ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2021/C 44/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2021/C 44/02 |
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2021/C 44/03 |
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2021/C 44/04 |
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2021/C 44/05 |
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2021/C 44/06 |
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2021/C 44/07 |
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2021/C 44/08 |
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2021/C 44/09 |
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2021/C 44/10 |
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2021/C 44/11 |
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2021/C 44/12 |
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2021/C 44/13 |
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2021/C 44/14 |
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2021/C 44/16 |
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2021/C 44/19 |
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2021/C 44/20 |
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2021/C 44/21 |
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2021/C 44/22 |
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2021/C 44/23 |
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2021/C 44/24 |
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2021/C 44/26 |
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2021/C 44/27 |
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2021/C 44/28 |
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2021/C 44/29 |
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2021/C 44/30 |
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2021/C 44/31 |
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2021/C 44/32 |
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2021/C 44/33 |
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2021/C 44/34 |
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2021/C 44/35 |
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2021/C 44/36 |
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2021/C 44/37 |
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2021/C 44/38 |
Causa C-661/20: Ricorso proposto il 5 dicembre 2020 — Commissione europea / Repubblica slovacca |
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2021/C 44/39 |
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2021/C 44/40 |
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2021/C 44/41 |
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2021/C 44/42 |
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2021/C 44/43 |
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2021/C 44/44 |
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2021/C 44/45 |
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2021/C 44/46 |
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2021/C 44/47 |
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2021/C 44/48 |
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2021/C 44/49 |
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2021/C 44/50 |
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2021/C 44/51 |
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2021/C 44/52 |
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2021/C 44/53 |
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2021/C 44/54 |
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2021/C 44/55 |
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2021/C 44/56 |
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2021/C 44/57 |
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2021/C 44/58 |
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2021/C 44/59 |
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2021/C 44/60 |
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2021/C 44/61 |
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2021/C 44/62 |
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2021/C 44/63 |
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2021/C 44/64 |
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Tribunale |
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2021/C 44/65 |
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2021/C 44/66 |
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2021/C 44/67 |
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2021/C 44/68 |
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2021/C 44/69 |
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2021/C 44/70 |
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2021/C 44/71 |
Causa T-571/20: Ricorso proposto l’11 settembre 2020 — Luna Italia/EUIPO — Luna (LUNA SPLENDIDA) |
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2021/C 44/72 |
Causa T-678/20: Ricorso proposto il 12 novembre 2020 — Solar Electric e a./Commissione |
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2021/C 44/73 |
Causa T-714/20: Ricorso proposto il 3 dicembre 2020 — OL / Consiglio |
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2021/C 44/74 |
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2021/C 44/75 |
Causa T-723/20: Ricorso proposto l’11 dicembre 2020 — Prigozhin/Consiglio |
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2021/C 44/76 |
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2021/C 44/77 |
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2021/C 44/78 |
Causa T-729/20: Ricorso proposto il 15 dicembre 2020 — Aurubis/Commissione |
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2021/C 44/79 |
Causa T-730/20: Ricorso proposto il 16 dicembre 2020 — ON /Commissione |
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2021/C 44/80 |
Causa T-731/20: Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — ExxonMobil Production Deutschland/Commissione |
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2021/C 44/81 |
Causa T-732/20: Ricorso proposto il 16 dicembre 2020 — Freundlieb/EUIPO (CRYSTAL) |
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2021/C 44/82 |
Causa T-733/20: Ricorso proposto il 16 dicembre 2020 — Freundlieb/EUIPO (BANDIT) |
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2021/C 44/83 |
Causa T-740/20: Ricorso proposto il 16 dicembre 2020 — Arnautu / Parlamento |
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2021/C 44/84 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2021/C 44/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen / Golfclub Schloss Igling e.V.
(Causa C-488/18) (1)
(«Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) - Esenzione di “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica” - Effetto diretto - Nozione di “organismi senza fini di lucro”»)
(2021/C 44/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen
Convenuto: Golfclub Schloss Igling e.V
Dispositivo
1) |
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non è dotato di effetto diretto, con la conseguenza che, se la legislazione di uno Stato membro che traspone tale disposizione esenta dall’imposta sul valore aggiunto soltanto un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, detta disposizione non può essere direttamente invocata dinanzi ai giudici nazionali, da un organismo senza fini di lucro, per ottenere l’esenzione di altre prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica che tale organismo fornisce alle persone che praticano dette attività e che tale normativa non esenta. |
2) |
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «organismo senza fini di lucro», ai sensi di tale disposizione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, la quale esige che, in caso di scioglimento di tale organismo, quest’ultimo non possa distribuire ai suoi membri gli utili che ha realizzato e che superano le quote di capitale versate da detti membri nonché il valore corrente dei contributi in natura dagli stessi conferiti. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 dicembre 2020 — Ungheria / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-620/18) (1)
(Ricorso di annullamento - Direttiva (UE) 2018/957 - Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Condizioni di lavoro e di occupazione - Retribuzione - Durata del distacco - Determinazione della base giuridica - Articoli 53 e 62 TFUE - Modifica di una direttiva esistente - Articolo 9 TFUE - Sviamento di potere - Principio di non discriminazione - Necessità - Principio di proporzionalità - Portata del principio della libera prestazione dei servizi - Trasporto su strada - Articolo 58 TFUE - Regolamento (CE) n. 593/2008 - Ambito di applicazione - Principi della certezza del diritto e della chiarezza normativa)
(2021/C 44/03)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, G. Tornyai e M.M. Tátrai, in qualità di agenti)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Martínez Iglesias, L. Visaggio e A. Tamás, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Norberg, M. Bencze ed E. Ambrosini, successivamente A. Norberg, E. Ambrosini, A. Sikora-Kalėda e Zs. Bodnár, agenti)
Intervenienti a sostegno del Parlamento: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e S. Eisenberg, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, A.-L. Desjonquères, C. Mosser e R. Coesme, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, C. Schillemans e J. Langer, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, M. Kellerbauer, B.-R. Killmann e A. Szmytkowska, agenti)
Intervenienti a sostegno del Consiglio dell’Unione europea: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e S. Eisenberg, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, A.-L. Desjonquères, C. Mosser e R. Coesme, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, C. Schillemans e J. Langer, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, H. Shev e H. Eklinder, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, M. Kellerbauer, B.-R. Killmann e A. Szmytkowska, agenti)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Ungheria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 dicembre 2020 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-626/18) (1)
(Ricorso di annullamento - Direttiva (UE) 2018/957 - Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Condizioni di lavoro e di occupazione - Retribuzione - Durata del distacco - Determinazione della base giuridica - Articoli 53 e 62 TFUE - Modifica di una direttiva esistente - Articolo 9 TFUE - Principio di non discriminazione - Necessità - Principio di proporzionalità - Regolamento (CE) n. 593/2008 - Ambito di applicazione - Trasporto su strada - Articolo 58 TFUE)
(2021/C 44/04)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e D. Lutostańska, agenti)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, A. Pospíšilová Padowska e L. Visaggio, successivamente M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, L. Visaggio e A. Tamás, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente E. Ambrosini, K. Adamczyk Delamarre e A. Norberg, successivamente E. Ambrosini, A. Sikora-Kalėda, Z. Bodnar e A. Norberg, agenti)
Intervenienti a sostegno del Parlamento europeo: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente J. Möller e T. Henze, successivamente M. Möller, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, A.-L. Desjonquères e R. Coesme, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, C. Schillemans e J. Langer, agenti), Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, B.-R. Killmann e A. Szmytkowska, agenti)
Intervenienti a sostegno del Consiglio dell’Unione europea: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente J. Möller e T. Henze, successivamente J. Möller, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, A.-L. Desjonquères e R. Coesme, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, C. Schillemans e J. Langer, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg e H. Eklinder, successivamente C. Meyer-Seitz, H. Shev e H. Eklinder, agenti), Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, B.-R. Killmann e A. Szmytkowska, agenti)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica di Polonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2020 — Groupe Canal + / Commissione europea, Repubblica francese, Union des producteurs de cinéma (UPC), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors — EFAD’s, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)
(Causa C-132/19 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Distribuzione televisiva - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 9 e articolo 16, paragrafo 1 - Decisione che rende vincolanti taluni impegni - Protezione territoriale assoluta - Sviamento di potere - Valutazione preliminare - Assenza di obbligo per la Commissione europea di tener conto di considerazioni relative all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE - Accordi diretti alla compartimentazione dei mercati nazionali - Assenza di obbligo per la Commissione di analizzare uno per uno i mercati nazionali interessati - Proporzionalità - Lesione dei diritti contrattuali dei terzi)
(2021/C 44/05)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Groupe Canal + (rappresentanti: P. Wilhelm, P. Gassenbach e O. de Juvigny, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, C. Urraca Caviedes e L. Wildpanner, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier e P. Dodeller, agenti), Union des producteurs de cinéma (UPC) (rappresentante: E. Lauvaux, avocat), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors — EFADs (rappresentante: O. Sasserath, avocat), Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) (rappresentante: A. Fratini, avvocatessa),
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 dicembre 2018, Groupe Canal +/Commissione (T-873/16, EU:T:2018:904), è annullata. |
2) |
La decisione della Commissione europea del 26 luglio 2016 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40023 — Accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento) è annullata. |
3) |
La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Groupe Canal + SA, dallo European Film Agency Directors — EFADs, dall’Union des producteurs de cinéma (UPC) nell’ambito della presente impugnazione e del procedimento di primo grado nonché quelle sostenute da C More Entertainment AB nell’ambito del procedimento di primo grado. |
4) |
La Repubblica francese sopporta le proprie spese. |
5) |
Il Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) sopporta le proprie spese. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 dicembre 2020 — Comune di Milano / Commissione europea
(Causa C-160/19 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Settore del trasporto aereo - Servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Milano Linate (Italia) e Milano Malpensa (Italia) - Apporti di capitale effettuati dalla società che gestisce tali aeroporti a favore della sua controllata detenuta al 100 % che fornisce tali servizi - Azionariato pubblico dell’ente di gestione - Decisione che dichiara tali misure aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozioni di «risorse statali», di «misura imputabile allo Stato» e di «vantaggio economico» - Principio dell’operatore privato - Criterio dell’investitore privato - Onere della prova - Valutazioni economiche complesse - Intensità del controllo giurisdizionale - Snaturamento di elementi di prova)
(2021/C 44/06)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Comune di Milano (rappresentanti: A. Mandarano, E. Barbagiovanni, S. Grassani e L. Picciano, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, G. Conte e D. Grespan, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il Comune di Milano è condannato alle spese. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/6 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2020 — Commissione europea / Regno di Spagna
(C-347/19) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Efficienza energetica - Direttiva 2012/27/UE - Articolo 9, paragrafo 3 - Consumo di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda - Installazione negli edifici di contatori individuali di consumo)
(2021/C 44/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Talabér-Ritz, S. Pardo Quintillán e Y. G. Marinova, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, riguardante l’installazione negli edifici di sistemi di misurazione individuali del consumo di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della disposizione citata. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Strafsachen Wien — Austria) — procedimento penale a carico di A e a.
(Causa C-584/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Ordine europeo di indagine - Direttiva 2014/41/UE - Articolo 1, paragrafo 1 - Articolo 2, lettera c), punti i) e ii) - Nozioni di «autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione» - Ordine europeo di indagine emesso dalla procura di uno Stato membro - Indipendenza nei confronti del potere esecutivo)
(2021/C 44/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht für Strafsachen Wien
Parte nel procedimento penale principale
A e a.
con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Wien
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di «autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione», ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — M.S., M.W., G.S. / Minister for Justice and Equality
(Causa C-616/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica d’asilo - Procedura di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato - Direttiva 2005/85/CE - Articolo 25, paragrafo 2 - Motivi di irricevibilità - Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto irricevibile a causa della precedente concessione al richiedente di una protezione sussidiaria in un altro Stato membro - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Regolamento (UE) n. 604/2013)
(2021/C 44/09)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: M.S., M.W., G.S.
Convenuto: Minister for Justice and Equality
Dispositivo
L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro — al quale si applica il regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, ma che non è vincolato dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale — secondo cui una domanda di protezione internazionale è considerata irricevibile qualora il richiedente benefici dello status di protezione sussidiaria in un altro Stato membro.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Land Nordrhein-Westfalen / D.-H. T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service UG
(Causa C-620/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 23 - Limitazione dei diritti dell’interessato - Rilevante interesse finanziario - Esecuzione delle azioni civili - Normativa nazionale che rinvia alle disposizioni del diritto dell’Unione - Dati fiscali riguardanti una persona giuridica - Incompetenza della Corte)
(2021/C 44/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Land Nordrhein-Westfalen
Convenuto: D.-H. T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service UG
con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Dispositivo
La Corte non è competente a rispondere alle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 4 luglio 2019.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/8 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 12 novembre 2020 — Jean-François Jalkh / Parlamento europeo
(Cause riunite C-792/18 P e C-793/18 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura delle Corte - Diritto istituzionale - Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea - Articoli 8 e 9 - Portata - Decisione di revoca dell’immunità parlamentare - Condizioni)
(2021/C 44/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-François Jalkh (rappresentante: F. Wagner, avocat)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alonso de León e C. Burgos, agenti)
Dispositivo
1. |
Le impugnazioni sono respinte in quanto in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondate. |
2. |
Il sig. Jean-François Jalkh è condannato alle spese. |
8.2.2021 |
IT |
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C 44/9 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles — Belgio) — PN, QO, RP, SQ, TR / Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)
(Causa C-349/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Cittadinanza dell’Unione - Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 3 - Beneficiari - Recepimento non corretto - Responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto dell’Unione - Concessione di assistenza sociale a titolo di risarcimento del danno subito - Irricevibilità manifesta)
(2021/C 44/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: PN, QO, RP, SQ, TR
Resistente: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio), con decisione del 14 maggio 2019, è manifestamente irricevibile.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/9 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.
(Causa C-621/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168, lettera e) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Impiego dei beni unicamente ai fini delle operazioni imponibili del soggetto passivo - Esistenza di un nesso diretto tra i beni importati e l’operazione a valle)
(2021/C 44/13)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Resistente: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.
Dispositivo
L’articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a un importatore quando questi non disponga dei beni come un proprietario e i costi d’importazione a monte siano inesistenti o non siano incorporati nel prezzo delle operazioni particolari a valle ovvero nel prezzo dei beni ceduti e dei servizi resi dal soggetto passivo nell’ambito delle sue attività economiche.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/10 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid — Spagna) — ZA, AZ, BX, CV, DU, ET / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA
(Causa C-716/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Concorrenza - Decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza che constata una pratica restrittiva della concorrenza - Portata del valore probatorio dei fatti esaminati e accertati - Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto del procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Irricevibilità manifesta)
(2021/C 44/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET
Convenuta: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dallo Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale commerciale n. 2 di Madrid, Spagna), con decisione del 29 luglio 2019, è manifestamente irricevibile.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/11 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — procedimento avviato da «DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD
(Causa C-807/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articoli 3 e da 6 a 8 - Direttiva 2008/48/CE - Articolo 22 - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale - Procedimento nazionale d’ingiunzione di pagamento)
(2021/C 44/15)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti nel procedimento principale
«DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD
Dispositivo
1) |
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta a che il giudice nazionale, investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, ometta di esaminare l’eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore a causa di difficoltà pratiche, come quelle connesse al carico di lavoro su di esso gravante. |
2) |
Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un giudice nazionale investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, qualora presuma che tale domanda sia fondata su una clausola abusiva nel contratto di credito al consumo ai sensi della direttiva 93/13, possa, in mancanza di opposizione da parte del consumatore, chiedere al creditore informazioni integrative al fine di esaminare l’eventuale carattere abusivo di tale clausola. |
3) |
Gli articoli 3 e 8 della direttiva 93/13, letti in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’esame d’ufficio dell’eventuale carattere abusivo delle clausole in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, effettuato dal giudice nazionale al fine di accertare l’esistenza di uno squilibrio significativo tra le obbligazioni assunte dalle parti in base a tale contratto, tale giudice può tenere conto anche delle disposizioni nazionali che garantiscono ai consumatori una tutela più estesa di quella prevista da detta direttiva. |
8.2.2021 |
IT |
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C 44/11 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta — Ativa S.p.A. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei trasporti
(Causa C-835/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Aggiudicazione di contratti di concessione - Direttiva 2014/23/UE - Articolo 2, paragrafo 1, primo comma - Articolo 30 - Libertà delle amministrazioni aggiudicatrici di definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario - Normativa nazionale che vieta di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale)
(2021/C 44/16)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta — Ativa S.p.A.
Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei trasporti
Nei confronti di: Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 30 e i considerando 5 e 68 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto prevista all’articolo 183 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/12 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2020 — Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papasotiriou, Charalampos Andralis / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-84/20 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Cittadinanza dell’Unione - Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione - Regolamento (UE) 2019/1157 - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Insussistenza di incidenza individuale - Articolo 19 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Obbligo per una parte di essere rappresentata da un avvocato - Ricorrente, che è inoltre avvocato, che ha agito in nome proprio, sottoscrivendo egli stesso il ricorso, senza avvalersi dei servizi di un avvocato terzo per rappresentarlo - Impugnazione manifestamente infondata)
(2021/C 44/17)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papasotiriou, Charalampos Andralis (rappresentante: Papasotiriou, dikigoros)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
Dispositivo
1. |
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile nei limiti in cui è stata proposta dal sig. Christos Papasotiriou. |
2. |
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata nei limiti in cui è stata proposta dai sigg. Sarantis Sarantos, Ioannis Fotopoulos, Antonios Bousdekis e Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton nonchè dal sig. Charalampos Andralis. |
3. |
I sigg. Sarantis Sarantos, Ioannis Fotopoulos, Antonios Bousdekis e Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton nonchè i sigg. Christos Papasotiriou e Charalampos Andralis sopporteranno le proprie spese. |
8.2.2021 |
IT |
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C 44/13 |
Ordinanza della Corte (Sesta sezione) del 12 novembre 2020 — Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / Commissione europea
(Causa C-85/20 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità - Presunte decisioni della Commissione europea che dichiarano la misura compatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Conoscenza acquisita dell’esistenza dell’atto impugnato - Termine ragionevole per chiederne il testo integrale - Nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell’articolo 263 TFUE - Irricevibilità della domanda di primo grado - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
(2021/C 44/18)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (rappresentante: L. Szabó, ügyvéd)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Dispositivo
1. |
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. |
2. |
La Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. sopporta le proprie spese. |
8.2.2021 |
IT |
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C 44/13 |
Impugnazione proposta il 12 agosto 2020 dalla eSky Group IP sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 giugno 2020, causa T-646/19, eSky Group IP/EUIPO — Gröpel (e)
(Causa C-386/20 P)
(2021/C 44/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: eSky Group IP sp. z o.o. (rappresentante: P. Kurcman, radca prawny)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Gerhard Gröpel
Con ordinanza del 21 ottobre 2020, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 24 settembre 2020 — W.Ż. / A. S., Sąd Najwyższy
(Causa C-491/20)
(2021/C 44/20)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: W.Ż.
Resistenti: A. S., Sąd Najwyższy
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 279 TFUE e l’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché in combinato disposto con il punto 1), primo e secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza della Corte di giustizia, dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C-791/19 R, debbano essere interpretati nel senso che, fino alla definizione della causa C-791/19, il Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema) non può chiedere la trasmissione del fascicolo di una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), stante la sospensione dell'applicazione dell'articolo 3, punto 5, dell'articolo 27 e dell'articolo 73, paragrafo 1, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; testo unico: Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2019, posizione 825 e successive modifiche). |
2) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché con il diritto di adire un giudice, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale, chiamato a pronunciarsi nella causa volta ad accertare l’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale per gravi irregolarità nella procedura di nomina, è tenuto ad adottare un provvedimento provvisorio e a vietare al convenuto in tale causa di esercitare le funzioni giudicanti in tutte le altre cause rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, a pena di inefficacia degli atti compiuti o delle decisioni adottate da tale giudice, e a ordinare ad altre autorità di astenersi dall'assegnare le cause al suddetto convenuto o dal designarlo come componente dei collegi giudicanti. |
3) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio che sancisce il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che:
|
4) |
Se l’articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, TUE in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché il principio che sancisce il diritto di adire un giudice e l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il contenuto della nozione di identità costituzionale di uno Stato membro, per quanto riguarda il diritto di adire un giudice, può essere determinato in modo vincolante per l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro solo nell’ambito del dialogo con la Corte di giustizia condotto da tale organo giurisdizionale o da altri organi giurisdizionali nazionali (ad esempio, la Corte costituzionale) tramite il ricorso al procedimento pregiudiziale. |
5) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio generale che sancisce il diritto a un giudice precostituito per legge debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro dichiara irricevibile l’istanza di trasmissione del fascicolo di una causa, nell’ambito della quale aveva sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, qualora detta istanza sia stata presentata da una persona nominata alla funzione di giudice in applicazione di disposizioni nazionali e in circostanze che hanno portato alla costituzione di un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di autonomia e di indipendenza e che non è un organo giurisdizionale precostituito per legge, senza la necessità di espletare preventivamente la procedura indicata nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui alla causa C-508/19 o nella sentenza della Corte di giustizia, del 19 novembre 2019, A.K. e a., C-585/18, C-624/18 e C-625/18. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 25 settembre 2020 — W.Ż. / K. Z., Skarbowi Państwa — Sąd Najwyższy
(Causa C-492/20)
(2021/C 44/21)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: W.Ż.
Resistente: K. Z., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 279 TFUE e l’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché con il punto 1, primo e secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R), debbano essere intesi nel senso che il Procuratore, fino alla decisione nella causa C-791/19 R, non può chiedere la rimessione degli atti di una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio di un giudice della Corte Suprema alla Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare della Corte suprema, Polonia), in considerazione della sospensione dell’applicazione dell’articolo 3, punto 5, dell’articolo 27 e dell’articolo 73, paragrafo 1, della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge che disciplina la Corte suprema) dell’8 dicembre 2017 (Testo unico: Dz.U. del 2019, posizione 825, e successive modifiche). |
2) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché con il diritto di adire un giudice, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale, che decide in una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio di un giudice nazionale dovuta a rilevanti violazioni durante la procedura di nomina, ha il dovere di adottare provvedimenti provvisori e vietare al convenuto in tale causa di giudicare in tutte le altre cause in cui viene applicato il diritto dell’Unione, a pena di inefficacia degli atti compiuti o delle sentenze emesse da tale giudice, e ordinare ad altri organi di astenersi dall’assegnare cause a tale convenuto o dal designarlo come componente di collegi giudicanti. |
3) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché il principio che prevede il diritto di adire un giudice, debbano essere interpretati nel senso che:
|
4) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l’articolo 19 TUE nonché il principio che prevede il diritto di adire un giudice e l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che il significato della nozione di identità costituzionale di uno Stato membro, in relazione al diritto di adire un giudice, può essere determinato in modo vincolante per un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro soltanto nell’ambito di un dialogo tra la Corte di giustizia e tale giudice, o un altro organo giurisdizionale nazionale (ad esempio, la Corte costituzionale), svolto attraverso il procedimento pregiudiziale. |
5) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché il principio fondamentale che prevede il diritto di adire un giudice precostituito per legge, debbano essere interpretati nel senso che il giudice di ultima istanza di uno Stato membro rigetta un’istanza di rimessione degli atti di causa quando tale istanza è stata proposta da una persona nominata a svolgere la funzione di giudice in base alle disposizioni nazionali e in circostanze che comportano l’istituzione di un organo giurisdizionale che non rispetta i requisiti di indipendenza e di imparzialità e che non è un organo giurisdizionale costituito per legge, senza che sia necessario esaurire preventivamente l’iter procedurale di cui alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-508/19 o nella sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2019, A.K. e altri (C-585/18, C-624/18 e C-625/18). |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 28 settembre 2020 — P. J. / A. T., R. W., Sąd Najwyższy
(Causa C-493/20)
(2021/C 44/22)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: P. J.
Resistenti: A. T., R. W., Sąd Najwyższy
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 279 TFUE e l’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché in combinato disposto con il punto 1), primo e secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza della Corte di giustizia, dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C-791/19 R, debbano essere interpretati nel senso che, fino alla definizione della causa C-791/19, il Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema) non può chiedere la trasmissione del fascicolo di una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), stante la sospensione dell'applicazione dell'articolo 3, punto 5, dell'articolo 27 e dell'articolo 73, paragrafo 1, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; testo unico: Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2019, posizione 825 e successive modifiche). |
2) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché con il diritto di adire un giudice, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale, chiamato a pronunciarsi nella causa volta ad accertare l’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale per gravi irregolarità nella procedura di nomina, è tenuto ad adottare un provvedimento provvisorio e a vietare al convenuto in tale causa di esercitare le funzioni giudicanti in tutte le altre cause rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, a pena di inefficacia degli atti compiuti o delle decisioni adottate da tale giudice, e a ordinare ad altre autorità di astenersi dall'assegnare le cause al suddetto convenuto o dal designarlo come componente dei collegi giudicanti. |
3) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio che sancisce il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che:
|
4) |
Se l’articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, TUE in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché il principio che sancisce il diritto di adire un giudice e l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il contenuto della nozione di identità costituzionale di uno Stato membro, per quanto riguarda il diritto di adire un giudice, può essere determinato in modo vincolante per l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro solo nell’ambito del dialogo con la Corte di giustizia condotto da tale organo giurisdizionale o da altri organi giurisdizionali nazionali (ad esempio, la Corte costituzionale) tramite il ricorso al procedimento pregiudiziale. |
5) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio generale che sancisce il diritto a un giudice precostituito per legge debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro dichiara irricevibile l’istanza di trasmissione del fascicolo di una causa, qualora detta istanza sia stata presentata da una persona nominata alla funzione di giudice in applicazione di disposizioni nazionali e in circostanze che hanno portato alla costituzione di un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di autonomia e di indipendenza e che non è un organo giurisdizionale precostituito per legge, senza la necessità di espletare preventivamente la procedura indicata nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui alla causa C-508/19 o nella sentenza della Corte di giustizia, del 19 novembre 2019, A.K. e a., C-585/18, C-624/18 e C-625/18. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 2 ottobre 2020 — K. M. / T. P., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy
(Causa C-494/20)
(2021/C 44/23)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: K. M.
Resistenti: T. P., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 279 TFUE e l’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché in combinato disposto con il punto 1), primo e secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza della Corte di giustizia, dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C-791/19 R, debbano essere interpretati nel senso che, fino alla definizione della causa C-791/19, il Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema) non può chiedere la trasmissione del fascicolo di una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), stante la sospensione dell'applicazione dell'articolo 3, punto 5, dell'articolo 27 e dell'articolo 73, paragrafo 1, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; testo unico: Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2019, posizione 825 e successive modifiche). |
2) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché con il diritto di adire un giudice, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale, chiamato a pronunciarsi nella causa volta ad accertare l’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale per gravi irregolarità nella procedura di nomina, è tenuto ad adottare un provvedimento provvisorio e a vietare al convenuto in tale causa di esercitare le funzioni giudicanti in tutte le altre cause rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, a pena di inefficacia degli atti compiuti o delle decisioni adottate da tale giudice, e a ordinare ad altre autorità di astenersi dall'assegnare le cause al suddetto convenuto o dal designarlo come componente dei collegi giudicanti. |
3) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio che sancisce il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che:
|
4) |
Se l’articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, TUE in combinato disposto con l'articolo 19 TUE, nonché il principio che sancisce il diritto di adire un giudice e l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il contenuto della nozione di identità costituzionale di uno Stato membro, per quanto riguarda il diritto di adire un giudice, può essere determinato in modo vincolante per l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro solo nell’ambito del dialogo con la Corte di giustizia condotto da tale organo giurisdizionale o da altri organi giurisdizionali nazionali (ad esempio, la Corte costituzionale) tramite il ricorso al procedimento pregiudiziale. |
5) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio generale che sancisce il diritto a un giudice precostituito per legge debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro dichiara irricevibile l’istanza di trasmissione del fascicolo di una causa, qualora detta istanza sia stata presentata da una persona nominata alla funzione di giudice in applicazione di disposizioni nazionali e in circostanze che hanno portato alla costituzione di un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di autonomia e di indipendenza e che non è un organo giurisdizionale precostituito per legge, senza la necessità di espletare preventivamente la procedura indicata nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui alla causa C-508/19 o nella sentenza della Corte di giustizia, del 19 novembre 2019, A.K. e a., C-585/18, C-624/18 e C-625/18. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 2 ottobre 2020 — T. M. / T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., G. Z., A. S., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy
(Causa C-495/20)
(2021/C 44/24)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: T. M.
Resistente: T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., G. Z., A. S., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 279 TFUE e l’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché con il punto 1, primo e secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R), debbano essere intesi nel senso che il Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema, Polonia), fino alla decisione nella causa C-791/19 R, non può chiedere la rimessione degli atti di una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio di un giudice della Corte Suprema, in considerazione della sospensione dell’applicazione dell’articolo 3, punto 5, dell’articolo 27 e dell’articolo 73, paragrafo 1, della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge che disciplina la Corte suprema) dell’8 dicembre 2017 (Testo unico: Dz.U. del 2019, posizione 825, e successive modifiche). |
2) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché con il diritto di adire un giudice, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale, che decide in una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio di un giudice nazionale dovuta a rilevanti violazioni durante la procedura di nomina, ha il dovere di adottare provvedimenti provvisori e vietare al convenuto in tale causa di giudicare in tutte le altre cause in cui viene applicato il diritto dell’Unione, a pena di inefficacia degli atti compiuti o delle sentenze emesse da tale giudice, e ordinare ad altri organi di astenersi dall’assegnare cause a tale convenuto o dal designarlo come componente di collegi giudicanti. |
3) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché il principio che prevede il diritto di adire un giudice, debbano essere interpretati nel senso che:
|
4) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 19 TUE nonché il principio che prevede il diritto di adire un giudice e l’articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il significato della nozione di identità costituzionale di uno Stato membro, in relazione al diritto di adire un giudice, può essere determinato in modo vincolante per un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro soltanto nell’ambito di un dialogo tra la Corte di giustizia e tale giudice, o un altro organo giurisdizionale nazionale (ad esempio, la Corte costituzionale), svolto attraverso il procedimento pregiudiziale. |
5) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché il principio fondamentale che prevede il diritto di adire un giudice precostituito per legge, debbano essere interpretati nel senso che il giudice di ultima istanza di uno Stato membro rigetta un’istanza di rimessione degli atti di causa quando tale istanza è stata proposta da una persona nominata a svolgere la funzione di giudice in base alle disposizioni nazionali e in circostanze che comportano l’istituzione di un organo giurisdizionale che non rispetta i requisiti di indipendenza e di imparzialità e che non è un organo giurisdizionale costituito per legge, senza che sia necessario esaurire preventivamente l’iter procedurale di cui alla domanda pregiudiziale nella causa C-508/19 o nella sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2019, A.K. e altri (C-585/18, C-624/18 e C-625/18). |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 6 ottobre 2020 — M. F. / T. P.
(Causa C-496/20)
(2021/C 44/25)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: M. F.
Resistente: T. P.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 279 TFUE e l’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché in combinato disposto con il punto 1), primo e secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza della Corte di giustizia, dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C-791/19 R, debbano essere interpretati nel senso che, fino alla definizione della causa C-791/19, il Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema) non può chiedere la trasmissione del fascicolo di una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), stante la sospensione dell'applicazione dell'articolo 3, punto 5, dell'articolo 27 e dell'articolo 73, paragrafo 1, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; testo unico: Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2019, posizione 825 e successive modifiche). |
2) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio che sancisce il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che:
|
3) |
Se l’articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, TUE in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché il principio che sancisce il diritto di adire un giudice e l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il contenuto della nozione di identità costituzionale di uno Stato membro, per quanto riguarda il diritto di adire un giudice, può essere determinato in modo vincolante per l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro solo nell’ambito del dialogo con la Corte di giustizia condotto da tale organo giurisdizionale o da altri organi giurisdizionali nazionali (ad esempio, la Corte costituzionale) tramite il ricorso al procedimento pregiudiziale. |
4) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio generale che sancisce il diritto a un giudice precostituito per legge debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro dichiara irricevibile l’istanza di trasmissione del fascicolo di una causa, qualora detta istanza sia stata presentata da una persona nominata alla funzione di giudice in applicazione di disposizioni nazionali e in circostanze che hanno portato alla costituzione di un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di autonomia e di indipendenza e che non è un organo giurisdizionale precostituito per legge, senza la necessità di espletare preventivamente la procedura indicata nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui alla causa C-508/19 o nella sentenza della Corte di giustizia, del 19 novembre 2019, A.K. e a., C-585/18, C-624/18 e C-625/18. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 9 ottobre 2020 — T.B. / T.D., M.D., P.K., J.L., M.L., O.N., G.Z., A.S., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy
(Causa C-506/20)
(2021/C 44/26)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: T.B.
Resistenti: T.D., M.D., P.K., J.L., M.L., O.N., G.Z., A.S., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 279 TFUE e l’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché in combinato disposto con il punto 1), primo e secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza della Corte di giustizia, dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C-791/19 R, debbano essere interpretati nel senso che, fino alla definizione della causa C-791/19, il Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema) non può chiedere la trasmissione del fascicolo di una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), stante la sospensione dell'applicazione dell'articolo 3, punto 5, dell'articolo 27 e dell'articolo 73, paragrafo 1, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; testo unico: Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2019, posizione 825 e successive modifiche). |
2) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché con il diritto di adire un giudice, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale, chiamato a pronunciarsi nella causa volta ad accertare l’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale per gravi irregolarità nella procedura di nomina, è tenuto ad adottare un provvedimento provvisorio e a vietare al convenuto in tale causa di esercitare le funzioni giudicanti in tutte le altre cause rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, a pena di inefficacia degli atti compiuti o delle decisioni adottate da tale giudice, e a ordinare ad altre autorità di astenersi dall'assegnare le cause al suddetto convenuto o dal designarlo come componente dei collegi giudicanti. |
3) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio che sancisce il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che:
|
4) |
Se l’articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, TUE in combinato disposto con l'articolo 19 TUE, nonché il principio che sancisce il diritto di adire un giudice e l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il contenuto della nozione di identità costituzionale di uno Stato membro, per quanto riguarda il diritto di adire un giudice, può essere determinato in modo vincolante per l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro solo nell’ambito del dialogo con la Corte di giustizia condotto da tale organo giurisdizionale o da altri organi giurisdizionali nazionali (ad esempio, la Corte costituzionale) tramite il ricorso al procedimento pregiudiziale. |
5) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE e il principio generale che sancisce il diritto a un giudice precostituito per legge debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro dichiara irricevibile l’istanza di trasmissione del fascicolo di una causa, qualora detta istanza sia stata presentata da una persona nominata alla funzione di giudice in applicazione di disposizioni nazionali e in circostanze che hanno portato alla costituzione di un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di autonomia e di indipendenza e che non è un organo giurisdizionale precostituito per legge, senza la necessità di espletare preventivamente la procedura indicata nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui alla causa C-508/19 o nella sentenza della Corte di giustizia, del 19 novembre 2019, A.K. e a., C-585/18, C-624/18 e C-625/18. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 22 settembre 2020 — M. F. / J. M.
(Causa C-509/20)
(2021/C 44/27)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: M. F.
Resistente: J. M.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'articolo 279 TFUE e l'articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché in combinato disposto con il punto 1), primo e secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza della Corte di giustizia, dell'8 aprile 2020, Commissione/ Polonia, C-791/19 R, debbano essere interpretati nel senso che l’istanza del Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema), recante richiesta di trasmissione del fascicolo della causa relativa all’accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), deve essere dichiarata irricevibile, in quanto presentata da un soggetto che, fino alla definizione della causa C-791/19, non può compiere alcuna azione, stante la sospensione dell'applicazione dell'articolo 3, punto 5, dell'articolo 27 e dell'articolo 73, paragrafo 1, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; testo unico: Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2019, posizione 825 e successive modifiche). |
2) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 19 TUE, e il principio che sancisce il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che:
|
3) |
Se l’articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 19 TUE, nonché il principio che sancisce il diritto di adire un giudice e l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il contenuto della nozione di identità costituzionale di uno Stato membro, per quanto riguarda il diritto di adire un giudice, può essere determinato in modo vincolante per l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro solo nell’ambito del dialogo con la Corte di giustizia condotto da tale organo giurisdizionale o da altri organi giurisdizionali nazionali (ad esempio, la Corte costituzionale) tramite il ricorso al procedimento pregiudiziale. |
4) |
Se l'articolo 19 TUE, in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE e il principio generale che sancisce il diritto a un giudice precostituito per legge, debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro dichiara irricevibile l’istanza di trasmissione del fascicolo di una causa, nell’ambito della quale aveva sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, qualora detta istanza sia stata presentata da una persona nominata alla funzione di giudice in applicazione di disposizioni nazionali e in circostanze che hanno portato alla costituzione di un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di autonomia e di indipendenza e che non è un organo giurisdizionale costituito per legge, senza la necessità di espletare preventivamente la procedura indicata nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui alla causa C-508/19 o nella sentenza della Corte di giustizia, del 19 novembre 2019, A.K. e a., C-585/18, C-624/18 e C-625/18. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 13 ottobre 2020 — B. S. / T. D., M. D., P. K., J. L., M.Ł., O. N., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy
(Causa C-511/20)
(2021/C 44/28)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: B. S.
Resistenti: T. D., M. D., P. K., J. L., M.Ł., O. N., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 279 TFUE e l’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché in combinato disposto con il punto 1), primo e secondo trattino, del dispositivo dell’ordinanza della Corte di giustizia, dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C-791/19 R, debbano essere interpretati nel senso che, fino alla definizione della causa C-791/19, il Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema) non può chiedere la trasmissione del fascicolo di una causa relativa all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), stante la sospensione dell'applicazione dell'articolo 3, punto 5, dell'articolo 27 e dell'articolo 73, paragrafo 1, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; testo unico: Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2019, posizione 825 e successive modifiche). |
2) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché con il diritto di adire un giudice, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale, chiamato a pronunciarsi nella causa volta ad accertare l’inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale per gravi irregolarità nella procedura di nomina, è tenuto ad adottare un provvedimento provvisorio e a vietare al convenuto in tale causa di esercitare le funzioni giudicanti in tutte le altre cause rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, a pena di inefficacia degli atti compiuti o delle decisioni adottate da tale giudice, e a ordinare ad altre autorità di astenersi dall'assegnare le cause al suddetto convenuto o dal designarlo come componente dei collegi giudicanti. |
3) |
Se l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e il principio che sancisce il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che:
|
4) |
Se l’articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, TUE in combinato disposto con l'articolo 19 TUE, nonché il principio che sancisce il diritto di adire un giudice e l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il contenuto della nozione di identità costituzionale di uno Stato membro, per quanto riguarda il diritto di adire un giudice, può essere determinato in modo vincolante per l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro solo nell’ambito del dialogo con la Corte di giustizia condotto da tale organo giurisdizionale o da altri organi giurisdizionali nazionali (ad esempio, la Corte costituzionale) tramite il ricorso al procedimento pregiudiziale. |
5) |
Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE e il principio generale che sancisce il diritto a un giudice precostituito per legge, debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro dichiara irricevibile l’istanza di trasmissione del fascicolo di una causa, qualora detta istanza sia stata presentata da una persona nominata alla funzione di giudice in applicazione di disposizioni nazionali e in circostanze che hanno portato alla costituzione di un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di autonomia e di indipendenza e che non è un organo giurisdizionale precostituito per legge, senza la necessità di espletare preventivamente la procedura indicata nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui alla causa C-508/19 o nella sentenza della Corte di giustizia, del 19 novembre 2019, A.K. e a., C-585/18, C-624/18 e C-625/18. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 28 ottobre 2020 — ORLEN KolTrans sp. z o. o. / Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
(Causa C-563/20)
(2021/C 44/29)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parti
Ricorrente: ORLEN KolTrans sp. z o. o.
Resistente: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'articolo 30, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (1), debba essere interpretato nel senso che esso conferisce ad un'impresa ferroviaria, che utilizza o intende utilizzare l'infrastruttura ferroviaria, il diritto di partecipare ad un procedimento condotto dall’organismo di regolamentazione volto alla determinazione, da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, dell’importo dei diritti dovuti per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 30, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2001/14/CE, debba essere interpretato nel senso che esso conferisce all’impresa ferroviaria, che utilizza o intende utilizzare l'infrastruttura ferroviaria, il diritto di impugnare la decisione dell’organismo di regolamentazione che approva l’importo dei diritti dovuti per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria determinato dal gestore della suddetta infrastruttura. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 9 novembre 2020 — Ligebehandlingsnævnet, in qualità di mandataria di A / HK/Danmark e HK / Privat
(Causa C-587/20)
(2021/C 44/30)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Ligebehandlingsnævnet, in qualità di mandataria di A
Resistenti: HK/Danmark e HK/Privat
Interveniente a sostegno delle resistenti: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sull’occupazione (1) debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze di fatto descritte [nella domanda di pronuncia pregiudiziale], un segretario generale di settore politicamente eletto in seno a un’organizzazione sindacale rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 novembre 2020 – ROI Land Investments Ltd. / FD
(Causa C-604/20)
(2021/C 44/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: ROI Land Investments Ltd.
Resistente: FD
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 2, e paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis») (1), debba essere interpretato nel senso che il lavoratore possa convenire in giudizio una persona giuridica che, pur non essendo il suo datore di lavoro e non essendo domiciliata nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento, sia direttamente responsabile nei confronti del lavoratore, in forza di una lettera di presentazione o cosiddetta lettera di patronage, con riguardo alle pretese derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo, dinanzi al giudice del luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolga abitualmente o abbia svolto da ultimo la propria attività nel rapporto di lavoro con il terzo, qualora, in mancanza della lettera di patronage, il contratto di lavoro con il terzo non sarebbe stato concluso. |
2) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che la riserva di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento medesimo escluda l’applicazione di una norma sulla competenza giurisdizionale prevista dal diritto nazionale dello Stato membro che consenta al lavoratore di convenire in giudizio una persona giuridica direttamente responsabile nei suoi confronti con riguardo alle pretese derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo, in circostanze come quelle descritte nella prima questione, in qualità di «successore giuridico» del datore di lavoro, nel foro del luogo abituale di lavoro, quando tale competenza giurisdizionale non sia prevista dall’articolo 21, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento medesimo. |
3) |
In caso di risposta negativa alla prima questione e di risposta affermativa alla seconda questione:
|
4) |
Ove dalla risposta alle precedenti questioni risulti che il giudice remittente sia munito di giurisdizione internazionale ai fini della decisione della controversia:
|
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 17 novembre 2020 — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-605/20)
(2021/C 44/32)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia conforme al diritto [dell’Unione] l’interpretazione secondo la quale le riparazioni effettuate durante il cosiddetto periodo di garanzia si considerano operazioni non soggette a imposizione solo se effettuate a titolo gratuito e nella misura in cui siano tacitamente incluse nel prezzo di vendita del bene coperto dalla garanzia, dovendo considerarsi come soggette a imposizione le prestazioni di servizi nel periodo di garanzia (con o senza l’applicazione di materiali) che costituiscano oggetto di fatturazione, non essendo possibile qualificarle se non prestazioni di servizi a titolo oneroso. |
2) |
Se l’emissione di una nota di addebito nei confronti di un fornitore di componenti di aerogeneratori per il rimborso di spese sostenute dall’acquirente di tali beni durante il relativo periodo di garanzia, con la sostituzione di componenti (nuove importazioni di beni del fornitore che erano state assoggettate a IVA e che avevano dato origine al diritto a detrazione) e il corrispondente montaggio (tramite l’acquisizione di servizi di terzi con liquidazione dell’IVA), nell’ambito della prestazione a terzi di servizi d’installazione di un parco eolico, da parte del suddetto acquirente (appartenente al medesimo gruppo del venditore, stabilito in paese terzo), debba considerarsi come una mera operazione di riaddebito di spese e, come tale, esente da IVA o, invece, come una prestazione di servizi a titolo oneroso che richiede la liquidazione dell’imposta. |
8.2.2021 |
IT |
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C 44/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 18 novembre 2020 — procedimento penale a carico di YP e altri
(Causa C-615/20)
(2021/C 44/33)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parti
YP e altri
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta») nonché il diritto, in esso sancito, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, e il diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, debba essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale, dettagliatamente esposte ai punti 2 e 3 della presente questione, ossia agli articoli 80 e 129 della legge del 27 luglio 2001, sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sądów powszechnych; in prosieguo: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari»), nonché all’articolo 110, paragrafo 2a, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e all’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge dell’8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), che consentono all’Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare della Corte suprema, in prosieguo: la «Sezione disciplinare della Corte suprema») di revocare l'immunità ad un giudice e di sospenderlo dalle sue funzioni, e quindi, di fatto, di privare il giudice delle funzioni giudicanti nelle cause ad esso assegnate, in particolare considerato che:
|
2) |
Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 2 TUE e il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva risultanti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, debba essere interpretato nel senso che «le regole relative al regime disciplinare di coloro che svolgono una funzione giurisdizionale» comprendono anche le disposizioni relative all’avvio di un procedimento per responsabilità penale o alla privazione della libertà personale (detenzione) a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale, come l'articolo 181 della Costituzione polacca, in combinato disposto con l’articolo 80 e l’articolo 129 della legge 27 luglio 2001 sull’organizzazione degli organi giurisdizionali, ai sensi delle quali:
|
3) |
Se il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni richiamate nella seconda questione, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come l'articolo 110, paragrafo 2a, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, nonché l'articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge dell’8 dicembre 2017 sulla Corte suprema, ai sensi della quale le cause relative all'autorizzazione all’avvio di un procedimento per responsabilità penale o alla privazione della libertà personale (detenzione) a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale, rientrano, sia in primo, sia in secondo grado, nella competenza esclusiva di un organo quale la Sezione disciplinare, tenuto conto (individualmente o cumulativamente), in particolare, delle seguenti circostanze:
|
4) |
Se, in caso di rilascio dell’autorizzazione all’avvio di un procedimento per responsabilità penale a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e di sospensione del giudice interessato dalle sue funzioni, con la contestuale riduzione della sua retribuzione per la durata di tale sospensione, il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni di cui alla seconda questione nonché i principi del primato, di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e di certezza del diritto, debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di carattere vincolante della suddetta autorizzazione, in particolare per quanto riguarda la sospensione del giudice dalle sue funzioni, qualora essa sia stata rilasciata da un organo come la Sezione disciplinare, con la conseguenza che:
|
8.2.2021 |
IT |
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C 44/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 25 novembre 2020 — A / Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Causa C-634/20)
(2021/C 44/34)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: A
Interveniente: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 45 o l’articolo 49 TFUE debbano essere interpretati, nel rispetto del principio di proporzionalità, nel senso che ostino al fatto che l’autorità competente di uno Stato membro ospitante conceda a una persona, sulla base delle disposizioni nazionali, il diritto di esercitare la professione di medico limitatamente a un periodo di tre anni subordinatamente alla condizione di poter operare unicamente sotto la direzione e il controllo di un medico abilitato e che, nello stesso periodo, la persona medesima sia tenuta ad assolvere una specifica formazione triennale in medicina generale al fine di ottenere nello Stato membro ospitante l’autorizzazione ad esercitare autonomamente l’attività di medico, considerando che:
a) |
la persona interessata ha conseguito un diploma di laurea di primo livello in medicina nello Stato membro d’origine, senza essere peraltro in grado di produrre, all’atto della richiesta di riconoscimento della qualifica professionale nello Stato membro ospitante, un attestato comprovante il compimento di un tirocinio professionale della durata di un anno richiesto nello Stato membro d’origine quale requisito aggiuntivo ai fini dell’ottenimento della qualifica professionale; |
b) |
alla persona medesima è stato proposto nello Stato membro ospitante, alla luce dell’articolo 55 bis della direttiva sulle qualifiche professionali (1), come alternativa prioritaria da lei rifiutata, di ivi compiere, nell’arco di tre anni, un tirocinio professionale conforme alle linee guida dello Stato membro d’origine e di chiederne il riconoscimento all’autorità competente di quest’ultimo Stato membro così da poter poi richiedere nuovamente nello Stato membro ospitante il riconoscimento del diritto all’esercizio della professione di medico sulla base del sistema automatico di riconoscimento previsto dalla direttiva; |
c) |
la normativa interna dello Stato membro ospitante mira a promuovere la sicurezza dei pazienti e la qualità delle prestazioni nel settore sanitario garantendo che i professionisti del settore sanitario dispongano della formazione necessaria per la loro attività professionale, di ulteriore qualificazione professionale sufficiente e delle altre competenze richieste a tal fine. |
(1) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU. 2005, L 255, pag. 22).
8.2.2021 |
IT |
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C 44/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Liège (Belgio) il 26 novembre 2020 — VT / Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)
(Causa C-641/20)
(2021/C 44/35)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Liège
Parti
Ricorrente: VT
Resistente: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)
Questione pregiudiziale
Se, qualora uno Stato membro decida di revocare a un rifugiato il suo status, in applicazione dell’ articolo 11 della direttiva 2011/95/UE (1), e successivamente di revocargli il diritto di soggiorno, ordinandogli di lasciare il territorio, gli articoli 7 e 13 de la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2), letti in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che implicano che l’interessato conservi un diritto provvisorio di soggiorno nonché i suoi diritti sociali in pendenza dell’esame del ricorso giurisdizionale proposto contro la decisione che pone fine al soggiorno e di rimpatrio.
(1) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
8.2.2021 |
IT |
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C 44/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 1o dicembre 2020 — Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht / TB
(Causa C-646/20)
(2021/C 44/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente in impugnazione: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht
Resistente in impugnazione: TB
Parte interessata: Standesamt Mitte von Berlin, RD
Questioni pregiudiziali
Ai fini dell’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettera a), 2, punto 4, 21 paragrafo 1, e 46 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1), vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se lo scioglimento del matrimonio di cui all’articolo 12 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 132, rappresenti una decisione di divorzio ai sensi del regolamento Bruxelles II bis. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se lo scioglimento del matrimonio di cui all’articolo 12 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 132, debba essere trattato in conformità alla disposizione dell’articolo 46 del regolamento Bruxelles II bis concernente gli atti pubblici e gli accordi. |
(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (regolamento Bruxelles II bis) (GU 2003, L 338, pag. 1).
8.2.2021 |
IT |
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C 44/31 |
Impugnazione proposta il 4 dicembre 2020 dalla Hermann Albers eK avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020, causa T-597/18, Hermann Albers / Commissione
(Causa C-656/20 P)
(2021/C 44/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hermann Albers eK (rappresentante: S. Roling, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Land Niedersachsen
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
Annullare parzialmente i punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020, Hermann Albers/Commissione (T-597/18, EU:T:2020:467); |
— |
Accogliere integralmente le domande di primo grado, dirette ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione europea del 12 luglio 2018, C(2018) 4385 final (1) e la condanna della Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha travisato il significato dell’articolo 107 TFUE e dell’articolo 108 TFUE, con riferimento all’articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Legge sul trasporto locale del Land della della Bassa Sassonia; in prosieguo: il «NNVG»). L’articolo 7a NNVG costituirebbe, in contrasto con quanto asserito dal Tribunale, un nuovo aiuto che richiede notifica.
Per quanto riguarda l’articolo 107 TFUE, non si tratterebbe soltanto del trasferimento intrastatale di risorse finanziarie, in quanto gli enti incaricati avrebbero approfittato direttamente, nel loro duplice ruolo di proprietari di imprese di trasporto pubblico, dell’attribuzione di tali risorse e le avrebbero utilizzate in maniera selettiva mediante attribuzioni dirette a svantaggio degli operatori privati. Tali enti incaricati, infatti, controllavano le imprese di trasporto pubblico «come servizi propri». L’attribuzione di risorse agli enti incaricati sarebbe inseparabilmente connessa ad un vantaggio, in quanto in tale momento l’impiego delle risorse per l’attività economica delle imprese comunali spesso già c’è. Ciò distorcerebbe la concorrenza e nuocerebbe al commercio tra gli Stati membri.
Inoltre, dato il carattere di aiuto dell’articolo 7a NNVG, ma anche indipendentemente da esso, sussisterebbe una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, dovuta alla mancata notifica dell’articolo 7a NNVG da parte della Repubblica federale di Germania alla Commissione europea.
(1) Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni contro le misure adottate dal Land Niedersachsen in base al all’articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Caso SA.46538 [2017/NN]) (GU 2018, C 292, pag. 1).
8.2.2021 |
IT |
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C 44/32 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2020 — Commissione europea / Repubblica slovacca
(Causa C-661/20)
(2021/C 44/38)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e R. Lindenthal, agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell’articolo 7 della direttiva 92/43/CEE (1) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, avendo escluso i programmi relativi alla preservazione dei boschi e la loro conversione, la deforestazione per fattori casuali e le misure adottate per prevenire le minacce alle foreste e per l'eliminazione delle conseguenze dei danni causati da calamità naturali dal requisito di formare l’oggetto di un’opportuna valutazione della loro incidenza sulle aree interessate, dal punto di vista degli obiettivi di conservazione delle medesime aree, nel caso in cui possono avere un impatto rilevante sulle aree Natura 2000; |
— |
dichiarare che la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non avendo adottato opportune misure per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione significativa in zone speciali di conservazione designate per la protezione del gallo cedrone (ZPS Nízke Tatry SKCHVU018, ZPS Tatry SKCHVU030, ZPS Veľká Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Chočské vrchy SKCHVU050, ZPS Horná Orava SKCHVU008, ZPS Volovské vrchy SKCHVU036, ZPS Malá Fatra SKCHVU013, ZPS Poľana SKCHVU022, ZPS Slovenský Raj SKCHVU053, ZPS Levočské vrchy SKCHVU051 e ZPS Strážovské vrchy SKCHVU028); |
— |
dichiarare che la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2009/147/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non avendo adottato misure di conservazione speciali per quanto riguarda l’habitat del gallo cedrone nell’ambito di ZPS Nízke Tatry SKCHVU018, ZPS Tatry SKCHVU030, ZPS Veľká Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Volovské vrchy SKCHVU036, ZPS SKCHVU013 Malá Fatra e ZPS Levočské vrchy SKCHVU051, dichiarate per la sua protezione per garantire la sua sopravvivenza e la riproduzione nella sua area di distribuzione, e |
— |
condannare Repubblica slovacca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 3 della direttiva «habitat», qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa. Nella Repubblica slovacca, la legge sulla conservazione della natura e la legge in materia di boschi e foreste non hanno garantito che i programmi relativi alla preservazione dei boschi e la loro conversione, la deforestazione per fattori casuali e le misure adottate per prevenire le minacce alle foreste e per l'eliminazione delle conseguenze dei danni causati da calamità naturali fossero soggetti all’obbligo di una opportuna valutazione dell’incidenza che hanno sui siti Natura 2000. Non è stato garantito il corretto recepimento dell’articolo 6 paragrafo 3 in combinato disposto con l'articolo 7 della direttiva «habitat» alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, ciò, finora, causa persistenti problemi.
Ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2, della direttiva «habitat», gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di tale direttiva. La disposizione in parola si applica, in base all’articolo 7 della direttiva «habitat», sia ai siti di importanza comunitaria che alle zone di protezione speciali ai sensi della direttiva «uccelli». La Repubblica slovacca, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della direttiva «uccelli», ha progressivamente designato 12 zone speciali di conservazione per la protezione del gallo cedrone, che è una specie elencata nell'allegato I della direttiva «uccelli». Tuttavia, la Repubblica slovacca non ha adottato opportune misure per evitare il degrado degli habitat del gallo cedrone e la perturbazione significativa di questa specie in queste 12 zone speciali di conservazione.
La Repubblica slovacca era tenuta, conformemente all’articolo 4 paragrafo 1, della direttiva «uccelli», ad adottare misure speciali nelle 12 zone speciali di conservazione designate per la protezione del gallo cedrone comprendenti l’obbligo di fissare obiettivi di conservazione specifici. La Repubblica slovacca sia alla scadenza del termine fissato dal parere motivato, sia alla data di presentazione di questo ricorso, non aveva ancora provveduto all'adozione dei programmi di mantenimento per le zone di protezione ai sensi della legge sulla conservazione della natura per gli habitat del gallo cedrone in 7 zone speciali di conservazione.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/33 |
Impugnazione proposta il 4 dicembre 2020 dal Comitato di risoluzione unico avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, causa T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank AG / Comitato di risoluzione unico
(Causa C-663/20 P)
(2021/C 44/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Comitato di risoluzione unico (SRB) (rappresentanti: H. Ehlers, P.A. Messina, J. Kerlin, agenti, nonché H.-G. Kamann, F. Louis, P. Gey, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Hypo Vorarlberg Bank AG
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, Hypo Vorarlberg Bank/Comitato di risoluzione unico (T-414/17, EU:T:2020:437); |
2. |
respingere il ricorso di annullamento; |
3. |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, snaturamento degli elementi di prova e violazione del diritto dell’SRB (Single Resolution Board, Comitato di risoluzione unico) ad un equo processo
L’SRB sostiene, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente l’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, avendo dichiarato che l’SRB non avrebbe regolarmente autenticato la sua decisione dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05) (decisione controversa), in quanto le prove presentate all’udienza di discussione dall’SRB a sostegno della regolare autenticazione sarebbero state irricevibili. Al riguardo, l’SRB fa valere, sotto un primo profilo, che sarebbe stato giustificato fornire prove in udienza a sostegno della regolare autenticazione della decisione dell’SRB, poiché la questione riguardante la mancata autenticazione non sarebbe stata precedentemente oggetto del procedimento scritto né sarebbe stata trattata nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento o di una misura istruttoria del Tribunale. L’SRB afferma, sotto un secondo profilo, che il Tribunale avrebbe snaturato le prove prodotte dinanzi ad esso, ignorando queste ultime e ritenendo che le medesime, — quand’anche ricevibili — fossero inconsistenti. Inoltre il Tribunale, affermando che le prove fornite non dimostravano, in ogni caso, un collegamento indissolubile tra la scheda di accompagnamento sottoscritta dal presidente dell’SRB e l’allegato alla decisione contestata, non avrebbe tenuto conto del numero di protocollo sulla scheda di accompagnamento, che avrebbe indissolubilmente collegato quest’ultima al documento elettronico contenente, a sua volta, la decisione impugnata e il suo allegato. L’SRB sostiene, sotto un terzo profilo, che il Tribunale avrebbe violato il suo diritto ad un equo processo, non avendo sollevato la questione della mancata autenticazione prima dell’udienza, non avendo accettato l’offerta dell’SRB di fornire ulteriori prove e non avendo mai informato l’SRB del fatto che ritenesse insufficienti le prove.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 296 TFUE
In secondo luogo, l’SRB fa valere che il Tribunale non avrebbe rispettato gli obblighi sanciti dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, avendo dichiarato che la decisione impugnata non era stata adeguatamente motivata, posto che la Hypo Vorarlberg Bank non ha potuto verificare appieno l’esattezza del calcolo in essa contenuto. Il Tribunale non sarebbe stato in grado di conciliare tali prescrizioni con l’obbligo di segretezza, risultante dall’articolo 339 TFUE, che il Tribunale non avrebbe menzionato nella sentenza impugnata, nonché da altri principi del diritto dell’Unione. Il regolamento (UE) 2015/63 (1), su cui si baserebbe il calcolo dei contributi e la cui validità non sarebbe stata nemmeno contestata dalla Hypo Vorarlberg Bank, stabilirebbe un equilibrio proporzionato tra i principi di trasparenza, l’obbligo del segreto professionale e gli altri obiettivi da esso perseguiti, in particolare, quello del raggiungimento di un determinato livello di contributi al finanziamento del fondo di risoluzione unico e la riscossione di contributi da tutti gli istituti rilevanti in modo equo e proporzionato. Nel motivare la decisione controversa, l’SRB si sarebbe conformato a tale quadro normativo e avrebbe quindi adempiuto al suo obbligo di motivare adeguatamente la decisione impugnata.
(1) Regolamento delegato della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/34 |
Impugnazione proposta il 4 dicembre 2020 dal Comitato di risoluzione unico avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, causa T-420/17, Portigon AG / Comitato di risoluzione unico
(Causa C-664/20 P)
(2021/C 44/40)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Comitato di risoluzione unico (SRB) (rappresentanti: P.A. Messina e J. Kerlin, agenti, nonché H.-G. Kamann, F. Louis e P. Gey, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Portigon AG, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, Portigon/ Comitato di risoluzione unico (T-420/17, EU:T:2020:438); |
2. |
respingere il ricorso di annullamento; |
3. |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, snaturamento degli elementi di prova e violazione del diritto dell’SRB (Single Resolution Board, Comitato di risoluzione unico) ad un equo processo
L’SRB sostiene, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente l’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, avendo dichiarato che l’SRB non avrebbe regolarmente autenticato la sua decisione dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05) (decisione controversa), in quanto le prove presentate al riguardo all’udienza di discussione dall’SRB sarebbero state irricevibili. In proposito, l’SRB fa valere, sotto un primo profilo, che sarebbe stato giustificato fornire prove in udienza a sostegno della regolare autenticazione della decisione controversa, poiché la questione riguardante la mancata autenticazione non sarebbe stata precedentemente oggetto del procedimento scritto né sarebbe stata trattata nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento o di una misura istruttoria del Tribunale. L’SRB afferma, sotto un secondo profilo, che il Tribunale avrebbe snaturato le prove prodotte dinanzi ad esso, ignorando queste ultime e ritenendo che le medesime, — quand’anche ricevibili — fossero inconsistenti. Inoltre, il Tribunale, affermando che le prove fornite non dimostravano, in ogni caso, un collegamento indissolubile tra la scheda di accompagnamento sottoscritta dal presidente dell’SRB e l’allegato alla decisione contestata, non avrebbe tenuto conto del numero di riferimento sulla scheda di accompagnamento, che avrebbe indissolubilmente collegato quest’ultima al documento elettronico contenente, a sua volta, la decisione impugnata e il suo allegato. L’SRB sostiene, sotto un terzo profilo, che il Tribunale avrebbe violato il suo diritto ad un equo processo, non avendo sollevato la questione della mancata autenticazione prima dell’udienza, non avendo dato all’SRB l’opportunità di rispondere per iscritto alle affermazioni infondate della Portigon prima dell’udienza, non avendo accettato l’offerta dell’SRB di fornire ulteriori prove e non avendo mai informato l’SRB del fatto che riteneva insufficienti le prove.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 296 TFUE
In secondo luogo, l’SRB fa valere che il Tribunale non avrebbe rispettato gli obblighi sanciti dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, avendo dichiarato che la decisione impugnata non era stata adeguatamente motivata, posto che la Portigon non ha potuto verificare appieno l’esattezza del calcolo in essa contenuto. Il Tribunale non sarebbe stato in grado di conciliare tali prescrizioni con l’obbligo di segretezza, risultante dall’articolo 339 TFUE, che il Tribunale non avrebbe menzionato nella sentenza impugnata, nonché da altri principi del diritto dell’Unione. Il regolamento (UE) 2015/63 (1), su cui si baserebbe il calcolo dei contributi e la cui validità non sarebbe stata nemmeno contestata dalla Portigon, stabilirebbe un equilibrio proporzionato tra i principi di trasparenza, l’obbligo del segreto professionale e gli altri obiettivi da esso perseguiti, in particolare, il raggiungimento di un determinato livello-obiettivo di contributi al finanziamento del fondo di risoluzione unico e la riscossione di contributi da tutti gli istituti rilevanti in modo equo e proporzionato. Nel motivare la decisione controversa, l’SRB si sarebbe conformato a tale quadro normativo e avrebbe quindi adempiuto al suo obbligo di motivare adeguatamente la decisione impugnata.
(1) Regolamento delegato della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/36 |
Impugnazione proposta il 7 dicembre 2020 dal Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020, causa T-583/18, GVN / Commissione
(Causa C-666/20 P)
(2021/C 44/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) (rappresentante: C. Antweiler, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Land Niedersachsen
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
Annullare i punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020, GVN/Commissione (T-583/18, EU:T:2020:466); |
— |
Qualora l’impugnazione dovesse essere dichiarata fondata, accogliere la domanda di primo grado, diretta ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione europea del 12 luglio 2018, C(2018) 4385 final (1). |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene in primo luogo che il Tribunale ha violato l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e ha commesso un errore procedurale, in quanto ha completamente trascurato il suo argomento, rilevante ai fini della decisione, riguardante i presupposti in base ai quali i Länder tedeschi sarebbero abilitati, ai sensi dell’articolo 64a della legge tedesca sul trasporto passeggeri (Personenbeförderungsgesetzes; in prosieguo: PBefG), a sostituire l’articolo 45a della stessa legge con il diritto del Land.
In secondo luogo, il ricorrente deduce diverse violazioni del diritto dell’Unione.
Il diritto dell’Unione sarebbe stato anzitutto violato in quanto il Tribunale, al punto 36 della sentenza impugnata, ha dichiarato che sarebbe pacifico tra le parti che il legislatore tedesco, con l’articolo 45a del PBefG e con l’articolo 8, paragrafo 4, terza frase, del PBefG, ha escluso le compensazioni relative al trasporto pubblico di persone provviste di abbonamento studentesco dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 (2). Il Tribunale avrebbe così trascurato che la Repubblica federale di Germania non ha comunicato alla Commissione europea né l’articolo 45a PBefG né l’articolo 8, paragrafo 4, terza frase PBefG, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007.
Una violazione del diritto dell’Unione risiederebbe inoltre anche nel fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente, ammesso ai punti 40 e segg. della sentenza impugnata, che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, il legislatore non solo potrebbe escludere le norme relative alle compensazioni finanziarie per gli obblighi di servizio pubblico in materia di trasporto degli scolari e degli studenti dall’ambito di applicazione del regolamento, bensì anche senz’altro restringere l’ambito di applicazione di questa deroga ritornando su tale decisione per reintegrare nuovamente tali compensazioni nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1370/2007. Infatti, la revisione considerata ammissibile dal Tribunale costituirebbe l’actus contrarius alla decisione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007; essa sarebbe soggetta pertanto agli stessi presupposti formali che qui, in mancanza della comunicazione della revisione alla Commissione, non sono soddisfatti.
In conclusione, vi sarebbe violazione del diritto dell’Unione — in particolare dell’articolo 107 TFUE e dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE — consistente nel fatto che il Tribunale avrebbe ammesso, quanto al secondo motivo di ricorso, che, in base all’articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (legge sul trasporto locale del Land della Bassa Sassonia, NNVG) il Land Niedersachsen non avrebbe attribuito aiuti di Stato alle imprese, sebbene tutte le imprese comunali abbiano ottenuto i mezzi finanziari che il Land Niedersachsen poneva a disposizione degli enti comunali incaricati integralmente da questi ultimi. In contrasto con la valutazione del Tribunale non è possibile una separazione tra l’attività sovrana degli enti incaricati, da un lato, e la loro attività economica come soci delle imprese di trasporti da loro controllate, dall’altro.
(1) Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni contro le misure adottate dal Land Niedersachsen in base all’articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Caso SA.46538 [2017/NN]) (GU 2018, C 292, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).
8.2.2021 |
IT |
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C 44/37 |
Impugnazione proposta il 15 dicembre 2020 da Les Mousquetaires e ITM Entreprises SAS avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020, causa T-255/17, Les Mousquetaires e ITM Entreprises / Commissione
(Causa C-682/20 P)
(2021/C 44/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (rappresentanti: N. Jalabert-Doury e K. Mebarek, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare il punto 2 della sentenza emanata dal Tribunale nella causa T-255/17; |
— |
Accogliere le conclusioni presentate dalle ricorrenti in primo grado e annullare la decisione C(2017) 1057 della Commissione europea del 9 febbraio 2017, nonché la decisione C(2017) 1361 del 21 febbraio 2017, che ingiunge alla Intermarché e a Les Mousquetaires, nonché a tutte le società direttamente o indirettamente da esse controllate, di assoggettarsi ad un’ispezione in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio; |
— |
Condannare la Commissione europea all’integralità delle spese di tutto il procedimento, ivi incluso il procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Il primo motivo verte su errori di diritto e su un difetto di motivazione nell’ambito dell’analisi dell’effettività delle vie di ricorso riguardanti lo svolgimento delle ispezioni.
Il secondo motivo verte sulla violazione degli articoli 6 e 8 CEDU, dell’articolo 296 del Trattato e dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale ha travisato l’obbligo di motivazione e di limitazione delle decisioni di ispezione.
Il terzo motivo verte su un errore di diritto e su una violazione del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale ha qualificato una fase procedurale «anteriormente all’adozione di misure che implicano la contestazione di aver commesso una infrazione», non soggetta al regolamento.
Il quarto motivo verte sulla violazione degli articoli 6 e 8 CEDU e sull’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale ha qualificato come indizi sufficientemente gravi elementi viziati da irregolarità formali e sostanziali.
Il quinto motivo verte su un difetto di motivazione derivante dall’assenza di controllo del valore probatorio di tali indizi e su un errore relativo alla qualificazione come indizi.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/38 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 6 de Reus — Spagna) — Jaime Cardus Suarez / Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc S.A.)
(Causa C-352/18) (1)
(2021/C 44/43)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/38 |
Ordinanza del presidente della Corte del 14 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Healthspan Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-703/18) (1)
(2021/C 44/44)
Lingua processuale: il l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/38 |
Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 13 novembre 2020 — Wallapop, SL / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Unipreus, SL
(Causa C-763/18) (1)
(2021/C 44/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Nona della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/38 |
Ordinanza del presidente della Corte del 14 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — B.O.L. / Stato belga
(Causa C-250/19) (1)
(2021/C 44/46)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/39 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois — Francia) — JE, KF / XL Airways SA
(Causa C-286/19) (1)
(2021/C 44/47)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/39 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 6 de Ceuta — Spagna) — YV/ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
(Causa C-452/19) (1)
(2021/C 44/48)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/39 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta — Spagna) — BX / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
(Causa C-455/19) (1)
(2021/C 44/49)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/39 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta — Spagna) — JF, KG / Bankia SA
(Causa C-482/19) (1)
(2021/C 44/50)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/40 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta — Spagna) — ED / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
(Causa C-523/19) (1)
(2021/C 44/51)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/40 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta Spagna) — HG, IH / Bankia SA
(Causa C-527/19) (1)
(2021/C 44/52)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/40 |
Ordinanza del presidente della Corte del 30 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — KM / Subdelegación del Gobierno en Albacete
(Causa C-731/19) (1)
(2021/C 44/53)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/40 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta — Spagna) — LL, MK / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
(Causa C-732/19) (1)
(2021/C 44/54)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/41 |
Ordinanza del presidente della Corte del 22 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — PH, OI / «ЕUROBANK BULGARIA» АD
(Causa C-745/19) (1)
(2021/C 44/55)
Lingua processuale: il bulgaro
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/41 |
Ordinanza del presidente della Corte del 6 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito) — Daimler AG / Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, «K» Line Holding (Europe) Limited, «K» Line Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA
(Causa C-2/20) (1)
(2021/C 44/56)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
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C 44/41 |
Ordinanza del presidente della Corte del 9 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Badajoz — Spagna) — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) / Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito
(Causa C-15/20) (1)
(2021/C 44/57)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/41 |
Ordinanza del presidente della Corte del 9 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Badajoz — Spagna) — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) / Liberbank SA
(Causa C-16/20) (1)
(2021/C 44/58)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/42 |
Ordinanza del presidente della Corte del 16 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — E. M. T. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Causa C-20/20) (1)
(2021/C 44/59)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/42 |
Ordinanza del presidente della Corte (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Laudamotion GmbH / Verein für Konsumenteninformation
(Causa C-189/20) (1)
(2021/C 44/60)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/42 |
Ordinanza del presidente della Corte del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta — Spagna) — XV / Cajamar Caja Rural S.C.C.
(Causa C-268/20) (1)
(2021/C 44/61)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/42 |
Ordinanza del presidente della Corte del 14 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Eurowings GmbH / GDVI Verbraucherhilfe GmbH
(Causa C-365/20) (1)
(2021/C 44/62)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/43 |
Ordinanza del presidente della Corte del 27 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — flightright GmbH / SunExpressGünes Ekspres Havacilik A.S.
(Causa C-434/20) (1)
(2021/C 44/63)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/43 |
Ordinanza del presidente della Corte del 9 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — BT / Eurowings GmbH
(Causa C-438/20) (1)
(2021/C 44/64)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/44 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Industrial Química del Nalón / Commissione
(Causa T-635/18) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Ambiente - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Classificazione di pece, catrame di carbone, alta temperatura, tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410) - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2021/C 44/65)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Industrial Química del Nalón SA (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, S. Saez Moreno e P. Sellar, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin, R. Lindenthal e K. Talabér-Ritz, agenti)
Intervenienti a sostegno della parte convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto a causa dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), il quale ha classificato la pece, catrame di carbone, alta temperatura, tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Industrial Química del Nalón, SA, sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno di Spagna e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/45 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Tokai erftcarbon / Commissione
(Causa T-636/18) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Ambiente - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Classificazione della “pece, catrame di carbone, alta temperatura” tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2021/C 44/66)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, M. Grunchard, S. Saez Moreno e P. Sellar)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin, R. Lindenthal e K. Talabér-Ritz, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito come conseguenza dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), che ha classificato la «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Tokai erftcarbon GmbH si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno di Spagna e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle loro proprie spese. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/45 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Bawtry Carbon International / Commissione
(Causa T-637/18) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Ambiente - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Classificazione della “pece, catrame di carbone, alta temperatura” tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2021/C 44/67)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, M. Grunchard, S. Saez Moreno e P. Sellar)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin, R. Lindenthal e K. Talabér-Ritz, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito come conseguenza dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), che ha classificato la «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Bawtry Carbon International Ltd si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno di Spagna e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle loro proprie spese. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/46 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Deza/Commissione
(Causa T-638/18) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Ambiente - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Classificazione della “pece, catrame di carbone, alta temperatura” tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2021/C 44/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Deza a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, M. Grunchard, S. Saez Moreno e P. Sellar)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin, R. Lindenthal e K. Talabér-Ritz, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito come conseguenza dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), che ha classificato la «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Deza, a.s. si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno di Spagna e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle loro proprie spese. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/47 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — SGL Carbon/Commissione
(Causa T-639/18) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Ambiente - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Classificazione della “pece, catrame di carbone, alta temperatura” tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2021/C 44/69)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SGL Carbon SE (Wiesbaden, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, M. Grunchard, S. Saez Moreno e P. Sellar)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin, R. Lindenthal e K. Talabér-Ritz, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito come conseguenza dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), che ha classificato la «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La SGL Carbon SE si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno di Spagna e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle loro proprie spese. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/48 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Bilbaína de Alquitranes/Commissione
(Causa T-645/18) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Ambiente - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Classificazione della “pece, catrame di carbone, alta temperatura” tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2021/C 44/70)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Spagna) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, M. Grunchard, S. Saez Moreno e P. Sellar)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin, R. Lindenthal e K. Talabér-Ritz, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito come conseguenza dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), che ha classificato la «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Bilbaína de Alquitranes, SA si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno di Spagna e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle loro proprie spese. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/48 |
Ricorso proposto l’11 settembre 2020 — Luna Italia/EUIPO — Luna (LUNA SPLENDIDA)
(Causa T-571/20)
(2021/C 44/71)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Luna Italia Srl (Cantu, Italia) (rappresentante: N. Papakostas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Luna AE (Agios Stefanos, Grecia).
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo LUNA SPLENDIDA in colore oro — Marchio dell’Unione europea n. 16 308 108
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 giugno 2020 nel procedimento R 1895/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
considerare ricevibile il presente ricorso; |
— |
annullare la decisione impugnata. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio. |
8.2.2021 |
IT |
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C 44/49 |
Ricorso proposto il 12 novembre 2020 — Solar Electric e a./Commissione
(Causa T-678/20)
(2021/C 44/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Solar Electric Holding (Le Lamentin, Francia), Solar Electric Guyane (Le Lamentin), Solar Electric Martinique (Le Lamentin), Société de production d’énergies renouvelables (Le Lamentin) (rappresentante: S. Manna, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione SA.40349 (2020/MI3) B2/AD/MKL/D*2020/101866 del 3 settembre 2020 recante rigetto della loro denuncia del 20 giugno 2020 relativa agli aiuti di Stato concessi ai produttori del settore fotovoltaico dallo Stato francese in forza dei decreti tariffari del 10 luglio 2016, del 12 gennaio e del 31 agosto 2010, per il motivo che:
|
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’errore che avrebbe inficiato la decisione impugnata in quanto essa afferma che la denuncia presentata dalle ricorrenti non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248 pag. 9). Le ricorrenti sostengono il contrario. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione nell’interpretazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589. Le ricorrenti ritengono che la loro qualità di parte interessata sia sufficiente a far scattare l’obbligo della Commissione di aprire immediatamente una fase di esame preliminare per qualsiasi denuncia relativa ad aiuti illegali in forza della succitata disposizione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’inadempimento della Commissione agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 107, 108 e 109 TFUE e del regolamento 2015/1589 succitato. Le ricorrenti ritengono che quest’ultima sia tenuta a far applicare le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato e non possa restare inerte nell’ambito dell’esame di una denuncia relativa ad aiuti illegali. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/50 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2020 — OL / Consiglio
(Causa T-714/20)
(2021/C 44/73)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: OL (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, J. Iriarte Ángel e E. Delage González, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella sua versione attuale, laddove concerna o possa incidere sul ricorrente; |
— |
annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella sua versione attuale, laddove concerna o possa incidere sul ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Il primo motivo verte sull’errore manifesto nella valutazione dei fatti sulla cui base si fondano le restrizioni impugnate al momento della proroga delle stesse, giacché, in quanto concerne il ricorrente, sono prive di base sotto il profilo fattuale e probatorio reale. |
2. |
Il secondo motivo verte sull’inadempimento dell’obbligo di motivazione, giacché le disposizioni impugnate, nei confronti del ricorrente, sono prive di corretta motivazione, ciò che osta all’adeguata articolazione della sua difesa. |
3. |
Il terzo motivo verte sulla violazione del diritto umano alla libertà d’espressione, giacché le presunte dichiarazioni, appelli e manifestazioni che si attribuiscono [al ricorrente] risulterebbero coperte dal summenzionato diritto umano |
4. |
Il quarto motivo verte sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva relativamente alla motivazione degli atti, alla mancanza di reale fondamento sotto il profilo fattuale delle motivazioni addotte dal Consiglio e ai diritti di libertà d’espressione, difesa e proprietà, giacché non è stata rispettata la necessità di apportare prove reali né l’obbligo di motivazione al momento della proroga delle disposizioni, il che incide sugli altri diritti. |
5. |
Il quinto motivo verte sulla violazione del diritto di proprietà in relazione al principio di proporzionalità, in quanto tale diritto è stato limitato e, oltretutto, in modo sproporzionato. |
6. |
Il sesto motivo verte sulla violazione del principio di parità di trattamento, giacché è stata pregiudicata la posizione comparativa del ricorrente senza che ne sussistano le cause. |
7. |
Il settimo motivo verte sullo sviamento di potere, giacché sussistono indizi oggettivi, precisi e concordanti che consentono di sostenere che, imponendo e prorogando le disposizioni sanzionatrici, sono stati perseguiti fini diversi da quelli addotti dal Consiglio. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/51 |
Ricorso proposto il 9 dicembre 2020 — Perry Street Software/EUIPO — Toolstream (SCRUFFS)
(Causa T-720/20)
(2021/C 44/74)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Perry Street Software, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hawkins, solicitor e T. Dolde, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Toolstream Ltd (Yeovil, Regno Unito
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «SCRUFFS» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 171 590.
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 settembre 2020 nel procedimento R 550/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso (presupponendo il suo intervento nel procedimento) alle spese. |
Motivi invocati
— |
Omesso svolgimento di un esame completo nonché snaturamento dei fatti e delle prove ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/52 |
Ricorso proposto l’11 dicembre 2020 — Prigozhin/Consiglio
(Causa T-723/20)
(2021/C 44/75)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: M. Lewis, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481 del Consiglio, del 14 ottobre 2020, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), e la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1483 del Consiglio, del 14 ottobre 2020, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2); |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in un errore manifesto nel ritenere che qualcuno dei criteri per l’inserimento del ricorrente nell’elenco di persone, entità e organismi assoggettati a misure restrittive in considerazione della situazione in Libia fosse soddisfatto nel caso del ricorrente. Il ricorrente afferma che il Consiglio non avrebbe individuato l’entità descritta come Wagner Group; asserisce di non conoscere nessuna entità chiamata Wagner Group, di non avere intrattenuto alcuna relazione con una simile entità, di non avervi partecipato e di non averla sostenuta. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato il suo obbligo di motivazione in relazione alla decisione. Si afferma che la motivazione non è adeguata alle misure restrittive, non espone gli elementi di fatto e di diritto e non fa un riferimento specifico e concreto alle precise informazioni contenute nel relativo fascicolo da cui risulta che è stata adottata una decisione nei confronti del ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito una motivazione adeguata e giustificata e sarebbe incorso in errori manifesti di valutazione nel decidere di adottare tale decisione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in un abuso di potere in conseguenza di errori manifesti di valutazione nel decidere di adottare tale decisione. Si afferma che la decisione di imporre misure restrittive al ricorrente è stata adottata con lo scopo esclusivo o principale di conseguire obiettivi politici, e non già per le ragioni addotte. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Poiché il ricorrente sostiene che l’obiettivo della decisione era di conseguire obiettivi politici, contrariamente alle ragioni addotte, egli afferma di avere diritto di ottenere tutti i documenti relativi all’adozione della decisione, ma che non li ha ricevuti. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, in modo ingiustificato e sproporzionato, i diritti fondamentali del ricorrente, compreso il diritto alla tutela della proprietà, delle attività economiche e della libertà di circolazione. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato il principio di prevedibilità degli atti dell’Unione. Si sostiene che la vaghezza del comportamento contestato al ricorrente, quale descritto nella motivazione, rende impossibile sapere da quali atti ci si dovrebbe astenere per evitare l’imposizione di misure restrittive. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/53 |
Ricorso proposto il 14 dicembre 2020 — Senseon Tech/EUIPO — Accuride International (SENSEON)
(Causa T-724/20)
(2021/C 44/76)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Senseon Tech Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: P. Andreottola e M. Li Trenta, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Accuride International Inc. (Santa Fe Springs, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SENSEON» — Domanda di registrazione n. 17 758 831
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 settembre 2020, nel procedimento R 2736/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere in toto il ricorso della ricorrente avverso la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Errore nella determinazione del pubblico di riferimento; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla determinazione della somiglianza dei beni e servizi; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla valutazione globale. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/54 |
Ricorso proposto il 14 dicembre 2020 — Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione
(Causa T-725/20)
(2021/C 44/77)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd (Qingyuan, Cina), Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd (Yuan Tan Town, Cina) (rappresentanti: M. Maresca, C. Malinconico, D. Guardamagna, M. Guardamagna, D. Maresca, A. Cerruti, A. Malinconico, G. La Malfa Ribolla, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare il regolamento di esecuzione 2020/1428 (UE) della Commissione del 12 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 13 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese effettuate dalle ricorrenti e, in subordine, il regolamento «base» (regolamento 1036/2016), con vittoria di spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del TFUE e delle regole di diritto per l’applicazione del Trattato, violazione degli articoli del regolamento base sull’obbligo di accertamento specifico dei presupposti di dumping, la violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio, di buona amministrazione di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, di utilizzazione delle migliori informazioni disponibili, violazione delle forme sostanziali, sviamento di potere per genericità degli addebiti e mancata reale verifica delle informazioni fornite in spirito di collaborazione.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del TFUE e delle regole di diritto per l’applicazione del Trattato, insussistenza di dumping, con riferimento ai parametri del regolamento base, violazione degli articolo del regolamento base sulla determinazione del margine di dumping (articolo 2, e), in particolare paragrafo 6-bis), erronea individuazione del prezzo «normale» del prodotto sotto inchiesta, applicazione dei dazi provvisori, non per responsabilità propria (neppure accertata) degli esportatori, ma per avversione all’assetto globale dell’economia cinese, sviamento di potere, difetto di istruttoria e di motivazione,
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’assenza di injury, violazione del regolamento di base (art. 1, 2 e 7, par. 1, lett c), difetto di istruttoria, errore manifesto e travisamento di fatto nel confronto delle quote di mercato, difetto di nesso di causalità, omessa considerazione dell’assenza di variazione nel flusso totale delle importazioni.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’assenza di causalità fra dumping e injury, violazione degli art. 1,2 e 7, par. 1, lett. c del regolamento di base, omessa valutazione circa l’impatto del COVID-19 sui flussi commerciali, sulle finalità della procedura antidumping e sull’adozione di dazi provvisori, carente ed errata valutazione degli effetti di altri fattori, omessa valutazione delle osservazioni delle ricorrenti.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sull’illegittimità derivata del regolamento di registrazione.
|
6. |
Sesto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione nella fissazione del livello delle misure, violazione dell’art. 14, par. 5, del regolamento base sotto altro profilo, indicazione erronea ed arbitraria dell’importo dei dazi, difetto di istruttoria, errore di valutazione manifesto, sviamento di potere.
|
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») e, in subordine, sull’illegittimità del Regolamento di base, se non interpretato in conformità agli accordi internazionali.
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo con riferimento al procedimento di irrogazione di una sanzione equivalente a quella penale per gli effetti prodotti sulle imprese esportatrici.
|
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/56 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2020 — Aurubis/Commissione
(Causa T-729/20)
(2021/C 44/78)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aurubis AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e J. Hoss)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea dell’8 dicembre 2020 (Ref. Ares (2020)7439507 — 08/12/2020) e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede di annullare la decisione dell'8 dicembre 2020, con la quale la Commissione ha rifiutato, in relazione a un procedimento di provvedimenti provvisori presso il Tribunale amministrativo di Berlino e a una corrispondente istanza dell'Agenzia federale dell'ambiente, di trasferire le quote di emissione per garanzia garantire in via provvisoria il diritto della ricorrente all'assegnazione gratuita di quote di emissione per garantire l'efficacia pratica di una sentenza della Corte di giustizia nel procedimento pregiudiziale C-271/20.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi.
1. |
La decisione della Commissione dell’8 dicembre 2020 riguarda la ricorrente direttamente e individualmente. Pertanto essa è legittimata ad agire. |
2. |
Nell’ambito dei provvedimenti provvisori fondati sui procedimenti giurisdizionali nazionali, il principio di garantire una protezione giuridica effettiva sancito dal diritto dell'Unione obbliga la Commissione a cooperare per far valere qualsiasi diritto all'assegnazione di quote di emissione prima che tale diritto decada. |
3. |
Il quadro normativo per una tale cooperazione e per il trasferimento di quote di emissione su conti nazionali è costituito dalla direttiva 2003/87/CE (1) e dal regolamento (UE) n. 389/2013 (2) |
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU.2003, L 275, pag. 32).
(2) Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU 2013, L 122, pag. 1).
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/57 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2020 — ON /Commissione
(Causa T-730/20)
(2021/C 44/79)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ON (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 12 marzo 2020 del PMO.1 di recuperare le somme indebitamente pagate ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto a partire dal 1o febbraio 2015; |
— |
annullare, nei limiti del necessario, la decisione recante rigetto del suo reclamo del 3 settembre 2020; |
— |
condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subìto dal ricorrente, valutato in via equitativa in EUR 10 000; |
— |
condannare il ricorrente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto, in quanto i presupposti di applicazione di detto articolo non sarebbero soddisfatti. A tale proposito, il ricorrente ritiene in particolare che l’amministrazione non abbia dimostrato che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere di non avere diritto all’indennità di dislocazione a decorrere dalla sua sola e unica previa assunzione, ossia dal 2009. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del termine ragionevole. Il ricorrente sostiene a tale proposito che detta inosservanza del termine ragionevole ha comportato altresì la perdita della possibilità di dimostrare l’esistenza di una residenza abituale principale al di fuori del Regno Unito per il periodo in questione, fermo restando che gli obblighi di archiviazione non hanno generalmente una durata superiore a dieci anni. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’illecito che avrebbe commesso l’amministrazione e che comporta a carico di quest’ultima un obbligo di risarcimento. Secondo il ricorrente, l’illecito consiste nell’errore commesso dall’amministrazione nella fissazione dei diritti pecuniari a lui spettanti al momento della sua entrata in servizio. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/58 |
Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — ExxonMobil Production Deutschland/Commissione
(Causa T-731/20)
(2021/C 44/80)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ExxonMobil Production Deutschland GmbH (Hannover, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e J. Hoss)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea dell’8 dicembre 2020 (Ref. Ares (2020)7439507 — 08/12/2020); e |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede di annullare la decisione dell'8 dicembre 2020, con la quale la Commissione ha rifiutato, in relazione a un procedimento di provvedimenti provvisori presso il Tribunale amministrativo di Berlino e a una corrispondente istanza dell'Agenzia federale dell'ambiente, di trasferire le quote di emissione per garantire in via provvisoria il diritto della ricorrente all'assegnazione gratuita di quote di emissione per garantire l'efficacia pratica di una sentenza della Corte di giustizia nel procedimento pregiudiziale C-271/20.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi.
1. |
La decisione della Commissione dell’8 dicembre 2020 riguarda la ricorrente direttamente e individualmente. Pertanto la ricorrente è legittimata ad agire. |
2. |
Nell’ambito dei provvedimenti provvisori fondati sui procedimenti giurisdizionali nazionali, il principio di garantire una protezione giuridica effettiva sancito dal diritto dell'Unione obbliga la Commissione a cooperare per far valere qualsiasi diritto all'assegnazione di quote di emissione prima che tale diritto decada. |
3. |
Il quadro normativo per una tale cooperazione e per il trasferimento di quote di emissione su conti nazionali è costituito dalla direttiva 2003/87/CE (1) e dal regolamento (UE) n. 389/2013 (2). |
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU.2003, L 275, pag. 32).
(2) Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU 2013, L 122, pag. 1).
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/59 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2020 — Freundlieb/EUIPO (CRYSTAL)
(Causa T-732/20)
(2021/C 44/81)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Andreas Freundlieb (Berlino, Germania) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «CRYSTAL» — Domanda di registrazione n. 8 372 591
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o ottobre 2020 nel procedimento R 1056/2020-5
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e disporre la restitutio in integrum del marchio dell’Unione n. 8 372 591 conformemente alla domanda; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/59 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2020 — Freundlieb/EUIPO (BANDIT)
(Causa T-733/20)
(2021/C 44/82)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Andreas Freundlieb (Berlino, Germania) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «BANDIT» — Domanda di registrazione n. 1 205 061
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o ottobre 2020, nel procedimento R 730/2020-5
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e disporre la restitutio in integrum del marchio dell’Unione n. 1 205 061 conformemente alla domanda; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/60 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2020 — Arnautu / Parlamento
(Causa T-740/20)
(2021/C 44/83)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marie-Christine Arnautu (Parigi, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile l’eccezione di illegittimità e accertare illegittimità dell’articolo 33, primo e secondo comma delle MASD; |
— |
pertanto, constatare l’assenza di fondamento giuridico della decisione del Segretario generale del 21 settembre 2020 e annullarla; in via principale, |
— |
constatare che Marie-Christine Arnautu ha fornito la prova di un lavoro del suo assistente conforme all’articolo 33, primo e secondo comma, delle MASD e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea; di conseguenza, |
— |
annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 21 settembre 2020, notificata mediante posta elettronica il 23 ottobre 2020, adottata in applicazione dell’articolo 68 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008«recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti della ricorrente di una somma pari a EUR 87 203,46 per gli importi indebitamente versati nell’ambito dell’assistenza parlamentare e se ne motiva il recupero; |
— |
annullare la nota di addebito n. 7000001577 del 22 ottobre 2020 che accerta un credito nei confronti di Marie-Christine Arnautu, a seguito della decisione del Segretario generale di ripetizione dell’indebito, del 21 settembre 2020, adottata sulla base dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati (MASD), relativa alle spese di assistenza parlamentare; |
— |
condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità per violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento ad opera dell’articolo 33 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati (in prosieguo: le «misure di attuazione») adottate mediante decisione del 19 maggio e 9 luglio 2008 dell’Ufficio di presidenza de Parlamento europeo, a causa, in particolare, della loro mancanza di chiarezza e di precisione. La ricorrente sostiene che la mancanza di precisione delle disposizioni impugnate comporta una ridefinizione giurisprudenziale del regime giuridico delle misure di attuazione. Orbene, precisazioni riguardanti la prova del lavoro di un assistente parlamentare sarebbero state fornite dalla giurisprudenza Bilde e Montel soltanto nel novembre 2017, mentre la giurisprudenza Gorostiaga del 2005 riguarderebbe unicamente la prova del pagamento delle retribuzioni da parte del terzo erogatore. Pertanto, le disposizioni impugnate avrebbero presentato già dal 2008 elementi di incertezza e mancanza di chiarezza. La ricorrente aggiunge che, malgrado i rischi di incertezza giuridica, il Parlamento europeo non ha disciplinato con precisione e chiarezza la procedura di controllo dell’assistenza parlamentare, né formalizzato l’obbligo di costituzione e di conservazione, a carico del deputato, né il regime, delle prove ammissibili, identificabili e datate. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di una forma sostanziale e dei diritti della difesa. La ricorrente adduce che il Segretario generale ha omesso qualsiasi audizione personale in violazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione. Essa aggiunge che, in tal modo, il Segretario generale l’ha privata di un diritto fondamentale, del dibattito diretto con l’autorità che intende prendere la decisione e di una discussione in contradditorio sulle prove. |
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/61 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2020 — Veronese/EUIPO — Veronese Design Company (VERONESE)
(Causa T-749/20)
(2021/C 44/84)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Veronese (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Herrburger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Veronese Design Company Ltd (Kowloon, Hong Kong)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo VERONESE — Marchio dell’Unione europea n. 8 831 844
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 ottobre 2020 nel procedimento R 1951/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso e i suoi allegati ricevibili; |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 72, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1 et 2, e l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |