ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 95

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
23 marzo 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 95/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Corte di giustizia

2020/C 95/02

Decisione della Corte di giustizia dell’11 febbraio 2020 relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie

2

 

Tribunale

2020/C 95/03

Decisione del tribunale del 12 febbraio 2020 relativa alle ferie giudiziarie

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 95/04

Causa C-428/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 4 giugno 2019 — OL e altri / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

5

2020/C 95/05

Causa C-564/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 24 luglio 2019 — IS

6

2020/C 95/06

Causa C-610/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 13 agosto 2019 — Vikingo Fővállalkozó Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

7

2020/C 95/07

Causa C-611/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 13 agosto 2019 — Crewprint Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

9

2020/C 95/08

Causa C-631/19 P: Impugnazione proposta il 23 agosto 2019 da Sigrid Dickmanns avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 giugno 2019, causa T-538/18, Sigrid Dickmanns / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

10

2020/C 95/09

Causa C-656/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 4 settembre 2019 — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

10

2020/C 95/10

Causa C-717/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 27 settembre 2019 — Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

11

2020/C 95/11

Causa C-740/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 9 novembre 2019 — NJ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

12

2020/C 95/12

Causa C-819/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 6 novembre 2019 — Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV e a.

13

2020/C 95/13

Causa C-867/19 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2019 dalla Confédération nationale du Crédit Mutuel, avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), del 24 settembre 2019, nella causa T-13/18, Crédit mutuel Arkéa / EUIPO — Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

13

2020/C 95/14

Causa C-887/19 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 da Susanne Rutzinger-Kurpas avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019, causa T-491/18, Vafo Praha / EUIPO — Rutzinger-Kurpas

14

2020/C 95/15

Causa C-910/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 12 dicembre 2019 — Bankia S.A. / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

14

2020/C 95/16

Causa C-912/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 13 dicembre 2019 — Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH

15

2020/C 95/17

Causa C-915/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 dicembre 2019 — Eco Fox Srl / Fallimento Mythen Spa e a.

15

2020/C 95/18

Causa C-916/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 dicembre 2019 — Alpha Trading SpA unipersonale / Ministero dell’Economia e delle Finanze e a.

16

2020/C 95/19

Causa C-917/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 dicembre 2019 — Novaol Srl / Ministero dell’Economia e delle Finanze e a.

17

2020/C 95/20

Causa C-918/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 16 dicembre 2019 — GDVI Verbraucherhilfe GmbH / Swiss International Air Lines AG

17

2020/C 95/21

Causa C-937/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln (Germania) il 23 dicembre 2019 — KA

18

2020/C 95/22

Causa C-20/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 17 gennaio 2020 — E.M.T. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio)

19

2020/C 95/23

Causa C-21/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2020 — Balgarska natsionalna televizia/ Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

19

2020/C 95/24

Causa C-23/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud (Danimarca) il 17 gennaio 2020 — Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland e Region Syddanmark

20

2020/C 95/25

Causa C-27/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Rennes (Francia) il 21 gennaio 2020 — PF, QG / Caisse d'allocations familiales d'Ille et Vilaine (CAF)

21

2020/C 95/26

Causa C-28/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda tingsrätt (Svezia) il 21 gennaio 2020 — Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS

22

 

Tribunale

2020/C 95/27

Causa T-320/18: Sentenza del Tribunale 12 febbraio 2020 — WD / EFSA (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di non reinquadramento – Assenza di rapporti informativi – Attribuzione di punti di reinquadramento tramite riporto – Errore manifesto di valutazione – Decisione di non rinnovo – Dovere di sollecitudine – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltati – Responsabilità)

23

2020/C 95/28

Causa T-485/18: Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2020 — Compañia de Tranvías de la Coruña/ Commissione [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti della Commissione relativi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione – Documenti provenienti da un terzo – Documenti promananti da uno Stato membro – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Diniego parziale di accesso – Diniego totale di accesso – Obbligo di motivazione – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Interesse pubblico prevalente]

23

2020/C 95/29

Causa T-487/18: Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2020 — Stada Arzneimittel / EUIPO (ViruProtect) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ViruProtect – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione]

24

2020/C 95/30

Causa T-505/18: Sentenza del Tribunale 12 febbraio 2020 — Ungheria / Commissione (FEAGA e Feader – Spese escluse dal finanziamento – Sostegno allo sviluppo rurale – Aiuto concesso ai gruppi di produttori – Spese effettuate dall’Ungheria – Articolo 35 del regolamento (CE) n. 1698/2005 – Riconoscimento qualificato – Ammissibilità del beneficiario dell’aiuto – Rettifica finanziaria calcolata – Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1306/2013 – Leale cooperazione – Tutela del legittimo affidamento – Proporzionalità – Certezza del diritto – Importi non ammissibili)

25

2020/C 95/31

Causa T-573/18: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2020 — Hickies / EUIPO (Forma di una stringa per calzature) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di una stringa per calzature – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Tutela di un diritto relativo a un disegno o modello anteriore – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale]

25

2020/C 95/32

Causa T-732/18: Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2020 — Dalasa / EUIPO — Charité — Universitätsmedizin Berlin (charantea) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo charantea – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CHARITÉ – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

26

2020/C 95/33

Causa T-733/18: Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2020 — Dalasa / EUIPO — Charité — Universitätsmedizin Berlin (charantea) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo charantea – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CHARITÉ – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

27

2020/C 95/34

Causa T-44/19: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2020 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TC Touring Club – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TOURING CLUB ITALIANO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Elementi di prova aggiuntivi prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Ricorso incidentale]

28

2020/C 95/35

Causa T-135/19: Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2020 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / EUIPO — Dalmat (LaTV3D) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LaTV3D – Marchio nazionale denominativo anteriore TV3 – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza tra i servizi – Somiglianza tra i segni – Carattere distintivo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

28

2020/C 95/36

Causa T-248/19: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2020 — Bilde / Parlamento (Privilegi e immunità – Membro del Parlamento – Decisione di revocare l’immunità parlamentare – Errore manifesto di valutazione – Electa una via – Principio del ne bis in idem – Sviamento di potere)

29

2020/C 95/37

Causa T-262/19: Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2020 — Jakober / EUIPO (forma di una tazza) (Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di una tazza – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso)

30

2020/C 95/38

Causa T-331/19: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2020 — Pierre Balmain / EUIPO (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una testa di leone circondata da anelli che formano una catena – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

30

2020/C 95/39

Causa T-332/19: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2020 — Pierre Balmain / EUIPO (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una testa di leone circondata da anelli che formano una catena – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

31

2020/C 95/40

Causa T-293/18: Ordinanza del Tribunale del 30 gennaio 2020 — Lettonia/Commissione [Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Trattato di Parigi sull'arcipelago dello Spitzberg (Norvegia) – Possibilità di pesca del granchio delle nevi intorno alla zona delle Svalbard (Norvegia) – Regolamento (UE) 2017/127 – Navi registrate nell'Unione autorizzate a pescare – Immobilizzazione di una nave lettone – Articolo 265 TFUE – Invito ad agire – Posizione adottata dalla Commissione – Atto che non produce effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità]

31

2020/C 95/41

Causa T-541/19: Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2020 — Shindler e a. / Consiglio (Ricorso per carenza – Diritto istituzionale – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Cittadini del Regno Unito residenti in un altro Stato membro dell’Unione – Elezioni europee del 2019 – Domanda di rinvio delle elezioni europee – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità)

32

2020/C 95/42

Causa T-627/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 31 gennaio 2020 — Shindler e a. / Commissione (Procedimento sommario – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Cittadini del Regno Unito residenti in un altro Stato membro dell’Unione – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Ricorso per carenza – Irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori)

33

2020/C 95/43

Causa T-808/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 gennaio 2020 — Silgan International e Silgan Closures/Commissione [Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta di informazioni – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza]

33

2020/C 95/44

Causa T-13/20: Ricorso proposto l'8 gennaio 2020 — Valiante / Commissione

34

2020/C 95/45

Causa T-14/20: Ricorso proposto l’8 gennaio 2020 — Tratkowski / Commissione

35

2020/C 95/46

Causa T-20/20: Ricorso proposto il 14 gennaio 2020 — Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis / Parlamento

35

2020/C 95/47

Causa T-28/20: Ricorso proposto il 16 gennaio 2020 — ID/SEAE

37

2020/C 95/48

Causa T-37/20: Ricorso proposto il 22 gennaio 2020 — Regno Unito / Commissione

38

2020/C 95/49

Causa T-52/20: Ricorso proposto il 30 gennaio 2020 — CX / Commissione

39

2020/C 95/50

Causa T-58/20: Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — NetCologne / Commissione

41

2020/C 95/51

Causa T-64/20: Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Deutsche Telekom / Commissione

42

2020/C 95/52

Causa T-66/20: Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ LONDON)

43

2020/C 95/53

Causa T-67/20: Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ NEW YORK)

44

2020/C 95/54

Causa T-68/20: Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ EST 1929)

44

2020/C 95/55

Causa T-69/20: Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Tele Columbus / Commissione

45


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 95/01)

Ultima pubblicazione

GU C 87 del 16.3.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 77 del 9.3.2020

GU C 68 del 2.3.2020

GU C 61 del 24.2.2020

GU C 54 del 17.2.2020

GU C 45 del 10.2.2020

GU C 36 del 3.2.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Corte di giustizia

23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/2


DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

dell’11 febbraio 2020

relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie

(2020/C 95/02)

LA CORTE

visto l’articolo 24, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento di procedura,

considerando che, in applicazione di detta disposizione, dev’essere adottato l’elenco delle festività legalmente riconosciute e devono essere fissate le date delle ferie giudiziarie,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle festività legalmente riconosciute ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento di procedura è così stabilito:

il Capodanno,

il lunedì dell’Angelo,

il 1o maggio,

il 9 maggio,

l’Ascensione,

il lunedì di Pentecoste,

il 23 giugno,

il 15 agosto,

il 1o novembre,

il 25 dicembre,

il 26 dicembre.

Articolo 2

Per il periodo compreso tra il 1o novembre 2020 e il 31 ottobre 2021, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:

Natale 2020: da lunedì 21 dicembre 2020 a domenica 10 gennaio 2021 inclusi,

Pasqua 2021: da lunedì 29 marzo 2021 a domenica 11 aprile 2021 inclusi,

Estate 2021: da venerdì 16 luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 inclusi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, l’11 febbraio 2020

Il Cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il presidente

K. LENAERTS


Tribunale

23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/4


DECISIONE DEL TRIBUNALE

del 12 febbraio 2020

relativa alle ferie giudiziarie

(2020/C 95/03)

IL TRIBUNALE

Visto l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento di procedura,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l’anno giudiziario che inizia il 1o settembre 2020, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:

Natale 2020: da lunedì 21 dicembre 2020 a domenica 10 gennaio 2021 inclusi;

Pasqua 2021: da lunedì 29 marzo 2021 a domenica 11 aprile 2021 inclusi;

Estate 2021: da venerdì 16 luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 inclusi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 12 febbraio 2020

Il Cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. VAN DER WOUDE


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 4 giugno 2019 — OL e altri / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

(Causa C-428/19)

(2020/C 95/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrenti: OL, PM e RO

Resistente: Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE (1), in combinato disposto con gli articoli 3 e 5 della stessa e con gli articoli 285 e 299 del Codice del lavoro, debbano essere interpretati nel senso che la violazione di tale direttiva e della normativa francese in materia di salario minimo può essere invocata da parte di lavoratori ungheresi nei confronti dei loro datori di lavoro ungheresi nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi ai giudici ungheresi.

2)

Se l’indennità di trasferta intesa a coprire le spese sostenute durante il distacco di un lavoratore all’estero debba considerarsi parte integrante del salario.

3)

Se sia in contrasto con l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006 (2) una prassi in base alle quale, in caso di un risparmio determinato in funzione della distanza percorsa e del consumo di carburante, il datore di lavoro corrisponde al conducente di un mezzo di trasporto, secondo una formula, un’indennità che non costituisce parte integrante del salario stabilito nel suo contratto di lavoro e per cui non vengono versati né imposte né contributi previdenziali.

Tenendo tuttavia conto del fatto che il risparmio di carburante induce i conducenti di mezzi di trasporto a guidare in un modo tale che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del traffico (ad esempio, utilizzando il più a lungo possibile il sistema a ruota libera in discesa).

4)

Se la direttiva 96/71/CE sia applicabile al trasporto internazionale di merci, in particolare tenuto conto del fatto che la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro la Francia e la Germania a causa della loro applicazione della normativa relativa al salario minimo al settore dei trasporti su strada.

5)

Se una direttiva che non sia stata trasposta nel diritto nazionale possa di per sé creare obblighi a carico di un privato e costituire, pertanto, da sola la base giuridica di una domanda nei confronti di un privato nell’ambito di una causa intentata dinanzi a un giudice nazionale.


(1)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).


23.3.2020   

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C 95/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 24 luglio 2019 — IS

(Causa C-564/19)

(2020/C 95/05)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Parti

Imputato: IS

Questioni pregiudiziali

1/A.

Se l’articolo 6, paragrafo 1, TUE e l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/CE (1) debbano essere interpretati nel senso che, al fine di garantire il diritto a un equo processo degli imputati che non conoscono la lingua processuale, lo Stato membro deve istituire un registro di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati o — in assenza di ciò — garantire in altro modo che possa essere esercitato un controllo sull’adeguatezza dell’interpretazione linguistica nel procedimento giurisdizionale.

1/B.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora, nel caso di specie, in mancanza di un’interpretazione linguistica adeguata, non sia possibile accertare se l’imputato sia stato informato dell’oggetto dell’imputazione o dell’accusa formulata a suo carico, se l’articolo 6, paragrafo 1, TUE e gli articoli 4, paragrafo 5, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE (2) debbano essere interpretati nel senso che in tali circostanze non è possibile procedere in contumacia.

2/A.

Se sia in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea una prassi secondo la quale il presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale, responsabile dell’amministrazione centrale dei tribunali e nominato dal Parlamento, che è l’unico organo a cui deve rendere conto e che ha il potere di destituirlo, conferisce l’incarico di presidente di un tribunale — presidente che, tra l’altro, ha il potere di disporre l’attribuzione delle cause, di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e di valutarne l’operato — mediante nomina diretta temporanea, eludendo la procedura di concorso e ignorando permanentemente il parere dei competenti organi di autogoverno dei giudici.

2/B.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora il giudice adito nella fattispecie abbia fondati motivi di temere di essere pregiudicato indebitamente a causa della sua attività giudiziaria e amministrativa, se il principio summenzionato debba essere interpretato nel senso che nella causa in oggetto non è garantito un equo processo.

3/A.

Se sia in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea una situazione come quella dei giudici ungheresi che, dal 1o settembre 2018 — contrariamente alla prassi seguita nei decenni precedenti—, ricevono per legge una retribuzione inferiore rispetto a quella dei pubblici ministeri di categoria corrispondente e aventi il medesimo livello e la medesima anzianità, e nella quale, tenendo conto della situazione economica del paese, i loro stipendi non sono generalmente commisurati all’importanza delle funzioni che svolgono, soprattutto in considerazione della prassi delle gratifiche discrezionali seguita dalle cariche direttive.

3/B.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se il citato principio di indipendenza dei giudici debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze summenzionate, non è possibile garantire il diritto a un equo processo.

4/A.

Se l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) debba essere interpretato nel senso che è in contrasto con tale disposizione una decisione giurisprudenziale nazionale ai sensi della quale il giudice di ultima istanza, nell’ambito di un procedimento volto a uniformare la giurisprudenza dello Stato membro, senza pregiudicare gli effetti giuridici dell’ordinanza di cui trattasi, qualifica come illegale l’ordinanza dell’organo giurisdizionale di grado inferiore con cui è stato avviato il procedimento pregiudiziale.

4/B.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 4/A, se l’art. 267 del Trattato sull’Unione europea (TUE) debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve disattendere le decisioni in senso contrario dell’organo giurisdizionale di grado superiore e le posizioni di principio adottate nell’interesse dell’uniformità del diritto.

4/C.

In caso di risposta negativa alla questione sub 4/A, se il procedimento penale sospeso può, in tal caso, proseguire in pendenza del procedimento pregiudiziale.

5.

Se il principio di indipendenza del giudice sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali nonché dalla giurisprudenza della Corte debba essere interpretato nel senso che, alla luce dell’articolo 267 TFUE, tale principio è violato quando viene promosso un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice per il fatto che quest’ultimo ha avviato un procedimento pregiudiziale.


(1)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1).

(2)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU, 2012, L 142, pag. 1).


23.3.2020   

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C 95/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 13 agosto 2019 — Vikingo Fővállalkozó Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-610/19)

(2020/C 95/06)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Vikingo Fővállalkozó Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se siano conformi agli articoli 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con gli articoli 220, lettera a), e 226 della medesima direttiva, nonché con il principio di effettività, un’interpretazione giuridica e una prassi nazionali secondo le quali, ove ricorrano le condizioni sostanziali del diritto alla detrazione dell’imposta, non è sufficiente la mera circostanza di disporre di una fattura il cui contenuto sia conforme ai requisiti previsti dall’articolo 226 di detta direttiva, bensì il soggetto passivo, per esercitare legittimamente il diritto alla detrazione dell’imposta sulla base di tale fattura, deve disporre anche di ulteriori prove documentali, che devono non solo rispettare il dettato della direttiva 2006/112, ma altresì essere conformi ai principi della normativa nazionale relativa alla contabilità e alle specifiche disposizioni in materia di documenti giustificativi, e secondo le quali si esige che tutti i membri della catena ricordino e dichiarino in modo concordante ogni dettaglio dell’operazione economica risultante da detti documenti giustificativi.

2)

Se siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 relative alla [detrazione dell’IVA] nonché ai principi generali di neutralità fiscale e di effettività un’interpretazione giuridica e una prassi nazionali in base alle quali, nel caso di un’operazione a catena, a prescindere da qualsiasi altra circostanza, per il solo fatto che l’operazione ha tale natura, si imponga ad ognuno dei membri della catena l’obbligo di controllare gli elementi dell’operazione economica effettuata dagli stessi e di trarre le conseguenze da tale controllo in relazione al soggetto passivo che si trova in un altro punto della catena, e si neghi al soggetto passivo il diritto [alla detrazione dell’IVA] in quanto la costituzione della catena, pur senza essere vietata dalla normativa nazionale, non era [ragionevolmente] giustificata sotto il profilo economico. In tale contesto, nel caso di un’operazione a catena, nell’ambito dell’esame delle circostanze oggettive che possono giustificare il diniego del diritto [alla detrazione dell’IVA], se, per determinare e valutare la rilevanza e il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si fonda il diniego del diritto alla detrazione dell’IVA, possano applicarsi soltanto le disposizioni della direttiva 2006/112 e del diritto nazionale relative alla detrazione dell’IVA in quanto norme sostanziali che definiscono i fatti pertinenti per la determinazione del contesto fattuale, oppure si debbano applicare, in quanto norme speciali, le disposizioni in materia di contabilità dello Stato membro di cui trattasi.

3)

Se siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 concernenti [la detrazione dell’IVA] e ai principi di neutralità fiscale e di effettività un’interpretazione giuridica e una prassi nazionali in base alle quali si neghi il diritto [alla detrazione dell’IVA] al soggetto passivo, il quale utilizza i beni ai fini di sue operazioni soggette ad imposta nello Stato membro in cui effettua tali operazioni e dispone di una fattura conforme alla direttiva 2006/112, facendo valere che egli non conosce tutti gli elementi [dell’operazione] effettuata dai membri della catena, o invocando circostanze riguardanti i membri della catena che precedono l’emittente della fattura e sui quali il soggetto passivo non poteva esercitare alcuna influenza per ragioni a lui estranee, e si subordini il diritto alla [detrazione dell’IVA] alla condizione che il soggetto passivo assolva, nell’ambito delle misure che ragionevolmente gli incombono, un obbligo generale di controllo, controllo che deve essere esercitato non solo prima della conclusione del contratto, ma anche durante la sua esecuzione e perfino successivamente ad essa. Se, in tale contesto, il soggetto passivo abbia l’obbligo di astenersi dall’esercitare il diritto alla [detrazione dell’IVA] qualora, in relazione a qualsiasi elemento dell’operazione economica indicata nella fattura, in un momento successivo alla conclusione del contratto oppure durante o dopo la sua esecuzione, rilevi un’irregolarità o venga a conoscenza di una circostanza che, secondo la prassi dell’amministrazione tributaria, comporti il diniego del diritto [alla detrazione dell’IVA].

4)

Alla luce delle disposizioni della direttiva 2006/112 relative [alla detrazione dell’IVA] e del principio di effettività, se l’amministrazione tributaria sia tenuta a precisare in che cosa consista l’evasione fiscale contestata. Se sia adeguato il modo di procedere dell’amministrazione tributaria secondo cui i vizi e le irregolarità privi di un ragionevole nesso di causalità con il diritto alla [detrazione dell’IVA] in cui sono incorsi i membri della catena sono considerati prove dell’evasione fiscale invocando a tal fine il fatto che, poiché tali vizi e irregolarità hanno implicato l’inattendibilità del contenuto della fattura, il soggetto passivo era o avrebbe dovuto essere conoscenza dell’evasione fiscale. Qualora sussista l’evasione fiscale, se tale circostanza giustifichi la pretesa che il soggetto passivo effettui il controllo con la portata, l’intensità e l’ampiezza sopra indicati, oppure un obbligo siffatto vada oltre quanto richiesto dal principio di effettività.

5)

Se sia proporzionata una sanzione che comporti il diniego del diritto [alla detrazione dell’IVA] e consista nell’obbligo di pagare una sanzione fiscale pari al 200 % della differenza d’imposta qualora non si sia prodotta alcuna perdita di gettito per l’Erario direttamente connessa con il diritto [alla detrazione dell’IVA] del soggetto passivo. Se si possa rilevare una delle circostanze menzionate all’articolo 170, paragrafo 1, terza frase, della az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (legge n. XCII del 2003, sul sistema tributario; in prosieguo: la «LCPF») quando il soggetto passivo abbia messo a disposizione dell’amministrazione tributaria tutti i documenti di cui disponeva e abbia incluso nella sua dichiarazione fiscale le proprie fatture emesse.

6)

Nel caso in cui si possa ritenere, alla luce delle risposte date alle questioni pregiudiziali poste, che l’interpretazione della norma giuridica nazionale applicata dopo la causa sfociata nell’ordinanza del 10 novembre 2016, Signum Alfa Sped (C 446/15, EU:C:2016:869) e la prassi adottata sulla base di tale interpretazione non siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 relative [alla detrazione dell’IVA], e tenuto conto del fatto che non sempre il giudice di primo grado può sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, se si possa considerare, sulla base dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che il diritto dei soggetti passivi di esercitare un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni garantisce loro il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito da detta disposizione. Se, in tale contesto, si possa ritenere che la scelta della forma della decisione resa nella causa Signum Alfa Sped implichi che la questione era già stata disciplinata dal diritto comunitario e chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e pertanto non sollevava dubbi, oppure significhi che, essendo stato avviato un nuovo procedimento, la questione non era stata completamente chiarita e pertanto occorreva ancora chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


23.3.2020   

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C 95/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 13 agosto 2019 — Crewprint Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-611/19)

(2020/C 95/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Crewprint Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme alle disposizioni pertinenti [in materia di detrazione dell’IVA] della direttiva 2006/112 (1) e al principio di neutralità fiscale un’interpretazione e una prassi nazionali in base alle quali l’amministrazione tributaria nega il diritto [alla detrazione dell’IVA] in relazione ad un’operazione economica realizzata tra le parti, poiché considera fraudolenta la forma del rapporto giuridico tra le stesse (contratto d’opera) in ragione del fatto che essa dà diritto a detrazione, e pertanto la qualifica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, [della legge sul sistema tributario] come un’attività (attività di intermediazione) che non dà diritto a detrazione, ritenendo che il comportamento delle parti sia finalizzato ad un’evasione fiscale, giacché l’attività svolta dal destinatario della fattura non doveva necessariamente rivestire [tale forma di attività imprenditoriale], in quanto detto destinatario avrebbe anche potuto svolgerla in qualità di intermediario. Se, in tale contesto, quale requisito per l’applicazione [della detrazione dell’IVA], i soggetti passivi abbiano l’obbligo fiscale di scegliere quale modalità di un’operazione economica quella che impone loro l’onere fiscale più gravoso, oppure costituisca una pratica abusiva il fatto che essi scelgano per la loro operazione economica, nell’esercizio della libertà contrattuale di cui dispongono e per scopi estranei al diritto tributario, una modalità contrattuale che produca anche un effetto non ricercato e consistente nel diritto alla detrazione dell’imposta.

2)

Se siano conformi alle disposizioni pertinenti [in materia di detrazione dell’IVA] della direttiva 2006/112 e al principio di neutralità fiscale un’interpretazione e una prassi nazionali secondo le quali, nel caso in cui il soggetto passivo che intende esercitare il diritto [alla detrazione dell’IVA] soddisfi i requisiti materiali e formali [per detta detrazione] e abbia adottato le misure esigibili prima della conclusione del contratto, l’amministrazione tributaria nega il diritto alla detrazione dell’IVA in quanto ritiene che la creazione di una catena non sia necessaria dal punto di vista economico e costituisca pertanto una pratica abusiva, poiché il subcontraente, pur essendo in grado di realizzare la prestazione di servizi, ne incarica altri subcontraenti per motivi estranei al fatto imponibile e poiché il soggetto passivo che intende esercitare il diritto [alla detrazione dell’IVA] sapeva, nel momento in cui ha accettato l’incarico, che il subcontraente, in mancanza dei requisiti personali e materiali, avrebbe effettuato la prestazione avvalendosi di propri subcontraenti. Se incida sulla risposta il fatto che il soggetto passivo o il suo subcontraente abbiano incluso nella catena un subcontraente con il quale hanno un rapporto diretto o al quale sono collegati da un elemento personale od organizzativo (conoscenza personale, legame di parentela o medesimo proprietario).

3)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia soddisfatto l’obbligo di accertamento dei fatti sulla base di elementi oggettivi qualora, in un procedimento nel quale l’amministrazione tributaria ritiene che il rapporto economico tra il soggetto passivo che intende esercitare il diritto [alla detrazione dell’IVA] e il suo subcontraente sia irrazionale e ingiustificato, essa fondi tale conclusione unicamente sulla testimonianza di parte dei dipendenti del subcontraente, senza accertare in base a fatti oggettivi le caratteristiche dell’attività economica costituente l’oggetto del contratto, le sue circostanze specifiche e il contesto economico di cui trattasi, e senza sentire i dirigenti dotati di potere decisionale del soggetto passivo e delle imprese subcontraenti che partecipano alla catena e, in tal caso, se sia pertinente la circostanza che il soggetto passivo o i membri della catena siano in grado di realizzare le prestazioni, e se per valutare tale circostanza sia necessario l’intervento di un perito.

4)

Se siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 e al principio di effettività un’interpretazione e una prassi nazionali in base alle quali, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti sostanziali e formali [per la detrazione dell’IVA] e siano state adottate le misure [ragionevolmente] esigibili, l’amministrazione tributaria, basandosi su circostanze che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non giustificano [il diniego della detrazione dell’IVA] e non sono oggettive, considera dimostrata la frode fiscale e nega il diritto [alla detrazione dell’IVA] per la sola ragione che tali circostanze ricorrono nel loro complesso per una parte sufficientemente ampia dei membri, oggetto di una verifica, della catena rilevata.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


23.3.2020   

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C 95/10


Impugnazione proposta il 23 agosto 2019 da Sigrid Dickmanns avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 giugno 2019, causa T-538/18, Sigrid Dickmanns / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-631/19 P)

(2020/C 95/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sigrid Dickmanns (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 5 febbraio 2020, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la parte soccombente a sostenere le proprie spese.


23.3.2020   

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C 95/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 4 settembre 2019 — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-656/19)

(2020/C 95/09)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l'articolo 147 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), la prassi di uno Stato membro che identifica la nozione di «bagaglio personale», stabilita come elemento concettuale delle cessioni di beni a viaggiatori stranieri esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con la nozione di effetti personali utilizzata nella Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, firmata a New York il 4 giugno 1954, e nel relativo protocollo aggiuntivo, e con la nozione di «bagagli» di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.

2)

In caso di risposta negativa alla precedente questione pregiudiziale, si chiede come debba essere definita la nozione di «bagaglio personale» di cui all'articolo 147 della direttiva IVA, tenuto conto del fatto che in tale direttiva manca una definizione al riguardo. Se sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario la prassi nazionale secondo cui le autorità tributarie di uno Stato membro tengono conto esclusivamente del «significato ordinario dei termini»

3)

Se gli articoli 146 e 147 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, quando un soggetto passivo non ha diritto all'esenzione delle cessioni di beni a favore dei viaggiatori stranieri ai sensi dell'articolo 147 di detta direttiva, occorre esaminare, nel caso concreto, se sia applicabile l'esenzione delle cessioni di beni all'esportazione ai sensi dell'articolo 146 della stessa direttiva, anche qualora siano state omesse le formalità doganali previste dal codice doganale dell'Unione e dalla normativa delegata.

4)

Nel caso in cui la risposta alla precedente questione pregiudiziale sia che, quando non è applicabile l'esenzione a favore dei viaggiatori stranieri, l'operazione può beneficiare di un'esenzione dall'IVA a titolo di esportazione, se sia possibile qualificare il negozio giuridico come cessione di beni all'esportazione esente dall’IVA contrariamente all'intenzione espressa dal cliente al momento dell'ordine.

5)

In caso di risposta affermativa alla terza e alla quarta questione pregiudiziale, in una situazione come quella del procedimento in esame, in cui l'emittente della fattura sapeva, al momento della cessione dei beni, che gli stessi erano stati acquistati ai fini della rivendita, ma che l'acquirente straniero intendeva ciononostante portarli fuori dal territorio nell’ambito del regime dei viaggiatori stranieri, cosicché l’emittente della fattura ha agito in mala fede rilasciando il modulo di domanda di rimborso dell’imposta previsto a tal fine in detto regime e rimborsando, a titolo di esenzione a favore dei viaggiatori stranieri, l'imposta sul valore aggiunto ripercossa, se sia compatibile con gli articoli 146 e 147 della direttiva IVA e con i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità del diritto dell'Unione la prassi di uno Stato membro in base alla quale l'autorità tributaria nega il rimborso dell'imposta erroneamente dichiarata e versata a titolo di cessioni di beni a viaggiatori stranieri, senza qualificare tali operazioni come cessioni di beni all'esportazione e senza effettuare la corrispondente rettifica, nonostante sia incontestabile che i beni siano usciti dall’Ungheria come bagaglio dei viaggiatori.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


23.3.2020   

IT

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C 95/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 27 settembre 2019 — Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-717/19)

(2020/C 95/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in forza di un contratto la cui conclusione non è obbligatoria, un’azienda farmaceutica che effettua pagamenti all’ente pubblico statale di assicurazione malattia sulla base del fatturato realizzato con i prodotti farmaceutici e che pertanto non trattiene l’intero corrispettivo di tali prodotti non ha il diritto alla riduzione a posteriori della base imponibile per il solo fatto che i pagamenti non sono effettuati nel modo prestabilito nella sua politica commerciale né hanno fini principalmente promozionali.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, per ridurre a posteriori la base imponibile, è richiesta una fattura intestata al titolare del diritto al rimborso che certifichi l’operazione che dà diritto a tale rimborso, quando, d’altronde, l’operazione che consente la riduzione a posteriori della base imponibile è debitamente documentata e si può verificare successivamente, è basata in parte su dati pubblici e autentici e consente l’esatta riscossione dell’imposta.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 9 novembre 2019 — NJ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

(Causa C-740/19)

(2020/C 95/11)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: NJ

Convenuta: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32/UE (1) (denominata la «direttiva procedure») — tenuto conto delle disposizioni degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo — possano essere interpretati nel senso che uno Stato membro può garantire il diritto un ricorso effettivo anche nel caso in cui consenta agli organi giurisdizionali non già di riformare le decisioni rese nel contesto della procedura di asilo ma soltanto di annullare le stesse e di obbligare l’autorità amministrativa a svolgere una nuova procedura.

2)

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32/UE (denominata la «direttiva procedure») — tenuto conto delle disposizioni degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo — possano essere interpretati nel senso che risulta conforme a tali disposizioni la disciplina di uno Stato membro che prevede per le procedure giurisdizionali in materia di asilo un termine (complessivo) imperativo e uniforme di 60 giorni, indipendentemente da qualsiasi circostanza individuale e senza tenere in considerazione le specificità della causa e le eventuali difficoltà di prova.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).


23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 6 novembre 2019 — Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV e a.

(Causa C-819/19)

(2020/C 95/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrenti: Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV

Resistenti: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, British Airways plc, Société Air France SA, Singapore Airlines Ltd, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Société Air France SA, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, Singapore Airlines Ltd, Lufthansa Cargo AG, Deutsche Lufthansa AG, Swiss International Air Lines AG, British Airways plc, Air Canada, Cathay Pacific Airways Ltd, SAS AB, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SAS Cargo Group A/S, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Société Air France SA, Lufthansa Cargo AG, Deutsche Lufthansa AG, British Airways plc

Questione pregiudiziale

Se, in una controversia tra le parti lese (nel caso di specie gli speditori, gli acquirenti di servizi di trasporto aereo di merci) e le compagnie aeree, il giudice nazionale sia competente — in virtù dell’efficacia diretta dell’articolo 101 TFUE, o quantomeno dell’articolo 53 dell’accordo SEE, oppure in virtù dell’(efficacia diretta dell’) articolo 6 del regolamento n. 1/2003 (1) — ad applicare integralmente l’articolo 101 TFUE, o quantomeno l’articolo 53 dell’accordo SEE, in relazione alle intese/alle pratiche concordate delle compagnie aeree relative a servizi di trasporto di merci su voli effettuati prima del 1o maggio 2004 su rotte tra aeroporti all’interno dell’UE e aeroporti al di fuori del SEE, o, rispettivamente prima del 19 maggio 2005 su rotte tra Islanda, Liechtenstein, Norvegia e aeroporti al di fuori del SEE, o, rispettivamente su voli effettuati prima del 1o giugno 2002 tra aeroporti all’interno dell’UE e la Svizzera, anche per il periodo in cui vigeva il regime transitorio di cui agli articoli 104 e 105 TFUE, oppure se detto regime transitorio osti a siffatta competenza.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


23.3.2020   

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C 95/13


Impugnazione proposta il 25 novembre 2019 dalla Confédération nationale du Crédit Mutuel, avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), del 24 settembre 2019, nella causa T-13/18, Crédit mutuel Arkéa / EUIPO — Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Causa C-867/19 P)

(2020/C 95/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Confédération nationale du Crédit Mutuel (rappresentanti: B. Moreau-Margotin, M. Merli, C. Thomas-Raquin, M. Le Guerer, avocats)

Altre parti nel procedimento: Crédit Mutuel Arkéa, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 13 febbraio 2020, la Corte (Sezione competente per l’esame di ammissibilità delle impugnazioni) ha disposto che l’impugnazione non è ammissibile.


23.3.2020   

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C 95/14


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 da Susanne Rutzinger-Kurpas avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019, causa T-491/18, Vafo Praha / EUIPO — Rutzinger-Kurpas

(Causa C-887/19 P)

(2020/C 95/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Susanne Rutzinger-Kurpas (rappresentante: F. Lichtnecker, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Vafo Praha s.r.o.

Con ordinanza dell’11 febbraio 2020, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e che la sig.ra Susanne Rutzinger-Kurpas sopporta le proprie spese.


23.3.2020   

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C 95/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 12 dicembre 2019 — Bankia S.A. / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Causa C-910/19)

(2020/C 95/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Bankia S.A.

Resisistente: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Questioni pregiudiziali

Riguardanti l’interpretazione degli articoli 3, paragrafo 2, e 6 della direttiva 2003/71/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE:

1)

Se, quando un’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni è rivolta sia a investitori al dettaglio sia a investitori qualificati e viene emesso un prospetto per gli investitori al dettaglio, l’azione di responsabilità per il prospetto possa essere esercitata da entrambe le tipologie di investitori o unicamente dagli investitori al dettaglio;

2)

Qualora la risposta alla domanda precedente dovesse essere nel senso che tale azione può essere esercitata anche dagli investitori qualificati, se sia possibile valutare il loro grado di conoscenza della situazione economica dell’emittente dell’OPS a prescindere dal prospetto, sulla base dei loro rapporti giuridici o commerciali con detto emittente (far parte del suo azionariato, dei suoi organi di amministrazione, ecc.).


(1)  GU 2003, L 345, pag. 64.


23.3.2020   

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C 95/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 13 dicembre 2019 — Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH

(Causa C-912/19)

(2020/C 95/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Agrimotion S.A.

Convenuta: ADAMA Deutschland GmbH

Questione pregiudiziale

Se un’impresa che immette in commercio nello Stato membro di importazione un prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di origine possa far valere il permesso di commercio parallelo concesso dall’autorità competente dello Stato membro di importazione ad una società terza, qualora sulle taniche in cui il prodotto fitosanitario è confezionato ed è stato immesso in commercio nello Stato membro di importazione appaia un riferimento al titolare dell’autorizzazione, nonché alla società importatrice. Ove sussistano requisiti aggiuntivi, di quali requisiti si tratti (1).


(1)  Ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag 1).


23.3.2020   

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C 95/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 dicembre 2019 — Eco Fox Srl / Fallimento Mythen Spa e a.

(Causa C-915/19)

(2020/C 95/17)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Eco Fox Srl

Resistenti: Fallimento Mythen Spa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questione pregiudiziale

Dica la Corte di giustizia dell’Unione europea se — in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, al Regolamento (CE) n.o659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 (1), e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (2) e alle eventuali ulteriori pertinenti disposizioni del diritto [dell’Unione europea] — costituisca aiuto di Stato, come tale soggetto all’onere di previa notifica alla Commissione europea, un atto normativo secondario quale il regolamento adottato con il d.m. n. 37/2015 qui impugnato che, in diretta esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato recanti il parziale annullamento dei regolamenti precedenti già comunicati alla Commissione, abbia inciso «ora per allora» sulle modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul biodiesel modificando retroattivamente i criteri di riparto del beneficio fra le imprese richiedenti senza estendere la durata temporale del programma di agevolazioni fiscali.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 2004, L 140, pag. 1).


23.3.2020   

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C 95/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 dicembre 2019 — Alpha Trading SpA unipersonale / Ministero dell’Economia e delle Finanze e a.

(Causa C-916/19)

(2020/C 95/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Alpha Trading SpA unipersonale

Resistenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo Economico

Questione pregiudiziale

Dica la Corte di giustizia dell’Unione europea se — in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, al Regolamento (CE) n.o659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 (1), e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (2) e alle eventuali ulteriori pertinenti disposizioni del diritto [dell’Unione europea] — costituisca aiuto di Stato, come tale soggetto all’onere di previa notifica alla Commissione europea, un atto normativo secondario quale il regolamento adottato con il d.m. n. 37/2015 qui impugnato che, in diretta esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato recanti il parziale annullamento dei regolamenti precedenti già comunicati alla Commissione, abbia inciso «ora per allora» sulle modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul biodiesel modificando retroattivamente i criteri di riparto del beneficio fra le imprese richiedenti senza estendere la durata temporale del programma di agevolazioni fiscali.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 2004, L 140, pag. 1).


23.3.2020   

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C 95/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 dicembre 2019 — Novaol Srl / Ministero dell’Economia e delle Finanze e a.

(Causa C-917/19)

(2020/C 95/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Novaol Srl

Resistenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico

Questione pregiudiziale

Dica la Corte di giustizia dell’Unione europea se — in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, al Regolamento (CE) n.o659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 (1), e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (2) e alle eventuali ulteriori pertinenti disposizioni del diritto [dell’Unione europea] — costituisca aiuto di Stato, come tale soggetto all’onere di previa notifica alla Commissione europea, un atto normativo secondario quale il regolamento adottato con il d.m. n. 37/2015 qui impugnato che, in diretta esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato recanti il parziale annullamento dei regolamenti precedenti già comunicati alla Commissione, abbia inciso «ora per allora» sulle modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul biodiesel modificando retroattivamente i criteri di riparto del beneficio fra le imprese richiedenti senza estendere la durata temporale del programma di agevolazioni fiscali.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 2004, L 140, pag. 1).


23.3.2020   

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C 95/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 16 dicembre 2019 — GDVI Verbraucherhilfe GmbH / Swiss International Air Lines AG

(Causa C-918/19)

(2020/C 95/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti del procedimento principale

Ricorrente: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Convenuta: Swiss International Air Lines AG

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’accordo sul trasporto aereo del 21 giugno 1999 (1) tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010 (2), debba essere interpretato nel senso che il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (3), si applica, in conformità del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera [b)], anche a passeggeri che atterrano in un aeroporto situato in Svizzera con un volo proveniente da un paese terzo, per successivamente prendere un volo a destinazione di uno Stato membro.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se tale applicabilità per i giudici di uno Stato membro comprenda anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria (sentenza della Corte del 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e.a. (4)).

3.

Se il diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, possa sussistere anche nel caso in cui un passeggero, in conseguenza di un ritardo all’arrivo relativamente contenuto, perda una coincidenza diretta, giungendo alla destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore, ma i due voli siano stati operati da vettori aerei distinti e la conferma della prenotazione sia avvenuta tramite un operatore turistico che ha combinato i voli per i propri clienti.


(1)  GU 2002, L 114, pag. 73.

(2)  GU 2010, L 347, pag. 54.

(3)  GU 2004, L 46, pag. 1.

(4)  EU:C:2009:716.


23.3.2020   

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C 95/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln (Germania) il 23 dicembre 2019 — KA

(Causa C-937/19)

(2020/C 95/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Resistente: KA

Con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 8, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1072/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, debba essere interpretato nel senso che configura un trasporto internazionale ai sensi di detta disposizione anche un trasporto effettuato nell’ambito del trasporto previsto all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 1072/2009.


(1)  Regolamento che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009, L 300, pag. 72).


23.3.2020   

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C 95/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 17 gennaio 2020 — E.M.T. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio)

(Causa C-20/20)

(2020/C 95/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: E.M.T.

Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio)

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (1) (rifusione), secondo il quale i richiedenti hanno diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni «sulla sua domanda di protezione internazionale», e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con gli articoli 20 e 26 della precitata direttiva 2013/32/UE, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma processuale nazionale, quale l’articolo 39/57 della legge del 15 dicembre 1980 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, insediamento e allontanamento degli stranieri, che fissa in dieci giorni «di calendario» che decorrono dalla notifica della decisione amministrativa, il termine di ricorso contro una decisione di rigetto della domanda reiterata di protezione internazionale, «quando il ricorso è presentato da uno straniero che si trova, al momento della notifica della decisione, in un luogo determinato di cui agli articoli 74/8 e 74/9 [della stessa legge] oppure che è messo a disposizione del governo», in particolare quando il ricorrente deve, successivamente alla notifica della precitata decisione amministrativa, attivarsi per trovare un nuovo avvocato con la concessione del gratuito patrocinio al fine di avviare il procedimento di ricorso.


(1)  GU 2013, L 180, pag. 60.


23.3.2020   

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C 95/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2020 — Balgarska natsionalna televizia/ Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-21/20)

(2020/C 95/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Balgarska natsionalna televizia

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Questioni pregiudiziali

1.

Se la fornitura di servizi di media audiovisivi agli utenti da parte di una rete televisiva pubblica possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, qualora sia finanziata dallo Stato in forma di erogazione di sovvenzioni e gli utenti non paghino un canone per la trasmissione dei programmi, o se non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione e non rientri quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

2.

Qualora alla prima questione si risponda nel senso che i servizi di media audiovisivi prestati agli utenti delle reti televisive pubbliche rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, se tali servizi debbano considerarsi operazioni esenti ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), della direttiva e sia ammissibile una normativa nazionale che concede l’esenzione a motivo delle sovvenzioni che la rete televisiva pubblica riceve dal bilancio dello Stato, senza considerare se tale attività abbia anche carattere commerciale.

3.

Se l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE (1), ammetta una prassi che condiziona il diritto a detrazione per operazioni di acquisto non solo all’utilizzazione dei beni acquistati (per attività imponibili o meno), ma anche alla forma di finanziamento di tali acquisti, a seconda che avvenga mediante risorse proprie (servizi di pubblicità, ecc.), oppure mediante sovvenzioni statali, e che concede il diritto a detrazione totale soltanto per gli acquisti finanziati con risorse proprie e non per quelli finanziati con sovvenzioni statali, il che rende necessaria la loro distinzione.

4.

Qualora si consideri che l’attività delle reti televisive pubbliche consista in operazioni imponibili e in operazioni esenti e in considerazione del loro finanziamento di carattere misto: quale portata abbia il diritto a detrazione per queste operazioni di acquisto e quali criteri debbano essere applicati per la loro individuazione.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


23.3.2020   

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C 95/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud (Danimarca) il 17 gennaio 2020 — Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland e Region Syddanmark

(Causa C-23/20)

(2020/C 95/24)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Klagenævnet for Udbud

Parti

Ricorrente: Simonsen & Weel A/S

Resistenti: Region Nordjylland e Region Syddanmark

Questioni pregiudiziali

1)

Se i principi di parità di trattamento e di trasparenza (1) di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della [direttiva 2014/24] e la disposizione di cui all’articolo 49 della stessa, in combinato disposto con l’allegato V, parte C, punti 7 e 10, lettera a), della medesima direttiva, debbano essere interpretati nel senso che, in un caso come quello di specie, il bando di gara deve contenere informazioni sulla quantità stimata e/o sul valore stimato delle forniture ai sensi dell’accordo quadro oggetto dell’appalto.

In caso di risposta affermativa a tale questione, si chiede inoltre alla Corte di chiarire se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che tali informazioni devono essere fornite per l’accordo quadro a) complessivamente e/o b) in relazione all’amministrazione aggiudicatrice originaria che ha manifestato la sua intenzione di concludere un accordo in base all’appalto (nella specie: la Region Nordjylland) e/o c) in relazione all’amministrazione aggiudicatrice originaria che ha soltanto indicato di partecipare per opzione (nella specie: la Region Syddanmark).

2)

Se i principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva [2014/24] e le disposizioni di cui agli articoli 33 e 49 della stessa, in combinato disposto con l’allegato V, parte C, punti 7 e 10, lettera a), della medesima direttiva debbano essere interpretati nel senso che occorre determinare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, una quantità massima e/o un valore massimo delle forniture ai sensi dell’accordo quadro oggetto dell’appalto, cosicché l’accordo quadro di cui trattasi avrà esaurito i suoi effetti quando tale limite sarà raggiunto.

In caso di risposta affermativa a tale questione, si chiede inoltre alla Corte di chiarire se le citate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che il suddetto limite massimo deve essere fornito per l’accordo quadro a) complessivamente e/o b) in relazione all’amministrazione aggiudicatrice originaria che ha manifestato la sua intenzione di concludere un accordo in base all’appalto (nella specie: la Region Nordjylland) e/o c) in relazione all’amministrazione aggiudicatrice originaria che ha soltanto indicato di partecipare per opzione (nella specie: la Region Syddanmark).

In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, si chiede inoltre alla Corte — nella misura in cui ciò sia rilevante per il contenuto delle suddette risposte — di rispondere alla seguente questione:

3)

Se l’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui controlli, letto in combinato disposto con gli articoli 33 e 49 e con l’allegato V, parte C, punti 7 e 10, lettera a), della direttiva sugli appalti pubblici, debba essere interpretato nel senso che la condizione secondo cui «l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» comprende un caso come quello di specie, in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardante l’accordo quadro previsto, ma

a)

il bando di gara non soddisfa il requisito di indicare la quantità stimata e/o il valore stimato delle forniture ai sensi dell’accordo quadro oggetto dell’appalto, dal momento che ne emerge tuttavia una stima dal capitolato d’oneri, e

b)

l’amministrazione aggiudicatrice ha violato l’obbligo di determinare nel bando di gara o nel capitolato d’oneri una quantità massima e/o un valore massimo delle forniture ai sensi dell’accordo quadro oggetto dell’appalto.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).


23.3.2020   

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C 95/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Rennes (Francia) il 21 gennaio 2020 — PF, QG / Caisse d'allocations familiales d'Ille et Vilaine (CAF)

(Causa C-27/20)

(2020/C 95/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Rennes

Parti

Ricorrente: PF, QG

Convenuta: Caisse d'allocations familiales d'Ille et Vilaine (CAF)

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 20 e 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché gli articoli 4 del regolamento n. 883/2004 (1) e 7 del regolamento n. 492/2011 (2), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo R 532-3 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale), che definisce l’anno civile di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari come il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, la cui applicazione determina, in una situazione in cui l’assegnatario conosce, dopo un aumento significativo dei suoi redditi in un altro Stato membro, un calo di questi ultimi [consecutivo] al suo ritorno nello Stato d’origine, che, a differenza dei cittadini residenti che non hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione, l’assegnatario venga privato in parte dei suoi diritti agli assegni familiari.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).


23.3.2020   

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C 95/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda tingsrätt (Svezia) il 21 gennaio 2020 — Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS

(Causa C-28/20)

(2020/C 95/26)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Attunda tingsrätt

Parti

Ricorrente: Airhelp Limited

Convenuta: Scandinavian Airlines System SAS

Questioni pregiudiziali

1)

Se uno sciopero dei piloti impiegati da un vettore aereo e necessari per effettuare un volo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (1), qualora lo sciopero non venga effettuato in rapporto ad una misura decisa o pronunciata dal vettore aereo, ma sia eseguito e regolarmente avviato da organizzazioni sindacali, nell’ambito di un’azione collettiva volta ad indurre il vettore aereo ad aumentare le retribuzioni, a fornire prestazioni o a modificare le condizioni di lavoro al fine di soddisfare le richieste delle organizzazioni di lavoratori.

2)

Quale importanza vada attribuita, se del caso, alla ragionevolezza delle richieste delle organizzazioni dei lavoratori e, in particolare, al fatto che le richieste relative agli aumenti delle retribuzioni sono nettamente più elevate degli aumenti delle retribuzioni generalmente applicati ai mercati del lavoro nazionale di cui trattasi.

3)

Quale importanza vada attribuita, se del caso, alla circostanza che il vettore aereo accetti, al fine di evitare uno sciopero, una proposta di transazione da parte di un ente nazionale incaricato delle controversie sindacali, mentre le organizzazioni sindacali non lo fanno.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


Tribunale

23.3.2020   

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C 95/23


Sentenza del Tribunale 12 febbraio 2020 — WD / EFSA

(Causa T-320/18) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non reinquadramento - Assenza di rapporti informativi - Attribuzione di punti di reinquadramento tramite riporto - Errore manifesto di valutazione - Decisione di non rinnovo - Dovere di sollecitudine - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltati - Responsabilità»)

(2020/C 95/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WD (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken e F. Volpi, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, A. Duron e C. Dekemexhe, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’EFSA del 14 luglio 2017 di non reinquadrare la ricorrente nel grado AST 6 nell’ambito dell’esercizio di reinquadramento 2017, della decisione dell’EFSA del 9 agosto 2017 di non rinnovare il suo contratto e delle decisioni del 9 febbraio e del 12 marzo 2018 che respingono i reclami proposti contro tali due decisioni, e, dall’altro lato, a ottenere ristoro dei danni materiali e morali che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

WD è condannata alle spese.


(1)  GU C 259 del 23.7.2018


23.3.2020   

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C 95/23


Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2020 — Compañia de Tranvías de la Coruña/ Commissione

(Causa T-485/18) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti della Commissione relativi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione - Documenti provenienti da un terzo - Documenti promananti da uno Stato membro - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Diniego parziale di accesso - Diniego totale di accesso - Obbligo di motivazione - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali - Interesse pubblico prevalente)

(2020/C 95/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Compañia de Tranvías de la Coruña, SA (La Coruña Spagna) (rappresentante: J. Monrabà Bagan, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 7 giugno 2018, che nega, parzialmente o totalmente, alla ricorrente l'accesso a documenti connessi con il parere della Commissione trasmesso alla Repubblica francese in merito alla validità del contratto delle linee di metropolitana fino al 2039.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 7 giugno 2018, che nega, parzialmente o totalmente, alla Compañía de Tranvías de la Coruña, SA, l'accesso a documenti connessi con il parere della Commissione trasmesso alla Repubblica francese in merito alla validità del contratto delle linee di metropolitana fino al 2039 è annullata nella parte in cui ha rifiutato parzialmente l’accesso a dati diversi da quelli personali contenuti nella lettera della Commissione del 25 ottobre 2010, indirizzata alle autorità francesi, e nelle lettere del vicepresidente della Commissione Kallas del 27 luglio 2012 e del 5 giugno 2013 indirizzate alla RATP.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché un quinto delle spese della Compañía de Tranvías de la Coruña.

4)

La Compañía de Tranvías de la Coruña sopporterà i quattro quinti delle proprie spese.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.


23.3.2020   

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C 95/24


Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2020 — Stada Arzneimittel / EUIPO (ViruProtect)

(Causa T-487/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ViruProtect - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione»)

(2020/C 95/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 giugno 2018 (procedimento R 1886/2017-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo ViruProtect come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Stada Arzneimittel AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 352 dell’1.10.2018.


23.3.2020   

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C 95/25


Sentenza del Tribunale 12 febbraio 2020 — Ungheria / Commissione

(Causa T-505/18) (1)

(«FEAGA e Feader - Spese escluse dal finanziamento - Sostegno allo sviluppo rurale - Aiuto concesso ai gruppi di produttori - Spese effettuate dall’Ungheria - Articolo 35 del regolamento (CE) n. 1698/2005 - Riconoscimento qualificato - Ammissibilità del beneficiario dell’aiuto - Rettifica finanziaria calcolata - Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1306/2013 - Leale cooperazione - Tutela del legittimo affidamento - Proporzionalità - Certezza del diritto - Importi non ammissibili»)

(2020/C 95/30)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, M. Tátrai, A. Pokoraczki e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e J. Aquilina, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


23.3.2020   

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C 95/25


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2020 — Hickies / EUIPO (Forma di una stringa per calzature)

(Causa T-573/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una stringa per calzature - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Tutela di un diritto relativo a un disegno o modello anteriore - Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»)

(2020/C 95/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hickies Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Fowler, solicitor, e S. Petivlasova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2018 (procedimento R 2693/2017-5), relativa alla domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una stringa per calzature come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hickies, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 408 del 12.11.2018.


23.3.2020   

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C 95/26


Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2020 — Dalasa / EUIPO — Charité — Universitätsmedizin Berlin (charantea)

(Causa T-732/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo charantea - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CHARITÉ - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 95/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dalasa Handelsgesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentante: I. Hödl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Charité — Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Wulff e K. Schmidt-Hern, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 15 ottobre 2018 (procedimento R 539/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Charité e la Dalasa.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 15 ottobre 2018 (procedimento R 539/2018-4), è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Dalasa Handelsgesellschaft mbH nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

3)

La Charité — Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts sopporterà le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


23.3.2020   

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C 95/27


Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2020 — Dalasa / EUIPO — Charité — Universitätsmedizin Berlin (charantea)

(Causa T-733/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo charantea - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CHARITÉ - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 95/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dalasa Handelsgesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentante: I. Hödl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Charité — Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Wulff e K. Schmidt-Hern, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 15 ottobre 2018 (procedimento R 540/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Charité e la Dalasa.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 15 ottobre 2018 (procedimento R 540/2018-4), è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Dalasa Handelsgesellschaft mbH nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

3)

La Charité — Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts sopporterà le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


23.3.2020   

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C 95/28


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2020 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)

(Causa T-44/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TC Touring Club - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TOURING CLUB ITALIANO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Elementi di prova aggiuntivi prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Ricorso incidentale»)

(2020/C 95/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Globalia Corporación Empresarial, SA (Llucmajor, Spagna) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Kusturovic, J.F. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Touring Club Italiano (Milano, Italia) (rappresentante: G. Guglielmetti, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 novembre 2018 (procedimento R 448/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il Touring Club Italiano e la Globalia Corporación Empresarial.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile.

3)

Per quanto riguarda il ricorso principale, la Globalia Corporación Empresarial, SA è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dal Touring Club Italiano per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

4)

Per quanto riguarda il ricorso incidentale, il Touring Club Italiano sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Globalia Corporación Empresarial e dall’EUIPO.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.


23.3.2020   

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C 95/28


Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2020 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / EUIPO — Dalmat (LaTV3D)

(Causa T-135/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LaTV3D - Marchio nazionale denominativo anteriore TV3 - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza tra i servizi - Somiglianza tra i segni - Carattere distintivo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 95/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Erdozain López, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Stéphane Dalmat (Parigi, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2018 (procedimento R 874/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals e il sig. Dalmat.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 dicembre 2018 (procedimento R 874/2018-2) è annullata, in quanto ha escluso l’esistenza di un rischio di confusione per quanto riguarda i servizi diversi dai servizi «traduzioni ed interpretariato», rientranti nella classe 41 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 148 del 29.4.2019.


23.3.2020   

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C 95/29


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2020 — Bilde / Parlamento

(Causa T-248/19) (1)

(«Privilegi e immunità - Membro del Parlamento - Decisione di revocare l’immunità parlamentare - Errore manifesto di valutazione - Electa una via - Principio del ne bis in idem - Sviamento di potere»)

(2020/C 95/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dominique Bilde (Lagarde, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e C. Burgos, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione P8_TA(2019)0137 del Parlamento, del 12 marzo 2019, di revocare l’immunità parlamentare della ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Dominique Bilde sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


23.3.2020   

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C 95/30


Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2020 — Jakober / EUIPO (forma di una tazza)

(Causa T-262/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una tazza - Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso»)

(2020/C 95/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Philip Jakober (Stoccarda, Germania) (rappresentante: J. Klink, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 febbraio 2019 (procedimento R 1153/2018-4), concernente una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una tazza come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 febbraio 2019 (procedimento R 1153/2018-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 206 del 17.6.2019.


23.3.2020   

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C 95/30


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2020 — Pierre Balmain / EUIPO (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena)

(Causa T-331/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una testa di leone circondata da anelli che formano una catena - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 95/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pierre Balmain (Parigi, Francia) (rappresentanti: J. M. Iglesias Monravá e S. Mainar Roger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2019 (procedimento R 1223/2018-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo che rappresenta una testa di leone circondata da anelli che formano una catena come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pierre Balmain è condannata alle spese.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


23.3.2020   

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C 95/31


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2020 — Pierre Balmain / EUIPO (Rappresentazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena)

(Causa T-332/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una testa di leone circondata da anelli che formano una catena - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 95/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pierre Balmain (Parigi, Francia) (rappresentanti: J. M. Iglesias Monravá e S. Mainar Roger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2019 (procedimento R 1224/2018-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo che rappresenta una testa di leone circondata da anelli che formano una catena come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pierre Balmain è condannata alle spese.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


23.3.2020   

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C 95/31


Ordinanza del Tribunale del 30 gennaio 2020 — Lettonia/Commissione

(Causa T-293/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica comune della pesca - Trattato di Parigi sull'arcipelago dello Spitzberg (Norvegia) - Possibilità di pesca del granchio delle nevi intorno alla zona delle Svalbard (Norvegia) - Regolamento (UE) 2017/127 - Navi registrate nell'Unione autorizzate a pescare - Immobilizzazione di una nave lettone - Articolo 265 TFUE - Invito ad agire - Posizione adottata dalla Commissione - Atto che non produce effetti giuridici vincolanti - Irricevibilità»)

(2020/C 95/40)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentante: V. Soņeca, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, E. Paasivirta, I. Naglis e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta, da un lato, all'annullamento della lettera della Commissione del 12 marzo 2018 con la quale tale istituzione ha preso posizione sull'invito ad agire che la Repubblica di Lettonia le aveva rivolto, ai sensi dell'articolo 265 TFUE, con lettera del 22 dicembre 2017, e che mirava essenzialmente a che la Commissione adottasse misure relative alla difesa dei diritti di pesca e degli interessi dell'Unione europea nella zona di pesca delle Svalbard (Norvegia) e, dall'altro, ad ordinare alla Commissione di adottare una posizione a tale proposito che non sia fonte di effetti giuridici sfavorevoli alla Repubblica di Lettonia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento del Regno di Spagna.

3)

La Repubblica di Lettonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, ad eccezione di quelle relative alla domanda di intervento.

4)

Il Regno di Spagna, la Repubblica di Lettonia e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla domanda di intervento.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/32


Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2020 — Shindler e a. / Consiglio

(Causa T-541/19) (1)

(«Ricorso per carenza - Diritto istituzionale - Recesso del Regno Unito dall’Unione - Cittadini del Regno Unito residenti in un altro Stato membro dell’Unione - Elezioni europee del 2019 - Domanda di rinvio delle elezioni europee - Difetto di legittimazione ad agire - Irricevibilità»)

(2020/C 95/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia) e gli altri 5 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che il Consiglio si è illegittimamente astenuto dall’adottare una decisione di rinvio delle elezioni europee del 2019 al fine di consentire ai ricorrenti di partecipare allo scrutinio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Harry Shindler e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 337 del 7.10.2019.


23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/33


Ordinanza del presidente del Tribunale del 31 gennaio 2020 — Shindler e a. / Commissione

(Causa T-627/19 R)

(«Procedimento sommario - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Recesso del Regno Unito dall’Unione - Cittadini del Regno Unito residenti in un altro Stato membro dell’Unione - Perdita della cittadinanza dell’Unione - Ricorso per carenza - Irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori»)

(2020/C 95/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia) e gli altri 5 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, C. Giolito ed E. Montaguti, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 279 TFUE e sull’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale e diretta, da un lato, a sospendere il rifiuto esplicito della Commissione, datato 13 settembre 2019, di riconoscere la propria carenza e, dall’altro, a ingiungere alla Commissione di adottare determinati provvedimenti provvisori per conservare la cittadinanza dell’Unione dei ricorrenti al di là della data di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea, nonché di adottare una decisione provvisoria riguardante uno status alternativo a detta cittadinanza, composto da varie misure relative all’ingresso, al soggiorno, ai diritti sociali e all’attività professionale applicabili in caso di mancato accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


23.3.2020   

IT

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C 95/33


Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 gennaio 2020 — Silgan International e Silgan Closures/Commissione

(Causa T-808/19 R)

(«Procedimento sommario - Concorrenza - Richiesta di informazioni - Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2020/C 95/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Silgan International Holdings BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Silgan Closures GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: D. Seeliger, H. Wollmann, R. Grafunder, B. Meyring e E. Venot, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. Ernst, L. Wildpanner, A. Keidel e G. Meessen, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2019) 8501 final della Commissione, del 20 novembre 2019, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (procedimento AT.40522 — Imballaggi metallici).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


23.3.2020   

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C 95/34


Ricorso proposto l'8 gennaio 2020 — Valiante / Commissione

(Causa T-13/20)

(2020/C 95/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diego Valiante (Antwerp-Berchem, Belgio) (rappresentante: R. Wardyn, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 14 marzo 2019, recante rigetto dell’istanza del ricorrente di essere ammesso al concorso interno COM/1/AD10/18 (AD10);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari mediante la decisione di rigetto dell’ammissione del ricorrente al concorso interno per mancanza di grado minimo.

Il ricorrente deduce che il grado minimo non costituisce un indice effettivo delle competenze. Pertanto, il requisito di un grado minimo impedisce l’assunzione di candidati esperti e qualificati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari a causa dell’imposizione del requisito di un grado minimo che non incide allo stesso modo sugli agenti temporanei e sui funzionari.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari a causa dell’imposizione del requisito di presentare istanza limitatamente ad un settore, il che impedisce un’assunzione fondata sui più alti standard di capacità, di efficienza e di integrità sulla base più ampia possibile.


23.3.2020   

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C 95/35


Ricorso proposto l’8 gennaio 2020 — Tratkowski / Commissione

(Causa T-14/20)

(2020/C 95/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Michal Tratkowski (Brussel, Belgio) (rappresentante: R. Wardyn, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 14 marzo 2019, recante rigetto dell’istanza del ricorrente di essere ammesso al concorso interno COM/2/AD12/18;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari mediante la decisione di rigetto dell’ammissione del ricorrente al concorso interno per mancanza di grado minimo. Il ricorrente deduce che il grado minimo non costituisce un indice effettivo delle competenze. Pertanto, il requisito di un grado minimo impedisce l’assunzione di candidati esperti e qualificati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari a causa dell’imposizione del requisito di un grado minimo che non incide allo stesso modo sugli agenti temporanei e sui funzionari.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari a causa dell’imposizione del requisito di presentare istanza limitatamente ad un settore, il che impedisce un’assunzione fondata sui più alti standard di capacità, di efficienza e di integrità sulla base più ampia possibile.


23.3.2020   

IT

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C 95/35


Ricorso proposto il 14 gennaio 2020 — Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis / Parlamento

(Causa T-20/20)

(2020/C 95/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis AE (Kallithea Attikis, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo del 5 dicembre 2019 di assegnarle il secondo posto nella gara d’appalto TRA/EU19/2019: Servizi di traduzione lotto 5 (traduzione in inglese);

condannare il Parlamento europeo al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa della perdita dell’appalto;

in subordine, condannare il Parlamento europeo al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa della perdita di un’opportunità;

condannare il Parlamento europeo a sopportare le spese legali e altre spese e oneri sostenuti dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, anche in caso di rigetto di quest’ultimo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’insufficienza di motivazione — Violazione dell’obbligo di motivazione, violazione dell’articolo 296 del TFUE, dell’allegato I, capo 1, disposizioni comuni, sezione 1, punto 31 del regolamento finanziario (UE) 2018/1046 (1) e dell’articolo 89 del regolamento delegato (UE) 2019/715 (2) – Violazione delle forme sostanziali e del diritto a un ricorso effettivo.

La ricorrente sostiene che la motivazione comunicata è insufficiente in concreto, in quanto non specifica quale mancanza di ciascun sottocriterio corrisponde ai punti dedotti per ogni asserito errore di traduzione. Pertanto, la ricorrente non può comprendere a cosa si riferisce esattamente l’errore, né è nella condizione di presentare i relativi controargomenti.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione.

La valutazione contiene una serie di errori manifesti di valutazione in relazione ai sottocriteri «Stile — Chiarezza», «Scorrevolezza — Punteggiatura» nonché «presentazione e accuratezza» ed «errori di traduzione».

3.

Terzo motivo, vertente su criteri di valutazione non chiari — Uso dello stesso criterio due volte — Attribuzione di punti per la stessa caratteristica delle offerte secondo due diversi criteri di valutazione.

Una tipologia di errore non è chiara in quanto nel glossario del capitolato d’oneri non è inclusa alcuna analisi specifica e non costituisce un termine tecnico nella professione del traduttore. Anche il capitolato d’oneri prevede l’esame delle stesse questioni secondo due diversi criteri, inficiando così il risultato della valutazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21.2 dell’allegato I del regolamento finanziario (UE) 2018/1046 — Ponderazione inadeguata dei criteri di aggiudicazione.

Poiché il prezzo rileva soltanto per il 33 %, mentre la qualità per il 66 %, è data pochissima importanza al prezzo, neutralizzando l’impatto del costo nel procedimento di aggiudicazione, favorendo l’acquisto di servizi irragionevolmente costosi e comportando così una cattiva gestione finanziaria.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del capitolato d’oneri e dell’articolo 175 del regolamento finanziario (UE) 2018/1046, in relazione al periodo di status quo.

Nonostante l’annuncio del Parlamento europeo riguardante la sospensione della sottoscrizione dell’appalto di cui trattasi, la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conteneva un avviso ai sensi del quale l’appalto era già stato sottoscritto il 4 dicembre 2019, e non è stata pubblicata alcuna rettifica, violando così il capitolato d’oneri e l’articolo 175 del regolamento finanziario n. 2018/1046 per quanto riguarda il periodo di status quo.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018 L 193, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019 L 122, pag. 1).


23.3.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/37


Ricorso proposto il 16 gennaio 2020 — ID/SEAE

(Causa T-28/20)

(2020/C 95/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ID (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile;

annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

condannare il convenuto al pagamento di un importo pari ad EUR 449 397,05, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre agli interessi legali fino al pagamento integrale;

condannare il convenuto al pagamento di un importo pari ad EUR 20 000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre agli interessi legali fino al pagamento integrale;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 84 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA):

riguardo agli elementi in base ai quali dev’essere effettuata una valutazione di inattitudine al fine di giustificare un licenziamento prima della fine del periodo di prova;

riguardo al grado di inattitudine che deve sussistere al fine di giustificare un licenziamento prima della fine del periodo di prova.

2.

Secondo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione e sull’errore manifesto di valutazione:

riguardo all’insufficienza della motivazione e all’errore manifesto di valutazione;

riguardo alla valutazione dei fatti idonei a fondare un giudizio di manifesta inattitudine.

3.

Terzo motivo, vertente sull’abuso di potere.


23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/38


Ricorso proposto il 22 gennaio 2020 — Regno Unito / Commissione

(Causa T-37/20)

(2020/C 95/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: Z. Lavery, agente e T. Buley, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione (1), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione alcune spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dal Regno Unito nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per carenza nella definizione di agricoltore in attività — imprese collegate, e

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dal Regno Unito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo, vertente sull’errata interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 (2).

A sostegno di tale motivo, il ricorrente deduce sette argomenti.

Innanzitutto, la Commissione ha errato nella sua interpretazione del tenore dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma. Tale disposizione non preclude il pagamento in favore di un richiedente per il mero fatto che il ricorrente faccia parte di un gruppo più ampio di imprese, nel quale qualche altro membro esercita attività comprese nell’elenco negativo.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il tenore di tale disposizione non può avere il significato attribuitogli dalla Commissione. Dal punto di vista sintattico, è chiaro che l’oggetto del divieto riguarda l’esercizio, da parte del gruppo stesso, dell’attività in questione. Tale condizione non è soddisfatta qualora il soggetto che richiede il pagamento diretto sia un’impresa rientrante (essa stessa) nella definizione di agricoltore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la quale, tuttavia, non esercita (essa stessa) un’attività rilevante.

In terzo luogo, l’interpretazione sostenuta dal Regno Unito è corroborata dal fatto che la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma rispecchia quella dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che definisce la nozione di «agricoltore». Il termine «agricoltore» può designare sia a) una singola persona (fisica o giuridica) che esercita un’attività agricola, sia b) un gruppo di tali persone. In quest’ultimo caso, il singolo «agricoltore», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sarà compreso in una collettività di persone fisiche o giuridiche. L’espressione non dovrebbe essere letta nel senso di introdurre, nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), un elemento attinente a «soggetti collegati», pertanto non si dovrebbe attribuire tale significato all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

In quarto luogo, benché l’espressione «associazioni di persone fisiche o giuridiche» ricorra anche altrove nel regolamento, la Commissione non sembra interpretarla in modo coerente con la propria interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma. Il Regno Unito sostiene che l’espressione in discussione deve essere chiaramente interpretata in modo uniforme nell’ambito dell’intero regolamento n. 1307/13.

In quinto luogo, il Regno Unito afferma, altresì, che sussiste un altro problema linguistico riguardo all’interpretazione della Commissione. Il riferimento alle persone «fisiche», nella frase in questione, è ridondante. Invero, sarebbe sufficiente riferirsi soltanto ad «associazioni di persone giuridiche». Una persona fisica non può mai appartenere a un’altra persona fisica o giuridica, né può essere associata ad alcuna di queste persone nello stesso modo in cui un’impresa può essere collegata a un’altra impresa.

In sesto luogo, più ampie considerazioni finalistiche o teleologiche depongono a favore della posizione del Regno Unito e contro quella della Commissione. Infatti, il considerando 10 prevede che i pagamenti diretti non devono essere assegnati «a talune persone fisiche e giuridiche, a meno che queste possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale». Tale approccio è perfettamente in linea con l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, sostenuta dal Regno Unito e contrario a quella della Commissione.

Infine, l’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma consente un’eccezione al divieto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma qualora il richiedente (sia esso una singola persona o un’associazione) ricada nelle ipotesi di cui alle lettere da a) e c). Laddove i richiedenti possano dimostrare che le loro attività agricole «non sono insignificanti», essi ricadono nell’ipotesi di cui alla lettera b). È perciò evidente che il legislatore non intendeva escludere di per sé i pagamenti in favore di persone che esercitano attività comprese nell’elenco negativo.


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione del 30 ottobre 2019 recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2019, L 279, pag. 98).

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).


23.3.2020   

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C 95/39


Ricorso proposto il 30 gennaio 2020 — CX / Commissione

(Causa T-52/20)

(2020/C 95/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ammissibile e fondato;

di conseguenza,

annullare la decisione del 21 marzo 2019, recante il riferimento Ares(2019)1889562, di reintegrare il ricorrente nel grado AD 8/5;

annullare la decisione del 21 ottobre 2019, recante il riferimento Ares(2019)6485832, notificata lo stesso giorno, con la quale l'APN ha respinto il reclamo, protocollato R/348/19, presentato dal ricorrente il 21 giugno 2019 contro la decisione impugnata;

riconoscere il danno derivante dalla perdita dell'opportunità di essere promosso e dalla privazione del diritto di rimanere in carica; a tal proposito, condannare la Commissione al pagamento di un indennizzo provvisoriamente valutato a EUR 300 000 (trecentomila), con riserva di aumento o diminuzione in corso di causa;

condannare la convenuta a tutte le spese, conformemente al regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sula violazione dell'obbligo di dare esecuzione alle sentenze del Tribunale ai sensi dell'articolo 266 TFUE, sulla violazione dei principi del legittimo affidamento, dell’aspettativa fondata e della buona fede. Il ricorrente sottolinea che, per ammissione della stessa Commissione, quest’ultima non ha ricostruito la sua carriera, come era tenuta a fare in conformità alla sentenza del 13 dicembre 2018, CX/Commissione (T-743/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2018:937). Egli aggiunge che la Commissione non ha effettuato alcun riesame della sua situazione, né alcun esame comparativo con i meriti degli altri funzionari promuovibili. Infine, il ricorrente ritiene che la citata sentenza del Tribunale, che ha annullato la decisione di revoca, costituisse una garanzia idonea a far sorgere in lui la fondata speranza che la sua carriera sarebbe stata ricostituita dall'APN in buona fede, lealtà e sincerità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi applicabili.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e sul difetto di motivazione. Il ricorrente sostiene al riguardo che la nota impugnata non contiene alcuna motivazione della decisione di inquadrarlo nel grado AD 8, scatto 5. A suo avviso, si tratta di un «atto che arreca pregiudizio» e non di un «atto meramente confermativo», poiché tale nota attua e quindi comunica effettivamente una decisione della Commissione che arreca pregiudizio, anche se sarebbe stata tacita e non sarebbe stata comunicata preventivamente al ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore materiale, sull’errore manifesto di valutazione, sulla violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e su vizi di procedura. Il ricorrente sostiene che in nessun punto dello Statuto è previsto che una decisione disciplinare di declassamento primeggi automaticamente su una decisione di promozione successiva quando il destinatario di entrambe le decisioni è lo stesso funzionario e che la promozione è, per sua natura, un atto giuridico che non ammette né condizioni, di tipo sospensivo o risolutivo, né una limitazione nel tempo. La Commissione avrebbe quindi dovuto considerare, al momento della ricostituzione della carriera del ricorrente, che quest'ultimo era inquadrato nel grado AD 10 a partire dal 1o gennaio 2010. Inoltre, il ricorrente fa valere che, a seguito dell'annullamento da parte del Tribunale della decisione di revoca e al fine di reintegrarlo e di ricostituire la sua carriera, la Commissione aveva anche l'obbligo di riprendere l'esercizio di promozione nella fase in cui era stato sospeso ai sensi dello Statuto in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto. Infine, secondo il ricorrente, al fine di ricostruire la sua carriera correttamente, seriamente e in buona fede, la Commissione era tenuta, in base al principio di buona amministrazione, ad analizzare in dettaglio tutti gli elementi che consentissero di giungere ad una decisione motivata relativamente al grado nel quale avrebbe dovuto essere reintegrato. Tuttavia, non solo essa non lo ha fatto, ma non ha nemmeno sentito il ricorrente prima di prendere la sua decisione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi delle pari opportunità e della parità di trattamento dei funzionari e del principio di vocazione alla carriera. Il ricorrente sostiene che il principio di vocazione alla carriera, che costituisce la forma particolare del principio di parità di trattamento applicabile ai funzionari, è stato violato in quanto l'amministrazione ha ignorato, nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 1o maggio 2019, sia tale principio di vocazione alla carriera sia l'articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto, in combinato disposto con le disposizioni dell'allegato I, parte B, dello stesso e con le disposizioni dello Statuto relative alla promozione dei funzionari, che stabiliscono che il ricorrente avrebbe potuto essere promosso al grado AD 11 il 1o gennaio 2014 e successivamente al grado AD 12 il 1o gennaio 2018. Queste stesse considerazioni portano, inoltre, a constatare una violazione delle pari opportunità e della parità di trattamento tra i funzionari, in quanto il ricorrente non è stato trattato alla stregua degli altri dipendenti.


23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/41


Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — NetCologne / Commissione

(Causa T-58/20)

(2020/C 95/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: M. Geppert, P. Schmitz e J. Schulze zur Wiesche, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2019) 5187 final, del 18 luglio 2019, con la quale la Commissione ha dichiarato la concentrazione nel caso M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si fonda sui seguenti motivi.

1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione, ha violato il proprio obbligo di motivazione ed è venuta meno al proprio obbligo di diligenza nell’escludere la sussistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul «mercato della fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo all’interno di unità condominiali (clienti MDU)», con riferimento:

alla presunzione secondo cui le parti dell’operazione di concentrazione non sono concorrenti diretti,

alla presunzione secondo cui le parti dell’operazione di concentrazione non sono concorrenti potenziali e

agli effetti negativi che la concentrazione avrà sulla concorrenza.

2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione, ha violato il proprio obbligo di motivazione ed è venuta meno al proprio obbligo di diligenza nell’escludere la sussistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul «mercato della fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo all’interno di singole unità abitative (clienti SDU)», con riferimento alla presunzione secondo cui le parti dell’operazione di concentrazione non sono concorrenti potenziali né diretti.

3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione e ha violato gli articoli 2 e 8 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) nella definizione del mercato e nella valutazione degli effetti sulla concorrenza per l’offerta di pacchetti «multiple play», in particolare per le offerte di servizi di telecomunicazioni fissi in combinazione con servizi di telecomunicazione mobile (pacchetti congiunti fisso-mobile).

4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione, ha violato gli articoli 2 e 8 del regolamento n. 139/2004 nonché il proprio obbligo di motivazione ed è venuta meno al proprio obbligo di diligenza nella valutazione e nell’accettazione degli impegni relativi all’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1).


23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/42


Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Deutsche Telekom / Commissione

(Causa T-64/20)

(2020/C 95/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: C. von Kökritz, U. Soltész e M. Wirtz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2019) 5187 final, del 18 luglio 2019, nel caso M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento comunitario sulle concentrazioni (1), nell’autorizzare un’operazione che determina una posizione dominante dell’impresa risultante dalla concentrazione e un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato tedesco della fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo all’interno di unità condominiali (multi-dwelling units — MDU). La conclusione della Commissione, secondo cui le parti non erano concorrenti effettivi (diretti o indiretti) né potenziali prima dell’operazione e secondo cui l’operazione non comporta un deterioramento significativo delle condizioni di concorrenza, è viziata da errori manifesti di valutazione. In particolare, la Commissione ha omesso di considerare le ripercussioni negative del maggiore potere di mercato dell’impresa risultante dalla concentrazione nel mercato della fornitura e dell’acquisizione all’ingrosso di canali televisivi e nel mercato all’ingrosso della trasmissione del segnale televisivo (i «mercati all’ingrosso dei servizi televisivi») nel settore MDU.

2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la valutazione della Commissione in merito all’insussistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato delle singole unità abitative (single-dwelling units — SDU) è ugualmente viziata da errori manifesti di valutazione, in particolare poiché si basa, anch’essa, sull’affermata mancanza di rapporti di significativa concorrenza tra le parti prima dell’operazione. L’operazione determina una posizione dominante, la quale comporta un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato SDU comprendente soltanto i servizi di televisione via cavo e di IPTV.

3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che la conclusione della Commissione, riguardante l’attitudine e gli incentivi dell’impresa risultante dalla concentrazione a pregiudicare la Tele Columbus e altri fornitori al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo, dipendenti dalla trasmissione intermedia del segnale televisivo da parte dell’impresa risultante dalla concentrazione, è viziata da errori manifesti di valutazione.

4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che la valutazione della Commissione sugli effetti negativi dell’operazione sui mercati all’ingrosso dei servizi televisivi è incompleta e manifestamente errata. In particolare, la Commissione ha ritenuto erroneamente che l’impresa risultante dalla concentrazione non avrebbe incentivi a precludere ai concorrenti l’accesso al contenuto e che tale preclusione non avrebbe effetti negativi significativi sui mercati a valle della fornitura al dettaglio del segnale televisivo alle MDU e alle SDU. La Commissione è incorsa in un ulteriore errore nel valutare la capacità e l’incentivo dell’impresa risultante dalla concentrazione a pregiudicare i concorrenti a valle, peggiorando con modalità diverse dalla preclusione totale («preclusione parziale») le loro condizioni di accesso al contenuto televisivo comprendente funzionalità digitali (ad es. riavvio immediato, pausa, ecc.), a danno dei consumatori.

5.

Con il quinto motivo, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’operazione, come modificata attraverso gli impegni assunti dalla Vodafone, non comporti un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato all’ingrosso dei servizi televisivi. Dato che gli impegni non soddisfano gli standard menzionati nella comunicazione sulle misure correttive e che essi erano insufficienti per rimediare all’ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva su questi e su altri mercati rappresentato dall’operazione, la decisione di autorizzazione della Commissione, con cui sono state accettate tali misure correttive, viola l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1).


23.3.2020   

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C 95/43


Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ LONDON)

(Causa T-66/20)

(2020/C 95/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hauz 1929 Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Lyberis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Houzz, Inc. (Palo Alto, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HAUZ LONDON — Domanda di registrazione n. 17 593 823

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2019, nel procedimento R 884/2019-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


23.3.2020   

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C 95/44


Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ NEW YORK)

(Causa T-67/20)

(2020/C 95/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hauz 1929 Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Lyberis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Houzz, Inc. (Palo Alto, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HAUZ NEW YORK — Domanda di registrazione n. 17 593 807

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2019, nel procedimento R 886/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/44


Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ EST 1929)

(Causa T-68/20)

(2020/C 95/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hauz 1929 Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Lyberis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Houzz, Inc. (Palo Alto, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HAUZ EST 1929 — Domanda di registrazione n. 17 636 119

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2019, nel procedimento R 885/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


23.3.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/45


Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Tele Columbus / Commissione

(Causa T-69/20)

(2020/C 95/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tele Columbus AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: C. Wagner e J. Hackl, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2019) 5187 del 18 luglio 2019 (M.8864 — VODAFONE/CERTAIN LIBERTY GLOBAL ASSETS),

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di procedura nell’ambito dell’esame dell’ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti orizzontali non coordinati nel mercato tedesco «della fornitura di segnali televisivi via cavo ai nuclei familiari all’interno di unità condominiali (utenti collettivi)» (in prosieguo: il «mercato MDU»).

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’ambito dell’esame dell’ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti orizzontali non coordinati nel mercato tedesco «della fornitura di segnali televisivi via cavo ai nuclei familiari all’interno di singole unità abitative (utenti singoli)».

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di procedura nell’ambito dell’esame dell’ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti verticali non coordinati nel mercato della fornitura del segnale e nel mercato MDU in Germania ad esso collegato.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’ambito dell’esame dell’ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a motivo di effetti orizzontali non coordinati nel cosiddetto mercato di immissione in Germania.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di procedura nell’ambito dell’esame degli impegni, poiché la Commissione ha accettato un pacchetto di impegni che a priori non sarebbero — strutturalmente — idonei a compensare le significative restrizioni alla concorrenza derivanti dalla fusione.