ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 50

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
21 febbraio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/282 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modifica degli allegati VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda lo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/283 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/284 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine (Allargamento alla Croazia)

10

 

*

Decisione (UE) 2015/285 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, in merito alla sostituzione del protocollo 4 di detto accordo (Norme di origine) con un nuovo protocollo conforme alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

13

 

*

Decisione (UE) 2015/286 della Banca centrale europea, del 27 novembre 2014, che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2014/49)

42

 

*

Decisione (UE) 2015/287 della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2014, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Lietuvos bankas (BCE/2014/61)

44

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU L 217 del 23.7.2014 )

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/282 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2015

recante modifica degli allegati VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda lo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1) della Commissione, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dispone che i metodi usati per acquisire informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze richieste da detto regolamento sono riveduti e migliorati periodicamente al fine di ridurre le sperimentazioni su animali vertebrati e il numero di animali utilizzati. Ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nella messa a punto dei metodi di prova occorre tener conto dei principi finalizzati a sostituire, ridurre e perfezionare le tecniche per l'uso degli animali nelle procedure, in particolare quando diventano disponibili opportuni metodi convalidati per sostituire, ridurre o perfezionare la sperimentazione sugli animali. In seguito a tale revisione, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 440/2008 (3) e gli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 ove pertinente, al fine di sostituire, ridurre e perfezionare la sperimentazione sugli animali.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, uno studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni va impiegato per studiare la tossicità per la riproduzione delle sostanze chimiche per acquisire le informazioni standard prescritte al punto 8.7.3. degli allegati IX e X di detto regolamento. Il punto 8.7.1., colonna 2, dell'allegato VIII del regolamento CE) n. 1907/2006 stabilisce inoltre che lo studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni rappresenti un'opzione nei casi in cui i potenziali effetti nocivi sulla fertilità o lo sviluppo destano particolare preoccupazione.

(3)

Lo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (EOGRTS) (4) è un nuovo metodo di prova sviluppato per valutare la tossicità per la riproduzione delle sostanze chimiche. Questo metodo di prova è stato adottato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel luglio 2011. L'EOGRTS è un metodo di prova modulare, in cui la riproduzione e la valutazione di una seconda filiazione (F2) nonché la sperimentazione per la neurotossicità (DNT) per lo sviluppo e l'immunotossicità (DIT) per lo sviluppo costituiscono moduli separati e indipendenti.

(4)

Si ritiene che l'EOGRTS offra diversi vantaggi rispetto allo studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni in quanto valuta un maggior numero di esemplari nella prima filiazione (F1) e tiene conto di parametri aggiuntivi, migliorando così la sensibilità e il livello di informazione ottenibili con le prove. Inoltre, poiché la riproduzione della filiazione F2 non rientra nel disegno sperimentale di base, impiegando tale disegno si consegue una riduzione significativa del numero di animali usati.

(5)

L'EOGRTS è stato incluso nel regolamento (CE) n. 440/2008 dal regolamento della Commissione (UE) n. 900/2004 (5). È opportuno modificare gli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 per specificare come si debba applicare il nuovo metodo di prova ai fini di detto regolamento. A tal fine nel 2011 è stato creato un sottogruppo del gruppo di esperti della Commissione composto dalle autorità competenti per il REACH e per i regolamenti in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (in appresso denominato «il gruppo di esperti»). Sulla base delle raccomandazioni scientifiche di tale gruppo di esperti, è opportuno che l'EOGRTS diventi il metodo di prova privilegiato per soddisfare le informazioni standard prescritte definite al punto 8.7.3., colonna 1, degli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 in sostituzione dello studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni (B.35).

(6)

È opportuno che le informazioni standard prescritte di cui agli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 siano limitate alla configurazione di base dell'EOGRTS. Tuttavia, in taluni casi specifici, se giustificato, è auspicabile che il richiedente abbia la facoltà di proporre e che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) abbia la facoltà di chiedere l'esecuzione della filiazione F2, oltre alle fasce DNT e DIT.

(7)

È opportuno garantire che lo studio sulla tossicità per la riproduzione svolto a norma del punto 8.7.3. degli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 consenta una valutazione adeguata dei possibili effetti sulla fertilità. La durata dell'esposizione precedente l'accoppiamento e la selezione della dose devono essere adeguate per soddisfare la valutazione del rischio nonché i fini di classificazione e di etichettatura, come disposto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(8)

Considerato che i restanti dubbi di ordine scientifico riguardanti il valore della filiazione F2 vanno chiariti sulla base di dati empirici, e che le sostanze che presentano il rischio potenzialmente più elevato per i consumatori e gli utilizzatori professionali dovrebbero essere valutate sulla base di un approccio precauzionale, è opportuno che l'avvio della produzione e della valutazione della filiazione F2 per talune sostanze sia valutato caso per caso. Il gruppo di esperti ha raccomandato di prevedere nei punti pertinenti degli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 un metodo basato sull'esposizione, associato agli usi che prevedono l'esposizione dei consumatori e degli utilizzatori professionali. È necessario includere criteri supplementari sulla base di elementi indicanti che una sostanza è scarsamente preoccupante in funzione delle informazioni disponibili per quanto attiene alla tossicità e al comportamento tossicocinetico, al fine di ottimizzare ulteriormente la selezione delle sostanze per le quali è necessario produrre e sottoporre a prova la filiazione F2.

