ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2017/C 161/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2017/C 161/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice [England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) — Regno Unito] — The Queen, su istanza di: PJSC Rosneft Oil Company, già OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority
(Causa C-72/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Disposizioni della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014 - Validità - Competenza della Corte - Accordo di partenariato UE-Russia - Obbligo di motivazione - Principi di certezza del diritto e di determinatezza della legge applicabile - Accesso al mercato dei capitali - Assistenza finanziaria - Certificati internazionali rappresentativi di titoli (Global Depositary Receipts) - Settore petrolifero - Domanda di interpretazione delle nozioni di «scisto» e di «acque di profondità superiore a 150 metri» - Irricevibilità))
(2017/C 161/02)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)
Parti
Ricorrente: The Queen, sui stanza di: PJSC Rosneft Oil Company, già OJSC Rosneft Oil Company
Convenuto: Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority
Dispositivo
1) |
Gli articoli 19, 24 e 40 TUE, l’articolo 275 TFUE, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire in via pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulla validità di un atto adottato in base alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), quale la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014, nei limiti in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale verta sul controllo del rispetto dell’articolo 40 TUE nella decisione di cui trattasi oppure sul controllo della legittimità delle misure restrittive nei confronti delle persone fisiche o giuridiche. |
2) |
Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d), e paragrafo 3, dell’articolo 7 e dell’allegato III della decisione 2014/512, come modificata dalla decisione 2014/872, o degli articoli 3 e 3 bis, dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) a d), e paragrafo 3, dell’articolo 11 nonché degli allegati II e VI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014. I principi della certezza del diritto e della determinatezza della legge applicabile (nulla poena sine lege certa) devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro preveda sanzioni penali da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 1290/2014, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo, prima che la portata di dette disposizioni e, pertanto, delle sanzioni penali collegate, sia stata precisata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. |
3) |
L’espressione «assistenza finanziaria» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 1290/2014, deve essere interpretata nel senso che essa non include il trattamento di un pagamento in quanto tale, da parte di una banca o di un altro organismo finanziario. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 1290/2014, deve essere interpretato nel senso che esso vieta l’emissione, a partire dal 12 settembre 2014, di certificati internazionali rappresentativi di titoli (Global Depositary Receipts) in forza di un accordo di deposito concluso con una delle entità elencate nell’allegato VI del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 1290/2014, anche quando tali certificati sono rappresentativi di azioni emesse da una di dette entità prima di tale data. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — Furkan Tekdemir, legalmente rappresentato da Derya Tekdemir e Nedim Tekdemir/Kreis Bergstraße
(Causa C-652/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Accordo d’associazione tra l’Unione europea e la Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 13 - Clausola di standstill - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - Eventuale esistenza di un motivo imperativo di interesse generale che giustifichi nuove restrizioni - Efficace gestione dei flussi migratori - Obbligo per i cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni di possedere un permesso di soggiorno - Proporzionalità))
(2017/C 161/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Darmstadt
Parti
Ricorrente: Furkan Tekdemir, legalmente rappresentato da Derya Tekdemir e Nedim Tekdemir
Convenuto: Kreis Bergstraße
Dispositivo
1) |
L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, allegata all’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, dev’essere interpretato nel senso che l’obiettivo di conseguire un’efficace gestione dei flussi migratori può costituire un motivo imperativo di interesse generale che consenta di giustificare una misura nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che impone ai cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni l’obbligo di possedere un permesso di soggiorno per l’ingresso e il soggiorno in tale Stato membro. |
2) |
Una siffatta misura non è tuttavia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, una volta che le sue modalità di attuazione riguardo ai minori cittadini di uno Stato terzo nati nello Stato membro interessato e dei quali uno dei genitori sia un lavoratore turco residente legalmente in tale Stato membro, quale il ricorrente nel procedimento principale, eccedono quanto è necessario per il conseguimento di detto obiettivo. |
22.5.2017 |
IT |
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C 161/4 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/DHL Paket GmbH
(Causa C-146/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Pratiche commerciali sleali - Pubblicità contenuta in una pubblicazione a mezzo stampa - Omissione di informazioni rilevanti - Accesso a tali informazioni attraverso il sito Internet mediante il quale sono distribuiti i prodotti di cui trattasi - Prodotti venduti dal soggetto che ha pubblicato l’annuncio o da terzi))
(2017/C 161/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb eV
Resistente: DHL Paket GmbH
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere interpretato nel senso che un annuncio pubblicitario, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che rientra nella nozione di «invito all’acquisto» ai sensi di tale direttiva, può soddisfare l’obbligo d’informazione previsto da tale disposizione. Spetta al giudice del rinvio esaminare caso per caso, da un lato, se le restrizioni in termini di spazio nel testo pubblicitario giustifichino che le informazioni sul fornitore siano messe a disposizione soltanto a livello della piattaforma di vendita on-line e, dall’altro, all’occorrenza, se le informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva riguardanti la piattaforma di vendita on-line siano comunicate semplicemente e rapidamente.
22.5.2017 |
IT |
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C 161/4 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — József Lingurár/Miniszterelnökséget vezető miniszter
(Causa C-315/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEASR - Sostegno allo sviluppo rurale - Indennità Natura 2000 - Beneficio riservato ai soggetti privati - Zona forestale parzialmente di proprietà dello Stato))
(2017/C 161/05)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: József Lingurár
Convenuto: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Dispositivo
L’articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) deve essere interpretato nel senso che, quando una zona forestale ammissibile all’indennità Natura 2000 è in parte proprietà dello Stato e in parte proprietà di un privato, occorre tenere conto del rapporto fra la superficie di tale zona di proprietà demaniale e quella di proprietà del privato in parola ai fini del calcolo dell’importo dell’indennità da versare a quest’ultimo.
22.5.2017 |
IT |
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C 161/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Velikoj Gorici — Croazia) — VG Čistoća d.o.o./Đuro Vladika, Ljubica Vladika
(Causa C-335/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Direttiva 2008/98/CE - Recupero dei costi della gestione dei rifiuti - Principio «chi inquina paga» - Nozione di «detentore di rifiuti» - Prezzo richiesto per la gestione dei rifiuti - Contributo specifico destinato a finanziare investimenti di capitale))
(2017/C 161/06)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Općinski sud u Velikoj Gorici
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: VG Čistoća d.o.o.
Convenuti: Đuro Vladika, Ljubica Vladika
Dispositivo
L’articolo 14 e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, ai fini del finanziamento di un servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla base di una valutazione del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti che costoro hanno effettivamente prodotto e consegnato per la raccolta, e la quale preveda altresì il pagamento, da parte degli utenti, nella loro qualità di detentori dei rifiuti, di un contributo supplementare i cui proventi mirano a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio. Tuttavia, il giudice del rinvio è tenuto a verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se ciò non porti ad imputare a taluni «detentori» costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre. Per far questo, il giudice nazionale potrà, in particolare, tener conto di criteri correlati al tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alla destinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei «detentori» dei rifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonché alla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idonei a influire direttamente sull’importo dei costi di gestione dei rifiuti.
