ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
23.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2005 DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (3), le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali (qui di seguito denominata «l’Agenzia») sono composte da un contributo della Comunità e da diritti pagati dalle imprese per ottenere e conservare un’autorizzazione comunitaria all’immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall’Agenzia. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 726/2004 prevede anche nuovi compiti per l’Agenzia. Inoltre i compiti esistenti sono mutati a seguito delle modifiche di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (4) e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (5). |
(3) |
Alla luce dell’esperienza acquisita a partire dal 1995, è opportuno lasciare immutati i principi generali e la struttura globale dei diritti nonché le principali disposizioni operative e procedurali di cui al regolamento (CE) n. 297/95. In particolare il calcolo dell’importo dei diritti imposti dall’Agenzia dovrebbe fondarsi sul principio dei servizi effettivamente resi e riferirsi a medicinali specifici. Dovrebbe essere altresì garantita la proporzionalità tra diritti, costi di valutazione di ciascuna domanda e prestazione del servizio richiesto. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 726/2004 stabilisce disposizioni per le nuove attività, posteriori all’autorizzazione, che l’Agenzia deve svolgere. Tali compiti comprendono la registrazione dell’effettiva immissione in commercio dei medicinali autorizzati secondo le procedure comunitarie, la gestione dei fascicoli di autorizzazione all’immissione in commercio e delle varie banche dati da parte dell’Agenzia, nonché il controllo costante del rapporto rischio-beneficio dei medicinali autorizzati. È necessario inoltre ridurre la dipendenza dell’Agenzia dai diritti inerenti alle nuove domande. Per fronteggiare tali cambiamenti occorre pertanto aumentare del 10 % il diritto annuale. |
(5) |
Devono essere istituite nuove categorie di diritti a copertura dei nuovi compiti specifici svolti dall’Agenzia, come i nuovi tipi di pareri scientifici su un determinato medicinale. |
(6) |
Su proposta del direttore esecutivo e previo parere favorevole della Commissione, il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia dovrebbe essere competente a specificare le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente regolamento. In particolare, poiché gli importi dei diritti di cui al presente regolamento sono fissati come importi massimi, il consiglio d’amministrazione dovrebbe definire, per alcuni servizi per i quali ciò è previsto dal regolamento, classificazioni ed elenchi dettagliati dei diritti ridotti. |
(7) |
In circostanze eccezionali, qualora sia necessario per imperative ragioni di sanità pubblica o di salute degli animali, il direttore esecutivo dovrebbe anche mantenere la competenza a decidere riduzioni dei diritti, soprattutto in alcuni casi concernenti medicinali specifici. Il direttore esecutivo dovrebbe inoltre avere la possibilità di decidere esenzioni dall’obbligo di pagare un diritto sia in caso di medicinali per la cura di malattie rare o di malattie di specie animali minori, sia per l’aggiunta di specie animali nel quadro della determinazione dei limiti massimi di residui secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (6). |
(8) |
In conformità dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004, le circostanze in cui le piccole e medie imprese possono pagare diritti ridotti, dilazionare il pagamento o ricevere assistenza amministrativa non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. |
(9) |
Per consentire un’immediata iscrizione in bilancio, i diritti dovrebbero essere dovuti alla data della convalida, ma dovrebbero essere versati entro un certo numero di giorni. |
(10) |
Occorre adottare disposizioni per consentire di riferire sull’applicazione del presente regolamento sulla base dell’esperienza acquisita e di rivedere, se necessario, l’importo dei diritti. |
(11) |
È opportuno includere un meccanismo di indicizzazione per l’adeguamento automatico dei diritti in rapporto agli indici ufficiali del tasso di inflazione. |
(12) |
Per motivi di coerenza l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere contestuale alla piena entrata in vigore del regolamento (CE) n. 726/2004. Il regolamento non si dovrebbe applicare alle domande valide sotto esame al momento della sua entrata in vigore. |
(13) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:
1) |
All’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Tali diritti sono espressi in euro». |
2) |
L’articolo 3 è così modificato:
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3) |
L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Medicinali per uso umano soggetti alle procedure di cui alla direttiva 2001/83/CE Un diritto per deferimento di EUR 58 000 è riscosso qualora le procedure di cui all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE siano avviate dal richiedente o dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Qualora nelle procedure di cui al primo comma siano coinvolti più richiedenti o più titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, è loro consentito di raggrupparsi al fine di pagare un unico diritto per il deferimento. Se tuttavia nella stessa procedura sono coinvolti più di dieci diversi richiedenti o titolari, il diritto è imposto mediante riscossione del succitato diritto per deferimento.» |
4) |
L’articolo 5 è così modificato:
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5) |
L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Medicinali veterinari soggetti alle procedure di cui alla direttiva 2001/82/CE Un diritto per deferimento di EUR 34 800 è riscosso qualora le procedure di cui all’articolo 34, paragrafo 1, e all’articolo 35 della direttiva 2001/82/CE siano avviate dal richiedente o dal titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio. Qualora nelle procedure di cui al primo comma siano coinvolti più richiedenti o più titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, è loro consentito di raggrupparsi al fine di pagare un unico diritto per il deferimento. Se tuttavia nella stessa procedura sono coinvolti più di dieci diversi richiedenti o titolari, il diritto è imposto mediante riscossione del succitato diritto per deferimento.» |
6) |
L’articolo 7 è così modificato:
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7) |
L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Altri diritti Il diritto per consulenza scientifica è riscosso quando viene presentata una domanda di consulenza scientifica in merito all’esecuzione delle diverse prove e sperimentazioni necessarie a dimostrare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei medicinali. Per i medicinali per uso umano è il diritto ammonta a EUR 69 600. Per i medicinali veterinari il diritto ammonta a EUR 34 800. In deroga al secondo comma, per alcune consulenze scientifiche in merito a medicinali per uso umano è riscosso un diritto ridotto compreso tra EUR 17 400 e EUR 52 200. In deroga al terzo comma, per alcune consulenze scientifiche in merito a medicinali veterinari è riscosso un diritto ridotto compreso tra EUR 8 700 e EUR 26 100. L’elenco delle consulenze scientifiche di cui al quarto e al quinto comma è compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2. Un diritto per servizi scientifici è riscosso quando viene presentata una domanda di consulenza scientifica o di parere di un Comitato scientifico non previsti dagli articoli da 3 a 7 o dall’articolo 8, paragrafo 1. Ne fanno parte le valutazioni dei medicinali tradizionali a base di piante, i pareri sui medicinali per uso compassionevole, le consultazioni sulle sostanze coadiuvanti — compresi i derivati del sangue — incorporate nei dispositivi medici e le valutazioni dei master file del plasma e dei master file dell’antigene del vaccino. Per i medicinali per uso umano il diritto ammonta a EUR 232 000. Per i medicinali veterinari il diritto ammonta a EUR 116 000. L’articolo 3 del presente regolamento si applica ai pareri scientifici di valutazione dei medicinali per uso umano destinati a essere immessi esclusivamente sui mercati al di fuori della Comunità, a norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 726/2004. In deroga al secondo comma, per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali per uso umano è riscosso un diritto ridotto per servizio scientifico compreso tra EUR 2 500 e EUR 200 000. In deroga al terzo comma, per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali veterinari è riscosso un diritto ridotto per servizio scientifico compreso tra EUR 2 500 e EUR 100 000. L’elenco dei pareri o servizi scientifici di cui al quinto e sesto comma è compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2. Un diritto per servizi amministrativi compreso tra EUR 100 e EUR 5 800 è riscosso quando sono rilasciati documenti o certificati la cui emissione non è prevista fra le prestazioni rese nell’ambito di altri diritti di cui al presente regolamento, oppure quando una domanda è respinta dopo la conclusione della convalida amministrativa del relativo fascicolo, oppure quando occorre verificare le informazioni richieste in caso di distribuzione parallela. L’elenco contenente la classificazione dei servizi e dei diritti è compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2.»; |
