ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 155

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
2 maggio 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2023/C 155/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2023/C 155/02

Causa C-682/20 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 marzo 2023 — Les Mousquetaires, ITM Entreprises SAS / Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea [Impugnazione – Concorrenza – Intese – Decisione della Commissione che ordina un accertamento – Mezzi di ricorso contro lo svolgimento dell’accertamento – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 19 – Regolamento (CE) n. 773/2004 – Articolo 3 – Registrazione dei colloqui effettuati dalla Commissione nell’ambito delle sue indagini – Punto di partenza dell’indagine della Commissione]

2

2023/C 155/03

Causa C-690/20 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 marzo 2023 — Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino SAS (AMC) / Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea [Impugnazione – Concorrenza – Intese – Decisione della Commissione europea che ordina un accertamento – Mezzi di ricorso contro lo svolgimento dell’accertamento – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 19 – Regolamento (CE) n. 773/2004 – Articolo 3 – Registrazione dei colloqui effettuati dalla Commissione nell’ambito delle sue indagini – Punto di partenza dell’indagine della Commissione]

3

2023/C 155/04

Causa C-693/20 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 marzo 2023 — Intermarché Casino Achats / Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea [Impugnazione – Concorrenza – Intese – Decisione della Commissione europea che ordina un accertamento – Mezzi di ricorso contro lo svolgimento dell’accertamento – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 19 – Regolamento (CE) n. 773/2004 – Articolo 3 – Registrazione dei colloqui effettuati dalla Commissione nell’ambito delle sue indagini – Punto di partenza dell’indagine della Commissione]

4

2023/C 155/05

Causa C-695/20, Fenix International): Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Fenix International Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Rinvio pregiudiziale – Potere di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 28 e 397 – Soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto terzi – Fornitore di servizi tramite mezzi elettronici – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 9 bis – Presunzione – Validità]

4

2023/C 155/06

Causa C-31/21, Eurocostruzioni: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Eurocostruzioni Srl / Regione Calabria [Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Regolamento (CE) n. 1685/2000 – Ammissibilità delle spese – Obbligo di prova del pagamento – Fatture quietanzate – Documenti contabili aventi forza probatoria equivalente – Costruzione realizzata direttamente dal beneficiario finale]

5

2023/C 155/07

Causa C-46/21 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) / Aquind Ltd [Impugnazione – Energia – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Articolo 17 – Domanda di esenzione relativa a un interconnettore elettrico – Decisione di rigetto dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Regolamento (CE) n. 713/2009 – Articolo 19 – Commissione dei ricorsi dell’ACER – Intensità del controllo]

6

2023/C 155/08

Causa C-78/21, PrivatBank e a.: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited / Finanšu un kapitāla tirgus komisija [Rinvio pregiudiziale – Articoli 56 e 63 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Misura nazionale che obbliga un ente creditizio a porre fine ai rapporti d’affari o a non avviare più siffatti rapporti con stranieri – Restrizione – Articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Giustificazione – Direttiva (UE) 2015/849 – Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – Proporzionalità]

6

2023/C 155/09

Causa C-119/21 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 marzo 2023 — PlasticsEurope / Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Repubblica federale di Germania, Repubblica francese, ClientEarth [Impugnazione – Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Allegato XIV – Elenco delle sostanze identificate per l’eventuale inclusione nell’allegato XIV – Aggiornamento dell’inclusione della sostanza bisfenolo A come sostanza estremamente preoccupante]

7

2023/C 155/10

Causa C-268/21, Norra Stockholm Bygg: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Norra Stockholm Bygg AB / Per Nycander AB [Rinvio pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafi 3 e 4 – Liceità del trattamento – Produzione di un documento contenente dati personali nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile – Articolo 23, paragrafo 1, lettere f) e j) – Salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari – Esecuzione delle azioni civili – Requisiti da rispettare – Presa in considerazione dell’interesse delle persone di cui trattasi – Ponderazione dei contrapposti interessi in gioco – Articolo 5 – Minimizzazione dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto della vita privata – Articolo 8 – Diritto alla protezione dei dati personali – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di proporzionalità]

8

2023/C 155/11

Causa C-270/21, A (Insegnante di scuola materna): Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — A (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Riconoscimento delle qualifiche professionali in uno Stato membro – Direttiva 2005/36/CE – Diritto di esercitare la professione di insegnante di scuola materna – Professione regolamentata – Diritto di accesso alla professione in base ad un diploma emesso nello Stato membro d’origine – Qualifica professionale ottenuta in un paese terzo)

9

2023/C 155/12

Causa C-354/21, Registrų centras: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — R.J.R. / Registrų centras VĮ [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera l) – Ambito di applicazione – Articolo 68 – Contenuto del certificato successorio europeo – Articolo 69, paragrafo 5 – Effetti del certificato successorio europeo – Bene immobile ereditario situato in uno Stato membro diverso da quello della successione – Iscrizione di detto bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro – Requisiti legali relativi a tale iscrizione previsti dal diritto di detto Stato membro – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 – Obbligatorietà del modulo V figurante all’allegato 5 di tale regolamento di esecuzione]

10

2023/C 155/13

Causa C-375/21, Sdruzhenie Za Zemyata — dostap do pravosadie e a.: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Sdruzhenie Za Zemyata — dostap do pravosadie, Тhe Green Тank — grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel — Repubblica ellenica, NS / Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, TETS Maritsa iztok 2 EAD (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Articoli 13 e 23 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento – Piano per la qualità dell’aria – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio di una centrale termoelettrica – Valori limite di emissione – Articolo 15, paragrafo 4 – Domanda di deroga diretta alla fissazione di valori limite di emissione meno severi – Eventi inquinanti di rilievo – Articolo 18 – Rispetto delle norme di qualità ambientale – Obblighi dell’autorità competente)

11

2023/C 155/14

Causa C-394/21, Bursa Română de Mărfuri: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Bursa Română de Mărfuri SA / Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) [Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 1, lettere b) e c), e articolo 3 – Principi relativi al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2015/1222 – Articolo 5, paragrafo 1 – Gestore del mercato elettrico designato – Monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri – Normativa nazionale che istituisce un monopolio per la negoziazione all’ingrosso dell’energia elettrica a breve, a medio e a lungo termine]

12

2023/C 155/15

Cause riunite C-410/21 e C-661/21, DRV Intertrans e a.: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van cassatie — Belgio) — Procedimento penale a carico di FU, DRV Intertrans BV (C-410/21), e Verbraeken J. en Zonen BV, PN (C-661/21) [Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 5 – Certificato A 1 – Revoca provvisoria – Effetto vincolante – Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i) – Persone che esercitano abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri – Applicabilità della legislazione dello Stato membro della sede legale – Nozione di sede legale – Impresa che ha ottenuto una licenza di trasporto comunitaria in forza dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 – Incidenza – Licenza ottenuta o invocata in modo fraudolento]

13

2023/C 155/16

Causa C-432/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi da 1 a 3, articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e articolo 16, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, lettere a), b) e d), e articolo 9, paragrafo 1 – Gestione forestale basata sulla buona pratica – Piani di gestione forestale – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 9, paragrafo 2 – Esame della legittimità, sostanziale e procedurale, dei piani di gestione forestale – Diritto di ricorso delle organizzazioni per la tutela dell’ambiente)

14

2023/C 155/17

Causa C-477/21, MÁV-START: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Miskolci Törvényszék — Ungheria) — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5 – Riposo giornaliero e riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo settimanale minimo di quarantadue ore – Obbligo di concedere il riposo giornaliero – Modalità di concessione)

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2023/C 155/18

Causa C-571/21, RWE Power: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — RWE Power Aktiengesellschaft / Hauptzollamt Duisburg (Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 21, paragrafo 3, seconda e terza frase – Elettricità utilizzata per produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità – Esenzione – Portata – Coltivazioni minerarie a cielo aperto – Elettricità utilizzata per il funzionamento degli impianti di stoccaggio di combustibile e dei mezzi di trasporto)

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2023/C 155/19

Causa C-604/21, Vapo Atlantic: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga — Portogallo) — Vapo Atlantic SA / Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE) (Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva 98/34/CE – Articolo 1, punto 4 – Nozione di altri requisiti – Articolo 1, punto 11 – Nozione di regola tecnica – Articolo 8, paragrafo 1 – Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Disposizione nazionale che prevede l’incorporazione di una determinata percentuale di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale – Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino – Nozione di clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione – Mancata inclusione dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30/CE)

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2023/C 155/20

Causa C-664/21, Nec Plus Ultra Cosmetics AG: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Nec Plus Ultra Cosmetics AG / Republika Slovenija [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie – Cessioni di beni – Principi di neutralità fiscale, di efficacia e di proporzionalità – Soddisfacimento dei requisiti sostanziali – Termine di presentazione delle prove]

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2023/C 155/21

Causa C-666/21, Åklagarmyndigheten: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Nedre Norrland — Svezia) — AI / Åklagarmyndigheten [Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 3, lettera h) – Nozione di trasporto su strada di merci – Nozione di massa massima ammissibile – Veicolo adibito a spazio privato di abitazione temporanea e a spazio di carico di merci a fini non commerciali – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Tachigrafi – Articolo 23, paragrafo 1 – Obbligo di ispezioni periodiche da parte di officine autorizzate]

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2023/C 155/22

Causa C-684/21, Papierfabriek Doetinchem: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Papierfabriek Doetinchem B.V. / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. [Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 8, paragrafo 1 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Criteri di valutazione – Esistenza di disegni o modelli alternativi – Titolare che dispone anche di una pluralità di disegni alternativi protetti – Policromia di un prodotto che non si riflette nella registrazione del disegno o modello di cui trattasi]

19

2023/C 155/23

Causa C-695/21, Recreatieprojecten Zeeland e a.: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV / Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Articolo 56 TFUE – Restrizioni alla libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Normativa di uno Stato membro che prevede un divieto generale per le sale da gioco di fare pubblicità – Deroga di pieno diritto a tale divieto per le sale da gioco munite di una licenza di esercizio rilasciata dalle autorità dello Stato membro di cui trattasi – Mancanza di una possibilità di deroga per le sale da gioco situate in un altro Stato membro)

20

2023/C 155/24

Causa C-714/21 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 marzo 2023 — Francoise Grossetête / Parlamento europeo (Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Decisione individuale recante fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario – Eccezione di illegittimità – Competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento – Diritti e aspettative acquisiti – Proporzionalità – Parità di trattamento – Certezza del diritto)

21

2023/C 155/25

Cause riunite C-715/21 P e C-716/21 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 marzo 2023 — Gerardo Galeote (C-715/21 P), Graham Watson (C-716/21 P) / Parlamento europeo (Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Decisione individuale recante fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario – Eccezione di illegittimità – Competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento – Diritti e aspettative acquisiti – Proporzionalità – Parità di trattamento – Certezza del diritto)

21

2023/C 155/26

Causa C-760/21, Kwizda Pharma: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — Kwizda Pharma GmbH / Landeshauptmann von Wien [Rinvio pregiudiziale – Sicurezza degli alimenti – Alimenti – Regolamento (UE) n. 609/2013 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) – Nozione di alimento a fini medici speciali – Altre esigenze nutrizionali specifiche – Gestione dietetica – Modifica della dieta – Sostanze nutrienti – Utilizzo sotto controllo medico – Ingredienti non assimilati o metabolizzati nel canale alimentare – Delimitazione rispetto ai medicinali – Delimitazione rispetto agli integratori alimentari]

22

2023/C 155/27

Causa C-16/22, Staatsanwaltschaft Graz (Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Düsseldorf): Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Graz — Austria) — Procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di un ordine europeo di indagine riguardante MS (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di autorità giudiziaria – Articolo 2, lettera c) – Nozione di autorità di emissione – Ordine emesso da un’amministrazione tributaria senza convalida da parte di un giudice o di un pubblico ministero – Amministrazione tributaria che assume i diritti e gli obblighi della Procura nell’ambito di un’indagine penale tributaria)

23

2023/C 155/28

Causa C-520/22, Horezza: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Rada Úradu pre verejné obstarávanie — Slovacchia) — HOREZZA a.s. / Úrad pre verejné obstarávanie (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di giurisdizione – Organo di ricorso di un ente nazionale di controllo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Indipendenza – Qualità di terzo rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)

24

2023/C 155/29

Causa C-521/22, Konštrukta — Defence: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rada Úradu pre verejné obstarávanie — Slovacchia) — KONŠTRUKTA — Defence a.s. / Úrad pre verejné obstarávanie (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di giurisdizione – Organo di ricorso di un ente nazionale di controllo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Indipendenza – Qualità di terzo rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)

24

2023/C 155/30

Causa C-657/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova (Romania) il 18 ottobre 2022 — SC Bitulpetrolium Serv SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

25

2023/C 155/31

Causa C-782/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 14 dicembre 2022 — XX / Inspecteur van de Belastingdienst

26

2023/C 155/32

Causa C-791/22, Hauptzollamt Braunschweig: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 28 dicembre 2022 — G.A. / Hauptzollamt Braunschweig

26

2023/C 155/33

Causa C-11/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Spagna) il 12 gennaio 2023 — Eventmedia Soluciones SL/Air Europa Líneas Aéreas SAU

27

2023/C 155/34

Causa C-18/23, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polonia) il 18 gennaio 2023 — F S.A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

27

2023/C 155/35

Causa C-21/23, Lindenapotheke: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 gennaio 2023 — ND / DR

28

2023/C 155/36

Causa C-27/23, Hocinx: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg) il 23 gennaio 2023 — FV / Caisse pour l'avenir des enfants

29

2023/C 155/37

Causa C-33/23, Schwarzder: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 24 gennaio 2023 — AA AG / VM, AG GmbH

29

2023/C 155/38

Causa C-34/23, Getin Noble Bank: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Koszalinie (Polonia) il 24 gennaio 2023 — RF / Getin Noble Bank S.A.

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2023/C 155/39

Causa C-37/23, Giocevi: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 gennaio 2023 — Agenzia delle Entrate / PR

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2023/C 155/40

Causa C-45/23, MS Amlin Insurance: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgio) il 31 gennaio 2023 — A, B, C, D / MS Amlin Insurance SE

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2023/C 155/41

Causa C-58/23, Abboudnam: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 6 febbraio 2023 — Y.N. / Republika Slovenija

31

2023/C 155/42

Causa C-67/23, W. GmbH: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l’8 febbraio 2023 — Procedimento penale a carico di S.Z.

32

2023/C 155/43

Causa C-79/2023, Kaszamás: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 14 febbraio 2023 — FJ / Agrárminiszter

33

2023/C 155/44

Causa C-80/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 14 febbraio 2023 — Procedimento penale a carico di V.S.

34

2023/C 155/45

Causa C-86/23, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 15 febbraio 2023 — E.N.I., Y.K.I. / HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

34

2023/C 155/46

Causa C-88/23, Parfümerie Akzente: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 15 febbraio 2023 — Parfümerie Akzente GmbH / KTF Organisation AB

35

2023/C 155/47

Causa C-99/23 P: Impugnazione proposta il 20 febbraio 2023 dalla PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022, causa T-275/19, PNB Banka / BCE

36

2023/C 155/48

Causa C-100/23 P: Impugnazione proposta il 20 febbraio 2023 dalla PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022, causa T-301/19, PNB Banka / BCE

37

2023/C 155/49

Causa C-101/23 P: Impugnazione proposta il 20 febbraio 2023 dalla PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022, causa T-330/19, PNB Banka / BCE

37

2023/C 155/50

Causa C-102/23 P: Impugnazione proposta il 20 febbraio 2023 dalla PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 7 dicembre 2022, causa T-230/20, PNB Banka / BCE

38

2023/C 155/51

Causa C-103/23P: Impugnazione proposta il 15 febbraio 2023 da Trasta Komercbanka AS avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 settembre 2022, causa T-698/16, Trasta Comercbanka e a. / BCE

39

2023/C 155/52

Causa C-124/23 P: Impugnazione proposta il 2 marzo 2023 dalla E. Breuninger GmbH & Co. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 21 dicembre 2022, causa T-260/21, E. Breuninger GmbH & Co./Commissione europea

40

2023/C 155/53

Causa C-127/23 P: Impugnazione proposta il 2 marzo 2023 dalla società Falke KGaA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione Ampliata) 21 dicembre 2022, causa T-306/21, Falke KGaA / Commissione europea

41

2023/C 155/54

Causa C-147/23: Ricorso proposto il 10 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

42

2023/C 155/55

Causa C-149/23: Ricorso proposto il 14 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

43

2023/C 155/56

Causa C-150/23: Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

44

2023/C 155/57

Causa C-152/23: Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica ceca

45

2023/C 155/58

Causa C-154/23: Ricorso proposto il 14 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Estonia

45

2023/C 155/59

Causa C-155/23: Ricorso proposto il 14 marzo 2023 — Commissione europea/Ungheria

46

 

Tribunale

2023/C 155/60

Causa T-100/21: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Sánchez-Gavito León/Consiglio e Commissione [Comitato consultivo internazionale del cotone – Decisione (UE) 2017/876 – Personale di un’organizzazione internazionale alla quale l’Unione ha aderito – Accordo sulle condizioni di partenza della ricorrente – Ricorso in carenza – Assenza parziale di invito a agire – Assenza di legittimazione ad agire – Irricevibilità – Responsabilità – Nesso di causalità]

48

2023/C 155/61

Causa T-235/21: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Bulgaria / Commissione (FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Bulgaria – Misure di promozione – Relazione d’indagine dell’OLAF – Verifica di conformità – Obbligo di motivazione)

48

2023/C 155/62

Causa T-372/21: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Sympatex Technologies/EUIPO — Liwe Española (Sympathy Inside) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Sympathy Inside – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore INSIDE. – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001] – Mancata alterazione del carattere distintivo]

49

2023/C 155/63

Causa T-426/21: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Assaad / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errori di valutazione – Retroattività – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Autorità di cosa giudicata)

50

2023/C 155/64

Causa T-759/21: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Société des produits Nestlé/EUIPO — The a2 Milk Company (A 2) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo A 2 – Registrazione internazionale anteriore – Marchio figurativo THE a2 MILK COMPANY THE a2 MILK COMPANY – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

51

2023/C 155/65

Causa T-763/21: Sentenza del Tribunale dell'8 marzo 2023 — SE / Commissione (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Programma pilota della Commissione per l’assunzione di amministratori junior – Rigetto della candidatura – Condizioni di ammissibilità – Criterio dell’esperienza professionale di massimo tre anni – Parità di trattamento – Discriminazione fondata sull’età)