(9)

Si ritiene che la neurotossicità (DNT) per lo sviluppo e l'immunotossicità (DIT) per lo sviluppo siano endpoint di tossicità per lo sviluppo importanti e rilevanti, che potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Tuttavia, l'analisi delle fasce DNT e DIT comporta costi supplementari significativi e pone difficoltà di ordine tecnico e pratico per i laboratori di prova. Per questo motivo si considera appropriato limitare l'analisi delle fasce DNT e DIT, oppure solo di una di esse, a specifici casi di comprovata necessità scientifica. Di conseguenza è necessario introdurre norme specifiche per l'adeguamento delle informazioni prescritte di cui al punto 8.7.3. degli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006, in modo da attivare le prove di immunotossicità e di neurotossicità. Nei casi in cui le informazioni disponibili in merito a una sostanza indichino una preoccupazione particolare relativa alla neurotossicità o all'immunotossicità, dovrebbe essere possibile includere le fasce DNT e DIT o solo una di esse, con giustificazione su base individuale. Le prove a sostegno di tali preoccupazioni possono avere origine da informazioni esistenti acquisite mediante approcci in vivo o senza animali, dalla conoscenza dei pertinenti modi/meccanismi d'azione della sostanza stessa o da informazioni esistenti su sostanze strutturalmente connesse. Pertanto, se questi dubbi particolari sono giustificati, il richiedente dovrebbe avere la facoltà di proporre e l'ECHA dovrebbe avere la facoltà di chiedere l'esecuzione delle fasce DNT e DIT o solo di una di esse.

(10)

Il punto 8.7.3. dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1907/2006 dispone l'esecuzione di uno studio di tossicità per la riproduzione solo se sussistono dubbi circa gli effetti nocivi individuati in precedenza sugli organi o sui tessuti riproduttivi. Ivi si stabilisce che solo gli studi sulla tossicità a dose ripetuta di 28 e 90 giorni possono fornire tali informazioni. Considerato che anche gli studi di tossicità per la riproduzione su due generazioni come le linee guida per le prove sulle sostanze chimiche 421 o 422 dell'OCSE, oppure altri studi con somministrazione a dose ripetuta possono fornire indicazioni in merito agli effetti nocivi sui pertinenti parametri riproduttivi, che possono giustificare la necessità di dare un seguito mediante lo svolgimento di un EOGRTS, è necessario modificare la colonna 1, punto 8.7.3., per poter tener conto di tali studi aggiuntivi.

(11)

Al fine di evitare di imporre un onere sproporzionato agli operatori economici che potrebbero aver già effettuato le prove o acquisito i risultati dello studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni e per motivi di benessere degli animali, le rigorose sintesi degli studi iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono ritenute idonee ai fini delle informazioni standard prescritte di cui al punto 8.7.3. degli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(12)

Per motivi di coerenza è opportuno modificare il punto 8.7.1., colonna 2, dell'allegato VIII, del suddetto regolamento, al fine di modificare il riferimento incrociato allo studio richiesto al punto 8.7.3. dell'allegato IX del medesimo regolamento, dallo studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni all'EOGRTS.

(13)

L'ECHA, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, intende elaborare ulteriori documenti orientativi sull'applicazione dell'EOGRTS ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006, trattando anche l'applicazione dei criteri per la filiazione F2 e per le fasce DNT/DIT. L'ECHA, nell'espletamento delle sue funzioni, tiene pienamente conto del lavoro svolto dall'OCSE nonché da altri gruppi scientifici e di esperti in materia. Inoltre, nel fissare i termini entro i quali vano presentati gli aggiornamenti dei fascicoli recanti risultati relativi all'EOGRTS, è opportuno che l'ECHA tenga conto della disponibilità sul mercato di tale procedura di prova.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(15)

I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

(3)  Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

(4)  OCSE, Linea guida per le prove sulle sostanze chimiche 443.

(5)  Regolamento (UE) n. 900/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 247 del 21.8.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1)

All'allegato VIII, nella tabella che stabilisce le informazioni tossicologiche, alla colonna 2 (Norme specifiche per gli adattamenti rispetto alla colonna 1), il punto 8.7.1 è sostituito dal seguente:

 

«8.7.1.

Non occorre realizzare tale studio se:

la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e misure idonee di gestione dei rischi sono attuate, o

la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e misure idonee di gestione dei rischi sono attuate, o

un'esposizione umana rilevante può essere esclusa a norma dell'allegato XI, punto 3, o

è disponibile uno studio della tossicità sullo sviluppo prenatale (allegato IX, punto 8.7.2) o uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (B.56, OCSE TG 443) (allegato IX, punto 8.7.3) o uno studio su due generazioni (B.35, OCSE TG 416).

Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove sulla fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità

Nei casi in cui i potenziali effetti nocivi sulla fertilità o lo sviluppo destano particolare preoccupazione, può essere proposto dal dichiarante, al posto dello studio di screening, uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (allegato IX, punto 8.7.3) oppure uno studio della tossicità sullo sviluppo prenatale (allegato IX, punto 8.7.2).»

.

2)

All'allegato IX, nella tabella che stabilisce le informazioni tossicologiche, alla colonna 1 (Informazioni standard prescritte) e alla colonna 2 (Norme specifiche per gli adattamenti rispetto alla colonna 1), il punto 8.7.3 è sostituito dal seguente:

«8.7.3.

Studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (B.56 del regolamento della Commissione sui metodi di prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 3, o OCSE 443), disegno sperimentale di base (fasce 1A e 1B senza estensione per includere una filiazione F2), una sola specie, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana, se gli studi disponibili sulla tossicità a dose ripetuta (e.g. studi di 28 o 90 giorni, studi di screening OCSE 421 o 422) rivelano effetti nocivi sugli organi o tessuti riproduttivi o destano altre preoccupazioni in relazione alla tossicità per la riproduzione.

8.7.3.

Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alla fascia 1B per includere la filiazione F2 è proposto dal richiedente o può essere richiesto dall'Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 se:

a)

la sostanza contempla usi che comportano una significativa esposizione dei consumatori o degli addetti, tenuto conto, tra l'altro, dell'esposizione dei consumatori agli articoli, e

b)

purché ricorra una qualsiasi delle seguenti condizioni:

la sostanza manifesta effetti genotossici nelle prove di mutagenicità delle cellule somatiche in vivo per cui può essere classificata come mutagena di categoria 2, o

esistono indicazioni che la dose interna della sostanza e/o di uno qualsiasi dei suoi metaboliti raggiungerà uno stato stabile nella sperimentazione animale solo dopo un'esposizione prolungata, o

gli studi in vivo o gli approcci non basati sugli animali disponibili mostrano uno o più meccanismi d'azione rilevanti relativi alle interferenze endocrine.

Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alle fasce 2A/2B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o alla fascia 3 (immunotossicità per lo sviluppo) è proposto dal richiedente o può essere richiesto dall'Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 nel caso di particolari preoccupazioni in merito alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo), purché giustificate da una qualsiasi delle seguenti condizioni:

informazioni esistenti sulla sostanza stessa derivate da studi in vivo o da approcci non basati sugli animali (per esempio anomalie dell'Snc, effetti nocivi comprovati sul sistema nervoso o immunitario in studi su animali adulti o animali esposti in fase prenatale), o

meccanismi/modi d'azione specifici della sostanza associati alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo) (per esempio inibizione della colinesterasi o cambiamenti rilevanti nei livelli ormonali tiroidei associati a effetti nocivi), o

informazioni esistenti in merito a effetti nocivi causati da sostanze strutturalmente analoghe alla sostanza studiata, che facciano presumere tali effetti o meccanismi/modi d'azione.

Al fine di chiarire i dubbi relativi alla tossicità per lo sviluppo, il dichiarante può proporre altri studi sulla neurotossicità per lo sviluppo e/o sull'immunotossicità per lo sviluppo anziché le fasce 2A/2B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o la fascia 3 (immunotossicità per lo sviluppo) dello studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione.

Gli studi di tossicità per la riproduzione su due generazioni (B.35, OCSE TG 416) avviati prima del 13 marzo 2015 sono ritenuti idonei a soddisfare tali informazioni standard prescritte.

Lo studio è svolto su una specie. Può essere valutata la necessità di effettuare uno studio a questo livello di tonnellaggio o a quello successivo su un secondo ceppo o una seconda specie e la decisione in merito deve essere basata sull'esito della prima prova e di tutti gli altri dati pertinenti disponibili.»

.

3)

All'allegato X, nella tabella che stabilisce le informazioni tossicologiche, alla colonna 1 (Informazioni standard prescritte) e alla colonna 2 (Norme specifiche per gli adattamenti rispetto alla colonna 1), il punto 8.7.3 è sostituito dal seguente:

«8.7.3.

Studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (B.56 del regolamento della Commissione sui metodi di prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 3, o OCSE 443), disegno sperimentale di base (fasce 1A e 1B senza estensione per includere una filiazione F2), una sola specie, via di somministrazione più appropriata, tenuto conto della via probabile di esposizione umana, a meno che non sia già stato fornito come parte dei requisiti dell'allegato IX.

8.7.3.

Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alla fascia 1B per includere la filiazione F2 è proposto dal richiedente o può essere richiesto dall'Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 se:

a)

la sostanza contempla usi che comportano una significativa esposizione dei consumatori o degli addetti, tenuto conto, tra l'altro, dell'esposizione dei consumatori agli articoli, e

b)

purché ricorra una qualsiasi delle seguenti condizioni:

la sostanza manifesta effetti genotossici nelle prove di mutagenicità delle cellule somatiche in vivo per cui può essere classificata come mutagena di categoria 2, o

esistono indicazioni che la dose interna della sostanza e/o di uno qualsiasi dei suoi metaboliti raggiungerà uno stato stabile nella sperimentazione animale solo dopo un'esposizione prolungata, o

gli studi in vivo o gli approcci non basati sugli animali disponibili mostrano uno o più meccanismi d'azione rilevanti relativi alle interferenze endocrine.

Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alle fasce 2A/2B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o alla fascia 3 (immunotossicità per lo sviluppo) è proposto dal richiedente o può essere richiesto dall'Agenzia a norma degli articoli 40 o 41 nel caso di particolari preoccupazioni in merito alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo), purché giustificate da una qualsiasi delle seguenti condizioni:

informazioni esistenti sulla sostanza stessa derivate da studi in vivo o da approcci non basati sugli animali (per esempio anomalie del Snc, effetti nocivi comprovati sul sistema nervoso o immunitario in studi su animali adulti o animali esposti in fase prenatale), o

meccanismi/modi d'azione specifici della sostanza associati alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo) (per esempio inibizione della colinesterasi o cambiamenti rilevanti nei livelli ormonali tiroidei associati a effetti nocivi), o

informazioni esistenti in merito a effetti nocivi causati da sostanze strutturalmente analoghe alla sostanza studiata, che facciano presumere tali effetti o meccanismi/modi d'azione.

