ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.344.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 344

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
23 dicembre 2009


Sommario

 

V   Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

pagina

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

 

 

Regolamento (UE) n. 1273/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti d’importazione di riso originario dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

3

 

*

Regolamento (UE) n. 1275/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera francese

8

 

*

Regolamento (UE) n. 1276/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2010

10

 

*

Regolamento (UE) n. 1277/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa, per la campagna di pesca 2010, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

12

 

*

Regolamento (UE) n. 1278/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa, per la campagna di pesca 2010, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca

22

 

*

Regolamento (UE) n. 1279/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa, per la campagna di pesca 2010, l’ammontare dell’aiuto al riporto e dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca

23

 

*

Regolamento (UE) n. 1280/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2010

25

 

*

Regolamento (UE) n. 1281/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa, per la campagna di pesca 2010, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

29

 

*

Regolamento (UE) n. 1282/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 409/2009 che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo

31

 

*

Direttiva 2009/163/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame ( 1 )

37

 

*

Direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico ( 1 )

41

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

 

 

2009/1000/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente il contributo finanziario dell’Unione per il 2010 al laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili [notificata con il numero C(2009) 10291]

44

 

 

2009/1001/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica [notificata con il numero C(2009) 10414]

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (GU L 322 del 9.12.2009)

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

23.12.2009   

IT

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L 344/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1273/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

44,1

MA

54,6

TN

117,3

TR

84,8

ZZ

75,2

0707 00 05

EG

155,5

JO

81,7

MA

86,1

TR

114,8

ZZ

109,5

0709 90 70

MA

36,3

TR

112,8

ZZ

74,6

0805 10 20

MA

64,0

TR

60,5

ZA

81,6

ZZ

68,7

0805 20 10

MA

65,1

TR

59,0

ZZ

62,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,2

IL

76,2

TR

76,8

ZZ

63,4

0805 50 10

TR

71,3

ZZ

71,3

0808 10 80

CA

71,9

CN

87,2

MK

23,6

US

81,8

ZZ

66,1

0808 20 50

CN

47,6

US

119,8

ZZ

83,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.12.2009   

IT

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L 344/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti d’importazione di riso originario dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1), in particolare l’allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l’articolo 148 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, per i prodotti contemplati dal codice NC 1006, il cumulo dell’origine ACP-PTOM è consentito per un quantitativo annuo complessivo di 160 000 t, che comprende il contingente tariffario di 125 000 t di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), previsto dall’accordo di partenariato ACP-CE, espresso in equivalente riso semigreggio. I titoli d’importazione sono rilasciati ogni anno inizialmente per un quantitativo di 35 000 t di riso originario dei paesi e territori d’oltremare (di seguito PTOM) e, nell’ambito di tale quantitativo, sono rilasciati titoli d’importazione per 10 000 t per le importazioni originarie dei PTOM meno sviluppati, elencati nell’allegato I B della citata decisione. Tutti gli altri titoli di importazione sono rilasciati per le importazioni originarie delle Antille olandesi e di Aruba. Queste 35 000 t di riso riservate ai PTOM possono essere aumentate se gli Stati ACP non utilizzano effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell’ambito del contingente tariffario previsto nell’accordo di Cotonou.

(2)

Dal 1o gennaio 2008 non si applicano più i regimi commerciali dell’accordo di partenariato ACP-CE e il contingente tariffario per il riso ivi previsto è sostituito dagli accordi preferenziali di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (3). A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, i prodotti della voce tariffaria 1006, originari di determinati Stati che fanno parte del gruppo di Stati ACP previsto in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, continuano a beneficiare di un trattamento preferenziale fino al 31 dicembre 2009. Ne deriva che a partire dal 1o gennaio 2010 non è più possibile aumentare eventualmente il contingente PTOM legato all’uso di un contingente ACP; di conseguenza è necessario che i contingenti PTOM siano aperti su base annua per un quantitativo limitato a 35 000 t.

(3)

Fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe pertinenti previste per la gestione di tali regimi d’importazione, occorre tener conto delle disposizioni dei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali, ossia il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (4), il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5) e il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6).

(4)

Ai fini di una gestione equilibrata del mercato è opportuno che il rilascio dei titoli d’importazione relativi ai contingenti d’importazione suddetti sia ripartito nel corso dell’anno in determinati sottoperiodi, che sia stabilito il periodo di validità dei titoli e che sia fissato un quantitativo massimo per domanda.

(5)

La conversione dei quantitativi per fasi di lavorazione del riso diverse dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (7). È inoltre necessario prevedere la conversione dei quantitativi di rotture di riso.

(6)

Per garantire la corretta gestione dei contingenti di importazione è opportuno subordinare la domanda di titolo di importazione alla costituzione di una cauzione di importo commisurato ai rischi incorsi.

(7)

Per ottimizzare l’uso dei contingenti in caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione è opportuno stabilire che i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti a operatori che soddisfano le condizioni di ammissibilità previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(8)

A norma dell’allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, i titoli non utilizzati per l’importazione di riso originario dei PTOM meno sviluppati, elencati nell’allegato I B della stessa decisione, devono essere resi disponibili per l’importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba. A tal fine è appropriato prevedere che nel sottoperiodo di settembre i quantitativi non utilizzati per i PTOM meno sviluppati possano essere riservati all’importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba.

(9)

Per garantire la corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere una deroga all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e adattare gli obblighi di comunicazione ivi previsti.

(10)

Poiché i dazi all’importazione dei prodotti di cui alla voce 1006, originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati ACP previsto in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, devono essere eliminati a partire dal 1o gennaio 2010, è necessario che le misure previste dal presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione, per gli anni 2008 e 2009, dei contingenti d’importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione CARIFORUM e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) (8) diventerà obsoleto alla fine del periodo contingentale 2009. Per tale motivo deve essere abrogato.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione dei seguenti quantitativi di riso di cui al codice NC 1006, in appresso «contingenti tariffari»:

a)

25 000 t di riso originario delle Antille olandesi o di Aruba;

b)

10 000 t di riso originario dei PTOM meno sviluppati di cui all’allegato I B della decisione 2001/822/CE.

I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

3.   I contingenti tariffari sono gestiti secondo il metodo dell’esame simultaneo di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1301/2006.

4.   Il dazio doganale applicabile alle importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari è uguale a zero. Tale aliquota è indicata nella casella 24 della domanda di titolo di importazione e sul titolo stesso, a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

5.   I periodi contingentali sono suddivisi in tre sottoperiodi, come indicato nell’allegato I.

I quantitativi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006 disponibili per il sottoperiodo successivo sono comunicati alla Commissione entro il giorno 25 dell’ultimo mese di un dato sottoperiodo.

Se per il sottoperiodo di settembre i quantitativi su cui vertono le domande di titoli d’importazione per il contingente tariffario di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inferiori ai quantitativi disponibili, i quantitativi residui possono essere utilizzati per l’importazione di prodotti originari delle Antille olandesi o di Aruba.

6.   Salvo diversa indicazione, i quantitativi indicati nel presente regolamento sono espressi in equivalente riso semigreggio.

La conversione dei quantitativi relativi a fasi di lavorazione del riso diverse dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008.

Ai fini del presente regolamento la conversione dei quantitativi di rotture di riso in quantitativi di riso semigreggio è effettuata in peso di prodotto.

Articolo 2

1.   Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni di ciascuno dei sottoperiodi di cui all’allegato I.

2.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il quantitativo richiesto per ogni sottoperiodo e per ciascun numero d’ordine del contingente non può superare 5 000 t.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 14 del mese di presentazione delle domande, i quantitativi complessivi oggetto di domande di titolo, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, precisando il codice NC a otto cifre, il paese di origine e i quantitativi, espressi in peso del prodotto, su cui vertono le domande.

Articolo 3

1.   Nelle caselle 7 e 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese ivi indicato.

2.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II.

Articolo 4

L’importo della cauzione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 è di 46 EUR/t.

Articolo 5

1.   I titoli di importazione sono rilasciati tra il giorno 25 e l’ultimo giorno del mese di presentazione delle domande.

2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1342/2003 e fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti a operatori che soddisfano le condizioni di ammissibilità previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, i quantitativi complessivi oggetto dei titoli di importazione che hanno rilasciato nel corso del mese precedente;

b)

entro l’ultimo giorno del mese, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla»,

i)

i quantitativi complessivi effettivamente immessi in libera pratica, di cui siano a conoscenza e che non abbiano comunicato prima; e

ii)

i quantitativi complessivi oggetto di titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1301/2006, di cui siano a conoscenza e che non abbiano comunicato prima.

2.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono espressi in peso del prodotto e ripartiti per codice NC a otto cifre, paese di origine e anno contingentale.

Articolo 7

Ai fini della gestione dei contingenti tariffari, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione, i quantitativi comunicati in conformità degli articoli 2 e 6 e i quantitativi oggetto di titoli di importazione sono espressi in chilogrammi senza decimali.

Articolo 8

I titoli sono validi a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, sino al 31 dicembre dell’anno del rilascio.

Articolo 9

L’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione dell’originale di un certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione del fornitore prevista dall’allegato III, articolo 26, paragrafo 1, della decisione 2001/822/CE.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1529/2007 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(4)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(6)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(7)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56.

(8)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 155.


ALLEGATO I

Contingenti per un quantitativo totale di 35 000 t di riso, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006 di cui all’articolo 1

Origine

Quantitativo in equivalente riso semigreggio

(t)

Numero d’ordine

Sottoperiodi

(quantitativi in equivalente riso semigreggio)(t)

gennaio

maggio

settembre

Antille olandesi e Aruba

25 000

09.4189

8 333

8 334

8 333

PTOM meno sviluppati

10 000

09.4190

3 333

3 334

3 333


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 2:

:

in bulgaro

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент (ЕC) № 1274/2009)

:

in spagnolo

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (UE) no 1274/2009]

:

in ceco

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (EU) č. 1274/2009)

:

in danese

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EU) nr. 1274/2009)

:

in tedesco

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EU) Nr. 1274/2009)

:

in estone

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EL) nr 1274/2009)

:

in greco

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1274/2009]

:

in inglese

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EU) No 1274/2009)

:

in francese

:

Exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (UE) no 1274/2009]

:

in italiano

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (UE) n. 1274/2009]

:

in lettone

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ES) Nr. 1274/2009)

:

in lituano

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (ES) Nr. 1274/2009)

:

in ungherese

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1274/2009/EU rendelet)

:

in maltese

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (UE) Nru 1274/2009)

:

in olandese

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van deze vergunning vermelde hoeveelheid (Verordening (EU) nr. 1274/2009)

:

in polacco

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1274/2009)

:

in portoghese

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (UE) n.o 1274/2009]

:

in rumeno

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (UE) nr. 1274/2009]

:

in slovacco

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v kolónkach 17 a 18 tohto dovozného povolenia [nariadenie (EÚ) č. 1274/2009]

:

in sloveno

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1274/2009)

:

in finlandese

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EU) N:o 1274/2009)

:

in svedese

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EU) nr 1274/2009)


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/8


REGOLAMENTO (UE) N. 1275/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2009

recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

31/T&Q

Stato membro

Francia

Stock

BFT/AE045W

Specie

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

Zona

Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mar Mediterraneo

Data

11 novembre 2009


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1276/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano ritiri, a determinate condizioni, per i prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, dello stesso regolamento. Dall’importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2) precisa le relative modalità. Il valore di tali prodotti è fissato forfettariamente per ognuna di queste modalità di smercio, tenendo conto dell’importo medio dei ricavi che possono essere ottenuti dal suddetto smercio nei vari Stati membri.

(3)

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), prevede che, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, ne informa l’organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro.

(4)

Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2010, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

(3)  GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.


ALLEGATO

VALORI FORFETTARI

Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato

EUR/tonnellata

1.

Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):

 

a)

Aringa della specie Clupea harengus e sgombro delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:

 

Danimarca e Svezia

60

Regno Unito

50

altri Stati membri

15

Francia

2

b)

Gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e gamberelli (Pandalus borealis):

 

Danimarca e Svezia

0

altri Stati membri

10

c)

Altri prodotti:

 

Danimarca

40

Svezia, Portogallo e Irlanda

20

Regno Unito

28

altri Stati membri

1

2.

Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)

 

a)

Sardine della specie Sardina pilchardus e acciughe (Engraulis spp.):

 

tutti gli Stati membri

8

b)

Altri prodotti:

 

Svezia

0

Francia

30

altri Stati membri

30

3.

Utilizzazione come esche

 

Francia

60

altri Stati membri

20

4.

Utilizzazione a fini diversi dall’alimentazione

0


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/12


REGOLAMENTO (UE) N. 1277/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che fissa, per la campagna di pesca 2010, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, e l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato I del regolamento medesimo, un prezzo UE di ritiro e di vendita sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d’orientamento.

(2)

Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo dell’Unione europea. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2010 sono stati fissati, per l’insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 1212/2009 del Consiglio (2).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi UE di ritiro e di vendita di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2010 ai prodotti elencati nell’allegato I di detto regolamento, figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I prezzi UE di ritiro e di vendita applicabili per la campagna di pesca 2010 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano nell’allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro applicabili per la campagna di pesca 2010 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo dell’Unione europea e i prodotti ai quali si riferiscono figurano nell’allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 327 del 12.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

Coefficienti di conversione dei prodotti elencati nell’allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensione (1)

Coefficienti di conversione

Pesci eviscerati con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardine della specie

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Spinaroli

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Gattucci

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Scorfani del Nord o sebasti

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Merluzzi bianchi della specie

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Merluzzi carbonari

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Eglefini

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlani

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molve

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Sgombri della specie

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Sgombri della specie

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Acciughe

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Passere di mare

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Naselli della specie

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Rombi gialli

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limande

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Passere artiche

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Tonni bianchi o alalunga

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seppie

Sepia officinalis e Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Specie

Dimensione (2)

Coefficienti di conversione

 

Pesci interi

Pesci decapitati (2)

Pesci eviscerati con testa (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Rane pescatrici

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Tutte le presentazioni

 

Extra, A (2)

 

Gamberetti della specie

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Gamberelli boreali

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Interi (2)

 

 

Granchi porri

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Interi (2)

 

Code (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Scampi

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Pesci eviscerati con testa (2)

Pesci interi (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Sogliole

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(2)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


ALLEGATO II

Prezzi di ritiro e di vendita nell’Unione europea dei prodotti elencati nell’allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensione (1)

Prezzo di ritiro (EUR/t)

Pesci eviscerati con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

1

0

129

2

0

198

3

0

187

4a

0

118

4b

0

118

4c

0

248

5

0

220

6

0

110

7a

0

110

7b

0

99

8

0

83

Sardine della specie

Sardina pilchardus

1

0

296

2

0

371

3

0

418

4

0

273

Spinaroli

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Gattucci

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Scorfani del Nord o sebasti

Sebastes spp.

1

0

962

2

0

962

3

0

808

Merluzzi bianchi della specie

Gadus morhua

1

1 144

826

2

1 144

826

3

1 081

636

4

858

477

5

604

350

Merluzzi carbonari

Pollachius virens

1

559

435

2

559

435

3

551

427

4

473

233

Eglefini

Melanogrammus aeglefinus

1

703

547

2

703

547

3

605

420

4

508

351

Merlani

Merlangius merlangus

1

593

449

2

575

431

3

539

395

4

368

269

Molve

Molva spp.

1

792

652

2

769

629

3

699

559

Sgombri della specie

Scomber scombrus

1

0

228

2

0

225

3

0

219

Sgombri della specie

Scomber japonicus

1

0

215

2

0

215

3

0

176

4

0

131

Acciughe

Engraulis spp.

1

0

875

2

0

927

3

0

772

4

0

322

Passere di mare

Pleuronectes platessa

Dal 1o gennaio 2010 al 30 aprile 2010

1

789

431

2

789

431

3

757

431

4

547

358

Dal 1o maggio 2010 al 31 dicembre 2010

1

1 097

599

2

1 097

599

3

1 053

599

4

760

497

Naselli della specie

Merluccius merluccius

1

3 063

2 416

2

2 314

1 804

3

2 314

1 770

4

1 906

1 463

5

1 770

1 395

Rombi gialli

Lepidorhombus spp.

1

1 633

1 537

2

1 441

1 345

3

1 297

1 177

4

817

697

Limande

Limanda limanda

1

588

480

2

447

348

Passere artiche

Platichtys flesus

1

327

288

2

248

208

Tonni bianchi o alalunga

Thunnus alalunga

1

2 238

1 815

2

2 238

1 726

Seppie

Sepia officinalis e Rossia macrosoma

1

0

1 140

2

0

1 140

3

0

712

 

 

Pesci interi

Pesci decapitati (1)

Pesci eviscerati con testa (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Rane pescatrici

Lophius spp.

1

1 783

4 632

2

2 280

4 331

3

2 280

4 090

4

1 900

3 609

5

1 052

2 586

 

 

Tutte le presentazioni

Extra, A (1)

Gamberetti della specie

Crangon crangon

1

1 430

2

654

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Gamberelli boreali

Pandalus borealis

1

4 985

1 081

2

1 748


Specie

Dimensione (2)

Prezzi di vendita (EUR/t)

 

Interi (2)

 

Granchi porri

Cancer pagurus

1

1 207

 

 

2

905

 

 

Interi (2)

Code (2)

E′ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Scampi

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 323

2

4 469

3 066

2 789

3

4 002

3 066

2 051

4

2 599

2 131

1 682

 

 

Pesci eviscerati con testa (2)

Pesci interi (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Sogliole

Solea spp.

1

5 057

3 910

 

2

5 057

3 910

3

4 787

3 641

4

3 910

2 832

5

3 371

2 225


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(2)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


ALLEGATO III

Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

Specie

Zona di sbarco

Coefficiente di conversione

Dimensione (1)

Prezzo di ritiro

(EUR/t)

Pesci eviscerati con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

Le regioni costiere e le isole dell’Irlanda

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Le regioni costiere dell’Inghilterra orientale da Berwick a Dover

Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate a ovest e a nord di tali regioni

Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Sgombri della specie

Scomber scombrus

Le regioni costiere e le isole dell’Irlanda

0,96

1

0

219

2

0

216

3

0

210

Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito

0,95

1

0

217

2

0

214

3

0

208

Naselli della specie

Merluccius merluccius

Le regioni costiere da Troon, nella Scozia sudoccidentale, fino a Wick, nella Scozia nordorientale, e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni

0,75

1

2 444

1 812

2

1 846

1 353

3

1 846

1 327

4

1 520

1 097

5

1 412

1 046

Tonni bianchi o alalunga

Thunnus alalunga

Isole delle Azzorre e Madera

0,48

1

1 043

871

2

1 043

828

Sardine della specie

Sardina pilchardus

Isole Canarie

0,48

1

0

142

2

0

178

3

0

200

4

0

131

Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito

0,74

1

0

219

2

0

275

3

0

309

4

0

202

Le regioni costiere atlantiche del Portogallo

0,93

2

0

345

0,81

3

0

338


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1278/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che fissa, per la campagna di pesca 2010, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’importo dell’aiuto non dovrebbe superare l’importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nell’UE nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(2)

Onde evitare di incoraggiare l’ammasso di lunga durata e nell’intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l’aiuto all’ammasso privato in un’unica rata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2010, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000, per i prodotti che figurano nell’allegato II del medesimo regolamento, è determinato come segue:

:

primo mese

:

219 EUR/t

:

secondo mese

:

0 EUR/t

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/23


REGOLAMENTO (UE) N. 1279/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che fissa, per la campagna di pesca 2010, l’ammontare dell’aiuto al riporto e dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 della Commissione prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.

(2)

Scopo dell’aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

(3)

L’ammontare dell’aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l’equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.

(4)

L’ammontare dell’aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nell’UE nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2010, l’ammontare dell’aiuto al riporto di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell’aiuto forfettario di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

(3)  GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.


ALLEGATO

1.

Ammontare dell’aiuto al riporto per i prodotti dell’allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Ammontare dell’aiuto (in EUR/t)

1

2

I.   

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati

Sardine della specie Sardina pilchardus

359

Altre specie

291

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

395

III.

Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa, tagliati o filettati

277

IV.

Marinatura e magazzinaggio

260

2.

Ammontare dell’aiuto al riporto per gli altri prodotti dell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione e/o conservazione di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti

Ammontare dell’aiuto (in EUR/t)

1

2

3

I.

Congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

327

Code di scampi

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Asportazione della testa, congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Cottura, congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

327

Granchi porri

(Cancer pagurus)

248

IV.

Pastorizzazione e magazzinaggio

Granchi porri

(Cancer pagurus)

392

V.

Conservazione in vivaio o in gabbia

Granchi porri

(Cancer pagurus)

210

3.

Ammontare dell’aiuto forfettario per i prodotti dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione

Ammontare dell’aiuto (in EUR/t)

I.

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati

291

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

395


23.12.2009   

IT

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L 344/25


REGOLAMENTO (UE) N. 1280/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nell’UE per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell’ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

(2)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti di cui all’allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.

(3)

I prezzi UE di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2010, dal regolamento (UE) n. 1277/2009 della Commissione (2).

(4)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è determinato, in particolare, sulla base della media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d’importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5)

Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2010, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO (1)

1)   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (2)

Prezzi di riferimento (EUR/t)

Pesce eviscerato con testa (2)

Pesce intero (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Aringhe della specie

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

129

2

 

F012

198

3

 

F013

187

4a

 

F016

118

4b

 

F017

118

4c

 

F018

248

5

 

F015

220

6

 

F019

110

7a

 

F025

110

7b

 

F026

99

8

 

F027

83

Scorfani o sebasti

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33

1

 

F067

962

2

 

F068

962

3

 

F069

808

Merluzzi della specie

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 144

F083

826

2

F074

1 144

F084

826

3

F075

1 081

F085

636

4

F076

858

F086

477

5

F077

604

F087

350

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Gamberelli boreali

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 985

F321

1 081

2

F318

1 748

2)   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotto

Codice aggiuntivo TARIC

Presentazione

Prezzi di riferimento

(EUR/t)

1.   

Scorfani o sebasti

 

 

Interi:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

con o senza testa

941

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filetti:

 

F412

con lische (standard)

1 895

F413

senza lische

2 094

F414

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 239

2.   

Merluzzi

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Interi, con o senza testa

1 095

ex 0304 29 29

 

Filetti:

 

F417

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

2 451

F418

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 663

F419

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 550

F420

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 943

F421

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

1 448

3.   

Merluzzi carbonari

ex 0304 29 31

 

Filetti:

 

F424

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

1 518

F425

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 705

F426

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

1 476

F427

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

1 630

F428

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

1 786

ex 0304 99 41

F429

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

966

4.   

Eglefino

ex 0304 29 33

 

Filetti:

 

F431

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

2 241

F432

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 580

F433

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 537

F434

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 710

F435

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 901

5.   

Merluzzo dell’Alaska

 

 

Filetti:

 

ex 0304 29 85

F441

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

1 170

F442

filetti interfogliati «interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 324

6.   

Aringhe

 

 

Filetti doppi di aringa

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

di peso superiore a 80 g al pezzo

510

F450

di peso superiore a 80 g al pezzo

464


(1)  Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell’allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

(2)  Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/29


REGOLAMENTO (UE) N. 1281/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che fissa, per la campagna di pesca 2010, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell’inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita UE pari almeno al 70 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento.

(2)

I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2010 sono stati fissati, per l’insieme dei prodotti considerati, dal regolamento (CE) n. 1212/2009 del Consiglio (2).