51

2023/C 155/66

Causa T-65/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — PS/BEI (Funzione pubblica – Personale della BEI – Previdenza sociale – Regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Invalidità totale e permanente – Origine professionale della malattia – Contratto stipulato con una compagnia di assicurazioni – Portata degli obblighi che restano a carico della BEI)

52

2023/C 155/67

Causa T-70/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Novasol / ECHA (REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle PMI – Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Richiesta di elementi di prova che dimostrino lo status di PMI – Rifiuto di fornire talune informazioni – Decisione che dispone il recupero del saldo non percepito della tariffa dovuta e che impone un onere amministrativo – Nozione di impresa collegata – Raccomandazione 2003/361/CE – Obbligo di motivazione)

52

2023/C 155/68

Causa T-90/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Kande Mupompa/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive)

53

2023/C 155/69

Causa T-92/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Amisi Kumba /Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive)

54

2023/C 155/70

Causa T-93/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Ramazani Shadary/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive)

54

2023/C 155/71

Causa T-95/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Kanyama /Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive)

55

2023/C 155/72

Causa T-96/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Kampete /Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive)

56

2023/C 155/73

Causa T-98/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Boshab /Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive)

56

2023/C 155/74

Causa T-172/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Gönenç/EUIPO — Solar (termorad ALUMINIUM PANEL RADIATOR) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR – Marchio Benelux denominativo anteriore THERMRAD – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

57

2023/C 155/75

Causa T-212/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Prigozhina / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Famiglia di una persona responsabile di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina – Nozione di associazione – Errore di valutazione)

58

2023/C 155/76

Causa T-170/22 R-RENV: Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 28 febbraio 2023 — Telefónica de España / Commissione [Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni (TESTA) – Domanda di provvedimenti provvisori – Mancanza di fumus boni iuris]

59

2023/C 155/77

Causa T-743/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o marzo 2023 — Mazepin / Consiglio (Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relative ad azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Blocco dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi)

59

2023/C 155/78

Causa T-83/23: Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — VP/Parlamento

61

2023/C 155/79

Causa T-90/23: Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — D’Agostino/BCE

61

2023/C 155/80

Causa T-103/23: Ricorso proposto il 23 febbraio 2023 — Stan / Procura europea

63

2023/C 155/81

Causa T-108/23: Ricorso proposto il 22 febbraio 2023 — UY/Commissione

63

2023/C 155/82

Causa T-109/23: Ricorso proposto il 23 febbraio 2023 — UY / Commissione

65

2023/C 155/83

Causa T-119/23: Ricorso proposto il 3 marzo 2023 — Insider / EUIPO — Alaj (in Insajderi)

66

2023/C 155/84

Causa T-121/23: Ricorso proposto il 3 marzo 2023 — UZ / Commissione e ECHA

67

2023/C 155/85

Causa T-122/23: Ricorso proposto il 6 marzo 2023 — Ege İhracatçıları Birliği e a. / Commissione

68

2023/C 155/86

Causa T-126/23: Ricorso proposto il 9 marzo 2023 — VC/EU-OSHA

69

2023/C 155/87

Causa T-127/23: Ricorso proposto il 9 marzo 2023 — eClear/Commissione

70

2023/C 155/88

Causa T-128/23: Ricorso proposto il 9 marzo 2023 — Meta Platforms Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati

71

2023/C 155/89

Causa T-129/23: Ricorso proposto il 9 marzo 2023 — Meta Platforms Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati

72

2023/C 155/90

Causa T-130/23: Ricorso proposto il 10 marzo 2023 — Nike Innovate / EUIPO — Puma (FOOTWARE)

73

2023/C 155/91

Causa T-355/22: Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2023 — Aitana / EUIPO

74


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2023/C 155/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 134 del 17.4.2023

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 127 dell'11.4.2023

GU C 121 del 3.4.2023

GU C 112 del 27.3.2023

GU C 104 del 20.3.2023

GU C 94 del 13.3.2023

GU C 83 del 6.3.2023

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 marzo 2023 — Les Mousquetaires, ITM Entreprises SAS / Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-682/20 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Decisione della Commissione che ordina un accertamento - Mezzi di ricorso contro lo svolgimento dell’accertamento - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 19 - Regolamento (CE) n. 773/2004 - Articolo 3 - Registrazione dei colloqui effettuati dalla Commissione nell’ambito delle sue indagini - Punto di partenza dell’indagine della Commissione)

(2023/C 155/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Les Mousquetaires, ITM Entreprises SAS (rappresentanti: M. Blutel, N. Jalabert-Doury e K. Mebarek, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes e I. V. Rogalski, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A.-L. Meyer e O. Segnana, agenti)

Dispositivo

1)

Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione (T 255/17, EU:T:2020:460), è annullato nella parte in cui ha respinto quanto al resto il ricorso delle ricorrenti avverso la decisione C(2017) 1057 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ordina alla Intermarché e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40466 — Tute 1), e la decisione C(2017) 1361 final della Commissione, del 21 febbraio 2017, che ordina a Les Mousquetaires e ad ogni società da essa direttamente o indirettamente controllata di sottoporsi a un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40467 — Tute 1).

2)

Il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione (T 255/17, EU:T:2020:460), è annullato nella parte in cui ha statuito sulle spese.

3)

La decisione C(2017) 1057 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ordina alla Intermarché e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40466 — Tute 1), e la decisione C(2017) 1361 final della Commissione, del 21 febbraio 2017, che ordina a Les Mousquetaires e ad ogni società da essa direttamente o indirettamente controllata di sottoporsi a un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40467 — Tute 1), sono annullate.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Les Mousquetaires SAS e dalla ITM Entreprises SAS, relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.


(1)  GU C 44 dell’8.2.2021.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 marzo 2023 — Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino SAS (AMC) / Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-690/20 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Decisione della Commissione europea che ordina un accertamento - Mezzi di ricorso contro lo svolgimento dell’accertamento - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 19 - Regolamento (CE) n. 773/2004 - Articolo 3 - Registrazione dei colloqui effettuati dalla Commissione nell’ambito delle sue indagini - Punto di partenza dell’indagine della Commissione)

(2023/C 155/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (rappresentanti: G. Aubron, Y. Boubacir, O. de Juvigny, I. Simic e A. Sunderland, avocats)

Altre parti del procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes e I. V. Rogalski, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A.-L. Meyer e O. Segnana, agenti)

Dispositivo

1)

Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon e AMC/Commissione (T-249/17, EU:T:2020:458), è annullato.

2)

Il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon e AMC/Commissione (T-249/17, EU:T:2020:458), è annullato nella parte in cui ha statuito sulle spese.

3)

La decisione C(2017) 1054 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ordina alla Casino nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40466 — Tute 1), è annullata.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Casino, Guichard-Perrachon SA e dalla Achats Marchandises Casino SAS (AMC), relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.


(1)  GU C 62 del 22.2.2021.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 marzo 2023 — Intermarché Casino Achats / Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-693/20 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Decisione della Commissione europea che ordina un accertamento - Mezzi di ricorso contro lo svolgimento dell’accertamento - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 19 - Regolamento (CE) n. 773/2004 - Articolo 3 - Registrazione dei colloqui effettuati dalla Commissione nell’ambito delle sue indagini - Punto di partenza dell’indagine della Commissione)

(2023/C 155/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Intermarché Casino Achats (rappresentanti: F. Abouzeid, S. Eder, J. Jourdan, C. Mussi e Y. Utzschneider, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes e I. V. Rogalski, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A.-L. Meyer e O. Segnana, agenti)

Dispositivo

1)

Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, Intermarché Casino Achats/Commissione (T 254/17, non pubblicata, EU:T:2020:459), è annullato.

2)

Il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 ottobre 2020, Intermarché Casino Achats/Commissione (T 254/17, non pubblicata, EU:T:2020:459), è annullato nella parte in cui ha statuito sulle spese.

3)

La decisione C(2017) 1056 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ordina all’Intermarché Casino Achats nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi ad un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40466 — Tute 1), è annullata.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Intermarché Casino Achats SARL, relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.


(1)  GU C 62 del 22.2.2021.


2.5.2023   

IT

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C 155/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Fenix International Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-695/20 (1), Fenix International)

(Rinvio pregiudiziale - Potere di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea - Articolo 291, paragrafo 2, TFUE - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 28 e 397 - Soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto terzi - Fornitore di servizi tramite mezzi elettronici - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articolo 9 bis - Presunzione - Validità)

(2023/C 155/05)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Fenix International Limited

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

Dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, alla luce degli articoli 28 e 397 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, nonché dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.


(1)  GU C 110 del 29.3.2021.


2.5.2023   

IT

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C 155/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Eurocostruzioni Srl / Regione Calabria

(Causa C-31/21 (1), Eurocostruzioni)

(Rinvio pregiudiziale - Fondi strutturali - Regolamento (CE) n. 1685/2000 - Ammissibilità delle spese - Obbligo di prova del pagamento - Fatture quietanzate - Documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - Costruzione realizzata direttamente dal beneficiario finale)

(2023/C 155/06)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Eurocostruzioni Srl

Resistente: Regione Calabria

Dispositivo

1)

Il punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, come modificato dal regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non consente al beneficiario finale di un finanziamento per la costruzione di un immobile, che abbia realizzato quest’ultima con mezzi propri, di comprovare le spese sostenute mediante la produzione di documenti diversi da quelli espressamente menzionati da tale disposizione.

2)

Il punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000, come modificato dal regolamento n. 448/2004,

deve essere interpretato nel senso che:

per quanto riguarda il beneficiario finale di un finanziamento per la costruzione di un immobile, che abbia realizzato quest’ultima con mezzi propri, un libretto delle misure e un registro di contabilità possono essere qualificati come «documenti contabili aventi forza probatoria equivalente», ai sensi di tale disposizione, solo se, in considerazione del loro contenuto concreto e delle norme nazionali pertinenti, tali documenti sono idonei a provare l’effettività delle spese sostenute da detto beneficiario finale, fornendo un quadro fedele e preciso di queste ultime.


(1)  GU C 98 del 22.3.2021.


2.5.2023   

IT

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C 155/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023 — Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) / Aquind Ltd

(Causa C-46/21 P) (1)

(Impugnazione - Energia - Regolamento (CE) n. 714/2009 - Articolo 17 - Domanda di esenzione relativa a un interconnettore elettrico - Decisione di rigetto dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) - Regolamento (CE) n. 713/2009 - Articolo 19 - Commissione dei ricorsi dell’ACER - Intensità del controllo)

(2023/C 155/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) (rappresentanti: P. Martinet e E. Tremmel, agenti, assistiti da B. Creve, advokat)

Altra parte nel procedimento: Aquind Ltd (rappresentanti: J. Bille, C. Davis, S. Goldberg e E. White, solicitors)

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale è respinta.

2)

Non occorre statuire sull’impugnazione incidentale.

3)

L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative all’impugnazione principale, quelle sostenute dalla Aquind Ltd.

4)

L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia e la Aquind Ltd sopportano le proprie spese relative all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 98 del 22.3.2021.


2.5.2023   

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C 155/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — AS «PrivatBank», A, B, Unimain Holdings Limited / Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Causa C-78/21 (1), PrivatBank e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 56 e 63 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Misura nazionale che obbliga un ente creditizio a porre fine ai rapporti d’affari o a non avviare più siffatti rapporti con stranieri - Restrizione - Articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE - Giustificazione - Direttiva (UE) 2015/849 - Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo - Proporzionalità)

(2023/C 155/08)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: AS «PrivatBank», A, B, Unimain Holdings Limited

Convenuta: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Dispositivo

1)

I prestiti e i crediti finanziari, nonché le operazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari, in particolare enti creditizi, costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.

2)

L’articolo 56, primo comma, e l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che una misura amministrativa con cui l’autorità competente di uno Stato membro, da un lato, vieta a un ente creditizio di avviare rapporti d’affari con qualsiasi persona fisica o giuridica la quale non abbia alcun legame con lo Stato membro in cui ha sede tale ente e la quale presenti un volume mensile del credito superiore a un determinato importo, nonché, dall’altro, obbliga detto ente a porre fine a siffatti rapporti d’affari qualora siano stati avviati dopo l’adozione di tale misura, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi della prima di tali disposizioni e una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi della seconda di dette disposizioni.

3)

L’articolo 56, primo comma, e l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una misura amministrativa con cui l’autorità competente di uno Stato membro, da un lato, vieta ad un ente creditizio di avviare rapporti d’affari con qualsiasi persona fisica che non abbia alcun legame con lo Stato membro in cui ha sede tale ente e presenti un volume mensile del credito superiore a EUR 15 000, o con qualsiasi persona giuridica la cui attività economica non abbia alcun legame con tale Stato membro e il cui volume mensile del credito sia superiore a EUR 50 000, nonché, dall’altro, obbliga detto ente a porre fine a siffatti rapporti d’affari qualora siano stati avviati dopo l’adozione di tale misura, purché detta misura amministrativa, in primo luogo, sia giustificata dall’obiettivo di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo o in quanto misura necessaria per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali nel settore della vigilanza prudenziale sugli istituti finanziari oppure in quanto misura giustificata da motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE, in secondo luogo, sia idonea a garantire la realizzazione di tali obiettivi, in terzo luogo, non ecceda quanto necessario per conseguirli e, in quarto luogo, non pregiudichi eccessivamente i diritti e gli interessi tutelati ai sensi degli articoli 56 e 63 TFUE, di cui godono l’ente creditizio in questione e i suoi clienti.


(1)  GU C 138 del 19.4.2021.


2.5.2023   

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C 155/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 marzo 2023 — PlasticsEurope / Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Repubblica federale di Germania, Repubblica francese, ClientEarth

(Causa C-119/21 P) (1)

(Impugnazione - Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione - Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Allegato XIV - Elenco delle sostanze identificate per l’eventuale inclusione nell’allegato XIV - Aggiornamento dell’inclusione della sostanza bisfenolo A come «sostanza estremamente preoccupante»)

(2023/C 155/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PlasticsEurope (rappresentanti: R. Cana e E. Mullier, avocates)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere e A. Hautamäki, agenti, assistiti da S. Raes, advocaat), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente da J. Möller e D. Klebs, agenti, successivamente da J. Möller, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. Bain e T. Stéhelin, agenti), ClientEarth (rappresentante: P. Kirch, avocat)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La PlasticsEurope AISBL è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e da ClientEarth.

3)

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 163 del 3.5.2021.


2.5.2023   

IT

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C 155/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Norra Stockholm Bygg AB / Per Nycander AB

(Causa C-268/21 (1), Norra Stockholm Bygg)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 6, paragrafi 3 e 4 - Liceità del trattamento - Produzione di un documento contenente dati personali nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile - Articolo 23, paragrafo 1, lettere f) e j) - Salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari - Esecuzione delle azioni civili - Requisiti da rispettare - Presa in considerazione dell’interesse delle persone di cui trattasi - Ponderazione dei contrapposti interessi in gioco - Articolo 5 - Minimizzazione dei dati personali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 7 - Diritto al rispetto della vita privata - Articolo 8 - Diritto alla protezione dei dati personali - Articolo 47 - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Principio di proporzionalità)

(2023/C 155/10)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Norra Stockholm Bygg AB

Convenuta: Per Nycander AB

con l’intervento di: Entral AB

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

tale disposizione si applica, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile, alla produzione come elemento di prova di un registro del personale contenente dati personali di terzi raccolti principalmente ai fini dei controlli fiscali.

2)

Gli articoli 5 e 6 del regolamento 2016/679

devono essere interpretati nel senso che:

nel valutare se debba essere disposta la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione gli interessi delle persone di cui trattasi e a ponderarli in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, del tipo di procedimento di cui trattasi e tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dal principio di proporzionalità e, in particolare, di quelle derivanti dal principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.


(1)  GU C 252 del 28.6.2021.


2.5.2023   

IT

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C 155/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — A

(Causa C-270/21 (1), A (Insegnante di scuola materna))

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Riconoscimento delle qualifiche professionali in uno Stato membro - Direttiva 2005/36/CE - Diritto di esercitare la professione di insegnante di scuola materna - Professione regolamentata - Diritto di accesso alla professione in base ad un diploma emesso nello Stato membro d’origine - Qualifica professionale ottenuta in un paese terzo)

(2023/C 155/11)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

Con l’intervento di: Opetushallitus

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013,

deve essere interpretato nel senso che:

non è considerata «professione regolamentata», ai sensi di tale disposizione, una professione per la quale la normativa nazionale richiede condizioni di idoneità per accedervi ed esercitarla ma lascia ai datori di lavoro il potere discrezionale di valutare se tali condizioni siano soddisfatte.

2)

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55,

deve essere interpretato nel senso che:

tale disposizione non è applicabile nell’ipotesi in cui il titolo di formazione presentato nello Stato membro ospitante sia stato ottenuto nel territorio di un altro Stato membro in un’epoca in cui tale Stato membro esisteva non come Stato indipendente, ma in quanto repubblica socialista sovietica, e tale titolo di formazione sia stato assimilato da detto Stato membro a un titolo di formazione rilasciato in questo stesso Stato dopo che esso ha riacquistato l’indipendenza. Un tale titolo di formazione deve essere considerato ottenuto in uno Stato membro e non in un paese terzo.


(1)  GU C 263 del 5.7.2021.


2.5.2023   

IT

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C 155/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — R.J.R. / Registrų centras VĮ

(Causa C-354/21 (1), Registrų centras)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Certificato successorio europeo - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 1, paragrafo 2, lettera l) - Ambito di applicazione - Articolo 68 - Contenuto del certificato successorio europeo - Articolo 69, paragrafo 5 - Effetti del certificato successorio europeo - Bene immobile ereditario situato in uno Stato membro diverso da quello della successione - Iscrizione di detto bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro - Requisiti legali relativi a tale iscrizione previsti dal diritto di detto Stato membro - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 - Obbligatorietà del modulo V figurante all’allegato 5 di tale regolamento di esecuzione)

(2023/C 155/12)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: R.J.R.

Resistente: Registrų centras VĮ

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), l’articolo 68, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che la domanda di iscrizione di un bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro possa essere respinta qualora il solo documento presentato a sostegno della domanda di cui trattasi sia un certificato successorio europeo che non identifica detto bene immobile.


(1)  GU C 349 del 30.8.2021.