Al fine di chiarire i dubbi relativi alla tossicità per lo sviluppo, il dichiarante può proporre altri studi sulla neurotossicità per lo sviluppo e/o sull'immunotossicità per lo sviluppo anziché le fasce 2A/2B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o la fascia 3 (immunotossicità per lo sviluppo) dello studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione.

Gli studi di tossicità per la riproduzione su due generazioni (B.35, OCSE TG 416) avviati prima del 13 marzo 2015 sono ritenuti idonei a soddisfare tali informazioni standard prescritte.»

.


21.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/283 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

116,3

IL

80,8

MA

84,5

TR

114,7

ZZ

99,1

0707 00 05

EG

191,6

TR

188,8

ZZ

190,2

0709 93 10

MA

179,2

TR

226,7

ZZ

203,0

0805 10 20

EG

46,7

IL

70,4

MA

47,2

TN

52,2

TR

68,0

ZZ

56,9

0805 20 10

IL

133,1

MA

101,0

ZZ

117,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

74,4

IL

148,9

JM

118,8

MA

109,2

TR

81,8

US

133,4

ZZ

111,1

0805 50 10

EG

41,5

TR

50,6

ZZ

46,1

0808 10 80

BR

68,9

CL

94,4

MK

29,8

US

175,0

ZZ

92,0

0808 30 90

CL

162,8

CN

82,2

US

122,7

ZA

92,7

ZZ

115,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

21.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/10


DECISIONE (UE) 2015/284 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2015

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine (Allargamento alla Croazia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 4 dell'accordo SEE («protocollo 4»).

(3)

Il protocollo 4 contiene disposizioni e norme riguardanti le norme d'origine.

(4)

Alcune disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione delle norme d'origine dopo l'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e tre accordi collegati (3) devono essere integrate nell'accordo SEE.

(5)

Occorre quindi modificare il protocollo 4.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme d'origine si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 5.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2015

del

che modifica il protocollo 4 (norme d'origine) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 4 dell'accordo SEE riguarda le norme d'origine.

(2)

Il 1o luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea.

(3)

A seguito della conclusione positiva dei negoziati di allargamento dell'Unione europea, la Repubblica di Croazia ha presentato domanda per aderire all'accordo SEE.

(4)

L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo («accordo sull'allargamento del SEE») (1) è stato siglato il 20 dicembre 2013.

(5)

L'accordo sull'allargamento del SEE è stato firmato l'11 aprile 2014 e viene applicato provvisoriamente dal 12 aprile 2014.

(6)

Alcune disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione delle norme d'origine dopo l'applicazione provvisoria dell'accordo sull'allargamento del SEE devono essere integrate nell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 4 dell'accordo SEE è modificato conformemente alle disposizioni che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[…]

I segretari

del Comitato misto SEE

[…]


(1)  GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 5.

(2)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. […]

Nel protocollo 4 dell'accordo SEE, dopo l'articolo 40 è aggiunto quanto segue:

«Articolo 41

Disposizioni transitorie riguardanti l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1.   Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato EFTA o dalla Repubblica di Croazia o compilata nel quadro di un accordo preferenziale applicato tra gli Stati EFTA e la Repubblica di Croazia è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:

a)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati al più tardi il giorno precedente la data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, nonché

b)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato EFTA o dalla Repubblica di Croazia verso, rispettivamente, la Repubblica di Croazia o uno Stato EFTA prima della data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, nel quadro di accordi preferenziali applicati in quel momento tra uno Stato EFTA e la Repubblica di Croazia, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi può anche essere accettata negli Stati EFTA o nella Repubblica di Croazia purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro il termine di quattro mesi dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

2.   Gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante le quali è stato conferito lo status di “esportatore autorizzato” nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del presente protocollo.

Gli Stati EFTA, da una parte, e la Croazia, dall'altra, valutano, entro un anno dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, la necessità di sostituire tali autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate in conformità del presente protocollo.

3.   Le richieste di controllo a posteriori delle prove dell'origine rilasciate o compilate nel quadro degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali degli Stati EFTA e della Repubblica di Croazia nei tre anni successivi al rilascio o alla compilazione delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di importazione.

4.   Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate dalla Repubblica di Croazia verso gli Stati EFTA o dagli Stati EFTA verso la Repubblica di Croazia, che rispettano le norme del presente protocollo e che, alla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, sono in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in zona franca in uno Stato EFTA o nella Repubblica di Croazia.

5.   Il trattamento preferenziale può essere concesso nei casi di cui al paragrafo 4 purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione.»


21.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/13


DECISIONE (UE) 2015/285 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2015

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, in merito alla sostituzione del protocollo 4 di detto accordo (Norme di origine) con un nuovo protocollo conforme alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») riguarda norme di origine.

(2)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

(3)

L'Unione europea, la Norvegia e il Liechtenstein hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011 e l'Islanda ha firmato la convenzione il 30 giugno 2011.

(4)

L'Unione europea, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein hanno depositato i propri strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012, il 9 novembre 2011, il 12 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'Islanda il 1o maggio 2012 e per la Norvegia e il Liechtenstein il 1o gennaio 2012.

(5)

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. Di conseguenza, è opportuno sostituire il protocollo 4 dell'accordo SEE relativo alle norme di origine con un nuovo protocollo che sia in linea con la convenzione e che vi faccia quanto più possibile riferimento.

(6)

È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE si basi sull'allegato progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, in merito alla sostituzione del protocollo 4 (Norme di origine) di detto accordo con un nuovo protocollo che sia conforme alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee si basi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato misto SEE possono concordare modifiche di carattere tecnico del progetto di decisione del Comitato misto SEE senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2015

che sostituisce il protocollo 4, relativo alle norme di origine, dell'accordo sullo Spazio economico europeo con un nuovo protocollo allineato alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 dell'accordo SEE fa riferimento al protocollo 4 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), l'Islanda, la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona (1).

(2)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

(3)

L'Unione europea, la Norvegia e il Liechtenstein hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011 e l'Islanda ha firmato la convenzione il 30 giugno 2011.

(4)

L'Unione europea, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein hanno depositato i propri strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012, il 9 novembre 2011, il 12 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'Islanda il 1o maggio 2012 e per la Norvegia e il Liechtenstein il 1o gennaio 2012.

(5)

La convenzione comprende i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.

(6)

Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona paneuromediterranea di cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella esistente in precedenza nel quadro del protocollo 4.

(7)

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. Di conseguenza, nell'accordo, il protocollo 4 relativo alle norme di origine dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo allineato alla convenzione.

(8)

La decisione del Comitato misto SEE n. XX/2015 che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE (3)  (4) prevede disposizioni transitorie per la Croazia in merito all'applicazione delle norme di origine di cui al protocollo 4. Tali norme dovrebbero rimanere in vigore fino al 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il protocollo 4 dell'accordo SEE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 41 del protocollo 4, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. XX/2015 (5), continua ad applicarsi fino al 1o gennaio 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (6).

Essa si applica a decorrere dal…

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(3)  Decisione del Comitato misto SEE n. …/2015 del … che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE (GU…).

(4)  GU: inserire nel testo il numero della decisione del Comitato misto SEE di cui all'allegato al documento st 16970/14.

(5)  GU: inserire nel testo il numero della decisione del Comitato misto SEE di cui all'allegato del documento st 16970/14 e completare la nota precedente

(6)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n.

«

PROTOCOLLO 4

relativo alle norme di origine

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

Articolo 2

Prescrizioni generali

Articolo 3

Cumulo diagonale dell'origine

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7

Unità di riferimento

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 9

Assortimenti

Articolo 10

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11

Principio di territorialità

Articolo 12

Trasporto diretto

Articolo 13

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15

Prescrizioni generali

Articolo 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 18

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 20

Separazione contabile

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

Articolo 22

Esportatore autorizzato

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 27

Dichiarazione del fornitore

Articolo 28

Documenti giustificativi

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

Articolo 31

Importi espressi in euro

TITOLO VI

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Cooperazione amministrativa

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

Articolo 34

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

Articolo 35

Composizione delle controversie

Articolo 36

Sanzioni

Articolo 37

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 38

Applicazione del protocollo

Articolo 39

Condizioni speciali

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato IIIa:

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

Allegato IIIb:

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED

Allegato IVa:

Testo della dichiarazione di origine

Allegato IVb:

Testo della dichiarazione di origine EUR-MED

Allegato V:

Facsimile della dichiarazione del fornitore

Allegato VI:

Facsimile della dichiarazione a lungo termine del fornitore

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Dichiarazione comune relativa al recesso di una parte contraente dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

“fabbricazione”, qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

“materiale”, qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegati nella fabbricazione del prodotto;

c)

“prodotto”, il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

“merci”, sia i materiali che i prodotti;

e)

“valore in dogana”, il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f)

“prezzo franco fabbrica”, il prezzo franco fabbrica pagato nel SEE per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

“valore dei materiali”, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;

h)

“valore dei materiali originari”, il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

“valore aggiunto”, la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nel SEE;

j)

“capitoli” e “voci”, i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”;

k)

“classificato”, il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

“spedizione”, i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m)

“territori”, comprensivi delle acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

Articolo 2

Prescrizioni generali

1.   Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari del SEE:

a)

i prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 4;

b)

i prodotti ottenuti nel SEE utilizzando materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

A tal fine, i territori delle parti contraenti alle quali si applica l'accordo vengono considerati come un unico territorio.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il territorio del Principato del Liechtenstein viene escluso da quello del SEE al fine di determinare l'origine dei prodotti di cui alle tabelle I e II del protocollo 3. Tali prodotti vengono considerati come originari del SEE soltanto se sono stati ottenuti interamente o lavorati in maniera sufficiente nei territori delle altre parti contraenti.

Articolo 3

Cumulo diagonale dell'origine

1.   Fatto salvo l'articolo 2, sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (1), dell'Islanda, della Norvegia, delle Isole Fær Øer, della Turchia, dell'Unione europea o di qualsiasi paese coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (2), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6, all'interno del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Fatto salvo l'articolo 2, sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia (3), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6, all'interno del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del SEE non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto è considerato originario del SEE soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore di materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nel SEE.

4.   I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel SEE conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

5.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c)

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e nelle altre parti contraenti, secondo le loro procedure, avvisi da cui risulti che sono soddisfatti i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

L'Unione europea fornisce alle altre parti contraenti, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano “interamente ottenuti” nel SEE:

a)

i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)

i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle parti contraenti, dalle loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni di produzione ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Le espressioni “loro navi” e “loro navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato EFTA;

b)

che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato EFTA;

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA;

e

e)

il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA.

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati purché:

a)

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le operazioni di conservazione destinate ad assicurare che i prodotti si conservino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la suddivisione e la riunione di imballaggi;

c)

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h)

la sbucciatura, lo snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l'affilatura, la semplice frantumazione o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n)

la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

o)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);

q)

la macellazione di animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel SEE su quel prodotto.

Articolo 7

Unità di riferimento

1.   L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibili;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11

Principio di territorialità

1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nel SEE, fatto salvo il disposto dell'articolo 3 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Fatto salvo l'articolo 3, le merci originarie esportate dal SEE verso un altro paese e successivamente reimportate nel SEE devono essere considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.   L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e successivamente reimportati, purché:

a)

i suddetti materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione;

e

b)

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i)

le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii)

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.

4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

7.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

8.   Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori del SEE sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 12

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente all'interno del SEE o attraverso i territori dei paesi di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli del SEE.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

un'esatta descrizione dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure

c)

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 13

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in un'altra parte contraente;

c)

i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione;

e

d)

dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d'importazione viene presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, in nessuna delle parti contraenti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili in una qualsiasi delle parti contraenti ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 8 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15

Prescrizioni generali

1.   I prodotti originari, all'importazione in una delle parti contraenti, beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a)

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;

b)

un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;

c)

nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito “dichiarazione di origine” o “dichiarazione di origine EUR-MED”), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di una parte contraente rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 nei seguenti casi:

se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;

se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.

5.   Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di una parte contraente, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo ed:

il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

6.   Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

“CUMULATION APPLIED WITH (nome del paese/dei paesi)”,

se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

“NO CUMULATION APPLIED”.

7.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

8.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.

9.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

oppure

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 5.

3.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

4.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

5.   I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

 

“ISSUED RETROSPECTIVELY”.

I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:

 

“ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ) (data e luogo del rilascio)”.

6.   Le diciture di cui al paragrafo 5 sono apposte nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

Articolo 18

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.   Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

 

“DUPLICATE”.

3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 è apposta nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

4.   Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nelle parti contraenti, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti in questione, o alcuni di essi, altrove nel SEE. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20

Separazione contabile

1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della “separazione contabile” (di seguito “metodo”).

2.   Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati “originari” coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

3.   Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

4.   Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5.   Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

1.   Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;

oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata nei seguenti casi:

se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;

se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.

3.   La dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e:

il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

oppure

i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4.   Le dichiarazioni di origine EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

“CUMULATION APPLIED WITH (nome del paese/dei paesi)”,

se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

“NO CUMULATION APPLIED”.

5.   L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

6.   La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED è dattiloscritta dall'esportatore, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

7.   Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

8.   La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito “esportatore autorizzato”), che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma dell'accordo, a compilare dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine o sulla dichiarazione di origine EUR-MED.

4.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.   La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di detto termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Dichiarazione del fornitore

1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una delle parti contraenti per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti contraenti, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nel SEE, al fine di stabilire se i prodotti, nella cui produzione sono state utilizzate dette merci, si possano considerare originari del SEE e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.

4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (di seguito “dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida anche per le successive spedizioni.

Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.

5.   La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6.   Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 27, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

a)

una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nel SEE, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in conformità del presente protocollo, o in uno dei paesi di cui all'articolo 3, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e)

dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nel SEE i materiali utilizzati, compilate nelle parti contraenti a norma del presente protocollo;

f)

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

1.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

2.   L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 5.

3.   Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione, nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

4.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

5.   Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se è regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.   Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nella valuta nazionale degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi di cui all'articolo 3, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta delle parti contraenti. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto SEE tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Cooperazione amministrativa

1.   Le autorità doganali delle parti contraenti si forniscono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e dell'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

1.   La verifica a posteriori delle prove dell'origine è effettuata per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.   La verifica viene effettuata dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

1.   La verifica a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuata per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, o della compilazione della dichiarazione di origine o della dichiarazione di origine EUR-MED, nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di verifica.

A corredo della richiesta di verifica a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

3.   La verifica viene effettuata dalle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

4.   I risultati della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED o per compilare una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED.

Articolo 35

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di verifica di cui agli articoli 33 e 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono la verifica e le autorità doganali incaricate di effettuarla, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto SEE.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 36

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

Articolo 37

Zone franche

1.   Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati muniti di una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari del SEE importati in una zona franca muniti di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 38

Applicazione del protocollo

1.   L'espressione “SEE” utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione “prodotti originari del SEE” non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2.   Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 39.

Articolo 39

Condizioni speciali

1.   Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 12, si considerano:

1.

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6;

2.

prodotti originari del SEE:

a)

i prodotti interamente ottenuti nel SEE;

b)

i prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture “SEE” e “Ceuta e Melilla” nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato ii

Si veda l'allegato I dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Qualsiasi riferimento alla “presente appendice” nelle note 1 e 3.1. dell'allegato I dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee va letto come un riferimento al “presente protocollo”.

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Si veda l'allegato II dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IIIa

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

Si veda l'allegato IIIa dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IIIb

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED

Si veda l'allegato IIIb dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IVa

Testo della dichiarazione di origine

Si veda l'allegato IVa dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IVb

Testo della dichiarazione di origine EUR-MED

Si veda l'allegato IVb dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO V

Dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

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ALLEGATO VI

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

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DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia

1.

Le prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia sono accettate ai fini della concessione del trattamento preferenziale previsto dall'accordo SEE.

2.

Quando sono incorporati in un prodotto ottenuto nel SEE, detti prodotti sono considerati materiali originari del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3.

Se i suddetti prodotti sono contemplati dall'accordo SEE, inoltre, essi si considerano originari del SEE in caso di riesportazione verso un'altra parte contraente dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1.

L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.

Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1.

L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al recesso di una parte contraente dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

1.

Qualora una parte contraente del SEE notifichi per iscritto al depositario della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, la parte contraente che recede avvia immediatamente i negoziati sulle norme di origine con tutte le altre parti contraenti del SEE ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.

Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi mutatis mutandis tra la parte contraente che recede e le altre parti contraenti del SEE. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra la parte contraente e le altre parti contraenti del SEE.

»

(1)  Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(2)  Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione UNSCR 1244/99.

(3)  Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Palestina (*Tale designazione non va interpretata come un riconoscimento dello Stato palestinese e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri su questo punto).


21.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/42


DECISIONE (UE) 2015/286 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 novembre 2014

che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2014/49)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 1 della decisione 2014/509/UE del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1o gennaio 2015 (1), conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003 (2) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(2)

L'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2010/29 (3) definisce lo «schema di distribuzione delle banconote» e fa riferimento all'allegato I della decisione stessa, che specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicato dal 1o gennaio 2014. Dal momento che la Lituania adotterà l'euro il 1o gennaio 2015, la decisione BCE/2010/29 deve essere modificata al fine di determinare lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o gennaio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

1.   L'ultima frase dell'articolo 1, lettera d) della decisione BCE/2010/29 è sostituita dalla seguente:

«L'allegato I alla presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote che si applica a partire dal 1o gennaio 2015.»

2.   L'allegato I alla decisione BCE/2010/29 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 novembre 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 228 del 31.7.2014, pag. 29.

(2)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(3)  Decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010, relativa all'emissione delle banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2015

%

Banca centrale europea

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2385

Deutsche Bundesbank

23,5220

Eesti Pank

0,2520

Central Bank of Ireland

1,5170

Bank of Greece

2,6575

Banco de España

11,5550

Banque de France

18,5320

Banca d'Italia

16,0900

Central Bank of Cyprus

0,1975

Latvijas Banka

0,3685

Lietuvos bankas

0,5400

Banque centrale du Luxembourg

0,2655

Central Bank of Malta

0,0850

De Nederlandsche Bank

5,2325

Oesterreichische Nationalbank

2,5655

Banco de Portugal

2,2785

Banka Slovenije

0,4515

Národná banka Slovenska

1,0095

Suomen Pankki

1,6420

TOTAL

100,0000»


21.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/44


DECISIONE (UE) 2015/287 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 dicembre 2014

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Lietuvos bankas (BCE/2014/61)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 30.1, 30.3 e 48.1 e 48.2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 1 della Decisione del Consiglio 2014/509/UE (1), conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003 (2) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(2)

L'articolo 48.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, «lo Statuto del SEBC») dispone che la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versi la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro esistenti hanno versato integralmente le rispettive quote di capitale della BCE sottoscritte (3). La ponderazione della Lietuvos bankas nello schema di capitale della BCE è pari a 0,4132 %, in virtù dell'articolo 2 della Decisione BCE/2013/28 (4). La Lietuvos bankas ha già versato parte della propria quota nel capitale sottoscritto della BCE, conformemente all'articolo 1 della Decisione BCE/2013/31 (5). L'ammontare attuale è dunque pari a 43 051 594,36 EUR, che risulta dalla moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto (10 825 007 069,61 EUR) per la ponderazione della Lietuvos bankas (0,4132 %), meno la parte già versata della sua quota di capitale sottoscritto della BCE.

(3)

L'articolo 48.1, in combinato disposto con l'articolo 30.1, dello Statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata deve, inoltre, trasferire alla BCE attività di riserva in valuta. In conformità dell'articolo 48.1 dello Statuto del SEBC, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN in questione e il numero di quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l'euro. Nel determinare le «attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell'articolo 30.1» si dovrebbe tenere debito conto dei precedenti adeguamenti dello schema di capitale (6) ai sensi dell'articolo 29.3 dello Statuto del SEBC, nonché delle estensioni dello schema di capitale ai sensi dell'articolo 48.3 dello Statuto del SEBC (7). Di conseguenza, conformemente alla decisione BCE/2013/26 (8), l'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in virtù dell'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC è pari a 338 656 541,82 EUR.

(4)

Le attività di riserva in valuta che la Lietuvos bankas è tenuta a trasferire dovrebbero essere o dovrebbero essere denominate in dollari USA e oro.

(5)

L'articolo 30.3 dello Statuto del SEBC dispone che la BCE debba accreditare in favore della BCN di ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro un credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti che sono stati già accreditati alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (9) dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e alla remunerazione dei crediti della Lietuvos bankas.

(6)

L'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata contribuisca alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondenti al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. L'ammontare di tale contributo è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC.

(7)

In applicazione analogica dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea (10), il governatore della Lietuvos bankas ha avuto l'opportunità di presentare osservazioni alla presente decisione prima della sua adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «attività di riserva in valuta» si intendono oro o dollari USA;

b)

per «oro» si intendono le once di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association;

c)

per «dollaro USA» s'intende la moneta avente corso legale negli Stati Uniti.

Articolo 2

Misura e forma del capitale versato

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2015, la Lietuvos bankas versa la parte rimanente della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, pari a 43 051 594,36 EUR.

2.   La Lietuvos bankas versa alla BCE le somme specificate al paragrafo 1 il 2 gennaio 2015, mediante trasferimento da compiersi attraverso il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2).

3.   Il 2 gennaio 2015, mediante un distinto trasferimento mediante TARGET2, la Lietuvos bankas versa alla BCE gli interessi maturati al 1o gennaio 2015 sull'importo dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 2. Tali interessi sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi in conseguenza di esso, la Lietuvos bankas trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta per un importo pari a 338 656 541,82 EUR, nel modo che segue:

Equivalente in euro dei dollari USA in contante

Equivalente in euro dell'oro

Importo totale dell'equivalente in euro

287 858 060,55

50 798 481,27

338 656 541,82

2.   L'equivalente in euro delle attività di riserva che la Lietuvos bankas è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra l'euro e il dollaro USA stabiliti a seguito della procedura di consultazione scritta avente durata di 24 ore ed avvenuta il 31 dicembre 2014 tra l'Eurosistema e la Lietuvos bankas e, nel caso dell'oro, sulla base del prezzo in dollari statunitensi delle once di oro fino troy fissato sul mercato dell'oro di Londra il 31 dicembre 2014 alle ore 10:30, orario di Londra.

3.   La BCE conferma al più presto alla Lietuvos bankas gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2.

4.   In conformità al paragrafo 1, la Lietuvos bankas trasferisce alla BCE una somma in dollari USA in contanti pari all'importo in euro indicato nella tavola del medesimo paragrafo 1.

5.   Il trasferimento della somma in dollari USA in contanti pari all'importo in euro indicato nella tavola del paragrafo 1 ha luogo sui conti specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento dell'importo in dollari USA in contante alla BCE è il 5 gennaio 2015. La Lietuvos bankas impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.

6.   Il valore dell'oro che la Lietuvos bankas trasferisce alla BCE conformemente al paragrafo 1 sarà quanto più possibile prossimo, ma non superiore a 50 798 481,27 EUR.

7.   La Lietuvos bankas trasferisce l'oro di cui al paragrafo 1 in forma non investita ai conti e luoghi specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento dell'oro alla BCE è il 5 gennaio 2015. La Lietuvos bankas impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.

8.   Se la Lietuvos bankas trasferisce alla BCE oro per un valore inferiore agli importi specificati al paragrafo 1, il 5 gennaio 2015 trasferisce un importo di dollari USA in contanti equivalente alla differenza presso un conto della BCE dalla stessa specificato. Tali dollari USA in contanti non fanno parte delle attività di riserva in valuta che la Lietuvos bankas trasferisce alla BCE conformemente a quanto disposto al paragrafo 4.

9.   L'eventuale differenza tra la somma complessiva dell'equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell'accordo del 31 dicembre 2014 tra la Lietuvos bankas e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Lietuvos bankas da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (11).

Articolo 4

Denominazione, rimunerazione e scadenza del credito pari al contributo

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 e fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla Lietuvos bankas un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del suo contributo in attività di riserva in valuta. Tale credito ammonta a 239 453 709,58 EUR.

2.   La somma accreditata dalla BCE in favore della Lietuvos bankas è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all'85 % del tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Gli interessi maturati calcolati in conformità al paragrafo 2 sono corrisposti alla Lietuvos bankas alla fine di ogni esercizio finanziario. Ogni trimestre la BCE informa la Lietuvos bankas dell'importo cumulativo.

4.   Il credito non è rimborsabile.

Articolo 5

Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2015, la Lietuvos bankas contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre 2014.

2.   I contributi della Lietuvos bankas sono determinati conformemente all'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC. I riferimenti contenuti nell'articolo 48.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» si riferiscono alle rispettive ponderazioni della Lietuvos bankas e delle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l'euro nello schema di capitale della BCE, in linea con la decisione BCE/2013/26.

3.   Ai fini di cui al paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso d'interesse, di credito, di variazione dei prezzi di mercato e del prezzo dell'oro.

4.   Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'approvazione, da parte del Consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2014, la BCE calcola e conferma alla Lietuvos bankas l'ammontare del contributo a suo carico di cui al paragrafo 1.

5.   Il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione del bilancio della BCE per il 2014 da parte del Consiglio direttivo, la Lietuvos bankas paga alla BCE, mediante TARGET2:

a)

l'ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4, meno ogni eventuale somma trasferita in eccedenza al credito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, alle date di regolamento specificate nell'articolo 3, paragrafi 5 e 7 (un «contributo anticipato»); e

b)

l'interesse maturato sull'ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4 dal 1o gennaio 2015 fino alla data del pagamento, meno i contributi anticipati.

6.   Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Competenze

1.   Per quanto necessario, il Comitato esecutivo della BCE impartisce istruzioni alla Lietuvos bankas al fine di specificare ulteriormente ed eseguire ogni disposizione della presente decisione e al fine di fornire soluzioni adeguate a risolvere ogni problema che dovesse sorgere.

2.   Ogni istruzione impartita dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 è prontamente notificata al Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo si conforma ad ogni decisione del Consiglio direttivo in proposito.

Articolo 7

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1o gennaio 2015 (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 29).

(2)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(3)  Decisione BCE/2013/30, del 29 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 61).

(4)  Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/2013/28) (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 53).

(5)  Decisione della Banca centrale europea, del 30 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro (BCE/2013/31) (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 63).

(6)  Cfr. nota 4.

(7)  Decisione BCE/2013/17 del 21 giugno 2013 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 187 del 6.7.2013, pag. 15).

(8)  Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (BCE/2013/26) (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 47).

(9)  In conformità all'Indirizzo BCE/2000/15 del 3 novembre 1998 come modificato dall'Indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

(10)  Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(11)  GU C 64 del 21.2.2015, pag. 5


Rettifiche

21.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/48


Rettifica della decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 217 del 23 luglio 2014 )

Pagina 50, allegato, capo A, prima colonna

anziché:

«180.

181.

182.»

leggi:

«192.

193.

194.»