ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 342/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
113,3 |
204 |
63,7 |
|
212 |
157,6 |
|
624 |
152,4 |
|
999 |
121,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
173,3 |
068 |
152,0 |
|
204 |
116,1 |
|
220 |
230,6 |
|
999 |
168,0 |
|
0709 10 00 |
220 |
36,6 |
999 |
36,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
176,0 |
204 |
166,7 |
|
999 |
171,4 |
|
0805 10 20 |
052 |
51,9 |
204 |
48,7 |
|
212 |
51,5 |
|
220 |
42,3 |
|
421 |
41,3 |
|
624 |
63,8 |
|
999 |
49,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
52,6 |
999 |
52,6 |
|
0808 10 80 |
400 |
113,1 |
404 |
96,0 |
|
512 |
104,8 |
|
524 |
56,8 |
|
528 |
87,2 |
|
720 |
56,4 |
|
999 |
85,7 |
|
0808 20 50 |
388 |
76,0 |
400 |
95,2 |
|
512 |
49,0 |
|
528 |
65,3 |
|
999 |
71,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 343/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
(3) |
La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95. |
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio. |
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). |
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 344/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
(3) |
Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
(3) GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto
N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
(EUR/t) |
|||||||
Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 3 |
1o term. 4 |
2o term. 5 |
3o term. 6 |
4o term. 7 |
5o term. 8 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(EUR/t) |
|||||||
Codice prodotto |
Destinazione |
6o term. 9 |
7o term. 10 |
8o term. 11 |
9o term. 12 |
10o term. 1 |
12o term. 2 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 345/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 333/2005 della Commissione (2). |
(2) |
In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore. |
(3) |
Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1784/2003, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 53 del 26.2.2005, pag. 18.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
(EUR/t) |
|||||||||||||||||
Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 3 |
1o term. 4 |
2o term. 5 |
3o term. 6 |
4o term. 7 |
5o term. 8 |
6o term. 9 |
|||||||||
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 0,92 |
– 10,00 |
— |
— |
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1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 0,92 |
– 20,00 |
— |
— |
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1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
– 0,46 |
– 0,92 |
– 0,92 |
– 40,00 |
— |
— |
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1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
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1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
– 0,63 |
– 1,26 |
– 1,26 |
– 15,00 |
— |
— |
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1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
– 0,59 |
– 1,18 |
– 1,18 |
– 15,00 |
— |
— |
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1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
– 0,54 |
– 1,09 |
– 1,09 |
– 15,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
– 0,50 |
– 1,00 |
– 1,00 |
– 15,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
– 0,47 |
– 0,94 |
– 0,94 |
– 15,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
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— |
— |
— |
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1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
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1103 11 90 9800 |
— |
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NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
|
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 346/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 19,129 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 347/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 20 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi. |
(2) |
A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione. |
(3) |
In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i mesi di marzo e aprile 2005 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/11 |
REGOLAMENTO (CE) n. 348/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (2), stabilisce i periodi di validità dei titoli di esportazione. |
(2) |
È probabile che la riduzione dei prezzi di intervento per il burro e il latte scremato in polvere dal 1o luglio 2005 comporti un calo dei prezzi sul mercato per i prodotti lattiero-caseari nella campagna di commercializzazione 2005/2006. |
(3) |
Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un’applicazione speculativa del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore lattiero-caseario, occorre che la validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sia limitata al 30 giugno 2005. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui alle lettere da a) a d) di detto articolo, richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono validi sino al 30 giugno 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 349/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli 3, 4, 6 e 11 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ad alcune spese nel settore veterinario (2), dispongono che gli Stati membri possano beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità per l’eradicazione delle malattie, nel rispetto di alcune regole e nelle situazioni previste da detti articoli. |
(2) |
L’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 5, di tale decisione precisano che le decisioni relative a tale partecipazione finanziaria dovranno definire le spese ammissibili e gli articoli 4 e 11 rinviano alle disposizioni dell’articolo 3, segnatamente in tema di procedura. |
(3) |
L’articolo 40 bis della decisione 90/424/CEE dispone che le spese finanziate in forza della stessa decisione siano gestite direttamente dalla Commissione, ormai in conformità dell’articolo 148 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3). |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1258/1999 non stabilisce tuttavia regole sulla gestione di tali finanziamenti. La decisione 90/424/CEE determina inoltre le condizioni di ammissibilità alla partecipazione finanziaria della Comunità. Dette condizioni devono essere precisate. |
(5) |
Al fine di semplificare e rendere più trasparente la gestione finanziaria di detti finanziamenti nonché garantire agli Stati membri parità di trattamento ed evitare il rischio di sovrastimare animali o prodotti indennizzabili, appare giustificato precisare e fissare le regole applicabili alle domande di rimborso presentate dagli Stati membri, soprattutto riguardo al termine di pagamento dei proprietari degli animali o dei prodotti e agli importi per i quali è possibile fruire di un finanziamento comunitario. |
(6) |
Per garantire una sana gestione finanziaria è opportuno poter disporre rapidamente di informazioni relative alla gestione della malattia, in particolare stime regolari sulle spese sostenute dagli Stati membri. |
(7) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999, le iniziative prese in campo veterinario e fitosanitario a norma dei regolamenti comunitari sono finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento di cui sopra. |
(8) |
Viste le particolarità dell’allevamento degli equidi e le loro conseguenze ai fini della gestione delle malattie che possono colpirli, è opportuno escludere gli equidi dall’ambito di applicazione del presente regolamento, fatte salve le disposizioni della decisione 90/424/CEE. |
(9) |
Occorre precisare il tasso da applicare per la conversione delle domande di rimborso presentate in moneta nazionale, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio del 15 dicembre 1998 che istituisce il regime agrimonetario dell’euro (4). |
(10) |
In fatto di controlli finanziari è importante precisare le modalità di esecuzione di tali controlli. |
(11) |
La Commissione deve avere la facoltà di modificare i termini e le riduzioni delle spese ammissibili di cui al presente regolamento, nel caso in cui gli Stati membri adducano motivazioni fondate, in particolare per quanto concerne l’adattamento delle prescrizioni amministrative alle disposizioni del presente regolamento. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMNETO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle partecipazioni finanziarie della Comunità di cui beneficiano gli Stati membri per le spese ammissibili previste dagli articoli da 3 a 5 del presente regolamento relativamente ai provvedimenti di eradicazione delle malattie nelle situazioni contemplate dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, escluse le malattie che colpiscono gli equidi, nonché dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della stessa decisione 90/424/CEE.
2. Fatta salva l’adozione di criteri supplementari di ammissibilità che possano essere stabiliti dalle decisioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, ed all’articolo 11, paragrafo 4, della decisione 90/424/CEE (di seguito «decisioni specifiche»), l’applicazione del presente regolamento può essere estesa, nel quadro di tali decisioni, al finanziamento di provvedimenti non previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, in particolare:
a) |
al provvedimento d’indennizzo di cui all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto v), della decisione 90/424/CEE in caso di vaccinazione, |
b) |
alle spese operative collegate ai provvedimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2 bis, e dall’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. |
3. Il presente regolamento non pregiudica il principio in base al quale l’ammissione ad una partecipazione finanziaria della Comunità delle spese sostenute e pagate dagli Stati membri è subordinata al rispetto delle norme comunitarie.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione s’intende per:
a) |
«indennizzo rapido ed adeguato»: il versamento, entro 90 giorni dall’abbattimento degli animali, di un’indennità corrispondente al prezzo di mercato; |
b) |
«prezzo di mercato»: il prezzo che il proprietario avrebbe potuto ottenere in condizioni normali per l’animale, immediatamente prima della sua contaminazione o del suo abbattimento, tenuto conto dell’idoneità, della qualità e dell’età; |
c) |
«spese ragionevoli»: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi a prezzi non sproporzionati rispetto al prezzo di mercato in vigore prima dell’accertamento della malattia; |
d) |
«spese necessarie»: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), della decisione 90/424/CEE, di cui si siano dimostrati la natura e il rapporto diretto con le spese ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento; |
e) |
«abbattimento obbligatorio»: gli abbattimenti obbligatori nei focolai dichiarati nonché gli abbattimenti preventivi (contatti, vicinanza, sospetto, vaccinazione soppressiva) che vengano espressamente ordinati od eseguiti sulla base di un rischio sanitario specifico. |
Le definizioni di cui alle lettere da a) a d) si applicano altresì nel caso di distruzione obbligatoria delle uova.
Articolo 3
Spese ammissibili alla partecipazione finanziaria della Comunità
Lo Stato membro beneficia di una partecipazione finanziaria della Comunità per:
a) |
l'indennizzo rapido ed adeguato dei proprietari costretti a procedere all’abbattimento obbligatorio di loro animali, ovvero alla distruzione obbligatoria delle` uova, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione 90/424/CEE; |
b) |
le spese operative pagate e connesse ai provvedimenti obbligatori di abbattimento e di distruzione degli animali e dei prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali e alla pulizia e alla disinfezione o, all’occorrenza, alla distruzione degli impianti contaminati, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), della decisione 90/424/CEE; |
c) |
le spese pagate e connesse ad altri provvedimenti, adottati nell’ambito ed a norma di decisioni specifiche che prevedano la partecipazione finanziaria della Comunità in particolare le spese relative ad eventuali provvedimenti di vaccinazione. |
Articolo 4
Calcolo del valore massimo ammissibile dell’indennità per animale
1. Il valore unitario per animale o prodotto di cui si tiene conto ai fini del calcolo della partecipazione finanziaria della Comunità è limitato al valore unitario medio calcolato in base all’importo totale dell’indennizzo corrisposto per gli animali o i prodotti interessati, diviso per il numero degli animali o dei prodotti stessi. Tale importo non può eccedere i seguenti massimali:
— |
900 EUR per bovino abbattuto, |
— |
125 EUR per suino abbattuto, |
— |
100 EUR per ovino o caprino abbattuto, |
— |
2,20 EUR per gallina ovaiola abbattuta e 1,20 EUR per gallina da carne abbattuta, |
— |
0,20 EUR per uovo da cova distrutto e 0,04 EUR per uovo da consumo distrutto. |
Quando il valore unitario medio calcolato oltrepassi i massimali di cui al primo comma ed i prezzi di mercato comunicati dallo Stato membro a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, nonché le osservazioni effettuate nel corso dei controlli di cui all’articolo 10 lo giustifichino, la Commissione assume il valore calcolato come base per il calcolo della partecipazione comunitaria.
2. I massimali di cui al paragrafo 1 sono aggiornati e completati dalla Commissione per tutte le categorie di animali e di prodotti o per parte di esse, in considerazione dell’andamento delle condizioni del mercato e in particolare del tasso d’inflazione.
Articolo 5
Calcolo della partecipazione comunitaria alle spese operative
1. La partecipazione finanziaria della Comunità per le spese di cui all’articolo 3, lettere b) e c), riguarda soltanto le spese necessarie e ragionevoli costituenti spese ammissibili ai sensi dell’allegato I.
2. Il calcolo dell’importo della partecipazione finanziaria della Comunità deve escludere, dalle spese presentate dallo Stato membro, le seguenti spese:
a) |
l’imposta sul valore aggiunto ed altre tasse; |
b) |
le retribuzioni dei dipendenti o degli agenti pubblici; |
c) |
le spese collegate all’impiego di beni pubblici, segnatamente per quanto riguarda i mezzi di trasporto, ad eccezione degli articoli di consumo; |
d) |
gli indennizzi risultanti da abbattimenti non obbligatori; |
e) |
gli indennizzi cumulati con altri sostegni comunitari, quali i premi di abbattimento, in violazione delle regole comunitarie; |
f) |
gli indennizzi connessi alla distruzione o al rinnovo degli edifici di produzione, i costi infrastrutturali ed i costi connessi alle perdite economiche ed alla disoccupazione derivanti dalla presenza della malattia o dal divieto di ripopolamento. |
Articolo 6
Informazioni preliminari per la concessione della partecipazione finanziaria della Comunità
1. Quando sul territorio di uno Stato membro si verifichi una delle situazioni contemplate dall’articolo 1, paragrafo 1, tale Stato informa la Commissione, entro 30 giorni dalla conferma ufficiale del primo focolaio, in merito alle categorie di animali o di prodotti interessati e ai prezzi di mercato constatati per ognuna di tali categorie.
2. Entro due mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e successivamente ogni due mesi lo Stato membro trasmette, sotto forma di file informatico avente il formato prescritto dall’allegato IIa, le seguenti informazioni fondamentali sul costo degli indennizzi: il numero di animali abbattuti per categoria, ovvero il numero di uova distrutte, nonché l’importo totale degli indennizzi già concessi per ciascuna categoria.
3. Entro tre mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e in seguito ogni due mesi lo Stato membro trasmette, sotto forma di file informatico avente il formato prescritto dall’allegato IIb, le seguenti informazioni fondamentali sui costi operativi: gli importi pagati per l’abbattimento, il trasporto e la distruzione di carcasse, uova e latte, per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione degli impianti, nonché per la distruzione degli alimenti ed eventualmente delle attrezzature.
Articolo 7
Condizioni dei versamenti e documenti giustificativi
1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 3 viene versato sulla base dei seguenti elementi:
a) |
una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria presentata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo; |
b) |
i documenti giustificativi di cui all’allegato V, da cui risultino i costi delle diverse azioni per le quali viene richiesto il contributo comunitario; |
c) |
una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui gli animali sono stati abbattuti o distrutti; |
d) |
all’occorrenza, i risultati dei controlli di cui all’articolo 10. |
A richiesta, i documenti giustificativi di cui al punto b) e tutte le informazioni pertinenti, anche di natura commerciale, sono messi a disposizione della Commissione per eventuali controlli in loco svolti dalla stessa.
2. La parte «indennizzo adeguato» della relazione finanziaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), deve essere presentata sotto forma di file informatico secondo il formato previsto dall’allegato III entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della decisione specifica riguardante la messa a disposizione del contributo finanziario.
La parte «costi operativi» della relazione finanziaria di cui al paragrafo 1, punto a), è presentata sotto forma di file informatico a norma dell’allegato IV entro sei mesi a decorrere dalla data di accertamento dell’ultimo focolaio.
La Commissione può prorogare i termini stabiliti nel primo e secondo comma, qualora gli Stati membri adducano motivazioni obiettive e fondate.
3. Gli Stati membri adottano, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, i provvedimenti necessari per:
a) |
verificare l’effettività e la regolarità delle operazioni finanziate per eradicare la malattia; |
b) |
prevenire e perseguire le irregolarità; |
c) |
recuperare le somme perdute in seguito ad irregolarità o negligenze; |
d) |
procedere all’indennizzo rapido ed adeguato dei proprietari di cui all’artico 3, punto a); |
e) |
organizzare in anticipo modalità di attivazione e di acquisto pubblico dei servizi e delle attrezzature del caso indispensabili per la gestione delle crisi, per quanto riguarda segnatamente l’abbattimento degli animali, il trasporto, la distruzione delle carcasse, delle uova e dei prodotti, la pulitura e la disinfezione, ai fini di una buona gestione finanziaria delle proprie spese. |
Gli Stati membri informano la Commissione, a richiesta di quest’ultima, circa i provvedimenti presi a tale scopo.
4. La domanda ufficiale di rimborso indica in ogni caso la situazione relativa ai procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali riguardanti le operazioni finanziate, in particolare i casi non conclusi, gli importi finanziari in questione ed i motivi di tali procedimenti.
Articolo 8
Tasso di conversione
Il tasso di conversione da prendere in considerazione per le domande di rimborso presentate in moneta nazionale, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98, nel mese «n» è quello del decimo giorno del mese «n+1», ovvero quello del primo giorno precedente per il quale è disponibile un tasso.
Articolo 9
Riduzioni delle spese ammissibili
1. Il mancato rispetto, da parte delle autorità interessate, dei termini di cui all’articolo 6 può comportare una riduzione delle spese ammissibili fino al 5 %, in funzione della qualità dell’informazione raccolta e delle dimensioni dell’epizoozia dichiarata.
2. Il ritardo rispetto ai termini di presentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, comporta una riduzione del contributo finanziario della Comunità del 25 % per ciascun mese civile di ritardo.
3. Laddove le autorità competenti effettuino pagamenti degli indennizzi al di fuori del termine previsto dall’articolo 2, lettera a), si applicano le norme seguenti:
a) |
25 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova; |
b) |
50 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova; |
c) |
75 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova; |
d) |
100 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati oltre 135 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova. |
La Commissione può tuttavia applicare uno scaglionamento differente dei termini e/o tassi di riduzione inferiori o nulli nel caso in cui gli Stati membri adducano giustificazioni obiettive e fondate.
4. In caso di contestazione dell’indennizzo da parte dei beneficiari, i termini di cui al paragrafo 3 vengono sospesi per i casi di cui trattasi.
Articolo 10
Controlli
In collaborazione con le autorità competenti la Commissione può effettuare controlli sull’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 3 ed all’articolo 7, paragrafo 3, e sull’ammissibilità delle relative spese, nonché controlli in loco nello Stato membro.
I controlli possono consistere segnatamente in controlli documentali e nella verifica della coerenza dei fascicoli contabili per quanto riguarda i prezzi, il numero, l’età ed il peso degli animali, data di deposizione delle uova, fatture recenti, registri delle aziende zootecniche, bollette di carico e di trasporto.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO I
Spese ammissibili contemplate dall’articolo 5, paragrafo 1
1. |
Spese connesse all’abbattimento obbligatorio degli animali:
|
2. |
Spese connesse alla distruzione delle carcasse e/o delle uova:
|
3. |
Spese connesse alla pulitura (1), alla disinfezione (1) e alla disinfestazione degli impianti:
|
4. |
Spese connesse alla distruzione degli alimenti per animali contaminati (1) e/o del latte (1):
|
5. |
Spese connesse all’indennizzo per distruzione delle attrezzature contaminate al valore di mercato (1). |
6. |
Nel quadro della vaccinazione le spese ammissibili possono coprire gli stipendi e gli onorari del personale specificamente assunto, i beni di consumo e le attrezzature specifiche utilizzate per la vaccinazione nonché all’occorrenza l’acquisto dei vaccini da parte dello Stato membro nel caso in cui la Comunità non sia in grado di fornire i vaccini necessari per l’eradicazione della malattia. |
(1) Non applicabile nel caso della febbre catarrale degli ovini.
ALLEGATO IIa
Informazioni preliminari per la concessione di un contributo finanziario della Comunità
(nome della malattia) (anno) (Stato membro): indennizzo
Tipo d’animali o prodotti |
Numero |
Indennizzo (in valuta nazionale) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO IIb
Informazioni preliminari per la concessione di un contributo finanziario della Comunità
(nome della malattia) (anno) (Stato membro): costi operativi
Tipo d’intervento |
Importo (in moneta nazionale) |
||
Abbattimento |
|
||
Trasporto di: |
|||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
Distruzione di: |
|||
|
… |
||
|
… |
||
|
… |
||
Distruzione di alimenti |
|
||
Distruzione di materiali |
|
||
Pulitura |
|
||
Disinfezione/disinfestazione |
|
||
Totale |
|
ALLEGATO III
Domanda di contributo all’indennizzo del costo degli animali obbligatoriamente abbattuti e delle uova obbligatoriamente distrutte
N. di focolaio |
Contatto con il focolaio |
Altro |
Numero di identificazione dell’azienda |
Allevatore |
Ubicazione dell’impianto |
Proprietario degli animali |
Data di abbattimento |
Abbattimento |
Metodo di distruzione |
Peso al momento della distruzione |
Numero di animali per specie |
Importo versato per specie |
Altri costi direttamente sostenuti dall’allevatore (IVA esclusa) |
Indennizzo totale (IVA esclusa) |
Data di pagamento |
|||||||||||
|
|
|
|
Cognome |
Nome |
|
Cognome |
Nome |
|
Fattoria |
Mattatoio |
Squartamento |
Incenerimento in loco |
Altro (precisare) |
|
scrofe |
verri |
maialini |
maiali |
scrofe |
verri |
maialini |
maiali |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
N. di focolaio |
Contatto con il focolaio |
Altro |
Numero di identificazione dell’azienda |
Allevatore |
Ubicazione dell’impianto |
Proprietario degli animali |
Data di abbattimento |
Abbattimento |
Metodo di distruzione |
Peso al momento della distruzione |
Numero di animali per specie |
Importo versato per specie |
Altri costi direttamente sostenuti dall’allevatore (IVA esclusa) |
Indennizzo totale (IVA esclusa) |
Data di pagamento |
|||||||||||
|
|
|
|
Cognome |
Nome |
|
Cognome |
Nome |
|
Fattoria |
Mattatoio |
Squartamento |
Incenerimento in loco |
Altro (precisare) |
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mucche (1) |
giovenche |
vitelli |
tori |
mucche |
giovenche |
vitelli |
tori |
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N. di focolaio |
Contatto con il focolaio |
Altro |
Numero di identificazione dell’azienda |
Allevatore |
Ubicazione dell’impianto |
Proprietario degli animali |
Data di abbattimento |
Abbattimento |
Metodo di distruzione |
Peso al momento della distruzione |
Numero di animali per specie |
Importo versato per specie |
Altri costi direttamente sostenuti dall’allevatore (IVA esclusa) |
Indennizzo totale (IVA esclusa) |
Data di pagamento |
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Cognome |
Nome |
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Cognome |
Nome |
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Fattoria |
Mattatoio |
Squartamento |
Incenerimento in loco |
Altro (precisare) |
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pecore |
capre |
altri |
pecore |
capre |
altri |
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pecore |
montoni |
agnelli |
capre |
becchi |
capretti |
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pecore |
montoni |
agnelli |
capre |
becchi |
capretti |
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N. di focolaio |
Contatto con il focolaio |
Altre |
Numero di identificazione dell’azienda |
Allevatore |
Ubicazione dell’impianto |
Proprietario degli animali |
Data di abbattimento |
Abbattimento |
Metodo di distruzione |
Peso al momento della distruzione |
Numero di animali per specie |
Importo versato per specie |
Altri costi direttamente sostenuti dall’allevatore (IVA esclusa) |
Indennizzo totale (IVA esclusa) |
Data di pagamento |
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Cognome |
Nome |
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Cognome |
Nome |
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Fattoria |
Mattatoio |
Squartamento |
Incenerimento in loco |
Altro (precisare) |
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galline |
pollame |
altri |
galline |
pollame |
altri |
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ovaiole |
da carne |
da riproduzione |
anatre |
oche |
tacchini |
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ovaiole |
da carne |
da riproduzione |
anatre |
oche |
tacchini |
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N. di focolaio |
Contatto con il focolaio |
Altre |
Numero di identificazione dell’azienda |
Allevatore |
Ubicazione dell’impianto |
Proprietario degli animali |
Data di abbattimento |
Abbattimento |
Metodo di distruzione |
Peso al momento della distruzione |
Numero di animali per specie |
Importo versato per specie |
Altri costi direttamente sostenuti dall’allevatore (IVA esclusa) |
Indennizzo totale (IVA esclusa) |
Data di pagamento |
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Cognome |
Nome |
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Cognome |
Nome |
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Fattoria |
Mattatoio |
Squartamento |
Incenerimento in loco |
Altro (precisare) |
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galline |
pollame |
altri |
galline |
pollame |
altri |
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ovaiole |
da carne |
da riproduzione |
anatre |
oche |
tacchini |
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ovaiole |
da carne |
da riproduzione |
anatre |
oche |
tacchini |
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(1) Precisare le categorie di mucche: da latte e/o da carne.
ALLEGATO IV
Domanda di contributo per l’indennizzo degli altri costi
«Altri costi» sostenuti, espressi in moneta nazionale, IVA esclusa (eccetto indennizzo al valore degli animali e/o delle uova) |
||||||
N. dell’azienda |
Tipo di azioni |
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Abbattimento |
Distruzione di carcasse (trasporto e trattamento) |
Distruzione di uova (trasporto e trattamento) |
Pulitura e disinfezione/disinfestazione (stipendi e prodotti) |
Alimenti e latte (indennizzo e distruzione) |
Attrezzature (indennizzo e distruzione) |
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Totale |
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ALLEGATO V
Documenti giustificativi che l’autorità competente sottoposta a controllo deve fornire a richiesta
Nel quadro delle pratiche controllate vengono considerati documenti giustificativi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b):
I. DOCUMENTI CONNESSI ALL’INDENNIZZO DEGLI ALLEVATORI
1) |
prove di pagamento al beneficiario (distinta di pagamento); |
2) |
verbali di valutazione degli animali e dei prodotti indennizzati; |
3) |
ordini ufficiali di abbattimento degli animali; |
4) |
documenti di trasporto degli animali (deroga, categorie trasportate, attestato di esecuzione); |
5) |
precisazioni sulla costituzione del patrimonio zootecnico (bovino) al giorno di abbattimento, secondo il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini SIRB (listing informatico); |
6) |
prelievi e risultati di laboratorio; |
7) |
indagini epidemiologiche; |
8) |
verbali di visite veterinarie effettuate nelle settimane precedenti l’abbattimento; |
9) |
distinte di pesatura degli animali al mattatoio; |
10) |
distinte di pesatura delle carcasse alla distruzione; |
11) |
certificati ufficiali di distruzione degli animali e dei prodotti indennizzati, nonché fatture corrispondenti del distruttore; |
12) |
registri originali di produzione; |
13) |
all’occorrenza, listing di tutti i riacquisti di mercato o riacquisti dovuti a problemi connessi al benessere degli animali effettuati durante l’epidemia; |
14) |
copie delle domande di premi richiesti dal beneficiario per la campagna in corso alla data dell’abbattimento; |
15) |
autorizzazioni di movimentazione rilasciate per gli animali dell’impianto nei sei mesi precedenti l’abbattimento; |
16) |
documenti riassuntivi della produzione del latte; |
17) |
pedigree degli animali (all’occorrenza); |
18) |
copie delle fatture di acquisto e di sostituzione degli animali abbattuti e copie delle fatture di acquisto/vendita durante i 3 mesi precedenti l’abbattimento; |
II. DOCUMENTI CONNESSI AI COSTI DI CUI ALL’ALLEGATO I
I documenti giustificativi connessi alle operazioni ed agli acquisti di beni e servizi di cui all’allegato I.
