ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 228

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
3 settembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1436/2005 del Consiglio, del 31 agosto 2005, che riduce temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti tropicali della pesca ( 1 )

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1437/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare di intervento per l’avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005-2006

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1439/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, che fissa l'importo supplementare da versare per le pesche in Ungheria a norma del regolamento (CE) n. 416/2004

9

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Raccomandazione n. 1/2005 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 9 giugno 2005, sull’attuazione del piano d’azione UE-Giordania

10

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 31 agosto 2005, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linea GT73) tollerante al glifosato [notificata con il numero C(2005) 3110]

11

 

*

Decisione della Commissione, del 1o settembre 2005, relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella spp. fra gli esemplari da carne di Gallus gallus da realizzare negli Stati membri [notificata con il numero C(2005) 3276]

14

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 16 agosto 2005, relativa alle misure che il titolare dell’autorizzazione deve adottare per prevenire eventuali danni alla salute e all’ambiente in caso di emissione accidentale di una colza (Brassica napus L., linea GT73 — MON-00073-7) geneticamente modificata per migliorarne la tolleranza al glifosato [notificata con il numero C(2005) 3073]

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1436/2005 DEL CONSIGLIO

del 31 agosto 2005

che riduce temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti tropicali della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La tariffa doganale comune è fissata nel regolamento (CEE) n. 2658/87 (1).

(2)

La Comunità è uno dei principali consumatori di alcuni prodotti tropicali della pesca. Essa deve importare elevati quantitativi di tali prodotti per soddisfare il proprio fabbisogno. Per evitare perturbazioni degli scambi, la Comunità ha interesse a ridurre temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di questi prodotti.

(3)

Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea.

(4)

Dato che deve applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2005, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per i prodotti elencati nell’allegato del presente regolamento sono ridotti alle aliquote indicate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o agosto 2005 al 31 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 agosto 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Prodotti per i quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono ridotti dal 1o agosto 2005 al 31 dicembre 2005:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

 

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana:

 

 

Gamberetti:

 

0306 13 50

Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

4,2

0306 13 80

altri

4,2

 

 

 

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

 

 

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:

 

 

Gamberetti:

 

1605 20 10

in recipienti ermeticamente chiusi

7,0

 

altri

 

1605 20 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

7,0


3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1437/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

70,1

096

14,0

999

42,1

0707 00 05

052

44,5

068

65,2

096

25,9

999

45,2

0709 90 70

052

70,2

999

70,2

0805 50 10

388

67,4

524

52,3

528

58,6

999

59,4

0806 10 10

052

89,5

220

167,2

624

146,7

999

134,5

0808 10 80

388

83,8

400

67,3

508

67,7

512

78,3

528

73,1

720

20,6

800

126,8

804

77,0

999

74,3

0808 20 50

052

97,3

388

103,9

512

9,6

528

37,7

800

152,8

999

80,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,1

999

97,1

0809 40 05

052

115,5

066

76,4

093

42,5

098

42,5

624

112,6

999

77,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1438/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2005

relativo ad una misura particolare di intervento per l’avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005-2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L’avena è uno dei prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ma non rientra tra i cereali di base di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1784/2003 per i quali è previsto l’acquisto all’intervento.

(2)

L’avena rappresenta una produzione importante e tradizionale in Finlandia e in Svezia, che ben si adatta alle condizioni climatiche di quei paesi. Tale produzione è di gran lunga superiore al loro fabbisogno, tanto da obbligarli a smaltire le eccedenze nei paesi terzi. La loro adesione alla Comunità non ha per nulla mutato la situazione preesistente.

(3)

Un’eventuale riduzione della coltivazione di avena in Finlandia e in Svezia andrebbe a vantaggio di altri cereali che beneficiano del regime di intervento, in particolare l’orzo. La situazione dell’orzo è caratterizzata da una sovrapproduzione sia nei due suddetti paesi che nell’intera Comunità. Passare dalla coltivazione dell’avena a quella dell’orzo non farebbe quindi che aggravare tale situazione eccedentaria. È pertanto opportuno garantire che l’avena possa continuare ad essere esportata nei paesi terzi.

