ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2014.045.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 45

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57o anno
15 febbraio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2014/C 045/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 39 dell'8.2.2014

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 045/02

Causa C-111/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE — Aiuto concesso dalla Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli — Competenza del Consiglio dell’Unione europea — Regime di aiuti esistente — Misure opportune — Carattere indissociabile di due regimi di aiuti — Mutamento di circostanze — Circostanze eccezionali — Crisi economica — Manifesto errore di valutazione — Principio di proporzionalità)

2

2014/C 045/03

Causa C-117/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Articolo 88, paragrafi 1 e 2, CE — Aiuto concesso dalla Repubblica di Polonia per l’acquisto di terreni agricoli — Competenza del Consiglio dell’Unione europea — Regime di aiuti esistente — Adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea — Aiuto concesso prima dell’adesione — Misure opportune — Carattere indissociabile di due regimi di aiuti — Mutamento di circostanze — Circostanze eccezionali — Crisi economica — Manifesto errore di valutazione — Principio di proporzionalità)

2

2014/C 045/04

Causa C-118/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE — Aiuto concesso dalla Repubblica di Lettonia per l’acquisto di terreni agricoli — Competenza del Consiglio dell’Unione europea — Regime di aiuti esistente — Adesione della Repubblica di Lettonia all’Unione europea — Aiuto concesso prima dell’adesione — Misure opportune — Carattere indissociabile di due regimi di aiuti — Mutamento di circostanze — Circostanze eccezionali — Crisi economica — Manifesto errore di valutazione — Principio di proporzionalità)

3

2014/C 045/05

Causa C-121/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE — Aiuto concesso dall’Ungheria per l’acquisto di terreni agricoli — Competenza del Consiglio dell’Unione europea — Regime di aiuti esistente — Misure opportune — Carattere indissociabile di due regimi di aiuti — Mutamento di circostanze — Circostanze eccezionali — Crisi economica — Manifesto errore di valutazione — Principio di proporzionalità)

3

2014/C 045/06

Causa C-446/11 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — Commissione europea/Edison SpA (Impugnazione — Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Obbligo di motivazione)

4

2014/C 045/07

Causa C-447/11 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — Caffaro Srl, posta in amministrazione straordinaria/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE — Calcolo dell’ammenda — Durata dell’infrazione — Prescrizione — Circostanze attenuanti)

4

2014/C 045/08

Causa C-448/11 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — SNIA Spa, posta in amministrazione straordinaria/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE — Imputabilità della responsabilità in materia di concorrenza — Criterio della continuità economica — Violazione dei diritti della difesa — Obbligo di motivazione)

5

2014/C 045/09

Causa C-449/11 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — Solvay Solexis SpA/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE — Nozioni di accordo e di pratica concordata — Nozione di infrazione unica e continuata — Calcolo dell’ammenda)

5

2014/C 045/10

Causa C-455/11 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — Solvay SA/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta un’infrazione dell’articolo 81 CE — Durata dell’infrazione — Nozioni di accordo e di pratica concordata — Comunicazione sulla cooperazione — Obbligo di motivazione — Riduzione dell’ammenda)

6

2014/C 045/11

Causa C-576/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 novembre 2013 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260 TFUE — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una penalità e di una somma forfettaria)

6

2014/C 045/12

Cause riunite C-618/11, C-637/11 e C-659/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública (Fiscalità — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 11, parte A, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a), e 3, lettera c) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c) — Base imponibile dell’IVA dovuta sui servizi di diffusione di pubblicità commerciale — Tassa sulla diffusione di pubblicità commerciale)

7

2014/C 045/13

Causa C-13/12 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 novembre 2013 — Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea [Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 172/2008 — Importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 9 — Prezzo all’esportazione — Articolo 3, paragrafi 5 e 6 — Determinazione del danno — Articolo 6, paragrafo 7 — Inchiesta — Articolo 8, paragrafo 4 — Offerta di impegni — Versione non riservata — Articolo 20, paragrafo 1 — Divulgazione di informazioni — Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra]

7

2014/C 045/14

Cause riunite da C-159/12 a C-161/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Italia) — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese, e a. (C-159/12), Maria Rosa Gramegna/ASL Lodi, e a. (C-160/12), Anna Muzzio/ASL Pavia, e a. (C-161/12) (Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Sanità pubblica — Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica a carico del paziente)

8

2014/C 045/15

Causa C-166/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze — Repubblica ceca) — Radek Časta/Česká správa sociálního zabezpečení [Rinvio pregiudiziale — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari — Regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e (CE, Euratom) n. 723/2004 — Funzionari dell’Unione — Diritti a pensione maturati nel regime nazionale — Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione — Metodo di calcolo — Nozione di capitale che rappresenta i diritti a pensione]

8

2014/C 045/16

Causa C-272/12 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 dicembre 2013 — Commissione europea/Irlanda, Repubblica francese, Repubblica italiana, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd (Impugnazione — Aiuti di Stato — Esenzione dalle accise sugli oli minerali — Ufficio di giudice — Motivo sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione — Rapporto tra armonizzazione fiscale e controllo degli aiuti di Stato — Competenze rispettive del Consiglio e della Commissione — Principio della certezza del diritto — Presunzione di legittimità degli atti dell’Unione)

9

2014/C 045/17

Causa C-280/12 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Commissione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di fondi — Obbligo di giustificazione della fondatezza della misura)

10

2014/C 045/18

Causa C-309/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte — Portogallo) — Maria Albertina Gomes Viana Novo e a./Fundo de Garantia Salarial IP (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Direttiva 2002/74/CE — Tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Organismi di garanzia — Limitazione dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia — Crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro)

10

2014/C 045/19

Causa C-319/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 132 a 134 e 168 — Esenzioni — Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro — Diritto a detrazione)

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2014/C 045/20

Causa C-394/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof — Austria) — Shamso Abdullahi/Bundesasylamt [Rinvio pregiudiziale — Sistema europeo comune d’asilo — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo — Controllo del rispetto dei criteri di determinazione della competenza per l’esame della domanda d’asilo — Portata del sindacato giurisdizionale]

12

2014/C 045/21

Causa C-413/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca — Spagna) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León/Anuntis Segundamano España (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Azione inibitoria promossa da un’associazione regionale di tutela dei consumatori — Giudice competente per territorio — Assenza di possibilità di impugnare una decisione declinatoria di competenza emessa in primo grado — Autonomia processuale degli Stati membri — Principi di equivalenza e di effettività)

12

2014/C 045/22

Causa C-450/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau/Hauptzollamt Duisburg (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 7307 e 7321 — Set di tubi per stufe — Nozioni di parti di stufe e di accessori per tubi)

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2014/C 045/23

Causa C-486/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — nel procedimento promosso da X (Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Condizioni di esercizio del diritto di accesso — Imposizione di spese eccessive)

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2014/C 045/24

Causa C-493/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc [Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3 — Condizioni di rilascio di tale certificato — Nozione di prodotto protetto da un brevetto di base in vigore — Criteri — Testo delle rivendicazioni del brevetto di base — Precisione e specificità — Definizione funzionale di un principio attivo — Definizione strutturale di un principio attivo — Convenzione sul brevetto europeo]

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2014/C 045/25

Causa C-508/12: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — Walter Vapenik/Josef Thurner [Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo di una decisione — Situazione nella quale la decisione è stata pronunciata nello Stato membro del creditore in una controversia fra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali]

14

2014/C 045/26

Causa C-514/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/Land Salzburg [Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45 TFUE — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Articolo 7, paragrafo 1 — Normativa nazionale che prevede che i periodi di servizio maturati presso datori di lavoro diversi dal Land Salzburg siano presi in considerazione parzialmente — Restrizione alla libera circolazione dei lavoratori — Giustificazioni — Motivi imperativi di interesse generale — Obiettivo di fidelizzazione — Semplificazione amministrativa — Trasparenza]

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2014/C 045/27

Causa C-523/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Dirextra Alta Formazione Srl/Regione Puglia (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post lauream — Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream — Condizione dell’esperienza di dieci anni continuativi)

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2014/C 045/28

Causa C-561/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium (Appalti pubblici — Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara — Possibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di negoziare offerte non conformi ai requisiti vincolanti delle specifiche tecniche elencate nel capitolato d’oneri relativo all’appalto)

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2014/C 045/29

Causa C-576/12 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 novembre 2013 — Ivan Jurašinović/Consiglio dell’Unione europea [Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso — Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino — Sicurezza pubblica — Relazioni internazionali]

16

2014/C 045/30

Causa C-558/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 29 ottobre 2013 — CD Consulting, s.r.o./Marián Vasko

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2014/C 045/31

Causa C-559/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 30 ottobre 2013 — Finanzamt Dortmund-Unna/Josef Grünewald

17

2014/C 045/32

Causa C-561/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Obvodní soud pro Prahu 1 (Repubblica ceca) il 29 ottobre 2013 — Hoštická a.s. e altri/Ministerstvo zemědělství

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2014/C 045/33

Causa C-597/13 P: Impugnazione proposta il 22 novembre 2013 dalla Total SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-548/08, Total SA/Commissione europea

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2014/C 045/34

Causa C-605/13 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 da Issam Anbouba avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-563/11, Anbouba/Consiglio

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2014/C 045/35

Causa C-618/13 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 da Zucchetti Rubinetteria SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione), 16 settembre 2013 causa T-396/10, Zucchetti Rubinetteria/Commissione europea

19

2014/C 045/36

Causa C-619/13 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2013 da Mamoli Robinetteria SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione), 16 settembre 2013 causa T-376/10, Mamoli Robinetteria/Commissione

20

2014/C 045/37

Causa C-630/13 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 da Issam Anbouba avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-592/11, Anbouba/Consiglio

21

2014/C 045/38

Causa C-634/13 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Total Marketing Services, succeduta alla Total Raffinage Marketing avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-566/08, Total Raffinage Marketing/Commissione

22

2014/C 045/39

Causa C-639/13: Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

23

2014/C 045/40

Causa C-642/13 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Villeroy & Boch — Belgium avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, nelle cause riunite T-373/l0, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch/Commissione

23

2014/C 045/41

Causa C-644/13 P: Impugnazione proposta il 5 dicembre 2013 dalla Villeroy & Boch avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch Austria e a./Commissione

24

2014/C 045/42

Causa C-648/13: Ricorso proposto il 6 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

25

2014/C 045/43

Causa C-660/13: Ricorso proposto il 13 dicembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea

26

2014/C 045/44

Causa C-674/13: Ricorso proposto il 17 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

26

2014/C 045/45

Causa C-682/13 P: Impugnazione proposta il 23 dicembre 2013 da Andechser Molkerei Scheits GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2013, causa T-13/12, Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Commissione europea

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Tribunale

2014/C 045/46

Causa T-388/12: Sentenza del Tribunale 16 ottobre 2013 — Singer/UAMI — Cordia Magyarország (CORDIO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CORDIO — Marchio comunitario denominativo anteriore CORDIA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

29

2014/C 045/47

Causa T-38/09: Ordinanza del Tribunale del 9 dicembre 2013 — El Corte Inglés/Commissione [Unione doganale — Importazione di prodotti tessili dichiarati come originari della Giamaica — Recupero posteriori di dazi all’importazione — Domanda di sgravio di dazi — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Decisione di rigetto della Commissione — Annullamento da parte del giudice nazionale della decisione delle autorità nazionali di contabilizzazione a posteriori di dazi — Non luogo a statuire]

29

2014/C 045/48

Causa T-150/11: Ordinanza del Tribunale 10 dicembre 2013 — Gobierno de Aragón/Consiglio (Ricorso per annullamento — Aiuti di Stato — Decisione relativa agli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive — Annullamento parziale — Indissociabilità — Irricevibilità)

30

2014/C 045/49

Causa T-634/11 P: Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2013 — da Silva Tenreiro/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Reclutamento — Avviso di posto vacante — Nomina al posto di direttore della direzione E Giustizia della direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza della Commissione — Rigetto della candidatura del ricorrente — Nomina di un altro candidato — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

30

2014/C 045/50

Causa T-23/12: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — MAF/AEAPP (Ricorso di annullamento — Regime linguistico — Pubblicazione da parte dell’AEAPP di documenti di consultazione sul proprio sito Internet unicamente in lingua inglese — Atti non impugnabili — Irricevibilità)

31

2014/C 045/51

Causa T-38/12: Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2013 — Pips/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

31

2014/C 045/52

Causa T-179/12: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — Wirtgen/UAMI (Forma di un portautensili) (Marchio comunitario — Diniego di registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a provvedere)

31

2014/C 045/53

Causa T-492/12: Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 — von Storch e altri/BCE (Ricorso di annullamento — Decisioni adottate dalla BCE — Caratteristiche tecniche relative alle operazioni monetarie su titoli dell’Eurosistema — Misure volte a preservare la disponibilità delle garanzie — Misure temporanee relative a operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e alle idoneità delle garanzie — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità)

32

2014/C 045/54

Causa T-32/13 P: Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2013 — da Silva Tenreiro/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Reclutamento — Avviso di posto vacante — Nomina al posto di direttore della direzione A Giustizia civile della direzione generale Giustizia della Commissione — Rigetto della candidatura del ricorrente — Nomina di un altro candidato — Sviamento di potere — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

32

2014/C 045/55

Causa T-203/13 P: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità — Atto introduttivo trasmesso via telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma dell’avvocato — Deposito dell’originale oltre i termini — Tardività del ricorso — Impugnazione manifestamente infondata)

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2014/C 045/56

Causa T-204/13 P: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità — Atto introduttivo trasmesso via telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma dell’avvocato — Deposito dell’originale oltre i termini — Tardività del ricorso — Impugnazione manifestamente infondata)

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2014/C 045/57

Causa T-205/13 P: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità — Atto introduttivo trasmesso via telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma dell’avvocato — Deposito dell’originale oltre i termini — Tardività del ricorso — Impugnazione manifestamente infondata)

33

2014/C 045/58

Causa T-242/13: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — Castell Macía/UAMI — PJ Hungary (PEPE CASTELL) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

34

2014/C 045/59

Causa T-505/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 8 gennaio 2014 — Stichting Sona e Nao/Commissione (Procedimento sommario — Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Decimo Fondo europeo di sviluppo — Modalità di esecuzione — Antille olandesi — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità)

34

2014/C 045/60

Causa T-578/13: Ricorso proposto il 6 novembre 2013 — Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries/Commissione

35

2014/C 045/61

Causa T-580/13: Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — Real Express/UAMI — MIP Metro (real)

35

2014/C 045/62

Causa T-607/13: Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — Granette & Starorežná Distilleries/UAMI — Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol.)

36

2014/C 045/63

Causa T-618/13: Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — Oracle America/UAMI — Aava Mobile (AAVA CORE)

36

2014/C 045/64

Causa T-624/13: Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling)

37

2014/C 045/65

Causa T-625/13: Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

37

2014/C 045/66

Causa T-626/13: Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

38

2014/C 045/67

Causa T-627/13: Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling)

38

2014/C 045/68

Causa T-639/13: Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Watch TV/Consiglio

39

2014/C 045/69

Causa T-643/13: Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — Rogesa/Commissione

39

2014/C 045/70

Causa T-659/13: Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — Repubblica ceca/Commissione

40

2014/C 045/71

Causa T-660/13: Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — Repubblica ceca/Commissione

41

2014/C 045/72

Causa T-675/13: Ricorso proposto il 16 dicembre 2013 — K Chimica/ECHA

41

2014/C 045/73

Causa T-676/13: Ricorso proposto il 18 dicembre 2013 — Italian international film/EACEA

42

2014/C 045/74

Causa T-692/13: Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — SACBO/Commissione e TEN-T EA

43

2014/C 045/75

Causa T-574/11: Ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2013 — Unipol Banca/UAMI — Union Investment Privatfonds (unicard)

44

2014/C 045/76

Causa T-214/12: Ordinanza del Tribunale del 2 dicembre 2013 — Indesit Company/UAMI — ILVE (quadrio)

44

2014/C 045/77

Causa T-217/12: Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2013 — Shark/UAMI — Monster Energy (UNLEASH THE BEAST!)

44

2014/C 045/78

Causa T-508/12: Ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2013 — Automobile Association/UAMI — Duncan Petersen Publishing (Classeurs)

44

2014/C 045/79

Causa T-511/12: Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2013 — Refrigue-confecções para o frio/UAMI — Sixty International (Refrigue for cold)

44

2014/C 045/80

Causa T-153/13: Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 — Et Solar Industry e a./Commissione

44

2014/C 045/81

Causa T-154/13: Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology/Commissione

45

2014/C 045/82

Causa T-357/13: Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 — European Space Imaging/Commissione

45

2014/C 045/83

Causa T-523/13: Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2013 — Euromed/UAMI — DC Druck Chemie (EUROSIL)

45

2014/C 045/84

Causa T-524/13: Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2013 — Euromed/UAMI — DC Druck Chemie (EUROSIL)

45

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 045/85

Causa F-100/13: Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — ZZ e a./SEAE

46

2014/C 045/86

Causa F-106/13: Ricorso proposto il 25 ottobre 2013 — ZZ/FRA

46

2014/C 045/87

Causa F-116/13: Ricorso proposto il 30 novembre 2013 — ZZ/Commissione

46

2014/C 045/88

Causa F-120/13: Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — ZZ/ERA

47

2014/C 045/89

Causa F-126/13: Ricorso proposto il 23 dicembre 2013 — ZZ/Commissione

47

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/1


2014/C 45/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 39 del 8.2.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 31 del 1.2.2014

GU C 24 del 25.1.2014

GU C 15 del 18.1.2014

GU C 9 del 11.1.2014

GU C 377 del 21.12.2013

GU C 367 del 14.12.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-111/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE - Aiuto concesso dalla Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli - Competenza del Consiglio dell’Unione europea - Regime di aiuti esistente - Misure opportune - Carattere indissociabile di due regimi di aiuti - Mutamento di circostanze - Circostanze eccezionali - Crisi economica - Manifesto errore di valutazione - Principio di proporzionalità)

2014/C 45/02

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, B. Stromsky e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon e F. Florindo Gijón, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e L. Liubertaitė, agenti), Ungheria (rappresentanti: G. Koós, M. Fehér e K. Szíjjártó, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Annullamento della decisione del Consiglio del 16 dicembre 2009, 2009/983/UE, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU L 338, pag. 93) — Incompetenza — Sviamento di potere — Violazione del principio di leale cooperazione tra Stati membri e istituzioni — Manifesto errore di valutazione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Lituania, l’Ungheria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


15.2.2014   

IT

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C 45/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-117/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Articolo 88, paragrafi 1 e 2, CE - Aiuto concesso dalla Repubblica di Polonia per l’acquisto di terreni agricoli - Competenza del Consiglio dell’Unione europea - Regime di aiuti esistente - Adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea - Aiuto concesso prima dell’adesione - Misure opportune - Carattere indissociabile di due regimi di aiuti - Mutamento di circostanze - Circostanze eccezionali - Crisi economica - Manifesto errore di valutazione - Principio di proporzionalità)

2014/C 45/03

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová e B. Stromsky, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon e F. Florindo Gijón, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e L. Liubertaitė, agenti), Ungheria (rappresentanti: G. Koós, M. Fehér e K. Szíjjártó, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Annullamento della decisione del Consiglio, del 20 novembre 2009, 2010/10/CE, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Polonia per l’acquisto di terreni agricoli tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU L 4, pag. 89) — Incompetenza — Sviamento di potere — Violazione del principio di leale cooperazione tra Stati membri e istituzioni — Manifesto errore di valutazione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Lituania, l’Ungheria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


15.2.2014   

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C 45/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-118/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE - Aiuto concesso dalla Repubblica di Lettonia per l’acquisto di terreni agricoli - Competenza del Consiglio dell’Unione europea - Regime di aiuti esistente - Adesione della Repubblica di Lettonia all’Unione europea - Aiuto concesso prima dell’adesione - Misure opportune - Carattere indissociabile di due regimi di aiuti - Mutamento di circostanze - Circostanze eccezionali - Crisi economica - Manifesto errore di valutazione - Principio di proporzionalità)

2014/C 45/04

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon e F. Florindo Gijón, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e L. Liubertaitė, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Annullamento della decisione 2009/991/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lettonia per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU L 339, pag. 34) — Incompetenza — Sviamento di potere — Violazione del principio di leale cooperazione tra Stati membri ed istituzioni — Errore manifesto di valutazione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese

3)

La Repubblica di Lituania sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


15.2.2014   

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C 45/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-121/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE - Aiuto concesso dall’Ungheria per l’acquisto di terreni agricoli - Competenza del Consiglio dell’Unione europea - Regime di aiuti esistente - Misure opportune - Carattere indissociabile di due regimi di aiuti - Mutamento di circostanze - Circostanze eccezionali - Crisi economica - Manifesto errore di valutazione - Principio di proporzionalità)

2014/C 45/05

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, A. Stobiecka-Kuik e K. Walkerová, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: É. Sitbon e F. Florindo Gijón, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e L. Liubertaitė, agenti), Ungheria (rappresentanti: G. Koós, M. Fehér e K. Szíjjártó, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Annullamento della decisione 2009/1017/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Ungheria per l’acquisto di terreni agricoli tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU L 348, pag. 55) — Incompetenza — Sviamento di potere — Violazione del principio di leale cooperazione tra Stati membri ed istituzioni — Errore manifesto di valutazione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Lituania, l’Ungheria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


15.2.2014   

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C 45/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — Commissione europea/Edison SpA

(Causa C-446/11 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Obbligo di motivazione)

2014/C 45/06

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e V. Bottka, agenti)

Altra parte nel procedimento: Edison SpA (rappresentanti: M. Siragusa, R. Casati, M. Beretta, P. Merlino, F. Cannizzaro e E. Bruti Liberati, avvocati)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 giugno 2011, Edison/Commissione (T-196/06), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), là dove essa riguarda la Edison SpA — Norme relative all'imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una società controllata alla sua controllante — Violazione dei diritti della difesa e dell'obbligo di motivazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


15.2.2014   

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C 45/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — Caffaro Srl, posta in amministrazione straordinaria/Commissione europea

(Causa C-447/11 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE - Calcolo dell’ammenda - Durata dell’infrazione - Prescrizione - Circostanze attenuanti)

2014/C 45/07

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Caffaro Srl, posta in amministrazione straordinaria (rappresentanti: C. Biscaretti di Ruffia e E. Gambaro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti V. Di Bucci, L Malferrari, R. Striani e B. Gencarelli, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 giugno 2011, Caffaro/Commissione (T-192/06), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione del 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), là dove la Commissione ha inflitto un'ammenda in solido alla ricorrente e alla SNIA SpA, o a una riduzione dell'importo di detta ammenda — Ammende — Parità di trattamento –Prescrizione — Obbligo di motivazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Caffaro Srl, posta in amministrazione straordinaria, è condannata alle spese.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


15.2.2014   

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C 45/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — SNIA Spa, posta in amministrazione straordinaria/Commissione europea

(Causa C-448/11 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE - Imputabilità della responsabilità in materia di concorrenza - Criterio della continuità economica - Violazione dei diritti della difesa - Obbligo di motivazione)

2014/C 45/08

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: SNIA Spa, posta in amministrazione straordinaria (rappresentanti: A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia e E. Gambaro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Malferrari e B. Gencarelli, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 giugno 2011, SNIA/Commissione (T-194/06), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione del 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), là dove la Commissione ha inflitto un'ammenda in solido alle società Caffaro Srl e SNIA SpA — Norme relative all'imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali in caso di fusione — Violazione dei diritti della difesa e dell'obbligo di motivazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La SNIA Spa, posta in amministrazione straordinaria, è condannata alle spese.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


15.2.2014   

IT

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C 45/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — Solvay Solexis SpA/Commissione europea

(Causa C-449/11 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE - Nozioni di «accordo» e di «pratica concordata» - Nozione di «infrazione unica e continuata» - Calcolo dell’ammenda)

2014/C 45/09

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Solvay Solexis SpA (rappresentanti: T. Salonico, G.L. Zampa e G. Barone, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Malferrari e B. Gencarelli, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 giugno 2011, Solvay Solexis/Commissione (T-195/06), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione del 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), là dove essa riguarda la Solvay Solexis — Durata dell'infrazione — Nozione di «accordo» e di «pratica concordata» — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Solvay Solexis SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


15.2.2014   

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C 45/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — Solvay SA/Commissione europea

(Causa C-455/11 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio - Decisione che accerta un’infrazione dell’articolo 81 CE - Durata dell’infrazione - Nozioni di «accordo» e di «pratica concordata» - Comunicazione sulla cooperazione - Obbligo di motivazione - Riduzione dell’ammenda)

2014/C 45/10

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Solvay SA (rappresentanti: O. W. Brouwer, advocaat, M. O'Regan, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, A. Biolan e J. Bourke, agenti, assistiti da M. Gray, BL)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 giugno 2011, Solvay/Commissione (T-186/06), con la quale il Tribunale ha accolto in parte il ricorso diretto, da un lato, al parziale annullamento della decisione 2006/903/CE della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) (GU L 353, pag. 54), riguardante un insieme di accordi e di pratiche concordate consistenti in scambi d’informazioni sui prezzi e i volumi di vendita, in accordi sui prezzi e sulla limitazione delle capacità di produzione nel SEE, nonché nel controllo dell’attuazione di tali accordi sul mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio, nonché, dall’altro, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Nozioni di «accordo» e di «pratica concordata»

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2)

La Solvay SA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


15.2.2014   

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C 45/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 novembre 2013 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-576/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260 TFUE - Sanzioni pecuniarie - Imposizione di una penalità e di una somma forfettaria)

2014/C 45/11

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, B. Simon e E. Manhaeve, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: P. Frantzen e C. Schiltz, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, C. Murrell e S. Ford, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Esecuzione incompleta della sentenza della Corte, del 23 novembre 2006, Commissione/Lussemburgo, C-452/05, relativa all’omessa trasposizione delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Erronea applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della citata direttiva

Dispositivo

1)

Non avendo adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 23 novembre 2006, Commissione/Lussemburgo (C-452/05), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 2 000 000.

3)

Nel caso in cui, al momento della pronuncia della presente sentenza, l’inadempimento accertato al punto 1 persista, il Granducato di Lussemburgo sarà condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità pari a EUR 2 800 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Lussemburgo, a decorrere dal giorno di pronuncia della presente sentenza sino alla piena esecuzione della citata sentenza Commissione/Lussemburgo.

4)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 39 dell’11.2.2012.


15.2.2014   

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C 45/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública

(Cause riunite C-618/11, C-637/11 e C-659/11) (1)

(Fiscalità - IVA - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 11, parte A, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a), e 3, lettera c) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c) - Base imponibile dell’IVA dovuta sui servizi di diffusione di pubblicità commerciale - Tassa sulla diffusione di pubblicità commerciale)

2014/C 45/12

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: TVI Televisão Independente SA

Convenuta: Fazenda Pública

Con l’intervento del: Ministério Público

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione dell’articolo 11 A, paragrafo 1, lett. a), e 3, lett. c), della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e degli articoli 73 e 79, lett. c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Nozione di contropartita ottenuta o da ottenere da parte del fornitore o del prestatario per talune operazioni — Imposta dovuta per l’emissione di pubblicità commerciale

Dispositivo

L’articolo 11, parte A, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a), e 3, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché gli articoli 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un tributo come la tassa sulla diffusione prevista dalla normativa portoghese a favore delle arti cinematografiche e audiovisive deve essere inclusa nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sui servizi di diffusione di pubblicità commerciale.


(1)  GU C 49 del 18.2.2012.


15.2.2014   

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C 45/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 novembre 2013 — Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

(Causa C-13/12 P) (1)

(Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 172/2008 - Importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafo 9 - Prezzo all’esportazione - Articolo 3, paragrafi 5 e 6 - Determinazione del danno - Articolo 6, paragrafo 7 - Inchiesta - Articolo 8, paragrafo 4 - Offerta di impegni - Versione non riservata - Articolo 20, paragrafo 1 - Divulgazione di informazioni - Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra)

2014/C 45/13

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (rappresentanti: P. Vander Schueren, advocaat, N. Mizulin, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, Rechtsanwalt, e da N. Chesaites, barrister), Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e M. França, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2011 CHEMK e KF/Consiglio (T-190/08), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6) e, in subordine, annullamento della decisione della Commissione, del 28 febbraio 2008, che respinge la domanda delle ricorrenti di sospendere i dazi antidumping istituiti dal regolamento impugnato.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) sono condannate alle spese del presente procedimento.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


15.2.2014   

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C 45/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Italia) — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese, e a. (C-159/12), Maria Rosa Gramegna/ASL Lodi, e a. (C-160/12), Anna Muzzio/ASL Pavia, e a. (C-161/12)

(Cause riunite da C-159/12 a C-161/12) (1)

(Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Sanità pubblica - Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica a carico del paziente)

2014/C 45/14

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrenti: Alessandra Venturini (C-159/12), Maria Rosa Gramegna (C-160/12), Anna Muzzio (C-161/12)

Convenuti: A.S.L. Varese, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Saronno, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-159/12), ASL Lodi, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Sant’Angelo Lodigiano, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-160/12), ASL Pavia, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Bereguardo, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-161/12)

Con l’intervento di:: Federfarma — Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (da C-159/12 a C-161/12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione degli articoli 18 e 56 TFUE nonché degli articoli 101 e 102 TFUE — Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita dei medicinali soggetti a prescrizione medica posti a carico del paziente

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente a un farmacista, abilitato e iscritto all’ordine professionale, ma non titolare di una farmacia compresa nella pianta organica, di distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall’acquirente.


(1)  GU C 157 del 2.6.2012.


15.2.2014   

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C 45/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze — Repubblica ceca) — Radek Časta/Česká správa sociálního zabezpečení

(Causa C-166/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari - Regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e (CE, Euratom) n. 723/2004 - Funzionari dell’Unione - Diritti a pensione maturati nel regime nazionale - Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione - Metodo di calcolo - Nozione di «capitale che rappresenta i diritti a pensione»)

2014/C 45/15

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Praze

Parti

Ricorrente: Radek Časta

Convenuta: Česká správa sociálního zabezpečení

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský soud v Praze — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, e dell'articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1) — Trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio del funzionario presso l’Unione — Nozione di «capitale che rappresenta i diritti a pensione» — Normativa nazionale che prevede un metodo di calcolo dei diritti a pensione proposti per il trasferimento che conduce ad un importo ampiamente inferiore alla somma dei contributi versati al regime pensionistico nazionale

Dispositivo

1)

L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può determinare l’importo del capitale che rappresenta i diritti a pensione fondandosi o sul metodo dell’equivalente attuariale o su quello del forfait di riscatto o su altri metodi ancora, purché la somma da trasferire rappresenti materialmente i diritti a pensione maturati per le attività anteriormente svolte dal funzionario interessato.

2)

Gli articoli 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del regolamento n. 259/68, come modificato dal regolamento n. 723/2004, e 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che sia applicato un metodo di calcolo del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati anteriormente come quello definito dalla normativa ceca, anche qualora tale metodo comporti che l’ammontare del capitale da trasferire al regime pensionistico dell’Unione sia fissato a un livello pari nemmeno alla metà dei contributi versati dal funzionario e dal suo precedente datore di lavoro al regime pensionistico nazionale.

3)

Gli articoli 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del regolamento n. 259/68, come modificato dal regolamento n. 723/2004, e 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che, ai fini del calcolo dell’importo del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime pensionistico nazionale ed è destinato a essere trasferito al regime pensionistico dell’Unione, non va tenuto conto del periodo durante il quale il funzionario era già affiliato a tale ultimo regime.


(1)  GU C 200 del 7.7.2012.


15.2.2014   

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C 45/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 dicembre 2013 — Commissione europea/Irlanda, Repubblica francese, Repubblica italiana, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd

(Causa C-272/12 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Esenzione dalle accise sugli oli minerali - Ufficio di giudice - Motivo sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione - Rapporto tra armonizzazione fiscale e controllo degli aiuti di Stato - Competenze rispettive del Consiglio e della Commissione - Principio della certezza del diritto - Presunzione di legittimità degli atti dell’Unione)

2014/C 45/16

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte, D. Grespan, N. Khan e K. Walkerová, in qualità di agenti)

Altre parti nel procedimento: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, agente, assistita da P. McGarry, SC), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e, inizialmente, da J. Gstalter, successivamente da N. Rouam, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Aiello, avvocato dello Stato), Eurallumina SpA (rappresentanti: R. Denton e A. Stratakis, L. Martin Alegi et L. Philippou, solicitors), Aughinish Alumina Ltd (rappresentanti: C. Waterson, C. Little e J. Handoll, solicitors)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata), del 21 marzo 2012, Irlanda e a./Commissione (cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV) con cui il Tribunale ha annullato la decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12) — Errori di diritto — Incompetenza del Tribunale — Irregolarità procedurali che ledono gli interessi della Commissione — Ufficio del giudice — Violazione degli articoli 87, 88 CE e dell’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte — Nozione di aiuti di Stato — Imputabilità delle esenzioni controverse agli Stati membri o al Consiglio — Rapporto tra armonizzazione fiscale e aiuti di Stato — Principio di certezza del diritto — Presunzione di legalità — Principio di buona amministrazione

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 marzo 2012, Irlanda e a./Commissione (T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV), è annullata.

2)

Le cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 235 del 4.8.2012.


15.2.2014   

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C 45/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Commissione europea

(Causa C-280/12 P) (1)

(Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di fondi - Obbligo di giustificazione della fondatezza della misura)

2014/C 45/17

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Altre parti nel procedimento: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian (rappresentanti: A. Kronshagen e C. Hirtzberger, avocats), Commissione europea (rappresentante: M. Konstantinidis, agente)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Beeko e A. Robinson, agenti, assistiti da S. Lee, barrister), Repubblica francese (rappresentanti: E. Ranaivoson e D. Colas, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 marzo 2012, Fulmen e Mahmoudian/Consiglio (cause riunite T-439/10 e T-440/10), con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1) — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Errore di diritto — Errore di valutazione — Onere della prova

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3)

La Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 235 del 4.8.2012.


15.2.2014   

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C 45/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte — Portogallo) — Maria Albertina Gomes Viana Novo e a./Fundo de Garantia Salarial IP

(Causa C-309/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 80/987/CEE - Direttiva 2002/74/CE - Tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro - Organismi di garanzia - Limitazione dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia - Crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro)

2014/C 45/18

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Norte

Parti

Ricorrenti: Maria Albertina Gomes Viana Novo, Ezequiel Martins Dias, Gabriel Inácio da Silva Fontes, Marcelino Jorge dos Santos Simões, Manuel Dourado Eusébio, Alberto Martins Mineiro, Armindo Gomes de Faria, José Fontes Cambas, Alberto Martins do Alto, José Manuel Silva Correia, Marilde Marisa Moreira Marques Moita, José Rodrigues Salgado Almeida, Carlos Manuel Sousa Oliveira, Manuel da Costa Moreira, Paulo da Costa Moreira, José Manuel Serra da Fonseca, Ademar Daniel Lourenço Dias, Ana Mafalda Azevedo Martins Ferreira

Convenuto: Fundo de Garantia Salarial IP

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Central Administrativo do Norte — Interpretazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23) — Limitazione dell’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia — Normativa nazionale che limita detto obbligo di pagamento ai crediti divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la proposizione di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro — Applicazione di tale limite in caso di proposizione di un ricorso dinanzi ai giudici del lavoro volto a fissare il valore dei crediti non pagati durante i sei mesi successivi alla data di esigibilità dei medesimi.

Dispositivo

La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che non garantisce i crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro, anche quando i lavoratori hanno avviato, prima dell’inizio di tale periodo, un procedimento giudiziario contro il loro datore di lavoro al fine di ottenere la determinazione dell’importo di detti crediti e la relativa riscossione coattiva.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


15.2.2014   

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C 45/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

(Causa C-319/12) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 132 a 134 e 168 - Esenzioni - Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro - Diritto a detrazione)

2014/C 45/19

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), degli articoli 133, 134 e 168, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede, contrariamente alla direttiva, l’esenzione dall’IVA dei servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a fini commerciali — Rifiuto opposto ad un organismo siffatto, che ha fruito dell’esenzione, di avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte.

Dispositivo

1)

Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 133 e 134 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono interpretarsi nel senso che non ostano a che i servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici siano esentati dall’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva osta ad un’esenzione dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, in maniera generale, senza che si prendano in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte.

2)

Un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112 o della disposizione nazionale che traspone quest’ultimo, il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizi educativi forniti a valle non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto.

Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità della suddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 affinché quest’ultima non gli sia applicata quando, pur tenendo conto del potere discrezionale accordato dalla disposizione in parola agli Stati membri, il suddetto soggetto passivo non può oggettivamente considerarsi come un organismo avente finalità simili a quelle di enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione, il che spetta al giudice nazionale verificare.

In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e quest’ultimo potrà dunque fruire del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


15.2.2014   

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C 45/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof — Austria) — Shamso Abdullahi/Bundesasylamt

(Causa C-394/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema europeo comune d’asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo - Controllo del rispetto dei criteri di determinazione della competenza per l’esame della domanda d’asilo - Portata del sindacato giurisdizionale)

2014/C 45/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Asylgerichtshof

Parti

Ricorrente: Shamso Abdullahi

Convenuto: Bundesasylamt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Asylgerichtshof — Interpretazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1), e segnatamente degli articoli 10, 16, 18 e 19 di tale regolamento, nonché interpretazione del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (GU L 222, pag. 3) — Cittadina somala che ha attraversato le frontiere dell’Unione in Grecia, per poi recarsi, attraverso paesi terzi e l’Ungheria, in Austria, dove ha presentato, meno di 12 mesi dopo il suo primo ingresso nel territorio dell’Unione, una domanda di asilo — Determinazione dello Stato membro competente ad esaminare tale domanda di asilo

Dispositivo

L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev’essere interpretato nel senso che, nelle circostanze in cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo in applicazione del criterio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire, quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell’Unione europea, tale richiedente può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l’esistenza di carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU C 343 del 10.11.2012.


15.2.2014   

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C 45/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca — Spagna) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León/Anuntis Segundamano España

(Causa C-413/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Azione inibitoria promossa da un’associazione regionale di tutela dei consumatori - Giudice competente per territorio - Assenza di possibilità di impugnare una decisione declinatoria di competenza emessa in primo grado - Autonomia processuale degli Stati membri - Principi di equivalenza e di effettività)

2014/C 45/21

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Salamanca

Parti

Ricorrente: Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León

Convenuto: Anuntis Segundamano España SL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Salamanca — Spagna — Interpretazione degli articoli 4, 12, 114 e 169 TFUE, dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1) e della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’uso di clausole abusive — Azione preventiva d’interesse collettivo intentata da un’associazione per la tutela dei consumatori e volta a inibire l’uso di clausole abusive da parte di un commerciante — Disposizioni nazionali di procedura civile che attribuiscono la competenza al giudice del domicilio del convenuto — Normativa nazionale che esclude ogni mezzo di ricorso avverso un’ordinanza d’incompetenza territoriale

Dispositivo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella discussa nel procedimento principale, secondo cui, in materia di azioni inibitorie esercitate dalle associazioni di tutela dei consumatori, da un lato, una simile azione dev’essere esperita dinanzi ai giudici del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto e, dall’altro, la decisione di incompetenza territoriale emessa da un giudice di primo grado non è impugnabile.


(1)  GU C 379 dell’8.12.2012.


15.2.2014   

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C 45/13


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau/Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-450/12) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voci 7307 e 7321 - Set di tubi per stufe - Nozioni di «parti» di stufe e di «accessori per tubi»)

2014/C 45/22

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau

Convenuto: Hauptzollamt Duisburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU L 291, pag. 1) — Interpretazione delle voci 7307 e 7321 — Classificazione dei tubi per stufe

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, deve essere interpretata nel senso che un set di tubi per stufe come quello oggetto del procedimento principale — composto di un raccordo a gomito a 90° in acciaio, avente un diametro esterno di circa 154 mm e misure esterne di 495 × 595 mm, rivestito di uno strato di vernice resistente alle alte temperature e dotato di uno sportello di chiusura per consentire la pulizia interna, un raccordo per la canna fumaria e un apposito otturatore — deve essere classificato nella voce 7321 di tale nomenclatura combinata come parte in acciaio di una stufa.


(1)  GU C 389 del 15.12.2012.


15.2.2014   

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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — nel procedimento promosso da X

(Causa C-486/12) (1)

(Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Condizioni di esercizio del diritto di accesso - Imposizione di spese eccessive)

2014/C 45/23

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Procedimento promosso da

X

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch — Paesi Bassi — Interpretazione dell'articolo 12, lettera a), secondo trattino, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Diritto di accesso ai dati — Comunicazione dei dati oggetto dei trattamenti — Nozione — Concessione di accesso ai dati — Riscossione di un diritto

Dispositivo

1)

L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che non osta alla riscossione di importi a titolo di spese in occasione della comunicazione da parte di un’autorità pubblica di dati personali.

2)

L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, per garantire che gli importi riscossi a titolo di spese in occasione dell’esercizio del diritto di accesso ai dati a carattere personale non siano eccessivi ai sensi di tale disposizione, il loro importo non deve eccedere il costo della comunicazione di tali dati. Spetta al giudice nazionale eseguire, alla luce delle circostanze del procedimento principale, le necessarie verifiche.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


15.2.2014   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc

(Causa C-493/12) (1)

(Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 3 - Condizioni di rilascio di tale certificato - Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» - Criteri - Testo delle rivendicazioni del brevetto di base - Precisione e specificità - Definizione funzionale di un principio attivo - Definizione strutturale di un principio attivo - Convenzione sul brevetto europeo)

2014/C 45/24

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Eli Lilly and Company Ltd

Convenuto: Human Genome Sciences Inc

Oggetto

Interpretazione dell’articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag.1) — Condizioni per il rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri di valutazione — Applicazione dei criteri ai prodotti non costituiti da una combinazione di medicinali e dispositivi medici

Dispositivo

L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che un principio attivo sia «protetto da un brevetto di base in vigore» ai sensi di tale disposizione, non è necessario che il principio attivo sia menzionato nelle rivendicazioni di tale brevetto mediante una formula strutturale. Qualora tale principio attivo sia coperto da una formula funzionale contenuta nelle rivendicazioni di un brevetto rilasciato dall’Ufficio europeo dei brevetti, tale articolo 3, lettera a), non osta, in linea di principio, al rilascio di un certificato protettivo complementare per tale principio attivo, a condizione però che, sulla base di tali rivendicazioni, interpretate in particolare alla luce della descrizione dell’invenzione, come prevedono l’articolo 69 della convenzione sulla concessione di brevetti europei e il protocollo relativo all’interpretazione di tale articolo, sia possibile concludere che tali rivendicazioni si riferivano, implicitamente ma necessariamente, e in maniera specifica, al principio attivo di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 9 del 12.1.2013.