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/6 |
Impugnazione proposta il 28 dicembre 2016 dalla Meissen Keramik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 18 ottobre 2016, causa T-776/15, Meissen Keramik GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-686/16 P)
(2017/C 161/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Meissen Keramik GmbH (rappresentanti: M. Vohwinkel e M. Bagh, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 ottobre 2016 (T-776/15); |
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 ottobre 2015 (procedimento R 0531/2015-1); |
— |
annullare la decisione dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 gennaio 2015; |
— |
condannare l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) alle spese di tutti i gradi del procedimento |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è fondata su un’interpretazione erronea dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario (1) e su una violazione dell’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale.
La censura vertente sulla violazione del regolamento di procedura si fonda sul fatto che il Tribunale, nella sentenza, non ha considerato l’elemento denominativo del marchio come inteso nella decisione di opposizione, bensì ha inteso l’elemento denominativo del marchio a modo suo, modificando quindi l’oggetto della controversia.
La censura vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 7, paragrafo, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario si fonda sul fatto che il Tribunale considera come descrittiva l'indicazione della provenienza geografica di uno specifico tipo di prodotto (ceramica di Meissen), designato dal proprio materiale principale, anche per quelle merci che contengono un qualsiasi componente realizzato con questo materiale, anche se di minore importanza, o che possano essere collegate a merci designate da tale tipo di prodotto.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26. febbraio 2009 sul marchio comunitario, GU. L 78, pag. 1.
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Polonia) il 17 gennaio 2017 — Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego/Gmina Trzebnica
(Causa C-19/17)
(2017/C 161/08)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Parti
Ricorrente: Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego
Convenuto: Gmina Trzebnica
Questioni pregiudiziali
1) |
Se prestazioni ricevute dal beneficiario a titolo di penali o indennità correlate al mancato o al tardivo adempimento di un’obbligazione costituiscano entrate ai sensi della norma n. 2 del regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003 (1). |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
|
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione prima e seconda sub a), se debba essere considerato come importo delle entrate realizzate dal beneficiario l’importo della penale addebitata all’appaltatore oppure il valore della prestazione sostitutiva. |
4) |
Se dopo la chiusura dell’intervento ai sensi della norma n. 2 del regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003, sia possibile una riduzione del cofinanziamento in misura corrispondente all’importo delle entrate realizzate dal beneficiario durante il periodo dell’intervento. |
5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se una riduzione del cofinanziamento in misura corrispondente all’importo delle entrate realizzate dal beneficiario sia possibile nel caso in cui esse non siano state comunicate dallo Stato membro alla Commissione prima della chiusura dell’intervento. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 20 gennaio 2017 — Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu/Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu
(Causa C-30/17)
(2017/C 161/09)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu
Resistente: Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu
Questione pregiudiziale
Se, alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2 e degli obiettivi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), nella determinazione della base imponibile per birre aromatizzate secondo la scala di gradazione Plato, l’estratto derivante dalle sostanze aromatizzanti, aggiunte successivamente alla fermentazione, debba essere sommato all’estratto residuo effettivo nel prodotto finito, oppure se l’estratto derivante dalle sostanze aggiunte non debba essere considerato.
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Polonia) il 7 febbraio 2017 — Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG
(Causa C-66/17)
(2017/C 161/10)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Parti
Ricorrenti: Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś
Resistente: DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 4, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (1), debba essere interpretato nel senso che la certificazione come titolo esecutivo europeo possa essere rilasciata per una decisione sul rimborso delle spese processuali contenuta in una sentenza avente ad oggetto l’accertamento di un diritto.
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava (Romania) il 14 febbraio 2017 — Zabrus Siret SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava
(Causa C-81/17)
(2017/C 161/11)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Suceava
Parti
Ricorrente: Zabrus Siret SRL
Resistente: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2006/112/CE (1), nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una prassi amministrativa e/o a un’interpretazione delle disposizioni della normativa nazionale con cui si impedisce la verifica e la concessione del diritto al rimborso dell’IVA proveniente dalle regolarizzazioni per operazioni effettuate in un periodo precedente al periodo sottoposto a verifica e che è stato oggetto di una verifica fiscale in seguito alla quale gli organi tributari non hanno constatato anomalie tali da modificare la base imponibile dell’IVA, nonostante tali disposizioni si interpretino nel senso che gli organi tributari possono procedere al riesame di un periodo sottoposto in precedenza a verifica fiscale in base a dati e informazioni supplementari ottenuti successivamente sulla base della cooperazione tra le autorità e le istituzioni statali. |
2) |
Se la direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di neutralità fiscale e proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle del procedimento principale, a una disciplina nazionale con carattere normativo che nega la possibilità di rettifica degli errori materiali delle dichiarazioni dell’IVA per i periodi d’imposta che sono stati sottoposti alla verifica fiscale ad eccezione del caso in cui la rettifica si effettui in base alla disposizione di misure comunicata dall’organo di verifica fiscale in occasione del controllo precedente. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).
22.5.2017 |
IT |
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C 161/9 |
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2017 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-95/17 P)
(2017/C 161/12)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Altre parti nel procedimento: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd; Société des produits Nestlé SA
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare la Mondelez UK Holdings & Services Ltd a farsi carico delle spese sostenute dall’EUIPO. |
Motivi e principali argomenti
Violazione dell’articolo 36, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia
Il Tribunale ha basato la propria sentenza su un ragionamento contraddittorio, riconoscendo, da un lato, che la «prova può essere fornita globalmente per tutti gli Stati membri interessati» ed esigendo, dall’altro, che l’acquisizione del carattere distintivo venga dimostrata in ogni singolo Stato membro, individualmente considerato (v. punto 139 della sentenza impugnata).
Violazione degli articoli 7, paragrafo 3, e 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (1)
Il Tribunale ha applicato erroneamente l’orientamento della Corte ricavabile dalla sentenza del 24 maggio 2012, C-98/11 P, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG/UAMI (Forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso), ECLI:EU:C:2012:307, punti 62 e 63 (in prosieguo: la «sentenza Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli»), richiedendo che la prova dell’acquisizione del carattere distintivo venga fornita in ogni singolo Stato membro, individualmente considerato.
Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se le prove presentate dal titolare del marchio dell’Unione dimostrassero l’acquisizione del carattere distintivo nell’Unione europea considerata nel suo insieme, a prescindere dai confini nazionali.
Concentrandosi esclusivamente su mercati nazionali, il Tribunale ha erroneamente ignorato che la portata territoriale del riconoscimento del marchio è solo uno dei fattori pertinenti per determinare se detto marchio abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso nell’Unione europea. Il Tribunale ha quindi omesso di considerare criteri che assumono rilevanza nel contesto di un «mercato unico», in particolare, in primo luogo, la proporzione del pubblico di cui si è dimostrata la familiarità con il marchio rispetto ai consumatori europei nel loro complesso; in secondo luogo, l’importanza geografica e la ripartizione delle aree in cui l’acquisizione del carattere distintivo è stata dimostrata, e, in terzo luogo, l’importanza economica delle aree in cui l’acquisizione del carattere distintivo è stata dimostrata per il mercato europeo dei beni e dei servizi considerati.
L’approccio della sentenza impugnata non può essere giustificato dall’interesse pubblico sotteso all’impedimento assoluto alla registrazione in esame. Esistono misure di salvaguardia che contemperano la possibilità per il titolare del marchio dell’Unione di far valere i diritti esclusivi anche negli Stati membri in cui il marchio dell’Unione non ha acquisito un carattere distintivo di livello pari a quello di altri Stati membri.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 27 febbraio 2017 — Messer France SAS, succeduta alla Praxair/Premier ministre, Commission de régulation de l'énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer
(Causa C-103/17)
(2017/C 161/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Attrice: Messer France SAS, succeduta alla Praxair
Convenuti: Premier ministre, Commission de régulation de l'énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Questioni pregiudiziali
1) |
Qualora uno Stato membro, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (1), non abbia adottato, in un primo momento, alcuna disposizione volta a creare un’accisa sul consumo dell’energia elettrica ma abbia mantenuto, accanto alle imposte locali, un’imposizione indiretta prevista in precedenza e gravante sul suddetto consumo:
|
2) |
Se un contributo fondato sul consumo di energia elettrica il cui gettito è diretto sia al finanziamento delle spese collegate alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e cogenerazione che all’introduzione di tariffe geograficamente uniformi e di riduzioni del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie in situazioni di precarietà debba essere considerato come volto a perseguire finalità specifiche ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del 25 febbraio 1992, riprese dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva del 16 dicembre 2008 (3). |
3) |
Nel caso in cui solo talune delle finalità perseguite potessero essere qualificate come specifiche ai sensi di dette disposizioni, se i contribuenti possano esigere comunque il rimborso integrale del contributo controverso o soltanto un rimborso parziale in funzione della parte, nel totale delle spese che esso finanzia, che non corrisponde a una finalità specifica. |
4) |
Nel caso in cui, in base alla risposta data alle questioni che precedono, il regime del contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica sia, del tutto o in parte, incompatibile con le regole di imposizione dell’elettricità previste dal diritto dell’Unione, se l’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva del 27 ottobre 2003 debba essere interpretato nel senso che, fino al 1o gennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola rappresenta, tra le regole di imposizione previste dal diritto dell’Unione, il solo obbligo gravante sulla Francia. |
(1) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51).
(2) Direttiva 92/12/CEE, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).
22.5.2017 |
IT |
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C 161/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 3 marzo 2017 — UAB «Aviabaltika»/BAB Ūkio bankas
(Causa C-107/17)
(2017/C 161/14)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: UAB «Aviabaltika»
Altra parte nel procedimento: BAB Ūkio bankas
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/47 (1) debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri l’obbligo di adottare disposizioni normative che prevedono che la garanzia finanziaria non sia inclusa nei beni residui in seguito all’insolvenza del beneficiario della garanzia (una banca in fase di liquidazione). In altri termini, se gli Stati membri siano tenuti ad adottare disposizioni che prevedono che un beneficiario di garanzia (una banca) debba essere effettivamente in grado di soddisfare il suo credito, assistito da una garanzia finanziaria (denaro sul conto della banca e il diritto di richiedere tale somma), nonostante il fatto che l’evento determinante l’escussione della garanzia abbia avuto luogo dopo l’avvio della procedura di liquidazione del beneficiario della garanzia (la banca). |
2) |
Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2002/47 debba essere sistematicamente interpretato nel senso che conferisce al datore di garanzia il diritto di chiedere che il beneficiario di garanzia (la banca) soddisfi in primo luogo il suo credito, assistito da una garanzia finanziaria (denaro sul conto della banca e il diritto di richiedere tale somma), avvalendosi della garanzia finanziaria, e dunque nel senso che impone un obbligo al beneficiario della garanzia finanziaria di dare seguito a tale domanda nonostante l’avvio della procedura di liquidazione. |
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione, e nel caso dunque che il datore di garanzia soddisfi il credito del beneficiario di garanzia, che è assistito dalla garanzia finanziaria, utilizzando altri beni del datore di garanzia, se le disposizioni della direttiva 2002/47, e segnatamente i suoi articoli 4 e 8, debbano essere interpretati nel senso che il datore di garanzia avrebbe dovuto applicare alla garanzia anche un’esenzione dalla parità di trattamento dei creditori del beneficiario della garanzia (della banca) nella procedura di liquidazione e che, al fine di recuperare la garanzia finanziaria, il datore di garanzia dovrebbe essere privilegiato rispetto agli altri creditori nella procedura di liquidazione. |
(1) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU 2002 L 168, pag. 43).
22.5.2017 |
IT |
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C 161/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 3 marzo 2017 — UAB «Enteco Baltic»/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-108/17)
(2017/C 161/15)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Parti
Ricorrente: UAB «Enteco Baltic»
Resistente: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità tributaria di uno Stato membro rifiuti di applicare l’esenzione prevista all’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva solo perché al momento dell’importazione i beni dovevano essere ceduti a un soggetto passivo dell’IVA il cui numero di identificazione IVA era indicato nella dichiarazione d’importazione, ma successivamente, in seguito a un cambiamento delle circostanze, i beni sono stati consegnati a un altro soggetto passivo (soggetto passivo dell’IVA), e all’autorità pubblica sono state fornite tutte le informazioni sull’identità dell’acquirente effettivo. |
2) |
Se, in circostanze come quelle del caso di specie, l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che documenti il cui contenuto non sia stato confutato (lettere di vettura e-AD [documento amministrativo elettronico] e conferme e-ROR [nota di ricevimento elettronica]), i quali confermano il trasporto dei beni da un deposito fiscale nel territorio di uno Stato membro a un deposito fiscale nel territorio di un altro Stato membro, possono essere considerati come una prova sufficiente del trasporto dei beni in un altro Stato membro. |
3) |
Se l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’autorità tributaria di uno Stato membro rifiuti di applicare l’esenzione prevista da detta disposizione qualora il diritto di disposizione non sia stato trasferito all’acquirente dei beni direttamente, ma per il tramite delle persone da esso indicate (imprese di trasporto/depositi fiscali). |
4) |
Se sia in contrasto con i principi della neutralità dell’IVA e della tutela del legittimo affidamento una prassi amministrativa secondo la quale la nozione di trasferimento del diritto di disposizione e i requisiti della prova di tale trasferimento sono interpretati in maniera diversa, a seconda che si applichi l’articolo 167 o l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA. |
5) |
Se la portata del principio di buona fede in relazione all’imposizione dell’IVA comprenda anche il diritto all’esenzione dall’IVA all’importazione (ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA) in casi come quello di cui al procedimento principale, ossia quando l’ufficio doganale nega il diritto del soggetto passivo all’esenzione dall’IVA all’importazione per il motivo che le condizioni per una cessione successiva dei beni all’interno dell’Unione europea (articolo 138 della direttiva IVA) non sono state soddisfatte. |
6) |
Se l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi amministrativa degli Stati membri secondo la quale la presunzione che (i) il diritto di disposizione non era stato trasferito a una determinata controparte contrattuale e (ii) il soggetto passivo conosceva o avrebbe potuto conoscere una possibile frode all’IVA commessa dalla sua controparte contrattuale è basata sul fatto che l’impresa comunicava con le sue controparti contrattuali mediante mezzi di comunicazione elettronici e che l’indagine condotta dall’autorità tributaria ha accertato che le controparti contrattuali non operavano agli indirizzi indicati e non dichiaravano l’IVA sulle operazioni effettuate con il soggetto passivo. |
7) |
Se l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che, sebbene l’obbligo di comprovare il diritto all’esenzione fiscale gravi sul soggetto passivo, ciò non significa che l’autorità pubblica competente che decide sulla questione del trasferimento del diritto di disposizione non sia soggetta all’obbligo di raccogliere informazioni accessibili solo alle autorità pubbliche. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
22.5.2017 |
IT |
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C 161/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spagna) il 3 marzo 2017 — Bankia S.A./Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán e María Concepción Marí Merino
(Causa C-109/17)
(2017/C 161/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia de Cartagena
Parti
Ricorrente: Bankia S.A.