8) |
All’articolo 9 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Può essere concessa un’esenzione totale o parziale dal pagamento dei diritti di cui al presente regolamento, in particolare per i medicinali per la cura di malattie rare o di malattie di specie animali minori, oppure per l’estensione degli LMR vigenti ad altre specie animali, oppure per i medicinali per uso compassionevole. Condizioni dettagliate di applicazione totale o parziale dell’esenzione sono definite in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2. Il diritto dovuto per un parere relativo a un medicinale per uso compassionevole è dedotto da quelli dovuti per la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio dello stesso medicinale, qualora sia presentata dallo stesso richiedente.» |
9) |
L’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Scadenze e dilazioni nei pagamenti 1. Salvo diversa disposizione specifica, i diritti sono dovuti alla data della convalida amministrativa della relativa domanda. Essi sono versati entro 45 giorni dalla data della notifica della convalida amministrativa al richiedente. Il pagamento dei diritti è effettuato in euro. Il diritto annuale è dovuto alla data della prima ricorrenza annuale e di ciascuna ricorrenza annuale successiva della notifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Esso è versato entro 45 giorni dalla scadenza. Il diritto annuale si riferisce all’anno precedente. Il diritto per le ispezioni è versato entro 45 giorni dalla data di svolgimento dell’ispezione. 2. Il pagamento del diritto per una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale da utilizzare in situazione di pandemia umana viene dilazionato fino al debito riconoscimento della situazione pandemica da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità oppure della Comunità nel quadro della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (12). La dilazione ha un limite di cinque anni. 3. Qualora uno dei diritti di cui al presente regolamento non sia versato entro la scadenza prevista, salva restando la facoltà dell’Agenzia di agire in giudizio conferitale dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 726/2004, il direttore esecutivo può decidere di non prestare i servizi richiesti o di sospendere l’insieme dei servizi e delle procedure in corso fino al pagamento del diritto dovuto, compresi gli interessi pertinenti di cui all’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13). |
10) |
All’articolo 11 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Salve restando le disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha facoltà di emanare, su proposta del direttore esecutivo e previo parere favorevole della Commissione, ogni disposizione necessaria per l’attuazione del presente regolamento. Dette disposizioni sono rese pubbliche.»; |
11) |
L’articolo 12 è così modificato:
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Articolo 2
Periodo transitorio
Il presente regolamento non si applica alle domande valide sotto esame al 20 novembre 2005.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL
(1) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/2003 della Commissione (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 6).
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
(5) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
(6) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 11).
(7) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.»;
(8) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
(9) GU L 159 del 27.6.2003, pag. 24.»;
(10) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).»;
(11) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 11).»;
(12) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(13) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).»;
23.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 22 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
56,5 |
204 |
39,3 |
|
999 |
47,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
111,7 |
204 |
41,3 |
|
999 |
76,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
110,5 |
204 |
75,4 |
|
999 |
93,0 |
|
0805 20 10 |
204 |
66,4 |
624 |
63,3 |
|
999 |
64,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
67,2 |
624 |
95,2 |
|
999 |
81,2 |
|
0805 50 10 |
052 |
64,3 |
388 |
74,2 |
|
999 |
69,3 |
|
0808 10 80 |
388 |
73,8 |
400 |
109,6 |
|
404 |
93,5 |
|
512 |
132,0 |
|
720 |
49,3 |
|
800 |
141,8 |
|
999 |
100,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
95,1 |
720 |
53,8 |
|
999 |
74,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
23.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2005
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1756/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati. |
(2) |
In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi. |
(3) |
Per i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1756/2005 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 285 del 28.10.2005, pag. 3.
ALLEGATO
Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)
Prodotto |
Tasso di restituzione massimo (EUR/t netto) |
Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo |
Pomodori |
0 |
100 % |
Arance |
53 |
100 % |
Limoni |
70 |
100 % |
Uve da tavola |
0 |
100 % |
Mele |
45 |
100 % |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
23.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2005
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
(2005/809/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. |
(2) |
L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 14 aprile 2005, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma della decisione 2005/371/CE (2). |
(3) |
L’accordo dovrebbe essere approvato. |
(4) |
L’accordo istituisce un comitato misto di riammissione che può prendere decisioni aventi effetti giuridici su determinate questioni tecniche. Pertanto, è opportuno prevedere procedure semplificate di adozione della posizione comunitaria in questi casi. |
(5) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. |
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare e le dichiarazioni ad esso allegate sono approvati a nome della Comunità (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo (4).
Articolo 3
La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di riammissione istituito dall’articolo 18 dell’accordo.
Articolo 4
La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Per tutte le altre decisioni del comitato misto di riammissione, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 21.
(3) Cfr. GU L 124 del 17.5.2005, pag. 22, per il testo dell’accordo.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.
23.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/16 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2005
relativa alla nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale europeo
(2005/810/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,
vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),
considerando che un seggio di membro del Comitato summenzionato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Claude CAMBUS, che sono state comunicate al Consiglio in data 25 luglio 2005,
vista la candidatura presentata del governo francese,
visto il parere della Commissione,
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Georges LIAROKAPIS è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Claude CAMBUS per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa ha effetto il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.
Per il Consiglio
La Presidente
T. JOWELL
(1) GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.
