ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.201.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
26 luglio 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

1

 

*

Direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

4

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria tra l’Unione europea e la Colombia dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra

7

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio, del 23 luglio 2013, recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 del Consiglio, del 25 luglio 2013, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012

10

 

*

Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

21

 

*

Regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari ( 1 )

31

 

*

Regolamento (UE) n. 718/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, che emenda il regolamento (CE) n. 608/2004 relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo ( 1 )

49

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 719/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

51

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 720/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2013

53

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2013/395/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2013, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2012/765/PESC

57

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2013/396/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, dell’11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione

60

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2013/397/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 maggio 2009, recante approvazione, a nome della Comunità europea, di alcune modifiche dell’allegato V dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ( 1 )

66

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004) (i riferimenti seguenti riguardano la versione rettificata pubblicata nella GU L 220 del 21.6.2004)

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/1


DIRETTIVA 2013/42/UE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato interno. Di recente si sono sviluppate forme di frode fiscale improvvisa e massiccia, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici che facilitano scambi rapidi illeciti su vasta scala.

(2)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) consente agli Stati membri di chiedere una deroga a detta direttiva allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

(3)

L'esperienza recente ha dimostrato che la procedura prevista all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE non è in grado di offrire risposte sufficientemente rapide alle richieste di misure urgenti da parte degli Stati membri.

(4)

L'esperienza ha mostrato inoltre che la designazione del destinatario quale soggetto debitore dell'IVA (inversione contabile) è, in certi casi, una misura efficace per fermare le frodi in materia di IVA in settori specifici.

(5)

In base alle disposizioni sull'inversione contabile degli articoli 199 e 199 bis della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri non hanno, relativamente alle categorie di beni e servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione di detti articoli, la flessibilità necessaria per reagire rapidamente alla frode improvvisa e massiccia. È dunque necessario elaborare disposizioni specifiche per affrontare tali situazioni.

(6)

Tenuto conto dei casi massicci di frode verificatesi, una risposta rapida ed eccezionale ad ulteriori casi di frode improvvisa è assicurata nel migliore dei modi dalla misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM), che consiste nella facoltà di applicare l'inversione contabile per un breve periodo, a seguito di notifica appropriata da parte dello Stato membro interessato. Al fine di garantire che l'esercizio di tale facoltà sia proporzionato al problema, la Commissione, una volta in possesso dei dati pertinenti, dovrebbe disporre di un breve periodo per valutare la notifica e confermare se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di inviare le proprie osservazioni alla Commissione affinché ne tenga conto e dovrebbero pertanto essere pienamente informati della notifica e delle informazioni supplementari fornite durante la procedura. Inoltre, il Consiglio dovrebbe decidere in merito ad ogni ulteriore applicazione dell'inversione contabile mediante una decisione di esecuzione a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

(7)

Lo Stato membro che abbia notificato l'intenzione di applicare la misura speciale del QRM può farlo dopo che la Commissione abbia notificato l'assenza di obiezioni.

(8)

Al fine di permettere l'ulteriore applicazione dell'inversione contabile, è opportuno, al più presto e prima della scadenza della misura speciale del QRM, che la procedura stabilita all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE sia soggetta ad un termine più breve.

(9)

Il rapido trattamento delle notifiche degli Stati membri nell'ambito del QRM sarà facilitato se per tali notifiche e per la fornitura di ogni informazione supplementare alla Commissione è istituito un modulo standard. Dovrebbero essere pertanto attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo a tale modulo standard.

(10)

Poiché un QRM può costituire soltanto una soluzione temporanea in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a casi di frode in materia di IVA, il QRM dovrebbe applicarsi soltanto per un periodo di tempo limitato.

(11)

Al fine di valutare l'efficacia del QRM, la Commissione dovrebbe preparare una relazione di valutazione generale sull'impatto del meccanismo nell'affrontare i casi di frode improvvisa e massiccia.

(12)

Poiché l'obiettivo dell'azione da adottare, segnatamente affrontare fenomeni di frode improvvisa e massiccia nel settore dell'IVA che molto spesso hanno una dimensione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto non sono in grado di contrastare individualmente i circuiti di frode relativi a nuove forme di commercio che coinvolgono più paesi nello stesso momento, e può dunque, a motivo di una più veloce e quindi più adeguata ed efficace risposta a tali fenomeni, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 199 ter

1.   Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM) per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura, e ha una durata non superiore a nove mesi.

2.   Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.

Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 395, paragrafi 2 e 3.

3.   Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, essa ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, essa redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l'invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 5.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (5).

2)

all’articolo 395 è inserito il seguente paragrafo:

"5.   Nei casi di imperativa urgenza previsti dall'articolo 199 ter, paragrafo 1, la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.".

Articolo 2

Entro il 1o gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sull'impatto del QRM previsto all'articolo 1, punto 1.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Parere del 7 febbraio 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 11, del 15.1.2013, pag. 31.

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).".


26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/4


DIRETTIVA 2013/43/UE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta da qualsiasi soggetto passivo che effettua operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili. Tuttavia, per operazioni transfrontaliere e per alcuni settori nazionali ad alto rischio essa prevede il trasferimento dell'obbligo di versare l'IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi (meccanismo dell'inversione contabile).

(2)

Data la gravità delle frodi in materia di IVA, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare, a titolo temporaneo, un meccanismo in base al quale l'obbligo di versare l'IVA, con riguardo a talune categorie di beni e servizi, è trasferito al soggetto passivo destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile, compreso il caso in cui tali categorie non siano elencate all'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE né oggetto di deroghe specifiche concesse agli Stati membri.

(3)

A tal fine, la Commissione ha presentato nel 2009 una proposta contenente un elenco di beni e servizi ai quali può essere applicato, per un periodo limitato, il meccanismo dell'inversione contabile. Il Consiglio ha scelto di scindere la proposta e ha adottato la direttiva 2010/23/UE del Consiglio (4), limitata tuttavia alle sole quote di emissioni dei gas a effetto serra, dal momento che la situazione delle frodi in tale settore esigeva una risposta immediata. Il Consiglio ha assunto, nel contempo, l'impegno politico di proseguire i negoziati sulla parte restante della proposta della Commissione.

(4)

Da allora, altri settori hanno registrato casi di frode e pertanto nuovi beni e servizi dovrebbero essere aggiunti alla parte restante della proposta della Commissione con riguardo all'elenco prestabilito di beni e servizi ai quali potrebbe essere applicata l'inversione contabile. In particolare, le frodi hanno interessato le cessioni di gas e di energia elettrica, i servizi di telecomunicazione, le console di gioco, tablet PC e laptop, i cereali, le colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, e i metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi.

(5)

Contrariamente a un meccanismo di applicazione generale, l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile mirato a tali beni e servizi che, secondo l'esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi, non dovrebbe influire negativamente sui principi fondamentali del sistema IVA, quali i pagamenti frazionati.

(6)

È opportuno che l'elenco prestabilito da cui gli Stati membri possono scegliere sia limitato ai beni e ai servizi che, secondo l'esperienza recente, sono particolarmente a rischio di frode.

(7)

Nell'applicare il meccanismo dell'inversione contabile, gli Stati membri determinano a loro discrezione le condizioni per l'applicazione del meccanismo, fra cui la fissazione delle soglie, le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tale meccanismo può applicarsi e l'applicazione parziale del meccanismo all'interno delle categorie.

(8)

Poiché un meccanismo dell'inversione contabile è una misura temporanea da applicarsi in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a casi di frode in materia di IVA, il meccanismo dell'inversione contabile previsto dall'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE dovrebbe applicarsi soltanto per un periodo di tempo limitato.

(9)

Al fine di garantire che il meccanismo dell'inversione contabile possa essere applicato per un periodo sufficientemente lungo da renderlo efficace e da consentirne la successiva valutazione, è necessario prorogare l'attuale termine del 30 giugno 2015. Analogamente, è opportuno posticipare la data prevista per il periodo di valutazione e la data entro la quale devono essere segnalati trasferimenti di attività fraudolente.

(10)

Per offrire a tutti gli Stati membri la possibilità di applicare il meccanismo dell'inversione contabile sinora descritto è necessario apportare una modifica specifica alla direttiva 2006/112/CE.

(11)

Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente di combattere le frodi ai danni dell'IVA mediante misure temporanee che derogano alle norme vigenti dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)

all'articolo 193 il riferimento agli "articoli da 194 a 199" è sostituito dal riferimento agli "articoli da 194 a 199 ter";

2)

l'articolo 199 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:";

b)

al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

"c)

cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

d)

cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

e)

cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;

f)

cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;

g)

prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;

h)

cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;

i)

cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;

j)

cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal regime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a 356.";

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

"1 bis.   Gli Stati membri possono determinare le condizioni per l'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1.

1 ter.   L'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi elencati in tale paragrafo, lettere da c) a j), è soggetta all'introduzione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo previsto al paragrafo 1.";

d)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Gli Stati membri informano il comitato IVA dell'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e gli forniscono le seguenti informazioni:

a)

l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;

b)

le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;

c)

i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;

d)

la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.";

e)

al paragrafo 3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri che applicano il meccanismo previsto al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera c), entro il 30 giugno 2017.";

f)

al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

l'impatto sulle attività fraudolente inerenti alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi contemplate nella misura;";

g)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai beni o ai servizi elencati al paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente articolo con riguardo a tali beni e servizi, presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2017.

5.   Anteriormente al 1o gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sugli effetti del meccanismo previsto al paragrafo 1 sulla lotta alle frodi.".

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente direttiva si applica fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU C 341E del 16.12.2010, pag. 81.

(2)  GU C 339 del 14.12.2010, pag. 41.

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 1).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/7


Avviso concernente l’applicazione provvisoria tra l’Unione europea e la Colombia dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra

L’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012 sarà applicato in via provvisoria tra l’Unione europea e la Colombia, conformemente al suo articolo 330, paragrafo 3, a decorrere dal 1o agosto 2013. In virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo, l’UE non applica in via provvisoria l’articolo 2, l’articolo 202, paragrafo 1, e gli articoli 291 e 292 dell’accordo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/8


REGOLAMENTO (UE) N. 713/2013 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2013

recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per tutti gli stock o gruppi di stock, nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (1).

(2)

A fini di semplificazione e di un’adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare il TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per una campagna di gestione annuale che vada dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente, piuttosto che per un periodo di gestione corrispondente a un anno civile. Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo dei contingenti, è opportuno tuttavia che l’attività di pesca di cui trattasi continui a essere disciplinata dalle disposizioni generali del regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio (2).

(3)

È opportuno che il TAC per l’acciuga del Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14 sia fissato sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca.

(4)

Per consentire una gestione pluriennale dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, in data 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. Considerato che la valutazione d’impatto su cui si basa la proposta costituisce la più recente valutazione dell’impatto delle decisioni di gestione per tale stock, è opportuno fissare di conseguenza un TAC per l’acciuga nel Golfo di Biscaglia. In base al parere scientifico formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel luglio 2013, la biomassa riproduttiva è stimata in circa 56 055 t. Alla luce delle più recenti valutazioni disponibili sull'impatto delle decisioni di gestione dello stock, il TAC per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 dovrebbe pertanto essere fissato a 17 100 t.

(5)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.

(6)

In considerazione della data di inizio della campagna di pesca del 2013/14 e ai fini della dichiarazione annuale delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione e che si applichi a decorrere dal 1o luglio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

1.   Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono stabiliti come segue (in tonnellate di peso vivo):

Specie

:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona CIEM

:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

15 390

TAC analitico

Francia

1 710

UE

17 100

TAC

17 100

2.   La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 39/2013.

3.   Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 2

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di acciuga catturati nella sottozona CIEM VIII a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5), gli Stati membri si avvalgono del codice dello stock “ANE/08.”.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

(2)  Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 714/2013 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2013

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 di avere deciso di mantenerli nell'elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato integralmente l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati.

(5)

Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001 (3), relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

(6)

Il Consiglio ha inoltre stabilito che un ulteriore gruppo è stato coinvolto in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei confronti di tale gruppo da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che esso dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC. La decisione di designare il gruppo fa salvi i legittimi trasferimenti finanziari e la prestazione di assistenza, anche umanitaria, dall'Unione europea e i suoi Stati membri in Libano.

(7)

È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall'elenco figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  GU L 337 dell'11.12.2012, pag. 2.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

1.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimi: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell'"Hofstadgroep".

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, nato il 10.9.1971 ad Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra".

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimi: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimi: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimi: Abdol Reza Shala'i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla'i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif; Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (pseudonimi: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), nato l'11 marzo 1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale.

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

"Organizzazione Abu Nidal" – "ANO" (anche nota come "Consiglio rivoluzionario Fatah"; "Brigate rivoluzionarie arabe"; "Settembre nero"; "Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti").

2.

"Brigata dei martiri di Al-Aqsa".

3.

"Al-Aqsa e.V.".

4.

"Al-Takfir" e "Al-Hijra".

5.

"Babbar Khalsa".

6.

"Partito comunista delle Filippine", incluso "New People's Army" – "NPA" ("Nuovo esercito popolare"), Filippine.

7.

"Gama'a al-Islamiyya" (anche noto come "Al-Gama'a al-Islamiyya") ("Islamic Group" – "IG").

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Fronte islamico dei combattenti del grande oriente").

9.

"Hamas" (incluso "Hamas-Izz al-Din al-Qassem").

10.

"Ala militare di Hezbollah" ("Hizballah Military Wing") (anche nota come "Hezbollah Military Wing", anche nota come "Hizbullah Military Wing", anche nota come "Hizbollah Military Wing", anche nota come "Hezballah Military Wing", anche nota come "Hisbollah Military Wing", anche nota come "Hizbu'llah Military Wing", anche nota come "Hizb Allah Military Wing", anche nota come "Consiglio della Jihad" (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)).

11.

"Hizbul Mujahideen" – "HM".

12.

"Hofstadgroep".

13.

"Holy Land Foundation for Relief and Development" ("Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo").

14.

"International Sikh Youth Federation" – "ISYF"(Federazione giovanile internazionale Sikh).

15.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF".

16.

"Partito dei lavoratori del Kurdistan" – "PKK" (anche noto come "KADEK" o come "KONGRA-GEL").

17.

"Tigri per la liberazione della patria Tamil" – "LTTE".

18.

"Ejército de Liberación Nacional" ("Esercito di Liberazione Nazionale").

19.

"Jihad islamica palestinese" – "PIJ".

20.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina" – "PFLP".

21.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina - Comando generale" (anche noto come "Comando generale del PFLP").

22.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "FARC" ("Forze armate rivoluzionarie della Colombia").

23.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – "DHKP/C" (anche noto come "Devrimci Sol" ("Sinistra rivoluzionaria") o come "Dev Sol" ("Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione").

24.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Sentiero luminoso").

25.

"Stichting Al Aqsa" (anche noto come "Stichting Al Aqsa Nederland" o come "Al Aqsa Nederland").

26.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK" (anche noto come "Kurdistan Freedom Falcons", o come "Kurdistan Freedom Hawks" ("Falchi per la libertà del Kurdistan").


26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/14


REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami di rame trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami di rame ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami di rame come rifiuti adottata dai paesi terzi.

(2)

Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l’esistenza di un mercato e una domanda per i rottami di rame da utilizzare come materia prima nell’industria produttrice di metalli non ferrosi. I rottami di rame dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le norme o specifiche pertinenti richieste da tale industria.

(3)

I criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di rame ottenuti mediante un’operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell’industria produttrice di metalli non ferrosi, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni generali negative sull’ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti per definire i rifiuti impiegati come materiale nell’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento, nonché i rottami di rame ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi, in quanto dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di rame privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da metalli diversi dal rame e da composti non metallici.

(4)

Per garantire il rispetto dei criteri è opportuno prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un sistema di gestione.

(5)

Può essere necessario rivedere i criteri se, sorvegliando l’evoluzione del mercato dei rottami di rame, si osservano effetti negativi sui mercati del riciclaggio degli stessi, in particolare un calo della disponibilità di questi materiali e difficoltà di accedervi.

(6)

Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento divenga applicabile.

(7)

Il comitato istituito in virtù dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE non ha espresso alcun parere relativamente alle misure di cui al presente e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l’ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha reagito entro il termine di due mesi disposto all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2) e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce criteri atti a determinare in quali casi i rottami di rame cessano di essere rifiuti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«rottami di rame», i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame;

2)

«detentore», la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame;

3)

«produttore», il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

4)

«importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

5)

«personale qualificato», personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame;

6)

«controllo visivo», il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

7)

«partita», un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Articolo 3

Criteri per i rottami di rame

I rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1)

i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I;

2)

i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I;

3)

i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I;

4)

il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 4 e 5.

Articolo 4

Dichiarazione di conformità

1.   Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami di rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato II.

2.   Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami di rame. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

3.   La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Articolo 5

Sistema di gestione

1.   Il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all’articolo 3.

2.   Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

a)

monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 dell’allegato I (che comprenda anche campionamento e analisi);

b)

efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 dell’allegato I;

c)

controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 dell’allegato I;

d)

monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 dell’allegato I;

e)

osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame;

f)

registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);

g)

revisione e miglioramento del sistema di gestione;

h)

formazione del personale.

3.   Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, nell’allegato I.

4.   Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione conforme alle disposizioni del presente articolo.

5.   Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che sia stato accreditato a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione a norma di detto regolamento, si accerta che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni.

Solo i verificatori con i seguenti ambiti di accreditamento o di abilitazione sulla base dei codici NACE, come specificato nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), sono ritenuti possedere una sufficiente esperienza specifica per la verifica di cui al presente regolamento:

a)

* Codice NACE 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure

b)

* Codice NACE 24 (Attività metallurgiche), in particolare il codice 24.44 (Produzione di rame).

6.   L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.

Il sistema di gestione del fornitore deve essere certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato da uno dei seguenti soggetti:

a)

un organismo preposto che ha ricevuto una valutazione «orizzontale» positiva per tale attività dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008;

b)

un verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione da un organismo di accreditamento o di abilitazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 che è anche sottoposto a una valutazione orizzontale a norma dell’articolo 31 del suddetto regolamento.

I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento specifico o un’abilitazione, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, o dal regolamento (CE) n. 1221/2009 e dalla decisione della Commissione 2011/832/UE (6).

7.   Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(4)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 330 del 14.12.2011, pag. 25.


ALLEGATO I

Criteri per i rottami di rame

Criteri

Obblighi minimi di monitoraggio interno

Punto 1.   Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero

1.1.

I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli.

Personale qualificato classifica ogni partita.

1.2.

La quantità totale di materiali estranei è ≤ 2 % in peso.

Sono considerati materiali estranei:

metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame,

materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro,

materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche,

scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.

A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami di rame per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo. La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (tramite una calamita o basandosi sulla densità), le particelle metalliche e gli oggetti in rame/leghe di rame dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei.

Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l’analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:

l’evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati),

il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero e nell’esecuzione del trattamento,

la precisione intrinseca del metodo di monitoraggio, nonché

la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei.

Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell’ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit.

1.3.

I rottami non contengono ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all’aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.

Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.

1.4.

I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.

1.5.

Non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.

Questa disposizione lascia impregiudicata la legislazione sulla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori adottata a norma del capo 3 del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (1).

Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.

1.6.

I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione (2) e non superano i valori di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di rame.

Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un’eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di rame e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell’ambito del sistema di gestione.

1.7.

I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un’esplosione in una fornace metallurgica.

Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.

1.8.

I rottami non contengono PVC sotto forma di rivestimenti, vernici o residui di materie plastiche.

Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.

Punto 2.   Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero

2.1.

Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti rame o leghe di rame recuperabili.

2.2.

I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto «processi e tecniche di trattamento».

2.3.

I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:

limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, e

fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.

Punto 3.   Processi e tecniche di trattamento

3.1.

I rottami di rame sono stati separati alla fonte o durante la raccolta oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di rame dagli elementi non metallici e non di rame. I rottami di rame ottenuti dalle suddette operazioni devono essere tenuti divisi da altri rifiuti.

3.2.

Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.

3.3.

Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:

il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall’articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dall’articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti,

i cavi sono stati trinciati o strappati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili,

i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti,

le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati al punto 1 sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall’autorità competente.

 


(1)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(3)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(4)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(5)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.


ALLEGATO II

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all’articolo 4, paragrafo 1

1.

Produttore/importatore dei rottami di rame:

Nome:

Indirizzo:

Referente:

Tel.

Fax

E-mail:

2.

a)

Denominazione o codice della categoria di rottami metallici, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma:

b)

Se del caso, principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente, quali la composizione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche:

3.

La partita di rottami di rame è conforme alle specifiche o alle norme settoriali di cui al punto 2 lettera a) oppure alle specifiche del cliente di cui al punto 2 lettera b).

4.

Peso della partita in chilogrammi:

5.

Un certificato attestante la prova di radioattività è stato stilato in conformità alle norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.

6.

Il produttore di rottami metallici applica un sistema di gestione conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 715/2013, controllato da un organismo preposto alla valutazione della conformità o da un verificatore ambientale oppure, se i rottami metallici che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell’Unione, da un verificatore esterno indipendente.

7.

La partita di rottami metallici è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 715/2013.

8.

Dichiarazione del produttore/importatore di rottami metallici: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte.

Nome:

Data:

Firma:


26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 716/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 3, e l’articolo 27,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di chiarire alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 e di garantire la loro attuazione uniforme negli Stati membri è opportuno adottare modalità di applicazione, in particolare per quanto riguarda l’uso dei termini composti, delle allusioni, delle denominazioni di vendita e delle indicazioni geografiche per la presentazione delle bevande spiritose.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 110/2008, una bevanda spiritosa o un altro prodotto alimentare possono, a determinate condizioni, contenere nella loro presentazione un termine composto che include il nome di una delle categorie di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 o una delle indicazioni geografiche elencate nell’allegato III di tale regolamento, o possono recare una o più allusioni che comprendono una o più di tali categorie o indicazioni geografiche. Per garantire l’uso omogeneo dei termini composti e delle allusioni negli Stati membri è necessario stabilire le modalità del loro utilizzo nella presentazione delle bevande spiritose e di altri prodotti alimentari.

(3)

Quando è fatto riferimento a una determinata bevanda spiritosa nella presentazione di un prodotto alimentare, tale bevanda spiritosa deve conformarsi pienamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 e non deve essere diluita. Occorre precisare il significato del termine «diluizione» in riferimento alle bevande spiritose, poiché alcuni processi di fabbricazione non devono essere considerati una diluizione.

(4)

Per garantire che le condizioni applicabili alla registrazione delle indicazioni geografiche previste dal regolamento (CE) n. 110/2008 siano rispettate, è opportuno che la Commissione esamini le domande di registrazione e che vengano fissate le modalità di applicazione relative alle procedure di domanda, di esame, di opposizione e di cancellazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Per garantire l’attuazione uniforme di tali norme è opportuno predisporre i modelli per la presentazione della domanda di registrazione, la scheda tecnica, la dichiarazione di opposizione, la modifica della scheda tecnica e la cancellazione di un’indicazione geografica.

(5)

Al fine di agevolare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri e i paesi terzi in materia di indicazioni geografiche registrate, gli Stati membri e i paesi terzi comunicano alla Commissione, in aggiunta alle schede tecniche complete delle loro indicazioni geografiche, i requisiti principali contenuti in tali schede.

(6)

Le restrizioni relative all’imballaggio di una bevanda spiritosa con indicazione geografica, come ad esempio l’obbligo di imballare la bevanda spiritosa in una zona geografica delimitata, costituiscono restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi. Tali restrizioni devono essere consentite solo se necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell’indicazione geografica.

(7)

È opportuno stabilire un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose al fine di consentire ai consumatori di individuare determinate bevande spiritose le cui caratteristiche sono legate all’origine delle bevande stesse.

(8)

Tenuto conto del tempo necessario affinché gli Stati membri possano attuare le misure relative all’uso dei termini composti e delle allusioni, è opportuno che l’applicazione di tali misure sia differita.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda in particolare:

a)

l’uso dei termini composti e delle allusioni di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 110/2008 nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di un prodotto alimentare;

b)

le indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 110/2008 e l’uso di un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«categoria di bevande spiritose», una delle categorie da 1 a 46 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008;

b)

«indicazione geografica», una delle indicazioni geografiche registrate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008;

c)

«termine composto», la combinazione di una delle menzioni elencate nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 o di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa, da cui proviene tutto l’alcole del prodotto finale, con:

i)

il nome di uno o più prodotti alimentari diversi da quelli utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008, o aggettivi derivanti da tali nomi; e/o

ii)

il termine «liquore»;

d)

«allusione», il riferimento diretto o indiretto a una o più categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o dell’elenco di ingredienti di cui all’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 110/2008.

CAPO II

NORME RELATIVE ALL’USO DI TERMINI COMPOSTI E ALLUSIONI

Articolo 3

Termini composti

1.   Il termine «bevanda spiritosa» non fa parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica.

2.   Un termine composto che designa una bevanda alcolica non è costituito da una combinazione del termine «liquore» con il nome di una delle categorie da 33 a 40 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.

3.   Un termine composto non sostituisce la denominazione di vendita di una bevanda spiritosa.

4.   Il termine composto che designa una bevanda alcolica figura in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore. Non è interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di esso e non appare in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli della denominazione di vendita.

Articolo 4

Allusioni

L’allusione a qualsiasi categoria di bevanda spiritosa o a un’indicazione geografica, per la presentazione di un prodotto alimentare, non figura sulla stessa riga della denominazione di vendita. Per le bevande alcoliche, l’allusione appare in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto.

Articolo 5

Diluizione di una bevanda spiritosa

Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 110/2008, la riduzione, mediante l’aggiunta esclusiva di acqua, del titolo alcolometrico di una bevanda spiritosa al di sotto del titolo alcolometrico minimo stabilito per tale bevanda nella categoria corrispondente di cui all’allegato II del suddetto regolamento è considerata una diluizione.

CAPO III

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 6

Domanda di registrazione di un’indicazione geografica

La domanda di registrazione di un’indicazione geografica nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è presentata alla Commissione e comprende:

a)

il modulo di candidatura, secondo il modello di cui all’allegato I del presente regolamento;

b)

la scheda tecnica, secondo il modello di cui all’allegato II del presente regolamento;

c)

i requisiti principali contenuti nella scheda tecnica di cui alla lettera b).

Articolo 7

Domande transfrontaliere

1.   Se un’indicazione geografica transfrontaliera riguarda solo Stati membri, la relativa domanda è presentata congiuntamente oppure da uno degli Stati membri a nome degli altri. In quest’ultimo caso, essa contiene un documento di ciascuno degli altri Stati membri interessati che autorizza lo Stato membro che trasmette la domanda ad agire per suo conto.

Se un’indicazione geografica transfrontaliera riguarda solo paesi terzi, la relativa domanda è presentata alla Commissione da uno solo dei richiedenti a nome degli altri o da uno solo dei paesi terzi a nome degli altri e comprende:

a)

la prova della protezione nei paesi terzi interessati; e

b)

un documento di ciascuno degli altri paesi terzi interessati che autorizza il paese terzo che presenta la domanda ad agire per suo conto.

Se un’indicazione geografica transfrontaliera riguarda almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la domanda è presentata alla Commissione da uno degli Stati membri, da una delle autorità del paese terzo o da uno degli enti privati del paese terzo in questione e comprende:

a)

la prova della protezione nei paesi terzi interessati; e

b)

un documento di ciascuno degli Stati membri o dei paesi terzi interessati che autorizza la parte che presenta la domanda ad agire per suo conto.

2.   Lo Stato membro o l’autorità del paese terzo o l’ente privato del paese terzo in questione che presenta alla Commissione una domanda transfrontaliera diventa il destinatario di ogni notifica o decisione della Commissione.

Articolo 8

Ricezione della domanda

1.   La data di presentazione di una domanda è la data della sua ricezione da parte della Commissione.

2.   Allo Stato membro o all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a)

il numero di fascicolo;

b)

il nome da registrare;

c)

il numero di pagine ricevute;

d)

la data di ricezione della domanda.

Articolo 9

Indicazioni geografiche stabilite

1.   Se la scheda tecnica di un’indicazione geografica stabilita, presentata a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, non consente di dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono soddisfatti, la Commissione fissa un termine per la sua modifica o revoca o per l’invio di osservazioni da parte dello Stato membro.

2.   Se lo Stato membro non provvede a porre rimedio alle carenze entro il termine di cui al paragrafo 1, la scheda tecnica si considera non presentata e si applica l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008.

Articolo 10

Condizionamento nella zona geografica interessata

Se la scheda tecnica precisa che il condizionamento della bevanda spiritosa deve avvenire all’interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze di questa, occorre giustificare tale requisito per quanto concerne il prodotto in questione.

Articolo 11

Ammissibilità della domanda

1.   La domanda è ammissibile se contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 6.

2.   Se la domanda non è completa la Commissione invita il richiedente a porre rimedio alle carenze entro un termine di due mesi. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la domanda in quanto inammissibile.

Articolo 12

Esame delle condizioni di validità

1.   Se un’indicazione geografica non è conforme all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 110/2008, oppure se la domanda di registrazione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione fissa un termine per la sua modifica o revoca o per l’invio di osservazioni da parte dello Stato membro, dell’autorità del paese terzo o dell’ente privato del paese terzo in questione.

2.   Se lo Stato membro, l’autorità del paese terzo o l’ente privato del paese terzo in questione non pongono rimedio alle carenze entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione respinge la domanda.

Articolo 13

Opposizione alla registrazione

1.   Le opposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 sono redatte in conformità al modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento e presentate alla Commissione. La data di presentazione dell’opposizione è la data della sua ricezione da parte della Commissione.

2.   All’opponente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a)

il numero di fascicolo;

b)

il numero di pagine ricevute;

c)

la data di ricezione dell’opposizione.

Articolo 14

Ammissibilità di un’opposizione

1.   L’opposizione è ammissibile se indica, ove del caso, i diritti anteriori addotti e i motivi dell’opposizione e se è stata ricevuta entro il termine di cui all’articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008.

2.   L’opposizione fondata sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente già utilizzato nell’Unione, in conformità all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008, è accompagnata dalla prova della presentazione di una domanda di registrazione, della registrazione o dell’uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione o la prova del suo uso, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.

3.   Le opposizioni contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell’opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

Le informazioni e le prove prodotte per dimostrare l’uso di un marchio commerciale preesistente contengono riferimenti al luogo, alla durata, alla portata e alla natura dell’uso nonché alla sua notorietà e reputazione.

4.   Qualora le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano stati presentati, la Commissione invita l’opponente a porre rimedio alle carenze entro un termine di due mesi. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l’opposizione in quanto inammissibile.

Articolo 15

Esame di un’opposizione

1.   Se l’opposizione è ammissibile, la Commissione la comunica allo Stato membro, alle autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione e li invita a presentare osservazioni entro un termine di due mesi. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto sono comunicate all’opponente.

2.   La Commissione chiede alle parti di presentare commenti sulle osservazioni ricevute dalle altre parti entro un termine di due mesi.

3.   Se la Commissione ritiene che l’opposizione sia fondata, essa respinge la domanda di registrazione.

4.   Se, in caso di opposizioni multiple, da un esame preliminare di una o più di tali opposizioni risulta che la domanda di registrazione non può essere accolta, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti in merito alle decisioni che li riguardano.

5.   Se una domanda di registrazione viene respinta, le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.

Articolo 16

Decisioni della Commissione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 3, sono basate sui documenti e sulle informazioni di cui essa dispone.

Le decisioni, incluse le motivazioni che le giustificano, sono notificate allo Stato membro, all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione e, se del caso, all’opponente.

2.   Salvo nel caso in cui la domanda di registrazione di un’indicazione geografica sia respinta in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione decide, a norma dell’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 110/2008, di registrare l’indicazione geografica nell’allegato III di tale regolamento.

Articolo 17

Uso delle lingue

L’indicazione geografica è registrata nella lingua o nelle lingue utilizzate per designare il prodotto di cui trattasi nella zona geografica in questione e con la sua grafia originale.

Articolo 18

Presentazione di una richiesta di cancellazione

1.   La richiesta di cancellazione di un’indicazione geografica è redatta in conformità al modulo di cui all’allegato IV ed è presentata alla Commissione. La data di presentazione della richiesta di cancellazione è la data della ricezione da parte della Commissione.

2.   All’autore della richiesta di cancellazione è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a)

il numero di fascicolo;

b)

il numero di pagine ricevute; e

c)

la data di ricezione della richiesta.

Articolo 19

Ammissibilità di una richiesta di cancellazione

1.   Una richiesta di cancellazione è ammissibile se afferma chiaramente l’interesse legittimo dell’autore della richiesta e spiega i motivi di tale cancellazione.

2.   Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione. La richiesta è accompagnata dai documenti giustificativi pertinenti e, in particolare, da una dichiarazione dello Stato membro o dell’autorità del paese terzo in cui l’autore della richiesta risiede o ha stabilito la sede legale.

3.   Se le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono stati forniti contestualmente alla richiesta di cancellazione, la Commissione invita l’autore della richiesta a porre rimedio alle carenze entro un termine di due mesi. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile.

La Commissione comunica la decisione di inammissibilità all’autore della richiesta di cancellazione nonché allo Stato membro, all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo la cui indicazione geografica è oggetto della richiesta di cancellazione.

Articolo 20

Esame di una richiesta di cancellazione

1.   Se la Commissione non ha respinto la richiesta di cancellazione a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, essa comunica tale richiesta allo Stato membro o all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo la cui indicazione geografica è oggetto della richiesta di cancellazione e li invita a presentare osservazioni entro un termine di due mesi. Le osservazioni ricevute entro il suddetto termine sono comunicate all’autore della richiesta di cancellazione.

2.   Se lo Stato membro, l’autorità del paese terzo o l’ente privato del paese terzo in questione non presentano alcuna osservazione o non rispettano il termine di due mesi previsto a tal fine, la Commissione decide in merito alla cancellazione.

3.   Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni, la Commissione decide in merito alla cancellazione dell’indicazione geografica in questione in base alle prove di cui dispone. A tal fine valuta se il rispetto della scheda tecnica dell’indicazione geografica non sia più possibile o non possa più essere garantito e, in particolare, se le condizioni previste all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 non sono più soddisfatte o non possono più esserlo nell’immediato futuro.

La decisione di cancellazione è comunicata allo Stato membro, all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione o all’autore della richiesta di cancellazione.

4.   Qualora siano state presentate più richieste di cancellazione relative alla stessa indicazione geografica e, dopo l’esame preliminare di una o più di tali richieste, la Commissione decida che non è più giustificato proteggere l’indicazione geografica, essa può sospendere le altre procedure di cancellazione relative a tale indicazione geografica. La Commissione informa gli altri richiedenti interessati in merito alle decisioni che li riguardano.

Se un’indicazione geografica è cancellata, la Commissione chiude le procedure di cancellazione sospese e informa di conseguenza gli altri richiedenti interessati.

Articolo 21

Modifica della scheda tecnica

1.   La domanda di modifica della scheda tecnica relativa a un’indicazione geografica registrata, di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 110/2008, è redatta in conformità dell’allegato V del presente regolamento e inviata in formato elettronico.

2.   Ai fini della domanda di cui al paragrafo 1, gli articoli da 8 a 15 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis. Tali procedure riguardano unicamente i punti della scheda tecnica che sono oggetto della modifica.

3.   Se la domanda di modifica della scheda tecnica è presentata da un richiedente diverso dal richiedente iniziale, la Commissione comunica la domanda al richiedente iniziale.

Articolo 22

Utilizzo di un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche registrate

1.   Il simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche registrate stabilito all’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (2) può essere utilizzato per le bevande spiritose. Tale simbolo non può essere utilizzato con un termine composto che include un’indicazione geografica. La dicitura «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» può essere sostituita da termini equivalenti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione conformemente al suddetto allegato.

2.   Quando il simbolo dell’Unione di cui al paragrafo 1 figura sull’etichetta di una bevanda spiritosa, esso è accompagnato dall’indicazione geografica corrispondente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2013. Gli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1o marzo 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) …

Lingua utilizzata per la presentazione della domanda …

Numero del fascicolo …

[da completare a cura della Commissione]

Indicazione geografica da registrare

Categoria della bevanda spiritosa

Richiedente

Nome della persona fisica o giuridica …

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …

Status giuridico, dimensioni e composizione (per le persone giuridiche) …

Nazionalità …

Telefono, e-mail …

Intermediario

Stato membro/Stati membri (*) —

Autorità del paese terzo (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome dell’intermediario/nomi degli intermediari …

Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …

Telefono, e-mail …

Prova della protezione nel paese terzo

Scheda tecnica

Numero di pagine …

Nome del firmatario/Nomi dei firmatari …

Firma/Firme …


ALLEGATO II

SCHEDA TECNICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) …

Lingua utilizzata per la presentazione della domanda …

Numero del fascicolo …

[da completare a cura della Commissione]

Indicazione geografica da registrare

Categoria della bevanda spiritosa

Descrizione della bevanda spiritosa

Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche

Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria)

Zona geografica interessata

Metodo di produzione della bevanda spiritosa

Legame con l’ambiente geografico o con l’origine

Informazioni sulla zona geografica o sull’origine rilevanti per il legame

Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa attribuibili alla zona geografica

Disposizioni dell’Unione europea o disposizioni nazionali/regionali

Richiedente

Stato membro, paese terzo o persona fisica/giuridica …

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …

Status giuridico (per le persone giuridiche) …

Aggiunte all’indicazione geografica

Norme specifiche in materia di etichettatura


ALLEGATO III

RICORSO IN OPPOSIZIONE A UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) …

Lingua del ricorso in opposizione …

Numero del fascicolo …

[da completare a cura della Commissione]

Opponente

Nome della persona fisica o giuridica …

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …

Nazionalità …

Telefono, e-mail …

Intermediario

Stato membro/Stati membri (*)

Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome dell’intermediario/nomi degli intermediari …

Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …

Indicazione geografica oggetto dell’opposizione

Diritti anteriori

Indicazione geografica registrata (*)

Indicazione geografica nazionale (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome…

Numero di registrazione …

Data di registrazione (GG/MM/AAAA) … —

Marchio commerciale

Segno…

Elenco dei prodotti e dei servizi …

Numero di registrazione …

Data di registrazione …

Paese di origine …

Notorietà/reputazione (*)…

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Motivi dell’opposizione

Nome del firmatario …

Firma …


ALLEGATO IV

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) …

Autore della richiesta di cancellazione …

Numero del fascicolo …

[da completare a cura della Commissione]

Lingua della richiesta di cancellazione

Nome della persona fisica o giuridica …

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Nazionalità …

Telefono, e-mail …

Indicazione geografica contestata

Interesse legittimo dell’autore della richiesta

Dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo

Motivi della cancellazione

Nome del firmatario …

Firma …


ALLEGATO V

DOMANDA DI MODIFICA DELLA SCHEDA TECNICA DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) …

Lingua della modifica …

Numero del fascicolo …

[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro/Stati membri (*) —

Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome dell’intermediario/nomi degli intermediari …

Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …

Telefono, e-mail …

Nome dell’indicazione geografica

Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome protetto (*)

Descrizione del prodotto (*)

Zona geografica (*)

Legame (*)

Nomi e indirizzi delle autorità di controllo (*)

Altro (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Modifica

Modifica del disciplinare che non comporta modifiche dei requisiti principali (*)

Modifica del disciplinare che comporta modifiche dei requisiti principali (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile] —

Spiegazione della modifica

Principali requisiti modificati

[su un foglio a parte]

Nome del firmatario …

Firma …


26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/31


REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (2) a norma di tale direttiva, dispone che le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinate all'importazione o al transito nell'Unione europea devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento stesso.

(2)

In taluni modelli di certificati di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 il veterinario ufficiale è tenuto a certificare il rispetto delle norme sul benessere degli animali di cui alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (3).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (4) ha abrogato e sostituito la direttiva 93/119/CE. Il regolamento (CE) n. 1099/2009 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

(4)

Per motivi di chiarezza è opportuno aggiornare le dichiarazioni in materia di benessere degli animali nei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato XV, capo 3(D), capo 3(F), punto II.1.3, lettera b) iv) e capo 8, punto II.2.2, lettera b) iv), del regolamento (UE) n. 142/2011.

(5)

Per evitare perturbazioni negli scambi occorre autorizzare per un periodo transitorio l'uso dei certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) n. 142/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 gennaio 2014, le partite di prodotti di origine animale accompagnate da certificati rilasciati anteriormente al 1o dicembre 2013 conformemente ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento possono continuare a essere introdotte nell'Unione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

(4)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1)

Il capo 3(D) è sostituito dal seguente:

“CAPO 3(D)

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia

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2)

Il capo 3(F) è sostituito dal seguente:

“CAPO 3(F)

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale (3) destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

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3)

Il capo 8 è sostituito dal seguente:

“CAPO 8

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali (2)

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26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/49


REGOLAMENTO (UE) N. 718/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

che emenda il regolamento (CE) n. 608/2004 relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito al parere del Comitato scientifico dell’alimentazione umana del 26 settembre 2002 (2) e al fine di garantire che i consumatori ricevano informazioni adeguate quando acquistano prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e esteri di fitostanolo, il regolamento (CE) n. 608/2004 del 31 marzo 2004 relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (3) impone l’obbligo di riportare sull’etichetta informazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dall’articolo 3 della direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura di tali alimenti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 608/2004 dispone che l’etichettatura di tali prodotti e ingredienti alimentari riporti anche l’indicazione che essi sono destinati esclusivamente alle persone che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Il fine di tale indicazione obbligatoria è garantire che i prodotti raggiungano le persone interessate evitando al contempo un consumo inutile da parte di altri.

(3)

L’inserimento volontario di indicazioni nutrizionali o sulla salute nelle etichette alimentari è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (4). Pertanto, il regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (5), il regolamento (UE) n. 384/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo all’autorizzazione e al rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (6) e il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (7), hanno autorizzato indicazioni sulla salute relative alla riduzione e al mantenimento del livello di colesterolo nel sangue, in riferimento a prodotti alimentari contenenti steroli vegetali e stanoli vegetali, mediante, limitatamente a specifiche condizioni d’uso.

(4)

Il regolamento (CE) n. 983/2009 autorizza, subordinandole a specifiche condizioni d’impiego, le seguenti indicazioni sulla salute: «È stato dimostrato che gli steroli vegetali riducono il colesterolo nel sangue. Il colesterolo alto è un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardiache coronariche» e «È stato dimostrato che gli esteri di fitostanolo riducono il colesterolo nel sangue. L’ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche.»

(5)

Il regolamento (CE) n. 384/2010 autorizza, subordinandole a specifiche condizioni d’impiego, le seguenti indicazioni sulla salute: «È stato dimostrato che gli steroli vegetali e gli esteri di stanoli vegetali riducono il colesterolo nel sangue. L’ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche.»

(6)

Il regolamento (CE) n. 432/2012 autorizza, subordinandole a specifiche condizioni d’impiego, le seguenti indicazioni sulla salute: «Gli steroli/stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.»

(7)

La formulazione delle indicazioni sulla salute autorizzate, congiuntamente con la dicitura obbligatoria relativa alle persone interessate di cui al regolamento (CE) n. 608/2004, potrebbe teoricamente portare consumatori che non hanno bisogno di controllare il livello di colesterolo nel sangue a consumare il prodotto. Al fine pertanto di garantire la coerenza delle informazioni fornite nell’etichettatura dei prodotti ed ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo è opportuno modificare l’indicazione obbligatoria di cui al regolamento (CE) n. 608/2004 assicurando al contempo che la formulazione soddisfi i fini di informazione per i quali era stata introdotta originariamente.

(8)

Per consentire agli operatori del settore alimentare di adattare l’etichettatura dei propri prodotti alle nuove prescrizioni introdotte dal presente regolamento, è importante prevedere un adeguato periodo di transizione per l’applicazione del presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica al regolamento (CE) n. 608/2004

Nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

occorre specificare che il prodotto non è destinato alle persone che non hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue.»

Articolo 2

Disposizioni transitorie

I prodotti e gli ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo immessi in commercio o etichettati entro il 15 febbraio 2014 che non risultino conformi alle prescrizioni del presente regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(2)  Parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana dal titolo «General view of the long-term effects of the intake of elevated levels of phytosterols from multiple dietary sources» (Parere generale sugli effetti a lungo termine dell’assunzione di livelli elevati di fitosteroli di diversa origine alimentare).

(3)  GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 44.

(4)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(5)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 3.

(6)  GU L 113 del 6.5.2010, pag. 6.

(7)  GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1.


26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 719/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

133,1

ZZ

133,1

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

88,6

CL

73,3

TR

70,0

UY

72,5

ZA

92,0

ZZ

79,3

0806 10 10

CL

51,4

EG

143,5

TR

171,3

ZZ

122,1

0808 10 80

AR

185,9

BR

117,1

CL

133,9

CN

96,1

NZ

132,0

US

154,6

ZA

124,5

ZZ

134,9

0808 30 90

AR

98,1

CL

142,7

CN

77,3

TR

225,6

ZA

111,0

ZZ

130,9

0809 10 00

TR

191,7

ZZ

191,7

0809 29 00

TR

345,7

ZZ

345,7

0809 30

TR

173,0

ZZ

173,0

0809 40 05

BA

63,8

TR

115,1

XS

88,4

ZZ

89,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 720/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l’articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Il sottoperiodo del mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e il secondo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del medesimo regolamento di esecuzione.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2013 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2013 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre inoltre fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166.

(6)

Ai fini di un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 — 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2013, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2013 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2013

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2013 (in kg)

Stati Uniti

09.4127

 (1)

23 797 401

Thailandia

09.4128

 (1)

1 000 890

Australia

09.4129

 (1)

480 370

Altre origini

09.4130

 (2)

313

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2013

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013 (in kg)

Tutti i paesi

09.4148

 (3)

1 494 000

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2013

Thailandia

09.4149

 (4)

Australia

09.4150

 (4)

Guyana

09.4152

 (5)

Stati Uniti

09.4153

 (5)

Altre origini

09.4154

15,487488 %

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2013

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2013 (in kg)

Thailandia

09.4112

 (6)

10 985

Stati Uniti

09.4116

 (6)

23 384

India

09.4117

 (6)

40 694

Pakistan

09.4118

 (6)

432

Altre origini

09.4119

 (6)

239 251

Tutti i paesi

09.4166

0,785369 %

0


(1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

(3)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(4)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(5)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(6)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


DECISIONI

26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/57


DECISIONE 2013/395/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2013

che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2012/765/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 10 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/765/PESC, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare integralmente l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la decisione 2012/765/PESC.

(4)

Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio con riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)

Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

(6)

Il Consiglio ha inoltre stabilito che un ulteriore gruppo è stato coinvolto in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei confronti di tale gruppo da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che esso dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC. La decisione di designare il gruppo fa salvi i legittimi trasferimenti finanziari e la prestazione di assistenza, anche umanitaria, dall'Unione europea e i suoi Stati membri in Libano.

(7)

È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC e abrogare la decisione 2012/765/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC è quello figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2012/765/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)  GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 50.


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

1.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimi: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell'"Hofstadgroep".

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra".

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimi: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimi: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimi: Abdol Reza Shala'i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla'i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif; Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: (1) Kermanshah, Iran, (2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (pseudonimi: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), nato l'11 marzo 1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale.

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

"Organizzazione Abu Nidal" – "ANO" (anche nota come "Consiglio rivoluzionario Fatah"; "Brigate rivoluzionarie arabe"; "Settembre nero"; "Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti").

2.

"Brigata dei martiri di Al-Aqsa".

3.

"Al-Aqsa e.V.".

4.

"Al-Takfir" e "Al-Hijra".

5.

"Babbar Khalsa".

6.

"Partito comunista delle Filippine", incluso "New People's Army" – "NPA" ("Nuovo esercito popolare"), Filippine.

7.

"Gama'a al-Islamiyya" (anche noto come "Al-Gama'a al-Islamiyya") ("Islamic Group" – "IG").

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Fronte islamico dei combattenti del grande oriente").

9.

"Hamas" (incluso "Hamas-Izz al-Din al-Qassem").

10.

"Ala militare di Hezbollah " ("Hizballah Military Wing") (anche nota come "Hezbollah Military Wing", anche nota come "Hizbullah Military Wing", anche nota come "Hizbollah Military Wing", anche nota come "Hezballah Military Wing", anche nota come "Hisbollah Military Wing", anche nota come "Hizbu'llah Military Wing", anche nota come "Hizb Allah Military Wing", anche nota come "Consiglio della Jihad" (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna))

11.

"Hizbul Mujahideen" – "HM".

12.

"Hofstadgroep".

13.

"Holy Land Foundation for Relief and Development" ("Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo").

14.

"International Sikh Youth Federation" – "ISYF" (Federazione giovanile internazionale Sikh).

15.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF".

16.

"Partito dei lavoratori del Kurdistan" – "PKK" (anche noto come "KADEK" o come "KONGRA-GEL").

17.

"Tigri per la liberazione della patria Tamil" – "LTTE"

18.

"Ejército de Liberación Nacional" ("Esercito di Liberazione Nazionale").

19.

"Jihad islamica palestinese" – "PIJ".

20.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina" – "PFLP".

21.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina - Comando generale" (anche noto come "Comando generale del PFLP").

22.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "FARC" ("Forze armate rivoluzionarie della Colombia").

23.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – "DHKP/C" (anche noto come "Devrimci Sol" ("Sinistra rivoluzionaria") o come "Dev Sol" ("Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione").

24.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Sentiero luminoso").

25.

"Stichting Al Aqsa" (anche noto come "Stichting Al Aqsa Nederland" o come "Al Aqsa Nederland").

26.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK" (anche noto come "Kurdistan Freedom Falcons", o come "Kurdistan Freedom Hawks" ("Falchi per la libertà del Kurdistan")).


RACCOMANDAZIONI

26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/60


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2013

relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione

(2013/396/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si è prefissata il duplice obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tra l’altro facilitando l’accesso alla giustizia, e di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori.

(2)

L’economia moderna crea talvolta situazioni in cui un gran numero di persone può subire un danno a causa delle stesse pratiche illecite consistenti nella violazione di diritti conferiti dalle norme dell’Unione da parte di uno o più professionisti o altre persone (cosiddetta «situazione di danno collettivo»). Dette persone possono quindi essere legittimate ad agire per ottenere la cessazione di tali pratiche o il risarcimento del danno subito.

(3)

La Commissione ha adottato nel 2005 un libro verde sulle azioni di risarcimento per danni derivanti dalla violazione di norme antitrust (1) e nel 2008 un libro bianco, nel quale ha presentato delle indicazioni strategiche sul ricorso collettivo specifico del settore antitrust (2). Nel 2008 ha altresì pubblicato un libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (3) e nel 2011 ha condotto una consultazione pubblica dal titolo «Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorso collettivo» (4).

(4)

Il 2 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione intitolata «Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi», nella quale ha chiesto che qualsiasi proposta in materia di ricorso collettivo assuma la forma di un quadro orizzontale dotato di principi comuni, che assicuri un accesso uniforme alla giustizia all’interno dell’Unione europea mediante il ricorso collettivo e che consideri in particolare le violazioni dei diritti dei consumatori, senza però limitarsi a esse. Il Parlamento ha altresì sottolineato la necessità di tenere conto delle tradizioni giuridiche e degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri e di rafforzare il coordinamento delle buone pratiche tra Stati membri (5).

(5)

L'11 giugno 2013 la Commissione ha adottato la comunicazione «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi» (6) che riporta gli interventi compiuti fino a ora, descrive le opinioni dei portatori d’interessi e del Parlamento europeo e presenta la posizione della Commissione su alcune questioni centrali riguardo ai ricorsi collettivi.

(6)

Prevenire e sanzionare le violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione è uno scopo essenziale dell’applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche. La possibilità per i privati di agire in giudizio, in conseguenza di violazioni di tali diritti, completa l’applicazione delle norme a livello pubblico. Laddove fa riferimento alla violazione di diritti conferiti dalle norme dell’Unione, la presente raccomandazione riguarda tutte le situazioni in cui la violazione di norme stabilite a livello di Unione ha causato o può causare un danno a persone fisiche o giuridiche.

(7)

La protezione dei consumatori, la concorrenza, la tutela dell’ambiente, la protezione dei dati personali, la normativa sui servizi finanziari e la tutela degli investitori, rientrano fra i settori in cui l’intervento complementare dei privati per assicurare il rispetto dei diritti conferiti dalle norme dell’Unione nella forma di ricorso collettivo rappresenta un valore. I principi stabiliti nella presente raccomandazione dovrebbero essere applicati in modo orizzontale e paritario in detti settori, così come in altri in cui risultino pertinenti delle azioni collettive inibitorie o risarcitorie riguardo a violazioni dei diritti conferiti dalle norme dell’Unione.

(8)

Le azioni individuali, come il procedimento per le controversie di modesta entità nei casi riguardanti i consumatori, sono gli strumenti consueti per trattare le controversie al fine di prevenire i danni e di chiederne il risarcimento.

(9)

Tutti gli Stati membri hanno introdotto, in aggiunta ai mezzi di ricorso individuali, tipi diversi di meccanismi di ricorso collettivo. Queste misure sono dirette a prevenire e arrestare pratiche illecite e ad assicurare che possa essere ottenuto il risarcimento del pregiudizio subìto in situazioni di danno collettivo. La possibilità di aderire a un’azione in giudizio e di esperirla congiuntamente può rappresentare un mezzo migliore di accedere alla giustizia, in particolare quando il costo delle azioni individuali dissuaderebbe le singole parti lese dall’adire le vie legali.

(10)

Lo scopo della presente raccomandazione è agevolare l’accesso alla giustizia, con riguardo a violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione e raccomandare perciò che tutti gli Stati membri si dotino di sistemi di ricorso collettivo a livello nazionale, seguendo gli stessi principi di base in tutta l’Unione, tenendo conto delle tradizioni giuridiche degli Stati membri e adottando garanzie contro gli abusi.

(11)

Riguardo alle azioni di natura inibitoria, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già adottato la direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (7). Il procedimento introdotto dalla direttiva, tuttavia, non consente a coloro che pretendono di aver subito un danno in conseguenza di una pratica illecita di ottenere un risarcimento.

(12)

In alcuni Stati membri sono stati introdotti, con portata diversa, procedimenti per intentare azioni risarcitorie. Tuttavia, detti procedimenti variano ampiamente da uno Stato membro all’altro.

(13)

La presente raccomandazione propone una serie di principi che riguardano i ricorsi collettivi sia giudiziali che stragiudiziali e che dovrebbero essere comuni a tutta l’Unione, nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Detti principi dovrebbero garantire la tutela dei diritti fondamentali processuali delle parti e dovrebbero impedire gli abusi attraverso opportune garanzie.

(14)

La presente raccomandazione riguarda il ricorso collettivo di natura sia risarcitoria che inibitoria, per quanto opportuno e pertinente rispetto ai singoli principi. Essa fa salvi i vigenti meccanismi inibitori settoriali previsti dal diritto dell’Unione.

(15)

I meccanismi di ricorso collettivo dovrebbero preservare le garanzie processuali a favore delle parti nell’azione civile. Al fine di evitare che si sviluppi una cultura dell’abuso del contenzioso nelle situazioni di danno collettivo, i meccanismi nazionali di ricorso collettivo dovrebbero includere le garanzie fondamentali descritte nella presente raccomandazione. Di regola, dovrebbero essere evitati elementi come i risarcimenti «punitivi», le procedure invadenti di accesso ai mezzi probatori prima del processo (pre-trial discovery procedures) e i risarcimenti eccessivi riconosciuti dalle giurie (jury awards), molti dei quali sono estranei alle tradizioni giuridiche della maggior parte degli Stati membri.

(16)

In situazioni di danno collettivo, i procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie possono risultare un modo efficiente di ottenere giustizia. Essi dovrebbero essere sempre disponibili insieme al ricorso collettivo all’autorità giudiziaria, o come elemento facoltativo di quest’ultimo.

(17)

La legittimazione a esperire un’azione collettiva negli Stati membri dipende dal tipo di meccanismo di ricorso collettivo. Per certi tipi di azioni collettive come le azioni di gruppo in cui l’iniziativa è congiuntamente presa da coloro che pretendono di aver subito un danno, la questione della legittimazione ad agire è relativamente semplice rispetto a quanto si verifica nelle azioni rappresentative, dove andrebbe pertanto chiarita.

(18)

Nel caso dell’azione rappresentativa, la legittimità ad agire dovrebbe essere limitata a organizzazioni appositamente certificate, a organizzazioni rappresentative designate che rispettano determinati criteri stabiliti per legge, o ad autorità pubbliche. L’organizzazione rappresentativa dovrebbe essere tenuta a dare prova della sua capacità amministrativa e finanziaria di rappresentare in modo appropriato l’interesse dei ricorrenti.

(19)

La disponibilità di finanziamento per i ricorsi collettivi dovrebbe essere tale da non poter portare a un abuso del sistema o al conflitto d’interessi.

(20)

È opportuno che, al fine di evitare abusi del sistema, e nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, nessun’azione di ricorso collettivo sia ammessa se non sono soddisfatte le condizioni di ricevibilità disposte dalla legge.

(21)

Occorre affidare ai giudici un ruolo essenziale nella tutela dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte in azioni di ricorso collettivo, così come nella gestione efficace di tali azioni.

(22)

In settori del diritto in cui a un’autorità pubblica è conferito il potere di adottare decisioni che accertano l’avvenuta violazione di norme dell’Unione, è importante garantire coerenza tra la decisione finale relativa alla violazione e l’esito dell’azione di ricorso collettivo. Inoltre, nei casi di azioni collettive conseguenti alla decisione di un’autorità pubblica (cosiddette follow-on actions), si presume che l’interesse pubblico e la necessità di evitare gli abusi siano già stati tenuti in conto da detta autorità rispetto all’accertamento della violazione delle norme dell’Unione.

(23)

Riguardo al diritto dell’ambiente, la presente raccomandazione tiene conto delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5, della convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»), che, rispettivamente, incoraggiano l’ampio accesso alla giustizia in materia ambientale, definiscono i criteri che i procedimenti devono rispettare, tra cui la tempestività e la non eccessiva onerosità, e disciplinano l’informazione del pubblico e l’introduzione di meccanismi di assistenza.

(24)

È auspicabile che gli Stati membri adottino le misure necessarie all’attuazione dei principi disposti nella presente raccomandazione entro due anni dalla sua pubblicazione.

(25)

È necessario che gli Stati membri rendano conto alla Commissione dell’attuazione della presente raccomandazione e che, sulla base di tale rendiconto, la Commissione monitori e valuti le misure adottate dagli Stati membri.

(26)

È opportuno che, entro quattro anni dalla pubblicazione della presente raccomandazione, la Commissione valuti la necessità di un ulteriore intervento, anche di natura legislativa, per assicurare che gli obiettivi della raccomandazione siano raggiunti. In particolare, la Commissione dovrebbe verificare l’applicazione della raccomandazione e i relativi effetti sull’accesso alla giustizia, sul diritto al risarcimento, sulla necessità di evitare l’abuso del contenzioso e sul funzionamento del mercato unico, sull’economia dell’Unione europea e sulla fiducia dei consumatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.   SCOPO E OGGETTO

1.

Lo scopo della presente raccomandazione è agevolare l’accesso alla giustizia, porre fine alle pratiche illecite e permettere alle parti lese di ottenere il risarcimento in situazioni di danno collettivo causato da violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione, assicurando che vi siano adeguate garanzie processuali per evitare l’abuso del contenzioso.

2.

Tutti gli Stati membri dovrebbero dotarsi a livello nazionale di meccanismi di ricorso collettivo di natura sia inibitoria che risarcitoria, che rispettino i principi di base definiti nella presente raccomandazione. Tali principi dovrebbero essere comuni a tutta l’Unione, nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i procedimenti di ricorso collettivo siano giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

II.   DEFINIZIONI E CAMPO D’APPLICAZIONE

3.

Ai fini della presente raccomandazione, si intende per:

a)

«ricorso collettivo», i) il meccanismo giuridico che offre la possibilità a due o più persone fisiche o giuridiche di agire collettivamente, o a un’organizzazione legittimata di intentare un’azione rappresentativa, per ottenere la cessazione di un comportamento illecito (ricorso collettivo di natura inibitoria); ii) il meccanismo giuridico che offre la possibilità, a due o più persone fisiche o giuridiche che pretendano di aver subito un pregiudizio in una situazione di danno collettivo, di agire collettivamente, o a un’organizzazione legittimata di intentare un’azione rappresentativa, per ottenere il risarcimento del danno (ricorso collettivo di natura risarcitoria);

b)

«danno collettivo», una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche pretendono di aver subito un pregiudizio che ha causato un danno derivante dalla stessa attività illecita di una o più persone fisiche o giuridiche;

c)

«azione risarcitoria», un’azione con cui viene chiesto a un’autorità giurisdizionale nazionale il risarcimento del danno;

d)

«azione rappresentativa», l’azione esperita da un’organizzazione rappresentativa, da un’organizzazione appositamente certificata o da un’autorità pubblica, in nome e per conto di due o più persone fisiche o giuridiche che pretendono di essere esposte al rischio di subire o di aver subito un pregiudizio in una situazione di danno collettivo, pur non essendo dette persone costituitesi parti nel procedimento;

e)

«azione risarcitoria collettiva conseguente», l’azione di ricorso collettivo esperita dopo che un’autorità pubblica ha adottato una decisione definitiva che accerta l’avvenuta violazione del diritto dell’Unione.

La presente raccomandazione individua principi comuni che dovrebbero trovare applicazione in tutti i casi di ricorso collettivo, nonché principi specifici relativi ai ricorsi collettivi di natura inibitoria o risarcitoria.

III.   PRINCIPI COMUNI AI RICORSI COLLETTIVI DI NATURA INIBITORIA E DI NATURA RISARCITORIA

Legittimazione a intentare un’azione rappresentativa

4.

Gli Stati membri dovrebbero designare le organizzazioni rappresentative che possono intentare azioni rappresentative, in base a condizioni di legittimità chiaramente definite. Dette condizioni dovrebbero includere almeno i seguenti requisiti:

a)

l’organizzazione non dovrebbe avere scopo di lucro;

b)

dovrebbe esserci un nesso diretto tra gli obiettivi principali dell’organizzazione e i diritti conferiti dalle norme dell’Unione di cui si lamenta la violazione per i quali l’azione è esperita; e

c)

l’organizzazione dovrebbe avere sufficienti capacità, in termini di risorse finanziarie e umane e di competenza legale, per rappresentare una molteplicità di ricorrenti agendo nel loro interesse.

5.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l’organizzazione designata perda il proprio status qualora una o più delle predette condizioni non siano più soddisfatte.

6.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le azioni rappresentative possano essere esperite solo da organizzazioni che sono state ufficialmente designate a titolo preliminare come raccomandato al punto 4, o da organizzazioni che sono state certificate appositamente da autorità nazionali o giudiziarie di uno Stato membro in vista di una determinata azione rappresentativa.

7.

In aggiunta o in alternativa, gli Stati membri dovrebbero autorizzare le autorità pubbliche a intentare azioni rappresentative.

Ricevibilità

8.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia verificato, il prima possibile nel corso della controversia, che le cause in cui non sono rispettate le condizioni per il ricorso collettivo e quelle manifestamente infondate non sono proseguite.

9.

A tal fine, il giudice dovrebbe procedere d’ufficio ai controlli necessari.

Informazioni in merito a un’azione di ricorso collettivo

10.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia possibile all’organizzazione rappresentativa o al gruppo di ricorrenti, diffondere informazioni relative a una pretesa violazione di diritti conferiti dalle norme dell’Unione e all’intenzione di chiedere un provvedimento inibitorio contro di essa, così come informazioni relative a una situazione di danno collettivo e all’intenzione di esperire un’azione risarcitoria nella forma di ricorso collettivo. Le stesse possibilità date all’organizzazione rappresentativa, all’organizzazione appositamente certificata, all’autorità pubblica o al gruppo di ricorrenti dovrebbero essere assicurate in merito alle informazioni sulle azioni risarcitorie in corso.

11.

I metodi per la diffusione dovrebbero tener conto delle particolari circostanze della situazione di danno collettivo pertinente, della libertà di espressione, del diritto d’informazione e del diritto alla tutela dell’immagine o del valore aziendale del convenuto, prima che la responsabilità di quest’ultimo per la presunta violazione o il presunto danno sia accertata con la decisione definitiva del giudice.

12.

I metodi di diffusione fanno salve le norme dell’Unione relative all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

Rimborso delle spese legali alla parte vittoriosa

13.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la parte soccombente in un’azione di ricorso collettivo rimborsi le necessarie spese legali sostenute dalla parte vittoriosa (cosiddetto principio «chi perde paga»), alle condizioni disposte dal pertinente diritto nazionale.

Finanziamento

14.

Alla parte ricorrente dovrebbe essere imposto di dichiarare al giudice, all’avvio del procedimento, l’origine dei fondi che intende usare per finanziare l’azione in giudizio.

15.

Il giudice dovrebbe avere la facoltà di sospendere il procedimento se, in caso di utilizzo di risorse finanziarie messe a disposizione da un terzo,

a)

vi sia un conflitto d’interessi tra il terzo e la parte ricorrente e coloro che la compongono;

b)

il terzo non dispone di risorse sufficienti a far fronte ai suoi impegni finanziari nei confronti della parte ricorrente che ha avviato il procedimento di ricorso collettivo;

c)

la parte ricorrente non dispone di risorse sufficienti per far fronte a eventuali spese della controparte in caso di soccombenza nel procedimento di ricorso collettivo.

16.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nei casi in cui un’azione di ricorso collettivo sia finanziata da un terzo privato, sia proibito a quest’ultimo:

a)

di tentare di influenzare le decisioni processuali della parte ricorrente, compresa quella di transigere;

b)

di finanziare un’azione di ricorso collettivo contro un convenuto concorrente del terzo, o contro un convenuto da cui lo stesso terzo dipende;

c)

di esigere interessi eccessivi sui fondi messi a disposizione.

Controversie transfrontaliere

17.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nei casi in cui una controversia riguardi persone fisiche o giuridiche di più Stati membri, le norme nazionali relative alla ricevibilità o alla legittimazione di gruppi di ricorrenti stranieri o di organizzazioni rappresentative di altri ordinamenti giuridici nazionali non impediscano la possibilità di un’unica azione collettiva in un'unica giurisdizione.

18.

Qualsiasi organizzazione rappresentativa designata in via preliminare da uno Stato membro per essere legittimata a intentare azioni rappresentative dovrebbe poter adire il giudice dello Stato membro competente a trattare la situazione di danno collettivo.

IV.   PRINCIPI SPECIFICI RELATIVI AI RICORSI COLLETTIVI DI NATURA INIBITORIA

Procedimenti celeri per l’ottenimento di provvedimenti inibitori

19.

I giudici e le autorità competenti dovrebbero trattare con la dovuta celerità, ove necessario attraverso procedimenti sommari, le azioni per l’ottenimento di provvedimenti inibitori che arrestino o vietino la violazione di diritti conferiti dalle norme dell’Unione, al fine di evitare qualunque pregiudizio nuovo o ulteriore, derivante da tale violazione, che sia causa di un danno.

Efficiente esecuzione dei provvedimenti inibitori

20.

Gli Stati membri dovrebbero definire opportune sanzioni contro il convenuto soccombente al fine di garantire l’effettivo rispetto del provvedimento inibitorio, compreso il pagamento di un importo fisso per ogni giorno di ritardo o qualunque altro importo previsto dalla legislazione nazionale.

V.   PRINCIPI SPECIFICI RELATIVI AI RICORSI COLLETTIVI DI NATURA RISARCITORIA

Costituzione della parte ricorrente secondo il principio dell’adesione (opt-in)

21.

La parte ricorrente dovrebbe essere costituita sulla base del consenso espresso delle persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio (principio dell’adesione, o opt-in). Qualunque eccezione a tale principio, ex lege o prevista mediante provvedimento del giudice, dovrebbe essere debitamente giustificata da motivi di buona amministrazione della giustizia.

22.

Un membro della parte ricorrente dovrebbe essere libero di escludersi dalla stessa in qualunque momento prima che sia resa la pronuncia definitiva o che la causa sia altrimenti decisa validamente, fatte salve le stesse condizioni che si applicano al recesso nelle azioni individuali, senza perdere il diritto di introdurre un’azione in altra forma, se ciò non è contrario alla buona amministrazione della giustizia.

23.

Le persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio nella stessa situazione di danno collettivo dovrebbero poter aderire alla parte ricorrente in qualunque momento prima che sia resa la pronuncia definitiva o che la causa sia altrimenti decisa validamente, se ciò non è contrario alla buona amministrazione della giustizia.

24.

Il convenuto dovrebbe essere informato della composizione della parte ricorrente e di qualunque modifica della stessa.

Risoluzione alternativa collettiva e transazioni collettive delle controversie

25.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le parti di una controversia in una situazione di danno collettivo siano invitate a transigere consensualmente o per vie stragiudiziali la controversia relativa al risarcimento, sia nella fase precedente al processo civile che durante quest’ultimo, tenuto conto anche degli obblighi disposti dalla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (8).

26.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i meccanismi di ricorso collettivo giudiziale siano accompagnati da opportuni mezzi di risoluzione alternativa collettiva delle controversie, accessibili alle parti prima e durante la fase contenziosa. Il ricorso a tali mezzi dovrebbe dipendere dal consenso delle parti in causa.

27.

Qualunque termine di prescrizione applicabile alle azioni dovrebbe essere sospeso durante il periodo che va almeno dal momento in cui le parti convengono di tentare di risolvere la lite mediante un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie, fino al momento in cui una o entrambe le parti recedono espressamente da tale procedimento.

28.

La legalità dell’esito vincolante di una transazione collettiva dovrebbe essere verificata dal giudice, tenuto conto della necessaria protezione degli interessi e dei diritti di tutte le parti in causa.

Rappresentanza in giudizio e onorari degli avvocati

29.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli onorari degli avvocati e il relativo metodo di calcolo non creino incentivi ad avviare contenziosi non necessari dal punto di vista dell’interesse di ciascuna delle parti.

30.

Gli Stati membri non dovrebbero consentire onorari calcolati in percentuale delle somme accordate nella causa (contingency fees) che rischiano di creare detti incentivi. Gli Stati membri che, a titolo di eccezione, consentono tali tipi di onorari dovrebbero prevedere opportune norme che li disciplinino nei casi di ricorso collettivo, tenuto conto in particolare del diritto dei membri della parte ricorrente a ricevere l’intero risarcimento.

Divieto di risarcimenti «punitivi»

31.

L’importo accordato alle persone fisiche o giuridiche lese in una situazione di danno collettivo non dovrebbe eccedere il risarcimento che sarebbe stato accordato se la pretesa fosse stata fatta valere mediante azioni individuali. In particolare, dovrebbero essere vietati i risarcimenti detti «punitivi», che hanno come conseguenza un risarcimento eccessivo a favore della parte ricorrente.

Finanziamento del ricorso collettivo di natura risarcitoria

32.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, oltre ai principi generali sul finanziamento, nei casi di finanziamento di un ricorso collettivo di natura risarcitoria da parte di un terzo privato sia vietato calcolare la remunerazione concessa al finanziatore o gli interessi da questo imposti sull’importo della transazione conclusa o del risarcimento accordato, salvo che l’accordo di finanziamento sia regolato da un’autorità pubblica al fine di preservare gli interessi delle parti.

Azioni risarcitorie conseguenti collettive

33.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nei settori del diritto in cui a un’autorità pubblica è conferito il potere di adottare decisioni che accertano l’avvenuta violazione di norme dell’Unione, le azioni di ricorso collettivo siano, di regola, avviate solo dopo che l’eventuale procedimento dell’autorità pubblica, aperto prima dell’inizio dell’azione privata, si sia definitivamente concluso. Se il procedimento dell’autorità pubblica è aperto dopo l’inizio dell’azione di ricorso collettivo, il giudice dovrebbe evitare di emettere una pronuncia che contrasti con la decisione contemplata dall’autorità pubblica. A tal fine il giudice può sospendere l’azione di ricorso collettivo sino alla conclusione del procedimento dell’autorità pubblica.

34.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nei casi di azioni risarcitorie conseguenti, alle persone che pretendono di aver subito un pregiudizio non sia impedito chiedere il risarcimento a motivo della decorrenza dei termini di prescrizione prima della conclusione definitiva del procedimento da parte dell’autorità pubblica.

VI.   INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Registro delle azioni di ricorso collettivo

35.

Gli Stati membri dovrebbero istituire un registro nazionale delle azioni di ricorso collettivo.

36.

Il registro nazionale dovrebbe essere accessibile gratuitamente a chiunque sia interessato, mediante mezzi elettronici e di altro tipo. I siti web che pubblicano i registri dovrebbero fornire l’accesso a informazioni complete e oggettive sui possibili metodi per ottenere il risarcimento, compresi quelli stragiudiziali.

37.

Gli Stati membri, con l’assistenza della Commissione, dovrebbero fare in modo di garantire la coerenza delle informazioni raccolte nei registri e la loro interoperabilità.

VII.   CONTROLLO E RENDICONTO

38.

Gli Stati membri dovrebbero applicare nei sistemi di ricorso collettivo nazionali i principi definiti nella presente raccomandazione entro il 26 luglio 2015.

39.

Gli Stati membri dovrebbero raccogliere annualmente dati statistici affidabili sul numero di procedimenti collettivi giudiziali e stragiudiziali e informazioni sulle parti, sull’oggetto e sugli esiti delle controversie.

40.

Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le informazioni raccolte ai sensi del punto 39 su base annua e la prima volta entro il 26 luglio 2016.

41.

La Commissione dovrebbe valutare l’attuazione della raccomandazione sulla base dell’esperienza pratica entro il 26 luglio 2017. In tale contesto, la Commissione dovrebbe in particolare valutare gli effetti della raccomandazione sull’accesso alla giustizia, sul diritto al risarcimento, sulla necessità di evitare l’abuso del contenzioso e sul funzionamento del mercato unico, sulle PMI, sulla competitività dell’economia dell’Unione europea e sulla fiducia dei consumatori. La Commissione dovrebbe altresì valutare se debbano essere proposte ulteriori misure per consolidare e rafforzare l’approccio orizzontale che ispira la presente raccomandazione.

Disposizioni finali

42.

La raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2005) 672 del 19.12.2005.

(2)  COM(2008) 165 del 2.4.2008.

(3)  COM(2008) 794 del 27.11.2008.

(4)  COM(2010) 135 definitivo del 31.3.2010.

(5)  2011/2089(INI).

(6)  COM(2013) 401 final.

(7)  GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30.

(8)  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/66


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

recante approvazione, a nome della Comunità europea, di alcune modifiche dell’allegato V dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/397/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (nel prosieguo «l’accordo») prevede la possibilità di riconoscere l’equivalenza delle misure sanitarie dopo che la parte esportatrice ha obiettivamente dimostrato che le sue misure sono conformi al livello di protezione appropriato stabilito dalla parte importatrice. L’accordo è stato approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 1999/201/CE, Euratom.

(2)

L’equivalenza è stata stabilita e conclusa con il Canada per quanto riguarda le misure di sanità pubblica relative ai prodotti della pesca. L’equivalenza è stata conclusa su base reciproca.

(3)

Nella sua riunione del 5 e 6 ottobre 2006 il comitato di gestione misto istituito a seguito dell’accordo (‘il comitato di gestione misto’) ha emesso una raccomandazione relativa alla determinazione dell’equivalenza delle norme di igiene per i prodotti della pesca. Ad essa si è aggiunta una raccomandazione specifica riguardante l’equivalenza dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti della pesca, formulata nella riunione del comitato di gestione misto tenutasi il 3 e 4 ottobre 2007.

(4)

Nella sua riunione del 5 e 6 ottobre 2006 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione circa la fissazione di norme applicabili all’importazione nella Comunità europea di pesce catturato nell’ambito di una licenza di pesca ricreativa canadese. In questa stessa riunione, il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione relativa al pesce fresco per aggiornare la base giuridica degli standard comunitari e canadesi.

(5)

Nella sua riunione del 5 e 6 ottobre 2006 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione relativa alla carne macinata e per aggiornare la base giuridica degli standard comunitari.

(6)

Nella sua riunione del 3 e 4 ottobre 2007 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione relativa alla determinazione dell’equivalenza delle prescrizioni in materia di ispezione post-mortem del pollame applicabili alle carni di pollame.

(7)

Nella sua riunione del 27 e 28 aprile 2005 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione che prevede la possibilità di importare dal Canada molluschi bivalvi vivi che non hanno ancora raggiunto la taglia commerciale e sono destinati al magazzinaggio acquatico, alla stabulazione o alla depurazione da effettuare nella Comunità conformemente alla normativa comunitaria.

(8)

In seguito a tali raccomandazioni, è opportuno modificare le parti corrispondenti dell’allegato V dell’accordo.

(9)

In base all’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo, le modifiche degli allegati sono decise mediante scambio di note fra le parti.

(10)

Di conseguenza, le modifiche raccomandate dell’allegato V dell’accordo devono essere approvate a nome della Comunità.

(11)

La decisione C(2008) 2633 della Commissione, del 19 giugno 2008, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ha introdotto alcune modifiche dell’allegato V dell’accordo.

(12)

È necessario procedere ad alcuni adattamenti di natura diplomatica del testo delle lettere figuranti nell’allegato della decisione C(2008) 2633. Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare quest’ultima e sostituirla con la presente decisione.

(13)

Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

Secondo le raccomandazioni emesse dal comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate, a nome della Comunità, le modifiche dell’allegato V del suddetto accordo.

Il testo dello scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada, che contiene le modifiche dell’allegato V dell’accordo, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Direttore generale per la salute e i consumatori è autorizzato a firmare, a nome della Comunità, la lettera della Comunità europea.

Articolo 3

La presente decisione abroga e sostituisce la decisione C (2008) 2633.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.


ALLEGATO

Scambio di lettere sulle modifiche dell’allegato V dell’accordo tra il governo del Canada e la Comunità europea in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

22 marzo 2010

Signor …,

con riferimento all’articolo 16, paragrafi 2 e 3 dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sottoscritto ad Ottawa il 17 dicembre 1998, di seguito «l’Accordo», mi pregio di proporre le seguenti modifiche dell’allegato V dell’Accordo, in conformità delle raccomandazioni del comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’Accordo:

1.

La tabella al punto 6 dell’allegato V dell’Accordo, relativa alle carni fresche, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice I del presente scambio di lettere.

2.

La tabella al punto 11 dell’allegato V dell’Accordo, relativa ai prodotti della pesca per il consumo umano, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice II del presente scambio di lettere.

3.

La tabella al punto 15 dell’allegato V dell’Accordo, relativa alle carni macinate, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice III del presente scambio di lettere.

4.

Il paragrafo 1 del capitolo II della nota in calce A all’allegato V dell’Accordo è soppresso.

5.

Il paragrafo 1 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

«Per il pesce catturato in virtù di una licenza di pesca ricreativa canadese di cui sia titolare l’importatore, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

il pesce è stato catturato nelle acque di pesca canadesi durante il periodo di validità della licenza, in conformità della regolamentazione canadese in materia di pesca sportiva, e i limiti di possesso sono stati rispettati,

il pesce è stato eviscerato in condizioni adeguate di igiene e di conservazione,

il pesce non appartiene a specie tossiche né a specie che possono contenere biotossine,

il pesce deve essere introdotto nella Comunità entro il mese seguente la data di scadenza della validità della licenza di pesca ricreativa e non è destinato alla commercializzazione. Al documento di accompagnamento deve essere allegata una copia della licenza di pesca ricreativa.»

6.

I paragrafi 3, 4 e 5 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo sono soppressi.

7.

I paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del capitolo II della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo sono soppressi.

8.

Il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce C all’allegato V dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

«I molluschi bivalvi vivi di taglia commerciale devono essere destinati direttamente al consumo umano e non al magazzinaggio acquatico, alla stabulazione o alla depurazione da effettuare nella Comunità europea.»

Mi pregio di proporLe che, qualora il Suo governo concordi sul contenuto della presente lettera e delle sue appendici, le cui versioni inglese e francese fanno egualmente fede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano, nel loro insieme, un accordo modificante l’Accordo, che entrerà in vigore alla data dell’ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra il governo del Canada e la Comunità europea confermante che tutte le procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente scambio di lettere sono state completate.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Robert MADELIN

16 aprile 2010

Egregio Signor …,

Mi pregio di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del 22 marzo 2010 così formulata:

«Signor …,

con riferimento all’articolo 16, paragrafi 2 e 3 dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sottoscritto ad Ottawa il 17 dicembre 1998, di seguito "l’Accordo", mi pregio di proporre le seguenti modifiche dell’allegato V dell’Accordo, in conformità delle raccomandazioni del comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’Accordo:

1.

La tabella al punto 6 dell’allegato V dell’Accordo, relativa alle carni fresche, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice I del presente scambio di lettere.

2.

La tabella al punto 11 dell’allegato V dell’Accordo, relativa ai prodotti della pesca per il consumo umano, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice II del presente scambio di lettere.

3.

La tabella al punto 15 dell’allegato V dell’Accordo, relativa alle carni macinate, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice III del presente scambio di lettere.

4.

Il paragrafo 1 del capitolo II della nota in calce A all’allegato V dell’Accordo è soppresso.

5.

Il paragrafo 1 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

"Per il pesce catturato in virtù di una licenza di pesca ricreativa canadese di cui sia titolare l’importatore, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

il pesce è stato catturato nelle acque di pesca canadesi durante il periodo di validità della licenza, in conformità della regolamentazione canadese in materia di pesca sportiva, e i limiti di possesso sono stati rispettati,

il pesce è stato eviscerato in condizioni adeguate di igiene e di conservazione,

il pesce non appartiene a specie tossiche né a specie che possono contenere biotossine,

il pesce deve essere introdotto nella Comunità entro il mese seguente la data di scadenza della validità della licenza di pesca ricreativa e non è destinato alla commercializzazione. Al documento di accompagnamento deve essere allegata una copia della licenza di pesca ricreativa."

6.

I paragrafi 3, 4 e 5 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo sono soppressi.

7.

I paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del capitolo II della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo sono soppressi.

8.

Il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce C all’allegato V dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

"I molluschi bivalvi vivi di taglia commerciale devono essere destinati direttamente al consumo umano e non al magazzinaggio acquatico, alla stabulazione o alla depurazione da effettuare nella Comunità europea."

Mi pregio di proporLe che, qualora il Suo governo concordi sul contenuto della presente lettera e delle sue appendici, le cui versioni inglese e francese fanno egualmente fede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano, nel loro insieme, un accordo modificante l’Accordo, che entrerà in vigore alla data dell’ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra il governo del Canada e la Comunità europea confermante che tutte le procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente scambio di lettere sono state completate.»

Mi pregio di confermarLe che il mio governo accetta la proposta di cui sopra e che la Sua lettera, la presente risposta e le appendici, le cui versioni inglese e francese fanno egualmente fede, costituiscono nel loro insieme un accordo modificante l’Accordo, conformemente alla Sua proposta, che entrerà in vigore alla data dell’ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra il governo del Canada e la Comunità europea confermante che tutte le procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente scambio di lettere sono state completate.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per l’autorità competente del governo del Canada

Ross HORNBY

Appendice I

6.   Carni fresche

Prodotto

Esportazioni dalla CE verso il Canada

Esportazioni dal Canada verso la CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Norme CE

Norme canadesi

Norme canadesi

Norme CE

Polizia sanitaria

Ruminanti

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Sì 2

Indicazione d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001

Decisione 79/542/CEE

Sì 3

 

 

Equidi

2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Sì 2

Indicazione d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE Decisione79/542/CEE

Sì 3

 

 

Suini

2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Sì 2

Indicazione d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE Decisione79/542/CEE

Sì 3

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti (CE) n.852/2004 (CE) n. 853/2004 CE) n. 854/2004

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio)

Canada Agricultural Products Act & Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (in caso di carni bovine)

Sì 1

 

Alcune disposizioni saranno riviste una volta modificato il Meat Inspection Regulation.

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio)

Canada Agricultural Products Act & Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (in caso di carni bovine)

Regolamenti (CE) n. 852/2004B (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004

Decisione79/542/CEE Decisione 2005/290/CE

Sì 1

Sottosezioni (2) e (3) della sezione 11.7.3 sull’Unione europea del capitolo 11 del Meat Hygiene Manual come previsto in materia di igiene delle carni Direttiva (n. 2008/33/CE) (1)

Le disposizioni ante e post mortem, la definizione di suini da mercato e altre norme igieniche dovranno essere riviste quando saranno applicate le nuove norme UE in materia d’igiene alimentare.


(1)  http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uef.shtml per la versione francese e

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uee.shtml per la versione inglese.

Appendice II

11.   Prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi

Prodotto

Esportazioni dalla CE verso il Canada

Esportazioni dal Canada verso la CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Norme CE

Norme canadesi

Norme canadesi

Norme CE

Polizia sanitaria

1.

Animali d’acquacoltura vivi e relativi prodotti destinati al consumo umano o all’acquacoltura

2.

Pesce morto sventrato per il consumo umano

3.

Pesce morto non sventrato per il consumo umano

4.

Pesci vivi, uova per l’acquacoltura

5.

Pesci vivi per l’acquacoltura (inclusi pesci a pinne, molluschi, crostacei ed altri invertebrati)

Direttiva 2006/88/CE

Fish Health Protection Regulations made under the Fisheries Act, R.S.C. 1985, c.F-14

1.

NE

2.

Sì 2

3.

NE

4.

NE

5.

NE

Certificato sanitario per prodotti della pesca rilasciato da un organismo ufficiale

 

Fish Health Protection Regulations made under the Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14

Direttiva 2006/88/CE

Decisioni 2003/858/CE 2003/804/CE 2006/656/CE

Regolamenti (CE) n 2074/2005

(CE) n. 1250/2008

1.

NE

2.

Sì 2

3.

NE

4.

NE

5.

NE

Certificato sanitario ufficiale

 

Pubblica sanità

Pesce e prodotti della pesca destinati al consumo umano

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2073/2005

Fish Inspection Regulations emanate ai sensi del Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12

Food and Drugs Act and Regulations

Consumer Packaging and Labelling Regulations (se imballati per la vendita al dettaglio)

Sì 1

Il pesce affumicato imballato in contenitori sigillati ermeticamente e non congelato deve contenere una percentuale di sale non inferiore al 9 % (metodo «water phase»).

Si ritiene che i sistemi canadese e comunitario forniscano un livello equivalente di protezione per quanto concerne le prescrizioni microbiologiche. Peraltro, i criteri microbiologici applicati per i prodotti finali dal Canada e dalla Comunità europea divergono per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all’esportatore garantire che i prodotti rispettino i criteri del paese importatore.

 

Fish Inspection Regulations emanate ai sensi del Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2073/2005

Decisione 2005/290/CE

Sì 1

Nota in calce B (I)

Si ritiene che i sistemi canadese e comunitario forniscano un livello equivalente di protezione per quanto concerne le prescrizioni microbiologiche. Peraltro, i criteri microbiologici applicati per i prodotti finali dal Canada e dalla Comunità europea divergono per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all’esportatore garantire che i prodotti rispettino i criteri del paese importatore.

Occorre chiedere alle autorità sanitarie canadesi di riesaminare in via prioritaria la normativa sul pesce affumicato.

Molluschi bivalvi vivi per il consumo umano, inclusi echinodermi, tunicati e gasteropodi marini

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004

Fish Inspection Regulations made under the Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12 Food and Drugs Act and Regulations

Sì 2

Nota in calce C (ii)

La CE deve fornire un elenco dei centri di spedizione riconosciuti. La CE chiede al Canada di riesaminare i limiti dei contaminanti al fine di valutare l’equivalenza.

Fish Inspection Regulations made under the Fish Act, R.S.C., 1985, c. F-12

Management of Contaminated Fisheries

Regulations made under the Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2074/2005

Sì 2

Nota in calce C (ii)

Certificato ufficiale

Valutare l’equivalenza della qualità batteriologica in base al rapporto tra acque di coltivazione e la polpa di mollusco.

Il Canada deve fornire un elenco degli impianti di trasformazione riconosciuti.

Appendice III

15.   Carni macinate

Prodotto

Esportazioni dalla CE verso il Canada

Esportazioni dal Canada verso la CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Norme CE

Norme canadesi

Norme canadesi

Norme CE

Polizia sanitaria

Ruminanti

Direttiva 2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40—52

Sì 3

Conformemente ai Meat Inspection Regulations.

 

H of A Act and Regs

Direttiva 2002/99/CE

Decisione 79/542/CEE

Sì 3

 

 

-Suini

Direttiva 2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40—52

Sì 3

Conformemente ai Meat Inspection Regulations.

 

H of A Act and Regs

Direttiva 2002/99/CE

Decisione 79/542/CEE

Sì 3

 

 

Equidi

Direttiva 2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40—52

Sì 3

 

 

H of A Act and Regs

Direttiva 2002/99/CE

Sì 3

 

 

Pollame/ selvaggina in libertà/ selvaggina d’allevamento

Direttiva 2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40—52

Sì 3

 

 

H of A Act and Regs

Direttiva 2002/99/CE

Sì 3

 

 

Pubblica sanità

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004

Meat Inspection Act & Regs

Food and Drugs Act & Regs

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio)

Sì 2

Nessuno scambio commerciale di carni macinate di selvaggina

 

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio)

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004

Decisione 79/542/CEE

Sì 3

Nota in calce A (I)

 


Rettifiche

26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/75


Rettifica della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza («Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie»)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164 del 30 aprile 2004 )

(i riferimenti seguenti riguardano la versione rettificata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 220 del 21 giugno 2004 )

Alle pagine 32 e 33, allegato I, punti 1 (Indicatori relativi ad incidenti), 2 (Indicatori relativi ad inconvenienti e quasi incidenti) e 3 (Indicatori relativi alle conseguenze di incidenti):

anziché:

«(per chilometro-treno)»

leggi:

«(per treno-chilometro)».