ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.138.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 138

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
12 maggio 2012


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 138/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU C 133 del 5.5.2012

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V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 138/02

Causa C-59/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 febbraio 2012 — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

2

2012/C 138/03

Causa C-82/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 16 febbraio 2012 — Transportes Jordi Besora, S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) e Generalitat de Catalunya

2

2012/C 138/04

Causa C-86/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 20 febbraio 2012 — Adzo Domenyo Alopka, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou/Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

3

2012/C 138/05

Causa C-87/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 20 febbraio 2012 — Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga/Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

3

2012/C 138/06

Causa C-96/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) il 22 marzo 2012 — Domingos Freitas e Maria Adília Monteiro Pinto/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

4

2012/C 138/07

Causa C-99/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 24 febbraio 2012 — Eurofit SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

4

2012/C 138/08

Causa C-104/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 29 febbraio 2012 — Finanzamt Köln-Nord/Wolfram Becker

5

2012/C 138/09

Causa C-114/12: Ricorso proposto il 1o marzo 2012 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

5

2012/C 138/10

Causa C-115/12 P: Impugnazione presentata il 5 marzo 2012 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) pronunciata il 16 dicembre 2011, causa T-488/10, Francia/Commissione

6

2012/C 138/11

Causa C-116/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Serron (Grecia) il 5 marzo 2012 — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio

7

2012/C 138/12

Causa C-132/12 P: Impugnazione proposta il 9 marzo 2012 dalla Stichting Woonpunt e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011 nella causa T-203/10, Stichting Woonpunt e a./Commissione

7

2012/C 138/13

Causa C-133/12 P: Impugnazione proposta il 9 marzo 2012 dalla Stichting Woonlinie e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011 nella causa T-202/10, Stichting Woonlinie e a./Commissione

8

2012/C 138/14

Causa C-134/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 12 marzo 2012 — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (in nome e nell’interesse dei suoi membri — funzionari pubblici con status speciale — agenti di polizia dell’IPJ Tulcea)/Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea

8

2012/C 138/15

Causa C-145/12 P: Impugnazione proposta il 26 marzo 2012 dalla Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 gennaio 2012, causa T-407/09, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH/Commissione Europea

9

2012/C 138/16

Causa C-148/12: Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

10

 

Tribunale

2012/C 138/17

Causa T-243/07: Sentenza del Tribunale 29 marzo 2012 — Polonia/Commissione (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in conseguenza dell’adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione — Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario — Decisione 2007/361/CE)

11

2012/C 138/18

Causa T-247/07: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Slovacchia/Commissione (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in seguito all'adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione — Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario — Decisione 2007/361/CE)

11

2012/C 138/19

Causa T-248/07: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Repubblica ceca/Commissione (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in seguito all'adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione — Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario — Decisione 2007/361/CE)

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2012/C 138/20

Causa T-262/07: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Lituania/Commissione (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in conseguenza dell’adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione — Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario — Decisione 2007/361/CE)

12

2012/C 138/21

Causa T-336/07: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Telefónica e Telefónica de España/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati spagnoli dell’accesso a Internet a banda larga — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 82 CE — Fissazione dei prezzi — Compressione dei margini — Definizione dei mercati — Posizione dominante — Abuso — Calcolo della compressione dei margini — Effetti dell’abuso — Poteri della Commissione — Diritti della difesa — Sussidiarietà — Proporzionalità — Certezza del diritto — Cooperazione leale — Principio di corretta amministrazione — Ammende)

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2012/C 138/22

Causa T-398/07: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Spagna/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati spagnoli dell’accesso a Internet a banda larga — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 82 CE — Fissazione dei prezzi — Compressione dei margini — Cooperazione leale — Applicazione ultra vires dell’articolo 82 CE — Certezza del diritto — Tutela del legittimo affidamento)

13

2012/C 138/23

Causa T-214/08: Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012 — Rehbein/UAMI — Dias Martinho (OUTBURST) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo OUTBURST — Marchio nazionale denominativo anteriore OUTBURST — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009) — Regola 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95]

14

2012/C 138/24

Causa T-296/08: Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione (Contributo versato nell’ambito del programma INTI — Determinazione dell’importo da versare al beneficiario — Errori di valutazione)

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2012/C 138/25

Causa T-41/09: Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012 — Hipp/UAMI — Nestlé (Bebio) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Bebio — Marchio comunitario denominativo e marchio internazionale denominativo anteriori BEBA — Impedimento parziale alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

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2012/C 138/26

Causa T-123/09: Sentenza del Tribunale 28 marzo 2012 — Ryanair/Commissione (Aiuti di Stato — Prestito concesso ad una compagnia aerea e imputabile in conto capitale — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Vendita di beni di una compagnia aerea — Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto al termine della fase di esame preliminare — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Parte interessata — Ricevibilità — Serie difficoltà — Competenza — Obbligo di motivazione)

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2012/C 138/27

Causa T-417/09: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Poslovni Sistem Mercator/UAMI — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MERCATOR STUDIOS — Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori Mercator e Mercator Slovenska košarica — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di lesione delle notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

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2012/C 138/28

Causa T-111/10: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Portogallo/Commissione (FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma operativo diretto alla modernizzazione del tessuto economico in Portogallo — Assenza di obiettivi vincolanti precisi e verificabili — Legittimo affidamento)

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2012/C 138/29

Causa T-190/10: Sentenza del Tribunale 28 marzo 2012 — Egan e Hackett/Parlamento [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Registro degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Protezione delle persone fisiche nei confronti del trattamento di dati personali — Regolamento (CE) n. 45/2001]

16

2012/C 138/30

Causa T-369/10: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — You-Q/UAMI — Apple Corps (BEATLE) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo — Marchi nazionale e comunitario denominativi e figurativi anteriori BEATLES e THE BEATLES — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Notorietà — Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori]

16

2012/C 138/31

Causa T-547/10: Ordinanza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Omya/UAMI — Alpha Calcit (CALCIMATT) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CALCIMATT — Marchio comunitario denominativo anteriore CALCILAN — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rifiuto di registrazione]

17

2012/C 138/32

Causa T-242/11: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Kaltenbach & Voigt/UAMI (3D eXam) [Marchio comunitario — Registrazione internazionale — Domanda di estensione territoriale della protezione — Marchio figurativo 3D eXam — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo ed assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

17

2012/C 138/33

Causa T-453/10: Ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2012 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione (Ricorso di annullamento — FEOGA, FEAGA e Feader — Spese effettuate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea — Autorità regionale — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

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2012/C 138/34

Causa T-106/12: Ricorso proposto il 29 febbraio 2012 — Cytochroma Development/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

18

2012/C 138/35

Causa T-117/12: Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — ANKO/Commissione

18

2012/C 138/36

Causa T-118/12: Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — ANKO/Commissione

19

2012/C 138/37

Causa T-125/12: Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — Viasat Broadcasting UK/Commissione

19

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 138/38

Causa F-56/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — Strobl/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli — Articolo 12 dell’allegato XIII dello statuto — Legittimo affidamento — Principio di uguaglianza — Discriminazione in ragione dell’età)

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2012/C 138/39

Causa F-70/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011 — Mische/Commissione (Funzione pubblica — Nomina — Vincitore di un concorso pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto ma finalizzato dopo quest’ultima — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli)

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2012/C 138/40

Causa F-93/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011 — Mische/Parlamento (Funzione pubblica — Nomina — Assunzione e trasferimento simultaneo ad un’altra istituzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli — Ricevibilità del ricorso — Interesse al ricorso — Tardività)

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2012/C 138/41

Causa F-18/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 novembre 2011 — Merhzaoui/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Inquadramento nel grado — Agenti locali nominati funzionari — Articolo 10 dell’allegato XIII dello Statuto — Articolo 3 dell’allegato del RAA — Esercizio di promozione 2008 — Esame comparativo dei meriti tra funzionari rientranti nel percorso di carriera AST — Procedimento basato sui rapporti informativi periodici 2005/2006 — Criterio del livello delle responsabilità esercitate)

22

2012/C 138/42

Causa F-20/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 novembre 2011 — Juvyns/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2008 — Esame comparativo dei meriti — Procedimento basato sui rapporti informativi periodici 2005/2006 — Criterio del livello delle responsabilità esercitate)

22

2012/C 138/43

Causa F-19/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 28 marzo 2012 — Marsili/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Non iscrizione nell’elenco di riserva — Valutazione della prova orale — Composizione della Commissione giudicatrice)

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2012/C 138/44

Causa F-27/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 marzo 2011 — Begue e a./Commissione [Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Indennità per lavoratori regolarmente tenuti a restare a disposizione dell’istituzione — Articolo 55 ed articolo 56 ter dello statuto — Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77]

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2012/C 138/45

Causa F-28/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 15 marzo 2011 — VE (*1) /Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Remunerazione — Indennità di dislocazione — Condizioni previste dall’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto — Residenza abituale anteriore all’entrata in servizio)

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2012/C 138/46

Causa F-72/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011 — da Silva Tenreiro/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Articolo 7, paragrafo 1, dello statuto — Articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), dello statuto — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere — Motivazione)

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2012/C 138/47

Causa F-74/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — Kimman/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Articolo 43 dello Statuto — Articolo 45 dello Statuto — Esercizio di valutazione 2009 — Inquadramento in un livello di prestazione — Decisione di attribuzione dei punti di promozione — Rapporto informativo — Parere del gruppo ad hoc — Inosservanza dell’obbligo di motivazione — Motivo rilevato d’ufficio — Onere della prova)

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2012/C 138/48

Causa F-80/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — AJ/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Articoli 43 e 45 dello Statuto — Rapporto informativo — Errore manifesto di valutazione — Motivazione)

24

2012/C 138/49

Causa F-81/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 14 luglio 2011 — Praskevicius/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Articolo 45 dello statuto — Errore manifesto di valutazione — Punti di merito — Esame comparativo dei meriti — Motivazione)

25

2012/C 138/50

Causa F-89/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2011 — Bovagnet/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Remunerazione — Assegno di famiglia — Indennità scolastica — Spese scolastiche — Nozione)

25

2012/C 138/51

Causa F-100/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 29 febbraio 2012 — AM/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Articolo 73 dello statuto — Rifiuto di riconoscimento dell’origine infortunistica di un incidente vascolare cerebrale — Commissione medica — Principio di collegialità)

25

2012/C 138/52

Causa F-113/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 febbraio 2012 — AT/EACEA (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Rapporto informativo — Natura definitiva — Termine di ricorso — Tardività — Risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato per insufficienza professionale — Sindacato giurisdizionale — Errore manifesto di valutazione)

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2012/C 138/53

Causa F-114/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — Bowles, Larue e Whitehead/BCE (Funzione pubblica — Personale della BCE — Adattamento generale delle retribuzioni — Metodo di calcolo — Dati provvisori — Crisi economica e finanziaria — Circostanze particolari — Atto che arreca pregiudizio — Bollettino paga — Atto provvisorio)

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2012/C 138/54

Causa F-119/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 29 novembre 2011 — Di Tullio/Commissione (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Congedo per servizio nazionale — Articolo 18 del regime applicabile agli altri agenti — Militare di carriera — Svolgimento di un periodo di comando territoriale — Rifiuto)

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2012/C 138/55

Causa F-121/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011 — Heath/BCE (Funzione pubblica — Personale della BCE — Regime pensionistico — Piano pensionistico — Aumento annuale delle pensioni — Indice armonizzato dei prezzi al consumo — Parere dell’attuario del piano di pensione — Consultazione del comitato del personale — Consultazione del comitato di sorveglianza — Diritto alla trattativa collettiva)

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2012/C 138/56

Causa F-123/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 1o febbraio 2012 — Bancale e Buccheri/Commissione (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Concorsi interni — Condizioni di ammissione — Esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma — Diploma — Qualifiche ottenute prima del conseguimento del diploma — Equivalenza)

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2012/C 138/57

Causa F-36/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 28 marzo 2012 — BD/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Non rinnovo di un contratto — Articolo 11 bis dello statuto — Conflitto di interessi — Rapporto di fiducia — Articolo 12 ter dello statuto — Attività esterna — Presunzione di innocenza)

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2012/C 138/58

Causa F-71/09: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 — Caminiti/Commissione [Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento — Entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 — Articoli 44 e 46 dello Statuto — Articolo 7, dell’allegato XIII dello Statuto — Inquadramento — Fattore di moltiplicazione — Punti di promozione]

28

2012/C 138/59

Causa F-21/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 marzo 2011 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Illegittimità — Invio di una lettera relativa alle spese di una causa al legale che ha rappresentato il ricorrente in tale causa — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura)

28

2012/C 138/60

Causa F-32/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 aprile 2011 — Wilk/Commissione (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Rimborso di spese — Indennità di installazione — Installazione con la famiglia nel luogo di servizio — Ripetizione dell’indebito — Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto)

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2012/C 138/61

Causa F-46/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 giugno 2011 — AD/Commissione (Non luogo a provvedere)

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2012/C 138/62

Causa F-57/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 luglio 2011 — Pedeferri e a./Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso — Persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea — Irricevibilità — Inosservanza della procedura precontenziosa)

29

2012/C 138/63

Causa F-59/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 maggio 2011 — Barthel, Reiffers e Massez/Corte di giustizia (Funzione pubblica — Incidenti di procedura — Eccezione di irricevibilità — Reclamo tradivo — Irricevibilità)

29

2012/C 138/64

Causa F-67/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 21 giugno 2011 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni avente ad oggetto la liquidazione delle spese — Irricevibilità)

30

2012/C 138/65

Causa F-69/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2011 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Illecito — Invio di una lettera riguardante le spese di una causa all’avvocato che ha rappresentato il ricorrente in tale lite — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura)

30

2012/C 138/66

Causa F-107/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 marzo 2011 — AP/Corte di giustizia (Funzione pubblica — Tardività — Irricevibilità manifesta)

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2012/C 138/67

Causa F-108/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 luglio 2011 — Filice e a./Corte di giustizia (Funzione pubblica — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti — Non luogo a provvedere)

30

2012/C 138/68

Causa F-18/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 luglio 2011 — Zaffino/Commissione (Funzione pubblica — Persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea — Ricorso — Irricevibilità manifesta — Inosservanza della procedura precontenziosa)

31

2012/C 138/69

Causa F-19/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 luglio 2011 — Galvan/Commissione (Funzione pubblica — Persona che rivendica lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea — Ricorso — Irricevibilità manifesta — Inosservanza della procedura precontenziosa)

31

2012/C 138/70

Causa F-20/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 luglio 2011 — Brancalente/Commissione (Funzione pubblica — Persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea — Ricorso — Irricevibilità manifesta — Inosservanza della procedura precontenziosa)

31

2012/C 138/71

Causa F-21/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 luglio 2011 — Pirri/Commissione (Funzione pubblica — Persona che rivendica lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea — Ricorso — Irricevibilità manifesta — Inosservanza della procedura precontenziosa)

31

2012/C 138/72

Causa F-85/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 6 dicembre 2011 — Wendelboe/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Incidenti processuali — Eccezione di irricevibilità — Rifiuto di promozione — Trasferimento interistituzionale nel corso dell’esercizio di promozione durante il quale il funzionario sarebbe stato promosso nella sua istituzione di origine — Reclamo — Tardività — Irricevibilità)

32

2012/C 138/73

Causa F-12/12: Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — ZZ/Commissione

32

2012/C 138/74

Causa F-13/12: Ricorso proposto il 3 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

32

2012/C 138/75

Causa F-14/12: Ricorso proposto il 4 febbraio 2012 — ZZ/Corte dei conti

33

2012/C 138/76

Causa F-16/12: Ricorso proposto il 10 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

33

2012/C 138/77

Causa F-17/12: Ricorso proposto il 8 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

33

2012/C 138/78

Causa F-18/12: Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — ZZ e ZZ/Commissione

34

2012/C 138/79

Causa F-19/12: Ricorso proposto il 13 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

34

2012/C 138/80

Causa F-20/12: Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 — ZZ/EIGE

35

2012/C 138/81

Causa F-22/12: Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — ZZ/Commissione e CEPOL

35

2012/C 138/82

Causa F-23/12: Ricorso proposto il 20 febbraio 2012 — ZZ e a./Commissione

35

2012/C 138/83

Causa F-24/12: Ricorso proposto il 27 febbraio 2012 — ZZ/Parlamento

36

2012/C 138/84

Causa F-25/12: Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

36

2012/C 138/85

Causa F-30/12: Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — ZZ/Commissione

36

2012/C 138/86

Causa F-32/12: Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — ZZ/Commissione

36

2012/C 138/87

Causa F-35/12: Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — ZZ/ORECE

37

2012/C 138/88

Causa F-38/12: Ricorso proposto il 19 marzo 2012 — ZZ/FRA

37

2012/C 138/89

Causa F-39/12: Ricorso proposto il 19 marzo 2012 — ZZ/Corte dei conti

38

2012/C 138/90

Causa F-41/12: Ricorso proposto il 21 marzo 2012 — ZZ/Parlamento

38

2012/C 138/91

Causa F-138/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 settembre 2011 — Van Arum/Parlamento

39

2012/C 138/92

Causa F-76/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011 — Behmer/Parlamento

39

2012/C 138/93

Causa F-24/09: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 13 febbraio 2012 — Wagner-Leclercq/Consiglio

39

2012/C 138/94

Causa F-18/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 15 febbraio 2011 — Capidis/Commissione

39

2012/C 138/95

Causa F-24/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 marzo 2011 — Kaskarelis/Commissione

39

2012/C 138/96

Causa F-37/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 maggio 2011 — Stratakis/Commissione

39

2012/C 138/97

Causa F-95/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 10 febbraio 2012 — Bömcke/BEI

39

2012/C 138/98

Causa F-103/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 luglio 2011 — Jaeger/Eurofound

39

2012/C 138/99

Causa F-105/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 10 febbraio 2012 — Bömcke/BEI

40

2012/C 138/100

Causa F-127/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 10 febbraio 2012 — Bömcke/BEI

40

2012/C 138/101

Causa F-5/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 19 settembre 2011 — Mariën/Commissione

40

2012/C 138/102

Causa F-15/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 19 settembre 2011 — Mariën/SEAE

40

2012/C 138/103

Causa F-26/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 novembre 2011 — AC/Consiglio

40

2012/C 138/104

Causa F-30/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 21 ottobre 2011 — Torijano Montero/Consiglio

40

2012/C 138/105

Causa F-35/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 dicembre 2011 — Svitana/Parlamento

40

2012/C 138/106

Causa F-68/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 gennaio 2012 — Schreiber/Commissione

40


 


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/1


(2012/C 138/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 133 del 5.5.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 126 del 28.4.2012

GU C 118 del 21.4.2012

GU C 109 del 14.4.2012

GU C 89 del 24.3.2012

GU C 80 del 17.3.2012

GU C 73 del 10.3.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

12.5.2012   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 febbraio 2012 — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

(Causa C-59/12)

(2012/C 138/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts

Convenuta: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE (1) sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretato nel senso che l’azione di un professionista, la quale si configuri come pratica commerciale di un’impresa nei confronti dei consumatori, può ravvisarsi anche nel fatto che una cassa malattia del regime legale fornisca informazioni (ingannevoli) ai propri iscritti circa gli svantaggi derivanti agli stessi in caso di passaggio a un’altra cassa malattia del regime legale.


(1)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).


12.5.2012   

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C 138/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 16 febbraio 2012 — Transportes Jordi Besora, S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) e Generalitat de Catalunya

(Causa C-82/12)

(2012/C 138/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: Transportes Jordi Besora, S.L.

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) e Generalitat de Catalunya

Questioni pregiudiziali

1)

Con riferimento all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE (1) del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e, in particolare, all’esigenza di «finalità specifiche» di una determinata imposta:

a)

se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che esige che lo scopo perseguito non possa essere realizzato mediante un’altra imposta armonizzata;

b)

se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che sussistono finalità puramente di bilancio allorché una determinata imposta sia stabilita in concomitanza con il trasferimento di competenze alle Comunidades Autónomas, a cui, a loro volta, sono devoluti i gettiti derivanti dalla riscossione dell’imposta al fine di sostenere, parzialmente, i costi generati dalle competenze trasferite, potendo venire in essere aliquote dell’onere diverse fra loro, a seconda del territorio di ciascuna Comunità autonoma;

c)

in caso di risposta negativa alla questione precedente, se la nozione di «finalità specifiche» debba essere interpretata nel senso che il relativo obiettivo debba essere unico o se, al contrario, sia possibile il conseguimento di più scopi differenti, tra i quali figura anche quello di puro bilancio, volto a ottenere il finanziamento di determinate competenze;

d)

qualora la risposta alla questione precedente ammetta il conseguimento di più scopi, quale sia il grado di rilevanza che, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, deve caratterizzare un determinato scopo affinché l’imposta risponda a «finalità specifiche» ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché quali siano i criteri per delimitare le finalità principali da quelle secondarie.

2)

Relativamente all’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e, in particolare, al rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione dell’esigibilità:

a)

se alla summenzionata disposizione sia contraria un’imposta indiretta non armonizzata (come l’IVMDH), esigibile all’atto della vendita al dettaglio del carburante nei confronti del consumatore finale, diversamente dall’imposta armonizzata (imposta sugli oli minerali, riscuotibile nel momento in cui i prodotti escono dall’ultimo deposito fiscale) o dall’IVA (che, pur essendo riscossa anche all’atto della vendita al dettaglio finale, è esigibile in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione), in quanto non rispetterebbe — ai sensi della sentenza EKW e Wein & Co (2) (punto 47) — l’economia generale dell’una o dell’altra di queste tecniche d’imposizione, così come sono organizzate dalla normativa comunitaria;

b)

in caso di risposta negativa alla questione precedente, se occorra intendere che detta condizione di rispetto è soddisfatta senza la necessità di coincidenze ai fini dell’esigibilità, semplicemente in quanto l’imposta indiretta non armonizzata (in tal caso l’IVMDH) non interferisca — nel senso che non lo ostacola né impedisce — con il normale funzionamento dell’esigibilità delle accise o dell’IVA.


(1)  GU L 76, pag. 1.

(2)  Sentenza del 9 marzo 2000 (C-437/97, Racc. pag. I-1157).


12.5.2012   

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C 138/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 20 febbraio 2012 — Adzo Domenyo Alopka, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou/Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

(Causa C-86/12)

(2012/C 138/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti: Adzo Domenyo Alopka, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou

Convenuto: Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 20 TFUE, eventualmente in combinato disposto con uno o più degli articoli 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali, letti separatamente o congiuntamente, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di un paese terzo, che si faccia carico da solo dei propri figli in tenera età, cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, dove essi vivono dalla nascita senza averne la cittadinanza, e, dall’altro, neghi al detto cittadino di un paese terzo un titolo di soggiorno o anche un permesso di lavoro.

2)

Se tali decisioni debbano essere considerate idonee a privare detti minori, nel paese di residenza in cui vivono sin dalla nascita, del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione anche nelle circostanze di specie, in cui l’altro ascendente in linea retta, con il quale i figli non hanno mai condotto una vita familiare comune, risiede in un altro Stato dell’Unione, del quale ha la cittadinanza.


12.5.2012   

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C 138/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 20 febbraio 2012 — Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga/Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

(Causa C-87/12)

(2012/C 138/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Convenuto: Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

Questione pregiudiziale

In quale misura la qualità di cittadino dell’Unione e il corrispondente diritto di soggiorno nel paese di cui ha la cittadinanza, quali previsti dall’articolo 20 TFUE, insieme ai diritti, alle garanzie e agli obblighi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare, e se del caso, dagli articoli 20, 21, 24, 33 e 34, attribuiscano un diritto al ricongiungimento familiare in capo al soggiornante, cittadino europeo, che intende ricongiungere intorno a sé, nel paese di residenza di cui ha la cittadinanza, suo padre, sua madre e due suoi fratelli, tutti cittadini di un paese terzo, nel caso in cui costui non abbia esercitato la libertà di circolazione e non risieda in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza.


12.5.2012   

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C 138/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) il 22 marzo 2012 — Domingos Freitas e Maria Adília Monteiro Pinto/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

(Causa C-96/12)

(2012/C 138/06)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Guimarães

Parti

Ricorrenti: Domingos Freitas e Maria Adília Monteiro Pinto

Convenuta: Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.

Questione pregiudiziale

Se, nel caso di un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti un autoveicolo ed una bicicletta guidata da un minorenne, e che abbia causato a quest’ultimo danni personali e materiali, l’esclusione o la limitazione del risarcimento di tali danni, quando l’evento dannoso è imputabile al comportamento del ciclista, risulti o meno contraria al diritto comunitario, e in particolare, agli articoli 3, paragrafo 1, della prima direttiva (72/166/CEE) (1), 2, paragrafo 1, della seconda direttiva (84/5/CEE) (2), e 1- A, della terza direttiva (90/232/CEE) (3), come modificato dall’articolo 4 della quinta direttiva (2005/14/CEE) (4) (tutte relative all’assicurazione per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli), considerata la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle circostanze in cui può essere limitato il risarcimento in base all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità automobilistica.


(1)  Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).

(2)  Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17).

(3)  Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).

(4)  Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14).


12.5.2012   

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C 138/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 24 febbraio 2012 — Eurofit SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Causa C-99/12)

(2012/C 138/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Attrice: Eurofit SA

Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Questione pregiudiziale

Se, quando le autorità nazionali non rivelano ad un operatore economico l’esistenza di un’indagine penale per frode (sebbene siano a conoscenza di tale indagine), detta circostanza possa ritenersi costitutiva di un caso di forza maggiore ai sensi del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (1).


(1)  Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).


12.5.2012   

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C 138/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 29 febbraio 2012 — Finanzamt Köln-Nord/Wolfram Becker

(Causa C-104/12)

(2012/C 138/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Köln-Nord

Resistente: Wolfram Becker

Questioni pregiudiziali

1)

Se il nesso diretto e immediato, assunto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea quale elemento determinante nell’interpretazione della nozione di «ai fini di sue operazioni soggette a imposta» di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE (1), debba essere individuato

in base al contenuto oggettivo della prestazione acquistata dal soggetto passivo (nel caso di specie, attività di un avvocato penalista volta a evitare che una persona fisica venga sottoposta a condanna penale); oppure

in base ai motivi che hanno determinato l'acquisto della prestazione de qua (nel caso di specie, attività economica del soggetto passivo nell'ambito della quale è stato commesso un presunto reato da parte di una persona fisica).