15.2.2014   

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Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — Walter Vapenik/Josef Thurner

(Causa C-508/12) (1)

(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 805/2004 - Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati - Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo di una decisione - Situazione nella quale la decisione è stata pronunciata nello Stato membro del creditore in una controversia fra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali)

2014/C 45/25

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: Walter Vapenik

Convenuto: Josef Thurner

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Salzburg — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15) — Modalità di certificazione quale titolo esecutivo di una decisione relativa ad un credito non contestato — Fattispecie in cui la decisione è stata pronunciata nello Stato membro del creditore in una controversia fra consumatori

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ai contratti conclusi tra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali.


(1)  GU C 46 del 16.2.2013.


15.2.2014   

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C 45/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/Land Salzburg

(Causa C-514/12) (1)

(Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7, paragrafo 1 - Normativa nazionale che prevede che i periodi di servizio maturati presso datori di lavoro diversi dal Land Salzburg siano presi in considerazione parzialmente - Restrizione alla libera circolazione dei lavoratori - Giustificazioni - Motivi imperativi di interesse generale - Obiettivo di fidelizzazione - Semplificazione amministrativa - Trasparenza)

2014/C 45/26

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH

Convenuto: Land Salzburg

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Landesgericht Salzburg — Interpretazione dell’articolo 45 TFUE nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1) — Retribuzione degli impiegati pubblici a contratto nella funzione pubblica di uno Stato membro — Normativa nazionale che prevede la considerazione di tutti i periodi di attività svolti da un impiegato pubblico, ma solo di una percentuale dei periodi di attività svolti successivamente ad una certa età presso altri datori di lavoro pubblici o privati

Dispositivo

Gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale, per determinare la data di riferimento ai fini del passaggio dei dipendenti di un ente territoriale agli scaglioni retributivi superiori della loro categoria, sono computati integralmente i periodi di servizio maturati ininterrottamente presso tale ente, mentre qualsiasi altro periodo di servizio è computato solo parzialmente.


(1)  GU C 63 del 2.3.2013.


15.2.2014   

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C 45/15


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Dirextra Alta Formazione Srl/Regione Puglia

(Causa C-523/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post lauream - Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream - Condizione dell’esperienza di dieci anni continuativi)

2014/C 45/27

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parti

Ricorrente: Dirextra Alta Formazione Srl

Convenuto: Regione Puglia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Interpretazione degli articoli 56, 101 e 107 TFUE — Interpretazione degli articoli 9 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 11 e 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principi di proporzionalità e di non discriminazione — Sovvenzioni pubbliche, cofinanziate dal Fondo sociale europeo, in favore di studenti iscritti a master post lauream — Normativa regionale preordinata al potenziamento del livello locale di istruzione che subordina la concessione di borse di studio al livello di professionalità degli operatori che organizzano i master — Operatore che dispone dell’esperienza richiesta per quanto riguarda il numero di ore di insegnamento accumulate, ma che non l’ha maturata nei termini e nei modi previsti

Dispositivo

L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prescrive che gli istituti di formazione avanzata presso i quali intendano iscriversi gli studenti che richiedono una borsa regionale finanziata, in particolare, dal Fondo sociale europeo documentino un’esperienza di dieci anni, ove tali istituti non siano né università riconosciute dall’ordinamento nazionale né istituti che erogano master accreditati.


(1)  GU C 32 del 2.2.2013.


15.2.2014   

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C 45/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium

(Causa C-561/12) (1)

(Appalti pubblici - Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara - Possibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di negoziare offerte non conformi ai requisiti vincolanti delle specifiche tecniche elencate nel capitolato d’oneri relativo all’appalto)

2014/C 45/28

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrenti: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Convenuto: Rahandusministeerium

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Riigikohus — Interpretazione dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara — Possibilità o meno per l’autorità aggiudicatrice di avviare negoziazioni su offerte non conformi ai requisiti vincolanti delle specifiche tecniche indicate nel capitolato d’oneri dell’appalto pubblico — Specifiche tecniche modificate durante le negoziazioni — Possibilità di attribuire l’appalto pubblico all’offerente che presenta un’offerta non conforme a tali specifiche tecniche

Dispositivo

L’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non autorizza l’amministrazione aggiudicatrice a negoziare con gli offerenti offerte non rispondenti ai requisiti vincolanti previsti dalle specifiche tecniche dell’appalto.


(1)  GU C 38 del 9.2.2013.


15.2.2014   

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C 45/16


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 novembre 2013 — Ivan Jurašinović/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-576/12 P) (1)

(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Eccezioni al diritto di accesso - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino - Sicurezza pubblica - Relazioni internazionali)

2014/C 45/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ivan Jurašinović (rappresentante: N. Amara-Lebret, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Pellinghelli e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 3 ottobre 2012, Jurašinović/Consiglio (T-465/09) con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 21 settembre 2009 che accordava un accesso ad alcune delle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1o agosto al 31 agosto 1995 — Domanda di accesso ai documenti detenuti dal Consiglio — Violazione del diritto ad un processo equo — Violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 9 del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43) — Relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Documenti sensibili — Rischio di pregiudizio alle relazioni internazionali — Divulgazione anteriore di tali documenti ad un convenuto nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia — Pregiudizio al corretto svolgimento del procedimento penale

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Ivan Jurašinović è condannato alle spese.


(1)  GU C 32 del 2.2.2013.


15.2.2014   

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C 45/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 29 ottobre 2013 — CD Consulting, s.r.o./Marián Vasko

(Causa C-558/13)

2014/C 45/30

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: CD Consulting, s.r.o.

Convenuto: Marián Vasko

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’articolo 4 della direttiva 87/102/CEE (2) del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione giuridica di uno Stato membro, come quella che rileva nel caso di specie, la quale non consente, in linea di principio, in nessuna fase del procedimento, al giudice nazionale, chiamato a decidere sui diritti derivanti da una cambiale cui è stata apposta una girata, di esaminare d’ufficio il contratto da cui ha avuto origine la cambiale, la causa del rapporto giuridico e l’eventuale natura abusiva delle condizioni contrattuali, né l’eventuale violazione delle norme relative alla mancata indicazione del TAEG in un contratto di credito al consumo.


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  GU L 42, pag. 48.


15.2.2014   

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C 45/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 30 ottobre 2013 — Finanzamt Dortmund-Unna/Josef Grünewald

(Causa C-559/13)

2014/C 45/31

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Dortmund-Unna

Resistente: Josef Grünewald

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea osti alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale non si possono portare in detrazione rendite alimentari private corrisposte da soggetti d’imposta non residenti, connesse alla cessione, a titolo di una cosiddetta successione anticipata, di un bene patrimoniale nazionale che produce reddito, mentre analoghi pagamenti che rientrino nel regime di assoggettamento integrale all’imposta sono detraibili, pur comportando tale detrazione un corrispondente obbligo fiscale a carico del beneficiario della prestazione (integralmente assoggettato ad imposta).


15.2.2014   

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C 45/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Obvodní soud pro Prahu 1 (Repubblica ceca) il 29 ottobre 2013 — Hoštická a.s. e altri/Ministerstvo zemědělství

(Causa C-561/13)

2014/C 45/32

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu 1

Parti

Ricorrenti: Hoštická a.s., Jaroslav Haškovec, Zemědělské družstvo Senice na Hané

Convenuto: Ministerstvo zemědělství

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 126 del regolamento (CE) del Consiglio n. 73/2009 (1) debba essere interpretato nel senso che il pagamento distinto per lo zucchero è un pagamento disaccoppiato.

2)

Se l’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 73/2009 debba essere interpretato nel senso che tra «i criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e nel 2007» rientra anche il periodo di riferimento all’epoca scelto dallo Stato membro in base all’articolo 143 ter bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 (2), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 319/2006 (3).


(1)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).

(2)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 58, pag. 32).


15.2.2014   

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C 45/18


Impugnazione proposta il 22 novembre 2013 dalla Total SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-548/08, Total SA/Commissione europea

(Causa C-597/13 P)

2014/C 45/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total SA (rappresentanti: E. Morgan de Rivery, E. Lagathu, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

annullare integralmente, sulla base degli articoli 256 TFUE e 56 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013, Total/Commissione europea, causa T-548/08;

accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale;

di conseguenza, annullare la decisione della Commissione C(2008) 5476 def., del 1o ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [del Trattato CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), nella parte in cui riguarda la Total;

in subordine, esercitare il suo potere di riforma fondato sull’articolo 261 TFUE per ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Total;

comunque, condannare la Commissione europea alla totalità delle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Total dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi in via principale e tre motivi in subordine.

In primo luogo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio pronunciando lo stesso giorno due sentenze che hanno condotto a modificare la natura della responsabilità imputata alla ricorrente e, di conseguenza, ad aggravarla.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta errori di diritto nella motivazione della sentenza del Tribunale. Da un lato, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel contesto del suo sindacato di legittimità, avendo omesso di annullare la decisione in quanto la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione. Dall’altro, il Tribunale avrebbe violato l'obbligo di motivazione nell’ambito del suo potere di riforma, fondato sull'articolo 261 TFUE.

In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto, in connessione con l'esercizio del suo potere di riforma sulla base dell'articolo 261 TFUE, rifiutando di ridurre l'ammenda della ricorrente nelle stesse proporzioni dell'ammenda inflitta alla società controllata Total Raffinage Marketing. Il Tribunale avrebbe, da un lato, erroneamente valutato la portata del suo potere di riforma, modificando la natura solidale ed unica della responsabilità della ricorrente e della controllata, anche se sarebbe stato legittimato a modificare unicamente l'importo dell'ammenda. Dall’altro, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato la giurisprudenza della Corte in materia di responsabilità solidale di una società controllante derivante dal comportamento illecito della controllata, nonché i principi di uguaglianza, non discriminazione e proporzionalità.

In quarto luogo, la ricorrente chiede, in subordine, che la Corte voglia esercitare il proprio potere di riforma per annullare o riformare l'importo dell'ammenda.

In quinto luogo, essa chiede alla Corte di riformare in misura limitata l'importo dell'ammenda per uniformarlo a quello dell’ammenda inflitta alla controllata Total Raffinage Marketing, nella causa T-566/08.

Infine, essa chiede alla Corte di riformare l'importo di base dell'ammenda ai fini di uniformarlo a quello dell'ammenda inflitta alla controllata Total Raffinage Marketing, nella causa T-566/08, o, in caso di impugnazione, nella sentenza della Corte pronunciata in appello se quest’ultima ritiene che lo stato degli atti consenta la decisione della causa, o nella sentenza pronunciata dal Tribunale su rinvio della Corte.


15.2.2014   

IT

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C 45/19


Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 da Issam Anbouba avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-563/11, Anbouba/Consiglio

(Causa C-605/13 P)

2014/C 45/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Issam Anbouba (rappresentanti: J.-M. Salva e M.-A. Bastin, avocats)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

la sentenza del Tribunale dell’Unione europea T-563/11 (Sesta Sezione), del 13 settembre 2013, Issam Anbouba/Consiglio dell’Unione europea, è annullata;

la decisione d’includere il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità destinatarie delle sanzioni economiche è illegale;

le decisioni e i regolamenti impugnati nella causa T-563/11 sono annullati;

il Consiglio è condannato alle spese dei due gradi di procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto, ritenendo che il Consiglio, non potendo fornire la prova di un sostegno da parte del ricorrente al regime siriano, abbia correttamente applicato una presunzione di sostegno dei dirigenti delle principali imprese della Siria al regime siriano. La prima parte del motivo verte sul difetto di base giuridica di una simile presunzione. Infatti, a causa del loro carattere estremamente grave e limitativo, le misure restrittive non potrebbero essere applicate sul fondamento di una presunzione alla quale nessun atto regolamentare abbia regolarmente previsto di fare ricorso. La seconda parte del motivo verte sul carattere sproporzionato di detta presunzione rispetto all’obiettivo perseguito, in particolare per il suo carattere estremamente generico. La terza parte del motivo verte sul carattere assoluto di tale presunzione. Non sarebbe materialmente possibile fornire la prova negativa dell’inesistenza di un sostegno al regime e la deduzione di una prova positiva di opposizione al regime non potrebbe essere ragionevolmente considerata come l’unico modo di dimostrare l’assenza di un legame con il regime.

In secondo luogo, il ricorrente addebita al Tribunale di avere statuito in difetto di prova fornita dal Consiglio. Con la prima parte del suo secondo motivo, il ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto, da un lato, omettendo di esercitare un normale controllo sulle decisioni impugnate e, dall’altro, statuendo senza che il Consiglio gli abbia fornito un elemento di prova. Nella seconda parte del suo secondo motivo, il ricorrente lamenta che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non abbia sanzionato una violazione manifesta del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa del ricorrente. Il Tribunale avrebbe dispensato il Consiglio dal comunicare gli elementi di prova o i motivi dell’omessa divulgazione di detti elementi ed avrebbe ammesso che il Consiglio potesse fondare la propria decisione unicamente su una presunzione alla quale tuttavia non poteva fare regolarmente ricorso.


15.2.2014   

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C 45/19


Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 da Zucchetti Rubinetteria SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione), 16 settembre 2013 causa T-396/10, Zucchetti Rubinetteria/Commissione europea

(Causa C-618/13 P)

2014/C 45/35

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zucchetti Rubinetteria SpA (rappresentanti: M. Condinanzi, P. Ziotti e N. Vasile, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, con la medesima, il Tribunale ha respinto il ricorso nella causa T-396/10 nella parte in cui [la ricorrente] chiedeva l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta dall’articolo 2 della decisione impugnata del 23 giugno 2010 C(2010) 4185 def relativa a una procedura di cui all’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE caso COMP/39.092 — ceramiche sanitarie e rubinetteria

E, statuendo definitivamente sulla controversia ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullare, o quanto meno ridurre nell’esercizio della sua giurisdizione di merito, l’ammenda inflittale dalla suddetta decisione della Commissione.

In ogni caso condannare la Commissione alle spese del presente giudizio nonché a quelle relative alla causa T-396/10.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto dell’Unione europea per quanto riguarda il calcolo delle ammende e la valutazione della gravità dell’infrazione, contraddittorietà e difetto di motivazione nonché esercizio incompleto del sindacato giurisdizionale. In particolare, violazione dell’articolo 23, nn. 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) e dei principi di responsabilità personale, proporzionalità e parità di trattamento nell’applicazione delle sanzioni in materia antitrust.

Il Tribunale nella sentenza impugnata avrebbe rilevato la contraddittorietà e l’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui viene ammesso che Zucchetti Rubinetteria S.p.A. ha commesso un illecito meno grave delle imprese multinazionale partecipanti al cartello, non essendo parte, né essendo consapevole dell’estensione dell’intesa ai mercati diversi da quelli italiano, senza tuttavia trarne le necessarie conseguenze ai fini dell’entità della sanzione. L’applicazione degli stessi coefficienti moltiplicatori e l’esclusione di circostanze attenuanti, con conseguente rigetto del ricorso anche in punto annullamento o riduzione della sanzione comminata si risolverebbe quindi in una violazione dei principi generali sopra richiamati e delle previsioni di cui ai punti 25 e 29 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende oltre che dell’articolo 23, n. 2 del regolamento 1/2003.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1)


15.2.2014   

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C 45/20


Impugnazione proposta il 28 novembre 2013 da Mamoli Robinetteria SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione), 16 settembre 2013 causa T-376/10, Mamoli Robinetteria/Commissione

(Causa C-619/13 P)

2014/C 45/36

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mamoli Robinetteria SpA (rappresentanti: F. Capelli e M. Valcada, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza del 16 settembre 2013 pronunciata dal Tribunale resa nella causa T-376/10, Mamoli spa/Commissione europea,

annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione europea del 23 giugno 2010, C(2010) 4185 DEF relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, notificata, caso COMP/39.092 –Ceramiche sanitarie e rubinetteria nella parte in cui accerta a carico di Mamoli Robinetteria spa la violazione dell’articolo 101 TFUE e, di conseguenza, l’articolo 2 della medesima decisione nella parte in cui infligge a Mamoli Robinetteria spa il pagamento di un’ammenda pari al 10 % del fatturato complessivo dell’anno 2009, in seguito ridotto in virtù della specifica situazione di Mamoli, a 1 041 531 euro;

nel merito, in subordine:

Annullare modificando l'articolo 2 della decisione della Commissione europea del 23 giugno 2010, C(2010) 4185 DEF relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, notificata, caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, ricalcolando l’ammenda e riducendola ad un importo pari allo 0.3% del fatturato di Mamoli Robinetteria relativo all’anno 2003 o, comunque, alla minor somma rispetto alla sanzione irrogata, che l’Ill.ma Corte di Giustizia dell’Unione europea adita riterrà opportuno stabilire.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’atto di impugnazione la parte appellante invoca sette motivi.

1)

Primo motivo. Violazione dei principi processuali che regolano la redazione dei motivi di ricorso.

L’appellante sostiene che il Tribunale ha commesso un errore rilevante confondendo i motivi di ricorso con gli argomenti fatti valere a sostegno dei motivi di ricorso medesimi. Tale errore ha portato all’irricevibilità di parte delle difese dell’appellante.

2)

Secondo motivo. Violazione dei diritti di difesa.

L’appellante sostiene che, prima dell’adozione della decisione, le altre parti del procedimento hanno potuto esporre argomenti difensivi in merito a circostanze non segnalate a Mamoli. Il Tribunale non ha valutato adeguatamente questo aspetto.

3)

Terzo motivo. Violazione del principio di legalità, nell’adozione delle Comunicazioni sul Programma di leniency, alla luce della violazione del combinato disposto degli articoli da 101 a 105 del TFUE, nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 (1) del Consiglio.

L’intera procedura nasce e si fonda sulle Comunicazioni della Commissione che hanno istituito il c.d. Programma di leniency. L’appellante ritiene che la Commissione, in assenza di un atto del legislatore europeo, non abbia alcun potere di prevedere la concessione di immunità parziali o totali ad imprese e di fondare su una tale comunicazione una procedura in materia antitrust che si conclude con l’irrogazione di pesanti sanzioni. Il Tribunale non ha dato risposte adeguate alle obiezioni dell’appellante trascurando di approfondire i vari punti di diritto sollevati.

4)

Quarto motivo. Violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003.

L’appellante sostiene che la Commissione ha commesso nel corso dell’indagine rilevanti errori. La Commissione avrebbe ignorato le specificità del mercato italiano (es. struttura, caratteristiche, ruolo dei grossisti) ed avrebbe ricondotto la situazione presente sul mercato italiano a quella esistente su quello tedesco. Tale errore avrebbe inficiato le conclusioni della Commissione in merito all’esistenza sul mercato italiano di un cartello in materia di fissazione dei prezzi. Inoltre la Commissione, a causa degli errori denunciati, non avrebbe assolto l’onere della prova sulla stessa incombente. La rilevanza del ruolo di Ideal Standard sul mercato italiano non è stata affatto considerata. Il Tribunale ha completamente ignorato le obiezioni e gli argomenti dell’appellante.

5)

Quinto motivo. Violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e personalità della pena nell’irrogazione dell’ammenda a carico dell’appellante Mamoli e nella determinazione del suo importo.

La Commissione irrogando all’appellante il massimo della pena ha violato i denunciati principi. L’effettiva condotta dell’appellante non è stata adeguatamente valutata dalla Commissione che avrebbe deciso l’ammontare dell’infrazione senza tenere conto della condotta di Mamoli e della reale incidenza della sua condotta nell’ambito dell’infrazione contestata. La Commissione avrebbe anche errato nel non riconoscere a Mamoli alcuna attenuante. Il Tribunale pur avendo accolto alcune delle obiezioni di Mamoli circa gli errori commessi dalla Commissione nella determinazione dell’ammenda non ne dispone la riduzione.

6)

Sesto motivo. Violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 in combinato disposto con il punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lett, a), del regolamento n. 1/2003 (2006/C210/02).

L’appellante sostiene che la Commissione, pur avendo compreso che Mamoli si trova realmente in una grave situazione economica che mina la capacità contributiva dell’azienda, ha adottato una decisione inidonea a raggiungere l’obiettivo di cui alla premessa. Il Tribunale non ha valutato gli argomenti presentati da Mamoli.

7)

Settimo motivo. Violazione di norme processuali.

Il Tribunale ha illegittimamente rigettato le istanze istruttorie di Mamoli.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1)


15.2.2014   

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C 45/21


Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 da Issam Anbouba avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-592/11, Anbouba/Consiglio

(Causa C-630/13 P)

2014/C 45/37

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Issam Anbouba (rappresentanti: J.-M. Salva e M.-A. Bastin, avocats)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

la sentenza del Tribunale dell’Unione europea T-592/11 (Sesta Sezione), del 13 settembre 2013, Issam Anbouba/Consiglio dell’Unione europea, è annullata;

la decisione d’includere il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità destinatarie delle sanzioni economiche è illegale;

le decisioni e i regolamenti impugnati nella causa T-592/11 sono annullati;

il Consiglio è condannato alle spese dei due gradi di procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto, ritenendo che il Consiglio, non potendo fornire la prova di un sostegno da parte del ricorrente al regime siriano, abbia correttamente applicato una presunzione di sostegno dei dirigenti delle principali imprese della Siria al regime siriano. La prima parte del motivo verte sul difetto di base giuridica di una simile presunzione. Infatti, a causa del loro carattere estremamente grave e limitativo, le misure restrittive non potrebbero essere applicate sul fondamento di una presunzione alla quale nessun atto regolamentare abbia regolarmente previsto di fare ricorso. La seconda parte del motivo verte sul carattere sproporzionato di detta presunzione rispetto all’obiettivo perseguito, in particolare per il suo carattere estremamente generico. La terza parte del motivo verte sul carattere assoluto di tale presunzione. Non sarebbe materialmente possibile fornire la prova negativa dell’inesistenza di un sostegno al regime e la deduzione di una prova positiva di opposizione al regime non potrebbe essere ragionevolmente considerata come l’unico modo di dimostrare l’assenza di un legame con il regime.

In secondo luogo, il ricorrente addebita al Tribunale di avere statuito in difetto di prova fornita dal Consiglio. Con la prima parte del suo secondo motivo, il ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto, da un lato, omettendo di esercitare un normale controllo sulle decisioni impugnate e, dall’altro, statuendo senza che il Consiglio gli abbia fornito un elemento di prova. Nella seconda parte del suo secondo motivo, il ricorrente lamenta che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non abbia sanzionato una violazione manifesta del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa del ricorrente. Il Tribunale avrebbe dispensato il Consiglio dal comunicare gli elementi di prova o i motivi dell’omessa divulgazione di detti elementi ed avrebbe ammesso che il Consiglio potesse fondare la propria decisione unicamente su una presunzione alla quale tuttavia non poteva fare regolarmente ricorso.


15.2.2014   

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C 45/22


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Total Marketing Services, succeduta alla Total Raffinage Marketing avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-566/08, Total Raffinage Marketing/Commissione

(Causa C-634/13 P)

2014/C 45/38

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total Marketing Services, succeduta alla Total Raffinage Marketing (rappresentanti: A. Vandencasteele, C. Lemaire, S. Naudin, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente escluso la cessazione della partecipazione della Total Marketing Services (in prosieguo: la «TMS») all’infrazione dopo il 12 maggio 2004;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente escluso qualsiasi disparità di trattamento ingiustificata tra la TMS e la Repsol relativa alla durata della loro partecipazione all’infrazione;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente escluso l’interruzione della partecipazione della TMS all’infrazione tra il 26 maggio 2000 e il 27 giugno 2001;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha risposto al motivo vertente sull’omesso esame delle prove del comportamento concorrenziale della TMS sul mercato;

statuire definitivamente, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia e, a tale titolo, annullare la decisione nella parte in cui riguarda la TMS e, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre l’ammenda inflitta alla TMS;

nel caso in cui la Corte non dovesse statuire definitivamente nella presente causa, riservare le spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il riesame, conformemente alla sentenza della Corte;

infine, conformemente all’articolo [184] del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte;

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Nel primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 101 TFUE, le norme sulla produzione delle prove, i principi della presunzione di innocenza e di certezza del diritto nonché l’obbligo di motivazione dichiarando che la ricorrente ha partecipato all’infrazione tra il 12 maggio 2004 e il 28 aprile 2005 sulla base del rilievo che essa non ha dimostrato di aver preso pubblicamente le distanze dall’intesa in tale periodo.

Con il suo secondo motivo, considerato nelle sue due parti, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato, da un lato, il principio della parità di trattamento e il suo obbligo di motivazione, e dall’altro, che sia incorso in uno snaturamento delle prove documentali relative agli inviti ricevuti dalla TMS e dalla Repsol, in quanto il Tribunale avrebbe escluso qualsiasi ritiro della TMS dall’intesa dopo la riunione dell’11 e 12 maggio 2004, ma avrebbe riconosciuto il ritiro della Repsol dopo la riunione del 3 e 4 agosto 2004.

Con il suo terzo motivo, considerato nelle sue due parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 101 TFUE, le norme sulla produzione delle prove, i principi di presunzione d’innocenza e di certezza del diritto nonché l’obbligo di motivazione dichiarando che la TMS non ha interrotto la sua partecipazione all’infrazione tra il 26 maggio 2000 e il 26 giugno 2001 sulla base del rilievo che essa non aveva dimostrato di aver preso pubblicamente le distanze dall’intesa in tale periodo.

Infine, con il suo quarto motivo la ricorrente contesta al Tribunale la violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva, della personalità delle pene e delle sanzioni, nonché dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe respinto, senza esaminarlo, il motivo vertente sulla mancata considerazione delle prove del comportamento concorrenziale della TMS.


15.2.2014   

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C 45/23


Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-639/13)

2014/C 45/39

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e M. Owsiany-Hornung)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo applicato un’aliquota IVA ridotta ai beni destinati alla protezione anti-incendio menzionati all’allegato 3 della legge dell’11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con l’allegato III della stessa direttiva;

condannare Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la Commissione afferma che la Repubblica di Polonia applica un’aliquota IVA ridotta a beni che non sono menzionati nell’allegato III della direttiva. Tali beni dovrebbero invece essere soggetti all’aliquota di base, poiché non possono essere ricompresi nell’eccezione prevista all’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva. Inoltre, l’argomento dedotto dalla Repubblica di Polonia ha carattere meramente politico-economico, che non può essere accolto ai fini della giustificazione di un inadempimento alle disposizioni di una direttiva. Secondo la Commissione, il fatto che le disposizioni del diritto polacco non siano conformi alle prescrizioni della direttiva è pertanto pacifico.


(1)  GU L 347, pag. 1.


15.2.2014   

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C 45/23


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Villeroy & Boch — Belgium avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, nelle cause riunite T-373/l0, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch/Commissione

(Causa C-642/13 P)

2014/C 45/40

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Villeroy & Boch — Belgium (rappresentanti: O. W. Brouwer e N. Lorjé, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza che il Tribunale (Quarta Sezione) ha pronunciato il 16 settembre 2013 nelle cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch/Commissione, nella parte in cui respinge il ricorso della ricorrente;

in subordine, annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del 16 settembre 2013 nella parte in cui riguarda la ricorrente;

in ulteriore subordine, ridurre in via equitativa l’ammenda inflitta alla ricorrente di cui all’articolo 2 della decisione impugnata del 23 giugno 2010;

in ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 e rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:

1)

con il primo motivo si lamenta lo snaturamento delle prove da parte del Tribunale, in quanto esso non avrebbe tenuto debito conto dei fatti presentati dalla ricorrente — rilevanti ai fini della pronuncia — che sono stati esposti nel corso della trattazione orale dinanzi al Tribunale.

2)

Con il secondo motivo la ricorrente contesta la circostanza di aver assemblato comportamenti indipendenti sotto il profilo di fatto e di diritto in un’infrazione unica, complessa e continuata. La ricorrente censura l’applicazione da parte del Tribunale e della Commissione del principio dell’«infrazione unica, complessa e continuata», in quanto violerebbe il diritto ad un equo processo, la buona amministrazione della giustizia e la legittima necessaria verifica da parte del Tribunale.

3)

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare il corretto esame giudiziale e in tal modo avrebbe violato il diritto garantito dall’Unione ad una difesa effettiva.

4)

Con il quarto motivo si lamenta che l’ammenda inflitta, in ogni caso, non può esser desunta dall’esito dell’esame da parte del Tribunale e che è sproporzionata.


15.2.2014   

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C 45/24


Impugnazione proposta il 5 dicembre 2013 dalla Villeroy & Boch avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch Austria e a./Commissione

(Causa C-644/13 P)

2014/C 45/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Villeroy & Boch (rappresentante: J. Philippe, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

L’annullamento in toto della sentenza pronunciata dal Tribunale (Quarta Sezione) il 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, nei limiti in cui con essa viene respinto il ricorso della ricorrente;

in subordine, l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale pronunciata il 16 settembre 2013;

in subordine, la riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente all’articolo 2 della decisione impugnata del 23 giugno 2010;

parimenti in via di subordine, il rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;

la condanna della convenuta alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della presente impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente deduce una contraddizione nella valutazione da parte del Tribunale dei mezzi di prova riguardanti l’insieme dei fatti in Francia. Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale avrebbe valutato tre elementi di prova in modo contrario, e perfino diametralmente opposto, alla sua valutazione dei medesimi elementi di prova nelle cause riunite parallele T-379/10 e T-381/10, Sanitec, e T-380/10, Wabco/Ideal Standard, cause nelle quali le ricorrenti sono state assolte dagli addebiti con riferimento alla Francia. Secondo la ricorrente nella presente impugnazione, una tale contraddizione di fondo, che risulterebbe da conclusioni opposte emerse dai medesimi elementi di prova, violerebbe il principio della parità di trattamento, il principio in dubio pro reo e pregiudicherebbe altresì la coerenza logica e giuridica della sentenza del Tribunale.

Con il secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto. Il Tribunale avrebbe infatti raggruppato artificiosamente atti che erano distinti sotto il profilo giuridico e indipendenti sotto il profilo fattuale al fine di qualificarli come infrazione complessa e continuata. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione l’assenza di qualsiasi rapporto di complementarietà tra taluni atti che esso ha tuttavia valutato congiuntamente.

Con il terzo motivo, la ricorrente contesta il grado di controllo esercitato dal Tribunale, il quale si sarebbe limitato soltanto a un controllo ristretto e, così facendo, non avrebbe pienamente esaurito la sua competenza di controllo e il suo potere di riforma. La ricorrente ne deduce una violazione del diritto ad un processo equo.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente ritiene che la sanzione inflitta sia sproporzionata.


15.2.2014   

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C 45/25


Ricorso proposto il 6 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-648/13)

2014/C 45/42

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia

dichiarare che con la mancata, incompleta o non corretta trasposizione degli articoli 2, punti 19, 20, 26 e 27; 8, paragrafo 1; 9, paragrafo 2; 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 5; dell’allegato V (punti 1.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.4 e 2.4.1) e dell’allegato VII (parte A, punti da 7.2 a 7.10) della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma di tali disposizioni e dell’articolo 24 della stessa direttiva;

condannare Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Articolo 2, punti 19, 20, 26 e 27

La Commissione muove alla Repubblica di Polonia la censura di aver trasposto in maniera non corretta o incompleta le definizioni di cui all’articolo 2, punti 19, 20, 26 e 27, della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 8, paragrafo 1

La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia l’assenza, nelle norme polacche, di requisiti corrispondenti alle specifiche dei siti Natura 2000.

Articolo 9, paragrafo 2

Secondo la Commissione la trasposizione dell’articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE è stata effettuata in modo incompleto o non corretto per quanto riguarda l’obbligo di includere, nei piani di gestione dei bacini idrici, informazioni sui passi previsti per conseguire il recupero dei costi, che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva.

Articolo 10, paragrafo 3

La Commissione considera che Repubblica di Polonia non abbia trasposto l’obbligo di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e che la trasposizione di tale disposizione sia essenziale per la realizzazione degli obiettivi della direttiva in materia di acque.

Articolo 11, paragrafo 5

La Commissione rimprovera alla Repubblica di Polonia la non corretta trasposizione della disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE, giacché l’ambito di applicazione delle corrispondenti norme polacche è più limitato rispetto alla direttiva.

Allegato V

Secondo la Commissione taluni punti dell’Allegato V non sono stati trasposti in modo soddisfacente nel diritto polacco, pur se tale allegato è stato in larga misura trasposto. La censura della non corretta trasposizione riguarda anzitutto l’inclusione, nei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici, delle previsioni del livello di attendibilità (punti 1.3. 1.3.4 e 2.4.1), il monitoraggio degli habitat e delle specie nelle zone protette (punto 1.3.5) e l’esclusione degli elementi idro-morfologici dalla classificazione dello stato delle acque (punto 1.4.2).

Allegato VII

La Commissione rimprovera alla Repubblica di Polonia di non avere correttamente trasposto i punti da 7.2 a 7.10 della parte A del suddetto allegato in quanto le norme nazionali concernenti il programma idrico-ambientale devono essere distinte dai piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell’allegato VII della direttiva 2000/60/CE. Per tale ragione, secondo la Commissione, le norme nazionali indicate dalle autorità polacche quali trasposizione dell’articolo 11 della direttiva non sono sufficienti per la trasposizione dei requisiti di cui ai punti da 7.2 a 7-10 dell’allegato VII.


(1)  GU L 327, pag. 1.


15.2.2014   

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C 45/26


Ricorso proposto il 13 dicembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea

(Causa C-660/13)

2014/C 45/43

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. De Elera, E. Finnegan, P. Mahnič Bruni, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione C(2013) 6355 def., del 3 ottobre 2013, concernente la firma dell’addendum al memorandum d’intesa sul contributo finanziario svizzero;

disporre il mantenimento degli effetti della decisione fino al momento della sua sostituzione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Con il suo ricorso il Consiglio chiede, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione C(2013) 6355 def., del 3 ottobre 2013, concernente la firma dell’addendum al memorandum d’intesa sul contributo finanziario svizzero (in prosieguo: la «decisione impugnata») (1).

2)

La decisione impugnata, con la quale la Commissione ha autorizzato due dei suoi membri a firmare il summenzionato memorandum in assenza della previa autorizzazione del Consiglio, è considerata da quest’ultimo illegittima in quanto integra una violazione di principi fondamentali del diritto dell’Unione sanciti dai Trattati. In particolare, il ricorso di annullamento si fonda su due motivi:

1)

La decisione della Commissione viola il principio di distribuzione delle attribuzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, e di conseguenza il principio dell’equilibrio istituzionale.

2)

L’azione della Commissione sfociata nell’adozione della decisione e nella firma dell’addendum viola il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, TUE.

3)

Per quanto concerne il primo motivo, firmando da sola l’addendum al memorandum d’intesa con la Svizzera per conto dell’Unione in assenza della previa autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha agito in violazione del principio di distribuzione delle attribuzioni dettato dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, in quanto si è attribuita la competenza per decidere in merito alla politica dell’Unione, competenza che spetta al Consiglio ai sensi dell’articolo 16 TUE, violando di conseguenza il principio dell’equilibrio istituzionale.

4)

Per quanto riguarda il secondo motivo, il Consiglio ritiene che l’azione della Commissione abbia violato il principio di leale cooperazione sotto quattro aspetti: 1) violando scientemente le competenze spettanti al Consiglio ai sensi dell’articolo 16 TUE e agendo quindi in violazione del principio di distribuzione delle attribuzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE e di conseguenza del principio dell’equilibrio istituzionale; 2) trascurando scientemente e unilateralmente il ruolo degli Stati membri in materia, in violazione del principio di attribuzione delle competenze di cui all’articolo 4, paragrafo 1, TUE; 3) agendo intenzionalmente in modo da vanificare gli sforzi del Consiglio per correggere la situazione creata dalla Commissione; e 4) agendo scientemente in modo da ledere il principio di unità nella rappresentanza esterna dell’Unione.


(1)  Documento della Commissione C(2013) 6355 def. del 3 ottobre 2013.


15.2.2014   

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C 45/26


Ricorso proposto il 17 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-674/13)

2014/C 45/44

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, R. Sauer, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base agli articoli 288 e 108, paragrafo 2, TFUE, al principio di effettività, all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), nonché agli articoli 1, 4, 5 e 6 della decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C-36/07 (ex NN 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG (2), in quanto non ha adottato tutte le misure necessarie al fine di eseguire in modo immediato ed effettivo la decisione della Commissione, attraverso il recupero integrale degli aiuti di Stato concessi ed incompatibili con il mercato interno e la modifica, per il futuro, del regime di aiuti;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica federale di Germania sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base agli articoli 288 e 108, paragrafo 2, TFUE, al principio di effettività, all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, nonché agli articoli 1, 4, 5 e 6 della decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C-36/07 (ex NN 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG, in quanto non avrebbe adottato tutte le misure necessarie al fine di eseguire in modo immediato ed effettivo la decisione della Commissione, attraverso il recupero integrale degli aiuti di Stato concessi ed incompatibili con il mercato interno e la modifica, per il futuro, del regime di aiuti.

Nell’ambito dell’attuazione della decisione 2012/636/UE, la Germania si rifiuterebbe di raccogliere dati per operare una delimitazione del mercato del prodotto rilevante per i servizi di consegna pacchi per il periodo dal 2003 al 2012 (ai fini del recupero) nonché per il periodo posteriore al 2012. In tal modo, la Germania vanificherebbe l’attuazione della decisione 2012/636/UE. Infatti, detta decisione si baserebbe, sia per quanto riguarda il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno concessi in passato, sia per quanto riguarda l’abrogazione/modifica per il futuro delle sovvenzioni pensionistiche, sui servizi postali non regolamentati. Tuttavia, al fine di determinare quali siano siffatti servizi postali, risulterebbe indispensabile un’analisi del mercato del prodotto rilevante per i servizi di consegna pacchi.

L’omessa effettuazione di tale analisi impedirebbe alla Germania di dare esecuzione immediata ed effettiva al recupero integrale degli aiuti concessi ed incompatibili con il mercato interno e alla modifica, per il futuro, del regime di aiuti.

In subordine, e segnatamente ove si condividesse l’interpretazione giuridica della Germania secondo cui, per attuare la decisione 2012/636/UE, essa poteva fare ricorso a decisioni e decreti definitivi delle autorità competenti, quod non, la Germania sarebbe dovuta partire dal presupposto di un mercato distinto di servizi di consegna pacchi «B2B». La Germania e la Commissione concordano sul fatto che, a partire dal 2003, la Deutsche Post AG non ha detenuto in alcun momento una posizione dominante su un tale mercato distinto di servizi di consegna pacchi «B2B». Il mercato di servizi di consegna pacchi «B2B» rientrerebbe quindi tra i servizi postali non regolamentati.

Tanto nella determinazione dell’importo degli aiuti da recuperare per il periodo dal 2003 al 2012 quanto nella modifica, per il futuro, del regime di aiuti, la Germania avrebbe pertanto dovuto qualificare come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno le sovvenzioni pensionistiche ai funzionari ascrivibili ai servizi di consegna pacchi «B2B». Essa avrebbe dovuto recuperare tali aiuti per il passato e sopprimerli per il futuro.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  Notificata con il numero C(2012) 184 (GU L 289, pag. 1).


15.2.2014   

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C 45/27


Impugnazione proposta il 23 dicembre 2013 da Andechser Molkerei Scheits GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2013, causa T-13/12, Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Commissione europea

(Causa C-682/13 P)

2014/C 45/45

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andechser Molkerei Scheits GmbH (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente l’ordinanza del Tribunale del 15 ottobre 2013 nella causa T-13/12 nella parte in cui ha respinto il ricorso inteso all’annullamento del regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici (1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2011, e

annullare il regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2011.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione del diritto fondamentale alla difesa ex articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La domanda di annullamento sarebbe sostanzialmente ricevibile in base al diritto primario dell’Unione europea. Il diritto fondamentale sancito dall’articolo 47, primo periodo, della Carta sarebbe volto a garantire l’efficace azionabilità degli strumenti di ricorso sostanzialmente ammissibili. L’ordinanza del Tribunale impugnata lederebbe il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, primo periodo, della Carta.

In secondo luogo, la ricorrente contesta la violazione del proprio diritto fondamentale sancito dall’articolo 47, secondo periodo, della Carta, in quanto risulterebbero violati i suoi diritti fondamentali sanciti dagli articoli 21 (principio di non discriminazione) e 16 (principio di tutela della libertà di impresa) della Carta medesima, senza che il ricorso dalla stessa proposto sia stato considerato quale rimedio giurisdizionale utile. La ricorrente lamenta di essere stata discriminata quale produttrice di prodotti biologici, in quanto i glicosidi steviolici sarebbero stati ammessi in termini tali da consentire ai suoi concorrenti tradizionali di procurarsi un vantaggio infondato e non equo.

La ricorrente chiede inoltre il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dal legislatore dell’Unione. Essa lamenta la violazione del principio di eguaglianza sancito dall’articolo 20 della Carta nonché una discriminazione ai sensi del successivo articolo 21 nella sua qualità di impresa produttrice di alimenti biologici rispetto ai suoi concorrenti tradizionali. A comprova del fatto che si tratti di una discriminazione arbitraria, la ricorrente si richiama alla Convenzione dell’Unione europea con gli Stati Uniti d’America del febbraio 2012, che consentirebbe ai prodotti biologici realizzati con i glicosidi steviolici secondo la normativa americana in materia di alimenti biologici di essere commercializzati nel mercato dell’Unione con il logo EU-bio. Ciò dimostrerebbe l’insussistenza di ogni ragionevole motivo per il quale consentire ai concorrenti tradizionali della ricorrente di produrre yoghurt con i glicosidi steviolici permettendo inoltre loro di avvalersi di uno strumento giuridico che impedirebbe alla ricorrente stessa l’esercizio di tale libertà imprenditoriale. La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto fondamentale alla tutela della libertà d’impresa garantito dall’articolo 16 della Carta.


(1)  GU L 295, pag. 205.


Tribunale

15.2.2014   

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C 45/29


Sentenza del Tribunale 16 ottobre 2013 — Singer/UAMI — Cordia Magyarország (CORDIO)

(Causa T-388/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CORDIO - Marchio comunitario denominativo anteriore CORDIA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2014/C 45/46

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Daniela Singer (Obertrubach, Germania) (rappresentante: B. Korom, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt (Budapest, Ungheria) (rappresentante: A. Nagy, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 10 luglio 2012 (procedimento R 1842/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt e la sig.ra Daniela Singer

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Daniela Singer sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’UIAMI.

3)

La Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


15.2.2014   

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C 45/29


Ordinanza del Tribunale del 9 dicembre 2013 — El Corte Inglés/Commissione

(Causa T-38/09) (1)

(Unione doganale - Importazione di prodotti tessili dichiarati come originari della Giamaica - Recupero posteriori di dazi all’importazione - Domanda di sgravio di dazi - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Decisione di rigetto della Commissione - Annullamento da parte del giudice nazionale della decisione delle autorità nazionali di contabilizzazione a posteriori di dazi - Non luogo a statuire)

2014/C 45/47

Lingua processuale: Lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Baz e P.Muñiz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e L. Keppenne, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Axstores AB, giàÅhléns AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: inizialmente P. Fohlin e U. Käll, successivamente U. Käll e T. Wetterlundh, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 novembre 2008, C(2008) 6317 def., con la quale si constata, da un lato, che occorre recuperare a posteriori i dazi all’importazione non versati dalla ricorrente e, dall’altro, che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare, relativamente all’importazione di prodotti tessili dichiarati come originari della Giamaica (caso REM 03/07)

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


15.2.2014   

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C 45/30


Ordinanza del Tribunale 10 dicembre 2013 — Gobierno de Aragón/Consiglio

(Causa T-150/11) (1)

(Ricorso per annullamento - Aiuti di Stato - Decisione relativa agli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive - Annullamento parziale - Indissociabilità - Irricevibilità)

2014/C 45/48

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Gobierno de Aragón (Spagna); Principado de Asturias (Spagna); e Junta de Castilla y León (Spagna) (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, E. Echeverría Álvarez e M. López Garrido, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Lo Monaco e F. Florindo Gijón, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, L. Flynn e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione del Consiglio 10 dicembre 2010, 2010/787/UE, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336, pag. 24)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il Gobierno de Aragón (Spagna), il Principado de Asturias (Spagna) e la Junta de Castilla y León (Spagna) sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


15.2.2014   

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C 45/30


Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2013 — da Silva Tenreiro/Commissione

(Causa T-634/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Reclutamento - Avviso di posto vacante - Nomina al posto di direttore della direzione E “Giustizia” della direzione generale “Giustizia, libertà e sicurezza” della Commissione - Rigetto della candidatura del ricorrente - Nomina di un altro candidato - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

2014/C 45/49

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. de Abreu Caldas)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e L. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, da Silva Tenreiro/Commissione (F-72/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Mario Paulo da Silva Tenreiro sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


15.2.2014   

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C 45/31


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — MAF/AEAPP

(Causa T-23/12) (1)

(Ricorso di annullamento - Regime linguistico - Pubblicazione da parte dell’AEAPP di documenti di consultazione sul proprio sito Internet unicamente in lingua inglese - Atti non impugnabili - Irricevibilità)

2014/C 45/50

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mutuelle des architectes français assurances (MAF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avocats)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAPP) (rappresentanti: J. Stuyck e A.-M. Vandromme, avocats)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, dell’asserita decisione dell’AEAPP di pubblicare informazioni sul proprio sito Internet e, più in particolare, di avviare consultazioni pubbliche unicamente in lingua inglese e, dall’altro, dell’asserita decisione del direttore esecutivo dell’AEAPP, del 16 gennaio 2012, recante rigetto della domanda della MAF diretta alla revoca della prima asserita decisione e alla pubblicazione delle consultazioni summenzionate come di ogni altra informazione sul sito Internet dell’AEAPP in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Mutuelle des architectes français assurances (MAF) è condannata alle spese.


(1)  GU C 98 del 31.3.2012.


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C 45/31


Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2013 — Pips/UAMI — s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER)

(Causa T-38/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire)

2014/C 45/51

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pips BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J. van den Berg)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Körber e D. Kämper)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 ottobre 2011 (procedimento R 2420/2010-1), relativa ad un’opposizione tra la s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG e la Pips BV.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dal convenuto. L’interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 89 del 24.3.2012.


15.2.2014   

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C 45/31


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — Wirtgen/UAMI (Forma di un portautensili)

(Causa T-179/12) (1)

(Marchio comunitario - Diniego di registrazione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a provvedere)

2014/C 45/52

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wirtgen GmbH (Windhagen, Germania) (rappresentante: S. Jackermeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 febbraio 2012 (procedimento R 1923/2011-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un marchio tridimensionale raffigurante la forma di un portautensili.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012.


15.2.2014   

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C 45/32


Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 — von Storch e altri/BCE

(Causa T-492/12) (1)

(Ricorso di annullamento - Decisioni adottate dalla BCE - Caratteristiche tecniche relative alle operazioni monetarie su titoli dell’Eurosistema - Misure volte a preservare la disponibilità delle garanzie - Misure temporanee relative a operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e alle idoneità delle garanzie - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità)

2014/C 45/53

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Sven A. von Storch (Berlino, Germania) e 5 216 altri ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: M. Kerber e B. von Storch, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: C. Kroppenstedt e G. Gruber, agenti, assistiti da H. G. Kamann, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento, in via principale, da un lato della decisione della BCE del 7 settembre 2012, riguardante talune caratteristiche tecniche relative ad operazioni monetarie su titoli dell’Eurosistema sui mercati secondari del debito statale, dall’altro, della decisione della BCE del 6 settembre 2012 recante misure supplementari destinate a preservare la disponibilità delle garanzie per le controparti al fine di mantenerne l’accesso alle operazioni di apporto di liquidità dell’Eurosistema e, in subordine, dell’indirizzo 2012/641/UE della BCE, del 10 ottobre 2012, che modifica l’indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/23) (GU L 284, pag. 14).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Sven von Storch unitamente agli altri 5 216 ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla presente ordinanza sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 32 del 2.2.2013


15.2.2014   

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C 45/32


Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2013 — da Silva Tenreiro/Commissione

(Causa T-32/13 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Reclutamento - Avviso di posto vacante - Nomina al posto di direttore della direzione A “Giustizia civile” della direzione generale “Giustizia” della Commissione - Rigetto della candidatura del ricorrente - Nomina di un altro candidato - Sviamento di potere - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

2014/C 45/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 14 novembre 2011, da Silva Tenreiro/Commissione (F-120/11, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Mario Paulo da Silva Tenreiro sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.


15.2.2014   

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C 45/33


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-203/13 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità - Atto introduttivo trasmesso via telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma dell’avvocato - Deposito dell’originale oltre i termini - Tardività del ricorso - Impugnazione manifestamente infondata)

2014/C 45/55

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2013, Marcuccio/Commissione (F-92/12, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 156 dell’1.6.2013.


15.2.2014   

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Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-204/13 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità - Atto introduttivo trasmesso via telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma dell’avvocato - Deposito dell’originale oltre i termini - Tardività del ricorso - Impugnazione manifestamente infondata)

2014/C 45/56

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2013, Marcuccio/Commissione (F-95/12, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 156 dell’1.6.2013.


15.2.2014   

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C 45/33


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-205/13 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità - Atto introduttivo trasmesso via telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma dell’avvocato - Deposito dell’originale oltre i termini - Tardività del ricorso - Impugnazione manifestamente infondata)

2014/C 45/57

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2013, Marcuccio/Commissione (F-100/12, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 156 dell’1.6.2013.


15.2.2014   

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C 45/34


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013 — Castell Macía/UAMI — PJ Hungary (PEPE CASTELL)

(Causa T-242/13) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire)

2014/C 45/58

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José Castell Macía (Elche, Spagna) (rappresentanti: avv.ti G. Marín Raigal, P. López Ronda, G. Macias Bonilla e H. Mosback)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Ungheria)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 7 febbraio 2013 (procedimento R 1401/2012-1), relativa ad un’opposizione tra la PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) ed il sig. José Castell Macía.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il ricorrente è condannato alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


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C 45/34


Ordinanza del presidente del Tribunale 8 gennaio 2014 — Stichting Sona e Nao/Commissione

(Causa T-505/13 R)

(Procedimento sommario - Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare - Decimo Fondo europeo di sviluppo - Modalità di esecuzione - Antille olandesi - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Domanda di provvedimenti provvisori - Ricevibilità)

2014/C 45/59

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Richiedente: Stichting Sona (Curaçao, Antille olandesi); e Nao NV (Curaçao) (rappresentanti: R. Martens, K. Beirnaert e A. Van Vaerenbergh, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek, G. Wils e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione di designare l’organismo International Management Group in quanto ente delegatario nell’ambito della gestione centralizzata indiretta delle risorse per l’esecuzione del documento unico di programmazione per le Antille olandesi a titolo del decimo Fondo europeo di sviluppo e, dall’altro, una domanda diretta ad ottenere, in via provvisoria, l’ingiunzione alla Commissione di avviare trattative in buona fede con le ricorrenti per concludere un accordo di delega che affidi alla prima ricorrente le missioni di esecuzione del decimo Fondo europeo di sviluppo per quanto riguarda le Antille olandesi sino alla presentazione da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode del suo rapporto definitivo al termine dell’indagine relativa al progetto di drenaggio sull’isola di Bonaire

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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C 45/35


Ricorso proposto il 6 novembre 2013 — Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries/Commissione

(Causa T-578/13)

2014/C 45/60

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd (Nicosia, Cipro) e Luxembourg Industries Ltd (Tel-Aviv, Israele) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione Europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione impugnata; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione dell’8 ottobre 2013, ad esse notificata il 9 ottobre 2013, concernente la pubblicazione di talune parti del rapporto sulla revisione paritetica e dell’ultimo addendum sui fosfonati di potassio, la quale le ricorrenti avevano chiesto restasse riservata ai sensi della direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio e del regolamento (UE) della Commissione 188/2011 (2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e del diritto fondamentale alla tutela dei segreti aziendali sancito dall’articolo 339 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa di un errore di interpretazione delle disposizioni citate e di un’erronea valutazione delle richieste di riservatezza delle ricorrenti.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e del diritto delle ricorrenti alla difesa, dal momento che essa non ha concesso loro una possibilità sufficiente per difendere e chiarire i motivi alla base delle loro richieste di riservatezza.


(1)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53, pag. 51).


15.2.2014   

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C 45/35


Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — Real Express/UAMI — MIP Metro (real)

(Causa T-580/13)

2014/C 45/61

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Real Express Srl (Bucarest, Romania) (rappresentante: C. Anitoae, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 16 settembre 2013, procedimento R 1519/2012-4;

condannare il convenuto e l’interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo blu e rosso, contenente l’elemento denominativo «real», per prodotti e servizi delle classi 3 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 9 512 609

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi rumeni n. 38 089 e n. 80 065

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


15.2.2014   

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C 45/36


Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — Granette & Starorežná Distilleries/UAMI — Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol.)

(Causa T-607/13)

2014/C 45/62

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il ceco

Parti

Ricorrente: Granette & Starorežná Distilleries a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: T. Chleboun, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Lichtenstein)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riunire il procedimento di cui al presente ricorso e la causa T-435/12;

respingere il ricorso della controinteressata avverso la decisione del convenuto del 9 luglio 2012 nel procedimento R 2100/2011-2 (causa T-435/12);

riformare la decisione del 16 settembre 2013 nel procedimento R 1605/2012-2 in modo tale che sia respinta l’opposizione n. B 1753550 della controinteressata contro la domanda di marchio comunitario «42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol»;

condannare il convenuto e la controinteressata alle spese della ricorrente nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi verbali «42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol.»

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Bacardi Co. Ltd

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi internazionali e nazionali contenenti gli elementi verbali «42 BELOW»

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario


15.2.2014   

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C 45/36


Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — Oracle America/UAMI — Aava Mobile (AAVA CORE)

(Causa T-618/13)

2014/C 45/63

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oracle America, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentante: T. Heydn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aava Mobile Oy (Oulu, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 settembre 2013, procedimento R 1369/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AAVA CORE», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 9 712 811

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 6 551 626 del marchio denominativo «JAVA», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 e 45; il marchio denominativo notoriamente conosciuto in tutti gli Stati membri dell’Unione «JAVA», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5 del regolamento sul marchio comunitario.


15.2.2014   

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C 45/37


Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling)

(Causa T-624/13)

2014/C 45/64

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (Calcutta, India) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Delta Lingerie (Cachan, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 settembre 2013, procedimento R 1504/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo di colore verde, contenente l’elemento denominativo «Darjeeling», per prodotti delle classi 25, 35 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 9 466 269

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario collettivo n. 4 325 718 del marchio denominativo «DARJEELING», per prodotti della classe 30; la registrazione di marchio comunitario collettivo n. 8 674 327 del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «DARJEELING», per prodotti della classe 30

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.


15.2.2014   

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C 45/37


Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Causa T-625/13)

2014/C 45/65

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (Calcutta, India) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Delta Lingerie (Cachan, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 settembre 2013, procedimento R 1502/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo di colore verde, contenente l’elemento denominativo «Darjeeling collection de lingerie», per prodotti delle classi 25, 35 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 9 466 228

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario collettivo n. 4 325 718 del marchio denominativo «DARJEELING», per prodotti della classe 30; la registrazione del marchio comunitario collettivo n. 8 674 327 del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «DARJEELING»

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 del regolamento sul marchio comunitario.


15.2.2014   

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C 45/38


Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

(Causa T-626/13)

2014/C 45/66

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (Calcutta, India) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Delta Lingerie (Cachan, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 settembre 2013, procedimento R 1501/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Darjeeling collection de lingerie» per prodotti delle classi 25, 35 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 9 468 463

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario collettivo n. 4 325 718 del marchio denominativo «DARJEELING» per prodotti della classe 30; la registrazione di marchio comunitario collettivo n. 8 674 327 del marchio figurativo che contiene l’elemento denominativo «DARJEELING»

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.


15.2.2014   

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C 45/38


Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling)

(Causa T-627/13)

2014/C 45/67

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (Calcutta, India) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Delta Lingerie (Cachan, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 settembre 2013, procedimento R 1387/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «DARJEELING», per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 9 468 521

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario collettivo n. 4 325 718 del marchio denominativo «DARJEELING», per prodotti della classe 30; la registrazione di marchio comunitario collettivo n. 8 674 327 del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «DARJEELING»

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.


15.2.2014   

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C 45/39


Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Watch TV/Consiglio

(Causa T-639/13)

2014/C 45/68

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Watch TV (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. de Visscher e M. von Kuegelgen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio dell’Unione del 30 settembre 2013;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea di non accogliere la sua offerta presentata nell’ambito del lotto n. 1 dell’appalto UCA 190/11 «Prestazione di servizi audiovisivi e multimediali per il Consiglio dell’Unione europea/Consiglio europeo» (GU 2012/S 26-041228).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un solo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento finanziario (1) e degli articoli 131, paragrafo 5, 135, paragrafo 2, e 146, paragrafo 3, del regolamento d’esecuzione del regolamento finanziario (2), avendo il Consiglio attribuito l’appalto ad un offerente la cui offerta non risponderebbe ai requisiti minimi obbligatori relativi alla capacità dei candidati, richiesti nelle specifiche tecniche del capitolato d’oneri. La ricorrente sostiene che il Consiglio avrebbe pertanto dovuto escludere automaticamente l’offerta accolta.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


15.2.2014   

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C 45/39


Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — Rogesa/Commissione

(Causa T-643/13)

2014/C 45/69

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e P. Schütter, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 25 dicembre 2013 (rif. GestDem n. 2013/1504);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1)

Diritto di accesso ai documenti controversi e insussistenza dei motivi di diniego ex articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1)

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 (2), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto essa disporrebbe di un diritto di accesso ai documenti che ha richiesto e non ricorrerebbero motivi di diniego dell’accesso.

