ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 138

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
19 aprile 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 138/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 138/02

Causa C-95/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Dogane / Silcompa SpA (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 76/308/CEE – Articoli 6 e 8, nonché articolo 12, paragrafi da 1 a 3 – Assistenza reciproca in materia di recupero di taluni crediti – Accisa esigibile in due Stati membri per le medesime operazioni – Direttiva 92/12/CE – Articoli 6 e 20 – Immissione in consumo di prodotti – Falsificazione del documento amministrativo di accompagnamento – Irregolarità o infrazione commessa nel corso della circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo del tributo – Svincolo irregolare di prodotti da un regime sospensivo – Duplicazione della pretesa impositiva relativa ai diritti di accisa – Controllo effettuato dai giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita – Rifiuto della richiesta di assistenza presentata dalle autorità competenti di un altro Stato membro – Presupposti)

2

2021/C 138/03

Causa C-389/19 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 — Commissione europea / Regno di Svezia, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Parlamento europeo, Agenzia europea per le sostanze chimiche [Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Decisione della Commissione europea che autorizza taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso, sostanze queste elencate nell’allegato XIV a detto regolamento – Sostanze estremamente preoccupanti – Presupposti per l’autorizzazione – Esame dell’indisponibilità di alternative]

3

2021/C 138/04

Causa C-403/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Générale SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics (Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposte sulle società – Convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione – Imposizione dei dividendi distribuiti da una società non residente già sottoposta a un prelievo in un altro Stato membro – Massimale del credito d’imposta imputato – Doppia imposizione giuridica)

4

2021/C 138/05

Causa C-604/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Gmina Wrocław / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 13, paragrafo 1 – Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Nozione di cessione di beni – Conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà per effetto di legge – Comune che riscuote i canoni per la conversione – Nozione di indennità – Nozione di soggetto passivo che agisce in quanto tale – Eccezione – Enti di diritto pubblico che compiono attività od operazioni in quanto pubbliche autorità)

4

2021/C 138/06

Causa C-615/19 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 — John Dalli / Commissione europea [Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Comportamenti asseritamente illegittimi della Commissione europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Cessazione dalle funzioni di un membro della Commissione – Regole procedurali che disciplinano l’indagine dell’OLAF – Apertura di un’inchiesta – Diritto di essere ascoltato – Comitato di vigilanza dell’OLAF – Presunzione d’innocenza – Valutazione del danno fatto valere]

5

2021/C 138/07

Causa C-658/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021 — Commissione europea / Regno di Spagna [Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2016/680 – Trattamento dei dati personali – Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna a pagare una somma forfettaria e una penalità]

6

2021/C 138/08

Causa C-673/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T [Rinvio pregiudiziale – Asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Articoli 3, 4, 6 e 15 – Rifugiato il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare – Trattenimento ai fini del trasferimento verso un altro Stato membro – Status di rifugiato in quest’altro Stato membro – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Mancanza di una decisione di rimpatrio – Applicabilità della direttiva 2008/115]

7

2021/C 138/09

Causa C-689/19 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 febbraio 2021 — VodafoneZiggo Group BV / Commissione europea (Impugnazione – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE – Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche – Articolo 7, paragrafi 3 e 7 – Progetto di misura reso accessibile dall’autorità nazionale di regolamentazione – Mercato della fornitura all’ingrosso di accesso fisso ai Paesi Bassi – Significativo potere di mercato congiunto – Osservazioni della Commissione europea comunicate all’autorità nazionale di regolamentazione – Obbligo dell’autorità nazionale di regolamentazione di tenerne la massima considerazione – Portata – Articolo 263 TFUE – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atto impugnabile – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

7

2021/C 138/10

Causa C-712/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Novo Banco SA / Junta de Andalucía [Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Fiscalità – Imposta che grava sui depositi di clienti detenuti dagli istituti di credito – Detrazioni fiscali concesse unicamente agli istituti aventi la loro sede sociale o loro agenzie nel territorio della comunità autonoma dell’Andalusia – Detrazioni fiscali concesse unicamente per investimenti relativi a progetti realizzati in tale comunità autonoma – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Divieto di riscuotere altre imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari – Nozione di imposta sul volume d’affari – Caratteristiche essenziali dell’IVA – Insussistenza]

8

2021/C 138/11

Causa C-772/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Bartosch Airport Supply Services GmbH / Zollamt Wien (Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci tariffarie 8701 e 8705 – Interpretazione – Trattore per aeromobili)

9

2021/C 138/12

Causa C-804/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — BU / Markt24 GmbH [Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Disposizioni della sezione 5 del capo II – Applicabilità – Contratto concluso in uno Stato membro per un posto di lavoro presso una società stabilita in un altro Stato membro – Assenza di prestazione di lavoro durante tutta la durata del contratto – Esclusione dell’applicazione delle norme nazionali sulla competenza – Articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i) – Nozione di luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività – Contratto di lavoro – Luogo di esecuzione del contratto – Obblighi del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro]

10

2021/C 138/13

Causa C-857/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Slovak Telekom a.s. / Protimonopolný úrad Slovenskej republiky [Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Ripartizione delle competenze tra la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 11, paragrafo 6 – Esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dalla loro competenza – Principio del ne bis in idem – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

11

2021/C 138/14

Causa C-940/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Les Chirurgiens-Dentistes de France e a. / Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre (Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 4 septies, paragrafo 6 – Normativa nazionale – Possibilità autorizzata di un accesso parziale ad una delle professioni che rientrano nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali)

12

2021/C 138/15

Causa C-129/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — XI / Caisse pour l’avenir des enfants (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale – Normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione di occupazione di un impiego e all’iscrizione obbligatoria a tale titolo del lavoratore al regime previdenziale pertinente alla data della nascita del figlio)

12

2021/C 138/16

Causa C-108/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) Krakvet sp. z o.o. sp.k. / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 33 – Determinazione del luogo delle operazioni imponibili – Cessione di beni con trasporto – Cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto – Vendita mediante un sito Internet – Contratto di trasporto dei beni stipulato dall’acquirente con una società suggerita dal fornitore]

13

2021/C 138/17

Causa C-706/19 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 gennaio 2021 — CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. / Commissione europea (Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Impugnazione diretta contro punti della motivazione – Impugnazione manifestamente irricevibile)

14

2021/C 138/18

Causa C-769/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di UC, TD (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto delle persone indagate o imputate di essere informate dei loro diritti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Trattazione di una causa entro un termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede la conclusione del procedimento giudiziario in caso di vizi di forma dell’atto d’accusa rilevati dal giudice – Restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d’accusa – Ammissibilità)

14

2021/C 138/19

Causa C-892/19 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 — Camelia Manéa / Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo del contratto – Revoca della decisione e adozione di una nuova decisione di non rinnovo con effetto dalla data della prima decisione – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

15

2021/C 138/20

Causa C-105/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles — Belgio) — UF / Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Decisione di rinvio – Mancanza di precisazioni per quanto riguarda le ragioni a sostegno della necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della definizione della controversia nel procedimento principale – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)

16

2021/C 138/21

Causa C-455/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 23 settembre 2020 — Ts.M.Ts., T.M.M.

16

2021/C 138/22

Causa C-676/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spagna) l’11 dicembre 2020 — ASADE — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio / Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

16

2021/C 138/23

Causa C-3/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 4 gennaio 2021 — FS / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

18

2021/C 138/24

Causa C-22/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 14 gennaio 2021 — SRS, AA / Minister for Justice and Equality

18

2021/C 138/25

Causa C-71/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 4 febbraio 2021 — Procedimento penale a carico di KT

19

2021/C 138/26

Causa C-72/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 4 febbraio 2021 — SIA PRODEX / Valsts ieņēmumu dienests

20

2021/C 138/27

Causa C-78/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 1o febbraio 2021 — AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

20

2021/C 138/28

Causa C-92/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège (Belgio) il 15 febbraio 2021 — VW / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

21

2021/C 138/29

Causa C-96/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Bremen (Germania) il 16 febbraio 2021 — DM / CTS Eventim AG & Co. KGaA

22

2021/C 138/30

Causa C-121/21: Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

23

2021/C 138/31

Causa C-156/21: Ricorso proposto l’11 marzo 2021 — Ungheria / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

24

2021/C 138/32

Causa C-157/21: Ricorso proposto l’11 marzo 2021 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

26

2021/C 138/33

Causa C-761/19: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte dell'11 gennaio 2021 — Commissione europea / Ungheria

28

2021/C 138/34

Causa C-865/19: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 30 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Rennes — Francia) — Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue / OG

28

2021/C 138/35

Causa C-38/20: Ordinanza del presidente della Corte del 27 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla — Spagna) — ZP / Delegación del Gobierno en Melilla

28

2021/C 138/36

Causa C-227/20: Ordinanza del presidente della Corte del 18 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana

29

2021/C 138/37

Causa C-335/20: Ordinanza del presidente della Corte del 22 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail du Brabant wallon — Belgio) — PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

29

2021/C 138/38

Causa C-407/20: Ordinanza del presidente della Corte del 25 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Österreichische Apothekerkammer / HA

29

2021/C 138/39

Causa C-512/20: Ordinanza del presidente della Corte del 22 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — P / Swiss International Air Lines AG

29

 

Tribunale

2021/C 138/40

Causa T-238/20: Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2021 — Ryanair / Commissione (Aiuti di Stato – Mercato del trasporto aereo in Svezia, dalla Svezia e verso la Svezia – Garanzie sui prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Proporzionalità – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità svedesi – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Ratio legis – Obbligo di motivazione)

30

2021/C 138/41

Causa T-259/20: Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2021 — Ryanair / Commissione (Aiuti di Stato – Mercato francese del trasporto aereo – Moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità francesi – Proporzionalità – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Obbligo di motivazione)

31

2021/C 138/42

Causa T-19/20: Ordinanza del Tribunale del 12 febbraio 2021 — sprd.net/EUIPO — Shirtlabor (I love) [Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo I love – Impedimento alla registrazione assoluto – Mancanza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Marchio costituito da uno slogan pubblicitario – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Inapplicabilità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Ricevibilità di elementi di prova – Articolo 97, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Imparzialità – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato]

31

2021/C 138/43

Causa T-92/20: Ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio 2021 — Fryč/Commissione (Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato – Regolamenti di esenzione per categoria – Programma di aiuti concessi dalle autorità ceche a favore di talune imprese – Decisione della Commissione che approva detto programma – Ricorso di annullamento respinto in quanto tardivo – Danno asseritamente causato dagli atti della Commissione e degli organi giurisdizionali dell’Unione – Prescrizione – Ricorso in parte manifestamente irricevibile – Nesso causale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto)

32

2021/C 138/44

Causa T-176/20: Ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio 2021 — Sam McKnight/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione dell’oggetto della controversia – Non luogo a statuire)

33

2021/C 138/45

Causa T-230/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 febbraio 2021 — PNB Banka / BCE (Procedimento sommario – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

33

2021/C 138/46

Causa T-748/20: Ricorso proposto il 19 dicembre 2020 — Commissione / CEVA e a.

34

2021/C 138/47

Causa T-53/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — EVH/Commissione

35

2021/C 138/48

Causa T-55/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — Stadtwerke Leipzig/Commissione

37

2021/C 138/49

Causa T-56/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — TEAG/Commissione

37

2021/C 138/50

Causa T-58/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — GWS Stadtwerke Hameln/Commissione

38

2021/C 138/51

Causa T-59/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — eins energie in sachsen/Commissione

38

2021/C 138/52

Causa T-60/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — Naturstrom/Commissione

39

2021/C 138/53

Causa T-61/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — EnergieVerbund Dresden/Commissione

40

2021/C 138/54

Causa T-62/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — GGEW/Commissione

40

2021/C 138/55

Causa T-63/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione

41

2021/C 138/56

Causa T-64/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — Mainova/Commissione

42

2021/C 138/57

Causa T-65/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — enercity/Commissione

42

2021/C 138/58

Causa T-68/21: Ricorso proposto il 28 gennaio 2021 — QA / Commissione

43

2021/C 138/59

Causa T-73/21: Ricorso proposto il 4 febbraio 2021 — PIC CO/EUIPO — Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

44

2021/C 138/60

Causa T-77/21: Ricorso proposto il 4 febbraio 2021 — QC / Commissione

44

2021/C 138/61

Causa T-88/21: Ricorso proposto il 12 febbraio 2021 — Paesen / SEAE

45

2021/C 138/62

Causa T-93/21: Ricorso proposto il 13 febbraio 2021 — Creaticon/EUIPO — Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)

46

2021/C 138/63

Causa T-95/21: Ricorso proposto il 15 febbraio 2021 — Portogallo / Commissione

47

2021/C 138/64

Causa T-99/21: Ricorso proposto il 17 febbraio 2021 — Construcciones Electromecanicas Sabero/EUIPO — Magdalenas de las Heras (Heras Bareche)

48

2021/C 138/65

Causa T-111/21: Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Ryanair / Commissione

49

2021/C 138/66

Causa T-121/21: Ricorso proposto il 25 febbraio 2021 — Suez / Commissione

49

2021/C 138/67

Causa T-122/21: Ricorso proposto il 25 febbraio 2021 — QI / Commissione

50

2021/C 138/68

Causa T-124/21: Ricorso proposto il 25 febbraio 2021 — Mariani e a. / Parlamento

51

2021/C 138/69

Causa T-549/18: Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Hexal / EMA

52

2021/C 138/70

Causa T-511/19: Ordinanza del Tribunale del 12 febbraio 2021 — Staciwa / Commissione

52

2021/C 138/71

Causa T-188/20: Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Close e Cegelec / Parlamento

53

2021/C 138/72

Causa T-507/20: Ordinanza del Tribunale del 12 febbraio 2021 — Colombani / SEAE

53


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 138/01)

Ultima pubblicazione

GU C 128 del 12.4.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 110 del 29.3.2021

GU C 98 del 22.3.2021

GU C 88 del 15.3.2021

GU C 79 dell’8.3.2021

GU C 72 dell’1.3.2021

GU C 62 del 22.2.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Dogane / Silcompa SpA

(Causa C-95/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 76/308/CEE - Articoli 6 e 8, nonché articolo 12, paragrafi da 1 a 3 - Assistenza reciproca in materia di recupero di taluni crediti - Accisa esigibile in due Stati membri per le medesime operazioni - Direttiva 92/12/CE - Articoli 6 e 20 - Immissione in consumo di prodotti - Falsificazione del documento amministrativo di accompagnamento - Irregolarità o infrazione commessa nel corso della circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo del tributo - Svincolo irregolare di prodotti da un regime sospensivo - «Duplicazione della pretesa impositiva» relativa ai diritti di accisa - Controllo effettuato dai giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita - Rifiuto della richiesta di assistenza presentata dalle autorità competenti di un altro Stato membro - Presupposti)

(2021/C 138/02)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Agenzia delle Dogane

Convenuta: Silcompa SpA

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, come modificata dalla direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, in combinato disposto con l’articolo 20 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di contestazione riguardante i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, l’organo competente di tale Stato membro può rifiutare di accogliere la domanda di recupero dei diritti di accisa, presentata dalle autorità competenti di un altro Stato membro, per quanto riguarda prodotti irregolarmente svincolati da un regime sospensivo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, qualora tale domanda sia fondata sui fatti riguardanti le medesime operazioni di esportazione che siano già oggetto di un recupero dei diritti di accisa nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 — Commissione europea / Regno di Svezia, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Parlamento europeo, Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa C-389/19 P) (1)

(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche - Decisione della Commissione europea che autorizza taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso, sostanze queste elencate nell’allegato XIV a detto regolamento - Sostanze estremamente preoccupanti - Presupposti per l’autorizzazione - Esame dell’indisponibilità di alternative)

(2021/C 138/03)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici e G. Tolstoy, successivamente R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti, assistiti da K. Nordlander, advokat)

Altre parti nel procedimento: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg, H. Eklinder e A. Falk, successivamente O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e H. Eklinder, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente J. Nymann-Lindegren, M.S. Wolff e P.Z.L. Ngo, successivamente J. Nymann-Lindegren e M.S. Wolff, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente), Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard, A. Tamás e C. Biz, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, W. Broere e C. Schultheiss, successivamente M. Heikkilä, W. Broere e J. Löfgren, agenti)

Dispositivo

1)

Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione (T-837/16, EU:T:2019:144), è annullato.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

Gli effetti della decisione di esecuzione C(2016) 5644 final della Commissione, del 7 settembre 2016, che autorizza taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono mantenuti fino a quando la Commissione europea non si sia nuovamente pronunciata sulla domanda di autorizzazione presentata dalla DCC Maastricht BV.

4)

La Commissione europea, il Regno di Svezia, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Parlamento europeo e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sosterranno le proprie spese relative al procedimento d’impugnazione.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Générale SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-403/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Imposte sulle società - Convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione - Imposizione dei dividendi distribuiti da una società non residente già sottoposta a un prelievo in un altro Stato membro - Massimale del credito d’imposta imputato - Doppia imposizione giuridica)

(2021/C 138/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Société Générale SA

Convenuto: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositivo

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che, nell’ambito di un regime diretto a compensare la doppia imposizione di dividendi percepiti da una società soggetta all’imposta sulle società di tale Stato membro in cui essa ha sede, che è stata assoggettata a un prelievo da parte di un altro Stato membro, accordi a una siffatta società un credito d’imposta limitato all’importo che tale primo Stato membro riceverebbe se questi soli dividendi fossero assoggettati all’imposta sulle società, senza compensare in toto il prelievo assolto in tale altro Stato membro.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Gmina Wrocław / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Causa C-604/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 9, paragrafo 1 - Articolo 13, paragrafo 1 - Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «cessione di beni» - Conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà per effetto di legge - Comune che riscuote i canoni per la conversione - Nozione di «indennità» - Nozione di «soggetto passivo che agisce in quanto tale» - Eccezione - Enti di diritto pubblico che compiono attività od operazioni in quanto pubbliche autorità)

(2021/C 138/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Gmina Wrocław

Convenuto: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Dispositivo

1)

L’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà prevista da una normativa nazionale dietro pagamento di un canone costituisce una cessione di beni, ai sensi della suddetta disposizione.

2)

La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, in occasione della conversione del diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in diritto di piena proprietà prevista da una normativa nazionale, dietro pagamento di un canone al comune proprietario del bene che consente a quest’ultimo di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, tale comune, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, agisce in qualità di soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva e non in quanto pubblica autorità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della stessa direttiva.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 — John Dalli / Commissione europea

(Causa C-615/19 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Comportamenti asseritamente illegittimi della Commissione europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) - Cessazione dalle funzioni di un membro della Commissione - Regole procedurali che disciplinano l’indagine dell’OLAF - Apertura di un’inchiesta - Diritto di essere ascoltato - Comitato di vigilanza dell’OLAF - Presunzione d’innocenza - Valutazione del danno fatto valere)

(2021/C 138/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: John Dalli (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e J. Baquero Cruz, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. John Dalli è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/6


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-658/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Direttiva (UE) 2016/680 - Trattamento dei dati personali - Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati - Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione - Articolo 260, paragrafo 3, TFUE - Domanda di condanna a pagare una somma forfettaria e una penalità)

(2021/C 138/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Nardi, G. von Rintelen e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Polonia, (rappresentante B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e, pertanto, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione europea, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 63 della direttiva in parola.

2)

Il Regno di Spagna, non avendo ancora adottato, al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per trasporre nel suo diritto interno le disposizioni della direttiva 2016/680 né, pertanto, avendo comunicato alla Commissione europea tali misure, ha persistito nel proprio inadempimento.

3)

Nell’ipotesi in cui l’inadempimento accertato al punto 1 persistesse alla data di pronuncia della presente sentenza, il Regno di Spagna è condannato a pagare alla Commissione europea, a decorrere da tale data e sino al termine di detto inadempimento da parte di tale Stato membro, una penalità di EUR 89 000 al giorno.

4)

Il Regno di Spagna è condannato a versare alla Commissione europea una somma forfettaria dell’importo di EUR 15 000 000.

5)

Il Regno di Spagna è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

6)

La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 357 del 21.10.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

(Causa C-673/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Asilo e immigrazione - Direttiva 2008/115/CE - Articoli 3, 4, 6 e 15 - Rifugiato il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare - Trattenimento ai fini del trasferimento verso un altro Stato membro - Status di rifugiato in quest’altro Stato membro - Principio di «non-refoulement» (non respingimento) - Mancanza di una decisione di rimpatrio - Applicabilità della direttiva 2008/115)

(2021/C 138/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Convenuti: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

Dispositivo

Gli articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro sottoponga a trattenimento amministrativo un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, al fine di procedere al trasferimento forzato di tale cittadino verso un altro Stato membro nel quale il medesimo gode dello status di rifugiato, qualora questo stesso cittadino si sia rifiutato di ottemperare all’ordine impartitogli di recarsi in tale altro Stato membro e non sia possibile adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti.


(1)  GU C 423 del 16.12.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/7


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 febbraio 2021 — VodafoneZiggo Group BV / Commissione europea

(Causa C-689/19 P) (1)

(Impugnazione - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE - Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche - Articolo 7, paragrafi 3 e 7 - Progetto di misura reso accessibile dall’autorità nazionale di regolamentazione - Mercato della fornitura all’ingrosso di accesso fisso ai Paesi Bassi - Significativo potere di mercato congiunto - Osservazioni della Commissione europea comunicate all’autorità nazionale di regolamentazione - Obbligo dell’autorità nazionale di regolamentazione di tenerne la massima considerazione - Portata - Articolo 263 TFUE - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Atto impugnabile - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2021/C 138/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VodafoneZiggo Group BV (rappresentanti: W. Knibbeler, A. Pliego Selie e B.A. Verheijen, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e G. Braun, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

VodafoneZiggo Group BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 372 del 4.11.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Novo Banco SA / Junta de Andalucía

(Causa C-712/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità - Imposta che grava sui depositi di clienti detenuti dagli istituti di credito - Detrazioni fiscali concesse unicamente agli istituti aventi la loro sede sociale o loro agenzie nel territorio della comunità autonoma dell’Andalusia - Detrazioni fiscali concesse unicamente per investimenti relativi a progetti realizzati in tale comunità autonoma - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 401 - Divieto di riscuotere altre imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari - Nozione di «imposta sul volume d’affari» - Caratteristiche essenziali dell’IVA - Insussistenza)

(2021/C 138/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Novo Banco SA

Convenuta: Junta de Andalucía

Dispositivo

1)

La libertà di stabilimento sancita all’articolo 49 TFUE deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda detrazioni applicate sull’importo lordo di un’imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro,

essa osta a una detrazione di EUR 200 000 applicata sull’importo lordo di tale imposta a favore degli istituti di credito la cui sede sociale è situata nel territorio di tale regione;

essa non osta a detrazioni, applicate sull’importo lordo di detta imposta, pari a EUR 5 000 per agenzia stabilita nel territorio della suddetta regione, ove quest’ultimo importo è aumentato a EUR 7 500 per ogni agenzia situata in un comune con meno di 2 000 abitanti, a meno che tali detrazioni non comportino, di fatto, una discriminazione ingiustificata fondata sul luogo in cui hanno sede gli istituti di credito interessati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un’imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro, esso osta a detrazioni dall’importo lordo di tale imposta pari ai crediti, ai prestiti e agli investimenti destinati a progetti realizzati in detta regione se tali detrazioni perseguono un obiettivo di natura puramente economica.

2)

L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta dovuta dagli istituti di credito a motivo della detenzione di depositi di clienti, la cui base imponibile corrisponde alla media aritmetica del saldo trimestrale di tali depositi e che non può essere trasferita dal contribuente su terzi.


(1)  GU C 423 del 16.12.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/9


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Bartosch Airport Supply Services GmbH / Zollamt Wien

(Causa C-772/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voci tariffarie 8701 e 8705 - Interpretazione - Trattore per aeromobili)

(2021/C 138/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Convenuto: Zollamt Wien

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, dev’essere interpretata nel senso che la voce 8705 di tale nomenclatura non comprende i veicoli costruiti per trainare e spingere aeromobili, denominati «trattori per aeromobili», poiché questi ultimi rientrano nella voce 8701 della citata nomenclatura.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — BU / Markt24 GmbH

(Causa C-804/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro - Disposizioni della sezione 5 del capo II - Applicabilità - Contratto concluso in uno Stato membro per un posto di lavoro presso una società stabilita in un altro Stato membro - Assenza di prestazione di lavoro durante tutta la durata del contratto - Esclusione dell’applicazione delle norme nazionali sulla competenza - Articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i) - Nozione di «luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» - Contratto di lavoro - Luogo di esecuzione del contratto - Obblighi del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro)

(2021/C 138/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BU

Resistente: Markt24 GmbH

Dispositivo

1)

Le disposizioni contenute nella sezione 5 del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, intitolato «Competenza in materia di contratti individuali di lavoro», devono essere interpretate nel senso che si applicano ad un ricorso giurisdizionale di un lavoratore dipendente domiciliato in uno Stato membro contro un datore di lavoro domiciliato in un altro Stato membro nel caso in cui il contratto di lavoro è stato negoziato e concluso nello Stato membro del domicilio del lavoratore e prevedeva che il luogo di esecuzione del lavoro si trovasse nello Stato membro del datore di lavoro, anche se tale lavoro non è stato eseguito per un motivo imputabile a quest’ultimo.

2)

Le disposizioni della sezione 5 del capo II del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale a un ricorso come quello di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, indipendentemente dal fatto che tali norme si rivelino più vantaggiose per il lavoratore.

3)

L’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un ricorso come quello di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza può essere proposto dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui, o a partire dal quale, il lavoratore era tenuto, conformemente al contratto di lavoro, ad adempiere la parte essenziale dei suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro, fatto salvo l’articolo 7, punto 5, di tale regolamento.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Slovak Telekom a.s. / Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Causa C-857/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 102 TFUE - Abuso di posizione dominante - Ripartizione delle competenze tra la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 11, paragrafo 6 - Esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dalla loro competenza - Principio del ne bis in idem - Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2021/C 138/13)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Slovak Telekom a.s.

Resistente: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Dispositivo

1)

L’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE], deve essere interpretato nel senso che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono private della competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE quando la Commissione europea avvia un procedimento per l’adozione di una decisione che constati una violazione di tali disposizioni, se e nella misura in cui tale atto formale verte sulle stesse presunte violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, commesse dalla stessa o dalle stesse imprese sullo stesso o sugli stessi mercati di prodotto e sullo stesso o sugli stessi mercati geografici, nel corso dello stesso o degli stessi periodi, di quelle oggetto del o dei procedimenti precedentemente avviati da tali autorità.

2)

Il principio del ne bis in idem, quale sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a violazioni del diritto della concorrenza come l’abuso di posizione dominante di cui all’articolo 102 TFUE e vieta che un’impresa sia condannata o perseguita nuovamente a causa di un comportamento anticoncorrenziale per il quale è stata sanzionata o per il quale è stata dichiarata non responsabile da una precedente decisione non più impugnabile. Per contro, tale principio non trova applicazione quando un’impresa è perseguita e sanzionata separatamente e in modo indipendente da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro e dalla Commissione europea per violazioni dell’articolo 102 TFUE relative a mercati di prodotto o mercati geografici distinti o quando un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro è privata della sua competenza in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento n. 1/2003.


(1)  GU C 36 del 3.2.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Les Chirurgiens-Dentistes de France e a. / Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

(Causa C-940/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Direttiva 2005/36/CE - Articolo 4 septies, paragrafo 6 - Normativa nazionale - Possibilità autorizzata di un accesso parziale ad una delle professioni che rientrano nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali)

(2021/C 138/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Les Chirurgiens-Dentistes de France (già Confédération nationale des syndicats dentaires), Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des laboratoires de biologie clinique, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l’Ordre des Infirmiers

Convenuti: Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

Dispositivo

L’articolo 4 septies, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa che ammette la possibilità di accesso parziale ad una delle professioni rientranti nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III di tale direttiva, come modificata.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — XI / Caisse pour l’avenir des enfants

(Causa C-129/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2010/18/UE - Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale - Normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione di occupazione di un impiego e all’iscrizione obbligatoria a tale titolo del lavoratore al regime previdenziale pertinente alla data della nascita del figlio)

(2021/C 138/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XI

Convenuta: Caisse pour l'avenir des enfants

Dispositivo

Le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale (riveduto), del 18 giugno 2009, che figura in allegato alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale. Per contro, dette clausole ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale allo status di lavoratore del genitore al momento della nascita o dell’adozione del figlio.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/13


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) Krakvet sp. z o.o. sp.k. / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Causa C-108/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 33 - Determinazione del luogo delle operazioni imponibili - Cessione di beni con trasporto - Cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto - Vendita mediante un sito Internet - Contratto di trasporto dei beni stipulato dall’acquirente con una società suggerita dal fornitore)

(2021/C 138/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Convenute: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Dispositivo

L’articolo 33 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di beni venduti tramite un sito Internet da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad acquirenti che si trovano in un altro Stato membro, quando, ai fini dell’inoltro di tali beni, tali acquirenti, conformemente alle opzioni di spedizione proposte da tale fornitore, scelgono una società suggerita da tale sito con la quale essi concludono un contratto distinto da quello che li vincola a detto fornitore per l’acquisto di detti beni, questi ultimi devono essere considerati come trasportati «dal fornitore o per suo conto», ai sensi di tale articolo 33, quando il ruolo del fornitore stesso è preponderante per quanto riguarda l’iniziativa nonché l’organizzazione delle fasi fondamentali del trasporto dei beni stessi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tenendo conto del complesso delle circostanze pertinenti della controversia di cui al procedimento principale.


(1)  GU C 172 del 20.5.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/14


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 gennaio 2021 — CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. / Commissione europea

(Causa C-706/19 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Concorrenza - Intese - Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio - Impugnazione diretta contro punti della motivazione - Impugnazione manifestamente irricevibile)

(2021/C 138/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (rappresentanti: inizialmente S. Bariatti, E. Cucchiara e A. Cutrupi, avvocati, successivamente E. Cucchiara, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Rossi e T. Vecchi, successivamente P. Rossi, G. Conte e C. Sjödin, agenti)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2.

CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA e Coopbox Eastern s.r.o. sono condannate a sopportare, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/14


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di UC, TD

(Causa C-769/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 6 - Diritto delle persone indagate o imputate di essere informate dei loro diritti - Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Trattazione di una causa entro un termine ragionevole - Normativa nazionale che prevede la conclusione del procedimento giudiziario in caso di vizi di forma dell’atto d’accusa rilevati dal giudice - Restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d’accusa - Ammissibilità)

(2021/C 138/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parti nel procedimento principale

UC, TD

altra parte nel procedimento: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio del primato del diritto dell’Unione e il diritto al rispetto della dignità umana devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nel caso di richiesta di rinvio a giudizio viziata per mancanza di chiarezza, incompletezza o contraddittorietà del suo contenuto, non consente in nessun caso al pubblico ministero di sanare tali vizi nell’udienza preliminare nel corso della quale sono stati rilevati e impone al giudice di porre fine al procedimento giurisdizionale e restituire gli atti al pubblico ministero per la formulazione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/15


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 — Camelia Manéa / Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea

(Causa C-892/19 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Funzione pubblica - Agente temporaneo - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo del contratto - Revoca della decisione e adozione di una nuova decisione di non rinnovo con effetto dalla data della prima decisione - Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2021/C 138/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Camelia Manéa (rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Altra parte nel procedimento: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (rappresentanti: M. Garnier e J. Rikkert, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

2.

La sig.ra Camelia Manéa è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 dell’11.5.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/16


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles — Belgio) — UF / Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Causa C-105/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Decisione di rinvio - Mancanza di precisazioni per quanto riguarda le ragioni a sostegno della necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della definizione della controversia nel procedimento principale - Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2021/C 138/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Nivelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UF

Convenuti: Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Nivelles (Belgio), con decisione del 3 febbraio 2020, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 175 del 25.05.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 23 settembre 2020 — Ts.M.Ts., T.M.M.

(Causa C-455/20)

(2021/C 138/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrenti: Ts.M.Ts., T.M.M.

Con ordinanza del 27 gennaio 2021 la Corte (Sesta Sezione) ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spagna) l’11 dicembre 2020 — ASADE — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio / Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Causa C-676/20)

(2021/C 138/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Parti

Ricorrente: ASADE — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Resistente: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione — articolo 49 TFUE (1) e articoli 76 e 77 (in combinato disposto con l’articolo 74 e l’allegato XIV) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (2) — una normativa nazionale che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alla concertazione con enti privati senza scopo di lucro — non solo associazioni di volontariato — ai fini dell’prestazione di ogni tipo di servizi sociali alle persone in cambio del rimborso delle spese, senza attenersi alle procedure previste dalla direttiva sugli appalti [2014/24/UE] e a prescindere dal valore stimato, semplicemente mediante la previa qualificazione di tali figure come non contrattuali.

2)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione — articolo 49 TFUE e articoli 76 e 77 (in combinato disposto con l’articolo 74 e l’allegato XIV) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 — una normativa nazionale che, per l’prestazione di servizi di interesse generale sanitari o sociali, consente di evitare l’applicazione della normativa sugli appalti pubblici utilizzando la tecnica dell’azione concertata, quale integrazione o sostituzione della gestione diretta, non per ragioni attinenti l’idoneità della tecnica [in parola] ai fini dell’adeguata prestazione del servizio pubblico, bensì con la finalità di conseguire obiettivi specifici di politica sociale, che incidono sulle modalità di prestazione del servizio o che costituiscono requisiti imposti all’agente incaricato di erogarlo per poter essere selezionato a tale scopo, e ciò anche allorquando continuino a vigere i principi di pubblicità, competenza e trasparenza.

3)

In caso di risposta affermativa, se la riserva esclusiva ed escludente di tale tecnica di intervento in favore di enti senza scopo di lucro — non solo associazioni di volontariato — sia compatibile con il diritto dell’Unione — oltre alle disposizioni già citate, anche l’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (3) — anche quando sia rispettato il principio di trasparenza e pubblicità.

4)

Se, alla luce dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sui servizi [2006/123/CE], si possa ritenere che conferire alle amministrazioni aggiudicatrici il potere discrezionale di ricorrere all’azione concertata al fine di affidare la gestione di servizi a carattere sociale e sanitario a enti senza scopo di lucro equivalga a subordinare l’accesso a tali servizi in funzione della forma giuridica. In caso di risposta affermativa alla questione immediatamente precedente, se una normativa nazionale come quella di cui trattasi, in relazione alla quale lo Stato non ha notificato alla Commissione l’inserimento del requisito della forma giuridica, sia valida ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 7, della direttiva sui servizi.

5)

In caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, se gli articoli 49 e 56 TFUE, gli articoli 76 e 77 (in combinato disposto con l’articolo 74 e l’allegato XIV) della direttiva sugli appalti pubblici [2014/24/UE] e l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici, a fini della selezione di un ente senza scopo di lucro (non solo associazioni di volontariato) con la quale concertare la prestazione di ogni tipo di servizi sociali alle persone — oltre a quelli menzionati all’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), di detta direttiva –, di includere tra i criteri di selezione lo stabilimento nel luogo o area geografica in cui sarà prestato il servizio.


(1)  GU 2012, C 326, pag. 47.

(2)  GU 2014, L 94, pag. 65 (sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE).

(3)  GU 2006, L 376, pag. 36.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 4 gennaio 2021 — FS / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

(Causa C-3/21)

(2021/C 138/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: FS

Resistenti: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «domanda» di cui all’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 (1) comprenda la situazione in cui sia in corso la percezione di una prestazione periodica proveniente da un primo Stato membro (laddove, correttamente, tale prestazione sia erogabile da parte di un secondo Stato membro) ogni volta che tale prestazione è erogata, anche dopo la richiesta originaria e la decisione originaria del primo Stato membro di concedere la prestazione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, allora, qualora una domanda di previdenza sociale sia erroneamente presentata a uno Stato membro d’origine, mentre avrebbe dovuto essere presentata a un secondo Stato membro, se l’obbligo del secondo Stato membro ai sensi dell’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 (in particolare, l’obbligo di considerare ricevibile nel secondo Stato membro una domanda presentata allo Stato membro di origine) debba essere interpretato come del tutto indipendente dall’obbligo della richiedente di fornire informazioni corrette sul suo luogo di residenza, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004, in modo tale che una domanda erroneamente presentata allo Stato membro d’origine debba essere accettata in quanto ricevibile dal secondo Stato membro ai fini dell’articolo 81, nonostante la mancata comunicazione da parte della richiedente di informazioni corrette sul suo luogo di residenza ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 4, entro il termine per presentare la domanda prescritto dalla legge del secondo Stato membro.

3)

Se il principio generale di effettività previsto dal diritto dell’Unione abbia come conseguenza che l’accesso ai diritti conferiti dal diritto dell’Unione sia reso inefficace, in circostanze come quelle di cui al presente procedimento (in particolare, in circostanze in cui la cittadina dell’Unione che esercita i diritti di libera circolazione viola l’obbligo di cui all’articolo 76, paragrafo 4, di comunicare alle autorità di previdenza sociale dello Stato membro di origine il cambiamento del suo paese di residenza), da un requisito previsto dal diritto nazionale nello Stato membro in cui il diritto di libera circolazione è esercitato, ai sensi del quale, al fine di ottenere la retroattività di una domanda di assegni familiari, un cittadino dell’Unione deve chiedere tale prestazione nel secondo Stato membro entro un termine di dodici mesi prescritto dal diritto interno di quest’ultimo Stato membro.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 14 gennaio 2021 — SRS, AA / Minister for Justice and Equality

(Causa C-22/21)

(2021/C 138/24)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: SRS, AA

Resistente: Minister for Justice and Equality

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di familiare convivente di un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2004/38/CE (1) possa essere definita in modo da essere applicata universalmente in tutta l’Unione e, in caso di risposta affermativa, quale sia tale definizione.

2)

Se tale nozione non può essere definita, quali siano i criteri in base ai quali i giudici devono esaminare le prove per consentire agli organi giurisdizionali nazionali di decidere, sulla base ad un elenco consolidato di elementi, chi è o chi non è un familiare convivente di un cittadino dell’Unione ai fini della libertà di circolazione.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 4 febbraio 2021 — Procedimento penale a carico di KT

(Causa C-71/21)

(2021/C 138/25)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parte nel procedimento penale principale

KT

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia consentano l’emissione di un nuovo mandato d’arresto ai fini dell’azione penale, nell’ambito del medesimo procedimento, nei confronti di una persona la cui consegna è stata negata da uno Stato membro dell’Unione europea sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo in combinato disposto con l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, degli articoli 21, paragrafo 1, e 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli articoli 6 e 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea consentano a uno Stato membro, destinatario di un mandato d’arresto, di pronunciarsi nuovamente sul caso qualora un altro Stato membro abbia negato la consegna della stessa persona ai fini dell’azione penale nell’ambito del medesimo procedimento, dopo che il ricercato si è avvalso del suo diritto di libera circolazione e si è trasferito dallo Stato in cui la consegna è stata negata nello Stato cui il nuovo mandato d’arresto è indirizzato.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 4 febbraio 2021 — SIA «PRODEX» / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-72/21)

(2021/C 138/26)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: SIA «PRODEX»

Convenuta in primo grado e resistente in cassazione: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, debba essere interpretata nel senso che la sottovoce 4418 20 della nomenclatura combinata può includere intelaiature per porta, stipiti e soglie quali merci separate.

2)

Se, alla luce della regola 2, lettera a), prima frase, delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata contenute nell’allegato I, prima parte, titolo I, parte A, del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione (2), del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, la sottovoce 4418 20 della nomenclatura combinata possa includere anche intelaiature e stipiti per porta, tavole per porta e soglie non finite, purché presentino le caratteristiche essenziali delle intelaiature per porta, stipiti e soglie per porta completi e finiti.

3)

Se i pannelli e le modanature di legno di cui trattasi nel procedimento principale, con un profilo e una finitura decorativa che ne attestano oggettivamente il loro impiego prevedibile nella fabbricazione di porte, intelaiature per porta, stipiti e soglie per porte, ma che, prima del montaggio della porta, devono essere tagliati al fine di regolare la loro lunghezza, e sui quali devono essere realizzati gli spazi per l’attacco e, se necessario, devono essere inseriti gli spazi per le cerniere e per le serrature, debbano essere classificati nella sottovoce 4418 20 o, a seconda delle caratteristiche dei pannelli o modanature concreti, nelle voci 4411 e 4412 della nomenclatura combinata.


(1)  GU 1987, L 256, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2011, L 282, pag. 1).


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 1o febbraio 2021 — AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Causa C-78/21)

(2021/C 138/27)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrenti: AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited

Convenuta: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questioni pregiudiziali

1)

Se possano essere considerati movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea anche i prestiti e i crediti finanziari, nonché le operazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari (incluse le banche), menzionati nell’allegato I alla direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [CE] (1).

2)

Se una restrizione (che non risulta direttamente dalla normativa dello Stato membro) imposta dall’autorità competente di uno Stato membro ad un determinato ente creditizio, con la quale si vieta a quest’ultimo di avviare rapporti d’affari, e lo si obbliga a porre fine a quelli già esistenti, con persone che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia, configuri una misura adottata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in quanto tale, costituisca una restrizione al principio della libera circolazione dei capitali tra Stati membri, sancito in detta disposizione.

3)

Se la restrizione alla libera circolazione dei capitali, garantita nell’articolo 63, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia giustificata dall’obiettivo di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, enunciato nell’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (2).

4)

Se il mezzo scelto dallo Stato membro — ossia l’obbligo imposto ad un determinato ente creditizio di non avviare rapporti d’affari, e di porre fine a quelli già esistenti, con persone che non sono cittadini di uno specifico Stato membro (la Repubblica di Lettonia) — sia adeguato per conseguire l’obiettivo enunciato all’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e costituisca, pertanto, un’eccezione ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU 1988, L 178, pag. 5.

(2)  GU 2015, L 141, pag. 73.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège (Belgio) il 15 febbraio 2021 — VW / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Causa C-92/21)

(2021/C 138/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Liège

Parti

Ricorrente: VW

Resistente: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Questioni pregiudiziali

Se uno strumento di ricorso previsto dall’ordinamento nazionale a tutela di un richiedente asilo invitato a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro privo di alcun carattere sospensivo e [che] possa acquisire effetti sospensivi unicamente in caso di privazione della libertà in vista di un trasferimento imminente rappresenti un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Dublino III (1).

Se il ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Dublino III debba essere inteso come volto unicamente a impedire l’attuazione di un provvedimento di trasferimento forzato in pendenza dell’esame di un ricorso diretto contro la decisione di trasferimento medesima, ovvero se implichi il divieto di qualsiasi misura prodromica all’allontanamento, quale il trasferimento in un centro che garantisca l’attuazione di un percorso di rimpatrio nei confronti dei richiedenti asilo invitati a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro paese europeo.


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [GU 2013, L 182, pag. 31].


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Bremen (Germania) il 16 febbraio 2021 — DM / CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Causa C-96/21)

(2021/C 138/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Bremen

Parti

Ricorrente: DM

Resistente: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE (1) debba essere interpretato nel senso che, affinché il diritto di recesso del consumatore sia escluso, è sufficiente che il professionista non fornisca direttamente al consumatore un servizio riguardante le attività del tempo libero, bensì venda al consumatore un diritto di accesso a tale servizio.


(1)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/23


Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-121/21)

(2021/C 138/30)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, L. Dvořáková e J. Vláčil, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Polonia:

avendo reso possibile la proroga dell’autorizzazione all’estrazione di lignite per 6 anni senza l’effettuazione di una valutazione di impatto ambientale è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2011/92 (1) in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi da 4 a 6, articolo 5, paragrafi 1 e 2, articoli 6, 7, 8 e 9 di tale direttiva;

avendo reso possibile l’esclusione del pubblico interessato dal procedimento di rilascio dell’autorizzazione dell’attività estrattiva è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 7, dell’articolo 7, paragrafo 5, dell’articolo 8, dell’articolo 9 e dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92;

avendo dichiarato immediatamente esecutiva la decisione VIA è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 11, della direttiva 2011/92;

non avendo incluso nella decisione VIA un possibile modo di procedere nel caso di mancata concessione di esenzioni per i corpi idrici considerati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/60 (2) è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub ii), e lettera b), sub ii), della direttiva 2000/60;

non avendo reso possibile il coinvolgimento del pubblico interessato e della Repubblica ceca nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 7, articolo 7, paragrafi 1, da 2 a 5, e articolo 8 della direttiva 2011/92;

non avendo pubblicato l’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 e non avendola fornita alla Repubblica ceca in forma comprensibile è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92;

non avendo reso possibile il controllo giudiziale dell’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92;

non avendo pubblicato l’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/4 (3);

non avendo fornito informazioni complete riguardo al procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE;

non avendo tenuto sufficientemente conto della decisione VIA nell’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92;

non avendo stabilito a sufficienza tutti i requisiti ambientali nell’autorizzazione per l’attività mineraria fino al 2026 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 8bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92;

condannare Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce motivi di ricorso che vertono sulla violazione della direttiva 2011/92, della direttiva 2000/60 e della direttiva 2003/4, nonché del Trattato sull’Unione europea (principio di leale cooperazione).

1.

La Repubblica di Polonia ha introdotto una normativa nazionale ai sensi della quale è possibile prorogare per 6 anni un’autorizzazione dell’attività estrattiva senza effettuare una valutazione di impatto ambientale e ai sensi della quale il procedimento di rilascio di un’autorizzazione dell’attività estrattiva nella maggior parte dei casi non è pubblico. Così facendo ha violato la direttiva 2011/92.

2.

La Repubblica di Polonia ha violato la direttiva 2011/92, in quanto ha dichiarato immediatamente esecutiva la decisione sui requisiti ambientali applicabili ad un progetto di ampliamento e proroga dell’attività estrattiva nella miniera di Turów fino al 2044, eliminando così la tutela giurisdizionale effettiva nei confronti di tale decisione. Nel contempo la Repubblica di Polonia ha violato la direttiva 2000/60 in quanto la decisione sui requisiti ambientali non copre adeguatamente l’intera durata del progetto sotto il profilo degli effetti dell’attività estrattiva sulla situazione dei corpi idrici.

3.

La Repubblica di Polonia ha violato la direttiva 2011/92, per il fatto di non aver reso possibile il coinvolgimento né del pubblico interessato né della Repubblica ceca nel procedimento di rilascio della decisione finale di autorizzazione dell’attività estrattiva nella miniera di lignite di Turów fino al 2026, per il fatto di non aver pubblicato la decisione adottata e di averla inviata incompleta e in ritardo alla Repubblica ceca, per il fatto che il diritto polacco impedisce l’esame di tale autorizzazione da parte del pubblico interessato nonché per il fatto che in tale autorizzazione non è stata debitamente presa in considerazione una valutazione di impatto ambientale. Così agendo la Repubblica di Polonia ha permesso la violazione anche della direttiva 2003/4 e del principio di leale collaborazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.


(1)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

(2)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).

(3)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/24


Ricorso proposto l’11 marzo 2021 — Ungheria / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-156/21)

(2021/C 138/31)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér e M. Tátrai, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

annullare il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione; (1)

in subordine:

annullare le seguenti disposizioni del regolamento 2020/2092:

articolo 4, paragrafo 1;

articolo 4, paragrafo 2, lettera h);

articolo 5, paragrafo 2;

articolo 5, paragrafo 3, penultima frase;

articolo 5, paragrafo 3, ultima frase;

articolo 6, paragrafi 3 e 8

e

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.   Primo motivo, vertente sull’inadeguatezza della base giuridica del regolamento e sull’assenza di una base giuridica adeguata

L’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, disposizione indicata come base giuridica del regolamento impugnato, consente al legislatore dell’Unione di adottare regole finanziarie relative all’esecuzione del bilancio dell’Unione; tuttavia, il suddetto regolamento non contiene disposizioni di questo tipo. Di conseguenza, la base giuridica del regolamento non è adeguata e quest’ultimo è privo di una base giuridica adeguata.

2.   Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, con l’articolo 5, paragrafo 2, con l’articolo 13, paragrafo 2, del TUE e con l’articolo 269 TFUE

Il procedimento stabilito dal regolamento impugnato costituisce un’applicazione, relativa a una fattispecie specifica, del procedimento cui si riferisce l’articolo 7 TUE, il che non è consentito da tale disposizione. La creazione autonoma di un procedimento parallelo da parte del regolamento impugnato viola ed elude l’articolo 7 TUE. Allo stesso tempo, il procedimento stabilito dal regolamento è contrario alla ripartizione delle competenze definita nell’articolo 4, paragrafo 1, TUE, viola il principio di attribuzione sancito nell’articolo 5, paragrafo 2, TUE, nonché il principio dell’equilibrio istituzionale stabilito nell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, oltre a violare l’articolo 269 TFUE riguardo alla competenza attribuita alla Corte di giustizia.

3.   Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali di certezza del diritto e di chiarezza normativa sanciti dal diritto dell’Unione

I concetti fondamentali utilizzati dal regolamento impugnato, in parte, non sono definiti e, in parte, non possono nemmeno essere oggetto di una definizione uniforme, e, per questo motivo, non sono idonei a orientare le valutazioni e le misure che possono essere effettuate o adottate sulla base del regolamento o a consentire agli Stati membri di identificare con la certezza necessaria, a partire dal regolamento, ciò che ci si attende da loro in relazione ai loro ordinamenti giuridici e al funzionamento delle loro autorità. Parimenti, varie disposizioni specifiche del regolamento, tanto individualmente quanto congiuntamente, comportano un grado di incertezza giuridica, in relazione all’applicazione del regolamento, tale da rappresentare una violazione dei principi generali di certezza del diritto e di chiarezza normativa sanciti dal diritto dell’Unione.

4.   Quarto motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento impugnato consente che vengano adottate misure anche in caso di rischio per il bilancio dell’Unione o per i suoi interessi finanziari. In assenza di un pregiudizio concreto o di un impatto tangibile, l’applicazione delle misure che possono essere adottate in virtù del regolamento può essere considerata sproporzionata. Allo stesso modo, detta disposizione viola il principio di certezza del diritto.

5.   Quinto motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento impugnato consente altresì, allorché sussistano altre situazioni o condotte di autorità degli Stati membri rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari, di ritenere che siano stati violati i principi dello Stato di diritto e di adottare misure, il che, in assenza di una definizione precisa delle situazioni e della condotta sanzionabili, viola il principio di certezza del diritto.

6.   Sesto motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento impugnato, nel caso in cui vengano adottate misure in relazione a uno Stato membro, vale a dire che esso venga privato di fondi provenienti dal bilancio dell’Unione, ciò non esime il governo dello Stato membro in questione dal suo obbligo di continuare a finanziare gli utenti finali dei programmi secondo quanto preventivamente stabilito. Ciò, da un lato, è contrario alla base giuridica del regolamento, poiché impone un obbligo che ricade sui bilanci degli Stati membri e, dall’altro lato, viola le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di disavanzo nonché il principio di parità tra gli Stati membri.

7.   Settimo motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 5, paragrafo 3, terza frase, del regolamento

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, terza fase, del regolamento impugnato, le misure da adottare devono tener conto della natura, della durata, della gravità e della portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto, il che mette in discussione il rapporto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto che venga accertata e l’impatto tangibile sul bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari e, pertanto, risulta incompatibile con la base giuridica del regolamento e con l’articolo 7 TUE. Parimenti, il fatto che le misure non siano definite con la dovuta precisione viola il principio di certezza del diritto.

8.   Ottavo motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 5, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, ultima fase, del regolamento impugnato, le misure da adottare riguardano, per quanto possibile, le azioni dell’Unione interessate dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto, il che non garantisce l’esistenza di un rapporto diretto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto che venga accertata in concreto e le misure da adottare e, pertanto, rappresenta una violazione tanto del principio di proporzionalità quanto, a causa di una determinazione inadeguata del nesso tra la violazione dei principi dello Stato di diritto che venga accertata in concreto e le misure da adottare, del principio di certezza del diritto.

9.   Nono motivo, vertente sull’annullamento dell’articolo 6, paragrafi 3 e 8, del regolamento

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 3 e 8, del regolamento impugnato, nella valutazione effettuata, la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni provenienti dalle fonti disponibili, comprese le decisioni, le conclusioni e le raccomandazioni delle istituzioni dell’Unione, di altre organizzazioni internazionali competenti e altri enti riconosciuti e, nel valutare la proporzionalità delle misure da imporre, tiene conto di tali informazioni e orientamenti, il che non definisce con la dovuta precisione le informazioni utilizzate. Il fatto che i riferimenti e le fonti impiegati dalla Commissione non siano definiti adeguatamente viola il principio di certezza del diritto.


(1)  GU 2020, L 433I, pag. 1.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/26


Ricorso proposto l’11 marzo 2021 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-157/21)

(2021/C 138/32)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare in toto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (1);

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Motivo vertente sull’assenza di una valida base giuridica del regolamento 2020/2092.

La Polonia fa valere che un regolamento adottato sulla base dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a) TFUE non può prevedere le condizioni di una violazione dei principi rientranti nella nozione dello «Stato di diritto» o autorizzare la Commissione e il Consiglio ad accertare la violazione di tali principi da parte degli Stati membri, e di conseguenza ad adottare, mediante atti esecutivi, misure per la protezione del bilancio dell’Unione. La Polonia afferma, inoltre, che il meccanismo creato non soddisfa le condizioni che deve soddisfare un meccanismo di condizionalità ed è, quindi, un meccanismo di sanzione degli Stati membri per il mancato rispetto dei loro obblighi derivanti dai Trattati.

2)

In subordine, laddove il Tribunale riconoscesse la competenza del legislatore dell’Unione ad adottare il regolamento 2020/2092, motivo vertente su una base giuridica inadeguata.

3)

In subordine, laddove il Tribunale riconoscesse la competenza del legislatore dell’Unione ad adottare il regolamento 2020/2092, motivo vertente sulla violazione del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

4)

Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE per non aver sufficientemente motivato la proposta di regolamento 2020/2092.

5)

Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7 TUE.

La Polonia asserisce che il regolamento 2020/2092 istituisce un nuovo meccanismo, non previsto dai trattati, per controllare il rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri e produce quindi effetti equivalenti a una modifica dei trattati. Inoltre, poiché lo scopo del meccanismo istituito nel regolamento 2020/2092 coincide con quello della procedura di cui all’articolo 7 TUE, il regolamento 2020/2092 elude la procedura stabilita all’articolo 7 TUE, mettendo in discussione la legittimità dell’esecuzione di tale procedura, e rendendola addirittura priva di oggetto.

6)

Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 269, primo comma, TFUE, per aver definito il valore «Stato di diritto» come concetto di diritto primario ai sensi dell'articolo 2 del TUE attraverso uno strumento di diritto secondario, ossia il regolamento 2020/2092.

7)

Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragraf1 1 e 2, seconda frase, e dell’articolo 5, paragrafo 2, TUE.

Tale motivo sviluppa gli argomenti esposti nel primo motivo. La Polonia sostiene che, istituendo il meccanismo di controllo del rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri previsto dal regolamento 2020/2092, il legislatore dell'Unione europea ha violato il principio di attribuzione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 2, TUE. Inoltre, la Polonia sostiene che il legislatore ha anche violato l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, del TUE, di rispettare le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni destinate a garantire l'integrità territoriale, a mantenere l'ordine pubblico e a proteggere la sicurezza nazionale.

8)

Motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento tra Stati membri (articolo 4, paragrafo 2, prima frase, TUE).

La Polonia sostiene che le disposizioni del regolamento non garantiscono che l’accertamento della violazione del principio dello stato di diritto sia preceduto da una «valutazione qualitativa approfondita», che sia obiettiva, imparziale ed equa. La Polonia fa anche notare che la procedura di adozione delle misure di tutela del bilancio dell'Unione discrimina direttamente e inequivocabilmente gli Stati membri più piccoli e medi rispetto a quelli grandi.

9)

Motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto.

La Polonia sostiene che le disposizioni del regolamento 2020/2092, in particolare le condizioni per la valutazione della violazione dei principi dello Stato di diritto di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 2, non soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione.

10)

Motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE).

11)

Motivo vertente sullo sviamento di potere in ragione della creazione di un meccanismo il cui scopo effettivo non è quello di proteggere il bilancio dell'Unione europea, ma di eludere i requisiti formali per l'avvio della procedura di cui all'articolo 7 TUE e i requisiti sostanziali per l'avvio della procedura di cui all'articolo 258 TFUE.


(1)  GU 2020, L 433I, pag. 1.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/28


Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte dell'11 gennaio 2021 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-761/19) (1)

(2021/C 138/33)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/28


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 30 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Rennes — Francia) — Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue / OG

(Causa C-865/19) (1)

(2021/C 138/34)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/28


Ordinanza del presidente della Corte del 27 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla — Spagna) — ZP / Delegación del Gobierno en Melilla

(Causa C-38/20) (1)

(2021/C 138/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 137 del 27.04.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/29


Ordinanza del presidente della Corte del 18 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-227/20) (1)

(2021/C 138/36)

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 255 del 3.8.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/29


Ordinanza del presidente della Corte del 22 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail du Brabant wallon — Belgio) — PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Causa C-335/20) (1)

(2021/C 138/37)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 313 del 21.9.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/29


Ordinanza del presidente della Corte del 25 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Österreichische Apothekerkammer / HA

(Causa C-407/20) (1)

(2021/C 138/38)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 443 del 21.12.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/29


Ordinanza del presidente della Corte del 22 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — P / Swiss International Air Lines AG

(Causa C-512/20) (1)

(2021/C 138/39)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 443 del 21.12.2020.


Tribunale

19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/30


Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2021 — Ryanair / Commissione

(Causa T-238/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Mercato del trasporto aereo in Svezia, dalla Svezia e verso la Svezia - Garanzie sui prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nell’ambito della pandemia di COVID-19 - Decisione di non sollevare obiezioni - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato - Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro - Libera prestazione di servizi - Parità di trattamento - Proporzionalità - Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità svedesi - Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata - Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE - Ratio legis - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 138/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e F. Tomat, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, C. Mosser, A. Daniel e P. Dodeller, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, H. Eklinder, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, R. Shahsavan Eriksson e J. Lundberg, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 2366 final della Commissione, dell’11 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56812 (2020/N) — Svezia — COVID-19: regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese sostenute nell’ambito della domanda di trattamento riservato.

3)

La Repubblica francese e il Regno di Svezia si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/31


Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2021 — Ryanair / Commissione

(Causa T-259/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Mercato francese del trasporto aereo - Moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 nell’ambito della pandemia di COVID-19 - Decisione di non sollevare obiezioni - Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale - Libera prestazione di servizi - Parità di trattamento - Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità francesi - Proporzionalità - Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 138/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti E. de Moustier, C. Mosser, A. Daniel e P. Dodeller, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 2097 final della Commissione, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) — Francia — COVID-19: Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle imprese di trasporto pubblico aereo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese sostenute nell’ambito della domanda di trattamento riservato.

3)

La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/31


Ordinanza del Tribunale del 12 febbraio 2021 — sprd.net/EUIPO — Shirtlabor (I love)

(Causa T-19/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo I love - Impedimento alla registrazione assoluto - Mancanza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Inapplicabilità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2018/625 - Ricevibilità di elementi di prova - Articolo 97, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Imparzialità - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato»)

(2021/C 138/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: sprd.net AG (Lipsia, Germania) (rappresentante: J. Hellenbrand, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Shirtlabor GmbH (Münster, Germania) (rappresentante: O. Wallscheid, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 ottobre 2019 (procedimento R 5/2019-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Shirtlabor e la sprd.net.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sprd.net AG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La Shirtlabor GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/32


Ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio 2021 — Fryč/Commissione

(Causa T-92/20) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Aiuti di Stato - Regolamenti di esenzione per categoria - Programma di aiuti concessi dalle autorità ceche a favore di talune imprese - Decisione della Commissione che approva detto programma - Ricorso di annullamento respinto in quanto tardivo - Danno asseritamente causato dagli atti della Commissione e degli organi giurisdizionali dell’Unione - Prescrizione - Ricorso in parte manifestamente irricevibile - Nesso causale - Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 138/43)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Petr Fryč (Pardubice, Repubblica ceca) (rappresentante: Š. Oharková, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz, C. Georgieva-Kecsmar e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere risarcimento del danno asseritamente subìto dal ricorrente in ragione, in primo luogo, dell’adozione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU 2008, L 214, pag. 3), in secondo luogo, dell’adozione da parte della Commissione della decisione del 3 dicembre 2007 e dell’omessa pubblicazione di tale decisione, in terzo luogo, delle lacune nel trattamento da parte della Commissione delle denunce depositate dal ricorrente tra il 2016 e il 2018 e, in quarto luogo, delle ordinanze del 5 settembre 2019, Fryč/Commissione (C-230/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:685), e del 15 gennaio 2019, Fryč/Commissione (T-513/18, non pubblicata, EU:T:2019:22).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica ceca.

3)

Il signor Petr Fryč è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle allegate dalla Commissione europea, eccezion fatta per le spese afferenti alla domanda di intervento.

4)

Il signor Petr Fryč e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese afferenti alla domanda di intervento.


(1)  GU C 161 dell’11.5.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/33


Ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio 2021 — Sam McKnight/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)

(Causa T-176/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire»)

(2021/C 138/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sam McKnight Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Carolina Herrera Ltd (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Stoyanov Edissonov e I. Robledo McClymont, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 gennaio 2020 (procedimento R 689/2019-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Carolina Herrera Ltd e la Sam McKnight Ltd.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sam McKnight Ltd e dalla Carolina Herrera Ltd.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/33


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 febbraio 2021 — PNB Banka / BCE

(Causa T-230/20 R)

(Procedimento sommario - Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE - Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza)

(2021/C 138/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Bonnard, V. Hümpfner e C. Hernández Saseta, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Pommere, V. Soņeca e E. Bārdiņš, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della BCE del 17 febbraio 2020 recante revoca dell’autorizzazione della ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/34


Ricorso proposto il 19 dicembre 2020 — Commissione / CEVA e a.

(Causa T-748/20)

(2021/C 138/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e M. Ilkova, agenti, assistiti da E. Bouttier, avvocato)

Convenuti: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia), SELARL TCA, in qualità di mandatario giudiziario nel procedimento di salvaguardia del CEVA (Saint-Brieuc, Francia) e SELARL AJIRE, in qualità di Commissario preposto all’esecuzione del piano di salvagardia del CEVA (Rennes, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare il CEVA, rappresentato dal suo presidente, a versare alla ricorrente la somma di EUR 234 491,02, corrispondente al capitale di EUR 168 220,16 e alla somma di 66 270,86 euro di interessi di mora;

condannare il CEVA alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla fondatezza del ricorso in virtù della clausola compromissoria del contratto di sovvenzione n. Q5RS-2000-31334, il cui articolo 5 prevede che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (ora «Tribunale dell'Unione europea») e, in caso di appello, la Corte di giustizia delle Comunità europee (ora «Corte di giustizia dell'Unione europea») hanno competenza esclusiva a conoscere di qualsiasi controversia tra la Comunità (ora l’«Unione»), da un lato, e i contraenti, dall'altro, riguardante la validità, l'applicazione o l'interpretazione di detto contratto.

2.

Secondo motivo, vertente sull'obbligo di convocare il Commissario preposto all’esecuzione del piano di salvaguardia e il mandatario giudiziario nel procedimento di salvaguardia del CEVA in virtù dell'avvio di un procedimento di salvaguardia nei suoi confronti. La ricorrente ritiene infatti che, poiché il presente ricorso segue l'adozione del piano di salvaguardia, il creditore deve chiamare in causa non solo il Commissario preposto all’esecuzione del piano, ma anche il mandatario giudiziario in quanto organi coinvolti nella procedura di verifica e ammissione dei crediti.

3.

Terzo motivo vertente sulla frode da parte del CEVA e su gravi irregolarità finanziarie che sarebbero state riscontrate nel corso di un audit. La ricorrente sostiene, in particolare, che i giudici francesi hanno rilevato che le dichiarazioni fraudolente del numero di ore dedicate ai vari progetti per i quali il CEVA ha ricevuto sovvenzioni dall'Unione europea costituivano una violazione da parte del CEVA dei suoi obblighi contrattuali. Ne conseguirebbe quindi un obbligo di rimborso degli anticipi concessi dalla ricorrente a causa del carattere fraudolento degli atti asseritamente commessi dal CEVA.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/35


Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — EVH/Commissione

(Causa T-53/21)

(2021/C 138/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: EVH GmbH (Halle [Saale], Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 17 settembre 2019 che dichiara la concentrazione E.ON/innogy compatibile con il mercato interno (Caso M.8870) (GU 2020 C 379, pag. 16);

ordinare alla convenuta l’esibizione dei fascicoli M.8870 e M.8871 relativi alle discussioni tra la convenuta e le parti della concentrazione prima e durante il procedimento relativo alla concentrazione, alla comunicazione separata delle singole operazioni della transazione e al mutamento di opinione della convenuta nel corso del procedimento;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, incluse le spese per onorari di avvocato e di viaggio sostenute dalla ricorrente a causa del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente su vizi di forma della decisione di autorizzazione.

La fusione M.8870 autorizzata dalla convenuta, di cui si chiede l’annullamento, sarebbe stata erroneamente separata dall’unica complessiva operazione di concentrazione della E.ON SE (E.ON) e della RWE AG (RWE), che definisce i diversi livelli di creazione di valore nel mercato energetico. Quest’ultima sarebbe costituita da operazioni strettamente interconnesse e comprenderebbe accanto al trasferimento della controllata della RWE, la innogy SE (in prosieguo: la «innogy») alla E.ON anche l’acquisto delle attività di produzione della E.ON da parte della RWE, approvato separatamente dalla convenuta (Caso M.8871), e l’acquisto del 16,6 % di quote della E.ON da parte della RWE, approvato dal Bundeskartellamt (autorità tedesca garante della concorrenza). Inoltre la convenuta non avrebbe adeguatamente ascoltato la ricorrente e avrebbe motivato la propria decisione troppo tardi e in modo insufficiente.

2.

Secondo motivo, vertente su un’insufficiente accertamento dei fatti.

Nella definizione del mercato rilevante del prodotto con riferimento alla fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali, la convenuta non avrebbe esaminato come, dal punto di vista del cliente, l’omogeneità dei beni, l’uniformità della finalità d’uso ed altri importanti caratteristiche della fornitura a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali, incidano sulla definizione dei mercati di prodotti. Essa avrebbe pertanto erroneamente considerato mercati separati per le forniture in forza di contratti di approvvigionamento di base e per le forniture in forza di contratti speciali.

La convenuta non avrebbe chiarito, nella definizione di mercato geografico, come siano configurati a livello locale il lato dell’offerta e quello della domanda riguardo alla fornitura a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali, senza considerare in tal modo l’effettiva struttura locale, quale differenziata in base ai codici di avviamento postale.

Riguardo alle configurazioni dei mercati locali delle utenze domestiche e dei piccoli clienti commerciali, non sarebbero state (correttamente) esaminate la messa in comune dei portafogli di clienti della E.ON e della innogy nelle loro stabilite aree di approvvigionamento, la presenza dominante della E.ON sui canali di distribuzione centrali di Google, Verivox e Check24 e la capacità di escludere fornitori terzi.

Sarebbero altresì insufficienti gli accertamenti relativi all’attività di rete. Ciò varrebbe sia riguardo all’elevata penetrazione di mercato della E.ON nell’ambito dell’acquisto di infrastruttura di rete, di servizi di rete e di tecnologia dell’informazione, e alla propria offerta di servizi connessi alla rete a terze parti nel contesto della gestione di reti di distribuzione, sia riguardo alla concorrenza concernente le reti di distribuzione stesse (cd. concorrenza sulle concessioni). Segnatamente, non sono state previste o sono state erroneamente calcolate le conseguenze future del venir meno della innogy come concorrente della E.ON nel contesto del rilascio di concessioni.

L’attività innovativa di interfaccia tra l’attività di rete e l’attività di distribuzione dominata dalla E. On sarebbe stata sottoposta soltanto ad un’analisi selettiva, in particolare con riguardo all’importanza dell’attività di misurazione come apripista per soluzioni di prodotto innovative e al ruolo della E.ON in tale ambito. Rispetto alla E-mobility, in rapida crescita, sarebbe stata considerata soltanto la gestione delle colonnine di ricarica sulle autostrade, che costituisce tuttavia soltanto una parte del mercato. Gli importanti temi del futuro costituiti dai Big Data [metadati] e dai prodotti (Bundle) innovativi sarebbero stati trattati molto sommariamente.

L’esame, nel complesso, si sarebbe inammissibilmente basato su considerazioni relative al passato. Le ripercussioni sugli anni successivi (ad esempio, per l’aggravarsi della situazione di carenza di personale specializzato nello sviluppo di reti, e la crescente importanza dei dati) non sarebbero state esaminate.

3.

Terzo motivo, vertente sul manifesto errore sostanziale commesso dalla convenuta — anche in conseguenza degli insufficienti accertamenti — nel giudicare la fusione compatibile con la concorrenza.

La convenuta avrebbe commesso un errore manifesto nella delimitazione del mercato delle forniture a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali, in quanto non avrebbe definito come un unico mercato la fornitura di energia a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in base a contratti di approvvigionamento di base o a contratti separati.

La convenuta valuterebbe in modo sistematicamente erroneo il potere di mercato della E.ON nella fornitura a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali, poiché — avendola già erroneamente limitata alla fornitura in base a contratti speciali — la considererebbe come un mercato nazionale invece di riconoscere l’esistenza di molteplici mercati locali. Pertanto essa trascurerebbe le (crescenti) quote di mercati locali della E.ON, che spesso raggiungono o superano il 70 %.

La convenuta inoltre qualificherebbe erroneamente come non preoccupanti l’estesa presenza e la posizione superiore della E.ON nella concorrenza in materia di concessioni di reti; al riguardo, sarebbero state erroneamente valutate le ripercussioni negative sulla concorrenza del venir meno della concorrenza con la innogy.

Attraverso l’errata differenziazione di diversi mercati di prodotti per la misurazione non viene riconosciuto il potere di mercato della E.ON, ed è quindi sottovalutato il danno concorrenziale per l’attività innovativa. Lo stesso vale per il settore della E-Mobility, dove sono state solo riscontrate conseguenze negative sporadiche per la gestione delle colonnine di ricarica sulle autostrade.

La convenuta avrebbe inoltre trascurato, in modo manifestamente errato, gli effetti dannosi per la concorrenza che deriverebbero dal migliorato accesso della E.ON a quantità di dati ancora maggiori.

La convenuta avrebbe trascurato il fatto che la ripartizione tra la E.ON e la RWE dei livelli di valore aggiunto del settore energetico, oggetto di un accordo materialmente collegato alla fusione complessiva, costituisce una restrizione della concorrenza incompatibile con l’articolo 101 TFUE.

Infine, le condizioni minime imposte dalla convenuta, limitate per il mercato tedesco ai settori di nicchia del riscaldamento elettrico e delle colonnine di ricarica sull’autostrada, non sono sufficienti a rimuovere le preoccupazioni esistenti riguardo alla concorrenza. Tali condizioni minime non riguarderebbero i mercati pregiudicati dalla fusione e non avrebbero rilevanza ai fini della salvaguardia della concorrenza.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/37


Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — Stadtwerke Leipzig/Commissione

(Causa T-55/21)

(2021/C 138/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stadtwerke Leipzig GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 17 settembre 2019 che dichiara la concentrazione E.ON/innogy compatibile con il mercato interno (Caso M.8870) (GU 2020 C 379, pag. 16);

ordinare alla convenuta l’esibizione dei fascicoli M.8870 e M.8871 relativi alle discussioni tra la convenuta e le parti della concentrazione prima e durante il procedimento relativo alla concentrazione, alla comunicazione separata delle singole operazioni della transazione e al mutamento di opinione della convenuta nel corso del procedimento;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, incluse le spese per onorari di avvocato e di viaggio sostenute dalla ricorrente a causa del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è fondato su tre motivi, sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-53/21, EVH/Commissione.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/37


Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — TEAG/Commissione

(Causa T-56/21)

(2021/C 138/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TEAG Thüringer Energie AG (Erfurt, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 17 settembre 2019 che dichiara la concentrazione E.ON/innogy compatibile con il mercato interno (Caso M.8870) (GU 2020 C 379, pag. 16);

ordinare alla convenuta l’esibizione dei fascicoli M.8870 e M.8871 relativi alle discussioni tra la convenuta e le parti della concentrazione prima e durante il procedimento relativo alla concentrazione, alla comunicazione separata delle singole operazioni della transazione e al mutamento di opinione della convenuta nel corso del procedimento;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, incluse le spese per onorari di avvocato e di viaggio sostenute dalla ricorrente a causa del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è fondato su tre motivi, sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-53/21, EVH/Commissione.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/38


Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — GWS Stadtwerke Hameln/Commissione

(Causa T-58/21)

(2021/C 138/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GWS Stadtwerke Hameln GmbH (Hameln, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 17 settembre 2019 che dichiara la concentrazione E.ON/innogy compatibile con il mercato interno (Caso M.8870) (GU 2020 C 379, pag. 16);

ordinare alla convenuta l’esibizione dei fascicoli M.8870 e M.8871 relativi alle discussioni tra la convenuta e le parti della concentrazione prima e durante il procedimento relativo alla concentrazione, alla comunicazione separata delle singole operazioni della transazione e al mutamento di opinione della convenuta nel corso del procedimento;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, incluse le spese per onorari di avvocato e di viaggio sostenute dalla ricorrente a causa del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è fondato su tre motivi, sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-53/21, EVH/Commissione.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/38


Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — eins energie in sachsen/Commissione

(Causa T-59/21)

(2021/C 138/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 17 settembre 2019 che dichiara la concentrazione E.ON/innogy compatibile con il mercato interno (Caso M.8870) (GU 2020 C 379, pag. 16);

ordinare alla convenuta l’esibizione dei fascicoli M.8870 e M.8871 relativi alle discussioni tra la convenuta e le parti della concentrazione prima e durante il procedimento relativo alla concentrazione, alla comunicazione separata delle singole operazioni della transazione e al mutamento di opinione della convenuta nel corso del procedimento;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, incluse le spese per onorari di avvocato e di viaggio sostenute dalla ricorrente a causa del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è fondato su tre motivi, sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-53/21, EVH/Commissione


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/39


Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — Naturstrom/Commissione

(Causa T-60/21)

(2021/C 138/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Naturstrom AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 17 settembre 2019 che dichiara la concentrazione E.ON/innogy compatibile con il mercato interno (Caso M.8870) (GU 2020 C 379, pag. 16);

ordinare alla convenuta l’esibizione dei fascicoli M.8870 e M.8871 relativi alle discussioni tra la convenuta e le parti della concentrazione prima e durante il procedimento relativo alla concentrazione, alla comunicazione separata delle singole operazioni della transazione e al mutamento di opinione della convenuta nel corso del procedimento;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, incluse le spese per onorari di avvocato e di viaggio sostenute dalla ricorrente a causa del procedimento

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è fondato su tre motivi, sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-53/21, EVH/Commissione.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/40


Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — EnergieVerbund Dresden/Commissione

(Causa T-61/21)

(2021/C 138/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: EnergieVerbund Dresden GmbH (Dresda, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 17 settembre 2019 che dichiara la concentrazione E.ON/innogy compatibile con il mercato interno (Caso M.8870) (GU 2020 C 379, pag. 16);

ordinare alla convenuta l’esibizione dei fascicoli M.8870 e M.8871 relativi alle discussioni tra la convenuta e le parti della concentrazione prima e durante il procedimento relativo alla concentrazione, alla comunicazione separata delle singole operazioni della transazione e al mutamento di opinione della convenuta nel corso del procedimento;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, incluse le spese per onorari di avvocato e di viaggio sostenute dalla ricorrente a causa del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è fondato su tre motivi, sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-53/21, EVH/Commissione.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/40


Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — GGEW/Commissione

(Causa T-62/21)

(2021/C 138/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (Bensheim, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 17 settembre 2019 che dichiara la concentrazione E.ON/innogy compatibile con il mercato interno (Caso M.8870) (GU 2020 C 379, pag. 16);

ordinare alla convenuta l’esibizione dei fascicoli M.8870 e M.8871 relativi alle discussioni tra la convenuta e le parti della concentrazione prima e durante il procedimento relativo alla concentrazione, alla comunicazione separata delle singole operazioni della transazione e al mutamento di opinione della convenuta nel corso del procedimento;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, incluse le spese per onorari di avvocato e di viaggio sostenute dalla ricorrente a causa del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è fondato su tre motivi, sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-53/21, EVH/Commissione.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/41


Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione

(Causa T-63/21)

(2021/C 138/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: C. Schalast, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 17 settembre 2019, ref. M.8870;

ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, riunire, stante il loro nesso materiale, il presente procedimento e i ricorsi aventi ad oggetto la stessa decisione M.8870 ai fini di una decisione comune che definisce il giudizio;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione della Commissione del 17 settembre 2019 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno (Caso M.8870 — E.ON/Innogy) (GU 2020, C 379, pag. 16), la ricorrente deduce sostanzialmente un motivo, ossia la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Essa si basa a tal riguardo sui seguenti argomenti:

1.

Divisione del progetto di concentrazione in tre operazioni parziali.

Con la scissione arbitraria del progetto di concentrazione, la convenuta violerebbe i Trattati dell’Unione europea e le disposizioni del regolamento sulle concentrazioni. In particolare, essa avrebbe violato talune disposizioni procedurali del suddetto regolamento e, in tal modo, non avrebbe tenuto conto, o non avrebbe tenuto correttamente, di circostanze rilevanti per la soluzione della controversia. Tra queste, in particolare, l’erronea comprensione del nesso giuridico, economico e materiale dell'intero progetto di concentrazione, l'erronea qualificazione dell'operazione come swap di attivi, la mancata considerazione degli effetti sulla concorrenza derivante dal corrispettivo della partecipazione della RWE AG nella E.ON SE pari al 16,67 % nonché l'erronea valutazione degli effetti dell’operazione sotto il profilo del diritto della concorrenza.

2.

Secondo motivo, vertente sull’erronea valutazione del progetto di concentrazione e dei suoi effetti sul mercato interno europeo.

La convenuta avrebbe inoltre omesso di procedere a una definizione corretta del mercato. Inoltre, avrebbe utilizzato un erroneo margine di discrezionalità per quanto riguarda gli effetti dell’operazione e non avrebbe valutato correttamente gli effetti sulla concorrenza. In tal modo, essa si sarebbe basata anche su una base fattuale non corretta. Per tale ragione, la convenuta giungerebbe all’erronea conclusione, da un lato, che la concentrazione poteva essere esaminata separatamente e, dall'altro, che essa non ha effetti pregiudizievoli sulla concorrenza a livello comunitario.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/42


Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — Mainova/Commissione

(Causa T-64/21)

(2021/C 138/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mainova AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: C. Schalast, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 17 settembre 2019, ref. M.8870;

ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, riunire, stante il loro nesso materiale, il presente procedimento e i ricorsi aventi ad oggetto la stessa decisione M.8870 ai fini di una decisione comune che definisce il giudizio;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso contro la decisione della Commissione del 17 settembre 2019 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno (Caso M.8870 — E.ON/Innogy) (GU 2020, C 379, pag. 16), si basa su un motivo sostanzialmente identico o simile al motivo dedotto nella causa T-63/21, Stadtwerke Frankfurt am Main /Commissione.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/42


Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — enercity/Commissione

(Causa T-65/21)

(2021/C 138/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: enercity AG (Hannover, Germania) (rappresentante: C. Schalast, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 17 settembre 2019, ref. M.8870;

ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, riunire, stante il loro nesso materiale, il presente procedimento e i ricorsi aventi ad oggetto la stessa decisione M.8870 ai fini di una decisione comune che definisce il giudizio;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso contro la decisione della Commissione del 17 settembre 2019 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno (Caso M.8870 — E.ON/Innogy) (GU 2020, C 379, pag. 16), si basa su un motivo sostanzialmente identico o simile al motivo dedotto nella causa T-63/21, Stadtwerke Frankfurt am Main /Commissione.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/43


Ricorso proposto il 28 gennaio 2021 — QA / Commissione

(Causa T-68/21)

(2021/C 138/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QA (rappresentante: C. Roth, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione europea a versare la somma di EUR 397 038,3 [a QA] per il danno materiale da essa subito a causa della violazione da parte della Commissione dei principi di proporzionalità, di buona amministrazione e dei diritti della difesa, quali risultano dal diritto dell'Unione europea;

condannare la Commissione europea a versare la somma di EUR 100 000 [a QA] per il danno morale da essa subito a causa della violazione del principio di proporzionalità come derivato dal diritto dell'Unione europea;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento, comprese quelle non ripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, di cui i tre primi riguardano il danno morale che avrebbe subito a causa del mancato guadagno sulla sua remunerazione presente e futura, e il quarto riguarda il danno morale che avrebbe subito a causa della lesione della sua reputazione.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non ha rispettato il principio di proporzionalità, costituendo così un atto illecito di cui sarebbe stata autrice e che avrebbe causato un danno alla ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non ha rispettato i diritti della difesa, costituendo così un atto illecito di cui sarebbe stata autrice e che avrebbe causato un danno alla ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione da parte della Commissione europea, che ha così costituito un atto illecito di cui essa sarebbe stata autrice e che avrebbe causato un danno alla ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della Commissione europea, che ha così costituito un atto illecito di cui essa sarebbe stata autrice e che avrebbe causato un danno alla ricorrente.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/44


Ricorso proposto il 4 febbraio 2021 — PIC CO/EUIPO — Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

(Causa T-73/21)

(2021/C 138/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: PIC CO AD (Kazichene, Bulgaria) (rappresentante: A. Ivanova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Haribo Ricqles Zan (Marsiglia, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso di cui trattasi: Marchio dell’Unione europea figurativo P.I.C. Co. — Marchio dell’Unione europea n. 15 400 138

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2020 nel procedimento R 1847/2019-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/44


Ricorso proposto il 4 febbraio 2021 — QC / Commissione

(Causa T-77/21)

(2021/C 138/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QC (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita di rifiuto dell'8 novembre 2020;

disporre il ricalcolo dei diritti pensionistici di [QC] con effetto a partire dal 1o maggio 2020 sulla base di tutti i suoi effettivi contributi al sistema previdenziale spagnolo;

accordare al ricorrente l'importo corrispondente alla differenza tra l'importo ricalcolato della sua pensione e l'importo effettivamente percepito da [QC], per il periodo compreso tra il 1o maggio 2020 e la data del suddetto ricalcolo dei suoi diritti a pensione, più gli interessi legali, da calcolarsi a partire dalla data di esborso di detta somma, altrimenti dalla data di presentazione del reclamo o dalla data di presentazione del presente ricorso, con riserva di un aumento di tale importo per i mesi successivi al gennaio 2021, e ciò fino all'annullamento della decisione implicita di rifiuto impugnata;

accordare al ricorrente l'importo di EUR 25 000 (venticinquemila euro) per i danni materiali

accordare al ricorrente l’importo di EUR 50 000 (cinquantamila euro) a titolo di danno morale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 45 e 48 TFUE, che prevedono la libera circolazione dei lavoratori e la tutela dei diritti sociali nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e, più specificamente, alla violazione della tutela dei diritti sociali di un cittadino dell'Unione europea che ha lavorato per un'organizzazione internazionale mentre esercitava la sua libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea. Secondo il ricorrente, questa violazione si esprime anche nella violazione di altre norme del diritto dell'Unione europea, tra cui:

il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2);

l’articolo 7 e l’allegato 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea; e

l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

2.

Secondo motivo, vertente sulla domanda di risarcimento del ricorrente, relativa al danno materiale e morale che egli avrebbe subito a causa del mancato riconoscimento dei suoi diritti a pensione


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/45


Ricorso proposto il 12 febbraio 2021 — Paesen / SEAE

(Causa T-88/21)

(2021/C 138/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sandra Paesen (Beersel, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 10 aprile 2020 di riassegnarla ad un posto non dirigenziale e, in subordine, annullare il rapporto di fine periodo di prova confermato dalla stessa decisione;

annullare la decisione dell'APN del 12 maggio 2020 che respinge la domanda di assistenza della ricorrente presentata il 17 gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto;

annullare, per quanto necessario, la decisione del 4 novembre 2020 che respinge il reclamo presentato dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

risarcire la ricorrente del danno economico e morale che ritiene di aver subito a causa dell'esistenza di molestie psicologiche e del comportamento irregolare dell'amministrazione;

condannare il convenuto a pagare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, per quanto riguarda l’annullamento, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale alla buona amministrazione e del diritto di essere ascoltato, sull’errore manifesto di valutazione e sullo sviamento di potere.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 11 della decisione della Commissione C(2008) 5028/2 relativa ai quadri intermedi e della decisione del Segretario generale del SEAE, del 15 novembre 2019, relativa all'esercizio e alla sottodelega dei poteri conferiti all'Autorità che ha il potere di nomina e all'AECCE ADMIN (2019) 31, nonché sull’errore manifesto di valutazione.

3.

Terzo motivo, suddiviso in due capi:

Primo capo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto e sull’errore manifesto di valutazione.

Secondo capo, vertente sulla violazione dell'articolo 26 dello Statuto e sull’errore manifesto di valutazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione della dignità e delle condizioni di lavoro dignitose, del dovere di sollecitudine e del divieto di qualsiasi forma di molestia psicologica.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/46


Ricorso proposto il 13 febbraio 2021 — Creaticon/EUIPO — Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)

(Causa T-93/21)

(2021/C 138/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Creaticon d.o.o. (Zagabria, Croazia) (rappresentante: P. Krmpotić, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso di cui trattasi: registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 424 199

Procedimento dinanzi all’EUIPO: procedimento di opposizione

Decisione impugnata: decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2020, procedimento R 847/2020-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

consentire la registrazione del marchio n. 1 424 199 per i prodotti interessati della classe 3;

in alternativa, annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a rimborsare al ricorrente le spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/47


Ricorso proposto il 15 febbraio 2021 — Portogallo / Commissione

(Causa T-95/21)

(2021/C 138/63)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, M. J. Marques, L. Borrego e A. M. Soares de Freitas, agenti, assistiti da M. Gorjão-Henriques e A. Saavedra, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare che siano versati agli atti i documenti relativi alla procedura amministrativa sfociata nell’adozione della decisione impugnata, conformemente a quanto richiesto nel presente atto introduttivo;

annullare l’articolo 1, nonché gli articoli da 4 a 6 della decisione della Commissione europea, del 4 dicembre 2020, C(2020)8550 final, «relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira (ZFM) — Regime III»;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto la misura di cui trattasi ha carattere generale e non è selettiva, e non costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo1, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, in ogni caso, la Commissione non ha dimostrato che erano soddisfatti il criterio della distorsione della concorrenza e il criterio dell’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto in relazione all’applicazione degli articoli 108 TFUE e da 21 a 23 del regolamento (UE) 2015/1589, trattandosi di aiuti esistenti.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto in relazione alla decisione, dal momento che il Regime III della Zona Franca di Madeira (ZFM) è stato eseguito in conformità alle decisioni della Commissione del 2007 e del 2013 e agli articoli 107 TFUE e 108 TFUE.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore in relazione agli elementi di fatto della decisione e/o alla sua insufficiente motivazione, in quanto gli obblighi previsti dal regime fiscale e la vigilanza sullo stesso da parte delle autorità nazionali sono atti a svolgere un controllo del Regime III della ZFM.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore in relazione agli elementi di fatto della decisione e/o alla sua insufficiente motivazione, in quanto la Repubblica portoghese ha effettuato controlli riguardo al requisito della creazione/conservazione di posti di lavoro.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto dell’Unione. La ricorrente deduce, in particolare, la violazione dei diritti della difesa e dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, nonché la mancanza di motivazione.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/48


Ricorso proposto il 17 febbraio 2021 — Construcciones Electromecanicas Sabero/EUIPO — Magdalenas de las Heras (Heras Bareche)

(Causa T-99/21)

(2021/C 138/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Construcciones Electromecanicas Sabero, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre e D. Liern Cendrero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Magdalenas de las Heras, SA (Aranda de Duero, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Heras Bareche — Domanda di registrazione n. 17 979 710

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2020 nel procedimento R 1019/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

constatare che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato nella decisione impugnata l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

concedere la protezione per tutti i prodotti e i servizi delle classi 30 e 35 richiesti nella domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 979 710 «Heras Bareche» (figurativo);

condannare il convenuto alle spese, incluse le spese di rappresentanza sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/49


Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Ryanair / Commissione

(Causa T-111/21)

(2021/C 138/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 30 novembre 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.55373 (2020/N) — Croatia — COVID-19: Damage compensation to Croatia Airlines (1) ; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione del convenuto ha violato disposizioni specifiche del TFUE e i principi generali del diritto europeo che hanno sostenuto la liberalizzazione del trasporto aereo nell'UE dalla fine degli anni '80 (ovvero la non discriminazione, la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento (2)).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta la convenuta ha erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'esame della proporzionalità dell'aiuto al danno causato dalla crisi COVID-19.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'obbligo di motivazione.


(1)  GU 2021 C 17, pag. 3.

(2)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3)


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/49


Ricorso proposto il 25 febbraio 2021 — Suez / Commissione

(Causa T-121/21)

(2021/C 138/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Suez (Parigi, Francia) (rappresentanti: O. Billard, I. Simic, Y. Trifounovitch, G. Fabre, G. Vatin, D. Théophile, G. Aubron e O. Chriqui, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione C(2020) 8969 final della Commissione, del 17 dicembre 2020, che respinge la sua domanda volta, da un lato, a che sia dichiarato che la Veolia Environnement S.A. ha violato l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) acquisendo una partecipazione del 29,9 % nel capitale della Suez senza aver ottenuto la previa autorizzazione della Commissione e, dall’altro lato, all’adozione di misure provvisorie nei confronti di tale società, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del medesimo regolamento, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione in relazione all'articolo 296 TFUE. La ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato i requisiti di cui all'articolo 296 TFUE adottando una decisione la cui motivazione non consente, né ad essa, né al Tribunale, di comprendere le ragioni che l'hanno indotta a ritenere applicabile la deroga automatica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. La ricorrente lamenta inoltre che la decisione impugnata è viziata da una contraddizione di motivazione quanto all'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni all'acquisizione di una partecipazione del 29,9 % del suo capitale. Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si è discostata, senza sufficiente motivazione, dalla costante giurisprudenza del giudice dell’Unione relativa al principio di stretta interpretazione dell'eccezione all'effetto sospensivo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. La ricorrente ritiene al riguardo che la Commissione abbia violato tale disposizione ritenendo, in primo luogo, che l'eccezione prevista da tale testo dovesse applicarsi all'insieme della concentrazione unica prevista dalla Veolia, mentre tale eccezione era manifestamente irrilevante e quindi inapplicabile a tale operazione e, in secondo luogo, che tutte le operazioni giuridiche che costituiscono una concentrazione unica dovessero essere soggette allo stesso regime giuridico ai sensi di tale articolo. La ricorrente ritiene inoltre che l'applicazione da parte della Commissione dell'eccezione prevista da tale disposizione ad un acquisto privato di titoli da un unico venditore costituisca un'ulteriore violazione di tale disposizione. Infine, la ricorrente contesta alla Commissione di aver ritenuto che la Veolia avesse soddisfatto la condizione relativa alla notifica senza indugio dell’operazione di concentrazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/50


Ricorso proposto il 25 febbraio 2021 — QI / Commissione

(Causa T-122/21)

(2021/C 138/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QI (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare i rapporti finali di valutazione della carriera della ricorrente per il 2018 e il 2019;

annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo del 16 novembre 2020;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul mancato rispetto delle disposizioni generali di esecuzione applicabili. Per quanto riguarda il rapporto di valutazione per il 2018, la ricorrente sostiene che c'è stata una revisione illegittima del carattere soddisfacente delle sue prestazioni in sede di appello. Per quanto riguarda il rapporto di valutazione per il 2019, la ricorrente contesta l'intervento del valutatore di appello in una fase preliminare. Infine, per quanto riguarda entrambi i rapporti, la ricorrente fa valere un errore nell'interpretazione e nell'applicazione alla sua situazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), delle disposizioni generali di esecuzione e dell'articolo 4 delle medesime.

2.

Secondo motivo, attinente alla violazione del dovere di imparzialità e neutralità, alla violazione del dovere di assistenza e di buona amministrazione, alla violazione dell'articolo 21 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e allo sviamento o abuso di procedura.

3.

Terzo motivo, attinente all’errore manifesto di valutazione, ad inesattezze materiali sui fatti, a denunce infondate e non legate a fatti oggettivi e alla violazione del concetto di dovere di lealtà.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/51


Ricorso proposto il 25 febbraio 2021 — Mariani e a. / Parlamento

(Causa T-124/21)

(2021/C 138/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Thierry Mariani (Parigi, Francia) e altri 22 ricorrenti (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 del regolamento (UE, EURATOM) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU 2020, L 437, pag. 49) e, più specificamente, l’articolo 3, paragrafo 11, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), l’articolo 5, lettera a), paragrafo 1, l’articolo 7, lettera b), paragrafo 3 bis, l’articolo 9 bis, paragrafi da 1 a 4, così modificati e aggiunti

condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono un unico motivo, relativo alla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dei principi generali riconosciuti dalla giurisprudenza, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dei deputati, del regolamento del Parlamento europeo e dello statuto dei deputati.

I ricorrenti lamentano che l’atto impugnato consentirebbe all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di accedere senza preavviso e senza ritardo a tutte le informazioni nonché ai locali dei deputati e dei loro assistenti, senza mandato di un magistrato indipendente, come è la regola in qualsiasi Stato democratico.

I ricorrenti criticano del pari l’atto impugnato sulla base del rilievo che, a loro avviso, esso consentirebbe all’OLAF di accedere ai dispositivi privati e agli estratti bancari e conti bancari dei deputati e dei loro assistenti.

I ricorrenti considerano che una tale indagine, siffatte procedure investigative, potranno essere avviate dall’OLAF sulla base di una semplice denuncia anonima e temono che i deputati, segnatamente quando appartengono all’opposizione parlamentare, sarebbero in balia di pressioni, ricatti e altre intimidazioni, stante una mera denuncia anonima, il che potrebbe consentire di influire sulla loro attività parlamentare.

I ricorrenti fanno altresì valere che il controllore delle garanzie procedurali non è per nulla un organo indipendente come lo sarebbe un giudice istruttore rispetto agli investigatori membri della polizia giudiziaria, sulla base del rilievo che detto controllore è nominato dalla Commissione e che i suoi mezzi sono dalla stessa dipendenti. I ricorrenti affermano che un sistema del genere non offrirebbe alcuna garanzia d’imparzialità nei confronti degli eletti dell’opposizione che potrebbero essere oggetto di indagini dell’OLAF.

I ricorrenti censurano l’atto impugnato anche in quanto rimetterebbe in discussione i principi generali del diritto dell’Unione sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta, per il motivo che consentirebbe all’OLAF di avere accesso a informazioni che non lo riguardano e che nemmeno sono di pertinenza del Parlamento né di una qualunque istituzione europea.

Infine, i ricorrenti sostengono che l’atto impugnato rimette in discussione i principi generali del diritto dell’Unione sanciti dagli articoli 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dei deputati, per il motivo che il regolamento impugnato permette all’OLAF di violare l’immunità dei deputati senza che un'istituzione giudiziaria abbia, previamente, chiesto né, a fortiori, ottenuto la revoca dell’immunità parlamentare dei medesimi e senza che ricorra l’ipotesi della flagranza. Secondo i ricorrenti, il regolamento impugnato permette all’OLAF e, di conseguenza, al Parlamento europeo che lo interpellerebbe, di aggirare l’immunità e l’inviolabilità dei parlamentari per avere accesso a elementi ai quali, diversamente, l’OLAF non avrebbe accesso.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/52


Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Hexal / EMA

(Causa T-549/18) (1)

(2021/C 138/69)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell’Ottava Sezione ampliata ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/52


Ordinanza del Tribunale del 12 febbraio 2021 — Staciwa / Commissione

(Causa T-511/19) (1)

(2021/C 138/70)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 357 del 21.10.2019.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/53


Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Close e Cegelec / Parlamento

(Causa T-188/20) (1)

(2021/C 138/71)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 262 del 10.8.2020.


19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/53


Ordinanza del Tribunale del 12 febbraio 2021 — Colombani / SEAE

(Causa T-507/20) (1)

(2021/C 138/72)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 329 del 5.10.2020.