ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 106

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
22 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/620 del Consiglio, del 21 aprile 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/621 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

4

 

*

Regolamento (UE) 2016/622 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/623 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/624 della Commissione, del 21 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/625 della Commissione, del 21 aprile 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/626 della Commissione, del 21 aprile 2016, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482

22

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/627 del Consiglio, del 21 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

23

 

*

Decisione (PESC) 2016/628 del Consiglio, del 21 aprile 2016, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione (PESC) 2015/2430

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/629 della Commissione, del 20 aprile 2016, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2016) 2229]

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/620 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere un'entità nell'elenco.

(3)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 1).


ALLEGATO

L'entità elencata in appresso è soppressa dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001:

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

12.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF» (Federazione giovanile internazionale Sikh).


22.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/4


REGOLAMENTO (UE) 2016/621 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 giugno 2003 il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC») con la decisione 2004/210/CE della Commissione (2) e successivamente dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») con la decisione 2008/721/CE della Commissione (3), ha emesso un parere (4) secondo il quale, in linea generale, l'ossido di zinco può essere considerato sostanza non tossica anche quando impiegato in prodotti cosmetici. Il potenziale di assorbimento per inalazione non è tuttavia stato preso in considerazione e il CSPC ha espresso riserve circa la sicurezza dell'ossido di zinco micronizzato a causa della mancanza di informazioni affidabili sulla sicurezza di tale sostanza. In seguito a richieste di chiarimenti da parte della Commissione, il CSPC (5) confermava che l'uso dell'ossido di zinco in forma non-nano nei prodotti cosmetici era sicuro fino a una concentrazione massima del 25 % e che era opportuno presentare dati adeguati per la valutazione del rischio dell'ossido di zinco in forma nano.

(2)

Il CSSC è stato invitato a effettuare una valutazione della sicurezza dell'ossido di zinco in forma nano e il 18 settembre 2012 ha espresso un parere (6) seguito da un addendum del 23 luglio 2013 (7). Sulla base degli elementi disponibili il CSSC ha concluso che l'uso di nanoparticelle di ossido di zinco con le caratteristiche indicate e in concentrazione massima pari al 25 % come filtro UV nei prodotti solari può essere considerato privo di rischi di effetti nocivi negli esseri umani in seguito ad applicazione cutanea. Il CSSC ha inoltre indicato che non vi sono prove che le nanoparticelle di ossido di zinco vengano assorbite attraverso la pelle e per via orale. Nel determinare il margine di sicurezza, il calcolo dell'esposizione alle nanoparticelle di ossido di zinco ha come risultato un margine di sicurezza accettabile sia per via orale sia per via cutanea. Il CSSC ha successivamente confermato che l'ossido di zinco in forma nano può essere impiegato in prodotti cosmetici destinati all'applicazione cutanea diversi dai prodotti solari.

(3)

Le caratteristiche indicate nel parere del CSSC riguardano le proprietà fisico-chimiche del materiale (quali purezza, struttura e aspetto fisico, distribuzione dimensionale numerica delle particelle e solubilità in acqua) e il possibile rivestimento con determinate sostanze chimiche. Altri ingredienti cosmetici possono essere utilizzati come rivestimenti purché si dimostri al CSSC che, rispetto ai nanomateriali contemplati nel pertinente parere del CSSC, sono sicuri e non influiscono sulle proprietà delle particelle relative al comportamento e/o agli effetti tossicologici. La Commissione ritiene pertanto che queste proprietà fisico-chimiche e i requisiti relativi ai rivestimenti dovrebbero riflettersi nel regolamento (CE) n. 1223/2009.

(4)

Il CSSC ha ritenuto inoltre che, sulla base delle informazioni disponibili, l'impiego di nanoparticelle di ossido di zinco nei prodotti spray non può essere considerato sicuro. In un ulteriore parere del 23 settembre 2014 per chiarire il significato dell'espressione «prodotti/applicazioni sotto forma di spray» per le nanoforme di nerofumo CI 77266, biossido di titanio e ossido di zinco (8), il CSSC ha inoltre indicato che la sua preoccupazione si limita ai prodotti spray che potrebbero comportare un'esposizione dei polmoni del consumatore a nanoparticelle di ossido di zinco per inalazione. Il CSSC ha anche indicato che, per quanto riguarda la tossicità polmonare in seguito a inalazione, l'ossido di zinco in forma non-nano ha effetti tossici simili all'ossido di zinco in forma nano.

(5)

Alla luce dei sopracitati pareri del CSSC la Commissione ritiene che l'ossido di zinco in forma non-nano dovrebbe essere autorizzato per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici; l'ossido di zinco in forma nano (secondo le specifiche del CSSC) dovrebbe essere autorizzato per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici. Entrambe le forme della sostanza dovrebbero essere autorizzate a una concentrazione massima del 25 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

(6)

La Commissione ritiene che l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 andrebbe modificato per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

(3)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

(4)  SCCNFP/0649/03, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out222_en.pdf

(5)  SCCP/0932/05, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00m.pdf SCCP/1147/07, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf e SCCP/1215/09, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_167.pdf

(6)  SCCS/1489/2012, Revisione dell'11 dicembre 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf.

(7)  SCCS/1518/13, Revisione del 22 aprile 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_137.pdf.

(8)  SCCS/1539/14, Revisione del 25 giugno 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.


ALLEGATO

Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono aggiunte le seguenti voci con numeri di riferimento 30 e 30a:

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«30

Ossido di zinco

Zinc Oxide

1314-13-2

215-222-5

 

25 % (*)

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

 

30a

Ossido di zinco

Zinc Oxide (nano)

1314-13-2

215-222-5

 

25 % (*)

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

Sono consentiti solo i nanomateriali con le seguenti caratteristiche:

purezza ≥ 96 %, con struttura cristallina della wurtzite e aspetto fisico a cluster a bastoncello, stella e/o di forma isometrica, con impurezze costituite unicamente da anidride carbonica e acqua, mentre tutte le altre impurezze sono inferiori all'1 % in totale.

diametro mediano della distribuzione dimensionale numerica delle particelle D50 (50 % del numero al di sotto di tale diametro) > 30 nm e D1 (1 % al di sotto di questa dimensione) > 20 nm

solubilità in acqua < 50 mg/l

non rivestiti o rivestiti con trietossi-caprililsilano, dimeticone, dimetossi-difenil-silano-trietossi-caprililsilano cross-polimero o ottiltrietossisilano.

 


(*)  In caso di uso combinato di ossido di zinco e ossido di zinco (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»


22.4.2016   

IT

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L 106/7


REGOLAMENTO (UE) 2016/622 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 marzo 2014 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha pubblicato un parere scientifico sull'idrossido di potassio (2), in cui ha concluso che l'idrossido di potassio è sicuro per l'impiego nei prodotti per ammorbidire/rimuovere le callosità a una concentrazione massima dell'1,5 % p/p.

(2)

Il CSSC ha inoltre concluso che l'uso sicuro di prodotti cosmetici contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire da 0,5 % p/p dipende da una gestione responsabile del rischio, mediante avvertenze e indicazioni dettagliate per l'uso.

(3)

A seguito del parere scientifico del CSSC, la Commissione ritiene che l'idrossido di potassio dovrebbe essere considerato sicuro per l'impiego nei prodotti per ammorbidire/rimuovere le callosità a una concentrazione massima di impiego dell'1,5 % p/p.

(4)

Alla luce delle conclusioni del CSSC relative alla gestione responsabile del rischio per quanto riguarda i prodotti contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire dallo 0,5 % p/p, la Commissione ritiene che i prodotti cosmetici contenenti idrossido di potassio da impiegare per ammorbidire/rimuovere le callosità dovrebbero recare un'avvertenza che faccia riferimento alle istruzioni per l'uso.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCS/1527/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_154.pdf.


ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1)

il numero d'ordine 15a è sostituito dal seguente:

n. di rif.

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altro

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«15a

Potassa caustica o soda caustica (*)

Potassium hydroxide/sodium hydroxide

1310-58-3/1310-73-2

215-181-3/215-185-5

a)

Solvente per le cuticole delle unghie

a)

5 % (**)

 

a)

Contiene un agente alcalino

Evitare il contatto con gli occhi.

Può causare cecità

Tenere lontano dalla portata dei bambini

b)

Prodotti per la stiratura dei capelli

2 % (**)

Uso generale

Contiene un agente alcalino

Evitare il contatto con gli occhi.

Può causare cecità

Tenere lontano dalla portata dei bambini

4,5 % (**)

Uso professionale

Solo per uso professionale.

Evitare il contatto con gli occhi.

Può causare cecità

c)

Regolatore del pH nei prodotti per la depilazione

 

c)

pH < 12,7

c)

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Evitare il contatto con gli occhi

d)

Altri usi come regolatore del pH

 

d)

pH < 11

 

2)

è inserito il numero d'ordine 15d:

n. di rif.

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altro

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«15d

Potassium hydroxide (***)

Potassium hydroxide

1310-58-3

215-181-3

Prodotto per ammorbidire/rimuovere callosità

1,5 % (****)

 

Contiene un agente alcalino

Evitare il contatto con gli occhi.

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso.


(*)  Per altri usi dell'idrossido di potassio, si veda l'allegato III, n. 15d.

(**)  La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. Nelle miscele la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»

(***)  Per altri usi dell'idrossido di potassio, si veda l'allegato III, n. 15a.

(****)  La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. Nelle miscele la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»


22.4.2016   

IT

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L 106/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/623 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione, nonché all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio. Tra gli impegni assunti dalla Federazione russa vi è quello di applicare contingenti tariffari all'esportazione di specifici tipi di legname di conifere, assegnandone una parte alle esportazioni verso l'Unione. Le modalità relative alla gestione di tali contingenti tariffari sono stabilite nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione («l'accordo») e nel protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo («il protocollo»). L'accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011 e applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.

(2)

A norma dell'articolo 4 della decisione 2012/105/UE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione (2) stabilisce le regole che disciplinano l'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea. Tale regolamento cesserà di applicarsi alla data in cui terminerà l'applicazione a titolo provvisorio del protocollo.

(3)

Pur se continua l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo e del protocollo in attesa che siano espletate le procedure necessarie per le loro conclusioni, l'esperienza maturata durante l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 ha evidenziato la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.

(4)

In particolare l'articolo 3 dovrebbe essere modificato al fine di ridurre la durata della prima parte di ciascun periodo contingentale, estendendo nel contempo la durata della seconda parte. Pertanto la prima parte di ciascun periodo contingentale inizierà il 1o gennaio e terminerà il 31 maggio e la seconda parte di ciascun periodo contingentale inizierà il 1o giugno e terminerà alla fine del rispettivo anno civile. Si tratta di una modifica importante, poiché la seconda parte di ciascun periodo contingentale ora inizia con due mesi di anticipo rispetto alla situazione attuale. Tale modifica è necessaria per consentire agli importatori dell'UE di abete rosso e di pino di accedere il prima possibile ai quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari durante un dato periodo contingentale.

(5)

L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbe essere modificato per chiarire che i massimali per gli importatori tradizionali in un dato periodo contingentale sono calcolati in base alle pertinenti importazioni precedenti del gruppo di prodotti in questione.

(6)

L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbe essere modificato in modo da garantire che nella prima parte di ciascun periodo contingentale i diritti all'importazione massimi degli importatori tradizionali, per ciascuno dei gruppi di prodotti, non siano inferiori a quelli concessi ai nuovi importatori.

(7)

All'articolo 11, paragrafo 1, dovrebbe essere aggiunta una terza frase per formalizzare gli obblighi di informazioni trimestrali delle autorità di rilascio degli Stati membri sulle importazioni effettive dei prodotti interessati.

(8)

L'articolo 12 dovrebbe essere modificato per consentire agli importatori che non sono in grado di restituire le autorizzazioni contingentate inutilizzate all'autorità di rilascio dello Stato membro di presentare invece all'autorità di rilascio una «dichiarazione giurata», in cui l'importatore conferma che, nonostante i suoi sforzi, non è stato in grado di recuperare le autorizzazioni contingentate inutilizzate dalle autorità della Federazione russa. A tal fine, è opportuno introdurre un nuovo formulario nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012.

(9)

Gli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbero inoltre essere modificati per riflettere la necessità di aggiornare le norme relative alla riduzione dei massimali degli importatori tradizionali in caso di sottoutilizzo o di mancata restituzione delle autorizzazioni contingentate rilasciate.

(10)

L'articolo 15, paragrafo 2, dovrebbe essere modificato per consentire la sospensione dell'applicazione degli articoli 13 e 14 per un ulteriore terzo periodo contingentale. Tale ulteriore sospensione è giustificata in considerazione dell'attuale basso tasso di utilizzo dei contingenti tariffari e della necessità di incoraggiarne un uso maggiore nel prossimo periodo contingentale.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il legno istituito dalla decisione 2012/105/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione è modificato come segue:

1)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L'assegnazione dei contingenti tariffari avviene in base ai seguenti criteri, in funzione della data di presentazione della domanda da parte dell'importatore:

a)

per le domande presentate entro il 31 maggio di ogni anno (nel seguito «prima parte del periodo contingentale»), la Commissione assegna i contingenti tariffari secondo le categorie di importatori «tradizionali» o «nuovi», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del protocollo; nonché

b)

per le domande presentate a partire dal 1o giugno (nel seguito «seconda parte del periodo contingentale»), la Commissione assegna i quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti degli Stati membri (nel seguito «autorità di rilascio») informano la Commissione delle domande presentate dai singoli importatori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del protocollo.»;

2)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il massimale per ciascun gruppo di prodotti di un importatore tradizionale applicabile nel periodo contingentale successivo (“periodo contingentale n + 1”) è calcolato in base alla media delle importazioni del gruppo di prodotti interessati effettivamente realizzate da tale importatore nei due periodi contingentali precedenti l'anno di calcolo di tale massimale, sulla base della seguente formula:

 

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

in cui:

 

“Ci” rappresenta il massimale per il gruppo di prodotti in questione (pino o abete rosso) per l'importatore i durante il periodo contingentale n + 1;

 

“T” rappresenta il contingente disponibile per gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione nell'anno di calcolo del massimale (“periodo contingentale n”);

 

“Īi” rappresenta la media delle importazioni effettuate dall'importatore tradizionale i per il gruppo di prodotti in questione nei due periodi contingentali precedenti il calcolo (“periodo contingentale n – 2” e “periodo contingentale n – 1”), secondo la seguente formula:

[(importazioni effettive dell'importatore i nel periodo contingentale n – 2) + (importazioni effettive dell'importatore i nel periodo contingentale n – 1)]/2

 

“ΣĪi” rappresenta la somma delle importazioni medie Īi di tutti gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione.»;

3)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingentale successivo conformemente al metodo di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Se il massimale calcolato applicabile a un importatore tradizionale per un dato gruppo di prodotti è superiore a 0 %, ma inferiore al massimo dell'1,5 % del contingente tariffario concesso ai nuovi importatori a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, il massimale dell'importatore tradizionale in questione è fissato a un livello dell'1,5 % del contingente tariffario per il rispettivo gruppo di prodotti.

2.   Le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo del periodo contingentale n, informazioni sulle importazioni effettive dei prodotti interessati nel periodo contingentale n – 1 loro notificate conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. Tali informazioni sono presentate in un quadro sinottico in formato elettronico, conformemente al sistema informatico stabilito dalla Commissione.

3.   Entro il 30 aprile del periodo contingentale n, la Commissione informa le autorità di rilascio dei massimali risultanti dai calcoli effettuati conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 7, paragrafo 1.»;

4)

all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, l'importatore comunica all'autorità dello Stato membro che gli ha rilasciato l'autorizzazione contingentata il quantitativo delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate nell'Unione europea nel corso degli ultimi tre mesi. A tale scopo l'importatore trasmette all'autorità di rilascio copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto. Le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre, un quadro sinottico delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate nell'Unione europea nel corso degli ultimi tre mesi, notificate loro dagli importatori.»;

5)

gli articoli 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 12

1.   Se l'autorizzazione contingentata non è utilizzata entro sei mesi dal suo rilascio, l'importatore conferma all'autorità di rilascio l'intenzione di utilizzarla entro la fine del periodo contingentale oppure restituisce l'autorizzazione contingentata all'autorità di rilascio pertinente. Qualora non sia in grado di recuperare le autorizzazioni contingentate inutilizzate dalle autorità della Federazione russa, l'importatore può presentare invece all'autorità di rilascio una corrispondente dichiarazione giurata nella forma stabilita nell'allegato IV, attestante la sua incapacità di recuperare l'autorizzazione contingentata inutilizzata nonostante i suoi sforzi. In ogni caso, entro la fine del periodo contingentale n, l'importatore restituisce tutte le autorizzazioni contingentate inutilizzate o presenta, se del caso, una o più corrispondenti dichiarazioni giurate usando il formulario di cui all'allegato IV. Se l'autorizzazione contingentata è stata rilasciata prima dell'inizio del periodo contingentale ai sensi dell'articolo 4 del protocollo, i sei mesi decorrono dal 1o gennaio dell'anno corrispondente al periodo contingentale.

2.   Se un importatore restituisce un'autorizzazione contingentata o presenta una dichiarazione giurata, l'autorità di rilascio ne informa immediatamente la Commissione in conformità al paragrafo 1. Il saldo dei massimali degli importatori tradizionali disponibili per il gruppo di prodotti interessati è modificato in funzione del quantitativo corrispondente.

Articolo 13

1.   Se le importazioni effettivamente realizzate da un importatore tradizionale di prodotti interessati nel periodo contingentale n – 1 sono inferiori al 75 % dei quantitativi coperti da tutte le autorizzazioni contingentate per un gruppo di prodotti concesse a tale importatore nel corso dello stesso periodo contingentale, i massimali di importazione di tale importatore per il gruppo di prodotti in questione nel periodo contingentale n + 1 sono ridotti proporzionalmente al volume delle importazioni non realizzate.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

 

ri = (0,75*ΣΑi – Ii)/ΣΑi

in cui:

 

“ri” rappresenta la riduzione applicabile al massimale d'importazione dell'importatore i, per il gruppo di prodotti in questione, nel periodo contingentale n + 1;

 

“ΣΑi” rappresenta la somma dei quantitativi coperti dalle autorizzazioni contingentate per il gruppo di prodotti in questione concesse all'importatore tradizionale i nel periodo contingentale n – 1;

 

“Ii” rappresenta la somma delle importazioni effettivamente realizzate dall'importatore i del gruppo di prodotti in questione nel periodo contingentale n – 1.

Articolo 14

1.   Se l'autorizzazione contingentata che non è stata restituita dopo sei mesi dal suo rilascio o coperta da una corrispondente dichiarazione giurata, conformemente all'articolo 12, resta inutilizzata alla fine del periodo contingentale n – 1, i massimali d'importazione dell'importatore per il gruppo di prodotti in questione nel periodo contingentale n + 1 sono ridotti proporzionalmente al volume delle autorizzazioni contingentate inutilizzate.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

 

Ri = ΣUi/ΣΑi

in cui:

 

“Ri” rappresenta la riduzione applicabile al massimale d'importazione dell'importatore i, per il gruppo di prodotti in questione, nel periodo contingentale n + 1;

 

“ΣUi” rappresenta la somma dei quantitativi inutilizzati coperti dalle autorizzazioni contingentate per il gruppo di prodotti in questione concesse all'importatore i nel periodo contingentale n – 1;

 

“ΣΑi” rappresenta la somma dei quantitativi coperti da autorizzazioni contingentate concesse all'importatore i, per il gruppo di prodotti interessato, nel periodo contingentale n – 1.»;

6)

all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 non si applicano durante i tre periodi contingentali immediatamente successivi al periodo transitorio.»;

7)

l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Dichiarazione giurata

Importatore:

Stato membro dell'UE:

Partita IVA:

Persona di contatto:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto conferma con il presente documento che, nonostante i migliori sforzi, non è stato possibile recuperare dalle autorità della Federazione russa le autorizzazioni contingentate inutilizzate elencate di seguito.

Autorizzazione contingentata 1:

 

Autorizzazione contingentata n.:

 

Data di rilascio dell'autorizzazione contingentata:

 

Importatore (nome, paese, partita IVA):

 

Esportatore (nome, paese, partita IVA):

Autorizzazione contingentata 2 ecc.:

Il sottoscritto dichiara solennemente che il contenuto della dichiarazione giurata di cui sopra è, a quanto gli consta, veritiero ed esatto e che nessuna delle informazioni fornite è falsa.

 

 

Luogo/Data

Firma»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea (GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28).


22.4.2016   

IT

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L 106/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/624 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

275,5

MA

99,0

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

164,7

0707 00 05

MA

81,5

TR

112,4

ZZ

97,0

0709 93 10

MA

91,2

TR

127,2

ZZ

109,2

0805 10 20

CR

66,6

EG

50,5

IL

82,3

MA

57,0

TR

38,0

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

132,7

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

135,2

BR

102,5

CL

109,4

CN

131,9

NZ

168,2

US

182,2

ZA

85,4

ZZ

130,7

0808 30 90

AR

134,2

CL

123,6

CN

90,6

ZA

116,6

ZZ

116,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


22.4.2016   

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L 106/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/625 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE A

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016

(in kg)

1

09.4211

0,309177

2

09.4212

0,620355

4A

09.4214

0,378357

09.4251

0,417811

09.4252

85,287552

6A

09.4216

0,314557

09.4260

0,354233

7

09.4217

11 340 400

8

09.4218

3 478 800


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1o luglio 2016 — 30 giugno 2017

(%)

3

09.4213

0,89206

4B

09.4253

6B

09.4261

09.4262

09.4263

0,034733

09.4264

09.4265

PARTE B

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016

(in kg)

5A

09.4215

0,532298

09.4254

0,7215

09.4255

3,267973

09.4256

41,305372


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1o luglio 2016 — 30 giugno 2017

(%)

5B

09.4257

09.4258

09.4259


22.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/626 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa all'acquisto di latte scremato in polvere per il periodo fino al 30 settembre, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (3).

(2)

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute in risposta a gare parziali, la Commissione deve fissare un prezzo massimo di acquisto.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute per la prima gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale relativa all'acquisto di latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 19 aprile 2016, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 169,80 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 della Commissione, del 1o aprile 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 26).

(3)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).


DECISIONI

22.4.2016   

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L 106/23


DECISIONE (PESC) 2016/627 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.

(2)

Il 28 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/666 (2) che proroga le misure restrittive fino al 30 aprile 2016.

(3)

In base a un riesame della decisione 2013/184/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2017.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2013/184/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2017. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

(2)  Decisione (PESC) 2015/666 del Consiglio, del 28 aprile 2015, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 14).


22.4.2016   

IT

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L 106/24


DECISIONE (PESC) 2016/628 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione (PESC) 2015/2430

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1).

(2)

Il 21 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2430 (2) che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).

(3)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere un'entità nell'elenco.

(4)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2015/2430 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

(2)  Decisione (PESC) 2015/2430 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2015/1334 (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 18).


ALLEGATO

L'entità elencata in appresso è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato della decisione (PESC) 2015/2430:

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

12.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF» (Federazione giovanile internazionale Sikh).


22.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/629 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2016

che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

[notificata con il numero C(2016) 2229]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali particolari. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e varie modifiche delle deroghe autorizzate.

(2)

È opportuno autorizzare tali deroghe.

(3)

Dato che l'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, devono quindi essere adeguati, occorre, per motivi di chiarezza, sostituirli integralmente.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste in relazione al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2016

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:

«I.3.   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = strada

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/lettera b), punto i)/lettera b), punto ii)

MS = sigla dello Stato membro

nn = numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

AT Austria

RO-a-AT-1

Oggetto: piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate.

Contenuto della legislazione nazionale: fino a 30 kg o l di merci pericolose che non appartengono alle categorie di trasporto 0 o 1 in imballaggi interni in quantità limitate o in imballaggi conformi all'accordo ADR o che sono oggetti robusti, possono essere imballati insieme in X scatole sottoposte a prove.

Gli utilizzatori finali sono autorizzati a ritirarli dal negozio e a riportarli indietro e i dettaglianti a trasportarli per consegnarli agli utilizzatori finali o da un loro negozio all'altro.

Il limite per unità di trasporto è di 333 kg o l e il perimetro consentito è di 100 km.

Le scatole devono essere contrassegnate in modo uniforme e accompagnate da un documento di trasporto semplificato.

Si applicano solo poche disposizioni relative al carico e alla movimentazione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

BE Belgio

RO–a–BE–1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: il punto 1.1.3.6. limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che può essere trasportata in un normale veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: gli operatori di depositi lontani da punti di fornitura possono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli, a condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Article 111 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–a–BE– 2

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6.

Contenuto della legislazione nazionale: indicazione sui documenti di trasporto: «Imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Dérogation 6-97.

Osservazioni: deroga registrata dalla Commissione con il n. 21 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–a–BE–3

Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–a–BE–4

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni dell'ADR per il trasporto nazionale di un massimo di 1 000 rilevatori di fumo ionici da abitazioni private all'impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nel piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo.

Riferimento all'ADR: tutte le prescrizioni.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE:

Contenuto della legislazione nazionale: l'uso domestico di rilevatori di fumo ionici non è soggetto a un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico quando il rilevatore di fumo è di tipo omologato. Anche il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all'utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni dell'ADR. [cfr. punto 2.2.7.1.2, lettera d)].

La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori di fumo ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato un piano per incentivare i nuclei domestici a portare i rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, talvolta attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.

Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potrà essere sistemato un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da tali punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio o all'impianto di trattamento. L'imballaggio è etichettato con la dicitura «Rilevatore di fumo».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: il piano per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l'eliminazione di strumenti approvati previste nell'articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20 luglio 2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

Osservazioni: questa deroga è necessaria per consentire la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

DE Germania

RO-a-DE-1

Oggetto: imballaggio in comune e carico in comune di parti di automobili con la classificazione 1.4G assieme a determinate merci pericolose (n4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio in comune e al carico in comune.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci nn. ONU 0431 e ONU 0503 possono far parte di un unico carico comprendente determinate merci pericolose (prodotti connessi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, indicate nell'esenzione. Il valore «1 000» (cfr. punto 1.1.3.6.4) non deve essere superato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Osservazioni: l'esenzione è necessaria per consentire una rapida consegna di parti di ricambio per la sicurezza automobilistica, a seconda della domanda locale. A causa dell'ampia gamma di prodotti, il deposito di tali prodotti presso le officine locali non è comune.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-DE-2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto e di una dichiarazione dello speditore per determinate quantità di merci pericolose, come indicato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: le informazioni fornite nella marcatura e nell'etichettatura degli imballaggi sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, dato che un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–3

Oggetto: trasporto di complessi di misura e pompe di carburante (vuote, non ripulite).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai nn. ONU 1202, 1203 e 1223.

Contenuto dell'allegato della direttiva: istruzioni per l'imballaggio, la marcatura, i documenti, il trasporto e la movimentazione, istruzioni per gli equipaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: specificazione delle norme applicabili e delle disposizioni accessorie per l'applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile agli imballaggi vuoti, non ripuliti; più di 1 000 litri: conformità a determinate norme per le cisterne; unicamente trasporto di oggetti vuoti e non ripuliti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Osservazioni: N. di elenco: 7, 38, 38a.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–5

Oggetto: autorizzazione dell'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione dell'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: N. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

DK Danimarca

RO-a-DK-2

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e di imballaggi contenenti detonatori nello stesso autoveicolo.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio in comune.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle regole dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Osservazioni: esiste l'esigenza pratica di poter caricare le materie esplosive e i detonatori sullo stesso veicolo per trasportarli dal luogo di deposito al luogo in cui sono utilizzati e nuovamente al deposito.

Quando la legislazione danese sul trasporto di merci pericolose sarà stata modificata, le autorità danesi autorizzeranno questi trasporti alle condizioni seguenti:

1)

non si possono trasportare più di 25 kg di materie esplosive del gruppo D;

2)

non si possono trasportare più di 200 detonatori del gruppo B;

3)

i detonatori e le materie esplosive devono essere imballati separatamente in imballaggi con certificazione ONU, in conformità alla direttiva 2000/61/CE che modifica la direttiva 94/55/CE;

4)

gli imballaggi contenenti i detonatori e quelli contenenti le materie esplosive devono essere collocati ad almeno 1 metro di distanza gli uni dagli altri. Questa distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. Gli imballaggi contenenti le materie esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo da poter essere estratti rapidamente dal veicolo;

5)

devono essere rispettate tutte le altre norme relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DK–3

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni e imprese a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capitoli 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni sull'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo e prescrizioni relative alla formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli imballaggi interni e gli oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni private o imprese a fini di smaltimento, possono essere imballati in comune in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure di spedizione speciali che prevedono restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti contenenti quantità residue di merci pericolose sono stati raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a impianti di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi venduti al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019

FI Finlandia

RO-a-FI-1

Oggetto: trasporto di determinate quantità di merci pericolose in autobus.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 4 e 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni, disposizioni relative all'imballaggio, marcatura e documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale:

negli autobus con passeggeri, piccole quantità di specifiche merci pericolose possono essere trasportate come carico in modo che la quantità totale non superi i 200 kg. In un autobus, un privato può trasportare le merci pericolose di cui al punto 1.1.3 se tali merci sono imballate per la vendita al dettaglio e destinate ad un uso personale. La quantità totale di liquidi infiammabili contenuta in recipienti ricaricabili non può superare i 5 litri.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada e decreto governativo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (194/2002).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-FI-2

Oggetto: descrizione delle cisterne vuote nel documento di trasporto.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna o in unità di trasporto con più di una cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale:

nel trasporto in veicoli cisterna vuoti non ripuliti o in unità di trasporto con una o più cisterne aventi una marcatura conforme al punto 5.3.2.1.3, l'ultima materia trasportata indicata nel documento di trasporto può essere la materia avente il punto di infiammabilità più basso.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-FI-3

Oggetto: affissione di pannelli e marcatura delle unità di trasporto per esplosivi.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali relative ai pannelli di segnalazione di colore arancio.

Contenuto della legislazione nazionale:

sulle unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massa netta massima 1 000 kg) verso cave e cantieri può essere affisso sul lato anteriore e posteriore un pannello modello n. 1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RO–a–FR–2

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-FR-5

Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli per il trasporto pubblico di passeggeri (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, autorizzato come bagaglio a mano nei veicoli di trasporto pubblico: si applicano solo le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli stabilite ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Osservazioni: i passeggeri possono trasportare nel bagaglio a mano unicamente merci pericolose destinate al proprio uso personale o professionale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili di gas nella quantità necessaria per un viaggio.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO–a–FR–6

Oggetto: trasporto per conto proprio di merci pericolose in piccole quantità (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di avere un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto per conto proprio di merci pericolose diverse da quelle della classe 7 in piccole quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6, non è soggetto all'obbligo di avere un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO–a–FR–7

Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto delle merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l'utilizzo di imballaggi e cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose e trasportati a fini di analisi nell'ambito di attività di sorveglianza del mercato devono essere contenuti in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose. L'imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni per le casse di plastica rigida (codice 4H2 di cui all'allegato I, capo I.1, capitolo 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L'imballaggio esterno deve recare la marcatura prevista all'allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e la dicitura «Campioni destinati all'analisi» (in francese: Echantillons destinés à l'analyse). Se tali disposizioni sono rispettate, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Osservazioni: l'esenzione di cui all'allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non si applica al trasporto a fini di analisi di campioni di merci pericolose prelevati dalle autorità competenti o per loro conto. Per assicurare una sorveglianza del mercato efficace, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema applicabile alle quantità limitate, al fine di garantire la sicurezza del trasporto di campioni contenenti merci pericolose. Dato che non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l'imballaggio interno è stato definito in modo più adeguato alle necessità operative.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019

HU Ungheria

RO-a-HU-1

Oggetto: adozione di RO-a-DE-2

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

RO–a-HU-2

Oggetto: adozione di RO-a-UK-4

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

IE Irlanda

RO–a–IE–1

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni del punto 5.4.0 dell'ADR per il documento di trasporto per i pesticidi della classe 3 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e della classe 6.1 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.61.3 come pesticidi liquidi T6 (punto di infiammabilità non inferiore a 23 °C), quando le quantità delle merci pericolose trasportate non superano le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è richiesto per il trasporto di pesticidi delle classi 3 e 6.1 dell'ADR quando la quantità di merci pericolose trasportate non supera le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(9) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Osservazioni: prescrizione inutile e onerosa per il trasporto locale e la fornitura di tali pesticidi.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–4

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori (di bevande) quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: marcatura dei veicoli, documenti di trasporto e disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda le bombole di gas usate nei distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: l'attività principale consiste nella distribuzione di colli di bevande, che non sono materie secondo l'ADR, nonché di piccole quantità di bombolette di gas per la distribuzione di bevande.

In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–5

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale all'interno dell'Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione, alle prove e all'utilizzazione dei recipienti, stabilite nei capitoli 6.2 e 4.1 dell'ARD, per le bombole e i fusti a pressione contenenti gas della classe 2 che sono stati oggetto di un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, qualora tali bombole e fusti a pressione i) siano costruiti, sottoposti a prove e utilizzati in conformità al codice IMDG, ii) non siano stati ricaricati in Irlanda ma rinviati nominalmente vuoti nel paese di origine del trasporto multimodale e iii) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti i trasporti multimodali comportanti un percorso marittimo, l'utilizzazione di bombole e di fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR e la costruzione e le prove di tali bombole e fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni stabilite nei capitoli 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per i gas della classe 2, a condizione che tali bombole e fusti a pressione i) siano costruiti e sottoposti a prove in conformità al codice IMDG, ii) siano utilizzati in conformità al codice IMDG, iii) siano stati inviati allo speditore con un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, iv) siano trasportati fino all'utilizzatore finale con un unico viaggio, effettuato nell'arco di una giornata, a partire dal destinatario del trasporto multimodale (di cui al punto iii)], v) non siano ricaricati nello Stato e siano rinviati nominalmente vuoti nel paese di origine dell'operazione di trasporto multimodale (di cui al punto iii)] e vi) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale nel territorio dello Stato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: a causa delle specifiche richieste dagli utilizzatori finali per i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione, è necessario importarli da zone al di fuori dell'area ADR. Dopo l'utilizzo, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere rinviati nel paese di origine, dove saranno ricaricati con i gas specificati; essi non possono essere ricaricati in Irlanda né in alcuna altra parte dell'area ADR. Sebbene non siano conformi all'ADR, sono conformi al codice IMDG e sono accettati ai fini di tale codice. Il trasporto multimodale inizia al di fuori dell'area ADR e termina nei locali dell'importatore, da dove le bombole e i fusti a pressione sono destinati a essere distribuiti in piccole quantità agli utilizzatori finali a livello locale nel territorio dell'Irlanda. Questo trasporto all'interno dell'Irlanda rientrerebbe nell'articolo 6, paragrafo 9, modificato della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–6

Oggetto: esenzione da alcune disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con i codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, recanti i numeri di identificazione ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni relative all'imballaggio, disposizioni relative alla spedizione, costruzione e prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di oggetti pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare non si applicano, a condizione che siano rispettate le disposizioni generali dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in materia di imballaggio e siano incluse informazioni supplementari nel documento di trasporto. L'esenzione si applica unicamente al trasporto locale, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare, di piccole quantità di materie pirotecniche scadute ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di materie pirotecniche per la segnalazione marittima «scadute», effettuato in particolare da proprietari di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato problemi, soprattutto in relazione alle prescrizioni sull'imballaggio. La deroga concerne le piccole quantità (inferiori a quelle indicate al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale e comprende tutti i numeri ONU assegnati alle materie pirotecniche per la segnalazione marittima.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

RO-a-IE-7

Oggetto: adozione di RO-a-UK-4

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Data di scadenza: 30 giugno 2022

PT Portogallo

RO-a-PT-3

Oggetto: adozione di RO-a-UK-4

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Data di scadenza: 30 gennaio 2022

SE Svezia

RO-a-SE-1

Oggetto: adozione di RO-a-FR-7

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a), (piccole quantità)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contesto della direttiva:

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

UK Regno Unito

RO–a–UK–1

Oggetto: trasporto di alcuni articoli contenenti materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive. (Un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di 500 rivelatori di fumo per uso domestico con attività individuale non superiore a 40 kBq; o in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con attività individuale non superiore a 10 GBq).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili ai regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno state introdotte nell'accordo ADR.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (diverse da quelle della classe 7) quali definite al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per le quantità limitate, salvo nel caso in cui esse fanno parte di un carico più consistente.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Osservazioni: questa esenzione è adeguata al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–3

Oggetto: esenzione dall'obbligo di dotare di un dispositivo antincendio i veicoli che trasportano materie con un basso livello di radioattività (E4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di dotare i veicoli di dispositivi antincendio.

Contenuto della legislazione nazionale: abolisce l'obbligo di avere estintori a bordo dei veicoli che trasportano unicamente colli esentati (nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911).

Limita l'obbligo in caso di trasporto di un numero esiguo di colli.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Osservazioni: il trasporto di dispositivi antincendio non è rilevante nella pratica per il trasporto delle merci nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, spesso consentite a bordo di veicoli di piccole dimensioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–4

Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali (N1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR od ONU o che siano contrassegnati in altro modo se contengono merci come stabilito nell'elenco 3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–5

Oggetto: permettere diverse «quantità totali massime per unità di trasporto» per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella figurante al punto 1.1.3.6.3 (N10).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: stabilisce norme che prevedono esenzioni per quantità limitate e carichi in comune di esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Osservazioni: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, cioè «50» per la categoria 1 e «500» per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi in comune, i fattori di moltiplicazione sono «20» per la categoria di trasporto 1 e «2» per la categoria di trasporto 2.

In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–6

Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di oggetti esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: limitazioni delle quantità trasportate di materie e oggetti esplosivi.

Contenuto della legislazione nazionale: limitazioni delle quantità trasportate di materie e oggetti esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Osservazioni: la regolamentazione del Regno Unito autorizza una massa netta massima di 5 000 kg nei veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J.

Molti oggetti della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J trasportati nell'Unione sono voluminosi o ingombranti e superano la lunghezza di 2,5 m. Sono soprattutto oggetti esplosivi per uso militare. Le limitazioni imposte alla costruzione dei veicoli EX/III (obbligatoriamente coperti) rendono molto difficile il carico e lo scarico di questi oggetti. Per alcuni oggetti sarebbero necessarie attrezzature speciali per il carico e lo scarico all'inizio e alla fine del viaggio. Nella pratica tali attrezzature esistono raramente. Sono pochi i veicoli EX/III in servizio nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso chiedere all'industria di costruire più veicoli EX/III specializzati per trasportare questo tipo di esplosivi.

