31982D0889

82/889/CEE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1982, concernente la conclusione dell' accordo che modifica l' accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un' azione concertata nel settore dell' analisi dei microinquinanti organici nell' acqua (Azione COST 64b bis)

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0041


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1982

concernente la conclusione dell ' accordo che modifica l ' accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un ' azione concertata nel settore dell ' analisi dei microinquinanti organici nell ' acqua ( Azione COST 64 b bis )

( 82/889/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la decisione 81/213/CEE del Consiglio , del 3 marzo 1981 , che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell ' ambiente ( tutela ambientale e climatologia ) - azioni indirette e concertate - ( 1981-1985 ) ( 1 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 1 ,

vista la decisione 80/178/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1979 , relativa alla conclusione dell ' accordo relativo ad un ' azione concertata nel settore dell ' analisi dei microinquinanti organici nell ' acqua ( Azione COST 64b bis ) ( 2 ) ,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione ,

considerando che la Commissione ha negoziato , in conformità dell ' articolo 8 , paragrafo 2 , della decisione 81/213/CEE , un accordo con gli Stati terzi partecipanti all ' accordo di concertazione precitato , inteso a modificare detto accordo ;

considerando che è opportuno approvare tale accordo ,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l ' accordo che modifica l ' accordo di concertazione Comunità-COST fra la Comunità economica europea , la Iugoslavia , la Norvegia , il Portogallo , la Spagna , la Svezia e la Svizzera , relativo ad un ' azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici ( Azione COST 64b bis ) .

Il testo dell ' accordo è accluso alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l ' accordo allo scopo di obbligare la Comunità .

Fatto a Bruxelles , addì 17 dicembre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . CHRISTOPHERSEN

( 1 ) GU n . L 101 dell ' 11 . 4 . 1981 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 39 del 15 . 2 . 1980 , pag . 24 .

ACCORDO

che modifica l ' accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un ' azione concertata nel settore dell ' analisi dei microinquinanti organici nell ' acqua ( Azione COST 64b bis )

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

qui di seguito denominata « Comunità » ,

LA IUGOSLAVIA , LA NORVEGIA , IL PORTOGALLO , LA SPAGNA , LA SVEZIA , LA SVIZZERA ,

qui di seguito denominati « Stati non membri partecipanti » ,

considerando che l ' accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un ' azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici ( Azione COST 64b bis ) , qui di seguito denominato « accordo di concertazione Comunità-COST » , concluso fra la Comunità e gli Stati non membri partecipanti ( qui di seguito denominati « parti contraenti » ) scadrà il 3 novembre 1982 ;

considerando che con decisione del 3 marzo 1981 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell ' ambiente - azioni indirette e concertate - ( 1981-1985 ) ;

considerando che la decisione di cui sopra stabilisce che l ' azione concertata comunitaria in corso , relativa all ' analisi dei microinquinanti organici nell ' acqua , è prorogata fino al 31 dicembre 1983 ;

considerando che le parti contraenti hanno un interesse reciproco a continuare le ricerche previste dall ' accordo di concertazione Comunità-COST ;

considerando che l ' estensione dell ' accordo di concertazione Comunità-COST richiede un contributo supplementare delle parti contraenti ,

CONVENGONO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :

Articolo 1

L ' accordo di concertazione Comunità-COST è prorogato dal 3 novembre 1982 al 31 dicembre 1983 .

Articolo 2

Le disposizioni dell ' accordo di concertazione Comunità-COST sono modificate come segue :

1 . il paragrafo III dell ' allegato C è sostituito dal paragrafo seguente :

« III . I fondi versati dagli Stati non membri partecipanti vengono iscritti a credito dell ' azione concertata quali entrate del bilancio iscritte in un capitolo dello stato delle spese del bilancio delle Comunità europee ( sezione Commissione ) . » ;

2 . l ' allegato all ' allegato C è sostituito dall ' allegato del presente accordo .

