ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 16

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
19 gennaio 2015


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2015/C 016/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

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V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 016/02

Causa C-580/12 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 novembre 2014 — Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl/Commissione europea [Impugnazione – Intese – Mercato del vetro piano nello Spazio economico europeo (SEE) – Fissazione dei prezzi – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Considerazione delle vendite interne delle imprese – Termine ragionevole – Ricevibilità dei documenti prodotti ai fini dell’udienza dinanzi al Tribunale]

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2015/C 016/03

Causa C-140/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Annett Altmann e a./Frank Schmitt (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2004/39/CE – Articolo 54 – Obbligo del segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza finanziaria – Informazioni riguardanti un’impresa d’investimento fraudolenta e in liquidazione giudiziale)

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2015/C 016/04

Causa C-201/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen e a. (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Nozione di parodia – Nozione autonoma del diritto dell’Unione)

3

2015/C 016/05

Causa C-333/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Leipzig — Germania) — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig [Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Cittadini di uno Stato membro che non esercitano un’attività economica e soggiornano nel territorio di un altro Stato membro – Esclusione di tali persone dalle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 24 – Requisito delle risorse economiche sufficienti]

4

2015/C 016/06

Causa C-402/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Anotato Dikastirio Kyprou — Cipro) — Cypra Ltd/Repubblica di Cipro [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Polizia sanitaria – Regolamento (CE) n. 854/2004 – Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano – Controlli ufficiali – Designazione di un veterinario ufficiale – Macellazione degli animali]

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2015/C 016/07

Causa C-416/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo — Spagna) — Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1 – Discriminazione basata sull’età – Disposizione nazionale – Condizione per l’assunzione degli agenti della polizia locale – Fissazione dell’età massima a 30 anni – Giustificazioni)

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2015/C 016/08

Causa C-443/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol — Austria) — Ute Reindl, soggetto penalmente responsabile per la MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Allegato I – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Salmonella nelle carni fresche di pollame – Mancato rispetto dei criteri microbiologici rilevato nella fase di distribuzione – Normativa nazionale che sanziona un operatore del settore alimentare che interviene unicamente nella fase della vendita al dettaglio – Conformità con il diritto dell’Unione – Carattere effettivo, dissuasivo e proporzionale della sanzione]

6

2015/C 016/09

Causa C-447/13 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014 — Riccardo Nencini/Parlamento europeo (Impugnazione – Membro del Parlamento europeo – Indennità dirette a coprire le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni parlamentari – Ripetizione dell’indebito – Recupero – Prescrizione – Termine ragionevole)

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2015/C 016/10

Causa C-530/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale che subordina la considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di formazione e di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento – Giustificazione – Idoneità a realizzare lo scopo perseguito – Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento)

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2015/C 016/11

Causa C-656/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — L/M [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 12, paragrafo 3 – Figli di genitori non coniugati – Proroga di competenza – Insussistenza di altra causa pendente connessa – Accettazione della competenza – Contestazione della competenza di un organo giurisdizionale ad opera di una parte che ha adito lo stesso organo giurisdizionale]

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2015/C 016/12

Causa C-112/14: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 novembre 2014 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Articoli 49 TFUE e 63 TFUE – Articoli 31 e 40 dell’accordo SEE – Normativa fiscale nazionale – Distribuzione di utili ai membri di società ad azionariato ristretto – Differenza di trattamento tra società residenti e società non residenti – Costruzioni di puro artificio – Proporzionalità)

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2015/C 016/13

Causa C-275/13: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Elcogás, SA/Administración del Estado, Iberdrola, SA (Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione di intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali – Società titolari di impianti di produzione di energia elettrica – Finanziamenti straordinari)

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2015/C 016/14

Causa C-348/13: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Collegamenti Internet che danno accesso a opere protette – Utilizzo della tecnica del framing)

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2015/C 016/15

Causa C-466/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014 — Repsol YPF SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) [Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Segno figurativo che rappresenta la lettera R]

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2015/C 016/16

Causa C-665/13: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione Sezione) del 21 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Lisboa — Portogallo) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa — Companhia de Seguros SA (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi di uguaglianza e di non discriminazione – Normativa nazionale che stabilisce riduzioni salariali per alcuni lavoratori del settore pubblico – Mancata attuazione del diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte)

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2015/C 016/17

Causa C-669/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2014 — Mundipharma GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), AFT Pharmaceuticals Ltd [Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Domanda di registrazione del marchio denominativo Maxigesic – Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore OXYGESIC – Diniego di registrazione]

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2015/C 016/18

Causa C-139/14: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen (Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Voce doganale 2202 10 00 – Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti – Voce doganale 2202 90 10 11 – Succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati)

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2015/C 016/19

Causa C-246/14: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 15 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia — Italia) — Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani/Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) (Rinvio pregiudiziale – Principio della tutela del legittimo affidamento – Normativa nazionale che prevede, con effetto retroattivo, una riduzione di diritti a pensione – Situazione puramente interna – Manifesta incompetenza della Corte)

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2015/C 016/20

Causa C-254/14: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 5 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Velikoj Gorici — Croazia) — VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Politica comunitaria nel settore dell’acqua – Direttiva 2000/60/CE – Prezzo fatturato al consumatore – Possibilità di fatturare costi fissi – Fatti antecedenti all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea – Manifesta incompetenza della Corte)

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2015/C 016/21

Causa C-356/14: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft/Földművelésügyi Miniszter (Rinvio pregiudiziale – Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti concernenti il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale – Irricevibilità manifesta)

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2015/C 016/22

Causa C-366/14: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság — Ungheria) — Herrenknecht AG/Hév-Sugár kft (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta – Assenza di precisazioni sufficienti in ordine al contesto fattuale e di ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale)

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2015/C 016/23

Causa C-394/14: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Sandy Siewert e a./Condor Flugdienst GmbH [Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura – Articolo 99 – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Ritardo prolungato di un volo – Diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria – Condizioni per l’esenzione del vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione – Nozione di circostanze eccezionali – Aeromobile danneggiato da una scaletta mobile d’imbarco nel corso di un volo precedente]

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2015/C 016/24

Causa C-243/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Philippe Adam Krikorian (Francia) il 13 maggio 2014

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2015/C 016/25

Causa C-401/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 22 agosto 2014 — Bernard Leloup/Stato belga

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2015/C 016/26

Causa C-469/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 14 ottobre 2014 — Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

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2015/C 016/27

Causa C-482/14: Ricorso proposto il 30 ottobre 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

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2015/C 016/28

Causa C-486/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 4 novembre 2014 — Procedimento penale a carico di Piotr Kossowski

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2015/C 016/29

Causa C-498/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 10 novembre 2014 — RG (*1)  /SF (*1) 

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2015/C 016/30

Causa C-503/14: Ricorso proposto l’11 novembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

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2015/C 016/31

Causa C-519/14 P: Impugnazione proposta il 18 novembre 2014 dalla Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione), del 3 settembre 2014, nella causa T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commissione europea

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2015/C 016/32

Causa C-405/13: Ordinanza del presidente della Corte del 17 ottobre 2014 — Commissione europea/Romania, parti intervenienti: Repubblica di Estonia, Regno dei Paesi Bassi

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2015/C 016/33

Causa C-483/13: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 3 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalloJuzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena — Spagna) — Unicaja Banco, SA/Steluta Grigore

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2015/C 016/34

Causa C-685/13: Ordinanza del presidente della Corte dell'11 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Belgacom SA/Commune de Fléron

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2015/C 016/35

Causa C-54/14: Ordinanza del presidente della Corte del 21 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalloJuzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid — Spagna) — Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

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2015/C 016/36

Causa C-188/14: Ordinanza del presidente della Corte del 17 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid — Spagna) — Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander SA.

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2015/C 016/37

Causa C-206/14: Ordinanza del presidente della Corte del 17 ottobre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

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2015/C 016/38

Causa C-208/14: Ordinanza del presidente della Corte del 17 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera — Spagna) — Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia SA

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2015/C 016/39

Causa C-380/14: Ordinanza del presidente della Corte del 9 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

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2015/C 016/40

Causa C-403/14: Ordinanza del presidente della Corte del 4 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Vekos Trade AD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

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2015/C 016/41

Cause riunite T-303/06 RENV e T-337/06 RENV: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — UniCredit/UAMI — Union Investment Privatfonds (UNIWEB e UniCredit Wealth Management) (Marchio comunitario – Opposizione – Domande di marchi comunitari denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management – Marchi denominativi nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore UNIZINS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Serie o famiglia di marchi – Rischio di associazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009] – Domande di annullamento e di riforma presentate dall’interveniente – Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura)

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2015/C 016/42

Causa T-450/09: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Simba Toys/UAMI — Seven Towns (Forma di un cubo le cui facce hanno una struttura a griglia) [Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario tridimensionale – Cubo le cui facce hanno una struttura a griglia – Impedimenti assoluti alla registrazione – Articolo 76, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) no 207/2009 – Assenza di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento no 207/2009] – Assenza di un segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i),del regolamento no 207/2009] – Assenza di un segno costituito esclusivamente dalla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto – Articolo 7, paragrafo 1,lettera e), iii), del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento no 207/2009] – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento no 207/2009] – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento no 207/2009] – Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 3), del regolamento no 207/2009] – Obbligo di motivazione – Articolo 75, prima frase, del regolamento no 207/2009]

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2015/C 016/43

Causa T-517/09: Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2014 — Alstom/Commissione (Concorrenza – Intese – Mercato dei trasformatori di potenza – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Pregiudizio al commercio tra Stati membri – Nozione di impresa – Imputabilità del comportamento lesivo – Presunzione dell’esercizio effettivo, da parte di una società controllante, di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata – Obbligo di motivazione)

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2015/C 016/44

Causa T-521/09: Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2014 — Alstom Grid/Commissione (Concorrenza – Intese – Mercato dei trasformatori di potenza – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordo di ripartizione del mercato – Comunicazione sulla cooperazione del 2002 – Immunità dalle ammende – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione)

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2015/C 016/45

Causa T-153/11: Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2014 — Cantina Broglie 1/UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA) [Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ZENATO RIPASSA – Marchio nazionale denominativo anteriore RIPASSO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

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2015/C 016/46

Causa T-154/11: Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2014 — Cantina Broglie 1/UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO) [Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Ripassa ZENATO – Marchio nazionale denominativo anteriore RIPASSO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

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2015/C 016/47

Causa T-173/11: Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2014 — Hesse & Lutter & Partner/UAMI — Porsche (Carrera) [Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Carrera – Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori CARRERA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 – Sostituzione parziale di una parte della controversia]

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2015/C 016/48

Causa T-384/11: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Safa Nicu Sepahan/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran con l’obiettivo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Domanda di risarcimento danni)