Nel Regno Unito gli esplosivi militari sono trasportati soprattutto da imprese commerciali, che in quanto tali non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva 2008/68/CE. Per risolvere questo problema, il Regno Unito ha sempre permesso il trasporto di tali oggetti a bordo dei veicoli EX/II fino a un massimo di 5 000 kg. Il limite attuale non è sempre sufficiente dato che un oggetto può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti esplosivi da mina con un peso superiore a 5 000 kg. Essi sono stati provocati da un pneumatico incendiato e un surriscaldamento del sistema di scappamento che ha scatenato un incendio dei teloni di copertura del carico. Questi incendi avrebbero potuto verificarsi anche con un carico minore. Non vi sono stati né morti né feriti.

Prove empiriche dimostrano che è improbabile che oggetti esplosivi correttamente imballati esplodano a causa di un impatto, ad esempio una collisione tra veicoli. Le prove raccolte da rapporti militari e da dati sui test d'impatto dei missili dimostrano che è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella creata dalla caduta da un'altezza di 12 metri per provocare la deflagrazione di cartucce.

Le attuali norme di sicurezza rimarrebbero inalterate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–7

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni relative alla sorveglianza per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6).

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: prescrive strutture di parcheggio e di sorveglianza sicure, ma esige che determinati carichi della classe 1 siano oggetto di una sorveglianza costante, come richiesto al capitolo 8.5, punto S1, paragrafo 6, dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR relative alla sorveglianza non sono sempre realizzabili in un contesto nazionale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-UK-8

Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi in comune di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi in comune.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi in comune di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti nelle norme sul carico in comune di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che «tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, che le mettano in pericolo e siano essi stessi messi in pericolo da tali merci».

Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:

1.

gli esplosivi classificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 o 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose classificate con il n. ONU 1942. La quantità del n. ONU 1942 il cui trasporto è consentito deve essere limitata in quanto è considerato un esplosivo del codice di classificazione 1.1D;

2.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 o 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate merci pericolose (eccetto i gas infiammabili, le materie infettanti e le materie tossiche) della categoria di trasporto 2 o merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose della categoria di trasporto 2 non superi 500 kg o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 kg;

3.

gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportati liquidi e gas infiammabili della categoria di trasporto 2 o gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose non superi complessivamente 200 kg o litri e la massa totale netta degli esplosivi non superi 20 kg;

4.

gli oggetti esplosivi classificati con i nn. ONU 0106, 0107 o 0257 possono essere trasportati con oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità D, E o F di cui sono componenti. La quantità totale degli esplosivi con i nn. ONU 0106, 0107 e 0257 non deve superare 20 kg.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–9

Oggetto: alternativa all'uso di pannelli di segnalazione arancio per le piccole partite di materie radioattive in veicoli di piccole dimensioni.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare pannelli di colore arancio sui veicoli di piccole dimensioni che trasportano materie radioattive.

Contenuto della legislazione nazionale: permette qualsiasi deroga approvata nel quadro di questa procedura. La deroga richiesta è la seguente:

i veicoli devono:

a)

recare pannelli conformi alle disposizioni applicabili del punto 5.3.2 dell'ADR; o

b)

in alternativa, recare un avviso conforme alle prescrizioni della legislazione nazionale, nel caso in cui trasportino un massimo di 10 colli contenenti materiale non fissile o fissile ma non radioattivo e la somma degli indici di trasporto di tali colli non è superiore a 3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-UK-10

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le disposizioni.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'allegato I, capo I.1, per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: questa deroga dovrebbe essere adottata nel quadro di The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Data di scadenza: 1o gennaio 2017

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO–bi–BE–4

Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne per essere eliminati per incenerimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2.

Contenuto della legislazione nazionale: in deroga alla tabella del capitolo 3.2 è permesso l'utilizzo di un contenitore cisterna con il codice cisterna L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, non altrimenti specificato, a determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Dérogation 012002.

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato solo al trasporto di merci pericolose su brevi distanze.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–bi–BE–5

Oggetto: trasporto di rifiuti verso impianti di smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12).

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni in materia di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: invece di essere classificati conformemente all'ADR, i rifiuti sono ripartiti in diversi gruppi (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie ecc.) per evitare pericolose reazioni all'interno di un gruppo. Le prescrizioni relative alla fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato al trasporto di piccole quantità di rifiuti verso impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–bi–BE–6

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–bi–BE–7

Oggetto: adozione di RO–bi–SE-6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO-bi-BE-8

Oggetto: adozione di RO-bi-UK-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–bi–BE–9

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 15 gennaio 2018

RO–bi–BE–10

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali con passaggio su strada pubblica.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: le deroghe riguardano i documenti, l'etichettatura e la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Osservazioni: i seguente elenco indica il numero di deroga nella legislazione nazionale, la distanza consentita e le merci pericolose in questione.

Deroga 2-2001

:

300 m (classi 3, 6.1 e 8) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 6-2004

:

massimo 5 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 7-2005

:

passaggio su strada pubblica (ONU 1202) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 1-2006

:

600 m (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 13-2007

:

8 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 2-2009

:

350 m (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 3-2009

:

massimo 4,5 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 5-2009

:

massimo 4,5 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 9-2009

:

massimo 20 km (classe 2 in colli) — data di scadenza: 9 settembre 2015

Deroga 16-2009

:

200 m (GIR) — data di scadenza: 15 gennaio 2018

Data di scadenza: 15 gennaio 2018

DE Germania

RO-bi-DE-1

Oggetto: rinuncia a talune indicazioni nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuti del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto le classi 1 (tranne 1.4S), 5.2 e 7:

nessuna indicazione richiesta nel documento di trasporto:

a)

per il destinatario in caso di distribuzione locale (eccetto per carichi completi e per trasporti con determinati itinerari);

b)

per la quantità e i tipi di imballaggio, se il punto 1.1.3.6 non è applicato e se il veicolo è conforme a tutte le disposizioni degli allegati A e B;

c)

per le cisterne vuote non ripulite è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: l'applicazione di tutte le disposizioni non sarebbe realizzabile per il genere di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DE–3

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e GIR; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (come sono raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DE–4

Oggetto: adozione di RO-bi-BE-1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Data di scadenza: 1o gennaio 2017

RO-bi–DE-5

Oggetto: trasporto locale della merce n. ONU 3343 [nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile, N.A.S., con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina] in contenitori cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'utilizzo di contenitori cisterna.

Contenuto delle disposizioni di legge nazionali: trasporto locale di nitroglicerina (n. ONU 3343) in contenitori cisterna su brevi distanze, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1.   Prescrizioni relative ai contenitori cisterna

1.1.

Possono essere utilizzati solo contenitori cisterna specificamente autorizzati a tal fine e che, per quanto riguarda la costruzione, gli equipaggiamenti, l'approvazione del prototipo, le prove, l'etichettatura e le operazioni, sono conformi alle prescrizioni del capitolo 6.8 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

1.2.

Il meccanismo di chiusura del contenitore cisterna deve avere un dispositivo di decompressione che cede ad una pressione interna di 300 kPa (3 bar) superiore alla pressione normale, liberando così un'apertura orientata verso l'alto con una superficie di decompressione di almeno 135 cm2 (132 mm di diametro). L'apertura non deve richiudersi dopo l'attivazione del dispositivo. Uno o più elementi di sicurezza con la stessa modalità di attivazione e una superficie di decompressione corrispondente possono essere utilizzati come dispositivi di sicurezza. Il modello del dispositivo di sicurezza deve aver superato le prove ed ottenuto l'approvazione del prototipo rilasciata dall'autorità responsabile.

2.   Etichettatura

Ciascun contenitore cisterna deve recare su entrambi i lati un'etichetta di pericolo conforme al modello 3 del punto 5.2.2.2.2 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

3.   Disposizioni relative alle operazioni di trasporto

3.1.

È obbligatorio accertarsi che durante il trasporto la nitroglicerina sia ripartita in modo omogeneo nella sostanza flemmatizzante e che non avvenga alcuna demiscelazione.

3.2.

Durante le operazioni di carico e scarico è vietato rimanere nel o sul veicolo, fuorché per azionare i dispositivi di carico e scarico.

3.3.

I contenitori cisterna devono essere svuotati completamente sul luogo di scarico. Se non possono essere svuotati completamente, devono essere chiusi bene dopo lo scarico fino al caricamento successivo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania del Nord-Westfalia.

Osservazioni: i trasporti in questione sono trasporti locali in contenitori cisterna effettuati su strada, su brevi distanze, nell'ambito di un processo industriale tra due siti di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il sito di produzione A consegna, con un trasporto conforme alla regolamentazione in contenitori cisterna di 600 l, una soluzione di resina infiammabile (n. ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al sito di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e dopo la miscelazione si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina (n. ONU 3343) destinata a un ulteriore utilizzo. Anche il trasporto di ritorno di questa sostanza al sito di produzione A avviene nei suddetti contenitori cisterna, appositamente controllati e approvati dall'autorità competente per questa specifica operazione di trasporto e recanti il codice cisterna L10DN.

Fine del periodo di validità: 30 giugno 2022

RO-bi-DE-6

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DE-7

Oggetto: adozione di RO-bi-BE-10.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 20 marzo 2021

DK Danimarca

RO-bi-DK-1

Oggetto: nn. ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documento di trasporto richiesto.

Contenuto della legislazione nazionale: per il trasporto di oli minerali della classe 3, nn. ONU 1202, 1203 e 1223, e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare a due o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni simili) non è richiesto un documento di trasporto, a condizione che le istruzioni scritte contengano, oltre alle informazioni richieste nell'ADR, il numero ONU, il nome e la classe.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: questa deroga nazionale è giustificata dal fatto che, grazie allo sviluppo di apparecchiature elettroniche, le compagnie petrolifere, ad esempio, sono in grado di trasmettere in continuazione ai veicoli informazioni sui loro clienti. Dato che tali informazioni non sono ancora disponibili all'inizio dell'operazione di trasporto e saranno trasmesse al veicolo durante il trasporto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell'inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Deroga per la Danimarca per una disposizione analoga a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DK–2

Oggetto: adozione di RO–bi–SE-6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DK-3

Oggetto: adozione di RO-bi-UK-1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DK–4

Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi, raccolte presso abitazioni private e imprese e portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni per l'equipaggio, le attrezzature, le operazioni di trasporto e la documentazione e prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci pericolose raccolte presso abitazioni private e imprese possono, a determinate condizioni, essere portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze. Devono essere rispettate disposizioni diverse a seconda della natura del trasporto e dei rischi associati, come la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda del carattere complementare o no del trasporto di merci pericolose rispetto all'attività principale delle imprese.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti che possono contenere residui di merci pericolose sono trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese a punti di raccolta dei rifiuti situati nelle vicinanze. Questi rifiuti sono in genere imballaggi che sono stati inizialmente trasportati in conformità all'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia, l'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso punti di raccolta dei rifiuti e le disposizioni del capitolo 3.4 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE non coprono il trasporto di imballaggi interni usati.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019

EL Grecia

RO–bi–EL–1

Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna) immatricolate prima del 31 dicembre 2001 per il trasporto locale di piccole quantità di alcune categorie di merci pericolose.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM).

Contenuto della legislazione nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (veicoli cisterna), le cisterne smontabili e i contenitori cisterna immatricolati per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1985 e il 31 dicembre 2001 possono restare in servizio. Questa disposizione transitoria riguarda i veicoli per il trasporto dei seguenti materiali pericolosi (nn. ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Essa è prevista per le piccole quantità o il trasporto locale con veicoli immatricolati in detto periodo. Questa disposizione transitoria si applica ai veicoli cisterna modificati in conformità ai seguenti elementi:

1.

i punti dell'ADR relativi ai controlli e alle prove: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154);

2.

uno spessore del serbatoio di almeno 3 mm per le cisterne con una capacità massima del compartimento del serbatoio di 3 500 litri e di almeno 4 mm di acciaio dolce per le cisterne con compartimenti con una capacità massima di 6 000 litri, indipendentemente dal tipo o dallo spessore delle separazioni;

3.

se il materiale utilizzato è alluminio o un altro metallo, le cisterne dovrebbero soddisfare le prescrizioni sullo spessore e altre specifiche tecniche derivanti dai disegni tecnici approvati dall'autorità locale del paese in cui erano immatricolate in precedenza. In assenza di disegni tecnici, le cisterne devono soddisfare le prescrizioni del punto 6.8.2.1.17 (211.127);

4.

le cisterne devono essere conformi alle prescrizioni dei marginali 211.128 e 6.8.2.1.28 (211.129) e a quelle dei punti 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Più precisamente, i veicoli cisterna con una massa inferiore a 4 tonnellate utilizzati unicamente per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202) e immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2002, il cui spessore del serbatoio è inferiore a 3 mm, possono essere utilizzati solo se sono trasformati conformemente al marginale 211.127 (5)b4 (punto 6.8.2.1.20).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, controlli e prove di cisterne fisse (veicoli cisterna) e cisterne smontabili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose].

Data di scadenza: 30 giugno 2017

RO-bi-EL-2

Oggetto: deroga alle prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli base, per i veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose e immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione di veicoli base.

Contenuto della legislazione nazionale: la deroga si applica ai veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose (nn. ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

I veicoli devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato B, parte 9 (da 9.2.1 a 9.2.6) della direttiva 94/55/CE, con le seguenti eccezioni.

La conformità alle prescrizioni del punto 9.2.3.2. è necessaria solo se il veicolo è stato dotato dal costruttore di un sistema di frenatura antibloccaggio; esso deve essere dotato di un sistema di frenatura di rallentamento, come definito al punto 9.2.3.3.1, ma non deve necessariamente essere conforme ai punti 9.2.3.3.2. e 9.2.3.3.3.

L'alimentazione elettrica del tachigrafo deve essere erogata attraverso un dispositivo di sicurezza connesso direttamente alla batteria (marginale 220.514) e l'impianto elettrico del meccanismo di sollevamento dell'asse del carrello deve essere installato dove è stato installato originariamente dal costruttore del veicolo e deve essere collocato in un appropriato contenitore di protezione sigillato (marginale 220.517).

I veicoli cisterna specifici con una massa massima inferiore a 4 tonnellate destinati al trasporto locale di gasolio per riscaldamento (n. ONU 1202) devono soddisfare le prescrizioni dei punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5, ma non necessariamente le altre.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Prescrizioni tecniche per i veicoli già in uso, destinati al trasporto locale di alcune categorie di merci pericolose).

Osservazioni: i veicoli in questione sono pochi rispetto al numero totale di veicoli già immatricolati e in aggiunta sono destinati unicamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, le dimensioni del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non creano problemi di sicurezza stradale.

Data di scadenza: 30 giugno 2016

ES Spagna

RO-bi-ES-2

Oggetto: equipaggiamento speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: al fine di evitare eventuali perdite del contenuto in caso di avaria degli organi esterni (tubazioni, organi laterali di chiusura), l'otturatore interno e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo sotto l'effetto di sollecitazioni esterne oppure essere progettati in modo tale da evitare tali rischi. Gli organi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e le eventuali coperture di protezione devono poter essere assicurati contro ogni apertura accidentale.

Contenuto della legislazione nazionale: le cisterne utilizzate a fini agricoli per la distribuzione e l'applicazione di ammoniaca anidra, messe in servizio anteriormente al 1o gennaio 1997, possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterni, invece di dispositivi interni, a condizione che offrano una protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Osservazioni: prima del 1o gennaio 1997 un tipo di cisterna dotato di dispositivi di sicurezza esterni era utilizzato esclusivamente nell'agricoltura per spargere ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in servizio. Esse sono raramente trasportate a pieno carico sulle strade e sono utilizzate unicamente per la fertilizzazione in grandi aziende agricole.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

FI Finlandia

RO-bi-FI-1

Oggetto: modifica delle informazioni nel documento di trasporto per le materie esplosive.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della legislazione nazionale:

nel documento di trasporto è ammesso indicare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivi) invece della massa netta reale delle materie esplosive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'Agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti relativo al trasporto di merci pericolose su strada.

Osservazioni:

l'informazione è considerata sufficiente per i trasporti nazionali. Questa deroga è utilizzata soprattutto per l'industria mineraria ai fini del trasporto locale di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-FI-3

Oggetto: adozione di RO-bi-DE-1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

FR Francia

RO-bi-FR-1

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per brevi tragitti successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni richieste nel documento utilizzato come documento di trasporto per merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento marittimo vale come documento di trasporto in un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-FR-3

Oggetto: trasporto di cisterne fisse per gas di petrolio liquefatti (GPL) (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di cisterne fisse per GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo su brevi distanze.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-FR-4

Oggetto: Adozione di RO-bi-UK-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Data di scadenza: 30 gennaio 2022

HU Ungheria

RO–bi–HU–1

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-3

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

IE Irlanda

RO–bi–IE–3

Oggetto: esenzione per consentire il carico e lo scarico in un'area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del capitolo 8.5.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un'area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o del capitolo 8.5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(5) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–IE–6

Oggetto: esenzione dalla prescrizione del punto 4.3.4.2.2, secondo la quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento non collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: utilizzo di veicoli cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale: i ripartitori flessibili (compresi i relativi tubi fissi) installati sui veicoli cisterna utilizzati per la vendita al dettaglio di prodotti petroliferi con i numeri di identificazione ONU 1011, 1202, 1223, 1863 e 1978 non devono obbligatoriamente essere vuoti durante il trasporto su strada, purché vengano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite del contenuto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(8) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: i tubi di collegamento flessibili installati sui veicoli cisterna per la consegna a domicilio devono sempre essere pieni, anche durante il trasporto. Il sistema di svuotamento è un sistema detto «wet-line», che richiede che il contatore e il tubo di collegamento del veicolo cisterna siano azionati affinché il cliente riceva la giusta quantità di prodotto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–IE–7

Oggetto: esenzione da alcune prescrizioni dei punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzante a base di nitrato d'ammonio n. ONU 2067 dai porti fino ai destinatari.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell'allegato della direttiva: l'obbligo di avere, per ciascun viaggio di trasporto, un documento di trasporto distinto che indichi la quantità totale corretta delle merci di un dato carico nonché l'obbligo di pulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Contenuto della legislazione nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell'ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, per tener conto degli aspetti pratici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica dei «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: le disposizioni dell'ADR esigono a) un documento di trasporto separato, che indichi la massa totale delle merci pericolose trasportate in un dato carico e b) il rispetto della disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia per ogni singolo carico trasportato tra il porto e il destinatario durante lo scarico di una nave da carico. Dato che il trasporto è di carattere locale e riguarda lo scarico da una nave da carico, che comporta vari carichi della stessa materia da trasportare (lo stesso giorno o in giorni successivi) tra la nave da carico e il destinatario, un unico documento di trasporto che indichi la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi alla disposizione speciale CV24.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-IE-8

Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali o tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica.

Riferimento all'allegato della direttiva: allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione quando un veicolo è utilizzato per trasportare merci pericolose

a)

tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali; o

b)

tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica,

a condizione che il trasporto venga effettuato seguendo il percorso più diretto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Osservazioni: è possibile che si verifichino situazioni in cui le merci sono trasferite tra due parti di locali privati, o tra locali privati e un veicolo ad essi associato, separati da una strada pubblica. Questo tipo di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose nel senso comune del termine e quindi non è necessario applicare le disposizioni della regolamentazione relativa al trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO-bi-SE-3 e RO-bi-UK-1.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

NL Paesi Bassi

RO–bi–NL–13

Oggetto: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimballaggi; documentazione; costruzione e prove degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; equipaggi; equipaggiamento; esercizio dei veicoli; veicoli e documentazione; costruzione e approvazione di veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: disposizioni relative al trasporto di piccole quantità raccolte di rifiuti domestici pericolosi nonché di rifiuti domestici pericolosi di imprese, che sono fornite in imballaggi appropriati con una capacità massima di 60 litri. Date le piccole quantità raccolte in ciascun caso e la natura diversa delle varie sostanze, non è possibile effettuare le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle norme dell'ADR. Di conseguenza, il piano sopra menzionato prevede una variante semplificata che si discosta da varie disposizioni dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Osservazioni: il piano è stato ideato per consentire ai privati e alle imprese di depositare piccoli rifiuti chimici in un punto di raccolta unico. Le sostanze in questione consistono quindi in residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è notevolmente ridotto dalla scelta dei mezzi di trasporto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo di elementi di trasporto speciali e di avvisi «Vietato fumare» con una luce gialla lampeggiante chiaramente visibile al pubblico. L'essenziale per quanto riguarda il trasporto è garantire la sicurezza, che può essere assicurata, ad esempio, trasportando le sostanze in imballaggi sigillati, in modo da evitare la dispersione o il rischio di fuoriuscita o di accumulo di vapori tossici nel veicolo. Il veicolo è dotato di elementi che permettono lo stoccaggio di diverse categorie di rifiuti e garantiscono la protezione da manovre e spostamenti accidentali, nonché dall'apertura involontaria. Vista la diversità delle sostanze in questione e nonostante le piccole quantità di rifiuti presenti, il trasportatore deve possedere un certificato di competenza professionale. A causa della carenza di conoscenze dei privati riguardo ai livelli di pericolo associati a queste sostanze, dovrebbero essere fornite istruzioni scritte, come stabilisce l'allegato di questo piano.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

PT Portogallo

RO–bi–PT–1

Oggetto: documenti di trasporto per il n. ONU 1965.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da indicare nei documenti di trasporto, come previsto al punto 5.4.1 del regolamento RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas commerciali butano e propano che rientrano nella rubrica collettiva «n. ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.», trasportati in bombole, può essere sostituita da altri nomi commerciali, come:

 

«Butano n. ONU 1965» in caso di miscele A, A01, A02 e A0, come descritto al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportato in bombole;

 

«Propano n. ONU 1965» in caso di miscela C, come descritto al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportato in cilindri.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 7560/2004 del 16 aprile 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: si riconosce l'importanza di facilitare agli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, purché non sia compromessa la sicurezza di queste operazioni di trasporto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–PT–2

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e contenitori vuoti non ripuliti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e contenitori vuoti che sono serviti per trasportare merci pericolose, il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 del RPE può essere sostituito dal documento di trasporto emesso per il viaggio immediatamente precedente, effettuato per consegnare le merci.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 15162/2004 del 28 luglio 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: la prescrizione che il trasporto di cisterne e contenitori vuoti che hanno contenuto merci pericolose debba essere accompagnato da un documento di trasporto in conformità al RPE causa, in certi casi, difficoltà pratiche che possono essere minimizzate senza compromettere la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RO–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dell'ADR, che prevedono solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di materie e oggetti.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1 di detta direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi i GIR e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Quest'esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi siano conformi a un prototipo sottoposto a prove e approvato in conformità ai gruppi di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato I, capo I.1, di detta direttiva,

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente che trattiene qualsiasi liquido che potrebbe fuoriuscire negli imballaggi esterni, nei GIR o nei grandi imballaggi durante il trasporto, e

la massa lorda degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata sul marchio del prototipo ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi, e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura «Imballato in conformità alla parte 16 dell'appendice S dell'ADR».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1, di detta direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, su cui è difficile fare previsioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–2

Oggetto: il nome e l'indirizzo dello speditore nel documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l'indirizzo dello speditore non sono richiesti se gli imballaggi vuoti non ripuliti sono restituiti nell'ambito di un sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: gli imballaggi vuoti non ripuliti che vengono restituiti contengono ancora, nella maggior parte dei casi, piccole quantità di merci pericolose.

Questa deroga è utilizzata soprattutto dalle industrie quando restituiscono recipienti per gas vuoti non ripuliti in cambio di recipienti pieni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–3

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, comprendente il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, comprendente il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti. Le deroghe riguardano l'etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di approvazione conformemente alla parte 9.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: possono presentarsi alcune situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali situati su lati opposti di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose su via privata e dovrebbe quindi essere associata alle prescrizioni pertinenti. Cfr. anche la direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–4

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: deroghe alla regolamentazione possono essere autorizzate se sono giustificate da motivi di protezione del lavoro, di prevenzione dei rischi durante lo scarico, di presentazione di prove ecc.

Le deroghe alla regolamentazione sono autorizzate solo se sono garantiti livelli di sicurezza soddisfacenti durante condizioni di trasporto normali.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solo dalle autorità che sequestrano merci pericolose.

Questa deroga riguarda i trasporti locali, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema posto da questo tipo di merci è che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso le merci non sono imballate, marcate o etichettate in conformità all'ADR. La polizia effettua ogni anno diverse centinaia di questi trasporti. Nel caso di alcolici di contrabbando, questi devono essere trasportati dal luogo in cui sono stati sequestrati fino a un deposito in cui vengono conservate le prove e poi a un'installazione per la loro distruzione; questi ultimi due posti possono essere situati a notevole distanza l'uno dall'altro. Le deroghe consentite sono: a) non è obbligatorio etichettare ciascun collo e b) non è obbligatorio utilizzare colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere etichettato correttamente. Tutte le altre prescrizioni devono essere rispettate. Ogni anno vengono effettuati circa 20 trasporti di questo genere.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–5

Oggetto: trasporto di merci pericolose all'interno e in prossimità immediata di porti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti a bordo dell'unità di trasporto; ogni unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata degli equipaggiamenti specificati; approvazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale:

la presenza di documenti a bordo dell'unità di trasporto non è obbligatoria (ad eccezione del certificato del conducente).

Gli equipaggiamenti di cui al punto 8.1.5 sono facoltativi a bordo di un'unità di trasporto.

Il certificato di approvazione non è necessario per i trattori.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: cfr. direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–6

Oggetto: certificato di formazione ADR degli ispettori.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli ispettori che eseguono l'ispezione tecnica annuale dei veicoli non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al capitolo 8.2 o ad avere il certificato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: a volte succede che veicoli sottoposti all'ispezione tecnica portino un carico di merci pericolose, ad esempio cisterne vuote non ripulite.

Le prescrizioni del capitolo 1.3 e del punto 8.2.3 rimangono applicabili.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–7

Oggetto: distribuzione locale dei nn. ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: per cisterne e contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l'indirizzo di destinatari multipli possono essere riportati su altri documenti.

Contenuto della legislazione nazionale: per le cisterne o i contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione nel documento di trasporto conforme al punto 5.4.1.1.6 non è necessaria se la quantità della materia nel piano di carico è riportata con uno zero. Il nome e l'indirizzo dei destinatari non sono richiesti in nessun documento a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–9

Oggetto: trasporti locali verso siti agricoli o siti di costruzione.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti di trasporto; costruzione delle cisterne; certificato di approvazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti locali verso i siti agricoli o i siti di costruzione non sono soggetti ad alcune disposizioni regolamentari:

a)

non è richiesta la dichiarazione delle merci pericolose;

b)

le cisterne e/o i contenitori vecchi costruiti non secondo le disposizioni del capitolo 6.8, ma secondo una legislazione nazionale più vecchia e installati sui rimorchi per l'equipaggio possono rimanere in uso;

c)

le vecchie autocisterne non conformi alle disposizioni dei capitoli 6.7. o 6.8, destinate al trasporto dei nn. ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, con o senza attrezzature per la posa della pavimentazione stradale, possono rimanere in uso per i trasporti locali e nelle immediate vicinanze dei cantieri stradali;

d)

non sono richiesti i certificati di approvazione per i rimorchi per l'equipaggio e le autocisterne con o senza attrezzature per la posa della pavimentazione stradale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: un rimorchio per l'equipaggio è una specie di roulotte comprendente un locale per l'equipaggio, dotata di una cisterna o un contenitore non approvati per il carburante destinato al rifornimento dei trattori forestali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–10

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4.

Contenuto della legislazione nazionale: l'autorità nazionale competente procederà all'approvazione dei veicoli destinati al trasporto di esplosivi in cisterne. Il trasporto in cisterne è permesso unicamente per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marcato ed etichettato conformemente ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Un solo veicolo dell'unità di trasporto può contenere merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose e al regolamento svedese SÄIFS 1993:4.

Osservazioni: questa deroga è applicabile unicamente al trasporto nazionale e se l'operazione di trasporto è per la maggior parte di carattere locale. La regolamentazione in questione era in vigore prima dell'adesione della Svezia all'Unione europea.

Solo due società effettuano operazioni di trasporto di esplosivi in veicoli cisterna. Il passaggio a emulsioni avrà luogo in un prossimo futuro.

Vecchia deroga n. 84.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–11

Oggetto: certificato del conducente.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: la formazione dei conducenti non è autorizzata con i veicoli indicati al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: trasporti locali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–12

Oggetto: trasporto di fuochi d'artificio, n. ONU 0335.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, punto 7.2.4, V2 1).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti l'utilizzo dei veicoli EX/II e EX/III.

Contenuto della legislazione nazionale: la disposizione speciale V2 1) figurante al punto 7.2.4 si applica al trasporto di fuochi d'artificio n. ONU 0335 unicamente se il contenuto netto di esplosivi è superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che ai fuochi d'artificio sia stato assegnato il n. ONU 0335 in conformità alla tabella di classificazione per difetto del punto 2.1.3.5.5 della 14a edizione riveduta delle raccomandazioni dell'ONU sul trasporto di merci pericolose.

Questa assegnazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti. Essa deve essere sottoposta a una verifica sull'unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: il trasporto di fuochi d'artificio è limitato nel tempo a due brevi periodi dell'anno, il periodo di Capodanno e il passaggio dal mese di aprile al mese di maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può essere effettuato senza grandi problemi dall'attuale parco di veicoli omologati EX. Il trasporto dei fuochi d'artificio dai depositi ai punti vendita e degli articoli invenduti verso i depositi è invece limitato a causa della mancanza di veicoli omologati EX. I trasportatori non sono interessati a investire nell'omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. L'esistenza stessa degli speditori di fuochi d'artificio ne risulta compromessa perché non possono immettere sul mercato i loro prodotti.

Quando si usa questa deroga, la classificazione dei fuochi d'artificio deve essere fatta in base all'elenco per difetto delle raccomandazioni dell'ONU, al fine di ottenere la classificazione più aggiornata possibile.

Un tipo di esenzione simile esiste per i fuochi d'artificio n. ONU 0336 compresi nella disposizione speciale 651, punto 3.3.1 dell'ADR 2005.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-13

Oggetto: adozione di RO-bi-DK-4.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i) (trasporto locale su brevi distanze)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

UK Regno Unito

RO–bi–UK–1

Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione sulle merci pericolose al trasporto tra locali privati separati da una strada. Per quanto riguarda la classe 7, questa deroga non si applica a nessuna delle disposizioni della regolamentazione del 2002 relativa al trasporto di materiali radioattivi su strada [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Osservazioni: può verificarsi facilmente una situazione in cui vengono trasferite merci tra due locali privati situati su due lati di una strada. Questo trasferimento non costituisce un trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel senso comune del termine e in questo caso non dovrebbe applicarsi nessuna delle disposizioni della regolamentazione sulle merci pericolose.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–2

Oggetto: esenzione dal divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione locale che va dal deposito di distribuzione locale a un dettagliante o a un utilizzatore finale e dal dettagliante all'utilizzatore finale (eccetto per la classe 7) (N11).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il divieto di aprire i colli è limitato dalla clausola «Unless authorised to do so by the operator of the vehicle» (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Osservazioni: preso letteralmente, il divieto così formulato nell'allegato può creare gravi problemi per la distribuzione al dettaglio.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–3

Oggetto: disposizioni alternative per il trasporto di barili di legno contenenti il n. ONU 3065 del gruppo di imballaggio III.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: capitoli 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura.

Contenuto della legislazione nazionale: consente il trasporto di bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 24 %, ma inferiore al 70 % in volume (gruppo di imballaggio III), in barili di legno non conformi alle norme dell'ONU senza etichette di pericolo, a condizione che vi siano prescrizioni più rigorose per il caricamento e il veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Osservazioni: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto a un'accisa che deve essere trasportato dalla distilleria ai magazzini doganali in veicoli securizzati, recanti un sigillo doganale ufficiale. Le prescrizioni di sicurezza supplementari tengono conto delle disposizioni meno rigorose per l'imballaggio e l'etichettatura.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–4

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-12.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–5

Oggetto: raccolta di batterie usate a fini di smaltimento o di riciclaggio.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizione speciale 636.

Contenuto della legislazione nazionale: permette l'applicazione delle seguenti condizioni, in alternativa alla disposizione speciale 636 del capitolo 3.3:

le pile e le batterie al litio usate (nn. ONU 3090 e 3091) consegnate e raccolte per il trasporto, ai fini del loro smaltimento, dal punto di raccolta per i consumatori all'impianto di trattamento intermedio e le altre pile e batterie non contenenti litio (nn. ONU 2800 e 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni:

 

sono imballate in fusti IH2 o casse 4H2 conformi al livello di prova del gruppo di imballaggio II per le materie solide;

 

non più del 5 % di ciascun collo è costituito da batterie al litio e al litio ionico;

 

la massa lorda massima di ciascun collo non supera 25 kg;

 

la quantità totale dei colli caricati su un'unità di trasporto non supera 333 kg;

 

non può essere trasportata nessun'altra merce pericolosa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Osservazioni: i punti di raccolta per i consumatori sono situati in genere in punti di vendita al dettaglio e non è facile insegnare a un gran numero di persone a differenziare e imballare le batterie usate in conformità alle disposizioni dell'ADR Il sistema britannico funzionerebbe secondo gli orientamenti del Waste and Resources Action Programme adottato dal Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi conformi alle disposizione dell'ADR e di istruzioni appropriate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021»

2)

nell'allegato II, il capo II.3 è sostituito dal testo seguente:

«II.3.   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = ferrovia

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/lettera b), punto i)/lettera b), punto ii)

MS = sigla dello Stato membro

nn= numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–a–DE–2

Oggetto: autorizzazione dell'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione dell'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e prodotti per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (numeri ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: N. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RA-a-FR-3

Oggetto: trasporti per esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni concernenti le materie pericolose che devono figurare nella lettera di vettura.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti per esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6, non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–FR–4

Oggetto: esenzione dall'obbligo di etichettatura di taluni vagoni postali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare etichette sulle pareti dei vagoni.

Contenuto della legislazione nazionale: unicamente i vagoni postali che trasportano più di 3 tonnellate di materie di una stessa classe (diversa dalle classi 1, 6.2 o 7) devono recare etichette.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RA–a–SE–1

Oggetto: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare etichette.

Contenuto della legislazione nazionale: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: il regolamento RID fissa limiti quantitativi per le merci per la consegna espressa. Si tratta quindi di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

UK Regno Unito

RA–a–UK–1

Oggetto: trasporto di articoli contenenti determinate materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni del RID.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili ai regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno introdotte nel RID.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–2

Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi in comune di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6).

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi in comune.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi in comune di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti nelle norme sul carico in comune di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che «tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, che le mettano in pericolo e siano essi stessi messi in pericolo da tali merci».

Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:

1.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 o 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose classificate con il n. ONU 1942. La quantità del n. ONU 1942 che può essere trasportata deve essere limitata in quanto è considerato un esplosivo del codice di classificazione 1.1D;

2.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 o 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate merci pericolose (ad eccezione dei gas infiammabili, delle materie infettanti e delle materie tossiche) della categoria di trasporto 2 o merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose della categoria di trasporto 2 non superi 500 kg o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 kg;

3.

gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportati liquidi e gas infiammabili della categoria di trasporto 2 o gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose non superi complessivamente 200 kg o litri e la massa totale netta degli esplosivi non superi 20 kg;

4.

gli oggetti esplosivi classificati con i nn. ONU 0106, 0107 o 0257 possono essere trasportati con oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità D, E o F di cui sono componenti. La quantità totale degli esplosivi con i nn. ONU 0106, 0107 e 0257 non deve superare 20 kg.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–3

Oggetto: permettere diverse quantità massime totali per unità di trasporto per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella del punto 1.1.3.1.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alla natura dell'operazione di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: adozione di norme che prevedono esenzioni per le quantità limitate e i carichi in comune di esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Osservazioni: permettere limiti diversi per le piccole quantità e fattori di moltiplicazione diversi per i carichi in comune di merci della classe 1, cioè «50» per la categoria 1 e «500» per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi in comune, i fattori di moltiplicazione sono «20» per la categoria di trasporto 1 e «2» per la categoria di trasporto 2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–4

Oggetto: adozione di RA-a-FR-6.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni meno rigorose sull'affissione di pannelli sui vagoni per il trasporto ferroviario di rimorchi stradali.

Contenuto della legislazione nazionale: le prescrizioni sull'affissione di pannelli non si applicano nei casi in cui i pannelli del veicolo sono chiaramente visibili.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Osservazioni: si tratta di una disposizione nazionale già esistente del Regno Unito.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–5

Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR o ONU.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Osservazioni: le prescrizioni del regolamento RID sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto ferroviario di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bi–DE–2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in GIR; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (come sono raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA-bi-DE-3

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, in vagoni cisterna ferroviari.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capitolo 6.8, punto 6.8.2.3, esige l'approvazione del prototipo per le cisterne che trasportano il n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, per brevi distanze (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in vagoni cisterna ferroviari costruiti secondo le norme russe. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari stabilite dalle competenti autorità in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-1/92.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020 (proroga della validità dell'autorizzazione).

DK Danimarca

RA–bi–DK-1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso del Grande Belt. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

RA–bi–DK-2

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso dell'Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Osservazioni:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

SE Svezia

RA–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni di detta direttiva, che prevede solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di materie e oggetti.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1 di detta direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi i GIR e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi, siano conformi a un tipo sottoposto a prove e approvato in conformità ai gruppi di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato II, capo II.1, di detta direttiva,

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente che trattiene qualsiasi liquido che potrebbe fuoriuscire negli imballaggi esterni, nei GIR o nei grandi imballaggi durante il trasporto, e

la massa lorda degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata sul marchio del prototipo ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi; e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura «Imballato in conformità alla parte 16 dell'appendice S del RID».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, di detta direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, su cui è difficile fare previsioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-bii-DE-1

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1051 [cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa)] in vagoni cisterna ferroviari, in deroga all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di trasporto del n. ONU 1051 (cianuro di idrogeno), stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa) in vagoni cisterna ferroviari (cisterne RID).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia su particolari tragitti prestabiliti facente parte di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. Il trasporto è effettuato in vagoni cisterna autorizzati specificamente a tale scopo, la cui costruzione e il cui allestimento sono adeguati costantemente in funzione dei canoni di sicurezza più recenti. Il processo di trasporto è soggetto a una regolamentazione dettagliata costituita da disposizioni di sicurezza operativa supplementari, approvate dalle autorità competenti in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi, ed è controllato dalle autorità di supervisione competenti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, Nr. E-1/97.

Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2023

RA-bii-DE-2

Oggetto: trasporto locale su tragitti prestabiliti del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, in contenitori su vagoni.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Il capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto alla rinfusa di carburo di calcio.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, su particolari tragitti prestabiliti, facente parte di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. I carichi sono trasportati in vagoni, in contenitori costruiti a tal fine. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-3/10.

Data di scadenza: 15 gennaio 2018.»