ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 128

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
16 maggio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 534/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 535/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America

6

 

*

Regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) in qualità di additivo per i mangimi ( 1 )

13

 

*

Regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi ( 1 )

16

 

*

Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine

19

 

*

Regolamento (CE) n. 540/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

26

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo ( 1 )

31

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/335/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 marzo 2007, relativa al regime di aiuti di Stato C 18/2006 (ex N 524/2005) cui l’Italia intendeva dare esecuzione a favore delle microimprese e delle piccole imprese [notificata con il numero C(2007) 1175]  ( 1 )

43

 

 

2007/336/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2007, relativa all’aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2007 [notificata con il numero C(2007) 1930]

45

 

 

2007/337/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 maggio 2007, recante approvazione dei sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni elaborati dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 2036]

49

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2007/338/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, che proroga talune misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

16.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/1


REGOLAMENTO (CE) N. 534/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.5.2007   

IT

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L 128/3


REGOLAMENTO (CE) N. 535/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 maggio 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 maggio 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 maggio 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

9,15

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

9,15

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

1.5.-14.5.2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

156,40

108,73

Prezzo FOB USA

177,62

167,62

147,62

132,40

Premio sul Golfo

8,07

Premio sui Grandi laghi

12,35

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

36,07 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

35,88 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


16.5.2007   

IT

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L 128/6


REGOLAMENTO (CE) N. 536/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede l'integrazione di un contingente tariffario d'importazione specifico di 16 665 tonnellate di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti.

(2)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4) e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1232/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (6), deve essere modificato in modo sostanziale. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1232/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(4)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere il periodo contingentale compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in più sottoperiodi. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(5)

Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(6)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.

(7)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

(8)

Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(9)

L'accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato di origine rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il contingente tariffario di cui all'allegato I è aperto per l'importazione dei prodotti del settore del pollame originari degli Stati Uniti d'America di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.

Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

2.   Il quantitativo dei prodotti ammesso a beneficiare del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e il numero d'ordine sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.

2.   La domanda di titolo può riguardare più prodotti, di diversi codici NC, originari degli Stati Uniti d'America. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo di almeno 10 tonnellate e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile nel sottoperiodo considerato.

3.   I titoli obbligano ad importare dagli Stati Uniti d'America.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;

b)

nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi.

4.   I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 3.

5.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese del sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nell'ambito del presente regolamento nel corso del periodo considerato, espressi in chilogrammi.

3.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

L'accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d'America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme comunitarie vigenti.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1232/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(6)  GU L 225 del 17.8.2006, pag. 5.

(7)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO I

Numero d'ordine

Codici NC

Dazio applicabile

Quantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1o luglio 2006

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


ALLEGATO II

A.

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b):

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

in inglese

:

Regulation (EC) No 536/2007.

in francese

:

Règlement (CE) no 536/2007.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

in ungherese

:

536/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma:

in bulgaro

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

in spagnolo

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

in danese

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

in inglese

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

in italiano

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

in neerlandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

in polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

in portoghese

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

in rumeno

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

in sloveno

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1232/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 8, primo comma

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 9

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8, primo comma

Articolo 2

Articolo 8, secondo comma

Articolo 9

Articolo 10

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II, parte A

Allegato III

Allegato II, parte B

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI


16.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/13


REGOLAMENTO (CE) N. 537/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

relativo all’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) in qualità di additivo per i mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l’autorizzazione di additivi destinati all’alimentazione animale e definisce le motivazioni e le procedure per la concessione delle autorizzazioni in questione.

(2)

Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda è stata corredata dei documenti e delle informazioni dettagliate di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm), quale additivo per i mangimi destinati alle vacche da latte, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), nel suo parere dell’8 marzo 2006, è giunta alla conclusione che il prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) non ha effetti nocivi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente (2). È giunta inoltre alla conclusione che il prodotto di fermentazione non presenta nessun altro rischio che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, escluderebbe l’autorizzazione. L’Amaferm ha dimostrato di avere effetti positivi per quanto riguarda la produzione di latte delle vacche da latte. L’Autorità raccomanda l’adozione di adeguate misure per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene che siano necessari requisiti specifici per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere viene inoltre verificata la relazione sul metodo d’analisi dell’additivo per i mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto l’uso del preparato viene autorizzato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale dei «promotori della digestione», viene autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product «Amaferm» authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adottato il 18 marzo 2006. The EFSA Journal (2006) 337, pagg. da 1 a 17.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del detentore dell’autorizzazione

Additivo

(Nome commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo d’analisi

Categoria o specie animale

Età massima

Contenuto minimo

Contenuto massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo per kg di alimento completo con tenore di umidità del 12 %

Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a2

Trouw Nutrition BV

Prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae

NRRL 458

(Amaferm)

 

Composizione dell’additivo:

Prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458: 4-5 %

Crusca di frumento: 94-95 %

Graniglia contenente il 5 % di carbonato di cobalto 1 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae (NRRL 458) contenente:

Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

 

Metodo analitico:

Alfa amilasi AOAC 17th Ed. 2002.01

Endo-1,4-beta-glucanasi (basato sulle attività supernatanti delle proteine e della cellulasi del fungo anaerobico (Neocallimastix frontalis EB 188) [Barichievich, EB, Calza RE (1990)].

Vacche da latte

85

300

1.

Dose raccomandata: il quantitativo di additivo nella razione giornaliera deve essere di 3-5 g/vacca/giorno.

2.

Sicurezza dell’utilizzatore: durante la manipolazione occorre usare una protezione respiratoria combinata ad una protezione degli occhi

5 giugno 2017


(1)  1 IU si riferisce alla cellulasi che libera 1 micromole di glucosio da carbosimetilcellulosa al minuto, con pH 6,5 e a 39 °C.

(2)  1 IU si riferisce all’amilasi che libera 1 micromole di glucosio da fecola di patate al minuto, con pH 6,5 e a 39 °C.


16.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/16


REGOLAMENTO (CE) N. 538/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi destinati a suinetti (svezzati) e suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) è stato autorizzato per i suinetti e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione (2), che autorizza in via provvisoria l’utilizzo di alcuni microorganismi nell’alimentazione degli animali, per le scrofe dal regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione (3), che autorizza provvisoriamente alcuni microorganismi nell’alimentazione degli animali (Enterococcus faecium e Lactobacillus acidophilus), e per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione (4), relativo all’autorizzazione permanente di un additivo e all’autorizzazione provvisoria di nuovi utilizzi di certi additivi già autorizzati negli alimenti per animali.

(5)

Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione per suinetti (svezzati) e per suini da ingrasso. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), nel parere del 23 gennaio 2007, ha concluso che il preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (5). In base a tale parere l’impiego del preparato è efficace per migliorare i parametri di produttività secondo le dosi raccomandate dall’Autorità per i suinetti e i suini da ingrasso. L’Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel contesto del parere essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 11.

(3)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 11.

(4)  GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product «Bonvital», a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Adottato il 23 gennaio 2007. The EFSA Journal (2007) 440, pagg. 1-9 (documento disponibile solo in lingua inglese).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell’autorizzazione

UFC/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di Enterococcus faecium DSM 7134

contenente almeno:

 

Polvere: 1 × 1010 UFC/g di additivo

 

Granuli (microincapsulati): 1 × 1010 UFC/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Metodo analitico (1)

Metodo di enumerazione con piastra per diffusione («spread plate») utilizzando bile esculin azide agar ed elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Suinetti

(svezzati)

0,5 × 109

4 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dosi raccomandate per kg di alimento per animali completo:

per suinetti (svezzati) fino a 35 kg di peso corporeo: 1 × 109 UFC

suini da ingrasso: 0,5 × 109 UFC

5 giugno 2017

Suini da ingrasso

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/19


REGOLAMENTO (CE) N. 539/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle uova e per le ovoalbumine. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione per la gestione di questi contingenti.

(2)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4).

(3)

Il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine (5) deve essere modificato in modo sostanziale. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 593/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(4)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere il periodo contingentale compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in più sottoperiodi. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(5)

I contingenti tariffari devono essere gestiti sulla base di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(6)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle uova e delle ovoalbumine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.

(7)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

(8)

Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti per l'importazione dei prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

2.   Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine nonché i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

1.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il numero di gruppo E1 è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

20 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

30 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.

2.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per i gruppi E2 ed E3 è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.

3.   Nel quadro del presente regolamento, la conversione di peso in equivalente uova in guscio si calcola in base ai tassi forfettari di rendimento fissati nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6).

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti (equivalente uova in guscio) di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 o al regolamento (CEE) n. 2783/75, o che è autorizzato a trattare gli ovoprodotti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso dei gruppi E2 ed E3, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari almeno ad una tonnellata, ma non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel relativo sottoperiodo.

3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;

b)

nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio).

5.   I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 4.

6.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio) per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio).

3.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio) che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 593/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1o giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(4)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(5)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1722/2006 (GU L 322 del 22.11.2006, pag. 3).

(6)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.


ALLEGATO I

(in tonnellate)

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Dazio della tariffa doganale comune applicabile in EUR/t di peso prodotto

Contigenti tariffari annuali

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Equivalente uova in guscio. Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO II

A.

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera b):

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

in inglese

:

Regulation (EC) No 539/2007.

in francese

:

Règlement (CE) no 539/2007.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

in ungherese

:

539/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma:

in bulgaro

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

in spagnolo

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

in danese

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

in inglese

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

in italiano

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

in neerlandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

in polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

in portoghese

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

in rumeno

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

in sloveno

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 593/2004

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 8, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 6, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, secondo comma

Articolo 7, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, secondo comma

Articolo 8, primo comma

Articolo 8, secondo comma

Articolo 2

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato III


16.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/26


REGOLAMENTO (CE) N. 540/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione (2) sono state indette gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(2)

Tenendo conto della situazione del mercato del granturco nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, risulta necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi di intervento degli Stati membri interessati ad aumentare di 500 000 tonnellate i quantitativi messi in gara per il granturco in Ungheria.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 385/2007 (GU L 96 dell'11.4.2007, pag. 9).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE GARE

Stato membro

Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)

Organismo di intervento

Nome, indirizzo e coordinate

Frumento tenero

Orzo

Granturco

Segala

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Sito web: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel. (+359-2) 818 72 02

Fax (+359-2) 818 72 67

E-mail: dfz@dfz.bg

Sito web: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420) 222 87 16 67 – 222 87 14 03

Fax (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Sito web: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tel. (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Sito web: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 – 37 04

Fax 1 (49-228) 68 45 – 39 85

Fax 2 (49-228) 68 45 – 32 76

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Sito web: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tel. (372) 737 12 00

Fax (372) 737 12 01

E-mail: pria@pria.ee

Sito web: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. (353) 539 16 34 00

Fax (353) 539 14 28 43

Sito web: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Tel. (30-210) 212 47 87 / 47 54

Fax (30-210) 212 47 91

E-mail: ax17u073@minagric.gr

Sito web: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tel. (34-91) 347 47 65

Fax (34-91) 347 48 38

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Sito web: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tel. (33-1) 44 18 22 29 / 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 / 44 18 20 80

E-mail: f.abeasis@onigc.fr

Sito web: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tel. (39) 06 49 49 97 55

Fax: (39) 06 49 49 97 61

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Sito web: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Tel. (371) 702 78 93

Fax (371) 702 78 92

E-mail: lad@lad.gov.lv

Sito web: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tel. (370-5) 268 50 49

Fax (370-5) 268 50 61

E-mail: info@litfood.lt

Sito web: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tel. (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Sito web: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tel. (31) 475 35 54 86

Fax (31) 475 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Sito web: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tel.

(43-1) 33 15 12 58

(43-1) 33 15 13 28

Fax

(43-1) 331 51 46 24

(43-1) 331 51 44 69

E-mail: referat10@ama.gv.at

Sito web: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 78 10

Fax (48) 22 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Sito web: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tel.

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax (351) 21 384 61 70

E-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Sito web: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel. (40-21) 305 48 02 / 305 48 42

Fax (40-21) 305 48 03

Sito web: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tel. (386) 1 580 76 52

Fax (386) 1 478 92 00

E-mail: aktrp@gov.si

Sito web: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel. (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 53 41 26 65

E-mail: jvargova@apa.sk

Sito web: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 160 01

Fax

(358-9) 16 05 27 72

(358-9) 16 05 27 78

E-mail: intervention.unit@mmm.fi

Sito web: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tel. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

Sito web: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44) 191 226 58 82

Fax (44) 191 226 58 24

E-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Sito web: www.rpa.gov.uk

Il segno “—” significa che non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.»


DIRETTIVE

16.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/31


DIRETTIVA 2007/27/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state aggiunte le seguenti sostanze attive: MCPA e MCPB con la direttiva 2005/57/CE della Commissione (5), tolilfluanide con la direttiva 2006/6/CE della Commissione (6), triticonazolo con la direttiva 2006/39/CE della Commissione (7).

(2)

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state aggiunte le seguenti nuove sostanze attive: etoxazolo con la direttiva 2005/34/CE della Commissione (8), mesosulfurone con la direttiva 2003/119/CE della Commissione (9), indoxacarb con la direttiva 2006/10/CE della Commissione (10) e 1-metilciclopropene con la direttiva 2006/19/CE della Commissione (11).

(3)

L’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione era basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all’utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcuni limiti massimi di residui (LMR).

(4)

Qualora non esistano LMR stabiliti a livello comunitario o provvisori, spetta agli Stati membri fissare un LMR nazionale provvisorio conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

(5)

I LMR comunitari e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Nel Codex vi sono vari LMR per la sostanza tolilfluanide e ne è stato tenuto conto. I limiti massimi di residui basati su quelli del Codex sono stati esaminati alla luce dei rischi per i consumatori. Ne è risultato che essi non presentano alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.

(6)

Le relazioni d’esame della Commissione, elaborate ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L’esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (12) nonché del parere del comitato scientifico per le piante (13) sulla metodologia applicata. Si è concluso che gli LMR proposti non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

(7)

Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare limiti massimi di residui provvisori per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

(8)

La fissazione a livello comunitario di tali limiti massimi provvisori non impedisce che gli Stati membri stabiliscano limiti massimi provvisori per le sostanze in questione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione. Dopodiché l’LMR provvisorio dovrebbe diventare definitivo.

(9)

È quindi necessario modificare gli LMR di cui agli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché si possa sorvegliare e controllare l’osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore.

(10)

Le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE vanno pertanto modificate di conseguenza.

(11)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 16 novembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 17 novembre 2007.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/11/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 26).

(2)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/11/CE.

(3)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/12/CE della Commissione (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 75).

(4)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

(5)  GU L 246 del 22.9.2005, pag. 14.

(6)  GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21.

(7)  GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30.

(8)  GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5.

(9)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.

(10)  GU L 25 del 28.5.2006, pag. 24.

(11)  GU L 44 del 15.2.2006, pag. 15.

(12)  Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_it.html).


ALLEGATO I

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

«Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

Etoxazolo

0,02 (1)  (2)

cereali

Indoxacarb quale somma degli isomeri S e R

0,02 (1)  (2)

cereali

MCPA, MCPB inclusi i loro sali, esteri e coniugati espressi in MCPA

0,05 (1)  (2)

cereali

Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide espressi in tolilfluanide)

0,05 (1)  (2)

cereali

Mesosulfuron-metile espresso in mesosulfurone

0,01 (1)  (2)

cereali

Triticonazolo

0,01 (1)  (2)

cereali

1-metilciclopropene

0,01 (1)  (2)

cereali


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.»


ALLEGATO II

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

 

Quantità massime in mg/kg

Residui di antiparassitari

di carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell’allegato I, di cui alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 e 1602

per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell’allegato I, di cui alle voci 0401, 0402, 0405 e 0406

di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d’uovo elencati nell’allegato I, di cui alle voci 0407 e 0408

«Indoxacarb quale somma degli isomeri S e R

carni e frattaglie commestibili: 0,01 (1)  (2); grassi: 0,3 (2)

latte: 0,02 (2); crema di latte 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB e MCPA tioetile espressi in MCPA

0,1 (1)  (2); frattaglie commestibili: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide espressi in tolilfluanide)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.»


ALLEGATO III

Gli allegati della direttiva 90/642/CEE sono modificati come segue.

1)

Nell’allegato I, gruppo «2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi», voce «v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche», sottovoce a) «Lattughe e simili», la voce «Foglie e steli di brassica» è sostituita da «Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa».

2)

Nell’allegato II sono inserite le seguenti colonne per etoxazolo, indoxacarb, MCPA, MCPB, mesosulfurone, tolilfluanide, triticonazolo e 1-metilciclopropene:

 

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti (LMR)

Etoxazolo

Indoxacarb quale somma degli isomeri S e R

MCPA, MCPB inclusi i loro sali, esteri e coniugati espressi in MCPA

Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide espressi in tolilfluanide)

Mesosulfuron-metile espresso in mesosulfurone

Triticonazolo

1-metilciclopropene

«1.

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

AGRUMI

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Pompelmi

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

Limette

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

Pomeli

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Mandorle

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

 

 

Noci di acagiù

 

 

 

 

 

 

 

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

 

 

Noci di cocco

 

 

 

 

 

 

 

Nocciole

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

 

 

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

 

 

Pinoli

 

 

 

 

 

 

 

Pistacchi

 

 

 

 

 

 

 

Noci comuni

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

iii)

POMACEE

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Mele

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

Cotogne

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

DRUPACEE

 

 

 

 

 

 

 

Albicocche

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Ciliegie

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Altri

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

 

 

 

 

 

a)

Uve da tavola e da vino

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Uve da tavola

 

 

 

 

 

 

 

Uve da vino

 

 

 

 

 

 

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

More

 

 

 

 

 

 

 

More di rovo

 

 

 

 

 

 

 

More-lamponi

 

 

 

 

 

 

 

Lamponi

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Mirtilli neri

 

 

 

 

 

 

 

Mirtilli rossi

 

 

 

 

 

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Uvaspina

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Altri

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Bacche e frutti selvatici

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

FRUTTA VARIA

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avocadi

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

 

 

 

 

 

 

Datteri

 

 

 

 

 

 

 

Fichi

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

Manghi

 

 

 

 

 

 

 

Olive (da tavola)

 

 

 

 

 

 

 

Olive (da olio)

 

 

 

 

 

 

 

Papaia

 

 

 

 

 

 

 

Frutti della passione

 

 

 

 

 

 

 

Ananassi

 

 

 

 

 

 

 

Melagrane

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

ORTAGGI A RADICI E TUBERO

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Barbabietole

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

Manioca

 

 

 

 

 

 

 

Sedani-rapa

 

 

 

 

 

 

 

Barbaforte

 

 

 

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaca

 

 

 

 

 

 

 

Prezzemolo a grossa radice

 

 

 

 

 

 

 

Ravanelli

 

 

 

 

 

 

 

Salsefrica o barba di becco

 

 

 

 

 

 

 

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

 

 

 

 

 

Rape

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Agli

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Cipolle

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Scalogni

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Cipolline

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanacee

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Pomodori

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Peperoni

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Melanzane

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Gombo

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

Cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Meloni

 

 

 

 

 

 

 

Zucche

 

 

 

 

 

 

 

Cocomeri

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

d)

Granturco dolce

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

CAVOLI

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Cavoli broccoli (compreso “calabrese”)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Cavoli a testa

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli cappucci

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Altri

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Cavoli cinesi

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Cavoli ricci

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Altri

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Cavoli rapa

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Lattughe e simili

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Crescione

 

 

 

 

 

 

 

Dolcetta

 

 

 

 

 

 

 

Lattuga

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Rucola

 

 

 

 

 

 

 

Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Spinaci e simili

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Spinaci

 

 

 

 

 

 

 

Foglie di rapa (bieta da coste)

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

c)

Crescione acquatico

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Cicoria Witloof

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Erbe

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Cerfoglio

 

 

 

 

 

 

 

Erba cipollina

 

 

 

 

 

 

 

Prezzemolo

 

 

 

 

 

 

 

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LEGUMI DA GRANELLA (freschi)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Fagioli (non sgranati)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Fagioli (sgranati)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Piselli (non sgranati)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Piselli (sgranati)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Altri

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Asparagi

 

 

 

 

 

 

 

Cardi

 

 

 

 

 

 

 

Sedani

 

 

 

 

 

 

 

Finocchi

 

 

 

 

 

 

 

Carciofi

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Porri

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rabarbaro

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

FUNGHI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Funghi coltivati

 

 

 

 

 

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

 

 

 

 

 

3.

Legumi da granella

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Fagioli

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

 

Piselli

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lupini

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Semi oleosi

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Semi di lino

 

 

 

 

 

 

 

Semi di arachide

 

 

 

 

 

 

 

Semi di papavero

 

 

 

 

 

 

 

Semi di sesamo

 

 

 

 

 

 

 

Semi di girasole

 

 

 

 

 

 

 

Semi di colza

 

 

 

 

 

 

 

Semi di soia

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Semi di senape

 

 

 

 

 

 

 

Semi di cotone

 

 

 

 

 

 

 

Semi di canapa

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Patate

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Patate precoci

 

 

 

 

 

 

 

Patate tardive

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva dal 5 giugno 2011.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

16.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2007

relativa al regime di aiuti di Stato C 18/2006 (ex N 524/2005) cui l’Italia intendeva dare esecuzione a favore delle microimprese e delle piccole imprese

[notificata con il numero C(2007) 1175]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/335/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi di detti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 18 ottobre 2005 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il succitato regime di aiuti. Esse hanno fornito alla Commissione altre informazioni con lettere del 20 dicembre 2005, del 13 marzo 2006 e del 27 marzo 2006. La Commissione ha chiesto ragguagli supplementari con lettere del 10 novembre 2005 e dell’8 febbraio 2006.

(2)

Con lettera del 16 maggio 2006, la Commissione ha informato l’Italia della decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo alla misura di aiuto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

(4)

L’Italia ha inviato le sue osservazioni con lettera del 23 giugno 2006 nella quale annunciava l’intenzione di presentare ulteriori osservazioni su un aspetto specifico.

(5)

Nessun altro interessato ha inviato osservazioni nel corso del procedimento.

(6)

La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettere del 21 settembre 2006 e del 10 gennaio 2007.

(7)

L’Italia, con lettera del 30 gennaio 2007, registrata presso la Commissione il 2 febbraio 2007, ha informato la Commissione che la misura notificata è stata revocata.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(8)

La misura era destinata a promuovere la crescita delle microimprese e delle piccole imprese risultanti da un processo di consolidamento (concentrazione o aggregazione di microimprese e piccole imprese) mediante la concessione di uno sgravio fiscale. La misura notificata sarebbe ammontata a 120 milioni di EUR nel 2006, 242 milioni di EUR nel 2007 e 122 milioni di EUR nel 2008.

(9)

La base giuridica della misura è l’articolo 2 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156. La base giuridica comprende una clausola di sospensione. Al regime di aiuto non è stata data esecuzione.

(10)

L’Italia ha già applicato una misura analoga nel 2005 (3), nell’ambito del regolamento che prevede l’esenzione per categoria per gli aiuti alle PMI (4). Quella versione della misura limita il credito d’imposta al 50 % dei costi di consulenza per il processo di concentrazione o aggregazione. Le autorità italiane hanno indicato che dato il suddetto limite, la misura ha avuto un successo relativo in quanto sono state ricevute 132 domande, per un importo totale di 3 442 261 EUR di credito d’imposta, di cui sono state accolte unicamente 46, per un importo totale di 415 306 EUR di sgravio fiscale.

III.   OSSERVAZIONI INVIATE DALL’ITALIA

(11)

Le autorità italiane, nella lettera del 30 gennaio 2007, hanno informato la Commissione che la dotazione per la misura in questione è stata utilizzata per altri scopi e che la misura notificata non è stata attuata essendo stata revocata.

IV.   VALUTAZIONE

(12)

In seguito alla revoca della notifica, il procedimento è divenuto privo di oggetto.

V.   CONCLUSIONE

(13)

La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE essendo divenuto privo di oggetto in seguito alla revoca della misura da parte dell’Italia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In seguito alla revoca da parte dell’Italia della misura notificata, il presente procedimento è diventato privo di oggetto. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 146 del 22.6.2006, pag. 18.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Basata sull’articolo 9 del decreto legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, registrato presso la Commissione il 21 aprile 2005 con il riferimento XS 89/05.

(4)  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).


16.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

relativa all’aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2007

[notificata con il numero C(2007) 1930]

(Le versioni in lingua danese, francese, inglese, spagnola, svedese e tedesca sono le sole facenti fede)

(2007/336/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, i laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto comunitario.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) dispone che l’aiuto comunitario sia accordato a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari forniscano tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze.

(3)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e il laboratorio sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

(4)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l’anno 2007.

(5)

In seguito a tale esame è opportuno accordare l’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento incaricati di espletare le funzioni e i compiti prescritti nei seguenti atti:

direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (4),

direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (5),

direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (6),

direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (7),

direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (8),

direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (9),

direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (10),

direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (11),

decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (12),

direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (13),

decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (14),

direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (15),

regolamento (CE) n. 882/2004 relativamente alla brucellosi.

(6)

L’aiuto comunitario per il funzionamento dei laboratori comunitari di riferimento e l’organizzazione di seminari deve inoltre essere conforme alle regole di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (16), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la peste suina classica la Comunità concede un aiuto finanziario all’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 232 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007; fino a 18 000 EUR di tale importo sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre suina classica.

Articolo 2

Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario al Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/66/CEE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 77 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

Articolo 3

Per l’influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario al Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/40/CEE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 406 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Per la malattia vescicolare dei suini la Comunità concede un aiuto finanziario al Pirbright Laboratory, Regno Unito, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/119/CEE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 126 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

Articolo 5

Per l’afta epizootica la Comunità concede un aiuto finanziario al Pirbright Laboratory, Regno Unito, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 274 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

Articolo 6

Per le malattie dei pesci la Comunità concede un aiuto finanziario al Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Danimarca, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato C della direttiva 93/53/CEE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

Articolo 7

Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario all’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), La Tremblade, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato B della direttiva 95/70/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

Articolo 8

Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spagna, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato I della direttiva 92/35/CEE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 98 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007; fino a 38 000 EUR di tale importo sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della peste equina.

Articolo 9

Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario al Pirbright Laboratory, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della direttiva 2000/75/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 373 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007; fino a 45 000 EUR di tale importo sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 10

Per i test sierologici della rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario al laboratorio dell’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 2000/258/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 200 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

Articolo 11

Per la brucellosi la Comunità concede un aiuto finanziario all’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 250 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007; fino a 35 000 EUR di tale importo sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della brucellosi.

Articolo 12

Per la peste suina la Comunità concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro di ricerca per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 120 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

Articolo 13

Per la valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura e l’uniformazione dei metodi di prova la Comunità concede un aiuto finanziario all’INTERBULL Centre, Uppsala, Svezia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 80 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

Articolo 14

La presente decisione è destinata ai seguenti laboratori:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania,

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito,

Pirbright Laboratory, Regno Unito,

Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Danimarca,

IFREMER, La Tremblade, Francia,

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spagna,

Laboratory of the AFSSA, Nancy, Francia,

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna,

INTERBULL Centre, Uppsala, Svezia.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(3)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

(4)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(5)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(6)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(7)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 24).

(8)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(9)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(10)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(11)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(12)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

(13)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(14)  GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

(15)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(16)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).


16.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

recante approvazione dei sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni elaborati dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 2036]

(I testi in lingua danese, tedesca e inglese sono i soli facenti fede)

(2007/337/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 8.1, lettera h), dell’allegato IIA,

viste le istanze presentate dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 41/2007, l’istituzione da parte degli Stati membri di sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni costituisce una condizione che aumenta il numero massimo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi all’interno della zona geografica definita nell’allegato IIA del suddetto regolamento nel corso del periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

(2)

La Danimarca, la Germania e il Regno Unito hanno fornito alla Commissione informazioni relative ai sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca che prevedono di applicare in caso di infrazioni alle navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, lettera a), punto v), dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, ossia reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm.

(3)

Tenuto conto di tali informazioni, è necessario approvare per tali pescherecci i sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca presentati dai suddetti Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati ai fini del punto 8.1, lettera h), dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 i sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni elaborati dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito per le navi che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

16.5.2007   

IT

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L 128/50


POSIZIONE COMUNE 2007/338/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2007

che proroga talune misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/792/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan (1) in risposta all’impiego della forza eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte delle forze di sicurezza dell’Uzbekistan nel corso degli eventi del maggio 2005 ad Andijan. Alcune misure restrittive sono state prorogate dalla posizione comune 2006/787/PESC del 13 novembre 2006 (2).

(2)

Sulla scorta di una valutazione della situazione in Uzbekistan, il Consiglio ha deciso di prorogare le misure restrittive in materia di ammissione nei confronti di determinate persone per un periodo di sei mesi. Durante tale periodo il Consiglio riesaminerà dette misure alla luce di qualsiasi modifica significativa della situazione attuale, in particolare riguardo agli elementi illustrati nel considerando 7 della posizione comune 2005/792/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Le misure di cui all'articolo 3 della posizione comune 2005/792/PESC sono prorogate per un periodo di sei mesi. Esse si applicano alle persone elencate nell'allegato della presente posizione comune, che sono direttamente responsabili dell’impiego della forza indiscriminato e sproporzionato ad Andijan e di ostacolare un’inchiesta indipendente.

Articolo 2

La presente posizione comune è oggetto d'esame continuo. Se del caso, essa è prorogata o modificata, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 72.

(2)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 43.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1.

Cognome, nome: Almatov, Zakirjan

Sesso: maschile

Titolo, funzione: ex ministro dell'Interno

Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita:

10 ottobre 1949

Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d'identità: Passaporto n. DA 0002600 (passaporto diplomatico)

Cittadinanza: uzbeka

2.

Cognome, nome: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Pseudonimo: Ortografia alternativa del cognome: Mullajanov

Sesso: maschile

Titolo, funzione: ex primo vice ministro dell'Interno

Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita:

10 ottobre 1950

Luogo di nascita: Ferghana, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d'identità: Passaporto n. DA 003586 (passaporto diplomatico) con scadenza il 5 novembre 2009

Cittadinanza: uzbeka

3.

Cognome, nome: Mirzaev, Ruslan

Sesso: maschile

Titolo, funzione: ministro della Difesa, ex consigliere di Stato presso il Consiglio di sicurezza nazionale

4.

Cognome, nome: Ergashev, Pavel Islamovich

Sesso: maschile

Titolo, funzione: colonnello, comandante della brigata «Centro»

5.

Cognome, nome: Mamo, Vladimir Adolfovich

Sesso: maschile

Titolo, funzione: generale maggiore, vicecomandante, brigata delle Forze speciali del Ministero della difesa

6.

Cognome, nome: Pak, Gregori

Sesso: maschile

Titolo, funzione: colonnello, comandante della brigata di reazione rapida del ministero dell'Interno (unità 7332)

7.

Cognome, nome: Tadzhiev, Valeri

Sesso: maschile

Titolo, funzione: colonnello, comandante del distaccamento autonomo delle forze speciali del ministero dell'Interno (unità 7351)

8.

Cognome, nome: Inoyatov, Rustam Raulovich

Sesso: maschile

Titolo, funzione: capo del servizio di sicurezza nazionale (SNB)

Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita:

22 giugno 1944

Luogo di nascita: Sherabad, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d'identità: Passaporto n. DA 0003171 (passaporto diplomatico) e passaporto diplomatico n. 0001892 (scaduto il 15 settembre 2004)

Cittadinanza: uzbeka