(4)

L’avena può formare oggetto della restituzione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003. A motivo della loro situazione geografica, la Finlandia e la Svezia si trovano, per quanto riguarda l’esportazione, in una posizione meno favorevole rispetto ad altri Stati membri. La fissazione di una restituzione a norma del suddetto articolo 13 favorirebbe innanzi tutto le esportazioni da questi altri Stati. È pertanto prevedibile che la produzione di orzo in Finlandia e in Svezia si sostituirà sempre più a quella di avena. È quindi logico attendersi che, nel corso delle future campagne in Finlandia e in Svezia, saranno conferiti all’intervento, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1784/2003, considerevoli quantitativi di orzo la cui unica possibilità di smercio consiste nell’esportazione verso i paesi terzi. Tali esportazioni a partire dalle scorte di intervento sono più costose, per il bilancio comunitario, delle esportazioni dirette.

(5)

Una misura speciale di intervento ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1784/2003 permette di evitare questi costi supplementari. Tale intervento può assumere la forma di una misura destinata ad alleviare il mercato dell’avena in Finlandia e in Svezia. In tale contesto, la concessione di una restituzione tramite gara, applicabile soltanto all’avena prodotta ed esportata dai suddetti due paesi, costituisce la misura più adeguata.

(6)

La natura e gli obiettivi di tale misura rendono opportuna l’applicazione, per quanto di ragione, dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all’esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(7)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell’aggiudicatario, l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l’importo di tale cauzione.

(8)

I cereali in esame devono essere effettivamente esportati dagli Stati membri per i quali è stata istituita una misura particolare di intervento. È quindi necessario limitare l’utilizzazione dei titoli d’esportazione alle esportazioni dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e all’avena prodotta in Finlandia e in Svezia.

(9)

Tenuto conto degli accordi europei che istituiscono un’associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria (3) e la Romania (4), dall’altra, è necessario escludere tali paesi dall’elenco delle destinazioni ammissibili. Inoltre, tenuto conto delle modalità di calcolo della restituzione, basata su prezzi di mercato relativi a destinazioni lontane, è necessario escludere le destinazioni vicine come la Svizzera e la Norvegia per le quali tali misure non appaiono giustificate in considerazione dei costi di trasporto relativamente modesti dovuti alla loro vicinanza o alle vie di comunicazione disponibili verso tali destinazioni.

(10)

Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.

(11)

Per il corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione è necessario fissare una quantità minima e stabilire il termine e la forma per la trasmissione delle offerte presentate presso gli organismi competenti.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituita una misura particolare di intervento, sotto forma di restituzione all’esportazione, per 400 000 t di avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera.

Alla suddetta restituzione si applicano, per quanto di ragione, l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e le relative disposizioni di applicazione.

2.   Gli organismi di intervento finlandese e svedese sono incaricati dell’applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Per determinare l’importo della restituzione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, si procede a una gara.

2.   La gara ha per oggetto il quantitativo di avena di cui all’articolo 1, paragrafo 1, da esportare in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera.

3.   La gara rimane aperta fino al 22 giugno 2006. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 settembre 2005.

4.   Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento finlandese e svedese indicati nel bando di gara.

5.   La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95.

Articolo 3

L’offerta è valida soltanto se:

a)

verte su almeno 1 000 t;

b)

è accompagnata da un impegno scritto del concorrente che precisa che l’offerta verte esclusivamente su avena prodotta in Finlandia e in Svezia e che sarà esportata dalla Finlandia o dalla Svezia.

Se l’impegno di cui alla lettera b) non è rispettato, la cauzione di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (5) è incamerata, salvo forza maggiore.

Articolo 4

Nell’ambito della gara di cui all’articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, una delle due diciture seguenti:

—   in finnico: Asetus (EY) N:o 1438/2005 – Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

—   in svedese: Förordning (EG) nr 1438/2005 – Licensen giltig endast i Finland och Sverige.

