52002PC0642

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, concernente gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano /* COM/2002/0642 def. - COD 2002/0268 */

Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0297 - 0299


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, concernente gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

(1) In sede di applicazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono sono emerse varie questioni, che vanno risolte mediante alcune modifiche al suddetto regolamento. Tali questioni, relative all'applicazione efficace e sicura del regolamento, sono state discusse con gli Stati membri nell'ambito dell'apposito comitato di gestione. La maggior parte degli Stati membri ha riconosciuto la necessità di modificare il regolamento. La presente proposta prevede pertanto quattro modifiche al regolamento (CE) n. 2037/2000.

(2) La prima modifica riguarda la sostanza controllata, l'halon. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, punto iv) del regolamento (CE) n. 2037/2000, ogni anno la Commissione è tenuta a riesaminare gli usi critici degli halon elencati nell'allegato VII. Tuttavia, il regolamento non prevede, in sede di riesame, la fissazione di termini per la graduale eliminazione degli usi critici in seguito all'individuazione e all'introduzione di opportune alternative. La modifica di cui all'articolo 1 della proposta stabilisce che in sede di riesame dell'allegato VII, ove giustificato, sia fissato un calendario per la graduale eliminazione degli usi critici degli halon. Ciò permetterà di ridurre progressivamente le possibilità di impiego degli halon, accelerando così il ripristino dello strato di ozono.

(3) La seconda modifica riguarda l'esportazione dell'halon. Il regolamento (CE) n. 2037/2000 consente l'uso degli halon nei sistemi antincendio nella Comunità europea fino al 31 dicembre 2003. A partire dal 1º gennaio 2004 questa sostanza potrà continuare ad essere utilizzata soltanto negli impianti elencati nell'allegato VII, per i cosiddetti "usi critici". Gli usi critici sono quelli per i quali non esistono alternative tecnicamente o economicamente accettabili all'halon. L'uso di halon in attrezzature diverse da quelle elencate nell'allegato VII non è considerato un "uso critico". Tutti gli impianti in cui l'halon è impiegato per usi non critici devono essere eliminati entro il 31 dicembre 2003 e l'halon estratto può essere immagazzinato o esportato per usi critici, oppure distrutto. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2037/2000 autorizza le esportazioni di prodotti e di apparecchiature contenenti halon all'esterno della Comunità europea, a condizione che siano destinati agli specifici usi critici elencati nell'allegato VII. Le bombole di halon fanno parte delle "attrezzature antincendio" originariamente installate negli edifici. Con l'avvicinarsi della scadenza per l'eliminazione di queste attrezzature, si è accumulata una grande quantità di halon potenzialmente esportabile in bombole. Tuttavia, secondo i rappresentanti dell'industria, in molti paesi il trasporto di queste attrezzature non è autorizzato, e lo spostamento delle bombole su lunghe distanze è considerato pericoloso. La modifica proposta è coerente non soltanto con l'intento del regolamento di autorizzare l'esportazione dell'halon solamente per gli usi critici previsti dall'allegato VII, ma anche con l'obiettivo di assicurare che le esportazioni di halon siano effettuate in condizioni di sicurezza. Inoltre, dato che l'halon sfuso non ha praticamente valore, il rischio è che gran parte delle scorte si disperda al momento dell'eliminazione delle attrezzature. Viceversa le esportazioni di halon per gli usi critici elencati nell'allegato VII potrebbero avere un valore tale da rappresentare un incentivo al recupero anziché alla dispersione. Inoltre, l'halon recuperato potrebbe essere un'alternativa alla produzione di halon nei paesi in via di sviluppo. La Commissione avrebbe la possibilità di verificare l'effettivo impiego delle esportazioni di halon per usi critici nei paesi importatori, poiché l'halon, in quanto sostanza controllata, richiede un numero di autorizzazione all'esportazione, circostanza che facilita i controlli da parte della Commissione. In generale, questa modifica può consentire di ridurre la produzione di halon a livello mondiale, promuovere la sicurezza del trasporto degli halon per usi critici, introdurre un controllo obbligatorio delle esportazioni, verificare l'effettiva esportazione degli halon per usi critici, contribuendo in tal modo al ripristino dello strato di ozono.

(4) La terza modifica riguarda l'esportazione di sostanze controllate o di prodotti contenenti sostanze controllate, che è vietata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2037/2000; questo divieto favorisce il recupero e la distruzione delle sostanze controllate, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento. L'obiettivo principale dell'articolo 11 è di frenare la crescita delle esportazioni verso i paesi in via di sviluppo di apparecchiature di seconda mano per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria, in particolare frigoriferi e congelatori domestici contenenti CFC. Anche se i CFC vengono rimossi dai compressori prima dell'esportazione, la quantità di CFC presente nella schiuma isolante rigida di questi prodotti è comunque due volte superiore a quella eliminata. In assenza di adeguati impianti di distruzione nei paesi in via di sviluppo, i CFC presenti in questi prodotti rischiano di finire nell'atmosfera e di danneggiare lo strato di ozono. Inoltre, i paesi in via di sviluppo stanno iniziando ad eliminare gradualmente i CFC, e molti di essi hanno già dichiarato di non voler ricevere importazioni di prodotti e di apparecchiature di seconda mano contenenti CFC.

(5) Tuttavia l'articolo 11, così come attualmente formulato, si applica non soltanto alle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria, ma a tutti i prodotti e apparecchiature contenenti schiume isolanti o schiume a pelle integrale prodotte con CFC. Ciò significa, ad esempio, che gli aeromobili o i veicoli di seconda mano contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale ottenute mediante CFC non potrebbero essere esportati fuori dalla Comunità. Poiché l'intenzione del regolamento (CE) n. 2037/2000 era soltanto quella di limitare le esportazioni di prodotti e apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria contenenti CFC e non anche le esportazioni di altri prodotti e apparecchiature contenenti schiume ottenute mediante CFC, è necessario modificare in tal senso il testo dell'articolo 11.

(6) La quarta modifica riguarda le disposizioni sulle sostanze nuove di cui all'articolo 22 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 2037/2000. Così come attualmente formulato, il regolamento non prevede per la sostanza nuova menzionata nell'allegato II (il bromoclorometano) lo stesso regime applicato alle altre sostanze controllate, motivo per il quale la Comunità europea non adempie pienamente agli obblighi che le incombono in virtù del protocollo di Montreal. Per rimediare a questa situazione occorre estendere anche al bromoclorometano le disposizioni applicabili alle sostanze controllate.

(7) Le modifiche proposte al regolamento (CE) n. 2037/2000 sono pienamente coerenti con l'obiettivo ambientale del regolamento, rappresentato dalla protezione dello strato di ozono, e al tempo stesso consentono di chiarire e, ove necessario, di modificare le disposizioni del regolamento.

2002/0268 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, concernente gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C ...

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

[3] GU C ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, punto iv) del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [5], ogni anno la Commissione è tenuta a riesaminare gli usi critici degli halon elencati nell'allegato VII del regolamento medesimo. Tuttavia, il regolamento non prevede che in sede di riesame siano fissati termini per la graduale eliminazione degli usi critici in seguito all'individuazione e all'introduzione di opportune alternative. Per ridurre effettivamente il ricorso agli halon per gli usi critici e accelerare così il ripristino dello strato di ozono, occorre prevedere la possibilità per la Commissione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 sulle procedure prestabilite, di determinare, in sede di revisione dell'allegato VII, i termini entro i quali deve essere ridotto l'impiego degli halon per usi critici, ove ciò sia giustificato.

[5] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2039/2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26).

(2) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono autorizza l'esportazione di prodotti e di apparecchiature contenenti halon per gli usi critici specificati nell'allegato VII, ma vieta l'esportazione di halon riciclato sfuso. Attualmente il regolamento consente l'esportazione di bombole di halon per usi critici, in quanto si considerano parte delle attrezzature antincendio originariamente installate negli edifici. In molti paesi il trasporto di queste bombole non è autorizzato ed i lunghi spostamenti non sono considerati sicuri. Tuttavia, essendo prevista l'eliminazione graduale degli halon in tutta la Comunità europea, occorre consentire l'esportazione per usi critici di halon recuperato o riciclato, al fine di promuovere gli obiettivi ambientali della Comunità europea con riferimento alla protezione dello strato di ozono; nella fattispecie bisogna evitare la produzione di halon nei paesi in via di sviluppo, garantire procedure sicure per il trasporto degli halon destinati ad usi critici, rendere obbligatorio il controllo delle esportazioni e verificare che gli halon siano stati esportati per usi critici.

(3) Il regolamento (CE) n. 2037/2000, e in specie l'articolo 11, intende porre fine alla crescita delle esportazioni verso i paesi in via di sviluppo di apparecchiature per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria vetuste e usate, e in particolare di frigoriferi e congelatori domestici. Anche se prima dell'esportazione i CFC vengono rimossi dai compressori, la quantità di CFC presente nella schiuma isolante di questi prodotti è comunque due volte superiore a quella eliminata. In mancanza di adeguati impianti di distruzione nei paesi in via di sviluppo, i CFC presenti in questi prodotti finiranno nell'atmosfera, danneggiando lo strato di ozono. Inoltre, i paesi in via di sviluppo stanno iniziando ad eliminare gradualmente i CFC e molti di essi hanno già dichiarato di non voler ricevere prodotti e apparecchiature di seconda mano contenenti CFC.

(4) Tuttavia l'articolo 11, così come attualmente formulato, si applica non soltanto alle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria, ma a tutti i prodotti e apparecchiature contenenti schiume isolanti o schiume a pelle integrale prodotte mediante CFC. Ciò potrebbe implicare, ad esempio, l'impossibilità di esportare dalla Comunità gli aeromobili o i veicoli di seconda mano contenenti schiume isolanti rigide o a pelle integrale espansa prodotte mediante CFC. Il regolamento (CE) n. 2037/2000 intendeva limitare soltanto le esportazioni di prodotti e apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria contenenti CFC nelle schiume isolanti. Allo stato attuale, gli aeromobili contenenti CFC nelle schiume isolanti non potrebbero essere esportati e la loro riconversione sarebbe estremamente onerosa e, vista l'età dei veicoli, anche poco conveniente dal punto di vista economico. Sarebbe altresì proibita l'esportazione di altri beni, quali navi o vagoni per il trasporto ferroviario. In queste circostanze, ai fini della certezza del diritto è necessario modificare l'articolo 11.

(5) Le disposizioni sulle nuove sostanze di cui all'articolo 22 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 2037/2000 non garantiscono lo stesso livello di controllo previsto per le sostanze controllate. Per consentire alla Comunità di conformarsi pienamente agli obblighi che le incombono in virtù del protocollo di Montreal in relazione al bromoclorometano, occorre estendere anche a questa sostanza le disposizioni applicabili alle sostanze controllate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è così modificato:

1) al quarto trattino dell'articolo 2, dopo il termine "idrobromofluorocarburi" è aggiunto il termine "bromoclorometano";

2) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):

"g) bromoclorometano";

3) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) bromoclorometano";

b) nell'ultima frase del paragrafo 4, punto iv) dopo il termine "modifiche" è aggiunto il seguente periodo:

"e, ove opportuno, un calendario per la loro eliminazione graduale";

c) al paragrafo 6, dopo il termine "idrobromofluorocarburi" è aggiunto il termine "bromoclorometano".

4) L'articolo 11, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) nella prima frase, dopo il termine "idrobromofluorocarburi" sono aggiunti i termini "e bromoclorometano" e dopo i termini "1,1,1-tricloroetano" è soppressa la congiunzione "e" ;

b) alla lettera d), all'inizio della frase è aggiunto il termine "halon,";

c) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) Prodotti e apparecchiature, tranne le apparecchiature di refrigerazione o di condizionamento d'aria, contenenti schiume isolanti rigide o le schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi".

5) All'allegato I, gruppo III, nella colonna intitolata "sostanza" è aggiunta la dicitura "CH2BrCl (halon 1011 bromoclorometano)" e nella colonna "potenziale di riduzione dell'ozono" è aggiunto il numero "0,12".

(6) All'allegato II è soppresso il termine "bromoclorometano".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente