ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 318

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
22 agosto 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 318/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 318/02

Causa C-576/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — CC / Pensionsversicherungsanstalt [Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione di vecchiaia – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli maturati in altri Stati membri – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini]

2

2022/C 318/03

Causa C-625/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona — Spagna) — KM/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione indiretta fondata sul sesso – Normativa nazionale che prevede l’incompatibilità di due o più pensioni di invalidità professionale totale maturate nell’ambito dello stesso regime legale di sicurezza sociale – Compatibilità di pensioni di tale tipo quando rientrano in regimi legali di sicurezza sociale distinti – Accertamento di una discriminazione indiretta sulla base di dati statistici – Determinazione dei gruppi interessati da confrontare – Giustificazione)

3

2022/C 318/04

Causa C-652/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — HW, ZF, MZ / Allianz Elementar Versicherungs AG [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Azione proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario – Possibilità che l’assicuratore sia convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore – Determinazione della competenza internazionale e territoriale di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro – Articolo 13, paragrafo 2 – Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore – Assicuratore domiciliato in uno Stato membro e avente una sede d’attività in un altro Stato membro convenuto davanti all’autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova tale sede d’attività]

4

2022/C 318/05

Causa C-696/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — B. / Dyrektor Izby Skarbowej w W. [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 41 – Acquisto intracomunitario di beni – Luogo – Catena di operazioni successive – Erronea qualificazione di una parte delle operazioni – Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale]

4

2022/C 318/06

Causa C-7/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg — Austria) — LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG / CB, DF, GH [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8, paragrafo 1 – Termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Ordinanza di esecuzione forzata emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del primo Stato membro – Normativa del primo Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza – Termine per l’opposizione che inizia a decorrere unitamente al termine previsto per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo]

5

2022/C 318/07

Causa C-13/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Miercurea Ciuc — Romania) — Pricoforest SRL / Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) [Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Disposizioni sociali – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Deroghe – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di raggio di 100 chilometri (km) dal luogo ove ha sede l’impresa – Veicoli che effettuano trasporti entro tale raggio e anche al di là di detto raggio]

6

2022/C 318/08

Causa C-24/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Pordenone — Italia) — PH / Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche — Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 bis – Possibilità per gli Stati membri di adottare le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti – Condizioni di applicazione – Principio di proporzionalità – Orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati nelle colture convenzionali e biologiche – Misura adottata da un ente infrastatale che vieta nel suo territorio la messa in coltura del mais geneticamente modificato]

7

2022/C 318/09

Causa C-51/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Estonia) — Aktsiaselts M.V.WOOL / Põllumajandus- ja Toiduamet [Rinvio pregiudiziale – Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 3, paragrafo 1 – Obblighi degli operatori del settore alimentare – Allegato I – Capitolo 1, punto 1.2 – Valori limite di presenza di Listeria monocytogenes nei prodotti della pesca prima e dopo l’immissione sul mercato – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Controllo ufficiale del prodotto nella fase dell’immissione sul mercato – Portata]

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2022/C 318/10

Causa C-56/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituania) — UAB ARVI ir ko / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 137 – Regime di assoggettamento opzionale – Presupposti – Normativa nazionale che subordina il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’IVA della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo già registrato ai fini dell’IVA – Obbligo di rettificare le detrazioni dell’IVA in caso di mancato rispetto di tale condizione – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità]

8

2022/C 318/11

Causa C-63/21 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022 — Laure Camerin / Commissione europea (Impugnazione – Funzione pubblica – Ex funzionario – Trattenute operate sulla pensione di anzianità – Esecuzione di una decisione di un giudice nazionale – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)

9

2022/C 318/12

Causa C-99/21 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022 — Danske Slagtermestre / Commissione europea, Regno di Danimarca (Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime di contributi per la raccolta delle acque reflue – Denuncia – Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta)

10

2022/C 318/13

Causa C-105/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di IR (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 47 – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Principi di equivalenza e di fiducia reciproca – Decisione quadro 2002/584/GAI – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione – Primato del diritto dell’Unione)

10

2022/C 318/14

Causa C-146/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice / VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Decisioni d’esecuzione 2010/583/UE e 2013/676/UE che autorizzano la Romania a derogare all’articolo 193 di tale direttiva – Meccanismo dell’inversione contabile – Cessione di prodotti del legno – Normativa nazionale che impone una condizione di identificazione ai fini dell’IVA per l’applicazione di detto meccanismo – Principio della neutralità fiscale]

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2022/C 318/15

Causa C-149/21 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2022 — Fakro sp. z o.o. / Commissione europea, Repubblica di Polonia (Impugnazione – Concorrenza – Rigetto di una denuncia da parte della Commissione europea – Mancanza di interesse dell’Unione europea)

12

2022/C 318/16

Causa C-170/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Profi Credit Bulgaria / T.I.T. (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Credito al consumo – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d’ufficio – Diniego di emissione di un’ingiunzione di pagamento in caso di pretesa fondata su una clausola abusiva – Conseguenze relative al carattere abusivo di una clausola contrattuale – Diritto al rimborso – Principi di equivalenza e di effettività – Compensazione d’ufficio)

12

2022/C 318/17

Causa C-192/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spagna) — Clemente / Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública) (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Assenza di presa in considerazione dei servizi prestati da un dipendente pubblico temporaneo divenuto dipendente pubblico di ruolo ai fini della stabilizzazione del suo grado individuale – Assimilazione di tali servizi a quelli prestati da un dipendente pubblico di ruolo – Nozione di ragioni oggettive – Presa in considerazione del periodo di servizio ai fini dell’acquisizione dello status di dipendente pubblico di ruolo – Struttura dell’evoluzione verticale dei dipendenti pubblici di ruolo prevista dalla normativa nazionale)

13

2022/C 318/18

Causa C-194/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën / X [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 184 e 185 – Rettifica delle detrazioni – Soggetto passivo che non ha esercitato il proprio diritto a detrazione prima della scadenza di un termine di decadenza – Impossibilità di operare tale detrazione nell’ambito della rettifica]

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2022/C 318/19

Cause riunite C-213/21 e C-214/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Italy Emergenza Cooperativa Sociale (C-213/21 e C-214/21) / Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani (C-213/21), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (C-214/21) (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Ambito di applicazione – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli – Organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro – Servizio di ambulanza qualificato come servizio di urgenza – Organizzazioni di volontariato – Cooperative sociali)

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2022/C 318/20

Cause riunite C-257/21 e C-258/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH / L.B. (C-257/21), R.G. (C-258/21) (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 153 TFUE – Tutela dei lavoratori – Directive 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Lavoro notturno – Contratto collettivo che prevede una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno svolto in modo regolare inferiore a quella fissata per il lavoro notturno svolto in modo occasionale – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali)

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2022/C 318/21

Causa-C-261/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Obbligo del giudice del rinvio di dare piena efficacia all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultimo grado dopo una decisione pregiudiziale della Corte – Asserita non conformità di tale sentenza con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Normativa nazionale che impedisce l’introduzione di un ricorso per revocazione avverso tale sentenza)

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2022/C 318/22

Causa C-264/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia / Koninklijke Philips N.V. (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di produttore – Ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenta come produttore dello stesso)

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2022/C 318/23

Causa C-308/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portogallo) — KU, OP, GC / SATA International — Azores Airlines SA [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Articolo 5, paragrafo 3 – Esonero dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria – Circostanze eccezionali – Guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili all’aeroporto]

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2022/C 318/24

Causa C-377/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Mons — Belgio) — Ville de Mons, Zone de secours Hainaut — Centre / RM (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Principio del pro rata temporis – Presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione di un vigile del fuoco professionista assunto a tempo pieno, dell’anzianità da quest’ultimo acquisita in qualità di vigile del fuoco volontario, secondo il principio del pro rata temporis)

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2022/C 318/25

Causa C-72/22 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — M.A. (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di asilo e di immigrazione – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 6 e 7 – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivo del trattenimento – Protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico – Trattenimento del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio dell’Unione)

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2022/C 318/26

Causa C-704/21: Ordinanza della Corte del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo Local Cível de Lisboa — Portugal) — DS, CF, DT, CL / Orbest, SA. [Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Circostanze eccezionali – Collisione di un veicolo per il catering con un aeromobile in posizione di parcheggio all’aeroporto]

19

2022/C 318/27

Causa C-187/22 P: Impugnazione proposta il 10 marzo 2022 dalla Laboratorios Ern, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 gennaio 2022, causa T-160/21 Laboratorios Ern/EUIPO — Malpricht (APIRETAL)

19

2022/C 318/28

Causa C-207/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 17 marzo 2022 — Lineas — Concessões de Transportes SGPS, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2022/C 318/29

Causa C-267/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 20 aprile 2022 — Global Roads Investimentos SGPS, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2022/C 318/30

Causa C-268/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 13 aprile 2022 — VITOL SA / Belgische Staat

21

2022/C 318/31

Causa C-280/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 25 aprile 2022 — vzw Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, vzw Liga voor Mensenrechte / Belgische Staat

22

2022/C 318/32

Causa C-281/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Austria) il 25 aprile 2022 — G. K., B. O. D. GmbH, S. L.

23

2022/C 318/33

Causa C-287/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 3 maggio 2022 — YQ, RJ / Getin Noble Bank S.A.

23

2022/C 318/34

Causa C-290/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 3 maggio 2022 — NOS-SGPS SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

24

2022/C 318/35

Causa C-296/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 maggio 2022 — A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Carglass GmbH / FCA Italy SpA

24

2022/C 318/36

Causa C-304/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 10 maggio 2022 — PM / Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

25

2022/C 318/37

Causa C-321/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 5 maggio 2022 — ZL, KU, KM / Provident Polska S.A.

26

2022/C 318/38

Causa C-326/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 13 maggio 2022 — Z. sp. z o.o. / A. S.A.

26

2022/C 318/39

Causa C-334/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 23 maggio 2022 — Audi AG / GQ

27

2022/C 318/40

Causa C-336/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 23 maggio 2022 — f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Bielefeld

28

2022/C 318/41

Causa C-348/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 30 maggio 2022 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Comune di Ginosa

29

2022/C 318/42

Causa C-360/22: Ricorso proposto il 3 giugno 2022 — Commissione europea / Regno dei Paesi Bassi

30

2022/C 318/43

Causa C-388/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 14 giugno 2022 — flightright GmbH / Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP)

31

2022/C 318/44

Causa C-440/22 P: Impugnazione proposta il 4 luglio 2022 dalla Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022, causa T-718/20, Wizz Air / Commissione

32

2022/C 318/45

Causa C-455/22: Ricorso proposto l’8 luglio 2022 — Commissione europea / Romania

33

 

Tribunale

2022/C 318/46

Causa T-306/20: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2022 — Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO — Irlanda e Ornua (La Irlandesa 1943) {Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo La Irlandesa 1943 – Motivi di nullità assoluta – Dichiarazione di nullità ad opera della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale – Data rilevante per l’esame di un motivo di nullità assoluta – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) 2017/1001] – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]}

34

2022/C 318/47

Causa T-609/20: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2022 — LA International Cooperation / Commissione (Strumento di assistenza preadesione – Indagine dell’OLAF – Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa – Esclusione dalle procedure d’appalto e dalla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di quattro anni – Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione – Regolamento finanziario – Competenza estesa al merito – Proporzionalità della sanzione)

35

2022/C 318/48

Causa T-640/21: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2022 — bet-at-home.com Entertainment /EUIPO (bet-at-home) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo bet-at-home – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]

35

2022/C 318/49

Causa T-150/21: Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2022 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e a./Commissione (Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Cina – Apertura di un’inchiesta per elusione delle misure antidumping esistenti che dispongono la registrazione delle importazioni – Importazioni di fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, originari della Cina – Estensione del dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire)

36

2022/C 318/50

Causa T-704/21: Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2022 — Compass Tex / EUIPO (Trusted Handwork) [Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Trusted Handwork – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

37

2022/C 318/51

Causa T-237/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 27 giugno 2022 — Usmanov / Consiglio (Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Congelamento dei fondi – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi)

37

2022/C 318/52

Causa T-240/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 luglio 2022 — Lacapelle/Parlamento (Procedimento sommario – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

38

2022/C 318/53

Causa T-241/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 luglio 2022 — Juvin/Parlamento (Procedimento sommario – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

38

2022/C 318/54

Causa T-288/22: Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — VEB.RF/Consiglio

39

2022/C 318/55

Causa T-289/22: Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Shuvalov/Consiglio

40

2022/C 318/56

Causa T-323/22: Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — PH e a. / BCE

41

2022/C 318/57

Causa T-386/22: Ricorso proposto il 1o luglio 2022 — QF/Consiglio

43

2022/C 318/58

Causa T-408/22: Ricorso proposto il 5 luglio 2022 — adp Merkur/EUIPO — psmtec (SEVEN SEVEN 7)

43

2022/C 318/59

Causa T-413/22: Ricorso proposto il 5 luglio 2022 — Hasbro/EUIPO — Kreativni dogadaji (DRINKOPOLY)

44

2022/C 318/60

Causa T-414/22: Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Colombani / SEAE

45

2022/C 318/61

Causa T-417/22: Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Intel Corporation/Commissione

46

2022/C 318/62

Causa T-418/22: Ricorso proposto il 5 luglio 2022 — HSBC Continental Europe / Commissione

48

2022/C 318/63

Causa T-425/22: Ricorso proposto l’11 luglio 2022 — Kalypso Media Group/EUIPO (COMMANDOS)

49


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 318/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 311 del 16.8.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 303 dell’8.8.2022

GU C 294 dell’1.8.2022

GU C 284 del 25.7.2022

GU C 276 del 18.7.2022

GU C 266 dell’11.7.2022

GU C 257 del 4.7.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — CC / Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-576/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 44, paragrafo 2 - Ambito di applicazione - Pensione di vecchiaia - Calcolo - Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli maturati in altri Stati membri - Articolo 21 TFUE - Libera circolazione dei cittadini)

(2022/C 318/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CC

Convenuto: Pensionsversicherungsanstalt

Dispositivo

L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata non soddisfi il requisito dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposto da tale disposizione per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in altri Stati membri, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione detti periodi ai sensi dell’articolo 21 TFUE, allorché la persona di cui trattasi abbia esclusivamente lavorato e versato contributi in tale Stato membro, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro ove essa ha compiuto tali periodi.


(1)  GU C 35 dell’1. 2. 2021.


22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona — Spagna) — KM/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-625/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Discriminazione indiretta fondata sul sesso - Normativa nazionale che prevede l’incompatibilità di due o più pensioni di invalidità professionale totale maturate nell’ambito dello stesso regime legale di sicurezza sociale - Compatibilità di pensioni di tale tipo quando rientrano in regimi legali di sicurezza sociale distinti - Accertamento di una discriminazione indiretta sulla base di dati statistici - Determinazione dei gruppi interessati da confrontare - Giustificazione)

(2022/C 318/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: KM

Convenuto: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE, del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che impedisce ai lavoratori iscritti alla previdenza sociale di beneficiare cumulativamente di due pensioni di invalidità professionale totale qualora queste ultime rientrino nello stesso regime previdenziale, mentre consente un cumulo del genere qualora tali pensioni rientrino in regimi distinti di previdenza sociale, allorché tale normativa svantaggia in modo particolare i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile, in particolare in quanto consente ad una percentuale significativamente più elevata di lavoratori di sesso maschile, determinata sulla base di tutti i lavoratori di sesso maschile soggetti a tale normativa, rispetto alla corrispondente percentuale di lavoratori di sesso femminile, di beneficiare di tale cumulo, e allorché la stessa normativa non è giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.


(1)  GU C 79 dell’8.3.2021.


22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/4


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — HW, ZF, MZ / Allianz Elementar Versicherungs AG

(Causa C-652/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza in materia di assicurazioni - Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) - Azione proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario - Possibilità che l’assicuratore sia convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore - Determinazione della competenza internazionale e territoriale di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro - Articolo 13, paragrafo 2 - Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore - Assicuratore domiciliato in uno Stato membro e avente una sede d’attività in un altro Stato membro convenuto davanti all’autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova tale sede d’attività)

(2022/C 318/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Attori: HW, ZF, MZ

Convenuta: Allianz Elementar Versicherungs AG

Dispositivo

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, quando tale disposizione è applicabile, essa determina sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato l’attore.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


22.8.2022   

IT

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C 318/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — B. / Dyrektor Izby Skarbowej w W.

(Causa C-696/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 41 - Acquisto intracomunitario di beni - Luogo - Catena di operazioni successive - Erronea qualificazione di una parte delle operazioni - Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale)

(2022/C 318/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: B.

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Dispositivo

L’articolo 41 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel territorio di tale Stato membro, allorché tale acquisto, che costituisce la prima operazione di una catena di operazioni successive, è stato erroneamente qualificato come operazione nazionale dai soggetti passivi coinvolti, i quali hanno utilizzato il loro numero di identificazione IVA (imposta sul valore aggiunto) attribuito da tale Stato membro, e l’operazione successiva, che è stata erroneamente qualificata come operazione intracomunitaria, è stata assoggettata a IVA in quanto acquisto intracomunitario di beni ad opera degli acquirenti dei beni nello Stato membro di arrivo del trasporto di beni. Tale disposizione, letta alla luce dei principi di proporzionalità e di neutralità fiscale, osta tuttavia a una normativa siffatta di uno Stato membro qualora l’acquisto intracomunitario di beni che è considerato effettuato nel territorio di tale Stato membro sia risultante da una cessione intracomunitaria di beni che non è stata trattata come operazione esente in detto Stato membro.


(1)  GU C 110 del 29.3.2021.


22.8.2022   

IT

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C 318/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg — Austria) — LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG / CB, DF, GH

(Causa C-7/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Notificazione e comunicazione degli atti - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Articolo 8, paragrafo 1 - Termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto - Ordinanza di esecuzione forzata emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del primo Stato membro - Normativa del primo Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza - Termine per l’opposizione che inizia a decorrere unitamente al termine previsto per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo)

(2022/C 318/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Bleiburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Convenuti: CB, DF, GH

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa dello Stato membro da cui dipende l’autorità che ha emesso un atto da notificare o da comunicare, in forza della quale il dies a quo del termine di una settimana di cui a tale articolo 8, paragrafo 1, entro il quale il destinatario di un tale atto può rifiutare di riceverlo per uno dei motivi previsti da detta disposizione, coincide con il dies a quo del termine per proporre ricorso avverso il summenzionato atto in tale Stato membro.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


22.8.2022   

IT

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C 318/6


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Miercurea Ciuc — Romania) — Pricoforest SRL / Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

(Causa C-13/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto su strada - Disposizioni sociali - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Deroghe - Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) - Nozione di «raggio di 100 chilometri (km) dal luogo ove ha sede l’impresa» - Veicoli che effettuano trasporti entro tale raggio e anche al di là di detto raggio)

(2022/C 318/07)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Miercurea Ciuc

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Pricoforest SRL

Resistente: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

Dispositivo

1)

La nozione di «raggio di 100 [chilometri (km)] dal luogo dove ha sede l’impresa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, deve essere intesa nel senso che fa riferimento una linea retta non superiore a 100 km, tracciata sulla carta a partire da detto luogo e che collega quest’ultimo a qualsiasi punto di una zona geografica circolare che circonda tale medesimo luogo.

2)

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006, come modificato dall’articolo 2020/1054, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia concesso, sulla base di tale disposizione, deroghe agli articoli da 5 a 9 del regolamento in parola, applicabili ai trasporti di merci effettuati dai veicoli contemplati da detta disposizione, e i veicoli di cui trattasi effettuino i trasporti in discussione non solo entro un raggio fino a 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa interessata, ma anche al di là di tale raggio, le deroghe summenzionate sono applicabili unicamente ai trasporti di merci effettuati da detti veicoli che non superano tale raggio.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


22.8.2022   

IT

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C 318/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Pordenone — Italia) — PH / Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche — Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

(Causa C-24/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Alimenti e mangimi geneticamente modificati - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati - Direttiva 2001/18/CE - Articolo 26 bis - Possibilità per gli Stati membri di adottare le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti - Condizioni di applicazione - Principio di proporzionalità - Orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati nelle colture convenzionali e biologiche - Misura adottata da un ente infrastatale che vieta nel suo territorio la messa in coltura del mais geneticamente modificato)

(2022/C 318/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Pordenone

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: PH

Resistenti: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche — Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Dispositivo

1)

L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, letto alla luce di tale regolamento e della raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una misura nazionale che vieta, al fine di evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti, la coltivazione nel territorio di una regione dello Stato membro di cui trattasi di organismi geneticamente modificati autorizzati in forza del regolamento n. 1829/2003, a condizione che tale misura consenta di raggiungere l’obiettivo di garantire ai produttori e ai consumatori la scelta tra prodotti provenienti da colture geneticamente modificate e prodotti provenienti da colture biologiche o convenzionali e che, alla luce delle peculiarità di dette colture in tale territorio, la suddetta misura sia necessaria a raggiungere tale obiettivo e sia proporzionata ad esso.

2)

Qualora una misura nazionale vieti, nel territorio di una regione dello Stato membro di cui trattasi, la coltivazione di organismi geneticamente modificati autorizzati in forza del regolamento n. 1829/2003, in conformità all’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, come modificata dal regolamento n. 1829/2003, letto alla luce di tale regolamento e della raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, non è necessario verificare, ulteriormente e distintamente, se tale misura sia conforme agli articoli da 34 a 36 TFUE.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021.