23.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2005
recante nomina di un titolare e di un supplente italiani del Comitato delle regioni
(2005/811/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1). |
(2) |
Un seggio di titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato di vicepresidente del Consiglio regionale del Sig. Luciano CAVERI, titolare; un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Rosario CONDORELLI, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006:
a) |
quale titolare: Sig. Luciano CAVERI Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta |
b) |
quale supplente: Sig. Rosario CONDORELLI Assessore comunale del Comune di Sant'Agata Li Battiati (Catania). |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa ha effetto il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
23.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/18 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2005
recante nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni
(2005/812/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006. |
(2) |
Un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. Manuel FRAGA IRIBARNE, membro titolare (ES), |
DECIDE:
Articolo 1
È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006:
il Sig. Emilio PÉREZ TOURIÑO
Presidente de la Xunta de Galicia
quale membro titolare,
in sostituzione del
Sig. Manuel FRAGA IRIBARNE
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa ha effetto alla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
Commissione
23.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2005
che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
[notificata con il numero C(2005) 4394]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/813/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacultura (1), in particolare gli articoli 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/308/CE della Commissione (2) reca gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne determinate malattie dei pesci. |
(2) |
L’Italia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione, in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) e alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), dello status di zone riconosciute per talune zone del proprio territorio. Dalla documentazione fornita risulta che le zone in questione soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Esse possono quindi ottenere lo status di zone riconosciute e dovrebbero essere inserite nell’elenco delle zone riconosciute. |
(3) |
La Finlandia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione, in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) e alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), dello status di zone riconosciute per talune zone del proprio territorio non coperte da misure speciali di eradicazione messe in atto in seguito al manifestarsi di casi di VHS in talune zone costiere. In seguito alla riunione del 5 luglio 2005 tra i rappresentanti della Finlandia e i servizi della Commissione, la Finlandia ha ritirato la domanda relativa al riconoscimento delle zone costiere come indenni da VHS. Dalla documentazione fornita risulta che per la IHN tutto il territorio e per la VHS le parti continentali del territorio finlandese soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Queste parti della Finlandia possono ottenere lo status di zone riconosciute per la VHS e la IHN e dovrebbero essere inserite nell’elenco delle zone riconosciute. |
(4) |
Poiché l’origine di parte del bacino idrografico finlandese si trova in Russia, la Finlandia deve mantenere un alto livello di controllo su tale bacino idrografico, secondo il programma approvato dalla decisione 2003/634/CE della Commissione (3), dopo l’ottenimento di status di zona riconosciuta. |
(5) |
L’Austria, la Francia, la Germania e l’Italia hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione, in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) e alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), dello status di aziende di allevamento ittico riconosciute in zone non riconosciute per talune aziende del proprio territorio. Dalla documentazione fornita risulta che le aziende in questione soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Tali aziende possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e dovrebbero essere inserite nell’elenco delle aziende. |
(6) |
L’Italia ha notificato la presenza di IHN in due aziende precedentemente considerate indenni da tale malattia. Tuttavia tali aziende rimangono indenni da VHS. Tali aziende non posono più comparire nella decisione 2002/308/CE come indenni da IHN. |
(7) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2002/308/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2002/308/CE è così modificata:
1) |
l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione; |
2) |
l’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/475/CE (GU L 176 dell’8.7.2005, pag. 30).
(3) GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/770/CE (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 33).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)
1.A. ZONE (1) RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS
— |
Hansted Å |
— |
Hovmølle Å |
— |
Grenå |
— |
Treå |
— |
Alling Å |
— |
Kastbjerg |
— |
Villestrup Å |
— |
Korup Å |
— |
Sæby Å |
— |
Elling Å |
— |
Uggerby Å |
— |
Lindenborg Å |
— |
Øster Å |
— |
Hasseris Å |
— |
Binderup Å |
— |
Vidkær Å |
— |
Dybvad Å |
— |
Bjørnsholm Å |
— |
Trend Å |
— |
Lerkenfeld Å |
— |
Vester Å |
— |
Lønnerup med tilløb |
— |
Slette Å |
— |
Bredkær Bæk |
— |
Vandløb til Kilen |
— |
Resenkær Å |
— |
Klostermølle Å |
— |
Hvidbjerg Å |
— |
Knidals Å |
— |
Spang Å |
— |
Simested Å |
— |
Skals Å |
— |
Jordbro Å |
— |
Fåremølle Å |
— |
Flynder Å |
— |
Damhus Å |
— |
Karup Å |
— |
Gudenåen |
— |
Halkær Å |
— |
Storåen |
— |
Århus Å |
— |
Bygholm Å |
— |
Grejs Å |
— |
Ørum Å |
1.B. ZONE RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA IHN
— |
Danimarca (2) |
2. ZONE RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
2.1. BADEN WÜRTTEMBERG (3)
— |
Isenburger Tal, dalla sorgente fino allo scarico delle acque dell’azienda Falkenstein |
— |
Eyach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch |
— |
Andelsbach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla turbina in prossimità della città di Krauchenweis |
— |
Lauchert e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla turbina in prossimità della città di Sigmaringendorf |
— |
Grosse Lauter e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla cascata in prossimità di Lauterach |
— |
Wolfegger Aach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla cascata presso Baienfurth |
— |
Bacino idrografico dell’ENZ, costituito da Grosse Enz, Kleine Enz e Eyach, dalle sorgenti allo sbarramento insormontabile nel centro di Neuenbürg |
— |
Erms, dalla sorgente allo sbarramento insormontabile 200 metri a valle dell’azienda Strobel, Anlage Seeburg |
— |
Obere Nagold, dalla sorgente allo sbarramento insormontabile in prossimità di Neumühle |
3. ZONE RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
3.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ASTURIE
Zone continentali
— |
Tutti i bacini idrografici delle Asturie |
Zone costiere
— |
L’intero litorale delle Asturie |
3.2. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLA GALIZIA
Zone continentali
— |
I bacini idrografici della Galizia:
|
Zone costiere
— |
La zona costiera della Galizia dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) fino a Punta Picos (foce del fiume Miño) |
3.3. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA
Zone continentali
— |
Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona |
— |
Il fiume Isuela dalla sorgente allo sbarramento di Arguis |
— |
Il fiume Flúmen dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsue |
— |
Il fiume Guatizalema dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello |
— |
Il fiume Cinca dalla sorgente allo sbarramento di Grado |
— |
Il fiume Esera dalla sorgente allo sbarramento di Barasona |
— |
Il fiume Noguera-Ribagorzana dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana |
— |
Il fiume Matarraña dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena |
— |
Il fiume Pena dalla sorgente allo sbarramento di Pena |
— |
Il fiume Guadalaviar-Turia dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia |
— |
Il fiume Mijares dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón |
Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Aragona sono considerati zona tampone
3.4. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA
Zone continentali
— |
Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona |
— |
Il fiume Bidasoa dalla sorgente alla foce |
— |
Il fiume Leizarán dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga) |
Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Navarra sono considerati zona tampone
3.5. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LÉON
Zone continentali
— |
Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona |
— |
Il fiume Duero dalla sorgente fino allo sbarramento di Aldeávila |
— |
Il fiume Sil |
— |
Il fiume Tiétar dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito |
— |
Il fiume Alberche dalla sorgente allo sbarramento di Burguillo |
Gli altri corsi d’acqua della Comunità autonoma di Castilla-León sono considerati zona tampone
3.6. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CANTABRIA
Zone continentali
— |
Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona |
— |
I bacini idrografici dei seguenti fiumi, dalla sorgente al mare: |
— |
Deva |
— |
Nansa |
— |
Saja-Besaya |
— |
Pas-Pisueña |
— |
Asón |
— |
Agüera |
I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera e Campiazo sono considerati zona tampone
Zone costiere
— |
L’intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all’insenatura di Ontón |
3.7. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA
Zone continentali
Il bacino idrografico del fiume Ebro dalle sorgenti alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona
3.8. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LA-MANCHA
Zone continentali
— |
Il bacino idrografico del fiume Río Tajo dalle sorgenti alla diga di Estremera |
— |
Il bacino idrografico del fiume Río Tajuña dalle sorgenti alla diga di La Tajera |
— |
Il bacino idrografico del fiume Río Júcar dalle sorgenti alla diga di La Toba |
— |
Il bacino idrografico del fiume Río Cabriel dalle sorgenti alla diga di Bujioso |
4.A. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
4.A.1. ADOUR-GARONNE
Bacini idrografici
— |
Il bacino della Charente |
— |
Il bacino della Seudre |
— |
I bacini dei fiumi litorali dell’estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime |
— |
I bacini idrografici dei fiumi Nive e Nivelles (Pyrénées-Altantiques) |
— |
Il bacino delle Forges (Landes) |
— |
Il bacino idrografico della Dronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga delle Eglisottes a Monfourat |
— |
Il bacino idrografico della Beauronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga di Faye |
— |
Il bacino idrografico della Valouse (Dordogne), dalla sorgente alla diga dell’Etang des Roches-Noires |
— |
Il bacino idrografico della Paillasse (Gironde), dalla sorgente alla diga di Grand Forge |
— |
Il bacino idrografico del Ciron (Lot et Garonne, Gironde), dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Castaing |
— |
Il bacino idrografico della Petite Leyre (Landes), dalla sorgente alla diga del Pont de l’Espine a Argelouse |
— |
Il bacino idrografico della Pave (Landes), dalla sorgente alla diga della Pave |
— |
Il bacino idrografico dell’Escourse (Landes), dalla sorgente alla diga del Moulin de Barbe |
— |
Il bacino idrografico del Geloux (Landes), dalla sorgente alla diga della D38 a Saint Martin d’Oney |
— |
Il bacino idrografico dell’Estrigon (Landes), dalla sorgente alla diga di Campet et Lamolère |
— |
Il bacino idrografico dell’Estampon (Landes), dalla sorgente alla diga dell’Ancienne Minoterie a Roquefort |
— |
Il bacino idrografico della Gélise (Landes, Lot et Garonne), dalla sorgente alla diga situata a valle del punto di confluenza tra la Gélise e l’Osse |
— |
Il bacino idrografico del Magescq (Landes), dalla sorgente alla foce |
— |
Il bacino idrografico del Luys (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga del Moulin d’Oro |
— |
Il bacino idrografico del Neez (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Jurançon |
— |
Il bacino idrografico del Beez (Pyrénées Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Nay |
— |
Il bacino idrografico del Gaves-de-Cauterets (Hautes-Pyrénées), dalla sorgente alla diga di Calypso della centrale di Soulom |
Zone costiere
— |
Tutto il litorale atlantico compreso tra il confine settentrionale del dipartimento della Vendée e il confine meridionale del dipartimento della Charente-Maritime |
4.A.2. LOIRE-BRETAGNE
Zone continentali
— |
Tutti i bacini idrografici della regione della Bretagna, esclusi i seguenti:
|
— |
Il bacino della Sèvre-Niortaise |
— |
Il bacino del Lay |
— |
I seguenti bacini idrografici della Vienne:
|
Zone costiere
— |
L’intero litorale della Bretagna, escluse le seguenti zone:
|
4.A.3. SEINE-NORMANDIE
Zone continentali
— |
Il bacino della Sélune |
4.A.4. REGIONE AQUITAINE
Bacini idrografici
— |
Il bacino idrografico del fiume Vignac dalla sorgente allo sbarramento La Forge |
— |
Il bacino idrografico del fiume Gouaneyre dalla sorgente alla diga di Maillières |
— |
Il bacino idrografico del fiume Susselgue dalla sorgente allo sbarramento di Susselgue |
— |
Il bacino idrografico del fiume Luzou dalla sorgente allo sbarramento presso l’azienda di allevamento ittico di Laluque |
— |
Il bacino idrografico del fiume Gouadas dalla sorgente allo sbarramento dell’Etang de la Glacière a Saint Vincent de Paul |
— |
Il bacino idrografico del fiume Bayse dalle sorgenti allo sbarramento di Moulin de Lartia et de Manobre |
— |
