ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.260.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 260

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
7 settembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 260/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 252 del 31.8.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 260/02

Cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea (C-584/10 P), Consiglio dell'Unione europea (C-593/10 P), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (C-595/10 P)/Yassin Abdullah Kadi, Repubblica francese [Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talebani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inclusa in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite — Inclusione del nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Diritti fondamentali — Diritti della difesa — Principio della tutela giurisdizionale effettiva — Principio di proporzionalità — Diritto al rispetto della proprietà — Obbligo di motivazione]

2

2013/C 260/03

Causa C-201/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 — Union des associations européennes de football (UEFA)/Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Impugnazione — Diffusione radiotelevisiva — Direttiva 89/552/CEE — Articolo 3 bis — Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro — Campionato europeo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione — Motivazione — Articoli 49 CE e 86 CE — Diritto di proprietà)

3

2013/C 260/04

Causa C-204/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 — Fédération internationale de football association (FIFA)/Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Impugnazione — Radiodiffusione televisiva — Direttiva 89/552/CEE — Articolo 3 bis — Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro — Coppa del mondo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione — Motivazione — Articoli 43 CE e 49 CE — Diritto di proprietà)

3

2013/C 260/05

Causa C-205/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 — Féderation Internationale de Football Association (FIFA)/Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Impugnazione — Diffusione radiotelevisiva — Direttiva 89/552/CEE — Articolo 3 bis — Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro — Coppa del mondo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione — Motivazione — Articoli 43 CE, 49 CE e 86 CE — Diritto di proprietà)

4

2013/C 260/06

Cause riunite C-210/11 e C-211/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Belgio) — État belge/Medicom SPRL (C-210/11), Maison Patrice Alard (C-211/11) (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto alla detrazione — Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito)

4

2013/C 260/07

Causa C-261/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Regno di Danimarca (Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Articolo 31 dell’Accordo SEE — Restrizioni — Legislazione tributaria — Trasferimento di attivi in un altro Stato membro — Tassazione immediata delle plusvalenze latenti)

5

2013/C 260/08

Causa C-313/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia [Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Mangimi — Alimenti geneticamente modificati — Produzione, immissione in commercio o utilizzo — Divieto nazionale non ancora entrato in vigore]

5

2013/C 260/09

Causa C-414/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon [Politica commerciale comune — Articolo 207 TFUE — Aspetti commerciali della proprietà intellettuale — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) — Articolo 27 — Oggetto del brevetto — Articolo 70 — Protezione di oggetti esistenti]

6

2013/C 260/10

Causa C-426/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Mark Alemo-Herron e a./Parkwood Leisure Ldt (Trasferimento di imprese — Direttiva 2001/23/CE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Contratto collettivo applicabile al cedente e al lavoratore al momento del trasferimento)

6

2013/C 260/11

Causa C-499/11 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 luglio 2013 — The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Fissazione di obiettivi di prezzi, ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e scambio di informazioni commerciali — Imputabilità del comportamento illecito — Potere discrezionale della Commissione — Fattore moltiplicatore a finalità deterrente — Parità di trattamento)

7

2013/C 260/12

Causa C-501/11 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 — Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH/Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea [Impugnazione — Intese — Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili — Responsabilità della società controllante per le infrazioni al diritto delle intese commesse dalla sua controllata — Società holding — Programma di messa in conformità interno all’impresa (Compliance-Programme) — Diritti fondamentali — Principi dello Stato di diritto nell’ambito della determinazione delle ammende inflitte — Separazione dei poteri, principi di legalità, di irretroattività, di tutela del legittimo affidamento e della responsabilità personale — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Validità — Legittimità degli orientamenti della Commissione del 1998]

7

2013/C 260/13

Causa C-515/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Deutsche Umwelthilfe eV/Bundesrepublik Deutschland (Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale — Direttiva 2003/4/CE — Potere degli Stati membri di escludere dalla nozione di autorità pubblica prevista da tale direttiva gli organi che agiscono nell’esercizio di competenze legislative — Limiti)

8

2013/C 260/14

Causa C-520/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Decisione 2009/726/CE — Mancata esecuzione — Importazione di latte e di prodotti lattieri — Provenienza — Aziende a rischio in relazione a casi di encefalopatie spongiformi — Divieti nazionali)

8

2013/C 260/15

Cause riunite C-523/11 e C-585/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe — Germania) — Laurence Prinz/Region Hannover (C-523/11) e Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg (C-585/11) (Cittadinanza dell’Unione — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Diritto di libera circolazione e di soggiorno — Sussidio alla formazione concesso al cittadino di uno Stato membro per studi effettuati in un altro Stato membro — Obbligo di residenza nello Stato membro di origine per un periodo minimo di tre anni anteriormente all’inizio degli studi)

9

2013/C 260/16

Causa C-621/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 — New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vallis K.-Vallis A. & Co. OE [Impugnazione — Domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario FISHBONE — Opposizione — Marchio nazionale figurativo anteriore FISHBONE BEACHWEAR — Uso effettivo del marchio anteriore — Considerazione di prove supplementari non presentate entro il termine stabilito — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 76, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 22, paragrafo 2]

9

2013/C 260/17

Causa C-6/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — P Oy [Aiuti di Stato — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Requisito della selettività — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera b), i) — Aiuto esistente — Normativa nazionale in materia d’imposta sul reddito delle società — Deducibilità delle perdite subite — Indeducibilità in caso di trasferimento della proprietà — Autorizzazione di deroghe — Potere discrezionale dell’amministrazione finanziaria]

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2013/C 260/18

Causa C-26/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden — Paesi Bassi) — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di gestione di fondi comuni d’investimento)

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2013/C 260/19

Causa C-78/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Evita-K EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Diritto a detrazione — Diniego — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Marchi auricolari]

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2013/C 260/20

Causa C-99/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Eurofit SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) [Domanda di pronuncia pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Restituzioni all’esportazione — Dirottamento della merce destinata all’esportazione — Obbligo di rimborso da parte dell’esportatore — Omessa comunicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni relative all’affidabilità della controparte contrattuale, sospettata di frode — Caso di forza maggiore — Insussistenza]

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2013/C 260/21

Causa C-124/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Plovdiv — Bulgaria) — AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168, lettera a), e 176 — Diritto a detrazione — Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo)

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2013/C 260/22

Causa C-136/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale dei Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi (Articolo 267, terzo comma, TFUE — Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza — Articolo 101 TFUE — Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale)

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2013/C 260/23

Causa C-147/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hovrätten för Nedre Norrland — Svezia) — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/Frank Koot, Evergreen Investments BV [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Giudice competente — Competenze speciali in materia contrattuale e in materia di illeciti civili dolosi o colposi]

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2013/C 260/24

Causa C-211/12: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di Roma — Italia) — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive [Agricoltura — Regime dei titoli d’importazione — Regolamento (CE) n. 1291/2000 — Articolo 35, paragrafo 4, lettera c) — Cauzioni prestate al momento della domanda di rilascio dei titoli — Titolo d’importazione — Deposito tardivo della prova della sua utilizzazione — Sanzione — Calcolo dell’importo da incamerare — Regolamento (CE) n. 958/2003 — Contingenti tariffari]

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2013/C 260/25

Cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 e C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 e C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 e C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 e C-256/12), Sky Italia srl (C-257/12)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C-228/12 a C-232/12, C-255/12 e C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 e C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12) (Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 12 — Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione)

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2013/C 260/26

Causa C-234/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Radiodiffusione televisiva — Direttiva 2010/13/UE — Articoli 4, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1 — Spot pubblicitari — Normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro — Parità di trattamento — Libera prestazione dei servizi)

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2013/C 260/27

Causa C-252/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd [Marchi — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a) — Motivi di decadenza — Nozione di uso effettivo — Marchio utilizzato in combinazione con un altro marchio oppure come parte di un marchio complesso — Colore o combinazione di colori in cui un marchio è utilizzato — Notorietà]

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2013/C 260/28

Causa C-265/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Citroën Belux NV/Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF) (Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Tutela dei consumatori — Offerte congiunte che comprendono almeno un servizio finanziario — Divieto — Deroghe)

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2013/C 260/29

Causa C-299/12: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát [Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Articolo 2, paragrafo 2, punto 6 — Nozione di indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia — Articolo 28, paragrafo 2 — Prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica — Misure transitorie]

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2013/C 260/30

Causa C-315/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret — Danimarca) — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet [Accise — Direttiva 92/12/CEE — Articoli da 7 a 9 — Direttiva 2008/118/CE — Articoli da 32 a 34 — Circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa — Regolamento (CEE) n. 3649/92 — Articoli 1 e 4 — Documento di accompagnamento semplificato — Copia n. 1 — Attività di cash & carry — Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un altro Stato membro o prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dagli stessi — Bevande spiritose — Assenza di obbligo di verifica da parte del fornitore]

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2013/C 260/31

Causa C-412/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Cipro (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Proseguimento dell’attività in mancanza di un piano di riassetto dell’area — Obbligo di chiusura)

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2013/C 260/32

Parere 2/13: Richiesta di parere presentata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE

19

2013/C 260/33

Causa C-250/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 7 maggio 2013 — Birgit Wagener/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen

19

2013/C 260/34

Causa C-259/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 13 maggio 2013 — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG

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2013/C 260/35

Causa C-282/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 24 maggio 2013 — T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-Kommission

21

2013/C 260/36

Causa C-297/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 29 maggio 2013 — Data I/O GmbH/Hauptzollamt München

21

2013/C 260/37

Causa C-310/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 6 giugno 2013 — Novo Nordisk Pharma GmbH/Corinna Silber

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2013/C 260/38

Causa C-319/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht (Germania) l’11 giugno 2013 — Udo Rätzke/S+K Handels GmbH

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2013/C 260/39

Causa C-324/13 P: Impugnazione proposta il 14 giugno 2013 dalla Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 aprile 2013, causa T-360/11, Fercal — Consultadoria e Serviços/UAMI — Parfums Rochas (Patrizia Rocha)

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2013/C 260/40

Causa C-331/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 18 giugno 2013 — Ilie Nicolae Nicula/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

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2013/C 260/41

Causa C-334/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 19 giugno 2013 — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

23

2013/C 260/42

Causa C-335/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Scottish Land Court (Regno Unito) il 18 giugno 2013 — Robin John Feakins/The Scottish Ministers

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2013/C 260/43

Causa C-336/13 P: Impugnazione proposta il 19 giugno 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2013, causa T-671/11, IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH/Commissione europea

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2013/C 260/44

Causa C-341/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 24 giugno 2013 — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

25

2013/C 260/45

Causa C-343/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Leiria (Portogallo) il 24 giugno 2013 — Modelo Continente Hipermercados SA./Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

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2013/C 260/46

Causa C-344/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) il 24 giugno 2013 — Cristiano Blanco/Agenzia delle Entrate

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2013/C 260/47

Causa C-345/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 24 giugno 2013 — Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd

26

2013/C 260/48

Causa C-351/13: Ricorso proposto il 25 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

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2013/C 260/49

Causa C-355/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria (Italia) il 27 giugno 2013 — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

27

2013/C 260/50

Causa C-360/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 27 giugno 2013 — Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd e a.

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2013/C 260/51

Causa C-361/13: Ricorso proposto il 26 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica slovacca

28

2013/C 260/52

Causa C-362/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2013 — Maurizio Fiamingo/Rete Ferroviaria Italiana SpA

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2013/C 260/53

Causa C-363/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2013 — Leonardo Zappalà/Rete Ferroviaria Italiana SpA

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2013/C 260/54

Causa C-364/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 28 giugno 2013 — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents

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2013/C 260/55

Causa C-366/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 1o luglio 2013 — Profit Investment SIM SpA, in liquidazione/Stefano Ossi e Commerzbank AG

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2013/C 260/56

Causa C-367/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) il 1o luglio 2013 — Pier Paolo Fabretti/Agenzia delle Entrate

30

2013/C 260/57

Causa C-369/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 1o luglio 2013 — Procedimento penale a carico di N.F. Gielen e a.

31

2013/C 260/58

Causa C-378/13: Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

31

2013/C 260/59

Causa C-379/13 P: Impugnazione proposta il 3 luglio 2013 dall’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013, causa T-51/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione

32

2013/C 260/60

Causa C-380/13 P: Impugnazione proposta il 3 luglio 2013 dall’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013, causa T-52/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione

33

2013/C 260/61

Causa C-381/13 P: Impugnazione proposta il 3 luglio 2013 dall’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013, causa T-53/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione

33

2013/C 260/62

Causa C-383/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 5 luglio 2013 — M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

34

2013/C 260/63

Causa C-386/13: Ricorso proposto il 5 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

34

2013/C 260/64

Causa C-391/13P: Impugnazione proposta l’8 luglio 2013 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 maggio 2013, causa T-294/11, Repubblica ellenica/Commissione europea

35

2013/C 260/65

Causa C-392/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il 9 luglio 2013 — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantía Salarial

36

2013/C 260/66

Causa C-394/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) l’11 luglio 2013 — Ministerstvo práce a sociálních věcí/Mgr. K. B.

36

2013/C 260/67

Causa C-396/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satakunta käräjäoikeus (Finlandia) il 12 luglio 2013 — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna

37

2013/C 260/68

Causa C-405/13: Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Commissione europea/Romania

38

2013/C 260/69

Causa C-406/13: Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Commissione europea/Romania

39

2013/C 260/70

Causa C-411/13 P: Impugnazione proposta il 19 luglio 2013 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 maggio 2013, causa T-249/11, Sanco/UAMI — Marsalman (raffigurazione di un pollo)

39

2013/C 260/71

Causa C-429/13P: Impugnazione proposta il 26 luglio 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 maggio 2013, causa T-384/10, Regno di Spagna/Commissione europea

40

 

Tribunale

2013/C 260/72

Causa T-589/10: Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2013 — Just Music Fernsehbetriebs/UAMI — France Télécom (Jukebox) (Marchio comunitario — Opposizione — Decadenza del marchio comunitario anteriore — Non luogo a statuire)

41

2013/C 260/73

Causa T-414/11: Ordinanza del Tribunale dell’8 luglio 2013 — Nutrichem Diät + Pharma/UAMI — Gervais Danone (Active) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

41

2013/C 260/74

Causa T-309/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 luglio 2013 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione (Procedimento sommario — Versamento di contributi ad un’associazione di diritto pubblico — Aiuti di Stato — Obbligo di recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Urgenza)

42

2013/C 260/75

Causa T-336/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 luglio 2013 — Borghezio/Parlamento (Procedimento sommario — Parlamento europeo — Atto di esclusione di un deputato dal suo gruppo politico — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Manifesta irricevibilità del ricorso principale — Irricevibilità della domanda — Insussistenza dell’urgenza)

42

2013/C 260/76

Causa T-341/13: Ricorso proposto il 27 giugno 2013 — Groupe Léa Nature/UAMI — Debonaire Trading (SO'BiO ētic)

42

2013/C 260/77

Causa T-344/13: Ricorso proposto il 28 giugno 2013 — Out of the blue/UAMI — Dubois e a. (FUNNY BANDS)

43

2013/C 260/78

Causa T-354/13: Ricorso proposto il 4 luglio 2013 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione europea

43

2013/C 260/79

Causa T-355/13: Ricorso proposto il 4 luglio 2013 — easyJet Airline/Commissione

44

2013/C 260/80

Causa T-357/13: Ricorso proposto il 5 luglio 2013 — European Space Imaging/Commissione

44

2013/C 260/81

Causa T-360/13: Ricorso proposto l’8 luglio 2013 — VECCO e a./Commissione

45

2013/C 260/82

Causa T-361/13: Ricorso proposto il 9 luglio 2013 — Menelaus/UAMI — Garcia Mahiques (VIGOR)

46

2013/C 260/83

Causa T-364/13: Ricorso proposto il 12 luglio 2013 — Mocek e Wenta/UAMI — Lacoste (KAJMAN)

46

2013/C 260/84

Causa T-367/13: Ricorso proposto il 15 luglio 2013 — Repubblica di Polonia contro Commissione europea

47

2013/C 260/85

Causa T-368/13: Ricorso proposto il 16 luglio 2013 — Boehringer Ingelheim International/UAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX)

48

2013/C 260/86

Causa T-376/13: Ricorso proposto il 18 luglio 2013 — Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig Holstein/BCE

48

2013/C 260/87

Causa T-377/13: Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — ultra air/UAMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)

49

2013/C 260/88

Causa T-378/13: Ricorso proposto il 23 luglio 2013 — Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/UAMI — Carolus C. (English pink)

49

2013/C 260/89

Causa T-379/13: Ricorso proposto il 22 luglio 2013 — Innovation First/UAMI (NANO)

50

2013/C 260/90

Causa T-384/13: Ricorso proposto il 26 luglio 2013 — Intermark/UAMI — Coca-Cola (RIENERGY Cola)

50

2013/C 260/91

Causa T-352/08: Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2013 — Pannon Hőerőmű/Commissione

51

2013/C 260/92

Cause riunite T-148/10 e T-149/10: Ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2013 — SK Hynix/Commissione

51

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/1


2013/C 260/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 252 del 31.8.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 245 del 24.8.2013

GU C 233 del 10.8.2013

GU C 226 del 3.8.2013

GU C 215 del 27.7.2013

GU C 207 del 20.7.2013

GU C 189 del 29.6.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea (C-584/10 P), Consiglio dell'Unione europea (C-593/10 P), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (C-595/10 P)/Yassin Abdullah Kadi, Repubblica francese

(Cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talebani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inclusa in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite - Inclusione del nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Diritti fondamentali - Diritti della difesa - Principio della tutela giurisdizionale effettiva - Principio di proporzionalità - Diritto al rispetto della proprietà - Obbligo di motivazione)

2013/C 260/02

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Commissione europea (C-584/10 P) (rappresentanti: inizialmente P. Hetsch e S. Boelaert nonché E. Paasivirta e M. Konstantinidis, successivamente L. Gussetti e S. Boelaert nonché E. Paasivirta e M. Konstantinidis, agenti), Consiglio dell’Unione europea (C-593/10 P) (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan e R. Szostak, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (C-595/10 P) (rappresentanti: inizialmente E. Jenkinson, successivamente S. Behzadi-Spencer, agenti, assistiti da J. Wallace, QC, da D. Beard, QC, e da M. Wood, barrister)

Altra parte nel procedimento: Yassin Abdullah Kadi (rappresentanti: D. Vaughan, QC, V. Lowe, QC, J. Crawford, SC, M. Lester e P. Eeckhout, barristers, G. Martin, solicitor, nonché C. Murphy), Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas, A. Adam e E. Ranaivoson, agenti)

Intervenienti (C-584/10 P e C-595/10 P) a sostegno della Commissione europea e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: B. Zaimov e T. Ivanov nonché E. Petranova, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da M. Fiorilli, avvocato dello Stato), Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente), Ungheria (rappresentanti: M. Fehér nonché K. Szíjjártó e K. Molnár, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Bulterman, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente)

Intervenienti (C-593/10 P) a sostegno del Consiglio dell’Unione europea: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: B. Zaimov e T. Ivanov, nonché E. Petranova, agenti), Repubblica ceca (rappresentanti: K. Najmanová nonché E. Ruffer, M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Regno di Danimarca (rappresentante: L. Volck Madsen, agente), Irlanda (rappresentanti: inizialmente D. O’Hagan, successivamente E. Creedon, agenti, assistiti da N. Travers, BL, e de P. Benson, solicitor), Regno di Spagna (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e N. Díaz Abad, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da M. Fiorilli, avvocato dello Stato), Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente), Ungheria (rappresentanti: M. Fehér nonché K. Szíjjártó e K. Molnár, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Bulterman, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente)

Oggetto

Impugnazioni avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 30 settembre 2010, Kadi/Commissione (causa T-85/09), con cui il Tribunale ha accolto un ricorso volto al parziale annullamento del regolamento (CE) n. 1190/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 322, pag. 25), nei limiti in cui il nome del ricorrente compare nell’elenco delle persone, gruppi ed entità cui si applicano tali disposizioni

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

La Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono condannati alle spese.

3)

Le spese sostenute dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dall’Irlanda, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Finlandia restano a loro carico.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 — Union des associations européennes de football (UEFA)/Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-201/11 P) (1)

(Impugnazione - Diffusione radiotelevisiva - Direttiva 89/552/CEE - Articolo 3 bis - Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro - Campionato europeo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione - Motivazione - Articoli 49 CE e 86 CE - Diritto di proprietà)

2013/C 260/03

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Union of European Football Associations (UEFA) (rappresentanti: D. Anderson, QC, e D. Piccinin, barrister, su mandato di B. Keane e T. McQuail, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e N. Yerrell, nonché A. Dawes, agente, assistiti da M. Gray, barrister), Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Seeboruth e J. Beeko, agenti, assistiti da T. de la Mare, barrister)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 febbraio 2011, UEFA/Commissione, T-55/08, che respinge un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2007/730/CE della Commissione, del 16 ottobre 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Union des associations européennes de football (UEFA) è condannata alle spese.


(1)  GU C 204 del 9.7.2011.


7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 — Fédération internationale de football association (FIFA)/Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-204/11 P) (1)

(Impugnazione - Radiodiffusione televisiva - Direttiva 89/552/CEE - Articolo 3 bis - Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro - Coppa del mondo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione - Motivazione - Articoli 43 CE e 49 CE - Diritto di proprietà)

2013/C 260/04

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fédération internationale de football association (FIFA) (rappresentanti: A. Barav e D. Reymond, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e N. Yerrell, agenti, assistiti da M. Gray, barrister), Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e M. J.-C. Halleux, agenti, assistiti da A. Joachimowicz e J. Stuyck, advocaten), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski e J. Beeko, agenti, assistiti da T. de la Mare, QC)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 febbraio 2011, Fédération internationale de football association (FIFA)/Commissione (T-385/07), che ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2007/479/CE della Commissione, del 25 giugno 2007, che ha dichiarato compatibili con il diritto comunitario talune misure adottate dal Regno del Belgio a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 180, pag. 24).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Fédération internationale de football association (FIFA) è condannata alle spese.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 — Féderation Internationale de Football Association (FIFA)/Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-205/11 P) (1)

(Impugnazione - Diffusione radiotelevisiva - Direttiva 89/552/CEE - Articolo 3 bis - Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro - Coppa del mondo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione - Motivazione - Articoli 43 CE, 49 CE e 86 CE - Diritto di proprietà)

2013/C 260/05

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Féderation internationale de football association (FIFA) (rappresentanti: avv.ti A. Barav e D. Reymond)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e N. Yerrell, agenti, assistiti da M. Gray, barrister), Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, M. J.-C. Halleux, agenti, assistiti da A. Joachimowicz e J. Stuyck, advocaten), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski e J. Beeko, agenti, assistiti da T. de la Mare, QC)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 febbraio 2011 –Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Commissione (T-68/08), che respinge un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2007/730/CE della Commissione, del 16 ottobre 2007, che dichiara compatibili con il diritto comunitario talune misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) è condannata alle spese.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Belgio) — État belge/Medicom SPRL (C-210/11), Maison Patrice Alard (C-211/11)

(Cause riunite C-210/11 e C-211/11) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) - Diritto alla detrazione - Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi - Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito)

2013/C 260/06

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: État belge

Convenute: Medicom SPRL (C-210/11), Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione IVA — Nozione di prestazione di servizi collegata ad un bene immobile — Utilizzazione parziale, per le necessità private dei gestori e della loro famiglia, di una parte di un immobile destinato all’impresa, in assenza di un canone di locazione pagabile in contanti, ma che rappresenta un beneficio in natura — Esclusione del diritto a detrazione

Dispositivo

1)

Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d’immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico dei beneficiari, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall’esecuzione, da parte dei suoi beneficiari, del loro compito statutario o del loro contratto d’impiego.

2)

Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che, in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista dalla seconda di tali norme.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-261/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Articolo 31 dell’Accordo SEE - Restrizioni - Legislazione tributaria - Trasferimento di attivi in un altro Stato membro - Tassazione immediata delle plusvalenze latenti)

2013/C 260/07

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e N. Fenger, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Vang e V. Pasternak Jørgensen, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: K. Petersen e M. T. Henze, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Schillemans e C. Wissels nonché M. J. Langer, agenti), Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e U. Persson, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 31 SEE — Disposizioni tributarie che prevedono una tassazione immediata in uscita per le società che trasferiscono i loro attivi in un altro Stato membro, ma che non prevedono una tassazione equivalente sui trasferimenti di attivi all’interno del territorio nazionale

Dispositivo

1)

Nell’adottare e mantenere in vigore l’articolo 8, paragrafo 4, della legge sulla tassazione delle società per azioni e a. (lovbekendtgørelse n. 1376 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.), del 7 dicembre 2010, relativa alla tassazione immediata dei redditi delle società per azioni e, pertanto, un regime tributario che prevede la tassazione immediata delle plusvalenze latenti riguardanti un trasferimento di attivi realizzato da una società con sede in Danimarca verso un altro Stato membro dell’Unione europea o uno Stato terzo che fa parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 49 TFUE e 31 di tale accordo.

2)

Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.

3)

La Repubblica federale di Germania, il Regno di spagna, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


7.9.2013   

IT

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C 260/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-313/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Mangimi - Alimenti geneticamente modificati - Produzione, immissione in commercio o utilizzo - Divieto nazionale non ancora entrato in vigore)

2013/C 260/08

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e A. Szmytkowsa, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 16, paragrafo 5, 19, 20 e 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1) — Legislazione nazionale che vieta qualsiasi produzione, commercializzazione o uso di mangimi geneticamente modificati

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


7.9.2013   

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C 260/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

(Causa C-414/11) (1)

(Politica commerciale comune - Articolo 207 TFUE - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) - Articolo 27 - Oggetto del brevetto - Articolo 70 - Protezione di oggetti esistenti)

2013/C 260/09

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Polymeles Protodikeio Athinon

Parti

Ricorrente: Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Convenuta: DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Polymeles Protodikeio Athinon — Interpretazione degli articoli 27 e 70 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («TRIPS»), allegato all’Accordo che istituisce l’«Organizzazione mondiale del commercio» (GU L 336, pag. 214) — Distinzione tra i settori disciplinati dal diritto comunitario e quelli di competenza degli Stati membri — Settore dei brevetti — Prodotti chimici e farmaceutici

Dispositivo

1)

L’articolo 27 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986 1994), rientra nell’ambito della politica commerciale comune.

2)

L’articolo 27 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio deve essere interpretato nel senso che l’invenzione di un prodotto farmaceutico come il composto chimico attivo di un medicinale può, in assenza di una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3 di detto articolo, costituire oggetto di brevetto alle condizioni stabilite al paragrafo 1 del medesimo articolo.

3)

Un brevetto che è stato ottenuto a seguito di una domanda rivendicante l’invenzione sia del procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico sia del prodotto farmaceutico in sé, ma che è stato rilasciato soltanto per detto procedimento di fabbricazione, non deve essere considerato come esteso, a norma degli articoli 27 e 70 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, e a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo, all’invenzione del prodotto farmaceutico.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


7.9.2013   

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C 260/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Mark Alemo-Herron e a./Parkwood Leisure Ldt

(Causa C-426/11) (1)

(Trasferimento di imprese - Direttiva 2001/23/CE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Contratto collettivo applicabile al cedente e al lavoratore al momento del trasferimento)

2013/C 260/10

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrenti: Mark Alemo-Herron, Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O’Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington, Laura Steward

Convenuta: Parkwood Leisure Ldt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16), alla luce della sentenza della Corte del 12 marzo 2001 nella causa Werhof, C-499/04 — Portata degli obblighi del cessionario in ordine al mantenimento delle condizioni retributive derivanti da una convenzione collettiva applicabile al cedente e al lavoratore dipendente al momento del trasferimento

Dispositivo

L’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro preveda, nel caso di un trasferimento d’impresa, che le clausole di rinvio dinamico ai contratti collettivi negoziati e adottati dopo la data del trasferimento siano opponibili al cessionario, qualora quest’ultimo non abbia la possibilità di partecipare al processo di negoziazione di siffatti contratti collettivi conclusi dopo il trasferimento.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


7.9.2013   

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C 260/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 luglio 2013 — The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH/Commissione europea

(Causa C-499/11 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Fissazione di obiettivi di prezzi, ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e scambio di informazioni commerciali - Imputabilità del comportamento illecito - Potere discrezionale della Commissione - Fattore moltiplicatore a finalità deterrente - Parità di trattamento)

2013/C 260/11

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH (rappresentanti: D. Schroeder e T. Kuhn, Rechtsanwälte, e T. Graf, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 luglio 2011, — Dow Chemical e a./Commissione (T-42/07), con cui il Tribunale ha in parte respinto un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione C(2006) 5700 def. della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), relativo ad un’intesa avente ad oggetto la fissazione dei prezzi obiettivo, la ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e lo scambio di informazioni commerciali, nonché, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La The Dow Chemical Company, la Dow Deutschland Inc., la Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH e la Dow Europe GmbH sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


7.9.2013   

IT

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C 260/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 — Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH/Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-501/11 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Responsabilità della società controllante per le infrazioni al diritto delle intese commesse dalla sua controllata - Società holding - Programma di messa in conformità interno all’impresa («Compliance-Programme») - Diritti fondamentali - Principi dello Stato di diritto nell’ambito della determinazione delle ammende inflitte - Separazione dei poteri, principi di legalità, di irretroattività, di tutela del legittimo affidamento e della responsabilità personale - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 23, paragrafo 2 - Validità - Legittimità degli orientamenti della Commissione del 1998)

2013/C 260/12

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH (rappresentanti: R. Bechtold e W. Bosch, Rechtsanwälte, J. Schwarze, Prozessbevollmächtigter)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Simm, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 luglio 2011, Schindler Holding e a./Commissione, T-138/07, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE (caso COMP/E -1/38.823 — PO/Ascensori e Scale mobili), riguardante un’intesa sul mercato dell’istallazione e della manutenzione degli ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi, vertente sulla manipolazione di bandi di gara, sulla ripartizione di mercati, sulla fissazione dei prezzi, sull’attribuzione di progetti e di contratti ivi attinenti e sullo scambio di informazioni, nonché, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Schindler Holding Ltd, la Schindler Management AG, la Schindler SA, la Schindler Sàrl, la Schindler Liften BV e la Schindler Deutschland Holding GmbH sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


7.9.2013   

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C 260/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Deutsche Umwelthilfe eV/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-515/11) (1)

(Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale - Direttiva 2003/4/CE - Potere degli Stati membri di escludere dalla nozione di «autorità pubblica» prevista da tale direttiva gli organi che agiscono nell’esercizio di competenze legislative - Limiti)

2013/C 260/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe eV

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Berlin — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) — Obbligo delle autorità pubbliche di consentire l’accesso su richiesta alle informazioni in materia ambientale di cui esse dispongono — Disposizione nazionale che esenta le supreme autorità federali dall’obbligo di informazione qualora agiscano nell’ambito dell’attività legislativa — Limiti alla discrezionalità degli Stati membri di escludere dalla nozione di «autorità pubblica» ai sensi della direttiva 2003/4/CE gli organi con poteri normativi

Dispositivo

L’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare quali autorità pubbliche, tenute a consentire l’accesso alle informazioni ambientali in loro possesso, gli «organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze (...) legislative» non può riguardare i ministeri quando questi elaborano e adottano disposizioni normative aventi rango inferiore ad una legge.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


7.9.2013   

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C 260/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-520/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Decisione 2009/726/CE - Mancata esecuzione - Importazione di latte e di prodotti lattieri - Provenienza - Aziende a rischio in relazione a casi di encefalopatie spongiformi - Divieti nazionali)

2013/C 260/14

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e D. Bianchi, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, nonché C. Candat e R. Loosli-Surrans, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, e 288 TFUE — Mancata esecuzione della decisione 2009/726/CE della Commissione, del 24 settembre 2009, relativa alle misure cautelari provvisorie prese dalla Francia per quanto riguarda l’introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri originari di un’azienda in cui è stato confermato un caso di scrapie classica (GU L 258, pag. 27).

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, non avendo dato esecuzione alla decisione 2009/726/CE della Commissione, del 24 settembre 2009, relativa alle misure cautelari provvisorie prese dalla Francia per quanto riguarda l’introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri originari di un’azienda in cui è stato confermato un caso di scrapie classica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, e 288 TFUE.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 362 del 10.12.2011.


7.9.2013   

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C 260/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe — Germania) — Laurence Prinz/Region Hannover (C-523/11) e Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg (C-585/11)

(Cause riunite C-523/11 e C-585/11) (1)

(Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 TFUE e 21 TFUE - Diritto di libera circolazione e di soggiorno - Sussidio alla formazione concesso al cittadino di uno Stato membro per studi effettuati in un altro Stato membro - Obbligo di residenza nello Stato membro di origine per un periodo minimo di tre anni anteriormente all’inizio degli studi)

2013/C 260/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe

Parti

Ricorrenti: Laurence Prinz (C-523/11), Philipp Seeberger (C-585/11)

Convenuti: Region Hannover (C-523/11), Studentenwerk Heidelberg (C-585/11)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe — Interpretazione degli articoli 20 e 21 TFUE — Sussidio di studio («Ausbildungsförderung») — Normativa nazionale che limita tale sussidio a un anno per i cittadini che svolgono i loro studi all’estero e che, all’inizio del percorso di studi, risiedevano da meno di tre anni nel territorio nazionale

Dispositivo

Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un requisito unico, come quello previsto all’articolo 16, terzo comma, della legge federale sull’incentivazione individuale alla formazione [Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)], come modificata, il 1o gennaio 2008, dalla ventiduesima legge di modifica della legge federale sull’incentivazione individuale alla formazione, che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza, ai sensi di tale legge, sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima dell’inizio degli studi.


(1)  GU C 13 del 14.1.2012.

GU C 49 del 18.2.2012.


7.9.2013   

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C 260/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 — New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vallis K.-Vallis A. & Co. OE

(Causa C-621/11 P) (1)

(Impugnazione - Domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario FISHBONE - Opposizione - Marchio nazionale figurativo anteriore FISHBONE BEACHWEAR - Uso effettivo del marchio anteriore - Considerazione di prove supplementari non presentate entro il termine stabilito - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 76, paragrafo 2 - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 22, paragrafo 2)

2013/C 260/16

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH (rappresentante: V. Spitz, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente), Vallis K.-Vallis A. & Co. OE

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 settembre 2011, New Yorker SHK Jeans/UAMI (T-415/09), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «FISHBONE», per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25, contro la decisione R 1051/2008-1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 30 luglio 2009, che respinge parzialmente il ricorso presentato contro la decisione della divisione d’opposizione recante parziale diniego della registrazione di detto marchio nel contesto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio nazionale «FISHBONE BEACHWEAR», per prodotti appartenenti alla classe 25, nonché del segno nazionale «Fishbone» utilizzato nel commercio — Uso effettivo del marchio anteriore — Considerazione di prove supplementari

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


7.9.2013   

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C 260/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — P Oy

(Causa C-6/12) (1)

(Aiuti di Stato - Articoli 107 TFUE e 108 TFUE - Requisito della «selettività» - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera b), i) - Aiuto esistente - Normativa nazionale in materia d’imposta sul reddito delle società - Deducibilità delle perdite subite - Indeducibilità in caso di trasferimento della proprietà - Autorizzazione di deroghe - Potere discrezionale dell’amministrazione finanziaria)

2013/C 260/17

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

P Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Regime della deduzione delle perdite delle società — Legislazione relativa all’imposta sul reddito la quale prevede che le perdite registrate nel corso di un esercizio fiscale possono essere riportate e dedotte da eventuali guadagni registrati nel corso degli esercizi successivi — Esclusione della deduzione delle perdite nel caso di un cambiamento di proprietario nel corso dell’anno in cui le perdite sono registrate o dopo quest’ultimo — Eccezione alla regola che esclude la deduzione in presenza di valide ragioni connesse alla continuità dell’attività della società in questione

Dispositivo

1)

Un regime fiscale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, può soddisfare il requisito della selettività in quanto elemento della nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, qualora sia dimostrato che il sistema di riferimento, ossia il sistema «normale», consiste nel divieto di dedurre perdite nell’ipotesi di cambiamento di proprietario ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della legge n. 1535/1992, del 30 dicembre 1992, relativa all’imposta sul reddito (Tuloverolaki), rispetto al quale il sistema di autorizzazione previsto al terzo comma di tale articolo costituirebbe un’eccezione. Un regime di questo genere può giustificarsi con la natura o con l’economia generale del sistema nel quale esso s’inserisce, e tale giustificazione esclude che l’autorità nazionale competente, per quanto concerne l’autorizzazione a derogare al divieto di deduzione delle perdite, possa disporre di un potere discrezionale che le consenta di fondare le proprie decisioni di autorizzazione su criteri estranei a tale regime fiscale. La Corte non dispone tuttavia di elementi sufficienti per pronunciarsi in via definitiva su tali qualificazioni.

2)

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non osta a che un regime fiscale, come quello previsto dall’articolo 122, primo e terzo comma, della legge n. 1535/1992, nel caso in cui dovesse essere qualificato come «aiuto di Stato», continui, poiché considerato «esistente», a essere applicato nello Stato membro che ha predisposto tale regime fiscale, fatta salva la competenza della Commissione europea prevista dal richiamato articolo 108, paragrafo 3, TFUE.


(1)  GU C 58 del 25.2.2012.


7.9.2013   

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C 260/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden — Paesi Bassi) — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

(Causa C-26/12) (1)

(Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 - Esenzioni - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Fondi pensione - Nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento»)

2013/C 260/18

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Leeuwarden

Parti

Ricorrente: fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Leeuwarden — Interpretazione degli articoli 13, parte B, lettera d), punto 6, e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e degli articoli 135, paragrafo 1, lettera g), 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Detrazione dell’imposta versata a monte — Soggetto passivo che, sulla base della normativa nazionale in materia di regimi pensionistici, ha creato fondi pensione al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti in quanto partecipanti a tali fondi — Detrazione a dell’imposta assolta a monte relativamente a prestazioni fornite ai fini della gestione dei fondi di pensione

Dispositivo

L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale, come quella oggetto del procedimento principale, al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato.


(1)  GU C 98 del 31.3.2012.


7.9.2013   

IT

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C 260/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «Evita-K» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-78/12) (1)

(Direttiva 2006/112/CE - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Cessione di beni - Nozione - Diritto a detrazione - Diniego - Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile - Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini - Marchi auricolari)

2013/C 260/19

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente:«Evita-K» EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia grad — Interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, 178, lettera a), 185, paragrafo 1, 226, punto 6, e 242 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte per l’acquisto di animali — Prova dell’avvenuta fornitura di beni — Obbligo o meno di indicare, nelle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti a identificazione in ottemperanza della normativa veterinaria dell’Unione — Obbligo o meno di provare il diritto di proprietà del fornitore

Dispositivo

1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma di acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni oggetto del procedimento principale siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione.

2)

L’articolo 242 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura».

3)

L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni.

4)

L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva.


(1)  GU C 133 del 5.5.2012.


7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/12


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Eurofit SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Causa C-99/12) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Restituzioni all’esportazione - Dirottamento della merce destinata all’esportazione - Obbligo di rimborso da parte dell’esportatore - Omessa comunicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni relative all’affidabilità della controparte contrattuale, sospettata di frode - Caso di forza maggiore - Insussistenza)

2013/C 260/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Eurofit SA

Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1) — Obbligo di rimborso, da parte dell’esportatore, delle restituzioni percepite in caso di dirottamento dei prodotti — Assenza di comunicazione all’esportatore, da parte delle autorità competenti, delle informazioni richieste o comunicazione di informazioni errate, che integra un caso di forza maggiore ai sensi del citato regolamento

Dispositivo

La circostanza che le autorità doganali competenti abbiano omesso di informare l’esportatore dell’esistenza di un rischio di frode commessa dalla controparte contrattuale di quest’ultimo non configura un caso di forza maggiore ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 2945/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, e, segnatamente, dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino, di tale regolamento. Anche se siffatta omissione è idonea ad integrare gli estremi di un caso eccezionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, essa non può tuttavia dispensare tale esportatore dall’obbligo di rimborsare le restituzioni all’esportazione indebitamente percepite, mentre quest’ultimo è unicamente esonerato dal pagamento delle penalità dovute in forza dello stesso articolo 11.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012.


7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/12


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Plovdiv — Bulgaria) — AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-124/12) (1)

(Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168, lettera a), e 176 - Diritto a detrazione - Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale - Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo)

2013/C 260/21

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Plovdiv

Parti

Ricorrente: AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Plovdiv — Interpretazione degli articoli 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Ambito di applicazione — Limitazione del diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Società che non dispone di un proprio personale ma che si avvale di lavoratori a tempo pieno mediante un contratto di fornitura del personale assunto da un’altra società — Diniego del diritto della società di detrarre l’IVA per l’acquisto di servizi di trasporto, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale nonché per le spese di missione dei lavoratori, con la motivazione che i servizi sono forniti a titolo gratuito a persone fisiche che lavorano per la società senza essere assunte dalla medesima

Dispositivo

1)

Gli articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette persone sono messe a sua disposizione da un’altra entità e, ai sensi della normativa di cui trattasi, non possono quindi essere considerate come membri del personale del soggetto passivo, benché invece tali spese possano essere considerate come aventi un nesso diretto ed immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo.

2)

L’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, al momento della sua adesione all’Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione al diritto a detrazione in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo, mentre invece una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell’adesione di cui trattasi.

Spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni nazionali in esame nel procedimento principale, quanto più possibile, conformemente al diritto dell’Unione. Nell’eventualità in cui una siffatta interpretazione risultasse impossibile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tali disposizioni per incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112.


(1)  GU C 151 del 26.5.2012.


7.9.2013   

IT

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C 260/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale dei Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi

(Causa C-136/12) (1)

(Articolo 267, terzo comma, TFUE - Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza - Articolo 101 TFUE - Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale)

2013/C 260/22

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Consiglio Nazionale dei Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Convenuti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE — Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza — Nozione di «violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione» — Regole e principi processuali di uno Stato membro che vieta ad un giudice nazionale, da un lato, di investire la Corte di questioni manifestamente irricevibili formulate da una parte, e dall’altro, di riformulare d’ufficio dette questioni — Interpretazione dell’articolo 101 TFUE, del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all’istituzione del Gruppo Europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) nonché della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre, 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) — Codice di deontologia di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti ai requisiti di «decoro e dignità professionale», nonché alla quantità e alla qualità delle prestazioni fornite — Applicabilità delle norme nazionali in materia di concorrenza più restrittive di quelle dell’Unione

Dispositivo

1)

L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Non devono essere applicate le norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza.

2)

Le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi.


(1)  GU C 151 del 26.5.2012.


7.9.2013   

IT

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C 260/14


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hovrätten för Nedre Norrland — Svezia) — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/Frank Koot, Evergreen Investments BV

(Causa C-147/12) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Giudice competente - Competenze speciali «in materia contrattuale» e «in materia di illeciti civili dolosi o colposi»)

2013/C 260/23

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Hovrätten för Nedre Norrland

Parti

Ricorrenti: ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB

Convenuti: Frank Koot, Evergreen Investments BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hovrätten för Nedre Norrland Sundsvall — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Inclusione nelle competenze speciali in materia contrattuale o in materia di illeciti civili dolosi o colposi di tutte le controversie relative a indennizzo — Azione proposta in uno Stato membro A a carico di una persona fisica domiciliata in uno Stato membro B, la quale è stata membro del consiglio d’amministrazione di una società per azioni avente sede nello Stato membro A, nonché a carico della società per azioni avente sede nello Stato membro B, la quale abbia detenuto la maggioranza delle azioni della società che ha sede nello Stato membro A — Azione diretta a far constatare la responsabilità di un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni per quanto riguarda i debiti di quest’ultima derivanti dall’assenza di azioni formali intraprese da tale membro del consiglio d’amministrazione al fine di controllare la situazione economica della società — Azione diretta a far constatare la responsabilità del proprietario di una società per azioni per fatto altrui in caso di prosecuzione dell’attività della società malgrado la sottocapitalizzazione di tale società e malgrado l’obbligo legale di liquidazione della stessa

Dispositivo

1)

La nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che essa comprende azioni, come quelle oggetto del procedimento principale, promosse da un creditore di una società per azioni, volte a far dichiarare la responsabilità, per i debiti di quest’ultima, di un membro del consiglio di amministrazione della medesima, da un lato, e di un azionista della stessa, dall’altro, per aver permesso che tale società continuasse le attività nonostante risultasse sottocapitalizzata e dovesse essere posta in liquidazione.

2)

La nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata nel senso che, in caso di azioni volte a far dichiarare la responsabilità di un membro del consiglio di amministrazione nonché di un azionista di una società per azioni per i debiti di tale società, il suddetto luogo si trova nel luogo al quale sono collegate le attività esercitate dalla suddetta società nonché la situazione economica relativa a tali attività.

3)

Il fatto che il credito in questione sia stato ceduto dal creditore iniziale a un terzo non incide, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, sulla determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.


(1)  GU C 151 del 26.5.2012.


7.9.2013   

IT

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C 260/14


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di Roma — Italia) — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive

(Causa C-211/12) (1)

(Agricoltura - Regime dei titoli d’importazione - Regolamento (CE) n. 1291/2000 - Articolo 35, paragrafo 4, lettera c) - Cauzioni prestate al momento della domanda di rilascio dei titoli - Titolo d’importazione - Deposito tardivo della prova della sua utilizzazione - Sanzione - Calcolo dell’importo da incamerare - Regolamento (CE) n. 958/2003 - Contingenti tariffari)

2013/C 260/24

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’Appello di Roma

Parti

Ricorrente: Martini SpA

Convenuto: Ministero delle Attività Produttive

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’Appello di Roma — Interpretazione dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 152, pag. 1) — Cauzioni prestate al momento della domanda di rilascio dei titoli d’importazione — Determinazione dell’importo da incamerare per i quantitativi per i quali la prova concernente il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione non è stata fornita entro il termine fissato

Dispositivo

1)

L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003, deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo della cauzione di cui a tale disposizione è quello di garantire non soltanto l’obbligo d’importazione, ma anche che la prova dell’utilizzazione del titolo sia presentata entro un certo termine.

2)

L’articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000, come modificato dal regolamento n. 325/2003, deve essere interpretato nel senso che, in caso di presentazione tardiva della prova della corretta effettuazione di un’importazione, l’importo da incamerare, sulla base dei quantitativi per i quali la prova non è stata presentata nel termine fissato all’articolo 35, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, deve essere calcolato sulla base del tasso di cauzione effettivamente applicato in occasione della domanda di rilascio del titolo o dei titoli relativi a tale importazione. Ai fini di tale interpretazione, è irrilevante il fatto che la cauzione sia stata prestata in base ad un tasso superiore a quello applicabile alle altre importazioni di prodotti dello stesso tipo di quello importato, considerato che quest’ultimo è stato esentato dal pagamento dei dazi d’importazione.


(1)  GU C 194 del 30.6.2012.


7.9.2013   

IT

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C 260/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 e C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 e C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 e C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 e C-256/12), Sky Italia srl (C-257/12)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C-228/12 a C-232/12, C-255/12 e C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 e C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12)

(Cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12) (1)

(Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 12 - Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato - Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione)

2013/C 260/25

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

Ricorrenti: Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 e C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 e C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 e C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 e C-256/12), Sky Italia srl (C-257/12)

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C-228/12 a C-232/12, C-255/12 e C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 e C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12)

In presenza di: Wind Telecomunicazioni SpA (C-228/12, C-229/12, C-232/12, da C-255/12 a C-258/12), Telecom Italia SpA (C-228/12, C-230/12, C-232/12 e C-254/12), Vodafone Omnitel NV (C-230/12 e C-254/12), Fastweb SpA (C-230/12, C-254/12 e C-256/12), Television Broadcasting System SpA (C-257/12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) — Contributi amministrativi imposti alle imprese — Normativa che prevede che tutti i costi delle autorità nazionali di regolamentazione, non sostenuti dallo Stato, siano a carico delle imprese del settore interessato in funzione dei ricavi da queste realizzati per la vendita di prodotti e per la prestazione di servizi relativi a tale settore

Dispositivo

L’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


7.9.2013   

IT

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C 260/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-234/12) (1)

(Radiodiffusione televisiva - Direttiva 2010/13/UE - Articoli 4, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1 - Spot pubblicitari - Normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro - Parità di trattamento - Libera prestazione dei servizi)

2013/C 260/26

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

Ricorrente: Sky Italia Srl

Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in presenza di: Reti Televisive Italiane (RTI) SpA, Maria Iaccarino

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1) — Interpretazione degli articoli 49, 56 e 63 TFUE nonché dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 10 della CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo — Limiti di affollamento pubblicitario — Normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le altre emittenti

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) nonché il principio della parità di trattamento e l’articolo 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di massima, ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prescrive limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro, sempre che sia rispettato il principio di proporzionalità, circostanza che dev’essere verificata dal giudice del rinvio.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


7.9.2013   

IT

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C 260/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd

(Causa C-252/12) (1)

(Marchi - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a) - Motivi di decadenza - Nozione di «uso effettivo» - Marchio utilizzato in combinazione con un altro marchio oppure come parte di un marchio complesso - Colore o combinazione di colori in cui un marchio è utilizzato - Notorietà)

2013/C 260/27

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd

Convenuta: Asda Stores Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) — Interpretazione degli articoli 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15 e 51 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) — Nozione di «uso effettivo» di un marchio — Uso combinato di marchi figurativi e denominativi registrati separatamente — Marchio non registrato a colori, ma utilizzato in un particolare colore, così da essere associato ad esso nella memoria di una parte del pubblico

Dispositivo

1)

Gli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il requisito dell’«uso effettivo» ai sensi di tali disposizioni può ritenersi soddisfatto quando un marchio comunitario figurativo è utilizzato solo in combinazione con un marchio comunitario denominativo ad esso sovraimpresso, nel caso in cui la combinazione dei due marchi sia stata, per di più, essa stessa registrata come marchio comunitario, purché le differenze tra la forma in cui il marchio è utilizzato e quella in cui il marchio è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato.

2)

L’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, quando un marchio comunitario non è registrato a colori, ma il titolare lo ha utilizzato in modo estensivo in un colore o in una combinazione di colori particolari così da essere associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori usati da un terzo per la raffigurazione di un segno che asseritamente viola il suddetto marchio sono rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione o dell’indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione.

3)

L’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell’indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione, è rilevante la circostanza che il terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio registrato sia esso stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati per la raffigurazione di tale segno.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.


7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/17


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Citroën Belux NV/Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)

(Causa C-265/12) (1)

(Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Tutela dei consumatori - Offerte congiunte che comprendono almeno un servizio finanziario - Divieto - Deroghe)

2013/C 260/28

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Citroën Belux NV

Convenuta: Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Belgio — Interpretazione dell'articolo 56 TFUE e dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) — Normativa nazionale in materia di tutela dei consumatori che vieta a livello generale, salvo eccezioni tassativamente elencate, qualsiasi offerta congiunta che comprenda almeno un servizio finanziario.

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), nonché l’articolo 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che stabilisce un divieto generale, fatti salvi i casi tassativamente elencati dalla legge nazionale, delle offerte congiunte al consumatore, delle quali almeno uno degli elementi è costituito da un servizio finanziario.


(1)  GU C 258 del 25.8.2012.


7.9.2013   

IT

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C 260/17


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát

(Causa C-299/12) (1)

(Tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Articolo 2, paragrafo 2, punto 6 - Nozione di «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia» - Articolo 28, paragrafo 2 - Prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica - Misure transitorie)

2013/C 260/29

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s.

Convenuta: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, articolo 2, paragrafo 2, punto 6, e articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, (GU L 404, pag. 9) — Nozione di «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia» — Indicazione che compare sulla confezione di un prodotto, nei termini seguenti: «Il preparato contiene inoltre calcio e vitamina D3, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture»

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che, per essere qualificata come «indicazione sulla riduzione di un rischio di una malattia» ai sensi di tale disposizione, un’indicazione sulla salute non deve necessariamente menzionare esplicitamente che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce «significativamente» un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

2)

L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 116/2010, deve essere interpretato nel senso che una comunicazione di carattere commerciale riportata sulla confezione di un prodotto alimentare può costituire un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia tutelata in quanto marchio o denominazione dalla legislazione applicabile. È compito del giudice nazionale verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto del caso di cui è investito, se tale comunicazione costituisca effettivamente un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale così tutelati.

3)

L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 116/2010, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto ai prodotti alimentari recanti un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale che devono essere considerati come indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi di tale regolamento e che, in tale forma, esistevano prima del 1o gennaio 2005.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.


7.9.2013   

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C 260/18


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret — Danimarca) — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet

(Causa C-315/12) (1)

(Accise - Direttiva 92/12/CEE - Articoli da 7 a 9 - Direttiva 2008/118/CE - Articoli da 32 a 34 - Circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa - Regolamento (CEE) n. 3649/92 - Articoli 1 e 4 - Documento di accompagnamento semplificato - Copia n. 1 - Attività di «cash & carry» - Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un altro Stato membro o prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dagli stessi - Bevande spiritose - Assenza di obbligo di verifica da parte del fornitore)

2013/C 260/30

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Metro Cash & Carry Danmark ApS

Convenuta: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), e dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12), nonché del regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369, pag. 17) — Accise — Prodotti acquistati dai privati per proprio uso — Obbligo o meno per un’impresa in uno Stato membro di accertarsi che venga fornita la copia n. 1 del documento di accompagnamento semplificato al momento della vendita di alcolici nei negozi di detto Stato membro a cittadini di altri Stati membri che effettuano i loro acquisti presentando una tessera del negozio intestata a nome di imprese stabilite in altri Stati membri e qualora il detentore della tessera si faccia consegnare in loco le bevande alcoliche per trasportarle lui stesso nello Stato membro in cui risiede

Dispositivo

1)

Gli articoli da 7 a 9 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, nonché gli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono ad un operatore economico come quello di cui al procedimento principale di verificare se gli acquirenti provenienti da altri Stati membri intendano importare i prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro e, eventualmente, se tale importazione sia realizzata per uso privato o a fini commerciali.

2)

Gli articoli da 32 a 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non apportano modifiche sostanziali agli articoli da 7 a 9 della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, tali da giustificare, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, una diversa risposta alla prima questione.

3)

L’articolo 8 della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, va interpretato nel senso che può ricomprendere l’acquisto di prodotti soggetti ad accisa in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale ove tali prodotti siano acquistati da privati per proprio uso e trasportati dagli stessi, ciò che le autorità nazionali competenti sono tenute a verificare caso per caso.


(1)  GU C 258 del 25.8.2012.


7.9.2013   

IT

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C 260/19


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-412/12) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti - Proseguimento dell’attività in mancanza di un piano di riassetto dell’area - Obbligo di chiusura)

2013/C 260/31

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e D. Düsterhaus, agenti)

Convenuta: Repubblica di Cipro (rappresentanti: M. Chatzigeorgiou e K. Lykourgos, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Proseguimento dell’attività delle discariche di Lefkosia e Limassol in mancanza di un piano di riassetto dell’area

Dispositivo

1)

La Repubblica di Cipro, non avendo disposto la chiusura di tutte le discariche di smaltimento incontrollato dei rifiuti (XADA) che sono in attività sul suo territorio o non adeguandosi agli obblighi derivanti dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 14 di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.


(1)  GU C 366 del 24.11.2012.


7.9.2013   

IT

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C 260/19


Richiesta di parere presentata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE

(Parere 2/13)

2013/C 260/32

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

Richiedente

Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer, L. Romero Requena, C. Ladenburger e B. Smulders, agenti)

Quesiti sottoposti alla Corte

Se il progetto di accordo relativo all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali sia compatibile con i trattati.


7.9.2013   

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C 260/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 7 maggio 2013 — Birgit Wagener/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen

(Causa C-250/13)

2013/C 260/33

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Birgit Wagener

Convenuta: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nel quale una Cassa per gli assegni familiari tedesca il 17 ottobre 2012 ha riconosciuto e versato (mediante accredito), in base all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 (1), un assegno per figli a carico per il periodo compreso tra l’ottobre 2006 e il novembre 2011 pari alla differenza rispetto agli assegni familiari concessi dalla Confederazione svizzera, la conversione degli assegni familiari svizzeri da franchi svizzeri in euro debba avvenire ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 1 o 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 (2) in combinato disposto con la decisione H3 del 15 ottobre 2009 (3) riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009.

2)

Nell’ipotesi in cui, in base alla risposta alla prima questione pregiudiziale, la conversione debba avvenire in tutto o in parte a norma dell’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72: se, nelle circostanze indicate nella prima questione pregiudiziale, per la conversione rilevi il momento in cui è stata erogata la prestazione straniera di cui tener conto o il momento in cui viene erogata la prestazione nazionale dalla quale viene detratta la prestazione straniera.

3)

Nell’ipotesi in cui, in base alla risposta alla prima questione pregiudiziale, la conversione debba avvenire, in tutto o in parte, in virtù dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72: come debba essere determinato, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il periodo di riferimento in forza dell’articolo 107, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72. Se, ai fini della conversione, rilevi la data in cui l’istituzione svizzera ha autorizzato o liquidato le prestazioni familiari di cui tener conto.

4)

Nell’ipotesi in cui, in base alla risposta alla prima questione pregiudiziale, la conversione debba avvenire, in tutto o in parte, in forza dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 in combinato disposto con la decisione H3 del 15 ottobre 2009: in base a quale norma [punto 2, punto 3, lettera a), o punto 3, lettera b)] della decisione H3 del 15 ottobre 2009 e in che modo debba avvenire la conversione delle prestazioni familiari qualora il diritto interno preveda, riguardo alla prestazione familiare nazionale in sé, un’esclusione dalla prestazione (articolo 65, paragrafo 1, punto 2, dell’EStG) e la concessione avvenga soltanto in base al diritto dell’Unione. Se, ai fini della conversione, rilevi la data in cui l’istituzione svizzera ha autorizzato o liquidato le prestazioni familiari.


(1)  Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) (versione consolidata).

(2)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1).

(3)  Decisione H3 del 15 ottobre 2009 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2010, C 106, pag. 56).


7.9.2013   

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C 260/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 13 maggio 2013 — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG

(Causa C-259/13)

2013/C 260/34

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Elena Recinto-Pfingsten

Resistente: Swiss International Air Lines AG

Questioni pregiudiziali

Se l’accordo (1) sul trasporto aereo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 (2) del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010, debba essere interpretato nel senso che il regolamento (CE) n. 261/2004 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, si applica, in conformità del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), anche a passeggeri in partenza da aeroporti situati in Svizzera a destinazione di un paese terzo.


(1)  Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU 2002 L 114, pag. 73).

(2)  Decisione n. 2/2010 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 26 novembre 2010, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 347, pag. 54).

(3)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


7.9.2013   

IT

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C 260/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 24 maggio 2013 — T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-Kommission

(Causa C-282/13)

2013/C 260/35

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: T-Mobile Austria GmbH

Resistente: Telekom-Control-Kommission

Intervenienti: Hutchison 3 G Austria Holdings GmbH, Hutchinson 3G Austria GmbH, Orange Austria Telecommunication GmbH, Stubai SCA, Orange Belgium SA, A1 Telekom Austria AG

Altra parte: Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 4 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33, e l’articolo 5, paragrafo 6 della direttiva 2002/20/CE 0 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), (GU L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21), debbano essere interpretati nel senso che conferiscano ad un concorrente la posizione di interessato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in una procedura nazionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni.


(1)  GU L 108, pag. 33.

(2)  Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 337, pag. 37).


7.9.2013   

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C 260/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 29 maggio 2013 — Data I/O GmbH/Hauptzollamt München

(Causa C-297/13)

2013/C 260/36

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Data I/O GmbH

Resistente: Hauptzollamt München

Questione pregiudiziale

Se la nota 2, lettera a), della sezione XVI (1) della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») debba essere interpretata nel senso che una merce che soddisfi i presupposti sia per una classificazione come parte ai sensi della voce 8473 della nomenclatura medesima, sia per una classificazione come merce a sé stante in un’altra voce del capitolo 84 NC o in una voce del capitolo 85 NC, vada classificata in detta altra voce dal momento che la voce 8473 NC non prevale sulle altre voci del capitolo 84 e sulle voci del capitolo 85 NC.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), regolamento (CE) N. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279, pag. 1), Regolamento (CE) N. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1810/2004 del 7 settembre 2004 (GU L 327, pag. 1)


7.9.2013   

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C 260/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 6 giugno 2013 — Novo Nordisk Pharma GmbH/Corinna Silber

(Causa C-310/13)

2013/C 260/37

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Convenuta e ricorrente in cassazione: Novo Nordisk Pharma GmbH

Attrice e resistente per cassazione: Corinna Silber

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 13 della direttiva 85/374 (1) debba essere interpretato nel senso che la direttiva non incide sulla disciplina tedesca sulla responsabilità da prodotti farmaceutici in quanto «legge speciale», con la conseguenza che questo sistema può continuare ad essere sviluppato oppure se questa disciplina debba essere interpretata nel senso che gli elementi costitutivi della responsabilità da prodotti farmaceutici in vigore al momento della notifica della direttiva (30 luglio 1895), non possono essere ampliati.


(1)  Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi


7.9.2013   

IT

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C 260/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht (Germania) l’11 giugno 2013 — Udo Rätzke/S+K Handels GmbH

(Causa C-319/13)

2013/C 260/38

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Oberlandesgericht

Parti

Ricorrente: Udo Rätzke

Resistente: S+K Handels GmbH

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 ottobre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori (1), debba essere interpretato nel senso che

il distributore abbia l’obbligo di etichettatura dei televisori (a far data dal 30 novembre 2011) solo qualora detti televisori siano stati consegnati (a partire dal 30 novembre 2011) dal fornitore già muniti di etichetta conforme, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento,

oppure il distributore (a partire dal 30 novembre 2011) abbia un siffatto obbligo anche per i televisori consegnati dal fornitore precedentemente al 30 novembre 2011 senza etichette conformi, cosicché per siffatti televisori il distributore sia obbligato a richiederle (in tempo utile a posteriori).


(1)  GU L 314, pag. 64.


7.9.2013   

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C 260/22


Impugnazione proposta il 14 giugno 2013 dalla Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 aprile 2013, causa T-360/11, Fercal — Consultadoria e Serviços/UAMI — Parfums Rochas (Patrizia Rocha)

(Causa C-324/13 P)

2013/C 260/39

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (rappresentante: A.J. Rodrigues, advogado)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso e dichiarare che:

a)

la decisione adottata il 10 aprile 2013, e notificata l’11 aprile 2013 dalla Quinta Sezione del Tribunale, causa T-360/11 è revocata e, di conseguenza, annullata la decisione adottata dalla seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 aprile 2011, procedimento R 1253/2010-2, anche conformemente alle disposizioni legislative applicabili del diritto comunitario;

b)

il marchio della ricorrente resta valido e in vigore.

c)

la convenuta è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’articolo 60 del RMC (1) dispone, per quello che riguarda la proposizione del ricorso e la sua motivazione, che esso deve essere proposto per iscritto entro due mesi e che entro quattro mesi dal giorno di notifica deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso, ossia, la motivazione del ricorso.

Orbene, la motivazione del ricorso, nonostante sia stata inviata per posta il 27 gennaio 2011, è stata ricevuta il 2 febbraio 2011, ossia, oltre il termine di quattro mesi secondo quanto prescritto dall’articolo 60 del RMC.

E, il computo dei termini ed i mezzi di notifica sono disposti dal regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Quando i termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni, il computo decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata fatta la notifica, la quale avviene nel momento in cui è fisicamente ricevuta, regola 70, paragrafi 1-2, del regolamento.

E, quando il termine è espresso in mesi come nel presente caso, esso termina lo stesso giorno di quattro mesi dopo (n. 4 della regola 70).

In caso di forza maggiore o di circostanze impeditive non imputabili alle parti, il termine è sospeso.

Pertanto, dato che la notifica è stata fatta alla ricorrente il 27 settembre 2010 con un termine di quattro mesi per presentare la motivazione, il termine ha cominciato a decorrere il 28 settembre 2010 ed è scaduto il giorno corrispondente per denominazione dopo quattro mesi, ossia il 28 gennaio 2011.

Ciò significa che la ricorrente avrebbe dovuto agire entro tale termine, a pena di veder ridotto il suo diritto, vale a dire, un termine più breve di quattro mesi.

La ricorrente ha inviato i motivi del ricorso tramite il servizio postale il 27 gennaio 2011, ossia, il giorno precedente all’ultimo giorno del termine.

L’invio è stato consegnato alla parte convenuta il 2 febbraio 2011 essendoci nel mezzo un fine settimana.

La ricorrente ha agito legittimamente ed entro il termine, pertanto il ricorso dovrebbe essere ammesso.

Infatti il ricorso è stato proposto entro due mesi, di cui alla 1a parte dell’articolo 60 del RMC.

Entro quattro mesi sono stati presentati per iscritto i motivi del ricorso.

Sono stati presentati tramite invio postale, quindi fuori dall’influenza della ricorrente.

La «presentazione» cui si riferisce la sentenza impugnata non può in alcun modo essere considerata, con il debito rispetto per le interpretazioni e opinioni differenti, ricevimento da parte della convenuta, a meno che, questo sì, la ricorrente non si attivi nel termine legalmente concessole.

Orbene, contrariamente all’interpretazione profilata e adottata nella sentenza impugnata, l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 si riferisce, è vero, alla «[presentazione dei motivi] entro quattro mesi», ma ciò non può significare né significa che detti motivi devono essere ricevuti entro tale termine, perché non sempre i documenti si spediscono e si ricevono simultaneamente.

La parte ricorrente deve, questo sì, adempiere l’obbligo entro il termine, cosa che la ricorrente ha fatto, ma non si può interpretare che è la data di ricevimento che conta, poiché in tal modo si violerebbe il principio di uguaglianza, data la diversità di paesi e dal fatto che i mezzi non siano disponibili o esigibili, essendo alternativi come previsto dal regolamento n. 2868/95.

Secondo l’interpretazione della ricorrente, entro il termine di quattro mesi, la parte ricorrente ha l’obbligo d’invio o di consegna, tanto più che, previamente, ha comunicato l’intenzione di proporre ricorso, per cui, la presentazione dei motivi non costituisce una novità né un sorpresa.

La ricorrente considera che la sentenza impugnata ha violato le disposizioni dell’articolo 60 del RMC e le regole 61, 62, 63, 64, 65 e 70 del regolamento n. 2868/95, per aver interamente respinto il ricorso.


(1)  Regolamento del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).


7.9.2013   

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C 260/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 18 giugno 2013 — Ilie Nicolae Nicula/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-331/13)

2013/C 260/40

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Ilie Nicolae Nicula

Convenute: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea, degli articoli 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 110 TFUE, nonché il principio della certezza del diritto e il principio di non reformatio in peius, entrambi sanciti nel diritto [dell’Unione] e nella giurisprudenza della Corte di giustizia (1), possano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa come il decreto legge 9/2013


(1)  Cause C-381/97, Belgocodex, 10/78, Belbouab.


7.9.2013   

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C 260/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 19 giugno 2013 — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-334/13)

2013/C 260/41

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente e ricorrente in cassazione: Nordex Food A/S

Convenuto e resistente in cassazione: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel decidere riguardo alla concessione di una restituzione all’esportazione, si debba ritenere che il titolo di esportazione è stato regolarmente presentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (1), qualora l’ufficio doganale di esportazione abbia accettato la dichiarazione di esportazione benché non accompagnata dal titolo, abbia autorizzato l’esportatore a integrarlo entro un determinato termine e tale titolo sia successivamente pervenuto a detto ufficio.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, imponga la necessaria presentazione del titolo di esportazione già all’atto del deposito della dichiarazione di esportazione o se sia invece sufficiente che l’esportatore presenti un titolo di esportazione (rilasciatogli prima dell’esportazione) nel corso della procedura di pagamento.

3)

Se l’esportatore che ha inizialmente presentato documenti doganali falsificati attestanti l’arrivo della merce esportata nel paese di destinazione, possa, con l’effetto di salvaguardare i propri diritti, depositare documenti doganali validi anche dopo la scadenza dei termini previsti nel regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, nel caso in cui detta tardiva presentazione non abbia ritardato né impedito lo svolgimento della procedura di pagamento poiché la domanda di restituzione è stata respinta in un primo momento per ragioni diverse dalla mancata presentazione della suddetta prova di arrivo a destinazione e quest’ultima è stata presentata successivamente al riconoscimento della falsità dei succitati documenti.

4)

Se i presupposti di applicazione di una sanzione a norma dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, sussistano anche quando, benché la richiesta di restituzione all’esportazione corrisponda a quanto effettivamente dovuto, nel corso della procedura di pagamento l’esportatore abbia inizialmente depositato documenti sulla base dei quali non sarebbe stato possibile concedergli la restituzione all’esportazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).


7.9.2013   

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C 260/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Scottish Land Court (Regno Unito) il 18 giugno 2013 — Robin John Feakins/The Scottish Ministers

(Causa C-335/13)

2013/C 260/42

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Scottish Land Court

Parti

Ricorrente: Robin John Feakins

Resistente: The Scottish Ministers

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi di una corretta interpretazione, l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004 (1) si applichi:

a)

nel caso in cui un agricoltore soddisfi le condizioni di applicazione di due o più dei seguenti articoli: segnatamente gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 23bis, di detto regolamento e 37, paragrafo 2, 40, 42, paragrafo 3 e 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2) del Consiglio; oppure solo nel caso in cui

b)

un agricoltore soddisfi le condizioni di applicazione di due o più degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 23bis (omissis) del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione o, separatamente, di due o più degli articoli 37, paragrafo 2, 40, 42, paragrafo 3 e 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

2)

Nell’eventualità in cui l’articolo 18, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso indicato nella questione 1, lettera a), se siffatto articolo sia invalido interamente o in parte per uno o per entrambi i seguenti motivi addotti dal ricorrente:

a)

per il fatto che la Commissione, quando ha adottato il regolamento (CE) n. 795/2004, non era competente ad adottare l’articolo 18, paragrafo 2, nel senso innanzi menzionato; o

b)

per il fatto che la Commissione, quando ha adottato il regolamento (CE) n. 795/2004, non ha motivato l’adozione dell’articolo 18, paragrafo 2.

3)

Nell’eventualità in cui l’articolo 18, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso indicato nella questione 1, lettera a), e la questione 2 debba essere risolta in senso negativo, se l’articolo 18, paragrafo 2, si applichi nella situazione in cui un agricoltore abbia ricevuto un’approvazione provvisoria di un’assegnazione a partire dalla riserva nazionale, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004, per un’azienda agricola nel 2005, ma siffatta assegnazione non sia stata dichiarata nel modulo del sistema integrato di gestione e di controllo sino al 2007, quando l’agricoltore ne ha preso possesso.


(1)  Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).


7.9.2013   

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C 260/25


Impugnazione proposta il 19 giugno 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2013, causa T-671/11, IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH/Commissione europea

(Causa C-336/13 P)

2013/C 260/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, G. Wilms, G. Zavvos, agenti)

Altra parte nel procedimento: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2013, causa T-671/11;

respingere il ricorso della IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH del 22 dicembre 2011 contro la Commissione;

condannare la IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH alle spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata è inficiata da vizi di diritto per vari motivi:

a)

Ignora la giurisprudenza della Corte di giustizia, in base alla quale gli interessi compensatori sono diretti a compensare l’inflazione.

b)

Non distingue, in contrasto con la giurisprudenza della Corte, tra interessi compensatori e interessi di mora e fissa l’importo di entrambi i tipi di interesse sulla base del tipo principale di rifinanziamento della banca centrale europea BCE) maggiorato di due punti percentuali.

c)

Contiene un errore di calcolo nel capitalizzare gli interessi compensatori e calcola gli interessi di mora a decorrere dal 15 aprile 2011.

d)

Interpreta erroneamente la decisione impugnata e la propria sentenza nella causa T-297/05 (1) e snatura i fatti.

e)

Non è sufficientemente motivata: essa non indica i motivi riguardo all’importo risultante dal calcolo degli interessi né l’inizio del calcolo degli interessi di mora, e la motivazione è in sé contraddittoria.

f)

Viola i principi del diritto dell’Unione in materia di arricchimento senza causa.


(1)  Sentenza del Tribunale del 15 aprile 2011, Racc. II — 1859.


7.9.2013   

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C 260/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 24 giugno 2013 — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

(Causa C-341/13)

2013/C 260/44

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Cruz & Companhia Lda

Resistente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

Questioni pregiudiziali

1)

Se il termine di prescrizione del procedimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1) del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, si applichi unicamente ai rapporti tra la Comunità europea ed il resistente nella sua qualità di organismo pagatore di aiuti comunitari, oppure anche ai rapporti tra il resistente nella sua qualità di organismo pagatore di aiuti comunitari e la ricorrente in quanto beneficiaria di aiuti erogati considerati indebiti.

2)

Qualora si concluda che il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento è applicabile anche ai rapporti tra l’organismo pagatore degli aiuti e la beneficiaria degli aiuti considerati indebiti, se si debba ritenere che detto termine sia applicabile solo qualora siano state irrogate sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, oppure anche quando siano state adottate «misure amministrative» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in particolare per la restituzione degli importi indebitamente percepiti.


(1)  GU L 312, pag.1.


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C 260/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Leiria (Portogallo) il 24 giugno 2013 — Modelo Continente Hipermercados SA./Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

(Causa C-343/13)

2013/C 260/45

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho de Leiria

Parti

Ricorrente: Modelo Continente Hipermercados SA.

Convenuto: Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce del diritto comunitario, segnatamente della direttiva [2011/35/UE (1) e del suo articolo 19] e dei suoi summenzionati articoli, la fusione di società implichi un regime di trasferimento della responsabilità in materia di infrazioni sul lavoro in forza del quale la società incorporante è responsabile per fatti commessi dalla società incorporata prima della registrazione della fusione nel registro delle imprese.

2)

Se una sanzione relativa ad un rapporto di lavoro possa essere considerata come credito a favore di terzi (nella specie, a favore dello Stato in forza della normativa in materia di infrazioni sul lavoro) ai fini dell’applicazione della direttiva, con la conseguenza che viene trasferito alla società incorporante il relativo debito (ammenda) per infrazione sul lavoro, debito il cui creditore sarà lo Stato.

3)

Se l’interpretazione dell’articolo 112 del Codice delle società commerciali (CSC) nel senso che esso non comporta né l’estinzione del procedimento per un’infrazione sul lavoro commessa anteriormente alla fusione né la soppressione dell’ammenda applicata o da applicare risulti contraria alla citata direttiva comunitaria, che stabilisce gli effetti della fusione di società, costituendo in tal modo un’interpretazione estensiva della norma, contraria ai principi del diritto comunitario, segnatamente all’articolo 19 della direttiva.

4)

Se detta interpretazione non violi il principio secondo cui non possono esistere infrazioni sul lavoro senza che l’ente incorporante sia incorso nella responsabilità oggettiva (limitata) o colposa.


(1)  Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110, pag. 1).


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C 260/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) il 24 giugno 2013 — Cristiano Blanco/Agenzia delle Entrate

(Causa C-344/13)

2013/C 260/46

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Cristiano Blanco

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

Questione pregiudiziale

Se l’assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell’Unione Europea da persone residenti in Italia, come previsto dall’articolo 67, lettera d) DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), si ponga in contrasto con l’articolo 49 del Trattato CE, oppure se sia da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 46 del Trattato CE.


7.9.2013   

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C 260/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 24 giugno 2013 — Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd

(Causa C-345/13)

2013/C 260/47

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Karen Millen Fashions Ltd

Convenute: Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Nella valutazione del carattere individuale di un disegno o modello per il quale si rivendica il diritto alla protezione quale disegno o modello comunitario non registrato, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (1), se l’impressione globale prodotta sull’utilizzatore informato, ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento, debba essere considerata con riferimento alla differenza rispetto all'impressione generale suscitata in tale utilizzatore

a)

da qualsiasi singolo disegno o modello che sia stato anteriormente divulgato al pubblico, oppure

b)

da qualsiasi combinazione di caratteristiche di design note di più di uno di siffatti disegni o modelli anteriori.

2)

Se un tribunale dei disegni e modelli comunitari sia tenuto a considerare un disegno o modello comunitario non registrato valido ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, qualora il titolare del diritto si limiti ad indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello, o se invece il titolare del diritto sia tenuto a provare che il disegno o modello ha carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento medesimo.


(1)  GU L 3, pag. 1.


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C 260/27


Ricorso proposto il 25 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-351/13)

2013/C 260/48

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Markoulli e B. Schima)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo garantito che dal 1o gennaio 2012 le galline ovaiole non siano più allevate in gabbie non modificate, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (1).

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal 1o gennaio 2012, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE proibisce l’allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate. Inoltre, l’articolo 3 della direttiva 1999/74/CE prevede che gli Stati membri hanno l’obbligo di provvedere affinché i proprietari o detentori di galline ovaiole applichino alle galline ovaiole solo i sistemi di allevamento autorizzati dalla direttiva.

La Commissione ha attirato l’attenzione degli Stati membri sugli obblighi loro incombenti di adeguarsi alle disposizioni succitate della direttiva entro il 2011. Dagli elementi forniti dalla Repubblica ellenica risulta che un numero rilevante di proprietari e detentori di allevamenti con galline ovaiole non avrebbero potuto adeguarsi agli obblighi loro derivanti dalla direttiva 1999/74/CE entro il termine di recepimento previsto dalla direttiva.

Dagli elementi forniti dalla Repubblica ellenica nel corso del procedimento precontenzioso, nonché da aggiornamenti più recenti di tali elementi, risulta che la Repubblica ellenica non ha ancora provveduto ad adeguarsi agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE.


(1)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53-57.


7.9.2013   

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C 260/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria (Italia) il 27 giugno 2013 — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

(Causa C-355/13)

2013/C 260/49

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria

Parti nella causa principale

Ricorrente: Umbra Packaging srl

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 160, D. Lgs. n. 259/2003, da cui insorge la tassa di concessione governativa secondo la tariffa dell’articolo 21 DPR n. 641/1972 sia conforme all’articolo 3 della direttiva n. 20/2002 (1) che esclude nel regime liberalizzato delle comunicazioni la potestà di controllo dell’autorità amministrativa da cui trae giustificazione il prelievo sull’utente del servizio;

2)

Se l’articolo 3, comma 2, del DM n. 33/1990, al quale rinvia la Tariffa dell’articolo 21 DPR n. 641/1972 come modificato dall’articolo 3, D.L. n. 151/1991, sia conforme al regime di libera concorrenza e al divieto previsto dall’articolo 102 del Trattato di applicare nei rapporti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti;

3)

Se il diverso importo della tassa di concessione governativa sulle utenze domestiche e quelle aziendali e la sua applicazione sui soli contratti di abbonamento con esclusione del servizio prepagato sia conforme ai criteri di ragionevolezza e di appropriatezza e non ostacolino la formazione di un mercato concorrenziale.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108, pag. 21.


7.9.2013   

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C 260/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 27 giugno 2013 — Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd e a.

(Causa C-360/13)

2013/C 260/50

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Appellante: Public Relations Consultants Association Ltd

Appellati: The Newspaper Licensing Agency Ltd e altri

Questioni pregiudiziali

Nell’ipotesi in cui:

i)

un utente finale visualizza una pagina web senza scaricarla, stamparla o prefiggersi di farne altrimenti una copia;

ii)

copie di tale pagina web sono automaticamente create sullo schermo e nella cache sul disco fisso dell’utente finale;

iii)

la creazione di tali copie è indispensabile per i processi tecnici che consentono una corretta ed efficiente navigazione in rete;

iv)

la copia sullo schermo rimane sul medesimo sino a quando l’utente esce dalla pagina web di cui trattasi, quando essa è automaticamente cancellata dal normale funzionamento del computer;

v)

la copia nella cache vi rimane fino a quando è sovrascritta da altro materiale quando l’utente finale visualizza altre pagine web, quando viene automaticamente cancellata dal normale funzionamento del computer; nonché

vi)

le copie sono conservate solo per il tempo necessario ai regolari processi connessi all’uso di internet di cui ai precedenti punti (iv) and (v);

se siffatte copie siano (i) temporanee, (ii) transitorie o accessorie e (iii) parte integrante e essenziale del procedimento tecnologico, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (1).


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).


7.9.2013   

IT

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C 260/28


Ricorso proposto il 26 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-361/13)

2013/C 260/51

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente Commissione europea (rappresentanti: F. Schatz e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, negando l’erogazione dell’indennità natalizia, di cui alla legge n. 592/2006, ai legittimati residenti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica slovacca, quest’ultima non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 45 e 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’indennità natalizia di cui alla legge n. 592/2006 è una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004, che dev’essere erogata anche ai legittimati residenti al di fuori dello Stato membro interessato (nel caso di specie la Repubblica slovacca). Una disposizione di diritto interno non può quindi limitare il diritto dei legittimati, residenti al di fuori della Repubblica slovacca, a percepire l’indennità natalizia. La disposizione di diritto interno della Repubblica slovacca che prevede tale limitazione è pertanto in contrasto con gli articoli 45 e 48 del TFUE e con l’articolo 7 del regolamento n. 883/2004.


(1)  GU L 166, pag. 1.


7.9.2013   

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C 260/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2013 — Maurizio Fiamingo/Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Causa C-362/13)

2013/C 260/52

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Maurizio Fiamingo

Convenuta: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se siano applicabili al lavoro nautico le clausole dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE (1) ed, in particolare, se la clausola 2, punto 1, sia riferibile anche ai lavoratori a tempo determinato assunti sulle navi traghetto che effettuano collegamenti giornalieri;

2)

se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, ed, in particolare, la clausola 3, punto 1, osti ad una normativa nazionale che prevede (art. 332 cod. nav.) l'indicazione di una «durata» del contratto e non del «termine» e se sia compatibile con detta Direttiva la previsione di una durata del contratto con l'indicazione di un termine finale certo in ordine all’an («max 78 giorni») ma incerto in ordine al quando;

3)

se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, ed in particolare la clausola 3 punto l, osti ad una normativa nazionale (artt. 325, 326 e 332 cod. nav.) che identifica le ragioni oggettive del contratto a termine con la mera previsione del viaggio o dei viaggi da compiersi, con ciò sostanzialmente facendo coincidere l'oggetto del contratto (prestazione) con la causa (motivo della stipula a termine);

4)

se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva osti ad una normativa nazionale (nella specie le norme del codice della navigazione) che esclude in caso di utilizzo di una successione dei contratti (tale da integrare abuso ai sensi della clausola 5) che questi siano trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (misura prevista dall'art. 326 cod. nav. solo per l'ipotesi che l'arruolato presti ininterrottamente servizio per un tempo superiore ad un anno e per l'ipotesi in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni).


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato; GU L 175, pag. 43.


7.9.2013   

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C 260/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2013 — Leonardo Zappalà/Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Causa C-363/13)

2013/C 260/53

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Leonardo Zappalà

Convenuta: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se siano applicabili al lavoro nautico le clausole dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE (1) ed, in particolare, se la clausola 2, punto 1, sia riferibile anche ai lavoratori a tempo determinato assunti sulle navi traghetto che effettuano collegamenti giornalieri;

2)

se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, ed, in particolare, la clausola 3, punto 1, osti ad una normativa nazionale che prevede (art. 332 cod. nav.) l'indicazione di una «durata» del contratto e non del «termine» e se sia compatibile con detta Direttiva la previsione di una durata del contratto con l'indicazione di un termine finale certo in ordine all’an («max 78 giorni») ma incerto in ordine al quando;

3)

se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, ed in particolare la clausola 3, punto l, osti ad una normativa nazionale (artt. 325, 326 e 332 cod. nav.) che identifica le ragioni oggettive del contratto a termine con la mera previsione del viaggio o dei viaggi da compiersi, con ciò sostanzialmente facendo coincidere l'oggetto del contratto (prestazione) con la causa (motivo della stipula a termine);

4)

se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva osti ad una normativa nazionale (nella specie le norme del codice della navigazione) che esclude in caso di utilizzo di una successione dei contratti (tale da integrare abuso ai sensi della clausola 5) che questi siano trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (misura prevista dall'art. 326 cod. nav. solo per l'ipotesi che l'arruolato presti ininterrottamente servizio per un tempo superiore ad un anno e per l'ipotesi in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni).


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato; GU L 175, pag. 43.


7.9.2013   

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C 260/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 28 giugno 2013 — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents

(Causa C-364/13)

2013/C 260/54

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: International Stem Cell Corporation

Convenuto: Comptroller General of Patents

Questione pregiudiziale

Se gli ovuli umani non fecondati, stimolati a dividersi e svilupparsi attraverso la partenogenesi, e che, a differenza degli ovuli fecondati, contengono solo cellule pluripotenti e non sono in grado di svilupparsi in esseri umani, siano compresi nell’espressione «embrioni umani», di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE (1) sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.


(1)  Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).


7.9.2013   

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C 260/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 1o luglio 2013 — Profit Investment SIM SpA, in liquidazione/Stefano Ossi e Commerzbank AG

(Causa C-366/13)

2013/C 260/55

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Profit Investment SIM SpA, in liquidazione

Convenuti: Stefano Ossi, Commerzbank AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se il nesso di connessione tra cause diverse contemplato dall’art. 6, comma 1, del regolamento 44/2001 (1) possa o meno reputarsi sussistente qualora siano diversi l’oggetto delle pretese fatte valere con le due azioni ed il titolo in base al quale le pretese giudiziarie sono avanzate, senza che vi sia tra esse una relazione di subordinazione o d’incompatibilità logico-giuridica, ma l’eventuale accoglimento di una di esse sia potenzialmente idoneo, di fatto, a riflettersi sull’entità dell’interesse a tutela del quale l’’altra domanda è stata proposta;

2)

se il requisito della forma scritta della clausola di proroga della giurisdizione postulato dall’art. 23, comma 1, lett. a), del citato regolamento possa o meno reputarsi integrato in caso di inserimento di una tal clausola nel documento (Information memorandum) predisposto unilateralmente dall’emittente di un prestito obbligazionario, con l’effetto di rendere applicabile la proroga della giurisdizione alle controversie insorte con qualsiasi successivo acquirente di dette obbligazioni in ordine alla validità delle stesse; o se possa altrimenti reputarsi che l’inserimento della clausola di proroga nel documento volto a disciplinare un prestito obbligazionario destinato ad avere circolazione transfrontaliera corrisponda ad una forma ammessa dagli usi nel commercio internazionale, nell’accezione di cui all’art. 23, comma 1, lett. c), del medesimo regolamento;

3)

se l’espressione “materia contrattuale” adoperata dall’art. 5, comma 1, del citato regolamento sia da intendere come riferita unicamente alle controversie nelle quali si intenda far valere in giudizio il vincolo giuridico derivante dal contratto, oltre che a quelle da detto vincolo strettamente dipendenti, o se vada estesa anche alle controversie nelle quali la parte attrice, lungi dall’invocare il contratto, neghi l’esistenza di un vincolo contrattuale giuridicamente valido e miri a conseguire la restituzione di quanto corrisposto in base ad un titolo privo, a suo dire, di qualsiasi valore giuridico.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU 2001, L 12, pag. 1.


7.9.2013   

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C 260/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) il 1o luglio 2013 — Pier Paolo Fabretti/Agenzia delle Entrate

(Causa C-367/13)

2013/C 260/56

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Pier Paolo Fabretti

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

Questione pregiudiziale

Se l’assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell’Unione Europea da persone residenti in Italia, come previsto dall’articolo 67, lettera d) DPR n. 917 del 22.12.1986 (TUIR), si ponga in contrasto con l’articolo 49 del Trattato CE, oppure se sia da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 46 del Trattato CE.


7.9.2013   

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C 260/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 1o luglio 2013 — Procedimento penale a carico di N.F. Gielen e a.

(Causa C-369/13)

2013/C 260/57

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch

Imputati nella causa principale

N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom

Questioni pregiudiziali

1a)

Se la sostanza chimica alfa-phenylacetatoacetonitrile (numero CAS 4468-48-8, in prosieguo: l’«APAAN») possa essere assimilata alla sostanza classificata l-fenyl-2-propanon (numero CAS 103-79-7, in prosieguo: il «BMC»). Il rechtbank chiede, segnatamente, di indicare se il termine neerlandese «bevatten» (contenenti), e, rispettivamente, i termini inglese «containing» e francese «contenant», debbano essere interpretati cosicché la sostanza BMC deve già essere presente in quanto tale nella sostanza APAAN.

In caso di risposta negativa alla questione sub 1a, il rechtbank vuole presentare alla Corte di giustizia le seguenti questioni integrative:

1b)

Se l’APAAN debba o meno essere considerato come (un) «preparat[o] (...), compost[o] in modo tale da non potere essere facilmente utilizzat[o] o estratt[o] con mezzi di facile applicazione o economici» e una «substance that is compounded in such a way that it cannot be easily used or extracted by readily applicable or economically viable means» e «une autre préparation contenant un au plus de substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre ou économiquement viables». Dall’allegato 3 emerge che secondo la polizia si tratta di un processo di trasformazione relativamente semplice, se non addirittura facile.

1c)

Se, ai fini della risposta alla questione 1b., segnatamente nell’espressione: «economische rendabele middelen [mezzi economici]/economically viable means/économiquement viable», sia rilevante che, con la trasformazione dell’APAAN in BMC si (possono guadagnare) guadagnano evidentemente — seppure illegalmente — somme molto elevate, quando si riesce a trasformare l’APAAN in BMC e/o anfetamina e/o nel commercio (illegale) del BMC ottenuto dall’APAAN.

2)

La nozione di «operatore» viene definita all’articolo 2, lettera d), del regolamento n. 273/2004 (1) e all’articolo 2, lettera f), del regolamento n. 111/2005 (2). Nella risposta alla questione che segue il rechtbank chiede che la Corte si fondi sul presupposto che si tratta di una sostanza classificata ai sensi dell’articolo 2, lettera a), o di una sostanza a questa assimilata, ai sensi dell’«allegato 1 sostanze classificate ai sensi dell’articolo 2, lettera a)», del regolamento.

Se nella nozione di «operatore» rientri anche una persona fisica che, eventualmente insieme ad un'altra persona (giuridica o fisica) (o ad altre persone giuridiche o fisiche), abbia a disposizione una sostanza classificata (intenzionalmente) senza licenza, senza che si configurino ulteriori circostanze sospette.


(1)  Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22, pag. 1).


7.9.2013   

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C 260/31


Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-378/13)

2013/C 260/58

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A. Alcover San Pedro)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 6 ottobre 2005, nella causa C-502/03, Commissione/Repubblica ellenica, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

Condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione una penalità indicata nell’importo di EUR 71 193,60 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-502/03, a decorrere dal giorno in cui sarà emessa una sentenza nella presente causa fino al giorno dell’esecuzione della sentenza nella causa C-502/03.

Condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione un importo forfettario giornaliero di EUR 7 786,80, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-502/03 fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino al giorno dell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-502/03, qualora essa si verificasse ad una data anteriore.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Nella sentenza emanata il 6 ottobre 2005, causa C-502/03, Commissione/Repubblica ellenica, la Corte ha dichiarato quanto segue:

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

2)

L’articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

3)

La Commissione, nel rispetto della fase precontenziosa, come disciplinata dall’articolo 260 TFUE, ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida e una lettera di diffida integrativa, con cui l’ha invitata a presentare le proprie osservazioni in merito alla realizzazione dei provvedimenti di esecuzione della sentenza summenzionata.

4)

In seguito alla valutazione delle risposte fornite dalla Repubblica ellenica alle lettere sopracitate, e più in particolare delle 8 menzioni relative ai progressi nella detta attuazione comunicate dalla Repubblica ellenica, la Commissione ha constatato che la Repubblica ellenica non ha ancora adottato, oltre sette anni dopo la pronuncia della sentenza sopracitata, tutti i provvedimenti necessari, richiesti per l’esecuzione della sentenza della Corte del 6 ottobre 2005, causa C-502/03, ed ha deciso la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.


7.9.2013   

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C 260/32


Impugnazione proposta il 3 luglio 2013 dall’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013, causa T-51/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione

(Causa C-379/13 P)

2013/C 260/59

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (rappresentanti: N. Morais Sarmento e L. Pinto Monteiro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza del Tribunale;

annullare in toto la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Violazione di un termine ragionevole per adottare una decisione

i)   Prescrizione del procedimento

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata decorso il termine di 4 anni stabilito per la prescrizione del procedimento, come previsto all’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1) del Consiglio. Parimenti, anche se si fosse verificata un’eventuale interruzione del termine di prescrizione del procedimento, il doppio del termine di prescrizione è stato superato senza che fosse emanata alcuna decisione, conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del citato regolamento. La decisione impugnata dovrà essere considerata illegittima e non suscettibile di esecuzione, poiché è prescritto il corrispondente diritto.

ii)   Violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente considera che il fatto che la Commissione abbia lasciato trascorrere oltre 20 anni tra le irregolarità contestate e l’adozione della decisione impugnata ha comportato il mancato rispetto del principio della certezza del diritto. Tale principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea prevede che ogni persona abbia diritto a che le proprie questioni vengano trattate dalle istituzioni dell’Unione entro un termine ragionevole.

iii)   Violazione dei diritti della difesa

La ricorrente considera che siano stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto, tenuto conto che sono trascorsi oltre 20 anni tra le asserite irregolarità e l’adozione della decisione definitiva, la ricorrente è stata privata del diritto di presentare le proprie osservazioni in tempo utile, ossia, in un periodo in cui aveva ancora a disposizione i documenti che consentivano di giustificare le spese considerate non ammissibili dalla Commissione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


7.9.2013   

IT

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C 260/33


Impugnazione proposta il 3 luglio 2013 dall’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013, causa T-52/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione

(Causa C-380/13 P)

2013/C 260/60

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (rappresentanti: N. Morais Sarmento e L. Pinto Monteiro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza del Tribunale;

annullare in toto la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Violazione di un termine ragionevole per adottare una decisione

i)   Prescrizione del procedimento

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata decorso il termine di 4 anni stabilito per la prescrizione del procedimento, come previsto all’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1) del Consiglio. Parimenti, anche se si fosse verificata un’eventuale interruzione del termine di prescrizione del procedimento, il doppio del termine di prescrizione è stato superato senza che fosse emanata alcuna decisione, conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del citato regolamento. La decisione impugnata dovrà essere considerata illegittima e non suscettibile di esecuzione, poiché è prescritto il corrispondente diritto.

ii)   Violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente considera che il fatto che la Commissione abbia lasciato trascorrere oltre 20 anni tra le irregolarità contestate e l’adozione della decisione impugnata ha comportato il mancato rispetto del principio della certezza del diritto. Tale principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea prevede che ogni persona abbia diritto a che le proprie questioni vengano trattate dalle istituzioni dell’Unione entro un termine ragionevole.

iii)   Violazione dei diritti della difesa

La ricorrente considera che siano stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto, tenuto conto che sono trascorsi oltre 20 anni tra le asserite irregolarità e l’adozione della decisione definitiva, la ricorrente è stata privata del diritto di presentare le proprie osservazioni in tempo utile, ossia, in un periodo in cui aveva ancora a disposizione i documenti che consentivano di giustificare le spese considerate non ammissibili dalla Commissione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


7.9.2013   

IT

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C 260/33


Impugnazione proposta il 3 luglio 2013 dall’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013, causa T-53/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione

(Causa C-381/13 P)

2013/C 260/61

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (rappresentanti: N. Morais Sarmento e L. Pinto Monteiro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza del Tribunale;

annullare in toto la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Violazione di un termine ragionevole per adottare una decisione

i)   Prescrizione del procedimento

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata decorso il termine di 4 anni stabilito per la prescrizione del procedimento, come previsto all’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1) del Consiglio. Parimenti, anche se si fosse verificata un’eventuale interruzione del termine di prescrizione del procedimento, il doppio del termine di prescrizione è stato superato senza che fosse emanata alcuna decisione, conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del citato regolamento. La decisione impugnata dovrà essere considerata illegittima e non suscettibile di esecuzione, poiché è prescritto il corrispondente diritto.

ii)   Violazione del principio della certezza del diritto

La ricorrente considera che il fatto che la Commissione abbia lasciato trascorrere oltre 20 anni tra le irregolarità contestate e l’adozione della decisione impugnata ha comportato il mancato rispetto del principio della certezza del diritto. Tale principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea prevede che ogni persona abbia diritto a che le proprie questioni vengano trattate dalle istituzioni dell’Unione entro un termine ragionevole.

iii)   Violazione dei diritti della difesa

La ricorrente considera che siano stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto, tenuto conto che sono trascorsi oltre 20 anni tra le asserite irregolarità e l’adozione della decisione definitiva, la ricorrente è stata privata del diritto di presentare le proprie osservazioni in tempo utile, ossia, in un periodo in cui aveva ancora a disposizione i documenti che consentivano di giustificare le spese considerate non ammissibili dalla Commissione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


7.9.2013   

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C 260/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 5 luglio 2013 — M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-383/13)

2013/C 260/62

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: M. G., N. R.

Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

1)

Se la violazione, ad opera di un organo amministrativo nazionale, del principio generale del rispetto dei diritti della difesa, sancito anche all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1), con (l’adozione di) una decisione di proroga, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, comporti senz’altro e in ogni caso che il trattenimento amministrativo deve essere sospeso.

2)

Se siffatto principio generale del rispetto dei diritti della difesa consenta una ponderazione di interessi, nella quale, oltre che della gravità della violazione di detto principio e degli interessi dello straniero in tal modo lesi, si tenga conto anche degli interessi dello Stato membro tutelati con la proroga del trattenimento.


(1)  GU 2000, C 364, pag. 1.

(2)  GU L 348, pag. 98.


7.9.2013   

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C 260/34


Ricorso proposto il 5 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-386/13)

2013/C 260/63

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, K. Herrmann e M. Patakia)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Cipro, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2009/28/CE (1) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE (2) e 2003/30/CE (3) o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva;

condannare la Repubblica di Cipro, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, a versare una penalità dell’importo giornaliero di EUR 11 404,80 a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza della Corte;

condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 riguarda la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e la modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (in prosieguo: la «direttiva 2009/28/CE»). Ai sensi del suo articolo 1, detta direttiva istituisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili. Fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

2)

Ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2009/28/CE gli Stati membri devono adottare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 5 dicembre 2010 e comunicare alla Commissione le misure che adottano; tale comunicazione è parte integrante dell’obbligo di trasposizione delle direttive dell’UE nel diritto interno e dell’obbligo di leale cooperazione e ciò ha riscontro anche nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

3)

Sulla base della corrispondenza delle autorità cipriote e delle misure nazionali notificate, nel corso del procedimento precontenzioso e prima di decidere di proporre il presente ricorso, la Commissione ha constatato che la Repubblica di Cipro non ha adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il completo adeguamento del contesto giuridico nazionale alle disposizioni della direttiva 2009/28/CE e ha deciso di proporre un ricorso, ai sensi dell’articolo 258, in combinato disposto con l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, diretto a far dichiarare alla Corte che la Repubblica di Cipro ha violato gli obblighi derivanti dall’articolo 27, paragrafo 1, della summenzionata direttiva.


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 16-62.

(2)  GU L 283 del 27.10.2001, pagg. 33-40.

(3)  GU L 123 del 17.5.2003, pagg. 42-46.


7.9.2013   

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C 260/35


Impugnazione proposta l’8 luglio 2013 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 maggio 2013, causa T-294/11, Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-391/13P)

2013/C 260/64

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentante: I. Chalkias, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Accogliere il ricorso.

Annullare la sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea per i motivi qui di seguito dettagliatamente esposti.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione relativo al settore oleario, la Repubblica ellenica afferma che la sentenza impugnata sarebbe errata in diritto per aver effettuato una scorretta interpretazione e applicazione degli orientamenti contenuti, rispettivamente, nei documenti AGRI/VI/5330/1997, AGRI/17993/2000 e AGRI/61495/2002, dato che l’evidente miglioramento del sistema di controlli nel settore oleario per il periodo 2004-2005 rispetto al periodo 2003-2004 è stato qualificato come recidiva, inadempimento continuato e marcato deterioramento che giustificherebbe l’aumento della correzione per il periodo 2004/2005, mentre chiaramente non sussisterebbero motivi per incrementare la correzione dal 10 %, applicata per il periodo 2003/2004, al 15 % per il periodo 2004/2005 per recidiva, dato che si sarebbero avuti rilevanti miglioramenti (ulteriore aggiornamento del SIG-oleario, miglioramento dei controlli in loco e dei controlli incrociati per l’accertamento delle irregolarità e l’applicazione di sanzioni) che avrebbero rafforzato il sistema di controlli.

Con il secondo motivo di impugnazione relativo al settore dei seminativi si lamenta che:

1)

sussisterebbe una violazione del diritto dell’Unione e del principio di proporzionalità a causa di un’errata interpretazione e applicazione degli orientamenti, non più attuali, vigenti per le rettifiche forfettarie della vecchia PAC alla nuova PAC, poiché le percentuali delle rettifiche forfettarie si sarebbero basate su differenti regimi di controllo, e

2)

la motivazione della sentenza del Tribunale sarebbe viziata nei limiti in cui il confronto tra i dati del SIPA/SIG presi in considerazione per l’anno di riferimento 2007 con i dati del SIPA/SIG del 2009, recentemente aggiornati, avrebbero evidenziato che le differenze e gli errori sarebbero minimi e non supererebbero il 2,4% e, pertanto, la correzione del 5 % sarebbe ingiustificata, tanto più che il Tribunale avrebbe ignorato gli argomenti sostanziali dedotti dalla Repubblica ellenica relativi alla qualità dei controlli amministrativi incrociati.


7.9.2013   

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C 260/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il 9 luglio 2013 — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantía Salarial

(Causa C-392/13)

2013/C 260/65

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parti

Ricorrente: Andrés Rabal Cañas

Convenuti: Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantia Salarial

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «licenziamento collettivo» prevista all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 (1), comprendendo nel suo ambito ogni «licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore», secondo la soglia numerica stabilita dalla suddetta disposizione, debba interpretarsi — data la sua portata comunitaria — nel senso che osta o si oppone a che la norma di recepimento o trasposizione nazionale limita l’ambito della nozione medesima ad un solo tipo determinato di cessazioni, corrispondenti a cause economiche, tecniche, organizzative o legate alla produzione, come fa l’articolo 51, paragrafo 1, dello Estatuto de los Trabajadores.

2)

Se, ai fini del calcolo del numero di licenziamenti di cui occorre tener conto al fine di determinare la possibile concomitanza del “licenziamento collettivo” nei termini definiti all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59, sia come “licenziamento effettuato da un datore di lavoro” [lettera a)], sia come “cessazione del contratto di lavoro verificatasi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, purché i licenziamenti siano almeno cinque” [secondo comma], si debbano comprendere nel calcolo le cessazioni individuali per scadenza del contratto di durata determinata (per una durata, un’opera o un servizio convenuti) come quelle contemplate all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Estatuto de los Trabajadores.

3)

Se la nozione “licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato o per un compito determinato”, riguardo alla regola di non applicazione della direttiva di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sia definita esclusivamente dal criterio rigorosamente quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a) o richieda inoltre che la causa della cessazione collettiva derivi da un medesimo contesto di contrattazione collettiva per la stessa durata, lo stesso servizio o la stessa opera.

4)

Se la nozione di “stabilimento”, come “nozione di diritto comunitario” essenziale per definire che cosa debba intendersi per “licenziamento collettivo” nel contesto dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59 e data la natura della medesima come norma minima ai sensi dell’articolo 5, renda possibile un’interpretazione che permette che la norma di trasposizione o recepimento nella normativa interna dello Stato membro, l’articolo 51, paragrafo 1, dello Estatuto de los Trabajadores nel caso della Spagna, riferisca l’ambito del calcolo della soglia numerica, soltanto all’insieme dell’“impresa”, escludendo quelle situazioni che — se si fosse accolto lo «stabilimento» come unità di riferimento — avrebbero superato la soglia numerica stabilita nella suddetta norma.


(1)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 255, pag. 16).


7.9.2013   

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C 260/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) l’11 luglio 2013 — Ministerstvo práce a sociálních věcí/Mgr. K. B.

(Causa C-394/13)

2013/C 260/66

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente (convenuto nel procedimento di primo grado): Ministerstvo práce a sociálních věcí

Convenuta (ricorrente nel procedimento di primo grado): Mgr. K. B.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze del caso di specie, in cui cioè la ricorrente, il marito e la figlia vivono in Francia, il marito ivi lavora, essi ivi hanno il loro centro d’interessi e la ricorrente ha pienamente percepito in Francia la prestazione familiare PAJE (prestazione per l’accoglienza della prima infanzia), la Repubblica ceca è lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare-assegno parentale.

In caso di risposta affermativa alla questione 1:

2)

Se le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), debbano essere interpretate nel senso che impongono alla Repubblica ceca la concessione di una prestazione familiare successivamente al 30 aprile 2010, benché la competenza di uno Stato possa essere influenzata, a partire dal 1o maggio 2010, dalla nuova definizione di residenza fornita dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3) (articoli 22 e seguenti).

In caso di risposta negativa alla questione 1:

3)

Se il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (e in particolare il suo articolo 87) debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, la Repubblica ceca, a partire dal 1o maggio 2010, è lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare.


(1)  GU L 149, pag. 2.

(2)  GU L 166, pag. 1.

(3)  GU L 284, pag. 1.


7.9.2013   

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C 260/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satakunta käräjäoikeus (Finlandia) il 12 luglio 2013 — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna

(Causa C-396/13)

2013/C 260/67

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Satakunta käräjäoikeus

Parti

Ricorrente: Sähköalojen ammattiliitto ry

Convenuta: Elektrobudowa Spółka Akcyjna

Questioni pregiudiziali

1)

Se un sindacato agente nell’interesse di lavoratori possa far valere direttamente l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quale fonte immediata di diritti avverso un prestatore di servizi di un altro Stato membro in una situazione in cui la norma che si pretende contraria all’articolo 47 (l’articolo 84 del Codice del lavoro polacco) è una norma meramente nazionale.

2)

Se derivi dal diritto dell’Unione — in particolare dal principio della tutela giurisdizionale effettiva risultante dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e dagli articoli 5, secondo comma, e 6 della direttiva 96/71/CE (1), come interpretato in collegamento con la libertà di associazione sindacale, garantita dall’articolo 12 della Carta — nell’ambito del procedimento relativo a crediti esigibili nello Stato di esecuzione della prestazione lavorativa di cui alla menzionata direttiva, che il giudice nazionale debba astenersi dall’applicare una norma del diritto del lavoro dello Sato di origine dei lavoratori la quale osta alla cessione di un credito retributivo a fini di riscossione ad un’organizzazione sindacale dello Stato di esecuzione della prestazione lavorativa, allorché la corrispondente norma di quest’ultimo Stato permetta il trasferimento del credito retributivo dovuto, e quindi della posizione processuale del ricorrente, a fini di riscossione ad un’organizzazione sindacale della quale sono membri tutti i lavoratori i quali hanno ceduto il loro credito a fini di riscossione.

3)

Se le clausole del protocollo n. 30 annesso al Trattato di Lisbona debbano essere interpretate nel senso che anche il giudice nazionale situato altrove che in Polonia o nel Regno Unito debba prenderle in considerazione in un caso in cui la controversia in questione è segnatamente relativa alla Polonia, ed in particolare quando la legge applicabile ai contratti di lavoro è la legge polacca. In altre parole, se il protocollo polacco-britannico impedisca al giudice finlandese di stabilire che le leggi, disposizioni o regolamenti amministrativi, pratiche o misure polacchi sono in contrasto con i diritti fondamentali, le libertà ed i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4)

Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I vada interpretato tenendo conto dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nel senso che la prima disposizione menzionata vieta l’applicazione della legislazione nazionale di uno Sato membro la quale contiene il divieto di cedere crediti e diritti derivanti da un contratto di lavoro.

5)

Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I debba interpretarsi nel senso che la legge applicabile alla cessione dei crediti derivanti da un contratto di lavoro è la legge applicabile a norma del regolamento Roma I al contratto di lavoro in questione, a prescindere dal fatto che sul contenuto dei singoli diritti influiscano anche disposizioni di un’altra legge.

6)

Se l’articolo 3 della direttiva 96/71, letto alla luce degli articoli 56 e 57 TFUE, vada interpretato nel senso che la nozione di tariffe minime salariali copre il salario minimo di base a seconda dell’inquadramento in gruppi salariali, il salario a cottimo garantito, la gratifica per ferie, l’indennità giornaliera fissa e l’indennità per il tragitto quotidiano al luogo di lavoro, corrispondentemente alla definizione di tali condizioni di lavoro nell’ambito di un contratto collettivo di lavoro dichiarato di applicazione generale rientrante nell’allegato alla direttiva.

6.1)

Se [gli articoli] 56[ e 57] TFUE e/o l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che gli Stati membri, intendendo con ciò il cosiddetto Stato ospitante, impongano attraverso la loro legislazione nazionale (contratto collettivo di applicazione generale) a prestatori di servizi di altri Sati membri l’obbligo di pagare l’indennità per il tragitto quotidiano al luogo di lavoro e l’indennità giornaliera ai lavoratori distaccati sul loro territorio, tenendo conto del fatto che, a norma della citata legislazione nazionale, qualunque lavoratore distaccato viene considerato per tutta la durata del distacco in trasferta di lavoro, il che conferisce loro il diritto alle indennità per il tragitto nonché alle indennità giornaliere.

6.2)

Se gli articoli 56 e 57 TFUE e/o l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE vadano interpretati nel senso che essi non permettono ad un giudice nazionale di rifiutare di riconoscere la ripartizione in classi di salario, concepita ed applicata da una società di un altro Stato membro, nel suo Stato di origine, qualora la stessa sia effettuata.

6.3)

Se gli articoli 56 e 57 TFUE e/o l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE debbano interpretarsi nel senso che essi permettono al datore di lavoro di un altro Stato membro di fissare validamente ed in maniera vincolante per il giudice dello Stato di esecuzione della prestazione lavorativa l’inquadramento dei lavoratori in gruppi salariali in una situazione in cui, nel contratto collettivo di lavoro di applicazione generale di quest’ultimo Stato, si esige di porre in essere un inquadramento in gruppi salariali, diverso quanto al risultato finale, oppure se lo Stato membro ospitante, nel quale sono distaccati i lavoratori di un prestatore di servizi di un altro Stato membro, possa imporre al prestatore di servizi di rispettare le disposizioni relative ai criteri di inquadramento dei lavoratori in categorie salariali.

6.4)

Se, nell’interpretare l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE, letto alla luce degli articoli 56 e 57 TFUE, occorra considerare il rimborso dell’alloggio imposto al datore di lavoro dal contratto collettivo di lavoro menzionato nella questione 6 ed i buoni per il vitto accordati conformemente al contratto di lavoro del prestatore di servizi di un altro Stato membro come rimborsi delle spese causate dal distacco oppure come parte della nozione di tariffe minime salariali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

6.5)

Se l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE, in combinato disposto con gli articoli 56 e 57 TFUE, possa essere interpretato nel senso che un contratto collettivo di lavoro di applicazione generale debba considerarsi giustificato da esigenze di ordine pubblico nell’interpretare la questione del salario a cottimo, dell’indennità per il tragitto al luogo di lavoro e delle indennità giornaliere.


(1)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1).


7.9.2013   

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C 260/38


Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Commissione europea/Romania

(Causa C-405/13)

2013/C 260/68

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Beynet, L. Nicolae, in qualità di agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre le disposizioni di cui agli articoli 2 (punto 1), 3 [paragrafo 5, lettera b), paragrafi 7 e 8 nonché paragrafo 9, lettera c)], 5, 7 (paragrafo 4), 9 (paragrafi da 1 a 7), 10 (paragrafi 2 e 5), 11 (paragrafo 8), 13 [paragrafi 4 e 5, lettera b)], 16 (paragrafi 1 e 2), 25 (paragrafo 1), 26 [paragrafo 2, lettera c)], 31 (paragrafo 3), 34 (paragrafo 2), 37 [paragrafo 1, lettere k), p) e q), paragrafo 3, lettere b) e d), nonché paragrafi da 10 a 12], 38 (paragrafo 1), 39 (paragrafi 1, 4 e 8), e al punto 1 dell’allegato I della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione europea, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49, paragrafo 1 della summenzionata direttiva;

condannare la Romania, ai sensi delle previsioni ex articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, a pagare una penalità di EUR 30 228,48 per ogni giorno di ritardo per la violazione dell’obbligo di comunicare le misure necessarie per la trasposizione della direttiva 2009/73/CE, a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza;

condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 3 marzo 2011.


(1)  GU L 211, pag. 55.


7.9.2013   

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C 260/39


Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Commissione europea/Romania

(Causa C-406/13)

2013/C 260/69

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Beynet, L. Nicolae, in qualità di agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre le disposizioni di cui agli articoli 3 (paragrafi 3 e 4), 4 (paragrafo 2), 8, 9 (paragrafi da 1 a 7), 10 (paragrafi 2 e 5), 13 (paragrafi 1 e 5), 14 [paragrafi 4 e 5, lettera b)], 16 (paragrafo 1), 25 (paragrafo 5), 36 (paragrafo 9, comma 3), 41 [paragrafo 1, lettere d), g) e q), paragrafo 3, lettere b) e d), paragrafo 6, lettere a) e c), nonché paragrafi da 10 a 12)], 42 (paragrafo 1), 43 (paragrafi 1, 4 e 8), 48 e al punto 1 dell’allegato I della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione europea, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 54, paragrafo 1 della summenzionata direttiva;

condannare la Romania, ai sensi delle previsioni ex articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, a pagare una penalità di EUR 30 228,48 per ogni giorno di ritardo per la violazione dell’obbligo di comunicare le misure necessarie per la trasposizione della direttiva 2009/73/CE, a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza;

condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 3 marzo 2011.


(1)  GU L 211, pag. 94.


7.9.2013   

IT

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C 260/39


Impugnazione proposta il 19 luglio 2013 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 maggio 2013, causa T-249/11, Sanco/UAMI — Marsalman (raffigurazione di un pollo)

(Causa C-411/13 P)

2013/C 260/70

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti)

Altra parte nel procedimento: Sanco, SA

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

Pronunciare una nuova sentenza nel merito della causa, respingendo il ricorso contro la decisione controversa, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

Condannare la convenuta alle spese dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC (1) fondandosi su una interpretazione erronea della portata dei servizi designati dal marchio richiesto delle classi 35 e 39 della classificazione di Nizza. L’analisi della somiglianza dei prodotti e servizi è erronea in quanto il Tribunale non ha tenuto in considerazione la circostanza che dall’ambito di applicazione dei servizi del marchio richiesto sono escluse le attività che un operatore offre per conto proprio rispetto ai suoi stessi prodotti. La questione di sapere se tali servizi, ai sensi della classificazione di Nizza, debbano essere prestati per conto terzi è una questione di diritto che deve essere chiarita dalla Corte di giustizia.

2)

Il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC esaminando la complementarietà dei prodotti e servizi in funzione della rilevanza di un prodotto o di un servizio «all’atto dell’acquisto» di un altro prodotto o servizio, per il pubblico di riferimento. Il Tribunale non ha esaminato se la complementarietà dei prodotti e servizi si fondi su una interazione tale che il loro utilizzo congiunto risulta, in modo puramente oggettivo, necessario o auspicabile.

3)

Il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC giungendo alla conclusione che alcuni prodotti o servizi complementari sono automaticamente simili, nonostante si tratti soltanto di un basso livello di somiglianza, senza verificare che le differenze derivanti da altri fattori erano suscettibili di neutralizzare tale complementarietà.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) GU L 78, pag. 1.


7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/40


Impugnazione proposta il 26 luglio 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 maggio 2013, causa T-384/10, Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-429/13P)

2013/C 260/71

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

in ogni caso, accogliere l’impugnazione e annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 29 maggio 2013, causa T-384/13, Regno di Spagna/Commissione europea;

annullare parzialmente nei termini indicati la decisione C(2010)4147 della Commissione del 30 giugno 2010 con cui si riduce l’aiuto del Fondo di coesione ai seguenti (gruppi di) progetti: «abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Rio Guadiana: Comarca de Andévalo [Approvvigionamento di acqua a popolazioni stanziate nel bacino idrografico del Río Guadiana, Comarca di Andévalo]» (2000.ES.16.C.PE.133), «saneamiento y depuración de la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir [Risanamento e depurazione nel bacino del Guadalquivir, Guadaira, Aljarafe e Spazi Naturali Protetti del Guadalquivir]» (2000.16.C.PE.066) e «abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Granada y Málaga [Approvvigionamento di acqua a sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga]» (2002.ES.16.C.PE.061);

in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto relativamente al concetto di opera, avendo ritenuto che qualsiasi rete costituisca una sola opera ai sensi dell’articolo 1, lettera c) della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (1).

La sentenza impugnata si discosta dalla dottrina elaborata nella sentenza del 5 ottobre 2000, Commissione/Francia, causa C-16/98 (Racc. pag. I-8315), in quanto non considera il requisito della continuità geografica dell’insieme di opere e dell’interdipendenza fra le stesse, e cioè, della necessità di interconnessione per prestare il servizio.


(1)  GU L 199, del 9.8.1993, pag. 54.


Tribunale

7.9.2013   

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C 260/41


Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2013 — Just Music Fernsehbetriebs/UAMI — France Télécom (Jukebox)

(Causa T-589/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Decadenza del marchio comunitario anteriore - Non luogo a statuire)

2013/C 260/72

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Just Music Fernsehbetriebs GmbH (Landshut, Germania) (rappresentante: avv. T. Kaus)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: France Télécom (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. C. Bertheux Scotte)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 ottobre 2010 (procedimento R 1408/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la France Télécom e la Just Music Fernsehbetriebs GmbH

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Just Music Fernsehbetriebs GmbH e la France Télécom sono condannate a sopportare le loro spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


7.9.2013   

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C 260/41


Ordinanza del Tribunale dell’8 luglio 2013 — Nutrichem Diät + Pharma/UAMI — Gervais Danone (Active)

(Causa T-414/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire)

2013/C 260/73

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Germania) (rappresentanti: D. Jochim e R. Egerer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente K. Klüpfel, successivamente D. Walicka, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Compagnie Gervais Danone (Levallois-Perret, Francia) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2011 (procedimento R 683/2010-1), relativa ad un’opposizione tra la Nutrichem Diät + Pharma GmbH e la Compagnie Gervais Danone.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese del convenuto.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


7.9.2013   

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C 260/42


Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 luglio 2013 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione

(Causa T-309/12 R)

(Procedimento sommario - Versamento di contributi ad un’associazione di diritto pubblico - Aiuti di Stato - Obbligo di recupero - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Urgenza)

2013/C 260/74

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (Rivenich, Germania) (rappresentante: A. Kerkmann, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer e T. Maxian Rusche, agenti)

Intervenienti a sostegno della resistente: Saria Bio Industries AG & Co. KG (Selm, Germania); SecAnim GmbH (Lünen, Germania); e Knochen- und Fett-Union (KFU) GmbH (Selm) (rappresentanti: U. Karpenstein e C. Johann, avvocati)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione (2012/485/UE) della Commissione, del 25 aprile 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.25051 (C 19/10) (ex NN 23/10) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (GU L 236, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


7.9.2013   

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C 260/42


Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 luglio 2013 — Borghezio/Parlamento

(Causa T-336/13 R)

(Procedimento sommario - Parlamento europeo - Atto di esclusione di un deputato dal suo gruppo politico - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Manifesta irricevibilità del ricorso principale - Irricevibilità della domanda - Insussistenza dell’urgenza)

2013/C 260/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Mario Borghezio (Torino) (rappresentante: H. Laquay, avvocato)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto adottato dal Parlamento europeo sotto forma di dichiarazione del suo presidente nella seduta plenaria del 10 giugno 2013, secondo cui il ricorrente siede, a partire dal 3 giugno 2013, in qualità di deputato non iscritto ed è pertanto escluso dal gruppo politico «Europa, Libertà, Democrazia» a decorrere da tale data

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


7.9.2013   

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C 260/42


Ricorso proposto il 27 giugno 2013 — Groupe Léa Nature/UAMI — Debonaire Trading (SO'BiO ētic)

(Causa T-341/13)

2013/C 260/76

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Groupe Léa Nature (Périgny, Francia) (rappresentanti: avv. S. Arnaud)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Debonaire Trading Internacional, Lda (Funchal, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione R 203/2011- 1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 marzo 2013, notificata il 18 aprile 2013;

condannare la DEBONAIRE TRADING INTERNACIONAL LDA e l’UAMI alle spese da essi sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SO’BiO ētic» per prodotti delle classi 3, 24 e 25 — domanda di registrazione di marchio comunitario no6 827 281

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi comunitari e del Regno Unito «SO… ?» e a. registrati per prodotti delle classi 3 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario per tutti i prodotti designati nelle classi 3 e 25

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (CE) no207/2009 sul marchio comunitario.


7.9.2013   

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C 260/43


Ricorso proposto il 28 giugno 2013 — Out of the blue/UAMI — Dubois e a. (FUNNY BANDS)

(Causa T-344/13)

2013/C 260/77

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Out of the blue KG (Lilienthal, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e D. Kipping)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Frédéric Dubois e a. (Lasne, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 4 aprile 2013, nel procedimento R 542/2012-2;

condannare l’UAMI a supportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente;

qualora il sig. Dubois dovesse partecipare al procedimento quale interveniente, condannare l’interveniente a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo contenente l’elemento denominativo «FUNNY BANDS» per prodotti e servizi delle classi 14, 17 e 35 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 350 794

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: segno tedesco non registrato «FUNNY BANDS» per vari prodotti, servizi ed attività

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


7.9.2013   

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C 260/43


Ricorso proposto il 4 luglio 2013 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione europea

(Causa T-354/13)

2013/C 260/78

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert e J. T. Saatkamp)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta dell’8 aprile 2013 nel caso «Kołocz śląski/Kołacz śląski» — Schlesischer Streuselkuchen (Rif. Ares [2013] 619104 — 10 aprile 2013).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo: errata base giuridica

Il ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe commesso un errore di diritto fondando la sua decisione relativa alla domanda del ricorrente di annullare la registrazione della menzione «Kołocz śląski/Kołacz śląski» quale indicazione geografica protetta sul regolamento (UE) n. 1151/2012 (1) in vigore al momento della decisione della convenuta, invece che sul regolamento (CE) n. 510/2006 (2), in vigore al momento della domanda del ricorrente. In tal modo, la convenuta avrebbe violato il principio «tempus regit actum».

Il ricorrente sostiene altresì che la domanda di annullamento della registrazione sarebbe ricevibile e fondata secondo il regolamento (CE) n. 510/2006. A tal proposito esso osserva in particolare che sussisterebbero due motivi di annullamento della registrazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 (l’indicazione controversa sarebbe un’indicazione generica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006; nelle specifiche della menzione, la delimitazione geografica del territorio della Silesia sarebbe errata) e che un’interpretazione ed un’applicazione diverse di tale disposizione violerebbero i diritti fondamentali delle imprese di panetteria artigianale della Repubblica federale di Germania.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 1151/2012

Il ricorrente sostiene che la domanda sarebbe ricevibile e fondata, anche se valutata sulla base del regolamento n. 1151/2012.


(1)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).


7.9.2013   

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C 260/44


Ricorso proposto il 4 luglio 2013 — easyJet Airline/Commissione

(Causa T-355/13)

2013/C 260/79

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M.J. Werner e R. Marian, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2013) 2727 def. del 3 maggio 2013 nel caso COMP/39.869-easyet/Schipol; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è viziata da errore di diritto [errata interpretazione delle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (1)] in combinazione con un manifesto errore di valutazione (conclusione erronea che il procedimento nazionale nei Paesi Bassi equivaleva ad un trattamento del caso dinanzi ad un’autorità nazionale della concorrenza).

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata viola un requisito procedurale essenziale, in quanto essa non contiene una adeguata motivazione del suo rigetto. Inoltre, la Commissione non ha esaminato tutti gli elementi di fatto e di diritto ad essa sottoposti dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).


7.9.2013   

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C 260/44


Ricorso proposto il 5 luglio 2013 — European Space Imaging/Commissione

(Causa T-357/13)

2013/C 260/80

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: European Space Imaging GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: W. Traunter, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione comunicata con lettera del 5 giugno 2013 relativo all’annullamento della procedura ristretta;

annullare la decisione comunicata con lettera del 5 giugno 2013 relativa alla riapertura della gara con procedura aperta;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

La ricorrente fa valere che la Commissione, annullando la procedura di aggiudicazione dell’appalto di fornitura di dati relativi al telerilevamento satellitare e servizi associati a supporto dei controlli nell'ambito della politica agricola comune (GU L 2012/S 183-299769), ha violato il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento finanziario (1). In tale contesto, essa sostiene tra l’altro che il modo di procedere della Commissione si pone in contrasto con il principio generale secondo cui l’annullamento di una procedura di aggiudicazione degli appalti deve costituire l’estremo rimedio («ultima ratio»). La ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto invitare i candidati a depositare offerte concrete prima di poter decidere che effettivamente non sarebbe stata presentata alcuna offerta economicamente vantaggiosa.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza.

Nell’ambito di questo motivo, la ricorrente fa valere qui che la Commissione, rifiutandosi di fornire informazioni concrete in merito ai motivi di annullamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto ha violato il principio di trasparenza previsto all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In particolare, la ricorrente non ha nemmeno modo di verificare se tali motivi esistano. Inoltre, essa sostiene che il mercato interessato di offerenti di dati relativi al telerilevamento satellitare è altamente specializzato per cui il numero di potenziali offerenti è molto limitato. Essa censura la Commissione per non aver indicato, prima della decisione di annullamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto che in caso di mancato raggiungimento di un determinato numero di offerenti, detta procedura poteva essere annullata.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


7.9.2013   

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C 260/45


Ricorso proposto l’8 luglio 2013 — VECCO e a./Commissione

(Causa T-360/13)

2013/C 260/81

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Germania) e altri 185 (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

Dichiarare che il regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2013 L 108, pag. 1), è parzialmente illegittimo in quanto è basato su un manifesto errore di valutazione e viola l’articolo 58, paragrafo 2, del REACH, il principio di proporzionalità e il diritto di difesa (inclusi i principi di buona amministrazione e di eccellenza del parere scientifico);

Annullare parzialmente il regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, nella parte in cui non contiene nel suo allegato alla voce n. 16, quinta colonna, sotto il titolo «Categorie di usi esentati», la seguente esenzione: «uso di triossido di cromo a scopi produttivi in soluzione acquosa, in osservanza di un valore massimo dell’esposizione di 5μg/m3 (o 0.005 mg/m3)» o espressioni simili intese ad esentare dall’ambito di applicazione dell’atto impugnato l’«uso di triossido di cromo nella galvanoplastica, nei processi d'incisione, nell’elettrolucidatura e in altri procedimenti e tecnologie di trattamenti di superficie nonché nella miscelazione» o parole in tal senso,;

Ordinare alla convenuta di rettificare il regolamento della Commissione (UE) n. 348/2013 per conformarsi alla sentenza del Tribunale; e

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo: il regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione è illegittimo poiché basato su numerosi errori manifesti di valutazione e deve essere annullato nella parte in cui non contiene un’esenzione dall’autorizzazione relativamente all’uso di triossido di cromo nell’industria della cromatura.

2)

Secondo motivo: il regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione è basato su una valutazione scientificamente e giuridicamente erronea (manifesto errore di valutazione) del rischio professionale relativo all’uso di triossido di cromo nella cromatura.

3)

Terzo motivo: il regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione viola l’articolo 58, paragrafo 2, del REACH e il principio di proporzionalità.

4)

Quarto motivo: alle ricorrenti non è stato garantito l’accesso ai documenti chiave che hanno costituito la base del regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione e, pertanto, la convenuta ha violato i diritti di difesa delle ricorrenti e i principi di buona amministrazione e di eccellenza del parere scientifico.


7.9.2013   

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C 260/46


Ricorso proposto il 9 luglio 2013 — Menelaus/UAMI — Garcia Mahiques (VIGOR)

(Causa T-361/13)

2013/C 260/82

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Menelaus BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: V. Garcia Mahiques (Jesus Pobre, Spagna), F. Garcia Mahiques (Jesus Pobre, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del convenuto del 23 aprile 2013, caso R 88/2012-2, nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio dell’11 novembre 2011, caso C 5061;

respingere il ricorso della controinteressata avverso la decisione della divisione di annullamento del 10 novembre 2011, caso C 5061;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso;

nel caso in cui i controinteressati intervengano nella presente causa, condannare i sigg. Vicente Garcia Mahiques e Felipe Garcia Mahiques alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «VIGOR» — Registrazione di marchio comunitario n. 4 386 371

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso e annullamento parziale della decisione controversa nella parte in cui ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità con riferimento a taluni prodotti della classe 21 e rigetto del ricorso quanto al resto

Motivi dedotti: violazione delle regole 22, paragrafo 4, e da 79 a 82 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (RMC); articolo 57, paragrafo 2, RMC in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMC; articolo 57, paragrafo 2, RMC in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMC e l’articolo 75 RMC; articolo 56, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 1, RMC; e articolo 57, paragrafi 2 e 3 e articolo 76, paragrafo 2, in combinato disposto con le regole 40 e 22 RMC.


7.9.2013   

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C 260/46


Ricorso proposto il 12 luglio 2013 — Mocek e Wenta/UAMI — Lacoste (KAJMAN)

(Causa T-364/13)

2013/C 260/83

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eugenia Mocek (Chojnice, Polonia) e Jadwiga Wenta (Chojnice, Polonia) (rappresentante: K. Grala, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lacoste SA (Parigi, Francia)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 maggio 2013, procedimento R 2466/2010-4, ed accordare protezione al marchio richiesto per tutti i prodotti oggetto della domanda;

condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, incluse quelle sostenute dalle ricorrenti, nonché le spese necessarie sostenute dalle ricorrenti in relazione al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: le ricorrenti.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo di colore verde, bianco e grigio contenente l’elemento denominativo «KAJMAN» situato tra il dorso e la testa di un coccodrillo per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 22, 25 e 36 — Registrazione di marchio comunitario n. 5 686 845.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario del marchio figurativo di colore nero e bianco che rappresenta un coccodrillo e il marchio denominativo «CROCODILE» per prodotti e servizi delle classi 16, 18, 20, 24, 25 e 36.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata nella parte in cui rigetta l’opposizione per taluni prodotti delle classi 18 e 25, e rigetto della domanda contestata di marchio comunitario per tali prodotti.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


7.9.2013   

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C 260/47


Ricorso proposto il 15 luglio 2013 — Repubblica di Polonia contro Commissione europea

(Causa T-367/13)

2013/C 260/84

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, [notificata con il numero C(2013) 2436], che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea l’importo di EUR 8 292 783,94 nonché di EUR 71 610 559,39 erogati dall’organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Il primo motivo concerne la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, prima frase, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, a causa dell’applicazione di una rettifica finanziaria sulla base di accertamenti fattuali erronei e di un’errata interpretazione del diritto, benché le spese siano state effettuate dalle autorità polacche conformemente alla normativa comunitaria.

Nell’ambito di siffatto motivo la ricorrente osserva che la ragione della rettifica applicata, alla luce della posizione della Commissione, era costituita da cinque presunte lacune nell’esecuzione della misura di «sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza». La prima lacuna riguardava la violazione del presunto requisito della destinazione, da parte del beneficiario, del 50 % almeno dei mezzi di sostegno a misure di ristrutturazione. La seconda lacuna riguardava la mancanza di controlli incrociati del bestiame delle aziende agricole nell’ambito del controllo amministrativo della domanda iniziale in ordine alla corretta indicazione della dimensione economica dell’azienda agricola (in unità di dimensione economica, UDE) da parte dell’agricoltore. La terza lacuna riguardava la violazione del presunto obbligo di effettuare un controllo in loco durante il primo anno di realizzazione del programma. La quarta lacuna, secondo la Commissione, consisteva nell’assenza di un’adeguata connessione tra gli obiettivi intermedi e il fabbisogno dell’azienda agricola. La quinta lacuna invece riguardava la violazione del presunto requisito di quantificazione degli obiettivi intermedi. La ricorrente contesta l’interpretazione giuridica e gli accertamenti fattuali della Commissione relativamente a ciascuna delle summenzionate presunte lacune.

2)

Il secondo motivo concerne la violazione delle forme essenziali, a causa dell’applicazione di un metodo di rettifica finanziaria manifestamente contrario all’articolo 7, paragrafo 4, quarta frase, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché delle linee guida n. VI/5330/97.

La ricorrente sostiene a tal proposito che la Commissione ha adottato un metodo di rettifica contrario al diritto dell’Unione e alle linee guida n. VI/5330/97. Inoltre, a parere della ricorrente, la procedura bilaterale non ha permesso alle autorità polacche di effettuare una qualsiasi verifica della valutazione delle asserite lacune, dato che solo dopo la conclusione della procedura bilaterale la Commissione ha proceduto alla valutazione. La ricorrente afferma, su tale base, che la rettifica finanziaria è stata applicata da parte della Commissione in flagrante violazione della procedura di liquidazione dei conti.

3)

Il terzo motivo concerne la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, a causa dell’insufficiente motivazione della decisione impugnata.

La ricorrente addebita alla Commissione il fatto che, nel contesto della decisione impugnata, le autorità polacche non sono state strettamente coinvolte nel processo decisionale, dal momento che la Commissione ha presentato la sua posizione di principio solo dopo le consultazioni bilaterali. La Commissione non ha fornito prove e non ha motivato gli accertamenti di fatto e di diritto posti alla base della rettifica finanziaria applicata.


(1)  GU L 123 del 4.5.2013, pag. 11.


7.9.2013   

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C 260/48


Ricorso proposto il 16 luglio 2013 — Boehringer Ingelheim International/UAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX)

(Causa T-368/13)

2013/C 260/85

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e D. Slopek)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lehning entreprise SARL (Sainte Barbe, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 aprile 2013, procedimento R 571/2012-5 nella parte in cui ha consentito la registrazione del marchio ANGIPAX in relazione a prodotti farmaceutici e veterinari e preparazioni per la salute e la cura medica; fungicidi; sostanze dietetiche per uso medico; disinfettanti; garze chirurgiche e materiali per medicazioni, materiali per otturazioni dentarie, preparazioni per la distruzione degli animali nocivi; alimenti per bambini (neonati); e

condannare il convenuto alle spese del procedimento, o — qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga a sostegno del convenuto — condannare il convenuto e l’interveniente a sopportare in solido le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ANGIPAX» per prodotti della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 8 952 401

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «ANTISTAX» — Registrazione di marchio comunitario n. 2 498 343 per prodotti delle classi 3, 5, 28 e 30

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto in toto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


7.9.2013   

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C 260/48


Ricorso proposto il 18 luglio 2013 — Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig Holstein/BCE

(Causa T-376/13)

2013/C 260/86

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig Holstein (Kiel, Germania) (rappresentante: O. Hoepner, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la decisione della convenuta del 16 aprile 2013, nella versione della decisione del 22 maggio 2013 (LS/MD/13/313), nella misura in cui essa respinge la richiesta di accesso agli allegati A e B dell’«Exchange Agreement dated 15. February 2012 among the Hellenic Republic and the European Central Bank and the Eurosystem NBCs listed herein»;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’illegittimità del fondamento della decisione.

La ricorrente contesta alla BCE di avere ampliato sotto il profilo sostanziale, con la sua decisione BCE/2011/6 (1), il novero dei motivi di rifiuto menzionati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione BCE/2004/3 (2), senza che tale potere le fosse stato attribuito con atto idoneo.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali.

Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione contestata violerebbe forme sostanziali. Essa rileva a tal proposito che, alla luce dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il requisito dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dovrebbe essere rigorosamente applicato, e che i considerando inseriti dalla convenuta nella decisione impugnata non soddisferebbero i requisiti che la Corte di giustizia dell’Unione europea avrebbe stabilito.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione di norme sostanziali

In proposito, la ricorrente lamenta la violazione di norme sostanziali, in quanto la decisione contestata, a causa della sua inadeguata motivazione, avrebbe leso la ricorrente nel suo diritto d’accesso ai documenti, di cui all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 15, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, il rifiuto di consentire l’accesso sarebbe sproporzionato.


(1)  2011/342/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 9 maggio 2011, che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2011/6) (GU L 158, pag. 37).

(2)  2004/258/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU L 80, pag. 42).


7.9.2013   

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C 260/49


Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — ultra air/UAMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)

(Causa T-377/13)

2013/C 260/87

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: ultra air GmbH (Hilden, Germania) (rappresentante: avv. C. König)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 maggio 2013, nel procedimento R 1100/2011-4;

condannare alle spese del procedimento l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Donaldson Filtration Deutschland GmbH, qualora dovesse intervenire nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ultra.air ultrafilter» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 11, 37 e 42 — marchio comunitario n. 7 480 585

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Donaldson Filtration Deutschland GmbH

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009.


7.9.2013   

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C 260/49


Ricorso proposto il 23 luglio 2013 — Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/UAMI — Carolus C. (English pink)

(Causa T-378/13)

2013/C 260/88

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrenti: Apple and Pear Australia Ltd (Victoria, Australia) e Star Fruits Diffusion (Caderousse, Francia) (rappresentanti: avv.ti T. de Haan e P. Péters)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carolus C. BVBA (Nieuwerkerken, Belgio)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale, riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 maggio 2013 nel procedimento R 1215/2011-4, affinché il ricorso proposto dalle ricorrenti dinanzi alla commissione di ricorso risulti fondato e, di conseguenza, l’opposizione delle medesime sia accolta;

in subordine, annullare in toto la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 maggio 2013 nel procedimento R 1215/2011-4; e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Carolus C.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «English pink» per prodotti della classe 31 — Domanda di marchio comunitario n. 8 610 768

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: le ricorrenti

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «PINK LADY» e marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi «Pink lady» per prodotti delle classi 16, 29, 30, 31 e 32

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione del principio dell’autorità del giudicato;

violazione dei principi generali della certezza del diritto, della buona amministrazione e della tutela dell’affidamento legittimo;

violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


7.9.2013   

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C 260/50


Ricorso proposto il 22 luglio 2013 — Innovation First/UAMI (NANO)

(Causa T-379/13)

2013/C 260/89

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Innovation First, Inc. (Greenville, Stati Uniti) (rappresentante: avv. J. Zecher)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto del 19 aprile 2013, procedimento R 1271/2012-1;

condannare il convenuto al pagamento delle spese, comprese quelle del procedimento di ricorso dinanzi ad esso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «NANO» per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 9 157 421

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 75 e 37, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, della regola 50, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 2868/95 e degli articoli 76 e 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


7.9.2013   

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C 260/50


Ricorso proposto il 26 luglio 2013 — Intermark/UAMI — Coca-Cola (RIENERGY Cola)

(Causa T-384/13)

2013/C 260/90

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intermark Srl (Stei, Romania) (rappresentante: avv. Á. László)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Coca-Cola Company (Atlanta, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso, modificare la decisione impugnata del convenuto, ordinare il rigetto dell’opposizione e disporre la registrazione del segno della ricorrente quale marchio nella sua interezza;

nel caso in cui il Tribunale ritenga inevitabile condurre ulteriori analisi approfondite dei fatti e degli elementi di prova della causa, annullare la decisione impugnata del convenuto e rinviare la causa all’UAMI per un ulteriore esame e per una nuova decisione;

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Cola» per prodotti e servizi delle classi 32 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 507 963

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni di marchio comunitario n. 8 792 475, n. 2 107 118 e n. 8 709 818 del marchio figurativo «Coca-Cola» per prodotti e servizi delle classi 30, 32, 33 e 35.

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


7.9.2013   

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C 260/51


Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2013 — Pannon Hőerőmű/Commissione

(Causa T-352/08) (1)

2013/C 260/91

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


7.9.2013   

IT

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C 260/51


Ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2013 — SK Hynix/Commissione

(Cause riunite T-148/10 e T-149/10) (1)

2013/C 260/92

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.