22.8.2022   

IT

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C 318/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Estonia) — Aktsiaselts M.V.WOOL / Põllumajandus- ja Toiduamet

(Causa C-51/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Legislazione alimentare - Regolamento (CE) n. 2073/2005 - Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Articolo 3, paragrafo 1 - Obblighi degli operatori del settore alimentare - Allegato I - Capitolo 1, punto 1.2 - Valori limite di presenza di Listeria monocytogenes nei prodotti della pesca prima e dopo l’immissione sul mercato - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Articolo 14, paragrafo 8 - Controllo ufficiale del prodotto nella fase dell’immissione sul mercato - Portata)

(2022/C 318/09)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Aktsiaselts M.V.WOOL

Convenuto: Põllumajandus- ja Toiduamet

Dispositivo

Il combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’allegato I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 febbraio 2019, deve essere interpretato nel senso che, qualora il produttore non sia in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che, durante tutto il loro periodo di conservabilità, i prodotti alimentari non supereranno il limite di 100 unità formanti colonie/grammo (g) relativamente alla presenza di Listeria monocytogenes, il limite che impone l’assenza di rilevamento di Listeria monocytogenes in 25 g del prodotto alimentare in questione, previsto al citato punto 1.2 del detto allegato I, non si applica ai prodotti alimentari che sono stati immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


22.8.2022   

IT

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C 318/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituania) — UAB «ARVI» ir ko / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-56/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 137 - Regime di assoggettamento opzionale - Presupposti - Normativa nazionale che subordina il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’IVA della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo già registrato ai fini dell’IVA - Obbligo di rettificare le detrazioni dell’IVA in caso di mancato rispetto di tale condizione - Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità)

(2022/C 318/10)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UAB «ARVI» ir ko

Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositivo

1)

Gli articoli 135 e 137 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che subordini il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo che, al momento della conclusione dell’operazione, è già registrato ai fini dell’IVA.

2)

Le disposizioni della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali il venditore di un bene immobile è tenuto a rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata a monte su tale bene in seguito al rifiuto di riconoscergli il diritto di optare per l’imposizione di tale vendita per il motivo che, alla data di quest’ultima, l’acquirente non soddisfaceva le condizioni previste per l’esercizio, da parte del venditore, di tale diritto. Sebbene l’uso effettivo del bene immobile di cui trattasi da parte dell’acquirente nell’ambito di attività soggette all’IVA sia irrilevante al riguardo, le autorità competenti sono tuttavia tenute a verificare l’eventuale esistenza di una frode o di un abuso in capo al soggetto passivo che abbia inteso esercitare il suo diritto di optare per l’imposizione dell’operazione di cui trattasi.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


22.8.2022   

IT

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C 318/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022 — Laure Camerin / Commissione europea

(Causa C-63/21 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Ex funzionario - Trattenute operate sulla pensione di anzianità - Esecuzione di una decisione di un giudice nazionale - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)

(2022/C 318/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laure Camerin (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e D. Milanowska, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Laure Camerin è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 228 del 14.6.2021.


22.8.2022   

IT

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C 318/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022 — Danske Slagtermestre / Commissione europea, Regno di Danimarca

(Causa C-99/21 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Regime di contributi per la raccolta delle acque reflue - Denuncia - Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Incidenza diretta)

(2022/C 318/12)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Danske Slagtermestre (rappresentante: H. Sønderby Christensen, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt e P. Němečková, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Nymann-Lindegren, V. Pasternak Jørgensen, M. Søndahl Wolff e L. Teilgård, agenti)

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 1o dicembre 2020, Danske Slagtermestre/Commissione (T-486/18, non pubblicata, EU:T:2020:576), è annullata.

2)

Il ricorso in primo grado è ricevibile.

3)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


22.8.2022   

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C 318/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di IR

(Causa C-105/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 6 e 47 - Diritto di libera circolazione e di soggiorno - Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo - Principi di equivalenza e di fiducia reciproca - Decisione quadro 2002/584/GAI - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto - Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale - Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo - Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione - Primato del diritto dell’Unione)

(2022/C 318/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale

IR

con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

1)

Gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente di un mandato d’arresto europeo, adottato in forza della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, non ha alcun obbligo di trasmettere alla persona oggetto di tale mandato d’arresto la decisione nazionale relativa all’arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, fintantoché detta persona si trova nello Stato membro di esecuzione di detto mandato d’arresto e non è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente del medesimo.

2)

Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che impone all’autorità giudiziaria emittente di procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale che le consenta di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, la quale osta a che, in forza del diritto nazionale, tale autorità sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione.


(1)  GU C 163 del 3.5.2021.


22.8.2022   

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C 318/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice / VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Causa C-146/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Decisioni d’esecuzione 2010/583/UE e 2013/676/UE che autorizzano la Romania a derogare all’articolo 193 di tale direttiva - Meccanismo dell’inversione contabile - Cessione di prodotti del legno - Normativa nazionale che impone una condizione di identificazione ai fini dell’IVA per l’applicazione di detto meccanismo - Principio della neutralità fiscale)

(2022/C 318/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Convenuti: VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il meccanismo dell’inversione contabile non è applicabile ad un soggetto passivo che non aveva né chiesto né ottenuto d’ufficio, prima della realizzazione delle operazioni imponibili, la sua identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 228 del 14. 6. 2021.


22.8.2022   

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C 318/12


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2022 — Fakro sp. z o.o. / Commissione europea, Repubblica di Polonia

(Causa C-149/21 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Rigetto di una denuncia da parte della Commissione europea - Mancanza di interesse dell’Unione europea)

(2022/C 318/15)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fakro sp. z. o. o. (rappresentanti: Z. Kiedacz e A. Radkowiak-Macuda, radcowie prawni)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley, I.V. Rogalski e J. Szczodrowski, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Fakro sp. z o.o. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


22.8.2022   

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C 318/12


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Profi Credit Bulgaria / T.I.T.

(Causa C-170/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Credito al consumo - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 6, paragrafo 1 - Esame d’ufficio - Diniego di emissione di un’ingiunzione di pagamento in caso di pretesa fondata su una clausola abusiva - Conseguenze relative al carattere abusivo di una clausola contrattuale - Diritto al rimborso - Principi di equivalenza e di effettività - Compensazione d’ufficio)

(2022/C 318/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Profi Credit Bulgaria

Convenuto: T.I.T.

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, investito di una domanda di emissione di un’ingiunzione di pagamento, laddove il debitore consumatore non partecipa al procedimento fino all’emissione di tale ingiunzione di pagamento, è tenuto a disapplicare d’ufficio una clausola abusiva del contratto di credito al consumo, stipulato tra tale consumatore e il professionista interessato, su cui una parte del credito fatto valere è fondata. In tale ipotesi, il giudice dispone della facoltà di respingere parzialmente detta domanda, a condizione che il contratto possa sussistere senza nessun’altra modifica o revisione o integrazione, circostanza che spetta a detto giudice verificare.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, benché tale disposizione obblighi il giudice nazionale, investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, a trarre tutte le conseguenze che secondo il diritto nazionale derivano dall’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di credito al consumo concluso tra un consumatore e un professionista, al fine di assicurarsi che tale consumatore non sia vincolato da tale clausola, essa non obbliga, in linea di principio, tale giudice a procedere alla compensazione d’ufficio tra il pagamento effettuato sulla base di tale clausola e il saldo dovuto ai sensi di tale contratto, fatto salvo tuttavia il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui, in forza di tale disposizione, letta alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, il giudice nazionale, investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, sia obbligato a procedere a una compensazione d’ufficio tra il pagamento effettuato sulla base di una clausola abusiva contenuta in un contratto di credito al consumo e il saldo dovuto in forza di tale contratto, detto giudice è tenuto a disapplicare la giurisprudenza in senso contrario di un organo giurisdizionale superiore.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


22.8.2022   

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C 318/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spagna) — Clemente / Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública)

(Causa C-192/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione - Assenza di presa in considerazione dei servizi prestati da un dipendente pubblico temporaneo divenuto dipendente pubblico di ruolo ai fini della stabilizzazione del suo grado individuale - Assimilazione di tali servizi a quelli prestati da un dipendente pubblico di ruolo - Nozione di «ragioni oggettive» - Presa in considerazione del periodo di servizio ai fini dell’acquisizione dello status di dipendente pubblico di ruolo - Struttura dell’evoluzione verticale dei dipendenti pubblici di ruolo prevista dalla normativa nazionale)

(2022/C 318/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Clemente

Convenuta: Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública)

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della stabilizzazione del grado individuale, non sono presi in considerazione i servizi che un dipendente pubblico di ruolo ha prestato in qualità di dipendente pubblico temporaneo prima di accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo.


(1)  GU C 263 del 5.7.2021.


22.8.2022   

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C 318/14


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën / X

(Causa C-194/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 184 e 185 - Rettifica delle detrazioni - Soggetto passivo che non ha esercitato il proprio diritto a detrazione prima della scadenza di un termine di decadenza - Impossibilità di operare tale detrazione nell’ambito della rettifica)

(2022/C 318/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: X

Dispositivo

Gli articoli 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che ad un soggetto passivo, il quale abbia omesso di esercitare, prima della scadenza del termine di decadenza previsto dal diritto nazionale, il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di un bene o di un servizio, venga negata la possibilità di procedere successivamente a tale detrazione, in occasione del primo utilizzo a fini di operazioni imponibili di detto bene o di detto servizio, a titolo di rettifica, anche qualora non siano stati constatati abusi di diritto, evasioni o perdite di gettito fiscale.


(1)  GU C 228 del 14.06.2021


22.8.2022   

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C 318/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Italy Emergenza Cooperativa Sociale (C-213/21 e C-214/21) / Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani (C-213/21), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (C-214/21)

(Cause riunite C-213/21 e C-214/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Ambito di applicazione - Articolo 10, lettera h) - Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi - Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli - Organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro - Servizio di ambulanza qualificato come servizio di urgenza - Organizzazioni di volontariato - Cooperative sociali)

(2022/C 318/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Italy Emergenza Cooperativa Sociale (C-213/21 e C-214/21)

Resistenti: Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani (C-213/21), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (C-214/21)

nei confronti di: Regione Puglia (C-213/21), Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia (C-213/21), Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato) — ANPAS ODV (C-213/21 e C-214/21), Croce Rossa Italiana — Comitato Provinciale di Cosenza (C-214/21)

Dispositivo

L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza possano essere attribuiti mediante convenzione, in via prioritaria, soltanto a organizzazioni di volontariato e non a cooperative sociali che possono distribuire ai soci ristorni correlati alle loro attività.


(1)  GU C 289 del 19.7.2021.


22.8.2022   

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C 318/15


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH / L.B. (C-257/21), R.G. (C-258/21)

(Cause riunite C-257/21 e C-258/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Articolo 153 TFUE - Tutela dei lavoratori - Directive 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Lavoro notturno - Contratto collettivo che prevede una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno svolto in modo regolare inferiore a quella fissata per il lavoro notturno svolto in modo occasionale - Parità di trattamento - Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali)

(2022/C 318/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH

Resistenti: L.B. (C-257/21), R.G. (C-258/21)

Dispositivo

Una disposizione di un contratto collettivo che preveda una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno svolto in modo occasionale più elevata rispetto a quella fissata per il lavoro notturno svolto in modo regolare non dà attuazione alla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU C 297 del 26.7.2021.


22.8.2022   

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C 318/16


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa-C-261/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione - Articolo 267 TFUE - Obbligo del giudice del rinvio di dare piena efficacia all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge - Sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultimo grado dopo una decisione pregiudiziale della Corte - Asserita non conformità di tale sentenza con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte - Normativa nazionale che impedisce l’introduzione di un ricorso per revocazione avverso tale sentenza)

(2022/C 318/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA

Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

nei confronti di: Società Oftalmologica Italiana (SOI) — Associazione Medici Oculisti Italiani (AMOI), Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Altroconsumo, Novartis Farma SpA, Roche SpA, Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds), Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Ministero della Salute — Agenzia Italiana del Farmaco

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE nonché l’articolo 267 TFUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni di diritto processuale di uno Stato membro che, pur rispettando il principio di equivalenza, producono l’effetto che, quando l’organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa di tale Stato membro emette una decisione risolutiva di una controversia nell’ambito della quale esso aveva investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del suddetto articolo 267, le parti di tale controversia non possono chiedere la revocazione di detta decisione dell’organo giurisdizionale nazionale sulla base del motivo che quest’ultimo avrebbe violato l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte in risposta a tale domanda.


(1)  GU C 263 del 5.7.2021.


22.8.2022   

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C 318/16


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia / Koninklijke Philips N.V.

(Causa C-264/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di produttore - Ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenta come produttore dello stesso)

(2022/C 318/22)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Convenuta: Koninklijke Philips N.V.

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «produttore», di cui a tale disposizione, non richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


22.8.2022   

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C 318/17


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portogallo) — KU, OP, GC / SATA International — Azores Airlines SA

(Causa C-308/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione ed assistenza ai passeggeri - Cancellazione o ritardo prolungato di un volo - Articolo 5, paragrafo 3 - Esonero dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria - Circostanze eccezionali - Guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili all’aeroporto)

(2022/C 318/23)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: KU, OP, GC

Convenuta: SATA International — Azores Airlines SA

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’aeroporto di origine dei voli o dell’aeromobile di cui trattasi sia responsabile della gestione del sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili, un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante può essere considerato una «circostanza eccezionale» ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 329 del 16. 8.2021.


22.8.2022   

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C 318/18


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Mons — Belgio) — Ville de Mons, Zone de secours Hainaut — Centre / RM

(Causa C-377/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Principio del pro rata temporis - Presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione di un vigile del fuoco professionista assunto a tempo pieno, dell’anzianità da quest’ultimo acquisita in qualità di vigile del fuoco volontario, secondo il principio del pro rata temporis)

(2022/C 318/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Mons

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ville de Mons, Zone de secours Hainaut — Centre

Resistente: RM

Dispositivo

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, ai fini del calcolo della retribuzione dei vigili del fuoco professionisti assunti a tempo pieno, computa, a titolo di anzianità retributiva, i servizi precedentemente prestati a tempo parziale, in qualità di vigile del fuoco volontario, secondo il principio del pro rata temporis, vale a dire in funzione delle prestazioni effettivamente svolte.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021


22.8.2022   

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C 318/18


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — M.A.

(Causa C-72/22 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Politica di asilo e di immigrazione - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 4 - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articoli 6 e 7 - Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2013/33/UE - Articolo 8 - Trattenimento del richiedente - Motivo del trattenimento - Protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico - Trattenimento del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio dell’Unione)

(2022/C 318/25)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M.A.

Con l’intervento di: Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Dispositivo

1)

L’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, in caso di dichiarazione dello stato di guerra o dello stato di emergenza o in caso di proclamazione di una situazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di stranieri, i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazione di soggiorno irregolare sono effettivamente privati della possibilità di avere accesso, nel territorio di tale Stato membro, alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale.

2)

L’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, in caso di dichiarazione dello stato di guerra o dello stato di emergenza o in caso di proclamazione di una situazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di stranieri, un richiedente asilo può essere trattenuto per il solo motivo di trovarsi in una situazione di soggiorno irregolare nel territorio di tale Stato membro.


(1)  GU C 171 del 25.4.2022.


22.8.2022   

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C 318/19


Ordinanza della Corte del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo Local Cível de Lisboa — Portugal) — DS, CF, DT, CL / Orbest, SA.

(Causa C-704/21) (1)

(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione ed assistenza ai passeggeri - Cancellazione o ritardo prolungato di un volo - Esonero dall’obbligo di compensazione - Circostanze eccezionali - Collisione di un veicolo per il catering con un aeromobile in posizione di parcheggio all’aeroporto)

(2022/C 318/26)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo Local Cível de Lisboa

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: DS, CF, DT, CL

Convenuta: Orbest, SA

Dispositivo

La causa C-704/21 è cancellata dal ruolo della Corte.


(1)  Data di deposito: 23.11.2021.


22.8.2022   

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C 318/19


Impugnazione proposta il 10 marzo 2022 dalla Laboratorios Ern, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 gennaio 2022, causa T-160/21 Laboratorios Ern/EUIPO — Malpricht (APIRETAL)

(Causa C-187/22 P)

(2022/C 318/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (rappresentanti: T. González Martínez e R. Guerras Mazón, abogados)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Ingrid Malpricht

Con ordinanza dell’11 luglio 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Laboratorios Ern, SA a farsi carico delle proprie spese.


22.8.2022   

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C 318/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 17 marzo 2022 — Lineas — Concessões de Transportes SGPS, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-207/22)

(2022/C 318/28)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Lineas — Concessões de Transportes SGPS, S.A.

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se possa essere considerato «ente finanziario», ai sensi della direttiva 2013/36/UE (1) e del regolamento (UE) n. 575/2013 (2), una holding che abbia come unico scopo la gestione di partecipazioni sociali in altre società, quale forma indiretta di esercizio di attività economiche, e che, in tale ambito, acquisti e detenga a lungo termine tali partecipazioni che, di norma, non sono inferiori al 10 % del capitale sociale delle società partecipate, la cui attività rientra nella gestione di infrastrutture di trasporto, includendo la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e/o di autostrade.


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali degli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).


22.8.2022   

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C 318/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 20 aprile 2022 — Global Roads Investimentos SGPS, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-267/22)

(2022/C 318/29)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Global Roads Investimentos SGPS, Lda

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira.

Questione pregiudiziale

Se una SGPS (holding) con sede in Portogallo, disciplinata dalle disposizioni del decreto-legge n. 495/88, del 30 dicembre, avente come unico oggetto sociale la gestione di partecipazioni sociali in altre società, quale forma indiretta di esercizio di attività economiche, e che, in tale ambito, acquista e detiene a lungo termine tali partecipazioni, di norma, non inferiori al 10 % del capitale sociale delle società partecipate, le quali non operano né nel settore assicurativo né in quello finanziario, rientri nella nozione di ente finanziario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36/UE (1) e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 (2).


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).


22.8.2022   

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C 318/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 13 aprile 2022 — VITOL SA / Belgische Staat

(Causa C-268/22)

(2022/C 318/30)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parti

Ricorrente: VITOL SA

Resistente: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se il regolamento di esecuzione n. 1194/2013 (1), come modificato dal regolamento 2017/1578 (2), sia contrario al regolamento di base n. 1225/2009 (3), tra l’altro in quanto:

non è stato dimostrato che erano soddisfatte le condizioni per non tenere conto, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, dei costi di produzione e delle spese di vendita di tale prodotto come riflessi nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati, secondo la regola stabilita all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base,

gli effetti dell’importazione sono stati ingiustamente valutati cumulativamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, e dunque non è stato adeguatamente dimostrato che si configurava un’importazione oggetto di dumping che ha causato il danno di cui al regolamento di base, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base,

e quindi non si configurava alcun dumping e non si potevano imporre dazi antidumping, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di base.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2).

(2)  Regolamento (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2017, L 239, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).


22.8.2022   

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C 318/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 25 aprile 2022 — vzw Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, vzw Liga voor Mensenrechte / Belgische Staat

(Causa C-280/22)

(2022/C 318/31)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: vzw Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, vzw Liga voor Mensenrechte

Resistente: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 3, paragrafi 5 e 6, e 14 del regolamento (UE) 2019/1157 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, in combinato disposto con la decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi e che modifica la decisione C(2002) 3069, sia valido e compatibile con l’articolo 16 TFUE e — riguardo all’articolo 3, paragrafi 5 e 6 — con l’articolo 21 TFUE, nonché con gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con:

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 25, 32, 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,

gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 27 e 28 della direttiva (UE) 2016/680 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 28 e 42 del regolamento (UE) 2018/1725 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE,

atteso che l’articolo 3, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1157 obbliga a conservare due impronte digitali del titolare della carta, in formato interoperativo digitale, su un supporto di memorizzazione contenuto nella carta,

e atteso che gli articoli 3, paragrafi 5 e 6, e 14 del regolamento (UE) 2019/1157, in combinato disposto con l’allegato III della citata decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, obbligano a conservare i dati delle impronte digitali sulle carte d’identità e titoli di soggiorno di cui all’articolo 2, lettere a) e c), in forma di immagine digitale delle impronte digitali su un microprocessore elettronico che usa la tecnologia RFID e che può essere letto a distanza senza filo/contatto.


(1)  GU 2019, L 188, pag. 67.

(2)  GU 2016, L 119, pag. 1.

(3)  GU 2016, L 119, pag. 89.

(4)  GU 2018, L 295, pag. 39.


22.8.2022   

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C 318/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Austria) il 25 aprile 2022 — G. K., B. O. D. GmbH, S. L.

(Causa C-281/22)

(2022/C 318/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrenti: G. K., B. O. D. GmbH, S. L.

Altra parte: Österreichischer Delegierter Europäischer Staatsanwalt

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 32 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1), debba essere interpretato nel senso che, nel caso di indagini transfrontaliere, qualora occorra l’autorizzazione giudiziaria di una misura da eseguire nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, è necessario un esame di tutti gli elementi giuridici sostanziali, quali la responsabilità penale, gli indizi di reato, la necessità e la proporzionalità.

2)

Se l’esame debba tener conto del fatto che l’ammissibilità della misura è già stata oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in base al diritto di tale Stato membro.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione o di risposta positiva alla seconda questione, in che misura debba avvenire il controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.


(1)  GU 2017, L 283, pag. 1.


22.8.2022   

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C 318/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 3 maggio 2022 — YQ, RJ / Getin Noble Bank S.A.

(Causa C-287/22)

(2022/C 318/33)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

Parti

Parte attrice: YQ, RJ

Parte convenuta: Getin Noble Bank S.A.

Questioni pregiudiziali

Se alla luce del principio di effettività e di proporzionalità, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (1) ostino ad un’interpretazione delle disposizioni nazionali o a una giurisprudenza nazionale ai sensi delle quali un giudice nazionale può, in particolare in ragione degli obblighi del consumatore di saldare i debiti con il professionista o della solida situazione economica del professionista, non accogliere l’istanza di un consumatore diretta all’adozione, da parte del giudice, di una misura provvisoria (conservativa) consistente nella sospensione, per la durata del procedimento, dell'esecuzione del contratto che sarà presumibilmente dichiarato nullo in conseguenza dell'eliminazione delle clausole abusive dal suo contenuto.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU. 1993, L 95, pag. 29).


22.8.2022   

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C 318/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 3 maggio 2022 — NOS-SGPS SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-290/22)

(2022/C 318/34)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: NOS-SGPS SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se una società di gestione di partecipazioni sociali con sede in Portogallo, soggetta alla disciplina del Decreto-Lei n.o 495/88, de 30 de dezembro (decreto-legge del 30 dicembre 1988, n. 495), il cui oggetto sociale prevede esclusivamente la gestione di partecipazioni sociali di altre società che non operano nel settore assicurativo, rientri nella nozione di ente finanziario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36/UE (1) e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 (2).


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).


22.8.2022   

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C 318/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 maggio 2022 — A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Carglass GmbH / FCA Italy SpA

(Causa C-296/22)

(2022/C 318/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrenti: A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Carglass GmbH

Resistente: FCA Italy SpA

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 61, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l’allegato X, punto 2.9, del regolamento (UE) 2018/858 (1), secondo cui il costruttore del veicolo deve rendere disponibile il flusso di dati diretto del veicolo tramite una porta di trasmissione dati seriale standardizzata ai fini delle OBD [informazioni diagnostiche di bordo], della diagnostica, della riparazione e manutenzione dei veicoli, anche alla luce delle prescrizioni che il costruttore deve rispettare per garantire la sicurezza generale del veicolo di cui all’allegato II, parte I, voce 63, del medesimo regolamento

in combinato disposto con il regolamento n. 661/2009 (2) per quanto riguarda i veicoli omologati prima del 6 luglio 2022, in particolare il suo articolo 5, paragrafo 1, e

in combinato disposto con il regolamento 2019/2144 (3) in vigore a decorrere dal 6 luglio 2022, in particolare il suo articolo 4, paragrafi 4 e 5,

debba essere interpretato nel senso che il costruttore del veicolo deve sempre garantire, anche nell’attuazione di adeguate misure di sicurezza, che tali OBD, la diagnostica, la riparazione e manutenzione del veicolo, incluse le operazioni di scrittura necessarie a tal fine, siano consentite ai riparatori indipendenti con l’ausilio di uno strumento di diagnosi universale e generico, senza la necessità che vengano soddisfatti i requisiti, non espressamente previsti dal regolamento, di un collegamento via Internet di detto strumento a un server designato dal costruttore del veicolo e/o di una previa registrazione personale dell’utente presso detto costruttore.


(1)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU 2018 L 151, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (Gu 2009 L 200, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU 2019 L 325, pag. 1).


22.8.2022   

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C 318/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 10 maggio 2022 — PM / Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

(Causa C-304/22)

(2022/C 318/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin (Germania).

Parti

Ricorrente: PM

Convenuta: Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Parte interessata: CM

Questioni pregiudiziali

Ai fini dell’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettera a), 2, punto 4, 21 paragrafo 1, e 46 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1), vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se lo scioglimento del matrimonio di cui agli articoli 82, 87, 89 e 90 del Código Civil spagnolo rappresenti una decisione di divorzio ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se lo scioglimento del matrimonio di cui agli articoli 82, 87, 89 e 90 del Código Civil spagnolo debba essere trattato in conformità alla disposizione dell’articolo 46 del regolamento Bruxelles II bis concernente gli atti pubblici e gli accordi.


(1)  GU 2003, L 338, pag. 1.


22.8.2022   

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C 318/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 5 maggio 2022 — ZL, KU, KM / Provident Polska S.A.

(Causa C-321/22)

(2022/C 318/37)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

Parti

Attrici: ZL, KU, KM

Convenuta: Provident Polska S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che ammette la dichiarazione di abusività di una clausola contrattuale che concede ad un professionista una commissione o spese di un’entità palesemente eccessiva rispetto al valore del servizio da esso prestato.

2)

Se l’articolo 7, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di diritto nazionale o all’interpretazione giurisprudenziale di tali disposizioni nazionali ai sensi delle quali la sussistenza dell’interesse ad agire del consumatore costituisce una condizione necessaria perché sia accolta la domanda, proposta dal consumatore nei confronti del professionista, di accertamento della nullità o dell’inefficacia di un contratto o di una sua parte, contenente clausole contrattuali abusive.

3)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e i principi di effettività, di proporzionalità e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che ammettono che un contratto di prestito, la cui unica clausola contrattuale che stabilisce le condizioni di rimborso del prestito sia dichiarata abusiva, non possa rimanere in vigore dopo l’esclusione di tale clausola e che, quindi, sia nullo.


(1)  GU L 95, pag. 29.


22.8.2022   

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C 318/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 13 maggio 2022 — Z. sp. z o.o. / A. S.A.

(Causa C-326/22)

(2022/C 318/38)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parti

Attrice: Z. sp. z o.o.

Convenuta: A. S.A.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1), nel contesto del principio di effettività del diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che un consumatore, o un professionista al quale il consumatore abbia ceduto i suoi diritti derivanti da tale disposizione della direttiva, possa chiedere al mutuante, sulla base di tale disposizione, di consegnargli una copia del contratto (e dei regolamenti che ne costituiscono parte integrante) e di fornirgli le informazioni relative al rimborso del credito che sono necessarie per verificare la correttezza del calcolo degli importi versati al consumatore a titolo del rimborso di una quota proporzionale del costo totale del credito in relazione al suo rimborso anticipato nonché per promuovere un’azione diretta ad ottenere l’eventuale rimborso di tali importi.


(1)  GU 2008, L 133, pag. 66.


22.8.2022   

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C 318/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 23 maggio 2022 — Audi AG / GQ

(Causa C-334/22)

(2022/C 318/39)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Parte attrice: Audi AG

Parte convenuta: GQ

Questioni pregiudiziali

a)

Se l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che osta a che il titolare del marchio o un organo giurisdizionale vieti a un terzo di utilizzare nel commercio un segno identico a un marchio dell'Unione europea, o ad esso simile al punto di dar adito a confusione, in relazione a pezzi di ricambio di automobile (copertura del radiatore/griglia), allorché tale segno costituisce un elemento per il fissaggio di un accessorio dell'automobile (un emblema che rispecchia un marchio dell'Unione), e:

quando dal punto di vista tecnico sia possibile montare l'emblema originale, che rispecchia il marchio dell'Unione, sul pezzo di ricambio dell’automobile (copertura del radiatore /griglia) senza riprodurre su tale pezzo un segno identico, o simile al punto di dar adito a confusione, al marchio dell'Unione;

o nell’ipotesi in cui

dal punto di vista tecnico non sia possibile montare l'emblema originale che rispecchia il marchio dell'Unione sul pezzo di ricambio dell’automobile (copertura del radiatore /griglia) senza riprodurre su tale pezzo un segno identico, o simile al punto di dar adito a confusione, al marchio dell'Unione;

in caso di risposta in senso affermativo a qualsiasi delle domande di cui al punto 1 a)

b)

Quali criteri di valutazione debbano essere applicati in tali casi per determinare se l'uso di un marchio dell'Unione sia conforme alle leali pratiche commerciali e industriali.

c)

Se l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che quando il marchio è un elemento della forma di una componente dell'automobile e in mancanza di una disposizione equivalente alla clausola di riparazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, nel regolamento 2017/1001, il marchio non svolge una funzione distintiva in tale ipotesi.

d)

Se l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che allorché un elemento per il fissaggio di un marchio, che rispecchia la forma del marchio o è ad esso simile al punto di dar adito a confusione, costituisce un elemento della forma di una componente dell'automobile e in mancanza nel regolamento 2017/1001 di una disposizione equivalente alla clausola di riparazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (2), tale elemento per il fissaggio non può essere considerato un marchio con funzione distintiva anche se è identico al marchio stesso o ad esso simile al punto di dar adito a confusione.


(1)  GU. 2017, L 154, pag. 1.

(2)  GU 2002, L 3, pag. 1.


22.8.2022   

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C 318/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 23 maggio 2022 — f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Bielefeld

(Causa C-336/22)

(2022/C 318/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE (1) come modificata dalla direttiva (UE) 2019/475 (2) debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale di uno Stato membro relativa all’applicazione dell’imposta sul tabacco riscaldato la quale, con riguardo al calcolo di detta imposta, prevede che, oltre all’aliquota sul tabacco da pipa, venga applicata un’imposta addizionale pari all’80 % dell’importo dell’imposta sulle sigarette, dedotto l’importo dell’imposta sul tabacco da pipa.

2)

Qualora l’imposta addizionale sul tabacco riscaldato non costituisca un’altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118: se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/64/UE (3), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale di uno Stato membro relativa all’applicazione dell’imposta sul tabacco riscaldato la quale, con riguardo al calcolo di detta imposta, prevede che, oltre all’aliquota sul tabacco da pipa, venga riscossa un’imposta addizionale pari all’80 % dell’importo dell’imposta sulle sigarette, dedotto l’importo dell’imposta sul tabacco da pipa.

3.

Qualora l’imposta addizionale sul tabacco riscaldato non costituisca un’altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118: se l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU 2011, L 176, pag. 24), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale di uno Stato membro relativa all’applicazione dell’imposta sul tabacco riscaldato la quale, con riguardo al calcolo di detta imposta, prevede che essa sia determinata in base ad un’aliquota ad valorem e ad un’aliquota specifica basata sul peso e sul numero di rotoli di tabacco.

(1)  Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

(2)  Direttiva del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (GU 2019, L 83, pag. 24).

(3)  Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU 2011, L 176, pag. 24).


22.8.2022   

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C 318/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 30 maggio 2022 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Comune di Ginosa

(Causa C-348/22)

(2022/C 318/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Resistente: Comune di Ginosa

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2006/123 (1) risulti valida e vincolante per gli Stati membri o se invece risulti invalida in quanto — trattandosi di direttiva di armonizzazione — adottata solo a maggioranza invece che all’unanimità, in violazione dell’articolo 115 [del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea].

2)

Se la direttiva 2006/123 cosiddetta Bolkestein presenti o meno oggettivamente ed astrattamente i requisiti minimi di sufficiente dettaglio della normativa e di conseguente assenza di spazi discrezionali per il legislatore nazionale tali da potersi ritenere la stessa auto-esecutiva e immediatamente applicabile;

3)

qualora ritenuta la direttiva 2006/123 non self-executing, se risulti compatibile con i principi di certezza del diritto l’effetto di mera esclusione o di disapplicazione meramente ostativa della legge nazionale anche nell’ipotesi in cui non risulti possibile per il giudice nazionale il ricorso all’interpretazione conforme ovvero se invece, in siffatta ipotesi, non debba o possa trovare applicazione la legge nazionale, ferme restando le specifiche sanzioni previste dall’ordinamento [dell’Unione europea] per l’inadempimento dello stato nazionale rispetto agli obblighi derivanti dalla adesione al trattato (articolo 49), ovvero derivanti dalla mancata attuazione della direttiva (procedura di infrazione);

4)

Se l’efficacia diretta dell’articolo 12, paragrafi 1,2,3 della Direttiva 2006/123 equivalga al riconoscimento della natura self-executing o immediata applicabilità della direttiva medesima ovvero se, nell’ambito di una direttiva di armonizzazione quale quella in esame («si deve ritenere che gli artt. da 9 a 13 della direttiva provvedano ad una armonizzazione esaustiva …» ex sentenza cosiddetta Promoimpresa), debba intendersi come prescrizione per lo Stato nazionale di adottare misure di armonizzazione non generiche, ma vincolate nel loro contenuto;

5)

Se la qualificazione di una direttiva come auto-esecutiva o meno e, nel primo caso, la disapplicazione meramente ostativa della legge nazionale possa o debba ritenersi di esclusiva competenza del giudice nazionale (al quale sono all’uopo attribuiti specifici strumenti di supporto interpretativo quali il ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero al giudizio di legittimità costituzionale) ovvero anche del singolo funzionario o dirigente di un comune;

6)

qualora invece ritenuta la direttiva 2006/123 self-executing, premesso che l’articolo 49 [del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea] risulta ostativo alla proroga automatica delle concessioni-autorizzazioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo solo «nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo», se la sussistenza di tale requisito costituisca o meno un presupposto necessario anche con riferimento all’applicazione dell’articolo 12 paragrafi 1 e 2 della direttiva Bolkestein;

7)

Se risulti coerente rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso articolo 49 [del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea] una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito dell’interesse transfrontaliero certo riferito tout-court all’intero territorio nazionale ovvero se, viceversa, stante in Italia la competenza dei singoli comuni, tale valutazione non debba intendersi riferita al territorio costiero di ciascun comune e, quindi, riservata alla competenza comunale;

8)

Se risulti coerente rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso articolo 49 [del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea] una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito della limitatezza delle risorse e delle concessioni disponibili riferito tout-court all’intero territorio nazionale ovvero se, viceversa, stante in Italia la competenza dei singoli comuni, tale valutazione non debba intendersi riferita al territorio costiero di ciascun comune e, quindi, riservata alla competenza comunale;

9)

qualora in astratto ritenuta la direttiva 2006/123 self-executing, se tale immediata applicabilità possa ritenersi sussistere anche in concreto in un contesto normativo — come quello italiano — nel quale vige l’articolo 49 Codice della Navigazione (che prevede che all’atto di cessazione della concessione «tutte le opere non amovibili restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso») e se tale conseguenza della ritenuta natura self-executing o immediata applicabilità della direttiva in questione (in particolare con riferimento a strutture in muratura debitamente autorizzate ovvero a concessioni demaniali funzionalmente collegate ad attività turistico ricettiva, come hotel o villaggio) risulti compatibile con la tutela di diritti fondamentali, come il diritto di proprietà, riconosciuti come meritevoli di tutela privilegiata nell’Ordinamento dell’Unione europea e nella Carta dei Diritti Fondamentali;


(1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).


22.8.2022   

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C 318/30


Ricorso proposto il 3 giugno 2022 — Commissione europea / Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-360/22)

(2022/C 318/42)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Roels, agente)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 85, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera f), della Pensioenwet (legge sulle pensioni), in combinato disposto con l’articolo 19b, paragrafo 2, della Wet op de loonbelasting (legge relativa all’imposta sulle retribuzioni), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 45, 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 28, 36 e 40 dell’accordo SEE;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la normativa dei Paesi Bassi relativa ai trasferimenti di capitale pensionistico accumulato nell’ambito del «secondo pilastro», ossia la costituzione di pensione integrativa tramite il datore di lavoro, sia incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori, dei servizi e dei capitali, in quanto, in una situazione transfrontaliera, un trasferimento di capitale pensionistico senza imposizione è possibile soltanto qualora le possibilità di percepire la pensione sotto forma di capitale siano le stesse o siano più limitate rispetto ai Paesi Bassi. In taluni Stati membri, una pensione può essere percepita, in tutto o in parte, sotto forma di un’unica prestazione, cosicché i lavoratori mobili che trasferiscono il loro capitale pensionistico in uno di tali Stati membri vengono assoggettati a imposta. Analoghi trasferimenti di capitale pensionistico nei Paesi Bassi non sono soggetti a imposta.


22.8.2022   

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C 318/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 14 giugno 2022 — flightright GmbH / Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP)

(Causa C-388/22)

(2022/C 318/43)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: flightright GmbH

Convenuta: Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP)

Questioni pregiudiziali

1)

Se sussista una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (1) qualora sopravvengano condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione di un volo, indipendentemente dalla loro forma concreta.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il carattere eccezionale delle condizioni meteorologiche possa essere determinato sulla base della loro frequenza regionale e stagionale nel luogo e al momento della loro sopravvenienza.

3)

Se sussista una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento nel caso in cui una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in una data specifica provochi un ritardo prolungato, un ritardo fino al giorno successivo o la cancellazione di uno o più voli di detto aeromobile, indipendentemente dal motivo di tale decisione.

4)

In caso di risposta negativa alla terza questione, se la motivazione della decisione debba a sua volta essere eccezionale, per cui il suo verificarsi non è prevedibile.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


22.8.2022   

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C 318/32


Impugnazione proposta il 4 luglio 2022 dalla Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022, causa T-718/20, Wizz Air / Commissione

(Causa C-440/22 P)

(2022/C 318/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (rappresentanti: E. Vahida, avocat, S. Rating, abogado, e I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza impugnata, e

annullare la decisione C(2020) 1160 final della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56244 (2020/N) — Romania — Aiuto per il salvataggio della TAROM (1) e condannare la Commissione alle spese, oppure

rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di una nuova decisione e riservare la decisione sulle spese dei procedimenti di primo grado e d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che fosse soddisfatta la condizione dell’esistenza di un importante servizio difficile da riprodurre, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2) (in prosieguo: gli «Orientamenti»).

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente gli Orientamenti per quanto concerne la prova delle difficoltà che incontrerebbe un concorrente per garantire il servizio al posto del beneficiario.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi a esso nel valutare la capacità disponibile sul mercato e la capacità delle compagnie aeree a basso costo di operare collegamenti interni.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che gli aumenti di capitale non potessero essere relativi a un piano di ristrutturazione.

In quinto luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi a esso nel valutare la durata del periodo di ristrutturazione della TAROM.

In sesto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che la Commissione non dovesse verificare se l’aiuto esistente fosse divenuto un nuovo aiuto.

In settimo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per quanto concerne il mancato avvio del procedimento d’indagine formale da parte della Commissione.


(1)  GU 2020, C 310, pag. 3.

(2)  GU 2014, C 249, pag. 1.


22.8.2022   

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C 318/33


Ricorso proposto l’8 luglio 2022 — Commissione europea / Romania

(Causa C-455/22)

(2022/C 318/45)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Escobar Gómez, E. A. Stamate, C. Valero, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, fino alla data del 3 ottobre 2020, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE (1);

condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

A partire dall’anno 2014 e sino alla data del 3 ottobre 2020, la S.C. CET Govora n. 2, la S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n. 2 e la S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n. 3 avrebbero operato in assenza di un’autorizzazione ambientale valida conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2010/75. Le autorità rumene avrebbero riconosciuto che questi tre impianti hanno continuato a operare senza un'autorizzazione ambientale valida fino alla data del 3 ottobre 2020, ma avrebbero sostenuto che gli impianti sono stati messi in funzione sporadicamente, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale.

La Romania, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che la S.C. CET Govora n. 2, la S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n. 2 e la S.C. Electrocentrale Deva (Mintia) n. 3 operassero sulla base di un'autorizzazione ambientale valida, avrebbe violato il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/75.

Per quanto riguarda l'argomento relativo al funzionamento sporadico degli impianti volto a garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, la direttiva 2010/75 non prevederebbe una simile possibilità di esenzione generale dall'obbligo di possedere un'autorizzazione ambientale, stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, la responsabilità di uno Stato membro per violazione di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione sussisterebbe a prescindere dall’organo statale interessato responsabile e detto Stato non potrebbe invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi previsti dalle direttive [dell’Unione]. In tal senso, la Romania non potrebbe addurre situazioni puramente nazionali, quali l'insolvenza degli operatori o le controversie relative alla sospensione dell’attività degli impianti, per giustificare l’inadempimento degli obblighi risultanti dalla direttiva.


(1)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).


Tribunale

22.8.2022   

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C 318/34


Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2022 — Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO — Irlanda e Ornua (La Irlandesa 1943)

(Causa T-306/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo La Irlandesa 1943 - Motivi di nullità assoluta - Dichiarazione di nullità ad opera della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale - Data rilevante per l’esame di un motivo di nullità assoluta - Marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) 2017/1001] - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»)

(2022/C 318/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hijos de Moisés Rodríguez González, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) (rappresentante: J. García Domínguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, D. Hanf e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso allargata dell’EUIPO: Irlanda

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso allargata dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ornua Co-operative Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Sanz Cerralbo, avvocati)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della commissione di ricorso allargata dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 marzo 2020 (nel procedimento R 1499/2016-G).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hijos de Moisés Rodríguez González, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020


22.8.2022   

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C 318/35


Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2022 — LA International Cooperation / Commissione

(Causa T-609/20) (1)

(«Strumento di assistenza preadesione - Indagine dell’OLAF - Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa - Esclusione dalle procedure d’appalto e dalla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di quattro anni - Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione - Regolamento finanziario - Competenza estesa al merito - Proporzionalità della sanzione»)

(2022/C 318/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LA International Cooperation Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: B. O’Connor e M. Hommé, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: R. Pethke, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea, del 20 luglio 2020, con la quale quest’ultima l’ha esclusa, per un periodo di quattro anni, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, nonché dalla partecipazione alle procedure di concessione di fondi nell’ambito del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo (GU 2015, L 58, pag. 17), e ha disposto la pubblicazione di tale esclusione sul suo sito Internet.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

LA International Cooperation Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


22.8.2022   

IT

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C 318/35


Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2022 — bet-at-home.com Entertainment /EUIPO (bet-at-home)

(Causa T-640/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo bet-at-home - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 318/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: bet-at-home.com Entertainment GmbH (Linz, Austria) (rappresentante: R. Paulitsch, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede la riforma della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 agosto 2021 (procedimento R 2143/2020-1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La bet-at-home.com Entertainment GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021


22.8.2022   

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C 318/36


Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2022 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e a./Commissione

(Causa T-150/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Dumping - Importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Cina - Apertura di un’inchiesta per elusione delle misure antidumping esistenti che dispongono la registrazione delle importazioni - Importazioni di fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, originari della Cina - Estensione del dazio antidumping definitivo - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»)

(2022/C 318/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd (Hangzhou, Cina), Dingheng New Materials Co., Ltd (Rayong, Thailandia), Thai Ding Li New Materials Co., Ltd (Rayong) (rappresentanti: G. Coppo e G. Pregno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU 2020, L 431, pag. 48).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd, la Dingheng New Materials Co., Ltd e la Thai Ding Li New Materials Co., Ltd sono condannate alle spese.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


22.8.2022   

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C 318/37


Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2022 — Compass Tex / EUIPO (Trusted Handwork)

(Causa T-704/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Trusted Handwork - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2022/C 318/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Compass Tex Ltd (Tsuen Wan, Hong Kong, Cina) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 agosto 2021 (procedimento R 0034/2021-5), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Trusted Handwork come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Compass Tex Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022


22.8.2022   

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C 318/37


Ordinanza del presidente del Tribunale 27 giugno 2022 — Usmanov / Consiglio

(Causa T-237/22 R)

(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - Congelamento dei fondi - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza - Bilanciamento degli interessi»)

(2022/C 318/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Usmanov (Tachkent, Uzbekistan) (rappresentante: J. Grand d’Esnon, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, il ricorrente chiede, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione, da un lato, di due atti mediante i quali i criteri di inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive in ragione del loro coinvolgimento in azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina sono stati modificati e, dall’altro, di due atti con cui il suo nome è stato aggiunto a detto elenco. In particolare, il ricorrente chiede, in primo luogo, in via principale la sospensione dell’esecuzione della decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1), in quanto tale atto lo riguarda, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 58, pag. 1), in quanto tale atto lo riguarda, della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1), e del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1); in secondo luogo, in subordine, la sospensione dell’esecuzione della decisione 2022/337 in quanto tale atto lo riguarda, del regolamento di esecuzione 2022/336, in quanto tale atto lo riguarda, dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere f) e g), della decisione 2022/329 e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento 2022/330 e, in terzo luogo, che il Consiglio dell’Unione europea sia condannato a versargli l’importo di EUR 20 000 a titolo delle spese che ha dovuto sostenere per la difesa dei propri interessi.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.8.2022   

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C 318/38


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 luglio 2022 — Lacapelle/Parlamento

(Causa T-240/22 R)

(«Procedimento sommario - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2022/C 318/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Lin Lacapelle (Parigi, Francia) (rappresentante: F.-P. Vos, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e T. Lukácsi, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione D-301937 dei copresidenti del gruppo di sostegno alla democrazia e di coordinazione delle elezioni, del 3 marzo 2022, che l’ha escluso da ogni partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento europeo fino alla fine del suo mandato di deputato (2019-2024).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.8.2022   

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C 318/38


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 luglio 2022 — Juvin/Parlamento

(Causa T-241/22 R)

(«Procedimento sommario - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Esclusione dalla partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2022/C 318/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hervé Juvin (Parigi, Francia) (rappresentante: F.-P. Vos, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e T. Lukácsi, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione D-301936 dei copresidenti del gruppo di sostegno alla democrazia e di coordinazione delle elezioni, del 3 marzo 2022, che l’ha escluso da ogni partecipazione alle delegazioni di osservazione delle elezioni del Parlamento europeo fino alla fine del suo mandato di deputato (2019-2024).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.8.2022   

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C 318/39


Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — VEB.RF/Consiglio

(Causa T-288/22)

(2022/C 318/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: State Development Corporation «VEB.RF» (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. Iriarte Ángel ed E. Delage González, avvocati)

Convenuto Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2014/145/PESC (1) del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificata (2), nella parte in cui essa riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima;

annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 (3) del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificato (4), nella parte in cui esso riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima;

annullare l’articolo 1 sexies, in combinato disposto con l’allegato VIII, della decisione 2014/512/PESC (5) del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata (6), nella parte in cui esso riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima;

annullare l’articolo 5 nonies, in combinato disposto con l’allegato XIV, del regolamento (UE) n. 833/2014 (7) del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato (8), nella parte in cui esso riguarda l’entità ricorrente o può incidere sulla medesima;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Motivi dedotti a sostegno delle prime due conclusioni:

a) Errore manifesto di valutazione dei fatti sui quali si basano gli atti impugnati.

b) Inadempimento dell’obbligo di motivazione.

c) Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

d) Violazione del diritto di proprietà in relazione al principio di proporzionalità.

e) Violazione del principio della parità di trattamento.

f) Sviamento di potere.

2.

Motivi dedotti a sostegno delle ultime due conclusioni:

a) Inadempimento dell’obbligo di motivazione.

b) Errore manifesto di valutazione dei fatti sui quali si basano gli atti impugnati.

c) Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

d) Violazione del diritto di proprietà.

e) Violazione del principio della parità di trattamento.


(1)  GU 2014, L 78, pag. 16.

(2)  Modificata dalla decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 98).

(3)  GU 2014, L 78, pag. 6.

(4)  Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 3).

(5)  GU 2014, L 229, pag. 13.

(6)  Modificata dalla decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 63, pag. 5).

(7)  GU 2014, L 229, pag. 1.

(8)  Modificato dal regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 63, pag. 1).


22.8.2022   

IT

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C 318/40


Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Shuvalov/Consiglio

(Causa T-289/22)

(2022/C 318/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Igor Shuvalov (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. Iriarte Ángel ed E. Delage González, avvocati)

Convenuto Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2014/145/PESC (1) del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui essa riguarda il ricorrente o può incidere su di lui;

annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 (2) del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui esso riguarda il ricorrente o può incidere su di lui;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti sui quali si basano le misure restrittive impugnate, in quanto esse sarebbero state imposte, nel caso del ricorrente, in assenza di una base fattuale e probatoria attuale e reale.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di motivazione, in quanto gli atti impugnati, nel caso del ricorrente, non sarebbero adeguatamente motivati, il che impedirebbe al medesimo di articolare correttamente la sua difesa.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto umano alla libertà di espressione, considerato che il ricorrente sarebbe sanzionato sulla base di determinate osservazioni rientranti nell’ambito di tale diritto umano.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, sulla mancanza di prova reale dei motivi dedotti e sulla violazione del diritto alla libertà di espressione, dei diritti della difesa e del diritto di proprietà, atteso che la necessità di addurre prove attuali e reali e l’obbligo di motivazione non sarebbero stati rispettati, il che inciderebbe sugli altri diritti citati.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà in relazione al principio di proporzionalità, in quanto tale diritto sarebbe ingiustamente limitato e, per di più, in modo sproporzionato.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, poiché sarebbe stata pregiudicata la posizione comparativa del ricorrente, senza alcuna giustificazione.

7.

Settimo motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto esisterebbero indizi obiettivi, precisi e concordanti che consentirebbero di sostenere che imponendo e prorogando le misure restrittive sarebbero stati perseguiti fini diversi da quelli dedotti dal Consiglio.


(1)  GU 2014, L 78, pag. 16; nella versione come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 98).

(2)  GU 2014, L 78, pag. 6; nella versione come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 3).


22.8.2022   

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C 318/41


Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — PH e a. / BCE

(Causa T-323/22)

(2022/C 318/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: PH, PI, PJ, PK (rappresentanti: D. Hillemann, C. Fischer e T. Ehls, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare ex tunc la decisione ECB-SSM-2022-EN-4 QLF-2020-0037 della BCE, del 22 marzo 2022, sulle obiezioni all’acquisizione di partecipazioni qualificate e sul superamento del 50 % del capitale e dei diritti di voto, notificata nella medesima data;

condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono undici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errata applicazione della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 1 del Kreditwesengesetz (legge tedesca sul sistema creditizio, in prosieguo: il «KWG») (1) per quanto riguarda l’«affidabilità».

Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione degli elementi di prova forniti, all’utilizzo di criteri di valutazione inammissibili e ad un errore di valutazione dei fatti.

2.

Secondo motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 4, del KWG per quanto riguarda la «competenza professionale».

Tale motivo è presentato in merito al fatto che la convenuta si è basata su circostanze inadeguate e non ha considerato l’esperienza del primo ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 6, del KWG per quanto riguarda la «solidità finanziaria».

Tale motivo è presentato in merito a requisiti privi di fondamento giuridico e all’errato calcolo dei requisiti patrimoniali da parte della convenuta.

4.

Quarto motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 2, del KWG per quanto riguarda il «rispetto dei requisiti prudenziali».

Tale motivo è presentato in merito alla definizione di una strategia, a procedure volte a determinare e a garantire la capacità di assunzione del rischio, all’istituzione di un sistema di controllo interno, al personale e alla futura esternalizzazione di attività.

5.

Quinto motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 5, del KWG per quanto riguarda il sospetto di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione delle misure adottate o previste e degli elementi di prova forniti nonché al mancato riconoscimento dell’assenza di indizi di sospetto.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 19 e del considerando 75 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 (2), sullo sviamento di potere e sull’errore di valutazione riguardo all’esistenza di un motivo per rifiutare di autorizzare l’acquisizione della banca bersaglio.

Tale motivo è presentato in merito alla portata, alla qualità e alla tempistica degli elementi di prova forniti e alla questione dell’affinità del rischio riguardante il primo ricorrente.

7.

Settimo motivo, vertente sulla mancata considerazione dei fatti pertinenti e su errori di valutazione.

Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione delle prove, delle dichiarazioni e delle informazioni fornite.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Tale motivo è presentato in merito all’assenza della necessità di vietare l’acquisizione e alla mancata considerazione di misure meno rigorose.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione dei doveri di diligenza ed imparzialità.

Tale motivo è presentato in merito alla mancata considerazione della florida attività commerciale dimostrata del primo ricorrente e alla presa in considerazione di circostanze non rilevanti ai fini della decisione impugnata.

10.

Decimo motivo, vertente su violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tale motivo è presentato in merito alla violazione della libertà professionale di cui all’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali nonché della libertà di concorrenza e della libertà di esercitare un’attività economica di cui all’articolo 16 di detta Carta.

11.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Quest’ultimo motivo è presentato in merito all’integrità e alla solidità finanziaria dei primi tre ricorrenti.


(1)  Gesetz über das Kreditwesen: i riferimenti a tale normativa tedesca sono contenuti nel ricorso.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 83).


22.8.2022   

IT

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C 318/43


Ricorso proposto il 1o luglio 2022 — QF/Consiglio

(Causa T-386/22)

(2022/C 318/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QF (rappresentanti: T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/582 (1) del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte riguardante la ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 (2) del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte riguardante la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene, da un lato, che nessuno degli elementi di prova del Consiglio soddisfa i requisiti della giurisprudenza europea in materia di standard e di qualità della prova e, dall’altro, che nessuna delle asserzioni della motivazione del Consiglio è dimostrata. Infine, la ricorrente produce, a sostegno del suo motivo, gli elementi di natura patrimoniale che consentirebbero di dimostrare che la motivazione del Consiglio è erronea.


(1)  Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).


22.8.2022   

IT

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C 318/43


Ricorso proposto il 5 luglio 2022 — adp Merkur/EUIPO — psmtec (SEVEN SEVEN 7)

(Causa T-408/22)

(2022/C 318/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: adp Merkur GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: K. Mandel, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: psmtec GmbH (Illertissen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo SEVEN SEVEN 7 — Domanda di registrazione n. 18 123 915

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 aprile 2022 nel procedimento R 1498/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere integralmente l’opposizione;

respingere la domanda di registrazione n. 18 123 915 del marchio dell’Unione europea «SEVEN SEVEN 7» per l’insieme dei prodotti contestati della classe 9, ossia «Software per videogiochi; Software per giochi; Software per giochi elettronici; Software»;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.8.2022   

IT

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C 318/44


Ricorso proposto il 5 luglio 2022 — Hasbro/EUIPO — Kreativni dogadaji (DRINKOPOLY)

(Causa T-413/22)

(2022/C 318/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hasbro, Inc. (Pawtucket, Rhode Island, Stati Uniti) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kreativni dogadaji d.o.o. (Zagreb, Croatia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo DRINKOPOLY –Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 062 463

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2022 nel procedimento R 596/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata, qualora dovesse intervenire nel procedimento, alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8 del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009;


22.8.2022   

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C 318/45


Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Colombani / SEAE

(Causa T-414/22)

(2022/C 318/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marc Colombani (Auderghem, Belgique) (rappresentante: N. de Montigny, avocate)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 13 ottobre 2021 della direttrice delle risorse umane che trasmette al ricorrente una serie di CV censurati e impropriamente presentati come corrispondenti all'impegno assunto dal SEAE nell'ambito dell'accordo del 9 febbraio 2021;

annullare l'accordo del 9 febbraio 2021 nella causa T-507/20 per vizio del consenso e mancato rispetto dei suoi termini da parte del SEAE;

annullare, per quanto necessario, la decisione del 29 marzo 2022 del direttore generale delle risorse del SEAE che respinge il reclamo R/618/21 del ricorrente contro la mancata attuazione di una delle clausole essenziali dell'accordo stipulato il 9 febbraio 2021 nella causa T-507/20, che prevedeva che il SEAE trasmettesse al ricorrente «gli elementi relativi alle qualifiche e all'esperienza professionale dei candidati ritenuti dalla commissione di preselezione più rispondenti ai criteri di preselezione per una serie di procedure specificate nell'accordo»;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso contro la decisione sulla domanda di accesso ai documenti, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Il primo motivo riguarda un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di dati personali e nell'interpretazione dei regolamenti 2018/1725 (1) e 1049/2001 (2), uno sviamento di potere e un'interpretazione dell'articolo 6 dell'allegato III dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») incompatibile con le disposizioni di tali regolamenti.

2.

Il secondo motivo attiene all’incompatibilità con l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla violazione dell'articolo 45 del regolamento n. 2018/1725 in quanto la limitazione del diritto di accesso viola i principi di buona amministrazione, il diritto al processo equo, la parità delle armi e il diritto a un ricorso effettivo e impedisce qualsivoglia controllo giurisdizionale sugli atti impugnati.

3.

Il terzo motivo attiene al rigetto dell'argomento del SEAE che si è limitato a fare riferimento al ritiro del reclamo senza rispondere sul merito del reclamo presentato, e alla mancata motivazione del rigetto del reclamo relativo all'illegittimità della restrizione al diritto di accesso.

4.

Il quarto motivo attiene alla cattiva condotta in servizio e alla violazione dello Statuto a causa della parzialità e del conflitto di interessi degli autori delle decisioni impugnate.

A sostegno del ricorso per l'annullamento dell'accordo consensuale e del recesso nella causa T-507/20, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Il primo motivo, invocato a titolo principale, attiene al dolo e alla nullità dell'accordo raggiunto nella causa T-507/20.

2.

Il secondo motivo, proposto in via subordinata, riguarda il mancato rispetto dell'accordo e l’invocazione abusiva dell'autorità di cosa giudicata da parte del SEAE.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


22.8.2022   

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C 318/46


Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Intel Corporation/Commissione

(Causa T-417/22)

(2022/C 318/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corporation Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, J. Williams, Barristers-at-Law, B. Meyring, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

a.

condannare la Commissione al pagamento di un risarcimento pari a EUR 593 177 661,75, corrispondente agli interessi di mora sull’importo principale di EUR 1 060 000 000 al tasso di rifinanziamento della BCE in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui è stata adottata la decisione C(2009) 3726 definitivo della Commissione, del 13 maggio 2009, nel caso COMP/C-3/37.990 — Intel (in prosieguo: la «decisione») (ossia l’1,25 %) maggiorato di 3,5 punti percentuali (o, altrimenti, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà opportuno), per il periodo compreso tra il 13 agosto 2009 (data del pagamento provvisorio dell’ammenda da parte della Intel) e il 25 febbraio 2022 (data del rimborso dell’importo principale dell’ammenda da parte della Commissione), al netto dell’importo degli interessi già pagati alla Intel da parte della Commissione, pari a EUR 38 059 598,52;

b.

condannare la Commissione al pagamento degli interessi sull’importo richiesto al precedente paragrafo (a) per il periodo compreso tra il 25 febbraio 2022 (data del rimborso dell’importo principale dell’ammenda da parte della Commissione) o, in subordine, tra il 28 aprile 2022 (data del primo ricorso della Intel diretto ad ottenere il pagamento degli interessi), o tra il 6 luglio 2022 (data del presente ricorso), o, in ulteriore subordine, tra il giorno in cui sarà pronunciata la sentenza relativa al presente ricorso, e la data di effettivo pagamento, da parte della Commissione, di detto importo in esecuzione di una sentenza che accolga il presente ricorso, al tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali o, altrimenti, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà opportuno;

c.

inoltre, o in subordine:

i.

annullare qualsiasi decisione della Commissione recante diniego del rimborso degli interessi di mora e condannare la Commissione al pagamento di tali interessi negli stessi importi richiesti ai precedenti paragrafi (a) e (b); o

ii.

in subordine, dichiarare illegittima la condotta della Commissione per non aver essa pagato alla Intel gli interessi di mora sull’importo principale di un’ammenda rimborsata in seguito all’annullamento della decisione, e condannare la Commissione al pagamento di tali interessi negli stessi importi richiesti ai precedenti paragrafi (a) e (b);

d.

in ogni caso, condannare la Commissione all’integralità delle spese sostenute dalla Intel nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con ricorso del 28 aprile 2022 nella causa T-236/22 (in prosieguo: il «primo ricorso della Intel per il pagamento degli interessi»), l’Intel ha chiesto il pagamento degli interessi di mora (e degli interessi su tali interessi di mora) derivanti dall’annullamento dell’articolo 2 della decisione, che, secondo la ricorrente, non sono stati pagati dalla Commissione. Ad oggi, quest’ultima non avrebbe ancora versato tali interessi. Tuttavia, essa avrebbe da allora avuto ulteriori contatti con l’Intel in seguito al primo ricorso della Intel per il pagamento degli interessi, offrendo nuove motivazioni a sostegno del proprio rifiuto di effettuare tale pagamento. Con il presente ricorso, proposto a titolo cautelare alla luce dell’incertezza generata dalla corrispondenza della Commissione, l’Intel impugna tale corrispondenza. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

In primo luogo, a norma dell’articolo 268 TFUE in combinato disposto con l’articolo 340, secondo comma, TFUE e l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, la ricorrente chiede il pagamento del risarcimento e degli interessi conseguenti per il danno subìto per effetto del rifiuto della Commissione di pagare alla Intel gli interessi di mora sull’importo principale di un’ammenda rimborsata in seguito all’annullamento, con la sentenza T-286/09 RENV, ECLI:EU:T:2022:19, dell’articolo 2 della decisione C(2009) 3726 definitivo della Commissione, del 13 maggio 2009, nel caso COMP/C-3/37.990 — Intel. A tale riguardo, la ricorrente invoca l’obbligo di adottare le misure necessarie per conformarsi all’annullamento di un’ammenda a norma dell’articolo 266 TFUE, che comprende il pagamento di interessi di mora. La Commissione errerebbe nel sostenere che il termine per proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale inizia a decorrere dalla data del pagamento provvisorio di un’ammenda.

2.

In secondo luogo, inoltre, o in subordine, a norma dell’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento di qualsiasi decisione della Commissione recante diniego del rimborso degli interessi di mora, al tasso menzionato in precedenza, in quanto contraria all’articolo 266 TFUE e recante una data errata a partire dalla quale inizierebbe a decorrere il termine per proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale.

3.

In terzo luogo, in ulteriore subordine, a norma dell’articolo 265 TFUE, nella misura in cui la Commissione non ha adottato una posizione definitiva (malgrado le richieste della ricorrente), la ricorrente chiede di dichiarare illegittima la condotta della Commissione per non aver questa pagato alla Intel i suddetti interessi di mora a norma dell’articolo 266 TFUE, e di condannare la Commissione a pagare tali interessi di mora al tasso menzionato in precedenza.

4.

In via strettamente subordinata, la ricorrente afferma che qualsiasi interpretazione contraria dei regolamenti del 2002, del 2012 e/o del 2018 che escludesse il pagamento degli interessi di mora ai sensi dell’articolo 266 TFUE, come intrepretato dalla CGUE e dal Tribunale, avrebbe come conseguenza di rendere le disposizioni pertinenti contrarie al diritto primario dell’Unione. In tali circostanze, la ricorrente solleva, in subordine, un’eccezione d’illegittimità ai sensi dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 277 TFUE in via subordinata eventuale.


22.8.2022   

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C 318/48


Ricorso proposto il 5 luglio 2022 — HSBC Continental Europe / Commissione

(Causa T-418/22)

(2022/C 318/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HSBC Continental Europe (Parigi, Francia) (rappresentanti: D. Bailey, C. Thomas, Barristers-at-Law, M. Giner Asins e C. Angeli, avvocate)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione al pagamento immediato dell’importo degli interessi di mora di EUR 3 199 935,70; o in subordine, di ogni altro importo calcolato sulla base del periodo e del tasso di interesse che il Tribunale ritenga opportuni;

condannare la Commissione al pagamento degli interessi composti sull’importo degli interessi di mora (o sull’importo indicato nel paragrafo precedente) dal 5 novembre 2019 alla data di pagamento di tale importo, al tasso di mora del 3,5 % (ossia il tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato del 3,5 %, o in subordine, per il periodo ed il tasso di interesse che il Tribunale ritenga opportuni); o, in subordine, condannare la Commissione al pagamento degli interessi composti a decorrere dalla data della domanda della HBCE del 14 marzo 2022 o dalla data del presente ricorso (compresi gli interessi semplici al tasso di mora del 3,5 % dovuti prima di tale momento);

inoltre o in subordine, annullare la decisione di rifiuto della Commissione;

inoltre o in subordine, dichiarare illegittimo il mancato pagamento da parte della Commissione dell’importo degli interessi di mora (o di altri interessi) e dei relativi interessi composti; e

condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese sostenute dalla HBCE nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente ha diritto ad ottenere il pagamento dell’importo degli interessi di mora con ricorso ai sensi del dell’articolo 266, primo comma, TFUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la Commissione era tenuta al pagamento di tale importo al fine di ottemperare alla sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-105/17. A tale riguardo, la HBCE invoca in subordine l’articolo 277 TFUE, nel caso in cui la Commissione cerchi di utilizzare il diritto derivato per giustificare la sua posizione e tale diritto sia interpretato in modo incompatibile con i diritti della HBCE riconosciuti dal Trattato.

2.

Secondo motivo, vertente (in subordine) sul fatto che la ricorrente avrebbe in ogni caso diritto ad esigere l’importo degli interessi di mora con un ricorso ai sensi degli articoli 266, secondo comma, 268 e 340 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sul fondamento della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a causa del mancato pagamento da parte della Commissione degli interessi di mora in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-105/17. A tale riguardo, la HBCE invoca nuovamente, in subordine, l’articolo 277 TFUE, nel caso in cui la Commissione cerchi di utilizzare il diritto derivato per giustificare la sua posizione e tale diritto sia intrepretato in un modo incompatibile con i diritti della HBCE riconosciuti dal Trattato.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente avrebbe diritto al pagamento degli interessi composti in relazione al mancato pagamento da parte della Commissione degli interessi di mora, come indicato nel primo e nel secondo motivo, conformemente al primo e/o al secondo comma dell’articolo 266 TFUE, e ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, con cui si chiede (inoltre o in subordine) l’annullamento ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE del rifiuto della Commissione di versare gli interessi di mora e gli interessi composti, in violazione dell’articolo 266 TFUE.

5.

Quinto motivo, con cui si chiede (in ulteriore subordine) di dichiarare, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, che, non avendo versato alla ricorrente gli interessi di mora e gli interessi composti, la Commissione ha agito illegittimamente, in violazione dell’articolo 266 TFUE.


22.8.2022   

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C 318/49


Ricorso proposto l’11 luglio 2022 — Kalypso Media Group/EUIPO (COMMANDOS)

(Causa T-425/22)

(2022/C 318/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Germania) (rappresentante: Rechtsanwalt T. Boddien)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo COMMANDOS — Domanda di registrazione n. 18 062 634

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/04/2022 nel procedimento R 1864/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.