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2015/C 016/49

Causa T-512/11: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Ryanair/Commissione (Aiuti di Stato – Settore aereo – Tassa irlandese sul trasporto aereo – Esenzione per passeggeri in transito o in trasferimento – Decisione che dichiara l’assenza di aiuto di Stato – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Gravi difficoltà – Diritti processuali delle parti interessate)

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2015/C 016/50

Causa T-272/12: Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2014 — Energetický a průmyslový e EP Investment Advisors/Commissione [Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che accerta il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti e infligge un’ammenda – Articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 – Presunzione d’innocenza – Diritti della difesa – Proporzionalità – Obbligo di motivazione]

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2015/C 016/51

Causa T-374/12: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Brouwerij Van Honsebrouck/UAMI — Beverage Trademark (KASTEEL) [Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio figurativo KASTEEL – Marchio nazionale denominativo anteriore CASTEL BEER – Impedimento relativo alla registrazione – Uso serio del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]

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2015/C 016/52

Causa T-375/12: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Brouwerij Van Honsebrouck/UAMI — Beverage Trademark (KASTEEL) [Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio denominativo KASTEEL – Marchio nazionale denominativo anteriore CASTEL BEER – Impedimento relativo alla registrazione – Uso serio del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]

33

2015/C 016/53

Causa T-394/12: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Alfastar Benelux/Consiglio (Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Assistenza tecnica, help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio – Rigetto dell’offerta di un concorrente e affidamento dell’appalto a un altro offerente – Decisione presa in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Domanda di risarcimento danni)

33

2015/C 016/54

Causa T-556/12: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Royalton Overseas/UAMI — S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF) [Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo KAISERHOFF – Marchio nazionale denominativo anteriore KAISERHOFF – Sospensione della procedura amministrativa – Regole 20 e 50 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]

34

2015/C 016/55

Causa T-240/13: Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2014 — Aldi Einkauf/UAMI — Alifoods (Alifoods) [Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Alifoods – Marchi internazionali e comunitari denominativi anteriori ALDI – Impedimenti relativi alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 2868/95]

35

2015/C 016/56

Causa T-402/13: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Orange/Commissione (Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Proporzionalità – Congruità – Necessità – Assenza di arbitrarietà – Motivazione)

35

2015/C 016/57

Causa T-556/13: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller/UAMI (Original Eau de Cologne) [Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario collettivo denominativo Original Eau de Cologne – Impedimenti assoluti alla registrazione – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 207/2009]

36

2015/C 016/58

Causa T-17/13: Ordinanza del Tribunale del 6 novembre 2014 — ANKO/Commissione [Clausola compromissoria – Settimo programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Contratto riguardante il progetto Pocemon – Rimborso delle somme anticipate – Lettera che annuncia l’emissione di una nota di addebito – Lettera di sollecito – Mancanza di interesse ad agire – Irricevibilità]

37

2015/C 016/59

Causa T-64/13: Ordinanza del Tribunale del 6 novembre 2014 — ANKO/Commissione [Clausola compromissoria – Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) – Contratto riguardante il progetto Doc@Hand – Rimborso delle somme anticipate – Lettera che annuncia l’emissione di una nota di addebito – Mancanza di interesse ad agire – Irricevibilità]

37

2015/C 016/60

Causa T-20/14: Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2014 — Nguyen/Parlamento e Consiglio (Ricorso di annullamento – Riforma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione – Regime meno favorevole in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio e di maggiorazione del congedo ordinario grazie ai giorni di congedo supplementare in quanto giorni per il viaggio – Mancanza di incidenza individuale – Responsabilità extracontrattuale – Nesso di causalità – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

38

2015/C 016/61

Causa T-22/14: Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2014 — Bergallou/Parlamento e Consiglio (Ricorso di annullamento – Riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione – Regime meno favorevole in materia di pagamento forfetario delle spese di viaggio e di aumento dei giorni di congedo annuale con giorni di congedo supplementari quali giorni per il viaggio – Insussistenza di incidenza individuale – Responsabilità extracontrattuale – Nesso di causalità – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

39

2015/C 016/62

Causa T-23/14: Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2014 — Bos e a./Parlamento e Consiglio (Ricorso di annullamento – Riforma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Riduzione considerevole del numero di giorni di ferie annuali per funzionari e agenti con sede di servizio in un paese terzo – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità manifesta)

39

2015/C 016/63

Causa T-27/14: Ordinanza del Tribunale del 10 novembre — Repubblica ceca/Commissione (Ricorso d’annullamento – Mercato interno del gas naturale – Articolo 22 della direttiva 2003/55/CE – Lettera della Commissione che chiede ad un’autorità di regolamentazione di annullare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga – Atto non impugnabile – Irricevibilità)

40

2015/C 016/64

Causa T-731/14: Ricorso proposto il 17 ottobre 2014 — Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia/Consiglio

41

2015/C 016/65

Causa T-732/14: Ricorso proposto il 23 ottobre 2014 — Sberbank of Russia/Consiglio

41

2015/C 016/66

Causa T-733/14: Ricorso proposto il 18 ottobre 2014 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Parlamento

42

2015/C 016/67

Causa T-734/14: Ricorso proposto il 24 ottobre 2014 — VTB Bank/Consiglio

43

2015/C 016/68

Causa T-749/14: Ricorso proposto il 4 novembre 2014 — Chung-Yuan Chang/UAMI — BSH (AROMA)

44

2015/C 016/69

Causa T-772/14: Ricorso proposto il 21 novembre 2014 — Musso/Parlamento

45

2015/C 016/70

Causa T-647/13: Ordinanza del Tribunale dell'11 novembre 2014 — Meda/UAMI — Takeda (PANTOPREM)

47

2015/C 016/71

Causa F-59/09 RENV: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 novembre 2014 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Personale della BEI – Valutazione annuale – Regolamentazione interna – Procedimento di ricorso – Diritto al contraddittorio – Violazione da parte del comitato per i ricorsi – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Molestie psicologiche – Non luogo a statuire sulle domande risarcitorie)

48

2015/C 016/72

Causa F-156/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 novembre 2014 — McCoy/Comitato delle regioni (Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Comportamento scorretto – Molestie psicologiche da parte di superiori gerarchici – Malattia professionale – Indennità concessa ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto che non risarcisce interamente il danno subito – Domanda di risarcimento integrativo)

48

2015/C 016/73

Causa F-42/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 novembre 2014 — EH/Commissione (Funzione pubblica – Funzionario – Retribuzione – Assegni familiari – Norma contro il cumulo degli assegni familiari nazionali e statutari – Percepimento da parte del coniuge del funzionario di assegni familiari nazionali – Omessa dichiarazione all’ amministrazione, da parte del funzionario, del cambiamento della sua situazione personale – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Riduzione dello scatto – Proporzionalità – Motivazione – Circostanze attenuanti – Mancanza di diligenza da parte dell’amministrazione)

49

2015/C 016/74

Causa F-133/14: Ricorso proposto il 17 novembre 2014 — ZZ/Commissione

50

2015/C 016/75

Causa F-135/14: Ricorso proposto il 25 novembre 2014 — ZZ/EMA

50


 


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

19.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2015/C 016/01)

Ultima pubblicazione

GU C 7 del 12.1.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 462 del 22.12.2014

GU C 448 del 15.12.2014

GU C 439 dell’8.12.2014

GU C 431 dell’1.12.2014

GU C 421 del 24.11.2014

GU C 409 del 17.11.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

19.1.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 novembre 2014 — Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl/Commissione europea

(Causa C-580/12 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato del vetro piano nello Spazio economico europeo (SEE) - Fissazione dei prezzi - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Considerazione delle vendite interne delle imprese - Termine ragionevole - Ricevibilità dei documenti prodotti ai fini dell’udienza dinanzi al Tribunale)

(2015/C 016/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl (rappresentanti: H.-G. Kamann e S. Völcker, Rechtsanwälte, mandatari di M. O’Daly, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e R. Sauer, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494) è annullata nella parte in cui viene respinto il motivo attinente alla violazione del principio di non discriminazione con riguardo al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Guardian Industries Corp. e alla Guardian Europe Sàrl con condanna delle stesse alle spese.

2)

L’articolo 2 della decisione C(2007) 5791 definitivo della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39165 — Vetro piatto), è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Guardian Industries Corp. e alla Guardian Europe Sàrl nella somma di EUR 148 000 000.

3)

L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Guardian Industries Corp. e alla Guardian Europe Sàrl per l’infrazione accertata all’articolo 1 di detta decisione è fissato nella somma di EUR 103 600 000.

4)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

5)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese inerenti sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione, la metà delle spese sostenute dalla Guardian Industries Corp. e dalla Guardian Europe Sàrl nell’ambito dei due giudizi.

6)

La Guardian Industries Corp. e la Guardian Europe Sàrl sopporteranno la metà delle loro spese inerenti ai due giudizi.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


19.1.2015   

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C 16/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Annett Altmann e a./Frank Schmitt

(Causa C-140/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2004/39/CE - Articolo 54 - Obbligo del segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza finanziaria - Informazioni riguardanti un’impresa d’investimento fraudolenta e in liquidazione giudiziale)

(2015/C 016/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrenti: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele

Convenuta: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

con l’intervento di: Frank Schmitt

Dispositivo

L’articolo 54, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un’autorità di vigilanza nazionale può invocare, nell’ambito di un procedimento amministrativo, l’obbligo di mantenere il segreto professionale nei confronti di una persona che, in un caso non rientrante nel diritto penale o in un procedimento civile o commerciale, le ha richiesto l’accesso alle informazioni riguardanti un’impresa d’investimento attualmente soggetta alla liquidazione giudiziale, quand’anche il modello commerciale principale di tale impresa sia consistito in una frode di ampia portata volta a truffare consapevolmente gli investitori e vari responsabili di tale impresa siano stati condannati a pene detentive.


(1)  GU C 156 dell’1.6.2013.


19.1.2015   

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C 16/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen e a.

(Causa C-201/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/29/CE - Diritto d’autore e diritti connessi - Diritto di riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Nozione di «parodia» - Nozione autonoma del diritto dell’Unione)

(2015/C 016/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

Convenute: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «parodia» di cui a tale disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

2)

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. La nozione di «parodia», ai sensi di detta disposizione, non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata.

Ciò premesso, l’applicazione, in una situazione concreta, dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k).

Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se — partendo dal presupposto che il disegno di cui al procedimento principale presenti le suddette caratteristiche essenziali della parodia — l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


19.1.2015   

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C 16/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Leipzig — Germania) — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig

(Causa C-333/13) (1)

(Libera circolazione delle persone - Cittadinanza dell’Unione - Parità di trattamento - Cittadini di uno Stato membro che non esercitano un’attività economica e soggiornano nel territorio di un altro Stato membro - Esclusione di tali persone dalle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di soggiorno superiore a tre mesi - Articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 24 - Requisito delle risorse economiche sufficienti)

(2015/C 016/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Leipzig

Parti

Ricorrenti: Elisabeta Dano, Florin Dano

Convenuto: Jobcenter Leipzig

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, dev’essere interpretato nel senso che le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 3, e 70 di detto regolamento ricadono nella sfera di applicazione dell’articolo 4 del regolamento stesso.

2)

L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa, e l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 1244/2010, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale cittadini di altri Stati membri sono esclusi dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella medesima situazione, allorché tali cittadini di altri Stati membri non godono di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38 nello Stato membro ospitante.

3)

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alla quarta questione.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.


19.1.2015   

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C 16/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Anotato Dikastirio Kyprou — Cipro) — Cypra Ltd/Repubblica di Cipro

(Causa C-402/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Polizia sanitaria - Regolamento (CE) n. 854/2004 - Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano - Controlli ufficiali - Designazione di un veterinario ufficiale - Macellazione degli animali)

(2015/C 016/06)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Anotato Dikastirio Kyprou

Parti

Ricorrente: Cypra Ltd

Convenuta: Repubblica di Cipro

Dispositivo

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce le norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano, in linea di principio, a che l’autorità competente determini il momento in cui debba aver luogo la macellazione degli animali, in vista della nomina del veterinario ufficiale ai fini del controllo della macellazione, e rifiuti di inviare tale veterinario nei giorni e negli orari stabiliti dal macello, a meno che non sia obiettivamente necessario che le macellazioni abbiano luogo in quei giorni determinati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


19.1.2015   

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C 16/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo — Spagna) — Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

(Causa C-416/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 21 - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1 - Discriminazione basata sull’età - Disposizione nazionale - Condizione per l’assunzione degli agenti della polizia locale - Fissazione dell’età massima a 30 anni - Giustificazioni)

(2015/C 016/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo

Parti

Ricorrente: Mario Vital Pérez

Convenuto: Ayuntamiento de Oviedo

Dispositivo

Gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a 30 anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


19.1.2015   

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C 16/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol — Austria) — Ute Reindl, soggetto penalmente responsabile per la MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Causa C-443/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Regolamento (CE) n. 2073/2005 - Allegato I - Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Salmonella nelle carni fresche di pollame - Mancato rispetto dei criteri microbiologici rilevato nella fase di distribuzione - Normativa nazionale che sanziona un operatore del settore alimentare che interviene unicamente nella fase della vendita al dettaglio - Conformità con il diritto dell’Unione - Carattere effettivo, dissuasivo e proporzionale della sanzione)

(2015/C 016/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Parti

Ricorrente: Ute Reindl, soggetto penalmente responsabile per la MPREIS Warenvertriebs GmbH

Convenuto: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Dispositivo

1)

L’allegato II, parte E, punto 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, come modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, dev’essere interpretato nel senso che le carni fresche di pollame provenienti da animali elencati nell’allegato I di tale regolamento devono soddisfare il criterio microbiologico menzionato nell’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011, in tutte le fasi di distribuzione, compresa quella della vendita al dettaglio.

2)

Il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e il regolamento n. 2073/2005, come modificato dal regolamento n. 1086/2011, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che sanziona un operatore del settore alimentare, le cui attività attengono unicamente alla fase della distribuzione per l’immissione in commercio di un prodotto alimentare, per il mancato rispetto del criterio microbiologico di cui all’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005. Spetta al giudice nazionale valutare se la sanzione di cui al procedimento principale sia conforme al principio di proporzionalità di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


19.1.2015   

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C 16/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014 — Riccardo Nencini/Parlamento europeo

(Causa C-447/13 P) (1)

(Impugnazione - Membro del Parlamento europeo - Indennità dirette a coprire le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni parlamentari - Ripetizione dell’indebito - Recupero - Prescrizione - Termine ragionevole)

(2015/C 016/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riccardo Nencini (rappresentante: M. Chiti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e N. Lorenz, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Nencini/Parlamento (T-431/10 e T-560/10, EU:T:2013:290) è annullata per quanto riguarda la causa T-560/10.

2)

La decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 relativa al recupero di talune spese che il sig. Riccardo Nencini, già membro del Parlamento europeo, ha percepito a titolo di rimborso di spese di viaggio e di assistenza di segreteria nonché la nota di addebito del direttore generale della direzione generale delle finanze del Parlamento europeo n. 315653, del 13 ottobre 2010, sono annullate.

3)

Il Parlamento europeo è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dal sig. Riccardo Nencini nell’ambito della presente impugnazione.

4)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese relative al procedimento di primo grado nella causa T-560/10.

5)

L’impugnazione è respinta per il resto.


(1)  GU C 304 del 19.10.2013.


19.1.2015   

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C 16/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres

(Causa C-530/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Articolo 6, paragrafo 1 - Discriminazione fondata sull’età - Normativa nazionale che subordina la considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di formazione e di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento - Giustificazione - Idoneità a realizzare lo scopo perseguito - Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento)

(2015/C 016/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Leopold Schmitzer

Convenuto: Bundesministerin für Inneres

Dispositivo

1)

Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, prende in considerazione periodi di formazione e di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età ma che, nel contempo, introduce per i soli dipendenti pubblici vittime di tale discriminazione un prolungamento di tre anni del periodo necessario per poter passare dal primo al secondo scatto di ciascuna categoria d’impiego e di ciascuna categoria retributiva.

2)

Gli articoli 9 e 16 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che un dipendente pubblico che sia stato vittima di una discriminazione fondata sull’età, risultante dalla modalità di fissazione della data di riferimento presa in considerazione per il calcolo del suo avanzamento, deve potersi avvalere dell’articolo 2 di tale direttiva al fine di contestare gli effetti discriminatori del prolungamento dei termini di avanzamento, pur avendo ottenuto, a sua richiesta, la revisione di tale data.


(1)  GU C 15 del 18.1.2014.


19.1.2015   

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C 16/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — L/M

(Causa C-656/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 12, paragrafo 3 - Figli di genitori non coniugati - Proroga di competenza - Insussistenza di altra causa pendente connessa - Accettazione della competenza - Contestazione della competenza di un organo giurisdizionale ad opera di una parte che ha adito lo stesso organo giurisdizionale)

(2015/C 016/11)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: L

Convenuto: M

Con l’intervento di: R, K

Dispositivo

1)

L’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che esso consente, ai fini di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale, di fondare la competenza di un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza abituale del minore pur se dinanzi al giudice prescelto non è pendente alcun altro procedimento.

2)

L’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che non si può considerare che la competenza dell’autorità giurisdizionale adita da una parte per conoscere di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale è stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento», ai sensi di tale disposizione, qualora la parte convenuta nel predetto primo procedimento avvii, successivamente, un secondo procedimento dinanzi allo stesso giudice ed eccepisca, nell’ambito del primo atto ad essa incombente nel primo procedimento, l’incompetenza di tale giudice.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.


19.1.2015   

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C 16/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 novembre 2014 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-112/14) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Articoli 49 TFUE e 63 TFUE - Articoli 31 e 40 dell’accordo SEE - Normativa fiscale nazionale - Distribuzione di utili ai membri di società ad azionariato ristretto - Differenza di trattamento tra società residenti e società non residenti - Costruzioni di puro artificio - Proporzionalità)

(2015/C 016/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Armati, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: L. Christie, agente)

Dispositivo

1)

Adottando e mantenendo una normativa fiscale riguardante la distribuzione di utili a membri («participators») di società non residenti che prevede una differenza di trattamento tra le attività nazionali e le attività transfrontaliere, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014.


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C 16/10


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Elcogás, SA/Administración del Estado, Iberdrola, SA

(Causa C-275/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Nozione di «intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali» - Società titolari di impianti di produzione di energia elettrica - Finanziamenti straordinari)

(2015/C 016/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Elcogás, SA

Convenuta: Administración del Estado, Iberdrola, SA

Dispositivo

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che costituisce un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali l’erogazione di importi, a favore di un’impresa privata produttrice di energia elettrica, che vengono distribuiti alle imprese del settore elettrico da un ente pubblico in conformità ai criteri legali predeterminati, erogazione finanziata dall’insieme degli utilizzatori finali di elettricità situati sul territorio nazionale.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.


19.1.2015   

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Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch

(Causa C-348/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Società dell’informazione - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Articolo 3, paragrafo 1 - Comunicazione al pubblico - Nozione - Collegamenti Internet che danno accesso a opere protette - Utilizzo della tecnica del «framing»)

(2015/C 016/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: BestWater International GmbH

Convenuti: Michael Mebes, Stefan Potsch

Dispositivo

Il solo fatto che un’opera protetta, liberamente disponibile su un sito Internet, sia inserita su un altro sito Internet mediante un collegamento basato sulla tecnica del «framing», come quella utilizzata nella causa principale, non può essere qualificato come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, qualora l’opera di cui trattasi non sia né trasmessa a un pubblico nuovo né comunicata mediante uno specifico mezzo tecnico, diverso da quello della comunicazione originaria.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


19.1.2015   

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C 16/11


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014 — Repsol YPF SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-466/13 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Segno figurativo che rappresenta la lettera «R»)

(2015/C 016/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Repsol YPF SA (rappresentanti: J.-B. Devaureix e L. Montoya Terán, avocats)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repsol YPF SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


19.1.2015   

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C 16/11


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione Sezione) del 21 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Lisboa — Portogallo) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa — Companhia de Seguros SA

(Causa C-665/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principi di uguaglianza e di non discriminazione - Normativa nazionale che stabilisce riduzioni salariali per alcuni lavoratori del settore pubblico - Mancata attuazione del diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)

(2015/C 016/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Parti

Ricorrente: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Convenuta: Via Directa — Companhia de Seguros SA

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portogallo), con decisione del 28 ottobre 2013 (causa C-665/13).


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.


19.1.2015   

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C 16/12


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2014 — Mundipharma GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), AFT Pharmaceuticals Ltd

(Causa C-669/13 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Domanda di registrazione del marchio denominativo Maxigesic - Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore OXYGESIC - Diniego di registrazione)

(2015/C 016/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mundipharma GmbH (rappresentante: F. Nielsen, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente), AFT Pharmaceuticals Ltd (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Mundipharma GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 85 del 22.03.2014.


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C 16/12


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen

(Causa C-139/14) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Classificazione delle merci - Voce doganale 2202 10 00 - Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti - Voce doganale 2202 90 10 11 - Succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati)

(2015/C 016/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Mineralquelle Zurzach AG

Convenuto: Hauptzollamt Singen

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, deve essere interpretata nel senso che una bevanda, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta in particolare da acqua, zucchero, succo concentrato di arancia, limone, uva, ananas, mandarini, nettarine e maracuja, polpa di albicocca e guava, acidificanti, miscela di vitamine, aromi naturali e natural-identici, ed avente un tenore di succo di frutta pari al 12 %, rientra nella sottovoce 2202 10 00 di tale nomenclatura.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


19.1.2015   

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C 16/13


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 15 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia — Italia) — Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani/Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP)

(Causa C-246/14) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Principio della tutela del legittimo affidamento - Normativa nazionale che prevede, con effetto retroattivo, una riduzione di diritti a pensione - Situazione puramente interna - Manifesta incompetenza della Corte)

(2015/C 016/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Parti

Ricorrenti: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani

Convenuto: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP)

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottopostele dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia), con decisione del 28 aprile 2014 (causa C-246/14).


(1)  GU C 245 del 28.7.2014.


19.1.2015   

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C 16/14


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 5 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Velikoj Gorici — Croazia) — VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika

(Causa C-254/14) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Politica comunitaria nel settore dell’acqua - Direttiva 2000/60/CE - Prezzo fatturato al consumatore - Possibilità di fatturare costi fissi - Fatti antecedenti all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea - Manifesta incompetenza della Corte)

(2015/C 016/20)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski sud u Velikoj Gorici

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Convenuta: Đuro Vladika

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sottoposta dall’Općinski sud u Velikoj Gorici (Croazia).


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


19.1.2015   

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C 16/14


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft/Földművelésügyi Miniszter

(Causa C-356/14) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte - Mancanza di precisazioni sufficienti concernenti il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale - Irricevibilità manifesta)

(2015/C 016/21)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft

Convenuto: Földművelésügyi Miniszter

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság (Ungheria), con decisione del 16 giugno 2014, nella causa C-356/14, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 329 del 22.09.2014.


19.1.2015   

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C 16/15


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság — Ungheria) — Herrenknecht AG/Hév-Sugár kft

(Causa C-366/14) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta - Assenza di precisazioni sufficienti in ordine al contesto fattuale e di ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale)

(2015/C 016/22)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: Herrenknecht AG

Convenuta: Hév-Sugár kft

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság (Ungheria), con decisione dell’11 luglio 2014 (causa C-366/14), è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


19.1.2015   

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C 16/15


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Sandy Siewert e a./Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-394/14) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento di procedura - Articolo 99 - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Ritardo prolungato di un volo - Diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria - Condizioni per l’esenzione del vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione - Nozione di «circostanze eccezionali» - Aeromobile danneggiato da una scaletta mobile d’imbarco nel corso di un volo precedente)

(2015/C 016/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrenti: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Convenuta: Condor Flugdienst GmbH

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un evento quale, come nel procedimento principale, l’urto di una scaletta mobile d’imbarco di un aeroporto contro un aeromobile non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014.


19.1.2015   

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C 16/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Philippe Adam Krikorian (Francia) il 13 maggio 2014

(Causa C-243/14)

(2015/C 016/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Grégoire Krikorian e a.

Domanda vertente, da un lato, sulla validità dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328, pag. 55), e, dall’altro, sull’interpretazione della stessa decisione quadro nonché degli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dell’articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, infine, degli articoli 4, paragrafo 3, TUE e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.


19.1.2015   

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C 16/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 22 agosto 2014 — Bernard Leloup/Stato belga

(Causa C-401/14)

(2015/C 016/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Namur

Parti

Ricorrente: Bernard Leloup

Convenuto: Stato belga

Con ordinanza dell’11 novembre 2014, la Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


19.1.2015   

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C 16/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 14 ottobre 2014 — Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-469/14)

(2015/C 016/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Masterrind GmbH

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disciplina di cui all’allegato I, capo V, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (1), secondo cui gli animali, dopo quattordici ore di viaggio, devono beneficiare di un riposo di almeno un’ora sufficiente per essere abbeverati e, se necessario, alimentati, dopodiché possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore, vada interpretato nel senso che i periodi di trasporto possano essere interrotti anche da periodo di riposo di durata superiore a un’ora o da più riposi di cui uno della durata di almeno un’ora.

2)

Se l’organismo pagatore del singolo Stato membro sia vincolato alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione (2), con la conseguenza che la legittimità del diniego di apposizione della dicitura deve essere esaminata soltanto dall’autorità cui è imputabile la condotta del veterinario frontaliero, ovvero se la dicitura apposta dal veterinario ufficiale costituisca un mero atto procedurale dell’autorità amministrativa contestabile soltanto mediante contemporaneo esperimento dei mezzi di impugnazione ammessi contro la decisione di merito dell’organismo pagatore.


(1)  GU L 3, pag. 1.

(2)  GU L 245, pag. 16.


19.1.2015   

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C 16/17


Ricorso proposto il 30 ottobre 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-482/14)

(2015/C 016/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, J. Hottiaux e T. Maxian Rusche, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare quanto segue:

1.

La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE (1) (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/440/CEE), per aver autorizzato che fondi pubblici destinati alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria potessero essere trasferiti a servizi di trasporto.

2.

La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/440/CEE), per aver omesso di garantire che il rispetto del divieto di trasferire fondi pubblici destinati alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria a servizi di trasporto potesse essere controllato mediante il tipo di contabilità.

3.

La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE (articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE), per aver omesso di garantire che i diritti di utilizzo dell’infrastruttura potessero essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento dell’attività imprenditoriale del gestore dell’infrastruttura.

4.

La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE (articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 91/440/CEE), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 5 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007 (2), per aver omesso di garantire che i fondi pubblici destinati alla fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri fossero indicati separatamente nelle fatture corrispondenti.

5.

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere quanto segue:

La Germania consentirebbe che il gruppo Deutsche Bahn, grazie ad accordi di trasferimento di utili, utilizzi entrate del gestore dell’infrastruttura ferroviaria sotto forma di diritti di utilizzo dell’infrastruttura e di fondi pubblici per finalità diverse dalla gestione dell’infrastruttura. Tali fondi potrebbero essere utilizzati, segnatamente, per servizi di trasporto, il che non sarebbe conforme agli articoli 6, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.

Inoltre, la contabilità dei gestori dell’infrastruttura non permetterebbe di controllare il divieto di trasferimento di fondi pubblici ai servizi di trasporto. La Germania lo consentirebbe, il che sarebbe contrario all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

Infine, la Germania non garantirebbe che i fondi pubblici destinati alla fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri vengano indicati separatamente nelle fatture corrispondenti, il che contrasterebbe con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, nonché con l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007.


(1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343, pag. 32).

(2)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).


19.1.2015   

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C 16/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 4 novembre 2014 — Procedimento penale a carico di Piotr Kossowski

(Causa C-486/14)

(2015/C 016/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Imputato nella causa principale

Piotr Kossowski

Altre parti del procedimento: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se le riserve formulate dalle parti contraenti all’atto della ratifica della CAAS (1) ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), della CAAS — in particolare la riserva sub a) formulata dalla Repubblica federale di Germania all’atto della notifica dello strumento di ratifica, secondo cui essa non è vincolata dall’articolo 54 della CAAS «quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti in tutto o in parte sul suo territorio (…)» — continuino a valere dopo il trasferimento dell’acquis di Schengen nel contesto normativo dell’Unione con il protocollo di Schengen al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, mantenuto dal protocollo di Schengen sul Trattato di Lisbona; se tali eccezioni costituiscano limitazioni proporzionate all’articolo 50 della Carta (2) ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

2.

In caso di risposta negativa:

Se il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato sancito all’articolo 54 della CAAS e all’articolo 50 della Carta debba essere interpretato nel senso che osta all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un accusato in uno Stato membro — nel caso di specie nella Repubblica federale di Germania — quando il procedimento penale avviato a suo carico in un altro Stato membro — nel caso di specie nella Repubblica di Polonia — è stato archiviato dalla procura della Repubblica per motivi oggettivi in virtù della carenza di elementi di prova sufficienti — senza l’adempimento di condizioni sanzionatorie e senza indagini dettagliate — e può essere riaperto soltanto ove emergano circostanze essenziali, prima sconosciute, senza che tali nuove circostanze sussistano tuttavia nello specifico.


(1)  Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19).

(2)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2014, C 326, pag. 391).


19.1.2015   

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C 16/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 10 novembre 2014 — RG (*1)/ SF (*1)

(Causa C-498/14)

(2015/C 016/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parte

Ricorrente: RG (*1)

Convenuta: SF (*1)

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 11, paragrafi da 7 a 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1) (cosiddetto regolamento Bruxelles II bis), possa essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro:

privilegi, in ipotesi di sottrazione di minori, la specializzazione delle autorità giurisdizionali per la procedura prevista da tali [disposizioni], anche quando una corte o un tribunale sia già stato investito di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore;

sottragga al giudice dinanzi al quale è stato promosso un procedimento di merito riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore la competenza a statuire sull’affidamento di quest’ultimo, pur essendo detto giudice competente tanto sul piano internazionale quanto su quello nazionale a decidere sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU L 338, pag. 1.


19.1.2015   

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C 16/20


Ricorso proposto l’11 novembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-503/14)

(2015/C 016/30)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e W. Roels, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 21, 45 e 49 TFUE e degli articoli 28 e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, poiché ha adottato e mantenuto una normativa, contenuta agli articoli 10 e 38 del Código português do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (CIRS) (codice portoghese dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), in base alla quale un contribuente 1) che scambi quote sociali e che trasferisca la propria residenza all’estero o 2) che trasferisca attività e passività relative ad un’attività esercitata individualmente in cambio di quote sociali di un’impresa non residente, nel primo caso deve includere — in riferimento alle operazioni in questione — tutti i redditi non rientranti nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale nel quale sia ancora considerato un contribuente residente mentre, nel secondo caso, non beneficerà di alcun differimento d’imposta come conseguenza dell’operazione in questione;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Motivi:

1.

Da un lato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, lettera a), del CIRS, se l’azionista/socio non è residente in Portogallo, le plusvalenze risultanti da uno scambio di quote sociali saranno incluse nel reddito imponibile dell’anno civile in cui è avvenuto il trasferimento di residenza. Il valore delle plusvalenze corrisponde, ai sensi della medesima disposizione, alla differenza tra il valore reale delle quote sociali ricevute e il valore dell’acquisizione di quelle precedenti. Al contrario, se l’azionista/socio mantiene la sua residenza in Portogallo, il valore delle quote sociali ricevute corrisponde al valore di quelle cedute, fatta salva la tassazione relativamente agli importi in denaro che siano stati attribuiti alle quote cedute. In altri termini, qualora sia mantenuta la residenza in Portogallo lo scambio delle quote sociali determinerà solo la tassazione immediata delle plusvalenze se, e nella misura in cui, si effettua un pagamento addizionale in contanti. Ove non si effettui tale tipo di pagamento, la tassazione delle plusvalenze avverrà solo nel momento in cui, e se, avrà luogo la cessione definitiva delle quote sociali ricevute. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 10, del CIRS, il medesimo regime fiscale è applicabile alla tassazione delle partecipazioni, quote o azioni, nelle ipotesi di fusione o scissione cui risulti applicabile l’articolo 74 del Código do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (Codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche).

2.

Dall’altro, alla norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del CIRS, il trasferimento ad un’impresa di attività e passività relative all’esercizio di un’attività economica o professionale da parte di una persona fisica in cambio di quote sociali è esente da imposta, al momento del trasferimento, se, tra gli altri requisiti, la persona giuridica cui le attività e passività sono trasferite ha sede o direzione effettiva in Portogallo. In quest’ultimo caso, la tassazione avrà luogo solo quando, e se, tali attività e passività siano cedute dalla persona giuridica che le ha ricevute. Tuttavia, tale trattamento fiscale non si applica se la persona giuridica alla quale le attività e passività sono state trasferite ha sede o direzione effettiva fuori dal Portogallo. In tal caso, la tassazione delle plusvalenze è immediata.

Principali argomenti:

1.

Per quanto riguarda il primo motivo, la Commissione ritiene che tale tassazione penalizzi le persone che intendono uscire dal territorio portoghese, in quanto è previsto un trattamento diverso per tali persone rispetto a quelle che restano nel paese. La Commissione sostiene che il beneficio del differimento d’imposta, in caso di ricavi realizzati attraverso lo scambio di quote sociali, non dev’essere riservato al contribuente che, a differenza di coloro che trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro o in uno Stato del SEE, mantenga la residenza nel territorio portoghese. Pertanto, il diverso trattamento previsto dall’articolo 10 del CIRS non è compatibile con gli articoli 21, 45 e 49 TFUE né con gli articoli 28 e 31 dell’accorso SEE. Peraltro, la tutela dei crediti d’imposta derivanti da redditi pendenti dovrà essere assicurata conformemente al principio di proporzionalità sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; nel caso di specie, la Commissione ritiene che la normativa portoghese vada oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti di efficacia del regime fiscale e che detta normativa debba applicare la stessa regola indipendentemente dal fatto che la persona fisica mantenga o meno la propria residenza nel territorio portoghese.

2.

Per quanto riguarda il secondo motivo, la Commissione sostiene che il beneficio di cui all’articolo 38 del CIRS non deve, alla luce dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 31 dell’accordo SEE, essere riservato ai casi in cui la società che riceve attività abbia la propria sede o direzione effettiva in Portogallo. La Commissione ritiene che il Portogallo debba applicare la stessa regola indipendentemente dal fatto che la persona giuridica cui sono trasferite le attività o passività abbia sede o direzione effettiva nel territorio portoghese o fuori da esso. Per le stesse ragioni esposte relativamente al primo motivo, la Commissione ritiene che l’articolo 38 del CIRS vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo di garantire l’efficacia del regime fiscale. Ad avviso della Commissione, i contribuenti che esercitano il diritto alla libertà di stabilimento mediante il trasferimento di attività e passività all’estero in cambio di quote sociali di un’impresa non residente non possono essere soggetti ad una tassazione anteriore a quella che si impone a chi effettua tali operazioni con un’impresa residente in Portogallo.


19.1.2015   

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C 16/21


Impugnazione proposta il 18 novembre 2014 dalla Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione), del 3 settembre 2014, nella causa T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commissione europea

(Causa C-519/14 P)

(2015/C 016/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (rappresentanti: Loschelder e V. Schoene, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi e Nederlandse Zuivelorganisatie

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata e annullare il regolamento (UE) n. 1122/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gouda Holland (IGP)] (1);

in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: Il Tribunale sostiene che la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire, in quanto il regolamento impugnato conterebbe l’indicazione che «Gouda» configura una denominazione generica. La formulazione controversa, contenuta nel regolamento recante iscrizione, sarebbe solo tautologica. Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l’annullamento del regolamento recante iscrizione procurerebbe un vantaggio per i membri della ricorrente, che giustificherebbe un interesse ad agire. Per tale motivo, il ricorso sarebbe ricevibile e, per il medesimo motivo, esso sarebbe altresì fondato. Infatti, l’indicazione suddetta sarebbe stata approvata dai richiedenti olandesi. La Commissione avrebbe quindi agito in modo illegittimo omettendo, ciononostante, di effettuare detta indicazione.

Secondo motivo: La ricorrente avrebbe sostenuto che, nel passato, i suoi membri avevano consegnato nei Paesi Bassi del latte che poteva essere trasformato in Gouda o in Edam e che, verosimilmente, era stato trasformato in Gouda o Edam. Il Tribunale non ne avrebbe dedotta la sussistenza di un interesse ad agire, sostenendo, infatti, che tale argomentazione non fosse esatta dal punto di vista fattuale. In tal modo il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, in quanto, invece, detta argomentazione sarebbe esatta. Inoltre, secondo il Tribunale, la ricorrente non avrebbe presentato la sua opposizione e il suo ricorso per «produttori di latte». Anche tale affermazione del Tribunale costituirebbe uno snaturamento dei fatti, dato che l’opposizione è stata presentata per i membri della ricorrente, nella misura in cui questi lavorano il latte (il latte venduto in Olanda sarebbe latte lavorato) e commerciano latte o formaggio.

Terzo motivo: Il Tribunale ritiene che il rigetto dell’opposizione non possa costituire il fondamento di un interesse ad agire proprio della ricorrente. Infatti, sul piano giuridico l’opposizione non sarebbe stata presentata dalla ricorrente, bensì dalla Repubblica federale di Germania. Ciò non corrisponderebbe alla situazione giuridica sotto la vigenza del regolamento (CE) n. 510/2006 (2), e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, tale questione non è stata neanche risolta dal Tribunale stesso per il regolamento di base. Tra il regolamento di base n. 510/2006 e il regolamento che l’ha preceduto, il regolamento (CEE) n. 2081/92 (3), sussistono divergenze che il Tribunale non ha valutato e che fanno sì che, in ogni caso, nella vigenza del regolamento di base, opponenti quale la ricorrente fruiscono di propri diritti d’opposizione.

Quarto motivo: Il Tribunale respinge l’argomentazione della ricorrente secondo cui il bollino IGP blu dell’Unione offrirebbe ai produttori olandesi un vantaggio concorrenziale rispetto ai membri della ricorrente. Ad avviso della ricorrente, ciò non è esatto. Il vantaggio concorrenziale sussisterebbe, e sarebbe il fondamento dell’interesse ad agire dei membri della ricorrente a ottenere l’annullamento del regolamento recante iscrizione.


(1)  GU L 317, pag. 22.

(2)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).


19.1.2015   

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C 16/22


Ordinanza del presidente della Corte del 17 ottobre 2014 — Commissione europea/Romania, parti intervenienti: Repubblica di Estonia, Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-405/13) (1)

(2015/C 016/32)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Grande Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


19.1.2015   

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C 16/23


Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 3 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalloJuzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena — Spagna) — Unicaja Banco, SA/Steluta Grigore

(Causa C-483/13) (1)

(2015/C 016/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


19.1.2015   

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C 16/23


Ordinanza del presidente della Corte dell'11 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Belgacom SA/Commune de Fléron

(Causa C-685/13) (1)

(2015/C 016/34)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 61 dell’1.3.2014.


19.1.2015   

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C 16/23


Ordinanza del presidente della Corte del 21 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalloJuzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid — Spagna) — Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Causa C-54/14) (1)

(2015/C 016/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


19.1.2015   

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C 16/23


Ordinanza del presidente della Corte del 17 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid — Spagna) — Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander SA.

(Causa C-188/14) (1)

(2015/C 016/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223del 14.7.2014.


19.1.2015   

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C 16/24


Ordinanza del presidente della Corte del 17 ottobre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-206/14) (1)

(2015/C 016/37)

Lingua processuale: l'estone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014.


19.1.2015   

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C 16/24


Ordinanza del presidente della Corte del 17 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera — Spagna) — Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia SA

(Causa C-208/14) (1)

(2015/C 016/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


19.1.2015   

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C 16/24


Ordinanza del presidente della Corte del 9 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim — Germania) — Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-380/14) (1)

(2015/C 016/39)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014.


19.1.2015   

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C 16/24


Ordinanza del presidente della Corte del 4 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Vekos Trade» AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-403/14) (1)

(2015/C 016/40)

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 395 del 10.11.2014.


19.1.2015   

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C 16/25


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — UniCredit/UAMI — Union Investment Privatfonds (UNIWEB e UniCredit Wealth Management)

(Cause riunite T-303/06 RENV e T-337/06 RENV) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domande di marchi comunitari denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management - Marchi denominativi nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore UNIZINS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Serie o famiglia di marchi - Rischio di associazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009] - Domande di annullamento e di riforma presentate dall’interveniente - Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura»)

(2015/C 016/41)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: UniCredit SpA, precedentemente UniCredito Italiano SpA (Genova, Italia) (rappresentanti: G. Floridia, R. Floridia e G. Sironi, avocats)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Union Investment Privatfonds GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: J. Zindel, avocat)

Oggetto

Ricorsi proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) e del 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2), relative ai procedimenti di opposizione tra la Union Investment Privatfonds GmbH e la UniCredito Italiano SpA.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Le domande di annullamento e di riforma presentate dalla Union Investment Privatfonds GmbH sono respinte.

3)

La UniCredit SpA è condannata alle spese, fatte salve le spese sostenute dalla Union Investment Privatfonds.

4)

La Union Investment Privatfonds sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


19.1.2015   

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C 16/26


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Simba Toys/UAMI — Seven Towns (Forma di un cubo le cui facce hanno una struttura a griglia)

(Causa T-450/09) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario tridimensionale - Cubo le cui facce hanno una struttura a griglia - Impedimenti assoluti alla registrazione - Articolo 76, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) no 207/2009 - Assenza di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento no 207/2009] - Assenza di un segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i),del regolamento no 207/2009] - Assenza di un segno costituito esclusivamente dalla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto - Articolo 7, paragrafo 1,lettera e), iii), del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento no 207/2009] - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento no 207/2009] - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento no 207/2009] - Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento no 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 3), del regolamento no 207/2009] - Obbligo di motivazione - Articolo 75, prima frase, del regolamento no 207/2009»)

(2015/C 016/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania) (rappresentante: O. Ruhl, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Seven Towns Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente M. Edenborough, QC, e B. Cookson, solicitor, in seguito K. Szamosi e M. Borbás, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 1o settembre 2009 (procedimento R 1526/2008-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Seven Towns Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Simba Toys GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  JO C 11 del 16.1.2010.


19.1.2015   

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C 16/26


Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2014 — Alstom/Commissione

(Causa T-517/09) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei trasformatori di potenza - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Pregiudizio al commercio tra Stati membri - Nozione di impresa - Imputabilità del comportamento lesivo - Presunzione dell’esercizio effettivo, da parte di una società controllante, di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata - Obbligo di motivazione»)

(2015/C 016/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alstom (Levallois-Perret, Francia) (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, N. von Lingen e K. Mojzesowicz, successivamente A. Bouquet, K. Mojzesowicz e P. Van Nuffel, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 7601 final della Commissione, del 7 ottobre 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.129 — Trasformatori di potenza).

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 7601 final della Commissione, del 7 ottobre 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.129 — Trasformatori di potenza), è annullata nella parte in cui riguarda la Alstom.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


19.1.2015   

IT

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C 16/27


Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2014 — Alstom Grid/Commissione

(Causa T-521/09) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei trasformatori di potenza - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Accordo di ripartizione del mercato - Comunicazione sulla cooperazione del 2002 - Immunità dalle ammende - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione»)

(2015/C 016/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alstom Grid SAS, già Areva T&D SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente A. Schild, C. Simphal e E. Estellon, successivamente J. Derenne, A. Müller-Rappard e M. Domecq, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, N. von Lingen e K. Mojzesowicz, successivamente A. Bouquet, K. Mojzesowicz e P. Van Nuffel, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 7601 final della Commissione, del 7 ottobre 2009 , relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.129 — Trasformatori di potenza)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Alstom Grid SAS è condannata alle spese.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


19.1.2015   

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C 16/28


Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2014 — Cantina Broglie 1/UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

(Causa T-153/11) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ZENATO RIPASSA - Marchio nazionale denominativo anteriore RIPASSO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 016/45)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Italia) (rappresentante: A. Rizzoli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 dicembre 2010 (procedimento R 183/2010-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona e la Zenato Azienda Vitivinicola Srl.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Cantina Broglie 1 Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011.


19.1.2015   

IT

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C 16/28


Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2014 — Cantina Broglie 1/UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO)

(Causa T-154/11) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Ripassa ZENATO - Marchio nazionale denominativo anteriore RIPASSO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 016/46)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Italia) (rappresentante: A. Rizzoli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 dicembre 2010 (procedimento R 700/2010-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona e la Zenato Azienda Vitivinicola Srl.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Cantina Broglie 1 Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011.


19.1.2015   

IT

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C 16/29


Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2014 — Hesse & Lutter & Partner/UAMI — Porsche (Carrera)

(Causa T-173/11) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Carrera - Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori CARRERA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 - Sostituzione parziale di una parte della controversia»)

(2015/C 016/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kurt Hesse (Norimberga, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato); e Lutter & Partner GmbH (Garching, Germania) (rappresentante: H. Lindner, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: E. Stolz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 gennaio 2011 (procedimento R 306/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e il sig. Kurt Hesse.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Kurt Hesse e la Lutter & Partner GmbH sono condannati a sopportare le loro spese nonché, ciascuno di essi, alla metà delle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


19.1.2015   

IT

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C 16/30


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Safa Nicu Sepahan/Consiglio

(Causa T-384/11) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran con l’obiettivo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Domanda di risarcimento danni»)

(2015/C 016/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Safa Nicu Sepahan Co. (Isfahan, Iran) (rappresentante: A. Bahrami, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Vitro e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, successivamente R. Liudvinaviciute-Cordeiro e I. Gurov, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente le misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente le misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro, la domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

1)

Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Safa Nicu Sepahan Co.:

il punto 19 della parte I, lettera B, dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il punto 61 della parte I, lettera B, dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a versare alla Safa Nicu Sepahan la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da quest’ultima subito.

3)

Il risarcimento versato alla Safa Nicu Sepahan sarà maggiorato degli interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino al completo pagamento di detto risarcimento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative al procedimento principale ed al procedimento sommario, nonché la metà delle spese sostenute dalla Safa Nicu Sepahan negli stessi procedimenti. La Safa Nicu Sepahan sopporterà la metà delle proprie spese relative al procedimento principale ed al procedimento sommario.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


19.1.2015   

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C 16/31


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Ryanair/Commissione

(Causa T-512/11) (1)

(«Aiuti di Stato - Settore aereo - Tassa irlandese sul trasporto aereo - Esenzione per passeggeri in transito o in trasferimento - Decisione che dichiara l’assenza di aiuto di Stato - Mancato avvio del procedimento d’indagine formale - Gravi difficoltà - Diritti processuali delle parti interessate»)

(2015/C 016/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I. G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e T. Maxian Rusche, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti); e Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, A. Joyce e E. Mc Phillips, agenti, assistiti da E. Regan, SC)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2011) 4932 final della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)].

Dispositivo

1)

La decisione C (2011) 4932 final della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)], è annullata

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Ryanair Ltd.

3)

La repubblica federale di Germania e l’Irlanda sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


19.1.2015   

IT

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C 16/31


Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2014 — Energetický a průmyslový e EP Investment Advisors/Commissione

(Causa T-272/12) (1)

(«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione che accerta il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti e infligge un’ammenda - Articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 - Presunzione d’innocenza - Diritti della difesa - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»)

(2015/C 016/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Energetický a průmyslový holding a.s. (Brno, Repubblica ceca) e EP Investment Advisors s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: inizialmente K. Desai, solicitor, J. Schmidt e M. Peristeraki, successivamente J. Schmidt, R. Klotz e M. Hofmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Antoniadis e R. Sauer, successivamente R. Sauer e C. Vollrath, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1999 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti) (caso COMP/39793 — EPH e altri).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Energetický a průmyslový holding a.s. e la EP Investment Advisors s.r.o. sono condannate alle spese.


(1)  GU C 250 del 18.8.2012.


19.1.2015   

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C 16/32


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Brouwerij Van Honsebrouck/UAMI — Beverage Trademark (KASTEEL)

(Causa T-374/12) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio figurativo KASTEEL - Marchio nazionale denominativo anteriore CASTEL BEER - Impedimento relativo alla registrazione - Uso serio del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»)

(2015/C 016/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgio) (rappresentante: P. Maeyaert, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentante: R. Dequiré-Portier, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 giugno 2012 (procedimento R 2551/2010-2), relativa a un’opposizione tra la Beverage Trademark Co. Ltd BTM e la Brouwerij Van Honsebrouck.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Brouwerij Van Honsebrouck sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Beverage Trademark Co. Ltd BTM.


(1)  GU C 343 del 10.11.2012.


19.1.2015   

IT

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C 16/33


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Brouwerij Van Honsebrouck/UAMI — Beverage Trademark (KASTEEL)

(Causa T-375/12) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo KASTEEL - Marchio nazionale denominativo anteriore CASTEL BEER - Impedimento relativo alla registrazione - Uso serio del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»)

(2015/C 016/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgio) (rappresentante: P. Maeyaert, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentante: R. Dequiré-Portier, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 giugno 2012 (procedimento R 652/2011-2), relativa a un’opposizione tra la Beverage Trademark Co. Ltd BTM e la Brouwerij Van Honsebrouck.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Brouwerij Van Honsebrouck sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Beverage Trademark Co. Ltd BTM.


(1)  GU C 343 del 10.11.2012.


19.1.2015   

IT

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C 16/33


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Alfastar Benelux/Consiglio

(Causa T-394/12) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Assistenza tecnica, help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio - Rigetto dell’offerta di un concorrente e affidamento dell’appalto a un altro offerente - Decisione presa in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore - Domanda di risarcimento danni»)

(2015/C 016/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alfastar Benelux SA (Ixelles, Belgio) (rappresentanti: N. Keramidas e N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Vitsentzatos, E. Chatziioakeimidou e M. Robert, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Consiglio, del 13 giugno 2012, di rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente, nell’ambito della gara d’appalto con procedura ristretta UCA 218/07, per l’assistenza tecnica, help desk e gli interventi in loco per il computer, gli stampanti e le periferiche del segretariato generale del Consiglio, e di affidamento dell’appalto a un altro offerente, e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell’affidamento dell’appalto a un altro offerente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Alfastar Benelux SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


19.1.2015   

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C 16/34


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Royalton Overseas/UAMI — S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF)

(Causa T-556/12) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo KAISERHOFF - Marchio nazionale denominativo anteriore KAISERHOFF - Sospensione della procedura amministrativa - Regole 20 e 50 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 016/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Royalton Overseas Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentante: C. Năstase, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: S.C. Romarose Invest Srl (Bucarest, Romania) (rappresentanti: R.-G. Dragomir e G.-L. Ilie, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2535/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la S.C. Romarose Invest Srl e la Royalton Overseas Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2535/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la S.C. Romarose Invest Srl e la Royalton Overseas Ltd è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Royalton Overseas, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Royalton Overseas ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’UAMI.

3)

La S.C. Romarose Invest sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Royalton Overseas, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Royalton Overseas ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’UAMI.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


19.1.2015   

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C 16/35


Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2014 — Aldi Einkauf/UAMI — Alifoods (Alifoods)

(Causa T-240/13) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Alifoods - Marchi internazionali e comunitari denominativi anteriori ALDI - Impedimenti relativi alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 2868/95»)

(2015/C 016/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Pohlmann, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Alifoods, SA (Alicante, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 25 febbraio 2013 (procedimento R 407/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG e l’Alifoods, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


19.1.2015   

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C 16/35


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Orange/Commissione

(Causa T-402/13) (1)

(«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione che ordina un accertamento - Proporzionalità - Congruità - Necessità - Assenza di arbitrarietà - Motivazione»)

(2015/C 016/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Orange (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni C (2013) 4103 final e C (2013) 4194 final della Commissione, del 25 e del 27 giugno 2013, relative a un procedimento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, indirizzate rispettivamente alla France Télécom SA e all’Orange nonché a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle medesime.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Orange è condannata alle spese.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


19.1.2015   

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C 16/36


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller/UAMI (Original Eau de Cologne)

(Causa T-556/13) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario collettivo denominativo Original Eau de Cologne - Impedimenti assoluti alla registrazione - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 016/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV (Colonia, Germania) (rappresentante: T. Schulte-Beckhausen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 agosto 2013 (procedimento R 2064/2012-14), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo Original Eau de Cologne come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV è condannata alle spese.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


19.1.2015   

IT

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C 16/37


Ordinanza del Tribunale del 6 novembre 2014 — ANKO/Commissione

(Causa T-17/13) (1)

(«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Contratto riguardante il progetto Pocemon - Rimborso delle somme anticipate - Lettera che annuncia l’emissione di una nota di addebito - Lettera di sollecito - Mancanza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2015/C 016/58)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias ANKO (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Cordewener, agenti, assisti da S. Drakakakis, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto alla norma dell’articolo 272 TFUE, diretto a che il Tribunale accerti, in primo luogo, che la ricorrente non è tenuta a rimborsare integralmente la somma che la Commissione le ha versato per il progetto Pocemon, concluso nell’ambito del Settimo programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in secondo luogo, che la ricorrente non è tenuta a versare un indennizzo forfetario per il medesimo progetto, in terzo luogo, che la Commissione non è legittimata a procedere alla compensazione delle somme da essa dovute alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.


19.1.2015   

IT

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C 16/37


Ordinanza del Tribunale del 6 novembre 2014 — ANKO/Commissione

(Causa T-64/13) (1)

(«Clausola compromissoria - Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) - Contratto riguardante il progetto Doc@Hand - Rimborso delle somme anticipate - Lettera che annuncia l’emissione di una nota di addebito - Mancanza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2015/C 016/59)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Cordewener, agenti, assisti da S. Drakakakis, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto alla norma dell’articolo 272 TFUE, diretto a che il Tribunale accerti, in primo luogo, che la ricorrente non è tenuta a rimborsare la somma che la Commissione le ha versato per il progetto Doc@Hand, concluso nell’ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) e, in secondo luogo, che la ricorrente non è tenuta a versare un indennizzo forfetario per il medesimo progetto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.


19.1.2015   

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C 16/38


Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2014 — Nguyen/Parlamento e Consiglio

(Causa T-20/14) (1)

(«Ricorso di annullamento - Riforma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione - Regime meno favorevole in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio e di maggiorazione del congedo ordinario grazie ai giorni di congedo supplementare in quanto giorni per il viaggio - Mancanza di incidenza individuale - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2015/C 016/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Huynh Duong Vi Nguyen (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e E. Taneva, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer et A. Bisch, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento, proposta ai sensi dell’articolo 263 TFUE, dell’articolo 1, paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento (EU, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti (GU L 287, pag. 15), nella parte in cui tali disposizioni collegano il diritto al rimborso delle spese di viaggio ordinario e i relativi giorni per il viaggio al beneficio dell’indennità di dislocazione o di espatrio, e, dall’altra, domanda di risarcimento basata sull’articolo 340 TFUE, diretta al risarcimento dei danni patrimoniale e morale asseritamente subiti dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Huynh Duong Vi Nguyen sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della Commissione europea.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


19.1.2015   

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C 16/39


Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2014 — Bergallou/Parlamento e Consiglio

(Causa T-22/14) (1)

(«Ricorso di annullamento - Riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione - Regime meno favorevole in materia di pagamento forfetario delle spese di viaggio e di aumento dei giorni di congedo annuale con giorni di congedo supplementari quali giorni per il viaggio - Insussistenza di incidenza individuale - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2015/C 016/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Amal Bergallou (Lot, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e E. Taneva, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento, presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, dell’articolo 1, paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU L 287, pag. 15), nella parte in cui tali disposizioni collegano il diritto al rimborso delle spese di viaggio annuo e ai giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni fondata sull’articolo 340 TFUE, volta al risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Amal Bergallou sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Non vi è luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Commissione europea.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


19.1.2015   

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C 16/39


Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2014 — Bos e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-23/14) (1)

(«Ricorso di annullamento - Riforma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea - Riduzione considerevole del numero di giorni di ferie annuali per funzionari e agenti con sede di servizio in un paese terzo - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità manifesta»)

(2015/C 016/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mark Bos Ankara (Turchia); Estelle Kadouch (Gerusalemme, Israele); Siegfried Krahl (Lago Sul, Brasile); e Eric Lunel (Dakar, Senegal) (rappresentante: F. Krenc, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e E. Taneva, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento, proposto sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, nei confronti dell’articolo 1, punto 70, del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU L 287, pag. 15), nella parte in cui modifica l’allegato X al regolamento n. 31 (CEE)/11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 1962, 45, pag. 1385).

Dispositivo

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Il sig. Mark Bos, la sig.ra Estelle Kadouch, i sig.ri Siegfried Krahl e Eric Lunel sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3.

Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di intervento della Commissione europea.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


19.1.2015   

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C 16/40


Ordinanza del Tribunale del 10 novembre — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-27/14) (1)

(«Ricorso d’annullamento - Mercato interno del gas naturale - Articolo 22 della direttiva 2003/55/CE - Lettera della Commissione che chiede ad un’autorità di regolamentazione di annullare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

(2015/C 016/63)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e T. Müller, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che si asserisce essere contenuta nella lettera C (2013) 7221 final della Commissione europea, del 4 novembre 2013, inviata al Ministro dell’Industria e del Commercio ceco e alla direttrice dall’Ufficio per la regolamentazione dell’Energia ceco, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Repubblica ceca sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.


19.1.2015   

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C 16/41


Ricorso proposto il 17 ottobre 2014 — Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia/Consiglio

(Causa T-731/14)

(2015/C 016/64)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia (Skydra, Grecia) (rappresentante: K. Chrysogonos, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento impugnato (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 , concernente le misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229, pag. 1) e dichiarare ricevibile la domanda di annullamento, qualora il Tribunale di primo grado dell’Unione europea consideri che ricorrono tutti i presupposti per pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso di annullamento; nonché

condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente e obbligarlo al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo.

1.

Il motivo di annullamento verte su un errore nella scelta della base giuridica:

Il ricorrente sostiene che il regolamento impugnato è stato adottato erroneamente sulla base giuridica dell’articolo 215 TFUE, in quanto dallo scopo e dal contesto del regolamento risulta che sarebbe stato dovuto essere adottato sulla base dell’articolo 207 TFUE (ex articolo 133 CE) sulla politica commerciale comune e, di conseguenza, secondo la procedura legislativa ordinaria. Il ricorrente basa il proprio interesse legittimo sul fatto che la disposizione impugnata costituisce prassi regolamentare, per la quale non sono necessarie misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e in quanto essa lo riguarda direttamente.


19.1.2015   

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C 16/41


Ricorso proposto il 23 ottobre 2014 — Sberbank of Russia/Consiglio

(Causa T-732/14)

(2015/C 016/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank of Russia OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rose, QC, M. Lester, barrister, P. Crowther e J. Fearns, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, la decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 e il regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014, nei limiti in cui riguardano la ricorrente;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni richiamate al punto 52 del ricorso;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul rilievo che il Consiglio sarebbe manifestamente incorso in errore, laddove ha ritenuto soddisfatti uno o più criteri per l’inclusione della ricorrente negli elenchi di persone, entità e organismi interessati da misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. La ricorrente sostiene che non sono soddisfatti i criteri per la sua inclusione negli elenchi e che pertanto il Consiglio, includendola negli elenchi delle misure in questione, ha agito ultra vires (in eccesso di potere).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di motivazione, poiché esso non avrebbe fornito una motivazione sufficiente o adeguata per l’inclusione della ricorrente negli elenchi di cui alle misure in questione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe garantito i diritti della difesa della ricorrente né il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto non avrebbe informato la ricorrente della sua inclusione nelle misure in questione e non avrebbe fornito prove a sostegno di detta inclusione della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’inclusione della ricorrente nelle misure in questione configurerebbe una restrizione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali, incluso il diritto alla tutela dei suoi affari e della sua reputazione.


19.1.2015   

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C 16/42


Ricorso proposto il 18 ottobre 2014 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Parlamento

(Causa T-733/14)

(2015/C 016/66)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Veletsanou e M. Sfyri, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata del Parlamento, del 18 settembre 2014, D(2014)38802, con cui il Parlamento ha respinto l’offerta delle ricorrenti per quanto riguarda il lotto 3, nell’ambito della procedura di gara aperta n. 2014/S 066 111912, denominata «PE/ITEC-ITS14 — External provision of IT services»; e

condannare il Parlamento europeo all’integralità delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quanto segue:

Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata deve essere annullata, alla norma dell’articolo 263 TFUE, per la violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Parlamento, poiché quest’ultimo ha fornito una motivazione insufficiente per quanto attiene all’offerta tecnica delle ricorrenti, con la quale esse hanno partecipato alla gara controversa.

Le ricorrenti sostengono che la motivazione fornita per il punteggio assegnato alla loro offerta tecnica nonché a quella degli altri offerenti per il lotto 3 della gara controversa, per quanto riguarda alcuni dei sotto-criteri di aggiudicazione, non dà loro la possibilità di comprendere né le ragioni del punteggio assegnato alla loro offerta né le caratteristiche e i vantaggi delle offerte degli altri offerenti. Le ricorrenti affermano che, se avessero a disposizione una motivazione sufficiente del punteggio assegnato alla loro offerta tecnica, potrebbero sostenere meglio la propria difesa.

Le ricorrenti affermano anche che il Parlamento non si è attenuto ai documenti contrattuali (il capitolato d’oneri e le istruzioni supplementari), dallo stesso predisposti, in ordine al metodo di valutazione delle offerte economiche degli offerenti e che sono vincolanti per il medesimo. In tal modo, il Parlamento ha violato anche il regolamento finanziario ed il relativo regolamento di esecuzione, in forza dei quali l’amministrazione aggiudicatrice conduce la procedura di gara conformemente ai documenti contrattuali e nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione.


19.1.2015   

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C 16/43


Ricorso proposto il 24 ottobre 2014 — VTB Bank/Consiglio

(Causa T-734/14)

(2015/C 016/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VTB Bank OAO (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: M. Lester, barrister, C. Claypoole, solicitor, e J. Ruiz Calzado, lawyer)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014 (1), il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 (2), la decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (3) e il regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (4), nei limiti in cui essi riguardano la ricorrente;

dichiarare l’illegittimità/inapplicabilità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 1 della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, dell’articolo 5 del regolamento n. 833/2014, dell’articolo 1 della decisione 2014/659/PESC del Consiglio e dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 960/2014.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata e sufficiente per l’inclusione della ricorrente negli elenchi di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio, al regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, alla decisione 2014/659/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio (le «misure impugnate»). Il Consiglio è tenuto a fornire ragioni specifiche per l’applicazione nei confronti di una determinata entità delle misure restrittive in questione. Il Consiglio però non avrebbe motivato in alcun modo la sua decisione di applicare nei confronti della ricorrente le misure impugnate oppure avrebbe omesso di fornire una motivazione sufficiente/adeguata o perfino di comunicare alla ricorrente la sua inclusione, venendo in tal modo meno al suo obbligo.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto, laddove ha ritenuto soddisfatti i criteri per l’inclusione della ricorrente nell’elenco delle misure impugnate. La ricorrente non è gestita dallo Stato russo e non è un ente «incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti».

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe garantito i diritti della difesa della ricorrente né il suo diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo. L’omessa comunicazione alla ricorrente, da parte del Consiglio, dell’inclusione di quest’ultima negli elenchi delle misure impugnate, ovvero l’omessa motivazione o produzione di prove a sostegno di tale inclusione, ovvero il non aver concesso la possibilità di addurre osservazioni in risposta, violano i diritti della difesa della ricorrente e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva da parte di questo Tribunale.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio, senza giustificazione o proporzione, dei diritti fondamentali della ricorrente, incluso il diritto di quest’ultima alla protezione della sua proprietà, dei suoi affari e della sua reputazione. In particolare, l’inclusione della ricorrente negli elenchi delle misure impugnate configurerebbe una restrizione ingiustificata e sproporzionata del suo diritto al pacifico godimento e uso della proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 1 del primo protocollo della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del suo diritto a preservare la sua reputazione.

5.

Per quanto riguarda la dichiarazione di illegittimità, un primo motivo verte sull’illegittimità dell’articolo 1 della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, dell’articolo 5 del regolamento n. 833/2014, dell’articolo 1 della decisione 2014/659/PESC del Consiglio e dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 960/2014, in quanto essi non sarebbero necessari né proporzionati rispetto agli obiettivi apparentemente perseguiti dalle misure impugnate, vale a dire di esercitare pressione sul governo russo affinché esso cambi la propria politica nei confronti dell’Ucraina.

6.

Per quanto riguarda la dichiarazione di illegittimità, un secondo motivo verte sulla violazione da parte delle misure impugnate degli obblighi di diritto internazionale incombenti all’Unione europea, segnatamente di quelli di cui agli articoli II, paragrafo 1, XVI e XVII del GATS e di talune disposizioni dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall’altro. Inoltre, le misure impugnate violerebbero gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di trattati di amicizia, di commercio e navigazione e simili.


(1)  GU L 229, 31.7.2014, pag. 13.

(2)  GU L 229, 31.7.2014, pag. 1.

(3)  GU L 271, 12.9.2014, pag. 54.

(4)  GU L 271, 12.9.2014, pag. 3.


19.1.2015   

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C 16/44


Ricorso proposto il 4 novembre 2014 — Chung-Yuan Chang/UAMI — BSH (AROMA)

(Causa T-749/14)

(2015/C 016/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Peter Chung-Yuan Chang (San Diego, Stati Uniti) (rappresentante: A.Sanz-Bermell e Martinez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «AROMA» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 924502

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 04/09/2014 nel procedimento R 1887/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, respingere la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, dichiarando la validità della concessione del marchio comunitario EM n. 924502, per prodotti appartenenti alle classi 7, «apparecchi elettrici per la cucina, ossia spremifrutta, centrifughe, macchine per la preparazione di pasta alimentare, robot da cucina e frullatori», e 11, «apparecchi elettrici per la cucina, ossia forni convenzionali per uso domestico, apparecchi elettrici per il pane, vaporiere per uso domestico, barbecue, friggitrici, apparecchi per sandwich, apparecchi per waffel, apparecchi da tavola per riscaldare minestre, pentole per cuocere il riso e per mantenerlo caldo, apparecchi per la disidratazione di alimenti, padelle, pentole a pressione, scaldavivande, forni per tostare e grigliare, gelatiere e pentole per cottura lenta», per i prodotti richiesti;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


19.1.2015   

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C 16/45


Ricorso proposto il 21 novembre 2014 — Musso/Parlamento

(Causa T-772/14)

(2015/C 016/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: François Musso (Ajaccio, Francia) (rappresentante: A. Gross, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione del 22 settembre 2014;

principalmente, sulla base di una violazione del principio del termine ragionevole che pregiudica, nel presente caso, l’esercizio dei diritti della difesa;

altrimenti, sulla base dell’irregolarità formale di difetto dell’esattezza e del carattere certo del credito;

in via subordinata, ordinare la riunione del presente ricorso con il ricorso Musso contro il Parlamento europeo (n. di ruolo 633447, n. di causa T-589/14) dell’8 agosto 2014;

in via di ulteriore subordine, annullare la decisione del 22 settembre 2014, che è influenzata e che deriva dalla decisione del 26 giugno 2014 il cui annullamento è richiesto con il ricorso dell’8 agosto 2014 (Musso/Parlamento europeo n. di ruolo 633447, n. di causa T-589/14);

sulla base dell’irregolarità formale di difetto di firma del Presidente della decisione del 26 giugno 2014;

altrimenti, sulla base della violazione dei diritti della difesa per assenza di pubblicità della decisione del 17 luglio 1996 che funge da base alla decisione del 26 giugno 2014;

altrimenti, sulla base dell'insufficienza della motivazione della decisione del 26 giugno 2014;

altrimenti, sulla base di una violazione del principio del termine ragionevole che pregiudica l’esercizio dei diritti della difesa;

altrimenti, sulla base della violazione del principio dei diritti quesiti;

riservare al ricorrente tutti gli altri diritti, competenze, motivi e azioni;

condannare il convenuto all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione del principio del termine ragionevole che pregiudica l’esercizio dei diritti della difesa del ricorrente, in quanto la decisione del 22 settembre 2014, ovvero la nota di debito impugnata, sarebbe stata emessa dodici anni dopo la constatazione da parte del Parlamento del credito nei confronti del ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente su un’irregolarità formale della nota di debito impugnata, in quanto il credito del Parlamento non sarebbe né certo né esatto ai sensi dell’articolo 81 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (1) e, in aggiunta, non sarebbe verificabile.

3.

Terzo motivo, vertente su un’irregolarità formale della decisione del 26 giugno 2014, in seguito alla quale è stata emessa la nota di debito, in quanto detta decisione non sarebbe stata sottoscritta dal presidente del Parlamento conformemente al regolamento interno del Parlamento europeo.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente in quanto la decisione del 17 luglio 1996 che ha costituito la base giuridica della summenzionata decisione del 26 giugno 2014, non sarebbe stata pubblicata, in violazione dell’articolo 28 del regolamento interno del Parlamento europeo.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio del contraddittorio.

6.

Sesto motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione della summenzionata decisione del 26 giugno 2014.

7.

Settimo motivo, vertente su una violazione del principio del termine ragionevole, in quanto il Parlamento ha atteso otto anni prima di avviare la procedura di recupero nei confronti del ricorrente.

8.

Ottavo motivo, vertente su una violazione del principio dei diritti quesiti, in quanto la decisione del 26 giugno 2014, in seguito alla quale è stata emessa la nota di debito impugnata, rimetterebbe in discussione i diritti pensionistici che il ricorrente avrebbe acquisito il 3 agosto 1994.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 , recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).


19.1.2015   

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C 16/47


Ordinanza del Tribunale dell'11 novembre 2014 — Meda/UAMI — Takeda (PANTOPREM)

(Causa T-647/13) (1)

(2015/C 016/70)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 39 dell’8.2.2014.


19.1.2015   

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C 16/48


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 novembre 2014 — De Nicola/BEI

(Causa F-59/09 RENV) (1)

(Funzione pubblica - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Personale della BEI - Valutazione annuale - Regolamentazione interna - Procedimento di ricorso - Diritto al contraddittorio - Violazione da parte del comitato per i ricorsi - Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi - Molestie psicologiche - Non luogo a statuire sulle domande risarcitorie)

(2015/C 016/71)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: T. Gilliams e G. Nuvoli, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento delle decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008, che non includono il nome del ricorrente, nonché della valutazione del ricorrente per l’anno 2007. Dall’altro, l’annullamento della decisione del Comitato d’appello di restare in carica nonostante una domanda di ricusazione. Infine, l’accertamento del fatto che il ricorrente è vittima di molestie psicologiche, nonché la condanna della convenuta a cessare le molestie e a risarcire i danni morali e materiali.

Dispositivo

1)

La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 14 novembre 2008 è annullata.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande volte al risarcimento dei danni lamentati a titolo delle molestie psicologiche.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola nelle cause F-59/09, T-264/11 P e F-59/09 RENV.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009, pag. 49.


19.1.2015   

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C 16/48


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 novembre 2014 — McCoy/Comitato delle regioni

(Causa F-156/12) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Comportamento scorretto - Molestie psicologiche da parte di superiori gerarchici - Malattia professionale - Indennità concessa ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto che non risarcisce interamente il danno subito - Domanda di risarcimento integrativo)

(2015/C 016/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: McCoy (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuto: Comitato delle Regioni (rappresentanti: S. Bachotet e M. J.C Cañoto Argüelles, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di negare la concessione di un risarcimento a causa del comportamento scorretto del Comitato delle regioni e la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali.

Dispositivo

1)

Il Comitato delle regioni dell’Unione europea è condannato a pagare al sig. McCoy la somma di EUR 20 000.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Comitato delle regioni dell’Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. McCoy.


(1)  GU C 71 del 9.3.2013, pag. 31.


19.1.2015   

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C 16/49


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 novembre 2014 — EH/Commissione

(Causa F-42/14) (1)

(Funzione pubblica - Funzionario - Retribuzione - Assegni familiari - Norma contro il cumulo degli assegni familiari nazionali e statutari - Percepimento da parte del coniuge del funzionario di assegni familiari nazionali - Omessa dichiarazione all’ amministrazione, da parte del funzionario, del cambiamento della sua situazione personale - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Riduzione dello scatto - Proporzionalità - Motivazione - Circostanze attenuanti - Mancanza di diligenza da parte dell’amministrazione)

(2015/C 016/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EH (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che infligge al ricorrente la sanzione della retrocessione di tre scatti per violazione della norma contro il cumulo degli assegni familiari nazionali e statutari.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

EH sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  JO C 212 del 7.7.2014, pag. 45.


19.1.2015   

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C 16/50


Ricorso proposto il 17 novembre 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-133/14)

(2015/C 016/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente verso il regime pensionistico dell’Unione, decisione recante applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 18 febbraio 2014 con cui è stabilito il calcolo per l’abbuono dei diritti a pensione del ricorrente maturati prima della sua entrata in servizio presso la Commissione;

condannare la Commissione alle spese.


19.1.2015   

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C 16/50


Ricorso proposto il 25 novembre 2014 — ZZ/EMA

(Causa F-135/14)

(2015/C 016/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot, avvocati)

Convenuta: European Medicines Agency (EMA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di collocare in disponibilità il ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del 31 gennaio 2014 dell’EMA di collocare in disponibilità il ricorrente dal 1ofebbraio 2014 fino all'asserita scadenza del suo contratto il 15 marzo 2014, nonché la lettera datata 14 marzo 2014, presuntamente diretta a «chiarire» la motivazione del collocamento in disponibilità del ricorrente;

annullare, in quanto necessario, della decisione del 15 agosto 2014 dell’EMA, che respingeva il reclamo del ricorrente in data 24 aprile 2014 avverso le summenzionate decisioni;

risarcire il danno morale subito dal ricorrente e stimato in EUR 20 000;

condannare l’EMA al pagamento di tutte le spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso.