ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2014/C 194/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
2014/C 194/01
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 2014 — FLSmidth & Co. A/S/Commissione europea
(Causa C-238/12 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali di plastica - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Competenza del Tribunale estesa al merito - Obbligo di motivazione - Imputazione alla società controllante dell’infrazione commessa dalla società controllata - Responsabilità della controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata - Proporzionalità - Procedimento dinanzi al Tribunale - Durata ragionevole del procedimento))
2014/C 194/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: FLSmidth & Co. A/S (rappresentante: M. Dittmer, advokat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Bottka, agenti, assistiti da M. Gray, Barrister)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012, FLSmidth/Commissione (T 65/06), con la quale il Tribunale ha annullato in parte la decisione C(2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 del Trattato CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), concernente un’intesa relativa alla fissazione dei prezzi e delle quote di vendita per zona geografica, alla ripartizione degli ordini dei maggiori clienti, all’organizzazione di offerte concertate per talune gare di appalto e all’attuazione dei meccanismi di scambio di informazioni sui volumi di vendita nel mercato dei sacchi industriali di plastica, e ha ridotto l’ammenda inflitta alla ricorrente — Imputabilità della condotta illecita
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La FLSmidth & Co. A/S è condannata alle spese. |
24.6.2014 |
IT |
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C 194/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2014 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (ora Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich) — Austria] nei procedimenti instaurati da Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner
(Causa C-390/12) (1)
((Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli da 15 a 17, 47 e 50 - Libertà professionale e diritto di lavorare, libertà di impresa, diritto di proprietà, diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, principio del ne bis in idem - Articolo 51 - Ambito di applicazione - Attuazione del diritto dell’Unione - Giochi d’azzardo - Normativa restrittiva di uno Stato membro - Sanzioni amministrative e penali - Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità))
2014/C 194/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (ora Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich)
Parti
Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interpretazione degli articoli 56 TFUE, nonché da 15 a 17, 47 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Gioco d’azzardo — Normativa di uno Stato membro che vieta, sotto sanzioni penali, l’utilizzazione commerciale di apparecchi per il gioco d’azzardo su scala ridotta («kleines Glücksspiel») in assenza di autorizzazione da parte dell’autorità competente — Principio di proporzionalità
Dispositivo
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, se essa non persegue realmente l’obiettivo della tutela dei giocatori d’azzardo o della lotta alla criminalità né risponde effettivamente alla preoccupazione di ridurre le occasioni di gioco ovvero di contrastare le attività criminali connesse allo stesso in maniera coerente e sistematica.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék [già Fővárosi Bíróság) — Ungheria] — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
(Causa C-475/12) (1)
((Settore delle telecomunicazioni - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Libera prestazione di servizi - Articolo 56 TFUE - Direttiva 2002/21/CE - Fornitura transfrontaliera di un bouquet di programmi radiofonici e televisivi - Accesso condizionato - Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Registrazione - Obbligo di stabilimento))
2014/C 194/04
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság)
Parti
Ricorrente: UPC DTH Sàrl
Convenuto: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság) — Interpretazione dell'articolo 56 TFUE e dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 337, pag. 37) — Società stabilita in uno Stato membro la cui attività ha ad oggetto la commercializzazione di bouquet radiofonici e televisivi trasmessi via satellite e che effettua prestazioni di servizi per una clientela stabilita in altri Stati membri dell'Unione — Normativa nazionale dello Stato membro dei destinatari di servizio che autorizza la fornitura della prestazione soltanto alle imprese stabilite sul suo territorio — Competenza delle autorità di regolamentazione nazionali dello Stato membro dei destinatari della prestazione
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che un servizio consistente nel fornire, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva, rientra nella nozione di «servizio di comunicazione elettronica», ai sensi della suddetta disposizione. Resta irrilevante, a tal proposito, il fatto che detto servizio includa un sistema di accesso condizionato, ai sensi dell’articolo 2, lettere e bis) ed f), della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140. L’operatore che fornisce un servizio, come quello oggetto del procedimento principale, deve essere considerato un fornitore di servizi di comunicazione elettronica, alla luce della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140. |
2) |
In circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, un servizio consistente nel fornire, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e audiovisiva, costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. |
3) |
I procedimenti di vigilanza relativi ai servizi di comunicazione elettronica, come quello oggetto del procedimento principale, rientrano nella competenza delle autorità dello Stato membro di residenza dei destinatari dei servizi medesimi. |
4) |
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso:
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24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt
(Causa C-26/13) (1)
((Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore - Articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1 - Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla congruità del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in maniera chiara e comprensibile - Contratti di credito al consumo redatti in valuta estera - Clausole relative ai corsi di cambio - Differenza tra il corso di acquisto, applicabile all’erogazione del mutuo, ed il corso di vendita, applicabile al suo rimborso - Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva» - Sostituzione delle clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva - Ammissibilità))
2014/C 194/05
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrenti: Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai
Convenuto: OTP Jelzálogbank Zrt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Contratto di credito, espresso in valuta estera, garantito mediante ipoteca, concluso tra un privato ed una banca, ai sensi del quale l’erogazione ed il rimborso del prestito devono essere effettuati in valuta nazionale — Debito calcolato al momento della conclusione del contratto in base al prezzo di acquisto della valuta estera — Clausola che prevede che le rate mensili da rimborsare siano determinate utilizzando il prezzo di acquisto vigente della valuta e non il prezzo di vendita
Dispositivo
1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che:
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2) |
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. |
3) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ove un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta ad una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-209/13) (1)
((Sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie - Autorizzazione di una cooperazione rafforzata a titolo dell’articolo 329, paragrafo 1, TFUE - Decisione 2013/52/UE - Ricorso di annullamento per violazione degli articoli 327 TFUE e 332 TFUE nonché del diritto internazionale consuetudinario))
2014/C 194/06
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e S. Behzadi-Spencer, agenti, assistiti da M. Hoskins e P. Baker, QC, e V. Wakefield, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A.-M. Colaert, F. Florindo Gijón e A. de Gregorio Merino, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: J. C. Halleux e M. Jacobs, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e K. Petersen, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão e A. Cunha, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e R. van de Westelaken, agenti), Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, B. Smulders e W. Mölls, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento — Annullamento della decisione 2013/52/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie (GU L 22, pag. 11) — Violazione degli articoli 327 e 332 TFUE
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
3) |
Le spese sostenute dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica portoghese, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea restano a loro carico. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/7 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Birgit Wagener/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen
(Causa C-250/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera - Regolamento (CEE) n. 574/72 - Articolo 107, paragrafi 1 e 6 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 90 - Lavoratori migranti - Conversione valutaria - Presa in considerazione delle prestazioni familiari percepite in Svizzera nel calcolo, da parte di uno Stato membro, degli assegni per figli a carico - Integrazione differenziale - Data da prendere in considerazione per la conversione in euro delle prestazioni familiari svizzere))
2014/C 194/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Birgit Wagener
Convenuta: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione degli articoli 10, paragrafo 1, lettera a) e 107, paragrafo 1, 2, 4 e 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/7 (GU L 74, pag. 1), dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1), nonché della decisione H3 del 15 ottobre 2009 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2010, C 106, pag. 56) — Cittadino di uno Stato membro che risiede con la sua famiglia nel proprio Stato di origine e lavora nella Confederazione svizzera — Cumulo di diritti a prestazioni familiari — Considerazione delle prestazioni familiari ricevute in Svizzera per il calcolo delle prestazioni dello Stato membro di residenza («Differenzkindergeld») — Tasso di cambio applicabile
Dispositivo
1) |
In circostanze come quelle del procedimento principale, la conversione valutaria di assegni familiari deve essere effettuata conformemente all’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001. |
2) |
L’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento n. 574/72, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1386/2001, deve essere interpretato nel senso che la conversione valutaria di assegni familiari, quali quelli oggetto del procedimento principale, ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale degli assegni familiari ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, deve essere effettuata al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento di tali assegni da parte dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore in questione svolge un’attività subordinata. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/8 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Nutricia NV/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-267/13) (1)
((Nomenclatura combinata - Voci doganali - Medicamenti ai sensi della voce 3004 - Nozione - Preparazioni nutritive destinate esclusivamente ad essere somministrate per via enterale, sotto controllo medico, a persone sottoposte a cure mediche - Bevande ai sensi della sottovoce 2202 - Nozione - Liquidi nutritivi destinati ad essere somministrati per via enterale e non ad essere bevuti))
2014/C 194/08
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Nutricia NV
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Nomenclatura combinata — Voci doganali — Medicamenti ai sensi della voce 3004 — Nozione — Preparazioni nutritive destinate esclusivamente ad essere somministrate mediante sonda, sotto controllo medico, a persone sottoposte, a causa di malattia, a cure mediche — Bevande ai sensi della sottovoce 2202 — Nozione — Liquidi nutritivi destinati ad essere somministrati mediante sonda e non ad essere bevuti
Dispositivo
La voce doganale 3004 della nomenclatura combinata, riportata all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «medicamenti» ai sensi di tale voce comprende preparazioni alimentari destinate esclusivamente ad essere somministrate, sotto controllo medico e per via enterale (per mezzo di una sonda gastrica), a persone alle quali sono prestate cure mediche, ove, nell’ambito della lotta contro la malattia o lo stato patologico da cui queste ultime sono affette, una siffatta somministrazione sia intesa a prevenire o combattere la denutrizione di tali persone.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/8 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no4 de Palma de Mallorca — Spagna) — Barclays Bank SA/Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera
(Causa C-280/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Tredicesimo considerando - Articolo 1, paragrafo 2 - Contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Procedimento di esecuzione ipotecaria - Disposizioni legislative e regolamentari nazionali - Equilibrio del sinallagma contrattuale))
2014/C 194/09
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no4 de Palma de Mallorca
Parti
Ricorrente: Barclays Bank SA
Convenuti: Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca — Interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Tutela dei consumatori in materia di mutui immobiliari — Equilibrio nel sinallagma contrattuale — Principio del «pro consumatore» — Normativa nazionale di procedura civile applicabile alla procedura di esecuzione ipotecaria
Dispositivo
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e i principi di diritto dell’Unione riguardanti la tutela del consumatore e l’equilibrio nel sinallagma contrattuale devono essere interpretati nel senso che sono escluse dal loro ambito di applicazione disposizioni legislative e regolamentari di uno Stato membro, come quelle oggetto del procedimento principale, in assenza di una clausola contrattuale che modifichi la portata o l’ambito di applicazione delle disposizioni medesime.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/9 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Ordre des architectes/État belge
(Causa C-365/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/36/CE - Articoli 21 e 49 - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Accesso alla professione d’architetto - Esonero dal tirocinio professionale))
2014/C 194/10
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Ordre des architectes
Convenuto: État belge
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Belgio) — Interpretazione degli articoli 21, 46 e 49 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) — Accesso all’esercizio della professione d’architetto — Iscrizione all’Ordine degli architetti — Normativa nazionale che subordina tale iscrizione per i titolari di un titolo di formazione rilasciato in Belgio al compimento di un tirocinio professionale della durata di due anni — Divieto di esigere il compimento di siffatto tirocinio o di un’esperienza equivalente dai titolari di un diploma d’architetto ottenuto in un altro Stato membro
Dispositivo
Gli articoli 21 e 49 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dal regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, devono essere interpretati nel senso che ostano a che lo Stato membro ospitante richieda al titolare di una qualifica professionale ottenuta nello Stato membro d’origine e prevista agli allegati V, punto 5.7.1, o VI, di tale direttiva, di effettuare un tirocinio o dimostrare che possiede un’esperienza professionale equivalente per essere autorizzato a esercitare la professione d’architetto.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts München (Germania) il 24 gennaio 2014 — Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg
(Causa C-34/14)
2014/C 194/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Puma SE
Resistente: Hauptzollamt Nürnberg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 (1) del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (2) del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (3) del Consiglio siano, nel loro insieme, validi nella parte in cui non sono stati annullati dalle sentenze della Corte del 2 febbraio 2012 e del 15 novembre 2012 nelle cause C 249/10 P e C 247/10 P. |
2) |
Nel caso in cui la prima questione debba ricevere risposta negativa, ma i regolamenti succitati non siano invalidi nel loro complesso:
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(3) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cuneo (Italia) il 5 marzo 2014 — Procedimento penale a carico di Ivo Taricco, e.a.
(Causa C-105/14)
2014/C 194/12
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Cuneo
Procedimento penale a carico di
Ivo Taricco,
Ezio Filippi,
Isabella Leonetti,
Nicola Spagnolo,
Davide Salvoni,
Flavio Spaccavento,
Goranco Anakiev
Questioni pregiudiziali
a) |
se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, consentendo la prescrizione dei reati nonostante il tempestivo esercizio dell’azione penale, con conseguente impunità — sia stata infranta la norma a tutela della concorrenza contenuta nell’art. 101 del TFUE; |
b) |
se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, privando di conseguenze penali i reati commessi da operatori economici senza scrupoli — lo Stato italiano abbia introdotto una forma di aiuto vietata dall’art. 107 del TFUE; |
c) |
se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, creando un’ipotesi di impunità per coloro che strumentalizzano la direttiva comunitaria — lo Stato italiano abbia indebitamente aggiunto un’esenzione ulteriore rispetto a quelle tassativamente contemplate dall’art.158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (1); |
d) |
se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e quindi, rinunciando a punire condotte che privano lo Stato delle risorse necessarie anche a far fronte agli obblighi verso l’Unione europea, sia stato violato il principio di finanze sane fissato dall’art.119 del TFUE. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
24.6.2014 |
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C 194/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 21 marzo 2014 — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
(Causa C-131/14)
2014/C 194/13
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino
Convenuti: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
Questione pregiudiziale
Se i regolamenti 1047/2001 (1) e 2988/95 (2) debbano essere interpretati nel senso che è vietato e configura un abuso del diritto ed un comportamento elusivo quello dell'operatore comunitario A (Malvi sas) il quale, non disponendo di un titolo d'importazione o avendo esaurito la propria quota di contingente, acquista determinate partite di merce da altro operatore comunitario B (Tonini Roberto & C. sas), il quale le ha a sua volta acquistate dal fornitore extracomunitario (Bananaservice srl), cedute allo stato estero ad altro operatore comunitario C (L'Olivo Maria) che, possedendone i requisiti abbia ottenuto un titolo nell'ambito del contingente e, senza trasferire il proprio titolo, le ha immesse in libera pratica nella Comunità europea per cederle, una volta sdoganate ed a fronte di un'adeguata remunerazione, inferiore a quella del dazio specifico per importazioni fuori contingente, al medesimo operatore B (Tonini Roberto & C. sas) che le vende infine all'operatore A (Malvi sas).
(1) Regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati d'origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio importato dai paesi terzi (GU L 145, pag. 35).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
24.6.2014 |
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C 194/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 24 marzo 2014 — Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen
(Causa C-139/14)
2014/C 194/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Mineralquelle Zurzach AG
Convenuto: Hauptzollamt Singen
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una bevanda analcolica composta prevalentemente da acqua, ma per il 12 % da succhi di frutta e contenente, oltre a zucchero, una miscela di vitamine in quantità nettamente superiore al tenore di vitamine proprio della parte effettiva di succo dei succhi di frutta naturali debba essere classificata nella sottovoce 2202 10 00 della nomenclatura combinata. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Se una bevanda siffatta costituisca un succo di frutta diluito con acqua rientrante nel numero di codice 2202 90 10 11 TARIC. |
3) |
In caso di risposta negativa ad entrambe le questioni: Se tale prodotto costituisca una merce di cui al numero di codice 2202 90 10 19 TARIC. |
24.6.2014 |
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C 194/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 28 marzo 2014 — Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL/AMJ Meatproducts NV e Halalsupply NV
(Causa C-147/14)
2014/C 194/15
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel
Parti
Ricorrente: Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL
Resistenti: AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV
Questione pregiudiziale
Se l’articolo [9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 , sul marchio comunitario (1)], anche alla luce del disposto degli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), debba essere interpretato nel senso che, nella valutazione del rischio di confusione tra un marchio comunitario in cui è predominante una parola araba e un segno in cui predomina una parola araba diversa ma somigliante sotto il profilo visivo, la differenza di pronuncia e di significato tra dette parole possa o addirittura debba essere esaminata e presa in considerazione dalle competenti autorità giurisdizionali degli Stati membri, anche se l’arabo non è una lingua ufficiale dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.
24.6.2014 |
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C 194/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1o aprile 2014 — AEEG/Antonella Bertazzi e a.
(Causa C-152/14)
2014/C 194/16
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)
Convenuti: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio
Questioni pregiudiziali
1) |
Se in via di principio — in rapporto a mansioni rimaste immutate e del tutto uguali per lavoratori a tempo sia determinato che indeterminato — possa considerarsi rispondente alla clausola 4, comma 4, della direttiva 1999/70/CE (1) la disposizione nazionale (art. 75, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008) che azzera completamente le anzianità di servizio maturate presso le Autorità indipendenti con contratti di lavoro a termine, in caso di stabilizzazione in via eccezionale dei lavoratori interessati, in base a prove selettive non del tutto assimilabili al più rigoroso concorso pubblico per esami sostenuto da altri dipendenti, ma comunque conformi, in quanto legislativamente previste, all’art. 97, terzo comma, della Costituzione italiana, quale accertamento di idoneità all’esercizio delle funzioni da assegnare. |
2) |
|
3) |
Se in ogni caso — come sembra deducibile dai punti 47 e 54 dell’ordinanza del 7 marzo 2013 — debba in effetti ammettersi il carattere sproporzionato e discriminatorio dell’integrale azzeramento delle anzianità pregresse (con conseguente, necessaria disapplicazione della normativa nazionale al riguardo dettata) — ma senza che vengano meno le postulate esigenze di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso, fermo restando l’affidamento delle misure da adottare al riguardo al prudente apprezzamento dell’Amministrazione (sotto forma di «bonus», ovvero di titolo preferenziale da riconoscere a detti vincitori di concorso, in sede di selezione per l’accesso alle qualifiche superiori, o con altri mezzi, rientranti nei margini di discrezionalità delle autorità nazionali per l’organizzazione delle proprie amministrazioni pubbliche). |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).
24.6.2014 |
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C 194/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 aprile 2004 — Minister van Buitenlandse Zaken, altre parti: K e A
(Causa C-153/14)
2014/C 194/17
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Minister van Buitenlandse Zaken
Altre parti: K, A
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2. |
Se, alla luce dell’esame di proporzionalità come descritto nel menzionato Libro verde, l’obiettivo della direttiva 2003/86/CE, e segnatamente l’articolo 7, paragrafo 2, osti a che le spese dell’esame, con il quale si verifica se il familiare soddisfi le menzionate condizioni di integrazione, ammontino ogni volta a EUR 350,00 per ogni volta che l’esame viene sostenuto, oltre ai costi una tantum per il pacchetto per preparare l’esame, pari a EUR 110,00 |
(1) COM(2011)735 def.
24.6.2014 |
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C 194/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 3 aprile 2014 — Tamoil Italia/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(Causa C-156/14)
2014/C 194/18
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Tamoil Italia SpA
Convenuto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Questione pregiudiziale
Se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/CE (1) del 21 aprile 2004 (articoli l e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) — in particolare, il principio «chi inquina paga», il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente — ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica.
(1) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56).
24.6.2014 |
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C 194/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 aprile 2014 — A e a., altra parte: Minister van Buitenlandse Zaken
(Causa C-158/14)
2014/C 194/19
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: A, B, C, D
Altra parte: Minister van Buitenlandse Zaken
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli appellanti nel procedimento di cui trattasi, anche in considerazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1), sarebbero senz’altro stati legittimati a presentare personalmente dinanzi al Tribunale, in forza dell’articolo 263 del TFUE, un ricorso di annullamento del regolamento di attuazione n. 610/2010 (2), nella misura in cui esso dispone l’iscrizione della LTTE nell’elenco, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 (3). |
2) |
|
3) |
Se gli atti posti a fondamento del regolamento di attuazione n. 610/2010, nella misura in cui esso dispone l’iscrizione della LTTE nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001, siano atti di forze armate durante un conflitto armato ai sensi del diritto internazionale umanitario. |
4) |
Se, anche alla luce delle risposte date alle questioni 1, 2a, 2b e 3, il regolamento di attuazione n. 610/2010, nella misura in cui esso dispone l’iscrizione della LTTE nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001, sia invalido. |
5) |
In caso di risposta affermativa alla questione 4, se detta invalidità valga dunque anche per le decisioni del Consiglio anteriori e posteriori di attualizzazione dell’elenco, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001, nella misura in cui esse dispongono l’iscrizione della LTTE in detto elenco. |
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 del Consiglio, del 12 luglio 2010, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2009 (GU L 178, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).
(4) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164, pag. 3).
(5) Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).
24.6.2014 |
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C 194/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 14 aprile 2014 — A/B
(Causa C-184/14)
2014/C 194/20
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: A
Convenuto: B
Questione pregiudiziale
Se la domanda di mantenimento dei figli proposta nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, essendo accessoria a detta azione, possa essere decisa sia dal giudice del giudizio di separazione che da quello davanti al quale è pendente il giudizio attinente alla responsabilità genitoriale, sulla base del criterio della prevenzione, ovvero debba necessariamente essere delibata da quest'ultimo, risultando alternativi (nel senso che l’uno esclude necessariamente l'altro) i due distinti criteri indicati nelle lettere c) e d) [dell’articolo 3 del Regolamento (CE) no 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1)].
24.6.2014 |
IT |
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C 194/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 14 aprile 2014 — EasyPay AD, Finance Engineering AD/Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut
(Causa C-185/14)
2014/C 194/21
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrenti: EasyPay AD, Finance Engineering AD
Resistenti: Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un servizio postale, quale il servizio di bonifico postale, con cui vengono trasferiti importi in denaro dal soggetto che effettua la disposizione, in questo caso lo Stato, ai destinatari — beneficiari di prestazioni previdenziali –, debba essere considerato escluso dalla sfera di applicazione della direttiva 97/67/CE (1), nel testo modificato dalle direttive 2002/39/CE (2) e 2008/6/CE (3), ricadendo conseguentemente nella sfera di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 106 e 107 TFUE. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 106 e 107 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di fornitura di un servizio postale come quello descritto, non consentano una restrizione alla libera concorrenza, qualora essa sia giustificata da ragioni imperative inerenti alla garanzia di un diritto costituzionale dei cittadini e alla politica sociale dello Stato e, nel contempo, la prestazione possa essere qualificata, per le sue caratteristiche, come servizio di interesse economico generale, purché il compenso percepito del soggetto erogatore del servizio costituisca una compensazione che non superi l’importo stabilito nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione C(2011) 9380 della Commissione europea del 20 dicembre 2011. |
(1) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).
(2) Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21).
(3) Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).
24.6.2014 |
IT |
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C 194/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen (Germania) il 18 aprile 2014 — Horst Hoeck/Repubblica ellenica
(Causa C-196/14)
2014/C 194/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Aachen
Parti
Ricorrente: Horst Hoeck
Convenuta: Repubblica ellenica
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che tale norma osta nel complesso a un ricorso proposto dinanzi al Landgericht Aachen contro la Repubblica ellenica, quale convenuta, con il quale il ricorrente chiede alla convenuta interessi per il 2011/2012 sulle obbligazioni (titoli di Stato) emesse dalla convenuta e acquisite dal ricorrente nel luglio 2011, oggetto della proposta di conversione della convenuta sottoposta a fine febbraio 2012 anche al ricorrente e da questi rifiutata, con la conseguenza che la convenuta ha comunque convertito in nuovi titoli le obbligazioni/i titoli di Stato detenuti dal ricorrente. |
2) |
Se l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, debba essere interpretato nel senso che tale norma osta nel complesso a un ricorso proposto dinanzi al Landgericht Aachen contro la Repubblica ellenica, quale convenuta, con il quale il ricorrente chiede in via subordinata alla convenuta di liquidare il valore nominale delle obbligazioni/dei titoli di Stato da esso detenuti, oltre agli interessi non corrisposti, a motivo della conversione forzata descritta nella prima questione. |
3) |
Se il procedimento principale [dinanzi al] Landgericht Aachen, 12 O 177/13, debba essere inteso quale materia civile o commerciale cui si applicano gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. |
4) |
Se si tratti invece di materia amministrativa o attinente alla responsabilità dello Stato, alla quale non trovano applicazione le disposizioni citate nella prima, seconda e terza questione. |
Tribunale
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/19 |
Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2014 — Tisza Erőmű/Commissione
(Causa T-468/08) (1)
((«Aiuti di Stato - Aiuti accordati dalle autorità ungheresi a taluni produttori di energia elettrica - Accordi di acquisto di energia elettrica stipulati fra un’impresa pubblica e taluni produttori di energia elettrica - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Obbligo di motivazione - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Carattere selettivo - Risorse statali - Imputabilità allo Stato - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Diritti della difesa - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Proporzionalità - Eccesso di potere - Articolo 10 del trattato sulla Carta dell’energia»))
2014/C 194/23
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tisza Erőmű kft, già AES-Tisza Erőmű kft (Tiszaújváros, Ungheria) (rappresentanti: inizialmente, T. Ottervanger e E. Henny, successivamente T. Ottervanger, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, N. Khan e K. Talabér-Ritz, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2009/609/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di stato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (GU 2009, L 225, pag. 53).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Tisza Erőmű kft è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/19 |
Sentenza del Tribunale 30 aprile 2014 — Dunamenti Erőmű/Commissione
(Causa T-179/09) (1)
((«Aiuti di Stato - Aiuti accordati dalle autorità ungheresi a taluni produttori di energia elettrica - Accordi di acquisto di energia elettrica stipulati fra un’impresa pubblica e taluni produttori di energia elettrica - Decisione che dichiara l’aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Nuovo aiuto - Aiuto al funzionamento - Legittimo affidamento - Certezza del diritto»))
2014/C 194/24
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dunamenti Erőmű Zrt (Százhalombatta, Ungheria) (rappresentanti: inizialmente, J. Lever, QC, A. Nourry, R. Griffith, e S. Spence, solicitors, successivamente, J. Philippe e F.-H. Boret, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e K. Talabér-Ritz, agenti)
Oggetto
In sostanza, domanda di annullamento della decisione 2009/609/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di stato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (GU 2009, L 225, pag. 53), e, in via subordinata, domanda di annullamento degli articoli 2 e 5 di tale decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Dunamenti Erőmű Zrt sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
24.6.2014 |
IT |
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C 194/20 |
Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2014 — Euris Consult/Parlamento
(Causa T-637/11) (1)
([«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto - Prestazione di servizi di traduzione in maltese - Norme relative alle modalità di trasmissione delle offerte - Rigetto dell’offerta di un offerente - Inosservanza delle regole di presentazione volte a garantire la segretezza del contenuto delle offerte prima dell’apertura - Eccezione di inapplicabilità - Proporzionalità - Parità di trattamento - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 - Articolo 143 del regolamento (CE, Euratom) no2342/2002»])
2014/C 194/25
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Euris Consult Ltd (Floriana, Malta) (rappresentante: avv. F. Moyse)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e F. Poilvache, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e F. Dintilhac, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Parlamento del 18 ottobre 2011 che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara pubblica d’appalto di servizi interistituzionali MT/2011/EU, vertente sulla prestazione di servizi di traduzione in maltese.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Euris Consult Ltd è condannata alle spese. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/21 |
Sentenza del Tribunale 30 aprile 2014 — Hagenmeyer e Hahn/Commissione
