ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.252.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 252

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
31 agosto 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 252/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 245 del 24.8.2013

1

 

Corte di giustizia

2013/C 252/02

Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

2

2013/C 252/03

Decisioni adottate dalla Corte nella sua Riunione generale, del 9 luglio 2013

2

2013/C 252/04

Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

2

 

Tribunale

2013/C 252/05

Prestazione di giuramento di un nuovo giudice al Tribunale

4

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 252/06

Causa C-545/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Articolo 10, paragrafo 7 — Organismo di regolamentazione — Competenze — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Articolo 4, paragrafo 1 — Quadro per l’imposizione dei diritti di utilizzo — Articolo 6, paragrafo 2 — Misure volte ad incentivare il gestore dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso — Articolo 7, paragrafo 3 — Determinazione dei diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario — Articolo 11 — Sistema di prestazioni — Articolo 30, paragrafo 5 — Organismo di regolamentazione — Competenze — Ricorso amministrativo avverso le decisioni dell’organismo di regolamentazione)

5

2013/C 252/07

Causa C-576/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 luglio 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/18/CE — Ambito di applicazione ratione temporis — Concessione di lavori pubblici — Vendita di un terreno da parte di un ente pubblico — Progetto immobiliare di riassetto di spazi pubblici definito da tale ente)

5

2013/C 252/08

Causa C-627/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II della direttiva 91/440 — Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 — Gestore dell’infrastruttura — Partecipazione alla programmazione dell’orario di servizio — Gestione del traffico — Articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/14 — Assenza di misure volte ad incentivare i gestori dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura ed il livello dei diritti di accesso — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio — Articolo 11 della direttiva 2001/14 — Sistema di prestazioni)

6

2013/C 252/09

Causa C-409/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Gábor Csonka, Tibor Isztli, Dávid Juhász, János Kiss, Csaba Szontág/Magyar Állam (Circolazione degli autoveicoli — Assicurazione della responsabilità civile — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Direttiva 84/5/CEE — Articolo 1, paragrafo 4, primo comma — Insolvenza dell’assicuratore — Omesso intervento dell’organismo responsabile per l’indennizzo)

7

2013/C 252/10

Causa C-412/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II — Direttiva 2001/14/CE — Articolo 14, paragrafo 2 — Indipendenza dell’organismo cui è affidato l’esercizio delle funzioni essenziali)

7

2013/C 252/11

Causa C-429/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013 — Gosselin Group NV/Commissione europea, Stichting Administratiekantoor Portielje [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articoli 81 CE e 53 dell’Accordo SEE — Mercato dei servizi di traslochi internazionali in Belgio — Fissazione diretta e indiretta dei prezzi, ripartizione del mercato e manipolazione delle procedure di presentazione delle offerte — Qualifica — Restrizione della concorrenza per oggetto — Obbligo di motivazione — Linee direttrici relative al pregiudizio al commercio tra Stati membri — Valore giuridico — Obbligo di definire il mercato rilevante — Portata — Linee direttrici per il calcolo delle ammende (2006) — Proporzione del valore delle vendite — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Obbligo di motivazione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 25 — Prescrizione — Infrazione ripetuta]

8

2013/C 252/12

Causa C-439/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013 — Ziegler SA/Commissione europea [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 81 CE e articolo 53 dell’accordo SEE — Mercato belga dei servizi internazionali di trasloco — Linee direttrici relative al pregiudizio al commercio tra Stati membri — Valore giuridico — Obbligo di definire il mercato rilevante — Portata — Diritto ad un processo equo — Principio di buona amministrazione — Imparzialità oggettiva della Commissione — Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) — Proporzione del valore delle vendite — Obbligo di motivazione — Riduzione dell’ammenda in ragione dell’assenza di capacità contributiva o delle peculiarità di una controversia — Parità di trattamento]

8

2013/C 252/13

Causa C-440/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 2013 — Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, Gosselin Group NV [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 81 CE e articolo 53 dell’accordo SEE — Mercato belga dei servizi internazionali di trasloco — Fissazione diretta e indiretta dei prezzi, ripartizione del mercato e manipolazione delle procedure di invito alla presentazione delle offerte — Imputabilità dell’infrazione all’ente che controlla la partecipazione societaria — Nozione di impresa — Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante — Restrizione della concorrenza per oggetto — Linee direttrici relative al pregiudizio al commercio tra Stati membri — Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) — Circostanze attenuanti]

9

2013/C 252/14

Causa C-444/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013 — Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd/Commissione europea [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articoli 81 CE e 53 dell’Accordo SEE — Mercato belga dei servizi di traslochi internazionali — Fissazione dei prezzi diretta e indiretta, ripartizione del mercato e manipolazione delle procedure tramite il ricorso alla presentazione di offerte — Infrazione unica e continuata — Imputabilità — Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) — Valore delle vendite — Nozione — Proporzione — Importo addizionale — Circostanze attenuanti — Obbligo di motivazione — Imputabilità del comportamento illecito alla società madre — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Massimale del 10 % del fatturato — Proporzionalità]

9

2013/C 252/15

Causa C-521/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in liquidazione, Amazon Logistik GmbH/Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto esclusivo di riproduzione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) — Equo compenso — Applicazione indiscriminata ma con un eventuale diritto alla restituzione del prelievo per copia privata destinato a finanziare il compenso — Attribuzione dei proventi riscossi in parte ai titolari del diritto ed in parte ad istituzioni a carattere sociale o culturale — Duplice pagamento del prelievo per copia privata nell’ambito di un’operazione transfrontaliera)

10

2013/C 252/16

Causa C-536/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Bundeswettbewerbsbehörde/Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, già Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, già Ashland Südchemie Hantos GmbH (Concorrenza — Accesso al fascicolo — Procedimento giudiziario relativo ad ammende che sanzionano una violazione dell’articolo 101 TFUE — Imprese terze che intendono proporre un’azione di risarcimento danni — Normativa nazionale che subordina l’accesso al fascicolo al consenso di tutte le parti del procedimento — Principio di effettività)

11

2013/C 252/17

Causa C-601/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 luglio 2013 — Repubblica francese/Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Impugnazione — Ricorso di annullamento — Tutela contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili — Regolamento (CE) n. 746/2008 — Regolamento che autorizza misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle previste precedentemente — Principio di precauzione — Livello di tutela della salute umana — Nuovi elementi tali da modificare la percezione del rischio — Difetto di motivazione — Snaturamento dei fatti — Errore di diritto]

11

2013/C 252/18

Causa C-657/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Belgian Electronic Sorting Technology NV/Bert Peelaers, Visys NV (Direttive 84/450/CEE e 2006/114/CE — Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa — Nozione di pubblicità — Registrazione e utilizzo di un nome di dominio — Utilizzo di metatags nei metadati di un sito Internet)

12

2013/C 252/19

Causa C-57/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL/Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (Direttiva 2006/123/CE — Ambito di applicazione ratione materiae — Servizi sanitari — Servizi sociali — Centri di accoglienza diurni e notturni per assistenza e cure alle persone anziane)

12

2013/C 252/20

Causa C-273/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL [Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 206 — Nascita di un’obbligazione doganale — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Nozione di perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 71 — Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore — Esigibilità dell'imposta]

13

2013/C 252/21

Causa C-285/13 P: Impugnazione proposta il 24 maggio 2013 dalla Bimbo, SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-277/12, Bimbo, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

13

2013/C 252/22

Causa C-286/13 P: Impugnazione proposta il 24 maggio 2013 dalla Dole Food Company, Inc., e dalla Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 marzo 2013, causa T-588/08: Dole Food Company, Inc., e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co./Commissione europea

14

2013/C 252/23

Causa C-287/13 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dal Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-93/10, Bilbaína de Alquitranes e altri/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

15

2013/C 252/24

Causa C-288/13 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 da Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-94/10, Rütgers Germany GmbH e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

16

2013/C 252/25

Causa C-289/13 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 da Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-95/10, CINDU Chemicals BV e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

17

2013/C 252/26

Causa C-290/13 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 da Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-96/10, Rütgers Germany GmbH e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

17

2013/C 252/27

Causa C-293/13 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dalla Fresh Del Monte Produce, Inc., avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 marzo 2013, causa T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc./Commissione europea

18

2013/C 252/28

Causa C-294/13 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 marzo 2013, causa T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc./Commissione europea

19

2013/C 252/29

Causa C-303/13 P: Impugnazione proposta il 3 giugno 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-92/11, Jørgen Andersen/Commissione europea

19

2013/C 252/30

Causa C-306/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 4 giugno 2013 — LVP NV/Belgische Staat

20

2013/C 252/31

Causa C-311/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 7 Giugno 2013 — O. Tümer/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2013/C 252/32

Causa C-315/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgio) il 7 giugno 2013 — Openbaar Ministerie/Edgard Jan De Clercq e a.

21

2013/C 252/33

Causa C-323/13: Ricorso presentato il 13 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

21

2013/C 252/34

Causa C-339/13: Ricorso presentato il 20 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

21

2013/C 252/35

Causa C-346/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 25 giugno 2013 — Ville de Mons/KPN Group Belgium SA

22

2013/C 252/36

Causa C-350/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 25 giugno 2013 — Antonio Gramsci Shipping Corp. e altri/Aivars Lembergs

22

2013/C 252/37

Causa C-354/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Kolding, Civilretten (Danimarca) il 27 giugno 2013 — FOA per conto di Karsten Kaltoft mod Billund Kommune

22

2013/C 252/38

Causa C-374/13 P: Impugnazione proposta il 1o luglio 2013 dalla Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 aprile 2013, causa T-284/11: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

23

2013/C 252/39

Causa C-376/13: Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

23

2013/C 252/40

Causa C-385/13 P: Impugnazione proposta il 4 luglio 2013 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 19 aprile 2013, cause riunite T-99/09 e T-308/09, Repubblica Italiana/Commissione europea

24

 

Tribunale

2013/C 252/41

Cause riunite T-104/07 e T-339/08: Sentenza del Tribunale 11 luglio 2013 — Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD)/Commissione europea (Concorrenza — Intese e abuso di posizione dominante — Mercato dei diamanti grezzi — Sistema di distribuzione SOC — Decisione di rigetto di una denuncia — Assenza di interesse comunitario — Fondamento giuridico — Diritti processuali di un ricorrente — Accesso ai documenti — Obblighi in materia di istruzione di una denuncia — Effetti preclusivi sul mercato — Errore manifesto di valutazione)

27

2013/C 252/42

Cause riunite T-108/7 e T-354/08: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Spira/Commissione (Concorrenza — Intese e abuso di posizione dominante — Mercato dei diamanti grezzi — Sistema di distribuzione SOC — Decisione di rigetto di una denuncia — Mancanza di interesse comunitario — Diritti procedurali di un denunciante — Accesso ai documenti — Obblighi in materia di istruzione di una denuncia — Effetti preclusivi sul mercato — Errore manifesto di valutazione)

27

2013/C 252/43

Causa T-459/07: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea [Dumping — Importazione di lampade fluorescenti compatte integrali (CFL-i)originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan, e delle Filippine — Scadenza delle misure antidumping — Riesame — Prodotti simili — Dati utilizzati per la determinazione del pregiudizio — Paesi analoghi — Interesse della Comunità — Articolo 4, paragrafo 1, e articolo5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (diventati articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009) — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa]

28

2013/C 252/44

Causa T-469/07: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio [Dumping — Importazione di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine — Scadenza delle misure antidumping — Riesame — Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009] — Nozione d’industria comunitaria — Determinazione del pregiudizio — Obbligo di motivazione]

28

2013/C 252/45

Causa T-358/08: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Spagna/Commissione [Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Progetto di risanamento di Saragozza — Soppressione parziale del contributo finanziario — Appalti pubblici — Nozione di opera — Articolo 14, paragrafi 10 e 13, della direttiva 93/38/CEE — Scissione degli appalti — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione — Termine per l’adozione di una decisione — Determinazione delle rettifiche finanziarie — Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II al regolamento n. 1164/94 — Proporzionalità — Prescrizione]

29

2013/C 252/46

Causa T-321/10: Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2013 — SA.PAR./UAMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo GRUPPO SALINI — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

29

2013/C 252/47

Causa T-142/12: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Aventis Pharmaceuticals/UAMI — Fasel (CULTRA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CULTRA — Marchi nazionali denominativi anteriori SCULPTRA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

29

2013/C 252/48

Causa T-197/12: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/UAMI — MIP Metro (METRO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo METRO — Marchio comunitario figurativo anteriore GRUPOMETROPOLIS — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto ad un processo equo — Articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009]

30

2013/C 252/49

Causa T-208/12: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Think Schuhwerk/UAMI (Estremità rosse di lacci da scarpe) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario — Estremità rosse di lacci da scarpe — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Procedimento in contumacia]

30

2013/C 252/50

Causa T-238/11 P: Ordinanza del Tribunale dell'8 luglio 2013 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Indennità di invalidità — Pagamento di arretrati — Interessi di mora — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

31

2013/C 252/51

Causa T-322/13: Ricorso proposto il 14 giugno 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO)

31

2013/C 252/52

Causa T-323/13: Ricorso proposto il 14 giugno 2013 — Pure Fishing/UAMI — Łabowicz (NANOFIL)

31

2013/C 252/53

Causa T-324/13: Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Endoceutics/UAMI — Merck (FEMIVIA)

32

2013/C 252/54

Causa T-327/13: Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Mallis e Malli/Commissione e Banca centrale europea

32

2013/C 252/55

Causa T-328/13: Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Tameio Pronias Prosopikou Trapezis Kiprou/Commissione e Banca centrale europea

33

2013/C 252/56

Causa T-329/13: Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Chatzithoma e Chatzithoma/Commissione e Banca centrale europea

33

2013/C 252/57

Causa T-330/13: Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Chatziioannou/Commissione e Banca centrale europea

34

2013/C 252/58

Causa T-331/13: Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Nikolaou/Commissione e Banca centrale europea

35

2013/C 252/59

Causa T-332/13: Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Christodoulou e Stavrinou/Commissione e Banca centrale europea

35

2013/C 252/60

Causa T-333/13: Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Westermann Lernspielverlag/UAMI — Diset (bambinoLÜK)

36

2013/C 252/61

Causa T-336/13: Ricorso proposto il 24 giugno 2013 — Borghezio/Parlamento

36

2013/C 252/62

Causa T-338/13: Ricorso proposto il 21 giugno 2013 — Energa Power Trading/Commissione

37

2013/C 252/63

Causa T-347/13: Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Hawe Hydraulik/UAMI — HaWi Energietechnik (HAWI)

37

2013/C 252/64

Causa T-349/13: Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Orange Business Belgium/Commissione

38

2013/C 252/65

Causa T-350/13: Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Jordi Nogues/UAMI — Grupo Osborne (BADTORO)

38

2013/C 252/66

Causa T-351/13: Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio

39

2013/C 252/67

Causa T-352/13 P: Impugnazione proposta il 2 luglio 2013 da BX avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 aprile 2013, nella causa F-88/11, BX/Commissione

39

2013/C 252/68

Causa T-358/13: Ricorso proposto il 9 luglio 2013 — Italia/Commissione

40

2013/C 252/69

Causa T-359/13: Ricorso proposto l’11 luglio 2013 — Spain Doce 13/UAMI — Ovejero Jiménez e Becerra Guilbert (VICTORIA DELEF)

41

2013/C 252/70

Causa T-366/13: Ricorso proposto il 12 luglio 2013 — Francia/Commissione

42

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 252/71

Causa F-78/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — BM/BCE (Funzione pubblica — Personale della BCE — Proroga retroattiva del periodo di prova — Decisione di porre fine al contratto durante il periodo di prova — Procedimento disciplinare)

43

2013/C 252/72

Causa F-81/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — BY/AESA (Personale dell’AESA — Agente temponaneo — Ricevibilità — Termini di ricorso — Rapporto informativo sfavorevole — Riassegnazione — Molestie psicologiche — Sviamento di potere)

43

2013/C 252/73

Causa F-89/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 19 giugno 2013 — Goetz/Comitato delle regioni (Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extra contrattuale — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Dies a quo del termine per agire — Indagine dell’OLAF — Indagine amministrativa — Procedimento disciplinare dinanzi al consiglio disciplinare — Obbligo per l’amministrazione di agire con diligenza — Durata di un procedimento disciplinare — Responsabilità a causa dell’apertura di un procedimento disciplinare concluso senza sanzioni)

43

2013/C 252/74

Causa F-106/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — BM/BCE (Funzione pubblica — Personale della BCE — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Nota di biasimo)

44

2013/C 252/75

Cause riunite F-135/11, F-51/12, F-110/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2013 — BU/EMA (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Atto lesivo — Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto — Domanda di riqualificazione di un contratto — Termine ragionevole — Reclamo contro un rigetto di reclamo — Articolo 8 del RAA — Dovere di sollecitudine)

44

2013/C 252/76

Causa F-5/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 12 giugno 2013 — Bogusz/Frontex (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Personale della Frontex — Modifica delle condizioni di svolgimento dello stage previste dall’articolo 14 del RAA — Licenziamento al termine del periodo di stage — Fissazione degli obiettivi — Motivo sollevato per la prima volta all’udienza)

45

2013/C 252/77

Causa F-8/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — BY/AESA (Personale dell’AESA — Agente temponaneo — Licenziamento per insufficienza professionale — Dovere di sollecitudine — Causa estranea alle difficoltà professionali — Molestie psicologiche — Malattia — Risarcimento danni)

45

2013/C 252/78

Causa F-12/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — Di Prospero/Commissione (Funzione pubblica — Nomina — Superamento di un concorso in seguito all’invito a concorrere rivolto al ricorrente ai fini dell’esecuzione di una sentenza — Nomina nel grado con effetto retroattivo)

45

2013/C 252/79

Causa F-21/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — Achab/CESE (Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello Statuto — Ripetizione dell’indebito)

46

2013/C 252/80

Causa F-40/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — CF/AESA (Funzione pubblica — Ex agente temporaneo — Contratto a tempo determinato — Licenziamento avvenuto durante un congedo per malattia — Articolo 16 del RAA — Articolo 48, lettera b), del RAA — Molestie psicologiche)

46

2013/C 252/81

Causa F-56/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — Buschak/Commissione (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Indennità di disoccupazione — contributo al regime pensionistico — Reclamo tardivo)

47

2013/C 252/82

Causa F-115/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 giugno 2013 — Biwer e a./Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Presupposti per la concessione — Deduzione di un’indennità di uguale natura proveniente da altra fonte — Ricorso manifestamente infondato)

47

2013/C 252/83

Causa F-40/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 3 maggio 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Previdenza sociale — Ex funzionario collocato a riposo per invalidità — Infortunio — Mancanza di copertura — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a statuire)

47

2013/C 252/84

Causa F-71/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’8 maggio 2013 — Z/Corte di giustizia (Funzione pubblica — Non luogo a statuire)

48

2013/C 252/85

Causa F-98/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 giugno 2013 — Jargeac e a./Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Presupposti per la concessione — Deduzione di un’indennità di uguale natura proveniente da altra fonte — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

48

2013/C 252/86

Causa F-100/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità giornaliera — Presupposti per la concessione — Effettivo trasferimento nel luogo di assegnazione — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Spese di giustizia — Articolo 94 del regolamento di procedura)

48

2013/C 252/87

Causa F-102/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso — Sottoscrizione autografa apposta sul telefax diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta)

49

2013/C 252/88

Causa F-114/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 giugno 2013 — Rodrigues Regalo Corrêa/Parlamento (Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Presupposti per la concessione — Deduzione di un’indennità di uguale natura proveniente da altra fonte — Ricorso manifestamente infondato)

49

2013/C 252/89

Causa F-119/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 4 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto per mezzo di un timbro o mediante una diversa modalità di riproduzione della sottoscrizione dell’avvocato — Tardività del ricorso)

49

2013/C 252/90

Causa F-141/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso — Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta)

50

2013/C 252/91

Causa F-143/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Rigetto, da parte dell’APN, di una domanda di rimborso delle spese sostenute ai fini della causa — Ricorso di annullamento avente lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese — Irricevibilità manifesta)

50

2013/C 252/92

Causa F-144/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 24 giugno 2013 — Mateo Pérez/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Domanda di annullamento di una rettifica ad un avviso di concorso — Rettifica che non prevede condizioni di esclusione del ricorrente — Assenza di un atto lesivo — Non ammissione alle prove di valutazione — Ricevibilità — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità manifesta)

50

2013/C 252/93

Causa F-28/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Domanda di sopprimere una frase della relazione medica — Incidente o malattia professionale — Rigetto implicito della domanda)

51

2013/C 252/94

Causa F-87/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’8 maggio 2013 — Alsteens/Commissione (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Rinnovo del contratto — Annullamento parziale — Riforma)

51

2013/C 252/95

Causa F-89/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 4 giugno 2013 — Marrone/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Principio di equivalenza delle carriere — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme — Domanda di reinquadramento — Tardività — Nuovi fatti — Assenza — Irricevibilità manifesta)

51

2013/C 252/96

Causa F-115/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 25 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Eccezione di ricorso parallelo — Irricevibilità manifesta)

52

2013/C 252/97

Causa F-150/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 24 giugno 2013 — Weissenfels/Parlamento

52

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/1


2013/C 252/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 245 del 24.8.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 233 del 10.8.2013

GU C 226 del 3.8.2013

GU C 215 del 27.7.2013

GU C 207 del 20.7.2013

GU C 189 del 29.6.2013

GU C 178 del 22.6.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Corte di giustizia

31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/2


Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

2013/C 252/02

Il sig. Rodin, nominato giudice alla Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 1o luglio 2013 (1), per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 ed il 6 ottobre 2015, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 4 luglio 2013.


(1)  GU L 184 del 3 luglio 2013, pag. 6


31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/2


Decisioni adottate dalla Corte nella sua Riunione generale del 9 luglio 2013

2013/C 252/03

Nella riunione del 9 luglio 2013, la Corte ha deciso di assegnare il sig. Rodin alla Prima e alla Sesta Sezione.

La Prima e la Sesta Sezione sono, di conseguenza, composte nel modo sottoindicato.

 

Prima Sezione

 

Sig. Tizzano, presidente di Sezione,

 

Sig.ra Berger, sigg. Borg Barthet, Levits, Kasel e Rodin, giudici.

 

Sesta Sezione

 

Sig.ra Berger, presidente di Sezione,

 

Sigg. Borg Barthet, Levits, Kasel e Rodin, giudici.


31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/2


Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

2013/C 252/04

Nella riunione del 9 luglio 2013, la Corte ha redatto l’elenco per la determinazione della composizione della Grande Sezione nel modo seguente:

 

Sig. Rosas

 

Sig. Rodin

 

Sig. Juhász

 

Sig. Vajda

 

Sig. Arestis

 

Sig. da Cruz Vilaca

 

Sig. Borg Barthet

 

Sig. Fernlund

 

Sig. Malenovský

 

Sig. Jarašiūnas

 

Sig. Lõhmus

 

Sig.ra Prechal

 

Sig. Levits

 

Sig.ra Berger

 

Sig. Ó Caoimh

 

Sig. Šváby

 

Sig. Bonichot

 

Sig. Safjan

 

Sig. Arabadjiev

 

Sig. Kasel

 

Sig.ra Toader

Nella riunione del 9 luglio 2013, la Corte ha redatto l’elenco per la determinazione della composizione della Prima Sezione in formazione a cinque giudici nel modo seguente:

 

Sig. Borg Barthet

 

Sig. Rodin

 

Sig. Levits

 

Sig.ra Berger

 

Sig. Kasel

Nella riunione del 9 luglio 2013, la Corte ha redatto l’elenco per la determinazione della composizione della Sesta Sezione in formazione a tre giudici nel modo seguente:

 

Sig. Borg Barthet

 

Sig. Levits

 

Sig. Kasel

 

Sig. Rodin


Tribunale

31.8.2013   

IT

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C 252/4


Prestazione di giuramento di un nuovo giudice al Tribunale

2013/C 252/05

La sig.ra Tomljenović, nominata giudice al Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 1o luglio 2013 (1), per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 ed il 31 agosto 2013, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 4 luglio 2013.


(1)  GU L 184 del 3 luglio 2013, pag. 5


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

31.8.2013   

IT

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C 252/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-545/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Direttiva 91/440/CEE - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Articolo 10, paragrafo 7 - Organismo di regolamentazione - Competenze - Direttiva 2001/14/CE - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria - Articolo 4, paragrafo 1 - Quadro per l’imposizione dei diritti di utilizzo - Articolo 6, paragrafo 2 - Misure volte ad incentivare il gestore dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso - Articolo 7, paragrafo 3 - Determinazione dei diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea - Costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario - Articolo 11 - Sistema di prestazioni - Articolo 30, paragrafo 5 - Organismo di regolamentazione - Competenze - Ricorso amministrativo avverso le decisioni dell’organismo di regolamentazione)

2013/C 252/06

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 10, paragrafo 7, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 11 e 30, paragrafo 5, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 2, 11 e 30, paragrafo 5, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica ceca ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 38 del 5.2.2011.


31.8.2013   

IT

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C 252/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 luglio 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-576/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/18/CE - Ambito di applicazione ratione temporis - Concessione di lavori pubblici - Vendita di un terreno da parte di un ente pubblico - Progetto immobiliare di riassetto di spazi pubblici definito da tale ente)

2013/C 252/07

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek, A. Tokár e C. Zadra, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e J. Langer, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e A. Wiedmann, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 2 e del titolo III della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Concessione di lavori pubblici — Regole — Comune di Eindhoven

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

Le spese della Repubblica federale di Germania restano a carico di quest’ultima.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011.


31.8.2013   

IT

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C 252/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-627/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Direttiva 91/440/CEE - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 2001/14/CE - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II della direttiva 91/440 - Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 - Gestore dell’infrastruttura - Partecipazione alla programmazione dell’orario di servizio - Gestione del traffico - Articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/14 - Assenza di misure volte ad incentivare i gestori dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura ed il livello dei diritti di accesso - Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 - Costo direttamente legato alla prestazione del servizio - Articolo 11 della direttiva 2001/14 - Sistema di prestazioni)

2013/C 252/08

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk, D. Kukovec e M. Žebre, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: N. Pintar Gosenca, A. Vran e V. Kampoš, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata, nonché agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, 11, 14, paragrafo 2, e 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi:

all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e

agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, nonché 11 della direttiva 2001/14, come modificata dalla direttiva 2004/49,

la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica ceca ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 103 del 2.4.2011.


31.8.2013   

IT

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C 252/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Gábor Csonka, Tibor Isztli, Dávid Juhász, János Kiss, Csaba Szontág/Magyar Állam

(Causa C-409/11) (1)

(Circolazione degli autoveicoli - Assicurazione della responsabilità civile - Direttiva 72/166/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Direttiva 84/5/CEE - Articolo 1, paragrafo 4, primo comma - Insolvenza dell’assicuratore - Omesso intervento dell’organismo responsabile per l’indennizzo)

2013/C 252/09

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrenti: Gábor Csonka, Tibor Isztli, Dávid Juhász, János Kiss, Csaba Szontág

Convenuta: Magyar Állam

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1) — Obbligo per gli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché tutte le polizze di assicurazione obbligatorie della responsabilità civile coprano la totalità del territorio della Comunità — Revoca dell’autorizzazione di esercizio di una compagnia di assicurazione automobile che implica un obbligo, per i singoli che hanno concluso contratti con la suddetta compagnia di assicurazione, di rispondere personalmente, col proprio patrimonio, dei danni causati ad altri — Responsabilità dello Stato nei casi di trasposizione non corretta di una direttiva

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, letto alla luce dell’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, deve essere interpretato nel senso che esso non include, tra gli obblighi imposti agli Stati membri da detta disposizione, quello di istituire un organismo che garantisca il risarcimento delle vittime di sinistri stradali nell’ipotesi in cui, sebbene le persone responsabili dei danni avessero sottoscritto un’assicurazione che copriva la loro responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, l’assicuratore sia divenuto insolvente


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


31.8.2013   

IT

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C 252/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-412/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II - Direttiva 2001/14/CE - Articolo 14, paragrafo 2 - Indipendenza dell’organismo cui è affidato l’esercizio delle funzioni essenziali)

2013/C 252/10

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine impartito di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificati dalla direttiva 2001/12/CE (GU L 75, pag. 1), nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29) — Mancata garanzia dell’indipendenza delle funzioni essenziali

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


31.8.2013   

IT

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C 252/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013 — Gosselin Group NV/Commissione europea, Stichting Administratiekantoor Portielje

(Causa C-429/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articoli 81 CE e 53 dell’Accordo SEE - Mercato dei servizi di traslochi internazionali in Belgio - Fissazione diretta e indiretta dei prezzi, ripartizione del mercato e manipolazione delle procedure di presentazione delle offerte - Qualifica - Restrizione della concorrenza per oggetto - Obbligo di motivazione - Linee direttrici relative al pregiudizio al commercio tra Stati membri - Valore giuridico - Obbligo di definire il mercato rilevante - Portata - Linee direttrici per il calcolo delle ammende (2006) - Proporzione del valore delle vendite - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Obbligo di motivazione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 25 - Prescrizione - Infrazione ripetuta)

2013/C 252/11

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gosselin Group NV (rappresentanti: F. Wijckmans, H. Burez e S. De Keer, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, F. Ronkes Agerbeek, agenti), Stichting Administratiekantoor Portielje

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 giugno 2011, Gosselin Group/Commissione (T-208/08) e Stichting Administratiekantoor Portielje (T-209/08), con la quale il Tribunale, nella causa T-208/08, ha annullato la decisione della Commissione C(2008) 926, def. dell’11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco), nella parte in cui essa accerta che la Gosselin Group NV ha partecipato a un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE, nel periodo dal 30 ottobre 1993 al 14 novembre 1996 e, nella causa T-209/08, ha annullato la decisione C(2008) 926, come modificata dalla decisione C(2009) 5810, nella parte in cui riguarda la Stichting Administratiekantoor Portielje

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gosselin Group NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.


31.8.2013   

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C 252/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013 — Ziegler SA/Commissione europea

(Causa C-439/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articolo 81 CE e articolo 53 dell’accordo SEE - Mercato belga dei servizi internazionali di trasloco - Linee direttrici relative al pregiudizio al commercio tra Stati membri - Valore giuridico - Obbligo di definire il mercato rilevante - Portata - Diritto ad un processo equo - Principio di buona amministrazione - Imparzialità oggettiva della Commissione - Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) - Proporzione del valore delle vendite - Obbligo di motivazione - Riduzione dell’ammenda in ragione dell’assenza di capacità contributiva o delle peculiarità di una controversia - Parità di trattamento)

2013/C 252/12

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ziegler SA (rappresentanti: J.-F. Bellis, M. Favart e A. Bailleux, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 luglio 2011, Ziegler/Commissione (T-199/08) con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione C(2008) 926 def. della Commissione dell’11 marzo 2008, relativa ad un procedimento di applicazione degli articoli 81 [CE] e 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di trasloco internazionali) — Concorrenza — Intesa — Errori di diritto — Sensibile incidenza sul commercio tra Stati membri — Ammenda — Violazione del diritto a un equo processo e del principio di parità e di non discriminazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Ziegler SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


31.8.2013   

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C 252/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 2013 — Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, Gosselin Group NV

(Causa C-440/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articolo 81 CE e articolo 53 dell’accordo SEE - Mercato belga dei servizi internazionali di trasloco - Fissazione diretta e indiretta dei prezzi, ripartizione del mercato e manipolazione delle procedure di invito alla presentazione delle offerte - Imputabilità dell’infrazione all’ente che controlla la partecipazione societaria - Nozione di «impresa» - Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante - Restrizione della concorrenza per oggetto - Linee direttrici relative al pregiudizio al commercio tra Stati membri - Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) - Circostanze attenuanti)

2013/C 252/13

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Altre parti nel procedimento: Stichting Administratiekantoor Portielje (rappresentanti: D. Van hove, F. Wijckmans, S. De Keer e H. Burez, advocaten), Gosselin Group NV

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione, con la quale il Tribunale, nella causa T-208/08, ha annullato la decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali), nella parte in cui constata che la Gosselin Group NV ha partecipato ad un’infrazione all’articolo 81, n. 1, CE, nel periodo dal 30 ottobre 1993 al 14 novembre 1996 e, nella causa T-209/08, ha annullato la decisione C(2008) 926, come modificata dalla decisione C(2009) 5810 def., nella parte riguardante la Stichting Administratiekantoor Portielje

Dispositivo

1)

I punti 4 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011, Gosselin Group e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione (T-208/08 e T-209/08), sono annullati.

2)

Il ricorso della Stichting Administratiekantoor Portielje nella causa T-209/08 è respinto.

3)

La Stichting Administratiekantoor Portielje è condannata sia alle spese relative al procedimento in primo grado nella causa T-209/08 sia a quelle dell’impugnazione.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.


31.8.2013   

IT

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C 252/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013 — Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd/Commissione europea

(Causa C-444/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articoli 81 CE e 53 dell’Accordo SEE - Mercato belga dei servizi di traslochi internazionali - Fissazione dei prezzi diretta e indiretta, ripartizione del mercato e manipolazione delle procedure tramite il ricorso alla presentazione di offerte - Infrazione unica e continuata - Imputabilità - Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) - Valore delle vendite - Nozione - Proporzione - Importo addizionale - Circostanze attenuanti - Obbligo di motivazione - Imputabilità del comportamento illecito alla società madre - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 23, paragrafo 2 - Massimale del 10 % del fatturato - Proporzionalità)

2013/C 252/14

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Team Relocations NV (rappresentanti: H. Gilliams, J. Bocken e L. Gyselen, avvocati), Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e N. von Lingen nonché A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 giugno 2011, Team Relocations NV e a./Commissione (T-204/08 e T-212/08), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione C(2008) 926 def. della Commissione, dell’11 marzo 2008, relativa ad un procedimento ai sensi degli articoli 81 CE e 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali), riguardante un’intesa sul mercato belga dei servizi di traslochi internazionali, vertente sulla fissazione dei prezzi diretta ed indiretta, sulla ripartizione del mercato e sulla manipolazione della procedura tramite il ricorso alla presentazione di offerte, nonché all’annullamento dell’ammenda inflitta alla ricorrente o, in subordine, alla sua riduzione.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Team Relocations NV, la Amertranseuro International Holdings Ltd, la Trans Euro Ltd e la Team Relocations Ltd sono condannate in solido alle spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


31.8.2013   

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C 252/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in liquidazione, Amazon Logistik GmbH/Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

(Causa C-521/11) (1)

(Ravvicinamento delle legislazioni - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Diritto esclusivo di riproduzione - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) - Equo compenso - Applicazione indiscriminata ma con un eventuale diritto alla restituzione del prelievo per copia privata destinato a finanziare il compenso - Attribuzione dei proventi riscossi in parte ai titolari del diritto ed in parte ad istituzioni a carattere sociale o culturale - Duplice pagamento del prelievo per copia privata nell’ambito di un’operazione transfrontaliera)

2013/C 252/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in liquidazione, Amazon Logistik GmbH

Convenuta: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione degli articoli 2 e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Diritto di riproduzione — Interpretazione della nozione di «equo compenso» prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE — Normativa di uno Stato membro che prevede, da un lato, l’indistinta applicazione del prelievo per copia privata nei confronti di tutti i supporti di riproduzione e, dall’altro, il rimborso di tale prelievo in caso di esportazione del supporto prima della sua cessione ad un consumatore finale o in caso di riproduzione autorizzata dal titolare del diritto

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che applica indiscriminatamente un prelievo per copia privata alla prima immissione in commercio sul suo territorio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, prevedendo, al contempo, un diritto al rimborso dei prelievi versati nel caso in cui l’utilizzazione finale di tali supporti non rientra nell’ipotesi prevista da tale disposizione, allorché, tenuto conto delle circostanze proprie di ciascun sistema nazionale e dei limiti imposti da tale direttiva, difficoltà pratiche giustificano un siffatto sistema di finanziamento dell’equo compenso e tale diritto al rimborso è effettivo e non rende eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di finanziamento dell’equo compenso oggetto di tale disposizione mediante un prelievo per copia privata a carico di coloro che realizzano la prima immissione in commercio sul territorio dello Stato membro di cui trattasi di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, a fini commerciali ed a titolo oneroso, detta disposizione non osta alla previsione, da parte di tale Stato membro, di una presunzione semplice di uso privato di siffatti supporti in caso di immissione in commercio di questi ultimi presso persone fisiche, allorché difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso dei supporti di cui trattasi giustificano la previsione di una presunzione siffatta e a condizione che la presunzione prevista non conduca ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui l’utilizzazione finale di tali supporti rimane manifestamente al di fuori dell’ipotesi prevista dalla detta disposizione.

3)

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che il diritto all’equo compenso oggetto di tale disposizione, o il prelievo per copia privata destinato a finanziare tale compenso, non può essere escluso in ragione del fatto che la metà dei proventi riscossi a titolo di detto compenso o prelievo è versata non già direttamente agli aventi diritto a tale stesso compenso, bensì ad enti sociali e culturali istituiti a favore di tali aventi diritto, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

4)

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto da uno Stato membro di versare, al momento dell’immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo oneroso dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione, un prelievo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso oggetto di tale disposizione non può essere escluso in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


31.8.2013   

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C 252/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Bundeswettbewerbsbehörde/Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, già Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, già Ashland Südchemie Hantos GmbH

(Causa C-536/11) (1)

(Concorrenza - Accesso al fascicolo - Procedimento giudiziario relativo ad ammende che sanzionano una violazione dell’articolo 101 TFUE - Imprese terze che intendono proporre un’azione di risarcimento danni - Normativa nazionale che subordina l’accesso al fascicolo al consenso di tutte le parti del procedimento - Principio di effettività)

2013/C 252/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Bundeswettbewerbsbehörde

Convenuti: Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, già Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, già Ashland Südchemie Hantos GmbH

Con l’intervento di: Bundeskartellanwalt, Verband Druck & Medientechnik

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Wien — Interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di intese — Accesso al fascicolo — Normativa nazionale che subordina, nel procedimento amministrativo in materia di concorrenza, l’accesso dei terzi al fascicolo all’accordo di tutte le parti del procedimento, escludendo la ponderazione di tutti gli interessi in gioco, ponderazione che è invece effettuata, ai fini dell’accesso al fascicolo, nei procedimenti civili e penali analoghi

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di effettività, osta a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale l’accesso ai documenti contenuti nel fascicolo relativo a un procedimento nazionale concernente l’applicazione dell’articolo 101 TFUE, compresi i documenti comunicati nell’ambito di un programma di clemenza, da parte di terzi che non siano parti di tale procedimento e che intendano proporre ricorsi per risarcimento danni contro i partecipanti a un’intesa, è subordinato soltanto al consenso di tutte le parti di detto procedimento, senza che ai giudici nazionali sia lasciata la possibilità di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco.


(1)  GU C 13 del 14.1.2012.


31.8.2013   

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C 252/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 luglio 2013 — Repubblica francese/Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-601/11 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Tutela contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili - Regolamento (CE) n. 746/2008 - Regolamento che autorizza misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle previste precedentemente - Principio di precauzione - Livello di tutela della salute umana - Nuovi elementi tali da modificare la percezione del rischio - Difetto di motivazione - Snaturamento dei fatti - Errore di diritto)

2013/C 252/17

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, C. Candat, R. Loosli-Surrans, nonché G. de Bergues e S. Menez, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernandez e D. Bianchi, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 9 settembre 2011, Francia/Commissione (T-257/07), con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 746/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 202, pag. 11), in quanto autorizza misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle previste precedentemente per i greggi di ovini e caprini — Difetto di motivazione — Snaturamento dei fatti — Errata qualificazione giuridica dei fatti — Violazione del principio di precauzione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 17.3.2012.


31.8.2013   

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C 252/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Belgian Electronic Sorting Technology NV/Bert Peelaers, Visys NV

(Causa C-657/11) (1)

(Direttive 84/450/CEE e 2006/114/CE - Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa - Nozione di «pubblicità» - Registrazione e utilizzo di un nome di dominio - Utilizzo di metatags nei metadati di un sito Internet)

2013/C 252/18

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Belgian Electronic Sorting Technology NV

Convenuti: Bert Peelaers, Visys NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17) e dell’articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376, pag. 21) — Nozione di pubblicità — Registrazione e uso di un nome di dominio — Uso di segnali-meta ripresi nei metadati di un sito web

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, e l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, devono essere interpretati nel senso che la nozione di «pubblicità», come definita dalle disposizioni suddette, comprende, in una fattispecie quale quella oggetto del procedimento principale, l’utilizzo di un nome di dominio nonché l’utilizzo di metatags nei metadati di un sito Internet. Per contro, la registrazione, in quanto tale, di un nome di dominio non è ricompresa nella nozione suddetta.


(1)  GU C 73 del 10.3.2012.


31.8.2013   

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C 252/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL/Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

(Causa C-57/12) (1)

(Direttiva 2006/123/CE - Ambito di applicazione ratione materiae - Servizi sanitari - Servizi sociali - Centri di accoglienza diurni e notturni per assistenza e cure alle persone anziane)

2013/C 252/19

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL

Convenuta: Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere f) e j), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) — Campi di applicazione ratione materiae — Servizi sanitari — Servizi sociali — Inclusione dei centri di accoglienza diurni che forniscono assistenza e cure adeguate alla perdita di autonomia delle persone anziane — Inclusione dei centri di accoglienza notturni che forniscono assistenza e cure sanitarie che non possono essere garantite in modo continuativo alle persone anziane dai loro familiari

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione dei servizi sanitari dall’ambito di applicazione di tale direttiva comprende qualsiasi attività finalizzata a valutare, mantenere o ripristinare le condizioni di salute dei pazienti, sempre che tale attività sia fornita da professionisti riconosciuti come tali in base alla legislazione dello Stato membro interessato, a prescindere dalle modalità di organizzazione e di finanziamento e dalla natura pubblica o privata della struttura in cui le cure sono assicurate. Spetta al giudice nazionale verificare se i centri di accoglienza diurni e i centri di accoglienza notturni, in funzione della natura delle attività ivi esercitate da professionisti sanitari e del fatto che esse costituiscano la parte principale dei servizi offerti da tali centri, siano esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione dei servizi sociali dall’ambito di applicazione di tale direttiva si estende a qualsiasi attività relativa, in particolare, all’ausilio e all’assistenza alle persone anziane, sempre che sia esercitata da un prestatore di servizi privato incaricato dallo Stato mediante un atto che conferisce in modo chiaro e trasparente un vero e proprio obbligo di garantire siffatti servizi, rispettando determinate condizioni di esercizio specifiche. Spetta al giudice nazionale verificare se i centri di accoglienza diurni e i centri di accoglienza notturni, in funzione della natura delle attività di ausilio e di assistenza alle persone anziane svolte a titolo principale nei centri medesimi nonché del loro status risultante dalla normativa belga applicabile, siano esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


31.8.2013   

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C 252/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL

(Causa C-273/13) (1)

(Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 206 - Nascita di un’obbligazione doganale - Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale - Nozione di «perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore» - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 71 - Imposta sul valore aggiunto - Fatto generatore - Esigibilità dell'imposta)

2013/C 252/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

Convenuta: Harry Winston SARL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — (Francia) — Interpretazione degli articoli 206 del regolamento n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Merci collocate in regime di deposito doganale — Furto di merci — Nozione di perdita irrimediabile della merce — Casi di forza maggiore — Nascita di un debito doganale all'importazione — Fatto generatore dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto

Dispositivo

1)

L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che stabilisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, facendo nascere un’obbligazione doganale all’importazione, e che l’articolo 206 di detto regolamento è applicabile solo al caso in cui un’obbligazione doganale sorga in applicazione degli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.

2)

L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il furto di merci detenute in regime di deposito doganale fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 235 del 4.8.2012.


31.8.2013   

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C 252/13


Impugnazione proposta il 24 maggio 2013 dalla Bimbo, SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-277/12, Bimbo, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-285/13 P)

2013/C 252/21

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Café do Brasil SpA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

in via principale, annullare parzialmente la sentenza del 20 marzo 2013 che nega la registrazione del marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» in relazione ai seguenti prodotti della classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine, confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); sottaceti; ghiaccio» e confermare la medesima sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» in relazione a «preparati fatti di cereali, pane, pasticceria»;

in subordine, annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 che nega la registrazione della domanda di marchio comunitario numero 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» in relazione ai seguenti prodotti della classe 30: «Farine, confetteria, gelati, lievito e polvere per fare lievitare» e confermare la medesima sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» in relazione a «preparati fatti di cereali, pane, pasticceria»;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si fonda sui seguenti motivi:

Regola 19 REMC (CE) n. 2868/95 (1).

Nel valutare il rischio di confusione tra la domanda di marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» e la registrazione anteriore in Spagna 291.655 per BIMBO, entrambi registrati per designare prodotti della classe 30, il marchio anteriore non è stato preso in considerazione come marchio registrato bensì come marchio notoriamente conosciuto.

La ricorrente sostiene di aver debitamente dimostrato l’esistenza della registrazione anteriore che era ed è tuttora in vigore, nonostante la mancata produzione di documenti che indichino il rinnovo della domanda.

Articolo 8, paragrafi 1, 2, 4 e 5/RMC (CE) n. 207/2009 (2). Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi.

Nel valutare il rischio di confusione tra la domanda di marchio comunitario 3 478 311«Caffè KIMBO & design» e la registrazione anteriore in Spagna 291 655 per BIMBO, entrambi registrati per designare prodotti della classe 30, il marchio anteriore non è stato preso in considerazione come marchio notorio bensì come marchio notoriamente conosciuto.

La ricorrente ha dimostrato che BIMBO è un marchio notorio, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale relativa alla causa T-357/11, del 14 dicembre 2012, che dichiara che BIMBO è un marchio notorio.

Sia come marchio notoriamente conosciuto sia come marchio notorio, il confronto tra i prodotti rivela un elevato rischio di confusione, che non è stato preso in considerazione, poiché il Tribunale li considera sufficientemente diversi per evitare la confusione tra prodotti della stessa natura, origine, destinazione e canali di vendita.

Un confronto più accurato avrebbe potuto determinare l’esistenza di un elevato rischio di confusione e pertanto avrebbe potuto condurre al diniego di tutti i prodotti della classe 30, compreso, evidentemente, il diniego di «farine, confetteria, gelati, lievito e polvere per fare lievitare».

Sia come marchio notoriamente conosciuto sia come marchio notorio, il confronto tra i segni rivela un elevato rischio di confusione. BIMBO ha riscontrato un riconoscimento quale marchio del 92 % ed una quota di mercato del 60 % e merita una particolare protezione. Pertanto la domanda di marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» avrebbe dovuto essere rifiutata nella sua interezza per prodotti della classe 30.

La registrazione della domanda di marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» beneficerà ingiustamente del carattere distintivo o della notorietà del marchio e arreca, o arrecherà, pregiudizio ad esso.


(1)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)

(2)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


31.8.2013   

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C 252/14


Impugnazione proposta il 24 maggio 2013 dalla Dole Food Company, Inc., e dalla Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 marzo 2013, causa T-588/08: Dole Food Company, Inc., e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co./Commissione europea

(Causa C-286/13 P)

2013/C 252/22

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dole Food Company, Inc., e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. (rappresentante: J.-F. Bellis, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto il ricorso delle ricorrenti;

annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione del 15 ottobre 2008, nella parte in cui si riferisce alle ricorrenti;

annullare o diminuire l’ammenda imposta alle ricorrenti, anche in base alla competenza estesa al merito di cui all’articolo 261 TFUE;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché definisca la controversia in modo conforme alla sentenza della Corte di giustizia,

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d’impugnazione, che si suddivide in cinque parti, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in taluni vizi di procedura nel condurre la sua disamina:

 

il Tribunale ha erroneamente consentito alla Commissione di produrre per la prima volta nel procedimento elementi probatori che si trovavano nel suo fascicolo e che erano in contraddizione con le affermazioni contenute nella decisione;

 

il Tribunale ha illegittimamente negato l’ammissibilità di elementi di prova prodotti dalle ricorrenti tratti dal fascicolo della Commissione e finalizzati a contestare una nuova allegazione formulata da quest’ultima nel suo controricorso;

 

il Tribunale ha indebitamente negato l’ammissibilità di un allegato presentato dalle ricorrenti a sostegno della loro argomentazione secondo cui la Commissione aveva considerato talune affermazioni rese dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo estranee al contesto;

 

il Tribunale ha violato il principio di parità delle armi non prendendo in considerazione la prova presentata dalle ricorrenti nel corso del procedimento giurisdizionale,

 

il Tribunale non ha adeguatamente accertato gli elementi di fatto.

Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti lamentano che il Tribunale ha travisato taluni fatti essenziali ai fini di una valutazione adeguata del comportamento addebitato nel suo contesto giuridico ed economico.

Con il terzo motivo di impugnazione, che si suddivide in cinque parti, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha valutato in maniera non adeguata gli elementi di prova:

 

il Tribunale ha omesso di fornire ragioni sufficientemente valide per mantenere i calcoli della quota di mercato sulla quale si è fondata la Commissione per stabilire la struttura del mercato rilevante;

 

il Tribunale ha erroneamente concluso che la Commissione non è tenuta a specificare il contenuto delle discussioni intrattenute dalle ricorrenti con altre imprese che costituiscono una restrizione della competenza per oggetto;

 

il Tribunale erroneamente ritenuto che la Commissione avesse chiaramente illustrato il contenuto di dette discussioni intrattenute dalle ricorrenti con altre imprese che costituiscono una restrizione della competenza per oggetto;

 

il Tribunale ha omesso di rispondere all'argomentazione delle ricorrenti secondo cui taluni dipendenti potevano scambiare informazioni credibili,

 

il Tribunale ha fornito un’errata qualificazione giuridica dei fatti, nel concludere che le discussioni costituissero una restrizione della concorrenza per oggetto.

Con il quarto motivo di impugnazione, che si suddivide in due parti, le ricorrenti adducono che il Tribunale ha commesso svariati errori nel calcolo dell'ammenda irrorata:

 

Il Tribunale a erroneamente calcolato l'ammenda basata sulle vendite di società alle quali non era stata addebitata alcuna infrazione.

 

Il Tribunale ha erroneamente contato due volte le vendite degli stessi prodotti al fine di calcolare l'ammenda.


31.8.2013   

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C 252/15


Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dal Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-93/10, Bilbaína de Alquitranes e altri/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-287/13 P)

2013/C 252/23

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. (rappresentante: avv. K. Van Maldegem)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni dei ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale, nella causa T-93/10; e

annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ED/68/2009 (in prosieguo: la «decisione controversa») che identifica la pece, catrame di carbone, alta temperatura, numero CAS 65996-93-2 (in prosieguo: il «BGHHT»), come sostanza da essere inclusa nell’elenco delle sostanze candidate conformemente all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «REACH») (1); o

in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sulla domanda di annullamento delle ricorrenti; e

condannare la convenuta a sopportare le spese del procedimento (comprese le spese sostenute dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono che, nel respingere la loro domanda di annullamento parziale della decisione controversa, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione europea. In particolare, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso una serie di errori di interpretazione del quadro normativo quale applicabile alla situazione delle ricorrenti. Ciò ha portato il Tribunale a commettere una serie di errori di diritto, in particolare:

nel concludere che la causa era connessa ad elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi e che l’identificazione del BGHHT come sostanza che presenta proprietà PBT e vPvB in base ai suoi costituenti in concentrazione almeno pari allo 0,1 % non era viziata da errore manifesto;

nel concludere che i costituenti di BGHHT non dovevano essere singolarmente identificati come costituenti che presentano proprietà PBT o vPvB mediante decisione separata dell’ECHA sulla base di una valutazione approfondita a tal fine; e

nel concludere che non vi era violazione del principio della parità di trattamento.

Per queste ragioni i ricorrenti chiedono che la sentenza del Tribunale nella causa T-93/10 e la decisione controversa siano annullate.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).


31.8.2013   

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C 252/16


Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 da Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-94/10, Rütgers Germany GmbH e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-288/13 P)

2013/C 252/24

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA (rappresentante: avv. K. Van Maldegem)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-94/10; e

annullare la decisione ED/68/2009 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA») (in prosieguo: la «decisione impugnata») che identifica l’olio di antracene quale sostanza da includere nell’elenco di sostanze candidate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «REACH») (1), o

in alternativa, rinviare la causa al Tribunale, affinché decida sul ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti; e

condannare la resistente alle spese (incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono che il Tribunale, avendo respinto il loro ricorso di annullamento parziale della decisione impugnata, ha violato il diritto dell’Unione. In particolare, esse sostengono che il Tribunale ha commesso diversi errori nell’interpretare il contesto giuridico applicabile alla loro situazione. Ciò ha fatto sì che il Tribunale commettesse diversi errori di diritto; in particolare:

nello statuire che la causa riguardava fatti scientifici e tecnici complessi e che il fatto di identificare l’olio di antracene come sostanza che presenta proprietà PBT e vPvB sulla base dei suoi costituenti presenti in una concentrazione di almeno 0,1 % non fosse viziato da errore manifesto;

i costituenti non devono essere identificati singolarmente come costituenti che presentano proprietà PBT o vPvB mediante decisione separata dell’ECHA sulla base di una valutazione approfondita a tal fine;

l’articolo 59, paragrafo 3, e l’allegato XV al REACH non sono stati violati, in quanto le informazioni su sostanze alternative non era inclusa nel fascicolo di cui all’allegato XV; e

che non vi sia stata violazione del principio della parità di trattamento.

Per tali motivi le ricorrenti chiedono che siano annullate la sentenza del Tribunale nella causa T-94/10 nonché la decisione impugnata.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).


31.8.2013   

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C 252/17


Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 da Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-95/10, CINDU Chemicals BV e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-289/13 P)

2013/C 252/25

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd (rappresentante: avv. K. Van Maldegem)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-95/10; e

annullare la decisione ED/68/2009 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA») (in prosieguo: la «decisione impugnata») che identifica l’olio di antracene (debole) quale sostanza da includere nell’elenco di sostanze candidate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «REACH») (1), o

in alternativa, rinviare la causa al Tribunale, affinché decida sul ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti; e

condannare la resistente alle spese (incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono che il Tribunale, avendo respinto il loro ricorso di annullamento parziale della decisione impugnata, ha violato il diritto dell’Unione. In particolare, esse sostengono che il Tribunale ha commesso diversi errori nell’interpretare il contesto giuridico applicabile alla loro situazione. Ciò ha fatto sì che il Tribunale commettesse diversi errori di diritto; in particolare:

nello statuire che la causa riguardava fatti scientifici e tecnici complessi e che il fatto di identificare l’olio di antracene (debole) come sostanza che presenta proprietà PBT e vPvB sulla base dei suoi costituenti presenti in una concentrazione di almeno 0,1 % non fosse viziato da errore manifesto;

i costituenti non devono essere identificati singolarmente come costituenti che presentano proprietà PBT o vPvB mediante decisione separata dell’ECHA sulla base di una valutazione approfondita a tal fine;

l’articolo 59, paragrafo 3, e l’allegato XV al REACH non sono stati violati, in quanto le informazioni su sostanze alternative non era inclusa nel fascicolo di cui all’allegato XV; e

che non vi sia stata violazione del principio della parità di trattamento.

Per tali motivi le ricorrenti chiedono che siano annullate la sentenza del Tribunale nella causa T-95/10 nonché la decisione impugnata.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).


31.8.2013   

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C 252/17


Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 da Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-96/10, Rütgers Germany GmbH e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-290/13 P)

2013/C 252/26

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd (rappresentante: avv. K. Van Maldegem)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-96/10; e

annullare la decisione ED/68/2009 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA») (in prosieguo: la «decisione impugnata») che identifica l’olio di antracene (pasta) quale sostanza da includere nell’elenco di sostanze candidate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «REACH») (1), o

in alternativa, rinviare la causa al Tribunale, affinché decida sul ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti; e

condannare la resistente alle spese (incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono che il Tribunale, avendo respinto il loro ricorso di annullamento parziale della decisione impugnata, ha violato il diritto dell’Unione. In particolare, esse sostengono che il Tribunale ha commesso diversi errori nell’interpretare il contesto giuridico applicabile alla loro situazione. Ciò ha fatto sì che il Tribunale commettesse diversi errori di diritto; in particolare:

nello statuire che la causa riguardava fatti scientifici e tecnici complessi e che il fatto di identificare l’olio di antracene (pasta) come sostanza che presenta proprietà PBT e vPvB sulla base dei suoi costituenti presenti in una concentrazione di almeno 0,1 % non fosse viziato da errore manifesto;

i costituenti non devono essere identificati singolarmente come costituenti che presentano proprietà PBT o vPvB mediante decisione separata dell’ECHA sulla base di una valutazione approfondita a tal fine;

l’articolo 59, paragrafo 3, e l’allegato XV al REACH non sono stati violati, in quanto le informazioni su sostanze alternative non era inclusa nel fascicolo di cui all’allegato XV; e

che non vi sia stata violazione del principio della parità di trattamento.

Per tali motivi le ricorrenti chiedono che siano annullate la sentenza del Tribunale nella causa T-96/10 nonché la decisione impugnata.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).


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C 252/18


Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dalla Fresh Del Monte Produce, Inc., avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 marzo 2013, causa T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc./Commissione europea

(Causa C-293/13 P)

2013/C 252/27

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fresh Del Monte Produce, Inc. (rappresentanti: B. Meyring, Rechtsanwalt, L. Suhr, advocate, O. Van Ermengem, avocat)

Altre parti nel procedimento: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 14 marzo 2013, T-587/08;

annullare la decisione della Commissione del 15 ottobre 2008 (C(2008) 5955 def.), caso COMP/39.188 — Banane, nella parte in cui riguarda la ricorrente, e

condannare la Commissione a sostenere le spese del procedimento di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Anzitutto, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 101 TFUE) e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1) addebitando alla Del Monte la responsabilità dell’infrazione. Ai fini dell'accertamento della responsabilità della società controllante è necessario che la controllata non sia in grado di adottare decisioni indipendenti rispetto alla propria condotta sul mercato. Ciò significa che la responsabilità della società controllante può essere dichiarata unicamente nei casi in cui una controllata esegua le istruzioni della controllante in tutti gli aspetti materiali. La Commissione e il Tribunale hanno addebitato la responsabilità del comportamento della Weichert alla Del Monte nonostante essi abbiano riconosciuto che «la Weichart non ha sempre eseguito le istruzioni della Del Monte» e che «è possibile che le decisioni sul prezzo adottate dalla Weichert non abbiano incontrato le aspettative della Del Monte». Inoltre, né la decisione né la sentenza contengono elementi atti a dimostrare che la Weichert abbia effettivamente seguito alcune delle istruzioni impartite dalla Del Monte. La ricorrente aggiunge che la valutazione del Tribunale è limitata ad un certo numero di elementi, in base ai quali risulta che presumibilmente la Del Monte esercitasse un certo grado di influenza, ma non applica i criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini della valutazione del carattere «determinante» dell'influenza stessa.

In via subordinata, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha distorto taluni elementi probatori, in particolare per quanto riguarda la sua valutazione in relazione all'accordo di partenariato economico della Weichert e alle affermazioni di altri importatori.

La ricorrente afferma inoltre che, negando l'ammissibilità di singoli elementi di prova esclusivamente sulla base del fatto che essi non erano sufficienti per stabilire l'assenza di un'influenza determinante, il Tribunale ha in definitiva invertito l'onere della prova. Ciò configura una violazione dell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (principio della presunzione d'innocenza), dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti umani e del principio dell’in dubio pro reo.

Da ultimo la ricorrente sostiene che, dichiarando che la Dole, la Chiquita e la Weichert hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata, nonostante il fatto che la Weichert non fosse a conoscenza di alcuno scambio di comunicazioni tra la Chiquita e la Dole, il Tribunale ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, CE.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


31.8.2013   

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C 252/19


Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 marzo 2013, causa T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc./Commissione europea

(Causa C-294/13 P)

2013/C 252/28

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Kellerbauer e P.J.O. Van Nuffel, agenti)

Altre parti nel procedimento: Fresh Del Monte Produce, Inc. e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il primo punto del dispositivo della sentenza del Tribunale del 14 marzo 2013 nella causa T-587/08, Fresh Del Monte Produce Inc./Commissione;

pronunciare una sentenza definitiva fissando l’importo dell’ammenda a carico della Fresh Del Monte Produce Inc. in misura pari a EUR 9 800 000;

condannare la Fresh Del Monte Produce Inc. a sostenere le spese dell’impugnazione e le spese del procedimento dinanzi al Tribunale per la somma che la Corte di giustizia giudichi adeguata.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che il Tribunale ha violato l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), in combinato disposto con la Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (2) ed il principio dell’effettiva applicazione degli articoli 101 e 12 TFUE, ritenendo che le informazioni fornite alla Commissione in risposta ad una richiesta di informazioni debbano essere considerate ai fini di una diminuzione dell’ammenda a titolo di cooperazione volontaria che ha agevolato l’indagine della Commissione.

In subordine, la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e l’obbligo di motivazione diminuendo l’ammenda imposta alla Del Monte per la cooperazione della Weichert nell’ambito del procedimento amministrativo, sebbene la Del Monte e la Weichert non facessero più parte della medesima impresa al momento dell’asserito comportamento collaborativo della Weichert


(1)  GU L 1, pag. 1.

(2)  GU L 45, pag. 3.


31.8.2013   

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C 252/19


Impugnazione proposta il 3 giugno 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-92/11, Jørgen Andersen/Commissione europea

(Causa C-303/13 P)

2013/C 252/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, T. Maxian Rusche, agenti)

Altre parti nel procedimento: Jørgen Andersen, Regno di Danimarca, Danske Statsbaner (DSB)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 marzo 2013, notificata alla Commissione il 22 marzo 2013, nella causa T-92/11, Jørgen Andersen/Commissione europea

e

respingere la domanda di annullamento della decisione 2011/3/UE (1) della Commissione, del 24 febbraio 2010, concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico tra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner [aiuto C-41/08 (ex NN 35/08)]; e

condannare la ricorrente in primo grado alle spese,

in subordine:

dichiarare che il terzo motivo in primo grado non è adeguatamente fondato e rinviare la causa al Tribunale per l’esame del primo e del secondo motivo in primo grado,

riservare le spese del procedimento dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce un unico motivo, vertente sulla violazione degli articoli 108, paragrafi 2 e 3, 288 e 297, paragrafo 1, TFUE, in quanto si è concluso che la Commissione ha applicato retroattivamente il regolamento (CE) n. 1370/2007 (2).

La Commissione ritiene che la valutazione dell’aiuto in questione sulla base del regolamento (CE) n. 1370/2007 non abbia comportato un’applicazione retroattiva di tale regolamento, ma che sia stata coerente con il principio di applicazione immediata, ai sensi del quale una diposizione di diritto dell’Unione si applica dal momento in cui entra in vigore agli effetti futuri di una situazione verificatasi in vigenza della vecchia regola.

In materia di retroattività, la giurisprudenza della Corte di giustizia distingue tra una situazione giuridica costituita in via definitiva (alla quale la nuova regola non si applica) e situazioni temporanee sorte in vigenza della vecchia regola, ma ancora in svolgimento (alle quali si applica la nuova regola).

La Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che l’aiuto di Stato concesso da uno Stato membro in violazione dell’obbligo di notifica e del divieto di dare esecuzione all’aiuto costituisca una situazione giuridica costituita in via definitiva, piuttosto che una situazione temporanea. Dalle norme e dalla giurisprudenza in materia di recupero degli aiuti illegali consegue che, fintantoché la Commissione non abbia approvato un aiuto e la sua decisione non sia divenuta definitiva, non è possibile considerare che il beneficiario di tale aiuto lo abbia definitivamente acquisito. In considerazione del carattere obbligatorio del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE, le imprese alle quali sono stati concessi aiuti non possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento sul fatto che l’aiuto sia legale, a meno che esso non sia stato concesso conformemente alla procedura prevista da tale articolo.

Da ultimo, la Commissione osserva anche che la sentenza impugnata è in evidente e diretto contrasto con sentenze precedenti della Corte di giustizia relative alla medesima questione.


(1)  GU L 7, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

GU L 315, pag. 1.


31.8.2013   

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C 252/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 4 giugno 2013 — LVP NV/Belgische Staat

(Causa C-306/13)

2013/C 252/30

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Attrice: LVP NV

Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (GU L 316, pag. 1), come applicato dall’Unione europea nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 15 dicembre 2009, violi l’articolo I; l’articolo XIII, paragrafo 1; l’articolo XIII, paragrafo 2, lettera d); l’articolo XXVIII e/o qualsiasi altro articolo applicabile del GATT 1994, separatamente o in combinato disposto, in quanto esso introduce un’aliquota tariffaria di importazione di 176 EUR/t per le banane (codice NC 0803 00 19), in contrasto con le concessioni per le banane negoziate dalla CE, prima che in materia venisse raggiunto un nuovo accordo negoziato in seno all’OMC


31.8.2013   

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C 252/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 7 Giugno 2013 — O. Tümer/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Causa C-311/13)

2013/C 252/31

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: O. Tümer

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Questione pregiudiziale

Se, in considerazione del suo fondamento nell’articolo 137, paragrafo 2, del Trattato CE (attualmente divenuto articolo 153, paragrafo 2, TFUE), la direttiva sull’insolvenza (1), e segnatamente i suoi articoli 2, 3 e 4, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad un regime nazionale come l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 61 della Werkloosheidswet (Legge sulla disoccupazione) in forza del quale non viene considerato un lavoratore subordinato lo straniero cittadino di un paese terzo che non risieda legalmente nei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 8, lettere da a) a e) e l), della Vreemdelingenwet 2000, anche nella fattispecie dell’appellante, che ha fatto domanda di una prestazione d’insolvenza, deve essere considerato come lavoratore subordinato ai sensi del diritto civile e soddisfa gli ulteriori requisiti per il riconoscimento


(1)  Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (Versione codificata) (GU L 283, pag. 36).


31.8.2013   

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C 252/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgio) il 7 giugno 2013 — Openbaar Ministerie/Edgard Jan De Clercq e a.

(Causa C-315/13)

2013/C 252/32

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistenti: Edgard Jan De Clercq, Emiel Amede Rosa De Clercq, Nancy Genevieve Wilhelmina Rottiers, Ermelinda Jozef Martha Tampère, Thermotec NV

Questione pregiudiziale

Se il disposto degli articoli 56 e 57 TFUE (già articoli 49 e 50 CE) e l’articolo 3, paragrafi 1 e 10, della direttiva 96/717CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1), in combinato disposto o meno con l’articolo 19 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36), debba essere interpretato nel senso che esso osta all’articolo 141 della legge programmatica (I) del 27 dicembre 2006, in forza del quale alla persona presso la quale o a favore della quale, direttamente o mediante subappalto, vengono svolte attività lavorative ad opera di lavoratori distaccati dipendenti o di tirocinanti distaccati, è imposto l’obbligo, prima dell’inizio delle attività di queste persone, di dichiarare al Rijksdienst voor Sociale zekerheid, per via elettronica (o in caso di impossibilità a mezzo fax o a mezzo posta), i dati identificativi di dette persone che non sono in grado di presentare l’avviso di ricevimento della sua previa dichiarazione rilasciato al loro datore di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 157 della legge programmatica (I) del 27 dicembre 2006 e con l’articolo 183, paragrafo 1, primo comma del Sociaal strafwetboek, che punisce la violazione di tale obbligo con sanzioni penali.


31.8.2013   

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C 252/21


Ricorso presentato il 13 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-323/13)

2013/C 252/33

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Dichiarare che, poiché una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma, inclusa quella di Malagrotta e in quelle del SubATO Latina non viene sottoposta ad un trattamento che comprenda un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica, e poiché in Lazio non è stata creata una rete integrata e adeguata di impianti per la gestione dei rifiuti tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE (1), letto in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/31/CE e con gli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE (2) e dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 1999/31/CE è scaduto il 16 luglio 2001.

Il termine per la trasposizione della direttiva 2008/98/CE è scaduto il 12 dicembre 2010.


(1)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. (GU L 182, pag. 1).

(2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).


31.8.2013   

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C 252/21


Ricorso presentato il 20 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-339/13)

2013/C 252/34

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Dichiarare che l’Italia è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE (1);

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione dell’articolo 5 della direttiva 1999/74/CE è scaduto il 10 gennaio 2012.


(1)  Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203, pag. 53).


31.8.2013   

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C 252/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 25 giugno 2013 — Ville de Mons/KPN Group Belgium SA

(Causa C-346/13)

2013/C 252/35

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Mons

Parti

Appellante: Ville de Mons

Appellata: KPN Group Belgium SA

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [(direttiva autorizzazioni)] (1) vieti agli enti locali di tassare, per motivi di bilancio o di altro tipo, l’attività economica degli operatori di telecomunicazioni che si manifesta nel loro territorio con la presenza di piloni, tralicci o antenne GSM destinati a tale attività.


(1)  GU L 108, pag. 21.


31.8.2013   

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C 252/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 25 giugno 2013 — Antonio Gramsci Shipping Corp. e altri/Aivars Lembergs

(Causa C-350/13)

2013/C 252/36

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrenti: Antonio Gramsci Shipping Corp., Apollo Holdings Corp., Arctic Seal Shipping Co. Ltd, Atlantic Leader Shipping Co. Ltd, Cape Wind Trading Co.Ltd, Clipstone Navigation SA, Dawnlight Shipping Co. Ltd, Dzons Rids Shipping Co., Faroship Navigation Co. Ltd, Gaida Shipping Co., Gevostar Shipping Co. Ltd, Hose Marti Shipping Co., Imanta Shipping Co. Ltd, Kemeri Navigation Co., Klements Gotvalds Shipping Co., Latgale Shipping Co. Ltd, Limetree Shipping Co. Ltd, Majori Shipping Co. Ltd, Noella Marītime Co. Ltd, Razna Shipping Co., Sagewood Trading Inc., Samburga Shipping Co. Ltd, Saturn Trading Co., Taganroga Shipping Co., Talava Shipping Co. Ltd, Tangent Shipping Co. Ltd, Viktorio Shipping Co., Wilcox Holding Ltd, Zemgale Shipping Co. Ltd, Zoja Shipping Co. Ltd

Resistente: Aivars Lembergs

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (1) debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riconoscimento di una sentenza straniera, la violazione dei diritti di persone che non sono parti nella controversia principale possa configurare un motivo per applicare la clausola di ordine pubblico prevista al suddetto articolo 34, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, e negare il riconoscimento di tale sentenza straniera nei limiti in cui essa pregiudica persone che non sono parti nella controversia principale;

2)

in caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che il principio del processo equo in esso sancito consenta che in un procedimento relativo all’adozione di misure cautelari si limitino i diritti patrimoniali di persone che non sono parti nel procedimento stesso, anche se sia stabilito che chiunque sia pregiudicato da una decisione relativa a misure cautelari abbia il diritto di rivolgersi in ogni momento al giudice interessato chiedendo la modifica o l’annullamento della decisione, e si riservi ai ricorrenti il compito di notificare la decisione alle persone interessate.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


31.8.2013   

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C 252/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Kolding, Civilretten (Danimarca) il 27 giugno 2013 — FOA per conto di Karsten Kaltoft mod Billund Kommune

(Causa C-354/13)

2013/C 252/37

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Retten i Kolding, Civilretten

Parti

Ricorrente: FOA per conto di Karsten Kaltoft

Convenuta: Billund Kommune

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia in contrasto col diritto UE, come formulato, ad esempio, dall’articolo 6 del Trattato UE, in generale, o in particolare per un datore di lavoro pubblico, discriminare in base all’obesità nel mercato del lavoro.

2)

Se un eventuale divieto di discriminazione in base all’obesità stabilito dal diritto UE sia direttamente applicabile fra un cittadino danese e il suo datore di lavoro, costituito da un’autorità pubblica.

3)

Qualora la Corte di giustizia constati nell’UE un divieto di discriminazione a causa dell’obesità sul mercato del lavoro in generale, o in particolare per i datori di lavoro nel settore pubblico, se la questione se vi sia stata violazione dell’eventuale divieto di discriminazione a causa dell’obesità debba essere valutata in tal caso basandosi sull’onere della prova condiviso fra le parti, cosicché l’effettiva applicazione del divieto nei casi in cui sia provata la discriminazione richiede che l’onere della prova gravi sul datore di lavoro, contro cui è stato presentato reclamo e convenuto in giudizio (v. considerando 18 della direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1997, 97/80/CE, sull’onere della prova in casi di discriminazione a causa del sesso) (1).

4)

Se l’obesità possa essere considerata una disabilità rientrante nella tutela stabilita dalla direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2), e, in tal caso, quali criteri siano decisivi per stabilire se l’obesità di una persona comporti che detta persona è tutelata dal divieto di discriminazione in base alla disabilità stabilito da detta direttiva.


(1)  GU L 14, pag. 6.

(2)  GU L 303, pag. 16.


31.8.2013   

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C 252/23


Impugnazione proposta il 1o luglio 2013 dalla Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 aprile 2013, causa T-284/11: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-374/13 P)

2013/C 252/38

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale del 25 aprile 2013, causa T-284/11, concedendo, di conseguenza, la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 7.112.113 «METROINVEST» per distinguere i servizi della classe 36.

condannare le altre parti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla:

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009  (1)

Tale motivo, tuttavia, è costituito dalle seguenti quattro parti:

Errore di valutazione da parte del Tribunale e dell’UAMI del confronto dei segni.

Il Tribunale non ha preso in considerazione la giurisprudenza applicabile relativa alla valutazione globale del rischio di confusione.

Mancanza di coerenza con altre decisioni dell’Ufficio nelle quali sono coinvolti le stesse parti e i relativi marchi comunitari.

Coesistenza pacifica tra altri marchi comunitari, che includono la parola METRO in classi differenti, e anche nella classe 36.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


31.8.2013   

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C 252/23


Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-376/13)

2013/C 252/39

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, G. Koleva, L. Malferrari)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi che le derivano dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva concorrenza, poiché con l’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, delle disposizioni transitorie e finali dello ZES (Legge sulla comunicazione elettronica) ha limitato a due il numero di operatori a cui può essere assegnato l’uso di frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre e a cui è rilasciata un’autorizzazione alla fornitura dei relativi servizi di comunicazione elettronica (mentre a tale proposito avrebbero potuto essere considerati fino a cinque operatori).

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi che le derivano dall’articolo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva concorrenza, dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva autorizzazioni e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva quadro, poiché ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 48, paragrafo 3, ZES, proibisce agli operatori che forniscono contenuti televisivi e i cui programmi non vengono trasmessi dalla Repubblica di Bulgaria, nonché ai soggetti ad essi collegati di partecipare all’asta per l’assegnazione delle frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre e di fornire i servizi corrispondenti;

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi che le derivano dall’articolo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva concorrenza, dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva autorizzazioni e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva quadro, poiché ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 5, ZES ha proibito ai possessori di frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre di organizzare servizi di comunicazione elettronica per la trasmissione di programmi radiotelevisivi.

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea sostiene che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi che le derivano dagli articoli 2, paragrafi 1 e 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/77/CE (1) della Commissione del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica («direttiva concorrenza»), dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/20/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica («direttiva autorizzazioni») e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).

La Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto all’obbligo che le deriva dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva concorrenza che stabilisce che agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico. Con un atto legislativo la Repubblica di Bulgaria ha limitato a due il numero degli operatori a cui è stata rilasciata un’autorizzazione all’uso di frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre e che forniscono servizi nelle loro zone come fornitori multiservizi (mentre a tale proposito avrebbero potuto essere considerati fino a cinque operatori). Ciò sarebbe avvenuto in base a criteri inadeguati e arbitrari. Procedendo in tal modo la Repubblica di Bulgaria ha accordato diritti speciali per la fornitura di tali servizi di comunicazione elettronica.

La Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi che le derivano dall’articolo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva concorrenza, dall’articolo 7, paragrafo 3 della direttiva autorizzazioni e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva quadro, in base ai quali l’assegnazione di frequenze radio per servizi di comunicazione elettronica deve essere effettuata sulla base di criteri obiettivi, comprensibili, non discriminatori e adeguati. La Repubblica di Bulgaria ha individuato criteri di partecipazione all’asta per l’assegnazione di frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre che non sarebbero adeguati agli obiettivi perseguiti; attraverso l’individuazione di criteri non adeguati per la partecipazione all’asta di assegnazione delle frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre e che hanno potuto dissuadere un certo numero di operatori dal partecipare a tale asta, la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto all’obbligo che le deriva dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva concorrenza di garantire che qualsiasi operatore abbia il diritto di fornire servizi di comunicazione elettronica.


(1)  GU L 249, pag. 21.

(2)  GU L 108, pag. 21.

(3)  GU L 108, pag. 33.


31.8.2013   

IT

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C 252/24


Impugnazione proposta il 4 luglio 2013 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 19 aprile 2013, cause riunite T-99/09 e T-308/09, Repubblica Italiana/Commissione europea

(Causa C-385/13 P)

2013/C 252/40

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Palmieri e P. Gentile, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la sentenza del 19 aprile 2013, notificata al Governo italiano il 24 aprile 2013, pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea nelle cause riunite T-99/09 e T-308/09

decidendo nel merito, annullare i seguenti atti:

lettera del 2.2.2009, n. 000841, della Commissione Europea — Direzione Generale Politica Regionale, avente ad oggetto «Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto» contenente la seguente decisione: «Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007 e non il 17 maggio 2006, come annunciato nella nota 22.12.2008 sopra richiamata»;

lettera del 6.2.2009, n. 001059, della Commissione Europea — Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto «Interruzione della domanda di pagamento e richiesta informazioni relative alle rettifiche finanziarie a norma dell'art. 39 del Reg. 1260/99 OR Campania» contenente la seguente decisione: «Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007, e non il 17 maggio 2006, come precedentemente indicato»;

lettera del 22.12.2008, n. 012480, della Commissione Europea — Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto POR Campania 2000-2006 (CCI n. 1999 IT 16 1 PO 007) — Conseguenze della procedura di infrazione 2007/2195 sulla gestione dei rifiuti in Campania, con la quale «la Commissione chiede di dedurre, a partire dalla prossima domanda di pagamento, tutte le spese a valere sulla misura 1.7 sostenute dopo il 29 giugno 2007»

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana deduce i seguenti otto motivi:

 

Primo motivo: Violazione dell'art. 9 lett. e), f), h), j), k), 1),m); dell'art. 32, nn. 3, comma 1, lett. f), 4 e 5; e dell' art. 31, n. 2, secondo comma, regolamento n. 1260/99 (1).

 

Affinché possa essere dichiarata inammissibile una domanda di pagamento di contributi di un Fondo strutturale alle azioni previste in una misura, per il fatto che pende una procedura di infrazione, occorrerebbe che tra l'infrazione e la misura sussista una relazione specifica e non generica e la Commissione dovrebbe dimostrare il pericolo concreto che finanziando la misura si finisca per finanziare la violazione. Non basterebbe, come ritenuto dal Tribunale, solo un «nesso sufficientemente diretto» non altrimenti qualificato.

 

Secondo motivo: Violazione dell'art. 32, n. 3, lett. f), seconda ipotesi regolamento 1260/1999.

 

Nella specie, comunque, anche tale nesso sarebbe mancato perché il Tribunale avrebbe rilevato che dagli atti risultava che nella procedura di infrazione si menzionava l'insufficiente raccolta differenziata come concausa dell'insufficienza delle discariche; e che nella misura 1.7. si prevedevano aiuti ai comuni per l'incremento della raccolta differenziata. II Tribunale non avrebbe quindi potuto chiarire se il nesso tra infrazione e misura fosse nel senso che il finanziamento della misura attenuava o, all'opposto, aggravava l'infrazione. Per questa avrebbe dovuto escludere l'esistenza di qualsiasi nesso, e accogliere il primo motivo del ricorso introduttivo.

 

Terzo motivo: Difetto di motivazione.

 

Nel terzo motivo del ricorso di primo grado il Governo italiano avrebbe puntualmente dimostrato che tra infrazione e misura non vi era alcuna coincidenza. II Tribunale, nel respingere il primo motivo, avrebbe affermato il contrario senza esaminare la dimostrazione fornita dal Governo italiano, e in tal modo sarebbe incorso in difetto di motivazione.

 

Quarto motivo: Violazione dell'art. 32, n. 3, lett. f), regolamento 1260/1999. Difetto di motivazione.

 

Le violazioni di cui sopra vizierebbero anche le parti della sentenza con cui il Tribunale ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado.

 

Quinto motivo: Difetto di motivazione.

 

Vi sarebbe difetto di motivazione anche nel rigetto del terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui il Governo italiano rilevava che i provvedimenti impugnati basavano la propria motivazione su una nota della Commissione del 20 ottobre 2008 che contestava fatti non ripresi nella procedura di infrazione. Su questa deduzione il Tribunale avrebe omesso ogni considerazione.

 

Sesto motivo: Violazione dell'art. 32, n. 3, lett. f), seconda ipotesi, regolamento 1260/1999.

 

In ogni caso, nel decidere il quarto motivo, il Tribunale avrebbe effettivamente attestato che la nota del 20 ottobre 2008 si riferiva a fatti estranei alla procedura di infrazione; per cui avrebbe dovuto accogliere il terzo motivo. Non avendolo fatto, avrebbe violato l'art. 32, n. 3, lett. f), seconda ipotesi, regolamento 1260/1999.

 

Settimo motivo: Violazione dell' art. 32, n. 3, lett. f), prima e seconda ipotesi, e dell' art. 39, nn. 1 e 2, regolamento 1260/1999.

 

A torto il Tribunale avrebbe respinto il quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui si denunciava che la Commissione di fatto aveva sospeso i pagamenti ravvisando preoccupazioni sulla correttezza della gestione della misura; il che avrebbe però richiesto di seguire la procedura prevista dall'art. 39, nn. 1 e 2, del regolamento, richiamata dall’art. 32, n. 3, lett. f), prima ipotesi. Il Tribunale non sarebbe riuscito a confutare in fatto la tesi del Governo italiano che quella fosse la ragione del provvedimento adottato dalla Commissione.

 

Ottavo motivo: Violazione dell'art. 296, par. 2, TFUE.

 

A torto il Tribunale avrebbe escluso che la Commissione fosse incorsa in difetto di motivazione. Considerata l'essenzialità del profilo, la Commissione avrebbe dovuto spiegare perché non vi era contraddizione fra il censurare nella procedura di infrazione l'insufficiente racco1ta differenziata, e il negare il finanziamento della misura tendente ad incrementare proprio la raccolta differenziata.


(1)  Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; GU L 161, pag. 1.


Tribunale

31.8.2013   

IT

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C 252/27


Sentenza del Tribunale 11 luglio 2013 — Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD)/Commissione europea

(Cause riunite T-104/07 e T-339/08) (1)

(Concorrenza - Intese e abuso di posizione dominante - Mercato dei diamanti grezzi - Sistema di distribuzione SOC - Decisione di rigetto di una denuncia - Assenza di interesse comunitario - Fondamento giuridico - Diritti processuali di un ricorrente - Accesso ai documenti - Obblighi in materia di istruzione di una denuncia - Effetti preclusivi sul mercato - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 252/41

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD) (Anversa (Belgio) (rappresentanti: inizialmente da L. Levi e C. Ronzi nonché, nella causa T-104/07, da G. Vandersanden, poi da Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, R. Sauer e J. Bourke, poi Castillo de la Torre e Sauer, in qualità di agenti, assistiti, nella causa T-104/07, inizialmente da S. Drakakakis, avvocato, e T. Soames, avvocator, poi da Soames, e nella causa T-339/08 da Soames)

Intervenienti a sostegno della convenuta: De Beers (Lussemburgo, Lussemburgo); e De Beers UK Ltd già The Diamond Tading CO. Ltd. (Lodra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente W. Allan e S. Horwitz, avvocati, poi Allan, J. Ysewyn, avvocato, e N. Gràcia Malfeito, avvocato, e infine Gràcia Malfeito, B. van de Walle de Ghelcke, J. Marchandise, avocats, e P. Riedel, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 gennaio 2007, (caso di diritto della concorrenza COMP/39.221/B-2 –BCGD/De Beers) e del 5 giugno 2008 (caso COMP/39.221/E-2 –De Beers/DTC Supplier of Choice) di rigetto della denuncia della ricorrente contro le intervenienti per violazione degli articoli 81 CE e 82 CE nel mercato dei diamanti grezzi, risultante dall’applicazione da parte di queste degli accordi di distribuzione conosciuti con il nome di «Supplier of Choice» (SOC)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

De Beers e De Beers UK Ltd sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


31.8.2013   

IT

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C 252/27


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Spira/Commissione

(Cause riunite T-108/7 e T-354/08) (1)

(Concorrenza - Intese e abuso di posizione dominante - Mercato dei diamanti grezzi - Sistema di distribuzione SOC - Decisione di rigetto di una denuncia - Mancanza di interesse comunitario - Diritti procedurali di un denunciante - Accesso ai documenti - Obblighi in materia di istruzione di una denuncia - Effetti preclusivi sul mercato - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 252/42

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Diamanthandel A. Spira BVBA (Anversa, Belgio) (rappresentanti: Y. van Gerven, F. Louis, A. Vallery e J. Bourgeois, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, R. Sauer e J. Bourke, successivamente F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti, assistiti, nella causa T-108/07, inizialmente da S. Drakakakis, avvocato, e da T. Soames, solicitor, successivamente T. Soames e, nella causa T-354/08, da T. Soames)

Intervenienti a sostegno della convenuta: De Beers (Lussemburgo, Lussemburgo); e De Beers UK Ltd, già The Diamond Trading Co. Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente W. Allan, S. Horwitz, solicitors, e J. Ysewyn, avvocato, successivamente W. Allan, J. Ysewyn e N. Gràcia Malfeito, solicitor, e infine N. Gràcia Malfeito, B. van de Walle de Ghelcke, J. Marchandise, avvocati, e P. Riedel, solicitor)

Oggetto

Domande di annullamento delle decisioni della Commissione del 26 gennaio 2007 (procedimento COMP/38.826/B-2 — Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice) e del 5 giugno 2008 (procedimento COMP/38.826/E-2 — De Beers/DTC Supplier of Choice), recanti rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti delle intervenienti per violazione degli articoli 81 e 82 CE nel mercato dei diamanti grezzi, derivanti dall’applicazione da parte di queste degli accordi di distribuzione noti con il nome di «Supplier of Choice» (SOC).