Convenuti: Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán e María Concepción Marí Merino
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2005/29/CE (1) debba essere interpretata nel senso che il suo articolo 11 osta a una normativa nazionale come quella vigente sull’esecuzione ipotecaria spagnola — articoli 695 e seguenti, in combinato disposto con l’articolo 552, paragrafo 1, entrambi della Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile spagnolo) — in cui non è previsto il controllo, né d’ufficio né su istanza di parte, delle pratiche commerciali sleali, neanche su istanza di parte, in quanto rende difficile o impedisce il controllo giurisdizionale dei contratti e degli atti nei quali siano ravvisabili pratiche commerciali sleali. |
2) |
Se la direttiva 2005/29/CE debba essere interpretata nel senso che il suo articolo 11 è contrario a una normativa nazionale, quale l’ordinamento spagnolo, che non garantisce l’effettivo rispetto del codice di condotta se il creditore che procede all’esecuzione decide di non applicarlo, combinato disposto degli articoli 5 e 6 e dell’articolo 15 del Real-Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo (regio decreto legge 6/2012, del 9 marzo 2012). |
3) |
Se l’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa nazionale spagnola che non consente al consumatore, durante una procedura di esecuzione ipotecaria, di richiedere il rispetto di un codice di condotta, in concreto, quanto alla datio in solutum e all’estinzione del debito — paragrafo 3 del Real-Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, Código de Buenas Prácticas. |
(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005 L 149, pag. 22).
22.5.2017 |
IT |
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C 161/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 13 marzo 2017 — Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV/Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA
(Causa C-129/17)
(2017/C 161/17)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel
Parti
Ricorrenti: Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV
Resistenti: Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2) |
Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi se i prodotti in tal modo importati o commercializzati grazie al loro aspetto esteriore o al loro modello vengano ancora identificati dal consumatore medio di riferimento come provenienti dal titolare del marchio. |
(1) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU 2008, L 299, pag. 25).
22.5.2017 |
IT |
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C 161/14 |
Impugnazione proposta il 24 marzo 2017 dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 1o febbraio 2017 nella causa T-479/14, Kendrion/Unione europea
(Causa C-150/17 P)
(2017/C 161/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e E Beysen, agenti)
Altre parti nel procedimento: Kendrion NV, Commissione europea
Conclusioni
— |
annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata; |
— |
respingere la domanda in primo grado della Kendrion di risarcimento dell’asserito danno materiale subito o, in ulteriore subordine, ridurre l’importo del risarcimento in parola a EUR 175 709,87; |
— |
condannare la Kendrion alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di nesso di causalità, in quanto il Tribunale ha dichiarato che la violazione del termine ragionevole di giudizio ha configurato la causa determinante dell’asserito danno materiale, consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria, mentre, ai sensi di una giurisprudenza costante, la causa determinante del pagamento di siffatte spese è la scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda in pendenza del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di danno, in quanto il Tribunale ha rifiutato di applicare all’asserito danno materiale derivante dal pagamento delle spese di garanzia bancaria la stessa condizione da esso formulata per l’asserito danno derivante dal pagamento di interessi sull’ammontare dell’ammenda, segnatamente che la ricorrente in primo grado doveva dimostrare che l’onere finanziario connesso a quest’ultimo pagamento era superiore al vantaggio da essa goduto grazie al mancato pagamento dell’ammenda. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nella determinazione del periodo in cui si è prodotto l’asserito danno materiale e su un errore di motivazione in quanto il Tribunale, senza spiegarne il motivo, ha dichiarato che il periodo in cui si è prodotto l’asserito danno materiale consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria poteva essere diverso dal periodo in cui il Tribunale aveva situato l’atto illecito che si afferma avere causato tale danno. |
22.5.2017 |
IT |
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C 161/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 24 marzo 2017 — Swedish Match AB/Secretary of State for Health
(Causa C-151/17)
(2017/C 161/19)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: Swedish Match AB
Convenuto: Secretary of State for Health
Questioni pregiudiziali
«Se gli articoli 1, lettera c), e 17 della direttiva 2014/40/UE (1) siano invalidi per seguenti motivi:
i) |
Violazione del principio generale dell’Unione europea di non discriminazione; |
ii) |
Violazione del principio generale dell’Unione europea di proporzionalità; |
iii) |
Violazione dell’articolo 5, paragrafo 3, TUE e del principio generale dell’UE di sussidiarietà; |
iv) |
Violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“TFUE”); |
v) |
Violazione degli articoli 34 e 35 TFUE; e |
vi) |
Violazione degli articoli 1, 7 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». |
(1) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).
22.5.2017 |
IT |
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C 161/16 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-170/17)
(2017/C 161/20)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrell e P. Costa de Oliveira, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che, emettendo patenti di guida nazionali speciali per la guida dei veicoli inclusi nella categoria armonizzata AM, la Repubblica portoghese è inadempiente rispetto agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/126/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida. |
2. |
dichiarare che, non garantendo che una persona sia titolare soltanto di una patente di guida, la Repubblica portoghese è inadempiente rispetto agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida. |
3. |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Per quanto concerne gli obblighi che incombono alla Repubblica portoghese in forza degli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 7, paragrafo 2, lettera a), e in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), della direttiva, la Commissione ritiene che la Repubblica portoghese non abbia adottato le misure necessarie nel termine fissato nel parere motivato. D’altra parte, la stessa amministrazione portoghese riconosce di non aver adottato dette misure, indicando nella propria lettera del 15 dicembre 2016 che avrebbe proceduto a future modifiche legislative a tale riguardo.
22.5.2017 |
IT |
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C 161/16 |
Impugnazione proposta il 5 aprile 2017 dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 17 febbraio 2017, causa T-40/15, ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea
(Causa C-174/17 P)
(2017/C 161/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano e P. Giusta, agenti)
Altre parti nel procedimento: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. e Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
L’Unione europea chiede che la Corte voglia:
— |
annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata; |
— |
dichiarare infondata la domanda formulata dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez in prima istanza, per l’importo di EUR 3 495 038,66, di risarcimento del danno che avrebbero sofferto in conseguenza dell’inosservanza del termine ragionevole di giudizio; |
— |
condannare la ASPLA e la Armando Álvarez alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Il primo motivo di impugnazione si riferisce a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di nesso causale, per aver il Tribunale dichiarato che l’inosservanza del termine ragionevole di giudizio costituiva la causa determinante dell’asserito danno materiale consistente nel pagamento di spese di garanzia bancaria, mentre, secondo giurisprudenza costante, la causa determinante del pagamento di dette spese è la stessa scelta di un’impresa di non versare l’ammenda fintantoché il procedimento dinanzi al giudice dell’Unione è in corso. |
2. |
Il secondo motivo di impugnazione si riferisce a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di danno, per non aver il Tribunale applicato all’asserito danno materiale derivato dal pagamento di spese di garanzia bancaria la stessa condizione formulata per l’asserito danno materiale derivato dal pagamento di interessi sull’importo dell’ammenda, ossia che le ricorrenti in primo grado dimostrassero che l’onere finanziario risultante da tale ultimo pagamento era superiore al beneficio che avevano potuto riportare dall’omesso pagamento dell’ammenda. |
22.5.2017 |
IT |
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C 161/17 |
Ordinanza del presidente della Corte del 28 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Roma — Italia) — X/Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Causa C-167/15) (1)
(2017/C 161/22)
Lingua processuale: l’italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.5.2017 |
IT |
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C 161/17 |
Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 10 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento SA/Banco Santander Totta SA
(Causa C-136/16) (1)
(2017/C 161/23)
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.5.2017 |
IT |
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C 161/18 |
Ordinanza del presidente della Corte del 23 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo Administrativo — Portogallo) — Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P./João Carlos Lombo Silva Cordeiro
(Causa C-229/16) (1)
(2017/C 161/24)
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
22.5.2017 |
IT |
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C 161/18 |
Ordinanza del presidente della Corte del 6 marzo 2017 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo, Interveniente: Repubblica francese
(Causa C-511/16) (1)
(2017/C 161/25)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
22.5.2017 |
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C 161/19 |
Sentenza del Tribunale del 5 aprile 2017 — CPME e a./Consiglio
(Causa T-422/13) (1)
([«Dumping - Importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari dell’India, della Thailandia e di Taiwan - Riesame in previsione della scadenza delle misure - Proposta della Commissione di rinnovo di dette misure - Decisione del Consiglio di chiudere il procedimento di riesame senza istituire tali misure - Ricorso di annullamento - Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Probabilità di reiterazione di un pregiudizio notevole - Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 - Interesse dell’Unione - Errori manifesti di valutazione - Obbligo di motivazione - Ricorso per risarcimento danni»])
(2017/C 161/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) (Bruxelles, Belgio) e le altre 10 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e J.-P. Hix, agenti, assistiti da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)
Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, A. Demeneix e M. França, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: European Federation of Bottled Waters (EFBW) (Bruxelles, Belgio), Caiba, SA (Paterna, Spagna), Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) (Anderlecht, Belgio), Danone (Parigi, Francia), Nestlé Waters Management & Technology (Issy-les-Moulineaux, Francia), Pepsico International Ltd (Londra, Regno Unito) e Refresco Gerber BV (Rotterdam, Paesi Bassi), (rappresentante: E. McGovern, barrister)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/226/UE del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia (GU 2013, L 136, pag. 12), nella parte in cui ha respinto la proposta di istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie dell’India, di Taiwan e della Thailandia e ha chiuso il procedimento di riesame riguardante tali importazioni, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che le ricorrenti avrebbero asseritamente subito.
Dispositivo
1) |
La decisione di esecuzione 2013/226/UE del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia è annullata, nella parte in cui ha respinto la proposta di istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie dell’India, di Taiwan e della Thailandia e ha chiuso il procedimento di riesame riguardante le importazioni di polietilentereftalato (PET) provenienti da tali tre paesi. |
2) |
Le domande di risarcimento danni sono respinte. |
3) |
Il Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), la Cepsa Química, SA, l’Equipolymers Srl, l’Indorama Ventures Poland sp. z o.o., la Lotte Chemical UK Ltd, la M & G Polimeri Italia SpA, la Novapet, SA, l’Ottana Polimeri Srl, l’UAB Indorama Polymers Europe, l’UAB Neo Group e l’UAB Orion Global pet sopporteranno le proprie spese, ad eccezione di quelle di cui al successivo punto 5). |
4) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |
5) |
L’European Federation of Bottled Waters (EFBW), la Caiba, SA, la Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), la Danone, la Nestlé Waters Management & Technology, la Pepsico International Ltd e la Refresco Gerber BV sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalle ricorrenti per il loro intervento. |
6) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/20 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Regione autonoma della Sardegna/Commissione
(Causa T-219/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Compensazione di servizio pubblico - Aumento di capitale - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero - Messa in liquidazione dell’impresa beneficiaria - Conservazione dell’interesse ad agire - Insussistenza di non luogo a statuire - Nozione di aiuto - Servizio di interesse economico generale - Criterio dell’investitore privato - Errore manifesto di valutazione - Errore di diritto - Eccezione di illegittimità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Decisione 2011/21/UE - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico - Sentenza Altmark»))
(2017/C 161/27)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna (Italia) (rappresentanti: T. Ledda, S. Sau, G.M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Compagnia Italiana di Navigazione SpA (Napoli, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, successivamente M. Merola, B. Carnevale e M. Toniolo, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2013) 9101 final della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) e SA.32016 (2011/C), cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore della Saremar, nella parte in cui tale decisione ha qualificato come aiuti di Stato una misura di compensazione di servizio pubblico e un aumento di capitale, ha dichiarato dette misure incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Regione autonoma della Sardegna (Italia) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Compagnia Italiana di Navigazione SpA. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/21 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Saremar/Commissione
(Causa T-220/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Compensazione di servizio pubblico - Aumento di capitale - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero - Messa in liquidazione della ricorrente - Capacità di stare in giudizio - Conservazione dell’interesse ad agire - Insussistenza di non luogo a statuire - Nozione di aiuto - Servizio di interesse economico generale - Criterio dell’investitore privato - Errore manifesto di valutazione - Errore di diritto - Eccezione di illegittimità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Decisione 2011/21/UE - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico - Sentenza Altmark»))
(2017/C 161/28)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Saremar — Sardegna Regionale Marittima SpA (Cagliari, Italia) (rappresentanti: G.M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Compagnia Italiana di Navigazione SpA (Napoli, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, successivamente M. Merola, B. Carnevale e M. Toniolo, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2013) 9101 final della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) e SA.32016 (2011/C), cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore della Saremar, nella parte in cui tale decisione ha qualificato come aiuti di Stato una misura di compensazione di servizio pubblico e un aumento di capitale, ha dichiarato dette misure incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Saremar — Sardegna Regionale Marittima SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Compagnia Italiana di Navigazione SpA. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/21 |
Sentenza del Tribunale 5 aprile 2017 — HB e a./Commissione
(Causa T-361/14) (1)
((«Diritto istituzionale - Iniziativa dei cittadini europei - Protezione degli animali randagi - Effetti psicologici sugli adulti e i bambini - Diniego di registrazione - Assenza manifesta di competenza della Commissione - Articolo 4, paragrafi 2, lettera b), e 3, del regolamento (UE) n. 211/2011»))
(2017/C 161/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: HB (Linz, Austria) gli altri 6 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente, C. Kolar, successivamente F. Moyse, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e J. Vondung, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 2119 final della Commissione, del 26 marzo 2014, di rigetto della domanda di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Ethics for Animals and Kids».
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La HB e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/22 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio
(Causa T-35/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento di capitali - Errore manifesto di valutazione»))
(2017/C 161/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J. P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e S. Kyriakopoulou, poi S. Kyriakopoulou, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 301, pag. 36), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 301, pag. 7), nei limiti in cui il nome della ricorrente è stato iscritto nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive.
Dispositivo
1) |
La decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio del 20 ottobre 2014 che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria sono annullati per quanto riguarda l’Alkarim for Trade and Industry LLC. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Alkarim for Trade and Industry LLC. |
22.5.2017 |
IT |
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C 161/23 |
Sentenza del Tribunale del 5 aprile 2017 — Francia/Commissione
(Causa T-344/15) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti trasmessi nell’ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE - Documenti provenienti da uno Stato membro - Concessione dell’accesso - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Consenso previo dello Stato membro»])
(2017/C 161/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas e F. Fize, successivamente D. Colas e B. Fodda, e infine D. Colas, B. Fodda e E. de Moustier, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche Duvieusart, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione Ares(2015) 1681819 della Commissione, del 21 aprile 2015, di concedere a un cittadino l’accesso ai documenti trasmessi dalla Repubblica francese nell’ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
3) |
La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/23 |
Sentenza del Tribunale del 5 aprile 2017 — Renfe-Operadora/EUIPO (AVE)
(Causa T-367/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo AVE - Nullità parziale - Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso in una lingua diversa dalla lingua processuale - Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Richiesta di restitutio in integrum - Dovere di vigilanza»))
(2017/C 161/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. B. Devaureix e M. I. Hernández Sandoval, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2015 (procedimento R 712/2014-5), relativa ad una domanda di restitutio in integrum.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial, è condannata alle spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/24 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Metabolic Balace Holding/EUIPO (Metabolic Balance)
(Causa T-594/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Metabolic Balance - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 161/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Metabolic Balace Holding GmbH (Isen, Germania) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e J. Németh, agenti)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 agosto 2015 (procedimento R 2156/2014-1), relativo ad una domanda di registrazione del segno figurativo Metabolic Balance come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Metabolic Balance Holding GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle dell’EUIPO. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/25 |
Sentenza del Tribunale del 5 aprile 2017 — Tractel Greifzug/EUIPO — Shenxi Machinery (Forma di un argano motorizzato)
(Causa T-621/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un argano motorizzato - Impedimento assoluto alla registrazione - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria all’ottenimento di un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 161/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Tractel Greifzug GmbH (Bergisch Gladbach, Germania) (rappresentanti: U. Lüken e C. Maierhöfer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Shenxi Machinery Co. Ltd (Wuxi, Cina) (rappresentante: C. Vossius, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 settembre 2015 (procedimento R 1658/2014-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Shenxi Machinery e la Tractel Greifzug.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Tractel Greifzug GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
3) |
La Shenxi Machinery Co. Ltd sopporterà le proprie spese. |
22.5.2017 |
IT |
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C 161/25 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO — Fink (NANA FINK)
(Causa T-39/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo NANA FINK - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NANA - Assenza di una somiglianza tra i prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Estensione dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare - Obbligo di statuire sull’integralità del ricorso»])
(2017/C 161/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: T. Boddien, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Nadine Fink (Basilea, Svizzera)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 novembre 2015 (procedimento R 679/2014-1), relativa a un’opposizione tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp e N. Fink.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 novembre 2015 (procedimento R 679/2014-1), relativa a un’opposizione tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG e la sig.ra Nadine Fink, è annullata in quanto la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso dinanzi ad essa proposto e riguardante i «metalli preziosi e [le] loro leghe», appartenenti alla classe 14 ai sensi dell’accordo di Nizza, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e protetti dal marchio figurativo oggetto della registrazione internazionale n. 1111651, che designa l’Unione europea. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/26 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Azanta/EUIPO — Novartis (NIMORAL)
(Causa T-49/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NIMORAL - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NEORAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 161/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Azanta A/S (Hellerup, Danimarca) (rappresentante: M. Hoffgaard Rasmussen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Novartis AG (Basilea, Svizzera)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o dicembre 2015 (procedimento R 634/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Novartis e la Azanta.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Azanta A/S è condannata alle spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/27 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Policolor/EUIPO — CWS Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)
(Causa T-178/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Policolor - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore ProfiColor - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 161/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Policolor SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: M. Comanescu, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG (Düren-Merken, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2016 (procedimento R 346/2015-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt e la Policolor.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Policolor SA è condannata alle spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/27 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Aldi/EUIPO (ViSAGE)
(Causa T-219/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ViSAGE - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2017/C 161/38)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 febbraio 2016 (procedimento R 507/2015-5) relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ViSAGE come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Aldi GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/28 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Entreprise commune Clean Sky 2/Scouring Environment
(Causa T-238/16) (1)
([«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Inadempimento del contratto - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»])
(2017/C 161/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Entreprise commune Clean Sky 2 (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, assistito da M. Velardo, avvocato)
Convenuta: Scouring Environment SARL (Tauriac, Francia)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Scouring Environment al rimborso dell’anticipo versato nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 287071, maggiorato degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Scouring Environment SARL è condannata a rimborsare all’impresa comune Clean Sky 2 la somma di EUR 60 000, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 3,65 %, a decorrere dal 12 settembre 2014 e fino alla data del pagamento integrale del debito. |
2) |
La Scouring Environment è condannata alle spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/28 |
Sentenza del Tribunale del 5 aprile 2017 — Anta (China)/EUIPO (Rappresentazione di due linee che formano un angolo acuto)
(Causa T-291/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo rappresentante due linee che formano un angolo acuto - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 161/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Anta (China) Co. Ltd (Jinjiang City, Cina) (rappresentanti: A. Franke e K. Hammerstingl, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2016 (procedimento R 1292/2015-5), concernente una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea di un segno figurativo rappresentante due linee che formano un angolo acuto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Anta (China) Co. Ltd è condannata alle spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/29 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA
(Causa T-348/16) (1)
((«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Contratto Minatran - Costi finanziabili - Procedimento in contumacia»))
(2017/C 161/41)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Salonicco, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (rappresentanti: M. Pesquera Alonso e F. Sgritta, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare che il credito che figura nella nota di addebito dell’ERCEA n. 3241606289, del 26 maggio 2016, per ottenere dalla ricorrente il rimborso di una parte del finanziamento ricevuto per il progetto Minatran, dell’importo di EUR 245 525,43, è infondato e che tale importo corrisponde a costi finanziabili.
