ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
6 novembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1293/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1294/2007 della Commissione, del 5 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1295/2007 della Commissione, del 5 novembre 2007, che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1296/2007 della Commissione, del 5 novembre 2007, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera svedese

25

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ( 1 )

27

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/710/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2007, recante modifica dell’allegato VII, appendice B, dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del pollame, del pesce, del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Romania [notificata con il numero C(2007) 5210]  ( 1 )

35

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2007/711/PESC

 

*

Decisione del Comitato politico e di sicurezza BiH/11/2007, del 25 settembre 2007, relativa alla nomina di un comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

6.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2007 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1676/2001 (2) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1424/2006 (3), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra gli altri, dell’India. Le misure sottoposte ai riesami attuali consistono in un dazio antidumping ad valorem compreso tra lo 0 % e il 18 % istituito sulle importazioni degli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 17,3 % per le importazioni di tutte le altre società. L’inchiesta che ha portato al regolamento (CE) n. 1676/2001 modificato sarà definita in seguito «l’inchiesta iniziale».

(2)

Le misure istituite sulle importazioni dall’India nell’inchiesta iniziale sono state estese dal regolamento (CE) n. 1975/2004 del Consiglio (4) alle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele.

(3)

Con decisione 2001/645/CE (5), la Commissione ha accettato gli impegni offerti da cinque produttori indiani in relazione all’inchiesta iniziale. Detti impegni sono stati revocati dalla decisione 2006/173/CE (6).

(4)

Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 367/2006 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1124/2007 (7), ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 7 % e il 19,1 % per gli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 19,1 % per le importazioni di tutte le altre società. L’inchiesta che ha portato al regolamento (CE) n. 367/2006 modificato sarà definita in seguito «la precedente inchiesta antisovvenzioni».

2.   Domanda di riesame

(5)

Il 23 maggio 2006 e il 3 luglio 2006 rispettivamente, una richiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ed una richiesta di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitatamente all’analisi del dumping praticato da Jindal Poly Films Limited («Jindal»), sono state presentate dai seguenti produttori comunitari: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA («i richiedenti»). I richiedenti rappresentano una quota consistente della produzione comunitaria di fogli di PET.

(6)

I richiedenti hanno sostenuto, fornendo sufficienti elementi di prova prima facie, che: a) esiste la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria comunitaria; e b) le circostanze relative al dumping che sono state all’origine dell’introduzione delle misure nei confronti di Jindal sono cambiate, e tali cambiamenti hanno carattere durevole.

3.   Inchiesta

(7)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha annunciato l’avvio di tali riesami rispettivamente il 22 agosto 2006 (8) e il 25 agosto 2006 (9) mediante avvisi di apertura pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

La portata del riesame intermedio parziale è stata limitata all’analisi del dumping praticato da Jindal. Il periodo dell’inchiesta di riesame («PIR») stabilito per entrambi i procedimenti va dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. L’esame delle tendenze rilevanti per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 2003 fino alla fine del PIR («periodo considerato»).

4.   Parti interessate

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, i rappresentanti del paese esportatore, i produttori comunitari, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati. Per entrambi i riesami, le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

(10)

È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(11)

Per quanto concerne il riesame in previsione della scadenza, considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori di fogli di PET in India elencati nella richiesta, nell’avviso di apertura si è presa in considerazione la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in caso affermativo, per selezionare un campione, si è chiesto a tutti i produttori esportatori di manifestarsi fornendo, come precisato nell’avviso di apertura, le informazioni fondamentali sulle loro attività relative ai fogli di PET durante il PIR. Sei produttori esportatori dell’India hanno espresso disponibilità a collaborare. Di questi, tre società (Ester Industries Limited, Garware Polyester Limited e Jindal) sono state scelte per il campionamento e hanno ricevuto un questionario. Si è constatato che queste società corrispondevano al volume più rappresentativo delle esportazioni di fogli di PET nella Comunità che poteva ragionevolmente essere esaminato nell’arco di tempo a disposizione, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

(12)

Inoltre, la Commissione ha inviato un questionario a tutte le altre parti notoriamente interessate o che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte complete da quattro produttori comunitari, dai tre produttori esportatori soggetti a campionamento, da un importatore/utilizzatore e da quattro utilizzatori.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ad accertare l’esistenza del dumping e del pregiudizio, la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e se il mantenimento delle misure sia nell’interesse della Comunità, ed ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

a)

produttori comunitari

Dupont Teijin Films (Lussemburgo),

Mitsubishi Polyester Film GmbH (Germania),

Nuroll SpA (Italia),

Toray Plastics Europe (Francia);

b)

produttori esportatori indiani

Ester Industries Limited, Nuova Delhi,

Garware Polyester Limited, Aurangabad,

Jindal Poly Films Limited, Nuova Delhi;

c)

importatore/utilizzatore collegato nella Comunità

Rexor SAS (Francia);

d)

importatore/utilizzatore

Coverne SpA (Italia);

e)

utilizzatori

Safta SpA (Italia),

Metalvuoto SpA (Italia).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

I prodotti in esame sono gli stessi di cui all’inchiesta iniziale, vale a dire i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.

2.   Prodotto simile

(15)

Come in occasione dell’inchiesta iniziale, è risultato che i fogli di PET prodotti e venduti sul mercato interno dell’India, quelli esportati nella Comunità dall’India, nonché quelli prodotti e venduti dai produttori comunitari hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali e sono destinati agli stessi usi. Sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RIESAME INTERMEDIO PARZIALE: DUMPING

1.   Valore normale

(16)

Per stabilire il valore normale, è stato innanzitutto verificato se il volume complessivo delle vendite interne di Jindal fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite del prodotto in esame esportato nella Comunità.

(17)

È stato poi accertato se le vendite interne complessive di ciascun tipo di prodotto corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità.

(18)

Per i tipi di prodotto le cui vendite interne corrispondevano almeno al 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità, è stato successivamente esaminato se nel corso di normali operazioni commerciali fosse stato effettuato un volume di vendite sufficiente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Per ogni tipo di prodotto il cui volume delle vendite interne effettuate ad un prezzo superiore al costo di produzione rappresentava più dell’80 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Per i tipi di prodotto il cui volume delle transazioni remunerative era pari o inferiore all’80 %, ma non inferiore al 10 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati soltanto per le vendite interne remunerative. Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume è stato venduto sul mercato interno ad un prezzo non inferiore al costo unitario, si è ritenuto che il tipo di prodotto in esame non fosse venduto nel corso di normali operazioni commerciali e, perciò, il valore normale è stato valutato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(19)

Per i tipi di prodotto i cui prezzi praticati sul mercato interno dal produttore esportatore non erano utilizzabili per il calcolo del valore normale a causa dell’insufficienza o della mancanza di vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale del prodotto è stato valutato in base al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore interessato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (qui di seguito denominate «spese SGAV») e per i profitti, conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(20)

Il calcolo delle spese SGAV si è basato sui costi sostenuti dal produttore esportatore per le sue vendite interne del prodotto in esame che sono state giudicate rappresentative. Il margine di profitto è stato calcolato in base alla media ponderata dei margini di profitto realizzati dalla società sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali.

2.   Prezzo all’esportazione

(21)

L’ampia maggioranza delle vendite all’esportazione del prodotto in esame verso la Comunità durante il PIR era destinata a clienti indipendenti. Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(22)

Alcune delle vendite all’esportazione sono state effettuate ad una società collegata nella Comunità. La società collegata non ha rivenduto i prodotti direttamente ma li ha trasformati in modo sostanziale, al punto che non è stato ritenuto praticabile stabilire il prezzo all’esportazione del prodotto esportato sulla base del prezzo di rivendita del prodotto trasformato in base all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. I prezzi richiesti da Jindal a questa società collegata sono stati confrontati ai prezzi praticati da Jindal nei confronti dei suoi clienti comunitari non collegati per gli stessi tipi di prodotto durante il PIR. Poiché si è rilevato che queste due serie di prezzi erano allineate per ogni tipo di prodotto, se ne è concluso che i prezzi richiesti da Jindal alla sua parte comunitaria collegata erano affidabili e potevano essere utilizzati per calcolare il prezzo all’esportazione.

3.   Confronto

(23)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati su una base franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi effettuati, ove applicabili e se giustificati da validi elementi di prova, adeguamenti per le differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito e commissioni.

(24)

Jindal ha chiesto un adeguamento del valore normale per il dazio all’importazione non riscosso nell’ambito del sistema di licenze preliminari (ALS) sulle importazioni di materie prime utilizzate nella fabbricazione di merci destinate all’esportazione. Questo sistema consente l’importazione di materie prime in franchigia doganale, purché la società esporti una quantità ed un valore corrispondenti di prodotto finito determinati in base a norme standard input-output fissate ufficialmente. Le importazioni effettuate nel quadro di questo sistema possono essere utilizzate sia per produrre beni destinati all’esportazione, sia per ricostituire fattori produttivi di origine nazionale utilizzati per produrre tali beni. La società ha precisato che le esportazioni del prodotto in esame destinato alla Comunità erano utilizzate per rispettare gli obblighi imposti dal sistema per quanto riguarda le materie prime importate. Non si sono tratte conclusioni quanto alla possibilità che sia stato concesso un adeguamento in seguito a tale richiesta, dal momento che la società, in ogni caso, non risulta avere praticato dumping durante il PIR e dunque la questione non è rilevante per il risultato finale dell’inchiesta di riesame.

4.   Margine di dumping

(25)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(26)

Il confronto ha fatto emergere un margine di dumping negativo.

5.   Carattere duraturo della nuova situazione

(27)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è cercato di appurare se gli elementi risultanti dall’inchiesta possano ragionevolmente essere considerati duraturi.

(28)

Al riguardo, si ricorda che Jindal non risulta avere praticato dumping in due inchieste consecutive concluse dai regolamenti (CE) n. 1676/2001 e (CE) n. 390/2005 del Consiglio (10). La suddetta assenza di dumping è stata confermata dall’inchiesta attuale, e non vi sono elementi indicanti che la situazione non sia duratura.

(29)

Si ritiene pertanto che le misure attuali nei confronti di Jindal stiano ottenendo i risultati prefissi e dovrebbero rimanere invariate.

D.   RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

D.1.   PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(30)

Secondo Eurostat, il volume del prodotto in esame importato nella Comunità dall’India era pari a 23 472 tonnellate nel corso del PIR. I tre produttori esportatori soggetti a campionamento rappresentavano circa il 97 % di questa quantità durante il PIR, e Jindal da sola corrispondeva a circa il 90 % del volume totale delle esportazioni dall’India nella Comunità durante lo stesso periodo.

(31)

Durante il periodo di inchiesta («PI») dell’inchiesta iniziale (1o aprile 1999-31 marzo 2000), il volume delle importazioni dall’India era di 50 590 tonnellate. Durante il PI della precedente inchiesta antisovvenzioni (1o ottobre 2003-30 settembre 2004), il volume delle importazioni dall’India era di 12 679 tonnellate.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1.   Osservazione preliminare

(32)

Come indicato al precedente considerando 11, sono stati sottoposti a campionamento tre produttori esportatori. Per Jindal si applicano le conclusioni di cui ai considerando da 16 a 26.

2.2.   Valore normale

(33)

Per stabilire il valore normale nel caso di Garware e di Ester, è stato innanzitutto verificato se il volume indicato per le vendite interne di ciascun produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite indicate per il prodotto in esame esportato nella Comunità.

(34)

È stato poi accertato se le vendite interne complessive di ciascun tipo di prodotto corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità.

(35)

Per i tipi di prodotto le cui vendite interne corrispondevano almeno al 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità, è stato successivamente esaminato se nel corso di normali operazioni commerciali fosse stato effettuato un volume di vendite sufficiente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Per ogni tipo di prodotto il cui volume delle vendite interne effettuate ad un prezzo superiore al costo di produzione rappresentava più dell’80 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Per i tipi di prodotto il cui volume delle transazioni remunerative era pari o inferiore all’80 %, ma non inferiore al 10 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati soltanto per le vendite interne remunerative. Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume è stato venduto sul mercato interno ad un prezzo non inferiore al costo unitario, si è ritenuto che il tipo di prodotto in esame non fosse venduto nel corso di normali operazioni commerciali e, perciò, il valore normale è stato valutato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(36)

Per i tipi di prodotto i cui prezzi praticati dal produttore esportatore sul mercato interno non erano utilizzabili per il calcolo del valore normale a causa dell’insufficienza o della mancanza di vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale del prodotto è stato valutato in base al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore interessato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (qui di seguito denominate «spese SGAV») e per i profitti, conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(37)

Il calcolo delle spese SGAV si è basato sui costi sostenuti dal produttore esportatore per le sue vendite interne del prodotto in esame, che sono state giudicate rappresentative. Il margine di profitto è stato calcolato in base alla media ponderata dei margini di profitto realizzati dalla società sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali.

2.3.   Prezzo all’esportazione

(38)

Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi all’esportazione, va ricordato che l’inchiesta attuale cerca di stabilire se, nel caso in cui fossero abrogate le misure di protezione, il dumping continuerebbe o riprenderebbe. In tale contesto, la determinazione dei prezzi all’esportazione utilizzati nel calcolo del dumping non può limitarsi ad un esame del comportamento passato degli esportatori, ma deve esaminare anche l’evoluzione probabile di tali prezzi in futuro. In altri termini, si deve determinare se i prezzi all’esportazione applicati in passato costituiscano un’indicazione affidabile dell’evoluzione probabile dei prezzi all’esportazione in futuro.

(39)

Vista la presenza di impegni relativi ai prezzi durante parte del PIR, si è esaminato in particolare se l’esistenza di tali impegni abbia inciso sui prezzi all’esportazione in passato, in maniera tale da renderli inattendibili per la determinazione del futuro andamento delle esportazioni. Si osserva inoltre che gli impegni relativi ai prezzi di Garware e di Ester sono stati revocati il 9 marzo 2006, mentre il PIR riguarda l’intervallo di tempo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. Sia per Garware che per Ester si è rilevato che le operazioni di esportazione avvenute durante il PIR, quando l’impegno relativo ai prezzi era in vigore, sono state effettuate a livelli talmente vicini al prezzo minimo all’importazione (MIP) da far sorgere il dubbio se questi prezzi possano essere considerati duraturi e fissati indipendentemente dal MIP stesso. Un ragionamento analogo è stato formulato al considerando 28 del regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio (11).

(40)

Per quanto riguarda Garware, le transazioni effettuate durante il PIR dopo la revoca degli impegni riguardano circa il 20 % del volume totale delle esportazioni e sono continuate normalmente dopo la revoca degli impegni stessi. Dati i volumi esportati dopo la scadenza degli impegni l’8 marzo 2006, i prezzi praticati per tali transazioni sono considerati significativi di quella che sarebbe stata la politica dei prezzi adottata da Garware in assenza degli impegni medesimi. Di conseguenza, i prezzi praticati per queste transazioni sono stati utilizzati per calcolare il prezzo all’esportazione di tutte le quantità esportate da Garware durante l’intero PIR.

(41)

Per quanto riguarda Ester, le transazioni effettuate durante il periodo successivo alla revoca degli impegni riguardano soltanto il 5 % dei volumi totali e sono state limitate ad un periodo molto breve immediatamente successivo alla suddetta revoca. Pertanto, i prezzi di queste transazioni non possono considerarsi rappresentativi dei prezzi all’esportazione che la società avrebbe praticato in assenza degli impegni. Come indicato al precedente considerando 39, i prezzi all’esportazione verso la Comunità praticati da Ester prima della revoca degli impegni erano molto vicini ai MIP. Si è inoltre riscontrato che i prezzi all’esportazione verso altri paesi terzi praticati da Ester, sia se considerati in base ad una media ponderata sia tipo per tipo, erano considerevolmente inferiori a quelli praticati per le esportazioni verso la Comunità, cosicché, in mancanza di impegni, è probabile che questi ultimi prezzi verrebbero allineati, per gli stessi tipi di prodotti, a quelli praticati ad altri paesi terzi. Si è concluso pertanto che i prezzi all’esportazione verso la Comunità praticati da Ester nel periodo in cui erano in vigore gli impegni non potevano essere utilizzati per determinare prezzi all’esportazione attendibili nel senso inteso dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza. Poiché Ester ha venduto il prodotto in esame in quantità considerevoli sul mercato mondiale durante il PIR, si è deciso di stabilire il prezzo all’esportazione dei modelli venduti alla Comunità sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili verso tutti i paesi terzi durante la parte del PIR in cui erano in vigore gli impegni. Per la parte del PIR successiva alla revoca degli impegni, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili verso la Comunità.

2.4.   Confronto

(42)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati su una base franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati, se del caso e in base a prove verificate, adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, commissioni, imballaggio e credito.

(43)

Per un numero limitato di esportazioni, i produttori esportatori hanno chiesto un adeguamento del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, basato sull’ammontare dei vantaggi ottenuti dalle esportazioni nel quadro del sistema di credito di dazi d’importazione (DEPBS) su base post-esportazione. Nell’ambito di questo sistema, i crediti ottenuti al momento dell’esportazione del prodotto in esame possono essere utilizzati per compensare i dazi doganali dovuti sulle importazioni di qualsiasi tipo di merce o possono essere venduti liberamente ad altre società. In aggiunta, non esiste alcuna disposizione che vincoli l’utilizzo delle merci importate unicamente alla produzione del prodotto esportato. I produttori non hanno provato che i vantaggi ottenuti a titolo del DEPBS su base post-esportazione incidevano sulla comparabilità dei prezzi, e in particolare che gli acquirenti pagavano prezzi differenti sul mercato interno a motivo dell’applicazione di questo sistema. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.5.   Margine di dumping

(44)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Nei casi in cui i prezzi all’esportazione erano basati sui prezzi praticati a paesi terzi, sono stati calcolati valori cif adeguati aumentando i prezzi franco fabbrica ai paesi terzi della media ponderata della differenza, per tipo di prodotto, fra i livelli di prezzo franco fabbrica e cif alla Comunità.

(45)

Il confronto ha evidenziato un margine di dumping compreso fra il 15 % e il 25 %. Si ricorda che nel caso di Jindal si è rilevato un margine di dumping negativo (cfr. precedente considerando 26).

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Capacità inutilizzate

(46)

Per la durata del PIR, le capacità inutilizzate di tutti gli esportatori indiani noti sono valutate a 32 000 tonnellate. Va però osservato che, di questa cifra complessiva, circa 25 000 tonnellate sono attribuite ad esportatori indiani con un dazio antidumping dello 0 %. L’eventuale abrogazione delle misure antidumping non dovrebbe avere un effetto particolare sulla politica di tali società in materia di esportazioni. Pertanto, agli esportatori indiani con un dazio antidumping diverso dallo 0 % sono attribuite soltanto 7 000 tonnellate circa. Dette capacità inutilizzate, che nel corso del PIR rappresentavano circa il 30 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame dall’India nella Comunità e il 3 % del consumo comunitario, potrebbero essere dirette verso la Comunità se le misure fossero abrogate.

3.2.   Incentivi a ridirigere i volumi di vendita verso la Comunità

(47)

Da un confronto modello per modello risulta che i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi, praticati dagli esportatori indiani soggetti a campionamento con un margine di dumping diverso da 0 %, durante il PIR erano più bassi del 20-30 % rispetto ai prezzi all’esportazione verso la Comunità praticati da quegli stessi produttori esportatori. Le vendite di questi due esportatori ai paesi terzi sono state effettuate in quantità significative, corrispondenti all’80-90 % di tutte le loro vendite all’esportazione. Pertanto, la Commissione ha concluso che il livello dei prezzi all’esportazione negli altri paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle vendite all’esportazione nella Comunità, nel caso di abrogazione delle misure.

(48)

Alcuni dei più ampi mercati d’esportazione di fogli di PET nel mondo sono protetti da tariffe elevate. In particolare, le importazioni di fogli di PET dall’India negli USA sono soggette a dazi antidumping compresi fra il 2,32 % e il 24,11 % e a dazi compensativi compresi fra il 9 % e il 25,27 %, a seconda dell’esportatore indiano in questione.

3.3.   Conclusione

(49)

Si conclude pertanto che, dati i livelli relativi dei prezzi, le capacità inutilizzate e gli incentivi di cui sopra, è probabile che: i) vi sia persistenza del dumping; ii) vi sarebbe un aumento delle quantità esportate verso la Comunità qualora le misure antidumping vigenti fossero abrogate.

D.2.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(50)

Quattro produttori comunitari (Dupont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA e Toray Plastics Europe) hanno collaborato pienamente all’inchiesta. Durante il PIR, essi rappresentavano circa il 95 % della produzione comunitaria. Essi costituiscono quindi l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(51)

Va osservato che la situazione riguardante la produzione comunitaria di fogli di PET è cambiata rispetto all’inchiesta iniziale. Infatti, Kodak Industrie (Francia) non produce più fogli di PET nella Comunità, e 3M ha trasferito la propria attività a I.T.P. SpA (Italia), che sta riconvertendo i propri impianti verso produzioni nuove e diverse. Si consideri anche che, poiché la Repubblica ceca dal 1o maggio 2004 è membro dell’Unione europea, la società Fatra a.s. (stabilita in tale paese) rientra ora nella produzione comunitaria.

D.3.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1.   Consumo nel mercato comunitario

(52)

La determinazione del consumo comunitario complessivo si basa sulle statistiche di Eurostat relative alle importazioni, sulle vendite nella Comunità dell’industria comunitaria e sulle vendite di altri produttori comunitari.

Tabella 1

Consumo nella Comunità

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnellate)

253 890

250 231

251 612

257 177

Indice (2003 = 100)

100

99

99

101

(53)

Rispetto al 2003 il consumo durante il PIR è aumentato dell’1 % (più di 3 000 tonnellate).

2.   Importazioni da India, Brasile e Israele: volume, quota di mercato e prezzi all’importazione

(54)

Il volume delle importazioni nella Comunità dall’India è aumentato dell’86 % tra il 2003 e il PIR, e la quota di mercato è salita dal 5 % al 9 %, mentre i prezzi sono scesi del 12 %. I dati si basano su statistiche di Eurostat.

Tabella 2

Importazioni dall’India

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnellate)

12 597

15 972

23 912

23 472

Indice (2003 = 100)

100

127

190

186

Quota di mercato

5 %

6 %

10 %

9 %

Prezzi EUR/t

2 005

1 890

1 866

1 755

Indice (2003 = 100)

100

94

93

88

(55)

Le importazioni dal Brasile e da Israele responsabili di elusione, come indicato al precedente considerando 2, sono nettamente calate in seguito all’estensione a tali importazioni delle misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni dall’India. I prezzi dei fogli di PET originari di questi paesi sono aumentati del 219 % dopo l’istituzione delle misure antielusione.

Tabella 3

Importazioni da Brasile e Israele

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnellate)

6 855

5 527

271

419

Indice (2003 = 100)

100

91

5

6

Quota di mercato

2 %

2 %

0 %

0 %

Prezzi EUR/t (dati Eurostat)

1 581

1 741

4 170

3 461

Indice (2003 = 100)

100

110

264

219

(56)

Va però tenuto conto del fatto che Jindal non risulta responsabile di dumping nel quadro dell’inchiesta attuale, e che altre società (in particolare Flex Industries Limited e Polyplex Corporation Limited) non sono risultate responsabili di dumping nel corso delle inchieste precedenti. Pertanto, nell’inchiesta attuale sono considerate soltanto le importazioni oggetto di dumping dall’India e le importazioni che risultano elusive. Le importazioni oggetto di dumping dall’India e le importazioni soggette a dazi antielusione sono calate del 70 % fra il 2003 e il PIR — cfr. tabella 4 qui sotto. Il netto declino di queste importazioni è dovuto in larga misura all’istituzione delle misure antielusione sulle importazioni dal Brasile e da Israele.

Tabella 4

Importazioni da India + Brasile + Israele

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnellate)

10 383

8 881

3 618

2 766

Indice (2003 = 100)

100

86

35

27

Quota di mercato

4 %

4 %

1 %

1 %

Prezzi EUR/t

1 855

1 852

1 891

1 785

Fonte: dati Eurostat e delle società.

3.   Importazioni da altri paesi terzi

(57)

Le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate del 24 % durante il periodo considerato (da 62 000 tonnellate circa nel 2003 a 77 000 tonnellate circa durante il PIR) e la quota di mercato nella Comunità corrispondente a tali importazioni è salita di 5 punti percentuali (dal 25 % al 30 %). Le importazioni principali provengono dalla Corea del Sud, dagli USA, dalla Thailandia e dagli Emirati arabi uniti. Il prezzo medio per tonnellata è sceso dell’11 % fra il 2003 e il PIR. Le cifre si basano su dati di Eurostat.

Tabella 5

Paese

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006

Corea del Sud

Volume delle importazioni

(tonnellate)

25 895

23 983

22 225

23 878

Indice (2003 = 100)

100

93

86

92

Quota di mercato

10 %

10 %

9 %

9 %

Prezzi EUR/t

2 137

2 146

2 239

2 098

USA

Volume delle importazioni

14 611

18 636

20 544

13 432

Indice (2003 = 100)

100

128

141

92

Quota di mercato

6 %

7 %

8 %

5 %

Prezzi EUR/t

7 575

6 067

4 974

6 690

Thailandia

Volume delle importazioni

2 858

6 511

8 647

8 647

Indice (2003 = 100)

100

228

303

303

Quota di mercato

1 %

3 %

3 %

3 %

Prezzi EUR/t

1 742

1 764

1 811

1 758

Emirati arabi uniti

Volume delle importazioni

(tonnellate)

1

26

2 478

5 898

Indice (2004 = 100)

 

100

9 422

22 427

Quota di mercato

 

0 %

1 %

2 %

Prezzi EUR/t

 

2 872

1 854

1 790

Totale Corea del Sud, USA, Thailandia ed Emirati arabi uniti

Volume delle importazioni

(tonnellate)

43 366

49 157

53 894

51 855

Indice (2003 = 100)

100

80

100

110

Quota di mercato

17 %

20 %

21 %

20 %

Totale dei paesi diversi da India, Brasile e Israele

Volume delle importazioni

(tonnellate)

62 300

65 683

74 191

77 054

Indice (2003 = 100)

100

105

119

124

Quota di mercato

25 %

26 %

30 %

30 %

Prezzo

Media ponderata del prezzo (EUR/t)

3 848

3 756

3 431

3 428

Indice

100

98

90

89

4.   Situazione economica dell’industria comunitaria

(58)

In applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indici economici pertinenti che influenzano la situazione dell’industria comunitaria.

4.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(59)

Nel periodo considerato, la capacità è rimasta stabile (circa 190 000 tonnellate), mentre la produzione e l’utilizzo degli impianti sono scesi del 4 %.

Tabella 6

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Produzione in tonnellate

176 682

175 465

165 348

168 875

Indice (2003 = 100)

100

99

94

96

Capacità in tonnellate

190 694

185 863

186 721

189 832

Indice (2003 = 100)

100

97

98

100

Utilizzo degli impianti

93 %

94 %

89 %

89 %

Indice (2003 = 100)

100

101

96

96

4.2.   Scorte

(60)

Le scorte del prodotto in esame sono scese, fra il 2003 e il 2004, da 23 929 a 22 241 tonnellate, sono salite leggermente nel 2005 e scese a 21 272 tonnellate durante il PIR. Il calo è dovuto in particolare ad una riduzione della produzione.

Tabella 7

Scorte

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Tonnellate

23 929

22 241

23 209

21 272

Indice (2003 = 100)

100

93

97

89

4.3.   Volume delle vendite a clienti non collegati nella Comunità e quota di mercato

(61)

Il volume delle vendite dell’industria comunitaria a clienti non collegati sul mercato della Comunità è sceso del 5 % fra il 2003 e il 2005, da 142 755 a 135 956 tonnellate; è poi aumentato leggermente fra il 2005 e il PIR, ma ha raggiunto soltanto il 98 % del livello delle vendite del 2003. Le vendite a società collegate sono state trascurabili (200-300 tonnellate per ogni anno del periodo considerato). Inoltre, tra il 2003 e il PIR la quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è scesa di 2 punti percentuali.

Tabella 8

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Volume delle vendite in tonnellate

142 755

144 282

135 956

139 212

Indice (2003 = 100)

100

101

95

98

Quota di mercato nel consumo complessivo

56 %

58 %

54 %

54 %

4.4.   Prezzi di vendita e costi

(62)

I prezzi di vendita unitari sono scesi del 2 % durante il periodo considerato (da 2 891 EUR/t del 2003 a 2 819 EUR/t durante il PIR), così come il costo medio per tonnellata, sceso da 3 216 EUR/t del 2003 a 3 137 EUR/t durante il PIR. Questo calo dei costi ha avuto luogo malgrado il fatto che il costo medio della maggior parte delle materie prime è aumentato sensibilmente a causa dell’impennata del prezzo del petrolio. Queste cifre mostrano come, per evitare di perdere una quota di mercato eccessiva, l’industria comunitaria non abbia potuto coprire appieno i propri costi di produzione con i prezzi di vendita.

Tabella 9

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Media ponderata del prezzo

(EUR/t)

2 891

2 865

2 929

2 819

Indice

100

99

101

98

Media ponderata del costo

(EUR/t)

3 216

3 112

3 152

3 137

Indice (2003 = 100)

100

97

98

98

4.5.   Crescita

(63)

Durante il periodo in esame l’industria comunitaria ha perso quota in un mercato in leggera crescita.

4.6.   Occupazione, produttività e salari

(64)

Tra il 2003 e il PIR, il livello di occupazione nell’industria comunitaria è diminuito del 13 %. Nonostante il salario medio pro capite fosse aumentato del 5 %, è stato compiuto uno sforzo di razionalizzazione, per cui la produttività pro capite è aumentata del 9 %. In questo modo, il costo del lavoro per tonnellata prodotta è sceso del 4 %.

Tabella 10

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Occupazione

2 263

2 112

2 027

1 978

Indice (2003 = 100)

100

93

90

87

Produttività Tonnellate per addetto

78

83

82

85

Indice (2003 = 100)

100

106

104

109

Salari in migliaia di EUR

138 876

132 916

129 098

127 375

Indice (2003 = 100)

100

96

93

92

Salario medio pro capite

61 362

62 922

63 669

64 407

Indice (2003 = 100)

100

103

104

105

Salari per tonnellata prodotta

786

758

781

754

Indice (2003 = 100)

100

96

99

96

4.7.   Redditività e utile sul capitale investito

(65)

La redditività delle vendite rappresenta il profitto generato dalle vendite del prodotto in esame nella Comunità. L’utile sul capitale investito è stato calcolato sulla base del rendimento delle attività totali.

(66)

Nonostante leggeri miglioramenti nel 2004 e nel 2005, la redditività e l’utile sul capitale investito per quanto riguarda le vendite del prodotto in esame ai clienti non collegati nella Comunità sono rimasti negativi durante l’intero periodo considerato. Durante il PIR, sia la redditività che l’utile sul capitale investito sono stati particolarmente bassi (redditività: – 11 %, utile sul capitale investito: – 3,1 %), essendo nuovamente scesi dopo il 2005.

Tabella 11

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Redditività

–11,2 %

–8,6 %

–7,6 %

–11,3 %

Indice (2003 = 100)

– 100

–77

–68

– 101

Utile sul capitale investito

–2,6 %

–2,1 %

–1,9 %

–3,1 %

Indice (2003 = 100)

– 100

–81

–75

– 118

4.8.   Flusso di cassa

(67)

L’andamento del flusso di cassa è peggiorato in modo particolare durante il PIR.

Tabella 12

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Flusso di cassa in migliaia di EUR

35 305

34 690

21 980

15 128

Indice (2003 = 100)

100

98

62

43

4.9.   Investimenti e capacità di ottenere capitali

Tabella 13

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Investimenti in migliaia di EUR

21 745

18 131

16 772

17 724

Indice (2003 = 100)

100

83

77

82

(68)

Tra il 2003 e il PIR, gli investimenti destinati alla produzione di fogli di PET sono diminuiti del 18 %. Durante il PIR, il valore degli investimenti è aumentato del 6 % rispetto alla situazione del 2005 ma, in confronto al 2003, è rimasto ad un livello più basso. Nel corso dell’inchiesta si è constatato che gli investimenti erano destinati essenzialmente a migliorare la qualità del prodotto e a mantenere il livello di capacità produttiva.

(69)

Il basso livello d’investimenti si spiega in larga misura con il fatto che le società madri dell’industria comunitaria non sembrano interessate a investire o fornire garanzie per investimenti in attività non redditizie come la produzione di fogli di PET in Europa.

4.10.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti negativi del dumping precedente

(70)

L’analisi relativa all’entità del margine di dumping tiene conto del fatto che sono in vigore misure per eliminare il dumping pregiudizievole. Come indicato sopra, le informazioni disponibili mostrano che uno dei produttori esportatori soggetti a campionamento continua a vendere alla Comunità a prezzi di dumping. Anche se il margine di dumping rilevato è significativo, il suo effetto sulla situazione dell’industria comunitaria durante il PIR non lo è stato altrettanto, dal momento che la quota di mercato delle importazioni dall’India che sono oggetto di dumping e delle importazioni che risultano elusive rappresentava l’1 % del consumo totale della Comunità. Jindal ha certamente contribuito all’aggravarsi della situazione dell’industria comunitaria. Va però considerato che, anche escludendo dall’analisi le importazioni da Jindal, l’industria comunitaria non sarebbe stata in grado di riprendersi dal dumping passato dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 2001 a causa dell’elusione (contro la quale sono state adottate misure soltanto alla fine del 2004) e dell’inadeguatezza degli impegni, revocati solo l’anno scorso. Non va dimenticato che, prima dell’istituzione dei dazi antielusione e della revoca degli impegni, il livello delle importazioni dalle società indiane responsabili di dumping rappresentava più del triplo del livello nel corso del PIR.

5.   Conclusioni sulla situazione del mercato comunitario

(71)

Il volume dei fogli di PET consumati dal mercato comunitario è cresciuto dell’1 %, mentre il volume delle vendite da parte dell’industria comunitaria è sceso del 2 %.

(72)

La situazione economica dell’industria comunitaria è peggiorata rispetto alla maggior parte dei fattori di pregiudizio: produzione, capacità produttiva e di utilizzo degli impianti (– 4 %), volume delle vendite (– 2 %) e relativo valore (– 5 %), quota di mercato (– 2 punti percentuali), flusso di cassa e redditività, attività di investimento e utile sul capitale investito.

(73)

Gli sforzi di ristrutturazione compiuti dall’industria comunitaria in termini di occupazione, taglio dei costi e aumento della produttività pro capite non sono riusciti a controbilanciare gli effetti dell’aumento di prezzo delle materie prime nel periodo considerato, e i costi produttivi sono risultati superiori ai prezzi di vendita. Ciò ha coinciso con il basso livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall’India e altri paesi risultati responsabili di elusione. Va però osservato che la pressione dei prezzi sull’industria comunitaria è stata causata in parte dalle importazioni di Jindal (che non risulta avere praticato dumping nel corso del PIR), pari a circa il 90 % delle importazioni totali di fogli di PET dall’India.

(74)

Visto quanto sopra esposto, la situazione dell’industria comunitaria è ancora precaria e l’aumento delle importazioni oggetto di dumping aggraverebbe molto probabilmente la situazione.

D.4.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(75)

Come indicato precedentemente, la situazione dell’industria comunitaria è ancora precaria. Se le misure antidumping saranno soppresse, ci sarà un incremento significativo delle importazioni oggetto di dumping. Come indicato al precedente considerando 46, gli esportatori indiani assoggettati ad un dazio antidumping possono aumentare i propri volumi d’esportazione in maniera significativa e, come menzionato al considerando 48, alcuni dei mercati più ampi per le esportazioni di fogli di PET nel mondo sono protetti da tariffe elevate, in particolare il mercato statunitense.

(76)

In assenza di dazi antidumping, le importazioni indiane oggetto di dumping potrebbero esercitare una pressione significativa sui prezzi sul mercato comunitario. La probabilità di persistenza o di reiterazione del pregiudizio è pertanto alta.

(77)

Per i motivi di cui sopra, se l’industria comunitaria fosse esposta a maggiori volumi di importazioni dall’India a prezzi di dumping, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe ulteriormente. Alla luce di quanto precede, si conclude che l’abrogazione delle misure contro l’India determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria.

D.5.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(78)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti fosse contrario all’interesse globale della Comunità.

(79)

In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se la determinazione dell’interesse della Comunità si sia basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell’industria comunitaria, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(80)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l’attuale inchiesta sia un riesame, e quindi l’analisi di una situazione nella quale sono già state adottate misure antidumping, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo sulle parti coinvolte ad opera delle misure antidumping esistenti.

(81)

Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

(82)

Al fine di valutare la probabile incidenza dell’istituzione o della mancata istituzione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate: a quelle notoriamente interessate e a quelle che si erano manifestate. La Commissione ha quindi inviato questionari all’industria comunitaria, a nove importatori indipendenti e a 23 utilizzatori. Inoltre, essa ha contattato tutti gli altri produttori comunitari noti che non hanno fornito le informazioni richieste per la collaborazione all’inchiesta, al fine di ottenere informazioni di base sulla loro produzione e sulle loro vendite.

1.   Impatto sull’industria comunitaria

(83)

Si ricorda che l’industria comunitaria è ancora in una situazione vulnerabile, come indicato ai considerando da 58 a 74.

(84)

Il mantenimento delle misure dovrebbe, secondo le previsioni, ridurre la distorsione del mercato e la contrazione dei prezzi. Le misure consentirebbero all’industria comunitaria di mantenere almeno le proprie vendite e di beneficiare di economie di scala.

(85)

Se invece le misure antidumping fossero revocate, è probabile che l’andamento negativo della situazione finanziaria dell’industria comunitaria prosegua o addirittura peggiori. L’industria comunitaria si trova in difficoltà soprattutto a causa della perdita di entrate dovuta alla depressione dei prezzi e alla diminuzione della quota di mercato.

(86)

Pertanto, il mantenimento delle misure antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.

2.   Impatto sugli importatori e sugli utilizzatori

(87)

Solo un importatore/utilizzatore e quattro utilizzatori hanno collaborato all’inchiesta, fornendo risposte complete. Essi rappresentano il 16,3 % del consumo comunitario complessivo di fogli di PET e hanno dichiarato che il prolungamento dei dazi antidumping non avrebbe effetti rilevanti sulle rispettive società.

3.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

(88)

Tenuto conto di tutti i fattori analizzati sopra, la Commissione ha concluso che l’istituzione di misure non avrà ripercussioni negative rilevanti — ammesso che ne abbia — sulla situazione degli utilizzatori e degli importatori del prodotto in esame.

(89)

Alla luce di quanto sopra, si conclude che non vi sono validi e fondati motivi per non mantenere le misure antidumping sulla base dell’interesse comunitario.

E.   MISURE ANTIDUMPING

(90)

Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

(91)

In base ai fatti e alle considerazioni di cui sopra si conclude che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale limitato a Jindal e mantenere il dazio antidumping dello 0 % istituito nel quadro dell’inchiesta iniziale sulle importazioni di fogli di PET prodotti ed esportati da Jindal nella Comunità europea.

(92)

Per quanto riguarda il riesame in previsione della scadenza di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ed in ragione delle conclusioni che precedono, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di PET dall’India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiuso il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90, e concernenti in particolare il produttore esportatore indiano Jindal Poly Films Limited.

Articolo 2

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili ai codici NC ex 3920 62 19 (codici TARIC 3920621903, 3920621906, 3920621909, 3920621913, 3920621916, 3920621919, 3920621923, 3920621926, 3920621929, 3920621933, 3920621936, 3920621939, 3920621943, 3920621946, 3920621949, 3920621953, 3920621956, 3920621959, 3920621963, 3920621969, 3920621976, 3920621978 e 3920621994) e ex 3920 62 90 (codici TARIC 3920629033 e 3920629094) originari dell’India.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio definitivo

(%)

TARIC addizionale codice

Ester Industries Limited

75-76, Amrit Nagar

Behind South Extension Part-1,

New Delhi 110 003,

India

17,3

A026

Flex Industries Limited

A-1, Sector 60

Noida 201 301, (U.P.)

India

0,0

A027

Garware Polyester Limited

Garware House

50-A, Swami Nityanand Marg,

Vile Parle (East)

Mumbai 400 057,

India

6,8

A028

Jindal Poly Films Limited

56 Hanuman Road

New Delhi 110 001

India

0,0

A030

MTZ Polyfilms Limited

New India Centre, 5th floor

17 Co-operage Road,

Mumbai 400 039

India

18,0

A031

Polyplex Corporation Limited

B-37, Sector-1

Noida 201 301

Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

India

0,0

A032

SRF Limited

Express Building 9-10 Bahadur Shah Zaraf Marg

New Delhi 110 002

India

3,5

A753

Tutte le altre società

17,3

A999

3.   Qualora una delle parti dimostri alla Commissione, allegando elementi di prova sufficienti, di:

non avere esportato i prodotti di cui al paragrafo 1 durante i periodi compresi fra il 1o aprile 1999 e il 31 marzo 2000 e fra il 1o luglio 2005 e il 30 giugno 2006,

non essere collegata ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 366/2006,

avere esportato i prodotti in esame dopo il periodo compreso fra il 1o luglio 2005 e il 30 giugno 2006, oppure di avere assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2, aggiungendo tale parte all’elenco delle società soggette a misure antidumping che figura nella tabella di cui al paragrafo 2; il dazio definitivo corrisponde al dazio medio ponderato del 3,5 %.

4.   Il dazio antidumping residuo definitivo applicabile alle importazioni dall’India, precisato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni degli stessi fogli di polietilene tereftalato spediti dal Brasile e da Israele (indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari del Brasile o di Israele) (codici TARIC: 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621977, 3920621992, 3920629031, 3920629092) ad eccezione di quelli prodotti da:

 

Terphane Ltda BR 101, km 101, Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (codice addizionale TARIC A569),

 

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israele (codice addizionale TARIC A570),

 

Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israele (codice addizionale TARIC A691).

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

(3)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

(4)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1.

(5)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

(6)  GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 37.

(7)  GU L 255 del 29.9.2007, pag. 1.

(8)  GU C 197 del 22.8.2006, pag. 2.

(9)  GU C 202 del 25.8.2006, pag. 16.

(10)  GU L 63 del 10.3.2005, pag. 1.

(11)  GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 6.


6.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2007 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2007

che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore oggetto del riesame

(1)

Il 18 giugno 2002, con il regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originali di Taiwan (3), sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan («il procedimento antidumping iniziale»). I dazi erano compresi tra il 17,7 % e il 38,5 %. Tali provvedimenti sono scaduti ipso iure il 18 giugno 2007 conformemente all’avviso della Commissione di scadenza di misure antidumping (4).

(2)

Il 5 giugno 2003, con il regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’India (5) («il procedimento antisovvenzioni iniziale»), sono stati istituiti dazi compensativi definitivi sulle importazioni di compact disc registrabili («CD-R») originari dell’India. Essi ammontavano al 7,3 %.

2.   Inchieste precedenti relative alle importazioni di CD-R originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia

(3)

Con la decisione 2006/753/CE (6), la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di CD-R originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), di Hong Kong e della Malaysia per mancanza di interesse della Comunità a mantenere in vigore le misure («la decisione di chiusura»). Si è concluso che, a motivo della sua modesta quota di mercato, l’industria comunitaria non avrebbe potuto trarre vantaggi significativi dall’istituzione di misure. L’istituzione di misure è stata pertanto considerata eccessiva in rapporto agli effetti negativi sostanziali che avrebbero avuto su importatori, distributori, dettaglianti e consumatori.

3.   Apertura di un riesame

(4)

L’avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari dell’India è stato pubblicato il 22 marzo 2007 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7) («l’avviso di apertura»).

(5)

Tali riesami, avviati su iniziativa della Commissione, hanno riguardato solo la valutazione dell’interesse della Comunità, prevedendo la possibilità che la decisione al riguardo avesse effetto retroattivo a decorrere dal 5 novembre 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura. A fini di efficienza procedurale, i riesami dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di CD-R da Taiwan e dei dazi compensativi applicabili alle importazioni di CD-R dall’India sono stati realizzati nel quadro di un’unica inchiesta.

(6)

Come indicato sopra, le misure antidumping istituite sulle importazioni originarie di Taiwan sono scadute il 18 giugno 2007. Il riesame riguardante le importazioni da Taiwan è stato pertanto sospeso. Tuttavia, il procedimento è stato ufficialmente portato avanti sino alla data di scadenza poiché la Commissione ha esaminato in particolare la questione dell’abrogazione con effetto retroattivo dei dazi pagati tra il 5 novembre 2006 e il 18 giugno 2007.

(7)

In ragione dell’esigenza di efficienza procedurale e al fine di garantire la coerenza globale delle proprie azioni, la Commissione ha deciso di riassumere le conclusioni di entrambi i riesami nel presente regolamento.

4.   Parti interessate dal procedimento

(8)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento i produttori, gli importatori e gli utilizzatori comunitari, nonché gli esportatori e i rappresentanti dell’India e di Taiwan. È stata concessa a tutte le parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Poiché i riesami erano limitati all’interesse della Comunità, la Commissione ha invitato a compilare i questionari solo le parti stabilite nella Comunità, ossia produttori, importatori e utilizzatori comunitari. Hanno risposto al questionario un produttore, quattordici importatori e dieci utilizzatori.

(9)

La Commissione ha ricevuto inoltre una lettera dal comitato dei produttori europei di CD («CECMA») che rappresentava il denunziante nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni iniziali e nel procedimento conclusosi con la decisione di chiusura, nonché una lettera dell’ex rappresentante della società D, come identificato in tale decisione.

(10)

Inoltre, i servizi della Commissione hanno ricevuto contributi provenienti da altri soggetti interessati, in particolare da distributori e fornitori di un esportatore indiano.

(11)

I servizi della Commissione hanno analizzato con cura tutte le osservazioni e gli argomenti addotti dagli interessati. Data la situazione della produzione comunitaria, tuttavia, le conclusioni del presente riesame si limiteranno all’individuazione dell’industria comunitaria.

5.   Periodo dell’inchiesta

(12)

L’inchiesta relativa all’interesse della Comunità ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione dell’interesse della Comunità ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

6.   Prodotto in esame e prodotto simile

6.1.   Prodotto in esame

(13)

I prodotti oggetto di riesame sono i compact disc registrabili (CD-R) originari dell’India («prodotto in esame»), attualmente classificabili nel codice NC ex 8523 40 11. Tale codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.

(14)

Lo stesso prodotto originario di Taiwan è stato oggetto di riesame nel periodo compreso tra il 22 marzo 2007 (data di pubblicazione dell’avviso di apertura del procedimento) e il 18 giugno 2007 (data di scadenza dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di CD-R da Taiwan).

(15)

I prodotti in questione sono dischi di policarbonato ricoperti di uno strato di sostanza colorante, di uno strato di materiale riflettente e di uno strato protettivo. Sebbene la registrazione su tali dischi possa essere effettuata in varie fasi, le informazioni registrate non possono essere cancellate. Il disco è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali o suoni.

(16)

I CD-R possono essere distinti in base al tipo di dati in essi contenuti (CD-R per dati o CD-R musicali), alla capacità di memorizzazione, allo strato di metallo riflettente e alla presenza o meno di diciture stampate sui CD-R. Tutti i tipi di CD-R hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche e sono utilizzati per gli stessi scopi. Pertanto, vengono considerati un unico prodotto.

6.2.   Prodotto simile

(17)

Nel quadro del presente procedimento non sono pervenute alla Commissione osservazioni per contestare la comparabilità dei CD-R importati o prodotti nella Comunità. Per tale ragione tutti i tipi di CD-R originari dell’India o di Taiwan o prodotti nella Comunità sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

B.   PRODUZIONE COMUNITARIA E INDUSTRIA COMUNITARIA

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria nel procedimento conclusosi con la decisione di chiusura

(18)

In detti procedimenti (cfr. i considerando 28 e 58 e seguenti della decisione di chiusura), i servizi della Commissione hanno constatato che la produzione comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base consta di 10 produttori. Solamente uno di essi veniva considerato componente dell’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, la Manufacturing Advanced MEDIA («MAM-E»).

2.   Produzione comunitaria e industria comunitaria nel presente procedimento

(19)

Nessuno dei produttori considerati componenti della produzione comunitaria in base alla decisione di chiusura ha partecipato al procedimento in corso.

(20)

La Commissione ha inoltre ricevuto elementi di prova attestanti che l’unica società che costituisce l’industria comunitaria nel quadro del procedimento conclusosi con la decisione di chiusura è in corso di liquidazione. Il suo ex rappresentante ha confermato la notizia per iscritto. La Commissione ha ricevuto inoltre copia dell’ordinanza di liquidazione pronunciata dal giudice, attestante la cessazione dell’attività della società. Il questionario inviato dalla Commissione è stato rispedito con l’annotazione «in liquidazione giudiziaria».

(21)

Inoltre, nonostante il CECMA si fosse espresso a favore del mantenimento delle misure, non ha presentato alcun questionario né alcuna prova per conto dei produttori comunitari, membri dell’associazione.

(22)

Un’altra società (la società A, come identificato nella decisione di chiusura) ha comunicato alla Commissione di aver cessato la propria produzione nella Comunità.

(23)

Infine, la Commissione ha ricevuto anche una risposta dalla società B (come identificato nella decisione di chiusura). Non è stata fornita alla Commissione alcuna prova che contraddica le conclusioni della decisione di chiusura, ossia che la società B non va inclusa nella definizione dell’industria comunitaria e che la sua produzione deve essere esclusa dalla definizione della produzione comunitaria (cfr. il considerando 40 della decisione di chiusura).

(24)

Si è concluso pertanto che l’industria comunitaria non esiste più e che, di conseguenza, decade l’interesse della Comunità.

C.   APPLICAZIONE RETROATTIVA

(25)

Alla luce di quanto sopra, le misure antidumping applicabili alle importazioni di CD-R originari di Taiwan e le misure compensative applicabili alle importazioni di CD-R originari dell’India vanno abrogate con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura.

(26)

Ne consegue che i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma del regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di CD-R originari di Taiwan e i dazi compensativi definitivi pagati o contabilizzati a norma del regolamento (CE) n. 960/2003 sulle importazioni CD-R originari dell’India e immessi in libera pratica dal 5 novembre 2006, vanno rimborsati o sgravati.

(27)

Conformemente alla vigente normativa doganale le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi antidumping sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari di Taiwan istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 e i dazi compensativi sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari dell’India istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sono abrogati.

Articolo 2

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di CD-R originari dell’India è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 è applicabile a decorrere dal 5 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(3)  GU L 160 del 18.6.2002, pag. 2.

(4)  GU C 130 del 12.6.2007, pag. 17.

(5)  GU L 138 del 5.6.2003, pag. 1.

(6)  Decisione 2006/753/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD +/-R) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 15).

(7)  GU C 66 del 22.3.2007, pag. 16.


6.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1294/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

71,8

MK

52,6

TR

85,1

ZZ

69,8

0707 00 05

JO

186,1

MA

47,1

MK

70,4

TR

110,4

ZZ

103,5

0709 90 70

MA

79,0

TR

89,3

ZZ

84,2

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

84,1

UY

70,4

ZZ

64,5

0805 50 10

AR

84,0

TR

92,3

ZA

55,0

ZZ

77,1

0806 10 10

BR

249,1

TR

123,4

US

252,9

ZZ

208,5

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

105,4

CL

86,0

MK

20,2

NZ

45,9

US

98,9

ZA

92,9

ZZ

89,4

0808 20 50

AR

49,4

CN

76,2

TR

117,3

ZZ

81,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2007

che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

La Commissione ha ricevuto una richiesta conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base di sottoporre a registrazione alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.

A.   PRODOTTO IN ESAME

(1)

Il prodotto in esame da sottoporre a registrazione è costituito da mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90.

B.   DOMANDA

(2)

La Commissione, avendo ricevuto una denuncia da parte della Federazione nazionale spagnola delle associazioni dell’industria delle conserve vegetali (FNACV) (di seguito «il richiedente»), ha stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento e pertanto a norma dell’articolo 5 del regolamento di base ha annunciato, mediante un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (2).

(3)

Il richiedente chiede inoltre che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

C.   MISURE IN VIGORE

(4)

Attualmente il prodotto in esame è in gran parte oggetto di misure definitive di salvaguardia istituite dal regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione (3). Tali misure scadranno l’8 novembre 2007.

D.   MOTIVI DELL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

(5)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, non possono essere istituite misure provvisorie prima di sessanta giorni dall’apertura dell’inchiesta. Tuttavia, conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, purché siano rispettate le condizioni di cui a tale paragrafo e le importazioni siano state registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(6)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione. Ciò è suffragato inoltre da prove fornite da altre fonti.

(7)

Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e che gli esportatori esercitano pratiche di dumping. La denuncia antidumping e la domanda di registrazione contengono elementi di prova relativi ai prezzi all’esportazione della stagione 2006/07. Ciò è confermato inoltre da informazioni provenienti da dati Eurostat e da diverse offerte o dichiarazioni di prezzi all’esportazione, ricavate da una serie di fonti e destinate a diversi importatori. Nella fase attuale e previa disponibilità di ulteriori dati durante l’inchiesta, le prove relative al valore normale contenute nella denuncia antidumping e nella richiesta di registrazione constano di dati dettagliati riguardanti i prezzi sul mercato interno e i costi di produzione forniti da tutti o quasi tutti i produttori di un paese di riferimento. In questo stadio tali dati, opportunamente corretti per tener conto dei costi di trasporto stimati e di altri costi, sembrerebbero interessare lo stesso prodotto, lo stesso periodo e lo stesso livello di scambi e risulterebbero pertanto ampiamente comparabili. Nell’insieme, data l’entità dei presunti margini di dumping, tali elementi di prova dimostrano in maniera sufficiente che nella fase attuale gli esportatori in questione esercitano pratiche di dumping.

(8)

Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione dispone di prove prima facie sufficienti che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecano o possono arrecare pregiudizio. Tali prove consistono in dati dettagliati, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, concernenti i fondamentali fattori di pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, le prove relative all’inchiesta precedente di salvaguardia confermano la tesi secondo la quale, mancando la misura di salvaguardia, il volume delle importazioni aumenterà sensibilmente e l’industria comunitaria subirà un ulteriore pregiudizio.

(9)

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova prima facie sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, secondo le quali gli importatori sapevano o avrebbero dovuto sapere che gli esportatori esercitano pratiche di dumping arrecanti pregiudizio o potenzialmente arrecanti pregiudizio all’industria comunitaria. È stato pubblicato un avviso di apertura di un’inchiesta per presunto dumping pregiudizievole. Inoltre, diversi articoli apparsi nella stampa specializzata per un lungo periodo fanno supporre che l’industria comunitaria può subire un pregiudizio da importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina. Infine, data l’importanza delle pratiche di dumping che potrebbero aver luogo, si può ragionevolmente concludere che gli importatori conoscano o dovrebbero conoscere la situazione.

(10)

Inoltre, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti secondo i quali questo tipo di pregiudizio è causato o sarebbe causato da massicce importazioni oggetto di dumping nell’arco di un periodo relativamente breve che, dati i tempi e il volume delle importazioni oggetto di dumping e altri elementi (ad esempio, il rapido accumulo di scorte) potrebbero compromettere seriamente l’effetto riparatore di dazi antidumping definitivi, a meno che tali dazi siano applicati con effetto retroattivo. Tali prove, contenute nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragate da informazioni fornite da altre fonti, consistono in informazioni sulla natura del prodotto, in particolare sul suo carattere fungibile e stagionale, e sul fatto che è messo in conserva e può essere facilmente immagazzinato per lunghi periodi e facilmente trasportato. In tal modo è inoltre possibile costituire rapidamente delle scorte. Infine, elementi di prova dell’inchiesta di salvaguardia confermano la tesi secondo la quale, in assenza di misure, il volume delle importazioni potrebbe nuovamente aumentare drasticamente. Ciò è particolarmente vero in quanto la misura di salvaguardia scade poco dopo l’inizio del periodo di messa in conserva.

(11)

Di conseguenza, le condizioni di registrazione sono in questo caso soddisfatte.

E.   PROCEDURA

(12)

Alla luce di quanto suindicato, la Commissione ha concluso che la domanda del richiedente contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(13)

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

F.   REGISTRAZIONE

(14)

In conformità dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall’inchiesta dovesse risultare la necessità di applicare dazi antidumping, questi ultimi, qualora siano soddisfatte le necessarie condizioni, possano essere riscossi a titolo retroattivo, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(15)

L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell’inchiesta antidumping. Le dichiarazioni contenute nella denuncia in merito alla richiesta di apertura di un’inchiesta sono per oltre il 50 % a favore del dumping e per il 30 % a favore del pregiudizio.

G.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(16)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069). La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15.

(3)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


6.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1296/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2007

relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

66

Stato membro

Svezia

Stock

COD/03AN.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Skagerrak

Data

22.10.2007


DIRETTIVE

6.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/27


DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2007

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le alluvioni possono provocare vittime, l’evacuazione di persone e danni all’ambiente, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità.

(2)

Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l’incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi.

(3)

Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile ma, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico.

(4)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (3), introduce l’obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali di tale direttiva, né questa tiene conto dei futuri mutamenti dei rischi di alluvioni derivanti dai cambiamenti climatici.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Gestione dei rischi di inondazione — Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni» del 12 luglio 2004 presenta un’analisi e un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvioni a livello comunitario e afferma che un’azione concertata e coordinata a livello comunitario apporterebbe un notevole valore aggiunto e migliorerebbe il livello globale di protezione contro le alluvioni.

(6)

Oltre al coordinamento tra gli Stati membri, l’efficace prevenzione e mitigazione delle alluvioni richiede la cooperazione con i paesi terzi. Questo è in linea con la direttiva 2000/60/CE e i principi internazionali di gestione del rischio di alluvioni sviluppati segnatamente nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE del Consiglio (4), e con i successivi accordi di applicazione.

(7)

La decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (5), mobilita supporto e assistenza da parte degli Stati membri in caso di emergenze gravi, comprese le alluvioni. La protezione civile può dare risposte adeguate alle popolazioni colpite e migliorarne la preparazione e la capacità di far fronte a queste calamità.

(8)

A norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (6), è possibile erogare tempestivamente un aiuto finanziario in caso di grave calamità per far sì che gli abitanti, le aree naturali, le regioni e i paesi colpiti possano tornare a condizioni il più normali possibile. Tuttavia, questi interventi del Fondo riguardano solo le operazioni di emergenza e non le fasi che la precedono.

(9)

Nell’elaborare le politiche relative agli usi idrici e territoriali, gli Stati membri e la Comunità dovrebbero tenere conto degli impatti potenziali che tali politiche potrebbero avere sui rischi di alluvioni e sulla gestione dei medesimi.

(10)

Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene repentine, le alluvioni urbane e le inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni possono inoltre variare da un paese o da una regione all’altra della Comunità. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvioni dovrebbero essere stabiliti dagli stessi Stati membri e tener conto delle condizioni locali e regionali.

(11)

In alcune zone della Comunità si potrebbe ritenere che i rischi di alluvioni non siano significativi, ad esempio nel caso di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologico. In ogni distretto idrografico o unità di gestione dovrebbero essere valutati i rischi di alluvioni e la necessità di ulteriori azioni, quali le valutazioni dei potenziali di protezione contro le alluvioni.

(12)

Per poter disporre di un efficace strumento d’informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio di alluvioni è necessario prevedere l’elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni in cui siano riportate le potenziali conseguenze negative associate ai vari scenari di alluvione, comprese informazioni sulle potenziali fonti di inquinamento ambientale a seguito di alluvioni. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero valutare le attività che determinano un aumento dei rischi di alluvioni.

(13)

Per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nell’area interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato all’interno dei distretti idrografici e promuovendo la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria. In particolare, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’adottare misure o dall’intraprendere azioni atte ad aumentare significativamente il rischio di alluvioni in altri Stati membri, a meno che tali misure siano state coordinate e gli Stati membri interessati abbiano trovato una soluzione concordata.

(14)

I piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. Al fine di conferire maggiore spazio ai fiumi, tali piani dovrebbero comprendere, ove possibile, il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali, nonché misure volte a prevenire e a ridurre i danni alla salute umana, all’ambiente, al patrimonio culturale e all’attività economica. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, se necessario, aggiornati, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

(15)

Il principio di solidarietà è estremamente importante nel contesto della gestione del rischio di alluvioni. Esso dovrebbe spronare gli Stati membri a trovare un’equa ripartizione delle responsabilità, quando misure riguardanti la gestione del rischio di alluvione lungo i corsi d’acqua sono decise collettivamente nell’interesse comune.

(16)

Per evitare attività superflue e al fine di conseguire gli obiettivi e adempiere agli obblighi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare le valutazioni preliminari del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni nonché i piani di gestione di tale rischio già esistenti.

(17)

L’elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l’elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l’efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della presente direttiva e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero basare le loro valutazioni, le loro mappe e i loro piani sulle «migliori pratiche» e sulle «migliori tecnologie disponibili» appropriate, che non comportino costi eccessivi, nel campo della gestione dei rischi di alluvioni.

(19)

Se un corpo idrico presenta vari utilizzi per diverse forme di attività umane sostenibili (ad esempio la gestione del rischio di alluvioni, l’ecologia, la navigazione interna o la produzione di energia idroelettrica) e se tali utilizzi presentano ripercussioni sul corpo idrico in questione, la direttiva 2000/60/CE prevede, all’articolo 4, un processo chiaro e trasparente per trattare di tali utilizzi e ripercussioni, tra cui l’eventuale deroga alla realizzazione degli obiettivi di «buono stato» delle acque o di «non deterioramento». La direttiva 2000/60/CE prevede inoltre, all’articolo 9, il recupero dei costi.

(20)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(21)

In particolare, la Commissione ha il potere di adeguare l’allegato ai progressi scientifici e tecnici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis, della decisione 1999/468/CE.

(22)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare intende promuovere l’integrazione nelle politiche comunitarie di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall’articolo 37 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(23)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’istituzione di un quadro per i provvedimenti volti a ridurre i rischi di danni provocati dalle alluvioni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

In conformità ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e al protocollo sull’applicazione di detti principi accluso al trattato e in considerazione delle capacità di cui dispongono gli Stati membri, andrebbe garantito un elevato grado di flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione e la responsabilità delle autorità.

(25)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di «fiume», «bacino idrografico», «sottobacino» e «distretto idrografico» di cui all’articolo 2, della direttiva 2000/60/CE, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«alluvione»: l’allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua. Ciò include le inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d’acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone costiere e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari;

2)

«rischio di alluvioni»: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica derivanti da tale evento.

Articolo 3

1.   Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri ricorrono alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2000/60/CE.

2.   Tuttavia, ai fini dell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono:

a)

nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE;

b)

individuare talune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un’unità di gestione diversa da quelle assegnate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

In tali casi gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 maggio 2010, le informazioni di cui all’allegato I, della direttiva 2000/60/CE. A tal fine ogni riferimento alle autorità competenti e ai distretti idrografici è considerato come riferimento alle autorità competenti e all’unità di gestione di cui al presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al presente paragrafo entro tre mesi dalla data in cui esse hanno effetto.

CAPO II

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 4

1.   Gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare le conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali. Essa comprende almeno i seguenti elementi:

a)

mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l’utilizzo del territorio;

b)

descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell’inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;

c)

descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative;

e, in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri, comprende:

d)

una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d’acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione delle acque, l’efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle alluvioni, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

3.   Nel caso dei distretti idrografici internazionali o delle unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), condivisi con altri Stati membri, gli Stati membri garantiscono che lo scambio delle pertinenti informazioni avvenga tra le autorità competenti interessate.

4.   Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2011.

Articolo 5

1.   In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all’articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi.

2.   L’individuazione di cui al paragrafo 1 di una zona nell’ambito di un distretto idrografico internazionale o di un’unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), condivisa con un altro Stato membro viene coordinata tra gli Stati membri interessati.

CAPO III

MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 6

1.   Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le zone individuate nell’articolo 5, paragrafo 1.

2.   L’elaborazione di mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni per le zone di cui all’articolo 5 condivise con altri Stati membri è preceduta da uno scambio di informazioni preliminare tra gli Stati membri interessati.

3.   Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:

a)

scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;

b)

media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile ≥ cento anni);

c)

elevata probabilità di alluvioni, se opportuno.

4.   Per ciascuno degli scenari di cui al paragrafo 3 è necessario indicare i seguenti elementi:

a)

portata della piena;

b)

profondità delle acque o, se del caso, livello delle acque;

c)

se opportuno, velocità del flusso o flusso d’acqua considerato.

5.   Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell’ambito degli scenari di cui al paragrafo 3 ed espresse in termini di:

a)

numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;

b)

tipo di attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata;

c)

impianti di cui all’allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (9), che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate nell’allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della direttiva 2000/60/CE;

d)

altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come l’indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche e informazioni su altre notevoli fonti di inquinamento.

6.   Gli Stati membri possono decidere che, per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione, l’elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

7.   Gli Stati membri possono decidere che, per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, l’elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

8.   Gli Stati membri provvedono a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2013.

CAPO IV

PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 7

1.   Sulla base delle mappe di cui all’articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate nell’articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo.

2.   Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni per le zone individuate nell’articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l’accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione.

3.   I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del paragrafo 2 nonché gli elementi indicati nell’allegato, parte A.

I piani di gestione del rischio di alluvioni tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali, gli obiettivi ambientali dell’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l’utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.

I piani di gestione del rischio di alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento di ritenzione delle acque nonché l’inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

4.   In linea con il principio di solidarietà, i piani di gestione del rischio di alluvioni stabiliti in uno Stato membro non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, aumentano considerevolmente il rischio di alluvioni a monte o a valle di altri paesi dello stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano state coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati membri interessati nel quadro dell’articolo 8.

5.   Gli Stati membri provvedono a ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015.

Articolo 8

1.   Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano predisposti un unico piano di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico.

2.   Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ricadono interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza di tali piani, gli Stati membri predispongono piani di gestione del rischio di alluvioni che comprendano almeno le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all’interno del loro territorio, per quanto possibile coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.

3.   Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), si estendano oltre i confini comunitari, gli Stati membri si adoperano per predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale; se ciò non fosse possibile, per le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all’interno del loro territorio si applica il paragrafo 2.

4.   I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono integrati, se ritenuto opportuno dai paesi che condividono un sottobacino, da piani di gestione del rischio di alluvioni più dettagliati, coordinati a livello di sottobacini internazionali.

5.   Se uno Stato membro individua un problema avente un impatto sulla gestione dei rischi di alluvioni delle proprie acque che non riesce a risolvere autonomamente, esso può sottoporlo alla Commissione o ad ogni altro Stato membro interessato avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

La Commissione dà una risposta alle relazioni e alle raccomandazioni degli Stati membri entro un termine di sei mesi.

CAPO V

COORDINAMENTO CON LA DIRETTIVA 2000/60/CE, INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l’applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l’efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. In particolare:

1)

le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE;

2)

l’elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi;

3)

la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall’articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 10

1.   Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni.

2.   Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui al capo IV.

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONI

Articolo 11

1.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, formati tecnici per l’elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici destinati alla Commissione. I formati tecnici dovrebbero essere adottati almeno due anni prima delle date indicate rispettivamente nell’articolo 4, paragrafo 4, nell’articolo 6, paragrafo 8, e nell’articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto delle attuali norme nonché dei formati elaborati negli atti comunitari pertinenti.

2.   La Commissione, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l’aggiornamento, può adeguare l’allegato al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Articolo 12

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva 2000/60/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

CAPO VII

MISURE TRANSITORIE

Articolo 13

1.   Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all’articolo 4 per i bacini idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno:

a)

già effettuato una valutazione del rischio che li porta alla conclusione, prima del 22 dicembre 2010, che esista un potenziale rischio significativo di alluvioni o che si possa ritenere probabile che questo si generi, dando luogo all’individuazione della zona tra quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 1; oppure

b)

deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e di stabilire piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni equivalente ai requisiti dell’articolo 6.

3.   Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, purché il contenuto di tali piani sia equivalente ai requisiti prescritti all’articolo 7.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo l’articolo 14.

CAPO VIII

RIESAMI, RELAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

1.   La valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, è riesaminata e, se del caso, aggiornata entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

2.   Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni.

3.   Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni.

4.   I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 nonché il loro riesame e, eventualmente, gli aggiornamenti entro tre mesi dalle date indicate, rispettivamente, nell’articolo 4, paragrafo 4, nell’articolo 6, paragrafo 8, nell’articolo 7, paragrafo 5, e nell’articolo 14.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni prese ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 e mettono a disposizione le pertinenti informazioni al riguardo entro le date indicate, rispettivamente, nell’articolo 4, paragrafo 4, nell’articolo 6, paragrafo 8 e nell’articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni. Nell’elaborare la relazione si tiene conto degli impatti dei cambiamenti climatici.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 novembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 ottobre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 195 del 18.8.2006, pag. 37.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2006 (GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 123), posizione comune del Consiglio del 23 novembre 2006 (GU C 311 E del 19.12.2006, pag. 10) e posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007. Decisione del Consiglio del 18 settembre 2007.

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(4)  GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42.

(5)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(6)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(9)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).


ALLEGATO

A.   Piani di gestione del rischio di alluvioni

I.

Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni:

1)

conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dal capo II sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico o dell’unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che delimita le zone individuate all’articolo 5, paragrafo 1, che sono oggetto di questo piano di gestione del rischio di alluvioni;

2)

mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte a norma del capo III o già esistenti conformemente all’articolo 13 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;

3)

descrizione degli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2;

4)

sintesi delle misure e relativo ordine di priorità intese a raggiungere gli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell’articolo 7, e delle misure in materia di alluvioni adottate nell’ambito di altri atti comunitari, comprese le direttive del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), e 96/82/CE, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (2), la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (3), e la direttiva 2000/60/CE;

5)

qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, definita dagli Stati membri interessati, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

II.

Descrizione dell’attuazione del piano:

1)

descrizione dell’ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;

2)

sintesi delle misure/azioni adottate per informare e consultare il pubblico;

3)

elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all’interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.

B.   Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:

1)

eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell’articolo 14;

2)

valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7, paragrafo 2;

3)

descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni che erano state programmate e non sono state poste in essere;

4)

descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.


(1)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(2)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

(3)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

6.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

recante modifica dell’allegato VII, appendice B, dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del pollame, del pesce, del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Romania

[notificata con il numero C(2007) 5210]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/710/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’allegato VII, capitolo 5, sezione B, sottosezione I, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1) e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale (2) definiscono alcuni requisiti strutturali per gli stabilimenti che rientrano nell’ambito dei suddetti regolamenti.

(2)

L’allegato VII, capitolo 5, sezione B, sottosezione I, lettera a), dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania prevede che alcuni requisiti strutturali fissati in tali regolamenti non vanno applicati agli stabilimenti in Romania elencati nell’allegato VII, appendice B, dell’atto di adesione («elenco di stabilimenti») fino al 31 dicembre 2009, a determinate condizioni.

(3)

La decisione 2007/23/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica l’allegato VII, appendice B, dell’atto di adesione del 2005 in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del latte e della pesca in Romania (3) ha aggiornato l’elenco di tali stabilimenti.

(4)

In Romania alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni, del pollame, del pesce, del latte e dei prodotti lattiero-caseari hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Inoltre alcuni stabilimenti hanno cessato l’attività. Di conseguenza l’elenco degli stabilimenti va modificato per tenere conto di tali cambiamenti.

(5)

Inoltre, in Romania alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni, del pollame, del pesce, del latte e dei prodotti lattiero-caseari incontrano delle difficoltà a conformarsi ai requisiti strutturali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 per motivi tecnici. Di conseguenza, tali stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento così da essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali fissati nei suddetti regolamenti. Occorre aggiungere tali stabilimenti all’elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(6)

Tali stabilimenti hanno fornito le garanzie riguardo ai fondi necessari per supplire alle carenze entro il periodo transitorio. Sono disponibili informazioni dettagliate relative alle carenze presentate da ciascuno stabilimento.

(7)

Al fine di assicurare la massima chiarezza nella normativa comunitaria è necessario sostituire l’elenco degli stabilimenti di cui all’allegato VII, appendice B, dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania con l’elenco fissato nell’allegato della presente decisione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice B dell’allegato VII dell’atto di adesione di Bulgaria e Romania è sostituita dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 9.


ALLEGATO

«Appendice B dell’allegato VII

Elenco degli stabilimenti di carni, pollame, pesce, latte e prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 5, sezione B, sottosezione I, dell’allegato VII

Stabilimenti di carni

N.

Riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Indirizzo

1

AB 927

S.C. Lider Prod Carn SRL

Alba Iulia, Jud. Alba, 510340

2

AB 2588

S.C. Crimbo Carn SRL

Zlatna, Jud. Alba, 516100

3

AB 2771

S.C. Montana Popa SRL

Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400

4

AB 2957

S.C. Miacarn SRL

Miraslau, Str. Abatorului nr. 1, jud. Alba, 517470

5

AB 3263

S.C. Transeuro SRL

Ighiu, str. Principală nr. 205 A jud. Alba, 517360

6

AG 002 IC

S.C. Agofloris Prod SRL

Stefanesti, Jud. Arges, 117715

7

AG 005 IC

S.C. Abatorul Campulung

Campulung, Jud. Arges, 115100

8

AG 008 IC

S.C. Carmen SRL

Bascov, Jud. Arges, 117045

9

AG 013 IC

S.C. Radic Star SRL

Stefanesti Str. Cavalerului nr. 893, Jud. Arges, 117715

10

AG 017 IC

S.C. Coșcovele SRL

Rucar Str. Industriasilor nr. 1, jud. Arges, 117630

11

AG 024 IC

S.C. Rador A&E SRL

Bascov, str. Serelor nr. 48, jud. Arges, 117045

12

AG 026 IC

S.C. Muntenia SRL

Costesti, Jud. Arges, 115201

13

AG 29 IC

S.C. Tehnic Complex

Topoloveni, Jud. Arges 115500

14

AR 2146

S.C. Maier Com SRL

Pecica, FN, jud. Arad, 317235

15

AR 4798

S.C. Crimona SRL

Arad, Str. M. Tabacovici, nr. 5 jud. Arad, 310249

16

AR 4927

S.C. Prodalim SRL

Arad, Str. Feleacului, nr. 1, jud. Arad, 310396

17

AR 4930

S.C. Filip D Impex SRL

Arad, Str. Lacrimioa-relor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445

18

AR 5065

S.C. RB Prod SRL

Arad, Str. Constituției, jud. Arad, 310227

19

AR 5307

S.C. Chibax SRL

Arad, Str. Bodrogului, nr. 20, jud. Arad, 310059

20

AR 5806

S.C. Combinatul Agroind Curtici

Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. Arad, 315200

21

AR 6119

S.C. Ropilin Impex SRL

Arad, Str. Calea Bodrogului nr. 20, jud. Arad, 310059

22

B 208

S.C. Rabet Prod SRL

Bucuresti, 062620

23

B 586

S.C. Fleischmeister Prod SRL

Bucuresti, 062620

24

B 764

S.C. Antrefrig SRL

Bucuresti, 062620

25

B 830

S.C. Romalim SRL

Bucuresti, 062620

26

B 39826

S.C. Val Com 50 SRL

Bucuresti, 062620

27

B 40632

S.C. Medeus & Co Prodimpex SRL

București, Str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329

28

B 70304

S.C. Vericom 2001 SRL

Str. Turnu Magurele nr. 17, Bucuresti, 041706

29

B 71201

S.C. Clasinterprod SRL

Bucuresti, 062620

30

BC 2

S.C. Agricola Internat SA.

Bacau, Jud. Bacau, 600450

31

BC 1022

S.C. Carmun SRL

Loc. Oituz, Poiana Sarata, jud. Bacau, cod 607371

32

BC 1306

S.C. Bunghez Prodcom SRL

Onesti, Str. Cașinului nr. 2, jud. Bacau, 601007

33

BC 2598

SC Salbac Dry Salami

Bacau, Jud. Bacau, 600450

34

BC 3178

S.C. Nicbac SRL

Loc. N. Balcecu, jud. Bacău, cod 607355

35

BC 4165

S.C. Tiberias 2000 SRL

Racaciuni, jud. Bacau, 607480

36

BC 5196

S.C. Miralex SRL

Loc. Bacau, str. Bicaz, nr. 8, Jud. Bacau, cod 600293

37

BC 5733

S.C. Alimenta S.A.

Bacau, Str. Arinilor nr. 13, jud. Bacau, 600351

38

BH 036

S.C. Toto Flor Com SRL

Madaras, Jud. Bihor, 417330

39

BH 102

S.C. Prodaliment SA

Salonta, Str. Republicii, nr. 101, jud. Bihor, 41550

40

BH 110

S.C. Nutrientul SA

Oradea, str. Cazaban nr. 134, jud. Bihor, 410276

41

BH 223

S.C. Florian Impex.SRL

Oradea, str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577

42

BH 226

S.C. Distinct Comimpex. SRL

Oradea, Jud. Bihor, 410710

43

BH 704

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Oradea, str. Dobrogei nr. 21, jud. Bihor, 410526

44

BH 1534

S.C. Columbia Romimpex SRL.

Oradea, str. Arțarilor nr. 13/A, jud. Bihor, 410258

45

BH 2010

S.C. Sarilma Com.SRL

Loc. Sumugiu nr. 15, jud. Bihor, 417279

46

BH 2029

S.C. Cominca.SA

Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Bihor, 410221

47

BH 2227

S.C. Andromi Com.SRL

Oradea, str. Fagurelui nr. 18, jud. Bihor 410222

48

BH 3001

S.C. Global Agro Prod SRL

Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520

49

BH 3092

S.C. Inter Prod Com SRL

Sacueni, str. Leta Mare, jud. Bihor, 417435

50

BH 5073

S.C. Betarom Impex SRL

Valea Mihai, Jud. Bihor, 415700

51

BH 5122

S.C. Abrumar

Sântandrei, nr. 62/B, jud. Bihor, 417515

52

BH 5185

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Loc. Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237

53

BH 5341

S.C. Abator Dara SRL

Tulca 668 A, jud. Bihor, 417600

54

BN 2041

S.C. Sonil

Feldru, str. Ridul Zavoi, nr. 1209, jud. Bistrița-Năsăud, 427080

55

BN 2097

S.C. Agroinvest Prod SRL

Bistrita,, str. Libertatii, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud, 420155

56

BN 2184

S.C. Caraiman

Bistrița, str. Tarpiului, nr. 26A, jud. Bistrița-Năsăud, cod: 420062

57

BN 2207

S.C. Rebrisoreana Trans SRL

Bistrița, Drumul Cetății nr. 7A, jud. Bistrita-Năsăud, 420063

58

BN 2227

S.C. Unic Cremona

Bistrita, str. Tarpiului, F.N., jud. Bistrița-Năsăud, cod: 420062

59

BR 62

S.C. Doraliment Prod SRL

Brăila, Jud. Braila, 810650

60

BR 405

S.C. Dany Vio SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

61

BR 406

S.C. Cento Trading SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

62

BR 574

S.C. Electiv Prod SRL

Comuna Romanu, jud. Brăila, 817115

63

BR 629

S.C. Melkart SRL

Brăila, Str. Barbu Stefănescu 1, Brăila, jud. Brăila, 810186

64

BR 774

S.C. Tazz Trade SRL

Brăila, Str. Faleza Portului, nr. 2, jud. Brăila 810529

65

BT 125

S.C. Impex Dona SRL

Băisa, jud. Botoșani, 717246

66

BT 132

S.C. Petanic Prod SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

67

BT 133

AF Fediuc Aurel

Curtești, jud. Botoșani, 717110

68

BT 138

S.C. Sagrod SRL

Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100

69

BT 140

S.C. Raffaello SRL

Tîngeni, jud. Botoșani, 717120

70

BT 144

S.C. Agrocarn Company SRL

Botoșani, Str. Pod de Piatra nr. 89, jud. Botoșani 710350

71

BT 188

SC Mary Com Impex SRL

Str. Stegari, nr. 24, Botoșani, jud. Botoșani 710021

72

BT 194

S.C. Practic Comerț SRL

Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 168, jud. Botoșani 715100

73

BT 196

S.C. Carne Com SRL

Dracșani, jud. Botoșani, 717374

74

BT 198

S.C. Emanuel Com SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310

75

BT 202

S.C. Zacom SRL

Bajura, jud. Botoșani, 715101

76

BV 175

S.C. Nelgiani Com SRL

Brașov, Jud. Brasov, 500650

77

BV 1593

S.C. Panfil SRL

Brașov str. Plevnei nr. 13, jud. Brașov 500187

78

BV 1931

S.C. Sergiana Prod Impex SRL

Poiana Mărului str. Principala nr. 339 B, jud. Brașov 507160

79

BV 2807

S.C. Duprod SRL

Codlea str. Halchiului nr. 4, jud. Brașov 505100

80

BZ 101

S.C. Frasinu SA

Buzau, Sos Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360

81

BZ 103

S.C. Neptun Ramnic SRL

Râmnicu Sărat, Str. Eroilor nr. 1, jud. Buzău, 125300

82

BZ 104

S.C. N 2001 SRL

Cochirleanca, jud. Buzau, 127190

83

BZ 109

S.C. Ferma Cătălin-Anicom SRL

Pogoanele, Str. N. Bălcescu, jud. Buzău, 125200

84

BZ 110

S.C. Carmozimbrul

Râmnicu Sărat, Str. LTL. Sava Rosescu 140, jud. Buzău, 125300

85

BZ 112

S.C. Tri 94 Prod Com SRL

Com Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048

86

BZ 114

S.C. Total Activ SRL

Posta Calnau, Jud. Buzau, 127485

87

BZ 115

S.C. Ferm Com Prod SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201

88

BZ 204

S.C. Comsoradi SRL

Buzău, Str. Bucegi 14, jud. Buzău, 120208

89

CJ 108

S.C. Turism Valcele SRL

Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274

90

CJ 120

S.C. Mariflor SRL

Gherla, Jud. Cluj, 405300

91

CJ 122

S.C. Riana Servprodcom SRL

Iclod FN, jud. Cluj, 407335

92

CJ 135

S.C. Maxialiment SRL

Turda, str. Clujului, nr. 194, jud. Cluj 401180

93

CJ 140

S.C. Maria Cris SRL

Huedin, str. Horea, FN, jud. Cluj 405400

94

CJ 474

S.C. Xamus SRL

Baciu, str. Principală, nr. 294, jud. Cluj 407055

95

CJ 3261

S.C. Flora SA

Gârbău, FN, jud. Cluj, 407295

96

CJ 5519

S.C. 2 T Prod SRL

Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512

97

CL 0182

S.C. Agrosud SRL

Oltenita, str. 1 Decembrie, nr. 1 E, jud. Călărași, 915400

98

CL 0545

S.C. Dragomir Impex SRL

Com. Cuza Voda, jud. Călărași, 917045

99

CL 1388

S.C. Donald’s SRL

Com. Dorobantu, jud. Călărași, 917065

100

CL 1446

S.C. Izocom MC SA

Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

101

CL 1598

S.C. Comaro SRL

Oltenita, str. Cuza Voda, nr. 131, jud. Călărași 915400

102

CS 33

S.C. Stauber SRL

Caransebeș, Str. Sesul Rosu nr. 5, jud. Caraș 325400

103

CS 40

S.C. Palaloga Carneprep SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 325300

104

CS 47

S.C. Gospodarul SRL

Reșița, Str. Țerovei, F.N. jud. Caraș 320044

105

CS 55

S.C. Simon Prod Com SRL

Berzovia, Str. Fizeșului, F.N. jud. Caraș 327030

106

CS 61

S.C. Mona Lisa SRL

Resita, Jud. Caras – Severin, 320290

107

CS 541

S.C. Agrokraft SRL

Berzovia, Str. Timișorii nr. 2, jud. Caraș 327030

108

CS 2147

S.C. Cavarantana Comp. SA

C-tin Daicoviciu 1A, jud. Caraș, 327090

109

CS 2506

S.C. Marbek Impex SRL

Reșita, Str. Țerovei, nr. 10, jud. Caraș 320044

110

CT 5

S.C. Carmeco SA

Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, 900116

111

CT 19

S.C. Carnob SRL

Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța, 907175

112

CV 123

S.C. Torro Impex SRL

Loc.Lemnia, Str. Principală 375, jud. Covasna, 527110

113

CV 154

S.C. Casalco SA

Sf. Gheorghe, Str. Jókai Mór nr. 9-11, jud. Covasna 520046

114

CV 158

S.C. Agrochem SRL

Câmpu Frumos 5, jud. Covasna, 520072

115

CV 1776

S.C. Lefrumarin 2000 SRL

Micloșoara, Str. Laterală nr. 201, jud. Covasna, 525104

116

CV 2544

S.C. Prod. Com. Tib-Giz SRL

Sf. Gheorghe, Str. Mikes Kelemen nr. 39, jud. Covasna, 520028

117

DB 3075

S.C. Branis Agro SRL

Branistea, Jud. Dambovita, 137050

118

DB 3341

S.C. Nin Bog SRL

Sotanga, Jud. Dambovita, 137430

119

DB 3451

S.C. Libertatea SRL

Brănești, jud. Dambovita, 137055

120

DB 3457

S.C. Neval SRL

Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360

121

DJ 222

S.C. Elisiria SRL

Podari, Jud. Dolj, 207465

122

DJ 312

S.C. Olas Prod SRL

Craiova, Str. N. Romanescu nr. 130, jud. Dolj, 200738

123

GJ 5

S.C. Lexi Star SRL

Sat Bucureasa, Com Danesti, jud. Gorj, 217200

124

GJ 2234

S.C. Atos Garant SRL

Sat Urechești com. Dragutesti, jud. Gorj, 217225

125

GL 0369

S.C. Serbănești Livada SRL

Com.Liesti, jud. Galați, 805235

126

GL 0853

S.C. Atfab SRL

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, jud. Galați, 805300

127

GL 3026

S.C. Top Fish Food SRL

Galati, str. Traian nr. 437, jud. Galați, 800179

128

GL 3330

S.C. Karomtec SRL

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 48 jud. Galați, 805300

129

GL 3710

S.C. Saltempo SRL

Galati, Jud. Galati, 800830

130

GL 4121

S.C. Romnef SRL

Munteni, Jud. Galati, 807200

131

GR 5663

S.C. Carnig SRL

Giurgiu, Șos București Km 3, jud. Giurgiu, 080301

132

HD 2

S.C. Adept Prod SRL

Deva, Jud. Hunedoara, 330520

133

HD 28

S.C. Alexcom SRL

Orăștie, str. Erou O. Munteanu, nr. 15 jud. Hunedoara, 335700

134

HD 66

S.C. Agrocompany SRL

Com. Certeju de Sus, sat Nojag, nr. 1A, jud. Hunedoara, 337196

135

HD 78

S.C. Carman DC Prest SRL

Orăștie, str. Luncii, nr. 3, jud. Hunedoara, 335700

136

HD 89

S.C. Rotina Product SRL

Hunedoara, str. Libertății, nr. 4, jud. Hunedoara, 331128

137

HD 143

S.C. Lorialba Prest SRL

Brad, Str. Crișul Alb nr. 1, jud. Hunedoara, 335200

138

HD 147

S.C. Agrocompany SRL

Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, 330004

139

HR 73

S.C. Elan Trident SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc 90, jud. Harghita, 535600

140

HR 84

S.C. Amiral SRL

Mrea Ciuc, Jud. Harghita, 530320

141

HR 153

S.C. Arterimpex SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500

142

HR 207

S.C. Decean SRL

Mrea Ciuc, Jud. Harghita, 530320

143

HR 263

S.C. Avicoopex SRL

Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

144

IF 42

S.C. Zena SRL

Domnesti, Jud. Ilfov, 077090

145

IF 2188

S.C. Preda Prod Com SRL.

Com. Jilava, Jud. Ilfov, 077120

146

IF 2749

S.C. Nigo Car Prod SRL

Pantelimon, Jud. Ilfov, 077145

147

IF 2755

S.C. Ifantis Romania SRL.

Otopeni, Jud. Ilfov, 075100

148

IF 2789

S.C. Mario T General Com SRL

Voluntari, str. Ghe. Dinida, nr. 5 jud. Ilfov, 077190

149

IF 2831

S.C. Picovit Rom Impex SRL

Popesti Leordeni, Str. Olteniței nr. 220, jud. Ilfov 077160

150

IF 2872

S.C. Popas Turistic Apollo SRL

Afumați, sos. Buc.-Urziceni, nr. 1672, jud. Ilfov, 077010

151

IF 2873

S.C. Romsuintest SA

Periș, jud. Ilfov, 077150

152

IF 2913

S.C. Overseas 2000 SRL

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

153

IF 3384

S.C. Glina SA

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

154

IL 0245

S.C. STC Internațional SRL

Ghe. Lazăr, jud. Ialomița, 927130

155

IL 1060

S.C. Ovicom SRL

Slobozia, Sos Buc-Constanta, km 2-4, jud. Ialomița, 920086

156

IL 702

S.C. Hiros SRL

Alexeni, jud. Ialomita, 927015

157

IL 1122

S.C. Albora SRL

Coșereni, jud. Ialomița, 927095

158

IS 333

S.C. Kosarom SA

Pascani, Jud. Iasi, 705200

159

IS 578

S.C. AJC Ana Maria SRL

Iasi, sos Nicolina nr. 150, jud. Iași, 700243

160

IS 607

S.C. Sturion SRL

Tg. Frumos, st. Buznei 3 a, jud. Iași, 705300

161

IS 639

S.C. Marcel SRL

Mircesti, Jud. Iasi, 707295

162

IS 1354

S.C. Razana SRL

Harlau, str. Abatorului nr. 1, jud. Iasi, cod 705100

163

MM 28

S.C. Tipgex Ghita SRL

Ardusat, Jud. Maramures, 437005

164

MM 892

S.C. Carmangeria Dalia SRL

Baia Mare, Bd. București 49, jud. Maramures, 430013

165

MM 990

S.C. Toto SRL

Lapusel, Jud. Maramures, 437227

166

MM 1054

S.C. Tipgex Ghita SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430530

167

MM 1609

S.C. Carmangeria B SRL

Baia Mare, Str. Gh. Șincai 14, jud. Maramures, 430311

168

MM 2726

S.C. Cetina SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430530

169

MM 3054

S.C. Aunda Carn SRL

Sighetu Marmației, Str. A. Iancu 19a, jud. Maramures, 435500

170

MM 3671

S.C. Gelsor SRL

Baia Mare, Bd. Unirii 37a, jud. Maramures, 430232

171

MM 4406

S.C. Carmangeria Dalia SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430530

172

MM 4420

S.C. Mezelco SRL

Ardusat, nr. 30/A jud. Maramureș, 437005

173

MM 5642

S.C. Selmont SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430530

174

MS 91

S.C. Prima Com SRL

T. Mures str. Barajului 5 jud. Mures 540101

175

MS 138

S.C. Prodcarni SRL

Tg. Mures str. Libertatii 4 jud. Mures 540031

176

MS 158

S.C. Tordai Impex SRL

Targu Mures, Jud. Mures, 540690

177

MS 198

S.C. Dealul Mare SRL

Sighisaora str. Parangului 100 jud. Mures 545400

178

MS 1560

S.C. Nor Dan Deservire SRL

Santana de Mures 593, jud. Mures 547565

179

MS 2585

S.C. Cazadela SRL

Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureș, 545300

180

MS 3180

S.C. Prodimpex Albert’s Mixed Goods SRL

Tg. Mures str. Muresului 8 jud. Mures 540252

181

MS 4048

S.C. Coniflor SRL

Gurghiu, Str. Petru Maior 128, jud. Mureș, 547295

182

MS 4228

S.C. Dealul Mare SRL

Sighisoara str. Parangului 100 jud. Mures, 545400

183

MS 4294

S.C. Talimur SRL

Valea nr. 108, jud. Mures, 547629

184

MS 4585

S.C. Agro Prod Com Dosa SRL

Chibed, Str. Principală nr. 759, jud. Mureș, 547268

185

MS 5044

S.C. Ponderoza Comp. SRL

Tg. Str. Viile str. Viile Dealul Mic jud. Mures 540417

186

MS 5536

S.C. Alymony SRL

Bolintineni 53 jud. Mures 547456

187

MS 5552

S.C. Prodimex Monica SRL

Reghin str. Viilor 65 jud. Mures 545300

188

MS 5670

S.C. Bujoobo SRL

Luduș, Str. Republicii nr. 6, jud. Mures, 545200

189

MS 5823

S.C. Carnicomp SRL

Sighisoara, Jud. Mures, 545400

190

NT 24

S.C. Nefmar Prod. Serv. SRL

Dumbrava Roșie, jud. Neamț, 617185

191

NT 31

S.C. Dustim SRL

Piatra Neamț, Str. G.ral Dăscălescu nr. 254, jud. Neamț, 610201

192

NT 32

S.C. Carmduofast SRL

Săvinești, jud. Neamț, 617410

193

NT 33

S.C. Cord Company SRL

Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160

194

NT 422

S.C. Prodprosper SRL

Dumbrava Roșie, Str. Dumbravei nr. 18, jud. Neamț, 617185

195

NT 445

S.C. Azo SRL

Tg.Neamt, str. Nemțisor 59, jud. Neamț, 615200

196

NT 549

S.C. TCE 3 Brazi SRL

Zănești, jud. Neamț, 617515

197

OT 24

S.C. Spar SRL

Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355

198

OT 26

S.C. Matra SRL

Scornicesti, B-dul Muncii, jud. Olt, 235600

199

OT 2076

S.C. Simona SRL

Balș, Str. Popa Șapcă nr. 105, jud. Olt, 235100

200

OT 2091

S.C. Avi Iancu SRL

Slatina, str. Textilistului, nr. 4 jud. Olt, 230126

201

OT 2093

S.C. Comagrimex

Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19 jud. Olt, 230049

202

OT 2094

S.C. Malitext SRL

Scornicesti, str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600

203

PH 34

S.C. Salsi SA

Sinaia, Str. Republicii nr. 20, jud. Prahova, 106100

204

PH 180

S.C. Panex Ion SNC

Bucov, str. Valeanca, jud. Prahova, cod 107110

205

PH 3618

S.C. Brutus Impex SRL

Manesti, jud. Prahova, cod 107375

206

PH 3960

S.C. Filip Prod Carn SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Minei nr. 1, jud. Prahova, 107245

207

PH 4417

S.C. Gopa SRL

Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 124, jud.Prahova 100141

208

PH 4987

S.C. Ana & Cornel SNC

Mizil, str. Amarului, nr. 1, jud. Prahova, cod 105800

209

PH 5410

S.C. Nicolin SRL

Targsoru Vechi, sat Strejnic, jud. Prahova, cod 107592

210

PH 5451

S.C. Filipescarom SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Rotărești 839, jud. Prahova, 107245

211

PH 5644

S.C. Maraget Prod SRL

Ploiesti, str. Corlatesti, nr. 15, jud. Prahova, cod 100532

212

PH 5775

S.C. Domidene SRL

Posești, jud. Prahova, 107440

213

PH 5878

S.C. Comnilis SRL

Magureni, str. Filipestii de Padure, tarla 24, jud. Prahova, cod 107350

214

PH 6012

S.C. Carnsan Prod SRL

Filipesti de Padure, str. Principala, nr. 941, jud. Prahova, cod 107245

215

PH 6044

S.C. Algrim Center SRL

Barcanesti, Jud. Prahova, 107055

216

PH 6190

S.C. Banipor SRL

Targ Vechi, Jud. Prahova, 107590

217

SB 111

S.C. M & C Import Export SRL

Copsa Mica, Sat Tirnavioara, nr. 90, jud. Sibiu, 555400

218

SB 126

S.C. Capa Prod SRL

Sibiu, Calea Turnisorului, nr. 150, jud. Sibiu, 550048

219

SB 138

S.C. Muvi Impex SRL

Sibiu, Str. Drumul Ocnei, nr. 4, jud. Sibiu, 550092

220

SB 157

S.C. Lactofarm SRL

Hamba Nr. 335, jud. Sibiu, 557266

221

SB 388

Af Fluieras

Bungard, Jud. Sibiu, 557261

222

SJ 86

S.C. Universal SRL

Crișeni, jud. Sălaj, 457105

223

SM 102

S.C. Magvacom SRL

Carei, Jud, Satu Mare, 445100

224

SM 104

S.C. Rosacom Import-Export SRL

Satu Mare, str. Careiului, nr. 146, jud. Satu Mare, 440187

225

SM 105

S.C. Clara Prod Com SRL

Carei, DN 19, Ferma Ianculesti, jud. Satu Mare, 445100

226

SM 3897

S.C. Arca SRL

Satu Mare, str. Soimoseni, nr. 32, jud. Satu Mare, 440111

227

SV 039

S.C. Tonic Distribution SRL

Brosteni, Jud. Suceava, 727075

228

SV 139

S.C. Apollo SRL

Rădăuți, Str. Constanitn Brancoveanu, jud. Suceava, 725400

229

SV 217

S.C. Rogelya SRL

Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200

230

SV 254

S.C. Killer SRL

Horodnic, Jud. Suceava, 727300

231

SV 5661

S.C. Harald SRL

Mazanaiesti, jud. Suceava, 727219

232

SV 5666

S.C. Superstar SRL

Radauti, Str. Francei 24, jud. Suceava, 725400

233

SV 5819

S.C. Mara Alex SRL

Bădeuți, jud. Suceava, 727361

234

SV 5943

S.C. Scuza Prod SRL

Forăști 96, jud. Suceava, 727235

235

SV 5962

S.C. Carpatis SRL

Suceava, Str. Mirauti nr. 72, jud. Suceava, 720028

236

SV 5963

S.C. Danielevici SRL

Gura Humorului, Str. Fundatura Ghiocei 2, jud. Suceava, 725300

237

SV 5965

S.C. Killer SRL

Horodnic de jos, jud. Suceava, 727301

238

SV 6066

S.C Raitar SRL

Cornu Luncii, jud. Suceava, 727140

239

SV 6067

S.C. Andelvero SRL

Câmpulung Moldovenesc, Str. Eudoxiu Hurmuzachi 6, jud. Suceava, 725100

240

SV 6071

S.C. Ancarol SRL

Gura Humorului, Bd. Bucovina FN, jud. Suceava, 725300

241

SV 6102

S.C. Avastar SRL

Liteni, jud. Suceava, 727335

242

TL 019

S.C. Tabco Campofrio SA

Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013

243

TL 020

S.C. Carniprod SRL

Tulcea, Sos. Murighiol km 4-5, jud. Tulcea, 820004

244

TL 177

S.C. Gazdi Prod SRL

Stejaru, Jud. Tulcea, 827215

245

TL 269

S.C. Romit SA

Tulcea, Jud. Tulcea, 820320

246

TL 418

S.C. Stoli SRL

Cerna, Jud. Tulcea, 827045

247

TL 658

S.C. Cosmit TL SRL

Ceamurlia de Sus, Jud. Tulcea, 827008

248

TL 686

S.C. Pig Com SRL

Satu nou, Jud. Tulcea, 827141

249

TL 782

S.C. Prodimport CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075

250

TL 1273

S.C. MM Product SA

Tulcea, Jud. Tulcea, 820320

251

TM 378

S.C. Veromen SRL

Timișoara, Jud. Timis, 300970

252

TM 1683

S.C. Carnexim Banat SRL

Dumbrăvița, str. M. Eminescu 87 A, jud. Timiș, 307160

253

TM 1931

S.C. Agil SRL

Timișoara, Aleea Viilor nr. 24 A, jud. Timis, 303700

254

TM 2725

S.C. Recosemtract ARL

Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timis, 307340

255

TM 4187

S.C. Femadar SRL

Giroc str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220

256

TM 4297

S.C. Kendo SRL

Victor Vlad Delamarina, jud. Timis, 307460

257

TM 7438

S.C. Ambax SRL

Timisoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693

258

TM 9568

S.C. Komoviand SRL

Jebel, f.n., jud. Timiș, 307235

259

TM 9595

S.C. Pastorel SRL

Carani, f.n., jud. Timiș, 307376

260

TR 10

S.C. Romcip SA

Salcia, Jud. Teleorman, 147300

261

TR 26

S.C. Com Giorgi SRL

Alexandria, Jud. Teleorman, 140150

262

TR 36

S.C. Avicola Costești SA

Rosiori de Vede, Str. Vadu Vezii 1 jud. Teleorman, 145100

263

TR 93

S.C. Mara Prod Com SRL

Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

264

VL 6

S.C. Diana Prod SRL

Vlădești, jud. Vâlcea, 247740

265

VL 4174

S.C. Marsto Prod SRL

Rm. Valcea, Str. Stirbei Voda 77, jud. Vâlcea, 240588

266

VN 42

S.C. Stemaradi SRL

Tătăranu, Jud. Vrancea, 627350

267

VN 2694

S.C. Comind Thomas SRL

Focsani, Str. Sihleanu 5, jud. Vrancea, 620165

268

VN 3045

S.C. Vanicad Prod SRL

Milcov, Jud. Vrancea, 627205

269

VN 3085

S.C. Madalina Serv SRL

Adjud, Jud. Vrancea, 625100

270

VN 2796

S.C. Luky Comprod SRL

Homocea, jud. Vrancea, 627175,

271

VN 2954/116

S.C Aurora Com SRL

Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. Vrancea, 625300

272

VS 2231

S.C. Tivas Impex SRL

Vaslui, Jud. Vaslui, 730300

273

VS 2232

S.C. Prodcyp Impex SRL

Husi, Str. Huși-Stănilești 2, jud. Vaslui, 735100

274

VS 2243

S.C. CIB SA

Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018

275

VS 2268

S.C. Viorom P Impex SRL

Com Oltenesti, Localitatea Tarzii, jud. Vaslui, 737380

276

VS 2300

S.C. Caracul SRL

Vaslui, Jud. Vaslui, 730233


Stabilimenti per le carni di pollame

N.

Riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Indirizzo

1

AR 92

SC Agriprod SRL

Nadlac, str. Calea Aradului nr. 1, 315500

2

AR 294

SC Prodagro Cetate SRL

Siria, Complex zootehnic, jud. Arad

3

AR 6078

S.C. Petra Prod SA

Arad, Str. Mesterul Manole, nr. 16, jud. Arad, 310493

4

B 120

SC Rom-Select 2000 SRL

Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 220, sector 6

5

B 269

SC Foodicom SRL

Bucuresti, Str. Catinei nr. 25, sector 6

6

B 921

SC Romalim International SRL

Bucuresti, B-dul Timisoara 104 B, sector 6

7

BH 103

S.C. Avicola Salonta SA

Salonta, Str. Ghestului, nr. 7, jud. Bihor, 415500

8

BR 456

S.C. Bona Avis SRL

Oras Ianca, Str. Sos. Brailei nr. 3, jud. Braila, 817200

9

BV 11

S.C. Avicod SA

Codlea extravilan, jud. Brasov, 505100

10

BV 12

SC Drakom Silva SRL

Codlea extravilan, sos Codlea Dumbravita, jud. Brasov

11

CJ 109

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, Str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj, 407280

12

CL 201

SC Mixalim Impex SRL

Com. Frumușani, jud. Calarasi

13

CS 42

S.C. Food 2000 SRL

Bocsa, Str. Binisului nr. 10, jud. Caras Severin, 325300

14

CV 210

S.C. Nutricod SA

Sf. Gheorghe, Str. Paraului nr. 6, jud. Covasna, 520033

15

DJ 34

SC Felvio SRL

Bucovăț, Platforma Bucovăț, jud. Dolj

16

GJ 2117

S.C. Aviinstant SRL

Tg. Jiu, Str. Mărgăritarului, jud. Gorj, 210223

17

GR 2951

S.C. Agronutrisco SRL

Drăgănescu, Com. Mihailesti, jud. Giurgiu, 085200

18

HD 73

S.C. Avis 3000 SA

Balata, Soimus, jud. Hunedoara, 337451

19

IL 0745

S.C. Avicola Slobozia SA

Slobozia, Șos. Buc-Constanța km 5-6, jud. Ialomița 920150

20

IS 1376

S.C. Avicola SA

Tg Frumos, jud. Iasi, 705300

21

IS 461

S.C. Avitop SA

Iasi, Sos Iasi-Tg Frumos km 10, jud. Iasi, 707410

22

MM 1289

SC Avimar SA

Baia Mare str. Bd. Bucuresti nr. 61-63, 430013

23

MS 3896

S.C. Oprea Avicom SRL

Crăiești, nr. 5, jud. Mureș, 547180

24

TL 1265

SC Total Aliment SRL

Tulcea, Str. Isaccei nr. 115, jud. Tulcea

25

TM 2739

SC Aviblan SRL

Jebel, 307235

26

TM 7679

SC.Faust Florea Usturoi SRL

Jimbolia, Str. T. Vladimirescu, 305400

27

B 39833

SC Comprodcoop SA Bucuresti (EPP)

Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061333

28

CT 10

SC Avicola Lumina SA (EPC)

Lumina, jud. Constanta

29

CT 31

SC Top Vision SRL (EPC)

Corbu, str. Sibioarei Ferma 7 nr. 22, jud. Constanta, 907175

30

CV 471

SC Nutricod SA (EPC)

Sf. Gheorghe, str. Jokai Mor FN, jud. Covasna, 520033

31

DB 97

SC Haditon Cereale SRL (EPC)

Petresti, jud. Dambovita, 135350

32

DB 133

SC Avicola Gaesti SA (EPC)

Gaesti, jud. Dambovita, 135200

33

GR 3028

Avicola Bucuresti SA CSHD Mihailesti (EPC)

Mihailesti, jud. Giurgiu, 085200

34

GR 3037

Jack Moris Com SRL (EPC)

Iepuresti, jud. Giurgiu, 013895

35

GR 1601

SC La Tara SRL (EPC)

Fratesti, jud. Giurgiu, 085200

36

HD 4151

SC Avis 3000 SA Mintia (EPC)

Mintia, str. Principala nr. 2, jud. Hunedoara, 337532

37

IF 234

SC Avicola Buftea (EPC)

Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, jud. Ilfov, 070000

38

IF 235

SC Euro-Casa Prod SRL (EPC)

Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, jud. Ilfov, 070000

39

IS 192

SC Avicola Iasi SA (EPC)

Iasi, sos. Iasi-Tg. Frumos Km 10, jud. Iasi, 707305

40

MM 002

SC Combimar SA (CC, EPC)

Baia Mare, str. Fabricii nr. 5, jud. Maramures, 430015

41

MM 012

SC Tovira Prod Com SRL (EPC)

Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400

42

MM 258

SC Filstar SRL (EPC)

Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400

43

MM 330

SC Galinus SRL (EPC)

Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400

44

MS 45

SC Silvaur SRL (EPC)

Iernut, str. Campului 2, jud. Mures, 545100

45

MS 40

SC Agroprodal SA (EPC)

Dumbrava 230/A, jud. Mures, 547100

46

NT 100

SC Gradinaru Rares SNC (EPC)

Sat Izvoare, Com. Dumbrava Rosie, jud. Neamt, 617185

47

NT 269

SC Morosanu Prest SRL (EPC)

Sat Izvoare, Com. Dumbrava Rosie, jud. Neamt, 617185

48

VN 16

SC Aviputna SA Golesti (EPC)

Com. Golesti, str. Victoriei nr. 22, jud. Vrancea, 627150


Magazzini frigoriferi

N.

Riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Indirizzo

1

AR 4268

SC. Frigo HM 2001 S.R.L.

Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061

2

AR 516

SC. Radan Impex S.R.L.

Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061

3

AR 4245

SC. Laicom S.R.L.

Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061

4

AR 6183

SC. Laicom Park S.R.L.

Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061

5

AR 6057

SC. Filip D Impex S.R.L.

Arad, str. Poetului 97-103, Jud. Arad, 310352

6

AR 4572

SC. Filip D Impex S.R.L.

Arad, str. Mesterul Manole F.N. Jud. Arad, 310493

7

AR 498

SC. Codlea Vial International S.R.L

Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061

8

AR 514

SC. Agrirom S.R.L.

Vladimirescu, str. Archim FN., Jud. Arad, 310010

9

AR 570

SC Palrom S.R.L.

Șofronea F.N., Jud. Arad, 310640

10

AG 101

SC Eurozen Cetate SRL

Pitesti, str. Depozitelor 14B, Jud. Arges, 110138

11

BC 1034

SC. Agricola International

Bacau, Calea Moldovei 16, Jud. Bacau, 600352

12

BC 788

SC Biota Com SRL

Bacau, str. AL Tolstoi nr. 6, Jud. Bacau, 600293

13

BC 92

SC Comaldin SA

Bacau, str. AL Tolstoi, Jud. Bacau, 600293

14

BC 42

SC Whiteland Logistic SRL

Bacau, str. AL Tolstoi nr. 14, Jud. Bacau, 600293

15

BC 113

SC Caroli Prod 2000 SRL

Bacau, str. AL Tolstoi nr. 14, Jud. Bacau, 600293

16

BC 53

SC Alfredo SRL

Bacau, str. AL Tolstoi nr. 12, Jud. Bacau, 600293

17

BN 63

SC Alsa Group SRL

Bistrita, str. Stramba nr. 2, Jud. Bistrita-Nasaud, 420155

18

BR 157

SC. Risk S.R.L.

Braila, str. Rm Sarat nr. 86 Jud. Braila, 810166

19

BR 392

SC. Doraliment Prod S.R.L.

Braila, str. Al. Vlahuta, nr. 1, Jud. Braila, 810188

20

BR 15

SC. Prodaliment S.R.L.

Braila, sos. Baldovinesti nr. 12, Jud. Braila, 810176

21

BR 77

SC. Risk S.R.L.

Braila, str. Dorobanti nr. 311, Jud. Braila, 810075

22

BR 5

SC. Terol Prod S.R.L.

Braila, str. Fata Portului nr. 2, Jud. Braila, 810075

23

BR 788

SC. Biota Com S.R.L.

Braila, sos. Baldovinesti nr. 12-16, Jud. Braila, 810176

24

BR 161

SC. Promoterm S.R.L.

Braila, sos. Baldovinesti nr. 10, Jud. Braila, 810176

25

BR 448

SC. Total Fish S.R.L.

Braila, str. Mihai Bravu nr. 196, Jud. Braila, 810041

26

BR 160

SC. Admir Com S.R.L.

Braila, str. Plutinei nr. 62-64, Jud. Braila, 810527

27

BZ 2326

Asociatia Vanatorilor si pescarilor sportivi

Buzau, sos. Brailei km.2, Jud. Buzau, 120360

28

CJ 4168

SC Cina Carmangeria SRL

Sâmpaul nr. 298, jud. Cluj 407530

29

CJ 1483

SC Agroalim Distribution SA

Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 8, Jud. Cluj, 400641

30

CJ 2741

SC Oncos Impex SRL

Floresti, str. Abatorului nr. 2, Jud. Cluj, 401189

31

CJ 4644

SC Marema Company Logistic & Distribution SRL

Cluj-Napoca, B-dul Munci nr. 83, Jud. Cluj, 400641

32

CJ 4811

SC Napolact SA

Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, Jud. Cluj, 400230

33

CJ 29

SC Trimonus Distribution SRL

Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 64, Jud. Cluj, 400220

34

CJ 23

SC Maestro Com SRL

Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr. 214, Jud. Cluj, 400220

35

CJ 18

SC Danone P.D.R.A. SRL

Cluj Napoca, str. Orastiei nr. 10, Jud. Cluj, 400398

36

CJ 31

SC Macromex SRL

Cluj Napoca, Calea Baciului nr. 179/B, Jud. Cluj, 400230

37

CT 8

SC Carmeco

Constanta, sos. Mangaliei nr. 74, Jud. Constanta, 900111

38

CT 8070

SC Miricos

Constanta, sos. Interioara nr. 1, Jud. Constanta, 900229

39

CT 146

SC Frial

Constanta, Port Constanta, Dana 53, Jud. Constanta, 900900

40

CV 2462

Ocolul silvic Bretcu

Targu Secuiesc, str. Cimitirului 21, Jud. Covasna, 520003

41

DB 94

SC Agroalim SRL

Targoviste, Cooperatiei nr. 5, Jud. Dambovita, 130086

42

DB 103

SC Sorana SRL

Targoviste, str. Cetatea Alba nr. 2, Jud. Dambovita, 130114

43

DB 43

SC Eurobisniss SRL

Sotanga, Jud. Dambovita, 137430

44

DB 4

SC Major Impex SRL

Razvad, Jud. Dambovita, 137395

45

DB 169

SC Minion SRL

Targoviste str. Calea Ialomitei, Jud. Dambovita, 130142

46

DB 162

SC Cicom SRL

Targoviste, str. Calea Ialomitei, Jud. Dambovita, 130142

47

DJ 77

SC Arctica Trading SRL

Craiova, str. N. Romanescu, nr. 136C, Jud. Dolj, 200738

48

DJ 59

SC Frigoriferul SA

Craiova, str. Campului nr. 2, Craiova, Jud. Dolj, 200011

49

GL 62

SC Kubo Tofanis SRL

Costi, str. Magnoliei nr. 10, Jud. Galati, 807326

50

GL 100

SC Tapu Carpatin SRL

Galati, str. Piata Rizer, Jud. Galati, 800152

51

GL 111

SC Leinad SRL

Galati, str. Traian nr. 1, Jud. Galati, 800531

52

GL 87

SC Galmirom SRL

Galati, str. George Cosbuc nr. 206, Jud. Galati, 800385

53

GL 102

SC Cristim Prod Com SRL

Galati, str. Cetatianu Ioan nr. 7, Jud. Galati, 800290

54

GL 50

SC Alfredo Trading SRL

Galati, str. H. Coanda nr. 5, Jud. Galati, 800522

55

GL 505

SC Toranavis SRL

Galati, str. Al. Moruzzi nr. 54, Jud. Galati,

56

GL 103

SC Dorna Lactate

Galati, str. Basarabiei nr. 51, Jud. Galati, 800002

57

GR 483

SC. Adasor Com Tours

Bolintin Vale, str. Poarta Luncii nr. 39, Jud. Giurgiu, 085100

58

GR 248

SC. Minimax Discount SRL

Bolintin Deal, str. Ithaca nr. 200A, Jud. Giurgiu, 085100

59

GR 2801

SC. Larnyk Com Prod Impex 99 SRL

Joita, sos. Principala nr. 706, Jud. Giurgiu, 087150

60

GR 3065

SC. Rocca Prod 2000 SRL

Mihailesti, str. Salciei nr. 2, Jud. Giurgiu, 085200

61

GR 3066

SC. Pelicanul Prod 2000 SRL

Mihailesti, str. Monumentului FN, Jud. Giurgiu, 085200

62

HR 281

SC Palcaro S.R.L

Nicolesti, Jud. Harghita, 530211

63

IL 0166

SC Atalanta International SRL

Sos. Bucuresti-Constanta km 2-4, Jud. Ialomita 700910

64

IS 260

SC Agroalim Distribution SRL

Iași, str. Chimiei nr. 14, jud. Iași cod 700294

65

IS 1

SC Frigostar SRL

Iași, str. I. Creangă nr. 109, Jud. Iasi, 700381

66

IS 2

SC Teona SRL

Iași, str. Tomești nr. 30, Jud. Iasi, 707515

67

IF 353

SC Pasha Ice Land Warehouse SRL

Afumati, sos. Bucuresti-Urziceni nr. 34, Jud. Ilfov, 077010

68

IF 010

SC Avicola Buftea SA

Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, Jud. Ilfov, 070000

69

IF 102

SC Exel Delamode Logistic SRL

Chiajna, str. Centura nr. 37-41, Jud. Ilfov, 077040

70

IF 237

SC Simex SRL

Magurele, str. Marasesti nr. 65, Jud. Ilfov, 077125

71

IF 162

SC Tudor Prodcom 94 SRL

Glina, str. Intrarea Abatorului nr. 9, Jud. Ilfov, 077105

72

IF 160

SC Tar 93 SRL

1 Decembrie, str. 1 Decembrie nr. 264, Jud. Ilfov, 430306

73

MM 22

SC Agroalim Distribution SRL

Baia Mare, str. Mărgeanului, nr. 6, jud. Maramures, 430014

74

MM 141

SC Maruami Com SRL

Recea, Jud. Maramures, 227414

75

MH 34

SC Vasilopoulos SRL

Turnu Severin, str. Portilor de Fier nr. 2 A, Jud. Mehedinti, 227003

76

MH 31

SC Frau Ella SRL

Simian, str. Dedovintei nr. 5, Jud. Mehedinti, 227447

77

MH 4

SC Ducino com

Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr. 2, Jud. Mehedinti, 220238

78

MS 65

SC Alex Agrocom Impex SRL

Ernei, Jud. Mures, 547215

79

MS 471

SC Avicola Brasov

Reghin, str. CFR nr. 13, Jud. Mures, 540700

80

MS 5622

SC Gitoggi SRL

Targu Mures, str. Gh. Doja nr. 64-68, Jud. Mures, 540146

81

MS 6666

SC Royal German Fish & Seafood SRL

Tarnaveni, str. Industriei nr. 4/205, Jud. Mures, 540700

82

MS 6665

SC Romfleich SRL

Tarnaveni, str. Industriei 4/202, Jud. Mures, 540700

83

MS 5553

SC Raptonic SRL

Sighisoara, str. Targului nr. 1, Jud. Mures, 540069

84

MS 150

SC Hochland Romania SRL

Sighisoara, str. Targului nr. 1, Jud. Mures, 540069

85

NT 214

SC Marcel SRL

Neamt, str. Castanilor nr. 7, Jud. Neamt, 610139

86

NT 145

SC Medas Impex

D-va Rosie, str. Dumbravei nr. 182, Jud. Neamt, 617185

87

PH 25

SC Casco Distribution SRL

Minier, Serban Cantacuzino nr. 138, Jud. Prahova, 107247

88

PH 28

SC Plus Discount SRL

Crangu lui Bot, DN 72, Jud. Prahova, 100720

89

PH 5727

SC Frigoriferul SA

Ploiesti, str. Laboratorul 5, Jud. Prahova, 100720

90

SJ 16

SC Rom Italia

Salaj, str. M. Viteazu nr. 60/A, Jud. Salaj, 450099

91

SJ 60

SC Flaviola

Salaj, str. M. Viteazu nr. 22/A, Jud. Salaj, 450062

92

SV 143

SC Givas Comimpex SRL

Scheia FN, Jud. Suceava, 727525

93

SV 128

SC Acular SRL

Suceava, str. Humorului 68, Jud. Suceava, 720360

94

SV 202

Directia silvica Suceava

Sadova, str. Principala nr. 8, Jud. Suceava, 727470

95

TL 323

SC Frigorifer SA

Tulcea, str. Portului nr. 14, Jud. Tulcea, 820242

96

TL 263

SC Interfrig SRL

Cataloi, Jud. Tulcea, 827076

97

TL 266

SC Total Fish SRL

Tulcea, str. Prislav, Jud. Tulcea, 820330

98

TL 271

SC Ecofish SRL

Tulcea, str. Jurilovca, str. Portului, Jud. Tulcea, 827115

99

TL 274

SC Hala de Peste

Tulcea, str. Libertatii nr. 82, Jud. Tulcea, 820144

100

TL 285

SC Tulco SA

Tulcea, str. Prislav nr. 176, Jud. Tulcea, 820330

101

TL 298

SC Fraher SRL

Tulcea, str. Isaccei nr. 115, Jud. Tulcea, 820226

102

VN 69

SC Opera Com SRL

Focsani, str. Calea Moldovei, Jud. Vrancea, 620250

103

VN 81

SC Stela Com SRL

DN. Soseaua Focsani-Galati km. 5, Jud. Vrancea, 620250

104

B 946

SC Old Legend SRL

Bucuresti, str. Jiului 29, 013221

105

B 883

SC Mantra Meat SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316

106

B 736

SC Stenyon Com SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 59, sector 6, 061317

107

B 545

Euroccoling Center SRL

Bucuresti, sos. Andronache nr. 203, sector 2, 022524

108

B 488

Expomarket Aliment SRL

Bucuresti, str. Fantanica 36, sector 2, 021802

109

B 473

SC R Family Prod Serv SRL

Bucuresti, str. Valea Merilor nr. 34, sector 1, 011272

110

B 447

SC Marchand SRL

Bucuresti, str. Ion Garbea nr. 26, sector 5, 050683

111

B 432

SC Tabco Campofrio SRL

Bucuresti, str. Dr Harlescu, sector 2, 021505

112

B 411

SC Laicom SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316

113

B 384

SC Amiral Fish SRL

Bucuresti, str. Tuzla nr. 50, sector 2, 023832

114

B 380

SC Arlina Prod Com Impex SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316

115

B 328

SC Nordic Import Export Com SRL

Bucuresti, str. Calea Vitan 240, sector 3, 031301

116

B 254

SC Spar SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316

117

B 214

SC Whiteland Import Export SRL

Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 132, sector 4, 041837

118

B 190

SC Romselect 2000 SRL

Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu 220, sector 6, 061126

119

B 176

SC Metim Fruct Impex SRL

Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu 566-570, sector 6, 061101

120

B 418

SC Molero Prod SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316

121

B 422

SC Perla Grup SRL

Bucuresti, str. Anul 1864 nr. 69, sector 9, 062372

122

B 212

SC Diona International EXIM SRL

Bucuresti, str. Plivitului nr. 68, sector 5, 051829

123

B 338

SC ER & VE Food SRL

Bucuresti, str. Gârbea Ion nr. 26, sector 5, 050683

124

B 26

SC Elit SRL

Bucuresti, str. Fântânica nr. 36, sector 2, 021805

125

B 20

SC Stenyon Com SRL

Bucuresti, b-dul Timișoara nr. 52, sector 6, Bucuresti, 061317

126

B 8

SC Elixir CD SRL

Bucuresti, str. Mărgeanului nr. 14, sector 5, 05106

127

B 61

SC Raies Com SRL

Bucuresti, str. Gheorghe Sincai nr. 13, sector 4, 040313

128

B 137

SC Asil 2000 Trading Impex SRL

Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 566-570, sector 6, 061129

129

B 58

SC Frig Pro SRL

Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 566-570, sector 6, 061101

130

B 321

SC Uno International Eximp SRL

Bucuresti, str. Chitilei nr. 3, sector 1, 012381

131

B 72394

Antepozite Frigorifice PGA SRL

Bucuresti, str. Fantanica nr. 36, 021802

132

B 176

SC Select 95 SRL

Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 566-570, 061101

133

B 236

SC Negro 2000 SRL

Bucuresti, b-dul Splaiul Unirii 162, sector 4, 040042

134

B 363

SC Euro Food Prod SRL

Bucuresti, sos. Odaii nr. 253-259, sector 1, 013604

135

B 202

SC Dioma Intern SRL

Bucuresti, str. Plivitului, nr. 68, sector 5, 051829

136

B 144

SC Aurmar Import Export SRL

Bucuresti, str. Grindeiului, nr. 12, sector 3, 051829

137

B 927

SC Cristim 2 Prodcom

Bucuresti, b-dul Bucurestii Noi nr. 140, sector 1, 012367

138

B183

SC Andu Comert SRL

Bucuresti, str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 21, sector 1, 012934


Stabilimenti di pesce

N.

Riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Indirizzo

1

AR 97

S.C. Seestern S.R.L.

Arad, str. Oituz nr. 51, jud. Arad, 310038

2

BC 1662

S.C. Bonito S.R.L.

Bacau, Str. 22 Decembrie, nr. 38, jud. Bacau, 600374

3

BC 4978

S.C. Salmar Prod S.R.L.

Comanesti, str. 1 Mai, Complex Zavoi, jud. Bacau, 605200

4

BR 184

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Tulcea, str. Fata Portului nr. 2, jud. Tulcea, 810529

5

BR 185

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Tulcea, str. Fata Portului nr. 2, jud. Tulcea, 810529

6

B 453

S.C. Costiana S.R.L.

Bucuresti, str. Andronache, nr. 11-19, 022527

7

CT 73

S.C. Pescom Company S.R.L.

Navodari, Pod CFR, jud. Constanta, 905700

8

IS 05

S.C. Cordial M.V. S.R.L.

Iasi, sos. Pacurari nr. 153, jud. Iasi, 700544

9

IF 2850

S.C. Sardes Trades Industry S.R.L.

1 Decembrie, sos. Bucuresti-Giurgiu, jud. Ilfov, 077005

10

PH 1817

S.C. Divertas S.R.L.

Comuna Fantanele nr. 578, jud. Prahova, 107240

11

TM 4675

S.C. Sabiko Impex S.R.L.

Timisoara, Calea Sagului nr. 141-143, jud. Timis 300514

12

VS 156

S.C. Pescom S.R.L.

Vaslui, str. Garii nr. 4, jud. Vaslui 730232


Stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari

N.

Riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Indirizzo

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Noua, Jud. Alba, 517395

2

AB 999

S.C. Albalact SA

Alba Iulia, Jud. Alba, 510200

3

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea Jud. Alba, 517610

4

AB 3386

S.C. Lactate C.H. S.RL

Sanmiclaus, Jud. Alba, 517761

5

AR 412

S.C. Helvetica Milk SRL

Pecica, Jud. Arad, 317235

6

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Santana, Jud. Arad, 317280

7

AG 11

S.C. Agrolact Cosesti

Cosesti, Jud. Arges, 115202

8

AG 6

SC Bradet SRL

Bradulet, Jud. Arges, 117147

9

AG 4

S.C. Dincudana SRL

Bradu, Jud. Arges, 117140

10

AG 9

S.C. Instant Eclips

Curtea de Arges, Jud. Arges, 115300

11

AG 5

S.C. Lactag SA Fabrica Costesti

Costesti, Jud. Arges, 115200

12

BC 2519

S.C. Marlact SRL

Buhoci, Jud. Bacau, 607085

13

BC 4759

S.C. Aic Bac SA

Saucesti, Jud. Bacau, 627540

14

L 13

S.C. BI & DI SRL

Negri, Jud. Bacau, 607345

15

BC 5042

S.C. Almera International SRL

Bacau, Jud. Bacau, 600324

16

BC 5219

S.C. Prodsec SRL

Livezi, Jud. Bacau 607285

17

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

18

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, Jud. Bihor, 417166

19

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, 427006

20

BN 2120

SC Eliezer SRL

Lunca Ilvei, Jud. Bistrita-Nasaud, 427125

21

BN 2100

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Micestii de Campie, Jud. Bistrita-Nasaud, 427160

22

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milas, Jud. Bistrita-Nasaud, 427165

23

BN 2126

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, nr. 1196, Jud. Bistrita-Nasaud, 427245

24

BN 2145

S.C. Lech Lacto

Lechinta, Str. Independentei, nr. 387, Jud. Bistrita-Nasaud, 27105

25

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budesti-Fanate, nr. 122, Jud. Bistrita-Nasaud, 427021

26

BN 2377

S.C. Romfulda SA

Beclean, Jud. Bistrita-Nasaud, 425100

27

BN 2399

S.C. Carmo-Lact Prod SRL

Monor, Jud. Bistrita-Nasaud, 427175

28

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Paltinis, Jud. Botosani, 717295

29

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlasinesti, Jud. Botosani, 717465

30

BT 50

S.C. Pris Com Univers SRL

Flamanzi, Jud. Botosani, 717155

31

BT 55

S.C. Ram SRL

Ibanesti, Jud. Botosani, 717215

32

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, Jud. Botosani, 717045

33

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, Jud. Botosani, 715100

34

BT 139

S.C. Milk SRL

Mihai Eminescu, Jud. Botosani, 717252

35

BT 154

S.C. Gerard SRL

Cotusca, Jud. Botosani, 717090

36

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Saveni, Jud. Botosani 715300

37

BT 547

S.C. Orizont 2000 SRL

Vorona, Jud. Botosani, 717475

38

BT 572

S.C. Elavel SRL

Vlădeni, Jud. Botosani, 717460

39

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Jud. Brasov, 507105

40

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Fagaras, Jud. Brasov, 505200

41

BV 2701

S.C. Prodlacta SA Brasov

Brasov, Jud. Brasov, 500001

42

BR 24

S.C. Lacta Prod SRL

Braila, Jud. Braila, 810074

43

BR 65

S.C. Brailact SRL

Braila, Jud. Braila, 810224

44

BR 622

SC Lactas SRL

Ianca, Jud. Braila, 810227

45

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vadeni, Jud. Braila, 817200

46

BR 63

S.C. Cas SRL

Braila, Jud. Braila, 810224

47

BR 92

S.C. Nomad SRL

Insuratei, Jud. Braila, 815300

48

BR 121

S.C. Nichifor Com SRL

Faurei, Jud. Braila, 815100

49

BR 356

S.C. Lacto Silcos SRL

Ulmu, Jud. Braila, 817190

50

BR 502

S.C. Sanir Impex SRL

Jirlau, Jud. Braila, 817075

51

BR 581

S.C. Teobir Prod SRL

Judeti, Jud. Braila, 817037

52

BR 616

S.C. Danyan Lact SRL

Tufesti, Jud. Braila, 817185

53

BZ 0591

S.C. Stercu Marinarul Donca SRL

Balta Alba, Jud. Buzau, 127015

54

BZ 0098

SC Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, Jud. Buzau, 125300

55

BZ 0627

SC Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, Jud. Buzau, 127120

56

BZ 5615

SC Cristexim 2000 SRL

Valea Salciei, Jud. Buzau, 127665

57

BZ 2296

SC Euroferma SRL

Buzau, Jud. Buzau, 120217

58

BZ 0298

SC Camen Tas SRL

Smeeni, Jud. Buzau, 127595

59

BZ 0593

S.C. Levistar SRL

Cochirleanca, Jud. Buzau, 127190

60

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, Jud. Buzau, 25200

61

CS 116

SC Fabrica de Produse Lactate

Oravita, Jud. Caras Severin, 325600

62

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, Jud. Calarasi, 915300

63

CL 0120

S.C. Marys Lux SRL

Lehliu, Sapunari, Jud. Calarasi, 917150

64

CL 0132

S.C. Lio Prest SRL

Călărași, Jud. Calarasi, 910040

65

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegalia, Jud. Calarasi, 917145

66

CJ 560

S.C. Napolact SA

Taga, Jud. Cluj, 407565

67

CJ 739

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400236

68

CJ 956

SC Remido Prodcom SRL

Panticeu, Jud. Cluj, 407445

69

L 61

SC Napolact SA

Huedin, Jud. Cluj, 405400

70

CJ 41

SC Kazal SRL

Dej, Jud. Cluj, 405200

71

CJ 7584

SC Aquasala SRL

Bobalna, Jud. Cluj, 407085

72

CJ 7879

SC Comlact SRL

Corusu, Jud. Cluj, 407056

73

CJ 4185

SC Bonas Import Export SRL

Dezmir, Jud. Cluj, 407039

74

CT 04

SC Lacto Baneasa SRL

Baneasa, Jud. Constanta, 907035

75

CT 37

SC Niculescu Prod SRL

Cumpana, Jud. Constanta, 907105

76

CT 15

SC Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, Jud. Constanta, 907211

77

CT 30

SC Eastern European Foods SRL

Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta, 907195

78

CT 335

SC Multicom Grup SRL

Pantelimon, Jud. Constanta, 907230

79

CT 329

SC Muntina SRL

Constanta, Jud. Constanta, 900735

80

CT 299

SC Nascu SRL

Indepenta, Jud. Constanta, 907145

81

CT 294

SC Suflaria Import Export SRL

Cheia, Jud. Constanta, 907277

82

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, Jud. Constanta, 907065

83

CT 227

S.C. Theo Mihail SRL

Lipnita, Jud. Constanta, 907165

84

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Targusor, Jud. Constanta, 907275

85

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Sacele, Jud. Constanta, 907260

86

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, Jud. Constanta, 907112

87

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Harsova, Str. Plantelor nr. 44, Jud. Constanta, 905400

88

CT 12201

S.C. Lacto Moni SRL

Vulturul, Jud. Constanta, 907305

89

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Harsova, Jud. Constanta, 905400

90

CT 331

S.C. Lacto Stil S.R.L.

Ovidiu, Jud. Constanta, 905900

91

CV 56

SC Milk Com SRL

Saramas, Jud. Covasna, 527012

92

CV 2451

SC Agro Pan Star SRL

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520020

93

L9

SC Covalact SA

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520076

94

CV 23

S.C. MBI SRL

Chichis, Jud. Covasna, 527075

95

CV 688

S.C. Meotis SRL

Ilieni, Jud. Covasna, 527105

96

CV 1717

S.C. Golf SRL

Ghidfalau, Jud. Covasna 527095

97

DB 716

S.C. Marion Invest SRL

Cranguri, Jud. Dambovita, 137170

98

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, Jud. Dolj, 207115

99

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, Jud. Dolj, 200378

100

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galati, Jud. Galati, 800506

101

GL 4432

S.C. Lactoprod Com SRL

Cudalbi, Jud. Galati, 807105

102

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Jud. Giurgiu, 080556

103

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, Jud. Gorj, 215300

104

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Tg. Jiu, Jud. Gorj, 210112

105

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita, 535400

106

HR 166

SC Lactopan SRL

Mujna, Jud. Harghita, 537076

107

HR 70

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, 530242

108

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraș, Jud. Harghita, 537071

109

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniș, Harghita, 537175

110

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Harghita, 535600

111

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Risculita, Jud. Hunedoara, 337012

112

IL 0270

S.C. Five Continents SRL

Fetesti, Jud. Ialomita, 925100

113

IL 0569

S.C. Electrotranscom SRL

Balaciu, Jud. Ialomita, 927040

114

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Țăndărei, Jud. Ialomita, 925200

115

IL 1127

S.C. Sami Ian, SRL

Grindu, Jud. Ialomita, 927140

116

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Jud. Ialomita, 920002

117

IS 1012

S.C. Agrocom S.A.

Strunga, Jud. Iasi, 707465

118

IS 1540

S.C. Promilch S.R.L.

Podu Iloaiei, Jud. Iasi, 707365

119

IS 2008

S.C. Romlacta S.A.

Pascani, Jud. Iasi, 705200

120

IF 3260

S.C. DO & DO SRL

Pantelimon, Jud. Ilfov, 077145

121

IF 3299

SC Natural Farm Int SRL

Gruiu, Jud. Ilfov, 077115

122

IF 2944

S.C. Zarone Comimpex SRL

Voluntari, Jud. Ilfov, 077190

123

MM 793

SC Wromsal SRL

Satulung, Jud. Maramures 437270

124

MM 807

SC Roxar SRL

Cernesti, Jud. Maramures, 437085

125

MM 6325

SC Ony SRL

Larga, Jud. Maramures, 437317

126

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tautii Magheraus, Jud. Maramures, 437349

127

MM 4547

S.C. De Luxe SRL

Salsig, nr. 196, Jud. Maramures, 437300

128

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Jud. Maramures, 437162

129

MM 6413

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430015

130

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti, 220167

131

MS 142

S.C. Indlacto SRL

Targu Mures, Jud. Mures, 540374

132

MS 948

SC Teodor Suciu SRL

Gurghiu, Jud. Mures, 547295

133

MS 207

S.C. Mirdatod Prod S.R.L

Ibanesti, Jud. Mures, 547325

134

MS 231

S.C. Lintuca Prodcom S.R.L

Breaza, Jud. Mures, 547135

135

MS 293

S.C. Sanlacta S.A.

Santana de Mures, Jud. Mures, 547565

136

MS 297

S.C. Rodos S.R.L

Faragau, Jud. Mures, 547225

137

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, Jud. Mures, 545300

138

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca Santu, Jud. Mures, 547375

139

MS 618

S.C. I.L. Mures S.A.

Targu Mures, Jud. Mures, 540390

140

MS 913

S.C.Lactex Reghin S.R.L

Solovastru, Jud. Mures, 547571

141

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornesti, Jud. Mures, 547280

142

MS 4217

S.C. Agrotranscomex S.R.L

Miercurea Nirajului, Jud. Mures, 547410

143

MS 5554

S.C. Globivetpharm S.R.L

Batos, Jud. Mures, 547085

144

NT 189

S.C. 1 Decembrie SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615235

145

NT 247

S.C. Rapanu SR. COM SRL

Petricani, Jud. Neamt, 617315

146

NT 313

S.C. Prod A.B.C. Company SRL

Grumazesti, Jud. Neamt, 617235

147

L10

SC Dorna SA

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200

148

L12

S.C. Camytex Prod SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200

149

L6

S.C Lacta Han Prod SRL

Urecheni, Jud. Neamt, 617490

150

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, Jud. Neamt, 615100

151

NT 556

S.C. Stefanos SRL

Trifesti, Jud. Neamt, 617475

152

NT 241

S.C. Pro Com Pascal SRL

Pastraveni, Jud. Neamt, 617300

153

NT 607

S.C. D. A. Secuieni

Secuieni, Jud. Neamt, 617415

154

NT 1047

S.C. Supercoop SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200

155

NT 37

S.C. Conf Prod Vidu S.N.C.

Cracaoani, Jud. Neamt, 617145

156

PH 6064

S.C. Alto Impex SRL

Busteni, Jud. Prahova, 105500

157

PH 6448

SC Rusara Prodcom SRL

Valea Calugareasca, Jud. Prahova, 107620

158

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, Jud. Prahova, 100537

159

PH 3868

S.C. Micolact SRL

Mizil, Jud. Prahova, 105800

160

PH 4625

S.C. Palex 97 SRL

Ciorani, Jud. Prahova, 107155

161

SJ 52

SC Sanolact Silvania SRL

Maieriste, Jud. Salaj, 457652

162

SJ 240

Societatea Agricola Bodia

Bodia, nr. 108, Jud. Salaj, 457051

163

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, nr. 39, Jud. Salaj, 455200

164

SM 3676

S.C. Friesland România SA

Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440122

165

SM 3876

S.C. Schwaben Molkerei

Carei, Jud. Satu Mare, 445100

166

SM 4038

S.C. Buenolact SRL

Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089

167

SM 4189

S.C. Primalact SRL

Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089

168

SB 1134

S.C. Valirom SRL

Smig, Jud. Sibiu, 557024

169

SB 2706

S.C. Tom Sib SRL

Alamor, Jud. Sibiu, 557121

170

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Falticeni, Jud. Suceava, 725200

171

SV 1176

S.C. Tudia SRL

Gramesti, Jud. Suceava, 727285

172

SV 1205

S.C. Pro Putna SRL

Putna, Jud. Suceava, 727455

173

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Jud. Suceava, 720290

174

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Fratautii Vechi, Jud. Suceava, 727255

175

SV 2070

S.C. Balaceana SRL

Ciprian Porumbescu, Jud. Suceava, 727125

176

SV 3834

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300

177

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, Jud. Suceava, 727040

178

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos, Jud. Suceava, 727301

179

SV 5386

S.C. Gapa Lact SRL

Dolhesti, Jud. Suceava, 727180

180

SV 5398

S.C. Chitriuc Impex SRL

Balcauti, Jud. Suceava, 727025

181

SV 5614

S.C. Cozarux SRL

Suceava, Jud. Suceava, 720158

182

SV 6101

S.C. Prodal Holding SRL

Vatra Dornei, Jud. Suceava, 725700

183

SV 6118

S.C. Real SRL

Patrauti nr. 21, Jud. Suceava, 727420

184

SV 6159

S.C. Ecolact SRL

Milisauti, Jud. Suceava, 727360

185

SV 6322

S.C. Aida SRL

Bilca, Jud. Suceava, 727030

186

SV 6356

S.C. Colacta SRL

Sadova, Jud. Suceava, 727470

187

SV 737

S.C. Cavior SRL

Forasti, Jud. Suceava, 727235

188

SV 5355

SC Lacto Zaharia

Frumosu, Jud. Suceava, 727260

189

L14

SC Dorna Lactate SA

Vatra Dornei, Jud. Suceava, 725700

190

SV 6394

SC Martin’s European Food Products Comimpex SRL

Bosanci, Jud. Suceava, 727045

191

L62

SC Camy Lact SRL

Panaci, Jud. Suceava, 727405

192

TR 78

SC Interagro SRL

Zimnicea, Jud. Teleorman, 145400

193

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, Jud. Teleorman, 147285

194

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, Jud. Teleorman, 145300

195

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, Jud. Teleorman, 147215

196

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfintesti, Jud. Teleorman, 147340

197

TM 5254

S.C. Simultan SRL

Orțișoara, Jud.Timiș, 307515

198

TM 6014

S.C. Friesland Romania SA

Deta, Jud. Timis, 305200

199

TL 661

S.C. Bioaliment SRL

Macin, Jud. Tulcea, 825300

200

TL 908

S.C. Favorit SRL

Stejaru, Jud. Tulcea, 827215

201

TL 855

SC Deltalact SA

Tulcea, Jud. Tulcea, 820013

202

TL 965

SC Mineri SRL

Mineri, Jud. Tulcea, 827211

203

TL 005

SC Toplact SRL

Topolog, Jud. Tulcea, 827220

204

TL 1328

SC Izacos Lact SRL

Topolog, Jud. Tulcea, 827220

205

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focsani, Jud. Vrancea, 620122

206

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorasti, Jud. Vrancea, 627082

207

VN 35

SC Monaco SRL

Vrâncioaia, Jud. Vrancea, 627445»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

6.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/60


DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA BiH/11/2007

del 25 settembre 2007

relativa alla nomina di un comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2007/711/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE.

(2)

Il 27 giugno 2006 il CPS ha adottato la decisione BiH/9/2006 (2), che nomina il contrammiraglio Hans Jochen WITTHAUER comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il comandante dell’operazione UE ha raccomandato di nominare maggiore generale Ignacio MARTÍN VILLALAÍN nuovo comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(4)

Il comitato militare dell’UE ha appoggiato tale raccomandazione.

(5)

In conformità dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni in materia di difesa.

(6)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell’UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

DECIDE:

Articolo 1

Il maggiore generale Ignacio MARTÍN VILLALAÍN è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 4 dicembre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2007.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. DURRANT PAIS


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)  GU L 196 del 18.7.2006, pag. 25.