ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.178.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 178

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
22 giugno 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 178/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 171 del 15.6.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 178/02

Causa C-142/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 marzo 2013 — Bright Service S.A./Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

2

2013/C 178/03

Causa C-144/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 marzo 2013 — VDP Dental Laboratory NV, Staatssecretaris van Financiën

2

2013/C 178/04

Causa C-153/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bardejov (Repubblica slovacca) il 26 marzo 2013 — Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka

3

2013/C 178/05

Causa C-154/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 marzo 2013 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: X BV

3

2013/C 178/06

Causa C-155/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia (Italia) il 27 marzo 2013 — SICES e a./Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

4

2013/C 178/07

Causa C-160/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 28 marzo 2013 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: X BV

4

2013/C 178/08

Causa C-171/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) l’8 aprile 2013 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M.S. Demirci e altri

4

2013/C 178/09

Causa C-192/13 P: Impugnazione del Regno di Spagna, proposta il 15 aprile 2013, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) pronunciata il 31 gennaio 2013 nella causa T-235/11, Spagna/Commissione

5

2013/C 178/10

Causa C-197/13 P: Impugnazione proposta dal Regno di Spagna il 16 aprile 2013 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) pronunciata il 31 gennaio 2013, nella causa T-540/10, Spagna/Commissione

5

2013/C 178/11

Causa C-204/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 18 aprile 2013 — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg

6

2013/C 178/12

Causa C-219/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 25 aprile 2013 — K Oy

6

 

Tribunale

2013/C 178/13

Causa T-579/10: Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2013 — macros consult/UAMI — MIP Metro (makro) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario figurativo makro — Denominazione sociale macros consult GmbH — Diritti acquisiti anteriormente alla domanda di registrazione di un marchio comunitario e conferenti al titolare il diritto di vietare l’utilizzazione del marchio comunitario richiesto — Segni non registrati che fruiscono di una tutela in diritto tedesco — Articolo 5 del Markengesetz — Articolo 8, paragrafo 4, articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e articolo 65 del regolamento (CE) n. 207/2009]

8

2013/C 178/14

Causa T-249/11: Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2013 — Sanco/UAMI — Marsalman (rappresenta un pollo) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un pollo — Marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta un pollo — Impedimento relativo alla registrazione — Similitudine dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

8

2013/C 178/15

Cause T-321/11 e T-322/11: Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2013 — Morelli/UAMI — Associazione nazionale circolo del popolo della libertà et Brambilla (PARTITO DELLA LIBERTA') [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PARTITO DELLA LIBERTÀ e di marchio comunitario figurativo Partito della Libertà — Nome di dominio nazionale anteriore partitodellaliberta.it — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancanza di prova dell’uso del nome di dominio anteriore partitodellaliberta.it nella normale prassi commerciale]

9

2013/C 178/16

Causa T-393/11: Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2013 — Masottina/UAMI — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CA' MARINA — Marchio comunitario denominativo anteriore MARINA ALTA — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

9

2013/C 178/17

Causa T-19/12: Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/UAMI — Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo IKFŁT KRAŚNIK — Marchio comunitario figurativo anteriore FŁT — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

10

2013/C 178/18

Causa T-244/12: Sentenza del Tribunale 14 maggio 2013 — Unister/UAMI (fluege.de) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo fluege.de — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]

10

2013/C 178/19

Causa T-45/13: Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — Rose Vision y Seseña/Commissione

10

2013/C 178/20

Causa T-177/13: Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — TestBioTech e altri/Commissione

11

2013/C 178/21

Causa T-209/13: Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — Olive Line International/UAMI (OLIVE LINE)

11

2013/C 178/22

Causa T-212/13: Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Madaus/UAMI — Indena (ECHINAMID)

12

2013/C 178/23

Causa T-215/13: Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Recticel (Lambda)

12

2013/C 178/24

Causa T-225/13: Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — T&L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione

13

2013/C 178/25

Causa T-227/13: Ricorso proposto il 17 aprile 2013 — Bayer Intellectual Property/UAMI — Interhygiene (INTERFACE)

15

2013/C 178/26

Causa T-230/13: Ricorso proposto il 22 aprile 2013 — HTC Sweden/UAMI — Vermop Salmon (TWISTER)

15

2013/C 178/27

Causa T-255/13: Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Italia/Commissione

16

2013/C 178/28

Causa T-256/13: Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Italia/Commissione

17

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/1


2013/C 178/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 171 del 15.6.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 164 del 8.6.2013

GU C 156 del 1.6.2013

GU C 147 del 25.5.2013

GU C 141 del 18.5.2013

GU C 129 del 4.5.2013

GU C 123 del 27.4.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 marzo 2013 — Bright Service S.A./Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Causa C-142/13)

2013/C 178/02

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrente: Bright Service S.A.

Convenuta: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Questioni pregiudiziali

Nel caso di un accordo verticale — che prevede un obbligo di non concorrenza —, già in vigore al 31 maggio 2000, che soddisfa le condizioni di cui al regolamento n. 1984/1983 (1) ma non le condizioni di esenzione del regolamento n. 2790/1999 (2), in quanto il fornitore, che è parte dell’accordo, detiene una quota di mercato superiore al 30 % (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2790/1999), la durata dell’obbligo di non concorrenza è superiore a cinque anni e i beni oggetto del contratto vengono venduti dall’acquirente in locali e terreni che non sono di proprietà del fornitore [articolo 5, lettera a), del regolamento n. 2790/1999]:

a)

se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2790/1999 debba essere interpretato nel senso che, a decorrere dal 1ogennaio 2002, l’accordo e in particolare la clausola di non concorrenza non rientrano nell’ambito delle esenzioni di cui ai menzionati regolamenti (nn. 1984/1983 e 2790/1999) e occorre valutarne individualmente la conformità all’articolo 81, paragrafo 1, TCE;

b)

oppure se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2790/1999 debba essere interpretato nel senso che occorre applicare all’accordo sopra descritto il termine quinquennale di durata massima della clausola di non concorrenza previsto dall’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 2790/1999, di modo che all’accordo e in particolare alla clausola di non concorrenza si applica, a partire dal 1o gennaio 2002, un nuovo termine quinquennale con scadenza al 31 dicembre 2006;

c)

o, infine, se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2790/1999 debba essere interpretato nel senso che, a partire dal 1ogennaio 2002, all’accordo comprensivo di un obbligo di non concorrenza è applicato un nuovo termine quinquennale, con scadenza al 31 dicembre 2006, nel caso in cui il periodo residuo di validità dell’obbligo di non concorrenza, al 1ogennaio 2002, non superi i cinque anni, e che, per contro, detto accordo non rientra nell’ambito delle esenzioni e occorre valutarne individualmente la conformità all’articolo 81, paragrafo 1, TCE nel caso in cui il periodo residuo di validità dell’obbligo di non concorrenza, al 1ogennaio 2002, superi i cinque anni.


(1)  Regolamento (CEE) della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 marzo 2013 — VDP Dental Laboratory NV, Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-144/13)

2013/C 178/03

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: VDP Dental Laboratory NV, Staatssecretaris van Financiën.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva (1), debba essere interpretato nel senso che, qualora una disposizione nazionale, in contrasto con la direttiva, preveda un’esenzione (per la quale è escluso il diritto alla detrazione), al soggetto passivo spetti il diritto alla detrazione in virtù dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva.

2)

Se l’articolo 143, parte iniziale e lettera a), e l’articolo 140, parte iniziale e lettere a) e b), della direttiva IVA del 2006 (2) debbano essere interpretati nel senso che le esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto previste in queste disposizioni non valgono per l’importazione e l’acquisto intracomunitario di protesi dentarie. In tal caso, se l’applicazione delle esenzioni sia soggetta alla condizione che le protesi dentarie siano fornite dall’estero da un dentista o da un odontotecnico e/o siano cedute a un dentista o a un odontotecnico.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bardejov (Repubblica slovacca) il 26 marzo 2013 — Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka

(Causa C-153/13)

2013/C 178/04

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Bardejo

Parti

Ricorrente: Pohotovosť s.r.o.

Convenuto: Ján Soroka

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13/CEE») (1), in combinato disposto con gli articoli 47 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al caso di specie, che non consente ad una persona giuridica che ha come scopo la tutela dei diritti dei consumatori di intervenire a protezione di un consumatore in un processo esecutivo, nei cui confronti si conduce l’esecuzione per il recupero di un credito derivante da un contratto stipulato con un consumatore e il consumatore non è rappresentato da un avvocato.

2)

Se la normativa dell’Unione europea citata nella prima questione debba essere interpretata nel senso che è violato il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale del consumatore e dell’interveniente nel procedimento ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, qualora non sia ammesso in un processo esecutivo l’intervento di una persona giuridica che ha come scopo la tutela dei diritti dei consumatori e il consumatore non sia rappresentato da un avvocato.


(1)  GU L 95, pag. 29.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 marzo 2013 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: X BV

(Causa C-154/13)

2013/C 178/05

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Altra parte: X BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 140, parte iniziale e lettere a) e b), della direttiva IVA 2006 (1), debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA in esso prevista non vale per acquisti intracomunitari di protesi dentarie. In caso di risposta negativa, se l’applicazione dell’esenzione sia assoggettata alla condizione che le protesi dentarie provenienti dall’estero siano fornite da un dentista o da un odontotecnico e/o siano fornite ad un dentista o a un odontotecnico.

2)

Nel caso in cui l’esenzione dall’IVA, prevista dall’articolo 140, parte iniziale e lettere a) e b), della direttiva IVA (con o senza le condizioni menzionate nella prima questione) valga per l’acquisto intracomunitario di protesi dentarie: se negli Stati membri come i Paesi Bassi, che si sono conformati all’esenzione di cui all’articolo 132 della direttiva IVA 2006, l’esenzione valga dunque anche per gli acquisti intracomunitari di protesi dentarie provenienti da uno Stato membro che si è avvalso del regime derogatorio e transitorio di cui all’articolo 370 della direttiva IVA 2006.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia (Italia) il 27 marzo 2013 — SICES e a./Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

(Causa C-155/13)

2013/C 178/06

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Società Italiana Commercio e Servizi S.r.l, in liquidazione (SICES) e a.

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

Questione pregiudiziale

Se l’art. 6 del regolamento (CE) n. 341/2007 del 29 marzo 2007 (1) debba essere interpretato nel senso che costituisca illecita cessione dei titoli di importazione a dazio agevolato nell’ambito del contingente GATT di aglio di origine cinese, la circostanza che l’intestatario di detti titoli immetta nel mercato l’aglio in questione, previo pagamento del dazio dovuto, mediante cessione ad altro operatore titolare di titoli di importazione, dal quale, prima dell’importazione, aveva acquistato il predetto aglio.


(1)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi; GU L 90, pag. 12.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 28 marzo 2013 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: X BV

(Causa C-160/13)

2013/C 178/07

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën.

Altra parte: X BV

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 140, parte iniziale e lettere a) e b), della direttiva IVA 2006 (1), debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA in esso prevista non vale per acquisti intracomunitari di protesi dentarie. In caso di risposta negativa, se l’applicazione dell’esenzione sia assoggettata alla condizione che le protesi dentarie provenienti dall’estero siano fornite da un dentista o da un odontotecnico e/o siano fornite ad un dentista o a un odontotecnico.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) l’8 aprile 2013 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M.S. Demirci e altri

(Causa C-171/13)

2013/C 178/08

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Resistenti: M.S. Demirc, D. Cetin, A.I. Önder, R. Keskin, M. Tüle, A. Taskin

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80 (1), in osservanza dell’articolo 59 del protocollo addizionale (2), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime normativo di uno Stato membro, come l’articolo 4a della TW (3), che revoca la prestazione integrativa, conferita in virtù della normativa nazionale, qualora i beneficiari di detta prestazione non risiedano più nel territorio di tale Stato, anche nell’ipotesi in cui detti beneficiari, pur conservando la cittadinanza turca, abbiano acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante.

2)

Qualora la Corte, nel rispondere alla prima questione, giunga alla conclusione che gli interessati possono invocare l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80, ma che ciò possa avvenire nei limiti determinati dall’applicazione dell’articolo 59 del protocollo addizionale: se l’articolo 59 del protocollo addizionale debba essere interpretato nel senso che esso osta alla prosecuzione del versamento della prestazione integrativa a favore di cittadini turchi, come gli interessati, a partire dal momento in cui i cittadini dell’Unione, in base al diritto dell’Unione, non possono più riceverla, anche nel caso in cui, in virtù del diritto nazionale, i cittadini dell’Unione abbiano conservato la prestazione in causa per un periodo più lungo.


(1)  Decisione 3/80 del consiglio di associazione 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).

(2)  Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del 19 dicembre 1972 (GU L 293, pag. 1).

(3)  Toeslagenwet (legge sulle indennità integrative).


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/5


Impugnazione del Regno di Spagna, proposta il 15 aprile 2013, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) pronunciata il 31 gennaio 2013 nella causa T-235/11, Spagna/Commissione

(Causa C-192/13 P)

2013/C 178/09

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale di primo grado, pronunciata il 31 gennaio 2013, nella causa T-235/11, Spagna/Commissione.

Annullare la decisione della Commissione C(2011) 1023 def., del 18 febbraio 2011, con cui l’aiuto del fondo di coesione è stato ridotto alle fasi di progetto: «Fornitura e montaggio di materiali ferroviari nella linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Madrid-Lleida» (CCI n. 1999.ES.16.C.PT.001); «Linea di alta velocità ferroviaria Madrid-Barcellona. Troncone Lleida Martorell (Piattaforma, 1ma fase)» (CCI n. 2000.ES.16.C.PT. 001); «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Accesso a Zaragoza» (CCI n. 2000.ES.16.C.PT.003); «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Lleida Martorell. Subtroncone X-A (Olérdola — Avinyonet del Penedés» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.007) e «Nuovo acceso ferroviario di alta velocità a Levante. Subtroncone La Gineta-Albacete (Piattaforma)» (CCI n. 2004.ES.16.C.PT.014);

condannare la controparte alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto con riguardo agli effetti del termine contemplato nell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento (CE), n. 1164/94  (1) del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un fondo di coesione . Scaduto detto termine, la Commissione non può adottare nessun provvedimento di rettifica finanziaria, ragion per cui è tenuta ad effettuare il versamento e la rettifica operata è illegittima.

Errore di diritto nella nozione di aggiudicazione ai sensi della direttiva 93/38/CEE  (2) del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni . L’articolo 20, paragrafo 2, lettere e) e f), della direttiva 93/38 non si applicano in via generale, a qualsivoglia modifica di contratti pubblici accordate durante la fase di esecuzione, bensì unicamente a modificazioni di carattere sostanziale. Si può ritenere che sussista una modifica sostanziale costitutiva di una nuova aggiudicazione, quando ricorrono i requisiti indicati nella sentenza Pressetext Nachrichtenagentur (3).


(1)  GU L 130, pag. 1.

(2)  GU L 199, pag. 84.

(3)  Sentenza del 19 giugno 2008, Pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, Racc. pag. I-4401).


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/5


Impugnazione proposta dal Regno di Spagna il 16 aprile 2013 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) pronunciata il 31 gennaio 2013, nella causa T-540/10, Spagna/Commissione

(Causa C-197/13 P)

2013/C 178/10

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Accogliere, in ogni caso, l’impugnazione con annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado, del 31 gennaio 2013, nella causa T-540/10, Spagna/Commissione.

Annullare la decisione della Commissione C(2010) 6154, del 13 settembre 2010, con cui l’aiuto del Fondo di coesione viene ridotto alle fasi di progetto: «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Lleida-Martorell (Piattaforma). Subtroncone IX-A» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.005); «Linea di Alta Velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Lleida-Martorell (Piattaforma). Subtroncone X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.008); «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Lleida-Martorell (Piattaforma) Subtratte XI-A e XI-B (Sant Sadurní d’Anoia-Gelida)» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.009) e «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Lleida-Martorell (Piattaforma). Troncone IX C» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.010);

Condannare, in ogni caso, la controparte alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto con riguardo agli effetti del termine contemplato nell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento (CE), n. 1164/94  (1) del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un fondo di coesione . Scaduto detto termine, la Commissione non può adottare nessun provvedimento di rettifica finanziaria, ragion per cui è tenuta ad effettuare il versamento e la rettifica operata è illegittima.

Errore di diritto nella nozione di aggiudicazione ai sensi della direttiva 93/38/CEE  (2) del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni . L’articolo 20, paragrafo 2, lettere e) e f), della direttiva 93/38 non si applicano, in via generale, a qualsivoglia modifica di contratti pubblici accordate durante la fase di esecuzione, bensì unicamente a modificazioni di carattere sostanziale. Si può ritenere che sussista una modifica sostanziale costitutiva di una nuova aggiudicazione, quando ricorrono i requisiti indicati nella sentenza Pressetext Nachrichtenagentur (3).


(1)  GU L 130, pag. 1.

(2)  GU L 199, pag. 84.

(3)  Sentenza del 19 giugno 2008, Pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, Racc. pag. I-4401).


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 18 aprile 2013 — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg

(Causa C-204/13)

2013/C 178/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Resistente e ricorrente in cassazione: Finanzamt Saarlouis

Ricorrente e resistente in cassazione: Heinz Malburg

Questione pregiudiziale

Se, alla luce del principio di neutralità, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (1), debbano essere interpretati nel senso che un socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e ai fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, abbia diritto alla detrazione dell’imposta relativa all’acquisizione della clientela.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 25 aprile 2013 — K Oy

(Causa C-219/13)

2013/C 178/12

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: K Oy

Altre parti nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, Valtiovarainministeriö

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e l’allegato III, punto 6, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto nella versione della direttiva 2009/47/CE del Consiglio (2), tenendo conto del principio di neutralità dell’imposizione, ostino ad una normativa nazionale come quella a norma della quale ai libri stampati viene applicata un’aliquota IVA ridotta, ma ai libri registrati su altri supporti fisici, come CD o CD-ROM ovvero chiavette USB, si applica l’aliquota normale.

Se, per quanto riguarda la risposta che dev’essere fornita alla questione presentata supra, sia rilevante il punto:

se un libro sia destinato alla lettura o all’ascolto (audiolibro),

se esista un libro stampato avente lo stesso contenuto di un libro registrato su CD o CD-ROM, chiavetta o altro supporto fisico corrispondente o di un audiolibro,

che in un libro registrato su un supporto fisico diverso da quello cartaceo si possano utilizzare caratteristiche tecniche proprie di tale supporto, come la funzione di ricerca.


(1)  GU L 347, pag. 1.

(2)  Direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 116, pag. 18).


Tribunale

22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/8


Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2013 — macros consult/UAMI — MIP Metro (makro)

(Causa T-579/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario figurativo makro - Denominazione sociale macros consult GmbH - Diritti acquisiti anteriormente alla domanda di registrazione di un marchio comunitario e conferenti al titolare il diritto di vietare l’utilizzazione del marchio comunitario richiesto - Segni non registrati che fruiscono di una tutela in diritto tedesco - Articolo 5 del Markengesetz - Articolo 8, paragrafo 4, articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e articolo 65 del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 178/13

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts — und Finanztechnologie (Ottobrunn, Germania) (rappresentanti: inizialmente T. Raible, successivamente M. Daubenmerkl, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente R. Manea, successivamente G. Schneider, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 ottobre 2010 (procedimento R 339/2009-4), relativa a un procedimento di nullità tra la macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts-und Finanztechnologie e la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/8


Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2013 — Sanco/UAMI — Marsalman (rappresenta un pollo)

(Causa T-249/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un pollo - Marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta un pollo - Impedimento relativo alla registrazione - Similitudine dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 178/14

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sanco, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. A. Segura Roda)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Marsalman, SL (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17 febbraio 2011 (procedimento R 1073/2010-2), relativa a una procedura di opposizione tra Sanco, SA, e Marsalman, SL

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) del 17 febbraio 2011 (procedimento R 1073/2010-2) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 204 del 9.7.2011.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/9


Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2013 — Morelli/UAMI — Associazione nazionale circolo del popolo della libertà et Brambilla (PARTITO DELLA LIBERTA')

(Cause T-321/11 e T-322/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PARTITO DELLA LIBERTÀ e di marchio comunitario figurativo Partito della Libertà - Nome di dominio nazionale anteriore “partitodellaliberta.it” - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Mancanza di prova dell’uso del nome di dominio anteriore “partitodellaliberta.it” nella normale prassi commerciale)

2013/C 178/15

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Raffaello Morelli (Roma, Italia) (rappresentante: avv. G. Brenelli)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Associazione nazionale circolo del popolo della libertà (Milano, Italia) (causa T-321/11); e Michela Vittoria Brambilla (Milano) (causa T-322/11) (rappresentanti: avv.ti P. Tarchini, G. Sena e C. M. Furlani)

Oggetto

Ricorsi proposti avverso le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 17 marzo 2011 (procedimenti R 1303/2010-1 e R 1304/2010-1), relative a procedimenti di opposizione tra il sig. Raffaello Morelli, da una parte, e, rispettivamente, l’Associazione nazionale circolo del popolo della libertà e la sig.ra Michela Vittoria Brambilla, dall’altra

Dispositivo

1)

Le cause T-321/11 e T-322/11 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Il sig. Raffaello Morelli è condannato alle spese.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/9


Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2013 — Masottina/UAMI — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA)

(Causa T-393/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CA' MARINA - Marchio comunitario denominativo anteriore MARINA ALTA - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 178/16

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Masottina SpA (Conegliano, Italia) (rappresentante: N. Schaeffer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. (Petrel, Spagna)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2011 (procedimento R 518/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. e Masottina SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Masottina SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/10


Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/UAMI — Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK)

(Causa T-19/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo IKFŁT KRAŚNIK - Marchio comunitario figurativo anteriore FŁT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 178/17

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Polonia) (rappresentante: J. Sieklucki, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Impexmetal S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: W. Trybowski e K. Pyszków)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 ottobre 2011 (procedimento R 2475/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Impexmetal S.A. e Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. è condannata alle spese.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/10


Sentenza del Tribunale 14 maggio 2013 — Unister/UAMI (fluege.de)

(Causa T-244/12) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo fluege.de - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 178/18

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Unister GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Hug e A. Kessler-Jensch)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della Prima Sezione di ricorso dell’UAMI del 14 marzo 2012 (caso R 2149/2011-1), concernente una domanda di registrazione del segno fluege.de come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Unister GmbH sopporterà le proprie spese, nonché le spese dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/10


Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — Rose Vision y Seseña/Commissione

(Causa T-45/13)

2013/C 178/19

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Rose Vision, SL (Seseña, Spagna) e Julián Seseña (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Muñiz Bernuy e Á. Alonso Villa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni di sospensione dei pagamenti concessi;

cancellare il nominativo della Rose Visión, S. L., dal registro delle esclusioni e dal sistema di allarme rapido (SAR);

condannare la convenuta al pagamento dell’importo di EUR 5 000 624 a titolo di risarcimento danni.

Motivi e principali argomenti

Uno dei ricorrenti, un’impresa operante principalmente nel settore delle telecomunicazioni, informazione e documentazione, e servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni, ricerca e innovazione, ha collaborato con la Commissione dal 2002 nell’ambito di numerosi progetti.

Il presente ricorso ha origine in due verifiche effettuate tra il febbraio e l’aprile del 2011 presso l’impresa ricorrente. Nelle relative relazioni sono addebitati all’impresa ricorrente diversi inadempimenti e irregolarità, che hanno motivato la sospensione di pagamenti pendenti.

I ricorrenti sostengono che tali addebiti non corrispondono ai fatti. In realtà, un’attenta lettura di una delle relazioni di verifica sopra menzionate consente di appurare, a parere dei ricorrenti, che il fine perseguito è quello di condurre un attacco ingiustificato nei loro confronti, screditandoli. Infatti, la relazione di verifica in parola si basa soprattutto su informazioni non accertate. Tale comportamento della Commissione integra piuttosto un’attività d’investigazione, di controllo o di istruzione, che non un’attività di verifica, la quale è diretta all’accertamento di dati e ad assicurare l’affidabilità delle fonti.

Tutto ciò ha causato all’impresa ricorrente un danno grave, di natura non solo economica, ma che lede altresì la loro reputazione professionale e credibilità.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/11


Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — TestBioTech e altri/Commissione

(Causa T-177/13)

2013/C 178/20

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: TestBioTech eV (Monaco, Germania), European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Germania); e Sambucus eV (Vahlde, Germania) (rappresentanti: K. Smith, QC, J. Stevenson, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il ricorso;

annullare la decisione della Commissione dell’8 gennaio 2013 recante rigetto delle domande di riesame interno presentate dalle ricorrenti e aventi ad oggetto la decisione 2012/347/EU della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza la Monsanto Europe SA all’immissione in commercio della sua soia geneticamente modificata «MON 87701 × MON 89788» a norma del regolamento n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

condannare la Commissione alle spese;

ordinare qualunque altra misura che il Tribunale possa ritenere appropriata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la valutazione dell’AESA secondo la quale la soia è «sostanzialmente equivalente» ai suoi adeguati elementi di paragone è illegittima, è fondata su una valutazione scientifica che non è stata condotta conformemente agli orientamenti ad essa applicabili e/o è basata su un manifesto errore di valutazione.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che, poiché l’AESA non ha adeguatamente considerato, o non ha considerato affatto, i potenziali effetti sinergici e combinatori tra la soia ed altri fattori, e/o richiesto che fosse condotta un’adeguata valutazione della tossicità, essa ha violato i propri orientamenti, obblighi giuridici e/o è incorsa in un manifesto errore di valutazione.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che, poiché l’AESA non ha richiesto che fosse condotta un’adeguata valutazione immunologica, essa ha violato i propri orientamenti, obblighi giuridici e/o è incorsa in un manifesto errore di valutazione.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la determinazione dell’AESA secondo la quale non è necessaria alcuna sorveglianza post-autorizzazione del consumo di soia costituisce un errore manifesto e/o è inficiata dai vizi sollevati nei primi tre motivi.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/11


Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — Olive Line International/UAMI (OLIVE LINE)

(Causa T-209/13)

2013/C 178/21

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. M. Aznar Alonso)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 31 gennaio 2013, procedimento R 1447/2012-1;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo rappresentante una bottiglia quadrangolare verde contenente gli elementi denominativi «OLIVE LINE» per prodotti della classe 29 — Registrazione internazionale n. 1 088 753 che designa l’Unione europea

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo1, lettera b) del regolamento n. 207/2009


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/12


Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Madaus/UAMI — Indena (ECHINAMID)

(Causa T-212/13)

2013/C 178/22

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Madaus GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: V. Töbelmann e A. Späth, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Indena SpA (Milano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 24 gennaio 2013 (procedimento R 27/2012-1);

condannare l’UAMI a sostenere le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente;

nell’ipotesi in cui la Indena S.p.A. intervenga nel procedimento, condannare l’interveniente a sostenere le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ECHINAMID», per prodotti della classe 1 — domanda di marchio comunitario n. 6 830 103

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo greco «ECHINACIN», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/12


Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Recticel (Lambda)

(Causa T-215/13)

2013/C 178/23

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Recticel SA (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto, nel procedimento R 112/2012-5; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo di colore rosso e bianco raffigurante la lettera greca lambda, per prodotti delle classi 17 e 19 — registrazione di marchio comunitario n. 2 960 789

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza parziale del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/13


Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — T&L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione

(Causa T-225/13)

2013/C 178/24

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: T&L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito) e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare (i) i regolamenti (UE) n. 131/2013 (1) e n. 281/2013 (2), che istituiscono misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013; (ii) i regolamenti (UE) n. 194/2013 (3) e 332/2013 (4), che fissano un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo; (iii) il regolamento (UE) n. 36/2013 (5), relativo all’apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013; e (iv) il regolamento (UE) n. 67/2013 (6), relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la prima gara parziale, nonché il regolamento (UE) n. 178/2013 (7), relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la seconda gara parziale;

in alternativa, dichiarare ammissibile e fondata l’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nei confronti dei regolamenti (UE) n. 131/2013 e n. 281/2013 e del regolamento (UE) n. 36/2013;

dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, degli artt. 186, lett. a), e 187, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (8), nei limiti in cui essi non danno corretta attuazione alle disposizioni rilevanti del regolamento (CE) n. 318/2006 (9);

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a risarcire qualsiasi danno subito dalle ricorrenti in conseguenza della violazione, da parte della Commissione, degli obblighi ad essa incombenti, e fissare l’importo di tale risarcimento per il danno sofferto dalle ricorrenti, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2012 e il 31 marzo 2013, a EUR 184 725 960, maggiorato delle perdite correnti subite dalle ricorrenti dopo tale data o fissare qualsiasi altro importo corrispondente al pregiudizio che le ricorrenti hanno subito o subiranno, e che provvederanno a stabilire nel corso del presente procedimento, in particolare per tenere in debito conto danni futuri, fermo restando che tutti gli importi summenzionati devono essere aumentati degli interessi dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunale fino all’effettuazione del pagamento;

ordinare il pagamento degli interessi al tasso fissato a tale data dalla Banca centrale europea per il rifinanziamento delle operazioni principali, maggiorato di due punti percentuali, o qualsiasi altro tasso adeguato che spetterà al Tribunale determinare, dalla data della pronuncia della sentenza fino all’effettuazione del pagamento;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono otto motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto, da un lato, i regolamenti (UE) n. 131/2013 e 281/2013 dispongono un prelievo sulle eccedenze fisso, generalmente applicabile, di EUR 224 e EUR 172 per tonnellata — vale a dire meno della metà dei consueti EUR 500 per tonnellata — applicato ad un quantitativo specifico di zucchero (un totale di 300 000 tonnellate), equamente divisi solo tra ricorrenti trasformatori di barbabietole da zucchero. Dall’altro lato, il regolamento (UE) n. 36/2013 dispone un dazio doganale ignoto e non prevedibile, applicabile solamente ai vincitori dell’asta (che possono essere raffinatori di canna da zucchero, trasformatori di barbabietole da zucchero o qualsiasi altro terzo) e per un importo complessivo non specificato.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e sull’assenza di un fondamento giuridico adeguato, posto che, relativamente ai regolamenti (UE) n. 131/2013 e n. 281/2013, la Commissione non ha alcun potere di aumentare le quote, ed è invece obbligata ad imporre prelievi elevati e dissuasivi sull’immissione di zucchero fuori quota nel mercato dell’Unione. Per quanto concerne le aste d’imposta, la Commissione chiaramente non ha mandato o potere per imporre una misura di tal genere, mai prevista dalla normativa di base.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione ha creato un sistema in cui i dazi doganali non sono prevedibili e stabiliti in applicazione di criteri coerenti e oggettivi, ma sono piuttosto determinati dalla volontà soggettiva di pagare (per di più, di soggetti sottoposti a pressioni ed incentivi molto diversi al riguardo) senza una reale connessione con i prodotti effettivamente importati.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe facilmente potuto adottare, per far fronte alla scarsità di approvvigionamenti, misure meno restrittive, che non sarebbero state prese esclusivamente a scapito delle raffinerie importatrici.

5)

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto le ricorrenti erano state indotte ad aspettarsi legittimamente che la Commissione avrebbe utilizzato gli strumenti messi a disposizione dal regolamento n. 1234/2007 per ripristinare la disponibilità degli approvvigionamenti di zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione. Le ricorrenti erano state altresì indotte ad aspettarsi legittimamente che la Commissione avrebbe preservato l’equilibrio tra raffinerie importatrici e produttori di zucchero nazionali.

6)

Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, in quanto, nella gestione del mercato dello zucchero, la Commissione ha ripetutamente commesso errori e contraddizioni fondamentali, che evidenziano quantomeno una mancanza di comprensione dei meccanismi di base del mercato. Ad esempio il suo bilancio — che costituisce uno degli strumenti principali per il contenuto e il calendario dell’intervento sul mercato — presentava errori grossolani ed era basato su un metodo errato. Per di più, le misure adottate dalla Commissione erano manifestamente inadeguate alla luce della scarsità degli approvvigionamenti.

7)

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39 TFUE, posto che la Commissione non ha raggiunto due degli obiettivi stabiliti da tale articolo.

8)

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) n. 1006/2011 (10), in quanto i dazi applicati allo zucchero bianco sono in effetti solo appena più elevati di quelli applicati allo zucchero grezzo, con una differenza di circa EUR 20 per tonnellata. Ciò è in netto contrasto con la differenza di EUR 80 tra il dazio all’importazione standard per lo zucchero raffinato (EUR 419) e quello per lo zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione (EUR 339), stabiliti nel regolamento della Commissione n. 1006/2011. Inoltre, a sostegno dell’azione di risarcimento danni, le ricorrenti deducono che la Commissione, astenendosi dall’agire ed agendo in maniera inadeguata, ha ecceduto in modo grave e manifesto i limiti del potere discrezionale conferitole dal regolamento n. 1234/2007. Per di più, la mancata adozione di misure adeguate da parte della Commissione costituisce una manifesta violazione di una norma giuridica «preordinata a conferire diritti ai singoli». La Commissione ha in particolare violato i principi generali dell’UE della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità, del legittimo affidamento e l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2013 della Commissione, del 15 febbraio 2013, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 45, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 281/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 84, pag. 19).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 194/2013 della Commissione, del 6 marzo 2013, recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 64, pag. 3).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2013 della Commissione, del 10 aprile 2013, recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 102, pag. 18).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, relativo all’apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 16, pag. 7).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 67/2013 della Commissione, del 24 gennaio 2013, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la prima gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 (GU L 22, pag. 9).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 178/2013 della Commissione, del 28 febbraio 2013, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la seconda gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 (GU L 58, pag. 3).

(8)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1)

(10)  Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1).


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/15


Ricorso proposto il 17 aprile 2013 — Bayer Intellectual Property/UAMI — Interhygiene (INTERFACE)

(Causa T-227/13)

2013/C 178/25

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Interhygiene GmbH (Cuxhaven, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata in quanto illegittima in quanto dichiara che la domanda di marchio comunitario INTERFACE è incompatibile con il marchio anteriore Interfog;

condannare espressamente l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «INTERFACE», per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario 8 133 977

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione comunitaria del marchio denominativo «Interfog» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/15


Ricorso proposto il 22 aprile 2013 — HTC Sweden/UAMI — Vermop Salmon (TWISTER)

(Causa T-230/13)

2013/C 178/26

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: HTC Sweden AB (Söderköping, Svezia) (rappresentanti: G. Hasselblatt e D. Kipping, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 31 gennaio 2011, nei procedimenti riuniti R 1873/2011-1 e R 1881/2011-1;

condannare l’UAMI a sostenere le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «TWISTER», per prodotti delle classi 3, 7 e 21 — registrazione di marchio comunitario n. 4 617 932

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità era basata sugli articoli 53, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario controverso

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/16


Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-255/13)

2013/C 178/27

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: M. Salvatorelli, avvocato dello Stato e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2013) 981, del 26 febbraio 2013, che esclude del finanziamento dell’Unione europea spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nelle parte in cui contiene rettifiche finanziarie forfetarie con riferimento alle indagini AC/2005/44, XC/2007/0107 e XC/2007/030 (rettifica finanziaria forfetaria in materia di condizionalità per gli anni di domanda 2005-2006-2007 per un importo pari ad 48 095 235,86 euro), alle indagini FV/2007/315 e FV/2007/355 (rettifica finanziaria forfetaria relativa alla trasformazione degli agrumi per gli esercizi finanziari 2005-2006 e 2007 per un importo pari a 17 913 976,32 euro) e con riferimento alle indagini FA/2008/64, FA/2008/103, FA/2009/064 e FA/2009/104 (rettifica finanziaria forfetaria in materia di rispetto dei criteri di riconoscimento per gli esercizi finanziari 2007-2008-2009 per un importo pari a 6 354 112,39 euro).

condannare la Commissione dell’Unione Europea al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La decisione viene impugnata per illegittimità sotto più profili:

1)

per avere la Commissione proceduto ad una rettifica in presenza di un mancato o incompleto recepimento di direttive, suscettibile se mai di apertura di una procedura di infrazione;

2)

per avere immotivatamente ignorato il comportamento serbato dalle Autorità italiane, non considerando la necessaria gradualità di approccio ad un sistema caratterizzato da estrema complessità, la rilevanza dal rinvio operato dalla regolamentazione UE alle opzioni da adottarsi da ciascuno Stato membro, la relativa incertezza sull’interpretazione della normativa comunitaria, con conseguente violazione dei principi di certezza del diritto, legalità, proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento;

3)

per aver del tutto ignorata l’oggettiva esistenza di sistemi di controllo differenti tra gli organismi pagatori;

4)

per avere applicato un elevato livello di rettifica, pari al 10 % applicabile invece solo in caso di controlli carenti e sporadici;

5)

per violazione del principio di motivazione.

6)

La Decisione è inoltre impugnata, con riferimento alle singole specifiche contestazioni mosse dalla Commissione, attraverso una puntuale indagine in punto di fatto relativamente alla documentazione esaminata dalla stessa.

7)

Per quanto attiene alle rettifiche forfetarie relative alla trasformazione di agrumi con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007, la decisione si manifesta illegittima e viene impugnata nella misura in cui attribuisce la responsabilità per le frodi riscontrate nel settore alla mancanza di adeguati controlli da parte dello Stato membro. In particolare, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che nessuna omissione o carenza di attività era imputabile allo Stato italiano, atteso che l’attività fraudolenta era imputabile, in concorso, proprio ai funzionari pubblici che dovevano attestare attraverso il controllo loro demandato la regolarità dell’attività svolta e la spettanza dei contributi; gli accertamenti non avrebbero potuto pertanto essere svolti in modo alternativo, e tale da evitare la frode, fino alla scoperta dei menzionati comportamenti aventi rilevanza penale.

8)

In relazione alle rettifiche forfetarie in materia di rispetto dei criteri di riconoscimento (ARBEA) riferite agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, motivate da pretese carenze organizzative imputabili allo Stato italiano, le stesse sono contestate per essere stata applicata alla fattispecie una normativa non ancora in vigore all’epoca dei fatti, e per avere trascurato la circostanza che lo Stato italiano ha adottato tempestivamente le necessarie misure correttive.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/17


Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-256/13)

2013/C 178/28

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: W. Ferrante, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la lettera del 22 marzo 2013 prot. Ares (2013) 237719 della Commissione — Direzione Generale Educazione e Cultura, avente ad oggetto «Agreement N. ADEC 2007.02676 — Reimbursement. Review after appeal» spedita il 25 febbraio 2013 e ricevuta dall’Agenzia nazionale per i Giovani in data 6 marzo 2013, prot. ANG/2741/AMS, con la quale à stato chiesto il rimborso di somme per un totale di 1 486 485,90 euro, limitatamente all’importo di 52 036,24 e di 183 729,72 euro, nonché la lettera del 28 febbraio 2013 prot. 267064 della Commissione Europea — Direzione Generale Educazione e Cultura, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, con la quale sono state inviate le «Final evolution conclusions» della «2011 Declaration of Assurance».

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la richiesta di restituire alla Commissione alcune somme di denaro per un totale di 1 486 485,90 euro, somma costituita, tra altri, da 52 036,24 euro, relativi a somme spese dall’Agenzia Nazionale per i Giovani per attività di formazione e valutazione dei volontari SVE (Servizio volontario Europeo) nell’ambito del Programma Gioventù in Azione per l’annualità 2007 e considerate non eligibili e da 183 729,72 euro relativi a somme non recuperate dall’Agenzia a fronte di richieste di restituzione rivolte ai beneficiari del Programma Gioventù per le annualità 2000-2004.

A sostegno del suo ricorso, il/la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del combinato disposto degli articoli 3.2.1 e 5.2.2 ultimo paragrafo del «Grant Agreement n. 2007- 0266/001 — 001 for the operational implementation of the Youth in action programme» tra la Commissione Europea e Agenzia Nazionale per i Giovani.

Si afferma a questo riguardo che se bene il tetto pro capita per ciascun tirocinante sia stato effettivamente superato, per motivi organizzativi e per la ristrettezza dei tempi, non appare ragionevole e conforme allo scopo perseguito dalla decisione n. 1719/2006/CE, di sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell’Unione Europea, chiedere la restituzione di fondi effettivamente spesi per le finalità rientranti nel «Grant Agreement n. 2007 — 0266/001 — 001».

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10.2 dell’Annex II.1 dell’Agreement N. 2003 — 1805/001 — 001 tra la Commissione Europea e l’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Si afferma a questo riguardo che le autorità italiane hanno concretamente posto in essere ogni relazione utile al ricupero delle somme in questione. Inoltre, la Commissione non avrebbe fornito adeguata motivazione circa l’evidente disparità di trattamento rispetto alle due identiche fattispecie relative alle somme da recuperare per le annualità 2000-2004 e quelle relative alle annualità 2005-2006: per le prime, è stata negata l’autorizzazione alla rinuncia; per le seconde, l’autorizzazione è stata concessa.