ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 421

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
8 dicembre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 421/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8602 — DIF/CDC/ADTIM) ( 1 )

1

2017/C 421/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8639 — Cariparma/Caricesena/Carim/Carismi) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2017/C 421/03

Conclusioni del Consiglio relative allo sviluppo della scuola e all’eccellenza nell’insegnamento

2

2017/C 421/04

Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

7

2017/C 421/05

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

8

 

Commissione europea

2017/C 421/06

Tassi di cambio dell'euro

9

2017/C 421/07

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2017, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Graves (DOP)]

10

2017/C 421/08

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza dal 1o gennaio 2018[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 )]

16

 

Corte dei conti

2017/C 421/09

Relazione speciale n. 20/2017 — Gli strumenti, finanziati dall’UE, di garanzia dei prestiti: sono stati ottenuti risultati positivi, ma sono necessari una migliore selezione dei beneficiari ed un miglior coordinamento con i dispositivi nazionali

17

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 421/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

18

2017/C 421/11

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

18

2017/C 421/12

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

19

2017/C 421/13

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

19

2017/C 421/14

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

20

2017/C 421/15

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

20

2017/C 421/16

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

21

2017/C 421/17

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

21

2017/C 421/18

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

22

2017/C 421/19

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

22

2017/C 421/20

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

23


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 421/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8602 — DIF/CDC/ADTIM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 421/01)

Il 28 novembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8602. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


8.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 421/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8639 — Cariparma/Caricesena/Carim/Carismi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 421/02)

Il 30 novembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8639. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

8.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 421/2


Conclusioni del Consiglio relative allo sviluppo della scuola e all’eccellenza nell’insegnamento

(2017/C 421/03)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO il contesto politico nel quale s’iscrive la materia, indicato nell’allegato delle presenti conclusioni;

RICONOSCENDO CHE

1.

garantire a tutti i discenti un’istruzione scolastica di alta qualità, inclusiva ed equa è una priorità assoluta che incide sul futuro del progresso sociale e della crescita sostenibile nell’Unione europea. L’istruzione svolge un ruolo decisivo per le prospettive dei giovani e le loro possibilità di successo nella vita e getta le basi per la realizzazione personale dei discenti nella vita civica e sociale, nel mercato del lavoro e nella sfera personale;

2.

per le persone è importante continuare il processo di apprendimento lungo tutto l’arco della vita cosicché possano far fronte alle sfide di un mondo in rapido mutamento. Le scuole, sostenute dalla comunità in senso più ampio, possono svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare le persone a sviluppare un’ampia gamma di competenze chiave (1), a farsi carico del proprio apprendimento permanente e delle proprie carriere, e a diventare cittadini attivi e responsabili;

CONSAPEVOLE

3.

della necessità di adottare approcci contemporanei all’insegnamento, all’apprendimento e alla governance dei sistemi scolastici che si fondino sulle novità nel campo pedagogico, nonché su quelle determinate dagli sviluppi digitali e tecnologici, e che aiutino le scuole a rispondere all’evoluzione della domanda educativa dei discenti, della società e del mercato del lavoro;

4.

delle sfide connesse al raggiungimento dell’obiettivo di riferimento 2020 di ridurre la percentuale delle persone con risultati insufficienti in lettura, scienze e matematica (2), che richiedono un serio impegno politico per migliorare la capacità della scuola di sostenere tutti i discenti, compresi quelli con bisogni educativi speciali e quelli provenienti da contesti svantaggiati;

5.

del fatto che, nonostante i buoni progressi dell’ultimo decennio, per conseguire l’obiettivo principale di Europa 2020 di riduzione del tasso di abbandono scolastico è necessario proseguire gli sforzi (3);

6.

della necessità di promuovere equità, uguaglianza e inclusività nell’istruzione scolastica e attraverso essa, dal momento che il contesto socioeconomico di provenienza resta un fattore con una forte incidenza sul rendimento scolastico degli studenti;

7.

della necessità di investire negli insegnanti e nei dirigenti scolastici quali potenti determinanti del rendimento degli studenti e di sostenerli nell’assunzione di responsabilità e nel raggiungimento di un migliore equilibrio tra autonomia professionale e rendicontazione;

8.

dell’importanza di una buona governance dei sistemi di istruzione scolastica e dell’equilibrio tra autonomia delle scuole e rendicontazione quale fattore cruciale per migliorare qualità, equità ed efficienza dell’istruzione;

9.

dell’importanza di un’educazione e cura della prima infanzia che getti le basi per prestazioni più alte a tutti i livelli successivi di istruzione e per la partecipazione all’apprendimento permanente, nonché della promozione dell’apprendimento da parte di tutti i bambini e del loro benessere e sviluppo;

SOTTOLINEA QUANTO SEGUE

10.

la diversità è una caratteristica dell’istruzione scolastica in Europa, dove gli Stati membri hanno la piena responsabilità di organizzare e sviluppare i propri sistemi di istruzione, con la conseguenza che le soluzioni a sfide comuni e l’attuazione di riforme mirate possono variare in funzione dei contesti nazionali, regionali e locali;

11.

la cooperazione europea nel settore dell’istruzione scolastica, specialmente attraverso il programma Erasmus+, presenta un alto valore aggiunto dell’UE ed ha un ruolo importante nel garantire un’istruzione di qualità, permettere contatti più stretti tra i giovani europei, promuovere un’identità comune europea e sostenere riforme strategiche nel settore dell’istruzione;

ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione dal titolo «Sviluppo scolastico ed eccellenza nell’insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto» (4), che individua tre settori in cui è necessario agire e in cui il sostegno a livello europeo può essere d’aiuto.

Di conseguenza INVITA GLI STATI MEMBRI, nel debito rispetto del principio di sussidiarietà e in funzione delle circostanze nazionali, a concentrarsi sulle seguenti priorità d’azione:

12.

garantire un’istruzione di alta qualità ed inclusiva (5) e contribuire allo sviluppo del talento e del potenziale di tutti i discenti tramite:

a)

il sostegno alle scuole affinché applichino un approccio scolastico che investa tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo per lo sviluppo dell’insegnamento e dell’apprendimento, allo scopo di promuovere una cultura della scuola più inclusiva, coinvolgente e incoraggiante, con particolare attenzione al benessere di tutta la comunità scolastica e tolleranza zero nei confronti di bullismo, violenza e discriminazione su qualunque base;

b)

l’adozione di misure volte ad assicurare l’acquisizione di una solida conoscenza della materia insieme allo sviluppo di una gamma completa di competenze chiave, in particolare competenze sociali e civiche, e la promozione di valori comuni (6);

c)

il sostegno alla motivazione dei discenti, alla loro capacità di imparare ad imparare e alla titolarità dell’apprendimento, e la promozione dell’opinione dei discenti, del dialogo democratico e della partecipazione alla vita della scuola;

d)

l’arricchimento delle esperienze di apprendimento affiancato al sostegno a un uso efficace delle tecnologie digitali e l’incoraggiamento di attività che colleghino l’apprendimento all’esperienza della vita reale, ad esempio tramite l’apprendimento basato su progetti o sulla risoluzione di problemi, su esperienze di lavoro sul campo o sulla partecipazione ad attività della comunità locale;

e)

l’investimento in un supporto tempestivo e mirato per gli studenti con esigenze educative speciali e quelli provenienti da contesti svantaggiati ed esposti a particolari rischi, con lo spiegamento di molteplici strumenti, tra i quali un migliore accesso a contesti inclusivi e un’attenzione particolare alle transizioni all’interno del sistema di istruzione nonché dalla scuola al mercato del lavoro;

f)

l’investimento in educazione e cura di qualità della prima infanzia (7), accessibile e disponibile per tutti i bambini;

13.

rafforzare la posizione di insegnanti e dirigenti scolastici tramite:

a)

il passaggio a una strategia globale per gli insegnanti che copra tutte le fasi della loro carriera professionale e tragga vantaggio dalla digitalizzazione nell’istruzione;

b)

l’incremento dell’attrattiva della loro carriera attraverso l’offerta di condizioni di lavoro di qualità e il rafforzamento degli strumenti di supporto, feedback e orientamento, in particolare per insegnanti e dirigenti scolastici a inizio carriera;

c)

l’offerta di una formazione iniziale degli insegnanti di qualità in cui si dovrebbe dare particolare enfasi alla pratica di insegnamento in classe ben preparata che copra l’intera durata dei loro studi e che, ove opportuno, sia guidata da mentori debitamente formati;

d)

l’investimento nel loro sviluppo e nella loro crescita professionale permanente lungo tutte le fasi della loro carriera e il miglioramento della dirigenza scolastica;

e)

il sostegno alla preparazione e allo sviluppo professionale dei formatori e dei mentori degli insegnanti e l’inserimento nell’istruzione e nella formazione degli insegnanti di una più vasta gamma di esperienze;

f)

il rafforzamento della collaborazione mirata, di reti di apprendimento, di comunità online e di pratiche pedagogiche innovative tra insegnanti e dirigenti scolastici, coinvolgendo gli altri soggetti interessati;

14.

passare a una governance più efficace, equa ed efficiente, tramite:

a)

la ricerca di un giusto equilibrio tra autonomia e rendicontazione allo scopo di sostenere il miglioramento e l’innovazione permanenti a livello di scuola e di sistema;

b)

lo sviluppo ulteriore di sistemi di garanzia della qualità, tra cui l’autovalutazione, la valutazione quantitativa e qualitativa, in funzione delle circostanze e delle strategie nazionali, che si basino su una comprensione globale dello sviluppo della scuola stabilita e condivisa con i soggetti interessati;

c)

il sostegno a politiche basate su dati concreti e l’uso equilibrato e appropriato di dati, tra cui quelli provenienti da studi internazionali comparativi e dalla relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione;

d)

l’impegno a favore di una spesa sufficiente ed efficiente per l’istruzione scolastica e l’uso ottimale delle risorse a tutti i livelli, nonché, ove opportuno, il lancio di riforme strutturali dell’istruzione scolastica;

INVITA LA COMMISSIONE ad integrare le azioni intraprese dagli Stati membri e a sostenere la cooperazione tra di essi allo scopo di:

15.

ampliare la cooperazione tra le scuole rendendo più accessibili, attraverso il programma Erasmus+, i partenariati tra scuole, l’eTwinning e la mobilità di studenti, personale e formatori degli insegnanti, ivi comprese le esperienze pratiche all’estero per nuovi e futuri insegnanti e dirigenti scolastici;

16.

stimolare, attraverso lo scambio di buone prassi e l’apprendimento tra pari, lo sviluppo di un’ampia gamma di competenze chiave per tutti i giovani, ivi comprese le competenze di base, le competenze digitali e le competenze per sostenere lo sviluppo personale e sociale e la cittadinanza attiva;

17.

rafforzare la predisposizione della scuola all’apprendimento nell’era digitale, ad esempio promuovendo l’autovalutazione degli insegnanti e lo sviluppo di competenze digitali attraverso un quadro delle competenze digitali, sondando la possibilità di uno strumento volontario di autovalutazione sulla capacità digitale per le scuole e sviluppando ulteriormente le comunità e risorse online dell’UE;

18.

incoraggiare l’insegnamento nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, (artistiche) e matematiche (discipline STE(A)M) promuovendo le buone prassi, rafforzando la cooperazione delle scuole con i settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’impresa a livello di UE, e affrontando con efficacia i divari di genere e gli stereotipi;

19.

rafforzare l’apprendimento tra pari e le attività di consulenza tra pari come anche lo scambio di esperienze e migliori prassi, in particolare per quanto riguarda l’educazione e la cura della prima infanzia, la garanzia della qualità, le carriere e lo sviluppo professionale di insegnanti e dirigenti scolastici e l’istruzione inclusiva;

20.

promuovere e sostenere l’inclusività nell’istruzione, anche attraverso la sperimentazione di strategie relative all’insegnamento a discenti provenienti da contesti linguistici e culturali differenti, e rafforzare la cooperazione degli Stati membri con l’Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l’istruzione inclusiva, come pure con altre agenzie e organizzazioni internazionali pertinenti;

21.

promuovere e sostenere la ricerca in tema di istruzione e diffonderne i risultati nonché sviluppare ulteriormente le sinergie con l’OCSE, in coordinamento con gli Stati membri, al fine di elaborare dati comparativi e rapporti congiunti sull’istruzione scolastica, anche attraverso una più efficiente raccolta congiunta di dati da parte di Eurydice e dell’OCSE;

22.

aiutare gli Stati membri che chiedono volontariamente assistenza per progettare ed attuare profonde riforme dell’istruzione scolastica mettendo a punto un sistema di assistenza tecnica orientato alla domanda, nel debito rispetto del principio di sussidiarietà. I servizi della Commissione, compreso il servizio di assistenza per le riforme strutturali, e gli strumenti di finanziamento dell’UE (quali i fondi strutturali e di investimento europei ed il programma Erasmus+) potrebbero fornire sostegno;

SOTTOLINEA ALTRESÌ CHE È IMPORTANTE

23.

che la Commissione tenga pienamente conto delle presenti conclusioni in sede di elaborazione delle proposte relative al futuro quadro strategico per la cooperazione nel settore dell’istruzione e della formazione e al programma dell’Unione in materia di istruzione e formazione dopo il 2020.


(1)  Nella raccomandazione del 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, le competenze chiave sono definite alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini.

(2)  Entro il 2020, la percentuale dei quindicenni con risultati insufficienti in lettura, matematica e scienze dovrebbe essere inferiore al 15 %.

(3)  Entro il 2020, la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione dovrebbe essere inferiore al 10 %.

(4)  Doc. 9842/17.

(5)  Si vedano le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’inclusione nella diversità al fine di conseguire un’istruzione di qualità per tutti (febbraio 2017).

(6)  Si veda la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione.

(7)  Si vedano le conclusioni del Consiglio sull’educazione e la cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori (19 e 20 maggio 2011).


ALLEGATO

Contesto politico

1.

Conclusioni del Consiglio - Preparare i giovani per il XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica (21 novembre 2008).

2.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Migliorare le competenze per il 21o secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica (3 luglio 2008).

3.

Conclusioni del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione («ET 2020») (12 maggio 2009).

4.

Conclusioni del Consiglio sull’educazione e la cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori (19 e 20 maggio 2011).

5.

Conclusioni del Consiglio su un’efficace formazione degli insegnanti (20 maggio 2014).

6.

Conclusioni del Consiglio relative ad una leadership efficace nel campo dell’istruzione (25 e 26 novembre 2013).

7.

Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione (Parigi, 17 marzo 2015).

8.

Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell’educazione della prima infanzia e dell’istruzione primaria nella promozione della creatività, dell’innovazione e della competenza digitale (18 e 19 maggio 2015).

9.

Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) - Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (23 e 24 novembre 2015).

10.

Conclusioni del Consiglio sulla riduzione dell’abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico (23 e 24 novembre 2015).

11.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione dello sviluppo socioeconomico e dell’inclusività nell’UE attraverso l’istruzione: il contributo dell’istruzione e della formazione al semestre europeo 2016 (24 febbraio 2016).

12.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una nuova agenda per le competenze per l’Europa: lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l’occupabilità e la competitività (10 giugno 2016).

13.

Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione 2016 (7 novembre 2016).

14.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Migliorare e modernizzare l’istruzione (7 dicembre 2016).

15.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’inclusione nella diversità al fine di conseguire un’istruzione di qualità per tutti (17 febbraio 2017).

16.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sviluppo scolastico ed eccellenza nell’insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto (30 maggio 2017).


8.12.2017   

IT

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C 421/7


Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

(2017/C 421/04)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia.

Il Consiglio intende rinnovare le misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC. Il Consiglio dispone, nel suo fascicolo, di nuovi elementi relativi a tutte le persone di cui all’allegato della decisione 2011/72/PESC e all’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. Si informano le persone interessate che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le informazioni che le riguardano, prima del 15 dicembre 2017, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu.

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 5 della decisione 2011/72/PESC e dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 101/2011.


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

(2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.


8.12.2017   

IT

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C 421/8


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

(2017/C 421/05)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n 101/2011 del Consiglio (2).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu.

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 101/2011.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

8.12.2017   

IT

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C 421/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 dicembre 2017

(2017/C 421/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1786

JPY

yen giapponesi

132,88

DKK

corone danesi

7,4415

GBP

sterline inglesi

0,88068

SEK

corone svedesi

9,9558

CHF

franchi svizzeri

1,1700

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,7503

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,611

HUF

fiorini ungheresi

314,84

PLN

zloty polacchi

4,2129

RON

leu rumeni

4,6354

TRY

lire turche

4,5553

AUD

dollari australiani

1,5682

CAD

dollari canadesi

1,5131

HKD

dollari di Hong Kong

9,2040

NZD

dollari neozelandesi

1,7252

SGD

dollari di Singapore

1,5916

KRW

won sudcoreani

1 287,95

ZAR

rand sudafricani

16,0897

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8013

HRK

kuna croata

7,5450

IDR

rupia indonesiana

15 967,83

MYR

ringgit malese

4,8184

PHP

peso filippino

59,646

RUB

rublo russo

69,7763

THB

baht thailandese

38,458

BRL

real brasiliano

3,8824

MXN

peso messicano

22,3177

INR

rupia indiana

76,1110


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


8.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 421/10


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Graves (DOP)]

(2017/C 421/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Francia ha presentato una domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Graves» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha esaminato la domanda e accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Graves» dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Graves» (DOP) a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figura nell’allegato della presente decisione.

A norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo è conferito per i due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

«GRAVES»

AOP-FR-A1012-AM01

Data di presentazione della domanda: 7.3.2016

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - Modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Zona geografica

Il capitolo 1, sezione IV, punto 1, del disciplinare è modificato come segue.

Dopo il termine: «Virelade», è inserita la frase: «e su una parte del territorio del comune di Coimères che corrisponde alla sezione A detta degli Herrères, 1o foglio del catasto (mappa rivista per il 1934) certificato conforme al rilievo di conservazione in data 5 novembre 2010». Questa modifica ha lo scopo di inserire nella zona geografica una parte del territorio del comune di Coimères, che si giustifica per uno sfruttamento viticolo continuo, per modalità simili di conduzione della vigna e per un impianto in una zona molto simile ai vicini vigneti della denominazione «Graves» sia dal punto di vista ambientale che topografico, idrologico, geologico e pedologico. Questa parte del comune di Coimères è geograficamente attigua alla zona geografica della DOP «Graves».

La richiesta di inserimento del comune di Coimères è stata presentata fin dal 1938, immediatamente dopo il riconoscimento nazionale della denominazione, a seguito di una dimenticanza segnalata da un operatore dell’epoca. In seguito, nonostante le successive decisioni favorevoli degli organi decisionali nazionali in merito all’inserimento del comune nella zona geografica della denominazione, la decisione non è mai stata recepita nei testi ufficiali. Pertanto l’inserimento del comune mira oggi semplicemente a risolvere una dimenticanza di vecchia data.

I termini «Martignas-sur-Jalle» e «Saint-Jean-d’Illac» sono soppressi. Questa modifica ha lo scopo di escludere dalla zona geografica i comuni di Martignas-sur-Jalle e Saint-Jean-d’Illac, che hanno esaurito lo sfruttamento viticolo e non presentano viti o superfici delimitate nella DOP.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 6.

2.2.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo i termini: «del 10 febbraio 2011» sono inseriti i termini: «e della sua commissione permanente del 4 settembre 2013 per delega del comitato nazionale». Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione d’origine controllata in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

2.3.   Legame con l’origine

Al capitolo 1, sezione X, punto 1, lettera a), terzo comma, del disciplinare, il numero «43» è sostituito con il numero «42». La modifica corrisponde alla rettifica del numero dei comuni della zona geografica in seguito alla cancellazione dei due comuni di Martignas-sur-Jalle e di Saint-Jean-d’Illac e all’inserimento di una parte del territorio del comune di Coimères.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 8.

La sintesi del legame, di cui al punto 8 del documento unico, è stata rivista di conseguenza e secondo il numero massimo di caratteri imposto da e-Ambrosia.

2.4.   Altre modifiche

Nell’ambito di questa nuova domanda di modifica il documento unico è stato aggiornato in base alle nuove norme di inserimento introdotte nel software e-Ambrosia.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione

Graves

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino/dei vini

Vino rosso fermo

I vini rossi sono ottenuti da un tipo di vitigno equilibrato, in cui il vitigno Cabernet Sauvignon N fornisce aromi e struttura e il vitigno Merlot N profumo e flessibilità. I vitigni Cabernet franc N, Petit-Verdot N, Malbec N e Carménère N li integrano. Se giovani, questi vitigni sviluppano spesso aromi di frutti rossi, con note speziate e tostate. Eleganti e strutturati, fini e aromatici, questi vini evolvono con armonia e il loro aroma può assumere note finemente affumicate. A seconda delle annate e della loro provenienza, raggiungono il punto migliore dell’affinamento tra i 5 e i 10 anni.

TAVN minimo dell’11 %.

TAV totale di 13,5 % dopo l’arricchimento.

La fermentazione malolattica è obbligatoria per i vini rossi.

Il tenore di acido malico è pari o inferiore a 0,30 grammi per litro.

Il tenore di zuccheri fermentabili è pari o inferiore a 3 grammi per litro.

Vino bianco fermo secco

I vini bianchi sono eleganti e carnosi. Elaborati a partire dal vitigno Sémillon B, sviluppano in genere note floreali e un grasso naturale che non esclude la freschezza. Se associati al vitigno Sauvignon B, che conferisce vivacità ed espressione, e al vitigno Muscadelle B, che apporta note leggermente moscate, tali vini presentano spesso aromi di fiori e di agrumi, accompagnati a volte da note esotiche o mentolate. La lavorazione in botti, cui si ricorre talvolta, consente di acquisire ricchezza e complessità dopo alcuni anni di invecchiamento.

TAVN minimo del 10,5 %.

TAV totale del 13 % dopo l’arricchimento.

Il tenore di zuccheri fermentabili è pari o inferiore a 4 grammi per litro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

In milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,27

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

I parametri non inseriti, riguardanti le caratteristiche analitiche, sono quelli stabiliti dalla normativa in vigore.

5.   Pratiche vitivinicole

a.    Pratiche enologiche essenziali

Densità e distanza

Pratica colturale

La densità minima d’impianto della vigna è di 5 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

Regole di potatura della vigna

Pratica colturale

La potatura è effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz). Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche, con un massimo di dodici gemme franche per vitigno:

potatura corta (a sperone) o lunga (a rami lunghi),

potatura corta a due cordoni oppure a ventaglio a quattro bracci.

Irrigazione

Pratica colturale

Durante il periodo vegetativo della vite la potatura può essere autorizzata solo in caso di siccità persistente che compromette il corretto sviluppo fisiologico della vigna e la buona maturazione dell’uva.

Arricchimento

Pratica enologica specifica

Le tecniche sottrattive di arricchimento sono autorizzate per i vini rossi entro il limite di un tasso di concentrazione del 15 %.

In seguito all’arricchimento i vini rossi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.

In seguito all’arricchimento i vini bianchi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

b.    Rese massime

Vino rosso

65 ettolitri per ettaro

Vino bianco

68 ettolitri per ettaro

6.   Zona delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda: Arbanats, Ayguemorte-les-Graves, Beautiran, Bègles, La Brède, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cadaujac, Canéjan, Castres-Gironde, Cérons, Cestas, Eysines, Gradignan, Guillos, Le Haillan, Illats, Isle-Saint-Georges, Landiras, Langon, Léogeats, Léognan, Martillac, Mazères, Mérignac, Pessac, Podensac, Portets, Pujols-sur-Ciron, Roaillan, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Selve, Saucats, Talence, Toulenne, Villenave-d’Ornon, Virelade, e su una parte del territorio del comune di Coimières che corrisponde alla sezione A detta degli Herrères 1o foglio del catasto (mappa rivista per il 1934) certificato conforme al rilievo di conservazione al 5 novembre 2010).

7.   Uve da vino principali

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Carménère N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Sémillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

 

Petit Verdot N

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica della denominazione di origine protetta «Graves» si estende per una fascia di circa dieci chilometri di larghezza sulla riva sinistra del fiume Garonna, dal nord di Bordeaux a sud-est di Langon.

Come indica il nome della denominazione, il terreno dei «Graves» è composto da ciottoli, ghiaia, sassi più o meno grossolani, sabbia, limo e argilla. In alcuni punti poggia su calcare ma generalmente su sabbia pura o alios (sabbia aggregata contenente particelle di ferro) o argilla. La zona si estende su 42 comuni del dipartimento della Gironda.

I terreni sono il risultato di una storia geologica lunga e complessa, strettamente legata alla nascita della Garonna, alle variazioni del suo tracciato e alle successive glaciazioni dell’era quaternaria. In queste fasi i ghiacciai dei Pirenei hanno formato le loro valli e preparato le scorte rocciose che i fiumi hanno poi trasportato fino alla regione bordolese. Di tali depositi successivi restano solo alcuni resti sotto forma di montagnole di ghiaia di varie dimensioni e tipologie.

I terreni che si sono formati in seguito hanno in comune una grande permeabilità dovuta alla loro ricchezza di sassi e ghiaia. Non sono gli unici terreni di grande qualità dei «Graves», ma ne costituiscono l’ossatura e l’immagine stessa dell’eccellenza. Le loro pendenze favoriscono il deflusso delle acque, garantendo un perfetto prosciugamento superficiale. Tale drenaggio è inoltre rafforzato da un reticolo idrografico importante di piccoli corsi d’acqua affluenti della Garonna. Si tratta di terreni in cui l’alimentazione idrica della vite è fortemente regolata.

I vigneti godono di un clima particolare e favorevole, poiché sono protetti a ovest dalle intemperie grazie alla foresta di pini che svolge un importante ruolo termoregolatore, dal calore e dagli eccessi di umidità grazie a un’aerazione e a una ventilazione naturali dovute alla vicinanza della Garonna e poiché beneficiano delle influenze oceaniche che mitigano le gelate primaverili. I paesaggi viticoli di questo settore, costituiti da pendii dolci dove la ghiaia chiara e lucida riflette la luce sugli acini, sono situati tra il fiume e le foreste di pini.

Terre da cui nascono i grandi vini bianchi e rossi della regione bordolese, i Graves sono la culla di pratiche in uso ancora oggi. Le viti, coltivate in un clima oceanico, già nel XVII e nel XVIII secolo hanno necessitato di pali di sostegno, poi della generalizzazione del palizzamento e di un metodo di potatura rigoroso per garantire una buona ripartizione della vendemmia e una superficie fogliare sufficiente alla fotosintesi per una maturazione ottimale.

Nel rispetto degli usi già registrati nel decreto del 4 marzo 1937 che definiscono la denominazione di origine controllata «Graves», la superficie parcellare delimitata per la raccolta delle uve classifica le particelle caratterizzate da un prosciugamento naturale sia per la loro qualità di drenaggio sia per la loro posizione sulla cima o in pendenza. Sono escluse le situazioni geografiche e topografiche che, per la loro lontananza della Garonna o perché ubicate nella foresta (blocco della circolazione delle masse d’aria fredda), sono soggette a gelate primaverili.

Le particelle, delimitate con precisione, consentono le espressioni ottimali dei vitigni locali, selezionati nel corso della storia per le loro capacità di conservazione e invecchiamento, legate alla necessità di trasportarne i prodotti in luoghi lontani.

I terreni pietrosi, caldi e poco fertili della denominazione limitano naturalmente la produzione di vini rossi, ma consentono tuttavia una maturità ottimale dei vitigni Cabernet-Sauvignon N e Merlot, favorita anche dalla termoregolazione assicurata dalla vicinanza del fiume Garonna. I vini così ottenuti presentano una buona struttura e sono oggetto di una lavorazione necessaria al loro affinamento e ad esprimersi al meglio prima della commercializzazione destinata al consumatore.

I terreni più sabbiosi o a matrice argillosa sono più favorevoli alla produzione dei vini bianchi della denominazione ottenuti principalmente da vitigni Sauvignon B e Sémillon B, che conferiscono loro una freschezza che si combina alla finezza e alle espressioni floreali e fruttate di questi vini.

Al fine di garantire un raccolto sufficiente, senza sovraccarico dei ceppi, garanzia di maturità e concentrazione ottimale dei frutti, la densità minima di impianto è elevata.

La combinazione della prossimità con il porto di Bordeaux, da cui storicamente fioriscono i commerci di questi vini nel mondo, e di una situazione geopedologica originale ha consentito alla denominazione di origine controllata «Graves» di acquisire notorietà internazionale.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda: Barsac, Béguey, Bieujac, Bommes, Cadillac, Castets-en-Dorthe, Fargues, Langoiran, Loupiac, Le Pian-sur-Garonne, Preignac, Rions, Saint-Loubert, Saint-Maixant, Saint-Pierre-d’Aurillac, Sainte-Croix-du-Mont e Sauternes.

Unità geografica ampliata

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica ampliata «Vin de Graves». Le dimensioni dei caratteri di questa unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

10.   Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d60d4526-0d0e-4eec-811f-73176ca92985


8.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 421/16


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza dal 1o gennaio 2018

[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2017/C 421/08)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 385 del 15.11.2017, pag. 17.

Dal

Al

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BG

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LV

MT

NL

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RO

SE

SI

SK

UK

1.1.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

1,89

-0,42

-0,18

-0,18

0,73


Corte dei conti

8.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 421/17


Relazione speciale n. 20/2017

«Gli strumenti, finanziati dall’UE, di garanzia dei prestiti: sono stati ottenuti risultati positivi, ma sono necessari una migliore selezione dei beneficiari ed un miglior coordinamento con i dispositivi nazionali»

(2017/C 421/09)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 20/2017 «Gli strumenti, finanziati dall’UE, di garanzia dei prestiti: sono stati ottenuti risultati positivi, ma sono necessari una migliore selezione dei beneficiari ed un miglior coordinamento con i dispositivi nazionali».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

8.12.2017   

IT

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C 421/18


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 421/10)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

23.10.2017

Durata

23.10.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

SBR/09- (inclusa la condizione speciale SBR/*678-)

Specie

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Zona

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona IX

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

32/TQ2285


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


8.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 421/18


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 421/11)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

20.11.2017

Durata

20.11.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

SRX/89-C (inclusa la condizione speciale RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. e RJU/9-C.)

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque dell’Unione delle zone VIII e IX

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

44/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


8.12.2017   

IT

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C 421/19


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 421/12)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

10.10.2017

Durata

10.10.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

HKE/8ABDE. (e condizione speciale per HKE/*57-14)

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (e condizione speciale nelle zone VI e VII; acque dell’Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV)

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

24/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


8.12.2017   

IT

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C 421/19


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 421/13)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

10.10.2017

Durata

10.10.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

SRX/89-C (inclusa la condizione speciale RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. e RJU/9-C.)

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque dell’Unione delle zone VIII e IX

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

25/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


8.12.2017   

IT

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C 421/20


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 421/14)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

10.10.2017

Durata

10.10.2017 – 31.12.2017

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

VIIIa e VIIIb

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

26/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


8.12.2017   

IT

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C 421/20


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 421/15)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

11.10.2017

Durata

11.10.2017 – 31.12.2017

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

ALB/AN05N

Specie

Alalunga del nord (Thunnus alalunga)

Zona

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

29/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


8.12.2017   

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C 421/21


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 421/16)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

10.10.2017

Durata

10.10.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

PLE/8/3411

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIII, IX e X; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

27/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


8.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 421/21


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 421/17)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

7.10.2017

Durata

7.10.2017 – 31.12.2017

Stato membro

Estonia

Stock o gruppo di stock

COD/N3M

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

NAFO 3M

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

30/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


8.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 421/22


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 421/18)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

10.10.2017

Durata

10.10.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

ANF/*8ABDE (condizione speciale per ANF/07.)

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

23/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


8.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 421/22


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 421/19)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

10.10.2017

Durata

10.10.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

LEZ/*8ABDE. (condizione speciale per LEZ/07.)

Specie

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

22/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


8.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 421/23


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 421/20)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

3.10.2017

Durata

3.10.2017 – 31.12.2017

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

RNG/5B67- compresi RHG/5B67-, RNG/*8X14- e RHG/*8X14-

Specie

Granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris)

Zona

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

19/TQ2285


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.