ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2017/C 112/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2017/C 112/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia — Spagna) — IOS Finance EFC SA/Servicio Murciano de Salud
(Causa C-555/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Transazioni commerciali tra imprese private e pubbliche amministrazioni - Normativa nazionale che subordina il recupero immediato del capitale di un credito alla rinuncia agli interessi di mora e alla rinuncia al risarcimento per i costi di recupero))
(2017/C 112/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: IOS Finance EFC SA
Convenuto: Servicio Murciano de Salud
Dispositivo
La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente al creditore di rinunciare a richiedere gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale di crediti esigibili, a condizione che una simile rinuncia sia consenziente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 — Brandconcern BV/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-577/14 P) (1)
([Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 51, paragrafo 2 - Marchio denominativo LAMBRETTA - Uso effettivo del marchio - Domanda di decadenza - Dichiarazione parziale di decadenza - Comunicazione n. 2/12 del presidente dell’EUIPO - Limitazione nel tempo di una sentenza della Corte])
(2017/C 112/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Brandconcern BV (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, Rechtsanwälte, G. Casucci, N. Ferretti e C. Galli, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Scooters India Ltd (rappresentanti: C. Wolfe, Solicitor, nonché B. Brandreth e A. Edwards-Stuart, Barristers)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Brandconcern BV è condannata alle spese. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/3 |
Parere della Corte (Grande Sezione) del 14 febbraio 2017 — Commissione europea
(Parere 3/15) (1)
((Parere emesso in forza dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE - Trattato di Marrakech, volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa - Articolo 3 TFUE - Competenza esterna esclusiva dell’Unione europea - Articolo 207 TFUE - Politica commerciale comune - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale - Accordo internazionale che può incidere sulle norme comuni o modificarne la portata - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4 - Eccezioni e limitazioni a favore delle persone con disabilità))
(2017/C 112/04)
Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali
Richiedente
Commissione europea (rappresentanti: B. Hartmann, F. Castillo de la Torre e J. Samnadda, agenti)
Dispositivo
La conclusione del trattato di Marrakech, volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, rientra nella competenza esclusiva dell’Unione europea.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 — Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH/Commissione europea
(Causa C-90/15 P) (1)
([Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo delle cere di paraffina e mercato tedesco della paraffina molle - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Prova dell’infrazione - Competenza estesa al merito - Snaturamento degli elementi di prova - Obbligo di motivazione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 23, paragrafo 2 - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Principio di legalità - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Principio di proporzionalità])
(2017/C 112/05)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH (rappresentanti: J. Schulte, M. Dallmann e K. Künstner, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer, C. Vollrath e L. Wildpanner, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Hansen & Rosenthal KG e la H&R Wax Company Vertrieb GmbH sono condannate alle spese. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Commissione europea
(Causa C-94/15 P) (1)
((Impugnazione - Intese - Mercato europeo delle cere di paraffina e mercato tedesco della paraffina molle - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Obbligo di motivazione - Prova dell’infrazione - Snaturamento degli elementi di prova))
(2017/C 112/06)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (rappresentanti: U. Itzen e J. Ziebarth, Rechtsanwältinen)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer, C. Vollrath e L. Wildpanner, agenti, A. Böhlke, Rechtsanwalt)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG è condannata alle spese. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 — H&R ChemPharm GmbH/Commissione europea
(Causa C-95/15 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo delle cere di paraffina e mercato tedesco della paraffina molle - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Obbligo di motivazione - Prova dell’infrazione - Snaturamento degli elementi di prova - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 23, paragrafo 3 - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Principio di proporzionalità))
(2017/C 112/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: H&R ChemPharm GmbH (rappresentanti: M. Klusmann, Rechstanwalt, S. Thomas, Professor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer, C. Vollrath e L. Wildpanner, agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La H&R ChemPharm GmbH è condannata alle spese. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(Causa C-219/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Politica industriale - Direttiva 93/42/CEE - Controllo della conformità dei dispositivi medici - Organismo notificato nominato dal fabbricante - Obblighi di tale organismo - Protesi mammarie difettose - Fabbricazione a base di silicone - Responsabilità dell’organismo notificato))
(2017/C 112/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Elisabeth Schmitt
Convenuta: TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Dispositivo
1) |
Le disposizioni dell’allegato II della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, lette alla luce dell’articolo 11, paragrafi 1 e 10, nonché dell’articolo 16, paragrafo 6, della medesima direttiva, devono essere interpretate nel senso che l’organismo notificato non è tenuto, in via generale, ad effettuare ispezioni impreviste, a controllare i dispositivi e/o ad esaminare la documentazione commerciale del fabbricante. Nondimeno, in presenza di indizi atti a suggerire che un dispositivo medico può non essere conforme ai requisiti posti dalla direttiva 93/42, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, tale organismo deve adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare gli obblighi ad esso imposti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, di detta direttiva, nonché dei punti 3.2, 3.3, da 4.1 a 4.3 e 5.1 dell’allegato II alla medesima direttiva. |
2) |
La direttiva 93/42, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, dev’essere interpretata nel senso che l’intervento dell’organismo notificato nell’ambito della procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE è volto a proteggere i destinatari finali dei dispositivi medici. Le condizioni alle quali un inadempimento colpevole da parte di detto organismo degli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva, nell’ambito della suddetta procedura, può far sorgere la sua responsabilità nei confronti di tali destinatari rientrano nel diritto nazionale, fermi restando i principi di equivalenza e di effettività. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/6 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-317/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articolo 64 TFUE - Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che implicano la prestazione di servizi finanziari - Attività finanziarie detenute su un conto bancario svizzero - Avviso di rettifica fiscale - Termine di rettifica fiscale - Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza))
(2017/C 112/09)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: X
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Dispositivo
1) |
L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali considerati in tale disposizione, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, anche allorché detta restrizione può essere parimenti applicata in situazioni che non implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. |
2) |
L’apertura di un conto titoli da parte di un residente di uno Stato membro presso un istituto bancario ubicato al di fuori dell’Unione europea, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nella nozione di movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE. |
3) |
La possibilità che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE riconosce agli Stati membri di applicare restrizioni ai movimenti di capitali che implichino la prestazione di servizi finanziari vale parimenti per quelle che, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, non riguardano né il prestatore di servizi né le condizioni e le modalità della prestazione di servizi. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas — Lituania) — W, V/X
(Causa C-499/15) (1)
([«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articoli da 8 a 15 - Competenza in materia di obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 4/2009 - Articolo 3, lettera d) - Decisioni contrapposte emesse da giudici di Stati membri differenti - Minore che risiede abitualmente nello Stato membro di residenza della madre - Competenza dei giudici dello Stato membro di residenza del padre a modificare una decisione passata in giudicato da essi precedentemente adottata e riguardante la residenza del minore, le obbligazioni alimentari e l’esercizio del diritto di visita - Insussistenza»])
(2017/C 112/10)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus miesto apylinkės teismas
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: W, V
Convenuto: X
Dispositivo
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, in un procedimento come quello principale, i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest’ultimo Stato membro.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa — Spagna) — Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez
(Causa C-503/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Cancelliere - Nozione di «giurisdizione nazionale» - Giurisdizione obbligatoria - Esercizio di funzioni giurisdizionali - Indipendenza - Incompetenza della Corte))
(2017/C 112/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa
Parti
Ricorrente: Ramón Margarit Panicello
Convenuto: Pilar Hernández Martínez
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni poste dal Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Cancelliere del Giudice Unico competente in materia di violenza sulle donne, Terrassa, Spagna).
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van Koophandel te Gent — Belgio) — Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV
(Causa C-507/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CEE - Coordinamento dei diritti degli Stati membri - Legge di recepimento belga - Contratto di agenzia commerciale - Preponente stabilito in Belgio e agente stabilito in Turchia - Clausola di scelta del diritto belga - Legge inapplicabile - Accordo di associazione CEE-Turchia - Compatibilità))
(2017/C 112/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van Koophandel te Gent
Parti
Ricorrente: Agro Foreign Trade & Agency Ltd
Convenuta: Petersime NV
Dispositivo
La direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, e l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di recepimento di tale direttiva nel diritto dello Stato membro interessato, che esclude dal proprio campo di applicazione un contratto di agenzia commerciale nel cui ambito l’agente commerciale è stabilito in Turchia, ove esercita le attività derivanti da tale contratto, e il preponente è stabilito in detto Stato membro, con la conseguenza che, in tali circostanze, l’agente commerciale non può avvalersi dei diritti che la direttiva suddetta garantisce agli agenti commerciali in seguito alla cessazione di un tale contratto di agenzia commerciale.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 febbraio 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/British Film Institute
(Causa C-592/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n) - Esenzione di talune prestazioni di servizi culturali - Assenza di efficacia diretta - Determinazione delle prestazioni di servizi culturali esenti - Potere discrezionale degli Stati membri))
(2017/C 112/13)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Convenuto: British Film Institute
Dispositivo
L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, che prevede l’esenzione di «talune prestazioni di servizi culturali», dev’essere interpretato nel senso che esso non è dotato di efficacia diretta per cui, in assenza di trasposizione, tale disposizione non può essere direttamente invocata da un organismo di diritto pubblico o da un altro organismo culturale riconosciuto dallo Stato membro interessato, che fornisca prestazioni di servizi culturali.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/10 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH
(Causa C-641/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Direttiva 2006/115/CE - Articolo 8, paragrafo 3 - Diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione - Comunicazione al pubblico - Luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso - Comunicazione di emissioni mediante apparecchi televisivi installati nelle camere d’albergo))
(2017/C 112/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH
Convenuta: Hettegger Hotel Edelweiss GmbH
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che la comunicazione di emissioni radiotelevisive tramite apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo non costituisce una comunicazione effettuata in un luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam — Paesi Bassi) — Aramex Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane
(Causa C-145/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Validità - Regolamento (UE) n. 301/2012 - Voci 8703 e 8711 - Veicolo a tre ruote denominato «Spyder»))
(2017/C 112/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Amsterdam
Parti
Ricorrente: Aramex Nederland BV
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane
Dispositivo
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che un veicolo a tre ruote, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, dotato di pneumatici fabbricati per i motocicli a tre ruote ma simili a quelli delle automobili, comandato da un manubrio e munito di un sistema di direzione fondato sul principio Ackerman, rientra nella voce 8703 di detta nomenclatura.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/11 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija
(Causa C-578/16 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Frontiere, asilo e immigrazione - Sistema di Dublino - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Trattamenti inumani o degradanti - Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l’esame della sua domanda - Assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro - Obblighi imposti allo Stato membro che deve procedere al trasferimento))
(2017/C 112/16)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: C. K., H. F., A. S.