La ricorrente fa valere che i documenti richiesti non contengono dati commerciali sensibili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e che, comunque, vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti.

La ricorrente asserisce altresì che non ricorre neppure il motivo di diniego ex articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, dato che il processo decisionale invocato dalla Commissione sarebbe stato già concluso al momento dell’adozione della decisione impugnata. La corrispondente decisione della Commissione (2013/448/UE) sarebbe stata adottata già in data 5 settembre 2013.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione avrebbe dovuto, in ogni caso, concedere un accesso almeno parziale, eventualmente mediante occultamento degli elementi identificativi. La decisione della Commissione costituirebbe quindi anche una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 nonché del principio di proporzionalità ex articolo 5, paragrafo 4, TUE.

2)

Vizio di procedura

La ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001, poiché la Commissione non avrebbe rispettato i termini ivi prescritti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).


15.2.2014   

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C 45/40


Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-659/13)

2014/C 45/70

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali (GU L 247, pag. 1) e

condannare la Commissione alle spese.

In subordine la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 3, paragrafo 1; 8 e 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento impugnato e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 1, e 6 della direttiva 2010/40/UE (1)

In proposito la ricorrente fa valere che, adottando il regolamento impugnato, la Commissione ha oltrepassato i limiti dell’autorizzazione prevista all’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 1, e 6 della direttiva 2010/40.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 290 TFUE

In esso la ricorrente sostiene che, con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha ecceduto la propria competenza ad adottare atti non legislativi delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE

A tal proposito la ricorrente sostiene che, con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha superato i limiti delle attribuzioni conferitele dai Trattati.


(1)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207, pag. 1).


15.2.2014   

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C 45/41


Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-660/13)

2014/C 45/71

Lingua processuale: ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU L 247, pag. 6) e

condannare la Commissione alle spese.

In subordine la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 5, paragrafo 1; 9 e 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento impugnato e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 1, e 6 della direttiva 2010/40/UE (1)

In proposito la ricorrente fa valere che, adottando il regolamento impugnato, la Commissione ha oltrepassato i limiti dell’autorizzazione prevista all’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 1, e 6 della direttiva 2010/40.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 290 TFUE

In esso la ricorrente sostiene che, con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha ecceduto la propria competenza ad adottare atti non legislativi delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE

A tal proposito la ricorrente sostiene che, con l’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha superato i limiti delle attribuzioni conferitele dai Trattati.


(1)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207, pag. 1).


15.2.2014   

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C 45/41


Ricorso proposto il 16 dicembre 2013 — K Chimica/ECHA

(Causa T-675/13)

2014/C 45/72

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: K Chimica Srl (Mirano (VE), Italia) (rappresentanti: R. Buizza e M. Rota, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione ECHA n. (2013) 3665 del 15 ottobre 2013 e riconoscere a K Chimica lo status di PMI;

L’applicazione delle tariffe agevolate previste per le PMI;

L’annullamento della fattura n. 10029302 per 9,300 euro richiesti a titolo di differenza dovuta per la tariffa piena applicata a K Chimica;

L’annullamento della sanzione amministrativa comminata da ECHA per l’importo di 19,900 euro con emissione di fattura n. 10043954.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’interpretazione della Raccomandazione CE n. 2003/361, in relazione ai criteri per la qualificazione delle PMI.

Si fa valere a questo riguardo che ai fini della qualificazione nella categoria PMI, bisogna verificare se l’impresa target è un’impresa autonoma oppure inserita in un contesto di gruppo di imprese. A seconda del ruolo esercitato dall’impresa target, sarà necessario considerare i dati finanziari delle imprese del gruppo e, in particolare, quelli delle imprese «associate» e quelli delle imprese «collegate».

Viene esposto su questo punto che la regola di base per valutare la dimensione dell’impresa target è quella secondo cui ai dati di questa si devono aggiungere:

i)

I dati delle eventuali imprese associate all’impresa target situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa target in misura pari alla partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti. Ai dati detenuti relativi alle imprese associate all’impresa target così calcolati deve essere aggregato il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese «collegate» a tali imprese «associate»,

ii)

Il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese, direttamente o indirettamente «collegate» all’impresa target. Al 100 % dei dati relativi alle imprese collegate all’impresa target devono essere aggregati, in misura pari alla partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate all’impresa target situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime.

2)

Secondo motivo, vertente sul mancato riconoscimento di K. Chimica come PMI.

Si fa valere a questo riguardo che in base all’art. 6 dell’allegato alla Raccomandazione, i dati che rilevano ai fini della possibile classificazione di K. Chimica come PMI sono:

i)

100 % dei dati relativi a K. Chimica;

ii)

100 % dei dati relativi a I.C.B. S.r.l;

iii)

40 % dei dati relativi a Medini Ltd;

iv)

36,66% dei dati relativi a ALO Inmobilien GmbH.


15.2.2014   

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C 45/42


Ricorso proposto il 18 dicembre 2013 — Italian international film/EACEA

(Causa T-676/13)

2014/C 45/73

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Italian international film Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Fratini e B. Bettelli, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accogliere il ricorso e per l’effetto annullare la decisione dell’Agenzia dell’8 ottobre 2013, concernente il rigetto del progetto relativo al film «Only God Forgives», nell’ambito dell’invito a presentare proposte EACEA/21/12;

Ordinare all’Agenzia l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti;

Condannare l’Agenzia alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativa al rigetto del progetto relativo al film «Only God Forgives», nell’ambito dell’invito a presentare proposte EACEA/21/12 dell’Agenzia (MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei — Sistema «selettivo» 2013) (2012/C-300/07).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 296 TFUE, 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 133, paragrafo 3, del regolamento finanziario per difetto di motivazione.

Si fa valere in particolare a questo riguardo che non è dato comprendere quale sia nel caso di specie la ragione che ha condotto la Convenuta a ritenere non ammissibile il progetto presentato dalla ricorrente. La decisione impugnata motiva infatti il rigetto in modo diverso dall’indicazione di cui alla lettera precedente del 7 agosto 2013, contestando il mancato rispetto di un criterio di eleggibilità di cui alle linee guide diverso da quello di cui al modello prestampato contenuto nella citata lettera (distribuzione cinematografica del film non effettuata dalla ricorrente stessa). La decisione impugnata però, rigetta il progetto con riferimento all’art, 5.1, quinto capoverso, delle linee guida, il quale ammette, sua pure in misura limitata, il ricorso al subappalto.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 167 TFUE e norme attuative, incluso il regolamento finanziario e dei punti 3 e 4 dell’invito a presentare proposte EACEA/21/12.

Si fa valere a questo riguardo l’errore manifesto delle argomentazioni di cui alla decisione impugnata. La ricorrente precisa su questo punto che dal tenore della decisione impugnata si evince che l’Agenzia ha erroneamente e arbitrariamente qualificato come subappalto il rapporto contrattuale in essere fra la ricorrente stessa e Rai Cinema. Dalla medesima lettera emergerebbe altresì che la stessa Agenzia confonde il subappalto con un contratto di affidamento a un terzo dell’attività di «physical distribution».


15.2.2014   

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C 45/43


Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — SACBO/Commissione e TEN-T EA

(Causa T-692/13)

2014/C 45/74

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio (BG), Italia) (rappresentanti: G. Greco, M. Muscardini e G. Carullo, avvocati)

Convenute: Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In via principale: annullare la determinazione in data 23 ottobre 2013 della Ten- T EA, e di tutti gli atti presupposti indicati in epigrafe, nella parte in cui, confermando la decisione del 18 marzo 2013, ha considerato inammissibili i costi esterni relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, riducendo così il cofinanziamento dovuto e chiedendo la restituzione di 158 517,54 Euro, con ogni conseguenza di legge;

In subordine: accertare l’insussistenza dell’intento elusivo e dell’artificiosa suddivisione delle attività oggetto del cofinanziamento e per l’effetto annullare la determinazione in data 23 ottobre 2013 della Ten — T EA, e di tutti gli atti presupposti indicati in epigrafe, nella parte in cui, confermando la decisione del 18 marzo 2013, ha considerato inammissibili i costi esterni relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, riducendo così il cofinanziamento dovuto e chiedendo la restituzione di 158 517,54 euro, con ogni conseguenza di legge;

In ogni caso: rideterminare la riduzione del finanziamento così come indicata dalla Commissione nella misura ritenuta più idonea alla luce del principio di proporzionalità.

Con vittoria delle spese ed onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è la stessa della causa T-270/13, SACBO/Commissione e TEN — T EA (C 207, del 20.07.2013, pag. 46).

Viene precisato a questo riguardo che nell’ambito di tale giudizio, entrambe le Convenute hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto contro un atto, a loro avviso, non definitivo.

Secondo la ricorrente, per mero tuziorismo difensivo si propone ricorso avverso il provvedimento del 23 ottobre 2013 adottato dall’Agenzia, onde denunciare ancora l’illegittimità della decisione di riduzione del finanziamento.

I motivi e principali argomenti fatti valere sono quelli già invocati nella causa T-270/13.


15.2.2014   

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C 45/44


Ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2013 — Unipol Banca/UAMI — Union Investment Privatfonds (unicard)

(Causa T-574/11) (1)

2014/C 45/75

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012.


15.2.2014   

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C 45/44


Ordinanza del Tribunale del 2 dicembre 2013 — Indesit Company/UAMI — ILVE (quadrio)

(Causa T-214/12) (1)

2014/C 45/76

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.


15.2.2014   

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C 45/44


Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2013 — Shark/UAMI — Monster Energy (UNLEASH THE BEAST!)

(Causa T-217/12) (1)

2014/C 45/77

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


15.2.2014   

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C 45/44


Ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2013 — Automobile Association/UAMI — Duncan Petersen Publishing (Classeurs)

(Causa T-508/12) (1)

2014/C 45/78

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


15.2.2014   

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C 45/44


Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2013 — Refrigue-confecções para o frio/UAMI — Sixty International (Refrigue for cold)

(Causa T-511/12) (1)

2014/C 45/79

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 38 del 9.2.2013.


15.2.2014   

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C 45/44


Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 — Et Solar Industry e a./Commissione

(Causa T-153/13) (1)

2014/C 45/80

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013.


15.2.2014   

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C 45/45


Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology/Commissione

(Causa T-154/13) (1)

2014/C 45/81

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013.


15.2.2014   

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C 45/45


Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2013 — European Space Imaging/Commissione

(Causa T-357/13) (1)

2014/C 45/82

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


15.2.2014   

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C 45/45


Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2013 — Euromed/UAMI — DC Druck Chemie (EUROSIL)

(Causa T-523/13) (1)

2014/C 45/83

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


15.2.2014   

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C 45/45


Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2013 — Euromed/UAMI — DC Druck Chemie (EUROSIL)

(Causa T-524/13) (1)

2014/C 45/84

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


Tribunale della funzione pubblica

15.2.2014   

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C 45/46


Ricorso proposto il 4 ottobre 2013 — ZZ e a./SEAE

(Causa F-100/13)

2014/C 45/85

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, lawyers)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del SEAE di non versare più l’indennità correlata alle condizioni di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2014, ai funzionari con sede di servizio in Argentina, Cile, Cina (Hong Kong), Giappone, Malesia, Singapore e Taiwan.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione MDR/C6/(2012) del SEAE, del 19 dicembre 2012, con la quale l’APN ha deciso di eliminare l’indennità correlata alle condizioni di vita per il personale assegnato alle Delegazioni e agli Uffici dell'UE in Argentina, Cile, Cina (Hong Kong), Giappone, Malesia, Singapore e Taiwan;

di conseguenza, disporre il versamento delle indennità correlate alle condizioni di vita al tasso del 15 % a decorrere dal 1o gennaio 2014;

condannare il convenuto alle spese.


15.2.2014   

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C 45/46


Ricorso proposto il 25 ottobre 2013 — ZZ/FRA

(Causa F-106/13)

2014/C 45/86

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del direttore della FRA di infliggere al ricorrente una sanzione disciplinare sotto forma di nota di biasimo.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore della FRA del 20 febbraio 2013 che ha inflitto una nota di biasimo e, se necessario, la decisione del 22 febbraio 2013 che ha confermato per iscritto la nota di biasimo;

se necessario, annullare la decisione del direttore della FRA datata 17 luglio 2013, recante rigetto del reclamo;

riconoscere al ricorrente un risarcimento adeguato per il danno morale causato dall’illegittimità manifesta e dall’irregolarità dell’indagine amministrativa e della decisione di infliggere una nota di biasimo. Il danno morale è determinabile equitativamente in EUR 15 000,00.

condannare la convenuta alle spese.


15.2.2014   

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C 45/46


Ricorso proposto il 30 novembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-116/13)

2014/C 45/87

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto è illegittimo e quindi inapplicabile;

annullare la decisione del 18 giugno 2013 di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


15.2.2014   

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C 45/47


Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — ZZ/ERA

(Causa F-120/13)

2014/C 45/88

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Agenzia ferroviaria europea (ERA)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente presso l’Agenzia;

condannare l’Agenzia alle spese.


15.2.2014   

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C 45/47


Ricorso proposto il 23 dicembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-126/13)

2014/C 45/89

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del PMO di versare gli assegni familiari direttamente alla madre della figlia del ricorrente, con effetto retroattivo al 1o ottobre 2012.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 21 maggio 2013 con la quale il PMO informa il ricorrente della sua decisione di versare direttamente alla madre della figlia minore del ricorrente gli assegni familiari, compresi l’assegno per figli a carico e l’indennità scolastica, con effetto retroattivo a decorrere dal 1o ottobre 2012;

annullare la decisione adottata il 23 settembre 2013 recante rigetto del reclamo del ricorrente;

condannare la Commissione a versare al ricorrente la totalità degli importi dovuti a titolo di assegni familiari indebitamente trattenuti dal 1o ottobre 2012 fino alla data di esecuzione della sentenza che sarà pronunciata, aumentati degli interessi di mora calcolati al tasso del 4 % l’anno a decorrere dal 1o ottobre 2012 e fino alla data della completa liquidazione;

condannare la Commissione alle spese.