ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.171.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 171

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
15 giugno 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 171/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 164 dell'8.6.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 171/02

Causa C-480/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 11 — Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA)

2

2013/C 171/03

Causa C-64/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Restrizioni — Normativa tributaria — Immediato assoggettamento ad imposta delle plusvalenze latenti — Trasferimento della residenza di una società, cessazione delle attività di un centro di attività stabile o trasferimento degli attivi di tale centro di attività)

2

2013/C 171/04

Causa C-65/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 aprile 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di persone non soggetti passivi in un gruppo di persone che possono essere considerare come un solo soggetto passivo ai fini dell’IVA — Consultazione del comitato IVA)

3

2013/C 171/05

Causa C-74/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di persone da considerarsi come unico soggetto passivo ai fini dell’IVA e che limita alle imprese del settore finanziario e delle assicurazioni la possibilità di formare un simile gruppo)

3

2013/C 171/06

Causa C-86/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA)

4

2013/C 171/07

Causa C-95/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Regno di Danimarca (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di persone da considerarsi come unico soggetto passivo ai fini dell’IVA)

4

2013/C 171/08

Causa C-109/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di persone che non sono soggetti passivi in un gruppo di persone che possono essere considerate come un solo soggetto passivo ai fini dell’IVA)

5

2013/C 171/09

Causa C-212/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Jyske Bank Gibraltar Ltd/Administración del Estado (Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo — Direttiva 2005/60/CE — Articolo 22, paragrafo 2 — Decisione 2000/642/GAI — Obbligo a carico degli enti creditizi di segnalare le operazioni finanziarie sospette — Ente operante in regime di libera prestazione dei servizi — Identificazione dell’unità nazionale di informazione finanziaria responsabile della raccolta delle informazioni — Articolo 56 TFUE — Ostacolo alla libera prestazione dei servizi — Esigenze imperative di interesse generale — Proporzionalità)

5

2013/C 171/10

Causa C-331/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica slovacca (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Articolo 14 — Discarica esistente — Mancanza di un piano di riassetto dell’area — Prosecuzione dell’attività)

6

2013/C 171/11

Causa C-398/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Thomas Hogan e a./Minister for Social and Family Affairs e a. (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 2008/94/CE — Ambito di applicazione — Regimi complementari di previdenza professionali — Regime a prestazioni definite e di equilibrio dei costi — Insufficienza delle risorse — Livello minimo di tutela — Crisi economica — Sviluppo economico e sociale equilibrato — Obblighi dello Stato membro interessato in caso di insufficienza delle risorse — Responsabilità dello Stato membro in caso di erroneo recepimento)

6

2013/C 171/12

Causa C-478/11 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 aprile 2013 — Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P)/Consiglio dell’Unione europea (Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di persone e enti — Articolo 263, sesto comma, TFUE — Termine di ricorso — Forza maggiore — Conflitto armato)

7

2013/C 171/13

Causa C-55/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Esenzione dall’accisa per il carburante destinato a veicoli a motore utilizzati da persone disabili — Mantenimento dell’esenzione dopo la scadenza del periodo transitorio — Violazione)

7

2013/C 171/14

Causa C-81/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — Asociația ACCEPT/Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 2, paragrafo 2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 — Divieto di discriminazione fondate sulle tendenze sessuali — Nozione di fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione — Adattamento dell’onere della prova — Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive — Persona che si presenta e viene percepita dall’opinione pubblica come il dirigente di una squadra di calcio professionistica — Dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di un calciatore presentato come omossessuale)

8

2013/C 171/15

Causa C-89/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Rose Marie Bark/Galileo Joint Undertaking, in liquidazione [Imprese comuni — Contratti conclusi con i membri del personale — Regime applicabile — Regolamento (CE) n. 876/2002]

9

2013/C 171/16

Causa C-389/12 P: Impugnazione proposta il 20 agosto 2012 da Tibor Szarvas avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 26 giugno 2012, causa T-129/12, Szarvas/Ungheria

9

2013/C 171/17

Causa C-27/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Germania) il 21 gennaio 2013 — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

9

2013/C 171/18

Causa C-116/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Spagna) l’11 marzo 2013 — Banco de Valencia SA/Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume

10

2013/C 171/19

Causa C-117/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 marzo 2013 — Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

10

2013/C 171/20

Causa C-118/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm (Germania) il 14 marzo 2013 — Gülay Bollacke/K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

10

2013/C 171/21

Causa C-128/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo) il 18 marzo 2013 — Cruz & Companhia Lda/IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP e a.

11

2013/C 171/22

Causa C-129/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Kamino International Logistics BV/Sottosegretario di Stato per le finanze

11

2013/C 171/23

Causa C-130/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV/Sottosegretario di Stato per le finanze

12

2013/C 171/24

Causa C-131/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Radd der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport Italmoda Mariano Previti

12

2013/C 171/25

Causa C-133/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Q

13

2013/C 171/26

Causa C-135/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 18 marzo 2013 — Szatmári Malom Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2013/C 171/27

Causa C-137/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht München (Germania) il 18 marzo 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern

14

2013/C 171/28

Causa C-138/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 19 marzo 2013 — Naime Dogan/Repubblica federale di Germania

14

2013/C 171/29

Causa C-143/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania) il 20 marzo 2013 — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA

15

2013/C 171/30

Causa C-146/13: Ricorso proposto il 22 marzo 2013 — Regno di Spagna/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

15

2013/C 171/31

Causa C-147/13: Ricorso proposto il 22 marzo 2013 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea

16

2013/C 171/32

Causa C-148/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 marzo 2013 — A, altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2013/C 171/33

Causa C-149/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 marzo 2013 — B, altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/34

Causa C-150/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 marzo 2013 — C, altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/35

Causa C-151/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Versailles (Francia) il 25 marzo 2013 — Le Rayon d'Or SARL/Ministre de l'Économie et des Finances

17

2013/C 171/36

Causa C-159/13 P: Impugnazione proposta il 28 marzo 2013 da Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 gennaio 2013, causa T-474/09, Fercal/UAMI — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

18

2013/C 171/37

Causa C-163/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 aprile 2013 — Turbu.com BV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/38

Causa C-164/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 aprile 2013 — Turbu.com Mobile Phone’s BV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/39

Causa C-169/13: Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

19

2013/C 171/40

Causa C-173/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour administrative d'appel de Lyon (Francia) il 9 aprile 2013 — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

20

2013/C 171/41

Causa C-176/13 P: Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, T-176/13, Bank Mellat/Consiglio dell’Unione europea

20

2013/C 171/42

Causa C-199/13 P: Impugnazione proposta il 16 aprile 2013 dalla Polyelectrolyte Producers Group, dalla SNF SAS, e dalla Travetanche Injection SPRL avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 1o febbraio 2013, nella causa T-368/11, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL/Commissione europea

21

2013/C 171/43

Causa C-200/13 P: Impugnazione proposta il 16 aprile 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 febbraio 2013, T-494/10, Bank Saderat Iran/Consiglio dell’Unione europea

22

2013/C 171/44

Causa C-209/13: Ricorso proposto il 18 aprile 2013 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell’Unione europea

22

2013/C 171/45

Causa C-211/13: Ricorso proposto il 19 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

23

2013/C 171/46

Causa C-215/13 P: Impugnazione proposta il 23 aprile 2013 dalla Acron OAO e dalla Dorogobuzh OAO avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013, causa T-235/08, Acron OAO e Dorogobuzh OAO/Consiglio dell’Unione europea

23

2013/C 171/47

Causa C-216/13 P: Impugnazione proposta il 23 aprile 2013 dalla Acron OAO avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013, causa T-118/10, Acron OAO/Consiglio dell’Unione europea

24

2013/C 171/48

Causa C-248/13: Ricorso proposto il 6 maggio 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

25

 

Tribunale

2013/C 171/49

Causa T-80/10: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Bell & Ross/UAMI — KIN (Cassa di orologio da polso) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una cassa di orologio da polso — Disegno o modello anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Assenza di impressione generale diversa — Utilizzatore informato — Margine di libertà dell’autore — Articoli 4, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Connessione con una domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità — Tribunale dei disegni e modelli comunitari — Articolo 91 del regolamento n. 6/2002]

26

2013/C 171/50

Causa T-288/11: Sentenza del Tribunale 6 maggio 2013 — Kieffer Omnitec/Commissione (Mercati pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto — Manutenzione delle installazioni HVAC, sprinkler e idrosanitarie dell’edificio Joseph-Bech a Lussemburgo — Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara — Parità di trattamento — Trasparenza — Proporzionalità — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione)

26

2013/C 171/51

Causa T-304/11: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2013 — Alumina/Consiglio (Dumping — Importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina — Valore normale — Rappresentatività delle vendite sul mercato interno — Margine di profitto — Normali operazioni commerciali)

26

2013/C 171/52

Causa T-640/11: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2013 — Boehringer Ingelheim International/UAMI (RELY-ABLE) [Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo RELY-ABLE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Motivo sovrabbondante]

27

2013/C 171/53

Causa T-61/12: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2013 — ABC-One/UAMI (SLIM BELLY) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SLIM BELLY — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

27

2013/C 171/54

Causa T-183/13: Ricorso proposto il 28 marzo 2013 — Skype/UAMI — British Sky Broadcasting e Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/55

Causa T-184/13: Ricorso proposto il 28 marzo 2013 — Skype/UAMI — British Sky Broadcasting e Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/56

Causa T-187/13: Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Jannatian/Consiglio

29

2013/C 171/57

Causa T-192/13: Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Transworld Oil Computer Centrum e a./Eurojust

30

2013/C 171/58

Causa T-195/13: Ricorso proposto il 3 aprile 2013 — dm-drogerie markt/UAMI — V-Contact (CAMEA)

31

2013/C 171/59

Causa T-196/13: Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Stal-Florez Botero (la nana)

31

2013/C 171/60

Causa T-198/13: Ricorso proposto l’8 aprile 2013 — Imax/UAMI — Himax Technologies (IMAX)

32

2013/C 171/61

Causa T-200/13 P: Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 da Patrizia De Luca avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 gennaio 2013, causa F-20/06 RENV, De Luca/Commissione

32

2013/C 171/62

Causa T-202/13: Ricorso proposto il 9 aprile 2013 — Group d’Hygiène/Commissione

33

2013/C 171/63

Causa T-206/13: Ricorso proposto l’8 aprile 2013 — Stance/UAMI — Pokarna (STANCE)

34

2013/C 171/64

Causa T-207/13: Ricorso proposto il 10 aprile 2013 — 1872 Holdings/UAMI — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

34

2013/C 171/65

Causa T-214/13: Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Typke/Commissione

35

2013/C 171/66

Causa T-220/13: Ricorso proposto il 16 aprile 2013 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

35

2013/C 171/67

Causa T-223/13: Ricorso proposto il 22 aprile 2013 — Cofresco Frischhalteprodukte/Commissione

35

2013/C 171/68

Causa T-224/13: Ricorso proposto il 22 aprile 2013 — Melitta France/Commissione

36

2013/C 171/69

Causa T-226/13 P: Impugnazione proposta il 14 aprile 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 febbraio 2013, causa F-67/12, Marcuccio/Commissione

36

2013/C 171/70

Causa T-229/13 P: Impugnazione proposta il 14 aprile 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 21 febbraio 2013 causa F-113/11, Marcuccio/Commissione

37

2013/C 171/71

Causa T-231/13: Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — Wepa Lille/Commissione

37

2013/C 171/72

Causa T-232/13: Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — SCA Hygiène Products/Commissione

37

2013/C 171/73

Causa T-233/13: Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — Hartmann/Commissione

38

2013/C 171/74

Causa T-234/13: Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — Lucart France/Commissione

38

2013/C 171/75

Causa T-235/13: Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — Gopack/Commissione

38

2013/C 171/76

Causa T-236/13: Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — CMC France/Commissione

38

2013/C 171/77

Causa T-237/13: Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — SCA Tissue France/Commissione

39

2013/C 171/78

Causa T-238/13: Ricorso proposto il 24 aprile 2013 — Delipapier/Commissione

39

2013/C 171/79

Causa T-243/13: Ricorso proposto il 30 aprile 2013 — ICT/Commissione

39

2013/C 171/80

Causa T-244/13: Ricorso proposto il 2 maggio 2013 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica/Commissione

40

2013/C 171/81

Causa T-194/07: Ordinanza del Tribunale del 26 aprile 2013 — Repubblica ceca/Commissione

40

2013/C 171/82

Causa T-221/07: Ordinanza del Tribunale del 23 aprile 2013 — Ungheria/Commissione

40

2013/C 171/83

Causa T-143/13: Ordinanza del Tribunale del 23 aprile 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Commissione

40

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 171/84

Causa F-73/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 24 aprile 2013 — CB/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AD/181/10 — Non ammissione alle prove di valutazione)

41

2013/C 171/85

Causa F-96/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2013 — Demeneix/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Condizione relativa all’esperienza professionale — Portata del margine di discrezionalità)

41

2013/C 171/86

Causa F-126/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 9 aprile 2013 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissione

41

2013/C 171/87

Causa F-6/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 aprile 2013 — Rosenbaum/Commissione

41

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/1


2013/C 171/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 164 del 8.6.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 156 del 1.6.2013

GU C 147 del 25.5.2013

GU C 141 del 18.5.2013

GU C 129 del 4.5.2013

GU C 123 del 27.4.2013

GU C 114 del 20.4.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-480/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 11 - Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA)

2013/C 171/02

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e K. Simonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, assistito da G. Clohessy, SC, e da N. Travers, BL), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che limita l’applicazione della disciplina riguardante i gruppi IVA alle sole imprese che esercitano attività nel settore finanziario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

L’Irlanda e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-64/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Restrizioni - Normativa tributaria - Immediato assoggettamento ad imposta delle plusvalenze latenti - Trasferimento della residenza di una società, cessazione delle attività di un centro di attività stabile o trasferimento degli attivi di tale centro di attività)

2013/C 171/03

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e R. Lyal, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Rubio González e M. Muñoz Pérez, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, C. Wissels e J. Langer, agenti), Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: L. Seeboruth, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli Articoli 49 TFUE e 31 SEE — Disposizioni tributarie in forza delle quali le società che non hanno più la loro residenza fiscale in Spagna o che trasferiscono i loro attivi in un altro Stato devono versare immediatamente un’imposta di uscita.

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna, adottando l’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e c), della versione codificata della legge relativa all’imposta sulle società approvata con il regio decreto legislativo 4/2004 del 5 marzo 2004 (Real Decreto legislativo 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), in forza del quale, in caso di trasferimento verso un altro Stato membro della residenza di una società stabilita in Spagna e degli attivi di un centro di attività stabile situati in Spagna le plusvalenze non realizzate sono incluse nella base imponibile dell’esercizio fiscale, mentre tali plusvalenze non hanno alcuna conseguenza fiscale immediata se tali operazioni hanno luogo sul territorio spagnolo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE.

2)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

3)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

4)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 aprile 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-65/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9 e 11 - Normativa nazionale che consente l’inclusione di persone non soggetti passivi in un gruppo di persone che possono essere considerare come un solo soggetto passivo ai fini dell’IVA - Consultazione del comitato IVA)

2013/C 171/04

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis, R. Lyal e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Ree e M. Noort, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Vang, successivamente V. Pasternak Jørgensen, agenti), Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, assistito da G. Clohessy, SC, e da N. Travers, BL), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e S. Hartikainen, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, assistita da Hall, QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Inclusione di non soggetti passivi in un gruppo IVA — Mancata notifica al comitato IVA delle modifiche intervenute nell’attuazione del regime di gruppo IVA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, l’Irlanda, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 130 del 30.04.2011.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-74/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9 e 11 - Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di persone da considerarsi come unico soggetto passivo ai fini dell’IVA e che limita alle imprese del settore finanziario e delle assicurazioni la possibilità di formare un simile gruppo)

2013/C 171/05

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Konkinen e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuto: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo nonché da J. Heliskoski e S. Hartikainen, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková e T. Müller, agenti), Regno di Danimarca (rappresentante: C. Vang, agente), Iralanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, assistito da G. Clohessy, SC, e da M. N. Travers, BL), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, assistito da M. Hall, QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo IVA e che limita il regime del gruppo IVA ai prestatori di servizi finanziari e di servizi di assicurazione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, l’Irlanda, il Regno di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-86/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9 e 11 - Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA)

2013/C 171/06

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: R. Lyal, agente)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Hathaway, agente, assistito da M. Hall, QC)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente da C. Vang, successivamente da V. Pasternak Jørgensen, agenti), Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, assistito da G. Clohessy, SC, e N. Travers, BL), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e M. S. Hartikainen, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo IVA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, l’Irlanda e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-95/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9 e 11 - Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di persone da considerarsi come unico soggetto passivo ai fini dell’IVA)

2013/C 171/07

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, agente, assistito da H. Peytz, avvocato)

Convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Vang e V. Pasternak Jørgensen, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková e T. Müller, agenti), Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, assistito da G. Clohessy, SC, e da M. N. Travers, BL), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e M. S. Hartikainen, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, agente, assistito da M. Hall, QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Nozione di soggetto passivo — Normativa nazionale che ammette soggetti non imponibili a partecipare ad un gruppo IVA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca, l’Irlanda, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-109/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9 e 11 - Normativa nazionale che consente l’inclusione di persone che non sono soggetti passivi in un gruppo di persone che possono essere considerate come un solo soggetto passivo ai fini dell’IVA)

2013/C 171/08

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e D. Triantafyllou, nonché K. Walkerová e P. Němečková, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller nonché J. Očková, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Vang, quindi V. Pasternak Jørgensen, agenti), Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, assistito da G. Clohessy, SC, e N. Travers, BL), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e S. Hartikainen, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, assistita da M. Hall, QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che autorizza coloro che non sono soggetti passivi a diventare membri di un gruppo IVA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Danimarca, l’Irlanda, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 160 del 28.05.2011


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Jyske Bank Gibraltar Ltd/Administración del Estado

(Causa C-212/11) (1)

(Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Direttiva 2005/60/CE - Articolo 22, paragrafo 2 - Decisione 2000/642/GAI - Obbligo a carico degli enti creditizi di segnalare le operazioni finanziarie sospette - Ente operante in regime di libera prestazione dei servizi - Identificazione dell’unità nazionale di informazione finanziaria responsabile della raccolta delle informazioni - Articolo 56 TFUE - Ostacolo alla libera prestazione dei servizi - Esigenze imperative di interesse generale - Proporzionalità)

2013/C 171/09

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Jyske Bank Gibraltar Ltd

Convenuta: Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15) — Normativa nazionale che impone in maniera obbligatoria e diretta, agli enti creditizi operanti sul territorio nazionale senza una sede stabile, di trasmettere alle autorità nazionali competenti le informazioni richieste

Dispositivo

L’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro la quale impone agli enti creditizi di comunicare direttamente all’unità di informazione finanziaria di tale Stato le informazioni richieste a fini di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo quando tali enti svolgono le loro attività sul territorio nazionale in regime di libera prestazione dei servizi, a patto che tale normativa non pregiudichi l’effetto utile della suddetta direttiva nonché della decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni.

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una siffatta normativa qualora quest’ultima sia giustificata da esigenze imperative di interesse generale, sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito, non ecceda quanto necessario per conseguirlo e si applichi in modo non discriminatorio, ciò che spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto delle seguenti considerazioni:

una siffatta normativa è atta a conseguire l’obiettivo della prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo se permette allo Stato membro in questione di sorvegliare e sospendere effettivamente le operazioni finanziarie sospette realizzate dagli enti creditizi che prestano i loro servizi nel territorio nazionale e, se del caso, di perseguire e punire i responsabili;

l’obbligo imposto da tale normativa agli enti creditizi che esercitano le loro attività in regime di libera prestazione dei servizi può costituire una misura proporzionata al perseguimento di tale obiettivo in mancanza, all’epoca dei fatti all’origine del procedimento principale, di meccanismi efficaci idonei a garantire una cooperazione piena e completa tra le unità di informazione finanziaria.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-331/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti - Articolo 14 - Discarica esistente - Mancanza di un piano di riassetto dell’area - Prosecuzione dell’attività)

2013/C 171/10

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Prosecuzione dell’attività della discarica di rifiuti di Žilina — Považský Chlmec, nonostante la mancanza di un piano di riassetto dell’area

Dispositivo

1)

Avendo permesso il funzionamento della discarica di rifiuti Žilina — Považský Chlmec senza un piano di riassetto e senza che sia stata adottata una decisione definitiva sulla questione se detta discarica possa proseguire nella sua attività in base ad un piano di riassetto approvato, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

2)

La Repubblica slovacca è condannata alle spese.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Thomas Hogan e a./Minister for Social and Family Affairs e a.

(Causa C-398/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 2008/94/CE - Ambito di applicazione - Regimi complementari di previdenza professionali - Regime a prestazioni definite e di equilibrio dei costi - Insufficienza delle risorse - Livello minimo di tutela - Crisi economica - Sviluppo economico e sociale equilibrato - Obblighi dello Stato membro interessato in caso di insufficienza delle risorse - Responsabilità dello Stato membro in caso di erroneo recepimento)

2013/C 171/11

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Convenuti: Minister for Social and Family Affairs, Ireland, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) (GU L 283, pag. 36) — Regimi complementari di previdenza professionali — Insufficienza di risorse di detti regimi — Normativa nazionale che non prevede un fondamento giuridico che consenta ai lavoratori subordinati di ottenere un indennizzo da parte del loro datore di lavoro in seguito all’insolvenza dell’impresa — Obbligo per lo Stato membro interessato di adottare le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati — Elementi da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione, ad opera del giudice nazionale, dell’osservanza di tale obbligo

Dispositivo

1)

La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai diritti degli ex lavoratori a prestazioni di vecchiaia di un regime previdenziale complementare istituito dal loro datore di lavoro.

2)

L’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se uno Stato membro abbia adempiuto l’obbligo previsto da tale articolo, non possono essere prese in considerazione le prestazioni della pensione legale.

3)

L’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che, affinché esso trovi applicazione, è sufficiente che il regime complementare di previdenza professionale non goda di una copertura finanziaria sufficiente alla data in cui il datore di lavoro si trova in stato di insolvenza e che, a causa della sua insolvenza, il datore di lavoro non disponga delle risorse necessarie per versare a tale regime contributi sufficienti per consentire l’erogazione integrale delle prestazioni dovute ai beneficiari. Non è necessario che questi ultimi dimostrino la sussistenza di altri fattori all’origine della perdita dei propri diritti a prestazioni di vecchiaia.

4)

La direttiva 2008/94 deve essere interpretata nel senso che i provvedimenti adottati dall’Ireland in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 gennaio 2007, Robins e a. (C-278/05), non soddisfano gli obblighi imposti da tale direttiva e che la situazione economica dello Stato membro interessato non configura una circostanza eccezionale che possa giustificare un minor livello di tutela degli interessi dei lavoratori per quanto riguarda i loro diritti a prestazioni di vecchiaia in base ad un regime complementare di previdenza professionale.

5)

La direttiva 2008/94 deve essere interpretata nel senso che il fatto che i provvedimenti adottati dall’Ireland in seguito alla citata sentenza Robins e a. non abbiano avuto come risultato di consentire ai ricorrenti nel procedimento principale di percepire più del 49 % del valore dei diritti a prestazioni di vecchiaia da essi maturati in base al regime complementare di previdenza professionale costituisce, di per sé, una violazione qualificata degli obblighi di tale Stato membro.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 aprile 2013 — Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P)/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-478/11 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di persone e enti - Articolo 263, sesto comma, TFUE - Termine di ricorso - Forza maggiore - Conflitto armato)

2013/C 171/12

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P) (rappresentante: L. Bourthoumieux, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M.-M. Joséphidès, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 luglio 2011, Gbagbo/Consiglio (T-348/11), con cui il Tribunale ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso del ricorrente mirante, da un lato, all’annullamento della decisione 2011/221/PESC del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 20), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 330 del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10), nei limiti in cui riguardano il ricorrente — Assenza di notifica individuale della citata decisione — Caso di forza maggiore

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

I sigg. Laurent Gbagbo e Katinan Justin Koné, la sig.ra Akissi Danièle Boni-Claverie e i sigg. Alcide Djédjé e Affi Pascal N’Guessan sono condannati alle spese.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/7


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 aprile 2013 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-55/12) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Esenzione dall’accisa per il carburante destinato a veicoli a motore utilizzati da persone disabili - Mantenimento dell’esenzione dopo la scadenza del periodo transitorio - Violazione)

2013/C 171/13

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: E. Creedon, agente)

Oggetto

Violazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51) — Esenzione dall’accisa per il carburante di veicoli a motore utilizzati da persone disabili — Mantenimento dell’esenzione dopo la scadenza del periodo transitorio

Dispositivo

1)

Continuando a concedere, dopo la scadenza, il 31 dicembre 2006, del periodo transitorio di cui all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva 2004/74/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, e all’allegato II di tale direttiva, un’esenzione dall’accisa sul carburante destinato a veicoli a motore utilizzati da persone disabili, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.

