ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 231

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
2 luglio 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 231/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 231/02

Causa C-574/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Varese — Italia) — Procedimento penale a carico di Mauro Scialdone (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Articolo 325, paragrafo 1, TFUE — Direttiva 2006/112/CE — Convenzione TIF — Sanzioni — Principi di equivalenza e di effettività — Omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale — Normativa nazionale che prevede una pena privativa della libertà unicamente qualora l’importo IVA non versato superi una determinata soglia di rilevanza penale — Normativa nazionale che prevede una soglia di rilevanza penale inferiore per l’omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi)

2

2018/C 231/03

Causa C-82/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Belgio) — K.A. e a. / Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Controllo alle frontiere, asilo, immigrazione — Articolo 20 TFUE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 7 e 24 — Direttiva 2008/115/CE — Articoli 5 e 11 — Cittadino di un paese terzo oggetto di un divieto di ingresso nel territorio — Domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione europea che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione — Rifiuto di esaminare la domanda)

3

2018/C 231/04

Cause riunite C-331/16 e C-366/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 maggio 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, e dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Paesi Bassi, Belgio) — K. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F. / Belgische Staat (C-366/16) (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma — Limitazione del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica — Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza — Comportamento che rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società — Persona la cui domanda di asilo è stata respinta per motivi di cui all’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra o all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE — Articolo 28, paragrafo 1 — Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) — Protezione contro l’allontanamento — Soggiorno nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti — Motivi imperativi di pubblica sicurezza — Nozione)

4

2018/C 231/05

Causa C-376/16 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 maggio 2018 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti nonché per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione — Procedura a cascata — Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea — Articolo 76 e articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale — Divieto di statuire ultra petita — Ponderazione dei sottocriteri nell’ambito dei criteri di aggiudicazione — Errori manifesti di valutazione — Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 — Articolo 100, paragrafo 2 — Decisione di rigetto dell’offerta — Difetto di motivazione — Perdita di un’opportunità — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea — Domanda di risarcimento)

6

2018/C 231/06

Causa C-684/17 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2017 da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2017, causa T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Banca Widiba SpA / EUIPO

6

2018/C 231/07

Causa C-685/17 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2017 da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2017, causa T-84/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Banca Widiba SpA / EUIPO

7

2018/C 231/08

Causa C-168/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 5 marzo 2018 — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG / Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Causa C-175/18 P: Impugnazione proposta il 6 marzo 2018 dal PTC Therapeutics International Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018, nella causa T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd / Agenzia europea per i medicinali (EMA)

8

2018/C 231/10

Causa C-178/18 P: Impugnazione proposta il 7 marzo 2018 da MSD Animal Health Innovation GmbH e Intervet international BV avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 5 febbraio 2018, causa T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH e Intervet international BV / Agenzia europea per i medicinali

9

2018/C 231/11

Causa C-203/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 20 marzo 2018 — Deutsche Post AG, Klaus Leymann / Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 231/12

Causa C-210/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Schienen-Control Kommission (Austria) il 23 marzo 2018 — WESTbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Causa C-224/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 marzo 2018 — Budimex S.A.

11

2018/C 231/14

Causa C-225/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 marzo 2018 — Grupa Lotos S.A.

11

2018/C 231/15

Causa C-227/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 3 aprile 2018 — VE / WD

12

2018/C 231/16

Causa C-228/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 3 aprile 2018 — Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. e altri

13

2018/C 231/17

Causa C-235/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 marzo 2018 — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Causa C-262/18 P: Impugnazione proposta il 16 aprile 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s. / Commissione europea

14

2018/C 231/19

Causa C-280/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 24 aprile 2018 — Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio Syndesmos Iiton, Somateio Elliniko Diktyo — Filoi tis Fisys, Somateio Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis — SPPAZ / Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Causa C-312/18 P: Impugnazione proposta l’11 maggio 2018 da Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2018, causa T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux / Commissione europea

17

 

Tribunale

2018/C 231/21

Cause T-429/13 e T-451/13: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Bayer CropScience e a./Commissione [Prodotti fitosanitari — Sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid — Riesame dell’approvazione — Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 — Divieto di uso e di vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui trattasi — Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 — Principio di precauzione — Proporzionalità — Diritto di essere ascoltato — Responsabilità extracontrattuale]

18

2018/C 231/22

Causa T-584/13: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — BASF Agro e a. / Commissione (Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva fipronil — Riesame dell’approvazione — Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 — Divieto di uso e di vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva — Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 — Principio di precauzione — Analisi d’impatto)

19

2018/C 231/23

Causa T-283/15: Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2018 — Esso Raffinage / ECHA [REACH — Valutazione dei fascicoli — Controllo della conformità delle registrazioni — Controllo delle informazioni comunicate ed esito della valutazione dei fascicoli — Dichiarazione di non conformità — Competenza del Tribunale — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Pregiudizio diretto e individuale — Ricevibilità — Base giuridica — Articoli 41, 42 e 126 del regolamento (CE) n. 1907/2006]

20

2018/C 231/24

Causa T-205/16: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Lituania / Commissione (Fondo di coesione — Spese escluse dal finanziamento — Sostegno tecnico alla gestione del Fondo di coesione in Lituania — IVA — Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 16/2003 — Riduzione del contributo finanziario)

21

2018/C 231/25

Causa T-626/16: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Troszczynski / Parlamento (Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Competenza del segretario generale — Electa una via — Diritti della difesa — Onere della prova — Obbligo di motivazione — Diritti politici — Parità di trattamento — Sviamento di potere — Indipendenza dei deputati — Errore di fatto — Proporzionalità)

21

2018/C 231/26

Causa T-675/16: Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo mycard2go — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, primo periodo, del regolamento 2017/1001)]

22

2018/C 231/27

Causa T-676/16: Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo mycard2go — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

23

2018/C 231/28

Causa T-712/16: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Deutsche Lufthansa / Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Mercato del trasporto aereo — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno a condizione che siano rispettati taluni impegni — Domanda di esonero da una parte degli obblighi che sono oggetto degli impegni — Proporzionalità — Legittimo affidamento — Principio di buona amministrazione — Sviamento di potere)

23

2018/C 231/29

Causa T-818/16: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Netflix International e Netflix / Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità)

24

2018/C 231/30

Causa T-860/16: Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo mycard2go — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

25

2018/C 231/31

Causa T-23/17: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Barnett/CESE (Funzione pubblica — Funzionari — Pensione di anzianità — Pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti a pensione — Misura già prevista all’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Interesse del servizio — Esecuzione di una sentenza di annullamento pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica — Responsabilità)

25

2018/C 231/32

Causa T-387/17: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Triggerball/EUIPO (Forma di una palla con bordi multipli) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale — Forma di una palla con bordi multipli — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

26

2018/C 231/33

Causa T-199/18: Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — SCF Terminal (Cyprus) e S H B / Consiglio e altri

26

2018/C 231/34

Causa T-230/18: Ricorso proposto il 6 aprile 2018 — Czarnecki / Parlamento

27

2018/C 231/35

Causa T-238/18: Ricorso proposto il 12 aprile 2018 — Netflix International e Netflix / Commissione

28

2018/C 231/36

Causa T-239/18: Ricorso proposto il 17 aprile 2018 — SKS Import Export / Commissione

29

2018/C 231/37

Causa T-241/18: Ricorso proposto il 18 aprile 2018 — Bruno/Commissione

29

2018/C 231/38

Causa T-242/18: Ricorso proposto il 18 aprile 2018 — VV/Commissione

30

2018/C 231/39

Causa T-243/18: Ricorso proposto il 20 aprile 2018 — VW/Commissione

31

2018/C 231/40

Causa T-244/18: Ricorso proposto il 20 aprile 2018 — Synergy Hellas / Commissione

31

2018/C 231/41

Causa T-250/18: Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — RATP / Commissione

32

2018/C 231/42

Causa T-255/18: Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — US / BCE

33

2018/C 231/43

Causa T-256/18: Ricorso proposto il 24 aprile 2018 — Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Causa T-261/18: Ricorso proposto il 26 aprile 2018 — Roxtec / EUIPO — Wallmax (Raffigurazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici)

35

2018/C 231/45

Causa T-263/18: Ricorso proposto il 26 aprile 2018 — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Causa T-265/18: Ricorso proposto il 27 aprile 2018 — Biernacka-Hoba/EUIPO — EUIPO Formata Bogusław Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Causa T-267/18: Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Icelands Foods/EUIPO — Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Causa T-268/18: Ricorso proposto il 27 aprile 2018 — Sandrone / EUIPO — J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Causa T-269/18: Ricorso proposto il 2 maggio 2018 — Inditex/EUIPO — Ffauf SA (ZARA)

38

2018/C 231/50

Causa T-271/18: Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — Mauritsch / INEA

39

2018/C 231/51

Causa T-276/18: Ricorso proposto il 27 aprile 2018 — Julius-K9 /EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Causa T-277/18: Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Causa T-279/18: Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Alliance Pharmaceuticals/EUIPO — AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Causa T-287/18: Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Causa T-288/18: Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — M. I. Industries/EUIPO Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Causa T-290/18: Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Agmin Italy/Commissione

43

2018/C 231/57

Causa T-291/18: Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Causa T-296/18: Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Polskie Linie Lotnicze LOT/Commissione

45

2018/C 231/59

Causa T-300/18: Ricorso proposto il 13 maggio 2018 — Yanukovych / Consiglio

46

2018/C 231/60

Causa T-301/18: Ricorso proposto il 13 maggio 2018 — Yanukovych / Consiglio

48


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 231/01)

Ultima pubblicazione

GU C 221 del 25.6.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 211 del 18.6.2018.

GU C 200 dell’11.6.2018.

GU C 190 del 4.6.2018.

GU C 182 del 28.5.2018.

GU C 166 del 14.5.2018.

GU C 161 del 7.5.2018.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Varese — Italia) — Procedimento penale a carico di Mauro Scialdone

(Causa C-574/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Articolo 325, paragrafo 1, TFUE - Direttiva 2006/112/CE - Convenzione TIF - Sanzioni - Principi di equivalenza e di effettività - Omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale - Normativa nazionale che prevede una pena privativa della libertà unicamente qualora l’importo IVA non versato superi una determinata soglia di rilevanza penale - Normativa nazionale che prevede una soglia di rilevanza penale inferiore per l’omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi))

(2018/C 231/02)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Varese

Imputato nella causa principale

Mauro Scialdone

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che l’omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l’importo IVA non versato superi una soglia di rilevanza penale pari a EUR 250 000, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari a EUR 150 000 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi.


