ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 367

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
14 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, rispetto ai trattati con la Santa Sede

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2117/2004 del Consiglio, del 7 dicembre 2004, che proroga la sospensione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese

3

 

 

Regolamento (CE) n. 2118/2004 della Commissione, del 13 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 2119/2004 della Commissione, del 13 dicembre 2004, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 53/2004 CE

8

 

*

Regolamento (CE) n. 2120/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2729/2000 recante modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo

11

 

*

Regolamento (CE) n. 2121/2004 della Commissione, del 13 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1727/1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, e il regolamento (CE) n. 2278/1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’inquinamento atmosferico

17

 

 

Regolamento (CE) n. 2122/2004 della Commissione, del 13 dicembre 2004, che stabilisce i quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relative al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2005 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

21

 

*

Direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose ( 1 )

23

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/846/CE:Decisione Proxima/2/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 30 novembre 2004, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, EUPOL Proxima

29

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2004/847/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2004, concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa)

30

 

*

Posizione comune 2004/848/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che modifica la posizione comune 2004/661/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2116/2004 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, rispetto ai trattati con la Santa Sede

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (1) prevede che ogni decisione relativa all’invalidità di un matrimonio disciplinata dai trattati tra la Santa Sede e il Portogallo, l’Italia e la Spagna (Concordati) sia riconosciuta negli Stati membri alle condizioni di cui al capo III di detto regolamento.

(2)

L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1347/2000 è stato modificato dall’allegato II dell’atto di adesione del 2003, al fine di menzionare l’accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, con secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (2), è entrato in vigore il 1o agosto 2004 e sarà applicato dal 1o marzo 2005 in tutti gli Stati membri, a esclusione della Danimarca.

(4)

Malta ha richiesto che l’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2201/2003, che corrisponde all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1347/2000, sia modificato al fine di comprendere il suo accordo con la Santa Sede.

(5)

L’articolo 57 dell’atto di adesione del 2003 prevede che gli atti adottati prima dell’adesione, che necessitino di essere adeguati a motivo dell’adesione stessa, siano adattati mediante un procedimento semplificato secondo il quale il Consiglio agisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

(6)

È opportuno tener conto della richiesta di Malta e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2201/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2201/2003 è modificato come segue:

1)

al paragrafo 3 è aggiunto il punto seguente:

«c)

accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995.»

2)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Spagna, l'Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1o marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. P. H. DONNER


(1)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2004 della Commissione (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 7).

(2)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.


14.12.2004   

IT

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L 367/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2117/2004 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2004

che proroga la sospensione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con la decisione n. 2730/2000/CECA (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo di 32,6 EUR/t sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm («coke 80 +») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704001910).

(2)

Con la decisione 2004/264/CE (3) (la «decisione») la Commissione ha sospeso il dazio antidumping definitivo per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 20 marzo 2004.

B.   MOTIVI DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

(3)

L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che le misure antidumping possano essere sospese nell’interesse della Comunità qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Le misure antidumping possono essere sospese con una decisione della Commissione per un periodo di nove mesi. L’articolo 14, paragrafo 4, specifica inoltre che la sospensione può essere estesa per un periodo ulteriore, non superiore all’anno, se il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in tal senso.

(4)

In seguito alla sospensione, mediante la decisione, del dazio antidumping definitivo, la Commissione ha continuato a sorvegliare, ai sensi del considerando 15 della decisione, la situazione del mercato del «coke 80 +». Oltre ad esaminare le importazioni dalla RPC, è stato inviato a tutte le parti interessate un questionario per ottenere informazioni su produzione, volume e prezzi delle vendite sul mercato comunitario, nonché redditività per il 2003 e la prima metà del 2004.

(5)

Tanto il denunziante quanto l’industria utilizzatrice hanno risposto al questionario. Hanno collaborato quattro produttori comunitari, tre dei quali appartenenti all’UE-15 (industria denunziante) ed uno polacco. Hanno altresì collaborato dodici società che rappresentano l’industria produttrice di lana di roccia e il settore della fonderia.

(6)

Per quanto riguarda il volume delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RPC, si è riscontrato che durante i primi sei mesi del 2004 esso era diminuito del 4 % rispetto allo stesso periodo del 2003. Tenuto conto dell’andamento degli anni precedenti, sembra tuttavia che le importazioni siano di norma più elevate nella seconda metà dell’anno. In questo caso, in realtà, dal confronto tra il volume delle importazioni registrato nel periodo gennaio-giugno 2004 e quello degli ultimi sei mesi del 2003 risulta un calo dell’11 %.

(7)

Quanto ai prezzi, il prezzo medio del coke 80 + è aumentato del 107 % nei primi sei mesi del 2004 rispetto al prezzo medio del 2003. In media, il prezzo unitario è stato pari a 124 EUR/t nel 2003 e a 256 EUR/t nei primi sei mesi del 2004. Si osservi che durante i primi cinque mesi del 2004 il prezzo ha registrato un lieve aumento, passando da 110 a 140 EUR, e che nel mese di giugno esso è balzato a 403 EUR.

(8)

Nel corso dell’inchiesta iniziale, i principali concorrenti della RPC erano la Polonia e la Repubblica ceca. Sulla base dei dati Eurostat, nel 2003 le importazioni da tali paesi ammontavano complessivamente a 924 602 t rispetto alle 318 005 t provenienti dalla RPC. Detti paesi fanno ormai parte dell’industria comunitaria e si è tenuto conto dei loro dati.

(9)

La produzione dei produttori comunitari (UE-15) è salita da 442 397 t nel 2003 a 543 920 t - secondo le stime - nel 2004, con un incremento del 23 %. Contemporaneamente, il volume delle vendite è aumentato del 35 % e i prezzi sono saliti dell’8 %. L’industria comunitaria sembra riprendersi relativamente bene dalla precedente situazione critica, dato che l’utile medio è stato pari all’8,5 % nel 2003 e al 12,4 % alla fine di giugno 2004.

(10)

Quanto ai nuovi Stati membri dell’UE, la produzione di coke 80 + è concentrata essenzialmente in Polonia e nella Repubblica ceca. Un produttore polacco ha collaborato al presente procedimento. La produzione delle società dell’UE-25 che hanno collaborato è aumentata del 30 % dal 2003 al 2004. Contemporaneamente, il volume delle vendite è cresciuto del 39 % e i loro prezzi sono aumentati del 12 %. I produttori dell’UE-25 hanno registrato un utile medio del 13 % nel 2003 e del 19,1 % nel 2004.

(11)

I prezzi del coke 80 + importato dalla RPC dall’industria utilizzatrice sono saliti da 143 EUR/t nel 2003 a 255 EUR/t nel 2004 (aprile-giugno), con un aumento del 78 %. Il volume del coke cinese acquistato da tale industria è passato da 158 730 t nel 2003 ad un volume di 65 114 t, secondo le stime, nel 2004, registrando un calo del 59 %.

(12)

Gli utilizzatori continuano a sostenere che l’offerta di coke 80 + non soddisfa la domanda del mercato comunitario, nonostante l’aumento significativo della produzione e delle vendite registrato dall’industria comunitaria. Essi affermano inoltre che il coke 80 + cinese non è disponibile in quantitativi sufficienti e può comunque essere acquistato solo a prezzi elevatissimi.

C.   CONCLUSIONI

(13)

Da quanto precede, risulta che il mercato si trova nella stessa situazione riscontrata al momento della sospensione delle misure. In effetti, tenuto conto del carattere temporaneo della modifica delle condizioni di mercato e, in particolare, dell’elevato livello dei prezzi del prodotto in esame, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell’inchiesta originaria, unitamente alla scarsissima offerta di coke 80 +, si considera improbabile, nelle attuali circostanze, il riemergere del pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni di coke 80 + dalla RPC, e si ritiene che sia nell’interesse della Comunità prorogare la sospensione delle misure. Le condizioni che giustificano la sospensione restano pertanto soddisfatte.

(14)

Sulla base di tali conclusioni, si propone di prorogare ulteriormente, per un periodo di un anno, la sospensione del dazio antidumping sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

(15)

Si osservi che allo scadere del periodo di proroga della sospensione sarà scaduto anche il dazio antidumping in vigore, a meno che non sia stata presentata una domanda di riesame in previsione della scadenza.

(16)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato a tale conclusione. Sostenendo che il mercato del coke è soggetto a forti oscillazioni, l’industria comunitaria ha chiesto di limitare a 9 mesi la proroga della sospensione del dazio antidumping. Si è ritenuto che un periodo più breve non fosse adeguato nella fattispecie poiché, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

(17)

La Commissione continuerà a sorvegliare l’andamento delle importazioni di coke 80 + nella Comunità durante il periodo della sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dalla decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione è prorogata fino al 15 dicembre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 89.


14.12.2004   

IT

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L 367/6


REGOLAMENTO (CE) N. 2118/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


14.12.2004   

IT

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L 367/8


REGOLAMENTO (CE) N. 2119/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2004

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 53/2004 CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, fra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

Conformemente all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all’esportazione a scopi industriali. L’alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3)

Dal 1o gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell’euro (3), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro.

(4)

È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 53/2004 CE. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 120 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso la sede dell’organismo d’intervento interessato, detentore dell’alcole oggetto dell’offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

[tel. (33-5) 57 55 20 00

telex 57 20 25

fax (33-5) 57 55 20 59],

oppure spedite all’indirizzo suddetto per raccomandata.

2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 53/2003 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento interessato entro il 4 gennaio 2005 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

4.   Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro d’alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 8,35 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 26 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all’esportazione, 32 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 7,50 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.

L’organismo d’intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).

(3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 53/2004 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro

Ubicazione

Numero delle cisterne

Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo

Tipo di alcole

Titolo alcolometrico (in % vol)

FRANCIA

Onivins–Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

greggio

+ 92

1

22 605

27

greggio

+ 92

7

22 620

27

greggio

+ 92

2

22 640

27

greggio

+ 92

15

710

28

greggio

+ 92

21

8 860

27

greggio

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

greggio

+ 92

27

2 505

27

greggio

+ 92

34

8 710

27

greggio

+ 92

 

Totale

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/11


REGOLAMENTO (CE) N. 2120/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2729/2000 recante modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione (2) stabilisce, all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, il numero minimo di campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati analitici di cui all’articolo 10 di detto regolamento. A seguito dell’adesione della Repubblica ceca, di Cipro, dell’Ungheria, di Malta, della Slovenia e della Slovacchia, occorre stabilire il numero di campioni da prelevare per tali paesi.

(2)

L’articolo 12 stabilisce il numero di analisi da eseguire da parte del Centro comune di ricerca (CCR), comprese le analisi di campioni provenienti da Stati membri che non sono ancora attrezzati a tal fine. È opportuno prevedere un periodo transitorio per la creazione e l’organizzazione di laboratori isotopici competenti in tali Stati membri.

(3)

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2729/2000 contengono istruzioni dettagliate per il trattamento, l’analisi e la comunicazione dei risultati relativi ai campioni. È opportuno aggiornare tali istruzioni per tener conto dell’esperienza acquisita e dei progressi tecnici realizzati.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2729/2000.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2729/2000 è modificato come segue:

1)

All’articolo 11, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è almeno di:

20 campioni nella Repubblica ceca,

200 campioni in Germania,

50 campioni in Grecia,

200 campioni in Spagna,

400 campioni in Francia,

400 campioni in Italia,

10 campioni a Cipro,

4 campioni in Lussemburgo,

50 campioni in Ungheria,

4 campioni a Malta,

50 campioni in Austria,

50 campioni in Portogallo,

20 campioni in Slovenia,

15 campioni in Slovacchia,

4 campioni nel Regno Unito.»

.

2)

All’articolo 12, paragrafo 1, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Per un periodo che scade il 31 luglio 2008, in attesa che vengano predisposte attrezzature analitiche adeguate, gli Stati membri produttori di vino che non sono attrezzati per effettuare analisi isotopiche spediscono i propri campioni di vino al CCR, che ne effettua l’analisi.»

.

3)

L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.

4)

L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

5)

L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 16.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Istruzioni per il prelievo di uve fresche, il loro trattamento e la loro trasformazione in vino destinato ad essere analizzato con i metodi isotopici di cui all’articolo 11

I.   PRELIEVO DELLE UVE

A.

Ciascun campione comprende almeno 10 kg di uve mature della stessa varietà di viti. Le uve vengono prelevate nello stato in cui si trovano.

Il prelievo viene effettuato durante la vendemmia della parcella di cui trattasi. Le uve raccolte devono essere rappresentative dell’intera parcella. Il campione di uva fresca in tal modo prelevato, o il mosto da esso ottenuto, può essere congelato sino al successivo utilizzo.

Solo qualora sia prevista la misurazione del tenore di ossigeno-18 dell’acqua del mosto, una volta pressato l’intero campione di uva può essere prelevata separatamente e conservata un’aliquota di mosto.

B.

All’atto del prelievo dei campioni viene redatta una scheda segnaletica. La scheda include una parte I che riguarda il prelievo delle uve e una parte II che concerne la vinificazione. Essa è conservata con il campione e lo accompagna durante tutte le operazioni di trasporto. La scheda è aggiornata con l’indicazione di tutti i trattamenti a cui è sottoposto il campione.

La scheda segnaletica che riguarda il prelievo del campione è predisposta conformemente alla parte I del questionario che figura nell’allegato II.

II.   VINIFICAZIONE

A.

La vinificazione viene effettuata dall’organismo competente o da un servizio da esso appositamente designato e, nella misura del possibile, in condizioni comparabili con quelle abituali della zona di produzione di cui il campione è rappresentativo. La vinificazione deve comportare la trasformazione totale dello zucchero in alcole, ossia a meno di 2 g/l di zuccheri residui. Tuttavia in alcuni casi, ad esempio al fine di garantire una migliore rappresentatività, può essere ammesso un tenore di zuccheri residui più elevato. Dopo la chiarificazione e la stabilizzazione tramite SO2, il vino viene imbottigliato in bottiglie da 75 cl e etichettato.

B.

La scheda segnaletica concernente la vinificazione viene compilata conformemente alla parte II del questionario che figura nell’allegato II.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Questionario relativo al prelievo e alla vinificazione dei campioni di uve destinate all’analisi con metodi isotopici

I metodi analitici e l’espressione dei risultati (unità) da utilizzare sono quelli descritti nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 (o considerati equivalenti dai laboratori che partecipano all’analisi).

Parte I

1)   Informazioni generali

1.1.

Numero del campione:

1.2.

Nome e funzione dell’agente o della persona abilitata che ha effettuato il prelievo del campione:

1.3.

Nome e indirizzo dell’organismo competente responsabile del prelievo del campione:

1.4.

Nome e indirizzo dell’organismo competente responsabile della vinificazione e della spedizione del campione quando non si tratta dello stesso servizio di cui al punto 1.3:

2)   Descrizione generale del campione

2.1.

Origine (Stato, regione):

2.2.

Anno di raccolta:

2.3.

Varietà di viti:

2.4.

Colore delle uve:

3)   Descrizione del vigneto

3.1.

Nome e indirizzo del coltivatore della parcella:

3.2.

Ubicazione della parcella:

comune:

località:

riferimento catastale:

latitudine, longitudine:

3.3.

Suolo (ad esempio calcareo, argilloso, argilloso-calcareo, sabbioso):

3.4.

Posizione (ad esempio poggio o pendio, pianura, esposizione al sole):

3.5.

Numero di ceppi per ettaro:

3.6.

Età approssimativa del vigneto (meno di 10 anni, fra 10 e 25 anni, oltre 25 anni):

3.7.

Altitudine:

3.8.

Metodo di coltivazione e potatura:

3.9.

Categoria di vino nella quale le uve vengono normalmente trasformate (vino da tavola, vpqrd, altri) - (vedere le definizioni dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999):

4)   Caratteristiche della vendemmia e del mosto

4.1.

Resa per ettaro stimata della parcella oggetto della vendemmia: (kg/ha)

4.2.

Stato sanitario delle uve (ad esempio sane, marce), precisando se le uve erano asciutte o bagnate al momento del prelievo del campione:

4.3.

Data di prelievo del campione:

5)   Condizioni meteorologiche prima della vendemmia

5.1.

Precipitazioni verificatesi nei dieci giorni precedenti la raccolta: si/no. In caso affermativo, informazioni complementari se disponibili:

6)   Vigneti irrigati

Se la coltura è irrigata, data dell’ultima irrigazione:

(Timbro dell’organismo responsabile del prelievo del campione e firma dell’agente che ha effettuato il prelievo, con indicazione del nome e della qualifica dell’agente stesso)

Parte II

1)   Microvinificazione

1.1.

Peso del campione di uve in kg:

1.2.

Metodo di torchiatura:

1.3.

Volume del mosto ottenuto:

1.4.

Dati caratteristici del mosto:

concentrazione di zucchero in g/l per refrattometria:

acidità totale (in g/l di acido tartarico): (facoltativo)

1.5.

Metodo di trattamento del mosto (ad esempio schiumatura, centrifugazione):

1.6.

Lievitatura (varietà di lievito utilizzato). Indicare se vi è stata fermentazione spontanea:

1.7.

Temperatura durante la fermentazione:

1.8.

Metodo di determinazione della fine della fermentazione:

1.9.

Metodo di trattamento del vino (ad esempio travaso):

1.10.

Dosaggio dell’anidride solforosa in mg/l:

1.11.

Analisi del vino ottenuto:

titolo alcolometrico effettivo in % volume:

estratto secco totale:

zuccheri riduttori in g/l di zucchero invertito:

2)   Tabella cronologica concernente la vinificazione del campione

Data:

del prelievo: (corrispondente alla data della raccolta, parte I-4.3)

della torchiatura:

dell’inizio della fermentazione:

della fine della fermentazione:

dell’imbottigliamento del vino:

Data di compilazione della parte II:

(Timbro dell’organismo competente che ha effettuato la vinificazione e firma di un responsabile dell’organismo)»


ALLEGATO III

«ALLEGATO III

BOLLETTINO D’ANALISI

dei campioni dei vini e dei prodotti viticoli analizzati mediante un metodo isotopico descritto all’allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 e destinati ad essere immessi nella banca di dati isotopici presso il CCR

I.   INFORMAZIONI GENERALI (dati riportati dall’allegato II)

1.

Paese:

2.

Numero del campione:

3.

Anno:

4.

Varietà della vite:

5.

Tipo di vino:

6.

Regione/distretto:

7.

Nome e indirizzo del laboratorio responsabile dei risultati:

8.

Campione per una seconda analisi di verifica presso il CCR: si/no

II.   METODI E RISULTATI

1.   Vino (dati riportati dall’allegato II)

1.1.

:

Titolo alcolometrico volumico

:

% vol

1.2.

:

Estratto secco totale

:

g/l

1.3.

:

Zuccheri riduttori

:

g/l

1.4.

:

Acidità totale espressa in acido tartarico

:

g/l

1.5.

:

Anidride solforosa totale

:

mg/l

2.   Distillazione del vino per la SNIF-NMR

2.1.

Descrizione dell’apparecchiatura di distillazione:

2.2.

Volume del vino distillato/peso del distillato ottenuto:

3.   Analisi del distillato

3.1.

Titolo alcolometrico del distillato % (m/m)

4.   Risultato dei rapporti isotopici deuterio/idrogeno nell’etanolo, misurati mediante RMN

4.1.

=

(D/H)I

=

ppm

4.2.

=

(D/H)II

=

ppm

4.3.

=

“R”

=

5.   Parametri RMN

Frequenza osservata:

6.   Risultato del rapporto isotopico 18O/16O del vino

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Risultato del rapporto isotopico 18O/16O del mosto (ove del caso)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Risultato del rapporto isotopico 13C/12C dell’etanolo del vino

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB»


14.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/17


REGOLAMENTO (CE) N. 2121/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1727/1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, e il regolamento (CE) n. 2278/1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’inquinamento atmosferico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2152/2003, in applicazione dal 1o gennaio 2003, costituisce il quadro normativo che consente di portare avanti, secondo un approccio integrato, le misure precedentemente attuate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’inquinamento atmosferico (2), e del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (3). Inoltre, il regolamento (CE) n. 2152/2003 è stato adottato allo scopo di continuare il monitoraggio delle foreste dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico e degli incendi, nonché di studiare eventuali futuri sviluppi del programma per poter affrontare nuove problematiche ambientali di pertinenza comunitaria.

(2)

Secondo l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2152/2003, le attività previste agli articoli 4 e 5, all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono attuate nell’ambito di programmi nazionali elaborati dagli Stati membri per periodi biennali. A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, la Commissione stabilisce il proprio contributo finanziario alle spese ammissibili sulla base dei programmi nazionali presentati o degli eventuali adeguamenti approvati.

(3)

L’articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento impone agli Stati membri di designare gli organismi competenti per la gestione delle attività comprese nei programmi nazionali approvati. Il regolamento delega dunque espressamente le funzioni esecutive a organismi nazionali.

(4)

In mancanza di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2152/2003, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con quest’ultimo regolamento, le disposizioni dei seguenti regolamenti della Commissione: (CEE) n. 1696/87, del 10 giugno 1987, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’inquinamento atmosferico (inventari, reti, bilanci) (4); (CE) n. 804/94 della Commissione, dell’11 aprile 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi d’informazione sugli incendi di foresta (5); (CE) n. 1091/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l’inquinamento atmosferico (6); (CE) n. 1727/1999 (7) e (CE) n. 2278/1999 (8).

(5)

Alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1727/1999 e (CE) n. 2278/1999 vanno peraltro adeguate al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9), in particolare all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 56, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10).

(6)

Da un’analisi preliminare è risultato che la delega di compiti di esecuzione del bilancio ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 a organismi nazionali di diritto pubblico o privato soddisfa i requisiti di una sana gestione finanziaria e garantisce il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità dell’azione comunitaria.

(7)

È necessario introdurre nei regolamenti (CE) n. 1727/1999 e (CE) n. 2278/1999 criteri di selezione degli organismi competenti che gli Stati membri sono tenuti a designare in conformità del regolamento (CE) n. 2152/2003, nonché disposizioni atte a garantire il rispetto dei requisiti di una sana gestione finanziaria e dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

(8)

È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 1727/1999 e (CE) n. 2278/1999.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1727/1999 è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

1.   Gli organismi competenti designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) con il compito di gestire le attività comprese nei programmi nazionali approvati devono ottemperare alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (12) e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (13), nonché alle disposizioni del presente regolamento.

2.   In particolare, gli organismi di cui al paragrafo 1, di seguito denominati «organismi competenti», devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

a)

deve trattarsi di enti pubblici nazionali o di enti di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, purché disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri;

b)

devono offrire idonee garanzie finanziarie, prestate preferibilmente da un’autorità pubblica, in particolare al fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione;

c)

devono operare secondo i requisiti di una sana gestione finanziaria;

d)

devono assicurare la trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3.   Oltre a rispettare i criteri enunciati al paragrafo 2, gli enti di diritto privato di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo devono comprovare quanto segue:

a)

la loro capacità tecnica e professionale, attestata da documenti che certifichino i titoli di studio e professionali dei dirigenti;

b)

la loro capacità economica e finanziaria, attestata da idonee dichiarazioni di banche o da un’assicurazione a copertura dei rischi professionali o da una garanzia di Stato, ovvero dai bilanci o estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, se la pubblicazione dei bilanci è prescritta dal diritto societario del paese in cui ha sede l’ente in questione;

c)

la loro competenza, secondo il diritto nazionale, in materia di esecuzione del bilancio, attestata per esempio da documenti comprovanti la loro iscrizione in un albo professionale o un registro di commercio, ovvero da una dichiarazione giurata o da un certificato, dall’appartenenza a una particolare organizzazione, da un’espressa autorizzazione o dall’iscrizione al registro IVA;

d)

che non si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.   La Commissione conclude convenzioni con gli organismi competenti, conformemente all’articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e agli articoli 35 e 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

5.   Gli organismi competenti svolgono regolari controlli per accertare la corretta esecuzione delle azioni finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003. Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

6.   Gli organismi competenti forniscono alla Commissione, su richiesta, ogni informazione utile. La Commissione può effettuare verifiche documentali e controlli in loco aventi ad oggetto l’esistenza, la competenza e il corretto funzionamento degli organismi competenti, in conformità alle regole di sana gestione finanziaria.

7.   Gli organismi competenti fungono da intermediari per la riscossione dei contributi comunitari a sostegno dei programmi nazionali e per la tenuta della contabilità e della documentazione giustificativa del pagamento e del ricevimento di detti contributi, comprese le fatture e altri documenti di analogo valore probatorio che giustifichino i costi diretti e indiretti del programma.»

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 2278/1999 è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

1.   Gli organismi competenti designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), con il compito di gestire le attività comprese nei programmi nazionali approvati, devono ottemperare alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (15) e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (16), nonché alle disposizioni del presente regolamento.

2.   In particolare, gli organismi di cui al paragrafo 1, di seguito denominati «organismi competenti», devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

a)

deve trattarsi di enti pubblici nazionali o di enti di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, purché disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri;

b)

devono offrire idonee garanzie finanziarie, prestate preferibilmente da un’autorità pubblica, in particolare al fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione;

c)

devono operare secondo i requisiti di una sana gestione finanziaria;

d)

devono assicurare la trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3.   Oltre a rispettare i criteri enunciati al paragrafo 2, gli enti di diritto privato di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo devono comprovare quanto segue:

a)

la loro capacità tecnica e professionale, attestata da documenti che certifichino i titoli di studio e professionali dei dirigenti;

b)

la loro capacità economica e finanziaria, attestata da idonee dichiarazioni di banche o da un’assicurazione a copertura dei rischi professionali o da una garanzia di Stato, ovvero dai bilanci o estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, se la pubblicazione dei bilanci è prescritta dal diritto societario del paese in cui ha sede l’ente in questione;

c)

la loro competenza, secondo il diritto nazionale, in materia di esecuzione del bilancio, attestata per esempio da documenti comprovanti la loro iscrizione in un albo professionale o un registro di commercio, ovvero da una dichiarazione giurata o da un certificato, dall’appartenenza a una particolare organizzazione, da un’espressa autorizzazione o dall’iscrizione al registro IVA;

d)

che non si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.   La Commissione conclude convenzioni con gli organismi competenti, conformemente all’articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e agli articoli 35 e 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

5.   Gli organismi competenti svolgono regolari controlli per accertare la corretta esecuzione delle azioni finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003. Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

6.   Gli organismi competenti forniscono alla Commissione, su richiesta, ogni informazione utile. La Commissione può effettuare verifiche documentali e controlli in loco aventi ad oggetto l’esistenza, la competenza e il corretto funzionamento degli organismi competenti, in conformità alle regole di sana gestione finanziaria.

7.   Gli organismi competenti fungono da intermediari per la riscossione dei contributi comunitari a sostegno dei programmi nazionali e per la tenuta della contabilità e della documentazione giustificativa del pagamento e del ricevimento di detti contributi, comprese le fatture e altri documenti di analogo valore probatorio che giustifichino i costi diretti e indiretti del programma.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).

(2)  GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 1).

(3)  GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 805/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 3).

(4)  GU L 161 del 22.6.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/1999 (GU L 279 del 29.10.1999, pag. 3).

(5)  GU L 93 del 12.4.1994, pag. 11.

(6)  GU L 125 del 18.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/1999 (GU L 279 del 29.10.1999, pag. 3).

(7)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 41.

(8)  GU L 279 del 29.10.1999, pag. 3.

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(10)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(11)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 1.

(12)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(13)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(14)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 1.

(15)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(16)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


14.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/21


REGOLAMENTO (CE) N. 2122/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2004

che stabilisce i quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relative al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2005 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1349/2004 della Commissione, del 23 luglio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e le Romania (2), stabilisce in che misura possano essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2004.

(2)

Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria, i quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2004 di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98 sono stati completamente utilizzati.

(3)

Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania, i titoli richiesti sono stati inferiori ai quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2004 di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98. Occorre pertanto, conformemente al secondo comma del suddetto articolo, aggiungere i rimanenti quantitativi per tale periodo ai quantitativi disponibili per il periodo successivo per la Romania.

(4)

Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania, i quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2005 debbono essere stabiliti tenendo conto dei quantitativi ancora disponibili per il periodo già trascorso, conformemente all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relativi al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2005 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 figurano nell'allegato del presente regolamento, ripartiti per paese d'origine e numero d'ordine dei contingenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (JO L 217 del 17.6.2004, p. 10).

(2)  GU L 250 del 24.7.2004, pag. 7.


ALLEGATO

Quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 che va dal 1o gennaio al 30 giugno 2005

Paese d'origine

Numero d'ordine

Codice NC

Quantitativo disponibile

(t)

Romania

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bulgaria

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/23


DIRETTIVA 2004/112/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2004

che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 9 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (2) ha stabilito norme uniformi per il trasporto di merci pericolose all’interno della Comunità.

(2)

Gli allegati della direttiva 95/50/CE del Consiglio sono collegati agli allegati della direttiva 94/55/CE. L’adeguamento al progresso tecnico degli allegati della direttiva 94/55/CE potrebbe incidere sugli allegati della direttiva 95/50/CE.

(3)

Per tenere conto della direttiva 2003/28/CE della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, gli allegati della direttiva 95/50/CE dovrebbero essere modificati.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/50/CE è modificata come segue:

Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle presente direttiva al più tardi un anno dopo la sua pubblicazione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Membro della Commissione


(1)  GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 23).

(2)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 45).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

INFRAZIONI

Ai fini della presente direttiva, l’elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa debba intendere per infrazione.

La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell’organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada.

Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie.

Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (allegato III della presente direttiva), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell’allegato I della presente direttiva).

1.   Categoria di rischio I

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo.

Le infrazioni sono:

1)

Il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto;

2)

La fuga di sostanze pericolose;

3)

Il trasporto con modalità proibite o inadeguate;

4)

Il trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati;

5)

Il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;

6)

Un veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato (negli altri casi inserire nella categoria di rischio II);

7)

L’uso di imballaggi non autorizzati;

8)

L’imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili;

9)

Il mancato rispetto delle disposizioni relative all’imballaggio misto;

10)

Il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico;

11)

Il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi;

12)

Il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi;

13)

Il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto;

14)

Il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad es., documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo…);

15)

Il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo;

16)

L’assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare un’infrazione della categoria di rischio I (ad es., numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio …);

17)

Il conducente è privo del certificato regolamentare di formazione professionale;

18)

L’uso di fuoco o di luci non protette;

19)

Il mancato rispetto del divieto di fumare.

2.   Categoria di rischio II

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, la richiesta di adottare i correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso.

Le infrazioni sono:

1)

L’unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio;

2)

Il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione ma non presenta un rischio immediato;

3)

Il veicolo non è provvisto degli estintori funzionanti prescritti; un estintore viene considerato ancora funzionante anche quando manchino il sigillo e/o la data di scadenza; non però quando è evidente che l’estintore non è più funzionante, ad esempio manometro a 0;

4)

Il veicolo è sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte;

5)

Il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, degli IBC o degli imballaggi di grosse dimensioni;

6)

Il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;

7)

Il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;

8)

Le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente;

9)

Il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente;

10)

Le etichette, marcature o segnalazioni errate;

11)

L’assenza di istruzioni scritte conformi all’ADR o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate;

12)

Il veicolo non è adeguatamente sorvegliato o parcheggiato.

3.   Categoria di rischio III

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente, le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell’impresa.

Le infrazioni sono:

1)

Le dimensioni delle targhe o delle etichette o delle lettere, figure o simboli sulle targhe e le etichette non sono conformi alle norme;

2)

Il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I (16);

3)

Il certificato di formazione professionale non è disponibile a bordo, ma è chiaro che il conducente ne è in possesso.


ALLEGATO III

MODELLO DI FORMULARIO NORMALIZZATO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DESTINATA ALLA COMMISSIONE E RELATIVA ALLE INFRAZIONI E SANZIONI

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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

14.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/29


DECISIONE PROXIMA/2/2004 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 novembre 2004

relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, EUPOL Proxima

(2004/846/CE)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

vista l'azione comune 2004/789/PESC, del 22 novembre 2004, relativa alla proroga della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 1 dell'azione comune 2004/789/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza a adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del TUE, compreso il potere di nomina, su proposta del Segretario Generale/Alto Rappresentante, di un capo missione.

(2)

Il Segretario Generale/Alto Rappresentante ha proposto la nomina del sig. Jürgen SCHOLZ,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Jürgen SCHOLZ è nominato capo della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima) a decorrere dal 15 dicembre 2004.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 14 dicembre 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2004.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

A. HAMER


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

14.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/30


AZIONE COMUNE 2004/847/PESC DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2004

concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/85/PESC sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa (1).

(2)

L'Unione europea, attraverso l'operazione Artemis condotta nella Repubblica democratica del Congo nel 2003 sulla base dell'azione comune 2003/423/PESC del 5 giugno 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (2), ha già compiuto passi concreti per contribuire a ristabilire la sicurezza nella RDC.

(3)

Il 14 dicembre 2000, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2000/792/PESC (3), relativa alla nomina del sig. Aldo Ajello a rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e che abroga l'azione comune 96/250/PESC. Il mandato del Rappresentante speciale è stato prorogato da ultimo dall'azione comune 2004/530/PESC (4).

(4)

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/680/PESC (5) che modifica la posizione comune 2002/829/PESC relativa alla fornitura di talune attrezzature alla RDC.

(5)

L'accordo globale e completo sulla transizione nella Repubblica democratica del Congo, firmato a Pretoria il 17 dicembre 2002, e il memorandum in materia di sicurezza e di forze armate, del 29 giugno 2003, hanno previsto la creazione di un'unità integrata di polizia (IPU).

(6)

Il 28 luglio 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1493 (2003) nella quale esprime soddisfazione per la promulgazione, il 4 aprile 2003, della Costituzione di transizione nella Repubblica democratica del Congo e per la formazione, annunciata il 30 giugno 2003, del governo di transizione e di unità nazionale. Incoraggia altresì i donatori a sostenere la creazione di un'unità integrata di polizia congolese e approva la fornitura da parte della missione delle Nazioni unite nella RDC (MONUC) dell'assistenza supplementare che potrebbe essere necessaria per il suo addestramento.

(7)

Nella dichiarazione comune sulla cooperazione ONU-UE nella gestione delle crisi del 29 settembre 2003, il Segretario Generale delle Nazioni Unite e la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea si sono compiaciuti della cooperazione esistente fra le Nazioni Unite e l'Unione europea nel settore della gestione civile e militare delle crisi ed hanno esaminato modalità per sostenere la creazione di un'unità di polizia integrata a Kinshasa onde fornire sicurezza al governo e alle istituzioni di transizione.

(8)

Il 20 ottobre 2003 il governo della RDC ha rivolto all'Alto rappresentante per la PESC una domanda ufficiale di assistenza dell'Unione europea per la creazione dell'IPU che dovrebbe contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali e a rafforzare l'apparato di sicurezza interna.

(9)

Il 15 dicembre 2003 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che l'Unione europea dovrebbe sostenere la creazione dell'IPU seguendo un approccio articolato su tre assi: riabilitazione e ristrutturazione di un centro di addestramento e fornitura di attrezzature di base; addestramento del personale dell'IPU; monitoraggio, controllo e guida ai fini dell'attuazione pratica del mandato dell'IPU dopo la fase di addestramento iniziale.

(10)

La Commissione ha adottato una decisione di finanziamento a titolo del Fondo europeo di sviluppo (FES) per un progetto che comprende assistenza tecnica, riabilitazione del centro di addestramento e fornitura di attrezzature all'IPU, nonché un addestramento adeguato.

(11)

Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/494/PESC (6) in cui l'Unione europea si impegna a sostenere «il processo di consolidamento della sicurezza interna nella RDC, che costituisce un fattore essenziale per il processo di pace e lo sviluppo del paese, fornendo un sostegno alla creazione di un'unità integrata di polizia (IPU) a Kinshasa». A tal fine, e in aggiunta alle attività finanziate tramite il FES, l'Unione europea e gli Stati membri hanno fornito contributi in denaro e/o in natura per dotare il governo della RDC delle attrezzature per il mantenimento dell'ordine, delle armi e delle munizioni ritenute necessarie per la creazione dell'IPU.

(12)

Il 1o ottobre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1565 (2004) con cui decide di prorogare fino al 31 marzo 2005 lo schieramento della MONUC. Ha inoltre deciso che la MONUC avrà anche il mandato di sostenere il governo di transizione e di unità nazionale per contribuire alle disposizioni relative alla sicurezza delle istituzioni e alla protezione dei funzionari nella fase di transizione a Kinshasa fino a quando l'unità integrata di polizia non sia pronta ad assumersi tale responsabilità e a fornire assistenza alle autorità congolesi per il mantenimento dell'ordine in altre aree strategiche.

(13)

L'attuale situazione per quanto riguarda la sicurezza nella RDC potrebbe deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e della sicurezza internazionale e regionale. Un persistente impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà a radicare ulteriormente la stabilità nella regione.

(14)

Il considerando 12 dell'azione comune 2004/494/PESC prevede che «il Consiglio può decidere che il progetto FES e la fornitura, ove opportuno, di attrezzature per il mantenimento dell'ordine, di armi e di munizioni all'IPU siano seguiti da una componente PESD con funzioni di controllo, guida e consulenza.»

(15)

Nella riunione del 16 novembre 2004 il CPS ha concordato il concetto di una missione PESD che farà seguito al progetto del FES.

(16)

Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha ribadito di essersi impegnato ad operare in strettissima collaborazione con la MONUC ed a fornirle un sostegno efficace nella realizzazione del suo mandato, anche con l'addestramento delle forze di polizia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea istituisce una missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL KINSHASA) che assicuri il proseguimento del progetto del FES di cui all'azione comune 2004/494/PESC per la creazione di un'unità integrata di polizia (IPU) a Kinshasa (RDC) dall'inizio di gennaio 2005. Prima di tale data e per preparare la missione di polizia è istituito entro il 1o dicembre 2004 un gruppo di pianificazione, che resta operativo fino all'inizio della missione.

2.   L'EUPOL KINSHASA opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 3.

Articolo 2

Fase di pianificazione

1.   Durante la fase di pianificazione il gruppo di pianificazione comprende un Capo della missione di polizia/Capo del gruppo di pianificazione e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità della missione.

2.   Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria una valutazione globale dei rischi, che potrà essere aggiornata se necessario.

3.   Il Segretariato generale del Consiglio elabora il concetto operativo (CONOPS). Il gruppo di pianificazione redige successivamente il piano operativo (OPLAN) e sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione dell'EUPOL KINSHASA. Il CONOPS e l'OPLAN terranno conto della valutazione globale dei rischi. Il Consiglio approva il CONOPS e l'OPLAN.

Articolo 3

Mandato della missione

L'Unione europea conduce una missione di polizia a Kinshasa (RDC) con funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nella fase di avviamento dell'IPU al fine di assicurare che il suo operato sia conforme all'addestramento da essa ricevuto presso l'Accademia di polizia e alle migliori pratiche internazionali in tale settore. Le azioni riguardano principalmente la catena di comando dell'IPU per accrescere la capacità di gestione dell'unità e fornire alle unità operative controllo, guida e consulenza nell'espletamento dei loro compiti.

Articolo 4

Struttura della missione

La missione si comporrà di un comando avente sede presso la base operativa dell'IPU. Il comando sarà costituito dall'ufficio del Capo della missione, da una sezione di controllo, guida e consulenza, da una sezione di supporto amministrativo e da ufficiali di collegamento presso i principali interlocutori dell'IPU.

Articolo 5

Capo della missione di polizia

1.   Il CPS nomina, su proposta del Segretario generale/Alto Rappresentante, il Capo della missione di polizia. Questi esercita il controllo operativo (OPCON) dell'EUPOL KINSHASA e assume la gestione quotidiana delle operazioni di tale missione.

2.   Il Capo della missione di polizia sottoscrive un contratto con la Commissione.

3.   Ciascun operatore di polizia resta pienamente subordinato all'autorità nazionale competente. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al capo dell'EUPOL KINSHASA.

4.   Il Capo della missione di polizia è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

Articolo 6

Personale

1.   Il personale dell'EUPOL KINSHASA è coerente per entità e competenze con il mandato e la struttura della missione di cui, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4.

2.   Gli operatori di polizia sono distaccati dagli Stati membri. Ogni Stato membro sostiene i costi relativi agli operatori di polizia da esso distaccati, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quella giornaliera e dall'indennità di alloggio e le spese di viaggio per e dalla RDC.

3.   L'EUPOL KINSHASA assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

4.   Gli Stati contributori o le istituzioni della Comunità possono anche, all'occorrenza, distaccare personale civile internazionale. Ogni Stato contributore o istituzione della Comunità sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quella giornaliera e dall'indennità di alloggio e le spese di viaggio per e dalla RDC.

Articolo 7

Catena di comando

La struttura dell'EUPOL KINSHASA dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

Il rappresentante speciale dell'UE (EUSR) riferisce al Consiglio tramite il Segretario Generale/Alto Rappresentante,

il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica,

il Capo della missione di polizia guida l'EUPOL KINSHASA e ne assume la gestione quotidiana,

il Capo della missione di polizia riferisce al Segretario Generale/Alto Rappresentante tramite l'EUSR,

il Segretario Generale/Alto Rappresentante fornisce consulenza al Capo della missione di polizia tramite l'EUSR.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in conformità dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze in materia di modifica del piano operativo e della catena di comando. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione restano attribuite al Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante.

2.   L'EUSR fornisce orientamento politico locale al Capo della missione di polizia. L'EUSR assicura il coordinamento con altri attori UE nonché le relazioni con autorità dello Stato ospitante.

3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio tenendo conto delle relazioni dell'EUSR.

4.   Il CPS riceve periodicamente dal Capo della missione di polizia relazioni relative alla condotta della missione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il Capo della missione di polizia, se del caso.

Articolo 9

Partecipazione di paesi terzi

1.   Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'UE e del quadro istituzionale unico dell'Unione, gli Stati aderenti sono invitati e gli Stati candidati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL KINSHASA purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile internazionale da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di viaggio per e dalla RDC e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'EUPOL KINSHASA.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare, su raccomandazione del Capo della missione di polizia e del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   I paesi terzi che forniscono un contributo all'EUPOL KINSHASA hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

4.   Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione, anche in relazione alla possibile partecipazione finanziaria dei paesi terzi ai costi comuni e, su richiesta, sottopone una proposta al Consiglio.

5.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato. Il Segretario Generale/Alto Rappresentante che assiste la Presidenza può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Quando l'UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'operazione di cui trattasi.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   I costi relativi all'attuazione della presente azione comune ammontano al massimo a 4 370 000 EUR a copertura dei costi relativi alla fase di pianificazione e all'anno 2005.

2.   Per quanto riguarda la spesa finanziata attingendo al bilancio comunitario si applica quanto segue:

a)

la spesa è amministrata secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi;

b)

il Capo della missione di polizia/Capo del gruppo di pianificazione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

3.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPOL KINSHASA, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle unità.

Articolo 11

Azione comunitaria e altre azioni pertinenti

1.   Il Consiglio constata che la Commissione intende indirizzare la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi della presente azione comune, se del caso con appropriate misure comunitarie.

2.   Il Consiglio rileva altresì la necessità di stabilire modalità di coordinamento a Kinshasa nonché a Bruxelles, anche per quanto concerne eventuali progetti futuri nel quadro del FES, tenuto conto dei meccanismi di coordinamento in vigore.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni classificate

1.   Il Segretario Generale/Alto Rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Il Segretario Generale/Alto Rappresentante è inoltre autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, il Segretario Generale/Alto Rappresentante è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante seguendo procedure appropriate al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'Unione europea.

4.   Il Segretario Generale/Alto Rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 13

Status del personale dell'EUPOL KINSHASA

1.   Lo status del personale dell'EUPOL KINSHASA nella RDC, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUPOL KINSHASA, è stabilito in conformità della procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Il Segretario Generale/Alto Rappresentante che assiste la Presidenza può negoziare tali disposizioni a suo nome.

2.   Lo Stato o l'istituzione della Comunità che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

Articolo 14

Entrata in vigore, durata e spese

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa scade il 31 dicembre 2005.

Le spese sono ammissibili dopo l'adozione dell'azione comune.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 25.

(2)  GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 50.

(3)  GU L 318 del 16.12.2000, pag. 1.

(4)  GU L 234 del 3.7.2004, pag. 13.

(5)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 64.

(6)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 41.


14.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/35


POSIZIONE COMUNE 2004/848/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

che modifica la posizione comune 2004/661/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

Considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/661/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1).

(2)

La missione internazionale di osservazione delle elezioni in Bielorussia è giunta alla conclusione che le elezioni legislative e il referendum del 17 ottobre 2004 non hanno rispettato, per molti versi, gli impegni fondamentali assunti dalla Bielorussia nel quadro dell'OSCE. L'UE considera le autorità bielorusse direttamente responsabili delle irregolarità rilevate dagli osservatori.

(3)

L'UE prende atto inoltre dei violenti attacchi perpetrati dalla polizia e da altre forze di sicurezza bielorusse contro numerosi capi dell'opposizione e rappresentanti dei media, in occasione delle manifestazioni politiche pacifiche che si sono tenute a Minsk dopo le elezioni e il referendum.

(4)

Di conseguenza, il 22 novembre 2004 il Consiglio ha pertanto deciso di applicare restrizioni all'ammissione dei funzionari direttamente responsabili di falsificazioni delle elezioni e del referendum e di coloro che si sono macchiati di gravi violazioni dei diritti umani nella repressione di manifestanti pacifici.

(5)

In tale contesto, nella stessa data il Consiglio ha fatto appello al Presidente Lukashenko e al suo governo affinché invertano le attuali politiche e intraprendano riforme democratiche ed economiche fondamentali per avvicinare il paese ai valori comuni dell'Europa. Il Consiglio ha inoltre asserito che l'UE rimane aperta ad un dialogo con la Bielorussia su uno sviluppo graduale di relazioni bilaterali, semprechè le autorità bielorusse mostrino con misure concrete una sincera disponibilità a riprendere tale dialogo. Il Consiglio ribadisce altresì la sua disponibilità ad approfondire le relazioni con la Bielorussia, anche nel quadro della politica europea di vicinato, una volta che le autorità bielorusse avranno chiaramente mostrato la loro disponibilità a rispettare i valori democratici e lo stato di diritto.

(6)

La portata delle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2004/661/PESC dovrebbe pertanto essere estesa alle persone direttamente responsabili di falsificazioni delle elezioni e del referendum del 17 ottobre 2004 in Bielorussia e a coloro che si sono macchiati di gravi violazioni dei diritti umani nella repressione di manifestanti pacifici in seguito alle elezioni e al referendum nel paese.

(7)

Le misure restrittive contro le persone direttamente responsabili di falsificazioni delle elezioni e del referendum del 17 ottobre 2004 in Bielorussia e contro coloro che si sono macchiati di gravi violazioni dei diritti umani nella repressione di manifestanti pacifici in seguito alle elezioni e al referendum dovrebbero essere rivedute alla luce delle riforme del Codice elettorale operate per allinearlo agli impegni assunti nel quadro dell'OSCE e alle altre norme internazionali in materia di elezioni democratiche raccomandate dall'OSCE/ODIHR nonché alla luce delle azioni concrete intraprese dalle autorità per garantire il rispetto dei diritti umani nelle dimostrazioni pacifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/661/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:

che, pur avendone la responsabilità, non hanno disposto l'avvio di un'indagine indipendente e il perseguimento dei presunti reati, nonché delle persone considerate dal rapporto Pourgourides i principali responsabili della sparizione di quattro notabili in Bielorussia nel 1999/2000 e del successivo occultamento, in considerazione dell'evidente ostruzione fatta alla giustizia, elencate nell'allegato I;

responsabili di falsificazioni delle elezioni e del referendum del 17 ottobre 2004 in Bielorussia e di quelle che si sono macchiate di gravi violazioni dei diritti umani nella repressione di manifestanti pacifici in seguito alle elezioni e al referendum nel paese, elencate nell'allegato II.»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche agli elenchi riportati nell'allegato I e nell'allegato II, ove necessario in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.»;

3)

l'allegato è sostituito dagli allegati I e II riportati nell'allegato della presente posizione comune.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 67.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino

1)

SIVAKOV, YURI (YURIJ) Leonidovich, Ministro del turismo e dello sport della Bielorussia, nato il 5 agosto 1946, nella regione di Sakhalin, ex Repubblica socialista federativa sovietica russa.

2)

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Capo dell'amministrazione presidenziale della Bielorussia, nato il 26 maggio 1958 nella regione di Grodno.

3)

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, Ufficiale delle forze speciali della Bielorussa, nato a Vitebsk nel 1966.

4)

NAUMOV, VLADIMIR Vladimïrovich, Ministro dell'interno, nato nel 1956.

ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino

1)

Lidia YERMOSHINA, Presidente della commissione elettorale centrale.

2)

Yuri PODOBED, Comandante degli “Omon” di Minsk.

».