2)

L’Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 89 del 24.3.2012.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — Asociația ACCEPT/Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

(Causa C-81/12) (1)

(Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 2, paragrafo 2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 - Divieto di discriminazione fondate sulle tendenze sessuali - Nozione di «fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione» - Adattamento dell’onere della prova - Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - Persona che si presenta e viene percepita dall’opinione pubblica come il dirigente di una squadra di calcio professionistica - Dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di un calciatore presentato come omossessuale)

2013/C 171/14

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Asociația ACCEPT

Convenuto: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel București — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Criteri discriminatori di selezione del personale di un club di football, collegati all’orientamento sessuale — Applicabilità della direttiva en caso di dichiarazioni discriminatorie alla stampa, in mancanza di un procedimento effettivo di assunzione — Fatti che fanno presumere l’esistenza di una discriminazione diretta o indiretta — Onere della prova — Regime delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni — Liceità di una normativa nazionale che si oppone all’applicazione di una sanzione contravvenzionale dopo la scadenza di un termine di prescrizione di sei mesi — Obbligo di imporre una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva

Dispositivo

1)

Gli articoli 2, paragrafo 2, e 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che fatti come quelli che hanno dato origine alla controversia principale possono essere qualificati alla stregua di «fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione» per quanto riguarda una squadra di calcio professionistica, nel caso in cui le dichiarazioni controverse provengano da una persona che si presenta ed è percepita, nei mezzi di informazione e nella società, come il principale dirigente di tale squadra professionistica, senza che sia per questo necessario che essa disponga della capacità di vincolare o rappresentare giuridicamente tale società in materia di assunzioni.

2)

L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che, qualora fatti come quelli che hanno dato origine alla controversia principale siano qualificati come «fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione» fondata sulle tendenze sessuali in occasione del reclutamento dei giocatori da parte di una squadra di calcio professionistica, l’onere della prova, così come adattato dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, non implica che la prova richiesta risulti impossibile da produrre se non a pena di ledere il diritto al rispetto della vita privata.

3)

L’articolo 17 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui, in caso di accertamento di una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, nell’accezione di tale direttiva, qualora tale accertamento avvenga decorso un termine di prescrizione di sei mesi dalla data dei fatti, non è possibile pronunciare altro che un ammonimento come quello di cui al procedimento principale se, in applicazione di tale normativa, siffatta discriminazione non è sanzionata secondo modalità sostanziali e procedurali che attribuiscono alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò si verifichi nel caso della normativa oggetto del procedimento principale e, all’occorrenza, interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima.


(1)  GU C 126 del 28.4.2012.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Rose Marie Bark/Galileo Joint Undertaking, in liquidazione

(Causa C-89/12) (1)

(Imprese comuni - Contratti conclusi con i membri del personale - Regime applicabile - Regolamento (CE) n. 876/2002)

2013/C 171/15

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Rose Marie Bark

Convenuta: Galileo Joint Undertaking, in liquidazione

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dello statuto dell’impresa comune Galileo, che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo (GU L 138, pag. 1) — Contratti a tempo determinato stipulati con i membri del personale — Contratti che devono ispirarsi al «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee» — Applicazione obbligatoria delle disposizioni dello Statuto dei funzionari relative alle condizioni di retribuzione

Dispositivo

L’articolo 11, paragrafo 2, dello statuto dell’impresa comune Galileo, allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo, come modificato dal regolamento (CE) n. 1943/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e, in particolare, le condizioni retributive ivi definite non si applicano ai membri del personale dell’impresa comune Galileo assunti con contratto a tempo determinato.


(1)  GU C 133 del 5.5.2012.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/9


Impugnazione proposta il 20 agosto 2012 da Tibor Szarvas avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 26 giugno 2012, causa T-129/12, Szarvas/Ungheria

(Causa C-389/12 P)

2013/C 171/16

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Tibor Szarvas (rappresentante: M. Katona, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ungheria

Con ordinanza del 7 marzo 2013, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Germania) il 21 gennaio 2013 — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

(Causa C-27/13)

2013/C 171/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Parti

Ricorrente in primo grado e appellata: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

Convenuta in primo grado e appellante: Flughafen Lübeck GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se un giudice nazionale, chiamato a decidere su un ricorso diretto ad ottenere il recupero delle prestazioni e la cessazione dell’erogazione di future prestazioni, possa partire dal presupposto che tali prestazioni costituiscono misure alle quali, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») abbia adottato una decisione finale, nel caso in cui la Commissione abbia avviato in merito a tali prestazioni, con una decisione non contestata, un procedimento di indagine formale riguardante tali aiuti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e, nelle motivazioni di tale decisione, abbia sostanzialmente dichiarato, tra l’altro, che le prestazioni possono configurarsi come aiuti di Stato.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se ciò valga anche qualora la Commissione abbia, inoltre, sostanzialmente dichiarato nella motivazione della sua decisione, di non essere in grado di stabilire se il prestatore, quando si è impegnato a fornire tali prestazioni, abbia agito in qualità di investitore privato operante in un’economia di mercato [Or. 2].

3)

In caso di soluzione negativa della prima o seconda questione:

Se, in tale situazione, il giudice nazionale possa sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente fino alla conclusione del procedimento di indagine formale in materia di aiuti.

4)

In caso di soluzione affermativa della terza questione:

Se, in tale situazione, il giudice nazionale debba sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente fino alla conclusione del procedimento di indagine formale in materia di aiuti.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Spagna) l’11 marzo 2013 — Banco de Valencia SA/Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume

(Causa C-116/13)

2013/C 171/18

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca

Parti

Ricorrente: Banco de Valencia SA

Convenuti: Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume

Questioni pregiudiziali

1)

Se il procedimento spagnolo di esecuzione ipotecaria sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE (1), in quanto esclude la possibilità di subordinare l’adozione del provvedimento che dispone l’esecuzione al previo controllo giurisdizionale d’ufficio di una clausola di risoluzione anticipata del contratto di mutuo su richiesta unilaterale della banca, clausola che è considerata abusiva in sé stessa e nella sua concreta applicazione al caso di specie e che risulta indispensabile per consentire al mutuante professionale di avvalersi di tale modalità privilegiata di esecuzione.

2)

Sempre sotto il profilo dell’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE, quale debba essere la portata dell’intervento del giudice di fronte a tale clausola nel momento in cui esso deve disporre l’esecuzione nel procedimento di esecuzione ipotecaria.

3)

Se si possa considerare abusiva, in sé stessa e nella sua specifica applicazione al caso di specie, sotto il profilo dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13/CEE nonché dei punti 1, lettere e) e g), e 2, lettera a), del relativo allegato, una clausola contrattuale che consente all’ente finanziario mutuante di risolvere unilateralmente il contratto di mutuo per cause totalmente oggettive, alcune delle quali scollegate dal contratto stesso e, nel caso in esame, a fronte del mancato pagamento di quattro rate mensili del mutuo.


(1)  Del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 marzo 2013 — Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

(Causa C-117/13)

2013/C 171/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Technische Universität Darmstadt

Resistente: Eugen Ulmer KG.

Questioni pregiudiziali

1)

Se si applichino vincoli di vendita o di licenza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE (1), qualora il titolare del diritto proponga alle istituzioni ivi menzionate la conclusione a condizioni ragionevoli di contratti di licenza relativi all’utilizzo dell’opera.

2)

Se ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE gli Stati membri possano concedere alle istituzioni il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle loro collezioni, qualora ciò sia necessario ai fini della messa a disposizione di tali opere sui terminali.

3)

Se i diritti previsti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE gli Stati membri si estendano al punto di consentire agli utenti dei terminali di stampare su carta le opere ivi messe a disposizione ovvero di memorizzarle su chiavi USB.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm (Germania) il 14 marzo 2013 — Gülay Bollacke/K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

(Causa C-118/13)

2013/C 171/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Hamm.

Parti

Ricorrente: Gülay Bollacke.

Convenuta: K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, secondo le quali il diritto ad un periodo minimo di ferie retribuite si estingue integralmente in caso di morte del lavoratore, vale a dire, oltre al diritto non più realizzabile all’esonero dall’obbligo di lavoro, anche il diritto al pagamento delle ferie.

2)

Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che il diritto ad un’indennità finanziaria per il periodo minimo di ferie retribuite in caso di cessazione del rapporto di lavoro è collegato alla persona del lavoratore in modo che tale diritto spetti solo a quest’ultimo, affinché egli possa realizzare, anche in un momento successivo, gli scopi di riposo e ricreazione connessi con la concessione delle ferie annuali retribuite.

3)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, per quanto riguarda la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, sia tenuto a concedere effettivamente le ferie al lavoratore, nell’organizzazione dell’orario di lavoro, fino alla fine dell’anno di calendario oppure al più tardi fino al decorso di un periodo di riporto rilevante per il rapporto di lavoro senza che occorra accertare se il lavoratore abbia richiesto le ferie.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo) il 18 marzo 2013 — Cruz & Companhia Lda/IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP e a.

(Causa C-128/13)

2013/C 171/21

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Lisboa

Parti

Ricorrente e appellante: Cruz & Companhia Lda

Convenuti: IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP e Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL

Questione pregiudiziale

Si chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione degli articoli 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 (1) della Commissione, del 27 novembre 1987, e 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2220/85 (2) della Commissione, del 22 luglio 1985, in relazione allo «svincolo» della garanzia prestata nell’ambito dell’articolo 22, paragrafo 1, del primo dei citati regolamenti, in considerazione degli argomenti opposti delle parti.


(1)  Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5 — EE 3 F 36, pag. 206).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Kamino International Logistics BV/Sottosegretario di Stato per le finanze

(Causa C-129/13)

2013/C 171/22

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden.

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Kamino International Logistics BV

Resistente: Sottosegretario di Stato per le finanze

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti [Or. 14] della difesa da parte dell’amministrazione sia idoneo ad essere direttamente applicato dal giudice nazionale.

2)

Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente:

a)

se il principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione debba essere interpretato nel senso che detto principio è violato se il destinatario di un atto, pur non essendo stato sentito prima che l’amministrazione adottasse un atto lesivo nei suoi confronti, in una successiva fase amministrativa (di opposizione), precedente il procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale, venga comunque messo in condizione di essere sentito;

b)

se gli effetti giuridici della violazione da parte dell’amministrazione del principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa siano determinati dal diritto nazionale.

3)

Nel caso in cui la questione 2b sia risolta negativamente: quali circostanze possano essere prese in considerazione dal giudice nazionale al fine di stabilire gli effetti giuridici, e, segnatamente, se egli possa considerare se si possa presumere che la procedura, senza la violazione del principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione, avrebbe avuto un esito diverso


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV/Sottosegretario di Stato per le finanze

(Causa C-130/13)

2013/C 171/23

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Datema Hellman Worldwide Logistics BV

Resistente: Sottosegretario di Stato per le finanze.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione sia idoneo ad essere direttamente applicato dal giudice nazionale.

2)

Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente:

a)

se il principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione debba essere interpretato nel senso che detto principio è violato se il destinatario di un atto, pur non essendo stato sentito prima che l’amministrazione adottasse un atto lesivo nei suoi confronti, ma solo in una successiva fase amministrativa (di opposizione), precedente il procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale, venga comunque messo in condizione di essere sentito

b)

se gli effetti giuridici della violazione da parte dell’amministrazione del principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa siano determinati dal diritto nazionale.

3)

Nel caso in cui la questione 2b sia risolta negativamente: quali circostanze possano essere prese in considerazione dal giudice nazionale al fine di stabilire gli effetti giuridici, e, segnatamente, se egli possa considerare se si possa presumere che la procedura, senza la violazione, da parte dell’amministrazione, del principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa, avrebbe avuto un esito diverso.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Radd der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti

(Causa C-131/13)

2013/C 171/24

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Radd der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti

Questioni pregiudiziali

1)

Se le autorità nazionali amministrative e giurisdizionali debbano rifiutare in forza del diritto dell’Unione europea di applicare l’esenzione relativa ad una cessione intracomunitaria, un diritto alla detrazione di IVA per l’acquisto di merci che dopo l’acquisto sono state spedite in un altro Stato membro, o il rimborso dell’IVA derivante dall’applicazione dell’articolo 28ter, parte A, paragrafo 2, seconda frase, della sesta direttiva (1), allorché, sulla base di dati oggettivi, è accertato che riguardo alle merci in questione è stata evasa l’IVA e il soggetto passivo sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare all’evasione, se la legge nazionale non prevede in siffatte circostanze il diniego dell’esenzione, della detrazione o del rimborso.

2)

In caso di risposta affermativa alla domanda che precede, se l’esenzione, la detrazione o il rimborso di cui sopra debbano essere negati anche se l’evasione fiscale dell’IVA ha avuto luogo in uno Stato membro diverso (da quello di spedizione delle merci) e il soggetto passivo era consapevole di detta evasione o avrebbe dovuto esserlo, mentre il soggetto passivo nello Stato membro di spedizione ha soddisfatto tutte le condizioni (formali) imposte dalla normativa nazionale all’esenzione, alla detrazione o al rimborso, ed egli ha sempre fornito alle autorità tributarie di questo Stato membro tutti i dati necessari relativi alle merci, alla spedizione e agli acquirenti nello Stato membro di destinazione delle merci.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, cosa si debba intendere all’articolo 28ter, parte A, paragrafo 2, (fine della) prima frase, della sesta direttiva per «sottoposto all’imposta»: «denunciato» sulla dichiarazione IVA prescritta dalla legge per il relativo acquisto intracomunitario nello Stato membro di destinazione, o — in mancanza di detta denuncia — anche «oggetto di provvedimenti» da parte delle autorità tributarie nello Stato membro di destinazione al fine di regolarizzare la questione. Se ai fini della risposta a questa questione sia rilevante se l’operazione di cui si tratta faccia parte di una serie di operazioni volta ad evadere l’IVA nel paese di destinazione e il soggetto passivo ne sia consapevole o avrebbe dovuto esserlo.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Q

(Causa C-133/13)

2013/C 171/25

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën

Altra parte: Q

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’interesse alla conservazione del patrimonio nazionale naturale e storico-culturale, menzionato nel Natuurschoonwet 1928, costituisca un motivo imperativo di interesse generale che giustifica un regime nel quale l’applicazione di un’esenzione dell’imposta sulle donazioni (cosiddetta agevolazione nella riscossione) è limitata alle tenute situate nei Paesi Bassi.

2)

a)

Se le autorità di uno Stato membro, nell’indagare se un bene immobile situato in un altro Stato membro possa essere designato come tenuta ai sensi del Natuurschoonwet 1928, per ottenere l’assistenza delle autorità dello Stato membro in cui il bene immobile è situato possano fondarsi sulla direttiva 2010/24/UE, del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (1), allorché, in conseguenza della designazione come tenuta in virtù di detta legge, viene concessa un’esenzione dall’imposta sulle donazioni che sarà dovuta al momento della donazione di detto bene immobile.

b)

In caso di risposta in senso affermativo alla questione 2.a., se la nozione di «indagine amministrativa», di cui all’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE (2) del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, debba essere intesa nel senso che essa comprende anche un controllo in loco.

c)

In caso di risposta in senso affermativo alla questione 2.b., se, ai fini dell’interpretazione della nozione «indagini amministrative», di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE, del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, ci si possa ricollegare alla definizione della nozione di «indagine amministrativa», di cui all’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

3)

In caso di risposta in senso negativo alle questioni 2.a., 2.b. o 2.c., se il principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 167, paragrafo 2, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso comporta che, se uno Stato membro chiede ad un altro Stato membro di fornire la sua collaborazione per accertare se un bene immobile situato in tale altro Stato membro possa essere designato come tenuta ai sensi di una legge che mira a conservare e a tutelare il patrimonio naturale e storico-culturale nazionale, lo Stato adito sia tenuto a fornire la sua collaborazione.

4)

Se una restrizione della libera circolazione dei capitali possa essere giustificata invocando la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, qualora appaia che l’efficacia di detti controlli possa essere compromessa per il solo fatto che è necessario che le autorità nazionali, durante il periodo di 25 anni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del Natuurschoonwet 1928, si rechino in un altro Stato membro per effettuarvi i necessari controlli.


(1)  GU L 84, pag. 1.

(2)  GU L 64, pag. 1.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 18 marzo 2013 — Szatmári Malom Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Causa C-135/13)

2013/C 171/26

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Szatmári Malom Kft.

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possa includere nel concetto di miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola previsto all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio il fatto che un’impresa intenda creare una nuova unità produttiva senza ampliare la capacità esistente e previa chiusura delle precedenti unità.

2)

Se si possa considerare l’investimento previsto dalla ricorrente come un investimento diretto al miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola, ai sensi degli articoli 20, lettera b), punto iii), e 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (1) del Consiglio.

3)

Se l’articolo 6, paragrafo 3, del decreto n. 47 del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, del 17 aprile 2008, sia compatibile con l’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, nei limiti in cui prevede un aiuto per le operazioni dirette, per quanto riguarda gli stabilimenti molitori, soltanto a modernizzare la capacità esistente. Se il regolamento del Consiglio consenta l’adozione di una disciplina nazionale che escluda, per motivi economici, la concessione di un aiuto per determinate misure di sviluppo.


(1)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht München (Germania) il 18 marzo 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern

(Causa C-137/13)

2013/C 171/27

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Parti

Ricorrente: Herbaria Kräuterparadies GmbH

Convenuto: Freistaat Bayern

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 (1) debba essere inteso nel senso che l’utilizzo delle sostanze ivi indicate è previsto per legge solo quando una disposizione di diritto dell’Unione o una disposizione nazionale, compatibile con tale diritto, che regolamenta l’alimento in cui dette sostanze vengono incorporate, prescrive direttamente l’aggiunta delle sostanze o stabilisce per esse quantomeno un contenuto minimo che deve essere incorporato.

2)

In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 debba essere inteso nel senso che l’utilizzo delle sostanze ivi indicate è previsto per legge anche nei casi in cui la messa in commercio di un alimento come integratore alimentare o con l’utilizzo di indicazioni sulla salute di un alimento cui non è stata aggiunta almeno una delle sostanze succitate sarebbe ingannevole e idonea a indurre il consumatore in errore, poiché l’alimento de quo, a causa di una concentrazione troppo ridotta di una delle suddette sostanze, non può svolgere la sua funzione di alimento o la funzione specificata nelle indicazioni sulla salute.

3)

In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 debba essere inteso nel senso che l’utilizzo delle sostanze ivi indicate è previsto per legge anche nei casi in cui determinate indicazioni sulla salute possono essere utilizzate soltanto per alimenti che contengono una determinata quantità, cosiddetta significativa, di almeno una delle sostanze indicate.


(1)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 19 marzo 2013 — Naime Dogan/Repubblica federale di Germania

(Causa C-138/13)

2013/C 171/28

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Naime Dogan

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale del 23 novembre 1970 all’Accordo che crea un’associazione tra la CEE e la Turchia del 12 settembre 1963, relativo alla fase transitoria dell’associazione (in prosieguo: il «protocollo addizionale») osti a una norma di diritto interno, introdotta solo successivamente alla sua entrata in vigore, in base alla quale il primo ingresso nella Repubblica federale di Germania di un familiare di un cittadino turco che goda del regime di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale, è subordinato alla sua previa dimostrazione della capacità di comunicare in modo elementare in tedesco.

2)

Se l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (1) osti alla norma di diritto interno indicata nella prima questione.


(1)  GU L 251, pag. 12.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania) il 20 marzo 2013 — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA

(Causa C-143/13)

2013/C 171/29

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Cluj

Parti

Ricorrenti: Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei

Convenuta: SC Volksbank România SA

Questione pregiudiziale

Considerato che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (1), la valutazione del carattere abusivo delle clausole non può vertere né sulla definizione dell’oggetto del contratto, né sull’adeguatezza tra il prezzo o la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile;

e

dal momento che, a norma dell’articolo 2, paragrafo [2], lettera a), della direttiva 2008/48/CE (2), la definizione di cui all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del costo totale del credito per il consumatore, che comprende tutte le commissioni che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito al consumo, non è applicabile per determinare l’oggetto di un contratto di credito garantito da un’ipoteca;

si chiede se

le nozioni di «oggetto» e/o di «prezzo» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE possano essere interpretate nel senso che tali nozioni — «oggetto» e/o «prezzo» di un contratto di credito garantito da un’ipoteca — comprendono, tra gli elementi che costituiscono la controprestazione dovuta all’istituto di credito, anche il tasso annuo effettivo globale di tale contratto di credito garantito da un’ipoteca, formato in particolare dal tasso di interesse, fisso o variabile, dalle commissioni bancarie e dalle altre spese incluse e definite nel contratto di credito.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

(2)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/15


Ricorso proposto il 22 marzo 2013 — Regno di Spagna/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-146/13)

2013/C 171/30

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: E. Chamizo Llatas e S. Centeno Huerta, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare giuridicamente inesistente il regolamento (UE) n. 1257/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e, in subordine, annullarlo integralmente;

in subordine, dichiarare la nullità:

a)

dell’articolo 9, paragrafo 1, totalmente, nonché dell’articolo 9, paragrafo 2, nei termini di cui al quinto motivo del presente ricorso;

b)

dell’articolo 18, paragrafo 2, totalmente, nonché di tutti i riferimenti contenuti nel regolamento relativamente al Tribunale unificato dei brevetti quale regime giurisdizionale del brevetto europeo ad effetto unitario e quale fonte del diritto del brevetto europeo ad effetto unitario;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Violazione dei valori dello Stato di diritto per aver stabilito una regolamentazione basata su un certificato rilasciato dall’Ufficio europeo dei brevetti, i cui atti non sono soggetti a controllo giurisdizionale.

2)

Inesistenza di un atto dell’Unione e, in subordine, mancanza di fondamento giuridico del regolamento per non aver introdotto misure a garanzia della protezione uniforme prevista all’articolo 118 TFUE.

3)

Sviamento di potere per aver utilizzato la cooperazione rafforzata a fini diversi da quelli previsti nei Trattati.

4)

Violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e, in subordine, violazione della giurisprudenza Meroni per aver regolato il sistema di fissazione di tariffe annue e di determinazione della quota di distribuzione delle stesse.

5)

Violazione della giurisprudenza Meroni per aver delegato all’Ufficio europeo dei brevetti determinati compiti amministrativi relativi al brevetto europeo ad effetto unitario.

6)

Violazione dei principi di autonomia e di uniformità nell’applicare il diritto dell’Unione relativamente al sistema di entrata in vigore del regolamento.


(1)  GU L 361, pag. 1.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/16


Ricorso proposto il 22 marzo 2013 — Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-147/13)

2013/C 171/31

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta e E. Chamizo Llatas, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 1260/2012 (1) del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile e condannare il Consiglio alle spese;

in subordine, annullare gli articoli 4, 5, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile e condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Violazione del principio di non discriminazione per aver introdotto un sistema che danneggia i soggetti non di lingua inglese, francese o tedesca, in quanto il sistema è sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.

2)

Mancanza di fondamento giuridico dell’articolo 4 per aver regolato la traduzione in caso di controversia, che non riguarda direttamente il regime linguistico dei titoli come stabilito dall’articolo 118, paragrafo 2, TFUE.

3)

Violazione del principio di certezza del diritto.

4)

Violazione della giurisprudenza Meroni per aver delegato all’Ufficio europeo dei brevetti la gestione del regime di compensazione (articolo 5) e la pubblicazione delle traduzioni (articolo 6, paragrafo 2).

5)

Violazione del principio di autonomia del diritto dell’Unione per aver fatto dipendere l’applicazione del regolamento dall’entrata in vigore dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti.


(1)  GU L 361, pag. 89.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 marzo 2013 — A, altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-148/13)

2013/C 171/32

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: A

Altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questione pregiudiziale

Quali limiti siano posti dall’articolo 4 della direttiva 2004/83/CE (1) del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e segnatamente dai suoi articoli 3 e 7, alle modalità di valutazione della credibilità di un orientamento sessuale asserito e se detti limiti siano diversi dai limiti vigenti per la valutazione della credibilità di altri motivi di persecuzione e, in tal caso, sotto quale profilo.


(1)  GU L 304, pag. 12.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 marzo 2013 — B, altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-149/13)

2013/C 171/33

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: B

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questione pregiudiziale

Quali limiti siano posti dall’articolo 4 della direttiva 2004/83/CE (1) del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e segnatamente dai suoi articoli 3 e 7, alle modalità di valutazione della credibilità di un orientamento sessuale asserito e se detti limiti siano diversi dai limiti vigenti per la valutazione della credibilità di altri motivi di persecuzione e, in tal caso, sotto quale profilo.


(1)  GU L 304, pag. 12.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 marzo 2013 — C, altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-150/13)

2013/C 171/34

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: C

Altra parte: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questione pregiudiziale

Quali limiti siano posti dall’articolo 4 della direttiva 2004/83/CE (1) del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e segnatamente dai suoi articoli 3 e 7, alle modalità di valutazione della credibilità di un orientamento sessuale asserito e se detti limiti siano diversi dai limiti vigenti per la valutazione della credibilità di altri motivi di persecuzione e, in tal caso, sotto quale profilo.


(1)  GU L 304, pag. 12.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Versailles (Francia) il 25 marzo 2013 — Le Rayon d'Or SARL/Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-151/13)

2013/C 171/35

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Versailles

Parti

Ricorrente: Le Rayon d'Or SARL

Resistente: Ministre de l'Économie et des Finances

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva (1), ripreso all’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE (2), debba essere interpretato nel senso che il «forfait cure» versato dalle casse di assicurazione malattia alle strutture di residenza per anziani non autosufficienti, conformemente alle disposizioni dell’articolo L. 174-7 del code de la sécurité sociale, ed esentato dall’imposta sul valore aggiunto in applicazione delle disposizioni dell’articolo 261, paragrafo 4, punto 1 ter, del code général des impôts, costituisce una sovvenzione direttamente connessa al prezzo delle prestazioni di cure fornite ai residenti e rientrante a tale titolo nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/18


Impugnazione proposta il 28 marzo 2013 da Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 gennaio 2013, causa T-474/09, Fercal/UAMI — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

(Causa C-159/13 P)

2013/C 171/36

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (rappresentante: A.J. Rodrigues, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

a)

Annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) adottata il 24 gennaio 2013 e notificata il 25 gennaio 2013 nella causa T-474/09 e, di conseguenza, annullare anche la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (in prosieguo: l’«UAMI») del 18 agosto 2009, procedimento R1253/2008-2, nell’ambito del procedimento di annullamento n. 2004 C (domanda di registrazione del marchio comunitario n. 1 077 858, JACKSON SHOES), notificata alla ricorrente il 30 settembre 2009, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario;

b)

confermare pertanto la validità del marchio della ricorrente, mantenendone la vigenza;

c)

condannare l’UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Sebbene esistano di certo somiglianze grafiche e fonetiche tra i nomi JACKSON e JACSON, il raffronto tra i segni in conflitto deve essere effettuato considerando i segni nel loro insieme: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/104/CEE (1) del Consiglio, del 21 dicembre 1988, risulta che la percezione dei marchi da parte del consumatore medio è determinante per la valutazione globale del rischio di confusione.

Un consumatore medio che valuta globalmente i segni di cui trattasi si rende agevolmente conto di trovarsi in presenza di segni distintivi di tipo diverso: un marchio e una denominazione commerciale — nel caso di specie a causa dell’inserzione della sigla «AB», che contribuisce ad escludere qualunque possibilità che il consumatore medio sia indotto in confusione dal marchio «JACKSON SHOES».

Secondo la ricorrente, tale aspetto è rilevante, poiché l’articolo 4, paragrafo l, lettera b), della direttiva 89/104/CEE stabilisce che la percezione dei marchi da parte del consumatore medio è determinante per la valutazione globale del rischio di confusione.

Si tratta di segni aventi funzioni ben definite e distinte: il marchio è un segno idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese (articolo 4, in fine, del RMC), mentre la denominazione commerciale serve a identificare un’impresa in modo da distinguerla da altre imprese.

Inoltre, l’uso di nomi simili — di uso comune in vari paesi — non è idoneo a far sorgere un rischio di confusione se tali nomi vengono combinati con altri elementi, sicché tale uso non ingenera confusione nel consumatore medio e, di conseguenza, non comporta nemmeno concorrenza sleale nel creare confusione tra i prodotti della ricorrente e quelli della controparte.

Non si può riconoscere (sulla base di una semplice denominazione commerciale svedese) un diritto di uso esclusivo (in tutti gli Stati membri dell’Unione europea!) di un nome comunemente utilizzato in numerosi altri Stati dell’UE da migliaia di persone nonché da altre imprese.

Né alla controparte si può riconoscere il diritto di impedire alla ricorrente di registrare nella classe 25 il marchio JACKSON SHOES, quando, di fatto, altri marchi comunitari aventi lo stesso nome sono già stati registrati nella medesima classe.

Inoltre, la controparte ha ammesso la coesistenza nel mercato di vari marchi elencati e descritti dalla ricorrente, marchi che la stessa controparte non ha mai messo in discussione e in relazione ai quali non ha mai sostenuto che ciascuno di essi potesse creare confusione nel consumatore medio o che tra i medesimi ci fosse conflitto.

Chi adotta come segno distintivo un elemento avente debole carattere distintivo, e che figura altresì in molti altri segni distintivi di terzi, non può impedire che lo stesso segno (o uno simile) sia nuovamente utilizzato da terzi, unitamente ad altri elementi.

Niente impedisce la coesistenza — peraltro già effettiva — di segni distintivi con nomi comuni simili, purché sia possibile distinguerli nel loro insieme.

Contrariamente alle affermazioni della controparte, la ricorrente ha fornito prove sufficienti della sua esistenza e della sua attività commerciale non solo in tutto lo spazio comunitario ma anche in paesi dell’America del Nord e dell’Africa del Nord, non — come la controparte — in cataloghi, perché questi sono redatti esclusivamente nella lingua madre e sono quindi limitati geograficamente, ma nel contesto di una prassi multilingue, con presentazioni nelle più importanti fiere mondiali di calzatura.

Il marchio comunitario JACKSON SHOES non può essere confuso con la denominazione commerciale JACSON OF SCANDINAVIA AB, tanto più che essi coesistono già da abbastanza tempo e nessuna delle parti ha fatto valere danni derivanti da tale coesistenza né ha rimesso in discussione la concorrenza tra i prodotti, tenendo inoltre presente che il consumatore, di fronte ai segni in conflitto, si rende agevolmente conto di trovarsi in presenza di un marchio e di una denominazione commerciale, vale a dire, senza alcun dubbio, di fronte a due segni distintivi di tipo diverso.

Inoltre, come riconosciuto nella sentenza del Tribunale nonché pacifico tra le parti, quando il consumatore medio si trova di fronte a detto marchio e a tale denominazione commerciale non esiste confusione tra entrambi i segni e «… l’esame della somiglianza dei marchi deve tener conto dell’impressione d’insieme prodotta da questi» [v. sentenza del Tribunale del 12 novembre 2009, Spa Monopole/UAMI — De Francesco Import (SpagO), T-438/07, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata].

Inoltre, ai fini di una corretta decisione della presente causa, è alquanto rilevante il fatto che l’altra parte nel procedimento, vale a dire l’UAMI, abbia autorizzato la registrazione di vari marchi con l’espressione «JAKSON» per designare calzature, ragion per cui non si può prescindere completamente da questa circostanza quando esso si pronuncia su una richiesta di registrazione di un nuovo marchio comunitario avente il medesimo nome (comune) «JAKSON».

Nell’ignorare tale dato di fatto, l’UAMI ha agito arbitrariamente, violando il principio di uguaglianza.

La sentenza impugnata viola gli articoli 8, paragrafo 4, e 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (2) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.


(1)  Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1).

(2)  GU L 78, pag. 1.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 aprile 2013 — Turbu.com BV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-163/13)

2013/C 171/37

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Turbu.com BV

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se le autorità amministrative e giurisdizionali nazionali debbano rifiutare, in forza del diritto dell’Unione europea, di applicare un’esenzione dall’IVA per una fornitura intracomunitaria, allorché, sulla base di dati oggettivi, è accertato che riguardo alle merci in questione è stata evasa l’IVA e il soggetto passivo sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare all’evasione, se la normativa nazionale non prevede in siffatte circostanze il diniego dell’esenzione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 aprile 2013 — Turbu.com Mobile Phone’s BV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-164/13)

2013/C 171/38

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Turbu.com Mobile Phone’s BV

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se le autorità amministrative e giurisdizionali nazionali debbano rifiutare, in forza del diritto dell’Unione europea, di applicare il diritto alla detrazione, allorché, sulla base di dati oggettivi, è accertato che riguardo alle merci in questione è stata evasa l’IVA e il soggetto passivo sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare all’evasione, se la normativa nazionale non prevede in siffatte circostanze il diniego della detrazione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/19


Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-169/13)

2013/C 171/39

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrell e J. Hottiaux)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica di Polonia, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre, per quanto riguarda gli autotrasportatori autonomi, la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (1), o non avendone comunque informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi derivantile dagli articoli 2, paragrafo 1, nonché da 3 e 7 e 11 della medesima direttiva;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2002/15/UE è applicabile agli autotrasportatori autonomi dal 23 marzo 2009.


(1)  GU L 80, pag. 35.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour administrative d'appel de Lyon (Francia) il 9 aprile 2013 — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

(Causa C-173/13)

2013/C 171/40

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Lyon

Parti

Ricorrenti: Maurice Leone, Blandine Leone

Resistenti: Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possa ritenere che il combinato disposto degli articoli L. 24 e R. 37 del Codice delle pensioni di vecchiaia civili e militari, quali risultano dall’applicazione della legge n. 2004-1485 del 30 dicembre 2004, legge finanziaria rettificativa per il 2004, nonché il decreto n. 2005-449 del 10 maggio 2005 determinino una discriminazione indiretta tra uomini e donne ai sensi dell’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2)

Se si possa ritenere che l’articolo 15 del decreto n. 2003-1306 del 26 dicembre 2003, relativo al regime pensionistico dei funzionari iscritti alla Cassa nazionale pensioni dei dipendenti degli enti locali, determini una discriminazione indiretta tra uomini e donne ai sensi dell’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3)

In caso di risposta affermativa ad una delle prime due questioni, se tale discriminazione indiretta possa essere giustificata in forza dell’articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/20


Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, T-176/13, Bank Mellat/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-176/13 P)

2013/C 171/41

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Bishop, agenti)

Altre parti nel procedimento: Bank Mellat, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, T-496/10;

statuire definitivamente sulla controversia e respingere il ricorso proposto dalla Bank Mellat avverso le misure controverse;

condannare la Bank Mellat alle spese sostenute dal Consiglio nei procedimenti di primo grado e d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio sostiene che la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013, T-496/10, Bank Mellat/Consiglio, sia viziata dai seguenti errori di diritto:

1)

il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare, con riferimento alla ricevibilità del ricorso, che la Bank Mellat era legittimata ad invocare le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali indipendentemente dal fatto che avrebbe potuto essere considerata un’emanazione dello Stato iraniano;

2)

il Tribunale ha errato nel dichiarare che taluni motivi per l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Mellat non erano sufficientemente precisi;

3)

il Tribunale ha erroneamente applicato la giurisprudenza relativa alla comunicazione delle informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio;

4)

il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i motivi addotti per l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Mellat non soddisfacessero i presupposti per la sua inclusione negli atti giuridici in questione e non fossero corroborati da elementi di prova, allorché:

ha omesso di prendere in considerazione la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite secondo la quale la Bank Mellat ha consentito alle entità iraniane associate al programma relativo alle armi nucleari, ai missili e alla difesa di effettuare transazioni;

ha omesso di prendere in considerazione il fatto che gli elementi di prova relativi al sostegno fornito dalla Bank Mellat alle attività nucleari dell’Iran provenivano da fonti riservate;

ha erroneamente considerato che l’ammissione della Bank Mellat di aver prestato servizi bancari ad un’entità coinvolta nelle attività di proliferazione nucleare dell’Iran prima della designazione di quest’ultima da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fosse insufficiente a giustificare l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Mellat.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/21


Impugnazione proposta il 16 aprile 2013 dalla Polyelectrolyte Producers Group, dalla SNF SAS, e dalla Travetanche Injection SPRL avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 1o febbraio 2013, nella causa T-368/11, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL/Commissione europea

(Causa C-199/13 P)

2013/C 171/42

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS e Travetanche Injection SPRL (rappresentanti: K. Van Maldegem, avocat, e R. Cana, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno dei Paesi bassi

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-368/11; e

annullare il regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione («il regolamento controverso») recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (acrilammide) (1); oppure

in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché questo decida in merito al ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti; e

condannare la convenuta alle spese processuali, ivi incluse quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, rigettando il loro ricorso di annullamento del regolamento controverso, abbia violato il diritto comunitario. In particolare, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe commesso diversi errori nell’interpretazione dei fatti e del diritto applicabile alla situazione delle ricorrenti. Ciò si è tradotto nella commissione, da parte del Tribunale, di diversi errori di diritto; in particolare esso:

avrebbe erroneamente interpretato il regolamento 1488/94 (2) nel concludere che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione non prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti;

avrebbe erroneamente interpretato il regolamento 1488/94 nel concludere che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione nella valutazione dei dati di esposizione presi in considerazione;

avrebbe commesso un errore di diritto ed erroneamente interpretato REACH nel concludere che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione adottando il regolamento controverso sulla base di informazioni relative ad un prodotto diverso da quello soggetto a limitazioni da parte del regolamento controverso;

avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non abbia violato il principio di proporzionalità;

avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non abbia violato il proprio obbligo di motivazione; e

avrebbe erroneamente interpretato il regolamento controverso nel concludere che esso riguarda anche malte da iniezione a base di N-(idrossimetil)acrilammide contenenti acrilammide.

Per questi motivi, le ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-368/11 e del regolamento controverso.


(1)  GU L 101, pag. 12

(2)  Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, GU L 161, pag. 3.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/22


Impugnazione proposta il 16 aprile 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 febbraio 2013, T-494/10, Bank Saderat Iran/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-200/13 P)

2013/C 171/43

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e S. Boelaert, agenti)

Altre parti nel procedimento: Bank Saderat Iran, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 febbraio 2013, T-494/10;

statuire definitivamente sulla controversia e respingere il ricorso proposto dalla Bank Saderat avverso le misure controverse;

condannare la Bank Saderat alle spese sostenute dal Consiglio nel procedimento di primo grado e nella presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio sostiene che la sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2013, T-494/10, Bank Saderat Iran/Consiglio, sia viziata dai seguenti errori di diritto:

1)

il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare, con riferimento alla ricevibilità del ricorso, che la Bank Saderat era legittimata ad invocare le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali indipendentemente dal fatto che avrebbe potuto essere considerata un’emanazione dello Stato iraniano;

2)

il Tribunale ha errato nel dichiarare che uno dei motivi per l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Saderat non era sufficientemente preciso;

3)

il Tribunale ha erroneamente applicato la giurisprudenza relativa alla comunicazione delle informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio;

4)

il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i motivi addotti per l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Saderat non fossero corroborati da elementi di prova, allorché:

ha omesso di prendere in considerazione il fatto che gli elementi di prova relativi al sostegno fornito dalla Bank Saderat alle attività di proliferazione nucleare dell’Iran provenivano da fonti riservate;

ha omesso di prendere in considerazione il riferimento contenuto nella risoluzione 1803 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alla Bank Saderat in relazione alle attività di proliferazione nucleare dell’Iran

ha erroneamente considerato che il Consiglio avrebbe dovuto produrre informazioni dettagliate relative alla gestione da parte della Bank Saderat di lettere di credito di due entità designate come implicate nelle attività di proliferazione nucleare dell’Iran.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/22


Ricorso proposto il 18 aprile 2013 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-209/13)

2013/C 171/44

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, agenti, M. Hoskins, QC, P. Baker, QC, V. Wakefield, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 2013/52/UE (1) del Consiglio, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie; e

condannare il Consiglio alle spese sostenute dal Regno Unito nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione 2013/52/UE del Consiglio è contraria all’articolo 327 TFUE, in quanto autorizza l’adozione di un’imposta sulle transazioni finanziarie («ITF») con efficacia extraterritoriale, la quale non rispetterà le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati non partecipanti.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione 2013/52/UE del Consiglio, poiché autorizza l’adozione di una ITF con efficacia extraterritoriale, per la quale non sussiste alcun fondamento nel diritto internazionale consuetudinario.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione 2013/52/UE del Consiglio è contraria all’articolo 332 TFUE, in quanto autorizza una cooperazione rafforzata per una ITF, la cui attuazione comporterà inevitabilmente costi che dovranno essere sostenuti dagli Stati non partecipanti.


(1)  GU L 22, pag.11.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/23


Ricorso proposto il 19 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-211/13)

2013/C 171/45

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e W. Roels, agenti)

Resistente: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

Dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE, avendo adottato e mantenuto nel proprio ordinamento disposizioni per effetto delle quali, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni con riguardo ad un immobile sito in Germania, la quota esente è ridotta qualora il donatore o il de cuius siano residenti, al momento della successione ovvero della donazione, in un altro Stato membro, laddove tale quota esente risulta notevolmente maggiore qualora quantomeno una delle parti sia residente, nel momento medesimo, in Germania.

2)

Condannare la Repubblica di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell’ordinamento tedesco la tassazione di donazioni e successioni viene mitigata mediante la concessione di quote esenti relativamente elevate, in particolare nel caso di successione e donazione tra coniugi, tra genitori e figli nonché tra taluni parenti. Tali quote esenti trovano tuttavia applicazione solamente in caso di imposizione illimitata del contribuente in Germania, laddove, in caso di imposizione limitata, tali quote risultano notevolmente inferiori. Alla luce dei criteri esposti dalla Corte nella sentenza Mattner (1) tale disciplina risulta incompatibile con l’articolo 63 TFUE.


(1)  Sentenza del 22 aprile 2010, Mattner, C-510/08, Racc. 2010, I-3553.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/23


Impugnazione proposta il 23 aprile 2013 dalla Acron OAO e dalla Dorogobuzh OAO avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013, causa T-235/08, Acron OAO e Dorogobuzh OAO/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-215/13 P)

2013/C 171/46

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Acron OAO, Dorogobuzh OAO (rappresentanti: B. Evtimov, E. Borovikov, avvocati, D. O'Keeffe, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Fertilizers Europe

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013, causa T-235/08, Acron OAO e Dorogobuzh OAO/Consiglio dell’Unione europea;

statuire in modo definitivo sul merito della controversia e annullare il regolamento (CE) n. 236/2008, del 10 marzo 2008, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato d’ammonio originarie della Russia (1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

condannare il Consiglio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale, incluse le spese delle ricorrenti nei due gradi di giudizio;

condannare l’interveniente Fertilizers Europe a sopportare le proprie spese nel procedimento dinanzi al Tribunale, nonché le proprie spese nel caso di un eventuale intervento nel procedimento dinanzi alla Corte, e a sopportare tutte le spese sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del/i loro intervento/i.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale:

avrebbe erroneamente interpretato la prima frase dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base e, in tal modo, la corrispondente disposizione dell’articolo 2.2.1.1, primo comma, dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 nell’allegato 1A all’Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio («ADA»);

avrebbe convalidato un’interpretazione errata in diritto e una violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base antidumping e, in tal modo, della corrispondente disposizione dell’articolo 2.2 ADA;

non avrebbe effettuato una corretta valutazione giuridica della relazione tra l’articolo 2, paragrafo 5, seconda frase, da una parte, e l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento antidumping di base, dall’altra, e di conseguenza avrebbe convalidato un’interpretazione errata in diritto dei considerando 3 e 4 del preambolo del regolamento (CE) 1972/2002 e, perciò, della seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, e non avrebbe assicurato la coerenza tra l’ultima interpretazione/disposizione e l’ADA.


(1)  GU L 75, pag. 1.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/24


Impugnazione proposta il 23 aprile 2013 dalla Acron OAO avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013, causa T-118/10, Acron OAO/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-216/13 P)

2013/C 171/47

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Acron OAO (rappresentanti: B. Evtimov, E. Borovikov, avvocati, D. O'Keeffe, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Fertilizers Europe

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013, causa T-118/10, Acron OAO/Consiglio dell’Unione europea;

statuire in modo definitivo sul merito della controversia e annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia (1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale, incluse le spese della ricorrente nei due gradi di giudizio;

condannare l’interveniente Fertilizers Europe a sopportare le proprie spese nel procedimento dinanzi al Tribunale, nonché le proprie spese nel caso di un eventuale intervento nel procedimento dinanzi alla Corte, e a sopportare tutte le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del/i suo/i intervento/i.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale:

avrebbe erroneamente interpretato la prima frase dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base e, in tal modo, la corrispondente disposizione dell’articolo 2.2.1.1, primo comma, dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 nell’allegato 1A all’Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio («ADA»);

avrebbe convalidato un’interpretazione errata in diritto e una violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base antidumping e, in tal modo, della corrispondente disposizione dell’articolo 2.2 ADA;

non avrebbe effettuato una corretta valutazione giuridica della relazione tra l’articolo 2, paragrafo 5, seconda frase, da una parte, e l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento antidumping di base, dall’altra, e di conseguenza avrebbe convalidato un’interpretazione errata in diritto dei considerando 3 e 4 del preambolo del regolamento (CE) 1972/2002 (2) e, perciò, della seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, e non avrebbe assicurato la coerenza tra l’ultima interpretazione/disposizione e l’ADA;

avrebbe convalidato una violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento antidumping di base e un errore manifesto di valutazione.


(1)  GU L 338, pag. 5.

(2)  Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 305, pag. 1).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/25


Ricorso proposto il 6 maggio 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-248/13)

2013/C 171/48

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, J.-P. Keppenne e D. Martin, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Consiglio, non adottando la proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio per l’adeguamento, con effetto a partire dal 1o luglio 2012, delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti dell’Unione europea, nonché dei coefficienti correttori relativi a tali retribuzioni e pensioni, non adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza dello Statuto dei funzionari.

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente rileva che il Consiglio ha illegittimamente omesso di adottare la proposta della Commissione relativa al regolamento per l’adeguamento delle retribuzioni e pensioni dei funzionari in forza dell’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto, nonostante risulti dai termini vincolanti di tale articolo che il metodo per l’adeguamento annuale di dette retribuzioni e pensioni costituisce un procedimento automatico che non lascia al Consiglio alcun margine di discrezionalità. L’articolo succitato obbliga, infatti, quest’ultimo ad adottare la proposta della Commissione prima del 31 dicembre dell’anno in corso. La Commissione contesta al Consiglio di essersi limitato a constatare l’inesistenza al suo interno della maggioranza qualificata per adottare la proposta della Commissione, relativa, da un lato, all’adeguamento retributivo, e, dall’altra, ai coefficienti correttori previsti all’allegato XI dello Statuto. Secondo la ricorrente il Consiglio ha in realtà, e senza motivo, applicato l’articolo 10 dell’allegato XI, ignorando le prerogative della Commissione e del Parlamento. In tal modo, il Consiglio, non solo ha violato le citate disposizioni, ma ha altresì violato il principio di equilibrio costituzionale, commettendo uno sviamento di potere.


Tribunale

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/26


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Bell & Ross/UAMI — KIN (Cassa di orologio da polso)

(Causa T-80/10) (1)

(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una cassa di orologio da polso - Disegno o modello anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Assenza di impressione generale diversa - Utilizzatore informato - Margine di libertà dell’autore - Articoli 4, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Connessione con una domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità - Tribunale dei disegni e modelli comunitari - Articolo 91 del regolamento n. 6/2002)

2013/C 171/49

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bell & Ross BV (Zoetermeer, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Guerlain, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: KIN AB (Upplands Väsby, Svezia) (rappresentanti: M. Nielsen e C. Galichet, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 9 dicembre 2009 (procedimento R 1285/2008-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Klockgrossisten i Norden AB e la Bell & Ross BV

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bell & Ross BV è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla KIN AB nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/26


Sentenza del Tribunale 6 maggio 2013 — Kieffer Omnitec/Commissione

(Causa T-288/11) (1)

(Mercati pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto - Manutenzione delle installazioni HVAC, sprinkler e idrosanitarie dell’edificio Joseph-Bech a Lussemburgo - Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara - Parità di trattamento - Trasparenza - Proporzionalità - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione)

2013/C 171/50

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: A+P Kieffer Omnitec Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (reppresentanti: A. Delvaux, V. Bertrand e M. Devos, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët e S. Delaude, agenti, assistiti da V. Vanden Acker, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 1o aprile 2011, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura di gara diretta alla conclusione di un contratto di manutenzione delle installazioni HVAC, sprinkler e idrosanitarie dell’edificio Joseph-Bech a Lussemburgo (GU 2010/S 241-367523), e che attribuisce l’appalto a un altro partecipante alla gara

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

A+P Kieffer Omnitec Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/26


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2013 — Alumina/Consiglio

(Causa T-304/11) (1)

(Dumping - Importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina - Valore normale - Rappresentatività delle vendite sul mercato interno - Margine di profitto - Normali operazioni commerciali)

2013/C 171/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alumina d.o.o. (Zvornik, Bosnia-Erzegovina) (rappresentanti: J.-F. Bellis e B. Servais, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e A. Polcyn, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina (GU L 125, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina, è annullato nella parte in cui riguarda la Alumina d.o.o.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Alumina d.o.o.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/27


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2013 — Boehringer Ingelheim International/UAMI (RELY-ABLE)

(Causa T-640/11) (1)

(Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo RELY-ABLE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Motivo sovrabbondante)

2013/C 171/52

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard, A. Renck e C. Steudtner, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 30 settembre 2011 (procedimento R 756/2011-4), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del segno denominativo RELY-ABLE

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Boehringer Ingelheim International GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 58 del 25.2.2012.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/27


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2013 — ABC-One/UAMI (SLIM BELLY)

(Causa T-61/12) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo SLIM BELLY - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 171/53

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH (Villach St. Magdalen, Austria) (rappresentante: S. Merz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 17 novembre 2011 (procedimento R 1077/2011-1), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo SLIM BELLY come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 98 del 31 marzo 2012.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/28


Ricorso proposto il 28 marzo 2013 — Skype/UAMI — British Sky Broadcasting e Sky IP International (SKYPE)

(Causa T-183/13)

2013/C 171/54

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skype (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avvocato e J. Mellor, QC)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito) e Sky IP International Ltd (Isleworth)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 30 gennaio 2013, nel procedimento R 2398/2010-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SKYPE» — domanda di marchio comunitario n. 3 660 065 per servizi della classe 38

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «SKY» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 3 203 411

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/28


Ricorso proposto il 28 marzo 2013 — Skype/UAMI — British Sky Broadcasting e Sky IP International (SKYPE)

(Causa T-184/13)

2013/C 171/55

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skype (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avvocato e J. Mellor, QC)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito) e Sky IP International Ltd (Isleworth)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 30 gennaio 2013, nel procedimento R 121/2011-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SKYPE» — domanda di marchio comunitario n. 4 521 084 per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «SKY» per prodotti e servizi delle classi 9, 38, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 3 203 411

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti e servizi controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/29


Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Jannatian/Consiglio

(Causa T-187/13)

2013/C 171/56

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mahmoud Jannatian (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti E. Rosenfeld e S. Monnerville)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nella parte in cui riguardano il ricorrente: (i) la posizione comune 2008/479/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1); (ii) la decisione 2008/475/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2); (iii) la posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (3); (iv) la decisione 2009/840/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (4); (v) la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (5); (vi) la decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (6); (vii) il regolamento (CE) n. 1100/2009 del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la decisione 2008/475/CE (7); (viii) il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (8); e (iv) il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (9); e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio

Il ricorrente afferma che ai sensi dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, misure restrittive possono essere adottate soltanto su proposta congiunta della Commissione e dell’Alto Rappresentante. Le decisioni ed i regolamenti impugnati sono stati adottati unicamente dal Consiglio. Sono pertanto viziati da incompetenza.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

Il ricorrente sostiene che la motivazione addotta a sostegno dell’iscrizione del sig. Jannatian nell’allegato II è troppo imprecisa per soddisfare le condizioni poste dalla giurisprudenza in relazione all’obbligo di motivazione. Per rispettare l’obbligo di motivazione, il Consiglio avrebbe dovuto addurre elementi specifici e concreti che dimostrino la sussistenza di un effettivo sostegno fornito dal ricorrente al governo dell’Iran o alle attività nucleari iraniane sensibili in termini di proliferazione. Le decisioni ed i regolamenti impugnati sono pertanto inficiati da un difetto di motivazione.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente

Il ricorrente sostiene quanto segue: in primo luogo, dal momento che violano l’obbligo di motivazione, le decisioni ed i regolamenti impugnati violano al contempo i diritti della difesa del ricorrente; in secondo luogo, l’illegittimità delle decisioni e dei regolamenti impugnati inficiano tali procedimenti dal momento che da un lato ostacolano la possibilità per il ricorrente di presentare le sue difese e, dall’altro, compromettono il sindacato della Corte nell’esaminare la legittimità delle decisioni e dei regolamenti impugnati. Ne consegue che i diritti del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva sono violati; e, in ultimo luogo, dal momento che il ricorrente è stato privato della possibilità di esercitare i suoi diritti della difesa e poiché il sindacato della Corte nell’esaminare la legittimità delle decisioni e dei regolamenti impugnati in relazione alle misure di congelamento dei capitali — che sono per loro stessa natura «particolarmente repressive» — è indeterminato, il ricorrente è stato assoggettato ad un’ingiustificata restrizione del suo diritto di proprietà.

4)

Quarto motivo, vertente sulla mancanza di elementi di prova nei confronti del ricorrente

Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di addurre elementi di prova e d’informazione sui quali si è fondato per l’adozione delle decisioni e dei regolamenti impugnati.

5)

Quinto motivo, vertente su un errore di fatto

Il ricorrente sostiene che contrariamente a quanto indicato nelle decisioni e nei regolamenti impugnati, il ricorrente non era più Vicecapo dell’Organizzazione dell’energia atomica iraniana alle rispettive date della sua iscrizione tra le persone e le entità assoggettate a misure restrittive. Il Consiglio ha quindi commesso un errore di fatto allorché ha iscritto il ricorrente per il solo motivo che, alla data dei diversi regolamenti e decisioni impugnati, era Vicecapo dell’Organizzazione dell’energia atomica iraniana.

6)

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto

Il ricorrente sostiene che la lettera b) dell’articolo 20 non si applica di per sé ad individui che ricoprono incarichi direttivi in seno ad un’entità iscritta nell’allegato VIII. Inoltre, l’articolo 20, lettera b), prevede l’iscrizione di individui «che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione (…) dell’Iran». Iscrivendo il ricorrente nell’allegato II, senza addurre alcun elemento di prova del fatto che il ricorrente desse il suo sostegno attivo ed effettivo alle attività nucleari dell’Iran al momento della sua iscrizione nell’allegato II, il Consiglio ha commesso un errore di diritto.

7)

Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e sulla violazione del principio di proporzionalità

Il ricorrente sostiene che nel caso di specie non vi sono obiettivi d’interesse generale che potrebbero giustificare misure così restrittive a carico di individui che abbiano ricoperto anche solo per un breve periodo incarichi direttivi in seno all’OEAI. Inoltre, anche se le misure dovessero essere considerate giustificate da un obiettivo d’interesse generale, esse sarebbero in ogni caso illegittime, dal momento che non rispettano una ragionevole proporzione tra i mezzi impiegati e lo scopo che s’intende perseguire.


(1)  GU L 163, pag. 43

(2)  GU L 163, pag. 29

(3)  GU L 213, pag. 58

(4)  GU L 303, pag. 64

(5)  GU L 195, pag. 39

(6)  GU L 281, pag. 81

(7)  GU L 303, pag. 31

(8)  GU L 281, pag. 1

(9)  GU L 88, pag. 1


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/30


Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Transworld Oil Computer Centrum e a./Eurojust

(Causa T-192/13)

2013/C 171/57

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Transworld Oil Computer Centrum BV (Berg en Dal, Paesi Bassi); Transworld Payment Solutions Ltd (Bermuda); Transworld ICT Solutions Ltd (Bangalore, India); Transworld Oil USA, Inc. (Houston, Stati Uniti d’America); Bermuda First Curaçao Ltd (Bermuda); e Johannes Christiaan Martinus Augustinus Maria Deuss (Bermuda) (rappresentante: avv. T. Barkhuysen)

Convenuta: Eurojust

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di conferma di Eurojust 2 febbraio 2013;

ordinare all’Eurojust di decidere nuovamente, in base alla richiesta confermativa 31 dicembre 2012, alla luce della pronuncia del Tribunale;

condannare l’Eurojust alle spese collegate all’esame del ricorso e alle spese relative alla richiesta confermativa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1)

Primo motivo, relativo al fatto che l’Eurojust non ha esaminato tutti i fondamenti giuridici cui le ricorrenti hanno fatto riferimento.

La richiesta di informazioni del 4 ottobre 2012 e la richiesta confermativa di informazioni 31 dicembre 2013 si basano su diversi fondamenti, tra cui l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e gli articoli 8, paragrafo 2, 41, paragrafo 2, e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389). Ciononostante, Eurojust nella decisione controversa si è basata esclusivamente sulle regole concernenti l’accesso ai documenti della Eurojust stessa. Gli altri elementi cui il ricorrente ha fatto riferimento non sono stati ingiustamente considerati da Eurojust.

2)

Secondo motivo, relativo all’errata adozione della decisione di conferma e alla sua motivazione carente.

Eurojust nega di fornire le informazioni richieste riferendosi alle eccezioni di cui all’articolo 4, primo comma, prima frase, lettere a) e b), delle regole sull’accesso ai documenti di Eurojust. Eurojust, nella decisione controversa, non spiega però, o lo fa insufficientemente, perché e in quale misura queste eccezioni si applicherebbero al caso in esame.

3)

Terzo motivo, relativo all’applicazione errata delle eccezioni «pendente l’inchiesta nazionale» e «lotta contro le forme gravi di criminalità», di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a), delle regole sull’accesso ai documenti di Eurojust.

Le ricorrenti hanno un sospetto ragionevole e giustificato che una o più istanze inquirenti hanno agito illegittimamente in occasione di una (pre)inchiesta penale. Al fine di documentare maggiormente questo sospetto, esse hanno, fra l’altro, presentato una domanda di informazioni all’Eurojust. Eurojust sostiene che l’informazione richiesta non può essere fornita, in quanto è ancora in corso una (pre)inchiesta giudiziale. Secondo le ricorrenti, Eurojust si richiama ingiustamente e senza sufficiente motivazione a dette eccezioni.

4)

Quarto motivo, relativo ad un’errata applicazione delle eccezioni «privacy e integrità delle persone» di cui all’articolo 4, primo comma, lettera b), delle regole sull’accesso ai documenti di Eurojust.

Eurojust non ha né affermato, né motivato che i documenti richiesti contenessero dati personali di terzi. Inoltre, il mero fatto che un documento contenga dati personali non implica necessariamente che venga lesa la sfera di vita personale o l’integrità. Le eventuali dichiarazioni di funzionari, effettuate non a titolo personale, non possono costituire alcun motivo per non rilasciare le informazioni richieste.

Nella misura in cui siano in gioco l’integrità e la privacy di una persona, l’Eurojust avrebbe dovuto esaminare se e come i documenti richiesti — se necessario, resi anonimi e in parte — potessero ancora essere inviati. L’Eurojust non ha fatto neanche questo ingiustamente.

5)

Quinto motivo, relativo ad un’errata applicazione dell’eccezione «osservanza delle regole applicabili in caso di violazione del segreto professionale» di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a), delle regole sull’accesso ai documenti di Eurojust.

Il riferimento a questa eccezione non è motivato. Alle ricorrenti non è noto quali regole sulla riservatezza si applicherebbero e esse controvertono sul fatto se vigano regole sull’accesso che impediscono l’invio dei documenti richiesti.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/31


Ricorso proposto il 3 aprile 2013 — dm-drogerie markt/UAMI — V-Contact (CAMEA)

(Causa T-195/13)

2013/C 171/58

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: B. Beinert e O. Bludovsky, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: V-Contact Kft (Szada, Ungheria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 17 gennaio 2013 (ricorso relativo al procedimento di opposizione R 452/2012-1) e, in riforma della stessa, cancellare il marchio della richiedente;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 17 gennaio 2013 (ricorso relativo al procedimento di opposizione R 452/2012-1), e rinviare la causa dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno;

in ulteriore subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 17 gennaio 2013 (ricorso relativo al procedimento di opposizione R 452/2012-1).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CAMEA» per, in particolare, prodotti delle classi 3, 5 e 16 — domanda di marchio comunitario n. 9 279 928

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione internazionale che designa, in particolare, l’Unione europea e riguarda prodotti delle classi 3, 5 e 8

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/31


Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Stal-Florez Botero (la nana)

(Causa T-196/13)

2013/C 171/59

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: T. Boddien, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lina M. Stal-Florez Botero (Maarssen, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 29 gennaio 2013, nel procedimento R 300/2012-1, relativa al procedimento di annullamento n. 000005025 C (marchio comunitario n. 005205125) tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG e Lina M. Stal-Florez Botero h.o.d.n. La Nana;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «la nana» per prodotti delle classi 16, 20 e 24 — registrazione di marchio comunitario n. 5 205 125

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi su cui si fondava la domanda di dichiarazione di nullità erano quelli indicati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

Decisione della divisione di annullamento: rigetto integrale della domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 57, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/32


Ricorso proposto l’8 aprile 2013 — Imax/UAMI — Himax Technologies (IMAX)

(Causa T-198/13)

2013/C 171/60

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Imax Corporation (Mississauga, Canada) (rappresentanti: V. von Bomhard, avvocato, e K. Hughes, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Himax Technologies, Inc. (Tainan County, Taiwan)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 gennaio 2013, nel procedimento R 740/2012-5;

condannare alle spese il convenuto e, qualora decida di intervenire nel procedimento, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «IMAX» per prodotti delle classi 9, 41 e 45 — registrazione di marchio comunitario n. 9 392 556

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: le registrazioni di marchio comunitario n. 4 411 658 e n. 4 411 641 del marchio figurativo «Himax» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/32


Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 da Patrizia De Luca avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 gennaio 2013, causa F-20/06 RENV, De Luca/Commissione

(Causa T-200/13 P)

2013/C 171/61

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e J.-N. Louis, avocats)

Controinteressati nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che

la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 30 gennaio 2013, De Luca/Commissione (F-20/06 RENV, non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata;

statuendo ex novo,

dichiarare che

la decisione della Commissione europea del 23 febbraio 2005 di nominare la ricorrente amministratore, è annullata nella parte in cui stabilisce il suo inquadramento nel grado A*9, secondo scatto;

la Commissione è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce diverse censure attinenti ad errori di diritto in quanto:

il TFP avrebbe interpretato la sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2011 nella causa T-563/10 P, De Luca/Commissione, nel senso che essa limita il sindacato di legittimità della decisione impugnata in primo grado ai soli effetti dell’applicazione per analogia delle norme sull’assunzione, senza tener conto della prevalenza delle disposizioni applicabili in materia di normale svolgimento della carriera;

il TFP avrebbe concluso che l’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea poteva legittimamente essere applicato per analogia, constatando al contempo che ciò non presentava alcun vantaggio per la ricorrente in termini di carriera e che il vantaggio limitato per quanto riguarda la retribuzione sarebbe venuto meno dopo un certo tempo;

il TFP non avrebbe proceduto all’esame della legittimità dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto e della sua applicazione per analogia alla ricorrente tenendo conto del principio di parità di trattamento e di vocazione alla carriera;

spetterebbe al TFP verificare, e non alla ricorrente dimostrare, l’inadeguatezza manifesta dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto;

il TFP avrebbe respinto ipso facto, senza esame approfondito, l’argomento della ricorrente attinente alla violazione della parità di trattamento, derivante dal fatto che la vocazione del funzionario alla promozione a titolo dell’articolo 45 dello Statuto sarebbe preservata nonostante le modifiche statutarie intervenute, mentre ciò non si verificherebbe, a causa dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto, nel caso della ricorrente.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/33


Ricorso proposto il 9 aprile 2013 — Group d’Hygiène/Commissione

(Causa T-202/13)

2013/C 171/62

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Group’Hygiène (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione, in quanto la Commissione non potrebbe, sulla base della sua competenza d’esecuzione, modificare elementi essenziali della normativa di base. Poiché la direttiva 2013/2/UE (1) avrebbe esteso la definizione di imballaggio a prodotti che non sarebbero indicati nella direttiva 94/62/CE (2), la direttiva 2013/2/UE sarebbe viziata da incompetenza.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dei principi generali del diritto dell’Unione europea sull’obbligo di motivazione, poiché la direttiva 2013/2/UE non spiegherebbe le ragioni per cui solo alcuni mandrini sarebbero imballaggi. Il ricorrente sostiene che la motivazione dell’atto era ancor più necessaria in quanto il provvedimento impugnato costituisce un cambiamento di posizione rispetto alle posizioni precedenti degli organi dell’Unione europea sulla materia.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione della direttiva 94/62/CE, poiché sarebbe evidente che i mandrini non possono essere qualificati come imballaggi, essendo il mandrino un elemento puramente interno al prodotto e non corrispondendo alla definizione giuridica di imballaggio accolta dalla direttiva 94/62/CE.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, poiché la direttiva 2013/2/UE tratta situazioni paragonabili in maniera diversa, in quanto la direttiva non qualificherebbe come imballaggi i mandrini industriali, mentre i mandrini industriali e i mandrini non industriali costituirebbero una situazione oggettivamente paragonabile e in quanto prodotti che presentano caratteristiche simili ai mandrini sarebbero esclusi dalla categoria degli imballaggi.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché la direttiva 2013/2/UE rimetterebbe drasticamente in discussione e senza misure transitorie la soluzione accolta dal legislatore dell’Unione europea, secondo la quale i mandrini non sono imballaggi ai sensi della direttiva 94/62/CE.

6)

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il provvedimento impugnato comporterebbe conseguenze finanziarie sproporzionate per gli operatori economici del settore poiché, a differenza degli altri industriali sottoposti alla normativa relativa agli imballaggi, i produttori di mandrini non potrebbero diminuire il volume di mandrini prodotti, essendo questi ultimi assolutamente necessari e integrati nei prodotti.


(1)  GU L 37, pag. 10.

(2)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/34


Ricorso proposto l’8 aprile 2013 — Stance/UAMI — Pokarna (STANCE)

(Causa T-206/13)

2013/C 171/63

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stance, Inc. (San Clemente, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pokarna Ltd (Secundrabad, India)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso del 1o febbraio 2013, nel procedimento R 885/2012-5, relativa all’opposizione fondata sulla registrazione di marchio comunitario n. 005 491 329 avverso la domanda di marchio comunitario n. 008 957 516«STANCE»;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «STANCE» per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 8 957 516

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione del marchio comunitario figurativo di colore nero e bianco «STANZA», per prodotti e servizi delle classi 25 e 35

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 65, 8, paragrafo 1, lettera b), 75, 76, paragrafi 1 e 2, e 83, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/34


Ricorso proposto il 10 aprile 2013 — 1872 Holdings/UAMI — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

(Causa T-207/13)

2013/C 171/64

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: 1872 Holdings vof (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Antoine-Lalance, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Havana Club International, SA (Havana, Cuba)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 31 gennaio 2013, nel procedimento R 684/2012-1;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «THE SPIRIT OF CUBA» per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 42 — registrazione di marchio comunitario n. 2 109 106

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità si fondava sugli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/35


Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — Typke/Commissione

(Causa T-214/13)

2013/C 171/65

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rainer Typke (Hasbergen, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Cortese e A. Salerno)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2013 recante rigetto della domanda di conferma d’accesso a taluni documenti presentata dal ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) — nel procedimento GESTDEM 2012/3258;

annullare la decisione implicita della Commissione europea del 13 marzo 2013 recante rigetto della domanda di conferma d’accesso a taluni documenti presentata dal ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 — nel procedimento GESTDEM 2013/0068;

condannare la convenuta a sopportare le spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, attinente alla violazione degli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, nonché di altre disposizioni del citato regolamento, in quanto:.

è infondata l’affermazione della Commissione secondo la quale la domanda del ricorrente non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, poiché implicherebbe la creazione di nuovi documenti invece che l’accesso a documenti preesistenti;

è infondata l’affermazione della Commissione secondo la quale le domande del ricorrente sarebbero sproporzionate, e quindi inammissibili, anche considerando la possibilità di garantire un accesso parziale;

è infondata l’affermazione della Commissione secondo la quale le domande del ricorrente sarebbero state respinte a motivo dell’esigenza di non divulgare dati personali di terzi, e

è infondata l’affermazione della Commissione secondo la quale le domande del ricorrente sarebbero state respinte per preservare la riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice e per tutelare il processo decisionale di quest’ultima.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/35


Ricorso proposto il 16 aprile 2013 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

(Causa T-220/13)

2013/C 171/66

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Nucara et E. Gambaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-219/13, Ferracci/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/35


Ricorso proposto il 22 aprile 2013 — Cofresco Frischhalteprodukte/Commissione

(Causa T-223/13)

2013/C 171/67

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG (Minden, Germania) (rappresentante: H. Weil, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge agli esempi di prodotti che costituiscono un imballaggio «i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta)»;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi che sono essenzialmente identici o simili ai primi cinque motivi dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/36


Ricorso proposto il 22 aprile 2013 — Melitta France/Commissione

(Causa T-224/13)

2013/C 171/68

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Melitta France (Chezy-sur-marne) (rappresentante: H. Weil, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge agli esempi di prodotti che costituiscono un imballaggio «i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta)»;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi che sono essenzialmente identici o simili ai primi cinque motivi dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/36


Impugnazione proposta il 14 aprile 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 febbraio 2013, causa F-67/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-226/13 P)

2013/C 171/69

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accogliere tutte le domande formulate dall’attore nel giudizio di primo grado;

Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese sostenute da quest’ultimo nel giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa il ricorrente si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 6 febbraio 2013, che ha respinto come manifestamente infondato in diritto un ricorso avente per oggetto, da un lato, l’annullamento della decisione con la quale la Commissione europea ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno che sarebbe derivato dell’invio di una lettera relativa alla modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, F-41/06, all’avvocato che lo rappresentava nel giudizio di impugnazione avverso tale sentenza e, dall’altro lato, la condanna della Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di tale circostanza.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere un difetto assoluto di motivazione della ripulsa della domanda di risarcimento danni, anche per carenza de istruzioni e snaturamento e sviamento dei fatti, arbitrarietà, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione:

delle norme di diritto inerenti l’insorgere della responsabilità aquiliana in capo alle istituzioni dell’Unione europea;

della nozione di obbligo di motivazione incombente su ogni istituzione dell’Unione europea e sul giudice dell’Unione europea;

della nozione di comportamento illecito da parte di un’istituzione dell’Unione europea.

Il ricorrente fa anche valere l’illegittimità delle statuizioni emesse dal giudice di primo grado sulle spese del giudizio.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/37


Impugnazione proposta il 14 aprile 2013 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 21 febbraio 2013 causa F-113/11, Marcuccio/Commissione

(Causa T-229/13 P)

2013/C 171/70

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto e senza eccezioni l’ordinanza impugnata;

rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli già invocati nella causa T-203/13 P, Marcuccio/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/37


Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — Wepa Lille/Commissione

(Causa T-231/13)

2013/C 171/71

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Wepa Lille (Bousbecque, Francia) (rappresentanti J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di ciò chepuò considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/37


Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — SCA Hygiène Products/Commissione

(Causa T-232/13)

2013/C 171/72

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SCA Hygiène Products (Tremblay en France, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/38


Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — Hartmann/Commissione

(Causa T-233/13)

2013/C 171/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann SA (Châtenois, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/38


Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — Lucart France/Commissione

(Causa T-234/13)

2013/C 171/74

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lucart France (Torvilliers, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/38


Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — Gopack/Commissione

(Causa T-235/13)

2013/C 171/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gopack (Manosque, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/38


Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — CMC France/Commissione

(Causa T-236/13)

2013/C 171/76

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CMC France (Châtenois, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/39


Ricorso proposto il 23 aprile 2013 — SCA Tissue France/Commissione

(Causa T-237/13)

2013/C 171/77

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SCA Tissue France (Bois Colombes, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/39


Ricorso proposto il 24 aprile 2013 — Delipapier/Commissione

(Causa T-238/13)

2013/C 171/78

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Delipapier (Frouard, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/39


Ricorso proposto il 30 aprile 2013 — ICT/Commissione

(Causa T-243/13)

2013/C 171/79

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Industrie Cartarie Tronchetti SpA (Borgo a Mozzano, Italia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/40


Ricorso proposto il 2 maggio 2013 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica/Commissione

(Causa T-244/13)

2013/C 171/80

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-202/13, Group’Hygiène/Commissione.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/40


Ordinanza del Tribunale del 26 aprile 2013 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-194/07) (1)

2013/C 171/81

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/40


Ordinanza del Tribunale del 23 aprile 2013 — Ungheria/Commissione

(Causa T-221/07) (1)

2013/C 171/82

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/40


Ordinanza del Tribunale del 23 aprile 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Commissione

(Causa T-143/13) (1)

2013/C 171/83

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013.


Tribunale della funzione pubblica

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/41


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 24 aprile 2013 — CB/Commissione

(Causa F-73/11) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/181/10 - Non ammissione alle prove di valutazione)

2013/C 171/84

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CB (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione nell’ambito del concorso EPSO/AD/181/10.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare metà delle spese sostenute da CB.

3)

CB sopporta metà delle proprie spese.


(1)  GU C 282 del 24.09.2011, pag. 53


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/41


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2013 — Demeneix/Commissione

(Causa F-96/12) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Mancata iscrizione nell’elenco di riserva - Condizione relativa all’esperienza professionale - Portata del margine di discrezionalità)

2013/C 171/85

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laurent Demeneix (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione di concorso EPSO/AD/207/11 di conferma della decisione di non ammettere il ricorrente nell’elenco di riserva in quanto non soddisferebbe taluni specifici requisiti di ammissione a detto concorso e domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Demeneix sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 343 del 10.11.12, pag. 23.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/41


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 9 aprile 2013 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissione

(Causa F-126/12) (1)

2013/C 171/86

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 71 del 9.3.2013, pag. 29.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/41


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 aprile 2013 — Rosenbaum/Commissione

(Causa F-6/13) (1)

2013/C 171/87

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013, pag. 39.