Articolo 5

La restituzione è valida soltanto per le esportazioni dalla Finlandia e dalla Svezia.

Articolo 6

La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (6), i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della validità, il giorno della presentazione dell’offerta.

2.   I titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all’articolo 2 sono validi dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, sino alla fine del quarto mese successivo.

3.   In deroga all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all’articolo 2 del presente regolamento sono validi esclusivamente in Finlandia e in Svezia.

Articolo 8

Le offerte devono pervenire per via elettronica alla Commissione, tramite gli organismi di intervento finlandese e svedese, al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato in allegato.

In mancanza di offerte, gli organismi di intervento finlandese e svedese ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

L’ora fissata per la presentazione delle offerte è l’ora del Belgio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(3)  Decisione 2003/286/CE del Consiglio dell’8 aprile 2003 (GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60), adattata dalla decisione 2005/430/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 18 aprile 2005 (GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1).

(4)  Decisione 2003/18/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18), adattata dalla decisione 2005/431/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 25 aprile 2005 (GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26).

(5)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Gara per la restituzione all’esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera

Modulo (1)

[regolamento (CE) n. 1438/2005]

(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)

1

2

3

Numero degli offerenti

Quantità in tonnellate

Importo della restituzione all’esportazione

(in EUR/t)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ecc.

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).


3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1439/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2005

che fissa l'importo supplementare da versare per le pesche in Ungheria a norma del regolamento (CE) n. 416/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto il regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi di pesche oggetto di domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), non superano il limite comunitario. Occorre pertanto versare un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005 negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004.

(2)

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i produttori della Repubblica ceca, di Cipro e della Slovacchia non hanno presentato alcuna domanda di aiuto per le pesche destinate alla trasformazione. In tali Stati membri non occorre pertanto versare alcun importo supplementare per la campagna di commercializzazione 2004/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 416/2004, pari a 11,92 EUR per tonnellata di pesche destinate alla trasformazione, è versato in Ungheria dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 (GU L 93 del 12.4.2005, pag. 3).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/10


RACCOMANDAZIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del 9 giugno 2005

sull’attuazione del piano d’azione UE-Giordania

(2005/634/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE/GIORDANIA,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in particolare l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 91 dell’accordo euromediterraneo, il Consiglio di associazione può formulare adeguate raccomandazioni ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’accordo.

(2)

A norma dell’articolo 101 dell’accordo euromediterraneo, le parti adottano ogni misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell’accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

(3)

Le parti dell’accordo euromediterraneo hanno approvato il testo del piano d’azione UE-Giordania.

(4)

Il piano d’azione UE-Giordania favorirà l’attuazione dell’accordo euromediterraneo attraverso l’elaborazione e l’adozione, ad opera delle parti, di misure concrete che forniranno indicazioni pratiche ai fini dell’attuazione stessa.

(5)

Il piano d’azione ha il duplice scopo di prevedere misure concrete che permettano alle parti di adempiere gli obblighi contenuti nell’accordo euromediterraneo e di fornire un contesto più ampio per intensificare ulteriormente le relazioni UE-Giordania, per giungere ad un elevato livello di integrazione economica e per approfondire la cooperazione politica, conformemente agli obiettivi globali dell’accordo euromediterraneo,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino il piano d’azione UE-Giordania in allegato (1), nella misura in cui tale attuazione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’accordo euromediterraneo.

Fatto a Bruxelles, addì 9 giugno 2005.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

F. KASRAWI


(1)  http://register.consilium.eu.int


Commissione

3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2005

relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linea GT73) tollerante al glifosato

[notificata con il numero C(2005) 3110]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2005/635/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma,

sentito il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, l’immissione in commercio di un prodotto costituito da o contenente un organismo geneticamente modificato o una combinazione di organismi geneticamente modificati è subordinata all’autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente interessata, a norma della procedura stabilita da detta direttiva.

(2)

Una notifica relativa all’immissione in commercio di una colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linea GT73) è stata presentata dalla Monsanto SA all’autorità competente dei Paesi Bassi.

(3)

La notifica riguarda gli stessi usi di qualsiasi altra colza, eccettuato l’impiego come prodotto alimentare o ingrediente di prodotti alimentari e per la coltivazione nella Comunità di varietà derivate dal prodotto geneticamente modificato (evento di trasformazione GT73). La notifica riguarda l’importazione e lo stoccaggio della colza GT73, il suo uso come mangime e nella produzione di mangimi e gli usi industriali come tale o contenuta in altri prodotti.

(4)

In conformità della procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2001/18/CE, l’autorità competente dei Paesi Bassi ha elaborato una relazione di valutazione, che ha successivamente trasmesso alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Secondo detta relazione di valutazione, non sono emersi motivi che giustifichino un rifiuto dell’autorizzazione all’immissione in commercio della colza GT73.

(5)

Le autorità competenti di alcuni Stati membri hanno sollevato obiezioni all’immissione in commercio del prodotto.

(6)

L’11 febbraio 2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), ha adottato un parere secondo cui, in base a tutti gli elementi di prova presentati, la colza Brassica napus L. della linea GT73 è sicura quanto la colza convenzionale per gli esseri umani e per gli animali e, nel contesto degli usi proposti, per l’ambiente. Sempre secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il piano di monitoraggio presentato dal titolare dell’autorizzazione è adeguato agli usi previsti della colza GT73.

(7)

Dall’esame di ciascuna obiezione presentata alla luce della direttiva 2001/18/CE, delle informazioni fornite nella notifica e del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, non emergono motivi per ritenere che l’immissione in commercio della colza Brassica napus L. della linea GT73 avrà effetti negativi sulla salute umana e animale o sull’ambiente.

(8)

Un olio depurato ottenuto dalla colza GT73 è stato immesso in commercio nella Comunità a fini alimentari secondo la procedura prevista all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (3).

(9)

Un identificatore unico deve essere assegnato alla colza GT73 ai fini del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, e del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).

(10)

Tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di organismi geneticamente modificati presenti in prodotti sono esenti dai requisiti di etichettatura e di tracciabilità, se rientrano nei limiti fissati dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (5).

(11)

In base al parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, per gli usi previsti del prodotto non è necessario stabilire condizioni specifiche di manipolazione e confezione del prodotto o misure di protezione di particolari ecosistemi, ambienti o aree geografiche.

(12)

Alla luce del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare occorre istituire un sistema di gestione adeguato per evitare che i semi di colza GT73 entrino in contatto con le colture.

(13)

Prima dell’immissione in commercio del prodotto, si applicano tutte le misure necessarie per garantirne l’etichettatura e la tracciabilità in tutte le fasi dell’immissione in commercio, garantendo la possibilità di effettuare verifiche con una metodologia di rilevazione adeguata e convalidata.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30 della direttiva 2001/18/CE; la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta sulle misure in questione. Poiché allo scadere del termine stabilito all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato l’atto di esecuzione proposto né ha manifestato la sua opposizione alla proposta a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6), la Commissione deve adottare l’atto di esecuzione proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione

Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1829/2003, la competente autorità dei Paesi Bassi rilascia l’autorizzazione scritta all’immissione in commercio, ai sensi della presente decisione, del prodotto identificato all’articolo 2, notificato dalla Monsanto Europe SA (riferimento C/NL/98/11).

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, detta autorizzazione indica specificamente le condizioni cui essa è subordinata, esplicitate agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Prodotto

1.   Gli organismi geneticamente modificati immessi in commercio come tali o come ingredienti di altri prodotti (di seguito «prodotto») sono semi di colza (Brassica napus L.) tollerante all’erbicida glifosato, ottenuti dalla linea di colza GT73 trasformata con Agrobacterium tumefaciens utilizzando il vettore «PV-BNGT04». Il prodotto contiene il seguente DNA in due cassette:

a)

cassetta 1:

un gene 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintetasi (epsps) isolato dal ceppo CP4 di Agrobacterium sp. (CP4 EPSPS), che conferisce tolleranza al glifosato, sotto il controllo del promotore modificato del virus del mosaico della scrofularia (P-CMoVb), sequenze di terminazione del gene rbcS E9 del pisello che codifica per la piccola subunità di ribulosio bisfosfato carbossilasi/ossigenasi e la sequenza N-terminale del peptide di transito cloroplastico CTP2 del gene epsps di Arabidopsis thaliana;

b)

cassetta 2:

la variante 247 del gene originario glifosato ossidoreduttasi (goxv247) derivata dal ceppo LBAA di Ochrobactrum anthropi, che conferisce tolleranza al glifosato, sotto il controllo del promotore modificato del virus del mosaico della scrofularia (P-CMoVb), sequenze di terminazione di Agrobacterium tumefaciens e la sequenza N-terminale del peptide di transito cloroplastico CTP1 del gene ribulosio bisfosfato carbossilasi/ossigenasi (Arab-ssu1a) di Arabidopsis thaliana.

Il prodotto non contiene il gene per l’adeniltransferasi (aad) che codifica per la resistenza a streptomicina e spectinomicina, presente nel vettore di trasformazione usato.

2.   L’identificatore unico del prodotto è MON-00073-7.

3.   L’autorizzazione riguarda semi di progenie derivate da incroci della linea GT73 della colza con qualsiasi colza ottenuta con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri prodotti.

Articolo 3

Condizioni per l’immissione in commercio

Il prodotto può essere usato come qualsiasi altra colza, eccetto che per la coltura e l’impiego come prodotto alimentare o ingrediente di prodotti alimentari, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni:

a)

l’autorizzazione è valida per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio della stessa;

b)

l’identificatore unico del prodotto è MON-00073-7;

c)

fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto, il suo materiale genetico o il materiale di riferimento;

d)

la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene colza GT73 geneticamente modificata» deve figurare su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non determinino una soglia al di sotto della quale tale informazione non sia richiesta;

e)

finché non sia stata rilasciata un’autorizzazione a immettere in commercio il prodotto a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un’etichetta o in un documento che correda il prodotto.

Articolo 4

Monitoraggio

1.   Durante l’intero periodo di validità dell’autorizzazione, il titolare della stessa garantisce che il piano di monitoraggio contenuto nella notifica e destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o animale o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso del prodotto sia messo in atto e applicato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio dello stesso, comprese le opportune misure di gestione in caso di disseminazione accidentale di semi.

3.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati delle attività di monitoraggio.

4.   Fatto salvo l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio notificato deve, se opportuno e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro al quale è stata inviata la notifica originaria, essere modificato dal titolare dell’autorizzazione alla luce dei risultati delle attività di monitoraggio.

5.   Il titolare dell’autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:

a)

le reti di monitoraggio esistenti, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per la sorveglianza generale del prodotto;

b)

tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione le informazioni in questione prima della data di presentazione della relazione sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui un metodo di rilevazione specifico per la colza GT73 è convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 e specificato nel regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione (7) recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(3)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 14.


3.9.2005   

IT

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L 228/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2005

relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella spp. fra gli esemplari da carne di Gallus gallus da realizzare negli Stati membri

[notificata con il numero C(2005) 3276]

(2005/636/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione 90/424/CEE, la Comunità intraprende o aiuta gli Stati membri a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario e per promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

(2)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), dev’essere fissato un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella fra gli esemplari da carne di Gallus gallus («polli da carne») entro la fine del 2006.

(3)

Per fissare l'obiettivo comunitario devono essere disponibili dati comparabili sulla diffusione della salmonella nelle popolazioni di polli da carne nei diversi Stati membri. Tali informazioni non sono disponibili ed occorre pertanto eseguire uno studio specifico per controllare la diffusione della salmonella fra i polli da carne per un periodo di tempo appropriato, al fine di tener conto delle possibili variazioni stagionali.

(4)

Lo studio deve fornire le informazioni tecniche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria. Considerata l’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della salmonella fra i polli da carne negli Stati membri, è opportuno che la Comunità aiuti finanziariamente gli Stati a realizzare le specifiche prescrizioni dell’indagine. Entro un tetto massimo, un rimborso del 100 % delle spese sostenute per le analisi di laboratorio è da considerarsi adeguato. Tutti gli altri costi, ad esempio di campionamento, di viaggio, amministrativi, ecc., dovrebbero essere esclusi da qualsiasi contributo finanziario della Comunità.

(5)

Un contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a patto che l’indagine venga svolta conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario e purché siano rispettate talune altre condizioni.

(6)

Un contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti.

(7)

Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario per l'euro (3).

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo dell’indagine e disposizioni generali

1.   Viene eseguita un’indagine per valutare la diffusione della Salmonella spp. in tutta la Comunità fra gli esemplari da carne di Gallus gallus (di seguito «polli da carne») campionati nelle tre settimane che precedono la partenza dall’allevamento prescelto per il macello (di seguito «indagine»).

2.   I risultati dell’indagine saranno utilizzati per fissare gli obiettivi comunitari di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

3.   L’indagine coprirà un periodo di un anno a partire dal 1o ottobre 2005.

4.   Ai fini della presente decisione il termine «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 2

Schema del campionamento

1.   Il campionamento necessario ai fini dell’indagine è organizzato dagli Stati membri ed effettuato dal 1o ottobre 2005 presso allevamenti che ospitano almeno 5 000 esemplari. In ciascun allevamento prescelto è campionato un gruppo di polli da carne di età adeguata.

Tuttavia nei paesi in cui il numero previsto di gruppi da campionare è più elevato del numero delle aziende con più di 5 000 esemplari, per raggiungere il numero previsto si possono campionare fino a quattro gruppi nello stesso allevamento. Se possibile, i gruppi ulteriori di uno stesso allevamento dovrebbero provenire da locali di stabulazione diversi ed essere campionati in stagioni diverse.

Se il numero dei gruppi da campionare è ancora insufficiente, possono anche essere prescelti allevamenti gradualmente inferiori fino a raggiungere, se possibile, il numero di 154 gruppi.

Se il numero dei gruppi da campionare è ancora insufficiente, si possono campionare più di quattro gruppi nello stesso allevamento, privilegiando gli allevamenti di maggiori dimensioni.

Per i paesi in cui meno dell’80 % dei polli da carne è ospite di allevamenti di più di 5 000 esemplari, possono essere prescelti dall’inizio allevamenti gradualmente inferiori.

2.   Il campionamento è effettuato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.

Articolo 3

Rilevazione della Salmonella spp. e sierotipizzazione degli isolati pertinenti

1.   La rilevazione della Salmonella spp. e la sierotipizzazione degli isolati pertinenti si effettuano nei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella.

Tuttavia, qualora un laboratorio nazionale di riferimento non sia in grado di compiere tutte le analisi o non esegua esso stesso abitualmente le analisi, le autorità competenti possono chiedere ad un numero limitato di altri laboratori che partecipano ai controlli ufficiali della salmonella di effettuare le analisi.

Tali laboratori devono avere una comprovata esperienza nell’uso del metodo di rilevazione necessario, devono applicare un sistema di garanzia della qualità conforme allo standard ISO 7025 e sottoporsi alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.

2.   La rilevazione della Salmonella spp. viene eseguita conformemente al metodo raccomandato a tal fine dal laboratorio comunitario di riferimento.

3.   La sierotipizzazione degli isolati pertinenti viene eseguita secondo il sistema Kaufmann-White.

Articolo 4

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

1.   L’autorità nazionale responsabile della stesura della relazione nazionale annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’articolo 3 della presente decisione sulla base dello schema di campionamento di cui all’articolo 2, e riferisce tutti i dati indispensabili unitamente alla propria valutazione alla Commissione.

2.   Tutti i dati pertinenti raccolti ai fini dell’indagine sono forniti dagli Stati membri all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, su richiesta della Commissione.

3.   I risultati e i dati nazionali aggregati sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.

Articolo 5

Specifiche tecniche

I compiti e le attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione sono svolti conformemente alle specifiche tecniche presentate durante la riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 19 luglio 2005 e pubblicati sul sito Internet della Commissione (http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/index_en.htm).

Articolo 6

Entità del contributo finanziario della Comunità

1.   La Comunità fornisce un contributo finanziario per le spese di analisi di laboratorio sostenute dagli Stati membri, cioè per la rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e per la sierotipizzazione degli isolati pertinenti.

2.   L’importo massimo del contributo finanziario della Comunità è di 20 EUR per analisi di rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e di 30 EUR per sierotipizzazione di isolati pertinenti.

3.   Il contributo finanziario della Comunità non supera gli importi stabiliti all’allegato I per la durata dell’indagine.

Articolo 7

Condizioni di assegnazione di un contributo finanziario della Comunità

1.   Il contributo finanziario di cui all’articolo 6 viene assegnato agli Stati membri a condizione che l’indagine sia eseguita in conformità delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, comprese le norme sulla concorrenza e sull’assegnazione degli appalti pubblici, e purché siano osservate le seguenti condizioni:

a)

entro il 1o ottobre 2005 entrano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esecuzione dell’indagine;

b)

entro il 31 gennaio 2006 viene consegnata una relazione sui primi tre mesi di indagine;

c)

al più tardi entro il 31 ottobre 2006 viene consegnata una relazione definitiva sull’esecuzione tecnica dell’indagine, accompagnata dai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti durante il periodo 1o ottobre 2005-30 settembre 2006; la documentazione delle spese sostenute deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato II;

d)

l’indagine viene eseguita in modo efficace.

2.   A richiesta dello Stato membro interessato può essere versato un anticipo del 50 % dell’importo complessivo di cui all’allegato I.

3.   La mancata osservanza della scadenza di cui al paragrafo 1, lettera c), comporta una graduale riduzione del contributo finanziario assegnato, pari al 25 % dell’importo complessivo entro il 15 novembre 2006, al 50 % entro il 1 dicembre 2006 e al 100 % entro il 15 dicembre 2006.

Articolo 8

Tasso di conversione per le domande in moneta nazionale

Il tasso di conversione per le domande presentate in moneta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n+1» o il primo giorno utile precedente per il quale si è fissato un tasso.

Articolo 9

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12).

(3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(4)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.


ALLEGATO I

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità agli Stati membri

(in EUR)

Stato membro

Importo

Belgio — BE

53 940

Repubblica ceca — CZ

50 605

Danimarca — DK

46 545

Germania — DE

54 085

Estonia — EE

22 330

Grecia — EL

54 375

Spagna — ES

55 390

Francia — FR

55 535

Irlanda — IE

49 300

Italia — IT

54 665

Cipro — CY

45 675

Lettonia — LV

22 330

Lituania — LT

22 330

Lussemburgo — LU

5 800

Ungheria — HU

50 605

Malta — MT

22 330

Paesi Bassi — NL

54 085

Austria — AT

51 620

Polonia — PL

55 245

Portogallo — PT

54 085

Slovenia — SI

51 040

Slovacchia — SK

44 660

Finlandia — FI

45 530

Svezia — SE

44 080

Regno Unito — UK

54 375

Totale

1 120 560


ALLEGATO II

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3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/19


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

relativa alle misure che il titolare dell’autorizzazione deve adottare per prevenire eventuali danni alla salute e all’ambiente in caso di emissione accidentale di una colza (Brassica napus L., linea GT73 — MON-00073-7) geneticamente modificata per migliorarne la tolleranza al glifosato

[notificata con il numero C(2005) 3073]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2005/637/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 gennaio 2003, la Commissione ha ricevuto, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, terzo comma, e 14, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1) una richiesta di immissione in commercio di un prodotto a base di colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linea GT73 — MON-00073-7) accompagnata da una relazione di valutazione favorevole proveniente dall’autorità competente del Regno dei Paesi Bassi.

(2)

La Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione a tutti gli altri Stati membri e taluni di essi hanno sollevato e mantenuto obiezioni nei confronti della suddetta relazione per quanto concerne la caratterizzazione molecolare, il potenziale allergizzante, il controllo, l’etichettatura e la conservazione del prodotto. In casi come questi, la Commissione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/18/CE, deve adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva, alla quale si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (2) nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(3)

Nel febbraio 2005, l’Istituto giapponese di studi ambientali ha pubblicato una relazione che segnalava la presenza accidentale di colza geneticamente modificata per migliorarne la tolleranza nei confronti di un diserbante nei pressi di cinque delle sei installazioni portuali nelle quali erano stati effettuati campionamenti.

(4)

È necessario prevenire il riprodursi di situazioni identiche all’interno dell’Unione europea, in particolare per evitare eventuali danni alla salute e all’ambiente in caso di emissione accidentale di colza MON-00073-7 nel corso di operazioni di trasporto, stoccaggio, manipolazione nell’ambiente e trasformazione in prodotti derivati.

(5)

In questo contesto, il titolare dell’autorizzazione è la persona più indicata per comunicare direttamente agli operatori e agli utilizzatori informazioni sulle caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto, e sulle condizioni di monitoraggio dello stesso, comprese le opportune misure di gestione da adottare in caso di emissione accidentale di semi.

(6)

La Commissione ritiene preferibile, di conseguenza, che la decisione relativa all’immissione in commercio della colza MON-00073-7 sia corredata da linee guida tecniche specifiche destinate a prevenire eventuali danni alla salute e all’ambiente in caso di emissione accidentale del suddetto prodotto,

RACCOMANDA:

Articolo 1

L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione relativa all’immissione in commercio di una colza (Brassica napus L., linea GT73 — MON-00073-7) geneticamente modificata per migliorarne la tolleranza al glifosato, deve avvenire nel rispetto delle misure elencate in allegato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

1.

Il titolare dell’autorizzazione è invitato a comunicare agli operatori comunitari che manipolano e trasformano miscele di semi di colza di importazione, che potrebbero contenere colza MON-00073-7, che:

a)

alla colza MON-00073-7 è stata concessa l’autorizzazione per l’importazione e l’uso nella Comunità, a norma della definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione; e

b)

tra le condizioni per l’autorizzazione rientra l’attuazione di un piano generale di monitoraggio relativo ad eventuali effetti nocivi dovuti all’immissione in commercio della colza MON-00073-7 per gli usi indicati sopra.

2.

Il titolare dell’autorizzazione è invitato a trasmettere agli operatori il nominativo di una persona di contatto nel suo paese cui si possano comunicare eventuali effetti nocivi.

3.

Il titolare dell’autorizzazione è invitato ad informare gli operatori che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato, sulla base degli usi previsti, la possibilità e le conseguenze dell’emissione accidentale di colza MON-00073-7. Il titolare dell’autorizzazione è invitato a mantenere rapporti regolari con gli operatori per accertarsi che questi siano informati di eventuali modifiche della prassi attuale che possano incidere sulle conclusioni della valutazione di rischio ambientale.

4.

Il titolare dell’autorizzazione è invitato ad accertarsi che gli operatori sono consapevoli della possibilità che l’emissione accidentale di semi di colza importati nei porti e negli impianti di macinazione può provocare la germinazione e l’espansione di piante spontanee contenenti colza MON-00073-7.

5.

Qualora le piante spontanee di colza contengano MON-00073-7, il titolare dell’autorizzazione è invitato a:

a)

informare gli operatori dell’obbligo di eliminare tali piante per ridurre al minimo le possibilità di effetti nocivi dovuti alla colza MON-00073-7;

b)

fornire agli operatori piani adeguati per eliminare le piante spontanee di colza che contengono colza MON-00073-7.

6.

Gli Stati membri possono, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE e della lettera C, punto 1.6, dell’allegato alla decisione 2002/811/CE del Consiglio (1), svolgere controlli e/o monitoraggi supplementari in merito ad un’emissione accidentale di semi di colza MON-00073-7 e all’individuazione di potenziali effetti nocivi dovuti a tale emissione.


(1)  GU L 280 del 18.10.2002, pag. 27.