ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 78

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
17 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 280/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 281/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 27a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

3

 

 

Regolamento (CE) n. 282/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 27a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

5

 

 

Regolamento (CE) n. 283/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 27a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

7

 

 

Regolamento (CE) n. 284/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 59a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

8

 

 

Regolamento (CE) n. 285/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2007 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regolamento (CE) n. 1233/2006

9

 

 

Regolamento (CE) n. 286/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di mars 2007 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007

11

 

*

Regolamento (CE) n. 287/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il ginseng, gli estratti standardizzati e i relativi preparati ( 1 )

13

 

*

Regolamento (CE) n. 288/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa le misure transitorie da adottare nell’ambito dell’adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda le prescrizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione di alcuni prodotti a base di latte e uova a norma del regolamento (CE) n. 1043/2005

15

 

*

Regolamento (CE) n. 289/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, recante adeguamento, in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, del regolamento (CE) n. 1301/2006 recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione

17

 

*

Regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

20

 

 

Regolamento (CE) n. 291/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2007 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 marzo 2007

24

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/168/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla nomina del vicepresidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

27

 

 

Commissione

 

 

2007/169/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2007, relativa all’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, a taluni servizi di messaggeria e pacchi in Danimarca [notificata con il numero C(2007) 840]  ( 1 )

28

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

31

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari

31

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 204 del 26.7.2006)

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

17.3.2007   

IT

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L 78/1


REGOLAMENTO (CE) N. 280/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

113,4

MA

93,6

TN

143,7

TR

158,4

ZZ

127,3

0707 00 05

JO

132,2

MA

65,6

TR

162,3

ZZ

120,0

0709 90 70

MA

65,7

TR

110,1

ZZ

87,9

0709 90 80

EG

233,0

IL

121,6

ZZ

177,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

51,5

IL

52,8

MA

45,5

TN

52,7

TR

64,1

ZZ

52,3

0805 50 10

IL

68,1

TR

52,4

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

76,1

BR

79,9

CA

92,2

CL

84,6

CN

69,6

US

112,0

UY

73,0

ZA

95,0

ZZ

85,3

0808 20 50

AR

68,0

CL

83,5

US

110,6

ZA

75,6

ZZ

84,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.3.2007   

IT

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L 78/3


REGOLAMENTO (CE) N. 281/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 27a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 27a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 27a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

214,7

Concentrato

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

45

Concentrato


17.3.2007   

IT

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L 78/5


REGOLAMENTO (CE) N. 282/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 27a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 27a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 27a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell’aiuto

Burro ≥ 82 %

15,5

12

12

Burro < 82 %

11,7

10,73

Burro concentrato

18

14,5

18

14,5

Crema

8

5

Cauzione di trasformazione

Burro

17

Burro concentrato

20

20

Crema

9


17.3.2007   

IT

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L 78/7


REGOLAMENTO (CE) N. 283/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 27a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 27a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 16,27 EUR/100 kg.

L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 18 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


17.3.2007   

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L 78/8


REGOLAMENTO (CE) N. 284/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 59a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 59a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 13 marzo 2007, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 238,01 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).


17.3.2007   

IT

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L 78/9


REGOLAMENTO (CE) N. 285/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2007 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regolamento (CE) n. 1233/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1233/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1233/2006, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 225 del 17.8.2006, pag. 14.


ALLEGATO

Numero d'ordine

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2007

09.4170

100


17.3.2007   

IT

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L 78/11


REGOLAMENTO (CE) N. 286/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di mars 2007 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre del 2007 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


17.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/13


REGOLAMENTO (CE) N. 287/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il ginseng, gli estratti standardizzati e i relativi preparati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 3,

visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza ginseng è inclusa nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 nella categoria delle sostanze impiegate nei medicinali veterinari omeopatici, per tutte le specie da produzione alimentare, da usare esclusivamente nei medicinali veterinari omeopatici preparati secondo le farmacopee omeopatiche, a concentrazioni corrispondenti alla tintura madre e alle sue diluizioni. In seguito all’esame di una domanda, risulta opportuno includere una nuova voce nell’allegato II, nella categoria delle sostanze di origine vegetale, per il ginseng, gli estratti standardizzati e i relativi preparati, per tutte le specie da produzione alimentare.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

(4)

Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), in modo da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1831/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 5).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

6.   Sostanze di origine vegetale

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e

Specie animale

«Ginseng, estratti standardizzati e relativi preparati

Tutte le specie da produzione alimentare»


17.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/15


REGOLAMENTO (CE) N. 288/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

che fissa le misure transitorie da adottare nell’ambito dell’adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda le prescrizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione di alcuni prodotti a base di latte e uova a norma del regolamento (CE) n. 1043/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (1), stabilisce che, affinché sia concessa la restituzione, le merci a base di latte e uova devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (2), e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3). A norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 853/2004 le merci devono, in particolare, essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni specifiche relative alla bollatura sanitaria.

(2)

La decisione 2007/30/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania (4), prevede misure intese ad agevolare la transizione dal regime esistente in tali paesi a quello che entrerà in vigore con l’applicazione della normativa veterinaria della Comunità. A norma dell’articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati membri devono autorizzare dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 gli scambi di prodotti ottenuti in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati prima della data di adesione ad esportare prodotti a base di latte o uova nella Comunità, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario comunitario dello stabilimento in questione e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti in conformità alla decisione 2007/30/CE.

(3)

È pertanto opportuno derogare all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005, fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni di tale regolamento, e disporre che le merci conformi all’articolo 3 della decisione 2007/30/CE di cui sono autorizzati gli scambi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 possano beneficiare di una restituzione all’esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005, le merci ottenute prima della data dell’adesione in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati ad esportare nella Comunità prima della data dell’adesione ed esportate dalla Comunità nel periodo tra la data dell’adesione e il 31 dicembre 2007 possono beneficiare di una restituzione all’esportazione, a condizione che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione 2007/30/CE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 59.


17.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/17


REGOLAMENTO (CE) N. 289/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

recante adeguamento, in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, del regolamento (CE) n. 1301/2006 recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (1) contengono diciture in tutte le lingue della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e in rumeno.

(2)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1301/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 è modificato come segue:

1)

l’allegato II è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato III è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. Esso non pregiudica tuttavia la validità delle domande di titoli presentate e dei titoli rilasciati tra il 1o gennaio 2007 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 8

:

In bulgaro

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

:

In spagnolo

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

In ceco

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

In danese

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

In tedesco

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

In estone

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

In greco

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

In inglese

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

In francese

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

In italiano

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

In lettone

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

In lituano

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

In ungherese

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

In olandese

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

In polacco

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

In portoghese

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

In rumeno

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

:

In slovacco

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

In sloveno

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

In finlandese

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

:

In svedese

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 9

:

In bulgaro

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

:

In spagnolo

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

In ceco

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

In danese

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

In tedesco

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

In estone

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

In greco

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

In inglese

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

In francese

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

In italiano

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

:

In lettone

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

In lituano

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

In ungherese

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

In olandese

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

In polacco

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

:

In portoghese

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

In rumeno

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

:

In slovacco

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

In sloveno

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

In finlandese

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

In svedese

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…»


17.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/20


REGOLAMENTO (CE) N. 290/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 40, paragrafo 2, lettera d), punto v), e l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di ritirare dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero e di isoglucosio al fine di mantenere l’equilibrio strutturale del mercato a un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento.

(2)

Il bilancio previsionale della campagna di commercializzazione 2007/2008 mostra un’eccedenza delle disponibilità sul mercato comunitario, dovuta in particolare al fatto che l’abbandono di quote ai sensi del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (2), è risultato inferiore alle previsioni. Tale eccedenza, che potrebbe raggiungere un totale di circa quattro milioni di tonnellate di zucchero e di isoglucosio, è in grado di provocare un calo sensibile dei prezzi sul mercato comunitario nel corso della campagna 2007/2008.

(3)

Per mantenere l’equilibrio strutturale del mercato occorre pertanto fissare una percentuale di ritiro in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(4)

L’applicazione del ritiro previsto all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 non incita tuttavia i produttori a ridurre la propria produzione, poiché la percentuale del medesimo è applicata in maniera lineare sull’insieme dei quantitativi prodotti entro quota, senza tener conto di eventuali sforzi di adeguamento della produzione da parte di talune imprese. Lo strumento del ritiro può dunque essere considerato insoddisfacente nella misura in cui non permette di prevenire la creazione di un’eccedenza sul mercato. L’articolo 19 non impedisce infatti la sovrapproduzione ma consente unicamente il ritiro dello zucchero già prodotto. Ciò comporta una serie di costi che sarebbe possibile evitare se la sovrapproduzione venisse impedita in una fase precedente.

(5)

Al fine di migliorare lo strumento del ritiro creando un incentivo per i produttori a ridurre la propria produzione, la Commissione intende proporre al Consiglio una modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 volta a introdurre una soglia oltre la quale i quantitativi prodotti entro quota di ciascuna impresa saranno ritirati. In altri termini, le imprese la cui produzione si mantiene al di sotto della soglia saranno esentate dall’obbligo di ritiro, poiché contribuiscono in misura minore all’eccedenza. Le imprese saranno così in grado di adattare la propria produzione e potranno in particolare decidere di produrre o meno al di là della soglia.

(6)

Per far sì che la soglia di applicazione della percentuale di ritiro possa avere un impatto effettivo sulla produzione occorre limitare la portata dell’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006 onde evitare che le imprese produttrici di zucchero siano tenute a pagare il prezzo minimo per quantitativi di barbabietole corrispondenti alla totalità della loro quota, compresi i quantitativi per i quali non sono stati stipulati contratti di consegna.

(7)

Un simile adeguamento dello strumento di ritiro non potrà tuttavia essere adottato in tempo utile per avere un effetto preventivo sulla produzione della campagna 2007/2008. Tenuto conto del fatto che, per questa campagna, le previsioni mostrano un’eccedenza particolarmente rilevante a causa del cattivo funzionamento dello strumento per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero, si ritiene necessario far ricorso all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 318/2006 al fine di introdurre urgentemente una misura preventiva, consistente nell’introduzione di una soglia per l’applicazione della percentuale del ritiro. L’obbligo di ritiro sarà pertanto limitato per le imprese che non contribuiscono all’eccedenza. La soglia in questione deve essere fissata a un livello che consenta di impedire la produzione di un quantitativo consistente di zucchero, paragonabile a quello che sarebbe altrimenti ritirato in virtù dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(8)

Nello stesso contesto andrebbe considerato il fatto che gli obblighi connessi alla misura preventiva possono avere gravi conseguenze economiche per le imprese degli Stati membri che hanno fatto sforzi particolari nel quadro del regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006. Un simile effetto sarebbe di fatto contrario all’obiettivo stesso del regime in causa e dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, che è quello di garantire la redditività e la competitività del settore. È dunque necessario prevedere per gli Stati membri un’esenzione dall’applicazione della percentuale di ritiro preventivo proporzionata alla percentuale della quota nazionale che è stata liberata nell’ambito del regime di ristrutturazione sopra citato.

(9)

Per essere pienamente efficace, la misura deve essere adottata prima del periodo centrale per la semina delle barbabietole, consentendo in tal modo a produttori e fabbricanti di pianificare e gestire nelle migliori condizioni la propria produzione per la campagna 2007/2008.

(10)

Tuttavia, per tener conto dell’incertezza delle previsioni soprattutto per quanto riguarda le produzioni, occorre prevedere che la percentuale di ritiro possa essere eventualmente adattata una volta che si disponga di dati più precisi sul bilancio della campagna 2007/2008. Qualora la percentuale adattata risulti superiore a quella inizialmente fissata dal presente regolamento, la differenza deve essere applicata a tutta la produzione entro quota, dato che il fine della misura in questa fase non è più di ottenere un effetto preventivo ma di gestire il mercato rispetto a un’eccedenza effettivamente constatata.

(11)

Al fine di facilitare l’approvvigionamento di zucchero e/o isoglucosio per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, i quantitativi ritirati devono essere considerati eccedenze di zucchero o isoglucosio della campagna di commercializzazione 2007/2008 che possono essere convertite in zucchero o isoglucosio industriali.

(12)

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero bianco per il settore della raffinazione deve essere ridotto della stessa percentuale fissata per il ritiro. Qualora venga fissata una percentuale di ritiro distinta, la riduzione del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento deve essere a sua volta adeguata.

(13)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissata al 13,5 %.

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

la percentuale di cui al suddetto paragrafo non si applica alle imprese la cui produzione è inferiore all’86,5 % della propria quota per la campagna di commercializzazione 2007/2008;

b)

per le imprese che, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, producono un quantitativo pari o superiore all’86,5 % della propria quota, i quantitativi prodotti oltre la soglia dell’86,5 % sono ritirati;

c)

La percentuale di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi prodotti negli Stati membri la cui quota nazionale di zucchero è stata liberata in misura pari almeno al 50 % a partire dal 1o luglio 2006, a seguito di una rinuncia alle quote ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

Per gli Stati membri la cui quota nazionale è stata liberata in misura inferiore al 50 % a partire dal 1o luglio 2006, a seguito di una rinuncia alle quote ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è ridotta proporzionalmente alle quote liberate.

La percentuale applicabile in virtù della presente lettera è fissata nell’allegato.

3.   La percentuale di cui al paragrafo 1 può essere adattata al massimo entro il 31 ottobre 2007. Nel caso in cui la seconda percentuale risulti superiore alla prima, la differenza si applica a tutta la produzione entro quota.

4.   I quantitativi ritirati conformemente al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3 sono considerati eccedenze di zucchero o isoglucosio della campagna 2007/2008, convertibili in zucchero o isoglucosio industriali.

5.   L’obbligo, di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006, di pagare almeno il prezzo minimo si applica unicamente ai quantitativi di barbabietole prodotti entro quota previa applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

1.   Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissato a un massimo di 2 110 371 tonnellate, ripartite come segue:

a)

171 917 tonnellate per la Bulgaria;

b)

256 582 tonnellate per la Francia;

c)

43 250 tonnellate per l’Italia;

d)

308 488 tonnellate per il Portogallo;

e)

285 135 tonnellate per la Romania;

f)

16 941 tonnellate per la Slovenia;

g)

51 835 tonnellate per la Finlandia;

h)

976 223 tonnellate per il Regno Unito.

2.   L’importo fissato al paragrafo 1 viene adattato in caso di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.


ALLEGATO

Percentuale di ritiro fissata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Stato membro

Percentuale di ritiro

Repubblica ceca

7,29

Grecia

0

Spagna

10,53

Italia

0

Ungheria

6,21

Portogallo (continentale)

0

Slovacchia

4,32

Finlandia

3,24

Svezia

10,26


17.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/24


REGOLAMENTO (CE) N. 291/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2007 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 marzo 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 marzo 2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 272/2007 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (CE) n. 272/2007.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 272/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 272/2007 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 76 del 16.3.2007, pag. 3.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 17 marzo 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

2,49

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

2,49

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15 marzo 2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (3)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (4)

Frumento duro di bassa qualità (5)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

156,22

118,40

Prezzo FOB USA

182,28

172,28

152,28

150,11

Premio sul Golfo

28,39

8,71

Premio sui Grandi laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

31,00 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

— EUR/t

»

(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(4)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(5)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

17.3.2007   

IT

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L 78/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2007

relativa alla nomina del vicepresidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(2007/168/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

visto l'elenco di candidati proposto dalla Commissione il 22 novembre 2006, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, consultato il presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Il signor Carlos PEREIRA GODINHO è nominato vicepresidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l'Ufficio») per un periodo di cinque anni con il grado AD 12, conformemente all'avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale (2).

2.   Il suo mandato prende effetto alla data di assunzione delle sue funzioni, data da convenire tra il presidente e il consiglio di amministrazione dell'Ufficio.

Articolo 2

Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Ufficio è competente per la firma del contratto d'impiego con il signor Carlos PEREIRA GODINHO.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dalla sua adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MÜNTEFERING


(1)  GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).

(2)  Avviso di un posto vacante di vicepresidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (grado A*12) (GU C 83A del 6.4.2006, pag. 1).


Commissione

17.3.2007   

IT

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L 78/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

relativa all’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, a taluni servizi di messaggeria e pacchi in Danimarca

[notificata con il numero C(2007) 840]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/169/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,

vista la domanda presentata dal Regno di Danimarca con e-mail del 20 novembre 2006 e le informazioni complementari trasmesse dal Regno di Danimarca, con e-mail del 22 dicembre 2006, in risposta alla richiesta dei servizi della Commissione, inviata per e-mail in data 8 dicembre 2006,

viste le conclusioni dell’amministrazione nazionale indipendente, la Konkurrencestyrelsen (autorità nazionale danese per la tutela della concorrenza), secondo cui le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE sono soddisfatte,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che i contratti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L’accesso al mercato è ritenuto libero se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione comunitaria che dà accesso a un determinato settore o a parte di esso.

(2)

La legislazione di cui trattasi è riportata nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE; per il settore dei servizi postali, è pertinente la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità (2).

(3)

A norma dell’articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE, il titolo III della direttiva, che stabilisce norme applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi, non si applica ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un’attività in merito alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sia dichiarato applicabile da una decisione della Commissione ovvero sia ritenuto applicabile a norma del paragrafo 4, secondo o terzo comma, o del paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.

(4)

La domanda presentata dal Regno di Danimarca riguarda alcuni servizi di corriere e pacchi in Danimarca. I servizi interessati possono, più esattamente, essere descritti come servizi di recapito pacchi, sul mercato domestico o internazionale tra imprese (Business to Business, BtB), servizi di trasporto pacchi in contenitori postali o in pallet sul mercato domestico o internazionale, nonché servizi interni e internazionali di messaggeria e corriere espresso. Come nelle precedenti decisioni della Commissione (3), i suddetti servizi possono considerarsi distinti e quindi ciascuno può costituire un mercato separato. La domanda presentata dalla Danimarca riguarda quindi sei mercati distinti. Ai sensi dell’articolo 6 della citata direttiva 2004/17/CE, i servizi logistici, come i servizi di messaggeria e di corriere espresso, sono disciplinati dalla direttiva nella misura in cui essi siano forniti da soggetti che forniscono anche servizi postali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

(5)

In quanto impresa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE che esercita varie attività enumerate dall’articolo 6 della direttiva stessa, Post Danmark in nome della quale il Regno della Danimarca ha presentato la domanda, è una autorità aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/17/CE. Secondo le informazioni disponibili, risulta che essa sia l’unica autorità aggiudicatrice operante sui mercati interessati dalla presente decisione, poiché gli altri operatori sono società private che non operano sulla base di diritti speciali o esclusivi.

(6)

Tale valutazione, come qualsiasi altra che figura nella presente decisione, è fatta unicamente ai fini della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l’applicazione delle regole di concorrenza.

(7)

La Danimarca ha recepito e applicato la direttiva 97/67/CE. Conseguentemente, in conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato va considerato liberamente accessibile.

(8)

L’esposizione diretta alla concorrenza dev’essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante di per sé.

(9)

Occorre prendere in considerazione due parametri: il primo è costituito dalla quota di mercato detenuta dai principali operatori su un determinato mercato e il secondo è rappresentato dal grado di concentrazione di quest’ultimo. Con riferimento sia al fatturato che al numero di consegne, la quota di mercato di Post Danmark su ciascuno dei sei mercati sopraccitati varia, sempre secondo le informazioni fornite, da un minimo inferiore all’1 % (4) ad un massimo compreso tra il 35 e il 40 % (5); questi dati sono accettabili se si tiene anche conto del grado di concentrazione di questi mercati. Solo su due di essi, quello dei servizi di pacchi sul territorio danese e quello dei servizi interni di messaggeria e di corriere espresso, Post Danmark risulta essere l’operatore più importante (6). Su questi due mercati i due principali concorrenti di Post Danmark detengono una quota aggregata di mercato paragonabile o superiore a quella di Post Danmark da sola (7). Sui mercati in cui Post Danmark non detiene la quota principale, le quote aggregate dei suoi due concorrenti principali sono un multiplo della sua (8). Occorre pertanto tener conto di questi fattori in quanto indici dell’esposizione diretta del settore alla concorrenza.

(10)

Sulla base degli indicatori suddetti, risulta verificata la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza prescritta dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE per quanto riguarda i servizi pacchi e messaggeria sul mercato danese, enumerati nel considerando 4 (9). Ai sensi del considerando 7, l’altra condizione, quella del libero accesso all’attività può altresì considerarsi soddisfatta. Conseguentemente, la direttiva 2004/17/CE non deve trovare applicazione allorquando le autorità aggiudicatrici affidino appalti destinati a consentire la prestazione, in Danimarca, dei servizi di pacchi e messaggeria indicati nella domanda danese, né quando indicano procedure concorsuali ai fini dell’esercizio di una tale attività nel paese stesso.

(11)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto o di fatto esistente nel novembre e dicembre 2006, quale risulta dalle informazioni comunicate dal Regno di Danimarca. La decisione potrà essere riesaminata se, a seguito di modifiche significative della situazione di diritto o di fatto, non dovessero più risultare soddisfatte le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicanti e da amministrazioni aggiudicatrici e destinati ad assicurare la fornitura, in Danimarca, dei servizi di pacchi e corriere sotto indicati:

a)

servizi interni di consegna pacchi Business to Business (BtB);

b)

servizi internazionali di consegna pacchi Business to Business (BtB);

c)

servizi interni di pacchi in contenitori postali o in pallet;

d)

servizi internazionali di pacchi in contenitori postali o in pallet;

e)

servizi interni di messaggeria e corriere espresso;

f)

servizi internazionali di messaggeria e corriere espresso.

Articolo 2

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente nel novembre e dicembre 2006, quale risulta dalle informazioni trasmesse dal Regno di Danimarca.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

(2)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1991, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso IV/M.102 — TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Post & Sweden Post) in base al regolamento (CEE) n. 4064/89, punto 19 e seguenti; decisione della Commissione, dell’8 novembre 1996, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso IV/M.843 — PTT Post/TNT/GD Express Worldwide) in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, punto 10 e seguenti; decisione della Commissione, del 1o luglio 1999, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso IV/M.1513 — Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd) in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, punto 8 e seguenti; decisione Commissione, del 20 marzo 2001, in un procedimento a norma dell’articolo 82 del trattato CE (caso COMP/35 141 — Deutsche Post AG), punto 26 e seguenti; decisione della Commissione, del 21 ottobre 2002, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione [caso IV/M.2908 — Deutsche Post/DHL (II)] in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, punto 10 e seguenti.

(4)  Sul mercato dei servizi di messaggeria e di corriere espresso internazionale nel 2005.

(5)  Sul mercato domestico dei servizi pacchi BtB (da e verso la Danimarca) nel 2005.

(6)  Nel 2005, la quota di Post Danmark in termini di fatturato era del 16-19 % per la messaggeria e gli espressi nazionali e del 35-40 % per il servizio pacchi BtB.

(7)  Nel 2005 la quota aggregata dei due principali concorrenti nel mercato domestico dei servizi pacchi BtB era del 36-44 % in termini di fatturato; nel comparto domestico messaggeria e corriere espresso la quota aggregata era del 23-29 %.

(8)  Ad esempio, nel mercato domestico di pacchi in contenitori postali/pallets, dove Post Danmark ha una quota di fatturato del 3-5 % del totale, la quota aggregata dei due principali concorrenti è del 69-83 %. Ancor più netta è la differenza nel comparto internazionale dei servizi di messageria e corriere espresso, dove Post Danmark aveva appena l’1 % del fatturato nel 2005, a fronte di una quota dei due principali operatori del 65-80 %.

(9)  I servizi di cui trattasi sono indicati come servizio pacchi BtB sul territorio nazionale e all’estero; pacchi in contenitori/pallet, nazionali e internazionali; messaggeria e corriere espresso, nazionale e internazionale.


ACCORDI

Consiglio

17.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/31


Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (1)

La Comunità europea e il governo del Regno del Marocco si sono notificati, rispettivamente il 29 maggio 2006 e il 28 febbraio 2007, l'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo è pertanto entrato in vigore il 28 febbraio 2007, conformemente all'articolo 17.


(1)  GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4.


17.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/31


Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari

L'accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (1), firmato a Bruxelles il 22 novembre 2004, è entrato in vigore l'8 gennaio 2007, ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo.


(1)  GU L 192 del 22.7.2005, pag. 8.


Rettifiche

17.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/32


Rettifica della direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 204 del 26 luglio 2006 )

A pagina 15 , allegato I, punto 3, lettera c) (modifiche all'allegato III, parte C della direttiva 95/2/CE), voce «E 249 ed E 250» della tabella:

a)

alla voce «Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura per immersione (1)»:

la dose massima residua di «175 mg/kg» è allineata con «Wiltshire bacon (1.1);»

b)

alla voce «Cured tongue (1.3)»:

in corrispondenza della voce «Cured tongue» è inserita la dose massima residua di «50 mg/kg»;

c)

alla voce «Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura a secco (2)»:

la dose massima residua di «175 mg/kg» è allineata con «Dry cured bacon (2.1);»

Alle pagine 16 e 17 (non pagina 15), allegato I, punto 3, lettera c) (modifiche all'allegato III, parte C della direttiva 95/2/CE), nel titolo della colonna «Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione» e nel titolo della colonna «Dose massima residua»:

anziché:

«(espressa in NaNO2)»,

leggi:

«(espressa in NaNO3)».

A pagina 16, allegato I, punto 3, lettera c), (modifiche all'allegato III, parte C della direttiva 95/2/CE), voce «E 251 ed E 252» della tabella:

a)

alla voce «Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura a secco (2)»:

la dose massima residua di «250 mg/kg» è allineata con «Dry cured bacon e Dry cured ham (2.1);»

b)

alla voce «Altri prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura (3)»:

la dose massima di «300 mg/kg (senza aggiunta di E 249 o E 250)» è allineata con «Rohwürste (Salami e Kantwurst) (3.3);».