ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
24 settembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 931/2008 della Commissione, del 23 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 932/2008 della Commissione, del 22 settembre 2008, recante divieto di pesca del melù nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

3

 

*

Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione, del 23 settembre 2008, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto ( 1 )

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/88/CE della Commissione, del 23 settembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ( 1 )

12

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/1


REGOLAMENTO (CE) N. 931/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

JO

156,8

TR

77,6

ZZ

117,2

0709 90 70

TR

93,2

ZZ

93,2

0805 50 10

AR

62,8

UY

64,8

ZA

77,6

ZZ

68,4

0806 10 10

TR

107,9

US

132,8

ZZ

120,4

0808 10 80

BR

56,2

CL

78,5

CN

80,5

NZ

121,3

US

116,3

ZA

83,7

ZZ

89,4

0808 20 50

AR

68,9

CN

140,1

TR

131,4

ZA

100,6

ZZ

110,3

0809 30

TR

130,8

US

162,0

ZZ

146,4

0809 40 05

IL

131,9

TR

80,5

XS

53,9

ZZ

88,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/3


REGOLAMENTO (CE) N. 932/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2008

recante divieto di pesca del melù nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

39/T&Q

Stato membro

NLD

Stock

WHB/1X14

Specie

Melù (Micromesistius poutassou)

Zona

Acque CE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

Data

19.8.2008


24.9.2008   

IT

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L 256/5


REGOLAMENTO (CE) N. 933/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2008

che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(2)

Il sistema deve combinare i seguenti quattro elementi: l’identificazione, con appositi mezzi (mezzi di identificazione) di ciascun animale, l’aggiornamento dei registri tenuti in ogni azienda nonché la conservazione dei documenti di trasporto e del registro centrale o della banca dati informatizzata. L’allegato di tale regolamento stabilisce le caratteristiche dei suddetti elementi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 21/2004, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1560/2007 (2), stabilisce che l’identificazione elettronica è obbligatoria a partire dal 31 dicembre 2009.

(4)

In data 17 novembre 2007, la Commissione ha presentato una relazione al Consiglio sull’attuazione del sistema di identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (3). La relazione conclude che, a talune condizioni, si può consentire agli Stati membri anche di scegliere nuove modalità di identificazione degli ovini e dei caprini.

(5)

Nel campo dell’identificazione elettronica sono intervenuti progressi tecnologici tali da far emergere l’opportunità di modificare i requisiti dei mezzi d’identificazione, fissati dal regolamento (CE) n. 21/2004, per permettere una più vasta gamma di combinazioni tecniche. Si può perciò consentire l’uso di mezzi di identificazione sviluppati di recente (identificatori iniettabili e marchi elettronici sul pastorale) come mezzi di identificazione ai sensi del suddetto regolamento. Il loro uso va tuttavia limitato ai trasporti nazionali perché occorre acquisire maggior esperienza nel maneggiare i nuovi mezzi di identificazione. Poiché l’identificazione elettronica diverrà il primo mezzo di identificazione, si deve permettere agli Stati membri come secondo identificatore un uso più flessibile dei mezzi di identificazione convenzionali. Occorre perciò modificare di conseguenza la parte A dell’allegato del suddetto regolamento.

(6)

La parte B dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce quali informazioni debbano essere contenute nei registri aggiornati conservati in ogni azienda. Una parte di tali informazioni è disponibile solo nell’azienda di nascita. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è perciò opportuno modificare questa parte dell’allegato.

(7)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce l’obbligatorietà, dal 31 dicembre 2009, dell’identificazione elettronica di tutti gli animali nati dopo tale data. Tuttavia, per il primo anno dopo il 31 dicembre 2009, la maggior parte degli animali sarà identificata solo con identificatori convenzionali non elettronici poiché tali animali saranno nati prima di quella data. Durante tale anno gli animali identificati sia con mezzi elettronici che convenzionali, saranno trasportati e trattati insieme.

(8)

I singoli codici animali, desunti dagli identificatori non elettronici, potranno essere registrati solo manualmente. La registrazione manuale degli identificatori non elettronici oltre a essere molto laboriosa per i detentori rappresenta una potenziale fonte di errori. Sarebbe inoltre gravoso per gli operatori separare i pochi animali con identificatori elettronici e registrare i loro singoli codici. Altrettanto oneroso sarebbe chiedere l’installazione di sistemi elettronici di lettura per registrazioni singole quando la maggior parte degli animali trasportati continua a essere identificata con marchi auricolari convenzionali non elettronici. La data a partire dalla quale il documento di trasporto dovrà contenere singoli codici animali va perciò posticipata al momento in cui una parte sostanziale della popolazione ovina e caprina sia già stata identificata con mezzi elettronici. Anche la relazione della Commissione sull’attuazione dell’identificazione elettronica degli ovini e dei caprini giunge alla stessa conclusione.

(9)

È perciò opportuno rinviare al 1o gennaio 2011 la data a partire dalla quale il documento di trasporto deve contenere il codice singolo di identificazione di ciascun animale. La data di cui al punto 2 della parte C dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, riguardante il documento di trasporto, va dunque modificata di conseguenza.

(10)

Riguardo all’obbligo di registrare i singoli codici animali nel documento di trasporto si dovrà tener conto della particolare situazione degli animali nati prima del 1o gennaio 2010. I rischi connessi al trasporto di tali animali a un impianto di macellazione sono pochi e non giustificano l’onere amministrativo supplementare che tale obbligo impone. Animali trasportati direttamente a un macello andrebbero perciò sottratti a tale obbligo, indipendentemente dalla data del loro trasporto.

(11)

Inoltre, anche se gli animali nati prima del 1o gennaio 2010 rappresentano ancora una parte sostanziale della popolazione ovina e caprina nel 2011, i rischi legati al loro trasporto continueranno a diminuire in proporzione alla diminuzione del numero di tali animali fino al 31 dicembre 2011. I trasporti di tali animali vanno dunque esentati dall’obbligo di registrare singoli codici animali nel documento di trasporto fino al 31 dicembre 2011. Dopo tale data, la maggior parte della popolazione ovina e caprina sarà identificata elettronicamente e la registrazione manuale sarà necessaria solo in pochi casi, dato che riguarderà solo animali vecchi trasportati ad altre aziende e non ai macelli. Dopo il 31 dicembre 2011, l’onere che tale registrazione impone ai detentori, nonché le potenziali fonti d’errore, ritorneranno a livelli accettabili.

(12)

Per il periodo di avvio del sistema è perciò opportuno stabilire disposizioni transitorie riguardo alla registrazione dei singoli codici animali nel documento di trasporto relativo ad animali nati prima del 1o gennaio 2010.

(13)

La parte C dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce le informazioni che devono essere contenute nel documento di trasporto. Non sempre l’azienda di partenza è in possesso del codice di identificazione dell’azienda di destinazione. In alternativa a tale codice, nome e indirizzo dell’azienda di destinazione o del successivo custode dovrebbero essere sufficienti.

(14)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 va pertanto modificato di conseguenza.

(15)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(2)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 25.

(3)  COM(2007) 711.


ALLEGATO

«ALLEGATO

A.   MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

1.

L’autorità competente approverà i mezzi di identificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1. Essi devono essere concepiti per i seguenti scopi:

a)

garantire almeno un marchio visibile e un marchio leggibile elettronicamente;

b)

restare applicati all’animale senza nuocergli; nonché

c)

essere facilmente sottratti alla catena alimentare.

2.

I mezzi di identificazione devono indicare, nell’ordine, un codice che fornisca le seguenti informazioni:

a)

il codice alfabetico a 2 lettere o il codice numerico a 3 cifre (1), ai sensi della norma ISO 3166, per lo Stato membro in cui si trova l’azienda che ha identificato l’animale per la prima volta (“codice del paese”);

b)

un singolo codice animale composto da non più di 12 cifre.

Oltre ai codici di cui ai punti a) e b), e purché la loro leggibilità non venga ridotta, l’autorità competente può autorizzare un codice a barre e chiedere ulteriori informazioni da parte del detentore.

3.

Il primo mezzo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), deve soddisfare i criteri di cui ai punti a) o b):

a)

un identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale o di marchio auricolare, conformemente alle caratteristiche tecniche esposte al punto 6; oppure

b)

un marchio auricolare di materiale non degradabile, inalterabile e facile da leggere per tutta la vita dell’animale che non sia riutilizzabile. I codici di cui al punto 2 non devono poter essere rimossi.

4.

Il secondo mezzo di identificazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), deve soddisfare i seguenti criteri:

a)

per animali identificati conformemente al punto 3, lettera a):

i)

un marchio auricolare, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera b); o

ii)

un marchio sul pastorale che soddisfi i criteri validi per i marchi auricolari, di cui al punto 3, lettera b); oppure

iii)

un tatuaggio (inapplicabile per gli animali oggetto di scambi intracomunitari);

b)

per animali identificati conformemente al punto 3, lettera b):

i)

un identificatore elettronico, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera a); o

ii)

per animali coinvolti in scambi intracomunitari, un identificatore elettronico sotto forma di marchio elettronico sul pastorale o un transponder iniettabile, conforme alle caratteristiche tecniche di cui al punto 6; oppure

iii)

se l’identificazione elettronica non è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3:

un marchio auricolare, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera b),

un marchio sul pastorale che soddisfi i criteri validi per i marchi auricolari, di cui al punto 3, lettera b), oppure

un tatuaggio.

5.

Il sistema di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), richiede l’identificazione degli animali sia per azienda che per singolo capo, prevede una procedura di sostituzione, quando il mezzo sia divenuto illeggibile o sia stato smarrito, sotto il controllo dell’autorità competente e senza compromettere la tracciabilità tra aziende, al fine di tenere sotto controllo le epizoozie; allo stesso fine, esso consente la tracciabilità dei trasporti di animali in seno al territorio nazionale.

6.

Gli identificatori elettronici devono essere conformi alle seguenti caratteristiche tecniche:

a)

essere transponder passivi, atti solo a essere letti, che usano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785;

b)

essere leggibili da parte di dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO 11785, in grado di leggere transponder HDX e FDX-B;

c)

la distanza di lettura deve essere:

i)

non meno di 12 cm per marchi auricolari e marchi sul pastorale, letti da lettori portatili;

ii)

non meno di 20 cm per boli ruminali e transponder iniettabili, letti con un lettore portatile;

iii)

non meno di 50 cm per tutti i tipi di identificatori, letti con un lettore fisso.

7.

Il metodo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è il seguente:

a)

gli animali devono essere identificati con un marchio auricolare apposto su un orecchio e approvato dall’autorità competente;

b)

il marchio auricolare sarà di materiale non degradabile, inalterabile e facile da leggere; non dev’essere riutilizzabile e recherà solo codici incancellabili;

c)

il marchio auricolare deve contenere almeno le informazioni che seguono:

i)

il codice del paese a 2 lettere (1); e

ii)

il codice di identificazione dell’azienda di nascita o un singolo codice animale a partire dai quali si possa risalire all’azienda di nascita.

Stati membri che usino questo metodo devono informarne la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del Comitato di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

Se gli animali identificati conformemente al presente punto sono tenuti oltre l’età di 12 mesi o sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso paesi terzi e sono comunque ancora tenuti nell’azienda di nascita, allora essi vanno identificati in conformità dei punti da 1 a 4 prima di lasciare tale azienda.

B.   REGISTRO D’AZIENDA

1.

Dal 9 luglio 2005, il registro d’azienda riporterà almeno le seguenti informazioni:

a)

il codice di identificazione dell’azienda;

b)

l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione equivalente dell’ubicazione geografica dell’azienda;

c)

il tipo di produzione;

d)

l’esito dell’ultimo censimento di cui all’articolo 7 e la data in cui è stato effettuato;

e)

il nome e l’indirizzo del detentore;

f)

per animali in uscita dall’azienda:

i)

il nome del trasportatore;

ii)

il numero d’immatricolazione della parte del mezzo di trasporto che contiene gli animali;

iii)

il codice di identificazione o il nome e l’indirizzo dell’azienda di destinazione o, per gli animali in partenza per un macello, il codice di identificazione o l’indicazione del macello, nonché la data di partenza;

oppure una copia o una copia conforme del documento di trasporto di cui all’articolo 6;

g)

per animali che arrivano nell’azienda, il codice di identificazione dell’azienda di provenienza e la data di arrivo;

h)

informazioni sull’eventuale sostituzione dell’identificatore elettronico.

2.

Dal 31 dicembre 2009, il registro d’azienda deve contenere, per ciascun animale nato dopo tale data, almeno le seguenti informazioni aggiornate:

a)

il codice di identificazione dell’animale;

b)

nell’azienda di nascita, l’anno di nascita e la data di identificazione;

c)

il mese e l’anno del decesso dell’animale nell’azienda;

d)

se noti, la razza e il genotipo.

Tuttavia, per gli animali identificati ai sensi della sezione A, punto 7, le informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale punto vanno fornite per ciascuna partita di animali con la stessa identificazione e devono comprendere il numero di animali.

3.

Il registro d’azienda deve contenere il nome e la firma dell’ufficiale designato o approvato della competente autorità che ha controllato il registro e la data in cui il controllo è avvenuto.

C.   DOCUMENTO DI TRASPORTO

1.

Il documento di trasporto va compilato dal detentore in base a un modello elaborato dall’autorità competente e conterrà almeno le informazioni che seguono:

a)

il codice di identificazione dell’azienda;

b)

il nome e l’indirizzo del detentore;

c)

il numero totale di animali trasportati;

d)

il codice di identificazione, o il nome e l’indirizzo dell’azienda di destinazione, o del successivo detentore degli animali o, se questi sono trasportati a un macello, il codice di identificazione o il nome e l’ubicazione del macello, o, in caso di transumanza, il luogo di destinazione;

e)

gli estremi del mezzo di trasporto usato e del trasportatore, compreso il numero di autorizzazione di quest’ultimo;

f)

la data di partenza;

g)

la firma del detentore.

2.

Dal 1o gennaio 2011, il documento di trasporto conterrà il codice di identificazione individuale di ogni animale identificato ai sensi dei punti da 1 a 6 della sezione A, oltre alle informazioni di cui al punto 1 di tale sezione.

3.

Tuttavia, per gli animali nati entro il 31 dicembre 2009, le informazioni di cui al punto 2 non sono obbligatorie:

a)

per il trasporto a un macello, direttamente o attraverso procedure di incanalamento che escludano trasporti successivi verso altre aziende;

b)

fino al 31 dicembre 2011, per tutti gli altri trasporti.

D.   BANCA DATI INFORMATIZZATA

1.

La banca dati informatizzata riporta almeno le seguenti informazioni per ciascuna azienda:

a)

il codice di identificazione dell’azienda;

b)

l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione equivalente dell’ubicazione geografica dell’azienda;

c)

il nome, l’indirizzo e l’attività del detentore;

d)

le specie di animali;

e)

il tipo di produzione;

f)

il risultato del censimento degli animali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e la data in cui è stato effettuato;

g)

un campo di dati riservato all’autorità competente che vi possa inserire informazioni di tipo sanitario, come restrizioni sui trasporti, status o altre informazioni pertinenti nell’ambito dei programmi comunitari o nazionali.

2.

A norma dell’articolo 8, ciascun trasporto di animali dev’essere menzionato nella banca dati.

La menzione conterrà almeno le seguenti informazioni:

a)

il numero di animali trasportati;

b)

il codice di identificazione dell’azienda di partenza;

c)

la data di partenza;

d)

il codice di identificazione dell’azienda di arrivo;

e)

la data di arrivo.»


(1)  

Austria

AT

040

Belgio

BE

056

Bulgaria

BG

100

Cipro

CY

196

Repubblica ceca

CZ

203

Danimarca

DK

208

Estonia

EE

233

Finlandia

FI

246

Francia

FR

250

Germania

DE

276

Grecia

EL

300

Ungheria

HU

348

Irlanda

IE

372

Italia

IT

380

Lettonia

LV

428

Lituania

LT

440

Lussemburgo

LU

442

Malta

MT

470

Paesi Bassi

NL

528

Polonia

PL

616

Portogallo

PT

620

Romania

RO

642

Slovacchia

SK

703

Slovenia

SI

705

Spagna

ES

724

Svezia

SE

752

Regno Unito

UK

826


DIRETTIVE

24.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/12


DIRETTIVA 2008/88/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2008

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1)

Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP), in virtù della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi fossero preoccupanti. Il comitato ha quindi raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per controllare l'uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli.

(2)

Il comitato scientifico per i prodotti di consumo ha inoltre raccomandato che si adottasse una strategia di valutazione della sicurezza generale delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente prescrizioni per testare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli in relazione alla loro potenziale genotossicità/mutagenicità.

(3)

Sentito il parere dell'SCCP la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che disciplini le sostanze impiegate nelle tinture per capelli e che obblighi l'industria a sottoporre alla valutazione dell'SCCP i dati scientifici in suo possesso sulle sostanze contenute nelle tinture per capelli.

(4)

Le sostanze per le quali non vengono presentati dati aggiornati relativi alla sicurezza, in base ai quali si possano effettuare valutazioni adeguate del rischio, vanno incluse nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.

(5)

Alcune sostanze impiegate nelle tinture per capelli sono già state vietate a seguito del parere espresso dall'SCCP o a causa della mancanza di dati relativi alla sicurezza. Le sostanze attualmente in esame sono state selezionate con attenzione per essere disciplinate insieme dal momento che figurano nell'allegato IV. Poiché non sono stati trasmessi all'SCCP, entro i termini stabiliti, dati relativi alla sicurezza di tali sostanze impiegate nelle tinture per capelli per poter effettuare una valutazione del rischio, non vi sono elementi che dimostrino che queste sostanze, se utilizzate nelle tinture per capelli, possano essere considerate sicure per la salute umana.

(6)

Le sostanze per le quali mancano dati sulla sicurezza 1-idrossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminofenolo) e il suo sale dicloridrato; 1,4-diidrossibenzene (idrochinone); [4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilammino)fenil]metilene]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro (Basic Blue 26); disodio 3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalene-1-solfonato (Ponceau SX) e 4-[(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dien-1-ilidene)metil]-o-toluidina e il suo sale cloridrato (Basic Violet 14), attualmente elencate come coloranti nell'allegato IV e come sostanze nelle tinture per capelli nell'allegato III, Parte 1 e Parte 2, devono essere cancellate dall'allegato III e il loro uso vietato nelle tinture per capelli di cui all'allegato II.

(7)

La direttiva 76/768/CEE va quindi modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 14 febbraio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 14 agosto 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.


ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1)

Nell'allegato II vengono aggiunti i seguenti numeri d'ordine da 1329 a 1369:

N. d'ordine

Denominazione chimica/denominazione INCI

«1329

4-[(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dien-1-ilidene)metil]-o-toluidina (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) e il suo sale cloridrato (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1330

Acido 4-(2,4-diidrossifenilazo)benzenesolfonico (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) e il suo sale di sodio (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1331

Acido 3-idrossi-4-(fenilazo)-2-naftoico (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) e il suo sale di calcio (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1332

Acido 2-(6-idrossi-3-osso-(3H)-xanten-9-il)benzoico; Fluoresceina (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) e il suo sale disodico (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1333

4′,5′-dibromo-3′,6′-diidrossispiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-one; 4′,5′-dibromofluoresceina; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) e il suo sale disodico (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1334

Acido 2-(3,6-diidrossi-2,4,5,7-tetrabromoxanten-9-il)-benzoico; Fluoresceina, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), il suo sale disodico (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) e il suo sale di alluminio (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1335

Xantilio, 9-(2-carbossifenil)-3-(2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-solfofenil)amino)-, sale interno (CAS 10213-95-3); e il suo sale di sodio (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1336

3′,6′-diidrossi-4′,5′-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xantene)-3-one; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) e il suo sale di sodio (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1337

2′,4′,5′,7′-tetraiodofluoresceina (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0), il suo sale disodico (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) e il suo sale di alluminio (Pigment Red 172 Aluminium lake)(CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1338

1-idrossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminofenolo) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4) e il suo sale dicloridrato (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1339

1,4-diidrossibenzene (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1340

[4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilammino)fenil]metilene]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1341

Disodio 3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalene-1-solfonato (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1342

Tris[5,6-diidro-5-(idrossiimmino)-6-ossonaftalen-2-solfonato(2-)-N5,O6]ferrato(3-) di trisodio (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1343

4-(fenilazo)resorcinolo (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) e i suoi sali, in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1344

4-[(4-etossifenil)azo]naftolo (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) e i suoi sali, in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1345

1-[(2-cloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftolo (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1346

3-idrossi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triclorofenil)azo]naftalen-2-carbossammide (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1347

N-(5-cloro-2,4-dimetossifenil)-4-[[5-[(dietilammino)solfonil]-2-metossifenil]azo]-3-idrossinaftalen-2-carbossammide (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1348

4-[(5-cloro-4-metil-2-solfonatofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoato di disodio (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1349

3-idrossi-4-[(1-solfonato-2-naftil)azo]-2-naftoato di calcio (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1350

3-idrossi-4-(4′-solfonatonaftilazo)naftalen-2,7-disolfonato di trisodio (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1351

2,2′-[(3,3′-dicloro[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutirammide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1352

2,2′-[cicloesilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cicloesilfenolo] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1353

1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftolo (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1354

6-ammino-4-idrossi-3-[[7-solfonato-4-[(4-solfonatofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1355

Etanamminio, N-(4-((4-(dietilammino)fenil)(2,4-disolfofenil)metilene)-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil-, idrossido, sale interno, sale di sodio (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1356

Etanamminio, N-(4-((4-(dietilammino)fenil)(5-idrossi-2,4-disolfofenil)metilene)-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil-, idrossido, sale interno, sale di calcio (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1357

Benzenmetanamminio, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-solfofenil)metil)ammino)fenil)(4-idrossi-2-solfofenil)metilene)-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-3-solfo-, idrossido, sale interno, sale disodico (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1358

1,3-Isobenzofurandione, prodotti di reazione con metilchinolina e chinolina (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1359

Nigrosina (CI 50420) (CAS 8005-03-6) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1360

8,18-dicloro-5,15-dietil-5,15-diidrodiindolo[3,2-b: 3′,2′-m]trifenodiossazina (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1361

1,2-diidrossiantrachinone (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1362

8-idrossipirene-1,3,6-trisolfonato di trisodio (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1363

1-idrossi-4-(p-toluidino)antrachinone (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1364

1,4-bis(p-tolilammino)antrachinone (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1365

6-cloro-2-(6-cloro-4-metil-3-ossobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-4-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1366

5,12-diidrochino[2,3-b]acridin-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1367

29H,31H-ftalocianinato(2-)-N29,N30,N31,N32 di rame (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1368

[29H,31H-ftalocianindisolfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprato(2-) di disodio (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

1369

Policloro-ftalocianina di rame (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli»

2)

L'allegato III è modificato come segue:

a)

nella parte prima il numero d'ordine 10 è cancellato;

b)

nella parte prima, numero d'ordine 14, colonna c, la lettera a) è cancellata;

c)

nella parte seconda i numeri d'ordine 57, 59 e 60 sono cancellati.


24.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.