ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2014.024.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 24

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57o anno
25 gennaio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2014/C 024/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 15 del 18.1.2014

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 024/02

Causa C-523/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania) il 3 ottobre 2013 — Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

2

2014/C 024/03

Causa C-548/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spagna) il 24 ottobre 2013 — Caixabank S. A./Francisco Javier Brenes Jiménez y Andrea Jiménez Jiménez

2

2014/C 024/04

Causa C-549/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Arnsberg (Germania) il 22 ottobre 2013 — Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund

3

2014/C 024/05

Causa C-552/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 6 de Bilbao (Spagna) il 25 ottobre 2013 — Grupo Hospitalario Quirón, S.A./Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

3

2014/C 024/06

Causa C-556/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 28 ottobre 2013 — Litaksa UAB/BTA Insurance Company SE

3

2014/C 024/07

Causa C-560/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 30 ottobre 2013 — Finanzamt Ulm/Ingeborg Wagner Raith quale avente causa della sig.ra Maria Schweier

4

2014/C 024/08

Causa C-563/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 30 ottobre 2013 — UPC DTH S.à.r.l./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

4

2014/C 024/09

Causa C-570/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 6 novembre 2013 — Karoline Gruber

5

2014/C 024/10

Causa C-571/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 7 novembre 2013 — Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank, istituto di diritto pubblico

6

2014/C 024/11

Causa C-572/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) l’8 novembre 2013 — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL

6

2014/C 024/12

Causa C-576/13: Ricorso proposto il 14 novembre 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna

7

2014/C 024/13

Causa C-578/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Kiel (Germania) il 15 novembre 2013 — Hans-Jürgen Kickler e a./Repubblica ellenica

7

2014/C 024/14

Causa C-579/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 15 novembre 2013 — P/Commissie Sociale Zekerheid Breda, S/College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

8

2014/C 024/15

Causa C-581/13 P: Impugnazione proposta il 15 novembre 2013 da Intra-Presse avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-448/11, Golden Balls Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

8

2014/C 024/16

Causa C-582/13 P: Impugnazione proposta il 15 novembre 2013 da Intra-Presse avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-437/11, Golden Balls Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

9

2014/C 024/17

Causa C-583/13 P: Impugnazione proposta il 15 novembre 2013 dalla Deutsche Bahn AG e. a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013, cause riunite T-289/11, T-290/11 e T-521/11, Deutsche Bahn AG e a./Commissione europea

9

2014/C 024/18

Causa C-588/13 P: Impugnazione proposta il 20 novembre 2013 da Telefónica S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 settembre 2013, causa T-430/11, Telefónica/Commissione

10

2014/C 024/19

Causa C-590/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 20 novembre 2013 — Idexx Laboratoires Italia srl/Agenzia delle Entrate

10

2014/C 024/20

Causa C-591/13: Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

11

2014/C 024/21

Causa C-598/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava (Romania) il 22 novembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Polixeni Guletsou

11

2014/C 024/22

Causa C-599/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 22 novembre 2013 — Vereniging Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao), altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

12

2014/C 024/23

Causa C-603/13 P: Impugnazione proposta il 22 novembre 2013 da Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, e Galp Energia SGPS SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-462/07, Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, e Galp Energia SGPS SA/Commissione europea

12

2014/C 024/24

Causa C-604/13 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 dalla Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Commissione europea

13

2014/C 024/25

Causa C-608/13 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 dalla Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 settembre 2013, causa T-497/07, CEPSA/Commissione

13

2014/C 024/26

Causa C-614/13 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 da Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-378/10, Masco Corp. e a./Commissione europea

14

2014/C 024/27

Causa C-616/13 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Productos Asfálticos (PROAS), S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 settembre 2013, causa T-495/07, PROAS/Commissione

15

2014/C 024/28

Causa C-617/13 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Repsol Lubricantes y Especialidades e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 settembre 2013, causa T-496/07, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione

16

2014/C 024/29

Causa C-622/13 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Castel Frères SAS avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

16

 

Tribunale

2014/C 024/30

Causa T-394/10: Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2013 — Grebenshikova/UAMI — Volvo Trademark (SOLVO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SOLVO — Marchio comunitario denominativo anteriore VOLVO — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza del rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

18

2014/C 024/31

Causa T-107/11 P: Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2013 — ETF/Schuerings (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Decisione di risoluzione — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Articoli 2 e 47 del RAA — Dovere di sollecitudine — Nozione di interesse del servizio — Divieto di statuire ultra petita — Diritti della difesa)

18

2014/C 024/32

Causa T-108/11 P: Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2013 — ETF/Michel (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Decisione di risoluzione — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Articoli 2 e 47 del RAA — Dovere di sollecitudine — Nozione di interesse del servizio — Divieto di statuire ultra petita — Diritti della difesa)

19

2014/C 024/33

Causa T-573/11: Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2013 — JAS/Commissione [Unione doganale — Importazioni di pantaloni jeans — Frode — Recupero di dazi all’importazione — Articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Articolo 239 del codice doganale — Domanda di sgravio dei dazi all’importazione — Sussistenza di una situazione particolare — Clausola d’equità — Decisione della Commissione]

19

2014/C 024/34

Causa T-4/12: Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2013 — Olive Line International/UAMI — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva) [Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo Maestro de Oliva — Marchio nazionale denominativo anteriore MAESTRO — Serio utilizzo del marchio anteriore — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009]

20

2014/C 024/35

Causa T-361/12: Sentenza del Tribunale 6 dicembre 2013 — Premiere Polish/UAMI — Donau Kanol (ECOFORCE) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ECOFORCE — Marchio comunitario figurativo anteriore ECO FORTE — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

20

2014/C 024/36

Causa T-428/12: Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/UAMI (VALORES DE FUTURO) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo VALORES DE FUTURO — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

20

2014/C 024/37

Causa T-483/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 27 novembre 2013 — Oikonomopoulos/Commissione (Procedimento sommario — Indagine svolta dall’OLAF — Ricorso per risarcimento danni — Danno economico e morale asseritamente subito dal ricorrente — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità — Insussistenza dell’urgenza)

21

2014/C 024/38

Causa T-529/13: Ricorso proposto il 27 settembre 2013 — Izsák e Dabis/Commissione

21

2014/C 024/39

Causa T-554/13: Ricorso proposto il 16 ottobre 2013 — Ungheria/Commissione

22

2014/C 024/40

Causa T-558/13: Ricorso proposto il 24 ottobre 2013 — FSA/UAMI — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

23

2014/C 024/41

Causa T-559/13: Ricorso proposto il 25 ottobre 2013 — Giovanni Cosmetics/UAMI — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

23

2014/C 024/42

Causa T-567/13: Ricorso proposto il 29 ottobre 2013 — Sharp/UAMI (BIG PAD)

24

2014/C 024/43

Causa T-568/13: Ricorso proposto il 28 ottobre 2013 — Bimbo/UAMI — Cafe' do Brasil (KIMBO)

24

2014/C 024/44

Causa T-569/13: Ricorso proposto il 28 ottobre 2013 — Bimbo/UAMI — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

25

2014/C 024/45

Causa T-576/13: Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Verus/UAMI — Joie International (MIRUS)

25

2014/C 024/46

Causa T-577/13: Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Zehnder/UAMI — UAB Amalva (komfovent)

26

2014/C 024/47

Causa T-581/13: Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

26

2014/C 024/48

Causa T-585/13: Ricorso proposto l’8 novembre 2013 — H.P. Gauff Ingenieure/UAMI — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

27

2014/C 024/49

Causa T-586/13: Ricorso proposto l’8 novembre 2013 — H.P. Gauff Ingenieure/UAMI — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

27

2014/C 024/50

Causa T-587/13: Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — Schwerdt/UAMI — Iberamigo (cat&clean)

28

2014/C 024/51

Causa T-588/13: Ricorso proposto il 7 novembre 2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — A. Weber (JETROC)

28

2014/C 024/52

Causa T-592/13: Ricorso proposto l’11 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

29

2014/C 024/53

Causa T-594/13: Ricorso proposto il 14 novembre 2013 — Sanctuary Brands/UAMI — Richter International (TAYLORBYRD)

29

2014/C 024/54

Causa T-597/13: Ricorso proposto il 18 novembre 2013 — Calida/UAMI — Quanzhou Green Garments (dadida)

30

2014/C 024/55

Causa T-598/13: Ricorso proposto il 15 novembre 2013 — Sanctuary Brands/UAMI — Richter International (TAILORBYRD)

30

2014/C 024/56

Causa T-601/13: Ricorso proposto il 12 novembre 2013 — Wilo/UAMI (Pioneering for You)

31

2014/C 024/57

Causa T-603/13: Ricorso proposto il 14 novembre 2013 — Léon Van Parys/Commissione

31

2014/C 024/58

Causa T-604/13: Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — Levi Strauss/UAMI — L&O Hunting Group (101)

32

2014/C 024/59

Causa T-605/13: Ricorso proposto il 21 novembre 2013 — Alma — The Soul of Italian Wine/UAMI — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

32

2014/C 024/60

Causa T-608/13: Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — easyGroup IP Licensing/UAMI — TUI (easyAir-tours)

33

2014/C 024/61

Causa T-609/13: Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — BlackRock/UAMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

33

2014/C 024/62

Causa T-610/13: Ricorso proposto il 21 novembre 2013 — Ecolab USA/UAMI (GREASECUTTER)

33

2014/C 024/63

Causa T-611/13: Ricorso proposto il 21 novembre 2013 — Australian Gold/UAMI — Effect Management & Holding (HOT)

34

2014/C 024/64

Causa T-615/13: Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — AIC/UAMI — ACV Manufacturing (Scambiatori di calore)

34

2014/C 024/65

Causa T-616/13: Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — AIC/UAMI — ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore)

35

2014/C 024/66

Causa T-617/13: Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — AIC/UAMI — ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore)

35

2014/C 024/67

Causa T-619/13 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 da Carla Faita avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 16 settembre 2013, causa F-92/11, Faita/CESE

36

2014/C 024/68

Causa T-620/13: Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Marchi Industriale/ECHA

36

2014/C 024/69

Causa T-623/13: Ricorso proposto il 27 novembre 2013 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione

37

2014/C 024/70

Causa T-644/13: Ricorso proposto il 4 dicembre 2013 — Serco Belgium e a./Commissione

37

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 024/71

Causa F-36/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 3 dicembre 2013 — CT/Agenzia esecutiva Educazione, audiovisivi e cultura (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Contratto a tempo indeterminato — Risoluzione — Lesione della dignità della funzione — Venir meno del rapporto di fiducia)

39

2014/C 024/72

Causa F-88/13: Ricorso proposto il 17 settembre 2013 — ZZ/REA

39

2014/C 024/73

Causa F-89/13: Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — ZZ/Commissione

39

2014/C 024/74

Causa F-90/13: Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — ZZ/Commissione

40

2014/C 024/75

Causa F-102/13: Ricorso proposto il 9 ottobre 2013 — ZZ/Commissione

40

2014/C 024/76

Causa F-107/13: Ricorso proposto il 25 ottobre 2013 — ZZ/Commissione

41

2014/C 024/77

Causa F-108/13: Ricorso proposto il 28 ottobre 2013 — ZZ/Consiglio

41

2014/C 024/78

Causa F-110/13: Ricorso proposto l’11 novembre 2013 — ZZ/Commissione

41

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/1


2014/C 24/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 15 del 18.1.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 9 del 11.1.2014

GU C 377 del 21.12.2013

GU C 367 del 14.12.2013

GU C 359 del 7.12.2013

GU C 352 del 30.11.2013

GU C 344 del 23.11.2013

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania) il 3 ottobre 2013 — Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

(Causa C-523/13)

2014/C 24/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

Parti

Ricorrente: Walter Larcher

Convenuta: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio di uguaglianza, sancito dall’articolo 39, paragrafo 2, CE (divenuto l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE) e dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1), osti a una norma nazionale secondo cui la pensione di vecchiaia a seguito di lavoro a tempo parziale per motivi di età presuppone che quest’ultimo sia stato svolto in base alle disposizioni di diritto di tale Stato membro e non di quelle di un altro Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa, quali condizioni ponga il principio della parità di trattamento di cui all’articolo 39, paragrafo 2, CE (divenuto articolo 45, paragrafo 2, TFUE) e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai fini dell’equiparazione del lavoro a tempo parziale per motivi di età svolto in base alle disposizioni di diritto di un altro Stato membro come presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nazionale:

a)

se occorra effettuare un esame comparativo dei presupposti del lavoro a tempo parziale per motivi di età.

b)

In caso di risposta affermativa, se sia sufficiente che il lavoro a tempo parziale per motivi di età sia configurato, quanto alla funzione e alla struttura, essenzialmente nello stesso modo,

c)

o se i presupposti del lavoro a tempo parziale per motivi di età debbano essere previsti in modo identico in entrambi gli Stati membri.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


25.1.2014   

IT

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C 24/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spagna) il 24 ottobre 2013 — Caixabank S. A./Francisco Javier Brenes Jiménez y Andrea Jiménez Jiménez

(Causa C-548/13)

2014/C 24/03

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena

Parti

Ricorrente: Caixabank S. A.

