ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 328

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
30 settembre 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2019/C 328/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2019/C 328/02

Causa C-411/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 27 maggio 2019 — WWF Italia o.n.l.u.s. e a./Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

2

2019/C 328/03

Causa C-415/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 maggio 2019 — Blumar SpA/Agenzia delle Entrate

3

2019/C 328/04

Causa C-416/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 maggio 2019 — Roberto Abate SpA/Agenzia delle Entrate

4

2019/C 328/05

Causa C-417/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 maggio 2019 — Commerciale Gicap SpA/Agenzia delle Entrate

4

2019/C 328/06

Causa C-419/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 29 maggio 2019 — Irideos SpA/Poste Italiane SpA

5

2019/C 328/07

Causa C-431/19 P: Impugnazione proposta il 5 giugno 2019 dall’Inpost Paczkomaty sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, cause riunite T-282/16 e T-283/16, Inpost Paczkomaty e Inpost/Commissione

6

2019/C 328/08

Causa C-432/19 P: Impugnazione proposta il 5 giugno 2019 dall’Inpost S.A. avverso la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, cause riunite T-282/16 e T-283/16, Inpost Paczkomaty e Inpost/Commissione

7

2019/C 328/09

Causa C-434/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 5 giugno 2019 — Poste Italiane SpA/Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane

8

2019/C 328/10

Causa C-435/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 5 giugno 2019 — Agenzia delle entrate — Riscossione/Poste Italiane SpA

9

2019/C 328/11

Causa C-438/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l’11 giugno 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Frontline Digital GmbH

10

2019/C 328/12

Causa C-443/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spagna) il 7 giugno 2019 — Vodafone España S.A.U./Diputación Foral de Guipúzcoa

11

2019/C 328/13

Causa C-448/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 12 giugno 2019 — WT/Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

12

2019/C 328/14

Causa C-452/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 12 giugno 2019 — YV/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

13

2019/C 328/15

Causa C-455/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 12 giugno 2019 — BX/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

14

2019/C 328/16

Causa C-469/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 giugno 2019 — All in One Star Ltd

15

2019/C 328/17

Causa C-477/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 21 giugno 2019 — IE/Magistrat der Stadt Wien

15

2019/C 328/18

Causa C-482/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 24 giugno 2019 — JF y KG/Bankia S.A.

17

2019/C 328/19

Causa C-492/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) il 26 giugno 2019 — OK

18

2019/C 328/20

Causa C-493/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) il 26 giugno 2019 — PL

19

2019/C 328/21

Causa C-494/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) il 26 giugno 2019 — QM

20

2019/C 328/22

Causa C-502/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 1o luglio 2019 — Procedimento penale a carico del sig. Oriol Junqueras Vies

21

2019/C 328/23

Causa C-509/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 4 luglio 2019 — BMW Bayerische Motorenwerke AG/Hauptzollamt München

22

2019/C 328/24

Causa C-516/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 9 luglio 2019 — NMI Technologietransfer GmbH/EuroNorm GmbH

22

2019/C 328/25

Causa C-520/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) il 9 luglio 2019 — ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

23

2019/C 328/26

Causa C-526/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 9 luglio 2019 — Entoma SAS/Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l'Agricolture et de l'Alimentation

24

2019/C 328/27

Causa C-528/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 10 luglio 2019 — F-AG/Finanzamt Y

25

2019/C 328/28

Causa C-530/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) l’11 luglio 2019 — NM, in qualità di curatrice fallimentare della NIKI Luftfahrt GmbH/ON

25

2019/C 328/29

Causa C-535/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 12 luglio 2019 — A/Latvijas Republikas Veselības ministrija

26

2019/C 328/30

Causa C-539/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 15 luglio 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

27

2019/C 328/31

Causa C-543/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 16 luglio 2019 — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG/Hauptzollamt Hamburg

28

2019/C 328/32

Causa C-556/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 luglio 2019 — Société ECO TLC/Ministre de la transition écologique et solidaire

28

2019/C 328/33

Causa C-562/19 P: Impugnazione proposta il 2 luglio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 16 maggio 2019, cause riunite T-836/16 e T-624/17, Repubblica di Polonia/Commissione europea

29

2019/C 328/34

Causa C-570/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 26 luglio 2019 — Irish Ferries Ltd/National Transport Authority

30

2019/C 328/35

Causa C-578/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 30 luglio 2019 — X/Kuoni Travel Ltd

32

2019/C 328/36

Causa C-579/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom) il 30 luglio 2019 — R (su istanza dell’Association of Independent Meat Suppliers e di un altro soggetto/The Food Standards Agency

33

2019/C 328/37

Causa C-615/19 P: Impugnazione proposta il 16 agosto 2019 da John Dalli avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019, causa T-399/17, Dalli/Commissione

34

 

Tribunale

2019/C 328/38

Causa T-406/15: Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2019 — Mahmoudian/Consiglio (Responsabilità extracontrattuale — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Congelamento dei capitali — Restrizione in materia di ammissione ai territori degli Stati membri — Risarcimento del danno asseritamente subìto a seguito dell’inserimento e del mantenimento del nome del ricorrente in elenchi di persone e di entità alle quali si applicano misure restrittive — Danno materiale — Danno morale)

36

2019/C 328/39

Causa T-522/15: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — CCPL e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dell’imballaggio alimentare per vendita al dettaglio — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Imputabilità del comportamento illecito — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Limite massimo dell’ammenda — Proporzionalità — Parità di trattamento — Capacità contributiva)

37

2019/C 328/40

Causa T-8/16: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato delle unità a dischi ottici — Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Accordi collusivi relativi a gare di appalto indette da due produttori di computer — Violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa — Competenza della Commissione — Portata geografica dell’infrazione — Infrazione unica e continuata — Principio di buona amministrazione — Orientamenti del 2006 per il calcolo l’importo delle ammende)

38

2019/C 328/41

Cause riunite T-244/16 e T-285/17: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Yanukovych/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

38

2019/C 328/42

Causa T-805/19: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — IPPT PAN/Commissione e REA (Clausola compromissoria — Sesto e settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Decisione di recupero mediante compensazione di crediti dell’Unione per l’esecuzione dei contratti — Tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di ricorrere al Mediatore — Regolamento finanziario — Carattere certo di un credito — Legittimo affidamento — Principio di non discriminazione — Principio di buona amministrazione — Sviamento di potere — Responsabilità contrattuale — Relazione di audit — Costi ammissibili)

39

2019/C 328/43

Causa T-894/16: Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2019 — Air France/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Misure cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Sovvenzioni all’investimento — Differenziazione dei diritti aeroportuali applicabili ai voli nazionali e ai voli internazionali — Diritti aeroportuali ridotti per incentivare voli in partenza dalla nuova aerostazione Marsiglia-Provenza 2 — Insussistenza di incidenza individuale — Insussistenza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale — Irricevibilità)

40

2019/C 328/44

Causa T-291/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Transdev e a./Commissione [Aiuti di Stato — Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 — Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno — Nozioni di aiuti esistenti e di nuovi aiuti — Articolo 107 TFUE — Articolo 108 TFUE — Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 — Termine di prescrizione — Articolo 17 del regolamento 2015/1589 — Obbligo di motivazione]

41

2019/C 328/45

Causa T-292/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Région Île-de-France/Commissione [Aiuti di Stato — Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 — Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno — Vantaggio — Selettività — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Obbligo di motivazione — Nozione di aiuti esistenti e di nuovi aiuti — Articolo 108 TFUE — Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589]

42

2019/C 328/46

Causa T-309/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Optile/Commissione [Aiuti di Stato — Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 — Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno — Nozioni di aiuti esistenti e di nuovi aiuti — Articolo 107 TFUE — Articolo 108 TFUE — Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 — Termine di prescrizione — Articolo 17 del regolamento 2015/1589]

43

2019/C 328/47

Causa T-330/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Ceobus e a./Commissione [Aiuti di Stato — Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 — Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno — Nozioni di aiuti esistenti e di nuovi aiuti — Articolo 107 TFUE — Articolo 108 TFUE — Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 — Termine di prescrizione — Articolo 17 del regolamento 2015/1589]

43

2019/C 328/48

Causa T-331/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Steifer/CESE (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione — Trasferimento al regime dell’Unione — Abbuono di anzianità — Rimborso dell’importo dei diritti a pensione di cui non si è tenuto conto nell’ambito del regime di calcolo delle annualità di pensione dell’Unione — Assenza di fatti nuovi e sostanziali — Assenza di errore scusabile — Responsabilità — Irricevibilità)

44

2019/C 328/49

Causa T-738/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — STIF-IDF/Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 — Sovvenzioni agli investimenti concesse dallo STIF-IDF — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno — Vantaggio — Compensazione dei costi relativi all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Obbligo di motivazione)

45

2019/C 328/50

Causa T-53/18: Sentenza del Tribunale 9 luglio 2019 — Germania/Commissione [Ravvicinamento delle legislazioni — Regolamento (UE) n. 305/2011 — Regolamento (UE) no 1025/2012 — Prodotti da costruzione — Norme armonizzate EN 13341:2005 + A1:2011 e EN 12285-2:2005 — Obbligo di motivazione]

46

2019/C 328/51

Causa T-95/18: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Gollnisch/Parlamento (Normativa in materia di spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero degli importi indebitamente versati — Reclamo — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore di fatto)

46

2019/C 328/52

Causa T-274/18: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Klymenko/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

47

2019/C 328/53

Causa T-285/18: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Pshonka/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

48

2019/C 328/54

Causa T-289/18: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Pshonka/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

49

2019/C 328/55

Causa T-349/18: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TurboPerformance — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

50

2019/C 328/56

Causa T-397/18: Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2019 — Hugo's Hotel/EUIPO — H'ugo's (HUGO’S BURGER Bar) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HUGO’S BURGER Bar — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore H’ugo’s — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

50

2019/C 328/57

Causa T-482/18: Sentenza del Tribunale 9 luglio 2019 — XF/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità di prima sistemazione — Cambiamento temporaneo della sede di servizio — Cambio di residenza)

51

2019/C 328/58

Causa T-480/16: Ordinanza del Tribunale dell’8 luglio 2019 — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo For you — Decisione di rigetto della domanda di registrazione per impedimenti alla registrazione assoluti — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire — Non luogo a statuire)

52

2019/C 328/59

Causa T-158/18: Ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2019 — Scaloni e Figini/Commissione [Ricorso per risarcimento danni — Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento — Direttiva 2014/59/UE e regolamento (UE) n. 806/2014 — Aiuti di Stato — Violazione dei requisiti di forma — Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura — Irricevibilità manifesta]

52

2019/C 328/60

Causa T-544/18: Ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2019 — ArcelorMittal Bremen/Commissione [Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a affetto serra — Regolamento (UE) n.389/2013 — Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni — Notifica di una modifica della tabella nazionale di assegnazione riguardante la Germania per il periodo che va dal 2013 al 2020 — Domanda di modifica della tabella nazionale di assegnazione registrata nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea — Ricorso per carenza — Istruzioni date in corso d’istanza dalla Commissione all’amministratore centrale — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire]

53

2019/C 328/61

Causa T-660/18: Ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2019 — VodafoneZiggo Group/Commissione (Ricorso di annullamento — Comunicazioni elettroniche — Articolo 7 della direttiva 2002/21/CE — Fornitura dell’accesso fisso all’ingrosso — Potenza significativa congiunta sul mercato — Obblighi regolamentari specifici imposti agli operatori — Progetto di misure messo a disposizione dall’autorità regolamentare nazionale — Osservazioni della Commissione — Assenza di avvio della seconda fase della procedura — Atto non impugnabile — Articolo 130 del regolamento di procedura — Irricevibilità)

54

2019/C 328/62

Causa T-662/18: Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2019 — romwell/EUIPO (twistpac) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo twistpac — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 — Dovere di diligenza — Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

55

2019/C 328/63

Causa T-674/18: Ordinanza del Tribunale dell'11 luglio 2019 — Vattenfall Europe Nuclear Energy/Commissione [Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Legge relativa alla 16o revisione della legge sull’energia nucleare (Atomgesetz) — Attuazione di una decisione del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca) — Società che gestiscono centrali nucleari — Interruzione di un’operazione — Compensazione finanziaria delle quantità di elettricità non prodotte — Lettera della Commissione — Assenza di necessità di notifica formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Atto non impugnabile — Irricevibilità]

55

2019/C 328/64

Causa T-687/18: Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2019 — Pilatus Bank/BCE (Ricorso di annullamento — Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi — Misure di sospensione adottate dall'autorità di vigilanza nazionale — Nomina di una persona di contatto — Comunicazione limitata con la BCE — Vizi procedurali — Atti intermedi o preparatori — Diritti della difesa — Irricevibilità)

56

2019/C 328/65

Causa T-176/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 2019 — 3V Sigma/ECHA (Procedimento sommario — REACH — Sostanza uvasorb HEB — Procedura di valutazione — Decisione della commissione di ricorso dell’ECHA — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza)

57

2019/C 328/66

Causa T-280/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2019 — Highgate Capital Management/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Domanda di provvedimenti provvisori — Assenza di necessità di adottare i provvedimenti provvisori richiesti — Incompetenza — Irricevibilità)

58

2019/C 328/67

Causa T-355/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2019 — CE/Comitato delle regioni (Procedimento sommario — Funzione pubblica — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza)

58

2019/C 328/68

Causa T-367/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 luglio 2019 — Camerin/Commissione (Procedimento sommario — Funzione pubblica — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza)

59

2019/C 328/69

Causa T-480/19: Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

59

2019/C 328/70

Causa T-510/19: Ricorso proposto il 17 luglio 2019 — Puma/EUIPO — Gemma Group (Rappresentazione di un animale che salta)

61

2019/C 328/71

Causa T-517/19: Ricorso proposto il 19 luglio 2019 — Homoki/Commissione

62

2019/C 328/72

causa T-525/19: Ricorso presentato il 25 luglio 2019 — Intering e a./Commissione

64

2019/C 328/73

Causa T-537/19: Ricorso proposto il 30 luglio 2019 — DK/GSA

65

2019/C 328/74

Causa T-538/19: Ricorso proposto il 30 luglio 2019 — Casino, Guichard-Perranchon/Commissione

66

2019/C 328/75

Causa T-539/19: Ricorso proposto il 30 luglio 2019 — Les Mousquetaires e ITIM Emterprises/Commissione

67

2019/C 328/76

Causa T-552/19: Ricorso proposto il 7 agosto 2019 — Malacalza Investimenti/BCE

68

2019/C 328/77

Causa T-555/19: Ricorso proposto il 9 agosto 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

70

2019/C 328/78

Causa T-556/19: Ricorso proposto il 9 agosto 2019 — Repubblica di Cipro/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

71

2019/C 328/79

Causa T-557/19: Ricorso proposto il 9 agosto 2019 — Seven/EUIPO (7Seven)

72

2019/C 328/80

Causa T-559/19: Ricorso proposto il 12 agosto 2019 — Julius Sämann/EUIPO — Maharishi Vedic University (Raffigurazione di un albero)

72

2019/C 328/81

Causa T-561/19: Ricorso proposto il 13 agosto 2019 — Lípidos Santiga/Commissione

73

2019/C 328/82

Causa T-570/19: Ricorso proposto il 16 agosto 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (Forma di un formaggio intrecciato)

74

2019/C 328/83

Causa T-571/19: Ricorso proposto il 16 agosto 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (Forma di un formaggio intrecciato)

75

2019/C 328/84

Causa T-572/19: Ricorso proposto il 16 agosto 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (Forma di un formaggio intrecciato)

75

2019/C 328/85

Causa T-577/19: Ricorso proposto il 19 agosto 2019 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Leinfelder)

76

2019/C 328/86

Causa T-305/17: Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2019 — Red Bull/EUIPO (Rappresentazione di un parallelogramma in due colori)

77

2019/C 328/87

Causa T-227/18: Ordinanza del Tribunale dell'11 luglio 2019 — Microsemi Europe e Microsemi/Commissione

77


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 328/01)

Ultima pubblicazione

GU C 319 del 23.9.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 312 del 16.9.2019

GU C 305 del 9.9.2019

GU C 295 del 2.9.2019

GU C 288 del 26.8.2019

GU C 280 del 19.8.2019

GU C 270 del 12.8.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia delľUnione europea

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 27 maggio 2019 — WWF Italia o.n.l.u.s. e a./Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

(Causa C-411/19)

(2019/C 328/02)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: WWF Italia o.n.l.u.s., Lega Italiana Protezione Uccelli o.n.l.u.s., Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s., Italia Nostra o.n.l.u.s., Forum Ambientalista, FC e a.

Resistenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte di Giustizia UE se l’art. 6 della Direttiva 1992/43/CEE (1), unitamente alla direttiva [2009/147/CE] (2) ove applicabile alla fattispecie, ostano a una normativa interna primaria, e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione […] che consente all’organo di «ultima istanza», competente ad adottare il provvedimento di compatibilità ambientale del progetto preliminare di un’opera in caso di motivato dissenso del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di provvedere all’approvazione, e quindi assentendo alla prosecuzione del procedimento, invocando la sussistenza di un rilevante interesse pubblico, pur in presenza di affermazione da parte dell’organo statale preposto alla tutela ambientale dell’insussistenza della possibilità di elaborare eventuali prescrizioni e misure di mitigazione per la variante progettuale in approvazione, per la quale era stato espresso già parere negativo di VIA.

2)

Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come quella adottata che, al fine di approvare il progetto preliminare di un’opera sottoposta a procedimento di VIA, veda ritenere prevalente su quello ambientale il richiamato «rilevante interesse pubblico», se ancorato esclusivamente alla maggior economicità dell’opera, alla sua conformità alla tutela anche paesaggistica, storica, culturale e socio-economica e alla necessità di completare una rete stradale transeuropea, nel caso di specie quella TEN-[T] definita «Comprehensive», come da Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 (3), pur in presenza di una soluzione alternativa esistente e già approvata sotto il profilo ambientale.

3)

Dica la Corte se è compatibile con le su richiamate normative comunitarie una soluzione come quella adottata che ha ritenuto praticabile rimandare alla sede del progetto definitivo ulteriori approfondimenti e studi sulla rilevanza ambientale del tracciato stradale non approvato in sede di VIA — tra cui la VINCA — invece di rimandare al proponente ulteriori approfondimenti e studi per mitigare gli impatti economici e paesaggistici sul tracciato alternativo invece già approvato sotto il profilo ambientale.

4)

Dica la Corte se, in presenza di tali presupposti e in caso di soluzione affermativa sulla compatibilità [con il diritto dell’Unione] della prima, seconda e terza questione, le suddette direttive ostano a una soluzione come quella adottata, che non ritiene vincolante in senso negativo il parere di incompatibilità ambientale pronunciato dall’organo competente nel corso del procedimento di approvazione del progetto preliminare di un’opera, demandando al progetto definitivo di svolgere più approfondite valutazioni sull’impatto derivante sulle componenti paesaggistiche e ambientali del territorio, con specifico riferimento alla valutazione di incidenza ambientale ed alla conseguente previsione di adeguate misure di compensazione e mitigazione degli impatti.

5)

Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come quella adottata ove al soggetto proponente l’intervento è demandato in sede di redazione del progetto definitivo dell’opera di recepire le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di carattere paesaggistico e ambientale dettate nel corso della conferenza di servizi svolta con riferimento al progetto preliminare, pur se in riferimento a questo l’organo preposto alla tutela ambientale ha rilevato l’insussistenza della possibilità di elaborare eventuali prescrizioni e misure di mitigazione per la variante progettuale in approvazione.

6)

Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come quella adottata ove al soggetto proponente è stato altresì demandato di sviluppare lo studio d’incidenza ambientale dell’opera, comprensivo della cosiddetta «valutazione appropriata», compiutamente redatto secondo le prescrizioni di legge vigenti, sulla cui base effettuare la valutazione d’incidenza in questione.

7)

Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come quella adottata, ove è stato individuato un soggetto terzo (la Regione Lazio), diverso da quello ordinariamente preposto (la Commissione VIA-VAS del MATTM), per verificare lo studio d’incidenza ambientale allegato al progetto definitivo dell’opera, anche al fine di individuare le eventuali ulteriori misure di mitigazione e compensazione necessarie per la tutela e la salvaguardia delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio interessato, lasciando alla Commissione VIA-VAS del MATTM, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 185, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 163/06, solo di esprimere a posteriori il proprio parere sull’ottemperanza del progetto definitivo dell’opera stradale in argomento alle prescrizioni di carattere paesaggistico e ambientale, previa acquisizione della verifica suddetta.


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).

(2)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7).

(3)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU 2013, L 348, pag. 1).


30.9.2019   

IT

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C 328/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 maggio 2019 — Blumar SpA/Agenzia delle Entrate

(Causa C-415/19)

(2019/C 328/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Blumar SpA

Resistente: Agenzia delle Entrate

Questione pregiudiziale

Se siano compatibili con l’ordinamento comunitario il comma 1223 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (oggi art. 16 bis, comma 11, della l. 4 febbraio 2005 n. 11), ed il DPCM 23 maggio 2007, con riferimento all’art. 108 [paragrafo] 3 TFUE come interpretato dalla giurisprudenza c.d. Deggendorf, alla decisione C (2008)380 della Commissione europea ed al principio comunitario di proporzionalità.


30.9.2019   

IT

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C 328/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 maggio 2019 — Roberto Abate SpA/Agenzia delle Entrate

(Causa C-416/19)

(2019/C 328/04)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Roberto Abate SpA

Resistente: Agenzia delle Entrate

Questione pregiudiziale

Se siano compatibili con l’ordinamento comunitario il comma 1223 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (oggi art. 16 bis, comma 11, della l. 4 febbraio 2005 n. 11), ed il DPCM 23 maggio 2007, con riferimento all’art. 108 [paragrafo] 3 TFUE come interpretato dalla giurisprudenza c.d. Deggendorf, alla decisione C (2008)380 della Commissione europea ed al principio comunitario di proporzionalità.


30.9.2019   

IT

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C 328/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 maggio 2019 — Commerciale Gicap SpA/Agenzia delle Entrate

(Causa C-417/19)

(2019/C 328/05)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Commerciale Gicap SpA

Resistente: Agenzia delle Entrate

Questione pregiudiziale

Se siano compatibili con l’ordinamento comunitario il comma 1223 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (oggi art. 16 bis, comma 11, della l. 4 febbraio 2005 n. 11), ed il DPCM 23 maggio 2007, con riferimento all’art. 108 [paragrafo] 3 TFUE come interpretato dalla giurisprudenza c.d. Deggendorf, alla decisione C (2008)380 della Commissione europea ed al principio comunitario di proporzionalità.


30.9.2019   

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C 328/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 29 maggio 2019 — Irideos SpA/Poste Italiane SpA

(Causa C-419/19)

(2019/C 328/06)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Irideos SpA

Resistente: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se la società Poste Italiane s.p.a., in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata «organismo di diritto pubblico», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE (1), 2014/24/UE (2) e 2014/25/UE (3));

2)

se detta società sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli appalti, che siano direttamente riferibili all’attività propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte II del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale — e regole esclusivamente privatistiche — per l’attività contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 (Cass. SS.UU. n. 4899 del 2018 cit. e, per l’ultima parte, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.);

3)

se la medesima società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece — ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico — soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente — in via evolutiva rispetto all’originaria istituzione — attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, come desumibile dalla [sentenza del 10 aprile 2008, Ing. Aigner (C-393/06)], ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE, per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; il «considerando» n. 21 e l’art. 16 della citata direttiva 2014/23/UE, d’altra parte, pongono solo un parametro presuntivo, per escludere la natura di organismo di diritto pubblico per le imprese, che operino in condizioni normali di mercato, essendo comunque chiaro, in base al combinato disposto delle medesime disposizioni, il prioritario riferimento alla fase istitutiva dell’Ente, ove quest’ultimo sia destinato a soddisfare «esigenze di interesse generale» (nel caso di specie sussistenti e non ancora cessate);

4)

se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività inerenti al settore speciale e attività diverse, il concetto di «strumentalità» — rispetto al servizio di specifico interesse pubblico — debba essere inteso in modo non restrittivo (come sinora ritenuto dalla giurisprudenza nazionale, in conformità alla […] pronuncia n. 16 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), ostando, a quest’ultimo riguardo, i principi di cui al «considerando» n. 16, nonché gli articoli 6 e 13 della direttiva 2014/25/UE, che richiamano — per l’individuazione della disciplina applicabile, il concetto di «destinazione» ad una delle attività, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere «destinate» al settore speciale di riferimento — anche con le modalità vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi — tutte le attività funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonché i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività «estranee», che il soggetto pubblico o privato può esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario (di quest’ultimo tipo ad esempio, per quanto qui interessa, è certamente il servizio bancario svolto da Poste Italiane, ma non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla fornitura e all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, se posti al servizio dell’intero ambito di attività del Gruppo, pur essendo particolarmente necessari appunto per l’attività bancaria). Non sembra peraltro inutile sottolineare lo «sbilanciamento», indotto dall’interpretazione restrittiva attualmente prevalente, introducendosi nella gestione di settori assimilabili o contigui regole totalmente diverse, per l’affidamento di lavori o servizi: da una parte, le minuziose garanzie imposte dal Codice dei contratti per l’individuazione dell’altro contraente, dall’altra la piena autonomia negoziale dell’imprenditore, libero di operare contrattazioni in funzione esclusiva dei propri interessi economici, senza alcuna delle garanzie di trasparenza, richieste per i settori speciali e per quelli esclusi;

5)

se infine l’indizione — con le forme di pubblicità previste a livello sia nazionale che comunitario — di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell’individuazione dell’area di destinazione dell’appalto, ovvero dell’attinenza di quest’ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all’ampliata nozione di «strumentalità», di cui al precedente quesito n.[4)], ovvero — in via subordinata — se l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell’art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che — pur non potendo incidere, di per sé, sul riparto di giurisdizione (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.) — rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poiché lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale.


(1)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).

(2)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

(3)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243).


30.9.2019   

IT

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C 328/6


Impugnazione proposta il 5 giugno 2019 dall’Inpost Paczkomaty sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, cause riunite T-282/16 e T-283/16, Inpost Paczkomaty e Inpost/Commissione

(Causa C-431/19 P)

(2019/C 328/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (rappresentante: D. Doktór, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale;

annullare la decisione;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato — erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 19 (sezione 2.6 della Disciplina [dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico comune]), violazione dei principi sanciti dal Trattato in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici (divieto di discriminazione, obbligo di parità di trattamento ed obbligo di trasparenza) nonché erronea interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE (direttiva postale). Le modalità di finanziamento del servizio universale applicate dagli Stati membri devono essere compatibili sia con i principi, previsti dalle disposizioni del TFUE relative alle libertà del mercato interno, di non discriminazione, di trasparenza e di parità di trattamento (che implicano una selezione competitiva del fornitore del servizio postale universale), sia con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, ciò che non è avvenuto nel caso di specie.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato — erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti ai punti 14 (sezione 2.2) e 60 (sezione 2.10) della Disciplina. Anche se l’obbligo di servizio pubblico affidato alla Poczta Polska corrisponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva postale, non è esclusa la necessità della consultazione pubblica o dell’applicazione di altri strumenti adeguati che consentono di tener conto degli interessi di utenti e fornitori per dimostrare che le esigenze di servizio pubblico sono state tenute in debita considerazione.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato — erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 52 (sezione 2.9) della Disciplina nonché violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5, della direttiva 97/67/CE. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il fondo di compensazione fosse conforme al requisito di non discriminazione per quanto concerne il livello massimo della percentuale fissa stabilito al 2 % dei ricavi del fornitore del servizio universale o dei servizi intercambiabili, obbligato a versare un contributo, essendo la suddetta percentuale applicabile in modo uniforme nei confronti di tutti i partecipanti al mercato, trattamento questo che, in considerazione del fatto che la situazione dei fornitori del servizio universale e la situazione dei fornitori di servizi intercambiabili non è uguale, ha natura discriminatoria. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il fondo di compensazione fosse conforme anche al requisito di proporzionalità.

Durante la consultazione sui parametri di riferimento per la modifica della legge, le condizioni del fondo di compensazione erano fondamentalmente diverse dalle condizioni stabilite in definitiva nella legge sui servizi postali, il che significa che non si può ritenere che gli obiettivi del fondo siano stati sottoposti alla consultazione.

Le condizioni di finanziamento del servizio universale non prevedono l'obbligo di esaminare se il costo netto sostenuto costituisca un onere eccessivo per l’operatore designato per fornire il servizio universale. Il collegamento automatico tra il finanziamento del servizio ed il verificarsi delle perdite nell’esercizio dei servizi universali non può essere inteso come rispetto dei requisiti della direttiva postale.

Quarto motivo: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale — per aver accettato che il costo del servizio universale fosse finanziato mediante la concessione alla Poczta Polska di numerosi diritti esclusivi e speciali. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale, gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione o la fornitura di servizi postali. Orbene, i diritti speciali ed esclusivi concessi alla Poczta Polska, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non rientrano chiaramente nell'elenco delle eccezioni previste dalla direttiva postale.


30.9.2019   

IT

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C 328/7


Impugnazione proposta il 5 giugno 2019 dall’Inpost S.A. avverso la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, cause riunite T-282/16 e T-283/16, Inpost Paczkomaty e Inpost/Commissione

(Causa C-432/19 P)

(2019/C 328/08)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Inpost S.A. (rappresentante: W. Knopkiewicz, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale;

annullare la decisione;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato — erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 19 (sezione 2.6 della Disciplina [dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico comune]), violazione dei principi sanciti dal Trattato in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici (divieto di discriminazione, obbligo di parità di trattamento e obbligo di trasparenza) nonché erronea interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE (direttiva postale).

Le modalità di finanziamento del servizio universale applicate dagli Stati membri devono essere compatibili sia con i principi, previsti dalle disposizioni del TFUE relative alle libertà del mercato interno, di non discriminazione, di trasparenza e di parità di trattamento (che implicano una selezione competitiva del fornitore del servizio postale universale), sia con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, ciò che non è avvenuto nel caso di specie.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato — erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti ai punti 14 (sezione 2.2) e 60 (sezione 2.10) della Disciplina. Anche se l’obbligo di servizio pubblico affidato alla Poczta Polska corrisponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva postale, non è esclusa la necessità della consultazione pubblica o dell’applicazione di altri strumenti adeguati che consentono di tener conto degli interessi di utenti e fornitori per dimostrare che le esigenze di servizio pubblico sono state tenute in debita considerazione.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato — erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 52 (sezione 2.9) della Disciplina nonché la violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5, della direttiva 97/67/CE. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il fondo di compensazione fosse conforme al requisito di non discriminazione per quanto concerne il livello massimo della percentuale fissa stabilito al 2 % dei ricavi del fornitore del servizio universale o dei servizi intercambiabili, obbligato a versare un contributo, essendo la suddetta percentuale applicabile in modo uniforme nei confronti di tutti i partecipanti al mercato, trattamento questo che, in considerazione del fatto che la situazione dei fornitori del servizio universale e la situazione dei fornitori di servizi intercambiabili non è uguale, ha natura discriminatoria. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il fondo di compensazione fosse conforme anche al requisito di proporzionalità.

Durante la consultazione sui parametri di riferimento per la modifica della legge, le condizioni del fondo di compensazione erano fondamentalmente diverse dalle condizioni stabilite in definitiva nella legge sui servizi postali, il che significa che non si può ritenere che gli obiettivi del fondo siano stati sottoposti alla consultazione.

Le condizioni di finanziamento del servizio universale non prevedono l'obbligo di esaminare se il costo netto sostenuto costituisca un onere eccessivo per l’operatore designato per fornire il servizio universale. Il collegamento automatico tra il finanziamento del servizio ed il verificarsi delle perdite nell’esercizio dei servizi universali non può essere inteso come il rispetto dei requisiti della direttiva postale.

Quarto motivo: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale — per aver accettato che il costo del servizio universale fosse finanziato mediante la concessione alla Poczta Polska di numerosi diritti esclusivi e speciali. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale, gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione o la fornitura di servizi postali. Orbene, i diritti speciali ed esclusivi concessi alla Poczta Polska, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non rientrano chiaramente nell'elenco delle eccezioni previste dalla direttiva postale.


30.9.2019   

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C 328/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 5 giugno 2019 — Poste Italiane SpA/Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane

(Causa C-434/19)

(2019/C 328/09)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente principale e controricorrente incidentale: Poste Italiane SpA

Controricorrente principale e ricorrente incidentale: Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane

Questioni pregiudiziali

1)

Se osti agli artt. 14 TFUE (già art. 7D Trattato [CEE], poi art. 16 TCE) e 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato [CEE], poi art. 86, paragr. 2, TCE) ed all’inquadramento nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG) una normativa come quella prevista dal combinato disposto d[e]ll’art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 con l’art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, alla stregua della quale viene istituita e mantenuta — anche successivamente alla privatizzazione dei servizi di «bancoposta» erogati da Poste Italiane s.p.a. — una riserva di attività (regime di monopolio legale) a favore di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI, tenuto conto della evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall’anno 1997, consente ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi liberamente di modalità di pagamento e riscossione dei tributi (anche locali) attraverso il sistema bancario.

2)

Qualora — in risposta al primo quesito — la istituzione del monopolio legale dovesse essere riconosciuta rispondente alle caratteristiche del SIEG, se osti agli artt. 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato [CEE], poi art. 86, paragr. 2, TCE) e 107, paragr. 1, TFUE (già art. 92 Trattato [CEE], poi art. 87 TCE), secondo la interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di Giustizia con riferimento ai requisiti intesi a distinguere una misura legittima — compensatoria degli obblighi di servizio pubblico — da un aiuto di Stato illegittimo (Corte giustizia sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH), una normativa come quella risultante dal combinato disposto d[e]gli artt. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992, 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996 e 3, comma 1, Dpr n. 144/2001, che attribuisce a Poste Italiane s.p.a. il potere di determinazione unilaterale dell’importo della «commissione» dovuta dal Concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al Concessionario/Agente, tenuto conto che Poste Italiane s.p.a. con delibera del consiglio di amministrazione n. 57/1996 ha stabilito detta commissione in Lire 100 per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo all’l.6.2001.

3)

Se osti all’art. 102, paragr. 1, TFUE (già art. 86 Trattato [CEE], poi art. 82, paragr. 1, TCE), come interpretato dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB Inno BM; id. sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dussseldorp BV; id. sentenza 17 maggio 2001[, causa] C-340/99, TNT TRACO s.p.a.) un complesso normativo quale quello costituito dall’art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, dall’art. 3, comma 1, del Dpr n. 144/2001 e dall’art. 10, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, dovendo necessariamente assoggettarsi il Concessionario (Agente) al pagamento della «commissione», così come unilateralmente determinata e/o variata da Poste Italiane s.p.a., non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 e nel conseguente inadempimento alla obbligazione di riscossione dell’ICI assunta nei confronti dell’ente locale impositore.


30.9.2019   

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C 328/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 5 giugno 2019 — Agenzia delle entrate — Riscossione/Poste Italiane SpA

(Causa C-435/19)

(2019/C 328/10)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente principale e controricorrente incidentale: Agenzia delle entrate — Riscossione

Intimata e ricorrente incidentale: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se osti agli artt. 14 TFUE (già art. 7D Trattato [CEE], poi art. 16 TCE) e 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato [CEE], poi art. 86, paragr. 2, TCE) ed all’inquadramento nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG) una normativa come quella prevista dal combinato disposto d[e]ll’art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 con l’art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, alla stregua della quale viene istituita e mantenuta — anche successivamente alla privatizzazione dei servizi di «bancoposta» erogati da Poste Italiane s.p.a. — una riserva di attività (regime di monopolio legale) a favore di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI, tenuto conto della evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall’anno 1997, consente ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi liberamente di modalità di pagamento e riscossione dei tributi (anche locali) attraverso il sistema bancario.

2)

Qualora — in risposta al primo quesito — la istituzione del monopolio legale dovesse essere riconosciuta rispondente alle caratteristiche del SIEG, se osti agli artt. 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato [CEE], poi art. 86, paragr. 2, TCE) e 107, paragr. 1, TFUE (già art. 92 Trattato [CEE], poi art. 87 TCE), secondo la interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di Giustizia con riferimento ai requisiti intesi a distinguere una misura legittima — compensatoria degli obblighi di servizio pubblico — da un aiuto di Stato illegittimo (Corte giustizia sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH), una normativa come quella risultante dal combinato disposto d[e]gli artt. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992, 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996 e 3, comma 1, Dpr n. 144/2001, che attribuisce a Poste Italiane s.p.a. il potere di determinazione unilaterale dell’importo della «commissione» dovuta dal Concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al Concessionario/Agente, tenuto conto che Poste Italiane s.p.a. con delibera del consiglio di amministrazione n. 57/1996 ha stabilito detta commissione in Lire 100 per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo all’l.6.2001.

3)

Se osti all’art. 102, paragr. 1, TFUE (già art. 86 Trattato [CEE], poi art. 82, paragr. 1, TCE), come interpretato dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB Inno BM; id. sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dussseldorp BV; id. sentenza 17 maggio 2001[, causa] C-340/99, TNT TRACO s.p.a.) un complesso normativo quale quello costituito dall’art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, dall’art. 3, comma 1, del Dpr n. 144/2001 e dall’art. 10, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, dovendo necessariamente assoggettarsi il Concessionario (Agente) al pagamento della «commissione», così come unilateralmente determinata e/o variata da Poste Italiane s.p.a., non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 e nel conseguente inadempimento alla obbligazione di riscossione dell’ICI assunta nei confronti dell’ente locale impositore.


30.9.2019   

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C 328/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l’11 giugno 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Frontline Digital GmbH

(Causa C-438/19)

(2019/C 328/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Resistente: Frontline Digital GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nei contratti a distanza, sussista una fornitura al consumatore di contenuto digitale ai sensi dell’articolo 16, lettera m), della direttiva (1), nel caso in cui egli concluda con un professionista un contratto avente ad oggetto la partecipazione ad una «piattaforma di incontri» via Internet.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’inizio della fornitura al consumatore di contenuto digitale da parte del professionista comporti la perdita del diritto di recesso del consumatore ai sensi dell’articolo 16, lettera m), della direttiva, anche nel caso in cui, contrariamente all’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva, il professionista non abbia preventivamente trasmesso al consumatore la conferma della conclusione del contratto con le informazioni ivi menzionate.

Ove in tal caso il diritto di recesso del consumatore non si estingua:

 

Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera k), della direttiva imponga l’obbligo di informare preventivamente il consumatore.


(1)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).


30.9.2019   

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C 328/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spagna) il 7 giugno 2019 — Vodafone España S.A.U./Diputación Foral de Guipúzcoa

(Causa C-443/19)

(2019/C 328/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti

Ricorrente: Vodafone España S.A.U.

Resistente: Diputación Foral de Guipúzcoa

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (1), e gli articoli connessi e complementari allo stesso debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che il Regno di Spagna, e in particolare la provincia fiscalmente autonoma di Gipuzkoa, assoggetti, in conformità della pertinente normativa provinciale, il diritto d’uso di radiofrequenze da parte di un operatore di telecomunicazioni — già gravato dalla cosiddetta tassa sullo spettro — anche ad un’imposta, l’imposta generale sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali, applicabile in via generale alle concessioni amministrative di beni demaniali.


(1)  GU 2002, L 108, pag. 21.


30.9.2019   

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C 328/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 12 giugno 2019 — WT/Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

(Causa C-448/19)

(2019/C 328/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: WT

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l’articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (1), e con — inter alia — le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 dicembre 2017 (C-636/16) e dell’8 dicembre 2011 (C-371/08), un’interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un’interpretazione della direttiva 2001/40/CE (2), si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera «automatica», vale a dire senza che occorra minimamente valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa.


(1)  GU 2004, L 16, pag. 44.

(2)  Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).


30.9.2019   

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C 328/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 12 giugno 2019 — YV/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

(Causa C-452/19)

(2019/C 328/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parti

Ricorrente: YV

Resistente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che, nelle sentenze da 44 a 49 del 23 gennaio 2019, il Tribunal Supremo abbia fissato come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che pone tutte le spese dell’operazione di costituzione del mutuo ipotecario a carico del mutuatario e le diverse voci di spesa contenute in detta clausola abusiva e dichiarata nulla devono essere ripartite tra la banca predisponente e il consumatore mutuatario, al fine di limitare la restituzione degli importi indebitamente versati in applicazione della normativa nazionale.

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di garantire la protezione dei consumatori e utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che il Tribunal Supremo proceda a un’interpretazione che integra una clausola nulla in quanto abusiva nel caso in cui la soppressione della stessa e gli effetti che ne derivano non pregiudichino la sussistenza del contratto di mutuo assistito da ipoteca.

2)

Inoltre, se, in relazione all’articolo 394 della [Ley de Enjuiciamiento Civil], che sancisce il criterio della soccombenza in materia di spese processuali, si possa ritenere che, qualora una clausola abusiva relativa alle spese sia dichiarata nulla, ma gli effetti di tale nullità siano limitati alla ripartizione di dette spese, ciò comporti una violazione dei principi di effettività e di non vincolatività del diritto dell’Unione europea nel caso in cui si consideri che l’accoglimento giurisdizionale della domanda sia solo parziale e possa essere interpretato nel senso che produce un effetto dissuasivo inverso con conseguente diniego di tutela degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.


30.9.2019   

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C 328/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 12 giugno 2019 — BX/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

(Causa C-455/19)

(2019/C 328/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parti

Ricorrente: BX

Resistente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che, nelle sentenze da 44 a 49 del 23 gennaio 2019, il Tribunal Supremo abbia fissato come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che pone tutte le spese dell’operazione di costituzione del mutuo ipotecario a carico del mutuatario e le diverse voci di spesa contenute in detta clausola abusiva e dichiarata nulla devono essere ripartite tra la banca predisponente e il consumatore mutuatario, al fine di limitare la restituzione degli importi indebitamente versati in applicazione della normativa nazionale.

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di garantire la protezione dei consumatori e utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che il Tribunal Supremo proceda a un’interpretazione che integra una clausola nulla in quanto abusiva nel caso in cui la soppressione della stessa e gli effetti che ne derivano non pregiudichino la sussistenza del contratto di mutuo assistito da ipoteca.

2)

Inoltre, se, in relazione all’articolo 394 della [Ley de Enjuiciamiento Civil], che sancisce il criterio della soccombenza in materia di spese processuali, si possa ritenere che, qualora una clausola abusiva relativa alle spese sia dichiarata nulla, ma gli effetti di tale nullità siano limitati alla ripartizione di dette spese, ciò comporti una violazione dei principi di effettività e di non vincolatività del diritto dell’Unione europea nel caso in cui si consideri che l’accoglimento giurisdizionale della domanda sia solo parziale e possa essere interpretato nel senso che produce un effetto dissuasivo inverso con conseguente diniego di tutela degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.


30.9.2019   

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C 328/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 giugno 2019 — All in One Star Ltd

(Causa C-469/19)

(2019/C 328/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente e ricorrente in cassazione: All in One Star Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 30 della direttiva (UE) 2017/1132 (1) osti a una normativa nazionale che richiede, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese di una succursale di una società a responsabilità limitata avente sede in un altro Stato membro, l’indicazione dell’importo del capitale sociale o di un valore di capitale equivalente.

2)

a)

Se l’articolo 30 della direttiva (UE) 2017/1132 osti a una normativa nazionale secondo cui l’amministratore della società, al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese di una succursale di una società a responsabilità limitata avente sede in un altro Stato membro, deve rendere una dichiarazione con cui garantisca l’assenza di ostacoli alla nomina della sua persona ai sensi della legislazione nazionale, sotto forma di un divieto giudiziale o amministrativo di esercitare una determinata attività professionale o imprenditoriale coincidente interamente o in parte con l’oggetto sociale dell’impresa, o sotto forma di una condanna definitiva per determinati reati, e che a tale riguardo è stato informato da un notaio, un consulente legale professionista equiparabile o un funzionario consolare del suo obbligo di informazione illimitato nei confronti del Tribunale.

b)

In caso di risposta negativa alla questione 2a):

 

Se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a una normativa nazionale secondo cui l’amministratore della società, al momento della domanda di iscrizione nel registro delle imprese di una succursale di una società a responsabilità limitata avente sede in un altro Stato membro, deve rendere la suddetta dichiarazione.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU 2017, L 169, pag. 46).


30.9.2019   

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C 328/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 21 giugno 2019 — IE/Magistrat der Stadt Wien

(Causa C-477/19)

(2019/C 328/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrente: IE

Resistente: Magistrat der Stadt Wien

Questioni pregiudiziali

1)

Se il concetto di «area di riposo» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 (1) debba essere interpretato nel senso di includere anche ex aree di riposo oramai abbandonate.

In caso di risposta affermativa a tale questione:

 

Se ogni ex area di riposo oramai abbandonata debba essere qualificata come «area di riposo» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

In caso di risposta negativa a quest’ultima questione:

 

In base a quali criteri debba essere valutato se un’ex area di riposo oramai abbandonata dev’essere qualificata come «area di riposo» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

2)

In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisce un’intrusione in un’«area di riposo» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

3)

In base a quali criteri si debba valutare se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un’«area di riposo» di tale gravità, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di un «deterioramento», conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, dell’ «area di riposo» medesima.

4)

In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un’«area di riposo» di tale gravità, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di una «distruzione», conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, dell’ «area di riposo» medesima.

5)

Se, in primo luogo, il concetto di «sito di riproduzione» di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 debba essere interpretato nel senso, in primo luogo, di includere solo il luogo precisamente delimitabile in cui vengano regolarmente compiuti atti di accoppiamento in senso stretto ovvero anche quello in cui vengono svolte azioni affini direttamente connesse con la riproduzione (come, ad esempio, la deposizione delle uova) e inoltre, in secondo luogo, nel senso che il «sito di riproduzione» comprenda parimenti tutti i luoghi precisamente delimitabili assolutamente necessari per lo sviluppo dei piccoli, quali, ad esempio, i siti di deposizione delle uova o le parti delle piante occorrenti per le larve e i bruchi.

In caso di risposta negativa a tale questione:

 

Cosa debba intendersi per «sito di riproduzione» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 e come debba essere territorialmente delimitato un «sito di riproduzione» rispetto ad altri luoghi.

6)

In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un «sito di riproduzione» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

7)

In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un «sito di riproduzione» di gravità tale, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di un «deterioramento», conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, di tale «sito di riproduzione».

8)

In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un «sito di riproduzione» di gravità tale, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di una «distruzione», conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, di tale «sito di riproduzione».


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).


30.9.2019   

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C 328/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 24 giugno 2019 — JF y KG/Bankia S.A.

(Causa C-482/19)

(2019/C 328/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parti

Ricorrente: JF y KG

Resistente: Bankia S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che, nelle sentenze da 44 a 49 del 23 gennaio 2019, il Tribunal Supremo abbia fissato come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che pone tutte le spese dell’operazione di costituzione del mutuo ipotecario a carico del mutuatario e le diverse voci di spesa contenute in detta clausola abusiva e dichiarata nulla devono essere ripartite tra la banca predisponente e il consumatore mutuatario, al fine di limitare la restituzione degli importi indebitamente versati in applicazione della normativa nazionale.

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di garantire la protezione dei consumatori e utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che il Tribunal Supremo proceda a un’interpretazione che integra una clausola nulla in quanto abusiva nel caso in cui la soppressione della stessa e gli effetti che ne derivano non pregiudichino la sussistenza del contratto di mutuo assistito da ipoteca.

2)

Inoltre, se, in relazione all’articolo 394 della [Ley de Enjuiciamiento Civil], che sancisce il criterio della soccombenza in materia di spese processuali, si possa ritenere che, qualora una clausola abusiva relativa alle spese sia dichiarata nulla, ma gli effetti di tale nullità siano limitati alla ripartizione di dette spese, ciò comporti una violazione dei principi di effettività e di non vincolatività del diritto dell’Unione europea nel caso in cui si consideri che l’accoglimento giurisdizionale della domanda sia solo parziale e possa essere interpretato nel senso che produce un effetto dissuasivo inverso con conseguente diniego di tutela degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.


30.9.2019   

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C 328/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) il 26 giugno 2019 — OK

(Causa C-492/19)

(2019/C 328/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: OK

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l’intervento di: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1) e la direttiva 2014/67/Unione europea (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come l’inosservanza dell’obbligo di tenere a disposizione la documentazione salariale o di presentare una dichiarazione all’ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, elevate sanzioni minime applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2.

Ove non sia data risposta affermativa già alla prima questione:

 

Se l’articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71 e la direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti nel caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera.

3.

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di cessazione anticipata e/o interruzione dell’attività temporanea nello Stato ospitante, una dichiarazione obbligatoria di modifica all’ufficio centrale di coordinamento.

4.

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non preveda un termine ragionevole per la dichiarazione di modifica.

5.

Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale neppure con la presentazione a posteriori di documenti appropriati e pertinenti entro un termine ragionevole è considerato soddisfatto il requisito inerente alla messa a disposizione di documenti.

6.

Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale è richiesto ai prestatori di servizi stranieri di presentare documenti che vanno oltre quelli menzionati all’articolo 9 della direttiva 2014/67, che non sono né pertinenti né opportuni e che non sono meglio specificati nel diritto nazionale, quali ad esempio: registri salariali, estratti del conto retribuzioni, buste paga, certificati di ritenuta di imposta, registrazione e cancellazione, assicurazione malattia, elenco delle notifiche e delle maggiorazioni liquidate, documentazione relativa all’inquadramento retributivo, attestati.


(1)  GU 1997, L 18, pag. 1.

(2)  Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2014, L 159, pag. 11).


30.9.2019   

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C 328/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) il 26 giugno 2019 — PL

(Causa C-493/19)

(2019/C 328/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: PL

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l’intervento di: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1) e la direttiva 2014/67/Unione europea (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come l’inosservanza dell’obbligo di tenere a disposizione la documentazione salariale o di presentare una dichiarazione all’ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, elevate sanzioni minime applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2.

Ove non sia data risposta affermativa già alla prima questione:

 

Se l’articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71 e la direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti nel caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera.

3.

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di cessazione anticipata e/o interruzione dell’attività temporanea nello Stato ospitante, una dichiarazione obbligatoria di modifica all’ufficio centrale di coordinamento.

4.

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non preveda un termine ragionevole per la dichiarazione di modifica.

5.

Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale neppure con la presentazione a posteriori di documenti appropriati e pertinenti entro un termine ragionevole è considerato soddisfatto il requisito inerente alla messa a disposizione di documenti.

6.

Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale è richiesto ai prestatori di servizi stranieri di presentare documenti che vanno oltre quelli menzionati all’articolo 9 della direttiva 2014/67, che non sono né pertinenti né opportuni e che non sono meglio specificati nel diritto nazionale, quali ad esempio: registri salariali, estratti del conto retribuzioni, buste paga, certificati di ritenuta di imposta, registrazione e cancellazione, assicurazione malattia, elenco delle notifiche e delle maggiorazioni liquidate, documentazione relativa all’inquadramento retributivo, attestati.


(1)  GU 1997, L 18, pag. 1.

(2)  Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2014, L 159, pag. 11).


30.9.2019   

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C 328/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) il 26 giugno 2019 — QM

(Causa C-494/19)

(2019/C 328/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgerichts Steiermark

Parti

Ricorrente: QM

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l’intervento di: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1) e la direttiva 2014/67/Unione europea (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come l’inosservanza dell’obbligo di tenere a disposizione la documentazione salariale o di presentare una dichiarazione all’ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, elevate sanzioni minime applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2.

Ove non sia data risposta affermativa già alla prima questione:

 

Se l’articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71 e la direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti nel caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera.

3.

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di cessazione anticipata e/o interruzione dell’attività temporanea nello Stato ospitante, una dichiarazione obbligatoria di modifica all’ufficio centrale di coordinamento.

4.

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non preveda un termine ragionevole per la dichiarazione di modifica.

5.

Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale neppure con la presentazione a posteriori di documenti appropriati e pertinenti entro un termine ragionevole è considerato soddisfatto il requisito inerente alla messa a disposizione di documenti.

6.

Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale è richiesto ai prestatori di servizi stranieri di presentare documenti che vanno oltre quelli menzionati all’articolo 9 della direttiva 2014/67, che non sono né pertinenti né opportuni e che non sono meglio specificati nel diritto nazionale, quali ad esempio: registri salariali, estratti del conto retribuzioni, buste paga, certificati di ritenuta di imposta, registrazione e cancellazione, assicurazione malattia, elenco delle notifiche e delle maggiorazioni liquidate, documentazione relativa all’inquadramento retributivo, attestati.


(1)  GU 1997, L 18, pag. 1.

(2)  Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2014, L 159, pag. 11).


30.9.2019   

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C 328/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 1o luglio 2019 — Procedimento penale a carico del sig. Oriol Junqueras Vies

(Causa C-502/19)

(2019/C 328/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Imputato nella causa principale

Oriol Junqueras Vies

Altre parti:

Ministerio Fiscal

Abogacía del Estado

Azione popolare di accusa (acusación popular) esercitata dal partito politico VOX

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (1) sia applicabile prima dell’inizio delle «sessioni» ad un imputato di reati gravi che si trova in custodia cautelare per ordine del giudice, a motivo di fatti anteriori all’inizio di un processo elettorale in cui questi è stato proclamato eletto al Parlamento europeo, ma al quale, con decisione giudiziaria, è stato negato un permesso straordinario di uscita dal carcere, che gli avrebbe consentito di soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa elettorale interna cui rinvia l’articolo 8 dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora l’organo designato dalla normativa elettorale nazionale avesse comunicato al Parlamento europeo che l’eletto, non avendo questi soddisfatto i requisiti stabiliti dalla normativa elettorale (impossibilità derivante dalla limitazione della libertà di movimento conseguente alla situazione di custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento per reati gravi), non acquisirà tale qualità di deputato fintantoché non soddisfi i requisiti di cui trattasi, se rimanga valida l’interpretazione estensiva dell’espressione «durata delle sessioni», nonostante il fatto che l’aspettativa del neoeletto di insediarsi ufficialmente venga temporaneamente disattesa.

3)

Qualora la risposta alla seconda questione fosse nel senso dell’interpretazione estensiva, nel caso in cui l’eletto si trovasse in una situazione di custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento per reati gravi alquanto prima dell’inizio del processo elettorale, se l’autorità giudiziaria che ha disposto la custodia cautelare sia tenuta, alla luce dell’espressione «quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano», di cui all’articolo 9 del Protocollo n. 7, a revocare la misura di custodia cautelare, in termini assoluti e pressoché automatici, al fine di consentire all’interessato di espletare le formalità e recarsi al Parlamento europeo o se, invece, occorra attenersi a un criterio relativo di ponderazione nel caso specifico dei diritti e degli interessi derivanti dall’interesse della giustizia e del giusto processo da un lato, e di quelli connessi all’istituto dell’immunità dall’altro, per quanto riguarda sia il rispetto del funzionamento e dell’indipendenza del Parlamento, sia il diritto dell’eletto all’esercizio di pubblici uffici.


(1)  GU 2012, C 326, pag. 266.


30.9.2019   

IT

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C 328/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 4 luglio 2019 — BMW Bayerische Motorenwerke AG/Hauptzollamt München

(Causa C-509/19)

(2019/C 328/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Resistente: Hauptzollamt München

Questione pregiudiziale

Se, in base all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), al valore di transazione delle merci importate debbano essere aggiunti i costi di sviluppo di un software prodotto nell’Unione europea, messo dall’acquirente gratuitamente a disposizione del venditore e installato sulla centralina di comando importato, ove tali costi non siano inclusi nel prezzo effettivamente versato o da versare per le merci importate?


(1)  GU 2013, L 269, pag. 1.


30.9.2019   

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C 328/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 9 luglio 2019 — NMI Technologietransfer GmbH/EuroNorm GmbH

(Causa C-516/19)

(2019/C 328/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: NMI Technologietransfer GmbH

Resistente: EuroNorm GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se una società a responsabilità limitata che esercita un’attività economica non possa essere considerata una piccola o media impresa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 dell’allegato I, del regolamento n. 651/2014 (1), già per il solo fatto che il 90 % del suo capitale sociale è detenuto da una fondazione di diritto civile il cui comitato dei garanti («Kuratorium»), non abilitato alla gestione, è composto da 17 membri, di cui fanno parte due rappresentanti di ministeri, un sindaco di una grande città, un rettore di università, tre professori di detta università, un presidente di un altro istituto di istruzione superiore e un amministratore delegato di una Camera di commercio e dell’industria.

2)

Se le università statali e gli istituti di istruzione superiore statali, nonché le Camere di commercio e dell’industria tedesche siano enti pubblici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014.

3)

Se le persone facenti parte a titolo onorario del comitato dei garanti («Kuratorium») della fondazione siano enti pubblici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, per il solo fatto di fare parte dell’organico di un ente pubblico.

4)

Se il controllo da parte di enti pubblici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 implichi che gli organi degli enti pubblici possano imporre ai membri onorari del comitato dei garanti («Kuratorium»), sulla base di un rapporto giuridico, un determinato comportamento di voto in tale comitato.

5)

Se un controllo indiretto dei diritti di voto da parte di enti pubblici implichi che sia accertato che gli enti pubblici agiscono sui membri del comitato dei garanti («Kuratorium») affinché questi esercitino i diritti di voto secondo le modalità stabilite dagli enti pubblici.

6)

Se sussista già un controllo indiretto dei diritti di voto da parte di enti pubblici quando i membri onorari del comitato dei garanti («Kuratorium») possono tener conto, nello svolgimento delle proprie attività in seno a tale comitato, degli interessi delle loro organizzazioni pubbliche di origine.

7)

Se «controllato (…) congiuntamente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 implichi l’accertamento di una formazione di volontà congiunta delle autorità pubbliche con riferimento al diritto di voto.

8)

Se per l’espressione «è controllato» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 assumano rilievo l’effettiva applicazione dello statuto da parte della fondazione o una possibile interpretazione del testo dello stesso.


(1)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1).


30.9.2019   

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C 328/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) il 9 luglio 2019 — ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-520/19)

(2019/C 328/25)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Ostravě

Parti

Ricorrente: ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o.

Convenuta: Odvolací finanční ředitelství

Questione pregiudiziale

Se l’esistenza di una normativa nazionale esplicita in materia di responsabilità [solidale] per il mancato pagamento dell’imposta in una catena fraudolenta osti a che l’amministrazione tributaria non riconosca al soggetto ritenuto responsabile ai sensi di tale normativa il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di frode all’IVA. Se una siffatta prassi in tale situazione sia preclusa dagli articoli 17, paragrafo 1, 20, 52, paragrafi 1 e 6, e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


30.9.2019   

IT

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C 328/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 9 luglio 2019 — Entoma SAS/Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l'Agricolture et de l'Alimentation

(Causa C-526/19)

(2019/C 328/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Entoma SAS

Resistenti: Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l'Agricolture et de l'Alimentation.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, paragrafo l, lettera e), del regolamento del 27 gennaio 1997 (1) debba essere interpretato nel senso che ricadono nel suo ambito di applicazione gli alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali, oppure si applichi soltanto agli ingredienti alimentari isolati a partire da insetti.


(1)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU 1997, L 43, pag. 1).


30.9.2019   

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C 328/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 10 luglio 2019 — F-AG/Finanzamt Y

(Causa C-528/19)

(2019/C 328/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: F-AG

Resistente: Finanzamt Y

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo realizza, per conto di una città, delle opere su una strada comunale, a detto soggetto passivo — che ha acquisito prestazioni da altri soggetti passivi per la realizzazione della strada trasferita al comune — spetti, a tale titolo, il diritto a deduzione a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE (1).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo realizza, per conto di una città, delle opere su una strada comunale, sussista una cessione di beni a titolo oneroso nel quadro della quale l’autorizzazione allo sfruttamento di una cava rappresenta il corrispettivo per la fornitura di una strada.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo realizza, per conto di una città, delle opere su una strada comunale, il trasferimento al comune, a titolo gratuito, della strada destinata al pubblico sia assimilato, onde evitare un consumo finale del comune non assoggettato a imposta, a una cessione a titolo gratuito a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE, benché il trasferimento risponda a finalità imprenditoriali.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU1977, L 145, pag. 1).


30.9.2019   

IT

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C 328/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) l’11 luglio 2019 — NM, in qualità di curatrice fallimentare della NIKI Luftfahrt GmbH/ON

(Causa C-530/19)

(2019/C 328/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: NM, in qualità di curatrice fallimentare della NIKI Luftfahrt GmbH

Resistente: ON

Questioni pregiudiziali

1)

Se un vettore aereo il quale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) (regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo), debba fornire l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo, sia responsabile, in base a detto regolamento, del danno da lesione patito dal passeggero a causa del comportamento negligente dei dipendenti dell’albergo messo a disposizione dal vettore aereo.

2)

Qualora la risposta alla prima questione sia negativa:

 

Se l’obbligo del vettore aereo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 sia limitato al fatto di procurare un albergo al passeggero e di sostenere i costi della sistemazione ovvero se il vettore aereo sia debitore della sistemazione in quanto tale.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU 2004, L 46, pag. 1).


30.9.2019   

IT

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C 328/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 12 luglio 2019 — A/Latvijas Republikas Veselības ministrija

(Causa C-535/19)

(2019/C 328/29)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

Altre parte nel procedimento in cassazione: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’assistenza sanitaria pubblica debba considerarsi compresa nelle «prestazioni di malattia» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 (1).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia consentito agli Stati membri, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 24 della direttiva 2004/38 (2), onde evitare richieste sproporzionate di prestazioni sociali previste per garantire l’assistenza sanitaria, di rifiutare tali prestazioni, erogate ai loro cittadini e ai familiari di un cittadino dell’Unione avente la qualità di lavoratore che si trovino nella medesima situazione, ai cittadini dell’Unione che non possiedano al momento della richiesta delle suddette prestazioni la qualità di lavoratori.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se sia consentito agli Stati membri, ai sensi degli articoli 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 24 della direttiva 2004/38, onde evitare richieste sproporzionate di prestazioni sociali previste per garantire l’assistenza sanitaria, di rifiutare tali prestazioni, erogate ai loro cittadini e ai familiari di un cittadino dell’Unione avente la qualità di lavoratore che si trovino nella medesima situazione, ai cittadini dell’Unione che non possiedano al momento della richiesta delle suddette prestazioni la qualità di lavoratori.

4)

Se sia compatibile con l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 883/2004 una situazione in cui si neghi ad un cittadino dell’Unione europea, che esercita il suo diritto alla libera circolazione, il diritto all’assistenza sanitaria pubblica in tutti gli Stati membri interessati nel caso di specie.

5)

Se sia compatibile con gli articoli 18, 20, paragrafo 1, e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea una situazione in cui si neghi ad un cittadino dell’Unione europea, che esercita il suo diritto alla libera circolazione, il diritto all’assistenza sanitaria pubblica in tutti gli Stati membri interessati nel caso di specie.

6)

Se la legalità del soggiorno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, debba essere interpretata non solo nel senso che conferisce ad una persona il diritto di accesso al sistema di sicurezza sociale ma anche che può costituire motivo di esclusione di detta persona dal sistema di sicurezza sociale. In particolare, nel caso in esame, ci si chiede se il fatto che il richiedente disponga di un’assicurazione malattia a copertura di tutti i rischi, che costituisce uno dei presupposti per la legalità del soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, possa giustificare il diniego di includerlo nel sistema di assistenza sanitaria a carico dello Stato.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).


30.9.2019   

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C 328/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 15 luglio 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

(Causa C-539/19)

(2019/C 328/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Resistente: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 6 bis e 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012 (1) debbano essere interpretati nel senso che, al 15 giugno 2017, gli operatori di telefonia mobile debbano applicare automaticamente ai vecchi clienti la tariffa regolamentata a norma dell’articolo 6 bis del regolamento stesso, a prescindere dal fatto che, sino a quella data, i clienti medesimi beneficiassero di una tariffa regolamentata o di una tariffa di roaming speciale, cosiddetta alternativa.


(1)  Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU 2012, L 172 pag. 10), in der Fassung der Verordnung (EU) 2015/2120 (GU 2015, L 310, pag. 1).


30.9.2019   

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C 328/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 16 luglio 2019 — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG/Hauptzollamt Hamburg

(Causa C-543/19)

(2019/C 328/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Resistente: Hauptzollamt Hamburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nelle condizioni di cui al procedimento principale, osti all’esenzione dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 (1), conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo, il fatto che una fattura corrispondente agli impegni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento non citi la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 (2) menzionata nel punto 9 dell’allegato del regolamento, ma la decisione 2008/899/CE (3).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se nell’ambito di un procedimento di rimborso di dazi antidumping possa essere presentata una fattura corrispondente agli impegni, la quale soddisfa le condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, al fine di ottenere l’esenzione dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di detto regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2015, L 15, pag. 8).

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2015, L 15, pag. 75).

(3)  3:Decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2008, L 323, pag. 62).


30.9.2019   

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C 328/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 luglio 2019 — Société ECO TLC/Ministre de la transition écologique et solidaire

(Causa C-556/19)

(2019/C 328/32)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société ECO TLC

Resistente: Ministre de la transition écologique et solidaire

Altra parte: Fédération des entreprises du recyclage

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un aiuto di Stato ai sensi di tali disposizioni un dispositivo quale quello descritto ai punti da 9 a 11, mediante cui un eco-organismo privato senza fini di lucro, titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità pubbliche, riscuote presso i soggetti che immettono sul mercato una particolare categoria di prodotti, i quali stipulano con detto organismo una convenzione a tal fine, contributi a fronte del servizio consistente nel provvedere per loro conto al trattamento dei rifiuti derivanti da siffatti prodotti, e riversa a operatori incaricati della raccolta differenziata e del recupero dei rifiuti sovvenzioni d’importo fissato nell’autorizzazione sulla base di obiettivi ambientali e sociali.


30.9.2019   

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C 328/29


Impugnazione proposta il 2 luglio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 16 maggio 2019, cause riunite T-836/16 e T-624/17, Repubblica di Polonia/Commissione europea

(Causa C-562/19 P)

(2019/C 328/33)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, P.-J. Loewenthal, agenti)

Altra parte nel procedimento: Repubblica di Polonia, Ungheria

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 16 maggio 2019, cause riunite T-836/16 e T-624/17, Repubblica di Polonia/Commissione europea EU:T:2019:338, e

respingere il ricorso proposto dalla Repubblica di Polonia contro la Commissione nella causa T-836/16, volto all’annullamento della decisione C(2016) 5596 final della Commissione, del 19 settembre, relativa all’aiuto di Stato SA. 44351 (2016/C) (ex 2016/NN) che avvia il procedimento di indagine formale e contiene un'ingiunzione di sospensione nei confronti dell’imposta polacca sul commercio al dettaglio; respingere il ricorso proposto dalla Repubblica di Polonia nella causa T-624/17, volto all’annullamento della decisione 2018/160 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa all’aiuto di Stato SA. 44351 (2016/C) (ex 2016/NN), posto in essere dalla Repubblica di Polonia nell’ambito dell’imposta sul commercio al dettaglio; condannare la Repubblica di Polonia alle spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione;

in via subordinata, qualora i due ricorsi non fossero integralmente respinti, rinviare le cause dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci nuovamente sui motivi che non sono stati esaminati in primo grado e riservare le spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione in attesa della decisione definitiva sulla controversia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la Commissione deduce due motivi.

Con il primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale abbia violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nel dichiarare che l’imposta polacca sul commercio al dettaglio non è selettiva. L’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale si basa sui seguenti motivi:

In primo luogo, ai punti da 63 a 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente affermato che la Commissione aveva commesso un errore nell’escludere dalla definizione del quadro di riferimento le aliquote progressive dell’imposta polacca sul commercio al dettaglio. Contrariamente all’affermazione del Tribunale, l’approccio adottato dalla Commissione nella decisione di chiusura del procedimento è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto nel determinare il quadro di riferimento.

In secondo luogo, ai punti da 69 a 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la Commissione non aveva correttamente definito la finalità dell’imposta sul commercio al dettaglio, alla luce della quale doveva essere valutata l’analogia tra le imprese. La Corte ha quindi ritenuto che soltanto l’obiettivo fiscale della misura, definito come l’oggetto e/o il fatto generatore dell’imposta in questione, sia pertinente ai fini della valutazione dell’analogia tra le imprese. Altri obiettivi inscindibilmente legati, come la capacità di pagare, sono pertinenti soltanto per valutare la giustificazione obiettiva della disparità di trattamento di imprese analoghe. Di conseguenza, costituisce un errore di diritto il fatto che il Tribunale constati la presunta finalità redistributiva dell’imposta polacca sul commercio al dettaglio in sede di valutazione dell’analogia tra imprese.

In terzo luogo, ai punti da 79 a 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione fosse incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che le aliquote progressive dell’imposta sul commercio al dettaglio non erano giustificate da una finalità redistributiva. L’affermazione del Tribunale secondo la quale l’imposta polacca sul commercio al dettaglio non è discriminatoria e risponde ad una finalità redistributiva si basa sull’ipotesi errata secondo la quale le imprese ad alto reddito (fatturato) sono più redditizie di quelle con reddito inferiore (fatturato). Il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto nel ritenere che la finalità redistributiva, che non è inscindibilmente legata all’imposta sul commercio al dettaglio, possa giustificare una disparità di trattamento tra imprese. Inoltre, basandosi su tale presunzione errata, il Tribunale ha erroneamente trasferito dallo Stato membro alla Commissione l’onere di provare la giustificazione delle aliquote progressive sulla base di una presunta finalità redistributiva, cosicché la Commissione deve dimostrare che siffatta giustificazione non esiste.

Con il secondo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato, ai punti da 104 a 109 della sentenza impugnata, l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2015/1589 del Consiglio. Il Tribunale ha infatti affermato ai punti citati che la Commissione è incorsa in un errore manifesto decidendo di avviare il procedimento di indagine formale e disponendo la sospensione dell’imposta polacca sul commercio al dettaglio. Il Tribunale ha fondato tale affermazione sull’analisi della decisione di chiusura del procedimento di indagine formale. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicare il medesimo criterio di controllo giurisdizionale alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale e alla valutazione della legittimità della decisione finale. Nel caso di tale prima decisione, il Tribunale ha infatti applicato un criterio di controllo più elevato invece di valutare se la Commissione non avesse potuto manifestamente dubitare dell’assenza di selettività dell’imposta in questione.


30.9.2019   

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C 328/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 26 luglio 2019 — Irish Ferries Ltd/National Transport Authority

(Causa C-570/19)

(2019/C 328/34)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Irish Ferries Ltd

Resistente: National Transport Authority

Questioni pregiudiziali

A

Applicabilità del Regolamento (1)

1)

Se il regolamento [n. 1177/2010; in prosieguo: il «Regolamento»] (in particolare gli articoli 18 e/o 19) si applichi nel caso in cui i passeggeri abbiano effettuato prenotazioni anticipate e stipulato contratti di trasporto e in cui i servizi passeggeri siano stati cancellati, con un preavviso minimo di sette settimane prima della partenza prevista, a causa del ritardo nella consegna di una nuova nave all’operatore del traghetto. A tale riguardo, se siano rilevanti ai fini dell’applicabilità del Regolamento alcune (o la totalità) delle seguenti circostanze:

a.

la consegna ha avuto luogo con un ritardo complessivo di 200 giorni;

b.

l’operatore di traghetti ha dovuto cancellare un’intera stagione di corse;

c.

non è stato possibile ottenere una nave sostitutiva adatta;

d.

per oltre 20 000 passeggeri sono state effettuate dall’operatore del traghetto nuove prenotazioni su corse differenti oppure è stato rimborsato il prezzo del biglietto;

e.

le corse sono state effettuate su una nuova tratta aperta dall’operatore di traghetti in assenza di un servizio sostitutivo simile sulla tratta.

B

Interpretazione dell'articolo 18 del Regolamento

La risposta alla presente questione è richiesta solo se l’articolo 18 sia applicabile.

2)

Se, nel caso in cui i passeggeri usufruiscano del trasporto alternativo ai sensi dell’articolo 18, venga in essere un nuovo contratto di trasporto, per cui il diritto alla compensazione economica ai sensi dell’articolo 19 deve essere accertato in base a tale nuovo contratto piuttosto che al contratto di trasporto originario.

3)

a)

Nel caso in cui l’articolo 18 sia applicabile e la corsa sia annullata e in mancanza di un servizio alternativo su quella tratta (ossia, se non vi sia alcun servizio diretto tra i due porti), se, ai fini dell’articolo 18, equivalga a «trasporto alternativo verso la destinazione finale» la messa a disposizione di una corsa alternativa su un’altra tratta o altre tratte disponibili e scelte dal passeggero, anche tramite «landbridge» (ad esempio, viaggiando dall’Irlanda al Regno Unito con un traghetto e poi, con rimborso al passeggero delle spese di carburante da parte dell’operatore del traghetto, spostandosi in auto verso un porto britannico in cui vi sia un collegamento con la Francia e da lì alla Francia, su corse scelte da passeggero). In caso negativo, quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire se il trasporto alternativo abbia luogo «a condizioni simili».

b)

Se, qualora non esistano corse alternative sulla tratta cancellata, per cui il passeggero interessato non possa usufruire di una corsa diretta dal porto d’imbarco originario alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto, il vettore sia tenuto a rimborsare ai passeggeri che hanno usufruito del trasporto alternativo tutti gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per viaggiare da e verso il nuovo porto d’imbarco e/o da e verso il nuovo porto di destinazione.

C.

Interpretazione dell'articolo 19 del Regolamento

4)

a)

Se si possa applicare l’articolo 19 quando il viaggio è già stato di fatto annullato almeno sette settimane prima della partenza prevista. In caso di applicazione dell’articolo 19, se esso si applichi quando è stato applicato l’articolo 18 e al passeggero è stato fornito un trasporto alternativo senza costi aggiuntivi e/o un rimborso e/o il passeggero ha scelto una corsa successiva.

b)

In caso di applicazione dell’articolo 19, quale sia, ai sensi dell’articolo 19, la «destinazione finale».

5)

In caso di applicazione dell’articolo 19:

a.

Come debba essere misurato il ritardo in tali circostanze.

b.

Come debba essere calcolato il prezzo ai sensi dell’articolo 19 per stabilire il livello di compensazione economica da corrispondere e, in particolare, se essa comprenda i costi riferibili agli extra (ad esempio, cabine, canili e premium lounge).

D.

Interpretazione dell'articolo 20(4)

6)

Se, nel caso in cui il Regolamento trovi applicazione, le circostanze e le considerazioni di cui alla questione n. 1 rappresentino «circostanze straordinarie che (...) non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli», ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento.

E.

Interpretazione dell’articolo 24

7)

Se l’articolo 24 abbia l’effetto di imporre l’obbligo, a tutti i passeggeri che desiderano ottenere la compensazione economica di cui all’articolo 19 del Regolamento, di presentare il reclamo entro due mesi dalla data in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato.

F.

Interpretazione dell’articolo 25

8)

Se la competenza dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento sia limitata alle corse che coinvolgono i porti di cui all’articolo 25 del Regolamento o se possa estendersi anche alla corsa di ritorno dal porto di un altro Stato membro verso lo Stato dell’organismo nazionale competente.

G.

La validità della Decisione e degli Avvisi

9)

a)

Quali siano i principi e le norme del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio deve applicare nel valutare la validità della Decisione e/o degli Avvisi dell’organismo nazionale di esecuzione con riferimento agli articoli 16, 17, 20 e/o 47 della Carta (2) e/o ai principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento.

b)

Se il criterio dell’irrazionalità che dovrebbe essere applicato dal giudice nazionale sia quello dell’errore manifesto.

H.

Validità del Regolamento 1177/2010

La presente questione si porrà solo a seconda delle risposte date alle questioni precedenti.

10.

Se il Regolamento sia valido in quanto diritto dell’Unione, con particolare riguardo:

a.

Agli articoli 16, 17 e 20 della Carta;

b.

Al fatto che i vettori aerei non hanno l’obbligo di pagare una compensazione economica se informano il passeggero della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto (articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento n. 261/2004 (3));

c.

Ai principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento.


(1)  Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU 2010, L 334, pag. 1)

(2)  Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 391).

(3)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


30.9.2019   

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C 328/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 30 luglio 2019 — X/Kuoni Travel Ltd

(Causa C-578/19)

(2019/C 328/35)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Kuoni Travel Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Se in caso di inadempimento o di inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto stipulato da un organizzatore o un venditore con un consumatore di fornire una vacanza «tutto compreso», cui si applica la direttiva 90/314/CEE (1) del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», e che l’inadempimento o l’inesatto adempimento sia conseguenza delle azioni di un dipendente di una società alberghiera la quale è un prestatore di servizi cui si riferisce tale contratto:

a)

vi sia spazio per l’applicazione dell’esimente di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, seconda parte; e, in caso affermativo,

b)

sulla base di quali criteri il giudice nazionale deve valutare se tale esimente sia applicabile.

2)

Se, qualora un organizzatore o un venditore concluda un contratto con un consumatore per la prestazione di una vacanza «tutto compreso» cui si applica la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, e qualora una società alberghiera presti servizi cui si riferisce il contratto, un dipendente di tale società alberghiera debba essere considerato egli stesso un «prestatore di servizi» ai fini dell’esimente di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva.


(1)  GU 1990, L 158, pag. 59.


30.9.2019   

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C 328/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom) il 30 luglio 2019 — R (su istanza dell’Association of Independent Meat Suppliers e di un altro soggetto/The Food Standards Agency

(Causa C-579/19)

(2019/C 328/36)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom)

Parti

Ricorrente: R. (su istanza dell’Association of Independent Meat Suppliers e di un altro soggetto)

Convenuta: The Food Standards Agency

Questioni pregiudiziali

1)

Se i regolamenti (CE) n. 854 (1) e n. 882 (2) ostino a una procedura in base alla quale, ai sensi dell’articolo 9 del Food Safety Act 1990 (legge del 1990, in materia di sicurezza alimentare), il giudice di pace decide, nel merito della causa e sulla base di prove peritali dedotte da ciascuna parte, se una carcassa non soddisfi i requisiti di sicurezza alimentare.

2)

Se il regolamento (CE) n. 882 preveda un diritto di ricorso in relazione ad una decisione di un veterinario ufficiale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854, secondo cui la carne di una carcassa non è idonea al consumo umano e, in caso affermativo, quale condotta debba essere adottata nel riesaminare nel merito la decisione adottata dal veterinario ufficiale in sede di ricorso in un caso siffatto.


(1)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU 2004, L 139, pag. 206).

(2)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 165, pag. 1).


30.9.2019   

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C 328/34


Impugnazione proposta il 16 agosto 2019 da John Dalli avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019, causa T-399/17, Dalli/Commissione

(Causa C-615/19 P)

(2019/C 328/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: John Dalli (rappresentanti: L. Levi, avocate, S. Rodrigues, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e dichiarare ricevibili e fondate le domande del ricorrente nella causa T-399/17 e, di conseguenza,

ordinare il risarcimento del danno, in particolare del danno morale, che può essere stimato, a titolo provvisorio, in EUR 1 000 000;

condannare la convenuta alla totalità delle spese;

condannare la Commissione europea al pagamento in toto delle spese sia dell’impugnazione sia del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo il ricorrente deduce vari errori di diritto, segnatamente la violazione dell’obbligo di motivazione e lo snaturamento degli elementi del fascicolo nel respingere la prima censura relativa all’illegittimità della decisione di avviare un’indagine.

In secondo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel respingere la seconda censura relativa a vizi nella caratterizzazione dell’indagine e l’estensione illegittima dell’indagine.

In terzo luogo, il ricorrente deduce uno snaturamento degli elementi di prova e la violazione dei diritti della difesa nella sentenza del Tribunale in cui è stata respinta la terza censura riguardante la violazione dei principi relativi all’assunzione delle prove e allo snaturamento e alla falsificazione delle prove.

In quarto luogo, il ricorrente deduce uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova ed errori di diritto del Tribunale nel respingere la quarta censura relativa alla violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 4 della decisione della Commissione 1999/396 (1) e dell’articolo 18 delle Istruzioni OLAF.

In quinto luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto violando l’obbligo di motivazione e snaturando gli elementi di prova nel respingere la quinta censura relativa alla violazione dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999 (2) e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento del Comitato di vigilanza.

In sesto luogo, il ricorrente deduce vari errori di diritto e lo snaturamento degli elementi di prova nella sentenza del Tribunale in cui è stata respinta la sesta censura relativa alla violazione del principio della presunzione di innocenza, la violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1073/1999 e dell’articolo 339 TFUE e la violazione del diritto alla protezione dei dati personali.

Con il sesto e ultimo motivo il ricorrente deduce uno snaturamento del ricorso e degli elementi di prova e un errore di diritto del Tribunale nel concludere che il ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un danno morale.


(1)  1999/396/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione, del 2 giugno 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità (GU 1999, L 149, pag. 57).

(2)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU 1999, L 136, pag. 1).


Tribunale

30.9.2019   

IT

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C 328/36


Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2019 — Mahmoudian/Consiglio

(Causa T-406/15) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione ai territori degli Stati membri - Risarcimento del danno asseritamente subìto a seguito dell’inserimento e del mantenimento del nome del ricorrente in elenchi di persone e di entità alle quali si applicano misure restrittive - Danno materiale - Danno morale»)

(2019/C 328/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fereydoun Mahmoudian (Teheran, Iran) (rappresentanti: A. Bahrami e N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Aresu e D. Gauci, successivamente A. Aresu e R. Tricot, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subìto a seguito dell’adozione della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU 2010, L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), con i quali il nome del ricorrente era stato inserito e mantenuto negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicavano le misure restrittive.

Dispositivo

1)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a versare al sig. Fereydoun Mahmoudian un’importo di EUR 71 000 a titolo di risarcimento del danno morale subìto.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il sig. Fereydoun Mahmoudian, il Consiglio e la Commissione sopporteranno rispettivamente le proprie spese.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


30.9.2019   

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C 328/37


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — CCPL e a./Commissione

(Causa T-522/15) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato dell’imballaggio alimentare per vendita al dettaglio - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Imputabilità del comportamento illecito - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Valore delle vendite - Limite massimo dell’ammenda - Proporzionalità - Parità di trattamento - Capacità contributiva)

(2019/C 328/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, (Reggio Emilia, Italia), Coopbox group SpA (Reggio Emilia), Poliemme Srl (Reggio Emilia), Coopbox Hispania, SL (Lorca, Spagna), Coopbox Eastern s. r. o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovacchia), (rappresentanti: S. Bariatti ed E. Cucchiara, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Jimeno Fernandez, A. Biolan e P. Rossi, successivamente Jimeno Fernandez, Rossi e L. Malferrari, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), paragrafo 2, lettere d) ed e), nonché il paragrafo 4, lettere c) e d), della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 354 del 26.10.2015.


30.9.2019   

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C 328/38


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione

(Causa T-8/16) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato delle unità a dischi ottici - Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Accordi collusivi relativi a gare di appalto indette da due produttori di computer - Violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa - Competenza della Commissione - Portata geografica dell’infrazione - Infrazione unica e continuata - Principio di buona amministrazione - Orientamenti del 2006 per il calcolo l’importo delle ammende»)

(2019/C 328/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokyo, Giappone) e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Suwon-si, Corea del Sud) (rappresentanti: inizialmente M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu e A. Scordamaglia Tousis, successivamente M. Bay, J. Ruiz Calzado e A. Aresu, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Khan, A. Biolan e M. Farley, successivamente A. Biolan, M. Farley e A. Cleenewerck de Crayencour, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 — Unità a dischi ottici), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e la Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 98 del 14.3.2016.


30.9.2019   

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C 328/38


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Yanukovych/Consiglio

(Cause riunite T-244/16 e T-285/17) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

(2019/C 328/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: T. Beazley, QC, E. Dean e J. Marjason Stamp, barristers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič e J-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nonché la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Viktor Fedorovych Yanukovych è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Yanukovych.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


30.9.2019   

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C 328/39


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — IPPT PAN/Commissione e REA

(Causa T-805/19) (1)

(«Clausola compromissoria - Sesto e settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Decisione di recupero mediante compensazione di crediti dell’Unione per l’esecuzione dei contratti - Tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di ricorrere al Mediatore - Regolamento finanziario - Carattere certo di un credito - Legittimo affidamento - Principio di non discriminazione - Principio di buona amministrazione - Sviamento di potere - Responsabilità contrattuale - Relazione di audit - Costi ammissibili»)

(2019/C 328/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Le Berre, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Siekierzyńska e P. Rosa Plaza, successivamente M. Siekierzyńska e F. van den Berghe, agenti), Agenzia esecutiva per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 6 settembre 2016 di procedere al recupero dei suoi asseriti crediti nei confronti del ricorrente a titolo di due contratti conclusi nell’ambito del sesto programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, mediante compensazione con le somme dovute dalla REA al ricorrente in base a una convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e, dall’altro, domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta alla constatazione dell’inesistenza degli asseriti crediti della Commissione a titolo dei due contratti conclusi nell’ambito del sesto programma quadro sopracitato e ad ottenere la condanna della Commissione e della REA a versargli la somma di EUR 69 623,94 a titolo della convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro sopraindicato, maggiorata degli interessi di mora.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) sopporterà i due terzi delle sue spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA).

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché il terzo delle spese sostenute dall’IPPT PAN.

4)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


30.9.2019   

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C 328/40


Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2019 — Air France/Commissione

(Causa T-894/16) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Misure cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Sovvenzioni all’investimento - Differenziazione dei diritti aeroportuali applicabili ai voli nazionali e ai voli internazionali - Diritti aeroportuali ridotti per incentivare voli in partenza dalla nuova aerostazione Marsiglia-Provenza 2 - Insussistenza di incidenza individuale - Insussistenza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale - Irricevibilità)

(2019/C 328/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Air France (Tremblay-en-France, Francia) (rappresentante: R. Sermier, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë, C. Giolito e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Aéroport Marseille Provence SA (Marignane, Francia) (rappresentante: A. Lepièce, avvocato), Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, (Dublino Irlanda), e Airport Marketing Services Ltd (Dublino) (rappresentanti: E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2016/1698 della Commissione, del 20 febbraio 2014, relativa alle misure SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2016, L260, pag. 1).

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Société Air France sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Ryanair DAC e la Airport Marketing Services Ltd nonché l’Aéroport Marseille Provence SA sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 46 del 13.2.2017.


30.9.2019   

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C 328/41


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Transdev e a./Commissione

(Causa T-291/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 - Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” - Articolo 107 TFUE - Articolo 108 TFUE - Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 - Termine di prescrizione - Articolo 17 del regolamento 2015/1589 - Obbligo di motivazione»)

(2019/C 328/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Transdev (Issy-les-Moulineaux, Francia), Transdev Île de France (Issy-les-Moulineaux), Transports rapides automobiles (TRA) (Villepinte, Francia) (rappresentante: F. Salat-Baroux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de France (GU 2017, L 209, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Transdev, la Transdev Île de France e la Transports rapides automobiles (TRA) sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


30.9.2019   

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C 328/42


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Région Île-de-France/Commissione

(Causa T-292/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 - Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Vantaggio - Selettività - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Obbligo di motivazione - Nozione di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” - Articolo 108 TFUE - Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589»)

(2019/C 328/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région Île-de-France (Francia) (rappresentante: J.-P. Hordies, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France (GU 2017, L 209, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La regione Île-de-France sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


30.9.2019   

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C 328/43


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Optile/Commissione

(Causa T-309/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 - Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” - Articolo 107 TFUE - Articolo 108 TFUE - Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 - Termine di prescrizione - Articolo 17 del regolamento 2015/1589»)

(2019/C 328/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Organisation professionnelle des transports d’Île de France (Optile) (Parigi, Francia) (rappresentanti: F. Thiriez e M. Dangibeaud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France (GU 2017, L 209, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’organisation professionnelle des transports d’Île de France (Optile) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 249 del 31.7.2017.


30.9.2019   

IT

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C 328/43


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Ceobus e a./Commissione

(Causa T-330/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 - Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” - Articolo 107 TFUE - Articolo 108 TFUE - Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 - Termine di prescrizione - Articolo 17 del regolamento 2015/1589»)

(2019/C 328/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ceobus (Génicourt, Francia) e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente D. de Combles de Nayves, successivamente F. Segalen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-deFrance (GU 2017, L 209, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ceobus e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


30.9.2019   

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C 328/44


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Steifer/CESE

(Causa T-331/17) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione - Trasferimento al regime dell’Unione - Abbuono di anzianità - Rimborso dell’importo dei diritti a pensione di cui non si è tenuto conto nell’ambito del regime di calcolo delle annualità di pensione dell’Unione - Assenza di fatti nuovi e sostanziali - Assenza di errore scusabile - Responsabilità - Irricevibilità»)

(2019/C 328/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Guy Steifer (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M.-A. Lucas e M. Bertha, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: M. Pascua Mateo, K. Gambino e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer e F. M. Hislaire, avvocati)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all’annullamento della nota del direttore delle risorse umane e finanziarie del CESE del 21 ottobre 2002 che respinge la domanda del ricorrente del 2 ottobre 2002 di rimborso, maggiorato degli interessi di mora, della parte non riscattata dei suoi diritti pensionistici trasferiti al regime dell’Unione europea, e della decisione 360/03 A del 15 dicembre 2003 del suddetto direttore che fissa i suoi diritti pensionistici; in secondo luogo, ad ottenere la condanna del CESE a rimborsare al ricorrente l’importo degli arretrati periodici versati al CESE dall’Ufficio nazionale di previdenza sociale a decorrere dal 1o gennaio 2004, a titolo di trasferimento dei suoi diritti pensionistici e, mensilmente, l’importo dei suddetti arretrati periodici che saranno versati; in terzo luogo, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di avere subito a causa di uno dei motivi della suddetta nota, con cui il direttore l’avrebbe erroneamente informato che egli non aveva diritto ad alcuna pensione belga.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Guy Steifer è condannato alle spese.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


30.9.2019   

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C 328/45


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — STIF-IDF/Commissione

(Causa T-738/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 - Sovvenzioni agli investimenti concesse dallo STIF-IDF - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Vantaggio - Compensazione dei costi relativi all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Obbligo di motivazione»)

(2019/C 328/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syndicat Transport Île de France (STIF-IDF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Le Bret e C. Rydzynski, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France (GU 2017, L 209, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Syndicat Transport Île de France (STIF-IDF) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/46


Sentenza del Tribunale 9 luglio 2019 — Germania/Commissione

(Causa T-53/18) (1)

(«Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (UE) n. 305/2011 - Regolamento (UE) no 1025/2012 - Prodotti da costruzione - Norme armonizzate EN 13341:2005 + A1:2011 e EN 12285-2:2005 - Obbligo di motivazione»)

(2019/C 328/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e J. Möller, poi J. Möller, agenti, assistiti da M. Winkelmüller, F. van Schewick e M. Kottmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (UE) 2017/1995 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 288, pag. 36), e, in secondo luogo, della decisione (UE) 2017/1996 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (JO 2017, L 288, p. 39).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/46


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Gollnisch/Parlamento

(Causa T-95/18) (1)

(«Normativa in materia di spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero degli importi indebitamente versati - Reclamo - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore di fatto»)

(2019/C 328/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e M. Ecker, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unionr europea (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e A. Jensen, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 1o luglio 2016, riguardante il recupero presso il ricorrente di un importo pari a EUR 275 984,23 indebitamente versato a titolo di assistenza parlamentare, della relativa nota di debito del 5 luglio 2016 e della decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 23 ottobre 2017, che conferma la decisione dei questori del 14 marzo 2017, la quale ha respinto il reclamo diretto contro la decisione del 1o luglio 2016.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Bruno Gollnisch sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 142 del 23.4.2018.


30.9.2019   

IT

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C 328/47


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Klymenko/Consiglio

(Causa T-274/18) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

(2019/C 328/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 48), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 5), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.


30.9.2019   

IT

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C 328/48


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Pshonka/Consiglio

(Causa T-285/18) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2019/C 328/53)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e R. Pekař, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 48), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 5), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Viktor Pavlovych Pshonka è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.


30.9.2019   

IT

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C 328/49


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Pshonka/Consiglio

(Causa T-289/18) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2019/C 328/54)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Artem Viktorovych Pshonka (Kramatorsk, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e R. Pekař, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 48), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 5), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Artem Viktorovych Pshonka è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.


30.9.2019   

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C 328/50


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Causa T-349/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TurboPerformance - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 328/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Germania) (rappresentante: B. Bittner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 aprile 2018 (procedimento R 2206/2017-4), concernente una domanda di registrazione del segno figurativo TurboPerformance come marchio dell’Unione europea

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Andreas Hauzenberger è condannato alle spese.


(1)  GU C 259 del 23.7.2018


30.9.2019   

IT

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C 328/50


Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2019 — Hugo's Hotel/EUIPO — H'ugo's (HUGO’S BURGER Bar)

(Causa T-397/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HUGO’S BURGER Bar - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore H’ugo’s - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 328/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hugo's Hotel Ltd (St. Julians, Malta) (rappresentante: R. Sladden, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e J. Ivanauskas agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: H'ugo's GmbH (Monaco di Baviera, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2018 (procedimento R 1879/2017-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la H’ugo’s e la Hugo’s Hotel.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hugo’s Hotel Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 27.8.2018.


30.9.2019   

IT

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C 328/51


Sentenza del Tribunale 9 luglio 2019 — XF/Commissione

(Causa T-482/18) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Indennità di prima sistemazione - Cambiamento temporaneo della sede di servizio - Cambio di residenza»)

(2019/C 328/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: XF (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE, volta all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e Liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 2 ottobre 2017, con la quale quest’ultimo ha negato alla parte ricorrente il beneficio dell’indennità di prima sistemazione in occasione del suo trasferimento e della sua entrata in servizio presso la sede del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) a Bruxelles (Belgio).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

XF è condannato a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 364 dell’8.10.2018.


30.9.2019   

IT

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C 328/52


Ordinanza del Tribunale dell’8 luglio 2019 — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you)

(Causa T-480/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo For you - Decisione di rigetto della domanda di registrazione per impedimenti alla registrazione assoluti - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»)

(2019/C 328/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: A. Berger e M. Wolter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Amedei Srl (Pontedera, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2016 (procedimento R 851/2015-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Amedei e la Lidl Stiftung.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.


30.9.2019   

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C 328/52


Ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2019 — Scaloni e Figini/Commissione

(Causa T-158/18) (1)

(«Ricorso per risarcimento danni - Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Direttiva 2014/59/UE e regolamento (UE) n. 806/2014 - Aiuti di Stato - Violazione dei requisiti di forma - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Irricevibilità manifesta»)

(2019/C 328/59)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Mario Scaloni (Ancona, Italia) ed Ennio Figini (Chiaravalle, Italia) (rappresentante: P. Putti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, A. Steiblytė e K.-P. Wojcik, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e M. Sammut, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti e J. Bauerschmidt, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa ad ottenere il risarcimento dei danni materiali che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito in conseguenza del rifiuto della Commissione di autorizzare la Repubblica italiana a mettere in atto un aiuto di Stato a favore della Banca delle Marche.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mario Scaloni e il sig. Ennio Figini sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


30.9.2019   

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C 328/53


Ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2019 — ArcelorMittal Bremen/Commissione

(Causa T-544/18) (1)

(«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a affetto serra - Regolamento (UE) n.389/2013 - Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni - Notifica di una modifica della tabella nazionale di assegnazione riguardante la Germania per il periodo che va dal 2013 al 2020 - Domanda di modifica della tabella nazionale di assegnazione registrata nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea - Ricorso per carenza - Istruzioni date in corso d’istanza dalla Commissione all’amministratore centrale - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 328/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Bremen (Brema, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e D. Jacob, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Becker, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far constatare che la Commissione si è illegitimamente astenuta dal dare istruzioni all’amministratore centrale di inserire nella tabella nazionale di assegnazione, registrata nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL), la modifica notificata l’8 febbraio 2018 dalla Repubblica federale di Germania per quanto riguarda l’impianto della ricorrente e, in via subordinata, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della pretesa decisione aqdottata dalla Commissioneil 31 agosto 2018 relativa alla messa in mora della ricorrente in data 14 maggio 2018.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La domanda diretta a «condannare» i rappresentanti della Commissione europea, poiché avrebbero dedotto elementi inesatti dinanzi al Tribunale e sarebbero venuti meno al loro obbligo procedurale di presentare un’esposizione conforme alla realtà, è respinta.

3)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Repubblica federale di Germania.

4)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ArcelorMittal Bremen GmbH.

5)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese relative alla domanda d’intervento.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


30.9.2019   

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C 328/54


Ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2019 — VodafoneZiggo Group/Commissione

(Causa T-660/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Comunicazioni elettroniche - Articolo 7 della direttiva 2002/21/CE - Fornitura dell’accesso fisso all’ingrosso - Potenza significativa congiunta sul mercato - Obblighi regolamentari specifici imposti agli operatori - Progetto di misure messo a disposizione dall’autorità regolamentare nazionale - Osservazioni della Commissione - Assenza di avvio della seconda fase della procedura - Atto non impugnabile - Articolo 130 del regolamento di procedura - Irricevibilità»)

(2019/C 328/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VodafoneZiggo Group BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: W. Knibbeler e A. Pliego Selie, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e L. Nicolae, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera del 30 agosto 2018 inviata dalla Commissione alla Autoriteit Consument en Markt (Autorità dei consumatori e dei mercati, Paesi Bassi), autorità regolamentare neerlandese, e contenente le sue osservazioni formulate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), su un progetto di misure messo a sua disposizione da detta autorità (procedimenti NL/2018/2099 e NL/2018/2100).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento del Regno dei Paesi Bassi nonché di T Mobile Netherlands Holding BV, di T Mobile Netherlands BV, di T Mobile Thuis BV e di Tele2 Nederland BV.

3)

VodafoneZiggo Group BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, fatte salve le spese relative alle domande di intervento.


(1)  GU C 4 del 7.1.2019


30.9.2019   

IT

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C 328/55


Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2019 — romwell/EUIPO (twistpac)

(Causa T-662/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo twistpac - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Dovere di diligenza - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2019/C 328/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: romwell GmbH & Co. KG (Breitscheidt, Germania) (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker e M. Prasse, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2018 (procedimento R 336/2018-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo twistpac come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La romwell GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 4 del 7.1.2019.


30.9.2019   

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C 328/55


Ordinanza del Tribunale dell'11 luglio 2019 — Vattenfall Europe Nuclear Energy/Commissione

(Causa T-674/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Legge relativa alla 16o revisione della legge sull’energia nucleare (Atomgesetz) - Attuazione di una decisione del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca) - Società che gestiscono centrali nucleari - Interruzione di un’operazione - Compensazione finanziaria delle quantità di elettricità non prodotte - Lettera della Commissione - Assenza di necessità di notifica formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

(2019/C 328/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein e R. Sangi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo263 TFUE e volta all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 4 luglio 2018, sottoscritta dal direttore generale aggiunto della direzione generale della concorrenza della Commissione e diretta alla Repubblica federale di Germania.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica federale di Germania.

3)

La Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica federale di Germania, la Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH e la Commissione si faranno carico ciascuna delle proprie spese relative all’istanza di intervento.


(1)  GU C 25 del 21.1.2019


30.9.2019   

IT

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C 328/56


Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2019 — Pilatus Bank/BCE

(Causa T-687/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Misure di sospensione adottate dall'autorità di vigilanza nazionale - Nomina di una persona di contatto - Comunicazione limitata con la BCE - Vizi procedurali - Atti intermedi o preparatori - Diritti della difesa - Irricevibilità»)

(2019/C 328/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malta) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Yoo, M. Puidokas e A. Karpf, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del messaggio di posta elettronica della BCE del 10 settembre 2018 nei limiti in cui, con lo stesso, la BCE ha chiesto alla ricorrente di inviare le proprie comunicazioni attraverso la persona competente nominata in forza del diritto maltese o con l’autorizzazione di quest’ultima

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Pilatus Bank plc è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 25 del 21.1.2019


30.9.2019   

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C 328/57


Ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 2019 — 3V Sigma/ECHA

(Causa T-176/19 R)

(«Procedimento sommario - REACH - Sostanza uvasorb HEB - Procedura di valutazione - Decisione della commissione di ricorso dell’ECHA - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2019/C 328/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: 3V Sigma (Milano, Italia) (rappresentanti: inizialmente C. Bryant, S. Hainsworth, solicitors, assistiti da C. Krampitz, avvocato, poi C. Bryant, S. Hainsworth e D. Anderson, solicitors)

Resistente: Agenzia europea delle sostanze chimiche (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä e W. Broere, poi W. Broere, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione A-004-2017 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 15 gennaio 2019, relativa alla valutazione della sostanza chimica uvasorb HEB e, di conseguenza, alla proroga del termine per comunicare i risultati dei test per tutta la durata della sospensione o alla concessione di ogni provvedimento ulteriore o integrativo che il presidente del Tribunale dovesse giudicare necessario od opportuno.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


30.9.2019   

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C 328/58


Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2019 — Highgate Capital Management/Commissione

(Causa T-280/19 R)

(«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Domanda di provvedimenti provvisori - Assenza di necessità di adottare i provvedimenti provvisori richiesti - Incompetenza - Irricevibilità»)

(2019/C 328/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Highgate Capital Management LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Struys e I. Van Damme, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e K.-P. Wojcik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione recante rigetto di un reclamo relativo a un aiuto di Stato asseritamente illegale a favore della Eurobank Ergasias SA mediante la vendita della Piraeus Bank Bulgaria (SA.53105) e, dall’altro, alla concessione di altri provvedimenti provvisori.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta

2)

Le spese sono riservate.


30.9.2019   

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C 328/58


Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2019 — CE/Comitato delle regioni

(Causa T-355/19 R)

(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2019/C 328/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CE (rappresentante: M. Casado García Hirschfeld, avvocato)

Resistente: Comitato delle regioni (rappresentanti: J.C. Cañoto Argüelles, M. Esparrago Arzadun e S. Bachotet, agenti).

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione, in via principale, della decisione del Comitato delle regioni del 17 aprile 2019 recante la risoluzione del contratto della ricorrente e, in subordine, della lettera del Comitato delle regioni del 16 maggio 2019 riguardante le condizioni relative al periodo di preavviso e, dall’altro, all’adozione dei provvedimenti provvisori relativi alle modalità del periodo di preavviso.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta

2)

Le spese sono riservate.


30.9.2019   

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C 328/59


Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 luglio 2019 — Camerin/Commissione

(Causa T-367/19 R)

(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2019/C 328/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laure Camerin (Bastia, Francia) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, T.S. Bohr e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» del 17 aprile 2019 riguardante l’esecuzione dell’atto di pignoramento sulla pensione della ricorrente e, dall’altro, all’adozione dei provvedimenti provvisori che garantiscano che gli importi pignorabili non superino la somma mensile corrispondente allo stipendio base di un funzionario al primo scatto del grado AST 1.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


30.9.2019   

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C 328/59


Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

(Causa T-480/19)

(2019/C 328/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e K. Rübsamen, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 16 aprile 2019, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2019 (SRB/ES/SRF/2019/10), nonché il relativo allegato, nei limiti in cui la decisione impugnata e l’allegato riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), per insufficiente motivazione della decisione impugnata

Il Comitato convenuto avrebbe violato l’obbligo di motivazione, poiché la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata e l’allegato sarebbe costituito da un mero complesso di cifre dal quale non emergerebbe la benché minima indicazione sulle modalità e sulle considerazioni del convenuto nel calcolare il contributo della ricorrente. La decisione impugnata non ottempererebbe in alcun modo all’accresciuto obbligo di motivazione. La violazione dell’obbligo di motivazione sarebbe inoltre sostanziale, poiché inciderebbe sul contenuto della decisione impugnata.

2.

Secondo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato, ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, per omessa audizione della ricorrente

Il Comitato convenuto avrebbe altresì violato il diritto processuale fondamentale della ricorrente di essere ascoltata, in quanto avrebbe adottato l’atto normativo che la pregiudica senza averla prima ascoltata. La violazione del diritto di essere ascoltato sarebbe sostanziale, in quanto eventuali osservazioni formulate dalla ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata avrebbero potuto portare ad una decisione di calcolo di contenuto differente.

3.

Terzo motivo: violazione del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, per mancanza di controlli sulla decisione impugnata

Il Comitato convenuto avrebbe violato il diritto fondamentale della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il controllo giurisdizionale della decisione impugnata sarebbe praticamente impossibile. Il convenuto avrebbe inoltre omesso di garantire nella maniera più ampia possibile l’osservanza del principio del contraddittorio, al fine di consentire alla ricorrente di contestare la motivazione sulla quale sarebbe fondata la decisione impugnata e, pertanto, di difendersi effettivamente.

4.

Quarto motivo: violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59/UE (1), dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (2), dell’articolo 6, paragrafo 5, prima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), degli articoli 16 e 20 della Carta, nonché del principio di proporzionalità, per applicazione del moltiplicatore per l’indicatore IPS (Institutional Protection Scheme)

Il Comitato convenuto avrebbe violato l’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59, l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013, l’articolo 6, paragrafo 5, prima frase, del regolamento delegato 2015/63, gli articoli 16 e 20 della Carta, nonché il principio di proporzionalità, non avendo applicato pienamente alla ricorrente l’indicatore IPS. L’effetto protettivo di un sistema di tutela istituzionale sussisterebbe per tutti gli istituti membri in via generale e allo stesso modo. Una differenziazione tra gli istituti al livello dell’indicatore IPS sarebbe contraria a tale sistema e arbitraria. Anche la classificazione della ricorrente nel gruppo degli istituti con il profilo di rischio più elevato sarebbe palesemente ingiustificata e arbitraria.

5.

Quinto motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità, per applicazione del fattore di correzione per il rischio

Il Comitato convenuto avrebbe del pari violato la libertà di impresa della ricorrente e il principio di proporzionalità, in quanto avrebbe determinato fattori di correzione per il rischio non conformi al profilo di rischio della ricorrente, che sarebbe mediamente buono rispetto ad altri istituti soggetti all’obbligo dei contributi. Nel caso della ricorrente, il rischio di diventare un caso di risoluzione e, per questo, di dover utilizzare risorse del Fondo di risoluzione unico (SRF) sarebbe molto basso. Prendere in considerazione tale probabilità sarebbe proprio compito e finalità del fattore di correzione per il rischio, che dovrebbe riflettere adeguatamente il rischio individuale.

6.

Sesto motivo: illegittimità degli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63 nonché del relativo allegato I

Infine, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata anche per il motivo che gli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63 e il relativo allegato I violerebbero il [diritto] a una tutela giurisdizionale effettiva e il principio della certezza del diritto. Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la ricorrente potrebbe far valere, in via incidentale, che la base giuridica della decisione impugnata sia contraria al diritto dell’Unione di rango superiore. L’articolo 277 TFUE darebbe espressione al principio generale secondo cui l’illegittimità di una base giuridica incide sulla decisione individuale adottata conformemente a tale base giuridica.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


30.9.2019   

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C 328/61


Ricorso proposto il 17 luglio 2019 — Puma/EUIPO — Gemma Group (Rappresentazione di un animale che salta)

(Causa T-510/19)

(2019/C 328/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gemma Group Srl (Cerasolo Ausa, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un animale che salta — Domanda di registrazione n. 11 573 474

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 aprile 2019 nel procedimento R 2057/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la GEMMA GROUP S.r.l. alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.9.2019   

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C 328/62


Ricorso proposto il 19 luglio 2019 — Homoki/Commissione

(Causa T-517/19)

(2019/C 328/71)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Andrea Homoki (Gyál, Ungheria) (rappresentante: T. Hüttl, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 264 delle versioni consolidate del Trattato dell’Unione europea e del Trattato del funzionamento dell’Unione europea (1) la decisione n. OCM(2019) 7991-04/04/2019 (olaf.c.4[2019] 8720) dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l’«OLAF»), del 4 aprile 2019, adottata nel procedimento OF/2015/0034/B4, e la decisione n. OCM(2019) 11506 (olaf.c.4)[2019] 12610), del 22 maggio 2019, adottata nello stesso procedimento, confermando, in forza del disposto dell’articolo 264 TFUE, secondo comma, le parti delle decisioni impugnate dirette a tutelare l’identità degli informatori e la riservatezza della nota interna dell’OLAF e dei documenti di lavoro procedurali;

condannare la convenuta a farsi carico delle spese della ricorrente ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con la prima decisione impugnata l’OLAF ha negato alla ricorrente l’accesso alla relazione dell’OLAF sugli investimenti in illuminazione pubblica di Elios Innovatív Zrt. (fascicolo dell’OLAF n. OF/2015/0034/B4), mentre con la seconda decisione impugnata ha respinto la domanda di conferma presentata dalla ricorrente.

A sostegno del ricorso di annullamento contro le decisioni impugnate, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla tutela dei diritti fondamentali

La conoscenza del documento richiesto rientra nel diritto alla libertà di espressione e d’informazione riconosciuto alla ricorrente ai sensi dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali. Secondo la ricorrente, nel negare la divulgazione del documento richiesto, la convenuta non ha rispettato il parametro dei diritti fondamentali stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali né ha tenuto conto di tali diritti, ma ha limitato in modo sproporzionato il diritto della ricorrente alla libertà di espressione e d’informazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul superamento della presunzione generale di esclusione del diritto di accesso

La ricorrente sostiene che la presunzione generale di esclusione del diritto di accesso concernente documenti dell’OLAF è illegittima. Secondo la ricorrente, il diritto fondamentale di accesso ai documenti non può essere privato di contenuto cosicché l’organo che applica la legge escluda dalla regola generale di pubblicità tutti i documenti elaborati da una delle istituzioni (nella fattispecie, l’OLAF) senza effettuare un’analisi del contenuto dei dati richiesti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla contestazione dell’obbligo di riservatezza

La ricorrente contesta all’OLAF di aver negato il pieno accesso al documento fondandosi sull’obbligo di riservatezza. La limitazione che consente, in virtù di detto obbligo, di escludere la divulgazione dell’intero fascicolo dell’indagine dell’OLAF, così privando totalmente di contenuto il diritto di accesso dei cittadini dell’Unione ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea, risulta sproporzionata.

4.

Quarto motivo, vertente sul diritto di accesso

La ricorrente sostiene che la circostanza che l’organo che applica la legge consenta l’accesso a taluni documenti solo qualora il richiedente dimostri un motivo imperativo di interesse generale rispetto alla presunzione di esclusione del diritto di accesso non è compatibile con la regola generale di pubblicità. Secondo la ricorrente, l’organo che procede al trattamento dei dati deve dimostrare la sussistenza di un’eccezione che consenta di limitarne la divulgazione.

5.

Quinto motivo, vertente su un difetto di motivazione per quanto riguarda le pressioni esterne e la tutela del processo decisionale

La ricorrente afferma che, per quanto riguarda l’esercizio del diritto di accesso, la convenuta non ha effettuato una valutazione caso per caso e non ha fornito una motivazione nel merito con riguardo a quale dato richiesto in particolare fosse necessario per l’adozione della decisione in corso.

6.

Sesto motivo, vertente su un difetto di motivazione con riguardo alla tutela degli interessi commerciali

La ricorrente sostiene che la convenuta non ha dimostrato il fatto che l’autorizzazione all’accesso avrebbe messo a rischio gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Un ipotetico pregiudizio non dimostrato non può privare di contenuto il diritto fondamentale del richiedente dei dati a conoscere e divulgare dati di interesse generale.

7.

Settimo motivo, vertente sulla giustificazione del trasferimento di dati personali per comprovati motivi di interesse pubblico

La ricorrente afferma che l’argomento della convenuta relativo alla protezione dei dati personali è illegittimo, in quanto, prestando un servizio pubblico e impiegando denaro pubblico, la protezione dei dati personali viene applicata con limitazioni. Inoltre, la ricorrente contesta alla convenuta di non averla informata della circostanza che avrebbe dovuto giustificare la possibilità di venire a conoscenza di dati personali per motivi di interesse generale.

8.

Ottavo motivo, vertente sull’interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti

La ricorrente sostiene che vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento richiesto. Essa pone alla base di detto interesse la circostanza che non ci si può attendere che le autorità ungheresi effettuino un esame nel merito con riguardo ai gravi abusi constatati dall’OLAF. Secondo la ricorrente, l’unico strumento efficace a tale riguardo può essere la divulgazione.


(1)  GU 2010, C 83, pag. 1.


30.9.2019   

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C 328/64


Ricorso presentato il 25 luglio 2019 — Intering e a./Commissione

(causa T-525/19)

(2019/C 328/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Intering SH.P.K. (Obiliq, Kosovo), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Germania), Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge (Šići bb, Tuzla, Bosnia-Erzegovina), ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstruckcije i montažu (Šibenik, Croazia) (rappresentante: R. Spielhofen, avvocato), riunite in consorzio

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del Kosovo, del giugno 2019 (messa a disposizione della ricorrente, tramite documento non datato, il 7 giugno 2019) — Rif.: Ares(2019)3677456-07/06/2019 — relativa all’esclusione della ricorrente dal prosieguo della procedura di gara e all’esclusione dall’elenco ristretto («short-list»), nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto per un programma dal titolo «Sostegno dell’UE per l’aria pulita in Kosovo» diretto alla riduzione delle polveri e degli ossidi di azoto presso la centrale termoelettrica B del Kosovo, unità B1 e B2 — numero di riferimento della pubblicazione: EuropeAid/140043/DH/WKS/XK.

Con memoria del 2 agosto 2019, le conclusioni sono state modificate come segue:

annullare la decisione della convenuta, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del Kosovo, del 29 luglio 2019 (notificata al ricorrente con lettera del 30 luglio 2019) — Rif. Ares(2019)4979920-30/07/2019 e AresD(2019) NA/vk — relativa all’esclusione della ricorrente dal prosieguo della procedura di gara e all’esclusione dall’elenco ristretto («short-list»), nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto per un programma dal titolo «Sostegno dell’UE per l’aria pulita in Kosovo» diretto alla riduzione delle polveri e degli ossidi di azoto presso la centrale termoelettrica B del Kosovo, unità B1 e B2 — numero di riferimento della pubblicazione: EuropeAid/140043/DH/WKS/XK.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento dei candidati, in quanto la convenuta avrebbe omesso di chiarire i propri dubbi in merito ai documenti presentati dalle ricorrenti, sebbene nutrisse manifestamente dubbi al riguardo, e avrebbe escluso le ricorrenti dal prosieguo della procedura di gara senza dare loro la possibilità di chiarire tali dubbi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità, in quanto la convenuta avrebbe omesso di motivare la sua decisione di escludere le ricorrenti dal prosieguo della procedura di gara e, al tempo stesso, non avrebbe concesso alle ricorrenti l’accesso al rapporto di valutazione dettagliato e alle informazioni sui vantaggi e le caratteristiche dei candidati inseriti nell’elenco ristretto, sui quali si fonda la decisione impugnata.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio generale secondo cui durante la procedura di gara la documentazione di gara non deve subire alcuna modifica, dal momento che, secondo la comunicazione della convenuta, la candidatura delle ricorrenti sarebbe stata valutata sulla base di sottocriteri e interpretazioni per i quali non esistevano disposizioni nella documentazione della procedura in questione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1 («L’assistenza finanziaria nell’ambito del presente regolamento è coerente con le politiche dell’Unione»), e dell’articolo 5, paragrafo 2 («La Commissione, d’intesa con gli Stati membri, contribuisce all’attuazione degli impegni dell’Unione a favore dell’aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell’assistenza, anche attraverso la diffusione pubblica delle informazioni sul volume e sulla destinazione dell’assistenza, garantendo che i dati siano paragonabili a livello internazionale e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati»), del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (1) in quanto violerebbe i principi generali del diritto in materia di appalti pubblici.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 3 («La Commissione assicura che le azioni siano attuate conformemente agli obiettivi dello strumento applicabile e in conformità all’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione»), e dell’articolo 1, paragrafo 6 («L’Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda, sulla base, se del caso, del dialogo e della cooperazione con i paesi e le regioni partner») del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione (2), in quanto sarebbe contrario ai principi generali del diritto in materia di appalti pubblici.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del «Leitfaden für die Auftragsvergabe und die Gewährung von Finanzhilfen für Maßnahmen im Außenbereich der Europäischen Union — Ein praktischer Leitfaden» [Linee guida per l’aggiudicazione degli appalti e la concessione di sovvenzioni applicabile alle azioni esterne dell’Unione europea — Guida pratica] (in vigore dal 2 agosto 2018) (PRAG) per quanto riguarda l’ambito di applicazione di tale procedura e le disposizioni del bando (come sopra definite) stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice, in particolare il punto 17 del bando.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3), in quanto la convenuta non avrebbe motivato la sua decisione di escludere le ricorrenti dal prosieguo della procedura di aggiudicazione e, al tempo stesso, non avrebbe concesso alle ricorrenti l’accesso al rapporto di valutazione dettagliato e alle informazioni sui vantaggi e le caratteristiche degli aggiudicatari inseriti nell’elenco ristretto, sui quali si fonda la decisione impugnata.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziare applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4) (regolamento finanziario) in relazione all’insufficiente spiegazione dei motivi del rigetto della domanda di partecipazione delle ricorrenti al procedimento oggetto del bando di gara («Contract Notice»).


(1)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU 2014, L 77, pag. 11).

(2)  Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione (GU L 2014, L 77, pag. 95).

(3)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pagg. da 43 a 48).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziare applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pagg. da 1 a 96). Non più in vigore, abrogato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pagg. da 1 a 222).


30.9.2019   

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C 328/65


Ricorso proposto il 30 luglio 2019 — DK/GSA

(Causa T-537/19)

(2019/C 328/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DK (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Agenzia del GNSS europeo

Conclusioni

Parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Agenzia GSA del 20 maggio 2019 che rifiuta l’accesso completo al documento «summary of 26 June 2017 by Mr [X]»;

condannare l’Agenzia GSA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, parte ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). A tal proposito, parte ricorrente ritiene che la decisione dell’Agenzia del GNSS europeo (GSA) del 20 maggio 2019 che le nega l’accesso completo al documento «summary of 26 June 2017 by Mr [X]» è illegittima nella parte in cui tale rifiuto è basato sull’eccezione di protezione della sicurezza pubblica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, poiché il documento il questione:

non sarebbe legato ad aspetti della sicurezza pubblica, dato che riguarda un caso relativo al personale dell’agenzia, e;

non sarebbe classificato [RESTREINT/RESTRICTED EU].

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001. A tal proposito, parte ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia illegittima nella parte in cui il rifiuto è basato sull’eccezione di protezione dei dati personali delle persone fisiche citate nel documento, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, poiché l’invocazione di tale eccezione sarebbe, nel caso di specie, ingiustificata e sproporzionata.


30.9.2019   

IT

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C 328/66


Ricorso proposto il 30 luglio 2019 — Casino, Guichard-Perranchon/Commissione

(Causa T-538/19)

(2019/C 328/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Casino, Guichard-Perranchon (Saint-Étienne, Francia) (rappresentanti: I. Simic, G. Aubron, O. de Juvigny e T. Reymond, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare inapplicabile al caso di pecie, sulla base dell’articolo 277 TFUE, l’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 e, di conseguenza, annullare la decisione C(2019) 3761 della Commissione europea in data 13 maggio 2019;

annullare, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la decisione C(2019) 3761 della Commissione europea in data 13 maggio 2019;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto sarebbe stata adottata esclusivamente sulla base di documenti sequestrati in occasione di accertamenti previamente condotti sulla base di una decisione essa stessa illegittima.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto fondata sull’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1), una disposizione anch’essa illegittima e quindi inapplicabile nel caso di specie, conformemente all’articolo 277 TFUE. Infatti, detta disposizione violerebbe il diritto fondamentale a un ricorso effettivo, in quanto non consente alle imprese destinatarie di una decisione di accertamento della Commissione di esercitare un ricorso effettivo contro lo svolgimento dell’ispezione.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio, in quanto la decisione impugnata avrebbe una durata di validità limitata e un ambito di applicazione al contempo impreciso e sproporzionato.


30.9.2019   

IT

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C 328/67


Ricorso proposto il 30 luglio 2019 — Les Mousquetaires e ITIM Emterprises/Commissione

(Causa T-539/19)

(2019/C 328/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Les Mousquetaires (Parigi, Francia), ITIM Emterprises (Parigi) (rappresentanti: N. Jalabert-Doury, K. Mebarek e B. Chemama, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

disporre la riunione della presente causa con la causa T-255/17;

accogliere l’eccezione d’illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 nella parte in cui non offre mezzi di ricorso effettivi nei confronti delle condizioni di esecuzione delle decisioni di accertamento, conformemente agli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 13 della [convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] e agli articoli 7 e 47 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea];

annullare la decisione AT.40466 — Tute 1 del 13 maggio 2019 che ordina alla Les Mousquetaires S.A.S., nonché a tutte le sue controllate, di sottoporsi ad accertamento, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;

annullare il diniego delle tutele garantite dal diritto dell’Unione di cui sono state oggetto le ricorrenti;

annullare la decisione adottata dalla Commissione notificata alle ricorrenti il 18 giugno 2019 che le priva, senza giusto motivo, del diritto a un ricorso effettivo per quanto riguarda i dati esaminati nell’ambito di un accertamento continuo;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali, del diritto all’inviolabilità del domicilio e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in ragione dell’assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda le condizioni di esecuzione delle decisioni di accertamento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1) e dei diritti fondamentali per il motivo che la decisione di accertamento sarebbe insufficientemente motivata e avrebbe, di conseguenza, privato le ricorrenti delle garanzie fondamentali che s’impongono in tale contesto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali in quanto la Commissione non avrebbe avuto alcun indizio che giustificava la decisione impugnata.

4.

Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere, sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali i quanto la decisione di accertamento non effettuerebbe, quindi, un esame imparziale e presenterebbe al contrario, tutti gli aspetti di un atto adottato per fini diversi da quelli dichiarati.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 20, paragrafi 3 e 4, e 21 del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali in quanto le ricorrenti sarebbero state private di altre garanzie fondamentali, imposte a pena di nullità.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione ha deciso sull’opportunità, la durata e la portata dell’accertamento e dell’accertamento continuato.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali costituita dalla decisione di diniego di garantire una tutela adeguata a taluni documenti per i quali le ricorrenti avevano richiesto il beneficio di una tutela di diritto dell’Unione.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione de diritti fondamentali a causa della privazione, senza giusto motivo, del diritto a presentare al giudice dell’Unione una domanda di sospensione dell’esame di dati posti sotto sigillo in attesa dell’esito del presente ricorso.


30.9.2019   

IT

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C 328/68


Ricorso proposto il 7 agosto 2019 — Malacalza Investimenti/BCE

(Causa T-552/19)

(2019/C 328/76)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Malacalza Investimenti Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: P. Ghiglione, E. De Giorgi e L. Amicarelli, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via istruttoria, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, lett. c), del Regolamento di Procedura del Tribunale, richiedere la decisione adottata dalla BCE il 2 gennaio 2019 nei confronti di Banca Carige S.p.A., nonché gli altri documenti oggetto della domanda di conferma;

annullare il provvedimento impugnato, così come identificato nell’epigrafe del ricorso; e

condannare la BCE al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento della BCE del 12 giugno 2019 prot. LS/LdG/19/185,trasmesso a mezzo email in pari data dalla BCE ai sensi dell’articolo 8, Decisione BCE/2004/3, avente ad oggetto il rigetto integrale della domanda di conferma proposta da Malacalza Investimenti S.r.l. per ottenere l’accesso alla decisione del 2 gennaio 2019 con cui la BCE ha nominato i commissari straordinari di Banca Carige S.p.A., nonché a una serie di documenti a essa connessi.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità del provvedimento di diniego all’accesso alla decisione della BCE del 2 gennaio 2019, in particolare:

errata applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. c), decisione BCE/2004/3; insussistenza di una presunzione generale di non accessibilità alle decisioni della BCE, in quanto atti aventi efficacia vincolante e non natura meramente endoprocedimentale;

insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 4, comma 1, lett. c), decisione BCE/2004/3; le informazioni relative a Banca Carige S.p.A. sono già state comunicate al pubblico anche nell’ambito dell’ottemperanza agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore;

violazione dei principi di proporzionalità e imparzialità derivante dalla mancata comunicazione di una versione non confidenziale della decisione della BCE del 2 gennaio 2019;

violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, per difetto di motivazione del provvedimento di diniego all’accesso; e

violazione del diritto di difesa e al controllo giurisdizionale della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del diniego all’accesso dei documenti oggetto della domanda di conferma diversi dalla decisione della BCE del 2 gennaio 2019, in particolare:

violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 4(1)(c) e 4(2) primo trattino della decisione BCE/2004/3 per insussistenza dei presupposti applicativi, assenza di motivazione e violazione del diritto di difesa;

erronea applicazione dell’art. 27 Regolamento (UE) n. 1024/2013 (1), artt. 53 e sgg., Direttiva 2013/36/UE (2), nonché dell’art. 32, Regolamento BCE n. 468/2014 (3) e conseguente non opponibilità dell’eccezione di segretezza delle informazioni eventualmente contenuta negli altri documenti diversi dalla decisione BCE del 2 gennaio 2019 a Malacalza Investimenti S.r.l.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditici (GU 2013, L 287, pag. 63).

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Comsiglio, del 27 giugno 2013, sull’accessp all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e deroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013 L 176, pag. 338).

(3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambitodel Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca netrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (GU 2014, L 141, pag. 1).


30.9.2019   

IT

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C 328/70


Ricorso proposto il 9 agosto 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

(Causa T-555/19)

(2019/C 328/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister e V. Marsland, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GRILLOUMI — Domanda di registrazione n. 15 963 291

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 maggio 2019 nel procedimento R 1355/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a sostenere le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.9.2019   

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C 328/71


Ricorso proposto il 9 agosto 2019 — Repubblica di Cipro/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

(Causa T-556/19)

(2019/C 328/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister e V. Marsland, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GRILLOUMI — Domanda di registrazione n. 15 963 291

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 maggio 2019 nel procedimento R 1355/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a sostenere le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.9.2019   

IT

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C 328/72


Ricorso proposto il 9 agosto 2019 — Seven/EUIPO (7Seven)

(Causa T-557/19)

(2019/C 328/79)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Seven SpA (Leinì, Italia) (rappresentante: L. Trevisan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo 7Seven — Marchio dell’Unione europea n. 8 252 223

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 giugno 2019 nel procedimento R 2076/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere la richiesta di restitutio in integrum presentata da Seven SpA e la domanda di registrazione n. 14 602 687 relativa al marchio dell’Unione europea n. 8 252 223.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.9.2019   

IT

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C 328/72


Ricorso proposto il 12 agosto 2019 — Julius Sämann/EUIPO — Maharishi Vedic University (Raffigurazione di un albero)

(Causa T-559/19)

(2019/C 328/80)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Julius Sämann Ltd (Thayngen, Svizzera) (rappresentante: D. Parrish, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maharishi Vedic University Ltd (Mgarr, Malta)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo nei colori bianco, marrone, giallo e sfumature di blu — Domanda di registrazione n. 15 666 639

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 maggio 2019 nel procedimento R 1743/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso della ricorrente;

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso e del procedimento dinanzi all’Ufficio.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.9.2019   

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C 328/73


Ricorso proposto il 13 agosto 2019 — Lípidos Santiga/Commissione

(Causa T-561/19)

(2019/C 328/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lípidos Santiga, SA (Santa Perpètua de Mogoda, Spagna) (rappresentante: P. Muñiz Fernández, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, e i suoi allegati;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, con cui si sostiene che l’approccio complessivo adottato dalla convenuta, in conseguenza del quale l’olio di palma si considera una materia prima a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, non è proporzionato.

2.

Secondo motivo, con cui si sostiene che la ricorrente è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel decidere che l’olio di palma, indipendentemente dalla sua provenienza, è una materia prima a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.

3.

Terzo motivo, con cui si sostiene che i criteri per la classificazione dell’olio di palma come materia prima a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni sono discriminatori.

4.

Quarto motivo, con cui si sostiene che la Commissione non ha effettuato la necessaria valutazione di impatto prima dell’adozione del regolamento impugnato.

5.

Quinto motivo, con cui si sostiene che la Commissione non ha motivato la progettazione della formula utilizzata per decidere che l’olio di palma è una materia prima ad elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.


30.9.2019   

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C 328/74


Ricorso proposto il 16 agosto 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (Forma di un formaggio intrecciato)

(Causa T-570/19)

(2019/C 328/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Muratbey Gida Sanayi Ve Ticaret AȘ (Istanbul, Turchia) (rappresentante: M. Schork, Rechtsanwältin)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale nei colori nero e bianco (Forma di un formaggio intrecciato) — Domanda di registrazione n. 17 909 082

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 nel procedimento R 106/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.9.2019   

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C 328/75


Ricorso proposto il 16 agosto 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (Forma di un formaggio intrecciato)

(Causa T-571/19)

(2019/C 328/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Muratbey Gida Sanayi Ve Ticaret AȘ (Istanbul, Turchia) (rappresentante: M. Schork, Rechtsanwältin)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale nei colori nero e bianco (Forma di un formaggio intrecciato) — Domanda di registrazione n. 17 912 280

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 nel procedimento R 107/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.9.2019   

IT

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C 328/75


Ricorso proposto il 16 agosto 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (Forma di un formaggio intrecciato)

(Causa T-572/19)

(2019/C 328/84)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Muratbey Gida Sanayi Ve Ticaret AȘ (Istanbul, Turchia) (rappresentante: M. Schork, Rechtsanwältin)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale nei colori nero e bianco (Forma di un formaggio intrecciato) — Domanda di registrazione n. 17 912 292

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 nel procedimento R 108/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.9.2019   

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C 328/76


Ricorso proposto il 19 agosto 2019 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Leinfelder)

(Causa T-577/19)

(2019/C 328/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Lüft, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Thomas Schafft (Monaco, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «Leinfelder» –Marchio dell’Unione europea n. 13 975 461

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 maggio 2019 nei procedimenti riuniti R 1930/2018-2 e R 1937/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara la decadenza del marchio dell’Unione europea controverso anche per i prodotti della classe 14 (orologi da polso) e della classe 18 (braccialetti per orologi [cinturini]);

respingere il ricorso del richiedente la cancellazione nell’ambito del procedimento R 1930/2018-2;

condannare l’EUIPO alle spese.

nel caso in cui il controinteressato partecipi al procedimento in qualità di interveniente, condannare quest’ultimo a sopportare le proprie spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/77


Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2019 — Red Bull/EUIPO (Rappresentazione di un parallelogramma in due colori)

(Causa T-305/17) (1)

(2019/C 328/86)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/77


Ordinanza del Tribunale dell'11 luglio 2019 — Microsemi Europe e Microsemi/Commissione

(Causa T-227/18) (1)

(2019/C 328/87)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 190 del 4.6.2018.