ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 122

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
1 aprile 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

CDJ

2019/C 122/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

CDJ

2019/C 122/02

Causa C-645/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 15 ottobre 2018 — NE

2

2019/C 122/03

Causa C-665/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 23 ottobre 2018 — Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

3

2019/C 122/04

Causa C-712/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 13 novembre 2018 — ZR, AR, BS

3

2019/C 122/05

Causa C-713/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 14 novembre 2018 — ZR, BS, AR

4

2019/C 122/06

Causa C-791/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 dicembre 2018 — Stichting Schoonzicht/Staatssecretaris van Financiën

5

2019/C 122/07

Causa C-798/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 dicembre 2018 — Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a./Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

6

2019/C 122/08

Causa C-799/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 dicembre 2018 — Athesia Energy Srl e a./Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

7

2019/C 122/09

Causa C-806/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 20 dicembre 2018 — JZ

8

2019/C 122/10

Causa C-814/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 21 dicembre 2018 — Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

9

2019/C 122/11

Causa C-815/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 dicembre 2018 — Federatie Nederlandse Vakbeweging/Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

10

2019/C 122/12

Causa C-826/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Limburg (Paesi Bassi) il 28 dicembre 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, altra parte: Sebava BV

11

2019/C 122/13

Causa C-7/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Köln (Germania) il 4 gennaio 2019 — QG/Germanwings GmbH

12

2019/C 122/14

Causa C-33/19: Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

12

2019/C 122/15

Causa C-82/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 5 febbraio 2019 – Minister for Justice and Equality / PI

13

 

Tribunale

2019/C 122/16

Causa T-134/17: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — Hércules Club de Fútbol/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a un procedimento di controllo degli aiuti di Stato — Diniego di accesso — Litispendenza — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Obbligo di procedere a un esame concreto ed individuale — Interesse pubblico prevalente]

15

2019/C 122/17

Causa T-201/17: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — Printeos/Commissione [Responsabilità extracontrattuale — Concorrenza — Intese — Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE — Ammende — Sentenza che annulla parzialmente la decisione — Rimborso dell’importo di base dell’ammenda — Interessi moratori — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli  — Nesso causale — Danno — Articolo 266 TFUE — Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012]

15

2019/C 122/18

Causa T-453/17: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — TV/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionario in prova — Periodo di prova — Rapporto sul periodo di prova — Parere del comitato dei rapporti — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Insufficienza professionale — Articolo 34 dello Statuto — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione)

16

2019/C 122/19

Causa T-796/17: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Mouldpro/EUIPO — Wenz Kunststoff (MOULDPRO) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo MOULDPRO — Causa di nullità assoluta — Malafede — Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 — Cause di nullità relative — Articolo 60, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 — Articolo 60, paragrafo 1, lettera c), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001]

17

2019/C 122/20

Causa T-823/17: Sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2019 — Etnia Dreams/EUIPO — Poisson (Etnik) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Etnik  — Marchio dell’Unione europea anteriore — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di identificazione del marchio anteriore nell’atto di opposizione — Principio di buona amministrazione — Diritto a un ricorso effettivo — Parità delle armi — Principio di buona fede — Legittimo affidamento)

18

2019/C 122/21

Causa T-231/18: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO — Lupu (Djili) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Djili  — Marchio nazionale denominativo anteriore GILLY — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

18

2019/C 122/22

Causa T-278/18: Sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2019 — Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DENTALDISK — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

19

2019/C 122/23

Causa T-45/19: Ricorso proposto il 24 gennaio 2019 — Acron e altri/Commissione

20

2019/C 122/24

Causa T-63/19: Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Rot Front/EUIPO — Kondyterska korporatsiia Roshen (РОШЕН)

21

2019/C 122/25

Causa T-66/19: Ricorso proposto il 4 febbraio 2018 — Vlaamse Gemeenschap e Vlaams Gewest/Parlamento e Consiglio

22

2019/C 122/26

Causa T-70/19: Ricorso proposto il 6 febbraio 2019 — Nosio/EUIPO — Passi (LA PASSIATA)

23

2019/C 122/27

Causa T-71/19: Ricorso proposto il 6 febbraio 2019 — BMC/Commissione e Impresa comune Clean Sky 2

24

2019/C 122/28

Causa T-73/19: Ricorso proposto il 7 febbraio 2019 — Bergslagernas Järnvaru/EUIPO — Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Utensili per fendere il legno)

25

2019/C 122/29

Causa T-76/19: Ricorso proposto il 7 febbraio 2019 — Pontinova/EUIPO — Ponti & Partners (pontinova)

26

2019/C 122/30

Causa T-78/19: Ricorso proposto l’8 febbraio 2019 — Lidl Stiftung/EUIPO — Plásticos Hidrosolubles (green cycles)

27

2019/C 122/31

Causa T-80/19: Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

27

2019/C 122/32

Causa T-83/19: Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — AL/Commissione

28

2019/C 122/33

Causa T-85/19: Ricorso proposto il 14 febbraio 2019 — Gwo Chyang Biotech/EUIPO — Norma (KinGirls)

29

2019/C 122/34

Causa T-86/19: Ricorso proposto il 15 febbraio 2019 — Solnova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)

30

2019/C 122/35

Cause riunite T-101/14 e T-610/15: Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — British Aggregates/Commissione

31

2019/C 122/36

Causa T-741/15: Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — British Aggregates e a./Commissione

31

2019/C 122/37

Causa T-131/17: Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — Argus Security Projects/SEAE

32

2019/C 122/38

Causa T-18/18: Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Lillelam/EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)

32


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CDJ

1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 122/01)

Ultima pubblicazione

GU C 112 del 25.3.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 103 del 18.3.2019

GU C 93 dell’11.3.2019

GU C 82 del 4.3.2019

GU C 72 del 25.2.2019

GU C 65 del 18.2.2019

GU C 54 dell’11.2.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CDJ

1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 15 ottobre 2018 — NE

(Causa C-645/18)

(2019/C 122/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: NE

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Interveniente: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1) e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE (2), debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale e relativa all’iscrizione al regime di previdenza sociale o la mancata dichiarazione all’ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2)

Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.