2)

Qualora risulti rilevante il criterio dei motivi: se un soggetto passivo che, unitamente ad un proprio dipendente, conferisca l’incarico di effettuazione di una determinata prestazione, sia legittimato, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, a procedere alla detrazione totale o parziale dell'imposta assolta a monte e quali siano i requisiti di fatturazione in caso di acquisto di una prestazione da parte di più destinatari ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), quinto trattino, della direttiva 77/388/CEE.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme GU L 145, pag. 1.


12.5.2012   

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C 138/5


Ricorso proposto il 1o marzo 2012 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-114/12)

(2012/C 138/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, J. Samnadda, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, concernente la partecipazione dell’Unione europea e dei suoi Stati membri ai negoziati per una Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei diritti degli organismi di radiodiffusione;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 3, paragrafo 2, TFUE, in quanto il Consiglio ha ritenuto che la materia rientrasse nell’ambito delle competenze concorrenti, e ha autorizzato gli Stati membri o un’istituzione diversa dalla Commissione a negoziare l’accordo in una materia di competenza esclusiva. La futura Convenzione del Consiglio d’Europa può pregiudicare o modificare l’ambito di applicazione di direttive UE aventi ad oggetto i diritti degli organismi di radiodiffusione, nonché quello di direttive UE sui diritti di proprietà intellettuale in generale. La futura Convenzione sarà basata sull’acquis dell’Unione esistente, e porterà inevitabilmente alla modifica di direttive UE qualora si dovesse riconoscere un più alto grado di protezione agli organismi di radiodiffusione nell’ambito del Consiglio d’Europa.

Secondo motivo: violazione della procedura e delle condizioni per autorizzare i negoziati di accordi internazionali da parte dell’Unione. Soltanto il Consiglio (e non il Consiglio di concerto con gli Stati membri) è competente ad autorizzare i negoziati da parte dell’Unione.

Terzo motivo: violazione delle norme riguardanti il voto nel Consiglio. Adottando la decisione impugnata, il Consiglio ha violato l’articolo 218, paragrafo 8, TFUE, ai sensi del quale il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Quarto motivo: violazione degli obiettivi dei Trattati e del principio di leale collaborazione. Il Consiglio, agendo di concerto con gli Stati membri, nuoce alla legittimazione dell’Unione e ne indebolisce il quadro istituzionale.


12.5.2012   

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C 138/6


Impugnazione presentata il 5 marzo 2012 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) pronunciata il 16 dicembre 2011, causa T-488/10, Francia/Commissione

(Causa C-115/12 P)

(2012/C 138/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e N. Rouam, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

annullare nella sua integralità la sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 16 dicembre 2011, nella causa T-488/10,

statuire essa stessa definitivamente sul litigio annullando la decisione C(2010) 5229 della Commissione, del 28 luglio 2010, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolo del documento unico di programmazione dell’obiettivo 1 per un intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica in Francia, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Col suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la Commissione non aveva violato l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (1), qualificando gli sgravi fiscali concessi agli associati, persone fisiche, delle società in nome collettivo che hanno investito nell’appalto di lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento del villaggio vacanze del Club Méditerranée-Les Boucaniers, quali sovvenzioni dirette ai sensi della disposizione in parola.

Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che misure di sgravio fiscale potessero definirsi sovvenzioni ex articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37/CEE.

Con la seconda parte dello stesso motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che uno sgravio fiscale fosse di natura diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37/CEE dal momento che lo sgravio in questione era stato concesso specificamente in ragione dell’appalto di lavori di cui trattasi, benché non fosse stato accordato né al committente, né al direttore dei lavori, né all’esercente o al proprietario dello stabilimento in causa.

Col secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, alterando il contenuto della decisione controversa e sostituendo la propria motivazione a quella della Commissione. Infatti, secondo il governo francese, il Tribunale ha alterato il contenuto della decisione controversa considerando che la Commissione si è fondata sulla vocazione complessiva del villaggio vacanze del Club Méditerranée-Les Boucaniers e non sulla natura dei lavori effettuati, onde determinare se l’appalto di lavori di ristrutturazione e di ampliamento del villaggio vacanze in parola rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE.

Col terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, considerando che la Commissione non avesse violato l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE, nel definire l’appalto di lavori di ristrutturazione e di ampliamento del villaggio vacanza del Club Méditerranée-Les Boucaniers come appalto riguardante lavori edili relativi ad impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero ai sensi della suddetta disposizione.

Con la prima parte del motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la nozione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE dovesse essere interpretata estensivamente, non essendo limitata agli impianti diretti a soddisfare le esigenze tradizionali degli enti pubblici, cioè le esigenze collettive degli utenti.

Con la seconda parte dello stesso motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, considerando che la nozione di appalti di lavori ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 93/37/CEE dovesse essere interpretata indipendentemente dalla nozione di appalti pubblici di lavori ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della direttiva stessa e che, di conseguenza, la Commissione non avesse violato l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE ritenendo che l’appalto di lavori in parola nel caso di specie rientrasse nell’ambito di applicazione di tale disposizione, mentre, ad avviso del governo francese, l’appalto in questione non presentava un interesse economico diretto per l’amministrazione aggiudicatrice.


(1)  GU L 199, pag. 54.


12.5.2012   

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C 138/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Serron (Grecia) il 5 marzo 2012 — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio

(Causa C-116/12)

(2012/C 138/11)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Serron

Parti

Ricorrenti: Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE

Convenuto: Elliniko Dimosio

Questioni pregiudiziali

1)

Se il valore in dogana di merci importate sia determinato ai sensi degli articoli 29 e 32 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 anche nell'ipotesi in cui il contratto riguardi una lavorazione o trasformazione di materiali (materiali esportati nel paese di lavorazione senza essere assoggettati al regime doganale di perfezionamento passivo) che non abbia il livello previsto all'articolo 24 del medesimo regolamento o sia comunque insufficiente per conferire alle merci che ne risultano l'origine del paese in cui è stata effettuata.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la soluzione sia diversa nell'ipotesi in cui, sulla base di fatture e altri documenti ritenuti inesatti, l'importazione sembri essere avvenuta nell’ambito di un contratto di vendita, ma sia dimostrato che il contratto prevedeva la lavorazione non sostanziale di materiali originari del paese importatore a un prezzo che è possibile determinare, e che il valore in dogana dichiarato non corrisponde all'effettivo ammontare pagato o da pagare.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se la soluzione sia diversa nell'ipotesi in cui sia dimostrata altresì una pratica che configura abuso delle disposizioni comunitarie, dalla quale l'interessato intende trarre vantaggio.

4)

Qualora si ritenga che gli articoli 29 e 32 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 possano essere applicati in una situazione come quella di cui alla seconda questione, nonché quando ricorrono le circostanze oggettive e l'elemento soggettivo della terza questione, quale sia il valore dell’elemento (nel caso di specie, lo zucchero) incorporato nel prodotto importato e messo gratuitamente a disposizione dall'importatore, quando detto elemento, che non poteva essere assoggettato al regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 1, del medesimo regolamento, non sia prodotto dall'importatore, bensì acquistato dallo stesso al prezzo di esportazione (inferiore rispetto al prezzo praticato sul mercato interno, dal momento che il prodotto è soggetto al regime delle restituzioni).


12.5.2012   

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C 138/7


Impugnazione proposta il 9 marzo 2012 dalla Stichting Woonpunt e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011 nella causa T-203/10, Stichting Woonpunt e a./Commissione

(Causa C-132/12 P)

(2012/C 138/12)

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, in precedenza Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (rappresentanti: avv.ti P. Glazener e E. Henny e prof. L. Hancher)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare integralmente o parzialmente l’ordinanza [del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011 nella causa T-203/10] conformemente ai motivi dedotti nella presente impugnazione;

rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci nuovamente, conformemente al giudizio della Corte;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1)

Ai sensi del primo motivo, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, ha valutato erroneamente i fatti rilevanti e non ha adeguatamente motivato la decisione, qualificando semplicemente le ricorrenti come beneficiarie potenziali delle misure di aiuto approvate dalla Commissione. Il Tribunale omette di considerare che le ricorrenti, prima della decisione (1) [C(2009) 9963 def.] beneficiavano di misure di aiuto esistenti, che hanno dovuto essere modificate per effetto della decisione. Le ricorrenti non sono dunque semplicemente beneficiarie potenziali delle misure di aiuto modificate, ma anche beneficiarie effettive delle misure di aiuto esistenti. In quest’ultima qualità esse sono pertanto colpite individualmente dalla decisione impugnata.

2)

Ai sensi del secondo motivo, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, ha valutato erroneamente i fatti rilevanti e non ha adeguatamente motivato la decisione, dichiarando che le ricorrenti non fanno parte di una cerchia chiusa di imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale. Una possibilità meramente teorica che un determinato gruppo di beneficiari di una misura di aiuto verrà ulteriormente ampliato non è sufficiente per non qualificare siffatto gruppo come gruppo chiuso. Inoltre le imprese di edilizia sociale esistenti formano un gruppo chiuso, atteso che vengono colpite più gravemente dalla decisione rispetto ad un ente ipotetico che dopo la decisione venisse ancora ammesso come impresa operante nell’edilizia sociale.

3)

Con il terzo motivo, le ricorrenti censurano la valutazione del Tribunale secondo la quale le ricorrenti non hanno interesse all’annullamento della decisione con riguardo al regime di aiuto N 642/2009. Il Tribunale ha applicato erroneamente il diritto dell’Unione, ha valutato erroneamente i fatti rilevanti e ha motivato inadeguatamente la decisione.


(1)  Decisione della Commissione C(2009) 9963 def., del 15 dicembre 2009, relativa ai regimi di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti ad imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale


12.5.2012   

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C 138/8


Impugnazione proposta il 9 marzo 2012 dalla Stichting Woonlinie e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011 nella causa T-202/10, Stichting Woonlinie e a./Commissione

(Causa C-133/12 P)

(2012/C 138/13)

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (rappresentanti: avv.ti P. Glazener e E. Henny e prof. L. Hancher)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare integralmente o parzialmente l’ordinanza [del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011 nella causa T-202/10] conformemente ai motivi dedotti nella presente impugnazione;

rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci nuovamente conformemente al giudizio della Corte;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1.

Ai sensi del primo motivo, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, ha valutato erroneamente i fatti rilevanti e non ha adeguatamente motivato la decisione, qualificando semplicemente le ricorrenti come beneficiarie potenziali delle misure di aiuto approvate dalla Commissione. Il Tribunale omette di considerare che le ricorrenti, prima della decisione (1), beneficiavano di misure di aiuto esistenti, che hanno dovuto essere modificate per effetto della decisione. Le ricorrenti non sono dunque semplicemente beneficiarie potenziali delle misure di aiuto modificate, ma anche beneficiarie effettive delle misure di aiuto esistenti. In quest’ultima qualità esse vengono pertanto colpite individualmente dalla decisione impugnata.

2.

Ai sensi del secondo motivo, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, ha valutato erroneamente i fatti rilevanti e non ha adeguatamente motivato la decisione, dichiarando che le ricorrenti non fanno parte di una cerchia chiusa di imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale. Una possibilità meramente teorica che un determinato gruppo di beneficiari di una misura di aiuto verrà ulteriormente ampliato non è sufficiente per non qualificare siffatto gruppo come gruppo chiuso. Inoltre le imprese di edilizia sociale esistenti formano un gruppo chiuso, atteso che sono colpite più gravemente dalla decisione rispetto ad un ente ipotetico che dopo la decisione venisse ancora ammesso come impresa operante nell’edilizia sociale.


(1)  Decisione della Commissione C(2009) 9963 def., del 15 dicembre 2009, relativa ai regimi di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti ad imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale


12.5.2012   

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C 138/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 12 marzo 2012 — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (in nome e nell’interesse dei suoi membri — funzionari pubblici con status speciale — agenti di polizia dell’IPJ Tulcea)/Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea

(Causa C-134/12)

(2012/C 138/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța.

Parti

Ricorrente: Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (in nome e nell’interesse dei suoi membri — funzionari pubblici con status speciale — agenti di polizia dell’IPJ Tulcea)

Convenuti: Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’articolo 20 e dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretate nel senso che ostano a riduzioni retributive come quelle operate dallo Stato rumeno con legge n. 118/2010 e con legge n. 285/2010.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 15, terzo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, in base alle quali il Governo rumeno era tenuto a notificare al Segretario generale del Consiglio d’Europa la sua intenzione di adottare misure di riduzione delle retribuzioni e a precisare il termine previsto per la loro applicazione, debbano essere interpretate nel senso che comportano l’invalidità della legge n. 118/2010 e della legge n. 285/2010.


12.5.2012   

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C 138/9


Impugnazione proposta il 26 marzo 2012 dalla Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 gennaio 2012, causa T-407/09, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH/Commissione Europea

(Causa C-145/12 P)

(2012/C 138/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (rappresentanti: M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt; J. Dammann de Chapto, Rechtsanwältin)

Altre parti nella causa: Commissione Europea, Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG

Conclusioni della ricorrente

1)

Annullare in toto la sentenza impugnata.