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Diamanthandel A. Spira BVBA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La De Beers e la De Beers UKS Ltd sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


31.8.2013   

IT

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C 252/28


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-459/07) (1)

(Dumping - Importazione di lampade fluorescenti compatte integrali (CFL-i)originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan, e delle Filippine - Scadenza delle misure antidumping - Riesame - Prodotti simili - Dati utilizzati per la determinazione del pregiudizio - Paesi analoghi - Interesse della Comunità - Articolo 4, paragrafo 1, e articolo5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (diventati articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009) - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa)

2013/C 252/43

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (Hangzhou (Cina) (rappresentanti: M. Gambardella e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente da J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, poi da Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti da Berrisch)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti); e Osram GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: R. Bierwagen, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e da Osram GmbH.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/28


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio

(Causa T-469/07) (1)

(Dumping - Importazione di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine - Scadenza delle misure antidumping - Riesame - Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009] - Nozione d’industria comunitaria - Determinazione del pregiudizio - Obbligo di motivazione)

2013/C 252/44

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Philips Lighting Poland S.A. (Piła, Polonia); e Philips Lighting BV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: L. Catrain González, avvocato, e E. Wright, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (Hangzhou, Cina) (rappresentanti: M. Gambardella e V. Villante, avvocati); e GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt) (Budapest, Ungheria) (rappresentante: P. De Baere, avvocato)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H.van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti); e Osram GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: R. Bierwagen, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Philips Lighting Poland S.A. e Philips Lighting BV sopporteranno le proprie spese, le spese del Consiglio dell’Unione europea, fatta eccezione per le spese di quest’ultimo collegate agli interventi di Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd e di GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt (GE Hungary Zrt), nonché le spese di Osram GmbH.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

4)

Hangzhou Duralamp Electronics e GE Hungary sopporteranno ciascuna le proprie spese, nonché le spese del Consiglio collegate al loro intervento.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


31.8.2013   

IT

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C 252/29


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-358/08) (1)

(Fondo di coesione - Regolamento (CE) n. 1164/94 - Progetto di risanamento di Saragozza - Soppressione parziale del contributo finanziario - Appalti pubblici - Nozione di opera - Articolo 14, paragrafi 10 e 13, della direttiva 93/38/CEE - Scissione degli appalti - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione - Termine per l’adozione di una decisione - Determinazione delle rettifiche finanziarie - Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II al regolamento n. 1164/94 - Proporzionalità - Prescrizione)

2013/C 252/45

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno Unito (rappresentanti: inizialmente J. Rodríguez Cárcamo, poi A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2008) 3249 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo del Fondo di coesione al Regno di Spagna al progetto n. 96/11/61/018 — «Saneamiento de Zaragoza» con la decisione C(96) 2095 della Commissione, del 26 luglio 1996.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


31.8.2013   

IT

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C 252/29


Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2013 — SA.PAR./UAMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

(Causa T-321/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo GRUPPO SALINI - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 252/46

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: SA.PAR. (Roma) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti e G. Petrocchi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Mannucci e P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Salini Costruttori SpA (Roma) (rappresentanti: C. Bellomunno e S. Troilo, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 aprile 2010 (procedimento R 219/2009-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Salini Costruttori SpA e la SA.PAR. Srl

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La SA.PAR. Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


31.8.2013   

IT

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C 252/29


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Aventis Pharmaceuticals/UAMI — Fasel (CULTRA)

(Causa T-142/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo CULTRA - Marchi nazionali denominativi anteriori SCULPTRA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 252/47

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aventis Pharmaceuticals, Inc. (Bridgewater, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Gilbey)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: F. Mattina, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Fasel Srl (Bologna, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 gennaio 2012 (procedimento R 2478/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Aventis Pharmaceuticals, Inc. e la Fasel Srl.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 gennaio 2012 (procedimento R 2478/2010-1) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Aventis Pharmaceuticals, Inc. per il procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


31.8.2013   

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C 252/30


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/UAMI — MIP Metro (METRO)

(Causa T-197/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo METRO - Marchio comunitario figurativo anteriore GRUPOMETROPOLIS - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritto ad un processo equo - Articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009)

2013/C 252/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J. C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1o marzo 2012 (procedimento R 2440/2010-1), relativa ad un’opposizione tra la Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL e la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 14.7.2012.


31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/30


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Think Schuhwerk/UAMI (Estremità rosse di lacci da scarpe)

(Causa T-208/12) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario - Estremità rosse di lacci da scarpe - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Procedimento in contumacia)

2013/C 252/49

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Austria) (rappresentante: avv. M. Gail)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1552/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione di un segno costituito dalle estremità rosse di lacci da scarpe come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Think Schuhwerk GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 209 del 14.7.2012.


31.8.2013   

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C 252/31


Ordinanza del Tribunale dell'8 luglio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-238/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Indennità di invalidità - Pagamento di arretrati - Interessi di mora - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

2013/C 252/50

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentante: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F-81/09, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.


31.8.2013   

IT

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C 252/31


Ricorso proposto il 14 giugno 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO)

(Causa T-322/13)

2013/C 252/51

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: A. Wenninger-Lenz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo (Parigi, Francia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 marzo 2013, procedimento R 1364/2012-2;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO» per servizi delle classi 35, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 701 286.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «KENZO» per prodotti delle classi 3, 18 e 25, registrazione comunitaria.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione degli articoli 76, paragrafo 2, e 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.


31.8.2013   

IT

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C 252/31


Ricorso proposto il 14 giugno 2013 — Pure Fishing/UAMI — Łabowicz (NANOFIL)

(Causa T-323/13)

2013/C 252/52

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pure Fishing, Inc. (Spirit Lake, Stati Uniti) (rappresentante: J. Dickerson, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Edward Łabowicz (Klodzko, Polonia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso nel procedimento R 1241/2012-2;

autorizzare la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9611872; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NANOFIL» per prodotti della classe 28 — domanda di marchio comunitario n. 9 611 872.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo «NANO» per prodotti della classe 28, registrazione di marchio comunitario.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


31.8.2013   

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C 252/32


Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Endoceutics/UAMI — Merck (FEMIVIA)

(Causa T-324/13)

2013/C 252/53

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2013, procedimento R 1021/2012-4;

respingere l’opposizione della controinteressata e ammettere la registrazione del marchio comunitario richiesto, cioè la domanda di marchio FEMIVIA depositata con il numero 9 386 343;

condannare la controparte alle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione e con riferimento al procedimento svoltosi dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FEMIVIA» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 9 386 343

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi la commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario consistente nel segno denominativo «FEMIBION» per prodotti della classe 5 e registrazione internazionale con effetto nell’Unione europea del marchio figurativo bianco e nero «femibion» per prodotti delle classi 5, 29 e 30

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e integrale rigetto della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


31.8.2013   

IT

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C 252/32


Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Mallis e Malli/Commissione e Banca centrale europea

(Causa T-327/13)

2013/C 252/54

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Konstantinos Mallis (Larnaca, Cipro), Elli Malli (Larnaca, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il loro ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013, diventata definitiva con la decisione del governatore della Banca centrale di Cipro, in qualità di esponente e/o rappresentante del Sistema europeo delle banche centrali della Banca centrale europea, del 29 marzo 2013, KDP [kanonistiki diokitiki praxi; atto regolamentare] 104/2013, con cui è stata decisa la «vendita di determinati prodotti» della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd e la quale costituisce in sostanza una decisione comune della Banca centrale europea e della Commissione europea;

in subordine, dichiarare che la decisione dell’Eurogruppo, menzionata supra, costituisce in sostanza una decisione della Banca centrale europea e/o una decisione adottata congiuntamente con la Commissione europea qualsivoglia sia la sua forma.

condannare la Banca centrale europea e/o la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è nulla in quanto oltrepassa i poteri attribuiti dal Trattato dell’Unione europea alla Banca centrale europea nonché alla Commissione europea e quindi i due organi l’hanno adottata eccedendo i propri poteri.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata viola il diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, come confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è manifestamente infondata e priva di base giuridica e contrasta con il principio di proporzionalità.

4)

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata si pone altresì in contrasto con i principi giuridici generalmente accettati che discendono dal diritto dell’Unione europea e anche col principio secondo il quale nessuno può invocare una propria omissione per trarne profitto e/o regolarizzare un comportamento ingiusto e/o illegittimo.


31.8.2013   

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C 252/33


Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Tameio Pronias Prosopikou Trapezis Kiprou/Commissione e Banca centrale europea

(Causa T-328/13)

2013/C 252/55

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Tameio Pronias Prosopikou Trapezis (Levkosia, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou, K. Liasidou, avvocati)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013, diventata definitiva con la decisione del governatore della Banca centrale di Cipro, in qualità di esponente e/o rappresentante del Sistema europeo delle banche centrali della Banca centrale europea, del 29 marzo 2013, KDP [kanonistiki diokitiki praxi; atto regolamentare] 104/2013, con cui è stata decisa la «vendita di determinati prodotti» della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd e la quale costituisce in sostanza una decisione comune della Banca centrale europea e della Commissione europea;

in subordine, dichiarare che la decisione dell’Eurogruppo, menzionata supra, costituisce in sostanza una decisione della Banca centrale europea e/o una decisione adottata congiuntamente con la Commissione europea qualsivoglia sia la sua forma.

condannare la Banca centrale europea e/o la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è nulla in quanto oltrepassa i poteri attribuiti dal Trattato dell’Unione europea alla Banca centrale europea nonché alla Commissione europea e quindi i due organi l’hanno adottata eccedendo i propri poteri.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata viola il diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, come confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è manifestamente infondata e priva di base giuridica e contrasta con il principio di proporzionalità.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata si pone altresì in contrasto con i principi giuridici generalmente accettati che discendono dal diritto dell’Unione europea e anche col principio secondo il quale nessuno può invocare una propria omissione per trarne profitto e/o regolarizzare un comportamento ingiusto e/o illegittimo.


31.8.2013   

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C 252/33


Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Chatzithoma e Chatzithoma/Commissione e Banca centrale europea

(Causa T-329/13)

2013/C 252/56

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Petros Chatzithoma (Lefkosia, Cipro) e Elenitsa Chatzithoma (Lefkosia, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati).

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il loro ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013, diventata definitiva con la decisione del governatore della Banca centrale di Cipro, in qualità di esponente e/o rappresentante del Sistema europeo delle banche centrali della Banca centrale europea, del 29 marzo 2013, KDP [kanonistiki diokitiki praxi; atto regolamentare] 104/2013, con cui è stata decisa la «vendita di determinati prodotti» della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd e la quale costituisce in sostanza una decisione comune della Banca centrale europea e della Commissione europea;

in subordine, dichiarare che la decisione dell’Eurogruppo, menzionata supra, costituisce in sostanza una decisione della Banca centrale europea e/o una decisione adottata congiuntamente con la Commissione europea qualsivoglia sia la sua forma.

condannare la Banca centrale europea e/o la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è nulla in quanto oltrepassa i poteri attribuiti dal Trattato dell’Unione europea alla Banca centrale europea nonché alla Commissione europea e quindi i due organi l’hanno adottata eccedendo i propri poteri.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata viola il diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, come confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è manifestamente infondata e priva di base giuridica e contrasta con il principio di proporzionalità.

4)

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata si pone altresì in contrasto con i principi giuridici generalmente accettati che discendono dal diritto dell’Unione europea e anche col principio secondo il quale nessuno può invocare una propria omissione per trarne profitto e/o regolarizzare un comportamento ingiusto e/o illegittimo.


31.8.2013   

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C 252/34


Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Chatziioannou/Commissione e Banca centrale europea

(Causa T-330/13)

2013/C 252/57

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Lella Chatziioannou (Lefkosia, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013, diventata definitiva con la decisione del governatore della Banca centrale di Cipro, in qualità di esponente e/o rappresentante del Sistema europeo delle banche centrali della Banca centrale europea, del 29 marzo 2013, KDP [kanonistiki diokitiki praxi; atto regolamentare] 104/2013, con cui è stata decisa la «vendita di determinati prodotti» della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd e la quale costituisce in sostanza una decisione comune della Banca centrale europea e della Commissione europea;

in subordine, dichiarare che la decisione dell’Eurogruppo, menzionata supra, costituisce in sostanza una decisione della Banca centrale europea e/o una decisione adottata congiuntamente con la Commissione europea qualsivoglia sia la sua forma.

condannare la Banca centrale europea e/o la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è nulla in quanto oltrepassa i poteri attribuiti dal Trattato dell’Unione europea alla Banca centrale europea nonché alla Commissione europea e quindi i due organi l’hanno adottata eccedendo i propri poteri.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata viola il diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, come confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è manifestamente infondata e priva di base giuridica e contrasta con il principio di proporzionalità.

4)

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata si pone altresì in contrasto con i principi giuridici generalmente accettati che discendono dal diritto dell’Unione europea e anche col principio secondo il quale nessuno può invocare una propria omissione per trarne profitto e/o regolarizzare un comportamento ingiusto e/o illegittimo.


31.8.2013   

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C 252/35


Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Nikolaou/Commissione e Banca centrale europea

(Causa T-331/13)

2013/C 252/58

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Marinos Nikolaou (Lefkosia, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013, diventata definitiva con la decisione del governatore della Banca centrale di Cipro, in qualità di esponente e/o rappresentante del Sistema europeo delle banche centrali della Banca centrale europea, del 29 marzo 2013, KDP [kanonistiki diokitiki praxi; atto regolamentare] 104/2013, con cui è stata decisa la «vendita di determinati prodotti» della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd e la quale costituisce in sostanza una decisione comune della Banca centrale europea e della Commissione europea;

in subordine, dichiarare che la decisione dell’Eurogruppo, menzionata supra, costituisce in sostanza una decisione della Banca centrale europea e/o una decisione adottata congiuntamente con la Commissione europea qualsivoglia sia la sua forma;

condannare la Banca centrale europea e/o la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è nulla in quanto oltrepassa i poteri attribuiti dal Trattato dell’Unione europea alla Banca centrale europea nonché alla Commissione europea e quindi i due organi l’hanno adottata eccedendo i propri poteri.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata viola il diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, come confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è manifestamente infondata e priva di base giuridica e contrasta con il principio di proporzionalità.

4)

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata si pone altresì in contrasto con i principi giuridici generalmente accettati che discendono dal diritto dell’Unione europea e anche col principio secondo il quale nessuno può invocare una propria omissione per trarne profitto e/o regolarizzare un comportamento ingiusto e/o illegittimo.


31.8.2013   

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C 252/35


Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Christodoulou e Stavrinou/Commissione e Banca centrale europea

(Causa T-332/13)

2013/C 252/59

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Chrysanthi Christodoulou (Pafos, Cipro) e Maria Stavrinou (Larnaca, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il loro ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013, diventata definitiva con la decisione del governatore della Banca centrale di Cipro, in qualità di esponente e/o rappresentante del Sistema europeo delle banche centrali della Banca centrale europea, del 29 marzo 2013, KDP [kanonistiki diokitiki praxi; atto regolamentare] 104/2013, con cui è stata decisa la «vendita di determinati prodotti» della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd e la quale costituisce in sostanza una decisione comune della Banca centrale europea e della Commissione europea;

in subordine, dichiarare che la decisione dell’Eurogruppo, menzionata supra, costituisce in sostanza una decisione della Banca centrale europea e/o una decisione adottata congiuntamente con la Commissione europea qualsivoglia sia la sua forma.

condannare la Banca centrale europea e/o la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è nulla in quanto oltrepassa i poteri attribuiti dal Trattato dell’Unione europea alla Banca centrale europea nonché alla Commissione europea e quindi i due organi l’hanno adottata eccedendo i propri poteri.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata viola il diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, come confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è manifestamente infondata e priva di base giuridica e contrasta con il principio di proporzionalità.

4)

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata si pone altresì in contrasto con i principi giuridici generalmente accettati che discendono dal diritto dell’Unione europea e anche col principio secondo il quale nessuno può invocare una propria omissione per trarne profitto e/o regolarizzare un comportamento ingiusto e/o illegittimo.


31.8.2013   

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C 252/36


Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Westermann Lernspielverlag/UAMI — Diset (bambinoLÜK)

(Causa T-333/13)

2013/C 252/60

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Westermann Lernspielverlag (Braunschweig, Germania) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Diset, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 aprile 2013, pratica R 1323/2012-2, relativa al procedimento d’opposizione n. B 1 724 593 [domanda di marchio comunitario 009080359] tra la DISET, S.A. e la Westermann Lernspielverlag GmbH;

condannare il convenuto le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «bambinoLÜK» per prodotti delle classi 9, 16 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 9 080 359

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario consistente nel segno figurativo «BAMBINO» per prodotti delle classi 16, 28 41

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso e autorizzazione di procedere alla registrazione della domanda di marchio comunitario per taluni prodotti della classe 9

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


31.8.2013   

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C 252/36


Ricorso proposto il 24 giugno 2013 — Borghezio/Parlamento

(Causa T-336/13)

2013/C 252/61

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mario Borghezio (Torino, Italia) (rappresentante: H. Laquay, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la domanda ricevibile e fondata e, di conseguenza, annullare la decisione del Parlamento europeo, adottata sotto forma di dichiarazione del presidente del Parlamento europeo nella seduta plenaria del 10 giugno 2013, in forza della quale il ricorrente siede a partire dal 3 giugno 2013 in qualità di deputato «non iscritto» ed è quindi escluso a decorrere da tale data dal gruppo politico «Europa, Libertà, Democrazia»;

ripartire le spese come di diritto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca — oltre al fatto di far valere che la decisione di attribuirgli il seggio in qualità di deputato non iscritto produce effetti giuridici in quanto impedisce al ricorrente di esercitare il mandato parlamentare che gli compete alle stesse condizioni dei deputati che appartengono ad un gruppo politico — due motivi attinenti al merito. Il ricorrente sostiene che il Parlamento ha l’obbligo di verificare se lo statuto del gruppo politico o un principio generale di diritto non siano stati violati in modo grave e manifesto.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione grave ed evidente dello statuto del gruppo politico «Europa, Libertà, Democrazia», in quanto la decisione di escludere il ricorrente dal gruppo è stata adottata anteriormente alla riunione successiva di esso, in contrasto con quanto sancito nel suo statuto.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, in quanto quest’ultimo non ha potuto presentare i suoi mezzi di difesa nel corso di una riunione del gruppo politico «Europa, Libertà, Democrazia».


31.8.2013   

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C 252/37


Ricorso proposto il 21 giugno 2013 — Energa Power Trading/Commissione

(Causa T-338/13)

2013/C 252/62

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Energa Power Trading Promitheias kai Emporias Energeias AE (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi incombentile in forza del Trattato, in quanto, nonostante le sia stata rivolta formale richiesta, ha omesso di prendere posizione sul reclamo depositato il 9 dicembre 2010, concernente un aiuto di Stato illegittimamente concesso alla DEI dalle autorità greche; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, con cui si sostiene che la Commissione ha omesso di agire in relazione al presunto aiuto di Stato illegale concesso a favore della DEI.

Omettendo di prendere posizione — positiva o negativa — in ordine al reclamo della ricorrente concernente un presunto aiuto di Stato illegale concesso a favore della DEI, nonostante la presentazione di una lettera di diffida, per un periodo superiore a 28 mesi (e in ogni caso superiore a 26 mesi), la Commissione non ha concluso l’esame preliminare entro un termine ragionevole. Poiché il menzionato ritardo non può essere giustificato con il ricorso a circostanze eccezionali, la Commissione ha omesso di agire nonostante la sua competenza esclusiva in materia, violando in tal modo le relative disposizioni del Trattato (ossia gli articoli 106, 107 e 265 TFUE) e il regolamento del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE.


31.8.2013   

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C 252/37


Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Hawe Hydraulik/UAMI — HaWi Energietechnik (HAWI)

(Causa T-347/13)

2013/C 252/63

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hawe Hydraulik SE (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HaWi Energietechnik AG (Eggenfelden, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 aprile 2013, nel procedimento R 1690/2012-4, concernente la domanda di marchio comunitario n. 6 558 589«HAWI»;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: HaWi Energietechnik AG

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HAWI» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 35, 37 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 6 558 589

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «HAWE», per prodotti delle classi 7 e 9

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009;

violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne l’errata valutazione del valore probatorio della dichiarazione resa sotto giuramento;

violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne l’errata valutazione del valore probatorio degli estratti da Internet;

violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne la valutazione delle prove d’uso nel loro insieme;

violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne la mancata considerazione delle prove d’uso;

violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/38


Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Orange Business Belgium/Commissione

(Causa T-349/13)

2013/C 252/64

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Orange Business Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Schutyser, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della DG DIGIT della Commissione europea, notificata alla ricorrente il 19 aprile 2013, che respinge l’offerta della ricorrente e attribuisce l’appalto a un altro offerente;

nel caso in cui, al momento della pronuncia della sentenza, la Commissione avesse già firmato il contratto relativo ai Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni – Nuova generazione («TESTA-ng»), dichiarare nullo tale contratto; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento, comprese le spese per gli onorari degli avvocati sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primer motivo, basado en que la demandada vulneró el pliego de cargos, artículo 89, apartado 1 y artículo 100, apartado 1, del Reglamento Financiero no 1605/2002 (1) (articoli 102, paragrafo 1, e 113, paragrafo 1, del regolamento finanziario n. 966/2012), in particolare i principi di trasparenza, di uguaglianza e di non discriminazione, in quanto: a) alcune regole di valutazione che erano state comunicate non sono state applicate; b) alcune regole di valutazione comunicate erano errate, ed altre, non comunicate, sono state applicate al loro posto; c) il metodo di valutazione tecnica non è stato comunicato prima delle presentazione delle offerte.

2)

Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti, sanciti dall’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento finanziario n. 1605/2002 (articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario n. 966/2012), che rendono invalida la decisione impugnata, in quanto essa ha ritenuto regolare l’offerta di un altro offerente, nonostante quest’ultima presentasse elementi fondamentali non conformi, in violazione delle specifiche tecniche del capitolato d’oneri.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


31.8.2013   

IT

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C 252/38


Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Jordi Nogues/UAMI — Grupo Osborne (BADTORO)

(Causa T-350/13)

2013/C 252/65

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jordi Nogues SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. R. Fernández Castellanos, M. J. Sanmartín Sanmartín e E. López Pares)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 aprile 2013 nel procedimento R 1446/2012-2;

condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo con l’elemento denominativo «BADTORO» per prodotti e servizi delle classi 25, 34 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 565 581.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Grupo Osborne, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo nazionale con l’elemento denominativo «TORO», marchio denominativo nazionale «EL TORO», e marchio comunitario denominativo «TORO», per prodotti e servizi delle classi 25, 34, 35.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

ingiustificata inosservanza del principio generale della comparazione d’insieme.


31.8.2013   

IT

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C 252/39


Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio

(Causa T-351/13)

2013/C 252/66

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (Suzhou, Cina) e Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG (Roding, Germania) (rappresentanti: K. Neuhaus, H.-J. Freund e B. Ecker, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare inammissibile il ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione del Consiglio (CE) n. 372/2013 (1), del 22 aprile 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 1008/2011 del 10 ottobre 2011, nella parte che si riferisce ai ricorrenti;

condannare il convenuto a sostenere le proprie spese e quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (2) o dell’articolo 296 TFUE, paragrafo 2, dal momento che il Consiglio ha commesso errori manifesti di valutazione o ha violato il suo obbligo di motivazione classificando il Brasile come paese analogo ai fini del calcolo del valore normale. Il Consiglio ha commesso un errore nel determinare o nel trascurare di indicare la ragione per cui sussiste concorrenza sufficiente nel mercato brasiliano, in particolare rispetto al grado di concorrenza tra produttori nazionali e rispetto al grado di concorrenza esercitato dalle esportazioni.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio o dell’articolo 296 TFUE, paragrafo 2, dal momento che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione o ha violato il proprio obbligo di motivazione rigettando una richiesta di adeguamento al valore normale in misura pari al 14 % del dazio d’importazione sul prodotto di cui trattasi nel paese analogo Brasile.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, dal momento che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’applicazione della «regola del dazio inferiore», confrontando il margine di dumping stabilito nel regolamento impugnato con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’indagine originale del 2005, invece di stabilire un nuovo livello di eliminazione del pregiudizio.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 112, pag. 1)

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51)


31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/39


Impugnazione proposta il 2 luglio 2013 da BX avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 aprile 2013, nella causa F-88/11, BX/Commissione

(Causa T-352/13 P)

2013/C 252/67

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BX (Washington, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Rata)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 aprile 2013, nella causa F-88/11;

annullare la decisione controversa della commissione giudicatrice, di non includere il nome del ricorrente nella lista di riserva dei candidati vincitori del concorso EPSO/AD/148/09-RO (GU 2009, C 14 A, pag. 1); e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la conclusione cui è giunto il Tribunale della funzione pubblica (al paragrafo 33 della sua sentenza), secondo cui il ricorrente non ha raggiunto lo standard probatorio richiesto, non sarebbe valida per il caso di specie.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto nell’affermare che un candidato la cui votazione iniziale risultava inferiore alla votazione minima necessaria, sulla base di criteri prestabiliti, non aveva diritto ad una valutazione comparativa (paragrafo 41), in quanto:

secondo la giurisprudenza consolidata, ciascun candidato in un concorso EPSO avrebbe diritto ad una valutazione comparativa, indipendentemente dal fatto che il suo risultato iniziale sia superiore o inferiore alla votazione minima necessaria;

la commissione giudicatrice non avrebbe adempiuto al proprio dovere di procedere ad una valutazione comparativa, non solo rispetto al ricorrente, ma anche rispetto a tutti gli altri candidati ammessi alla prova orale, in quanto il tempo riservato alla valutazione finale sarebbe stato manifestamente insufficiente; e

la sentenza appellata non farebbe leva sui pertinenti argomenti sollevati dal ricorrente e non prenderebbe in considerazione le incoerenze contenute nell’argomentazione della convenuta.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la conclusione cui è giunto il Tribunale della funzione pubblica al paragrafo 45 della sentenza appellata, secondo cui non è stato leso il principio della parità di trattamento, sarebbe erronea.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione delle norme riguardanti la composizione della commissione giudicatrice, a causa:

del fatto che la commissione giudicatrice avrebbe avuto una composizione sbilanciata (articolo 3, quinto comma, dell’Allegato III allo Statuto dei Funzionari dell’Unione europea):

il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare pacifico che la commissione giudicatrice fosse composta da tre membri durante la prova orale del ricorrente (paragrafo 49 della sentenza appellata);

il Tribunale della funzione pubblica avrebbe citato erroneamente la causa Bartha (paragrafo 49) a sostegno della propria conclusione secondo cui il principio della partecipazione bilanciata di uomini e donne nella composizione della commissione giudicatrice non sarebbe stato violato.

della contemporanea presenza di membri titolari e membri supplenti nella Commissione giudicatrice durante gli esami orali, che nel caso di specie avrebbe reso illegittima la procedura seguita dalla commissione giudicatrice (paragrafo 50);

della violazione del principio di stabile composizione della commissione giudicatrice (paragrafo 51).

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente deciso che le circostanze della presente causa non consentivano l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, del suo Regolamento di procedura (paragrafo 81), in quanto la convenuta aveva riconosciuto che il rigetto dei precedenti ricorsi amministrativi proposti dal ricorrente si fondava su una motivazione errata e pertanto essa dovrebbe essere condannata alle spese.

6)

Sesto motivo, vertente sul fatto che i danni morali sarebbero giustificati.


31.8.2013   

IT

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C 252/40


Ricorso proposto il 9 luglio 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-358/13)

2013/C 252/68

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: M. Salvatorelli, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/209 UE del 26 aprile 2013, notificata con il numero C(2013) 2444 in data 29 aprile 2013 con lettera n. SG-Greffe (2013) D/5879, pervenuta alla rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea il 29 aprile 2013, avente ad oggetto «la liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2012» nella parte in cui contemplando tra gli «importi non riutilizzabili» la somma di EUR 5 006 487,10 relativa alla Regione Basilicata, comporta la detrazione di tale somma dal limite di spesa FEASR del PSR Basilicata e, conseguentemente, implica la impossibilità del suo utilizzo nell’ambito del suddetto limite, sostanzialmente determinandone il suo disimpegno;

condannare la Commissione dell’Unione europea al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Nel presente ricorso, il Governo italiano impugna la decisione della Commissione 2013/209/UE del 26 aprile 2013 notificata con il n. C(2013) 2444 in data 29 aprile 2013, avente ad oggetto la «liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2012» nella parte in cui, contemplando tra gli «importi non riutilizzabili», la somma di EUR 5 006 487,10 relativa alla Regione Basilicata, comporta la detrazione di tale somma dal limite di spesa FEASR del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) Basilicata e, conseguentemente, implica la impossibilità del suo utilizzo nell’ambito del suddetto limite di spesa, sostanzialmente determinandone il suo disimpegno.

Afferma la ricorrente a questo riguardo che la rettifica scaturisce dall’assunto dei servizi della Commissione secondo il quale taluni progetti pagati nel corso del quarto trimestre quadrimestre 2011, non avrebbero potuto essere inseriti nella dichiarazione trimestrale di spesa in quanto non conformi al PSR vigente.

La posizione della Commissione, infine recepita nella decisione di esecuzione che si impugna, apparirebbe viziata sotto svariati profili.

È in primo luogo lecito dubitare della correttezza dell’inserimento della riduzione derivante dall’art. 27 del Regolamento (CE) n. 1290/2005, qualificata come «importo non riutilizzabile», nell’ambito della decisione di liquidazione dei conti, dovendo essere escluso da essa ogni importo sospeso o ridotto, come provato dall’art. 29, par. 5, del Regolamento sopracitato. Questa riduzione sarebbe errata tra l’altro nella sua quantificazione.

In secondo luogo, il provvedimento sarebbe inoltre viziato per carenza di motivazione, e in quanto un importo relativo ad una trimestrale di spesa che sia ridotto o sospeso dalla Commissione ai sensi dell’art. 29, par. 5. del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, del 11.8.2005, pag. 1).

Per ultimo, la dichiarazione di non riutilizzabilità dell’importo è equivalente al suo disimpegno, avendo come conseguenza l’impossibilità di utilizzare in futuro le somme nell’ambito del limite di spesa del PSR Basilica, ma la vigente normativa UE esclude che importi sospesi possano essere disimpegnati.


31.8.2013   

IT

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C 252/41


Ricorso proposto l’11 luglio 2013 — Spain Doce 13/UAMI — Ovejero Jiménez e Becerra Guilbert (VICTORIA DELEF)

(Causa T-359/13)

2013/C 252/69

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Spain Doce 13, SL (Crevillente, Spagna) (rappresentante: avv. S. Rizzo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Gregorio Ovejero Jiménez e María Luisa Becerra Guilbert (Alicante, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 aprile 2013 nel procedimento R 1046/2012-5, nella parte in cui è respinta la richiesta di marchio comunitario n. 9 522 384 con riferimento ai seguenti prodotti e servizi:

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi;

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria;

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio in negozio e servizi di commercio all'ingrosso d'indumenti, calzature, articoli di pelletteria e accessori.

Condannare alle spese l’UAMI, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «VICTORIA DELEF» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 522 384.

Titolari del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Gregorio Ovejero Jiménez e María Luisa Becerra Guilbert.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi nazionali con elemento denominativo «VICTORIA», «Victoria» o «victoria» per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento parziale del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


31.8.2013   

IT

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C 252/42


Ricorso proposto il 12 luglio 2013 — Francia/Commissione

(Causa T-366/13)

2013/C 252/70

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione della Commissione europea n. C(2013) 1926 def. del 2 maggio 2013 relativa all’aiuto di Stato n. SA.22843 2012 al quale la Francia ha dato esecuzione a favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo atto introduttivo la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2013) 1926 def. della Commissione, del 2 maggio 2013, con cui la Commissione ha, innanzitutto, qualificato come aiuti di Stato le compensazioni finanziarie versate alla Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) e alla Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) relative a servizi di trasporto marittimi forniti tra Marsiglia e la Corsica per gli anni 2007-2013 nell’ambito di una convenzione di servizio pubblico. La Commissione ha inoltre dichiarato compatibili con il mercato interno le compensazioni versate alla SNCM e alla CNM per servizi di trasporto forniti nel corso dell’intero anno (in prosieguo: il «servizio detto “di base”»), ma ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le compensazioni versate relative ai servizi forniti durante i periodi di punta, ossia i periodi di Natale, di febbraio, primavera-autunno e/o il periodo estivo (in prosieguo: il «servizio detto “complementare”»). Infine, la Commissione ha disposto il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno [procedimento in materia di aiuti di Stato SA.22843 2012/C (ex 2012/NN)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, diviso in due parti, vertente sulla violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che la Commissione ha qualificato le compensazioni versate alla SNCM e alla CNM come aiuti di Stato nei limiti in cui il primo e il quarto criterio fissati dalla sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Racc. pag. I-7747), non sarebbero del tutto soddisfatti.

La ricorrente sostiene con la prima parte di tale motivo che la decisione impugnata viola la nozione di aiuto di Stato in quanto la Commissione ha considerato che il primo criterio della sentenza Altmark era solo parzialmente soddisfatto A tale proposito, la ricorrente sostiene:

in primo luogo che la Commissione, distinguendo il servizio detto «di base» dal servizio detto «complementare», è incorsa in un errore di fatto e di diritto e ha disconosciuto l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per definire i servizi di interesse economico generale;

in secondo luogo che, considerati complessivamente, i servizi oggetto della convenzione di servizio pubblico stipulata tra, da una parte, la SNCM e la CNM e, dall’altra, l’Office des Transports de la Corse et la Collectivité territoriale de Corse, costituiscono un servizio d’interesse economico generale e che detta convenzione soddisfa il primo criterio della sentenza Altmark;

in terzo luogo che, anche supponendo che il servizio detto «di base» e il servizio detto «complementare» debbano essere distinti, il servizio detto «complementare» rappresenta, al pari di quello detto «di base», un servizio d’interesse economico generale e soddisfa il primo criterio previsto dalla sentenza Altmark, giacché esiste un’esigenza concreta di un servizio pubblico data l’insufficienza dei servizi regolari di trasporto in una situazione di libera concorrenza.

Con la seconda parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola la nozione di aiuto di Stato, avendo la Commissione considerato che il quarto motivo della sentenza Altmark non era soddisfatto. La ricorrente ritiene che la procedura di aggiudicazione della convenzione di servizio pubblico abbia consentito di garantire una concorrenza effettiva e, pertanto, la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la collettività.

2)

Secondo motivo, vertente, in subordine, su una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, dato che la Commissione ha considerato che le compensazioni versate alla SNCM relative al servizio detto «complementare» costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, dal momento che tale servizio non sarebbe un servizio d’interesse economico generale.


Tribunale della funzione pubblica

31.8.2013   

IT

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C 252/43


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — BM/BCE

(Causa F-78/11) (1)

(Funzione pubblica - Personale della BCE - Proroga retroattiva del periodo di prova - Decisione di porre fine al contratto durante il periodo di prova - Procedimento disciplinare)

2013/C 252/71

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BM (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente P. Embley, M. López Torres e E. Carlini, agenti, successivamente M. López Torres e E. Carlini, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della BCE di risolvere il contratto della parte ricorrente durante il periodo di prova a causa di un’infrazione disciplinare sanzionata con una nota di biasimo.

Dispositivo

 

La decisione del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, del 20 maggio 2011, che pone fine al contratto di BM al 31 ottobre 2011, è annullata.

 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

La Banca centrale europea si fa carico delle proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da BM.


(1)  GU C 319 del 29.10.2011, pag. 30.


31.8.2013   

IT

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C 252/43


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — BY/AESA

(Causa F-81/11) (1)

(Personale dell’AESA - Agente temponaneo - Ricevibilità - Termini di ricorso - Rapporto informativo sfavorevole - Riassegnazione - Molestie psicologiche - Sviamento di potere)

2013/C 252/72

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BY (Lasne, Belgio) (rappresentante: avv. B.-H. Vincent)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di riassegnare la parte ricorrente ad un posto non manageriale nell’interesse del servizio, in seguito ad un rapporto informativo sfavorevole, nonché domanda di versare alla parte ricorrente un importo a titolo del preteso danno subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

BY si fa carico delle proprie spese e di quelle sostenute dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011, pag. 41.


31.8.2013   

IT

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C 252/43


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 19 giugno 2013 — Goetz/Comitato delle regioni

(Causa F-89/11) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Responsabilità extra contrattuale - Ricorso per risarcimento danni - Ricevibilità - Dies a quo del termine per agire - Indagine dell’OLAF - Indagine amministrativa - Procedimento disciplinare dinanzi al consiglio disciplinare - Obbligo per l’amministrazione di agire con diligenza - Durata di un procedimento disciplinare - Responsabilità a causa dell’apertura di un procedimento disciplinare concluso senza sanzioni)

2013/C 252/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Charles Dieter Goetz (Linkebeek, Belgique) (rappresentanti: N. Lhoëst e A.-A. Minet, avocats)

Convenuto: Comitato delle regioni (rappresentanti: J. C. Cañoto Argüelles, in qualità di agente, assistito da B. Cambier, avocat)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione del Comitato delle regioni recante rigetto della domanda del ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere il risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito nell’ambito di un procedimento amministrativo e disciplinare

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Goetz sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Comitato delle regioni dell’Unione europea.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011, pag. 45.


31.8.2013   

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C 252/44


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — BM/BCE

(Causa F-106/11) (1)

(Funzione pubblica - Personale della BCE - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Nota di biasimo)

2013/C 252/74

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BM (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente P. Embley, M. López Torres e E. Carlini, agenti, successivamente M. López Torres e E. Carlini, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del direttore generale aggiunto della Direzione generale Risorse umane, bilancio di previsione e strutture organizzative della BCE di infliggere alla parte ricorrente una nota di biasimo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

BM si fa carico delle proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla Banca centrale europea.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012, pag. 68.


31.8.2013   

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C 252/44


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2013 — BU/EMA

(Cause riunite F-135/11, F-51/12, F-110/12) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Atto lesivo - Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto - Domanda di riqualificazione di un contratto - Termine ragionevole - Reclamo contro un rigetto di reclamo - Articolo 8 del RAA - Dovere di sollecitudine)

2013/C 252/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BU (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: nella causa F-135/11, inizialmente S. Vincenzo, poi T. Jablonski e G. Gavrilidou, agenti e assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, nella causa F-51/12, T. Jablonski e G. Gavrilidou, agenti e assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, e nella causa F-110/12, T. Jablonski e Rampal Olmedo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’Agenzia europea per i medicinali di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali di non rinnovare il contratto di BU, notificata con lettera del 30 maggio 2011, è annullata.

2)

Il ricorso F-135/11 è respinto per il resto.

3)

I ricorsi F-51/12 e F-110/12 sono respinti.

4)

L’Agenzia europea per i medicinali sopporta le proprie spese ed è condannata a quelle sostenute da BU nelle cause F-135/11 e F-51/12.

5)

BU sopporta le proprie spese ed è condannata a quelle sostenute dall’Agenzia europea per i medicinali l nella causa F-110/12.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 24, GU C 209 del 14.7.2012, pag. 14; GU C 379 dell’8.12.2012, pag. 34.


31.8.2013   

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C 252/45


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 12 giugno 2013 — Bogusz/Frontex

(Causa F-5/12) (1)

(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Personale della Frontex - Modifica delle condizioni di svolgimento dello stage previste dall’articolo 14 del RAA - Licenziamento al termine del periodo di stage - Fissazione degli obiettivi - Motivo sollevato per la prima volta all’udienza)

2013/C 252/76

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Polonia) (rappresentante:S. Pappas, avocat)

Convenuta: Frontex (rappresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron e D. Waelbroeck, avocats)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione della Frontex che infligge una sanzione al ricorrente e della decisione che pronuncia il suo licenziamento

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute dal sig. Bogusz.

3)

Il sig. Bogusz sopporta tre quarti delle proprie spese.


(1)  GU C 133, 5.5.2012, pag. 29


31.8.2013   

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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — BY/AESA

(Causa F-8/12) (1)

(Personale dell’AESA - Agente temponaneo - Licenziamento per insufficienza professionale - Dovere di sollecitudine - Causa estranea alle difficoltà professionali - Molestie psicologiche - Malattia - Risarcimento danni)

2013/C 252/77

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BY (Lasne, Belgio) (rappresentante: avv. B.-H. Vincent)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di licenziare la parte ricorrente e domanda di risarcimento del preteso danno subito a causa di tale licenziamento e delle asserite molestie.

Dispositivo

1)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a versare a BY l’importo corrispondente a nove mesi della retribuzione netta che percepiva alla vigilia del suo licenziamento.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea si fa carico delle proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da BY.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 28.


31.8.2013   

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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — Di Prospero/Commissione

(Causa F-12/12) (1)

(Funzione pubblica - Nomina - Superamento di un concorso in seguito all’invito a concorrere rivolto al ricorrente ai fini dell’esecuzione di una sentenza - Nomina nel grado con effetto retroattivo)

2013/C 252/78

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rita Di Prospero (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda della ricorrente relativa alla sua collocazione nel grado AD 11 con effetto retroattivo al 1o gennaio 2010 e domanda di risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 18 ottobre 2011, che nega alla sig.ra Di Prospero la collocazione nel grado AD 11 a decorrere dal 1o gennaio 2010, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Di Prospero.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012, pag. 32.


31.8.2013   

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C 252/46


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — Achab/CESE

(Causa F-21/12) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello Statuto - Ripetizione dell’indebito)

2013/C 252/79

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohammed Achab (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Arsène e G. Boudot, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione recante soppressione del beneficio dell’indennità di dislocazione per il ricorrente e con la quale si procede al recupero retroattivo di tale indennità

Dispositivo

1)

La decisione del Comitato economico e sociale europeo del9 giugno 2011 è annullata nella parte in cui ordina la ripetizione degli importi corrispondenti all’indennità di dislocazione versati al sig. Achab a partire dal 1o luglio 2010.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dal sig. Achab.

4)

Il sig. Achab sopporterà la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 133, del 5.5.2012, pag. 30.


31.8.2013   

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C 252/46


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — CF/AESA

(Causa F-40/12) (1)

(Funzione pubblica - Ex agente temporaneo - Contratto a tempo determinato - Licenziamento avvenuto durante un congedo per malattia - Articolo 16 del RAA - Articolo 48, lettera b), del RAA - Molestie psicologiche)

2013/C 252/80

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CF (Bierges, Belgio) (rappresentante: avv. A. Schwend)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di licenziare la parte ricorrente e domanda di risarcimento del preteso danno subito a causa di tale licenziamento e delle asserite molestie.

Dispositivo

1)

La decisione del 24 maggio 2011 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha risolto il contratto di agente temporaneo di CF è annullata.

2)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a pagare a CF l’importo pari a EUR 88 189,76 in riparazione del danno materiale.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea si fa carico delle proprie spese ed è condannata a farsi carico dei tre quarti delle spese sostenute da CF.

5)

CF si fa carico di un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012, pag. 24.


31.8.2013   

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C 252/47


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — Buschak/Commissione

(Causa F-56/12) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Indennità di disoccupazione - contributo al regime pensionistico - Reclamo tardivo)

2013/C 252/81

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Willy Buschak (Dresda, Germania) (rappresentante: avv. T. Menssen)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non versare contributi per il ricorrente ad un regime pensionistico nazionale o dell’Unione europea successivamente alla fine del suo contratto di agente temporaneo durante il periodo in cui era disoccupato e domanda di integrarlo nel regime pensionistico dell’Unione europea o di trasferire i suoi diritti pensionistici nel regime nazionale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Buschak sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012, pag. 34.


31.8.2013   

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C 252/47


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 giugno 2013 — Biwer e a./Commissione

(Causa F-115/10) (1)

(Funzione pubblica - Retribuzione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Presupposti per la concessione - Deduzione di un’indennità di uguale natura proveniente da altra fonte - Ricorso manifestamente infondato)

2013/C 252/82

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jacques Biwer e a. (Bascharage, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di considerare taluni aiuti finanziari erogati da uno Stato membro agli studenti di istituti di insegnamento superiori come indennità di natura uguale a quella degli assegni familiari e di dedurre l’importo equivalente a tali aiuti finanziari dall’indennità scolastica concessa ai funzionari genitori di tali studenti

Dispositivo

1)

Il ricorso del sig. Biwer e degli altri cinque ricorrenti i cui nomi figurano in allegato è respinto in quanto manifestamente primo di ogni fondamento in diritto.

2)

Il sig. Biwer e gli altri cinque ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011, pag. 66.


31.8.2013   

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C 252/47


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 3 maggio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-40/11) (1)

(Funzione pubblica - Previdenza sociale - Ex funzionario collocato a riposo per invalidità - Infortunio - Mancanza di copertura - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a statuire)

2013/C 252/83

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che fissa le prestazioni alle quali il ricorrente ha diritto a causa della sua invalidità permanente parziale

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso F-40/11, Marcuccio/Commissione.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011, pag. 34.


31.8.2013   

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C 252/48


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’8 maggio 2013 — Z/Corte di giustizia

(Causa F-71/11) (1)

(Funzione pubblica - Non luogo a statuire)

2013/C 252/84

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Z (Lussemburgo, Lussemburgo)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentante: M. A. V. Placco, agente)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento del rapporto informativo relativo al periodo che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, nonché alla condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno morale.

Dispositivo

1)

Non occorre statuire sul ricorso F-71/11, Z/Corte di giustizia.

2)

La ricorrente sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.


(1)  GU C 355 del 3.12.2011, pag. 30.


31.8.2013   

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C 252/48


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 giugno 2013 — Jargeac e a./Commissione

(Causa F-98/11) (1)

(Funzione pubblica - Retribuzione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Presupposti per la concessione - Deduzione di un’indennità di uguale natura proveniente da altra fonte - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

2013/C 252/85

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Bernard Jargeac e a. (Hostert, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente avv.ti F. Moyse e A. Salerno, successivamente avv. A. Salerno)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di considerare taluni aiuti finanziari erogati da uno Stato membro agli studenti di istituti di insegnamento superiori come indennità di natura uguale a quella degli assegni familiari e di dedurre l’importo equivalente a tali aiuti finanziari dall’indennità scolastica concessa ai funzionari genitori di tali studenti, e di annullamento della decisione di procedere alla ripetizione dell’indebito.

Dispositivo

1)

Il ricorso proposto dal sig. Finch è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il ricorso proposto dai sigg. Jargeac, Aliaga Artero, Charrière, Clarke, dalle sigg.re Domingues e Hughes, e dai sigg. Lanneluc e Zein è respinto in quanto manifestamente privo di ogni fondamento in diritto.

3)

Il sig. Jargeac e gli altri otto funzionari o ex funzionari i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011, pag. 47.


31.8.2013   

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C 252/48


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-100/11) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Indennità giornaliera - Presupposti per la concessione - Effettivo trasferimento nel luogo di assegnazione - Ricorso manifestamente infondato in diritto - Spese di giustizia - Articolo 94 del regolamento di procedura)

2013/C 252/86

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

L’annullamento della decisione con la quale la Commissione a rifiutato di corrispondere al ricorrente le indennità giornaliere in relazione alla decisione del suo trasferimento dalla delegazione in Angola alla sede a Bruxelles.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il sig. Marcuccio è condannato a corrispondere al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea la somma di EUR 2 000.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012, pag. 67.


31.8.2013   

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C 252/49


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-102/11) (1)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso - Sottoscrizione autografa apposta sul telefax diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta)

2013/C 252/87

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita con la quale la Commissione rifiuta di pagare al ricorrente le spese di viaggio annuali dalla sua sede di servizio al suo luogo d’origine per gli anni dal 2005 al 2010.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 126, del 28.4.2012, pag. 27.


31.8.2013   

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C 252/49


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 giugno 2013 — Rodrigues Regalo Corrêa/Parlamento

(Causa F-114/11) (1)

(Funzione pubblica - Retribuzione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Presupposti per la concessione - Deduzione di un’indennità di uguale natura proveniente da altra fonte - Ricorso manifestamente infondato)

2013/C 252/88

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: João Manuel Rodrigues Regalo Corrêa (Kehlen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Salerno)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e V. Montebello-Demogeot, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento di considerare taluni aiuti finanziari erogati da uno Stato membro agli studenti di istituti di insegnamento superiore come indennità di natura uguale a quella degli assegni familiari e di dedurre l’importo equivalente a tali aiuti finanziari dall’indennità scolastica concessa al ricorrente, nonché di annullamento della decisione di procedere alla ripetizione dell’indebito

Dispositivo

1)

Il ricorso proposto dal sig. Rodrigues Regalo Corrêa è respinto in quanto manifestamente privo di ogni fondamento in diritto.

2)

Il sig. Rodrigues Regalo Corrêa sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012, pag. 28.


31.8.2013   

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C 252/49


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 4 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-119/11) (1)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura - Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto per mezzo di un timbro o mediante una diversa modalità di riproduzione della sottoscrizione dell’avvocato - Tardività del ricorso)

2013/C 252/89

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Annullamento della decisione implicita della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente intesa ad ottenere, da un lato, il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del fatto che agenti della Commissione si sarebbero introdotti nel suo alloggio di servizio a Luanda il 14, il 16 e il 19 marzo 2002, e, dall’altro lato, la trasmissione delle copie delle fotografie scattate in quell’occasione nonché la distruzione di tutta la documentazione relativa a tale evento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto perché, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 25, del 28.1.2012, pag. 71.


31.8.2013   

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C 252/50


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-141/11) (1)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso - Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta)

2013/C 252/90

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione che ha rigettato la domanda del ricorrente intesa a che gli fossero versati gli arretrati della retribuzione dovuti per i mesi da settembre 2010 a gennaio 2011.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 25.


31.8.2013   

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C 252/50


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-143/11) (1)

(Funzione pubblica - Rigetto, da parte dell’APN, di una domanda di rimborso delle spese sostenute ai fini della causa - Ricorso di annullamento avente lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese - Irricevibilità manifesta)

2013/C 252/91

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisione implicita della Commissione di non rimborsare un quarto delle spese, sostenute dal ricorrente nella causa F-81/09, Marcuccio/Commissione, cui essa è stata condannata dalla sentenza del 15 febbraio 2011.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 65, del 3.3.2012, pag. 26.


31.8.2013   

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C 252/50


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 24 giugno 2013 — Mateo Pérez/Commissione

(Causa F-144/11) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Domanda di annullamento di una rettifica ad un avviso di concorso - Rettifica che non prevede condizioni di esclusione del ricorrente - Assenza di un atto lesivo - Non ammissione alle prove di valutazione - Ricevibilità - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità manifesta)

2013/C 252/92

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carlos Mateo Pérez (Alicante, Spagna) (rappresentante: I. Ruiz García, avocat)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullare la decisione di non ammettere il ricorrente alle prove di selezione dopo la pubblicazione di un corrigendum del bando di concorso che annulla il voto eliminatorio per la prova (d), consistente in un test situazionale

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.

2)

La Commissione europea sopporta le proprie spese nonchè quelle sostenute da Mateo Pérez a decorrere dal 14 marzo 2012, data del deposito del controricorso.

3)

Mateo Pérez sopporta le proprie spese anteriori al 14 marzo 2012


(1)  GU C 65, del 3.3.2012, pag. 27.


31.8.2013   

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C 252/51


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-28/12) (1)

(Funzione pubblica - Domanda di sopprimere una frase della relazione medica - Incidente o malattia professionale - Rigetto implicito della domanda)

2013/C 252/93

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente di sopprimere una frase della relazione medica datata 28 febbraio 2008, di inviare un nuovo referto corretto in tal senso al medico scelto dal ricorrente e di stralciare in generale dal fascicolo relativo all’infortunio sul lavoro qualsiasi informazione inerente al fatto, che il ricorrente ribadisce falso, che la polvere con la quale il ricorrente è venuto in contatto, si è rivelata, alla fine, essere la polvere bianca della copia di un giornale al quale il ricorrente era abbonato

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sostiene le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea la somma di EUR 2 000.


(1)  GU C 174 del 16.6.2012, pag. 31.


31.8.2013   

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C 252/51


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’8 maggio 2013 — Alsteens/Commissione

(Causa F-87/12) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Rinnovo del contratto - Annullamento parziale - Riforma)

2013/C 252/94

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di limitare il periodo di proroga del contratto del ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Alsteens sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 319 del 20.10.2012, pag. 19.


31.8.2013   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 4 giugno 2013 — Marrone/Commissione

(Causa F-89/12) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Principio di equivalenza delle carriere - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme - Domanda di reinquadramento - Tardività - Nuovi fatti - Assenza - Irricevibilità manifesta)

2013/C 252/95

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot, e A. Tymen, avocats)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e M. G. Berscheid, in qualità di agenti

Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione della Commissione di non reinquadrare la ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La sig.ra Marrone sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare quelle della Commissione europea.


(1)  GU C 331, del 27.10.2012, pag. 33.


31.8.2013   

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C 252/52


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 25 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-115/12) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Eccezione di ricorso parallelo - Irricevibilità manifesta)

2013/C 252/96

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento danni a seguito della ricezione della lettera della Commissione avente ad oggetto la nota di addebito della somma di EUR 4 875, corrispondente alle spese della Commissione nella causa T 241/03.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 26, del 26.1.2013, pag. 71.


31.8.2013   

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C 252/52


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 24 giugno 2013 — Weissenfels/Parlamento

(Causa F-150/12) (1)

2013/C 252/97

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013, pag. 36.