(3)

I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4)

Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d’intervento di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di conversione per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nell’UE.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita UE di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2010 ai prodotti elencati nell’allegato II del medesimo regolamento, nonché le presentazioni e i coefficienti di conversione ai quali si riferiscono, figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 327 del 12.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Prezzi di vendita e coefficienti di conversione

Specie

Presentazione

Coefficiente di conversione

Livello d’intervento

Prezzo di vendita

(EUR/t)

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Intero o eviscerato, con o senza testa

1,0

0,85

1 629

Nasello

(Merluccius spp.)

Intero o eviscerato, con o senza testa

1,0

0,85

1 027

Filetti individuali

 

 

 

non spellati

1,0

0,85

1 261

spellati

1,1

0,85

1 387

Orata

(Dentex dentex e Pagellus spp.)

Intera o eviscerata, con o senza testa

1,0

0,85

1 268

Pesce spada

(Xiphias gladius)

Intero o eviscerato, con o senza testa

1,0

0,85

3 398

Gamberi e gamberetti Penaeidae

Congelati

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 461

b)

Altri Penaeidae

 

1,0

0,85

6 847

Seppie

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola rondeletti)

Congelate

1,0

0,85

1 628

Calamari (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

interi, non puliti

1,00

0,85

1 002

puliti

1,20

0,85

1 203

b)

Loligo vulgaris

interi, non puliti

2,50

0,85

2 505

puliti

2,90

0,85

2 906

Polpo

(Octopus spp)

Congelato

1,00

0,85

1 837

Illex argentinus

interi, non puliti

1,00

0,80

685

eviscerati e decapitati

1,70

0,80

1 164

interi, non puliti

:

prodotti che non hanno subito alcun trattamento

puliti

:

prodotti almeno eviscerati

eviscerati e decapitati

:

corpo di calamaro privo di viscere e capo.


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/31


REGOLAMENTO (UE) N. 1282/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 409/2009 che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 409/2009 della Commissione (2) istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per gli stati di trasformazione «fresco» e «fresco salato».

(2)

Le specie soggette a contingenti di pesca vengono sbarcate principalmente negli stati di trasformazione «fresco», «fresco salato» e «congelato». Occorre pertanto integrare il regolamento (CE) n. 409/2009 introducendo i fattori di conversione per il pesce congelato, in modo tale che siano disponibili codici di conversione comunitari per tutti gli stati di trasformazione pertinenti.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione relative alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei giornali di bordo, delle dichiarazioni di sbarco e dei dati relativi ai trasbordi.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 409/2009.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 409/2009 è così modificato:

1)

All’articolo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

“stato di trasformazione”, il metodo di conservazione del pesce (fresco, fresco salato e congelato).»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I coefficienti di conversione comunitari fissati negli allegati II, III e IV si applicano al fine di convertire il peso del pesce trasformato in peso vivo.»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il comandante di un peschereccio comunitario utilizza i coefficienti di conversione di cui all’articolo 4 nel giornale di bordo di cui all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione (4) per:

a)

effettuare una stima del peso vivo dei quantitativi che si trovano a bordo del peschereccio; e

b)

calcolare il peso vivo dei quantitativi al momento dello sbarco.

4)

l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

5)

il testo dell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2)  GU L 123 del 19.5.2009, pag. 78.

(3)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.

(4)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.»;


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

CODICI DI PRESENTAZIONE A TRE LETTERE

Codice di presentazione a tre lettere

Presentazione

Descrizione

FIL

Filetti

Asportazione della testa, dei visceri, delle lische e delle pinne. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro

FIS

Filetti senza pelle

Asportazione della testa, dei visceri, delle lische, delle pinne e della pelle. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro

FSB

Filettato, con pelle e lische

Filettato, con pelle e lische

FSP

Filettato, senza pelle, con lische sottili

Filettato, senza pelle, con lische sottili

GHT

Eviscerato, decapitato e senza coda

Asportazione dei visceri, della testa e della coda

GUG

Eviscerato e senza branchie

Asportazione dei visceri e delle branchie

GUH

Eviscerato e decapitato

Asportazione dei visceri e della testa

GUL

Eviscerato, con il fegato

Asportazione dei visceri ad eccezione del fegato

GUS

Eviscerato, decapitato e senza pelle

Asportazione dei visceri, della testa e della pelle

GUT

Eviscerato

Asportazione completa dei visceri

HEA

Decapitato

Asportazione della testa

JAT

Senza coda, taglio giapponese

Taglio giapponese con asportazione della coda

LVR

Fegato

Fegato unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice LVR-C

OTH

Altro

Ogni altra presentazione

ROE

Uova

Uova unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice ROE-C

CBF

Filetto doppio di merluzzo bianco

Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda

SUR

Surimi

Surimi

SGT

Eviscerato e salato

Asportazione dei visceri e pesce salato

TAL

Coda

Code unicamente

TNG

Lingua

Lingua unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice TNG-C

WHL

Intero

Non trasformato

WNG

Pinne

Pinne unicamente»


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE COMUNITARI PER IL PESCE CONGELATO

Specie: Tonno bianco

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23


Specie: Berici

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Specie: Acciuga

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Specie: Rana pescatrice

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60


Specie: Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Specie: Argentina

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Specie: Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUT

1,29

HEA

1,25


Specie: Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40


Specie: Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00


Specie: Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48


Specie: Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Specie: Capelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Specie: Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

CBF

1,63


Specie: Limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00


Specie: Spinarolo

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52


Specie: Passera pianuzza

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00


Specie: Musdea bianca

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40


Specie: Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39


Specie: Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00


Specie: Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Specie: Aringa

Clupea harengus

HER

WHL

1,00


Specie: Nasello

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67


Specie: Musdea americana

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Specie: Sugarello

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Specie: Krill antartico

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Specie: Limanda

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Specie: Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06


Specie: Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Specie: Molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30


Specie: Sgombro

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie: Scampo

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Specie: Nototenia

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Specie: Busbana norvegese

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Specie: Nototenia

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Specie: Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Specie: Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Specie: Mazzancolle

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Specie: Passera di mare

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07


Specie: Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43


Specie: Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Specie: Gamberello boreale

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Specie: Scorfani atlantici

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,78

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90


Specie: Granatiere

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Specie: Granatiere

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92


Specie: Cicerelli

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Specie: Occhialone

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie: Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Specie: Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Specie: Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Specie: Sogliola

Solea solea

SOL

WHL

1,00


Specie: Spratto

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Specie: Totano

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Specie: Totano

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Specie: Razze

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Specie: Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33


Specie: Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Specie: Rombo chiodato

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie: Brosmio

Brosme brosme

USK

WHL

1,00


Specie: Melù

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97


Specie: Merlano

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Specie: Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Specie: Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00


Specie: Limanda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00»


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/37


DIRETTIVA 2009/163/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 31,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (2) stabilisce un elenco di edulcoranti che possono essere utilizzati nell’Unione e le condizioni del loro impiego.

(2)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato la sicurezza del neotame come edulcorante ed aromatizzante e ha espresso il suo parere in data 27 settembre 2007 (3). Dopo aver considerato tutti i dati relativi a stabilità, prodotti di degradazione e tossicologia, l’EFSA ha concluso che il neotame non pone problemi dal punto di vista della sicurezza se destinato agli impieghi proposti di dolcificante e aromatizzante e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (ADI) di 0-2 mg/kg di peso corporeo/die. L’EFSA ha inoltre fatto presente che stime prudenti dell’esposizione alimentare di adulti e bambini al neotame indicano come altamente improbabile che l’ADI possa essere superato ai livelli d’impiego proposti.

(3)

Il neotame è un edulcorante molto intenso con un potere dolcificante circa 7 000-13 000 volte superiore a quello del saccarosio. Può essere utilizzato come sostituto del saccarosio o di altri edulcoranti in una vasta gamma di prodotti. Può essere utilizzato da solo o con altri edulcoranti. Il neotame può inoltre modificare il sapore di alimenti e bevande.

(4)

È necessario modificare l’allegato della direttiva 94/35/CE per autorizzare l’utilizzo del neotame per le stesse applicazioni alimentari degli altri edulcoranti intensi attualmente ammessi. Va assegnato al neotame un nuovo numero E, ovvero E 961. Al fine di facilitare l’immissione sul mercato e l’utilizzo di questo nuovo edulcorante, è previsto che i prodotti conformi alle disposizioni della presente direttiva possano essere immessi sul mercato a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

(5)

Conformemente al punto 34 del progetto interistituzionale «Legiferare meglio» (4), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 94/35/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

3.   I prodotti conformi alle disposizioni della presente direttiva possono essere immessi sul mercato a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

(3)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti richiesto dalla Commissione europea sul neotame come dolcificante e aromatizzante. The EFSA Journal (2007) 581, pagg. 1-43.

(4)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato della direttiva 94/35/CE la voce E 961 seguente è inserita dopo la voce E 959

Numero CE

Denominazione

Prodotti alimentari

Dosi massime d’impiego

«E 961

Neotame

Bevande analcoliche

 

bibite aromatizzate a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

20 mg/l

bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

20 mg/l

Dessert e prodotti analoghi

 

dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

32 mg/kg

preparati a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

32 mg/kg

dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

32 mg/kg

dolci a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

32 mg/kg

dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

32 mg/kg

dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

32 mg/kg

“snacks”: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati

18 mg/kg

Prodotti della confetteria

 

prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

32 mg/kg

prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

65 mg/kg

prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

65 mg/kg

coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati

60 mg/kg

Essoblaten

60 mg/kg

pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

32 mg/kg

cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

32 mg/kg

microconfetti per rinfrescare l’alito senza zuccheri aggiunti

200 mg/kg

pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti

65 mg/kg

gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico

15 mg/kg

sidro e sidro di pere

20 mg/l

bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

20 mg/l

bevande alcoliche aventi un contenuto alcolico inferiore a 15 % vol

20 mg/l

birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol

20 mg/l

“Bière de table/Tafelbier/Table Beer” (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne “Obergäriges Einfachbier”

20 mg/l

birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH

20 mg/l

birre scure o di tipo oud bruin

20 mg/l

birra a ridotto contenuto calorico

1 mg/l

gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

26 mg/kg

frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

32 mg/kg

confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

32 mg/kg

preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

32 mg/kg

conserve agrodolci di frutta e ortaggi

10 mg/kg

Feinkostsalat

12 mg/kg

conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

10 mg/kg

minestre a ridotto contenuto calorico

5 mg/l

salse

12 mg/kg

senape

12 mg/kg

prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali

55 mg/kg

alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso, di cui alla direttiva 1996/8/CE

26 mg/kg

alimenti dietetici destinati a fini medici speciali di cui alla direttiva 1999/21/CE

32 mg/kg

integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida

20 mg/kg

integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida

60 mg/kg

integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali sono definiti nella direttiva 2002/46/CE

185 mg/kg

edulcoranti da tavola

Quanto basta»


23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/41


DIRETTIVA 2009/164/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1)

L’impiego dell’essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) è attualmente vietato nei prodotti cosmetici, poiché tale sostanza è elencata nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, con il numero d’ordine 450. Il divieto di tale sostanza è stato introdotto sulla base di un parere del maggio 2000 del comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo (SCCP) con la decisione 2004/210/CE della Commissione (2) e successivamente dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (SCCS) con la decisione 2008/721/CE della Commissione (3). L’SCCNFP ha raccomandato di vietare l’impiego degli oli essenziali e dei derivati, concreti e assoluti, di verbena (Lippia citriodora Kunth) come ingrediente per le sue proprietà odorose, in considerazione del suo potenziale sensibilizzante.

(2)

Successivamente, in un parere del 2001, l’SCCNFP ha tuttavia concluso che l’assoluto di verbena ottenuto da Lippia citriodora Kunth. non debba essere impiegato in modo tale che, nel prodotto cosmetico finito, il livello sia superiore a 0,2 %. Di conseguenza è opportuno inserire l’assoluto di verbena (Lippia citriodora Kunth.), unitamente alla relativa restrizione, nella parte 1 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE. Va inoltre modificato anche il numero d’ordine 450 nell’allegato II, al fine di specificare che è vietato l’impiego delle sostanze oli essenziali di verbena (Lippia citriodora Kunth.) e loro derivati diversi dall’assoluto come ingredienti per le loro proprietà odorose.

(3)

La direttiva 2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (4), ha inserito nella parte 1 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE vari esteri allilici contenenti alcol allilico come impurità. Anche la sostanza allyl phenetyl ether può contenere come impurità alcol allilico. Per tale sostanza l’SCCNFP ha formulato un parere nel 2000 raccomandando un limite massimo dello 0,1 % di alcol allilico come impurità.

(4)

In considerazione del parere dell’SCCNFP e per motivi di coerenza, è opportuno inserire la sostanza allyl phenetyl ether, unitamente alla relativa restrizione, nella parte 1 dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE.

(5)

Il gruppo di sostanze Terpene terpenoids sinpine viene attualmente disciplinato dall’allegato III, parte 1 della direttiva 76/768/CEE al numero d’ordine 130. Tuttavia il termine «sinpine» è una denominazione commerciale e va quindi eliminato dalla designazione del gruppo di sostanze.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

(7)

Per garantire il passaggio graduale dalle formule esistenti dei prodotti cosmetici alle formule conformi ai requisiti della presente direttiva, occorre disporre un adeguato periodo transitorio.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che a partire dal 15 febbraio 2011 nessun prodotto cosmetico non conforme alla presente direttiva possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nell’Unione.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che a partire dal 15 agosto 2011 nessun prodotto cosmetico non conforme alla presente direttiva possa essere venduto o distribuito al consumatore finale nell’Unione.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 agosto 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 febbraio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

(3)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

(4)  GU L 93 del 4.4.2008, pag. 13.


ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

1)

nell’allegato II il numero d’ordine 450 «Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) (numero CAS 8024-12-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose» è sostituito da «Oli essenziali di verbena (Lippia citriodora Kunth.) e derivati diversi dall’assoluto (numero CAS 8024-12-2), se impiegati come ingredienti per le loro proprietà odorose»;

2)

la parte 1 dell’allegato III è così modificata:

a)

la seguente voce è inserita dopo la voce relativa al numero d’ordine 151:

Numero d’ordine

Sostanza

Restrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

«151 bis

Allyl phenethyl ether

Numero CAS 14289-65-7

Numero EC 238-212-2

 

 

Il livello di alcol senza allile nell’etere deve essere al di sotto dello 0,1 %»;

 

b)

è aggiunta la seguente voce:

Numero d’ordine

Sostanza

Restrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

«X

Assoluto di verbena

(Lippia citriodora Kunth.)

Numero CAS 8024-12-2

 

0,2 %»;

 

 

c)

nella colonna «b» della voce relativa al numero d’ordine 130 le parole «Terpene terpenoids sinpine» sono sostituite da «Terpenes e terpenoids».


ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

23.12.2009   

IT

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L 344/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

concernente il contributo finanziario dell’Unione per il 2010 al laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili

[notificata con il numero C(2009) 10291]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/1000/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 31 della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (2) può beneficiare di un aiuto dell’Unione qualsiasi laboratorio di collegamento o di riferimento che sia designato come tale in conformità della normativa veterinaria dell’Unione, che svolga gli incarichi e che soddisfi i requisiti ivi previsti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) stabilisce che il contributo finanziario dell’Unione è concesso ove i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.

(3)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i singoli laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4) designa come laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) la Veterinary Laboratories Agency di Addlestone, Regno Unito. Tra le sue funzioni rientrano la raccolta e il confronto dei dati sui risultati dei test effettuati nell’Unione, nonché il dovere di tenersi aggiornato sugli sviluppi in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione delle TSE in tutto il mondo.