(1)  GU C 48 dell’8.2.2016.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Belgio) — K.A. e a. / Belgische Staat

(Causa C-82/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Controllo alle frontiere, asilo, immigrazione - Articolo 20 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7 e 24 - Direttiva 2008/115/CE - Articoli 5 e 11 - Cittadino di un paese terzo oggetto di un divieto di ingresso nel territorio - Domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione europea che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione - Rifiuto di esaminare la domanda))

(2018/C 231/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parti

Ricorrenti: K.A. , M.Z., M.J., N. N. N., O.I.O., R.I., B.A.

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

1)

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e in particolare i suoi articoli 5 e 11, dev’essere interpretata nel senso che non osta alla prassi di uno Stato membro che consiste nel non prendere in considerazione una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare, presentata nel suo territorio da un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che possiede la cittadinanza di tale Stato membro e che non ha mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, in base al solo motivo che detto cittadino di un paese terzo è oggetto di un divieto di ingresso in tale territorio.

2)

L’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso:

che esso osta alla prassi di uno Stato membro che consiste nel non prendere in considerazione una tale domanda unicamente in base a detto motivo, senza che sia stato esaminato se sussista un rapporto di dipendenza tra detto cittadino dell’Unione e detto cittadino di un paese terzo di natura tale che, in caso di rifiuto di concessione a quest’ultimo di un diritto di soggiorno derivato, il cittadino dell’Unione in parola sarebbe, di fatto, obbligato a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme e verrebbe così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferitigli dal suo status;

che se il cittadino dell’Unione è maggiorenne, un rapporto di dipendenza — di natura tale da giustificare la concessione, al cittadino di un paese terzo interessato, di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo — è ravvisabile solo in casi eccezionali, nei quali, tenuto conto dell’insieme delle circostanze pertinenti, il soggetto interessato non può in alcun modo essere separato dal familiare da cui dipende;

che se il cittadino dell’Unione è minorenne, la valutazione dell’esistenza di un siffatto rapporto di dipendenza dev’essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del bambino, dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, della sua età, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva con ciascuno dei genitori, nonché del rischio che la separazione dal genitore cittadino di un paese terzo comporterebbe per l’equilibrio del minore stesso; l’esistenza di un vincolo familiare con tale cittadino, di tipo biologico o giuridico, non è sufficiente, e una convivenza con quest’ultimo non è necessaria, per fondare un tale rapporto di dipendenza;

che è irrilevante che il rapporto di dipendenza invocato dal cittadino di un paese terzo a sostegno della sua domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare sia sorto dopo l’adozione, nei suoi confronti, di un divieto d’ingresso nel territorio;

che è irrilevante che la decisione di divieto d’ingresso nel territorio di cui è oggetto il cittadino di un paese terzo sia divenuta definitiva nel momento in cui quest’ultimo deposita la sua domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare, e

che è irrilevante che la decisione di divieto d’ingresso di cui è oggetto il cittadino di un paese terzo che ha depositato una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare sia giustificata dal mancato rispetto di un obbligo di rimpatrio; qualora ragioni di ordine pubblico abbiano giustificato una tale decisione, esse possono portare al diniego della concessione a detto cittadino di un paese terzo di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo citato solo ove emerga da una valutazione in concreto di tutte le circostanze del caso di specie, alla luce del principio di proporzionalità, dell’interesse superiore del o degli eventuali bambini interessati e dei diritti fondamentali, che l’interessato rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico.

3)

L’articolo 5 della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale in forza della quale è adottata una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo, già oggetto di una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d’ingresso, ancora in vigore, senza che siano presi in considerazione gli elementi della sua vita familiare, e in particolare l’interesse del figlio minore, menzionati in una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare presentata dopo l’adozione di tale divieto d’ingresso, salvo quando tali elementi avrebbero potuto essere fatti valere in precedenza dall’interessato.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 maggio 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, e dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Paesi Bassi, Belgio) — K. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F. / Belgische Staat (C-366/16)

(Cause riunite C-331/16 e C-366/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione europea - Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma - Limitazione del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica - Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza - Comportamento che rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società - Persona la cui domanda di asilo è stata respinta per motivi di cui all’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra o all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE - Articolo 28, paragrafo 1 - Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) - Protezione contro l’allontanamento - Soggiorno nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti - Motivi imperativi di pubblica sicurezza - Nozione))

(2018/C 231/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudici del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parti

Ricorrenti: K. (C-331/16), H.F. (C-366/16)

Resistenti: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16,), Belgische Staat (C-366/16)

Dispositivo

1)

L’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che il fatto che il cittadino dell’Unione europea o il cittadino di un paese terzo, familiare di detto cittadino, che chiede il rilascio di un permesso di soggiorno in uno Stato membro, sia stato in passato destinatario di una decisione di esclusione dal beneficio dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1, sezione F, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e completata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, o dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, non consente alle autorità competenti di tale Stato membro di considerare automaticamente che la sua semplice presenza sul territorio di tale Stato costituisca, indipendentemente dall’esistenza di un rischio di recidiva, una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, tale da giustificare l’adozione di misure di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

La constatazione dell’esistenza di una tale minaccia deve essere fondata su una valutazione, da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, del comportamento personale dell’interessato, che prenda in considerazione le conclusioni della decisione di esclusione dal beneficio dello status di rifugiato e gli elementi su cui essa è fondata, in particolare la natura e la gravità dei crimini o degli atti che gli sono contestati, il livello del suo coinvolgimento personale in essi, l’eventuale esistenza di motivi di esonero da responsabilità penale e l’esistenza di una condanna penale. Tale valutazione globale deve anche tenere conto del tempo trascorso dalla presunta commissione di tali crimini o atti nonché del comportamento successivo di tale persona, e in particolare considerare se tale comportamento manifesti la persistenza di un atteggiamento che attenti ai valori fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 TUE, in un modo che potrebbe turbare gravemente la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione. Il solo fatto che il comportamento passato di tale individuo s’inserisca nel contesto storico e sociale specifico del suo paese di origine, che non può riprodursi nello Stato membro ospitante, non osta a tale constatazione.

Conformemente al principio di proporzionalità, le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono inoltre bilanciare, da un lato, la tutela dell’interesse fondamentale della società di cui trattasi con, dall’altro, gli interessi della persona di cui trattasi, relativi all’esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno in quanto cittadino dell’Unione nonché al suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

2)

L’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che, quando le misure previste comportano l’allontanamento dell’interessato dallo Stato membro ospitante, quest’ultimo deve tenere conto della natura e della gravità del comportamento di tale persona, della durata e, se del caso, della legalità del suo soggiorno in tale Stato membro, del tempo trascorso dal comportamento contestatole, della sua condotta durante tale periodo, del grado della sua attuale pericolosità per la società, nonché della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con detto Stato membro.

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica al cittadino dell’Unione europea che non gode di un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante, ai sensi dell’articolo 16 e dell’articolo 28, paragrafo 2, di tale direttiva.


(1)  GU C 326 del 5.9.2016

GU C 343 del 19.9.2016


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 maggio 2018 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

(Causa C-376/16 P) (1)

((Impugnazione - Appalti pubblici di servizi - Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti nonché per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione - Procedura a cascata - Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Articolo 76 e articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale - Divieto di statuire ultra petita - Ponderazione dei sottocriteri nell’ambito dei criteri di aggiudicazione - Errori manifesti di valutazione - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 — Articolo 100, paragrafo 2 - Decisione di rigetto dell’offerta - Difetto di motivazione - Perdita di un’opportunità - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Domanda di risarcimento))

(2018/C 231/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: N. Bambara, agente, assistito da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)

Altre parti nel procedimento: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: M. Sfyri, C.-N. Dede e V. Alevizopoulou, dikigoroi)

Dispositivo

1.

I punti da 2 a 5 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2016, European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO (T-556/11, EU:T:2016:248), sono annullati.

2.

L’impugnazione è respinta per il resto.

3.

La domanda di risarcimento proposta dall’European Dynamics Luxembourg SA, dall’European Dynamics Belgium SA e dall’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nella causa T-556/11 è respinta.

4.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché l’European Dynamics Luxembourg SA, l’European Dynamics Belgium SA e l’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporteranno le proprie spese relative sia al procedimento d’impugnazione sia al procedimento di primo grado.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/6


Impugnazione proposta il 6 dicembre 2017 da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2017, causa T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Banca Widiba SpA / EUIPO

(Causa C-684/17 P)

(2018/C 231/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (rappresentanti: L. Trevisan e D. Contini, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 17 maggio 2018 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione non ricevibile.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/7


Impugnazione proposta il 6 dicembre 2017 da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2017, causa T-84/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Banca Widiba SpA / EUIPO

(Causa C-685/17 P)

(2018/C 231/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (rappresentanti: L. Trevisan e D. Contini, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 17 maggio 2018 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione non ricevibile.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 5 marzo 2018 — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG / Günther Bauer

(Causa C-168/18)

(2018/C 231/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Resistente in cassazione: Günther Bauer

Questioni pregiudiziali

1

Se l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (1), sia applicabile qualora le prestazioni di previdenza complementare aziendale vengano fornite attraverso un ente previdenziale interprofessionale soggetto al controllo statale dei servizi finanziari, quest’ultimo riduca legittimamente per motivi finanziari, con il consenso dell’autorità di vigilanza, le prestazioni erogate, e il datore di lavoro, pur dovendo rispondere delle riduzioni, in forza del diritto nazionale, nei confronti degli ex dipendenti, non possa tuttavia, a causa del suo stato di insolvenza, adempiere all’obbligo ad esso incombente di compensare tali riduzioni delle prestazioni.

2

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

In quali circostanze le perdite subite dall’ex dipendente con riferimento alle prestazioni di previdenza complementare aziendale a causa dello stato di insolvenza del datore di lavoro possano essere considerate manifestamente sproporzionate ed obblighino pertanto gli Stati membri a garantire una tutela minima, sebbene l’ex dipendente percepisca almeno la metà delle prestazioni derivanti dai diritti pensionistici maturati.

3

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE esplichi effetti diretti e se tale disposizione, qualora uno Stato membro non abbia recepito tale direttiva nel diritto nazionale o l’abbia recepita in modo non corretto, conferisca al singolo diritti che questi può far valere dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti dello Stato membro

4

In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se un ente di diritto privato, il quale sia designato dallo Stato membro — con effetti vincolanti per il datore di lavoro — quale ente che assicura contro l’insolvenza le prestazioni di previdenza complementare aziendale, sia soggetto al controllo statale dei servizi finanziari e riscuota dai datori di lavoro i contributi necessari per l’assicurazione contro l’insolvenza in forza di disposizioni di diritto pubblico e, al pari di un’autorità amministrativa, possa creare i presupposti dell’esecuzione forzata mediante un atto amministrativo, sia un’autorità pubblica dello Stato membro.


