ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2014.031.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Corte di giustizia dell'Unione europea |
|
2014/C 031/01 |
||
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/1 |
2014/C 31/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portogallo) il 5 novembre 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal
(Causa C-566/13)
2014/C 31/02
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal do Trabalho de Lisboa
Parti
Ricorrente: Jorge Ítalo Assis dos Santos
Convenuto: Banco de Portugal
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 130 TFUE debba essere interpretato nel senso che una norma di diritto nazionale che imponga alla banca centrale di detto Stato membro l’obbligo di sospendere il pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità ai lavoratori in pensione della stessa banca, sia contraria al citato articolo, in quanto comporta un’ingerenza del governo (vale a dire, dell’amministrazione centrale) nei poteri decisionali della banca per quanto attiene alla sua politica del personale, in violazione del principio di autonomia e d’indipendenza delle banche centrali. |
2) |
Se l’articolo 123 TFUE debba essere interpretato nel senso che (…) una norma di diritto nazionale, che imponga di versare a un organo dell’amministrazione indiretta dello Stato — dipendente dal Ministro delle Finanze e da questo controllato, e le cui entrate e spese fanno parte del bilancio dello Stato — l’importo delle indennità di cui è sospeso il pagamento, sia contraria all’articolo 123, in quanto viola il principio del divieto di finanziamento degli Stati da parte delle banche centrali. |
3) |
Se il fatto che la sospensione del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità riguardi unicamente i lavoratori in pensione e non i lavoratori in servizio violi il principio di uguaglianza, sotto il profilo del divieto di discriminazione, contenuto negli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1). |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Regno Unito) il 14 novembre 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
(Causa C-577/13)
2014/C 31/03
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court
Parti
Ricorrenti: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd
Convenuto: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2) |
Se, al fine di stabilire se le condizioni di cui all’articolo 3 siano soddisfatte alla data della domanda di CPC per un prodotto contenente la composizione dei principi attivi A e B, laddove i) il brevetto di base in vigore include una rivendicazione relativa ad un prodotto contenente il principio attivo A ed un’altra rivendicazione relativa ad un prodotto contenente la composizione dei principi attivi A e B ed ii) esiste già un CPC per un prodotto contenente il principio attivo A (il «prodotto X»), sia necessario esaminare se la composizione dei principi attivi A e B sia un’invenzione distinta e separata da quella del solo principio attivo A. |
3) |
Qualora il brevetto di base in vigore «protegga», ai sensi dell’articolo 3, lettera a):
se il regolamento, in particolare i suoi articoli 3, lettere c) e d), e/o 13, paragrafo 1, ostino a che al titolare del brevetto venga rilasciato un CPC per il prodotto Y. In subordine, nell’ipotesi in cui per il prodotto Y possa essere rilasciato un CPC, se la sua durata debba essere valutata con riferimento alla concessione dell’autorizzazione per il prodotto X o dell’autorizzazione per il prodotto Y. |
4) |
In caso di risposta negativa alla questione sub 1), lettera a), di risposta positiva alla questione sub 1), lettera b), i) e di risposta negativa alla questione sub l), lettera b), ii), in circostanze in cui:
se il regolamento osti all’applicazione, da parte del competente ufficio della proprietà industriale, di disposizioni procedurali nazionali che consentano a) la sospensione della domanda di CPC per permettere al richiedente il CPC di presentare una domanda di modifica del brevetto di base, e b) la rinnovazione di detta domanda a una data successiva all’accoglimento della modifica, rinnovazione che avrà luogo:
|
(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
(3) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, pag. 1).
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 18 novembre 2013 — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg
(Causa C-580/13)
2014/C 31/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Coty Germany GmbH
Convenuta: Stadtsparkasse Magdeburg
Questione pregiudiziale
se l’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48/CE (1) debba essere interpretato nel senso che tale norma osta a una normativa nazionale che, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, consenta a un istituto di credito di rifiutarsi di fornire informazioni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, su nome e indirizzo del titolare di un conto, invocando il segreto bancario.
(1) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 19 novembre 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques
(Causa C-584/13)
2014/C 31/05
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrenti: Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA
Resistenti: Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 2 e 13, B, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977, debbano essere interpretati nel senso che la prestazione consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di veicoli usati, nel prestare dietro versamento di una somma forfettaria garanzia per l’eventuale guasto meccanico a talune parti del veicolo usato, rientri nella categoria delle operazioni di assicurazione esenti dall’imposta sul valore aggiunto o rientri, invece, nella categoria delle prestazioni di servizi.
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander (Spagna) il 25 novembre 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta y María Isabel Sánchez García
(Causa C-602/13)
2014/C 31/06
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander
Parti
Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Convenuti: Fernando Quintano Ujeta e María Isabel Sánchez García
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, conformemente alla direttiva 93/13/CE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, segnatamente, ai suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori ed utenti in conformità dei principi di equivalenza ed effettività, il giudice nazionale, qualora accerti il carattere abusivo di una clausola contrattuale relativa all’interesse moratorio, debba dichiarare l’inapplicabilità di qualunque tasso di interesse moratorio, incluso quello che possa risultare dall’applicazione suppletiva di una norma nazionale, quale, ad esempio, l’articolo 1108 del Código Civil, la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013, in combinazione con l’articolo 114 della Ley Hipotecaria, o l’articolo 4 del RDL 6/2012, e ciò senza essere vincolato al ricalcolo effettuato dal professionista in conformità della seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013. |
2) |
Se la seconda disposizione transitoria della legge n. 1/2013 debba essere interpretata nel senso che essa non può configurare un ostacolo alla tutela del consumatore. |
3) |
Se, ai sensi della direttiva 93/13/CE (…) e, segnatamente, dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori ed utenti in conformità dei principi di equivalenza e di effettività, quando un giudice nazionale accerti la sussistenza di una clausola abusiva relativa all’esigibilità anticipata esso debba considerarla non apposta e trarne le relative conseguenze, anche allorché il professionista abbia atteso il decorrere del periodo minimo previsto dalla norma nazionale. |
(1) GU L 95, pag. 29.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/5 |
Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 dal Regno dei Paesi Bassi avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013 nella causa T-343/11, Paesi Bassi/Commissione
(Causa C-610/13 P)
2014/C 31/07
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, M.A.M. de Ree, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013 nella causa T-343/11; |
— |
nella misura in cui lo stato degli atti lo consenta, statuire definitivamente sulla controversia annullando la decisione 2011/244/UE (1); |
— |
qualora lo stato degli atti non lo consenta, rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci definitivamente; |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
— |
Primo motivo: errata interpretazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1433/2003 (2), in combinato disposto con l’allegato I, punti 8 e 9, e con l’allegato II, punto 1, del regolamento medesimo, classificando i costi per la stampa degli imballaggi come spese di imballaggio, pertanto non sovvenzionabili. |
— |
Secondo motivo: errata interpretazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1433/2003, in combinato disposto con l’allegato I, punti 8 e 9, applicando un criterio non corretto per i requisiti vigenti per la descrizione delle azioni promozionali in un programma operativo. |
— |
Terzo motivo: errata applicazione degli articoli 7 del regolamento n. 1258/1999 (3) e 31 del regolamento n. 1290/2005 (4), riconoscendo alla Commissione un alleggerimento dell’onere della prova. |
— |
Quarto motivo: errata interpretazione dell’articolo 6 del regolamento n. 1432/2003 (5), in combinato disposto con l’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 (6), dichiarando che l’organizzazione di produttori non potrebbe dirigere le vendite avvalendosi di personale distaccato. |
— |
Quinto motivo: errata interpretazione dell’articolo 21 del regolamento n. 1432/2003, dichiarando necessaria la revoca del riconoscimento dell’organizzazione di produttori FresQ. |
— |
Sesto motivo: errata applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità, in combinato disposto con l’articolo 21 del regolamento n. 1432/2003, escludendo dal finanziamento tutte le spese dell’organizzazione di produttori FresQ. |
(1) Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 102, pag. 33)
(2) Regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario (GU L 203, pag. 25).
(3) Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).
(4) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203, pag. 18).
(6) Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1).
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 28 novembre 2013 — Ministre de l’Économie et des Finances/Gérard de Ruyter
(Causa C-623/13)
2014/C 31/08
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Ministre de l’Économie et des Finances
Resistente: Gérard de Ruyter
Questioni pregiudiziali
Se i prelievi fiscali sui redditi patrimoniali, quali la contribuzione sociale sui redditi patrimoniali, la contribuzione per il rimborso del debito sociale basata sugli stessi redditi, il prelievo sociale del 2 % e la contribuzione integrativa di tale prelievo, presentino un nesso diretto e rilevante con alcuni dei settori di sicurezza sociale elencati nell’articolo 4 del regolamento [(CEE) n. 1408/71 del Consiglio], del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), e rientrino pertanto nell’ambito di applicazione di tale regolamento, per il solo fatto di contribuire al finanziamento dei regimi francesi previdenziali obbligatori.
(1) GU L 149, pag. 2.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 3 dicembre 2013 — Skatteverket/Hilkka Hirvonen
(Causa C-632/13)
2014/C 31/09
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen
Parti
Ricorrente: Skatteverket
Convenuto: Hilkka Hirvonen
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 45 TFUE osti a disposizioni nella normativa di uno Stato membro che comportano che una persona residente in un altro Stato membro — che ha acquisito integralmente o quasi integralmente il suo reddito nel primo Stato membro — possa scegliere tra due forme completamente diverse di tassazione, in particolare l’imposizione alla fonte con un’aliquota fiscale inferiore, ma senza diritto agli sgravi fiscali applicabili nel sistema ordinario di tassazione del reddito, oppure l’imposizione secondo quest’ultimo sistema, con il godimento di tali sgravi.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/6 |
Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-2/07, Spagna/Commissione
(Causa C-641/13 P)
2014/C 31/10
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Accogliere la presente impugnazione e annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, causa T-2/07, Regno di Spagna/Commissione europea; |
— |
annullare parzialmente, nei termini indicati, la decisione C(2006) 5102 della Commissione, del 20 ottobre 2006, con cui si riduce il contributo finanziario accordato nel contesto del Fondo di coesione al gruppo di progetti di cui al riferimento 2001.ES.16.C.PE.050 e concernenti il risanamento del bacino imbrifero dello Júcar (Spagna) con riferimento alla pretesa irregolarità dell’utilizzo del requisito dell’esperienza quale criterio di aggiudicazione; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Errore di diritto consistente nel considerare il requisito dell’esperienza quale criterio di aggiudicazione in contrasto con l’articolo 30 della direttiva 93/37 (1). Detta norma non vieta l’utilizzo di criteri riferiti all’esperienza dell’appaltatore in sede di aggiudicazione di un appalto. Al contrario, l’esperienza dell’offerente può essere oggetto di valutazione a condizione che si tratti di un criterio non diretto alla valutazione dell’idoneità dell’offerente, che sia distinta dal requisito della solvibilità e che sia destinata alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa presentando un nesso con l’oggetto del contratto e la qualità della sua attuazione.
