ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 25

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
1 febbraio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 94/2007 della Commissione, del 31 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 95/2007 della Commissione, del 31 gennaio 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 96/2007 della Commissione, del 31 gennaio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda la concessione di un aiuto per l’acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro

6

 

 

Regolamento (CE) n. 97/2007 della Commissione, del 31 gennaio 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 2007 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

7

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/1/CE della Commissione, del 29 gennaio 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II ( 1 )

9

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2004/90/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per l'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 31 del 4.2.2004)

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

1.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/1


REGOLAMENTO (CE) N. 94/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

198,4

MA

65,5

TN

142,7

TR

173,0

ZZ

144,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

58,1

TR

182,9

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

53,1

TR

137,9

ZZ

95,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

54,4

MA

51,2

TN

47,0

TR

68,5

ZZ

53,1

0805 20 10

MA

82,1

TR

21,5

ZZ

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

67,0

MA

59,5

TR

68,4

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

103,5

CN

83,7

TR

99,7

US

126,4

ZZ

103,3

0808 20 50

CN

44,7

US

103,8

ZA

103,8

ZZ

84,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/3


REGOLAMENTO (CE) N. 95/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o febbraio 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


Allegato I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

Periodo dal 17-30 gennaio 2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

154,84

123,34

Prezzo FOB USA

191,66

181,66

161,66

160,95

Premio sul Golfo

26,53

11,00

Premio sui Grandi laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

26,52 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

00,00 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/6


REGOLAMENTO (CE) N. 96/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda la concessione di un aiuto per l’acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il capitolo IV del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), prevede la concessione di un aiuto per l’acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro. Tenuto conto della riduzione del prezzo di intervento per il burro e della conseguente riduzione del livello degli aiuti concessi nell’ambito di altri regimi di sostegno per il burro, appare necessario ridurre l’importo dell’aiuto suddetto.

(2)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1898/2005.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nei termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo «60 EUR» è sostituito dall’importo «40 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).


1.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/7


REGOLAMENTO (CE) N. 97/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2007

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 2007 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007, possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1179/2006 (GU L 212 del 2.8.2006, pag. 7).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Coefficiente di assegnazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2007

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2007

(in t)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


DIRETTIVE

1.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/9


DIRETTIVA 2007/1/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2007

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC),

considerando quanto segue:

(1)

Successivamente ai pareri del CSPC emessi sulla base di studi scientifici, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che regolamenta le sostanze per la tintura per capelli e che obbliga l’industria a sottoporre alla valutazione del CSPC i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli.

(2)

Devono essere incluse nell’allegato II le sostanze per le quali non è stato espresso un interesse esplicito durante la consultazione pubblica a difesa del loro impiego nelle tinture per capelli e per cui non sono stati presentati dati di sicurezza aggiornati ai fini di consentire un’adeguata valutazione dei rischi.

(3)

Finora si considerava che la sostanza 4-ammino-3-fluorofenolo fosse coperta dalla voce generale, numero d’ordine 22, riguardante l’anilina, i suoi sali e i suoi derivati alogenati e solfonati. Tuttavia, poiché non è evidente che la sostanza 4-ammino-3-fluorofenolo appartenga alla famiglia dell'anilina, occorre includere una voce specifica per questa sostanza nell’allegato II.

(4)

Ai fini della chiarezza, la sostanza epoxinazole deve essere spostata dal numero d’ordine separato 1182 al numero d’ordine 663 nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE.

(5)

Poiché non sono stati presentati ulteriori dati scientifici al CSPC entro il 31 luglio 2006 per la valutazione della sostanza N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide, è opportuno includerla nell’allegato II.

(6)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 21 febbraio 2008, i prodotti cosmetici non conformi alla direttiva non siano venduti o messi a disposizione del consumatore finale.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 21 agosto 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 novembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/78/CE della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 56).


ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue.

1)

Sono aggiunti i seguenti numeri d’ordine da 1234 a 1243:

N. d’ordine

Denominazione chimica/denominazione INCI

N. CAS

«1234

PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine

144644-13-3

1235

6-Nitro-o-Toluidine

570-24-1

1236

HC Yellow n. 11

73388-54-2

1237

HC Orange n. 3

81612-54-6

1238

HC Green n. 1

52136-25-1

1239

HC Red n. 8 e i suoi sali

97404-14-3, 13556-29-1

1240

Tetrahydro-6-nitroquinoxaline e i suoi sali

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Disperse Red 15, eccetto come impurità nel Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-ammino-3-fluorofenolo

399-95-1

1243

N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide

Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide

149591-38-8»

2)

La voce di cui al numero d'ordine 1182 è soppressa.

3)

Il numero d'ordine 663 è sostituito dal seguente: «(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; epoxiconazole (numero CAS 133855-98-8)».


Rettifiche

1.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/12


Rettifica della decisione 2004/90/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per l'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 4 febbraio 2004 )

A pagina 23, nell’allegato, parte I, punto 2.2, secondo comma, seconda frase:

anziché:

«Se questa condizione è soddisfatta, il veicolo è posto nella posizione teorica oppure tutte le successive misurazioni sono rettificate, e le prove sono eseguite in modo tale da simulare che il veicolo sia nella posizione teorica.»

leggi:

«Se questa condizione non è soddisfatta, il veicolo è posto nella posizione teorica oppure tutte le successive misurazioni sono rettificate, e le prove sono eseguite in modo tale da simulare che il veicolo sia nella posizione teorica.»