ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.133.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 133

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
5 maggio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 133/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 126 del 28.4.2012

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 133/02

Causa C-380/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2012 — Melli Bank plc/Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea (Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali della filiale di una banca — Principio di proporzionalità — Possesso o controllo dell’ente)

2

2012/C 133/03

Causa C-506/09 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 marzo 2012 — Repubblica portoghese/Transnáutica — Transportes e Navegação, SA, Commissione europea [Impugnazione — Unione doganale — Regolamenti (CEE) n. 2913/92 e (CEE) n. 2454/93 — Sgravio di dazi all’importazione — Carichi di tabacco e di alcool etilico destinati a paesi terzi — Frode commessa da un dipendente della società debitrice]

2

2012/C 133/04

Causa C-135/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di Torino) — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso (Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Applicabilità diretta nell’ordinamento dell’Unione della Convenzione di Roma, dell’Accordo TRIPs e del WPPT — Direttiva 92/100/CEE — Articolo 8, paragrafo 2 — Direttiva 2001/29/CE — Nozione di comunicazione al pubblico — Comunicazione al pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico)

3

2012/C 133/05

Causa C-162/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Irlanda, Attorney General (Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2006/115/CE — Articoli 8 e 10 — Nozione di utente e di comunicazione al pubblico — Diffusione di fonogrammi per mezzo di apparecchi televisivi e/o radio installati nelle camere d’albergo)

3

2012/C 133/06

Causa C-190/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)/Boys Toys SA, Administración del Estado (Marchio comunitario — Definizione e acquisizione — Marchio anteriore — Modalità di deposito — Deposito per via elettronica — Mezzo che consente di identificare con precisione la data, l’ora e il minuto della presentazione della domanda)

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2012/C 133/07

Causa C-292/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Regensburg — Germania) — G/Cornelius de Visser (Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Notifica pubblica degli atti giudiziari — Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su Internet — Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi)

5

2012/C 133/08

Causa C-338/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt [Dumping — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Regolamento (CE) n. 1355/2008 — Validità — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) — Determinazione del valore normale — Paese non retto da un’economia di mercato — Obbligo della Commissione di dar prova di diligenza nel determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato]

5

2012/C 133/09

Causa C-340/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Cipro [Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Articoli 4, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1 — Mancata iscrizione, entro il termine previsto, del sito di importanza comunitaria del lago di Paralimni — Regime di tutela della specie Natrix natrix cypriaca (Natrice o Biscia dal collare di Cipro)]

6

2012/C 133/10

Causa C-376/10 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2012 — Pye Phyo Tay Za/Consiglio dell’Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea (Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica dell’Unione di Myanmar — Congelamento dei capitali applicabile a determinate persone, entità ed organismi — Fondamento giuridico)

6

2012/C 133/11

Causa C-453/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov — Slovacchia) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. s r.o. (Tutela dei consumatori — Contratto di credito al consumo — Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale — Incidenza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso)

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2012/C 133/12

Causa C-567/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Nozione di piani e programmi previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative — Applicabilità di tale direttiva ad una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore)

8

2012/C 133/13

Causa C-574/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/18/CE — Appalti pubblici di servizi — Servizi di architettura e di ingegneria — Prestazioni di studio, di progettazione e di supervisione relativi al progetto di rinnovo di un edificio pubblico — Realizzazione del progetto in varie fasi per ragioni di bilancio — Valore dell’appalto)

8

2012/C 133/14

Causa C-46/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia [Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Protezione insufficiente di talune specie, segnatamente, della lontra (Lutra lutra)]

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2012/C 133/15

Cause riunite C-90/11 e C-91/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)/Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità — Espressioni denominative costituite da una combinazione di parole ed una sequenza di lettere identiche alle iniziali di tali parole — Carattere distintivo — Carattere descrittivo — Criteri di valutazione)

9

2012/C 133/16

Causa C-153/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Klub OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168 — Diritto alla detrazione — Nascita del diritto alla detrazione — Diritto per una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società)

9

2012/C 133/17

Causa C-157/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Italia) — Giuseppe Sibillo/Comune di Afragola (Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 2 — Nozione di un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascun Stato membro — Ambito di applicazione dell’accordo quadro — Clausola 4, punto 1 — Principio di non discriminazione — Persone che svolgono lavori socialmente utili presso amministrazioni pubbliche — Normativa nazionale che esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro — Normativa nazionale che prevede una differenza tra l’indennità pagata ai lavoratori socialmente utili e la retribuzione percepita dai lavoratori a tempo determinato e/o indeterminato assunti dalle stesse amministrazioni e che svolgono le medesime attività)

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2012/C 133/18

Causa C-248/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Procedimento penale a carico di Rareș Doralin Nilaș, Sergiu-Dan Dascăl, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean, Ionuț Horea Baboș (Direttiva 2004/39/CE — Mercati degli strumenti finanziari — Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 — Nozione di mercato regolamentato — Autorizzazione — Requisiti di funzionamento — Mercato la cui natura giuridica non è stata precisata, ma che è gestito, a seguito di una fusione, da una persona giuridica che amministra altresì un mercato regolamentato — Articolo 47 — Mancanza di iscrizione nell’elenco dei mercati regolamentati — Direttiva 2003/6/CE — Ambito di applicazione — Manipolazioni del mercato)

10

2012/C 133/19

Causa C-191/11: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 febbraio 2012 — Yorma's AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo comportante l’elemento denominativo yorma’s — Marchio comunitario denominativo anteriore NORMA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione]

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2012/C 133/20

Causa C-404/11 P: Ordinanza della Corte del 2 febbraio 2012 — Elf Aquitaine SA/Commissione europea [Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Concorrenza — Intesa — Mercato del clorato di sodio — Nozione di impresa — Presunzione di influenza determinante — Portata di tale presunzione — Elementi non idonei a confutare la presunzione — Ammenda personale — Competenza estesa al merito]

11

2012/C 133/21

Causa C-421/11 P: Ordinanza della Corte del 7 febbraio 2012 — Total SA, Elf Aquitaine SA/Commissione europea [Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Concorrenza — Intesa — Mercato dei metacrilati — Nozione di impresa — Presunzione di influenza determinante — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Estensione dell’autorità di giudicato — Coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente — Indivisibilità dell’ammenda — Competenza di piena giurisdizione]

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2012/C 133/22

Causa C-442/11: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Novartis AG/Actavis UK Ltd [Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali ad uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articoli 4 e 5 — Principio attivo unico che ha dato luogo al rilascio di un certificato siffatto — Medicinale contenente vari principi attivi tra cui quello oggetto di un certificato]

12

2012/C 133/23

Causa C-556/11: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n.o 4 de Valladolid — Spagna) — María Jesús Lorenzo Martínez/Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Contratti lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Insegnamento non universitario — Diritto ai sessenni per formazione continua — Esclusione dei docenti impiegati quali dipendenti temporanei — Principio di non discriminazione)

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2012/C 133/24

Causa C-574/11: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd [Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articoli 4 e 5 — Principio attivo unico che ha dato luogo alla concessione di un simile certificato — Estensione della protezione — Medicinale contenente svariati principi attivi fra cui quello oggetto di un certificato]

13

2012/C 133/25

Causa C-599/11 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2011 dalla TofuTown.com GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011, T-99/10, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

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2012/C 133/26

Causa C-611/11 P: Impugnazione proposta il 30 novembre 2011 da ara AG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 22 settembre 2011, causa T-174/10, ara/UAMI

14

2012/C 133/27

Causa C-624/11 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 dalla Brighton Collectibles, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2011, causa T-403/10, Brighton Collectibles/UAMI — Felmar

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2012/C 133/28

Causa C-72/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht Leipzig (Germania) il 13 febbraio 2012 — Gemeinde Altrip e a./Land Rheinland-Pfalz

15

2012/C 133/29

Causa C-76/12: Ricorso proposto il 13 febbraio 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

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2012/C 133/30

Causa C-78/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 14 febbraio 2012 — Evita — K EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto, Sofia

16

2012/C 133/31

Causa C-84/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 17 febbraio 2012 — Rahmanian Koushkaki/Repubblica federale di Germania

17

2012/C 133/32

Causa C-89/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 17 febbraio 2012 — Rose Marie Bark/Galileo Joint Undertaking, in liquidazione

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2012/C 133/33

Causa C-92/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 17 febbraio 2012 — Health Service Executive/SC e AC

18

2012/C 133/34

Causa C-93/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 21 febbraio 2012 — ЕТ Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie — Razplashtatelna agentsia

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2012/C 133/35

Causa C-101/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Stuttgart (Germania) il 27 febbraio 2012 — Herbert Schaible/Land Baden-Württemberg

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2012/C 133/36

Causa C-109/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 29 febbraio 2012 — Laboratoires Lyocentre

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2012/C 133/37

Causa C-130/12: Ricorso proposto il 9 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese

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2012/C 133/38

Causa C-328/11 P: Ordinanza del presidente della Corte del 30 gennaio 2012 — Alder Capital Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gimv Nederland BV

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Tribunale

2012/C 133/39

Cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV: Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Irlanda e a./Commissione (Aiuti di Stato — Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina — Esenzione dall’accisa — Conformità dell’esenzione a una decisione di autorizzazione del Consiglio in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 — Presunzione di legittimità degli atti dell’Unione — Certezza del diritto — Buona amministrazione)

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2012/C 133/40

Causa T-113/06: Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Marine Harvest Norway e Alsaker Fjordbruk/Consiglio (Dumping — Importazioni di salmone originario della Norvegia — Definizione di industria comunitaria — Prodotto simile — Selezione del campione di produttori comunitari)

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2012/C 133/41

Causa T-115/06: Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening e a./Consiglio (Dumping — Importazioni di salmone originario della Norvegia — Regola del dazio inferiore — Calcolo dei prezzi minimi all’importazione e dei dazi fissi)

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2012/C 133/42

Causa T-63/09: Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Volkswagen/UAMI — Suzuki Motor (SWIFT GTi) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SWIFT GTi — Marchi internazionale e nazionale anteriori GTI — Impedimenti relativi alla registrazione — Somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Valutazione del rischio di confusione — Rigetto dell’opposizione]

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2012/C 133/43

Causa T-227/09: Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Feng Shen Technology/UAMI — Majtczak (FS) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo FS — Malafede del richiedente — Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

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2012/C 133/44

Cause riunite T-458/09 e T-171/10: Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2012 — Slovak Telekom/Commissione (Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione di richiesta di informazioni — Necessità delle informazioni richieste — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Proporzionalità)

23

2012/C 133/45

Causa T-157/10: Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2012 — Barilla/UAMI — Brauerei Schlösser (ALIXIR) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALIXIR — Marchio nazionale denominativo anteriore Elixeer — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

23

2012/C 133/46

Causa T-420/10: Sentenza del Tribunale del 27 marzo 2012 — Armani/UAMI — Del Prete (AJ AMICI JUNIOR) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo AJ AMICI JUNIOR — Marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS — Marchio nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

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2012/C 133/47

Cause riunite T-439/10 e T-440/10: Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Fulmen e Mahmoudian/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nel confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Ricorsi di annullamento — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale — Errore di valutazione — Onere e grado della prova)

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2012/C 133/48

Causa T-225/10: Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità)

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2012/C 133/49

Causa T-228/10: Ordinanza del Tribunale 21 marzo 2012 — Telefónica/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione con cui si dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e non si dispone il recupero degli aiuti — Atto che prevede misure d’esecuzione — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità)

25

2012/C 133/50

Causa T-234/10: Ordinanza del Tribunale 21 marzo 2012 — Ebro Foods/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione con cui si dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e non si dispone il recupero degli aiuti — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità)

26

2012/C 133/51

Causa T-174/11: Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Modelo Continente Hipermercados/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità)

26

2012/C 133/52

Causa T-398/11: Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2012 — Barthel e a./Corte di giustizia (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Diniego di concedere ai ricorrenti il beneficio dell’indennità per servizio continuo o a turni — Termine per il reclamo — Tardività — Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile)

26

2012/C 133/53

Causa T-55/12: Ricorso proposto l’8 febbraio 2012 — Chen/UAMI — AM Denmark (Dispositivi di pulizia)

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2012/C 133/54

Causa T-105/12: Ricorso proposto il 2 marzo 2012 — Repubblica ellenica/Commissione

27

2012/C 133/55

Causa T-101/10: Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2012 — Polonia/Commissione

28

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 133/56

Causa F-133/11: Ricorso proposto il 13 dicembre 2011 — ZZ/Commissione

29

2012/C 133/57

Causa F-1/12: Ricorso proposto il 2 gennaio 2012 — ZZ/Corte dei conti europea

29

2012/C 133/58

Causa F-5/12: Ricorso proposto il 10 gennaio 2012 — ZZ/Frontex

29

2012/C 133/59

Causa F-7/12: Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 — ZZ/Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

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2012/C 133/60

Causa F-9/12: Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — ZZ/Parlamento

30

2012/C 133/61

Causa F-21/12: Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 — ZZ/Comitato economico e sociale europeo

30

2012/C 133/62

Causa F-29/12: Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — ZZ e a./Commissione

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2012/C 133/63

Causa F-31/12: Ricorso proposto il 6 marzo 2012 — ZZ/Commissione

31

 

Rettifiche

2012/C 133/64

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa C-528/11 (GU C 370 del 17.12.2011)

32

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/1


2012/C 133/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 126 del 28.4.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 118 del 21.4.2012

GU C 109 del 14.4.2012

GU C 89 del 24.3.2012

GU C 80 del 17.3.2012

GU C 73 del 10.3.2012

GU C 65 del 3.3.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2012 — Melli Bank plc/Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea

(Causa C-380/09 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali della filiale di una banca - Principio di proporzionalità - Possesso o controllo dell’ente)

2012/C 133/02

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Melli Bank plc (rappresentanti: D. Anderson et D. Wyatt, QC, R. Blakeley, barrister, S. Gadhia e T. Din, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Szostak, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, L. Butel e E. Ranaivoson, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Hathaway, agente, S. Lee, barrister), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 9 luglio 2009, Melli Bank plc/Consiglio dell’Unione europea (T-246/08 e T-332/08) con la quale il Tribunale ha respinto una domanda diretta all’annullamento parziale della decisione 2008/475/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29), nella parte in cui il nome della ricorrente figura sull’elenco delle persone, degli organismi e delle entità ai quali si applicano tali disposizioni.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Melli Bank plc è condannata alle spese.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 marzo 2012 — Repubblica portoghese/Transnáutica — Transportes e Navegação, SA, Commissione europea

(Causa C-506/09 P) (1)

(Impugnazione - Unione doganale - Regolamenti (CEE) n. 2913/92 e (CEE) n. 2454/93 - Sgravio di dazi all’importazione - Carichi di tabacco e di alcool etilico destinati a paesi terzi - Frode commessa da un dipendente della società debitrice)

2012/C 133/03

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)

Altra parte nel procedimento: Transnáutica — Transportes e Navegação, SA (rappresentante: M. López Garrido, abogada), Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Bouyon, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 23 settembre 2009, Transnáutica/Commissione (T-385/05), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione (REM 05/2004) del 6 luglio 2005, la quale indica alle autorità portoghesi che, per un determinato importo, lo sgravio dei dazi all’importazione della ricorrente non è giustificato e che, per un altro importo, il rimborso alla ricorrente dei dazi all’importazione non è giustificato in quanto una frode commessa da uno dei suoi dipendenti a sua insaputa non costituisce una situazione particolare tale da giustificare lo sgravio ed il rimborso alla ricorrente dei dazi all’importazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di Torino) — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso

(Causa C-135/10) (1)

(Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione - Applicabilità diretta nell’ordinamento dell’Unione della Convenzione di Roma, dell’Accordo TRIPs e del WPPT - Direttiva 92/100/CEE - Articolo 8, paragrafo 2 - Direttiva 2001/29/CE - Nozione di «comunicazione al pubblico» - Comunicazione al pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico)

2012/C 133/04

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’Appello di Torino

Parti

Ricorrente: SCF Consorzio Fonografici

Convenuto: Marco Del Corso

con l’intervento del: Procuratore generale della Repubblica

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte di Appello di Torino — Applicabilità diretta nell’ordinamento giuridico comunitario della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione fatta a Roma il 23 ottobre 1961, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) e dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale(WIPO/OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) — Interpretazione dell’art. 3, n. 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione GU L 167, pag. 10) — Nozione di «comunicazione al pubblico» — Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi in uno studio dentistico

Dispositivo

1)

Le disposizioni dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), e del Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) [Word Intellectual Property Organisation, WIPO] sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, del 20 dicembre 1996, sono applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Poiché la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, non fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, essa non è applicabile all’interno di quest’ultima, ma, ciò nondimeno, essa produce effetti indiretti nel suo ambito.

I privati non possono avvalersi in modo immediato né della menzionata convenzione né dell’accordo succitato e nemmeno di detto trattato.

La nozione di «comunicazione al pubblico», che compare nelle direttive 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata alla luce delle nozioni equivalenti contenute nella medesima convenzione, nell’accordo citato nonché nel menzionato trattato, e in modo che sia compatibile con questi ultimi, tenendo altresì conto del contesto in cui siffatte nozioni sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale.

2)

La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico privato, come quello di cui alla controversia principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Irlanda, Attorney General

(Causa C-162/10) (1)

(Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2006/115/CE - Articoli 8 e 10 - Nozione di «utente» e di «comunicazione al pubblico» - Diffusione di fonogrammi per mezzo di apparecchi televisivi e/o radio installati nelle camere d’albergo)

2012/C 133/05

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Convenuta: Irlanda, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 10, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28) — Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi — Diritto ad una equa remunerazione per gli artisti e i produttori — Nozione di «utente» e di «comunicazione al pubblico» — Installazione nelle camere d’albergo di apparecchi televisivi e/o radio a cui l’albergo distribuisce un segnale di trasmissione

Dispositivo

1)

Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma radiodiffuso, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

2)

Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è tenuto al versamento di un’equa remunerazione in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, per la riproduzione del fonogramma, in aggiunta a quella versata dall’emittente radiofonica.

3)

Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti non apparecchi radio e/o televisivi cui invia un segnale di trasmissione, bensì apparecchi di altro tipo, e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con questi ultimi, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115. Egli è di conseguenza tenuto, in forza della citata disposizione, al versamento di un’«equa remunerazione» per la riproduzione di tali fonogrammi.

4)

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, il quale prevede un’eccezione al diritto ad un’equa remunerazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva, quando si tratta di un’«utilizzazione privata», non consente agli Stati membri di esentare il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva, dall’obbligo di versare la remunerazione in parola.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


5.5.2012   

IT

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C 133/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)/Boys Toys SA, Administración del Estado

(Causa C-190/10) (1)

(Marchio comunitario - Definizione e acquisizione - Marchio anteriore - Modalità di deposito - Deposito per via elettronica - Mezzo che consente di identificare con precisione la data, l’ora e il minuto della presentazione della domanda)

2012/C 133/06

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)

Convenuti: Boys Toys SA, Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Diritto di priorità — Modalità di deposito — Mezzo (posta elettronica) che consente di identificare con precisione la data, l’ora e il minuto della presentazione della domanda.

Dispositivo

L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2003, del 27 ottobre 2003, dev’essere interpretato nel senso che non consente di prendere in considerazione, oltre al giorno, anche l’ora e il minuto del deposito della domanda di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), al fine di stabilire l’anteriorità di tale marchio rispetto a un marchio nazionale depositato lo stesso giorno, anche se, in forza della normativa nazionale che disciplina la registrazione di tale ultimo marchio, l’ora e il minuto del deposito sono elementi rilevanti a tale proposito.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


5.5.2012   

IT

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C 133/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Regensburg — Germania) — G/Cornelius de Visser

(Causa C-292/10) (1)

(Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Notifica pubblica degli atti giudiziari - Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro - Competenza «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» - Violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su Internet - Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi)

2012/C 133/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Regensburg

Parti

Ricorrente: G

Convenuto: Cornelius de Visser

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Regensburg — Interpretazione dell’articolo 6, primo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1), degli articoli 4, paragrafo 1, 5, punto 3, e 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede, in talune circostanze, di procedere ad una notifica pubblica degli atti giudiziari al convenuto e che consente di emettere una sentenza contumaciale sulla base di un atto introduttivo di causa in tal modo notificato — Applicabilità delle norme di competenza del regolamento (CE) n. 44/2001 in mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto nel territorio di uno Stato membro — Determinazione della competenza giurisdizionale e della legge applicabile ad un’azione intrapresa per una violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su un sito Internet gestito da un soggetto il cui domicilio è ignoto

Dispositivo

1)

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento a un’azione risarcitoria per danni derivanti dalla gestione di un sito Internet, promossa contro un convenuto che è probabilmente cittadino dell’Unione, ma che si trova in un luogo sconosciuto, se il giudice adito non dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che detto convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell’impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale, a condizione che il giudice adito si sia prima assicurato che siano state condotte tutte le ricerche imposte dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare tale convenuto.

3)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta alla certificazione come titolo esecutivo europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto.

4)

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») non trova applicazione nel caso in cui il luogo di stabilimento del prestatore di servizi della società dell’informazione sia sconosciuto, dato che l’applicazione di tale disposizione è subordinata all’individuazione dello Stato membro nel territorio del quale il prestatore di cui trattasi è effettivamente stabilito.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


5.5.2012   

IT

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C 133/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Causa C-338/10) (1)

(Dumping - Dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina - Regolamento (CE) n. 1355/2008 - Validità - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) - Determinazione del valore normale - Paese non retto da un’economia di mercato - Obbligo della Commissione di dar prova di diligenza nel determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato)

2012/C 133/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Validità, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), del regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 178, pag. 19) e del regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35) — Determinazione del valore normale per un paese non retto da un’economia di mercato — Determinazione del valore normale sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile — Obbligo della Commissione, derivante dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 348/96, di adottare le misure necessarie per determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, è invalido.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


5.5.2012   

IT

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C 133/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-340/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Articoli 4, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1 - Mancata iscrizione, entro il termine previsto, del sito di importanza comunitaria del lago di Paralimni - Regime di tutela della specie Natrix natrix cypriaca (Natrice o Biscia dal collare di Cipro))

2012/C 133/09

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica di Cipro (rappresentanti: K. Lykourgos e M. Chatzigeorgiou, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Omessa inclusione del lago di Paralimni nell’elenco nazionale di siti che possono essere individuati quali siti di importanza comunitaria — Omessa predisposizione di un regime di tutela della specie natrix natrix cypriaca (biscia di Cipro)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Cipro,

non avendo iscritto il sito del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei siti di importanza comunitaria proposti,

avendo tollerato attività che compromettono seriamente le caratteristiche ecologiche del lago di Paralimni e non avendo adottato le misure di tutela necessarie per mantenere la popolazione della specie Natrix natrix cypriaca (Natrice o Biscia dal collare di Cipro), che costituisce l’interesse ecologico di tale lago e della diga di Xyliatos, e

non avendo adottato le misure necessarie per istituire e applicare un regime di rigorosa tutela di questa specie,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di questa direttiva 92/43, come modificata, nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, della stessa direttiva 92/43, come modificata.

2)

La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


5.5.2012   

IT

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C 133/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2012 — Pye Phyo Tay Za/Consiglio dell’Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea

(Causa C-376/10 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica dell’Unione di Myanmar - Congelamento dei capitali applicabile a determinate persone, entità ed organismi - Fondamento giuridico)

2012/C 133/10

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pye Phyo Tay Za (rappresentanti: D. Anderson QC, S. Kentridge QC, M. Lester, barrister, G. Martin, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Hathaway, agente, D. Beard, barrister), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 maggio 2010, Tay Za/Consiglio (T-181/08), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso volto al parziale annullamento del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1), nei limiti in cui il nome del ricorrente compare nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applicano tali disposizioni

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 maggio 2010, Tay Za/Consiglio (T-181/08), è annullata.

2)

Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Tay Za.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione europea sopportano le proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


5.5.2012   

IT

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C 133/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov — Slovacchia) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. s r.o.

(Causa C-453/10) (1)

(Tutela dei consumatori - Contratto di credito al consumo - Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale - Incidenza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso)

2012/C 133/11

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov

Parti

Ricorrenti: Jana Pereničová e Vladislav Perenič

Convenuto: SOS financ, spol. s r. o.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Okresný súd Prešov — Interpretazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), nonché della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) — Contratto di credito al consumo stipulato ad un tasso di interesse usurario — Rilevanza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice adìto non può fondarsi unicamente sull’eventuale vantaggio per una delle parti, nella fattispecie il consumatore, derivante dall’annullamento del contratto in questione nel suo complesso. Ciononostante, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto dell’Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.

2)

Una pratica commerciale, come quella in questione nella causa principale, consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel procedimento principale. L’accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


5.5.2012   

IT

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C 133/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-567/10) (1)

(Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» - Applicabilità di tale direttiva ad una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore)

2012/C 133/12

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL

Convenuto: Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle — Interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30) — Applicabilità della direttiva a un procedimento d’abrogazione totale o parziale di un piano regolatore — Interpretazione della nozione di «piani e programmi previsti» — Esclusione dei piani la cui adozione non è obbligatoria

Dispositivo

1)

La nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati, come quello oggetto della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

2)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore, come quella di cui agli articoli 58-63 del code bruxellois de l’aménagement du territoire, quale modificato dalla legge regionale del 14 maggio 2009, rientra in linea di principio nell’ambito di applicazione di detta direttiva, sicché è soggetta alle norme relative alla valutazione ambientale previste da quest’ultima.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.


5.5.2012   

IT

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C 133/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-574/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di servizi - Servizi di architettura e di ingegneria - Prestazioni di studio, di progettazione e di supervisione relativi al progetto di rinnovo di un edificio pubblico - Realizzazione del progetto in varie fasi per ragioni di bilancio - Valore dell’appalto)

2012/C 133/13

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, N. Graf Vitzthum e J. Möller, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 2, 9 e 20, nel combinato disposto con gli articoli 23-55, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Attribuzione, da parte del comune di Niedernhausen, senza provvedere a un bando di gara a livello dell’Unione, ad un ufficio di ingegneri di una serie di servizi di architettura attinenti ad uno stesso progetto di costruzione — Separazione dei servizi attribuiti — Determinazione del valore dell’appalto

Dispositivo

1)

A seguito dell’attribuzione, da parte del comune di Niedernhausen, di un appalto di servizi di architettura relativi al rinnovo di un edificio pubblico denominato «Autalhalle», sito nel territorio del comune medesimo, il cui valore è superiore al limite fissato nell’articolo 7, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, senza aver indetto un bando di gara a livello dell’Unione europea, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essi incombenti in forza degli articoli 2, 9 e 20, nel combinato disposto con gli articoli 23-53, della direttiva medesima.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


5.5.2012   

IT

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C 133/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-46/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Protezione insufficiente di talune specie, segnatamente, della lontra (Lutra lutra))

2012/C 133/14

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, D. Krawczyk e B. Majczyna, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Protezione insufficiente di talune specie, segnatamente, della lontra (Lutra Lutra)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia, non avendo trasposto correttamente le condizioni per le deroghe previste all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 103 del 2.4.2011.


5.5.2012   

IT

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C 133/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)/Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(Cause riunite C-90/11 e C-91/11) (1)

(Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità - Espressioni denominative costituite da una combinazione di parole ed una sequenza di lettere identiche alle iniziali di tali parole - Carattere distintivo - Carattere descrittivo - Criteri di valutazione)

2012/C 133/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrenti: Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

Convenuta: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Bundespatentgericht — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25) — Carattere distintivo di un marchio denominativo composto da una combinazione di parole descrittive nonché da una sequenza di lettere non descrittive, identiche alle lettere iniziali di dette parole

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un marchio denominativo costituito dalla giustapposizione di un sintagma descrittivo ad una sequenza di lettere di per sé non descrittiva, qualora tale sequenza, per il fatto di riprendere l’iniziale di ciascuna parola di tale sintagma, sia percepita dal pubblico come un’abbreviazione di detto sintagma e il marchio di cui trattasi, considerato nel suo insieme, possa così essere inteso come una combinazione di indicazioni o di abbreviazioni descrittive, che, pertanto, è priva di carattere distintivo.


(1)  GU C 173 dell’11.6.2011.


5.5.2012   

IT

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C 133/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Klub OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-153/11) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168 - Diritto alla detrazione - Nascita del diritto alla detrazione - Diritto per una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società)

2012/C 133/16

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Klub OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Detrazione dell’IVA assolta dal soggetto passivo per i beni cedutigli, qualora siano utilizzati ai fini delle operazioni imponibili da esso effettuate — Diritto per una società, la cui attività principale consiste nella locazione di un immobile di proprietà, di detrarre l’IVA a monte per l’acquisto di un altro bene immobile che non sia ancora stato impiegato nell’ambito dell’attività professionale di tale società

Dispositivo

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che, agendo in quanto tale, abbia acquistato un bene d’investimento e lo abbia destinato al patrimonio dell’impresa ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto gravante sull’acquisto di tale bene nel corso del periodo fiscale durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini professionali. Spetta al giudice nazionale stabilire se il soggetto passivo abbia acquistato il bene d’investimento ai fini della sua attività economica e valutare, se del caso, l’esistenza di una pratica fraudolenta.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.


5.5.2012   

IT

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C 133/10


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Italia) — Giuseppe Sibillo/Comune di Afragola

(Causa C-157/11) (1)

(Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Direttiva 1999/70/CE - Clausola 2 - Nozione di «un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascun Stato membro» - Ambito di applicazione dell’accordo quadro - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione - Persone che svolgono «lavori socialmente utili» presso amministrazioni pubbliche - Normativa nazionale che esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro - Normativa nazionale che prevede una differenza tra l’indennità pagata ai lavoratori socialmente utili e la retribuzione percepita dai lavoratori a tempo determinato e/o indeterminato assunti dalle stesse amministrazioni e che svolgono le medesime attività)

2012/C 133/17

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti

Ricorrente: Giuseppe Sibillo

Convenuto: Comune di Afragola

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Napoli — Interpretazione delle clausole 2, 3, 4 e 5 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Disoccupati iscritti nelle liste di mobilità o di collocamento, impiegati presso amministrazioni pubbliche, per un periodo di durata determinata e per lavori socialmente utili o di pubblica utilità (cd. lavoratori socialmente utili/lavoratori di pubblica utilità) — Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento quanto alla retribuzione tra i lavoratori socialmente utili/di pubblica utilità e quelli assunti a tempo indeterminato presso le medesime amministrazioni pubbliche con le medesime mansioni

Dispositivo

La clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il rapporto costituito tra i lavoratori socialmente utili e le amministrazioni pubbliche per cui svolgono le loro attività non rientri nell’ambito di applicazione di detto accordo quadro, qualora, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, tali lavoratori non beneficino di un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi nazionale in vigore, oppure gli Stati membri e/o le parti sociali abbiano esercitato la facoltà loro riconosciuta al punto 2 di detta clausola.


(1)  GU C 173 dell’11.6.2011.


5.5.2012   

IT

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C 133/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Procedimento penale a carico di Rareș Doralin Nilaș, Sergiu-Dan Dascăl, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean, Ionuț Horea Baboș

(Causa C-248/11) (1)

(Direttiva 2004/39/CE - Mercati degli strumenti finanziari - Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 - Nozione di «mercato regolamentato» - Autorizzazione - Requisiti di funzionamento - Mercato la cui natura giuridica non è stata precisata, ma che è gestito, a seguito di una fusione, da una persona giuridica che amministra altresì un mercato regolamentato - Articolo 47 - Mancanza di iscrizione nell’elenco dei mercati regolamentati - Direttiva 2003/6/CE - Ambito di applicazione - Manipolazioni del mercato)

2012/C 133/18

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Imputati nella causa principale

Rareș Doralin Nilaș, Sergiu-Dan Dascăl, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean, Ionuț Horea Baboș

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Cluj — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39/CE, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1) e, in particolare, dei suoi articoli 4, punto 14, 9-14 e 47 — Definizione della nozione di «mercato regolamentato» — Inclusione della Borsa Rasdaq, mercato secondario di strumenti finanziari, non autorizzato dall’autorità competente, ma amministrato dalla Borsa Bucarest, autorizzata come mercato regolamentato — Regime giuridico applicabile — Reato di manipolazione del mercato

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, dev’essere interpretato nel senso che un mercato degli strumenti finanziari che non soddisfa i requisiti di cui al titolo III di tale direttiva non rientra nella nozione di «mercato regolamentato», come definita nella suddetta disposizione, nonostante il fatto che il suo gestore si sia fuso con il gestore di un siffatto mercato regolamentato.

2)

L’articolo 47 della direttiva 2004/39, come modificata dalla direttiva 2007/44, dev’essere interpretato nel senso che l’iscrizione di un mercato nell’elenco dei mercati regolamentati prevista a detto articolo non costituisce una condizione necessaria per qualificare tale mercato come mercato regolamentato ai sensi della citata direttiva.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


5.5.2012   

IT

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C 133/11


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 febbraio 2012 — Yorma's AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

(Causa C-191/11) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo comportante l’elemento denominativo «yorma’s» - Marchio comunitario denominativo anteriore NORMA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione)

2012/C 133/19

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Yorma’s AG (rappresentante: avv. A. Weiß)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG (rappresentante: avv. A. Parr)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), del 15 febbraio 2011, Yorma’s/UAMI-Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S) (T-213/09), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 febbraio 2009, che nega la registrazione del segno figurativo comportante l’elemento denominativo «yorma’s» come marchio comunitario per taluni servizi delle classi 35 e 42, e accoglie l’opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo anteriore «NORMA» — Rischio di confusione tra due marchi — Valutazione errata della somiglianza tra i marchi e i servizi in questione — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Yorma’s AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


5.5.2012   

IT

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C 133/11


Ordinanza della Corte del 2 febbraio 2012 — Elf Aquitaine SA/Commissione europea

(Causa C-404/11 P) (1)

(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Concorrenza - Intesa - Mercato del clorato di sodio - Nozione di «impresa» - Presunzione di influenza determinante - Portata di tale presunzione - Elementi non idonei a confutare la presunzione - Ammenda personale - Competenza estesa al merito)

2012/C 133/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elf Aquitaine SA (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e E. Lagathu, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 maggio 2011, Elf Aquitaine/Commissione (T-299/08) con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso la decisione C(2008) 2626 def. della Commissione, dell’11 giugno 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38.695-Clorato di sodio) — Concorrenza — Intesa — Violazione dei principi di attribuzione e di proporzionalità — Interpretazione manifestamente erronea — Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi — Obbligo di motivazione — Illegittimità dell'ammenda personale

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


5.5.2012   

IT

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C 133/12


Ordinanza della Corte del 7 febbraio 2012 — Total SA, Elf Aquitaine SA/Commissione europea

(Causa C-421/11 P) (1)

(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Concorrenza - Intesa - Mercato dei metacrilati - Nozione di «impresa» - Presunzione di influenza determinante - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Estensione dell’autorità di giudicato - Coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente - Indivisibilità dell’ammenda - Competenza di piena giurisdizione)

2012/C 133/21

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total SA, Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti Morgan de Rivery e A. Noël-Baron)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e B. Gencarelli, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T-206/06), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione C(2006) 2098 def. della Commissione, del 31 maggio 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati) — Concorrenza — Intesa — Violazione dei principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità — Interpretazione manifestamente erronea — Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi — Obbligo di motivazione — Violazione del principio di buona amministrazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Total SA e l’Elf Aquitaine SA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011.


5.5.2012   

IT

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C 133/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Novartis AG/Actavis UK Ltd

(Causa C-442/11) (1)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Medicinali ad uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articoli 4 e 5 - Principio attivo unico che ha dato luogo al rilascio di un certificato siffatto - Medicinale contenente vari principi attivi tra cui quello oggetto di un certificato)

2012/C 133/22

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division) — (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: Novartis AG

Convenuta: Actavis UK Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Portata del certificato — Protezione unicamente per i medicinali che contengono solo il principio attivo protetto oppure protezione anche per i medicinali che contengono il principio attivo protetto combinato ad un altro principio attivo

Dispositivo

Gli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che, allorché un «prodotto» consistente in un principio attivo era protetto da un brevetto di base e il titolare di quest’ultimo poteva fondarsi sulla protezione conferita da detto brevetto nei confronti del «prodotto» di cui trattasi per opporsi alla commercializzazione di un medicinale contenente il predetto principio attivo combinato ad un altro o diversi altri principi attivi, un certificato protettivo complementare rilasciato per lo stesso «prodotto» può, successivamente alla scadenza del brevetto di base, consentire al suo titolare di opporsi alla commercializzazione da parte di un terzo di un medicinale contenente tale prodotto per un uso del «prodotto», in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato in questione.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


5.5.2012   

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C 133/13


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n.o 4 de Valladolid — Spagna) — María Jesús Lorenzo Martínez/Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación

(Causa C-556/11) (1)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Contratti lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Insegnamento non universitario - Diritto ai sessenni per formazione continua - Esclusione dei docenti impiegati quali dipendenti temporanei - Principio di non discriminazione)

2012/C 133/23

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n.o4 de Valladolid

Parti

Ricorrente: María Jesús Lorenzo Martínez

Convenuta: Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid — Interpretazione della clausola 4 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175; pag. 43) — Principio di non discriminazione — Erogazione al corpo docente di un’indennità sessennale per formazione continua — Attribuzione unicamente ai dipendenti di ruolo

Dispositivo

La clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare all’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che riserva, senza giustificazioni con motivazioni oggettive, il diritto di ricevere l’indennità dei sessenni per formazione continua unicamente ai dipendenti di ruolo inquadrati nella funzione pubblica docente, escludendone l’attribuzione a coloro che sono dipendenti temporanei, quando, sotto il profilo della percezione dell’indennità in discussione, le due categorie di lavoratori in parola si trovano in situazioni analoghe.


(1)  GU C 25 del 28.01.2010.


5.5.2012   

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C 133/13


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd

(Causa C-574/11) (1)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articoli 4 e 5 - Principio attivo unico che ha dato luogo alla concessione di un simile certificato - Estensione della protezione - Medicinale contenente svariati principi attivi fra cui quello oggetto di un certificato)

2012/C 133/24

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Novartis AG

Convenute: Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Düsseldorf — Interpretazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Estensione del certificato — Protezione assicurata soltanto ai farmaci che contengono solamente il principio attivo tutelato o protezione estesa ai farmaci che contengono il principio attivo combinato ad un altro principio attivo

Dispositivo

Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, debbano essere interpretati nel senso che, qualora un «prodotto» consistente in un principio attivo sia protetto da un brevetto di base e il titolare dello stesso possa avvalersi della protezione conferita da tale brevetto nei confronti di tale «prodotto» per opporsi alla commercializzazione di un medicinale contenete tale principio attivo combinato con uno o più principi attivi diversi, un certificato protettivo complementare rilasciato per questo stesso «prodotto» può, dopo che il brevetto di base è scaduto, consentire al suo titolare di opporsi a che un terzo commercializzi un medicinale contenente detto prodotto ai fini di un impiego del «prodotto», come medicinale, che è stato autorizzato prima della scadenza del suddetto certificato.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


5.5.2012   

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C 133/14


Impugnazione proposta il 28 novembre 2011 dalla TofuTown.com GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011, T-99/10, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-599/11 P)

2012/C 133/25

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TofuTown.com GmbH (rappresentante: avv. B. Krause)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare la Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG alle spese dei due gradi di giudizio o, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’impugnazione, di disporne la compensazione.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale, con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 7 gennaio 2010, relativa ad un procedimento di opposizione tra la Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG e la TofuTown.com GmbH.

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

 

In primo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto per aver accertato l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) applicando criteri nuovi. Secondo la sentenza impugnata, per affermare l’esistenza di una somiglianza concettuale è sufficiente che i due termini derivino da una nozione generale comune e che essi — sebbene siano diversi dal punto di vista concettuale — non si contrappongano, il che non sarebbe conforme alla giurisprudenza precedente.

 

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l’esistenza di un rischio di confusione senza tener conto di tutti i criteri rilevanti e riconosciuti ai fini della valutazione della somiglianza dei marchi. Nella fattispecie l’unico elemento identico si troverebbe alla fine del marchio opposto. Secondo una giurisprudenza consolidata troverebbe applicazione il principio secondo cui il consumatore in generale presta maggiore attenzione all’inizio di un marchio che alla sua fine.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata); GU L 78, pag. 1.


5.5.2012   

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C 133/14


Impugnazione proposta il 30 novembre 2011 da ara AG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 22 settembre 2011, causa T-174/10, ara/UAMI

(Causa C-611/11 P)

2012/C 133/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ara AG (rappresentante: avv. M. Gail)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allrounder SARL

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 settembre 2011 nella causa T-174/10;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2010 (procedimento R 481/2009-1);

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e l’interveniente in primo grado alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca la violazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1).

Al riguardo, la ricorrente rileva anzitutto una violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Tribunale, in quanto quest'ultimo non avrebbe fornito, nell'ambito della valutazione complessiva del rischio di confusione, motivi sufficienti rispetto ai criteri del pubblico pertinente, della comparazione dei marchi e del rischio di confusione. Infatti, esso avrebbe erroneamente dichiarato che il pubblico di cui trattasi è composto di consumatori medi con grado di attenzione medio in occasione dell'acquisto dei prodotti interessati, nonostante fosse stato dimostrato, in un primo momento, che il consumatore raramente ha la possibilità di fare un paragone diretto tra i diversi marchi. Inoltre il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, nella comparazione dei marchi, che la presenza dei due motivi triangolari dominerebbe l'impressione prodotta dal marchio controverso nella memoria del pubblico. Di conseguenza il Tribunale avrebbe sopravvalutato uno o più componenti del marchio.

Il Tribunale avrebbe inoltre violato l'obbligo di motivazione in quanto non si è riferito ai documenti prodotti dall'interveniente nel contesto della verifica del rischio di confusione.

Infine, il Tribunale avrebbe sottovalutato l'importanza del principio dell'inchiesta d'ufficio.


(1)  GU L 78, pag. 1.


5.5.2012   

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C 133/15


Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 dalla Brighton Collectibles, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2011, causa T-403/10, Brighton Collectibles/UAMI — Felmar

(Causa C-624/11 P)

2012/C 133/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Brighton Collectibles, Inc. (rappresentante: avv. J. Horn)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Felmar

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-403/10,

condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente,

condannare la società Felmar a sopportare le proprie spese nel caso in cui intervenga nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha valutato adeguatamente le prove che essa gli ha sottoposto, né ha sufficientemente motivato la propria decisione riguardo ai diritti nazionali fatti valere, più in particolare la giurisprudenza irlandese e britannica relativa al «Passing off». Di conseguenza, il Tribunale avrebbe violato le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1).


(1)  GU L 78, pag. 1.


5.5.2012   

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C 133/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht Leipzig (Germania) il 13 febbraio 2012 — Gemeinde Altrip e a./Land Rheinland-Pfalz

(Causa C-72/12)

2012/C 133/28

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht Leipzig

Parti

Ricorrenti: Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider

Convenuto: Land Rheinland-Pfalz

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/35/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, debba essere interpretato nel senso che agli Stati membri è imposto l’obbligo di dichiarare applicabili le disposizioni nazionali emanate in attuazione dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE (2) anche ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati prima del 25 giugno 2005, ma nei quali le autorizzazioni sono state concesse solo successivamente a tale data.

2)

Nel caso in cui alla questione n. 1 debba essere data risposta positiva:

Se l’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella versione modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, debba essere interpretato nel senso che agli Stati membri è imposto l’obbligo di estendere l’applicabilità delle disposizioni nazionali relative alla contestazione della legittimità procedurale di una decisione, emanate in attuazione dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE, anche al caso in cui la valutazione dell’impatto ambientale sia stata effettuata ma presenti dei vizi.