2)

risolvere la controversia e annullare la decisione della Commissione D/53320, del 29 luglio 2009; in ogni caso statuire definitivamente sulla questione relativa alla ricevibilità del ricorso nella causa T-407/09.

In subordine:

dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, in forza dell’articolo 108 TFUE e del regolamento (CE) n. 659/1999, di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108 TFUE, paragrafo 2.

3)

condannare la Commissione e le intervenienti a sostegno delle conclusioni della stessa alle spese relative alla presente impugnazione e al procedimento di primo grado nella causa T-407/09.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale del 9 gennaio 2012, causa T-407/09, con cui è stata dichiarata l’irricevibilità del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro la decisione della Commissione asseritamente contenuta in una lettera del 29 luglio 2009 con cui si dichiara che determinati contratti stipulati dalla ricorrente e relativi alla vendita di appartamenti nell’ambito della privatizzazione di appartamenti pubblici a Neubrandenburg non ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 87 CE, paragrafo 1, e ad ottenere che si dichiari la carenza della Commissione, ai sensi dell’articolo 232 CE, in quanto essa ha omesso di pronunciarsi in merito a tali contratti a norma dell’articolo 4 del regolamento CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo (88 CE) (GU L 83, pag. 1).

La ricorrente fonda la propria impugnazione essenzialmente su quattro motivi:

 

In primo luogo, la sentenza impugnata violerebbe l’articolo 263, quarto comma, TFUE, dato che il Tribunale ritiene a torto che la lettera della Commissione del 29 luglio 2009 non contenga alcuna decisione impugnabile ai sensi di detta disposizione. Il Tribunale si sarebbe limitato a interpretare in modo testuale tale lettera. Tuttavia, in base ai principi elaborati da giurisprudenza consolidata della Corte, il Tribunale dovrebbe prendere in considerazione la sostanza della lettera, l’obiettivo con essa perseguito dalla Commissione ed il contesto in cui la stessa è stata redatta.

 

In secondo luogo, la sentenza impugnata violerebbe il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito nel diritto dell’Unione. Il Tribunale, in sostanza, avrebbe motivato la non impugnabilità della lettera della Commissione del 29 luglio 2009 con il fatto che tale istituzione avrebbe qualificato la valutazione dell’aiuto contenuta nella lettera come «provvisoria». Se la Commissione potesse rendere una valutazione giuridicamente definitiva equiparabile ad una misura priva di effetti giuridici, per il sol fatto di qualificare tale valutazione come «provvisoria», l’adozione di una decisione impugnabile dipenderebbe dalla sua discrezionalità. Un’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti individuali, quindi, non sarebbe più possibile.

 

In terzo luogo, la sentenza impugnata violerebbe altresì l’articolo 265 TFUE, dato che, mentre, da un lato, per quanto riguarda la lettera del 29 luglio 2009, il Tribunale ne negherebbe l’impugnabilità, dall’altro, per contro e ingiustamente, negherebbe la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso per carenza. In tal modo la ricorrente verrebbe privata di qualunque diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

 

Infine, la sentenza presenterebbe vari difetti di motivazione e, pertanto, violerebbe l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale.


12.5.2012   

IT

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C 138/10


Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-148/12)

(2012/C 138/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (1), o avendo omesso di comunicare integralmente alla Commissione le citate misure, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva;

2)

condannare la Repubblica federale di Germania, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità giornaliera di EUR 148 094,1 sul conto risorse proprie dell’Unione europea, a motivo della violazione dell’obbligo di comunicazione delle misure di trasposizione adottate;

3)

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva sarebbe scaduto il 24 dicembre 2010.


(1)  GU L 345, pag. 62.


Tribunale

12.5.2012   

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C 138/11


Sentenza del Tribunale 29 marzo 2012 — Polonia/Commissione

(Causa T-243/07) (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure da adottare in conseguenza dell’adesione di nuovi Stati membri - Atto di adesione del 2003 - Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione - Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario - Decisione 2007/361/CE)

(2012/C 138/17)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, e infine M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Szmytkowska, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agents) e Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, successivamente B. Ricziová e M. Kianička, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14), nella parte in cui essa riguarda la Repubblica di Polonia.

Dispositivo

1)

La decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è annullata nella parte in cui riguarda la Repubblica di Polonia.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica di Polonia.

3)

La Repubblica slovacca e la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


12.5.2012   

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C 138/11


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Slovacchia/Commissione

(Causa T-247/07) (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure da adottare in seguito all'adesione di nuovi Stati membri - Atto di adesione del 2003 - Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione - Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario - Decisione 2007/361/CE)

(2012/C 138/18)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, poi B. Ricziová, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Tokár, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, ed infine M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti); e Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14), per la parte concernente la Repubblica slovacca

Dispositivo

1)

La decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è annullata per la parte concernente la Repubblica slovacca.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica slovacca.

3)

La Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


12.5.2012   

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Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-248/07) (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure da adottare in seguito all'adesione di nuovi Stati membri - Atto di adesione del 2003 - Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione - Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario - Decisione 2007/361/CE)

(2012/C 138/19)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: inizialmente T. Boček, poi M. Smolek, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e Z. Malůšková, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, poi B. Ricziová, agenti); e Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, e infine M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14)

Dispositivo

1)

La decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica ceca.

4)

La Repubblica slovacca e la Repubblica di Polonia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


12.5.2012   

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Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Lituania/Commissione

(Causa T-262/07) (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure da adottare in conseguenza dell’adesione di nuovi Stati membri - Atto di adesione del 2003 - Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione - Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario - Decisione 2007/361/CE)

(2012/C 138/20)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, E. Matulionytė e R. Krasuckaitė, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Steiblytė, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente T. Nowakowski, successivamente M. Dowgielewicz ed infine M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti); e Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, successivamente B. Ricziová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14)

Dispositivo

1)

La decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica di Lituania.

3)

La Repubblica slovacca e la Repubblica di Polonia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


12.5.2012   

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C 138/13


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Telefónica e Telefónica de España/Commissione

(Causa T-336/07) (1)

(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercati spagnoli dell’accesso a Internet a banda larga - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 82 CE - Fissazione dei prezzi - Compressione dei margini - Definizione dei mercati - Posizione dominante - Abuso - Calcolo della compressione dei margini - Effetti dell’abuso - Poteri della Commissione - Diritti della difesa - Sussidiarietà - Proporzionalità - Certezza del diritto - Cooperazione leale - Principio di corretta amministrazione - Ammende)

(2012/C 138/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) e Telefónica de España, SA (Madrid) (rappresentanti: F. González Díaz e S. Sorinas Jimeno, successivamente F. González Díaz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier e K. Mojzesowicz, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: France Telecom España, SA (Pozuelo de Alarcon, Spagna) (rappresentanti: S. Martínez Lage, H. Brokelmann e M. Ganino, avvocati); Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (Madrid) (rappresentanti: L. Pineda Salido e I. Cámara Rubio, avvocati); e European Competitive Telecommunications Association (Wokingham, Regno Unito) (rappresentanti: M. Di Stefano e A. Salerno, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2007) 3196 def. della Commissione, del 4 luglio 2007, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (caso COMP/38.784 — Wanadoo España contro Telefónica) nonché, in subordine, domanda di annullamento ovvero di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Telefónica, SA e la Telefónica de España, SA sono condannate a sopportare le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla France Telecom España, SA, dalla Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) nonché dalla European Competitive Telecommunications Association, conformemente alle domande formulate da quest’ultime.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


12.5.2012   

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C 138/13


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Spagna/Commissione

(Causa T-398/07) (1)

(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercati spagnoli dell’accesso a Internet a banda larga - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 82 CE - Fissazione dei prezzi - Compressione dei margini - Cooperazione leale - Applicazione ultra vires dell’articolo 82 CE - Certezza del diritto - Tutela del legittimo affidamento)

(2012/C 138/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 4 luglio 2007 C(2007) 3196 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 82 CE (caso COMP/38.784 — Wanadoo España contro Telefónica)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


12.5.2012   

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C 138/14


Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012 — Rehbein/UAMI — Dias Martinho (OUTBURST)

(Causa T-214/08) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo OUTBURST - Marchio nazionale denominativo anteriore OUTBURST - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009) - Regola 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95)

(2012/C 138/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG (Glinde, Germania) (rappresentante: avv. T. Lampel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Botis e P. Geroulakos, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Hervé Dias Martinho e Manuel Carlos Dias Martinho (Le Plessis-Trévise, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 marzo 2008 (procedimento R 1261/2007-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra, da un lato, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG e, dall’altro, Hervé Dias Martinho e Manuel Carlos Dias Martinho.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 13 marzo 2008 (procedimento R 1261/2007-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


12.5.2012   

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C 138/14


Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

(Causa T-296/08) (1)

(Contributo versato nell’ambito del programma INTI - Determinazione dell’importo da versare al beneficiario - Errori di valutazione)

(2012/C 138/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti U. Claus, successivamente avv.ti S. Reichmann e L.-J. Schmidt)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Simon, successivamente S. Grünheid, agenti, assistiti dall’avv. R. Van der Hout)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal rincorrente nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077 è annullata per quanto riguarda le spese connesse alle voci B 9, B 10, B 37, B 38 e G 5.

2)

Il Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dal Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung.


(1)  GU C 247 del 27.09.2008.


12.5.2012   

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C 138/14


Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012 — Hipp/UAMI — Nestlé (Bebio)

(Causa T-41/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Bebio - Marchio comunitario denominativo e marchio internazionale denominativo anteriori BEBA - Impedimento parziale alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

(2012/C 138/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hipp & Co. KG (Sachseln, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey e A. Bognár)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente avv. I. Valdelomar Serrano, successivamente avv.ti R. Mottola e D. Gabarre Armengol)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 novembre 2008 (procedimento R 1790/2007-2), relativa ad un’opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Hipp & Co. KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hipp & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


12.5.2012   

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C 138/15


Sentenza del Tribunale 28 marzo 2012 — Ryanair/Commissione

(Causa T-123/09) (1)

(Aiuti di Stato - Prestito concesso ad una compagnia aerea e imputabile in conto capitale - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Vendita di beni di una compagnia aerea - Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto al termine della fase di esame preliminare - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Parte interessata - Ricevibilità - Serie difficoltà - Competenza - Obbligo di motivazione)

(2012/C 138/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maragkidis, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e E. Righini, agenti)

Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, avocats); e Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA (Fiumicino, Italia) (rappresentanti: G. M. Roberti, G. Bellitti, I. Perego, avocats)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2009/155/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di EUR 300 milioni cui l’Italia ha dato esecuzione in favore della compagnia aerea Alitalia C 26/08 (ex NN 31/08) (GU 2009, L 52, pag. 3), nonché domanda di annullamento della decisione C(2008) 6745 def. della Commissione, del 12 novembre 2008, riguardante l’aiuto di Stato N 510/2008 — Italia — Cessione dei beni della compagnia aerea Alitalia

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ryanair Ltd è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle della Commissione europea e di Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA.

3)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


12.5.2012   

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C 138/15


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Poslovni Sistem Mercator/UAMI — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

(Causa T-417/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo MERCATOR STUDIOS - Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori Mercator e Mercator Slovenska košarica - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di lesione delle notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009)

(2012/C 138/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Poslovni Sistem Mercator d.d. (Lubiana, Slovenia) (rappresentanti: J. Güell Serra e M. Curell Aguilà, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Mercator Multihull, Inc. (Vancouver, Canada)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 luglio 2009 (procedimento R 1031/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Poslovni Sistem Mercator d.d. e Mercator Multihull, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Poslovni Sistem Mercator d.d. è condannata alle spese.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009.


12.5.2012   

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C 138/16


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Portogallo/Commissione

(Causa T-111/10) (1)

(FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Programma operativo diretto alla modernizzazione del tessuto economico in Portogallo - Assenza di obiettivi vincolanti precisi e verificabili - Legittimo affidamento)

(2012/C 138/28)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, assistito da N. Mimoso Ruiz, P. Moura Pinheiro e J. Silva Martins, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Steiblytė e G. Braga da Cruz, poi A. Steiblytė e P. Guerra e Andrade, agenti)

Oggetto

Domanda diretta all'annullamento della decisione C(2009) 10624 della Commissione, del 21 dicembre 2009, che riduce il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), concesso al Portogallo a favore del programma operativo «Modernizzazione del tessuto economico», CCI: 1994 PT 16 1 PO 004 (ex FESR rif. 94.12.09.004), con la decisione C(94) 464/3 della Commissione, del 4 marzo 1994, che approva un contributo del FESR

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


12.5.2012   

IT

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C 138/16


Sentenza del Tribunale 28 marzo 2012 — Egan e Hackett/Parlamento

(Causa T-190/10) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Registro degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo - Protezione delle persone fisiche nei confronti del trattamento di dati personali - Regolamento (CE) n. 45/2001)

(2012/C 138/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Kathleen Egan (Athboy, Irlanda) e Margareth Hackett (Borris-in-Ossory, Irlanda) (rappresentanti: K. Neary, solicitor, C. MacEochaidh, SC, e J. Goode, barrister)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz e D. Moore, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: inizialmente H. Kranenborg e H. Hijmans, poi M. Kranenborg e I. Chatelier, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento del 12 febbraio 2010 che nega alle ricorrenti l’accesso ai registri pubblici degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2010 è annullata nella parte in cui essa rifiuta di accordare alle signore Kathleen Egan e Margareth Hackett l'accesso richiesto ai registri pubblici degli assistenti degli ex membri del Parlamento europeo.

2)

Il Parlamento è condannato a sopportare le spese sostenute dalle signore Egan e Hackett, nonché a rimborsare gli importi anticipati dalla cassa del Tribunale a titolo di aiuto giudiziario a beneficio della signora Egan.

3)

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


12.5.2012   

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C 138/16


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — You-Q/UAMI — Apple Corps (BEATLE)

(Causa T-369/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo - Marchi nazionale e comunitario denominativi e figurativi anteriori BEATLES e THE BEATLES - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Notorietà - Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori)

(2012/C 138/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: You-Q BV, già Handicare Holding BV (Helmond, Paesi Bassi) (rappresentante: G. van Roeyen)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Apple Corps Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Terry, solicitor, e F. Clark, avocats)

Oggetto della causa

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 31 maggio 2010 (procedimento R 1276/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Apple Corps Ltd e Movingpeople.net International BV.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

You-Q BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


12.5.2012   

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C 138/17


Ordinanza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Omya/UAMI — Alpha Calcit (CALCIMATT)

(Causa T-547/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CALCIMATT - Marchio comunitario denominativo anteriore CALCILAN - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rifiuto di registrazione)

(2012/C 138/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Omya AG (Oftringen, Svizzera) (rappresentanti: F. Kuschmirek e V. Dalichau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente D. Botis, poi R. Manea, e infine G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Colonia, Germania) (rappresentante: F. Hauck, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 16 settembre 2010 (procedimento R 1370/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH e Omya AG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Omya AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


12.5.2012   

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C 138/17


Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Kaltenbach & Voigt/UAMI (3D eXam)

(Causa T-242/11) (1)

(Marchio comunitario - Registrazione internazionale - Domanda di estensione territoriale della protezione - Marchio figurativo 3D eXam - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo ed assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2012/C 138/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Kaltenbach & Voigt GmbH (Biberach an der Riß, Germania) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 1o marzo 2011 (procedimento R 2361/2010-2), relativa ad un'estensione territoriale, all'Unione europea, della protezione della registrazione internazionale del marchio figurativo 3D eXam

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Kaltenbach & Voigt GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


12.5.2012   

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C 138/17


Ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2012 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione

(Causa T-453/10) (1)

(Ricorso di annullamento - FEOGA, FEAGA e Feader - Spese effettuate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Autorità regionale - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità)

(2012/C 138/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (Belfast; Regno Unito) (rappresentanti: K. Brown, solicitor, e D. Wyatt, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van den Wyngaert, P. Rossi e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione 2010/399/UE della Commissione, del 15 luglio 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 184, pag. 6)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development è condannata alle spese.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


12.5.2012   

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C 138/18


Ricorso proposto il 29 febbraio 2012 — Cytochroma Development/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-106/12)

(2012/C 138/34)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cytochroma Development, Inc (St. Michael, Barbados) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister e A. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 2 dicembre 2011, nel procedimento R 1235/2011-1;

condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese proprie e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALPHAREN», per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 4320297.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione ungherese n. 134972 del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5; registrazione lituana n. 20613 del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5; registrazione lettone n. M30407 del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, del regolamento della Commissione n. 216/96, in quanto un membro della commissione che ha preso parte alla decisione iniziale era anche membro della commissione che ha preso parte alla nuova decisione dopo il deferimento; violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 e dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 216/96 relativo ai provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale; violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in relazione all’esame d’ufficio dei fatti in un procedimento avente ad oggetto impedimenti relativi; violazione del principio della certezza del diritto, nonché dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.


12.5.2012   

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C 138/18


Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — ANKO/Commissione

(Causa T-117/12)

(2012/C 138/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO Anonimos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la sospensione del pagamento, imposta dalla Commissione europea agli importi da essa dovuti alla ricorrente per i progetti PERFORM e OASIS costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali;

condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo di EUR 637 117,17 per il progetto PERFORM, aumentato degli interessi previsti dalla clausola II.5, paragrafo 5, dell'allegato II del contratto principale a decorrere dalla notifica del presente ricorso;

ordinare alla Commissione di riconoscere che la ricorrente non è tenuta a restituire l'importo di EUR 56 390,00, versato a favore della ricorrente per il progetto OASIS; e

condannare la Commissione a sopportare le spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione nell'ambito dei contratti: a) n. 215952 per l'esecuzione del progetto «A soPhisticatEd multi-paRametric system FOR the continuous effective assessment and Monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)» e b) n. 215754 per l'esecuzione del progetto «Open architecture for Accessible Services Integration and Standardisation (OASIS)», ai sensi dell'articolo 272 TFUE.

In particolare, la ricorrente sostiene che, sebbene essa abbia adempiuto pienamente e correttamente ai propri obblighi contrattuali, la Commissione, senza averne diritto e in violazione del suddetto contratto e del principio di buona fede, ha sospeso i pagamenti a favore della ricorrente. Per tale motivo, la ricorrente sostiene che, da un lato, si deve ordinare alla Commissione di versarle l'importo di EUR 637 117,17 per il progetto PERFORM, aumentato degli interessi previsti dalla clausola II.5, paragrafo 5, dell'allegato II del contratto principale, e, dall'altro lato, si deve riconoscere che la ricorrente non è tenuta a restituire l'importo di EUR 56 390,00 ricevuto per il progetto OASIS.


12.5.2012   

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C 138/19


Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — ANKO/Commissione

(Causa T-118/12)

(2012/C 138/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO Anonimos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il mancato pagamento da parte della Commissione della somma restante del finanziamento a favore della ricorrente nell'ambito del contratto relativo al progetto «PERceptive Spaces promoting iNdependent Aging (PERSONA)», di importo pari a EUR 6 752,74, costituisce violazione dei suoi obblighi contrattuali;

condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo di EUR 6 752,74 per le spese sostenute dalla ricorrente nel quarto periodo di riferimento del progetto PERSONA, aumentato degli interessi previsti dalla clausola II.28, paragrafo 7, dell'allegato II del contratto principale a decorrere dalla notifica del presente ricorso;

condannare la Commissione a sopportare le spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione in base al contratto n. 045459 per l'esecuzione del progetto «PERceptive Spaces promoting iNdependent Aging (PERSONA)», ai sensi dell'articolo 272 TFUE.

In particolare, la ricorrente sostiene che, sebbene essa abbia adempiuto pienamente e correttamente ai propri obblighi contrattuali, la Commissione, senza averne diritto e in violazione del suddetto contratto e del principio di buona fede, ha sospeso il pagamento a favore della ANKO. Per tale motivo, la ANKO sostiene che la Commissione deve versare l'importo di EUR 6 752,74, aumentato degli interessi previsti dalla clausola II.28, paragrafo 7, dell'allegato II del contratto principale.


12.5.2012   

IT

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C 138/19


Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — Viasat Broadcasting UK/Commissione

(Causa T-125/12)

(2012/C 138/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Kalsmose-Hjelmborg e M. Honoré)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011, nel caso C 2/03, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark (decisione 2011/839/UE) (GU L 340, pag. 1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto nell’effettuare l’esame di compatibilità ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto non avrebbe tratto le necessarie conseguenze dalla conclusione in base alla quale la compensazione per il servizio pubblico a TV 2 era stata concessa in violazione della seconda e della terza condizione stabilite nella sentenza Altmark (sentenza del 24 luglio 2003, C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I-7747).

1.1.

Per quanto attiene alla correlazione tra la seconda condizione della sentenza Altmark e l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la ricorrente afferma quanto segue:

i requisiti di trasparenza stabiliti nella seconda condizione della sentenza Altmark sono propri anche dell’esame effettuato dalla convenuta ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE;

la convenuta esige già la conformità ad altri requisiti puramente formali ai fini del rispetto dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE;

l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE contiene già un requisito di trasparenza e la presenza di alcune garanzie strutturali;

la seconda condizione della sentenza Altmark si riflette già in diverse comunicazioni e decisioni della Commissione relative all’applicabilità dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, anche nel settore del servizio pubblico di radiodiffusione; e

non esiste una ragione convincente per cui la convenuta, nel caso di specie, non debba tenere conto della propria interpretazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE in sue diverse comunicazioni e decisioni, in particolare quando l’interpretazione della Commissione scaturisce da sviluppi giurisprudenziali.

1.2.

Per quanto concerne la correlazione tra la quarta condizione della sentenza Altmark e l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la ricorrente sostiene quanto segue:

il fatto di non prendere in considerazione l’efficienza dell’emittente di servizio pubblico ai fini dell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE in assenza di gara d’appalto avrebbe conseguenze pregiudizievoli per la concorrenza sul mercato;

il pregiudizio alla concorrenza sarebbe particolarmente significativo nel settore della radiodiffusione, in quanto tutti i costi sostenuti da un operatore di servizio pubblico possono essere qualificati come costi aggiuntivi per il servizio pubblico suscettibili di essere compensati dallo Stato membro, e laddove non esista un obbligo di esaminare se i costi derivino da una gestione inefficiente o dall’obbligo di servizio pubblico;

la compensazione per il servizio pubblico può quindi essere utilizzata de facto come aiuto al salvataggio o aiuto al funzionamento, permettendo a un’impresa in difficoltà di continuare la propria attività invece di essere ristrutturata o eliminata;

un esame di efficienza non rende l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE «lettera morta», poiché la Commissione può, a seconda delle caratteristiche del caso, approvare una compensazione che superi i costi di un’impresa media, ben gestita;

l’obiettivo dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, come interpretato alla luce del Protocollo di Amsterdam, non è quello di proteggere una determinata emittente di servizio pubblico dalle regole della concorrenza, bensì quello di proteggere la libertà degli Stati membri nel definire i compiti del servizio pubblico e garantire che i cittadini ricevano servizi pubblici ai costi più bassi per la società.

2)

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l’articolo 296 TFUE, in quanto non avrebbe indicato i motivi che hanno portato all’approvazione dell’aiuto ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE quando la seconda e la terza condizione della sentenza Altmark non erano rispettate.


Tribunale della funzione pubblica

12.5.2012   

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C 138/21


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — Strobl/Commissione

(Causa F-56/05) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli - Articolo 12 dell’allegato XIII dello statuto - Legittimo affidamento - Principio di uguaglianza - Discriminazione in ragione dell’età)

(2012/C 138/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Strobl (Greifenberg-Beuern, Germania) (rappresentante: H.-J. Rüber, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e H. Krämer, agenti, successivamente J. Currall, agente, B. Wägenbaur, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione vertente sull’inquadramento del ricorrente, iscritto in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto, in applicazione delle disposizioni meno favorevoli di quest’ultimo (articolo 12 dell’allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 che modifica lo statuto dei funzionari)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 229 del 17 settembre 2005, pag. 28 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee col n. T-260/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza del 15 dicembre 2005).


12.5.2012   

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C 138/21


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011 — Mische/Commissione

(Causa F-70/05) (1)

(Funzione pubblica - Nomina - Vincitore di un concorso pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto ma finalizzato dopo quest’ultima - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli)

(2012/C 138/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Harald Mische (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden e L. Levi, avocats, successivamente R. Holland, B. Maluch e J. Mische, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e M. Simm, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione vertente sull’inquadramento del ricorrente nel grado A*6 in seguito ad un concorso pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo statuto ma finalizzato dopo tale data, in applicazione delle disposizioni meno favorevoli di quest’ultimo (articolo 12 dell’allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 che modifica lo statuto dei funzionari)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 229 del 17 settembre 2005, pag. 35 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee col n. T-288/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza del 15 dicembre 2005.


12.5.2012   

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C 138/22


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011 — Mische/Parlamento

(Causa F-93/05) (1)

(Funzione pubblica - Nomina - Assunzione e trasferimento simultaneo ad un’altra istituzione - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli - Ricevibilità del ricorso - Interesse al ricorso - Tardività)

(2012/C 138/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harald Mische (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden e L. Levi, avvocati, successivamente R. Holland, B. Maluch e J. Mische, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Zejdová e L.G. Knudsen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Da una parte, annullamento della decisione del Parlamento che inquadra il ricorrente nel grado A*6, in seguito ad un concorso pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto, in applicazione delle disposizioni di questo meno favorevoli (articolo 12 dell'allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari), nonché, dall'altra, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 315 del 10.12.2005, pag. 15 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero di ruolo T-365/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza del 15.12.2005.


12.5.2012   

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C 138/22


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 novembre 2011 — Merhzaoui/Consiglio

(Causa F-18/09) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Inquadramento nel grado - Agenti locali nominati funzionari - Articolo 10 dell’allegato XIII dello Statuto - Articolo 3 dell’allegato del RAA - Esercizio di promozione 2008 - Esame comparativo dei meriti tra funzionari rientranti nel percorso di carriera AST - Procedimento basato sui rapporti informativi periodici 2005/2006 - Criterio del livello delle responsabilità esercitate)

(2012/C 138/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mohamed Merhzaoui (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e G. Kimberley, agenti)

Oggetto della causa

Da una parte, l’annullamento della decisione di assegnare il ricorrente al percorso di carriera AST 1-7. Dall’altra, l’annullamento della decisione di non promuoverlo al grado AST 2 per l’esercizio di promozione 2008, nonché delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il signor Merhzaoui sopporta le sue spese e quelle del Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009, pag. 46.


12.5.2012   

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C 138/22


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 novembre 2011 — Juvyns/Consiglio

(Causa F-20/09) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2008 - Esame comparativo dei meriti - Procedimento basato sui rapporti informativi periodici 2005/2006 - Criterio del livello delle responsabilità esercitate)

(2012/C 138/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marc Juvyns (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente K. Zieleśkiewicz e G. Kimberley, agenti, poi K. Zieleśkiewicz e M. Bauer, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 per l’esercizio di promozione 2008 e, per quanto occorra, delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Juvyns sopporta le sue spese e quelle del Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009, pag. 46.


12.5.2012   

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C 138/23


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 28 marzo 2012 — Marsili/Commissione

(Causa F-19/10) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Non iscrizione nell’elenco di riserva - Valutazione della prova orale - Composizione della Commissione giudicatrice)

(2012/C 138/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Letizia Marsili (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: K. Van Maldegem, C. Mereu e M. Velardo, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e M. J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non iscrivere la ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AST/51/08, nonché domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Marsili sopporta la totalità delle spese.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010, pag. 57.


12.5.2012   

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C 138/23


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 marzo 2011 — Begue e a./Commissione

(Causa F-27/10) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Indennità per lavoratori regolarmente tenuti a restare a disposizione dell’istituzione - Articolo 55 ed articolo 56 ter dello statuto - Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77)

(2012/C 138/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Christian Begue e a. (Marcy, Francia) (rappresentante: A. Woimant, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullare la decisione che nega ai ricorrenti il versamento con effetto retroattivo dell’indennità, che compensa l’obbligo di restare regolarmente a disposizione dell’istituzione, di cui all’articolo 56 ter dello statuto.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I ricorrenti sopportano le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese della Commissione.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010, pag. 58.


12.5.2012   

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C 138/23


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 15 marzo 2011 —  VE (*1)/Commissione

(Causa F-28/10) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Remunerazione - Indennità di dislocazione - Condizioni previste dall’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto - Residenza abituale anteriore all’entrata in servizio)

(2012/C 138/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente:  VE (*1) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin et B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che pone termine al pagamento dell’indennità di dislocazione precedentemente concessa al ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso del  VE (*1) è respinto.

2)

Il  VE (*1) sopporetrà tutte le spese.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU C 179 del 3.7.2010, pag. 58.


12.5.2012   

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C 138/24


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011 — da Silva Tenreiro/Commissione

(Causa F-72/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Articolo 7, paragrafo 1, dello statuto - Articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), dello statuto - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Motivazione)

(2012/C 138/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e P. Pecho, agenti)

Oggetto della causa

Da una parte, la domanda di annullare la decisione che respinge la candidatura del ricorrente ad occupare il posto di direttore della direzione E «Giustizia» della DG «Giustizia, libertà e sicurezza», nonché la decisione di nomina del nuovo direttore. Dall’altra, la domanda di annullare la decisione di chiudere il procedimento di assegnazione del posto di direttore della DG JLS.F «Sicurezza», nonché la decisione di nomina del nuovo direttore.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorrente è condannato alle spese.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010, pag. 49.


12.5.2012   

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C 138/24


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — Kimman/Commissione

(Causa F-74/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Articolo 43 dello Statuto - Articolo 45 dello Statuto - Esercizio di valutazione 2009 - Inquadramento in un livello di prestazione - Decisione di attribuzione dei punti di promozione - Rapporto informativo - Parere del gruppo ad hoc - Inosservanza dell’obbligo di motivazione - Motivo rilevato d’ufficio - Onere della prova)

(2012/C 138/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eugène Émile Kimman (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e P. Pecho, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare il rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2008

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del sig. Kimman.

3)

Il sig. Kimman sopporterà i tre quarti delle proprie spese.


(1)  GU C 301 del 06.11.2010, pag. 63.


12.5.2012   

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C 138/24


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — AJ/Commissione

(Causa F-80/10)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Articoli 43 e 45 dello Statuto - Rapporto informativo - Errore manifesto di valutazione - Motivazione)

(2012/C 138/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AJ (Waterloo, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare il REC del ricorrente per il periodo 1o gennaio 2008 — 31 dicembre 2008

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

AJ sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione.


12.5.2012   

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C 138/25


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 14 luglio 2011 — Praskevicius/Parlamento

(Causa F-81/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Articolo 45 dello statuto - Errore manifesto di valutazione - Punti di merito - Esame comparativo dei meriti - Motivazione)

(2012/C 138/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vidas Praskevicius (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Nelissen Grade e G. Leblanc, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e N. B. Rasmussen, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullare la decisione del convenuto di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi al grado AD 6 per l’esercizio di promozione 2009 e domanda di risarcimento del danno morale subito.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010, pag. 66.


12.5.2012   

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C 138/25


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2011 — Bovagnet/Commissione

(Causa F-89/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Remunerazione - Assegno di famiglia - Indennità scolastica - Spese scolastiche - Nozione)

(2012/C 138/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: François-Carlos Bovagnet (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M. Korving, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della convenuta di non rimborsare integralmente le spese scolastiche dei figli del ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea 17 dicembre 2009 è annullata nella parte in cui rifiuta al sig. Bovagnet il rimborso della parte delle spese scolastiche da lui sostenute e legate alla partecipazione ai fondi di investimento e di cassa dell’istituto scolastico che i suoi due figli frequentano.

2)

La Commissione europea è condannata a pagare al sig. Bovagnet la differenza tra l’importo dell’indennità scolastica concessa e quello che risulterebbe dal calcolo della suddetta indennità comprensiva delle spese scolastiche sostenute per la partecipazione ai fondi di investimento e di cassa dell’istituto scolastico che i suoi figli frequentano, entro i limiti del massimale fissato dall’articolo 3 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà l’insieme delle spese.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010, pag. 61.


12.5.2012   

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C 138/25


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 29 febbraio 2012 — AM/Parlamento

(Causa F-100/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Assicurazione infortuni e malattie professionali - Articolo 73 dello statuto - Rifiuto di riconoscimento dell’origine infortunistica di un incidente vascolare cerebrale - Commissione medica - Principio di collegialità)

(2012/C 138/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AM (Malaga, Spagna) (rappresentanti: L. Levi e C. Bernard-Glanz, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Zejdová e S. Seyr, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione che rifiuta di considerare come infortunio, ai sensi dell’art. 73 dello statuto e 2 della RCAM, l’incidente vascolare di cui il ricorrente è stato vittima il 5 marzo 2006.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

AM sopporta la totalità delle spese.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011, pag. 37.


12.5.2012   

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C 138/26


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 febbraio 2012 — AT/EACEA

(Causa F-113/10) (1)

(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Rapporto informativo - Natura definitiva - Termine di ricorso - Tardività - Risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato per insufficienza professionale - Sindacato giurisdizionale - Errore manifesto di valutazione)

(2012/C 138/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AT (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: EACEA (rappresentanti: F. Couplan e D. Homann, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

La domanda, in primo luogo, di annullare il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1o giugno — 31 dicembre 2008, in secondo luogo, di annullare la decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti (AACC) di risolvere anticipatamente il contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente e, in terzo luogo, le domande di risarcimento del danno subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

AT sopporterà la totalità delle spese.


(1)  GU C 72 del 05/03/2011, pag. 35.


12.5.2012   

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C 138/26


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 — Bowles, Larue e Whitehead/BCE

(Causa F-114/10) (1)

(Funzione pubblica - Personale della BCE - Adattamento generale delle retribuzioni - Metodo di calcolo - Dati provvisori - Crisi economica e finanziaria - Circostanze particolari - Atto che arreca pregiudizio - Bollettino paga - Atto provvisorio)

(2012/C 138/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Carlos Bowles, Emmanuel Larue e Sarah Whitehead. (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini e M. López Torres, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento dei bollettini paga dei ricorrenti del gennaio 2010 e dei mesi successivi, nei limiti in cui questi ultimi applicano un aumento di retribuzione del 2 % in seguito all’esercizio di adattamento delle retribuzioni per il 2010, nonché la compensazione del danno materiale subito dai ricorrenti

Dispositivo

1)

Le decisioni della Banca centrale europea di aumentare del 2 % le retribuzioni dei sigg. Bowles, Larue e della sig.ra Whitehead a decorrere dal 1o gennaio 2010, attestate dai rispettivi bollettini paga per il mese di gennaio 2010 ed i mesi successivi, sono annullate.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Banca centrale europea sopporta la totalità delle spese.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011, pag. 37.


12.5.2012   

IT

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C 138/26


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 29 novembre 2011 — Di Tullio/Commissione

(Causa F-119/10) (1)

(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Congedo per servizio nazionale - Articolo 18 del regime applicabile agli altri agenti - Militare di carriera - Svolgimento di un periodo di comando territoriale - Rifiuto)

(2012/C 138/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Di Tullio (Rovigo, Italia) (rappresentanti: É. Boigelot e S. Woog, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: sigg. J. Currall e V. Joris, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullare la decisione dei servizi dell’OLAF che nega al ricorrente la concessione di un congedo per servizio nazionale a norma dell’articolo 18 RAA

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso del sig. Di Tullio è respinto.

2)

Il sig. Di Tullio sopporta la totalità delle spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011, pag. 66.


12.5.2012   

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C 138/27


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011 — Heath/BCE

(Causa F-121/10) (1)

(Funzione pubblica - Personale della BCE - Regime pensionistico - Piano pensionistico - Aumento annuale delle pensioni - Indice armonizzato dei prezzi al consumo - Parere dell’attuario del piano di pensione - Consultazione del comitato del personale - Consultazione del comitato di sorveglianza - Diritto alla trattativa collettiva)

(2012/C 138/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michael Heath (Southampton, Regno Unito) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: P. Embley e E. Carlini, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento dei bollettini relativi alla pensione del ricorrente del mese di gennaio 2010 e dei mesi seguenti, in quanto applicano un aumento della pensione dello 0,6 % in seguito all’esercizio di adeguamento delle pensioni del 2010 e riparazione del pregiudizio subito dal ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Heath sopporterà le proprie spese nonché le spese della Banca centrale europea


(1)  GU C 30 del 29.1.2011, pag. 67.


12.5.2012   

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C 138/27


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 1o febbraio 2012 — Bancale e Buccheri/Commissione

(Causa F-123/10) (1)

(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Concorsi interni - Condizioni di ammissione - Esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma - Diploma - Qualifiche ottenute prima del conseguimento del diploma - Equivalenza)

(2012/C 138/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgio) e Roberto Buccheri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers et P. Pecho, agenti, successivamente B. Eggers, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della commissione esaminatrice dei concorsi COM/INT/OLAF/09/AD8 e COM/INT/OLAF/09/AD10 di non ammettere i ricorrenti ai concorsi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg. Bancale e Buccheri sosterranno l’insieme delle spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011, pag. 67.


12.5.2012   

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C 138/27


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 28 marzo 2012 — BD/Commissione

(Causa F-36/11) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Non rinnovo di un contratto - Articolo 11 bis dello statuto - Conflitto di interessi - Rapporto di fiducia - Articolo 12 ter dello statuto - Attività esterna - Presunzione di innocenza)

(2012/C 138/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BD (Etterbeek, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e S. Woog, avocats)

Convenuta: Commissione euorpea (rappresentanti: G. Berscheid e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullare la decisione di non prolungare il contratto del ricorrente al di là della sua scadenza e, conseguentemente, di reintegrarlo nelle sue funzioni a decorrere dal 1o novembre 2010.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

BD sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione.


(1)  GU C 179 del 18.6.2011, pag. 22.


12.5.2012   

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C 138/28


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 — Caminiti/Commissione

(Causa F-71/09) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento - Entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 - Articoli 44 e 46 dello Statuto - Articolo 7, dell’allegato XIII dello Statuto - Inquadramento - Fattore di moltiplicazione - Punti di promozione)

(2012/C 138/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paolo Caminiti (Tubize, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione della convenuta di inquadrare il ricorrente nel grado AST 9, scatto 4, con fattore di moltiplicazione pari a 1 e, di conseguenza, il reinquadramento del ricorrente nel grado AST 9, scatto 2, con mantenimento del fattore di moltiplicazione 1,071151.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di ogni fondamento in diritto.

2)

Il sig. Caminiti è condannato a rimborsare al Tribunale l’importo di EUR 500 ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura.

3)

Il sig. Caminiti sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione europea.


(1)  GU C 244 del 10/10/2009, pag. 17.


12.5.2012   

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C 138/28


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 marzo 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-21/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Illegittimità - Invio di una lettera relativa alle spese di una causa al legale che ha rappresentato il ricorrente in tale causa - Ricorso manifestamente infondato in diritto - Art. 94 del regolamento di procedura)

(2012/C 138/59)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente intesa al risarcimento del danno derivante dal fatto che la convenuta avrebbe inviato una lettera concernente il ricorrente ad un avvocato che non lo rappresentava più

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.

3)

Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010, pag. 57.


12.5.2012   

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C 138/28


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 aprile 2011 — Wilk/Commissione

(Causa F-32/10) (1)

(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Rimborso di spese - Indennità di installazione - Installazione con la famiglia nel luogo di servizio - Ripetizione dell’indebito - Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto)

(2012/C 138/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Wilk (Treviri, Germania) (rappresentante: R. Adam, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare le decisioni che ingiungono il recupero della metà dell’indennità di installazione versata al ricorrente, in seguito al suo divorzio, nonché domanda di risarcimento dei danni

Dispositivo

1)

Il ricorso del sig. Wilk è respinto essendo in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto.

2)

Il sig. Wilk sopporta la totalità delle spese


(1)  GU C 179 del 3.7.2010, pag. 60.


12.5.2012   

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C 138/29


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 giugno 2011 — AD/Commissione

(Causa F-46/10) (1)

(Non luogo a provvedere)

(2012/C 138/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AD (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: E. Boigelot, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione di non accordare al ricorrente l’assegno di famiglia per il motivo che il ricorrente ed il suo partner avrebbero accesso al matrimonio civile in uno Stato membro.

Dispositivo della sentenza

1)

Non v’è luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La Commissione europea sopporta la totalità delle spese.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010, pag. 41.


12.5.2012   

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C 138/29


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 luglio 2011 — Pedeferri e a./Commissione

(Causa F-57/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso - Persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea - Irricevibilità - Inosservanza della procedura precontenziosa)

(2012/C 138/62)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Stefano Pedeferri (Mornago, Italia) e altri (rappresentante: G. Vistoli, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Curral e D. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di agenti dei ricorrenti

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese della Commissione europea.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011, pag. 36.


12.5.2012   

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C 138/29


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 maggio 2011 — Barthel, Reiffers e Massez/Corte di giustizia

(Causa F-59/10) (1)

(Funzione pubblica - Incidenti di procedura - Eccezione di irricevibilità - Reclamo tradivo - Irricevibilità)

(2012/C 138/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Yvette Barthel (Arlon, Belgio), Marianne Reiffers (Olm, Lussemburgo) e Lieven Massez (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia (rappresentante: A.V. Placco, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Corte di giustizia che respinge la domanda dei ricorrenti di beneficiare dell'indennità per servizio continuo o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è condannata a sostenere le proprie spese e quelle dei ricorrenti.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010, pag. 28.


12.5.2012   

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C 138/30


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 21 giugno 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-67/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni avente ad oggetto la liquidazione delle spese - Irricevibilità)

(2012/C 138/64)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione della Commissione di non rimborsare i due terzi delle spese sostenute dal ricorrente nella causa F-41/06

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il sig. Marcuccio sopporterà l’integralità delle spese.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010, pag. 74.


12.5.2012   

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C 138/30


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-69/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Illecito - Invio di una lettera riguardante le spese di una causa all’avvocato che ha rappresentato il ricorrente in tale lite - Ricorso manifestamente infondato in diritto - Art. 94 del regolamento di procedura)

(2012/C 138/65)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti; avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente intesa al risarcimento del danno derivante dal fatto che la convenuta avrebbe inviato una lettera concernente il ricorrente ad un avvocato che non lo rappresentava ancora in tale controversia

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto perché manifestamente infondato in diritto.

2)

Il sig. Marcuccio sopporta la totalità delle spese.

3)

Il sig. Marcuccio è condannato a pagare al Tribunale la somma di EUR 2 000.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010, pag. 75.


12.5.2012   

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C 138/30


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 marzo 2011 — AP/Corte di giustizia

(Causa F-107/10)

(Funzione pubblica - Tardività - Irricevibilità manifesta)

(2012/C 138/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AP (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della AIPN della Corte di giustizia che, pur concedendo al ricorrente il diritto all’assegno di famiglia a partire dal 1o luglio 2009, gli conferisce il diritto al beneficio di tale assegno solo a partire dal 1o novembre 2009 e, in subordine, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile ed è respinto.

2)

La AP sosterrà le sue proprie spese.


12.5.2012   

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C 138/30


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 luglio 2011 — Filice e a./Corte di giustizia

(Causa F-108/10) (1)

(Funzione pubblica - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Non luogo a provvedere)

(2012/C 138/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Filice e altri (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti B. Cortese, C. Cortese e F. Spitaleri)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentante: A. V. Placco, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della convenuta, riprese nei fogli paga dei ricorrenti, di limitare l’adeguamento delle loro retribuzioni, a partire dal luglio 2009, ad un aumento dell’1,85 % nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1296/2009, del 23 dicembre 2009.

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella causa F-108/10, Filice e a./Corte di giustizia.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011, pag. 65.


12.5.2012   

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C 138/31


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 luglio 2011 — Zaffino/Commissione

(Causa F-18/11)

(Funzione pubblica - Persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea - Ricorso - Irricevibilità manifesta - Inosservanza della procedura precontenziosa)

(2012/C 138/68)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pasqualino Zaffino (Gallarate, Italia) (rappresentante: avv. S. Costantino)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

La domanda del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di agente dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Zaffino sopporterà le proprie spese.


12.5.2012   

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C 138/31


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 luglio 2011 — Galvan/Commissione

(Causa F-19/11)

(Funzione pubblica - Persona che rivendica lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea - Ricorso - Irricevibilità manifesta - Inosservanza della procedura precontenziosa)

(2012/C 138/69)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Mario Galvan (Besano, Italia) (rappresentante: avv. S. Costantino)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

La domanda del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di agente dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Galvan sopporterà le proprie spese.


12.5.2012   

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C 138/31


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 luglio 2011 — Brancalente/Commissione

(Causa F-20/11)

(Funzione pubblica - Persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea - Ricorso - Irricevibilità manifesta - Inosservanza della procedura precontenziosa)

(2012/C 138/70)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gianpaolo Brancalente (Ispra, Italia) (rappresentante: avv. S. Costantino)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

La domanda del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di agente dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Bracalente sopporterà le proprie spese.


12.5.2012   

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C 138/31


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 7 luglio 2011 — Pirri/Commissione

(Causa F-21/11)

(Funzione pubblica - Persona che rivendica lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea - Ricorso - Irricevibilità manifesta - Inosservanza della procedura precontenziosa)

(2012/C 138/71)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Antonio Gerardo Pirri (Travedona Monate, Italia) (rappresentante: avv. S. Costantino)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

La domanda del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di agente dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Pirri sopporterà le proprie spese.


12.5.2012   

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C 138/32


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 6 dicembre 2011 — Wendelboe/Commissione

(Causa F-85/11) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Incidenti processuali - Eccezione di irricevibilità - Rifiuto di promozione - Trasferimento interistituzionale nel corso dell’esercizio di promozione durante il quale il funzionario sarebbe stato promosso nella sua istituzione di origine - Reclamo - Tardività - Irricevibilità)

(2012/C 138/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Wendelboe (Howald, Lussemburgo) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. G. Bercheid e C. Berardis-Kayser, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullare la decisione della Commissione di non promuovere la ricorrente al grado AST5 a partire dal 1o marzo 2009 per l’esercizio di promozione 2009

Dispositivo dell’ordinanza

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La sig.ra Wendelboe sopporta la totalità delle spese.


(1)  GU C 340 del 19 novembre 2011, pag. 42.


12.5.2012   

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C 138/32


Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-12/12)

(2012/C 138/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europa

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda della ricorrente diretta al suo inquadramento nel grado AD 11 con effetto retroattivo al 1o gennaio 2010 e risarcimento del danno asseritamente subito.

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione adottata il 18 ottobre 2011 che rifiuta alla ricorrente il nuovo inquadramento nel grado AD 11 a decorrere dal 1o gennaio 2010;

risarcire il danno morale subito dalla ricorrente e per il quale una compensazione equa è valutata nella misura di EUR 22 000;

in subordine, risarcire il danno materiale subito dalla ricorrente sino alla concorrenza di EUR 11 742,48 per l’esercizio 2010, più, per il periodo successivo sino alla data della sentenza che sarà pronunciata nella presente causa, un importo variabile da calcolare, maggiorare degli interessi compensativi e di mora al tasso legale richiesto; ed aggiungere a questo primo totale l’importo forfettario risultante dal giudizio del Tribunale ai fini del risarcimento del secondo elemento del danno materiale ed il cui importo indicativo e provvisorio può essere fissato a circa EUR 120 000;

condannare la Commissione alle spese.


12.5.2012   

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C 138/32


Ricorso proposto il 3 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-13/12)

(2012/C 138/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, A. Blot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il presente ricorso ricevibile;

annullare la decisione adottata dal capo unità «assunzione e termine del rapporto di lavoro», direzione per le risorse umane (HR) B, DG Risorse umane e sicurezza, nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti (AACC), di non rinnovare il contratto della ricorrente;

se necessario, annullare la decisione adottata dall’AACC, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente;

reintegrare la ricorrente nelle funzioni da lei occupate nella DG DIGIT nel contesto di un prolungamento del suo contratto conforme alle prescrizioni statutarie;

in subordine, e qualora la domanda di reintegrazione sopra formulata non fosse accolta, condannare la convenuta a risarcire il danno subito dalla ricorrente, valutato provvisoriamente, ex aequo et bono, nella differenza tra la retribuzione che ella avrebbe percepito quale agente temporaneo presso la Commissione se il suo contratto fosse stato rinnovato, e le indennità di disoccupazione attualmente percepite, calcolata per una durata di due anni (corrispondente alla durata del periodo di rinnovo prevista ai sensi dell’articolo 8 del RAA), da maggiorare degli interessi di mora al tasso legale per il periodo interessato;

In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente, ex aequo et bono, in EUR 5 000, a titolo di risarcimento del danno morale, da maggiorare degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla pronuncia che interverrà;

condannare la Commissione europea alle spese.


12.5.2012   

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C 138/33


Ricorso proposto il 4 febbraio 2012 — ZZ/Corte dei conti

(Causa F-14/12)

(2012/C 138/75)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. O. Mader)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni della convenuta di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2011.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 26 maggio 2011 di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2011;

annullare la decisione della convenuta del 18 novembre 2011, con la quale viene confermato il numero dei posti disponibili nel 2011 per la promozione al grado AD 13, con la conseguenza che il reclamo del ricorrente avverso la decisione del 26 maggio 2011 è stato respinto;

condannare la Corte dei conti europea alle spese.


12.5.2012   

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C 138/33


Ricorso proposto il 10 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-16/12)

(2012/C 138/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti P. Nelissen Grade e G. Leblanc)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di modificare unilateralmente l’assegnazione del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di assegnazione adottata dall’APN il 1o febbraio 2012, con la quale il ricorrente è assegnato all’unità D5 invece che all’unità A4;

condannare la Commissione a versare al ricorrente l’importo di EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la Commissione alle spese.


12.5.2012   

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C 138/33


Ricorso proposto il 8 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-17/12)

(2012/C 138/77)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La condanna della Commissione a risarcire il danno che il ricorrente ritiene di aver subito in ragione della durata eccessiva della procedura di riconoscimento della gravità di malattia della quale ha sofferto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 23 novembre 2010, inoltrata dal ricorrente all’autorità investita del potere di nomina della Commissione (AIPN);

annullare la nota datata 24 gennaio 2011, recante in alto a destra la locuzione «Ref Ares(2011)74616 — 24.01.2011», promanante dalla Commissione;

quatenus oportet, annullare la decisione, comunque formatasi, di rigetto del reclamo formato dal ricorrente avverso la nota datata 24 gennaio 2011;

quatenus oportet, annullare la nota datata 23 settembre 2011, recante in alto a destra la locuzione «Ref Ares(2011)1010393 — 23.09.2011»;

quatenus oportet, accertare il fatto che la procedura instauratasi a seguito della sua domanda di riconoscimento del suo diritto, ex art 72 dello Statuto, al rimborso nella misura del 100 % delle spese mediche da lui sopportate, si è protratta per più di cinque anni;

nella misura del necessario, dichiarare che la durata della procedura a qua ha ecceduto quella ragionevole;

per l'effetto, condannare la Commissione a risarcire il danno ingiustamente già subito dal ricorrente in relazione all'irragionevole durata della procedura a qua, elargendogli la somma di 10 000,00 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 23 novembre 2010 pervenne alla CE e fino all'effettivo pagamento della somma di 10 000,00 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all' anno e con capitalizzazione annuale;

condannare la Commissione alle spese.


12.5.2012   

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C 138/34


Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — ZZ e ZZ/Commissione

(Causa F-18/12)

(2012/C 138/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni di trasferimento dei diritti pensionistici maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione basate sulla proposta del PMO contenente un nuovo calcolo.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni con le quali sono annullate e sostituite le proposte di trasferimento dei diritti pensionistici dei ricorrenti nell’ambito della loro domanda di sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, le quali contengono una nuova proposta calcolata in base alle DGE adottate il 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


12.5.2012   

IT

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C 138/34


Ricorso proposto il 13 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-19/12)

(2012/C 138/79)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della nota della Commissione relativa alla situazione amministrativa del ricorrente e la domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare l’inesistenza ex lege, ovvero in subordine l'annullamento, della nota priva di data, recante in alto a destra della prima delle due sue due pagine i grafemi «Ref. Ares (2011)217354 — 28.02.2011» (sic), conosciuta per la prima volta dal ricorrente sia nei suoi estremi che nel suo contenuto in data non anteriore al 6 aprile 2011;

quatenus oportet, annullare la decisione, comunque formatasi, di ripulsa del reclamo datato 15 maggio 2011, inoltrato dall'attore alla Commissione avverso la nota datata 28 febbraio 2011;

annullare la nota datata 14 settembre 2011, ricevuta dal ricorrente in data non antecedente al 20 ottobre 2011;

condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante al ricorrente dalla nota datata 28 febbraio 2011 nonché dalla nota datata 14 settembre 2011, nella misura di 10 000 euro ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la convenuta alle spese.


12.5.2012   

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C 138/35


Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 — ZZ/EIGE

(Causa F-20/12)

(2012/C 138/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck e S. Woog)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della convenuta di trasferire il ricorrente dal posto di capo delle operazioni al posto di capo di un servizio che non presuppone competenze manageriali.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'8 settembre 2011 della Direttrice dell'EIGE di assegnare il ricorrente su un posto non manageriale;

come conseguenza di tale annullamento, disporre la riassegnazione immediata del ricorrente al suo posto precedente e il versamento dell'indennità per funzioni manageriali con effetto retroattivo al 1o giugno 2010;

condannare l'EIGE alle spese.


12.5.2012   

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C 138/35


Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — ZZ/Commissione e CEPOL

(Causa F-22/12)

(2012/C 138/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L.Levi e M.Vandenbussche)

Convenuti: Commissione europea e Accademia europea di polizia

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni recanti rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere l’assegno per figli a carico e l’indennità scolastica per i tre figli di sua moglie, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione implicita del 25 marzo 2011 e la decisione esplicita adottata dal PMO l'11 luglio 2011, confermata dalla decisione del 9 novembre 2011 di rigetto del reclamo, in quanto le citate decisioni hanno respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere l’assegno per figli a carico e l’indennità scolastica per i tre figli di sua moglie, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine;

dichiarare, di conseguenza, che il ricorrente ha diritto all'assegno e alle indennità citate;

condannare le convenute al risarcimento del danno materiale del ricorrente, consistente nel pagamento retroattivo dell'assegno e dell'indennità citate a decorrere dal 1o aprile 2009, stimato provvisoriamente a EUR 33 673,31, unitamente agli interessi di mora al tasso di riferimento della BCE, maggiorato di due punti;

condannare le convenute al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, stimato pari a EUR 20 000;

condannare le convenute alla totalità delle spese del procedimento.


12.5.2012   

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C 138/35


Ricorso proposto il 20 febbraio 2012 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-23/12)

(2012/C 138/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/204/10 di non ammettere i ricorrenti alla fase successiva del concorso.

Conclusioni dei ricorrenti

Ordinare alla convenuta di produrre tutti i rendiconti delle riunioni dei capi unità EPSO e tutti i verbali delle riunioni della commissione giudicatrice relativi al concorso EPSO/AD/204/10;

Annullare le decisioni della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/204/10 del 13 aprile 2011;

condannare la Commissione alle spese.


12.5.2012   

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C 138/36


Ricorso proposto il 27 febbraio 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-24/12)

(2012/C 138/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Tymen e A. Blot)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione adottata dal Presidente del Parlamento europeo di assegnare il ricorrente in seno alla stessa direzione generale del Parlamento dal posto di capo unità al posto di consigliere del direttore di una direzione e la domanda di risarcimento dei danni causati dalle molestie psicologiche.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 16 gennaio 2012 che ha posto fine, con effetto retroattivo al 1o gennaio 2012, alle funzioni del ricorrente di capo dell'unità «Uguaglianza e Diversità» presso la DG del personale e lo ha assegnato, in tale stessa data, alla Direzione D di tale medesima DG in qualità di consigliere, ritirandogli in tal modo il beneficio all'indennità dei capi unità;

accordare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito, l'importo, stabilito ex aequo et bono, pari a EUR 50 000;

condannare il Parlamento alle spese.


12.5.2012   

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C 138/36


Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-25/12)

(2012/C 138/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. P. Pradal)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione recante diniego al ricorrente del beneficio delle indennità giornaliere.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (APN) della Commissione europea del 21 novembre 2011, con la quale quest’ultima risponde al reclamo proposto dal ricorrente avverso la decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) di negargli la concessione di indennità giornaliere a seguito della sua entrata in servizio presso la Commissione europea il 1o febbraio 2011;

Statuire in merito alla concessione delle indennità giornaliere al ricorrente in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 dello Statuto, 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, nonché 25 e 92 del RAA.


12.5.2012   

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C 138/36


Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-30/12)

(2012/C 138/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/204/10 di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/204/10 del 13 aprile 2011 riguardante il ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.


12.5.2012   

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C 138/36


Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-32/12)

(2012/C 138/86)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di non rimborsare un quarto delle spese, esposte dal ricorrente nel quadro della causa F-56/09, Marcuccio/Commissione, al quale la convenuta è stata condannata con la sentenza del 9 giugno 2011.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi petita di cui alla domanda datata 4 gennaio 2011;

quatenus oportet, annullare la decisione, comunque formatasi, di rigetto del reclamo datato 20 luglio 2011, formato dall'attore avverso la decisione di ripulsa della domanda datata il 4 gennaio 2011;

quatenus oportet, constatare che la Commissione, anche nell'omettere di prendere posizione sulla domanda datata 4 gennaio 2011, si è illegittimamente astenuta dall'adottare le misure di esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale in data 9 giugno 2010, nella causa F-56/09, Marcuccio/Commissione, e precisamente del punto 4) del dispositivo della medesima;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 3 174,87 euro, la quale somma, se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 10,00 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani et ad infinitum, che spirerà persistendo l'astensione da parte della Commissione nell'elargire al ricorrente la prefata somma di 3 174,87 euro, ovvero quantomeno nel prendere espressa posizione sulla domanda datata 4 gennaio 2011, la quale somma di EUR 10,00 dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell' attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

condannare la Commissione alle spese.


12.5.2012   

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C 138/37


Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — ZZ/ORECE

(Causa F-35/12)

(2012/C 138/87)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuto: Organo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di applicare una clausola medica di salvaguardia al ricorrente in seguito alla visita medica di assunzione a decorrere dalla sua entrata in servizio e della decisione di rigetto del reclamo del ricorrente

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente diretto contro la decisione di applicargli una clausola medica di salvaguardia a decorrere dalla sua entrata in servizio.

per quanto occorra, annullare la decisione di applicare al ricorrente una clausola medica di salvaguardia a decorrere dalla sua entrata in servizio;

condannare l’ORECE alle spese.


12.5.2012   

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C 138/37


Ricorso proposto il 19 marzo 2012 — ZZ/FRA

(Causa F-38/12)

(2012/C 138/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e della decisione di trasferire la ricorrente presso un altro dipartimento, nonché il risarcimento dei danni materiali e morali.

Conclusioni della ricorrente

L’annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente;

l’annullamento della decisione di trasferire la ricorrente presso un altro dipartimento;

il risarcimento del danno materiale subito dalla ricorrente stimato per un importo mensile di EUR 1 320 a decorrere dal settembre 2012, maggiorato dell’interesse di mora calcolato al tasso di riferimento della Banca centrale europea, aumentato di due punti;

il risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente stimato per un importo di EUR 50 000

la condanna della convenuta alle spese.


12.5.2012   

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C 138/38


Ricorso proposto il 19 marzo 2012 — ZZ/Corte dei conti

(Causa F-39/12)

(2012/C 138/89)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuta: Corte dei conti

Oggetto e descrizione del litigio

Annullamento della decisione di rigetto, da parte della Corte dei conti, della domanda diretta al risarcimento di un comportamento illegittimo che avrebbe assertivamente causato alla parte ricorrente un danno materiale e morale

Conclusioni della parte ricorrente

annullare la decisione di rigetto del 7 dicembre 2011 diretta contro la decisione di rigetto della domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento di un comportamento illegittimo in capo alla Corte dei conti che le avrebbe causato un danno e fa sorgere la responsabilità extra-contrattuale dell’Unione europea;

condannare la Corte dei conti al versamento di un’indennità a titolo di risarcimento del danno onde risarcire il danno morale in misura pari ad EUR 50 000 ed il danno materiale in misura pari alla differenza tra, da una parte, l’importo della retribuzione cui la parte ricorrente avrebbe potuto pretendere se avesse avuto una progressione di carriera nella media ed il suo grado attuale e, dall’altra, la differenza tra l’importo della retribuzione cui avrebbe potuto pretendere se avesse continuato la sua carriera sino all’età legale della pensione e la sua pensione attuale;

condannare la Corte dei conti alle spese.


12.5.2012   

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C 138/38


Ricorso proposto il 21 marzo 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-41/12)

(2012/C 138/90)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti R. Adam e P. Ketter)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del Parlamento europeo di risolvere il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della ricorrente e una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento del 20 giugno 2011 recante risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della ricorrente;

se necessario, annullare la decisione esplicita del Parlamento europeo recante rigetto del reclamo;

dichiarare che la ricorrente dovrà essere riassegnata presso il Parlamento europeo;

in subordine, ove per assurdo il Tribunale non dovesse considerare possibile una pronuncia nel senso della reintegrazione, o considerare che una siffatta reintegrazione non sarebbe né nell’interesse della ricorrente, né in quello del Parlamento europeo, quest’ultimo dovrebbe essere condannato al risarcimento di un danno materiale stimato in 36 mensilità di retribuzione, o pari ad altro importo da stabilire ex aequo et bono, nonché al risarcimento di un danno morale valutato per un importo di EUR 15 000;

in ogni caso, condannare il Parlamento al pagamento di una somma di EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

riservare alla ricorrente ogni altro diritto, via, mezzo e azione, ed in particolare il diritto di chiedere un ulteriore risarcimento per il danno da lei subito a causa del comportamento illecito del Parlamento e di produrre nuove prove o chiamare testimoni in giudizio.

condannare il Parlamento a tutte le spese del giudizio, comprese le spese di avvocato sostenute dalla ricorrente.


12.5.2012   

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C 138/39


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 settembre 2011 — Van Arum/Parlamento

(Causa F-138/07) (1)

(2012/C 138/91)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008, pag. 48.


12.5.2012   

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C 138/39


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011 — Behmer/Parlamento

(Causa F-76/08) (1)

(2012/C 138/92)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008, pag. 56.


12.5.2012   

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C 138/39


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 13 febbraio 2012 — Wagner-Leclercq/Consiglio

(Causa F-24/09) (1)

(2012/C 138/93)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009, pag. 47.


12.5.2012   

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C 138/39


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 15 febbraio 2011 — Capidis/Commissione

(Causa F-18/10) (1)

(2012/C 138/94)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010, pag. 56.


12.5.2012   

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C 138/39


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 marzo 2011 — Kaskarelis/Commissione

(Causa F-24/10) (1)

(2012/C 138/95)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010, pag. 58.


12.5.2012   

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C 138/39


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 maggio 2011 — Stratakis/Commissione

(Causa F-37/10) (1)

(2012/C 138/96)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010, pag. 41.


12.5.2012   

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C 138/39


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 10 febbraio 2012 — Bömcke/BEI

(Causa F-95/10) (1)

(2012/C 138/97)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010, pag. 62.


12.5.2012   

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C 138/39


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 luglio 2011 — Jaeger/Eurofound

(Causa F-103/10) (1)

(2012/C 138/98)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011, pag. 64.


12.5.2012   

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C 138/40


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 10 febbraio 2012 — Bömcke/BEI

(Causa F-105/10) (1)

(2012/C 138/99)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011, pag. 65.


12.5.2012   

IT

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C 138/40


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 10 febbraio 2012 — Bömcke/BEI

(Causa F-127/10) (1)

(2012/C 138/100)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011, pag. 36.


12.5.2012   

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C 138/40


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 19 settembre 2011 — Mariën/Commissione

(Causa F-5/11) (1)

(2012/C 138/101)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011, pag. 30.


12.5.2012   

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C 138/40


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 19 settembre 2011 — Mariën/SEAE

(Causa F-15/11) (1)

(2012/C 138/102)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011, pagg. 30 e 31.


12.5.2012   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 novembre 2011 — AC/Consiglio

(Causa F-26/11) (1)

(2012/C 138/103)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 179 del 18.6.2011, pag. 21.


12.5.2012   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 21 ottobre 2011 — Torijano Montero/Consiglio

(Causa F-30/11) (1)

(2012/C 138/104)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 179 del 18.6.2011, pag. 21.


12.5.2012   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 dicembre 2011 — Svitana/Parlamento

(Causa F-35/11) (1)

(2012/C 138/105)

Lingua processuale: lo slovacco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011, pag. 33.


12.5.2012   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 gennaio 2012 — Schreiber/Commissione

(Causa F-68/11) (1)

(2012/C 138/106)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011, pag. 52.