Convenuti: Francisco Javier Brenes Jiménez y Andrea Jiménez Jiménez

Questioni pregiudiziali

1)

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l’esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l’impatto concedendo all’esecutante o mutuante la possibilità di ricalcolare gli interessi.

2)

Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, comporti solo una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare l’impatto di una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, ricalcolando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore.

3)

Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, contravvenga alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l’applicazione della sanzione della nullità e dell’esclusione dell’efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all’entrata in vigore della legge 14 maggio 2013, n. 1.


(1)  GU L 95, pag. 29.


25.1.2014   

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C 24/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Arnsberg (Germania) il 22 ottobre 2013 — Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund

(Causa C-549/13)

2014/C 24/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Vergabekammer Arnsberg

Parti

Ricorrente: Bundesdruckerei GmbH

Convenuta: Stadt Dortmund

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 56 TFUE e 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE (1) ostino ad una norma nazionale e/o ad un criterio di attribuzione di un’amministrazione aggiudicatrice in base a cui un offerente che intenda aggiudicarsi un contratto pubblico o il contratto pubblico oggetto della gara: 1) debba impegnarsi a corrispondere al personale impiegato per l’esecuzione del contratto un salario previsto dal contratto collettivo o un salario minimo stabilito nella norma e 2) sia tenuto ad imporre un siffatto obbligo ad un subappaltatore di cui si avvale o intende avvalersi e a presentare al committente una corrispondente dichiarazione di impegno dell’impresa subappaltatrice, qualora a) la norma preveda un siffatto obbligo solo per l’aggiudicazione di appalti pubblici ma non già per l’attribuzione di contratti privati e b) l’impresa subappaltatrice sia stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea e i lavoratori di tale impresa, per eseguire le prestazioni oggetto del contratto, lavorino esclusivamente nel paese di appartenenza di tale impresa.


(1)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1).


25.1.2014   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 6 de Bilbao (Spagna) il 25 ottobre 2013 — Grupo Hospitalario Quirón, S.A./Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

(Causa C-552/13)

2014/C 24/05

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 6 de Bilbao

Parti

Ricorrente: Grupo Hospitalario Quirón, S.A.

Convenuto: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

Convenuto litisconsorte: Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Questione pregiudiziale

Se risulti compatibile con il diritto dell’Unione europea il requisito, inserito nei contratti amministrativi di gestione di servizi pubblici di assistenza sanitaria, che la prestazione sanitaria oggetto di tali contratti debba essere prestata UNICAMENTE in un comune specifico, che può non coincidere con il domicilio del paziente


25.1.2014   

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C 24/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 28 ottobre 2013 — «Litaksa» UAB/«BTA Insurance Company» SE

(Causa C-556/13)

2014/C 24/06

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente:«Litaksa» UAB

Altra parte nel procedimento:«BTA Insurance Company» SE

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2 della direttiva 90/232/CEE (1), come modificato dall’articolo 4 della direttiva 2005/14/CE (2), debba essere interpretato nel senso che le parti di un contratto di assicurazione non hanno il diritto di concordare una limitazione territoriale della copertura assicurativa per la persona assicurata (di applicare un premio che varia a seconda del territorio nel quale un veicolo circola, quello dell’intera Unione europea o della Repubblica di Lituania), ma in ogni caso senza che sia limitata la copertura, ossia di definire l’uso del veicolo al di fuori della Repubblica di Lituania in un altro Stato membro dell’Unione europea come un fattore che aumenta il rischio assicurativo, elemento questo che rende necessario il pagamento di un premio assicurativo supplementare.

2)

Se il principio della libera circolazione delle persone e degli autoveicoli nell’intera area dell’Unione europea e il principio generale, di diritto dell’Unione europea, di uguaglianza (non discriminazione), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano al summenzionato accordo tra le parti di un contratto di assicurazione, ai sensi del quale il rischio assicurativo è legato all’utilizzo territoriale dell’autoveicolo.


(1)  Terza direttiva del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).

(2)  Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14).


25.1.2014   

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C 24/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 30 ottobre 2013 — Finanzamt Ulm/Ingeborg Wagner Raith quale avente causa della sig.ra Maria Schweier

(Causa C-560/13)

2014/C 24/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Ulm

Convenuto: Ingeborg Wagner Raith, quale avente causa della defunta sig.ra Maria Schweier

Intervenienti: Bundesministerium der Finanzen

Questioni pregiudiziali

1)

Se la libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 73 B del Trattato CE (divenuto, dal 1o maggio 1999, articolo 56 CE) (1) non osti, nel caso di partecipazioni in fondi d’investimento di Stati terzi, a una normativa nazionale (nella fattispecie l’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG) secondo cui, ricorrendo determinate condizioni, sono imputati ai soggetti nazionali titolari di partecipazioni in fondi d’investimento esteri, oltre ai dividendi distribuiti, ricavi fittizi pari al 90 % della differenza tra il primo e l’ultimo prezzo di riacquisto dell’anno e, in ogni caso, non inferiori al 10 % dell’ultimo prezzo di riacquisto (o del valore di Borsa o di mercato), in ragione del fatto che tale normativa, rimasta sostanzialmente invariata dal 31 dicembre 1993, riguarda la prestazione di servizi finanziari ai sensi della clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti di cui all’articolo 73 C, paragrafo 1 del Trattato CE (divenuto, dal 1o maggio 1999, articolo 57, paragrafo 1, CE) (2).

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2)

Se la partecipazione in un siffatto fondo d’investimento, con sede in uno Stato terzo, integri sempre un investimento diretto ai sensi dell’articolo 73 C, paragrafo 1, del Trattato CE (divenuto, dal 1o maggio 1999, articolo 57, paragrafo 1, CE) o se la risposta a tale questione dipenda dalla circostanza se la partecipazione accordi all’investitore, in ragione delle disposizioni della legge dello Stato in cui ha sede il fondo d’investimento oppure per altri motivi, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione del fondo d’investimento e al suo controllo.


(1)  Articolo 63 TFUE

(2)  Articolo 64, paragrafo 1, TFUE


25.1.2014   

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C 24/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 30 ottobre 2013 — UPC DTH S.à.r.l./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Causa C-563/13)

2014/C 24/08

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: UPC DTH S.à.r.l.

Resistente: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba interpretare l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro, ossia della direttiva 2002/21/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, nel senso che si deve qualificare come servizio di comunicazione elettronica il servizio per il quale il relativo prestatore garantisce, a titolo oneroso, l’accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che include servizi di diffusione radiofonica e televisiva.

2)

Se si debba interpretare il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel senso che risulta applicabile al servizio descritto nella prima questione il principio della libera prestazione di servizi tra gli Stati membri, nei limiti in cui si tratti di un servizio prestato a partire dal Lussemburgo verso l’Ungheria.

3)

Se si debba interpretare il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel senso che nel caso del servizio descritto nella prima questione il paese di destinazione, al quale è diretto il servizio, ha il diritto di limitare la prestazione di questo tipo di servizi mediante la previsione dell’obbligatoria registrazione del servizio nello Stato membro e dell’istituzione di una sede secondaria o di un’entità giuridica autonoma, insistendo sul fatto che servizi di questo genere possono essere prestati soltanto qualora sia previamente costituita una sede secondaria o un’entità giuridica autonoma.

4)

Se si debba interpretare il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel senso che i procedimenti amministrativi relativi ai servizi descritti nella prima questione, indipendentemente dallo Stato membro in cui operi o sia registrata l’impresa che fornisce il servizio, devono essere sottoposti all’autorità dello Stato membro competente in funzione del luogo in cui è prestato il servizio.

5)

Se si debba interpretare l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (direttiva quadro), nel senso che il servizio descritto nella prima questione deve essere qualificato come servizio di comunicazione elettronica o se il servizio descritto nella prima questione sia un servizio di accesso condizionato fornito avvalendosi del sistema di accesso condizionato definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva quadro.

6)

Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, se si debbano interpretare le pertinenti disposizioni nel senso che il prestatore del servizio descritto nella prima questione deve essere qualificato come prestatore di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della normativa comunitaria.


(1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

(2)  Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 337, pag. 37).


25.1.2014   

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C 24/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 6 novembre 2013 — Karoline Gruber

(Causa C-570/13)

2014/C 24/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Karoline Gruber

Convenuto: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten

Parte intervenuta: EMA Beratungs- und Handels GmbH

Altre parti: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva 2011/92) (1), in particolare il suo articolo 11, osti a una normativa nazionale secondo cui una decisione, in base alla quale per un determinato progetto non deve essere effettuata nessuna valutazione di impatto ambientale, ha efficacia vincolante anche per i vicini che non erano parti in causa nel precedente procedimento di accertamento e può essere loro opposta nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione successivi, anche qualora essi possano, nel corso di tali procedimenti di autorizzazione, sollevare le loro eccezioni contro il progetto (ovvero, nel procedimento principale, eccepire che l’impatto del progetto mette a repentaglio la loro vita, la loro salute o la loro proprietà o che viene loro arrecato un disturbo intollerabile a causa dell’odore, del rumore, del fumo, della polvere, delle vibrazioni o in altro modo).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2011/92, imponga, nel quadro della sua applicazione diretta, di negare l’efficacia vincolante descritta nella prima questione.


(1)  GU 2012, L 26, pag. 1.


25.1.2014   

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C 24/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 7 novembre 2013 — Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank, istituto di diritto pubblico

(Causa C-571/13)

2014/C 24/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Annegret Weitkämper-Krug

Convenuta: NRW Bank, istituto di diritto pubblico

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che il giudice successivamente adito, che ha la competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 44/2001, debba comunque sospendere il procedimento fino a quando non sia stata chiarita in modo definitivo la competenza del giudice precedentemente adito, in capo al quale non sussiste una competenza esclusiva a norma dell’articolo 22 del medesimo regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


25.1.2014   

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C 24/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) l’8 novembre 2013 — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL

(Causa C-572/13)

2014/C 24/11

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Hewlett-Packard Belgium SPRL

Convenuto: Reprobel SCRL

Questioni pregiudiziali

1)

Se i termini «equo compenso», ripresi all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (1), debbano essere interpretati in modo diverso a seconda che la riproduzione — effettuata su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi — sia operata dal pubblico oppure da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali. In caso di risposta affermativa, su quali criteri debba fondarsi tale diversa interpretazione.

2)

Se gli articoli 5, paragrafo 2, lettera a), e 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a stabilire l’equo compenso spettante ai titolari dei diritti sotto forma:

1)

di una remunerazione forfettaria versata dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentono di copiare opere protette, al momento dell’immissione in commercio di tali apparecchi nel territorio nazionale, il cui importo è calcolato unicamente in funzione della velocità alla quale la fotocopiatrice può realizzare un certo numero di copie al minuto, senza altra connessione con il pregiudizio eventualmente subito dal titolare di diritti,

e,

2)

di una remunerazione proporzionale, determinata unicamente da un importo unitario moltiplicato per il numero di copie realizzate, importo variabile a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione di tale remunerazione, la quale è a carico delle persone fisiche o giuridiche che effettuano copie di opere o, eventualmente, a discarico delle prime, da quelle che tengono un apparecchio di riproduzione a disposizione di altri a titolo oneroso o gratuito.

In caso di risposta negativa a tale questione, quali siano i criteri pertinenti e coerenti che gli Stati membri devono osservare affinché, conformemente al diritto dell’Unione, il compenso possa essere considerato equo e un «giusto equilibrio» sia creato tra le persone interessate.

3)

Se gli articoli 5, paragrafo 2, lettera a), e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori la metà dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza alcun obbligo per gli editori di far beneficiare gli autori, sia pure indirettamente, di una parte del compenso di cui essi sono privati.

4)

Se gli articoli 5, paragrafo 2, lettera a), e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a istituire un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, sotto forma di un forfait e di un importo per copia realizzata, il quale in parte copra — implicitamente, ma inequivocabilmente — la copia di spartititi musicali e di riproduzioni contraffatte.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).


25.1.2014   

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C 24/7


Ricorso proposto il 14 novembre 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-576/13)

2014/C 24/12

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e S. Pardo Quintillán, agente)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare, conformemente all’articolo 258, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che il Regno di Spagna, obbligando in generale le società di movimentazione carichi operanti nei porti d’interesse generale spagnoli a partecipare ad una SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios; società per azioni che gestisce la movimentazione di carichi portuali) e in ogni caso non consentendo loro di rivolgersi al mercato per assumere il proprio personale, sia permanente sia temporaneo, a meno che i lavoratori proposti dalla SAGEP non siano idonei o siano insufficienti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La domanda presentata dalla Commissione europea contro il Regno di Spagna ha ad oggetto il sistema creato con la legge spagnola sui porti statali e sulla marina mercantile (Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) per quanto riguarda le società di movimentazione carichi, relativamente alla gestione dei lavoratori per la prestazione del servizio portuale di movimentazione carichi.

La Commissione ritiene che tale sistema, obbligando in generale le società di movimentazione carichi operanti nei porti d’interesse generale spagnoli a partecipare ad una SAGEP e in ogni caso non consentendo loro di rivolgersi al mercato per assumere il proprio personale, sia permanente sia temporaneo, a meno che i lavoratori proposti dalla SAGEP non siano idonei o siano insufficienti, sia in contrasto con gli obblighi incombenti al Regno di Spagna ai sensi dell’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativo alla libertà di stabilimento.


25.1.2014   

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C 24/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Kiel (Germania) il 15 novembre 2013 — Hans-Jürgen Kickler e a./Repubblica ellenica

(Causa C-578/13)

2014/C 24/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Kiel

Parti

Ricorrente: Hans-Jürgen Kickler, Walter Wöhlk, Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk

Resistente: Repubblica ellenica

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 [del Parlamento europeo e] del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (1) debba essere interpretato nel senso che un ricorso, con il quale l’acquirente di titoli di Stato della resistente faccia valere, nei confronti della resistente medesima, il diritto al pagamento di somme a titolo di adempimento e di risarcimento, debba essere inteso quale «materia civile o commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento, qualora l’acquirente non abbia accettato la proposta di conversione sottoposta dalla resistente a fine febbraio 2012, consentita dalla legge greca n. 4050/2012.

2)

Se un ricorso basato, sostanzialmente, sull’inefficacia o nullità del citato Greek-Bondholder-Act, attenga alla responsabilità di uno Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento citato al punto 1.


(1)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).


25.1.2014   

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C 24/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 15 novembre 2013 — P/Commissie Sociale Zekerheid Breda, S/College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

(Causa C-579/13)

2014/C 24/14

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: P

Convenuta: Commissie Sociale Zekerheid Breda

e

Ricorrente: S

Convenuto: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

Questioni pregiudiziali

1)

Se lo spirito e le finalità della direttiva 2003/109/CE (1), o i suoi articoli 5, paragrafo 2, e/o 11, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che essi sono incompatibili con l’imposizione, in forza del diritto nazionale, dell’obbligo di integrazione, sanzionato da un sistema di ammende, ai cittadini di paesi terzi che possiedono lo status di soggiornante di lungo periodo.

2)

Se, ai fini della risposta alla prima questione, sia rilevante il fatto che l’obbligo di integrazione sia stato imposto prima dell’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo.


(1)  Direttiva del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).


25.1.2014   

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C 24/8


Impugnazione proposta il 15 novembre 2013 da Intra-Presse avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-448/11, Golden Balls Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-581/13 P)

2014/C 24/15

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intra-Presse (rappresentanti: P. Péters, advocaat, T. de Haan e M. Laborde, avocats)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Golden Balls Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013 nella causa T-448/11;

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul ricorso proposto da Intra-Presse ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (1);

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi.

Primo, il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario quando ha definito il pubblico interessato, quando ha valutato il grado di somiglianza concettuale fra marchi aggiungendo il requisito del «processo intellettuale di traduzione», «principio di traduzione» o «previa traduzione» e quando ha omesso di prendere in considerazione la notorietà del marchio anteriore per servizi nella classe 41.

Secondo, il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario poiché non è riuscito ad effettuare una valutazione globale e ha omesso di esaminare la rilevanza della notorietà del marchio anteriore della ricorrente e l’esistenza di un possibile collegamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


25.1.2014   

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C 24/9


Impugnazione proposta il 15 novembre 2013 da Intra-Presse avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-437/11, Golden Balls Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-582/13 P)

2014/C 24/16

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intra-Presse (rappresentanti: P. Péters, advocaat, T. de Haan e M. Laborde, avocats)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Golden Balls Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013 nella causa T-437/11;

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul ricorso proposto da Intra-Presse ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (1);

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi.

Primo, il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario quando ha definito il pubblico interessato, quando ha valutato il grado di somiglianza concettuale fra marchi aggiungendo il requisito del «processo intellettuale di traduzione», «principio di traduzione» o «previa traduzione» e quando ha omesso di prendere in considerazione la notorietà del marchio anteriore per servizi nella classe 41.

Secondo, il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario poiché non è riuscito ad effettuare una valutazione globale e ha omesso di esaminare la rilevanza della notorietà del marchio anteriore della ricorrente e l’esistenza di un possibile collegamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


25.1.2014   

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C 24/9


Impugnazione proposta il 15 novembre 2013 dalla Deutsche Bahn AG e. a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013, cause riunite T-289/11, T-290/11 e T-521/11, Deutsche Bahn AG e a./Commissione europea

(Causa C-583/13 P)

2014/C 24/17

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) (rappresentanti: W. Deselaers, E. Venot, J. Brückner, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna, Consiglio dell’Unione europea, Autorità di vigilanza EFTA

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013, cause riunite T-289/11, T-290/11 e T-521/11;

annullare le decisioni della Commissione C(2011) 1774 del 14 marzo 2011, C(2011) 2365 del 30 marzo 2011 e C(2011) 5230 del 14 luglio 2011, che hanno disposto accertamenti, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, presso la Deutsche Bahn AG nonché tutte le sue controllate (casi COMP/39.678 e COMP/39.731);

condannare la Commissione alle spese relative al procedimento di primo grado e a quelle del procedimento d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi:

 

In primo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente il diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Proprio in considerazione dell’intensità dell’ingerenza nel diritto fondamentale e del pericolo di danni irreparabili, sarebbe eccessivo che la Commissione, che funge anche da autorità di controllo e dispone di ampi poteri, effettui accertamenti senza un’autorizzazione giudiziale preventiva.

 

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. Un mero controllo giudiziale successivo non offre alle imprese interessate, in caso di accertamenti della Commissione, alcuna tutela giurisdizionale effettiva.

 

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che i documenti relativi a presunte violazioni della concorrenza, ottenuti nell’ambito dell’accertamento al di fuori dell’oggetto dell’indagine, fossero stati scoperti casualmente, sebbene vigesse un divieto di utilizzarli. Prima dell’inizio di tale accertamento, gli agenti della Commissione sarebbero stati informati dell’esistenza di sospetti in relazione ad un altro tema che non faceva parte dell’oggetto dell’indagine. In tal modo, la Commissione avrebbe creato artificiosamente la casualità e avrebbe ampliato potenzialmente in modo inammissibile l’eccezione del ritrovamento casuale formulata dalla Corte (1), la quale deve essere interpretata restrittivamente.

 

Infine, il Tribunale avrebbe violato le norme sull’onere della prova. Sembrerebbe evidente, o per lo meno non si potrebbe escludere, che determinati documenti siano stati presumibilmente «rinvenuti per caso» solo grazie all’informazione illegittima precedente fornita agli agenti, vale a dire, in relazione ad un tema che non faceva parte dell’oggetto dell’indagine. Dato che per le ricorrenti era impossibile dimostrare una siffatta casualità e tale circostanza non dev’essere loro nemmeno addebitata, sarebbe stato opportuno invertire l’onere della prova, secondo cui spetterebbe alla Commissione dimostrare che tali documenti erano stati effettivamente scoperti casualmente.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione, 85/87, Racc. 1989, pag. 3137.


25.1.2014   

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C 24/10


Impugnazione proposta il 20 novembre 2013 da Telefónica S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 settembre 2013, causa T-430/11, Telefónica/Commissione

(Causa C-588/13 P)

2014/C 24/18

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica S.A. (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, M. Nuñez Müller e J. Domínguez Pérez, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento nella causa T-430/11 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nel merito;

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese risultanti dai procedimenti relativi alla ricevibilità nei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, in fine, del TFUE, nell’affermare che le decisioni in materia di regimi di aiuti di Stato quali quella impugnata nella specie impongono misure di esecuzione ai sensi della nuova disposizione del Trattato.

2)

Il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione interpretando la giurisprudenza relativa alla nozione di beneficiario effettivo ai fini dell’esame della ricevibilità dei ricorsi avverso le decisioni che dichiarano un regime di aiuti illegittimo e incompatibile. Segnatamente:

il Tribunale interpreta erroneamente la giurisprudenza relativa alla nozione di beneficiario effettivo e opera uno snaturamento dei fatti applicandola alle operazioni realizzate dalla ricorrente successivamente al 21 dicembre 2007;

il Tribunale incorre parimenti in un errore di diritto quanto alle operazioni anteriori al 21 dicembre 2007, ove interpreta la nozione giurisprudenziale di beneficiario effettivo.

3)

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’adottare una decisione che viola il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. L’ordinanza impugnata accoglie una nozione puramente teorica di tale diritto, che impedisce alla ricorrente di aver accesso concreto alla tutela giurisdizionale e di contestare la decisione impugnata salvo violare il diritto per poter adire la Corte in via pregiudiziale.


25.1.2014   

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C 24/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 20 novembre 2013 — Idexx Laboratoires Italia srl/Agenzia delle Entrate

(Causa C-590/13)

2014/C 24/19

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Idexx Laboratoires Italia srl

Convenuta: Agenzia delle Entrate

Questioni pregiudiziali

1)

Se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) con la sentenza resa in data 8 maggio 2008, nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07 — secondo i quali gli artt. 18, n. l, lett. d), e 22 della sesta direttiva 77/388 (1), come modificati dalla direttiva 91/680/CEE (2) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ostino ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto, la quale sanzioni un’inosservanza, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale art. 18, n. 1, lett. d), e, per altro verso, degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti, rispettivamente, dal detto art. 22, nn.2 e 4, con un diniego del diritto a detrazione in caso d’applicazione del regime dell’inversione contabile — siano anche applicabili nel caso di totale inosservanza degli obblighi previsti dalla medesima normativa quando non vi è comunque dubbio circa la posizione di soggetto tenuto al pagamento della imposta e del suo diritto alla detrazione.

2)

Se le espressioni «obblighi sostanziali», «substantive requirements» e «exigences de fond» utilizzate dalla GCUE nelle diverse versioni linguistiche della sentenza resa in data 8 maggio 2008, nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07, si riferiscano, rispetto alle ipotesi di c.d. inversione contabile prevista in materia di IVA, alla necessità del pagamento del tributo IVA oppure dell’assunzione del debito d’imposta ovvero ancora all’esistenza delle condizioni sostanziali che giustificano l’assoggettamento del contribuente allo stesso tributo e che disciplinano il diritto alla detrazione volto a salvaguardare il principio di neutralità del detto tributo, di matrice eurounitaria- es. inerenza, imponibilità e totale detraibilità-.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, GU L 376, pag. 1.


25.1.2014   

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C 24/11


Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-591/13)

2014/C 24/20

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, W. Roels, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 TFUE e 31 dell’accordo SEE (1), avendo adottato e mantenuto disposizioni secondo le quali l’applicazione dell’imposta sulle riserve latenti, generate dalla cessione a titolo oneroso di determinati beni patrimoniali, viene differita mediante «trasferimento» sui nuovi beni patrimoniali acquistati o prodotti fino alla vendita di questi ultimi, a condizione che questi nuovi beni facciano parte del patrimonio di una sede aziendale del soggetto passivo ubicata nel territorio nazionale, mentre un siffatto differimento non è possibile quando i medesimi beni appartengono al patrimonio di una sede aziendale del soggetto passivo ubicata in un altro Stato membro o in un altro Stato dello Spazio economico europeo.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

In base a dette disposizioni tedesche, in caso di cessione di determinati beni patrimoniali aziendali, la plusvalenza risultante non è soggetta immediatamente a tassazione se il soggetto passivo acquista o produce alcuni nuovi beni patrimoniali aziendali entro un determinato termine. In tal caso, la tassazione di detta plusvalenza risultante dalla cessione dei beni iniziali è differita, mediante «trasferimento» delle corrispondenti riserve latenti, fino al momento della cessione dei nuovi beni acquistati o prodotti. Tuttavia, tale differimento è concesso solo se i nuovi beni acquistati o prodotti appartengono al patrimonio di una sede aziendale ubicata nel territorio nazionale, e non invece quando la sede aziendale di cui trattasi si trova in un altro Stato membro o in un altro Stato dello Spazio economico europeo. A parere della Commissione, la citata normativa viola la libertà di stabilimento.


(1)  Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU 1994 L 1, pag. 3).


25.1.2014   

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C 24/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava (Romania) il 22 novembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Polixeni Guletsou

(Causa C-598/13)

2014/C 24/21

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Suceava

Parti

Ricorrente: Casa Județeană de Pensii Botoșani

Convenuto: Polixeni Guletsou

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) debbano essere interpretate nel senso che rientra nella loro sfera di applicazione un accordo bilaterale stipulato tra due Stati membri prima della data di applicazione del regolamento, in base al quale questi hanno convenuto la cessazione dell’obbligo riguardante le prestazioni di sicurezza sociale dovute da uno Stato ai cittadini dell’altro Stato che hanno avuto lo status di rifugiati politici nel territorio del primo Stato e sono stati rimpatriati nel territorio del secondo Stato, in cambio del pagamento da parte del primo Stato di un importo forfettario per il pagamento delle pensioni e per la copertura del periodo per il quale nel primo Stato membro sono stati versati i contributi di sicurezza sociale.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


25.1.2014   

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C 24/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 22 novembre 2013 — Vereniging Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao), altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-599/13)

2014/C 24/22

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Vereniging Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)

Altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1) del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, o l’articolo 53ter, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2) del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (3) del Consiglio, del 13 dicembre 2006, fornisca un fondamento normativo per una modifica a scapito del beneficiario e il recupero di una sovvenzione già fissata, finanziata dal Fondo europeo per i rifugiati, da parte delle autorità nazionali nei confronti del beneficiario della sovvenzione.

2)

Se l’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2004/94/CE (4) del Consiglio del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010, costituisca un fondamento normativo per una modifica a scapito del beneficiario e il recupero di una sovvenzione già fissata, finanziata dal Fondo europeo per i rifugiati, da parte delle autorità nazionali nei confronti del beneficiario della sovvenzione, senza che a tal fine sia necessaria una prescrizione di diritto nazionale.


(1)  GU L 312, pag. 1.

(2)  GU L 248, pag. 1.

(3)  GU L 390, pag. 1.

(4)  GU L 381, pag. 52.


25.1.2014   

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C 24/12


Impugnazione proposta il 22 novembre 2013 da Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, e Galp Energia SGPS SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-462/07, Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, e Galp Energia SGPS SA/Commissione europea

(Causa C-603/13 P)

2014/C 24/23

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, e Galp Energia SGPS SA (rappresentante: M. Slotboom, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza conformemente agli argomenti presentati nella presente impugnazione e/o annullare gli articoli 1, 2 e 3 della decisione nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e/o annullare l’articolo 2 della decisione nella parte in cui ha inflitto alle ricorrenti un’ammenda o ridurre l’ammenda loro inflitta all’articolo 2 della decisione;

annullare la sentenza e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una decisione sulla fondatezza del ricorso alla luce dell’orientamento dato dalla Corte di giustizia;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata in base ai seguenti motivi:

 

Il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 81, paragrafo 1, CE, ha snaturato gli elementi di prova, non ha rispettato le norme procedurali relative alla valutazione delle prove e ha violato il principio di presunzione di innocenza garantito dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali statuendo che non si poteva considerare che la Commissione abbia erroneamente concluso che le parti avevano partecipato a un coordinamento dei prezzi «fino al 2002». Inoltre, il Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato tale conclusione.

 

Il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 81, paragrafo 1, CE, ha snaturato gli elementi di prova, non ha rispettato le norme procedurali relative alla valutazione delle prove e ha violato il principio del «ne ultra petita», il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa (il diritto di essere sentiti) dichiarando che le parti potevano essere ritenute responsabili per il sistema di sorveglianza e per il meccanismo di compensazione e che, di conseguenza, non era necessario modificare l’importo di base dell’ammenda.

 

Il Tribunale ha violato il diritto fondamentale delle parti di essere sentite entro un termine ragionevole.


25.1.2014   

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C 24/13


Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 dalla Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Commissione europea

(Causa C-604/13 P)

2014/C 24/24

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (rappresentanti: H. Janssen e T. Kapp, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-386/10, nonché la decisione C(2010) 4185 def. della convenuta, del 23 giugno 2010, procedimento COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, per la parte concernente la ricorrente;

in subordine, ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenta inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

 

In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (1), il principio di certezza del diritto, il principio della parità di trattamento nonché il principio di proporzionalità, nella misura in cui esso ha interpretato l’articolo 23, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 1/2003 come soglia di contenimento, così negando l’illegittimità della fissazione dell’importo dell’ammenda da parte della Commissione, nonché ponendosi nell’impossibilità di ridurre correttamente l’importo dell’ammenda in maniera legittima.

 

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto esso non avrebbe tenuto conto dell’illegittimità degli orientamenti del 2006 e della durata e gravità delle infrazioni commesse dalle imprese «monoprodotto».

 

In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe riconosciuto il fatto che la convenuta avrebbe dovuto far uso del suo potere discrezionale in conformità al punto 37 degli orientamenti del 2006 e che essa avrebbe dovuto fissare per le imprese «monoprodotto» l’importo dell’ammenda al di sotto della soglia del 10 %.

 

Il Tribunale avrebbe, inoltre, violato il divieto di retroattività, nei limiti in cui ha ritenuto legittimo il calcolo dell’ammenda da parte della convenuta in base agli orientamenti del 2006.

 

Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, e precisamente in considerazione della portata geografica, della partecipazione ad uno solo dei tre gruppi di prodotti e del ruolo secondario della ricorrente.

 

Il Tribunale avrebbe, infine, violato il principio della ragionevole durata del procedimento.


(1)  GU 2003, L 1, pag. 1.


25.1.2014   

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C 24/13


Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 dalla Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 settembre 2013, causa T-497/07, CEPSA/Commissione

(Causa C-608/13 P)

2014/C 24/25

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. (rappresentanti: O. Armengol i Gasull e J.M. Rodríguez Cárcamo, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione proposta e statuire definitivamente sulla controversia, senza rinviare la causa al Tribunale di primo grado;

annullare la sentenza impugnata nella misura in cui, al punto 1 del suo dispositivo, viene respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Cepsa e, al punto 3 del medesimo dispositivo, la Cepsa viene condannata alle spese, mantenendo il punto 2, con il quale vengono respinte le pretese della Commissione, e di conseguenza riformare la decisione C(2007) 4441 def., del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/38.710 — Bitume Spagna), riducendo l’importo dell’ammenda nella misura che la Corte stimerà opportuna;

condannare la Commissione europea alle spese del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1)

Errore di diritto (articolo 263, secondo comma, TFUE, in relazione con l’articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (1), che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea): ad avviso della ricorrente, la violazione del regime linguistico nella comunicazione degli addebiti in un procedimento in materia di concorrenza è un vizio sostanziale di forma che deve comportare l’annullamento della decisione alla fine emessa in tale procedimento, anche nel caso in cui detta violazione non abbia pregiudicato il diritto di difesa dell’impresa. Dato che la sentenza impugnata non ha annullato la decisione contestata, come invece richiesto dalla ricorrente, il Tribunale di primo grado ha violato l’articolo 263, secondo comma, TFUE, in relazione con l’articolo 3 del citato regolamento n. 1.

2)

Grave snaturamento dei fatti: la sentenza ha affermato che la ricorrente aveva liberamente accettato che la comunicazione degli addebiti le fosse notificata in una lingua che non era la sua, e che l’invio della comunicazione degli addebiti in tale lingua non aveva violato il suo diritto di difesa.

3)

Errore di diritto (violazione del principio di proporzionalità): la sentenza non ha tenuto conto del fatto che l’attività di produzione e distribuzione di bitume di penetrazione rappresentava una percentuale molto bassa del volume di affari complessivo della ricorrente, considerata come gruppo di imprese. L’applicazione della presunzione madre/figlia non esime dall’applicazione del principio di proporzionalità, come tradizionalmente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza Parker Pen (2)).

4)

Errore di diritto (articolo 31 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (3), concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in applicazione dell’articolo 261 TFUE): il Tribunale di primo grado ha omesso di statuire sul punto se il proprio ritardo nell’emettere la sentenza impugnata abbia violato il principio del rispetto di un termine ragionevole, incorrendo così in una violazione dell’articolo 31 del citato regolamento n. 1/2003, in applicazione dell’articolo 261 TFUE.

5)

Errore di diritto (articoli 41, paragrafo 1, e 47, secondo comma, della Carta europea dei diritti fondamentali (4)): il Tribunale di primo grado ha respinto l’argomentazione della Cepsa secondo cui si era prodotta una lesione del suo diritto a veder esaminata la propria causa entro un termine ragionevole, diritto sancito dagli articoli 41, paragrafo 1, e 47, secondo comma, della Carta europea dei diritti fondamentali, nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. La procedura nel suo complesso ha avuto una durata superiore a undici anni. Il procedimento dinanzi alla Commissione è durato cinque anni, mentre la fase giudiziale dinanzi al Tribunale di primo grado ha visto trascorrere, tra la conclusione della fase scritta e l’avvio della fase orale del procedimento, più di quattro anni.

6)

Errore di diritto (articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado): il Tribunale di primo grado ha condannato la ricorrente a pagare tutte le spese relative al ricorso di annullamento, malgrado che le pretese fatte valere dalla Commissione nell’ambito di quella causa siano state del pari respinte dal dispositivo della sentenza pronunciata da detto giudice. Per tale motivo, la sentenza impugnata ha violato il regime relativo alla condanna alle spese contemplato dall’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.


(1)  GU 17, del 6.10.1958, pag. 385.

(2)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 luglio 1994, Parker Pen/Commissione (T-77/92, Racc. pag. II-549, punti 94 e 95).

(3)  GU 2003, L 1, pag. 1.

(4)  GU 2000, C 364, pag. 1.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/14


Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 da Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-378/10, Masco Corp. e a./Commissione europea

(Causa C-614/13 P)

2014/C 24/26

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV (rappresentanti: D. Schroeder, Rechtsanwalt, S. Heinz, Rechtsanwältin, J. Temple Lang, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale, causa T-378/10, nella parte in cui respinge la loro domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione della Commissione del 23 giugno 2010, caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, laddove dichiara che le ricorrenti hanno preso parte ad un accordo continuato o ad una pratica concordata «nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria»;

annullare la decisione della Commissione del 23 giugno 2010, caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, nella parte in cui dichiara che le ricorrenti hanno preso parte ad un accordo continuato o ad una pratica concordata «nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria»;

condannare la Commissione alle spese legali e a tutte le altre spese sostenute ai fini del presente procedimento; e

adottare ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si compone di due motivi.

In base al primo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha manifestamente snaturato le prove e non ha applicato correttamente il criterio giuridico per concludere che le ricorrenti hanno preso parte ad un’infrazione unica e complessa nel campo dei prodotti sanitari in ceramica.

In base al secondo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto non ha adeguatamente motivato le proprie affermazioni.


25.1.2014   

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C 24/15


Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Productos Asfálticos (PROAS), S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 settembre 2013, causa T-495/07, PROAS/Commissione

(Causa C-616/13 P)

2014/C 24/27

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Productos Asfálticos (PROAS), S.A. (rappresentante: C. Fernández Vicién, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 16 settembre 2013;

accogliere la domanda proposta in primo grado e annullare la decisione della Commissione del 3 ottobre 2007, caso COMP/38.710 — Bitume Spagna, o, in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado perché statuisca nuovamente;

in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese derivanti dal presente procedimento, nonché quelle derivanti quale conseguenza del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, del principio di tutela effettiva, per essersi astenuto dall’esaminare, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, i motivi dedotti dalla Productos Asfálticos, S.A. riguardo alla determinazione dell’importo dell’ammenda. Tale violazione consiste in:

uno snaturamento, da parte del Tribunale di primo grado, dei motivi dedotti dalla Proas nel suo ricorso di annullamento dinanzi a detto Tribunale;

una mancanza di analisi autonoma da parte del Tribunale di primo grado in merito alla proporzionalità e alla motivazione dell’ammenda inflitta per quel che riguarda le ripercussioni dell’infrazione;

una mancanza di analisi da parte del Tribunale di primo grado in merito al rispetto, da parte della Commissione, del principio di parità di trattamento e di certezza del diritto in relazione alle precedenti decisioni di quest’ultima;

una mancanza di analisi effettiva in relazione al peso specifico della Proas nell’infrazione ed erroneo rigetto delle domande di misure istruttorie presentate.

2)

Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, dei principi di certezza del diritto e di parità di trattamento, così come dei diritti della difesa della Proas, avendo esso erroneamente interpretato gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 (1):

il Tribunale di primo grado ha autorizzato la Commissione a violare gli orientamenti da essa stessa adottati, permettendole di tenere in non cale, ai fini della determinazione dell’ammenda, il ridotto impatto di un’infrazione;

il Tribunale di primo grado ha violato i diritti della difesa della Proas, non avendole permesso di confutare la presunzione iuris tantum secondo cui i cartelli producono sempre effetti.

3)

Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, del principio di buona amministrazione e di rispetto del termine ragionevole.

4)

Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, dei principi applicabili alle spese.


(1)  Regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio: Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 13 del 21.2.1962, pag. 204).


25.1.2014   

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C 24/16


Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Repsol Lubricantes y Especialidades e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 settembre 2013, causa T-496/07, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione

(Causa C-617/13 P)

2014/C 24/28

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., Repsol Petróleo, S.A. e Repsol, S.A. (rappresentanti: L. Ortiz Blanco, J.L. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan, Á. Givaja Sanz e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza impugnata in riferimento:

all’imputazione della responsabilità congiunta e solidale alla Repsol Petróleo, S.A. e alla Repsol YPF, S.A. (attualmente Repsol, S.A.),

all’erronea presa in considerazione del periodo 1998-2002 ai fini del calcolo dell’ammenda,

all’erronea presa in considerazione, da parte del Tribunale di primo grado, dell’importo di base dell’ammenda fissato dalla Commissione, con conseguente rinuncia all’esercizio del proprio potere di riesame esteso al merito e violazione del principio di proporzionalità;

2)

annullare in ugual senso la decisione controversa;

3)

ridurre, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l’importo dell’ammenda nella misura che essa riterrà opportuna;

4)

dichiarare eccessiva e ingiustificata la durata del procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale di primo grado, in violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a che la propria causa venga equamente trattata entro un termine ragionevole (articolo 47 della Carta e articolo 6 della CEDU);

5)

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

In primo luogo, la Repsol deduce un errore di diritto a motivo del metodo utilizzato nella sentenza per valutare le prove presentate a sostegno della piena e effettiva autonomia commerciale della controllata Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., ovvero, in subordine, un difetto di motivazione.

2)

In secondo luogo, la Repsol ritiene che la sentenza interpreti erroneamente la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.

3)

In terzo luogo, la Repsol sostiene che la sentenza viola l’articolo 261 TFUE e il principio di proporzionalità, avendo il Tribunale di primo grado disatteso il proprio obbligo di effettuare un riesame esteso al merito riguardo alle sanzioni in materia di concorrenza.

4)

Da ultimo, la Repsol fa valere una violazione, da parte del Tribunale di primo grado, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1) e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, avendo esso omesso di decidere entro un termine ragionevole.


(1)  GU 2000, C 364, pag. 1.


25.1.2014   

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C 24/16


Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Castel Frères SAS avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-622/13 P)

2014/C 24/29

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Castel Frères SAS (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013, causa T-320/10;

respingere il ricorso di annullamento proposto dalla Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2010, procedimento R 962/2009-2;

condannare l’UAMI e la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché di quello dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente in sede d’impugnazione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto respingendo l’argomento della medesima secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado, a causa dell’abuso di diritto commesso dall’altra parte nel procedimento. L’impugnazione della ricorrente verte sullo snaturamento degli elementi di prova nonché su un’errata interpretazione del ruolo dell’abuso di diritto nei procedimenti dinanzi alle istituzioni dell’Unione europea. L’impugnazione si basa altresì su un difetto di motivazione della decisione, non avendo il Tribunale in alcun modo motivato il rigetto delle conclusioni dell’odierna ricorrente.

La ricorrente in sede d’impugnazione, inoltre, sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo1, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario (1), in quanto ha applicato criteri giuridici errati nel valutare che la registrazione del marchio della medesima è avvenuta indebitamente.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


Tribunale

25.1.2014   

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C 24/18


Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2013 — Grebenshikova/UAMI — Volvo Trademark (SOLVO)

(Causa T-394/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo SOLVO - Marchio comunitario denominativo anteriore VOLVO - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza del rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2014/C 24/30

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elena Grebenshikova (St. Petersburg, Russia) (rappresentante: M. Björkenfeldt, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: inizialmente T. Dolde, V. von Bomhard e A. Renck, avvocati, succcessivamente V. von Bomhard, A. Renck, e I. Fowler, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 861/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Volvo Trademark Holding AB e la sig.ra Elena Grebenshikova.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 giugno 2010 nel procedimento R 861/2010-1 è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dalla sig.ra Elena Grebenshikova.

3)

La Volvo Trademark Holding AB sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla sig.ra Elena Grebenshikova.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


25.1.2014   

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C 24/18


Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2013 — ETF/Schuerings

(Causa T-107/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Decisione di risoluzione - Competenza del Tribunale della funzione pubblica - Articoli 2 e 47 del RAA - Dovere di sollecitudine - Nozione di interesse del servizio - Divieto di statuire ultra petita - Diritti della difesa)

2014/C 24/31

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondazione europea per la formazione (ETF) (rappresentante: avv. L. Levi)

Altra parte nel procedimento: Gisela Schuerings (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti); Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: inizialmente V. Salvatore, successivamente T. Jabłoński, agenti); Agenzia europea per l’ambiente (AEE) (rappresentante: O. Cornu, agente); Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentante: P. Goudou, agente); Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) (rappresentante: E. Maurage, agente); Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) (rappresentanti: J. Rikkert e M. Garnier, agenti); Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentante: M. Sprenger, agente); Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentante: M. Heikkilä, agente); e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentante: D. Detken, agente)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Schuerings/ETF (F-87/08, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Schuerings/ETF (F-87/08) è annullata nella parte in cui tale giudice ha annullato la decisione della Fondazione europea per la formazione (ETF) del 23 ottobre 2007, recante risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della sig.ra Gisela Schuerings, e ha respinto, di conseguenza, in quanto prematura, la sua domanda di risarcimento del danno materiale subito.

2)

L’impugnazione è respinta per il resto.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011.


25.1.2014   

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C 24/19


Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2013 — ETF/Michel

(Causa T-108/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Decisione di risoluzione - Competenza del Tribunale della funzione pubblica - Articoli 2 e 47 del RAA - Dovere di sollecitudine - Nozione di interesse del servizio - Divieto di statuire ultra petita - Diritti della difesa)

2014/C 24/32

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondazione europea per la formazione (ETF) (rappresentante: avv. L. Levi)

Altra parte nel procedimento: Gustave Michel, succeduto nei diritti di Monique Vandeuren (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti); Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) (rappresentanti: J. Rikkert e M. Garnier, agenti); Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentante: M. Heikkilä, agente); Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: inizialmente V. Salvatore, successivamente T. Jabłoński, agenti); Agenzia europea per l’ambiente (AEE) (rappresentante: O. Cornu, agente); Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentante: P. Goudou, agente); Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentante: D. Detken, agente)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Vandeuren/ETF (F-88/08, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Vandeuren/ETF (F-88/08) è annullata nella parte in cui tale giudice ha annullato la decisione della Fondazione europea per la formazione (ETF) del 23 ottobre 2007, recante risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della sig.ra Monique Vandeuren, e ha respinto, di conseguenza, in quanto prematura, la sua domanda di risarcimento del danno materiale subito.

2)

L’impugnazione è respinta per il resto.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011.


25.1.2014   

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C 24/19


Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2013 — JAS/Commissione

(Causa T-573/11) (1)

(Unione doganale - Importazioni di pantaloni jeans - Frode - Recupero di dazi all’importazione - Articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 - Articolo 239 del codice doganale - Domanda di sgravio dei dazi all’importazione - Sussistenza di una situazione particolare - Clausola d’equità - Decisione della Commissione)

2014/C 24/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JAS Jet Air Service France (JAS) (Mesnil-Amelot, Francia) (rappresentanti: T. Gallois e E. Dereviankine, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, L. Keppenne e C. Soulay, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 5 agosto 2011 la quale dichiara in un caso particolare che lo sgravio dei dazi all’importazione è ingiustificato (fascicolo REM 01/2008).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La JAS Jet Air Service France (JAS) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


25.1.2014   

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C 24/20


Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2013 — Olive Line International/UAMI — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)

(Causa T-4/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio figurativo Maestro de Oliva - Marchio nazionale denominativo anteriore MAESTRO - Serio utilizzo del marchio anteriore - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2014/C 24/34

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. M. Aznar Alonso)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Carapelli Firenze SpA (Tavarnelle Val di Pesa, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 21 settembre 2011 (procedimento R 1612/2010-2), relativa ad un’opposizione tra la Carapelli Firenze SpA e la Olive Line International, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Olive Line International, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 89 del 24.03.2012.


25.1.2014   

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C 24/20


Sentenza del Tribunale 6 dicembre 2013 — Premiere Polish/UAMI — Donau Kanol (ECOFORCE)

(Causa T-361/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ECOFORCE - Marchio comunitario figurativo anteriore ECO FORTE - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2014/C 24/35

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Premiere Polish Co., Ltd (Cheltenham, Regno Unito) (rappresentanti: C. Jones e M. Carter, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Donau Kanol GmbH & Co. KG (Ried im Traunkreis, Austria)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 giugno 2012 (procedimento R 851/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Donau Kanol GmbH & Co. KG e la Premiere Polish Co. Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Premiere Polish Co. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 319 del 20.10.2012.


25.1.2014   

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C 24/20


Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/UAMI (VALORES DE FUTURO)

(Causa T-428/12) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo VALORES DE FUTURO - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2014/C 24/36

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa e N. González-Alberto Rodríguez)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 4 luglio 2012 (procedimento R 2299/2011-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo VALORES DE FUTURO come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 366 del 24.11.2012.


25.1.2014   

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C 24/21


Ordinanza del presidente del Tribunale 27 novembre 2013 — Oikonomopoulos/Commissione

(Causa T-483/13 R)

(Procedimento sommario - Indagine svolta dall’OLAF - Ricorso per risarcimento danni - Danno economico e morale asseritamente subito dal ricorrente - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità - Insussistenza dell’urgenza)

2014/C 24/37

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Athanassios Oikonomopoulos (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e I. Zarzoura, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: Baquesro Cruz e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori presentata nell’ambito di un ricorso per risarcimento diretto ad ottenere la riparazione del danno che il ricorrente avrebbe subito nelle sue attività professionali per quanto riguarda la sua reputazione a seguito di talune azioni asseritamente illegittime dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell’ambito di un’indagine svolta dai suoi agenti.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


25.1.2014   

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C 24/21


Ricorso proposto il 27 settembre 2013 — Izsák e Dabis/Commissione

(Causa T-529/13)

2014/C 24/38

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrenti: Balázs-Árpád Izsák (Târgu Mureș, Romania) e Attila Dabis (Budapest, Ungheria) (rappresentante J. Tordáné Petneházy, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 25 luglio 2013, C(2013) 4795, recante diniego della domanda di registrazione dell’iniziativa cittadina europea intitolata «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»;

condannare la Commissione a registrare tale iniziativa e ad adottare ogni altra misura richiesta ex lege;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 (1)

Nell’ambito del loro primo motivo, i ricorrenti rilevano che la loro iniziativa cittadina soddisfa tutti i requisiti necessari ai fini della registrazione. Inoltre, a giudizio dei medesimi, è infondata l’affermazione della Commissione secondo la quale l’iniziativa cittadina proposta è manifestamente estranea all’ambito delle competenze della Commissione in forza delle quali essa può presentare una proposta relativa a un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei Trattati. Secondo i ricorrenti, l’iniziativa conteneva una proposta rientrante nell’ambito delle competenze previsto dall’articolo 4, lettera c), TFUE (coesione economica, sociale e territoriale).

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 174, terzo comma, TFUE

Nell’ambito di tale motivo, i ricorrenti asseriscono che l’elenco di svantaggi, previsti all’articolo 174, terzo comma, TFUE, a motivo dei quali è rivolta un’attenzione particolare a una regione, a differenza di quanto sostiene la Commissione non è limitativo (esaustivo) ma solo esemplificativo (indicativo).

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 174 TFUE e del regolamento (CE) n. 1059/2003 (2)

I ricorrenti sostengono altresì che le regioni che presentano specificità nazionali, linguistiche e culturali appartengono in ogni caso alla categoria delle «regioni interessate» dalla politica di coesione dell’Unione e che, in forza del diritto derivato dell’Unione, la cultura costituisce un fattore importante di coesione territoriale, sociale ed economica. A suo giudizio ciò è corroborato dall’articolo 3, paragrafo 5, e dal considerando 10 del regolamento n. 1059/2003.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 211/2011 e dell’articolo 167 TFUE

I ricorrenti rilevano che, a differenza di quanto sostiene la Commissione, non sono tenuti a indicare la base giuridica per l’iniziativa legislativa, ma, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 211/2011, le disposizioni dei Trattati che ritengono pertinenti per l’azione proposta. Inoltre, secondo l’articolo 167 TFUE, l’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 19, secondo comma, TFUE

I ricorrenti ritengono che la Commissione non potesse fondatamente sostenere nella decisione impugnata che, sebbene le istituzioni dell’Unione siano tenute a rispettare la diversità culturale e linguistica e a non discriminare le minoranze, tale disposizione non costituisca una base giuridica per la mancanza di qualsiasi azione da parte delle istituzioni. I ricorrenti obiettano, in particolare, che l’affermazione della Commissione è contraria all’articolo 19, paragrafo 1, TFUE.

6)

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 174, secondo comma, TFUE

Secondo i ricorrenti, la Commissione interpreta erroneamente l’iniziativa quando afferma che non si può ritenere che il miglioramento della situazione delle minoranze sia idoneo a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di determinate regioni, ai sensi dell’articolo 174, secondo comma, TFUE. I ricorrenti rilevano che i promotori dell’iniziativa non hanno proposto di migliorare la situazione delle minoranze nazionali ma di fare in modo che la politica di coesione dell’Unione non possa essere finalizzata all’eliminazione o all’indebolimento delle caratteristiche nazionali, linguistiche e culturali delle regioni e che le misure e gli oggettivi economici dell’Unione non possono diventare strumenti, anche indiretti, di politiche contrarie alle minoranze.


(1)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 65, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154, pag. 1).


25.1.2014   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/22


Ricorso proposto il 16 ottobre 2013 — Ungheria/Commissione

(Causa T-554/13)

2014/C 24/39

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 5029 def. del 6 agosto 2013, in merito al rimborso parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori per i programmi operativi attuati in Ungheria nel 2010;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il fatto che la Commissione abbia ecceduto le sue competenze e violato le norme applicabili del diritto dell’Unione nel fissare l’importo dovuto all’Ungheria a titolo di rimborso parziale dell’aiuto finanziario nazionale versato nel 2010 alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli.

Secondo la ricorrente, il diritto dell’Unione non prevede la possibilità che la Commissione, nell’ambito della sua decisione sul rimborso comunitario parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso, in forza dell’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio (1), alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli, autorizzi il rimborso solo degli importi che siano stati indicati dall’Ungheria come importi «stimati» o «prevedibili» nella sua domanda di autorizzazione ai fini della concessione dell’aiuto nazionale.

La ricorrente reputa che, ai sensi dell’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, l’autorizzazione della Commissione in merito all’aiuto nazionale riguardi la concessione di detto aiuto e non la determinazione da parte della Commissione di un massimale in relazione all’aiuto che può essere concesso. Secondo la ricorrente, tale massimale è chiaramente fissato dal regolamento n. 1234/2007 in cui si prevede che l’aiuto finanziario nazionale non possa eccedere l’80% del contributo finanziario versato dei membri o dalla stessa organizzazione di produttori al fondo operativo. Le norme applicabili al rimborso comunitario parziale dell’aiuto nazionale nemmeno consentono alla Commissione, nell’autorizzare detto parziale rimborso, di fissare come massimale di rimborso l’importo che lo Stato membro, nell’ambito della domanda di autorizzazione, ha comunicato alla Commissione, quale importo totale dell’aiuto o quale importo dell’aiuto da versare a ciascuna organizzazione di produttori. Questo vale soprattutto quando, nel fornire tali informazioni, il governo ungherese ha precisato che gli importi di cui trattasi erano solo importi previsti o stimati.

Inoltre, la ricorrente rileva che il diritto della Commissione di esaminare se l’aiuto effettivamente corrisposto non ecceda il summenzionato limite dell’80% o che il rimborso richiesto non sia superiore al 60 % dell'aiuto concesso non equivale tuttavia a un diritto di fissare come massimale del rimborso gli importi figuranti nella domanda di autorizzazione, in particolare qualora nella domanda sia stato sottolineato il carattere provvisorio o stimato dei dati. Se, per vari motivi, nel corso di un anno, intervengono cambiamenti quanto all'importo dell'aiuto nazionale attribuito a una qualsivoglia organizzazione di produttori, il rimborso comunitario parziale è concesso in funzione dell'importo effettivamente versato, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell’Unione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/23


Ricorso proposto il 24 ottobre 2013 — FSA/UAMI — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

(Causa T-558/13)

2014/C 24/40

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: FSA Srl (Busnago, Italia) (rappresentanti: M. Locatelli e M. Cartella, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagos, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 agosto 2013, procedimento R 436/2012-2;

disporre la registrazione del marchio denominativo FSA K-FORCE;

condannare il convenuto e l’interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo FSA K-FORCE — registrazione di marchio comunitario n. 9 191 909

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi sono quelli previsti dal combinato disposto degli articoli 53, paragrafo 1, lettera a), e 8 paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 75 del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

IT

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C 24/23


Ricorso proposto il 25 ottobre 2013 — Giovanni Cosmetics/UAMI — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

(Causa T-559/13)

2014/C 24/41

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Giovanni Cosmetics, Inc. (Rancho Dominguez, Stati Uniti) (rappresentanti: J. van den Berg e M. Meddens-Bakker, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vasconcelos & Gonçalves, SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 agosto 2013, procedimento R 1189/2012-2;

respingere la domanda di marchio comunitario n. 9 232 471;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «GIOVANNI GALLI» per prodotti e servizi delle classi 3, 14 e 18 — domanda di marchio comunitario n. 9 232 471

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione comunitaria n. 2 404 283 del marchio denominativo «GIOVANNI», per prodotti della classe 3

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

IT

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C 24/24


Ricorso proposto il 29 ottobre 2013 — Sharp/UAMI (BIG PAD)

(Causa T-567/13)

2014/C 24/42

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sharp KK (Osaka, Giappone) (rappresentanti: avv.ti G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal, P. López Ronda e E. Armero)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 5 agosto 2013, procedimento R 2131/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «BIG PAD» per prodotti e servizi della classe 9 — Domanda di marchio comunitario n. 10 887 231

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/24


Ricorso proposto il 28 ottobre 2013 — Bimbo/UAMI — Cafe' do Brasil (KIMBO)

(Causa T-568/13)

2014/C 24/43

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 28 agosto 2013, procedimenti R 636/2012-4 e R 608/2012-4;

condannare l’interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KIMBO» per prodotti e servizi delle classi 11, 21, 30, 32 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 3 420 973

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi spagnoli n. 291 655, n. 451 559 e n. 2 244 563

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

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C 24/25


Ricorso proposto il 28 ottobre 2013 — Bimbo/UAMI — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

(Causa T-569/13)

2014/C 24/44

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 agosto 2013, procedimento R 1561/2012-4;

condannare l’interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in rosso, oro, bianco e nero contenente gli elementi denominativi «Caffè KIMBO Espresso Napoletano», per prodotti e servizi delle classi 30, 32 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 4 037 933

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione spagnola n. 291 655 del marchio denominativo «BIMBO», per prodotti della classe 30, e il marchio anteriore notoriamente conosciuto in Spagna «BIMBO», per prodotti della classe 30

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

IT

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C 24/25


Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Verus/UAMI — Joie International (MIRUS)

(Causa T-576/13)

2014/C 24/45

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verus Eood (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: C. Röhl, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joie International Co. Ltd (Hong Kong, Cina)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della quinta commissione di ricorso del 23 agosto 2013, procedimento R 715/2012-5, nel senso di mantenere integralmente l’opposizione e di respingere la registrazione di marchio comunitario 9599416;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Joie International Co. Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MIRUS» per prodotti della classe 12 — registrazione di marchio comunitario n. 9 599 416

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco «MIRUS» per prodotti delle classi 12, 25 e 28

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009


25.1.2014   

IT

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C 24/26


Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Zehnder/UAMI — UAB «Amalva» (komfovent)

(Causa T-577/13)

2014/C 24/46

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Gränichen, Svizzera) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: UAB «Amalva» (Vilnius, Lituania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 agosto 2013, procedimento R 255/2012-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo in bianco e nero contenente l’elemento denominativo «komfovent», per prodotti della classe 11 — registrazione di marchio comunitario n. 4 635 272

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi sono quelli previsti all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 75 del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

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C 24/26


Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

(Causa T-581/13)

2014/C 24/47

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: J. Maitland-Walker, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 25 luglio 2013, procedimento R 1374/2012-2;

rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento nonché quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Royal County of Berkshire POLO CLUB» per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9 642 621

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni di marchio comunitario n. 8 456 469, 5 482 484, 532 895 e 364 257

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione contestata

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009


25.1.2014   

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C 24/27


Ricorso proposto l’8 novembre 2013 — H.P. Gauff Ingenieure/UAMI — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

(Causa T-585/13)

2014/C 24/48

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Norimberga, Germania) (rappresentante: G. Schneider-Rothhaar, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Norimberga, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2013 (procedimento R 596/2013-1);

rinviare il procedimento dinanzi all’UAMI, concedendo la restitutio in integrum;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento, incluse quelle del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Gauff JBG Ingenieure», per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 9 992 967

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Gauff GmbH & Co. Engineering KG

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco e il marchio denominativo comunitario «Gauff» nonché il marchio figurativo tedesco e il marchio comunitario «GAUFF» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 e 44

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto della domanda di restitutio in integrum e rigetto dell’opposizione in quanto inammissibile

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 81 del regolamento n. 207/2009.


25.1.2014   

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C 24/27


Ricorso proposto l’8 novembre 2013 — H.P. Gauff Ingenieure/UAMI — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

(Causa T-586/13)

2014/C 24/49

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Norimberga, Germania) (rappresentante: G. Schneider-Rothhaar, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Norimberga, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2013 (procedimento R 118/2013-1);

rinviare il procedimento dinanzi all’UAMI, concedendo la restitutio in integrum;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento, incluse quelle del procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW» per prodotti e servizi delle classi 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 028 082

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Gauff GmbH & Co. Engineering KG

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco e il marchio denominativo comunitario «Gauff» nonché il marchio figurativo tedesco e il marchio comunitario «GAUFF» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto della domanda di restitutio in integrum e rigetto dell’opposizione in quanto inammissibile

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 81 del regolamento n. 207/2009.


25.1.2014   

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C 24/28


Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — Schwerdt/UAMI — Iberamigo (cat&clean)

(Causa T-587/13)

2014/C 24/50

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Miriam Schwerdt (Porta-Westfalica, Germania) (rappresentante K. Kruse, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Iberamigo, SA (Rubi, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione R 1799/2012-4 della commissione di ricorso del convenuto, del 3 settembre 2013;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in diversi colori, contenente la raffigurazione di un gatto e gli elementi denominativi «cat&clean», per prodotti della classe 31 — domanda di marchio comunitario n. 9 612 301

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Iberamigo, SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo spagnolo «CLEAN CAT», per prodotti della classe 31

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE), n. 207/2009 nonché degli articoli 29 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


25.1.2014   

IT

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C 24/28


Ricorso proposto il 7 novembre 2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — A. Weber (JETROC)

(Causa T-588/13)

2014/C 24/51

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: A. Weber SA (Rouhling, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 28 agosto 2013, procedimento R 257/2013-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «JETROC» per prodotti delle classi 1, 17 e 19 — registrazione internazionale n. 940 180 che designa l’Unione europea

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: rischio di confusione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/29


Ricorso proposto l’11 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Causa T-592/13)

2014/C 24/52

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Euskirchen, Germania) (rappresentante: M. Koch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Norwood Industries (Kilworthy, Canada)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della seconda commissione di ricorso del 28 agosto 2013, (procedimento R 356/2013-2) nel senso di respingere in toto l’opposizione B1771461; e

condannare l’opponente alle spese del procedimento di opposizione e il convenuto nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute nel corso di tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «NORTHWOOD professional forest equipment» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 20, 25 e 35 — registrazione di marchio comunitario n. 9 412 776

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Norwood Industries

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «NORWOOD» per prodotti della classe 7

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/29


Ricorso proposto il 14 novembre 2013 — Sanctuary Brands/UAMI — Richter International (TAYLORBYRD)

(Causa T-594/13)

2014/C 24/53

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sanctuary Brands LLC (New Canaan, Stati Uniti) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Richter International Ltd (Scarborough, Canada)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 agosto 2013, procedimento R 1625/2012-1;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TAILORBYRD» per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 9 325 507

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo non registrato contenente l’elemento denominativo «TAILORBYRD», il marchio denominativo non registrato e la denominazione commerciale «TAILORBYRD» e la ragione sociale «Tailorbyrd, LLC», utilizzato nel traffico commerciale nel Regno Unito nel settore «abbigliamento, camicie»

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/30


Ricorso proposto il 18 novembre 2013 — Calida/UAMI — Quanzhou Green Garments (dadida)

(Causa T-597/13)

2014/C 24/54

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Calida Holding AG (Sursee, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti R. Kaase e H. Dirksmeier)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Quanzhou Green Garments Co. Ltd (Quanzhou, Cina)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 16 settembre 2013, procedimento R 1190/2012-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: registrazione internazionale con effetto nell’Unione europea n. 979 903 per il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «dadida» per prodotti della classe 25

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: impedimenti relativi a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/30


Ricorso proposto il 15 novembre 2013 — Sanctuary Brands/UAMI — Richter International (TAILORBYRD)

(Causa T-598/13)

2014/C 24/55

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sanctuary Brands LLC (New Canaan, Stati Uniti) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Richter International Ltd (Scarborough, Canada)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno marchi, disegni e modelli) del 7 agosto 2013, procedimento R 1115/2012-1;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «TAILORBYRD», per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 9 325 549

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo non registrato contenente l’elemento denominativo «TAILORBYRD», il marchio denominativo non registrato e nome commerciale «TAILORBYRD» e la denominazione sociale «Tailorbyrd, LLC», utilizzato nel traffico commerciale nel Regno Unito per «abiti, camicie»

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/31


Ricorso proposto il 12 novembre 2013 — Wilo/UAMI (Pioneering for You)

(Causa T-601/13)

2014/C 24/56

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wilo SE (Dortmund, Germania) (rappresentante: B. Schneiders, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 settembre 2013, procedimento R 555/2013-4;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Pioneering for You», per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 11, 37 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 11 065 588

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/31


Ricorso proposto il 14 novembre 2013 — Léon Van Parys/Commissione

(Causa T-603/13)

2014/C 24/57

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Firma Léon Van Parys NV (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Vlaemminck, B. Van Vooren e R. Verbeke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la lettera della Commissione con cui chiede informazioni complementari all’amministrazione delle dogane e delle accise belga a titolo dell’articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 nonché la lettera della Commissione europea del 16 settembre 2013 con cui essa informa la Firma Léon Van Parys di tale domanda e della sospensione del termine di esame conformemente all’articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

dichiarare che l’articolo 909 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è andato ad intero beneficio della ricorrente dopo la sentenza del Tribunale T-324/10 del 19 marzo 2013 nel caso REM/REC 07/07;

condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 907 e 909 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (1), nonché dell’articolo 266, primo comma, TFUE. La ricorrente sostiene che il termine per la decisione di nove mesi previsto dai primi articoli citati era scaduto e che, pertanto, la Commissione non era più competente a statuire sulla domanda di sgravio. Di conseguenza, la Commissione non è più competente in quanto essa agisce in violazione della messa in conformità pura e semplice della sua decisone parzialmente annullata dalla sentenza del 19 marzo 2013, Firma Léon Van Parys/Commissione, T-324/10.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e segnatamente del suo articolo 41 relativo al diritto ad una buona amministrazione. La ricorrente sostiene che la Commissione ha fatto un uso illegittimo della sua facoltà di chiedere informazioni e di sospendere cosi il termine di nove mesi per evitare o perlomeno differire un’applicazione futura dell’articolo 909 del regolamento (CEE) n. 2454/93. La circostanza che la Commissione si arroghi, in merito ad una questione in linea di principio soggetta ad un termine di nove mesi, il diritto di iniziare nel 2013 un esame completo di una domanda di sgravio proposta sin dal 2007 e relativa a importazioni effettuate nel 1999 costituisce peraltro una violazione dl principio di buona amministrazione.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/32


Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — Levi Strauss/UAMI — L&O Hunting Group (101)

(Causa T-604/13)

2014/C 24/58

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Levi Strauss & Co. (San Francisco, Stati Uniti) (rappresentante: V. von Bomhard e J. Schmitt, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: L&O Hunting Group GmbH (Isny im Allgäu, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2013 nel procedimento R 1538/2012-2;

condannare alle spese del procedimento il convenuto e l’interveniente in caso di intervento del medesimo

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «101» per prodotti delle classi 13, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9 446 634

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 26 708 del marchio denominativo «501» per prodotti delle classi 16, 18 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/32


Ricorso proposto il 21 novembre 2013 — Alma — The Soul of Italian Wine/UAMI — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

(Causa T-605/13)

2014/C 24/59

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alma — The Soul of Italian Wine LLLP (Bal Harbor, Stati Uniti) (rappresentante: F. Terrano, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 settembre 2013, procedimento R 18/2013-2;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE» — domanda di marchio comunitario n. 9 784 539

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: le registrazioni di marchio comunitario nn. 462 523, 6 373 971 e le registrazioni di marchio spagnolo nn. 152 231, 715 524, 2 796 505

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/33


Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — easyGroup IP Licensing/UAMI — TUI (easyAir-tours)

(Causa T-608/13)

2014/C 24/60

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: easyGroup IP Licensing Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: J. Day, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: TUI AG (Hannover, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 settembre 2013, procedimento R 1029/2012-1;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «easyAir-tours» per prodotti e servizi delle classi 16, 36, 39 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 9 220 849

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: le registrazioni di marchio internazionale che designa l’Unione europea, la registrazione di marchio comunitario e la registrazione di marchio nazionale di un marchio figurativo contenente inter alia l’elemento denominativo «airtours»

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/33


Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — BlackRock/UAMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

(Causa T-609/13)

2014/C 24/61

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BlackRock, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert e M. Blair, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 settembre 2013, procedimento R 572/2013-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY», per servizi delle classi 35 e 36 — domanda di marchio comunitario n. 11 144 748

Decisione dell’esaminatore: rigetto integrale della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/33


Ricorso proposto il 21 novembre 2013 — Ecolab USA/UAMI (GREASECUTTER)

(Causa T-610/13)

2014/C 24/62

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ecolab USA (St. Paul, Stati Uniti) (rappresentanti: G. Hasselblatt e V. Töbelmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 settembre 2013 (procedimento R 1704/2012-2) nella parte in cui rigetta la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1103198 GREASECUTTER;

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GREASECUTTER» per prodotti delle classi 3 e 5 — registrazione internazionale n. W 1103198

Decisione dell’esaminatore: diniego di tutela della registrazione internazionale che designa l’Unione europea

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/34


Ricorso proposto il 21 novembre 2013 — Australian Gold/UAMI — Effect Management & Holding (HOT)

(Causa T-611/13)

2014/C 24/63

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Australian Gold LLC (Indianapolis, Stati Uniti) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Effect Management & Holding GmbH (Vöcklabruck, Austria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 settembre 2013, procedimento R 1881/2012-4;

condannare il convenuto e, qualora dovesse intervenire, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «HOT» per prodotti delle classi 3, 5, 16 e 25 — registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 797 277

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi sono quelli previsti dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e 8, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/34


Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — AIC/UAMI — ACV Manufacturing (Scambiatori di calore)

(Causa T-615/13)

2014/C 24/64

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: AIC S.A. (Gdynia, Polonia) (rappresentante: J. Radłowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 10 settembre 2013, procedimento R 291/2012-3;

condannare il convenuto alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Disegno comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il disegno per un prodotto descritto come «scambiatori di calore» — disegno comunitario registrato n. 1 618 703-0001

Titolare del disegno comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il disegno non soddisfaceva i requisiti dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 e in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento su disegni e modelli comunitari

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del controverso disegno comunitario registrato

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento su disegni e modelli comunitari.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/35


Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — AIC/UAMI — ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore)

(Causa T-616/13)

2014/C 24/65

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: AIC S.A. (Gdynia, Polonia) (rappresentante: J. Radłowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 10 settembre 2013, procedimento R 293/2012-3;

condannare il convenuto alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Disegno comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il disegno per un prodotto descritto come «inserti per scambiatori di calore» — disegno comunitario registrato n. 1 137 152-0001

Titolare del disegno comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il disegno non soddisfaceva i requisiti dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 e in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento su disegni e modelli comunitari

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del controverso disegno comunitario registrato

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento su disegni e modelli comunitari.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/35


Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — AIC/UAMI — ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore)

(Causa T-617/13)

2014/C 24/66

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: AIC S.A. (Gdynia, Polonia) (rappresentante: J. Radłowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 10 settembre 2013, procedimento R 688/2012-3;

condannare il convenuto alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Disegno comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il disegno per un prodotto descritto come «inserti per scambiatori di calore» — disegno comunitario registrato n. 1 137 152-0002

Titolare del disegno comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il disegno non soddisfaceva i requisiti dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 e in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento su disegni e modelli comunitari

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del controverso disegno comunitario registrato

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento su disegni e modelli comunitari.


25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/36


Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 da Carla Faita avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 16 settembre 2013, causa F-92/11, Faita/CESE

(Causa T-619/13 P)

2014/C 24/67

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carla Faita (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, M. Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013, causa F-92/11 (Faita/CESE);

condannare il CESE a versare alla ricorrente la somma di EUR 15 000 per i danni morali derivanti dalla violazione del dovere di sollecitudine da parte dell’APN;

condannare il CESE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore di diritto in ordine alle finalità del procedimento precontenzioso e sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto il TFP non ha sanzionato il fatto che il rigetto del reclamo conteneva una motivazione identica, parola per parola, a quella contenuta nel rigetto della domanda contro cui era stato presentato il reclamo e ciò sebbene il reclamo contenesse argomenti diversi da quelli figuranti nella domanda (riguardanti i punti 44 e da 65 a 67 della sentenza impugnata).

2)

Secondo motivo vertente, da una parte, su una violazione dei diritti della difesa, in quanto, durante il procedimento dinanzi al TFP la ricorrente non avrebbe avuto occasione di discutere della conclusione, cui è giunto quest’ultimo, che l’APN si sarebbe basata su un quinto motivo implicito nella sua decisione recante rigetto della domanda della ricorrente e, dall’altra, su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe proceduto all’analisi delle condizioni previste dall’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea al momento del suo sindacato di legittimità riguardante l’attuazione dell’articolo 24 del predetto Statuto (riguardante i punti 94 e seguenti della sentenza impugnata).


25.1.2014   

IT

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C 24/36


Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Marchi Industriale/ECHA

(Causa T-620/13)

2014/C 24/68

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Marchi Industriale SpA (Firenze, Italia) (rappresentanti: M. Baldassarri e F. Donati, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare e dunque dichiarare invalida la decisione n. SME/2013/3747 assunta dall’Agenzia ECHA, con conseguente caducazione di ogni effetto della predetta decisione, ivi compreso l’annullamento delle fatture emesse per il recupero delle maggiori imposte e per le sanzioni asseritamente dovute.

Motivi e principali argomenti

Il presente procedimento si rivolge contro la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha considerato che la ricorrente non soddisfi le condizioni per essere considerata una piccola o media impresa, nel senso del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 790/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e la direttiva della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 396, pag. 1), rifiutandole i benefici ivi previsti e prevedendo il pagamento delle tasse e dei diritti dovuti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione, nella misura in cui, nonostante i rilievi circostanziati e documentati, formulati per contestare i criteri di calcolo utilizzati ai fini dell’accertamento delle dimensioni dell’azienda, la convenuta non avrebbe preso in alcuna considerazione le argomentazioni esposte.

2)

Secondo motivo, vertente sull’errata considerazione dei dati della società Essemar SpA, partecipata da Marchi Industriale.

Si fa valere a questo riguardo che, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, Esseco Group srl. non ha alcun rapporto, neppure indiretto, con la ricorrente e, comunque, non può essere considerata come una «partner entreprise». Se Esseco Group detiene una partecipazione nel capitale sociale di Essemar pari al 50,0005%, la restante parte del capitale sociale di Essemar, pari al 49,9995% è, invece, posseduta dalla ricorrente. Tuttavia, Esseco Group, pur detenendo formalmente la maggioranza del capitale sociale di Essemar, non avrebbe la maggioranza dei diritti di voto in detta società. Non esisterebbe dunque tra Esseco Group e la ricorrente lo speciale rapporto, di cui all’articolo 3, comma 2, della dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/EC, della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36).


25.1.2014   

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C 24/37


Ricorso proposto il 27 novembre 2013 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione

(Causa T-623/13)

2014/C 24/69

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Creus Carreras e A. Valiente Martín, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 18 settembre 2013;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento; e

chiedere inoltre alla Commissione, con misura di organizzazione del procedimento, di fornirgli i documenti relativamente ai quali essa ha negato l’accesso, affinché il Tribunale possa esaminarli e verificare l’esattezza di quanto affermato nell’atto introduttivo.

Motivi e principali argomenti

Nel presente procedimento la ricorrente chiede l’annullamento del rigetto esplicito della richiesta di accesso a determinati documenti. Il rigetto implicito della medesima richiesta rappresenta l’oggetto della causa T-419/13, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione.

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli già invocati nella causa menzionata.


25.1.2014   

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C 24/37


Ricorso proposto il 4 dicembre 2013 — Serco Belgium e a./Commissione

(Causa T-644/13)

2014/C 24/70

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Serco Belgium (Bruxelles, Belgio); SA Bull NV (Auderghem, Belgio); e Unisys Belgium (Bruxelles) (rappresentanti: V. Ost e M. Vanderstraeten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 30 ottobre 2013, notificata alle ricorrenti con lettera del 31 ottobre 2013, che rigetta l’offerta proposta dal consorzio OPTIMUS nell’ambito della procedura di gara DIGIT/R2/PO/2012/026 — ITIC-SM (Gestione dei servizi TI per l'ambiente desktop TI integrato e consolidato della Commissione europea) (GU 2012/S 69-112095) e che aggiudica il contratto al consorzio GISIS; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un solo motivo

L’offerta delle ricorrenti è stata respinta a causa dei voti estremamente bassi assegnati dalla Commissione sulla base dei sotto- criteri di aggiudicazione relativi al personale. In sintesi, la Commissione ha ritenuto che il numero di dipendenti proposti dalle ricorrenti fosse troppo basso e quindi inadeguato a garantire la qualità di servizio richiesta.

Le ricorrenti fanno valere che la lor offerta è stata respinta sulla base di criteri di aggiudicazione illegittimi. I sotto-criteri relativi al personale non sono diretti ad identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto:

come la Commissione ammette espressamente, le risposte a tali criteri fornite dagli offerenti non fanno insorgere requisiti (contrattuali). Le ricorrenti sostengono che valutare i candidati sulla base di dichiarazioni non vincolanti è contrario al diritto dell’Unione;

detti sotto-criteri non riguardano la qualità dell’offerta (il livello del servizio che verrà fornito) ma piuttosto la capacità intrinseca dell’offerente di assumere un numero sufficiente di dipendenti per rispondere ai requisiti di efficienza imposti dalla convenzione sul livello di servizio; detti sotto-criteri sono dunque criteri di selezione;

poiché non è stato menzionato un numero ottimale di dipendenti e non sono state fornite indicazioni precise sul come la Commissione avrebbe valutato il numero di personale indicato, e dato che l’essenza del progetto di integrazione e consolidamento della Commissione, come specificato nel capitolato d’oneri, è il raggiungimento di un elevato livello di qualità contrattualmente imposto nel modo piè efficace possibile, tali sotto-criteri hanno condotto ad un risultato imprevedibile;

in ogni caso, se la Commissione nutriva dubbi quanto alla capacità delle ricorrenti a eseguire il contratto conformemente alle condizioni offerte (a causa del numero percepito come insufficiente di dipendenti), avrebbe dovuto chiedere chiarimenti prima di rigettare un’offerta che era inferiore di 47 milioni di euro rispetto all’offerta accolta.


Tribunale della funzione pubblica

25.1.2014   

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C 24/39


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 3 dicembre 2013 — CT/Agenzia esecutiva «Educazione, audiovisivi e cultura»

(Causa F-36/13) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Contratto a tempo indeterminato - Risoluzione - Lesione della dignità della funzione - Venir meno del rapporto di fiducia)

2014/C 24/71

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CT (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Agenzia esecutiva «Educazione, audiovisivi e cultura» (rappresentanti: H. Monet e B. Wägenbaur, agente e avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di risolvere il contratto di impiego del ricorrente sulla base dell'articolo 47, lettera c), punto i), del regime applicabile agli altri agenti (RAA).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CT sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia esecutiva «Educazione, audiovisivi e cultura».


(1)  GU C 207 del 20.7.2013, pag. 58.


25.1.2014   

IT

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C 24/39


Ricorso proposto il 17 settembre 2013 — ZZ/REA

(Causa F-88/13)

2014/C 24/72

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del rigetto della domanda della ricorrente riguardante l'assimilazione di sua madre ad un figlio a carico a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione del PMO.1, notificata il 28 novembre 2012, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente del 20 luglio 2012 riguardante l'assimilazione di sua madre ad un figlio a carico a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto, per il periodo che va dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2013;

assegnare alla ricorrente un indennizzo di EUR 1 000, fatta salva ogni modifica e/o maggiorazione, destinato a risarcire il danno morale ad essa inflitto dal carattere vessatorio e offensivo della decisione di rigetto della domanda e del reclamo precontenziosi;

condannare l'Agenzia alle spese.


25.1.2014   

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C 24/39


Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-89/13)

2014/C 24/73

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Mansullo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento di tre recuperi della somma di 504,67 euro prelevati sull’indennità d’invalidità del ricorrente per i mesi da gennaio fino a marzo 2013.

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni, contenute nei bollettini di pensione inerenti l’attore e relativi ai mesi da gennaio a marzo 2013, di decurtare l’indennità d’invalidità a cui il ricorrente aveva diritto per i predetti mesi di 504,67;

quatenus oportet, annullare la decisione, comunque formatasi, di rigetto del reclamo datato 13 aprile 2013, formato avverso le predette decisioni;

annullare ogni decisione contenuta nella nota datata 22 aprile 2013, recante in alto a destra della sua prima pagina la locuzione «Ref. Ares(2013)790217 — 23/04/2013»;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente le seguenti somme: (1) 504,67 euro, ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1 febbraio 2013 e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (2) 504,67 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1 marzo 2013 e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (3) 504,67 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1 aprile 2013 e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo;

condannare la convenuta alle spese.


25.1.2014   

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C 24/40


Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-90/13)

2014/C 24/74

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Mansullo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento del danno subito per una pretesa violazione del suo diritto alla riservatezza causata dall’invio, da parte della convenuta, di una lettera, relativa alla sua situazione, ad un avvocato che non lo rappresentava.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la ripulsa, comunque formatasi, della domanda datata 26 ottobre 2012, inoltrata dall'attore alla Commissione ed ivi regolarmente pervenuta;

annullare la ripulsa, comunque formatasi, della domanda datata 4 luglio 2012, inoltrata dall'attore alla Commissione ed ivi regolarmente pervenuta;

annullare la ripulsa, comunque formatasi, del reclamo datato 26 settembre 2012, formato avverso la decisione di ripulsa della domanda del 9 marzo 2012, inoltrato dal ricorrente alla Commissione ed ivi regolarmente pervenuto;

annullare la nota datata 12 novembre 2012, recante in alto a destra del suo unico foglio la locuzione «HR.D.2/MB/ac/Ares(2012)1332162»;

annullare la nota datata 27 settembre 2012, recante in alto a destra del primo dei suoi due fogli la locuzione «Ref Ares (2012) 1131229-27/09/2012»;

annullare la ripulsa, comunque formatasi, del reclamo datato 10 marzo 2013;

annullare la ripulsa, comunque formatasi, del reclamo datato 2 gennaio 2013;

quatenus oportet, annullare la nota datata 29 aprile 2013, recante in alto a destra della prima delle sue tre pagine la locuzione «Ref. Ares(2013)977767 — 29/04/2013»;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 10 000,00 euro, insieme con gli interessi su quest’ultima nella misura del 10 % all’anno, con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data del 28 febbraio 2013 e fino all’effettiva erogazione della medesima;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 25 000,00 euro, insieme con gli interessi su quest’ultima nella misura del 10 % all’anno, con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data del 5 novembre 2012 e fino all’effettiva erogazione della medesima;

condannare la Commissione alle spese.


25.1.2014   

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C 24/40


Ricorso proposto il 9 ottobre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-102/13)

2014/C 24/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di svolgere il calcolo della bonificazione dei diritti a pensione acquisiti anteriormente all'entrata in servizio sulla base delle nuove DGE, relativa al trasferimento dei diritti pensionistici della ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto è illegittimo e quindi inapplicabile;

annullare la decisione di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dalla ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


25.1.2014   

IT

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C 24/41


Ricorso proposto il 25 ottobre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-107/13)

2014/C 24/76

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti É. Boigelot, R. Murru)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di applicare una sanzione disciplinare al ricorrente a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IX dello Statuto, nonché domanda di risarcimento del danno morale che egli asserisce di aver subìto e domanda di rimborso delle somme già trattenute.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione del 14 marzo 2013 che le applica la sanzione della riduzione di un terzo della pensione mensile netta per una durata di due anni;

Condannare la convenuta a risarcire il danno subìto dal ricorrente, fissato ad un importo globale di EUR 10 000, fatto salvo ogni aumento in corso di causa;

Condannare la Commissione all'integralità delle spese.


25.1.2014   

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C 24/41


Ricorso proposto il 28 ottobre 2013 — ZZ/Consiglio

(Causa F-108/13)

2014/C 24/77

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento dei fogli paga del ricorrente di gennaio, febbraio e marzo 2013, emessi applicando la decisione del Consiglio del 20 dicembre 2012, con cui quest'ultimo ha rifiutato di adottare la proposta della Commissione relativa a un regolamento di adeguamento, con effetto dal 1 luglio 2012, delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare i fogli paga del ricorrente emessi a partire dal 15 gennaio 2013;

condannare il Consiglio a pagare al ricorrente gli arretrati di retribuzione cui egli ha diritto a partire dal 1 luglio 2012, aumentati degli interessi moratori calcolati, a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti;

condannare il Consiglio a pagare al ricorrente un euro simbolico ad indennizzo del danno morale subìto a causa di ripetuti illeciti disciplinari commessi dal Consiglio e dall’AIPN;

condannare il Consiglio alle spese.


25.1.2014   

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C 24/41


Ricorso proposto l’11 novembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-110/13)

2014/C 24/78

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Tymen e A. Blot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione la Commissione che esclude il ricorrente dalla lista dei candidati autorizzati a partecipare al programma di formazione «certificazione» nel 2013.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea che esclude il ricorrente dalla lista dei candidati autorizzati a partecipare al programma di formazione «certificazione» nel 2013 del 19 aprile 2013 (IA No13-2013);

in quanto necessario, annullare la decisione della Commissione del 30 luglio 2013 che respinge il reclamo del ricorrente;

concedere al ricorrente il risarcimento dei danni per un importo di EUR 10 000;

condannare la Commissione alle spese.