ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
29 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1778/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1779/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, relativo al divieto di pesca dello spratto nella zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti bandiera danese

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1780/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, relativo al divieto di pesca di pesce sciabola nero nelle zone CIEM VIII, IX e X (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera francese

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1781/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle zone CIEM I e II per le navi battenti bandiera polacca

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1782/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 173a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

18

 

 

Regolamento (CE) n. 1783/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 173a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

20

 

 

Regolamento (CE) n. 1784/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 345a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

22

 

 

Regolamento (CE) n. 1785/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

23

 

 

Regolamento (CE) n. 1786/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, relativo alla 92a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

24

 

 

Regolamento (CE) n. 1787/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 29a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

25

 

 

Regolamento (CE) n. 1788/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 28a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

26

 

 

Regolamento (CE) n. 1789/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 novembre 2005

27

 

 

Regolamento (CE) n. 1790/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

28

 

 

Regolamento (CE) n. 1791/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1792/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

32

 

 

Regolamento (CE) n. 1793/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

34

 

*

Regolamento (CE) n. 1794/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, recante fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2005 ad alcuni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

36

 

*

Regolamento (CE) n. 1795/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d’oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005

40

 

*

Regolamento (CE) n. 1796/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

42

 

*

Regolamento (CE) n. 1797/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, recante cinquantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

44

 

 

Regolamento (CE) n. 1798/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005

46

 

 

Regolamento (CE) n. 1799/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o novembre 2005

47

 

 

Regolamento (CE) n. 1800/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

50

 

 

Corte di giustizia

 

*

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee

51

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2005, che modifica la decisione 2005/393/CE relativa alle zone soggette a restrizioni per quanto concerne la febbre catarrale degli ovini in Spagna [notificata con il numero C(2005) 4162]  ( 1 )

54

 

*

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2005, che modifica la decisione 93/52/CEE riguardo alla dichiarazione che la provincia di Grosseto nella regione italiana della Toscana è indenne da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE riguardo alla dichiarazione che la Francia è indenne da brucellosi bovina [notificata con il numero C(2005) 4187]  ( 1 )

56

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/765/PESC del Consiglio, del 3 ottobre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale

59

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1777/2005 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2005

recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (di seguito «direttiva 77/388/CEE»), in particolare l’articolo 29 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 77/388/CEE stabilisce norme in materia di imposta sul valore aggiunto che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri. L’adozione di disposizioni comuni di applicazione della direttiva 77/388/CEE dovrebbe garantire un’applicazione del sistema di imposta sul valore aggiunto più conforme all’obiettivo del mercato interno qualora si verifichino, o rischino di verificarsi, divergenze nell’applicazione incompatibili con il corretto funzionamento di detto mercato. Queste disposizioni di applicazione sono giuridicamente vincolanti solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non compromettono la validità della legislazione e dell’interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri.

(2)

Per realizzare lo scopo fondamentale di garantire l’applicazione uniforme dell’attuale sistema di imposta sul valore aggiunto è necessario stabilire disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE, in particolare in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo di cessione o prestazione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5, terzo comma, del trattato. Dato che il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, l’uniformità dell’applicazione è garantita al meglio mediante un regolamento.

(3)

Tali disposizioni di applicazione contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione e mirano ad introdurre un trattamento uniforme in tutto il territorio della Comunità solamente in relazione a tali circostanze specifiche. Esse non sono pertanto trasponibili ad altri casi e vanno applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva.

(4)

L’ulteriore integrazione del mercato interno ha accresciuto il bisogno di cooperazione transfrontaliera tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri e portato allo sviluppo di gruppi europei di interesse economico (GEIE), costituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 (2). È opportuno, pertanto, stabilire che anche tali GEIE siano soggetti passivi quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso.

(5)

La vendita di un’opzione come strumento finanziario dovrebbe essere trattata come una prestazione di servizi distinta dalle operazioni sottostanti cui l’opzione si riferisce.

(6)

È opportuno, da un lato, stabilire che un’operazione consistente unicamente nel montaggio delle varie parti di un macchinario fornite dal cliente costituisce prestazione di servizi e, dall’altro, stabilire al riguardo il luogo di prestazione.

(7)

Quando varie prestazioni effettuate nell’ambito dell’organizzazione di un funerale fanno parte di un servizio unico, occorre anche determinare le disposizioni applicabili riguardo al luogo di prestazione.

(8)

Taluni servizi specifici quali la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio, la traduzione di testi, i servizi relativi alle richieste di rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto, taluni servizi di intermediazione, la locazione di mezzi di trasporto e taluni servizi elettronici implicano operazioni transfrontaliere o la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi terzi. Occorre definire chiaramente il luogo di prestazione di tali servizi ai fini di una maggiore certezza del diritto. L’enumerazione dei servizi elettronici o altri non è esaustiva né definitiva.

(9)

In talune circostanze specifiche la commissione per l’uso di una carta di credito o di debito pagata in relazione a un’operazione non dovrebbe ridurre la base imponibile di quest’ultima.

(10)

Le prestazioni didattiche direttamente connesse con un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale, dovrebbero essere incluse, indipendentemente dalla durata dei corsi, tra le attività di formazione o riqualificazione professionale.

(11)

I «noble» di platino dovrebbero essere trattati come articoli esclusi dalle esenzioni per valute, banconote e monete.

(12)

I beni trasportati fuori dalla Comunità dall’acquirente e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e vettovagliamento di mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come enti pubblici e associazioni, non dovrebbero beneficiare di esenzioni per le operazioni all’esportazione.

(13)

Al fine di garantire uniformità nelle pratiche amministrative per il calcolo del valore minimo ai fini delle esenzioni applicabili all’esportazione dei beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, dovrebbero essere armonizzate le disposizioni relative al suddetto calcolo.

(14)

Ai fini dell’esercizio del diritto a deduzione dovrebbero poter essere utilizzati anche i documenti di importazione elettronici, se soddisfano gli stessi requisiti dei documenti su carta.

(15)

Occorre precisare i pesi per l’oro da investimento comunemente accettati dal mercato dell’oro e fissare una data comune per la determinazione del valore delle monete d’oro, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.

(16)

Il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che forniscono servizi elettronici a soggetti non passivi stabiliti o residenti nella Comunità è soggetto a determinate condizioni. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, le conseguenze dovrebbero in particolare essere enunciate inequivocabilmente.

(17)

In materia di acquisti intracomunitari di beni, il diritto dello Stato membro di acquisto di tassare l’acquisto dovrebbe restare impregiudicato, indipendentemente dal trattamento d’imposta sul valore aggiunto dell’operazione negli altri Stati membri.

(18)

È opportuno stabilire norme per garantire il trattamento uniforme delle cessioni di beni una volta che il prestatore abbia superato il massimale delle vendite a distanza fissato per le cessioni in un altro Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce disposizioni di applicazione degli articoli 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26 ter, 26 quater, 28 bis e 28 ter della direttiva 77/388/CEE e del relativo allegato L.

CAPO II

SOGGETTI PASSIVI E OPERAZIONI IMPONIBILI

SEZIONE 1

(Articolo 4 della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 2

Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

SEZIONE 2

(Articolo 6 della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 3

1.   La vendita di un’opzione relativa all’ambito d’applicazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della direttiva 77/388/CEE è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. La prestazione di servizi è distinta dalle operazioni sottostanti cui essa si riferisce.

2.   Se il soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, tale operazione è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

CAPO III

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

SEZIONE 1

(Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 4

Qualora costituiscano un servizio unico, i servizi forniti nel quadro dell’organizzazione di un funerale rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

SEZIONE 2

(Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 5

Ad eccezione dei casi in cui i beni montati diventano parte di beni immobili, il luogo di prestazione dei servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è stabilito a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 28 ter, parte F, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 6

I servizi di traduzione di testi rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 7

Qualora un organismo stabilito in un paese terzo effettui la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella Comunità, tale operazione rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), primo trattino, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 8

Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi a titolo della direttiva 79/1072/CEE (3) rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), terzo trattino, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 9

Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), settimo trattino, della direttiva 77/388/CEE comprendono le prestazioni di servizi effettuate sia da intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario della prestazione intermediata sia da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore della prestazione intermediata.

Articolo 10

Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ottavo trattino, della direttiva 77/388/CEE i rimorchi e i semirimorchi nonché i vagoni ferroviari sono mezzi di trasporto.

Articolo 11

1.   I servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, e all’allegato L della direttiva 77/388/CEE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire.

2.   In particolare, sono disciplinati dal paragrafo 1 i servizi seguenti, se forniti attraverso Internet o una rete elettronica:

a)

la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;

b)

i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;

c)

i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

d)

la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer;

e)

le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service provider, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);

f)

i servizi elencati nell’allegato I.

Articolo 12

In particolare, le seguenti operazioni non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della direttiva 77/388/CEE:

1)

i servizi di radiodiffusione e di televisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), undicesimo trattino, della direttiva 77/388/CEE;

2)

i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, della direttiva 77/388/CEE;

3)

la cessione dei beni e le prestazioni dei servizi seguenti:

a)

i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;

b)

i CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi;

c)

il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;

d)

i CD e le audiocassette;

e)

le videocassette e i DVD;

f)

i giochi su CD-ROM;

g)

i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;

h)

i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;

i)

i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;

j)

i servizi di conservazione dei dati off line;

k)

i servizi pubblicitari, ad esempio in giornali, su manifesti e in televisione;

l)

i servizi di helpdesk telefonico;

m)

i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;

n)

i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;

o)

i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia;

p)

l’accesso a Internet e al World Wide Web;

q)

i servizi telefonici forniti attraverso Internet.

CAPO IV

BASE IMPONIBILE

(Articolo 11 della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 13

Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l’accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un’altra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi, a norma dell’articolo 11 della direttiva 77/388/CEE.

CAPO V

ESENZIONI

SEZIONE 1

(Articolo 13 della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 14

I servizi di formazione o riqualificazione professionale, esonerati alle condizioni di cui all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 77/388/CEE, comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale. La durata del corso o della riqualificazione professionale è irrilevante a tal fine.

Articolo 15

L’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 4, della direttiva 77/388/CEE non si applica ai «noble» di platino.

SEZIONE 2

(Articolo 15 della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 16

I mezzi di trasporto ad uso privato di cui all’articolo 15, punto 2, primo comma, della direttiva 77/388/CEE comprendono i mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di detta direttiva e associazioni.

Articolo 17

Per determinare se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell’articolo 15, punto 2, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 77/388/CEE sia stata superata, il calcolo si basa sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.

CAPO VI

DEDUZIONI

(Articolo 18 della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 18

Se lo Stato membro di importazione ha introdotto un sistema elettronico per l’espletamento delle formalità doganali, il termine «documento» figurante nell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE comprende la versione elettronica dello stesso, purché questa consenta una verifica dell’esercizio del diritto a deduzione.

CAPO VII

REGIMI PARTICOLARI

(Articoli 26 ter e 26 quater della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 19

1.   L’espressione «peso accettato dal mercato dell’oro» di cui all’articolo 26 ter, parte A, primo comma, punto i), della direttiva 77/388/CEE copre almeno le unità e i pesi negoziati, figuranti nell’allegato II del presente regolamento.

2.   Al fine di compilare l’elenco di cui all’articolo 26 ter, parte A, terzo comma, della direttiva 77/388/CEE, i termini «prezzo» e «valore sul mercato libero» figuranti nel primo comma, punto ii), quarto trattino, di detto punto corrispondono al prezzo e al valore sul mercato libero in vigore il 1o aprile di ogni anno. Se il 1o aprile non dovesse cadere in un giorno in cui tali valori vengono fissati, si utilizzano i valori del giorno successivo in cui vengono fissati.

Articolo 20

1.   Se, nel corso di un trimestre dell’anno civile, un soggetto passivo non stabilito che usa il regime particolare previsto dall’articolo 26 quater, parte B, della direttiva 77/388/CEE soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione di cui all’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 4, lo Stato membro di identificazione esclude tale soggetto passivo non stabilito dal regime particolare. In tali casi il soggetto passivo non stabilito può essere successivamente escluso dal beneficio del regime particolare in qualsiasi momento del trimestre.

Per quanto riguarda i servizi elettronici effettuati prima dell’esclusione ma durante il trimestre dell’anno civile in cui si verifica l’esclusione, il soggetto passivo non stabilito presenta, per l’intero trimestre, una dichiarazione a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE. L’obbligo di presentare tale dichiarazione non incide sull’eventuale obbligo di registrazione in uno Stato membro in base alle normali regole.

2.   Lo Stato membro di identificazione, che ha ricevuto un pagamento superiore all’importo indicato nella dichiarazione presentata a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE, rimborsa l’importo eccedente direttamente al soggetto passivo in questione.

Allorché lo Stato membro di identificazione ha percepito un importo corrispondente a una dichiarazione, che successivamente si rivela inesatta, e lo ha già distribuito tra gli Stati membri di consumo, questi rimborsano direttamente l’importo percepito in eccesso al soggetto passivo non stabilito e informano lo Stato membro di identificazione dell’adeguamento effettuato.

3.   Qualsiasi periodo fiscale (trimestre) di cui all’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE è un periodo fiscale indipendente.

Una volta presentata una dichiarazione a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE, qualsiasi modifica successiva delle cifre in essa contenute può essere effettuata soltanto mediante una modifica di tale dichiarazione e non mediante un adeguamento di una dichiarazione successiva.

Gli importi dell’imposta sul valore aggiunto versati a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 7, della direttiva 77/388/CEE si riferiscono specificatamente a tale dichiarazione. Qualsiasi modifica successiva degli importi pagati può essere effettuata soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere attribuita ad un’altra dichiarazione, né adeguata in una dichiarazione successiva.

4.   Gli importi che figurano nelle dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto presentate nel quadro del regime particolare previsto dall’articolo 26 quater, parte B, della direttiva 77/388/CEE non sono arrotondati all’unità monetaria intera più vicina. Viene indicato e versato l’importo esatto dell’imposta sul valore aggiunto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

(Articoli 28 bis e 28 ter della direttiva 77/388/CEE)

Articolo 21

Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell’articolo 28 bis della direttiva 77/388/CEE esercita la propria facoltà impositiva indipendentemente dal trattamento IVA applicato all’operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

L’eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell’imposta da questi fatturata e dichiarata allo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni è trattata da detto Stato conformemente alle sue disposizioni nazionali.

Articolo 22

Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell’articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE è superato, l’articolo 28 ter, parte B, di tale direttiva non modifica il luogo delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa che sono effettuate nel corso dello stesso anno civile prima che il massimale applicato dallo Stato membro per l’anno civile in corso sia superato, a condizione che il cedente:

a)

non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all’articolo 28 ter, parte B, paragrafo 3, della suddetta direttiva; e

b)

non abbia superato il massimale nel corso dell’anno civile precedente.

