ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.336.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 336

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
21 dicembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1226/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

13

 

*

Regolamento (UE) n. 1227/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1055/2008 che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti

15

 

*

Regolamento (UE) n. 1228/2010 della Commissione, del 15 dicembre 2010, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

17

 

 

Regolamento (UE) n. 1229/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

Regolamento (UE) n. 1230/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

22

 

 

DECISIONI

 

 

2010/787/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive

24

 

*

Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC

30

 

 

2010/789/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 novembre 2010, aiuto di Stato C 1/10 — Belgio concernente l’aiuto destinato a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona [notificata con il numero C(2010) 7263]

43

 

 

2010/790/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2010, relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili dal 1o agosto 2009, dal 1o settembre 2009, dal 1o ottobre 2009, dal 1o novembre 2009, dal 1o dicembre 2009 e dal 1o gennaio 2010 alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio in paesi terzi

50

 

 

2010/791/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 8434]

55

 

 

2010/792/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010, che proroga il periodo transitorio relativo all’acquisto di terreni agricoli in Ungheria ( 1 )

60

 

 

2010/793/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2005/1/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica ceca per quanto riguarda la presentazione di tali carcasse [notificata con il numero C(2010) 9187]

62

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2010/794/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010, che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2010/30)

63

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008)

68

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1225/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), occorre stabilire le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, incluse, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)

I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare di quelli del Comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e dei Consigli consultivi regionali interessati.

(5)

È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (2) e i principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d’altura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, secondo i quali, fra l’altro, l’organismo di regolamentazione dovrebbe usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

(6)

I più recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) (3) e del CSTEP (4) indicano che gran parte degli stock di acque profonde sono sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre le possibilità di pesca per tali stock fino a quando l’evoluzione della loro entità mostri un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di non autorizzare la pesca diretta del pesce specchio atlantico.

(7)

Le principali specie commerciali degli squali di profondità sono considerate depauperate, per cui è opportuno non autorizzare alcuna pesca diretta di tali specie. Fino a quando l’entità delle catture accessorie inevitabili sia stata stabilita mediante progetti di selettività e altre misure tecniche, le catture accessorie non dovrebbero essere sbarcate.

(8)

Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, come elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (5) sono decise ogni due anni. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e per la pesca principale di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall’esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per detti stock sono pertanto fissate in un altro regolamento annuale in materia.

(9)

A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (6), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(10)

Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca siano aperte il 1o gennaio 2011.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il periodo 2011 e 2012, le possibilità di pesca annuali delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell’UE e in alcune acque non dell’UE in cui sono richiesti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«nave UE», una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro e immatricolata nell’Unione;

b)

«acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all’allegato II del trattato;

c)

«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

d)

«contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

e)

«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni zonali:

a)

le zone CIEM sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (7);

b)

le zone Copace sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (8).

Articolo 3

TAC e ripartizioni

I TAC per le specie di acque profonde catturate da navi dell’UE nelle acque dell’UE e in alcune acque non dell’UE e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 4

Disposizioni speciali in materia di ripartizioni

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (9) e dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (10);

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi detratti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 5

Relazione con il regolamento (CE) n. 847/96

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96, tutti i contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

I pesci appartenenti a stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca sono conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  Accordo sull’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

(3)  Relazione del comitato consultivo del CIEM sugli stock migratori ampiamente distribuiti, libro 9, giugno 2010.

(4)  Relazioni scientifiche e tecniche del CCR, revisione del parere scientifico per il 2011, luglio 2010.

(5)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

(6)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(7)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

(8)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

(9)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(10)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1.

Nell’elenco che figura nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all’inizio dell’elenco. Di seguito è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune

Nome scientifico

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Berici

Beryx spp.

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Molva azzurra

Molva dypterygia

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Musdee

Phycis spp.

2.

Ai fini del presente regolamento, per «squali di profondità» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie:

Nome comune

Nome scientifico

Gattucci oceanici n.d.a.

Apristurus spp.

Squalo serpente

Chlamydoselachus anguineus

Sagrì

Centrophorus granulosus

Sagrì atlantico

Centrophorus squamosus

Squalo portoghese

Centroscymnus coelolepis

Squalo musolungo

Centroscymnus crepidater

Pescecane nero

Centroscyllium fabricii

Squalo becco d’uccello

Deania calcea

Zigrino

Dalatias licha

Pesce diavolo maggiore

Etmopterus princeps

Sagrì nero

Etmopterus spinax

Boccanera

Galeus melastomus

Gattuccio islandese

Galeus murinus

Squalo capopiatto

Hexanchus griseus

Pesce porco atlantico

Oxynotus paradoxus

Cagnolo atlantico

Scymnodon ringens

Squalo di Groenlandia

Somniosus microcephalus

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali delle navi UE nelle zone in cui vigono TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Specie

:

Squali di profondità

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)

Anno

2011 (1)

2012

 

Germania

0

0

 

Estonia

0

0

 

Irlanda

0

0

 

Spagna

0

0

 

Francia

0

0

 

Lituania

0

0

 

Polonia

0

0

 

Portogallo

0

0

 

Regno Unito

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Squali di profondità

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona X (DWS/10-)

Anno

2011 (2)

2012

 

Portogallo

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Squali di profondità e Deania hystricosa e Deania profundorum

Zona

:

Acque internazionali della zona XII (DWS/12-)

Anno

2011 (3)

2012

 

Irlanda

0

0

 

Spagna

0

0

 

Francia

0

0

 

Regno Unito

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-)

Anno

2011

2012

 

Germania

4

3

 

Francia

4

3

 

Regno Unito

4

3

 

UE

12

9

 

TAC

12

9

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-)

Anno

2011

2012

 

Germania

27

25

 

Estonia

13

12

 

Irlanda

67

62

 

Spagna

134

124

 

Francia

1 884

1 743

 

Lettonia

88

81

 

Lituania

1

1

 

Polonia

1

1

 

Regno Unito

134

124

 

Altri (4)

7

6

 

UE

2 356

2 179

 

TAC

2 356

2 179

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-)

Anno

2011

2012

 

Spagna

11

11

 

Francia

26

26

 

Portogallo

3 311

3 311

 

UE

3 348

3 348

 

TAC

3 348

3 348

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona Copace 34.1.2 (BSF/C3412-)

Anno

2011

2012

 

Portogallo

4 071

3 867

 

UE

4 071

3 867

 

TAC

4 071

3 867

 


Specie

:

Berici

Beryx spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)

Anno

2011

2012

 

Irlanda

10

10

 

Spagna

74

74

 

Francia

20

20

 

Portogallo

214

214

 

Regno Unito

10

10

 

UE

328

328

 

TAC

328

328

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e IV (RNG/124-)

Anno

2011

2012

 

Danimarca

2

1

 

Germania

2

1

 

Francia

9

10

 

Regno Unito

2

1

 

UE

15

13

 

TAC

15

13

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona III (RNG/03-) (5)

Anno

2011

2012

 

Danimarca

804

804

 

Germania

5

5

 

Svezia

41

41

 

UE

850

850

 

TAC

850

850

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (RNG/5B67)

Anno

2011 (6)

2012 (6)

 

Germania

5

5

 

Estonia

43

38

 

Irlanda

190

165

 

Spagna

48

41

 

Francia

2 409

2 096

 

Lituania

55

48

 

Polonia

28

25

 

Regno Unito

141

123

 

Altri (7)

5

5

 

UE

2 924

2 546

 

TAC

2 924

2 546

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV (RNG/8X-14-)

Anno

2011 (8)

2012 (8)

 

Germania

30

26

 

Irlanda

6

6

 

Spagna

3 286

2 857

 

Francia

151

132

 

Lettonia

53

46

 

Lituania

6

6

 

Polonia

1 028

894

 

Regno Unito

13

12

 

UE

4 573

3 979

 

TAC

4 573

3 979

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona VI (ORY/06-)

Anno

2011

2012

 

Irlanda

0

0

 

Spagna

0

0

 

Francia

0

0

 

Regno Unito

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona VII (ORY/07-)

Anno

2011

2012

 

Irlanda

0

0

 

Spagna

0

0

 

Francia

0

0

 

Regno Unito

0

0

 

Altri

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14C)

Anno

2011

2012

 

Irlanda

0

0

 

Spagna

0

0

 

Francia

0

0

 

Portogallo

0

0

 

Regno Unito

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)

Anno

2011

2012

 

Danimarca

4

4

 

Germania

4

4

 

Irlanda

4

4

 

Francia

25

25

 

Regno Unito

15

15

 

Altri (9)

4

4

 

UE

56

56

 

TAC

56

56

 


Specie:

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona III (BLI/03-)

Anno

2011

2012

 

Danimarca

4

3

 

Germania

2

2

 

Svezia

4

3

 

UE

10

8

 

TAC

10

8

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-)

Anno

2011 (10)

2012 (10)

 

Irlanda

6

6

 

Spagna

172

172

 

Francia

9

9

 

Regno Unito

22

22

 

Altri (11)

6

6

 

UE

215

215

 

TAC

215

215

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona IX (SBR/09-)

Anno

2011 (12)  (13)

2012 (12)  (13)

 

Spagna

614

614

 

Portogallo

166

166

 

UE

780

780

 

TAC

780

780

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona X (SBR/10-)

Anno

2011

2012

 

Spagna

10

10

 

Portogallo

1 116

1 116

 

Regno Unito

10

10

 

UE

1 136

1 136

 

TAC

1 136

1 136

 


Specie

:

Musdee

Phycis spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-)

Anno

2011

2012

 

Germania

9

9

 

Francia

9

9

 

Regno Unito

13

13

 

UE

31

31

 

TAC

31

31

 


Specie

:

Musdee

Phycis spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone V e VI (GFB/567-)

Anno

2011 (14)

2012 (14)

 

Germania

10

10

 

Irlanda

260

260

 

Spagna

588

588

 

Francia

356

356

 

Regno Unito

814

814

 

UE

2 028

2 028

 

TAC

2 028

2 028

 


Specie

:

Musdee

Phycis spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/89-)

Anno

2011 (15)

2012 (15)

 

Spagna

242

242

 

Francia

15

15

 

Portogallo

10

10

 

UE

267

267

 

TAC

267

267

 


Specie

:

Musdee

Phycis spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone X e XII (GFB/1012-)

Anno

2011

2012

 

Francia

9

9

 

Portogallo

36

36

 

Regno Unito

9

9

 

UE

54

54

 

TAC

54

54

 


(1)  Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:

Per riferimento: contingenti 2009

Germania

20

Estonia

1

Irlanda

55

Spagna

93

Francia

339

Lituania

1

Polonia

1

Portogallo

127

Regno Unito

187

(2)  Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:

Per riferimento: contingente 2009

Portogallo

10

(3)  Le catture accessorie sono consentite fino al 3 % dei contingenti 2009:

Per riferimento: contingenti 2009

Irlanda

1

Spagna

17

Francia

6

Regno Unito

1

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Non è esercitata pesca diretta di granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l’UE e la Norvegia.

(6)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

(7)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(8)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

(9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(10)  Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

(11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(12)  Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

(13)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

(14)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.

(15)  Nelle acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII può essere pescato un massimo dell’8 % di ogni contingente.


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/13


REGOLAMENTO (UE) N. 1226/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche con riguardo all'attuazione del regolamento stesso.

(2)

A seguito di una richiesta presentata dall’Estonia, occorre modificare le informazioni relative alle autorità competenti di questo paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato come segue:

le informazioni contenute nella sezione Estonia sono sostituite da quanto segue:

«ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Rahvusvaheliste organisatsioonide ja julgeolekupoliitika osakond

Relvastus- ja strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 637 7200

Faks: +372 637 7288

E-post: stratkom@mfa.ee».


21.12.2010   

IT

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L 336/15


REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1055/2008 che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione (2) definisce i criteri di qualità comuni nonché la periodicità delle relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti.

(3)

È necessario adattare i criteri di qualità comuni e la periodicità delle relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti al fine di rispecchiare i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), relativo alle statistiche europee.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1055/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1055/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 31 maggio di ogni anno.»;

2)

l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.

(2)  GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3.

(3)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.


ALLEGATO

1.   Introduzione

La relazione sulla qualità deve contenere indicatori della qualità sia qualitativi che quantitativi. La Commissione (Eurostat) fornisce per ciascuno Stato membro i risultati degli indicatori quantitativi, calcolati sulla base dei dati forniti. Gli Stati membri li interpretano e forniscono osservazioni al loro riguardo, alla luce della rispettiva metodologia di rilevazione.

2.   Scadenze

Entro la fine del primo trimestre di ogni anno la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri la bozza preliminare delle relazioni sulla qualità, redatta in base ai dati inviati l'anno precedente, parzialmente precompilata con la maggior parte degli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui dispone.

Ogni anno entro due mesi dalla ricezione della relazione sulla qualità precompilata, e non oltre il 31 maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate.

3.   Criteri di qualità

La relazione sulla qualità contiene indicatori quantitativi e qualitativi riguardanti tutti i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.


21.12.2010   

IT

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L 336/17


REGOLAMENTO (UE) N. 1228/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2010

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito la nomenclatura combinata (NC) per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche dell’Unione in materia di importazione ed esportazione di merci.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2) si applica ai casi in cui la tassazione non è giustificata.

(3)

In determinate circostanze, tenendo conto della speciale natura di alcuni movimenti di merci menzionate nel regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, sembra opportuno ridurre gli oneri amministrativi relativi alla dichiarazione di detti movimenti, attribuendo loro uno specifico codice della NC. Ciò avviene, in particolare, quando la classificazione di ogni tipo di merce oggetto di movimento ai fini della compilazione della dichiarazione in dogana comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto agli interessi in gioco.

(4)

Il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (3) e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 (4), autorizzano gli Stati membri a utilizzare un sistema semplificato per determinate merci nelle statistiche sul commercio intra ed extra UE.

(5)

I predetti regolamenti impongono l’uso di codici specifici per le merci, secondo particolari condizioni. Secondo il principio di trasparenza nonché a fini di informazione, occorre che detti codici siano menzionati nella NC.

(6)

Per questi motivi, è opportuno inserire il capitolo 99 nella NC.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(3)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.

(4)  GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1)

Nel Sommario, parte Seconda, Sezione XXI, Capitolo 99, la frase «(Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)» è sostituita dalla seguente: «Codici speciali della nomenclatura combinata».

2)

Nella parte Seconda, Sezione XXI, tra la fine del Capitolo 98 e la «Parte Terza» è inserito il seguente «Capitolo 99»:

«CAPITOLO 99

CODICI SPECIALI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA

Sottocapitolo I

Codici della nomenclatura combinata per alcuni movimenti specifici di merci

(importazione o esportazione)

Note complementari:

1.

Le disposizioni del presente sottocapitolo si applicano unicamente ai movimenti delle merci alle quali si riferisce.

Tali merci sono dichiarate nella sottovoce pertinente se sono rispettati i requisiti e le condizioni di questo e di tutti i regolamenti applicabili. La designazione delle merci deve essere sufficientemente precisa da consentire la loro identificazione.

Gli Stati membri possono, tuttavia, scegliere di non applicare le disposizione del presente sottocapitolo se si tratta di dazi all’importazione o di altre imposizioni.

2.

Le disposizioni del presente sottocapitolo non si applicano allo scambio di merci tra Stati membri.

3.

Le merci importate ed esportate conformemente al regolamento (CE) n. 1186/2009 per le quali è stato rifiutato il beneficio dell’esenzione dai dazi all’importazione o all’esportazione sono altresì escluse dal presente sottocapitolo.

Sono esclusi dal presente sottocapitolo anche i movimenti di merci soggette a divieto o restrizione.

Codice NC

Designazione delle merci

Nota

1

2

3

 

Talune merci di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (importazioni e esportazioni):

 

9905 00 00

Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale

 (1)

9919 00 00

Le seguenti merci, diverse da quelle menzionate sopra:

 

corredi e oggetti mobili, appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale in occasione del suo matrimonio; beni personali ricevuti nel quadro di una successione

 (1)

corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

 (1)

bare contenenti i corpi, urne funerarie contenenti le ceneri di defunti e oggetti di ornamento funebre

 (1)

merci inviate a enti caritativi o filantropici e merci a favore delle vittime di catastrofi

 (1)

Sottocapitolo II

Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci

Note complementari:

1.

Il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (2) e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 (3), autorizzano gli Stati membri a utilizzare un sistema semplificato per determinate merci nelle statistiche sul commercio intra ed extra UE.

2.

I codici del presente sottocapitolo sono soggetti alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 113/2010 e al regolamento (CE) n. 1982/2004.

Codice

Designazione delle merci

1

2

9930

Merci destinate a navi e aeromobili:

9930 24 00

merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC

9930 27 00

merci indicate al capitolo 27 della NC

9930 99 00

merci classificate altrove

9931

Merci destinate agli operatori di impianti in alto mare o necessarie al funzionamento di motori, macchinari e altre apparecchiature di tali impianti:

9931 24 00

merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC

9931 27 00

merci indicate al capitolo 27 della NC

9931 99 00

merci classificate altrove

9950 00 00

Codice utilizzato esclusivamente per lo scambio di merci tra Stati membri per singole operazioni di valore inferiore a 200 EUR e per segnalare, in alcuni casi, prodotti residuali.»


(1)  All’importazione, l’ammissione in questa sottovoce e l’esenzione dai dazi all’importazione sono soggette alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio.

(2)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.

(3)  GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/20


REGOLAMENTO (UE) N. 1229/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

71,2

EG

88,4

MA

47,9

TR

114,5

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

78,6

ZZ

125,7

0709 90 70

MA

79,0

TR

95,8

ZZ

87,4

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

MA

65,0

PE

58,9

TR

55,8

UY

48,7

ZA

44,7

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

68,3

ZZ

68,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,3

IL

71,6

TR

70,0

ZZ

67,6

0805 50 10

AR

49,2

TR

51,4

UY

49,2

ZZ

49,9

0808 10 80

AR

74,9

CA

110,7

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

110,7

ZA

124,1

ZZ

86,6

0808 20 50

CN

76,6

US

86,2

ZZ

81,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.12.2010   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1230/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1184/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 330 del 15.12.2010, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 21 dicembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

64,20

0,00

1701 11 90 (1)

64,20

0,00

1701 12 10 (1)

64,20

0,00

1701 12 90 (1)

64,20

0,00

1701 91 00 (2)

59,68

0,00

1701 99 10 (2)

59,68

0,00

1701 99 90 (2)

59,68

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2010

sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive

(2010/787/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera e),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all’industria carboniera (2) scade il 31 dicembre 2010.

(2)

Il modesto contributo della produzione sovvenzionata di carbone al mix energetico complessivo non giustifica più il mantenimento di tali sovvenzioni al fine di assicurare la fornitura di energia nell’Unione.

(3)

La politica dell’Unione volta a promuovere le fonti energetiche rinnovabili e un’economia a basse emissioni di carbonio sostenibile e sicura non giustificano un sostegno temporalmente illimitato alle miniere di carbone non competitive. Le categorie di aiuti ammesse dal regolamento (CE) n. 1407/2002 non sono pertanto prorogate a tempo indeterminato.

(4)

Tuttavia, in mancanza di una regolamentazione settoriale in materia di aiuti di Stato, all’industria carboniera si applica solamente la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato. In questo contesto, miniere di carbone non competitive, che beneficiano attualmente di aiuti a norma del regolamento (CE) n. 1407/2002, potrebbero non essere più ammesse a beneficiare degli aiuti e vedersi costrette a chiudere.

(5)

Fatta salva la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per attenuare le conseguenze sociali e regionali della chiusura di queste miniere, ovverosia la sistematica riduzione delle attività nel contesto di un piano irrevocabile di chiusura e/o il finanziamento di oneri straordinari, soprattutto quelli residui.

(6)

La presente decisione segna, per il settore del carbone, la transizione dall’applicazione della regolamentazione settoriale in materia di aiuti di Stato all’applicazione di quella generale valida per tutti i settori.

(7)

Al fine di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno derivanti dagli aiuti di Stato tesi ad agevolare la chiusura delle miniere di carbone non competitive, questi ultimi dovrebbero essere regressivi e strettamente limitati alle unità di produzione di carbone la cui chiusura è programmata in modo irrevocabile.

(8)

Onde attenuare le conseguenze ambientali della produzione di carbone ad opera delle unità di produzione di carbone cui sono concessi aiuti per la chiusura, gli Stati membri dovrebbero stabilire un programma di misure adeguate, per esempio nel campo dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

(9)

Le imprese dovrebbero beneficiare di aiuti destinati alla copertura di costi che, secondo le pratiche contabili normali, non influiscono direttamente sul costo di produzione. Tali aiuti sono volti a coprire gli oneri straordinari che derivano dalla chiusura delle loro unità produttive. Onde evitare che vi siano imprese che beneficino indebitamente di tali aiuti pur chiudendo solo alcuni dei loro siti produttivi, le imprese interessate dovrebbero tenere una contabilità separata per ciascuna unità di produzione di carbone.

(10)

Nell’assolvimento della sua missione a norma della presente decisione, la Commissione garantisce la definizione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Gli aiuti all’industria carboniera, soprattutto per quanto concerne il mercato dell’elettricità, non dovrebbero essere tali da influire sulla scelta delle fonti di approvvigionamento di energia primaria da parte dei produttori di energia elettrica relativamente alle loro. Di conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone derivano dalla libera accettazione delle parti contraenti in relazione alle condizioni dominanti sul mercato mondiale.

(11)

L’applicazione della presente decisione non dovrebbe escludere che gli aiuti all’industria carboniera possano essere ritenuti compatibili con il mercato interno per altri motivi. In tale contesto altre norme specifiche, in particolare quelle concernenti gli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, gli aiuti per la tutela dell’ambiente e gli aiuti per le attività di formazione continueranno ad applicarsi nei limiti delle intensità massime di aiuto, salvo disposizioni contrarie previste dalle norme in questione.

(12)

La Commissione dovrebbe valutare le misure notificate sulla base della presente decisione e decidere conformemente ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3).

(13)

Al fine di evitare discontinuità tra le misure previste nel regolamento (CE) n. 1407/2002 e le misure previste nella presente decisione, è opportuno che quest’ultima si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni (4);

b)   «chiusura»: la cessazione permanente della produzione e vendita di carbone;

c)   «piano di chiusura»: piano stabilito da uno Stato membro, in cui vengono indicate le misure che portano alla chiusura definitiva di unità di produzione di carbone;

d)   «unità di produzione di carbone»: l’insieme dei siti estrattivi di carbone e delle infrastrutture connesse, sotterranee o a cielo aperto, in grado di produrre carbone grezzo in maniera indipendente da altre parti dell’impresa;

e)   «esercizio carboniero»: anno civile o altro periodo di 12 mesi utilizzato come riferimento per i contratti nell’industria carboniera;

f)   «costi di produzione»: i costi totali relativi alla produzione corrente, comprendenti le operazioni di estrazione, le operazioni di condizionamento del carbone, in particolare le operazioni di lavaggio, calibratura e vaglio, ed il trasporto al punto di utilizzazione, l’ammortamento normale e gli oneri per interessi, a valori di mercato, sul capitale preso in prestito;

g)   «perdite della produzione corrente»: il divario positivo tra il costo di produzione del carbone e il prezzo di vendita al punto di utilizzazione risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti sul mercato mondiale.

CAPO II

COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

Articolo 2

Principio

1.   Nell’ambito della chiusura delle miniere non competitive, gli aiuti all’industria carboniera possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato interno se sono conformi alle disposizioni della presente decisione.

2.   Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all’alimentazione degli altiforni del settore siderurgico, allorché il carbone viene utilizzato nell’Unione.

Articolo 3

Aiuti per la chiusura

1.   Gli aiuti erogati a un’impresa destinati specificamente alla copertura delle perdite della produzione corrente delle unità di produzione di carbone possono essere considerati compatibili con il mercato interno soltanto se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

lo sfruttamento delle unità di produzione di carbone rientra in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 dicembre 2018;

b)

le unità di produzione di carbone sono chiuse definitivamente secondo il piano di chiusura;

c)

gli aiuti notificati non superano il divario tra i costi di produzione prevedibili e le entrate prevedibili per un esercizio carboniero. Gli aiuti effettivamente versati sono oggetto di una regolarizzazione annuale in base ai costi e alle entrate reali, non oltre la fine dell’esercizio carboniero successivo a quello per il quale gli aiuti sono stati concessi;

d)

l’importo dell’aiuto per tonnellata equivalente-carbone non deve far sì che i prezzi di vendita del carbone dell’Unione al punto di utilizzazione siano inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile in provenienza da paesi terzi;

e)

le unità di produzione di carbone risultano in attività al 31 dicembre 2009;

f)

il volume complessivo degli aiuti per la chiusura concessi da uno Stato membro deve seguire una tendenza regressiva: entro la fine del 2013 la riduzione non dev’essere inferiore al 25 %, entro la fine del 2015 non inferiore al 40 %, entro la fine del 2016 non inferiore al 60 % ed entro la fine del 2017 non inferiore al 75 % degli aiuti concessi nel 2011;

g)

il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi all’industria carboniera di uno Stato membro non supera, per qualsiasi anno successivo al 2010, il volume degli aiuti concessi da tale Stato membro e autorizzati dalla Commissione a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002 per l’anno 2010;

h)

gli Stati membri stabiliscono un programma per l’adozione di misure volte ad attenuare l’impatto ambientale della produzione di carbone ad opera delle unità di produzione di carbone cui sono concessi aiuti per la chiusura a norma del presente articolo, per esempio nel campo dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

2.   L’inclusione di misure che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato in un piano di cui al paragrafo 1, lettera h), fa salvi gli obblighi di comunicazione e sospensione imposti agli Stati membri, relativamente a dette misure, dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato nonché la compatibilità di dette misure con il mercato interno.

3.   Qualora le unità di produzione di carbone a cui vengono concessi aiuti a norma del paragrafo 1 non risultino chiuse alla data stabilita nel piano di chiusura autorizzato dalla Commissione, lo Stato membro interessato recupererà tutti gli aiuti erogati per l’intero periodo coperto dal piano di chiusura.

Articolo 4

Aiuti alla copertura di oneri straordinari

1.   Gli aiuti di Stato concessi a imprese che svolgono o hanno svolto un’attività legata alla produzione di carbone volti a permettere loro di coprire i costi che derivano o che sono derivati dalla chiusura di unità di produzione di carbone e che non sono correlati alla produzione corrente, possono essere considerati compatibili con il mercato interno se il loro importo non supera tali costi. Tali aiuti possono essere impiegati per coprire:

a)

i costi e i costi previsionali a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto alla chiusura di unità di produzione di carbone, comprese le imprese beneficiarie di aiuti alla chiusura;

b)

i costi a carico di più imprese.

2.   La categorie di costi cui si applica il paragrafo 1 sono definite nell’allegato. Il paragrafo 1 non si applica ai costi derivanti dalla non conformità con la normativa ambientale.

Articolo 5

Cumulo

1.   L’importo massimo degli aiuti autorizzati a norma della presente decisione si applica a prescindere dal fatto che gli aiuti siano finanziati interamente dagli Stati membri o siano parzialmente finanziati dall’Unione.

2.   Gli aiuti autorizzati a norma della presente decisione non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, né con altri finanziamenti dell’Unione per gli stessi costi ammissibili se, a seguito di tale cumulo, l’importo degli aiuti supera quello autorizzato a norma della presente decisione.

Articolo 6

Separazione dei conti

Ogni aiuto percepito da un’impresa dovrà figurare nel conto dei profitti e delle perdite come entrata distinta rispetto al fatturato. Le imprese che beneficiano di aiuti a norma della presente decisione qualora continuino a commerciare e ad operare dopo la chiusura di parte o della totalità delle loro unità di produzione di carbone, tengono una contabilità precisa e separata per ciascuna delle loro unità di produzione di carbone, da un lato, e per altre attività economiche non connesse all’estrazione del carbone, dall’altro. Gli aiuti concessi a norma della presente decisione sono gestiti in modo tale che non sia possibile trasferirli ad altre unità di produzione di carbone non rientranti nel piano di chiusura né ad altre attività economiche della stessa impresa.

CAPO III

PROCEDURE

Articolo 7

Informazioni fornite dagli Stati membri

1.   Gli aiuti di cui alla presente decisione sono soggetti al regolamento (CE) n. 659/1999 e altresì alle regole speciali previste ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Gli Stati membri che prevedono di concedere gli aiuti alla chiusura di cui all’articolo 3 notificano alla Commissione un piano di chiusura delle unità di produzione interessate. Il piano contiene almeno i seguenti elementi:

a)

l’individuazione delle unità di produzione di carbone;

b)

per ciascuna unità di produzione di carbone, i costi di produzione effettivi o stimati per ogni esercizio carboniero;

c)

la produzione di carbone stimata, per esercizio carboniero, delle unità di produzione di carbone che rientrano nel piano di chiusura;

d)

l’importo stimato degli aiuti alla chiusura, per esercizio carboniero.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica apportata ai piani di chiusura.

4.   Gli Stati membri notificano tutti gli aiuti che intendono concedere all’industria carboniera, a norma della presente decisione, nel corso di un esercizio carboniero. Essi forniscono alla Commissione tutte le informazioni relative al calcolo delle previsioni dei costi di produzione e stabiliscono un legame con i piani di chiusura notificati alla Commissione conformemente al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’importo e il calcolo degli aiuti effettivamente versati nel corso di un esercizio carboniero al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell’esercizio in questione. Prima della fine dell’esercizio carboniero seguente, gli Stati membri notificano alla Commissione anche le regolarizzazioni eventualmente intervenute rispetto agli importi inizialmente versati.

6.   In occasione della notifica degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 e al momento di informare la Commissione degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare se sono state osservate le disposizioni della presente decisione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Misure di attuazione

La Commissione adotta tutte le misure necessarie all’applicazione della presente decisione. Essa può, entro i limiti fissati dalla presente decisione, stabilire un quadro comune per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2011.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027.

Fatto a Bruxelles, addi 10 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  Parere del 23 novembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

(2)  GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(4)  Sistema internazionale di codificazione dei carboni di alta e media qualità (1998), classificazione internazionale dei carboni in filone (1998) e sistema internazionale di codificazione per l’utilizzo di carboni di bassa qualità (1999).


ALLEGATO

DEFINIZIONE DEI COSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

1.   Costi e costi previsionali a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto alla chiusura di unità di produzione

Esclusivamente le seguenti categorie di costi e unicamente se derivano dalla chiusura di unità di produzione di carbone:

a)

gli oneri di pagamento delle prestazioni sociali dovute al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età legale della pensione;

b)

le altre spese eccezionali per i lavoratori che sono o sono stati privati del loro posto di lavoro;

c)

il pagamento di pensioni e di indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori che sono o sono stati privati del loro posto di lavoro in seguito alla chiusura e a quelli che vi avevano diritto prima della chiusura;

d)

gli oneri sostenuti dalle imprese per la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori del settore carboniero, e in particolare i costi di formazione;

e)

le consegne gratuite di carbone ai lavoratori che sono o sono stati privati del loro posto di lavoro e a quelli che vi avevano diritto prima della chiusura, o il loro equivalente monetario;

f)

gli oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative specifiche applicabili all'industria carboniera;

g)

i lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di unità di produzione di carbone;

h)

i danni minerari, sempre che siano imputabili a unità di produzione di carbone che sono o saranno chiuse;

i)

tutti i costi debitamente giustificati connessi con il ripristino di vecchi siti di estrazione di carbone, inclusi:

gli oneri residui derivanti dai contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombro delle acque di scarico,

gli altri oneri residui derivanti dall'approvvigionamento idrico e dallo sgombro delle acque di scarico;

j)

gli oneri residui per la copertura del regime di assicurazione malattia di ex minatori;

k)

i costi connessi all’annullamento o alla modifica di contratti in corso (per un valore massimo di 6 mesi di produzione);

l)

i deprezzamenti intrinseci eccezionali, sempre che derivino dalla chiusura di unità di produzione di carbone;

m)

i costi per la ricoltivazione delle superfici.

L’aumento del valore del terreno viene detratto dai costi ammissibili per le categorie di costi di cui alle lettere g), h), i) e m).

2.   Costi e costi previsionali a carico di più imprese

Esclusivamente le seguenti categorie di costi:

a)

l'aumento dei contributi inerenti alla copertura degli oneri sociali, al di fuori del sistema legale, derivante dalla diminuzione del numero di chi versa i contributi a seguito della chiusura di unità di produzione di carbone;

b)

le spese per l'approvvigionamento idrico e lo sgombro delle acque di scarico causate dalla chiusura di unità di produzione di carbone;

c)

l'aumento dei contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombro delle acque di scarico, sempre che quest'aumento derivi da una diminuzione, susseguente alla chiusura di unità di produzione di carbone, della produzione di carbone soggetta a contributo.


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/30


DECISIONE 2010/788/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 maggio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/369/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1), in seguito all’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1807 (2008) («UNSCR 1807 (2008)») il 31 marzo 2008.

(2)

Il 1o dicembre 2010 il Comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR 1533 (2004)») ha modificato l'elenco delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive.

(3)

La procedura volta a modificare l'allegato della presente decisione dovrebbe includere la comunicazione alle persone e alle entità indicate dei motivi di inserimento nell'elenco per dare loro la possibilità di formulare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona o l'entità interessate.

(4)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(5)

La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

(6)

La posizione comune 2008/369/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(7)

Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (2), e nel regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della Repubblica democratica del Congo (RDC) di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio.

2.   Sono altresì vietati:

(a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC;

(b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso ovvero per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC.

Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

(a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento, ai servizi di intermediazione e ad altri servizi pertinenti agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno della missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) o ad uso di quest’ultima;

(b)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella RDC da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

(c)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla fornitura di assistenza tecnica e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali.

2.   La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e di qualsiasi materiale connesso o la fornitura di servizi o di assistenza tecnica e di formazione di cui al paragrafo 1 sono soggetti all’autorizzazione preliminare delle competenti autorità degli Stati membri.

3.   Gli Stati membri inviano al comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1533 (2004) («comitato delle sanzioni») previa notifica delle spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinati alla RDC o della fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la consegna e dell’itinerario delle spedizioni.

4.   Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1 caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (4). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 2 e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

Articolo 3

Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:

persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1,

capi politici e militari di gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi,

capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall’estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento,

capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile,

persone attive nella RDC che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati,

le persone che ostruiscono l’accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC,

le persone o entità che sostengono i gruppi armati illegali nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali.

L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all’articolo 3.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:

(a)

stabilisce in anticipo e caso per caso che tale ingresso o transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

(b)

giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione;

(c)

autorizza in anticipo e caso per caso il transito di persone che ritornano nel territorio del loro Stato di cittadinanza o che partecipano agli sforzi volti ad assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o entità ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.

2.   Non sono messi a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

(a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

(b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

(c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità alle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi o attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati;

(d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

(e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4.   Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica.

5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

(a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

(b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

Il Consiglio modifica l'elenco riportato nell'allegato in funzione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 7

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata.

Articolo 8

1.   L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

2.   L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o del comitato per le sanzioni.

Articolo 9

La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in considerazione delle determinazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 10

La posizione comune 2008/369/PESC è abrogata.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.

(2)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1.

(3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

(4)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


ALLEGATO

a)

Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5

Nome e cognome

Pseudonimi

Data e luogo di nascita

Informazioni identificative

Motivazione

Data della designazione

Frank Kakolele BWAMBALE

Frank Kakorere

Frank Kakorere Bwambale

 

Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al dicembre 2008 residente a Kinshasa.

Ex leader dell'RDC-ML, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Gaston IYAMUREMYE

Rumuli

Byiringiro Victor Rumuli

Victor Rumuri

Michel Byiringiro

1948

Distretto di Musanze (provincia settentrionale), Ruanda

Ruhengeri, Ruanda

Secondo vicepresidente delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR)

Brigadier generale

Dal novembre 2010 risiede a Kibua, Kivu settentrionale, RDC o ad Aru, Provincia orientale, RDC

Secondo molte fonti, tra cui il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e al loro interno è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica. Fino al dicembre 2009 ha inoltre gestito l'ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua.

1.12.2010

Jérôme KAKWAVU BUKANDE

Jérôme Kakwavu

 

Congolese

Noto come: «Commandant Jérôme»

Dal giugno 2010 in stato d'arresto, detenuto nelle carceri centrali di Kinshasa. E' stata avviata l'azione giudiziaria a suo carico e a carico di altri due dei cinque alti ufficiali delle Forze armate della Repubblica democratica del Congo (FARDC).

Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e l'RDC, che rappresentano le principali vie di transito dei flussi di armi. Come presidente delle FAPC, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, nella violazione dell'embargo sulle armi. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri nel 2002.

Uno dei cinque alti ufficiali FARDC accusati di reati gravi che hanno comportato violenza sessuale e i cui casi sono stati riferiti dal Consiglio di sicurezza al governo durante la visita del 2009.

1.11.2005

Germain KATANGA

 

 

Congolese

agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FRPI in violazioni dei diritti umani.

Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007.

Capo dell'FRPI. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Coinvolto in trasferimenti d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003.

1.11.2005

Thomas LUBANGA

 

Ituri

Congolese

Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani.

Consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006.

Al dicembre 2008 sotto processo per crimini di guerra.

Presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003.

1.11.2005

Khawa Panga MANDRO

Kawa Panga

Kawa Panga Mandro

Kawa Mandro

Yves Andoul Karim

Mandro Panga Kahwa

Yves Khawa Panga Mandro

20 agosto 1973, Bunia

Congolese

Noto come:.

«Chief Kahwa»

«Kawa»

Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati.

Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Detenuto a Bunia dall'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002.

1.11.2005

Callixte MBARUSHIMANA

 

24 luglio 1963, Ndusu/Ruhen geri, Provincia settentrionale, Ruanda

Ruandese

Luogo di permanenza attuale: Parigi o Thaïs, Francia

Segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR.

Leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

Iruta Douglas MPAMO

Mpano

Douglas Iruta Mpamo

28 dicembre 1965, Bashali, Masisi

29 dicembre 1965, Goma, RDC (ex-Zaire)

Congolese

Luogo di permanenza: Goma e Gisenyi, Ruanda.

Frequenti viaggi attraverso la frontiera internazionale tra Ruanda e Congo.

Indirizzo: Bld Kanyamuhanga 52, Goma

Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, apparentemente, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Sylvestre MUDACUMURA

 

 

Ruandese

Noto come: «Radja», «Mupenzi Bernard», «General Major Mupenzi», «General Mudacumura»

Al dicembre 2009 ancora attivo come comandante militare delle FDLR-FOCA.

Luogo di permanenza: Kibua, territorio di Masisi, RDC.

Comandante delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare Maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007.

1.11.2005

Leodomir MUGARAGU

Manzi Leon

Leo Manzi

1954

1953

Kigali, Ruanda

Rushashi (Provincia settentrionale), Ruanda

Indirizzo: Katoyi, Kivu settentrionale, RDC

Capo di stato maggiore delle FDLR/FOC,

Brigadier generale

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR.

Secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale dell'RDC.

1.12.2010

Leopold MUJYAMBERE

Musenyeri

Achille

Frere Petrus

Ibrahim

17 marzo 1962 Kigali, Ruanda

Pres. 1966

Ruandese

Grado: Colonnello.

Luogo di permanenza attuale: Mwenga, Kivu meridionale, RDC.

Comandante della seconda divisione delle FOCA/Brigate di riserva (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione alla risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

Dr. Ignace MURWANASHYAKA

Ignace

14 maggio 1963, Butera (Ruanda)

Ngoma, Butare (Ruanda)

Ruandese

Residente in Germania.

Nel novembre 2009 era ancora considerato presidente dell'ala politica delle FDLR-FOCA e comandante supremo delle forze armate FDLR.

Arrestato dalla polizia federale tedesca il 17 novembre 2009 per sospetti crimini di guerra e contro l'umanità nell'RDC e con altri capi d'imputazione connessi alla costituzione di un'organizzazione terroristica straniera e relativa affiliazione.

Presidente delle FDLR e comandante supremo delle forze armate FDLR, esercita un'influenza sulla politica di tali forze, mantiene il comando e controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

In contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009), impartiva ordini all'alto comando militare; coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego. gestiva grosse somme di denaro provenienti dal traffico illecito di risorse naturali originarie delle zone sotto il controllo FDLR (p. 24-25, 83).

Si è recato in Uganda nel 2006 in violazione del divieto di viaggio.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale.

1.11.2005

Straton MUSONI

IO Musoni

6 aprile 1961 (o 4 giugno 1961), Mugambazi, Kigali, Ruanda

Passaporto ruandese scaduto il 10 settembre 2004

Residente a Neuffen, Germania.

Nel novembre 2009 era ancora considerato vicepresidente dell'ala politica delle FDLR-FOCA e presidente dell'alto comando militare delle FDLR.

Arrestato dalla polizia federale tedesca il 17 novembre 2009 per sospetti crimini di guerra e contro l'umanità nell'RDC e con altri capi d'imputazione connessi alla costituzione di un'organizzazione terroristica straniera e relativa affiliazione.

Come dirigente delle FDLR, gruppo armato straniero che opera nella RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005).

29.3.2007

Jules MUTEBUTSI

Jules Mutebusi

Jules Mutebuzi

Colonel

Mutebutsi

Kivu meridionale

Congolese (Kivu meridionale)

Arrestato dalle autorità ruandesi nel dicembre 2007 mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Attualmente sarebbe oggetto di misure di restrizione della libertà.

Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina, si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004.

Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Mathieu, Chui NGUDJOLO

Cui Ngudjolo

 

«Colonnello» o «Generale» consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008

Capo di stato maggiore dell'FNI ed ex capo di stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006.

1.11.2005

Floribert Ngabu NJABU

Floribert Njabu

Floribert Ndjabu

Floribert Ngabu Ndjabu

 

Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani.

Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Laurent NKUNDA

Nkunda Mihigo Laurent

Laurent Nkunda Bwatare

Laurent Nkundabatware

Laurent Nkunda Mahoro Batware

Laurent Nkunda

Batware

6 febbraio 1967

Kivu settentrionale/Rutshuru

2 febbraio 1967

Congolese

Noto come:

«Chairman»

«General Nkunda»

«Papa Six»

Arrestato in territorio ruandese nel gennaio 2009

e successivamente sostituito come comandante del CNDP nel Kivu settentrionale.

Ex generale dell'RCD-G.

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi.

Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006. Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 264 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009.

Dal novembre 2009, nonostante l'arresto in Ruanda nel gennaio 2009 e la rimozione dalla presidenza del CNDP, conserva un certo controllo sul CNDP e nella sua rete internazionale.

1.11.2005

Felicien NSANZUBUKI-RE

Fred Irakeza

1967

Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda

 

Secondo molte fonti Felicien Nsanzubukire è il primo capo di battaglione delle FDLR. Luogo di permanenza: Uvira-Sange, nel Kivu meridionale.

E' stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale dell'RDC dall'ottobre 1998.

Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania attraverso il lago Tanganica verso le unità FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale.

1.12.2010

Pacifique NTAWUNGUKA

Colonel Omega

Nzeri

Israel

Pacifique Ntawungula

1o gennaio 1964, Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda Pres. 1964

Ruandese

Grado: Colonel

Luogo di permanenza attuale: Peti, frontiera Wlikale-Masis, RDC.

Ricevuta formazione militare in Egitto.

Comandante della prima divisione delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione alla risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati sul fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

James NYAKUNI

 

 

Ugandese

Collaborazione in traffici con il «Commandant Jérôme», soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

1.11.2005

Stanislas NZEYIMANA

Deogratias Bigaruka Izabayo

Bigaruka

Bigurura

Izabayo Deo

Jules Mateso Mlamba

1o gennaio 1966 Mugusa (Butare), Ruanda

Pres. 1967

Altra data possibile: 28 agosto 1966

Ruandese

Nel novembre 2009 era ancora considerato Maggiore Generale Stanislas Nzeyimana, vicecomandante delle FDLR

Luogo di permanenza attuale: Kalonge, Masis, Kivu settentrionale, RDC o Kibua, RDC

Viaggi frequenti a KIgoma

Vicecomandante delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

Dieudonné OZIA MAZIO

Ozia Mazio

6 giugno 1949, Ariwara

Congolese

Noto come:.

«Omari»

«Mr Omari»

Deceduto a Ariwara il 23 settembre 2008.

Presidente della FEC nel territorio di Aru. Piani di finanziamento con il «Commandant Jérôme» e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione del «Commandant Jérôme» e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e a una milizia di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003).

1.11.2005

Bosco TAGANDA

Bosco Ntaganda

Bosco Ntagenda

General Taganda

 

Congolese

Noto come/

«Terminator»

«Major»

Dal novembre 2009 è de facto capo militare del CNDP a seguito dell'arresto del generale Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Già Capo di stato maggiore del CNDP. Stabilito a Bunagana e Rutshuru.

Da quando ha assunto la funzione di capo militare de facto del CNDP nel gennaio 2009 è stato incaricato di gestire l'integrazione nelle FARDC e assegnato al posto di vicecomandante operativo di Kimia II benché le FARDC smentiscano.

Comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009.

In qualità di capo di stato maggiore del CNDP ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja (novembre 2008).

1.11.2005

Innocent ZIMURINDA

 

1o settembre 1972

1975

Ngungu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale, RDC

ten.col.

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, il ten.col. Innocent Zimurinda è stato ufficiale del CNDP, organismo integrato nelle FARDC all'inizio del 2009.

Secondo molte fonti il ten.col.Innocent Zimurinda, come uno dei comandanti della 231a brigata delle FARDC, ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi, per lo più donne e bambini, durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile 2009.

Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisce di testimonianze secondo cui il ten.col.Innocent Zimurinda avrebbe rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe, il 29 agosto 2009.

Secondo molte fonti il ten.col.Innocent Zimurinda, prima dell'integrazione del CNDP nelle FARDC, ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili, donne e bambini compresi, nella regione di Kiwanja.

Nel marzo 2010 51 gruppi di difesa dei diritti umani presenti nella RDC orientale hanno pubblicato su Internet una dichiarazione che accusa il ten.col.Innocent Zimurinda di moltiplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili, donne e bambini compresi, tra il febbraio e l'agosto 2007. Il ten.col.Innocent Zimurinda è stato inoltre accusato, nella stessa dichiarazione, di stupro su moltissime donne e ragazze.

Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010 Innocent Zimurinda è implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II.

Secondo la stessa dichiarazione ha rifiutato che la missione ONU in RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori. Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ten.col. Zimurinda ha avuto responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe al suo comando.

1.12.2010

b)

Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

Denominazione

Pseudonimi

Indirizzo

Informazioni identificative

Motivazione

Data della designazione

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

Butembo, RDC

Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo.

Dal 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nella RDC.

Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi del FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

Butembo, RDC

Tel: +253 (0) 99 983 784

Impresa addetta al commercio di oro a Butembo.

CONGOCOM era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008).

Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dall'FNI. Gli introiti dell'FNI provengono soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL),

GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL, Avenue Président Mobutu Goma, RDC (un altro ufficio è stituato a Gisenyi, Ruanda)

GLBC, PO Box 315, Goma, RDC (un altro ufficio è stituato a Gisenyi, Ruanda)

A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è gia stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005).

29.3.2007

MACHANGA LTD

 

Kampala, Uganda

Società esportatrice di oro a Kampala (Direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya).

MACHANGA acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

TPD

Goma, Kivu settentrionale

Al dicembre 2008, TPD esisteva ancora e aveva uffici in varie città nei territori di Masisi e di Rutshuru, ma le sue attività erano praticamente cessate.

Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'RCD-G, soprattutto camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005.

1.11.2005

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda

Tel.: +256 41 533 578/9;

Altro Indirizzo: PO Box 22709, Kampala, Uganda

Società esportatrice di oro a Kampala. (Direttori: J.V. LODHIA – noto come «Chuni»- e il figlio Kunal LODHIA).

UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2010

aiuto di Stato C 1/10 — Belgio concernente l’aiuto destinato a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona

[notificata con il numero C(2010) 7263]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2010/789/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sul SEE, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a) (2),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente ai detti articoli (3),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

In seguito a una denuncia presentata il 23 aprile 2007 la Commissione ha deciso di aprire un’inchiesta riguardante presunti aiuti di Stato concessi dal Belgio destinati a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona.

(2)

Il 2 luglio 2007 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità belghe, chiedendo loro informazioni sulla misura di cui trattasi. Le autorità belghe hanno risposto con lettera del 27 luglio 2007, protocollata il 3 agosto 2007. Il 21 agosto 2007 si è tenuta una riunione tecnica su richiesta delle autorità belghe competenti. In seguito alla riunione, il 4 ottobre 2007 queste ultime hanno fornito un complemento d’informazioni relative al caso di cui trattasi.

(3)

Con lettera del 10 settembre 2007 i servizi della Commissione hanno informato il Belgio che il regime di aiuti era stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 56/2007, dato che una parte dei fondi evidentemente era già stata versata.

(4)

Una seconda riunione tecnica si è tenuta il 12 ottobre 2007 su richiesta delle autorità belghe competenti.

(5)

Con lettera del 25 ottobre 2007 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità belghe di fornire ulteriori informazioni. In difetto di risposta entro il termine fissato, il 21 dicembre 2007 i suddetti servizi hanno inviato una lettera di sollecito alle autorità belghe fissando un nuovo termine per la risposta.

(6)

Non avendo ricevuta risposta alla prima lettera di sollecito nel termine fissato, il 4 giugno 2008 i servizi della Commissione hanno inviato una ulteriore lettera di sollecito per richiamare l’attenzione delle autorità belghe sul fatto che, in caso di mancato rispetto del nuovo termine di risposta fissato a quattro settimane, la Commissione avrebbe potuto inviare una ingiunzione a fornire informazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (4). Il periodo in questione è scaduto il 4 luglio 2008. Pertanto, il 1o ottobre 2008 la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha ingiunto alle autorità belghe di trasmettere le informazioni di cui trattasi. Con la suddetta decisione, la Commissione chiedeva alle autorità belghe di trasmetterle, tra l’altro, le schede d’informazione previste al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5) ai fini della valutazione degli aiuti concessi dopo il 31 gennaio 2007.

(7)

Le autorità belghe hanno infine risposto con lettera del 27 novembre 2008 ed hanno inviato un complemento di informazioni il 5 dicembre 2008. Tuttavia, esse non hanno fornito le schede d’informazioni chieste nella decisione della Commissione del 1o ottobre 2008.

(8)

Il 27 gennaio 2009 la Commissione ha inviato alle autorità belghe una richiesta di complemento d’informazioni. Le autorità belghe hanno risposto a tale richiesta con lettera del 16 marzo 2009, protocollata il 19 marzo 2009.

(9)

Con lettera del 14 gennaio 2010 la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») riguardo all’aiuto notificato. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 luglio 2010. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi. Non sono pervenute osservazioni da parte di interessati.

(10)

Con lettera del 19 febbraio 2010, le autorità belghe hanno chiesto per la risposta complementare un’ulteriore proroga di un mese rispetto al termine fissato dalla lettera della Commissione del 14 gennaio 2010. Con lettera del 5 marzo 2010 la Commissione ha concesso una proroga di un mese per rispondere. Infine, con lettera del 12 marzo 2010 le autorità belghe hanno reagito alla decisione di apertura del procedimento.

II.   CONTESTO

II.1.   Decisione della Commissione — Fascicolo NN 48/2003

(11)

Nel corso dell’inchiesta della Commissione, è emerso chiaramente che la denuncia riguardava l’attuazione del regime di aiuti approvato dalla Commissione il 26 novembre 2003 nell’ambito del fascicolo dell’aiuto di Stato NN 48/2003 (ex N. 157/2003) intitolato «Gestione della rimozione e della distruzione dei cadaveri di animali generati nelle aziende agricole della Regione vallona». Tale fascicolo riguardava un regime notificato dalle autorità belghe, mediante il quale lo Stato belga aveva concesso, per mezzo di servizi sovvenzionati, un aiuto alle aziende agricole che copriva tutti i costi legati alla rimozione, all’ammasso, alla trasformazione e alla distruzione dei capi morti.

(12)

Ai fini dell’adozione della decisione di liquidazione e nella prospettiva dell’entrata in vigore imminente degli orientamenti comunitari riguardanti gli aiuti di Stato legati ai test TSE in vigore, ai capi morti e ai rifiuti dei macelli (in prosieguo: «gli orientamenti TSE») (6) il 1o gennaio 2004, le autorità belghe si erano impegnate a modificare il regime in questione. Tali modifiche erano necessarie per rispettare le condizioni degli orientamenti TSE, e più in particolare il punto 29. Conformemente a tale punto gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato fino al 100 % dei costi di rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi di distruzione delle carcasse. Il regime belga, come notificato, non era conforme a tale disposizione, poiché prevedeva che l’aiuto coprisse il 100 % dei costi connessi alla distruzione delle carcasse.

(13)

In seguito alle considerazioni menzionate ai considerandi 11 e 12 le autorità belghe si erano impegnate (cfr. considerandi 33 e 34 della decisione della Commissione relativa al fascicolo NN 48/2003) a modificare di conseguenza il regime di aiuti in modo tale che dal 1o gennaio 2004, gli aiuti previsti per coprire i costi connessi alla distruzione delle carcasse non rappresentassero più del 75 % delle spese effettuate, invece del 100 %. Le autorità belghe si erano inoltre impegnate a far pervenire alla Commissione, entro metà dicembre 2003, gli elementi a riprova del fatto che le modifiche necessarie erano state apportate nel regime di aiuti.

(14)

In base a tali impegni, la Commissione ha approvato il suddetto regime per un quinquennio a partire dal 31 gennaio 2002. Tale termine è quindi scaduto il 31 gennaio 2007.

II.2.   Denuncia

(15)

Il 23 aprile 2007 la Commissione ha ricevuto una denuncia nella quale si affermava che le autorità belghe avevano violato gli orientamenti TSE, continuando a concedere un aiuto che poteva arrivare fino al 100 % sia per la rimozione dei capi morti che per la distruzione delle carcasse.

III.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(16)

Il regime di aiuti in questione riguarda una misura regionale diretta a coprire integralmente i costi delle prestazioni di servizi connessi alla rimozione, al trasporto, all’ammasso, alla trasformazione e alla distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona.

(17)

L’organizzazione e la gestione dell’eliminazione delle carcasse trovate nelle suddette aziende sono state realizzate mediante l’attribuzione da parte delle autorità regionali di un appalto pubblico di servizi. In seguito a una gara d’appalto generale avviata a livello dell’Unione europea con un bando d’appalto pubblico di servizi (7), tale appalto è stato attribuito il 31 gennaio 2002 alla società SA. RENDAC-UDES. Il contratto in questione era ripartito in tre partite distinte che corrispondono ai vari servizi da fornire, vale a dire:

la raccolta di carcasse di capi trovate nelle aziende agricole e il relativo trasporto verso un’unità di trasformazione, nel caso mediante un centro di raggruppamento o un impianto di ammasso intermediario,

la trasformazione delle suddette carcasse, considerate integralmente come materiali con rischi specificati e il trasporto dei rifiuti che derivano dalla trasformazione destinate a un’unità di distruzione termica, e

la distruzione totale dei rifiuti che derivano da tale trattamento all’interno degli impianti ad hoc.

(18)

La società SA RENDAC-UDES è stata l’unica a presentare un’offerta nell’ambito del suddetto bando di gara, e ciò per tutte e tre le partite. Pertanto, il 31 gennaio 2002 l’appalto è stato aggiudicato per un quinquennio a tale società. In base alle informazioni trasmesse dalle autorità belghe, il contratto è stato prorogato almeno quattro volte: fino al 31 dicembre 2007, fino al 31 dicembre 2008, fino al 30 giugno 2009 e infine fino alla futura attuazione del nuovo appalto pubblico, che, secondo le autorità belghe, dovrebbe essere operativo entro il terzo trimestre 2010.

(19)

Il regime di aiuti in questione prevede la concessione di un aiuto alle aziende agricole. Le autorità belghe hanno confermato che benché venga concesso direttamente alla società SA RENDAC-UDEC in qualità di prestatore di servizi, per i costi dei servizi forniti alle aziende agricole, l’aiuto spettava integralmente agli agricoltori per coprire tutti i costi connessi alle diverse operazioni di raccolta, di trasporto, di ammasso, di trasformazione e di distruzione che sarebbero a loro carico senza il regime di aiuti. Le autorità belghe hanno inoltre assicurato che gli importi direttamente pagati alla società SA RENDAC-UDES come contropartita dei servizi forniti alle aziende agricole corrispondevano integralmente e unicamente ai prezzi del contratto di appalto dei servizi eseguiti.

(20)

L’Ufficio vallone dei rifiuti all’interno del ministero regionale dell’ambiente si era incaricato di pagare le fatture emesse dalla SA RENDAC-UDES, in parte su base forfettaria e in parte sulla base dei listini prezzi.

(21)

Nell’ambito dell’esame del fascicolo NN 48/2003, le autorità belghe hanno confermato che il regime riguarda soltanto i capi morti nelle aziende agricole della Regione vallona e non concerne le carcasse di capi trovate nei mercati di bestiame o nei macelli.

IV.   DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 13 GENNAIO 2010

(22)

Nella decisione del 13 gennaio 2010 di apertura del procedimento di esame, la Commissione ha espresso dubbi quanto alla compatibilità del regime di aiuti con le norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea. Più precisamente, la Commissione ha concluso che le misure del regime di aiuti in questione, dirette a coprire più del 75 % dei costi di distruzione le carcasse, possono essere considerate incompatibili con il mercato interno in base agli orientamenti TSE e agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (in prosieguo: «gli orientamenti 2007-2013») (8).

(23)

Inoltre, tenuto conto del fatto che la Commissione ha approvato il regime di aiuti fino al 31 gennaio 2007 in base agli impegni delle autorità belghe, che dovevano modificare il regime al fine di rispettare le condizioni stabilite dagli orientamenti TSE a partire dal 1o gennaio 2004, e siccome tali impegni non sono stati rispettati dalle suddette autorità, la Commissione ha concluso che l’aiuto che mira a coprire più del 75 % dei costi di distruzione delle carcasse è stato concesso in maniera abusiva.

(24)

Di conseguenza, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, in combinato disposto con l’articolo 16 dello stesso regolamento relativo all’attuazione abusiva degli aiuti, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale e ha invitato il Belgio a presentare osservazioni.

V.   OSSERVAZIONI DEL BELGIO

(25)

Nella risposta del 12 marzo 2010 il Belgio ha informato la Commissione che avrebbe adottato le disposizioni prescritte per attuare un nuovo appalto pubblico di servizi. Secondo le autorità belghe, il capitolato d’oneri speciale che disciplina il futuro appalto pubblico di servizi, doveva essere finalizzato entro il 15 aprile 2010 e avrebbe dovuto essere operativo per il terzo trimestre 2010. Nel frattempo, le autorità belghe hanno sostenuto che l’appalto pubblico di servizi aggiudicato il 31 gennaio 2002 è stato prorogato con una clausola aggiuntiva alle stesse condizioni di quelle vigenti in occasione della sua aggiudicazione del 31 gennaio 2002.

(26)

Inoltre, le autorità belghe hanno sostenuto che: i) la Regione vallona chiederà l’applicazione del principio de minimis per regolarizzare la situazione degli agricoltori per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 30 giugno 2008, e ii) e che al massimo entro tre mesi provvederà al recupero presso ciascuna azienda agricola di un importo pari al 25 % dei costi di trasformazione e di distruzione dei capi morti, calcolati per il periodo dal 1o luglio 2008 alla data di entrata in vigore del successivo appalto pubblico.

(27)

Infine, le autorità belghe hanno informato la Commissione che avrebbero preteso il recupero degli importi degli aiuti de minimis in base al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 agli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura (9) superiori a 3 000 EUR per un periodo di 3 anni. Le autorità belghe hanno inoltre fatto presente che l’importo massimo ammissibile di 3 000 EUR sarebbe stato superato da 58 agricoltori.

VI.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

VI.1.   Sussistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(28)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(29)

Tali condizioni sono soddisfatte nel caso di specie per quanto riguarda gli aiuti a favore delle aziende agricole. L’aiuto in questione è concesso dalle autorità della Regione vallona e conferisce un vantaggio alle aziende agricole della Regione vallona eliminando i costi connessi alla rimozione e alla distruzione delle carcasse che essi avrebbero dovuto sostenere in circostanze normali.

(30)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il semplice fatto che la competitività di un’impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti ottenendo un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza (10).

(31)

Si deve dunque ritenere che l’aiuto a un’impresa incida sugli scambi tra Stati membri qualora l’impresa operi su un mercato aperto agli scambi commerciali in seno all’Unione europea (11). Nel settore di cui trattasi gli scambi in seno all’Unione europea sono di entità rilevante. Pertanto, la misura può incidere sugli scambi tra Stati membri.

(32)

Ciò premesso, è pacifico che le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte, fatta eccezione per gli aiuti che rientrano nell’ambito d’applicazione della normativa de minimis.

VI.1.1.   Normativa sugli aiuti de minimis

(33)

Le autorità belghe hanno ribadito più volte che avrebbero applicato le norme de minimis applicabili nel settore agricolo. I regolamenti applicabili nel periodo di concessione dell’aiuto, sono i regolamenti (CE) n. 1860/2004 e il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (12), che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1860/2004.

(34)

Gli aiuti che soddisfacessero le condizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 1860/2004 o del regolamento (CE) n. 1535/2007 sono considerati come aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(35)

Tuttavia, occorre precisare che ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007, gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa dell’Unione europea. Tale disposizione si applica nel caso di specie: non si può avere un cumulo degli aiuti de minimis (che rappresenterebbe il 25 % dei costi connessi alla distruzione delle carcasse che devono essere sostenute dalle aziende agricole) con il residuo 75 % che, conformemente alla normativa dell’Unione europea [punto 133 degli orientamenti 2007-2013 in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (13) si possono considerare compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(36)

Peraltro, secondo il regime di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 risulta che siffatto cumulo tra l’aiuto de minimis e gli importi che rappresentano il 75 % dei costi connessi alla distruzione delle carcasse non era escluso. Ciò si può dedurre dal considerando 7 del regolamento (CE) n. 1860/2004, in base al quale «La norma de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per uno stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.» Le condizioni d’applicazione del regolamento e in particolare la soglia massima d’aiuto di 3 000 EUR devono essere rispettate, cosicché qualsiasi aiuto che superi la soglia di 3 000 EUR non possa beneficiare del regolamento (CE) n. 1860/2004 e ciò per quanto riguarda l’importo complessivo dell’aiuto. In base all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2007, tale cumulo sarebbe possibile entro sei mesi dall’entrata in vigore del suddetto regolamento, vale a dire fino al 30 giugno 2008. Dopo tale data si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007.

VI.2.   Legittimità dell’aiuto

(37)

Il regime di aiuti, approvato dalla Commissione con il numero di fascicolo NN 48/2003, è stato notificato e approvato per il periodo tra il 31 gennaio 2003 e il 31 gennaio 2007. La Commissione constata tuttavia che il Belgio ha continuato ad applicare il regime di aiuti dopo il 1oo febbraio 2007 senza averlo notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto, il regime di aiuti è divenuto un aiuto di Stato illegittimo dal 1o febbraio 2007.

VI.3.   Compatibilità dell’aiuto

(38)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(39)

Il regime di aiuti in questione riguarda la concessione di un aiuto, sotto forma di servizi sovvenzionati, che ha l’obiettivo di coprire interamente i costi delle prestazioni di servizi connessi alla rimozione, al trasporto, all’ammasso, alla trasformazione e alla distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona.

(40)

Per quanto riguarda il periodo tra il 31 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003, la decisione della Commissione adottata per il fascicolo NN 48/2003 ha stabilito che il regime poteva beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Tuttavia, come chiarito in precedenza, per il periodo successivo al 1o gennaio 2004, le autorità belghe si erano impegnate a modificare il regime di aiuti di Stato notificato per renderlo conforme agli orientamenti TSE come applicabili a partire dal 1o gennaio 2004. In particolare, le autorità belghe dovevano fare in modo che l’aiuto coprisse soltanto il 75 % dei costi di distruzione delle carcasse (i residui costi sono a carico dell’agricoltore) e far pervenire alla Commissione, entro metà dicembre del 2003, gli elementi a riprova del fatto che erano state apportate le necessarie modifiche al regime di aiuti.

(41)

Tale requisito era imposto dagli orientamenti TSE, che costituivano la normativa applicabile in quel momento. Il punto 29 degli orientamenti TSE così disponeva:

«29.

A decorrere dal 1o gennaio 2004 gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di rimozione dei capi morti che devono essere smaltiti e del 75 % dei costi di distruzione di tali carcasse; […]»;

(42)

I punti 30 e 31 degli orientamenti TSE prevedevano eccezioni alla regola in base alla quale gli aiuti potevano coprire soltanto i costi di distruzione dei capi morti fino al 75 %:

«30.

In alternativa, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato fino al 100 % a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, purché tali prelievi e contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso.

31.

Gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura del 100 % dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, ove esista l’obbligo di eseguire test TSE sui capi morti in questione.»

(43)

Occorre sottolineare che, nell’ambito dell’esame del fascicolo NN 48/2003, le autorità belghe non hanno mai sostenuto che si potesse applicare una delle eccezioni.

(44)

Gli orientamenti TSE sono stati aboliti il 1o gennaio 2007, come previsto dal punto 194, lettera c), degli orientamenti 2007-2013. Conformemente al punto 134 degli orientamenti 2007-2013, la Commissione dichiara gli aiuti di Stato per i test TSE e i capi morti compatibili con il disposto dell’articolo 108, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(45)

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 non modifica il merito per quanto riguarda la valutazione dell’aiuto concesso per la rimozione e la distruzione dei capi morti. Come nel caso degli orientamenti TSE, il regolamento stabilisce all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), che gli aiuti che possono ammontare al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e al 75 % dei costi per la distruzione delle carcasse sono considerati compatibili con il mercato interno. Le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere e) e f), riportano a loro volta la possibilità di derogare rispetto al massimale del 75 % per raggiungere un tasso di aiuto del 100 % nei seguenti casi: i) quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, a condizione che tali prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso; oppure ii) quando esiste l’obbligo di effettuare i test TSE sui suddetti capi.

(46)

Poiché la nuova normativa [orientamenti 2007-2013 e il regolamento (CE) n. 1857/2006] non ha modificato la situazione nel merito in relazione alla precedente normativa (gli orientamenti TSE), la valutazione del fascicolo per quanto riguarda le norme dell’Unione europea applicabili dovrebbe essere la stessa per l’intero periodo in questione (cioè dal 1o gennaio 2004 fino ad oggi).

(47)

Come già sottolineato, le autorità belghe si erano impegnate nell’ambito dell’esame del fascicolo NN 48/2003, a modificare il proprio regime di aiuti in modo che gli aiuti previsti per coprire i costi per la distruzione del carcasse non superassero il 75 % dei suddetti costi a partire dal 1o gennaio 2004. Tuttavia, nel corso dell’esame del caso di specie, le autorità belghe non hanno confutato che il regime di aiuti di Stato non era stato modificato come esse si erano impegnate a fare.

(48)

Inoltre, le autorità belghe hanno ribadito più volte nell’ambito della presente vertenza (ad esempio, con lettera del 27 novembre 2008) che in realtà la seconda delle eccezioni menzionate al considerando 42 può essere applicata e che l’aiuto può coprire fino al 100 % dei costi per la distruzione delle carcasse. Esse ritengono che l’eccezione sia giustificata dal fatto che fosse obbligatorio realizzare test TSE su tutti i capi morti [punto 31 degli orientamenti TSE e articolo 16, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Tuttavia il Belgio non ha fornito elementi probatori a supporto di tali argomentazioni.

(49)

Il Belgio, come argomento principale a sostegno della sua affermazione, fa presente di essere obbligato a realizzare tali test, conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (14). Questa tesi però non può essere accolta. Infatti, in applicazione del suddetto regolamento, le autorità valloni sono obbligate a realizzare test TSE sui capi morti con le seguenti modalità:

tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2008, su tutti bovini che hanno più di 24 mesi morti nell’azienda agricola, e

a partire dal 1o gennaio 2009, su tutti i bovini con più di 48 mesi morti nell’azienda agricola. Tuttavia, uno Stato membro può decidere di continuare ad eseguire i test su bovini più giovani, tra i 24 e i 48 mesi.

(50)

Di conseguenza, l’obbligo di eseguire test si applica soltanto agli animali di una certa età (24 mesi per il periodo tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2008 e 48 mesi dopo tale data) ed è ancor più rilevante il fatto che tale obbligo si applica soltanto ai bovini. Gli animali di altre specie morti nell’azienda agricola (suini, equini, pollame, ecc.) non devono essere necessariamente sottoposti a test TSE. Emerge dalle informazioni fornite dalle autorità belghe (lettera del 27 novembre 2008) che il numero di carcasse che potrebbero eventualmente essere interessate da tale esenzione conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001, rappresenta meno del 20-25 % dei costi totali impegnati per quanto riguarda i capi morti trattati nell’ambito del contratto di servizi. Di conseguenza, soltanto gli aiuti relativi ai costi strettamente connessi all’obbligo di effettuare test TSE come quello previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001 possono essere dichiarati compatibili, purché tali costi possano essere quantificati in modo preciso.

(51)

La Commissione constata inoltre che la prima eccezione che permette ai costi di rimozione e di distruzione delle carcasse di essere coperti fino al 100 % mediante prelievi e contributi obbligatori nel settore della carne non è applicabile nel caso di specie. Le autorità belghe non hanno mai invocato l’applicabilità della suddetta eccezione né prodotto alcun elemento a tal proposito.

(52)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che le misure del regime di aiuti in questione, che mira a coprire più del 75 % dei costi di distruzione delle carcasse non sono compatibili con il mercato interno in base agli orientamenti TSE o degli orientamenti 2007-2013, ad eccezione dei costi direttamente connessi al trattamento delle carcasse degli animali per i quali esiste l’obbligo di effettuare test TSE.

(53)

Inoltre, tenuto conto del fatto che la Commissione ha approvato il regime di aiuti fino al 31 gennaio 2007, in base agli impegni delle autorità belghe, che dovevano modificare il regime per rispettare le condizioni stabilite dagli orientamenti TSE a partire dal 1o gennaio 2004, e poiché tali impegni non sono stati rispettati dalle suddette autorità, la Commissione ne ha tratto la conclusione che l’aiuto diretto a coprire oltre il 75 % dei costi di distruzione delle carcasse è stato concesso in maniera abusiva, almeno per quanto riguarda gli aiuti che non sono destinati a compensare l’obbligo di effettuare test TSE.

(54)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, quando un aiuto di Stato accordato illegalmente è incompatibile con il mercato interno, esso deve essere recuperato presso i beneficiari. L’obiettivo è raggiunto quando l’aiuto in questione, eventualmente maggiorato degli interessi di mora, viene restituito dal beneficiario o, in altri termini, dalle aziende che ne hanno effettivamente beneficiato.

(55)

La presente decisione dev’essere eseguita immediatamente, in particolare per quanto riguarda il recupero di tutti gli aiuti individuali concessi nell’ambito del regime d’aiuto, ad eccezione di quelli accordati a progetti specifici che, al momento della concessione degli aiuti, soddisfacevano tutte le condizioni fissate nel regolamento de minimis o di esenzione applicabile ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (15) o in un regime di aiuti approvato dalla Commissione.

VII.   CONCLUSIONI

(56)

La Commissione constata che il Belgio ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto in oggetto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Poiché l’aiuto è incompatibile col mercato interno, il Belgio deve porvi fine e deve recuperare gli importi già concessi illegalmente presso i beneficiari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il regime di aiuti eseguito dal Belgio a favore degli agricoltori della Regione vallona destinato a coprire i costi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona è parzialmente incompatibile con il mercato interno.

2.   Soltanto la parte dell’aiuto che mira strettamente a compensare l’obbligo per gli agricoltori di effettuare test TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 è compatibile con il mercato interno, purché si possano quantificare i costi in modo preciso.

Articolo 2

Il Belgio è tenuto a porre termine al regime di aiuti di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Gli importi concessi a titolo del regime di aiuti di cui all’articolo 1 della presente decisione non costituiscono un aiuto se ai sensi del trattato, al momento della loro concessione, essi soddisfacevano le condizioni fissate dal regolamento adottato in virtù dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 e applicabile in quel momento.

Articolo 4

Gli aiuti individuali concessi a titolo del regime di cui all’articolo 1 della presente decisione che, al momento della concessione, soddisfacevano le condizioni fissate da un regolamento adottato in virtù dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualsiasi altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima applicata per questo tipo di aiuti.

Articolo 5

1.   Fatti salvi l’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 3 e l’articolo 4, il Belgio adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari l’aiuto incompatibile di cui all’articolo 1 e già illegittimamente messo a loro disposizione.

2.   Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, purché permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi calcolati a partire dalla data in cui è stato messo a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 6

Il Belgio comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione, così come informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 7

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In questi due casi, le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti effettuati agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono eventualmente come fatti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU C 191 del 15.7.2010, pag. 12.

(4)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(5)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2.

(7)  GU S 156 del 16.8.2001.

(8)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(10)  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1980, pag. 2671.

(11)  Cfr. in particolare sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1988, pag. 4067.

(12)  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

(13)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

(14)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(15)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2010

relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili dal 1o agosto 2009, dal 1o settembre 2009, dal 1o ottobre 2009, dal 1o novembre 2009, dal 1o dicembre 2009 e dal 1o gennaio 2010 alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio in paesi terzi

(2010/790/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle stesse, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (UE) n. 768/2010 del Consiglio (2), sono stati fissati, in applicazione dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili, a decorrere dal 1o luglio 2009, alle retribuzioni corrisposte, nella valuta delle rispettive sedi di servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi.

(2)

È opportuno adeguare, ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, con decorrenza 1oagosto 2009, 1o settembre 2009, 1o ottobre 2009, 1o novembre 2009, 1o dicembre 2009 e 1o gennaio 2010, alcuni di questi coefficienti correttori, ove risulti che la variazione del costo della vita, misurata in funzione del coefficiente correttore e del relativo tasso di cambio, tenuto conto dei dati statistici di cui la Commissione dispone, sia superiore al 5 % rispetto all’ultima fissazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio in paesi terzi, pagate in valuta locale, vengono adeguati per determinati paesi indicati nell’allegato. Quest’ultimo comporta sei tabelle mensili che precisano i paesi di cui trattasi e le successive date d’applicazione per ciascuno di essi (1o agosto 2009, 1o settembre 2009, 1o ottobre 2009, 1o novembre 2009, 1o dicembre 2009 e 1o gennaio 2010).

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di dette retribuzioni sono stabiliti a norma delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle varie date di cui al primo comma.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Catherine ASHTON

Vicepresidente


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 228 del 31.8.2010, pag. 1.


ALLEGATO

AGOSTO 2009

Sede di servizio

Parità economiche

agosto 2009

Tasso di cambio

agosto 2009 (1)

Coefficienti correttori

agosto 2009 (2)

Eritrea (3)

11,28

21,6903

52,0

Georgia

1,919

2,3805

80,6

Ghana (4)

1,009

2,0935

48,2

Indonesia (Giacarta) (5)

10 091

13 989,6

72,1

Indonesia (Banda Aceh) (6)

7 989

13 989,6

57,1

Liberia (4)

USD 1,265

USD 1,4053

90,0

Moldova

9,558

15,9211

60,0

Montenegro

0,6456

1

64,6

Serbia (Belgrado) (4)

65,28

93,045

70,2

Sudan (Khartoum) (7)

1,93

3,55881

54,2


SETTEMBRE 2009

Sede di servizio

Parità economiche

settembre 2009

Tasso di cambio

settembre 2009 (8)

Coefficienti correttori

settembre 2009 (9)

Egitto (11)

3,272

7,9632

41,1

Gambia (12)

24,07

38,05

63,3

Guinea (Conakry)

4 456

6 793,48

65,6

Kazakistan (Astana) (11)

154,2

215,54

71,5

Sierra Leone

3 745

5 088,7

73,6

Sudan (Khartoum) (10)

2,035

3,63297

56,0

Timor Orientale (13)

USD 1,008

USD 1,4364

70,2

Venezuela (14)

2,94

3,08826

95,2


OTTOBRE 2009

Sede di servizio

Parità economiche

ottobre 2009

Tasso di cambio

ottobre 2009 (15)

Coefficienti correttori

ottobre 2009 (16)

Albania

89,99

134,994

66,7

Ex-Repubblica iugoslava di Macedonia (18)

39,56

61,4321

64,4

Australia (18)

1,693

1,669

101,4

Cambogia

4 435

6 186,5

71,7

Croazia

6,345

7,2708

87,3

Eritrea (17)

12,34

22,4703

54,9

Guinea-Bissau

644,7

655,957

98,3

Mali

593,6

655,957

90,5

Nuova Caledonia

141,4

119,332

118,5

Uganda

1 965

2 839,77

69,2

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) (19)

USD 1,663

USD 1,45490

114,3

Sri Lanka (18)

107,3

169,169

63,4

Tagikistan

3,715

6,3745

58,3

Tanzania

1 287

1 894,85

67,9

Thailandia

28,36

48,906

58,0

Turchia (19)

1,742

2,168

80,4

Ucraina

7,579

11,746

64,5

Zambia (19)

3 830

6 820,88

56,2


NOVEMBRE 2009

Sede di servizio

Parità economiche

novembre 2009

Tasso di cambio

novembre 2009 (20)

Coefficienti correttori

novembre 2009 (21)

Algeria

74,7

107,642

69,4

Egitto (23)

3,544

8,26565

42,9

Indonesia (Banda Aceh) (22)

8 536

14 188,1

60,2

Israele

5,351

5,5483

96,4

Kazakistan (Almaty)

172

226,55

75,9

Kazakistan (Astana) (23)

162,9

226,55

71,9

Kirghizistan

48,82

64,4757

75,7

Laos (25)

9 584

12 734

75,3

Libano

1 638

2 229,29

73,5

Nepal (25)

79,66

111,64

71,4

Russia

40,41

43,1957

93,6

Ciad

751,4

655,957

114,6

Venezuela (24)

3,172

3,17543

99,9


DICEMBRE 2009

Sede di servizio

Parità economiche

dicembre 2009

Tasso di cambio

dicembre 2009 (26)

Coefficienti correttori

dicembre 2009 (27)

Arabia Saudita

4,174

5,5885

74,7

Congo (Brazzaville)

725

655,957

110,5

Cuba

USD 1,105

USD 1,4918

74,1

Eritrea (28)

13,43

22,8273

58,8

Gambia (31)

25,54

40,1

63,7

Ghana (29)

1,069

2,155

49,6

Guatemala

8,18

12,3745

66,1

Haiti

60,46

64,591

93,6

Isole Salomone

10,68

11,7695

90,7

India

38,84

69,5925

55,8

Liberia (29)

USD 1,38

USD 1,4918

92,5

Madagascar

2 140

2 907,57

73,6

Malaysia

3,289

5,0587

65,0

Malawi

158,9

213,936

74,3

Paraguay

4 341

7 186,56

60,4

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) (32)

USD 1,772

USD 1,4918

118,8

Serbia (Belgrado) (29)

69,83

94,412

74,0

Sudan (Khartoum) (30)

2,19

3,52542

62,1

Suriname

1,92

4,18

45,9

Turchia (32)

1,831

2,283

80,2

Vietnam

12 873

29 495,2

43,6

Zambia (32)

4 038

6 974,14

57,9


GENNAIO 2010

Sede di servizio

Parità economiche

gennaio 2010

Tasso di cambio

gennaio 2010 (33)

Coefficienti correttori

gennaio 2010 (34)

Ex-Repubblica iugoslava di Macedonia (38)

37,26

61,447

60,6

Argentina

3,219

5,4559

59,0

Australia (38)

1,596

1,6036

99,5

Etiopia

14,33

18,2782

78,4

Indonesia (Giacarta) (35)

9 550

13 511,5

70,7

Islanda

144,5

180,96

79,9

Kosovo (Pristina)

0,5854

1

58,5

Laos (39)

8 875

12 174

72,9

Libia

1,018

1,7683

57,6

Nepal (39)

74

107,83

68,6

Niger

593,3

655,957

90,4

Samoa

2,891

3,61939

79,9

Sri Lanka (38)

114,1

163,139

69,9

Timor Orientale (36)

USD 1,083

USD 1,4338

75,5

Venezuela (37)

3,357

3,0788

109,0


(1)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Orientale).

(2)  Bruxelles = 100.

(3)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento triplice: per i mesi di agosto, ottobre e dicembre.

(4)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di agosto e dicembre.

(5)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di agosto 2009 e gennaio 2010.

(6)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di agosto e novembre.

(7)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento triplice: per i mesi di agosto, settembre e dicembre.

(8)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Orientale).

(9)  Bruxelles = 100.

(10)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento triplice: per i mesi di agosto, settembre e dicembre.

(11)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di settembre e novembre.

(12)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di settembre e dicembre.

(13)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di settembre 2009 e gennaio 2010.

(14)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento triplice: per i mesi di settembre e novembre 2009, nonché per gennaio 2010.

(15)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Orientale).

(16)  Bruxelles = 100.

(17)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento triplice: per i mesi di agosto, ottobre e dicembre.

(18)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di ottobre 2009 e gennaio 2010.

(19)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di ottobre e dicembre.

(20)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Orientale).

(21)  Bruxelles = 100.

(22)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di agosto e novembre.

(23)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di settembre e novembre.

(24)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento triplice: per i mesi di settembre e novembre 2009, nonché per gennaio 2010.

(25)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di novembre 2009 e gennaio 2010.

(26)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Orientale).

(27)  Bruxelles = 100.

(28)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento triplice: per i mesi di agosto, ottobre e dicembre.

(29)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di agosto e dicembre.

(30)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento triplice: per i mesi di agosto, settembre e dicembre.

(31)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di settembre e dicembre.

(32)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di ottobre e dicembre.

(33)  1 EURO = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor Orientale).

(34)  Bruxelles = 100.

(35)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di agosto 2009 e gennaio 2010.

(36)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di settembre 2009 e gennaio 2010.

(37)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento triplice: per i mesi di settembre e novembre 2009, nonché per gennaio 2010.

(38)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di ottobre 2009 e gennaio 2010.

(39)  Il coefficiente per questa sede ottiene un adeguamento duplice: per i mesi di novembre 2009 e gennaio 2010.


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2010

che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

(rifusione)

[notificata con il numero C(2010) 8434]

(2010/791/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 88/566/CEE della Commissione, del 28 ottobre 1988, che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (2) è stata modificata in modo sostanziale (3). Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 prescrive che le denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano riservate esclusivamente ai prodotti elencati nel relativo allegato XII, punto II. Ciò nondimeno, in via derogatoria, tale principio non si applica alle denominazioni di prodotti di cui sia nota la natura esatta per l’uso tradizionale delle stesse, e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere qualità caratteristiche dei prodotti stessi.

(3)

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione un elenco indicativo dei prodotti che, a loro giudizio, rispondono nel territorio nazionale ai criteri stabiliti per la succitata deroga. Occorre compilare un elenco di detti prodotti sulla base degli elenchi indicativi comunicati dagli Stati membri. Le denominazioni dei prodotti devono essere riportate nel suddetto elenco così come vengono tradizionalmente usate nelle varie lingue dell’Unione, in modo da renderle utilizzabili in tutti gli Stati membri, sempreché siano conformi al disposto della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4).

(4)

L’elenco può essere completato in conformità dell’articolo 121, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

A seguito delle adesioni all’Unione europea del 2004 e 2007, alcuni dei nuovi Stati membri hanno comunicato elenchi di prodotti che, a loro giudizio, rispondono nel territorio nazionale ai criteri stabiliti per la succitata deroga. Occorre pertanto completare l’allegato I della presente decisione includendovi le denominazioni, nella lingua rispettiva, dei prodotti dei nuovi Stati membri che possono beneficiare della deroga.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti che nel territorio dell’Unione corrispondono ai prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono elencati nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 88/566/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 310 del 16.11.1988, pag. 32.

(3)  Cfr. allegato II.

(4)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.


ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007

ES

Leche de almendras

DA

 

Kakaosmør

 

Mandelsmør

 

Jordnøddesmør

 

Kokosmælk

 

Flødeboller

 

»… fromage«

usato nella denominazione di un dessert a base di frutta non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (per esempio, citronfromage)

 

Smørtyve

 

Ostekiks

 

Osterejer

 

Flødetablet

 

Flødefodbolde

 

Flødemint

 

Flødekaramel

DE

 

Kokosmilch

 

Liebfrau(en)milch

 

Fischmilch

 

Milchner

 

Butterbirne

 

Rahmapfel

 

Butterbohne

 

Butterkohl

 

Butterpilz

 

Milchbrätling

 

Buttersalat

 

Erdnussbutter

 

Kakaobutter

 

Fleischkäse

 

Leberkäse

 

Käseklee

 

Butterhäuptel

 

Butterschnitzel

 

Faschiertes Butterschnitzel

 

Milchmargarine

 

Margarinestreichkäse

EL

 

Βούτυρο κακάου

 

Φρουτόκρεμα

 

Κρέμα αραβοσίτου

 

Κρέμα κάστανου

 

Νουκρέμα

EN

 

Coconut milk

 

«Cream …» o «Milk …»

usato nella denominazione di una bevanda alcolica non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (per esempio, cream sherry, milk sherry)

 

Cream soda

 

Cream filled biscuits (per esempio, custard cream, bourbon cream, raspberry cream biscuits, strawberry cream, ecc.)

 

Cream filled sweets or chocolates (per esempio, peppermint cream, raspberry cream, crème egg)

 

Cream crackers

 

Salad cream

 

Creamed coconut e altri frutti simili, noci e prodotti vegetali dove il termine «creamed» indica la struttura caratteristica di un prodotto

 

Cream of tartar

 

Cream or creamed soups (ad esempio, cream of tomato soup, cream of celery, cream of chicken, ecc.)

 

Horseradish cream

 

Ice-cream

 

Jelly cream

 

Table cream

 

Cocoa butter

 

Shea butter

 

Nut butters (per esempio, peanut butter)

 

Butter beans

 

Butter puffs

 

Fruit cheese (per esempio, lemon cheese, Damson cheese)

FR

 

Lait d’amande

 

Lait de coco

 

«Crème …»

usato nella denominazione di una minestra non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (per esempio, crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d’asperges, crème de bolets, ecc.)

 

«crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d’asperges, crème de bolets,»

usato nella denominazione di una bevanda alcolica, non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (per esempio, Crème … ecc.)

 

«crème de cassis, crème de framboise, crème de banane, crème de cacao, crème de menthe,»

usato nella denominazione di un prodotto della salumeria (per esempio, crème de foie de volaille, pâté crème, ecc.)

 

Crème …

 

Crème de maïs

 

Crème de riz

 

Crème d’avoine

 

Crème d’anchois

 

Crème d’écrevisses (crema di altra frutta a nocciolo)

 

Crème de pruneaux, crème de marron

 

Crème confiseur

 

Beurre de cacao

 

Beurre de cacahouète

 

Fromage de tête

 

Haricot beurre

 

Beurré Hardy

IT

 

Latte di mandorla

 

Burro di cacao

 

Latte di cocco

 

Fagiolini al burro

HU

 

Vajretek (pl. Gyümölcssajt)

 

birsalmasajt

 

Disznósajt vagy hússajt vagy fejsajt

 

Haltej

 

Kakaóvaj

 

Kókusztej

 

Mogyoróvaj

 

Vajbab

 

Vajkörte

NL

 

Pindakaas

 

Hoofdkaas

 

Cacaoboter

 

Leverkaas

 

Hamkaas

 

Tongkaas

 

Nierkaas

 

„Kokosmelk”

usato nella denominazione di una minestra non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (per esempio, … crème, ecc.)

 

„groentencrème, tomatencrème, aspergecrème”

usato nella denominazione di una bevanda alcolica non contenente latte od altri prodotti lattiero-caseari, né prodotti imitativi del latte o di prodotti lattiero-caseari (per esempio, … crème, ecc.)

 

cassiscrème, frambozencrème, cacaocrème, bananencrème

 

Crèmevulling

 

Levercrème

 

Boterbonen

PL

Ser jabłeczny

PT

 

Leite de coco

 

Manteiga de cacau

 

Manteiga de amendoim

 

Queijo doce de Tomar

 

Queijinho de sal

SL

Mesni sir

SK

 

Arašidové maslo

 

Fazul’a maslová (maslovka)

 

Kakaové maslo

 

Kokosové mlieko

 

Masliak

 

Maslová hruška (maslovka)

 

Pečeňový syr

 

Vtáčie mlieko

FI

 

Kaakaovoi

 

Maapähkinävoi

 

Voileipäkeksi

 

Voitatti

 

Voileipäkakku

SV

 

Jordnötssmör

 

Kakaosmör

 

Smörsopp

 

Kokosmjölk

 

Ostkex

 

Margarinost


ALLEGATO II

Decisione abrogata e sua modifica

Decisione 88/566/CEE della Commissione

(GU L 310 del 16.11.1988, pag. 32).

Decisione 98/144/CE della Commissione

(GU L 42 del 14.2.1998, pag. 61).


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Decisione 88/566/CEE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2010

che proroga il periodo transitorio relativo all’acquisto di terreni agricoli in Ungheria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/792/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’allegato X, capitolo 3, punto 2,

vista la richiesta presentata dall’Ungheria,

considerando quanto segue:

(1)

L’Atto di adesione del 2003 prevede che l’Ungheria possa mantenere in vigore, alle condizioni in esso definite, e durante un periodo di sette anni a decorrere dalla data di adesione, vale a dire fino al 30 aprile 2011, i divieti relativi all’acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche non residenti in Ungheria o aventi nazionalità ungherese o da parte di persone giuridiche. Si tratta di un’eccezione provvisoria alla libertà di circolazione dei capitali come è garantita dagli articoli da 63 a 66 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Questo periodo transitorio può essere prorogato al massimo per tre anni.

(2)

Il 10 settembre 2010 l’Ungheria ha richiesto di prorogare di tre anni il periodo transitorio relativo all’acquisizione di terreni agricoli.

(3)

La ragione principale del periodo transitorio è costituita dall’esigenza di salvaguardare le condizioni socioeconomiche in cui sono esercitate le attività agricole, successivamente all’introduzione del mercato unico e alla transizione dell’Ungheria alla politica agricola comune. In particolare, esso intende rispondere alle preoccupazioni sollevate relativamente all’impatto potenziale sul settore agricolo della liberalizzazione dell’acquisto di terreno agricolo dovuto alle sostanziali differenze iniziali nei prezzi dei terreni agricoli e dei redditi agricoli ungheresi rispetto a quelli esistenti in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito (in prosieguo l’UE-15). Il periodo transitorio era anche destinato a facilitare il processo di privatizzazione e di restituzione dei terreni agricoli agli agricoltori e la Commissione, nella sua relazione del 16 luglio 2008«Riesame delle misure transitorie per l’acquisizione di proprietà agricole di cui al trattato di Adesione del 2003» (in prosieguo «la relazione intermedia») aveva già ha sottolineato l’importanza di completare questa politica entro il periodo transitorio previsto (1).

(4)

Nonostante la tendenza costante dei prezzi dei terreni agricoli in Ungheria ad avvicinarsi a quelli vigenti nell’UE-15, dopo l’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, in media e secondo le informazioni trasmesse dall’Ungheria, esiste ancora una differenza da 3 a 20 volte il prezzo dei terreni agricoli. Sebbene la convergenza completa dei prezzi dei terreni agricoli non era affatto attesa, né costituisce una condizione necessaria per la fine del periodo di transizione, le differenze riscontrabili nei prezzi vigenti in Ungheria e nell’UE-15 sono tali da poter ancora perturbare la progressività del processo di convergenza dei prezzi. Analogamente la differenza esistente tra il reddito dei lavoratori agricoli e degli agricoltori in Ungheria rispetto a quella nell’UE-15 è in continua diminuzione, ma tuttavia persiste. Inoltre, secondo i dati forniti da Eurostat, il settore agricolo dell’Ungheria è stato gravemente colpito dalla recente crisi finanziaria ed economica globale, registrando nel 2009 la maggior diminuzione in tutta l’Unione europea in termini di reddito agricolo reale per lavoratore (circa il 30 % contro una media del 12 % nell’UE). La diminuzione del reddito è stata affiancata da un peggioramento delle condizioni creditizie rispetto a quelle applicate nella maggior parte degli Stati membri dell’UE-15, sia per quanto attiene ai tassi di interesse nominale che per il volume dei crediti a disposizione degli agricoltori. L’aumento della presenza in Ungheria di nuove istituzioni finanziarie provenienti dagli Stati membri dell’UE 15, successivamente all’adesione dell’Ungheria, è stata inferiore a quanto previsto a causa della crisi economica e finanziaria.

(5)

Sebbene il processo di restituzione sia continuato durante il periodo transitorio, esso ha dovuto affrontare talune difficoltà, in particolare a partire dal 2008 e perciò non ha potuto essere ancora completato. Un andamento simile può essere riscontrato relativamente alla privatizzazione dei terreni agricoli. La mancanza di certezza dei diritti di proprietà, accompagnata dall’insufficienza di facilitazioni al credito e alle assicurazioni disponibili per gli agricoltori continuano a paralizzare il mercato dei terreni agricoli ungheresi e ne pregiudicano ancora il corretto funzionamento.

(6)

In questo contesto, ci si può attendere, seguendo l’esempio delle autorità ungheresi, che la revoca delle restrizioni alla data del 1o maggio 2011 comporti un aumento dei prezzi dei terreni agricoli ungheresi. Inoltre, considerato l’elevato numero dei partecipanti, la struttura proprietaria molto frammentata del mercato dei terreni agricoli – che non è considerevolmente mutata successivamente all’adesione – e la predominanza della locazione dei terreni, l’impatto potrebbe ricadere su tutto l’intero settore agricolo. Pertanto esiste il pericolo di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli ungheresi, una volta scaduto il periodo transitorio.

(7)

Dovrebbe pertanto essere concessa una proroga triennale del periodo transitorio di cui all’Allegato X, capo 3, punto 2, dell’Atto di adesione.

(8)

Per preparare completamente il mercato alla liberalizzazione resta cruciale, anche in presenza di circostanze economiche avverse, continuare il miglioramento di taluni fattori come le facilitazioni creditizie e assicurative per gli agricoltori la restituzione e la privatizzazione dei terreni agricoli durante il periodo transitorio, come già sottolineato nella relazione intermedia.

(9)

Un aumento dell’immissione di capitale straniero nel mercato dei terreni agricoli costituisce un beneficio potenziale per questo mercato in Ungheria. Come sottolineato nella relazione intermedia, gli investimenti stranieri in agricoltura avrebbero un notevole impatto a lungo termine sul conferimento del capitale e del know-how necessari, sul funzionamento dei mercati fondiari e sulla produttività agricola. La progressiva diminuzione delle restrizioni alla proprietà estera nel corso del periodo transitorio contribuirebbe anche alla preparazione del mercato alla completa liberalizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo transitorio relativo all’acquisto di terreni agricoli in Ungheria di cui all’allegato X, capo 3, punto 2, dell’Atto di adesione del 2003 è prorogato fino al 30 aprile 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2008) 461 definitivo del 16 luglio 2008.


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2010

recante modifica della decisione 2005/1/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica ceca per quanto riguarda la presentazione di tali carcasse

[notificata con il numero C(2010) 9187]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(2010/793/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2005/1/CE della Commissione (2), l’impiego di sei metodi di classificazione delle carcasse di suino è stato autorizzato nella Repubblica ceca.

(2)

Il 23 febbraio 2010 la Repubblica ceca ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella standard definita nell’allegato V, punto B.III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all’allegato V, punto B.III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella standard definita nell’allegato V, punto B.III, del regolamento allorché la pratica commerciale generalmente seguita sul loro territorio si discosta da tale presentazione standard. Nella sua domanda, la Repubblica ceca ha precisato che, sul proprio territorio, la pratica commerciale prevede che le carcasse siano presentate con la sugna. Tale presentazione, diversa da quella standard, dovrebbe pertanto essere autorizzata nella Repubblica ceca.

(4)

Al fine di stabilire le quotazioni per le carcasse di suino secondo criteri comparabili, è opportuno tener conto di tale diversa presentazione adeguando il peso registrato in questi casi al peso della presentazione standard.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/1/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/1/CE si inserisce il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Nella Repubblica ceca, fatta salva la presentazione standard di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, allegato V, punto B.III, primo comma, le carcasse di suino possono essere presentate con la sugna al momento della pesata e della classificazione. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:

peso della carcassa a caldo = 1,65651 + 0,96139 × peso della carcassa constatato a caldo con la sugna.»

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 1 del 4.1.2005, pag. 8.


ORIENTAMENTI

21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/63


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 dicembre 2010

che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2010/30)

(2010/794/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con l’articolo 3.1, primo trattino, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La realizzazione di una politica monetaria unica necessita che siano definiti gli strumenti e le procedure che l’Eurosistema, formato dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica monetaria unica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti.

(2)

La BCE è investita dell’autorità di formulare gli indirizzi necessari per l’attuazione della politica monetaria unica e le BCN hanno l’obbligo di agire conformemente a tali indirizzi.

(3)

L’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti di politica monetaria e sulle procedure dell’Eurosistema (1) necessita di essere modificato per riflettere i cambiamenti relativi all’assetto operativo della politica monetaria dell’Eurosistema, ed in particolare al fine di: a) introdurre nuovi criteri di idoneità per l’uso proprio di obbligazioni bancarie garantite non rispondenti ai requisiti della direttiva sugli OICVM aventi quali attività sottostanti mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; b) inserire i depositi a tempo determinato tra le garanzie ideonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e per il credito infragiornaliero; c) modificare l’appendice 5 dell’allegato I a seguito dell’adozione dell’euro da parte dell’Estonia il 1o gennaio 2011 e del cambio di denominazione della Central Bank and Financial Services Authority of Ireland,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’allegato I

L’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato in modo conforme all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Verifica

1.   Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto ai punti 1, 3 e 4 dell’allegato I al presente indirizzo al più tardi entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

2.   Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto al punto 2 dell’allegato I del presente indirizzo al più tardi entro l’8 gennaio 2011

Articolo 3

Entrata in vigore

1.   Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

2.   I punti 1,3 e 4 dell’allegato al presente indirizzo trovano applicazione a partire dal 1o gennaio 2011.

3.   Il punto 2 dell’allegato al presente indirizzo trova applicazione a partire dal 1o febbraio 2011.

Articolo 4

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue:

1)

nel capitolo 6.2.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Nell’ambito del sistema unico delle attività idonee rientrano tre tipologie di attività non negoziabili: i depositi a tempo determinato effettuati dalle controparti idonee, i crediti e gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) non negoziabili (1).

2)

il capitolo 6.2.3 è modificato come segue:

a)

il settimo paragrafo (il quinto paragrafo sotto il titolo «Regole per l’utilizzo delle attività idonee») è sostituito dal seguente:

«Tali disposizioni in materia di stretti legami non si applicano a: a) gli stretti legami tra la controparte e un ente del settore pubblico del SEE che ha il diritto di imposizione fiscale, ovvero nel caso in cui uno strumento di debito sia garantito da un ente del settore pubblico del SEE che gode del diritto di imposizione fiscale; b) alle obbligazioni bancarie garantite emesse conformemente ai criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva sugli OICVM; oppure c) ai casi in cui gli strumenti di debito siano tutelati da specifiche disposizioni giuridiche di garanzia paragonabili a quelle per gli strumenti indicati al punto b), come nel caso i) dei DGMR non negoziabili non aventi natura di titoli; o ii) delle obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui per immobili a carattere residenziale o da mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale, cioè talune obbligazioni bancarie garantite non dichiarate conformi alla direttiva OICVM dalla Commissione europea che soddisfano tutti i criteri che si applicano ai titoli garantiti da attività, come stabilito nei capitoli 6.2 e 6.3 e i seguenti criteri aggiuntivi (2):

nel caso di obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui per immobili a carattere residenziale:

Tutti i mutui per immobili a carattere residenziale sottostanti le obbligazioni bancarie garantite strutturate devono essere denominati in euro, l’emittente (e il debitore e il garante, se questi sono persone giuridiche), deve avere sede legale in uno Stato membro, le loro attività sottostanti devono essere situate in uno Stato membro, e la legislazione applicabile al mutuo deve essere quella di uno Stato membro.

I mutui per immobili residenziali sono idonei per il patrimonio separato delle pertinenti obbligazioni bancarie garantite strutturate, se sono assistiti da una garanzia idonea o garantiti da un’ipoteca. Una garanzia idonea deve essere pagabile entro 24 mesi dall’inadempimento. Le garanzie idonee per tali mutui garantiti possono essere costituite mediante diverse forme contrattuali, ivi inclusi contratti di assicurazione, a condizione che siano garantite da un ente pubblico o da un’istituzione finanziaria sottoposta a vigilanza pubblica. Il garante, ai fini di tali mutui garantiti, non deve avere stretti legami con l’emittente delle obbligazioni bancarie garantite, e deve avere un rating da parte di una ECAI accettata che sia pari almeno a [A+/A1/AH] per tutta la durata dell’operazione.

Sono accettate in sostituzione garanzie di elevata qualità sino al 10 % del patrimonio separato. Tale soglia può essere superata solo in seguito ad un esame approfondito da parte della BCN competente.

La quota massima di ogni prestito idoneo che può essere finanziata mediante l’emissione di obbligazioni bancarie garantite strutturate è pari all’80 % del valore del finanziamento (loan-to value, LTV). Il calcolo dell’LTV deve essere basato su una valutazione di mercato prudenziale.

L’eccesso di garanzia minimo obbligatorio è dell’8 %.

L’importo massimo del prestito per mutui per immobili residenziali è di 1 milione di EUR.

La valutazione autonoma della qualità del credito del patrimonio separato deve corrispondere a un livello di probabilità di inadempienza di 10 punti base, in conformità con la soglia della “singola A” (cfr. capitolo 6.3.1).

All’emittente e ai soggetti connessi che sono parti della transazione relativa all’obbligazione bancaria garantita strutturata, ovvero che sono rilevanti ai fini della stessa, deve applicarsi una livello minimo di rating a lungo termine pari a “singola A” (“A-” secondo Fitch o Standard & Poor’s, o “A3” secondo Moody’s, o “AL” secondo DBRS).

Nel caso di obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui ipotecari su immobili a carattere commerciale:

Tutti i mutui ipotecari su immobili a carattere commerciale sottostanti le obbligazioni bancarie garantite strutturate devono essere denominati in euro, l’emittente (e il debitore e il garante, se questi sono persone giuridiche), deve avere sede legale in uno Stato membro, le attività sottostanti devono essere situate in uno Stato membro, e la legislazione applicabile al mutuo deve essere quella di uno Stato membro.

Sono accettate in sostituzione garanzie di elevata qualità sino al 10 % del patrimonio separato. Tale soglia può essere superata solo in seguito ad un esame approfondito da parte della BCN competente.

La quota massima di ogni prestito idoneo che può essere finanziata attraverso l’emissione di obbligazioni bancarie garantite strutturate è pari all’60 % del valore del finanziamento (loan-to value, LTV). Il calcolo dell’LTV deve essere basato su una valutazione di mercato prudenziale.

L’eccesso di garanzia (over-collateralisation) minimo obbligatorio è del 10 %.

La quota relativa a ciascun mutuatario, risultante dall’aggregazione degli importi di tutti i singoli prestiti in essere in suo favore, non deve eccedere il 5 % del totale del patrimonio separato.

La valutazione autonoma della qualità del credito del patrimonio separato deve corrispondere al livello 1 di qualità del credito in conformità con la scala di rating dell’Eurosistema (cfr. il capitolo 6.3.1).

All’emittente e ai soggetti connessi che sono parti della transazione relativa all’obbligazione bancaria garantita strutturata deve applicarsi il livello 2 di qualità del credito.

Tutti i mutui ipotecari per immobili a carattere commerciale sottostanti devono essere rivalutati almeno annualmente. Le diminuzioni dei prezzi delle proprietà immobiliari devono essere pienamente riflesse nella rivalutazione. In caso di aumento dei prezzi è applicato uno scarto di garanzia del 15 %. I prestiti che non rispettano il requisito della soglia LTV devono essere sostituiti da nuovi prestiti, o devono essere assistiti da garanzia supplementare, previa approvazione della BCN competente. La metodologia primaria di valutazione che deve trovare applicazione è quella basata sul valore di mercato (market value), ovvero del prezzo stimato di realizzo ipotizzando condizioni di vendita normali. Tale stima deve basarsi sulle assunzioni più prudenziali. Possono anche trovare applicazione metodi statistici, ma solo a titolo di metodologie di valutazione secondaria.

Deve essere costantemente mantenuto un fondo di liquidità sotto forma di contante in euro depositato presso una controparte idonea, al fine di garantire il pagamento di tutti gli interessi connessi alle obbligazioni bancarie garantite per il periodo dei successivi sei mesi.

Ogni qualvolta il rating a breve termine del mutuatario di un mutuo ipotecario per immobili a carattere commerciale sottostante un’obbligazione bancaria garantita rimborsabile in un’unica soluzione ad una data predeterminata (hard bullet covered bank bond), nei nove mesi precedenti la sua scadenza, scenda al di sotto del livello 2 di qualità del credito, il mutuatario dovrà accantonare sul fondo di liquidità un importo di euro in contante sufficiente a garantire la quota pertinente del pagamento del capitale dell’obbligazione nonché le spese connesse pianificate a carico dell’emittente.

In caso di crisi di liquidità, la scadenza originaria può essere prolungata fino ad un massimo di 12 mesi per compensare le discrepanze tra le scadenze dei mutui in ammortamento nel patrimonio separato e il rimborso in soluzione unica (bullet redemption) dell’obbligazione bancaria garantita. Successivamente alla scadenza originaria, l’obbligazione bancaria garantita diventerà comunque non idonea per l’uso proprio.

b)

l’ottavo paragrafo (il sesto paragrafo sotto il titolo «Regole per l’utilizzo delle attività idonee») è sostituito dal seguente:

«Inoltre, per le obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui per immobili residenziali o mutui ipotecari a carattere commerciale, le controparti devono fornire una dichiarazione redatta da uno studio legale di specchiata reputazione che attesti il rispetto delle seguenti condizioni:

L’emittente delle obbligazioni bancarie garantite è un ente creditizio avente sede legale in uno Stato membro dell’UE e non una società veicolo (special-purpose vehicle), anche qualora tali obbligazioni siano garantite da un ente creditizio avente sede in uno Stato membro dell’UE.

L’emittente/emissione delle obbligazioni è soggetta ad una speciale vigilanza pubblica volta a tutelare i detentori delle obbligazioni, ai sensi della legge dello Stato membro dove l’emittente ha sede legale o dove le obbligazioni sono emesse.

In caso di inadempimento dell’emittente, i detentori delle obbligazioni bancarie garantite devono avere priorità nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi derivanti dalle attività idonee (sottostanti).

Gli importi derivanti dall’emissione delle obbligazioni bancarie garantite devono essere investiti (ai sensi delle regole relative all’investimento stabilite nella documentazione relativa all’obbligazione) in conformità con la normativa nazionale rilevante in tema di obbligazioni bancarie garantite ovvero con altra normativa altrimenti applicabile alle attività in questione.»;

3)

nel capitolo 6.4.3 è aggiunto il seguente comma:

I depositi a tempo determinato non sono soggetti all’applicazione di scarti di garanzia.»;

4)

la tabella di cui all’appendice 5 è sostituita dalla seguente:

«I siti Internet dell’Eurosistema

Banca Centrale

Sito Internet

Banca centrale europea

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be or www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Banca di Grecia

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Banca centrale di Cipro

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


(1)  Tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 vigerà un regime intermedio per i crediti, che consentirà a ciascuna banca centrale nazionale di definire la soglia minima dell’ammontare dei crediti stanziabili a garanzia, ad esclusione di quelli utilizzabili su base transfrontaliera, e di decidere se applicare una commissione di gestione. Dal 1o gennaio 2012 verrà applicato un regime unificato.»;

(2)  Le obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui per immobili residenziali presentate prima del 10 ottobre 2010 che non siano conformi a tali criteri possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 marzo 2011. Le obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui ipotecari per immobili a carattere commerciale presentate prima del 1o febbraio 2011 che non siano conformi a tali criteri possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 marzo 2011.»;


Rettifiche

21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/68


Rettifica del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199 del 28 luglio 2008 )

A pagina 68, nell'allegato III «Verifica delle emissioni medie allo scarico in condizioni ambiente», punto 3.8:

anziché:

«Per un carburante di composizione CxHyOz la formula generale è:

Formula

»

leggi:

«Per un carburante di composizione CxHyOz la formula generale è:

Formula

»