(Causa T-17/12) (1)
((«Tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Rifiuto dell'autorizzazione di una indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia - Designazione di un fattore di rischio - Legalità della procedura di autorizzazione delle indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia - Ricorso di annullamento - Interessa ad agire - Incidenza diretta ed individuale - Ricevibilità - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»))
2014/C 194/26
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Moritz Hagenmeyer (Amburgo, Germania) e Andreas Hahn (Hannover, Germania) (rappresentante: T. Teufer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e S. Grünheid, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti I. Šulce, Z. Kupčová e M. Simm, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia (GU L 299, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
I sigg. Moritz Hagenmeyer e Andreas Hahn sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/21 |
Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2014 — Beyond Retro/UAMI — S&K Garments (BEYOND VINTAGE)
(Causa T-170/12) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo BEYOND VINTAGE - Marchio comunitario denominativo anteriore BEYOND RETRO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])
2014/C 194/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Beyond Retro Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: S&K Garments, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 30 gennaio 2012 (cause riunite R 493/2011-4 e R 548/2011-4), relativa ad un’opposizione tra la Beyond Retro Ltd e la S&K Garments, Inc.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 30 gennaio 2012 (cause riunite R 493/2011-4 e R 548/2011-4) è annullata nella parte in cui riguarda i prodotti coperti dal marchio denominativo BEYOND VINTAGE delle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Beyond Retro Ltd sopporterà un terzo delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale. L’UAMI sopporterà due terzi di tali spese. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/22 |
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2014 — Simca Europe/UAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca)
(Causa T-327/12) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo Simca - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
2014/C 194/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Simca Europe Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentante: N. Haberkamm, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: GIE PSA Peugeot Citroën (Parigi, Francia) (rappresentante: P. Kotsch, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 aprile 2012 (procedimento R 645/2011-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la GIE PSA Peugeot Citroën e la Simca Europe Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Simca Europe Ltd. è condannata alle spese. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/23 |
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2014 — Pyrox/UAMI — Köb Holzheizsysteme (PYROX)
(Causa T-575/12) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo PYROX - Marchi nazionali denominativi anteriori PYROT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CE) n. 207/2009»))
2014/C 194/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Pyrox GmbH (Oberhausen, Germania) (rappresentante: T. Eigen, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Marten e G. Schneider, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Köb Holzheizsysteme GmbH (Wolfurt, Austria)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 ottobre 2012 (procedimenti riuniti R 2187/2011-1 e R 2507/2011-1), relativa ad un’opposizione tra la Köb Holzheizsysteme GmbH e la Pyrox GmbH.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Pyrox GmbH è condannata alle spese. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/23 |
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2014 — Pedro Group/UAMI– Cortefiel (PEDRO)
(Causa T-38/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PEDRO - Marchio figurativo anteriore Pedro del Hierro - Parziale diniego di registrazione - Impedimenti relativi alla registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Carattere distintivo elevato del marchio anteriore - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
2014/C 194/30
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pedro Group Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Vuijst e J. Crespo Carillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cortefiel, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla e G. Marín Raigal, poi P. López Ronda, G. Macias Bonilla e G. Marín Raigal, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 novembre 2012 (procedimento R 271/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cortefiel, SA e la Pedro Group Pte Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
La Pedro Group Pte Ltd è condannata alle spese. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/24 |
Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — CIVR e a./Commissione
(Causa T-303/09) (1)
((«Aiuti di Stato - Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore delle filiere agricole rappresentate - Finanziamento mediante contributi volontari divenuti obbligatori - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune - Revoca della decisione - Non luogo a statuire»))
2014/C 194/31
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon à appellation d’origine contrôlée (CIVR) (Perpignan, Francia); Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV) (Parigi, Francia); e Interprofession nationale porcine (Inaporc) (Parigi) (rappresentanti: H. Calvet, O. Billard e Y. Trifounovitch, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, poi B. Stromsky e S. Thomas, ed infine B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2008) 7846 finale della Commissione, del 10 dicembre 2008, concernente l’aiuto di Stato n. 561/2008, relativo al regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore delle filiere agricole rappresentate.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/25 |
Ordinanza del Tribunale del 14 aprile 2014 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio
(Causa T-263/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Autorità della cosa giudicata - Obbligo di motivazione - Obbligo di comunicazione individuale - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Competenza del Consiglio - Sviamento di potere - Errore di diritto - Nozione di sostegno fornito alla proliferazione nucleare - Errore di valutazione - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
2014/C 194/32
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Cujo e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda di parziale annullamento del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
2) |
La Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/25 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a.
(Causa T-680/13)
2014/C 194/33
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC (Nicosia, Cipro) e altri 50 ricorrenti (rappresentante: P. Tridimas, Barrister)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Unione europea rappresentata dalla Commissione europea, Eurogruppo rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea, Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre ad interessi a decorrere dal 26 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza della Corte; |
— |
condannare i convenuti alle spese. |
In alternativa, in via subordinata, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che l’Unione europea e/o le istituzioni convenute sono incorse in responsabilità extracontrattuale; |
— |
determinare la procedura da seguire per stimare il danno risarcibile effettivamente subìto dai ricorrenti; |
— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti (51 in totale) sono depositanti e/o azionisti della Bank of Cyprus Public Company Ltd e/o della Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Essi chiedono il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 268, 340, paragrafo 2, e 340, paragrafo 3, TFUE, che disciplinano la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, per il danno subìto a seguito dei provvedimenti, adottati dalle istituzioni convenute, che hanno imposto un regime di bail-in alla Repubblica di Cipro.
I ricorrenti sostengono che le istituzioni convenute hanno adottato un regime di bail-in per la Repubblica di Cipro che ha condotto direttamente alla perdita dei depositi e delle azioni dei ricorrenti. A parere di questi ultimi, le misure di bail-in adottate dalla Repubblica di Cipro sono state introdotte al solo scopo di dare attuazione a provvedimenti adottati dai convenuti ed erano altresì approvate dalle istituzioni convenute.
I ricorrenti affermano che il regime di bail-in viola il diritto di proprietà, tutelato dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. I ricorrenti fanno inoltre valere che il regime di bail-in viola i principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento e di non discriminazione.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/26 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2014 — USFSPEI/Parlamento e Consiglio
(Causa T-75/14)
2014/C 194/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
— |
di conseguenza, annullare i punti 27, 32, 46, 64, lettera b), 65, lettera b) et 67, lettera d), del regolamento (EU, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013. |
— |
condannare i convenuti a pagare all’USF un euro simbolico come risarcimento del danno morale subito e alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce l’illegittimità dei punti 27, 32, 46, 64, lettera b), 65, lettera b), et 67, lettera d), del regolamento (EU, Euratom) n. 1023/2013 (1) in quanto essi modificano, in particolare gli articoli 5 (creazione del gruppo di funzioni SC), 6 (soppressione della garanzia di equivalenza delle carriere), 40, paragrafo 2 (limitazione dell’aspettativa per motivi personali a 12 anni) , 43, secondo comma (indicazione della capacità di assumere funzioni di amministratore a partire dal grado AST 5 in luogo di AST 4), 44, paragrafo 1 (nuove condizioni per l’avanzamento di scatto), 51 (procedura per insufficienza professionale), 52 (collocamento a riposo nell’interesse del servizio), 77 (percentuale di cumulo dei diritti pensionistici all’1,8 %) e l’allegato VIII, articolo 9, paragrafo 2 (prepensionamento senza penalizzazione) dello Statuto.
A sostegno del suo ricorso, essa deduce la violazione dell’accordo intervenuto tra le OSP e il legislatore sulla riforma del 2004, e in particolare sulla riforma delle carriere, sui principi di carriera lineare e di equivalenza delle carriere.
Essa sostiene inoltre che siano stati violati l’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 21 della Carta sociale europea, il principio dei diritti acquisiti, il principio di proporzionalità e il principio di non discriminazione.
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287, pag. 15).
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/27 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — Deza/ECHA
(Causa T-189/14)
2014/C 194/35
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche del 24 gennaio 2014, numeri AFA-C-0000004274-77-09/F, AFA-C-0000004280-84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F e AFA-C-0000004151-87-08/F. |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 118 del regolamento n. 1907/2006 (2), e sulla lesione del diritto alla tutela di interessi commerciali legittimi e della proprietà intellettuale. Il proposito la ricorrente afferma che la decisione impugnata è contraria all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 118 del regolamento n. 1907/2006, in quanto la divulgazione delle pertinenti informazioni a terzi condurrebbe ad una violazione del suoi interessi commerciali e ad una lesione dei diritti di proprietà intellettuale, giacché non esiste un interesse pubblico preponderante per la divulgazione delle informazioni pertinenti né la convenuta ha menzionato nella sua decisione che vi fosse un qualche interesse pubblico prevalente rispetto alla necessità di tutelare detti diritti della ricorrente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inosservanza degli obblighi derivanti per l’Unione europea dall’accordo TRIPS (3) e la connessa ingerenza nei diritti alla tutela delle informazioni riservate. La ricorrente afferma al riguardo che la decisione impugnata è in contrasto con gli obblighi internazionali dell’Unione europea, derivanti dall’articolo 39, paragrafo 2, dell’accordo TRIPS, in base al quale i firmatari dell’accordo sono tenuti a garantire che le persone fisiche e giuridiche abbiano la facoltà di vietare che le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano, salvo proprio consenso, rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali, qualora tali informazioni a) siano segrete, nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; e c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate, nelle circostanze del caso, per mantenerle segrete. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi derivanti per l’Unione europea dall’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sulla violazione dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché sulla connessa ingerenza nel diritto di proprietà e nella tutela di quest’ultimo. A tale proposito si afferma che la decisione impugnata è in contrasto con l’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e con l’articolo 1 del Protocollo addizionale di tale Convenzione, nonché con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto limita il diritto della ricorrente al pacifico godimento dei suoi beni. |
4. |
Il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. A parere della ricorrente la decisione impugnata è contraria all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la divulgazione delle informazioni pertinenti pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale della Commissione europea e della convenuta all’atto di decidere sulla domanda di autorizzazione all’uso delle sostanze di cui trattasi, e nel contempo non esiste un interesse pubblico preponderante per la divulgazione delle informazioni pertinenti né la convenuta ha menzionato nella sua decisione che vi fosse un qualche interesse pubblico prevalente rispetto alla necessità di tutelare detti diritti della ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
(3) Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 gennaio 1994 (GU L 336, pag. 214).
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/28 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Volkswagen/UAMI (EXTRA)
(Causa T-216/14)
2014/C 194/36
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 febbraio 2014, procedimento R 1788/2013-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EXTRA», per prodotti e servizi delle classi 12, 28, 35 e 37 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 1 7 69 155
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/29 |
Ricorso proposto l’8 aprile 2014 — Mabrouk/Consiglio
(Causa T-218/14)
2014/C 194/37
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Cartagine, Tunisia) (rappresentanti: J. Farthouat, J. Mignard, N. Boulay, avvocati, e S. Crosby, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Consiglio 2014/49/PESC, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 38), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 2), nella parte riguardante il ricorrente, poiché dette misure restrittive riguardano il congelamento di beni nell’UE; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, con il quale si afferma che il convenuto, nell’adottare gli atti contestati, collabora ad un’indagine penale in Tunisia e, di conseguenza, agisce nell’esercizio di una funzione giudiziaria in un contesto giuridico penale, e che i fondamenti giuridici invocati dal convenuto, l’articolo 29 TUE e l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, non conferiscono a quest’ultimo la competenza ad agire in tal modo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati sono stati adottati per collaborare con le autorità giudiziarie in Tunisia e non per i motivi esposti a sostegno dei fondamenti giuridici scelti e, pertanto, questi ultimi sono stati violati. |
3. |
Terzo motivo, concernente (a) un errore manifesto di valutazione in relazione all’esistenza di un collegamento tra i beni del ricorrente nell’UE e l’oggetto dell’indagine giudiziaria in Tunisia, (b) un errore manifesto di valutazione nell’affermare che il dispositivo degli atti contestati giustifica il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco di persone i cui beni devono essere congelati, e (c) un errore manifesto di valutazione della base di fatto su cui il convenuto intende giustificare gli atti contestati. |
4. |
Quarto motivo, relativo alla violazione del diritto di difesa e dei diritti fondamentali del ricorrente, vale a dire: la presunzione d’innocenza, il diritto di esaminare la prova sulla quale si basa il convenuto contro il ricorrente, il diritto al contraddittorio, il diritto alla parità delle armi, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il principio di proporzionalità e il diritto di proprietà. |
5. |
Quinto motivo, vertente su una motivazione insufficiente. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/30 |
Ricorso proposto l’11 aprile 2014 — Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI — Yorma's (Yorma Eberl)
(Causa T-229/14)
2014/C 194/38
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Norimberga, Germania) (rappresentante: A. Parr, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yorma's AG (Deggendorf, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 febbraio 2014, procedimento R 532/2013-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la Yorma's AG.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Yorma Eberl» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 9 9 40 289.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: denominazione commerciale e sociale utilizzate in ambito commerciale, nonché marchi denominativi nazionale e comunitario NORMA per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41e 42.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. |
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/30 |
Ricorso proposto il 22 aprile 2014 — EEB/Commissione
(Causa T-250/14)
2014/C 194/39
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: C. Stothers, Solicitor, M. Van Kerckhove e C. Simphal, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione implicita della Commissione europea del 13 febbraio 2014, considerata come diniego di divulgazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), di copie in versione integrale e non modificata di corrispondenza tra due Stati membri riguardante i loro proposti piani nazionali transitori (PNT), che esonerano taluni impianti di combustione dai nuovi limiti di emissione tra il 2016 e il 2020; |
— |