L’articolo 28 ter, parte B, della direttiva 77/388/CEE modifica invece il luogo delle seguenti cessioni effettuate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto:

a)

la cessione che ha determinato per l’anno civile in corso il superamento del massimale applicato dallo Stato membro nello stesso anno civile;

b)

tutte le successive cessioni effettuate in tale Stato membro nello stesso anno civile;

c)

le cessioni effettuate in tale Stato membro nell’anno civile successivo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cui alla lettera a).

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.

L’articolo 13 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(2)  GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

(3)  Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

Articolo 11 del presente regolamento

1.

Punto 1 dell’allegato L della direttiva 77/388/CEE

a)

Hosting di siti web e di pagine web

b)

Manutenzione automatica di programmi, remota e on line

c)

Amministrazione remota di sistemi

d)

Conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente

e)

Fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste

2.

Punto 2 dell’allegato L della direttiva 77/388/CEE

a)

Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti

b)

Bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari

c)

Driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti

d)

Installazione automatica on line di filtri per i siti web

e)

Installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)

3.

Punto 3 dell’allegato L della direttiva 77/388/CEE

a)

Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica

b)

Accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi

c)

Contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche

d)

Abbonamento a giornali o riviste on line

e)

Siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web

f)

Notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line

g)

Informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo

h)

Fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web

i)

Utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet

4.

Punto 4 dell’allegato L della direttiva 77/388/CEE

a)

Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari

b)

Accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni

c)

Accesso o scaricamento di film

d)

Scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari

e)

Accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri

5.

Punto 5 dell’allegato L della direttiva 77/388/CEE

a)

Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente

b)

Libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano


ALLEGATO II

Articolo 19 del presente regolamento

Unità

Pesi negoziati

kg

12,5/1

grammo

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

oncia (1 oncia = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

tael (1 tael = 1,193 once) (1)

10/5/1

tola (10 tola = 3,75 once) (2)

10


(1)  Tael = unità di peso tradizionale cinese. La finezza nominale di un lingotto di 1 tael a Hong Kong è di 990, ma a Taiwan i lingotti di 5 e 10 tael possono avere una finezza di 999,9.

(2)  Tola = unità di peso tradizionale indiana per l’oro. La dimensione più comune per i lingotti è di 10 tola, con finezza di 999.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1778/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

60,6

096

33,2

204

39,1

999

44,3

0707 00 05

052

108,7

999

108,7

0709 90 70

052

107,0

204

43,6

999

75,3

0805 50 10

052

77,8

388

59,6

524

66,9

528

56,2

999

65,1

0806 10 10

052

97,2

400

190,1

508

241,7

512

92,7

999

155,4

0808 10 80

052

57,2

388

83,8

400

98,2

404

120,6

512

69,8

720

51,9

800

192,5

804

67,2

999

92,7

0808 20 50

052

99,8

720

84,1

999

92,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1779/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

relativo al divieto di pesca dello spratto nella zona CIEM IIIa per i pescherecci battenti bandiera danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Danimarca

Stock

SPR/03A.

Specie

Spratto (Sprattus sprattus)

Zona

IIIa

Data

9 ottobre 2005


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1780/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

relativo al divieto di pesca di pesce sciabola nero nelle zone CIEM VIII, IX e X (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), stabilisce i contingenti per il 2005 e il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 396 del 22.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Francia

Stock

BSF/8910-

Specie

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zona

VIII, IX, X (acque CE e acque internazionali)

Data

19 ottobre 2005


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1781/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle zone CIEM I e II per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle suddette navi dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Polonia

Stock

HER/1/2.

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

I, II (acque CE e acque internazionali)

Data

14 ottobre 2005


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 173a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 173a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 173a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

206

210

Concentrato

204,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

79

79

Concentrato

79


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1783/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 173a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 173a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 173a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

39

35

35

Burro < 82 %

37

34,1

Burro concentrato

46,5

42,6

46,5

42

Crema

19

15

Cauzione di trasformazione

Burro

43

Burro concentrato

51

51

Crema

21


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1784/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 345a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 345a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

45,5 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1785/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi.

(2)

Alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (3), per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o gennaio 2004.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1931/2004 (GU L 333 del 9.11.2004, pag. 3).


29.10.2005   

IT

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L 288/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1786/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

relativo alla 92a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.

(3)

L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la 92a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 25 ottobre 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


29.10.2005   

IT

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L 288/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1787/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 29a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 29a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 ottobre 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 261,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


29.10.2005   

IT

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L 288/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1788/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 28a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 28a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 ottobre 2005, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 186,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


29.10.2005   

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L 288/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1789/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 novembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 33,715 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 30 novembre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1790/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

11

1o term.

12

2o term.

1

3o term.

2

4o term.

3

5o term.

4

6o term.

5

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,77

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

11

1o term.

12

2o term.

1

3o term.

2

4o term.

3

5o term.

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

5

7o term.

6

8o term.

7

9o term.

8

10o term.

9

11o term.

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1793/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

10,26

1101 00 15 9130

9,59

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

46,48

1102 20 10 9400

39,84

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

59,76

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1794/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

recante fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2005 ad alcuni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (1),

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3), in particolare l’articolo 86, paragrafo 2, seconda frase, e l’articolo 128, seconda frase,

visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98 (4), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (5), il fatto generatore del tasso di cambio per l’aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (6) interviene il 1o gennaio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto.

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale interviene il 1° gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore.

(4)

A norma dell’articolo 86, primo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all’importo dei premi e dei pagamenti di cui agli articoli 113, 114 e 119 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è l’inizio dell’anno civile per il quale è concesso il premio o il pagamento. A norma dell’articolo 86, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il tasso di cambio applicabile è la media, pro rata temporis, dei tassi di cambio valevoli nel mese di dicembre precedente la data del fatto generatore.

(5)

A norma dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l’anno di imputazione del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio di destagionalizzazione e del pagamento per l’estensivizzazione. Per quanto riguarda il premio all’abbattimento, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l’anno di imputazione è l’anno di macellazione o di esportazione. Conformemente alla prima frase dell’articolo 128 del medesimo regolamento, la conversione in moneta nazionale degli importi dei premi, del pagamento per l’estensivizzazione e dei pagamenti supplementari, è effettuata in base della media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l’anno di imputazione, determinato secondo quanto previsto dall’articolo 127.

(6)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (7), il fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti all’ettaro interviene all’inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l’aiuto. A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli (8), la campagna di commercializzazione per i pagamenti per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4, inizia il 1o gennaio. A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (9), dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (10) e dell’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la campagna di commercializzazione per i pagamenti per superficie per i seminativi, previsti dal regolamento (CE) n. 1251/1999, per gli aiuti ai legumi da granella previsti dal regolamento (CE) n. 1577/96 e per il premio specifico alla qualità per il frumento duro e il premio per le colture energetiche, di cui rispettivamente ai capitoli 1 e 2 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, inizia il 1o luglio. A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per gli aiuti all’ettaro è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore.

(7)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 1250/2004, per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1o luglio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto. A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari, di cui al titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data in cui interviene il fatto generatore.

(8)

A norma dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo (11) , il tasso di cambio da applicare all’aiuto al luppolo previsto dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (12), corrisponde alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1o luglio dell’anno del raccolto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato I si applica:

a)

all’aiuto alle colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 5;

b)

agli importi di carattere strutturale o ambientale di cui al regolamento (CE) n. 2808/98, articolo 4, paragrafo 2;

c)

ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni ovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 113, 114 e 119;

d)

ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni bovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 123, 124, 125, 130, 132 e 133;

e)

ai pagamenti per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4.

Articolo 2

Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato II si applica:

a)

ai pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999;

b)

agli aiuti ai legumi da granella, di cui al regolamento (CE) n. 1577/1996;

c)

al premio specifico alla qualità per il frumento duro, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 1;

d)

al premio per le colture energetiche, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2;

e)

ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 7;

f)

all’aiuto al luppolo, di cui al regolamento (CEE) n. 1696/71, articolo 12.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76).

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005.

(4)  GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

(5)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6.

(6)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(7)  GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13.

(8)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3.

(9)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(10)  GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(11)  GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999.

(12)  GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).


Allegato I

Tassi di cambio di cui all’articolo 1

1 EUR = (media per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004)

0,579055

Sterlina cipriota

30,6523

Corona ceca

7,43335

Corona danese

15,6466

Corona estone

245,869

Fiorino ungherese

3,4528

Litas lituano

0,689013

Lats lettone

0,432332

Lira maltese

4,14339

Zloty polacco

38,8968

Corona slovacca

239,804

Tallero sloveno

8,98330

Corona svedese

0,694111

Lira sterlina


ALLEGATO II

Tassi di cambio di cui all’articolo 2

1 EUR = (media per il periodo dal 1o giugno 2005 al 30 giugno 2005)

0,574123

Sterlina cipriota

30,0363

Corona ceca

7,44444

Corona danese

15,6466

Corona estone

249,219

Fiorino ungherese

3,4528

Litas lituano

0,696023

Lats lettone

0,4293

Lira maltese

4,06203

Zloty polacco

38,5509

Corona slovacca

239,467

Tallero sloveno

9,25091

Corona svedese

0,669118

Lira sterlina


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1795/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d’oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (3) ha stabilito, per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005, le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d’oliva, di cui all’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.

(2)

Occorre adeguare l’articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 al fine di calcolare la produzione degli olivi supplementari non ammissibili all’aiuto per la campagna 2004/2005 e consentire in questo modo i controlli della produzione di detti olivi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2366/98 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Affinché sia possibile avviare quanto prima i pagamenti dell’aiuto, occorre prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 sono aggiunti i seguenti commi quinto e sesto:

«Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata in olio d’oliva vergine degli olivi supplementari menzionata al primo comma è determinata moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:

del numero di olivi supplementari piantati dal 1o maggio 1998 al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 1, e

del numero di olivi supplementari piantati dal 1o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,90, e

del numero di olivi supplementari piantati dal 1o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,70, e

del numero di olivi supplementari piantati dal 1o novembre 2000 al 31 ottobre 2001, moltiplicato per 0,35.

La resa media per olivo adulto per la campagna 2004/2005 è calcolata dividendo la quantità di olio d’oliva vergine prodotta, cui fa menzione l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:

del numero di olivi in produzione piantati anteriormente al 1o maggio 1998, e

del numero di olivi in produzione piantati dal 1o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 1, e

del numero di olivi in produzione piantati dal 1o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,90, e

del numero di olivi in produzione piantati dal 1o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,70, e

del numero di olivi in produzione piantati dal 1o novembre 2000 al 31 ottobre 2001, moltiplicato per 0,35.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.

(3)  GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2004 (GU L 264 dell’11.8.2004, pag. 6).


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1796/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 e il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1579/2005 (GU L 254 del 30.9.2005, pag. 5).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC sia del corrispondente periodo di applicazione.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomodori

dal 1o ottobre al 31 maggio

810 159

78.0020

dal 1o giugno al 30 settembre

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Cetrioli

dal 1o maggio al 31 ottobre

10 637

78.0075

dal 1o novembre al 30 aprile

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Carciofi

dal 1o novembre al 30 giugno

90 600

78.0100

0709 90 70

Zucchine

dal 1o gennaio al 31 dicembre

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Arance

dal 1o dicembre al 31 maggio

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Clementine

dal 1o novembre a fine febbraio

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

dal 1o novembre a fine febbraio

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Limoni

dal 1o giugno al 31 dicembre

291 598

78.0160

dal 1o gennaio al 31 maggio

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Uve da tavola

dal 21 luglio al 20 novembre

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Mele

dal 1o gennaio al 31 agosto

804 433

78.0180

dal 1o settembre al 31 dicembre

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Pere

dal 1o gennaio al 30 aprile

239 335

78.0235

dal 1o luglio al 31 dicembre

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Albicocche

dal 1o giugno al 31 luglio

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

dal 21 maggio al 10 agosto

54 213

78.0270

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

dall’11 giugno al 30 settembre

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Prugne

dall’11 giugno al 30 settembre

54 605»


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/44


REGOLAMENTO (CE) N. 1797/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

recante cinquantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi del regolamento.

(2)

Il 24 ottobre 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare un nominativo dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2005 della Commissione (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 31).


ALLEGATO

La voce seguente dell’elenco «Persone fisiche» è depennata dall’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:

«Rahmatullah Safi. Titolo: Generale. Data di nascita: a) circa 1948, b) 21.3.1913. Luogo di nascita: distretto di Tagaab, provincia di Kapisa, Afghanistan. Altre informazioni: rappresentante dei Talibani in Europa.»


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2005-30 giugno 2006) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 992/2005 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.

(2)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o gennaio 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 992/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di ottobre 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 992/2005 è soddisfatta integralmente.

2.   I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 992/2005 ammontano a 126 430 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 168 del 30.6.2005, pag. 16.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1799/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o novembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o novembre 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

36,51

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

48,93

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

48,93

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

36,51


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 14.10.2005-27.10.2005

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

128,77 (3)

65,94

168,91

158,91

138,91

90,96

Premio sul Golfo (EUR/t)

20,95

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

32,74

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 21,91 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 30,54 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/50


REGOLAMENTO (CE) N. 1800/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,509 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


Corte di giustizia

29.10.2005   

IT

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L 288/51


MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA CORTE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223, sesto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139, sesto comma,

considerando che, alla luce dell'esperienza, occorre modificare talune disposizioni del regolamento di procedura, in particolare per quanto riguarda la determinazione della composizione dei collegi giudicanti, e chiarire la redazione di talune disposizioni,

con l'approvazione del Consiglio data il 3 ottobre 2005,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), come modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, con rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107) e il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), è modificato come segue:

1)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Non appena è depositato il ricorso in una causa, il presidente della Corte designa il giudice relatore.»;

2)

all'articolo 11, commi secondo e terzo, i termini «In caso d'impedimento simultaneo» sono sostituiti dai termini «In caso di assenza o d'impedimento simultanei»;

3)

all'articolo 11 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   La grande sezione è composta, per ciascuna causa, dal presidente della Corte, dai presidenti delle sezioni di cinque giudici, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare a tredici. Questi ultimi giudici sono designati in base all'elenco di cui al paragrafo 2 e seguendo l'ordine di quest'ultimo. Il punto d'inizio sull'elenco è, per ciascuna causa rimessa dinanzi alla grande sezione, il nome del giudice che segue immediatamente l'ultimo giudice designato in base all'elenco per la causa precedentemente rimessa dinanzi a tale collegio giudicante.»;

4)

all'articolo 11 ter è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Alla trattazione delle cause che, dall'inizio di un anno di rinnovo parziale dei giudici e sino a quando tale rinnovo sia avvenuto, sono rimesse alla grande sezione, prendono parte anche due giudici supplenti. Fanno funzione di giudici supplenti i due giudici che figurano sull'elenco di cui al paragrafo 2 subito dopo l'ultimo giudice designato per la composizione della grande sezione nella causa.

I giudici supplenti sostituiscono, nell'ordine dell'elenco di cui al paragrafo 2, i giudici che, eventualmente, non possano partecipare alla decisione della causa.»;

5)

all'articolo 11 quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le sezioni di cinque giudici e di tre giudici sono composte, per ciascuna causa, dal presidente della sezione, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare, rispettivamente, a cinque e a tre giudici. Questi ultimi giudici sono designati in base agli elenchi di cui al paragrafo 2 seguendo l'ordine dei medesimi. Il punto d'inizio su tali elenchi è, per ciascuna causa rimessa dinanzi ad una sezione, il nome del giudice che segue immediatamente l'ultimo giudice designato in base all'elenco per la causa precedentemente rimessa dinanzi alla stessa sezione.»;

6)

all'articolo 11 quinquies, l'unico comma dell'articolo diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.   Quando una sezione a cui è stata rimessa una causa rinvia, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, la causa alla Corte affinché essa venga rimessa a un collegio giudicante più ampio, tale collegio comprende i membri della sezione che ha declinato la propria competenza.»;

7)

all'articolo 16, paragrafo 1, i termini «vidimato dal presidente», sono soppressi;

8)

all'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Se la Corte ritiene che il comportamento di un consulente o di un avvocato dinanzi alla Corte o ad un magistrato sia incompatibile col decoro della Corte o con le esigenze di una buona amministrazione della giustizia, o che tale consulente o avvocato usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali essi gli sono riconosciuti, essa ne informa l'interessato. Se la Corte ne informa le autorità competenti cui è sottoposto l'interessato, una copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest'ultimo.

Per gli stessi motivi, la Corte può, ad ogni momento, sentiti l'interessato e l'avvocato generale, escludere, con ordinanza, l'interessato dal procedimento. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.»;

9)

all'articolo 37, paragrafo 6, è aggiunta la frase seguente: «L'articolo 81, paragrafo 2, non è applicabile a questo termine di 10 giorni.»;

10)

all'articolo 44, paragrafo 5, primo comma, i termini «la sezione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento» sono sostituiti dai termini «il giudice relatore»;

11)

all'articolo 45, paragrafo 3, il primo comma è soppresso;

12)

all'articolo 46, i primi due paragrafi sono soppressi e il paragrafo 3 diventa l'unico comma;

13)

all'articolo 60, i termini «la sezione o» sono soppressi;

14)

all'articolo 74, paragrafo 1, i termini «la sezione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a cui la causa era stata assegnata» sono sostituiti dai termini «il collegio giudicante a cui la causa è stata rimessa» e i termini «non impugnabile» sono soppressi;

15)

l'articolo 75 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 75

1.   La cassa della Corte e i suoi debitori effettuano i loro pagamenti in euro.

2.   Qualora le spese ripetibili siano state sostenute in una valuta diversa dall'euro o qualora gli atti che danno luogo a rifusione siano stati compiuti in un paese di cui l'euro non sia la valuta ufficiale, il cambio delle valute è effettuato al corso di cambio di riferimento della Banca centrale europea del giorno del pagamento.»;

16)

l'articolo 76 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presidente designa il giudice relatore. La Corte rimette, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la domanda ad un collegio giudicante, che decide se debba concedersi o meno il beneficio, totale o parziale, del gratuito patrocinio. Il collegio esamina se l'azione non appaia manifestamente infondata.

Il collegio giudicante decide mediante ordinanza. In caso di rifiuto totale o parziale dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, l'ordinanza motiva il rifiuto.»;

b)

al paragrafo 4, il termine «sezione» è sostituito con i termini «collegio giudicante»;

17)

all'articolo 92, paragrafo 2, i termini «rilevare … l'irricevibilità» sono sostituiti dai termini: «statuire …, sentite le parti, sull'irricevibilità» e sono soppressi i termini «sentite le parti» dopo i termini «o dichiarare»;

18)

all'articolo 93, paragrafo 7, i termini «in base alla relazione d'udienza che gli è comunicata» sono soppressi.

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue indicate all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2005.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

29.10.2005   

IT

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L 288/54


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che modifica la decisione 2005/393/CE relativa alle zone soggette a restrizioni per quanto concerne la febbre catarrale degli ovini in Spagna

[notificata con il numero C(2005) 4162]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/763/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta contro la febbre catarrale nella Comunità, istituisce zone di protezione e di sorveglianza e prevede un divieto di uscita degli animali da tali zone.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2), prevede la demarcazione delle aree geografiche e globali in cui sono stabilite dagli Stati membri zone di protezione e sorveglianza («zone soggette a restrizioni») per la febbre catarrale.

(3)

La Spagna informa la Commissione che la circolazione del virus è stata segnalata in numerose aree periferiche della zona soggetta a restrizioni.

(4)

Di conseguenza la zona soggetta a restrizioni deve essere estesa tenendo in considerazione i dati disponibili in materia di ecologia del vettore e di evoluzione della sua attività stagionale.

(5)

La decisione 2005/393/CE deve perciò essere modificata di conseguenza.

(6)

I provvedimenti previsti dalla decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/393/CE, la parte riguardante la zona E della Spagna, è sostituita dalle seguenti diciture:

«Spagna:

Provincia di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordoba, Cáceres, Badajoz

Provincia di Jaen (comarche di Jaen e Andujar)

Provincia di Toledo (comarche di Almorox, Belvis de Jara, Gálvez, Mora, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos e Juncos )

Provincia di Avila (comarche di Candelada, Arenas de San Pedro, Sotillo de la Adrada

Provincia di Ciudad Real (comarche di Almadén, Almodóvar del Campo, Horcajo de los Montes, Malagón e Piedrabuena)

Provincia di Salamanca (comarche di Bejar e Sequeros)

Provincia di Madrid (comarche di Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero e San Martin de Valdeiglesias)»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/603/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 11).


29.10.2005   

IT

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L 288/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che modifica la decisione 93/52/CEE riguardo alla dichiarazione che la provincia di Grosseto nella regione italiana della Toscana è indenne da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE riguardo alla dichiarazione che la Francia è indenne da brucellosi bovina

[notificata con il numero C(2005) 4187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/764/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, punto II, paragrafo 7,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, punto II,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), elenca le regioni degli Stati membri che sono ufficialmente riconosciute libere da brucellosi (B. melitensis) ai sensi della direttiva 91/68/CEE.

(2)

Nella provincia di Grosseto (regione Toscana), almeno il 99,8 % del patrimonio zootecnico ovino o caprino è ufficialmente indenne da brucellosi. Tale provincia si è inoltre impegnata ad aderire a una serie di ulteriori condizioni stabilite dalla direttiva 91/68/CEE sui controlli casuali che vanno eseguiti in seguito al riconoscimento della provincia interessata come indenne da brucellosi.

(3)

Il patrimonio zootecnico ovino o caprino della provincia di Grosseto (regione Toscana) va perciò riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).

(4)

La decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4), contiene gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarati indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica.

(5)

In seguito all’esame da parte della Commissione della documentazione presentata dalla Francia, a dimostrazione della conformità con le condizioni previste alla direttiva 64/432/CEE riguardo al fatto di essere indenne da brucellosi bovina, tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina nella sua interezza.

(6)

Occorre dunque modificare di conseguenza le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II alla decisione 93/52/CEE è modificato in conformità all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato II alla decisione 2003/467/CE è modificato in conformità all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).

(3)  GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2005/604/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 12).

(4)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata dalla decisione 2005/604/CE.


ALLEGATO I

L’allegato II alla decisione 93/52/CEE è sostituito da quanto segue:

«ALLEGATO II

In Francia:

 

Dipartimenti:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.

In Italia:

Regione Lazio: Province di Rieti, Viterbo.

Regione Lombardia: Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino.

Regione Piemonte: Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli.

Regione Sardegna: Province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

Regione Trentino-Alto Adige: Province di Bolzano, Trento.

Regione Toscana: Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

Regione Umbria: Province di Perugia, Terni.

In Portogallo:

 

Regione autonoma delle Azzorre.

In Spagna:

 

Regione autonoma di Isole Canarie: Province di Santa Cruz de Tenerife e di Las Palmas.»


ALLEGATO II

Nell’allegato II alla decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito da quanto segue:

«CAPITOLO 1

STATI MEMBRI UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia»


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

29.10.2005   

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L 288/59


DECISIONE 2005/765/PESC DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2005

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 settembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/643/PESC sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) (1).

(2)

L’articolo 7 dell’azione comune prevede che lo status del personale della missione di vigilanza in Aceh presente in Indonesia, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione stessa, sia stabilito in un accordo concluso secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato.

(3)

A seguito dell’autorizzazione conferita il 18 luglio 2005 dal Consiglio alla presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare, in caso di future missioni UE di gestione civile delle crisi, negoziati con gli Stati ospitanti per la conclusione di accordi sullo status delle missioni dell’Unione europea di gestione civile delle crisi sulla base del modello di accordo sullo status della missione dell’Unione europea di gestione civile delle crisi in uno Stato ospitante (SOMA), la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato con il governo dell’Indonesia un accordo in forma di scambio di lettere sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza UE in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale.

(4)

L’accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvato a nome dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)  GU L 234 del 10.9.2005, pag. 13.


TRADUZIONE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale

Eccellenza,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del 14 settembre 2005 e gli allegati riguardanti i compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza in Aceh (AMM) così redatta:

«

Con riferimento alla Sua lettera del 9 settembre 2005, mi pregio di confermare i compiti e il mandato della missione di vigilanza in Aceh (AMM) riportati nel punto 2 delle Sue lettere di cui all’allegato I.

Mi pregio inoltre di informarLa che, al fine di agevolare l’espletamento del mandato dell’AMM, istituita conformemente al memorandum d’intesa tra il governo della Repubblica di Indonesia e il Movimento per l’Aceh libero (GAM), firmato a Helsinki il 15 agosto 2005, per apportare una soluzione pacifica, globale e sostenibile al problema dell’Aceh entro la Repubblica unitaria di Indonesia, occorre un quadro giuridico quale base affinché l’AMM possa espletare il suo mandato.

Pertanto, mi pregio di proporre tale quadro giuridico che dovrebbe determinare lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e del suo personale per l’espletamento delle loro funzioni, di cui all’allegato II. Per il governo della Repubblica di Indonesia, questo quadro giuridico si basa sulla legge indonesiana n. 2 del 25 gennaio 1982 relativa alla ratifica della Convenzione sulle missioni speciali (New York, 1969).

Le sarei grato se volesse confermarmi, a nome dell’Unione europea, di accettare queste disposizioni, nonché confermare il Suo consenso sul fatto che la presente lettera ed i relativi allegati, insieme alla Sua risposta, costituiscono uno strumento giuridicamente vincolante tra il governo indonesiano e l’Unione europea. Questo strumento entra in vigore il giorno della firma della Sua risposta. Qualora la Sua risposta giunga in data successiva, il governo indonesiano accetta di applicare tale strumento a titolo provvisorio dal 15 settembre 2005. Tale strumento può essere modificato mediante reciproco consenso e si concluderà il 15 marzo 2006, salvo proroga per un periodo massimo di sei mesi decisa mediante reciproco consenso.

Le disposizioni che disciplinano lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e del suo personale resteranno d’applicazione fino alla partenza di tutto il personale dell’AMM dalla Repubblica di Indonesia e, se del caso, alla composizione di tutte le richieste di indennizzo a norma del punto 16 dell’allegato II.

La prego di accettare, Eccellenza, l’espressione della mia più alta considerazione.

Distinti saluti,

Yusril Ihza Mahendra

Ministro degli affari esteri a.i.

ALLEGATO I

Bruxelles, 9 settembre 2005

Signor ministro,

con riferimento alla Sua lettera del 12 luglio 2005 che invitava l’Unione europea a partecipare alla Missione di vigilanza in Aceh (AMM) e alla mia risposta del 22 luglio 2005, che confermava l’accordo di principio dell’UE, mi pregio di informarLa che il 9 settembre 2005 il Consiglio dell’UE ha adottato l’azione comune che istituisce il quadro giuridico della partecipazione dell’UE all’AMM.

Con riferimento al memorandum d’intesa (MI) firmato tra il governo indonesiano e il Movimento per l’Aceh libero (GAM) il 15 agosto 2005 e all’istituzione della Missione di vigilanza in Aceh (AMM), vorrei confermare che l’AMM svolgerà i compiti seguenti:

L’AMM controlla l’attuazione degli impegni assunti dalle parti del MI.

L’AMM segnatamente:

a)

vigila sulla smobilitazione del GAM e sul disarmo dei suoi armamenti;

b)

vigila sul reinsediamento delle formazioni militari non governative e delle forze irregolari di polizia;

c)

vigila sulla reintegrazione dei membri attivi del GAM;

d)

vigila sulla situazione in materia di diritti dell’uomo e fornisce assistenza in questo settore;

e)

vigila sul processo di modifica della legislazione;

f)

dirime le controversie riguardanti casi di amnistia;

g)

indaga e dirime le denunce e le presunte violazioni del MI;

h)

stabilisce e mantiene i collegamenti e la buona cooperazione tra le parti.

Se richiesto, proporrei che le disposizioni di attuazione siano concordate dal capo-missione dell’AMM e dai rappresentanti del Suo governo.

Di conseguenza e a seguito delle consultazioni tra i nostri rappresentanti, vorrei invitarLa a iniziare uno scambio di lettere riguardo allo status, ai privilegi e alle immunità dell’AMM e del suo personale.

Auspico un’ulteriore stretta cooperazione con Lei ed il Suo governo.

La prego di accettare l’espressione della mia più alta considerazione.

Distinti saluti,

Javier SOLANA

ALLEGATO II

Disposizioni relative allo status, ai privilegi e alle immunità della missione di vigilanza in Aceh (AMM)

1.   Ai fini del quadro giuridico dell’AMM valgono le seguenti definizioni:

a)

“AMM” o “la missione”: la missione di vigilanza in Aceh nella provincia di Nanggroe Aceh Darussalam, istituita dall’Unione europea e dai Paesi contributori dell’ASEAN, conformemente al memorandum d’intesa tra il governo della Repubblica di Indonesia e il Movimento per l’Aceh libero (GAM), firmato a Helsinki il 15 agosto 2005, compresi componenti, elementi, comando, personale e locali dispiegati nel territorio della Repubblica di Indonesia e assegnati all’AMM;

b)

“capo missione”: il capo missione dell’AMM;

c)

“personale dell’AMM”: il capo missione/capo missione aggiunto principale, il personale distaccato dagli Stati membri dell’UE, da altri Stati europei e dai Paesi contributori dell’ASEAN, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall’AMM, incaricato di preparare, sostenere ed attuare la missione e il personale in missione per uno Stato d’origine o un’istituzione dell’UE nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale locale;

d)

“comando”: il comando principale dell’AMM a Banda Aceh;

e)

“Stato d’origine”: lo Stato membro dell’UE, altri Stati europei o un Paese contributore dell’ASEAN che ha distaccato personale presso l’AMM;

f)

“installazioni”: tutti gli edifici, i locali e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell’AMM, nonché per l’alloggio del personale dell’AMM;

g)

“personale assunto in loco”: il personale che ha la cittadinanza della Repubblica di Indonesia o che vi risiede in modo permanente.

2.   Disposizioni generali

a)

L’AMM e il relativo personale rispettano la sovranità, l’integrità territoriale, l’unità nazionale e l’indipendenza politica della Repubblica di Indonesia, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

b)

L’AMM e il relativo personale mantengono un’imparzialità, obiettività e indipendenza rigorose nell’espletamento del loro mandato e funzioni, e rispettano le leggi e le regolamentazioni nazionali della Repubblica di Indonesia, comprese le leggi e le regolamentazioni locali della provincia di Nanggroe Aceh Darussalam.

c)

Nello svolgimento della missione, il personale dell’AMM si astiene dal compiere qualsiasi attività incompatibile con il carattere e lo scopo della missione. Il personale dell’AMM non porta armi.

d)

L’AMM è autonoma per quanto riguarda l’esecuzione delle sue funzioni. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario dell’AMM.

e)

Il capo missione comunica periodicamente al dipartimento degli Affari esteri il numero e i nomi dei membri del personale ritenuti necessari per garantire la vigilanza imparziale, oggettiva e credibile su tutti gli aspetti dell’attuazione del memorandum d’intesa tra il governo indonesiano e il GAM.

3.   Identificazione

a)

Il personale dell’AMM è munito e identificato da una tessera di riconoscimento dell’AMM che ha l’obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti del governo indonesiano è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell’AMM.

b)

I veicoli e altri mezzi di trasporto utilizzati dal personale dell’AMM sono contraddistinti dall’insegna dell’AMM e devono essere notificati alla polizia locale. Tutti i mezzi saranno utilizzati soltanto dal personale dell’AMM e dal personale locale assunto dalla missione.

c)

L’AMM è autorizzata ad esporre le bandiere dell’UE e dei Paesi contributori dell’ASEAN presso il comando principale, gli uffici distrettuali e le sue altre installazioni, assieme alla bandiera della Repubblica di Indonesia. Le insegne dell’AMM possono essere esposte sui locali, sui veicoli e sugli abiti civili dell’AMM, su decisione del capo missione.

4.   Punti di ingresso/uscita e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

a)

Il personale, i mezzi e i mezzi di trasporto dell’AMM attraversano le frontiere della Repubblica di Indonesia ai valichi di frontiera ufficiali di ingresso/uscita, nei porti marittimi e attraverso i corridoi aerei internazionali. Le deroghe per evacuazioni mediche e d’urgenza sono oggetto di accordi a norma del punto 19.

b)

Il governo indonesiano facilita l’ingresso nel territorio della Repubblica di Indonesia e l’uscita dallo stesso da parte dell’AMM e del relativo personale e concede le autorizzazioni necessarie per il soggiorno nel territorio della Repubblica di Indonesia per la durata della missione. Fatto salvo il controllo dei passaporti all’atto dell’ingresso nel territorio della Repubblica di Indonesia e dell’uscita dallo stesso, il personale dell’AMM, munito della tessera di riconoscimento di cui al punto 3, lettera a), non è soggetto alle normative applicabili in materia di passaporti, controlli doganali, visti e immigrazione né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l’immigrazione nel territorio della Repubblica di Indonesia.

c)

Il personale dell’AMM è esonerato dall’applicazione delle regolamentazioni della Repubblica di Indonesia in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio della Repubblica di Indonesia.

d)

I mezzi e i mezzi di trasporto dell’AMM in ingresso, in transito o in uscita dal territorio della Repubblica di Indonesia a supporto dell’AMM sono esonerati dalla produzione di inventari o di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione, a meno che vi siano fondati motivi di ritenere che contengano articoli vietati dalla legge o soggetti alle norme di quarantena della Repubblica di Indonesia. Tali ispezioni sono effettuate soltanto in presenza del rappresentante autorizzato dell’AMM.

e)

Il personale dell’AMM è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. Il governo indonesiano accetta come validi, senza sottoporli a tasse o diritti, tali patenti, certificati e licenze.

f)

I veicoli e gli aeromobili utilizzati per i fini della missione non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti nazionali e internazionali riguardanti il sorvolo, l’atterraggio e il controllo del traffico aereo. Se del caso, si concluderanno accordi di attuazione conformemente al punto 19.

g)

L’AMM e il relativo personale, nonché i veicoli, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso la provincia di Nanggroe Aceh Darussalam e le altre parti del territorio della Repubblica di Indonesia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti indonesiani relativi alle zone in cui l’ingresso è vietato o regolamentato per motivi di sicurezza nazionale.

h)

Ai fini della missione, il personale dell’AMM e il personale locale assunto dall’AMM, quando viaggiano in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti senza pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse o altri oneri, fatti salvi i servizi forniti da privati. L’AMM non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per il personale della Repubblica di Indonesia.

5.   Privilegi e immunità dell’AMM concessi dal governo indonesiano

a)

Le installazioni dell’AMM sono inviolabili. Non è consentito agli agenti del governo indonesiano di penetrarvi, tranne che con il consenso del capo missione.

b)

Le installazioni dell’AMM, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

c)

L’AMM, i suoi beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale di ogni genere.

d)

Gli archivi e i documenti dell’AMM, compresi i supporti multimediali in forma sia tradizionale che digitale, sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

e)

La corrispondenza ufficiale dell’AMM è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa alla missione e alle sue funzioni.

f)

Il governo indonesiano concede l’importazione e l’esportazione in franchigia doganale nonché l’esenzione dalle imposte nazionali su prodotti, beni, materiali e attrezzature importati o acquistati nello Stato ospitante dall’AMM o per suo conto in relazione con le sue mansioni ufficiali.

g)

Per gli articoli destinati alla missione il governo indonesiano consente l’ingresso e concede l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

6.   Privilegi e immunità del personale dell’AMM concessi dal governo indonesiano

a)

Il personale dell’AMM non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

b)

I documenti, la corrispondenza e i beni del personale dell’AMM godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del punto 6, lettera f).

c)

Il personale dell’AMM gode dell’immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica di Indonesia in ogni circostanza. Lo Stato d’origine o l’istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale per il personale dell’AMM. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

d)

I membri del personale dell’AMM godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Repubblica di Indonesia per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il capo missione e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell’AMM dinanzi a un giudice della Repubblica di Indonesia. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capo missione e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE certificano al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell’AMM nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione da parte del capo missione e dell’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione UE è vincolante per la giurisdizione della Repubblica di Indonesia che non può contestarla. Il membro del personale dell’AMM che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale.

e)

Il personale dell’AMM non è tenuto all’obbligo di rendere testimonianza.

f)

Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell’AMM, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell’AMM, certificati dal capo missione come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale dell’AMM non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

g)

L’immunità di un membro del personale dell’AMM dalla giurisdizione della Repubblica di Indonesia non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d’origine.

h)

Il personale dell’AMM è esentato, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’AMM, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica di Indonesia.

i)

Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’AMM o dagli Stati d’origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori del governo indonesiano, i membri del personale dell’AMM sono esenti da qualunque forma di imposizione nella Repubblica di Indonesia.

j)

Il governo indonesiano, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l’ingresso e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all’uso personale di membri del personale dell’AMM. Il governo indonesiano può altresì autorizzare l’esportazione di tali oggetti. Per i beni e servizi acquisiti sul mercato interno, il personale dell’AMM è esentato dal pagamento dell’IVA e delle imposte in conformità delle leggi della Repubblica di Indonesia.

k)

I membri del personale dell’AMM sono esenti dall’ispezione del loro bagaglio personale, a meno che sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale del personale dell’AMM oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica di Indonesia. In tal caso l’ispezione avviene solo alla presenza del personale dell’AMM interessato o di un rappresentante autorizzato dell’AMM.

7.   Personale assunto in loco

Il personale assunto in loco che ha la cittadinanza della Repubblica di Indonesia o che vi risiede in modo permanente gode dei privilegi e delle immunità ad esso riconosciuti dalla Repubblica di Indonesia. Tuttavia quest’ultima deve esercitare la propria giurisdizione su dette persone in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni della missione.

8.   Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante tutti i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d’origine sui membri del personale conformemente alla pertinente legge dello Stato d’origine.

9.   Sicurezza

a)

Il governo indonesiano, per mezzo delle proprie capacità, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell’AMM.

b)

A tal fine il governo indonesiano adotta tutte le misure necessarie per la protezione, l’incolumità e la sicurezza dell’AMM e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dal governo indonesiano, sono convenute con il capo missione prima di essere attuate.

c)

L’evacuazione medica del personale dell’AMM può essere effettuata da contraenti privati delle basi aeree più importanti; tuttavia le forze di sicurezza del governo indonesiano sono responsabili dell’evacuazione medica dalle basi della provincia di Nanggroe Aceh Darussalam fino alle basi aeree principali. In situazioni di emergenza, il contraente dell’AMM può effettuare l’evacuazione medica dalle basi locali verso le basi aeree principali previa notifica alle autorità del governo indonesiano, il cui personale medico può accompagnare il processo di evacuazione.

10.   Abbigliamento

Il personale dell’AMM indossa abiti civili con segni distintivi di identificazione dell’AMM, secondo le norme emanate dal capo missione.

11.   Cooperazione e accesso all’informazione e ai media

a)

Il governo indonesiano offre piena cooperazione e sostegno all’AMM e al relativo personale.

b)

Se richiesto e se necessario per il compimento della missione e pertinente al suo mandato, lo Stato ospitante fornisce al personale dell’AMM effettivo accesso a:

edifici, installazioni, luoghi e veicoli ufficiali sotto il controllo dello Stato ospitante,

documenti, materiali e informazioni sotto il suo controllo.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma del punto 19.

c)

Il capo missione e il governo indonesiano si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. Il governo indonesiano può nominare un ufficiale di collegamento presso l’AMM.

d)

Il capo missione ha libero accesso ai rappresentanti dei media locali, nazionali e internazionali e si esprime liberamente per quanto riguarda le attività dell’AMM e l’espletamento della missione. Ai media sarà garantito analogo accesso illimitato al capo missione o al suo portavoce.

e)

Il capo missione ha il diritto di utilizzare i sistemi e organizzazioni di radiodiffusione disponibili o di accedere agli stessi, e/o di fornire e distribuire i suoi messaggi con mezzi propri per informare il pubblico interessato della provincia di Nanggroe Aceh Darussalam nei confini della sua missione, fatti salvi accordi con gli operatori dei media e di radiodiffusione interessati.

f)

A norma delle leggi e delle regolamentazioni indonesiane l’AMM ha la capacità giuridica per l’effettivo svolgimento del suo mandato, in particolare per aprire conti bancari o acquisire beni mobili o immobili o disporre degli stessi e per essere parte di procedimenti giudiziari.

12.   Supporto del governo indonesiano e contratti

a)

Il governo indonesiano accetta, su richiesta, di assistere l’AMM a trovare installazioni adeguate.

b)

Se necessarie e disponibili, il governo indonesiano mette a disposizione a titolo gratuito le installazioni di sua proprietà, nella misura in cui le installazioni in questione siano richieste per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell’AMM.

c)

Il governo indonesiano, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione, anche per quanto riguarda i locali comuni e le attrezzature destinati agli esperti dell’AMM.

d)

Il governo indonesiano presta assistenza e supporto alla missione alle stesse condizioni previste per il proprio personale.

e)

La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall’AMM nella Repubblica di Indonesia è determinata dal contratto in questione.

13.   Modifiche delle installazioni

a)

L’AMM è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo le installazioni in funzione delle sue necessità operative, previa consultazione delle autorità indonesiane competenti. Qualsiasi obiezione da parte di queste ultime è notificata senza indugio all’AMM.

b)

Per tali costruzioni, variazioni o modifiche il governo indonesiano non richiede all’AMM alcuna compensazione.

14.   Decesso di membri del personale dell’AMM

a)

Il capo missione ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale dell’AMM, nonché dei suoi effetti personali.

b)

Sulla salma dei membri del personale dell’AMM non può essere praticata l’autopsia senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante dell’AMM e/o dello Stato interessato.

c)

Il governo indonesiano e l’AMM si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell’AMM.

15.   Comunicazioni

a)

L’AMM ha il diritto di utilizzare le attrezzature necessarie all’espletamento del suo mandato, quali carte geografiche e strumenti di navigazione, strumenti di osservazione, telecamere, videoregistratori e altre apparecchiature pertinenti, secondo i casi.

b)

L’AMM può installare e far funzionare stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti del governo indonesiano per evitare conflitti quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro di frequenze è concesso dal governo indonesiano a titolo gratuito.

c)

L’AMM ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle installazioni dell’AMM e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell’operazione, previa consultazione delle autorità indonesiane.

d)

All’interno delle proprie installazioni l’AMM può prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza postale indirizzata al personale dell’AMM o da esso spedita.

16.   Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

a)

Il governo indonesiano, gli Stati d’origine, l’AMM e il relativo personale non sono responsabili dei danni e delle perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell’AMM.

b)

Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni dell’AMM, sono trasmesse all’AMM tramite le autorità competenti del governo indonesiano, per i danni subiti da persone fisiche o giuridiche della Repubblica di Indonesia, oppure alle sue autorità competenti per danni subiti dall’AMM e relativo personale. Le richieste di indennizzo possono riguardare la responsabilità sia contrattuale che non contrattuale.

c)

Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell’AMM e di rappresentanti del governo indonesiano. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

17.   Collegamenti e controversie

a)

Tutte le questioni relative all’applicazione delle presenti disposizioni sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell’AMM e delle competenti autorità del governo indonesiano.

b)

Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione delle presenti disposizioni sono composte esclusivamente per via diplomatica.

18.   Altre disposizioni

a)

Allorché le presenti disposizioni fanno riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell’AMM e del relativo personale, il governo indonesiano è responsabile dell’attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

b)

Nessuna delle presenti disposizioni è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono gli Stati d’origine.

19.   Modalità di attuazione

Ai fini dell’attuazione delle presenti disposizioni, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capo missione e le autorità amministrative del governo indonesiano.

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Mi pregio di confermarLe, a nome dell’Unione europea, che il contenuto della Sua lettera e dei relativi allegati sono accettabili per l’Unione europea e che la Sua lettera e i relativi allegati, insieme alla presente risposta, costituiscono uno strumento giuridicamente vincolante, conformemente alla Sua proposta. Come riportato nella Sua lettera, detto strumento entra in vigore il giorno della firma della presente lettera. Vorrei inoltre cogliere l’occasione per ringraziare il governo dell’Indonesia per aver convenuto di applicare tale strumento a titolo provvisorio dal 15 settembre 2005.

La prego di comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera.

Formula di cortesia.

Javier SOLANA

c.c: Dr. N. Hassan Wirajuda

Minister for Foreign Affairs