ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 36

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
5 febbraio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 105/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

1

 

 

Regolamento (CE) n. 106/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici ( 1 )

8

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/6/CE della Commissione, del 4 febbraio 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ( 1 )

15

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/97/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse

18

 

 

Banca centrale europea

 

 

2009/98/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, dell’11 dicembre 2008, che modifica la decisione BCE/2006/17 sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE/2008/22)

22

 

 

INDIRIZZI

 

 

Banca centrale europea

 

 

2009/99/CE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 23 ottobre 2008, che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2008/13)

31

 

 

2009/100/CE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, dell’11 dicembre 2008, che modifica l’Indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2008/21)

46

 

 

2009/101/CE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 gennaio 2009, che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2009/1)

59

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 94/06/COL, del 19 aprile 2006, che modifica per la cinquantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

62

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 227/06/COL, del 19 luglio 2006, relativa ad aiuti di Stato a favore di Farice hf. (Islanda)

69

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007)

84

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 105/2009 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 279, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 183,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles il 15-16 dicembre 2005 ha formulato una serie di conclusioni riguardanti il sistema delle risorse proprie delle Comunità, che hanno dato luogo all’adozione della decisione 2007/436/CE, Euratom.

(2)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom, non vi è alcuna distinzione tra prelievi agricoli e dazi doganali.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, della decisione 2007/436/CE, Euratom, limitatamente al periodo 2007-2013 i Paesi Bassi e la Svezia beneficiano di una riduzione lorda dei rispettivi contributi RNL che sarà finanziata da tutti gli Stati membri. Non vi sarà alcuna revisione successiva del finanziamento di detta riduzione lorda nel caso di modifiche successive dei dati dell’RNL.

(4)

Tenuto conto del fatto che la decisione 2007/436/CE, Euratom fa riferimento all’RNL anziché al PNL, è opportuno allineare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (4). Il sistema delle risorse proprie delle Comunità europee non prevede più contributi finanziari PNL e quindi non è più necessario riferirsi a questi contributi nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(5)

Ai fini della gestione efficiente della contabilità delle risorse proprie della Commissione, è opportuno stabilire disposizioni specifiche per allineare la trasmissione dei dati e i periodi di trasmissione alla prassi bancaria corrente.

(6)

A partire dal bilancio 2007, l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5) non prevede più un meccanismo finanziario specifico per la riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e per la riserva per gli aiuti d’urgenza. La riserva per gli aiuti d’urgenza viene iscritta in bilancio a titolo di stanziamento accantonato e la riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti viene classificata come una spesa obbligatoria del bilancio generale.

(7)

È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(8)

Tenuto conto dell’articolo 11 della decisione 2007/436/CE, Euratom, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della suddetta decisione e applicarsi dal 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è così modificato:

1)

Nel titolo, i termini «decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità» sono sostituiti dai seguenti:

«decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee»;

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Le risorse proprie delle Comunità europee previste dalla decisione 2007/436/CE, Euratom (6), qui di seguito denominate “risorse proprie”, sono messe a disposizione della Commissione e controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 (7), il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 (8) e la direttiva 89/130/CEE, Euratom (9).

3)

nell’articolo 2, paragrafo 1, i termini «all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2000/597/CE, Euratom» sono sostituiti dai seguenti:

«all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom»;

4)

nell’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all’esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alle risorse IVA sono conservati per lo stesso periodo.»;

5)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Il tasso di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom, fissato nel quadro della procedura di bilancio, è calcolato in percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (in appresso RNL) di previsione degli Stati membri in modo da coprire integralmente la parte del bilancio che non è finanziata dalle entrate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2007/436/CE, Euratom, dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle altre entrate.

Questo tasso è espresso nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sull’RNL.»;

6)

nell’articolo 6, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Tuttavia, le risorse IVA e la risorsa complementare, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia, sono iscritte nella contabilità di cui alla lettera a):

il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all’articolo 10, paragrafo 3,

annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 6, e le rettifiche di cui all’articolo 10, paragrafi 5 e 7, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall’articolo 10, paragrafo 5, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l’accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.»;

7)

nell’articolo 9, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis.   Gli Stati membri o gli organi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica:

a)

il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sulla contabilità della Commissione, un estratto conto o un avviso di accredito che indichi l’iscrizione delle risorse proprie;

b)

fatta salva la lettera a), al più tardi il secondo giorno feriale successivo all’accredito sulla contabilità, un estratto conto che indichi l’iscrizione delle risorse proprie.»;

8)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3 e dell’articolo 10, paragrafo 3 della decisione 2007/436/CE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell’articolo 2 del presente regolamento.

Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del presente regolamento, l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.

2.   Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l’iscrizione delle risorse diverse dalle risorse IVA e dalla risorsa complementare in base alle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.

La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell’iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell’iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell’iscrizione anticipata.

3.   L’iscrizione delle risorse IVA e della risorsa complementare, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell’ultimo giorno di quotazione dell’anno civile precedente l’esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG, a titolo del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (10) e in funzione della tesoreria comunitaria, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell’esercizio di bilancio, l’iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA e/o della risorsa complementare, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia.

Trascorso il primo trimestre, l’iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse IVA e RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell’iscrizione richiesta.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all’iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all’ottavo comma, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell’inizio dell’esercizio, di cui al nono comma.

Ogni modifica del tasso uniforme delle risorse IVA, del tasso della risorsa complementare e della correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia, deve essere motivata dall’adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l’inizio dell’esercizio.

Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all’adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all’adozione definitiva di cui sopra. In deroga all’articolo 8 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell’esercizio del bilancio rettificativo in questione.

I dodicesimi relativi all’iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all’articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all’articolo 177, paragrafo 3, del trattato CEEA, convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell’anno civile precedente l’esercizio finanziario. La regolarizzazione di tali importi viene effettuata in occasione dell’iscrizione relativa al mese successivo.

Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente prima dell’inizio dell’esercizio, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi previsti nell’ultimo bilancio definitivamente adottato a titolo delle risorse IVA e della risorsa complementare, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia, iscritte nell’ultimo bilancio definitivamente adottato; la regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all’adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all’adozione definitiva del bilancio.

4.   Sulla base dell’estratto annuo della base delle risorse IVA di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l’importo risultante dall’applicazione ai dati che figurano in detto estratto del tasso uniforme adottato per l’esercizio precedente e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati nel corso di detto esercizio. Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale determinata all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2007/436/CE, Euratom, del suo RNL di cui al paragrafo 7, prima frase del suddetto articolo. La Commissione determina l’ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

5.   Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2007/436/CE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

le rettifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale la quale deve essere iscritta nel conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia una rettifica specifica può essere iscritta prima della data di cui sopra a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d’accordo,

quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano ad un riaggiustamento delle iscrizioni al conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, tale riaggiustamento viene effettuato alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell’applicazione di dette misure.

Le modifiche dell’RNL di cui al paragrafo 7 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche, si riduca alle percentuali fissate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 10, paragrafo 2 della decisione 2007/436/CE, Euratom.

La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d’accordo.

6.   Sulla base delle cifre per l’aggregato RNL ai prezzi di mercato e le sue componenti per l’esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l’importo risultante dall’applicazione all’RNL del tasso utilizzato per l’esercizio precedente e sono accreditate le iscrizioni intervenute nel corso di questo esercizio. La Commissione determina l’ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

7.   Le eventuali modifiche apportate all’RNL degli esercizi precedenti in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatto salvo l’articolo 5 dello stesso regolamento, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo. Questa rettifica è stabilita alle condizioni fissate al paragrafo 5, primo comma del presente articolo. La Commissione comunica le rettifiche dei saldi agli Stati membri affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Dopo il 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche dell’RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

8.   Le operazioni di cui ai paragrafi da 4 a 7 costituiscono modifiche delle entrate dell’esercizio nel corso del quale vengono effettuate.

9.   La riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia sarà finanziata da tutti gli Stati membri. Non vi sarà alcuna revisione del finanziamento di detta riduzione lorda in caso di modifiche successive della cifra dell’RNL.

10.   A norma dell’articolo 2, paragrafo 7 della decisione 2007/436/CE, Euratom, ai fini dell’applicazione di detta decisione, per «RNL» si intende l’RNL dell’anno ai prezzi di mercato quale definito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, tranne per gli esercizi precedenti al 2002, per i quali il PNL ai prezzi di mercato quale definito dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom continua ad essere il riferimento ai fini del calcolo della risorsa supplementare.

9)

nell’articolo 10 bis, i riferimenti a «PNL» sono sostituiti dai seguenti:

«RNL»;

10)

nell’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l’articolo 9, paragrafi 1 bis e 2.»;

11)

l’articolo 12, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

a)

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri o gli organismi da essi designati eseguono gli ordini di pagamento della Commissione conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini.»;

b)

è inserito il seguente comma:

«Gli Stati membri o gli organismi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica e al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i movimenti connessi.»;

12)

nell’intestazione del titolo VI, i termini «decisione 2000/597/CE, Euratom», sono sostituiti dai seguenti:

«decisione 2007/436/CE, Euratom»;

13)

nella frase introduttiva dell’articolo 15, i termini «decisione 2000/597/CE, Euratom», sono sostituiti dai seguenti:

«decisione 2007/436/CE, Euratom»;

14)

nell’articolo 16 il riferimento «all’articolo 10, paragrafi da 4 a 8» è sostituito dal seguente:

«all’articolo 10, paragrafi da 4 a 7»;

15)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1.   Gli Stati membri procedono a tutte le verifiche e indagini necessarie nel campo dell’accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2007/436/CE, Euratom.»;

b)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i controlli organizzati in virtù dell’articolo 279, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE e dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera b), del trattato CEEA.»;

16)

nell’articolo 19, il riferimento a «PNL» è sostituito dal seguente:

«RNL».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della decisione 2007/436/CE, Euratom.

Si applica dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 192 del 29.7.2008, pag. 1.

(4)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

(5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(7)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

(9)  GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.»;

(10)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»;


5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/6


REGOLAMENTO (CE) N. 106/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

73,2

MA

46,2

TN

134,4

TR

94,0

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

155,5

MA

134,2

TR

172,1

ZZ

153,9

0709 90 70

MA

114,4

TR

150,8

ZZ

132,6

0709 90 80

EG

84,3

ZZ

84,3

0805 10 20

EG

48,3

IL

51,0

MA

60,0

TN

47,0

TR

58,5

ZZ

53,0

0805 20 10

IL

148,2

MA

96,1

TR

49,1

ZZ

97,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

72,2

IL

76,4

JM

75,5

MA

136,4

PK

73,9

TR

70,9

ZZ

84,2

0805 50 10

EG

48,0

MA

67,1

TR

58,8

ZZ

58,0

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

69,8

MK

32,6

US

114,6

ZZ

74,2

0808 20 50

AR

104,9

CL

73,7

CN

33,6

US

118,1

ZA

118,6

ZZ

89,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/8


REGOLAMENTO (CE) N. 107/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2009

recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione deve fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento senza comportare costi eccessivi.

(2)

L'articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2005/32/CE, stabilisce che secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione relative all'elettronica di consumo.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio che ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei ricevitori digitali semplici. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate della UE e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Nello studio preparatorio si afferma che il numero di ricevitori digitali semplici immessi sul mercato comunitario passerà da 28 milioni nel 2008 a 56 milioni nel 2014, che il consumo annuo di energia di tali apparecchi aumenterà da 6 TWh nel 2010 a 14 TWh nel 2014, ma anche che tale consumo può essere ridotto in modo efficiente in termini di costi.

(5)

Il consumo di energia elettrica dei ricevitori digitali semplici può essere ridotto introducendo esistenti soluzioni progettuali non proprietarie che, nonostante la loro efficienza in termini di costi, non sono immesse sul mercato in modo soddisfacente perché gli utilizzatori finali non sono consapevoli dei costi di funzionamento dei ricevitori digitali semplici e quindi non forniscono ai produttori alcun incentivo a integrare negli apparecchi soluzioni che consentano di ridurne il consumo di energia.

(6)

È opportuno fissare specifiche di progettazione ecocompatibile relativamente al consumo di energia elettrica dei ricevitori digitali semplici con l'obiettivo di armonizzare le specifiche per tali dispositivi in tutta la Comunità, contribuire al funzionamento del mercato interno e al miglioramento dell'efficienza ambientale dei dispositivi in parola.

(7)

Il presente regolamento deve favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie che consentano di migliorare l'efficienza energetica dei ricevitori digitali semplici, con risparmi annui di energia stimati nell'ordine di 9 TWh nel 2014 in rapporto a uno scenario che lasci immutata la situazione attuale.

(8)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto né conseguenze negative per la salute, la sicurezza e l'ambiente.

(9)

Un'entrata in vigore in fasi successive delle specifiche per la progettazione ecocompatibile deve garantire ai produttori un lasso di tempo sufficiente per riprogettare i prodotti. Il calendario delle fasi deve essere fissato in modo da evitare impatti negativi legati alle funzionalità dei dispositivi presenti sul mercato, tenendo conto contestualmente dell'impatto sui costi dei produttori, in particolare delle PMI, e da garantire un rapido conseguimento degli obiettivi politici.

(10)

Le misurazioni del consumo di energia devono essere effettuate tenendo conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto; i produttori possono applicare norme armonizzate definite in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2005/32/CE.

(11)

Le disposizioni del presente regolamento devono prevalere sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, che attua la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi standby e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (2).

(12)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento deve specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili quali il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV della direttiva 2005/32/CE, e il sistema di gestione, di cui all'allegato V della direttiva 2005/32/CE.

(13)

Al fine di agevolare i test di conformità i produttori devono essere invitati a fornire le informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2005/32/CE, nella misura in cui esse facciano riferimento alle specifiche di cui alla presente misura di esecuzione.

(14)

È opportuno individuare parametri di riferimento per i ricevitori digitali semplici a ridotto consumo energetico attualmente disponibili. La disponibilità di un «modo 0 Watt» sul ricevitore digitale semplice potrebbe incoraggiare i consumatori ad adottare un comportamento e a prendere decisioni che consentano di ridurre inutili perdite di energia. I parametri di riferimento contribuiscono ad assicurare l'ampia disponibilità e la facile accessibilità delle informazioni, in particolare per le PMI e per le microimprese, facilitando ulteriormente l'integrazione nei ricevitori digitali semplici delle migliori tecnologie per ridurre il loro consumo di energia.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di ricevitori digitali semplici.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/32/CE, nonché le definizioni riportate di seguito:

1)

«ricevitore digitale semplice»: un apparecchio autonomo che, a prescindere dalle interfacce utilizzate,

a)

ha la funzione primaria di convertire i segnali digitali in definizione standard (SD) o in alta definizione (HD) di programmi televisivi in chiaro in segnali analogici adatti per apparecchi televisivi o radiofonici analogici;

b)

è privo della funzione di «accesso condizionato» (CA);

c)

non offre funzioni di registrazione basate su supporto rimuovibile in formato di libreria standard.

Un ricevitore digitale semplice può essere munito dei seguenti componenti e/o funzioni aggiuntivi che non costituiscono requisiti minimi di un ricevitore digitale semplice:

a)

funzioni «time-shift» (che consente di seguire un programma anche se è in corso la registrazione di un altro) e di registrazione mediante un disco rigido integrato;

b)

conversione di segnali di trasmissione HD ricevuti in uscita video HD o SD;

c)

un secondo sintonizzatore;

2)

«modo standby»: la condizione in cui l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione principale dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:

a)

funzione di riattivazione o funzione di riattivazione e soltanto un'indicazione della funzione di riattivazione attivata; e/o

b)

visualizzazione delle informazioni o dello stato;

3)

«funzione di riattivazione»: una funzione che consente l'attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante interruttore a distanza, compreso telecomando, sensore interno, timer a una condizione che fornisce funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale;

4)

«visualizzazione delle informazioni o dello stato»: una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchio, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso;

5)

«modo acceso»: la condizione in cui l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione principale ed è stata attivata almeno la o una delle principali funzioni che forniscono il servizio per il quale l'apparecchio è stato attivato;

6)

«spegnimento automatico»: una funzione che fa passare un ricevitore digitale semplice dal modo acceso al modo standby dopo un periodo in cui l'apparecchio è rimasto in modo acceso dopo l'ultima manipolazione da parte dell'utente e/o l'ultimo cambio di canale;

7)

«secondo sintonizzatore»: una parte del ricevitore digitale semplice che consente di effettuare una registrazione indipendente mentre si sta guardando un altro programma;

8)

«accesso condizionato» (CA): un servizio di trasmissione controllato dall'emittente televisiva che può essere fruito solo previa sottoscrizione di un abbonamento ai servizi televisivi.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli ricevitori digitali semplici sono indicate nell'allegato I.

Articolo 4

Relazione con il regolamento (CE) n. 1275/2008

Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle del regolamento (CE) n. 1275/2008.

Articolo 5

Valutazione di conformità

Le procedure applicabili per la valutazione della conformità, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, sono il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV della direttiva 2005/32/CE, e il sistema di gestione, di cui all'allegato V della direttiva 2005/32/CE.

Articolo 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

I controlli di sorveglianza sono eseguiti in conformità alla procedura di verifica di cui all'allegato II.

Articolo 7

Parametri di riferimento

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e la tecnologia più efficienti disponibili attualmente sul mercato sono indicati nell'allegato III.

Articolo 8

Revisione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento , la Commissione procede a una sua revisione alla luce del progresso tecnico e presenta i risultati della revisione al forum consultivo.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Il punto 2 dell'allegato I si applica a decorrere da tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45.


ALLEGATO I

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1.   Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i ricevitori digitali semplici immessi sul mercato o messi in servizio non devono superare i limiti di consumo di energia di seguito specificati; i ricevitori digitali semplici con disco rigido integrato e/o un secondo sintonizzatore sono esentati da tale specifica:

 

Modo standby

Modo acceso

Ricevitore digitale semplice

1,00 W

5,00 W

Consumo consentito per la visualizzazione in modo standby

+1,00 W

Consumo consentito per la decodifica di segnali HD

+3,00 W

2.   Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i ricevitori digitali semplici immessi sul mercato o messi in servizio non devono superare i limiti di consumo di energia di seguito specificati:

 

Modo standby

Modo acceso

Ricevitore digitale semplice

0,50 W

5,00 W

Consumo consentito per la visualizzazione in modo standby

+0,50 W

Consumo consentito per il disco rigido

+6,00 W

Consumo consentito per il secondo sintonizzatore

+1,00 W

Consumo consentito per la decodifica di segnali HD

+1,00 W

3.   Disponibilità del modo standby

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i ricevitori digitali semplici devono disporre del modo standby.

4.   Spegnimento automatico

A un anno dall'entrata in vigore della presente misura di esecuzione, i ricevitori digitali semplici devono essere muniti di una funzione di «spegnimento automatico» o di una funzione analoga, avente le seguenti caratteristiche:

i ricevitori digitali semplici devono passare automaticamente dal modo acceso al modo standby se sono rimasti per tre ore in modo acceso dopo l'ultima manipolazione da parte dell'utente e/o l'ultimo cambio di canale, con visualizzazione di un messaggio di avviso due minuti prima di passare al modo standby,

la funzione di «spegnimento automatico» deve essere preselezionata.

5.   Misurazioni

Il consumo di energia di cui ai punti 1 e 2 è verificato mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile che tiene conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto.

Le misurazioni di energia pari o superiori a 0,50 W sono effettuate con un'incertezza pari o inferiore al 2 % e a un livello di confidenza del 95 %. Le misurazioni di energia inferiori a 0,50 W sono effettuate con un'incertezza pari o inferiore a 0,01 W e a un livello di confidenza del 95 %.

6.   Informazioni fornite dai produttori ai fini della valutazione di conformità

Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 5, la documentazione tecnica deve contenere i seguenti elementi:

a)

per i modi standby e acceso

i dati sul consumo di energia espressi in Watt arrotondati al secondo decimale, compresi i dati sul consumo per le varie funzioni aggiuntive e/o componenti,

il metodo di misurazione utilizzato,

il periodo di misurazione,

la descrizione di come è stato selezionato o programmato il modo dell'apparecchio,

la sequenza di operazioni necessarie perché l'apparecchio cambi automaticamente modo,

eventuali osservazioni relative al funzionamento dell'apparecchio;

b)

parametri di prova per le misurazioni:

temperatura ambiente,

tensione di prova in V e frequenza in Hz,

distorsione armonica totale del sistema di alimentazione elettrica,

fluttuazione della tensione di alimentazione nel corso delle prove,

informazioni e documentazioni sugli strumenti, la configurazione e i circuiti utilizzati per le prove elettriche,

segnali di ingresso in RF (per le trasmissioni in digitale terrestre) o in IF (per le trasmissioni via satellite),

segnali di prova audio/video quali descritti nel flusso di trasporto MPEG-2,

modulazione dei controlli.

Non è necessario inserire nella documentazione tecnica i requisiti di potenza delle periferiche alimentate dal ricevitore digitale per la ricezione di trasmissioni, quali l'antenna terrestre attiva, il convertitore LNB satellitare o eventuali cavi e modem.

7.   Informazioni fornite dai produttori ai fini dell'informazione dei consumatori

I produttori assicurano che i consumatori che acquistano ricevitori digitali semplici siano informati sui consumi di energia in Watt arrotondati al primo decimale dei modi standby e acceso dei ricevitori digitali semplici.


ALLEGATO II

Procedura di verifica

Nell'effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche da applicare di cui all'allegato I, punti 1, 2 e 4, a seconda dei casi.

Per un consumo di energia superiore a 1,00 W:

le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2, a seconda dei casi, del presente regolamento se i risultati nei modi standby e acceso non superano i valori limite di più del 10 %.

Se ciò non avviene, vengono sottoposte a prova altre tre unità. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove nei modi acceso e standby, a seconda dei casi, non supera di più del 10 % i valori limite.

Per un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W:

le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2, a seconda dei casi, del presente regolamento se i risultati nei modi acceso e/o standby non superano i valori limite di più di 0,10 W.

Se ciò non avviene, vengono sottoposte a prova altre tre unità. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove nei modi acceso e/o standby, a seconda dei casi, non supera di più di 0,10 W i valori limite.

Se ciò non avviene, il modello è considerato non conforme.


ALLEGATO III

Parametri di riferimento

Ai fini dell'allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2005/32/CE, sono stati individuati i seguenti parametri di riferimento indicativi, che fanno riferimento alla migliore tecnologia disponibile alla data di adozione del regolamento:

 

ricevitore digitale semplice senza funzioni aggiuntive:

modo acceso: 4,00 W,

modo standby esclusa la funzione display: 0,25 W,

modo spento: 0 W;

 

ricevitore digitale semplice con disco rigido integrato:

modo acceso: 10,00 W,

modo standby esclusa la funzione display: 0,25 W,

modo spento: 0 W.

I predetti parametri di riferimento sono stati fissati sulla base di un ricevitore digitale semplice dotato di configurazione di base, funzione di «spegnimento automatico» e pulsante «hard-off».


DIRETTIVE

5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/15


DIRETTIVA 2009/6/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2009

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC),

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alle misure restrittive adottate da uno Stato membro a norma dell'articolo 12 della direttiva 76/768/CEE riguardo all'utilizzo di glicole dietilenico (DEG) nei prodotti cosmetici, è stato consultato il CSPC. Considerando che esso è del parere che il DEG non debba essere utilizzato come ingrediente nei prodotti cosmetici, ma che una concentrazione massima dello 0,1 % di DEG dovuta a impurità nei prodotti cosmetici finiti possa essere considerata sicura, è necessario vietare l'utilizzo di detta sostanza nei prodotti cosmetici e fissare il limite delle tracce a 0,1 %.

(2)

In seguito alle misure restrittive adottate da uno Stato membro a norma dell'articolo 12 della direttiva 76/768/CEE riguardo all'utilizzo di fitonadione nei prodotti cosmetici, è stato consultato il CSPC. Esso è del parere che l'utilizzo di fitonadione nei prodotti cosmetici non sia sicuro, poiché può causare allergie cutanee e far sì che alle persone colpite non possa essere somministrato un importante agente terapeutico. È pertanto necessario vietare detta sostanza.

(3)

La direttiva 76/768/CEE vieta l'utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (di seguito «sostanze CMR») di categoria 1, 2 e 3, ai sensi dell'allegato della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2). L'utilizzo delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE può tuttavia essere autorizzato previa valutazione e approvazione del CSPC.

(4)

Il CSPC ritiene che il toluene, classificato come sostanza CMR di categoria 3 in base all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, sia sicuro dal punto di vista tossicologico generale se il suo contenuto non è superiore al 25 % nei prodotti per le unghie; va però evitata la sua inalazione da parte dei bambini.

(5)

In seguito alle misure restrittive decise da uno Stato membro a norma dell'articolo 12 della direttiva 76/768/CEE riguardo all'utilizzo di glicole dietilenico monobutiletere (DEGBE) e glicole etilenico monobutiletere (EGBE) nei prodotti cosmetici, è stato consultato il CSPC. Esso è del parere che l'utilizzo del DEGBE come solvente nei prodotti per la tintura dei capelli in una concentrazione massima del 9,0 % non comporti un rischio per la salute dei consumatori. Il comitato ritiene inoltre che l'utilizzo dell'EGBE come solvente in una concentrazione massima del 4,0 % nei prodotti ossidanti per la tintura dei capelli e del 2,0 % nei prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli non comporti un rischio per la salute dei consumatori. Tuttavia, esso ritiene che l'utilizzo di queste sostanze non sia sicuro quando i prodotti sono contenuti in diffusori aerosol/spray; è quindi opportuno vietare questo possibile utilizzo.

(6)

La direttiva 76/768/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 agosto 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 novembre 2009.

Tuttavia, essi applicano le disposizioni riguardanti la sostanza toluene come stabilito al punto 2 dell’allegato al numero d’ordine 185 dal 5 febbraio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.


ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1)

nell'allegato II sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

N. d'ordine

Denominazione chimica

N. CAS

N. CE

«1370

Diethylene glycol (DEG), per il livello delle tracce si veda l'allegato III

N. CAS 111-46-6

N. CE 203-872-2

1371

Phytonadione [INCI], Phytomenadione [INN]

N. CAS 84-80-0/81818-54-4;

N. CE 201-564-2»

2)

nell'allegato III, parte 1, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine da 185 a 188:

Numero d'ordine

Sostanze

Restrizioni

Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

 

 

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

 

a

b

c

d

e

f

«185

Toluene

N. CAS 108-88-3

N. CE 203-625-9

Prodotti per le unghie

25 %

 

Tenere lontano dalla portata dei bambini

186

Diethylene Glycol

N. CAS 111-46-6

N. CE 203-872-2

Glicole dietilenico (DEG)

Tracce negli ingredienti

0,1 %

 

 

187

Butoxydiglycol

N. CAS 112-34-5

N. CE 203-961-6

monobutiletere del glicole dietilenico (DEGBE)

Solvente nelle tinture per capelli

9 %

Da non utilizzare negli aerosol (spray)

 

188

Butoxyethanol

N. CAS 111-76-2

N. CE 203-905-0

monobutiletere del glicole etilenico (EGBE)

Solvente nei prodotti ossidanti per la tintura dei capelli

4,0 %

Da non utilizzare negli aerosol (spray)

 

Solvente nei prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli

2,0 %

Da non utilizzare negli aerosol (spray)»

 


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse

(2009/97/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 novembre 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in previsione di un accordo tra la Comunità europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse.

(2)

A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato un memorandum di cooperazione con l’ICAO per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse, in conformità delle direttive di negoziato di cui all’allegato I e alla procedura ad hoc di cui all’allegato II della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(3)

Con riserva della sua eventuale conclusione in data successiva, è opportuno firmare e applicare in via provvisoria il memorandum di cooperazione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma del memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale memorandum.

Il testo del memorandum è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare il memorandum a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Con riserva di trattamento reciproco, il memorandum è applicato su base provvisoria a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


TRADUZIONE

MEMORANDUM DI COOPERAZIONE

tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse

L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE (ICAO)

e

LA COMUNITÀ EUROPEA (CE),

in appresso denominate «le parti»,

RICORDANDO la convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (di seguito la «convenzione di Chicago»), in particolare l’allegato 17 — Sicurezza (di seguito l’«allegato 17»);

TENENDO PRESENTE la risoluzione A35-9 dell’assemblea dell’ICAO, che invitava il segretario generale a continuare il programma universale dei controlli di sicurezza (USAP), in cui sono previsti controlli di sicurezza regolari, obbligatori, sistematici e armonizzati in tutti gli Stati contraenti della convenzione di Chicago (di seguito gli «Stati contraenti»);

RICORDANDO il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (1) (di seguito il «regolamento (CE) n. 2320/2002»), e il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (2) (di seguito il «regolamento (CE) n. 300/2008»), che sostituirà il regolamento (CE) n. 2320/2002 al momento dell’adozione delle misure di attuazione necessarie;

PRENDENDO ATTO del regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (3), in particolare l’articolo 16, che prevede che la Commissione prenda in considerazione i controlli di sicurezza programmati o effettuati recentemente da organizzazioni intergovernative per garantire l’efficacia complessiva delle varie attività di ispezione e di controllo della sicurezza;

TENENDO CONTO dell’applicazione della legislazione comunitaria pertinente, in particolare del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4); e della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (di seguito la «decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom»), in particolare le sezioni 10 e 26, nonché delle sue modifiche (5),

TENENDO PRESENTE che la maggior parte delle norme contenute nell’allegato 17 sono contemplate anche dal regolamento (CE) n. 2320/2002 e che la Commissione europea effettua ispezioni negli Stati dell’Unione europea (di seguito «UE») per controllare l’applicazione del suddetto regolamento;

CONSIDERANDO che il programma di controlli dell’ICAO e il programma di ispezioni della Commissione europea sono principalmente intesi a rafforzare la sicurezza aerea, valutando l’applicazione delle norme adottate da ciascuna parte, individuando le eventuali carenze e, a seconda del caso, provvedendo a rettificarle;

CONSIDERANDO che è auspicabile instaurare una cooperazione reciproca nell’ambito dei controlli e delle ispezioni riguardanti la sicurezza aerea e le questioni connesse, in modo da garantire un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione delle stesse attività, preservando tuttavia l’universalità e l’integrità del programma USAP dell’ICAO;

CONSIDERANDO che la Commissione europea è dotata di poteri d’esecuzione che le consentono di garantire l’attuazione della legislazione comunitaria sulla sicurezza dell’aviazione civile;

CONSIDERANDO che il consiglio dell’ICAO ha indicato, in occasione della 176a sessione, che occorreva incentrare, per quanto possibile, i controlli della sicurezza aerea dell’ICAO sulla capacità di uno Stato di assicurare un’adeguata supervisione nazionale; ha inoltre chiesto al segretario generale di ricercare meccanismi di cooperazione ed esaminare in che modo ottenere un uso ottimale delle risorse nelle regioni in cui esistono programmi di controllo obbligatori istituiti dalle autorità di governo regionali,

1.   Disposizioni generali

1.1.   Le norme contenute nell’allegato 17 che non sono contemplate dalla legislazione comunitaria non rientrano nell’ambito di applicazione del presente memorandum di cooperazione.

1.2.   Per quanto concerne le norme contenute nell’allegato 17 e contemplate dalla legislazione comunitaria, l’ICAO valuta le ispezioni condotte dalla Commissione europea presso le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’UE per verificare se gli Stati contraenti tenuti ad applicare la legislazione comunitaria sulla sicurezza dell’aviazione civile rispettino le suddette norme in conformità del punto 3 del presente memorandum di cooperazione.

1.3.   L’attuazione delle valutazioni dell’ICAO nella Comunità europea è discussa su richiesta di una delle parti, e comunque almeno una volta l’anno.

1.4.   Gli ispettori dell’ICAO possono occasionalmente prendere parte, in qualità di osservatori, alle ispezioni che la Commissione europea effettua presso gli aeroporti, previa ricezione da parte della Commissione europea del consenso esplicito dello Stato membro interessato.

2.   Informazioni da fornire all’ICAO sulle ispezioni effettuate dalla Commissione europea nella Comunità europea

2.1.   In conformità della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, le seguenti informazioni classificate come «RESTREINT UE» sono fornite al personale autorizzato dell’ICAO:

A.

le regole e le norme comuni nel settore della sicurezza aerea adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002 o a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 300/2008; nonché

B.

per quanto concerne le ispezioni condotte dalla Commissione europea presso le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’UE:

a)

le informazioni generali sulla programmazione delle ispezioni della Commissione europea, tra cui il calendario delle ispezioni da effettuarsi presso le autorità nazionali competenti, con eventuali modifiche o cambiamenti, non appena tali informazioni sono disponibili;

b)

lo stato d’avanzamento delle ispezioni effettuate presso le autorità nazionali competenti e negli aeroporti, le date di presentazione delle relazioni finali d’ispezione e le date di ricezione dei piani d’azione trasmessi dallo Stato interessato;

c)

i metodi di ispezione della Commissione europea;

d)

la relazione concernente l’ispezione effettuata presso le autorità nazionali competenti, come pure il piano d’azione presentato in seguito a tale ispezione dallo Stato interessato, in cui sono indicate le misure e i tempi con cui s’intende ovviare alle eventuali carenze rilevate; nonché

e)

azioni di follow-up adottate dalla Commissione europea in seguito all’ispezione effettuata presso l’autorità nazionale competente.

2.2.   L’ICAO consente l’accesso alle informazioni comunitarie classificate fornite dalla Commissione europea nell’ambito della presente cooperazione al personale autorizzato nei limiti di quanto è necessario che esso conosca per l’espletamento dei suoi compiti. Il personale autorizzato non divulga a terzi le suddette informazioni. L’ICAO mette in atto tutti i dispositivi giuridici e interni necessari per proteggere la riservatezza delle informazioni fornite dalla Commissione europea.

2.3.   La Commissione europea e l’ICAO concordano ulteriori procedure per la protezione delle informazioni classificate fornite dalla Commissione europea in conformità del presente memorandum di cooperazione. Le suddette procedure prevedono la possibilità per la Commissione europea di verificare le misure di protezione adottate dall’ICAO.

3.   Valutazioni dell’ICAO relative al sistema d’ispezione della Commissione europea nel campo della sicurezza aerea

3.1.   Le valutazioni dell’ICAO relative al sistema d’ispezione della Commissione europea nel campo della sicurezza aerea consistono in un’analisi delle prescrizioni che la Commissione europea deve rispettare e delle informazioni di cui al paragrafo 2. Se opportuno, funzionari dell’ICAO si recano alla Commissione europea, negli uffici della direzione generale dell’Energia e dei trasporti a Bruxelles (Belgio).

3.2.   L’ICAO e la Commissione europea fissano di comune accordo, mediante uno scambio di lettere, il mandato preciso e le modalità pratiche per lo svolgimento delle valutazioni dell’ICAO relative al sistema d’ispezione della Commissione europea nel campo della sicurezza aerea.

4.   Risoluzione delle controversie

4.1.   Qualsiasi divergenza o controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente memorandum di cooperazione è risolta mediante negoziato tra le parti.

4.2.   Nessun elemento del presente memorandum di cooperazione o ad esso afferente implica una rinuncia delle parti ai loro privilegi e immunità, qualunque essi siano.

5.   Altri accordi

5.1.   Il presente memorandum di cooperazione non sostituisce né pregiudica altre forme di cooperazione tra le parti.

6.   Revisione - Entrata in vigore

6.1.   Le parti rivedono l’attuazione del presente memorandum di cooperazione alla fine dell’attuale fase del programma USAP, o prima, se una delle parti lo ritiene necessario.

6.2.   In attesa dell’entrata in vigore, il presente memorandum di cooperazione è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

6.3.   Il presente memorandum di cooperazione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima delle due notifiche mediante le quali le parti si sono comunicate il completamento delle rispettive procedure interne.

Fatto a Montreal il settimo giorno di settembre dell’anno duemilaotto, in due originali, in lingua inglese.

Per la Comunità Europea

Per l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(2)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(3)  GU L 213 del 23.8.2003, pag. 3.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(5)  Decisioni 2005/94/CE, Euratom, 2006/70/CE, Euratom e 2006/548/CE, Euratom.


Banca centrale europea

5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/22


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 dicembre 2008

che modifica la decisione BCE/2006/17 sui conti annuali della Banca centrale europea

(BCE/2008/22)

(2009/98/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 26.2,

considerando quanto segue:

(1)

La Decisione BCE/2006/17 del 10 novembre 2006 sui conti annuali della Banca centrale europea (1) deve essere modificata al fine di tener conto delle decisioni di natura politica e degli sviluppi di mercato.

(2)

La Banca centrale europea (BCE) ha rivisto la propria politica concernente l’informativa delle transazioni in vista dell’ulteriore miglioramento della trasparenza dei conti annuali della BCE. Relativamente alla politica oggetto di revisione, i titoli previamente qualificati come «immobilizzazioni finanziarie» devono essere riclassificati dalla voce di bilancio «altre attività finanziarie» a quella appropriata sotto il titolo «attivo» a seconda dell’origine dell’emittente, della valuta di denominazione se sono titoli detenuti fino a scadenza. Inoltre, tutti gli strumenti che sono parti di un portafoglio a destinazione specifica devono essere ricompresi sotto la voce «altre attività finanziarie».

(3)

La Decisione BCE/2006/17 non contiene norme specifiche di contabilità dei forward interest rate swaps, futures sui cambi e futures su titoli azionari. Tali strumenti sono sempre più usati nei mercati finanziari e potenzialmente rilevanti per la gestione delle riserve in valuta della BCE. Mentre i forward interest rate swaps devono essere contabilizzati nello stesso modo degli swaps sui tassi d’interesse «plain vanilla», i futures in cambi e futures su titoli azionari devono essere contabilizzati nello stesso modo dei futures su tassi d’interesse,

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2006/17 è modificata come segue:

1.

L’articolo 8 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti valutari, di titoli diversi da quelli classificati come detenuti fino a scadenza e titoli non negoziabili così come strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e prezzi medi di mercato.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   I titoli classificati come detenuti fino a scadenza e i titoli non negoziabili sono valutati al costo ammortizzato e sono soggetti a riduzione di valore.»

2.

L’articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Strumenti azionari negoziabili

La contabilizzazione degli strumenti azionari negoziabili avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 9 dell’indirizzo BCE/2006/16.»

3.

L’articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

Contratti su futures

La contabilizzazione dei contratti su futures avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 16 dell’indirizzo BCE/2006/16.»

4.

Nell’articolo 17 è aggiunta la seguente frase:

«Nel caso di forward interest rate swaps l’ammortamento ha inizio dalla data di valuta della transazione.»

5.

Gli allegati I e III della decisione BCE/2006/17 sono modificati in conformità dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 dicembre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 38.


ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione BCE/2006/17 sono modificati come segue:

1.

La tabella intitolata «attivo» nell’allegato I è sostituita dalla seguente:

«ATTIVO

Voce di stato patrimoniale

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di stato patrimoniale

Criterio per la valutazione

Attivo

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in viaggio”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (unallocated accounts), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: i) transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro e ii) gli swap “gold location or purity”, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

2

Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera

 

2.1

Crediti verso il Fondo Monetario Internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo (netti) presenti nella tranche di riserva

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere ricompreso in questa voce oppure nella voce “Passività verso non residenti nell’area dell’euro denominate in euro”

a)

Diritti di prelievo (netti) presenti nella tranche di riserva

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

b)

Diritti speciali di prelievo

Disponibilità (lorde) in DSP

b)

Diritti speciali di prelievo

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

c)

Altri crediti

Accordi Generali di Prestito (General arrangements to borrow, GAB), prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati nell’ambito del programma finanziario dell’FMI inteso a ridurre la povertà e la fame nel mondo (Poverty Reduction and Growth Facility, PRGF)

c)

Altri crediti

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli ricompresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli ricompresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie”

titoli di debito e obbligazioni, buoni, zero bonds, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da non residenti dell’area euro

b)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

b)ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti a scadenza

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

b)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

b)iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

c)

Prestiti esteri (depositi) a non residenti dell’area dell’euro diversi da quelli ricompresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie”

c)

Prestiti esteri

Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

d)

Altre attività sull’estero

Banconote e monete metalliche esterne all’area dell’euro

d)

Altre attività sull’estero

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

a)

Investimenti in titoli all’interno dell’area dell’euro diversi da quelli ricompresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie”

titoli di debito e obbligazioni, buoni, zero bonds, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da residenti dell’area euro

a)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

a)ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

a)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

a)iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

b)

Altri crediti verso residenti nell’area dell’euro diversi da quelli sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie”

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

4.1

Saldi con banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli ricompresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli ricompresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie”

Strumenti azionari, buoni, titoli di debito e obbligazioni, zero bonds, strumenti del mercato monetario emessi da non residenti nell’area dell’euro

b)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza Prezzo di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

b)ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

b)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

b)iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

c)

Prestiti a non residenti dell’area dell’euro diversi da quelli ricompresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie”

c)

Prestiti al di fuori dell’area dell’euro

Depositi al valore nominale

d)

Titoli emessi da soggetti al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli ricompresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie”

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica

d)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

I premi/sconti sono ammortizzati

d)ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

d)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1)

 

5.1

Principali operazioni di rifinanziamento

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning.

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi

Valore nominale o costo

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

Valore nominale o costo

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

Titoli diversi da quelli ricompresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie” Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, zero bonds, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’UEM denominati in euro; certificati di debito della BCE acquistati per scopi di fine-tuning.

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

8

Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni Pubbliche

Crediti verso le Amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti).

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

9

Crediti interni all’Eurosistema

 

 

9.1

Crediti connessi agli effetti cambiari a fronte dell’emissione di certificati di debito della BCE

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE

Effetti cambiari rilasciati dalle BCN ai sensi del “back-to-back agreement” in connessione con certificati di debito della BCE.

Valore nominale

9.2

Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema

Crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, in forza della decisione BCE/2001/15 del 6 dicembre 2001 sull’emissione di banconote in euro (2)

Valore nominale

9.3

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

a)

crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — si veda anche la voce del passivo “Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)”

a)

Valore nominale

b)

Altri crediti interni all’Eurosistema che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito da signoraggio della BCE alle BCN

b)

Valore nominale

10

Voci in corso di regolamento

Saldi (attivi) dei conti di regolamento, comprese le “partite viaggianti” per assegni in corso di incasso

Valore nominale

11

Altre attività

 

 

11.1

Monete metalliche dell’area dell’euro

Monete metalliche in euro

Valore nominale

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software

Costo meno ammortamento

L’ammortamento è l’assegnazione sistemica dell’ammontare ammortizzabile di un’attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che una immobilizzazione rimanga a disposizione per uso da parte dell’istituzione. La vita utile di singole immobilizzazioni rilevanti può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle stime precedenti. Le attività principali possono essere composte da componenti aventi differenti vite utili. Le vite di tali componenti dovrebbero essere valutate singolarmente

Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Deve essere incluso qualsiasi altro costo diretto o indiretto.

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa)

11.3

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di politica strategica

Titoli che comprendono azioni e altri strumenti finanziari e saldi, inclusi i depositi a termine e i conti correnti detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce

a)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

b)

Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo soggetto a diminuzione

c)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

d)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

I premi/sconti sono ammortizzati

e)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

f)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

g)

Saldi con banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

11.4

Differenze di rivalutazione su strumenti “fuori bilancio”

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, futures su tassi di interesse, financial swaps, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta termine/pronti al tasso di cambio di mercato

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. risconti attivi e importi pagati per interessi maturati (per esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all’acquisto del titolo stesso)

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

11.6

Varie

a)

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Prestiti su base fiduciaria

a)

Valore nominale o costo

b)

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

b)

Valore di mercato

c)

Attività nette per il finanziamento delle pensioni

c)

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3

12

Perdita dell’esercizio

 

Valore nominale

2)

Nell’allegato III, le parole «Trasferimenti a/da accantonamenti per rischi di cambio e di prezzo» nella prima colonna della tabella sotto il sottotitolo 2.3 sono sostituite dalle parole: «Trasferimenti a/da accantonamenti per rischi da conversione ai tassi di cambio, tasso di interesse e prezzo dell’oro».


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52


INDIRIZZI

Banca centrale europea

5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/31


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 ottobre 2008

che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2008/13)

(2009/99/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3 in combinato disposto con l’articolo 3.1 primo trattino, l’articolo 18.2 e il primo paragrafo dell’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica comporta la definizione degli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema che è formato dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), in modo da attuare tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti.

(2)

La BCE è investita dell’autorità di formulare gli indirizzi necessari per l’attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema e le BCN hanno l’obbligo di agire in conformità di tali indirizzi.

(3)

Gli eventi di mercato attuali richiedono taluni cambiamenti nella definizione e nell’attuazione della politica monetaria dell’Eurosistema. Di conseguenza, si devono effettuare opportune modifiche all’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), in particolare con riferimento ai seguenti punti: i) cambiamenti nelle misure per il controllo dei rischi e nelle regole relative all’idoneità delle garanzie per le operazioni di credito dell’Eurosistema; ii) l’accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze; iii) la necessità di disposizioni sul trattamento di soggetti sottoposti a congelamento di fondi e/o ad altre misure imposte dalla Comunità europea o da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2 del trattato; e iv) l’armonizzazione con le nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione delle riserve minime (BCE/2003/9) (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche degli allegati I e II

L’indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.

1)

L’allegato I è modificato in conformità all’allegato I al presente indirizzo.

2)

L’allegato II è modificato in conformità all’allegato II al presente indirizzo.

Articolo 2

Verifica

Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo al più tardi entro il 30 novembre 2008.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o novembre 2008. L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2009.

Articolo 4

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 ottobre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(2)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.


ALLEGATO I

L’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.

1)

Nella tavola degli indici è inserito il titolo del capitolo 6.7 «Accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze».

2)

La sezione 1.3.1 è modificata come segue.

a)

Nel primo paragrafo la quarta frase della nota 5 è sostituita dalla seguente:

«Le aste veloci si svolgono normalmente nell’arco di 90 minuti».

b)

La frase finale del primo trattino del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le operazioni di rifinanziamento principali hanno un ruolo centrale nel conseguimento degli obiettivi che l’Eurosistema intende raggiungere attraverso le operazioni di mercato aperto».

3)

Nella sezione 2.2 le prime due frasi del quarto paragrafo sono sostituite dalle seguenti.

«Nelle aste veloci e nelle operazioni bilaterali, le banche centrali nazionali trattano con le controparti che sono state incluse tra quelle autorizzate a partecipare alle operazioni di fine-tuning. Le aste veloci e le operazioni bilaterali possono essere eseguite anche con un insieme più ampio di controparti».

4)

Il titolo della sezione 2.4 è sostituito dal seguente.

5)

Nella sezione 3.1.2 la frase finale del primo paragrafo è cancellata.

6)

Nella sezione 3.1.3 la seconda frase del primo paragrafo è cancellata.

7)

La sezione 4.1 è modificata come segue.

a)

Sotto il titolo «Criteri di accesso» il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Tutte le istituzioni che soddisfano i criteri generali di idoneità illustrati nella sezione 2.1 hanno accesso al rifinanziamento marginale. Il credito viene erogato attraverso la BCN dello Stato membro in cui ha sede l’istituzione richiedente. L’accesso al rifinanziamento marginale è consentito soltanto nei giorni in cui TARGET2 (1)è operativo (2). Nei giorni in cui i sistemi di regolamento dei titoli (SSS) non sono operativi, l’accesso è consentito in base alle attività sottostanti che sono state preventivamente depositate presso le BCN.

b)

Sotto il titolo «Criteri di accesso» nel terzo paragrafo la nota 4 è sostituita dalla seguente:

«(4)

I giorni di chiusura di TARGET2 sono pubblicati nel sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu), e nei siti Internet dell’Eurosistema (cfr. appendice 5)».

c)

Sotto il titolo «Criteri di accesso» nel terzo paragrafo è cancellata la nota 5.

8)

Nella sezione 4.2, sotto il titolo «Criteri di accesso» nel secondo paragrafo è cancellata la nota 12.

9)

Nella sezione 5.1.3 la frase finale del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«In un’asta veloce che non è stata annunciata pubblicamente in anticipo, le controparti ammesse a partecipare vengono contattate direttamente dalle BCN. In un’asta veloce annunciata pubblicamente la BCN può contattare direttamente le controparti selezionate».

10)

Nella sezione 5.3.3 nel primo paragrafo è cancellata la nota 12.

11)

Il secondo paragrafo della sezione 6.2 è sostituito dal seguente:

«L’Eurosistema fornisce alle controparti pareri sull’idoneità degli strumenti soltanto quando attività negoziabili già emesse o attività non negoziabili in essere sono stanziate a garanzia per le sue operazioni. Pertanto, esso non formula pareri prima dell’emissione di strumenti».

12)

La sezione 6.2.1, sotto il titolo «Tipo di attività» è modificata come segue.

a)

La seguente nota 5 è inserita alla lettera a), del primo paragrafo dopo le parole «un capitale incondizionato»:

«(5)

Le obbligazioni con warrant o con altri diritti analoghi connessi non sono considerate idonee».

b)

Il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le attività che producono flussi di cassa e che garantiscono i titoli devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

la loro acquisizione deve essere disciplinata dalla legislazone di uno Stato membro dell’UE;

b)

devono essere acquisite presso il cedente o un intermediaro dalla società veicolo (special-purpose vehicle) che gestisce l’operazone di cartolarizzazione, secondo modalità considerate dall’Eurosistema come una “vendita effettiva” opponibile a terzi, ed essere al di fuori della portata del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di insolvenza del cedente; e

c)

non devono consistere, in tutto o in parte, effettivamente o potenzialmente in titoli il cui rendimento è legato a prestiti (credit-linked notes) o strumenti di credito analoghi, che risultano dal trasferimento del rischio di credito per mezzo di derivati creditizi».

c)

Il quinto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Nell’ambito di un programma di emissione, per essere idonea, una tranche (o sub-tranche) non può essere subordinata rispetto alle altre tranche della stessa emissione. Una tranche è considerata non subordinata se, conformemente alla priorità di pagamento definita nel prospetto informativo e applicabile dopo l’avviso di esecuzione (enforcement notice) nessun’altra tranche riceve i pagamenti (interessi e capitale) in via prioritaria rispetto ad essa, e se tale tranche (o sub-tranche) è pertanto l’ultima tra le diverse tranche del programma di emissione a sopportare le perdite».

13)

Nella sezione 6.2.1, sotto il titolo «Luogo di emissione», la prima frase della nota 7 è sostituita dalla seguente:

«A decorrere dal 1o gennaio 2007, per essere idonei, i titoli di debito internazionali al portatore, emessi attraverso i sistemi di deposito accentrato internazionale (SDAI) Euroclear Bank (Belgio) e Clearstream Banking Luxembourg devono essere emessi nella forma di New Global Notes, (NGN) ed essere depositati presso un servizio di custodia comune (Common Safekeeper, CSK), che sia uno SDAI o, se del caso, uno SDA che soddisfi i requisiti minimi stabiliti dalla BCE».

14)

La sezione 6.2.2, sotto il titolo «Crediti» è modificata come segue.

a)

Nel primo paragrafo del primo trattino del primo paragrafo la frase finale è sostituita dalla seguente:

«I crediti non possono conferire il diritto al rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi subordinatamente ai diritti dei detentori di altri crediti (o di altre tranches dello stesso prestito sindacato) o di altri strumenti di debito dello stesso emittente».

b)

Nel secondo paragrafo del primo trattino del primo paragrafo dopo la seconda frase è inserita la seguente frase:

«Inoltre, sono idonei anche i crediti con tassi di interesse collegati al tasso di inflazione».

c)

Nel quinto trattino del primo paragrafo è cancellata la nota 20.

15)

La sezione 6.2.3, sotto il titolo «Regole per l’utilizzo delle attività idonee» è modificata come segue.

a)

I punti da i) a iii) del terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«i)

la controparte detiene direttamente, o indirettamente tramite una o più società il 20 % o più del capitale dell’emittente/del debitore/del garante; o

ii)

l’emittente/il debitore/il garante detiene direttamente, o indirettamente tramite una o più società il 20 % o più del capitale della controparte; oppure

iii)

una parte terza detiene oltre il 20 % del capitale della controparte e oltre il 20 % del capitale dell’emittente/del debitore/del garante, direttamente o indirettamente attraverso una o più società».

b)

Il quarto e il quinto paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Tale disposizione non si applica a: a) agli stretti legami tra la controparte e le autorità pubbliche dei paesi del SEE o al caso in cui uno strumento di debito sia garantito da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale; b) alle obbligazioni bancarie garantite emesse conformemente ai criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva sugli OICVM; oppure c) ai casi in cui gli strumenti di debito sono protetti da salvaguardie di natura legale paragonabili a quelle per gli strumenti indicati al punto b), come nel caso degli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui ipotecari (non-marketable retail mortgage-backed debt instruments, RMBDs) che non sono titoli.

Inoltre, una controparte non può stanziare in garanzia un titolo garantito da attività quando essa (o una parte terza con cui ha stretti legami) fornisce al titolo copertura valutaria (currency hedge) mediante un’apposita operazione di copertura valutaria con l’emittente quale controparte di copertura (hedge counterparty), oppure assicura sostegno di liquidità pari al 20 % o a una percentuale superiore dell’importo in essere del titolo».

c)

La tavola 4 intitolata «Attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema» è aggiornata come segue:

la nota 4 è cancellata,

nella colonna sui criteri di idoneità le parole «Legislazioni applicabili ai crediti» sono sostituite da «Legislazioni applicabili»,

nella decima riga della colonna sulle attività negoziabili le parole «Non applicabile» sono sostituite da «Per i titoli garantiti da attività l’acquisizione delle attività sottostanti deve essere disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro dell’UE».

16)

La sezione 6.3.1 è modificata come segue.

a)

Quanto segue è inserito come quarto paragrafo:

«Per quanto riguarda la fonte ECAI, la valutazione deve essere basata su un rating pubblico. L’Eurosistema si riserva il diritto di sollecitare i chiarimenti necessari. Per i titoli garantiti da attività, i rating devono essere illustrati in un apposito documento accessibile al pubblico, ossia un prospetto dettagliato di precollocamento o un prospetto sulla nuova emissione, che includa anche un’analisi esaustiva degli aspetti strutturali e giuridici, una valutazione dettagliata del pool di garanzie, un’analisi dei partecipanti all’operazione e di ogni altra specificità del caso. Inoltre, per questa tipologia di titoli le ECAI devono pubblicare regolarmente rapporti di sorveglianza con frequenza quanto meno trimestrale (3). I rapporti devono contenere almeno un aggiornamento dei dati di rilievo delle operazioni (ad esempio la composizione dell’insieme delle garanzie, i partecipanti all’operazione e la struttura del capitale), nonché le informazioni sui rendimenti.

b)

Nel quinto paragrafo la nota 26 è sostituita dalla seguente.

«“Per singola A” si intende un rating minimo a lungo termine pari ad “A-” secondo Fitch o Standard & Poor’s, ad “A3” nella classificazione Moody’s, oppure ad “AL” secondo DBRS».

c)

Il sesto e il settimo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«L’Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano o meno i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito e, sulla base di queste considerazioni, di rifiutare un’attività, limitarne l’uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi se necessario a tutelarsi adeguatamente dai rischi, in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC. Tali misure posso essere applicate a determinate controparti, in particolare se la qualità creditizia della controparte sembra mostrare un’elevata correlazione con la qualità creditizia delle attività presentate da essa in garanzia. Se il rifiuto è fondato su informazioni prudenziali trasmesse dalle controparti o dalle autorità di vigilanza, il loro uso deve essere strettamente commisurato e utile all’assolvimento dei compiti dell’Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.

Dall’elenco delle attività idonee possono essere escluse le attività emesse o garantite da soggetti sottoposti a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo — imposte dalla Comunità europea o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del trattato — oppure da soggetti riguardo ai quali il Consiglio direttivo della BCE ha emanato una decisione che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema».

17)

Nella sezione 6.3.4, sotto il titolo «Fonte relativa alle istituzioni esterne specializzate nella valutazione del merito di credito (ECAI)» la prima frase del secondo trattino del primo paragrafo è sostituita dalla seguente.

«Le ECAI devono soddisfare i requisiti operativi e fornire un’adeguata copertura al fine di assicurare l’efficiente attuazione dell’ECAF».

18)

La sezione 6.4.1 è modificata come segue.

a)

La frase finale del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le misure per il controllo dei rischi sono ampiamente armonizzate nell’insieme dell’area dell’euro (4) e dovrebbero assicurare condizioni uniformi, trasparenti e non discriminatorie per ogni tipo di attività idonea usata al suo interno.

b)

È aggiunto il seguente paragrafo:

«L’Eurosistema si riserva il diritto di ricorrere a ulteriori misure per il controllo dei rischi, se necessario ad assicurare un’adeguata protezione in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC. Queste misure, che devono essere applicate in modo uniforme, trasparente e non discriminatorio, possono essere adottate anche per singole controparti, se richiesto al fine di assicurare tale protezione».

c)

Il riquadro 7 intitolato «Misure per il controllo dei rischi» è sostituito dal seguente:

«RIQUADRO 7

Misure per il controllo dei rischi

L’Eurosistema applica le seguenti misure per il controllo dei rischi:

Scarti di garanzia

Nella valutazione delle attività finanziarie idonee, l’Eurosistema applica scarti di garanzia, sottraendo una certa percentuale (scarto) dal valore di mercato.

Margini di variazione (marking to market)

L’Eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle attività idonee utilizzate in un’operazione temporanea di finanziamento sia mantenuto per tutta la durata dell’operazione. Ne consegue che, se il valore delle attività sottostanti misurato a intervalli regolari scende al di sotto di un determinato livello, le controparti sono tenute a fornire attività aggiuntive o contante (ossia la BCN effettuerà una richiesta di margini). Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalutazione, eccede un certo valore, la controparte può chiedere la restituzione delle attività in eccesso o del contante (i calcoli relativi all’applicazione dei margini sono illustrati nel riquadro 8).

L’Eurosistema può applicare in qualsiasi momento anche le seguenti misure per il controllo dei rischi, se necessario ad assicurare un’edeguata protezione in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC:

Margini iniziali

L’Eurosistema può applicare margini iniziali nelle operazioni temporanee finalizzate a immettere liquidità. Ne consegue che il valore delle attività fornite dalle controparti deve essere almeno pari alla liquidità offerta dall’Eurosistema più il valore del margine iniziale.

Limiti in relazione agli emittenti/ai debitori o ai garanti

L’Eurosistema può stabilire limiti alla propria esposizione nei confronti di emittenti/debitori o garanti. Tali limiti possono essere applicati a determinate controparti, in particolare se la qualità creditizia della controparte sembra mostrare un’elevata correlazione con la qualità creditizia delle garanzie da essa presentate.

Garanzie aggiuntive

Al fine di accettare determinate attività, l’Eurosistema può richiedere garanzie aggiuntive da parte di soggetti finanziariamente solidi.

Esclusione

L’Eurosistema può escludere determinate attività dall’utilizzo nelle proprie operazioni di politica monetaria. Tale esclusione può essere imposta anche a determinate controparti, in particolare se la qualità creditizia della controparte sembra mostrare un’elevata correlazione con la qualità creditizia delle garanzie da essa presentate.

Dall’elenco delle attività idonee possono essere escluse le attività emesse o garantite da soggetti sottoposti a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’uso — imposte dalla Comunità europea o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del trattato — oppure da soggetti riguardo ai quali il Consiglio direttivo della BCE ha emanato una decisione che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema».

19)

La sezione 6.4.2 è modificata come segue.

a)

La prima frase del primo trattino del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le attività negoziabili idonee sono ripartite in cinque categorie di liquidità, in base alla tipologia dell’emittente e dell’attività».

b)

La terza frase del secondo trattino del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Gli scarti applicati agli strumenti di debito compresi tra la prima e la quarta categoria variano a seconda della vita residua e delle caratteristiche delle cedole come descritto nella tavola 7 relativa agli strumenti di debito negoziabili idonei a cedola fissa e zero coupon (5).

c)

Nel primo paragrafo sono inseriti i seguenti terzi e quarti trattini:

«—

I singoli strumenti di debito compresi nella quinta categoria sono soggetti ad uno scarto di garanzia unico pari al 12 %, indipendentemente dalla vita residua o dalle caratteristiche della cedola.

I singoli strumenti di debito compresi nella quinta categoria che in linea di principio sono valutati secondo le indicazioni della sezione 6.5 sono soggetti ad uno scarto di garanzia addizionale, applicato direttamente alla valutazione teorica del singolo strumento in forma di una riduzione di valore del 5 %».

d)

La tavola 6 è sostituita dalla seguente:

«TAVOLA 6

Categorie di liquidità per le attività negoziabili (6)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

Titoli di Stato

Titoli delle amministrazioni locali e regionali

Obbligazioni bancarie garantite tradizionali

Titoli di istituzioni creditizie (non garantiti)

Titoli garantiti da attività

Titoli di debito emessi da banche centrali (7)

Obbligazioni bancarie garantite jumbo  (8)

Titoli emessi da agenzie (9)

Titoli emessi da enti sovranazionali

Titoli emessi da società e altri soggetti (9)

 

 

e)

Il terzo, il quarto e il quinto trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

La tavola 8 riporta gli scarti di garanzia unici applicati a tutti gli strumenti di debito negoziabili con cedole di tipo inverse floating inclusi tra la prima e la quarta categoria.

Lo scarto di garanzia applicato agli strumenti di debito negoziabili con cedola variabile compresi tra la prima e la quarta categoria (10) è lo stesso applicato agli strumenti con cedola fissa a vita residua fino a un anno appartenenti alla stessa categoria di liquidità.

Le misure di controllo dei rischi applicate agli strumenti di debito incluse tra la prima e la quarta categoria con più di una tipologia di cedola dipendono esclusivamente dalla tipologia delle cedole che saranno pagate durante la vita residua dello strumento. Il livello dello scarto di garanzia applicato è il più elevato tra quelli applicabili a strumenti di debito con stessa durata residua, e sono tenuti in considerazione i pagamenti di cedole di uno qualsiasi dei tipi tra quelli previsti che abbiano luogo nel corso della vita residua dello strumento.

f)

La tavola 7 è sostituita dalla seguente:

«TAVOLA 7

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività idonee negoziabili

(in percentuale)

 

Categorie di liquidità

Vita residua

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

(in anni)

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

 

0-1

0,5

0,5

1

1

1,5

1,5

6,5

6,5

12 (11)

1-3

1,5

1,5

2,5

2,5

3

3

8

8

3-5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

9,5

10

5-7

3

3,5

4,5

5

5,5

6

10,5

11

7-10

4

4,5

5,5

6,5

6,5

8

11,5

13

> 10

5,5

8,5

7,5

12

9

15

14

20

g)

Il titolo della tavola 8 è sostituito dal seguente:

20)

Nella sezione 6.4.3, sotto il titolo «Crediti» è inserita la seguente nota alla fine del primo trattino:

«(*)

Gli scarti di garanzia per i crediti con tassi di interesse fissi sono applicabili anche ai crediti con tassi di interesse indicizzati all’inflazione».

21)

È inserita la seguente sezione 6.7:

«6.7.   Accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze

In determinate situazioni il Consiglio direttivo può decidere che siano accettati come garanzie alcuni strumenti di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale di un paese del G10 non appartenente all’area dell’euro e denominati nella rispettiva valuta nazionale. Contestualmente a tale decisione sono precisati i criteri applicabili e sono altresì comunicate alle controparti le procedure da applicare per la selezione e la mobilizzazione di garanzie estere, ivi compresi le fonti e i principi di valutazione, le misure di controllo dei rischi e le procedure di regolamento.

In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 6.2.1, tali attività possono essere depositate/registrate (emesse), detenute e regolate all’esterno del SEE e, come menzionato in precedenza, possono essere denominate in valute diverse dall’euro. Le attività di questa tipologia utilizzate da una controparte devono essere di proprietà della stessa.

Le controparti che sono filiali di istituzioni creditizie situate al di fuori del SEE o della Svizzera non possono stanziare a garanzia tali attività».

22)

La sezione 7.2 è modificata come segue.

a)

Il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Sono automaticamente esentate dagli obblighi di riserva, con decorrenza dall’inizio del periodo di mantenimento in cui il provvedimento è stato adottato, le istituzioni la cui autorizzazione sia stata revocata o sospesa, o che l’autorità giudiziaria o qualsiasi altra autorità competente di uno Stato membro abbia deciso di sottoporre a procedure di liquidazione. Conformemente al regolamento (CE) n. 2531/98 e al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE può inoltre esentare dagli obblighi di riserva singole istituzioni su base non discriminatoria, qualora queste siano soggette a procedure di ristrutturazione o a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo — imposte dalla Comunità europea o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del trattato — o nel caso in cui siano oggetto di una decisione del Consiglio direttivo della BCE che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema; oppure qualora gli obiettivi perseguiti dal regime di riserva dell’Eurosistema non sarebbero raggiunti applicando loro tali obblighi. Nel caso in cui la sua decisione riguardo a tale esenzione si basi sugli obiettivi del regime di riserva, la BCE prende in considerazione uno o più dei seguenti criteri:

l’istituzione è autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici,

all’istituzione è fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi e/o,

l’istituzione è soggetta all’obbligo giuridico di avere tutti i depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale».

b)

La seconda frase del terzo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«La BCE pubblica inoltre un elenco delle istituzioni esentate dagli obblighi di riserva per ragioni che non siano dovute a procedure di ristrutturazione o a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo — imposte dalla Comunità europea o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2 del trattato — né a una decisione del Consiglio direttivo della BCE che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema (12).

23)

La sezione 7.3 è modificata come segue.

a)

Sotto il titolo «Aggregato soggetto a riserva e aliquote di riserva» la prima frase del quarto paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le passività nei confronti delle istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema e quelle nei confronti della BCE e delle BCN aderenti non sono incluse nell’aggregato soggetto a riserva».

b)

Sotto il titolo «Aggregato soggetto a riserva e aliquote di riserva» la terza e la quarta frase del quinto paragrafo sono sostituite dalla seguente:

«Tale aliquota di riserva è specificata nel regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). La BCE fissa un’aliquota di riserva pari a zero per le seguenti passività: “depositi con scadenza predeterminata di oltre due anni”, “depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni”, “pronti contro termine” e “titoli di debito con scadenza originaria superiore a due anni” (cfr. riquadro 9)».

c)

Il riquadro 9 intitolato «Aggregato soggetto a riserva e aliquote di riserva» è sostituito dal seguente:

«RIQUADRO 9

Aggregato soggetto a riserva e aliquote di riserva

A.   Passività incluse nell’aggregato soggetto a riserva alle quali si applica un’aliquota di riserva positiva

Depositi (13)

Depositi a vista

Depositi con scadenza predeterminata non superiore a due anni

Depositi rimborsabili con preavviso non superiore a due anni

Titoli di debito

Titoli di debito con scadenza originaria non superiore a due anni

B.   Passività incluse nell’aggregato soggetto a riserva alle quali si applica un’aliquota di riserva pari a zero

Depositi (13)

Depositi con scadenza predeterminata di oltre due anni

Depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni

Pronti contro termine

Titoli di debito

Titoli di debito con scadenza originaria di oltre due anni

C.   Passività escluse dall’aggregato soggetto a riserva

Passività nei confronti delle altre istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema

Passività nei confronti della BCE e delle BCN aderenti

24)

L’appendice 1 all’allegato I è modificata come segue.

a)

Nell’esempio 6 la prima riga della tavola I è sostituita dalla seguente:

«Titolo A

Obbligazione bancaria garantita jumbo

30.8.2008

Fissa

Semestrale

4 anni

3,50 %»

b)

Nell’esempio 6, sotto il titolo «Sistema di earmarking» la seconda e terza frase del punto 1 del primo paragrafo sono sostituite dalla seguente:

«Il titolo A è un’obbligazione bancaria garantita jumbo a tasso fisso con scadenza 30 agosto 2008. Esso ha pertanto una vita residua pari a quattro anni e gli viene quindi applicato uno scarto di garanzia pari al 3,5 %».

25)

L’appendice 2 dell’allegato I è modificata come segue.

a)

È inserita la seguente definizione di «Titolo garantito da attività (asset-backed securities)»:

«Titolo garantito da attività [asset-backed security (ABS)]: strumenti di debito garantiti da un insieme di attività finanziarie (fisse o rinnovabili) sottostanti, convertibili in contante entro un periodo di tempo definito. Possono inoltre sussistere diritti o altre attività che assicurano la riscossione dei proventi o la loro distribuzione tempestiva ai detentori dei titoli. In genere, questi strumenti sono emessi da società veicolo appositamente costituite che acquisiscono l’insieme delle attività finanziarie dal cedente/venditore. A tale riguardo, i pagamenti sui titoli garantiti da attività dipendono innanzitutto dal flusso di cassa generato dalle attività del pool sottostante e da altri diritti intesi ad assicurare il pagamento tempestivo, quali linee di liquidità, garanzie e altre forme cosiddette di sostegno della qualità creditizia (credit enhancements)».

b)

La definizione di «Modello di banche centrali corrispondenti» (correspondent central banking model) è sostituita dalla seguente:

«Modello di banche centrali corrispondenti [correspondent central banking model (CCBM)]: mecccanismo istituito dall’Eurosistema allo scopo di consentire alle controparti l’utilizzo di attività idonee tra paesi dell’UE. Nel CCBM, le BCN svolgono il ruolo di depositari l’una nei confronti dell’altra. Ne consegue che, presso la gestione titoli di ogni BCN, è in essere un conto in titoli intestato a ciascuna delle altre BCN e alla BCE. L’uso del CCBM è aperto anche alle controparti di alcune BCN non aderenti all’Eurosistema».

c)

È inserita la seguente definizione di «Operazione di copertura valutaria (currency hedge transaction)»:

«Operazione di copertura valutaria (currency hedge transaction): accordo stipulato fra l’emittente e la controparte dell’operazione, in base al quale una parte del rischio di cambio derivante dai flussi di cassa ricevuti in una valuta diversa dall’euro è attenuata scambiando i flussi di cassa con pagamenti in euro effettuati dalla controparte, comprese le garanzie della stessa».

d)

La definizione di «Fine giornata (end-of-day)» è sostituita dalla seguente:

«Fine giornata (end-of-day): momento della giornata operativa successivo alla chiusura di TARGET2 in cui i pagamenti precedentemente immessi nel sistema vengono perfezionati in quella giornata».

e)

La definizione di «Asta veloce (quick tender)» è sostituita dalla seguente:

«Asta veloce (quick tender): procedura d’asta utilizzata dall’ Eurosistema per operazioni di fine-tuning quando si desideri ottenere un rapido impatto sulla situazione di liquidità del mercato. Le aste veloci sono effettuate di norma nell’arco di 90 minuti e la partecipazione è consentita solitamente a un numero limitato di controparti».

f)

La definizione di «Sistema di RTGS (regolamento lordo in tempo reale) [RTGS (real-time gross settlement) system]» è sostituita dalla seguente:

«Sistema di RTGS (regolamento lordo in tempo reale) [RTGS (real-time gross settlement) system]: sistema di regolamento in cui lo scambio e il regolamento avvengono per singola transazione senza compensazione continuativa in tempo reale. Cfr. anche TARGET2».

g)

La definizione di «TARGET» è sostituita dalla seguente:

«TARGET: sistema precedente a TARGET2 operante tramite un’infrastruttura decentrata che collegava tra loro i sistemi di RTGS nazionali e il meccanismo di pagamento della BCE. Il sistema TARGET è stato sostituito da TARGET2 conformemente al programma di migrazione specificato nell’articolo 13 dell’indirizzo BCE/2007/2».

h)

È inserita la definizione seguente di «Riduzione di valore (Valuation markdown)»:

«Riduzione di valore (valuation markdown): misura per il controllo dei rischi applicata alle attività stanziabili utilizzate nelle operazioni temporanee. Tale misura prevede che, prima di applicare uno scarto di garanzia, la banca centrale riduca di una data percentuale il valore teorico di mercato delle attività (14).

