ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.147.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 147

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
25 maggio 2013


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 147/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU C 141 del 18.5.2013

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 147/02

Causa C-10/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l’8 gennaio 2013 — Csilla Sajtos/Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata

2

2013/C 147/03

Causa C-32/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 22 gennaio 2013 — Petra Würker/Familienkasse Nürnberg

2

2013/C 147/04

Causa C-45/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 28 gennaio 2013 — Andreas Kainz/Pantherwerke AG

2

2013/C 147/05

Causa C-46/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Datenschutzkommission (Austria) il 28 gennaio 2013 — H/E

3

2013/C 147/06

Causa C-50/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Aosta (Italia) il 30 gennaio 2013 — Rocco Papalia/Comune di Aosta

3

2013/C 147/07

Causa C-56/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Ítélőtábla (Ungheria) il 4 febbraio 2013 — Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt/Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

4

2013/C 147/08

Causa C-58/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio Nazionale Forense (Italia) il 4 febbraio 2013 — Angelo Alberto Torresi/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

5

2013/C 147/09

Causa C-59/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio Nazionale Forense (Italia) il 4 febbraio 2013 — Pierfrancesco Torresi/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

5

2013/C 147/10

Causa C-66/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’8 febbraio 2013 — Green Network SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas

6

2013/C 147/11

Causa C-69/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma (Italia) l’11 febbraio 2013 — Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

7

2013/C 147/12

Causa C-73/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) l’11 febbraio 2013 — T

7

2013/C 147/13

Causa C-75/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 febbraio 2013 — SEK Zollagentur GmbH/Hauptzollamt Gießen

8

2013/C 147/14

Causa C-80/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 15 febbraio 2013 — ACO Industries Tábor s. r. o./Odvolací finanční ředitelství

8

2013/C 147/15

Causa C-82/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 febbraio 2013 — Società cooperativa Madonna dei Miracoli/Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

8

2013/C 147/16

Causa C-85/13: Ricorso presentato il 21 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

9

2013/C 147/17

Causa C-88/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 22 febbraio 2013 — Philippe Gruslin/Citibank Belgium SA

10

2013/C 147/18

Causa C-91/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 febbraio 2013 — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

10

2013/C 147/19

Causa C-92/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 25 febbraio 2013 — Gemeente ’s-Hertogenbosch, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

11

2013/C 147/20

Causa C-105/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 4 marzo 2013 — P.J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken

11

2013/C 147/21

Causa C-110/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 marzo 2013 — HaTeFo GmbH/Finanzamt Haldensleben

12

2013/C 147/22

Causa C-114/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) l’11 marzo 2013 — Theodora Hendrika Bouman/Rijksdienst voor Pensioenen

12

2013/C 147/23

Causa C-123/13 P: Impugnazione proposta il 15 marzo 2013 da Versalis SpA, Eni SpA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 dicembre 2012, causa T-103/08, Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA, e Eni SpA/Commissione

13

2013/C 147/24

Causa C-127/13 P: Impugnazione proposta il 15 marzo 2013 da Guido Strack avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013, causa T-392/07, Guido Strack/Commissione europea

14

2013/C 147/25

Causa C-136/13 P: Impugnazione proposta il 18 marzo 2013 da Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, e Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 gennaio 2013, causa T-218/00, Cooperativa Mare Azzurro/Commissione

15

 

Tribunale

2013/C 147/26

Causa T-294/10: Sentenza del Tribunale dell’11 aprile 2013 — CBp Carbon Industries/UAMI (CARBON GREEN) [Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio comunitario denominativo CARBON GREEN — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

16

2013/C 147/27

Causa T-505/10: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2013 — Höganäs/UAMI (ASTALOY) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ASTALOY — Marchio comunitario denominativo anteriore HASTELLOY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Coesistenza dei marchi]

16

2013/C 147/28

Causa T-87/11: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2013 — GRP Security/Corte dei conti (Clausola compromissoria — Appalti pubblici di servizi — Servizi di sorveglianza e portierato degli immobili della Corte dei conti — Ricorso di annullamento — Decisione di recesso unilaterale dal contratto con domanda di risarcimento dei danni — Atto di natura contrattuale — Mancata riqualificazione del ricorso — Irricevibilità — Decisione che irroga la sanzione dell’esclusione per una durata di tre mesi — Interesse ad agire — Diritti della difesa — Grave inadempimento delle obbligazioni — Principio di certezza delle pene — Sviamento di potere — Proporzionalità)

16

2013/C 147/29

Causa T-336/11: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2013 — Italiana Calzature/UAMI — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN — Marchi nazionale figurativo e comunitario denominativo anteriori ZANOTTI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

17

2013/C 147/30

Causa T-337/11: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2013 — Italiana Calzature/UAMI — Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI — Marchio comunitario denominativo anteriore ZANOTTI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

17

2013/C 147/31

Causa T-360/11: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços/UAMI — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA) [Marchio comunitario — Procedimento d’opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PATRIZIA ROCHA — Marchio nazionale denominativo anteriore ROCHAS — Diniego di registrazione da parte della divisione d’opposizione — Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009]

18

2013/C 147/32

Causa T-671/11: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2013 — IPK International/Commissione (Contributo per il finanziamento di un progetto di turismo ecologico — Rimborso degli importi recuperati — Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della precedente decisione diretta al recupero del contributo — Interessi compensativi — Interessi moratori — Calcolo)

18

2013/C 147/33

Causa T-110/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell'11 marzo 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio (Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza — Bilanciamento degli interessi)

18

2013/C 147/34

Causa T-113/13 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2013 da Kris Van Neyghem avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012, causa F-77/11, Van Neyghem/Consiglio

19

2013/C 147/35

Causa T-116/13 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2013 da Giorgio Lebedef avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012, causa F-70/11, Lebedef/Commissione

19

2013/C 147/36

Causa T-117/13 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2013 da Giorgio Lebedef avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012, causa F-109/11, Lebedef/Commissione

20

2013/C 147/37

Causa T-126/13: Ricorso proposto il 1o marzo 2013 — Direct Way e Direct Way Worldwide/Parlamento

20

2013/C 147/38

Causa T-139/13: Ricorso proposto l’8 marzo 2013 — Eltek/UAMI — Eltec Elektronik (ELTEK)

21

2013/C 147/39

Causa T-140/13: Ricorso proposto l’8 marzo 2013 — Scheepsbouw Nederland/Commissione

22

2013/C 147/40

Causa T-150/13: Ricorso proposto l’11 marzo 2013 — Ziegler Relocation/Commissione

22

2013/C 147/41

Causa T-156/13: Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio

23

2013/C 147/42

Causa T-157/13: Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Sorinet Commercial Trust Bankers/Consiglio

23

2013/C 147/43

Causa T-158/13: Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Iralco/Consiglio

24

2013/C 147/44

Causa T-159/13: Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — HK Intertrade/Consiglio

24

2013/C 147/45

Causa T-160/13: Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Bank Mellat/Consiglio

25

2013/C 147/46

Causa T-162/13: Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione

25

2013/C 147/47

Causa T-164/13: Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Sun Capital Partners/UAMI — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

26

2013/C 147/48

Causa T-169/13: Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Benelli Q.J./UAMI — Demharter (MOTO B)

27

2013/C 147/49

Causa T-170/13: Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Benelli Q.J./UAMI — Demharter (MOTOBI)

27

2013/C 147/50

Causa T-171/13: Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Benelli Q.J./UAMI — Demharter (MOTOBI B PESARO)

28

2013/C 147/51

Causa T-175/13: Ricorso proposto il 25 marzo 2013 — Omega/UAMI — Omega Engineering (Ω OMEGA)

28

2013/C 147/52

Causa T-180/13: Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Pesquerias Riveirenses e a./Consiglio

29

2013/C 147/53

Causa T-191/13: Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — Spagna/Commissione

29

2013/C 147/54

Causa T-194/13: Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — United Parcel Service/Commissione

30

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 147/55

Causa F-20/06 RENV: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 30 gennaio 2013 — De Luca/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento — Nomina — Funzionario che accede ad un gruppo di funzioni superiore mediante concorso generale — Candidato iscritto in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto — Norme transitorie di inquadramento nel grado all’assunzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme — Articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto)

31

2013/C 147/56

Causa F-91/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 13 marzo 2013 — AK/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Articolo 43, primo comma, dello Statuto — Compilazione tardiva dei rapporti di evoluzione di carriera — Danno morale — Perdita della possibilità di essere promosso)

31

2013/C 147/57

Causa F-87/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 gennaio 2013 — Wahlström/Frontex (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Articolo 8 del RAA — Procedimento — Violazione delle forme sostanziali — Competenza)

32

2013/C 147/58

Causa F-93/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013 — Taghani/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Decisione della commissione giudicatrice di non consentire l’ammissione alle prove di valutazione — Mezzi di ricorso — Ricorso giurisdizionale presentato senza attendere la decisione sul reclamo — Ricevibilità — Modifica del bando di concorso successivamente allo svolgimento dei test di accesso — Principio della tutela del legittimo affidamento — Certezza del diritto)

32

2013/C 147/59

Causa F-111/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 — van der Aat e a./Commissione [Funzione pubblica — Retribuzione — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti — Articoli 64, 65, e 65 bis dello Statuto — Allegato XI allo Statuto — Regolamento (UE) n. 1239/2010 — Coefficienti correttori — Funzionari che prestano servizio a Ispra]

32

2013/C 147/60

Causa F-112/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 — Dalmasso/Commissione [Funzione pubblica — Retribuzione — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti — Articoli 64, 65, e 65 bis dello Statuto — Allegato XI allo Statuto — Regolamento (UE) n. 1239/2010 — Coefficienti correttori — Funzionari che prestano servizio a Ispra]

33

2013/C 147/61

Causa F-10/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 19 marzo 2013 — SF (*1) /Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità giornaliera — Trasferimento — Corresponsione dell’indennità giornaliera — Funzionario proprietario di un’abitazione situata presso la nuova sede di servizio — Prova di aver sostenuto i costi originati dall’installazione provvisoria presso la nuova sede di servizio)

33

2013/C 147/62

Causa F-13/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 19 marzo 2013 — BR/Commissione (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto)

33

2013/C 147/63

Causa F-41/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 6 marzo 2013 — Scheefer/Parlamento (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato — Motivo legittimo)

34

2013/C 147/64

Causa F-17/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 marzo 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso — Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta)

34

2013/C 147/65

Causa F-33/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 28 febbraio 2013 Pepi/ERCEA (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Agenti contrattuali ausiliari — Assunzione — Inquadramento all’atto dell’assunzione — Articoli 3 bis, 3 ter e 86 del RAA — ERCEA — Norme interne di inquadramento degli agenti contrattuali)

34

2013/C 147/66

Causa F-67/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione)del 6 febbraio 2013 Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Illecito — Invio di una lettera relativa all’esecuzione di una sentenza al rappresentante del ricorrente nell’impugnazione avverso detta sentenza — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura)

35

2013/C 147/67

Causa F-79/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 29 gennaio 2013 — Brus/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Esposizione dei motivi dedotti — Ricorso manifestamente irricevibile)

35

2013/C 147/68

Causa F-131/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 marzo 2013 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso — Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta)

35

2013/C 147/69

Causa F-101/12: Ricorso proposto il 24 settembre 2012 — ZZ/Commissione

36

2013/C 147/70

Causa F-150/12: Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — ZZ/Parlamento

36


 


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/1


(2013/C 147/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 141 del 18.5.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 129 del 4.5.2013

GU C 123 del 27.4.2013

GU C 114 del 20.4.2013

GU C 108 del 13.4.2013

GU C 101 del 6.4.2013

GU C 86 del 23.3.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l’8 gennaio 2013 — Csilla Sajtos/Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata

(Causa C-10/13)

(2013/C 147/02)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Csilla Sajtos

Convenuto: Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata

Questioni pregiudiziali

1)

Se, tenuto conto del disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, del [Trattato sull’Unione europea], il diritto a una tutela contro i licenziamenti ingiustificati costituisca un diritto fondamentale che fa parte del diritto dell’Unione quale principio generale e debba quindi essere considerato una norma di diritto primario.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se tale diritto spetti anche ai dipendenti pubblici.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 22 gennaio 2013 — Petra Würker/Familienkasse Nürnberg

(Causa C-32/13)

(2013/C 147/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: Petra Würker

Convenuta: Familienkasse Nürnberg

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 77 oppure l’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) debbano essere interpretati nel senso che la percezione di una pensione per l’educazione dei figli conferisca un diritto nei confronti dello Stato membro che la eroga.

2)

Se la situazione sia cambiata a partire dal 1o maggio 2010 con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 (2) e se l’articolo 67 di detto regolamento debba essere interpretato nel senso che ogni tipo di pensione (anche una pensione tedesca per l’educazione dei figli) faccia sorgere il diritto.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(2)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 28 gennaio 2013 — Andreas Kainz/Pantherwerke AG

(Causa C-45/13)

(2013/C 147/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Andreas Kainz

Convenuta: Pantherwerke AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1), nel caso di responsabilità per danno da prodotti difettosi, debba essere interpretata nel senso che:

1.1.

il luogo del fatto generatore del danno («Handlungsort») è il luogo della sede del produttore;

1.2.

il luogo del fatto generatore del danno («Handlungsort») è il luogo in cui il prodotto è messo in circolazione;

1.3.

il luogo del fatto generatore del danno («Handlungsort») è il luogo in cui l’utente ha acquistato il prodotto.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1.2:

2.1.

se il prodotto sia messo in circolazione quando è uscito dal processo produttivo messo in atto dal produttore ed è entrato in un processo di commercializzazione in cui si trova nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato;

2.2.

se il prodotto sia messo in circolazione quando è distribuito ai consumatori finali in modo strutturato.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU 2001 L 12, pag. 1.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Datenschutzkommission (Austria) il 28 gennaio 2013 — H/E

(Causa C-46/13)

(2013/C 147/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Datenschutzkommission

Parti

Ricorrente: H

Convenuto: E

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7, lettera c), della direttiva 2006/24/CE (1) debba essere interpretato nel senso che la persona fisica interessata dalla conservazione dei dati in base alla direttiva non sia compresa nella categoria delle «persone appositamente autorizzate» a termini di detta disposizione e non possa esserle conferito alcun diritto di accesso ai propri dati nei confronti del fornitore di un servizio di comunicazione [elettronica] accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

2)

Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 95/46/CE (2) debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso ai propri dati a termini dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 2006/24/CE, di cui sia titolare una persona fisica interessata dalla conservazione dei dati in base a tale direttiva, possa essere escluso o limitato nei confronti del fornitore di un servizio di comunicazione [elettronica] accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

3)

In caso di risposta affermativa quanto meno parziale alla prima questione: se l’articolo 7, lettera c), della direttiva 2006/24/CE sia compatibile con il diritto fondamentale di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo periodo, della CDF e, pertanto, valido.


(1)  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Aosta (Italia) il 30 gennaio 2013 — Rocco Papalia/Comune di Aosta

(Causa C-50/13)

(2013/C 147/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Aosta

Parti nella causa principale

Ricorrente: Rocco Papalia

Convenuto: Comune di Aosta

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 1999/70/CE (1) (articolo 1 nonché clausola 5 dell’allegato accordo quadro, oltre ad ogni altra norma comunque connessa o collegata), debba essere intesa nel senso di consentire che il lavoratore assunto da un ente pubblico con contratto a tempo determinato in assenza dei presupposti dettati dalla normativa comunitaria predetta, abbia diritto al risarcimento del danno soltanto se ne provi la concreta effettività, e cioè nei limiti in cui fornisca una positiva prova, anche indiziaria, ma comunque precisa, di aver dovuto rinunziare ad altre, migliori occasioni di lavoro.


(1)  GU L 175, pag. 43


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Ítélőtábla (Ungheria) il 4 febbraio 2013 — Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt/Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

(Causa C-56/13)

(2013/C 147/07)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Ítélőtábla

Parti

Ricorrente: Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt

Resistente: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con le direttive 92/40/CEE (1) e 2005/94/CE (2) del Consiglio e la decisione 2006/105/CE della Commissione, la decisione adottata dalle autorità amministrative ungheresi nel contesto delle misure provvisorie di tutela dall’influenza aviaria ad alta patogenicità, mediante la quale è stata fissata una zona di protezione relativamente alla quale è stato vietato, inter alia, il trasporto di uccelli da cortile.

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con le direttive 92/40/CEE e 2005/94/CE del Consiglio, nonché con la decisione 2006/115/CE della Commissione, la decisione adottata dalle autorità amministrative ungheresi nel contesto delle misure provvisorie di tutela dall’influenza aviaria ad alta patogenicità, mediante la quale sono state parzialmente modificate le norme relative alla zona di protezione ed è stato vietato, in tale contesto, inter alia, il transito di uccelli da cortile in tale zona, nonché la misura adottata nei confronti della parte ricorrente con provvedimento della autorità competente (decisione non impugnabile) con la quale è stato negato il trasporto (al fine del commercio di bestiame) di tacchini in un impianto di allevamento situato, entro la zona di protezione, immediatamente al centro dell’infezione individuata.

2)

Se uno degli obiettivi delle direttive 92/40/CEE e 2005/94/CE del Consiglio, quali fonti di diritto dell’Unione, consistesse nell’adozione di una normativa dell’Unione intesa a risarcire eventuali danni causati ai singoli in conseguenza delle misure provvisorie adottate ai fini della tutela dall’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione. Se il fondamento normativo del diritto dell’Unione indicato nelle direttive 92/40/CEE e 2005/94/CE del Consiglio, nonché nelle decisioni 2006/105/CE e 2006/115/CE della Commissione conferisca competenza sufficiente ai fini dell’adozione di una normativa dell’Unione intesa a risarcire eventuali danni causati ai singoli in conseguenza delle misure provvisorie adottate ai fini della tutela dall’influenza aviaria ad alta patogenicità.

3)

Nell’ipotesi di soluzione affermativa della seconda questione, se sia legittima e compatibile con il diritto dell’Unione la limitazione del diritto al risarcimento dei danni risultanti dalle misure nazionali provvisorie adottate in esecuzione delle menzionate disposizioni. Se possa ritenersi che costituisca una limitazione necessaria e proporzionale del diritto al risarcimento dei danni causati ai singoli una norma nazionale che limiti la compensazione dei danni a carico dello Stato al danno emergente ed escluda la possibilità di risarcimento del lucro cessante.

4)

Nell’ipotesi di soluzione negativa della seconda questione, se la ricorrente possa fondare il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del lucro cessante direttamente sulla violazione delle disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea (articolo 16, relativo alla libertà di impresa; articolo 17, relativo al diritto di proprietà, e articolo 47, relativo al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva) qualora le misure provvisorie adottate dallo Stato membro in esecuzione del diritto dell’Unione, nel contesto della tutela dall’influenza aviaria ad alta patogenicità abbiano provocato danni alla ricorrente ma, riguardo al risarcimento dei danni causati, la normativa nazionale limiti il diritto a tale risarcimento, escludendo la possibilità di chiedere il risarcimento del lucro cessante.

5)

Se possa farsi valere il diritto al risarcimento di tutti i danni in base ad un fondamento normativo di diritto dell’Unione. Se possa farsi valere tale diritto esclusivamente nei confronti dello Stato o, facendo ricorso ad un’interpretazione estensiva del concetto di Stato, tale diritto possa farsi valere anche nei confronti della pubblica amministrazione in un procedimento inteso al risarcimento dei danni provocati nell’esercizio della funzione pubblica. Se tale diritto possa farsi valere nei confronti di singoli enti amministrativi. Se la normativa nazionale possa imporre, a fronte della domanda di risarcimento del danno, la sussistenza di requisiti ulteriori ai fini del sorgere del diritto al risarcimento.

6)

Se il diritto dell’Unione non conferisca alla ricorrente la possibilità di conseguire direttamente, in base al diritto dell’Unione, la compensazione totale dei danni eventualmente causati. Se il requisito dell’equivalenza processuale obblighi ad applicare le medesime norme per dirimere controversie da valutare sulla base del diritto dell’Unione e controversie simili da valutare sulla base del diritto ungherese.

7)

Se in fattispecie simili a quelle del caso in esame — posto che le misure legislative e amministrative adottate dagli Stati membri nel contesto della tutela dalla influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nell’Unione incidono necessariamente sul funzionamento del mercato interno — sia possibile, in un procedimento giurisdizionale relativo alle misure di esecuzione del diritto dell’Unione, rivolgersi alla Commissione europea per conseguire un provvedimento quale amicus curiae, in particolare nelle ipotesi in cui sia noto che la Commissione europea ha avviato un procedimento per inadempimento contro uno Stato membro relativo a questioni giuridiche rilevanti quanto al caso in esame.

8)

Se sia possibile rivolgersi alla Commissione europea per conseguire un provvedimento quale amicus curiae o per chiedere una semplice informazione. Se la Commissione europea sia tenuta a articolare il provvedimento quale amicus curiae o l’informazione richiesta riguardo ai dati, documenti o dichiarazioni conseguiti durante il procedimento per inadempimento e alla prassi seguita in materia dalla Commissione europea, in particolare laddove si tratti di dati riservati conseguiti in fasi precedenti al procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte. Se possano utilizzarsi pubblicamente tali dati in una concreta controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro.


(1)  Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, GU L 167, pag. 1.

(2)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, GU L 10, pag. 16.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio Nazionale Forense (Italia) il 4 febbraio 2013 — Angelo Alberto Torresi/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

(Causa C-58/13)

(2013/C 147/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio Nazionale Forense

Parti nella causa principale

Ricorrente: Angelo Alberto Torresi

Convenuto: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (1), alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell’art. 4, par. 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell’elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell’Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell’abuso del diritto dell’Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall’altro, il diritto dell’interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell’attività dell’amministrazione.

2)

In caso di risposta negativa al quesito sub 1), se l’art. 3 della direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell’art. 4, par. 2, TUE nella misura in cui consente l’elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l’accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia.


(1)  GU L 77, pag. 36.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio Nazionale Forense (Italia) il 4 febbraio 2013 — Pierfrancesco Torresi/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

(Causa C-59/13)

(2013/C 147/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio Nazionale Forense

Parti nella causa principale

Ricorrente: Pierfrancesco Torresi

Convenuto: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (1), alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell’art. 4, par. 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell’elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell’Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell’abuso del diritto dell’Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall’altro, il diritto dell’interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell’attività dell’amministrazione.

2)

In caso di risposta negativa al quesito sub 1), se l’art. 3 della direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell’art. 4, par. 2, TUE nella misura in cui consente l’elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l’accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia.


(1)  GU L 77, pag. 36.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’8 febbraio 2013 — Green Network SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas

(Causa C-66/13)

(2013/C 147/10)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Green Network SpA

Convenuta: Autorità per l’energia elettrica e il gas

Questioni pregiudiziali

1)

Se osti alla corretta applicazione degli artt. 3, paragrafo 2, e 216 TFUE — secondo cui l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modifìcarne la portata, con la duplice conseguenza che il potere di concludere accordi con Stati terzi, che incidano su norme comuni o ne modifichino la portata, oppure che [incidano] su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa comunitaria e di competenza esclusiva dell’Unione, si accentra nell’Unione stessa, e che il medesimo potere non appartiene più né individualmente né collettivamente agli Stati membri — e del sopra richiamato art. 5 della direttiva 2001/77/CE, la disposizione nazionale ([art.] 20, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003) che subordina il riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate da Stati terzi alla conclusione di un apposito accordo internazionale tra lo Stato italiano e lo Stato terzo;

2)

se la richiamata disciplina nazionale osti, segnatamente, alla corretta applicazione dei citati parametri normativi comunitari, nel caso in cui lo Stato terzo sia la Confederazione Elvetica, legata all’Unione Europea da un accordo di libero scambio stipulato [il] 22 luglio 1972 ed entrato in vigore il 1o gennaio 1973;

3)

se osti alla corretta applicazione delle norme comunitarie richiamate sub (1), la disposizione nazionale, dettata dall’art. 4, comma 6, d.m. 11 novembre 1999, secondo cui, nel caso d’importazione di energia elettrica da paesi non appartenenti all’Unione europea, l’accettazione della domanda è subordinata alla stipula di una convenzione tra il gestore della rete di trasmissione nazionale ed analoga autorità locale che determini le modalità per le necessarie verifiche;

4)

se, in particolare, la richiamata disciplina nazionale osti alla corretta applicazione dei citati parametri normativi comunitari, nel caso in cui l’accordo di cui all’art. 4, comma 6, d.m. 11 novembre 1999 sia costituito da un accordo meramente tacito, mai esternato in atti ufficiali e oggetto di una affermazione della parte ricorrente, la quale non è stata in grado di specificarne gli estremi.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma (Italia) l’11 febbraio 2013 — Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-69/13)

(2013/C 147/11)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Mediaset SpA

Convenuto: Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

1)

Se il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi sull’importo dell’aiuto di Stato il cui recupero è stato disposto dalla Commissione europea, sia ormai vincolato, sia sotto il profilo del «se» che sotto quello del «quanto», alla decisione della Commissione europea del 24 gennaio 2007 adottata all’esito della procedura relativa all’aiuto di Stato C-52/2005, come integrata dalle determinazioni assunte dalla Commissione europea con le note dell’11 giugno 2008 COMP/H4/EK/cd D(2008) 127 e 23 ottobre 2009 COMP/H4/CN/si D(2009)230 e confermata dalla Corte di giustizia con la sentenza del 15.06.2010 emessa all’esito della causa T-177/07.

2)

In caso contrario, se la Corte di giustizia nell’affermare con la sentenza del 15.06.2010 emessa all’esito della causa T-177/07, la competenza del giudice nazionale a pronunciarsi sull’importo dell’aiuto di Stato, ha inteso limitare un tale potere alla quantificazione di un importo che, in quanto rapportato ad un aiuto di Stato effettivamente eseguito o conseguito, debba necessariamente assumere un valore positivo e non possa pertanto essere pari a zero;

3)

se, invece la Corte di giustizia, nell’affermare, con la sentenza del 15.06.2010 emessa all’esito della causa T-177/07, la competenza del giudice nazionale a pronunciarsi sull’importo dell’aiuto di Stato, ha inteso attribuire al giudice nazionale un potere di valutare la pretesa restitutoria esteso sia al «se» che al «quanto» e, quindi, anche il potere di negare ogni obbligo restitutorio.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) l’11 febbraio 2013 — T

(Causa C-73/13)

(2013/C 147/12)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Tivoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: T

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 82 del DPR 30.5.2002, n. 115 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell’ordinamento italiano — nella parte in cui impone che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della- persona difesa — sia conforme all’art. 47, comma 3, della [Carta dei Diritti fondamentali] dell’Unione Europea, che sancisce che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

2)

Se l’art. 82 del DPR 30.5.2002, n. 115, in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell’ordinamento italiano — nella parte in cui impone che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa — sia conforme all’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, come recepito all’interno della normativa comunitaria ai sensi dell’art. 52, comma 3, della [Carta dei Diritti fondamentali] dell’Unione Europea e dell’art. 6 [TUE].


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 febbraio 2013 — SEK Zollagentur GmbH/Hauptzollamt Gießen

(Causa C-75/13)

(2013/C 147/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: SEK Zollagentur GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Gießen

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 50, debbano essere interpretate nel senso che una merce svincolata dall’autorità doganale ad una persona per la custodia temporanea in un luogo autorizzato è sottratta al controllo doganale qualora essa, sebbene sia stata dichiarata per un regime di transito esterno, non accompagni effettivamente i documenti di transito rilasciati nel trasporto programmato e non venga presentata all’ufficio doganale di destinazione.

2)

Nel caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in una siffatta circostanza, la persona che in qualità di speditore autorizzato ha vincolato le merci al regime di transito, sia debitore nell’accezione dell'articolo 203, paragrafo 3, primo trattino, del codice doganale o dell'articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice doganale.


(1)  GU L 302, pag. 1.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 15 febbraio 2013 — ACO Industries Tábor s. r. o./Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-80/13)

(2013/C 147/14)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: ACO Industries Tábor s. r. o.

Convenuta: Odvolací finanční ředitelství

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 18, 45, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino ad una normativa in base alla quale un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro sia obbligato a versare un acconto a titolo di imposta sui redditi di lavoratori dipendenti (cittadini di un secondo Stato membro), che gli sono temporaneamente assegnati da un’agenzia interinale, con sede nel secondo Stato membro, attraverso una succursale costituita nel primo Stato membro.

2)

Se gli articoli 18, 45, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino ad una normativa in base alla quale la base imponibile dell’imposta sui redditi di detti lavoratori è fissata ad un importo forfettario pari ad almeno il 60 % delle somme fatturate dall’agenzia di lavoro interinale qualora nell’importo fatturato sia inclusa anche la commissione d’intermediazione.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se in una situazione come quella della fattispecie sia possibile limitare le menzionate libertà fondamentali per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, o eventualmente per motivi di efficacia dei controlli fiscali.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 febbraio 2013 — Società cooperativa Madonna dei Miracoli/Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Causa C-82/13)

(2013/C 147/15)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Società cooperativa Madonna dei Miracoli

Convenute: Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Questioni pregiudiziali

1)

se [sia] vero che la Commissione europea abbia revocato la concessione del contributo comunitario e quale sia stato il provvedimento adottato;

In subordine:

2)

quale sia il valore giuridico da ricondurre all’inerzia della Commissione, cui non ha fatto seguito l’erogazione del contributo comunitario;

3)

se osti o meno alla applicazione dell’art. 42, lett. a), della legge regionale dell’Abruzzo 31/82, a norma del quale è stato concesso all’appellante il contributo regionale accessorio a quello comunitario e, quindi, se osti o meno alla erogazione del contributo regionale l’inerzia della Commissione europea che non ha proceduto alla liquidazione del contributo comunitario;

In ogni caso:

4)

quali siano gli obblighi a carico dello Stato membro italiano, nel caso di persistente inerzia della Commissione europea.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/9


Ricorso presentato il 21 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-85/13)

(2013/C 147/16)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, L. Cimaglia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di:

prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1) siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,

prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE,

prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271/CEE, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 della medesima direttiva,

prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271/CEE siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271/CEE;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione lamenta che l’Italia non ha dato correttamente attuazione, in varie parti del suo territorio nazionale, alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

La Commissione constata anzitutto varie violazioni dell’articolo 3 della direttiva, che dispone, al secondo comma del paragrafo 1 ed al paragrafo 2, che per quanto concerne le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della definizione di cui all’articolo 5 della medesima direttiva gli Stati membri erano tenuti a garantire che, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 fossero provvisti di reti fognarie conformi ai requisiti dell’allegato I, sezione A. In vari agglomerati della Regione Lombardia rientranti nell’ambito di applicazione delle suddette disposizioni tale obbligo non è stato adempiuto in maniera corretta.

L’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE prevede inoltre, ai paragrafi 1 e 3, che, al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 abitanti equivalenti ed entro il 31 dicembre 2005 per quelli provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 15 000, gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente ai requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. La Commissione ha constatato il mancato rispetto delle suddette disposizioni in una serie di agglomerati situati nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto.

L’articolo 5 della direttiva prevede poi, ai paragrafi 2 e 3, che, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere affinché per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello menzionato all’articolo 4. La Commissione ha constatato il mancato rispetto delle suddette disposizioni in una serie di agglomerati situati nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il mancato rispetto degli articoli 4 e 5 della direttiva 91/271/CEE comporta infine anche la violazione dell’articolo 10 della medesima direttiva, secondo cui la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dovrebbero essere condotte in modo tale da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali.


(1)  GU L 135, pag. 40.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 22 febbraio 2013 — Philippe Gruslin/Citibank Belgium SA

(Causa C-88/13)

(2013/C 147/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Philippe Gruslin

Convenuta: Citibank Belgium SA

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 45 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (1), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «pagamento ai partecipanti» ha altresì ad oggetto la consegna ai partecipanti di certificati di quote nominative.


(1)  GU L 375, pag. 3.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 febbraio 2013 — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Causa C-91/13)

(2013/C 147/18)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Essent Energie Productie BV

Convenuta: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se in una situazione come quella in esame nel procedimento principale un committente, che deve essere considerato come datore di lavoro dei lavoratori turchi di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del Wet arbeid vreemdelingen 1994 (legge del 1994, sul lavoro degli stranieri), possa invocare, nei confronti dello Stato olandese, la clausola di stand-still di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 (1) o la clausola di stand-still di cui all’articolo 41 del protocollo addizionale (2).

2)

a)

Se la clausola di stand-still di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 o la clausola di stand-still di cui all’articolo 41 del protocollo addizionale debba essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di un divieto per i committenti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della legge del 1994 sul lavoro degli stranieri, di assumere, nei Paesi Bassi, lavoratori senza permesso di soggiorno, cittadini di un paese terzo, nella fattispecie la Turchia, se questi ultimi sono alle dipendenze di un’impresa tedesca e lavorano nei Paesi Bassi per il committente tramite un’impresa utilizzatrice.

b)

Se a questo riguardo sia rilevante che ad un datore di lavoro, già prima dell’entrata in vigore sia della clausola di stand-still di cui all’articolo 41 del protocollo addizionale, sia della clausola di stand-still di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80, era vietato assumere, con un contratto di lavoro, uno straniero senza permesso di lavoro e che parimenti siffatto divieto è stato esteso alle imprese utilizzatrici, presso le quali gli stranieri sono distaccati, prima dell’entrata in vigore della clausola di stand-still di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80.


(1)  Decisione n. 1/80 del Consiglio d’associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’Associazione CEE/Turchia.