condannare la convenuta al pagamento delle spese del ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta si è illegittimamente basata sull’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in un caso in cui ciò è specificamente precluso dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 (2). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta illegittimamente non ha interpretato in senso restrittivo le eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 e dall’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha illegittimamente consultato terzi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in un caso in cui è evidente che il documento avrebbe dovuto essere divulgato e si è illegittimamente basata su tale consultazione per prolungare il suo tempo di risposta. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha illegittimamente omesso di considerare quali parti di un documento siano interessate da eccezioni e di divulgare le parti restanti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che, ritardando l’accesso, la convenuta ha illegittimamente omesso di prevedere tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all’elaborazione, alla modifica e alla revisione di PNT quando tutte le possibilità sono ancora aperte, come prescritto dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1367/2006. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/31 |
Ricorso proposto il 18 aprile 2014 — Warenhandelszentrum Ltd./UAMI
(Causa T-254/14)
2014/C 194/40
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Warenhandelszentrum Ltd. (Neu-Ulm, Germania) (rappresentante: F. Hirschel, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Baumarkt Max Bahr GmbH &Co. KG (Amburgo, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 gennaio 2014, nel procedimento R 2035/2012-1, e autorizzare la registrazione del marchio della ricorrente richiesto; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo, che contiene l’elemento denominativo «NEW MAX», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 37 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 1 06 474
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo che contiene l’elemento denominativo «MAX», per servizi della classe 35
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: La decisione della divisione di opposizione è annullata e il marchio richiesto è integralmente respinto
Motivi dedotti: Non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/32 |
Ricorso proposto il 24 aprile 2014 — Novomatic/UAMI — Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)
(Causa T-257/14)
2014/C 194/41
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W. Mosing, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH (Meerbusch, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 febbraio 2014, procedimento R 329/2012-4, con la conseguenza che l’UAMI dovrà respingere interamente l’opposizione per mancanza di somiglianza dei prodotti e/o dei segni o per mancanza di un rischio di confusione e accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 9 4 56 278 conformemente alla domanda di registrazione; |
— |
condannare l’UAMI e — in caso di intervento scritto — l’opponente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento di ricorso dinanzi all’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «BLACK JACK TM», per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 9 4 56 278.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo e figurativo «BLACK TRACK» per prodotti delle classi 18, 25 e 28.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.
24.6.2014 |
IT |
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C 194/33 |
Ricorso proposto il 22 aprile 2014 — Hansen/UAMI
(Causa T-264/14)
2014/C 194/42
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Robert Hansen (Monaco, Germania) (rappresentante: M. Pütz-Poulalion, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 20 febbraio 2014 nel procedimento R 908/2013-4; |
— |
condannare l’UAMI alle spese |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «WIN365» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 38 e 41- domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 1 5 13 851
Decisione dell’esaminatore: parziale rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/33 |
Ricorso proposto il 23 aprile 2014 — Zehnder Group International AG/UAMI — Stiebel Eltron (comfotherm)
(Causa T-267/14)
2014/C 194/43
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Zehnder Group International AG (Gränichen, Svizzera) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Holzminden, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 21 febbraio 2014 nel procedimento R 1318/2013-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «comfotherm» per prodotti delle classi 9 e 11 — marchio comunitario n. 8 8 59 472
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «KOMFOTHERM» per prodotti della classe 11
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la decisione impugnata non ha retto alla verifica per accertare la somiglianza dei prodotti
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/34 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2014 — Mabrouk/Consiglio
(Causa T-277/14)
2014/C 194/44
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Cartagine, Tunisia) (rappresentanti: J. Farthouat, J. Mignard, N. Boulay, avvocati, e S. Crosby, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che il convenuto ha violato l’articolo 265 TFUE, essendosi astenuto dal prendere posizione sulla richiesta del ricorrente del 17 gennaio 2014, di cui ha confermato l’avvenuto ricevimento, di rivelare gli elementi di prova sui quali si basa per congelare i beni del ricorrente nell’Unione europea; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo.
Il ricorrente afferma che il convenuto è obbligato per legge a rivelare al ricorrente gli elementi di prova su cui si basa per congelare i suoi beni, e che ha richiesto formalmente al convenuto di divulgare tali elementi di prova e quindi è stato pienamente chiamato a prendere posizione. Il convenuto non ha agito perché non ha divulgato gli elementi di prova, si è rifiutato di farlo, violando così l’articolo 265 TFUE.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/34 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2014 — Portnov/Consiglio
(Causa T-290/14)
2014/C 194/45
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Andriy Portnov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Andriy Portnov; |
— |
annullare il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella parte relativa al ricorrente; |
— |
annullare la decisione n. 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella parte relativa al ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un ricorso effettivo garantiti dai principi fondamentali del diritto europeo, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. |
2. |
Secondo motivo, relativo all’insufficienza di motivazione degli atti impugnati. |
3. |
Terzo motivo, riguardante il mancato rispetto del criterio sanzionatorio definito nell’articolo 1 della decisione n. 2014/119/PESC e nel quarto considerando del regolamento (UE) n. 208/2014. |
4. |
Quarto motivo, concernente l’esistenza di un errore di fatto, poiché il sig. Portnov, alla data di adozione degli atti impugnati, non era soggetto ad alcuna indagine penale in Ucraina per fatti come quelli stabiliti contro di lui dal Consiglio. |
5. |
Quinto motivo, riguardante la violazione del diritto fondamentale al rispetto della proprietà, principio fondamentale del diritto comunitario tutelato dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali |
24.6.2014 |
IT |
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C 194/35 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Seca Benelux e a./Parlamento
(Causa T-311/14)
2014/C 194/46
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Seca Benelux SPRL (Bruxelles, Belgio); Groupe Seca SA (Valenciennes, Francia); e Seca Ingénierie SAS (Valenciennes) (rappresentante: E. van Nuffel d'Heynsbroek, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Parlamento del 21 febbraio 2014 di non scegliere l’offerta da essa presentata per l’aggiudicazione dell’appalto di assistenza alla gestione tecnica degli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo (Bando di gara n. INLO.AO-2013-003-STR-UGIMS-03) e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente; |
— |
prima di pronunciarsi, ordinare al Parlamento di produrre i documenti seguenti:
|
— |
condannare il Parlamento alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’omessa verifica dei criteri di selezione in violazione delle regole dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012 (1) e dell’articolo 148 del regolamento delegato n. 1268/2012 (2), dei documenti di gara e del principio di buona amministrazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto nella valutazione delle capacità tecniche degli offerenti in violazione dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012, degli articoli 146, paragrafo 2 e 148 del regolamento delegato n. 1268/2012, e delle regole stabilite nei documenti di gara nonché del principio di buona amministrazione e del principio di parità di trattamento degli offerenti |
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 , recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/36 |
Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Federcoopesca e a./Commissione
(Causa T-312/14)
2014/C 194/47
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca) (Roma, Italia); Associazione Lega Pesca (Roma); e AGCI AGR IT AL (Roma) (rappresentanti: L. Caroli e S. Ventura, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
Disporre l’annullamento della Decisione della Commissione del 6 dicembre 2013 che istituisce un piano di azione per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca (Action plan — C (2013) 8635 final), in relazione specificamente ai punti 13, 15, 16 e 17 dell’action plan allegato alla Decisione. |
— |
Condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
La Decisione impugnata nel presente procedimento mira ad ovviare alle carenze che sarebbero state costatate nell’applicazione da parte delle autorità italiane delle norme della politica comune della pesca
A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’assenza o insufficienza di motivazione.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati e di norme relative alla loro applicazione.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’illegittimità del regime delle infrazioni gravi e, in particolare, dell’articolo 92 del Regolamento 1224/2009 e la violazione del principio della gradualità e della proporzionalità della sanzione.
|
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/37 |
Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Al-Aqsa/Consiglio
(Causa T-276/08) (1)
2014/C 194/48
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/37 |
Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Al-Aqsa/Consiglio
(Causa T-503/11) (1)
2014/C 194/49
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/37 |
Ordinanza del Tribunale del 7 maggio 2014 — Adler Mode/UAMI — Cluett, Peabody (Fairfield)
(Causa T-139/12) (1)
2014/C 194/50
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/38 |
Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2014 — Visa Europe/Commissione
(Causa T-447/12) (1)
2014/C 194/51
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/38 |
Ordinanza del Tribunale del 28 aprile 2014 — Deweerdt e a./Corte dei conti
(Causa T-132/13) (1)
2014/C 194/52
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
24.6.2014 |
IT |
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C 194/38 |
Ordinanza del Tribunale del 28 aprile 2014 — Omega/UAMI — Omega Engineering (Ω OMEGA)
(Causa T-175/13) (1)
2014/C 194/53
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/38 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 aprile 2014 — Serco Belgium e a./Commissione
(Causa T-644/13) (1)
2014/C 194/54
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/38 |
Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2014 — Volkswagen/UAMI (StartUp)
(Causa T-156/14) (1)
2014/C 194/55
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/39 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 14 maggio 2012 — Alexandrou/Commissione
(Causa F-140/12) (1)
((Funzione pubblica - Concorso generale EPSO/AD/231/12 - Accesso ai documenti - Rigetto della domanda confermativa di accesso ai quesiti a scelta multipla posti nei test di ammissione))
2014/C 194/56
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christodoulos Alexandrou (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: R. Duta, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del rigetto della domanda confermativa di accesso, presentata dal ricorrente alla Commissione, a taluni quesiti posti a quest’ultimo nell’ambito della procedura di preselezione del concorso generale EPSO/AD/230 — 231/12.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Alexandrou sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 26 del 26/1/2013, pag. 76.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/39 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 14 maggio 2014 — Delcroix/SEAE
(Causa F-11/13) (1)
((Funzione pubblica - Funzionario - SEAE - Capo della delegazione in un paese terzo - Trasferimento presso la sede del SEAE - Cessazione anticipata delle funzioni di capo delegazione))
2014/C 194/57
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nicola Delcroix (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati, successivamente D. Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: inizialmente R. Metsola e S. Marquardt, agenti, successivamente S. Marquardt, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di trasferire il ricorrente ad un impiego presso la sede del SEAE e di porre fine alla sua assegnazione alla delegazione dell’UE nel Gibuti.
Dispositivo
1) |
La decisione, notificata con lettera dell'8 marzo 2012, di trasferire il sig. Delcroix alla sede del Servizio europeo per l'azione esterna e di porre così fine anticipatamente alla sua assegnazione come capo delegazione dell'Unione europea nella Repubblica del Gibuti è annullata. |
2) |
Il Servizio europeo per l'azione esterna sopporta le proprie spese ed è condannato sopportare le spese sostenute dal sig. Delcroix. |
(1) GU C 123 del 27.04.2013, pag. 29.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/40 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 14 maggio 2014 — Cocco/Commissione
(Causa F-17/13) (1)
((Funzione pubblica - Agente contrattuale - Assunzione - Appello a manifestazione d’interesse EPSO/CAST/02/2010))
2014/C 194/58
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Patricia Cocco (Hunting, Francia) (rappresentanti: A. Salerno e B. Cortese, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di rigetto della Commissione della domanda di assunzione della ricorrente presentata dall’OIL.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea, del 25 aprile 2012, recante diniego di assunzione della sig.ra Cocco come agente contrattuale del gruppo di funzioni III, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Cocco. |
(1) GU C 123 del 27.04.2013, pag. 30.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/40 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 14 maggio 2014 — Alexandrou/Commissione
(Causa F-34/13) (1)
((Funzione pubblica - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/231/12 - Esclusione dalla partecipazione alle prove di valutazione - Accesso ai documenti))
2014/C 194/59
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christodoulos Alexandrou (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: R. Duta, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/231/12 di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione di detto concorso
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Alexandrou sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 207 del 20/7/2013, pag. 58.
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/41 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’8 maggio 2014 — A/Commissione
(Causa F-50/13) (1)
((Funzione pubblica - Sicurezza sociale - Infortunio o malattia professionale - Articolo 73 dello Statuto - Invalidità permanente parziale - Richiesta di risarcimento - Irricevibilità manifesta))
2014/C 194/60
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: A (rappresentanti: B. Cambier e A. Paternostre, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Joris, agente, assistito da C. Mélotte, avvocato)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione della Commissione che statuisce sulla richiesta di risarcimento complementare, proposta dal ricorrente sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, per ottenere l’integrale risarcimento dei danni morali e materiali che avrebbe subito a causa della sua malattia professionale e alle molteplici irregolarità che avrebbero viziato l’istruzione della sua domanda fondata sull’articolo 73 dello Statuto
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 207 del 20.7.2013, pag. 63.