Il bacino idrografico del fiume Rancez dalle sorgenti alla sbarramento di Rancez |
— |
Il bacino idrografico del fiume Eyre dalle sorgenti all’estuario di Arcachon |
— |
Il bacino idrografico del fiume L’Onesse dalle sorgenti all’estuario di Courant de Contis |
4.A.5. MIDI-PYRENEES
Bacini idrografici
— |
Il bacino idrografico del fiume Cernon dalla sorgente allo sbarramento di Saint George de Luzençon |
— |
Il bacino idrografico del fiume Dourdou dalle sorgenti dei fiumi Dourdou e Grauzon allo sbarramento insormontabile di Vabres-l’Abbaye |
4.A.6. AIN
— |
La zona continentale degli stagni della Dombes |
4.B. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS
4.B.1. LOIRE-BRETAGNE
Zone continentali
— |
La parte del bacino della Loira costituita dal tratto a monte del bacino idrografico dell’Huisne compreso tra la sorgente dei corsi d’acqua e la diga della Ferté-Bernard |
4.C. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN
4.C.1. LOIRE-BRETAGNE
Zone continentali
— |
Il seguente bacino idrografico della Vienne:
|
5.A. ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA VHS
— |
Irlanda (4), esclusa l’isola di Cape Clear |
5.B. ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA IHN
— |
Irlanda (5) |
6.A. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
6.A.1. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Zone continentali
— |
Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bacino idrografico del fiume Avisio dalla sorgente allo sbarramento artificiale di Serra San Giorgio nel comune di Giovo |
— |
Zona Valle della Sorna: bacino idrografico del fiume Sorna dalla sorgente allo sbarramento artificiale costituito dalla centrale idroelettrica in località Chizzola (Ala), prima della confluenza nell’Adige |
— |
Zona torrente Adanà: bacino idrografico del fiume Adanà dalla sorgente alla serie di sbarramenti artificiali a valle dell’azienda Armani Cornelio-Lardaro |
— |
Zona Rio Manes: bacino di raccolta delle acque del Rio Manes fino a una cascata situata 200 metri a valle dell’azienda Troticoltura Giovanelli in località “La Zinquantina” |
— |
Zona Val di Ledro: bacini idrografici dei fiumi Massangla e Ponale dalle sorgenti alla centrale idroelettrica di Centrale nel comune di Molina di Ledro |
— |
Zona Valsugana: bacino idrografico del fiume Brenta dalle sorgenti alla diga Marzotto a Mantincelli nel comune di Grigno |
— |
Zona Val del Fersina: bacino idrografico del fiume Fersina dalle sorgenti alla cascata di Ponte Alto |
6.A.2. REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRESCIA
Zone continentali
— |
Zona Ogliolo: bacino idrografico dalla sorgente dell’Ogliolo fino alla cascata situata a valle dall’azienda di allevamento ittico Adamello, alla confluenza dell’Ogliolo nell’Oglio |
— |
Zona fiume Caffaro: bacino idrografico dalla sorgente del torrente Caffaro fino allo sbarramento artificiale situato 1 km a valle dell’azienda |
— |
Zona Val Brembana: bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti fino allo sbarramento insormontabile situato nel comune di Ponte S. Pietro |
6.A.3. REGIONE UMBRIA
Zone continentali
— |
Fosso di Terrìa: bacino idrografico del fiume Terrìa dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell’azienda di allevamento ittico Mountain Fish, alla confluenza del Terrìa nel Nera |
6.A.4. REGIONE VENETO
Zone continentali
— |
Zona Belluno: il bacino idrografico nella provincia di Belluno dalla sorgente del torrente Ardo fino allo sbarramento a valle (situato prima del punto di confluenza dell’Ardo nel fiume Piave) dell’azienda Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno |
6.A.5. REGIONE TOSCANA
Zone continentali
— |
Zona Valle del fiume Serchio: bacino idrografico del fiume Serchio dalle sorgenti allo sbarramento costituito dalla diga di Piaggione |
— |
Bacino del torrente Lucido: bacino idrografico del fiume Lucido dalle sorgenti allo sbarramento costituito dalla diga al Ponte del Bertoli |
— |
Bacino del torrente Osca: bacino idrografico del fiume Osca dalla sorgente allo sbarramento a valle dell’azienda “Il Giardino” |
6.A.6. REGIONE PIEMONTE
Zone continentali
— |
Sorgenti della Gerbola: parte del bacino idrografico del fiume Grana dalle sorgenti del Cavo C e del Canale del Molino della Gerbala allo sbarramento a valle dell’allevamento denominato Azienda Agricola Canali Cavour S.S. |
— |
Bacino del Besante: bacino idrografico del fiume Besante dalle sorgenti allo sbarramento 500 m a valle dell’azienda “Pastorino Giovanni” |
— |
Valle di Duggia: il fiume Duggia dalle sorgenti allo sbarramento 100 m prima del ponte della strada tra Varallo e Locarno |
— |
Zona del Rio Valdigoja: il torrente Valdigoja dalle sorgenti a dove si immette nel fiume Duggia prima della barriera della zona riconosciuta “Valle di Duggia” |
— |
Zona Sorgente dei Paschi: bacino idrografico del fiume Pesio dalle sorgenti alla barriera artificiale situata a valle dell’“Azienda dei Paschi” |
— |
Zona Stura Valgrande: bacino idrografico del fiume Stura Valgrande dalle sorgenti alla barriera artificiale situata a valle dell’allevamento denominato “Troticoltura delle Sorgenti” |
6.A.7. REGIONE EMILIA ROMAGNA
Zone continentali
— |
Bacino Fontanacce-Valdarno: bacino idrografico dei fiumi Fontanacce e Valdarno dalle sorgenti alla barriera artificiale situata 100 m a valle dell’azienda “S.V.A. s.r.l. allevamento ittico” |
6.B. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS
6.B.1. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Zone continentali
— |
Zona Valle dei Laghi: bacino idrografico dei laghi di San Massenza, Toblino e Cavedine fino allo sbarramento a valle, nella parte meridionale del lago di Cavedine che conduce alla centrale idroelettrica ubicata nel comune di Torbole. |
6.C. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN
6.C.1. REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA
— |
Zona Lago Trasimeno: il lago Trasimeno |
6.C.2. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
— |
Zona Val Rendena: bacino idrografico dalla sorgente del fiume Sarca alla diga di Oltresarca nel comune di Villa Rendena |
7.A. ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS
— |
Svezia (6):
|
7.B. ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN
— |
Svezia (7) |
8. ZONE RICONOSCIUTE NEL REGNO UNITO, NELLE ISOLE NORMANNE E NELL’ISOLA DI MAN PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
— |
Gran Bretagna (7) |
— |
Irlanda del Nord (7) |
— |
Guernsey (7) |
— |
Isola di Man (7) |
9.A. ZONE RICONOSCIUTE IN FINLANDIA PER QUANTO RIGUARDA LA VHS
— |
Finlandia (8) |
9.B. ZONE RICONOSCIUTE IN FINLANDIA PER QUANTO CONCERNE L’IHN
— |
Finlandia (9) |
(1) I bacini idrografici e le rispettive zone costiere.
(2) Incluse tutte le zone continentali e costiere del proprio territorio.
(3) Parti di bacini idrografici.
(4) Incluse tutte le zone continentali e costiere del proprio territorio.
(5) I bacini idrografici e le rispettive zone costiere.
(6) Incluse tutte le zone continentali e costiere del proprio territorio.
(7) Cfr. nota 6.
(8) Tutte le zone continentali del proprio territorio.
(9) Incluse tutte le zone continentali e costiere del territorio.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)
1. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN BELGIO PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
1. |
La Fontaine aux truites |
B-6769 Gérouville |
2. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
1. |
Vork Dambrug |
DK-6040 Egtved |
2. |
Egebæk Dambrug |
DK-6880 Tarm |
3. |
Bækkelund Dambrug |
DK-6950 Ringkøbing |
4. |
Borups Geddeopdræt |
DK-6950 Ringkøbing |
5. |
Bornholms Lakseklækkeri |
DK-3730 Nexø |
6. |
Langes Dambrug |
DK-6940 Lem St. |
7. |
Brænderigaardens Dambrug |
DK-6971 Spjald |
8. |
Siglund Fiskeopdræt |
DK-4780 Stege |
9. |
Ravning Fiskeri |
DK-7182 Bredsten |
10. |
Ravnkær Dambrug |
DK-7182 Bredsten |
11. |
Hulsig Dambrug |
DK-7183 Randbøl |
12. |
Ligård Fiskeri |
DK-7183 Randbøl |
13. |
Grønbjerglund Dambrug |
DK-7183 Randbøl |
14. |
Danish Aquaculture |
DK-6040 Egtved |
3.A. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
3.A.1. BASSA SASSONIA
1. |
Jochen Moeller |
|
|||
2. |
Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen |
(solo centro di incubazione) D-37586 Dassel |
|||
3. |
Dr. R. Rosengarten |
|
|||
4. |
Klaus Kröger |
|
|||
5. |
Ingeborg Riggert-Schlumbohm |
|
|||
6. |
Volker Buchtmann |
|
|||
7. |
Sven Kramer |
|
|||
8. |
Hans-Peter Klusak |
|
|||
9. |
F. Feuerhake |
|
|||
10. |
Horst Pöpke |
|
3.A.2. TURINGIA
1. |
Firma Tautenhahn |
D-98646 Trostadt |
||
2. |
Fischzucht Salza GmbH |
D-99734 Nordhausen-Salza |
||
3. |
Fischzucht Kindelbrück GmbH |
D-99638 Kindelbrück |
||
4. |
Reinhardt Strecker |
|
3.A.3. BADEN-WÜRTTEMBERG
1. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
2. |
Walter Dietmayer |
|
||||||
3. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
4. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
5. |
Oliver Fricke |
|
||||||
6. |
Peter Schmaus |
|
||||||
7. |
Josef Schnetz |
|
||||||
8. |
FalkoSteinhart |
|
||||||
9. |
Hugo Strobel |
|
||||||
10. |
Reinhard Lenz |
|
||||||
11. |
Stephan Hofer |
|
||||||
12. |
Stephan Hofer |
|
||||||
13. |
Stephan Hofer |
|
||||||
14. |
Stephan Hofer |
|
||||||
15. |
Stephan Schuppert |
|
||||||
16. |
Anton Jung |
|
||||||
17. |
Peter Störk |
|
||||||
18. |
Erwin Steinhart |
|
||||||
19. |
Joachim Schindler |
|
||||||
20. |
Georg Sohnius |
|
||||||
21. |
Claus Lehr |
|
||||||
22. |
Hugo Hager |
|
||||||
23. |
Hugo Hager |
|
||||||
24. |
Gumpper und Stoll GmbH |
|
||||||
25. |
Hans Schmutz |
|
||||||
26. |
Wilhelm Drafehn |
|
||||||
27. |
Wilhelm Drafehn |
|
||||||
28. |
Franz Schwarz |
|
||||||
29. |
Meinrad Nuber |
|
||||||
30. |
Walter Dietmayer |
|
||||||
31. |
Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg |
|
||||||
32. |
Kreissportfischereiverein Biberach |
|
||||||
33. |
Hans Schmutz |
|
||||||
34. |
Reinhard Rösch |
|
||||||
35. |
RainerTress |
|
||||||
36. |
Andreas Tröndle |
|
||||||
37. |
Andreas Tröndle |
|
||||||
38. |
Stephan Hofer |
|
||||||
39. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
40. |
Andreas Zordel |
|
||||||
41. |
Thomas Fischböck |
|
||||||
42. |
Reinhold Bihler |
|
||||||
43. |
Josef Dürr |
|
||||||
44. |
Andreas Zordel |
|
||||||
45. |
Fischzucht Anton Jung |
|
||||||
46. |
Staatliches Forstamt Ravensburg |
|
||||||
47. |
Simon Phillipson |
|
||||||
48. |
Hans Klaiber |
|
||||||
49. |
Josef Hönig |
|
||||||
50. |
Werner Baur |
|
||||||
51. |
Gerhard Weihmann |
|
||||||
52. |
Hubert Belser GBR |
|
||||||
53. |
Staatliche Forstämter Ravensburg e Wangen |
|
||||||
54. |
Anton Jung |
|
||||||
55. |
Hildegart Litke |
|
||||||
56. |
Werner Wägele |
|
||||||
57. |
Ernst Graf |
|
||||||
58. |
Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg |
|
||||||
59. |
Forellenzucht Kunzmann |
|
||||||
60. |
Meinrad Nuber |
|
||||||
61. |
Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V. |
|
||||||
62. |
Bernd und Volker Fähnrich |
|
||||||
63. |
Klaiber “An der Tierwiese” |
|
||||||
64. |
Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach |
|
||||||
65. |
Farm Sauter Anlage Pflegelberg |
|
||||||
66. |
Krattenmacher Anlage Osterhofen |
|
||||||
67. |
|
|
||||||
68. |
Gumpper und Stoll Anlage Unterhausen |
|
||||||
69. |
Durach Anlage Altann |
|
||||||
70. |
Städler Anlage Raunsmühle |
|
||||||
71. |
König Anlage Erisdorf |
|
||||||
72. |
Forellenzucht Drafehn Anlage Wittelbach |
|
||||||
73. |
Wirth Anlage Dengelshofen |
|
||||||
74. |
Krämer, Bad Teinach |
|
||||||
75. |
Muffler Anlage Eigeltingen |
|
||||||
76. |
Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth |
|
||||||
77. |
Krattenmacher Anlage Dietmans |
|
||||||
78. |
Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider |
|
||||||
79. |
Matthias Grassmann |
|
3.A.4. RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA
1. |
Wolfgang Lindhorst-Emme |
|
|||
2. |
Wolfgang Lindhorst-Emme |
|
|||
3. |
Hugo Rameil und Söhne |
|
|||
4. |
Peter Horres |
|
|||
5. |
Wolfgang Middendorf |
|
|||
6. |
Michael und Guido Kamp |
|
|||
7. |
Thomas Rameil |
|
3.A.5. BAVIERA
1. |
Gerstner Peter |
|
|||||
2. |
Werner Ruf |
|
|||||
3. |
Rogg |
|
|||||
4. |
|
|
|||||
5. |
|
|
|||||
6. |
|
|
|||||
7. |
|
|
|||||
8. |
|
|
|||||
9. |
|
|
|||||
10. |
|
|
3.A.6. SASSONIA
1. |
Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V. |
|
|||
2. |
H. und G. Ermisch GbR |
|
|||
3. |
Teichwirtschaft Weissig |
|
|||
4. |
Teichwirtschaft Zeisholz |
|
3.A.7. ASSIA
1. |
Hermann Rameil |
|
3.A.8. SCHLESWIG-HOLSTEIN
1. |
Hubert Mertin |
|
3.B. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN
3.B.1. TURINGIA
1. |
Thüringer Forstamt Leinefelde |
|
4. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
4.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA
1. |
Truchas del Prado |
Situato ad Alcala de Ebro, provincia di Zaragoza (Aragona) |
4.2. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELL’ANDALUSIA
1. |
Piscifactoria de Riodulce |
|
|||
2. |
Piscifactoria de Manzanil |
|
4.3. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LA-MANCHA
1. |
Piscifactoria Rincón de Uña |
|
5.A. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
5.A.1. ADOUR-GARONNE
1. |
Pisciculture de Sarrance |
F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques) |
2. |
Pisciculture des Sources |
F-12540 Cornus (Aveyron) |
3. |
Pisciculture de Pissos |
F-40410 Pissos (Landes) |
4. |
Pisciculture de Tambareau |
F-40000 Mont-de-Marsan (Landes) |
5. |
Pisciculture “Les Fontaines d’Escot” |
F-64490 Escot (Pyrénées Atlantiques) |
6. |
Pisciculture de la Forge |
F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne) |
5.A.2. ARTOIS-PICARDIE
1. |
Pisciculture du Moulin du Roy |
F-62156 Rémy (Pas-de-Calais) |
|||
2. |
Pisciculture du Bléquin |
F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais) |
|||
3. |
|
F-80580 Bray-les-Mareuil |
|||
4. |
Pisciculture Bonnelle à Ponthoile |
Bonnelle 80133 Ponthoile
|
|||
5. |
Pisciculture Bretel à Gezaincourt |
Bretel 80600 Gezaincourt-Doulens
|
|||
6. |
Pisciculture de Moulin-Est |
|
5.A.3. AQUITAINE
1. |
SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’alevinage du Ruisseau Blanc |
|
||||||
2. |
L’EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas |
|
||||||
3. |
reg 64040154 |
|
5.A.4. DRÔME
1. |
Pisciculture “Sources de la Fabrique” |
|
|||||
2. |
|
|
5.A.5. HAUTE-NORMANDIE
1. |
Pisciculture des Godeliers |
F-27210 Le Torpt |
||||
2. |
|
|
5.A.6. LOIRE-BRETAGNE
1. |
SCEA “Truites du lac de Cartravers” |
|
||||||
2. |
Pisciculture du Thélohier |
F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine) |
||||||
3. |
Pisciculture de Plainville |
F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir) |
||||||
4. |
Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc |
|
||||||
5. |
|
|
5.A.7. RHIN-MEUSE
1. |
Pisciculture du ruisseau de Dompierre |
F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse) |
2. |
Pisciculture de la source de la Deüe |
F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse) |
5.A.8. RHONE-MEDITERRANEE-CORSE
1. |
Pisciculture Charles Murgat |
|
5.A.9. SEINE-NORMANDIE
1. |
Pisciculture du Vaucheron |
F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse) |
5.A.10. LANGUEDOC ROUSSILLON
1. |
|
|
5.A.11. MIDI-PYRENEES
1. |
Pisciculture de la source du Durzon |
|
5.A.12. ALPES MARITIME
1. |
|
|
5.A.13. HAUTES ALPES
1. |
Pisciculture fédérale de La-Roche-de-Rame |
|
5.A.14. RHONE-ALPES
1. |
Pisciculture Petit Ronjon |
|
|||
2. |
Gaec Piscicole de Teppe |
|
5.A.15. LOZERE
1. |
|
Lycée d’enseignement général et technologique agricole — Ministère de l’agriculture de la pêche et de l’alimentation |
5.A.16. ARDECE
1. |
|
|
5.B. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS
5.B.1. ARTOIS-PICARDIE
1. |
Pisciculture de Sangheen |
F-62102 Calais (Pas-de-Calais) |
6.A. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
6.A.1. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Bacino del fiume Stella |
|||||
1. |
Azienda ittica agricola Collavini Mario N. I096UD005 |
|
|||
2. |
Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons |
|
|||
Bacino del fiume Tagliamento |
|||||
3. |
Impianto ittiogenico di Forni di Sotto |
|
|||
4. |
Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese |
|
|||
5. |
Impianto ittiogenico di Amaro |
|
|||
6. |
Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico |
|
|||
Bacino del fiume Bianco |
|||||
7. |
S.A.I.S. srl Loc. Blasis Codropio (UD) Cod. I027UD001 |
|
|||
Bacino del fiume Muje |
|||||
8. |
S.A.I.S. srl Poffabro-Frisanco (PN) |
|
6.A.2. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Bacino del fiume Noce |
|||||
1. |
Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine) |
Cavizzana |
|||
2. |
Troticoltura di Grossi Roberto N. 121TN010 |
|
|||
Bacino del fiume Brenta |
|||||
3. |
Campestrin Giovanni |
Telve Valsugana (Fontane) |
|||
4. |
Ittica Resenzola Serafini |
Grigno |
|||
5. |
Ittica Resenzola Selva |
Grigno |
|||
6. |
Leonardi F.lli |
Levico Terme (S. Giuliana) |
|||
7. |
Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana |
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele) |
|||
8. |
Cappello Paolo |
|
|||
Bacino del fiume Adige |
|||||
9. |
Celva Remo |
Pomarolo |
|||
10. |
Margonar Domenico |
Ala (Pilcante) |
|||
11. |
Degiuli Pasquale |
Mattarello (Regole) |
|||
12. |
Tamanini Livio |
Vigolo Vattaro) |
|||
13. |
Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A. |
S. Michele all’Adige |
|||
Bacino del fiume Sarca |
|||||
14. |
Ass. Pescatori Basso Sarca |
Ragoli (Pez) |
|||
15. |
Stab. Giudicariese La Mola |
Tione (Delizia d’Ombra) |
|||
16. |
Azienda Agricola La Sorgente s.s. |
Tione (Saone) |
|||
17. |
Fonti del Dal s.s. |
Lomaso (Dasindo) |
|||
18. |
Comfish srl (ex. Paletti) |
Preore (Molina) |
|||
19. |
Ass. Pescatori Basso Sarca |
Tenno (Pranzo) |
|||
20. |
Troticultura “La Fiana” |
Di Valenti Claudio (Bondo) |
6.A.3. REGIONE UMBRIA
Valle del fiume Nera |
||
1. |
Impianto Ittogenico provinciale |
Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia) |
6.A.4. REGIONE VENETO
Bacino del fiume Astico |
|||||||||
1. |
Centro Ittico Valdastico |
Valdastico (Veneto, Province of Vicenza) |
|||||||
Bacino del fiume Lietta |
|||||||||
2. |
Azienda Agricola Lietta srl N. 052TV074 |
|
|||||||
Bacino del fiume Bacchiglione |
|||||||||
3. |
Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo N. 091VI831 |
|
|||||||
4. |
Biasia Luigi N. 013VI831 |
|
|||||||
Bacino del fiume Brenta |
|||||||||
5. |
|
|
|||||||
Fiume Tione — Fattolé |
|||||||||
6. |
Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S. |
|
|||||||
Bacino dei fiumi Tartaro/Tione |
|||||||||
7. |
Stanzial Eneide Loc. Casotto |
|
|||||||
Fiume Celarda |
|||||||||
8. |
Vincheto di Celarda 021 BL 282 |
|
|||||||
Fiume Molini |
|||||||||
9. |
Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini |
|
6.A.5. REGIONE VALLE D’AOSTA
Bacino della Dora Baltea |
||
1. |
Stabilimento ittiogenico regionale |
Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO) |
