ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 361

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
13 ottobre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 361/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 361/02

Causa C-249/14 P: Impugnazione proposta il 22 maggio 2014 dalla Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Ld a avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014, causa T-602/11, Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Ld a/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

2

2014/C 361/03

Causa C-346/14: Ricorso proposto il 18 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

3

2014/C 361/04

Causa C-348/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung (Romania) il 21 luglio 2014 — Maria Bucura/SC Bancpost SA

4

2014/C 361/05

Causa C-354/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj (Romania) il 22 luglio 2014 — SC Capoda Import Export SRL/Registrul Auto Român, Bejan Benone Nicolae

5

2014/C 361/06

Causa C-383/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) l’11 agosto 2014 — Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International

6

 

Tribunale

2014/C 361/07

Causa T-686/13: Sentenza del Tribunale del 3 settembre 2014 — Unibail Management/UAMI (Rappresentazione di due linee e quattro stelle) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta due linee e quattro stelle — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancanza di valutazione concreta — Obbligo di motivazione]

7

2014/C 361/08

Causa T-687/13: Sentenza del Tribunale del 3 settembre 2014 — Unibail Management/UAMI (Rappresentazione di due linee e cinque stelle) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta due linee e cinque stelle — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancanza di valutazione concreta — Obbligo di motivazione]

7

2014/C 361/09

Causa T-722/13: Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2014 — The Directv Group/UAMI — Bolloré (DIRECTV) (Marchio comunitario — Domanda di decadenza — Ritiro di una domanda di decadenza — Non luogo a statuire)

8

2014/C 361/10

Causa T-81/14: Ordinanza del Tribunale 1o agosto 2014 — Energy Brands/UAMI (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

9

2014/C 361/11

Causa T-215/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2014 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Infrastrutture aeroportuali — Finanziamento pubblico accordato dai comuni in favore di un aeroporto regionale — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

9

2014/C 361/12

Causa T-217/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2014 — Gmina Kosakowo/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Infrastrutture aeroportuali — Finanziamento pubblico accordato da comuni in favore di un aeroporto regionale — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

10

2014/C 361/13

Causa T-532/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2014 — Alsharghawi/Consiglio (Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia — Elenco delle persone e delle entità soggette a tali misure restrittive — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza — Bilanciamento degli interessi)

10

2014/C 361/14

Causa T-398/14: Ricorso proposto il 5 giugno 2014 — Best-Lock (Europe)/UAMI — Lego Juris (forma di una figurina da gioco)

11

2014/C 361/15

Causa T-568/14: Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

11

2014/C 361/16

Causa T-569/14: Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

12

2014/C 361/17

Causa T-570/14: Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

13

2014/C 361/18

Causa T-571/14: Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

14

2014/C 361/19

Causa T-572/14: Ricorso proposto il 31 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

14

2014/C 361/20

Causa T-587/14: Ricorso proposto il 6 agosto 2014 — Crosfield Italia/ECHA

15

2014/C 361/21

Causa T-588/14: Ricorso proposto l’8 agosto 2014 — Mechadyne International/UAMI (FlexValve)

16

2014/C 361/22

Causa T-592/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Makhlouf/Consiglio

16

2014/C 361/23

Causa T-593/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Makhlouf/Consiglio

17

2014/C 361/24

Causa T-594/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Makhlouf/Consiglio

17

2014/C 361/25

Causa T-595/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Othman/Consiglio

18

2014/C 361/26

Causa T-596/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

18

2014/C 361/27

Causa T-598/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

19

2014/C 361/28

Causa T-599/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Souruh/Consiglio

19

2014/C 361/29

Causa T-600/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

20

2014/C 361/30

Causa T-601/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Othman/Consiglio

20

2014/C 361/31

Causa T-603/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Drex Technologies/Consiglio

21

2014/C 361/32

Causa T-604/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

21

2014/C 361/33

Causa T-605/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Drex Technologies/Consiglio

22

2014/C 361/34

Causa T-606/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Makhlouf/Consiglio

22

2014/C 361/35

Causa T-608/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Laverana/UAMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

23

2014/C 361/36

Causa T-609/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Laverana/UAMI (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

24

2014/C 361/37

Causa T-610/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Laverana/UAMI (BIO ORGANIC)

24

2014/C 361/38

Causa T-612/14: Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Souruh/Consiglio

25

2014/C 361/39

Causa T-628/14: Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Hewlett Packard Development Company/UAMI (FORTIFY)

26

2014/C 361/40

Causa T-629/14: Ricorso proposto il 21 agosto 2014 — Jaguar Land Rover/UAMI (Forma di un autoveicolo)

26

2014/C 361/41

Causa T-630/14: Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Primo Valore/Commissione

27

2014/C 361/42

Causa T-635/14: Ricorso proposto il 22 agosto 2014 — Urb Rulmenti Suceava/UAMI — Adiguzel (URB)

28

2014/C 361/43

Causa T-637/14: Ricorso proposto il 27 agosto 2014 — noon Copenhagen/UAMI — Wurster Diamonds (noon)

29

2014/C 361/44

Causa T-29/13: Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2014 — AbbVie/EMA

29

2014/C 361/45

Causa T-44/13: Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2014 — AbbVie/EMA

30

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 361/46

Causa F-62/14: Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — ZZ/Commissione

31

2014/C 361/47

Causa F-64/14: Ricorso proposto il 12 luglio 2014 — ZZ/Commissione

31

2014/C 361/48

Causa F-66/14: Ricorso proposto il 15 luglio 2014 — ZZ/Commissione

32

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

13.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

2014/C 361/01

Ultima pubblicazione

GU C 351 del 6.10.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 339 del 29.9.2014

GU C 329 del 22.9.2014

GU C 315 del 15.9.2014

GU C 303 dell'8.9.2014

GU C 292 dell'1.9.2014

GU C 282 del 25.8.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

13.10.2014   

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C 361/2


Impugnazione proposta il 22 maggio 2014 dalla Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Ld a avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014, causa T-602/11, Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Ld a/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-249/14 P)

2014/C 361/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Ld a (rappresentante: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Fundação Eugénio de Almeida

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 nella causa T-602/11;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché statuisca in via definitiva;

condannare l’UAMI, in quanto convenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale, alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia viziata in quanto il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1). Tale motivo consta di tre parti ed è basato sulle tre serie di argomenti seguenti:

1.

Il Tribunale non ha adeguatamente dimostrato l’esistenza di un reale rischio di confusione tra i marchi in questione. Sostenere in maniera adeguata e oggettiva l’esistenza di un rischio di confusione reale tra due marchi non può consistere meramente nell’affermare che, alla luce dell’identità dei loro rispettivi prodotti, e considerata la scarsa somiglianza visiva e il basso grado di somiglianza fonetica esistente tra essi (e a dispetto della loro differenza concettuale), non si può escludere che il consumatore di riferimento possa percepire che i loro rispettivi prodotti provengono dalla medesima attività o da attività economicamente collegate. «Rischio di confusione» non significa mera possibilità di confusione, bensì probabilità che siffatta confusione si verifichi. Un rischio di confusione non può essere presunto solo perché esiste un certo grado di somiglianza tra due marchi, anche laddove i loro rispettivi prodotti siano identici.

2.

La sentenza impugnata ha inoltre erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario poiché il Tribunale non ha tenuto conto dell’impatto e del peso della differenza concettuale dei segni nella valutazione globale del rischio di confusione tra marchi che presentano un grado di somiglianza molto basso e un basso grado di somiglianza fonetica. Secondo giurisprudenza consolidata il contenuto concettuale del marchio richiesto dovrebbe essere sufficiente a contrastare la scarsa somiglianza visiva e la debole somiglianza fonetica che, a giudizio del Tribunale, esistono tra il marchio richiesto e il marchio anteriore.

3.

Infine, il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario in quanto ha affermato l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in questione senza tener conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso al fine di dichiarare l’esistenza del rischio di confusione. Più concretamente, il Tribunale non ha tenuto conto di una circostanza essenziale appartenente ai fatti del procedimento: le origini, la storia, il significato geografico della parola contenuta nei marchi oggetto di causa e il suo collegamento simbolico con i prodotti designati da tali marchi. Di conseguenza, in tal senso, il Tribunale ha altresì distorto i fatti del procedimento.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)


13.10.2014   

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C 361/3


Ricorso proposto il 18 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-346/14)

2014/C 361/03

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e G. Wilms, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la convenuta ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 288 TFUE, non avendo correttamente applicato, in sede di autorizzazione della costruzione di una centrale idroelettrica sullo «Schwarze Sulm», le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (1) (DQA),

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’Austria cercherebbe di eludere il divieto di deterioramento previsto dall’articolo 4, paragrafo 1 della DQA, che ne costituisce il principio fondamentale, e violerebbe pertanto i requisiti necessari ai fini di un’esenzione ex articolo 4, paragrafo 7, della direttiva medesima.

L’applicazione della direttiva ratione temporis si baserebbe sulla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui gli Stati membri, in pendenza del termine di recepimento di una direttiva, non possono adottare disposizioni atte a compromettere seriamente il raggiungimento degli obiettivi di quest’ultima (articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 288 TFUE).

Nella sua nuova decisione, la convenuta si baserebbe solamente su un’analisi modificata dello stato delle acque dello «Schwarze Sulm». Tale classificazione modificata («buono» stato delle acque invece di «molto buono») sarebbe contraria al piano di gestione iniziale. Le constatazioni e le valutazioni contenute nel piano di gestione non potrebbero essere improvvisamente modificate in conseguenza di una decisione amministrativa ad hoc adottata sul fondamento di nuovi criteri. Se così fosse, potrebbero essere facilmente eluse disposizioni sostanziali fondamentali della direttiva quadro sulle acque, quali, nella fattispecie, il divieto di deterioramento, nonché importanti disposizioni procedurali, quali, ad esempio, la partecipazione del pubblico.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; GU L 327, pag. 1.


13.10.2014   

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C 361/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung (Romania) il 21 luglio 2014 — Maria Bucura/SC Bancpost SA

(Causa C-348/14)

2014/C 361/04

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Câmpulung

Parti

Ricorrente: Maria Bucura

Convenuta: SC Bancpost SA

Interveniente: Vasile Ciobanu

Terzo pignorato: SC Raiffeisen Bank SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi della direttiva 93/13/CEE (1), un giudice nazionale investito dell’opposizione contro l’esecuzione forzata fondata su un contratto di credito relativo all’emissione di una carta di credito del tipo American Expres Gold, nel caso in cui l’autorizzazione all’esecuzione forzata sia stata pronunciata in assenza del consumatore, sia tenuto, non appena disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine, a valutare anche d’ufficio il carattere abusivo delle commissioni previste nel contratto in parola: a) — commissione per l’emissione della carta; b) — commissione per la gestione annuale della carta; c) — commissione per la gestione annuale della carta supplementare; d) — commissione per il rinnovo della carta; e) — commissione per la sostituzione della carta; f) — commissione per la modifica del PIN; g) — commissione per il prelievo di contante da bancomat e da sportelli (propri o di altre banche in Romania o all’estero); h) — commissione per il pagamento di beni e/o servizi forniti da operatori commerciali all’estero o in Romania; i) — commissione per la stampa e la trasmissione di estratti conto; j) — commissione per la consultazione del saldo tramite bancomat; k) — commissione per ritardo nel pagamento; l) — commissione per il superamento del limite di credito; m) — commissione per rifiuto ingiustificato di pagamento, fermo restando che l’importo di dette commissioni non è precisato nel contratto.

2)

Se l’indicazione degli interessi annui con riferimento alla formula seguente: «l’interesse sul credito si calcola in funzione del saldo giornaliero, ripartito per voci (pagamenti, prelievi di contante, spese e commissioni) e del livello del tasso d’interesse giornaliero relativo al periodo di calcolo. L’interesse si calcola giornalmente, in conformità della seguente formula: la somma dei prodotti tra l’importo di ogni voce del saldo giornaliero e il tasso d’interesse giornaliero in vigore per il giorno rispettivo; il tasso d’interesse giornaliero è calcolato come rapporto fra il tasso annuo e 360 giorni» - indicazione che riveste un’importanza essenziale nel contesto della direttiva 87/102/CE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, la quale ha una formulazione simile — sia redatta in modo chiaro e comprensibile ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13/CEE.

3)

Se l’omissione dell’indicazione dell’importo delle commissioni dovute in base al contratto e l’inclusione nello stesso delle modalità di calcolo degli interessi, senza indicazione dell’importo, consenta al giudice nazionale — conformemente alle disposizioni della direttiva 87/102 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (2), come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 (3), e a quelle della direttiva 93/13/CEE del Consiglio — di ritenere che la mancanza di siffatte indicazioni nel contratto di credito al consumo comporti come conseguenza che il credito concesso in parola sia considerato esente da commissioni e interessi.

4)

Se il condebitore di un contratto di credito rientri nella nozione di «consumatore», come definita dalle previsioni dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 87/102/CEE.

5)

In caso di risposta in senso affermativo alla precedente questione, se il principio dell’effettività dei diritti conferiti dalle direttive sia soddisfatto nel caso in cui l’importo degli interessi, delle commissioni e delle spese sia portato a conoscenza soltanto del debitore principale, per mezzo dell’estratto conto mensile o mediante affissione presso la sede della banca.

6)

Se la direttiva 87/102/CEE debba essere interpretata nel senso che la banca ha l’obbligo di informare per iscritto tanto il debitore quanto il condebitore relativamente al limite massimo di credito, agli interessi annui e ai costi applicabili dalla data di conclusione del contratto di credito, nonché riguardo alle condizioni in cui tali elementi possono essere modificati, alla procedura per porre termine al contratto di credito e circa qualsiasi modifica sopravvenuta nel corso della durata del contratto di credito attinente agli interessi annui o riguardante i costi intervenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di credito, nel momento in cui siffatte modifiche hanno luogo, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo di un estratto conto fornito gratuitamente.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

(2)  Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48).

(3)  Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 101, pag. 17).


13.10.2014   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj (Romania) il 22 luglio 2014 — SC Capoda Import Export SRL/Registrul Auto Român, Bejan Benone Nicolae

(Causa C-354/14)

2014/C 361/05

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Cluj

Parti

Ricorrente in revocazione: SC Capoda Import Export SRL

Convenuti: Registrul Auto Român, Bejan Benone Nicolae

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione europea, e precisamente l’articolo 34 TFUE, l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli [(direttiva quadro)] (1) e l’articolo 1, lettere t) e u), del regolamento (CE) n. 1400/2002 (2) della Commissione europea, possa essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 1, paragrafo 2), dell’O.G. (Ordonanţa Guvernului, decreto del governo) n. 80/2000, in quanto istituirebbe una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione, posto che, in conformità di tale normativa, per la libera circolazione (vendita, distribuzione) dei prodotti e materiali di consumo nuovi, compresi nella categoria di quelli che riguardano la sicurezza della circolazione stradale, la protezione dell’ambiente, l’efficienza energetica e la protezione contro i furti dei veicoli stradali, è necessaria o la presentazione da parte del venditore/distributore/commerciante di una scheda di omologazione o di una certificazione ai fini dell’immissione in commercio e/o commercializzazione rilasciato dal costruttore, oppure, qualora il venditore/distributore/commerciante non l’avesse ottenuto o non ne fosse in possesso, è necessario espletare la procedura di omologazione dei prodotti in questione presso il Registrul Auto Român (registro automobilistico rumeno) e ottenere una scheda di omologazione ai fini dell’immissione in commercio e/o commercializzazione rilasciato dal RAR, e considerato che, sebbene il venditore/distributore/commerciante sia in possesso di un certificato di conformità ai fini dell’immissione in commercio e/o commercializzazione dei pezzi messo a disposizione dal distributore di un altro Stato membro dell’UE, il quale distribuisce liberamente detti pezzi nel territorio di tale Stato membro dell’UE, il menzionato certificato non è sufficiente per consentire la libera circolazione/vendita/distribuzione delle merci di cui trattasi.

2)

Se il diritto dell’Unione europea, e precisamente l’articolo 34 TFUE, relativamente alla nozione di «misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa», l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE e l’articolo 1, lettere t) e u), del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione europea, possa essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale dispone che è insufficiente per consentire la libera commercializzazione dei prodotti e materiali di consumo nuovi, compresi nella categoria di quelli che riguardano la sicurezza della circolazione stradale, la protezione dell’ambiente, l’efficienza energetica e la protezione contro i furti dei veicoli stradali, il certificato di conformità ai fini dell’immissione in commercio e/o commercializzazione messo a disposizione dal distributore di un altro Stato membro dell’UE relativamente a prodotti e materiali di consumo nuovi, compresi nella categoria di quelli che riguardano la sicurezza della circolazione stradale, la protezione dell’ambiente, l’efficienza energetica e la protezione contro i furti di veicoli stradali, considerato che detto distributore di un altro Stato membro dell’UE distribuisce liberamente detti pezzi nel territorio di tale Stato membro dell’UE, fermo restando che, in conformità di detto certificato, i pezzi di cui trattasi possono essere commercializzate nel territorio dell’Unione europea.


(1)  GU L 263, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30).


13.10.2014   

IT

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C 361/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) l’11 agosto 2014 — Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International

(Causa C-383/14)

2014/C 361/06

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Resistente: Société Sodiaal International

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni del quarto comma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 (1), in forza delle quali la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatto salvo il caso di sospensione della procedura amministrativa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si applichino esclusivamente nell’ipotesi in cui l’autorità competente non abbia pronunciato alcuna sanzione, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, alla scadenza di un termine pari al doppio del termine di prescrizione, oppure se esse si applichino anche in mancanza di una misura amministrativa, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, adottata entro tale termine.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


Tribunale

13.10.2014   

IT

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C 361/7


Sentenza del Tribunale del 3 settembre 2014 — Unibail Management/UAMI (Rappresentazione di due linee e quattro stelle)

(Causa T-686/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta due linee e quattro stelle - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Mancanza di valutazione concreta - Obbligo di motivazione»])

2014/C 361/07

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Unibail Management (Parigi, Francia) (rappresentanti: L. Bénard, A. Rudoni e O. Klimis, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 settembre 2013 (procedimento R 300/2013-2), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno che rappresenta due linee e quattro stelle.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 settembre 2013 (procedimento R 300/2013-2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso dell’Unibail Management per i prodotti e i servizi delle classi 16, 35, 36, 38, 41 e 42.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


13.10.2014   

IT

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C 361/7


Sentenza del Tribunale del 3 settembre 2014 — Unibail Management/UAMI (Rappresentazione di due linee e cinque stelle)

(Causa T-687/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta due linee e cinque stelle - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Mancanza di valutazione concreta - Obbligo di motivazione»])

2014/C 361/08

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Unibail Management (Parigi, Francia) (rappresentanti: L. Bénard, A. Rudoni e O. Klimis, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 settembre 2013 (procedimento R 299/2013-2), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno che rappresenta due linee e cinque stelle.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 settembre 2013 (procedimento R 299/2013-2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso dell’Unibail Management per i prodotti e i servizi delle classi 16, 35, 36, 38, 41 e 42.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


13.10.2014   

IT

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C 361/8


Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2014 — The Directv Group/UAMI — Bolloré (DIRECTV)

(Causa T-722/13) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di decadenza - Ritiro di una domanda di decadenza - Non luogo a statuire»))

2014/C 361/09

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Stati Uniti) (rappresentante: F. Valentin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bolloré (Ergué Gabéric, Francia) (rappresentante: S. Legrand, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 ottobre 2013 (procedimento R 1960/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bolloré e la The Directv Group, Inc.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le spese, comprese quelle sostenute dal convenuto e dall’interveniente.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


13.10.2014   

IT

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C 361/9


Ordinanza del Tribunale 1o agosto 2014 — Energy Brands/UAMI

(Causa T-81/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

2014/C 361/10

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Energy Brands, Inc. (Atlanta, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Stone e R. Allos, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Smart Wines GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: I. Schwarz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2013 (procedimento R 903/2013-2), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Energy Brands, Inc. e la Smart Wines GmbH.

Dispositivo

1)

Non occorre statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente, il convenuto e l’interveniente sosterranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


13.10.2014   

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C 361/9


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2014 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione

(Causa T-215/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Infrastrutture aeroportuali - Finanziamento pubblico accordato dai comuni in favore di un aeroporto regionale - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

2014/C 361/11

Lingua processuale: il polacco

Parti

Richiedenti: Gmina Miasto Gdynia (Polonia); e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Polonia) (rappresentanti: T. Koncewicz e K. Gruszecka-Spychała, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, S. Noë e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C (2014) 759 def., della Commissione dell’11 febbraio 2014, relativa alla misura SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN e ex 2012/N) — Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


13.10.2014   

IT

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C 361/10


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2014 — Gmina Kosakowo/Commissione

(Causa T-217/14 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Infrastrutture aeroportuali - Finanziamento pubblico accordato da comuni in favore di un aeroporto regionale - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

2014/C 361/12

Lingua processuale: il polacco

Parti

Richiedente: Gmina Kosakowo (Polonia) (rappresentante: M. Leśny, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, S. Noë e A Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C (2014) 759 def. della Commissione, dell’11 febbraio 2014, relativa alla misura SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN e ex 2012/N) — Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


13.10.2014   

IT

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C 361/10


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2014 — Alsharghawi/Consiglio

(Causa T-532/14 R)

((«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Elenco delle persone e delle entità soggette a tali misure restrittive - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza - Bilanciamento degli interessi»))

2014/C 361/13

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesbourg, Sud Africa) (rappresentante: E. Moutet, avvocato)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 53) e della decisione 2011/178/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC (GU L 78, pag. 24), nei limiti in cui esse riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


13.10.2014   

IT

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C 361/11


Ricorso proposto il 5 giugno 2014 — Best-Lock (Europe)/UAMI — Lego Juris (forma di una figurina da gioco)

(Causa T-398/14)

2014/C 361/14

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Regno Unito) (rappresentante: W. Krahl, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lego Juris A/S (Billund, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 aprile 2014, nel procedimento R- 1896/2013-4 e dichiarare la decadenza del marchio comunitario n. 50  518 in relazione alla classe 28;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio tridimensionale nella forma di una figurina da gioco, per prodotti delle classi 9, 25 e 28 — marchio comunitario n. 50  518

Titolare del marchio comunitario: Lego Juris A/S

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: rigetto parziale della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009


13.10.2014   

IT

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C 361/11


Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

(Causa T-568/14)

2014/C 361/15

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 maggio 2014, procedimento R 120/2014-4;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 9 22  631

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

sviamento di potere attraverso una decisione basata su considerazioni relative al diritto della concorrenza


13.10.2014   

IT

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C 361/12


Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

(Causa T-569/14)

2014/C 361/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 maggio 2014, procedimento R 122/2014-4;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 9 22  961

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

sviamento di potere mediante una decisione basata su considerazioni relative al diritto della concorrenza


13.10.2014   

IT

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C 361/13


Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Causa T-570/14)

2014/C 361/17

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 maggio 2014, procedimento R 124/2014-4;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 9 22  581

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

sviamento di potere attraverso una decisione basata su considerazioni relative al diritto della concorrenza


13.10.2014   

IT

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C 361/14


Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Causa T-571/14)

2014/C 361/18

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 maggio 2014, procedimento R 125/2014-4;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 9 22  911

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

sviamento di potere attraverso una decisione basata su considerazioni relative al diritto della concorrenza


13.10.2014   

IT

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C 361/14


Ricorso proposto il 31 luglio 2014 — Laverana/UAMI (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Causa T-572/14)

2014/C 361/19

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 maggio 2014, procedimento R 527/2014-4;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 1 2 1 30  076

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

sviamento di potere attraverso una decisione basata su considerazioni relative al diritto della concorrenza


13.10.2014   

IT

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C 361/15


Ricorso proposto il 6 agosto 2014 — Crosfield Italia/ECHA

(Causa T-587/14)

2014/C 361/20

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Crosfield Italia Srl (Verona, Italia) (rappresentante: M. Baldassarri, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare e dunque dichiarare invalida e/o priva di efficacia la decisione n. SME 2013 4672, del 28.05.2014, assunta dall’Agenzia ECHA e comunicata alla odierna ricorrente in data 09.06.2014 con conseguente caducazione di ogni effetto della predetta decisione, ivi compreso l’annullamento delle fatture per il recupero delle maggiori imposte e per le sanzioni asseritamene dovute.

Motivi e principali argomenti

Il presente procedimento si rivolge contro la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha considerato che la ricorrente non soddisfi le condizioni per essere considerata una piccola o media impresa, nel senso del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 790/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e la direttiva della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 396, pag. 849), rifiutandole i benefici ivi previsti e prevedendo il pagamento delle tasse e dei diritti dovuti.

I motivi ed argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-620/13, Marchi Industriale/ECHA.


13.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/16


Ricorso proposto l’8 agosto 2014 — Mechadyne International/UAMI (FlexValve)

(Causa T-588/14)

2014/C 361/21

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Regno Unito) (rappresentanti: S. von Petersdorff-Campen ed E. Schaper, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 giugno 2014, procedimento R 2435/2013-4;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «FlexValve», per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 12 e 42 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 1 2 74  677

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione del diritto al contraddittorio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


13.10.2014   

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C 361/16


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-592/14)

2014/C 361/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d'Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;

condannare, di conseguenza, l’Unione europea al risarcimento, pari a EUR 10  000, dell’integralità del danno subito dal ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità delle misure controverse, in quanto i) esse violerebbero l’obbligo di motivazione previsto dagli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ii) arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà del ricorrente previsto dall'articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), e dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e al diritto al rispetto del suo onore e della sua reputazione previsto dagli articoli 8 e 10 della CEDU.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il ricorrente avrebbe subito un danno presentante un nesso causale diretto con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente, in subordine, sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea


13.10.2014   

IT

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C 361/17


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-593/14)

2014/C 361/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;

annullare, di conseguenza, la decisione 2014/309/PESC del 28 maggio 2014 ed i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-432/14, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)  GU C 290, pag. 13.


13.10.2014   

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C 361/17


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-594/14)

2014/C 361/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;

condannare, di conseguenza, l’Unione europea al risarcimento, pari a EUR 5 00  000, dell’integralità del danno subito dal ricorrente;

in subordine, ordinare la nomina di un esperto per determinare l'ampiezza del danno subito dal ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-592/14, Makhlouf/Consiglio.


13.10.2014   

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C 361/18


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Othman/Consiglio

(Causa T-595/14)

2014/C 361/25

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Razan Othman (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato;

condannare, di conseguenza, l’Unione europea al risarcimento, pari a EUR 10  000, dell’integralità del danno subito dalla ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-592/14, Makhlouf/Consiglio.


13.10.2014   

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C 361/18


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

(Causa T-596/14)

2014/C 361/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato;

annullare, di conseguenza, la decisione 2014/309/PESC del 28 maggio 2014 ed i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-432/14, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)  GU C 290, pag. 13.


13.10.2014   

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C 361/19


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

(Causa T-598/14)

2014/C 361/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Almashreq Investment Fund (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato;

condannare, di conseguenza, l’Unione europea al risarcimento, pari a EUR 10  000, dell’integralità del danno subito dalla ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-592/14, Makhlouf/Consiglio.


13.10.2014   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/19


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Souruh/Consiglio

(Causa T-599/14)

2014/C 361/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Souruh SA (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato;

condannare, di conseguenza, l’Unione europea al risarcimento, pari a EUR 10  000, dell’integralità del danno subito dalla ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-592/14, Makhlouf/Consiglio.


13.10.2014   

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C 361/20


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

(Causa T-600/14)

2014/C 361/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato;

condannare, di conseguenza, l’Unione europea al risarcimento, pari a EUR 48 8 8 29  000, dell’integralità del danno subito dalla ricorrente;

in subordine, ordinare la nomina di un esperto per determinare l'ampiezza del danno subito dalla ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-592/14, Makhlouf/Consiglio


13.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/20


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Othman/Consiglio

(Causa T-601/14)

2014/C 361/30

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Razan Othman (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato;

annullare, di conseguenza, la decisione 2014/309/PESC del 28 maggio 2014 ed i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-432/14, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)  GU C 290, pag. 13.


13.10.2014   

IT

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C 361/21


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Drex Technologies/Consiglio

(Causa T-603/14)

2014/C 361/31

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Drex Technologiesn SA (Tortola, Isole Vergini Britanniche) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d'Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato;

condannare, di conseguenza, l’Unione europea al risarcimento, pari a EUR 10  000, dell’integralità del danno subito dalla ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-592/14, Makhlouf/Consiglio.


13.10.2014   

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C 361/21


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

(Causa T-604/14)

2014/C 361/32

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Almashreq Investment Fund (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato;

annullare, di conseguenza, la decisione 2014/309/PESC del 28 maggio 2014 ed i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-432/14, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)  GU C 290, pag. 13.


13.10.2014   

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C 361/22


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Drex Technologies/Consiglio

(Causa T-605/14)

2014/C 361/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Drex Technologies SA (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

per l’effetto, annullare la decisione 2014/309/PESC del 28 maggio 2014 e i suoi conseguenti atti di esecuzione, nei limiti in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-432/11, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)  GU C 290, pag. 13


13.10.2014   

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C 361/22


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-606/14)

2014/C 361/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;

annullare, di conseguenza, la decisione 2014/309/PESC del 28 maggio 2014 ed i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-432/14, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)  GU C 290, pag. 13.


13.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/23


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Laverana/UAMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Causa T-608/14)

2014/C 361/35

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 giugno 2014, procedimento R 121/2014-4;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 9 22  697

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

sviamento di potere attraverso una decisione basata su considerazioni relative al diritto della concorrenza


13.10.2014   

IT

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C 361/24


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Laverana/UAMI (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Causa T-609/14)

2014/C 361/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 giugno 2014, procedimento R 123/2014-4;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 1 1 9 22  986

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

sviamento di potere attraverso una decisione basata su considerazioni relative al diritto della concorrenza


13.10.2014   

IT

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C 361/24


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Laverana/UAMI (BIO ORGANIC)

(Causa T-610/14)

2014/C 361/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 giugno 2014, procedimento R 301/2014-4;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «BIO ORGANIC», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 1 2 0 06  409

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

sviamento di potere attraverso una decisione basata su considerazioni relative al diritto della concorrenza


13.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/25


Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Souruh/Consiglio

(Causa T-612/14)

2014/C 361/38

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Souruh SA (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Ruchat e C. Cornet d’Elzius, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso della ricorrente ricevibile e fondato;

annullare, di conseguenza, la decisione 2014/309/PESC del 28 maggio 2014 ed i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-432/14, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)  GU C 290, pag. 13.


13.10.2014   

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C 361/26


Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Hewlett Packard Development Company/UAMI (FORTIFY)

(Causa T-628/14)

2014/C 361/39

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Stati Uniti d’America) (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 giugno 2014 nel procedimento R 249/2014-2.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FORTIFY» per prodotti rientranti nella classe 9 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 1 7 71  037.

Decisione dell’esaminatore: rigetto integrale della domanda di registrazione di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2 del regolamento sul marchio comunitario.


13.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/26


Ricorso proposto il 21 agosto 2014 — Jaguar Land Rover/UAMI (Forma di un autoveicolo)

(Causa T-629/14)

2014/C 361/40

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Regno Unito) (rappresentanti: F. Delord and R. Grewal, Solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 aprile 2014 nel procedimento R 1622/2013-2.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un autoveicolo per prodotti nelle classi 12, 14 e 28 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 1 3 88  411.

Decisione dell’esaminatore: parziale rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


13.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/27


Ricorso proposto il 20 agosto 2014 — Primo Valore/Commissione

(Causa T-630/14)

2014/C 361/41

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Primo Valore (Roma, Italia) (rappresentante: M. Moretto, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare che la Commissione europea è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento n. 999/2001 (1) e del regolamento n. 178/2002 (2), nonché dei principi generali di non discriminazione e di proporzionalità, astenendosi dal sottoporre al voto del comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1-4, della decisione 1999/468/CE, un progetto di misure volto a riesaminare l’Allegato V, n. 2, del regolamento n. 999/2001, ai sensi del quale il materiale specifico a rischio originario degli Stati membri dell’Unione europea dev’essere rimosso e distrutto sebbene detti Stati membri siano stati riconosciuti come paesi a rischio di BSE (encefalopatia spongiforme bovina) trascurabile.

Porre le spese a carico della Convenuta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza dell’articolo 8, par. 1, ultima frase, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 999/2001, e con l’articolo 5, par. 3, del regolamento n. 178/2002, nonché dell’articolo 7, par. 2, seconda frase, del medesimo regolamento e degli articolo 23 e 24 del regolamento n. 999/2001.

Si fa valere a questo riguardo che, in forza delle disposizioni precitate, sulla Commissione grava l’obbligo di riesaminare la deroga provvisoria introdotta dall’Allegato V, n. 2, del regolamento n. 999/2001 e di presentare al comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all’articolo 5 bis della decisione n. 1999/468/CE, un progetto di misure volte a modificare il suddetto Allegato V. Ciò al fine di assicurare il rispetto delle norme sanitarie internazionali adottate dall’OIE, le quali non prevedono un elenco di materiale specifico a rischio per i paesi che, come l’Italia, hanno ottenuto il riconoscimento di paesi a rischio trascurabile, ovvero di paesi con il livello di rischio più basso nella classificazione internazionale adottata dall’OIE.

2.

Secondo motivo, vertente sull’obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza del principio di non discriminazione, dell’articolo 7, par. 2, seconda frase, del regolamento n. 178/2002, nonché degli articolo 23 e 24 del regolamento n. 999/2001.

Si fa valere a questo riguardo che, in virtù del principio e delle disposizioni sopracitate, allorquando l’OIE ha riconosciuto, nel maggio del 2008, nel maggio del 2011, nel maggio del 2012 e nel maggio del 2013, ad alcuni Stati membri dell’Unione europea, tra cui l’Italia, la qualifica di paesi a rischio BSE trascurabile, la Commissione era tenuta ad adeguare la normativa a questi nuovi dati ed a riesaminare la deroga di cui all’Allegato V, n. 2, del regolamento, onde assicurare il rispetto del principio di non discriminazione. Infatti, la suddetta deroga, da un lato, tratta diversamente situazioni analoghe, ovvero quella dei produttori di Stati dell’Unione e quella dei produttori dei paesi terzi che hanno ottenuto il riconoscimento di paesi a rischio BSE trascurabile. Dall’altro lato, tratta in modo identico situazioni differenti, ovvero quella dei produttori di Stati membri dell’Unione che hanno ottenuto il riconoscimento di paesi a rischio BSE trascurabile e quella dei produttori di Stati membri dell’Unione che tale riconoscimento non hanno ottenuto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’obbligo di agire che grava sulla Commissione in forza del principio di proporzionalità, dell’articolo 7, par. 2, del regolamento n. 178/2002, nonché degli articolo 23 e 24 del regolamento n. 999/2001.

Si fa valere a questo riguardo che, in virtù del principio e delle disposizioni sopracitate, dopo che l’OIE ha riconosciuto ad alcuni Stati membri dell’Unione europea la qualifica di paesi a rischio BSE trascurabile, gravava sulla Commissione l’obbligo di adeguare la normativa a questi nuovi dati e di riesaminare la deroga provvisoria di cui all’Allegato V, n. 2, del regolamento onde assicurare il rispetto del principio di proporzionalità. Si deve osservare tra l’altro, secondo il ricorrente, che la scelta della Commissione di non riesaminare la deroga disposta dall’allegato V, n. 2, non è idonea al raggiungimento dell’obiettivo di protezione della salute da essa invocato.


(1)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiforme trasmissibili (GU L 147, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legisléazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).


13.10.2014   

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C 361/28


Ricorso proposto il 22 agosto 2014 — Urb Rulmenti Suceava/UAMI — Adiguzel (URB)

(Causa T-635/14)

2014/C 361/42

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Urb Rulmenti Suceava SA (Suceava, Romania) (rappresentata da: I. Burdusel, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Harun Adiguzel (Diosd, Ungheria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 giugno 2014 nel procedimento R 1974/2013-4.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «URB» per prodotti e servizi nelle classi 4, 6-9, 11, 12, 16, 17, 35, 37 e 39-42 — il marchio comunitario n. 8 6 56  605.

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario e motivi di nullità relativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della richiesta di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, del combinato disposto degli articoli 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario e dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario.


13.10.2014   

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C 361/29


Ricorso proposto il 27 agosto 2014 — noon Copenhagen/UAMI — Wurster Diamonds (noon)

(Causa T-637/14)

2014/C 361/43

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: noon Copenhagen A/S (Løsning, Danimarca) (rappresentante: M. Zöbisch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wurster Diamonds GmbH (Pforzheim, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2014, procedimento R 955/2013-4.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «noon» per prodotti e servizi della classe 14 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 2 15  556

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «noon» per prodotti della classe 14

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


13.10.2014   

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C 361/29


Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2014 — AbbVie/EMA

(Causa T-29/13) (1)

2014/C 361/44

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.


13.10.2014   

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C 361/30


Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2014 — AbbVie/EMA

(Causa T-44/13) (1)

2014/C 361/45

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.


Tribunale della funzione pubblica

13.10.2014   

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C 361/31


Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-62/14)

2014/C 361/46

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Funzione pubblica — Domanda di annullare la decisione della Commissione di non ammettere la ricorrente alle prove di traduzione — Concorso EPSO (AD/263/13) per la costituzione di una riserva di assunzione di traduttori di lingua italiana.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 19 novembre 2013 di non ammettere la ricorrente alle prove di traduzione;

annullare se necessario la decisione del 27 marzo 2014 recante rigetto del reclamo della ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.


13.10.2014   

IT

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C 361/31


Ricorso proposto il 12 luglio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-64/14)

2014/C 361/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Funzione pubblica — Domanda di annullare la decisione della Commissione di non ammettere la ricorrente alle prove di traduzione del concorso EPSO/AD/263/13 per la costituzione di una riserva di assunzione di traduttori di lingua italiana.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 19 novembre 2013 di non ammettere la ricorrente alle prove di traduzione;

annullare se necessario la decisione del 2 aprile 2014 recante rigetto del reclamo della ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.


13.10.2014   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/32


Ricorso proposto il 15 luglio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-66/14)

2014/C 361/48

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Funzione pubblica — Domanda volta a far dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali d'esecuzione (DGE) dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto, del 3 marzo 2011, è illegittimo e annullare la decisione relativa al trasferimento dei diritti pensionistici del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione in applicazione di tali nuove DGE.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto è illegittimo e quindi inapplicabile;

annullare la decisione del 4 ottobre 2013 di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.