(1)  GU 1997, L 18, pag. 1.

(2)  GU 2014, L 159, pag. 11.


1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 23 ottobre 2018 — Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-665/18)

(2019/C 122/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Pólus Vegas Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possano interpretare gli articoli da 39 a 42 della sentenza pronunciata nella causa C-98/14 nel senso che il fatto che il legislatore di uno Stato membro quintuplichi, senza stabilire un periodo transitorio, un’imposta forfettaria sui giochi e introduca al contempo un’imposta proporzionale sui giochi deve essere qualificato come restrizione alla libera prestazione dei servizi prevista all’articolo 56.

2)

Se si possano interpretare le nozioni di «ostacolare» o «rendere meno attraenti», che figurano nella sentenza pronunciata nella causa C-98/14, tenuto conto delle disposizioni del protocollo n. 1 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali (CEDU) e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che l’aumento dell’imposta nazionale sui giochi che eccede quanto necessario e ragionevole, nel falsare quindi in modo sproporzionato e discriminatorio le condizioni di concorrenza a favore dei casinò, priva dei loro utili gli organizzatori di giochi d’azzardo in sale da gioco, violando il protocollo addizionale di cui trattasi e l’articolo 17 della Carta.

3)

Se si possa interpretare la sentenza pronunciata nella causa C-98/14 nel senso che il fatto che la gestione di slot machine cessi di essere redditizia e che possa essere esercitata solo con perdite a seguito dell’aumento ingiustificato e discriminatorio dell’imposta sui giochi consente di constatare che si determina l’effetto di «ostacolare» o «rendere meno attraente».

4)

Se, nell’ambito dell’applicazione della sentenza pronunciata nella causa C-98/14, si possa interpretare la nozione di libera prestazione dei servizi in modo tale che, nel caso delle sale da gioco e dei casinò gestiti nello Stato membro, occorre sostanzialmente presupporre l’esistenza di un elemento di collegamento al diritto dell’Unione, ossia che anche i cittadini dell’Unione provenienti da altri Stati membri possano avvalersi delle opportunità di gioco di cui trattasi.


1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 13 novembre 2018 — ZR, AR, BS

(Causa C-712/18)

(2019/C 122/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: ZR, AR e BS

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Interveniente: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1) e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE (2), debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale e relativa all’iscrizione al regime di previdenza sociale o la mancata dichiarazione all’ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2)

Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.


(1)  GU 1997, L 18, pag. 1.

(2)  GU 2014, L 159, pag. 11.


1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 14 novembre 2018 — ZR, BS, AR

(Causa C-713/18)

(2019/C 122/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: ZR, BS e AR

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Interveniente: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1) e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE (2), debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale e relativa all’iscrizione al regime di previdenza sociale o la mancata dichiarazione all’ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2)

Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.


(1)  GU 1997, L 18, pag. 1.

(2)  GU 2014, L 159, pag. 11.


1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 dicembre 2018 — Stichting Schoonzicht/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-791/18)

(2019/C 122/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Stichting Schoonzicht

Altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli da 184 a 187 della direttiva IVA del 2006 (1) ostino ad un regime nazionale di rettifica per beni d’investimento che prevede una rettifica ripartita su una serie di anni, in cui nell’anno della prima utilizzazione — che coincide con il primo anno di rettifica –l’importo globale della detrazione inizialmente operata per il bene d’investimento in parola viene aggiustato (rettificato) in una sola volta se alla prima utilizzazione detta detrazione inizialmente operata risulta diversa dalla detrazione a cui il soggetto passivo ha diritto sulla base dell’effettivo utilizzo del bene d’investimento.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 189, lettere b) o c), della direttiva IVA del 2016 debba essere interpretato nel senso che l’aggiustamento in una sola volta della detrazione inizialmente operata nel primo anno del periodo di rettifica, di cui alla prima questione, configuri una misura che il Regno dei Paesi Bassi può adottare ai fini dell’applicazione dell’articolo 187 della direttiva IVA del 2006.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


1.4.2019   

IT

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C 122/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 dicembre 2018 — Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a./Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

(Causa C-798/18)

(2019/C 122/07)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie), Società Agricola N.B. Solar s.r.l., 3G s.r.l., AET s.r.l. Apparati Elettromeccanici e Telecomunicazioni, Società Agricola La Fontana s.s., Società Agricola Le Macchie di Sparapani Gabriele e C. s.s., Agricoltura Innovativa s.r.l. — Società Agricola, Società Agricola Agrilite s.r.l., Agrisolar Società Agricola s.r.l., Agrisun s.r.l., Società Agricola Agroenergia s.r.l., Alpi — Società Agricola s.s., Ambrasol 2 s.r.l., Ambrasol 3 s.r.l., Ambrasol 4 s.r.l., Ape Immobiliare s.r.l., Arizzi Fonderie S. Giorgio s.p.a., Artech s.r.l., ASP Solar Italia Alpha s.r.l. Società Agricola, Associazione Centro Servizi Pastorali Mons. Biglia, Aurora Group s.p.a., AVG s.r.l. Società Agricola, Tosi Sante, Cinesi Palmino, B&B Energia s.r.l., Bauexpert s.p.a., Belvedere Società Agricola a r.l., Biancolino Società Agricola a r.l., BMN Green Energy s.r.l., Brandoni Solare s.p.a., Brenta CRE s.r.l., Calipso s.r.l., Cappello s.r.l., Casale s.a.s. di CGS Energia s.p.a. & C. Società Agricola, Cavicchi Solar s.r.l., C.B. s.r.l., Ce.Ma.Co. s.r.l., Cedro s.r.l., Centro Risorse s.r.l., CGA s.r.l., Chiarano Green Power s.r.l., Chierese Pak s.r.l., C.L. Solar s.r.l., Colombo Bolla s.r.l., Comino Energia s.r.l., Corà Domenico & Figli s.p.a., Corfin Energy s.r.l., Corna s.r.l., Coronet s.p.a., Società Agricola Coste della Chiesa s.r.l., Ecoenergy 04 s.r.l., Elektrosolar s.r.l., Elettronica Cimone s.r.l., Energia Capoterra Società Agricola s.r.l., Energia e Impresa s.r.l., Società Agricola Energo di Buratti Enrico & C. s.s., Energy Gestion s.r.l., Energy Italia 3 s.r.l., Energy Italia 4 s.r.l., Energylife s.r.l., Energy Resources Pesaro 2 s.r.l., Enervis s.r.l., EQ Energia s.r.l., Esco Roma s.r.l., E-Solar s.r.l., E. Sole s.r.l., Euroline 2 s.r.l., Eurosun Tarquinia s.r.l., Fratelli Dalle Crode s.p.a., Fratelli Raviola s.r.l., Falmec s.p.a., Fiere di Parma s.p.a., Flash Energy s.r.l., Fotoeos s.r.l., Fotosfera s.r.l., Fotosintesi 1 s.r.l., Fotosintesi 2 s.r.l., Fotosintesi 6 s.r.l., Fotovoltaica s.r.l., Fresia Energie s.r.l., Giuseppe Ciccaglione, Generali PIO s.p.a., Gi.Gi.Emme di Caramello Marta e C. s.a.s., Gifa s.r.l., G.P.B. Energia s.r.l., Green Energy Ambiente e Tecnologie s.r.l., Green Land di Giuseppe Ciccaglione s.s. agricola, Green Power 2010 s.r.l., Happy Island Società Agricola s.r.l., I.C.S. Industria Costruzioni Stampi s.p.a., Iesse Commerciale s.r.l., ISA s.r.l. Società Agricola, Isolpack s.p.a., Italcoat s.r.l., La Base s.r.l., La T.I.S. Service s.p.a., Società Agricola Lombardia Group s.r.l., Mafin Green Power s.r.l., Marina Costruzioni s.r.l., Mercato Solare s.p.a., Metalco Group s.r.l., Società Agricola Mostrazzi Solar s.r.l., Mozzone Building System s.r.l., Mozzone Fratelli s.r.l., MSM Solar s.r.l., New E-Co s.r.l., Nordpan s.p.a., Nuvoleto s.r.l. Società Agricola, Omera s.r.l., Palar s.r.l., Paolin Energia s.r.l., Pbsol 1 s.r.l., Pizzarotti Energia s.r.l., Plasti-Max s.p.a., PMM Energy s.r.l., Società Agricola Poggio Tortollo di Alessandra Pennuto, Profilumbra s.p.a., Quabas s.p.a., Reco 2 s.r.l., Reti s.r.l., Revi s.r.l., Righi Group s.r.l., Società Agricola Righi s.r.l., Righi s.r.l., Rovigo Solare A s.r.l., Rovigo Solare B s.r.l., Rubner Haus s.p.a., Rubner Holzbau s.p.a., Rubner Tueren s.p.a., Ruscalla Energia s.r.l., Sabenergia s.r.l., San Felice Agrar s.r.l. Società Agricola, Sangiorgio Fotovoltaica Società Agricola a r.l., Società Agricola Sargenti Agroenergie s.s. di Sargenti Carlo & C., SD Agrar s.r.l. Società Agricola, Senergia s.r.l., Sequenza s.p.a., Sider Sipe s.p.a., Sinergya s.r.l., S.I.Pro. — Agenzia provinciale per lo sviluppo s.p.a., Siriac s.r.l., Società Agricola Cascina Gallotto s.s., Società Agricola Solar Farm s.r.l., Premi Giuseppe — Adelfranca — Piergiorgio s.s. Società Agricola, Sociovit Società Agricola s.s., Solivrea s.r.l., Studio Agri Power s.r.l., Studio Energia s.r.l., Taricco Fratelli s.s., Tecno Pool s.p.a., Toscasolar s.r.l., Trea s.r.l., Trifase s.r.l., Uniernergy s.r.l., V.S. 1 s.r.l., Vercelli s.p.a., Vetraria Bergamasca — Tecnovetro s.r.l., Vinlisca s.r.l., VRV s.p.a., The Wierer Holding s.p.a.

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta;

in particolare se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE (1) e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia.


(1)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).


1.4.2019   

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C 122/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 dicembre 2018 — Athesia Energy Srl e a./Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

(Causa C-799/18)

(2019/C 122/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Athesia Energy Srl, Pv Project Cologna S.r.l., Belriccetto S.r.l., Itt Energy S.r.l., Pietra dei Fiori S.r.l., Energia Solare S.r.l., Green Hunter S.p.A, Actasol 5 S.r.l., Actasol 6 S.r.l., Cinque S.r.l., Spf Energy Uno S.r.l., Spr Energy Due S.r.l., Spf Energy Tre S.r.l., Bulicata S.r.l., Energy Line S.r.l., Marche Solare 1 S.r.l.

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta;

in particolare se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE (1) e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia.


(1)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).


1.4.2019   

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C 122/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 20 dicembre 2018 — JZ

(Causa C-806/18)

(2019/C 122/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Imputato nel procedimento principale

JZ

Questione pregiudiziale

Se una figura di reato nazionale, in forza della quale è punibile il soggiorno di un cittadino di un paese terzo nel territorio dei Paesi Bassi dopo che gli è stato imposto un divieto d’ingresso in applicazione dell’articolo 66a, paragrafo 7, Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri), mentre in forza del diritto nazionale è anche accertato che detto straniero non gode di un soggiorno regolare nei Paesi Bassi ed è inoltre accertato che le fasi della procedura di rimpatrio stabilite nella direttiva sul rimpatrio sono state completate ma che il rimpatrio effettivo non ha avuto luogo, sia compatibile con il diritto dell’Unione, segnatamente con il giudizio della Corte di giustizia nella sentenza del 26 luglio 2017 nella causa Ouhrami/Paesi Bassi (C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590, punto 49) ai sensi del quale il divieto d’ingresso di cui all’articolo 11 della direttiva sul rimpatrio (1)«produce i suoi effetti» solo a partire dal momento del rimpatrio effettivo dell’interessato nel suo paese d’origine o in un altro paese terzo.


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).


1.4.2019   

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C 122/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 21 dicembre 2018 — Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-814/18)

(2019/C 122/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Ursa Major Services BV

Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 (1) si applichi al rapporto tra il concedente la sovvenzione, nella fattispecie il Ministro, e il beneficiario (il destinatario della sovvenzione)

2)

In caso di soluzione della prima questione nel senso che l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 si applica al rapporto tra il concedente la sovvenzione e il beneficiario, se le spese pagate da un terzo (mediante compensazione o meno) possano essere considerate come spese effettivamente pagate dal beneficiario ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006

3)

Nel caso in cui la risposta alla seconda questione sia nel senso che le spese pagate da un terzo (mediante compensazione o meno) non possono essere considerate spese effettivamente pagate dal beneficiario ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006:

a)

se una prassi di attuazione in base alla quale il concedente la sovvenzione ha costantemente considerato i contributi di terzi come spese effettivamente pagate dal beneficiario ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 comporti che non ci si poteva attendere che il beneficiario si rendesse conto di tale interpretazione errata data dal concedente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006, cosicché il beneficiario può rivendicare la sovvenzione nella misura a lui erogata, e

b)

i contributi di terzi debbano quindi essere ascritti alle spese effettivamente pagate dal beneficiario di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 (nel qual caso la sovvenzione è fissata a un importo più elevato); oppure

c)

si debba rinunciare al recupero della sovvenzione erroneamente concessa alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento e/o del principio della certezza del diritto.

d)

Se in proposito abbia rilevanza anche il fatto che, come nel caso di specie, il concedente abbia versato un anticipo sulla sovvenzione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU 2006, L 223, pag. 1).


1.4.2019   

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C 122/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 dicembre 2018 — Federatie Nederlandse Vakbeweging/Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

(Causa C-815/18)

(2019/C 122/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Resistenti: Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 96/71/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi [GU 1997, L 18, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sul distacco»] debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche a un lavoratore impiegato come conducente nel trasporto internazionale su strada, il cui lavoro venga pertanto prestato in più di uno Stato membro.

2)

a.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, ai sensi di quale criterio o di quali presupposti si debba stabilire se un lavoratore impiegato come conducente nel trasporto internazionale su strada venga distaccato «nel territorio di uno Stato membro», ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva sul distacco, e se detto lavoratore «per un periodo limitato, svolg[a] il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva sul distacco.

b.

Se ai fini della risposta alla questione 2)a. sia significativa la circostanza che l’impresa che distacca il lavoratore di cui alla questione 2)a. sia collegata — ad esempio nell’ambito di un gruppo di società — all’impresa presso la quale il lavoratore viene distaccato.

c.

Qualora l’attività del lavoratore di cui alla questione 2)a. consista parzialmente in trasporti di cabotaggio — ossia: trasporti svolti unicamente nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore in parola è abitualmente occupato — se si debba considerare che detto lavoratore, in ogni caso per quella parte delle sue attività, lavori temporaneamente nel territorio del primo Stato membro. In caso affermativo, se a questo riguardo debba valere una soglia minima, ad esempio sotto forma di un periodo minimo al mese in cui ha luogo il cabotaggio di cui trattasi.

3)

a.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, come debba essere interpretata la nozione di «contratti collettivi (…) dichiarati di applicazione generale», a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 8, primo comma della direttiva sul distacco. Se si configuri una nozione autonoma di diritto dell’Unione e se sia dunque sufficiente che siano sostanzialmente soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, paragrafo 8, primo comma, della direttiva sul distacco, o se dette disposizioni esigano anche che il contratto collettivo sia dichiarato di applicazione generale in forza del diritto nazionale.

b.

Qualora un contratto collettivo di lavoro non possa essere considerato un contratto collettivo dichiarato di applicazione generale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 8, primo comma, della direttiva sul distacco, se l’articolo 56 TFUE osti a che un’impresa stabilita in uno Stato membro, che distacca un lavoratore nel territorio di un altro Stato membro, venga obbligata per effetto di clausole contrattuali a osservare le disposizioni di siffatto contratto collettivo vigente in quest’ultimo Stato membro.


(1)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).


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C 122/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Limburg (Paesi Bassi) il 28 dicembre 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, altra parte: Sebava BV

(Causa C-826/18)

(2019/C 122/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Limburg

Parti

Ricorrenti: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Resistente: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Altra parte: Sebava BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus 1, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto di accesso alla giustizia per il pubblico (public) (chiunque) sia totalmente escluso qualora non si tratti del pubblico interessato (public concerned) (gli interessati).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che da esso discende che il pubblico (public) (chiunque) debba avere accesso alla giustizia in caso di asserita violazione dei requisiti procedurali e dei diritti di partecipazione vigenti per tale pubblico, ai sensi dell’articolo 6 della convenzione stessa.

Se al riguardo sia rilevante che il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati) su questo punto gode di accesso alla giustizia ed inoltre può far valere dinanzi al giudice anche censure di merito.

3)

Se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’accesso alla giustizia per il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati) sia subordinato all’esercizio dei diritti di partecipazione, di cui all’articolo 6 della convenzione stessa.

4)

In caso di risposta negativa alla terza questione:

Se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione di diritto nazionale, che esclude l’accesso alla giustizia contro una decisione per il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati) per un soggetto al quale possa essere ragionevolmente addebitato di non aver fatto valere le proprie punti posizioni riguardo al (o a parti del) progetto di decisione.

5)

In caso di risposta negativa alla quarta questione:

Se spetti interamente al giudice nazionale pronunciarsi, sulla base delle circostanze del caso, su quanto si debba intendere per «al quale può essere ragionevolmente addebitato» o se il giudice sia tenuto ad osservare al riguardo talune garanzie poste dal diritto dell’Unione.

6)

In che misura la risposta alle questioni 3, 4 e 5 cambi se si tratta del pubblico (public) (chiunque), nei limiti in cui detto pubblico non coincida con il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati).


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C 122/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Köln (Germania) il 4 gennaio 2019 — QG/Germanwings GmbH

(Causa C-7/19)

(2019/C 122/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Ricorrente: QG

Convenuta: Germanwings GmbH

Questione pregiudiziale

Se uno sciopero dei dipendenti di un vettore aereo operativo, annunciato da un sindacato e conforme al diritto nazionale, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


1.4.2019   

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C 122/12


Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-33/19)

(2019/C 122/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Cv. Georgieva-Kecsmar e J. Hottiaux)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/49/UE (1)

non avendo garantito l’indipendenza dell’unità specializzata per le investigazioni del gestore dell’infrastruttura, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE;

non avendo garantito all’unità specializzata per le investigazioni sufficienti risorse per svolgere le sue funzioni in modo indipendente, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/Unione europea;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/49/Unione europea, gli Stati membri provvedono affinché le investigazioni sugli incidenti e gli inconvenienti di cui all’articolo 19 siano svolte da un organismo permanente, che comprende almeno un investigatore in grado di assolvere la funzione di investigatore incaricato in caso di incidente o di inconveniente. Per quanto attiene all’organizzazione, alla struttura giuridica e alle prassi decisionali tale organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell’infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione delle capacità e organismo notificato, nonché da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all’organismo investigativo. È altresì indipendente funzionalmente dall’autorità preposta alla sicurezza e da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie.

2.

Nel suo ricorso la Commissione sostiene che l’unità specializzata per le investigazioni sugli inconvenienti e gli incidenti istituita nell’ambito del Ministero dei Trasporti non è indipendente dal gestore delle infrastrutture, la società nazionale «Infrastruttura ferroviaria». Più precisamente, tale unità è caratterizzata da una mancanza di indipendenza organizzativa e da una mancanza di autonomia riguardo all’adozione di decisioni. In tal senso la Repubblica di Bulgaria non si è conformata ai requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE.

3

Nel ricorso la Commissione indica altresì che la normativa della Repubblica di Bulgaria non garantisce l’accesso a risorse sufficienti affinché l’unità specializzata possa svolgere le proprie funzioni in modo indipendente, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/UE


(1)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU 200, L 164, pag. 44).


1.4.2019   

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C 122/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 5 febbraio 2019 – Minister for Justice and Equality / PI

(Causa C-82/19)

(2019/C 122/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Minister for Justice and Equality

Resistente: PI

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’indipendenza di un pubblico ministero dal potere esecutivo debba essere stabilita in base alla sua posizione nell’ordinamento giuridico nazionale pertinente. In caso di risposta negativa, quali siano i criteri per determinare la sua indipendenza dal potere esecutivo.

2)

Se un pubblico ministero che, ai sensi del diritto nazionale, è soggetto, direttamente o indirettamente, all’eventuale direzione o alle istruzioni del Ministero della Giustizia sia sufficientemente indipendente dal potere esecutivo da poter essere considerato un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (1).

3)

In caso di risposta affermativa, se il pubblico ministero debba essere anche funzionalmente indipendente dal potere esecutivo e quali siano i criteri per determinare tale indipendenza funzionale.

4)

In caso di indipendenza dal potere esecutivo, se un pubblico ministero che si limita all’avvio e allo svolgimento di indagini e alla garanzia della loro obiettività e legittimità, alla formulazione delle accuse, all’esecuzione di decisioni giudiziarie e al perseguimento di reati penali, e non emette mandati d’arresto nazionali né può svolgere funzioni giudiziarie, sia un’«autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro.

5)

Se il pubblico ministero di Zwickau sia un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro del 13 giugno 2002.


(1)  Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).


Tribunale

1.4.2019   

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C 122/15


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — Hércules Club de Fútbol/Commissione

(Causa T-134/17) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un procedimento di controllo degli aiuti di Stato - Diniego di accesso - Litispendenza - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Obbligo di procedere a un esame concreto ed individuale - Interesse pubblico prevalente)

(2019/C 122/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Spagna) (rappresentanti: S. Rating e Y. Martínez Mata, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, G. Luengo e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 736 final della Commissione, del 2 febbraio 2017, che nega alla Hércules Club de Fútbol l’accesso a documenti relativi al procedimento di controllo degli aiuti di Stato SA.363872.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hércules Club de Fútbol, SAD è condannata alla spese, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


1.4.2019   

IT

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C 122/15


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — Printeos/Commissione

(Causa T-201/17) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Concorrenza - Intese - Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE - Ammende - Sentenza che annulla parzialmente la decisione - Rimborso dell’importo di base dell’ammenda - Interessi moratori - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Nesso causale - Danno - Articolo 266 TFUE - Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012)

(2019/C 122/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Printeos SA (Alcalá de Henares, Spagna) (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal rifiuto della Commissione di versare alla ricorrente interessi moratori sull’importo di base di un’ammenda rimborsata in seguito all’annullamento della sua decisione C(2014) 92 95 final, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di conformità all’articolo 101 [TFUE] e all’articolo 53 dell’accordo EEE (AT.39780 — Buste), mediante la sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T-95/15, EU:T:2016:722), e, in subordine, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 26 gennaio 2017 recante diniego di detto rimborso.

Dispositivo

1)

L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, è tenuta a risarcire il danno subito dalla Printeos, SA, per il mancato versamento a tale società di una somma pari a EUR 184 592,95 che le era dovuta a titolo d’interessi moratori, maturati durante il periodo compreso tra il 9 marzo 2015 e il 1o febbraio 2017, in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in esecuzione della sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T-95/15).

2)

Il risarcimento di cui al precedente punto 1 sarà maggiorato di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Ćommissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


1.4.2019   

IT

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C 122/16


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — TV/Consiglio

(Causa T-453/17) (1)

(Funzione pubblica - Funzionario in prova - Periodo di prova - Rapporto sul periodo di prova - Parere del comitato dei rapporti - Licenziamento alla fine del periodo di prova - Insufficienza professionale - Articolo 34 dello Statuto - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione)

(2019/C 122/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TV (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Consiglio, del 19 agosto 2016, di licenziare il ricorrente alla fine del suo periodo di prova, nonché della decisione del Consiglio, dell’11 aprile 2017, recante rigetto del reclamo del ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno morale asseritamente subito dal ricorrente a seguito di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

TV è condannato alle spese.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


1.4.2019   

IT

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C 122/17


Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Mouldpro/EUIPO — Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

(Causa T-796/17) (1)

(Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo MOULDPRO - Causa di nullità assoluta - Malafede - Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Cause di nullità relative - Articolo 60, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 - Articolo 60, paragrafo 1, lettera c), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001)

(2019/C 122/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mouldpro ApS (Ballerup, Danimarca) (rappresentante: W. Rebernik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wenz Kunststoff GmbH & Co. KG (Lüdenscheid, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 ottobre 2017 (procedimento R 2153/2015-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Mouldpro e la Wenz Kunststoff.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mouldpro ApS è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.


1.4.2019   

IT

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C 122/18


Sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2019 — Etnia Dreams/EUIPO — Poisson (Etnik)

(Causa T-823/17) (1)

(Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Etnik - Marchio dell’Unione europea anteriore - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di identificazione del marchio anteriore nell’atto di opposizione - Principio di buona amministrazione - Diritto a un ricorso effettivo - Parità delle armi - Principio di buona fede - Legittimo affidamento)

(2019/C 122/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Etnia Dreams, SL (Valencia, Spagna) (rappresentante: P. Gago Comes, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Serge Poisson (Limal, Belgio)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 ottobre 2017 (procedimento R 880/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Etnia Dreams e il sig. Poisson.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Etnia Dreams SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 72 del 26.2.2018.


1.4.2019   

IT

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C 122/18


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO — Lupu (Djili)

(Causa T-231/18) (1)

(Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Djili - Marchio nazionale denominativo anteriore GILLY - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001)

(2019/C 122/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgaria) (rappresentante: C.-R. Romițan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente D. Gája e D. Walicka, in seguito D. Gája e H. O’Neill, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Victor Lupu (Bucarest, Romania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 gennaio 2018 (procedimento R 1902/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Lupu e la Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam è condannata alle spese.


(1)  GU C 200 dell’11.6.2018.


1.4.2019   

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C 122/19


Sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2019 — Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK)

(Causa T-278/18) (1)

(Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DENTALDISK - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001)

(2019/C 122/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nemius Group GmbH (Obertshausen, Germania) (rappresentante: C. Bildhäuser, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Sesma Merino e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 gennaio 2018 (procedimento R 741/2017-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo DENTALDISK come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nemius Group GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 22 del 25.6.2018.


1.4.2019   

IT

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C 122/20


Ricorso proposto il 24 gennaio 2019 — Acron e altri/Commissione

(Causa T-45/19)

(2019/C 122/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Acron OAO (Veliky Novgorod, Russia), Dorogobuzh OAO (Dorogobuzh, Russia), Acron Switzerland AG (Baar, Svizzera) (rappresentanti: T. De Meese, J. Stuyck e A. Nys, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018; (1) e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi internazionali, il che costituisce una violazione del Trattato e non ha fornito una motivazione sufficiente alla constatazione che la Federazione russa non rispettava i suoi obblighi derivanti dall’appartenenza all’Organizzazione mondiale del commercio.

Le ricorrenti sostengono che la convenuta non avrebbe considerato l’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio come rilevante per il cambiamento nel calcolo del margine di dumping delle ricorrenti. La convenuta sarebbe obbligata a tenere conto degli impegni assunti dalla Federazione russa riguardo al prezzo del gas nell’ambito dell’inchiesta sul riesame intermedio dei dazi applicabili all’importazione di nitrato di ammonio. Poiché la convenuta avrebbe affermato che la Federazione russa non aveva rispettato il proprio protocollo di adesione, essa avrebbe agito in violazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e dell’articolo II dell’Accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio. Omettendo di farlo, essa sarebbe venuta meno ai suoi obblighi internazionali, il che costituisce una violazione del Trattato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è incorsa in un errore manifesto di valutazione e non ha fornito una motivazione sufficiente, determinando la violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, nel constatare che il cambiamento di circostanze invocato da queste ultime non avesse carattere duraturo.

Le ricorrenti sostengono che, nell’ambito del secondo motivo, sussisterebbero due motivi distinti di annullamento della decisione impugnata. Entrambi i motivi riguardano la conclusione errata secondo cui il cambiamento di circostanze non aveva carattere duraturo.

In ogni caso, la convenuta avrebbe violato il suo obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFEU nel non aver motivato la decisione impugnata in forma chiara e non equivoca.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, (2) nonché i diritti della difesa delle ricorrenti e ha determinato una mancanza di certezza del diritto nel non aver fornito il suo calcolo del dumping.

La convenuta non avrebbe comunicato il calcolo finale del margine di dumping alle ricorrenti, sebbene tale calcolo servisse come base per le conclusioni relative alla continuazione e all’esistenza del dumping, al carattere duraturo del cambiamento di circostanze, nonché alla chiusura del riesame intermedio parziale. Se la convenuta avesse comunicato il calcolo, essa avrebbe consentito alle ricorrenti di difendere più efficacemente i propri diritti in relazione al calcolo del dumping e alle conclusioni relative al dumping nel loro complesso, ivi compreso l’argomento relativo al metodo di calcolo usato nell’inchiesta iniziale, il che avrebbe potuto avere un impatto considerevole sulla loro situazione giuridica.

Le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe violato l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, i loro diritti della difesa e il principio di certezza del diritto nel non aver fornito alle stesse una sintesi significativa delle prove raccolte durante l’inchiesta o delle considerazioni in base alle quali la convenuta proponeva di modificare il margine antidumping delle ricorrenti. Le ricorrenti sostengono che, rifiutando di fornire loro il suo calcolo del margine di dumping, la convenuta avrebbe violato i loro diritti della difesa e leso il principio di certezza del diritto.


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018, che conclude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 285, 13.11.2018, pag. 97).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, 30.6.2016, pag. 21).


1.4.2019   

IT

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C 122/21


Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Rot Front/EUIPO — Kondyterska korporatsiia «Roshen» (РОШЕН)

(Causa T-63/19)

(2019/C 122/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rot Front OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: M. Geitz e J. Stock, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev, Ucraina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo РОШЕН — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 11 233 784

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2018 nel procedimento R 1872/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, dell’articolo 47, paragrafo 5 e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.4.2019   

IT

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C 122/22


Ricorso proposto il 4 febbraio 2018 — Vlaamse Gemeenschap e Vlaams Gewest/Parlamento e Consiglio

(Causa T-66/19)

(2019/C 122/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Vlaamse Gemeenschap e Vlaams Gewest (rappresentanti: T. Eyskens, N. Bonbled e P. Geysens, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare il regolamento (UE) 2018/1724;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE.

Gli obblighi linguistici imposti dal regolamento (UE) 2018/1724 (1) sono contrari alla normativa nazionale in materia di uso delle lingue nelle questioni amministrativa, quale prevista dalla Costituzione in Belgio. Detta normativa linguistica nazionale rientra nella struttura di base politica e costituzionale dello Stato belga e fa parte della sua identità nazionale. Il regolamento (UE) 2018/1724 è pertanto contrario all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, ai sensi del quale l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri.

2.

Secondo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE e del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Gli obblighi linguistici imposti dal regolamento (UE) 2018/1724 non sono conformi al principio di attribuzione delle competenze (1) e neppure al principio di proporzionalità (2).

(1)

Nessuna disposizione del trattato conferisce all’Unione il potere di disciplinare l’uso delle lingue nell’ambito delle amministrazioni degli Stati membri e da parte di queste ultime.

(2)

L’obbligo di mettere a disposizione del pubblico una traduzione in «una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri» [articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724] non è conforme al principio di proporzionalità e non contiene alcuna motivazione a questo riguardo. I requisiti linguistici imposti dal regolamento (UE) 2018/1724 non sono proporzionati all’obiettivo perseguito.

3.

Terzo motivo vertente sulla violazione degli articoli 3, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio generale di non discriminazione in base alla lingua e del principio di parità tra gli Stati membri.

Il regolamento (UE) 2018/1724 viola l’articolo 3, paragrafo 3, TUE e l’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, il principio generale di non discriminazione in base alla lingua e il principio di parità tra gli Stati membri, in quanto dissuade i cittadini che intendono stabilirsi in uno Stato membro che non è il loro dall’imparare la lingua ufficiale, o una delle lingue ufficiali, di detto Stato, ed inoltre in quanto impone la generalizzazione dell’uso di un’unica lingua veicolare, che in tal modo diventa di fatto la lingua europea delle amministrazioni e degli enti pubblici.

4.

Quarto motivo vertente sulla violazione dei principi generali della certezza del diritto e della chiarezza normativa, nonché del punto I.2 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea.

Gli obblighi linguistici imposti agli Stati membri dal regolamento (UE) 2018/1724 sono manifestamente in contrasto con i principi di chiarezza, precisione, prevedibilità e coerenza. Gli obblighi di traduzione imposti dal regolamento (UE) 2018/1724 non sono né chiari, né precisi, né prevedibili e neppure coerenti quanto alla lingua in cui si deve tradurre.

5.

Quinto motivo vertente sulla violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

L’attuazione degli obblighi di traduzione imposti dal regolamento (UE) 2018/1724 comporta che si stabilisca in modo certo ed esplicito la lingua nella quale si deve tradurre. La disciplina istituzionale del regolamento (UE) 2018/1724 è tuttavia estremamente oscura a questo riguardo. Il regolamento (UE) 2018/1724 non è pertanto conforme al delicato equilibrio istituzionale previsto dall’articolo 291 TFUE e dal regolamento (UE) n. 182/2011 (2) (il «regolamento sulla comitatologia»), atteso che tale disciplina consente di fatto alla Commissione europea di eludere la procedura di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 e di adottare una normativa secondo modalità informali.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13)


1.4.2019   

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C 122/23


Ricorso proposto il 6 febbraio 2019 — Nosio/EUIPO — Passi (LA PASSIATA)

(Causa T-70/19)

(2019/C 122/26)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nosio Spa (Mezzocorona, Italia) (rappresentanti: J. Graffer and A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Passi AG (Rothrist, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «LA PASSIATA» — Domanda di registrazione n. 14 593 131

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2018 nel procedimento R 928/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la controparte alle spese del procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.4.2019   

IT

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C 122/24


Ricorso proposto il 6 febbraio 2019 — BMC/Commissione e Impresa comune Clean Sky 2

(Causa T-71/19)

(2019/C 122/27)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: BMC Srl (Medicina, Italia) (rappresentanti: S. Dindo e L. Picotti, avvocati)

Convenute: Commissione europea e Impresa comune Clean Sky 2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione dell’Unità Clean Sky 2 del 6 dicembre 2018, confermativa della decisione del 10 ottobre 2018, con cui Clean Sky 2 ha ritenuto non finanziabile la proposta n. 831874, inerente il bando H2020-CS2-CFP08-2018-01. Relativo ad un sistema di aspirazione per il motore e sistemi di protezione antighiaccio per pale rotanti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha presentato la sua proposta di partecipazione al bando H2020-CS2- Fp08-2018-01 (Clean Sky 2 Call for proposals 08) gestito da Clean Sky 2 (Programma Clean Sky 2), avente ad oggetto lo sviluppo di un sistema di aspirazione per il motore e sistemi di protezione antighiaccio per pale rotanti (integrating a removable anti-ice system).

La ricorrente afferma essere l’unica azienda al mondo, in questo momento, ad aver risolto un problema di sicurezza di volo per gli elicotteri in condizioni di ghiaccio.

Vienne precisato a questo riguardo che, anche se il bando riguardava proprio la richiesta di avanzare proposte per sviluppare il sistema anti ghiaccio, Clean Sky 2 (e cioè l’Unità designata per gestire il bando) ha ritenuto che la proposta della ricorrente non raggiungesse la soglia limite prevista dal bando.

Tale decisione sarebbe viziata per violazione delle regole procedurali, per i seguenti motivi:

1.

La violazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n.1290/2013 rubricato «Criteri di selezione e di aggiudicazione» (anche laddove è stato attribuito un punteggio intermedio rispetto a quelli previsti dalla norma), nonché dell’obbligo di motivazione di cui agli arti. 296 TFUE et 41 della Carta dei diritti fondamentali.

2.

L’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere per aver applicato a ciascuno dei tre criteri un punteggio (intermedio) non previsto nella scala dei punteggi con cui valutare le proposte pervenute.

3.

L’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in particolare in quanto non verrebbero garantiti gli scopi che l’atto doveva realizzare.


1.4.2019   

IT

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C 122/25


Ricorso proposto il 7 febbraio 2019 — Bergslagernas Järnvaru/EUIPO — Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Utensili per fendere il legno)

(Causa T-73/19)

(2019/C 122/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bergslagernas Järnvaruaktiebolag (Saltsjö-Boo, Svezia) (rappresentanti: S. Kirschstein-Freund, V. Dalichau e B. Breitinger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH (Ichenhausen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso: Disegno o modello dell’Unione europea n. 1 289 243-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 novembre 2018 nel procedimento R 1455/ 2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in subordine, riformare la decisione impugnata e accogliere il ricorso;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

Violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


1.4.2019   

IT

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C 122/26


Ricorso proposto il 7 febbraio 2019 — Pontinova/EUIPO — Ponti & Partners (pontinova)

(Causa T-76/19)

(2019/C 122/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pontinova AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: K. Loth, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ponti & Partners, SLP (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo pontinova — Domanda di registrazione n. 15 878 085

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2018 nel procedimento R 566/ 2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

aggiudicare le spese in favore della ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/27


Ricorso proposto l’8 febbraio 2019 — Lidl Stiftung/EUIPO — Plásticos Hidrosolubles (green cycles)

(Causa T-78/19)

(2019/C 122/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: A. Marx e K. Bonhagen, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Plásticos Hidrosolubles, SL (Rafelbuñol, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo green cycles di colori blu, grigio e bianco — Marchio dell’Unione europea n. 8 807 265

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 novembre 2018 nel procedimento R 778/ 2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese del procedimento;

condannare la Plásticos Hidrosolubles, SL alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi 3 e 4 del regolamento delegato 2018/625.


1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/27


Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

(Causa T-80/19)

(2019/C 122/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dekoback GmbH (Helmstadt-Bargen, Germania) (rappresentante: V. von Moers, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DecoPac, Inc. (Anoka, Minnesota, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo DECOPAC –Marchio dell’Unione europea n. 160 747

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2018 nel procedimento R 1795/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e disporre la cancellazione integrale del marchio DECOPAC registrato a favore della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Assenza di riservatezza dei dati commerciali;

violazione del principio del contraddittorio;

mancata presentazione di un numero significativo di fatture;

assenza dell’uso del marchio come marchio proprio;

vendita anche ai consumatori prevista ma non avvenuta;

necessità di una distinzione tra decorazioni commestibili e decorazioni non commestibili.


1.4.2019   

IT

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C 122/28


Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — AL/Commissione

(Causa T-83/19)

(2019/C 122/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AL (rappresentanti: A. Blot e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare tale ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione di rigetto implicito della domanda di risarcimento presentata dal ricorrente il 19 dicembre 2017 e, ove necessario, la decisione del 12 novembre 2018, recante rigetto del reclamo del ricorrente;

risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente;

condannare la convenuta all’insieme delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione degli impegni contrattuali della convenuta nei confronti del ricorrente, in quanto la Commissione non ha rispettato l’impegno che aveva preso nominando il ricorrente al posto di facilitatore dell’Unione europea del partenariato per le foreste del bacino del Congo.

2.

Secondo motivo, relativo alla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento.

3.

Terzo motivo, relativo alla violazione del diritto al contraddittorio.

4.

Quarto motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.


1.4.2019   

IT

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C 122/29


Ricorso proposto il 14 febbraio 2019 — Gwo Chyang Biotech/EUIPO — Norma (KinGirls)

(Causa T-85/19)

(2019/C 122/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gwo Chyang Biotech Co. Ltd (Tainan, Taiwan) (rappresentante: J. Kakoures, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Norimberga, Germania).

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo KinGirls — Domanda di registrazione n. 15 151 038

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 dicembre 2018 nel procedimento R 718/2018- 4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto l’opposizione relativamente ai prodotti della classe 3 e respingere l’opposizione nella sua integralità;

condannare l’EUIPO e la Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG alle spese del procedimento di opposizione, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.4.2019   

IT

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C 122/30


Ricorso proposto il 15 febbraio 2019 — Solnova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)

(Causa T-86/19)

(2019/C 122/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Solnova AG (Zollikon, Svizzera) (rappresentante: P. Lee, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Canina Pharma GmbH (Hamm, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea BIO-INSECT Shocker — Marchio dell’Unione europea n. 14 837 553

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’EUIPO dell’11 dicembre 2018 nel procedimento R 276/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.4.2019   

IT

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C 122/31


Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — British Aggregates/Commissione

(Cause riunite T-101/14 e T-610/15) (1)

(2019/C 122/35)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/31


Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — British Aggregates e a./Commissione

(Causa T-741/15) (1)

(2019/C 122/36)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 68 del 22.2.2016.


1.4.2019   

IT

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C 122/32


Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — Argus Security Projects/SEAE

(Causa T-131/17) (1)

(2019/C 122/37)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.


1.4.2019   

IT

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C 122/32


Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Lillelam/EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)

(Causa T-18/18) (1)

(2019/C 122/38)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 94 del 12.3.2018.