(1)  GU 2008, L 283, pag. 36.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/8


Impugnazione proposta il 6 marzo 2018 dal PTC Therapeutics International Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018, nella causa T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd / Agenzia europea per i medicinali (EMA)

(Causa C-175/18 P)

(2018/C 231/09)

Lingua processuale:l'inglese

Parti

Ricorrente: PTC Therapeutics International Ltd (rappresentanti: G. Castle, Solicitor, B. Kelly, Solicitor, K. Ewert, Rechtsanwalt, M. Demetriou QC, C. Thomas, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione della PTC e annullare la sentenza del Tribunale;

annullare la decisione di divulgare determinate informazioni sulla base del regolamento sulla trasparenza (1); trasmessa dall’EMA alla PTC il 25 novembre 2015;

rinviare detta decisione all’EMA affinché la stessa esamini la redazione dei passaggi riservati di concerto con la PTC; e

condannare l’EMA alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La sentenza dovrebbe essere annullata per i motivi seguenti:

il Tribunale ha omesso di rilevare che i documenti controversi erano tutelati da una presunzione generale di riservatezza;

il Tribunale ha omesso di rilevare che i documenti controversi costituiscono nel loro complesso un’informazione commerciale riservata tutelata dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza;

il Tribunale ha omesso di rilevare che i documenti controversi dovrebbero essere tutelati dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulla trasparenza; e

l’EMA ha omesso di procedere al bilanciamento come richiesto dalla normativa.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/9


Impugnazione proposta il 7 marzo 2018 da MSD Animal Health Innovation GmbH e Intervet international BV avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 5 febbraio 2018, causa T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH e Intervet international BV / Agenzia europea per i medicinali

(Causa C-178/18 P)

(2018/C 231/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (rappresentanti: P. Bogaert, advocaat, B. Kelly, Solicitor, J. Stratford QC, C. Thomas, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione delle ricorrenti e annullare la sentenza del Tribunale;

annullare la decisione di divulgare talune informazioni ai sensi del regolamento sulla trasparenza (1), trasmessa dall’EMA alle ricorrenti il 3 dicembre 2015, e

condannare l’EMA a rifondere le spese legali e le ulteriori spese ed esborsi sostenuti dalle ricorrenti nell’ambito della presente causa.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

il Tribunale avrebbe omesso di constatare che i documenti di cui trattasi sono protetti da una presunzione generale di riservatezza;

il Tribunale avrebbe omesso di constatare che i documenti di cui trattasi costituiscono nel loro complesso un’informazione commerciale riservata tutelata dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza;

il Tribunale avrebbe omesso di constatare che i documenti di cui trattasi sono tutelati dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulla trasparenza, e

l’EMA ha omesso di procedere al bilanciamento come richiesto dalla normativa.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 20 marzo 2018 — Deutsche Post AG, Klaus Leymann / Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-203/18)

(2018/C 231/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrenti: Deutsche Post AG, Klaus Leymann

Resistente: Land Nordrhein-Westfalen

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disposizione derogatoria di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 561/2006 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1), come modificato dall’articolo 45, punto 2, del regolamento (UE) n. 165/2014 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU 2014, L 60, pag. 1), debba essere interpretata nel senso che riguardi unicamente veicoli o combinazioni di veicoli impiegati esclusivamente per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, ovvero se sia applicabile anche laddove i veicoli o le combinazioni di veicoli siano impiegati, prevalentemente o in misura altrimenti determinata, ai fini della consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale.

2)

Se, nel contesto della disposizione derogatoria di cui al precedente punto 1), al fine di valutare se i veicoli o le combinazioni di veicoli siano impiegati esclusivamente o — se del caso — in misura prevalente o altrimenti determinata per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, occorra fare riferimento alla destinazione generale del veicolo o della combinazione di veicoli, ovvero alla destinazione concreta del veicolo o della combinazione di veicoli in un determinato tragitto.


(1)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 , relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L 60, pag. 1.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Schienen-Control Kommission (Austria) il 23 marzo 2018 — WESTbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG

(Causa C-210/18)

(2018/C 231/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schienen-Control Kommission

Parti

Ricorrente: WESTbahn Management GmbH

Resistente: ÖBB-Infrastruktur AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’allegato II, n. 2, lettera a), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), debba essere interpretato nel senso che nella fattispecie ivi menzionata di «stazioni passeggeri, loro edifici e altre strutture» ricadano parimenti gli elementi dell’infrastruttura ferroviaria «banchine per viaggiatori» di cui all’allegato I, secondo trattino della medesima direttiva.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’allegato II, n. 1, lettera c) della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, GU L 343 del 14 dicembre 2012, pag. 32, debba essere interpretato nel senso che la fattispecie ivi menzionata di «uso dell’infrastruttura ferroviaria» includa l’utilizzazione di banchine per passeggeri di cui all’allegato I, secondo trattino della direttiva medesima.


(1)  GU 2012, L 343, pag. 32.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 marzo 2018 — Budimex S.A.

(Causa C-224/18)

(2018/C 231/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Budimex S.A.

Altra parte nel procedimento: Minister Finansów

Questione pregiudiziale

Se, nel caso in cui le parti di un’operazione abbiano concordato che, ai fini della retribuzione per lavori edili o di montaggio, è necessario che il committente esprima l’accettazione della loro esecuzione nel verbale di consegna di tali lavori, la prestazione dei servizi deve considerarsi effettuata ai sensi dell’articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), nell’ambito di tale operazione, al momento dell’effettiva esecuzione dei lavori edili o di montaggio, oppure al momento dell’accettazione dell’esecuzione di tali lavori da parte del committente, espressa nel verbale di consegna.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 marzo 2018 — Grupa Lotos S.A.

(Causa C-225/18)

(2018/C 231/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Grupa Lotos S.A.

Resistente: Minister Finansów

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), nonché i principi di neutralità e di proporzionalità ostino ad una norma, come quella contenuta nell’articolo 88, paragrafo 1, punto 4, della legge dell’11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi [ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. (Gazzetta ufficiale polacca) del 2011, n. 177, posizione 1054, e successive modifiche; attualmente Dz.U. del 2017, posizione 1221, e successive modifiche], ai sensi della quale la riduzione dell’importo o il rimborso della differenza dell’imposta dovuta non è applicabile in caso di acquisto, da parte di un soggetto passivo, di servizi di alloggio e di ristorazione — eccezion fatta per l’acquisto di pasti pronti destinati ai passeggeri da parte dei soggetti passivi che forniscono servizi di trasporto di persone — anche in una situazione in cui siffatta disciplina sia stata introdotta nella legge sulla base dell’articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2).


(1)  GU L 347, pag. 1.

(2)  GU L 145, pag. 1.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 3 aprile 2018 — VE / WD

(Causa C-227/18)

(2018/C 231/15)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: VE

Resistente: WD

Questioni pregiudiziali

1)

Se debba ritenersi non abusiva, ossia chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale) sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente che l’importo delle quote da rimborsare, che devono essere versate in forza del contratto di mutuo, potrà essere superiore all’ammontare dei redditi del consumatore accertati nell’ambito dell’esame della solvibilità effettuato dal contraente professionista, o che potrà ammontare a una parte di tali redditi di gran lunga superiore [a quella prevista], tenendo altresì conto del fatto che la norma nazionale applicabile richiede che il rischio sia specificato per iscritto, e non la mera dichiarazione dell’esistenza di un rischio e la relativa attribuzione, e, inoltre, che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che, non solo il contraente professionista è tenuto a far conoscere il rischio al consumatore, ma è altresì necessario che, grazie all’informazione ricevuta, il consumatore possa valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per lo stesso, derivanti dal rischio di cambio che gli venga attribuito e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.

2)

Se debba ritenersi non abusiva, ossia chiara e comprensibile, tenuto conto delle conseguenze economiche, una clausola contrattuale che attribuisce al consumatore il rischio di cambio, formulata (in quanto condizione generale del contratto utilizzata dal contraente professionista e non oggetto di negoziazione individuale) sulla base dell’obbligo di informativa previsto dalla legge, necessariamente in termini generali, la quale tuttavia non indica espressamente che il contratto di mutuo non stabilisce un limite massimo per le variazioni del tasso di cambio, tenendo conto, inoltre, del fatto che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato, al punto 74 della sentenza dalla stessa pronunciata nella causa C-26/13, che, non solo il contraente professionista è tenuto a far conoscere il rischio al consumatore, ma è altresì necessario che, grazie all’informazione ricevuta, il consumatore possa valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per lo stesso, derivanti dal rischio di cambio che gli venga attribuito e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.

3)

Se la direttiva 93/13 (1), in particolare, il suo ultimo considerando, il punto 1, lettera o), del suo allegato, nonché i suoi articoli 3, paragrafo 3 e 6, paragrafo 1, debba essere interpretata nel senso che — tenuto conto specialmente del requisito stabilito, tra l’altro, dalla sentenza C-42/15, secondo cui è necessario prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive al fine di proteggere i consumatori — sono contrarie al diritto dell’Unione una giurisprudenza, un’interpretazione giuridica o una disposizione normativa di uno Stato membro, in virtù delle quali la conseguenza giuridica (l’invalidità totale per violazione di una norma giuridica, o anche un risarcimento dei danni o un’altra conseguenza basata su qualsiasi titolo giuridico) derivante in tale Stato membro da una valutazione del credito che non sia approfondita e completa, non tuteli il debitore e sia imprudente (per esempio, poiché non esamina l’effetto del rischio di cambio costituito da un aumento considerevole delle rate di restituzione e della somma dovuta a titolo di capitale) risulta più sfavorevole per il consumatore rispetto al ripristino della situazione iniziale (restitutio in integrum), con la quale il consumatore debitore si libera dal rischio di cambio, ossia, dall’aumento delle rate di restituzione dovuto alle variazioni del tasso di cambio e, se del caso, gli si concede una rateizzazione del rimborso del capitale del prestito.

4)

Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il contratto di mutuo comunichi alcuni elementi essenziali (per esempio l’oggetto del contratto, vale a dire l’importo del mutuo, le rate di restituzione e gli interessi applicati all’operazione) a titolo meramente informativo, senza chiarire se la parte comunicata a titolo informativo sia o meno giuridicamente vincolante per le parti contraenti.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 3 aprile 2018 — Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. e altri

(Causa C-228/18)

(2018/C 231/16)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Resistente e ricorrente in cassazione: Gazdasági Versenyhivatal

Ricorrenti e resistenti in cassazione: Budapest Bank Nyrt., ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che esso può risultare violato da un unico comportamento tanto per l’oggetto anticoncorrenziale quanto per l’effetto anticoncorrenziale dello stesso, considerati entrambi quali fondamenti giuridici indipendenti.

2)

Se l’articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto l’accordo sul quale verte la controversia, concluso tra banche ungheresi e che fissa, in relazione alle due società di carte di credito MasterCard e Visa, un importo unitario della commissione interbancaria che deve essere corrisposta alle banche emittenti per l’uso delle carte di tali società.

3)

Se l’articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che sono considerate parti di un accordo interbancario anche le società di carte di credito che non hanno partecipato direttamente alla definizione del suo contenuto ma ne hanno reso possibile l’adozione e l’hanno accettato ed applicato, oppure si debba ritenere che dette società abbiano concordato il proprio comportamento con le banche che hanno concluso l’accordo.

4)

Se l’articolo 81, paragrafo 1, CE [articolo 101, paragrafo 1, TFUE] possa essere interpretato nel senso che, tenuto conto dell’oggetto della controversia, al fine di constatare una violazione del diritto della concorrenza non è necessario accertare se si tratti di una partecipazione all’accordo o di un adeguamento al comportamento delle banche che vi aderiscono.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 marzo 2018 — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH

(Causa C-235/18)

(2018/C 231/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH

Interveniente: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

Questione pregiudiziale

Se le attività di messa a disposizione di carte carburante, nonché quelle di negoziazione, finanziamento e gestione delle spese di acquisto del carburante mediante dette carte rientrino nella nozione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), oppure se tali attività complesse debbano essere considerate operazioni a catena, aventi come obiettivo principale la cessione di carburante.


(1)  GU L 347, pag. 1.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/14


Impugnazione proposta il 16 aprile 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s. / Commissione europea

(Causa C-262/18 P)

(2018/C 231/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. J. Loewenthal e F. Tomat, agenti)

Altre parti nel procedimento: Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Repubblica slovacca, Union zdravotná poist'ovňa a.s.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera / Commissione;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una nuova decisione;

in subordine, avvalersi della facoltà di statuire definitivamente sulla controversia di cui all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea; nonché

riservare le spese del presente procedimento, in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, oppure condannare la Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s. e l’Union zdravotná poist'ovňa a.s. a sopportare le spese, in caso di statuizione definitiva sulla controversia.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2015/248 della Commissione, del 15 ottobre 2014, sulle misure di aiuto SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore di Spoločná zdravotná poist'ovňa a.s. (SZP) e di Všeobecná zdravotná poist'ovňa a.s. (VZP) (GU 2015, L 41, pag. 25).

La Commissione propone tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

In primo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale sia venuto meno all’obbligo di motivazione di cui agli articoli 36 e 53, comma 1, dello Statuto della Corte di giustizia. Nella sentenza impugnata, il Tribunale dichiara di annullare la decisione controversa in accoglimento del secondo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado, secondo cui la Commissione ha ritenuto erroneamente che il sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco avesse carattere prevalentemente solidale. Tuttavia, il criterio giuridico effettivamente applicato ai fini dell’annullamento della suddetta decisione è quello proposto dalla ricorrente nel primo motivo del suo ricorso in primo grado, vale a dire quello secondo cui la mera presenza di qualsiasi elemento economico trasforma la fornitura dell’assicurazione sanitaria in un’attività economica. Poiché i criteri giuridici a fondamento del primo e del secondo motivo di ricorso si escludono reciprocamente, la Commissione non è in grado di comprendere su quale base la decisione controversa sia stata annullata.

In secondo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto travisando la nozione di impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la conclusione della Commissione secondo cui il sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco aveva carattere prevalentemente solidale, nonché la spiegazione da essa fornita, secondo cui gli elementi economici propri di tale sistema erano stati introdotti per garantire il conseguimento dei suoi obiettivi sociali e di solidarietà. Ciononostante, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione nel concludere che l’attività svolta dalle compagnie di assicurazione sanitaria nell’ambito del sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco non abbia natura economica. Esso è giunto a tale conclusione rilevando la possibilità per le compagnie assicuratrici di realizzare, utilizzare e distribuire parte dei loro utili, nonché la concorrenza esistente fra compagnie assicuratrici per quanto riguarda i clienti e la qualità dei servizi. Ha inoltre ritenuto che la mera presenza in Slovacchia di compagnie assicuratrici a scopo di lucro trasformi per contagio la SZP e la VZP in imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Concludendo in tal senso, il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza secondo cui un sistema di assicurazione sanitaria prevalentemente basato sulla solidarietà e i cui elementi economici siano stati introdotti per garantire il conseguimento degli obiettivi sociali e di solidarietà ad esso sottesi non ha natura economica, per cui i fornitori di assicurazione sanitaria che operano nell’ambito di tale sistema non sono imprese.

In terzo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione in primo grado nel ritenere che vi fosse «una forte e complessa concorrenza» fra i fornitori di assicurazione sanitaria in Slovacchia, laddove gli atti di causa indicavano esclusivamente un livello molto limitato di concorrenza per la fornitura di prestazioni non obbligatorie a titolo gratuito.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 24 aprile 2018 — Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio «Syndesmos Iiton», Somateio «Elliniko Diktyo — Filoi tis Fisys», Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis — SPPAZ» / Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Causa C-280/18)

(2018/C 231/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio «Syndesmos Iiton», Somateio «Elliniko Diktyo — Filoi tis Fisys», Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis — SPPAZ»

Resistenti: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Interveniente: 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 6 e 11 della direttiva 2011/92/CE (1), interpretati in combinato disposto con le norme di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, possano essere interpretati nel senso che siano compatibili con le disposizioni di diritto interno, quali esposte nei punti 8, 9 e 10 [dell'ordinanza di rinvio], nelle quali è previsto che le procedure che anticipano l’adozione della decisione di approvazione delle prescrizioni ambientali per le opere e le attività che hanno effetti significativi sull'ambiente (pubblicazione degli studi di impatto ambientale, informazione e partecipazione del pubblico alla consultazione) vengono attivate e gestite principalmente dalla più ampia unità amministrativa della Regione e non dal comune interessato;

2)

Se gli articoli 6 e 11 della direttiva 2011/92/CE, interpretati in combinato disposto con le norme di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, possano essere interpretati nel senso che essi siano compatibili con il sistema giuridico nazionale, quale esposto ai medesimi punti, il quale prevede in definitiva che la pubblicazione delle decisioni di approvazione delle prescrizioni ambientali per le opere e le attività che hanno effetti significativi sull’ambiente, con pubblicazione degli stessi su apposito sito internet, costituisce presunzione di piena conoscenza per ogni interessato al fine di esercitare l'azione legale prevista dalla legislazione in vigore (ricorso di annullamento dinanzi al Consiglio di Stato) entro il termine di sessanta (60) giorni, tenuto conto delle disposizioni legislative sulla pubblicazione degli studi di impatto ambientale, l'informazione e la partecipazione del pubblico alla procedura di approvazione delle prescrizioni ambientali delle opere e attività di cui trattasi, le quali pongono al centro di queste procedure la più ampia unità amministrativa della Regione e non il comune interessato.


(1)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/17


Impugnazione proposta l’11 maggio 2018 da Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2018, causa T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux / Commissione europea

(Causa C-312/18 P)

(2018/C 231/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (rappresentanti: M. Brealey, QC, I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2018, causa T-361/17, Eco-Bat Technologies e a. / Commissione;

dichiarare ricevibile il ricorso delle ricorrenti, iscritto con il numero di ruolo T-361/17;

rinviare la causa al Tribunale affinché annulli o riduca la sanzione inflitta dalla Commissione con la decisione iniziale, come modificata dalla decisione di rettifica;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel determinare la data di riferimento prendendo in considerazione la decisione iniziale incompleta invece che quella definitiva, corretta e completa sotto ogni aspetto (in particolare con riguardo agli aspetti oggetto dell’impugnazione). Così facendo, il Tribunale ha violato vari diritti fondamentali delle ricorrenti (in particolare, i loro diritti della difesa). Ogni persona ha il diritto di disporre dell’intero periodo di decadenza per proporre ricorso, dalla data della decisione di rettifica sostanziale. Il Tribunale ha inoltre interpretato erroneamente l’obbligo di motivazione gravante sulla Commissione e il principio di buona amministrazione nel ritenere che le ricorrenti avrebbero dovuto avvalersi di supposizioni al fine di comprendere pienamente come la Commissione sia giunta all’importo della sanzione.


Tribunale

2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/18


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Bayer CropScience e a./Commissione

(Cause T-429/13 e T-451/13) (1)

([«Prodotti fitosanitari - Sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid - Riesame dell’approvazione - Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Divieto di uso e di vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui trattasi - Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 - Principio di precauzione - Proporzionalità - Diritto di essere ascoltato - Responsabilità extracontrattuale»])

(2018/C 231/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente nella causa T-429/13: Bayer CropScience AG (Monheim sul Reno, Germania) (rappresentanti: K. Nordlander, avvocato, e P. Harrison, solicitor)

Ricorrenti nella causa T-451/13: Syngenta Crop Protection AG (Basilea, Svizzera), e gli altri 15 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente D. Waelbroek, I. Antypas, avvocati, e D. Slater, solicitor, poi D. Waelbroek e I. Antypas)

Convenuta nelle cause T-429/13 e T-451/13: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek e G. von Rintelen, agenti)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti nelle cause T-429/13 e T-451/13: Association générale des producteurs de maïs e autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM) (Montardon, Francia) (rappresentanti: L. Verdier e B. Trouvé, avvocati), The National Farmers’ Union (NFU) (Stoneleigh, Regno Unito) (rappresentanti: H. Mercer, QC, e N. Winter, solicitor), European Crop Protection Association (ECPA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Abrahams, barrister, I. de Seze e É. Mullier, avvocati), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter (Isernhagen, Germania) (rappresentanti: inizialmente C. Stallberg e U. Reese, poi U. Reese e J. Szemjonneck, avvocati), European Seed Association (ESA) (Bruxelles) (rappresentanti: inizialmente P. de Jong, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, poi P. de Jong, K. Claeyé e E. Bertolotto, avvocati), Agricultural Industries Confederation Ltd (Peterborough, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente P. de Jong, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, poi P. de Jong, K. Claeyé e E. Bertolotto, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta nelle cause T-429/13 e T-451/13: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg e C. Hagerman, agenti), Union nationale de l’apiculture française (UNAF) (Parigi, Francia) (rappresentanti nella causa T-429/13: B. Fau e J.-F. Funke, avvocati, e nella causa T-451/13: B. Fau), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Germania), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Austria) (rappresentanti: A. Willand e B. Tschida, avvocati), Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgio), Buglife — The Invertebrate Conservation Trust (Peterborough) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato), Stichting Greenpeace Council (Amsterdam, Paesi-Bassi) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU 2013, L 139, pag. 12), e, dall’altro, nella causa T-451/13, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito.

Dispositivo

1)

Le cause T-429/13 e T-451/13 sono riunite ai fini della sentenza che definisce il giudizio.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

La Bayer CropScience AG, la Syngenta Crop Protection AG e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), dal Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV e dall’Österreichischer Erwerbsimkerbund.

4)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.

5)

L’Association générale des producteurs de maïs e autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), The National Farmers’ Union (NFU), la European Crop Protection Association (ECPA), la Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, la European Seed Association (ESA), l’Agricultural Industries Confederation Ltd, la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), la Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), la Buglife — The Invertebrate Conservation Trust e lo Stichting Greenpeace Council sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/19


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — BASF Agro e a. / Commissione

(Causa T-584/13) (1)

((«Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva fipronil - Riesame dell’approvazione - Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Divieto di uso e di vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva - Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 - Principio di precauzione - Analisi d’impatto»))

(2018/C 231/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BASF Agro e gli altri 6 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (Arnhem, Paesi Bassi) (rappresentanti: J.-P. Montfort e M. Peristeraki, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek e G. von Rintelen, agenti)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I. de Seze, É. Mullier, avvocati, e D. Abrahams, barrister), European Seed Association (ESA) (Bruxelles) (rappresentanti: inizialmente P. de Jong, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, successivamente P. de Jong, K. Claeyé e E. Bertolotto, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Germania), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Austria), Österreichischer Imkerbund (ÖIB) (Vienna, Austria) (rappresentanti: A. Willand e B. Tschida, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l’uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (GU 2013, L 219, pag. 22).

Dispositivo

1)

Gli articoli 1. 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l’uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, sono annullati.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese, quelle sostenute dalla BASF Agro BV e dagli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, nonché quelle sostenute dall’Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) e dall’European Seed Association (ESA).

4)

Il Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, l’Österreichischer Erwerbsimkerbund e l’Österreichischer Imkerbund (ÖIB) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2014.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/20


Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2018 — Esso Raffinage / ECHA

(Causa T-283/15) (1)

([«REACH - Valutazione dei fascicoli - Controllo della conformità delle registrazioni - Controllo delle informazioni comunicate ed esito della valutazione dei fascicoli - Dichiarazione di non conformità - Competenza del Tribunale - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Pregiudizio diretto e individuale - Ricevibilità - Base giuridica - Articoli 41, 42 e 126 del regolamento (CE) n. 1907/2006»])

(2018/C 231/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Esso Raffinage (Courbevoie, Francia) (rappresentante: M. Navin-Jones, solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere e M. Heikkilä, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Repubblica francese (rappresentante: D. Colas e J. Traband, agenti) e Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Ree, M. Bulterman e M. Noort, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera dell’ECHA del 1o aprile 2015, inviata al Ministero francese dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e della Politica degli Alloggi e recante il titolo: «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione dei fascicoli a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006».

Dispositivo

1)

La lettera dell’Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA) del 1o aprile 2015, inviata al Ministero francese dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e della Politica degli Alloggi e intitolata «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione dei fascicoli a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006», incluso il suo allegato, è annullata.

2)

Esso Raffinage e l’ECHA sopporteranno ciascuna le proprie spese.

3)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/21


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Lituania / Commissione

(Causa T-205/16) (1)

((«Fondo di coesione - Spese escluse dal finanziamento - Sostegno tecnico alla gestione del Fondo di coesione in Lituania - IVA - Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 16/2003 - Riduzione del contributo finanziario»))

(2018/C 231/24)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e D. Stepanienė, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e J. Jokubauskaitė, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 969 final della Commissione, del 23 febbraio 2016, relativa alla riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione a favore del progetto «Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania», nei limiti in cui essa dispone una riduzione dell’aiuto pari a EUR 137 864,61 corrispondente a spese di IVA.

Dispositivo

1)

La decisione C(2016) 969 final della Commissione, del 23 febbraio 2016, relativa alla riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione a favore del progetto «Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania», è annullata nei limiti in cui essa dispone una riduzione dell’aiuto pari a EUR 137 864,61 corrispondente a spese di IVA.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Lituania.


(1)  GU C 251 dell’11.7.2016.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/21


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Troszczynski / Parlamento

(Causa T-626/16) (1)

((«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Competenza del segretario generale - Electa una via - Diritti della difesa - Onere della prova - Obbligo di motivazione - Diritti politici - Parità di trattamento - Sviamento di potere - Indipendenza dei deputati - Errore di fatto - Proporzionalità»))

(2018/C 231/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mylène Troszczynski (Noyon, Francia) (rappresentanti: inizialmente M. Ceccaldi, successivamente F. Wagner, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 23 giugno 2016 relativa al recupero presso la ricorrente di una somma di EUR 56 554 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare e della relativa nota di addebito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Mylène Troszczynski sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/22


Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Causa T-675/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo mycard2go - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, primo periodo, del regolamento 2017/1001)»])

(2018/C 231/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wirecard AG (Aschheim, Germania) (rappresentante: A. Bayer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 luglio 2016 (procedimento R 282/2016-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo mycard2go come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 luglio 2016 (procedimento R 282/2016-4) è annullata.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, incluse le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento di ricorso dinanzi ad esso.


(1)  GU C 410 del 7.11.2016.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/23


Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Causa T-676/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo mycard2go - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 231/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wirecard AG (Aschheim, Germania) (rappresentante: A. Bayer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 luglio 2016 (procedimento R 280/2016-4), concernente una domanda di registrazione del segno figurativo mycard2go come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wirecard AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 410 del 7.11.2016.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/23


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Deutsche Lufthansa / Commissione

(Causa T-712/16) (1)

((«Concorrenza - Concentrazioni - Mercato del trasporto aereo - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno a condizione che siano rispettati taluni impegni - Domanda di esonero da una parte degli obblighi che sono oggetto degli impegni - Proporzionalità - Legittimo affidamento - Principio di buona amministrazione - Sviamento di potere»))

(2018/C 231/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: S. Völcker, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, H. Leupold e I. Zaloguin, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 4964 final della Commissione, del 25 luglio 2016, che respinge la richiesta presentata dalla ricorrente relativa all’esonero da taluni impegni resi vincolanti dalla decisione della Commissione del 4 luglio 2005 che approva la concentrazione nel caso COMP/M.3770 — Lufthansa/Swiss.

Dispositivo

1)

La decisione C(2016) 4964 final della Commissione, del 25 luglio 2016, che respinge la richiesta della Deutsche Lufthansa AG relativa all’esonero da taluni impegni resi vincolanti dalla decisione della Commissione del 4 luglio 2005 che approva la concentrazione nel caso COMP/M.3770 — Lufthansa/Swiss è annullata nella parte in cui verte sulla rotta Zurigo-Stoccolma.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 462 del 12.12.2016.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/24


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Netflix International e Netflix / Commissione

(Causa T-818/16) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»))

(2018/C 231/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Netflix International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Netflix, Inc. (Los Gatos, California, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik, S. van Velze e E. H. Janssen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, G. Braun e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1o settembre 2016, relativa al regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica (GU 2016, L 314, pag. 63)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Filmförderungsanstalt.

3)

La Netflix International BV e la Netflix, Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento.

4)

La Netflix International, la Netflix, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 30 del 30.1.2017.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/25


Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Causa T-860/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo mycard2go - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 231/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wirecard AG (Aschheim, Germania) (rappresentante: A. Bayer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 ottobre 2016 (procedimento R 281/2016-4), concernente una domanda di registrazione del segno figurativo mycard2go come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wirecard AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 38 del 6.2.2017.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/25


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Barnett/CESE

(Causa T-23/17) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Pensione di anzianità - Pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti a pensione - Misura già prevista all’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Interesse del servizio - Esecuzione di una sentenza di annullamento pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica - Responsabilità»))

(2018/C 231/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Inge Barnett (Roskilde, Danimarca) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer e F.-M. Hislaire, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione del CESE del 21 marzo 2016, adottata in esecuzione della sentenza del 22 settembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), che rifiuta di concedere alla ricorrente il beneficio del pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti a pensione e, in subordine, ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe asseritamente subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Inge Barnett è condannata alle spese.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/26


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Triggerball/EUIPO (Forma di una palla con bordi multipli)

(Causa T-387/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una palla con bordi multipli - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 231/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Triggerball GmbH (Baiern-Piusheim, Germania) (rappresentante: H. Emrich, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2017 (procedimento R 376/2017-4), concernente una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una palla con bordi multipli come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Triggerball GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 256 del 7.8.2017.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/26


Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — SCF Terminal (Cyprus) e S H B / Consiglio e altri

(Causa T-199/18)

(2018/C 231/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: SCF Terminal (Cyprus) LTD (Limassol, Cipro) e S H B, Inc. (Monrovia, Liberia) (rappresentanti: P. Tridimas, Barrister, K. Kakoulli, P. Panayides e C. Pericleous, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo e Unione europea

Conclusioni

Le ricorrente chiedono che il Tribunale voglia:

ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre agli interessi a decorrere dal 26 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale;

condannare i convenuti alle spese del procedimento.

In alternativa, in via subordinata, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che l’Unione europea e/o le istituzioni convenute sono incorse in responsabilità extracontrattuale;

stabilire la procedura da seguire per determinare il danno risarcibile effettivamente subìto dalle ricorrenti; e

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-197/18, JV Voscf e altri / Consiglio e altri.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/27


Ricorso proposto il 6 aprile 2018 — Czarnecki / Parlamento

(Causa T-230/18)

(2018/C 231/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ryszard Czarnecki (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

annullare la decisione impugnata del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018;

condannare il convenuto al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza, del diritto alla difesa e del principio della parità delle armi, e, dall’altro, sulla violazione del principio di buona amministrazione, del principio di proporzionalità e del diritto alla libertà di espressione.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, su un «fumus persecutionis» e su un abuso di potere.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/28


Ricorso proposto il 12 aprile 2018 — Netflix International e Netflix / Commissione

(Causa T-238/18)

(2018/C 231/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Netflix International BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Netflix, Inc. (Los Gatos, California, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Batchelor, solicitor, N. Niejahr, B. Hoorelbeke e A. Patsa, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, dell’8 novembre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.48950 (2017/N) sulla proroga del regime di aiuti per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico notificato dalla Francia;

annullare la decisione della Commissione, del 20 novembre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.48907 (2017/N) sulla proroga del regime di aiuti automatici per le opere audiovisive (fiction e documentari creativi) notificato dalla Francia;

annullare la decisione della Commissione, del 20 novembre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.48699 (2017/N) sulla proroga del regime di aiuti automatici per la produzione e la pre-produzione di opere cinematografiche notificato dalla Francia; nonché

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Netflix nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo.

Le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE in quanto non ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in sede di esame dei regimi di aiuti di Stato notificati dalla Francia che formano oggetto delle decisioni impugnate. La Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale per ciascuno dei tre regimi di aiuti di Stato in ragione delle gravi difficoltà da essa incontrate nel valutare la compatibilità di ognuno di essi con il mercato interno. Omettendo di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha violato i diritti procedurali delle ricorrenti di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Le ricorrenti affermano che l’esistenza di gravi difficoltà è suffragata da:

le circostanze e la durata dei procedimenti di esame preliminare che hanno condotto all’adozione delle decisioni impugnate; e

il contenuto delle decisioni impugnate, segnatamente in quanto esso attiene ai meccanismi di finanziamento dei regimi di aiuti di Stato e alla compatibilità di questi ultimi con il diritto dell’Unione europea diverso dalle disposizioni relative agli aiuti di Stato.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/29


Ricorso proposto il 17 aprile 2018 — SKS Import Export / Commissione

(Causa T-239/18)

(2018/C 231/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Kammama Saber (S.K.S.) Import Export (Sousse Jawhara, Tunisia) (rappresentante: H. Chelly, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato

e nell’accoglierlo:

annullare parzialmente il regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione del 13 dicembre 2017 per quanto riguarda l’inclusione della Tunisia nell’elenco dei paesi terzi che, in base alla sua dichiarazione, presentano carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione e sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto la Commissione avrebbe ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni rispetto all’accordo di associazione tra la Tunisia e l’Unione europea, in base alle quali essa avrebbe dovuto sottoporre la questione al Consiglio di associazione affinché quest’ultimo pervenisse a dirimere la controversia o, in subordine, consentire alle parti di adottare le misure necessarie per proteggere i loro interessi.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, per quanto riguarda, da un lato, la valutazione della Tunisia accolta dall’Unione europea e, dall’altro lato, la valutazione della Tunisia accolta dal Gruppo di azione finanziaria internazionale. A tale proposito, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia adottato le misure adeguate per gestire l’aumento del rischio che il regolamento delegato impugnato comporta per il processo di sviluppo economico in Tunisia.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati dell’Unione, in particolare dell’articolo 216, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo il quale gli accordi internazionali vincolano le istituzioni.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/29


Ricorso proposto il 18 aprile 2018 — Bruno/Commissione

(Causa T-241/18)

(2018/C 231/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luigi Bruno (Woluwé-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire quanto segue:

la decisione dell’AACC del 4 luglio 2017 è annullata;

per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo, del 18 gennaio 2018, è annullata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto in cui è incorsa la Commissione europea nell’applicazione degli articoli 11, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello statuto, nei limiti in cui, con la sua decisione, la Commissione ha respinto la domanda del ricorrente di attribuirgli il beneficio dell’indennità una tantum di cessazione dal servizio prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, di detto allegato, vincolandolo, per contro, all’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello statuto, che non si applicherebbe tuttavia al suo caso.

2.

Secondo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità, nei limiti in cui le summenzionate disposizioni statutarie violerebbero il principio di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo dell’esistenza di una lacuna legislativa.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/30


Ricorso proposto il 18 aprile 2018 — VV/Commissione

(Causa T-242/18)

(2018/C 231/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VV (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 19 giugno 2017 e, per quanto necessario, l’atto di rigetto del reclamo del ricorrente del 18 gennaio 2018;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la parte ricorrente chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/322/16 — Amministratori nel settore dell’audit (AD 5/AD 7) (GU 2016, C 171A, pag. 1), di non ammetterla a detto concorso, nei limiti in cui non avrebbe dimostrato il possesso di un diploma universitario attestante una formazione di almeno tre anni nei settori indicati nel bando di concorso.

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione della decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente su errori di valutazione perpetrati dalla commissione giudicatrice del concorso nell’apprezzamento delle informazioni contenute nell’atto di candidatura della parte ricorrente. La commissione giudicatrice avrebbe violato il bando di concorso ritenendo che la parte ricorrente non avesse un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, necessario per essere ammessa al concorso.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/31


Ricorso proposto il 20 aprile 2018 — VW/Commissione

(Causa T-243/18)

(2018/C 231/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VW (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire quanto segue:

la decisione dell’APN del 26 giugno 2017 è annullata;

per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo del 19 gennaio 2018 è annullata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, dedotto in via principale, vertente sull’eccezione d’illegittimità diretta contro l’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto poiché esso viola il principio di parità di trattamento sancito all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali nonché l’articolo 52 della medesima Carta.

2.

Secondo motivo, dedotto in subordine, nell’ipotesi in cui la parte ricorrente non possa beneficiare dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, vertente sull’errore di diritto commesso dall’istituzione convenuta nell’interpretazione dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto e, in estremo subordine, supponendo che non vi siano errori di diritto, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento sancito in particolare all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali e sulla violazione del principio di proporzionalità sancito all’articolo 52 della medesima Carta.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/31


Ricorso proposto il 20 aprile 2018 — Synergy Hellas / Commissione

(Causa T-244/18)

(2018/C 231/40)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Αtene, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare la decisione della Commissione C(2018) 1115 final del 19 febbraio 2018 relativa al recupero di EUR 76 282,08, maggiorati degli interessi, presso la «d.d.Synergy HELLAS ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS»·e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 del regolamento (CE/Euratom) 2342/2002 della Commissione (1).

È contrario alle disposizioni di tale articolo il rifiuto della Commissione di accogliere la legittima domanda di proroga del termine di pagamento, sebbene sia già stato pagato il 73 % del capitale, compresi tutti gli interessi, e sia già stata istituita la garanzia personale chiesta dalla Commissione per l’intero importo originariamente dovuto oltre agli interessi;

è infondata la motivazione della Commissione per quanto riguarda la sostanziale legittimità del provvedimento impugnato;

la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivare la decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione e/o sull’eccesso del potere discrezionale e sulla violazione del principio di «buona amministrazione».

La Commissione ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, in quanto ha adottato la decisione impugnata senza tener conto dei dati di fatto che le aveva presentato la ricorrente e ha previsto soluzioni che potrebbero condurre alla messa in liquidazione di quest’ultima.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

La decisione impugnata oltre a non rappresentare una misura necessaria al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, atteso che la ricorrente continua a pagare, grava troppo su quest’ultima, minacciandone sostanzialmente l’esistenza stessa.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1).


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/32


Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — RATP / Commissione

(Causa T-250/18)

(2018/C 231/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Régie autonome des transports parisiens RATP (Parigi, Francia) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery, P. Delelis e C. Lavin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 21 marzo 2018 diretta ad autorizzare l’accesso parziale a dei documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

in ogni caso, condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dell’articolo 339 TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/33


Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — US / BCE

(Causa T-255/18)

(2018/C 231/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: US (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione di non convertire il contratto del ricorrente, datata 13 giugno 2017;

annullare la decisione della BCE dell’11 ottobre 2017 che respinge la domanda di riesame amministrativo («administrative review») del ricorrente dell’11 agosto 2017;

annullare la decisione della BCE del 13 febbraio 2018, notificata al ricorrente lo stesso giorno, che respinge il suo reclamo («grievance procedure») presentato il 7 dicembre 2017;

concedere il risarcimento per i danni subiti;

condannare la convenuta alle totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità con riguardo alla Politica di conversione, nei limiti in cui essa violerebbe l’articolo 10, lettera c), delle condizioni di impiego nonché l’articolo 2.0 delle norme sul personale e sarebbe stata adottata in violazione della gerarchia delle norme.

2.

Secondo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità, in quanto l’articolo 10, lettera c), delle condizioni di impiego e l’articolo 2.0 delle norme sul personale violano la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e il considerando 6 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

3.

Terzo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità degli orientamenti dell’Annual Salary and Bonus Review (ASBR), in quanto questi ultimi violerebbero l’obbligo di motivazione e il principio di certezza del diritto.

4.

Quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione, per quanto riguarda, in primo luogo, gli scatti retributivi concessi al ricorrente, in secondo luogo lo «sviluppo continuo» di quest’ultimo e, in terzo luogo, il mantenimento delle esigenze dell’impresa («business needs») per le conoscenze, abilità e competenze specifiche del ricorrente.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/34


Ricorso proposto il 24 aprile 2018 — Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

(Causa T-256/18)

(2018/C 231/43)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Arezzo Indústria e Comércio SA (Belo Horizonte, Brasile) (rappresentanti: A. Sebastião e J. Pimenta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo «SCHUTZ» — Domanda di registrazione n. 15 723 265

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2018 nel procedimento R 661/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/35


Ricorso proposto il 26 aprile 2018 — Roxtec / EUIPO — Wallmax (Raffigurazione di un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici)

(Causa T-261/18)

(2018/C 231/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Roxtec AB (Karlskrona, Svezia) (rappresentanti: J. Olsson e J. Adamsson, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wallmax Srl (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell’Unione europea raffigurante un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici — Marchio dell’Unione europea n. 14 338 735

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 gennaio 2018 nel procedimento R 940/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi ad esso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 2017/1001.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/35


Ricorso proposto il 26 aprile 2018 — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int (MEBLO)

(Causa T-263/18)

(2018/C 231/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Meblo Trade d.o.o. (Zagabria, Croazia) (rappresentante: A. Ivanova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o. (Nova Gorica, Slovenia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell’Unione europea di colori nero e rosso MEBLO — Marchio dell’Unione europea n. 3 431 731

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 febbraio 2018 nel procedimento R 883/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/36


Ricorso proposto il 27 aprile 2018 — Biernacka-Hoba/EUIPO — EUIPO Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Causa T-265/18)

(2018/C 231/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Polonia) (rappresentante: avvocato [radca prawny] R. Rumpel)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «Formata» –Marchio dell’Unione europea n. 11 529 427

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 febbraio 2018 nel procedimento R 2032/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso fondato;

annullare la decisione impugnata nella parte in cui viene respinta la domanda di dichiarazione di nullità del marchio registrato «Formata» n. 011 529 427;

modificare la decisione impugnata nel senso che venga dichiaro nullo il marchio «Formata» n. 011 529 427;

modificare la decisione impugnata nella parte relativa alle spese;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Errata conclusione che il diritto anteriore non è stato sufficientemente dimostrato.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/37


Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Icelands Foods/EUIPO — Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(Causa T-267/18)

(2018/C 231/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Icelands Foods Ltd (Deeside, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, J. Hertzog, C. Hill e J. Warner, sollicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Íslandsstofa (Reykjavík, Islanda)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «INSPIRED BY ICELAND» — Domanda di registrazione n. 14 350 094

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione provvisoria della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2018 nel procedimento R 340/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71 del regolamento n. 2017/1001 per non aver deciso sull’appello;

Violazione di una forma sostanziale ai sensi dell’articolo 72 del regolamento n. 2017/1001 in quanto, avendo deciso di rinviare la causa per il riesame del marchio controverso per motivi assoluti, statuendo anche previamente sull'applicabilità di motivi assoluti senza ascoltare il richiedente l'annullamento, comportandosi in tal modo in contrasto con il principio di audi alteram partem, la commissione di ricorso ha violato i principi di economia processuale e di equità.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/38


Ricorso proposto il 27 aprile 2018 — Sandrone / EUIPO — J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Causa T-268/18)

(2018/C 231/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Luciano Sandrone (Barolo, Italia) (rappresentante: A. Borra, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Luciano Sandrone» — Domanda di registrazione n. 14 416 598

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 febbraio 2018 nel procedimento R 1207/2017-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Assenza di prove dell’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 2017/1001.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/38


Ricorso proposto il 2 maggio 2018 — Inditex/EUIPO — Ffauf SA (ZARA)

(Causa T-269/18)

(2018/C 231/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ffauf SA (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «ZARA» — Domanda di registrazione n. 8 929 952

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 02/02/2018 nei procedimenti riuniti R 359/2015-5 e R 409/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui, respinto il ricorso della ricorrente e in parziale accoglimento di quello dell’interveniente, ha respinto la domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ZARA n. 8 929 952 per i seguenti prodotti e servizi: Classe 29 — frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, confetture, composte; latticini, olii e grassi alimentari; Classe 30 — riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, snack a base di riso; Classe 31 — ortaggi freschi; Classe 32 — succhi di frutta freschi; Classe 35 — servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso nei negozi, tramite reti informatiche globali, mediante cataloghi, per corrispondenza, per telefono, tramite radio e televisione e tramite altri mezzi elettronici di ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, olii ad uso alimentare, riso, farina e preparati fatti di cereali, pane, aceto, salse (condimenti); Classe 43 — fornitura di alimenti e bevande, ristoranti self-service, caffetterie;

condannare l’EUIPO e, eventualmente, l’interveniente (Ffauf SA) alle spese relative al presente ricorso dinanzi al Tribunale;

condannare l’opponente, Ffauf SA, alle spese relative ai ricorsi riuniti R 359/2015-5 e R 409/2015-5 dinanzi alla quinta commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 15, paragrafo 1, e 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, nonché della regola 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 2868/95;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/39


Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — Mauritsch / INEA

(Causa T-271/18)

(2018/C 231/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Walter Mauritsch (Vienna, Austria) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in primo luogo, la decisione della convenuta del 24 gennaio 2018, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 4 ottobre 2017 e, in secondo luogo, la decisione di quest’ultima del 2 agosto 2017, con cui è stata respinta la domanda di risarcimento danni del ricorrente del 10 aprile 2017;

condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno materiale che egli asserisce di aver subito a causa dell’illecito commesso dalla convenuta, per un importo corrispondente alla perdita del diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo massimo di tre anni, maggiorato degli interessi; inoltre,

condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese da questi sostenute.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce in diritto il motivo che la convenuta ha omesso di informarlo in modo chiaro e adeguato dei suoi diritti di sicurezza sociale in caso di rifiuto, da parte sua, di sottoscrivere l’atto di rinnovo del contratto. Il ricorrente afferma che non era in grado di sapere che detto rifiuto di firmare il contratto sarebbe stato trattato quale rassegnazione di dimissioni. Pertanto, egli sarebbe stato privato di informazioni e la convenuta avrebbe violato il suo dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione sancito nell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/40


Ricorso proposto il 27 aprile 2018 — Julius-K9 /EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Causa T-276/18)

(2018/C 231/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Ungheria) (rappresentante: G. Jambrik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo K9 UNIT — Domanda di registrazione n. 14 590 831

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 febbraio 2018 nel procedimento R 1432/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento n. 2017/1001.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/40


Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

(Causa T-277/18)

(2018/C 231/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «PICK & WIN MULTISLOT» — Domanda di registrazione n. 16 071 946

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2018 nel procedimento R 978/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/41


Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Alliance Pharmaceuticals/EUIPO — AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

(Causa T-279/18)

(2018/C 231/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance Pharmaceuticals (Wiltshire, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf/Ts, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio AXICORP ALLIANCE — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 072 913

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2018 nel procedimento R 1473/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in via subordinata, modificare la decisione della quinta commissione di ricorso impugnata dichiarando che l’opposizione deve essere deferita alla divisione d’opposizione affinché quest’ultima la riesamini ai sensi degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, oltre che ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4;

condannare l’EUIPO a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso e quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione. In via subordinata, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione intervenga, condannare la convenuta e l’interveniente a pagare congiuntamente e solidalmente le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso e quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001;

La commissione di ricorso ha interpretato erroneamente le specifiche dei marchi registrati anteriori e, conseguentemente, ha ritenuto che la prova dell’uso prodotta non dimostrasse l’uso effettivo per i prodotti inclusi in tali specifiche.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/42


Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)

(Causa T-287/18)

(2018/C 231/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Montañá Mora, S. Sebe Marin, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Natural Instinct Ltd (Camberley, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «Nature’s Variety Instinct» — Domanda di registrazione n. 14 290 647

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6/3/2018 nel procedimento R 1659/2017-5

Conclusioni

Il/La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e — eventualmente — la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare congiuntamente e solidalmente tutte le spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/43


Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — M. I. Industries/EUIPO Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

(Causa T-288/18)

(2018/C 231/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Montañá Mora e S. Sebe Marin, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Natural Instinct Ltd (Camberley, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «NATURE’S VARIETY INSTINCT» — Domanda di registrazione n. 14 290 589

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28/02/2018 nel procedimento R 1658/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e — eventualmente — la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare congiuntamente e solidalmente tutte le spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/43


Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Agmin Italy/Commissione

(Causa T-290/18)

(2018/C 231/56)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Agmin Italy SpA (Verona, Italia) (rappresentante: F. Guardascione, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e/o l’inefficacia e/o l’inesistenza della Decisione opposta per violazione di legge, per violazione del principio di separazione della funzione istruttoria da quella decisoria, per violazione del principio del contradittorio, per eccesso di potere sotto i profili del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà, nonché per difetto di istruttoria e disparità di trattamento e per tutti i motivi esposti, e di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso a quello di cui sopra, con ogni conseguenza di legge;

In ogni caso, annullare la decisione DG NEAR del 7 marzo 2018 (ARES — 2018 — 1288022), notificata in data 9 marzo 2018 nella parte oggi opposta e, conseguentemente, annullare le correlate sanzioni;

In via subordinata, disporre l’esclusione o la riduzione della sanzione comminata dei confronti della Agmin in quanto eccessiva e non proporzionale alla condotta effettivamente posta in essere da Agmin;

Sempre in via subordinata, accertare che i fatti descritti siano idonei a consentire la riabilitazione di Agmin ai sensi dell’art. 106(9) del Regolmento n. 966/2012;

Con vittoria delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento della Commissione Europea del 7 marzo 2018 (ARES — 2018 — 1288022), che ha escluso la ricorrente della possibilità di partecipare a procedure di gara a assegnazione di contributi finanziati dal bilancio dell’Unione Europea e dal Fondo di sviluppo dell’Unione Europea per il periodo massimo previsto dall’articolo 106/14)(c) del Regolamento n. 966/2012 (1) di tre anni nonché la pubblicazione sul sito internet della Commissione, a seguito della mancata consegna della merce ordinata (Lotti 9 e 11) nei termini convenuti nel contratto di fornitura ENPI/2014/351-804, e della mancata sostituzione della garanzia (pre-financing guarantee di Euro 89 430,71) consegnata da parte di Agmin alla Contracting Authority in data 19 novembre 2014. In quanto emessa da un soggetto che, sulla base delle informazioni ricevute dalla Banca d’Italia, era autorizzato ad emettere garanzie solo a favore di banche ed istituzioni finanziarie autorizzate all’erogazione del credito, ma non a favore dei soggetti o enti diversi, quali è la Contracting Authority.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Esistenza nella fattispecie di un eccesso di potere, anche sotto il profilo della violazione del principio di separazione della funzione istruttoria da quella decisoria, della contraddittorietà, dell’illogicità manifesta e del difetto di motivazione;

2.

Violazione e/o falsa applicazione dei «principles of European Contract Law 2002» applicabili ai sensi dell’articolo 41 delle Condizioni Generali del Contratto; e

3.

Violazione del principio di proporzionalità della sanzione ai sensi dell’articolo 5 TUE, avendo la Commissione Europea ritenuto di irrogare ad Agmin la sanzione massima applicabile di tre anni.

La ricorrente ritiene in particolare che la decisione impugnata sia lesiva dei propri diritti in quanto nell’assumerla la Commissione non ha tenuto in giusta considerazione che la mancata fornitura è stata causata dalla determinante o, in subordine, concorrente responsabilità della Contracting Authority che, in modo arbitrario e ingiustificato, ha rifiutato la sostituzione del fornitore dei beni con un altro produttore che si era dichiarato disponibile a fornire i prodotti con qualità pari o superiore a quella indicata nelle specifiche tecniche previste nel bando.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europea e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012).


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/45


Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)

(Causa T-291/18)

(2018/C 231/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (Donaueschingen, Germania) (rappresentante: A. Jacob, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Compliant Constructs» — Domanda di registrazione n. 16 125 461

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 marzo 2018 nel procedimento R 1626/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e disporre la registrazione;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/45


Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commissione

(Causa T-296/18)

(2018/C 231/58)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea;

condannare la Commissione alle spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato le disposizioni del Trattato nella parte in cui esse riguardano e disciplinano, direttamente o indirettamente, le condizioni per prestare il consenso alla fusione di imprese, in particolare gli articoli 101 e 102 del Trattato e le disposizioni volte alla loro attuazione, tra cui, in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, lettera b) e 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 139/2004, omettendo di effettuare una valutazione completa degli effetti anticoncorrenziali della concentrazione, compresa, tra l’altro, la valutazione degli effetti della concentrazione sui mercati rilevanti determinati sulla base del modello O & D. Orbene, la valutazione della concentrazione secondo il modello O & D porta all’individuazione di una serie di distorsioni della concorrenza da essa causate.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha valutato erroneamente gli effetti della concentrazione in relazione alla possibilità di fornire servizi di trasporto aereo di passeggeri e agli aeroporti interessati dalla concentrazione, commettendo, in questo modo, un grave e manifesto errore di valutazione. Uno studio analitico della concentrazione svolto correttamente dovrebbe portare alla conclusione che l’attuazione della concentrazione produrrà una serie di effetti negativi sulla concorrenza, compresa la creazione di una posizione dominante della Lufthansa in determinati aeroporti.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il regolamento n. 95/93, violando i principi di neutralità, trasparenza e non discriminazione nell’assegnazione di bande orarie in taluni aeroporti.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato gli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali, omettendo di esaminare se il presunto incremento di efficienza dovuto all’operazione neutralizzasse i suoi effetti negativi sulla concorrenza.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato le disposizioni del Trattato nonché le disposizioni volte alla loro attuazione, imponendo alla Lufthansa obblighi che non contrastano la distorsione sostanziale della concorrenza provocata dall’operazione.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato le disposizioni del Trattato, compreso l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nonché le disposizioni volte alla loro attuazione, non prendendo in considerazione la distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dall’operazione nel contesto degli aiuti di Stato concessi all’Air Berlin.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 296 TFUE, a causa dell’insufficiente motivazione della decisione della Commissione europea.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/46


Ricorso proposto il 13 maggio 2018 — Yanukovych / Consiglio

(Causa T-300/18)

(2018/C 231/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Feodorovych Yanukovych (Rostov on Don, Russia) (rappresentante: T. Beazley, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018 (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018 (2), nella parte in cui riguardano il ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfa, nel periodo considerato, i criteri enunciati per l’inclusione di una persona nell’elenco. Il Consiglio dell’Unione europea non ha tenuto debitamente in conto e non ha preso in considerazione tutto il materiale fornitogli, pur essendo, nel contempo, altamente selettivo rispetto al materiale di cui ha tenuto conto. A sostegno di tale motivo sono inclusi i seguenti argomenti: il ricorrente è oggetto solo di indagini preliminari che sono rimaste ferme e sono chiaramente insufficienti a soddisfare i criteri pertinenti; i materiali su cui il Consiglio ha fondato la propria decisione di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco sono completamente inadeguati, incoerenti, falsi e non sono suffragati da alcun elemento di prova.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell’includere il ricorrente nei provvedimenti impugnati. Effettuando una nuova designazione del ricorrente nonostante il netto divario tra le «motivazioni» e i criteri di designazione rilevanti, il Consiglio è incorso in un errore manifesto. Inoltre, le ragioni indicate nell’ambito del primo motivo si applicano anche al secondo motivo.

3.

Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione da parte del Consiglio. Il Consiglio non ha enumerato i motivi specifici e concreti della designazione del ricorrente. Le «motivazioni» nella sesta decisione di modifica e nel sesto regolamento di modifica (in prosieguo, congiuntamente: i «provvedimenti di modifica») per l’inclusione del ricorrente (oltre ad essere errate) sono stereotipate, inadeguate e non sufficientemente dettagliate.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima della nuova designazione, e il ricorrente non ha avuto un’equa e congrua possibilità di correggere errori o di presentare informazioni relative alla sua situazione personale. In nessun momento sono state fornite al Consiglio/al ricorrente prove serie, credibili e concrete per giustificare l’imposizione di misure restrittive.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non disponeva di una base giuridica adeguata per i provvedimenti di modifica. A sostegno di tale motivo sono inclusi i seguenti argomenti: a) i presupposti che consentono al Consiglio di basarsi sull’articolo 29 TUE non erano soddisfatti dalla sesta decisione di modifica. In particolare: i) gli obiettivi ai quali il Consiglio si è espressamente riferito sono semplicemente vaghe affermazioni; ii) la base [su cui il Consiglio si è fondato] non presenta alcun collegamento sufficiente con il livello adeguato di controllo giurisdizionale richiesto nel presente caso; e iii) l’imposizione di [misure] restrittive sostiene e legittima la condotta del nuovo regime in Ucraina, il quale di per sé sta compromettendo il giusto processo e lo stato di diritto, nonché violando sistematicamente i diritti umani; b) i presupposti per basarsi sull’articolo 215 TFUE erano insussistenti per la mancanza di una valida decisione ai sensi del capo 2 del titolo V del TUE; c) mancavano collegamenti sufficienti per invocare l’articolo 215 TFUE nei confronti del ricorrente.

6.

Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio. Il vero scopo perseguito dal Consiglio nell’attuare i provvedimenti di modifica era essenzialmente quello di ingraziarsi l’attuale regime ucraino (affinché l’Ucraina stringa legami più stretti con l’Unione europea) e non quello di realizzare gli obiettivi/i motivi espressi nei provvedimenti di modifica. I criteri di designazione costituiscono una delega di potere straordinaria e su larga scala coerente con lo scopo perseguito dal Consiglio.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di proprietà del ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché, tra l’altro, le misure restrittive costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata di tali diritti, in quanto in particolare: (i) non vi sono indicazioni che i capitali asseritamente distratti dal ricorrente siano stati trasferiti al di fuori dell’Ucraina; e (ii) non è né necessario né appropriato congelare tutti i beni del ricorrente, in quanto le autorità ucraine hanno ormai quantificato il valore delle perdite asseritamente oggetto dei procedimenti penali pendenti nei confronti del ricorrente.


(1)  Decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018 L 63, pag. 48).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018 L 63, pag. 5).


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/48


Ricorso proposto il 13 maggio 2018 — Yanukovych / Consiglio

(Causa T-301/18)

(2018/C 231/60)

Lingua processuale: inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: T. Beazley, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018 (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018 (2), nella parte in cui riguardano il ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfa, nel periodo considerato, i criteri enunciati per l’inclusione di una persona nell’elenco. Il Consiglio dell’Unione europea non ha tenuto debitamente in conto e non ha preso in considerazione tutto il materiale fornitogli, pur essendo, nel contempo, altamente selettivo rispetto al materiale di cui ha tenuto conto. A sostegno di tale motivo sono inclusi i seguenti argomenti: il ricorrente è oggetto solo di indagini preliminari che sono rimaste ferme e sono chiaramente insufficienti a soddisfare i criteri pertinenti; i materiali su cui il Consiglio ha fondato la propria decisione di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco sono completamente inadeguati, incoerenti, falsi e non sono suffragati da alcun elemento di prova.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell’includere il ricorrente nei provvedimenti impugnati. Effettuando una nuova designazione del ricorrente nonostante il netto divario tra le «motivazioni» e i criteri di designazione rilevanti, il Consiglio è incorso in un errore manifesto. Inoltre, le ragioni indicate nell’ambito del primo motivo si applicano anche al secondo motivo.

3.

Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione da parte del Consiglio. Il Consiglio non ha enumerato i motivi specifici e concreti della designazione del ricorrente. Le «motivazioni» nella sesta decisione di modifica e nel sesto regolamento di modifica (in prosieguo, congiuntamente: i «provvedimenti di modifica») per l’inclusione del ricorrente (oltre ad essere errate) sono stereotipate, inadeguate e non sufficientemente dettagliate.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima della nuova designazione, e il ricorrente non ha avuto un’equa e congrua possibilità di correggere errori o di presentare informazioni relative alla sua situazione personale. In nessun momento sono state fornite al Consiglio/al ricorrente prove serie, credibili e concrete per giustificare l’imposizione di misure restrittive.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non disponeva di una base giuridica adeguata per i provvedimenti di modifica. A sostegno di tale motivo sono inclusi i seguenti argomenti: a) i presupposti che consentono al Consiglio di basarsi sull’articolo 29 TUE non erano soddisfatti dalla sesta decisione di modifica. In particolare: i) gli obiettivi ai quali il Consiglio si è espressamente riferito sono semplicemente vaghe affermazioni; ii) la base [su cui il Consiglio si è fondato] non presenta alcun collegamento sufficiente con il livello adeguato di controllo giurisdizionale richiesto nel presente caso; e iii) l’imposizione di [misure] restrittive sostiene e legittima la condotta del nuovo regime in Ucraina, il quale di per sé sta compromettendo il giusto processo e lo stato di diritto, nonché violando sistematicamente i diritti umani; b) i presupposti per basarsi sull’articolo 215 TFUE erano insussistenti per la mancanza di una valida decisione ai sensi del capo 2 del titolo V del TUE; c) mancavano collegamenti sufficienti per invocare l’articolo 215 TFUE nei confronti del ricorrente.

6.

Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio. Il vero scopo perseguito dal Consiglio nell’attuare i provvedimenti di modifica era essenzialmente quello di ingraziarsi l’attuale regime ucraino (affinché l’Ucraina stringa legami più stretti con l’Unione europea) e non quello di realizzare gli obiettivi/i motivi espressi nei provvedimenti di modifica. I criteri di designazione costituiscono una delega di potere straordinaria e su larga scala coerente con lo scopo perseguito dal Consiglio.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di proprietà del ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché, tra l’altro, le misure restrittive costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata di tali diritti, in quanto in particolare: (i) non vi sono indicazioni che i capitali asseritamente distratti dal ricorrente siano stati trasferiti al di fuori dell’Ucraina; e (ii) non è né necessario né appropriato congelare tutti i beni del ricorrente, in quanto le autorità ucraine hanno ormai quantificato il valore delle perdite asseritamente oggetto dei procedimenti penali pendenti nei confronti del ricorrente.


(1)  Decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018 L 63, pag. 48).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018 L 63, pag. 5).