ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.026.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 26

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
28 gennaio 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazioni sulla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Capo Verde

22

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 71/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 72/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, recante modifica e deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 73/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

28

 

 

DECISIONI

 

 

2012/45/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 23 gennaio 2012, che nomina i membri del comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

30

 

 

2012/46/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2012, relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nei Paesi Bassi

32

 

 

2012/47/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 24 gennaio 2012, che autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

33

 

 

2012/48/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 gennaio 2012, che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato [notificata con il numero C(2012) 321]  ( 1 )

35

 

 

2012/49/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2012, che modifica le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione degli enzimi conformemente all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 323]  ( 1 )

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011)

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/1


DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2)

A norma dell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la politica dell’Unione nel settore dell’ambiente è fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si dovrebbe tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente.

(3)

I principi di valutazione dell’impatto ambientale dovrebbero essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione. Gli Stati membri possono stabilire norme più severe a tutela dell’ambiente.

(4)

Risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi dell’Unione nel settore della protezione dell’ambiente e della qualità della vita.

(5)

La normativa dell’Unione in materia di ambiente contiene disposizioni che consentono alle autorità pubbliche e altri organismi di adottare delle decisioni che possono avere effetti significativi sull’ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.

(6)

È opportuno stabilire principi generali di valutazione dell’impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente.

(7)

L’autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente dovrebbe essere concessa solo a seguito della valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull’ambiente. Tale valutazione andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto.

(8)

I progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull’ambiente; pertanto, questi progetti dovrebbero essere per principio sottoposti a una valutazione sistematica.

(9)

I progetti appartenenti ad altre classi non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull’ambiente in tutti i casi. Detti progetti dovebbero essere sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire in modo rilevante sull’ambiente.

(10)

Gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri.

(11)

Nel fissare tali soglie o criteri e nell’esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva. Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono i soggetti più idonei per l’applicazione di detti criteri nei casi concreti.

(12)

Per i progetti soggetti a valutazione, dovrebbero essere fornite determinate informazioni essenziali relative al progetto e alle sue ripercussioni.

(13)

È opportuno stabilire una procedura che permetta al committente di ottenere dalle autorità competenti un parere sul contenuto e sull’ampiezza delle informazioni da elaborare e da fornire al fine della valutazione. Gli Stati membri, nell’ambito di detta procedura, possono esigere che il committente fornisca, tra l’altro, delle alternative ai progetti per i quali intende presentare una domanda.

(14)

Gli effetti di un progetto sull’ambiente dovrebbero essere valutati per tenere in conto l’esigenza di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.

(15)

È opportuno stabilire disposizioni rafforzate concernenti la valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per tener conto degli sviluppi a livello internazionale. Il 25 febbraio 1991 la Comunità europea ha firmato la convenzione sulla valutazione dell’impatto sull’ambiente in un contesto transfrontaliero, ratificata il 24 giugno 1997.

(16)

L’effettiva partecipazione del pubblico all’adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.

(17)

La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l’altro promuovendo l’educazione ambientale del pubblico.

(18)

Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»), ratificata il 17 febbraio 2005.

(19)

Tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(20)

L’articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell’allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull’ambiente.

(21)

L’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della convenzione di Aarhus contiene norme sull’accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell’articolo 6 di tale convenzione.

(22)

Tuttavia, non è opportuno applicare la presente direttiva ai progetti i cui dettagli siano adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico, dal momento che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, sono raggiunti tramite la procedura legislativa.

(23)

Peraltro, può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico dalle procedure di valutazione previste dalla presente direttiva, a condizione di informarne adeguatamente la Commissione e il pubblico interessato.

(24)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato dell’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo.

2.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)   «progetto»:

la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

b)   «committente»: il richiedente dell’autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto;

c)   «autorizzazione»: decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;

d)   «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

e)   «pubblico interessato»: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

f)   «l’autorità o le autorità competenti»: sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

4.   La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti all’articolo 4.

2.   La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (5).

4.   Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.

In tali casi gli Stati membri:

a)

esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione;

b)

mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c)

informano la Commissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione, ove necessario, dei propri cittadini.

La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente paragrafo.

Articolo 3

La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

a)

l’uomo, la fauna e la flora;

b)

il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

c)

i beni materiali e il patrimonio culturale;

d)

l’interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 4

1.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:

a)

un esame del progetto caso per caso;

o

b)

soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3.   Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.

Articolo 5

1.   Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato IV, qualora:

a)

gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate a una determinata fase della procedura di autorizzazione e alle caratteristiche peculiari d’un progetto specifico o d’un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

b)

gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l’altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere, le autorità competenti consultano il committente e le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni.

Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente non lo ha chiesto.

3.   Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

a)

una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;

b)

una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi significativi;

c)

i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente;

d)

una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;

e)

una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

4.   Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all’articolo 3.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a)

la domanda di autorizzazione;

b)

il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7;

c)

informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d)

la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;

e)

l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;

f)

l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g)

le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a)

a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;

b)

conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all’autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (6), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all’articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

6.   Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

1.   Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l’altro:

a)

una descrizione del progetto, corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;

b)

informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.

Lo Stato membro membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto lascia all’altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).

3.   Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:

a)

provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché del pubblico interessato nel territorio dello Stato membro che rischia di subire un significativo impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e

b)

si accertano che le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e il pubblico interessato abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio dell’autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.

4.   Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l’altro, l’eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione.

5.   Le modalità dettagliate per l’attuazione del presente articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per il progetto.

Articolo 8

I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

Articolo 9

1.   Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:

a)

il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano;

b)

tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;

c)

una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.

2.   L’autorità o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell’articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni siano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.

Articolo 10

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell’interesse pubblico.

In caso di applicazione dell’articolo 7, l’invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

Articolo 11

1.   Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a)

che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,

b)

che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

4.   Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

5.   Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 12

1.   Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva.

2.   In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.

3.   Sulla base di tale scambio di informazioni la Commissione presenta, se necessario, ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, per assicurare un’applicazione sufficientemente coordinata della presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

La direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell’allegato V, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato V, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 154.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2011.

(3)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(4)  Cfr. allegato VI, parte A.

(5)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(6)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.


ALLEGATO I

PROGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1.

Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2.

a)

Centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW;

b)

centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (1) (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3.

a)

Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

b)

impianti destinati:

i)

alla produzione o all’arricchimento di combustibile nucleare,

ii)

al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,

iii)

allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,

iv)

esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi,

v)

esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4.

a)

Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;

b)

impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

5.

Impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell’amianto, un’utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6.

Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:

a)

per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;

b)

per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

c)

per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);

d)

per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

e)

per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

f)

per la fabbricazione di esplosivi.

7.

a)

Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (2) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m;

b)

costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione (3);

c)

costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

8.

a)

Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate;

b)

porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l’esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate.

9.

Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito nell’allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (4), o interramento di rifiuti pericolosi, quali definiti all’articolo 3, punto 2, della detta direttiva.

10.

Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell’allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.

11.

Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

12.

a)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno;

b)

in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2 000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 % di detta erogazione.

In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

13.

Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti quali definiti all’articolo 2, punto 6, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (5).

14.

Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 m3 al giorno per il gas naturale.

15.

Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

16.

Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km:

a)

per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici;

b)

per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.

17.

Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a)

85 000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline;

b)

3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c)

900 posti per scrofe.

18.

Impianti industriali destinati:

a)

alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b)

alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

19.

Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.

20.

Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.

21.

Impianti per l’immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200 000 tonnellate.

22.

Siti di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (6).

23.

Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato, o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato è pari ad almeno 1,5 megatonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.

24.

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato.


(1)  Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l’impianto.

(2)  Ai fini della presente direttiva per «aeroporto» si intende un aeroporto che corrisponde alla definizione data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell’organizzazione internazionale dell’aviazione civile (allegato 14).

(3)  Ai fini della presente direttiva per «via di rapida comunicazione» si intende una via che corrisponde alla definizione data nell’accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

(4)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(5)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

(6)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.


ALLEGATO II

PROGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1.   AGRICOLTURA, SELVICOLTURA E ACQUICOLTURA

a)

Progetti di ricomposizione rurale.

b)

Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.

c)

Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.

d)

Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo.

e)

Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell’allegato I).

f)

Piscicoltura intensiva.

g)

Recupero di terre dal mare.

2.   INDUSTRIA ESTRATTIVA

a)

Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell’allegato I).

b)

Attività mineraria sotterranea.

c)

Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.

d)

Trivellazioni in profondità, in particolare:

i)

trivellazioni geotermiche;

ii)

trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;

iii)

trivellazioni per l’approvvigionamento di acqua;

escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.

e)

Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

3.   INDUSTRIA ENERGETICA

a)

Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell’allegato I).

b)

Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi nell’allegato I).

c)

Stoccaggio in superficie di gas naturale.

d)

Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.

e)

Stoccaggio in superficie di combustibili fossili.

f)

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

g)

Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell’allegato I).

h)

Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

i)

Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

j)

Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano nell’allegato I della presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.

4.   PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI

a)

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.

b)

Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

i)

laminazione a caldo;

ii)

forgiatura con magli;

iii)

applicazione di strati protettivi di metallo fuso.

c)

Fonderie di metalli ferrosi.

d)

Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.).

e)

Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.

f)

Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.

g)

Cantieri navali.

h)

Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.

i)

Costruzione di materiale ferroviario.

j)

Imbutitura di fondo con esplosivi.

k)

Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5.   INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI

a)

Cokerie (distillazione a secco del carbone).

b)

Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

c)

Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell’allegato I).

d)

Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.

e)

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.

f)

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.

6.   INDUSTRIA CHIMICA (PROGETTI NON COMPRESI NELL’ALLEGATO I)

a)

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.

b)

Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.

c)

Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7.   INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

a)

Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.

b)

Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.

c)

Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

d)

Industria della birra e del malto.

e)

Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.

f)

Impianti per la macellazione di animali.

g)

Industrie per la produzione della fecola.

h)

Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.

i)

Zuccherifici.

8.   INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA

a)

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell’allegato I).

b)

Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili.

c)

Impianti per la concia delle pelli.

d)

Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.

9.   INDUSTRIA DELLA GOMMA

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10.   PROGETTI DI INFRASTRUTTURA

a)

Progetti di sviluppo di zone industriali.

b)

Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.

c)

Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non compresi nell’allegato I).

d)

Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi nell’allegato I).

e)

Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell’allegato I).

f)

Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell’allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua.

g)

Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell’allegato I).

h)

Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.

i)

Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico (progetti non compresi nell’allegato I).

j)

Installazione di acquedotti a lunga distanza.

k)

Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.

l)

Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell’allegato I.

m)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell’allegato I.

11.   ALTRI PROGETTI

a)

Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.

b)

Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell’allegato I).

c)

Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell’allegato I).

d)

Depositi di fanghi.

e)

Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.

f)

Banchi di prova per motori, turbine e reattori.

g)

Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.

h)

Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

i)

Stabilimenti di squartamento.

12.   TURISMO E SVAGHI

a)

Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.

b)

Porti turistici.

c)

Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.

d)

Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.

e)

Parchi tematici.

a)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato I o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato I).

b)

Progetti di cui all’allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.


ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

1.   CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

a)

delle dimensioni del progetto;

b)

del cumulo con altri progetti;

c)

dell’utilizzazione di risorse naturali;

d)

della produzione di rifiuti;

e)

dell’inquinamento e disturbi ambientali;

f)

del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2.   LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a)

dell’utilizzazione attuale del territorio;

b)

della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

c)

della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

i)

zone umide;

ii)

zone costiere;

iii)

zone montuose o forestali;

iv)

riserve e parchi naturali;

v)

zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2);

vi)

zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell’Unione sono già stati superati;

vii)

zone a forte densità demografica;

viii)

zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3.   CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

a)

della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

b)

della natura transfrontaliera dell’impatto;

c)

dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;

d)

della probabilità dell’impatto;

e)

della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.


(1)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1.

Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a)

una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b)

una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c)

una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.), risultanti dall’attività del progetto proposto.

2.

Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale.

3.

Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.

4.

Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente:

a)

all’esistenza del progetto;

b)

dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;

c)

dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.

5.

La descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull’ambiente di cui al punto 4.

6.

Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente.

7.

Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 6.

8.

Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.


(1)  Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.


ALLEGATO V

PARTE A

Direttiva abrogata con elenco delle modificazioni successive

(di cui all’articolo 14)

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio

(GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

 

Direttiva 97/11/CE del Consiglio

(GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

 

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

Unicamente l’articolo 3

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

Unicamente l’articolo 31

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 14)

Direttiva

Termine di recepimento

85/337/CEE

3 luglio 1988

97/11/CE

14 marzo 1999

2003/35/CE

25 giugno 2005

2009/31/CE

25 giugno 2011


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Direttiva 85/337/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 2, sesto comma

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2 bis

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, parte introduttiva

Articolo 3, parte introduttiva

Articolo 3, primo trattino

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, secondo trattino

Articolo 3, lettera b)

Articolo 3, terzo trattino

Articolo 3, lettera c)

Articolo 3, quarto trattino

Articolo 3, lettera d)

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 3, quarto trattino

Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 3, quinto trattino

Articolo 5, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, parte finale

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafi da 2 a 5

Articolo 7, paragrafi da 2 a 5

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 9, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 10 bis, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10 bis, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 10 bis, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10 bis, quarto e quinto comma

Articolo 11, paragrafo 4, primo e secondo comma

Articolo 10 bis, sesto comma

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 2, primo trattino

Allegato I, punto 2, lettera a)

Allegato I, punto 2, secondo trattino

Allegato I, punto 2, lettera b)

Allegato I, punto 3, lettera a)

Allegato I, punto 3, lettera a)

Allegato I, punto 3, lettera b), parte introduttiva

Allegato I, punto 3, lettera b), parte introduttiva

Allegato I, punto 3, lettera b), primo trattino

Allegato I, punto 3, lettera b), punto i)

Allegato I, punto 3, lettera b), secondo trattino

Allegato I, punto 3, lettera b), punto ii)

Allegato I, punto 3, lettera b), terzo trattino

Allegato I, punto 3, lettera b), punto iii)

Allegato I, punto 3, lettera b), quarto trattino

Allegato I, punto 3, lettera b), punto iv)

Allegato I, punto 3, lettera b), quinto trattino

Allegato I, punto 3, lettera b), punto v)

Allegato I, punto 4, primo trattino

Allegato I, punto 4, lettera a)

Allegato I, punto 4, secondo trattino

Allegato I, punto 4, lettera b)

Allegato I, punto 5

Allegato I, punto 5

Allegato I, punto 6, parte introduttiva

Allegato I, punto 6, parte introduttiva

Allegato I, punto 6, punto i)

Allegato I, punto 6, lettera a)

Allegato I, punto 6, punto ii)

Allegato I, punto 6, lettera b)

Allegato I, punto 6, punto iii)

Allegato I, punto 6, lettera c)

Allegato I, punto 6, punto iv)

Allegato I, punto 6, lettera d)

Allegato I, punto 6, punto v)

Allegato I, punto 6, lettera e)

Allegato I, punto 6, punto vi)

Allegato I, punto 6, lettera f)

Allegato I, punti da 7 a 15

Allegato I, punti da 7 a 15

Allegato I, punto 16, parte introduttiva

Allegato I, punto 16, parte introduttiva

Allegato I, punto 16, primo trattino

Allegato I, punto 16, lettera a)

Allegato I, punto 16, secondo trattino

Allegato I, punto 16, lettera b)

Allegato I, punti da 17 a 21

Allegato I, punti da 17 a 21

Allegato I, punto 22

Allegato I, punto 24

Allegato I, punto 23

Allegato I, punto 22

Allegato I, punto 24

Allegato I, punto 23

Allegato II, punto 1

Allegato II, punto 1

Allegato II, punto 2, lettere a), b) e c)

Allegato II, punto 2, lettere a), b) e c)

Allegato II, punto 2, lettera d), parte introduttiva

Allegato II, punto 2, lettera d), parte introduttiva

Allegato II, punto 2, lettera d), primo trattino

Allegato II, punto 2, lettera d), punto i)

Allegato II, punto 2, lettera d), secondo trattino

Allegato II, punto 2, lettera d), punto ii)

Allegato II, punto 2, lettera d), terzo trattino

Allegato II, punto 2, lettera d), punto iii)

Allegato II, punto 2, lettera d), parole finali

Allegato II, punto 2, lettera d), parole finali

Allegato II, punto 2, lettera e)

Allegato II, punto 2, lettera e)

Allegato II, punti da 3 a 12

Allegato II, punti da 3 a 12

Allegato II, punto 13, primo trattino

Allegato II, punto 13, lettera a)

Allegato II, punto 13, secondo trattino

Allegato II, punto 13, lettera b)

Allegato III, punto 1, parte introduttiva

Allegato III, punto 1, parte introduttiva

Allegato III, punto 1, primo trattino

Allegato III, punto 1, lettera a)

Allegato III, punto 1, secondo trattino

Allegato III, punto 1, lettera b)

Allegato III, punto 1, terzo trattino

Allegato III, punto 1, lettera c)

Allegato III, punto 1, quarto trattino

Allegato III, punto 1, lettera d)

Allegato III, punto 1, quinto trattino

Allegato III, punto 1, lettera e)

Allegato III, punto 1, sesto trattino

Allegato III, punto 1, lettera f)

Allegato III, punto 2, parte introduttiva

Allegato III, punto 2, parte introduttiva

Allegato III, punto 2, primo trattino

Allegato III, punto 2, lettera a)

Allegato III, punto 2, secondo trattino

Allegato III, punto 2, lettera b)

Allegato III, punto 2, terzo trattino, parte introduttiva

Allegato III, punto 2, lettera c), parte introduttiva

Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera a)

Allegato III, punto 2, lettera c), punto i)

Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera b)

Allegato III, punto 2, lettera c), punto ii)

Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera c)

Allegato III, punto 2, lettera c), punto iii)

Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera d)

Allegato III, punto 2, lettera c), punto iv)

Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera e)

Allegato III, punto 2, lettera c), punto v)

Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera f)

Allegato III, punto 2, lettera c), punto vi)

Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera g)

Allegato III, punto 2, lettera c), punto vii)

Allegato III, punto 2, terzo trattino, lettera h)

Allegato III, punto 2, lettera c), punto viii)

Allegato III, punto 3, parte introduttiva

Allegato III, punto 3, parte introduttiva

Allegato III, punto 3, primo trattino

Allegato III, punto 3, lettera a)

Allegato III, punto 3, secondo trattino

Allegato III, punto 3, lettera b)

Allegato III, punto 3, terzo trattino

Allegato III, punto 3, lettera c)

Allegato III, punto 3, quarto trattino

Allegato III, punto 3, lettera d)

Allegato III, punto 3, quinto trattino

Allegato III, punto 3, lettera e)

Allegato IV, punto 1, parte introduttiva

Allegato IV, punto 1, parte introduttiva

Allegato IV, punto 1, primo trattino

Allegato IV, punto 1, lettera a)

Allegato IV, punto 1, secondo trattino

Allegato IV, punto 1, lettera b)

Allegato IV, punto 1, terzo trattino

Allegato IV, punto 1, lettera c)

Allegato IV, punti 2 e 3

Allegato IV, punti 2 e 3

Allegato IV, punto 4, parte introduttiva

Allegato IV, punto 4, primo comma, parte introduttiva

Allegato IV, punto 4, primo trattino

Allegato IV, punto 4, primo comma, lettera a)

Allegato IV, punto 4, secondo trattino

Allegato IV, punto 4, primo comma, lettera b)

Allegato IV, punto 4, terzo trattino

Allegato IV, punto 4, primo comma, lettera c)

Allegato IV, punto 4, parte finale

Allegato IV, punto 5

Allegato IV, punto 5

Allegato IV, punto 6

Allegato IV, punto 6

Allegato IV, punto 7

Allegato IV, punto 7

Allegato IV, punto 8

Allegato V

Allegato VI


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/22


Informazioni sulla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Capo Verde

Il 10 ottobre 2011 l’Unione europea ha notificato alla Repubblica di Capo Verde il completamento da parte del Consiglio, a nome dell’Unione europea, delle procedure necessarie all’entrata in vigore del suddetto protocollo, firmato a Bruxelles il 27 luglio 2011.

Parimenti, la Repubblica di Capo Verde ha notificato il 17 gennaio 2012 all’Unione europea il completamento delle proprie procedure di conclusione.

Il protocollo è pertanto entrato in vigore il 17 gennaio 2012 a norma dell’articolo 16 dello stesso.


REGOLAMENTI

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/23


REGOLAMENTO (UE) N. 71/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

È opportuno modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5).

(3)

L’iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6), è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (7). Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto queste sostanze rimangono vietate come pesticidi e il motivo per sospenderne l’inclusione nell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire le sostanze diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell’elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(4)

L’iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il bromuro di metile non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere il bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto il bromuro di metile rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l’inclusione nell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza bromuro di metile nell’elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(5)

L’iscrizione della cianamide come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e di conseguenza l’uso della cianamide come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni e la sostanza deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante la cianamide sia stata identificata e notificata ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE e possa quindi essere ancora autorizzata dagli Stati membri fino all’adozione di una decisione in base a tale direttiva. L’iscrizione della cianamide nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene meno il motivo della sospensione dell’iscrizione nell’allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza cianamide negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(6)

L’iscrizione del flurprimidol come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il flurprimidol non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione del flurprimidol nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere il flurprimidol come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto il flurprimidol rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l’inclusione nella parte 2 dell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza flurprimidol nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(7)

L’iscrizione del triflumuron come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione favorevole e pertanto il triflumuron non è più vietato per l’uso come pesticida. La sostanza attiva triflumuron deve pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(8)

Il triazossido è stato approvato come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto il triazossido non è più vietato per l’uso come pesticida. La sostanza attiva triazossido deve pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

(3)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(7)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria

(*)

Limitazione d’impiego

(**)

Paesi che non richiedono notifica

«Cianamide +

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

div

 

Diclobenil +

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

div

 

Dicloran +

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

div

 

Etossichina +

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

div

 

Bromuro di metile +

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

div-div

 

Propisocloro +

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p(1)

div»

 

b)

la voce flurprimidol è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria

(*)

Limitazione d’impiego

(**)

Paesi che non richiedono notifica

«Flurprimidol +

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p(1)

div»

 

c)

è soppressa la voce seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria

(*)

Limitazione d’impiego

(**)

Paesi che non richiedono notifica

«Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

div»

 

d)

è soppressa la voce seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria

(*)

Limitazione d’impiego

(**)

Paesi che non richiedono notifica

«Triazossido

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

div»

 

2)

nella parte 2 sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria

(*)

Limitazioni d’impiego

(**)

«Cianamide

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

restr

Diclobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

div

Dicloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

div

Etossichina

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

div

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p

div

Bromuro di metile

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

div

Propisocloro

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p

div»


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 72/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

recante modifica e deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 103 nonies, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. A norma dell'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2), ai fini dell'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è dato dal valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione. Per garantire l'uso corretto dell'aiuto nazionale, è opportuno precisare le regole relative al calcolo del livello di organizzazione.

(3)

Ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per "regione" si intende una parte distinta del territorio di uno Stato membro in base alle sue caratteristiche amministrative, geografiche o economiche. A fini di coerenza e verificabilità è opportuno chiarire la definizione di "regione" e stabilire un periodo di tempo minimo durante il quale non sia modificare la definizione di tale concetto, a meno che ciò non sia obiettivamente giustificato.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(5)

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le richieste di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare in un dato anno civile devono essere presentate alla Commissione entro il 31 gennaio di quell'anno. Affinché l'articolo 91 modificato del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applichi nel 2012, è opportuno stabilire una deroga al termine di cui all'articolo 92, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento. È inoltre opportuno prevedere una correzione delle richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(6)

Al fine di garantire che le richieste di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare nel 2012 possano essere presentate in conformità alle nuove norme, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Tuttavia, a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le eventuali richieste di un rimborso da parte dell'Unione devono essere corredate di elementi comprovanti il livello di organizzazione dei produttori della regione di cui trattasi. Il presente regolamento deve pertanto lasciare impregiudicate le richieste di rimborso da parte dell'Unione, presentate in conformità all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, dell'aiuto finanziario nazionale autorizzato dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

L'articolo 91 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal seguente:

"Articolo 91

Livello di organizzazione dei produttori e definizione di "regione"

1.   Ai fini dell'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è dato dal valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione.

Il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori di cui al primo comma comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni di produttori, loro associazioni e gruppi di produttori sono riconosciuti. Gli articoli 42 e 50 si applicano mutatis mutandis. Ai fini del calcolo di tale valore si prende in considerazione solo la produzione delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni, dei gruppi di produttori e dei loro membri ottenuta nella regione in questione e commercializzata da organizzazioni di produttori, da loro associazioni o da gruppi di produttori.

Ai fini del calcolo del valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione si applica, mutatis mutandis, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2.   Il livello di organizzazione dei produttori di una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, il livello medio, calcolato come previsto al paragrafo 1, è inferiore al 20 %.

3.   Soltanto la produzione ortofrutticola ottenuta nella regione di cui al presente articolo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale.

4.   Ai fini del presente capo, gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione in conformità al paragrafo 1.

Le regioni definite da uno Stato membro ai fini del presente capo non sono modificate per almeno 5 anni, salvo che tale modifica sia obiettivamente giustificata da motivi di merito non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.

Articolo 2

Deroga all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri presentano entro il 29 febbraio 2012 la richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale in conformità all'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i programmi operativi da attuare nel 2012.

Nella loro prima richiesta di autorizzazione presentata dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri individuano le regioni, compresa la loro delimitazione geografica a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 come modificato dal presente regolamento. Se del caso, entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri correggono le richieste di autorizzazione per il 2012 trasmesse alla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso lascia impregiudicate le richieste di rimborso da parte dell'Unione, presentate in conformità all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, dell'aiuto finanziario nazionale autorizzato dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(3)  GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.".


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 73/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

160,4

MA

53,0

TN

74,2

TR

101,9

ZZ

97,4

0707 00 05

EG

217,9

JO

241,9

MA

148,6

TR

182,3

ZZ

197,7

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

130,8

TR

161,9

ZZ

146,4

0805 10 20

EG

52,2

MA

54,0

TN

62,6

TR

61,4

ZZ

57,6

0805 20 10

MA

98,4

ZZ

98,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

81,0

IL

96,6

JM

118,0

KR

92,2

MA

52,0

PK

50,1

TR

89,4

ZZ

80,1

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

123,7

CL

78,5

CN

107,9

US

157,9

ZZ

117,0

0808 30 90

CN

98,4

TR

95,1

US

120,5

ZA

99,3

ZZ

103,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/30


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2012

che nomina i membri del comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

(2012/45/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

vista la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (1), in particolare l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 (2), e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999 (3), relativi alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2 di entrambi i regolamenti,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 2, dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999 prevede che il comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sia composto da cinque personalità esterne indipendenti, in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari per l’esercizio di alte funzioni in rapporto col settore di attività dell’Ufficio e che esse siano nominate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

(2)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, il mandato dei membri del comitato di vigilanza ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

(3)

I membri del comitato di vigilanza nominati a decorrere dal 30 novembre 2005 hanno raggiunto il limite massimo di durata del proprio mandato. In conformità con l’articolo 11, paragrafo 4, dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999, i suddetti membri hanno continuato ad esercitare le proprie funzioni dopo la scadenza del loro mandato, in attesa che si portasse a compimento la procedura di nomina di nuovi membri del comitato di vigilanza. Di conseguenza è opportuno nominare al più presto nuovi membri,

DECIDONO:

Articolo 1

1.   Le seguenti persone sono nominate membri del comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a decorrere dal 23 gennaio 2012:

sig. Herbert BÖSCH,

sig. Johan DENOLF,

sig.ra Catherine PIGNON,

sig.ra Rita SCHEMBRI,

sig. Christiaan TIMMERMANS.

2.   Qualora una delle suddette persone dovesse dimettersi dal comitato di vigilanza, decedere o divenire inabile in maniera permanente, verrà immediatamente sostituita dalla prima persona menzionata nell’elenco seguente e non ancora nominata come membro del comitato di vigilanza:

sig. Jens MADSEN,

sig.ra Cristina NICOARĂ,

sig. Tuomas Henrik PÖYSTI,

sig. Dimitrios ZIMIANITIS.

Articolo 2

Nell’adempimento dei loro doveri, i membri del comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.

Essi non devono occuparsi di questioni in cui abbiano un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.

Essi sono tenuti a trattare con la massima segretezza le pratiche loro affidate e le proprie decisioni.

Articolo 3

I membri del comitato di vigilanza sono rimborsati delle spese che affrontano durante lo svolgimento dei propri doveri e ricevono una diaria per ciascun giorno trascorso nello svolgimento di tali doveri. L’importo della diaria e le procedure di rimborso sono stabiliti dalla Commissione.

Articolo 4

La Commissione comunica la presente decisione alle suddette persone, e informa immediatamente qualsiasi persona successivamente nominata membro del comitato di vigilanza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.

La presente nomina avviene ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e lascia impregiudicata qualsiasi modifica alle presenti disposizioni adottata in futuro dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in particolare l’eventuale modifica della durata del mandato ai fini della possibile introduzione di uno scaglionamento del rinnovo dei membri del comitato.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 23 gennaio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Martin SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(3)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nei Paesi Bassi

(2012/46/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

I Paesi Bassi hanno completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

(6)

I Paesi Bassi hanno effettuato con successo un’esperienza pilota con la Germania.

(7)

Una visita di valutazione ha avuto luogo nei Paesi Bassi e il gruppo di valutazione tedesco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota riguardante lo scambio di dati dattiloscopici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, i Paesi Bassi hanno attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e possono ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 di tale decisione a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. GJERSKOV


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2012

che autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2012/47/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/231/CE (2) del Consiglio autorizza la Svezia ad applicare, fino al 31 dicembre 2011, un’aliquota di accisa ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Con lettera dell’8 giugno 2011 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione di prorogare l’applicazione di un’aliquota di accisa ridotta sull’elettricità consumata dagli stessi beneficiari per un ulteriore periodo di sei anni, ossia fino al 31 dicembre 2017. La riduzione è da limitarsi a SEK 96 per MWh.

(3)

Nelle zone interessate le spese di riscaldamento sono superiori di circa il 25 %, in media, a quelle sostenute nel resto del paese, a causa di un periodo di riscaldamento più lungo. La riduzione del costo dell’elettricità a favore dei nuclei familiari e delle società del settore dei servizi in queste zone restringe pertanto il divario tra i costi complessivi di riscaldamento per i consumatori del nord della Svezia e quelli sostenuti dai consumatori nel resto del paese. La misura contribuisce quindi al conseguimento di obiettivi di politica regionale e di coesione. La misura consente inoltre alla Svezia di applicare un’aliquota fiscale globale sull’elettricità superiore a quanto sarebbe altrimenti possibile e, pertanto, contribuisce indirettamente al conseguimento di obiettivi di politica ambientale.

(4)

La riduzione fiscale non dovrebbe eccedere l’importo necessario a compensare i costi supplementari di riscaldamento dei nuclei familiari e delle società del settore dei servizi nella Svezia settentrionale.

(5)

Le aliquote di imposizione ridotte saranno superiori ai livelli minimi di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

(6)

Visto che la misura si applica a zone particolarmente lontane e che l’importo della riduzione non deve superare i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nella Svezia settentrionale, e poiché la misura è limitata a nuclei familiari e a società del settore dei servizi, la misura non dovrebbe provocare distorsioni di concorrenza degne di nota, né modifiche negli scambi tra Stati membri.

(7)

Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale ed è compatibile con le politiche dell’Unione europea in materia di sanità, di ambiente, di energia e di trasporti.

(8)

Al fine di assicurare alle imprese e ai consumatori interessati un grado sufficiente di certezza, è opportuno autorizzare la Svezia ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata nella Svezia settentrionale fino al 31 dicembre 2017.

(9)

Occorre garantire il mantenimento dell’autorizzazione ai sensi della decisione 2005/231/CE, concessa per ragioni analoghe a quelle di cui alla presente decisione, senza creare vuoti tra la scadenza di quella decisione e l’inizio della decorrenza degli effetti della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Svezia è autorizzata ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi nei comuni elencati nell’allegato.

La riduzione dell’aliquota nazionale normale di tassazione dell’elettricità non deve eccedere l’importo necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non deve superare 96 SEK/MWh.

2.   Le aliquote ridotte rispettano gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 10.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa è applicabile dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  GU L 72 del 18.3.2005, pag. 27.


ALLEGATO

Regioni

Comuni

Norrbottens län

Tutti

Västerbottens län

Tutti

Jämtlands län

Tutti

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


28.1.2012   

IT

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L 26/35


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2012

che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

[notificata con il numero C(2012) 321]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/48/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/251/CE della Commissione (2), fa obbligo agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF).

(2)

La decisione 2009/251/CE è stata adottata in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore a un anno ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali di durata non superiore a un anno.

(3)

La validità della decisione 2009/251/CE è stata prorogata di un anno a due riprese dalle decisioni della Commissione 2010/153/UE (3) e 2011/135/UE (4). Si sta attualmente considerando la possibilità d’inserire una restrizione permanente sulla presenza di DMF nei prodotti all’interno del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Dato che tale provvedimento concerne aspetti analoghi a quelli affrontati dalla decisione 2009/251/CE, per garantire la certezza del diritto è opportuno applicare la decisione 2009/251/CE fino all’entrata in vigore di tale restrizione permanente nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(4)

Alla luce dell’esperienza finora acquisita e in assenza di un provvedimento definitivo concernente i prodotti di consumo contenenti DMF è opportuno prorogare per un ulteriore periodo di 12 mesi la validità della decisione 2009/251/CE.

(5)

La decisione 2009/251/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 4 della decisione 2009/251/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Periodo di applicazione

La presente decisione va applicata fino all’entrata in vigore del regolamento della Commissione che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente il DMF oppure fino al 15 marzo 2013, se tale data risultasse anteriore.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 15 marzo 2012 e pubblicano tali provvedimenti. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32.

(3)  GU L 63 del 12.3.2010, pag. 21.

(4)  GU L 57 del 2.3.2011, pag. 43.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


28.1.2012   

IT

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L 26/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2012

che modifica le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione degli enzimi conformemente all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 323]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/49/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l’ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (2). Il marchio Ecolabel UE non può essere neanche assegnato a prodotti contenenti sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (3). A norma dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010, qualora non sia tecnicamente fattibile sostituire i prodotti suddetti in quanto tali ovvero mediante l’uso di materiali o di una progettazione alternativi, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, la Commissione può adottare misure di deroga all’articolo 6, paragrafo 6, del suddetto regolamento.

(2)

La Commissione ha adottato la decisione 2011/263/UE, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (4), e la decisione 2011/264/UE, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (5). Successivamente all’adozione di queste decisioni un enzima importante, la subtilisina, utilizzata nei detersivi per bucato e nei detersivi per lavastoviglie, ha ottenuto la classificazione R50 (Altamente tossico per gli organismi acquatici) conformemente all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (6), e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008; tale classificazione esclude i suddetti detersivi per bucato e detersivi per lavastoviglie dall’assegnazione dell’Ecolabel UE.

(3)

Si tratta di un’informazione nuova di cui non si era tenuto conto nella revisione dei criteri per l’attribuzione dell’Ecolabel UE ai detersivi per bucato e ai detersivi per lavastoviglie né nelle considerazioni relative alle deroghe applicabili agli enzimi. Le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE devono pertanto essere modificate per tener conto degli sviluppi nella classificazione degli enzimi conformemente all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(4)

È necessario stabilire un periodo di transizione per concedere ai produttori i cui prodotti hanno ricevuto l’Ecolabel per i detersivi per bucato e i detersivi per lavastoviglie sulla base dei criteri stabiliti nelle decisioni 2003/31/CE (7) e 2003/200/CE (8) della Commissione un tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti in modo da renderli conformi ai criteri e ai requisiti riveduti, nonché a titolo compensativo della sospensione derivante da tale modifica.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione 2011/263/UE è modificato come stabilito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L’allegato alla decisione 2011/264/UE è modificato come stabilito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 3

I marchi Ecolabel attribuiti sulla base di una domanda valutata secondo i criteri stabiliti nelle decisioni 2003/31/CE e 2003/200/CE possono essere utilizzati fino al 28 settembre 2012.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22.

(5)  GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34.

(6)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(7)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.

(8)  GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25.


ALLEGATO

1.

All’allegato della decisione 2011/263/UE, criterio 2, lettera b), quinto paragrafo, la seguente sostanza è aggiunta alla tabella delle deroghe:

«Subtilisina

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 50»

2.

All’allegato della decisione 2011/264/UE, criterio 4, lettera b), quinto paragrafo, la seguente sostanza è aggiunta alla tabella delle deroghe:

«Subtilisina

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 50»


Rettifiche

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/38


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 dell'11 giugno 2011 )

Nella parte A dell'allegato è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«354

Flurocloridone

N. CAS 61213-25-0

N. CIPAC: 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-cloro-4-clorometil-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)-2-pirrolidone

≥ 940 g/kg.

Impurezze rilevanti:

toluene: max 8 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurocloridone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 febbraio 2011.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

1)

al rischio per le piante e gli organismi acquatici non bersaglio;

2)

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione ulteriori informazioni di conferma riguardo:

1)

al livello di impurità diverse dal toluene;

2)

alla conformità del materiale di prova ecotossicologico alle specifiche tecniche;

3)

all'importanza del metabolita del suolo R42819 (1);

4)

alle potenziali proprietà del flurocloridone dannose per il sistema endocrino.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente trasmetta alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 1o dicembre 2011, le informazioni di cui al punto 3 entro il 31 maggio 2013, e le informazioni di cui al punto 4 entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino.


(1)  R42819: (4RS)-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one.»