Resistente: Republika Slovenija
Dispositivo
1) |
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, va interpretato nel senso che la questione dell’applicazione, da parte di uno Stato membro, della «clausola discrezionale» prevista da tale disposizione non ricade nel contesto del solo diritto nazionale e dell’interpretazione che ne compie il giudice costituzionale di detto Stato membro, ma costituisce una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE. |
2) |
L’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea va interpretato nel senso che:
|
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può essere interpretato nel senso che obbliga tale Stato membro, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, ad applicare detta clausola.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/12 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Magyar Villamos Művek Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Causa C-28/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 - Detrazione dall’imposta versata a monte - Soggetto passivo che svolge al contempo attività economiche e attività non economiche - Società holding che presta servizi a titolo gratuito alle sue controllate))
(2017/C 112/17)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Magyar Villamos Művek Zrt.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
Dispositivo
Gli articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, poiché l’ingerenza di una società holding, come quella di cui al procedimento principale, nella gestione delle sue controllate non costituisce, qualora essa non abbia fatturato a queste ultime né il prezzo dei servizi che ha acquistato nell’interesse di tutto il gruppo di società o di alcune delle sue controllate né la relativa imposta sul valore aggiunto, un’«attività economica» ai sensi di tale direttiva, una siffatta società holding non può beneficiare del diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata a monte per detti servizi acquistati, nei limiti in cui essi siano relativi a operazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/13 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 gennaio 2017 — Amrita Soc. coop. arl e a./Commissione europea
(Causa C-280/16 P) (1)
([Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Protezione sanitaria dei vegetali - Direttiva 2000/29/CE - Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali - Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells e Raju) - Ricorso di annullamento - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Atto regolamentare - Misure di esecuzione - Persona sulla quale l’atto incide individualmente])
(2017/C 112/18)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Amrita Soc. coop. arl, Cesi Marta, Comune Agricola Lunella Soc. mutua coop. arl, Rollo Olga, Borrello Claudia, Società agricola Merico Maria Rosa di Consiglia, Marta e Vito Lisi, Marzo Luigi, Stasi Anna Maria, Azienda Agricola Crie di Miggiano Gianluigi, Castriota Maria Grazia, Azienda Agricola di Canioni Fiorella, Azienda Agricola Spirdo ss agr., Impresa Agricola Stefania Stamerra, Azienda Agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco, Simone Cosimo Antonio, Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl. (rappresentanti: L. Paccione e V. Stamerra, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Moro e I. Galindo Martín, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Amrita Soc. coop. arl, la Dei Agre di Cesi Marta, la Comune agricola Lunella Soc. mutua coop. arl, l’Azienda agricola Rollo Olga, l’Azienda agricola Borrello Claudia, la Società agricola Merico Maria Rosa SNC, l’Azienda agricola di Marzo Luigi, l’Azienda agricola Stasi Anna Maria, l’Azienda agricola Crie di Miggiano Gianluigi, l’Azienda agricola di Castriota Maria Grazia, l’Azienda agricola di Cagnoni Fiorella, l’Azienda Agricola Spirdo ss agr., l’Impresa agricola Stamerra Stefania, l’Azienda agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco, l’Azienda agricola di Simone Cosimo Antonio e la Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl sono condannate alle spese. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/13 |
Impugnazione proposta il 7 marzo 2016 da Juozas Edvardas Petraitis avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 dicembre 2015, causa T-460/15, Petraitis/Commissione
(Causa C-137/16 P)
(2017/C 112/19)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Juozas Edvardas Petraitis (rappresentante: T. Veščiūnas, advocatas)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 24 novembre 2016, la Corte (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato il sig. Juozas Edvardas Petraitis a sopportare le proprie spese.
10.4.2017 |
IT |
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C 112/14 |
Impugnazione proposta il 22 settembre 2016 dalla Monster Energy Company avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 14 luglio 2016, causa T-429/15, Monster Energy/EUIPO — MAD CATZ INTERACTIVE (MAD CATZ)
(Causa C-501/16 P)
(2017/C 112/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Monster Energy Company (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Con ordinanza del 16 febbraio 2017, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
10.4.2017 |
IT |
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C 112/14 |
Impugnazione proposta il 22 settembre 2016 dalla Monster Energy Company avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 14 luglio 2016, causa T-567/15, Monster Energy/EUIPO — MAD CATZ INTERACTIVE (RAFFIGURAZIONE DI UN QUADRATO NERO CON QUATTRO STRISCE BIANCHE)
(Causa C-502/16 P)
(2017/C 112/21)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Monster Energy Company (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Con ordinanza del 16 febbraio 2017, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
10.4.2017 |
IT |
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C 112/14 |
Impugnazione proposta il 1o dicembre 2016 da Anikó Pint avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 novembre 2016, causa T-660/16, Anikó Pint/Commissione europea
(Causa C-625/16 P)
(2017/C 112/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Anikó Pint (rappresentante: D. Lazar, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 2 marzo 2017, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle spese.
10.4.2017 |
IT |
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C 112/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 22 dicembre 2016 — Minister Finansów/Gmina Wrocław
(Causa C-665/16)
(2017/C 112/23)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Minister Finansów
Resistente: Gmina Wrocław
Questione pregiudiziale
Se il trasferimento, a norma di legge, della proprietà di beni immobili del comune all’erario, accompagnato dal pagamento di un’indennità — nella situazione in cui dalla disciplina dell’ordinamento giuridico nazionale risulta che siffatti beni immobili continuano ad essere gestiti dal presidente del comune, rappresentante dell’erario, il quale, contemporaneamente, è organo esecutivo del comune — costituisca un’operazione imponibile, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1).
Se, ai fini della risposta alla suddetta questione, sia rilevante se il pagamento dell’indennità a favore del comune abbia carattere reale, o costituisca soltanto un trasferimento contabile interno nell’ambito del bilancio del comune.
10.4.2017 |
IT |
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C 112/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Torino (Italia) il 02 gennaio 2017 — Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida
(Causa C-1/17)
(2017/C 112/24)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte di Appello di Torino
Parti nella causa principale
Ricorrente: Petronas Lubricants Italy SpA
Convenuto: Livio Guida
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 20.2 del Regolamento n. 44/2001 comporti la possibilità per un datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'UE, che sia stato chiamato in giudizio da un suo ex-dipendente davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato (ai sensi dell'art. 19 del Regolamento), di proporre una domanda riconvenzionale contro il lavoratore davanti allo stesso giudice investito della domanda principale. |
2) |
Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta positiva, se l'art. 20.2 del Regolamento n. 44/2001 comporti la giurisdizione del giudice investito della domanda principale anche nel caso in cui la domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro non abbia ad oggetto un credito originariamente proprio del datore di lavoro, ma un credito originariamente proprio di un soggetto diverso (che è, al contempo, datore di lavoro dello stesso lavoratore in forza di un parallelo contratto di lavoro), e la domanda riconvenzionale si fondi su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro ed il soggetto originariamente titolare del credito, in data successiva alla proposizione della domanda principale da parte del lavoratore. |
10.4.2017 |
IT |
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C 112/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 3 gennaio 2017 — Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
(Causa C-3/17)
(2017/C 112/25)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Sporting Odds Limited
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), il divieto di discriminazione e la necessità che la limitazione dell’attività di gioco d’azzardo da parte degli Stati membri sia coerente e sistematica — obiettivo giuridico che lo Stato membro giustifica sostanzialmente invocando la lotta contro la ludopatia e la protezione dei consumatori — debbano interpretarsi nel senso che il monopolio statale in materia di scommesse sportive e scommesse ippiche, on line e off line, è contrario a dette norme qualora, per il resto, nello Stato membro, in seguito alla riorganizzazione del mercato operata da quest’ultimo, i prestatori privati di servizi possano organizzare, nei casinò fisici in regime di concessione, altri giochi d’azzardo (giochi di casinò, giochi di carte, slot-machines, giochi di casinò on line, giochi di carte on line) on line e offline, che comportano a loro volta un notevole rischio di dipendenza. |
2) |
Se l’articolo 56 TFUE, il divieto di discriminazione e la necessità che la limitazione dell’attività di gioco d’azzardo da parte degli Stati membri sia coerente e sistematica debbano interpretarsi nel senso che detto articolo è violato e tale necessità non è soddisfatta qualora si accerti che la riorganizzazione della configurazione del mercato, giustificata dalla lotta contro la ludopatia e dall’obiettivo giuridico di proteggere i consumatori, ha come conseguenza effettiva o si concretizza, in seguito alla riorganizzazione del mercato operata dallo Stato membro, in un incremento continuo del numero di casinò, dell’imposta annua sui giochi d’azzardo nei casinò, della previsione nel bilancio statale delle entrate derivate dai canoni di concessione dei casinò, delle fiches di gioco acquistate dai giocatori e della somma di denaro necessaria per acquistare il diritto a giocare con le slot-machine. |