(5)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per le TSE per il 2010. Il contributo finanziario dell’Unione va pertanto concesso al suddetto laboratorio comunitario di riferimento al fine di cofinanziare le sue attività necessarie all’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui ai regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 999/2001. Detto contributo deve coprire il 100 % delle spese rimborsabili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 fissa i criteri di ammissibilità relativi ai seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento. Inoltre limita l’aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti per seminario. Deroghe a tale limite vanno accordate, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, ai laboratori comunitari di riferimento che abbiano bisogno di un contributo per consentire l’intervento di più di 32 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, secondo comma, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario siano finanziate dal Fondo (6). Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione concede alla Veterinary Laboratories Agency di Addlestone (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 1 129 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Nei limiti dell’importo massimo di cui al secondo comma e fatti salvi i limiti di tempo di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1754/2006, un importo di 600 000 EUR è riservato all’elaborazione e all’applicazione di un protocollo destinato a raccogliere dati per migliorare le conoscenze sulla resistenza genetica alla scrapie dei caprini a Cipro.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 60 000 EUR.

3.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 2

La Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(3)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(5)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(6)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.


23.12.2009   

IT

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L 344/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica

[notificata con il numero C(2009) 10414]

(2009/1001/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La regione biogeografica macaronesica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende gli arcipelaghi delle Azzorre e Madera (Portogallo) e le Isole Canarie (Spagna) nell’oceano Atlantico, come specificato nella mappa biogeografica approvata il 25 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).

(2)

Nell’ambito di un processo avviato nel 1995, occorre proseguire nell’effettiva istituzione della rete Natura 2000 che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nella Comunità.

(3)

Con le decisioni della Commissione 2002/11/CE (2) e 2008/95/CE (3) sono stati adottati un elenco provvisorio e un primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Sulla base dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo Stato membro interessato designa i siti compresi nell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica come zone speciali di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in materia di conservazione e le misure di conservazione necessarie.

(4)

Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti nell’ambito di un adattamento dinamico della rete Natura 2000. È pertanto necessario aggiornare una seconda volta l’elenco della regione macaronesica.

(5)

Da un lato, il secondo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica è necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a decorrere dal 2006 dagli Stati membri come siti di importanza comunitaria per la suindicata regione ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli obblighi risultanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione del secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica.

(6)

D’altro lato, il secondo aggiornamento dell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica è necessario al fine di tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti, presentate dagli Stati membri in seguito all’adozione dell’elenco comunitario provvisorio e del primo aggiornamento. A tale riguardo il secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica costituisce una versione consolidata dell’elenco di siti di importanza comunitaria per detta regione. Va tuttavia sottolineato che gli obblighi risultanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione dell’elenco provvisorio o del primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, a seconda dell’elenco in cui un sito di importanza comunitaria è stato inserito per la prima volta.

(7)

Per la regione biogeografica macaronesica, tra novembre 1997 e ottobre 2008 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell’articolo 1 della succitata direttiva.

(8)

Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000 (4).

(9)

Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato nella versione più recente e definitiva esistente, la denominazione, l’ubicazione e l’estensione del sito, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/CEE.

(10)

Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un secondo elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica.

(11)

Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.

(12)

Alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con gli Stati membri, è necessario adottare un secondo elenco aggiornato di siti, che dovrà essere riveduto conformemente all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(13)

Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e di alcune specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete Natura 2000 è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l’elenco in conformità all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(14)

Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno sostituire la decisione 2008/95/CE.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2008/95/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2)  GU L 5 del 9.1.2002, pag. 16.

(3)  GU L 31 del 5.2.2008, pag. 39.

(4)  GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A

:

codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;

B

:

denominazione del SIC;

C

:

* = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari a norma dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

D

:

superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;

E

:

coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni riportate nell’elenco comunitario in appresso si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati da Spagna e Portogallo.

A

B

C

D

E

Codice del SIC

Denominazione del SIC

*

Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del SIC

(km)

Coordinate geografiche del SIC

Longitudine

Latitudine

ES0000041

Ojeda, Inagua y Pajonales

*

3 527,6

 

W 15 41

N 27 56

ES0000043

Caldera de Taburiente

*

4 354,7

 

W 17 52

N 28 43

ES0000044

Garajonay

*

3 785,4

 

W 17 15

N 28 7

ES0000096

Pozo Negro

*

9 096

 

W 13 58

N 28 16

ES0000102

Garoé

*

1 124

 

W 17 56

N 27 47

ES0000108

Los Órganos

*

149,7

 

W 17 16

N 28 13

ES0000111

Tamadaba

*

7 448,7

 

W 15 43

N 28 1

ES0000112

Juncalillo del Sur

 

186,3

 

W 15 28

N 27 47

ES0000113

Macizo de Tauro

*

1 244,1

 

W 15 41

N 27 54

ES0000141

Parque Nacional de Timanfaya

 

5 180,7

 

W 13 46

N 29 0

ES7010002

Barranco Oscuro

*

33,4

 

W 15 35

N 28 3

ES7010003

El Brezal

*

109,1

 

W 15 36

N 28 6

ES7010004

Azuaje

*

456,3

 

W 15 34

N 28 5

ES7010005

Los Tilos de Moya

*

89

 

W 15 35

N 28 5

ES7010006

Los Marteles

*

2 803,7

 

W 15 32

N 27 57

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

*

360

 

W 15 35

N 27 44

ES7010008

Güigüí

*

2 897,7

 

W 15 48

N 27 57

ES7010010

Pilancones

*

5 781,6

 

W 15 38

N 27 51

ES7010011

Amagro

*

487,6

 

W 15 40

N 28 7

ES7010012

Bandama

 

592,9

 

W 15 26

N 28 1

ES7010014

Cueva de Lobos

*

7 027,5

 

W 14 15

N 28 18

ES7010016

Área marina de La Isleta

*

8 562

 

W 15 27

N 28 10

ES7010017

Franja marina de Mogán

*

29 993

 

W 15 33

N 27 45

ES7010018

Riscos de Tirajana

*

749,6

 

W 15 34

N 27 57

ES7010019

Roque de Nublo

*

446,4

 

W 15 36

N 27 57

ES7010020

Sebadales de La Graciosa

 

1 192

 

W 13 30

N 29 13

ES7010021

Sebadales de Guasimeta

 

1 276

 

W 13 35

N 28 55

ES7010022

Sebadales de Corralejo

*

1 946,6

 

W 13 49

N 28 42

ES7010023

Malpaís de la Arena

 

849,8

 

W 13 55

N 28 38

ES7010024

Vega de Río Palmas

*

365,7

 

W 14 3

N 28 24

ES7010025

Fataga

*

2 725,9

 

W 15 34

N 27 54

ES7010027

Jinámar

*

30,7

 

W 15 25

N 28 2

ES7010028

Tufia

*

51,3

 

W 15 22

N 27 57

ES7010031

Islote de Lobos

*

452,7

 

W 13 49

N 28 44

ES7010032

Corralejo

*

2 689,3

 

W 13 51

N 28 40

ES7010033

Jandía

*

14 972,5

 

W 14 21

N 28 5

ES7010034

Montaña Cardón

*

1 233,6

 

W 14 9

N 28 15

ES7010035

Playa de Sotavento de Jandía

*

5 461,1

 

W 14 12

N 28 9

ES7010036

Punta del Mármol

*

29,9

 

W 15 36

N 28 8

ES7010037

Bahía del Confital

 

634,2

 

W 15 27

N 28 8

ES7010038

Barranco de La Virgen

*

559,4

 

W 15 35

N 28 2

ES7010039

El Nublo II

*

13 956

 

W 15 40

N 27 57

ES7010040

Hoya del Gamonal

*

627,3

 

W 15 34

N 27 58

ES7010041

Barranco de Guayadeque

*

709,4

 

W 15 27

N 27 55

ES7010042

La Playa del Matorral

*

95,58

 

W 14 19

N 28 2

ES7010044

Los Islotes

 

151,2

 

W 13 31

N 29 17

ES7010045

Archipiélago Chinijo

*

8 865,3

 

W 13 34

N 29 6

ES7010046

Los Volcanes

 

9 986,1

 

W 13 44

N 29 2

ES7010047

La Corona

*

2 602,4

 

W 13 26

N 29 10

ES7010048

Bahía de Gando

*

477,7

 

W 15 22

N 27 55

ES7010049

Arinaga

*

92,4

 

W 15 23

N 27 51

ES7010052

Punta de la Sal

*

136

 

W 15 23

N 27 52

ES7010053

Playa del Cabrón

 

956,2

 

W 15 23

N 27 51

ES7010054

Los Jameos

 

234,7

 

W 13 25

N 29 9

ES7010055

Amurga

*

5 341,2

 

W 15 32

N 27 50

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

*

2 721,5

 

W 15 33

N 27 45

ES7010062

Betancuria

*

3 328,8

 

W 14 21

N 28 5

ES7010063

Nublo

*

7 107,5

 

W 15 45

N 27 53

ES7010064

Ancones-Sice

 

223,3

 

W 14 4

N 28 19

ES7010065

Malpaís del Cuchillo

 

55,4

 

W 13 40

N 29 5

ES7010066

Costa de Sardina del Norte

 

1 426,5

 

W 15 42

N 28 8

ES7011001

Los Risquetes

 

9,1

 

W 13 39

N 29 6

ES7011002

Cagafrecho

 

633,1

 

W 13 40

N 28 55

ES7011003

Pino Santo

 

1 564,8

 

W 15 28

N 28 3

ES7011004

Macizo de Tauro II

 

5 117,6

 

W 15 41

N 27 49

ES7011005

Sebadales de Güigüí

*

7 219,74

 

W 15 52

N 27 57

ES7020001

Mencáfete

*

454,6

 

W 18 4

N 27 43

ES7020002

Roques de Salmor

 

3,5

 

W 17 59

N 27 49

ES7020003

Tibataje

*

592,7

 

W 18 0

N 27 46

ES7020004

Risco de Las Playas

*

966,9

 

W 17 57

N 27 42

ES7020006

Timijiraque

*

375,1

 

W 17 55

N 27 46

ES7020008

Pinar de Garafía

*

1 027,5

 

W 17 52

N 28 46

ES7020009

Guelguén

*

1 062,4

 

W 17 52

N 28 49

ES7020010

Las Nieves

*

5 114,6

 

W 17 49

N 28 44

ES7020011

Cumbre Vieja

*

7 522,1

 

W 17 50

N 28 35

ES7020012

Montaña de Azufre

 

75,8

 

W 17 46

N 28 33

ES7020014

Risco de la Concepción

*

65,7

 

W 17 46

N 28 40

ES7020015

Costa de Hiscaguán

 

249,9

 

W 17 57

N 28 48

ES7020016

Barranco del Jorado

 

98,2

 

W 17 57

N 28 42

ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

*

69 500

 

W 16 53

N 28 16

ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

 

1,7

 

W 17 53

N 28 36

ES7020020

Tablado

*

223,6

 

W 17 52

N 28 48

ES7020021

Barranco de las Angustias

*

1 699

 

W 17 54

N 28 41

ES7020022

Tamanca

*

2 073,1

 

W 17 52

N 28 34

ES7020024

Juan Mayor

*

28,3

 

W 17 46

N 28 41

ES7020025

Barranco del Agua

*

74,2

 

W 17 44

N 28 43

ES7020026

La Caldereta

*

18

 

W 18 0

N 27 44

ES7020028

Benchijigua

*

483,2

 

W 17 13

N 28 6

ES7020029

Puntallana

*

285,7

 

W 17 6

N 28 7

ES7020030

Majona

*

1 975,7

 

W 17 9

N 28 8

ES7020032

Roque Cano

*

57,1

 

W 17 15

N 28 10

ES7020033

Roque Blanco

*

29,8

 

W 17 14

N 28 9

ES7020034

La Fortaleza

*

53,1

 

W 17 16

N 28 5

ES7020035

Barranco del Cabrito

*

1 160,4

 

W 17 9

N 28 4

ES7020037

Lomo del Carretón

*

248,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020039

Orone

*

1 706,6

 

W 17 15

N 28 5

ES7020041

Charco del Conde

 

9,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020042

Charco de Cieno

*

5,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020043

Parque Nacional del Teide

*

18 993,1

 

W 16 37

N 28 14

ES7020044

Ijuana

*

901,8

 

W 16 8

N 28 33

ES7020045

Pijaral

*

295,7

 

W 16 10

N 28 33

ES7020046

Los Roques de Anaga

*

9,8

 

W 16 9

N 28 35

ES7020047

Pinoleris

*

178,4

 

W 16 29

N 28 22

ES7020048

Malpaís de Güímar

*

286

 

W 16 22

N 28 18

ES7020049

Montaña Roja

*

163,96

 

W 16 32

N 28 1

ES7020050

Malpaís de la Rasca

 

312,7

 

W 16 41

N 28 0

ES7020051

Barranco del Infierno

*

1 824,1

 

W 16 42

N 28 7

ES7020052

Chinyero

*

2 380

 

W 16 47

N 28 17

ES7020053

Las Palomas

*

582,7

 

W 16 27

N 28 23

ES7020054

Corona Forestal

*

41 067,7

 

W 16 37

N 28 10

ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

*

151,1

 

W 16 27

N 28 15

ES7020056

Montaña Centinela

 

130,7

 

W 16 27

N 28 9

ES7020057

Mar de Las Calmas

*

9 898,4

 

W 18 3

N 27 38

ES7020058

Montañas de Ifara y Los Riscos

 

284,9

 

W 16 32

N 28 4

ES7020061

Roque de Jama

*

92,5

 

W 16 38

N 28 5

ES7020064

Los Sables

*

3,1

 

W 17 55

N 28 48

ES7020065

Montaña de Tejina

*

167,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020066

Roque de Garachico

 

3,04

 

W 16 45

N 28 22

ES7020068

La Rambla de Castro

*

45

 

W 16 35

N 28 23

ES7020069

Las Lagunetas

*

3 568,3

 

W 16 24

N 28 25

ES7020070

Barranco de Erques

*

262,7

 

W 16 47

N 28 9

ES7020071

Montaña de la Centinela

*

15

 

W 17 46

N 28 32

ES7020072

Montaña de la Breña

*

26,1

 

W 17 47

N 28 37

ES7020073

Los Acantilados de la Culata

*

440,9

 

W 16 45

N 28 21

ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruiz

*

543,5

 

W 16 36

N 28 21

ES7020075

La Resbala

*

590,6

 

W 16 28

N 28 22

ES7020076

Riscos de Bajamar

*

26

 

W 17 46

N 28 40

ES7020077

Acantilado de la Hondura

 

32,5

 

W 16 25

N 28 11

ES7020078

Tabaibal del Porís

 

47,5

 

W 16 25

N 28 10

ES7020081

Interián

*

100,2

 

W 16 47

N 28 21

ES7020082

Barranco de Ruiz

*

95,3

 

W 16 37

N 28 22

ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

*

5 561,7

 

W 17 57

N 28 46

ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

*

1 390,5

 

W 17 51

N 28 40

ES7020086

Santa Cruz de La Palma

*

216

 

W 17 49

N 28 41

ES7020087

Breña Alta

*

60,8

 

W 17 49

N 28 37

ES7020088

Sabinar de Puntallana

*

14,1

 

W 17 44

N 28 44

ES7020089

Sabinar de La Galga

*

81

 

W 17 46

N 28 46

ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

*

483,1

 

W 17 54

N 28 49

ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

*

1 408,6

 

W 17 50

N 28 49

ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

*

494,9

 

W 17 48

N 28 47

ES7020093

Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua

*

1 939,1

 

W 17 47

N 28 44

ES7020094

Monteverde de Breña Alta

*

823,2

 

W 17 48

N 28 40

ES7020095

Anaga

*

10 340,6

 

W 16 13

N 28 32

ES7020096

Teno

*

6 119,7

 

W 16 51

N 28 18

ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

*

2 340,9

 

W 17 17

N 28 11

ES7020098

Montaña del Cepo

*

1 162

 

W 17 12

N 28 11

ES7020099

Frontera

*

8 807,4

 

W 18 7

N 27 45

ES7020100

Cueva del Viento

*

137,7

 

W 16 41

N 28 20

ES7020101

Laderas de Enchereda

*

682,6

 

W 17 11

N 28 8

ES7020102

Barranco de Charco Hondo

*

392,4

 

W 17 15

N 28 3

ES7020103

Barranco de Argaga

*

187,1

 

W 17 18

N 28 5

ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

*

706,8

 

W 17 18

N 28 6

ES7020105

Barranco del Águila

*

164,4

 

W 17 7

N 28 8

ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

*

140,3

 

W 17 17

N 28 7

ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

*

1 341,4

 

W 17 13

N 28 3

ES7020108

Taguluche

*

139,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020109

Barrancos del Cedro y Liria

*

584,18

 

W 17 11

N 28 9

ES7020110

Barranco de Niágara

*

38,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020111

Barranco de Orchilla

*

18,4

 

W 16 36

N 28 6

ES7020112

Barranco de las Hiedras-El Cedro

*

166,4

 

W 16 29

N 28 11

ES7020113

Acantilado costero de Los Perros

*

65,9

 

W 16 41

N 28 23

ES7020114

Riscos de Lara

*

103,4

 

W 16 49

N 28 15

ES7020115

Laderas de Chío

*

197,1

 

W 16 47

N 28 15

ES7020116

Sebadales del sur de Tenerife

*

2 692,9

 

W 16 35

N 28 1

ES7020117

Cueva marina de San Juan

 

0,7

 

W 16 49

N 28 10

ES7020118

Barranco de Icor

*

36,5

 

W 16 27

N 28 12

ES7020119

Lomo de Las Eras

 

1,7

 

W 16 25

N 28 11

ES7020120

Sebadal de San Andrés

 

582,7

 

W 16 12

N 28 29

ES7020121

Barranco Madre del Agua

*

9,8

 

W 16 29

N 28 12

ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

*

7 055,2

 

W 17 53

N 28 32

ES7020123

Franja marina Santiago — Valle Gran Rey

*

13 139

 

W 17 18

N 28 2

ES7020124

Costa de Garafía

 

3 475,3

 

W 17 52

N 28 51

ES7020125

Costa de los Órganos

 

1 164

 

W 17 17

N 28 13

ES7020126

Costa de San Juan de la Rambla

 

1 602,9

 

W 16 37

N 28 25

ES7020127

Risco de la Mérica

*

38,3

 

W 17 20

N 28 6

ES7020128

Sebadales de Antequera

 

272,62

 

W 16 7

N 28 31

ES7020129

Piña de mar de Granadilla

 

0,93

 

W 16 30

N 28 4

PTCOR0001

Costa e Caldeirão — Ilha do Corvo

*

964,02

 

W 31 6

N 39 42

PTDES0001

Ilhas Desertas

*

11 301,62

 

W 16 29

N 32 30

PTFAI0004

Caldeira e Capelinhos — Ilha do Faial

*

2 023,05

 

W 28 45

N 38 35

PTFAI0005

Monte da Guia — Ilha do Faial

*

362,85

 

W 28 37

N 38 31

PTFAI0006

Ponta do Varadouro — Ilha do Faial

*

19,66

 

W 28 47

N 38 34

PTFAI0007

Morro de Castelo Branco — Ilha do Faial

*

131,52

 

W 28 45

N 38 31

PTFLO0002

Zona Central — Morro Alto — Ilha das Flores

*

2 924,68

 

W 31 13

N 39 27

PTFLO0003

Costa Nordeste — Ilha das Flores

*

1 215,28

 

W 31 10

N 39 30

PTGRA0015

Ilhéu de Baixo — Restinga Ilha Graciosa

*

248,65

 

W 27 57

N 39 0

PTGRA0016

Ponta Branca — Ilha Graciosa

*

74,81

 

W 28 2

N 39 1

PTJOR0013

Ponta dos Rosais — Ilha de S. Jorge

*

303,8

 

W 28 18

N 38 45

PTJOR0014

Costa NE e Ponta do Topo — Ilha de S. Jorge

*

3 956,41

 

W 27 51

N 38 35

PTMAD0001

Laurisilva da Madeira

*

13 354,86

 

W 17 3

N 32 46

PTMAD0002

Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira

*

8 212,22

 

W 16 55

N 32 43

PTMAD0003

Ponta de S. Lourenço

*

2 043,12

 

W 16 41

N 32 44

PTMAD0004

Ilhéu da Viúva

*

1 822,47

 

W 16 51

N 32 48

PTMAD0005

Achadas da Cruz

 

205,82

 

W 17 12

N 32 50

PTMAD0006

Moledos — Madalena do Mar

 

18,12

 

W 17 8

N 32 42

PTMAD0007

Pináculo

*

33,81

 

W 16 52

N 32 39

PTMAZ0001

Menez Gwen

 

9 489

 

W 31 31

N 37 49

PTMAZ0002

Lucky Strike

 

19 023,5

 

W 32 18

N 37 17

PTMIG0019

Lagoa do Fogo — Ilha de S. Miguel

*

1 360,42

 

W 25 28

N 37 46

PTMIG0020

Caloura-Ponta da Galera — Ilha de S. Miguel

*

204,2

 

W 25 30

N 37 42

PTMIG0021

Banco D. João de Castro (Canal Terceira — S. Miguel)

*

1 643

 

W 26 36

N 38 13

PTPIC0008

Baixa do Sul (Canal do Faial)

*

54,68

 

W 28 35

N 38 30

PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro — Ilha do Pico

*

8 572

 

W 28 17

N 38 28

PTPIC0010

Ponta da Ilha — Ilha do Pico

*

394,96

 

W 28 2

N 38 25

PTPIC0011

Lajes do Pico — Ilha do Pico

*

142,15

 

W 28 15

N 38 23

PTPIC0012

Ilhéus da Madalena — Ilha do Pico

*

146,4

 

W 28 32

N 38 32

PTPOR0001

Ilhéus do Porto Santo

*

232,2

 

W 16 23

N 33 0

PTPOR0002

Pico Branco — Porto Santo

 

142,72

 

W 16 17

N 33 5

PTSEL0001

Ilhas Selvagens

*

5 752

 

W 15 51

N 30 5

PTSMA0022

Ponta do Castelo — Ilha de Sta. Maria

*

320,49

 

W 25 2

N 36 55

PTSMA0023

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel — Sta. Maria)

*

3 542

 

W 25 45

N 37 15

PTTER0017

Serra Santa Bárbara e Pico Alto — Ilha da Terceira

*

4 760,25

 

W 27 17

N 38 44

PTTER0018

Costa das Quatro Ribeiras — Ilha da Terceira

*

274,39

 

W 27 12

N 38 48


Rettifiche

23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/56


Rettifica della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 322 del 9 dicembre 2009 )

A pagina 30, allegato I, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Germania

gennaio-giugno

2007

Portogallo

luglio-dicembre

Slovenia

gennaio-giugno

2008

Francia

luglio-dicembre

Repubblica ceca

gennaio-giugno

2009

Svezia

luglio-dicembre

Spagna

gennaio-giugno

2010

Belgio

luglio-dicembre

Ungheria

gennaio-giugno

2011

Polonia

luglio-dicembre

Danimarca

gennaio-giugno

2012

Cipro

luglio-dicembre

Irlanda

gennaio-giugno

2013

Lituania

luglio-dicembre

Grecia

gennaio-giugno

2014

Italia

luglio-dicembre

Lettonia

gennaio-giugno

2015

Lussemburgo

luglio-dicembre

Paesi Bassi

gennaio-giugno

2016

Slovacchia

luglio-dicembre

Malta

gennaio-giugno

2017

Regno Unito

luglio-dicembre

Estonia

gennaio-giugno

2018

Bulgaria

luglio-dicembre

Austria

gennaio-giugno

2019

Romania

luglio-dicembre

Finlandia

gennaio-giugno

2020»