6.A.6. REGIONE LOMBARDIA
1. |
Azienda Troticoltura Foglio A.s.s. |
|
|||
2. |
Azienda Agricola Pisani Dossi Cascina Oldani, Cisliano (MI) |
|
|||
3. |
Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio |
|
|||
4. |
Ittica Acquasarga Allevamento Piscicoltura Valsassinese IT070LC087 |
|
6.A.7. REGIONE TOSCANA
Bacino del fiume Maresca |
|||||
1. |
Allevamento trote di Petrolini Marcello |
|
|||
2. |
Azienda agricola Fratelli Mascalchi Loc Carda, Castel Focognano (AR) Cod. IT008AR003 |
|
6.A.8. REGIONE LIGURIA
1. |
Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo |
|
6.A.9. REGIONE PIEMONTE
1. |
Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres Oulx (TO) Cod. 175 TO 802 |
|
||||
2. |
Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano |
|
||||
3. |
Troticoltura Marco Borroni Loc. Gerb Veldieri (CN) Cod. 233 CN 800 |
|
||||
4. |
Incubatoio ittico di valle Loc. Cascina Prelle Traversella (TO) 278 TO 802 |
|
||||
5. |
Azienda Agricola “San Biagio” Fraz. S. Biagio I-12084 Mondovì Cod. 130 CN 801 |
|
6.A.10. REGIONE ABRUZZO
1. |
Impianti ittiogenici di POPOLI (PE) Loc. S. Callisto |
|
6.A.11. REGIONE EMILIA-ROMAGNA
1. |
Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE) Via Porali 1/A — Collagna (RE) Cod. 019RE050 |
|
6.A.12. REGIONE BASILICATA
1. |
Cod. IT089PZ185/I |
|
6.A.13. REGIONE CAMPANIA
1. |
Ittica Fasanella Sant’Angelo a Fasanella Loc. Fiume (SA) Cod. 128SA077 |
|
6.B. AZIENDE DI ALLEGAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS
6.B.1. REGIONE: FRIULI VENEZIA GIULIA
Bacino del fiume Tagliamento |
|||||
1. |
SGM srl |
|
6.B.2. REGIONE: VENETO
Fiume Sile |
|||||||
1. |
Cod. 064TV015 |
|
7. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN AUSTRIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN
1. |
Alois Köttl |
|
|||
2. |
Herbert Böck |
|
|||
3. |
Forellenzucht Glück |
|
|||
4. |
Forellenzuchtbetrieb St Florian |
|
|||
5. |
Forellenzucht Jobst |
|
|||
6. |
Fischzuchtbetrieb Kölbl |
|
23.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2005
che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di alcuni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione 2000/657/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/814/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione decide a nome della Comunità se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC). |
(2) |
Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l’applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale; tale convenzione è stata approvata dalla Comunità con la decisione 2003/106/CE del Consiglio (3). |
(3) |
In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione le decisioni concernenti i prodotti chimici per conto della Comunità e degli Stati membri. |
(4) |
I prodotti chimici piombo tetraetile e piombo tetrametile sono stati inseriti nella procedura PIC come prodotti chimici industriali. La Commissione ha ricevuto informazioni su entrambi i prodotti sotto forma di un unico documento di orientamento decisionale. Entrambi i prodotti sono soggetti a rigorose restrizioni a livello comunitario, nella misura in cui la loro utilizzazione come agenti antidetonanti nella benzina è stata di fatto vietata, con limitate eccezioni, dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (4). Occorre di conseguenza adottare una decisione sull’importazione di tali sostanze. |
(5) |
Il prodotto chimico paratione è stato anch’esso inserito nella procedura PIC come pesticida. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato sotto forma di un documento di orientamento decisionale. |
(6) |
Il paratione rientra nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5). Con decisione 2001/520/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, concernente la non iscrizione del paratione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (6), il paratione è stato escluso dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE e le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza dovevano essere revocate entro l'8 gennaio 2002. Il paratione era stato precedentemente inserito nella procedura PIC provvisoria nella misura in cui alcuni formulati pesticidi altamente pericolosi contenenti paratione erano stati elencati nell’allegato III della convenzione, come si evince dal formulario per la risposta riportato nell’allegato della decisione 2000/675/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (7). La voce paratione nell’allegato III della convenzione deve essere sostituita da una voce che comprenda il paratione in tutte le sue forme. Occorre adottare una nuova decisione sull’importazione di tale sostanza. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2000/657/CE, |
DECIDE:
Articolo 1
1. È adottata la decisione sull’importazione del prodotto chimico piombo tetraetile, nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all’allegato I.
2. È adottata la decisione sull’importazione di piombo tetrametile, nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all’allegato II.
Articolo 2
La decisione sull’importazione di paratione di cui all’allegato della decisione 2000/657/CE è sostituita dalla decisione di importazione nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all’allegato III della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27).
(2) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.
(4) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(5) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).
(6) GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47.
(7) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/416/CE (GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1).
ALLEGATO I
DECISIONI RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PIOMBO TETRAETILE
ALLEGATO II
DECISIONI RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PIOMBO TETRAMETILE
ALLEGATO III
DECISIONE RELATIVA ALL’IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PARATION