Articolo 3

Il contributo finanziario massimo delle parti contraenti alle spese di coordinamento per il periodo 3 novembre 1982 - 31 dicembre 1983 è fissato a :

- 167 000 ECU per la Comunità ,

- 8 000 ECU per ciascuno degli Stati non membri partecipanti .

L ' ECU è quella definita nel regolamento finanziario in vigore , applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nelle disposizioni finanziarie adottate in applicazione di detto regolamento .

Articolo 4

1 . Dopo aver firmato il presente accordo , ciascuna delle parti contraenti notifica con la massima sollecitudine al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee , l ' avvenuto espletamento delle procedure necessarie , in virtù delle proprie disposizioni interne , per l ' entrata in vigore del presente accordo .

2 . Per le parti contraenti che hanno proceduto alla notifica di cui al paragrafo 1 , il presente accordo entra in vigore il 3 novembre 1982 a condizione che la Comunità e almeno uno Stato non membro partecipante abbiano proceduto a tale notifica .

Per le parti contraenti che procedono alla notifica dopo l ' entrata in vigore del presente accordo , quest ' ultimo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la notifica .

Le parti contraenti che non abbiano ancora proceduto alla notifica all ' entrata in vigore del presente accordo possono partecipare senza diritto di voto ai lavori del comitato per un periodo di sei mesi a decorrere dall ' entrata in vigore del presente accordo .

3 . Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuna delle parti contraenti l ' avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo .

Articolo 5

Il presente accordo si applica nei territori in cui è in vigore il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni previste da detto trattato , nonchù nei territori degli Stati non membri partecipanti .

Articolo 6

Il presente accordo , redatto in esemplare unico in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese e tedesca , tutti i testi facenti ugualmente fede , è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti .

ALLEGATO

SCADENZARIO PLURIENNALE RELATIVO ALL ' AZIONE CONCERTATA

« Analisi dei microinquinanti organici nell ' acqua » ( Azione COST 64b bis )

Voce di bilancio 7369 - R e S nel settore dell ' ambiente

( in ECU )

* 1979 * SI ( 1 ) * SP ( 2 ) * 1980 * SI * SP * 1981 * SI * SP * 1982 * SI * SP * 1983 * SI * SP * Totale * SI * SP *

I . Stima iniziale delle necessità globali ( indici numerici contenuti nello scadenzario degli impegni e dei pagamenti e nella tabella di corrispondenza figurante all ' allegato II del bilancio della Commissione ) : * * * * * * * * * * * * *

- Personale * 126 000 * 126 000 * 121 000 * 121 000 * 126 000 * 126 000 * 107 000 * 107 000 * 167 000 * 167 000 * 647 000 * 647 000 *

- Funzionamento amministrativo * * * * * * * * * * * * *

- Contratti * * * * * * * * * * * * *

Totale ( da coprire con crediti iscritti nella voce 7369 ) * 126 000 * 126 000 * 121 000 * 121 000 * 126 000 * 126 000 * 107 000 * 107 000 * 167 000 * 167 000 * 647 000 * 647 000 *

II . Stima riveduta delle spese , tenuto conto delle necessità supplementari derivanti dall ' adesione di Stati non membri partecipanti : * * * * * * * * * * * * *

- Personale * 126 000 * 126 000 * 121 000 * 121 000 * 126 000 * 126 000 * 107 000 * 107 000 * 167 000 * 167 000 * 647 000 * 647 000 *

- Funzionamento amministrativo * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 240 000 * 240 000 *

- Contratti * * * * * * * * * * * * *

Nuovo totale * 174 000 * 174 000 * 169 000 * 169 000 * 174 000 * 174 000 * 155 000 * 155 000 * 215 000 * 215 000 * 887 000 * 887 000 *

III . Differenza fra I e II da coprire con i contributi degli Stati non membri partecipanti * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 6 × 8 000 * 240 000 * 240 000 *

( 1 ) SI = stanziamento di impegno .

( 2 ) SP = stanziamento di pagamento .