3) |
Se l’articolo 56 TFUE, il divieto di discriminazione e la necessità che la limitazione dell’attività di gioco d’azzardo da parte degli Stati membri sia coerente e sistematica debbano interpretarsi nel senso che detto articolo è violato e tale necessità non è soddisfatta qualora si accerti che l’attuazione di un monopolio statale e l’organizzazione autorizzata di giochi d’azzardo da parte dei prestatori privati di servizi, giustificate sostanzialmente dalla lotta contro la ludopatia e dall’obiettivo giuridico di proteggere i consumatori, hanno, inoltre, l’obiettivo di politica economica di ottenere un aumento delle entrate nette provenienti dal gioco e di conseguire un livello di generazione di entrate straordinariamente alto dal mercato dei casinò di gioco nel minor tempo possibile al fine di finanziare altre uscite di bilancio e servizi pubblici dello Stato. |
4) |
Se l’articolo 56 TFUE, il divieto di discriminazione e la necessità che la limitazione dell’attività di gioco d’azzardo da parte degli Stati membri sia coerente e sistematica debbano interpretarsi nel senso che detto articolo è violato e tale necessità non è soddisfatta, e inoltre che ne deriva una differenziazione ingiustificata fra i prestatori di servizi, qualora si accerti che lo Stato membro, invocando lo stesso motivo di ordine pubblico, riserva a favore del monopolio statale determinati servizi di gioco d’azzardo online e consente di accedere agli altri servizi di gioco d’azzardo attribuendo un numero sempre maggiore di concessioni. |
5) |
Se l’articolo 56 TFUE e il divieto di discriminazione debbano interpretarsi nel senso che ostano a che soltanto i prestatori di servizi che dispongono di casinò fisici (con concessione) in territorio ungherese possano ottenere la licenza di offrire giochi di casinò on line, motivo per cui i prestatori di servizi che non dispongono di un casinò fisico in territorio ungherese (compresi i prestatori di servizi che dispongono di un casinò fisico in un altro Stato membro) non possono conseguire la licenza per offrire giochi di casinò on line. |
6) |
Se l’articolo 56 TFUE e il divieto di discriminazione debbano interpretarsi nel senso che ostano a che lo Stato membro, indicendo una gara d’appalto per l’attribuzione di una concessione per casinò fisici e dando la possibilità di presentare, in qualità di operatore di giochi d’azzardo di provata fiducia, un’offerta [a contrarre] per ottenere la concessione di un casinò fisico, garantisca la possibilità teorica che qualsiasi fornitore di servizi che soddisfi i requisiti giuridici — compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro — ottenga la concessione per gestire un casinò fisico e, una volta che ne sia in possesso, la licenza per attivare un casinò on line ma, in realtà, lo Stato membro in questione non indice alcuna gara pubblica e trasparente per l’attribuzione della concessione e il prestatore del servizio non ha, in pratica, la possibilità di presentare un’offerta [a contrarre] e, tuttavia, le autorità dello Stato membro dichiarano che il prestatore del servizio, avendo fornito il servizio senza l’autorizzazione basata sulla concessione, ha infranto la legge e gli infliggono una sanzione amministrativa. |
7) |
Se l’articolo 56 TFUE, il divieto di discriminazione e la necessità che il procedimento di autorizzazione sia trasparente, oggettivo e pubblico debbano interpretarsi nel senso che ostano a che lo Stato membro elabori un sistema di attribuzione di concessioni per determinati servizi di gioco d’azzardo nello stesso momento in cui l’organo che decide sulle concessioni può anche, anziché indire una gara per attribuire le concessioni, stipulare contratti di concessione con determinati soggetti qualificati come operatori di giochi d’azzardo di provata fiducia, e quindi anziché dare a tutti i prestatori di servizi, con l’indizione di un’unica gara, la possibilità di partecipare alla gara alle stesse condizioni. |
8) |
Se, nel caso in cui la risposta alla settima questione sia negativa e possano prevedersi nello stesso Stato membro interessato una pluralità di procedimenti al fine dell’ottenimento di una medesima concessione, lo Stato membro debba garantire, in conformità all’articolo 56 TFUE, l’equivalenza di detti procedimenti nell’interesse dell’effetto utile della normativa dell’Unione in materia di libertà fondamentali, tenendo conto della necessità che il procedimento di autorizzazione sia trasparente, oggettivo e pubblico e del requisito della parità di trattamento. |
9) |
Se incida sulla risposta da dare alle questioni dalla sesta all’ottava il fatto che in entrambi i casi non è garantito il sindacato giurisdizionale o altro rimedio efficace contro il provvedimento di attribuzione della concessione. |
10) |
Se l’articolo 56 TFUE, la clausola di lealtà di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (in prosieguo: il «TUE») e l’autonomia istituzionale e processuale degli Stati membri, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta») e con il diritto a disporre di meccanismi di controllo giurisdizionale efficaci e con il diritto alla difesa sanciti da tali norme, debbano interpretarsi nel senso che, nell’esaminare i requisiti di diritto dell’Unione che derivano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché la necessità e la proporzionalità della restrizione adottata dallo Stato membro di cui trattasi, l’organo giurisdizionale nazionale investito della controversia può ordinare e svolgere d’ufficio l’esame probatorio e i relativi adempimenti anche nel caso in cui il diritto processuale nazionale dello Stato membro non preveda giuridicamente tale facoltà. |
11) |
Se l’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta e con il diritto a disporre di meccanismi di controllo giurisdizionale efficaci e con il diritto alla difesa sanciti da tali norme, debbano interpretarsi nel senso che, nell’esaminare i requisiti di diritto dell’Unione che derivano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché la necessità e la proporzionalità della restrizione adottata dallo Stato membro di cui trattasi, l’organo giurisdizionale nazionale investito della controversia non può addossare l’onere della prova ai prestatori di servizi colpiti dalla restrizione, ma che spetta allo Stato membro — e, nella fattispecie, alla pubblica autorità che emette il predetto provvedimento impugnato in giudizio — motivare e dimostrare la conformità con il diritto dell’Unione, nonché la necessità e la proporzionalità della normativa nazionale e il mancato assolvimento di tali incombenze comporta di per sé che la normativa nazionale violi il diritto dell’Unione. |
12) |
Se l’articolo 56 TFUE, letto anche alla luce del diritto a un equo processo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del diritto di essere ascoltati di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, nonché della clausola di lealtà di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e dell’autonomia istituzionale e processuale degli Stati membri, debba essere interpretato nel senso che tali requisiti non sono soddisfatti qualora l’autorità competente dello Stato membro non comunichi all’operatore di giochi d’azzardo l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio conformemente alla normativa nazionale, né chieda in seguito, durante il procedimento amministrativo sanzionatorio, il suo parere sulla conformità della normativa dello Stato membro con il diritto dell’Unione e, senza illustrare analiticamente nella motivazione del provvedimento detta conformità e le prove che la avvalorano, infligga, in un procedimento in unico grado, una sanzione qualificata come amministrativa dal diritto nazionale. |
13) |
In base a quanto previsto dall’articolo 56 TFUE, dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e c), della Carta e dagli articoli 47 e 48 della stessa, nonché al diritto di disporre di meccanismi efficaci di controllo giurisdizionale e al diritto di difesa sanciti da tali norme, se siano soddisfatti i requisiti previsti dai predetti articoli qualora l’operatore di giochi d’azzardo possa contestare per la prima volta e unicamente dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione. |
14) |
Se l’articolo 56 TFUE e il dovere degli Stati membri di giustificare e motivare la restrizione alla libera prestazione dei servizi possano interpretarsi nel senso che lo Stato membro non ha adempiuto a tale obbligo qualora non fosse o non sia disponibile, né al momento dell’adozione della restrizione né al momento dell’esame, la pertinente valutazione d’impatto che comprovi gli obiettivi di ordine pubblico della restrizione. |
15) |
In base ai limiti edittali stabiliti dalla legge per fissare l’importo della sanzione amministrativa che si può infliggere, alla natura dell’attività penalizzata con la sanzione e, in particolare, alla misura in cui l’attività incide sull’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché al fine repressivo della sanzione, se possa ritenersi, ai sensi degli articoli 47 e 48 della Carta, che la sanzione amministrativa in questione abbia «natura penale». Se, su tale circostanza, influisca la risposta da dare alle questioni pregiudiziali dalla undicesima alla quattordicesima. |
16) |
Se l’articolo 56 TFUE debba interpretarsi nel senso che, qualora, in forza delle risposte date alle precedenti questioni, l’organo giurisdizionale investito della controversia dichiari l’illiceità della normativa e della sua applicazione, esso debba dichiarare anche che la sanzione basata sulla normativa nazionale che non rispetta quanto previsto all’articolo 56 TFUE viola il diritto dell’Unione. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Germania) il 10 gennaio 2017 — Thomas Hübner/L V M Lebensversicherungs AG
(Causa C-11/17)
(2017/C 112/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg
Parti
Ricorrente: Thomas Hübner
Resistente: L V M Lebensversicherungs AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’allegato II, punto A, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992 (1) [in combinato disposto con] l’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, [della direttiva 90/619/CEE (2)] debba essere interpretato nel senso che un consumatore, contraente di un assicurazione vita di capitalizzazione, sia legittimato, durante tutto il periodo in cui abbia versato i relativi premi o contributi, a risolvere il contratto, nel caso in cui, ignorando il proprio diritto di recesso essendo stato erroneamente informato o istruito dalla relativa compagnia o ente pensionistico, abbia provveduto al regolare versamento dei premi contrattualmente previsti. |
2) |
Se sia compatibile con la menzionata direttiva una normativa nazionale che, fondandosi sul principio di buona fede, consideri il consumatore-contraente decaduto dal proprio diritto di recesso, avendo questi regolarmente provveduto, ignorando il proprio diritto di recesso, al versamento dei relativi premi o contributi sino al momento in cui sia giunto a conoscenza della propria facoltà di recesso. |
(1) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), GU L 360, pag. 1.
(2) Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, GU L 330, pag. 50.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 18 gennaio 2017 — Vincent Pierre Oberle
(Causa C-20/17)
(2017/C 112/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Kammergericht Berlin
Parti
Richiedente e ricorrente: Vincent Pierre Oberle
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1) debba essere interpretato nel senso che si riferisca anche alla competenza giurisdizionale internazionale esclusiva a rilasciare, nei rispettivi Stati membri, i certificati ereditari nazionali non sostituiti dal certificato successorio europeo (v. articolo 62, paragrafo 3, del regolamento in materia di successioni) con conseguente disapplicazione, per violazione di disposizioni di diritto europeo di rango superiore, delle divergenti disposizioni legislative nazionali in materia di competenza giurisdizionale internazionale al rilascio dei certificati successori nazionali — quali, ad esempio, in Germania l’articolo 105 del Familiengesetzbuch (codice del diritto di famiglia; in prosieguo: il «FamFG»)
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 18 gennaio 2017 — Catlin Europe SE/O. K. Trans Praha spol. s r. o.
(Causa C-21/17)
(2017/C 112/28)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší soud České republiky
Parti
Ricorrente in cassazione (convenuta): Catlin Europe SE
Attrice: O. K. Trans Praha spol. s r. o.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, debba essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione al destinatario della facoltà di rifiutare di ricevere gli atti da notificare o comunicare — come previsto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 (3) del Consiglio — conferisce al convenuto (il destinatario) il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 18 gennaio 2017 — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Repubblica d'Austria
(Causa C-24/17)
(2017/C 112/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst
Resistente: Repubblica d'Austria
Questioni pregiudiziali
1.1. |
Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE (1), in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), debba essere interpretato nel senso che osti ad una disposizione nazionale [Or. 2] che sostituisca (con riferimento al computo dei periodi pregressi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età) un regime retributivo discriminatorio in ragione dell’età con un nuovo regime retributivo, laddove peraltro il reinquadramento dei dipendenti già in servizio nel nuovo regime retributivo avvenga in modo tale che il nuovo regime retributivo si applichi, con efficacia retroattiva, a decorrere alla data di entrata in vigore della legge originaria, e il primo inquadramento nel nuovo regime retributivo avvenga in base alla retribuzione effettivamente versata secondo il vecchio regime retributivo per un determinato mese di reinquadramento (febbraio 2015), con conseguente mantenimento degli effetti economici derivanti dalla preesistente discriminazione in ragione dell’età. |
1.2. |
In caso di risposta affermativa alla questione 1.1: Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 17 della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che i dipendenti già in servizio che risultino discriminati nel vecchio regime retributivo in ragione dell’età rispetto al computo dei periodi pregressi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età debbano percepire un’indennità finanziaria quando tale discriminazione in ragione dell’età persista, nei suoi effetti economici, anche dopo il reinquadramento nel nuovo regime retributivo. |
1.3. |
In caso di risposta negativa alla questione 1.1: Se il diritto dell’Unione, in particolare, l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva ivi sancito osti a una normativa nazionale in base alla quale il vecchio regime retributivo discriminatorio non trovi più applicazione nei procedimenti pendenti e nei procedimenti futuri e il reinquadramento della retribuzione dei dipendenti già in servizio nel nuovo regime retributivo si basi soltanto sulla retribuzione determinanda o versata per il mese di reinquadramento. |
2. |
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, e gli articoli 20 e segg. della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa in base alla quale i periodi pregressi di servizio possano essere computati.
|
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; GU L 303, pag. 16.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 gennaio 2017 — Sucrerie de Toury SA/Ministre de l'Économie et des Finances
(Causa C-31/17)
(2017/C 112/30)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Sucrerie de Toury SA
Resistente: Ministre de l'Économie et des Finances
Questione pregiudiziale
Se ai prodotti energetici utilizzati per la produzione combinata di calore e di elettricità si applichi esclusivamente la facoltà di esenzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (1), o si applichi altresì, con riferimento alla parte di tali prodotti il cui consumo corrisponde alla produzione di elettricità, l’obbligo di esenzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva.
(1) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).
10.4.2017 |
IT |
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C 112/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 25 gennaio 2017 — Lubrizol France SAS/Caisse nationale du Régime social des Indépendants (RSI) — participations extérieures
(Causa C-39/17)
(2017/C 112/31)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Lubrizol France SAS
Resistente: Caisse nationale du Régime social des Indépendants (RSI) — participations extérieures
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 28 e 30 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino a che il valore dei beni trasferiti dalla Francia a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea, da un soggetto passivo tenuto al contributo sociale di solidarietà a carico delle società e al contributo aggiuntivo a quest’ultimo o per suo conto, per le esigenze della sua impresa, sia preso in considerazione nel calcolo del fatturato complessivo che costituisce la base imponibile di tali contributi.
10.4.2017 |
IT |
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C 112/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 26 gennaio 2017 — Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale NRW eV
(Causa C-40/17)
(2017/C 112/32)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Convenuta: Fashion ID GmbH & Co. KG
Attrice: Verbraucherzentrale NRW eV
Altre parti: Facebook Ireland Limited, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Questioni pregiudiziali
1. |
Se la normativa di cui agli articoli 22, 23 e 24 della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995 (1), relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, osti a una disciplina nazionale che, accanto ai poteri di intervento delle autorità di protezione dei dati e ai mezzi di ricorso riconosciuti all’interessato, riconosca ad associazioni senza scopo di lucro che si occupino della tutela degli interessi dei consumatori la facoltà di agire, in caso di violazione, nei confronti dell’autore della medesima. In caso di risposta negativa alla prima questione: |
2. |
Se, in un caso come quello in esame, in cui un soggetto inserisca nella propria pagina Internet un codice di programma in forza del quale il browser dell’utente richiami contenuti di un terzo trasferendo in tal modo dati personali a terzi, il soggetto autore dell’inserimento sia il «responsabile del trattamento» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31), qualora egli non sia in grado di incidere su detta operazione di trattamento dei dati. |
3. |
In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, debba essere interpretato nel senso che disciplini la responsabilità in termini esaustivi, ostando alla proposizione di un’azione civile nei confronti di un terzo che, pur non essendo il «responsabile del trattamento», abbia dato origine all’operazione di trattamento senza peraltro incidervi. |
4. |
In un caso come quello in esame, quali siano i soggetti cui si riferiscano i «legittimi interessi» che devono essere tenuti in considerazione, a norma dell’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE. Se si tratti dell’interesse all’inserimento di contenuti di terzi o dell’interesse del terzo. |
5. |
Quale sia il soggetto cui debba essere espresso, in un caso come quello in esame, il consenso richiesto negli articoli 7, lettera a), e 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE. |
6. |
Se l’obbligo di informazione di cui all’articolo 10 della direttiva 95/46/CE riguardi, in una situazione come quella in esame, anche il gestore di una pagina Internet che abbia inserito il contenuto di un terzo dando così luogo al trattamento di dati personali da parte dei terzi. |
10.4.2017 |
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C 112/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 1o febbraio 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-47/17)
(2017/C 112/33)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem.
Parti
Ricorrente: X
Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in considerazione dell’obiettivo, del contenuto e della portata del regolamento di Dublino (1) e della direttiva sulle procedure (2), lo Stato membro richiesto debba deliberare entro due settimane sulla domanda di riesame, come previsto all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (3). |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se, in considerazione dell’ultima frase dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di Dublino, valga in tal caso il termine massimo di un mese, indicato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 343/2003 (4) (attualmente divenuto articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di Dublino). |
3) |
In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se lo Stato membro richiesto, a causa del vocabolo «beijvert» (procura di), utilizzato all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, disponga di un termine ragionevole per deliberare sulla domanda di riesame. |
4) |
Qualora si tratti effettivamente di un termine ragionevole entro il quale lo Stato membro richiesto, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, deve deliberare sulla domanda di riesame, se il decorso di più di sei mesi, come nella fattispecie in esame, configuri ancora un termine ragionevole. In caso di risposta negativa a detta questione, cosa si debba intendere per termine ragionevole. |
5) |
Quali conseguenze debbano essere ricollegate alla circostanza che lo Stato membro richiesto non deliberi sulla domanda di riesame entro due settimane o un mese, oppure entro un termine ragionevole. Se in tal caso per l’esame di merito della domanda d’asilo dello straniero sia competente lo Stato membro richiedente o lo Stato membro richiesto. |
6) |
Qualora si debba considerare che lo Stato membro richiesto divenga competente per l’esame di merito della domanda d’asilo a causa della mancata tempestiva reazione alla domanda di riesame, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, entro quale termine lo Stato membro richiedente, nella fattispecie il convenuto, debba comunicarlo allo straniero. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
(2) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
(3) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3).
(4) Regolamento del Consiglio del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1).
10.4.2017 |
IT |
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C 112/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 3 febbraio 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-48/17)
(2017/C 112/34)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem
Parti
Ricorrente: X
Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in considerazione dell’obiettivo, del contenuto e della portata del regolamento di Dublino (1) e della direttiva (2) sulle procedure, lo Stato membro richiesto debba deliberare entro due settimane sulla domanda di riesame, come previsto all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (3). |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se, in considerazione dell’ultima frase dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, valga in tal caso il termine massimo di un mese, indicato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 343/2003 (4) (attualmente divenuto articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di Dublino). |
3) |
In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se lo Stato membro richiesto, a causa del vocabolo «beijvert» (procura di), utilizzato all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, disponga di un termine ragionevole per deliberare sulla domanda di riesame. |
4) |
Qualora si tratti effettivamente di un termine ragionevole entro il quale lo Stato membro richiesto, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, deve deliberare sulla domanda di riesame, se il decorso di sette settimane e mezza, come nella fattispecie in esame, configuri ancora un termine ragionevole. In caso di risposta negativa a detta questione, cosa si debba intendere per termine ragionevole. |
5) |
Quali conseguenze debbano essere ricollegate alla circostanza che lo Stato membro richiesto non deliberi sulla domanda di riesame entro due settimane o entro un termine ragionevole. Se in tal caso per l’esame di merito della domanda d’asilo dello straniero sia competente lo Stato membro richiedente o lo Stato membro richiesto. |
6) |
Qualora si debba considerare che lo Stato membro richiesto divenga competente per l’esame di merito della domanda d’asilo a causa della mancata tempestiva reazione alla domanda di riesame, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, entro quale termine lo Stato membro richiedente, nella fattispecie il convenuto, debba comunicarlo allo straniero. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
(2) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
(3) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3).
(4) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1).
10.4.2017 |
IT |
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C 112/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 1o febbraio 2017 — Koppers Denmark ApS/Skatteministeriet
(Causa C-49/17)
(2017/C 112/35)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Koppers Denmark ApS
Resistente: Skatteministeriet
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio 2003/96/CE (1), del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, debba essere interpretato nel senso che il consumo di prodotti energetici autoprodotti per la produzione di altri prodotti energetici è esente da imposta in una situazione come quella del procedimento principale, in cui i prodotti energetici fabbricati non sono utilizzati come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento. |
2) |
Se l’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio 2003/96/CE, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono restringere la portata dell’esenzione in modo da includervi soltanto il consumo di un prodotto energetico utilizzato nella produzione di un prodotto energetico equivalente (ad esempio un prodotto energetico anch’esso imponibile come il prodotto energetico consumato). |
(1) Direttiva del Consiglio 2003/96/CE, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 283, pag. 51).
10.4.2017 |
IT |
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C 112/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 3 gennaio 2017 — Bahtiar Fathi/Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
(Causa C-56/17)
(2017/C 112/36)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Bahtiar Fathi
Convenuto: Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
Questioni pregiudiziali
1) |
Se dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 (1), interpretato in combinato disposto con il considerando 12 e con l’articolo 17 del regolamento consegua che uno Stato membro può emettere una decisione che rappresenta un esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento suddetto dinanzi ad esso presentata, senza che vi sia stata una pronuncia esplicita sulla competenza dello Stato membro di cui trattasi in base ai criteri del regolamento, quando, nel caso specifico, non vi sono elementi che depongono per una deroga ai sensi dell’articolo 17 dello stesso. |
2) |
Se dall’articolo 3, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 604/2013, interpretato in combinato disposto con il considerando 54 della direttiva 2013/32/UE (2) consegua che, in considerazione delle circostanze del procedimento principale, ove non intervenga alcuna deroga ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in parola, a fronte di una domanda di protezione internazionale a norma dell’articolo 2, lettera b), dello stesso, deve essere emanata una decisione con cui lo Stato membro si impegna a esaminare la domanda in base ai criteri del regolamento e che viene fondata sull’applicabilità al richiedente delle disposizioni di quest’ultimo. |
3) |
Se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un ricorso avverso un provvedimento di diniego della protezione internazionale ai sensi del considerando 54 della direttiva, il giudice deve valutare se le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 si applichino al richiedente quando lo Stato membro non si è pronunciato espressamente sulla sua competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale in base ai criteri del regolamento de quo. Se, in base al considerando 54 della direttiva 2013/32 si debba ritenere che, quando mancano elementi a favore dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 604/2013 e la domanda di protezione internazionale è stata esaminata in base alla direttiva 2011/95 (3) dallo Stato membro dinanzi al quale essa è stata presentata, la situazione giuridica dell’interessato ricada nell’ambito di applicazione del regolamento anche quando lo Stato membro non si è pronunciato espressamente sulla propria competenza in base ai criteri dello stesso. |
4) |
Se dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE consegua che, in considerazione delle circostanze del procedimento principale, sussiste il motivo di persecuzione della «religione» quando il richiedente non ha rilasciato dichiarazioni e presentato documenti in relazione a tutte le componenti ricomprese nella nozione di religione ai sensi della disposizione in parola che assumono rilevanza essenziale ai fini dell’appartenenza dell’interessato a una determinata religione. |
5) |
Se dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE consegua che sussistono motivi di persecuzione fondati sulla religione a norma del suo articolo 10, paragrafo 1, lettera b), quando il richiedente, in considerazione delle circostanze del procedimento principale, fa valere di essere stato perseguitato in ragione della sua appartenenza religiosa ma non ha rilasciato o presentato alcuna dichiarazione o prova rispetto a circostanze che sono caratteristiche per l’appartenenza di una persona a una determinata religione e che costituirebbero per l’autore delle persecuzioni motivo di ritenere che l’interessato appartenga ad essa in particolare, circostanze collegate al compimento di atti religiosi o professioni di fede o all’astensione dal compimento dei medesimi–, o rispetto a forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte. |
6) |
Se dall’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95/UE, interpretato in combinato disposto con gli articoli 18 e 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la nozione di religione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) della direttiva succitata, consegua che, in considerazione delle circostanze del procedimento principale:
|
7) |
Se dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE, interpretato in combinato disposto con il paragrafo 5, lettera b), della direttiva in parola, con l’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, consegua che, in considerazione delle circostanze del procedimento principale, l’esame dei fatti e delle circostanze può avvenire soltanto sulla base delle dichiarazioni fornite e dei documenti presentati dal richiedente ma che è lecito esigere prova delle mancanti componenti di cui alla nozione di religione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva quando
|
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
(2) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
(3) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 febbraio 2017 — SCI Château du Grand Bois/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
(Causa C-59/17)
(2017/C 112/37)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: SCI Château du Grand Bois
Convenuto: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni degli articoli 76, 78 e 81 del regolamento di applicazione del 27 giugno 2008 (1) autorizzino i funzionari che effettuano un controllo in loco ad entrare nei terreni di un’azienda agricola senza avere ottenuto il consenso del coltivatore. |
2) |
In caso di risposta affermativa a tale prima questione, se sia necessario effettuare una distinzione a seconda che i terreni in discussione siano chiusi o meno. |
3) |
In caso di risposta affermativa a tale prima questione, se le disposizioni degli articoli 76, 78 e 81 del regolamento di applicazione del 27 giugno 2008 siano compatibili con il principio d’inviolabilità del domicilio garantito dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. |
(1) Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170, pag. 1).
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 7 febbraio 2017 — Saey Home & Garden NV/SA/Lusavouga- Máquinas e Acessórios Industriais SA
(Causa C-64/17)
(2017/C 112/38)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação do Porto
Parti
Ricorrente: Saey Home & Garden NV/SA [convenuta in primo grado]
Convenuta: Lusavouga- Máquinas e Acessórios Industriais SA [ricorrente in primo grado]
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici belgi, ai sensi della norma di base prevista nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (1), giacché il Belgio è il paese in cui la convenuta ha la propria sede ed è effettivamente domiciliata. |
2) |
Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e il Portogallo è il paese in cui dovevano essere eseguite le obbligazioni reciproche derivanti dal contratto. |
3) |
Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e la Spagna è il paese in cui dovevano essere eseguite le obbligazioni reciproche derivanti dal contratto. |
4) |
Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, si suddivide in molteplici contratti di compravendita e tutti i beni venduti dovevano essere consegnati in Portogallo, dove sono stati di fatto consegnati il 21 gennaio 2014. |
5) |
Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici belgi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, si suddivide in molteplici contratti di compravendita e tutti i beni venduti sono stati consegnati [dalla convenuta alla ricorrente] in Belgio. |
6) |
Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, si suddivide in molteplici contratti di compravendita e tutti i beni venduti erano destinati ad essere consegnati in Spagna, nell’ambito di attività imprenditoriali realizzate in tale paese. |
7) |
Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, consiste in una prestazione di servizi eseguita dalla ricorrente a favore della convenuta, in quanto la ricorrente promuove attività imprenditoriali che interessano indirettamente la convenuta. |
8) |
Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, consiste in una prestazione di servizi eseguita dalla ricorrente a favore della convenuta, in quanto la ricorrente promuove attività imprenditoriali che interessano indirettamente la convenuta mediante un’attività che si svolge in Spagna. |
9) |
Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e la controversia tra la ricorrente e la convenuta può essere equiparata a una controversia tra un mandante (leggasi: «preponente») e un agente situato in Portogallo. |
10) |
Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e la controversia tra la ricorrente e la convenuta può essere equiparata a una controversia tra un mandante (leggasi: «preponente») e un agente che si ritiene abbia sede in Spagna, dal momento che le sue obbligazioni derivanti dal contratto devono essere eseguite in tale paese. |
11) |
11) Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici belgi, in particolare dinanzi a un Tribunale di Courtrai, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), dal momento che al punto 20 delle condizioni generali applicabili a tutte le vendite tra la convenuta e la ricorrente le parti hanno previsto una clausola attributiva di competenza, per iscritto e pienamente valida ai sensi del diritto belga, secondo la quale «qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, sarà di competenza esclusiva dei giudici di Courtrai» («any dispute of any nature wathsoever shall be the exclusive jurisdiction of the courts of Kortrijk»). |
12) |
Se, ai sensi di quanto previsto nel capo II, sezioni da 2 a 7, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, giacché i principali criteri di collegamento del rapporto contrattuale tra la ricorrente e la convenuta riguardano il territorio e l’ordinamento giuridico del Portogallo. |
13) |
Se, ai sensi di quanto previsto nel capo II, sezioni da 2 a 7, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, giacché i principali criteri di collegamento del rapporto contrattuale tra la ricorrente e la convenuta riguardano il territorio e l’ordinamento giuridico della Spagna. |
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad — Varna (Bulgaria) il 7 febbraio 2017 — Todor Iliev/Blagovesta Ilieva
(Causa C-67/17)
(2017/C 112/39)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Todor Iliev
Convenuta: Blagovesta Ilieva
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un’azione relativa alla divisione, tra ex coniugi, di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni rappresenti una controversia in materia di regime patrimoniale fra coniugi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo [2], lettera a), del regolamento n. 44/2001 (1). |
2) |
Se una controversia vertente sulla divisione di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio, ma registrato presso le autorità nazionali competenti a nome di soltanto uno dei coniugi, sia esclusa, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, dal campo di applicazione di quest’ultimo. |
3) |
Quale giudice sia competente a giudicare una controversia tra ex coniugi in ordine alla proprietà di beni mobili acquistati in costanza di matrimonio civile, qualora i coniugi siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione, ma nell’ambito del procedimento sia stato accertato che essi, nel momento in cui hanno contratto matrimonio, acquistato il bene, sciolto il matrimonio e presentato domanda di divisione dei beni dopo la scioglimento del matrimonio, risiedevano in un altro Stato membro. |
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
10.4.2017 |
IT |
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C 112/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 17 febbraio 2017 — Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy/Abnormal Load Services (International) Limited
(Causa C-88/17)
(2017/C 112/40)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrenti: Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy
Resistente: Abnormal Load Services (International) Limited
Questione pregiudiziale
Quali siano i criteri in base ai quali debbano essere determinati il luogo ovvero i luoghi di prestazione di un servizio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 (1), qualora il contratto preveda il trasporto delle merci tra Stati membri e il trasporto si componga di tratte diverse in cui siano impiegati mezzi di trasporto differenti.
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2009, L 12, pag. 1).
10.4.2017 |
IT |
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C 112/31 |
Ordinanza del presidente della Corte del 23 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Castellón — Spagna) — Banco Popular Español SA/Elena Lucaciu, Cristian Laurentiu Lucaciu
(Causa C-349/15) (1)
(2017/C 112/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
10.4.2017 |
IT |
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C 112/31 |
Ordinanza del presidente della Corte del 23 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Zamora — Spagna) — Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)
(Causa C-381/15) (1)
(2017/C 112/42)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
10.4.2017 |
IT |
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C 112/31 |
Ordinanza del presidente della Corte del 23 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Alicante — Spagna) — Manuel González Poyato, Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español SA
(Causa C-34/16) (1)
(2017/C 112/43)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
10.4.2017 |
IT |
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C 112/32 |
Ordinanza del presidente della Corte del 26 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Navarra — Spagna) — Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor/Joaquín Taberna Carvajal
(Causa C-352/16) (1)
(2017/C 112/44)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
10.4.2017 |
IT |
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C 112/33 |
Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea
(Causa T-40/15) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Precisione del ricorso - Prescrizione - Ricevibilità - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali - Termine ragionevole di giudizio - Danno materiale - Interessi sull’importo dell’ammenda non pagata - Spese di garanzia bancaria - Nesso di causalità»))
(2017/C 112/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (Torrelavega, Spagna) e Armando Álvarez, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt e S. Moya Izquierdo, poi M. Troncoso Ferrer e S. Moya Izquierdo, avvocati)
Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Placco, poi J. Inghelram, Á. Almendros Manzano e P. Giusta, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel, F. Castilla Contreras e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero asseritamente subìto in conseguenza della durata del procedimento, dinanzi al Tribunale, nell’ambito delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T-76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T-78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673).
Dispositivo
1) |
L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un’indennità di EUR 44 951,24 alla Plásticos Españoles, SA (ASPLA) e un’indennità di EUR 111 042,48 alla Armando Álvarez, SA per il danno materiale subìto da ciascuna di tali società in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T-76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T-78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673). Ciascuna di tali indennità sarà rivalutata con interessi compensativi, a decorrere dal 27 gennaio 2015 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di riferimento, da Eurostat (Ufficio Statistico dell’Unione europea) nello Stato membro di stabilimento delle società in questione. |
2) |
Ciascuna delle indennità menzionate al precedente punto 1) sarà maggiorata di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La ASPLA e la Armando Álvarez, da una parte, e l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’altra, sopporteranno le proprie spese. |
5) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
10.4.2017 |
IT |
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C 112/34 |
Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017. — Hernández Zamora/EUIPO — Rosen Tantau (Paloma)
(Causa T-369/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Paloma - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Paloma - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 112/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hernández Zamora, SA (Murcia, Spagna) (rappresentanti: J.L. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rosen Tantau KG (Uetersen, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 aprile 2015 (procedimento R 1697/2014-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Hernández Zamora e la Rosen Tantau.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Hernández Zamora, SA è condannata alle spese. |
10.4.2017 |
IT |
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C 112/34 |
Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017– European Dynamics Luxembourg e a./EMA
(Causa T-441/15) (1)
((«Clausola compromissoria - Contratto quadro multiplo a cascata EMA/2012/10/ICT - Prestazione di servizi esterni per applicazioni software Domanda di prestazione di servizi rivolta alle ricorrenti - Esclusione dei candidati proposti dalle ricorrenti - Proporzionalità - Riqualificazione parziale del ricorso - Responsabilità extracontrattuale»))
(2017/C 112/47)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente I. Ampazis e M. Sfyri, poi M. Sfyri, D. Papadopoulou e C. N. Dede, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo, G. Gavriilidou e P. Eyckmans, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del 4 giugno 2015 dell’EMA, notificata con messaggio di posta elettronica della direttrice delle risorse delle tecnologie dell’informazione, con cui vengono respinti due dei candidati proposti dalle ricorrenti in risposta alla richiesta di servizi SC001, nell’ambito dell’accordo quadro EMA/2012/10/TIC, e dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di aver subito a causa della suddetta decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e l’European Dynamics Belgium SA sono condannate alle spese. |
10.4.2017 |
IT |
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C 112/35 |
Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Batmore Capital/EUIPO — Univers Poche (POCKETBOOK)
(Causa T-596/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo POCKETBOOK - Marchi nazionali figurativi anteriori POCKET - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 112/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Batmore Capital Ltd (Tortola, Isole Vergini Britanniche) (rappresentante: D. Masson, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Univers Poche (Parigi, Francia) (rappresentante: F. Dumont, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 luglio 2015 (procedimento R 1952/2014- 1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Univers Poche e la Batmore Capital.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Batmore Capital Ltd è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Univers Poche dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
10.4.2017 |
IT |
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C 112/36 |
Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — Dröge e a./Commissione
(Causa T-142/16) (1)
([«Ricorso di annullamento - Dichiarazione di volontà e due decisioni della Commissione riguardanti le modalità d’accesso ai documenti relativi ai negoziati del partenariato transatlantico in materia di commercio e investimenti tra l’Unione europea e gli Stati Uniti (PTCI) - Diritto d’accesso dei collaboratori dei deputati nazionali a taluni documenti riservati dei negoziati del PTCI - Atti non impugnabili - Irricevibilità»])
(2017/C 112/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Katharina Dröge (Berlino, Germania), Britta Haßelmann (Berlino), Anton Hofreiter (Berlino) (rappresentante: Prof. W. Cremer)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, R. Vidal Puig e B. Hartmann, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento, in primo luogo della dichiarazione di volontà della Commissione, diretta alla conclusione di un Trattato vincolante per le parti contraenti, cioè l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, quanto alle modalità d’accesso ai documenti del negoziato relativo al Partenariato Transatlantico in materia di Commercio e Investimenti (PTCI), nonché, in subordine, intesa a farla dichiarare contraria al diritto dell’Unione; in secondo luogo, volta all’annullamento della decisione preventiva della Commissione avente ad oggetto il deposito della dichiarazione di volontà summenzionata sull’autorizzazione all’accordo e, in terzo luogo, volta all’annullamento della decisione orale della Commissione connessa alla conclusione di un trattato o di un accordo politico non vincolante con gli Stati Uniti d’America, relativo al «Regime d’Accesso PTCI», che definisce tale Regime come vincolante nel diritto dell’Unione, nei limiti in cui sarebbe strettamente vietato ai deputati dei Parlamenti degli Stati membri farsi accompagnare da collaboratori che hanno superato i controlli di sicurezza, inclusi collaboratori dello stesso gruppo politico, all’atto della consultazione di documenti relativi al PTCI, nelle sale di lettura costituite a tale scopo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Le sig.re Katharina Dröge, Britta Haßelmann e il sig. Anton Hofreiter sono condannati alle spese. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/36 |
Ordinanza del Tribunale 10 febbraio 2017 — Acerga/Consiglio
(Causa T-153/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Pesca - Conservazione delle risorse ittiche - Possibilità di pesca di alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione - Associazione - Insussistenza di incidenza individuale - Atto che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»))
(2017/C 112/50)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) (Sada, Spagna) (rappresentante: B. Huarte Melgar, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová e F. Florindo Gijón, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU 2016, L 22, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso né respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non occorre statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea. |
3) |
L’ Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) è condannata alle spese. |
10.4.2017 |
IT |
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C 112/37 |
Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2017 — Stips/Commissione
(Causa T-593/16) (1)
((«Ricorso per risarcimento danni - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assenza di domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto - Irricevibilità manifesta»))
(2017/C 112/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Adolf Stips (Besozzo, Italia) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a seguito del ritardo nell’organizzazione dell’esercizio di riclassificazione per il 2013.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Adolf Stips è condannato alle spese. |
(1) GU C 251 dell’11.7.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-23/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
10.4.2017 |
IT |
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C 112/38 |
Ordinanza del Tribunale del 13 febbraio 2017 — Pipiliagkas/Commissione
(Causa T-598/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Funzionari - Assegnazione - Trasferimento nell’interesse del servizio - Riassegnazione del ricorrente - Esecuzione di una sentenza - Procedimento precontenzioso - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))
(2017/C 112/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nikolaos Pipiliagkas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 266 e 270 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione di non adottare le misure di esecuzione della sentenza del 15 aprile 2015, Pipiliagkas/Commissione (F-96/13, EU:F:2015:29), e, dall’altro, della decisione della Commissione del 22 dicembre 2015 di riassegnare il ricorrente dalla Delegazione dell’Unione europea in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, Gerusalemme Est, alla direzione generale «Mobilità e Trasporti».
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto un quanto irricevibile. |
2) |
Il sig. Nikolaos Pipiliagkas è condannato alle spese. |
(1) GU C 296 del 16.8.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-97/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/38 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 6 febbraio 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB
(Causa T-645/16 R)
((«Procedimento sommario - Comitato di risoluzione unico - Fondo di risoluzione unico - Contributi ex ante - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2017/C 112/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)
Resistente: Comitato di risoluzione unico (SRB) (rappresentanti: B. Meyring e S. Schelo, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta a ottenere l’emissione di provvedimenti provvisori diretti, da un lato, a sospendere l’esecuzione della decisione della sessione esecutiva dello SRB (SRB/ES/SRF/2016/06) del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2016 e, dall’altro lato, ad ingiungere allo SRB di procedere al rimborso dei contributi ex ante versati dalla richiedente.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
10.4.2017 |
IT |
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C 112/39 |
Ricorso proposto il 30 gennaio 2017 — Healy/Commissione
(Causa T-55/17)
(2017/C 112/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: John Morrison Healy (Celbridge, Irlanda) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire che:
— |
la decisione dell’11 aprile 2016 con la quale la giuria ha rifiutato di ammettere il ricorrente al concorso COM/02/AST/16 (AST2) è annullata; |
— |
la Commissione è condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27, primo comma, dello statuto dei funzionari.
Il ricorrente, in effetti, ritiene che la condizione di ammissione controversa, vale a dire quella di fornire prova di 42 mesi di anzianità di servizio presso la Commissione, non sarebbe giustificata alla luce delle esigenze dei posti di lavoro vacanti.
L’articolo 82, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti (RAA), inoltre, sarebbe incompatibile con l’articolo 27 dello statuto nella parte in cui esclude l’accesso ai concorsi interni, in ogni caso, agli agenti contrattuali con anzianità di servizio inferiore a 36 mesi. Nel caso di specie, la Commissione avrebbe ritenuto che detti 36 mesi costituissero una durata minima che sarebbe stata utilizzata come base e che avrebbe viziato la valutazione della condizione di ammissione controversa da parte dell’autorità investita del potere di nomina.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/39 |
Ricorso proposto il 27 gennaio 2017 — PO e a./SEAE
(Causa T-56/17)
(2017/C 112/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: PO, PP, PQ (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare e statuire quanto segue:
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 15 aprile 2016 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), in quanto esso sarebbe stata adottata in violazione dell’articolo primo dell’allegato X dello statuto dei funzionari, nonché dell’articolo 110 di tale statuto, in assenza di disposizioni generali di esecuzione del SEAE. Le parti ricorrenti invocano anche la totale assenza di motivazione del rigetto del loro reclamo diretto avverso la decisione impugnata. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla mancata attuazione di un dialogo sociale anteriormente all’adozione della decisione impugnata, in violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti quesiti dei funzionari e degli agenti di ruolo da diversi anni, i cui figli sono scolarizzati anch’essi da qualche anno. Tale violazione deriverebbe dalla decisione impugnata, nei limiti in cui modifica il sistema stabilito in precedenza, mediante il quale la grande maggioranza dei funzionari e agenti che sollecitavano un rimborso complementare ottenevano il rimborso integrale del costo eccedente il massimale statutario. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di previdenza, di legittimo affidamento e di certezza del diritto e sulla violazione del principio di buona amministrazione, che risulterebbero dalla decisione impugnata segnatamente in quanto essa prevede soltanto una misura transitoria su un anno e in quanto le nuove modalità di rimborso, in tal modo adottate, sarebbero state imposte ai funzionari e agenti di ruolo al momento della loro adozione. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’assenza del bilanciamento degli interessi e del rispetto del principio di proporzionalità da cui sarebbe viziata la decisione impugnata, che perseguirebbe l’unico obiettivo della riduzione dell’impatto finanziario che il rimborso aggiuntivo dei costi della scolarità comporta, mentre il SEAE avrebbe potuto preferire altre misure per conseguire un obiettivo siffatto senza violare i diritti del suo personale. Il convenuto avrebbe quindi scelto la situazione più pregiudizievole per i suoi funzionari e agenti. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la decisione impugnata instaurerebbe una discriminazione, fissando un principio che contempla rimborsi effettuati secondo basi identiche per funzionari e agenti situati in delegazioni diverse e, dunque, un trattamento identico di situazioni diverse. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla famiglia e del diritto all’educazione che sarebbe stata commessa dal SEAE, poiché l’adozione della decisione impugnata avrebbe l’effetto di costringere le ricorrenti a scegliere tra la loro vita professionale e i diritti fondamentali suddetti. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/40 |
Ricorso proposto il 26 gennaio 2017 — France.com/EUIPO — Francia (FRANCE.com)
(Causa T-71/17)
(2017/C 112/56)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: France.com, Inc. (Coral Gables, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: A. Bertrand, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Repubblica francese
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «FRANCE.com» — Domanda di registrazione n. 13 158 597
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 ottobre 2016 nel procedimento R 2452/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: i) se, alla luce degli articoli 8, paragrafo 2, e 41, paragrafo 1, del regolamento sul marchio dell’Unione europea e delle regole 15, punto 2, lettera b), e 17 del regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea, il richiedente del marchio, in qualità di convenuto nel procedimento di opposizione, abbia il diritto di invocare diritti anteriori che possano costituire diritti anteriori sul marchio anteriore usato come diritto anteriore nel procedimento di opposizione; ii) se lo Stato francese abbia un qualche diritto di proprietà intellettuale anteriore sul termine «France», che non è il nome ufficiale dello Stato francese, ma costituisce solo un’entità geografica; iii) laddove la risposta alla questione ii) sia negativa, se il termine «France» debba essere considerato un termine di dominio pubblico sul quale nessuno può invocare diritti di proprietà intellettuale; iv) laddove la risposta alla questione ii) sia positiva, se il fatto che lo Stato francese non abbia finora reclamato alcun diritto sul termine «France», ad eccezione del caso di France.com, debba essere considerato una discriminazione nei confronti del richiedente; |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
respingere l’opposizione proposta dallo Stato francese contro la registrazione del marchio dell’Unione europea semi-figurativo «France.com» chiesta dalla France.com Inc.; |
— |
respingere il ricorso quanto al resto; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dalla France.com Inc. nel procedimento dinanzi al Tribunale; |
— |
condannare l’EUIPO e lo Stato francese a sopportare metà delle spese necessariamente sostenute dalla France.com Inc. per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione degli articoli 8, paragrafi 1 e 2, e 41, paragrafo 1, regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione delle regole 15, punto 2, lettera b), e 17 del regolamento n. 2868/95. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/41 |
Ricorso proposto il 3 febbraio 2017 — RS/Commissione
(Causa T-73/17)
(2017/C 112/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RS (rappresentato da: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia
dichiarare e statuire quanto segue:
— |
la decisione dell’11 aprile 2016 della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16, recante rigetto della candidatura del ricorrente a tale concorso, è annullata; |
— |
la Commissione europea è condannata a versare al ricorrente un importo pari a EUR 5 000 a titolo del danno morale subito; |
— |
la Commissione europea è condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari.
Esso solleva quindi un’eccezione di illegittimità del bando del concorso interno controverso in quanto prevede un requisito per l’ammissione che produrrebbe l’effetto di negare l’accesso al concorso agli agenti temporanei che non si trovavano in attività di servizio, in congedo per servizio militare, in congedo parentale, in congedo per motivi familiari o in posizione di comando nei 12 mesi precedenti la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature.
10.4.2017 |
IT |
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C 112/42 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2017 — Schoonjans/Commissione
(Causa T-79/17)
(2017/C 112/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alain Schoonjans (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia
dichiarare e statuire quanto segue:
— |
la decisione dell’11 aprile 2016 della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16, recante rigetto della candidatura del ricorrente a tale concorso, è annullata; |
— |
la Commissione europea è condannata a versare al ricorrente un importo pari a EUR 5 000 a titolo del danno morale subito; |
— |
la Commissione europea è condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un’eccezione di illegittimità del bando di concorso fondata su due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 82, paragrafo 7, del Regime applicabile agli altri agenti (RAA), in quanto la Commissione ha limitato l’accesso al concorso interno organizzato per il grado AST2 ai soli agenti contrattuali inquadrati nel gruppo di funzioni III. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto tale requisito di ammissione non è, comunque, giustificato dall’interesse del servizio o dalla natura del posto da coprire. |
10.4.2017 |
IT |
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C 112/43 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2017 — Steiniger/EUIPO — ista Deutschland (IST)
(Causa T-80/17)
(2017/C 112/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ingo Steiniger (Nümbrecht, Germania) (rappresentante: K. Schulze Horn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ista Deutschland GmbH (Essen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «IST» — Domanda di registrazione n. 10 673 812
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o dicembre 2016 nel procedimento R 2242/2015-5
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO del 24 settembre 2015; |
— |
modificare la decisione impugnata nel senso di respingere in toto l’opposizione; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione della regola 20, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95. |
10.4.2017 |
IT |
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C 112/43 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2017 — Erwin Müller/EUIPO — Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)
(Causa T-89/17)
(2017/C 112/60)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Erwin Müller GmbH (Lingen, Germania) (rappresentante: N. Grüger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Novus Tablet Technology Finland Oy (Turku, Finlandia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «NOVUS» — Domanda di registrazione n. 13 206 611
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 novembre 2016 nel procedimento R 2413/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata nonché la decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale del 2 ottobre 2015, opposizione n. B 2 456 336, ossia nella parte riguardante i prodotti della classe 9 — «Custodie per computer; Supporti per telefoni cellulari; unità periferiche adattate a computer»; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo(i) invocato(i)
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
10.4.2017 |
IT |
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C 112/44 |
Ricorso proposto il 13 febbraio 2017 — ACTC/EUIPO — Taiga (tigha)
(Causa T-94/17)
(2017/C 112/61)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: ACTC GmbH (Erkrath, Germania) (rappresentanti: V. Hoene, D. Eickemeier e S. Gantenbrink, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Taiga AB (Varberg, Svezia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «tigha»– Domanda di registrazione n. 11 459 617
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2016, nel procedimento R 693/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/45 |
Ricorso proposto il 13 febbraio 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Schermi di visualizzazione e icone)
(Causa T-95/17)
(2017/C 112/62)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: King.com Ltd (San Giuliano, Malta) (rappresentanti: M. Hawkins, Solicitor e T. Dolde, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: TeamLava LLC (Redwood Suite, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 2216416-0054
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 01/12/2016 nel procedimento R 1947/2015-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e, in caso di suo intervento, la controinteressata, alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento n. 6/2002. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/45 |
Ricorso proposto il 13 febbraio 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Icone animate)
(Causa T-96/17)
(2017/C 112/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: King.com Ltd (San Giuliano, Malta) (rappresentanti: M. Hawkins, Solicitor e T. Dolde, lawyer)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: TeamLava LLC (Redwood Suite, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 2216416-0049
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 01/12/2016 nel procedimento R 1948/2015-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e, in caso di suo intervento, la controinteressata, alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento n. 6/2002. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/46 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2017 — Franmax/EUIPO — R. Seelig & Hille (her- bea)
(Causa T-97/17)
(2017/C 112/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Franmax UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentante: E. Saukalas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: R. Seelig & Hille OHG (Düsseldorf, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «her- bea» — Domanda di registrazione n. 12 689 964
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o dicembre 2016, nel procedimento R 371/2016-2.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/46 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2017 — HSBC Holdings e altri/Commissione
(Causa T-105/17)
(2017/C 112/65)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: HSBC Holdings plc (Londra, Regno Unito), HSBC Bank plc (Londra), HSBC France (Parigi, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, QC, D. Bailey, Barrister, M. Simpson, Solicitor, Y. Anselin e C. Angeli, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2016, notificata il 9 dicembre 2016, nel caso AT.39914 — Euro Interest Rate Derivatives — C(2016) 8530 final (in prosieguo: la «decisione impugnata»); |
— |
in via subordinata, annullare l’articolo 1, lettera b), della decisione impugnata; |
— |
in via ulteriormente subordinata, annullare parzialmente l’articolo 1, lettera b), della decisione impugnata, nella parte in cui afferma che le ricorrenti hanno partecipato ad una infrazione unica e continuata; |
— |
annullare l’articolo 2, lettera b), della decisione impugnata; |
— |
in via subordinata, ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta alle ricorrenti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della decisione impugnata, sino all’importo ritenuto adeguato dal Tribunale, e |
— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese oppure, in via subordinata, ad un’adeguata percentuale delle spese sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente concluso che le ricorrenti hanno adottato un comportamento finalizzato a restringere o falsare la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è incorsa in un errore di diritto e di fatto e/o non ha sufficientemente motivato la conclusione secondo cui la condotta oggetto della decisione impugnata perseguiva l’unica finalità economica di falsare la concorrenza. Pertanto, è sostanzialmente errato l’accertamento da parte della convenuta di un’infrazione unica e continuata. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’accertamento da parte della convenuta del contributo intenzionale delle ricorrenti all’infrazione unica e continuata descritta nella decisione impugnata è viziato da errori manifesti di valutazione e/o da difetto di motivazione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione e/o difetto di motivazione dell’affermazione della convenuta secondo cui le ricorrenti erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della condotta delle altre presunte partecipanti all’infrazione unica e continuata. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha soddisfatto essenziali requisiti procedurali nell’adozione della decisione impugnata. Più specificamente, la convenuta, nell’adottare una procedura amministrativa frazionata, ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti, il principio della presunzione di innocenza ed il principio di buona amministrazione. |
6. |
Sesto motivo, vertente, in via subordinata, sul fatto che la convenuta ha calcolato in maniera errata l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti e, pertanto, quest’ultima è ingiustificata e sproporzionata. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/47 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2017 — JPMorgan Chase e a./Commissione
(Causa T-106/17)
(2017/C 112/66)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: JPMorgan Chase & Co. (New York, New York, Stati Uniti), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, Stati Uniti), J.P. Morgan Services LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: D. Rose, QC, J. Boyd, M. Lester, D. Piccinin e D. Heaton, barristers, e B. Tormey, N. French, N. Frey e D. Das, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2016) 8530 final, nel caso AT.39914 — Strumenti derivati sul tasso d’interesse dell’euro (Euro Interest Rate Derivatives) — (la «decisione»), del 7 dicembre 2016, nella parte in cui riguarda le ricorrenti; |
— |
in subordine, ridurre la portata della sanzione comminata alle ricorrenti; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di dimostrare che il comportamento delle ricorrenti fosse finalizzato a manipolare i termini EURIBOR o EONIA (tassi di interesse di riferimento); in base agli elementi di prova le ricorrenti non perseguivano alcun obiettivo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE (l’«articolo 101»). |
2. |
Secondo motivo, in aggiunta o in subordine, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto che l’obiettivo della presunta manipolazione dei termini EURIBOR o EONIA fosse quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza a termini dell’articolo 101. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata non individua — né la Commissione può ora fornire argomenti o prove in tal senso — alcun altro obiettivo anticoncorrenziale in capo ai ricorrenti diverso dalla manipolazione dei termini EURIBOR o EONIA. |
4. |
Quarto motivo, in subordine, vertente sul fatto che la Commissione non è riuscita a dimostrare che le ricorrenti abbiano preso parte a una violazione unica e continuata. In particolare, la condotta che secondo la Commissione violava l’articolo 101 non perseguiva un obiettivo unico; in alternativa, le ricorrenti non erano a conoscenza del comportamento illecito delle altre parti e non potevano neppure ragionevolmente prevederlo; e, in subordine, le ricorrenti non intendevano contribuire con il loro comportamento a un piano comune con un obiettivo anticoncorrenziale. |
5. |
Quinto motivo vertente sul fatto che la Commissione ha agito in violazione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, della buona amministrazione, della presunzione di innocenza e del diritto della difesa delle ricorrenti, avendo pregiudicato il caso contro di loro nel modo in cui ha applicato il procedimento di risoluzione «ibrido» e dati i pregiudizi espressi dal Commissario Almunia. |
6. |
Sesto motivo, in aggiunta o in subordine, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore nel calcolare l’ammenda comminata alle ricorrenti sotto molteplici aspetti e che la Corte dovrebbe ridurla. La Commissione (a) avrebbe dovuto applicare maggiori circostanze attenuanti e correttivi a titolo di minore gravità e deterrenza («entry fee») in modo da riflettere il ruolo diverso e periferico delle ricorrenti come individuato dalla Commissione; (b) ha omesso di applicare a tutte le parti lo stesso metodo per calcolare il valore delle vendite, con il risultato che le ricorrenti sono state trattate in modo meno favorevole senza alcuna giustificazione obiettiva; (c) avrebbe dovuto applicare un maggiore sconto alle cifre relative agli introiti pecuniari delle ricorrenti in modo da riflettere il potere economico relativo di ciascuna; e (d) non avrebbe dovuto includere le vendite EONIA nell’importo per calcolare le vendite. |
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/48 |
Ricorso proposto il 28 febbraio 2017 — BASF Grenzach/ECHA
(Causa T-125/17)
(2017/C 112/67)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BASF Grenzach (Grenzach-Wyhlen, Germania) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaїm, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile; |
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 19 dicembre 2016 riguardo alla valutazione della sostanza triclosan, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) (procedimento n. A-018-2014) («Decisione triclosan»), nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso amministrativo della ricorrente, ha confermato il test sui ratti, il test sui pesci e il test sulla persistenza precedentemente richiesti dall’ECHA, ed ha stabilito che le restanti informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse entro il 28 dicembre 2018; |
— |
condannare l’ECHA al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali essenziali La ricorrente deduce che la commissione di ricorso, limitando il suo ruolo ad un controllo ristretto di legittimità, invece che condurre un riesame amministrativo completo della Decisione triclosan, ha violato un requisito procedurale essenziale. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha altresì violato due requisiti procedurali essenziali trascurando — senza affrontarne il merito – diversi argomenti chiave e dati scientifici che la ricorrente aveva presentato. In questo modo, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non solo non ha esercitato il suo potere di riesame amministrativo, ma ha altresì violato il diritto di difesa della ricorrente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, letto in combinato disposto con l’articolo 13 TFUE, l’articolo 25, paragrafo 1, REACH, l’articolo 47 REACH e la giurisprudenza consolidata del Tribunale dell’Unione europea concernente il controllo giurisdizionale e l’onere della prova.
|
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1)
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/50 |
Ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2017 — Tarmac Trading/Commissione
(Causa T-267/16) (1)
(2017/C 112/68)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/50 |
Ordinanza del Tribunale del 3 febbraio 2017 — Bank Saderat Iran/Consiglio
(Causa T-349/16) (1)
(2017/C 112/69)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/50 |
Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2017 — HP/Commissione e eu-LISA
(Causa T-596/16) (1)
(2017/C 112/70)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 296 del 16.8.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-26/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/51 |
Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — IPA/Commissione
(Causa T-635/16) (1)
(2017/C 112/71)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/51 |
Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2017 — Starbucks (HK)/EUIPO — Now Wireless (nowwireless)
(Causa T-908/16) (1)
(2017/C 112/72)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.