ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.174.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 174

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
16 giugno 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 174/02

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 165 del 9.6.2012

1

 

Tribunale

2012/C 174/01

Assegnazione dei giudici alle sezioni

2

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 174/03

Causa C-125/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 aprile 2012 — Commissione europea/Repubblica di Cipro (Inadempimento di uno Stato — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttive 2002/21/CE — Diritti di passaggio — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

4

2012/C 174/04

Causa C-337/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main [Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Condizioni di lavoro — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto a ferie annuali retribuite — Indennità finanziaria in caso di malattia — Funzionari (pompieri)]

4

2012/C 174/05

Causa C-406/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — SAS Institute Inc./World Programming Ltd (Proprietà intellettuale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3 — Portata della tutela — Creazione diretta o mediante altro procedimento — Programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore — Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto accesso al codice sorgente del primo programma — Decompilazione del codice oggetto del primo programma per elaboratore — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Articolo 2, lettera a) — Manuale d’uso di un programma per elaboratore — Riproduzione in un altro programma per elaboratore — Violazione del diritto d’autore — Presupposto — Espressione della creazione intellettuale dell’autore del manuale d’uso)

5

2012/C 174/06

Causa C-419/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern (Direttiva 2006/126/CE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona la cui patente di guida sia stata ritirata nel suo territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro)

6

2012/C 174/07

Causa C-456/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado (Libera circolazione delle merci — Articoli 34 TFUE e 37 TFUE — Normativa nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati — Norma relativa all’esistenza e al funzionamento del monopolio del commercio dei tabacchi lavorati — Misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative — Giustificazione — Tutela dei consumatori)

6

2012/C 174/08

Causa C-472/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pest Megyei Bíróság — Ungheria) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt (Direttiva 93/13/CEE — Articolo 3, paragrafi 1 e 3 — Articoli 6 e 7 — Contratti stipulati con i consumatori — Clausole abusive — Modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte del professionista — Azione inibitoria collettiva promossa a nome dei consumatori da un ente individuato dalla legislazione nazionale — Accertamento del carattere abusivo della clausola — Effetti giuridici)

7

2012/C 174/09

Causa C-508/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/109/CE — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo — Domanda di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo che ha già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in un primo Stato membro o da un suo familiare — Importo dei contributi richiesti dalle autorità competenti — Natura sproporzionata — Ostacolo all’esercizio del diritto di soggiorno)

7

2012/C 174/10

Causa C-510/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB — Nordisk Copyright Bureau (Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafo 2, lettera d) — Diritto di comunicazione di opere al pubblico — Eccezioni al diritto di riproduzione — Registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni — Registrazioni effettuate con mezzi di soggetti terzi — Obbligo dell’organismo di diffusione radiotelevisiva di porre rimedio a qualsivoglia effetto pregiudizievole derivante da azioni o omissioni del terzo)

8

2012/C 174/11

Causa C-520/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 maggio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Lebara Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori)

9

2012/C 174/12

Causa C-571/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano (Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Direttiva 2003/109/CE — Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo — Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale — Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti nell’assistenza sociale e nella protezione sociale — Esclusione delle prestazioni essenziali dall’ambito di applicazione di tale deroga — Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti — Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa — Rigetto di una domanda di sussidio per l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi)

9

2012/C 174/13

Cause riunite da C-578/10 a C-580/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 aprile 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10) (Articoli 18 CE e 56 CE — Autoveicoli — Utilizzazione in uno Stato membro di un veicolo a motore privato preso in prestito che è immatricolato in un altro Stato membro — Tassazione di tale veicolo nel primo Stato membro in occasione della sua prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale)

10

2012/C 174/14

Causa C-620/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati [Sistema di Dublino — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo — Cittadini di un paese terzo titolari di un visto in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente ai sensi del medesimo regolamento — Domanda d’asilo presentata in uno Stato membro diverso dallo Stato competente in forza di detto regolamento — Domanda di permesso di soggiorno in uno Stato membro diverso dallo Stato competente seguita dal ritiro della domanda d’asilo — Ritiro intervenuto prima che lo Stato membro competente abbia accettato la presa in carico — Ritiro che pone termine alle procedure istituite dal regolamento n. 343/2003]

11

2012/C 174/15

Cause riunite C-621/10 e C-129/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Balkan and Sea Properties ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 80, paragrafo 1 — Vendita di beni immobili fra società collegate — Valore dell’operazione — Normativa nazionale che prevede, per le operazioni tra parti collegate, che la base imponibile ai fini dell’IVA sia pari al valore normale dell’operazione)

11

2012/C 174/16

Causa C-24/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 maggio 2012 — Regno di Spagna/Commissione europea (Impugnazione — FEAOG — Sezione garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Spese effettuate dal Regno di Spagna — Aiuti alla produzione di olio d’oliva)

12

2012/C 174/17

Causa C-225/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Able UK Ltd (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 151, paragrafo 1, lettera c) — Operazione di smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense effettuata nel territorio di uno Stato membro)

13

2012/C 174/18

Causa C-289/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 maggio 2012 — Legris Industries SA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione della Commissione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ammende — Società controllante e controllata — Imputabilità del comportamento illecito)

13

2012/C 174/19

Causa C-290/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 maggio 2012 — Comap SA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione della Commissione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Ammende — Durata dell’infrazione — Nozione di continuità)

13

2012/C 174/20

Causa C-83/12 PPU: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di Minh Khoa Vo [Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Codice comunitario dei visti — Articoli 21 e 34 — Legislazione nazionale — Introduzione illegale di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro — Visti ottenuti in modo fraudolento — Sanzione penale del passatore]

14

2012/C 174/21

Causa C-119/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 marzo 2012 — Josef Probst/mr.nexnet GmbH

14

2012/C 174/22

Causa C-125/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada (Spagna) l'8 marzo 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. e altri

15

2012/C 174/23

Causa C-129/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts des Landes Sachsen-Anhalt (Germania) l'8 marzo 2012 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

15

2012/C 174/24

Causa C-139/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 19 marzo 2012 — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña

16

2012/C 174/25

Causa C-151/12: Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna

16

2012/C 174/26

Causa C-152/12: Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

17

2012/C 174/27

Causa C-154/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 29 marzo 2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

18

2012/C 174/28

Causa C-158/12: Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Commissione europea/Irlanda

18

2012/C 174/29

Causa C-170/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l'11 aprile 2012 — Peter Pinckney/KDG mediatech AG

19

2012/C 174/30

Causa C-171/12 P: Impugnazione proposta l'11 aprile 2012 dalla Carrols Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 1o febbraio 2012, causa T-291/09, Carrols Corp./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e sig. Giulio Gambettola

19

2012/C 174/31

Causa C-181/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 18 aprile 2012 — Yvon Welte/Finanzamt Velbert

20

 

Tribunale

2012/C 174/32

Causa T-270/10: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2012 — Conceria Kara/UAMI — Dima (KARRA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo KARRA — Marchi nazionali e comunitario figurativi anteriori Kara — Denominazione sociale Conceria Kara Srl e nome commerciale Kara — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8 della convenzione di Parigi — Malafede]

21

2012/C 174/33

Causa T-435/11: Sentenza del Tribunale del 2 maggio 2012 — Universal Display/UAMI (UniversalPHOLED) [Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Domanda di marchio comunitario denominativo UniversalPHOLED — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

21

2012/C 174/34

Cause riunite T-40/07 P-REV e T-62/07 P-REV: Ordinanza del Tribunale 16 aprile 2012 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissione (Procedura — Domanda di revocazione — Fatto nuovo — Insussistenza — Irricevibilità)

21

2012/C 174/35

Cause riunite T-76/07, T-362/07 e T-409/08: Ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2012 — El Fatmi/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive destinate a combattere il terrorismo — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere)

22

2012/C 174/36

Causa T-374/07: Ordinanza del Tribunale 20 aprile 2012 — Pachtitis/Commissione (Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Rigetto di una domanda diretta ad ottenere una copia dei quesiti dei test di accesso e delle risposte a detti quesiti — Incompetenza del Tribunale — Rinvio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica)

22

2012/C 174/37

Causa T-517/09: Ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Alstom/Commissione (Concorrenza — Mercato dei trasformatori di potenza — Lettera del Contabile della Commissione — Rifiuto di accettare la costituzione di una garanzia bancaria come modalità di copertura provvisoria dell’ammenda — Venir meno dell’interesse ad agire — Non luogo a statuire)

23

2012/C 174/38

Causa T-341/10: Ordinanza del Tribunale del 16 aprile 2012 — F91 Diddeléng e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Archiviazione di una denuncia — Mancato avvio di un procedimento di inadempimento — Mancanza di un atto impugnabile — Irricevibilità)

23

2012/C 174/39

Causa T-572/11 RII: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 aprile 2012 — Hassan/Consiglio (Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Domanda di provvedimenti provvisori — Nuova domanda — Fatti nuovi — Insussistenza — Irricevibilità)

23

2012/C 174/40

Causa T-163/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 aprile 2012 — Ternavsky/Consiglio (Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità)

24

2012/C 174/41

Causa T-135/12: Ricorso proposto il 2 marzo 2012 — Francia/Commissione

24

2012/C 174/42

Causa T-175/12: Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — Deutsche Börse/Commissione

25

2012/C 174/43

Causa T-176/12: Ricorso proposto il 16 aprile 2012 — Bank Tejarat/Consiglio

25

2012/C 174/44

Causa T-177/12: Ricorso proposto il 20 aprile 2012 — Spraylat/ECHA

26

2012/C 174/45

Causa T-178/12: Ricorso proposto il 17 aprile 2012 — Khwanda/Consiglio

27

2012/C 174/46

Causa T-181/12: Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Bateni/Consiglio

28

2012/C 174/47

Causa T-182/12: Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — HTTS/Consiglio

29

2012/C 174/48

Causa T-185/12: Ricorso proposto il 23 aprile 2012 — HUK-Coburg/Commissione

29

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 174/49

Causa F-126/11: Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — ZZ/Commissione

31

2012/C 174/50

Causa F-28/12: Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — ZZ/Commissione

31

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/1


2012/C 174/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 165 del 9.6.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 157 del 2.6.2012

GU C 151 del 26.5.2012

GU C 138 del 12.5.2012

GU C 133 del 5.5.2012

GU C 126 del 28.4.2012

GU C 118 del 21.4.2012

Questi testi sono disponibili su:

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Tribunale

16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/2


Assegnazione dei giudici alle sezioni

2012/C 174/02

Il 16 maggio 2012, la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, in seguito alla partenza della sig.ra Cremona, giudice, di modificare le decisioni della Conferenza plenaria del 20 settembre 2010 (1), del 26 ottobre 2010 (2), del 29 novembre 2010 (3), del 20 settembre 2011 (4) e del 25 novembre 2011 (5) sull’assegnazione dei giudici alle sezioni.

Per il periodo dal 16 maggio 2012 fino alla data di assunzione delle funzioni del membro italiano o del membro maltese, i giudici sono assegnati alle sezioni come segue:

 

Ia Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Azizi, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen, sig. Gratsias e sig.ra Kancheva, giudici.

 

Ia Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Azizi, presidente di sezione;

 

sig. Frimodt Nielsen, giudice;

 

sig.ra Kancheva, giudice.

 

IIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Forwood, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig. ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek e sig. Schwarcz, giudici.

 

2a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Forwood, presidente di sezione;

 

sig. Dehousse, giudice;

 

sig. Schwarcz, giudice.

 

IIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Czúcz, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen, sig. Gratsias esig.ra Kancheva, giudici.

 

3a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Czúcz, presidente di sezione;

 

sig.ra Labucka, giudice;

 

sig. Gratsias, giudice.

 

IVa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.

 

4a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;

 

sig.ra Jürimäe, giudice;

 

sig. van der Woude, giudice.

 

Va Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.

 

5a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Papasavvas, presidente di sezione;

 

sig. Vadapalas, giudice;

 

sig. O’Higgins, giudice.

 

VIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Kanninen, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso e sig. Popescu, giudici.

 

6a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Kanninen, presidente di sezione;

 

sig. Wahl, giudice;

 

sig. Soldevila Fragoso, giudice.

 

VIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek e sig. Schwarcz, giudici.

 

7a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Dittrich, presidente di sezione;

 

sig.ra Wiszniewska-Białecka, giudice;

 

sig. Prek, giudice.

 

VIIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Truchot, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso e sig. Popescu, giudici.

 

8a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Truchot, presidente di sezione;

 

sig.ra Martins Ribeiro, giudice;

 

sig. Popescu, giudice.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010, pag. 2.

(2)  GU C 317 del 20.11.2010, pag. 5.

(3)  GU C 346 del 18.12.2010, pag. 2.

(4)  GU C 305 del 15.10.2011, pag. 2.

(5)  GU C 370 del 17.12.2011, pag. 5.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 aprile 2012 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-125/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttive 2002/21/CE - Diritti di passaggio - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2012/C 174/03

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos, A. Nijenhuis e H. Krämer, agenti)

Convenuta: Repubblica di Cipro (rappresentanti: L. Lykourgos e A. Pantazi-Lamprou, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) — Violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) — Concessione e autorizzazione di diritti per consentire la installazione di strutture sulle proprietà pubbliche o private, o al di sopra o al di sotto di queste, ad un'impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica

Dispositivo

1)

Non garantendo mediante la concessione di diritti di passaggio su proprietà pubbliche, o al di sopra o al di sotto di queste, sulla base di procedure trasparenti, applicate senza discriminazioni né ritardi, conformemente agli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), la repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tali direttive.

2)

La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


16.6.2012   

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C 174/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main

(Causa C-337/10) (1)

(Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Condizioni di lavoro - Organizzazione dell’orario di lavoro - Diritto a ferie annuali retribuite - Indennità finanziaria in caso di malattia - Funzionari (pompieri))

2012/C 174/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Georg Neidel

Convenuto: Stadt Frankfurt am Main

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Diritto ad un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa di un’incapacità lavorativa perdurante per diversi anni prima del collocamento a riposo — Ambito di applicazione soggettivo della direttiva 2003/88/CE — Funzionari (pompieri)

Dispositivo

1)

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un funzionario che svolge attività di pompiere in condizioni normali.

2)

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un funzionario ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, ad un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per causa di malattia.

3)

L’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni del diritto nazionale che concedono al funzionario diritti a ferie retribuite supplementari che si aggiungono al diritto a ferie annuali retribuite minime di quattro settimane, senza che sia previsto il versamento di un’indennità finanziaria qualora il funzionario in via di pensionamento non abbia potuto fruire di detti diritti supplementari a causa del fatto che non ha potuto svolgere le sue funzioni per causa di malattia.

4)

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione del diritto nazionale che limita, mediante un periodo di riporto di nove mesi alla scadenza del quale il diritto a ferie annuali retribuite si estingue, il diritto di un funzionario in via di pensionamento di cumulare le indennità per ferie annuali retribuite non godute a causa di un’inabilità lavorativa.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


16.6.2012   

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C 174/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — SAS Institute Inc./World Programming Ltd

(Causa C-406/10) (1)

(Proprietà intellettuale - Direttiva 91/250/CEE - Tutela giuridica dei programmi per elaboratore - Articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3 - Portata della tutela - Creazione diretta o mediante altro procedimento - Programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore - Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto accesso al codice sorgente del primo programma - Decompilazione del codice oggetto del primo programma per elaboratore - Direttiva 2001/29/CE - Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione - Articolo 2, lettera a) - Manuale d’uso di un programma per elaboratore - Riproduzione in un altro programma per elaboratore - Violazione del diritto d’autore - Presupposto - Espressione della creazione intellettuale dell’autore del manuale d’uso)

2012/C 174/05

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: SAS Institute Inc.

Convenuta: World Programming Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42) — Portata della tutela — Creazione diretta o mediante un altro procedimento, quale la decompilazione del codice oggetto, di un programma per elaboratore che riproduce le funzioni di un altro programma per elaboratore già tutelato dal diritto d’autore, senza accesso al codice sorgente di quest’ultimo

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.

2)

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi.

3)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d’uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore può costituire una violazione del diritto d’autore su quest’ultimo manuale qualora — circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare — tale riproduzione costituisca l’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore del manuale d’uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d’autore.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


16.6.2012   

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C 174/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern

(Causa C-419/10) (1)

(Direttiva 2006/126/CE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona la cui patente di guida sia stata ritirata nel suo territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro)

2012/C 174/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Wolfgang Hofmann

Convenuto: Freistaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18) — Reciproco riconoscimento delle patenti di guida — Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona la cui patente di guida ha costituito oggetto di un ritiro sul suo territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro

Dispositivo

Gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, al di fuori di qualsiasi periodo di divieto di richiedere una nuova patente imposto al titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro e anche se è stato rispettato il requisito della residenza normale nel territorio di quest’ultimo, rifiuti il riconoscimento della validità di tale patente, qualora detto titolare sia stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di ritiro di una patente precedente.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


16.6.2012   

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C 174/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado

(Causa C-456/10) (1)

(Libera circolazione delle merci - Articoli 34 TFUE e 37 TFUE - Normativa nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati - Norma relativa all’esistenza e al funzionamento del monopolio del commercio dei tabacchi lavorati - Misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative - Giustificazione - Tutela dei consumatori)

2012/C 174/07

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

Convenuta: Administración del Estado

In presenza di: Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Logivend SLU, Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’articolo 34 TFUE — Monopolio spagnolo dello smercio di tabacco — Divieto d’importazione di tabacco imposto ai dettaglianti e istituito a favore dei grossisti — Proporzionalità

Dispositivo

L’articolo 34 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta ai titolari delle rivendite di tabacco e valori bollati di esercitare un’attività di importazione di tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


16.6.2012   

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C 174/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pest Megyei Bíróság — Ungheria) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt

(Causa C-472/10) (1)

(Direttiva 93/13/CEE - Articolo 3, paragrafi 1 e 3 - Articoli 6 e 7 - Contratti stipulati con i consumatori - Clausole abusive - Modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte del professionista - Azione inibitoria collettiva promossa a nome dei consumatori da un ente individuato dalla legislazione nazionale - Accertamento del carattere abusivo della clausola - Effetti giuridici)

2012/C 174/08

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Pest Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Convenuta: Invitel Távközlési Zrt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Pest Megyei Bíróság — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con i punti 1, lettera j), e 2, lettera d), dell’allegato, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Clausola che autorizza il professionista a modificare unilateralmente i termini del contratto senza valido motivo e senza una descrizione esplicita delle modalità di variazione del prezzo — Carattere abusivo della clausola — Effetti giuridici derivanti dalla constatazione del carattere abusivo della clausola nel contesto di un ricorso collettivo

Dispositivo

1)

Spetta al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sul procedimento inibitorio, promosso a tutela della collettività, a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, accertare, rispetto all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il carattere abusivo di una clausola figurante nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori a mezzo della quale un professionista prevede una modifica unilaterale delle spese collegate al servizio da prestare, senza peraltro descrivere chiaramente le modalità di quantificazione delle spese suddette né specificare validi motivi per tale modifica. Nell’effettuare tale valutazione, detto giudice dovrà verificare in particolare se, alla luce di tutte le clausole figuranti nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori delle quali fa parte la clausola controversa, nonché della legislazione nazionale che prevede i diritti e gli obblighi che potrebbero aggiungersi a quelli previsti dalle condizioni generali di cui trattasi, i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti in modo chiaro e comprensibile e, se del caso, se i consumatori dispongano della facoltà di porre termine al contratto.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta al fatto che l’accertamento della nullità di una clausola abusiva che fa parte delle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori nell’ambito di un’azione inibitoria, di cui all’articolo 7 della medesima direttiva, promossa avverso un professionista a tutela della collettività e a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale, produca, ai sensi di tale legislazione, effetti nei riguardi di tutti i consumatori che abbiano stipulato con il professionista di cui trattasi un contratto al quale si applicano le stesse condizioni generali, ivi inclusi quei consumatori che non siano parte del procedimento inibitorio;

qualora il carattere abusivo di una clausola che fa parte delle condizioni generali dei contratti sia stato accertato nell’ambito di un procedimento siffatto, i giudici nazionali debbono, anche per l’avvenire, trarne d’ufficio tutte le conseguenze previste dal diritto nazionale affinché tale clausola non vincoli i consumatori che abbiano stipulato con il professionista di cui trattasi un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010


16.6.2012   

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C 174/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-508/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo - Domanda di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo che ha già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in un primo Stato membro o da un suo familiare - Importo dei contributi richiesti dalle autorità competenti - Natura sproporzionata - Ostacolo all’esercizio del diritto di soggiorno)

2012/C 174/09

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande e R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels e J. Langer, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica ellenica (rappresentante: T. Papadopoulou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44) — Domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo — Diritti di cancelleria — Importi troppo elevati e non equi — Mezzo per ostacolare l’esercizio del diritto di soggiorno

Dispositivo

1)

Applicando ai cittadini di paesi terzi che presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo nei Paesi Bassi e ai cittadini di paesi terzi che, avendo acquisito detto status in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in tale Stato membro, nonché ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

3)

La Repubblica ellenica sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


16.6.2012   

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C 174/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB — Nordisk Copyright Bureau

(Causa C-510/10) (1)

(Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 5, paragrafo 2, lettera d) - Diritto di comunicazione di opere al pubblico - Eccezioni al diritto di riproduzione - Registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni - Registrazioni effettuate con mezzi di soggetti terzi - Obbligo dell’organismo di diffusione radiotelevisiva di porre rimedio a qualsivoglia effetto pregiudizievole derivante da azioni o omissioni del terzo)

2012/C 174/10

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: DR, TV2 Danmark A/S

Convenuto: NCB — Nordisk Copyright Bureau

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Condizioni per beneficiare di un’eccezione al diritto di riproduzione — Registrazione effimera di opere effettuata da organismi di diffusione radiotelevisiva con i propri mezzi e per le proprie emissioni — Organismo di diffusione radiotelevisiva che ha commissionato a società di produzione televisiva esterne e indipendenti registrazioni allo scopo di diffonderle nell’ambito delle sue emissioni

Dispositivo

1)

La locuzione «con i loro propri mezzi», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve ricevere un’interpretazione autonoma ed uniforme nell’ambito del diritto dell’Unione.

2)

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, letto alla luce del suo quarantunesimo considerando, deve essere interpretato nel senso che i mezzi propri di un organismo di diffusione radiotelevisiva comprendono i mezzi di qualsiasi terzo che agisca per conto o sotto la responsabilità di tale organismo.

3)

Per stabilire se una registrazione effettuata da un organismo di diffusione radiotelevisiva, per le proprie emissioni, con i mezzi di un terzo, rientri nell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29 per le registrazioni effimere, è compito del giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze del procedimento principale, tale persona possa essere considerata quale soggetto agente concretamente «per conto» dell’organismo di diffusione radiotelevisiva o, quantomeno, «sotto la responsabilità» del medesimo. A tal riguardo, è essenziale che, nei confronti dei terzi, segnatamente degli autori che possano essere danneggiati da una registrazione irregolare delle loro opere, l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia tenuto a risarcire qualsiasi effetto dannoso delle azioni e omissioni del terzo, come una società di produzione televisiva esterna e giuridicamente indipendente, collegate alla registrazione di cui trattasi, come se l’organismo stesso di diffusione radiotelevisiva avesse compiuto tali azioni e omissioni.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


16.6.2012   

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C 174/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 maggio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Lebara Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-520/10) (1)

(Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Articolo 2 - Prestazione di servizi a titolo oneroso - Servizi di telecomunicazioni - Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali - Commercializzazione tramite una rete di distributori)

2012/C 174/11

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Lebara Ltd

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Carte telefoniche vendute da un soggetto passivo che ha sede in uno Stato membro ad un distributore che ha sede in un altro Stato membro e rivendute da quest’ultimo a singoli che le utilizzano per effettuare telefonate — Operazione scindibile in vari elementi — Modalità di imposizione dell’imposta sul valore aggiunto

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore.

Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


16.6.2012   

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C 174/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano

(Causa C-571/10) (1)

(Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo - Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale - Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti nell’assistenza sociale e nella protezione sociale - Esclusione delle «prestazioni essenziali» dall’ambito di applicazione di tale deroga - Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti - Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa - Rigetto di una domanda di sussidio per l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi)

2012/C 174/12

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano

Parti

Ricorrente: Servet Kamberaj

Convenuti: Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano

con l’intervento di: Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius, Fondazione Alexander Langer

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bolzano — Tutela delle minoranze linguistiche — Normativa provinciale recante attuazione del principio fondamentale dell’assetto costituzionale nazionale di tutela delle minoranze linguistiche — Politica sociale — Applicazione di coefficienti diversi per determinare l’importo destinato al sussidio per l’alloggio dei cittadini dell’Unione e dei cittadini di paesi terzi — Criteri di selezione applicabili diversi per la concessione del sussidio per l’alloggio ai cittadini dell’Unione e ai cittadini di paesi terzi — Compatibilità con gli articoli 2 e 6 TFUE e gli articoli 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali — Compatibilità con gli articoli 18, 45 e 49 TFUE — Compatibilità con la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22) e con la direttiva del Consiglio 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44) — Diretta applicabilità delle disposizioni del diritto dell’Unione — Compatibilità con l’articolo 14 CEDU e con l’articolo 1 del Protocollo n. 12 della CEDU — Diretta applicabilità della CEDU ai sensi dell’articolo 6 TUE — Sanzioni applicabili in forza dell’articolo 15 della direttiva 2000/43/CE

Dispositivo

1)

Le questioni prima, quarta, quinta, sesta e settima sollevate dal Tribunale di Bolzano nella causa C-571/10 sono irricevibili.

2)

Il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.

3)

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale o regionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino di un paese terzo, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio summenzionato, a condizione che tale sussidio rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione sopra citata e che il paragrafo 4 del medesimo articolo 11 non trovi applicazione.


(1)  GU C 46 del 12.2.2011


16.6.2012   

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C 174/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 aprile 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10)

(Cause riunite da C-578/10 a C-580/10) (1)

(Articoli 18 CE e 56 CE - Autoveicoli - Utilizzazione in uno Stato membro di un veicolo a motore privato preso in prestito che è immatricolato in un altro Stato membro - Tassazione di tale veicolo nel primo Stato membro in occasione della sua prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale)

2012/C 174/13

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuti: L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’art. 18 CE (attualmente art. 21 TFUE) — Normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta d’immatricolazione all’atto della prima utilizzazione del veicolo sulla rete stradale nazionale — Assoggettamento di una persona residente nello Stato membro considerato che ha preso in prestito un veicolo immatricolato in un altro Stato membro da una persona residente in quest’ultimo Stato per utilizzarlo nel primo Stato membro a fini privati per un breve periodo

Dispositivo

L’articolo 56 CE dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai suoi residenti che abbiano preso in prestito da un residente di un altro Stato un veicolo immatricolato in quest’ultimo Stato di pagare, all’atto della prima utilizzazione di tale veicolo sulla rete stradale nazionale, l’integralità di un’imposta, normalmente dovuta al momento dell’immatricolazione di un veicolo nel primo Stato membro, senza che si tenga conto della durata dell’utilizzazione di detto veicolo sulla rete stradale di cui trattasi e senza che tale persona possa far valere un diritto all’esonero o alla restituzione qualora il medesimo veicolo non sia né destinato a essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro in via permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


16.6.2012   

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C 174/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

(Causa C-620/10) (1)

(Sistema di Dublino - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo - Cittadini di un paese terzo titolari di un visto in corso di validità rilasciato dallo «Stato membro competente» ai sensi del medesimo regolamento - Domanda d’asilo presentata in uno Stato membro diverso dallo Stato competente in forza di detto regolamento - Domanda di permesso di soggiorno in uno Stato membro diverso dallo Stato competente seguita dal ritiro della domanda d’asilo - Ritiro intervenuto prima che lo Stato membro competente abbia accettato la presa in carico - Ritiro che pone termine alle procedure istituite dal regolamento n. 343/2003)

2012/C 174/14

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Migrationsverket

Convenuti: Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, nonché degli articoli. 5, paragrafo 2, e 16, paragrafi. 3 e 4, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Condizioni di applicazione del regolamento in caso di ritiro di una domanda di asilo — Ritiro di una domanda di asilo presentata da cittadini di un paese terzo nello Stato membro A, nel corso della procedura di individuazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda in base a tale regolamento e dopo che lo Stato membro B ha accettato di prendere in carico i richiedenti — Decisione dell’autorità competente nello Stato membro A di respingere le domande di asilo e di attuare la procedura di trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro B, indipendentemente dal fatto che le domande di asilo presentate nello Stato membro A fossero state ritirate

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l’effetto di rendere inapplicabile detto regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l’esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


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C 174/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Balkan and Sea Properties» ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Cause riunite C-621/10 e C-129/11) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 73 e 80, paragrafo 1 - Vendita di beni immobili fra società collegate - Valore dell’operazione - Normativa nazionale che prevede, per le operazioni tra parti collegate, che la base imponibile ai fini dell’IVA sia pari al valore normale dell’operazione)

2012/C 174/15

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrenti:«Balkan and Sea Properties» ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Bulgaria — Interpretazione dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Società collegate che hanno concluso un contratto di vendita di beni immobili — Normativa nazionale che prevede, per le operazioni tra parti collegate, che la base imponibile ai fini dell’IVA sia pari al valore normale dell’operazione — Metodo di determinazione del valore normale — Esclusione del diritto di detrazione dell’IVA qualora un’imposta sia stata calcolata in modo non conforme alla legge

Dispositivo

1)

L’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le condizioni di applicazione da esso indicate sono tassative e che, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento di tale disposizione, che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli elencati nella citata disposizione, in particolare qualora il soggetto passivo benefici del diritto a detrarre interamente l’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare.

2)

In circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, l’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 conferisce alle società interessate il diritto di avvalersene direttamente al fine di opporsi all’applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con tale norma. Nell’impossibilità di procedere ad un’interpretazione della normativa interna in conformità con tale articolo 80, paragrafo 1, il giudice del rinvio dovrebbe disapplicare qualsiasi disposizione di tale normativa che contrasti con esso.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.

GU C 145 del 14.5.2011.


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C 174/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 maggio 2012 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-24/11 P) (1)

(Impugnazione - FEAOG - Sezione «garanzia» - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Spese effettuate dal Regno di Spagna - Aiuti alla produzione di olio d’oliva)

2012/C 174/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale del 12 novembre 2010, Spagna/Commissione, T-113/08, recante rigetto di una domanda di annullamento parziale della decisione 2008/68/CE, della Commissione, del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 2008, L 18, pag. 12), là dove fa riferimento a talune spese effettuate dal Regno di Spagna nei settori dell’olio di oliva e dei seminativi.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 novembre 2010, Spagna/Commissione (T-113/08), è annullata in quanto, qualificando la lettera AGR 16844 della Commissione, dell’11 luglio 2002, come comunicazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», come modificato dal regolamento (CE) n. 2245/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, essa ha considerato la data di notifica di tale lettera come elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi previsto agli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, ai fini della rettifica finanziaria che è stata operata nella decisione 2008/68/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», nel settore dell’olio d’oliva per il fatto che le proposte dell’agenzia per l’olio d’oliva conseguenti ai controlli effettuati presso i frantoi erano state eseguite in misura insufficiente dalle autorità spagnole.

2)

La decisione 2008/68 è annullata in quanto esclude dal finanziamento comunitario le spese effettuate dal Regno di Spagna, nel settore dell’olio d’oliva, al di fuori del termine di 24 mesi precedente la data di notifica della lettera della Commissione, del 24 novembre 2004, che ha convocato la riunione bilaterale del 21 dicembre 2004, nei limiti in cui tali spese sono contemplate dalla rettifica applicata per il fatto che le proposte dell’agenzia dell’olio d’oliva, conseguenti ai controlli effettuati presso i frantoi, venivano eseguite in misura insufficiente dalle autorità spagnole.

3)

Il Regno di Spagna e la Commissione europea sopportano ciascuno le proprie spese, sostenute sia in primo grado sia in occasione della presente impugnazione.


(1)  GU C 95 del 26.3.2011.


16.6.2012   

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C 174/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Able UK Ltd

(Causa C-225/11) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 151, paragrafo 1, lettera c) - Operazione di smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense effettuata nel territorio di uno Stato membro)

2012/C 174/17

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrenti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuta: Able UK Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) — Intepretazione dell’articolo 151, paragrafo 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzione di talune operazioni equiparate alle esportazioni — Operazione di smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense effettuata nel territorio di uno Stato membro

Dispositivo

L’articolo 151, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, effettuata in uno Stato membro parte contraente del Trattato dell’Atlantico del Nord e consistente nello smantellamento di navi obsolete della Marina di un altro Stato parte contraente di tale Trattato, è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto, in forza di tale disposizione, esclusivamente qualora:

detta prestazione sia effettuata in favore di un organismo delle forze armate dell’altro Stato in questione destinate allo sforzo comune di difesa o per il personale civile che le accompagna, e

la stessa prestazione sia effettuata in favore di un organismo delle suddette forze armate che siano di stanza o ospiti nel territorio dello Stato membro interessato o per il personale civile che le accompagna.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


16.6.2012   

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C 174/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 maggio 2012 — Legris Industries SA/Commissione europea

(Causa C-289/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione della Commissione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ammende - Società controllante e controllata - Imputabilità del comportamento illecito)

2012/C 174/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Legris Industries SA (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avocates)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: C. Giolito, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011 — Legris Industries/Commissione (T-376/06), che ha respinto il ricorso di annullamento parziale della decisione C(2006) 4180 def. della Commissione, del 20 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi) — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Violazione del diritto a un giudice indipendente ed imparziale — Imputabilità del comportamento illecito — Violazione dei principi della parità di trattamento, di responsabilità personale e di individualità delle pene — Snaturamento degli elementi di prova

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Legris Industries SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


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C 174/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 maggio 2012 — Comap SA/Commissione europea

(Causa C-290/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione della Commissione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Ammende - Durata dell’infrazione - Nozione di «continuità»)

2012/C 174/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Comap SA (rappresentanti: avv.ti A. Wachsmann e S. de Guigné)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: C. Giolito, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, Comap/Commissione, T-377/06, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 (CE) e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi) — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Violazione del diritto ad un giudice indipendente ed imparziale — Violazione del principio dell’interpretazione restrittiva della legge penale — Nozione di «presa di distanza pubblica» — Snaturamento di elementi di prova — Assenza di motivazione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Comap SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


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C 174/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di Minh Khoa Vo

(Causa C-83/12 PPU) (1)

(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 810/2009 - Codice comunitario dei visti - Articoli 21 e 34 - Legislazione nazionale - Introduzione illegale di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro - Visti ottenuti in modo fraudolento - Sanzione penale del passatore)

2012/C 174/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputato nella causa principale

Minh Khoa Vo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243, pag. 1) — Legislazione nazionale che sanziona penalmente il favoreggiamento dell’immigrazione illegale di stranieri sul territorio nazionale — Applicabilità di sanzioni in caso di stranieri in possesso di un visto ottenuto con dolo da un’autorità competente di un altro Stato membro, ma non ancora annullato in applicazione del suddetto regolamento

Dispositivo

Gli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che talune disposizioni nazionali rendano penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in casi in cui le persone introdotte illegalmente, cittadini di paesi terzi, dispongano di un visto che hanno ottenuto in modo fraudolento, traendo in inganno le autorità competenti dello Stato membro del rilascio circa l’effettiva finalità del viaggio, senza che detto visto sia stato previamente annullato.


(1)  GU C 126 del 28.4.2012.


16.6.2012   

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C 174/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 marzo 2012 — Josef Probst/mr.nexnet GmbH

(Causa C-119/12)

2012/C 174/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Josef Probst

Resistente: mr.nexnet GmbH

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58/CE (1) consenta la trasmissione di dati sul traffico da un fornitore di servizi (c.d. «provider») a un cessionario di crediti relativi a servizi di telecomunicazione, qualora tale cessione, effettuata ai fini del recupero di crediti in sofferenza, sia soggetta, a prescindere dagli obblighi generali di riservatezza delle telecomunicazioni e di tutela dei dati secondo le disposizioni legislative applicabili in un determinato periodo, alle seguenti condizioni contrattuali:

il provider e il cessionario si impegnano a trattare e a utilizzare i dati protetti unicamente nell'ambito della loro cooperazione, esclusivamente per le finalità perseguite con la stipulazione del contratto e secondo le modalità ivi indicate;

non appena le informazioni sui dati protetti risultino superflue per il conseguimento di tali finalità, tutti i relativi dati protetti dovranno essere restituiti alla controparte o definitivamente cancellati;

in base a quanto pattuito, queste sono autorizzate a controllare che la rispettiva controparte rispetti la tutela e la sicurezza dei dati;

l’accesso alle informazioni e ai documenti riservati trasmessi deve essere consentito solo al personale che ne abbia necessità ai fini dell’esecuzione del contratto;

in base a quanto pattuito dalle parti, queste obbligano il personale medesimo al rispetto della riservatezza.

Su richiesta e comunque non oltre il termine del periodo di cooperazione convenuto, tutte le relative informazioni riservate dovranno essere definitivamente cancellate o restituite alla rispettiva controparte.


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) GU L 201, pag. 37.


16.6.2012   

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C 174/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada (Spagna) l'8 marzo 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. e altri

(Causa C-125/12)

2012/C 174/22

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada

Parti

Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., Ignacio Alba Muñoz, Administrador concursal de Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., e Agencia Estatal de la Administración Tributaria (agenzia dell’amministrazione tributaria dello Stato)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, stabilendo che «1. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: (…) g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario», qualora la procedura giudiziaria sia un concorso di creditori avviato dalla dichiarazione di insolvenza di detto debitore, debba essere interpretato nel senso che si riferisce soltanto ai trasferimenti che conseguano, in senso stretto, alla natura liquidatoria della procedura o alla fase di liquidazione della procedura, di modo che l’alienazione degli immobili in parola debba avere luogo come conseguenza della liquidazione complessiva del patrimonio del debitore, oppure, dal momento che una procedura concorsuale può concludersi, tra le diverse possibilità, con la liquidazione dell’impresa soggetta a procedura concorsuale, se la disposizione si riferisca altresì a qualsiasi trasferimento di beni immobili effettuato dal debitore dichiarato insolvente nel corso di una procedura concorsuale.

2)

Se l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che la «vendita giudiziale al pubblico incanto» cui allude comprenda un procedimento giudiziario collettivo di insolvenza nell’ambito del quale sia stata realizzata, al di fuori di qualsiasi fase di liquidazione obbligatoria del patrimonio del debitore e per meri motivi di opportunità, una vendita volontaria di uno o più dei suoi beni, o se, al contrario, si riferisca esclusivamente alle procedure di esecuzione forzata volte a liquidare i beni del debitore giudiziario.

3)

In quest’ultimo caso, qualora l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, si riferisca in senso stretto alle esecuzioni forzate volte a liquidare i beni del debitore giudiziario, se la disposizione indicata possa interpretarsi nel senso che esclude l’inversione del soggetto passivo dell’IVA in qualsiasi caso di trasferimento di un immobile, da parte di un debitore dichiarato insolvente, per ragioni di opportunità e di convenienza per gli interessi dell’amministrazione concorsuale e al di fuori di ogni procedura di liquidazione globale dei suoi beni, dovendosi in tal caso prescindere dalla legge nazionale che abbia esteso l’ipotesi dell’articolo 199, paragrafo uno, lettera g), della direttiva a casi che tale disposizione non contempla.


(1)  GU L 347, pag. 1.


16.6.2012   

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C 174/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts des Landes Sachsen-Anhalt (Germania) l'8 marzo 2012 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

(Causa C-129/12)

2012/C 174/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt

Parti

Ricorrente: Magdeburger Mühlenwerke GmbH

Resistente: Finanzamt Magdeburg

Questione pregiudiziale

Se la decisione C(1998) 1712 (1) della Commissione del 20 maggio 1998 (GU 1999, L 60, pag. 61) abbia lasciato al legislatore tedesco un margine discrezionale in sede di trasposizione dell’articolo 2, secondo periodo, punto 4, dell’Investitionszulagengesetz (legge sugli incentivi agli investimenti; in prosieguo: l’«InvZulG 1996») nel testo di cui al Steuerentlastungsgesetz (Legge sugli sgravi fiscali) 1999 del 19 dicembre 1998, secondo cui detta disposizione avrebbe introdotto una norma di agevolazione per gli investimenti ivi contemplati, riguardo ai quali la decisione di investimento vincolante sia stata adottata prima della scadenza del termine per la trasposizione della decisione della Commissione ovvero prima della pubblicazione delle misure previste nel Bundessteuerblatt (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale di Germania, in prosieguo: il «BStBl»), ma la consegna dell'oggetto dell'investimento, nonché la determinazione e l’erogazione dell’incentivo abbiano avuto luogo successivamente


(1)  Decisione della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale (GU L 60, pag. 61).


16.6.2012   

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C 174/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 19 marzo 2012 — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña

(Causa C-139/12)

2012/C 174/24

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Convenuto: Generalidad de Cataluña

Questioni pregiudiziali

1)

Se nell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, la direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977 (attualmente direttiva 2006/1(1)2/CE del 28 novembre), obblighi ad assoggettare all’imposta sul valore aggiunto, senza esenzione, le operazioni sulla vendita di azioni effettuate da un soggetto passivo d’imposta che comportano l’acquisizione della proprietà di beni immobili, di fronte all’eccezione che esso stabilisce per i titoli il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte.

2)

Se la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, consenta l’esistenza di disposizioni come l’articolo 108 della legge spagnola 24/1988 sul mercato dei valori mobiliari, che assoggetta l’acquisizione della maggior parte del capitale della società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA, denominata imposta sui trasferimenti patrimoniali, a prescindere dalla possibile condizione di imprenditore dei soggetti coinvolti nell’operazione, senza escludere, pertanto, il caso di trasferimento diretto di immobili — invece che di azioni o partecipazioni — con il conseguente assoggettamento dell’operazione all’IVA.

3)

Se sia compatibile con la libertà di stabilimento garantita dall’articolo (43) TCE (attualmente articolo 49 TFUE) e con la libertà di circolazione dei capitali disciplinata all’articolo 56 TCE (attualmente articolo 63 TFUE) una norma nazionale come l’articolo 108 della legge spagnola del 28 luglio 1998 sul mercato dei valori mobiliari, ai sensi della formulazione di cui alla 12a disposizione addizionale della legge 18/1991, che assoggetta ad imposta l’acquisizione della maggior parte del capitale di società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili situati in Spagna, e senza possibilità di dimostrare che la società di cui si acquisisce il controllo svolge un’attività economica.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


16.6.2012   

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C 174/16


Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-151/12)

2012/C 174/25

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e B. Simon, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, in relazione ai suoi bacini idrografici intracomunitari, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 4, paragrafo 8; 7, paragrafo 2; 10, paragrafi 1 e 2, e delle sezioni 1.3 e 1.4 dell’Allegato V della direttiva 2000/60/CE (1) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la trasposizione, da parte del Regno di Spagna, delle disposizioni della direttiva 2000/60/CE, menzionate nelle conclusioni della domanda, non sia stata corretta, in quanto la normativa spagnola si applica solamente ai bacini idrografici intercomunitari in Spagna. Di conseguenza, per quanto riguarda i bacini intracomunitari (quelli le cui acque scorrono all’interno di una Comunità Autonoma), non è stata realizzata la trasposizione di tali disposizioni nell’ordinamento giuridico spagnolo.


(1)  GU L 327, pag. 1.


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C 174/17


Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-152/12)

2012/C 174/26

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Vasileva e H. Støvlbæk)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE (1);

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso del 16 marzo 2012 la Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») chiede che si dichiari che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, in quanto essa non ha fondato il sistema di imposizione dei diritti del gestore dell’infrastruttura in Bulgaria sul costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE. D’altro canto, la Bulgaria non avrebbe comunicato di avere posto a fondamento dei diritti un sistema diretto al pieno recupero dei costi, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva. Per questo motivo, la Bulgaria avrebbe dovuto in ogni caso soddisfare le condizioni enunciate in detto articolo.

La Commissione deduce i seguenti argomenti principali.

1)

Con la nozione di «costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario» si intende il costo marginale direttamente connesso all’effettivo utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, ossia il «costo diretto» imputabile a un servizio ferroviario specifico. Di conseguenza, tale costo è variabile e dipende dall’utilizzazione o meno dell’infrastruttura ferroviaria. Seguendo questa logica, il costo che viene ad esistenza indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’infrastruttura ferroviaria non potrebbe essere considerato un costo diretto, anche se esso riguarda attività o merci necessarie alla circolazione dei treni su determinate linee. Tale costo è fisso, nel senso che sorgerebbe anche in caso di mancata utilizzazione dell’infrastruttura ferroviaria.

2)

Tale interpretazione è corroborata dal tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, che si riferisce al costo «direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario». Il costo fisso connesso alla rete ferroviaria nel suo insieme non è «direttamente legato» alla prestazione di un servizio ferroviario specifico. Pertanto, l’espressione «direttamente legato» si riferisce al costo aggiuntivo relativo alla prestazione di un servizio ferroviario specifico. L’interpretazione proposta è inoltre fondata sulla correlazione sistematica dell’articolo 7, paragrafo 3. L’articolo 7 disciplina i principi di imposizione dei diritti, mentre l’articolo 8 stabilisce le eventuali deroghe a tali principi. L’articolo 8, paragrafo 1, ha ad oggetto il «pieno recupero dei costi da parte del gestore dell'infrastruttura», il che significa che il costo al quale si riferisce l’articolo 7, paragrafo 3, non può essere il costo finale del gestore dell’infrastruttura, ma è il costo diretto imputabile alla prestazione di un servizio ferroviario specifico, ossia un costo inferiore rispetto al costo finale. Tale interpretazione è supportata dal settimo considerando della direttiva 2001/14/CE, che incoraggia l’utilizzo ottimale dell’infrastruttura ferroviaria da parte del maggior numero possibile di imprese di trasporto, il che presuppone un livello dei diritti poco elevato.

3)

La Commissione ritiene che il gestore dell’infrastruttura la debba mettere a disposizione delle imprese ferroviarie a proprie spese, e che queste ultime debbano pagare diritti corrispondenti al costo diretto. Ciò discende dalla necessità di rendere l’infrastruttura ferroviaria più attraente ai fini del suo utilizzo da parte di un gran numero di imprese ferroviarie e in vista dell’ottimizzazione di tale utilizzo da parte di ognuna di esse. L’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE è possibile solo quando le condizioni ivi elencate sono soddisfatte: per tutti i segmenti di mercato per i quali il gestore dell’infrastruttura intende applicare coefficienti di maggiorazione, esso deve anzitutto verificare se tali segmenti possano sopportare dette maggiorazioni. Tale interpretazione discende dalla lettera dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, in particolare dalla formulazione «se il mercato lo consente», nonché dal testo dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, che recita: «Il livello dei diritti stabiliti non deve tuttavia precludere l'utilizzo dell'infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile (…) alla prestazione del servizio ferroviario».

4)

L’analisi completa del costo e degli introiti del gestore bulgaro dell’infrastruttura per gli anni 2005-2008 indica che una percentuale tra il 60 % e il 70 % del costo di gestione diretto calcolato in Bulgaria si basa su elementi fissi, in particolare sulle retribuzioni e gli oneri sociali. In considerazione di quanto esposto, la Commissione è giunta alla conclusione che tale costo non può essere considerato un costo diretto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, in quanto esso non cambia in caso di utilizzo dei servizi ferroviari. Di conseguenza, gli introiti realizzati dai diritti di utilizzo dell’infrastruttura sono molto più elevati del costo totale di gestione diretto. La Commissione ha pertanto concluso che in Bulgaria i diritti non sono stabiliti soltanto sulla base del costo direttamente imputabile alla prestazione del servizio ferroviario.

5)

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha accertato che il metodo applicato in Bulgaria in relazione all’imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria non presenta alcun chiaro nesso con la nozione di costo diretto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE.


(1)  Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).


16.6.2012   

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C 174/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 29 marzo 2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

(Causa C-154/12)

2012/C 174/27

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken

Convenuto: Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), attuale articolo 51 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (2), imponendo al settore «zucchero-barbabietole» una tassa pari a EUR 12/tonnellata di zucchero di quota, sia invalido:

poiché il fondamento normativo utilizzato dal legislatore per introdurre tale disposizione è l’ex-articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del Trattato CE, attuale articolo 43, paragrafo 2, del Trattato FUE;

poiché il legislatore, che avrebbe giustificato la tassa come una misura destinata a finanziare le spese «OCM zucchero», mentre essa in realtà finanzierebbe gli aiuti diretti e/o mirerebbe a preservare la neutralità di bilancio della riforma «zucchero 2006», non farebbe apparire in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento alla base dell’introduzione della tassa come richiesto dall’articolo 296 del Trattato FUE (ex-articolo 253 del Trattato CE);

poiché, dato che la filiera «zucchero-barbabietole» sarebbe l’unico settore a cui sarebbe stata imposta una siffatta tassa per contribuire al bilancio generale dell’Unione europea, la tassa dovrebbe essere considerata discriminatoria sia tra gli agricoltori che hanno mantenuto la produzione di barbabietola e quelli che l’hanno interrotta, sia tra la filiera «zucchero-barbabietole» e ogni altro settore agricolo o meno;

poiché si deve ritenere che la tassa violi il principio di proporzionalità, non essendo né appropriata, né necessaria al finanziamento delle spese nell’OCM «zucchero», né proporzionata in rapporto alle spese reali e alle prospettive di spesa nell’ocm «zucchero».


(1)  GU L 58, pag. 1.

(2)  GU L 299, pag. 1.


16.6.2012   

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C 174/18


Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-158/12)

2012/C 174/28

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo rilasciato le autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE (1) ovvero, non avendo riesaminato nei modi opportuni e, se del caso, non avendo aggiornato le condizioni di autorizzazione relativamente a 13 impianti esistenti in Irlanda per l’allevamento di suini e pollame, e non avendo quindi assicurato che tali impianti esistenti funzionassero conformemente agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, lettere a) e b), e all’articolo 15, paragrafo 2, della richiamata direttiva entro il 30 ottobre 2007, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1, gli Stati membri erano tenuti a garantire che le proprie autorità competenti rilasciassero autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8 ovvero, nei modi opportuni, riesaminassero e, se del caso, aggiornassero le condizioni di autorizzazione esistenti entro il 30 ottobre 2007.

Dalle informazioni a sua disposizione, la Commissione conclude che gli impianti esistenti in Irlanda per l’allevamento di suini e pollame funzionano tuttora senza autorizzazione rilasciata ai sensi della direttiva 2008/1, e che l’Irlanda è quindi venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.


(1)  Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8).


16.6.2012   

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C 174/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l'11 aprile 2012 — Peter Pinckney/KDG mediatech AG

(Causa C-170/12)

2012/C 174/29

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Peter Pinckney

Convenuta: KDG mediatech AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore commessa mediante la messa in rete di contenuti su un sito Internet,

la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, ai fini di ottenere il risarcimento del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito,

o

occorre inoltre che detti contenuti siano o siano stati destinati a un pubblico situato all’interno di detto Stato membro, oppure che sia ravvisabile un altro nesso di collegamento.

2)

Se occorra rispondere nello stesso modo alla prima questione pregiudiziale anche nel caso in cui l’asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore non consegua alla messa online di contenuti smaterializzati, ma, come nel caso di specie, all’offerta online di un supporto materiale che riproduce detto contenuto.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


16.6.2012   

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C 174/19


Impugnazione proposta l'11 aprile 2012 dalla Carrols Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 1o febbraio 2012, causa T-291/09, Carrols Corp./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e sig. Giulio Gambettola

(Causa C-171/12 P)

2012/C 174/30

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carrols Corp. (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e sig. Giulio Gambettola

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

Annullare la sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2012 nella causa T-291/09;

Accogliere tutte le richieste presentate in primo grado.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale attuato nella violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) e della giurisprudenza che lo interpreta

Nella sentenza impugnata il Tribunale conclude che «per quanto riguarda l’identità dei segni in questione, essa non può dimostrare la malafede dell’interveniente in mancanza di ogni altro pertinente elemento».

La sentenza della Corte di giustizia dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07; Racc. pag. I-4893), infatti, pone in evidenza che «l’esistenza della malafede del richiedente (…) dev’essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie» (punto 37 della menzionata sentenza). Ciò nondimeno, il Tribunale ha scorrettamente analizzato ogni fatto individualmente e isolatamente, trascurando la visione complessiva e aumentando ingiustificatamente l’onere probatorio a carico del ricorrente a scapito del suo diritto ad un’effettiva tutela giuridica.


(1)  Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag, 1).


16.6.2012   

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C 174/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 18 aprile 2012 — Yvon Welte/Finanzamt Velbert

(Causa C-181/12)

2012/C 174/31

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Yvon Welte

Resistente: Finanzamt Velbert

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 56 e 58 del trattato che istituisce la Comunità europea debbano essere interpretati nel senso che ostino alla normativa nazionale di uno Stato membro relativa all’imposta di successione che stabilisca, a favore del non residente, nel caso di trasmissione in via successoria di un bene immobile situato nel territorio di tale Stato da parte di persona anch'essa non residente, la sola deduzione di EUR 2 000, mentre per la stessa successione sarebbe stata concessa una deduzione di EUR 500 000 ove il de cuius o il beneficiario fossero stati residenti nel territorio dello Stato membro interessato al momento della successione.


Tribunale

16.6.2012   

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C 174/21


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2012 — Conceria Kara/UAMI — Dima (KARRA)

(Causa T-270/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo KARRA - Marchi nazionali e comunitario figurativi anteriori Kara - Denominazione sociale Conceria Kara Srl e nome commerciale Kara - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8 della convenzione di Parigi - Malafede)

2012/C 174/32

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Conceria Kara Srl (Trezzano sul Naviglio) (rappresentante: P. Picciolini, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Mannucci, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Dima — Gida Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd St, (Istanbul, Turchia)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 29 marzo 2010 (procedimento R 1172/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Conceria Kara Srl e la Dima — Gida Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Conceria Kara Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


16.6.2012   

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C 174/21


Sentenza del Tribunale del 2 maggio 2012 — Universal Display/UAMI (UniversalPHOLED)

(Causa T-435/11) (1)

(Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Domanda di marchio comunitario denominativo UniversalPHOLED - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 174/33

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Universal Display Corp. (Ewing, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Poulter e C. Lehr, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 18 maggio 2011 (procedimento R 215/2011-2), relativa ad una demanda di registrazione del segno denominativo UniversalPHOLED come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Universal Display Corp. è condannata alle spese.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


16.6.2012   

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C 174/21


Ordinanza del Tribunale 16 aprile 2012 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissione

(Cause riunite T-40/07 P-REV e T-62/07 P-REV) (1)

(Procedura - Domanda di revocazione - Fatto nuovo - Insussistenza - Irricevibilità)

2012/C 174/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. M. Boury)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di revocazione della sentenza del Tribunale 5 ottobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione e Commissione/de Brito Sequeira Carvalho (T-40/07 P e T-62/07 P, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

La domanda di revocazione è respinta in quanto irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


16.6.2012   

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C 174/22


Ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2012 — El Fatmi/Consiglio

(Cause riunite T-76/07, T-362/07 e T-409/08) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive destinate a combattere il terrorismo - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)

2012/C 174/35

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Nouriddin El Fatmi (Vught, Paesi Bassi) [rappresentanti: avv.ti G. Pulles e A. M. van Eik (T-76/07, T-362/07 e T-409/08), J. Pauw (T-76/07 e T-362/07) e M. Uiterwaal (T-76/07)]

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea [rappresentanti: inizialmente G. J. Van Hegelsom e E. Finnegan (T-76/07 e T-362/07), successivamente B. Driessen e E. Finnegan (T-76/07, T-362/07 e T-409/08), agenti]

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi [rappresentanti: inizialmente C. Wissels, M. de Mol e Y. de Vries, nonché M. de Grave (T-76/07), successivamente C. Wissels, M. Bulterman e J. Langer, agenti]; e Commissione europea [rappresentanti: S. Boelaert e P. van Nuffel, nonché, inizialmente, J. Aquilina (T-76/07), agenti]

Oggetto

In sostanza, domanda diretta all’annullamento della decisione 2006/1008/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 379, pag. 123), successivamente sostituita dalle decisioni del Consiglio 2007/445/CE, del 28 giugno 2007 (GU L 169, pag. 58), 2007/868/CE, del 20 dicembre 2007 (GU L 340, pag. 100), 2008/583/CE, del 15 luglio 2008 (GU L 188, pag. 21), 2009/62/CE, del 26 gennaio 2009 (GU L 23, pag. 25), dal regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009 (GU L 151, pag. 14), dai regolamenti di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1285/2009, del 22 dicembre 2009 (GU L 346, pag. 39), (UE) n. 610/2010, del 12 luglio 2010 (GU L 178, pag. 1), (UE) n. 83/2011, del 31 gennaio 2011 (GU L 28, pag. 14), e (UE) n. 687/2011, del 18 luglio 2011 (GU L 188, pag. 2), nella parte in cui il nome del ricorrente figura nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità alle quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3)

La Commissione europea ed il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


16.6.2012   

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C 174/22


Ordinanza del Tribunale 20 aprile 2012 — Pachtitis/Commissione

(Causa T-374/07) (1)

(Funzione pubblica - Assunzione - Concorso generale - Rigetto di una domanda diretta ad ottenere una copia dei quesiti dei test di accesso e delle risposte a detti quesiti - Incompetenza del Tribunale - Rinvio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica)

2012/C 174/36

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimitrios Pachtitis (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti P. Giatagantzidis e V. Niagkou, poi avv.ti P. Giatagantzidis e S. Stavropoulou, successivamente avv.ti P. Giatagantzidis e K. Kyriazi)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e I. Chatzigiannis, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna e K. Boskovits, agenti); Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson, agenti), e Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentante: H. Hijmans, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 27 giugno 2007, recante rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere l’accesso ai quesiti che gli erano stati posti nell’ambito della sua partecipazione al concorso generale EPSO/AD/77/06, alle risposte da lui fornite a tali quesiti e alla griglia delle risposte corrette a detti quesiti e, dall’altra, della decisione implicita di rigetto della domanda confermativa che il ricorrente ha presentato all’EPSO il 10 luglio 2007.

Dispositivo

1)

La causa T-374/07 è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.

2)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


16.6.2012   

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C 174/23


Ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Alstom/Commissione

(Causa T-517/09) (1)

(Concorrenza - Mercato dei trasformatori di potenza - Lettera del Contabile della Commissione - Rifiuto di accettare la costituzione di una garanzia bancaria come modalità di copertura provvisoria dell’ammenda - Venir meno dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire)

2012/C 174/37

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alstom (Levallois-Perret, Francia) (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, N. von Lingen e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione C(2009) 7601 def., della Commissione, del 7 ottobre 2009, relativa ad una procedura d’applicazione dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/39.129 — Trasformatori di potenza), che impone un’ammenda alla ricorrente e, dall’altra, domanda di annullamento della lettera del Contabile della Commissione, del 10 dicembre 2009, che rifiuta il deposito di una garanzia bancaria quale mezzo di riscossione provvisoria di tale ammenda.

Dispositivo

1)

Non occorre statuire sulla domanda di annullamento della lettera del Contabile della Commissione europea del 10 dicembre 2009, che rifiuta il deposito di una garanzia bancaria quale modalità di copertura provvisoria dell’ammenda imposta dalla decisione C(2009) 7601 def., della Commissione, del 7 ottobre 2009, relativa ad una procedura d’applicazione dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/39.129 — Trasformatori di potenza).

2)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 51 del 27 febbraio 2010.


16.6.2012   

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C 174/23


Ordinanza del Tribunale del 16 aprile 2012 — F91 Diddeléng e a./Commissione

(Causa T-341/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Archiviazione di una denuncia - Mancato avvio di un procedimento di inadempimento - Mancanza di un atto impugnabile - Irricevibilità)

2012/C 174/38

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: F91 Diddeléng (Dudelange, Lussemburgo); Julien Bonnetaud (Yutz, Francia); Thomas Gruszczynski (Amnéville, Francia); Rainer Hauck (Maxdorf, Germania); Stéphane Martine (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo); Grégory Molnar (Moyeuvre-Grande, Francia), e Yann Thibout (Algrange, Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Misson, C. Delrée e G. Ernes)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e P. Van Nuffel, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) (Mondercange, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente K. Daly, solicitor, e D. Keane, SC, poi K. Daly)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 3 giugno 2010 di archiviare senza darle seguito la denuncia presentata dai ricorrenti contro la Fédération luxembourgeoise de football (FLF); domanda di annullamento dei regolamenti della FLF che violano gli articoli 39 CE e 81 CE nonché domanda di infliggere «qualsiasi sanzione adeguata»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La F91 Diddeléng, Julien Bonnetaud, Thomas Gruszczynski, Rainer Hauck, Stéphane Martine, Grégory Molnar e Yann Thibout sopportano le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Fédération luxembourgeoise de football (FLF) sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


16.6.2012   

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C 174/23


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 aprile 2012 — Hassan/Consiglio

(Causa T-572/11 RII)

(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Domanda di provvedimenti provvisori - Nuova domanda - Fatti nuovi - Insussistenza - Irricevibilità)

2012/C 174/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti É. Morgan de Rivery e E. Lagathu)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e M. Vitsentzatos, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori, in particolare domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione delle misure restrittive che il Consiglio ha adottato nei confronti della Siria, nei limiti in cui tali misure riguardino il ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


16.6.2012   

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C 174/24


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 aprile 2012 — Ternavsky/Consiglio

(Causa T-163/12 R)

(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Bielorussia - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità)

2012/C 174/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Anatoly Ternavsky (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Rapin ed E. Van den Haute, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione del punto 2 dell’allegato II della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), e del punto 2 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37)

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


16.6.2012   

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C 174/24


Ricorso proposto il 2 marzo 2012 — Francia/Commissione

(Causa T-135/12)

2012/C 174/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e J. Rossi, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente con l’atto introduttivo chiede l’annullamento della decisione C(2011) 9403 def. della Commissione, del 20 dicembre 2011, che dichiara compatibile con il mercato interno, a talune condizioni, l’aiuto al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore della France Télécom vertente sulla riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato distaccati presso la France Télécom [aiuto di Stato n. C 25/2008 (ex NN 23/2008)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Con il primo motivo, diviso in due parti, deduce violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto la Commissione ha considerato che la riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato distaccati presso la France Télécom era costitutiva di un aiuto di Stato. La ricorrente sostiene che:

la Commissione avrebbe erroneamente considerato che la riduzione della contropartita che la France Télécom deve versare allo Stato non libera la France Télécom dello svantaggio strutturale che tale impresa ha supportato a seguito dell’entrata in vigore della legge del 1990 e che la misura concede un vantaggio a tale impresa;

in subordine, la Commissione avrebbe a torto considerato che la France Télécom ha beneficiato di un vantaggio a partire dal 1996 nonostante il versamento di un contributo forfetario eccezionale da parte di tale impresa.

2)

Con il secondo motivo, in subordine, deduce violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE in quanto la Commissione ha subordinato la compatibilità della misura di cui trattasi al rispetto della condizione posta all’articolo 2 della decisione controversa. Tale secondo motivo si suddivide in due parti.

Con la prima parte, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE laddove ha considerato che il tasso di equità concorrenziale non era stato nella specie raggiunto in ragione del fatto che non erano stati presi in considerazione i rischi non comuni nel calcolo della contropartita versata dalla France Télécom a seguito dell’entrata in vigore della legge del 1996.

Con la seconda parte la ricorrente sostiene, in subordine, che la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE laddove ha rifiutato di valutare l’insufficienza del tasso di equità concorrenziale con riferimento al versamento di un contributo forfetario eccezionale da parte della France Télécom e laddove ha concluso che tale impresa non era stata posta in una situazione di completa equivalenza con i suoi concorrenti fino al 2043.

3)

Il terzo motivo deduce errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione avrebbe rifiutato di considerare un tasso del 7 % come tasso di attualizzazione del contributo forfetario eccezionale.


16.6.2012   

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C 174/25


Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — Deutsche Börse/Commissione

(Causa T-175/12)

2012/C 174/42

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Börse AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: C. Zschocke, J. Beninca e T. Schwarze, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione COMP/M.6166 Deutsche Börse/NYSE Euronext del 1o febbraio 2012; e

condannare la convenuta alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Il primo motivo verte sul fatto che la convenuta non ha valutato correttamente i vincoli concorrenziali orizzontali cui sono soggette le parti, in quanto la sua analisi in ordine alle transazioni di titoli derivati negoziati fuori borsa [over-the-counter («OTC»)] e la sua affermazione secondo cui le parti esercitano una pressione sulle reciproche commissioni di borsa sono viziate da errori di diritto e di valutazione. Inoltre, l’asserzione della Commissione secondo cui le parti esercitano reciproche pressioni concorrenziali sotto il profilo dell’innovazione è manifestamente errata e la sua analisi della concorrenza tra piattaforme di negoziazione non è basata su prove convincenti e coerenti. La Commissione ha poi omesso di esaminare adeguatamente le pressioni dovute alla domanda, poiché non ha analizzato e valutato il ruolo fondamentale svolto dai clienti delle parti, tra cui si annoverano i principali partecipanti alla negoziazione OTC, e non ha proceduto ad alcuna analisi quantitativa.

2)

Il secondo motivo verte sul fatto che la valutazione delle considerazioni di efficienza delle parti effettuata dalla convenuta è viziata da errori manifesti e non è corroborata da elementi di prova coerenti e convincenti. La Commissione, erroneamente, ha considerato verificabili, legati alla concentrazione e diretti a beneficio dei consumatori solo alcuni dei miglioramenti di efficienza, ed ha errato dichiarando che essi erano insufficienti a controbilanciare gli effetti della concentrazione sulla concorrenza. Per quanto riguarda la sua valutazione dei risparmi in materia di garanzie e dei vantaggi in termini di liquidità, la Commissione ha violato il diritto delle parti ad essere sentite, in quanto si è fondata su prove ed argomenti prodotti dopo l’audizione, ed in merito ai quali alle parti non è stata data l’occasione di esprimersi. La teoria del «recupero» caldeggiata dalla Commissione e la sua valutazione del nesso specifico con la concentrazione dei risparmi in materia di garanzie si basano su nuove teorie e condizioni che non sono avvalorate dagli Orientamenti della Commissione relativi alle concentrazioni orizzontali (1).

3)

Il terzo motivo verte sul fatto che la convenuta non ha valutato adeguatamente le misure correttive proposte dalle parti. Il rigetto dell’impegno relativo ad una totale dismissione delle attività relative ai singoli derivati su titoli azionari dell’NYX (la ricorrente e l’NYSE Euronext) che si sovrappongono, compresa la dismissione dello strumento BClear della NYX, si fonda su prove errate. L’asserito «rapporto di simbiosi» tra derivati su titoli azionari e derivati su indici di borsa non esiste, contraddice l’analisi della definizione di mercato della Commissione stessa ed è stato sollevato in violazione dei diritti della difesa delle parti. Il rigetto da parte della Commissione dell’impegno relativo alle licenze sul software è viziato da errore ed è in contraddizione con le sue conclusioni in materia di concorrenza nel campo tecnologico.


(1)  Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004 C 31, pag. 5).


16.6.2012   

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C 174/25


Ricorso proposto il 16 aprile 2012 — Bank Tejarat/Consiglio

(Causa T-176/12)

2012/C 174/43

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Tejarat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, solicitors, D. Wyatt, QC e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Annullare il paragrafo 2, della tabella I.B., dell’Allegato I della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare il paragrafo 2, della tabella I.B., dell’Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare il paragrafo 105, della tabella B, dell’Allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

dichiarare che l’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio non è applicabile alla ricorrente;

dichiarare che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio non è applicabile alla ricorrente;

dichiarare che l’annullamento del paragrafo 2, della tabella I.B., dell’Allegato I della decisione 2012/35/PESC del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio e del paragrafo 105, della tabella B, dell’Allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, produce effetti immediati; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente sostiene quanto segue:

i criteri sostanziali per la designazione fra i destinatari delle misure controverse non sono soddisfatti nel caso della ricorrente e non sussiste alcun fondamento giuridico o fattuale per la sua designazione; e/o il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se i criteri fossero soddisfatti o meno; e

il Consiglio ha designato la ricorrente sulla base di elementi di prova insufficienti a stabilire che i criteri erano stati soddisfatti e pertanto ha commesso un (ulteriore) errore manifesto di valutazione, in quanto la ricorrente non soddisfa alcuno dei cinque criteri previsti per la designazione dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012; il Consiglio non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare il contrario.

2)

Nell’ambito del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene quanto segue:

la designazione della ricorrente costituisce una violazione dei suoi diritti e libertà fondamentali, segnatamente del suo diritto a compiere operazioni commerciali ed esercitare attività di impresa ed al rispetto dei suoi beni e/o una violazione del principio di proporzionalità.

3)

Nell’ambito del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene quanto segue:

il Consiglio ha in ogni caso violato i suoi obblighi procedurali di: a) comunicare individualmente alla ricorrente la sua designazione; b) fornire motivazioni adeguate e sufficienti e c) rispettare i suoi diritti della difesa ed il diritto a rimedi giurisdizionali effettivi.


16.6.2012   

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C 174/26


Ricorso proposto il 20 aprile 2012 — Spraylat/ECHA

(Causa T-177/12)

2012/C 174/44

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Spraylat GmbH (Aquisgrana, Germania) (rappresentante: K. Fischer, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la fattura emessa dalla convenuta il 21 febbraio 2012 (fattura n. 10030371), recante la fissazione di un onere amministrativo a carico della ricorrente, e notificata a quest’ultima il 21 febbraio 2012;

condannare la convenuta alle spese.

In subordine, la ricorrente chiede che venga annullata la decisione SME (2012) 1445, del 15 febbraio 2012.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) e del regolamento (CE) n. 340/2008 (2)

La ricorrente deduce che, ai sensi di entrambi i regolamenti, la sola ragione legittima individuabile per l’imposizione dell’onere amministrativo di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 sarebbe quella di coprire i costi sostenuti dall’ECHA per la revisione della registrazione in funzione delle dimensioni dell’impresa, e che di ciò non si sarebbe tenuto conto nel fissare l’onere amministrativo, secondo la decisione del consiglio di amministrazione dell’ECHA MB/D/29/2010. Sarebbe altresì illegittima un’imposizione dell’onere amministrativo differenziata in base alla dimensione dell’impresa, la quale avrebbe per conseguenza che le imprese di grosse dimensioni dovrebbero sopportare i costi causati dalla revisione relativa alle imprese di minori dimensioni.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Tale principio imporrebbe che l’imposizione dell’onere amministrativo da parte della convenuta debba essere commisurata al servizio fornito dalla medesima. Ad avviso della ricorrente, così non sarebbe, ove si confronti l’importo dell’onere — pari ad EUR 20 700 — con il servizio amministrativo effettivamente reso dalla convenuta.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di uguaglianza

A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la differenziazione dell’importo dell’onere amministrativo in base alla dimensione dell’impresa determinerebbe altresì una disparità di trattamento. Modificando la propria procedura amministrativa, inoltre, la convenuta violerebbe il principio di uguaglianza, in quanto essa tratterebbe diversamente la ricorrente rispetto ad altri dichiaranti ai quali la convenuta aveva concesso la possibilità di effettuare, anche dopo la ricezione del numero di registrazione, ulteriori correzioni relative alle dimensioni dell’impresa, in modo da evitare l’imposizione dell’onere amministrativo.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e del diritto alla buona amministrazione

Nonostante la convenuta abbia riconosciuto che, nel procedimento di registrazione, la corretta individuazione della dimensione dell’impresa risulta difficile, essa non avrebbe concesso alla ricorrente, in violazione del diritto alla buona amministrazione, la possibilità di correggere le informazioni al fine di evitare l’onere amministrativo.

5)

Illegittima delega di potestà normativa alla convenuta

L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 autorizzerebbe la convenuta ad imporre un onere amministrativo, senza che nel regolamento siano stabiliti i dettagli di tale imposizione, in particolare i criteri di determinazione dell’onere amministrativo. Ciò rappresenterebbe, ad avviso della ricorrente, un’illegittima delega di potestà normativa alla convenuta.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6).


16.6.2012   

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C 174/27


Ricorso proposto il 17 aprile 2012 — Khwanda/Consiglio

(Causa T-178/12)

2012/C 174/45

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mahran Khwanda (Damasco, Siria) (rappresentanti: S. Jeffrey e S. Ashley, solicitors, D. Wyatt, QC e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Annullare il paragrafo 22 dell’Allegato alla decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 19, pag. 33), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il paragrafo 22 dell’Allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 19, pag. 6), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

dichiarare che gli articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC del Consiglio (1) non sono applicabili al ricorrente;

dichiarare che gli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2) non sono applicabili al ricorrente;

dichiarare che l’annullamento del paragrafo 22 dell’Allegato alla decisione 2012/37/PESC del Consiglio e del paragrafo 22 dell’Allegato al regolamento (UE) n. 55/2012 del Consiglio ha effetto immediato; e

condannare il Consiglio a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Nell’ambito del suo primo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:

i criteri sostanziali per la designazione fra i destinatari delle misure controverse non sono soddisfatti nel caso del ricorrente in quanto non sussiste alcun fondamento giuridico o fattuale per la sua designazione ed il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione al riguardo; inoltre il Consiglio ha designato il ricorrente sulla base di elementi di prova insufficienti;

il ricorrente ha prodotto elementi di prova concreti che corroborano la sua pretesa e si è in realtà adoperato attivamente per impedire alle milizie progovernative di avere accesso al parco degli autobus appartenenti alla Qadmous Transport. Al contrario, il Consiglio non ha prodotto sufficienti elementi di prova per confutare tali affermazioni.

2)

Nell’ambito del suo secondo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:

la designazione del ricorrente costituisce una violazione dei suoi diritti umani e delle sue libertà fondamentali, segnatamente del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ed al rispetto dei suoi beni e/o una violazione del principio di proporzionalità.

3)

Nell’ambito del suo terzo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:

il Consiglio ha in ogni caso violato i suoi obblighi procedurali di: a) informare individualmente il ricorrente della sua designazione; b) fornire motivazioni adeguate e sufficienti per la sua designazione; c) rispettare i suoi diritti della difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.


(1)  GU L 319, pag. 56.

(2)  GU L 16, pag. 1.


16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/28


Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Bateni/Consiglio

(Causa T-181/12)

2012/C 174/46

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentanti: J. Kienzle e M. Schlingmann, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio a sopportare le spese, ivi comprese le spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente

Il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, l’obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe fornito una motivazione sufficiente per l’iscrizione del ricorrente nell’allegato IX del regolamento impugnato.

Il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente al contraddittorio, poiché non gli avrebbe dato l’opportunità, prevista dall’articolo 46, paragrafi 3 e 4, del regolamento impugnato, di prendere posizione sull’inserimento negli elenchi di sanzioni e di chiedere in tal modo un riesame da parte del Consiglio.

2)

Secondo motivo, vertente sull’infondatezza dell’iscrizione del ricorrente negli elenchi di sanzioni

I motivi forniti dal Consiglio per l’iscrizione del ricorrente negli elenchi di sanzioni non consentirebbero di individuare l’esatto fondamento giuridico su cui il Consiglio si è basato.

Un’attività che il ricorrente ha svolto soltanto fino al marzo 2008 non potrebbe giustificare la sua iscrizione negli elenchi di sanzioni nel mese di dicembre 2011.

L’attività del ricorrente quale amministratore delegato della Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH non giustificherebbe la sua iscrizione negli elenchi di sanzioni, segnatamente poiché il Tribunale dell’Unione europea ha annullato il regolamento (UE) n. 961/2010 (1) nella parte in cui riguardava l’HTTS GmbH.

La mera circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato amministratore delegato di una società inglese, che nel frattempo è stata sciolta, non consentirebbe di ravvisare la sussistenza di uno dei motivi indicati all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento impugnato per l’iscrizione del ricorrente negli elenchi di sanzioni.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale del ricorrente al rispetto della proprietà

L’iscrizione del ricorrente negli elenchi di sanzioni rappresenterebbe una lesione non giustificata del suo diritto fondamentale di proprietà, poiché egli non sarebbe in grado di comprendere, sulla base dell’insufficiente motivazione fornita dal Consiglio, le ragioni del suo inserimento nell’elenco delle persone colpite dalle misure sanzionatorie.

L’iscrizione del ricorrente negli elenchi di sanzioni sarebbe manifestamente inappropriata rispetto al perseguimento degli scopi del regolamento impugnato e costituirebbe inoltre una lesione sproporzionata del suo diritto di proprietà.


(1)  Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).


16.6.2012   

IT

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C 174/29


Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — HTTS/Consiglio

(Causa T-182/12)

2012/C 174/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: J. Kienzle e M. Schlingmann, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio a sopportare le spese, ivi comprese le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente

Il Consiglio avrebbe violato il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, l’obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe fornito una motivazione sufficiente per il rinnovo dell’iscrizione della ricorrente negli elenchi di persone, entità e organismi cui si applicano misure restrittive ai sensi dell’articolo 23 del regolamento impugnato.

Il Consiglio avrebbe violato il diritto della ricorrente ad essere sentita, poiché non le avrebbe dato l’opportunità di prendere posizione prima che essa fosse reinserita negli elenchi di sanzioni e di chiedere in tal modo un riesame da parte del Consiglio.

2)

Secondo motivo, vertente sull’infondatezza del rinnovo dell’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni

I motivi indicati dal Consiglio per il rinnovo dell’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni non giustificherebbero tale iscrizione e sarebbero sostanzialmente erronei. In particolare, la ricorrente non sarebbe controllata dalla IRISL.

L’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni si baserebbe su un errore manifesto di valutazione della sua situazione e delle sue attività da parte del Consiglio.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale della ricorrente al rispetto della proprietà

Il rinnovo dell’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni rappresenterebbe una lesione non giustificata del suo diritto fondamentale di proprietà, poiché la ricorrente non sarebbe in grado di comprendere, sulla base dell’insufficiente motivazione fornita dal Consiglio, le ragioni del suo inserimento nell’elenco delle persone colpite dalle misure sanzionatorie.

L’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni costituirebbe una lesione sproporzionata dei suoi diritti di proprietà e sarebbe manifestamente inappropriata rispetto al conseguimento degli scopi perseguiti dal regolamento impugnato. In ogni caso, essa eccederebbe quanto è necessario per il conseguimento di detti scopi.


16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/29


Ricorso proposto il 23 aprile 2012 — HUK-Coburg/Commissione

(Causa T-185/12)

2012/C 174/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HUK-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg (Coburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Birnstiel, H. Heinrich e A. Meier)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 23 febbraio 2012, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di accedere a determinati documenti di un procedimento in materia di intese (COMP/39.125 — Carglass);

condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo: nessuna prova dei singoli documenti indicati nella richiesta

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione non si fonda su una prova concreta e individuale di ogni singolo documento. A parere della ricorrente, la decisione impugnata si basa su una considerazione viziata in diritto, secondo cui nel caso di specie sussiste una presunzione generale della presenza di un’eccezione.

2)

Secondo motivo: violazione dell’obbligo di motivazione

Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, nella sua decisione, ha motivato il rigetto integrale della sua domanda solo con valutazioni forfettarie e, pertanto, in modo insufficiente. Al riguardo, la ricorrente fa valere una violazione dell’obbligo di motivazione e, di conseguenza, un’inosservanza di norme processuali essenziali.

3)

Terzo motivo: errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1)

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che l’interpretazione e l’applicazione da parte della Commissione delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 erano viziate in diritto. A parere della ricorrente, la Commissione nega il rapporto regola-eccezione e si basa su un’interpretazione troppo ampia della «tutela dell’attività di indagine» e del concetto degli «interessi commerciali».

4)

Quarto motivo: omessa considerazione dell’applicazione di diritto privato del diritto in materia di intese come interesse pubblico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001

Con il quarto motivo, la ricorrente rileva che la Commissione ha negato ingiustamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto considerare, in particolare nell’ambito della ponderazione degli interessi, che anche l’applicazione di diritto privato del diritto in materia di intese rappresenta un interesse pubblico a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


Tribunale della funzione pubblica

16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/31


Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-126/11)

2012/C 174/49

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M. Boury)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullare la decisione dell’APN con la quale è inflitta al ricorrente una sanzione disciplinare in forma di nota di biasimo.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’APN CMS 10/038 di infliggere al ricorrente una nota di biasimo, nonché la decisione dell’APN n. R/393/11 di conferma della prima;

constatare che la sanzione discrezionale costituita dalla nota di biasimo, inflitta dall’APN al ricorrente senza produrre prove valide dei pretesi atti di molestie psicologiche a lui contestati e in mancanza dell’avvio di una vera istruttoria indipendente, imparziale ed equa in grado di accertare la realtà e la verità dei pretesi atti di molestie psicologiche che il ricorrente avrebbe commesso nei confronti del suo collega, costituisce un atto discriminatorio da parte dell’APN nei confronti del ricorrente;

constatare che durante l’intero svolgimento di questo procedimento il ricorrente ha subito gravi danni materiali e morali, dei quali egli ha pertanto il diritto di ottenere il risarcimento, secondo criteri che il Tribunale dovrà stabilire;

constatare, in particolare, che durante l’intero svolgimento di questo procedimento e dei procedimenti anteriori ad esso connessi, il ricorrente è rimasto vittima di gravi violazioni dei suoi diritti umani fondamentali, dei diritti sanciti nei Trattati, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e che, pertanto, egli ha il diritto di ottenere il risarcimento per tali violazioni, secondo la valutazione discrezionale del Tribunale.


16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/31


Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-28/12)

2012/C 174/50

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente, in primo luogo, d’espungere una frase dal referto medico datato 28 febbraio 2008, in secondo luogo, d’inviare detto referto corretto in tal senso al medico scelto dal ricorrente e, in terzo luogo, d’espungere in generale dal fascicolo relativo all’infortunio sul lavoro qualsiasi informazione inerente al fatto, che il ricorrente ribadisce falso, che la polvere con la quale il ricorrente è venuto in contatto, si è rivelata, alla fine, essere la polvere bianca della copia d’un giornale al quale il ricorrente era abbonato.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di ripulsa dei petita attorei di cui alla domanda datata 23 dicembre 2010;

quatenus oportet, annullare la decisione di ripulsa del reclamo datato 10 luglio 2011 avverso la decisione di ripulsa della domanda datata 23 dicembre 2010;

condannare la convenuta alle spese.