera pesante speciale» ad utilizzatori nei seguente settori: macchinari per l'industria mineraria e macchine per movimento terra, gru e mezzi di sollevamento, ponti, torri eoliche, dell'energia ecc. Tale importatore ha anche offerto di concordare disposizioni con la Commissione per consentire la verifica di tali dati.

(52)

La Commissione ritiene tale verifica non necessaria nel caso di specie. Inoltre visto il notevole ritardo nel presentare la suddetta offerta di verifica, sarebbe stato praticamente molto difficile, se non impossibile, da attuare.

(53)

Tuttavia, come indicato al precedente considerando 47, diverse fatture presentate da questo importatore hanno evidenziato che la «lamiera pesante» e la «lamiera pesante speciale» sono state vendute nella stessa fattura allo stesso cliente. Ciò dimostra chiaramente che gli stessi clienti possono utilizzare, ed effettivamente utilizzano, i due tipi di lamiera pesante.

(54)

Nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha anche fatto riferimento alla pubblicazione «Stahl-Informations-Zentrum» che illustra diversi impieghi della lamiera pesante. La Commissione prende debitamente atto della pubblicazione ed è consapevole delle diverse destinazioni d'uso della lamiera pesante. Come indicato nel considerando 44, non sono stati tuttavia presentati elementi di prova che dimostrano che la «lamiera pesante» non è intercambiabile con altre lamiere pesanti.

(55)

Infine un importatore ha fatto riferimento, nelle proprie osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive, alle misure antidumping per la lamiera pesante in Australia e negli Stati Uniti, dove esclusioni di taluni tipi di prodotto sono state introdotte sulla base dei gradi e dello spessore.

(56)

La Commissione osserva tuttavia che tali esclusioni riguardano la fase di apertura di tale procedimento e non è stata indicata alcuna motivazione. In ogni caso le decisioni di altri membri dell'OMC non pregiudicano la situazione nell'Unione.

(57)

Nelle sue osservazioni sulle conclusioni definitive Eurofer ha affermato che i gradi indicati da un importatore e dalla CISA come «lamiera pesante speciale» sono basati solo su una loro classificazione arbitraria. Per illustrare tale affermazione Eurofer ha fatto riferimento a due esempi che confermano la conclusione della Commissione di cui al considerando 47:

a)

l'acciaio strutturale di grado S500 è classificato dalle parti come «lamiera pesante speciale», mentre l'acciaio per costruzioni navali di grado AQ51 è classificato dalle parti come «lamiera pesante» anche se i due tipi di acciaio hanno un limite di snervamento e una resistenza alla trazione simili;

b)

l'acciaio per recipienti a pressione è classificato dalle parti come «lamiera pesante», mentre varie altri gradi di acciaio legato sono classificati dalle parti come «lamiera pesante speciale».

(58)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione respinge l'argomentazione secondo la quale la «lamiera pesante speciale» ha una diversa destinazione d'uso e non è intercambiabile con gli altri prodotti oggetto dell'inchiesta.

2.1.3.   Valutazione della possibilità di escludere taluni prodotti dalla definizione del prodotto

(59)

La Commissione sottolinea che nella definizione del prodotto di lamiera pesante si possono fare distinzioni tra tipi, gradi, qualità ecc. di lamiera pesante e che vi possono essere differenze nei metodi e nei costi di produzione. Tuttavia tali distinzioni e differenze non escludono che i vari tipi di lamiera pesante siano considerati come un unico prodotto, purché abbiano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche. A questo riguardo la Commissione fa riferimento alla giurisprudenza citata nel considerando 28.

(60)

La Commissione riconosce inoltre che essa potrebbe, se considerasse tale linea d'azione appropriata, escludere taluni prodotti dall'ambito dell'inchiesta, come hanno fatto le autorità in altri Stati membri dell'OMC.

(61)

La Commissione ritiene tuttavia che, sulla base di una valutazione di tutti i fatti accertati durante l'inchiesta, tale esclusione non sia giustificata.

(62)

La CISA ha presentato un calcolo da cui risulta che l'esclusione della «lamiera pesante speciale» rappresenterebbe il 9,2 % delle importazioni totali dalla RPC. Sulla base di tale presupposto la CISA ha sostenuto che escludere la «lamiera pesante speciale» dalla definizione del prodotto inciderebbe in misura assai limitata sulla determinazione complessiva dell'inchiesta e non comprometterebbe l'effetto generale delle misure antidumping sulle importazioni di lamiere pesanti oggetto di dumping, in quanto le lamiere pesanti indifferenziate rimarrebbero assoggettate alle misure.

(63)

Da un'analisi delle vendite all'esportazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione emerge che la «lamiera pesante speciale» ha effettivamente prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e pertanto contribuisce al pregiudizio subito da quest'ultima.

(64)

Dal momento che non è possibile stabilire che la «lamiera pesante speciale» ha una destinazione d'uso finale diversa rispetto alla «lamiera pesante» e che non è intercambiabile con essa, gli attuali quantitativi limitati di tali vendite non possono essere utilizzati per argomentare che la loro esclusione non comprometterebbe l'efficacia delle misure. Infatti se la «lamiera pesante speciale» fosse esclusa dalla definizione del prodotto, gli utilizzatori che attualmente acquistano «lamiera pesante» potrebbero passare alla «lamiera pesante speciale», evitando in tal modo i dazi e compromettendo l'efficacia delle misure.

(65)

Inoltre, contrariamente alla situazione in altri Stati membri dell'OMC, nell'Unione vengono prodotti in quantità significative tutti i tipi di lamiera pesante e tutti questi prodotti subiscono un pregiudizio a causa del dumping.

(66)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione respinge l'argomentazione secondo la quale l'esclusione della «lamiera pesante speciale» non comprometterebbe l'efficacia delle misure antidumping.

2.1.4.   Conclusione

(67)

Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che nessuna delle argomentazioni sollevate dalla CISA e da un importatore dimostra che la «lamiera pesante speciale» dovrebbe essere esclusa dalla definizione del prodotto in esame.

(68)

In assenza di altre osservazioni riguardo alla definizione del prodotto, la Commissione conferma la definizione del prodotto in esame quale fornita nei considerando 30 e 31 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Valore normale

3.1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(69)

Conformemente al considerando 43 del regolamento provvisorio, nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha richiesto il TEM e nessuna richiesta di esame individuale comprendenti richieste di TEM è stata accettata.

3.1.2.   Paese di riferimento

(70)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato l'Australia quale paese di riferimento in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(71)

Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, la CISA ha sottolineato di avere trasmesso all'inizio dell'inchiesta una comunicazione nella quale formulava osservazioni sul potenziale ricorso agli Stati Uniti d'America, esprimendo serie preoccupazioni riguardo a tale scelta, che comporterebbe l'uso, da parte della Commissione, di dati di società collegate all'industria dell'Unione. La CISA ha rilevato che la Commissione dovrebbe utilizzare dati di altri paesi e ricorrere agli USA soltanto come ultima ratio in assenza di collaborazione da parte di altri paesi.

(72)

A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio Eurofer, un produttore esportatore della RPC e la CISA hanno formulato osservazioni sulla scelta dell'Australia e hanno chiesto alla Commissione di ricorrere invece agli Stati Uniti d'America.

(73)

Eurofer e il produttore esportatore della RPC hanno proposto alla Commissione di utilizzare dati provenienti dagli Stati Uniti d'America, data la presenza di un maggior numero di produttori nazionali concorrenti e la conseguente disponibilità di dati relativi a una maggiore varietà di tipi di prodotto rispetto ai dati ottenibili dal solo produttore australiano.

(74)

Poiché soltanto un produttore USA ha collaborato all'inchiesta, dati provenienti da altri produttori non sarebbero stati disponibili se gli Stati Uniti fossero stati scelti come paese di riferimento.

(75)

La CISA ha chiesto alla Commissione di calcolare i margini di dumping utilizzando i dati dell'unico produttore USA che ha collaborato all'inchiesta. Qualora il risultato fosse stato completamente diverso da quello constatato nella fase provvisoria utilizzando l'Australia come paese di riferimento, la Commissione avrebbe dovuto concludere che l'Australia non è un paese di riferimento valido e quindi avrebbe dovuto utilizzare gli USA.

(76)

Tale richiesta è stata respinta. Conformemente ai considerando da 44 a 52 del regolamento provvisorio, l'Australia è stata scelta come paese di riferimento e le nuove argomentazioni non hanno dimostrato che l'Australia non sia una scelta appropriata.

(77)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha presentato ulteriori osservazioni in merito all'idoneità dell'Australia come paese di riferimento.

(78)

In primo luogo la CISA ha osservato che i margini di dumping calcolati per i produttori esportatori della RPC erano superiori ai margini di pregiudizio e che, di conseguenza, il valore normale in Australia era superiore al prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione, se preso come media. Su tale base la CISA ha concluso che l'Australia non poteva essere considerato un paese di riferimento idoneo.

(79)

Tale argomentazione è respinta. Il livello del valore normale è verificato dopo la scelta del paese di riferimento in base ai prezzi o ai costi nel paese ad economia di mercato in questione. Il valore normale è il prezzo praticato sul mercato interno per il prodotto simile in un paese ad economia di mercato e non è un motivo per scartare l'Australia come paese di riferimento.

(80)

In secondo luogo la CISA ha citato una denuncia recente nei confronti della RPC (barre di rinforzo ad alta resistenza) (12), affermando che la Commissione aveva rimosso alcuni tipi di prodotto dal valore normale del paese di riferimento dopo che le parti interessate avevano contestato l'altissimo livello dei prezzi sul mercato interno e dei costi di produzione.

(81)

L'esempio citato dalla CISA non ha alcuna rilevanza ai fini della presente inchiesta. Nel caso delle barre di rinforzo ad alta resistenza la Commissione ha individuato alcuni tipi di prodotto fabbricati in base a standard specifici di un paese di riferimento e non in concorrenza con i tipi di prodotto esportati dalla RPC. Questi tipi particolari di prodotto non sono stati presi in considerazione nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori della RPC.

(82)

Poiché la CISA non ha affermato che il produttore in Australia fabbrica tipi di prodotto che non sono in concorrenza con i tipi di prodotto esportati dalla RPC verso l'Unione, l'esempio non ha alcuna rilevanza.

(83)

In assenza di ulteriori osservazioni relative al paese di riferimento, si conferma la conclusione provvisoria di cui al considerando 52 del regolamento provvisorio, in base alla quale la Commissione ha selezionato l'Australia quale paese di riferimento.

3.1.3.   Valore normale

(84)

Eurofer ha formulato osservazioni sulla metodologia provvisoria della Commissione descritta al considerando 68 del regolamento provvisorio concernente i tipi di prodotto non venduti dal produttore di riferimento. Eurofer ha chiesto alla Commissione di includere un adeguamento per tenere conto dei maggiori costi dei prodotti non venduti sul mercato interno del paese di riferimento.

(85)

La Commissione respinge tale richiesta in quanto i soli dati disponibili per quanto riguarda il costo o il prezzo della lamiera pesante in Australia sono i dati verificati del produttore del paese di riferimento. Nei casi in cui il produttore non fabbrica un particolare tipo di prodotto esportato da un produttore esportatore dalla RPC non sono disponibili dati per procedere a tale adeguamento.

(86)

In assenza di altre osservazioni riguardo al valore normale, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 53 a 68 del regolamento provvisorio.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(87)

In assenza di osservazioni riguardo al prezzo all'esportazione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 69 e 70 del regolamento provvisorio.

3.3.   Confronto

(88)

In assenza di osservazioni riguardo al confronto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 71 a 73 del regolamento provvisorio.

3.4.   Margini di dumping

(89)

In assenza di osservazioni riguardo ai margini di dumping, si confermano i margini di dumping provvisori di cui alla tabella 2 del regolamento provvisorio.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(90)

In assenza di osservazioni riguardo alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 82 a 85 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell'Unione

(91)

In assenza di osservazioni riguardo al consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 86 a 89 del regolamento provvisorio.

4.3.   Volume e quota di mercato delle importazioni

(92)

In assenza di osservazioni riguardo al volume e alla quota di mercato delle importazioni provenienti dalla RPC, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 90 a 94 del regolamento provvisorio.

4.4.   Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione (undercutting) dei prezzi

(93)

Eurofer ha osservato che la Commissione dovrebbe prestare attenzione a non sottovalutare il margine di sottoquotazione apportando adeguamenti inverosimilmente elevati per tenere conto dei costi successivi all'importazione.

(94)

La Commissione rileva tuttavia che gli importi per i costi successivi all'importazione sono stati confermati nel corso delle verifiche in loco e pertanto non possono essere considerati inverosimilmente elevati.

(95)

Eurofer ha inoltre asserito che anche i prezzi dell'industria dell'Unione non dovrebbero essere ridotti per tenere conto delle commissioni corrisposte a parti collegate all'interno di un gruppo di società.

(96)

La Commissione osserva che una detrazione a titolo di commissioni è giustificata quando la società che interviene in un'operazione svolge le funzioni di agente, indipendentemente dal fatto che si tratti di una società collegata o meno. Inoltre né Eurofer né i singoli produttori dell'Unione hanno addotto argomentazioni volte a dimostrare il contrario. La Commissione mantiene pertanto la propria posizione in base alla quale la detrazione è giustificata.

(97)

Eurofer ha inoltre sostenuto che i produttori esportatori cinesi spesso aggiungono agli acciai strutturali ordinari determinate quantità di boro o cromo in modo tale da poter usufruire degli gravi fiscali cinesi, salvo poi vendere l'acciaio come acciaio strutturale non legato ordinario sul mercato dell'Unione (ad esempio gradi S235, S275 e S355). Eurofer ha chiesto alla Commissione di provvedere affinché nella sua analisi della sottoquotazione tali prodotti siano opportunamente confrontati con le vendite dei gradi S235, S275 e S355 dell'industria dell'Unione.

(98)

L'analisi della sottoquotazione confronta i prezzi d'importazione dalla RPC con i prezzi dell'Unione sulla base del numero di controllo del prodotto (NCP), che è comune a tutte le parti dell'inchiesta. Il grado dell'acciaio fa parte del NCP ed è stato controllato durante le visite di verifica presso i produttori esportatori della RPC e i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Pertanto ai fini dell'analisi della sottoquotazione sono stati confrontati gli stessi gradi di acciaio.

(99)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo al prezzo delle importazioni dalla RPC e alla sottoquotazione dei prezzi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 95 a 99 del regolamento provvisorio.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(100)

Al considerando 104 del regolamento provvisorio la Commissione rileva che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha sospeso la produzione di lamiera pesante nel dicembre 2015.

(101)

Un produttore esportatore della RPC ha sostenuto che la Commissione dovrebbe escludere tale produttore dell'Unione dall'analisi del pregiudizio, in quanto permane la possibilità di una distorsione e dunque sarebbe necessario procedere a un'analisi rivista escludendo le informazioni riguardanti la società che ha cessato le operazioni oppure raccogliere dati presso un altro produttore dell'UE.

(102)

La sopracitata sospensione della produzione non incide su alcun indicatore di pregiudizio, in quanto è avvenuta alla fine del periodo dell'inchiesta; pertanto entrambe le serie di dati, ovvero i dati macroeconomici relativi a tutti i produttori dell'Unione e gli indicatori microeconomici relativi ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(103)

In assenza di osservazioni riguardo alle osservazioni generali sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 100 a 104 del regolamento provvisorio.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(104)

In assenza di osservazioni riguardo alla produzione, alla capacità produttiva e all'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 105 a 110 del regolamento provvisorio.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(105)

La CISA ha affermato di essere in disaccordo con la metodologia che consiste nel raffrontare l'indicatore di pregiudizio rappresentato dal volume delle vendite tra un «punto iniziale» (2012) e un «punto finale» (2015, ovvero PI) e con la conclusione che ne deriva, secondo cui il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 7 %. Secondo la CISA, dati più recenti sono maggiormente pertinenti per la determinazione del pregiudizio. La CISA sostiene inoltre che la Commissione avrebbe dovuto attribuire un peso maggiore al recente andamento del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, che non mostra alcuna flessione negli ultimi tre anni, ovvero tra il 2013 e il 2015.

(106)

La Commissione respinge tale argomentazione per i seguenti motivi.

(107)

Innanzitutto, come enunciato al considerando 3, la Commissione ricorda che l'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta.

(108)

La Commissione ha esaminato tutti gli indicatori di pregiudizio illustrandone l'andamento nell'intero periodo in esame nonché fornendo un'analisi anno per anno, ove pertinente.

(109)

Il considerando 112 del regolamento provvisorio indica che dopo «una diminuzione, tra il 2012 e il 2013, del 7 % e un'ulteriore diminuzione, nel 2014, di 2 punti percentuali, il volume delle vendite è lievitato di 2 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta». È dunque chiaro che la Commissione non ha eseguito un semplice raffronto tra il «punto iniziale» (2012) e il «punto finale» (2015, ovvero PI) come sostenuto, bensì ha effettuato un confronto approfondito tra tutti gli anni compresi nel periodo in esame.

(110)

In terzo luogo, la stabilità del volume delle vendite tra il 2013 e il 2015 va visto nel contesto di un forte aumento del consumo di 11 punti percentuali, come indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio. Di conseguenza il volume stabile delle vendite nel periodo dell'inchiesta non ha impedito una consistente perdita di quote di mercato, pari a 9,3 punti percentuali nel medesimo periodo, come indicato nella tabella 7 del regolamento provvisorio. Si ritiene pertanto che il volume stabile delle vendite tra il 2013 e il 2015 sia un segno del pregiudizio, poiché il volume delle vendite deve essere analizzato nel contesto di una crescita del consumo e una diminuzione della quota di mercato.

(111)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo al volume delle vendite e alla quota di mercato dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio.

4.5.2.3.   Occupazione e produttività

(112)

In assenza di osservazioni riguardo all'occupazione e alla produttività dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 115 a 117 del regolamento provvisorio.

4.5.2.4.   Costo del lavoro

(113)

In assenza di osservazioni riguardo al costo del lavoro dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 118 e 119 del regolamento provvisorio.

4.5.2.5.   Crescita

(114)

In assenza di osservazioni riguardo alla crescita, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 120 e 121 del regolamento provvisorio.

4.5.2.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti

(115)

In assenza di osservazioni riguardo all'entità del margine di dumping e alla ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 122 e 124 del regolamento provvisorio.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(116)

In assenza di osservazioni riguardo ai prezzi e ai fattori che incidono sui prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 125 a 127 del regolamento provvisorio.

4.5.3.2.   Scorte

(117)

In assenza di osservazioni riguardo alle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (128) a (130) del regolamento provvisorio.

4.5.3.3.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(118)

La CISA ha affermato che nel corso del periodo in esame, indipendentemente dal volume delle importazioni dalla RPC, i costi unitari di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono sempre stati più elevati dei prezzi di vendita.

(119)

La tabella 10 del regolamento provvisorio illustra l'andamento dei prezzi unitari di vendita e del costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel periodo in esame. Come indicato al considerando 126 del regolamento provvisorio, i prezzi di vendita «sono diminuiti più rapidamente e, in media, sono stati sempre più bassi del costo unitario di produzione».

(120)

La CISA ha inoltre asserito di non riuscire a comprendere il motivo per cui, quando nel 2012 il costo unitario di produzione era superiore al prezzo di vendita medio unitario, i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato profitti.

(121)

Il costo medio di produzione riportato nella tabella 10 del regolamento provvisorio è decisamente superiore al prezzo di vendita medio del 2012. Di norma tale dato indicherebbe una perdita nell'anno in questione. I profitti di cui alla tabella 12 del regolamento provvisorio per il 2012 sono dovuti tuttavia ai proventi di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che sono collegati alla produzione di lamiera pesante, ma che non sono inclusi nel sistema di contabilità dei costi delle società e quindi non sono inclusi nella tabella 10 del regolamento provvisorio.

(122)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha chiesto per quale motivo un'entrata di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che è connesso alla fabbricazione di lamiera pesante non è stata inserita nel sistema di contabilità interno della società.

(123)

Come affermato dal produttore dell'Unione incluso nel campione e verificato dalla Commissione, ciò è dovuto al fatto che tale importo è solo un adeguamento di fine esercizio conformemente alle norme contabili internazionali («IAS») riguardante l'attività ordinaria della società. Per questo motivo non figura nei registri dei costi dei prodotti fabbricati nel corso dell'anno, ma è contenuto in diverse voci del conto profitti e perdite (come definito nello IAS 1). Se non si tiene conto di questo profitto, l'industria dell'Unione sarebbe in perdita anche nel 2012 (perdite inferiori all'1 %).

(124)

Inoltre il costo medio di produzione che figura nella tabella 10 del regolamento provvisorio è riferito al volume totale della produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, mentre il prezzo di vendita medio si riferisce unicamente alle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione al primo cliente non collegato nell'Unione. Questi due medie non sono direttamente comparabili per le ragioni seguenti:

a)

in primo luogo il volume di produzione supera notevolmente il volume delle vendite al primo cliente non collegato nell'Unione, essenzialmente a causa delle esportazioni. A tale proposito si deve anche tener conto dell'uso vincolato da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione; tuttavia, come indicato al considerando 89 del regolamento provvisorio, l'uso vincolato non è significativo;

b)

in secondo luogo, il prodotto in esame è costituito da numerosi tipi di prodotto venduti a prezzi diversi e il mix di prodotti è diverso sul mercato dell'Unione rispetto ai mercati di esportazione.

(125)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha chiesto se il volume delle vendite e la quota di mercato di cui alla tabella 7 del regolamento provvisorio si riferisce alle vendite a clienti non collegati oppure alle vendite a clienti collegati e non collegati. La Commissione ricorda che, conformemente al considerando 102 del regolamento provvisorio, gli indicatori macroeconomici, quali il volume di produzione o di vendita, sono valutati a livello dell'intera industria dell'Unione. I dati della tabella 7 si riferiscono alle vendite al primo cliente non collegato, come rilevato da Eurofer. L'inclusione delle le vendite a parti collegate comporterebbe il rischio di un doppio conteggio.

(126)

Nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha affermato che la differenza tra il volume di produzione dell'industria dell'Unione e il volume delle vendite al primo cliente non collegato nell'Unione è dovuta a vendite importanti a clienti collegati. Su tale base la CISA sostiene che la Commissione non ha raccolto e presentato le informazioni sul volume delle vendite a clienti collegati e quindi ha illustrato solo un aspetto del problema sul mercato dell'Unione.

(127)

Tali affermazioni si fondano su una premessa erronea. La Commissione ricorda che la differenza tra il volume di produzione e il volume delle vendite a clienti non collegati nell'Unione risulta non solo dalle vendite a clienti collegati, ma anche dalle vendite a clienti al di fuori dell'Unione. Inoltre per i produttori dell'Unione non inclusi nel campione può sussistere una differenza a causa delle vendite ai primi clienti non collegati che possono non essere stati segnalati da Eurofer, come accertato dalla Commissione, a causa del metodo di riferimento descritto al considerando 125 per evitare il rischio di un doppio conteggio. La tabella 7 del regolamento provvisorio si riferisce al volume delle vendite e alla quota di mercato solo sul mercato dell'Unione.

(128)

La CISA ha indicato inoltre due casi in cui la Commissione ha effettuato un'analisi distinta tra clienti collegati e non collegati, vale a dire l'inchiesta sulle barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC (13) e l'inchiesta relativa a prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia (14).

(129)

La Commissione ricorda che in questi casi l'analisi riguardava l'uso vincolato (nel caso dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo) o le vendite a utilizzatori collegati (nel caso delle barre di rinforzo ad alte prestazioni) e non le vendite a clienti collegati, quali società di vendita collegate. Come indicato al considerando 89 del regolamento provvisorio, l'uso vincolato da parte dei produttori dell'Unione non è significativo.

(130)

Infine la Commissione ricorda che per quanto riguarda i prezzi e la redditività sul mercato dell'Unione, questi ultimi sono pertinenti solo per le vendite tra parti indipendenti.

(131)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti, all'utile sul capitale investito e alla capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di ottenere capitali, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 131 a 138 del regolamento provvisorio.

4.5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(132)

In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al pregiudizio di cui ai considerando da 139 a 147 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni in dumping

(133)

Eurofer ha asserito che le importazioni in dumping dalla RPC rappresentano il singolo fattore più importante che ha inciso sull'industria dell'Unione nel periodo in esame. Eurofer ha inoltre rilevato che il volume delle importazioni dalla RPC è raddoppiato tra il 2013 e il 2014, è nuovamente raddoppiato tra il 2014 e il 2015 e ha superato, nel 2015, il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi considerati nel loro complesso.

(134)

Eurofer ha osservato tendenze analoghe anche per quanto riguarda le quote di mercato delle importazioni dalla RPC in dumping, rilevando che sono aumentate dal 4,1 % nel 2013 al 14,4 % nel 2015 mentre al contempo la quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è diminuita dal 13,2 % nel 2013 al 12,2 % nel 2015.

(135)

Eurofer ha infine concluso che l'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi in dumping è avvenuto quasi interamente a spese della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Eurofer ha aggiunto che il prezzo delle importazioni cinesi oggetto di dumping ha subito un calo di quasi il 30 % durante il periodo in esame e che queste importazioni sono risultate avere prezzi mediamente inferiori del 29 % a quelli dell'industria dell'Unione.

(136)

Ciò conferma le conclusioni di cui al considerando 151 del regolamento provvisorio che l'aumento quasi costante delle importazioni dalla RPC a prezzi fortemente sottoquotati ha penalizzato la prestazione dell'industria dell'Unione dopo 2013.

(137)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo agli effetti delle importazioni in dumping, si confermano le conclusioni relative agli effetti delle importazioni in dumping di cui ai considerando da 150 a 157 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Accanita concorrenza causata da problemi della domanda sul mercato dell'Unione

(138)

In assenza di osservazioni riguardo agli effetti provocati dall'accanita concorrenza causata da problemi della domanda sul mercato dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 158 a 163 del regolamento provvisorio.

5.2.2.   Scarso utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

(139)

In assenza di osservazioni riguardo agli effetti dello scarso utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio.

5.2.3.   Importazioni da altri paesi terzi

(140)

La CISA ha sostenuto che la Commissione ha analizzato separatamente le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina e pertanto non ha riscontrato alcun elemento da cui si possa desumere che la causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione risieda nelle importazioni da questi due paesi.

(141)

La CISA ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione cumulativa delle importazioni dall'Ucraina e dalla Russia e addirittura una valutazione cumulativa delle importazioni provenienti dai tre paesi (Cina, Russia e Ucraina), sostenendo che nel periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni dall'Ucraina o dalla Russia non è trascurabile se raffrontato al mercato dell'Unione e che i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi erano addirittura inferiori a quelli della Cina.

(142)

Sulla base di quanto precede, la CISA ha concluso che, se le importazioni dalla Cina sono risultate avere prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, allora le importazioni provenienti dall'Ucraina e dalla Russia hanno avuto prezzi ancor più sottoquotati rispetto ai prezzi dell'industria dell'UE. Se utilizzasse la stessa metodologia applicata alla Cina, ovvero operare un raffronto tra un «punto iniziale» e un «punto finale», la Commissione constaterebbe che il volume delle vendite e la quota di mercato delle importazioni da questi due paesi sono aumentati rispettivamente del 41 % e di 2,2 punti percentuali.

(143)

La Commissione richiama l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, il quale stabilisce che solo le importazioni oggetto di inchieste antidumping possono essere valutate cumulativamente. Le importazioni dall'Ucraina e dalla Russia non sono oggetto di inchieste antidumping e pertanto non possono essere cumulate con le importazioni dalla RPC.

(144)

Anche i prezzi medi delle importazioni dall'Ucraina, dalla Russia e dalla RPC non sempre sono direttamente confrontabili, in quanto il prezzo medio è influenzato dal mix di prodotti. Più pertinente è l'andamento dei prezzi nel periodo in esame. La tabella 13 del regolamento provvisorio indica chiaramente che, nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dall'Ucraina e dalla Russia sono diminuiti a un ritmo molto più lento rispetto ai prezzi delle importazioni dalla RPC.

(145)

La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è rimasta relativamente stabile nel periodo in esame, mentre quella delle importazioni dalla RPC è più che triplicata. Dati l'aumento del consumo nell'Unione del 5 % e la diminuzione delle quote di mercato dell'industria dell'Unione di 10 punti percentuali nel corso del periodo in esame, ne consegue che le importazioni dalla RPC hanno guadagnato quote di mercato solo a scapito dell'industria dell'Unione.

(146)

Infine mentre il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato di circa 1 milione di t durante il periodo in esame, il volume delle importazioni dall'Ucraina è aumentato di circa 160 000 t e quello dalla Russia di circa 75 000 t.

(147)

Sulla base di quanto precede e data la quantità molto inferiore del volume delle importazioni dall'Ucraina e dalla Russia rispetto a quello delle importazioni dalla RPC, nulla indica che le importazioni da questi due paesi possano annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(148)

In assenza di altre osservazioni riguardo agli effetti delle importazioni da altri paesi terzi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 167 a 178 del regolamento provvisorio.

5.2.4.   Andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione

(149)

In assenza di osservazioni riguardo agli effetti dell'andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 179 a 183 del regolamento provvisorio.

5.2.5.   Concorrenza tra produttori dell'Unione integrati verticalmente e impianti di rilaminazione nell'Unione

(150)

In assenza di osservazioni riguardo agli effetti della concorrenza tra produttori dell'Unione integrati verticalmente e impianti di rilaminazione nell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 184 a 189 del regolamento provvisorio.

5.2.6.   Mancanza di profitto dei produttori dell'Unione a prescindere dal volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC

(151)

La CISA ha inoltre affermato che tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno continuato sostanzialmente a non realizzare profitti, registrando la perdita maggiore nel 2013, che è esattamente l'anno nel quale le importazioni di lamiera pesante dalla RPC hanno raggiunto i livelli più bassi.

(152)

Tale argomentazione è indicata nel considerando 134 del regolamento provvisorio che precisa che «mentre le forti perdite del 12,2 % nel 2013 sono effetto di una domanda particolarmente bassa in tale anno, la forte pressione sui prezzi e sui volumi esercitata sull'industria dell'Unione dall'aumento delle importazioni dalla RPC nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare della notevole crescita di 11 punti percentuali dei consumi dell'Unione». Come indicato al considerando 93 del regolamento provvisorio, tale crescita è stata quasi del tutto assorbita dalle importazioni in dumping provenienti dalla RPC.

(153)

La Commissione ha pertanto concluso che la perdita elevata nel 2013 non era dovuta alle scarse quantità di importazioni dalla RPC, ma alla particolare debolezza della domanda sul mercato dell'Unione. Le perdite subite dall'industria dell'Unione nel 2014 e nel 2015 sono tuttavia causati dalla crescita costante del volume delle importazioni in dumping dalla RPC.

(154)

La Commissione precisa inoltre che l'industria dell'Unione era redditizia nel 2011 e nel 2012. Nel 2011 l'industria dell'Unione ha registrato un margine di profitto del 7,9 %, in un momento in cui i quantitativi di importazioni dalla RPC non erano ancora effettuate significativi, come indicato al considerando 221 del regolamento provvisorio. Nel 2012 il margine di profitto era già sostanzialmente inferiore (1,6 %) a causa della forte presenza di importazioni oggetto di dumping originarie della RPC. Si osserva che nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sulla redditività dell'industria dell'Unione nel 2011 e 2012.

5.2.7.   Effetto di «altri fattori importanti»

(155)

La CISA sostiene che, oltre alle importazioni in dumping dalla RPC, altri fattori importanti stanno causando il preteso pregiudizio all'industria dell'Unione e che ciò potrebbe annullare il nesso di causalità tra le presunte importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio subito. La CISA ha chiesto alla Commissione di rivedere l'analisi del nesso di causalità e di tenere conto di altri fattori.

(156)

A tale proposito è opportuno osservare che i sei altri fattori sopra elencati sono stati trattati nel regolamento provvisorio o nel presente regolamento. È pertanto evidente che la Commissione ha analizzato attentamente tutti i fattori individuati dalle parti interessate. La CISA non ha nemmeno identificato quali «altri fattori importanti» dovrebbero essere esaminati, oltre ai sei fattori già esaminati in dettaglio. La CISA ha semplicemente affermato che tali fattori sono «ovvii» senza fornire ulteriori informazioni. La Commissione respinge pertanto questa argomentazione.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(157)

Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 190 a 194 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

(158)

La CISA ha sostenuto che nel periodo in esame i produttori dell'Unione detenevano oltre il 70 % del mercato dell'Unione. Ha affermato che essi controllano il mercato dell'Unione, mentre le uniche vere fonti di concorrenza sono rappresentate dalle importazioni dalla RPC.

(159)

La Commissione osserva che la CISA non riconosce il fatto che i produttori dell'Unione sono in concorrenza gli uni con gli altri; inoltre con una quota di mercato del 12,2 % detenuta dalla RPC e da altri paesi terzi, come indicato nella tabella 13 del regolamento provvisorio, non vi è alcuna indicazione di un'assenza di concorrenza tra i produttori dell'Unione.

(160)

Inoltre dopo l'istituzione delle misure provvisorie un importatore ha sostenuto che l'istituzione delle misure antidumping ridurranno artificialmente la concorrenza sul mercato dell'Unione e comporteranno un mercato oligopolistico nel segmento della «lamiera pesante speciale» poiché tale segmento è già dominato da un solo operatore.

(161)

La Commissione osserva tuttavia che la parte non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Al contrario, le informazioni presentate da Eurofer nelle loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive elencano numerosi produttori dell'Unione che offrono diversi tipi di «lamiera pesante speciale».

(162)

La Commissione riconosce che l'istituzione di dazi potrebbe ridurre il numero di concorrenti in determinati segmenti di della «lamiera pesante speciale» sul mercato dell'Unione. Un'inchiesta antidumping non definisce tuttavia il prodotto e i mercati geografici e non valuta il potere di mercato e la sua probabile evoluzione. Di conseguenza l'inchiesta non poteva e non doveva accertare se vi era un rischio di creare o rafforzare una posizione dominante in uno dei mercati ai sensi della normativa sulla concorrenza.

(163)

Nella sua analisi dell'interesse dell'Unione la Commissione è tenuta a prendere in considerazione altre politiche dell'Unione, quali la politica di concorrenza. Tuttavia è solo in presenza di indizi concreti di una posizione dominante e di un abuso della stessa che tali considerazioni richiedono ulteriori indagini. Tali condizioni non sono state soddisfatte dagli elementi presentati dalle parti interessate.

(164)

In ogni caso la Commissione ricorda che i dazi antidumping vengono imposti per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping che sono risultati in tutti i segmenti della lamiera pesante e che la posizione dominante su un mercato non significa che vi sia un abuso di tale posizione. Qualora le parti interessate osservassero comportamenti futuri che potrebbero violare le norme in materia di concorrenza, potranno avvalersi del loro diritto di rivolgersi alla competente autorità garante della concorrenza.

(165)

Dopo l'istituzione delle misure provvisorie un importatore ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe portare a un aumento dei prezzi sul mercato dell'Unione.

(166)

La Commissione ricorda che l'obiettivo delle misure antidumping è quello di eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole. Gli effetti di tali misure sui prezzi dipendono dalle decisioni sui prezzi prese dai vari operatori sul mercato e quindi sono impossibili da prevedere. Un aumento dei prezzi potrebbe verificarsi se le forze di mercato ritengono che in un mercato privo di distorsioni siano appropriati prezzi più elevati.

(167)

La CISA ha inoltre sostenuto che gli utilizzatori dell'Unione necessitano di fonti di approvvigionamento concorrenziali e sicure e che l'istituzione di misure antidumping rischia di determinare una consistente perdita e/o delocalizzazione di posti di lavoro dall'Unione europea nell'industria a valle.

(168)

Nel periodo dell'inchiesta vi erano tuttavia 30 produttori nell'Unione e importazioni provenienti da un serie di paesi, tra cui Russia e Ucraina, che garantivano un approvvigionamento costante di lamiera pesante agli utilizzatori nell'Unione. Inoltre gli utilizzatori nelle industrie a valle non hanno fornito elementi di prova che essi non sarebbero più in grado di rifornirsi di lamiera pesante a causa dell'istituzione di misure antidumping. Per quanto riguarda il rischio di una grave perdita e/o il trasferimento dei posti di lavoro al di fuori dell'Unione, una sola industria a valle ha presentato una richiesta analoga, cioè il produttore di torri eoliche. La richiesta è esaminata in appresso.

(169)

L'associazione ad hoc di utilizzatori nell'industria a valle (torri eoliche) ha sostenuto che l'istituzione di misure concernenti la lamiera pesante comporterà in futuro il rischio di una delocalizzazione della produzione di torri eoliche verso la RPC e problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di torri eoliche finite o semifinite. Tale argomentazione è stata sollevata anche da un importatore nelle osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive per quanto riguarda le torri eoliche, nonché altre parti dei sistemi di energia eolica.

(170)

La Commissione respinge tali argomentazioni, in quanto le parti interessate non hanno presentato elementi di prova o analisi a sostegno delle argomentazioni: ad esempio, tali produttori di torri eoliche avevano la possibilità di manifestarsi entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura e di compilare il questionario, specificando i tipi di lamiera pesante utilizzati in questo settore e a fornendo un'analisi dell'intercambiabilità di tali tipi di lamiera pesante con tipi di lamiera pesante utilizzati in altre industrie.

(171)

La Commissione osserva che le informazioni disponibili dimostrano che i produttori di torri eoliche non avrebbero tratto un beneficio dall'esclusione della «lamiera pesante speciale» dalla definizione del prodotto, come descritto nel considerando 42. Di conseguenza solo l'esclusione, per ragioni di interesse dell'Unione, della lamiera pesante per torri eoliche avrebbe potuto tener conto delle loro preoccupazioni. In questa fase tuttavia i produttori di torri eoliche non hanno fornito alcuna analisi concreta e dettagliata, compresa una spiegazione degli effetti dell'istituzione di dazi sul loro costo di produzione e sulla loro capacità di ripercuotere tali costi sui consumatori finali, che potrebbe giustificare una tale esclusione.

(172)

La Commissione osserva inoltre che i produttori di torri eoliche possono richiedere, se debitamente giustificato, un riesame intermedio nell'interesse dell'Unione delle misure concernenti la lamiera pesante. Inoltre l'inchiesta non ha evidenziato elementi che indichino che l'industria dell'Unione potrebbe compromettere le operazioni degli utilizzatori. In condizioni di normale funzionamento delle forze di mercato non è prevedibile un tale comportamento.

(173)

Un importatore ha sostenuto che l'esclusione della «lamiera pesante speciale» dalla definizione del prodotto è nell'interesse dell'Unione, in quanto svariate industrie importanti quali il settore dell'energia e della costruzione di macchinari dell'Unione sarebbero dipendenti dalle importazioni di «lamiera pesante speciale» provenienti dalla RPC. Nessuno degli utilizzatori in questi settori si è tuttavia manifestato per confermare tale affermazione.

(174)

L'importatore in questione ha inoltre sostenuto che la «lamiera pesante speciale» di spessore superiore a 150 mm è prodotta soltanto da tre produttori dell'Unione. Per lamiere ad alto limite di snervamento, lamiere bonificate e lamiere pesanti resistenti all'abrasione la produzione sarebbe controllata solo da quattro produttori dell'Unione. Partendo da tale presupposto, esso sostiene che già oggi l'industria a valle dell'Unione deve far fronte a problemi di approvvigionamento e al drastico aumento dei prezzi di vendita e che tale situazione può essere controbilanciata soltanto dall'importazione dalla RPC di lamiere pesanti speciali.

(175)

La CISA ha asserito inoltre che anche gli utilizzatori di «lamiera pesante speciale» nell'industria europea della lavorazione della lamiera potrebbero avere problemi di approvvigionamento a causa del numero moto limitato di produttori europei di «lamiera pesante speciale». Nessuno degli utilizzatori dell'industria a valle dell'Unione ha tuttavia sollevato il problema della penuria di approvvigionamento.

(176)

La Commissione respinge le osservazioni di cui ai considerando da 173 a 175, in quanto anche questa parte interessata non ha fornito analisi o elementi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni. Per contro l'inchiesta ha accertato un netto calo dei prezzi delle lamiere pesanti nell'Unione durante il periodo in esame. Inoltre l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione dispone di una significativa capacità inutilizzata a causa di un continuo calo dell'utilizzo degli impianti. Secondo la CISA inoltre il volume della «lamiera pesante speciale» esportato dalla RPC è limitato.

(177)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha di nuovo sollevato tale questione nelle sue osservazioni in merito alle conclusioni definitive. Non è stata tuttavia sollevata alcuna nuova argomentazione essenziale.

(178)

In mancanza di elementi di prova validi a sostegno di una presunta carenza di approvvigionamento a causa dell'istituzione di misure antidumping la Commissione non può concludere che l'istituzione delle misure determinerà una carenza di forniture di «lamiera pesante speciale».

6.1.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(179)

In sintesi nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra l'esistenza di validi motivi contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC.

(180)

La disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative attenua gli eventuali effetti negativi sugli utilizzatori indipendenti. Gli effetti positivi delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, in particolare sull'industria dell'Unione, superano le potenziali ripercussioni negative sugli altri gruppi di interessi.

(181)

In assenza di altre osservazioni riguardo all'interesse dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 195 a 215 del regolamento provvisorio.

7.   ISTITUZIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

(182)

Come indicato al considerando 4 di cui sopra, su richiesta di Eurofer la Commissione ha imposto la registrazione delle importazioni di lamiera pesante originaria della RPC. Le importazioni effettuate tra l'11 agosto 2016 e l'istituzione delle misure provvisorie, ovvero il 7 ottobre 2016, sono state registrate.

(183)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base possono essere riscossi dazi con effetto retroattivo se «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare».

7.1.   Osservazioni sulla possibile imposizione retroattiva di dazi antidumping

(184)

La CISA ha sostenuto che eventuali misure retroattive avrebbero conseguenze negative sugli importatori, in quanto essi sosterrebbero inutili costi aggiuntivi a causa del pagamento di dazi antidumping. Secondo la CISA gli importatori non hanno alcuna intenzione di accumulare scorte del prodotto in esame originario della RPC e le importazioni che sono state registrate erano il retaggio di vecchi contratti conclusi prima dell'avvio del procedimento. La CISA ha sostenuto infine che un dazio inatteso è destinato a generare perdite per gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione.

(185)

Infine, secondo la CISA, registrare le importazioni e minacciare l'istituzione di misure retroattive significa semplicemente creare l'ennesimo ostacolo a scopo di difesa commerciale affinché gli importatori dell'UE cessino le importazioni dalla Cina ancora prima che sia dimostrato che tali importazioni causano un pregiudizio all'industria dell'UE.

7.2.   Statistiche sulle importazioni

(186)

Le statistiche di Eurostat sulle importazioni, illustrate nella tabella 1 in appresso, indicano che le importazioni di lamiera pesante dalla RPC sono nettamente diminuite dopo il periodo dell'inchiesta.

Tabella 1

Andamento del volume medio mensile delle importazioni

 

MEDIA mensile PI

MEDIA mensile marzo-settembre 2016

MEDIA mensile marzo-ottobre 2016

Volume delle importazioni dalla RPC (t)

113 262

84 669

76 562

Andamento rispetto al PI (%)

N/A

– 25,2

– 32,4

Fonte: Eurostat

7.3.   Conclusioni relative alla retroattività

(187)

La Commissione conclude che la condizione giuridica per la riscossione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base non è soddisfatta in quanto non si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni.Pertanto non si deve procedere alla riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(188)

Come indicato al considerando 222 del regolamento provvisorio, la Commissione ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione, nel periodo dell'inchiesta, dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, debitamente adeguata per tener conto di costi successivi all'importazione e di dazi doganali, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

(189)

La CISA ha presentato una serie di osservazioni in merito alla metodologia di calcolo dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta nel caso in questione.

(190)

In primo luogo la CISA ha chiesto perché la Commissione abbia utilizzato la metodologia che consiste nel sommare ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione la perdita subita durante il periodo dell'inchiesta e nell'aggiungere successivamente il margine di profitto perseguito del 7,9 % anziché aggiungere il profitto perseguito al costo di produzione.

(191)

La scelta tra le due metodologie utilizzate dalla Commissione per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio è operata caso per caso. In assenza di vendite comparabili dell'industria dell'Unione, il prezzo non pregiudizievole è spesso determinato aggiungendo il profitto perseguito al costo totale. Nel caso in esame, tuttavia, le vendite comparabili erano disponibili.

(192)

Ciò è dovuto al fatto che il prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione era costituito da centinaia di tipi di prodotto e i produttori dell'Unione inclusi nel campione avevano una vasta rete di società collegate, compresi i centri di servizio siderurgico, che comportano costi e che non sono registrati nei libri contabili dei produttori dell'Unione inseriti nel campione in un modo che consente di assegnarli facilmente agli NCP. Per questi motivi non è stato possibile raccogliere le informazioni sui costi per ciascun NCP in modo da calcolare un costo totale per NCP né dalle società di produzione né da tutte le società di vendita collegate nell'Unione (in particolare i centri di servizi siderurgici).

(193)

Pertanto la Commissione ha determinato il costo totale di ciascun NCP aggiungendo alla media ponderata del prezzo di vendita la perdita media ponderata subita dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il margine di profitto perseguito del 7,9 %, in merito al quale non sono state ricevute osservazioni dopo l'istituzione delle misure provvisorie, è stato quindi aggiunto al costo totale così determinato.

(194)

Infine la CISA ha sostenuto che la metodologia utilizzata è errata e che le due metodologie conducono a risultati totalmente differenti. La CISA ha fornito un esempio utilizzando un ipotetico costo di produzione e un ipotetico prezzo di vendita; tale esempio dimostrerebbe che è sbagliato calcolare il prezzo di riferimento sulla base del prezzo di vendita.

(195)

La Commissione rileva che la maggiore parte delle informazioni utilizzate nell'esempio è ipotetica e non si riferisce a dati reali e che pertanto il risultato di tale esempio non può dimostrare che la metodologia utilizzata in questo particolare caso sia errata. La Commissione ritiene pertanto che tale argomentazione non costituisca un elemento di prova. Se fosse disponibile lo stesso livello di informazioni dettagliate, entrambe le metodologie condurrebbero a risultati simili.

(196)

La CISA ha infine sostenuto che se la maggioranza dei NCP esportati dai produttori esportatori cinesi è venduta da meno di tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, si dovrebbe mettere in discussione la rappresentatività dei dati relativi alle vendite pervenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e concludere pertanto che la scelta di calcolare un margine di sottoquotazione sulla base di tali dati è alquanto opinabile. Inoltre il pregiudizio difficilmente può essere dimostrato se l'industria dell'Unione nemmeno produce/vende i tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori cinesi.

(197)

La Commissione osserva che, sebbene siano stati inseriti nel campione tre produttori dell'Unione, il fatto che la maggioranza degli NCP esportati dai produttori esportatori cinesi sia venduta da meno di tre produttori dell'Unione inseriti nel campione non significa che l'industria dell'Unione o i produttori dell'Unione inclusi nel campione non vendano affatto tali prodotti; dalla suddetta constatazione si desume semplicemente che dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione non tutti vendono tutti gli NCP esportati dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione.

(198)

La Commissione osserva inoltre che non tutti i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione gli stessi NCP. In effetti la stragrande maggioranza degli NCP esportati nell'Unione dai produttori esportatori inclusi nel campione (oltre il 90 % di queste esportazioni in volume) è prodotta da uno o più produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(199)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione.

(200)

La CISA ha asserito che l'industria dell'Unione può non aver comunicato dati corretti e che essa aveva beneficiato di un trattamento favorevole in violazione dei diritti delle altre parti a un'inchiesta obiettiva, imparziale e non discriminatoria. Questo presunto trattamento favorevole dell'industria dell'Unione sarebbe evidenziato anche dalla clemenza dimostrata dalla Commissione nei suoi confronti quando ha omesso di fornire alcune informazioni importanti (la CISA si riferiva al livello di informazione sui costi di produzione).

(201)

Per quanto riguarda l'asserzione relativa al trattamento favorevole, l'argomentazione è respinta. La questione in oggetto riguarda la dicitura dei considerando da 191 a 193. In tali considerando la Commissione ha indicato le ragioni per la scelta tra le due metodologie utilizzate dalla Commissione per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.

(202)

In assenza di altre osservazioni riguardo al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 217 a 223 del regolamento provvisorio.

8.2.   Offerta di impegno

(203)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore della RPC ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi alla Commissione. Tale offerta fissa prezzi minimi all'importazione per i tipi di lamiera pesante venduti nell'Unione dal produttore esportatore della RPC e comprende un metodo di indicizzazione di tali prezzi minimi all'importazione basato sui prezzi delle principali materie prime.

(204)

La Commissione ha respinto l'offerta di impegno sui prezzi a causa dell'elevato rischio di compensazione incrociata dei prezzi minimi all'importazione: le differenze nei prezzi minimi all'importazione tra tipi diversi e non facilmente distinguibili erano troppo ampie e il metodo di indicizzazione era troppo complesso. Inoltre la struttura dei canali di vendita all'esportazione del produttore esportatore e le vendite parallele all'esportazione di altri prodotti non consentivano un corretto monitoraggio e quindi la possibilità di compensazione incrociata mediante la vendita di altri prodotti da parte delle società collegate del produttore esportatore era troppo elevata.

(205)

Il produttore esportatore è stato informato dei motivi del rigetto della loro offerta di impegno e gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

8.3.   Misure definitive

(206)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine necessario per l'eliminazione del pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore.

(207)

In base a quanto precede, le aliquote alle quali il dazio antidumping definitivo sarà istituito sono fissate come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella 2

Margine di dumping, livello di eliminazione del pregiudizio e aliquota del dazio

Società

Margine di dumping (%)

Livello di eliminazione del pregiudizio (%)

Dazio (%)

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

120,1

73,1

73,1

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.

126,0

65,1

65,1

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.

127,6

73,7

73,7

Altre società che hanno collaborato

125,5

70,6

70,6

Tutte le altre società

127,6

73,7

73,7

Fonte: Inchiesta

(208)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante tale inchiesta per le società in questione. Di conseguenza tali aliquote del dazio (a differenza del dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle società e dunque dalle persone giuridiche espressamente menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate alle società espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(209)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (15) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno o le vendite all'esportazione, collegati, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive e di vendita. Se del caso, si provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(210)

Al fine di garantire la corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per «tutte le altre società» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(211)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(212)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 720852 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990035, 7225990040) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

73,1

C143

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.

65,1

C144

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.

73,7

C145

Altre società che hanno collaborato, elencate in allegato

70,6

 

Tutte le altre società

73,7

C999

3.   Salvo indicazioni contrarie, si applicano le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare:

di non avere esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015),

di non essere collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

di avere effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o di avere assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, sarà modificato, dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, del 9 agosto 2016, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 23).

(4)  Acciaio diverso da: acciaio strutturale, acciaio per costruzioni navali, acciaio per recipienti a pressione, acciai da cementazione e da bonifica, acciaio per condotte e acciaio resistente all'abrasione.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

(7)  Avviso di apertura (2016/C 459/11) di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17).

(8)  Decisione n. 283/2000/CECA della Commissione, del 4 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran, considerando da 9 a 12 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, considerando 16 (GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109).

(11)  Causa T-2/95, Industrie des Poudres Spériques.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70).

(13)  Regolamento (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 1).

(15)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome

Città

Codice addizionale TARIC

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

C150

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

Baotou, Inner Mongolia

C151

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

Zhangjiagang, Jiangsu

C146

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

Danyang, Jiangsu

C155

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

Jiangyin, Jiangsu

C147

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

Laiwu, Shandong

C154

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

Xixia, Henan

C152

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

Qinhuangdao, Hebei

C153

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

Jinan, Shandong

C149

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

Wuhan, Hubei

C156

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

Xinyu, Jiangxi

C148


28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/337 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 1375/2007 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 178,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione (2) stabilisce disposizioni atte a garantire che i residui della fabbricazione dell'amido di granturco importati dagli Stati Uniti d'America siano conformi alla definizione contenuta nella voce tariffaria concordata. L'allegato I di tale regolamento contiene un modello di certificato di conformità rilasciato dall'industria americana della macinazione ad umido.

(2)

La società che riceve i certificati dei produttori e che rilascia il certificato di conformità è cambiata. Occorre pertanto modificare di conseguenza il nome della società sul certificato di conformità.

(3)

Per consentire l'uso dei certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento è opportuno introdurre un'apposita disposizione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1375/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il modello di certificato di conformità («Certificate of Conformity») di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1375/2007 è sostituito dal modello figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I certificati rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1375/2007 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco (GU L 307 del 24.11.2007, pag. 5).


ALLEGATO

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28.2.2017   

IT

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L 50/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/338 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

232,7

MA

95,7

TR

98,6

ZZ

142,3

0707 00 05

MA

64,9

TR

199,6

ZZ

132,3

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

MA

55,2

TR

163,9

ZZ

109,6

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

46,9

IL

78,9

MA

47,0

TN

49,5

TR

75,0

ZZ

59,5

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

100,8

IL

125,6

MA

103,8

TR

88,3

ZZ

104,6

0805 22 00

IL

117,0

MA

97,2

ZZ

107,1

0805 50 10

EG

82,4

TR

74,4

ZZ

78,4

0808 30 90

CL

125,5

CN

85,6

ZA

109,7

ZZ

106,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.2.2017   

IT

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L 50/47


DECISIONE (UE) 2017/339 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2016

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (1), in particolare il secondo comma del punto 14,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 (2) del Consiglio ha fissato un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione.

(2)

Conformemente all'articolo 6 di detto regolamento, la Commissione ha calcolato l'importo assoluto del margine per imprevisti per il 2016 (3).

(3)

Dopo avere esaminato tutte le altre possibilità finanziarie per reagire alle circostanze impreviste entro il massimale d'impegno del 2016 per la rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) del quadro finanziario pluriennale e dopo aver mobilizzato lo strumento di flessibilità per l'intero importo di 1 530 milioni di EUR disponibile nel 2016, appare necessario mobilizzare il margine per imprevisti per far fronte alle esigenze derivanti dalla crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza con l'aumento degli stanziamenti d'impegno a titolo del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 oltre il massimale d'impegno della rubrica 3.

(4)

Tenuto conto di questa situazione molto particolare, si considerano soddisfatte le condizioni per ricorrere allo strumento di ultima istanza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il margine per imprevisti è mobilizzato per erogare l'importo di 240,1 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno oltre il massimale d'impegno della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 2

L'importo di 240,1 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno di cui all'articolo 1 è detratto integralmente dal margine entro il massimale d'impegno della rubrica 5 (Amministrazione) del quadro finanziario pluriennale per l'esercizio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(3)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 22 maggio 2015, sull'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2016 all'evoluzione dell'RNL [COM(2015) 0320].


28.2.2017   

IT

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L 50/49


DECISIONE (UE) 2017/340 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

(2)

Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 19 agosto 2016 la Germania ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo in seguito a una serie di inondazioni estremamente intense e di breve durata che hanno colpito la regione della Bassa Baviera nei mesi di maggio e giugno 2016.

(4)

La domanda della Germania è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(5)

È opportuno pertanto procedere alla mobilizzazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Germania.

(6)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilizzato per erogare alla Germania l'importo di 31 475 125 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 14 dicembre 2016.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


28.2.2017   

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L 50/51


DECISIONE (UE) 2017/341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a motivo del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto dall'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

In data 21 giugno 2016 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 29 imprese del settore automobilistico in Spagna, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda della Spagna è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.

(5)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 856 800 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna.

(6)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 856 800 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 14 dicembre 2016.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


28.2.2017   

IT

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L 50/53


DECISIONE (UE) 2017/342 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.

(2)

Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2).

(3)

In considerazione delle esigenze urgenti, è necessario mobilizzare importi supplementari sostanziali per finanziare misure intese ad attenuare l'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza.

(4)

Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell'ambito della rubrica di spesa 3 (Sicurezza e cittadinanza), si rende necessario mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 530,0 milioni di EUR oltre il massimale della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, al fine di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza.

(5)

Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere scaglionati su vari esercizi di bilancio e sono stimati a 238,3 milioni di EUR nel 2017, a 91,0 milioni di EUR nel 2018, a 141,9 milioni di EUR nel 2019 e a 58,8 milioni di EUR nel 2020.

(6)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione dello strumento di flessibilità, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, lo strumento di flessibilità è mobilizzato per erogare l'importo di 530,0 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza).

Detto importo è utilizzato per finanziare misure volte a gestire l'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza.

2.   Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità saranno pari a:

a)

238,3 milioni di EUR nel 2017;

b)

91,0 milioni di EUR nel 2018;

c)

141,9 milioni di EUR nel 2019;

d)

58,8 milioni di EUR nel 2020.

Gli importi specifici per ciascun esercizio finanziario sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


28.2.2017   

IT

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L 50/55


DECISIONE (UE) 2017/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

(2)

Per tale Fondo è fissato un massimale dell'importo pari a 500 000 000 EUR (ai prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilizzare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione.

(4)

Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2017, il Fondo dovrebbe essere mobilizzato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento degli anticipi.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione fissato per l'esercizio 2017, una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilizzata per il versamento di anticipi a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/57


DECISIONE (UE) 2017/344 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 14, secondo capoverso,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2) ha fissato un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione.

(2)

Conformemente all'articolo 6 di tale regolamento, la Commissione ha calcolato l'importo assoluto del margine per imprevisti per il 2017 (3).

(3)

Dopo avere esaminato tutte le altre possibilità finanziarie per reagire alle circostanze impreviste entro i massimali d'impegno del 2017 della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) e della rubrica 4 (Ruolo mondiale dell'Europa) del quadro finanziario pluriennale, e tenuto conto della mobilizzazione dello strumento di flessibilità per l'intero importo di 530 milioni di EUR disponibile nel 2017, risulta necessario mobilizzare il margine per imprevisti per far fronte al fabbisogno derivante dalla crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza aumentando gli stanziamenti d'impegno nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017 oltre i limiti dei massimali d'impegno fissati per le rubriche 3 e 4 del quadro finanziario pluriennale.

(4)

Tenuto conto di questa situazione molto particolare, si considerano soddisfatte le condizioni per ricorrere allo strumento di ultima istanza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione del margine per imprevisti, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il margine per imprevisti è mobilizzato per fornire l'importo di 1 176 030 960 EUR in stanziamenti d'impegno oltre i limiti del massimale d'impegno della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) e di 730 120 000 EUR in stanziamenti d'impegno oltre i limiti del massimale d'impegno della rubrica 4 (Ruolo mondiale dell'Europa) del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 2

L'importo totale di 1 906 150 960 EUR in stanziamenti d'impegno derivante dall'articolo 1 è detratto dai margini al di sotto dei massimali d'impegno fissati per gli esercizi dal 2017 al 2019 delle seguenti rubriche del quadro finanziario pluriennale:

a)

2017:

i)

rubrica 2 (Crescita sostenibileRisorse naturali): 575 000 000 EUR

ii)

rubrica 5 (Amministrazione): 507 268 804 EUR;

b)

2018: rubrica 5 (Amministrazione): 570 000 000 EUR;

c)

2019: rubrica 5 (Amministrazione): 253 882 156 EUR.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(3)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016: Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione dell'RNL [COM(2016) 311].


28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/59


DECISIONE (PESC) 2017/345 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che fra l'altro ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

(2)

Il 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza ONU ha adottato l'UNSCR 2321 (2016), in cui ha espresso la sua più viva preoccupazione per il test nucleare effettuato dalla RPDC il 9 settembre 2016 in violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU, condannando inoltre le attività relative al nucleare e ai missili balistici in corso nel paese, che rappresenta una grave violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU, e ha accertato il persistere di una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa.

(3)

Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime la sua preoccupazione per il fatto che i bagagli personali e i bagagli da stiva delle persone in arrivo o in partenza dalla RPDC possano essere utilizzati per trasportare prodotti la cui fornitura, vendita, o trasferimento sono vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) e chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'UNSCR 2270 (2016), punto 18, tali bagagli costituiscono «carichi», facendo così riferimento all'obbligo di ispezione dei carichi.

(4)

Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU chiede agli Stati membri di ridurre il numero di personale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari della RPDC.

(5)

Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime la sua preoccupazione per il fatto che prodotti vietati possano essere trasportati da e verso la RPDC su strada e per ferrovia e sottolinea che l'obbligo di ispezione dei carichi che si trovano o transitano nel territorio degli Stati membri interessati, di cui alla UNSCR 2270 (2016), punto 18, comprende i carichi trasportati su strada e per ferrovia.

(6)

La UNSCR 2321 (2016) osserva che, ai fini della sua propria applicazione e di quella delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), il termine «transito» comprende, tra l'altro, il passaggio di persone nei terminal dell'aeroporto internazionale di uno Stato per raggiungere una destinazione situata in un altro Stato, indipendentemente dal fatto che, in detto aeroporto, tali persone siano sottoposte o meno ai controlli doganali o dei passaporti.

(7)

L'UNSCR 2321 (2016) introduce una quantità massima di carbone che può essere importato dalla RPDC e istituisce un relativo meccanismo di monitoraggio e verifica. Nell'ambito di tale meccanismo, gli Stati membri che importano carbone dalla RPDC sono invitati a consultare periodicamente il sito web dell'ONU per accertare che la quantità complessiva di importazioni di carbone non sia stata raggiunta.

(8)

L'UNSCR 2321 (2016) ricorda che gli agenti diplomatici della RPDC hanno il divieto di esercitare attività professionali o commerciali a scopo di lucro nello Stato accreditatario.

(9)

Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime preoccupazione per il fatto che i cittadini nordcoreani siano inviati a lavorare in altri Stati allo scopo di guadagnare valute forti che la RPDC utilizza per i suoi programmi legati al nucleare e ai missili balistici e invita gli Stati membri a essere vigilanti rispetto a tale pratica.

(10)

Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU ribadisce la preoccupazione per il fatto che molto denaro in contanti possa essere utilizzato per eludere le misure imposte dal Consiglio di sicurezza e chiede agli Stati membri di vigilare per evitare tale rischio.

(11)

L'UNSCR 2321 (2016) esprime l'impegno del Consiglio di sicurezza ONU a favore di una soluzione pacifica, diplomatica e politica della situazione e ribadisce il suo sostegno ai colloqui a sei, di cui chiede la ripresa.

(12)

L'UNSCR 2321 (2016) afferma che le azioni della RPDC devono essere monitorate costantemente e che il Consiglio di sicurezza ONU è pronto a rafforzare, modificare, sospendere o revocare le misure, per quanto necessario alla luce della conformità del paese, e afferma la determinazione ad adottare ulteriori misure significative in caso di un ulteriore lancio o test nucleare da parte della RPDC.

(13)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

(14)

È opportuno che gli Stati membri scambino con gli altri Stati membri le pertinenti informazioni al fine di sostenere l'efficace attuazione a livello di UE delle disposizioni della presente decisione.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«h)

taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie elencati a norma del punto 4 della UNSCR 2321 (2016);

i)

qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso [che deve essere] adottato dal comitato delle sanzioni a norma del punto 7 della UNSCR 2321 (2016).»;

2)

l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, altri minerali di terre rare, rame, nichel, argento e zinco, siano essi originari o meno del territorio della RPDC.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1.   È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di statue, siano esse originarie o meno del territorio della RPDC.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 ter

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di elicotteri e navi, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

5)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di carbone, ferro e minerali di ferro, siano essi originari o meno del territorio della RPDC. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.

2.   Il paragrafo 1 non si applica al carbone che, come confermato dallo Stato membro approvvigionante sulla base di informazioni credibili, sia originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016) o dalla presente decisione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni totali, in tutti gli Stati membri dell'ONU, di carbone proveniente dalla RPDC la cui quantità non supera i 53 495 894 USD o, se è inferiore, 1 000 866 tonnellate metriche tra la data di adozione dell'UNSCR 2321 (2016), e il 31 dicembre 2016, come pure alle esportazioni totali, in tutti gli Stati membri dell'ONU, di carbone proveniente dalla RPDC la cui quantità non supera i 400 870 018 USD o, se è inferiore, 7 500 000 tonnellate metriche all'anno a partire dal 1o gennaio 2017, purché gli approvvigionamenti:

a)

non coinvolgano persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016), comprese le persone o le entità designate, le persone o le entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, le entità possedute o controllate dalle stesse in modo diretto o indiretto, oppure le persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e

b)

abbiano esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non siano collegati alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).

4.   Uno Stato membro che si approvvigiona di carbone direttamente dalla RPDC notifica al comitato delle sanzioni il volume totale di tale approvvigionamento per ogni mese, entro 30 giorni dalla fine del mese in oggetto, tramite il modulo figurante nell'allegato V dell'UNSCR 2321(2016). Lo Stato membro comunica inoltre l'informazione notificata a questo riguardo al comitato delle sanzioni all'altro Stato membro e alla Commissione.

5.   Il paragrafo 1 non si applica a operazioni relative a ferro e minerali di ferro di cui si è accertato che servono esclusivamente per scopi di sussistenza e che non sono collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016).»;

6)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   È proibita la fornitura di sostegno finanziario pubblico o privato per gli scambi commerciali con la RPDC, compresa la concessione di crediti all'esportazione, garanzie o assicurazioni ai cittadini o a entità partecipanti in tali scambi della RPDC.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha concesso l'approvazione in anticipo, secondo una valutazione caso per caso, la fornitura di sostegno finanziario.»;

7)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1.   È vietata l'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2), nel territorio degli Stati membri.

2.   Le succursali, filiali o uffici di rappresentanza delle entità di cui al paragrafo 1 esistenti nel territorio degli Stati membri sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).

3.   A meno che sia stato approvato in anticipo dal comitato delle sanzioni, è vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2):

a)

creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

b)

acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

c)

stabilire o mantenere relazioni bancarie di corrispondenza con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri.

4.   Le imprese in partecipazione, i diritti di proprietà e le relazioni bancarie di corrispondenza ancora esistenti con banche della RPDC cessano entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).

5.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC a istituti finanziari ubicati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

6.   Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2321 (2016).

7.   Il paragrafo 6 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce, in una valutazione caso per caso, che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in conformità con le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016).»;

8)

l'articolo 16, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU applicabili, compresa l'UNSCR 1540 (2004).»;

9)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

1.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede, se il comitato ha così specificato, alla dismissione della bandiera della nave.

2.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni dirige la nave, se il comitato ha così specificato, nel porto indicato dallo stesso comitato, in coordinamento con lo Stato di approdo.

3.   Gli Stati membri vietano a una nave l'ingresso nei loro porti, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, salvo in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza della nave.

4.   Gli Stati membri assoggettano una nave, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, a un provvedimento di congelamento dei beni.

5.   L'allegato IV riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo designate dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 12 dell'UNSCR 2321 (2016).»;

10)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non si applica laddove il comitato delle sanzioni conceda preventiva approvazione secondo una valutazione caso per caso.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

11)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

È vietato l'approvvigionamento di servizi navali o aerei dalla RPDC.»;

12)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC e non registrano alcuna delle navi la cui registrazione sia stata revocata da un altro Stato a norma del punto 24 della UNSCR 2321 (2016).»;

13)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1.   È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere per una nave l'autorizzazione a battere bandiera della RPDC, possedere, dare in locazione, esercire o fornire qualsiasi classificazione, certificazione di nave o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia concesso approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.

3.   È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di assicurazione o riassicurazione di navi la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC, incluso con mezzi illeciti.

4.   Il paragrafo 3 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, secondo una valutazione caso per caso, che la nave è impegnata in attività svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, o esclusivamente per scopi umanitari.»;

14)

all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per limitare l'ingresso o il transito nel loro territorio di membri del governo della RPDC, funzionari di tale governo e membri delle forze armate della RPDC, se tali membri o funzionari sono associati ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).»;

15)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

1.   Qualora uno Stato membro stabilisca che una persona lavora per conto o sotto la direzione di un istituto bancario o finanziario della RPDC, lo Stato membro espelle la persona dal proprio territorio al fine di rimpatriarla nello Stato di cittadinanza, conformemente al diritto applicabile.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza della persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che l'espulsione della persona sarebbe contrario agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).»;

16)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari da parte della RPDC, compresa un'istruzione o una formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relative scienze informatiche, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline, scienza dei materiali avanzata, ingegneria chimica avanzata, ingegneria meccanica avanzata, ingegneria elettrica avanzata e ingegneria industriale avanzata.

2.   Gli Stati membri sospendono la cooperazione scientifica e tecnica con persone o gruppi patrocinati a titolo ufficiale dalla RPDC o in rappresentanza della RPDC, fatta eccezione per gli scambi di natura medica, a meno che:

a)

nei casi di cooperazione scientifica o tecnica nei settori della scienza e della tecnologia nucleari, dell'ingegneria e tecnologia aerospaziale e aeronautica, o delle tecniche e metodi di produzione industriale avanzati, il comitato per le sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una determinata attività non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC; o

b)

in tutti gli altri casi di cooperazione scientifica o tecnica, lo Stato membro impegnato nella cooperazione scientifica o tecnica stabilisca che l'attività in questione non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC e notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione.»;

17)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 31 bis

È vietato a una rappresentanza diplomatica o a un ufficio consolare della RPDC, nonché ai loro membri della RPDC, possedere o controllare conti bancari nell'Unione, a esclusione di un conto nello Stato membro o negli Stati membri in cui la missione o l'ufficio è ospitato o presso il quale i loro membri sono accreditati.»;

18)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 31 ter

1.   È vietato dare in locazione beni immobili alla RPDC o metterli altrimenti a sua disposizione, o l'utilizzo di beni immobili da parte della RPDC o a suo beneficio, per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari.

2.   È inoltre vietato prendere in locazione dalla medesima beni immobili situati al di fuori del territorio della RPDC.»;

19)

l'articolo 33, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e IV sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.»;

20)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 36 bis

In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della stessa RPDC, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.»;

21)

è aggiunto l'allegato IV che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(1)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis»


28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/66


DECISIONE (PESC) 2017/346 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/440/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2017.

(2)

Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha adottato, il piano d'azione UE sui diritti umani e la democrazia per il periodo 2015-2019.

(3)

È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale RSUE per i diritti umani è prorogato fino al 28 febbraio 2019. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e nel piano d'azione dell'Unione sui diritti umani e la democrazia:

a)

potenziare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani nel mondo, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico dell'Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali;

b)

potenziare il contributo dell'Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo;

c)

migliorare la coerenza dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e l'inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo;

b)

contribuire all'attuazione degli orientamenti, degli strumenti e dei piani d'azione dell'Unione sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale;

c)

potenziare il dialogo con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani;

d)

contribuire a una maggiore coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione nell'ambito della protezione e della promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti per assicurare la coerenza del rispettivo operato nell'ambito dei diritti umani.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2017 al 28 febbraio 2018 è pari a 860 000 EUR.

2.   L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'RSUE è deciso dal Consiglio.

3.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

4.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 8

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all'RSUE.

Articolo 9

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione della sicurezza nell'area di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la sua area di competenza e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e che comprenda un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area l'area di sua competenza;

c)

provvedendo affinché tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area l'area di sua competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio all'AR, e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 10

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS mediante relazioni orali e scritte. Se del caso, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare al gruppo «Diritti umani». Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 11

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione, nonché, se del caso, con quelle degli altri rappresentanti speciali dell'Unione europea. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.

2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i pertinenti capimissione degli Stati membri, con i capi delle delegazioni dell'Unione, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri rappresentanti speciali dell'Unione europea. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato.

3.   L'RSUE mantiene stretti contatti, ricerca complementarità e sinergie con altri attori internazionali e regionali a livello centrale e sul campo. L'RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.

Articolo 12

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2018.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(1)  Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/70


DECISIONE (PESC) 2017/347 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/77 (1) che nomina il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina (BiH). Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 28 febbraio 2017.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di altri sedici mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Lars-Gunnar WIGEMARK quale RSUE in Bosnia-Erzegovina (BiH) è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sui seguenti obiettivi politici dell'Unione in BiH:

a)

continui progressi nel processo di stabilizzazione e associazione;

b)

una BiH stabile, vitale, pacifica, multietnica e unita che cooperi pacificamente con i suoi vicini; e

c)

garantire che la BiH sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'UE.

2.   L'Unione continuerà altresì a sostenere l'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace (GFAP) in BiH.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

a)

offrire la consulenza dell'Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico, in particolare con la promozione del dialogo tra i diversi livelli di governo;

b)

assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione;

c)

facilitare i progressi su priorità politiche, economiche ed europee, in particolare favorendo l'attuazione del meccanismo di coordinamento per le questioni UE e la costante attuazione del programma di riforme;

d)

monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell'amministrazione in BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici in BiH;

e)

assicurare l'attuazione degli sforzi dell'Unione nell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell'Unione per far fronte alla criminalità organizzata e alla corruzione, nonché al terrorismo, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in tale contesto, fornire all'AR e alla Commissione valutazioni e consulenza in funzione delle necessità;

f)

fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia tra giustizia penale e polizia in BiH, nonché per le iniziative che mirano a rafforzare l'efficienza e l'imparzialità delle istituzioni giudiziarie, in particolare il dialogo strutturato sulla giustizia;

g)

fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, e sulle relazioni con le autorità locali e i media locali e contribuire alle consultazioni sulla revisione strategica di EUFOR/ALTHEA; consultare il comandante della forza UE prima di assumere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza e coordinare per quanto riguarda i messaggi coerenti alle autorità locali e ad altre organizzazioni internazionali;

h)

coordinare e attuare gli sforzi dell'Unione in materia di comunicazione su questioni relative all'UE all'opinione pubblica in BiH;

i)

promuovere il processo di integrazione nell'UE mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica e di divulgazione dell'UE intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l'UE, anche mediante attori della società civile locale;

j)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;

k)

avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY);

l)

in linea con il processo di integrazione nell'UE, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e legislativi rilevanti e fornire consulenza al riguardo;

m)

mantenere stretti contatti e procedere a strette consultazioni con l'alto rappresentante in BiH e altre pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel paese; in tale contesto, informare il Consiglio circa le discussioni in loco relative alla presenza internazionale nel paese, tra cui l'ufficio dell'alto rappresentante;

n)

fornire, se necessario, consulenza all'AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione in BiH;

o)

fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell'Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamento strategico e direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o marzo 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 7 690 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Per coadiuvare l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato è assegnato apposito personale al fine di contribuire alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in BiH. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative rispettivamente dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e compreso un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE fornisce periodicamente all'AR e al CPS relazioni orali e scritte. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l'alto rappresentante in BiH.

3.   A sostegno delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, l'RSUE, unitamente ad altri attori dell'Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell'Unione nell'intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il suo personale contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in BiH e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 30 settembre 2017 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 marzo 2018.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(1)  Decisione (PESC) 2015/77 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 7).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/75


DECISIONE (PESC) 2017/348 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo (*1)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1338 che modifica la decisione (PESC) 2015/2052 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (1) e che nomina la sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2017.

(2)

È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 16 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale RSUE è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico; il rafforzamento della stabilità della regione e il contributo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; la promozione di un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; il sostegno alla prospettiva europea del Kosovo e al ravvicinamento all'Unione in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall'altra (2) («accordo di stabilizzazione e di associazione») e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 (3), e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo;

c)

rafforzare la presenza dell'Unione in tutto il Kosovo e garantirne la coerenza e l'efficacia;

d)

fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) orientamenti politici a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;

e)

assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione in Kosovo, anche nella gestione locale del processo di transizione di EULEX per il trasferimento finale delle attività all'ufficio dell'RSUE/UE e/o alle autorità locali, a seconda dei casi;

f)

sostenere la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all'Unione in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 conclusioni ai progressi del Kosovo verso l'Unione in linea con la prospettiva europea della regione, e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l'Unione, anche per quanto riguarda il lavoro svolto da EULEX;

g)

monitorare, assistere e facilitare, con tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione dell'RSUE e con il sostegno dell'ufficio dell'UE in Kosovo, i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali, e sostenere l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione anche mediante il programma di riforma europeo;

h)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche in relazione alle donne e ai bambini, nonché alla protezione delle minoranze, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani;

i)

fornire assistenza nell'attuazione del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione;

j)

sostenere il mandato delle sezioni specializzate e della procura specializzata, ove opportuno, anche mediante attività di comunicazione e sensibilizzazione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato per il periodo dal 1o marzo 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 3 615 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Per coadiuvare l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in Kosovo. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della sua squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro di invio, dell'istituzione di invio dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE, e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e dei membri del suo personale sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

1.   L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (4).

2.   L'AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e sulla base della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza un piano di emergenza e che comprenda un piano di evacuazione della missione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

provvedendo affinché tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR oralmente e per iscritto. L'RSUE riferisce periodicamente al CPS. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i pertinenti capimissione degli Stati membri e con capi delle delegazioni dell'Unione nella regione. Essi si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo di EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente.

3.   L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

4.   L'RSUE, insieme ad altri soggetti dell'Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'Unione sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il suo personale contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Kosovo e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio all'AR, e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 30 settembre 2017 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 marzo 2018.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  GU L 212 del 5.8.2016, pag. 109.

(2)  GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

(3)  Decisione (UE) 2015/1988 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4).

(4)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/80


DECISIONE (PESC) 2017/349 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC (1) relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR).

(2)

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2240 (2) che modifica la decisione 2012/389/PESC. Il nome della missione è stato modificato in EUCAP Somalia e il suo mandato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

(3)

La decisione 2012/389/PESC dovrebbe essere modificata così da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2017 al 28 febbraio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Somalia per il periodo dal 1o marzo 2017 al 28 febbraio 2018 è pari a EUR 22 950 000».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.

(2)  GU L 337 del 13.12.2016, pag. 18.


28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/81


DECISIONE (PESC) 2017/350 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

In data 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2018.

(3)

Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'esportazione di attrezzatura da biathlon verso la Bielorussia può essere autorizzata dagli Stati membri in conformità delle disposizioni applicabili in materia di licenze.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC.

(5)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   L'articolo 1 non si applica all'attrezzatura da biathlon conforme alle specifiche definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU»).»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2018.

2.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).


28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/82


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/351 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 1261]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende anche alcune zone della Lettonia e della Lituania.

(2)

Nel febbraio 2017 si sono verificati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nel comune (novads) di Salaspils in Lettonia e nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai in Lituania, in zone che attualmente figurano nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di tali focolai costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Di conseguenza, le pertinenti zone della Lettonia e della Lituania elencate nelle parti I e II dovrebbero essere ora elencate nella parte III di tale allegato.

(3)

Nel gennaio 2017 si sono verificati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali, nei comuni (novads) di Talsu e Tukuma in Lettonia, in due zone che attualmente figurano nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, ma in prossimità delle zone che figurano nella parte I della medesima decisione. Il verificarsi di tali casi costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Di conseguenza, le pertinenti zone della Lettonia dovrebbero essere ora elencate nella parte II di tale allegato e non nella parte I, mentre le nuove zone dovrebbero essere inserite nella parte I di detto allegato.

(4)

L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da tale malattia in Lettonia e in Lituania. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Lettonia e in Lituania.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

the maakond of Hiiumaa.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

in the novads of Bauskas, the pagasti of Īslīces, Gailīšu, Brunavas and Ceraukstes,

in the novads of Dobeles, the pagasti of Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru and Krimūnu, Dobeles, Berzes, the part of the pagasts of Jaunbērzes located to the West of road P98, and the pilsēta of Dobele,

in the novads of Jelgavas, the pagasti of Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas and Sesavas,

in the novads of Kandavas, the pagasti of Vānes and Matkules,

in the novads of Kuldīgas, the pagasti of Rendas and Kabiles,

in the novads of Saldus, the pagasti of Jaunlutriņu, Lutriņu and Šķēdes,

in the novads of Talsu, the pagasts of Ģibuļu,

in the novads of Ventspils, the pagasti of Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas and Zlēku, the pilsēta of Piltene,

the novads of Brocēnu,

the novads of Rundāles,

the novads of Tērvetes,

the part of the novads of Stopiņu located to the West of roads V36, P4 and P5, streets Acones, Dauguļupes and river Dauguļupīte,

the pilsēta of Bauska,

the pilsēta of Talsi,

the republikas pilsēta of Jelgava,

the republikas pilsēta of Ventspils.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

in the rajono savivaldybė of Jurbarkas, the seniūnijos of Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus and Juodaičių,

in the rajono savivaldybė of Pakruojis, the seniūnijos of Klovainių, Rozalimo and Pakruojo,

in the rajono savivaldybė of Panevežys, the part of the Krekenavos seniūnija located to the west of the river Nevėžis,

in the rajono savivaldybė of Pasvalys, the seniūnijos of Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių and Vaškų,

in the rajono savivaldybė of Raseiniai, the seniūnijos of Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų and Šiluvos,

in the rajono savivaldybė of Šakiai, the seniūnijos of Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

the rajono savivaldybė of Radviliškis,

the rajono savivaldybė of Vilkaviškis,

the savivaldybė of Kalvarija,

the savivaldybė of Kazlų Rūda,

the savivaldybė of Marijampolė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

In the województwo warmińsko-mazurskie:

the gminy of Kalinowo and Prostki in the powiat ełcki,

the gmina of Biała Piska in powiat piski.

 

In the województwo podlaskie:

the gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy and Poświętne in the powiat białostocki,

the gminy of Brańsk with the city of Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, the part of the gmina of Bielsk Podlaski located to the West of the line created by road number 19 (going northwards from the city of Bielsk Podlaski) and prolonged by the eastern border of the city of Bielsk Podlaski and road number 66 (going southwards from the city of Bielsk Podlaski), the city of Bielsk Podlaski, the part of the gmina of Orla located to the West of road number 66, in the powiat bielski,

the gminy of Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk and Perlejewo in the powiat siemiatycki,

the gminy of Grabowo and Stawiski in the powiat kolneński,

the gminy of Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów with the city Zambrów in powiat zambrowski,

the gminy of Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki in the powiat suwalski,

the gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie with the city of Wysokie Mazowieckie, Czyżew in powiat wysokomazowiecki,

the powiat augustowski,

the powiat łomżyński,

the powiat M. Białystok,

the powiat M. Łomża,

the powiat M. Suwałki,

the powiat sejneński.

 

In the województwo mazowieckie:

the gminy of Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń and Repki in the powiat sokołowski,

the gminy of Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce and Zbuczyn in the powiat siedlecki,

the powiat M. Siedlce,

the gminy of Rzekuń, Troszyn, Czerwin and Goworowo in the powiat ostrołęcki,

the gminy of Olszanka, Łosice and Platerów in the powiat łosicki,

the powiat ostrowski.

 

In the województwo lubelskie:

the gmina of Hanna in the powiat włodawski,

the gminy of Kąkolewnica Wschodnia and Komarówka Podlaska in the powiat radzyński,

the gminy of Międzyrzec Podlaski with the city of Międzyrzec Podlaski, Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy and Tuczna in the powiat bialski.

PARTE II

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

the linn of Elva,

the linn of Võhma,

the linn of Kuressaare,

the linn of Rakvere,

the linn of Tartu,

the linn of Viljandi,

the maakond of Harjumaa (excluding the part of the vald of Kuusalu located to the South of road 1 (E20), the vald of Aegviidu and the vald of Anija),

the maakond of Ida-Virumaa,

the maakond of Läänemaa,

the maakond of Pärnumaa,

the maakond of Põlvamaa,

the maakond of Võrumaa,

the maakond of Valgamaa,

the maakond of Raplamaa,

the vald of Suure-Jaani,

the part of the vald of Tamsalu located to the North-East of the Tallinn-Tartu railway,

the vald of Tartu,

the vald of Abja,

the vald of Alatskivi,

the vald of Haaslava,

the vald of Haljala,

the vald of Tarvastu,

the vald of Nõo,

the vald of Ülenurme,

the vald of Tähtvere,

the vald of Rõngu,

the vald of Rannu,

the vald of Konguta,

the vald of Puhja,

the vald of Halliste,

the vald of Kambja,

the vald of Karksi,

the vald of Kihelkonna,

the vald of Kõpu,

the vald of Lääne-Saare,

the vald of Laekvere,

the vald of Leisi,

the vald of Luunja,

the vald of Mäksa,

the vald of Meeksi,

the vald of Muhu,

the vald of Mustjala,

the vald of Orissaare,

the vald of Peipsiääre,

the vald of Piirissaare,

the vald of Pöide,

the vald of Rägavere,

the vald of Rakvere,

the vald of Ruhnu,

the vald of Salme,

the vald of Sõmeru,

the vald of Torgu,

the vald of Vara,

the vald of Vihula,

the vald of Viljandi,

the vald of Vinni,

the vald of Viru-Nigula,

the vald of Võnnu.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

in the novads of Apes, the pagasti of Trapenes, Gaujienas and Apes and the pilsēta of Ape,

in the novads of Balvu, the pagsti of Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils and Krišjāņu,

in the novads of Bauskas, the pagasti of Mežotnes, Codes, Dāviņu and Vecsaules,

in the novads of Daugavpils the pagasti of Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas and Skrudalienas,

in the novads of Dobeles, the part of the pagasts of Jaunbērzes located to the East of road P98,

in the novads of Gulbenes the pagasts of Līgo,

in the novads of Ikšķiles, the part of pagasts of Tīnūžu located to the South- East of road P10, the pilsēta of Ikšķile,in the novads of Jelgavas the pagasti of Kalnciema, Līvbērzes and Valgundes,

in the novads of Kandavas, the pagasti of Cēres, Kandavas, Zemītes and Zantes, the pilsēta of Kandava,

in the novads of Krimuldas, the part of pagasts of Krimuldas located to the North — East of roads V89 and V81 and the part of pagasts of Lēdurgas located to the North — East of roads V81 and V128,

in the novads of Limbažu, the pagasti of Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles, Viļķenes and the pilsēta of Limbaži,

in the novads of Preiļu the pagasts of Saunas,

in the novads of Raunas, the pagasts of Raunas,

in the novads of Riebiņu, the pagasti of Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu and Silajāņu,

in the novads of Rugāju the pagsts of Lazdukalna,

in the novads of Siguldas, the pagasts of Mores and the part of the pagasts of Allažu located to the South of the road P3,

in the novads of Smiltenes, the pagasti of Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas and Grundzāles, the pilsēta of Smiltene,

in the novads of Talsu, the pagasti of Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu and Abavas, the pilsētas of Sabile, Stende and Valdemārpils,

in the novads of Ventspils, the pagasti of Ances, Tārgales, Popes and Puzes,

the novads of Ādažu,

the novads of Aglonas,

the novads of Aizkraukles,

the novads of Aknīstes,

the novads of Alojas,

the novads of Alūksnes,

the novads of Amatas,

the novads of Babītes,

the novads of Baldones,

the novads of Baltinavas,

the novads of Beverīnas,

the novads of Burtnieku,

the novads of Carnikavas,

the novads of Cēsu,

the novads of Cesvaines,

the novads of Ciblas,

the novads of Dagdas,

the novads of Dundagas,

the novads of Engures,

the novads of Ērgļu,

the novads of Iecavas,

the novads of Ilūkstes,

the novads of Jaunjelgavas,

the novads of Jaunpils,

the novads of Jēkabpils,

the novads of Kārsavas,

the novads of Ķeguma,

the novads of Ķekavas,

the novads of Kocēnu,

the novads of Kokneses,

the novads of Krāslavas,

the novads of Krustpils,

the novads of Lielvārdes,

the novads of Līgatnes,

the novads of Līvānu,

the novads of Lubānas,

the novads of Ludzas,

the novads of Madonas,

the novads of Mālpils,

the novads of Mārupes,

the novads of Mazsalacas,

the novads of Mērsraga,

the novads of Naukšēnu,

the novads of Neretas,

the novads of Ogres,

the novads of Olaines,

the novads of Ozolnieki,

the novads of Pārgaujas,

the novads of Pļaviņu,

the novads of Priekuļu,

the novads of Rēzeknes,

the novads of Rojas,

the novads of Rūjienas,

the novads of Salacgrīvas,

the novads of Salas,

the novads of Saulkrastu,

the novads of Skrīveru,

the novads of Strenču,

the novads of Tukuma,

the novads of Valkas,

the novads of Varakļānu,

the novads of Vecpiebalgas,

the novads of Vecumnieku,

the novads of Viesītes,

the novads of Viļakas,

the novads of Viļānu,

the novads of Zilupes,

the part of the novads of Garkalnes located to the North — West of road A2,the part of the novads of Ropažu located to the East of road P10,

the republikas pilsēta of Daugavpils,

the republikas pilsēta of Jēkabpils,

the republikas pilsēta of Jūrmala,

the republikas pilsēta of Rēzekne,

the republikas pilsēta of Valmiera.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

in the rajono savivaldybė of Alytus the seniūnijos of Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

in the rajono savivaldybė of Anykščiai, the seniūnijos of Kavarsko, Kurklių and the part of Anykščių, located south west to the road No.121 and No. 119,

in the rajono savivaldybė of Biržai the seniūnijos of Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės and Parovėjos,

in the rajono savivaldybė of Jonava, the seniūnijos of Šilų, Bukonių and, in the Žeimių seniūnija, the villages of Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

in the rajono savivaldybė of Kaunas, the seniūnijos of Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių and Zapyškio,

in the rajono savivaldybė of Kėdainiai, the seniūnijos of Josvainių and Pernaravos,

in the rajono savivaldybė of Kupiškis, the seniūnijos of Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus and Šimonių,

in the rajono savivaldybė of Panevėžys the seniūnijos of Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio and the part of Krekenavos seniūnija located to the east of the river Nevėžis,

in the rajono savivaldybė of Prienai the seniūnijos of Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

in the rajono savivaldybė of Šalčininkai, the seniūnijos of Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

in the rajono savivaldybė of Utena the seniūnijos of Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

in the rajono savivaldybė of Varėna, the seniūnijos of Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

in the rajono savivaldybė of Vilnius the parts of the seniūnija of Sudervė and Dūkštai located to the North-East from the road No. 171, the seniūnijos of Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių and Juodšilių,

the miesto savivaldybė of Alytus,

the miesto savivaldybė of Kaunas,

the miesto savivaldybė of Panevėžys,

the miesto savivaldybė of Prienai,

the miesto savivaldybė of Vilnius,

the rajono savivaldybė of Ignalina,

the rajono savivaldybė of Lazdijai,

the rajono savivaldybė of Molėtai,

the rajono savivaldybė of Rokiškis,

the rajono savivaldybė of Širvintos,

the rajono savivaldybė of Švenčionys,

the rajono savivaldybė of Ukmergė,

the rajono savivaldybė of Zarasai,

the savivaldybė of Birštonas,

the savivaldybė of Druskininkai,

the savivaldybė of Visaginas.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

In the województwo podlaskie:

the gmina of Dubicze Cerkiewne, the parts of the gminy of Kleszczele and Czeremcha located to the East of road number 66, in the powiat hajnowski,

the gmina of Rutki in the powiat zambrowski,

the gmina Kobylin-Borzymy in the powiat wysokomazowiecki,

the gminy of Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady and Choroszcz in the powiat białostocki,

the part of the gmina of Bielsk Podlaski located to the East of the line created by road number 19 (going northwards from the city of Bielsk Podlaski) and prolonged by the eastern border of the city of Bielsk Podlaski and road number 66 (going southwards from the city of Bielsk Podlaski), the part of the gmina of Orla located to the East of road number 66, in the powiat bielski,

the powiat sokólski.

 

In the województwo lubelskie:

the gminy of Piszczac and Kodeń in the powiat bialski.

PARTE III

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

the maakond of Jõgevamaa,

the maakond of Järvamaa,

the part of the vald of Kuusalu located to the South of road 1 (E20),

the part of the vald of Tamsalu located to the South-West of the Tallinn-Tartu railway,

the vald of Aegviidu,

the vald of Anija,

the vald of Kadrina,

the vald of Kolga-Jaani,

the vald of Kõo,

the vald of Laeva,

the vald of Laimjala,

the vald of Pihtla,

the vald of Rakke,

the vald of Tapa,

the vald of Väike-Maarja,

the vald of Valjala.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

in the novads of Apes, the pagasts of Virešu,

in the novads of Balvu, the pagasti of Kubuļu, Balvu and the pilsēta of Balvi,

in the novads of Daugavpils the pagasti of Nīcgales, Kalupes, Dubnas and Višķu,

in the novads of Gulbenes, the pagasti of Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma and Lejasciema and the pilsēta of Gulbene,

in the novads of Ikšķiles, the part of the pagasts of Tīnūžu located to the North — West of road P10,in the novads of Krimuldas the part of pagasts of Krimuldas located to the South-West of roads V89 and V81 and the part of pagasts of Lēdurgas located to the South-West of roads V81 and V128,

in the novads of Limbažu the pagasts of Vidrižu,

in the novads of Preiļu the pagasti of Preiļu, Aizkalnes and Pelēču, the pilsēta of Preiļi,

in the novads of Raunas, the pagasts of Drustu,

in the novads of Riebiņu the pagasti of Riebiņu and Rušonas,

in the novads of Rugāju the pagasts of Rugāju,

in the novads of Siguldas the pagasts of Siguldas and the part of pagasts of Allažu located to the North of road P3 and the pilsēta of Sigulda,

in the novads of Smiltenes, the pagasti of Launkalnes, Variņu and Palsmanes,

the novads of Inčukalna,

the novads of Jaunpiebalgas,

the novads of Salaspils,the novads of Sējas,

the novads of Vārkavas,

the part of the novads of Garkalnes located to the South — East of road A2,the part of the novads of Ropažu located to the West of road P10, the part of the novads of Stopiņu located to the East of roads V36, P4 and P5, streets Acones, Dauguļupes and river Dauguļupīte.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

in the rajono savivaldybė of Anykščiai, the seniūnijos of Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio and the part of the seniūnija of Anykščių located north east to the road No. 121 and No. 119,

in the rajono savivaldybė of Alytus, the seniūnija of Butrimonių,

in the rajono savivaldybė of Biržai, the seniūnijos of Vabalninko, Papilio and Širvenos,

in the rajono savivaldybė of Jonava the seniūnijos of Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos and, in the seniūnija of Žeimiai, the villages Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai and Žeimių miestelis,

the rajono savivaldybė of Kaišiadorys,

in the rajono savivaldybė of Kaunas, the seniūnijos of Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos and Neveronių,

in the rajono savivaldybė of Kėdainiai, the seniūnija of Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

in the rajono savivaldybė of Kupiškis, the seniūnijos of Alizavos and Kupiškio,

in the rajono savivaldybė of Pasvalys, the seniūnijos of Daujėnų and Krinčino,

in the rajono savivaldybė of Prienai, the seniūnijos of Jiezno and Stakliškių,

in the rajono savivaldybė of Panevėžys, the seniūnijos of Miežiškių,Raguvos and Karsakiškio,

in the rajono savivaldybė of Šalčininkai, the seniūnijos of Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos and Kalesninkų,

in the rajono savivaldybė of Varėna, the seniūnijos of Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos and Vydenių,

in the rajono savivaldybė of Vilnius the parts of the seniūnija of Sudervė and Dūkštai located to the South-West from the road No. 171,

in the rajono savivaldybė of Utena, the seniūnijos of Užpalių, Vyžuonų and Leliūnų,

the savivaldybė of Elektrėnai,

the miesto savivaldybė of Jonava,

the miesto savivaldybė of Kaišiadorys,

the rajono savivaldybė of Trakai.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

In the województwo podlaskie:

the powiat grajewski,

the powiat moniecki,

the gminy of Czyże, Białowieża, Hajnówka with the city of Hajnówka, Narew, Narewka and the parts of the gminy of Czeremcha and Kleszczele located to the West of road number 66 in the powiat hajnowski,

the gminy of Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze with the city of Siemiatycze in the powiat siemiatycki.

 

In the województwo mazowieckie:

the gminy of Sarnaki, Stara Kornica and Huszlew in powiat łosicki.

 

In the województwo lubelskie:

the gminy of Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie and Terespol with the city of Terespol in the powiat bialski,

the powiat M. Biała Podlaska.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

all areas of Sardinia.»