2.5.2023   

IT

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C 155/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Sdruzhenie «Za Zemyata — dostap do pravosadie», «Тhe Green Тank — grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel» — Repubblica ellenica, NS / Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, «TETS Maritsa iztok 2» EAD

(Causa C-375/21 (1), Sdruzhenie «Za Zemyata — dostap do pravosadie» e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Qualità dell’aria ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Articoli 13 e 23 - Valori limite per la protezione della salute umana - Superamento - Piano per la qualità dell’aria - Direttiva 2010/75/UE - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio di una centrale termoelettrica - Valori limite di emissione - Articolo 15, paragrafo 4 - Domanda di deroga diretta alla fissazione di valori limite di emissione meno severi - Eventi inquinanti di rilievo - Articolo 18 - Rispetto delle norme di qualità ambientale - Obblighi dell’autorità competente)

(2023/C 155/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrenti: Sdruzhenie «Za Zemyata — dostap do pravosadie», «Тhe Green Тank — grazhdansko sdruzhenie s nestopanska tsel» — Repubblica ellenica, NS

Resistenti: Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, «TETS Maritsa iztok 2» EAD

Dispositivo

L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in combinato disposto con l’articolo 18 di quest’ultima e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,

deve essere interpretato nel senso che:

nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi del suddetto articolo 15, paragrafo 4, l’autorità competente, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, compreso l’effetto cumulativo con altre fonti dell’inquinante interessato nonché delle misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria elaborato per la zona o l’agglomerato di cui trattasi ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50, deve rifiutare siffatta deroga qualora essa possa contribuire al superamento dei valori limite legali di qualità dell’aria stabiliti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 o contravvenire alle misure contenute in tale piano volte a garantire il rispetto di detti valori limite e a limitare il periodo di superamento di questi ultimi a una durata il più breve possibile.


(1)  GU C 401 del 4.10.2021.


2.5.2023   

IT

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C 155/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Bursa Română de Mărfuri SA / Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

(Causa C-394/21 (1), Bursa Română de Mărfuri)

(Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/72/CE - Regolamento (UE) 2019/943 - Articolo 1, lettere b) e c), e articolo 3 - Principi relativi al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica - Regolamento (UE) 2015/1222 - Articolo 5, paragrafo 1 - Gestore del mercato elettrico designato - Monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri - Normativa nazionale che istituisce un monopolio per la negoziazione all’ingrosso dell’energia elettrica a breve, a medio e a lungo termine)

(2023/C 155/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bursa Română de Mărfuri SA

Convenuta: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

Con l’intervento di: Federaţia Europeană a Comercianţilor de Energie

Dispositivo

Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica, in particolare l’articolo 1, lettere b) e c), l’articolo 2, punto 40, e l’articolo 3 dello stesso, in combinato disposto con la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

non osta a una normativa di uno Stato membro in base alla quale viene mantenuto un monopolio nazionale legale dei servizi di intermediazione per le offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica che riguarda i mercati all’ingrosso del giorno prima e infragiornaliero, qualora tale monopolio esistesse già in detto Stato membro al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, conformemente all’articolo 5 dello stesso;

non osta ad una normativa di uno Stato membro in base alla quale viene mantenuto un monopolio nazionale legale dei servizi di intermediazione per le offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica che riguarda il mercato all’ingrosso a termine, dovendo la conformità di una siffatta normativa al diritto dell’Unione essere vagliata alla luce delle pertinenti disposizioni del diritto primario di quest’ultimo.


(1)  GU C 191 del 10.5.2022.


2.5.2023   

IT

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C 155/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van cassatie — Belgio) — Procedimento penale a carico di FU, DRV Intertrans BV (C-410/21), e Verbraeken J. en Zonen BV, PN (C-661/21)

(Cause riunite C-410/21 e C-661/21 (1), DRV Intertrans e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Sicurezza sociale - Legislazione applicabile - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 5 - Certificato A 1 - Revoca provvisoria - Effetto vincolante - Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i) - Persone che esercitano abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri - Applicabilità della legislazione dello Stato membro della sede legale - Nozione di «sede legale» - Impresa che ha ottenuto una licenza di trasporto comunitaria in forza dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 - Incidenza - Licenza ottenuta o invocata in modo fraudolento)

(2023/C 155/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van cassatie

Parti nel procedimento penale principale

FU, DRV Intertrans BV (C-410/21), e Verbraeken J. en Zonen BV, PN (C-661/21)

Dispositivo

1)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012,

deve essere interpretato nel senso che:

un certificato A 1 rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro vincola le istituzioni e i giudici dello Stato membro in cui l’attività è svolta anche nel caso in cui, a seguito di una domanda di riesame e di revoca inviata dall’istituzione competente di quest’ultimo Stato membro all’istituzione emittente, quest’ultima abbia dichiarato di sospendere provvisoriamente gli effetti vincolanti di detto certificato fino a quando non si sia pronunciata in via definitiva sulla domanda in parola. Tuttavia, in circostanze siffatte, un giudice dello Stato membro in cui l’attività è svolta, adito nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di persone sospettate di aver ottenuto o utilizzato in modo fraudolento il medesimo certificato A 1, può constatare l’esistenza di una frode e non tener conto quindi di tale certificato, ai fini di detto procedimento penale, purché, da un lato, sia trascorso un termine ragionevole senza che l’istituzione emittente abbia proceduto al riesame della fondatezza del rilascio di questo stesso certificato e senza che abbia preso posizione sugli elementi concreti presentati dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante che facciano ritenere che il summenzionato certificato sia stato ottenuto o invocato in modo fraudolento, se del caso, annullando o revocando il certificato di cui trattasi, e, dall’altro, siano rispettate le garanzie inerenti al diritto ad un equo processo che devono essere accordate a dette persone.

2)

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 465/2012, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada,

deve essere interpretato nel senso che:

il possesso da parte di una società di una licenza comunitaria di trasporto su strada rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro non costituisce la prova inconfutabile dell’esistenza della sede legale di detta società in tale Stato membro ai fini della determinazione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, della legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale applicabile.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021

GU C 84 del 21.2.2022.


2.5.2023   

IT

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C 155/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-432/21) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafi da 1 a 3, articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e articolo 16, paragrafo 1 - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici - Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, lettere a), b) e d), e articolo 9, paragrafo 1 - Gestione forestale basata sulla buona pratica - Piani di gestione forestale - Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia - Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 9, paragrafo 2 - Esame della legittimità, sostanziale e procedurale, dei piani di gestione forestale - Diritto di ricorso delle organizzazioni per la tutela dell’ambiente)

(2023/C 155/16)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff, G. Gattinara, C. Hermes e D. Milanowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia, avendo adottato l’articolo 14b, paragrafo 3, dell’ustawa o lasach (legge sulle foreste), del 28 settembre 1991, come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (legge recante modifica della legge relativa alla tutela della natura e della legge sulle foreste), del 16 dicembre 2016, ai sensi del quale la gestione forestale eseguita in conformità ai requisiti di buona pratica in materia di gestione forestale non viola le disposizioni riguardanti la conservazione di risorse, formazioni e componenti naturali particolari, segnatamente le disposizioni degli articoli 51 e 52 dell’ustawa o ochronie przyrody (legge relativa alla tutela della natura), del 16 aprile 2004, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5, lettere a), b) e d), e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dalla direttiva 2013/17.

2)

La Repubblica di Polonia, avendo omesso di adottare tutte le disposizioni legislative necessarie a garantire alle organizzazioni di tutela dell’ambiente la possibilità di investire un organo giurisdizionale di una domanda diretta a verificare, in modo effettivo, la legittimità, nel merito e sotto il profilo procedurale, dei piani di gestione forestale, ai sensi delle disposizioni della legge sulle foreste, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005.

3)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 452 dell’8.11.2021.


2.5.2023   

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C 155/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Miskolci Törvényszék — Ungheria) — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

(Causa C-477/21 (1), MÁV-START)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/88/CE - Articoli 3 e 5 - Riposo giornaliero e riposo settimanale - Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo settimanale minimo di quarantadue ore - Obbligo di concedere il riposo giornaliero - Modalità di concessione)

(2023/C 155/17)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Miskolci Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IH

Resistente: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Dispositivo

1)

L’articolo 5 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

il riposo giornaliero previsto all’articolo 3 di tale direttiva non fa parte del periodo di riposo settimanale di cui a detto articolo 5, ma si aggiunge ad esso.

2)

Gli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/88, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

qualora una normativa nazionale preveda un periodo di riposo settimanale che supera la durata di trentacinque ore consecutive, si deve concedere al lavoratore, in aggiunta a tale periodo, il riposo giornaliero quale garantito dall’articolo 3 di detta direttiva.

3)

L’articolo 3 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

quando a un lavoratore è concesso un periodo di riposo settimanale, esso ha altresì il diritto di beneficiare di un periodo di riposo giornaliero che preceda detto periodo di riposo settimanale.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


2.5.2023   

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C 155/16


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — RWE Power Aktiengesellschaft / Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-571/21 (1), RWE Power)

(Rinvio pregiudiziale - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 21, paragrafo 3, seconda e terza frase - Elettricità utilizzata per produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità - Esenzione - Portata - Coltivazioni minerarie a cielo aperto - Elettricità utilizzata per il funzionamento degli impianti di stoccaggio di combustibile e dei mezzi di trasporto)

(2023/C 155/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RWE Power Aktiengesellschaft

Convenuto: Hauptzollamt Duisburg

Dispositivo

1)

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, letto in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

l’esenzione dalla tassazione dell’«elettricità utilizzata per produrre elettricità», prevista dalla disposizione sopra citata, non ricomprende l’elettricità utilizzata nell’ambito dell’estrazione di un prodotto energetico, quale la lignite, in una miniera a cielo aperto, qualora tale elettricità venga utilizzata non nel quadro del processo tecnologico di produzione di elettricità, bensì per la fabbricazione di un prodotto energetico. Per contro, tale esenzione è suscettibile di ricomprendere la trasformazione ed il trattamento successivi di tale prodotto energetico in centrali elettriche ai fini della produzione di elettricità, purché tali operazioni siano indispensabili e contribuiscano direttamente al processo tecnologico di tale produzione.

2)

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96,

deve essere interpretato nel senso che:

l’esenzione dalla tassazione dell’«elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa», prevista dalla disposizione sopra citata, è suscettibile di ricomprendere l’elettricità destinata al funzionamento di impianti di stoccaggio di un prodotto energetico, quale la lignite, e di mezzi di trasporto che permettono di trasferire questo prodotto, qualora tali operazioni abbiano luogo all’interno delle centrali elettriche, purché esse siano indispensabili e contribuiscano direttamente al mantenimento della capacità del processo tecnologico di produzione di elettricità, in quanto tali operazioni siano necessarie per garantire il mantenimento della capacità di produrre elettricità in maniera ininterrotta.


(1)  GU C 490 del 6.12.2021


2.5.2023   

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C 155/17


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga — Portogallo) — Vapo Atlantic SA / Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE)

(Causa C-604/21 (1), Vapo Atlantic)

(Rinvio pregiudiziale - Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione - Direttiva 98/34/CE - Articolo 1, punto 4 - Nozione di «altri requisiti» - Articolo 1, punto 11 - Nozione di «regola tecnica» - Articolo 8, paragrafo 1 - Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica - Disposizione nazionale che prevede l’incorporazione di una determinata percentuale di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale - Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino - Nozione di «clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione» - Mancata inclusione dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30/CE)

(2023/C 155/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vapo Atlantic SA

Resistente: Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE)

con l’intervento di: Fundo Ambiental, Fundo de Eficiência Energética (FEE)

Dispositivo

1)

L’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006,

deve essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale che fissa un obiettivo di incorporazione del 10 % di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo da un operatore economico per un determinato anno rientra nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, come modificata, e costituisce quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, come modificata, la quale regola è opponibile ai soggetti dell’ordinamento solo se il progetto ad essa relativo sia stato notificato conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata.

2)

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96,

deve essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale volta a recepire l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in modo conforme all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, non può costituire un semplice recepimento integrale di una norma europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata, e, pertanto, non può sottrarsi all’obbligo di notifica previsto da tale disposizione.

3)

L’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30

deve essere interpretato nel senso che:

tale disposizione non costituisce una clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96.


(1)  GU C 11 del 10.1.2022.


2.5.2023   

IT

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C 155/18


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Nec Plus Ultra Cosmetics AG / Republika Slovenija

(Causa C-664/21 (1), Nec Plus Ultra Cosmetics AG)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 138, paragrafo 1 - Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie - Cessioni di beni - Principi di neutralità fiscale, di efficacia e di proporzionalità - Soddisfacimento dei requisiti sostanziali - Termine di presentazione delle prove)

(2023/C 155/20)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Nec Plus Ultra Cosmetics AG

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

L’articolo 131 e l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale, la quale vieta la presentazione e l’assunzione di nuovi elementi di prova che dimostrino il soddisfacimento dei requisiti sostanziali di cui all’articolo 138, paragrafo 1, di tale direttiva, durante il procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione di accertamento d’imposta, in particolare dopo le operazioni di verifica fiscale ma prima dell’adozione di tale decisione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.


(1)  GU C 64 del 7.2.2022.


2.5.2023   

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C 155/18


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Nedre Norrland — Svezia) — AI / Åklagarmyndigheten

(Causa C-666/21 (1), Åklagarmyndigheten)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 3, lettera h) - Nozione di «trasporto su strada di merci» - Nozione di «massa massima ammissibile» - Veicolo adibito a spazio privato di abitazione temporanea e a spazio di carico di merci a fini non commerciali - Regolamento (UE) n. 165/2014 - Tachigrafi - Articolo 23, paragrafo 1 - Obbligo di ispezioni periodiche da parte di officine autorizzate)

(2023/C 155/21)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Hovrätten för Nedre Norrland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: AI

Convenuto: Åklagarmyndigheten

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera h), del regolamento n. 561/2006, come modificato,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «trasporto su strada di merci», ai sensi di tale prima disposizione, comprende il trasporto su strada effettuato da un veicolo la cui massa massima ammissibile, ai sensi dell’articolo 4, lettera m), del regolamento n. 561/2006, come modificato, superi le 7,5 tonnellate, anche nel caso in cui esso sia adibito a spazio non solo abitativo temporaneo per uso privato ma anche a spazio di carico di merci a fini non commerciali, senza che la capacità di carico di tale veicolo e la categoria in cui esso figura nel registro nazionale della circolazione stradale siano rilevanti al riguardo.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022


2.5.2023   

IT

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C 155/19


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Papierfabriek Doetinchem B.V. / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

(Causa C-684/21 (1), Papierfabriek Doetinchem)

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Disegni e modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 8, paragrafo 1 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Criteri di valutazione - Esistenza di disegni o modelli alternativi - Titolare che dispone anche di una pluralità di disegni alternativi protetti - Policromia di un prodotto che non si riflette nella registrazione del disegno o modello di cui trattasi)

(2023/C 155/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Papierfabriek Doetinchem B.V.

Resistente: Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

Dispositivo

1)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari

deve essere interpretato nel senso che:

la valutazione per stabilire se talune caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione, deve essere effettuata alla luce dell’insieme delle circostanze oggettive pertinenti al caso di specie, in particolare di quelle che indirizzano la scelta di tali caratteristiche, dell’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentano di realizzare tale funzione tecnica e del fatto che il titolare del disegno o modello di cui trattasi sia anche titolare di registrazioni per un gran numero di disegni o modelli alternativi, fatto quest’ultimo che tuttavia non è determinante ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

2)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ambito dell’esame per stabilire se l’aspetto di un prodotto sia determinato unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, il fatto che la progettazione di tale prodotto consenta una policromia non può essere preso in considerazione qualora quest’ultima non risulti dalla registrazione del disegno o modello di cui trattasi.


(1)  GU C 84 del 21.2.2022.


2.5.2023   

IT

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C 155/20


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV / Belgische Staat

(Causa C-695/21 (1), Recreatieprojecten Zeeland e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Articolo 56 TFUE - Restrizioni alla libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Normativa di uno Stato membro che prevede un divieto generale per le sale da gioco di fare pubblicità - Deroga di pieno diritto a tale divieto per le sale da gioco munite di una licenza di esercizio rilasciata dalle autorità dello Stato membro di cui trattasi - Mancanza di una possibilità di deroga per le sale da gioco situate in un altro Stato membro)

(2023/C 155/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

L’articolo 56, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che conceda ai gestori di un numero limitato e controllato di sale da gioco situate nel territorio di tale Stato membro una deroga di pieno diritto al divieto di pubblicità generalmente applicabile a tali sale, senza prevedere la possibilità per i gestori di sale da gioco situate in un altro Stato membro di ottenere una deroga allo stesso scopo.


(1)  GU C 84 del 21.2.2022.


2.5.2023   

IT

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C 155/21


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 marzo 2023 — Francoise Grossetête / Parlamento europeo

(Causa C-714/21 P) (1)

(Impugnazione - Diritto delle istituzioni - Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo - Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario - Decisione individuale recante fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario - Eccezione di illegittimità - Competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento - Diritti e aspettative acquisiti - Proporzionalità - Parità di trattamento - Certezza del diritto)

(2023/C 155/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francoise Grossetête (rappresentanti: E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat, J. Martínez Gimeno e D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker, N. Görlitz e T. Lazian, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Françoise Grossetête è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


2.5.2023   

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C 155/21


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 marzo 2023 — Gerardo Galeote (C-715/21 P), Graham Watson (C-716/21 P) / Parlamento europeo

(Cause riunite C-715/21 P e C-716/21 P) (1)

(Impugnazione - Diritto delle istituzioni - Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo - Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario - Decisione individuale recante fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario - Eccezione di illegittimità - Competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento - Diritti e aspettative acquisiti - Proporzionalità - Parità di trattamento - Certezza del diritto)

(2023/C 155/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Gerardo Galeote (C-715/21 P), Graham Watson (C-716/21 P) (rappresentanti: E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat, J. Martínez Gimeno e D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker, N. Görlitz e T. Lazian, agenti)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

I sigg.ri Gerardo Galeote e Graham Watson sono condannati alle spese.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


2.5.2023   

IT

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C 155/22


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — Kwizda Pharma GmbH / Landeshauptmann von Wien

(Causa C-760/21 (1), Kwizda Pharma)

(Rinvio pregiudiziale - Sicurezza degli alimenti - Alimenti - Regolamento (UE) n. 609/2013 - Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) - Nozione di «alimento a fini medici speciali» - Altre esigenze nutrizionali specifiche - Gestione dietetica - Modifica della dieta - Sostanze nutrienti - Utilizzo sotto controllo medico - Ingredienti non assimilati o metabolizzati nel canale alimentare - Delimitazione rispetto ai medicinali - Delimitazione rispetto agli integratori alimentari)

(2023/C 155/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Kwizda Pharma GmbH

Convenuto: Landeshauptmann von Wien

Dispositivo

1)

L’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione,

devono essere interpretati nel senso che:

al fine di distinguere le nozioni di «medicinale» e di «alimento a fini medici speciali», definite rispettivamente in tali disposizioni, occorre valutare, alla luce della natura e delle caratteristiche del prodotto interessato, se si tratti di un alimento destinato a soddisfare le esigenze specifiche di una gestione dietetica oppure di un prodotto destinato a prevenire o curare malattie umane, a ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero a stabilire una diagnosi medica, o eventualmente presentato come tale.

2)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013

deve essere interpretato nel senso che:

in primo luogo, la nozione di «gestione dietetica» ricomprende le esigenze — causate da una malattia, un disturbo o uno stato patologico — il cui soddisfacimento è indispensabile al paziente sotto l’aspetto nutrizionale; in secondo luogo, la qualificazione come «alimento a fini medici speciali» non può essere subordinata alla condizione che il soddisfacimento delle esigenze di «gestione dietetica» di una malattia, un disturbo o uno stato patologico, e, di conseguenza, l’effetto di tale prodotto abbiano luogo necessariamente durante o in seguito alla digestione e, in terzo luogo, la nozione di «modifica [esclusivamente] della normale dieta» comprende sia le situazioni in cui una modifica dell’alimentazione è impossibile o pericolosa per il paziente, sia quelle in cui per il paziente è molto difficile soddisfare le proprie esigenze nutrizionali con alimenti comuni.

3)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013

deve essere interpretato nel senso che:

ai fini dell’applicazione di tale regolamento, che non definisce la nozione di «sostanza nutriente», occorre fare riferimento alla definizione di «sostanza nutritiva» quale compare all’articolo 2, paragrafo 2, lettera s), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

4)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013

deve essere interpretato nel senso che:

da un lato, un prodotto deve essere utilizzato sotto controllo medico se la raccomandazione e la successiva valutazione di un operatore sanitario sono necessarie in considerazione delle esigenze di gestione dietetica di una malattia, un disturbo o uno stato patologico particolari e degli effetti del prodotto sulle esigenze nutrizionali del paziente nonché su quest’ultimo e, dall’altro, il requisito secondo il quale un alimento a fini medici speciali è «da utilizzare sotto controllo medico» non è una condizione per la qualificazione come tale di un prodotto.

5)

L’articolo 2 della direttiva 2002/46 e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013

devono essere interpretati nel senso che:

le nozioni di «integratore alimentare» e di «alimento a fini medici speciali», definite rispettivamente in tali disposizioni, si escludono a vicenda e che è necessario determinare caso per caso e in funzione delle caratteristiche e delle condizioni di utilizzo se un prodotto rientri nell’una o nell’altra nozione.


(1)  GU C 138 del 28.3.2022.


2.5.2023   

IT

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C 155/23


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Graz — Austria) — Procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di un ordine europeo di indagine riguardante MS

[Causa C-16/22 (1), Staatsanwaltschaft Graz (Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Düsseldorf)]

(«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2014/41/UE - Ordine europeo di indagine - Articolo 1, paragrafo 1 - Nozione di “autorità giudiziaria” - Articolo 2, lettera c) - Nozione di “autorità di emissione” - Ordine emesso da un’amministrazione tributaria senza convalida da parte di un giudice o di un pubblico ministero - Amministrazione tributaria che assume i diritti e gli obblighi della Procura nell’ambito di un’indagine penale tributaria»)

(2023/C 155/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Graz

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MS

con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Graz, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale,

devono essere interpretati nel senso che:

l’amministrazione tributaria di uno Stato membro che, pur appartenendo al potere esecutivo di quest’ultimo, conduce, in conformità al diritto nazionale, indagini penali tributarie in modo autonomo, in luogo della Procura e assumendo i diritti e gli obblighi conferiti a quest’ultima, non può essere qualificata come «autorità [giudiziaria]» e come «autorità di emissione», ai sensi, rispettivamente, dell’una e dell’altra di tali disposizioni;

tale amministrazione può, per contro, rientrare nell’ambito della nozione di «autorità di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), di detta direttiva, purché siano rispettate le condizioni enunciate in tale disposizione.


(1)  GU C 138 del 28.3.2022.


2.5.2023   

IT

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C 155/24


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Rada Úradu pre verejné obstarávanie — Slovacchia) — HOREZZA a.s. / Úrad pre verejné obstarávanie

(Causa C-520/22 (1), Horezza)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione» - Organo di ricorso di un ente nazionale di controllo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Indipendenza - Qualità di terzo rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso - Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2023/C 155/28)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Rada Úradu pre verejné obstarávanie

Parti

Ricorrente: HOREZZA a.s.

Convenuto: Úrad pre verejné obstarávanie

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Rada Úradu pre verejné obstarávanie (Consiglio dell’Ufficio per gli appalti pubblici, Slovacchia), con decisione del 3 agosto 2022, è manifestamente irricevibile.


(1)  Data di deposito: 4.8.2022.


2.5.2023   

IT

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C 155/24


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rada Úradu pre verejné obstarávanie — Slovacchia) — KONŠTRUKTA — Defence a.s. / Úrad pre verejné obstarávanie

(Causa C-521/22 (1), Konštrukta — Defence)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione» - Organo di ricorso di un ente nazionale di controllo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Indipendenza - Qualità di terzo rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso - Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2023/C 155/29)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Rada Úradu pre verejné obstarávanie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: KONŠTRUKTA — Defence a.s.

Convenuto: Úrad pre verejné obstarávanie

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Rada Úradu pre verejné obstarávanie (Consiglio dell’Ufficio per gli appalti pubblici, Slovacchia), con decisione del 3 agosto 2022, è manifestamente irricevibile.


(1)  Data di deposito: 4.8.2022.


2.5.2023   

IT

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C 155/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova (Romania) il 18 ottobre 2022 — SC Bitulpetrolium Serv SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

(Causa C-657/22)

(2023/C 155/30)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Prahova

Parti

Ricorrente: SC Bitulpetrolium Serv SRL

Convenuta: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti.

Questioni pregiudiziali

1)

Se siano in contrasto con il principio di proporzionalità e con [l’articolo] 2, paragrafo 3, [l’articolo] 5 e [l’articolo] 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE (1) disposizioni e prassi nazionali come quelle di cui trattasi nel caso di specie, ai sensi delle quali la reintroduzione in deposito fiscale di un combustibile da riscaldamento (gasolio da riscaldamento) in assenza di verifica doganale [costituirebbe] una presunta violazione del regime di deposito [la quale] giustificherebbe l'applicazione di un'accisa con l'aliquota fissata per il gasolio — un combustibile la cui [accisa ha un] valore superiore più di 21 volte all'accisa sul gasolio da riscaldamento;

2)

Se siano in contrasto con il principio di proporzionalità, con il principio di neutralità dell'IVA e con gli [articoli] 2, 250 e 273 della direttiva 2006/112/CE (2) disposizioni e prassi nazionali come quelle di cui trattasi nel caso di specie, ai sensi delle quali viene imposta l'IVA su importi determinati in via supplementare dall'amministrazione tributaria a titolo di accisa sul gasolio come sanzione per l’inosservanza del regime di vigilanza doganale del soggetto passivo, in conseguenza della reintroduzione in deposito, effettuata da quest’ultimo, di prodotti energetici del tipo gasolio da riscaldamento, per i quali era già stata versata l'accisa, che sono stati rifiutati dai clienti, rimangono intatti, e [sono depositati] fino all'individuazione di un [nuovo] acquirente.


(1)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


2.5.2023   

IT

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C 155/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 14 dicembre 2022 — XX / Inspecteur van de Belastingdienst

(Causa C-782/22)

(2023/C 155/31)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: XX

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osti ad una normativa come quella in esame, ai sensi della quale le distribuzioni di dividendi da parte di società (quotate in borsa) stabilite nei Paesi Bassi a una società stabilita in un altro Stato membro, che a copertura di futuri obblighi di pagamento ha investito (tra l’altro) in azioni delle società (quotate in borsa) di cui trattasi, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte con un’aliquota del 15 % sull’importo lordo di tali distribuzioni di dividendi di dividendi, mentre la pressione fiscale su distribuzioni di dividendi ad una società stabilita nei Paesi Bassi, in circostanze per il resto identiche, sarebbe pari a zero, giacché nel calcolo della base imponibile per l’imposta sugli utili a cui quest’ultima società sarebbe assoggettata si tiene conto dei costi determinati da un aumento dei futuri obblighi di pagamento della società, aumento che corrisponde quasi completamente ad una modifica (positiva) nel valore degli investimenti, anche se la percezione di dividendi in sé non comporta una modifica nel valore di detti obblighi.


2.5.2023   

IT

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C 155/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 28 dicembre 2022 — G.A. / Hauptzollamt Braunschweig

(Causa C-791/22, Hauptzollamt Braunschweig)

(2023/C 155/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: G.A.

Resistente: Hauptzollamt Braunschweig

Questione pregiudiziale

Se sia contrario alla direttiva 2006/112/CE (1), in particolare ai suoi articoli 30 e 60 il fatto che una disposizione nazionale di uno Stato membro dichiari l’articolo 215, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2) applicabile mutatis mutandis all’IVA all’importazione.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).


2.5.2023   

IT

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C 155/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Spagna) il 12 gennaio 2023 — Eventmedia Soluciones SL/Air Europa Líneas Aéreas SAU

(Causa C-11/23)

(2023/C 155/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca

Parti

Ricorrente: Eventmedia Soluciones SL

Resistente: Air Europa Líneas Aéreas SAU

Questioni pregiudiziali

1)

– Se l’inserimento nel contratto di trasporto aereo della clausola oggetto del presente procedimento, nella misura in cui essa limita gli obblighi del vettore restringendo la possibilità per il passeggero di veder soddisfatto il proprio diritto a compensazione pecuniaria per cancellazione del volo mediante la cessione del credito, possa essere considerata una rinuncia inammissibile ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).

2)

– Se l’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 possa essere interpretato nel senso che il pagamento della compensazione pecuniaria per cancellazione del volo a carico del vettore aereo sarebbe un obbligo derivante dal regolamento indipendentemente dall’esistenza di un contratto di trasporto con il passeggero e dall’inadempimento colpevole degli obblighi contrattuali del vettore aereo.

In subordine, qualora si ritenga che la clausola di cui trattasi non costituisce una rinuncia inammissibile ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 261/2004 oppure che il diritto a compensazione pecuniaria ha natura contrattuale, viene posta la seguente questione pregiudiziale:

3)

– Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale adito con un ricorso mirante all’attuazione del diritto a compensazione pecuniaria per cancellazione del volo, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004, è tenuto a controllare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita nel contratto di trasporto che non consente al passeggero di cedere i propri diritti, allorché il ricorso venga proposto dal cessionario, il quale, a differenza del cedente, non ha lo status di consumatore e utente.

4)

– Se, qualora occorra effettuare un controllo d’ufficio, possa venir meno l’obbligo di informare il consumatore e di verificare se quest’ultimo contesti il carattere abusivo della clausola o la accetti, considerato il comportamento concludente dell’avvenuta cessione del suo credito in violazione della clausola potenzialmente abusiva che non consentiva la cessione del credito.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU 2004 L 46, pag. 1).

(2)  GU 1993, L 95, pag. 29.


2.5.2023   

IT

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C 155/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polonia) il 18 gennaio 2023 — F S.A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Causa C-18/23, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

(2023/C 155/34)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Parti

Ricorrente: F S.A.

Resistente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva in combinato disposto con gli articoli 18, 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che la legislazione nazionale preveda condizioni formali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini delle esenzioni dall'imposta sul reddito degli organismi di investimento collettivo con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato appartenente allo Spazio economico europeo diverso dalla Repubblica di Polonia, ossia la condizione secondo cui essi debbano essere gestiti da soggetti esterni che esercitano la loro attività sulla base di un'autorizzazione rilasciata delle competenti autorità di vigilanza sui mercati finanziari dello Stato in cui tali soggetti hanno sede.


(1)  GU 2009, L 302, pag. 32.


2.5.2023   

IT

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C 155/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 gennaio 2023 — ND / DR

(Causa C-21/23, Lindenapotheke)

(2023/C 155/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Convenuta e ricorrente in cassazione: ND

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: DR

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui al capo VIII del regolamento generale sulla protezione dei dati (1) ostino a norme nazionali le quali — oltre ai poteri di intervento delle autorità di controllo preposte alla sorveglianza e all’attuazione del regolamento, e in aggiunta ai mezzi di ricorso a disposizione degli interessati — conferiscano ai concorrenti il potere di agire, in caso di violazioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, contro l’autore della violazione, proponendo un ricorso dinanzi ai giudici civili fondato sul divieto di pratiche commerciali sleali.

2)

Se i dati che i clienti di un farmacista che interviene in qualità di venditore su una piattaforma di vendite online forniscono quando ordinano sulla piattaforma di vendite medicinali la cui vendita sia effettivamente riservata alle farmacie ma che non sono tuttavia soggetti a prescrizione medica (nome del cliente, indirizzo di consegna e informazioni necessarie all’individuazione del medicinale ordinato la cui vendita è riservata alle farmacie), siano dati relativi alla salute ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’RGPD [regolamento generale sulla protezione dei dati] e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 (2).


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).


2.5.2023   

IT

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C 155/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg) il 23 gennaio 2023 — FV / Caisse pour l'avenir des enfants

(Causa C-27/23, Hocinx) (1)

(2023/C 155/36)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: FV

Resistente: Caisse pour l'avenir des enfants

Questione pregiudiziale

Se il principio della parità di trattamento garantito dall’articolo 45 TFUE e dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 (2), nonché l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 (3) e l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 (4) ostino alle disposizioni di uno Stato membro ai sensi delle quali i lavoratori frontalieri non possono percepire un assegno familiare legato all’esercizio, da parte loro, di un’attività di lavoro subordinato in tale Stato membro per i minori collocati in affidamento presso di loro con decisione giudiziaria, mentre tutti i minori che siano stati collocati in affidamento con decisione giudiziaria e siano residenti in detto Stato membro hanno il diritto di percepire tale assegno, che è versato alla persona fisica o giuridica investita della custodia del minore e presso la quale il minore ha il domicilio legale e la residenza effettiva e continuativa. Se ai fini della risposta a detta questione rilevi il fatto che il lavoratore frontaliero provveda al mantenimento di tale minore.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 987/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).


2.5.2023   

IT

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C 155/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 24 gennaio 2023 — AA AG / VM, AG GmbH

(Causa C-33/23, Schwarzder (1))

(2023/C 155/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

Appellante: AA AG

Appellati: VM, AG GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento (CE) n. 261/2004] (2) in combinato disposto con l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (ASA) del 21 giugno 1999, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010 (3), debba essere interpretato nel senso che un collegamento aereo composto da due voli con partenza nel territorio della Confederazione svizzera, scalo nel territorio di uno Stato membro e destinazione finale nel territorio di un paese terzo (qualora il vettore aereo operante tale collegamento sia inoltre un’impresa comunitaria) rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri.

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento (CE) n. 261/2004] in combinato disposto con l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (ASA) del 21 giugno 1999, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010, debba essere interpretato nel senso che un collegamento aereo composto da due voli con partenza nel territorio di un paese terzo, scalo nel territorio di uno Stato membro e destinazione finale nel territorio della Confederazione svizzera (qualora il vettore aereo operante tale collegamento sia inoltre un’impresa comunitaria) rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

(3)  Decisione n. 2/2010 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 26 novembre 2010, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU 2010, L 347, pag. 54).


2.5.2023   

IT

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C 155/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Koszalinie (Polonia) il 24 gennaio 2023 — RF / Getin Noble Bank S.A.

(Causa C-34/23, Getin Noble Bank)

(2023/C 155/38)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Parti

Attrice: RF

Convenuta: Getin Noble Bank S.A.

Questione pregiudiziale

Se il divieto di cui all'articolo 70, paragrafo 1, della direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (1), del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardi unicamente la possibilità di far valere i diritti di garanzia su una pretesa pecuniaria mediante esecuzione forzata o anche l'avvio di qualsiasi procedimento cautelare nei confronti di un ente soggetto a risoluzione coatta.


(1)  GU 2014, L 173, pag. 190.


2.5.2023   

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C 155/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 gennaio 2023 — Agenzia delle Entrate / PR

(Causa C-37/23, Giocevi (1))

(2023/C 155/39)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agenzia delle Entrate

Controricorrente: PR

Questione pregiudiziale

Se i principi dichiarati nell’ordinanza Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile srl, in C-82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione/Italia, in C-132/06, EU:C:2008:412, ostino ad una disposizione normativa, quale quella risultante dall’articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60 %, di quanto versato a titolo di Iva nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.


2.5.2023   

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C 155/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgio) il 31 gennaio 2023 — A, B, C, D / MS Amlin Insurance SE

(Causa C-45/23, MS Amlin Insurance)

(2023/C 155/40)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Parti

Ricorrenti: A, B, C, D

Resistente: MS Amlin Insurance SE

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che la garanzia ivi prevista vale anche per il rimborso di tutte le somme già pagate da o per conto dei viaggiatori allorché il viaggiatore risolve il contratto di pacchetto turistico sulla base di circostanze inevitabili e straordinarie, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo [2,] della stessa direttiva, e l’organizzatore viene dichiarato fallito dopo che il contratto di pacchetto turistico è stato risolto per tale motivo, ma prima che dette somme siano state effettivamente rimborsate al viaggiatore, per cui tale viaggiatore subisce una perdita finanziaria e pertanto sopporta un rischio economico in caso di fallimento dell’organizzatore di viaggi.


(1)  GU 2015, L 326, pag. 1.


2.5.2023   

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C 155/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 6 febbraio 2023 — Y.N. / Republika Slovenija

(Causa C-58/23, Abboudnam (1))

(2023/C 155/41)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Y.N.

Convenuta: Republika Slovenija

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 46, paragrafo 4, della direttiva 2013/32/UE (2), in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta (3), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma processuale nazionale, quale l'articolo 70, paragrafo 1, seconda frase, dello ZMZ-1, che prevede, per la proposizione di un ricorso avverso una decisione con cui l’autorità competente rigetta come manifestamente infondata una domanda nell’ambito di una procedura accelerata, un termine di decadenza di tre giorni a decorrere dalla notifica di una siffatta decisione, ivi compresi i giorni festivi, potendo tale termine scadere alla fine del primo giorno lavorativo successivo.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).

