ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
|
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
Commissione |
|
|
|
2007/335/CE |
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 21 marzo 2007, relativa al regime di aiuti di Stato C 18/2006 (ex N 524/2005) cui l’Italia intendeva dare esecuzione a favore delle microimprese e delle piccole imprese [notificata con il numero C(2007) 1175] ( 1 ) |
|
|
|
2007/336/CE |
|
|
* |
||
|
|
2007/337/CE |
|
|
* |
|
|
III Atti adottati a norma del trattato UE |
|
|
|
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 534/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
41,9 |
TN |
81,0 |
|
TR |
102,4 |
|
ZZ |
75,1 |
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
MK |
35,1 |
|
TR |
124,8 |
|
ZZ |
110,6 |
|
0709 90 70 |
TR |
110,7 |
ZZ |
110,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
43,3 |
IL |
65,0 |
|
MA |
44,8 |
|
ZZ |
51,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
51,4 |
ZZ |
51,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
108,9 |
BR |
75,1 |
|
CL |
85,1 |
|
CN |
94,5 |
|
NZ |
119,2 |
|
US |
126,5 |
|
UY |
64,3 |
|
ZA |
86,7 |
|
ZZ |
95,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 535/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 maggio 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 maggio 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 maggio 2007
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
9,15 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
9,15 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
1.5.-14.5.2007
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 536/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede l'integrazione di un contingente tariffario d'importazione specifico di 16 665 tonnellate di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti. |
(2) |
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4) e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1232/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (6), deve essere modificato in modo sostanziale. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1232/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
(4) |
Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere il periodo contingentale compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in più sottoperiodi. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. |
(5) |
Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli. |
(6) |
Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori. |
(7) |
Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione. |
(8) |
Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006. |
(9) |
L'accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato di origine rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7). |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il contingente tariffario di cui all'allegato I è aperto per l'importazione dei prodotti del settore del pollame originari degli Stati Uniti d'America di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.
Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il quantitativo dei prodotti ammesso a beneficiare del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e il numero d'ordine sono fissati nell'allegato I.
Articolo 2
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 3
Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
a) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; |
b) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; |
c) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; |
d) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno. |
Articolo 4
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. La domanda di titolo può riguardare più prodotti, di diversi codici NC, originari degli Stati Uniti d'America. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.
La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo di almeno 10 tonnellate e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile nel sottoperiodo considerato.
3. I titoli obbligano ad importare dagli Stati Uniti d'America.
La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a) |
nella casella 8, l'indicazione del paese di origine; |
b) |
nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A. |
Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.
Articolo 5
1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.
2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi.
4. I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 3.
5. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
Articolo 6
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese del sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.
2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nell'ambito del presente regolamento nel corso del periodo considerato, espressi in chilogrammi.
3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.
2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 8
L'accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d'America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme comunitarie vigenti.
Articolo 9
Il regolamento (CE) n. 1232/2006 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.
(3) GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(5) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(6) GU L 225 del 17.8.2006, pag. 5.
(7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).
ALLEGATO I
Numero d'ordine |
Codici NC |
Dazio applicabile |
Quantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1o luglio 2006 |
09.4169 |
0207 11 10 |
131 EUR/t |
16 665 |
0207 11 30 |
149 EUR/t |
||
0207 11 90 |
162 EUR/t |
||
0207 12 10 |
149 EUR/t |
||
0207 12 90 |
162 EUR/t |
||
0207 13 10 |
512 EUR/t |
||
0207 13 20 |
179 EUR/t |
||
0207 13 30 |
134 EUR/t |
||
0207 13 40 |
93 EUR/t |
||
0207 13 50 |
301 EUR/t |
||
0207 13 60 |
231 EUR/t |
||
0207 13 70 |
504 EUR/t |
||
0207 14 10 |
795 EUR/t |
||
0207 14 20 |
179 EUR/t |
||
0207 14 30 |
134 EUR/t |
||
0207 14 40 |
93 EUR/t |
||
0207 14 50 |
0 % |
||
0207 14 60 |
231 EUR/t |
||
0207 14 70 |
0 % |
||
0207 24 10 |
170 EUR/t |
||
0207 24 90 |
186 EUR/t |
||
0207 25 10 |
170 EUR/t |
||
0207 25 90 |
186 EUR/t |
||
0207 26 10 |
425 EUR/t |
||
0207 26 20 |
205 EUR/t |
||
0207 26 30 |
134 EUR/t |
||
0207 26 40 |
93 EUR/t |
||
0207 26 50 |
339 EUR/t |
||
0207 26 60 |
127 EUR/t |
||
0207 26 70 |
230 EUR/t |
||
0207 26 80 |
415 EUR/t |
||
0207 27 10 |
0 % |
||
0207 27 20 |
0 % |
||
0207 27 30 |
134 EUR/t |
||
0207 27 40 |
93 EUR/t |
||
0207 27 50 |
339 EUR/t |
||
0207 27 60 |
127 EUR/t |
||
0207 27 70 |
230 EUR/t |
||
0207 27 80 |
0 % |
ALLEGATO II
A. |
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b):
|
B. |
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma:
|
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 1232/2006 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 2 |
— |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
Articolo 5, paragrafo 6 |
— |
Articolo 5, paragrafo 7 |
— |
Articolo 5, paragrafo 8, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 9 |
— |
Articolo 5, paragrafo 10 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8, primo comma |
Articolo 2 |
Articolo 8, secondo comma |
— |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II, parte A |
Allegato III |
Allegato II, parte B |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
— |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 537/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
relativo all’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) in qualità di additivo per i mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l’autorizzazione di additivi destinati all’alimentazione animale e definisce le motivazioni e le procedure per la concessione delle autorizzazioni in questione. |
(2) |
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda è stata corredata dei documenti e delle informazioni dettagliate di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm), quale additivo per i mangimi destinati alle vacche da latte, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), nel suo parere dell’8 marzo 2006, è giunta alla conclusione che il prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) non ha effetti nocivi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente (2). È giunta inoltre alla conclusione che il prodotto di fermentazione non presenta nessun altro rischio che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, escluderebbe l’autorizzazione. L’Amaferm ha dimostrato di avere effetti positivi per quanto riguarda la produzione di latte delle vacche da latte. L’Autorità raccomanda l’adozione di adeguate misure per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene che siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere viene inoltre verificata la relazione sul metodo d’analisi dell’additivo per i mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto l’uso del preparato viene autorizzato, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale dei «promotori della digestione», viene autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product «Amaferm» authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adottato il 18 marzo 2006. The EFSA Journal (2006) 337, pagg. da 1 a 17.
ALLEGATO
Numero d’identificazione dell’additivo |
Nome del detentore dell’autorizzazione |
Additivo (Nome commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo d’analisi |
Categoria o specie animale |
Età massima |
Contenuto minimo |
Contenuto massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
mg di additivo per kg di alimento completo con tenore di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||
Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione |
|||||||||||||||||||
4a2 |
Trouw Nutrition BV |
Prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) |
|
Vacche da latte |
— |
85 |
300 |
|
5 giugno 2017 |
(1) 1 IU si riferisce alla cellulasi che libera 1 micromole di glucosio da carbosimetilcellulosa al minuto, con pH 6,5 e a 39 °C.
(2) 1 IU si riferisce all’amilasi che libera 1 micromole di glucosio da fecola di patate al minuto, con pH 6,5 e a 39 °C.
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 538/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi destinati a suinetti (svezzati) e suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L’impiego del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) è stato autorizzato per i suinetti e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione (2), che autorizza in via provvisoria l’utilizzo di alcuni microorganismi nell’alimentazione degli animali, per le scrofe dal regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione (3), che autorizza provvisoriamente alcuni microorganismi nell’alimentazione degli animali (Enterococcus faecium e Lactobacillus acidophilus), e per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione (4), relativo all’autorizzazione permanente di un additivo e all’autorizzazione provvisoria di nuovi utilizzi di certi additivi già autorizzati negli alimenti per animali. |
(5) |
Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione per suinetti (svezzati) e per suini da ingrasso. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), nel parere del 23 gennaio 2007, ha concluso che il preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (5). In base a tale parere l’impiego del preparato è efficace per migliorare i parametri di produttività secondo le dosi raccomandate dall’Autorità per i suinetti e i suini da ingrasso. L’Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel contesto del parere essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 11.
(3) GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 11.
(4) GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3.
(5) Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product «Bonvital», a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Adottato il 23 gennaio 2007. The EFSA Journal (2007) 440, pagg. 1-9 (documento disponibile solo in lingua inglese).
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (Denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Data di scadenza dell’autorizzazione |
||||||||||||||||||
UFC/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
|||||||||||||||||||||||||||
4b1841 |
Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG |
Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) |
|
Suinetti (svezzati) |
— |
0,5 × 109 |
4 × 109 |
|
5 giugno 2017 |
||||||||||||||||||
Suini da ingrasso |
— |
0,2 × 109 |
1 × 109 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 539/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle uova e per le ovoalbumine. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione per la gestione di questi contingenti. |
(2) |
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine (5) deve essere modificato in modo sostanziale. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 593/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
(4) |
Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere il periodo contingentale compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in più sottoperiodi. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. |
(5) |
I contingenti tariffari devono essere gestiti sulla base di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli. |
(6) |
Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle uova e delle ovoalbumine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori. |
(7) |
Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione. |
(8) |
Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti per l'importazione dei prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.
I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine nonché i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.
Articolo 2
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 3
1. Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il numero di gruppo E1 è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
a) |
20 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; |
b) |
30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; |
c) |
30 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; |
d) |
20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno. |
2. Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per i gruppi E2 ed E3 è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
a) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; |
b) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; |
c) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; |
d) |
25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno. |
3. Nel quadro del presente regolamento, la conversione di peso in equivalente uova in guscio si calcola in base ai tassi forfettari di rendimento fissati nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6).
Articolo 4
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti (equivalente uova in guscio) di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 o al regolamento (CEE) n. 2783/75, o che è autorizzato a trattare gli ovoprodotti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
2. Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso dei gruppi E2 ed E3, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio.
La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari almeno ad una tonnellata, ma non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel relativo sottoperiodo.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a) |
nella casella 8, l'indicazione del paese di origine; |
b) |
nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A. |
Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.
Articolo 5
1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.
2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio).
5. I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 4.
6. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
Articolo 6
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio) per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.
2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio).
3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio) che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.
2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 593/2004 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 1o giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).
(3) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(4) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(5) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1722/2006 (GU L 322 del 22.11.2006, pag. 3).
(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(7) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
ALLEGATO I
(in tonnellate) |
||||
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Codice NC |
Dazio della tariffa doganale comune applicabile in EUR/t di peso prodotto |
Contigenti tariffari annuali |
E1 |
09.4015 |
0407 00 30 |
152 |
135 000 |
E2 |
09.4401 |
0408 11 80 |
711 |
7 000 (1) |
0408 19 81 |
310 |
|||
0408 19 89 |
331 |
|||
0408 91 80 |
687 |
|||
0408 99 80 |
176 |
|||
E3 |
09.4402 |
3502 11 90 |
617 |
15 500 (1) |
3502 19 90 |
83 |
(1) Equivalente uova in guscio. Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO II
A. |
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera b):
|
B. |
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma:
|
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 593/2004 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 2 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 7 |
— |
Articolo 5, paragrafo 8, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 8, secondo comma |
— |
Articolo 6, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 6, secondo comma |
— |
Articolo 7, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, secondo comma |
— |
Articolo 8, primo comma |
— |
Articolo 8, secondo comma |
Articolo 2 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
— |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
Allegato III |
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 540/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione (2) sono state indette gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. |
(2) |
Tenendo conto della situazione del mercato del granturco nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, risulta necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi di intervento degli Stati membri interessati ad aumentare di 500 000 tonnellate i quantitativi messi in gara per il granturco in Ungheria. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 385/2007 (GU L 96 dell'11.4.2007, pag. 9).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
ELENCO DELLE GARE
Stato membro |
Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |
Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate |
|||||||||||||
Frumento tenero |
Orzo |
Granturco |
Segala |
||||||||||||
Belgique/België |
51 859 |
6 340 |
— |
— |
|
||||||||||
БЪЛГАРИЯ |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Česká republika |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Danmark |
174 021 |
28 830 |
— |
— |
|
||||||||||
Deutschland |
1 948 269 |
767 343 |
— |
432 715 |
|
||||||||||
Eesti |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Eire/Ireland |
— |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Elláda |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
España |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
France |
28 724 |
318 778 |
— |
— |
|
||||||||||
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Kypros/Kibris |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Latvija |
27 020 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Lietuva |
0 |
35 492 |
— |
— |
|
||||||||||
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Magyarország |
450 000 |
19 011 |
2 400 000 |
— |
|
||||||||||
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Österreich |
0 |
22 461 |
0 |
— |
|
E-mail: referat10@ama.gv.at
|
Sito web: www.ama.at/intervention |
||||||||
Polska |
44 440 |
41 927 |
0 |
— |
|
||||||||||
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
Fax (351) 21 384 61 70
|
Sito web: www.inga.min-agricultura.pt |
||||||||
România |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovensko |
0 |
0 |
227 699 |
— |
|
||||||||||
Suomi/Finland |
30 000 |
95 332 |
— |
— |
|
E-mail: intervention.unit@mmm.fi
|
Sito web: www.mmm.fi |
||||||||
Sverige |
172 272 |
58 004 |
— |
— |
|
||||||||||
United Kingdom |
— |
24 825 |
— |
— |
|
||||||||||
Il segno “—” significa che non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.» |
DIRETTIVE
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/31 |
DIRETTIVA 2007/27/CE DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l’articolo 10,
vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l’articolo 10,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l’articolo 7,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state aggiunte le seguenti sostanze attive: MCPA e MCPB con la direttiva 2005/57/CE della Commissione (5), tolilfluanide con la direttiva 2006/6/CE della Commissione (6), triticonazolo con la direttiva 2006/39/CE della Commissione (7). |
(2) |
Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state aggiunte le seguenti nuove sostanze attive: etoxazolo con la direttiva 2005/34/CE della Commissione (8), mesosulfurone con la direttiva 2003/119/CE della Commissione (9), indoxacarb con la direttiva 2006/10/CE della Commissione (10) e 1-metilciclopropene con la direttiva 2006/19/CE della Commissione (11). |
(3) |
L’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione era basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all’utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcuni limiti massimi di residui (LMR). |
(4) |
Qualora non esistano LMR stabiliti a livello comunitario o provvisori, spetta agli Stati membri fissare un LMR nazionale provvisorio conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. |
(5) |
I LMR comunitari e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Nel Codex vi sono vari LMR per la sostanza tolilfluanide e ne è stato tenuto conto. I limiti massimi di residui basati su quelli del Codex sono stati esaminati alla luce dei rischi per i consumatori. Ne è risultato che essi non presentano alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione. |
(6) |
Le relazioni d’esame della Commissione, elaborate ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L’esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (12) nonché del parere del comitato scientifico per le piante (13) sulla metodologia applicata. Si è concluso che gli LMR proposti non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR. |
(7) |
Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare limiti massimi di residui provvisori per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica. |
(8) |
La fissazione a livello comunitario di tali limiti massimi provvisori non impedisce che gli Stati membri stabiliscano limiti massimi provvisori per le sostanze in questione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione. Dopodiché l’LMR provvisorio dovrebbe diventare definitivo. |
(9) |
È quindi necessario modificare gli LMR di cui agli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché si possa sorvegliare e controllare l’osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. |
(10) |
Le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE vanno pertanto modificate di conseguenza. |
(11) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all’allegato III della presente direttiva.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 16 novembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 17 novembre 2007.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/11/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 26).
(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/11/CE.
(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/12/CE della Commissione (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 75).
(4) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).
(5) GU L 246 del 22.9.2005, pag. 14.
(6) GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21.
(7) GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30.
(8) GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5.
(9) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.
(10) GU L 25 del 28.5.2006, pag. 24.
(11) GU L 44 del 15.2.2006, pag. 15.
(12) Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
(13) Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_it.html).
ALLEGATO I
Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:
«Residui di antiparassitari |
Quantità massime in mg/kg |
Etoxazolo |
cereali |
Indoxacarb quale somma degli isomeri S e R |
cereali |
MCPA, MCPB inclusi i loro sali, esteri e coniugati espressi in MCPA |
cereali |
Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide espressi in tolilfluanide) |
cereali |
Mesosulfuron-metile espresso in mesosulfurone |
cereali |
Triticonazolo |
cereali |
1-metilciclopropene |
cereali |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.»
ALLEGATO II
Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:
|
Quantità massime in mg/kg |
||
Residui di antiparassitari |
di carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell’allegato I, di cui alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 e 1602 |
per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell’allegato I, di cui alle voci 0401, 0402, 0405 e 0406 |
di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d’uovo elencati nell’allegato I, di cui alle voci 0407 e 0408 |
«Indoxacarb quale somma degli isomeri S e R |
carni e frattaglie commestibili: 0,01 (1) (2); grassi: 0,3 (2) |
||
MCPA, MCPB e MCPA tioetile espressi in MCPA |
|||
Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide espressi in tolilfluanide) |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.»
ALLEGATO III
Gli allegati della direttiva 90/642/CEE sono modificati come segue.
1) |
Nell’allegato I, gruppo «2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi», voce «v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche», sottovoce a) «Lattughe e simili», la voce «Foglie e steli di brassica» è sostituita da «Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa». |
2) |
Nell’allegato II sono inserite le seguenti colonne per etoxazolo, indoxacarb, MCPA, MCPB, mesosulfurone, tolilfluanide, triticonazolo e 1-metilciclopropene:
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.»
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2007
relativa al regime di aiuti di Stato C 18/2006 (ex N 524/2005) cui l’Italia intendeva dare esecuzione a favore delle microimprese e delle piccole imprese
[notificata con il numero C(2007) 1175]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/335/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi di detti articoli (1),
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 18 ottobre 2005 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il succitato regime di aiuti. Esse hanno fornito alla Commissione altre informazioni con lettere del 20 dicembre 2005, del 13 marzo 2006 e del 27 marzo 2006. La Commissione ha chiesto ragguagli supplementari con lettere del 10 novembre 2005 e dell’8 febbraio 2006. |
(2) |
Con lettera del 16 maggio 2006, la Commissione ha informato l’Italia della decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo alla misura di aiuto. |
(3) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. |
(4) |
L’Italia ha inviato le sue osservazioni con lettera del 23 giugno 2006 nella quale annunciava l’intenzione di presentare ulteriori osservazioni su un aspetto specifico. |
(5) |
Nessun altro interessato ha inviato osservazioni nel corso del procedimento. |
(6) |
La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettere del 21 settembre 2006 e del 10 gennaio 2007. |
(7) |
L’Italia, con lettera del 30 gennaio 2007, registrata presso la Commissione il 2 febbraio 2007, ha informato la Commissione che la misura notificata è stata revocata. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
(8) |
La misura era destinata a promuovere la crescita delle microimprese e delle piccole imprese risultanti da un processo di consolidamento (concentrazione o aggregazione di microimprese e piccole imprese) mediante la concessione di uno sgravio fiscale. La misura notificata sarebbe ammontata a 120 milioni di EUR nel 2006, 242 milioni di EUR nel 2007 e 122 milioni di EUR nel 2008. |
(9) |
La base giuridica della misura è l’articolo 2 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156. La base giuridica comprende una clausola di sospensione. Al regime di aiuto non è stata data esecuzione. |
(10) |
L’Italia ha già applicato una misura analoga nel 2005 (3), nell’ambito del regolamento che prevede l’esenzione per categoria per gli aiuti alle PMI (4). Quella versione della misura limita il credito d’imposta al 50 % dei costi di consulenza per il processo di concentrazione o aggregazione. Le autorità italiane hanno indicato che dato il suddetto limite, la misura ha avuto un successo relativo in quanto sono state ricevute 132 domande, per un importo totale di 3 442 261 EUR di credito d’imposta, di cui sono state accolte unicamente 46, per un importo totale di 415 306 EUR di sgravio fiscale. |
III. OSSERVAZIONI INVIATE DALL’ITALIA
(11) |
Le autorità italiane, nella lettera del 30 gennaio 2007, hanno informato la Commissione che la dotazione per la misura in questione è stata utilizzata per altri scopi e che la misura notificata non è stata attuata essendo stata revocata. |
IV. VALUTAZIONE
(12) |
In seguito alla revoca della notifica, il procedimento è divenuto privo di oggetto. |
V. CONCLUSIONE
(13) |
La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE essendo divenuto privo di oggetto in seguito alla revoca della misura da parte dell’Italia, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In seguito alla revoca da parte dell’Italia della misura notificata, il presente procedimento è diventato privo di oggetto. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 146 del 22.6.2006, pag. 18.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Basata sull’articolo 9 del decreto legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, registrato presso la Commissione il 21 aprile 2005 con il riferimento XS 89/05.
(4) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2007
relativa all’aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2007
[notificata con il numero C(2007) 1930]
(Le versioni in lingua danese, francese, inglese, spagnola, svedese e tedesca sono le sole facenti fede)
(2007/336/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, i laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto comunitario. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) dispone che l’aiuto comunitario sia accordato a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari forniscano tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze. |
(3) |
Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e il laboratorio sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale. |
(4) |
La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l’anno 2007. |
(5) |
In seguito a tale esame è opportuno accordare l’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento incaricati di espletare le funzioni e i compiti prescritti nei seguenti atti:
|
(6) |
L’aiuto comunitario per il funzionamento dei laboratori comunitari di riferimento e l’organizzazione di seminari deve inoltre essere conforme alle regole di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1754/2006. |
(7) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (16), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la peste suina classica la Comunità concede un aiuto finanziario all’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 232 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007; fino a 18 000 EUR di tale importo sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre suina classica.
Articolo 2
Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario al Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/66/CEE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 77 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
Articolo 3
Per l’influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario al Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/40/CEE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 406 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
Articolo 4
Per la malattia vescicolare dei suini la Comunità concede un aiuto finanziario al Pirbright Laboratory, Regno Unito, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/119/CEE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 126 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
Articolo 5
Per l’afta epizootica la Comunità concede un aiuto finanziario al Pirbright Laboratory, Regno Unito, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 274 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
Articolo 6
Per le malattie dei pesci la Comunità concede un aiuto finanziario al Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Danimarca, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato C della direttiva 93/53/CEE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
Articolo 7
Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario all’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), La Tremblade, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato B della direttiva 95/70/CE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
Articolo 8
Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spagna, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato I della direttiva 92/35/CEE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 98 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007; fino a 38 000 EUR di tale importo sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della peste equina.
Articolo 9
Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario al Pirbright Laboratory, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della direttiva 2000/75/CE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 373 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007; fino a 45 000 EUR di tale importo sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre catarrale degli ovini.
Articolo 10
Per i test sierologici della rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario al laboratorio dell’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 2000/258/CE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 200 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
Articolo 11
Per la brucellosi la Comunità concede un aiuto finanziario all’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 250 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007; fino a 35 000 EUR di tale importo sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della brucellosi.
Articolo 12
Per la peste suina la Comunità concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro di ricerca per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 120 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
Articolo 13
Per la valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura e l’uniformazione dei metodi di prova la Comunità concede un aiuto finanziario all’INTERBULL Centre, Uppsala, Svezia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 80 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
Articolo 14
La presente decisione è destinata ai seguenti laboratori:
— |
Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania, |
— |
Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito, |
— |
Pirbright Laboratory, Regno Unito, |
— |
Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Danimarca, |
— |
IFREMER, La Tremblade, Francia, |
— |
Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spagna, |
— |
Laboratory of the AFSSA, Nancy, Francia, |
— |
AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia, |
— |
Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna, |
— |
INTERBULL Centre, Uppsala, Svezia. |
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.
(3) GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.
(4) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(5) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(6) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(7) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 24).
(8) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(9) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(10) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(11) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(12) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).
(13) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(14) GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.
(15) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(16) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
recante approvazione dei sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni elaborati dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito
[notificata con il numero C(2007) 2036]
(I testi in lingua danese, tedesca e inglese sono i soli facenti fede)
(2007/337/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 8.1, lettera h), dell’allegato IIA,
viste le istanze presentate dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 41/2007, l’istituzione da parte degli Stati membri di sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni costituisce una condizione che aumenta il numero massimo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi all’interno della zona geografica definita nell’allegato IIA del suddetto regolamento nel corso del periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008. |
(2) |
La Danimarca, la Germania e il Regno Unito hanno fornito alla Commissione informazioni relative ai sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca che prevedono di applicare in caso di infrazioni alle navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, lettera a), punto v), dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, ossia reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm. |
(3) |
Tenuto conto di tali informazioni, è necessario approvare per tali pescherecci i sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca presentati dai suddetti Stati membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati ai fini del punto 8.1, lettera h), dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 i sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni elaborati dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito per le navi che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/50 |
POSIZIONE COMUNE 2007/338/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2007
che proroga talune misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/792/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan (1) in risposta all’impiego della forza eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte delle forze di sicurezza dell’Uzbekistan nel corso degli eventi del maggio 2005 ad Andijan. Alcune misure restrittive sono state prorogate dalla posizione comune 2006/787/PESC del 13 novembre 2006 (2). |
(2) |
Sulla scorta di una valutazione della situazione in Uzbekistan, il Consiglio ha deciso di prorogare le misure restrittive in materia di ammissione nei confronti di determinate persone per un periodo di sei mesi. Durante tale periodo il Consiglio riesaminerà dette misure alla luce di qualsiasi modifica significativa della situazione attuale, in particolare riguardo agli elementi illustrati nel considerando 7 della posizione comune 2005/792/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
Le misure di cui all'articolo 3 della posizione comune 2005/792/PESC sono prorogate per un periodo di sei mesi. Esse si applicano alle persone elencate nell'allegato della presente posizione comune, che sono direttamente responsabili dell’impiego della forza indiscriminato e sproporzionato ad Andijan e di ostacolare un’inchiesta indipendente.
Articolo 2
La presente posizione comune è oggetto d'esame continuo. Se del caso, essa è prorogata o modificata, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 72.
(2) GU L 318 del 17.11.2006, pag. 43.
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1
1. |
Cognome, nome: Almatov, Zakirjan Sesso: maschile Titolo, funzione: ex ministro dell'Interno Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 10 ottobre 1949Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan Numero di passaporto o carta d'identità: Passaporto n. DA 0002600 (passaporto diplomatico) Cittadinanza: uzbeka |
2. |
Cognome, nome: Mullajonov, Tokhir Okhunovich Pseudonimo: Ortografia alternativa del cognome: Mullajanov Sesso: maschile Titolo, funzione: ex primo vice ministro dell'Interno Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 10 ottobre 1950Luogo di nascita: Ferghana, Uzbekistan Numero di passaporto o carta d'identità: Passaporto n. DA 003586 (passaporto diplomatico) con scadenza il 5 novembre 2009 Cittadinanza: uzbeka |
3. |
Cognome, nome: Mirzaev, Ruslan Sesso: maschile Titolo, funzione: ministro della Difesa, ex consigliere di Stato presso il Consiglio di sicurezza nazionale |
4. |
Cognome, nome: Ergashev, Pavel Islamovich Sesso: maschile Titolo, funzione: colonnello, comandante della brigata «Centro» |
5. |
Cognome, nome: Mamo, Vladimir Adolfovich Sesso: maschile Titolo, funzione: generale maggiore, vicecomandante, brigata delle Forze speciali del Ministero della difesa |
6. |
Cognome, nome: Pak, Gregori Sesso: maschile Titolo, funzione: colonnello, comandante della brigata di reazione rapida del ministero dell'Interno (unità 7332) |
7. |
Cognome, nome: Tadzhiev, Valeri Sesso: maschile Titolo, funzione: colonnello, comandante del distaccamento autonomo delle forze speciali del ministero dell'Interno (unità 7351) |
8. |
Cognome, nome: Inoyatov, Rustam Raulovich Sesso: maschile Titolo, funzione: capo del servizio di sicurezza nazionale (SNB) Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 22 giugno 1944Luogo di nascita: Sherabad, Uzbekistan Numero di passaporto o carta d'identità: Passaporto n. DA 0003171 (passaporto diplomatico) e passaporto diplomatico n. 0001892 (scaduto il 15 settembre 2004) Cittadinanza: uzbeka |