26)

Nell’appendice 5, la tavola è sostituita dalla seguente:

«SITO INTERNET DELL’EUROSISTEMA

Banca centrale

Sito Internet

Banca centrale europea

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be or www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Banca di Grecia

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Banca centrale di Cipro

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Banca centrale di Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


(1)  Dal 19 novembre 2007, l’infrastruttura tecnica decentrata di TARGET è stata sostituita dalla piattaforma unica condivisa di TARGET2, che tratta con la stessa modalità tecnica sia tutti gli ordini di pagamento immessi ed elaborati, sia i pagamenti ricevuti. La transizione a TARGET2 è stata organizzata in base a tre gruppi di paesi per consentire una migrazione scaglionata degli utenti di TARGET in date diverse prestabilite. I gruppi erano così formati: gruppo 1 (19 novembre 2007) comprendente Austria, Cipro, Germania, Lussemburgo, Malta e Slovenia; gruppo 2 (18 febbraio 2008) comprendente Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna; e gruppo 3 (19 maggio 2008) comprendente Grecia, Italia, e la BCE. Una quarta data di migrazione (15 settembre 2008) era stata prevista per eventuali emergenze. Anche alcune BCN non partecipanti sono state collegate a TARGET2 sulla base di singoli accordi: quelle di Lettonia e Lituania (gruppo 1), nonché di Danimarca, Estonia e Polonia (gruppo 3).

(2)  Inoltre, l’accesso al rifinanziamento marginale è consentito soltanto una volta soddisfatti i requisiti dell’infrastruttura del sistema dei pagamenti per il regolamento lordo in tempo reale».

(3)  Per i titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti danno luogo al rimborso di capitale o al pagamento di interessi con frequenza semestrale o annuale, i rapporti di sorveglianza possono essere pubblicati su base semestrale o annuale rispettivamente».

(4)  Per via delle differenze operative tra gli Stati membri, potrebbero delinearsi alcune differenze in termini di misure per il controllo dei rischi. Ad esempio, riguardo alle procedure per la consegna delle attività sottostanti alle BCN da parte delle controparti (sotto forma di un insieme o pool di garanzie prestate alle BCN o sotto forma di pronti contro termine che si basano su attività chiaramente individuate per ogni transazione), si potranno riscontrare lievi variazioni nella determinazione dei tempi di valutazione e nelle altre caratteristiche operative del sistema di controllo dei rischi. Inoltre, nel caso delle attività non negoziabili, la precisione delle tecniche di valutazione può differire, il che si riflette sul livello generale dei margini di garanzia (cfr. sezione 6.4.3)».

(5)  Gli scarti di garanzia per gli strumenti di debito a cedolola fissa si applicano anche agli strumenti la cui cedola è indicizzata alla variazione di rating dello stesso emittente oppure a obbligazioni indicizzate all’inflazione».

(6)  I certificati di debito emessi dalla BCE e gli strumenti di debito emessi dalle BCN prima dell’adozione dell’euro nei rispettivi Stati membri sono stati classificati nella prima categoria di liquidità.»

(7)  Le obbligazioni bancarie garantite sono considerate jumbo soltanto quando il loro volume di emissione è pari almeno a 1 miliardo di euro e quando minimo tre market-makers ne quotano con regolarità i corsi di acquisto e di vendita.

(8)  Soltanto le attività negoziabili emesse da soggetti classificati come agenzie dalla BCE sono incluse nella seconda categoria di liquidità; le attività negoziabili emesse da altre agenzie sono ricomprese nella terza.

(9)  In linea generale la classificazione dell’emittente determina la categoria di liquidità. Nondimeno, tutti i titoli garantiti da attività appartengono alla quinta categoria di liquidità, indipendentemente dalla classificazione dell’emittente; le obbligazioni bancarie garantite di tipo jumbo appartengono alla seconda categoria, mentre le obbligazioni bancarie garantite tradizionali e altri strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie ricadono nella terza e nella quarta

(10)  Un pagamento di cedole è considerato variabile se la cedola è indicizzata a un tasso di interesse di riferimento e se il periodo di riadeguamento della cedola è inferiore o pari a un anno. I pagamenti cedolari con periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati pagamenti fissi, con scadenza pari, ai fini dell’applicazione dello scarto di garanzia, alla vita residua dello strumento di debito».

(11)  I singoli strumenti di debito compresi nella quinta categoria che in linea di principio sono valutati secondo le indicazioni della sezione 6.5 sono soggetti ad uno scarto di garanzia addizionale, applicato direttamente alla valutazione teorica del singolo strumento in forma di una riduzione di valore del 5 %.»

(12)  Gli elenchi sono disponibili al pubblico sul sito internet della BCE (www.ecb.europa.eu)».

(13)  Il regolamento (CE) n. 2181/2004 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni fi nanziarie monetarie e il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42) richiede esplicitamente di segnalare al valore nominale le consistenze in depositi. Per valore nominale si intende l’importo del capitale che un debitore è obbligato per contratto a ripagare a un creditore. Tale emendamento si era reso necessario perché la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1) era stata modificata per consentire di determinare il prezzo di alcuni strumenti finanziari in base al fair value (valore equo)».

(14)  Ad esempio, per i titoli garantiti da attività della quinta categoria di liquidità che sono valutati in base a un prezzo teorico, si effettua una riduzione di valore del 5 % del prezzo teorico prima di applicare lo scarto di garanzia del 12 %, il che corrisponde ad uno scarto di garanzia complessivo del 16,4 %».


ALLEGATO II

L’allegato II all’indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.

1)

Nella sezione I, nel primo paragrafo del punto 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

è sospesa o revocata l’autorizzazione concessa alla controparte di svolgere attività ai sensi della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (1), come adottate rispettivamente nello Stato membro dell’Eurosistema in questione; o

2)

Nella sezione I, nel primo paragrafo del punto 6, la lettera h), è sostituita dalla seguente:

«h)

nei confronti della controparte sono adottati provvedimenti di cui agli articoli 30, 31, 33 e 34 della direttiva 2006/48/CE; o»

3)

Nella sezione I, nel primo paragrafo del punto 6 sono inserite le seguenti lettere da p) a t):

«p)

la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte dalla Comunità europea; o

q)

la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2 del trattato; o

r)

tutte o una parte sostanziale delle attività della controparte sono soggette ad un ordine di congelamento dei fondi, sequestro conservativo, o qualsiasi altra procedura intesa a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori della controparte; o

s)

tutte o una parte sostanziale delle attività della controparte sono assegnate ad un’altra entità; o

t)

qualsiasi altro evento esistente o imminente il cui materializzarsi potrebbe minacciare l’adempimento delle proprie obbligazioni da parte della controparte nel quadro di un accordo stipulato allo scopo di effettuare operazioni di politica monetaria o di qualsiasi altra norma in vigore tra la controparte e qualsiasi delle banche centrali dell’Eurosistema».

4)

Nella sezione I, il secondo paragrafo del punto 6 è sostituito dal seguente:

«Le situazioni a) e p) sono necessariamente automatiche; le situazioni b), c) e q) possono essere automatiche; le situazioni da d) a o) e da r) a t) non posso essere automatiche e sono necessariamente discrezionali (ossia, si perfezionano soltanto su invio di una notifica di inadempimento). Tale notifica può prevedere un “periodo di grazia” della durata massima di tre giorni lavorativi per correggere la situazione in questione. Per le situazioni di inadempimento discrezionali, le disposizioni inerenti l’esercizio di tale discrezionalità precisano chiaramente gli effetti che derivano dall’esercizio stesso».

5)

Nella sezione I, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Le rilevanti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN assicurano che allorché si verifichi una situazione di inadempimento, la BCN è legittimata ad adottare le seguenti misure: sospendere o escludere la controparte dall’accesso alle operazioni di mercato; sospendere o escludere la controparte dall’accesso alle operazioni svolte su iniziativa dell’Eurosistema; risolvere tutti gli accordi e tutte le transazioni in essere; oppure richiedere il rimborso anticipato di crediti non ancora scaduti o con scadenza indeterminata. La BCN può inoltre essere legittimata ad adottare le seguenti misure: utilizzare i depositi ricevuti dalla controparte a compensazione dei propri crediti nei confronti di quest’ultima; sospendere l’adempimento di obbligazioni verso la controparte finché non siano state soddisfatte le sue ragioni di credito verso la controparte stessa; pretendere interessi di mora; oppure pretendere l’indennizzo delle perdite subite in seguito all’inadempimento della controparte. Inoltre, le rilevanti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN assicurano che al verificarsi di una situazione di inadempimento la BCN ha il potere giuridico di escutere senza dilazioni tutte le attività fornite in garanzia, in modo da essere legittimata a recuperare il valore del credito accordato se la controparte non ripiana sollecitamente la propria posizione debitoria. Al fine di assicurare l’attuazione uniforme delle misure imposte, il Consiglio direttivo della BCE può decidere sui rimedi, ivi comprese la sospensione o l’esclusione dall’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa dell’Eurosistema».

6)

Nella sezione II, sotto il titolo «Requisiti comuni a tutte le operazioni temporanee», è cancellata la nota 2 al punto 15.


(1)  GU L 145, del 30.4.2004, pag. 1


5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/46


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 dicembre 2008

che modifica l’Indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali

(BCE/2008/21)

(2009/100/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell’articolo 47.2 dello statuto del SEBC,

considerando quanto segue:

(1)

L’Indirizzo BCE/2006/16 del 10 novembre 2006 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel sistema europeo di banche centrali (1) necessita di essere modificato per riflettere le decisioni di natura politica e gli sviluppi del mercato.

(2)

L’Eurosistema ha rivisto la propria politica concernente l’informativa per le operazioni in titoli nell’intento di accrescere ulteriormente la trasparenza dei rendiconti finanziari. Relativamente alla politica oggetto di revisione, i titoli previamente qualificati come immobilizzazioni finanziarie dovrebbero essere riclassificati e spostati dalla voce di bilancio «altre attività finanziarie» a quella appropriata sotto il titolo «attivo» a seconda dell’origine dell’emittente, della valuta di denominazione se sono titoli detenuti fino a scadenza. Inoltre, tutti gli strumenti finanziari che sono parti di un portafoglio a destinazione specifica devono essere inclusi sotto la voce «altre attività finanziarie».

(3)

L’Indirizzo BCE/2006/16 non contiene norme specifiche di contabilità relative agli swap di tassi di interesse forward, ai futures sui cambi e ai futures su titoli azionari. Tali strumenti sono sempre più usati nei mercati finanziari e potenzialmente rilevanti per la gestione delle riserve in valuta della BCE. Mentre i swap di tassi di interesse forward devono essere contabilizzati nello stesso modo degli swaps sui tassi d’interesse «plain vanilla», i futures sui cambi e i futures sui titoli azionari devono essere contabilizzati nello stesso modo dei futures su tassi d’interesse.

(4)

Le norme attualmente in vigore sugli strumenti azionari devono essere modificate al fine di riflettere la possibilità di gestire le azioni negoziabili come parte della gestione delle riserve estere della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’Indirizzo BCE/2006/16 è modificato come segue:

1.

L’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le operazioni in titoli, ivi inclusi gli strumenti azionari denominati in valuta estera, possono continuare ad essere iscritte in base al principio della data di regolamento. I relativi interessi maturati, inclusi i premi o gli sconti sono iscritti su base giornaliera dalla data di regolamento a pronti.»

2.

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti valutari, di titoli diversi da quelli classificati come detenuti fino a scadenza e titoli non negoziabili così come strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata come alla data della rivalutazione trimestrale ai tassi e prezzi medi di mercato. Ciò non preclude che i soggetti segnalanti rivalutino i propri portafogli con maggiore frequenza a fini interni, a condizione che segnalino i dati nel loro bilancio solo al valore di negoziazione durante il trimestre.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   I titoli classificati come detenuti fino a scadenza e i titoli non negoziabili sono valutati al costo ammortizzato e sono soggetti alla riduzione di valore.»

3.

L’articolo 8, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   Le operazioni temporanee, incluse le operazioni di prestito titoli, effettuate in base a un programma di prestito titoli automatizzato, sono iscritte in maniera da incidere sul bilancio, solo laddove la garanzia sia fornita in forma di contante collocato su un conto della BCN pertinente o della BCE.»

4.

L’articolo 9 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente articolo si applica agli strumenti azionari negoziabili, vale a dire azioni ordinarie o fondi di investimento azionario, sia per le operazioni effettuate direttamente dal soggetto segnalante o da un suo rappresentante, con l’esclusione delle attività effettuate per fondi pensione, interessi da partecipazione, investimenti in controllate o interessi rilevanti.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli strumenti azionari denominati in valuta estera e inclusi sotto “altre attività” non fanno parte della posizione complessiva in valuta ma fanno parte di una consistenza in valuta separata. Il calcolo dei relativi profitti e perdite sui cambi può essere effettuato con il metodo del costo medio netto oppure con il metodo di costo medio.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La rivalutazione dei portafogli azionari è effettuata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2. La rivalutazione avviene separatamente voce per voce. Per i fondi di investimento azionario, la rivalutazione del prezzo è calcolato su base netta e non su base individuale azione per azione. Non vi è compensazione tra le diverse azioni ordinarie o tra i diversi fondi di investimento azionario.»;

d)

sono aggiunti i seguenti paragrafi da 4 a 8:

«4.   Le operazioni sono riportate nel bilancio al prezzo dell’operazione.

5.   La commissione per l’intermediazione può essere iscritta come un costo inerente l’operazione da includersi nel costo dell’attività, oppure come una spesa nel conto economico.

6.   L’importo del dividendo distribuito è incluso nel costo dello strumento azionario. Alla data di incasso del dividendo, l’importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non è ancora stato ricevuto.

7.   Gli importi maturati sui dividendi non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato degli strumenti azionari, con eccezione delle azioni quotate a secco.

8.   L’emissione di azioni con diritto di opzione è considerata come attività separata quando avviene l’emissione. Il costo di acquisto è calcolato sulla base dell’attuale costo medio delle azioni, del prezzo di battuta delle nuove azioni e della proporzione tra le vecchie e le nuove azioni. In alternativa, il prezzo del diritto di opzione può basarsi sul suo valore di mercato, sull’attuale costo medio dell’azione e sul prezzo di mercato dell’azione, prima dell’emissione del diritto.»

5.

L’articolo 16 è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Contratti su futures»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I contratti su futures sono iscritti alla data di negoziazione in conti fuori bilancio.»

6.

L’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Gli swap sui tassi di interesse sono rivalutati individualmente e, se del caso, convertiti in euro ai al tasso di cambio a pronti. Si raccomanda che minusvalenze riportate nel conto economico a fine anno siano ammortizzate in anni successivi, che nel caso dei forward interest rate swaps l’ammortamento dovrebbe avere inizio dalla data di valuta dell’operazione e l’ammortamento dovrebbe essere lineare. Le plusvalenze da valutazione vengono accreditate a un conto di rivalutazione.»

7.

Gli allegati II, IV e IX dell’indirizzo BCE/2006/16 sono modificati conformemente all’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Destinatari

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 dicembre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati II, IV e IX dell’indirizzo BCE/2006/13 sono modificati come segue:

1.

L’allegato II è modificato come segue:

a)

È inserita la seguente definizione:

«Portafoglio a specifica destinazione: gli investimenti a specifica destinazione detenuti sul lato dell’attivo come fondo in contropartita, che consiste in titoli, strumenti azionari, depositi a tempo determinato e conti correnti, interessi da partecipazione e/o investimenti nelle controllate. Esso corrisponde ad una voce identificabile sul lato passivo del bilancio, a prescindere da qualunque limite giuridico o di altra natura.»;

b)

la definizione di «immobilizzazioni finanziarie» è cancellata;

c)

è inserita la seguente definizione:

«Titoli detenuti fino a scadenza: titoli con pagamenti fissi o predeterminabili e con scadenza prestabilita, che la BCN intende detenere fino alla scadenza.»

2.

La tabella intitolata «Attivo» nell’allegato IV è sostituita dalla seguente:

«ATTIVO

Voce di bilancio (1)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (2)

Attivo

1

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in viaggio”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: i) transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro e ii) gli swap gold location or purity, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

Obbligatorio

2

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera

 

 

2.1

2.1

Crediti verso il Fondo Monetario Internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo (netti) presenti nella tranche di riserva

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce “Passività verso non residenti nell’area dell’euro denominate in euro”

a)

Diritti di prelievo (netti) presenti nella tranche di riserva

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

b)

Diritti speciali di prelievo

Disponibilità (lorde) in diritti speciali di prelievo.

b)

Diritti speciali di prelievo

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

c)

Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati nell’ambito del programma finanziario dell’FMI inteso a ridurre la povertà e la fame nel mondo

c)

Altri crediti

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

2.2

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, zero bonds, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell’area euro

b)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

c)

Prestiti esteri (depositi) al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

c)

Prestiti esteri

Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

d)

Altre attività sull’estero

Banconote e monete metalliche esterne all’area dell’euro

d)

Altre attività sull’estero

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

3

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

a)

Investimenti in titoli all’interno dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, zero bonds, strumenti del mercato monetario,strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da residenti dell’area euro

a)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

a)ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

a)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

a)iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

b)

Altri crediti verso residenti nell’area dell’euro diversi da quelli sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

4

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

4.1

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno. Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale

Obbligatorio

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Strumenti azionari, buoni, titoli di debito e obbligazioni, zero bonds, strumenti del mercato monetario emessi da non residenti nell’area dell’euro

b)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatorio

c)

Prestiti al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “Altre attività finanziarie”

c)

Prestiti al di fuori dell’area dell’euro

Depositi al valore nominale

Obbligatorio

d)

Titoli diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie” emessi da soggetti al di fuori dell’area dell’euro

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica

d)i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

d)ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

d)iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

4.2

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II.

Valore nominale

Obbligatorio

5

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (3)

 

 

5.1

5.1

Principali operazioni di rifinanziamento

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.2

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.3

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning.

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.4

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.5

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.6

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi.

Valore nominale o costo

Obbligatorio

6

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da un BCN prima di entrare a far parte dell’Eurosistema

Valore nominale o costo

Obbligatorio

7

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

Titoli diversi da quelli ricompresi sotto la voce dell’attivo “altre attività finanziarie”: Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, zero bonds, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’UEM denominati in euro; certificati di debito della BCE acquistati per scopi di fine-tuning

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatorio

8

8

Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni Pubbliche

Crediti verso le Amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti).

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

Obbligatorio

9

Crediti interni all’Eurosistema +

 

 

 

9.1

Partecipazione al capitale della BCE +

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell’articolo 49.2 dello statuto

Costo

Obbligatorio

9.2

Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere +

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi del trattato.

Valore nominale

Obbligatorio

9.3

Crediti connessi agli effetti cambiari a fronte dell’emissione di certificati di debito della BCE +

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE.

Effetti cambiari rilasciati dalle BCN ai sensi del back-to-back agreement in connessione con certificati di debito della BCE

Valore nominale

Obbligatorio

9.4

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema + (*)

Per le BCN: crediti netti connessi all’applicazione dello schema di distribuzione di banconote, ossia inclusa l’emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all’Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla Decisione BCE/2001/16 sulla distribuzione del reddito monetario alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002

Per la BCE: crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, conformemente alla Decisione BCE/2001/15

Valore nominale

Obbligatorio

9.5

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti) +

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — si veda anche la voce del passivo “Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)”

a)

Valore nominale

Obbligatorio

b)

crediti dovuti alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell’ultimo giorno lavorativo di gennaio

b)

Valore nominale

Obbligatorio

c)

altri crediti interni all’Eurosistema che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria alle BCN del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro(*)

c)

Valore nominale

Obbligatorio

9

10

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso.

Valore nominale

Obbligatorio

9

11

Altre attività

 

 

 

9

11.1

Monete metalliche dell’area dell’euro

Monete metalliche in euro qualora l’emittente non sia una BCN

Valore nominale

Obbligatorio

9

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software

Costo meno ammortamento

Depreciation rates:

computers e relativo hardware/software e automezzi:

4 anni

impianti, mobili e attrezzature all’interno dell’edificio:

10 anni

fabbricati e spese rilevanti di rinnovamento capitalizzate:

25 anni

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EURO IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

Consigliato

9

11.3

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica

Titoli, comprese le azioni e altri strumenti finanziari e saldi (ad esempio depositi a tempo determinato e conti correnti) detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce

a)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Consigliato

b)

Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo soggetto a diminuzione

Consigliato

c)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

Consigliato

d)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Consigliato

e)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Consigliato

f)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati

Consigliato

g)

Saldi presso banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

Consigliato

9

11.4

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, futures su tassi di interesse, financial swaps, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

9

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati (per esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all’acquisto del titolo stesso)

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

9

11.6

Varie

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell’esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i rispettivi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo “Conti di rivalutazione”). Prestiti su base fiduciaria. Investimenti connessi a depositi in oro di clienti. Monete metalliche denominate in valute nazionali dell’area dell’euro. Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell’esercizio precedente, prima della copertura. Attività nette per il finanziamento delle pensioni

Valore nominale o costo

Consigliato

Conto provvisorio di rivalutazione

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Conto provvisorio di rivalutazione:

obbligatorio

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

Valore di mercato

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti:

obbligatorio

12

Perdita dell’esercizio

 

Valore nominale

Obbligatorio

3.

Nell’allegato IX, i termini «Trasferimenti a/da accantonamenti per rischi di cambio e di prezzo» nella prima colonna della tabella sotto il sottotitolo 2.3 sono sostituit dai termini «Trasferimenti a/da accantonamenti per rischi da conversione ai tassi di cambio, tasso di interesse e prezzo dell’oro».


(1)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “+” sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.

(2)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN utilizzati ai fini dell’Eurosistema, ossia rilevanti in ordine al funzionamento dell’Eurosistema.

(3)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1


5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/59


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 gennaio 2009

che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2009/1)

(2009/101/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC») e in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1, con l’articolo 18.2 e con il primo paragrafo dell’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il raggiungimento di una politica monetaria unica rende necessario definire gli strumenti e le procedure che l’Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti.

(2)

Alla luce dei recenti sviluppi nel mercato dei titoli garantiti da attivi, sono necessarie talune modifiche alla definizione ed attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema. In particolare è necessario modificare i requisiti di rating relativi ai titoli garantiti da attivi ed escludere, nelle operazioni di credito dell’Eurosistema, l’uso di una determinata categoria di tali titoli, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 18.1 dello statuto del SEBC, secondo cui le operazioni di credito con gli enti creditizi ed altri operatori di mercato devono essere basate su adeguate garanzie.

(3)

Una delle misure di controllo del rischio che l’Eurosistema può adottare per assicurare un’adeguata protezione del rischio in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC è l’introduzione di restrizioni che riguardano gli emittenti o gli attivi utilizzati come garanzie. Al fine di salvaguardare l’Eurosistema dal punto di vista dell’esposizione creditizia, è necessario limitare la concentrazione degli emittenti nell’utilizzo di obbligazioni bancarie non coperte, quali garanzie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’allegato I

L’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) è modificato conformemente all’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Verifica

Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo entro e non oltre il 30 gennaio 2009.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 20 gennaio 2009. L’articolo 1 si applica a partire dal 1o marzo 2009.

Articolo 4

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 gennaio 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I dell’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.

1)

Nella sezione 6.2.1, sotto il titolo «Tipo di attività», la lettera c), nel quarto paragrafo è sostituita dal seguente:

«c)

non devono consistere, in tutto o in parte, attualmente o potenzialmente, in titoli di credito o in titoli simili che risultano dal trasferimento del rischio di credito per mezzo di derivati creditizi o tranche di altri titoli garantiti da attivi (1). I titoli garantiti da attivi emessi prima del 1o marzo 2009 saranno esentati dal requisito di non consistere in tranche di altri titoli garantiti da attivi fino al 1o marzo 2010.

2)

Nel quinto paragrafo della sezione 6.3.1 la frase seguente è inserita dopo la seconda frase:

«Per i titoli garantiti da attivi emessi a partire dal 1o marzo 2009, il requisito dell’Eurosistema di un elevato standard di credito è definito in termini di valutazione di credito all’emissione pari a “AAA” con una soglia minima di qualità creditizia durante la vita del titolo stabilito in una valutazione di livello di credito pari alla “singola A (2)”.

3)

Nel primo paragrafo della sezione 6.4.2 è inserito il seguente terzo trattino:

«—

L’Eurosistema limita l’uso delle obbligazioni bancarie non coperte emesse da un emittente o da qualunque soggetto con il quale l’emittente abbia stretti legami, conformemente ai requisiti giuridici di cui alla sezione 6.2.3. Le obbligazioni bancarie non coperte emesse da un singolo emittente o da un soggetto con il quale esso abbia stretti legami possono essere utilizzate come garanzie da parte di una controparte, nei limiti in cui il valore assegnato a tali garanzie da parte dell’Eurosistema dopo l’attuazione degli scarti non ecceda il 10 % del valore totale delle garanzie presentate da tale controparte dopo gli scarti. Tale limite non si applica alle obbligazioni bancarie non coperte garantite da un soggetto del settore pubblico avente il diritto di imporre tasse, o se il valore successivo agli scarti delle obbligazioni bancarie non coperte di cui sopra non eccede i 50 Mio EUR. Le obbligazioni bancarie non coperte presentate all’Eurosistema come garanzie entro il 20 gennaio 2009 non sono soggette a tale limite fino al 1o marzo 2010. In caso di fusione tra due o più emittenti di obbligazioni bancarie non coperte o nel caso di uno stretto legame tra tali emittenti, questi ultimi sono trattati come un gruppo di emittenti, nel contesto di tale limite, solo un anno dopo la data della fusione o del verificarsi dello stretto legame.»

4)

Il riquadro 7 nella sezione 6.4.1 è sostituito dal seguente:

«RIQUADRO 7

Misure per il controllo dei rischi

L’Eurosistema applica le seguenti misure per il controllo dei rischi:

Scarti di garanzia

Nella valutazione delle attività fi nanziarie idonee, l’Eurosistema applica scarti di garanzia, sottraendo una certa percentuale (scarto) dal valore di mercato.

Margini di variazione

L’Eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle attività idonee utilizzate in un’operazione temporanea di finanziamento sia mantenuto per tutta la durata dell’operazione. Ne consegue che, se il valore delle attività sottostanti misurato a intervalli regolari scende al di sotto di un determinato livello, le controparti sono tenute a fornire attività aggiuntive o contante (ossia la banca centrale nazionale effettuerà una richiesta di margini). Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalutazione, eccede un certo valore, la controparte può chiedere la restituzione delle attività in eccesso o del contante. (I calcoli relativi all’applicazione dei margini sono illustrati nel riquadro 8).

Limiti relativi all’utilizzo delle obbligazioni bancarie non coperte

L’Eurosistema applica i limiti all’utilizzo delle obbligazioni bancarie non coperte, descritti nella sezione 6.4.2.

L’Eurosistema può applicare in qualsiasi momento anche le seguenti misure per il controllo dei rischi, se necessario ad assicurare un’adeguata protezione in linea con l’articolo 18.1 dello statuto del SEBC:

Margini iniziali

L’Eurosistema può applicare margini iniziali nelle operazioni temporanee fi nalizzate a immettere liquidità. Ne consegue che il valore delle attività fornite dalle controparti deve essere almeno pari alla liquidità offerta dall’Eurosistema più il valore del margine iniziale.

Limiti in relazione agli emittenti/ai debitori o ai garanti

L’Eurosistema può stabilire limiti aggiuntivi, diversi da quelli applicati alle obbligazioni bancarie non coperte, alla propria esposizione nei confronti di emittenti/debitori o garanti. Tali limiti possono essere applicati a determinate controparti, in particolare se laqualità creditizia della controparte sembra mostrare un’elevata correlazione con la qualità creditizia delle garanzie da essa presentate.

Garanzie aggiuntive

Al fine di accettare determinate attività, l’Eurosistema può richiedere garanzie aggiuntive da parte di soggetti finanziariamente solidi.

Esclusione

L’Eurosistema può escludere determinate attività dall’utilizzo nelle proprie operazioni di politica monetaria. Tali limiti possono essere anche applicati nei confronti di determinate controparti, in particolare se la qualità creditizia della controparte sembra mostrare un’elevata correlazione con la qualità creditizia delle garanzie da essa presentate.»

5)

La tavola nell’appendice 5 è sostituita dalla seguente:

«SITI INTERNET DELL’EUROSISTEMA

Banca centrale

Sito Internet

European Central Bank

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be or www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Österreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


(1)  Tale requisito non esclude i titoli garantiti da attività la cui struttura d’emissione includa due società veicolo e laddove il requisito della “vendita effettiva” sia soddisfatto in maniera tale che gli strumenti di debito emessi dalla seconda società veicolo siano direttamente o indirettamente garantiti dall’insieme originario di attività, senza che vengano suddivisi in tranche. Inoltre, il concetto di tranche di altri titoli garantiti da attività non include le obbligazioni coperte, conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985 pag. 3).»

(2)  Per “AAA” si intende un rating di lungo periodo “AAA” attribuito da Fitch, Standard & Poor’s o DBRS o un rating di “Aaa” attribuito da Moody’s.»


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/62


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 94/06/COL

del 19 aprile 2006

che modifica per la cinquantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L’Autorità di vigilanza EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e l’articolo 1 della parte I del protocollo 3,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, l’Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, l’Autorità emette comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall’accordo SEE, qualora ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte o qualora l’Autorità lo ritenga necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (4) adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità di vigilanza (5),

CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

CONSIDERANDO che la Commissione europea ha presentato la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese che sostituisce la precedente raccomandazione 96/280/CE della Commissione (7) relativa alla definizione delle piccole e medie imprese,

CONSIDERANDO che il precedente capitolo 10 degli orientamenti per gli aiuti di Stato che incorporava la raccomandazione 96/280/CE della Commissione è stato eliminato dalla Autorità di vigilanza EFTA con la decisione 198/03/COL del 5 novembre 2003 (8) poiché una nuova definizione di piccole e medie imprese, presente nella nuova raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, era stata inserita nell’allegato di un nuovo regolamento recante un’esenzione per categoria sugli aiuti alle piccole e medie imprese (9),

CONSIDERANDO che la definizione di piccole e medie imprese rappresenta uno strumento di riferimento generale all’interno degli orientamenti per gli aiuti di Stato, che contengono numerosi riferimenti alla definizione delle piccole e medie imprese, l’Autorità ritiene opportuno incorporare negli orientamenti per gli aiuti di Stato la nuova definizione di piccole e medie imprese, di cui alla nuova raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,

CONSIDERANDO che la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla nuova raccomandazione 2003/361/CE della Commissione dovrebbe essere inserita negli orientamenti per gli aiuti di Stato come nuovo capitolo 10,

CONSIDERANDO che altri capitoli degli orientamenti per gli aiuti di Stato fanno riferimento alla precedente definizione di piccole e medie imprese di cui al vecchio capitolo 10 e che dovrebbero quindi essere modificati in modo da fare riferimento alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese,

RAMMENTANDO che l’Autorità ha consultato la Commissione europea sull’opportunità di inserire negli orientamenti per gli aiuti di Stato la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,

RAMMENTANDO che l’Autorità ha consultato su tale argomento gli Stati EFTA attraverso lettere inviate il 7 febbraio 2006 a Islanda, Liechtenstein e Norvegia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti per gli aiuti di Stato dell’Autorità sono modificati con l’inserimento di un nuovo capitolo 10 sulla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Il nuovo capitolo 10 è allegato e costituisce parte integrante della presente decisione. Gli altri capitoli degli orientamenti per gli aiuti di Stato che fanno riferimento alla precedente definizione di piccole e medie imprese di cui al vecchio capitolo 10 sono modificati in modo tale da fare riferimento alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Il nuovo capitolo 10 si applica dal momento dell’adozione da parte dell’Autorità di vigilanza.

Articolo 2

La presente decisione è notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e del nuovo capitolo 10 degli orientamenti per gli aiuti di Stato allegato.

Articolo 3

In conformità del punto d), del protocollo 27, dell’accordo SEE, la Commissione europea verrà informata mediante invio di copia della presente decisione e dell’allegato nuovo capitolo 10 degli orientamenti per gli aiuti di Stato dell’Autorità.

Articolo 4

La presente decisione e il relativo allegato sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

Il presidente

Kurt JAEGER

Membro del Collegio


(1)  Di seguito, «Autorità di vigilanza».

(2)  Di seguito, «accordo SEE».

(3)  Di seguito, «accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte».

(4)  La raccolta delle notifiche, degli orientamenti, ecc. adottati dall’Autorità a tale proposito è indicata di seguito come «gli orientamenti per gli aiuti di Stato».

(5)  Inizialmente pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 32 alla stessa data. Une versione aggiornata della guida agli aiuti di Stato è disponibile sul sito Internet dell’Autorità di vigilanza: www.eftasurv.int

(6)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(7)  GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(8)  GU L 120 del 12.5.2005, pag. 39.

(9)  Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22). Entrambi i regolamenti sono stati inseriti nella sezione 1f dell’allegato XV dell’accordo SEE con la decisione n. 88/2002 del comitato misto (GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56 e il supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 42) e con la decisione n. 131/2004 del comitato misto (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67 e supplemento SEE n. 12 del 10.3.2005, pag. 49).


ALLEGATO

«10.   AIUTI ALLE MICROIMPRESE E ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

10.1.   Introduzione

1)

Il precedente capitolo 10 incorporava la raccomandazione 96/280/CE della Commissione (1), relativa alla definizione delle piccole e medie imprese. A causa di una serie di difficoltà di interpretazione emersa nell’applicazione della raccomandazione 96/280/CE della Commissione e sulla base delle osservazioni ricevute dalle imprese, si è rivelato necessario modificare la raccomandazione in questione. Tuttavia, per maggiore chiarezza, la Commissione ha preferito sostituire la raccomandazione 96/280/CE della Commissione con la nuova raccomandazione 2003/361/CE della Commissione contenente una nuova definizione di microimprese e piccole e medie imprese (PMI).

2)

L’Autorità di vigilanza EFTA ha eliminato il precedente capitolo 10 (che incorporava la raccomandazione 96/280/CE della Commissione) con la decisione 198/03/COL del 5 novembre 2003 (2) poiché una nuova definizione di piccole e medie imprese, presente nella nuova raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, era stata inserita nell’allegato di un nuovo regolamento recante un’esenzione per categoria sugli aiuti alle piccole e medie imprese (3).

3)

Tuttavia, considerato che la definizione di PMI rappresenta uno strumento di riferimento generale all’interno degli orientamenti per gli aiuti di Stato, che contengono numerosi riferimenti alla definizione delle piccole e medie imprese, l’Autorità ritiene opportuno incorporare negli orientamenti per gli aiuti di Stato la nuova definizione di PMI, di cui alla nuova raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, Il nuovo capitolo 10 incorpora quindi la nuova definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4).

4)

Deve risultare chiaro che, ai sensi degli

i)

articoli 48, 81 e 82 del trattato CE, nell’interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee, e

ii)

articoli 34, 53 e 54 dell’accordo EFTA, nell’interpretazione che ne hanno dato la Corte EFTA e la Corte di giustizia delle Comunità europee,

si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un’attività economica.

5)

Il criterio del numero degli occupati (“il criterio degli effettivi”) rimane senza dubbio tra i più significativi e deve imporsi come criterio principale; tuttavia l’introduzione di un criterio finanziario costituisce il complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un’impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti. Non sarebbe però auspicabile prendere in considerazione come criterio finanziario solo il fatturato, dato che il fatturato delle imprese nel settore del commercio e della distribuzione è normalmente più elevato di quello del settore manifatturiero. Il criterio del fatturato deve quindi essere considerato unitamente a quello del totale di bilancio, che riflette l’insieme degli averi di un’impresa, e uno dei due criteri può essere superato.

6)

Per quanto concerne le soglie per il fatturato, esse riguardano imprese che svolgono attività economiche estremamente diverse. Per non ridurre indebitamente il vantaggio derivante dall’applicazione della definizione è opportuno procedere a un’attualizzazione, tenendo conto dell’andamento sia dei prezzi che della produttività.

7)

Per quanto concerne le soglie per il totale di bilancio, in mancanza di elementi nuovi è opportuno confermare l’approccio che consiste nell’applicare alle soglie del fatturato un coefficiente basato sul rapporto statistico esistente tra queste due variabili. L’andamento statistico osservato implica un aumento più rilevante della soglia del fatturato. Essendo tale andamento diverso a seconda della dimensione delle imprese, per riflettere il più fedelmente possibile l’andamento economico e non penalizzare le microimprese e le piccole imprese rispetto a quelle di dimensioni medie è opportuno anche modulare il suddetto coefficiente. Per le microimprese e le piccole imprese il coefficiente è molto vicino a 1. Pertanto, in un’ottica di semplificazione, per tali categorie va mantenuta la stessa cifra per la soglia del fatturato e per la soglia del totale di bilancio.

8)

È inoltre opportuno definire meglio le microimprese, che costituiscono una categoria di piccole imprese particolarmente importante per lo sviluppo dell’imprenditorialità e per la creazione di posti di lavoro.

9)

Per meglio valutare la realtà economica delle PMI ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI, è necessario distinguere i vari tipi di imprese: autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo (imprese associate), oppure collegate ad altre imprese. Il livello del 25 % di partecipazione quale soglia, indicata dalla precedente raccomandazione 96/280/CE della Commissione, al di sotto della quale l’impresa è considerata autonoma, rimane immutato.

10)

Per promuovere la costituzione di imprese, il finanziamento delle PMI con fondi propri e lo sviluppo locale e rurale, le imprese devono poter essere considerate autonome anche in presenza di una partecipazione uguale o superiore al 25 %, di determinate categorie di investitori che svolgono un ruolo positivo per tali finanziamenti e tali costituzioni. È tuttavia opportuno precisare le condizioni applicabili a tali investitori. Le persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono attività regolare di investimento in capitali di rischio (“business angels”) sono menzionate in modo specifico poiché, rispetto agli altri investitori in capitale di rischio, la loro funzione di fornire appropriata consulenza ai nuovi imprenditori rappresenta un contributo prezioso. Il loro investimento in capitale proprio fornisce anche un complemento all’attività delle società di capitale di rischio, fornendo importi più limitati in stadi precoci dell’esistenza dell’impresa.

11)

In un’ottica di semplificazione, in particolare per gli Stati EFTA e per le imprese, nella definizione delle imprese collegate è opportuno utilizzare, se utili per le finalità del presente capitolo, le condizioni di cui all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, riguardante i conti consolidati (5), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per rafforzare le misure di promozione degli investimenti di fondi propri nelle PMI, è stata inserita una presunzione juris tantum che non vi sia un’influenza dominante sull’impresa in questione, riprendendo i criteri dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (7), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

12)

Per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore, si possono anche prendere in considerazione, se del caso, le relazioni esistenti tra le imprese tramite persone fisiche. Al fine di ridurre allo stretto necessario l’esame di situazioni di questo tipo, si è tenuto conto di tali relazioni limitatamente al mercato in questione o ai mercati contigui, facendo riferimento, se necessario, alla definizione dell’Autorità di «mercato in questione» di cui all’allegato I della sua decisione sulla definizione del mercato in questione ai fini del diritto della concorrenza all’interno del SEE (8).

13)

Per evitare distinzioni arbitrarie tra i vari enti pubblici di uno Stato EFTA e a fini di certezza del diritto, si ritiene necessario confermare che un’impresa in cui almeno il 25 % dei diritti di capitale o di voto è controllato da un ente pubblico non è una PMI.

14)

Per alleviare l’onere amministrativo gravante sulle imprese, agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di PMI, è opportuno prevedere la possibilità di dichiarazioni sull’onore, da parte delle imprese stesse, che attestino determinate caratteristiche.

15)

È necessario precisare chi debba essere compreso tra gli effettivi ai fini della definizione di PMI. Per incentivare lo sviluppo della formazione professionale e della formazione in alternanza è auspicabile non tenere conto, nel calcolo del numero di dipendenti, degli apprendisti e degli studenti con contratto di formazione professionale. Analogamente, non dovrebbero essere contabilizzati nemmeno i dipendenti in congedo di maternità o in congedo parentale.

16)

I vari tipi di imprese definiti in funzione delle relazioni con altre imprese corrispondono a gradi di integrazione oggettivamente diversi. Di conseguenza, è opportuno applicare modalità diverse a ogni tipo di impresa per effettuare il calcolo dei dati quantitativi relativi alle attività e al potere economico.

10.2.   Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

10.2.1.   Impresa

17)

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.

10.2.2.   Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

18)

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 Mio EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 Mio EUR.

19)

Nella categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 Mio EUR.

20)

Nella categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 Mio EUR.

10.2.3.   Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

21)

Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi dei paragrafi 22 e 23 oppure come impresa collegata ai sensi dei paragrafi da 24 a 28.

22)

Si definiscono “imprese associate” tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi dei paragrafi da 24 a 28 e tra le quali esiste la relazione seguente: un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi dei paragrafi da 24 a 28, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).

23)

Un’impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi dei paragrafi da 24 a 28 con l’impresa in questione:

a)

società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b)

università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c)

investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d)

autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 Mio EUR e meno di 5 000 abitanti.

24)

Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a)

un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b)

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c)

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d)

un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

25)

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 23, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

26)

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al paragrafo 24 tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 23, sono anch’esse considerate imprese collegate.

27)

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

28)

Si considera “mercato contiguo” il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

29)

Salvo nei casi contemplati al paragrafo 23, un’impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

30)

Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui alla sezione 10.2.2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l’individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l’impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o SEE.

10.2.4.   Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

31)

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L’importo del fatturato è calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

32)

Se un’impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell’uno o nell’altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui alla sezione 10.2.2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

33)

Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

10.2.5.   Calcolo degli effettivi

34)

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a)

dai dipendenti;

b)

dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa;

c)

dai proprietari gestori;

d)

dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

35)

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

10.2.6.   Determinazione dei dati dell’impresa

36)

Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell’impresa stessa.

37)

Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.

38)

Ai dati di cui al paragrafo 37 si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell’impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultima. L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

39)

Ai dati di cui ai paragrafi 37 e 38 si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

40)

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 37 a 39, i dati delle imprese associate all’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

41)

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 37 a 39, i dati delle imprese collegate all’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tale impresa collegata situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultima, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 38.

42)

Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l’impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

10.2.7.   Revisione

43)

Sulla base di un riesame relativo all’applicazione della definizione di cui al presente capitolo, da preparare sulla base di un relativo progetto della Commissione europea, e prendendo in considerazione le eventuali modifiche dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE riguardante la definizione delle imprese collegate ai sensi di tale direttiva, l’Autorità adegua, per quanto necessario, la definizione di cui al presente capitolo, in particolare le soglie relative al fatturato e al totale di bilancio, al fine di tenere conto dell’esperienza acquisita e dell’andamento economico all’interno del SEE.

10.3.   Adozione

44)

Il nuovo capitolo 10 si applica a decorrere dalla data di adozione da parte dell’Autorità di vigilanza EFTA.»


(1)  Raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

(2)  Decisione n. 198/03/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 5 novembre 2003 (GU L 120 del 12.5.2005, pag. 39).

(3)  Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22). Entrambi i regolamenti sono stati inseriti nella sezione 1f dell’allegato XV dell’accordo SEE con la decisione n. 88/2002 del comitato misto (GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56 e il supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 42) e con la decisione n. 131/2004 del comitato misto (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67 e supplemento SEE n. 12 del 10.3.2005, pag. 49).

(4)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(5)  Direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), incorporata nella sezione 4 dell’allegato XXII dell’accordo SEE.

(6)  Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28), incorporata nella sezione 4 dell’allegato XXII dell’accordo SEE con la decisione n. 176/2003 del Comitato misto, del 5.12.2003 (GU L 88 del 25.3.2004, pag. 53 e supplemento SEE n. 15 del 25.3.2004, pag. 14).

(7)  Direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), incorporata nella sezione 4 dell’allegato XXII dell’accordo SEE.

(8)  Decisione n. 46/98/COL del Collegio, del 4 marzo 1998 (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 46 e supplemento SEE n. 52 del 18.12.1997, pag. 10). Tale decisione corrisponde alla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).


5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/69


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 227/06/COL

del 19 luglio 2006

relativa ad aiuti di Stato a favore di Farice hf. (Islanda)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

VISTO l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I e l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 10, della parte II del protocollo 3 dell’accordo sulla vigilanza e la Corte,

VISTA la guida dell’autorità (4) all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE, in particolare il capitolo 17 sulle garanzie statali ed il capitolo 19 sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese,

VISTA la decisione dell’autorità n. 125/05/COL di avviare il procedimento di indagine formale riguardo all’aiuto di Stato a favore di Farice hf. che invitava le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito (5),

considerando quanto segue:

I.   ANTEFATTI

1.   PROCEDIMENTO

Con lettera del 27 febbraio 2004 della Missione islandese presso l’Unione europea, che trasmetteva una lettera del ministero delle Finanze del 26 febbraio 2004, le autorità islandesi hanno notificato all’autorità una garanzia statale a favore di un progetto di cavo sottomarino in Islanda, il cosiddetto progetto Farice. La lettera è pervenuta ed è stata protocollata il 1o marzo 2004 (evento n. 257593).

Informazioni aggiuntive sono state presentate dalla Missione islandese con lettera del 14 maggio 2004, che trasmetteva una lettera del ministero delle Finanze islandese del 13 maggio 2004. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall’autorità il 14 maggio 2004 (evento n. 281472).

Dopo vari scambi di corrispondenza (6), con lettera del 26 maggio 2006 l’autorità ha informato le autorità islandesi che aveva deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte, in merito all’aiuto di Stato a favore di Farice hf.

La decisione dell’autorità n. 125/05/COL di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE (7). L’autorità ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. L’autorità non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate.

Le autorità islandesi hanno presentato le loro osservazioni alla decisione n. 125/05/COL con lettera del 28 giugno 2005 (evento n. 324236).

Come specificato nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, nell’ambito di un procedimento distinto relativo alla concorrenza, l’autorità aveva espresso determinate riserve a livello di concorrenza con lettera del 31 gennaio 2003 indirizzata a Farice hf. L’autorità aveva inoltre richiesto informazioni concernenti il progetto Farice che erano rilevanti per la valutazione degli effetti del progetto sulla concorrenza. Con lettera del 6 maggio 2004 l’autorità ha inviato una richiesta ufficiale di informazioni a Farice hf. (8), la cui risposta è pervenuta all’autorità il 21 ottobre 2004. Il procedimento distinto di concorrenza è stato chiuso con lettera dell’autorità del 2 giugno 2006 (evento n. 1072261).

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.   DESCRIZIONE DEL PROGETTO FARICE

Il progetto Farice riguarda la realizzazione e la gestione di un cavo sottomarino di telecomunicazioni che collega Islanda e isole Færøer alla Scozia.

Dal 1994 l’Islanda e le isole Færøer sono collegate a livello internazionale mediante il cavo di telecomunicazioni sottomarino CANTAT-3. CANTAT-3 è stato realizzato nell’ambito di un consorzio. L’accesso a CANTAT-3 è stato garantito attraverso l’adesione al consorzio (9), mediante diritti di utilizzo non annullabili ed affittando capacità dal membro del consorzio Teleglobe. CANTAT-3 ha punti di collegamento in Canada, Islanda, Isole Færøer, Danimarca, Regno Unito e Germania. Con lo sviluppo dei sistemi via cavo transatlantici in concorrenza con CANTAT-3, i fondatori di CANTAT-3 hanno avuto accesso ad altre connessioni più economiche. Le parti dell’Islanda e delle isole Færøer, tuttavia, dovevano continuare a dipendere dalla connessione CANTAT-3. Si trattava di una considerazione di cui tali parti dovevano tener conto in occasione dello sviluppo di una nuova connettività. Il cavo CANTAT-3 presentava inoltre determinate limitazioni tecniche, in quanto si tratta di un cavo di vecchia generazione con capacità limitata e non sempre affidabile. Le autorità islandesi hanno presentato una panoramica dei vari problemi riscontrati con la connessione CANTAT-3 nel periodo 1995-2003. Nessun altro singolo progetto internazionale di rete in fibra ottica ha interessato questi due paesi dal 1994, nonostante una crescita generale della capacità delle tratte internazionali ed interregionali di telecomunicazioni. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità islandesi, l’isolamento geografico dei due paesi e le dimensioni limitate del mercato hanno ostacolato tale sviluppo.

Secondo le previsioni, i costi dei collegamenti via satellite, che servono come seconda connettività, dovrebbero aumentare e, in ogni caso, non sono considerati adeguati per la trasmissione del traffico Internet sensibile al ritardo («delay sensitive»). Per affrontare l’aumento del traffico di telecomunicazioni, era necessario sviluppare un’alternativa.

Il progetto Farice è un’iniziativa dell’operatore islandese di telecomunicazioni (all’epoca controllato quasi al 100 % dallo Stato) Landssími Íslands hf [di seguito «Síminn» (10)] e dell’operatore storico di telecomunicazioni delle isole Færøer, Føroya Tele, che hanno previsto lo sviluppo di un cavo sottomarino che collegasse Reykjavík, Tórshavn ed Edimburgo. Nel 2002 è risultato tuttavia chiaro che il progetto Farice non era in grado di svilupparsi su una base puramente commerciale (11). Uno studio di fattibilità condotto nel marzo 2002 ha concluso che non sarebbe stato possibile finanziare il progetto tramite un finanziamento convenzionale. Si è cercato di costituire un’ampia alleanza a sostegno del progetto per assicurarne la realizzazione, il che ha determinato le due decisioni illustrate in appresso.

In primo luogo, le autorità della comunicazione dell’Islanda e delle isole Færøer hanno partecipato alla preparazione del progetto. In particolare, i principali finanziatori, Síminn e Føroya Tele, hanno specificato che non erano interessati a fornire le garanzie necessarie per il prestito per conto dell’intero mercato delle telecomunicazioni (12). Lo Stato islandese ha dunque dovuto partecipare e contribuire attivamente al progetto.

In secondo luogo, è stato ritenuto importante che Og Vodafone, operatore di rilievo sul mercato islandese delle telecomunicazioni, partecipasse attivamente al progetto. Si è deciso che, onde realizzare e gestire il nuovo sistema di trasmissione, doveva essere costituita, oltre a Farice hf., anche una società di holding, Eignarhaldsfélagið Farice ehf. (di seguito «E-Farice») (13). Tale società, che deteneva tutte le azioni islandesi di Farice, doveva acquisire la capacità di Og Vodafone in CANTAT-3. Un’offerta simile è stata fatta a Síminn il che, secondo la relazione IBM (14) presentata dalle autorità islandesi, ha fatto sì che E-Farice gestisse l’intera connettività internazionale per l’Islanda. Come specificato nella notifica, si presupponeva che la capacità di CANTAT-3 venisse gestita e venduta da E-Farice (15).

Nel 2002 è stata costituita la nuova società a responsabilità limitata (Farice hf.) allo scopo di preparare, realizzare e gestire un sistema sottomarino di comunicazioni via cavo per trasferire le telecomunicazioni ed il traffico Internet tra l’Islanda, le isole Færøer ed il Regno Unito. Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, gli azionisti di tale società erano Síminn (47,33 %), Og Vodafone (1,33 %), il governo islandese (27,33 %), tre altri operatori islandesi che detenevano assieme il 3,99 %, Føroya Tele (17,33 %), e due altri operatori delle telecomunicazioni delle isole Færøer, che detenevano ciascuno l’1,33 % (16). Il nuovo cavo Farice comprende un backhaul per l’Islanda (17) (da Seyðisfjörður a Reykjavík), una sezione sottomarina (da Seyðisfjörður a Dunnet Bay), un backhaul delle isole Færøer (da Funningsfjörður a Tórshavn) ed un backhaul britannico (da Dunnet Bay a Edimburgo). Non è stata bandita alcuna gara pubblica d’appalto per decidere in merito alla gestione del cavo, che è stata assegnata a Farice hf. Secondo il piano aziendale, i costi di investimento previsti del progetto Farice erano in totale pari a 48,9 Mio EUR.

Un accordo degli azionisti del 12 settembre 2002 prevedeva che la politica dei prezzi di Farice dovesse basarsi sui principi dell’orientamento ai costi, di trasparenza e di non discriminazione.

Le autorità islandesi hanno inoltre precisato che l’utilizzo del cavo Farice è aperto nello stesso modo agli operatori stranieri e nazionali, a termini e prezzi uguali. L’accordo degli azionisti è aperto anche ai nuovi azionisti. Esso prevede, tuttavia, che agli azionisti esistenti verrà sempre offerta la possibilità di mantenere il loro livello di partecipazione nella società in caso di aumento del capitale sociale (sezione 7 dell’accordo degli azionisti).

L’inaugurazione ufficiale del cavo di trasmissione sottomarino Farice è avvenuta nel febbraio 2004.

2.2.   DESCRIZIONE DEL SOSTEGNO CONCESSO DELLO STATO ISLANDESE

a)   La garanzia del prestito

L’oggetto della notifica è la concessione da parte dello Stato di una garanzia su un prestito di 9,4 Mio EUR a favore di Farice (di seguito «il prestito a termine A»). Tale prestito fa parte di un pacchetto più ampio di prestiti a lungo termine per un importo massimo di 34,5 Mio EUR.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, in particolare come si può evincere dall’accordo del 27 febbraio 2004 (di seguito «l’accordo di prestito») tra Farice hf, Íslandsbanki hf., altre istituzioni finanziarie ed altri garanti, i prestiti sottoscritti per un importo massimo di 34,5 Mio EUR vanno suddivisi nel modo seguente:

Prestito

Mio EUR

Mutuante

Tasso di interesse (18)

Periodi di interesse

Rimborso

Garante

Numero di rate

Inizio del rimborso

A

9,4

The Nordic Investment Bank

Euribor + 0,18 % annuo

6 mesi

8 pagamenti semestrali

settembre 2011

governo islandese

B

4,7

The Nordic Investment Bank

Euribor + 0,80 % annuo

6 mesi

5 pagamenti semestrali

settembre 2009

Landssími Íslands hf. (Síminn)

4,7

Íslandsbanki hf.

C

4,7

Føroya banki

Euribor + 1,00 % annuo

3 mesi

10 pagamenti trimestrali

settembre 2009

Telefon verkið P/F

D

11,0

Íslandsbanki hf.

Euribor + 1,50 % annuo

1 mese

48 pagamenti mensili

settembre 2005

Nessuno

La garanzia statale per il prestito a termine A è una garanzia di recupero, ossia Farice hf. sarà interamente responsabile del pagamento del prestito ed il creditore dovrà esaurire i mezzi di ricorso per il recupero prima che possa intervenire la garanzia statale. Farice hf. ha pagato anticipatamente un premio annuale dello 0,5 % (stabilito dal Icelandic National Debt Management) al momento della conclusione dell’accordo di prestito e della garanzia statale. Il pagamento anticipato ammontava a 438 839 EUR, ossia il 4,7 % dell’importo del prestito. È stata inoltre addebitata una commissione di garanzia di 120 000 ISK.

Una precedente garanzia di recupero è stata sottoscitta nel luglio 2003 relativamente ad un prestito ponte di 16 Mio EUR. La garanzia di recupero copriva 6,4 Mio EUR, ossia il 40 % di tale prestito. Il prestito ponte è stato erogato al momento della concessione dei prestiti a lungo termine per 34,5 Mio EUR e la garanzia di recupero per il prestito ponte ha cessato di esistere il giorno stesso. Farice hf. ha pagato una commissione di garanzia dello 0,50 % e diritti di garanzia pari a 120 000 ISK per detta garanzia.

b)   L’aumento della partecipazione del governo islandese

All’inizio di gennaio 2003 la partecipazione dello Stato in Farice hf. è passata da un iniziale 27,33 % al 46,5 %. Secondo quanto specificato dalle autorità islandesi nella loro risposta del giugno 2004,

«con l’evoluzione del piano aziendale, le esigenze di finanziamento della società sono diventate più chiare ed è stato deciso di aumentare il capitale sociale dell’impresa. Tutti gli operatori in Islanda e nelle isole Færøer sono stati invitati ad acquistare azioni in occasione dell’aumento del capitale sociale. Poiché Síminn ha chiarito che l’impresa non intendeva fornire più del 33,33 % del capitale sociale e che Telefonverkið avrebbe fornito il capitale sociale necessario per il sito delle isole Færøer (19,93 %), il governo islandese ha dovuto fornire il 46,53 % del capitale sociale necessario, in quanto gli altri operatori islandesi non avevano la capacità finanziaria per acquisire più dell’1,2 % del capitale sociale.»

Come specificato dalle autorità islandesi, il capitale sociale complessivo di Farice hf. è salito da 327 000 EUR a più di 14 Mio EUR. I dettagli relativi alle partecipazioni dei vari azionisti sono presentati nella tabella seguente (19):

Capitale sociale di Farice hf. (importi in migliaia di ISK)

 

Fase preparatoria

Gennaio 2003

Giugno 2003

 

ISK

EUR (20)

Partecipazione

ISK

EUR

Partecipazione

ISK

EUR

Partecipazione

Eignarhaldsfélagið Farice ehf.

 

 

 

947 944

11 242

79,90 %

947 944

11 242

79,90 %

Governo islandese

8 200

90

27,33 %

552 067

6 547

46,53 %

491 737

5 831

41,45 %

Síminn

14 200

155

47,33 %

395 477

4 690

33,33 %

352 259

4 177

29,69 %

Og Vodafone

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

103 949

1 232

8,76 %

Lína.NET

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

Fjarski ehf.

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

RH-NET

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

Telefonverkið

5 200

57

17,33 %

236 486

2 804

19,93 %

236 486

2 804

19,93 %

Kall

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

SPF spf.

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

Totale

30 000

327

100,00 %

1 186 430

14 070

100,00 %

1 186 430

14 070

100,00 %

3.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

Nella decisione n. 125/05/COL di avvio del procedimento di indagine formale, l’autorità è giunta alla conclusione preliminare che la garanzia statale e l’aumento della partecipazione dello Stato islandese in Farice hf. costituivano aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

L’autorità nutriva dubbi in merito al fatto che le misure di sostegno dello Stato islandese potessero essere dichiarate compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE. Nella decisione di avvio del procedimento di indagine l’autorità ha sollevato dubbi sul fatto che le misure d’aiuto — per essere compatibili con le norme dell’accordo SEE — fossero proporzionate ai loro obiettivi e non falsassero la concorrenza in misura contraria al comune interesse. Tali dubbi riguardavano in particolare la questione dell’accesso non discriminatorio alla rete. Inoltre, poiché l’idea originale era quella di far passare anche la capacità di CANTAT-3 attraverso E-Farice hf., vi erano dubbi sul fatto che venisse eliminata la concorrenza nel settore della connettività verso l’Islanda, in quanto sul mercato sarebbe rimasto un unico fornitore.

4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ISLANDESI

Nelle proprie osservazioni sulla decisione n. 125/05/COL del 28 giugno 2005, le autorità islandesi riaffermano che il progetto Farice non configura un caso di aiuto di Stato. Secondo le autorità islandesi, la garanzia sul prestito e l’aumento della partecipazione del governo al capitale sociale sono in linea con le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Il progetto Farice costituisce inoltre un’infrastruttura ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Tuttavia, come affermato in una lettera precedente datata 21 gennaio 2005, le autorità islandesi ritengono che un aiuto di Stato sarebbe compatibile con l’articolo 61, paragrafo 3, lettere b) e c), dell’accordo SEE.

Le autorità islandesi giustificano la necessità delle misure in questione in base al fatto che la connettività in materia di telecomunicazioni e di accesso a banda larga sono una fase necessaria per la modernizzazione della società e dell’economia dell’UE e che sono un aspetto fondamentale dell’agenda di Lisbona nonché un presupposto per lo sviluppo del piano di azione e-Europe.

Tenuto conto della sua posizione geografica, l’Islanda è particolarmente dipendente dall’accesso ad una connettività economica ed affidabile a livello di telecomunicazioni. La connettività attualmente esistente non è né soddisfacente né affidabile o accettabile per le economie dell’Islanda e delle isole Færøer che dipendono dalle telecomunicazioni a causa delle limitazioni tecniche di CANTAT-3.

In queste circostanze, la partecipazione dello Stato derivava dalla necessità di rendere il progetto redditizio. Senza la partecipazione dello Stato il progetto sarebbe stato ritardato o non sarebbe stato affatto avviato.

Le autorità islandesi ritengono che i vantaggi dati dalla garanzia di una fornitura affidabile di servizi delle telecomunicazioni in Islanda superino gli svantaggi di una certa distorsione di concorrenza per gli altri concorrenti.

Prima della costituzione di Farice, sono state tenute riunioni introduttive con gli operatori islandesi nell’ambito delle quali soltanto tre degli operatori «più piccoli» hanno accettato di acquistare le azioni della società. Secondo le autorità islandesi, sono stati compiuti considerevoli sforzi per cercare parti fondatrici, non fissando alcun limite minimo per i conferimenti al capitale sociale. Le autorità islandesi sostengono pertanto che vi è stata una partecipazione molto estesa date le circostanze specifiche del progetto.

Le autorità islandesi sottolineano che la sezione 7 dell’accordo degli azionisti prevede un diritto di prelazione delle società fondatrici di Farice hf. Tale diritto è equivalente a quello previsto all’articolo 34 della legge islandese n. 2/1995 sulle società pubbliche a responsabilità limitata, ai sensi del quale gli azionisti sono autorizzati a sottoscrivere nuove azioni in rapporto diretto con le loro partecipazioni. Tale diritto è trasferibile e, inoltre, ogni azionista può sempre decidere non di esercitare il diritto di prelazione. Inoltre, la sezione 7(2) dell’accordo degli azionisti prevede che questi si sforzino di garantire che nuove parti possano partecipare all’aumento di capitale nonostante i diritti di prelazione.

L’accordo degli azionisti prevede che i prezzi vengano fissati in maniera trasparente e non discriminatoria alle condizioni di mercato. La politica dei prezzi della società si baserà sui principi di orientamento dei costi, di trasparenza e di non discriminazione. Le autorità islandesi paragonano il progetto Farice alla situazione di cui alla decisione della Commissione N 307/2004, relativa ad un progetto di infrastruttura a banda larga nel Regno Unito destinato a fornire servizi a banda larga di massa ad imprese e cittadini nelle zone rurali e periferiche della Scozia. Secondo le loro informazioni, i prezzi per la capacità sul sistema Farice sono probabilmente i più elevati per servizi simili in tutto il Nord-Atlantico. Questo è una delle ragioni per le quali il volume venduto nel 2005 corrisponde a meno del 5 % della capacità attualmente installata su Farice.

Per quanto riguarda la questione dell’accesso aperto, le autorità islandesi sottolineano che l’accesso all’infrastruttura è aperto, trasparente e non discriminatorio.

Le autorità islandesi ritengono infine che, anche qualora venisse constatata la presenza di aiuti di Stato, l’importo complessivo di detti aiuti sarebbe limitato. Poiché si tratta in particolare di una garanzia di prestito, un importo limitato di questo tipo non può essere considerato contrario all’interesse comune ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE. Per quanto concerne l’aumento della partecipazione dello Stato islandese, le autorità islandesi hanno sostenuto che «lo scopo iniziale della costituzione di Farice hf. nel settembre 2002 era soltanto la preparazione per la realizzazione e la gestione del sistema di comunicazione via cavo sottomarino. A quel punto, la necessità finanziaria dell’intero progetto — né l’assetto proprietario definitivo — non era stata decisa in via definitiva […] Nessuna impresa sarebbe in grado di intraprendere l’effettiva realizzazione e gestione del cavo […] Il primo aumento di capitale nel gennaio 2003 non era pertanto un normale “aumento del capitale sociale” di un’impresa, ma era in effetti simile alla costituzione di una nuova impresa con un nuovo scopo societario.» Il fatto che gli operatori privati detenessero la maggior parte delle azioni in tutte le fasi e che apportassero contributi sostanziali all’impresa contemporaneamente allo Stato islandese, dimostra che un eventuale aiuto di Stato sarebbe molto limitato.

Per quanto riguarda le riserve in materia di concorrenza (cfr. la sezione II.3.2 della decisione n. 125/05/COL), le autorità islandesi affermano che attualmente né Farice hf. né E-Farice ehf. prevedono in alcun modo di acquistare o affittare maggiore capacità CANTAT-3 e che le discussioni con Teleglobe a suo tempo non hanno mai condotto ad alcun accordo. È stato inoltre dimostrato che, a causa dei prezzi elevati di Farice, i clienti hanno utilizzato sempre di più la capacità CANTAT-3, che è in grado di competere con Farice hf.

II.   VALUTAZIONE

1.   ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO SEE

L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

1.1.   LA GARANZIA DEL PRESTITO DELLO STATO ISLANDESE

In generale, una garanzia statale consente al beneficiario di ottenere un prestito a condizioni migliori di quelle solitamente conseguibili sui mercati finanziari. Le garanzie concesse dallo Stato possono pertanto rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

Tuttavia, nelle disposizioni del capitolo 17.4(2) degli orientamenti in materia di garanzie statali della guida sugli aiuti di Stato dell’autorità (di seguito «la guida»), l’autorità ha previsto una situazione nella quale una garanzia statale ad hoc non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. A tal fine, la garanzia statale deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie;

b)

il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato;

c)

la garanzia è connessa ad una operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo massimo predeterminato, non assiste più dell’80 % del prestito in essere e non è prorogabile;

d)

per la garanzia prestata viene pagato il prezzo di mercato (che dipende, in particolare, dall’importo e dalla durata della garanzia, dalle coperture fornite dal mutuatario, dalla situazione finanziaria del medesimo, dal settore economico, dalle prospettive, dalla frequenza degli inadempimenti e da altre condizioni economiche).

L’autorità valuterà dunque in primo luogo se la garanzia statale a favore di Farice hf. per il prestito a termine A soddisfa le quattro condizioni previste dalla guida, il che esclude la presenza di aiuto di Stato. Soltanto in caso di una conclusione negativa a tale proposito l’autorità valuterà le singole condizioni dell’accordo dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

1.1.1.   Condizioni che escludono l’esistenza di aiuto — Capitolo 17.4(2) della guida sugli aiuti di Stato

Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, il progetto non si sarebbe potuto sviluppare su base puramente commerciale e richiedeva la partecipazione dello Stato. Sebbene Farice hf. non fosse tecnicamente in difficoltà finanziarie (prima condizione), poteva soltanto garantire un prestito di 11 Mio EUR a condizioni di mercato (prestito D). Il fatto che le banche abbiano richiesto non solo una garanzia dallo Stato per il prestito a termine A ma anche una garanzia dai due precedenti monopolisti statali delle telecomunicazioni (Síminn per il prestito a termine B e Telefonverkið P/F per il prestito a termine C), che appartenevano ancora ai rispettivi Stati, dimostra che Farice non era in grado di ottenere un prestito a condizioni di mercato senza l’intervento dello Stato. La seconda condizione non è dunque soddisfatta.

Per quanto riguarda la terza condizione, l’autorità ha ritenuto, in via preliminare, nella decisione di avvio di indagine formale, che la garanzia statale copra il 100 % del prestito a termine A garantito. Il pacchetto complessivo di prestito è composto di quattro [o cinque (21)] diversi importi con diverse condizioni di prestito, diversi mutuanti e diverse garanzie. Le autorità islandesi sostengono che si tratta di un solo prestito, pari a 34,5 Mio EUR, e che per questo la garanzia statale relativa al prestito a termine A non copre più dell’80 % del prestito. Tuttavia, come si evince dall’accordo di prestito, anche se concessi per la stessa garanzia, i quattro prestiti sono concessi da banche diverse che assumono soltanto la responsabilità dell’importo da loro prestato. Nessuna delle banche rinuncerebbe alla sua parte di copertura (22) — nel caso di fallimento di Farice hf. — per coprire uno degli altri prestiti. I diversi prestiti non solo hanno tassi d’interesse diversi ma hanno anche diversi periodi di rimborso, un diverso numero di rate e garanti diversi.

Va inoltre notato che la regola dell’80 % dovrebbe garantire che il creditore abbia ancora un vantaggio per il rischio che è disposto ad assumere. In queste circostanze, non sembra corretto tener conto — relativamente alla decisione commerciale presa dalla Nordic Investment Bank e onde stabilire la base di prestito alla quale si applica la regola dell’80 % — del fatto che altri prestiti siano stati concessi da Íslandsbanki e da Føroya Banki. Nordic Investment Bank non ha infatti assunto alcuna responsabilità relativamente a tali prestiti.

Per queste ragioni, l’autorità ritiene che ciascuna parte dell’importo complessivo di prestito costituisca un prestito indipendente di per sé. La combinazione dei prestiti in un unico documento non sembra avere un’importanza significativa. Per questo motivo, l’autorità ritiene che la garanzia statale copra il 100 % del prestito a termine A garantito per un importo massimo di 9,4 Mio EUR. Pertanto la terza condizione non è soddisfatta.