(3)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 391).


2.5.2023   

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C 155/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l’8 febbraio 2023 — Procedimento penale a carico di S.Z.

(Causa C-67/23, W. GmbH)

(2023/C 155/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento penale principale

Imputato: S.Z.

Parte destinataria di confisca: W. GmbH.

Altra parte nel procedimento: Generalbundesanwalt (procura generale) presso il Bundesgerichtshof

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione «originarie della Birmania/Myanmar» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento (CE) n. 194/2008 (1) debba essere interpretata nel senso che nessuna delle trasformazioni di seguito illustrate, effettuate in uno Stato terzo (nella specie: Taiwan), di tronchi di legno di teak cresciuti nel Myanmar, ha causato un mutamento dell’origine, cosicché i legni di teak corrispondentemente trasformati continuavano ad essere «merci originarie della Birmania/Myanmar»:

sfrondamento e scortecciamento di tronchi di legno di teak;

segatura di tronchi di legno di teak per realizzare Teak-Squares (tronchi sfrondati e scortecciati nonché segati in cubi di legno);

taglio di tronchi di legno di teak per ricavarne assi o tavole (legno segato).

2)

Se la nozione «esportate dalla Birmania/Myanmar» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 194/2008 debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende unicamente le merci che sono state importate nell’Unione europea direttamente dal Myanmar, cosicché le merci che sono state portate inizialmente in uno Stato terzo (nella specie: Taiwan) e che da tale Stato sono state ulteriormente trasportate nell’Unione europea non ricadrebbero nell’ambito di applicazione di tale disposizione, a prescindere da se esse siano state oggetto nello Stato terzo di una trasformazione o di una lavorazione conferente l’origine.

3)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento (CE) n. 194/2008 debba essere interpretato nel senso che un certificato d’origine rilasciato da uno Stato terzo (nella specie: Taiwan), ai sensi del quale i tronchi di legno di teak tagliati e rispettivamente segati provenienti dal Myanmar avrebbero ottenuto, attraverso tale trasformazione nello Stato terzo, l’origine di tale Stato, non è vincolante ai fini dell’accertamento di una violazione del divieto di importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 194/2008.


(1)  Regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU 2008, L 66, pag. 1).


2.5.2023   

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C 155/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 14 febbraio 2023 — FJ / Agrárminiszter

(Causa C-79/2023, Kaszamás) (1)

(2023/C 155/43)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: FJ

Resistente: Agrárminiszter

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di verbale di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), sia applicabile in sede di interpretazione e applicazione dell’articolo 58, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 (3).

2)

In caso di risposta affermativa alla questione pregiudiziale precedente, se la nozione di verbale ai sensi dell’articolo 35 del regolamento n. 1290/2005 debba essere interpretata nel senso che deve essere considerato anno civile del primo verbale amministrativo o giudiziario l’anno civile in cui l’autorità che conosce del procedimento amministrativo avviato sulla base della domanda:

effettua la prima azione diretta all’acquisizione di prove in cui accerta l’esistenza di un’irregolarità, che nella presente causa è l’anno in cui è stato redatto l’atto contenente le conclusioni del controllo in loco, o

adotta la prima decisione nel merito sulla base di questa azione diretta all’acquisizione di prove; o

adotta, nell’ambito del procedimento, la decisione finale e definitiva che determina l’esclusione.

3)

Se sulla risposta da fornire alla questione precedente incida il fatto che la valutazione scritta che costituisce il verbale possa essere successivamente revocata o rivista in conseguenza del diritto di ricorso riconosciuto all’interessato dalla normativa e non a seguito di modifiche del procedimento amministrativo o giudiziario.

4)

Qualora l’anno civile del verbale sia quello della prima azione diretta all’acquisizione di prove e, come avviene nella presente causa, tale azione sia consistita in un controllo in loco effettuato in diverse occasioni, se la nozione di prima azione diretta all’acquisizione di prove di cui all’articolo 35 del regolamento n. 1290/2005 debba essere interpretata nel senso che essa corrisponde al primo controllo in loco dell’autorità o nel senso che essa corrisponde all’ultimo controllo da questa effettuato in loco, nel quale sono state prese in considerazione anche le osservazioni e le prove fornite dall’interessato.

5)

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se per questo subentrino modifiche nel contenuto sopra definito del verbale da prendere in considerazione ai fini dell’articolo 58, terzo comma, del regolamento n. 1122/2009.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  GU 2005, L 209, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).


2.5.2023   

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C 155/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 14 febbraio 2023 — Procedimento penale a carico di V.S.

(Causa C-80/23)

(2023/C 155/44)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Accusato

V. S.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il requisito della verifica del carattere «strettamente necessario» ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2016/680 (1) come interpretato dalla Corte al punto 133 della sentenza [del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti, C-205/21 (2), EU:C:2023:49] sia soddisfatto, qualora essa venga effettuata unicamente sulla base del provvedimento di accusa formale della persona e sulla base del suo rifiuto scritto a che siano raccolti i suoi dati biometrici e genetici, oppure se sia necessario che il giudice disponga dell’intera documentazione relativa al procedimento, la quale gli viene messa a disposizione in forza del diritto nazionale in presenza di una domanda di autorizzazione alla conduzione di atti di indagine lesivi della sfera giuridica delle persone fisiche, laddove tale domanda venga presentata nell’ambito di un procedimento penale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione — se il giudice, una volta che gli sia stato messo a disposizione il fascicolo del procedimento, possa anche verificare, nell’ambito della valutazione del carattere «strettamente necessario», ai sensi dell’articolo 10 in combinato disposto con l’articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680, se vi siano fondati motivi di ritenere che la persona formalmente accusata abbia commesso il reato indicato nell’atto di accusa.


(1)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).

(2)  ECLI:EU:C:2023:49.


2.5.2023   

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C 155/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 15 febbraio 2023 — E.N.I., Y.K.I. / HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

(Causa C-86/23, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung)

(2023/C 155/45)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrenti in cassazione: E.N.I., Y.K.I.

Resistente in cassazione: HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 (1), sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») debba essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella nel procedimento principale, che prevede l’applicazione di un principio fondamentale del diritto dello Stato membro, quale il principio di equità, all’atto della determinazione del risarcimento del danno morale quando la morte di un congiunto è conseguenza di un reato, possa essere considerata come una norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo.


(1)  GU 2007, L 199, pag. 40.


2.5.2023   

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C 155/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 15 febbraio 2023 — Parfümerie Akzente GmbH / KTF Organisation AB

(Causa C-88/23, Parfümerie Akzente)

(2023/C 155/46)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Parfümerie Akzente GmbH

Convenuta: KTF Organisation AB

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce del diritto dell’Unione in generale e della sua effettiva attuazione, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che comporta la disapplicazione delle norme nazionali nell’ambito regolamentato, tra le quali le norme nazionali di attuazione della direttiva 2005/29/CE (2), qualora il prestatore di servizi sia stabilito e presti servizi della società dell’informazione a partire da un altro Stato membro e non ricorrano i presupposti per l’applicazione di una deroga derivante da tali disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 3, paragrafo 4 [della direttiva 2000/31/CE].

2)

Se l’ambito regolamentato, ai sensi della direttiva 2000/31/CE, comprenda la promozione sul sito web del venditore e la vendita online di un prodotto asseritamente etichettato in violazione dei requisiti vigenti per il prodotto in quanto tale nello Stato membro del consumatore acquirente.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2: se, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), punto ii, della direttiva 2000/31/CE, i requisiti applicabili alla consegna o al prodotto in quanto tale siano esclusi dall’ambito regolamentato in una situazione in cui la consegna di tale prodotto costituisce una fase necessaria della promozione o della vendita online, o se si debba considerare che la consegna del prodotto stesso costituisce una fase subordinata e inscindibile dalla promozione e dalla vendita online.

4)

Nella valutazione delle questioni sub 2 e 3, quale significato eventualmente rivesta la circostanza che i requisiti relativi al prodotto derivano da disposizioni nazionali che attuano e completano la normativa europea di settore — tra cui l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324/CEE (3) e l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 1223/2009 (4) — le quali stabiliscono che, affinché tale prodotto possa essere commercializzato ovvero messo a disposizione dei consumatori finali negli Stati membri, tale prodotto deve soddisfare i suddetti requisiti.


(1)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

(2)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

(3)  Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol (GU 1975, L 147, pag. 40).

(4)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59).


2.5.2023   

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C 155/36


Impugnazione proposta il 20 febbraio 2023 dalla PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022, causa T-275/19, PNB Banka / BCE

(Causa C-99/23 P)

(2023/C 155/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea (BCE), Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione della BCE, notificata con lettera del 14 febbraio 2019, di condurre un’ispezione in loco presso i locali della ricorrente;

condannare la BCE alle spese sostenute dalla ricorrente e alle spese per la presente impugnazione, e

nel caso in cui la Corte non sia in grado di statuire nel merito, rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata è viziata da errori procedurali in quanto il Tribunale non ha affrontato in maniera adeguata la questione della rappresentanza della ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale ha errato nel ritenere che una questione relativa all’integrità del procedimento dinanzi ad esso non costituisca un problema fintanto che si possa sostenere che il problema non esisterebbe se, ipoteticamente, la Lettonia avesse rispettato i suoi obblighi. Esso ha in tal modo violato il principio secondo cui la tutela giuridica non deve essere meramente teorica e illusoria e ha pertanto violato l’articolo 47 della Carta.


2.5.2023   

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C 155/37


Impugnazione proposta il 20 febbraio 2023 dalla PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022, causa T-301/19, PNB Banka / BCE

(Causa C-100/23 P)

(2023/C 155/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione della BCE, notificata con lettera del 1o marzo 2019, di classificare la ricorrente come soggetto significativo sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta;

condannare la BCE alle spese sostenute dalla ricorrente e alle spese per la presente impugnazione, e

nel caso in cui la Corte non sia in grado di statuire nel merito, rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata è viziata da errori procedurali in quanto il Tribunale non ha affrontato in maniera adeguata la questione della rappresentanza della ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale ha errato nel ritenere che una questione relativa all’integrità del procedimento dinanzi ad esso non costituisca un problema fintanto che si possa sostenere che il problema non esisterebbe se, ipoteticamente, la Lettonia avesse rispettato i suoi obblighi. Esso ha in tal modo violato il principio secondo cui la tutela giuridica non deve essere meramente teorica e illusoria e ha pertanto violato l’articolo 47 della Carta.


2.5.2023   

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C 155/37


Impugnazione proposta il 20 febbraio 2023 dalla PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 dicembre 2022, causa T-330/19, PNB Banka / BCE

(Causa C-101/23 P)

(2023/C 155/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea (BCE), Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione della BCE, notificata con lettera del 21 marzo 2019, con la quale la Banca centrale europea (BCE) ha deciso di opporsi all’operazione consistente nell’acquisizione di partecipazioni qualificate nella B;

condannare la BCE alle spese sostenute dalla ricorrente e alle spese per la presente impugnazione, e

nel caso in cui la Corte non sia in grado di statuire nel merito, rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata è viziata da errori procedurali in quanto il Tribunale non ha affrontato in maniera adeguata la questione della rappresentanza della ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale ha errato nel ritenere che una questione relativa all’integrità del procedimento dinanzi ad esso non costituisca un problema fintanto che si possa sostenere che il problema non esisterebbe se, ipoteticamente, la Lettonia avesse rispettato i suoi obblighi. Esso ha in tal modo violato il principio secondo cui la tutela giuridica non deve essere meramente teorica e illusoria e ha pertanto violato l’articolo 47 della Carta.


2.5.2023   

IT

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C 155/38


Impugnazione proposta il 20 febbraio 2023 dalla PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 7 dicembre 2022, causa T-230/20, PNB Banka / BCE

(Causa C-102/23 P)

(2023/C 155/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea (BCE), Repubblica di Lettonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione della BCE del 17 febbraio 2020, ECB-SSM-220-LVPNB-1, WHD-2019-0016, recante revoca dell’autorizzazione della ricorrente come ente creditizio;

condannare la BCE alle spese sostenute dalla ricorrente e alle spese per la presente impugnazione, e

nel caso in cui la Corte non sia in grado di statuire nel merito, rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato in relazione al modo in cui ha affrontato la questione della rappresentanza della ricorrente. Tale motivo si articola in tre parti.

In primo luogo, il Tribunale, erroneamente, non ha preso in considerazione la prima parte del procedimento di revoca dell’autorizzazione, ossia la preparazione della decisione da parte dell’autorità nazionale competente.

In secondo luogo, il Tribunale ha errato in relazione alla sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, EU:C:2019:923) nel ritenere che la stessa modificasse la normativa e pertanto nel non considerare che la BCE dovesse rimediare alla sua precedente inosservanza dei principi affermati in tale sentenza.

In terzo luogo, il Tribunale ha errato in relazione alla sua valutazione della condotta della BCE dopo che la stessa ha modificato la sua posizione in seguito alla sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, EU:C:2019:923). La BCE non ha, quindi, eseguito la sentenza della Corte in buona fede.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata è viziata da errori procedurali in quanto il Tribunale non ha affrontato in maniera adeguata la questione della rappresentanza della ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale ha errato nel ritenere che una questione relativa all’integrità del procedimento dinanzi ad esso non costituisca un problema fintanto che si possa sostenere che il problema non esisterebbe se, ipoteticamente, la Lettonia avesse rispettato i suoi obblighi. Esso ha in tal modo violato il principio secondo cui la tutela giuridica non deve essere meramente teorica e illusoria e ha pertanto violato l’articolo 47 della Carta.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/39


Impugnazione proposta il 15 febbraio 2023 da Trasta Komercbanka AS avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 settembre 2022, causa T-698/16, Trasta Comercbanka e a. / BCE

(Causa C-103/23P)

(2023/C 155/51)

Lingua processuale: il l'inglese

Parti

Ricorrente: Trasta Komercbanka AS (rappresentante: A. Rasa)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Repubblica di Lettonia, Commissione europea, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

ordinare alla BCE di risarcire economicamente la ricorrente per il danno sofferto da quest’ultima a seguito della decisione della BCE di revocare l’autorizzazione della ricorrente il 3 marzo 2016 e del comportamento come descritto nel ricorso;

fissare in almeno EUR 162 milioni il danno materiale con gli interessi compensativi a partire dal 3 marzo 2016 e fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa e i corrispondenti interessi di mora dalla data di pronuncia della sentenza fino al completo pagamento;

condannare la BCE alle spese dell’impugnazione, conformemente agli articoli 134 e 135 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso una serie di errori procedurali, che costituiscono i motivi per l’annullamento della sentenza.

Poiché sussistono dubbi che il sig. O. Behrends avesse un conflitto di interessi mentre agiva sia per Trasta Komercbanka AS che per altri ricorrenti dinanzi al Tribunale, il diritto a un equo processo dinanzi al Tribunale è considerato violato.

Inoltre, conformemente al diritto lettone, il procedimento può essere continuato dagli eredi del sig. Igor Buimisters.

Poiché la sentenza impugnata sancisce poi l’obbligo di Trasta Komercbanka AS di sopportare le spese del procedimento, essa viola il diritto dei terzi — i creditori di Trasta Komercbanka AS. Infatti, tale sentenza viola il diritto di terzi che non hanno potuto essere parti nel procedimento.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/40


Impugnazione proposta il 2 marzo 2023 dalla E. Breuninger GmbH & Co. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 21 dicembre 2022, causa T-260/21, E. Breuninger GmbH & Co./Commissione europea

(Causa C-124/23 P)

(2023/C 155/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: E. Breuninger GmbH & Co. (rappresentante: R. Velte, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2022 nella causa T-260/21, E. Breuninger/Commissione, nella parte in cui il ricorso è stato respinto e la E. Breuninger GmbH & Co. KG è stata condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione;

decidere in merito alla controversia e annullare la decisione controversa; in subordine, qualora la Corte decida di non decidere in merito alla controversia, rinviare la causa al Tribunale per la soluzione della controversia conformemente alla sentenza della Corte e

condannare la Commissione alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Conformemente alla formulazione e alla finalità di tale disposizione, nell’ambito della valutazione degli effetti della decisione impugnata, occorre fondarsi sulla concorrenza tra i settori di produzione del commercio tradizionale al dettaglio interessati dal confinamento e non sull’approccio a livello aziendale che include settori di produzione non interessati. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il fatto che il regime di aiuti contestato, privilegiando i distributori che operavano soltanto nel commercio tradizionale al dettaglio a discapito dei distributori «multicanale» come la ricorrente, provocherebbe una grave distorsione della concorrenza sia nel commercio tradizionale al dettaglio che nel commercio online.

In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Esso non avrebbe tenuto conto del fatto che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE fosse una disposizione derogatoria connessa alle condizioni di applicazione di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. A causa di tale errore di valutazione, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il fatto che la Commissione, nella sua analisi, sarebbe incorsa in un errore di valutazione non tenendo conto degli effetti distorsivi della concorrenza del regime di aiuti. La selettività dell’aiuto a causa del criterio di ammissibilità «perdita di fatturato» applicato violerebbe inoltre il principio della parità di trattamento, in quanto la ricorrente subirebbe una disparità di trattamento, nonostante essa sia interessata dalle chiusure concernenti il settore della produzione «commercio tradizionale al dettaglio» allo stesso modo dei concorrenti beneficiari.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato e qualificato erroneamente il quadro temporaneo della Commissione sul quale è stato fondato il regime degli aiuti. Il quadro temporaneo non presupporrebbe che sia compromessa la redditività delle imprese interessate dal confinamento. L’obiettivo degli aiuti non sarebbe quello di sostenere le imprese in difficoltà, ma piuttosto di apportare alle imprese interessate un sostegno temporaneo affinché proseguano le loro attività nei settori di produzione interessati ed evitino ristrutturazioni costose e irreversibili. Il quadro temporaneo non prevederebbe quindi un approccio a livello aziendale, ma un approccio che riguarderebbe i settori di produzione interessati dalle chiusure.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale sarebbe altresì incorso in un errore di diritto nell’interpretazione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE. Il criterio di ammissibilità fondato su un approccio a livello aziendale non sarebbe né adeguato né necessario per conseguire l’obiettivo del regime di aiuti, che è quello di permettere ai settori di produzione interessati dalle chiusure a causa della pandemia di COVID-19 di proseguire le loro attività compensando i costi fissi non coperti. La grave distorsione della concorrenza causata dal criterio di ammissibilità applicato non sarebbe neppure adeguata per conseguire l’obiettivo — erroneo — del regime di aiuti. La proporzionalità del regime di aiuti contestato non potrebbe essere giustificato unicamente dall’esigenza di un uso efficiente delle risorse di bilancio, tanto più che gli aiuti ai costi fissi sono concessi ai distributori beneficiari operanti nel commercio tradizionale al dettaglio indipendentemente dalla loro redditività e dalla loro dotazione di capitale.


2.5.2023   

IT

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C 155/41


Impugnazione proposta il 2 marzo 2023 dalla società Falke KGaA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione Ampliata) 21 dicembre 2022, causa T-306/21, Falke KGaA / Commissione europea

(Causa C-127/23 P)

(2023/C 155/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti nel procedimento

Ricorrente: Falke KGaA (rappresentante: R. Velte, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2022 nella causa T-306/21, Falke/Commissione, nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado (punto 1 del dispositivo) ed ha condannato la Falke KGaA a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea (punto 2 del dispositivo);

decidere la causa nel merito e annullare la decisione controversa; in subordine, nel caso in cui la Corte non statuisse sulla controversia, rinviare la causa al Tribunale affinché questo decida in conformità della sentenza della Corte;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e a quelle del procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è fondata su quattro motivi:

In primo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In base al tenore letterale e alla ratio di tale disposizione, nel valutare le conseguenze della decisione impugnata occorrerebbe prendere a riferimento la concorrenza tra i rami produttivi del commercio al dettaglio in sede fissa interessati dal lockdown, e non prendere le mosse da una valutazione a livello di impresa globalmente considerata comprendente anche rami produttivi non interessati. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’impugnata disciplina in materia di aiuti, privilegiando i commercianti al dettaglio operanti soltanto in sede fissa, a discapito degli operatori «multi-channel» come la ricorrente, determina una notevole distorsione della concorrenza tanto nel commercio al dettaglio in sede fissa quanto nel commercio on-line.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Esso avrebbe omesso di considerare che tale disposizione costituisce una norma eccezionale, che va letta in collegamento con i presupposti di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. A causa di questo errore di valutazione, il Tribunale non avrebbe riconosciuto che la Commissione non ha tenuto conto, nel suo esame, delle conseguenze distorsive della concorrenza determinate dalla disciplina in materia di aiuti e sarebbe così incorsa in un errore nell’esercizio del suo potere discrezionale. Inoltre, la selettività del regime di aiuti derivante dal criterio per l’erogazione del sostegno costituito dalla «perdita di fatturato a livello di impresa globalmente considerata» violerebbe il principio della parità di trattamento, in quanto tratterebbe in modo non identico la ricorrente, sebbene essa sia stata interessata dalle chiusure nel settore produttivo «Commercio al dettaglio in sede fissa» nella stessa misura delle imprese concorrenti beneficiarie dell’aiuto.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe falsamente interpretato e classificato il Quadro temporaneo della Commissione, sul quale si fonda il contestato regime di aiuti. Il Quadro temporaneo non presupporrebbe la messa in pericolo della capacità di sopravvivenza delle imprese colpite dal lockdown. Lo scopo del regime di aiuti sarebbe non di sostenere imprese in difficoltà, bensì di fornire alle imprese colpite un sostegno provvisorio per la continuazione dell’attività aziendale nei settori produttivi danneggiati, nonché per evitare ristrutturazioni onerose ed irreversibili. Il Quadro Temporaneo imporrebbe pertanto di effettuare non una valutazione a livello generale dell’intera impresa, bensì una valutazione riferita ai rami produttivi colpiti dalle chiusure.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto anche nell’interpretazione del principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, TFUE. Il criterio per l’erogazione del sostegno fondato su una valutazione a livello di impresa nella sua totalità non sarebbe né adatto né necessario per raggiungere lo scopo, perseguito dalla disciplina in materia di aiuti, di rendere possibile per i rami produttivi interessati dalle chiusure a causa del coronavirus la prosecuzione delle attività aziendali mediante l’indennizzazione di costi fissi non coperti. La grave distorsione della concorrenza determinata dal criterio per l’erogazione del sostegno preso a fondamento non sarebbe neppure adeguata per raggiungere lo scopo perseguito, e non realizzato, dalla disciplina in materia di aiuti. La proporzionalità della contestata disciplina in materia di aiuti non potrebbe essere giustificata unicamente con l’imperativo della gestione parsimoniosa delle risorse di bilancio, tanto più che gli aiuti per i costi fissi verrebbero concessi ai commercianti al dettaglio in sede fissa beneficiati a prescindere dalla loro capacità di resistenza e dalla loro dotazione di capitale.


2.5.2023   

IT

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C 155/42


Ricorso proposto il 10 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-147/23)

(2023/C 155/54)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung, J. Baquero Cruz, agent)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (1), e non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3 della suddetta direttiva;

condannare la Repubblica di Polonia a versare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente al più elevato tra i due seguenti importi: i) una somma giornaliera pari a EUR 13 700 al giorno moltiplicata per il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine per la trasposizione previsto nella summenzionata direttiva e il giorno in cui sia stata sanata l’infrazione, o, nel caso in cui non sia stata sanata la infrazione, il giorno della pronuncia della sentenza nel presente procedimento; ii) la somma forfettaria minima pari a EUR 3 836 000;

qualora l’inadempimento dell’obbligo constatato al primo trattino si sia protratto fino al giorno della pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica di Polonia a versare alla Commissione una penale per l’importo di EUR 53 430 al giorno per ciascun giorno di ritardo calcolato dalla data di pronuncia della sentenza nel presente procedimento fino alla data in cui la Repubblica di Polonia abbia adempiuto agli obblighi risultanti da tale direttiva; e

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un efficace sistema di tutela delle persone che lavorano in organizzazioni pubbliche o private o che sono in contatto con tali organizzazioni allorché esse segnalano una violazione del diritto dell’Unione in determinate materie. Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva entro il 17 dicembre 2021. Ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo gli Stati membri hanno altresì l’obbligo di informare immediatamente la Commissione delle disposizioni adottate.

Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia una lettera di diffida. Il 15 luglio 2022 la Commissione ha notificato alla Repubblica di Polonia un parere motivato. Nonostante ciò, le disposizioni di trasposizione non sono state ancora adottate dalla Repubblica di Polonia né comunicate alla Commissione.


(1)  GU 2019, L 305, pag. 17.


2.5.2023   

IT

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C 155/43


Ricorso proposto il 14 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-149/23)

(2023/C 155/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e L. Mantl, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato o, comunque, comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1937 (1), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva;

condannare la Repubblica federale di Germania a versare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente all’importo più elevato dei seguenti due importi: (i) un importo giornaliero di EUR 61 600, moltiplicato per il numero di giorni intervenuti tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva e il giorno della regolarizzazione dell’infrazione o, in mancanza di regolarizzazione, il giorno della pronuncia della presente sentenza; (ii) una somma forfettaria minima di EUR 17 248 000;

nel caso in cui l’inadempimento di cui al paragrafo 1 si protragga fino alla data di pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica federale di Germania a versare alla Commissione una penalità di mora giornaliera di EUR 240 240 a partire dalla data di pronuncia della sentenza nel procedimento in esame fino a quando essa non si sarà conformata agli obblighi che le incombono in forza della direttiva;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2019/1937 — che stabilisce un sistema efficace per la protezione delle persone che lavorano all’interno di un’organizzazione privata o pubblica o che sono in contatto con tale organizzazione quando segnalano violazioni del diritto dell’Unione in settori specifici. Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore o adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 17 dicembre 2021. Conformemente all’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva, gli Stati membri sarebbero inoltre tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione le disposizioni adottate.

Secondo la Commissione, le misure per il pieno recepimento della direttiva non sono state ancora adottate dalla Germania o, in ogni caso, non sono state comunicate alla Commissione oltre 13 mesi dopo la scadenza del termine di recepimento.


(1)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU 2019, L 305, pag. 17).


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/44


Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

(Causa C-150/23)

(2023/C 155/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, F. Blanc e T. Materne, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1937 (1) e non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti imposti in virtù dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva;

condannare il Lussemburgo a pagare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente all’importo più elevato tra i due seguenti: (i) un importo giornaliero pari a 900 euro moltiplicato per il numero dei giorni trascorsi tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella suddetta direttiva e il giorno in cui l’infrazione è stata regolarizzata, o, in mancanza di regolarizzazione, il giorno della pronuncia della sentenza nel presente giudizio; (ii) una somma forfettaria minima pari a 252 000 euro;

nel caso in cui la violazione constatata al punto 1 si sia protratta fino alla data di pronuncia della sentenza nel presente giudizio, condannare il Lussemburgo a pagare alla Commissione una penalità pari a 3 150 euro per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di detta sentenza fino alla data in cui il Lussemburgo non sia conformato agli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva; e

condannare il Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, stabilisce un sistema efficace per la protezione delle persone che lavorano in un’organizzazione privata o pubblica o che sono in contatto con queste organizzazioni allorché esse segnalano violazioni del diritto dell’Unione in determinati ambiti.

Conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, di questa direttiva, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 17 dicembre 2021. Conformemente al paragrafo 3 di questo articolo, gli Stati membri erano ugualmente tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione il testo di queste disposizioni.

Il 21 gennaio 2022, la Commissione ha inviato al Lussemburgo una lettera di diffida. Il 15 luglio 2022, la Commissione ha inviato ad esso un parere motivato. Tuttavia, le misure di recepimento non sono state ancora adottate dal Lussemburgo né notificate alla Commissione.


(1)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU 2019, L 305, pag. 17).


2.5.2023   

IT

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C 155/45


Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica ceca

(Causa C-152/23)

(2023/C 155/57)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Salyková, J. Baquero Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (1), e non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, la Repubblica Ceca è venuta meno all’obbligo ad essa incombente a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva;

condannare la Repubblica ceca a versare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente al più elevato tra i due seguenti importi: i) somma giornaliera, pari a EUR 4 900 al giorno, moltiplicata per il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine per la trasposizione previsto nella summenzionata direttiva e il giorno in cui sia stata sanata l’infrazione, o, nel caso in cui non sia stata sanata l’infrazione, il giorno della pronuncia della sentenza; ii) la somma forfettaria minima pari a EUR 1 372 000;

qualora l’inadempimento dell’obbligo constatato al primo trattino si sia protratto fino al giorno della pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica Ceca a versare alla Commissione una penale per l’importo di EUR 19 110 al giorno dalla data di pronuncia della sentenza nel presente procedimento fino alla data in cui essa abbia adempiuto all’obbligo previsto da tale direttiva; e

condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un efficace sistema di tutela delle persone che lavorano in organizzazioni pubbliche o private o che sono in contatto con tali organizzazioni allorché esse segnalano una violazione del diritto dell’Unione in determinate materie. Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva entro il 17 dicembre 2021. Ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo gli Stati membri hanno altresì l’obbligo di informare immediatamente la Commissione di tali disposizioni.

Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha inviato alla Repubblica ceca una lettera di diffida. Il 15 luglio 2022 la Commissione ha inviato alla Repubblica ceca un parere motivato. Tuttavia la Repubblica ceca non ha finora adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, né le ha comunicate alla Commissione.


(1)  GU 2019, L 305, pag. 17.


2.5.2023   

IT

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C 155/45


Ricorso proposto il 14 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Estonia

(Causa C-154/23)

(2023/C 155/58)

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e L. Maran, agenti)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1937 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, e non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3 di detta direttiva;

condannare la Repubblica di Estonia a versare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente al maggiore dei due importi seguenti: (i) un importo giornaliero di EUR 600 moltiplicato per il numero di giorni tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito nella suddetta direttiva e il giorno della regolarizzazione dell'infrazione, ovvero, in mancanza di regolarizzazione, il giorno della pronuncia della sentenza nel presente procedimento; (ii) un importo forfetario minimo di EUR 168 000;

nel caso in cui l’inadempimento rilevato al punto 1 si protraesse fino alla data della pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica di Estonia a pagare alla Commissione una penalità di EUR 2 340 per ogni giorno di ritardo dalla data di detta sentenza fino alla data in cui la Repubblica di Estonia adempie ai suoi obblighi ai sensi della direttiva; e

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione istituisce un sistema efficace per la protezione delle persone che lavorano all'interno di un’organizzazione privata o pubblica o che sono in contatto con tali organizzazioni quando segnalano violazioni del diritto dell’Unione in determinati settori.

A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 17 dicembre 2021. Gli Stati membri erano anche tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione il testo di siffatte disposizioni.

Poiché la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione dalla Repubblica di Estonia in merito all'adozione delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva, le ha inviato una lettera di costituzione in mora il 27 gennaio 2022. Poiché la Repubblica di Estonia non l’ha informata del recepimento della direttiva, la Commissione le ha inviato un parere motivato il 15 luglio 2022 nel quale invita tale paese ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro due mesi dalla ricezione del parere motivato.

Le misure di recepimento non sono state ancora adottate dalla Repubblica di Estonia né notificate alla Commissione.


(1)  GU 2019, L 305, pag. 17.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/46


Ricorso proposto il 14 marzo 2023 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-155/23)

(2023/C 155/59)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte di giustizia voglia:

1)

dichiarare che l’Ungheria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (1), o non avendole comunicate alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva;

2)

condannare l’Ungheria a versare alla Commissione europea il maggiore dei seguenti importi forfettari: i) l’importo giornaliero di EUR 3 500, moltiplicato per il numero di giorni compresi tra il giorno in cui scade il termine di recepimento della direttiva citata e il giorno in cui si è posto rimedio alla violazione o, qualora la violazione persista, il giorno di pronuncia della sentenza nel presente procedimento o, ii) un importo forfettario minimo di EUR 980 000.

3)

qualora l’accertato inadempimento delle obbligazioni di cui al punto 1 persista alla data di pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare l’Ungheria a pagare alla Commissione europea un’ammenda pari all’importo giornaliero di EUR 13 650 dal giorno di pronuncia della sentenza nel presente procedimento fino al giorno in cui saranno adempiuti gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva citata;

4)

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, stabilisce un sistema efficace per la tutela delle persone che lavorano nel settore privato o pubblico o connesse a tali contesti lavorativi e che segnalino violazioni del diritto dell’Unione in determinati ambiti. Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, di detta direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2021. Il paragrafo 3 di questo stesso articolo stabilisce che gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

La Commissione ha inviato all’Ungheria una lettera di costituzione in mora il 27 gennaio 2022 e un parere motivato il 22 luglio 2022. Tuttavia l’Ungheria non ha adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva suddetta, o non le ha notificate alla Commissione.


(1)  GU 2019, L 305, pag. 17.


Tribunale

2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/48


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Sánchez-Gavito León/Consiglio e Commissione

(Causa T-100/21) (1)

(«Comitato consultivo internazionale del cotone - Decisione (UE) 2017/876 - Personale di un’organizzazione internazionale alla quale l’Unione ha aderito - Accordo sulle condizioni di partenza della ricorrente - Ricorso in carenza - Assenza parziale di invito a agire - Assenza di legittimazione ad agire - Irricevibilità - Responsabilità - Nesso di causalità»)

(2023/C 155/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Maria del Carmen Sánchez Gavito León (Reston, Virginia, Stati Uniti) (rappresentante: M. Veissiere, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, M. Bauer e A. Boggio Tomasaz, agenti), Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand e M. Monfort, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sugli articoli 265 e 268 TFUE, la ricorrente chiede, da una parte, la dichiarazione di inerzia illegittima del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, ove tali istituzioni si sarebbero illegittimamente astenute dall’agire a seguito dell’invito che è stato loro formalmente inviato dalla ricorrente, cittadina spagnola e già funzionaria del Comitato consultivo internazionale del cotone (CCIC), al quale l’Unione ha aderito con l’adozione della decisione (UE) 2017/876 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa all’adesione dell’Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (CCIC) (GU 2017, L 134, pag. 23) e, dall’altra parte, il risarcimento dei danni che avrebbe subito in ragione del comportamento del Consiglio, della Commissione e dei loro agenti, che si sarebbero astenuti dall’agire mentre erano a conoscenza della situazione di molestie della quale la ricorrente era vittima da parte del direttore esecutivo del CCIC e del mancato rispetto, da parte di quest’ultimo, dell’accordo relativo alle condizioni di partenza della ricorrente dalla segreteria del CCIC, nonché dell’assenza di qualsivoglia strumento giuridico tale da consentire alla ricorrente di far valere le proprie pretese.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra María del Carmen Sánchez-Gavito León è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/48


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Bulgaria / Commissione

(Causa T-235/21) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dalla Bulgaria - Misure di promozione - Relazione d’indagine dell’OLAF - Verifica di conformità - Obbligo di motivazione»)

(2023/C 155/61)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: T. Mitova e L. Zaharieva, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Koleva, J. Aquilina e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Repubblica di Bulgaria chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione del 17 febbraio 2021 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2021, L 59, pag. 10), nella parte in cui tale decisione riguarda alcune spese da essa effettuate.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.


(1)  GU C 263 del 5.7.2021.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/49


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Sympatex Technologies/EUIPO — Liwe Española (Sympathy Inside)

(Causa T-372/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Sympathy Inside - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore INSIDE. - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Mancata alterazione del carattere distintivo»)

(2023/C 155/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sympatex Technologies GmbH (Unterföhring, Germania) (rappresentante: E. Strauß, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Predonzani e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Liwe Española, SA (Puente Tocinos, Spagna) (rappresentante: Á. Pérez Lluna, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 aprile 2021 (procedimento R 1777/2018-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sympatex Technologies GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/50


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Assaad / Consiglio

(Causa T-426/21) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errori di valutazione - Retroattività - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Autorità di cosa giudicata»)

(2023/C 155/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nizar Assaad (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, KC, G. Martin e C. Enderby Smith, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: T. Haas e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2021/751 del Consiglio, del 6 maggio 2021, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2021, L 160, pag. 115), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/743 del Consiglio, del 6 maggio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2021, L 160, pag. 1), della decisione (PESC) 2022/849 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2022, L 148, pag. 52), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/840 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2022, L 148, pag. 8), per la parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (PESC) 2021/751 del Consiglio, del 6 maggio 2021, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/743 del Consiglio, del 6 maggio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione (PESC) 2022/849 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/840 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria sono annullati per la parte in cui essi riguardano il sig. Nizar Assaad.

2)

Gli effetti della decisione 2022/849 sono mantenuti nei confronti del sig. Assaad fino alla data di scadenza del termine di impugnazione o, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, fino all’eventuale rigetto della stessa.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 338 del 23.8.2021.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/51


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Société des produits Nestlé/EUIPO — The a2 Milk Company (A 2)

(Causa T-759/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo A 2 - Registrazione internazionale anteriore - Marchio figurativo THE a2 MILK COMPANY THE a2 MILK COMPANY - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 155/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz e J. Thomsen, avvocate)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e M. Eberl, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: The a2 Milk Company Ltd (Auckland, Nuova Zelanda) (rappresentanti: M. Hawkins, T. Dolde e C. Zimmer, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 ottobre 2021 (procedimento R 2447/2020-4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Société des produits Nestlé SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/51


Sentenza del Tribunale dell'8 marzo 2023 — SE / Commissione

(Causa T-763/21) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Programma pilota della Commissione per l’assunzione di amministratori junior - Rigetto della candidatura - Condizioni di ammissibilità - Criterio dell’esperienza professionale di massimo tre anni - Parità di trattamento - Discriminazione fondata sull’età»)

(2023/C 155/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SE (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, L. Vernier e I. Melo Sampaio, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione europea del 23 aprile 2021, con la quale è stata respinta la sua domanda di partecipazione al programma pilota «Junior professionals» e, dall'altro, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

SE è condannato alle spese.


(1)  GU C 73 del 14.2.2022.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/52


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — PS/BEI

(Causa T-65/22) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Previdenza sociale - Regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Invalidità totale e permanente - Origine professionale della malattia - Contratto stipulato con una compagnia di assicurazioni - Portata degli obblighi che restano a carico della BEI»)

(2023/C 155/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PS (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: K. Carr e E. Manoukian, agenti, assistite da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Con ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il ricorrente chiede, in primo luogo, l'annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 12 luglio 2021 nei limiti in cui gli ha negato il pagamento di EUR 233 500 a titolo di danni materiali e morali, in secondo luogo, la condanna della BEI a corrispondergli un indennizzo per la malattia professionale di cui è asseritamente affetto e, in terzo luogo, la condanna della BEI al pagamento della somma di EUR 24 000 come risarcimento del danno morale dedotto in considerazione del suo stato di salute.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

PS è condannato alle spese.


(1)  GU C 128 del 21.3.2022.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/52


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Novasol / ECHA

(Causa T-70/22) (1)

(«REACH - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle PMI - Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Richiesta di elementi di prova che dimostrino lo status di PMI - Rifiuto di fornire talune informazioni - Decisione che dispone il recupero del saldo non percepito della tariffa dovuta e che impone un onere amministrativo - Nozione di “impresa collegata” - Raccomandazione 2003/361/CE - Obbligo di motivazione»)

(2023/C 155/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Novasol Novasol (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: C. Alter e G. Bouton, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: F. Becker, S. Mahoney e M. Heikkilä, agenti, assistiti da A. Guillerme, avvocata)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 25 novembre 2021, SME D (2021) 8531-DC, in cui si constata che essa non ha fornito le prove necessarie per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le medie imprese e, di conseguenza, le si chiede di versare la differenza tra l'importo della tariffa da essa già corrisposta e l'importo della tariffa applicabile alle grandi imprese, nonché un onere amministrativo dell'importo di EUR 19 900.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Novasol è condannata alle spese.


(1)  GU C 138 del 28.3.2022.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/53


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Kande Mupompa/Consiglio

(Causa T-90/22) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»)

(2023/C 155/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Lejeune e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Alex Kande Mupompa è condannato alle spese.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/54


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Amisi Kumba /Consiglio

(Causa T-92/22) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»)

(2023/C 155/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M.-C. Cadilhac, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Gabriel Amisi Kumba è condannato alle spese.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/54


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Ramazani Shadary/Consiglio

(Causa T-93/22) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»)

(2023/C 155/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Lejeune e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Emmanuel Ramazani Shadary.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/55


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Kanyama /Consiglio

(Causa T-95/22) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»)

(2023/C 155/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Célestin Kanyama (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. C. Cadilhac e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Célestin Kanyama è condannato alle spese.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/56


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Kampete /Consiglio

(Causa T-96/22) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»)

(2023/C 155/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ilunga Kampete (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M.-C. Cadilhac, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ilunga Kampete è condannato alle spese.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/56


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Boshab /Consiglio

(Causa T-98/22) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»)

(2023/C 155/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Lejeune e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Évariste Boshab è condannato alle spese.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/57


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Gönenç/EUIPO — Solar (termorad ALUMINIUM PANEL RADIATOR)

(Causa T-172/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR - Marchio Benelux denominativo anteriore THERMRAD - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 155/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Salim Selahaddin Gönenç (Konya, Turchia) (rappresentante: V. Martín Santos, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Solar A/S (Vejen, Danimarca) (rappresentante: L. Elmgaard Sørensen, avvocata)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 gennaio 2022 (procedimento R 770/2021-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Salim Selahaddin Gönenç è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute, nell’ambito del presente procedimento, dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Solar A/S.


(1)  GU C 207 del 23.5.2022.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/58


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Prigozhina / Consiglio

(Causa T-212/22) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina - Congelamento dei capitali - Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco - Famiglia di una persona responsabile di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina - Nozione di “associazione” - Errore di valutazione»)

(2023/C 155/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Violetta Prigozhina (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42 I, pag. 98) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 3), in quanto il suo nome è stato inserito negli elenchi delle persone ed entità di cui all’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16) e di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42 I, pag. 98) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 3), sono annullati, nella parte in cui il nome di Violetta Prigozhina è stato inserito negli elenchi delle persone ed entità di cui all’allegato della decisione 2014/145/PESC e di cui allegato I del suddetto regolamento.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla sig.ra Violetta Prigozhina.


(1)  GU C 237 del 20.6.2022


2.5.2023   

IT

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C 155/59


Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 28 febbraio 2023 — Telefónica de España / Commissione

(Causa T-170/22 R-RENV)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni (TESTA) - Domanda di provvedimenti provvisori - Mancanza di fumus boni iuris»)

(2023/C 155/76)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Telefónica de España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: F. González-Díaz, J. Blanco Carol, avvocati, e P. Stuart, Barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. André e M. Ilkova, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: BT Global Services Belgium BV (Machelen, Belgio) (rappresentanti: V. Dor, A. Lepièce e M. Vilain XIIII, avvocate)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea, del 21 gennaio 2022, relativa al bando di gara DIGIT/A 3/PR/2019/010, intitolato «Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni (TESTA)», che l’ha informata che la sua offerta non era stata accettata nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico e che ha annunciato la sottoscrizione imminente del contratto con l’aggiudicatario, e, d’altro lato, che si ordini alla Commissione di sospendere la sottoscrizione di tale contratto.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 1o aprile 2022, Telefónica de España/Commissione (T-170/22 R), è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


2.5.2023   

IT

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C 155/59


Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o marzo 2023 — Mazepin / Consiglio

(Causa T-743/22 R)

(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate relative ad azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina - Blocco dei capitali - Domanda di provvedimenti provvisori - Fumus boni iuris - Urgenza - Ponderazione degli interessi»)

(2023/C 155/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nikita Dmitrievich Mazepin (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Rurarz e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda, fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1), e della decisione del Consiglio, del 15 settembre 2022, che mantiene il suo nome nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi colpiti da misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), come modificata, e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato, nella misura in cui tali atti gli impediscono di negoziare la sua assunzione come pilota professionista di Formula 1 o come pilota di altri campionati di sport motoristici che si svolgono anche o unicamente nel territorio dell’Unione europea nonché di partecipare ai Gran Premi, prove, allenamenti e sessioni di prove libere di Formula 1 e agli altri campionati di sport motoristici, gare, prove, allenamenti e sessioni di prove libere che si svolgono sul territorio dell’Unione, e, da un altro lato, la concessione di tutte le misure provvisorie appropriate che gli permetterebbero di negoziare la sua assunzione come pilota professionista di Formula 1 o come pilota di altri campionati di sport motoristici che si svolgono anche o unicamente sul territorio dell’Unione, di essere assunto come pilota dalle scuderie partecipanti ai campionati in questione nonché di esercitare i diritti e di adempiere agli obblighi derivanti dall’assunzione in questione, inclusa la partecipazione ai Gran Premi, prove, allenamenti e sessioni di prove libere di Formula 1 e agli altri campionati, gare, prove, allenamenti e sessioni di prove libere di sport motoristici che si svolgono sul territorio dell’Unione.

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e della decisione del Consiglio, del 15 settembre 2022, che mantiene il nome del sig. Nikita Dmitrievich Mazepin nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi colpiti da misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, che concerne misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificata, e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipedenza dell’Ucraina, come modificato, nella misura in cui il nome del sig. Mazepin è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano queste misure restrittive e unicamente nella misura in cui ciò risulta necessario per permettergli di negoziare la sua assunzione come pilota professionista di Formula 1 o come pilota di altri campionati di sport motoristici che si svolgono anche o unicamente sul territorio dell’Unione europea, nonché di partecipare ai Gran Premi, prove, allenamenti e sessioni di prove libere di sport motoristici che si svolgono sul territorio dell’Unione. A tal fine, il sig. Mazepin è unicamente autorizzato, in primo luogo, a entrare nel territorio dell’Unione al fine di negoziare e concludere accordi con una scuderia o con sponsor che non siano collegati con le attività del sig. Dmitry Arkadievich Mazepin né con persone fisiche o giuridiche il cui nome è inserito nell’elenco di cui agli allegati alla decisione 2014/145 e al regolamento n. 269/2014, in secondo luogo, a entrare nel territorio dell’Unione al fine di partecipare come pilota titolare o di riserva a campionati di Formula 1 della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) o ad altri campionati, ad allenamenti, a prove o a sessioni di prove libere, anche al fine di ottenere il rinnovo della sua Superlicenza, in terzo luogo, a entrare nel territorio dell’Unione per sottoporsi agli esami medici imposti dalla FIA o dalla sua scuderia, in quarto luogo, a entrare nel territorio dell’Unione per partecipare ad attività di gara, di sponsorizzazione e di promozione su richiesta della sua scuderia o dei suoi sponsor, in quinto luogo, ad aprire un conto bancario sul quale possano essergli versati una retribuzione, premi, bonus della sua scuderia e contributi in denaro degli sponsor accettati da quest’ultima e, in sesto luogo, a utilizzare il conto bancario e una carta di credito unicamente per coprire i costi che permettano a un pilota professionista di viaggiare sul territorio dell’Unione, di negoziare e concludere accordi con una scuderia o con sponsor e di partecipare a campionati, Gran Premi, gare, allenamenti, prove o sessioni di prove libere negli Stati membri dell’Unione.

In caso di assunzione come pilota di Formula 1 o come pilota di altri campionati di sport motoristici che si svolgano anche o unicamente sul territorio dell’Unione, il sig. Mazepin deve impegnarsi a correre sotto una bandiera neutra e a firmare l’impegno dei piloti richiesto dalla FIA a tal fine.

2)

Le spese sono riservate.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/61


Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — VP/Parlamento

(Causa T-83/23)

(2023/C 155/78)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: VP (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Brzozowska, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ai sensi dell’articolo 263 TFUE annullare la decisione del presidente del Parlamento europeo del 16 dicembre 2022, n. D 314619, che constata le molestie psicologiche compiute dal ricorrente nei confronti di un assistente parlamentare accreditato;

condannare il Parlamento europeo alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e e del diritto a una buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 12a paragrafo 3 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, violazione dell’obbligo di motivazione nonché su una violazione dell’obbligo di diligenza.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/61


Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — D’Agostino/BCE

(Causa T-90/23)

(2023/C 155/79)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Aldo D’Agostino (Napoli, Italia) (rappresentante: M. De Siena, avvocata)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca centrale europea (BCE), rappresentata dalla Presidente sig.ra Christine Lagarde:

a)

per avere provocato per i titoli finanziari di proprietà del sig. Aldo D’Agostino, denominati SI FTSE.COPERP, un tracollo nel valore di EUR 841 809,34 registrando una perdita ammontante al 99,47 % del valore complessivo del capitale investito che è pari a EUR 846 198,90 in quanto in data 12 marzo 2020, la sig.ra Christine Lagarde, nella qualità di Presidente della BCE, proferendo la famosa frase«Non siamo qui per ridurre gli spread, non è la funzione della BCE», aveva provocato una diminuzione rilevante del valore dei titoli in tutte le borse del mondo e del 16,92 % alla Borsa di Milano quantificata in una percentuale mai verificata nella storia di detta istituzione, comunicando con detta frase, proferita in una conferenza stampa, al mondo intero, che la BCE non avrebbe più sostenuto il valore dei titoli emessi dai paesi in difficoltà e, quindi, comunicando il cambio totale dell’orientamento della politica monetaria adottata dalla BCE allorquando era presieduta dal precedente Presidente, che aveva terminato il proprio mandato nel novembre del 2019;

b)

per avere con detti comportamenti, ed in conseguenza del suddetto vertiginoso calo dell’indice della Borsa di Milano, provocato la riduzione del valore del patrimonio del ricorrente;

c)

per avere provocato un danno patrimoniale, di EUR 841 809,34 quale danno emergente ed EUR 998 683,90, per lucro cessante;

d)

per avere, provocato un danno patrimoniale ammontante complessivamente ad EUR 1 840 493,24;

e)

per avere provocato un danno non patrimoniale da sofferenza psicologica propria e della propria famiglia, da lesione di onore, reputazione, identità personale e professionale quantificato in EUR 1 000 000,00;

f)

per avere provocato un danno da perdita di chance.

Condannare la BCE, in persona della Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, costituiti dal danno emergente e dal lucro cessante, dei danni non patrimoniali suddetti e dai danni da perdita di chance in favore del ricorrente sig. Aldo D’Agostino, stimati secondo i criteri indicati ai relativi capitoli e paragrafi del presente ricorso, mediante il pagamento delle seguenti somme:

EUR 1 840 493,24, (..), a titolo di danno patrimoniale;

EUR 1 000 000,00, (…), quale danno morale;

e quindi, al pagamento della complessiva somma di EUR 2 840 493,24, (..);

della somma che il Tribunale riterrà di liquidare, secondo il proprio equo apprezzamento, a titoli di danno da perdita di chance;

al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell’evento dannoso e fino all’effettivo risarcimento.

In via subordinata, risarcire il ricorrente condannando la BCE in persona del Presidente pro tempore al pagamento per le tipologie di danni sopraelencate, di somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, anche a mezzo di perizia da disporsi da parte di codesto Tribunale, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Il tutto oltre interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell’evento dannoso e fino all’effettivo risarcimento.

Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Il primo motivo verte sulla responsabilità della BCE ex articoli 340, paragrafo 3oTFUE e 2043 Codice civile italiano, per il danno patrimoniale e morale subito dal ricorrente.

2.

Il secondo motivo fa riferimento ai principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea, in particolare nelle sentenze del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C-650/19 P, del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T-868/16, e del 21 gennaio 2014, Klein/Commissione, T-309/10.

Vengono illustrate le condizioni che devono esistere affinché insorga la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione europea nei confronti di un cittadino dell’Unione europea e si fa valere la verifica positiva della sussistenza di dette condizioni.

3.

Il terzo motivo verte sulla violazione del diritto primario e derivato dell’Unione europea e sull’abuso di potere della Presidente.

Viene fatta valere la violazione commessa il 12 marzo 2020 dalla BCE, nella persona della sua presidente, degli articoli 127, TFUE, capo 2, rubricato «Politica monetaria», degli articoli 3, 10, 11, 12, 13, 38 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nonché dell’articolo 17, punti 17.2 e 17.3 del Regolamento adottato con decisione della BCE del 19 febbraio 2004 (1). Viene illustrata, con richiami alla Relazione tecnica allegata, la sussistenza delle tre condizioni necessarie per ritenere esistente la responsabilità di BCE e l’assenza di concause.

4.

Il quarto motivo quantifica, motiva e documenta il danno patrimoniale, morale e da perdita di chance subito dal ricorrente.


(1)  Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU 2004, L 80, pag. 33), come modificata dalla decisione BCE/2014/1 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014 (GU 2014, L 95, pag. 56).


2.5.2023   

IT

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C 155/63


Ricorso proposto il 23 febbraio 2023 — Stan / Procura europea

(Causa T-103/23)

(2023/C 155/80)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Victor-Constantin Stan (Bucarest, Romania) (rappresentante: A. Şandru, avvocato)

Convenuta: Procura europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione della camera permanente del 9 dicembre 2022, nel fascicolo penale n. 1.000026/2022 istruito dalla Procura europea (in prosieguo: la «decisione della camera permanente» oppure la «decisione impugnata») e gli atti conseguenti, in quanto illegittimi ed infondati per gli argomenti esposti nel presente ricorso, ed eventualmente dichiarare inapplicabili le disposizioni del Regolamento interno della Procura europea in contrasto con il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce, essenzialmente, che la decisione della camera permanente n. 4 oggetto d’impugnazione è stata emessa in violazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), il quale, nella composizione della camera permanente, impone un numero di due membri permanenti oltre a un presidente della stessa. La decisione impugnata è stata emessa da una camera permanente composta da un solo membro permanente oltre al presidente e oltre al procuratore europeo incaricato della supervisione che ha partecipato all’adozione della decisione.


2.5.2023   

IT

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C 155/63


Ricorso proposto il 22 febbraio 2023 — UY/Commissione

(Causa T-108/23)

(2023/C 155/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: UY (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (1) della Commissione, del 3 ottobre 2022, che rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spikevax — elasomeran)» a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione C(2021) 94(final), comprese le successive modifiche e integrazioni, nonché le decisioni di esecuzione anteriori presupposte dalla suddetta decisione di esecuzione;

annullare la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (2), per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate — allegato I, parte IV, punto 2.1., ultima frase;

annullare la direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate (3) — allegato riguardante la parte IV, punto 2.1., ultima frase.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo di ricorso: violazione molto grave degli articoli 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 e seguenti, 101 e seguenti, allegato I, parte I, parte III, parte IV della direttiva 2001/83/CE, degli articoli da 3 a 7, 10 bis, 12, 14 bis del regolamento (CE) n. 726/2004 (4), nonché della Dichiarazione universale sul genoma umano e sui diritti umani delle Nazioni Unite, tramite elusione degli elevati standard di prova per i medicinali basati sui geni.

L’applicazione del regime di autorizzazione all’immissione in commercio previsto per i medicinali per terapie avanzate sarebbe stata esclusa nonostante le sostanze di cui trattasi, che sarebbero state dichiarate come vaccini contro malattie infettive, corrisponderebbero di fatto a medicinali di terapia genica.

Il coinvolgimento nella procedura di autorizzazione all’immissione in commercio dell’apposito Comitato per le terapie avanzate dell’EMA — coinvolgimento che sarebbe stato necessario per il solo fatto della struttura basata sull’ingegneria genetica e del modo di azione della sostanza, indipendentemente dalla sua classificazione come rimedio terapeutico basato sui geni — sarebbe stato in ogni caso omesso.

Le condizioni per l’autorizzazione all’immissione in commercio previste per i vaccini basati sull’ingegneria genetica non sarebbero state, in ogni caso, rispettate.

2.

Secondo motivo di ricorso: violazione molto grave degli articoli 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 e seguenti, 101 e seguenti, allegato I, parte I, parte III, parte IV, della direttiva 2001/83/CE, degli articoli da 3 a 7, 10 bis, 12, 14, 14 bis, 20, 20 bis, 25 bis, 57, 81, 84 bis, del regolamento (CE) n. 726/2004 e degli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 507/2006 (5).

L’autorizzazione all’immissione in commercio, inizialmente soltanto condizionata, dello Spikevax (Moderna) sarebbe stata convertita dalla Commissione europea su raccomandazione del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) presso l’EMA in un’autorizzazione all’immissione in commercio non più condizionata, o rispettivamente non subordinata ad obblighi specifici, nonostante la mancanza di studi più fondanti.

3.

Terzo motivo di ricorso: violazione del regolamento (UE) n. 536/2014 (6)

Dal 2021 l’insieme della popolazione dell’Unione europea sarebbe stata sottoposta a un esperimento farmacologico di ingegneria genetica illegale e penalmente rilevante.

4.

Quarto motivo di ricorso: nullità delle decisioni di esecuzione impugnate per abuso e violazione del regolamento (CE) n. 507/2006.

5.

Quinto motivo di ricorso: nullità delle decisioni di esecuzione impugnate per grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  C(2022)7163 (final).

(2)  GU 2001, L 311, pag. 67.

(3)  GU 2009, L 242, pag. 3.

(4)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6).

(6)  Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU 2014, L 158, pag. 1).


2.5.2023   

IT

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C 155/65


Ricorso proposto il 23 febbraio 2023 — UY / Commissione

(Causa T-109/23)

(2023/C 155/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: UY (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (1) della Commissione, del 10 ottobre 2022, che rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Comirnaty — tozinameran, vaccino a mRNA anti-COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)» a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione C(2020) 9598(final), comprese le successive modifiche e integrazioni, nonché le decisioni di esecuzione anteriori presupposte dalla suddetta decisione di esecuzione;

annullare la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (2), per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate — allegato I, parte IV, punto 2.1., ultima frase;

annullare la direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate (3) — allegato riguardante la parte IV, punto 2.1., ultima frase.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo di ricorso: violazione molto grave degli articoli 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 e seguenti, 101 e seguenti, allegato I, parte I, parte III, parte IV della direttiva 2001/83/CE, degli articoli da 3 a 7, 10 bis, 12, 14 bis del regolamento (CE) n. 726/2004 (4), nonché della Dichiarazione universale sul genoma umano e sui diritti umani delle Nazioni Unite, tramite elusione degli elevati standard di prova per i medicinali basati sui geni.

L’applicazione del regime di autorizzazione all’immissione in commercio previsto per i medicinali per terapie avanzate sarebbe stata esclusa nonostante le sostanze di cui trattasi, che sarebbero state dichiarate come vaccini contro malattie infettive, corrisponderebbero di fatto a medicinali di terapia genica.

Il coinvolgimento nella procedura di autorizzazione all’immissione in commercio dell’apposito Comitato per le terapie avanzate dell’EMA — coinvolgimento che sarebbe stato necessario per il solo fatto della struttura basata sull’ingegneria genetica e del modo di azione della sostanza, indipendentemente dalla sua classificazione come rimedio terapeutico basato sui geni — sarebbe stato in ogni caso omesso.

Le condizioni per l’autorizzazione all’immissione in commercio previste per i vaccini basati sull’ingegneria genetica non sarebbero state, in ogni caso, rispettate.

2.

Secondo motivo di ricorso: violazione molto grave degli articoli 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 e seguenti, 101 e seguenti, allegato I, parte I, parte III, parte IV, della direttiva 2001/83/CE, degli articoli da 3 a 7, 10 bis, 12, 14, 14 bis, 20, 20 bis, 25 bis, 57, 81, 84 bis, del regolamento (CE) n. 726/2004 e degli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 507/2006 (5).

L’autorizzazione all’immissione in commercio, inizialmente soltanto condizionata, del Comirnaty (BioNTech) sarebbe stata convertita dalla Commissione europea su raccomandazione del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) presso l’EMA in un’autorizzazione all’immissione in commercio non più condizionata, o rispettivamente non subordinata ad obblighi specifici, nonostante la mancanza di studi più fondanti.

3.

Terzo motivo di ricorso: violazione del regolamento (UE) n. 536/2014 (6)

Dal 2021 l’insieme della popolazione dell’Unione europea sarebbe stata sottoposta a un esperimento farmacologico di ingegneria genetica illegale e penalmente rilevante.

4.

Quarto motivo di ricorso: nullità delle decisioni di esecuzione impugnate per abuso e violazione del regolamento (CE) n. 507/2006.

5.

Quinto motivo di ricorso: nullità delle decisioni di esecuzione impugnate per grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  C(2022)7342 (final).

(2)  GU 2001, L 311, pag. 67.

(3)  GU 2009, L 242, pag. 3.

(4)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6).

(6)  Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU 2014, L 158, pag. 1).


2.5.2023   

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C 155/66


Ricorso proposto il 3 marzo 2023 — Insider / EUIPO — Alaj (in Insajderi)

(Causa T-119/23)

(2023/C 155/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Insider LLC (Pristina, Repubblica del Kosovo) (rappresentante: M. Ketler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Florim Alaj (Zugo, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «in Insajderi» — Domanda di registrazione n. 18 255 587

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 dicembre 2022 nel procedimento R 1152/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale ai fini del procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazioni di norme procedurali relative al procedimento dinanzi all’EUIPO;

violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


2.5.2023   

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C 155/67


Ricorso proposto il 3 marzo 2023 — UZ / Commissione e ECHA

(Causa T-121/23)

(2023/C 155/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UZ (rappresentanti: H. Estreicher, A. Bartl e M. Escorneboueu, avvocati)

Convenute: Commissione europea, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione della Commissione europea (grow.f.1(2022)9602146) datata 21 dicembre 2022, e la relazione dell'ECHA ad essa allegata, relativa al diniego della richiesta della Concawe, che agisce per conto dei suoi membri (tra cui la ricorrente), di riconsiderare l'inserimento della sostanza fenantrene nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti;

condannare le convenute alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione europea per non aver incaricato l'ECHA di predisporre un fascicolo per rivalutare l'inserimento del fenantrene nell'elenco delle sostanze candidate, nonostante il fatto che sia la natura delle nuove informazioni, sia la relazione dell'ECHA indicassero che le nuove informazioni erano rilevanti ai fini della rivalutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le convenute hanno agito ultra vires e/o hanno violato l'articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 (REACH) effettuando una rivalutazione definitiva in merito alla rimozione dall’elenco del fenantrene, invece di limitare la loro valutazione alla questione se le nuove informazioni fossero affidabili e pertinenti per la rivalutazione.


2.5.2023   

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C 155/68


Ricorso proposto il 6 marzo 2023 — Ege İhracatçıları Birliği e a. / Commissione

(Causa T-122/23)

(2023/C 155/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ege İhracatçıları Birliği (Konak, Turchia), Akdeniz İhracatçıları Birliği (Yenişehir, Turchia), İstanbul İhracatçıları Birliği (Yenibosna, Turchia), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (Ortahisar, Turchia), Denizli İhracatçıları Birliği (Pamukkale, Turchia), Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri AŞ (Honaz, Turchia), Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ (Köyceğiz, Turchia), Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Bornova, Turchia), Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ (Milas, Turchia), Kemal Balıkçılık İhracat Limited Şirketi (Sancaktepe, Turchia), Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat ve İthalat AŞ (Bodrum, Turchia), Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Merkez, Turchia), Liman Entegre Balıkçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Maltepe, Turchia), More Su Ürünleri Ticaret AŞ (Bornova, Turchia), Ömer Yavuz Balıkçılık Su Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi (Merkez, Turchia), Özpekler İnşaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Merkezefendi, Turchia), Premier Kültür Balıkçılığı Yatırım ve Pazarlama AŞ (Maltepe, Turchia), Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AŞ (Seydikemer, Turchia), Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi (Dinar, Turchia), Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Pamukkale, Turchia) (rappresentanti: G. Coppo e A. Scalini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione del 7 dicembre 2022 recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (il regolamento impugnato), nella misura in cui riguarda i ricorrenti;

Condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha omesso di effettuare un’analisi del trasferimento del vantaggio per quanto concerne la sovvenzione per kg di trota acquistata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha applicato una nuova metodologia per la determinazione dell’importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha commesso errori manifesti nel calcolo dell’importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha incluso trote di taglia grande nel calcolo dell’importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha incluso trote di taglia grande nel calcolo dell’importo della sovvenzione per kg di trota acquistata.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato dell’articolo 3 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha concluso che alcuni prestiti condizionati all’esportazione concessi a Gümüşdoğa da banche private dovrebbero essere attribuiti al governo della Turchia.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli articoli 5, 7, paragrafo 2, e 7, paragrafo 4, del regolamento di base, nella misura in cui la Commissione ha commesso errori manifesti nel calcolo del margine di sovvenzione di Gümüşdoğa.


(1)  GU 2022, L 316, pag. 52.


2.5.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/69


Ricorso proposto il 9 marzo 2023 — VC/EU-OSHA

(Causa T-126/23)

(2023/C 155/86)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: VC (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo, avvocato, S. Centeno Huerta, avvocata)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare integralmente la decisione 2023/01, del 18 gennaio 2023, del Direttore esecutivo provvisorio dell’EU-OSHA sull’esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto, sovvenzioni, premi, aggiudicazioni e strumenti finanziari coperti dal bilancio generale dell’UE e procedure di aggiudicazione coperti dal FES in base al regolamento (UE) 2018/1877 (1) del Consiglio,

in subordine, ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 143, paragrafo 9, del regolamento 2018/1046 (2) (in prosieguo: il «regolamento finanziario») sostituire la misura di esclusione con una sanzione economica e/o annullare l’articolo 4 della decisione impugnata relativo alla misura della pubblicazione,

condannare l’EU-OSHA alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento 966/2012 (3), come modificato dal regolamento 2015/1929 (4) (in prosieguo: il «regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016»), in relazione al diritto a un ricorso effettivo, protetto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al valore dello Stato di diritto proclamato all’articolo 19, paragrafo 1, del TUE, al principio di leale cooperazione, stabilito all’articolo 4, paragrafo 3, del TUE e all’articolo 325, paragrafo 1, del TFUE. Si sostiene che la decisione impugnata non ha rispettato la decisione di sospensione che fu adottata dall’autorità giudiziaria nazionale competente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 7, lettera a), del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016 (equivalente all’articolo 136, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario) e su gravi errori di valutazione. Si sostiene che l’ordinatore competente, a seguito di gravi errori di valutazione, ha considerato che le misure di correzione adottate dalla parte ricorrente erano insufficienti per non applicare la misura di esclusione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di quanto stabilito all’articolo 106, paragrafi 3 e 7, lettere a) e d), del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016, in relazione al principio di proporzionalità, per aver commesso l’ordinatore competente errori manifesti di valutazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento finanziario (equivalente all’articolo 106, paragrafo 16, del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016), dell’articolo 140, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario (equivalente all’articolo 106, paragrafo 17, lettera b) del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016) e dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento finanziario, per un difetto di motivazione rispetto alla decisione di pubblicazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 13, lettera a) del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016. Si sostiene che l’ordinatore competente non ha valutato l’applicazione di una sanzione pecuniaria in alternativa alla decisione di esclusione, per cui la decisione deve essere annullata per difetto di motivazione. In ogni caso, si chiede al Tribunale che, nel caso in cui decida di non annullare l’intera decisione impugnata, sostituisca la misura di esclusione con una sanzione che risulti ragionevole alla luce delle circostanze del caso, in conformità con l’articolo 261 TFUE e con l’articolo 143, paragrafo 9, del regolamento finanziario.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2015, L 286, pag. 1).


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/70


Ricorso proposto il 9 marzo 2023 — eClear/Commissione

(Causa T-127/23)

(2023/C 155/87)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: eClear AG (Berlino, Germania) (rappresentante: R. Thomas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita di rigetto, del 4 gennaio 2023, della domanda, presentata dalla ricorrente, di accesso ai documenti della Commissione del 14 settembre 2022 — riferimento GESTDEM 2022/5489 — con la quale essa chiede l’accesso a tutte le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti dal 2004;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 (1).

Le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti richieste costituirebbero documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

La Commissione, nella decisione sulla domanda iniziale, non avrebbe preso in considerazione il fatto che in passato le sarebbero state inviate decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti in formato cartaceo, le quali rientrerebbero tutte nella nozione di documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

La Commissione muoverebbe dall’erroneo presupposto che le decisioni invalide relative a informazioni tariffarie vincolanti, che non potrebbero più essere consultate online dal pubblico, non costituirebbero documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001. La banca dati delle decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti costituirebbe nel suo insieme un documento che potrebbe essere reso accessibile alla ricorrente.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche le singole decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti costituirebbero documenti ai sensi del suddetto regolamento, in quanto i funzionari dell’Unione potrebbero accedervi mediante gli strumenti posti a loro disposizione.

2.

Secondo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali

Se la configurazione della banca dati delle decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti portasse a concludere che le decisioni invalide non rientrano più nella nozione di documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, sussisterebbe una violazione dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali e la Commissione non potrebbe richiamarlo.

Le decisioni valide relative a informazioni tariffarie vincolanti che sarebbero accessibili nella banca dati costituirebbero senza dubbio documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

Se il comportamento effettivo — nel caso di specie la programmazione di una banca dati — di un’istituzione dell’Unione portasse a concludere che determinati documenti siano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, sussisterebbe un’ingerenza nel diritto di accesso ai documenti delle istituzioni. L’ingerenza dovrebbe poter essere misurata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

Nel caso di specie non si ravviserebbe alcuna basa giuridica che potrebbe consentire alla Commissione di escludere le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti dall’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali al termine del loro periodo di validità.

Inoltre, non sarebbe nemmeno chiaro quali interessi privati o pubblici ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, comma 2, TFUE verrebbero perseguiti tramite l’ingerenza nell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/71


Ricorso proposto il 9 marzo 2023 — Meta Platforms Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati

(Causa T-128/23)

(2023/C 155/88)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Meta Platforms Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H.-G. Kamann, F. Louis, M. Braun e A. Vallery, avvocati, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan e D. Breatnach, Solicitors, D. McGrath, E. Egan McGrath e H. Godfrey, Barristers)

Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione vincolante 4/2022 del CEPD, adottata il 5 dicembre 2022, relativa alla controversia, sottoposta dall’autorità di controllo irlandese, concernente la Meta Platforms Ireland Limited e il suo servizio Instagram (articolo 65 del RGPD), nella sua interezza o, in subordine, nelle sue parti rilevanti, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe ecceduto le proprie competenze previste dall’articolo 65 del RGPD.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe violato l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del RGPD, in quanto avrebbe interpretato in modo eccessivamente restrittivo la nozione di necessità contrattuale e avrebbe applicato tale requisito giuridico errato sulla base di un’erronea interpretazione delle condizioni d’uso della Meta Ireland.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe violato il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il CEPD non avrebbe agito come organo imparziale.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe violato l’articolo 83 del RGPD e vari principi soggiacenti che disciplinano la determinazione delle sanzioni previste dal RGPD.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/72


Ricorso proposto il 9 marzo 2023 — Meta Platforms Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati

(Causa T-129/23)

(2023/C 155/89)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Meta Platforms Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H. Kamann, F. Louis, M. Braun e A. Vallery, avvocati, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan e D. Breatnach, Solicitors, D. McGrath, E. Egan McGrath e H. Godfrey, Barristers)

Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione vincolante 3/2022 del CEPD, adottata il 5 dicembre 2022, relativa alla controversia, sottoposta dall’autorità di controllo irlandese, concernente la Meta Platforms Ireland Limited e il suo servizio Facebook (articolo 65 del RGPD), nella sua interezza o, in subordine, nelle sue parti rilevanti, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe ecceduto le proprie competenze previste dall’articolo 65 del RGPD.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe violato l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del RGPD, in quanto avrebbe interpretato in modo eccessivamente restrittivo la nozione di necessità contrattuale e avrebbe applicato tale requisito giuridico errato sulla base di un’erronea interpretazione delle condizioni d’uso della Meta Ireland.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe violato il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il CEPD non avrebbe agito come organo imparziale.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il CEPD avrebbe violato l’articolo 83 del RGPD e vari principi soggiacenti che disciplinano la determinazione delle sanzioni previste dal RGPD.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/73


Ricorso proposto il 10 marzo 2023 — Nike Innovate / EUIPO — Puma (FOOTWARE)

(Causa T-130/23)

(2023/C 155/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nike Innovate CV (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: J.-C. Rebling, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Puma SE (Herzogenaurach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FOOTWARE» — Marchio dell’Unione europea n. 18 035 847

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2023 nel procedimento R 2173/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

confermare la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO di mantenere la registrazione nella sua interezza;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha violato e applicato erroneamente l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, interpretando erroneamente la natura di una caratteristica adeguata che può violare tale disposizione;

la commissione di ricorso ha violato e applicato erroneamente l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, non tenendo conto dei diversi modi in cui il marchio sarebbe stato percepito in relazione all’ampia gamma di prodotti e servizi individuali coperti dalla registrazione;

la commissione di ricorso ha violato e applicato erroneamente l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, non considerando adeguatamente il modo in cui il marchio sarebbe stato percepito, in relazione ai prodotti, da distinti gruppi di consumatori con diversi livelli di conoscenza della lingua inglese e il modo in cui tale comprensione linguistica avrebbe inciso sulla loro percezione del marchio;

la commissione di ricorso ha applicato erroneamente l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha violato l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

la commissione di ricorso ha violato l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/74


Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2023 — Aitana / EUIPO

(Causa T-355/22) (1)

(2023/C 155/91)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 303 dell’8.8.2022.