Dispositivo
1) |
Il credito che figura nella nota di addebito dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) n. 3241606289, del 26 maggio 2016, per ottenere dalla Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis il rimborso di una parte del finanziamento ricevuto per il progetto Minatran, dell’importo di EUR 245 525,43, è infondato e tale importo corrisponde a costi finanziabili. |
2) |
Il recupero parziale mediante compensazione, per un importo di EUR 132 192,12, del credito reclamato è contrario alla convenzione di sovvenzione n. 211166 conclusa il 18 agosto 2008 per l’esecuzione del progetto Minatran e al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. |
3) |
L’ERCEA è condannata alle spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/30 |
Ordinanza del Tribunale del 18 gennaio 2017 — Banco Popular Español/EUIPO — Pledgeling (p)
(Causa T-407/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))
(2017/C 161/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banco Popular Español, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Pledgeling LLC (Houston, Texas, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 29 aprile 2016 (procedimento R 1693/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra il Banco Popular Español, SA e la Pledgeling LLC.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Il Banco Popular Español, SA è condannato alle spese. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/30 |
Ricorso proposto il 20 marzo 2017 — RW/Commissione
(Causa T-170/17)
(2017/C 161/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RW (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale dichiari e statuisca quanto segue:
— |
la decisione del 2 marzo 2017, con cui la parte ricorrente è collocata a riposo d’ufficio con effetto dal 1o giugno 2017, è annullata; |
— |
la Commissione europea è condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una manifesta violazione degli articoli 47 e 52 dello Statuto, in quanto la parte ricorrente non aveva ancora raggiunto l’età del pensionamento d’ufficio al momento dell’adozione della decisione impugnata. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul travisamento dell’ambito d’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, in quanto la parte convenuta ha ritenuto che tale disposizione fosse applicabile ai funzionari che, pur avendo raggiunto l’età del pensionamento (cioè potessero chiedere il proprio collocamento a riposo senza subìre riduzioni dei diritti pensionistici), non avessero tuttavia ancora raggiunto l’età alla quale l’APN è tenuta a collocarli a riposo (d’ufficio). |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la parte convenuta non ha fornito indicazioni sufficienti atte a consentire alla parte ricorrente o al Tribunale di verificare la fondatezza dell’affermazione secondo cui essa avrebbe svolto un’analisi approfondita delle esigenze degli altri servizi della Commissione, in base alla quale essa è pervenuta alla conclusione che non poteva essere presa in considerazione una nuova assegnazione ad uno di tali servizi, corrispondente alle competenze attuali della parte ricorrente. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/31 |
Ricorso proposto il 16 marzo 2017 — TestBioTech/Commissione
(Causa T-173/17)
(2017/C 161/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco, Germania) (rappresentante: K. Smith, QC, e J. Stevenson, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 9 gennaio 2017 recante rigetto della richiesta di riesame interno delle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1215 (1), (UE) 2016/1216 (2) e (UE) 2016/1217 (3), del 22 luglio 2016, che rilasciano autorizzazioni di immissione in commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 (4) (in prosieguo: il «regolamento GM»), relative, rispettivamente, alla soia geneticamente modificata FG 72, MON 87708 x MON 89788 e MON 87705 x MON 89788; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce in sostanza un unico motivo con il quale sostiene che la Commissione non ha osservato gli obblighi che le erano stati imposti dal regolamento GM, in particolare dagli articoli 14 e 16, per non avere effettuato le dovute valutazioni complete della sicurezza prima del rilascio delle autorizzazioni di immissione in commercio o per non avere garantito un effettivo monitoraggio successivo all’autorizzazione.
La Commissione è incorsa in errore basandosi sulla normativa dell’Unione pertinente in materia di controllo dei pesticidi in quanto essa non disciplina specificamente gli organismi geneticamente modificati.
(1) Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2016/1215, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 199, pag. 16).
(2) Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2016/1216, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 199, pag. 22).
(3) Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2016/1217, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 199, pag. 28).
(4) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/32 |
Ricorso proposto il 17 marzo 2017 — EM Research Organization/EUIPO — Christoph Fischer e a. (EM)
(Causa T-180/17)
(2017/C 161/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: EM Research Organization, Inc. (Okinawa, Giappone) (rappresentanti: J. Liesegang, M. Jost e N. Lang, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Christoph Fischer GmbH (Stephanskirchen, Germania), Ole Weinkath (Hünxe Drevenack, Germania), Multikraft Produktions- und Handels GmbH (Pichl/Wels, Austria), Phytodor AG (Buochs, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio denominativo internazionale «EM» — n. 2 829 851
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2017 nel procedimento R 2442/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 145 e dell’articolo 57, paragrafo 5, prima frase, del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 7, primo paragrafo, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/32 |
Ricorso proposto il 20 marzo 2017 — Novartis/EUIPO — Chiesi Farmaceutici (AKANTO)
(Causa T-182/17)
(2017/C 161/46)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: L. Junquera Lara, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chiesi Farmaceutici SpA (Parma, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «AKANTO» — Domanda di registrazione n. 13 289 781
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9/01/2017 nel procedimento R 531/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
dichiarare che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non vieta il simbolo controverso (marchio dell’Unione europea n. 13 289 781) in relazione alle merci della classe 5 descritte nella richiesta di registrazione; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
22.5.2017 |
IT |
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C 161/33 |
Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — Leifheit/EUIPO (Rappresentazione di quattro quadrati verdi)
(Causa T-184/17)
(2017/C 161/47)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Leifheit AG (Nassau, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt, V. Töbelmann e P. Schneider, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: la registrazione internazionale del marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di quattro quadrati verdi) — Domanda di registrazione n. 14 781 819
Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 9 gennaio 2017, nel procedimento R 1115/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/34 |
Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — PlasticsEurope/ECHA
(Causa T-185/17)
(2017/C 161/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e F. Mattioli, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
— |
annullare la decisione dell’ECHA, pubblicata il 12 gennaio 2017, di includere il Bisphenol A nell’elenco delle sostanze candidate ad autorizzazione in quanto sostanza estremamente preoccupante ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH; |
— |
condannare l’ECHA alle spese e |
— |
adottare qualunque altro provvedimento ritenuto equo. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH da parte della decisione impugnata.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della decisione impugnata.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta per aver omesso di prendere in considerazione le informazioni a sua disposizione che dimostrano gli usi del BPA come sostanza intermedia.
|
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/34 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2017 — Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop)
(Causa T-186/17)
(2017/C 161/49)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Unipreus, SL (Lleida, Spagna) (rappresentante: C. Rivadulla Oliva, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wallapop, SL (Barcelona, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «wallapop» — Domanda di registrazione n. 13 268 941
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2017, nel procedimento R 2530/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
pronunciare una sentenza che modifica la decisione impugnata, respingendo la registrazione del marchio dell’Unione europea «wallapop» (no 13 268 941) per i seguenti servizi della classe 35: «Servizi commerciali on line, in concreto, gestione di mercati on line per acquirenti e venditori di prodotti e servizi; Servizi attinenti ad operazioni on line nel senso che i venditori annunciano i prodotti o servizi messi in vendita o messi all’asta tramite Internet al fine di facilitare la vendita di prodotti e servizi da parte di terzi su una rete informatica mondiale; Messa a disposizione di commenti e classificazioni in merito a prodotti e servizi di venditori, al valore e ai prezzi di prodotti e servizi di venditori, alla prestazione di acquirenti e venditori, alla consegna e all’esperienza commerciale complessiva ad essi relativa; Messa a disposizione di una guida pubblicitaria consultabile on line con i prodotti e servizi di venditori on line; Accesso ad una banca dati di valutazione, consultabile on line per acquirenti e venditori; Servizi di studi di mercato; Servizi di ricerca, informazione, assistenza e consulenza in materia di comportamenti di mercato; Servizi di informazione commerciale relativi a prodotti e/o servizi, valutazione e classificazione di tale tipo di prodotti e servizi, nonché degli acquirenti e venditori di tale tipo di prodotti e/o servizi; Servizi di ricerca, compilazione, sistemazione, trattamento e informazione commerciale per terzi»; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009. A tal riguardo, si afferma segnatamente che, nella sua decisione, la commissione di ricorso non ha correttamente interpretato tale disposizione relativamente ai servizi in conflitto nei marchi WALA e WALLAPOP alla luce dei criteri interpretativi derivanti dalla sentenza del 29 settembre 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn Mayer (EU:C:1998:442). |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/35 |
Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner)
(Causa T-187/17)
(2017/C 161/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Germania) (rappresentanti: T. Weeg e K. Lüken, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Mega Liner» — Domanda di registrazione n. 14 473 094
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2017 nel procedimento R 442/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui respinge il ricorso; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/36 |
Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner)
(Causa T-188/17)
(2017/C 161/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Germania) (rappresentanti: T. Weeg e K. Lüken, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Coil Liner» — Domanda di registrazione n. 14 473 193
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2017 nel procedimento R 443/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui respinge il ricorso; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/37 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2017 — CeramTec /EUIPO — C5 Medical Werks (Forma di sfera per il bacino)
(Causa T-193/17)
(2017/C 161/52)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: CeramTec (Plochingen, Germania) (rappresentanti: A. Renck e E. Nicolás Gómez, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale in rosa (Forma di sfera per il bacino) –Marchio dell’Unione europea n. 10 214 179
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15/02/2017 nel procedimento R 929/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare alle spese il convenuto o, qualora C5 Medical Werks intervenga, l’interveniente. |
Motivo invocato
— |
Violazione degli articoli 59 e 83 del regolamento n. 207/2009. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/37 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2017 — CeramTec/EUIPO — C5 Medical Werks (Rappresentazione di una sfera per il bacino)
(Causa T-194/17)
(2017/C 161/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: CeramTec (Plochingen, Germania) (rappresentanti: A. Renck e E. Nicolás Gómez, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo in rosa (Rappresentazione di una sfera per il bacino) — Marchio dell’Unione europea n. 10 214 112
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15/02/2017 nel procedimento R 928/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare alle spese il convenuto o, qualora C5 Medical Werks intervenga, l’interveniente. |
Motivo invocato
— |
Violazione degli articoli 59 e 83 del regolamento n. 207/2009. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/38 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2017 — QD/EUIPO
(Causa T-199/17)
(2017/C 161/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: QD (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’EUIPO del 2 giugno 2016, notificata alla parte ricorrente il 3 giugno 2016, di negare il secondo rinnovo del suo contratto di agente temporaneo concluso ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA); e |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione delle disposizioni pertinenti dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del RAA, segnatamente dell’articolo 110 dello Statuto e degli articoli 2, lettera f), e 8 del RAA. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUIPO del proprio dovere di lealtà e del proprio obbligo di diligenza. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUIPO del principio di buona amministrazione (articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUIPO delle disposizioni del regolamento n. 45/2001 (1), segnatamente dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, lettera b). |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUIPO del legittimo affidamento della parte ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 008, pag. 1).
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/39 |
Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Commissione
(Causa T-204/17)
(2017/C 161/55)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co. Ltd (Kunshan, Repubblica popolare cinese) (rappresentanti: A. Johansson e C. Dackö, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare parzialmente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan («il regolamento di esecuzione») nella misura in cui riguarda accessori per tubi da saldare testa a testa aventi una rugosità media della superficie inferiore a 0,8 micrometri all’interno di tali accessori per tubi ma non all’esterno; |
— |
in subordine, annullare il regolamento di esecuzione nella parte in cui riguarda la ricorrente; |
— |
in ulteriore subordine, annullare integralmente il regolamento di esecuzione; e |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa. La ricorrente sostiene che la definizione del prodotto oggetto dell’indagine è stata modificata tra il documento riveduto contenente le conclusioni definitive e l’adozione del regolamento di esecuzione, a suo svantaggio. La ricorrente fa valere che la Commissione ha di conseguenza spiegato che una modifica sostanziale era stata prevista. Alla ricorrente non è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla modifica prima dell’entrata in vigore del regolamento. La ricorrente asserisce che la Commissione non ha informato le parti interessate, in nessuna fase dell’indagine, del fatto che il requisito relativo alla rugosità della superficie dei prodotti per evitare l’applicazione di dazi doganali poteva riguardare sia le superfici interne sia quelle esterne dei prodotti, in deroga alle norme europee armonizzate in materia di accessori per sanitari. Pertanto, la ricorrente vantava un legittimo affidamento a che l’esclusione del prodotto rispecchiasse l’obiettivo dichiarato di escludere accessori per sanitari, ed è stata in tal modo privata dell’effettiva possibilità di presentare osservazioni riguardo alla portata dell’esclusione del prodotto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. La ricorrente sostiene che in nessun momento è stata fornita la motivazione per la distinzione fatta dalla Commissione tra accessori per sanitari con una rugosità della superficie interna inferiore a 0,8 micrometri e una rugosità della superficie esterna superiore a 0,8 micrometri, da un lato, e accessori per sanitari con una rugosità della superficie sia interna che esterna inferiore a 0,8 micrometri, dall’altro. La ricorrente afferma che l’introduzione di una siffatta distinzione comporta che la motivazione data dalla Commissione per l’esclusione del prodotto sia illogica e incoerente con la definizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli aspetti rilevanti della fattispecie. La ricorrente sostiene che la distinzione operata tra i diversi accessori per sanitari non sembra sia stata preceduta da un attento esame ma sia il mero risultato di una richiesta ingiustificata proveniente da una parte interessata in una fase molto più avanzata dell’indagine. La ricorrente afferma che, non avendo indagato ulteriormente sulle conseguenze di tale distinzione e su come essa incide sul raggiungimento dell’obiettivo dichiarato nei considerando del regolamento di esecuzione, la Commissione è venuta meno al suo obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli aspetti rilevanti. |
4. |
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione laddove, nell’intento di escludere accessori per sanitari che non sono in concorrenza con gli accessori per l’industria dell’Unione, ha stabilito criteri di esclusione che hanno portato ad escludere di una piccola parte degli accessori per sanitari utilizzati all’interno dell’Unione. La maggior parte degli accessori per sanitari sono pertanto soggetti a dazi doganali anche se essi non sono in concorrenza con i prodotti dell’industria dell’Unione. La ricorrente sostiene che la Commissione ha tratto conseguenze manifestamente errate dal materiale ricevuto e si è inoltre basata su informazioni non corrette. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/40 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2017 — SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE)
(Causa T-205/17)
(2017/C 161/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: SSP Europe GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: B. Bittner, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «SECURE DATA SPACE» — Domanda di registrazione n. 14 056 998
Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 gennaio 2017 nel procedimento R 2467/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata (notificata il 9 febbraio 2017); |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/40 |
Ricorso proposto il 6 aprile 2017 — International Gaming Projects/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE TURBO)
(Causa T-210/17)
(2017/C 161/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: International Gaming Projects Ltd (Qormi, Malta) (rappresentante: M. D. Garayalde Niño, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «TRIPLE TURBO» — Domanda di registrazione n. 13 140 207
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 febbraio 2017, nel procedimento R 119/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |