ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2021/C 252/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2021/C 252/01)
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 29 ottobre 2018 — Procedimento penale nei confronti di X
(Causa C-690/18)
(2021/C 252/02)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris
Imputato nel procedimento principale
X
Con l’intervento di: Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), France Nature Environnement, Générations futures, Greenpeace France, ADR Europe Express, Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), AS e.a.
Con ordinanza del 6 maggio 2021, la Corte (settima sezione) ha dichiarato quanto segue:
1) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «elemento di progetto», ai sensi della disposizione medesima, un programma inserito nella centralina di controllo motore o che agisca su di essa, qualora agisca sul funzionamento del sistema di controllo delle emissioni riducendone l’efficacia. |
2) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento no 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sistema di controllo delle emissioni», ai sensi della disposizione medesima, tanto le tecnologie e la strategia dette «di trattamento a valle dei gas di scarico», volte a ridurre la emissioni a valle, ossia successivamente alla loro formazione, quanto quelle che, al pari del sistema di ricircolo dei gas di scarico, riducono le emissioni a monte, vale a dire al momento della loro formazione. |
3) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento no 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «impianto di manipolazione», ai sensi di detta disposizione, un dispositivo che rilevi tutti i parametri legati allo svolgimento delle procedure di omologazione previste dal regolamento medesimo, al fine di incrementare, nel corso delle procedure stesse, l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni e ottenere così l’omologazione del veicolo, ancorché tale incremento possa essere parimenti garantito, in maniera puntuale, nelle normali condizioni di utilizzazione del veicolo. |
4) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento no 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione che incrementi sistematicamente, nel corso delle procedure di omologazione del veicolo, l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli ai fini del rispetto dei valori limite delle emissioni fissati dal regolamento medesimo ed ottenere, quindi, l’omologazione dei veicoli stessi, non può rientrare nelle deroghe al divieto di utilizzazione degli impianti in questione previsto in tale disposizione, relative alla protezione del motore contro danni o avarie e al funzionamento sicuro del veicolo, ancorché detto impianto contribuisca a prevenire l’invecchiamento del motore. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 29 ottobre 2018 — Procedimento penale nei confronti di Y
(Causa C-691/18)
(2021/C 252/03)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris
Imputato nel procedimento principale
Y
Con l’intervento di: BT, Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), Générations futures, Greenpeace France, CU, Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir)
Con ordinanza del 6 maggio 2021, la Corte (settima sezione) ha dichiarato quanto segue:
1) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «elemento di progetto», ai sensi della disposizione medesima, un programma inserito nella centralina di controllo motore o che agisca su di essa, qualora agisca sul funzionamento del sistema di controllo delle emissioni riducendone l’efficacia. |
2) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento no 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sistema di controllo delle emissioni», ai sensi della disposizione medesima, tanto le tecnologie e la strategia dette «di trattamento a valle dei gas di scarico», volte a ridurre la emissioni a valle, ossia successivamente alla loro formazione, quanto quelle che, al pari del sistema di ricircolo dei gas di scarico, riducono le emissioni a monte, vale a dire al momento della loro formazione. |
3) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento no 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «impianto di manipolazione», ai sensi di detta disposizione, un dispositivo che rilevi tutti i parametri legati allo svolgimento delle procedure di omologazione previste dal regolamento medesimo, al fine di incrementare, nel corso delle procedure stesse, l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni e ottenere così l’omologazione del veicolo, ancorché tale incremento possa essere parimenti garantito, in maniera puntuale, nelle normali condizioni di utilizzazione del veicolo. |
4) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento no 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione che incrementi sistematicamente, nel corso delle procedure di omologazione del veicolo, l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli ai fini del rispetto dei valori limite delle emissioni fissati dal regolamento medesimo ed ottenere, quindi, l’omologazione dei veicoli stessi, non può rientrare nelle deroghe al divieto di utilizzazione degli impianti in questione previsto in tale disposizione, relative alla protezione del motore contro danni o avarie e al funzionamento sicuro del veicolo, ancorché detto impianto contribuisca a prevenire l’invecchiamento o la formazione di incrostazioni del motore. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 29 ottobre 2018 — Procedimento penale nei confronti di Z
(Causa C-692/18)
(2021/C 252/04)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris
Imputato nel procedimento principale
Z
Con l’intervento di: DV, IA, ATPIC, EW e.a., Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL), FX, France Nature Environnement, Générations futures, GY, Greenpeace France, HZ e.a., Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir)
Con ordinanza del 6 maggio 2021, la Corte (settima sezione) ha dichiarato quanto segue:
1) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «elemento di progetto», ai sensi della disposizione medesima, un programma inserito nella centralina di controllo motore o che agisca su di essa, qualora agisca sul funzionamento del sistema di controllo delle emissioni riducendone l’efficacia. |
2) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento no 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sistema di controllo delle emissioni», ai sensi della disposizione medesima, tanto le tecnologie e la strategia dette «di trattamento a valle dei gas di scarico», volte a ridurre la emissioni a valle, ossia successivamente alla loro formazione, quanto quelle che, al pari del sistema di ricircolo dei gas di scarico, riducono le emissioni a monte, vale a dire al momento della loro formazione. |
3) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento no 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «impianto di manipolazione», ai sensi di detta disposizione, un dispositivo che rilevi tutti i parametri legati allo svolgimento delle procedure di omologazione previste dal regolamento medesimo, al fine di incrementare, nel corso delle procedure stesse, l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni e ottenere così l’omologazione del veicolo, ancorché tale incremento possa essere parimenti garantito, in maniera puntuale, nelle normali condizioni di utilizzazione del veicolo. |
4) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento no 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione che incrementi sistematicamente, nel corso delle procedure di omologazione del veicolo, l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli ai fini del rispetto dei valori limite delle emissioni fissati dal regolamento medesimo ed ottenere, quindi, l’omologazione dei veicoli stessi, non può rientrare nelle deroghe al divieto di utilizzazione degli impianti in questione previsto in tale disposizione, relative alla protezione del motore contro danni o avarie e al funzionamento sicuro del veicolo, ancorché detto impianto contribuisca a prevenire l’invecchiamento o la formazione di incrostazioni del motore. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/4 |
Impugnazione proposta il 10 settembre 2020 dalla Comprojecto-Projectos e Construções, Lda. e a. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell'8 luglio 2020, causa T-90/20 REC, Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE e Banco de Portugal
(Causa C-450/20 P)
(2021/C 252/05)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrenti: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (rappresentante: M. Ribeiro, advogado)
Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Banco de Portugal
La Corte di giustizia (Settima Sezione), con ordinanza del 5 maggio 2021, ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) il 6 ottobre 2020 — Banco de Santander S.A. / YC
(Causa C-503/20)
(2021/C 252/06)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria
Parti
Ricorrente: Banco de Santander S.A.
Convenuto: YC
Con ordinanza del 25 marzo 2021, la Corte (Sesta Sezione) ha dichiarato la prima questione manifestamente irricevibile e risponde alla seconda questione dichiarando che la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (1), come modificata dalla direttiva 90/88/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990 (2), e la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (3), devono essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che stabilisce una limitazione del tasso annuo effettivo globale che può essere imposto al consumatore nell’ambito di un contratto di credito al consumo con lo scopo di lottare contro l’usura, purché tale normativa non contravvenga alle norme armonizzate da tali direttive per quanto riguarda, in particolare, gli obblighi di informazione.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/5 |
Impugnazione proposta il 22 ottobre 2020 dalla Hochmann Marketing GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 23 gennaio 2020 nella causa T-807/19, Hochmann Marketing GmbH contro Commissione europea
(Causa C-539/20 P)
(2021/C 252/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hochmann Marketing GmbH (rappresentante: J. Jennings, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 6 maggio 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Ottava Seziona) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e ha disposto che la ricorrente sopporterà le proprie spese.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 17 de Barcelona (Spagna) il 15 dicembre 2020 — Administración General del Estado / Ayuntamiento de Les Cabanyes
(Causa C-679/20)
(2021/C 252/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 17 de Barcelona
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Administración General del Estado
Convenuto: Ayuntamiento de Les Cabanyes
Con ordinanza del 6 maggio 2021, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato di essere manifestamente incompetente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o17 de Barcelona con ordinanza dell’11 dicembre 2020.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/6 |
Impugnazione proposta il 18 gennaio 2021 dalla Tinnus Enterprises LLC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 18 novembre 2020, causa T-574/19, Tinnus Enterprises/EUIPO
(Causa C-29/21 P)
(2021/C 252/09)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (rappresentanti: A. Odle e R. Palijama, advocaten)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 5 maggio 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Tinnus Enterprises LLC a farsi carico delle proprie spese.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/6 |
Impugnazione proposta il 1o febbraio 2021 dalla Embutidos Monells, SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 dicembre 2020, causa T-639/19, Sanchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO — Embutidos Monells (5MS MMMMM)
(Causa C-59/21 P)
(2021/C 252/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Embutidos Monells, SA (rappresentanti: L. Broschat García e L. Polo Flores, abogados)
Altre parti nel procedimento: Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A. U., Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 18 maggio 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha deciso di non ammettere l’impugnazione e ha condannato la Embutidos Monells, SA a sopportare le proprie spese.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/7 |
Impugnazione proposta il 2 febbraio 2021 dalla BSH Hausgeräte GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 2 dicembre 2020, causa T-152/20, BSH Hausgeräte GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-67/21 P)
(2021/C 252/11)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BSH Hausgeräte GmbH (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 12 maggio 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha deciso che la convenuta si faccia carico delle proprie spese.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/7 |
Impugnazione proposta il 15 febbraio 2021 dalla easyCosmetic Swiss GmbH avverso la sentenza del Tribunale (giudice monocratico) del 9 dicembre 2020, causa T-858/19, easyCosmetic Swiss GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-93/21 P)
(2021/C 252/12)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: easyCosmetic Swiss GmbH (rappresentanti: D. Terheggen, Rechtsanwalt, S. E. Sullivan, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH
Con ordinanza del 20 maggio 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona (Spagna) l’11 marzo 2021 — AD e a. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV e DAF Trucks Deutschland GmbH
(Causa C-163/21)
(2021/C 252/13)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona
Parti
Attori: AD e a.
Convenute: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV e DAF Trucks Deutschland GmbH
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (1), debba essere interpretato nel senso che la divulgazione di prove rilevanti si riferisce solo a documenti che rientrano nel controllo del convenuto o di un terzo o se, al contrario, l’articolo 5, paragrafo 1, includa altresì la possibilità di divulgare documenti che la parte cui è rivolta la richiesta di informazioni debba creare ex novo, mediante l’aggregazione o la classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 23 marzo 2021 — Nokia Technologies Oy / Daimler AG
(Causa C-182/21)
(2021/C 252/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Nokia Technologies Oy
Resistente: Daimler AG
Intervenienti a sostegno della resistente: Continental Automotive GmbH, Continental Automotive Hungary Kft., Bury Sp. z.o.o., TomTom Sales B.V., VALEO Telematik und Akustik GmbH (vormals Peiker acustic GmbH), Robert Bosch GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH, TomTom International B.V., Sierra Wireless S.A.
Questioni pregiudiziali
A. |
Se sussista un obbligo di concessione di licenza ai fornitori in via prioritaria.
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B. |
Specificazione dei requisiti desumibili dalla decisione della Corte nella causa Huawei/ZTE (1) (sentenza del 16 luglio 2015, C-170/13):
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(1) C-170/13, EU:C:215:477.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/9 |
Ricorso proposto il 1o aprile 2021– Commissione europea contro Repubblica di Polonia
(Causa C-204/21)
(2021/C 252/15)
Lingua processuale: polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P.J.O. Van Nuffel, K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
Dichiarare che:
— |
avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 55, paragrafo 4, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (legge che disciplina l’ordinamento giudiziario ordinario, Polonia), nonchè l’articolo 26, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafi 2 e 3, ustawy o Sądzie Najwyższym (legge che disciplina la Corte suprema, Polonia), nonché l’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, ustawy o sądach administracyjnych (legge che disciplina gli organi giudiziari amministrativi, Polonia), nella versione modificata con la legge del 20 dicembre 2019 — ustawa o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’ordinamento dell’ordinamento giudiziario ordinario, delle legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi, Polonia; in prosieguo: la «legge di modifica»), nonché l’articolo 8 della legge di modifica, che precludono a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di vigilare a che un giudice rispetti i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge previsti dal diritto dell’Unione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo riguardante l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nonché dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione; |
— |
avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e l’articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge che disciplina la Corte suprema, nella versione modificata con l’apposita legge, nonché l’articolo 10 della legge di modifica, che trasferiscono alla Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici della Corte suprema, Polonia) la competenza esclusiva a decidere sui ricorsi e sulle questioni giuridiche riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione; |
— |
avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sull'ordinamento giudiziario ordinario, e l'articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge che disciplina la Corte suprema, nella versione modificata con l’apposita legge, che consentono di considerare come illecito disciplinare la vigilanza sul rispetto, da parte di un organo giurisdizionale, dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge di un organo giurisdizionale, posti dal diritto dell'Unione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 267 TFUE; |
— |
avendo trasferito la competenza a decidere sulle cause aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento della funzione di giudice e di assistente giudiziario (come l’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei giudici e di assistenti giudiziari o l’autorizzazione al loro arresto, le cause in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale dei giudici della Corte suprema, nonché le cause in materia di pensionamento dei giudici della Corte suprema) alla Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare della Corte suprema, Polonia), la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma TUE; |
— |
avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 88a della legge sull’ordinamento giudiziario ordinario, l’articolo 45, paragrafo 3, della legge che disciplina la Corte suprema e l’articolo 8, paragrafo 2, della legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, nella versione modificata con l’apposita legge, la Repubblica di Polonia ha violato il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla tutela dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 3, e dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1); |
— |
la Repubblica di Polonia va condannata alle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
La Sezione disciplinare della Corte suprema, in considerazione delle circostanze della sua creazione, della sua composizione e delle competenze conferitele, non costituisce un organo giurisdizionale che rispetti i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta. Di conseguenza, il mantenimento della sua competenza a conoscere le cause nei confronti di altri giudici nazionali riguardanti lo status e le condizioni di esercizio della funzione di giudice viola la loro indipendenza e costituisce una violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE.
Le disposizioni della legge di modifica del 20 dicembre 2019, che escludono la possibilità per i giudici nazionali di esaminare se i collegi giudicanti, che decidono sulle cause disciplinate dal diritto dell'Unione europea, soddisfino i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, violano tali disposizioni e il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli organi giurisdizionali nazionali hanno l’obbligo di garantire che le cause riguardanti i diritti di un individuo derivanti dal diritto dell'Unione siano decise da un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. Anche la qualificazione di un tale esame come infrazione disciplinare viola il diritto dell’Unione. Ogni organo giurisdizionale nazionale, in qualità di giudice del diritto dell'Unione, deve poter valutare, d'ufficio o su domanda, se le cause riguardanti il diritto dell'Unione siano decise da un giudice indipendente ai sensi del diritto dell'Unione, senza la minaccia di avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Il conferimento alla Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici della Corte suprema della competenza esclusiva a decidere sulle istanze di ricusazione di un giudice riguardo a una determinata controversia o sulle istanze di determinazione del collegio giudicante competente, basate sull’eccezione di mancata indipendenza o imparzialità di un giudice o di un organo giurisdizionale, impedisce agli altri organi giurisdizionali nazionali di adempiere ai summenzionati doveri e di proporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione di tali requisiti imposti dall’Unione. Invece, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ogni giudice nazionale ha il diritto di proporre una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, mentre gli organi giurisdizionali le cui decisioni non sono impugnabili sono obbligati a farlo, in caso di dubbi sull'interpretazione.
Esigere che ogni giudice fornisca entro 30 giorni dalla sua nomina alla funzione di giudice e pubblicare nel Bollettino d'informazione pubblica, le informazioni sulla sua appartenenza ad un'associazione e sulle funzioni da lui svolte in una fondazione non economica, così come le informazioni sulla sua iscrizione a un partito politico prima della sua nomina alla funzione di giudice, viola il diritto fondamentale del giudice alla protezione della sua vita privata e dei suoi dati personali, nonché le disposizioni del regolamento sulla tutela dei dati personali.
28.6.2021 |
IT |
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C 252/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 31 marzo 2021 — Procedimento penale a carico di V. S.
(Causa C-205/21)
(2021/C 252/16)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Richiedente
Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost
Parte nel procedimento penale principale
V.S.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 10 della direttiva 2016/680 (1) sia efficacemente recepito nella legislazione nazionale — articoli 25, paragrafo 3, e 25a dello Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge sul Ministero dell’Interno) — con il riferimento alla disposizione analoga di cui all’articolo 9 del regolamento 2016/679 (2). |
2) |
Se sia soddisfatto il requisito previsto nell’articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con gli articoli 52, 3 e 8 della Carta, secondo cui una limitazione dell’integrità e della protezione dei dati personali deve essere prevista dalla legge, allorché esistono disposizioni nazionali tra loro contraddittorie in merito alla legittimità di un trattamento di dati genetici e biometrici a fini di registrazione da parte della polizia. |
3) |
Se sia compatibile con l’articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 48 della Carta, una normativa nazionale — l’articolo 68, paragrafo 4, della legge sul Ministero dell’Interno — che prevede l’obbligo per il giudice di ordinare la raccolta coercitiva di dati personali (scatto di fotografie per schedatura, rilevamento dell’impronta digitale e prelievo di campioni per l’elaborazione di un profilo del DNA), se una persona accusata di un reato intenzionale perseguibile d’ufficio si rifiuta di collaborare volontariamente al rilevamento di tali dati personali, senza che il giudice possa valutare se sussiste un fondato motivo di ritenere che tale persona abbia compiuto il reato di cui viene accusata. |
4) |
Se sia compatibile con gli articoli 10, 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/680 una legge nazionale — l’articolo 68, paragrafi da 1 a 3, della legge sul Ministero dell’Interno — che prevede come regola generale lo scatto di fotografie per la schedatura, il rilevamento dell’impronta digitale e il prelievo di campioni per l’elaborazione di un profilo del DNA per tutte le persone accusate di un reato intenzionale perseguibile d’ufficio. |
(1) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).
28.6.2021 |
IT |
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C 252/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 1o aprile 2021 — Autoridade Tributária e Aduaneira / DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA
(Causa C-218/21)
(2021/C 252/17)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Convenuta: DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia conforme al diritto dell’Unione europea, segnatamente, all’allegato IV alla sesta direttiva IVA (1), un’applicazione del punto 2.27, dell’Elenco I allegato al Código IVA (codice IVA), inteso nel senso che esso include la riparazione e la manutenzione di ascensori effettuate dall’impresa menzionata nei fatti sopra esposti e prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’IVA. |
2) |
Se sia conforme al diritto comunitario, segnatamente all’allegato IV alla sesta direttiva IVA, un’applicazione di detta disposizione del Código Civil che tiene anche conto di quanto previsto da altre disposizioni del diritto nazionale — articoli 1207, 204, paragrafi 1, lettera e), e 3, e 1421, paragrafo 2, lettera b), del Código Civil (disposizioni relative alle nozioni di contratto d’opera e di immobile e alla presunzione secondo cui l’ascensore è parte comune dell’edificio in regime di proprietà orizzontale). |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
28.6.2021 |
IT |
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C 252/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 29 marzo 2021 — VX / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-224/21)
(2021/C 252/18)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: VX
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 63 TFUE, tenuto conto dell’articolo 65, paragrafo 1, dello stesso Trattato, debba essere interpretato nel senso che osta ad un regime fiscale di uno Stato membro relativo alle imposte dirette gravanti sul reddito delle persone fisiche, nel quale coesistono, per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti e le plusvalenze immobiliari ottenute con la cessione di beni immobili situati in tale Stato membro, due regimi giuridici in cui, in uno di essi (i) si applica un’aliquota fissa speciale proporzionale del 28 % sulla totalità delle plusvalenze ottenute (Tax base), calcolate secondo le regole generali di calcolo (quantificazione, quantum) di tali redditi e, nell’altro (ii), si applica il regime corrispondente ai residenti, nel quale, una volta calcolata la plusvalenza secondo le stesse regole generali, si tiene conto unicamente (Tax base) della metà di tale reddito (50 %) e si procede — obbligatoriamente — al cumulo (mediante aggiunta, somma) del medesimo (questo 50 % delle plusvalenze) con gli altri redditi ottenuti in tale anno mondialmente dal soggetto passivo, per determinare così l’aliquota applicabile alla totalità dei redditi secondo la tabella generale applicabile ai residenti (in cui le aliquote, progressive per scaglioni, oscillano tra il 14,5 % e il 48 % e possono essere aumentate di un’aliquota massima del 5 % qualora l’importo totale dei redditi superi determinati valori), la quale, nel caso dei non residenti, sarà applicata esclusivamente a tale reddito — vale a dire al 50 % delle plusvalenze immobiliari (mentre, nel caso dei residenti, l’aliquota in tal modo calcolata sarà applicata a tale reddito e agli altri redditi ottenuti nell’anno). Occorre sottolineare che il soggetto passivo non residente deve optare per l’uno o l’altro dei due regimi possibili nella dichiarazione dei redditi che è, in ogni caso, tenuto a presentare nello Stato membro, il Portogallo, sia che scelga di essere tassato secondo il regime generale dei non residenti (rif. in (i) supra), sia che opti per essere assoggettato al regime applicabile ai residenti (rif. in (ii) supra), e in tale dichiarazione deve indicare una di queste due opzioni. L’obbligo di dichiarazione dei non residenti (presentazione della dichiarazione dei redditi, Modello 3) esisteva già prima della modifica legislativa con cui è stata introdotta, nel modello ufficiale di tale dichiarazione, la possibilità di scegliere il regime applicabile ai residenti. Si deve rilevare che il non residente, quando sceglie di essere assoggettato al regime applicabile ai residenti, è tenuto ad indicare (nella stessa dichiarazione) l’importo totale dei suoi redditi ottenuti nell’anno a livello mondiale. (…) |
2. |
Se l’articolo 63 TFUE, tenuto conto dell’articolo 65, paragrafo 1, del medesimo Trattato, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime fiscale di uno Stato membro relativo alle imposte dirette gravanti sul reddito delle persone fisiche, in cui, mentre nel caso (a) dei residenti, la tassazione è effettuata cumulando obbligatoriamente il reddito da plusvalenza, ridotto al 50 % (Tax base), con gli altri redditi ottenuti dal soggetto passivo nello stesso anno a livello mondiale (senza possibilità di opting out), calcolando così il reddito totale annuo del residente, al quale si applicano le aliquote progressive per scaglioni che figurano nella tabella generale (al netto delle detrazioni/oneri personali), nel caso (b) dei non residenti, la tassazione del reddito delle plusvalenze immobiliari è effettuata applicando un’aliquota fissa speciale a tutte le plusvalenze ottenute (Tax base) (previa determinazione del valore di detto reddito secondo le stesse norme applicabili ai residenti). Si deve osservare che, nel caso (a), le aliquote progressive oscillano tra il 14,5 % e il 48 %, con un eventuale aumento dell’aliquota marginale massima di un massimo del 5 %, qualora l’importo totale dei redditi superi determinati valori, mentre, nel caso (b), l’aliquota speciale è del 28 %». |
28.6.2021 |
IT |
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C 252/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 21 aprile 2021 — SIA Piltenes meži / Lauku atbalsta dienests
(Causa C-251/21)
(2021/C 252/19)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti
Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: SIA Piltenes meži
Altra parte nel procedimento in cassazione: Lauku atbalsta dienests
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le compensazioni per le microriserve istituite nelle zone forestali ai fini della realizzazione degli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (2). |
2) |
Se la concessione di una compensazione per le microriserve istituite ai fini della realizzazione degli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sia soggetta alle limitazioni ai pagamenti alle imprese in difficoltà previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (3), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. |
28.6.2021 |
IT |
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C 252/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Okrazhen sad Vidin (Bulgaria) il 23 aprile 2021 — Corporate Commercial Bank AD in Insolvenz / Elit Petrol AD
(Causa C-260/21)
(2021/C 252/20)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Okrazhen sad Vidin
Parti
Ricorrente: Corporate Commercial Bank AD in fallimento
Resistente: Elit Petrol AD
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 63 TFUE, che disciplina la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti debba essere interpretato nel senso che ricomprende la realizzazione di una compensazione con un istituto bancario, nel contesto della quale una società commerciale, che è debitrice di un istituto bancario, adempie alle proprie obbligazioni per mezzo di compensazione con crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della stessa banca. |
2) |
Se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che la modifica delle condizioni per l’efficacia di compensazioni già legalmente effettuate tra una società commerciale e un istituto bancario, dichiarando l’inefficacia delle compensazioni effettuate sulla base di nuove condizioni che si applicano retroattivamente alle compensazioni già effettuate, rappresenti una restrizione ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, laddove tale modifica conduca ad una limitazione della possibilità di adempiere alle obbligazioni nei confronti di altre società, il cui capitale è detenuto da persone di altri Stati membri dell’Unione europea, che siano detentori di azioni o quote di dette società, o da cui detengano prestiti. |
3) |
Se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, che modifica retroattivamente le condizioni relative all’efficacia di compensazioni già effettuate tra una società commerciale ed un istituto bancario, in forza delle quali vengono dichiarate inefficaci le compensazioni effettuate sulla base di nuove condizioni, che vengono applicate retroattivamente alle compensazioni già effettuate. |
4) |
Se l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) nonché gli articoli 26, 27, 114 e 115 TFUE, che disciplinano il mercato interno dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, anche nei casi in cui i rapporti giuridici riguardano solo soggetti della stessa nazionalità, e possono pertanto essere qualificati come relazioni interne dello Stato, in assenza di elementi di connessione transfrontalieri diretti con il mercato interno dell’Unione europea, dette disposizioni non ostano a una normativa nazionale che ha modificato retroattivamente le condizioni per l’efficacia di compensazioni di crediti già legalmente effettuate tra una società commerciale e un istituto bancario in uno Stato membro, dichiarando inefficaci le compensazioni effettuate sulla base di condizioni nuove, che vengono applicate retroattivamente alle compensazioni già effettuate. |
5) |
Se l’articolo 2 in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE nonché l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che consentano l’adozione di una normativa nazionale che modifichi le condizioni di efficacia di compensazioni di crediti nei rapporti con un istituto bancario, conferendo espressamente efficacia retroattiva alle nuove condizioni e dichiarando inefficaci le compensazioni legalmente effettuate in passato, mentre nello Stato membro interessato è aperto un procedimento di insolvenza nei confronti dell’istituto bancario e sono pendenti procedimenti giudiziari intesi a far dichiarare l’inefficacia di compensazioni effettuate nei confronti della banca, per le quali valevano al momento della loro esecuzione altre condizioni giuridiche. |
6) |
Se il principio di certezza del diritto debba essere interpretato come principio generale del diritto dell’Unione nel senso che non osta a una normativa nazionale che modifichi le condizioni di efficacia di compensazioni di crediti nei rapporti con un istituto bancario, conferendo espressamente alle nuove condizioni effetti retroattivi e dichiarando inefficaci le compensazioni effettuate legalmente in passato, mentre nello Stato membro interessato è aperto un procedimento di insolvenza nei confronti dell’istituto bancario e sono pendenti procedimenti giudiziari, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia di compensazioni effettuate nei confronti della banca, per le quali valevano al momento della loro esecuzione altre condizioni giuridiche. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 23 aprile 2021 — A / B
(Causa C-262/21)
(2021/C 252/21)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: A
Resistente: B
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (in prosieguo il «regolamento Bruxelles II bis»), relativo al trasferimento illecito di un minore, debba essere interpretato nel senso che rientri in tale qualificazione la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell’altro genitore, trasferisce il minore dal suo Stato di residenza in un altro Stato membro, che è lo Stato membro competente ai sensi di una decisione di trasferimento adottata da un’autorità in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento Dublino III»). |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 2, punto 11, del regolamento Bruxelles II bis, relativo all’illecito mancato rientro, debba essere interpretato nel senso che rientri in tale qualificazione la situazione in cui un giudice dello Stato di residenza del minore ha annullato la decisione adottata da un’autorità di trasferire l’esame del fascicolo, ma in cui il minore, di cui è stato ordinato il ritorno, non dispone più di un titolo di soggiorno in corso di validità nel suo Stato di residenza, né di un diritto di ingresso o di soggiorno nello Stato in questione. |
3) |
Qualora, tenuto conto della risposta fornita alla prima o alla seconda questione, occorra interpretare il regolamento Bruxelles II bis nel senso che si tratti di un trasferimento illecito o mancato rientro del minore, e pertanto quest’ultimo dovrebbe essere rinviato nel suo Stato di residenza, se l’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980 debba essere interpretato nel senso che osti al ritorno del minore per uno dei seguenti motivi:
|
4) |
Qualora, in considerazione della risposta alla terza questione, fosse possibile interpretare i motivi di rifiuto di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980 nel senso che sussiste un fondato rischio che il ritorno del minore lo esponga a pericoli fisici o psichici o comunque lo ponga in una situazione intollerabile, se l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles II bis, in combinato disposto con la nozione di interesse superiore del minore di cui all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e al regolamento Bruxelles II bis, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui né il minore né la madre dispongono di un titolo di soggiorno in corso di validità nello Stato di residenza del minore, e pertanto non hanno diritto di ingresso o di soggiorno in tale paese, lo Stato di residenza del minore debba adottare misure adeguate per assicurare il soggiorno regolare del minore e della madre in tale Stato membro. Qualora sullo Stato di residenza del minore gravi un tale obbligo, se il principio della fiducia reciproca tra Stati membri debba essere interpretato nel senso che lo Stato che consegna il minore può, in conformità di tale principio, presumere che lo Stato di residenza del minore adempirà a tali obblighi o se l’interesse del minore imponga che le autorità dello Stato di residenza forniscano dettagli sulle misure specifiche che sono state o saranno adottate per la protezione del minore, in modo che lo Stato membro che consegna il minore possa valutare, in particolare, l’adeguatezza di tali misure alla luce degli interessi del minore. |
5) |
Qualora sullo Stato di residenza del minore non gravi l’obbligo, di cui alla quarta questione pregiudiziale, di adottare misure adeguate, se, alla luce dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, l’articolo 20 della Convenzione dell’Aia del 1980 debba essere interpretato, nei casi di cui alla terza questione pregiudiziale, punti da i) a iii), nel senso che esso osti al ritorno del minore in quanto detto ritorno potrebbe essere considerato come contrario, ai sensi di tale disposizione, ai principi fondamentali relativi alla protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. |
(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta domstolen (Svezia) il 23 aprile 2021 — Norra Stockholm Bygg AB / Per Nycander AB
(Causa C-268/21)
(2021/C 252/22)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrente: Norra Stockholm Bygg AB
Convenuta: Per Nycander AB
Altra parte nel procedimento: Entral AB
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati (1) riguardi anche le norme processuali nazionali relative agli obblighi di divulgazione dei dati. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il regolamento generale sulla protezione dei dati implichi che, in sede di adozione di una decisione sulla divulgazione dei dati che comporti il trattamento di dati personali, si debba tenere conto anche degli interessi dei soggetti di cui trattasi. Se il diritto dell'Unione imponga, in tal caso, di precisare le modalità di adozione di tale decisione. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Törvényszék (Ungheria) il 28 aprile 2021 — WD / Agrárminiszter
(Causa C-273/21)
(2021/C 252/23)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Budapest Környéki Törvényszék
Parti
Ricorrente: WD
Convenuto: Agrárminiszter
Questioni pregiudiziali
Se si debba interpretare l’articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento 1307/2013/UE (1) nel senso che un bene immobile, qualificato nel registro immobiliare come aerodromo che ha perso la destinazione agricola, e in cui non ha luogo alcuna attività connessa a un aerodromo, debba essere qualificato come superficie utilizzata prevalentemente per attività agricole se vi è esercitata un’attività agricola di allevamento.
(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/18 |
Impugnazione proposta il 3 maggio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 24 febbraio 2021, causa T-161/18, Braesch e a. / Commissione
(Causa C-284/21 P)
(2021/C 252/24)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e K. Blanck, agenti)
Altre parti nel procedimento: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
pronunciarsi sul ricorso di primo grado e respingere il ricorso in quanto irricevibile; e |
— |
condannare le altre parti nel procedimento alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce un unico motivo di ricorso.
Secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 1, lettera h) del regolamento di procedura relativo agli aiuti di Stato (1) nell’aver qualificato erroneamente i ricorrenti in primo grado come «interessati».
Su tale fondamento, il Tribunale è giunto all’erronea conclusione che i ricorrenti in primo grado erano legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma TFUE contro la decisione C(2017) 4690 final della Commissione, del 4 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47677 (2017/N) che autorizza l’aiuto di Stato compatibile concesso dall’Italia alla Banca Monte dei Paschi di Siena.
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/19 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Commissione europea / Repubblica francese
(Causa C-286/21)
(2021/C 252/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e M. Noll-Ehlers, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
Nella causa in oggetto, la Commissione chiede che la Corte voglia:
— |
constatare, da un lato, che, superando in maniera sistematica e persistente il valore limite giornaliero per il materiale particolato sottile (PM10) dal 1o gennaio 2005 nell’agglomerato e zona di qualità Parigi (FR04A01/FR11ZAG01) e dal 1o gennaio 2005 al 2016 incluso nella zona Martinica/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01), la Repubblica francese ha continuato a venir meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (1), in combinato disposto con l’allegato XI della stessa direttiva; |
— |
dall’altro lato, che la Repubblica francese è venuta meno, in queste due zone dall’11 giugno 2010, agli obblighi e essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con l’allegato XV della stessa, e in particolare all’obbligo di garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile. |
Motivi e principali argomenti
Per quanto riguarda Parigi, il valore limite giornaliero non è stato rispettato, ininterrottamente, dal 2005 fino agli ultimi dati disponibili, vale a dire al 2019. Si constata inoltre che il difetto di conformità riguardante i superamenti del valore giornaliero della zona di Parigi è elevato (essendo il numero di superamenti pari al doppio di quello dei superamenti consentiti) e non migliora dal 2015. Per la zona Martinica, il valore limite giornaliero non è stato rispettato in maniera continua fino al 2016 (ad eccezione del 2008).
Nelle due zone di Parigi e Martinique, i valori limite per il PM10 risultavano superati al momento dalla scadenza del termine di risposta al parere motivato. A quella data, la Francia avrebbe dovuto elaborare e notificare dei piani. L’analisi mostra che la Francia non ha adottato tali piani. Le misure prese (su scala nazionale e regionale) dalla Francia non sono riuscite a garantire che il periodo di superamento fosse il più breve possibile, come richiesto dalla direttiva 2008/50/CE.
Tribunale
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/20 |
Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Sun Stars & Sons/EUIPO — Carpathian Springs (AQUA CARPATICA)
(Causa T-637/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale AQUA CARPATICA - Marchi dell’Unione europea e nazionale tridimensionali anteriori VODAVODA - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 252/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sun Stars & Sons Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: M. Maček e C. Saettel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Carpathian Springs SA (Vatra Dornei, Romania) (rappresentanti: D. Bogdan, G. Bozocea e M. Stănescu, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 agosto 2019 (procedimento R 317/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sun Stars & Sons e la Carpathia.n Springs.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sun Stars & Sons Pte Ltd è condannata alle spese. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/20 |
Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Sun Stars & Sons/EUIPO — Valvis Holding (AC AQUA AC)
(Causa T-638/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale AC AQUA AC - Marchi dell’Unione europea e nazionale tridimensionali anteriori VODAVODA - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 252/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sun Stars & Sons Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: M. Maček e C. Saettel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Valvis Holding SA (Bucarest, Romania) (rappresentanti: D. Bogdan, G. Bozocea e M. Stănescu, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 agosto 2019 (procedimento R 649/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sun Stars & Sons e la Valvis Holding.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Valvis Holding SA è condannata alle spese. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/21 |
Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Metamorfoza / EUIPO — Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS)
(Causa T-70/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MUSEUM OF ILLUSIONS - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore MUSEUM OF ILLUSIONS - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 95 del regolamento 2017/1001»)
(2021/C 252/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Metamorfoza d.o.o. (Zagabria, Croazia) (rappresentante: A. Bijelić, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Tiesios kreivės (Vilnius, Lituania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 (procedimento R 663/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tiesios kreivės e la Metamorfoza
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 dicembre 2019 (procedimento R 663/2019-2) è annullata. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
28.6.2021 |
IT |
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C 252/22 |
Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Tornado Boats International / EUIPO — Haygreen (TORNADO)
(Causa T-167/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo TORNADO - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 252/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tornado Boats International ApS (Lystrup, Danimarca) (rappresentante: M. Hoffgaard Rasmussen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e V. Ruzek, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: David Haygreen (Colwyn Bay, Regno Unito) (rappresentante: R. Harrison, solicitor)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 17 gennaio 2020 (procedimento R 1169/2018-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Haygreen e la Tornado Boats International.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Tornado Boats International ApS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
3) |
Il sig. David Haygreen sopporterà le proprie spese. |
28.6.2021 |
IT |
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C 252/22 |
Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021 — Bavaria Weed / EUIPO (BavariaWeed)
(Causa T-178/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BavariaWeed - Impedimento alla registrazione assoluto - Marchio contrario all’ordine pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»)
(2021/C 252/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bavaria Weed GmbH (Herrsching am Ammersee, Germania) (rappresentante: J. Wolhändler, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 22 gennaio 2020 (procedimento R 1458/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo Bavaria Weed come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Bavaria Weed GmbH è condannata alle spese. |
28.6.2021 |
IT |
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C 252/23 |
Ordinanza del Tribunale dell’8 aprile 2021 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)
(Causa T-274/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Dichiarazione di rinuncia al marchio contestato - Non luogo a statuire»)
(2021/C 252/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Target Ventures Group Ltd (Road Town, Isole Vergini Britanniche) (rappresentanti: T. Dolde e P. Homann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Target Partners GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: A. Klett e C. Mikyska, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2019 (procedimento R 1685/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Target Ventures Group e la Target Partners.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La Target Ventures Group Ltd e la Target Partners GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
28.6.2021 |
IT |
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C 252/23 |
Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2021 — Groupe Canal +/Commissione
(Causa T-358/19) (1)
(«Concorrenza - Intese - Distribuzione televisiva - Decisione che rende vincolanti taluni impegni - Revoca dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»)
(2021/C 252/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Groupe Canal + SA (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: P. Wilhelm, P. Gassenbach e O. de Juvigny, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, C. Urraca Caviedes e L. Wildpanner, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 7 marzo 2019 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40023 — Accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento), che rende giuridicamente vincolanti gli impegni offerti da The Walt Disney Company, The Walt Disney Company Limited, Universal Studios International B.V., Universal Studios Limited and Comcast Corporation, CPT Holdings Inc., Colgems Productions Limited, Sony Corporation, Warner Bros. International Television Distribution Inc., Warner Media LLC, Sky UK Limited e Sky Limited.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica francese. |
3) |
La Commissione europea è condannata alle spese, comprese quelle sostenute da Groupe Canal +, ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento. |
4) |
Groupe Canal +, la Commissione e la Repubblica francese sopporteranno ciascuno le proprie spese relative all’istanza di intervento. |
28.6.2021 |
IT |
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C 252/24 |
Ordinanza del Tribunale del 4 maggio 2021 — Asoliva e Anierac/Commissione
(Causa T-822/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - Agricoltura - Classificazione in una delle tre categorie di olio d’oliva vergine - Misure d’esecuzione - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)
(2021/C 252/33)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) (Madrid, Spagna), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) (Madrid) (rappresentante: V. Rodríguez Fuentes, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, F. Castilla Contreras e M. Morales Puerta, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU 2019, L 250, pag. 14)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) e Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) sono condannate alle spese. |
28.6.2021 |
IT |
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C 252/25 |
Ordinanza del Tribunale del 26 aprile 2021 — Jouvin/Commissione
(Cause T-472/20 e T-472/20 AJ II) (1)
(«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Intese - Mercato della raccolta, del monitoraggio e della distribuzione dei pacchi - Decisione di rigetto di una denuncia - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto - Domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata successivamente alla presentazione di un ricorso»)
(2021/C 252/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Frédéric Jouvin (Clichy, Francia) (rappresentante: L. Bôle-Richard, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Ernst, A. Keidel e A. Boitos, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 3503 final della Commissione, del 28 maggio 2020, recante rigetto della denuncia presentata dal ricorrente riguardante presunte infrazioni all’articolo 101 TFUE.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto. |
2) |
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. |
3) |
Il sig. Frédéric Jouvin è condannato alle spese. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/25 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 maggio 2021 — Ovsyannikov / Consiglio
(Causa T-714/20 R)
(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza»)
(2021/C 252/35)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. Iriarte Ángel e E. Delage González, avvocati)
Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile e P. Mahnič, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014 , concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), della decisione (PESC) 2017/2163 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2017, L 304, pag. 51), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2017, L 304, pag. 3), della decisione (PESC) 2020/399 del Consiglio, del 13 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2020, L 78, pag. 44), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/398 del Consiglio del 13 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2020, L 78, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2020, L 298, pag. 23), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2020, L 298, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/1368 del Consiglio, del 1o ottobre 2020, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2020, L 318, pag. 5), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1367 del Consiglio, del 1o ottobre 2020, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2020, L 318, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/26 |
Ricorso proposto il 25 marzo 2021 — McCord / Commissione
(Causa T-161/21)
(2021/C 252/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Raymond Irvine McCord (Belfast, Regno Unito) (rappresentante: C. O’Hare, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in forza dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, annullare la decisione e/o il progetto di regolamento del 29 gennaio 2021 della Commissione europea di attivare l’articolo 16 del Protocollo sull’Irlanda del Nord dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 2019, 384 I, pag. 1) («L’accordo di recesso»); |
— |
in forza dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, annullare la decisione della Commissione europea di non avere una politica pubblicata o un provvedimento secondo il quale la Commissione europea elabora e pubblica una politica sulle circostanze in presenza delle quali la Commissione attiverà l’articolo 16 del Protocollo sull’Irlanda del Nord; |
— |
in forza dell’articolo 265 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dichiarare che la Commissione europea ha omesso di agire al fine di avere una politica pubblicata o un provvedimento secondo il quale la Commissione europea elabora e pubblica una politica sulle circostanze in presenza delle quali la Commissione attiverà l’articolo 16 del Protocollo sull’Irlanda del Nord; |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso, incluse tutte le spese legali di preparazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce che la decisione e/o il progetto di regolamento di invocare da parte della Commissione europea l’articolo 16 del Protocollo sull’Irlanda del Nord dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), era sproporzionata e illegittima. Egli asserisce inoltre che la Commissione deve pubblicare la propria politica in relazione all’attivazione dell’articolo 16 del Protocollo sull’Irlanda del Nord dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica in futuro.
(1) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 2019, 384 I, pag. 1).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/27 |
Ricorso proposto il 28 aprile 2021 — Illumina / Commissione
(Causa T-227/21)
(2021/C 252/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, QC, e P. Chappatte, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 19 aprile 2021, (caso COMP/M.10188), in forza dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), con la quale essa ha accettato la richiesta di rinvio del 9 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni presentata dall’Autorité de la concurrence (autorità garante della concorrenza, Francia) e si è dichiarata competente a esaminare la concentrazione di Illumina, Inc. e GRAIL, Inc., conformemente al regolamento sulle concentrazioni; |
— |
annullare le altre cinque decisioni adottate dalla Commissione nei confronti dei Paesi Bassi, del Belgio, della Grecia, dell’Islanda e della Norvegia che consentono loro di unirsi alla richiesta di rinvio; |
— |
annullare la richiesta di rinvio; |
— |
se e nei limiti in cui si renda necessario, annullare la decisione della Commissione dell’11 marzo 2021, con la quale Illumina è stata informata che la Commissione aveva ricevuto una richiesta di rinvio e che ha comportato sul piano giuridico, conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento sulle concentrazioni, il divieto per Illumina di realizzare la concentrazione in forza dell’articolo 7 del regolamento sulle concentrazioni; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di esaminare la concentrazione esulerebbe dalla sua competenza. In particolare, la decisione:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di esaminare la concentrazione sarebbe invalida, poiché la richiesta di rinvio presentata dall’autorità garante della concorrenza francese sarebbe stata tardiva e/o la decisione pregiudicherebbe la certezza del diritto e la buona amministrazione, per via dei ritardi della Commissione. In particolare:
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il cambio di politica nella decisione della Commissione di esaminare la concentrazione pregiudicherebbe il legittimo affidamento di Illumina e la certezza del diritto, poiché la commissaria Vestager, l’11 settembre 2020, aveva reso una dichiarazione precisa e incondizionata secondo cui ci sarebbe stato un cambio di politica della Commissione in relazione ai casi di cui all’articolo 22 in seguito alla pubblicazione di nuovi orientamenti. Del resto, la lettera di invito era stata inviata prima della pubblicazione dei nuovi orientamenti, in un momento in cui la politica dichiarata della Commissione era di scoraggiare le richieste di rinvio da parte degli Stati membri che non avevano competenza in forza della loro legislazione nazionale. La Commissione, pertanto, avrebbe perseguito la sua nuova politica prima di pubblicare i nuovi orientamenti sull’articolo 22, così pregiudicando il legittimo affidamento di Illumina e la certezza del diritto. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di fatto e di valutazione che comprometterebbero la base della decisione della Commissione di esaminare la concentrazione. In particolare:
|
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/29 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Fidelity National Information Services/EUIPO — IFIS (FIS)
(Causa T-237/21)
(2021/C 252/38)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fidelity National Information Services, Inc. (Jacksonville, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: P. Wilhelm, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Banca IFIS SpA (Mestre, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «FIS» — Domanda di registrazione n. 13 232 236
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 febbraio 2021 nel procedimento R 1460/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/29 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2021 — Varabei/Consiglio
(Causa T-245/21)
(2021/C 252/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mikalai Mikalevich Varabei (Novopolotsk, Bielorussia) (rappresentanti: G. Kremslehner, H. Kühnert, avvocati, e M. Lester, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare con effetto immediato la decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (2). |
— |
condannare il Consiglio a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su manifesti errori di valutazione. Il ricorrente adduce che il Consiglio non ha fornito alcuna spiegazione su come gli interessi d’affari del ricorrente dimostrino che il ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostiene. Al contrario, gli interessi del ricorrente nei settori petrolifero, del transito di carbone e bancario non sono di tipo o di portata tali da indicare che il ricorrente sostenga tale regime o ne tragga in alcun modo vantaggio.
Inoltre, il ricorrente sostiene che l’inserimento del suo nome nell’elenco non può basarsi sul fatto che egli sia il coproprietario del gruppo Bremino. Quest’ultimo non ha beneficiato di alcuna agevolazione fiscale selettiva o di altre forme di sostegno da parte dell’amministrazione bielorussa.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/30 |
Ricorso proposto il 7 maggio 2021 — Fibrecycle/EUIPO (BACK-2-NATURE)
(Causa T-248/21)
(2021/C 252/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fibrecycle Pty Ltd (Helensvale, Australia) (rappresentante: T. Stein, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «BACK-2-NATURE» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 485 655
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 marzo 2021 nel procedimento R 1699/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/31 |
Ricorso proposto l’11 maggio 2021 — Aquino / Parlamento
(Causa T-253/21)
(2021/C 252/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roberto Aquino (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato |
di conseguenza,
— |
annullare la decisione del 7 luglio 2020 con la quale il direttore generale della direzione generale del personale ha annullato l'elezione del presidente del comitato del personale e ha deciso di procedere nuovamente a tale elezione; |
— |
annullare la riunione costitutiva del 14 settembre 2020 e le elezioni ivi tenute e, in particolare, l'elezione di un presidente del comitato del personale; |
— |
annullare la decisione del 5 febbraio 2021 che respinge il reclamo presentato dal ricorrente il 6 ottobre 2020; |
— |
condannare il convenuto a risarcire il danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 2 000; |
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto del suo dovere di assicurare che i suoi funzionari e i loro eletti possano nominare i loro rappresentanti liberamente e secondo le regole stabilite. Il ricorrente fa anche valere la violazione dell'articolo 4 del regolamento interno del comitato del personale e del dovere di diligenza. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/31 |
Ricorso proposto il 10 maggio 2021 — Armadora Parleros / Commissione
(Causa T-254/21)
(2021/C 252/42)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Armadora Parleros, SL (Santa Eugenia de Ribeira, Spagna) (rappresentante: J. Navas Marqués, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che la Commissione europea ha violato per omissione l’articolo 118 del regolamento 1224/2009 che disciplina la politica comune della pesca, poiché non ha proceduto a un controllo e a una supervisione adeguati della corretta applicazione di tale normativa da parte del Regno di Spagna, circostanza che può costituire un atto arrecante pregiudizio alla ricorrente ARMADORA PARLEROS, S.L.; |
— |
dichiarare che tale violazione della Commissione ha causato un danno alla ricorrente ARMADORA PARLEROS, S.L., consistente nella perdita del lucro cessante per la pesca di sgombro e di merluzzo nel periodo dal 2006 al 2020; |
— |
condannare la Commissione europea a versare alla società commerciale ARMADORA PARLEROS, S.L. l’importo di NOVE MILIONI OTTOCENTOTTANTUNOMILA QUATTROCENTOTRENTAQUATTRO EURO E SESSANTUN CENTESIMI (9 881 434,61 €) a titolo di risarcimento del danno, maggiorato degli interessi calcolati secondo le aliquote legali, e di capitalizzazione di detti interessi; |
— |
condannare la Commissione europea alla totalità delle spese originate dal giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico.
La ricorrente denuncia infatti il comportamento illegittimo della Commissione europea, in particolare per quanto concerne l’omissione del suo dovere di vigilanza e controllo nei confronti del Regno di Spagna riguardo all’effettiva applicazione della politica comune della pesca (PCP), e in concreto del regolamento n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU 1993, L 261, pag. 1), e del regolamento n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo [unionale] per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU 2009, L 343, pag. 1). Si fa particolare riferimento, a tal proposito, alla «mancata verifica della potenza dei motori delle navi da traino operanti nelle acque cantabriche e nordoccidentali».
Come conseguenza di questa inadempienza, la ricorrente ha subito un pregiudizio tra gli anni 2006 e 2020 dovuto all’impossibilità di fare uso della nave da traino «Vianto Tercero» che, a causa di un’applicazione erronea della PCP, dovette essere demolita e, di conseguenza, divenne totalmente inutilizzata. Tutto ciò ha causato un pregiudizio economico alla società ARMADORA PARLEROS S.L.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/32 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2021 — Basaglia/Commissione
(Causa T-257/21)
(2021/C 252/43)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Giorgio Basaglia (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Balossi, F. Fimmanò e G. Borriello, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Commissione europea al risarcimento del danno patito dall’Ing. Giorgio Basaglia per le causali di cui in narrativa, a titolo di danno per responsabilità extracontrattuale, per un ammontare non inferiore e complessivi Euro 5 013 328,64.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente invoca un motivo ed un capitolo dedicato alla quantificazione del danno subito.
Sulla responsabilità extracontrattuale nel caso di specie il ricorrente osserva che:
— |
con la sentenza del 23 settembre 2020 (causa T-727/19, Basaglia/Commissione) il Tribunale aveva disposto l’annullamento della decisione resa dalla Commissione europea di rigetto della richiesta di accesso alla documentazione presentata dall’esponente; |
— |
questa sentenza, in particolare, ha confermato l’illegittimità della condotta della Commissione allorché aveva unilateralmente compresso il diritto dell’esponente ad accedere alla documentazione richiesta; |
— |
dalla suddetta condotta illegittima è derivato un evidente danno, sia nei procedimenti penali pendenti nei confronti dell’esponente, sia nel giudizio erariale avanti alla Corte dei Conti — giacché in tutti e tre i procedimenti non era stato possibile per il ricorrente dispiegare compiutamente le proprie difese; e che |
— |
fra la condotta indebita ed il danno lamentato sussiste chiaro nesso causale. |
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/33 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2021 — Neolith Distribution/EUIPO (Rappresentazione di un motivo ornamentale)
(Causa T-259/21)
(2021/C 252/44)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Neolith Distribution, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di un motivo ornamentale) — Domanda di registrazione n. 18 162 188
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 marzo 2021 nel procedimento R 2155/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
pronunciare una decisione che ingiunga all’EUIPO di accettare, a norma di legge, la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo n. 18 162 188 per tutti i prodotti della classe 19 designati dalla domanda di marchio; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO e dinanzi al Tribunale. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/34 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2021 — Ryanair / Commissione
(Causa T-268/21)
(2021/C 252/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 22 dicembre 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.59029 — Italia — COVID-19 — Compensation scheme for carriers having an Italian operating licence (1); e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato disposizioni specifiche del TFUE e i principi generali del diritto dell’Unione sui quali poggia la liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione sin dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso (ossia, il divieto di discriminazione, la libera prestazione di servizi — applicata al trasporto aereo mediante il regolamento 1008/2008 (2) — e la libertà di stabilimento). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto rispetto al danno causato dalla crisi della COVID-19. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante l’esistenza di gravi difficoltà e avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente. |
4. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione. |
(1) GU 2021, C 77, pagg 6 e 7.
(2) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008, L 293, pagg. da 3 a 20).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/34 |
Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Anastasiou / Commissione e BCE
(Causa T-149/14) (1)
(2021/C 252/46)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Prima Sezione ampliata ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/35 |
Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Pavlides / Commissione e BCE
(Causa T-150/14) (1)
(2021/C 252/47)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ampliata ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/35 |
Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Vassiliou / Commissione e BCE
(Causa T-151/14) (1)
(2021/C 252/48)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/35 |
Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Medilab / Commissione e BCE
(Causa T-152/14) (1)
(2021/C 252/49)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/35 |
Ordinanza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Tsilikas / Commissione
(Causa T-514/16) (1)
(2021/C 252/50)
Lingua processuale: il francese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 388 del 3.11.2014 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-74/14 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/36 |
Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2021 — Tsilikas / Commissione
(Causa T-534/16) (1)
(2021/C 252/51)
Lingua processuale: il francese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 89 del 16.3.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-11/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/36 |
Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2021 — Aycinena e a. / Commissione
(Causa T-537/16) (1)
(2021/C 252/52)
Lingua processuale: il francese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 89 del 16.3.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-14/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/36 |
Ordinanza del Tribunale del 27 aprile 2021 — Guillen Lazo / Parlamento
(Causa T-541/16) (1)
(2021/C 252/53)
Lingua processuale: il francese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 127 del 20.4.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-22/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/36 |
Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2021 — Miranda Garcia / Corte di Giustizia dell'Unione europea
(Causa T-547/16) (1)
(2021/C 252/54)
Lingua processuale: il francese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 190 dell’8.6.2015 (causa inizialmente iscritta nel ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-53/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/37 |
Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2021 — APG Intercon e a. / Consiglio e a.
(Causa T-147/18) (1)
(2021/C 252/55)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/37 |
Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Scordis, Papapetrou & Co e a. / Consiglio e a.
(Causa T-179/18) (1)
(2021/C 252/56)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/37 |
Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Papaconstantinou e a. / Consiglio e a.
(Causa T-188/18) (1)
(2021/C 252/57)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/37 |
Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Vital Capital Investments e a. / Consiglio e a.
(Causa T-196/18) (1)
(2021/C 252/58)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/38 |
Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2021 — JV Voscf e a. / Consiglio e a.
(Causa T-197/18) (1)
(2021/C 252/59)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/38 |
Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Nessim Daoud e a. / Consiglio e a.
(Causa T-208/18) (1)
(2021/C 252/60)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/38 |
Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2021 — Compass Overseas Holdings e a. / Commissione
(Causa T-702/19) (1)
(2021/C 252/61)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/38 |
Ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2021 — Applia / Commissione
(Causa T-139/20) (1)
(2021/C 252/62)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/39 |
Ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2021 — Applia / Commissione
(Causa T-140/20) (1)
(2021/C 252/63)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/39 |
Ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2021 — Applia / Commissione
(Causa T-141/20) (1)
(2021/C 252/64)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/39 |
Ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2021 — Applia / Commissione
(Causa T-142/20) (1)
(2021/C 252/65)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/39 |
Ordinanza del Tribunale del 11 maggio 2021 — Da Silva Carreira / Commissione
(Causa T-260/20) (1)
(2021/C 252/66)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
28.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/39 |
Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2021 — Precisis/EUIPO — Easee (EASEE)
(Causa T-66/21) (1)
(2021/C 252/67)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.