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 350/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
(2) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. |
(3) |
Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi. |
(4) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. |
(5) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. |
(7) |
I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
(8) |
Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4) non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO
GARA PER L’ATTRIBUZIONE DI TITOLI DI ESPORTAZIONE DEL SISTEMA A3 NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI (POMODORI, ARANCE, LIMONI E MELE)
Periodo di presentazione delle offerte: dal 9 al 10 marzo 2005. |
|||
Codice del prodotto (1) |
Destinazione (2) |
Tasso indicativo delle restituzioni (EUR/t peso netto) |
Quantitativi previsti (in t) |
0702 00 00 9100 |
F08 |
30 |
7 647 |
0805 10 20 9100 |
A00 |
35 |
33 333 |
0805 50 10 9100 |
A00 |
55 |
16 667 |
0808 10 80 9100 |
F09 |
37 |
47 705 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F03 |
Tutte le destinazioni tranne la Svizzera. |
||||||
F04 |
Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica. |
||||||
F08 |
Tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria. |
||||||
F09 |
Le seguenti destinazioni:
|
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 351/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2005.
Esso si applica dal 2 al 15 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
(EUR/100 pezzi) |
||||
Periodo: dal 2 al 15 marzo 2005 |
||||
Prezzi comunitari alla produzione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
17,20 |
13,44 |
37,24 |
16,29 |
Prezzi comunitari all'importazione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
Israele |
— |
— |
— |
— |
Marocco |
— |
— |
— |
— |
Cipro |
— |
— |
— |
— |
Giordania |
— |
— |
— |
— |
Cisgiordania e Striscia di Gaza |
— |
— |
— |
— |
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 352/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 marzo 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco. |
(3) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 34,203 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 marzo 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 353/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o marzo 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o marzo 2005
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
8,17 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
37,42 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
56,64 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
56,64 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
37,42 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 15.2.2005-25.2.2005
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 29,51 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: — EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/35 |
DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2005
recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 6 e 7,
vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (3), come modificata dalla direttiva 2004/26/CE, fissa parametri più severi riguardo alle emissioni dei motori installati su macchine mobili non stradali e introduce tre nuove fasi per i limiti di emissione. |
(2) |
È opportuno allineare la direttiva 2000/25/CE, una delle direttive separate nel quadro della procedura di omologazione ai sensi della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (4), con la direttiva 97/68/CE, come modificata dalla direttiva 2004/26/CE, in particolare per quanto riguarda il regime di flessibilità da essa introdotto. |
(3) |
È necessario adeguare gli allegati I e II della direttiva 2000/25/CE, segnatamente per tenere conto dell’introduzione, nella direttiva 97/68/CE, come modificata dalla direttiva 2004/26/CE, di nuovi limiti per le emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto. Ulteriori modifiche devono essere apportate a tali allegati per assicurare la coerenza delle disposizioni sui documenti d’informazione di cui alle direttive 2000/25/CE, 97/68/CE e 2003/37/CE. È necessario inoltre adeguare l’allegato III della direttiva 2000/25/CE per aggiungervi le omologazioni alternative che verranno riconosciute per le nuove fasi IIIA, IIIB e IV. |
(4) |
È altresì necessario adeguare l’allegato I alla direttiva 2003/37/CE per assicurare la coerenza delle disposizioni sui documenti d’informazione delle direttive 2000/25/CE, 97/68/CE and 2003/37/CE. In particolare, a fini di chiarezza, devono essere eliminate le discrepanze nella terminologia. |
(5) |
Le direttive 2000/25/CE e 2003/37/CE devono dunque essere modificate di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2000/25/CE è modificata come segue:
1) |
All’articolo 1, è aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
All’articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo: «3. I motori di sostituzione devono rispettare i valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente, al momento dell'immissione sul mercato. La dicitura “MOTORE DI SOSTITUZIONE” è riportata su un'etichetta applicata al motore o inserita nel manuale del proprietario.» |
3) |
È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Regime di flessibilità In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che, a richiesta di un produttore di trattori e subordinatamente all’approvazione da parte dell’autorità competente in materia di omologazione, il produttore di motori possa immettere sul mercato, durante il periodo intercorrente tra due fasi successive di valori limite, un numero limitato di motori o di trattori, forniti di motori conformi ai soli valori limite di emissione della fase immediatamente precedente, con la procedura fissata nell’allegato IV.» |
4) |
L’articolo 4 è modificato come segue:
|
5) |
Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva. |
6) |
È aggiunto l’allegato IV, in conformità all’allegato II della presente direttiva. |
Articolo 2
L’allegato I della direttiva 2003/37/CE è modificato in conformità all'allegato III della presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e quelle della direttiva.
Essi applicano le disposizioni a partire dal 1o gennaio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(3) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/26/CE (GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1).
(4) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
ALLEGATO I
Gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE sono modificati come segue:
1) |
L’allegato I è modificato come segue:
|
2) |
L'allegato II è così modificato:
|
3) |
L'allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III RICONOSCIMENTO DI OMOLOGAZIONI ALTERNATIVE 1. Durante la fase I, i seguenti certificati di omologazione sono riconosciuti come equivalenti per i motori delle categorie A, B e C definiti dalla direttiva 97/68/CE: 1.1. Certificati di omologazione a norma della direttiva 97/68/CE. 1.2. Certificati di omologazione a norma della direttiva 88/77/CEE, conformi alle disposizioni della fase A o B riguardo all’articolo 2 e all’allegato I, parte 6.2.1, della direttiva 88/77/CEE, come modificata dalla direttiva 91/542/CEE, o la serie di modifiche e correzioni I/2 al regolamento UNECE 49.02. 1.3. Certificati di omologazione a norma del regolamento ECE 96. 2. Durante la fase II, i seguenti certificati di omologazione sono riconosciuti come equivalenti: 2.1. Certificati di omologazione a norma della direttiva 97/68/CE, fase II, per motori delle categorie D, E, F e G. 2.2. Omologazioni relative alla direttiva 88/77/CEE, come modificata dalla direttiva 99/96/CE, che sono conformi alle fasi A, B1, B2 o C di cui all’articolo 2 e alla parte 6.2.1 dell’allegato I. 2.3. Serie di modifiche al regolamento UNECE 49.03. 2.4. Omologazioni fase B regolamento UNECE 96, a norma del paragrafo 5.2.1 della serie di modifiche 01 del regolamento 96. 3. Per la fase III A, i seguenti certificati di omologazione sono riconosciuti come equivalenti: Certificati di omologazione a norma della direttiva 97/68/CE, fase III A, per motori delle categorie H, I, J e K. 4. Per la fase III B, i seguenti certificati di omologazione sono riconosciuti come equivalenti: Certificati di omologazione a norma della direttiva 97/68/CE, fase III B, per motori delle categorie L, M , N e P. 5. Per la fase IV, i seguenti certificati di omologazione sono riconosciuti come equivalenti: Certificati di omologazione a norma della direttiva 97/68/CE, fase IV, per motori delle categorie Q e R.» |
ALLEGATO II
Alla direttiva 2000/25/CE è aggiunto il seguente allegato IV:
«ALLEGATO IV
DISPOSIZIONI APPLICABILI AI TRATTORI E AI MOTORI IMMESSI SUL MERCATO NEL QUADRO DI UN MECCANISMO DI FLESSIBILITÀ
1. AZIONI DEI PRODUTTORI DI MOTORI E DI TRATTORI
1.1. Un produttore di trattori che desidera ricorrere al meccanismo di flessibilità richiede l'autorizzazione dell'autorità competente in materia di omologazione per commercializzare, o procurarsi presso i propri fornitori di motori, nel corso del periodo intercorrente tra due fasi di limiti di emissione, le quantità di motori precisate ai punti 1.2 e 1.3, non conformi ai valori limite di emissione in vigore al momento, bensì a quelle della fase immediatamente precedente.
1.2. Il numero di motori immessi sul mercato nel quadro di un meccanismo di flessibilità non supera, per ciascuna categoria di motori, il 20 % delle vendite annuali — da parte del produttore di trattori in questione — di trattori equipaggiati con motori della categoria in questione (calcolate sulla base della media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato UE). Se un produttore di trattori commercializza trattori nell'Unione europea da meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo durante il quale il produttore di trattori ha commercializzato trattori nell'Unione europea.
1.3. A titolo di opzione alternativa alla sezione 1.2, il produttore di trattori può chiedere l'autorizzazione, per i propri fornitori di motori, ad immettere sul mercato un numero fisso di motori nel quadro del meccanismo di flessibilità. Il numero di motori di ciascuna categoria non può superare i valori seguenti:
Categoria di motore |
Numero di motori |
19-37 kW |
200 |
37-75 kW |
150 |
75-130 kW |
100 |
130-560 kW |
50 |
1.4. Il produttore di trattori inserisce le informazioni seguenti nella domanda che presenta a un'autorità competente in materia di omologazione:
a) |
un campione delle etichette da affiggere su ciascun trattore equipaggiato con un motore immesso sul mercato nel quadro del meccanismo di flessibilità. Le etichette contengono la dicitura seguente: “TRATTORE N. … (numero di serie) di … (numero totale di trattori nella rispettiva gamma di potenza) CON MOTORE N. … E OMOLOGAZIONE (direttiva 2000/25/CE) N. … ”; and |
b) |
un campione dell'etichetta supplementare da affiggere sul motore, contenente la dicitura di cui alla sezione 2.2 del presente allegato. |
1.5. Il produttore di trattori mette a disposizione dell'autorità competente in materia di omologazione qualsiasi informazione relativa all'attuazione del meccanismo di flessibilità che detta autorità reputi necessaria per prendere una decisione.
1.6. Il produttore di trattori presenta ogni sei mesi, alle autorità competenti in materia di omologazione di ciascuno Stato membro nel quale il trattore o il motore venga immesso sul mercato, una relazione sull'attuazione dei meccanismi di flessibilità cui ricorre. La relazione specifica i dati cumulativi riguardanti il numero di motori e di trattori immessi sul mercato nel quadro del meccanismo di flessibilità, i numeri di serie dei motori e dei trattori, nonché gli Stati membri nei quali i trattori sono entrati in servizio. Detta procedura prosegue per tutta la durata d’applicazione del meccanismo di flessibilità.
2. AZIONI DEL PRODUTTORE DI MOTORI
2.1. Un produttore di motori può fornire motori a un produttore di trattori nel quadro di un meccanismo di flessibilità approvato conformemente alla sezione 1 del presente allegato.
2.2. Il produttore di motori affigge su tali motori un'etichetta con la dicitura seguente: “Motore immesso sul mercato nel quadro di un meccanismo di flessibilità”.
3. AZIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE
L'autorità competente in materia di omologazione valuta il contenuto della domanda di ricorso al meccanismo di flessibilità e i documenti ad essa allegati. Susseguentemente, essa informa il produttore di motori riguardo alla propria decisione di autorizzare o meno il ricorso al meccanismo di flessibilità.»
ALLEGATO III
Nell’allegato I della direttiva 2003/37/CE, modello A, la sezione 3 «MOTORE», è sostituita dalla seguente:
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/55 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2005
recante nomina di due membri titolari belgi e di un membro supplente belga del Comitato delle regioni
(2005/165/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo belga,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 gennaio 2002, il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE (1), recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni. |
(2) |
Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato dei sigg. Jacques SIMONET e Jos CHABERT e un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Eric TOMAS, comunicate al Consiglio in data 1o febbraio 2005, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri del Comitato delle regioni
a) |
quali membri titolari:
|
b) |
quale membro supplente:
|
per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
Commissione
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/57 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2005
che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto
[notificata con il numero C(2005) 247]
(2005/166/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Le informazioni trasmesse ogni anno alla Commissione sono necessarie per poter valutare i progressi effettivamente realizzati per l’assolvimento degli impegni che la Comunità e i suoi Stati membri hanno sottoscritto al fine di limitare o ridurre le emissioni di tutti i gas serra nell’ambito della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (convenzione UNFCCC) e del protocollo di Kyoto; servono inoltre a preparare le relazioni che la Comunità deve presentare ogni anno nel rispetto degli obblighi assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto. |
(2) |
La Commissione deve riesaminare gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione, qualora siano richiesti elementi ulteriori a seguito del riesame dell’inventario comunitario svolto dall’UNFCCC, e deve adottare le necessarie modifiche secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE affinché gli Stati membri siano tenuti a riferire tali elementi nelle relazioni successive che devono presentare a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE. |
(3) |
Le informazioni trasmesse ogni due anni alla Commissione sono necessarie per poter valutare i progetti previsti della Comunità e dei suoi Stati membri, al fine di adempiere agli impegni assunti nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto. |
(4) |
La Commissione deve riesaminare l’allegato II e l’allegato III e adottare, entro il 1o gennaio 2007, tutte le modifiche necessarie secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE. |
(5) |
La Commissione deve preparare stime per i dati mancanti negli inventari degli Stati membri, previa consultazione degli Stati membri interessati e in linea con i principi stabiliti nella presente decisione, al fine di garantire la completezza dell'inventario degli Stati membri in questione e della Comunità in conformità alle linee guida dell’UNFCCC per la comunicazione delle informazioni relative agli inventari annui e alle linee guida IPCC del 1996 (riesaminate) per gli inventari nazionali dei gas serra. |
(6) |
Gli Stati membri e la Commissione devono preparare le rispettive relazioni finalizzate a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005, secondo le linee guida dell’UNFCCC per la comunicazione delle informazioni riguardanti i dati nazionali e le linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto. |
(7) |
Gli Stati membri e la Commissione devono preparare le rispettive relazioni sul periodo addizionale definito negli accordi di Marrakech per l’assolvimento degli impegni alla scadenza del periodo in questione in conformità delle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto. |
(8) |
Le procedure e i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Comunità in riferimento agli obblighi di cui alla decisione n. 280/2004/CE definiti nella presente decisione garantiscono che tali obblighi siano assolti per tempo e in maniera efficace. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
Oggetto
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE per quanto concerne i seguenti elementi:
a) |
la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 280/2004/CE, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima decisione; |
b) |
l’istituzione di un sistema di inventario comunitario a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE; |
c) |
gli obblighi di comunicazione dei dati per dimostrare i progressi realizzati come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e gli obblighi di comunicazione in riferimento al periodo addizionale definito negli accordi di Marrakech per l’assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 280/2004/CE; |
d) |
le procedure e i tempi per la cooperazione e il coordinamento degli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della decisione in questione. |
CAPO II
Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri
Parte 1
Relazioni annuali
Articolo 2
Guida alla determinazione delle informazioni e alla relativa comunicazione
1. Gli Stati membri determinano le informazioni da riferire a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE in base ai seguenti documenti:
a) |
Revised 1996 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) guidelines for national greenhouse gas inventories, di seguito «linee guida IPCC del 1996 (riesaminate) per gli inventari nazionali di gas serra»; |
b) |
IPCC good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories, di seguito «gli orientamenti IPCC sulle buone prassi»; |
c) |
IPCC good practice guidance for land use, land-use change and forestry (LULUCF), di seguito «gli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF». |
2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni da riferire a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE alla Commissione e in copia all’Agenzia europea dell’ambiente in base alle:
a) |
linee guida per la preparazione delle comunicazioni internazionali delle parti inserite nell’allegato I della convenzione, parte I (UNFCCC reporting guidelines on annual inventories), di seguito «linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari annuali»; |
b) |
linee guida per la preparazione delle informazioni previste dall’articolo 7 del protocollo di Kyoto, di seguito «linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto». |
3. Il rapporto completo sull’inventario nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della decisione n. 280/2004/CE è preparato utilizzando il formato per la comunicazione delle informazioni sugli inventari nazionali definito nelle linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari annuali.
Articolo 3
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE
1. Gli Stati membri comunicano, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto e delle pertinenti decisioni adottate nell’ambito dello stesso e ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE, le rispettive emissioni di gas serra di origine antropica prodotte da fonti e gli assorbimenti dei pozzi connessi a cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività di silvicoltura, di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto, per gli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso.
Gli Stati membri che scelgono la gestione delle foreste, la gestione dei terreni coltivati, la gestione dei pascoli o le attività di rivegetazione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto devono inoltre comunicare le emissioni di gas serra di origine antropica prodotte dalle fonti e gli assorbimenti dei pozzi per ciascuna delle attività scelte per gli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso.
Gli Stati membri distinguono chiaramente questi dati dalle stime delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti di cui all'allegato A del protocollo di Kyoto.
2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni indicate al paragrafo 1 nelle relazioni che presentano a decorrere dal 15 gennaio 2010.
Articolo 4
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE
1. Gli Stati membri comunicano, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE:
a) |
una descrizione delle modalità istituzionali da essi definite per la preparazione dell’inventario e del processo di preparazione dell’inventario; |
b) |
una descrizione dei metodi e delle fonti di dati impiegati, comprese le informazioni sui metodi applicati e i tipi di dati riguardanti le attività e i fattori di emissione utilizzati per le principali fonti di emissione comunitarie, determinate ogni anno dalla Commissione entro il 31 ottobre in conformità del capitolo 7 degli orientamenti IPCC sulle buone prassi e in conformità del capitolo 5 degli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF. Le suddette informazioni sono trasmesse dagli Stati membri corredate di rinvii ai capitoli del rapporto sull’inventario nazionale o sotto forma di tabelle come indicato all’allegato I della presente decisione; |
c) |
informazioni sul loro programma di garanzia qualità e controllo qualità, compresi gli obiettivi in materia di qualità e il piano di garanzia qualità e controllo qualità applicabile all’inventario; |
d) |
una valutazione generale dell’incertezza; |
e) |
una valutazione generale della completezza, che tenga conto della copertura geografica dello Stato membro interessato e di eventuali lacune nei dati contenuti nell’inventario; |
f) |
il raffronto tra il metodo settoriale e il metodo di riferimento (reference approach); |
g) |
eventuali risposte al riesame degli inventari nazionali precedenti svolto dall’UNFCCC ricevute dopo la presentazione dell'inventario nazionale precedente e informazioni su eventuali nuovi calcoli effettuati; |
h) |
la descrizione dell'andamento delle emissioni nel passato corredata di interpretazione. |
2. Per le informazioni del paragrafo 1, lettere da a) ad e), gli Stati membri possono indicare che non sono subentrati cambiamenti riguardanti i rispettivi punti del rapporto sull’inventario nazionale.
Articolo 5
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 280/2004/CE
Le informazioni ricavate dal registro nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 280/2004/CE comprendono le informazioni richieste nell’ambito delle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto.
Articolo 6
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della decisione n. 280/2004/CE
Le informazioni sulle entità giuridiche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della decisione n. 280/2004/CE comprendono un elenco dei soggetti giuridici autorizzati dallo Stato membro a detenere unità di quantità assegnate (AAU), unità di assorbimento (RMU), unità di riduzione delle emissioni (ERU) e riduzioni certificate delle emissioni (CER), comprese le CER temporanee (tCER) e le CER a lungo termine (lCER).
Articolo 7
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), della decisione n. 280/2004/CE
Le informazioni sugli indicatori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), della decisione n. 280/2004/CE:
a) |
includono, entro il 15 gennaio 2005 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori prioritari elencati nella tabella II-1 dell’allegato II; |
b) |
includono, se possibile entro il 15 gennaio 2005 e, obbligatoriamente, entro il 15 gennaio 2006 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori prioritari supplementari elencati nella tabella II-2 dell’allegato II; |
c) |
includono, se possibile entro il 15 gennaio 2005 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori supplementari elencati nella tabella II-3 dell’allegato II. |
Parte 2
Relazioni biennali
Articolo 8
Orientamenti per la comunicazione delle informazioni
Gli Stati membri riferiscono le informazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE in base alle linee guida per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle parti inserite nell’allegato I alla convenzione, parte II (UNFCCC reporting guidelines on national communications), di seguito «linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni nazionali», e in base alle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto.
Articolo 9
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 280/2004/CE
Le informazioni sulle politiche e le misure nazionali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 280/2004/CE comprendono:
a) |
un elenco delle suddette politiche e misure che sono giunte a scadenza o sono state abrogate nel periodo di riferimento; |
b) |
una descrizione delle interazioni, effettive e attese, con altre politiche e misure attinenti e con le politiche e la legislazione comunitarie; |
c) |
gli indicatori relativi alle previsioni per gli anni 2005, 2010, 2015 e 2020 che figurano all’allegato III della presente decisione. |
Articolo 10
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione n. 280/2004/CE
1. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri individuano chiaramente le previsioni sulle emissioni in caso di applicazione di «misure» e di «misure supplementari» e le politiche e le misure incluse.
Una previsione delle emissioni che tiene conto dell'applicazione di «misure» comprende le politiche e le misure adottate e attuate. Una previsione che tiene conto delle «misure supplementari» applicate comprende le politiche e le misure pianificate.
Nell’ambito delle previsioni delle emissioni in caso di «misure» e di «misure supplementari» gli Stati membri possono trasmettere anche previsioni «in assenza di misure». Una previsione relativa alla situazione «in assenza di misure» non tiene conto di tutte le politiche e le misure attuate, adottate o programmate dopo l'anno scelto come anno di inizio per la previsione medesima.
2. La descrizione delle metodologie, dei modelli, dei presupposti di base e dei principali parametri di input-output di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iv), della decisione n. 280/2004/CE comprende i parametri obbligatori effettivamente utilizzati di cui all'allegato IV, punto 1, della presente decisione.
Gli Stati membri sono invitati a comunicare i parametri sulle previsioni inseriti nell’elenco dei parametri raccomandati di cui all’allegato IV, punto 2, della presente decisione.
Gli Stati membri procedono ad un’analisi di sensibilità delle proprie previsioni, basata sulle principali variabili di input utilizzate nei rispettivi modelli di previsione.
Gli Stati membri sono invitati a definire uno scenario a emissioni elevate, medie e basse per le principali variabili di input e a quantificare le emissioni previste per ognuno dei suddetti scenari. Gli Stati membri sono inoltre invitati a introdurre una misura di robustezza del modello di previsione utilizzato e i metodi applicati per la sua valutazione. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare scenari a variabili multiple, utilizzando combinazioni di variabili di input.
Articolo 11
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), e lettera d,) della decisione n. 280/2004/CE
Gli Stati membri trasmettono informazioni sulle modalità di utilizzo del meccanismo dell’attuazione congiunta (Joint Implementation, JI), del meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism, CDM) e dello scambio internazionale delle emissioni (International Emissions Trading, IET), previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, ai fini dell’adempimento dei rispettivi impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, assunti a norma dell’articolo 2 della decisione 2002/358/CE (2) del Consiglio e del protocollo di Kyoto, utilizzando a tal fine il questionario dell'allegato V della presente decisione. Gli Stati membri sono invitati a presentare tali informazioni a scadenza annuale nell'ambito delle comunicazioni che devono trasmettere a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE.
Le informazioni trasmesse dagli Stati membri possono limitarsi alle modifiche o ai complementi di informazione rispetto ai dati forniti in base al questionario dell'anno precedente.
CAPO III
Il sistema di inventario comunitario
Parte 1
Il sistema di inventario comunitario
Articolo 12
Qualità e scambio di informazioni e di dati nel sistema di inventario comunitario
1. Gli Stati membri assicurano la qualità dei dati sulle attività, dei fattori di emissione e di altri parametri impiegati per i rispettivi inventari nazionali dei gas serra secondo gli orientamenti IPCC sulle buone prassi e gli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF.
2. Gli Stati membri presentano il rispettivo inventario annuo alla Commissione in forma elettronica e ne inviano una copia all’Agenzia europea dell’ambiente.
Parte 2
Stime dei dati mancanti negli inventari nazionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE
Articolo 13
Stime dei dati mancanti negli inventari nazionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE
Se uno Stato membro non presenta tutti i dati richiesti dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE entro il 15 marzo dell’anno di presentazione della relazione, la Commissione predispone delle stime per i dati mancanti per lo Stato membro in questione, al fine di inserirle nell’inventario comunitario dei gas serra per l’anno di riferimento e per la categoria di fonti di emissione interessati, secondo quanto indicato nelle linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari nazionali e nelle linee guida IPCC del 1996 (riesaminate) per gli inventari nazionali dei gas serra.
Articolo 14
1. Le stime predisposte dalla Commissione in merito ai dati mancanti si fondano sui principi enunciati ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Se gli Stati membri dispongono di una serie storica coerente di stime già comunicate per le categorie di fonti interessate e relative ad anni precedenti che non hanno subito adattamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, per ottenere la stima delle emissioni è possibile utilizzare l’estrapolazione di tali serie storiche.
Per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio prodotte dal settore energetico l’estrapolazione delle emissioni deve basarsi sulla variazione percentuale delle stime delle emissioni di tale gas serra predisposte da Eurostat.
3. Se la stima riguardante la categoria di fonti interessata è stata oggetto di adattamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto negli anni precedenti, ma lo Stato membro non ha presentato una stima modificata, si utilizza il metodo di adeguamento di base impiegato dal gruppo di esperti incaricati del riesame, come indicato negli orientamenti tecnici relativi ai metodi di adeguamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, di seguito definiti «gli orientamenti tecnici per gli adeguamenti», senza applicare il fattore cautelativo definito negli orientamenti medesimi.
4. Se non è disponibile una serie storica coerente di stime comunicate per la categoria di fonti interessata e se la stima per la categoria di fonti interessata non è stata oggetto di adattamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, la stima si fonda sugli orientamenti tecnici per gli adeguamenti, senza applicare il fattore cautelativo definito negli orientamenti medesimi.
Articolo 15
La Commissione prepara le stime di cui all’articolo 14 entro il 31 marzo dell’anno di presentazione delle comunicazioni, previa consultazione dello Stato membro interessato, e successivamente notifica tali stime agli altri Stati membri.
Articolo 16
Gli Stati membri interessati utilizzano le stime di cui all’articolo 14 per la presentazione dei dati nazionali all’UNFCCC, al fine di garantire l’uniformità tra l’inventario comunitario e gli inventari nazionali.
CAPO IV
Comunicazione finalizzata a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 e il periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni
Parte 1
Relazioni finalizzate a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005
Articolo 17
Comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri al fine di dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE
1. Gli Stati membri preparano la relazione finalizzata a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 secondo le linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni nazionali e le linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto. La relazione prevede:
a) |
una descrizione delle misure interne adottate, compresi eventuali provvedimenti giuridici e istituzionali, per rispettare gli impegni che gli Stati membri hanno assunto a norma dell’articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto, nonché di eventuali programmi per la conformità e il controllo dell’applicazione a livello interno; |
b) |
dati sulle tendenze e le previsioni riguardanti le emissioni di gas serra a livello nazionale; le tendenze si basano sui dati contenuti nell’inventario e trasmessi dagli Stati membri all’UNFCCC entro il 15 aprile 2005; |
c) |
una valutazione delle modalità secondo le quali le misure interne di cui alla lettera a), alla luce delle tendenze e delle previsioni di cui alla lettera b), contribuiranno all’assolvimento degli impegni assunti dagli Stati membri a norma dell’articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto; |
d) |
una descrizione delle attività, delle azioni e dei programmi intrapresi dagli Stati membri al fine di assolvere gli impegni assunti a norma degli articoli 10 e 11 del protocollo di Kyoto. |
2. Gli Stati membri presentano la relazione in un unico documento, costituito da quattro capitoli contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).
Le informazioni sulle previsioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono coerenti con le informazioni che la Commissione presenta entro il 15 giugno 2005 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE.
Parte 2
Relazioni alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni
Articolo 18
Comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della decisione n. 280/2004/CE
La relazione di ciascuno Stato membro contiene, sulla base delle modalità di contabilità delle quantità assegnate di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, le seguenti informazioni:
a) |
per l’anno civile in corso fino al termine del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni (definito secondo il GMT — Greenwich Mean Time) la quantità totale di:
|
b) |
la quantità totale e i numeri di serie delle ERU, AAU, RMU e CER (comprese le lCER e le tCER) contenute nel conto dei ritiri dello Stato membro interessato al termine del periodo di riferimento; |
c) |
la quantità totale e i numeri di serie delle ERU, CER e AAU che lo Stato membro chiede di riportare al periodo di impegno successivo. |
Le informazioni di cui sopra comprendono solo le ERU, AAU, RMU, CER (comprese le lCER e le tCER) valide per il periodo di impegno in questione. Tali informazioni sono determinate in base ai dati disponibili a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3) e sono presentate in formato elettronico.
Articolo 19
Comunicazione di informazioni da parte della Comunità alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della decisione n. 280/2004/CE
La relazione della Comunità contiene le seguenti informazioni:
a) |
quantità totali delle unità di cui all’articolo 18, lettera a), dichiarate dagli Stati membri e quantità totali delle unità in questione detenute nel registro comunitario; |
b) |
quantità totale e numeri di serie delle ERU, AAU, RMU e CER (comprese le lCER e le tCER) contenute nei conti dei ritiri degli Stati membri e della Comunità al termine del periodo di riferimento; |
c) |
quantità totale e numeri di serie delle ERU, CER e AAU che ciascuno Stato membro e la Comunità chiedono di riportare al periodo d’impegno successivo secondo le modalità di contabilizzazione delle quantità assegnate previste dall’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto. |
CAPO V
Procedure e tempi per la cooperazione e il coordinamento
Articolo 20
Compilazione dell’inventario comunitario dei gas serra e del rapporto sull’inventario a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 280/2004/CE
1. Per la trasmissione annua delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell’Agenzia europea dell’ambiente, messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
2. Gli eventuali aggiornamenti dei dati forniti dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE si limitano all’invio dei dati mancanti e all’eliminazione delle incongruenze.
3. Le procedure e i tempi per la compilazione dell’inventario comunitario e la presentazione del rapporto sull’inventario sono definiti all’allegato VI.
Articolo 21
Procedure in materia di riesame, adeguamenti e conformità previste dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione n. 280/2004/CE
1. Se al 1o giugno uno Stato membro non ha presentato il proprio rapporto sull’inventario alla convenzione UNFCCC, ne informa immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro una settimana dalla data in cui le ricevono, le seguenti informazioni trasmesse dall’UNFCCC:
a) |
le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame su problemi connessi all’inventario dello Stato membro interessato che richiedono un adeguamento; |
b) |
le correzioni delle stime contenute nell’inventario applicate, di comune accordo tra lo Stato membro interessato e il gruppo di esperti incaricati del riesame, ai dati interessati; |
c) |
gli adeguamenti delle stime contenute nel progetto di relazione di riesame sui singoli inventari, se lo Stato membro interessato non ha provveduto a rettificare il problema secondo le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame; |
d) |
gli aspetti riguardanti l’attuazione sottoposti all’attenzione del comitato per la conformità istituito dal protocollo di Kyoto, la notifica del suddetto comitato a procedere su un aspetto riguardante l’attuazione e tutti i risultati e le decisioni preliminari che il comitato e i suoi organi hanno adottato riguardo allo Stato membro interessato. |
In merito alle indicazioni di cui alla lettera a), lo Stato membro interessato informa la Commissione su come intende trattare i problemi riscontrati dal gruppo di esperti incaricati del riesame.
Per quanto riguarda gli adeguamenti di cui alla lettera c), lo Stato membro interessato informa la Commissione se intende accogliere o respingere gli adeguamenti proposti.
La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni di cui alle lettere da a) a d) trasmesse dallo Stato membro interessato entro una settimana dalla data di ricevimento.
3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro una settimana dalla data in cui le pervengono, le seguenti informazioni trasmesse dall’UNFCCC:
a) |
le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame su problemi connessi all’inventario comunitario che richiedono un adeguamento; |
b) |
le correzioni delle stime contenute nell’inventario applicate, di comune accordo tra la Comunità e il gruppo di esperti incaricati del riesame, ai dati interessati; |
c) |
gli adeguamenti delle stime contenute in un progetto di relazione di riesame sui singoli inventari se la Commissione non ha provveduto a rettificare il problema secondo le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame; |
d) |
gli aspetti riguardanti l’attuazione sottoposti all’attenzione del comitato per la conformità istituito dal protocollo di Kyoto, la notifica del suddetto comitato a procedere su un aspetto riguardante l’attuazione e tutti i risultati e le decisioni preliminari che il comitato e i suoi organi hanno adottato rispetto alla Comunità. |
4. Gli Stati membri coordinano con la Commissione le loro risposte in merito al processo di riesame con riferimento agli obblighi di cui alla decisione n. 280/2004/CE:
a) |
entro i tempi indicati nel protocollo di Kyoto, qualora gli adeguamenti delle stime riferite ad un unico anno o gli adeguamenti cumulativi riferiti a più anni successivi del periodo di impegno per uno o più Stati membri comportano un adeguamento dell’inventario comunitario tale da causare un’inadempienza degli obblighi in materia di metodo e di comunicazione delle informazioni stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto ai fini delle disposizioni in materia di ammissibilità definite nelle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto; |
b) |
entro due settimane prima della presentazione degli elementi seguenti agli organismi competenti previsti dal protocollo di Kyoto:
|
5. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri degli adeguamenti calcolati per le stime contenute nel loro inventario nel corso della procedura volontaria di adeguamento e apportati a norma delle linee guida tecniche relative agli adeguamenti.
Articolo 22
Preparazione delle relazioni per dimostrare i progressi realizzati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE
1. La proposta di relazione della Commissione riguardante la dimostrazione dei progressi realizzati entro il 2005 dalla Comunità viene trasmessa agli Stati membri entro il 30 luglio 2005. Gli Stati membri inviano i relativi commenti entro e non oltre il 31 agosto 2005.
2. Gli Stati membri presentano, entro il 1o gennaio 2006, al segretariato UNFCCC le proprie relazioni nelle quali dimostrano i progressi realizzati entro il 2005 e ne inviano contestualmente una copia alla Commissione in formato elettronico.
Articolo 23
Presentazione delle relazioni sulla determinazione delle quantità assegnate a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della decisione n. 280/2004/CE
1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 15 gennaio 2006, le informazioni riportate di seguito:
a) |
le serie storiche complete degli inventari delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti e degli assorbimenti da parte dei pozzi di assorbimento di gas serra che non rientrano nel protocollo di Montreal e già comunicate all'UNFCCC; |
b) |
l’anno di riferimento scelto per il calcolo delle emissioni di idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoro di zolfo già comunicato all’UNFCCC; |
c) |
la proposta riguardante il livello di emissioni espresso in tonnellate di CO2 equivalente, a norma dell’articolo 3 della decisione 2002/358/CE e dell’articolo 3, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, dopo il calcolo delle cifre definitive sulle emissioni dell’anno di riferimento e in base agli impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni di cui all’allegato II della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto; tale calcolo tiene conto dei metodi di stima delle emissioni di origine antropica delle fonti e degli assorbimenti da parte dei pozzi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e delle modalità di calcolo della quantità assegnata contenute nell’articolo 3, paragrafi 7 e 8, del protocollo di Kyoto; |
d) |
il calcolo della propria riserva per il periodo di impegno corrispondente al 90 % della quantità assegnata allo Stato membro (proposta) o, se inferiore, al 100 % del quintuplo risultante dall’inventario più recente esaminato; |
e) |
i singoli valori minimi prescelti per la copertura delle chiome arboree, la superficie del terreno e l’altezza degli alberi da utilizzare per contabilizzare le attività di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, giustificandone la coerenza con i dati storici riferiti all’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite o ad altri organismi internazionali; in caso di divergenza tra i suddetti valori, occorre illustrare i motivi e le modalità di scelta dei valori proposti, in base alle definizioni, alle modalità, alle regole e alle linee guida relative all’utilizzo del terreno, ai cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività silvicole previste dal protocollo di Kyoto; |
f) |
le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 4, prescelte per il calcolo delle emissioni per il primo periodo di impegno, specificando come il proprio sistema nazionale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto individuerà le superfici di terreno destinate alle suddette attività, in base alle definizioni, alle modalità, alle regole e alle linee guida relative all’utilizzo del terreno, ai cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività silvicole previste dal protocollo di Kyoto; |
g) |
l’indicazione riguardante l'intenzione, per ciascuna delle attività contemplate dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, di calcolarle ogni anno o per l'intero periodo di impegno; |
h) |
una descrizione del proprio sistema nazionale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, secondo le linee guida indicate all’articolo 7 del protocollo medesimo; |
i) |
una descrizione del proprio registro nazionale, secondo le linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto. |
Gli Stati membri che non figurano nell’allegato II della decisione 2002/358/CE presentano le informazioni elencate in precedenza entro il 15 giugno 2006.
2. I tempi per la preparazione e la presentazione delle relazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, inviate secondo le modalità di calcolo delle quantità assegnate stabilite all'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, sono indicati all'allegato VII.
Articolo 24
Comunicazione in merito al periodo addizionale per l'assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE
1. Alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni, gli Stati membri presentano le proprie relazioni al segretariato UNFCCC e alla Commissione entro il mese successivo alla scadenza di tale periodo addizionale.
2. Alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni, la Commissione presenta la propria relazione al segretariato UNFCCC entro un mese dal ricevimento delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1.
CAPO VI
Disposizioni finali
Articolo 25
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 26
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
(2) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.
(3) GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.
(4) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
Tabella relativa ai metodi, alle fonti di dati e ai fattori di emissione utilizzati dagli Stati membri per le principali fonti di emissioni comunitarie ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
I metodi utilizzati possono essere il metodo a livelli (tier), la modellazione o l’approccio specifico per paese. I dati sulle attività possono essere ricavati dalle statistiche nazionali o riguardare impianti specifici. I fattori di emissione possono essere quelli dell’IPCC predefiniti indicati nelle linee guida IPCC del 1996 sugli inventari nazionali dei gas a effetto serra (1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) e negli orientamenti sulle buone prassi IPCC, i fattori di emissione specifici del paese, i fattori di emissione specifici degli impianti o i fattori di emissione CORINAIR elaborati nell’ambito della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.
Tabella I — 1
Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (energia)
FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA |
CO2 |
CH4 |
N2O |
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CATEGORIE |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
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Tabella I — 2
Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (processi industriali)
FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA |
CO2 |
CH4 |
N2O |
HFC |
PFC |
SF6 |
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CATEGORIE |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
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Tabella I — 3
Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (uso di solventi e altri prodotti; agricoltura)
FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA |
CO2 |
CH4 |
N2O |
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CATEGORIE |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
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Tabella I — 4
Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (utilizzo del terreno, cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e attività silvicole; rifiuti; altro)
FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA |
CO2 |
CH4 |
N2O |
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CATEGORIE |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
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Prodotti della raccolta del legno |
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Voci per memoria: |
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(1) Fonti principali della Comunità. Questo dato viene inserito dalla Commissione/AEA con i risultati ottenuti dall’analisi delle categorie principali ricavate dall’inventario precedente.
(2) Per indicare il metodo applicato utilizzare i codici seguenti:
|
D (metodo IPCC predefinito) |
|
RA (metodo di riferimento) |
|
T1 (IPCC, livello 1) |
|
T1a, T1b, T1c (IPCC, livello 1a, livello 1b e livello 1c, rispettivamente) |
|
T2 (IPCC, livello 2) |
|
T3 (IPCC, livello 3) |
|
C (CORINAIR) |
|
CS (specifico al paese) |
|
M (modello) |
|
COPERT X (modello Copert X = versione) |
Se si utilizza più di un metodo nell’ambito di una categoria di fonti, elencare i metodi applicati. Le spiegazioni riguardanti i metodi specifici al paese o eventuali modifiche apportate ai metodi IPCC predefiniti, nonché le informazioni sull’uso di metodi diversi per categoria di fonti (se si utilizza più di un metodo) devono essere inserite nel riquadro riservato alla documentazione.
(3) Per indicare le fonti dei dati sulle attività utilizzare i codici seguenti:
|
NS (statistiche nazionali) |
|
RS (statistiche regionali) |
|
IS (statistiche internazionali) |
|
PS (dati specifici all’impianto) |
|
AS (associazioni, organizzazioni di categoria) |
|
Q (questionari specifici, indagini) |
Se i codici indicati non si adattano alla situazione nazionale, è possibile utilizzare altri codici illustrandoli nel riquadro riservato alla documentazione.
Se è stata utilizzata una combinazione di fonti dei dati sulle attività, utilizzare codici diversi nella stessa cella, fornendo spiegazioni dettagliate nel riquadro riservato alla documentazione
(4) Per indicare il fattore di emissione utilizzato, utilizzare i codici seguenti:
|
D (fattore IPCC predefinito) |
|
C (CORINAIR) |
|
CS (specifico al paese) |
|
PS (specifico all’impianto) |
Se è stata utilizzata una combinazione di fattori di emissione, utilizzare codici diversi nella stessa cella, fornendo spiegazioni dettagliate nel riquadro riservato alla documentazione.
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI INDICATORI ANNUALI
TABELLA II-1
Elenco degli indicatori prioritari (1)
N. |
Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat |
Indicatore |
Numeratore/denominatore |
|
1 |
MACRO |
Intensità totale di CO2 rispetto al PIL, t/mio EUR |
Emissioni totali CO2, kt |
Emissioni totali di CO2 (escluse attività LUCF) indicate nel CRF. |
PIL, mrd EUR (EC95) |
Prodotto interno lordo a prezzi costanti 1995 (fonte: conti nazionali). |
|||
2 |
MACRO B0 |
Intensità di CO2 connessa all’energia rispetto al PIL, t/mio EUR |
Emissioni CO2 dovute al consumo di energia, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili (categoria fonti IPCC 1A, metodo settoriale). |
PIL, mrd EUR (EC95) |
Prodotto interno lordo a prezzi costanti 1995 (fonte: conti nazionali). |
|||
3 |
TRANSPORT C0 |
Emissioni di CO2 delle automobili, kt |
|
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi). |
Numero di chilometri percorsi dalle automobili, Mkm |
|
Numero di veicoli-chilometri percorsi da automobili (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni. |
||
4 |
INDUSTRY A1 |
Intensità CO2 connessa all’energia nell’industria, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 dell’industria, kt |
Emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili nell’industria manifatturiera, della costruzione e dell’estrazione (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e gas), compresa la combustione per la cogenerazione di elettricità e calore (categoria di fonte IPCC 1A2). L’energia utilizzata dall’industria per i trasporti non deve essere indicata in questa voce ma negli indicatori sui trasporti. Le emissioni prodotte da macchine mobili non stradali e altre macchine mobili utilizzate nell’industria non devono essere inserite in questa casella. |
Valore aggiunto lordo totale nell’industria, mrd EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nelle attività manifatturiere (NACE 15-22, 24-37), nella costruzione (NACE 45) e nelle industrie estrattive (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e di gas) (NACE 13-14) (fonte: conti nazionali). |
|||
5 |
HOUSEHOLDS A.1 |
Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici, t/abitazione |
Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici, kt |
Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici (categoria di fonte IPCC 1A4b). |
Parco abitazioni occupate in permanenza, 1 000 |
Parco abitazioni occupate in permanenza. |
|||
6 |
SERVICES A0 |
Intensità di CO2 del settore commerciale e istituzionale, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nel settore commerciale e istituzionale, kt |
Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili negli edifici ad uso commerciale e istituzionale nel settore pubblico e privato (categoria di fonte IPCC 1A4a). L’energia utilizzata per i trasporti nel settore dei servizi non deve essere inserita in questo punto ma fra gli indicatori sui trasporti. |
Valore aggiunto lordo dei servizi, mrd EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, dei servizi (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (fonte: conti nazionali) |
|||
7 |
TRANSFORMATION B0 |
Emissioni specifiche di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, t/TJ |
Emissioni di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici e di autoproduttori. Non sono comprese le emissioni delle centrali/impianti che producono solo energia termica. |
Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ |
Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (impianti di cogenerazione energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. Non è compresa la produzione degli impianti che producono solo energia termica. Le centrali termoelettriche pubbliche producono energia elettrica (e termica) per venderla a terzi come attività primaria e possono essere di proprietà pubblica o privata. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio utilizzo, a supporto dell'attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all'uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico). |
TABELLA II-2
Elenco degli indicatori prioritari supplementari (4)
N. |
Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat |
Indicatore |
Numeratore/denominatore |
Linee guida/definizioni (5) |
1 |
TRANSPORT D0 |
Emissioni di CO2 del trasporto merci su strada, kt |
|
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con autocarri leggeri (cioè veicoli con un peso lordo massimo di 3 900 kg e adibiti principalmente al trasporto di carichi leggeri o muniti di funzioni particolari come la trazione integrale per le operazioni fuori strada — categoria di fonte IPCC 1A3bii) e con autocarri pesanti (cioè veicoli con un peso lordo autorizzato superiore a 3 900 kg e adibiti principalmente al trasporto di carichi pesanti — categoria di fonte IPCC 1A3biii esclusi gli autobus). |
Trasporto merci su strada, Mtkm |
|
Numero di tonnellate-chilometro trasportate su strada da autocarri leggeri e pesanti; per tonnellata-chilometro s’intende il trasporto su strada di una tonnellata per un chilometro (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni. |
||
2 |
INDUSTRY A1.1 |
Intensità totale di CO2 — industria del ferro e dell’acciaio, t/mio EUR |
Emissioni totali di CO2 legate all’industria del ferro e dell’acciaio, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di ferro e acciaio, compresa la combustione ai fini di generare energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2a), dovute ai processi di trasformazione del ferro e dell’acciaio (categoria di fonte IPCC 2C1) e ai processi di trasformazione delle ferroleghe (categoria di fonte IPCC 2C2). |
Valore aggiunto lordo — industria del ferro e dell’acciaio, mrd EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella produzione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe (NACE 27.1), fabbricazione di tubi (NACE 27.2), altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio (NACE (27.3), fusione di ghisa (NACE 27.51) e fusione d'acciaio (NACE 27.52) (fonte: conti nazionali). |
|||
3 |
INDUSTRY A1.2 |
Intensità di CO2 legata all’energia — industria chimica, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria chimica, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la produzione di sostanze chimiche e prodotti chimici, compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2c). |
Valore aggiunto lordo nell’industria chimica, mrd EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione di prodotti chimici (NACE 24) (fonte: conti nazionali). |
|||
4 |
INDUSTRY A1.3 |
Intensità di CO2 legata all’energia — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26), compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica. |
Valore aggiunto lordo — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, mrd EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26) (fonte: conti nazionali). |
|||
5 |
INDUSTRY C0.1 |
Emissioni specifiche di CO2 nell’industria del ferro e dell’acciaio, t/t |
Emissioni totali di CO2 nell’industria del ferro e dell’acciaio, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di ferro e acciaio, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2a); emissioni di CO2 dovute ai processi di trasformazione del ferro e dell’acciaio (categoria di fonte IPCC 2C1) e ai processi di trasformazione delle ferroleghe (categoria di fonte IPCC 2C2). |
Produzione di acciaio all’ossigeno, kt |
Produzione di acciaio all’ossigeno (NACE 27) (fonte: statistiche sulla produzione). |
|||
6 |
INDUSTRY C0.2 |
Emissioni specifiche di CO2 legate all’energia nell’industria del cemento, t/t |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26), compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica. |
Produzione di cemento, kt |
Produzione di cemento (NACE 26) (fonte: statistiche sulla produzione). |
TABELLA II-3
Elenco degli indicatori supplementari
N. |
Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat |
Indicatore |
Numeratore/denominatore |
Linee guida/definizioni |
1 |
TRANSPORT B0 |
Emissioni specifiche di CO legate al diesel prodotte dalle automobili, g/100 km |
Emissioni di CO2 delle automobili diesel, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di diesel per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi solo diesel). |
Numero di chilometri delle automobili diesel, mio di km |
Numero di veicoli-chilometri delle automobili diesel totali autorizzate ad utilizzare le strade aperte alla circolazione pubblica (fonte: statistiche sui trasporti). |
|||
2 |
TRANSPORT B0 |
Emissioni specifiche di CO2 legate alla benzina prodotte dalle automobili, g/100 km |
Emissioni di CO2 delle automobili a benzina, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di benzina per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi solo benzina). |
Numero di chilometri percorsi dalle automobili a benzina, mio di km |
Numero di veicoli-chilometri delle automobili a benzina totali autorizzate ad utilizzare le strade aperte alla circolazione pubblica (fonte: statistiche sui trasporti). |
|||
3 |
TRANSPORT C0 |
Emissioni specifiche di CO2 delle automobili, t/pkm |
Emissioni di CO2 delle automobili, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi). |
Trasporto passeggeri in automobile, Mpkm |
Numero di passeggeri-chilometri percorsi in automobile; per passeggero-chilometro s’intende il trasporto di un passeggero per un chilometro (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni. |
|||
4 |
TRANSPORT E1 |
Emissioni specifiche dei trasporti aerei, t/passeggero |
Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti aerei interni, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti aerei interni (a scopo commerciale, privato, agricolo, ecc.), compresi i decolli e gli atterraggi (categoria di fonte IPCC 1A3aii). È escluso il combustibile usato negli aeroporti per i trasporti di terra e il combustibile utilizzato per la combustione in impianti fissi negli aeroporti. |
Passeggeri del trasporto aereo interno, mio |
Numero di persone, esclusi i membri di turno degli equipaggi e del personale di cabina, che effettuano un viaggio aereo (solo trasporti interni) (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni. |
|||
5 |
INDUSTRY A1.4 |
Intensità di CO2 legata all’energia — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria alimentare, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di prodotti alimentari, bevande e tabacco, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2e). |
Valore aggiunto lordo — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, mio EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella produzione di prodotti alimentari e bevande (NACE 15) e di prodotti del tabacco (NACE 16) (fonte: conti nazionali). |
|||
6 |
INDUSTRY A1.5 |
Intensità di CO2 legata all’energia — industria della carta e della stampa, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria della carta e della stampa, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2d). |
Valore aggiunto lordo — industria della carta e della stampa, mio EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta (NACE 21) e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (NACE 22) (fonte: conti nazionali). |
|||
7 |
HOUSEHOLDS A0 |
Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali, t/m2 |
Emissioni di CO2 dovute al riscaldamento di locali dei nuclei domestici, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili per il riscaldamento dei locali domestici. |
Superficie delle abitazioni occupate in permanenza, mio di m2 |
Superficie totale delle abitazioni occupate in permanenza. |
|||
8 |
SERVICES B0 |
Emissioni specifiche di CO2 del settore commerciale e istituzionale per il riscaldamento di locali, kg/m2 |
Emissioni di CO2 dovute al riscaldamento di locali in edifici ad uso commerciale e istituzionale, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per il riscaldamento dei locali di edifici ad uso commerciale e istituzionale del settore pubblico e privato. |
Superficie degli edifici del terziario, mio di m2 |
Superficie totale degli edifici destinati al terziario (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99). |
|||
9 |
TRANSFORMATION D0 |
Emissioni specifiche di CO2 delle centrali termoelettriche pubbliche, t/TJ |
Emissioni di CO2 delle centrali termoelettriche pubbliche, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici (categorie di fonti IPCC 1A1ai e 1A1aii). Non sono comprese le emissioni delle centrali/impianti che producono solo energia termica. |
Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche, PJ |
Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (impianti di cogenerazione energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione pubblici. Non è compresa la produzione degli impianti che producono solo energia termica. Le centrali termoelettriche pubbliche producono energia elettrica (e termica) per venderla a terzi come attività primaria e possono essere di proprietà pubblica o privata. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all'uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico). |
|||
10 |
TRANSFORMATION E0 |
Emissioni specifiche di CO2 degli impianti degli autoproduttori, t/TJ |
Emissioni di CO2 prodotte dagli impianti degli autoproduttori, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte delle centrali termoelettriche e degli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. |
Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche degli autoproduttori, PJ |
Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio consumo e tale attività affianca l'attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all'uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico). |
|||
11 |
TRANSFORMATION |
Intensità di carbonio della produzione totale di energia elettrica, t/TJ |
Emissioni di CO2 connesse alla produzione tradizionale di energia elettrica, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e di impianti di cogenerazione pubblici e da parte delle centrali termoelettriche e degli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. Non sono comprese le emissioni delle centrali/impianti che producono solo energia termica. |
Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ |
Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. È compresa la produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e dal nucleare (fonte: bilancio energetico). |
|||
12 |
TRANSPORT |
Intensità di carbonio nei trasporti, t/TJ |
Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto (categoria di fonte IPCC 1A3). |
Consumo energetico finale totale connesso ai trasporti, PJ |
Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso ai trasporti considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico). |
|||
13 |
INDUSTRY C0.3 |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria della carta, t/t |
Emissioni di CO2 legate all’energia nelle industrie della carta e della stampa, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati, comprese le emissioni dovute alla combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2d). |
Produzione fisica di carta, kt |
Produzione fisica di carta (NACE 21) (fonte: statistiche sulla produzione). |
|||
14 |
INDUSTRY |
Emissioni di CO2 del settore industriale, kt |
|
Emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili nell’industria manifatturiera, della costruzione e dell’estrazione (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e gas), compresa la combustione per la cogenerazione di elettricità e calore (categoria di fonte IPCC 1A2). L’energia consumata dall’industria per i trasporti non deve essere indicata in questa voce ma negli indicatori sui trasporti. Le emissioni prodotte da macchine mobili non stradali e altre macchine mobili utilizzate nell’industria non devono essere inserite in questo settore. |
Consumo energetico finale complessivo dell’industria, PJ |
|
Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso al settore industriale considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico). |
||
15 |
HOUSEHOLDS |
Emissioni di CO2 dei nuclei domestici, kt |
|
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili dei nuclei domestici (categoria di fonte IPCC 1A4b). |
Consumo energetico finale complessivo dei nuclei domestici, PJ |
|
Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso al settore domestico considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico). |
(1) Gli Stati membri devono indicare il numeratore e il denominatore se non è indicato nel formato CRF.
(2) Gli Stati membri devono seguire queste linee guida. Se non è possibile seguirle esattamente o se il numeratore e il denominatore non corrispondono completamente, gli Stati membri devono indicarlo chiaramente.
(3) I riferimenti alle categorie di fonti IPCC rimandano al documento IPCC del 1996, Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
(4) Gli Stati membri devono indicare il numeratore e il denominatore se non è indicato nel formato CRF.
(5) Gli Stati membri devono seguire queste linee guida. Se non è possibile rispettarle esattamente o se il numeratore e il denominatore non corrispondono completamente, gli Stati membri devono indicarlo chiaramente.
ALLEGATO III
Indicatori per le proiezioni al fine di monitorare e valutare i progressi nel caso dell’applicazione di politiche e misure (1)
N. |
Settori Eurostat |
Indicatore |
Numeratore/denominatore |
1 |
MACRO |
Intensità di CO2 rispetto al PIL, t/mio EUR |
Emissioni totali di CO2, kt |
PIL, mrd EUR (EC95) |
|||
2 |
TRANSPORT C0 |
Emissioni di CO2 delle automobili, kt |
|
Numero di km percorsi in automobile, Mkm |
|
||
3 |
TRANSPORT D0 |
Emissioni di CO2 dovute al trasporto merci (tutte le modalità), kt |
|
Trasporto merci (tutte le modalità), Mtkm |
|
||
4 |
INDUSTRY A1 |
Intensità di CO2 legata all’energia nell’industria, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 prodotte dal consumo di combustibili fossili nell’industria, kt |
Valore aggiunto totale nell’industria, mrd EUR (EC95) |
|||
5 |
HOUSEHOLDS A1 |
Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici, t/abitazione |
Emissioni di CO2 prodotte dal consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici, kt |
Parco abitazioni occupate in permanenza, 1 000 |
|||
6 |
SERVICES A0 |
Intensità di CO2 per il settore dei servizi, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 prodotte dal consumo di combustibili fossili nel terziario, kt |
Valore aggiunto lordo — terziario, mrd EUR (EC95) |
|||
7 |
TRANSFORMATION B0 |
Emissioni specifiche di CO2 delle centrali elettriche pubbliche e degli autoproduttori, t/TJ |
Emissioni di CO2 prodotte dalle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, kt |
Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ |
|||
8 |
AGRICULTURE |
Emissioni specifiche di N2O connesse all’uso di fertilizzanti organici e sintetici, kg/kg |
Emissioni di N2O connesse all’utilizzo di fertilizzanti sintetici e organici, kt |
Utilizzo di fertilizzanti sintetici e organici, kt di azoto |
|||
9 |
AGRICULTURE |
Emissioni specifiche di CH4 connesse agli allevamenti di bovini, kg/capo |
Emissioni di CH4 dei bovini, kt |
Popolazione bovina, 1 000 capi |
|||
10 |
WASTE |
Emissioni specifiche di CH4 delle discariche, kt/kt |
Emissioni di CH4 delle discariche, kt |
Rifiuti solidi urbani conferiti in discarica, kt |
(1) Per orientamenti o definizioni più precisi per gli indicatori 1-7, cfr. allegato II. Se possibile, gli indicatori 1-7 devono essere coerenti con gli equivalenti indicatori dell'allegato II; gli indicatori 8-10 dovrebbero essere coerenti con le informazioni fornite nel CRF.
ALLEGATO IV
ELENCO DEI PARAMETRI PER LE PREVISIONI
1. Parametri obbligatori per le previsioni
Ipotesi per i parametri economici generali
— |
Prodotto interno lordo (PIL) (valore riferito ad anni definiti o tasso di crescita annua e anno di riferimento) |
— |
Popolazione (dato riferito ad anni definiti o tasso di crescita annua e anno di riferimento) |
— |
Prezzi internazionali del carbone in anni definiti, espressi in EUR per tonnellata o GJ (Gigajoule) |
— |
Prezzi internazionali del petrolio in anni definiti, espressi in EUR al barile o GJ |
— |
Prezzi internazionali del gas in anni definiti, espressi in EUR per m3 o GJ |
Ipotesi per il settore energetico
— |
Consumo interno lordo totale in Petajoule (PT) (ripartito in: petrolio, gas, carbone, fonti rinnovabili, nucleare e altro) |
— |
Produzione totale di energia elettrica suddivisa per tipo di combustibile (petrolio, gas, carbone, fonti rinnovabili, nucleare e altro) |
— |
Fabbisogno energetico per settore ripartito per combustibile (soddisfatto) (settori raccomandati di cui tener conto: industrie energetiche, industria, settore commerciale o terziario, settore residenziale e trasporti) |
— |
Ipotesi sui parametri meteorologici, in particolare sui gradi-giorni di riscaldamento o raffreddamento |
Ipotesi per il settore industriale
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Quota del settore industriale in PIL e tasso di crescita |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Indice di produzione per settore industriale (ripartizione proposta: industria ad alto consumo di energia in base a produzione fisica e industria manifatturiera in base al valore monetario) |
Ipotesi per il settore dei trasporti
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Crescita dei trasporti rispetto al PIL |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Aumento dei passeggeri-chilometri |
— |
Aumento delle tonnellate-chilometri (merci) |
Ipotesi per gli edifici (ad uso residenziale e nel settore commerciale o nel terziario)
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Livello del consumo energetico privato (esclusi i trasporti privati) |
— |
Percentuale del settore terziario nel PIL e tasso di crescita |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Tasso di variazione della superficie utile per gli edifici adibiti a terziario e ad uso residenziale |
— |
Numero di abitazioni e numero di addetti del settore terziario |
Ipotesi per il settore agricolo
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Percentuale del settore agricolo nel PIL e tasso di crescita |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Numero di capi allevati per tipo di animale (per la fermentazione enterica, bovini da carne e vacche da latte, ovini; per la gestione delle deiezioni anche suini e pollame) |
— |
Superficie adibita a colture per tipo di coltura |
— |
Fattori di emissioni per tipo di allevamento per la fermentazione enterica e per la gestione delle deiezioni e per tipo di coltura e di fertilizzanti utilizzati (in tonnellate) |
Ipotesi per il settore dei rifiuti
— |
Produzione di rifiuti pro capite o tonnellate di rifiuti solidi urbani |
— |
Frazioni organiche dei rifiuti solidi urbani |
— |
Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica, inceneriti o destinati al compostaggio (in tonnellate o in %) |
Ipotesi per il settore silvicolo
— |
Definizioni di foreste/boschi |
— |
Superficie di:
|
2. Parametri raccomandati per le previsioni
Ipotesi per i parametri economici generali
— |
Tassi di crescita del PIL ripartiti per settore industriale rispetto al 2000 |
— |
Raffronto dati previsti con stime ufficiali |
Ipotesi per il settore energetico
— |
Prezzi energetici nazionali del carbone, petrolio e gas per settore (al lordo di tasse e imposte); settori proposti: produzione di energia elettrica e termica, settore industriale, commerciale, residenziale e trasporti. Si devono indicare i prezzi costanti |
— |
Prezzi nazionali dell'energia elettrica per settore, come indicato sopra (può trattarsi anche dei risultati di modelli) |
— |
Produzione totale di teleriscaldamento per tipo di combustibile |
Ipotesi per il settore industriale
— |
Ipotesi per i gas fluorurati:
|
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Percentuale del PIL per i diversi settori e tassi di crescita |
— |
Tasso di miglioramento dell’efficienza energetica (1990 = 100) |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Indice di produzione per i vari settori |
— |
Tasso di miglioramento o indice di efficienza energetica |
Ipotesi per gli edifici (ad uso residenziale e nel settore commerciale o nel terziario)
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Percentuale del terziario e del settore domestico nel PIL |
— |
Tasso di miglioramento dell’intensità energetica |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Numero di nuclei domestici |
— |
Numero di nuovi edifici |
— |
Tasso di miglioramento dell’efficienza energetica (1990 = 100) |
Ipotesi per il settore dei trasporti
Per gli Stati membri che utilizzano modelli econometrici
— |
Aumento dei trasporti rispetto al PIL: ripartizione per trasporto passeggeri e trasporto merci |
— |
Miglioramenti dell’efficienza energetica: ripartizione per tipo di veicolo |
— |
Miglioramenti dell’efficienza energetica: ripartizione per tipo di veicolo; specificare se si applica a tutto il parco veicoli o solo alle automobili nuove |
— |
Percentuale di cambiamento nella ripartizione tra modi di trasporto (passeggeri e merci) |
— |
Aumento passeggeri-chilometri nel trasporto su strada |
— |
Aumento passeggeri-chilometri nel trasporto su rotaia |
— |
Aumento passeggeri-chilometri nel trasporto aereo |
— |
Aumento tonnellate-chilometri nel trasporto su strada |
— |
Aumento tonnellate-chilometri nel trasporto su rotaia |
— |
Aumento tonnellate-chilometri nel trasporto per vie navigabili |
Ipotesi per il settore agricolo
Per gli Stati membri che utilizzano modelli econometrici
— |
Scambi (importazioni/esportazioni) |
— |
Consumo interno (ad esempio di carne/latte) |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Sviluppo della superficie destinata a colture, prato, arabili, a ritiro dei seminativi, conversione in boschi/foreste, ecc. |
— |
Ipotesi macroeconomiche alla base delle proiezioni riguardanti l’attività agricola |
— |
Descrizione degli allevamenti (ad esempio in base a: bilancio input/nutrienti, output/produzione animale, quote produzione latte/produttività del bestiame) |
— |
Sviluppo di tipi di coltivazioni (ad esempio colture intensive tradizionali, agricoltura biologica) |
— |
Distribuzione dei sistemi di stabulazione/pascolo e periodo di stabulazione/pascolo |
— |
Parametri del sistema di fertilizzazione:
|
— |
Parametri del sistema di gestione delle deiezioni:
|
— |
Parametri connessi alle emissioni di protossido di azoto dai suoli agricoli (ad esempio frazione data dalla lisciviazione dell’azoto, fattore di emissione per le emissioni dirette, tenore di azoto nei residui colturali) |
— |
Entità di trattamento delle deiezioni |
ALLEGATO V
Questionario sul ricorso ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto per il conseguimento degli obiettivi nel periodo 2008-2012
1. |
Lo Stato membro intende utilizzare l’attuazione congiunta (Joint Implementation, JI), il meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism, CDM) e lo scambio internazionale delle emissioni (International Emissions Trading, IET) previsti dal protocollo di Kyoto (i cosiddetti «meccanismi di Kyoto») per assolvere i propri impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto? In caso affermativo, indicare i progressi registrati nell’attuazione delle disposizioni di attuazione a tal fine (programmi operativi, decisioni istituzionali) e di eventuali normative nazionali attinenti. |
2. |
Lo Stato membro ha istituito un’autorità nazionale designata per i progetti nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito e un punto di contatto designato per i progetti di attuazione congiunta, comunicando i nominativi all’UNFCCC? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate al riguardo. |
3. |
Quale dei tre meccanismi di Kyoto lo Stato membro sta applicando o intende utilizzare? |
4. |
Quali contributi, sotto il profilo quantitativo, all’assolvimento degli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto lo Stato membro prevede di ottenere dai meccanismi di Kyoto nel primo periodo di impegno di limitazione o riduzione delle emissioni (2008-2012)? Si prega di utilizzare la tabella 1. TABELLA 1 Contributo quantitativo dei meccanismi di Kyoto durante il primo periodo di impegno
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5. |
Indicare il bilancio in EUR previsto per l’utilizzo di tutti i meccanismi di Kyoto e, ove possibile, il bilancio ripartito per meccanismo e per iniziativa, programma o fondo, specificando il periodo di tempo nell’arco del quale verranno spesi i fondi. |
6. |
Con quali paesi lo Stato membro ha concluso accordi bilaterali o multilaterali o ha approvato memorandum d’intesa o contratti per la realizzazione di attività basate su progetti? |
7. |
Per ciascuna attività prevista, in corso e ultimata nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito e dell’attuazione congiunta alla quale partecipa lo Stato membro, fornire le informazioni seguenti:
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(1) Se possibile, disaggregare i dati come indicato nelle voci in corsivo.
ALLEGATO VI
Procedure e tempi per la compilazione dell'inventario comunitario dei gas serra e del rapporto sull'inventario
Azione |
Soggetti che intervengono |
Tempi |
Oggetto |
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Stati membri |
Ogni anno, entro il 15 gennaio |
Elementi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE e descritti agli articoli da 2 a 7. Misure adottate per migliorare le stime sugli aspetti precedentemente adeguati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto (per le comunicazioni da presentare a norma del protocollo di Kyoto) |
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Commissione (compresi Eurostat e CCR) coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) |
Il più rapidamente possibile dopo l’invio dei dati degli Stati membri e al più tardi entro il 1o aprile |
Controlli iniziali e controllo della corrispondenza (a carico dell’AEA). Raffronto dei dati energetici inviati dagli Stati membri sulla base del metodo di riferimento IPCC con i dati energetici Eurostat (Eurostat e Stati membri) e controllo degli inventari degli Stati membri sulle attività LULUCF (utilizzo del terreno, cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e attività silvicole) da parte del CCR (in consultazione con gli Stati membri) |
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Commissione (compresi Eurostat e CCR) coadiuvata dall’AEA |
Fino al 28 febbraio |
Progetto di inventario comunitario (AEA) basato sugli inventari degli Stati membri e su eventuali informazioni aggiuntive |
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Commissione coadiuvata dall’AEA |
28 febbraio |
Diffusione del progetto di inventario comunitario agli Stati membri il 28 febbraio. Controllo dei dati da parte degli Stati membri |
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Stati membri |
15 marzo |
Presentazione di dati aggiornati o aggiuntivi sugli inventari da parte degli Stati membri (per eliminare incongruenze o colmare lacune) e dei rapporti completi sugli inventari nazionali |
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Commissione coadiuvata dall’AEA |
31 marzo |
La Commissione prepara le stime per i dati mancanti entro il 31 marzo dell’anno di presentazione della relazione, previa consultazione degli Stati membri interessati, e comunica i dati agli Stati membri |
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Stati membri |
8 aprile |
Gli Stati membri inviano alla Commissione i propri commenti sulle stime relative ai dati mancanti affinché la Commissione ne tenga conto |
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Commissione coadiuvata dall’AEA |
15 aprile |
Presentazione dell’inventario comunitario annuale definitivo all’UNFCCC. L’inventario sarà utilizzato anche per valutare i progressi compiuti nell’ambito del meccanismo di monitoraggio delle emissioni |
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Commissione coadiuvata dall’AEA |
Al più presto dopo il ricevimento dei risultati del controllo preliminare dei dati |
La Commissione diffonde i risultati del controllo preliminare dei dati comunitari presentati non appena li riceve agli Stati membri interessati da tali controlli preliminari |
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Stati membri |
Entro una settimana dal ricevimento dei risultati |
Gli Stati membri per i quali il controllo preliminare ha messo in luce la presenza di problemi o incongruenze inviano le proprie risposte alla Commissione in merito al controllo preliminare |
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Stati membri |
Per ciascuno Stato membro, gli stessi termini previsti per la fase di controllo preliminare dell’UNFCCC Secondo il protocollo di Kyoto i nuovi dati devono essere inviati alla Commissione entro cinque settimane dalla data di presentazione prevista |
Gli Stati membri forniscono alla Commissione i nuovi dati che inviano al segretariato UNFCCC in risposta ai controlli preliminari dell’UNFCCC. Gli Stati membri devono indicare chiaramente le parti modificate per agevolare l’utilizzo dei dati ai fini della nuova presentazione da parte della Commissione Poiché anche la nuova presentazione dei dati da parte della Commissione deve rispettare le scadenze indicate nelle linee guida di cui all’articolo 8 del protocollo di Kyoto, i nuovi dati devono essere presentati alla Commissione prima del periodo indicato nelle suddette linee guida dell'articolo 8 del protocollo, a condizione che i nuovi dati correggano informazioni o dati utilizzati per la compilazione dell’inventario comunitario |
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Stati membri |
In caso di nuove presentazioni di dati |
Gli Stati membri inviano alla Commissione eventuali altri dati (formato CRF o rapporto sugli inventari nazionali) forniti al segretariato UNFCCC dopo la fase dei controlli preliminari |
ALLEGATO VII
Procedure e tempi per determinare le quantità assegnate degli Stati membri e della Comunità
Tempi |
Azione |
Soggetti responsabili |
15 gennaio 2006 |
Presentazione alla Commissione dei progetti di relazione degli Stati membri nei quali sono definite le quantità assegnate a norma dell'articolo 23 da parte degli Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE |
Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE |
marzo 2006 |
Invio al comitato sui cambiamenti climatici del progetto di decisione della Commissione sulla determinazione dei rispettivi livelli di emissione assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE come previsto dall'articolo 3 della decisione 2002/538/CE |
Commissione |
aprile 2006 |
Parere sul progetto di decisione della Commissione sulla determinazione dei rispettivi livelli di emissione assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE come previsto dall'articolo 3 della decisione 2002/538/CE |
Comitato sui cambiamenti climatici |
15 giugno 2006 |
Presentazione alla Commissione dei progetti di relazione degli Stati membri nei quali sono definite le quantità assegnate a norma dell'articolo 23 da parte degli Stati membri che non figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE |
Stati membri che non figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE |
agosto 2006 |
Invio agli Stati membri del progetto di relazione che determina la quantità assegnata della Comunità |
Commissione |
settembre 2006 |
Invio dei commenti sul progetto di relazione che determina la quantità assegnata della Comunità |
Stati membri |
entro il 31 dicembre 2006 |
Presentazione all’UNFCCC delle relazioni degli Stati membri e della Comunità sulla determinazione delle rispettive quantità assegnate |
Stati membri e Commissione |
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/92 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
riguardante il contributo finanziario della Comunità alla pubblicazione del CD-Rom contenente i verbali della conferenza globale dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) sul benessere degli animali svoltasi nel febbraio 2004
(2005/167/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della decisione 90/424/CEE la Comunità intraprende o assiste gli Stati membri a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l'elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l'insegnamento o la formazione in campo veterinario. |
(2) |
L'elaborazione e la divulgazione da parte della Comunità di documenti tecnici e scientifici attinenti alla Conferenza mondiale dell'OIE deve inscriversi nell'ulteriore sviluppo della legislazione veterinaria e dell'insegnamento o della formazione in campo veterinario. |
(3) |
La decisione 2004/72/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alla conferenza mondiale dell'OIE sul benessere degli animali nel 2004 (2), approva il finanziamento dell’attività di pubblicazione e diffusione dei documenti tecnici e scientifici relativi alla conferenza dell’OIE sul benessere degli animali del 2004 tramite la linea B1-331 del bilancio 2003 dell’Unione europea, per un importo massimo di 40 000 EUR. |
(4) |
Sebbene la versione cartacea dei verbali della conferenza sia stata elaborata e fabbricata nel maggio 2004, la versione su CD-Rom non sarà disponibile né fatturata prima di febbraio 2005. |
(5) |
Gli stanziamenti di pagamento non dissociati destinati a tale attività sono scaduti il 31 dicembre 2004. |
(6) |
Occorre pertanto finanziare l’attività di produzione della versione CD-Rom dei verbali della conferenza tramite la linea 17.04.02 del bilancio dell'Unione europea 2005 per un importo massimo di 25 000 EUR. |
(7) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo unico
Gli stanziamenti della linea 17.04.02 del bilancio 2005 dell’Unione europea possono essere utilizzati per un importo massimo di 25 000 EUR per effettuare i pagamenti finali nel quadro dell’attività «pubblicazione e diffusione su supporto CD-Rom dei documenti tecnici e scientifici relativi alla conferenza mondiale dell'OIE sul benessere degli animali svoltasi nel febbraio 2004», approvata dalla Commissione il 5 dicembre 2003.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).
(2) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 56.
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/93 |
Istituito conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi membri, da un lato, e la Repubblica del Cile, dall’altro, e menzionato all’articolo 16 dell’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio di animali e prodotti animali, piante, prodotti a base di piante ed altre merci e al benessere degli animali, di cui all’allegato IV dell’accordo di associazione (di seguito «accordo SPS»).
Articolo 1
Presidenza
1. Il CGM è presieduto alternativamente, per un periodo di 12 mesi, da un funzionario della Commissione della Comunità europea, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri e da un alto funzionario del governo cileno.
2. Il primo periodo di presidenza inizia alla data della prima riunione del consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Durante tale periodo e successivamente, per ogni periodo di 12 mesi, il CGM è presieduto dalla parte che detiene la presidenza nel Consiglio di associazione.
Articolo 2
Riunioni
1. Le riunioni del CGM sono convocate dalla parte che detiene la presidenza, in data e luogo convenuti da entrambe le parti e con una frequenza fissata conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo SPS.
2. Ove le due parti siano d’accordo, le riunioni del CGM possono svolgersi per video o teleconferenza.
3. Le parti convengono di autorizzare il CGM a esaminare determinati aspetti per corrispondenza. Gli scambi di informazioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’accordo SPS.
Articolo 3
Delegazioni
Prima di ogni riunione, il presidente del CGM è informato circa la composizione prevista dell’altra parte.
Articolo 4
Scambio di informazioni
Tutti i documenti del CGM di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente regolamento interno sono trasmessi alla missione della Repubblica del Cile presso l’Unione europea e alla delegazione della Commissione in Cile, nonché al segretariato e al presidente del Consiglio di associazione.
Articolo 5
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le sedute del comitato di gestione misto non sono pubbliche.
Articolo 6
Ordine del giorno della riunione
1. L’ordine del giorno provvisorio delle singole riunioni viene elaborato in comune da entrambe le parti. Esso viene comunicato al presidente almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno è adottato dal CGM all'inizio di ogni riunione.
3. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è effettuata con l'accordo di entrambe le parti.
4. Il presidente, d’accordo con l’altra parte, può invitare alle riunioni esperti che possano fornire informazioni su argomenti specifici.
5. All’inizio della riunione le parti convengono sulla lingua utilizzata durante la riunione e nel relativo verbale.
Articolo 7
Verbale
1. Un progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dalle due parti quanto prima.
2. Il processo verbale indica, come regola generale, per ogni punto dell'ordine del giorno:
a) |
i documenti trasmessi al CGM; |
b) |
qualsiasi dichiarazione la cui iscrizione sia stata richiesta da un membro del CGM; |
c) |
la decisione adottata, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici. |
3. Il verbale comprende altresì un elenco dei partecipanti alla riunione.
4. Il verbale viene approvato per iscritto da entrambe le parti entro due mesi dalla data della riunione. Una volta approvato, due copie autenticate del verbale vengono firmate dal presidente e dal/dalla suo/sua omologo/a dell’altra parte, mentre una copia originale viene conservata da ognuna delle parti. Una copia del verbale viene trasmessa al presidente e al segretariato del Consiglio di associazione.
Articolo 8
Piano d'azione
Il CGM adotta un piano d’azione destinato a illustrare le misure convenute dalle parti in occasione della riunione. Nella riunione seguente del CGM, viene esaminata l’attuazione di tale piano d’azione da entrambe le parti.
Articolo 9
Decisioni e raccomandazioni
1. Ove, conformemente all’allegato IV dell’accordo di associazione, il CGM sia autorizzato ad adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti recano il titolo di «decisione» o, rispettivamente, «raccomandazione», seguiti da un numero d’ordine, dalla data della loro adozione e da un’indicazione dell’argomento. Ogni decisione reca la data della sua entrata in vigore.
2. Ove il CGM adotti una decisione, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento interno del Consiglio di associazione.
3. Le decisioni e le raccomandazioni del CGM sono trasmesse a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Articolo10
Spese
1. La Repubblica del Cile e la Comunità europea sostengono ciascuna le spese conseguenti alla partecipazione alle riunioni del CGM, sia per quanto riguarda le spese di personale, di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazione.
2. Le spese relative all'organizzazione pratica delle riunioni, quelle di interpretazione durante le riunioni e quelle di riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese relative all’interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti a partire dallo spagnolo e dall’inglese o verso tali lingue sono sostenute dalla parte che organizza la riunione. L’interpretazione e la traduzione verso o da altre lingue ufficiali comunitarie sono a carico della Comunità.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Macarena Vidal Ogueta
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Alejandro Checchi Lang
European Commission, DG SANCO
Food Safety, plant health, animal health and welfare, international questions