(2)  Firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e confermato in nome della Comunità con regolamento (CEE) n. 2670/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU L 293, pag. 1).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 25 febbraio 2013 — Gemeente ’s-Hertogenbosch, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-92/13)

(2013/C 147/19)

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 7, parte iniziale e lettera a), della sesta direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che viene considerata cessione a titolo oneroso la situazione nella quale un comune occupa un edificio che ha fatto costruire sul suo terreno e che utilizzerà per il 94 per cento per le sue attività in quanto pubblica amministrazione e per il 6 per cento per le sue attività come soggetto passivo, delle quali l’1 per cento per prestazioni esenti che non godono di alcun diritto alla detrazione.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 4 marzo 2013 — P.J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Causa C-105/13)

(2013/C 147/20)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: P.J. Vonk Noordegraaf

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken

Questione pregiudiziale

Se venga applicato correttamente il regolamento n. 73/2009 (1), segnatamente gli articoli 34, 36 e 137, qualora un agricoltore, che goda di diritti di aiuto in forza di una produzione non connessa al terreno, diritti assegnati alla superficie in suo possesso, si veda negare l’erogazione di una parte rilevante di siffatti diritti, nonostante abbia applicato la superficie ammissibile degli ettari senza modifiche in suo possesso, conformemente al metodo di misurazione applicato dallo Stato membro al momento dell’attivazione dei diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 34 del regolamento, ma successivamente non approvato dalla Commissione, per il solo motivo che la superficie ammissibile al pagamento accertata risulta inferiore per effetto di una modifica del metodo di misurazione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 marzo 2013 — HaTeFo GmbH/Finanzamt Haldensleben

(Causa C-110/13)

(2013/C 147/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Attrice e ricorrente in cassazione: HaTeFo GmbH

Convenuto e resistente in cassazione: Finanzamt Haldensleben

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Quali condizioni debbano essere soddisfatte affinché possa ravvisarsi un’azione concertata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (raccomandazione sulle PMI) (1): se sia sufficiente, a tal fine, una qualsiasi forma di cooperazione funzionale fra le persone fisiche partecipanti ad entrambe le imprese, che si svolga senza controversie e senza conflitti manifesti di interessi, o se sia necessario un comportamento concordato di tali persone.

b)

Qualora sia necessario un comportamento concordato: se esso possa essere dato da una mera cooperazione di fatto.

2)

Se, quando non è obbligatorio redigere un conto consolidato, per stabilire se un’impresa sia collegata a un’altra impresa attraverso una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto si debba procedere a una valutazione economica complessiva che trascenda le «relazioni» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI, analizzando aspetti come i rapporti di proprietà (in particolare, nel caso di specie, l’appartenenza dei soci ad una stessa famiglia), la struttura della partecipazione e l’integrazione economica (in particolare, l’identità anche degli amministratori) delle imprese di cui trattasi.

3)

Nel caso in cui, pur nell’ambito della raccomandazione sulle PMI, si ammetta una valutazione economica complessiva che vada oltre una verifica formale: se siano necessari l’intenzione o quantomeno il rischio di aggiramento della definizione di PMI.


(1)  GU L 124, pag. 36.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) l’11 marzo 2013 — Theodora Hendrika Bouman/Rijksdienst voor Pensioenen

(Causa C-114/13)

(2013/C 147/22)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Theodora Hendrika Bouman

Convenuto: Rijksdienst voor Pensioenen

Questione pregiudiziale

Se la parte della prestazione di vecchiaia versata ad un residente dei Paesi Bassi, fondata su un periodo di assicurazione nel quale detto residente dei Paesi Bassi previa semplice domanda possa rinunciare a partecipare al regime olandese e dunque al pagamento del relativo premio, il quale lo abbia fatto per un periodo limitato, possa essere considerata come una prestazione erogata in forza di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata, ai sensi dell’articolo 46bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71 (1), di modo che non si può tenere conto di detta assicurazione ai fini dell’applicazione della norma anticumulo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, primo comma, del regio decreto del Belgio del 21 dicembre 1967, recante la disciplina generale del regime delle pensioni di fine lavoro e per superstiti dei lavoratori subordinati.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/13


Impugnazione proposta il 15 marzo 2013 da Versalis SpA, Eni SpA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 dicembre 2012, causa T-103/08, Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA, e Eni SpA/Commissione

(Causa C-123/13 P)

(2013/C 147/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Versalis SpA, Eni SpA (rappresentanti: M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante e V. Laroccia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare, in tutto o in parte, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2012, nella parte in cui ha respinto il ricorso congiunto di Versalis ed Eni e conseguentemente:

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2007, relativa a un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE, caso COMP/F/38.629 — Gomma cloroprene;

annullare, o quanto meno ridurre, l’ammenda irrogata a Versalis ed Eni nella decisione.

In subordine,

annullare in tutto o in parte, la Sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso di Versalis ed Eni nella causa T-103/08 e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli.

Condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari relativi al presente giudizio e alla precedente causa T-103/08.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione avverso la predetta Sentenza, Versalis ed Eni rilevano, in primo luogo, che il Tribunale si sarebbe discostato, in violazione dell’art. 101 TFUE, dalla giurisprudenza europea rilevante ai fini dell’imputazione alla società madre, Eni, dell’infrazione asseritamene commessa dalle controllate nel comparto della gomma cloroprene, e, in particolare, dagli obblighi di analisi e di motivazione rilevanti nel quadro della valutazione degli elementi probatori addotti a rovesciamento della presunzione di esercizio effetti di influenza determinante, violando altresì i fondamentali principi di legalità e personalità della responsabilità antitrust, della presunzione di innocenza e i diritti della difesa, nonché il principio della responsabilità limitata delle società.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo la giurisprudenza europea rilevante ai fini dell’imputazione a Versalis dell’infrazione commessa da Syndial S.p.A. e ha motivato in modo insufficiente il rigetto delle censure da loro svolte nel giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano che il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo e contraddittorio il principio giurisprudenziale in tema di dissociazione espressa da un cartello e ha violato il principio in dubbio pro reo, nel ritenere che EniChem S.p.A. abbia partecipato alla riunione del 12-13 maggio 1993 a Firenze e che le riunioni svoltesi nel 2002, cui ha preso parte Versalis, abbiano avuto natura anticoncorrenziale. Conseguentemente, il Tribunale ha compiuto una valutazione errata, nonché ha omesso di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale di merito, nel ritenere che esse abbiano partecipato all’intesa per l’intera sua durata (i.e. dal maggio 1993 al maggio 2002).

Inoltre, il Tribunale avrebbe violato il diritto dell’Unione europea, omettendo di rilevare i gravi errori commessi dalla Commissione nella determinazione dell’importo di base della sanzione ai sensi degli Orientamenti per il calcolo delle ammende.

Esso avrebbe altresì commesso una violazione del diritto dell’Unione europea nell’aver parzialmente confermato l’applicabilità a Versalis della circostanza aggravante della recidiva e ha inoltre insufficientemente motivato la propria conclusione sul punto; in subordine, il Tribunale ha erroneamente stabilito la percentuale di riduzione della maggiorazione di sanzione e conservato la responsabilità solidale di Eni per il pagamento dell’ammenda anche nella parte attribuibile alla recidiva.

Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe poi applicato in maniera manifestamente erronea l’art. 23(2) del Regolamento (CE) n. 1/2003 (1) nella determinazione dell’importo massimo dell’ammenda e avrebbe errato omettendo di esercitare un sindacato giurisdizionale pieno sull’applicazione della Comunicazione sul trattamento favorevole da parte della Commissione. Il Tribunale avrebbe anche omesso di rilevare che la Commissione ha violato i principi di equità, parità di trattamento e legittimo affidamento, laddove, da un lato, ha pregiudicato le loro possibilità di competere «ad armi pari» con le altre imprese per ottenere una riduzione della sanzione e, dall’altro, ha ritenuto che la loro collaborazione non fosse meritevole di una riduzione dell’ammenda ai sensi della predetta Comunicazione, nonché degli orientamenti.

Infine, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha omesso di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale di merito sulle valutazioni della Commissione concernenti la quantificazione dell’ammenda finale.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato; GU 2003, L 1, pag. 1.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/14


Impugnazione proposta il 15 marzo 2013 da Guido Strack avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013, causa T-392/07, Guido Strack/Commissione europea

(Causa C-127/13 P)

(2013/C 147/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013, causa T-392/07, nella misura in cui non ha accolto, o non ha accolto nella loro interezza, le domande del ricorrente;

accogliere le domande avanzate dal ricorrente nell’ambito della causa T-392/07;

condannare la Commissione alle spese di tutti i gradi di giudizio;

in subordine, annullare anche la decisione del Presidente del Tribunale dell’Unione europea con la quale la causa T-392/07 è stata assegnata alla Quarta Sezione del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fonda la propria impugnazione su nove motivi.

1)

Incompetenza del collegio giudicante e connessi errori di procedura e di motivazione, nonché correlata violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dell’articolo 50, comma 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, degli articoli 12, e 13, comma 1, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché di ulteriori disposizioni attraverso la cosiddetta rimessione alla Sezione in corso di causa.

2)

Violazioni di norme procedurali e violazione del regolamento n. 1049/2001 (1), degli articoli 6 e 13 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché dei principi della tutela giurisdizionale effettiva, del diritto ad essere ascoltati da un giudice e del giusto processo, unitamente al difetto di motivazione ed al travisamento dei fatti, riconducibili a: mancata trattazione della causa mediante procedimento accelerato; inammissibile limitazione delle possibilità di difesa del ricorrente e rigetto di un atto volto alla rettifica del verbale di udienza; insufficiente esame dei documenti da parte del giudice e rigetto delle relative richieste del ricorrente aventi ad oggetto l’esame a porte chiuse di tutti i documenti; erroneo inquadramento dei fatti, insufficiente controllo giurisdizionale e violazione dei principi sulla ripartizione dell’onere della prova e del giusto processo con riferimento alla questione della completezza della documentazione e in considerazione del numero delle domande di conferma concretamente presentate ai sensi del regolamento n. 1049/2001; eccessiva durata del processo e illegittimità della trattazione delle conseguenti domande di risarcimento del danno.

3)

Errori di diritto, mancanza di chiarezza e difetto di motivazione nella formulazione ed estensione del n. 1 del dispositivo — e dei passaggi della sentenza su cui esso si basa — conseguente ad un erroneo inquadramento dei fatti, in particolare al mancato riconoscimento della perduranza dell’interesse alla tutela giurisdizionale del ricorrente.

4)

Erroneo inquadramento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dei principi interpretativi con riguardo alla portata della domanda di accesso ai documenti della causa T-110/04 presentata dal ricorrente.

5)

Errore di diritto, erroneo inquadramento dei fatti e difetto di motivazione con riguardo all’applicazione ed interpretazione degli articoli 4, paragrafo 1, lettera b), e 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001 in combinato con le disposizioni sulla protezione dei dati.

6)

Errore di diritto, erroneo inquadramento dei fatti e difetto di motivazione con riguardo all’applicazione ed interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

7)

Errore di diritto e difetto di motivazione nel rigetto della domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso, in particolare, violazione dei principi in materia di produzione della prova e della tutela giurisdizionale effettiva.

8)

Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva mediante il diniego della richiesta del ricorrente di cui al punto n. 90 della sentenza T-392/07.

9)

Errore di diritto e carenza di motivazione con riguardo alla decisione sulle spese.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/15


Impugnazione proposta il 18 marzo 2013 da Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, e Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 gennaio 2013, causa T-218/00, Cooperativa Mare Azzurro/Commissione

(Causa C-136/13 P)

(2013/C 147/25)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl e Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl (rappresentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veronese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C., Commissione europea

Conclusioni

Annullare e/o riformare l’Ordinanza del Tribunale di Primo Grado (Quarta sezione) del 22 gennaio 2013, notificata alle ricorrenti il 23 gennaio 2013, resa nella causa T-218/00, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto da Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl e a./Commissione, al fine di ottenere l’annullamento della Decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti gli sgravi degli oneri sociali (G.U. 2000, L 150, p. 50);

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono errori di diritto nell’applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», da un lato, in punto di obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, e, dall’altro, in punto di distribuzione dell’onere della prova circa i presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE.

Con l’Ordinanza investita dalla presente impugnazione il Tribunale non si sarebbe allineato alle statuizioni rese dalla Corte di giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» del 9 giugno 2011, laddove afferma che la decisione della Commissione «deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali». Ora, pur mancando nella decisione gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali, il Tribunale non avrebbe evidenziato alcuna carenza del metodo adottato dalla Commissione nella Decisione controversa, con conseguente errore di diritto.

In base ai principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere», in sede di recupero è lo Stato membro — e, quindi, non il singolo beneficiario — a dover dimostrare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, però, la Commissione nell’avversata decisione avrebbe omesso di chiarire le «modalità» di siffatta verifica; conseguentemente, non disponendo degli elementi essenziali per dimostrare, in sede di recupero, se le agevolazioni concesse costituissero in capo ai beneficiari aiuti di Stato, la Repubblica Italiana — con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (all’art. 1, commi 351 e seguenti) — avrebbe deciso di invertire l’onus probandi, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo il legislatore italiano, in particolare, non spetterebbe allo Stato, bensì alle singole imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio provare che le agevolazioni in parola non falsano la concorrenza, né incidono sugli scambi tra Stati membri; in difetto l’idoneità dell’agevolazione concessa a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta. Tutto ciò sarebbe in evidente contrasto con i principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere».


Tribunale

25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/16


Sentenza del Tribunale dell’11 aprile 2013 — CBp Carbon Industries/UAMI (CARBON GREEN)

(Causa T-294/10) (1)

(Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio comunitario denominativo CARBON GREEN - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2013/C 147/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CBp Carbon Industries (Tortola, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e avv. J. Fish)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 aprile 2010 (procedimento R 1361/2009-1), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo CARBON GREEN come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CBp Carbon Industries, Inc è condannata alle spese.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/16


Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2013 — Höganäs/UAMI (ASTALOY)

(Causa T-505/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ASTALOY - Marchio comunitario denominativo anteriore HASTELLOY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Coesistenza dei marchi)

(2013/C 147/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Höganäs AB (Höganäs, Svezia) (rappresentante: L.-E. Ström, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Haynes International, Inc. (Kokomo, Indiana, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 agosto 2010 (procedimento R 1530/2009-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Haynes International, Inc. e la Höganäs AB.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Höganäs AB è condannata alle spese.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/16


Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2013 — GRP Security/Corte dei conti

(Causa T-87/11) (1)

(Clausola compromissoria - Appalti pubblici di servizi - Servizi di sorveglianza e portierato degli immobili della Corte dei conti - Ricorso di annullamento - Decisione di recesso unilaterale dal contratto con domanda di risarcimento dei danni - Atto di natura contrattuale - Mancata riqualificazione del ricorso - Irricevibilità - Decisione che irroga la sanzione dell’esclusione per una durata di tre mesi - Interesse ad agire - Diritti della difesa - Grave inadempimento delle obbligazioni - Principio di certezza delle pene - Sviamento di potere - Proporzionalità)

(2013/C 147/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GRP Security (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente G. Osch, successivamente C. Arendt e M. Larbi, avvocati)

Convenuta: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente T. Kennedy, J.-M. Steiner e J. Vermer, successivamente T. Kennedy e J. Vermer, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento della decisione della Corte dei conti del 14 gennaio 2011 di recedere unilateralmente dal contratto quadro di servizi «Servizi di sicurezza vari» LOG/2026/10/2 e di chiedere il risarcimento dei danni e, dall’altro, la domanda di annullamento della decisione del 14 gennaio 2011 che irroga la sanzione dell’esclusione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La GRP Security è condannata alle spese, ivi incluse quelle afferenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 120 del 16.4.2011.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/17


Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2013 — Italiana Calzature/UAMI — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)

(Causa T-336/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN - Marchi nazionale figurativo e comunitario denominativo anteriori ZANOTTI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2013/C 147/29)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (Milano) (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: P. Bullock, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vicini SpA (San Mauro Pascoli) (rappresentanti: M. Franzosi e M. Giorgetti, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 aprile 2011 (procedimento R 634/2010-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Società Italiana Calzature SpA e la Vicini SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Società Italiana Calzature SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/17


Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2013 — Italiana Calzature/UAMI — Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI)

(Causa T-337/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI - Marchio comunitario denominativo anteriore ZANOTTI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2013/C 147/30)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (Milano) (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vicini SpA (San Mauro Pascoli) (rappresentanti: M. Franzosi e M. Giorgetti, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 aprile 2011 (procedimento R 918/2010-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Società Italiana Calzature SpA e la Vicini SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Società Italiana Calzature SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/18


Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços/UAMI — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA)

(Causa T-360/11) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PATRIZIA ROCHA - Marchio nazionale denominativo anteriore ROCHAS - Diniego di registrazione da parte della divisione d’opposizione - Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2013/C 147/31)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: A. J. Rodrigues, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Parfums Rochas SAS (Parigi, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 aprile 2011 (pratica R 2355/2010-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Parfums Rochas SAS e la Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda è condannata alle spese.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/18


Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2013 — IPK International/Commissione

(Causa T-671/11) (1)

(Contributo per il finanziamento di un progetto di turismo ecologico - Rimborso degli importi recuperati - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della precedente decisione diretta al recupero del contributo - Interessi compensativi - Interessi moratori - Calcolo)

(2013/C 147/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: C. Pitschas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, G. Wilms e G. Zavvos, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione del 14 ottobre 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa — entre.r.l(2011)1183091] di versare alla ricorrente un importo complessivo di EUR 720 579,90, comprendente un importo di EUR 158 618,27 a titolo di interessi compensativi.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione del 14 ottobre 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa — entre.r.l(2011)1183091] è annullata nella parte in cui l’importo degli interessi da corrispondere alla IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH, in essa stabilito, è limitato a EUR 158 618,27.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/18


Ordinanza del presidente del Tribunale dell'11 marzo 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio

(Causa T-110/12 R)

(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza - Bilanciamento degli interessi)

(2013/C 147/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avvocati)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Plaza García e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nei limiti in cui il nome della ricorrente è stato inserito nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui detti regolamenti riguardano la ricorrente

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/19


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2013 da Kris Van Neyghem avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012, causa F-77/11, Van Neyghem/Consiglio

(Causa T-113/13 P)

(2013/C 147/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza resa nella causa F-77/11, Kris Van Neyghem/Consiglio;

annullare la decisione del 1o ottobre 2010 che nega la promozione al ricorrente e accogliere la domanda risarcitoria;

rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica per la definizione della stessa, se del caso;

condannare il convenuto alle spese, ivi comprese tutte quelle relative al primo grado del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo vertente su un errore di diritto e su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto il TFP ha dichiarato che la decisione che nega la promozione dell’interessato poteva essere motivata in sede di risposta al reclamo, mentre la motivazione avrebbe dovuto essere fornita già nella decisione di non promozione, dal momento che tale decisione era stata adottata in forza dell’articolo 266 TFUE in esecuzione della sentenza del TFP del 5 maggio 2010, Bouillez e a./Consiglio (F-53/08, non ancora pubblicata nella Raccolta), e non in forza dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

2)

Secondo motivo vertente su un errore di diritto e su una violazione dell’articolo 266 TFUE e della giurisprudenza che lo riguarda, in quanto il TFP non si è basato né sul dispositivo, né sulla motivazione della sua sentenza nella causa F-53/08 per stabilire se era stata data corretta attuazione a tale sentenza.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/19


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2013 da Giorgio Lebedef avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012, causa F-70/11, Lebedef/Commissione

(Causa T-116/13 P)

(2013/C 147/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza del TFP del 12 dicembre 2012, causa F-70/11, Lebedef/Commissione, avente ad oggetto una domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e più precisamente della parte del rapporto redatta dall’EUROSTAT per tale medesimo periodo;

accogliere le conclusioni del ricorrente formulate nel giudizio di primo grado;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

statuire sulle spese e condannare la Commissione dell’Unione europea al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha dichiarato che il ricorrente non era designato per partecipare agli accordi e che la sua partecipazione agli stessi era coperta dall’esonero, per fini sindacali, dall’esercizio delle funzioni per la metà dell’orario di lavoro del quale beneficiava (con riferimento ai punti 41-45 dell’ordinanza impugnata).

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha dichiarato che il particolare sistema per la valutazione dei rappresentanti del personale riguarda tutte le attività sindacali e ha interpretato erroneamente le ragioni per le quali il ricorrente non lavorava per il suo servizio di assegnazione, per concludere che il ricorrente non poteva contestare la competenza dei valutatori (con riferimento ai punti 50 e 51 dell’ordinanza impugnata).

3)

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP è partito da considerazioni erronee riguardanti, in particolare, l’abilitazione dei compilatori a valutare il ricorrente sulla sola base del suo lavoro per il servizio di assegnazione e sul fatto che il ricorrente addurrebbe il suo esonero dall’esercizio delle funzioni per la metà dell’orario di lavoro per fini sindacali a giustificazione del fatto che egli non ha lavorato per il suo servizio di assegnazione (con riferimento ai punti 59 e 60 dell’ordinanza impugnata).

4)

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha concluso che i fatti della presente controversia differiscono da quelli che hanno dato luogo alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 7 maggio 2008, Lebedef/Commissione (F-36/07, Racc. FP pagg. I-A-1-00143 e II-A-1-00759) e che giustamente è stato possibile attribuire al ricorrente il livello di rendimento IV (con riferimento ai punti 69-70 dell’ordinanza impugnata).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/20


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2013 da Giorgio Lebedef avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012, causa F-109/11, Lebedef/Commissione

(Causa T-117/13 P)

(2013/C 147/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza del TFP del 12 dicembre 2012, causa F-109/11, Lebedef/Commissione, avente ad oggetto una domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e più precisamente della parte del rapporto redatta dall’EUROSTAT per tale medesimo periodo;

accogliere le conclusioni del ricorrente formulate nel giudizio di primo grado;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

statuire sulle spese e condannare la Commissione dell’Unione europea al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi, di cui il primo, il secondo, il terzo e il sesto sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-116/13 P, Lebedef/Commissione.

Il quarto motivo verte su un errore di diritto, in quanto, secondo il ricorrente, il TFP ha concluso che il rapporto concernente l’attività del ricorrente presso un’organizzazione sindacale o professionale (il rapporto OSP) dovrebbe figurare unicamente come documento allegato al rapporto relativo alle funzioni del ricorrente presso l’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) (con riferimento ai punti 68-70 dell’ordinanza impugnata).

Il quinto motivo verte su un errore di diritto, in quanto, secondo il ricorrente, il TFP ha constatato che il ricorrente avrebbe voluto impugnare i suoi rapporti informativi precedenti al 2009 e la decisione della Commissione di non promuoverlo (con riferimento ai punti 74 e 75 dell’ordinanza impugnata).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/20


Ricorso proposto il 1o marzo 2013 — Direct Way e Direct Way Worldwide/Parlamento

(Causa T-126/13)

(2013/C 147/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Direct Way (Bruxelles, Belgio); e Direct Way Worldwide (Machelen, Belgio) (rappresentante: avv. E. van Nuffel d’Heynsbroeck)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare:

la decisione, di data ignota, del Parlamento di abbandonare la gara d’appalto promossa in quanto «le offerte ricevute in risposta alla gara d’appalto sono state inaccettabili rispetto ai criteri di attribuzione, in particolare i prezzi proposti, che sono troppo elevati rispetto al valore annunciato nel bando di gara», comunicata al raggruppamento Direct Way con lettera del 3 settembre 2012;

la decisione, di data ignota, del Parlamento di ricorrere alla procedura negoziata, senza pubblicità, per aggiudicare l’appalto, comunicata al raggruppamento Direct Way mediante l’invito a partecipare alla procedura, che è stato loro comunicato il 19 settembre 2012;

la decisione, di data ignota, del Parlamento di aggiudicare l’appalto ad un candidato concorrente, comunicata al raggruppamento Direct Way con una e-mail del 21 dicembre 2012, confermata con lettera del 3 gennaio 2013;

dichiarare di conseguenza nullo il contratto concluso tra il Parlamento e la s.c.s. TMS Limousines;

condannare il Parlamento a versare al raggruppamento Direct Way l’importo provvisoriamente fissato in di EUR 199 500 all’anno a titolo di risarcimento del danno subito;

condannare il Parlamento alla totalità delle spese, conformemente all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 101 del regolamento finanziario (1), dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d’esecuzione del regolamento finanziario (2) e del principio di uguaglianza, nonché su un errore manifesto di valutazione, dato che il Parlamento ha aggiudicato l’appalto con procedura negoziata ad un prezzo superiore a quello che le ricorrenti avevano indicato nell’ambito della gara di appalto iniziale.

2)

Secondo motivo, in subordine, vertente su una violazione dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d’esecuzione del regolamento finanziario e del principio di uguaglianza, dal momento che il Parlamento ha modificato in modo sostanziale le condizioni iniziali dell’appalto, i) aggiudicando l’appalto ad un prezzo superiore al prezzo giudicato inaccettabile nell’ambito della gara d’appalto iniziale (prima parte) e ii) abbassando la stima del volume da prestare rispetto al volume annunciato nei requisiti iniziali dell’appalto incidendo, così, sulla valutazione del prezzo delle offerte negoziate (seconda parte).


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/21


Ricorso proposto l’8 marzo 2013 — Eltek/UAMI — Eltec Elektronik (ELTEK)

(Causa T-139/13)

(2013/C 147/38)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eltek SpA (Casale Monferrato, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eltec Elektronik AG (Magonza, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso del 7 gennaio 2013 (come rettificata mediante corrigendum del 22 gennaio 2013), comunicata e ricevuta il 10 gennaio 2013, nel procedimento R 511/2012-1, riguardante il procedimento di opposizione n. B 992 851 e la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4 368 064, in quanto sono pienamente soddisfatte tutte le condizioni per la valida registrazione di ciascun prodotto;

condannare l’UAMI alle spese afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale e condannare l’opponente alle spese relative al procedimento dinanzi alla divisione d’opposizione e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ELTEK», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 4 368 064

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio tedesco e la registrazione internazionale «ELTEC», che designa il Benelux, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Austria e il Portogallo, per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 38, 41 e 42

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di marchio comunitario in relazione a taluni prodotti della classe 9

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/22


Ricorso proposto l’8 marzo 2013 — Scheepsbouw Nederland/Commissione

(Causa T-140/13)

(2013/C 147/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Scheepsbouw Nederland (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Struckmann, avvocato, e G. Forwood, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 20 novembre 2012, nel caso SA.34736 (ammortamento anticipato di taluni beni acquistati mediante locazione finanziaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 13 dicembre 2012 (GU C 384, pag. 2); e

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul mancato rispetto da parte della Commissione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 659/1999 del Consiglio (1).

A tale riguardo, tenuto conto delle circostanze della fattispecie nonché della natura insufficiente e incompleta dell’esame nel merito condotto dalla Commissione nel corso del procedimento di esame preliminare, la ricorrente sostiene che sussistono prove dell’esistenza di gravi difficoltà di valutazione della misura proposta. La Commissione, pertanto, non poteva correttamente concludere, a seguito del suo esame preliminare, che la misura in parola non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione non aveva altra scelta se non quella di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/22


Ricorso proposto l’11 marzo 2013 — Ziegler Relocation/Commissione

(Causa T-150/13)

(2013/C 147/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ziegler Relocation SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. F. Bellis, M. Favart e A. Bailleux, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riunire il presente ricorso alla causa T-539/12;

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

dichiarare che l’Unione europea è responsabile extra-contrattualmente nei confronti della ricorrente;

condannare l’Unione europea a corrispondere alla ricorrente l’importo di EUR 112 872,50 per anno a partire dall’11 marzo 2008, aumentato degli interessi fino alla data del completo pagamento;

condannare l’Unione europea alle spese del grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il danno del quale la ricorrente chiede il risarcimento all’Unione europea riguarda il mancato guadagno che essa ritiene di aver subito a partire dall’adozione della decisione della Commissione dell’11 marzo 2008, caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali, in ragione del fatto che non sarebbe cessata la pratica dei funzionari dell’Unione europea di chiedere preventivi di comodo nell’ambito di traslochi le cui spese sono rimborsate in forza dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Il rifiuto della ricorrente di rispondere favorevolmente a tali domande avrebbe per effetto di escluderla dai mercati interessati, con la conseguenza che la ricorrente fornirebbe soltanto un numero molto limitato di servizi di trasloco ai funzionari delle istituzioni europee. Ciò costituirebbe un inadempimento dell’Unione europea al suo dovere di diligenza che sarebbe all’origine del danno così subito dalla ricorrente.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/23


Ricorso proposto il 14 marzo 2013 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio

(Causa T-156/13)

(2013/C 147/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington e D. Sellers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71) ed il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui gli atti impugnati riguardano la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi, vertenti sulla violazione di una condizione procedurale essenziale, nonché sulla violazione dei Trattati e di talune norme giuridiche relative alla loro applicazione: violazione del diritto ad un’audizione, violazione dell’obbligo di fornire adeguata comunicazione, insufficienza della motivazione, violazione dei diritti della difesa, manifesto errore di valutazione e violazione del diritto fondamentale di proprietà.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di svolgere un’audizione della ricorrente, in assenza di alcuna giustificazione per agire in tal senso. Inoltre il Consiglio avrebbe omesso d’identificare adeguatamente la ricorrente quale destinataria della decisione e del regolamento ed altresì d’identificarla adeguatamente nella sua lettera di comunicazione, ed in ogni caso, tali atti conterrebbero una motivazione insufficiente. Richieste da parte della ricorrente per confermare la sua identificazione, per ampliare la motivazione e per avere accesso alla documentazione non sono state riscontrate, se non attraverso una breve nota di avvenuta ricezione. Attraverso tali omissioni, il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente, alla quale è stata negata la possibilità di presentare con successo le sue osservazioni avverso quanto constatato dal Consiglio, dal momento che tali informazioni non sono state messe a disposizione della ricorrente. Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, la ricorrente non è una società di copertura controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC) ed in ogni caso il Consiglio non avrebbe dimostrato che il controllo della ricorrente da parte della NIOC comporterebbe un vantaggio economico per lo Stato iraniano che sarebbe contrario allo scopo della decisione e del regolamento impugnati. Infine, riducendo la capacità della ricorrente a contrarre, il Consiglio avrebbe violato il fondamentale diritto di proprietà adottando talune misure la cui proporzionalità non può essere accertata.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/23


Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Sorinet Commercial Trust Bankers/Consiglio

(Causa T-157/13)

(2013/C 147/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd (Kish Island, Iran) (rappresentante: avv.ti L. Defalque e C. Malherbe)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il paragrafo I.1.12 (nella sezione «Entità») dell’allegato alla decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

annullare il paragrafo I.1.12 (nella sezione «Entità») dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato il suo obbligo di motivazione. La motivazione della decisione e del regolamento impugnati sarebbe vaga e generica e non indicherebbe la ragione specifica ed attuale per la quale, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il Consiglio ha considerato che la ricorrente dovesse essere assoggettata alle misure restrittive di cui trattasi.

2)

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente, il diritto ad un processo equo ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. La ricorrente non è stata informata né le è stata comunicata alcuna possibile prova addotta nei suoi confronti a fondamento del provvedimento che incide su di essa. Il Consiglio non ha nemmeno concesso alla ricorrente l’accesso al suo fascicolo né alla documentazione richiesta (ivi comprese alle informazioni precise ed individualizzate a sostegno delle misure restrittive di cui trattasi), né ha comunicato alla stessa le asserite prove addotte contro di essa. Alla ricorrente è stata negata un’audizione dal Consiglio benché la ricorrente l’avesse espressamente richiesta. Le violazioni summenzionate dei diritti della difesa della ricorrente — in particolare l’omissione di informare la ricorrente delle prove addotte nei suoi confronti — comporta una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente.

3)

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’adottare le misure restrittive nei suoi confronti. I motivi addotti dal Consiglio nei confronti della ricorrente non costituiscono una motivazione adeguata. Inoltre il Consiglio non ha prodotto né prove né informazioni che dimostrino la fondatezza delle ragioni che ha invocato a sostegno delle misure restrittive di cui trattasi, basate su mere asserzioni.

4)

Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che le misure restrittive sono inficiate e viziate da illegittimità dovuta ad omissioni nella valutazione del Consiglio precedente all’adozione. Il Consiglio non ha condotto una valutazione genuina delle circostanze del caso di specie, ma si è limitato a seguire le raccomandazioni dell’UNSC e ad adottare le proposte presentate dagli Stati membri.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/24


Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Iralco/Consiglio

(Causa T-158/13)

(2013/C 147/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iranian Aluminum Co. (Teheran, Iran) (rappresentante: S. Millar e S. Ashley, solicitor e M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ed il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui gli atti impugnati riguardano la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per la sua designazione.

2)

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di tutelare i suoi diritti della difesa e ad una tutela giurisdizionale effettiva.

3)

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel considerare i criteri per la sua iscrizione fossero soddisfatti.

4)

Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio d’iscriverla nell’elenco ha violato, senza giustificazione né proporzione, i suoi diritti fondamentali, incluso il suo diritto alla tutela della proprietà, della sua libertà d’impresa e della sua reputazione.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/24


Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — HK Intertrade/Consiglio

(Causa T-159/13)

(2013/C 147/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: HK Intertrade Co. SA (Wanchai, Hong Kong) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington e D. Sellers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71) ed il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui gli atti impugnati includono la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti sulla violazione di una condizione procedurale essenziale, nonché sulla violazione dei Trattati e di talune norme giuridiche relative alla loro applicazione: violazione del diritto ad un’audizione, violazione dell’obbligo di fornire adeguata comunicazione, insufficienza della motivazione, violazione dei diritti della difesa, manifesto errore di valutazione.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di svolgere una sua audizione ed abbia violato il suo obbligo di fornirle adeguata comunicazione. Inoltre il Consiglio avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata, mancanza aggravata dall’ulteriore omissione del Consiglio di dare risposta alle richieste della ricorrente di accesso ai documenti e di integrale comunicazione. Attraverso tali omissioni, il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente, alla quale è stata negata la possibilità di presentare con successo le sue osservazioni avverso quanto constatato dal Consiglio, dal momento che tali informazioni non sono state messe a disposizione della ricorrente. Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, la ricorrente non è una «società di copertura» controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC) ed in ogni caso il Consiglio non avrebbe dimostrato che la mera circostanza che la ricorrente fosse riconosciuta come filiale della NIOC sarebbe sufficiente per condurre conseguentemente all’attribuzione di un vantaggio economico per lo Stato iraniano contrario allo scopo delle misure impugnate. Inoltre il Consiglio avrebbe chiaramente violato i diritti della difesa della ricorrente ed infine avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/25


Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Bank Mellat/Consiglio

(Causa T-160/13)

(2013/C 147/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Mellat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, solicitor, D. Wyatt, QC e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio (1); e/o

annullare l’articolo 1, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio nella parte che riguarda la ricorrente; e

dichiarare l’articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio (2) inapplicabile alla ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l’interruzione delle relazioni finanziarie non costituisce una «misur[a] necessari[a]» e quindi è priva di qualsiasi base giuridica ai sensi dell’articolo 215 TFUE in quanto non è ragionevolmente connessa allo scopo della politica estera in questione.

2)

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l’interruzione delle relazioni finanziarie è in ogni caso sproporzionato rispetto alla politica estera asseritamente condotta e di conseguenza è priva di qualsiasi di base giuridica ai sensi dell’articolo 215 TFUE.

3)

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l’interruzione delle relazioni finanziarie è contraria ai principi generali del diritto dell’Unione ed all’articolo 215, paragrafo 3, TFUE in particolare, ai principi di proporzionalità, di certezza del diritto, di non arbitrarietà ed alla condizione che le sanzioni contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

4)

Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l’interruzione delle relazioni finanziarie viola i suoi diritti di proprietà, il suo diritto di esercitare attività commerciali, le libertà di circolazione dei capitali ed il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 34)

(2)  Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L282, pag. 58).


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/25


Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione

(Causa T-162/13)

(2013/C 147/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Magic Mountain Kletterhallen GmbH (Berlino, Germania); Kletterhallenverband Klever e.V. (Lipsia, Germania); Neoliet Beheer BV (Son, Paesi Bassi); e Pedriza BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. von Oppen e A. Gerdung, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 5 dicembre 2012, C(2012) 8761 def., avente ad oggetto gli aiuti di stato SA.33952 (2012/NN) — Germania, impianti di arrampicata del Deutscher Alpensverein;

condannare la convenuta alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

Nell’ambito di questo motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha illegittimamente dichiarato gli aiuti in questione compatibili con il mercato, dato che non sussistono i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Le ricorrenti fanno valere che gli aiuti non perseguono un obiettivo di interesse comune. A tale proposito, esse aggiungono che un siffatto interesse si ha solo in presenza di una situazione di mancato funzionamento del mercato, che nella fattispecie manca. Le ricorrenti affermano altresì che non sussiste alcuna compatibilità ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Secondo le ricorrenti tali aiuti non sono inoltre idonei a risolvere i problemi relativi all’efficienza del mercato. Ancora, tali aiuti non esplicherebbero effetti incentivanti. La Commissione si sarebbe limitata a presupporre simili effetti incentivanti. Viepiù, gli aiuti non sarebbero adeguati. La Commissione si sarebbe limitata a presuppore che le autorità nazionali avrebbero garantito la proporzionalità dei singoli aiuti e avrebbe erroneamente fondato tale presunzione sullo status di utilità pubblica dell’associazione in questione. Le ricorrenti lamentano inoltre l’erronea valutazione del bilanciamento effettuata dalla Commissione. La Commissione non avrebbe posto a confronto gli effetti negativi e quelli positivi degli aiuti. Infine, a tale proposito viene affermato che, in caso di dubbio, gli aiuti alle imprese (e gli aiuti di cui è causa sono soprattutto aiuti alle imprese) sono ritenuti incompatibili con il mercato interno.

2)

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della mancata apertura di un procedimento di indagine formale

A tale riguardo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha illegittimamente omesso di aprire il procedimento di indagine formale, nonostante le serie difficoltà nella valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Un indice di tali serie difficoltà sarebbe la lunga durata del procedimento preliminare di esame, nella fattispecie, superiore a un anno. Inoltre, la Commissione non avrebbe assicurato lo svolgimento di un’indagine sufficiente con riguardo ai fatti necessari ai fini della valutazione. Ad avviso delle ricorrenti, l’indagine necessaria ed approfondita del mercato degli impianti di arrampicata avrebbe potuto essere effettuata unicamente nell’ambito del procedimento di indagine formale. Inoltre, le denunce esaminate dalla Commissione avrebbero sollevato questioni giuridiche di spessore in ordine agli aiuti alle attività economiche di associazioni di utilità pubblica. Le ricorrenti sostengono altresì di essere, in quanto imprese e/o associazioni di imprese concorrenti, «interessate» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999, e di avere un diritto a presentare osservazioni in seno al procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, diritto del quale sono state private a causa della illegittima omissione dell’apertura del del procedimento.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/26


Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Sun Capital Partners/UAMI — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

(Causa T-164/13)

(2013/C 147/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sun Capital Partners, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: P.-A. Dubois, solicitor, D. Alexander, QC e F. Clark, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sun Capital Partners Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della commissione di ricorso; e/o

rinviare il caso per ulteriore riesame da parte della commissione di ricorso;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare la Sun Capital Partners Ltd alle spese, ivi incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, nel caso in cui la Sun Capital Partners Ltd intervenga nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «SUN CAPITAL» — registrazione di marchio comunitario n. 2 942 654

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli previsti agli articoli 53, paragrafo 1, lettera c), e 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/27


Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Benelli Q.J./UAMI — Demharter (MOTO B)

(Causa T-169/13)

(2013/C 147/48)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italia) (rappresentante: P. Lukácsi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Demharter GmbH (Dillingen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto e rinviare il caso all’UAMI per un ulteriore riesame e una nuova decisione, in quanto i marchi anteriori della ricorrente devono essere considerati marchi anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio e, perciò, l’opposizione della ricorrente fondata sul rischio di confusione dev’essere valutata nel merito;

condannare la convenuta alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MOTO B» con rivendicazione dei colori nero, bianco, rosso, oro, verde, marrone e grigio, per prodotti delle classi 9, 12 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 8 780 926

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi notori italiani non registrati, tra cui «MOTOBI»

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/27


Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Benelli Q.J./UAMI — Demharter (MOTOBI)

(Causa T-170/13)

(2013/C 147/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italia) (rappresentante: P. Lukácsi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Demharter GmbH (Dillingen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione del convenuto e disporre il rigetto della domanda di decadenza proposta dalla richiedente la dichiarazione di nullità;

annullare la decisione del convenuto e rinviare il caso all’UAMI per un ulteriore riesame e una nuova decisione, qualora il Tribunale consideri inevitabile condurre un ulteriore esame approfondito della prova dell’uso effettivo;

condannare il convenuto alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «MOTOBI» per prodotti della classe 12 — registrazione di marchio comunitario n. 835 264

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/28


Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Benelli Q.J./UAMI — Demharter (MOTOBI B PESARO)

(Causa T-171/13)

(2013/C 147/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italia) (rappresentante: avv. P. Lukácsi)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Demharter GmbH (Dillingen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione del convenuto e disporre il rigetto della domanda di decadenza proposta dalla richiedente la dichiarazione di nullità;

annullare la decisione del convenuto e rinviare il caso all’UAMI per un ulteriore riesame e una nuova decisione qualora il Tribunale consideri indispensabile condurre un ulteriore esame approfondito della prova dell’uso effettivo;

condannare il convenuto alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo «MOTOBI B PESARO», per prodotti delle classi 9, 12 e 25 — registrazione di marchio comunitario n. 2 262 269

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/28


Ricorso proposto il 25 marzo 2013 — Omega/UAMI — Omega Engineering (Ω OMEGA)

(Causa T-175/13)

(2013/C 147/51)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Omega SA (Biel/Bienne, Svizzera) (rappresentante: avv. P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Omega Engineering, Inc. (Stamford, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 10 gennaio 2013, nei procedimenti riuniti R 2055/2011-1 e R 2186/2011-1 e accordare la tutela del marchio di cui trattasi per tutti i prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione;

condannare l’UAMI e la Omega Engineering, Inc. alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: la registrazione internazionale, che designa l’Unione europea, del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Ω OMEGA», per prodotti della classe 9 — registrazione internazionale n. 997 036 che designa l’Unione europea

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Omega Engineering, Inc.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi nazionali e comunitari «OMEGA», per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 11, 16, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione e diniego parziale della tutela richiesta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso della ricorrente e diniego parziale più esteso della tutela richiesta

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/29


Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Pesquerias Riveirenses e a./Consiglio

(Causa T-180/13)

(2013/C 147/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Pesquerias Riveirenses, SL (Ribeira, Spagna), Pesquerias Campo de Marte, SL (Ribeira); Pesquera Anpajo, SL (Ribeira); Arrastreros del Barbanza, SA (Ribeira); Martínez Pardavila e Hijos, SL (Ribeira); Lijo Pesca, SL (Ribeira); Frigoríficos Hermanos Vidal, SA (Ribeira); Pesquera Boteira, SL (Ribeira); Francisco Mariño Mos y Otros, CB (Ribeira); Juan Antonio Pérez Vidal y Hermano, CB (Ribeira); Marina Nalda, SL (Ribeira); Portillo y Otros, SL (Ribeira); Vidiña Pesca, SL (Ribeira); Pesca Hermo, SL (Ribeira); Pescados Oubiña Perez, SL (Ribeira); Manuel Pena Graña (Ribeira); Campo Eder, SL (Ribeira); Pesquera Laga, SL (Ribeira); Pesquera Jalisco, SL (Ribeira); Pesquera Jopitos, SL (Ribeira); y Pesca-Julimar, SL (Ribeira) (rappresentante: avv. J. Tojeiro Sierto)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, nella parte in cui considera congiuntamente le componenti nord e sud dello stock di melù dell’Atlantico nord-orientale ai fini di stabilire, negli allegati IA e IB, il TAC (totale ammissibile di catture) di melù pescato (pagine 84 e 103, rispettivamente; GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54/153).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39 TFUE

Si afferma a tale riguardo che l’articolo 39 TFUE riporta, come uno degli obiettivi della Politica agricola comune della pesca, la gestione razionale delle risorse, e che il regolamento impugnato viola tale disposizione, in quanto, non operando alcuna distinzione tra le componenti nord e sud dello stock del melù dell’Atlantico settentrionale, non attua ciò che deve intendersi per gestione razionale delle risorse. Le ricorrenti non negano che la situazione della componente nord richieda misure restrittive di gestione della pesca, ciò tuttavia non si riscontra nel caso della componente sud, le cui specie non sono sovrasfruttate da una pesca eccessiva. In tal modo si starebbe inoltre violando il principio di non discriminazione, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002, e dell’articolo 6 dell’Accordo di New York del 1995

Si afferma a tale riguardo che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, riporta l’approccio precauzionale come criterio guida per l’adozione di misure intese alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca; e che un principio identico ispira l’articolo 6 dell’«Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori» (New York, 1995; GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14/41), al quale la UE e i suoi Stati membri dell’epoca hanno aderito il 19.12.2003, accordo entrato in vigore il 18.1.2004. Le ricorrenti ritengono che la gestione dello stock del melù nell’Atlantico nord-orientale da parte del regolamento impugnato, dal momento che quest’ultimo non opera alcuna distinzione tra le componenti nord e sud dello stock, imponga una riduzione delle catture nella componente sud talmente drastica e indiscriminata da generare un «rischio» che avrebbe richiesto l’applicazione dell’approccio precauzionale.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Le ricorrenti ritengono su questo punto che la gestione dello stock del melù nell’Atlantico nord-orientale da parte dell’UE per il 2013 (regolamento del Consiglio impugnato), non operando alcuna distinzione tra le componenti nord e sud, imponga alla componente sud misure traumatiche (riduzione del TAC) che oltrepassano quanto necessario per la realizzazione dell’obiettivo perseguito (recupero di stock di melù nell’Atlantico Nord-orientale) e che pertanto violi il principio di proporzionalità.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/29


Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-191/13)

(2013/C 147/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/248/13 — Amministratori (AD 6) in ambito edile, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti corrispondono a quelli invocati nella causa T-148/13, Regno di Spagna/Commissione.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/30


Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — United Parcel Service/Commissione

(Causa T-194/13)

(2013/C 147/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United Parcel Service (Atlanta, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler e P. Stamou, avvocati.)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione della Commissione europea del 30 gennaio 2013, C(2013) 431 (Comp/M.6570 — UPS/TNT Express), che vieta il progetto di acquisizione da parte dell’UPS della TNT Express N.V., nei limiti in cui vieta la concentrazione; e

condannare la Commissione a pagare le spese del presente procedimento, incluse quelle sostenute dagli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione nell’esame dei probabili effetti della concentrazione sui prezzi. Inoltre, la Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione e ha violato i diritti della difesa dell’UPS avendo modificato sostanzialmente il modello econometrico presentato dall’UPS senza sentire l’UPS né spiegare adeguatamente le modifiche effettuate.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che, avendo fissato un criterio arbitrario per valutare la verificabilità dei miglioramenti di efficienza, la Commissione ha commesso un errore di diritto e si è discostata dal criterio sancito dalla giurisprudenza. Inoltre, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e ha commesso un errore manifesto di valutazione attribuendo un peso nullo o insufficiente ai miglioramenti di efficienza di cui, in via di principio, aveva accettato l’esistenza. Infine, la Commissione ha violato i diritti della difesa dell’UPS basando il suo rigetto dei miglioramenti di efficienza su obiezioni di cui l’UPS non è stata posta a conoscenza prima.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione applicando erroneamente il concetto di prossimità della concorrenza.

Essa ha altresì commesso un errore giungendo alla conclusione, senza prove sostanziali, che l’impresa rivale dell’entità risultante dalla fusione si sarebbe adeguata ad eventuali aumenti di prezzi.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i diritti della difesa dell’UPS negando l’accesso alle pertinenti prove discolpanti. Inoltre, la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione, ha commesso un errore di diritto e di fatto, nonché un errore manifesto di valutazione allorquando è giunta alla conclusione che i concorrenti, che non sono concorrenti diretti, non potrebbero svilupparsi in modo da esercitare una pressione effettiva sull’entità risultante dalla fusione in un prossimo futuro.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione nell’analizzare la capacità dei clienti ad influenzare l’entità risultante dalla fusione.


Tribunale della funzione pubblica

25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/31


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 30 gennaio 2013 — De Luca/Commissione

(Causa F-20/06 RENV)

(Funzione pubblica - Funzionari - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Nomina - Funzionario che accede ad un gruppo di funzioni superiore mediante concorso generale - Candidato iscritto in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto - Norme transitorie di inquadramento nel grado all’assunzione - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme - Articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto)

(2013/C 147/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, e J.-N. Louis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: M. J. Currall, agente)

Oggetto

L'annullamento della decisione della Commissione del 23 febbraio 2005 con cui la ricorrente, funzionario già inquadrato nel grado A*10 e vincitrice di un concorso per i gradi A5/A4, è stata nominata amministratore presso la direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza», in quanto modifica il suo inquadramento dal grado A*10 al grado A*9

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra De Luca e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare quelle della sig.ra de Luca relative al procedimento avviato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/31


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 13 marzo 2013 — AK/Commissione

(Causa F-91/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Articolo 43, primo comma, dello Statuto - Compilazione tardiva dei rapporti di evoluzione di carriera - Danno morale - Perdita della possibilità di essere promosso)

(2013/C 147/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AK (Esbo, Finlandia) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di rigetto della domanda della ricorrente diretta ad ottenere il risarcimento del danno subìto a causa della mancata compilazione di rapporti di evoluzione di carriera e ad avviare un’indagine amministrativa al fine di accertare i fatti inerenti a molestie nonché la domanda di risarcimento del danno subìto

Dispositivo

1)

La Commissione europea è condannata a versare a AK l’importo di EUR 15 000 come risarcimento del danno morale subìto.

2)

La Commissione europea è condannata a versare a AK la somma di EUR 4 000 a titolo di risarcimento per la perdita della possibilità di essere promosso ad un grado superiore al grado A5 o equivalente prima del 1o marzo 2008.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da AK.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011, pag. 40.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/32


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 gennaio 2013 — Wahlström/Frontex

(Causa F-87/11) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Articolo 8 del RAA - Procedimento - Violazione delle forme sostanziali - Competenza)

(2013/C 147/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kari Wahlström (Alimos, Grecia), (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (rappresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, agenti, assisti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente

Dispositivo

1)

La decisione del direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, del 10 dicembre 2010, di non prorogare il contratto di agente temporaneo del sig. Wahlström è annullata.

2)

L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Wahlström.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011, pag. 45.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/32


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013 — Taghani/Commissione

(Causa F-93/11) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Decisione della commissione giudicatrice di non consentire l’ammissione alle prove di valutazione - Mezzi di ricorso - Ricorso giurisdizionale presentato senza attendere la decisione sul reclamo - Ricevibilità - Modifica del bando di concorso successivamente allo svolgimento dei test di accesso - Principio della tutela del legittimo affidamento - Certezza del diritto)

(2013/C 147/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jamal Taghani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione adottata dal Presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/111/10 — Segretari (AST 1) di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione

Dispositivo

1)

La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/111/10, del 15 giugno 2011, di non ammettere il sig. Taghani alle prove di valutazione è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a versare EUR 1 000 al sig. Taghani.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011, pag. 46.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/32


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 — van der Aat e a./Commissione

(Causa F-111/11) (1)

(Funzione pubblica - Retribuzione - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Articoli 64, 65, e 65 bis dello Statuto - Allegato XI allo Statuto - Regolamento (UE) n. 1239/2010 - Coefficienti correttori - Funzionari che prestano servizio a Ispra)

(2013/C 147/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: van der Aat e a. (Besozzo, Italia) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dei fogli paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2011 e dei fogli paga dei mesi successivi che applicano il nuovo coefficiente correttore per la città di Varese conformemente al regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I ricorrenti si fanno carico delle proprie spese e sono condannati alle spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, si fa carico delle proprie spese.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012, pag. 27.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/33


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 — Dalmasso/Commissione

(Causa F-112/11) (1)

(Funzione pubblica - Retribuzione - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Articoli 64, 65, e 65 bis dello Statuto - Allegato XI allo Statuto - Regolamento (UE) n. 1239/2010 - Coefficienti correttori - Funzionari che prestano servizio a Ispra)

(2013/C 147/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Raffaele Dalmasso (Monvalle, Italia) (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dei fogli paga del ricorrente del mese di febbraio 2011 e dei fogli paga dei mesi successivi che applicano il nuovo coefficiente correttore per la città di Varese conformemente al regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Dalmasso si fa carico delle proprie spese ed è condannato alle spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, si fa carico delle proprie spese.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012, pag. 27.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/33


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 19 marzo 2013 —  SF (*1)/Commissione

(Causa F-10/12) (1)

(Funzione pubblica - Retribuzione - Indennità giornaliera - Trasferimento - Corresponsione dell’indennità giornaliera - Funzionario proprietario di un’abitazione situata presso la nuova sede di servizio - Prova di aver sostenuto i costi originati dall’installazione provvisoria presso la nuova sede di servizio)

(2013/C 147/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente:  SF (*1) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione recante diniego di corrispondere al ricorrente le indennità giornaliere.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute dal  SF (*1).

3)

 SF (*1) sopporterà la metà delle proprie spese.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 29.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/33


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 19 marzo 2013 — BR/Commissione

(Causa F-13/12) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Mancato rinnovo di un contratto)

(2013/C 147/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BR (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione della Commissione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

BR sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012, pag. 32.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/34


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 6 marzo 2013 — Scheefer/Parlamento

(Causa F-41/12) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato - Motivo legittimo)

(2013/C 147/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Séverine Scheefer (Lussemburgo, Lussemburgo), (rappresentanti: avv.ti R. Adam e P. Ketter)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e M. Ecker, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione del Parlamento di risolvere il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della ricorrente e una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Scheefer sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012, pag. 38.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/34


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 marzo 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-17/12) (1)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso - Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta)

(2013/C 147/64)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto della causa

Domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione al versamento di un importo a titolo di risarcimento del danno asseritamente subìto dal ricorrente in conseguenza della durata eccessiva della procedura di riconoscimento della gravità della malattia di cui egli soffriva.

Dispositivo dell’ordinanza

1)

Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012, pag. 33.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/34


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 28 febbraio 2013

Pepi/ERCEA

(Causa F-33/12) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Agenti contrattuali ausiliari - Assunzione - Inquadramento all’atto dell’assunzione - Articoli 3 bis, 3 ter e 86 del RAA - ERCEA - Norme interne di inquadramento degli agenti contrattuali)

(2013/C 147/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean Pepi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuta: Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), (rappresentanti: sig.ra M. Oliván Avilés e sig. G. Bambara, agenti)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento del contratto stipulato dal ricorrente con l’ERCEA nella parte in cui quest’ultimo è inquadrato nel grado AD10.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

Il sig. Pepi sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 184 del 23.06.2012, pag. 23.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione)del 6 febbraio 2013 Marcuccio/Commissione

(Causa F-67/12) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Illecito - Invio di una lettera relativa all’esecuzione di una sentenza al rappresentante del ricorrente nell’impugnazione avverso detta sentenza - Ricorso manifestamente infondato in diritto - Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura)

(2013/C 147/66)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia), (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea, (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente diretta a ottenere un risarcimento del danno cagionato dal fatto che la convenuta avrebbe inviato una lettera relativa al ricorrente a un avvocato che non lo rappresentava ancora in tale causa.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000.


(1)  GU C 311 del 13.10.2012, pag. 16.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 29 gennaio 2013 — Brus/Commissione

(Causa F-79/12) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Atto introduttivo del ricorso - Requisiti di forma - Esposizione dei motivi dedotti - Ricorso manifestamente irricevibile)

(2013/C 147/67)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Karel Brus (Zaventem, Belgio) (rappresentante: J. Duvekot, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, J. Baquero Cruz e W. Roels, agenti)

Oggetto

La domanda volta all'annullamento delle decisioni della Commissione di rimuovere il ricorrente dal suo incarico e di ridurre l'importo della sua pensione a seguito di una procedura disciplinare avviata per violazione dell'articolo 11 dello Statuto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Brus sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 319 del 20.10.2012, pag. 18.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 marzo 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-131/12)

(Funzione pubblica - Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura - Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso - Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta - Tardività del ricorso - Irricevibilità manifesta)

(2013/C 147/68)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto della causa

Una domanda di annullamento del rifiuto di risarcire il danno che il ricorrente avrebbe subìto per effetto del suo collocamento a riposo, nonché una domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo dell’ordinanza

1)

Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/36


Ricorso proposto il 24 settembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-101/12)

(2013/C 147/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione recante ritiro dell’offerta di trasferimento dei diritti pensionistici, accettata dal ricorrente, e sua sostituzione con una diversa, calcolata in base alle nuove DGA.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto;

annullare la decisione del 21 giugno 2011, recante ritiro dell’offerta di trasferimento dei diritti pensionistici, accettata il 28 luglio 2010, e sua sostituzione;

annullare la decisione del 21 giugno 2011, di applicare alla domanda di trasferimento dei diritti pensionistici del ricorrente i parametri di cui alle disposizioni generali di attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione europea alle spese.


25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/36


Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-150/12)

(2013/C 147/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. G. Maximini)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento della decisione del convenuto di negare al ricorrente una parte dell’indennità di nuova sistemazione nonché il rimborso di determinate spese di viaggio.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del convenuto del 29 marzo 2012, nella parte in cui è negato al ricorrente il pagamento della seconda metà dell’indennità di nuova sistemazione conformemente all’articolo 6 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari nonché il rimborso completo delle spese di viaggio ai sensi dell’articolo 7 del medesimo allegato.

condannare il convenuto a pagare al ricorrente la seconda metà dell’indennità di nuova sistemazione di importo pari ad un mese supplementare di stipendio base nonché tutte le spese di viaggio fino al proprio luogo di origine — a causa della cessazione definitiva delle sue funzioni — sostenute per sé, la moglie e il figlio con lui convivente, gravemente disabile.

condannare il convenuto alle spese del procedimento e a tutte quelle necessarie effettuate dal ricorrente.