(1) Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/7 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
(Causa C-663/13)
2014/C 31/11
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, K. Herrmann, T. Maxian Rusche, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), avendo essa omesso in tutto il territorio o in alcuni settori di adottare ovvero di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all’attuazione dell’articolo 2, lettere a), b), d), f), g), h), n), dell’articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), dell’articolo 5, dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 6, secondo e terzo comma, dell’articolo 14, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dell’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, paragrafo 3, primo comma, paragrafo 4, seconda frase, paragrafo 6, paragrafo 7, paragrafo 8, dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c) per quanto riguarda i biocarburanti, paragrafo 2 per quanto riguarda i bioliquidi, paragrafo 3, lettera b), i) per quanto riguarda altri Stati membri e paesi terzi, paragrafo 3, lettera a), lettera b), ii), lettera c), paragrafo 4, lettere da a) a c) e paragrafo 8, dell’articolo 18, paragrafo 1 per quanto riguarda i bioliquidi, dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3 per i bioliquidi, e degli allegati II, III, IV e V di tale direttiva; |
— |
infliggere alla Repubblica d’Austria una penalità per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3 TFUE, pari a EUR 40 512 per ogni giorno a partire dal giorno della pronuncia della sentenza della Corte che ha accertato una violazione degli obblighi, da versare sul conto risorse proprie dell’Unione europea; |
— |
condannare la Repubblica d’Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine di attuazione della direttiva sarebbe scaduto il 5 dicembre 2010.
(1) GU L 140, pag. 16.
Tribunale
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/8 |
Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2013 — EMA/Commissione
(Causa T-116/11) (1)
(Clausola compromissoria - Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002/2006) - Contratti Dicoems e Cocoon - Mancata conformità di una parte delle spese dichiarate alle pattuizioni contenute nel contratto - Risoluzione dei contratti - Rimborso di una parte degli importi versati - Risarcimento danni - Domanda riconvenzionale - Responsabilità extracontrattuale - Arricchimento senza causa - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile - Nota di addebito - Irricevibilità)
2014/C 31/12
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: European Medical Association (EMA) (Bruxelles, Belgio), (rappresentanti: A. Franchi e L. Picciano, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e F. Moro, agenti, assistite da D. Gullo, avvocato)
Oggetto
Da un lato, domanda in via principale diretta, in primo luogo, al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto n. 507126, relativo al progetto Cocoon, e del contratto n. 507760, relativo al progetto Dicoems, conclusi rispettivamente il 7 e il 19 dicembre 2003 fra la Commissione e la ricorrente, in secondo luogo, alla dichiarazione d’illegittimità della decisione della Commissione, recante risoluzione dei suddetti contratti, in terzo luogo, all’annullamento della nota di addebito corrispondente e, in quarto luogo, al versamento di un risarcimento per il danno subìto, e, dall’altro, una domanda in subordine basata sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione
Dispositivo
1) |
Il ricorso della European Medical Association (EMA) è accolto nella parte in cui è diretto ad ottenere il rimborso dei costi diretti del personale dei contratti Cocoon e Dicoems, per un importo pari a EUR 17 231,28, nonché dei relativi costi indiretti derivanti dall’applicazione di tali contratti. |
2) |
Per il resto, il ricorso dell’EMA è respinto. |
3) |
La domanda riconvenzionale della Commissione europea è respinta. |
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario promosso nella causa T-116/11 R. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/8 |
Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2013 — Colgate-Palmolive/UAMI — dm drogerie markt (360° SONIC ENERGY)
(Causa T-467/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo 360° SONIC ENERGY - Marchio internazionale denominativo anteriore SONIC POWER - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2014/C 31/13
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Colgate-Palmolive Company (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Zintler e G. Schindler, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 maggio 2011 (procedimento R 1094/2010-2) relativa al procedimento di opposizione tra la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG e la Colgate-Palmolive Company.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Colgate-Palmolive Company è condannata alle spese. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/9 |
Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/UAMI — Henkel (SUPER GLUE)
(Causa T-591/11) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo SUPER GLUE - Marchio Benelux denominativo anteriore SUPERGLUE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Carattere distintivo del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2014/C 31/14
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrenti: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. (Jaworzno, Polonia) (rappresentanti: M. Konieczyński e I. Kubiec, avocats)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata alla procedura dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Henkel Corp. (Gulph Mills, Pensilvania, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Rohnke e M. Jacob, avocats)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 22 settembre 2011 (caso R 1147/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Henkel Corp. e Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp.j.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp.j. è condannata alle spese. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/9 |
Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2013 — Cisco Systems e Messagenet/Commissione
(Causa T-79/12) (1)
(Concorrenza - Concentrazioni - Mercato europeo dei servizi di comunicazione via Internet - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno - Errori manifesti di valutazione - Obbligo di motivazione)
2014/C 31/15
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cisco Systems, Inc. (San José, California, Stati Uniti); e Messagenet SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. de Pablo e K. Jörgens, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, S. Noël e C. Hödlmayr,, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Microsoft Corp. (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentante: G. Berrisch, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2011) 7279 della Commissione, del 7 ottobre 2011, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) l’operazione di concentrazione tra imprese diretta all’acquisizione della Skype Global Sàrl da parte della Microsoft Corp. (caso COMP/M.6281 Microsoft/Skype).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Cisco Systems Inc. e la Messagenet SpA si fanno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e da Microsoft Corporation. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/10 |
Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2013 — Smartbook/UAMI (SMARTBOOK)
(Causa T-123/12) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo SMARTBOOK - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2014/C 31/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Smartbook AG (Offenburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Milbradt, A. Schwarz e F. Reiling)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Qualcomm, Inc. (Dover, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti A. Renck, A. Leister e V. von Bomhard)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 15 dicembre 2011 (procedimento R 799/2011-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo SMARTBOOK come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Smartbook AG è condannata alle spese. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/10 |
Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2013 — Eckes-Granini/UAMI — Panini (PANINI)
(Causa T-487/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo PANINI - Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori GRANINI - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza del rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2014/C 31/17
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Germania) (rappresentante: W. Berlit, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Panini SpA (Modena) (rappresentante: F. Terrano, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 6 settembre 2012 (procedimento R 2393/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Eckes-Granini Group GmbH e la Panini SpA.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Eckes-Granini Group GmbH è condannata alle spese. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/10 |
Ricorso proposto il 1o ottobre 2013 — Société européenne des chaux et liants/ECHA
(Causa T-540/13)
2014/C 31/18
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Francia) (rappresentante: J. Dezarnaud, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere la domanda della società ECL di totale sgravio dall’ammenda ad essa notificata. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede lo sgravio dall’onere amministrativo imposto dalla decisione SME (2013) 1665 dell’ECHA, del 21 maggio 2013, che dichiara che la ricorrente non soddisfa i requisiti per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le piccole imprese, in seguito alla sua dichiarazione di rettifica presentata dopo l’avvio da parte dell’ECHA del procedimento di verifica delle dimensioni dell’impresa.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce diverse censure vertenti:
— |
sul fatto che la sanzione adottata è sproporzionata rispetto all’errore che può esserle rimproverato; |
— |
sul fatto che essa ha regolarizzato la propria dichiarazione a prima richiesta su semplice domanda dell’ECHA; |
— |
sul fatto che è comprensibile che essa abbia mal interpretato un fascicolo estremamente tecnico redatto in una lingua diversa dalla propria; |
— |
sull’anomalia di una sanzione automatica. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/11 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2013 — Hostel Tourist World/UAMI — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)
(Causa T-566/13)
2014/C 31/19
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Hostel Tourist World, SL (Siviglia, Spagna) (rappresentante: J. M. Bartrina Díaz, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: WRI Nominees Ltd (Lussemburgo, Lussemburgo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare e revocare la decisione dell’UAMI nella parte in cui ha accolto il ricorso o appello proposto dalla WRI Nominees Ltd, per quanto concerne la cancellazione o nullità del marchio comunitario n. 7 241 862 HOSTELTOURISTWORLD per le classi 39 e 43 della nomenclatura internazionale; |
— |
respingere, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’appello proposto dalla società WRI Nominees Ltd e volto alla nullità del marchio comunitario n. 7 241 862«HOSTELTOURISTWORLD.COM» per le classi 35, 39 e 43 della nomenclatura internazionale o, altrimenti, invitare l’UAMI a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi all’emananda sentenza, nei termini precisati nella presente domanda; |
— |
condannare l’UAMI alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «HostelTouristWorld.com» per servizi delle classi 35, 39 e 43 — marchio comunitario registrato n. 7 241 826
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: WRI Nominees Ltd
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento nonché dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso della WRI Nominees Ltd e annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento
Motivi dedotti:
— |
violazione degli articoli 63 e 64 del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/11 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Lesaffre et Compagnie/UAMI — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)
(Causa T-575/13)
2014/C 31/20
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Lesaffre et Compagnie (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. De Haan e P. Péters, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Louis Baking Company, SL (Girona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 30 agosto 2013, procedimento R 2333/2012-4; |
— |
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla Lesaffre ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e alla quarta commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Louis Baking Company, SL
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «BAKING CENTER By TECHNOLINE», per prodotti e servizi delle classi 30, 35 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 9 195 793
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio francese «BAKING CENTER» per servizi della classe 41
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/12 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2013 — Groupe Canal + e Canal + France/UAMI — Euronews (News+)
(Causa T-591/13)
2014/C 31/21
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrenti: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia); e Canal + France (Issy-les-Moulineaux) (rappresentante: L. Barissat, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Euronews (Écully, Francia)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare l’esistenza di un rischio di confusione o di associazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra la domanda di marchio NEWS+ e il marchio francese denominativo anteriore ACTU+ n. 063 457 667 per i servizi contestati; |
— |
riformare i punti da 23 a 35 della decisione della commissione di ricorso del 9 settembre 2013 e negare la registrazione della domanda di marchio NEWS+ n. 9 141 003; |
— |
in subordine, annullare la decisione della commissione di ricorso del 9 settembre 2013 che rigettato il ricorso e confermato, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la decisione impugnata che ha respinto l’opposizione proposta contro la domanda di marchio comunitario NEWS+ n. 9141 003 sulla base del marchio anteriore ACTU+ n. 063 457 667. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Louis Baking Company, SL
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «News+» per servizi delle classi 35, 38 e41- domanda di marchio comunitario n. 9 141 003
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: le ricorrenti
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio francese «ACTU+» per prodotti e servizi delle classi 9, 28, 35, 38, 39 e 41
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/12 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2013 — Siemag Tecberg Group/UAMI (Winder Controls)
(Causa T-593/13)
2014/C 31/22
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Germania) (rappresentante: T. Sommer, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2013, procedimento R 1261/2013-4; |
— |
condannare l’UAMI alle spese; |
— |
fissare un termine per la fase orale del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Winder Controls» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 35, 37, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 11 542 412
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/13 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2013 — Bimbo/UAMI (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)
(Causa T-600/13)
2014/C 31/23
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso dell’11 settembre 2013 e concedere di conseguenza la registrazione del marchio comunitario figurativo n. 11 094 381 per tutti i prodotti richiesti della classe 30; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES» per prodotti della classe 30 — domanda di marchio comunitario n. 11 094 381
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009; e |
— |
violazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con il principio di parità di trattamento nonché degli articoli 6 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/13 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2013 — Romonta/Commissione
(Causa T-614/13)
2014/C 31/24
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Germania) (rappresentanti: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow e A. Schulze, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione 2013/448/UE della Commissione europea, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui, all’articolo 1, paragrafo 1, nega alla ricorrente, per il terzo periodo di scambio di quote di emissione, compreso tra il 2013 e il 2020, le quote supplementari a fronte di difficoltà di cui all’articolo 9, paragrafo 5, della legge tedesca sugli scambi di quote di emissione di gas a effetto serra (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo: violazione del principio di proporzionalità A parere della ricorrente, la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità, poiché, alla luce dell’obiettivo formulato dalla convenuta, il diniego delle quote di emissione supplementari richieste a fronte delle difficoltà sarebbe erroneo e del tutto sproporzionato rispetto al pregiudizio arrecato alla ricorrente. In subordine, la ricorrente sostiene, nell’ambito del presente motivo, che la decisione 2011/278/UE (1) è in contrasto con il diritto dell’Unione ed è anzi nulla. |
2) |
Secondo motivo: violazione del principio di sussidiarietà Nell’ambito del presente motivo la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola il principio di sussidiarietà, in forza del quale l’azione dell’Unione europea deve limitarsi al necessario. Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, gli Stati membri hanno il diritto (per quanto limitato) di adottare norme in materia di assegnazione di quote. Una misura per casi eccezionali come quella prevista all’articolo 9, paragrafo 5, della legge tedesca sugli scambi di quote di emissione di gas a effetto serra rientra fra le norme la cui adozione è di competenza degli Stati membri. |
3) |
Terzo motivo: violazione di diritti fondamentali Con tale motivo la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola i suoi diritti fondamentali alla libertà d’impresa, alla libertà professionale e alla proprietà e che tale violazione non è giustificata né dagli obiettivi d’interesse generale riconosciuti dall’Unione europea né dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui. |
(1) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2772] (GU L 130, pag. 1).
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/14 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Pell Amar Cosmetics/UAMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)
(Causa T-621/13)
2014/C 31/25
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il rumeno
Parti
Ricorrente: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Romania) (rappresentante: E. Grecu, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alva Management GmbH (Icking, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno nel procedimento R 388/2013-4; e |
— |
condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo di colore bianco e nero contenente l’elemento denominativo «Pell amar dr. Ionescu — Calinesti» — domanda di registrazione di un marchio comunitario n. 10 109 981
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione comunitaria n. 6 645 071, la registrazione nazionale tedesca n. 1 161 287, nonché le registrazioni internazionali n. 588 232 e n. 657 169 del marchio denominativo «PERLAMAR»
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra il marchio comunitario di cui trattasi e quello su cui si fonda l’opposizione.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/15 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2013 — Molda/Commissione
(Causa T-629/13)
2014/C 31/26
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Molda AG (Dahlenburg, Germania) (rappresentanti: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow e A. Schulze, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione 2013/448/UE della Commissione europea, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui, all’articolo 1, paragrafo 1, nega alla ricorrente, per il terzo periodo di scambio di quote di emissione, compreso tra il 2013 e il 2020, le quote supplementari a fronte di difficoltà di cui all’articolo 9, paragrafo 5, della legge tedesca sugli scambi di quote di emissione di gas a effetto serra (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo: violazione del principio di proporzionalità A parere della ricorrente, la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità, poiché, alla luce dell’obiettivo formulato dalla convenuta, il diniego delle quote di emissione supplementari richieste a fronte delle difficoltà è erroneo e del tutto sproporzionato rispetto al pregiudizio arrecato alla ricorrente. In subordine, la ricorrente sostiene, nell’ambito del presente motivo, che la decisione 2011/278/UE (1) è in contrasto con il diritto dell’Unione ed è anzi nulla. |
2) |
Secondo motivo: violazione del principio di sussidiarietà Nell’ambito del presente motivo la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola il principio di sussidiarietà, in forza del quale l’azione dell’Unione europea deve limitarsi al necessario. Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, gli Stati membri hanno il diritto (per quanto limitato) di adottare norme in materia di assegnazione di quote. Una misura per casi eccezionali come quella prevista all’articolo 9, paragrafo 5, della legge tedesca sugli scambi di quote di emissione di gas a effetto serra rientra fra le norme la cui adozione è di competenza degli Stati membri. |
3) |
Terzo motivo: violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato Con tale motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola le norme fondamentali della disciplina europea degli aiuti di Stato, in base alle quali le imprese in difficoltà finanziarie che attuano un piano di risanamento duraturo possono ottenere un sostegno finanziario sotto forma di aiuto alla ristrutturazione. La convenuta non ha il diritto di negare un aiuto siffatto. |
4) |
Quarto motivo: violazione di diritti fondamentali Con tale motivo la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola i suoi diritti fondamentali alla libertà d’impresa, alla libertà professionale e alla proprietà e che tale violazione non è giustificata né dagli obiettivi d’interesse generale riconosciuti dall’Unione europea né dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui. |
(1) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2772] (GU L 130, pag. 1).
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/15 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2013 — DK Recycling und Roheisen/Commissione
(Causa T-630/13)
2014/C 31/27
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Germania) (rappresentante: S. Altenschmidt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2013) 5666] (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui respinge la registrazione degli impianti menzionati all’allegato I, lettere A) e D), con i codici identificativi DE000000000001320 e DE-new-14220-0045 nell’elenco — trasmesso dalla Germania alla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE — di impianti disciplinati da detta direttiva e l’assegnazione a titolo gratuito ai medesimi di quantitativi annui provvisori di quote di emissione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sostanzialmente quanto segue:
— |
La decisione impugnata, nella parte relativa alla ricorrente, viola la direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE (2). Inoltre, essa è incompatibile con il principio di proporzionalità e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e non è nemmeno debitamente motivata. |
— |
Nella misura in cui il rifiuto di assegnare a titolo gratuito quote di emissione agli impianti della ricorrente si basa sul fatto che la Germania aveva assegnato loro provvisoriamente a titolo gratuito quote di emissione come compensazione per le difficoltà opposte, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto ritiene la Commissione, tale assegnazione non è contraria alla decisione 2011/278. In ogni caso, sarebbe ben possibile un’assegnazione speciale per circostanze eccezionali in compensazione di oneri sproporzionati, come conseguenza del commercio di quote di emissione, in forza delle garanzie offerte dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare dei diritti alla libera impresa e alla proprietà, e del principio di proporzionalità. |
— |
Nella misura in cui il rifiuto di assegnare a titolo gratuito quote di emissione agli impianti della ricorrente si basa sul fatto che la Germania aveva assegnato loro provvisoriamente a titolo gratuito quote di emissione per la produzione di concentrato di zinco nell’altoforno della ricorrente sulla base di un sottoimpianto con emissioni di processo, la ricorrente è dell’avviso che la decisione impugnata contrasti con la decisione 2011/278 e che la sua motivazione sia contraddittoria e insufficiente. |
— |
Infine, la ricorrente eccepisce una violazione dell’obbligo di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Prima di adottare la decisione non è stata data alla ricorrente alcuna possibilità di manifestare la propria posizione. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
(2) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2011) 2772) (GU L 130, pag. 1).
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/16 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Raffinerie Heide/Commissione
(Causa T-631/13)
2014/C 31/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Germania) (rappresentante: U. Karpenstein, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui, all’articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, lettera A), respinge la registrazione della ricorrente nell’elenco di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE nonché l’assegnazione di quote di emissione provvisorie gratuite all’impianto della medesima recante il codice DE000000000000010; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo: mancato esercizio del potere discrezionale Nell’ambito di tale motivo la ricorrente fa valere, tra l’altro, che il sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra per il terzo periodo di scambio (dal 2013 al 2020) non esclude assegnazioni di quote per circostanze eccezionali e non dispensa la Commissione dal prendere in considerazione nelle proprie decisioni i diritti fondamentali delle imprese e il principio di proporzionalità. La Commissione non ne ha tenuto conto, violando, in tal modo, il potere discrezionale concessole dal diritto dell’Unione. |
2) |
Secondo motivo: violazione dei diritti fondamentali della ricorrente Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il rigetto del quantitativo di quote di emissione assegnabili richiesto dalle autorità nazionali competenti viola i diritti fondamentali che le derivano dagli articoli 17 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché il principio di proporzionalità. Pretendere dalla ricorrente l’assegnazione di un minor numero di quote integrerebbe una difficoltà manifestamente sproporzionata ed estranea alla direttiva 2003/87/CE. La creazione di una situazione di rischio per l’esistenza di imprese come quella della ricorrente non è né idonea né necessaria o adeguata ai fini della realizzazione degli obiettivi della direttiva. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/17 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Arctic Paper Mochenwangen/Commissione
(Causa T-634/13)
2014/C 31/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Wolpertswende, Germania) (rappresentante: S. Kobes, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della convenuta, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2013) 5666] (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui rifiuta la registrazione dell’impianto menzionato nell’allegato I, lettera A), con il codice identificativo DE000000000000563, nell’elenco di impianti compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, presentato dalla Germania alla Commissione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, nonché i quantitativi annui provvisori corrispondenti di quote di emissione che devono essere assegnate a titolo gratuito a tali impianti; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente quanto segue:
— |
La decisione per la parte relativa alla ricorrente, viola la direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE (2). Inoltre, essa è incompatibile con il principio di proporzionalità e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
— |
La decisione impugnata 2011/278/UE non osta a un’assegnazione supplementare transitoria di quote a titolo gratuito per compensare difficoltà eccessive. In ogni caso, le garanzie della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare i diritti fondamentali alla libertà di impresa e di proprietà, nonché il principio di proporzionalità, richiedono un’assegnazione speciale in casi di difficoltà eccessive per compensare oneri inaccettabili conseguenti al sistema di scambio di quote di emissione. |
— |
Infine, la ricorrente eccepisce una violazione dei requisiti di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Prima di adottare la decisione, non è stata data alla ricorrente la possibilità di manifestare la propria posizione. |
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
(2) 2011/278/UE: decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2011) 2772) (GU L 130, pag. 1).
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/18 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Commissione
(Causa T-641/13)
2014/C 31/30
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Paesi Bassi) (rappresentanti: T. Hovius e R. Pasma, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente impugna la decisione della Commissione del 2 ottobre 2013 (1), con cui quest’ultima ha dichiarato che l’acquisto da parte del Comune Bergen op Zoom di uno stabilimento della Koninklijke Nedalco BV e della Nedalco International BV non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, n. 1, TFUE.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 e/o dell’articolo 108 TFUE in quanto la Commissione ha omesso di applicare il principio dell’investitore privato; in ogni caso ha applicato erroneamente il principio dell’investitore privato, non si è basata su fatti corretti in merito e/o non ha giustificato sufficientemente l’applicazione del principio. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 e/o dell’articolo 108 TFUE, poiché la Commissione ha valutato erroneamente i fatti e/o il diritto e ha manifestamente accertato in modo erroneo che alla Nedalco non era stato concesso un vantaggio (selettivo) che l’impresa non avrebbe potuto conseguire tramite un regolare meccanismo commerciale; |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi di diligenza e motivazione, dato che la Commissione ha erroneamente omesso di esaminare i fatti esposti dal Comune e/o di basare la decisione su un’adeguata motivazione |
(1) GU C 335, pag. 1.
Tribunale della funzione pubblica
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/19 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 dicembre 2013 — Teughels/Commissione
(Causa F-117/11) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione maturati nell’ambito di un regime pensionistico nazionale - Regolamento che adegua l’aliquota del contributo al regime pensionistico dell’Unione - Adeguamento dei valori attuariali - Necessità di adottare disposizioni generali di esecuzione - Applicazione nel tempo delle nuove disposizioni generali di esecuzione)
2014/C 31/31
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Catherine Teughels (Eppegem, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali con cui sono stabiliti i diritti a pensione della ricorrente e del calcolo del numero di annualità da considerare per determinare tali diritti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Teughels. |
(1) GU C 25 del 28.1.2012, pag. 70.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/19 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 dicembre 2013 — Verile e Gjergji/Commissione
(Causa F-130/11) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso un regime pensionistico nazionale - Regolamento che adegua l’aliquota del contributo al regime pensionistico dell’Unione - Adeguamento dei valori attuariali - Necessità di adottare disposizioni generali di esecuzione - Applicazione nel tempo delle nuove disposizioni generali di esecuzione - Revoca di una proposta di abbuono di annualità - Legittimità - Presupposti)
2014/C 31/32
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Marco Verile (Cadrezzate, Italia) e Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare le decisioni di trasferimento dei diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione in base alla proposta del PMO avente ad oggetto un nuovo calcolo.
Dispositivo
1) |
Le decisioni della Commissione europea del 20 maggio 2011 e del 19 maggio 2011 rivolte rispettivamente al sig. Verile e alla sig.ra Gjergji sono annullate. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Verile e dalla sig.ra Gjergji. |
(1) GU C 65 del 3.3.2012, pag. 22.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/20 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 dicembre 2013 — Sesma Merino/UAMI
(Causa F-125/12) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Obiettivi 2011/2012 - Atto che non arreca pregiudizio - Ricorso irricevibile)
2014/C 31/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Faedo, R. Pethke e P. Saba, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2011 nonché della decisione che fissa gli obiettivi da raggiungere e domanda di risarcimento.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Sesma Merino supporta le proprie spese ed è condannato a supportare le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modello). |
(1) GU C 26 del 26.1.2013, pag. 72.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/20 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 dicembre 2013 — A/Commissione
(Causa F-142/12) (1)
(Funzione pubblica - Previdenza sociale - Incidente o malattia professionale - Articolo 73 dello Statuto - Invalidità permanente parziale - Domanda di risarcimento danni)
2014/C 31/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: A (S., Francia) (rappresentanti: B. Cambier, A. Paternostre e G. Ladrière, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Joris, agente, C. Mélotte, avvocato)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione della Commissione che statuisce sulla domanda di riconoscimento di malattia professionale, presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, la quale gli riconosce un tasso di invalidità permanente parziale del 20 % e fissa la data di consolidamento al 25 febbraio 2010 nonché la domanda di risarcimento del danno morale e materiale da esso subito.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea dell’11 gennaio 2012 con cui si conclude il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea a seguito della malattia professionale contratta da A è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata a versare ad A la somma di EUR 3 500. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute da A. |
(1) GU C 26 del 26.1.2013, pag. 77.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/20 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-58/12) (1)
(Funzione pubblica - Collocamento a riposo per invalidità - Annullamento da parte del Tribunale per carenza di motivazione - Domanda di esecuzione della sentenza - Domanda di reintegrazione - Annullamento della sentenza del Tribunale - Mancanza di interesse ad agire - Articolo 266 TUE - Responsabilità extracontrattuale dell’istituzione - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)
2014/C 31/35
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullare la decisione implicita della Commissione che respinge la domanda del ricorrente di eseguire la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008 nella causa F-41/06, Marcuccio/Commissione, e, a tale titolo, di attribuirgli le mansioni relative a un posto del gruppo di funzioni corrispondente al suo grado, nonché domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondato in diritto. |
2) |
Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 295 del 29.9.2012, pag. 33.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/21 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 dicembre 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis e Hotz/Commissione
(Cause riunite F-137/12, F-138/12, F-139/12 e F-141/12) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Procedura di certificazione 2010-2011 - Esclusione dall’elenco dei funzionari certificati - Composizione amichevole su iniziativa del Tribunale - Termine per la presentazione del reclamo - Reclamo fuori termine - Nozione di errore scusabile - Diligenza richiesta a un funzionario normalmente accorto - Informazioni ottenute per telefono - Prova - Irricevibilità)
2014/C 31/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Fabrice Van Oost (Ville Pommerœul, Belgio), Maria Belén Ibarra de Diego (Alicante, Spagna), Nicolaos Theodoridis (Soignies, Belgio) e Margarita Hotz (Bruxelles, Belgio), (rappresentante: avv. S. Pappas)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione dell’EPSO di non includere il ricorrente nell’elenco delle persone che hanno superato le prove al termine della formazione nell’ambito del procedimento di certificazione, e una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Le cause F-137/12, F-138/12 e F-139/12 sono cancellate dal ruolo del Tribunale. |
2) |
Le parti nelle cause F-137/12, F-138/12 e F-139/12 sopporteranno le spese secondo il loro accordo. |
3) |
Il ricorso nella causa F-141/12 è respinto in quanto irricevibile. |
4) |
La sig.ra Hotz sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della causa F-141/12. |
(1) GU C 26 del 26.1.2013, pagg. 75 e 76.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/21 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 dicembre 2013 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-2/13) (1)
(Funzione pubblica - Termine di ricorso - Lingua di rigetto del reclamo - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Copia di un atto introduttivo firmato trasmessa per telefax entro il termine di ricorso - Assenza di identità tra tale copia e l’originale firmato trasmesso successivamente - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta)
2014/C 31/37
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione implicita recante rigetto della domanda del ricorrente di applicare alla sua retribuzione, versata a decorrere dal mese di maggio 2001 e sino al termine della sua assegnazione in Angola, il coefficiente correttore previsto dagli articoli 12 e 13 dell’allegato X allo Statuto
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 129 del 4.5.2013, pag. 30.
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/22 |
Ricorso proposto il 12 novembre 2013 — ZZ/OEDT
(Causa F-79/13)
2014/C 31/38
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)
Convenuto: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione recante rigetto della domanda della ricorrente diretta al riconoscimento della sussistenza di molestie morali da parte del suo superiore gerarchico e della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e, di conseguenza, di condurre una nuova indagine imparziale e concedere un risarcimento dei danni materiali e morali.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:
— |
annullare la decisione del Direttore, dell’11 settembre 2012, recante rigetto della domanda della ricorrente; |
— |
annullare la decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente datato 14 settembre 2012; |
— |
annullare la decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del 13 maggio 2013, e la decisione del Direttore, del 25 giugno 2013, recanti rigetto della denuncia della ricorrente; |
— |
di conseguenza, condurre una nuova indagine regolare, obiettiva ed imparziale; |
— |
risarcire il danno materiale subito dalla ricorrente e stimato in EUR 430 202; |
— |
risarcire il danno morale subito dalla ricorrente e stimato in EUR 120 000; |
— |
condannare il convenuto a tutte le spese. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/22 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-111/13)
2014/C 31/39
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Moyse)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento, da un lato, della decisione dell’EPSO di non ammettere il ricorrente alla fase di selezione del concorso EPSO/AD/231/12 (AD7) e di riclassificarlo nel concorso EPSO/AD/230/12 (AD5) e, dall’altro, della decisione di iscriverlo nell’elenco di riserva del citato concorso AD5, nonché la domanda di risarcimento dei pretesi danni materiali e morali subiti.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare l’atto del 16.7.2012, l'atto del 3.9.2012, l'atto del 3.12.2012, l'atto del 13.2.2013, l'atto del 15.3.2013 e, se necessario, gli atti di rigetto dei reclami del ricorrente del 21.8.2013 e del 2.10.2013; |
— |
condannare la Commissione a risarcire il danno del ricorrente, valutato nella somma di EUR 300 580; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/22 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — ZZ/Agenzia europea dell'ambiente (AEA)
(Causa F-115/13)
2014/C 31/40
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Bertolini, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente (AEA)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e, di conseguenza, reintegrare la ricorrente nel posto che occupava o in un posto diverso, oppure, qualora ciò non avvenisse, condannare la convenuta a risarcire la ricorrente per il danno materiale subìto e, in ogni caso, per il danno morale subìto.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione dell’Agenzia europea dell’ambiente del 29 maggio 2013, recante rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente il 1o maggio 2013; |
— |
di conseguenza:
|
— |
in ogni caso, condannare la convenuta a pagare una somma provvisoria ex aequo et bono pari a EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno immateriale, oltre agli interessi di mora al tasso legale dalla data della sentenza; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/23 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2013 — ZZ/Frontex
(Causa F-117/13)
2014/C 31/41
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX)
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di non rinnovare il contratto del ricorrente dopo l’annullamento, ad opera del Tribunale della funzione pubblica, della prima decisione di non rinnovare il suo contratto.
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:
— |
annullare la decisione della Frontex, del 19 febbraio 2013, di non rinnovare il contratto del ricorrente; |
— |
esercitare, su richiesta, i suoi pieni poteri giurisdizionali al fine di garantire l’effettività della sua decisione; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |