ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 304

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
23 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1905/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1906/2005 della Commissione, del 22 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1907/2005 della Commissione, del 22 novembre 2005, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

12

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

14

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 novembre 2005, relativa alla nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale europeo

16

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 novembre 2005, recante nomina di un titolare e di un supplente italiani del Comitato delle regioni

17

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 novembre 2005, recante nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni

18

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 15 novembre 2005, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2005) 4394]  ( 1 )

19

 

*

Decisione della Commissione, del 18 novembre 2005, che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di alcuni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione 2000/657/CE ( 1 )

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (3), le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali (qui di seguito denominata «l’Agenzia») sono composte da un contributo della Comunità e da diritti pagati dalle imprese per ottenere e conservare un’autorizzazione comunitaria all’immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall’Agenzia.

(2)

Il regolamento (CE) n. 726/2004 prevede anche nuovi compiti per l’Agenzia. Inoltre i compiti esistenti sono mutati a seguito delle modifiche di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (4) e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (5).

(3)

Alla luce dell’esperienza acquisita a partire dal 1995, è opportuno lasciare immutati i principi generali e la struttura globale dei diritti nonché le principali disposizioni operative e procedurali di cui al regolamento (CE) n. 297/95. In particolare il calcolo dell’importo dei diritti imposti dall’Agenzia dovrebbe fondarsi sul principio dei servizi effettivamente resi e riferirsi a medicinali specifici. Dovrebbe essere altresì garantita la proporzionalità tra diritti, costi di valutazione di ciascuna domanda e prestazione del servizio richiesto.

(4)

Il regolamento (CE) n. 726/2004 stabilisce disposizioni per le nuove attività, posteriori all’autorizzazione, che l’Agenzia deve svolgere. Tali compiti comprendono la registrazione dell’effettiva immissione in commercio dei medicinali autorizzati secondo le procedure comunitarie, la gestione dei fascicoli di autorizzazione all’immissione in commercio e delle varie banche dati da parte dell’Agenzia, nonché il controllo costante del rapporto rischio-beneficio dei medicinali autorizzati. È necessario inoltre ridurre la dipendenza dell’Agenzia dai diritti inerenti alle nuove domande. Per fronteggiare tali cambiamenti occorre pertanto aumentare del 10 % il diritto annuale.

(5)

Devono essere istituite nuove categorie di diritti a copertura dei nuovi compiti specifici svolti dall’Agenzia, come i nuovi tipi di pareri scientifici su un determinato medicinale.

(6)

Su proposta del direttore esecutivo e previo parere favorevole della Commissione, il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia dovrebbe essere competente a specificare le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente regolamento. In particolare, poiché gli importi dei diritti di cui al presente regolamento sono fissati come importi massimi, il consiglio d’amministrazione dovrebbe definire, per alcuni servizi per i quali ciò è previsto dal regolamento, classificazioni ed elenchi dettagliati dei diritti ridotti.

(7)

In circostanze eccezionali, qualora sia necessario per imperative ragioni di sanità pubblica o di salute degli animali, il direttore esecutivo dovrebbe anche mantenere la competenza a decidere riduzioni dei diritti, soprattutto in alcuni casi concernenti medicinali specifici. Il direttore esecutivo dovrebbe inoltre avere la possibilità di decidere esenzioni dall’obbligo di pagare un diritto sia in caso di medicinali per la cura di malattie rare o di malattie di specie animali minori, sia per l’aggiunta di specie animali nel quadro della determinazione dei limiti massimi di residui secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (6).

(8)

In conformità dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004, le circostanze in cui le piccole e medie imprese possono pagare diritti ridotti, dilazionare il pagamento o ricevere assistenza amministrativa non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(9)

Per consentire un’immediata iscrizione in bilancio, i diritti dovrebbero essere dovuti alla data della convalida, ma dovrebbero essere versati entro un certo numero di giorni.

(10)

Occorre adottare disposizioni per consentire di riferire sull’applicazione del presente regolamento sulla base dell’esperienza acquisita e di rivedere, se necessario, l’importo dei diritti.

(11)

È opportuno includere un meccanismo di indicizzazione per l’adeguamento automatico dei diritti in rapporto agli indici ufficiali del tasso di inflazione.

(12)

Per motivi di coerenza l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere contestuale alla piena entrata in vigore del regolamento (CE) n. 726/2004. Il regolamento non si dovrebbe applicare alle domande valide sotto esame al momento della sua entrata in vigore.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1)

All’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Tali diritti sono espressi in euro».

2)

L’articolo 3 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Medicinali per uso umano soggetti alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 726/2004 (7)

b)

Il paragrafo 1 è così modificato:

i)

alla lettera a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, suffragata da una documentazione completa, è riscosso un diritto di base di EUR 232 000. Esso copre una sola concentrazione associata a una forma farmaceutica e una presentazione.»

«Il diritto è maggiorato di EUR 23 000 per ogni concentrazione e/o forma farmaceutica supplementare richiesta contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione. Tale maggiorazione copre una concentrazione o forma farmaceutica supplementare e una presentazione.»;

ii)

Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

Diritto ridotto

Un diritto ridotto di EUR 90 000 è riscosso per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 10 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (8). Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione.

Uno specifico diritto ridotto di EUR 150 000 è riscosso per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE. Esso copre una sola concentrazione associata a una forma farmaceutica e una presentazione.

I diritti ridotti di cui al primo e al secondo comma sono maggiorati di EUR 9 000 per ogni concentrazione o forma farmaceutica supplementare presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione. La maggiorazione copre una concentrazione o forma farmaceutica supplementare e una presentazione.

I diritti ridotti di cui al primo e al secondo comma sono maggiorati di EUR 5 800 per ogni presentazione supplementare della medesima concentrazione e forma farmaceutica, presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione.

c)

Diritti relativi all’estensione

Un diritto di EUR 69 600 è riscosso per ogni estensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1085/2003 della Commissione relativo all’esame delle modifiche dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2309/93 del Consiglio (9) già concessa.

In deroga al primo comma, per alcune estensioni è riscosso un diritto ridotto compreso tra EUR 17 400 e EUR 52 200. L’elenco di tali estensioni è compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento.

I diritti relativi all’estensione e i diritti ridotti relativi all’estensione sono maggiorati di EUR 5 800 per ogni presentazione supplementare della medesima estensione presentata contemporaneamente alla domanda di estensione.

c)

Il paragrafo 2 è così modificato:

i)

Alla lettera a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un diritto per modifiche di tipo I è riscosso per le variazioni minori dell’autorizzazione all’immissione in commercio, di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1085/2003. Per le modifiche di tipo IA è riscosso un diritto di EUR 2 500. Per le modifiche di tipo IB è riscosso un diritto di EUR 5 800.»;

ii)

Alla lettera b) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un diritto per modifiche di tipo II di EUR 69 600 è riscosso per le variazioni maggiori dell’autorizzazione all’immissione in commercio, di cui all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1085/2003.

In deroga al primo comma, per alcune variazioni è riscosso un diritto ridotto per modifiche di tipo II compreso tra EUR 17 400 ed EUR 52 200. Tali variazioni sono incluse in un elenco compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento.»;

d)

Il paragrafo 4 è modificato come segue:

i)

il comma unico è sostituito dal seguente:

«Un diritto di EUR 17 400 è riscosso per le ispezioni che si svolgano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità. Nel caso di ispezioni condotte al di fuori del territorio comunitario, al diritto si aggiungono le spese di viaggio, conteggiate in base al costo effettivo.»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, per alcune ispezioni, è riscosso un diritto ridotto per le ispezioni, in funzione dell’ampiezza e delle caratteristiche dell’ispezione e in base alle condizioni stabilite a norma dell’articolo 11, paragrafo 2.»;

e)

Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Diritto annuale

Per ogni autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale è riscosso un diritto annuale di EUR 83 200. Esso copre l’insieme delle presentazioni autorizzate dello stesso medicinale.

In deroga al primo comma, per alcuni tipi di medicinali è riscosso un diritto annuale ridotto compreso tra EUR 20 800 e EUR 62 400. Tali medicinali sono inclusi in un elenco compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2.»

3)

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Medicinali per uso umano soggetti alle procedure di cui alla direttiva 2001/83/CE

Un diritto per deferimento di EUR 58 000 è riscosso qualora le procedure di cui all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE siano avviate dal richiedente o dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Qualora nelle procedure di cui al primo comma siano coinvolti più richiedenti o più titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, è loro consentito di raggrupparsi al fine di pagare un unico diritto per il deferimento. Se tuttavia nella stessa procedura sono coinvolti più di dieci diversi richiedenti o titolari, il diritto è imposto mediante riscossione del succitato diritto per deferimento.»

4)

L’articolo 5 è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Medicinali per uso veterinario soggetti alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 726/2004»;

b)

Il paragrafo 1 è così modificato:

i)

La lettera a) è così modificata:

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, suffragata da una documentazione completa, è riscosso un diritto di base di EUR 116 000. Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione.

Il diritto è maggiorato di EUR 11 600 per ogni concentrazione e/o forma farmaceutica supplementare richiesta contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione. La maggiorazione copre una concentrazione o forma farmaceutica supplementare e una presentazione.»,

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Per i medicinali immunologici veterinari, i diritti di base sono ridotti a EUR 58 000 e ogni concentrazione, forma farmaceutica e/o presentazione supplementare comporta una maggiorazione di EUR 5 800.»;

ii)

La lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b)

Diritto ridotto

Un diritto ridotto di EUR 58 000 è riscosso per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 13 quater della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali comunitari (10). Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione.

Uno specifico diritto ridotto di EUR 98 000 è riscosso per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2001/82/CE. Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione.

I diritti ridotti di cui al primo e al secondo comma sono maggiorati di EUR 11 600 per ogni concentrazione o forma farmaceutica supplementare presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione. La maggiorazione copre una concentrazione o forma farmaceutica supplementare e una presentazione.

I diritti ridotti di cui al primo e al secondo comma sono maggiorati di EUR 5 800 per ogni presentazione supplementare della medesima concentrazione e forma farmaceutica, presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione.

Per i medicinali immunologici veterinari i diritti sono ridotti a EUR 29 000 e ogni concentrazione e/o forma farmaceutica e/o presentazione supplementare comporta una maggiorazione di EUR 5 800.

Il numero di specie cui è destinato il medicinale non ha rilevanza ai fini della presente lettera.

iii)

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Diritti relativi all’estensione

Un diritto di EUR 29 000 è riscosso per ogni estensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1085/2003 già concessa.

In deroga al primo comma per alcune estensioni è riscosso un diritto ridotto compreso tra EUR 7 200 e EUR 21 700. L’elenco di tali estensioni viene compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento.

I diritti relativi all’estensione e i diritti ridotti relativi all’estensione sono maggiorati di EUR 5 800 per ogni presentazione supplementare della medesima estensione presentata contemporaneamente alla domanda di estensione.»;

c)

Il paragrafo 2 è così modificato:

i)

Alla lettera a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un diritto per modifiche di tipo I è riscosso per le variazioni minori dell’autorizzazione all’immissione in commercio, di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1085/2003. Per le modifiche di tipo IA è riscosso un diritto di EUR 2 500. Per le modifiche di tipo IB è riscosso un diritto di EUR 5 800.»;

ii)

La lettera b) è sostituita dalla seguente:

«Diritto per modifiche di tipo II

Un diritto per modifiche di tipo II di EUR 34 800 viene riscosso per le variazioni maggiori dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1085/2003.

In deroga al primo comma, per alcune variazioni è riscosso un diritto ridotto per modifiche di tipo II compreso tra EUR 8 700 e EUR 26 100. L’elenco di tali modifiche è compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento.

Per i medicinali immunologici veterinari i diritti ammontano a EUR 5 800.

In caso di modifica identica, il diritto di cui al primo, secondo e terzo comma copre tutte le concentrazioni, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate.»;

d)

Il paragrafo 4 è modificato come segue:

i)

il comma unico è sostituito dal seguente:

«Un diritto di EUR 17 400 è riscosso per le ispezioni che si svolgano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità. Nel caso di ispezioni condotte al di fuori del territorio comunitario, al diritto si aggiungono le spese di viaggio, conteggiate in base al costo effettivo.»;

ii)

È aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, per alcune ispezioni è riscosso un diritto ridotto per le ispezioni, in funzione dell’ampiezza e delle caratteristiche dell’ispezione e in base alle condizioni stabilite a norma dell’articolo 11, paragrafo 2.»;

e)

Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Diritto annuale

Per ogni autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale è riscosso un diritto annuale di EUR 27 700. Esso copre l’insieme delle presentazioni autorizzate dello stesso medicinale.

In deroga al primo comma, per alcuni tipi di medicinali è riscosso un diritto annuale ridotto compreso tra EUR 6 900 e EUR 20 800. L’elenco di tali medicinali è compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2.»

5)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Medicinali veterinari soggetti alle procedure di cui alla direttiva 2001/82/CE

Un diritto per deferimento di EUR 34 800 è riscosso qualora le procedure di cui all’articolo 34, paragrafo 1, e all’articolo 35 della direttiva 2001/82/CE siano avviate dal richiedente o dal titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio.

Qualora nelle procedure di cui al primo comma siano coinvolti più richiedenti o più titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, è loro consentito di raggrupparsi al fine di pagare un unico diritto per il deferimento. Se tuttavia nella stessa procedura sono coinvolti più di dieci diversi richiedenti o titolari, il diritto è imposto mediante riscossione del succitato diritto per deferimento.»

6)

L’articolo 7 è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Definizione dei limiti massimi di residui (LMR) nei medicinali veterinari conformemente alle procedure di cui al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (11)

b)

Al paragrafo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Un diritto supplementare di EUR 17 400 viene riscosso per ogni domanda di modifica di un LMR vigente incluso in uno degli allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90.»;

c)

Il paragrafo 2 è soppresso e la numerazione del paragrafo 1 è soppressa.

7)

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Altri diritti

Il diritto per consulenza scientifica è riscosso quando viene presentata una domanda di consulenza scientifica in merito all’esecuzione delle diverse prove e sperimentazioni necessarie a dimostrare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei medicinali.

Per i medicinali per uso umano è il diritto ammonta a EUR 69 600.

Per i medicinali veterinari il diritto ammonta a EUR 34 800.

In deroga al secondo comma, per alcune consulenze scientifiche in merito a medicinali per uso umano è riscosso un diritto ridotto compreso tra EUR 17 400 e EUR 52 200.

In deroga al terzo comma, per alcune consulenze scientifiche in merito a medicinali veterinari è riscosso un diritto ridotto compreso tra EUR 8 700 e EUR 26 100.

L’elenco delle consulenze scientifiche di cui al quarto e al quinto comma è compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2.

Un diritto per servizi scientifici è riscosso quando viene presentata una domanda di consulenza scientifica o di parere di un Comitato scientifico non previsti dagli articoli da 3 a 7 o dall’articolo 8, paragrafo 1. Ne fanno parte le valutazioni dei medicinali tradizionali a base di piante, i pareri sui medicinali per uso compassionevole, le consultazioni sulle sostanze coadiuvanti — compresi i derivati del sangue — incorporate nei dispositivi medici e le valutazioni dei master file del plasma e dei master file dell’antigene del vaccino.

Per i medicinali per uso umano il diritto ammonta a EUR 232 000.

Per i medicinali veterinari il diritto ammonta a EUR 116 000.

L’articolo 3 del presente regolamento si applica ai pareri scientifici di valutazione dei medicinali per uso umano destinati a essere immessi esclusivamente sui mercati al di fuori della Comunità, a norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 726/2004.

In deroga al secondo comma, per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali per uso umano è riscosso un diritto ridotto per servizio scientifico compreso tra EUR 2 500 e EUR 200 000.

In deroga al terzo comma, per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali veterinari è riscosso un diritto ridotto per servizio scientifico compreso tra EUR 2 500 e EUR 100 000.

L’elenco dei pareri o servizi scientifici di cui al quinto e sesto comma è compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2.

Un diritto per servizi amministrativi compreso tra EUR 100 e EUR 5 800 è riscosso quando sono rilasciati documenti o certificati la cui emissione non è prevista fra le prestazioni rese nell’ambito di altri diritti di cui al presente regolamento, oppure quando una domanda è respinta dopo la conclusione della convalida amministrativa del relativo fascicolo, oppure quando occorre verificare le informazioni richieste in caso di distribuzione parallela.

L’elenco contenente la classificazione dei servizi e dei diritti è compilato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2.»;

8)

All’articolo 9 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Può essere concessa un’esenzione totale o parziale dal pagamento dei diritti di cui al presente regolamento, in particolare per i medicinali per la cura di malattie rare o di malattie di specie animali minori, oppure per l’estensione degli LMR vigenti ad altre specie animali, oppure per i medicinali per uso compassionevole.

Condizioni dettagliate di applicazione totale o parziale dell’esenzione sono definite in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2.

Il diritto dovuto per un parere relativo a un medicinale per uso compassionevole è dedotto da quelli dovuti per la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio dello stesso medicinale, qualora sia presentata dallo stesso richiedente.»

9)

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Scadenze e dilazioni nei pagamenti

1.   Salvo diversa disposizione specifica, i diritti sono dovuti alla data della convalida amministrativa della relativa domanda. Essi sono versati entro 45 giorni dalla data della notifica della convalida amministrativa al richiedente. Il pagamento dei diritti è effettuato in euro.

Il diritto annuale è dovuto alla data della prima ricorrenza annuale e di ciascuna ricorrenza annuale successiva della notifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Esso è versato entro 45 giorni dalla scadenza. Il diritto annuale si riferisce all’anno precedente.

Il diritto per le ispezioni è versato entro 45 giorni dalla data di svolgimento dell’ispezione.

2.   Il pagamento del diritto per una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale da utilizzare in situazione di pandemia umana viene dilazionato fino al debito riconoscimento della situazione pandemica da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità oppure della Comunità nel quadro della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (12). La dilazione ha un limite di cinque anni.

3.   Qualora uno dei diritti di cui al presente regolamento non sia versato entro la scadenza prevista, salva restando la facoltà dell’Agenzia di agire in giudizio conferitale dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 726/2004, il direttore esecutivo può decidere di non prestare i servizi richiesti o di sospendere l’insieme dei servizi e delle procedure in corso fino al pagamento del diritto dovuto, compresi gli interessi pertinenti di cui all’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13).

10)

All’articolo 11 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Salve restando le disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha facoltà di emanare, su proposta del direttore esecutivo e previo parere favorevole della Commissione, ogni disposizione necessaria per l’attuazione del presente regolamento. Dette disposizioni sono rese pubbliche.»;

11)

L’articolo 12 è così modificato:

a)

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia le modifiche dell’importo dei diritti fissati dal presente regolamento sono decise secondo la procedura di cui all’articolo 87, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 726/2004, fatti salvi gli aggiornamenti di cui al quinto comma del presente articolo.»;

b)

Il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Entro il 24 novembre 2010 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla sua esecuzione recante un’analisi della necessità di includere nel presente regolamento una procedura di risoluzione delle controversie.

Qualsiasi riesame dei diritti si basa su una valutazione dei costi dell’Agenzia e tiene conto dei pertinenti costi dei servizi prestati dagli Stati membri. I costi sono calcolati secondo i metodi internazionali di calcolo dei costi generalmente ammessi, che sono adottati in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2.»;

c)

È aggiunto il comma seguente:

«Con effetto dal 1o aprile di ogni anno, la Commissione riesamina i diritti in rapporto al tasso d’inflazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e li aggiorna.»

Articolo 2

Periodo transitorio

Il presente regolamento non si applica alle domande valide sotto esame al 20 novembre 2005.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL


(1)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/2003 della Commissione (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 6).

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(5)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

(6)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 11).

(7)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.»;

(8)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

(9)  GU L 159 del 27.6.2003, pag. 24.»;

(10)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).»;

(11)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 11).»;

(12)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(13)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).»;


23.11.2005   

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L 304/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

56,5

204

39,3

999

47,9

0707 00 05

052

111,7

204

41,3

999

76,5

0709 90 70

052

110,5

204

75,4

999

93,0

0805 20 10

204

66,4

624

63,3

999

64,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,2

624

95,2

999

81,2

0805 50 10

052

64,3

388

74,2

999

69,3

0808 10 80

388

73,8

400

109,6

404

93,5

512

132,0

720

49,3

800

141,8

999

100,0

0808 20 50

052

95,1

720

53,8

999

74,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.11.2005   

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L 304/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2005

relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1756/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.

(2)

In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

(3)

Per i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1756/2005 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 3.


ALLEGATO

Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Prodotto

Tasso di restituzione massimo

(EUR/t netto)

Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo

Pomodori

0

100 %

Arance

53

100 %

Limoni

70

100 %

Uve da tavola

0

100 %

Mele

45

100 %


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

23.11.2005   

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L 304/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2005

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2005/809/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 14 aprile 2005, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma della decisione 2005/371/CE (2).

(3)

L’accordo dovrebbe essere approvato.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di riammissione che può prendere decisioni aventi effetti giuridici su determinate questioni tecniche. Pertanto, è opportuno prevedere procedure semplificate di adozione della posizione comunitaria in questi casi.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare e le dichiarazioni ad esso allegate sono approvati a nome della Comunità (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo (4).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di riammissione istituito dall’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato misto di riammissione, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 21.

(3)  Cfr. GU L 124 del 17.5.2005, pag. 22, per il testo dell’accordo.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


23.11.2005   

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L 304/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

relativa alla nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale europeo

(2005/810/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

considerando che un seggio di membro del Comitato summenzionato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Claude CAMBUS, che sono state comunicate al Consiglio in data 25 luglio 2005,

vista la candidatura presentata del governo francese,

visto il parere della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Georges LIAROKAPIS è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Claude CAMBUS per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La Presidente

T. JOWELL


(1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


23.11.2005   

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L 304/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

recante nomina di un titolare e di un supplente italiani del Comitato delle regioni

(2005/811/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

In data 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1).

(2)

Un seggio di titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato di vicepresidente del Consiglio regionale del Sig. Luciano CAVERI, titolare; un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Rosario CONDORELLI,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006:

a)

quale titolare:

Sig. Luciano CAVERI

Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta

b)

quale supplente:

Sig. Rosario CONDORELLI

Assessore comunale del Comune di Sant'Agata Li Battiati (Catania).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


23.11.2005   

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L 304/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

recante nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni

(2005/812/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006.

(2)

Un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del Sig. Manuel FRAGA IRIBARNE, membro titolare (ES),

DECIDE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006:

il Sig. Emilio PÉREZ TOURIÑO

Presidente de la Xunta de Galicia

quale membro titolare,

in sostituzione del

Sig. Manuel FRAGA IRIBARNE

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa ha effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


Commissione

23.11.2005   

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L 304/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2005) 4394]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/813/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacultura (1), in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/308/CE della Commissione (2) reca gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne determinate malattie dei pesci.

(2)

L’Italia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione, in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) e alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), dello status di zone riconosciute per talune zone del proprio territorio. Dalla documentazione fornita risulta che le zone in questione soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Esse possono quindi ottenere lo status di zone riconosciute e dovrebbero essere inserite nell’elenco delle zone riconosciute.

(3)

La Finlandia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione, in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) e alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), dello status di zone riconosciute per talune zone del proprio territorio non coperte da misure speciali di eradicazione messe in atto in seguito al manifestarsi di casi di VHS in talune zone costiere. In seguito alla riunione del 5 luglio 2005 tra i rappresentanti della Finlandia e i servizi della Commissione, la Finlandia ha ritirato la domanda relativa al riconoscimento delle zone costiere come indenni da VHS. Dalla documentazione fornita risulta che per la IHN tutto il territorio e per la VHS le parti continentali del territorio finlandese soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Queste parti della Finlandia possono ottenere lo status di zone riconosciute per la VHS e la IHN e dovrebbero essere inserite nell’elenco delle zone riconosciute.

(4)

Poiché l’origine di parte del bacino idrografico finlandese si trova in Russia, la Finlandia deve mantenere un alto livello di controllo su tale bacino idrografico, secondo il programma approvato dalla decisione 2003/634/CE della Commissione (3), dopo l’ottenimento di status di zona riconosciuta.

(5)

L’Austria, la Francia, la Germania e l’Italia hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione, in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) e alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), dello status di aziende di allevamento ittico riconosciute in zone non riconosciute per talune aziende del proprio territorio. Dalla documentazione fornita risulta che le aziende in questione soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Tali aziende possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e dovrebbero essere inserite nell’elenco delle aziende.

(6)

L’Italia ha notificato la presenza di IHN in due aziende precedentemente considerate indenni da tale malattia. Tuttavia tali aziende rimangono indenni da VHS. Tali aziende non posono più comparire nella decisione 2002/308/CE come indenni da IHN.

(7)

Occorre pertanto modificare la decisione 2002/308/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/308/CE è così modificata:

1)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/475/CE (GU L 176 dell’8.7.2005, pag. 30).

(3)  GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/770/CE (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 33).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.A.   ZONE (1) RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

Danimarca (2)

2.   ZONE RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

2.1.   BADEN WÜRTTEMBERG (3)

Isenburger Tal, dalla sorgente fino allo scarico delle acque dell’azienda Falkenstein

Eyach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch

Andelsbach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla turbina in prossimità della città di Krauchenweis

Lauchert e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla turbina in prossimità della città di Sigmaringendorf

Grosse Lauter e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla cascata in prossimità di Lauterach

Wolfegger Aach e suoi affluenti, dalle sorgenti fino alla cascata presso Baienfurth

Bacino idrografico dell’ENZ, costituito da Grosse Enz, Kleine Enz e Eyach, dalle sorgenti allo sbarramento insormontabile nel centro di Neuenbürg

Erms, dalla sorgente allo sbarramento insormontabile 200 metri a valle dell’azienda Strobel, Anlage Seeburg

Obere Nagold, dalla sorgente allo sbarramento insormontabile in prossimità di Neumühle

3.   ZONE RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

3.1.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ASTURIE

Zone continentali

Tutti i bacini idrografici delle Asturie

Zone costiere

L’intero litorale delle Asturie

3.2.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLA GALIZIA

Zone continentali

I bacini idrografici della Galizia:

compresi i bacini idrografici del fiume Eo, del fiume Sil dalla sorgente nella provincia di Léon, del fiume Miño dalla sorgente allo sbarramento di Frieira e del fiume Limia dalla sorgente fino allo sbarramento Das Conchas

escluso il bacino idrografico del fiume Tamega

Zone costiere

La zona costiera della Galizia dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) fino a Punta Picos (foce del fiume Miño)

3.3.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona

Il fiume Isuela dalla sorgente allo sbarramento di Arguis

Il fiume Flúmen dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsue

Il fiume Guatizalema dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello

Il fiume Cinca dalla sorgente allo sbarramento di Grado

Il fiume Esera dalla sorgente allo sbarramento di Barasona

Il fiume Noguera-Ribagorzana dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana

Il fiume Matarraña dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena

Il fiume Pena dalla sorgente allo sbarramento di Pena

Il fiume Guadalaviar-Turia dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia

Il fiume Mijares dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón

Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Aragona sono considerati zona tampone

3.4.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona

Il fiume Bidasoa dalla sorgente alla foce

Il fiume Leizarán dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga)

Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Navarra sono considerati zona tampone

3.5.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LÉON

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona

Il fiume Duero dalla sorgente fino allo sbarramento di Aldeávila

Il fiume Sil

Il fiume Tiétar dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito

Il fiume Alberche dalla sorgente allo sbarramento di Burguillo

Gli altri corsi d’acqua della Comunità autonoma di Castilla-León sono considerati zona tampone

3.6.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CANTABRIA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona

I bacini idrografici dei seguenti fiumi, dalla sorgente al mare:

Deva

Nansa

Saja-Besaya

Pas-Pisueña

Asón

Agüera

I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera e Campiazo sono considerati zona tampone

Zone costiere

L’intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all’insenatura di Ontón

3.7.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalle sorgenti alla diga di Mequinenza nella Comunità di Aragona

3.8.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LA-MANCHA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Río Tajo dalle sorgenti alla diga di Estremera

Il bacino idrografico del fiume Río Tajuña dalle sorgenti alla diga di La Tajera

Il bacino idrografico del fiume Río Júcar dalle sorgenti alla diga di La Toba

Il bacino idrografico del fiume Río Cabriel dalle sorgenti alla diga di Bujioso

4.A.   ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Bacini idrografici

Il bacino della Charente

Il bacino della Seudre

I bacini dei fiumi litorali dell’estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime

I bacini idrografici dei fiumi Nive e Nivelles (Pyrénées-Altantiques)

Il bacino delle Forges (Landes)

Il bacino idrografico della Dronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga delle Eglisottes a Monfourat

Il bacino idrografico della Beauronne (Dordogne), dalla sorgente alla diga di Faye

Il bacino idrografico della Valouse (Dordogne), dalla sorgente alla diga dell’Etang des Roches-Noires

Il bacino idrografico della Paillasse (Gironde), dalla sorgente alla diga di Grand Forge

Il bacino idrografico del Ciron (Lot et Garonne, Gironde), dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Castaing

Il bacino idrografico della Petite Leyre (Landes), dalla sorgente alla diga del Pont de l’Espine a Argelouse

Il bacino idrografico della Pave (Landes), dalla sorgente alla diga della Pave

Il bacino idrografico dell’Escourse (Landes), dalla sorgente alla diga del Moulin de Barbe

Il bacino idrografico del Geloux (Landes), dalla sorgente alla diga della D38 a Saint Martin d’Oney

Il bacino idrografico dell’Estrigon (Landes), dalla sorgente alla diga di Campet et Lamolère

Il bacino idrografico dell’Estampon (Landes), dalla sorgente alla diga dell’Ancienne Minoterie a Roquefort

Il bacino idrografico della Gélise (Landes, Lot et Garonne), dalla sorgente alla diga situata a valle del punto di confluenza tra la Gélise e l’Osse

Il bacino idrografico del Magescq (Landes), dalla sorgente alla foce

Il bacino idrografico del Luys (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga del Moulin d’Oro

Il bacino idrografico del Neez (Pyrénées-Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Jurançon

Il bacino idrografico del Beez (Pyrénées Atlantiques), dalla sorgente alla diga di Nay

Il bacino idrografico del Gaves-de-Cauterets (Hautes-Pyrénées), dalla sorgente alla diga di Calypso della centrale di Soulom

Zone costiere

Tutto il litorale atlantico compreso tra il confine settentrionale del dipartimento della Vendée e il confine meridionale del dipartimento della Charente-Maritime

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

Tutti i bacini idrografici della regione della Bretagna, esclusi i seguenti:

Vilaine

la zona a valle del bacino idrografico dell’Elorn

Il bacino della Sèvre-Niortaise

Il bacino del Lay

I seguenti bacini idrografici della Vienne:

il bacino idrografico del fiume La Vienne, dalle sorgenti alla diga di Châtellerault nel dipartimento della Vienne

il bacino idrografico del fiume La Gartempe, dalle sorgenti alla diga (provvista di griglia) di Saint Pierre de Maillé nel dipartimento della Vienne

il bacino idrografico del fiume La Creuse, dalle sorgenti alla diga di Bénavent nel dipartimento dell’Indre

il bacino idrografico del fiume Le Suin, dalle sorgenti alla diga di Douadic nel dipartimento dell’Indre

il bacino idrografico del fiume La Claise, dalle sorgenti alla diga di Bossay-sur-Claise nel dipartimento dell’Indre-et-Loire

il bacino idrografico dei torrenti Velleches e Trois Moulins, dalle sorgenti alla diga dei Trois Moulins nel dipartimento della Vienne

i bacini dei fiumi del litorale atlantico nel dipartimento della Vendée

Zone costiere

L’intero litorale della Bretagna, escluse le seguenti zone:

la rada di Brest

l’insenatura di Camaret

il litorale compreso tra la “Pointe de Trévignon” e la foce del fiume Laïta

il litorale compreso tra la foce del fiume Tohon e il confine del dipartimento

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Zone continentali

Il bacino della Sélune

4.A.4.   REGIONE AQUITAINE

Bacini idrografici

Il bacino idrografico del fiume Vignac dalla sorgente allo sbarramento La Forge

Il bacino idrografico del fiume Gouaneyre dalla sorgente alla diga di Maillières

Il bacino idrografico del fiume Susselgue dalla sorgente allo sbarramento di Susselgue

Il bacino idrografico del fiume Luzou dalla sorgente allo sbarramento presso l’azienda di allevamento ittico di Laluque

Il bacino idrografico del fiume Gouadas dalla sorgente allo sbarramento dell’Etang de la Glacière a Saint Vincent de Paul

Il bacino idrografico del fiume Bayse dalle sorgenti allo sbarramento di Moulin de Lartia et de Manobre

Il bacino idrografico del fiume Rancez dalle sorgenti alla sbarramento di Rancez

Il bacino idrografico del fiume Eyre dalle sorgenti all’estuario di Arcachon

Il bacino idrografico del fiume L’Onesse dalle sorgenti all’estuario di Courant de Contis

4.A.5.   MIDI-PYRENEES

Bacini idrografici

Il bacino idrografico del fiume Cernon dalla sorgente allo sbarramento di Saint George de Luzençon

Il bacino idrografico del fiume Dourdou dalle sorgenti dei fiumi Dourdou e Grauzon allo sbarramento insormontabile di Vabres-l’Abbaye

4.A.6.   AIN

La zona continentale degli stagni della Dombes

4.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

La parte del bacino della Loira costituita dal tratto a monte del bacino idrografico dell’Huisne compreso tra la sorgente dei corsi d’acqua e la diga della Ferté-Bernard

4.C.   ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

Il seguente bacino idrografico della Vienne:

il bacino idrografico dell’Anglin dalle sorgenti alle seguenti dighe:

EDF di Châtellerault sul fiume La Vienne nel dipartimento della Vienne

Saint Pierre de Maillé sul fiume La Gartempe nel dipartimento della Vienne

Bénavent sul fiume La Creuse nel dipartimento dell’Indre

Douadic sul fiume Le Suin nel dipartimento dell’Indre

Bossay-sur-Claise sul fiume La Claise nel dipartimento dell’Indre-et-Loire

5.A.   ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

Irlanda (4), esclusa l’isola di Cape Clear

5.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

Irlanda (5)

6.A.   ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

6.A.1.   REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zone continentali

Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bacino idrografico del fiume Avisio dalla sorgente allo sbarramento artificiale di Serra San Giorgio nel comune di Giovo

Zona Valle della Sorna: bacino idrografico del fiume Sorna dalla sorgente allo sbarramento artificiale costituito dalla centrale idroelettrica in località Chizzola (Ala), prima della confluenza nell’Adige

Zona torrente Adanà: bacino idrografico del fiume Adanà dalla sorgente alla serie di sbarramenti artificiali a valle dell’azienda Armani Cornelio-Lardaro

Zona Rio Manes: bacino di raccolta delle acque del Rio Manes fino a una cascata situata 200 metri a valle dell’azienda Troticoltura Giovanelli in località “La Zinquantina”

Zona Val di Ledro: bacini idrografici dei fiumi Massangla e Ponale dalle sorgenti alla centrale idroelettrica di Centrale nel comune di Molina di Ledro

Zona Valsugana: bacino idrografico del fiume Brenta dalle sorgenti alla diga Marzotto a Mantincelli nel comune di Grigno

Zona Val del Fersina: bacino idrografico del fiume Fersina dalle sorgenti alla cascata di Ponte Alto

6.A.2.   REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRESCIA

Zone continentali

Zona Ogliolo: bacino idrografico dalla sorgente dell’Ogliolo fino alla cascata situata a valle dall’azienda di allevamento ittico Adamello, alla confluenza dell’Ogliolo nell’Oglio

Zona fiume Caffaro: bacino idrografico dalla sorgente del torrente Caffaro fino allo sbarramento artificiale situato 1 km a valle dell’azienda

Zona Val Brembana: bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti fino allo sbarramento insormontabile situato nel comune di Ponte S. Pietro

6.A.3.   REGIONE UMBRIA

Zone continentali

Fosso di Terrìa: bacino idrografico del fiume Terrìa dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell’azienda di allevamento ittico Mountain Fish, alla confluenza del Terrìa nel Nera

6.A.4.   REGIONE VENETO

Zone continentali

Zona Belluno: il bacino idrografico nella provincia di Belluno dalla sorgente del torrente Ardo fino allo sbarramento a valle (situato prima del punto di confluenza dell’Ardo nel fiume Piave) dell’azienda Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno

6.A.5.   REGIONE TOSCANA

Zone continentali

Zona Valle del fiume Serchio: bacino idrografico del fiume Serchio dalle sorgenti allo sbarramento costituito dalla diga di Piaggione

Bacino del torrente Lucido: bacino idrografico del fiume Lucido dalle sorgenti allo sbarramento costituito dalla diga al Ponte del Bertoli

Bacino del torrente Osca: bacino idrografico del fiume Osca dalla sorgente allo sbarramento a valle dell’azienda “Il Giardino”

6.A.6.   REGIONE PIEMONTE

Zone continentali

Sorgenti della Gerbola: parte del bacino idrografico del fiume Grana dalle sorgenti del Cavo C e del Canale del Molino della Gerbala allo sbarramento a valle dell’allevamento denominato Azienda Agricola Canali Cavour S.S.

Bacino del Besante: bacino idrografico del fiume Besante dalle sorgenti allo sbarramento 500 m a valle dell’azienda “Pastorino Giovanni”

Valle di Duggia: il fiume Duggia dalle sorgenti allo sbarramento 100 m prima del ponte della strada tra Varallo e Locarno

Zona del Rio Valdigoja: il torrente Valdigoja dalle sorgenti a dove si immette nel fiume Duggia prima della barriera della zona riconosciuta “Valle di Duggia”

Zona Sorgente dei Paschi: bacino idrografico del fiume Pesio dalle sorgenti alla barriera artificiale situata a valle dell’“Azienda dei Paschi”

Zona Stura Valgrande: bacino idrografico del fiume Stura Valgrande dalle sorgenti alla barriera artificiale situata a valle dell’allevamento denominato “Troticoltura delle Sorgenti”

6.A.7.   REGIONE EMILIA ROMAGNA

Zone continentali

Bacino Fontanacce-Valdarno: bacino idrografico dei fiumi Fontanacce e Valdarno dalle sorgenti alla barriera artificiale situata 100 m a valle dell’azienda “S.V.A. s.r.l. allevamento ittico”

6.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

6.B.1.   REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zone continentali

Zona Valle dei Laghi: bacino idrografico dei laghi di San Massenza, Toblino e Cavedine fino allo sbarramento a valle, nella parte meridionale del lago di Cavedine che conduce alla centrale idroelettrica ubicata nel comune di Torbole.

6.C.   ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

6.C.1.   REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA

Zona Lago Trasimeno: il lago Trasimeno

6.C.2.   REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zona Val Rendena: bacino idrografico dalla sorgente del fiume Sarca alla diga di Oltresarca nel comune di Villa Rendena

7.A.   ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

Svezia (6):

esclusa la zona della costa occidentale compresa entro un semicerchio avente un raggio di 20 km attorno all’azienda di allevamento ittico dell’isola di Björkö, nonché gli estuari e i bacini idrografici dei fiumi Göta e Säve fino ai rispettivi primi sbarramenti alla migrazione (situati a Trollhättan e all’entrata nel lago Aspen)

7.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

Svezia (7)

8.   ZONE RICONOSCIUTE NEL REGNO UNITO, NELLE ISOLE NORMANNE E NELL’ISOLA DI MAN PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

Gran Bretagna (7)

Irlanda del Nord (7)

Guernsey (7)

Isola di Man (7)

9.A.   ZONE RICONOSCIUTE IN FINLANDIA PER QUANTO RIGUARDA LA VHS

Finlandia (8)

9.B.   ZONE RICONOSCIUTE IN FINLANDIA PER QUANTO CONCERNE L’IHN

Finlandia (9)


(1)  I bacini idrografici e le rispettive zone costiere.

(2)  Incluse tutte le zone continentali e costiere del proprio territorio.

(3)  Parti di bacini idrografici.

(4)  Incluse tutte le zone continentali e costiere del proprio territorio.

(5)  I bacini idrografici e le rispettive zone costiere.

(6)  Incluse tutte le zone continentali e costiere del proprio territorio.

(7)  Cfr. nota 6.

(8)  Tutte le zone continentali del proprio territorio.

(9)  Incluse tutte le zone continentali e costiere del territorio.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN BELGIO PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Ligård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

14.

Danish Aquaculture

DK-6040 Egtved

3.A.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

3.A.1.   BASSA SASSONIA

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(solo centro di incubazione)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   TURINGIA

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 131/2

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus

Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

FalkoSteinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Stephan Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Stephan Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Anton Jung

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

26.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

27.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

28.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

29.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

30.

Walter Dietmayer

Höhmühle

D-88353 Kisslegg

31.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

32.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

33.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

34.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

35.

RainerTress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

36.

Andreas Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

37.

Andreas Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

38.

Stephan Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

39.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

40.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

41.

Thomas Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

42.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a. d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

43.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

44.

Andreas Zordel

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

45.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kisslegg

46.

Staatliches Forstamt Ravensburg

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i. A.

47.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

48.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

49.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

50.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

51.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

52.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

53.

Staatliche Forstämter Ravensburg e Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

54.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher e Häcklerweiher

D-88353 Kisslegg

55.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

56.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

57.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

58.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

59.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

60.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

61.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

62.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

63.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

64.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

65.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

66.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

67.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

68.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co. KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

69.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

70.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

71.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

72.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

73.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

74.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

75.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

76.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

77.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

78.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

79.

Matthias Grassmann

Fischzucht Grassmann

Königsbach-Stein

3.A.4.   RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

7.

Thomas Rameil

Broodhouse Am Gensenberg

Saalhauser Str. 8

D-57368 Lennestadt

3.A.5.   BAVIERA

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

9.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen I

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

10.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Engishausen II

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

3.A.6.   SASSONIA

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.

Teichwirtschaft Weissig

Helga Bräuer

Am Teichhaus 1

D-01920 Ossling OT Weissig

4.

Teichwirtschaft Zeisholz

Hagen Haedicke

Grüner Weg 39

D-01936 Schwepnitz OT Grüngräbchen

3.A.7.   ASSIA

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

3.B.1.   TURINGIA

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

4.1.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

1.

Truchas del Prado

Situato ad Alcala de Ebro, provincia di Zaragoza (Aragona)

4.2.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELL’ANDALUSIA

1.

Piscifactoria de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.”

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja, Granada.

E-18313

2.

Piscifactoria de Manzanil

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoria de Sierra Nevada S.L.”

Camino de la Piscifactoria no 2. Loja, Granada.

E-18313

4.3.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTILLA-LA-MANCHA

1.

Piscifactoria Rincón de Uña

Junta de Comunidades de Castilla-La-Mancha

S191100ID, Delegación de Medio Ambiente.

C/ Colón no 2.

Cuenca E-16071 V-16-219-094

5.A.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture “Les Fontaines d’Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle 80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel 80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

6.

Pisciculture de Moulin-Est

Earl Pisciculture Gobert

18 rue Pierre à l’huile

F-80150 Machiel

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees-Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre-Saint-Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Françoise Estournes

Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DRÔME

1.

Pisciculture “Sources de la Fabrique”

40 chemin de Robinson

F-26000 Valence

2.

Pisciculture Font Rome

F-26400 Beaufort-sur-Gervanne

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES MARITIME

1.

Centre Piscicole de Roquebilière

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13.   HAUTES ALPES

1.

Pisciculture fédérale de La-Roche-de-Rame

Pisciculture fédérale

F-05310 La-Roche-de-Rame

5.A.14.   RHONE-ALPES

1.

Pisciculture Petit Ronjon

M. Dannancier Pascal

F-01270 Cormoz

2.

Gaec Piscicole de Teppe

Gaec Piscicole de Teppe

731 chemin de Jouffray

F-01310 Polliat

5.A.15.   LOZERE

1.

Ferme aquacole de la source de Frézal

Site aquacole chemin de Fraissinet

F-48500 La Canourgue

Lycée d’enseignement général et technologique agricole — Ministère de l’agriculture de la pêche et de l’alimentation

5.A.16.   ARDECE

1.

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

Pisciculture Font Rome

Chemin des Îles — BP 25

F-07200 Aubenas

5.B.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

6.A.1.   REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Bacino del fiume Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Bacino del fiume Tagliamento

3.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

4.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Bacino del fiume Bianco

7.

S.A.I.S. srl

Loc. Blasis Codropio (UD)

Cod. I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

Bacino del fiume Muje

8.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.   PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Bacino del fiume Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini 11

Monoclassico (TN)

Bacino del fiume Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

Bacino del fiume Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro)

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige

Bacino del fiume Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish srl (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura “La Fiana”

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGIONE UMBRIA

Valle del fiume Nera

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGIONE VENETO

Bacino del fiume Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province of Vicenza)

Bacino del fiume Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)

Bacino del fiume Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’ D’Oro 25

Bolzano Vic (VI)

Bacino del fiume Brenta

5.

Polo Guerrino

Via S. Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

Fiume Tione — Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

Bacino dei fiumi Tartaro/Tione

7.

Stanzial Eneide

Loc. Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

Fiume Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

Fiume Molini

9.

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5.   REGIONE VALLE D’AOSTA

Bacino della Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGIONE LOMBARDIA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo S.S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura

Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7.   REGIONE TOSCANA

Bacino del fiume Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc. Carda

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   REGIONE LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   REGIONE PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres

Oulx (TO)

Cod. 175 TO 802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc. Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233 CN 800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

4.

Incubatoio ittico di valle

Loc. Cascina Prelle

Traversella (TO)

278 TO 802

 

5.

Azienda Agricola “San Biagio”

Fraz. S. Biagio

I-12084 Mondovì

Cod. 130 CN 801

Revelli delia

Via Roma 36

I-12040 Margarita

Cuneo

6.A.10.   REGIONE ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE) Loc. S. Callisto

Nouva Azzurro SpA

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

6.A.12.   REGIONE BASILICATA

1.

Assunta Brancati

Contrada Piano del Greco 1

I-85050 Tito (PZ)

Cod. IT089PZ185/I

Assunta Brancati

Via Tirreno 19

I-85100 Potenza

6.A.13.   REGIONE CAMPANIA

1.

Ittica Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella

Loc. Fiume (SA)

Cod. 128SA077

Società cooperative

Ittica Fasanella

Sant’Angelo a Fasanella

Loc. Fiume (SA)

6.B.   AZIENDE DI ALLEGAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

6.B.1.   REGIONE: FRIULI VENEZIA GIULIA

Bacino del fiume Tagliamento

1.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

6.B.2.   REGIONE: VENETO

Fiume Sile

1.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

7.   AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN AUSTRIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a. d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb

St Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg

6.

Fischzuchtbetrieb Kölbl

Erwin Kölbl

A-8812 Maria Hof

Standort Gemeinde St Blasen»


23.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2005

che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di alcuni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione 2000/657/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/814/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione decide a nome della Comunità se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC).

(2)

Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l’applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale; tale convenzione è stata approvata dalla Comunità con la decisione 2003/106/CE del Consiglio (3).

(3)

In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione le decisioni concernenti i prodotti chimici per conto della Comunità e degli Stati membri.

(4)

I prodotti chimici piombo tetraetile e piombo tetrametile sono stati inseriti nella procedura PIC come prodotti chimici industriali. La Commissione ha ricevuto informazioni su entrambi i prodotti sotto forma di un unico documento di orientamento decisionale. Entrambi i prodotti sono soggetti a rigorose restrizioni a livello comunitario, nella misura in cui la loro utilizzazione come agenti antidetonanti nella benzina è stata di fatto vietata, con limitate eccezioni, dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (4). Occorre di conseguenza adottare una decisione sull’importazione di tali sostanze.

(5)

Il prodotto chimico paratione è stato anch’esso inserito nella procedura PIC come pesticida. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato sotto forma di un documento di orientamento decisionale.

(6)

Il paratione rientra nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5). Con decisione 2001/520/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, concernente la non iscrizione del paratione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (6), il paratione è stato escluso dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE e le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza dovevano essere revocate entro l'8 gennaio 2002. Il paratione era stato precedentemente inserito nella procedura PIC provvisoria nella misura in cui alcuni formulati pesticidi altamente pericolosi contenenti paratione erano stati elencati nell’allegato III della convenzione, come si evince dal formulario per la risposta riportato nell’allegato della decisione 2000/675/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (7). La voce paratione nell’allegato III della convenzione deve essere sostituita da una voce che comprenda il paratione in tutte le sue forme. Occorre adottare una nuova decisione sull’importazione di tale sostanza.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2000/657/CE,

DECIDE:

Articolo 1

1.   È adottata la decisione sull’importazione del prodotto chimico piombo tetraetile, nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all’allegato I.

2.   È adottata la decisione sull’importazione di piombo tetrametile, nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all’allegato II.

Articolo 2

La decisione sull’importazione di paratione di cui all’allegato della decisione 2000/657/CE è sostituita dalla decisione di importazione nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all’allegato III della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27).

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

(4)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

(6)  GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47.

(7)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/416/CE (GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

DECISIONI RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PIOMBO TETRAETILE

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ALLEGATO II

DECISIONI RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PIOMBO TETRAMETILE

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ALLEGATO III

DECISIONE RELATIVA ALL’IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PARATION

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