Per quanto riguarda la quarta condizione, l’autorità nota che il fondo di garanzia dello Stato islandese ha addebitato un premio di garanzia dello 0,5 % annuo relativamente al prestito a termine A. Il premio è stato pagato anticipatamente per un importo di 438 839 EUR. È stata inoltre addebitata una garanzia di 120 000 ISK.

Soltanto presupponendo che il fondo di garanzia dello Stato tenesse conto, nella valutazione del premio, delle caratteristiche concrete del prestito garantito, in particolare le condizioni per il rimborso (23) e che seguisse, per la sua valutazione, il cosiddetto principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, sarebbe soddisfatta la quarta condizione di cui al capitolo 17.4(2) della guida. Tuttavia, pur essendo state invitate a provare che il premio di garanzia riflette il tasso di mercato, le autorità islandesi non hanno giustificato tale punto, ma si sono sostanzialmente limitate a ripetere le disposizioni rilevanti della legge sul fondo di garanzia dello Stato. L’autorità sottolinea che, pur tenendo conto del fatto che la garanzia in questione è una garanzia di recupero con un rischio minore, il premio addebitato a Farice si situa al livello dei valori più bassi della forbice di premi che deve fissare la National Debt Management Agency [dallo 0,5 al 4 % (24)], il che non è stato motivato dalle autorità islandesi nonostante le osservazione fatte dall’autorità nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale (25).

Ulteriori indicazioni sul tasso di mercato adeguato possono essere derivate dal capitolo 17.3(2) della guida, che definisce l’importo dell’aiuto, ossia l’equivalente sovvenzione di una garanzia singola, come la differenza tra il tasso di mercato ed il tasso ottenuto grazie alla garanzia statale, dopo deduzione di eventuali premi. Si intende che, se il mutuatario beneficia di un tasso d’interesse favorevole, che non avrebbe ricevuto senza l’intervento dello Stato, l’elemento dell’aiuto è costituito dall’importo rimanente rispetto al tasso di mercato e dopo che è stato dedotto il premio. Se il premio non elimina completamente tale vantaggio, la garanzia statale sarebbe ancora vantaggiosa per il beneficiario distorcendo pertanto il mercato. In tali circostanze il vantaggio che deriva dalla garanzia non è stato eliminato dal premio e dovrebbe dunque essere considerato come un aiuto (26).

Sulla base delle informazioni di cui dispone (l’autorità non ha alcuna informazione sui rating di credito per Farice hf.), l’autorità proverà ad effettuare una stima del valore della garanzia e della relativa intensità dell’aiuto mediante un raffronto tra il prestito a termine A ed il prestito a termine D.

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, l’autorità ha espresso dubbi in merito al fatto che il tasso d’interesse del prestito a termine A andasse paragonato ai prestiti a termine B o D. L’autorità ritiene che il tasso d’interesse del prestito a termine A potrebbe essere confrontato al prestito a termine D (27), che è l’unico non coperto dallo Stato o da un’impresa di proprietà statale. La differenza tra il tasso d’interesse per questi due prestiti è di 1,32 punti percentuali. Deducendo un premio di garanzia dello 0,50 %, la differenza ammonta a 0,82 punti percentuali (28). Questo determinerebbe un importo di aiuto pari a circa 720 000 EUR (29). Tuttavia, si deve considerare che il prestito a termine D ha un periodo di rimborso (scadenza) più breve rispetto al prestito a termine A. Mentre il prestito a termine A sarà rimborsato soltanto nel 2015, ossia 11 anni dopo la conclusione dell’accordo di prestito, il prestito a termine D sarà rimborsato nel 2009 [cfr. tabella al punto I.2.2, lettera a) della presente decisione]. Se il prestito a termine D avesse la stessa lunga scadenza del prestito a termine A (ossia il 2015), vi sono motivi per ritenere che Íslandsbanki hf. avrebbe richiesto un tasso d’interesse superiore all’Euribor + 1,50 %. Utilizzando le curve di rendimento Eurobond per il 2004 (30) la differenza tra i titoli a scadenza 5 e 11 anni evidenzia una differenza nel tasso di rendimento di circa 0,8 punti percentuali. Per non sottovalutare il vantaggio della garanzia e della relativa intensità di aiuto, questa differenza deve essere presa in considerazione, il che per il prestito a termine D determinerebbe un tasso d’interesse Euribor + 2,3 % (1,5 % del tasso originale più lo 0,8 % aggiuntivo), aumentando in questo modo l’intensità degli aiuti a 1,62 % (31) ossia circa 1,4 Mio EUR (32). Questa cifra dovrebbe essere considerata indicativa piuttosto che un calcolo esatto dell’ammontare dell’aiuto. Non si può dare per scontato che un mutuante commerciale avrebbe richiesto, per un prestito non garantito, 2,12 punti percentuali (33) in più del tasso per il prestito a termine A, anche se la scadenza fosse stata la stessa. Un tasso richiesto dipenderebbe dalla valutazione del rischio del mutuante, che non necessariamente determina l’aumento di cui al calcolo sopra.

Non sono pertanto soddisfatte tre condizioni cumulative sulle quattro previste nella guida degli aiuti di Stato per valutare se una garanzia statale singola costituisca o meno aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Anche se il mutuatario, Farice hf., non era tecnicamente in difficoltà finanziarie, non poteva ottenere un prestito dai mercati finanziari alle condizioni di mercato senza l’intervento dello Stato ma aveva bisogno della garanzia statale per il 100 % del prestito a termine A in essere. Farice hf. non ha inoltre pagato un prezzo di mercato per la garanzia, che dovrebbe riflettere l’importo e la durata della garanzia e la copertura concessa dal mutuatario, nonché, in particolare, il settore di attività e le prospettive.

Per le ragioni sopra esposte, l’autorità non può concludere che la garanzia statale a favore di Farice hf. per il prestito a termine A escluda la presenza di aiuti di Stato.

1.1.2.   Le condizioni dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

Affinché una misura venga considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, deve soddisfare le seguenti condizioni cumulative: l’aiuto costituisce un vantaggio selettivo a favore di talune imprese, è concesso mediante risorse statali, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra le parti contraenti dell’accordo SEE.

Una misura che accorda un vantaggio a determinati beneficiari specifici e che non è una misura generale costituisce aiuto.

Le autorità islandesi hanno sostenuto che il sostegno concesso al progetto Farice non contiene alcun aiuto di Stato, poiché il cavo sottomarino si qualifica come infrastruttura e la misura a suo favore è dunque una misura «generale» e non una misura selettiva. Come specificato nella comunicazione della Commissione europea [COM(2001) 35 definitivo] «Migliorare la qualità dei servizi nei porti marittimi, passaggio essenziale per il sistema dei trasporti in Europa» (34), il criterio di selettività è un importante parametro per decidere se una misura di finanziamento concreta costituisce aiuto di Stato.

Secondo la prassi seguita dalla Commissione, il finanziamento statale per la realizzazione o la gestione di infrastrutture non deve essere considerato aiuto se l’infrastruttura è direttamente gestita dallo Stato (il che non è per il progetto in questione) o viene bandita una gara pubblica per la selezione del gestore e se l’accesso all’infrastruttura è aperto a tutti i potenziali utenti su una base non discriminatoria (35).

Come precisato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, anche se nell’ambito del progetto si è cercata un’ampia partecipazione, né la realizzazione né la gestione della società sono state organizzate mediante gara pubblica d’appalto. La partecipazione statale è piuttosto avvenuta in risposta ad un’iniziativa privata, avviata dai due operatori già presenti sul mercato delle telecomunicazioni (36). Inoltre, per quanto riguarda l’accesso non discriminatorio, anche se la partecipazione alla società, secondo l’accordo degli azionisti, non è limitata, gli azionisti fondatori mantengono determinati diritti di prelazione, che sembrano metterli in una posizione migliore rispetto ai nuovi azionisti.

A prescindere da questo ed in linea con la prassi della Commissione, una misura non costituisce una misura generale se l’organismo che gestisce l’infrastruttura svolge un’attività economica, poiché questo può conferire un vantaggio potenziale al beneficiario (37) rispetto agli operatori concorrenti. A tale riguardo è sufficiente notare che il contributo concesso dallo Stato va a vantaggio di Farice hf., che gestisce il cavo e vende i diritti degli utenti alle parti interessate in cambio di una remunerazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado europeo, la gestione di un’infrastruttura costituisce un’attività economica ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE (38). Farice hf. può beneficiare della realizzazione di un’infrastruttura coperta da una garanzia statale e da fondi pubblici in una situazione in cui le parti private non erano disposte a garantire il finanziamento completo del progetto, mentre altri operatori avrebbero dovuto finanziarne il 100 % per conto proprio.

Inoltre, la partecipazione nella società è soprattutto orientata verso gli operatori delle telecomunicazioni. La connettività attraverso il cavo Farice viene attualmente venduta soltanto in grandi unità agli operatori commerciali che rivendono il servizio sul mercato a valle agli utilizzatori finali. Sono stati questi operatori commerciali che hanno preso l’iniziativa alla quale lo Stato ha risposto. Il tipo di servizio è pertanto mirato ad operatori commerciali e non al pubblico in generale. L’autorità ritiene pertanto che il progetto debba essere considerato come un impianto destinato alle imprese, che rientra nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato, e non come un’infrastruttura generale (39).

Per determinare se una misura di Stato costituisce aiuto, è necessario stabilire se l’impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto a normali condizioni di mercato.

Come specificato nel capitolo 17.2.1, paragrafo 1, della guida sugli aiuti di Stato, una garanzia statale permette al mutuatario di ottenere un prestito a condizioni finanziarie migliori rispetto a quelle normalmente disponibili sui mercati finanziari. In generale, senza la garanzia statale, il mutuatario non troverebbe un’istituzione finanziaria disposta a concedergli un prestito a qualsiasi condizione.

Come precisato in precedenza (sezione II.1.1.1 della presente decisione), il fatto che le banche abbiano richiesto non solo una garanzia dallo Stato per il prestito a termine A ma anche una garanzia dai due ex monopolisti statali delle telecomunicazioni (Síminn per il prestito a termine B e Telefonverkið P/F per il prestito a termine C), che appartenevano ancora ai rispettivi Stati, dimostra che Farice non era in grado di ottenere un prestito a condizioni di mercato senza l’intervento dello Stato.

Inoltre, tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo. Come sopra dimostrato (sezione II.1.1.1 della presente decisione), il premio richiesto a Farice hf. si situa al livello più basso della forbice e potrebbe non rappresentare una remunerazione adeguata. Le autorità islandesi, nelle loro osservazioni in merito alle riserve sollevate su tale punto nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, non hanno fornito alcuna informazione sulla cui base l’autorità potrebbe valutare che il premio pagato era adeguato. Questo aspetto va considerato in particolare tenendo conto del fatto che il premio non eliminava interamente il vantaggio goduto da Farice hf. ottenendo dalle banche un tasso d’interesse più basso per il prestito a termine A. Come si evince dal capitolo 17.2.1, paragrafo 2, della guida sugli aiuti di Stato, quando lo Stato rinuncia ad un premio adeguato, vi è un beneficio per l’impresa.

L’autorità ritiene pertanto che Farice hf. abbia goduto di un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto a normali condizioni di mercato.

Onde essere considerato aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, il vantaggio economico deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Lo Stato islandese ha fornito una garanzia per un prestito di 9,4 Mio EUR a favore di Farice: la garanzia statale comporta quindi risorse statali.

Inoltre, come specificato nel capitolo 17.2.1, paragrafo 2, della guida sugli aiuti di Stato, quando lo Stato rinuncia ad un corrispettivo adeguato, questo rappresenta una perdita di risorse statali. Come illustrato sopra, il premio addebitato a Farice hf. si situa nella fascia inferiore della forbice e potrebbe non rappresentare una remunerazione adeguata, in particolare tenendo conto del tasso d’interesse più basso ottenuto. Poiché lo Stato islandese avrebbe potuto richiedere che venisse pagato un premio più elevato, e di conseguenza ha rinunciato ad entrate più alte, vi è un utilizzo di risorse statali.

Lo Stato non ha inoltre agito come un investitore privato operante in un’economia di mercato, il che escluderebbe l’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. L’analisi dei due criteri di cui sopra dimostra che il progetto non si è sviluppato su basi commerciali. La partecipazione dello Stato al progetto, in particolare garantendo il prestito a termine A, è diventata necessaria in una situazione in cui gli investitori privati operanti sul mercato — in caso di concessione della garanzia — avrebbero richiesto un premio più elevato. Questo dimostra che lo Stato islandese, assumendo la garanzia, non ha agito secondo il principio dell’investitore privato operante sul mercato.

Affinché l’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE sia applicabile, la misura deve falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi tra le parti contraenti. Le imprese che traggono beneficio da un vantaggio economico concesso dallo Stato che riduce il loro normale onere finanziario si trovano in una posizione competitiva migliore di coloro che non possono godere di tale vantaggio.

L’intervento dello Stato rafforza la posizione di Farice hf. garantendo il finanziamento del progetto rispetto ai concorrenti che non usufruiscono di una tale garanzia e dovrebbero effettuare l’investimento soltanto a condizioni di mercato, come ad esempio altri fornitori di cavi per la connettività Internet (come la rete CANTAT-3). Il consorzio che gestisce la rete CANTAT-3 comprende, tra l’altro, l’operatore di telecomunicazioni islandese Landssími Íslands hf., Teleglobe e Deutsche Telekom. CANTAT-3 ha punti di connessione in Canada, Islanda, isole Færøer, Danimarca, Regno Unito e Germania.

La garanzia, inoltre, è concessa per un progetto che è realizzato da operatori commerciali multinazionali e costituisce un’attività oggetto di scambi tra parti contraenti.

Di conseguenza, la misura in questione pregiudica la concorrenza e gli scambi fra le parti contraenti.

Per le ragioni sopra esposte, l’autorità conclude che la garanzia statale concessa a favore di Farice hf. per il prestito a termine A costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

1.2.   L’AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLO STATO COME AZIONISTA DI FARICE HF.

Tra il momento della costituzione della società nel settembre 2002 e quello della notifica all’inizio del 2004, la partecipazione dello Stato in Farice hf. è aumentata, passando da un iniziale 27,33 % al 46,5 %. Secondo la spiegazione data dalle autorità islandesi nella loro risposta del giugno 2004, Síminn ha specificato che non intendeva conferire più del 33,33 % del capitale sociale (40).

Per gli scopi del controllo degli aiuti di Stato, si deve stabilire se l’aumento di capitale in Farice hf. effettuato dallo Stato rispetta il principio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato. Il capitolo 19 della guida sugli aiuti di Stato stabilisce l’approccio generale seguito dell’autorità per quanto riguarda l’acquisizione di partecipazioni da parte delle autorità pubbliche.

Secondo il capitolo 19.6(b) della guida, non si configura aiuto di Stato quando viene conferito nuovo capitale ad un’impresa in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante a normali condizioni di mercato. Questo può valere quando le partecipazioni pubbliche in un’impresa devono essere aumentate, se il capitale conferito è proporzionale al numero di azioni detenute dalle autorità ed interviene in concomitanza con il conferimento di capitale da parte di un azionista privato. La partecipazione dell’investitore privato deve avere reale significato economico.

D’altro lato, si è in presenza di aiuto di Stato quando viene apportato nuovo capitale ad un’impresa in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante a condizioni normali in un’economia di mercato. Ai sensi del capitolo 19.6(c) della guida, questo avviene, tra l’altro, quando il conferimento di capitale in società il cui capitale è suddiviso tra azionisti privati e pubblici porta la partecipazione pubblica ad un livello significativamente più elevato di quanto fosse originariamente ed il relativo calo delle partecipazioni degli azionisti privati è dovuto in gran parte alle insoddisfacenti prospettive di profitto dell’impresa.

Le autorità islandesi sostengono che l’aumento del capitale sociale da parte dello Stato islandese non dovrebbe essere considerato come un conferimento di nuovo capitale, ma piuttosto come la costituzione iniziale della società. Le autorità islandesi affermano che nel settembre 2002 Farice hf., con un capitale sociale di 30 Mio ISK, non era in grado di sostenere il progetto di costruzione o gestione del sistema sottomarino di comunicazioni via cavo. Anziché costituire — come si era discusso — una nuova società, il primo aumento di capitale del gennaio 2003 non era pertanto, secondo le autorità islandesi, un normale «aumento di capitale», ma era in effetti simile alla costituzione di una nuova società con un nuovo scopo. L’autorità sottolinea che la guida sugli aiuti di Stato considera l’aumento del capitale sociale, indipendentemente dal momento in cui ha luogo, come una sottocategoria del conferimento di nuovo capitale. Poiché la guida riflette il principio generale dell’investitore privato operante in un’economia di mercato, l’aumento del capitale sociale deve essere analizzato in base ai suoi meriti. Anche se il governo avesse assunto una partecipazione più elevata già durante la fase di preparazione, questa sarebbe stata comunque soggetta ad un’analisi in base alle disposizioni sugli aiuti di Stato. Per tale valutazione è dunque rilevante soltanto se l’aumento del capitale sociale riflette le motivazioni di un investitore privato operante a condizioni di mercato.

L’autorità non nega che, in termini reali, l’aumento delle partecipazioni degli operatori privati è avvenuto contemporaneamente all’aumento del capitale effettuato dallo Stato. Tuttavia, secondo l’autorità, l’aumento da parte degli operatori privati non era proporzionato all’aumento di capitale della partecipazione dello Stato.

Come illustrato nella tabella precedente [cfr. sezione I.2.2, lettera b) della presente decisione] il capitale di Farice hf. è passato da 327 000 EUR a 14 070 000 EUR nel gennaio 2003. La partecipazione dello Stato islandese è salita dal 27,33 % (90 000 EUR) al 46,53 % (6 547 000 EUR), ossia di quasi 20 punti percentuali. Anche se, come giustamente osservato dalle autorità islandesi, la partecipazione di Síminn è salita da 155 000 EUR a 4 690 000 EUR, in termini relativi tale partecipazione è scesa dal 47,33 % al 33,33 % (– 14 punti percentuali). Eccezione fatta per Telefonverkið, sono scese anche le partecipazioni di tutti gli altri azionisti (dall’1,33 % allo 0,33 %), il che dimostra che in termini relativi gli operatori commerciali si sono distanziati dal progetto.

È probabile che questo sia dovuto alle insoddisfacenti prospettive di profitto della società. Nella lettera del settembre 2004, le autorità islandesi hanno affermato quanto segue:

«Síminn ha ritenuto che l’aumento della capacità di soddisfare la domanda prevedibile di fornire una soluzione alternativa per le emergenze, fossero un’impresa finanziariamente rischiosa, che offriva uno scarso rendimento sul capitale investito (in particolare per una società in via di privatizzazione). Per facilitare il necessario aumento della capacità, in particolare in considerazione del breve lasso di tempo disponibile prima che la capacità fosse superata dalla domanda, il governo è intervenuto.»

Le autorità islandesi affermano inoltre che la riluttanza del mercato nei confronti del progetto è stata indicata nella fase preparatoria quando Síminn e Telefonverkið hanno incaricato IBM Consulting di una consulenza sulla redditività economica del progetto e sulle sue possibilità di finanziamento. I risultati indicavano chiaramente che il finanziamento non poteva avvenire con strumenti tradizionali (41).

Da questo risulta che la mancanza iniziale di impegno da parte degli investitori privati era la ragione che ha spinto il governo a sottoscrivere il necessario aumento di capitale all’inizio del 2003 (42), aumentando in questo modo la partecipazione dello Stato in Farice hf.

L’aumento della partecipazione dello Stato islandese in Farice è stato inoltre accompagnato dalla concessione di una garanzia statale di 9,4 Mio EUR per coprire il prestito a termine A, analizzata supra nella presente decisione. Conformemente al capitolo 19.6(d) della guida sugli aiuti di Stato, si presume l’esistenza di aiuto di Stato quando l’acquisizione di una partecipazione da parte delle autorità è combinata con altri tipi di intervento che devono essere notificati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte.

L’aumento del capitale sociale, in una situazione in cui nessun investitore privato aumentava la propria partecipazione nella stessa proporzione, rappresentava dunque un vantaggio per una singola società (Farice hf.) ed una perdita di risorse statali.

L’intervento dello Stato rafforza la posizione di Farice hf. garantendo il finanziamento del progetto nei confronti dei concorrenti che non beneficiano di una tale partecipazione dello Stato (ad esempio la rete CANTAT-3) in una situazione in cui gli operatori privati non sono disposti a conferire ulteriori fondi. Il consorzio che gestisce la rete CANTAT-3 comprende, tra l’altro, l’operatore islandese delle telecomunicazioni Landssími Íslands hf., Teleglobe e Deutsche Telekom. CANTAT-3 ha punti di connessione in Canada, Islanda, isole Færøer, Danimarca, Regno Unito e Germania.

Inoltre, l’aumento della partecipazione riguarda un progetto che è realizzato da operatori commerciali multinazionali e costituisce un’attività oggetto di scambi tra le parti contraenti.

Di conseguenza, la misura in questione pregiudica la concorrenza e gli scambi fra le parti contraenti.

1.3.   CONCLUSIONE

Per le ragioni sopra esposte, l’autorità conclude che la garanzia statale concessa per il prestito a termine A e l’aumento di capitale conferito dallo Stato islandese costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

2.   REQUISITI PROCEDURALI

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte, «all’autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti.» Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte, «qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente all’autorità dallo Stato EFTA interessato e non vi può essere data esecuzione prima che l’autorità abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato, una decisione di autorizzazione.»

Farice hf. è stata costituita nel 2002 ed i lavori per la realizzazione del cavo sono iniziati già nel giugno 2003. Il cavo è stato ufficialmente inaugurato nel febbraio 2004 (43). L’aumento del capitale sociale ha avuto luogo nel gennaio 2003 e la garanzia di recupero delle autorità islandesi è del 27 febbraio 2004, ossia prima che l’autorità avesse la possibilità di esprimere un’opinione sulla notifica delle misure il 27 febbraio 2004. Le autorità islandesi hanno pertanto dato esecuzione alle misure prima che l’autorità avesse preso una decisione definitiva in merito.

L’autorità sottolinea dunque che le autorità islandesi non hanno rispettato l’obbligo sospensivo di cui all’articolo 3 nella parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte.

3.   COMPATIBILITÀ

Secondo l’autorità, alle misure d’aiuto non è possibile applicare nessuna delle esenzioni previste ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2 (44), e dell’articolo 61, paragrafo 2 o 3, lettere a) e d), dell’accordo SEE.

Come specificato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, secondo l’autorità il sostegno statale non può essere giustificato a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE. È evidente che l’esistenza di una connettività internazionale affidabile potrebbe essere considerata di interesse generale in determinate circostanze. Anche se il progetto è sovranazionale, questo non basta per accettare che al progetto si applichi l’esenzione di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE. L’aiuto in questione si presenta sotto forma di aiuto settoriale, a vantaggio di una società specifica (Farice hf.) e deriva da un’iniziativa privata di un gruppo di operatori commerciali anziché avere risultati positivi più ampi per l’economia europea o determinare notevoli effetti di spill-over per la società in generale. Il progetto non va a vantaggio dello Spazio economico europeo nel suo complesso (45) e non rientra neppure nell’ambito di un’azione comunitaria in questo settore (46).

È necessario valutare se l’aiuto potrebbe essere giustificato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. Ai sensi di tali disposizioni, gli aiuti possono essere considerati compatibili se sono «destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

L’autorità ritiene che l’analisi della compatibilità debba basarsi direttamente sull’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. Per essere considerata compatibile ai sensi di tale disposizione, la misura di aiuto di Stato deve essere necessaria e proporzionata all’obiettivo perseguito.

3.1.   LA NECESSITÀ DEGLI AIUTI

L’autorità sottolinea che il progetto intende garantire la connettività Internet all’Islanda mediante un metodo affidabile di trasmissione per il quale il precedente collegamento CANTAT-3 fungerà da back-up. Vista la sua posizione geografica, l’Islanda dipende in maniera particolare dall’accesso ad una connettività delle telecomunicazioni economica ed affidabile. Come illustrato nella sezione I.2 della presente decisione, le alternative esistenti — quali il cavo CANTAT-3 o i satelliti — non erano opzioni durevoli a causa delle loro limitazioni o tecniche o della dipendenza da altri azionisti del consorzio [CANTAT-3 (47)] o dei loro costi crescenti (satelliti). Il nuovo cavo sottomarino, destinato a diventare il principale mezzo di connessione verso l’Islanda, ha capacità e affidabilità maggiori e — con il back-up garantito da CANTAT-3 — è in grado di garantire la fornitura di servizi di telecomunicazioni verso l’Islanda. La disponibilità di collegamenti a banda larga (48) è stata riconosciuta come obiettivo legittimo nella politica della Commissione e nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (49) nonché come tipo di servizio che, per sua stessa natura, può incidere positivamente sulla produttività e sulla crescita di numerosi settori ed attività.

Come si può evincere dalla sua storia (in particolare lo studio di fattibilità del marzo 2002), il progetto Farice non poteva sopravvivere come iniziativa puramente privata. Sia la concessione di una garanzia statale che l’aumento del capitale sociale sono dovuti alla necessità di una maggior partecipazione dello Stato per rendere il progetto economicamente redditizio. Senza la partecipazione dello Stato il progetto sarebbe stato ritardato o non sarebbe stato affatto intrapreso. Per le ragioni sopra esposte, l’autorità ritiene che il sostegno dello Stato fosse necessario ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.

3.2.   LA PROPORZIONALITÀ DEGLI AIUTI

Per essere compatibili con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, le misure di aiuto devono essere anche proporzionate all’obiettivo e non falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse. I vantaggi derivanti dalla garanzia di una fornitura sicura e affidabile di servizi di telecomunicazione verso l’Islanda devono essere analizzati confrontandoli con gli svantaggi della distorsione della concorrenza nei confronti dei concorrenti che non beneficiano di finanziamenti pubblici al momento di realizzare progetti analoghi.

Né la realizzazione né la gestione del cavo sono stati assegnati a Farice hf. in esito ad una gara di appalto pubblica. Secondo l’autorità, l’ampia diffusione delle informazioni su questo progetto, menzionata dalle autorità islandesi, non può sostituire una procedura d’appalto formale, in particolare poiché tale partecipazione era limitata alle parti islandesi e delle isole Færøer (50). Nella prassi della Commissione, la gara di appalto pubblico viene considerata un elemento positivo, anche se non necessariamente obbligatorio, per l’approvazione di progetti relativi alla banda larga (51). In tali decisioni, in particolare, si è sottolineato che il conferimento, mediante appalto pubblico, della gestione del cavo ad un gestore indipendente garantiva la neutralità del gestore dell’infrastruttura in modo migliore rispetto ad una situazione in cui il fornitore di servizi ha il controllo dell’infrastruttura, come nel caso di specie.

L’autorità osserva con favore che l’accordo degli azionisti prevede un sistema di prezzi trasparente e non discriminatorio a condizioni di mercato. La politica dei prezzi sembra trasparente, il programma è pubblicato sul sito web di Farice hf. e comprende la formula utilizzata per calcolare i prezzi.

Inoltre, l’accordo degli azionisti è in linea di massima aperto ai nuovi soci. Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale l’autorità ha sollevato dubbi sulla posizione dei nuovi soci rispetto alle parti che hanno costituito la società. Questi dubbi si basano soprattutto sulla sezione 7 dell’accordo degli azionisti che tutela la posizione dei fondatori della società dando loro la possibilità di mantenere il proprio livello di partecipazione al capitale. Nelle osservazioni sulla decisione dell’autorità (52), tuttavia, le autorità islandesi hanno dissipato i dubbi dell’autorità ed hanno sottolineato la distinzione tra accesso alla proprietà della società e accesso al cavo delle telecomunicazioni. Come specificato al punto precedente, l’accordo degli azionisti prevede un sistema di prezzi trasparente e non discriminatorio a condizioni di mercato e permette dunque un accesso adeguato al cavo delle telecomunicazioni.

L’aiuto calcolato a titolo indicativo relativamente alla garanzia statale [1,62 % (53) o circa 1,4 Mio EUR] è piuttosto limitato, se confrontato ai costi d’investimento complessivi di 48,9 Mio EUR, in quanto corrisponde al 2,9 %. Per quanto riguarda l’aumento della quota azionaria da parte dello Stato islandese, nel giugno 2003 la partecipazione statale era già scesa al 41 %, mentre quella di altri operatori privati come Og Vodafone era aumentata. Le autorità islandesi hanno precisato che, nonostante l’apertura degli attuali azionisti nei confronti di nuovi soci, nessuna impresa ha dimostrato interesse per il progetto (54). Il calcolo dell’importo dell’aiuto di Stato dovuto all’aumento della partecipazione dello Stato islandese non è diretto. Tuttavia, anche se si considerasse l’intero aumento del capitale come aiuto di Stato e persino se si ritenesse la totalità del prestito a termine A un aiuto di Stato (55), l’importo complessivo a carico dello Stato islandese sarebbe pari a circa 15,5 Mio EUR, il che corrisponde a circa il 32 % dei costi di investimento per il progetto Farice (56).

La Corte di giustizia ha statuito che una valutazione di compatibilità nel quadro degli aiuti di Stato non deve produrre risultati contrari alle altre disposizioni del trattato. Di conseguenza, per la valutazione a norma delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, è rilevante anche il fatto che il sostegno dello Stato venga concesso ad un progetto che potrebbe sollevare riserve a livello di concorrenza nel contesto dell’applicazione degli articoli 53 e/o 54 dell’accordo SEE (57). A tale proposito l’autorità ha tra l’altro osservato, nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che nonostante resti operativa l’infrastruttura CANTAT-3 (58), si temeva che in futuro l’intera connettività CANTAT-3 venisse convogliata in Islanda attraverso E-Farice hf., che detiene la maggioranza delle azioni di Farice hf. (59). L’autorità temeva pertanto la concorrenza in materia di connettività verso l’Islanda sarebbe stata eliminata, in quanto sul mercato sarebbe rimasto un unico fornitore. Tali preoccupazioni sono state ora dissipate.

Il progetto Farice favorisce la concorrenza in quanto crea un nuovo canale per la connettività internazionale dove in precedenza esisteva soltanto l’offerta CANTAT-3.

Inoltre, come conseguenza dei prezzi praticati da Farice hf., elevati rispetto a quelli internazionali, gli acquirenti di capacità all’ingrosso in Islanda, diversi dai soci fondatori di Farice, hanno tendenzialmente utilizzato la capacità CANTAT-3, che Teleglobe offre a prezzi più bassi. Questo dimostra che Farice non sembra poter controllare i prezzi o l’offerta sul mercato della connettività internazionale da e verso l’Islanda alle attuali condizioni di mercato. Le autorità islandesi stimano che Teleglobe venda attualmente ai clienti islandesi una capacità corrispondente a circa il 50 % del volume che passa attraverso Farice. Non sembra che Farice hf. applichi prezzi inferiori a CANTAT-3 e che sia in grado di fare uscire dal mercato tale concorrente. I clienti all’ingrosso che non sono affiliati con i fondatori di Farice hf. possono evitare il cavo Farice, come hanno in effetti fatto.

Le autorità islandesi hanno inoltre reagito alle riserve espresse nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, secondo le quali Farice hf. avrebbe avuto originariamente intenzione di acquistare/affittare in comune una maggiore larghezza di banda in CANTAT-3 per collegare ad anello i due sistemi. Tali acquisti complessivi di capacità disponibile avrebbero effettivamente eliminato Teleglobe come concorrente di Farice. Le autorità islandesi hanno sostenuto che Farice hf. o E-Farice ehf. non hanno attualmente in programma di acquistare o di affittare una maggiore capacità CANTAT-3 e che le discussioni avute anni prima con Teleglobe (60) non avevano mai portato ad un accordo. La situazione attuale è che sono disponibili sia la capacità Farice che la capacità CANTAT-3 da e verso l’Islanda. Vi sono inoltre altri operatori, come TDC e T-Systems, che forniscono capacità su CANTAT-3 verso l’Islanda, anche se su scala più ridotta.

Pertanto, nella situazione attuale, non vi sono secondo l’autorità motivi di preoccupazione a livello di concorrenza ed il relativo procedimento viene chiuso.

4.   CONCLUSIONE

Sulla base della valutazione sopra esposta, l’autorità ritiene che il sostegno concesso a favore di Farice hf. sia compatibile con l’accordo SEE. L’autorità deplora tuttavia che le misure siano attuate prima che l’Islanda avesse notificato all’autorità la garanzia statale e prima che l’autorità avesse messo una decisione definitiva sulla valutazione delle misure alla luce delle norme sugli aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sostengo concesso a favore di Farice hf. sotto forma di garanzia statale per un prestito e di aumento di capitale costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.

Articolo 2

La Repubblica d’Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.

Per l’autorità di vigilanza EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON

Membro del collegio


(1)  Di seguito «autorità».

(2)  Di seguito «accordo SEE».

(3)  Di seguito «accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 dell’accordo che istituisce un’autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall’autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 e pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, supplemento SEE n. 32. La guida è stata modificata da ultimo il 29 marzo 2006. Di seguito «guida sugli aiuti di Stato».

(5)  Decisione dell’autorità pubblicata nella GU C 277 del 10.11.2005 e supplemento SEE alla Gazzetta ufficiale dell’UE n. 56 del 10.11.2005, pag. 14.

(6)  Informazioni più dettagliate sulla corrispondenza intercorsa tra l’autorità e le autorità islandesi sono contenute nella decisione dell’autorità di avviare un procedimento d’indagine formale, decisione n. 125/05/COL, pubblicata nella GU C 277 del 10.11.2005, pag. 14.

(7)  GU C 277 del 10.11.2005 e supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’UE n. 56 del 10.11.2005, pag. 14.

(8)  In conformità delle disposizioni del protocollo 21 dell’accordo SEE e dell’articolo 11 del capitolo II, protocollo 4 dell’accordo sulla vigilanza e la Corte.

(9)  Il consorzio comprendeva tra l’altro l’operatore islandese di telecomunicazioni Landssími Íslands hf., Teleglobe e Deutsche Telekom.

(10)  La partecipazione dello Stato islandese in Síminn è stata venduta a Skipti ehf. con validità agosto 2005.

(11)  Cfr. la relazione di sintesi, fornita come allegato 1 alla notifica.

(12)  Cfr. anche le seguenti osservazioni delle autorità islandesi: «Pur se fornitore universale incaricato dei servizi, e in quanto tale tenuto a fornire servizi di comunicazione a lunga distanza sicuri, Síminn ha ritenuto che l’aumento della capacità per rispondere alla domanda, nonché la fornitura di una tratta alternativa per le emergenze, fossero un’impresa finanziariamente rischiosa, che avrebbe generato uno scarso rendimento sul capitale investito. Per facilitare il necessario aumento della capacità, in particolare in considerazione del breve lasso di tempo disponibile prima che la capacità fosse superata dalla domanda, il governo è intervenuto.»

(13)  Nel 2003 E-Farice ehf deteneva l’80 % di Farice hf., mentre il restante 20 % era detenuto da Føroya Tele (19,93 %) e da altre parti delle isole Færøer (complessivamente lo 0,6 %).

(14)  La relazione IBM è un rapporto presentato dalle autorità islandesi, che fa una sintesi del contesto e dello stato attuale del progetto Farice. Essa descrive l’idea del progetto, il piano aziendale e la struttura della rete, nonché la necessità di un nuovo cavo.

(15)  La relazione IBM sottolinea, a livello commerciale, che l’acquisto da parte di E-Farice della connettività di CANTAT-3 fornisce la possibilità di collegare ad anello i due sistemi di cavo in modo che Farice hf. possa offrire la propria connettività sicura ai propri clienti. La relazione descrive inoltre le trattative di E-Farice con Teleglobe per affittare capacità CANTAT-3 aggiuntiva. È stato discusso se Farice hf. o E-Farice dovessero affittare tutta la capacità disponibile all’Islanda ed alle isole Færøer.

(16)  Apporti di capitale iniziali, che sono stati successivamente cambiati. La società di holding E-Farice detiene tutte le azioni delle parti islandesi in Farice hf.

(17)  Il termine «backhaul» si riferisce spesso alla trasmissione da un sito o da una rete remoti verso un sito centrale o principale. In origine il termine era utilizzato per indicare la trasmissione di una comunicazione telefonica o di dati al di là del suo punto normale di destinazione e ritorno per utilizzare il personale disponibile (operatori, agenti, ecc.) o l’attrezzatura di rete non situati nella località di destinazione. Il termine ha in seguito assunto un significato più generico e solitamente implica una linea ad elevata capacità.

(18)  Anche se nella lettera allegata alla notifica si fa riferimento al Libor come base per stabilire il tasso di interesse del prestito per ciascuna rata, la clausola 7.1 dell’accordo di prestito fa riferimento all’Euribor. Per questo motivo, l’autorità considera il tasso Euribor come riferimento valido per determinare il tasso di interesse applicabile al prestito per ciascun periodo di interesse.

(19)  Cfr. lettera delle autorità islandesi dell’8 giugno 2004, pagina 7.

(20)  Poiché le autorità islandesi non utilizzano lo stesso tasso di conversione in tutta la tabella, l’autorità ha modificato la tabella da esse presentata per quanto riguarda gli importi in euro. L’autorità ha calcolato gli importi in euro nella tabella in base ai tassi di conversione pubblicati nella sua pagina web (http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html). Per la fase preparatoria ha utilizzato il tasso di conversione del 2002 (91,58), mentre per il 2003 ha utilizzato il tasso di conversione 84,32.

(21)  In quanto il prestito a termine B è fornito da due mutuanti diversi.

(22)  Secondo l’atto di garanzia dell’accordo di prestito, è stata registrata una garanzia di primo livello in terreni e attivi per 34,5 Mio EUR.

(23)  Le disposizioni dell’accordo di prestito prevedono la possibilità di pagare anticipatamente la totalità o una parte del prestito, eccezione fatta per il prestito a termine A, senza commissioni in caso di rimborso anticipato.

(24)  Cfr. lettera delle autorità islandesi del 21 gennaio 2005, pagina 9.

(25)  Cfr. pagina 11 della decisione dell’autorità n. 125/05/COL.

(26)  Le autorità islandesi non considerano questo aspetto, ma valutano l’adeguatezza del prezzo di mercato in quanto tale, e di conseguenza il fatto che la garanzia statale abbia determinato migliori condizioni di prestito rispetto alle condizioni di mercato, non viene considerato né ai sensi della seconda condizione (cfr. sopra) né della quarta.

(27)  Secondo la clausola 7.4 dell’accordo di prestito, soltanto il margine per il prestito a termine A può essere modificato dopo la firma dell’accordo. Una tale modifica può avere luogo il 18 marzo 2011 e sarà valida fino alla scadenza del prestito. Poiché questo dipende da trattative future, l’autorità non è in grado di valutare se un tale margine modificato costituirebbe aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE o se un eventuale aiuto potrebbe essere autorizzato. Tuttavia, le autorità islandesi sarebbero in grado di identificare l’esistenza di un elemento di aiuto per qualsiasi futura modifica applicando i parametri di calcolo di cui al punto precedente e, in caso di esistenza di un elemento di aiuto, dovrebbero notificare la misura di aiuto all’autorità.

(28)  Euribor + 1,50 % annuo – (Euribor + 0,18 % annuo) – 0,50 % = 0,82 %.

(29)  Sulla base del seguente calcolo: 438 839 EUR/0,5 × 0,82 = 719 695 EUR.

(30)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/EYC/EN/eyc-EN.htm#historical

(31)  Euribor + 2,30 % annuo – (Euribor + 0,18 % annuo) – 0,50 % = 1,62 %.

(32)  438 839 EUR/0,5 × 1,62 = 1 421 838 EUR.

(33)  2,30 – 0,18 (il tasso d’interesse del prestito a termine A).

(34)  Comunicazione COM(2001) 35 definitivo del 13 febbraio 2001.

(35)  Decisione N 527/02 della Commissione — Contributo finanziario della Grecia, a favore di un’impresa privata, per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e l’entrata in servizio dell’oleodotto per l’approvvigionamento di combustibile avio del nuovo aeroporto internazionale di Atene.

(36)  Cfr. decisione della Commissione C 67-69/2003, relativa ad aiuti a favore della costruzione di una conduttura per il trasporto di propilene tra Rotterdam, Anversa e la regione della Ruhr, punto 48. L’argomento invocato dalle autorità islandesi, secondo il quale la direttiva 2002/20/CE richiederebbe soltanto un’autorizzazione generale (e non una gara d’appalto), è valido ma non è rilevante in caso di aiuti di Stato. Secondo le disposizioni in materia di aiuti di Stato, lo svolgimento di una gara d’appalto è uno degli elementi per valutare se una misura può essere classificata come infrastruttura.

(37)  Cfr. decisione N 527/02 della Commissione — Contributo finanziario della Grecia, a favore di un’impresa privata, per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e l’entrata in servizio dell’oleodotto per l’approvvigionamento di combustibile avio del nuovo aeroporto internazionale di Atene. Cfr. inoltre la decisione della Commissione N 860/01 — Austria, relativa alla località sciistica Mutterer Alm, nella quale il funzionamento degli skilift è stato considerato un’attività economica che va a beneficio dell’operatore dello skilift e che non costituisce dunque una misura relativa ad un’infrastruttura. Cfr. decisione della Commissione C 67-69/2003, punto 48.

(38)  Cfr. causa T-128/98, Aéroports de Paris/Commissione europea, Raccolta 2000, pag. II-3929.

(39)  Cfr. decisione della Commissione N 213/2003 — Project Atlas, infrastruttura a banda larga per parchi di imprese.

(40)  Cfr. sezione I.2.2, lettera b) della presente decisione.

(41)  Cfr. lettera delle autorità islandesi del 25 giugno 2004, pagina 3.

(42)  L’autorità ha preso nota del riferimento fatto dalle autorità islandesi al discorso del presidente del consiglio di amministrazione di Farice hf. del 24 gennaio 2004. Tuttavia, tale discorso specifica soltanto che si tratta di un’«opportunità commerciale con profitti modesti» e che anche gli operatori privati hanno fornito coperture. Questo ultimo punto non è stato mai contestato dall’autorità; la questione se l’aumento della partecipazione dello Stato sia proporzionata è rimasta tuttavia senza risposta.

(43)  Comunicato stampa del 3 febbraio 2004.

(44)  Le autorità islandesi non hanno fornito informazioni che permettano all’autorità di effettuare una valutazione a norma di detta disposizione.

(45)  Cfr. ad esempio l’aiuto di Stato N 576/98 — Regno Unito, relativo al collegamento ferroviario mediante il tunnel sotto la Manica, in cui il collegamento ferroviario ad alta velocità era importante per l’intera UE e non soltanto per uno o pochi Stati membri.

(46)  Per tale criterio, cfr. ad esempio decisione 96/369/CE della Commissione sul sistema di ammortamento speciale a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 42).

(47)  Come specificato nella sintesi presentata dalle autorità islandesi nella notifica del 27 febbraio 2004, il membro del consorzio Teleglobe, in particolare, ha dovuto affrontare difficoltà commerciali.

(48)  Trasmissione di dati in cui un mezzo unico può trasportare contemporaneamente diversi canali. Il termine è inoltre utilizzato per paragonare una larghezza di banda di frequenza superiore a 3 MHz delle frequenze a banda stretta. La banda larga può trasmettere più dati ad una velocità più elevata.

(49)  Cfr. il piano d’azione e-Europe 2004, Comunicazione della Commissione — e-Europe 2005: una società dell’informazione per tutti, 28.5.2002, COM(2002) 263 definitivo; cfr. la decisione della Commissione N 213/2003 — Project Atlas, infrastruttura a banda larga per parchi di imprese e decisione N 307/2004 — Banda larga in Scozia — zone periferiche e rurali.

(50)  Le autorità islandesi sostengono che «è stata perseguita una partecipazione molto estesa in Islanda e nelle isole Færøer per trovare azionisti per il progetto Farice e tutti gli operatori di telecomunicazioni sono stati invitati a partecipare alla costituzione della società.»

(51)  Decisioni della Commissione N 307/2004, N 199/2004 e N 213/2003.

(52)  Cfr. lettera delle autorità islandesi del 28 giugno 2006, pagina 5.

(53)  Euribor + 2,30 % annuo – (Euribor + 0,18 % annuo) – 0,50 % = 1,62 %.

(54)  Cfr. lettera delle autorità islandesi del 28 giugno 2006, pagina 5.

(55)  Cfr. punto 17.3 del capitolo 17 della guida sugli aiuti di Stato dell’autorità, in cui si precisa che in determinate situazioni il valore della garanzia potrebbe essere lo stesso dell’importo effettivamente coperto da tale garanzia.

(56)  Intensità di aiuto del 35 % dei costi totali di investimento sono state ad esempio autorizzate dalla Commissione europea nel caso relativo ad aiuti di Stato N 188/2006 — Lettonia, per un progetto relativo alla banda larga nelle zone rurali.

(57)  Cfr. causa C-225/91, Matra SA/Commissione, punto 41, Raccolta 1993, pag. 3203; sentenza della Corte EFTA nella causa E-09/04, The Bankers’ and Securities’ Dealers Association of Iceland/autorità di vigilanza EFTA, punto 82, non ancora pubblicata.

(58)  In merito alla coesistenza di infrastrutture esistenti, cfr. decisione della Commissione N 307/2004, punto 45, dove chiaramente indicato che questo riduce al minimo i rischi di duplicazione inutile e limita l’impatto economico per gli operatori che già dispongono di infrastrutture. Cfr. anche decisione N 199/2004 della Commissione, punto 41, e decisione N 213/2003, punto 47.

(59)  Nel 2003 E-Farice ehf deteneva l’80 % di Farice hf., mentre il restante 20 % era detenuto da Føroya Tele (19,93 %) e da altre parti delle isole Færøer (complessivamente lo 0,6 %).

(60)  Teleglobe è sopravvissuta al precedente procedimento ex capitolo 11 ed è attualmente una società quotata NASDAQ.


Rettifiche

5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/84


Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 396 del 30 dicembre 2006 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136 del 29 maggio 2007 )

I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 136 del 29 maggio 2007, modificata dal regolamento (CE) n. 1354/2007 (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1) e rettificata nel maggio 2008 tramite la rettifica dell'articolo 3, punto 20, lettera c) (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 22).

La presente rettifica sopprime e sostituisce la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 141 du 31 maggio 2008, come segue:

Pagina 21, articolo 3, punto 20, lettera c):

anziché:

«c)

è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007, dal fabbricante o dall'importatore in qualsiasi momento tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso e, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;»,

leggi:

«c)

è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007, dal fabbricante o dall'importatore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che il fabbricante o l'importatore disponga di una prova documentale di ciò, compresa una prova attestante che la sostanza è stata immessa sul mercato da qualsiasi fabbricante o importatore tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso;».