3)

Nel caso in cui alla questione n. 2 debba essere data risposta positiva:

Se, nel caso in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro stabilisca in linea di principio, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 85/337/CEE, che per i membri del pubblico interessato l’accesso ad una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale dipenda dal fatto che si faccia valere la violazione di un diritto, l’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE debba essere interpretato nel senso che,

a)

il ricorso giurisdizionale mirante a contestare la legittimità procedurale di decisioni cui si applicano le disposizioni della suddetta direttiva circa la partecipazione del pubblico possa essere accolto e comportare l’annullamento della decisione solo se, in base alle circostanze della fattispecie, sussista la possibilità concreta che la decisione impugnata avrebbe avuto un esito diverso senza l’irregolarità procedurale e se, al contempo, una posizione giuridica sostanziale spettante al ricorrente sia inficiata dall’irregolarità procedurale o

b)

nel contesto della procedura di ricorso mirante a contestare la legittimità procedurale, nel caso di decisioni cui si applicano le disposizioni della direttiva sulla partecipazione del pubblico le irregolarità procedurali debbano essere di entità apprezzabile.

Qualora alla questione precedente si debba rispondere nel senso di b):

Quali condizioni sostanziali debbano essere stabilite per le irregolarità procedurali affinché possano essere considerate a favore del ricorrente nella procedura di ricorso mirante a contestare la legittimità procedurale della decisione.


(1)  Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia; GU L 156, pag. 17.

(2)  Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; GU L 175, pag. 40.


5.5.2012   

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C 133/16


Ricorso proposto il 13 febbraio 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-76/12)

2012/C 133/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, avendo mantenuto in vigore un regime fiscale che esenta da imposta i dividendi versati da una società francese ai fondi di investimento stabiliti in Francia, mentre i medesimi dividendi distribuiti ai fondi di investimento stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione contesta la differenza di trattamento fiscale dei dividendi versati dalle società francesi agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), a seconda che detti OICVM siano o non siano residenti in Francia. Uno degli elementi del regime fiscale degli OICVM residenti in Francia consiste nella non imposizione, a carico di tali organismi, dei dividendi distribuiti dalle società francesi. Per contro, in forza dell’articolo 119 bis, paragrafo 2, del Code général des impôts (Codice generale delle imposte), sui dividendi distribuiti dalle società francesi agli OICVM non residenti viene applicata una ritenuta alla fonte. La Commissione ritiene che il diverso trattamento fiscale applicato agli OICVM residenti e agli OICVM non residenti, sebbene gli stessi si trovino in una situazione oggettivamente analoga qualunque sia il loro Stato di residenza, rappresenti un ostacolo alla libera circolazione dei capitali e che tale ostacolo non sia giustificato dall’esigenza di garantire l’efficacia dei controlli fiscali né dalla necessità di assicurare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva.

La Commissione rammenta che, secondo costante giurisprudenza, espressa in particolare nelle sentenze Commissione/Italia (sentenza del 19 novembre 2009, C-540/07) e Commissione/Germania (sentenza del 20 ottobre 2011, C-284/09), la Corte ha dichiarato che gli Stati membri che assoggettano i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri a un regime fiscale meno favorevole di quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti, senza che questo diverso trattamento sia giustificato da situazioni oggettivamente differenti o da motivi imperativi di interesse generale, vengono meno agli obblighi ad essi incombenti fondati sulla libertà di circolazione dei capitali.


5.5.2012   

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C 133/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 14 febbraio 2012 — Evita — K EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», Sofia

(Causa C-78/12)

2012/C 133/30

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Evita-K EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», Sofia

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «cessione di beni» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con l’articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa, nelle circostanze che caratterizzano il procedimento principale, ammette che il cessionario acquisti il diritto di disporre di beni (cose mobili determinate solo nel genere) acquistandone la proprietà da chi non è proprietario mediante il possesso in buona fede acquisito a titolo oneroso, come consentito dal diritto nazionale dello Stato membro; al riguardo occorre tenere conto che, conformemente a detto diritto, il diritto di proprietà su tali cose viene trasmesso mediante la loro consegna.

2)

Se la prova di un’avvenuta «cessione di beni» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 con riferimento ad una determinata fattura nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione delle imposte esposte in tale fattura ed effettivamente versate, previsto dall’articolo 178, lettera a), di detta direttiva, presupponga che il cessionario dimostri i diritti di proprietà del cedente qualora la cessione abbia ad oggetto cose mobili determinate nel genere e il diritto di proprietà sulle medesime venga trasmesso, ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro, mediante la loro consegna, tenendo conto che detto diritto consente anche l’acquisto del diritto di proprietà su siffatte cose da colui che non è proprietario mediante il possesso in buona fede acquisito a titolo oneroso.

Se una «cessione di beni» a fini di detrazione dell’IVA ai sensi della direttiva debba essere ritenuta dimostrata laddove il cessionario, nelle circostanze che caratterizzano il procedimento principale, abbia effettuato una cessione successiva degli stessi beni (animali soggetti ad obbligo di identificazione) procedendo ad un’esportazione accompagnata da una dichiarazione in dogana e non sussistano prove che indichino diritti di terzi su tali beni.

3)

Se, per dimostrare un’avvenuta «cessione di beni» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 con riferimento ad una determinata fattura nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione delle imposte esposte in tale fattura ed effettivamente versate, previsto dall’articolo 178, lettera a), di detta direttiva, occorra partire dal presupposto che il cedente e il cessionario, i quali non sono produttori agricoli, siano in malafede qualora, in occasione della consegna dei beni, non sia stato apportato alcun documento del precedente proprietario nel quale siano indicati i marchi auricolari degli animali, prescritti dalle disposizioni medico-veterinarie dell’Unione europea, e i marchi auricolari degli animali non risultino nel certificato medico-veterinario, rilasciato da un’autorità amministrativa, che accompagna gli animali nel trasporto inteso all’esecuzione della specifica cessione.

Qualora il cedente e il cessionario abbiano proceduto autonomamente a stilare elenchi dei marchi auricolari degli animali ad essi forniti: se occorra partire dal presupposto che essi hanno soddisfatto i requisiti fissati dalle disposizioni medico-veterinarie dell’Unione qualora l’autorità amministrativa non abbia indicato i marchi auricolari degli animali nel certificato che accompagna gli animali in occasione della loro cessione.

4)

Se il cedente e il cessionario del procedimento principale, i quali non sono produttori agricoli, siano obbligati, ai sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112, ad indicare nella loro contabilità l’oggetto della cessione (animali soggetti ad obbligo di identificazione ovvero «attività biologiche») in applicazione dell’International Accounting Standard 41, Agricoltura, e la detenzione del controllo delle attività in conformità di tale standard.

5)

Se, ai sensi dell’articolo 226, paragrafo 6, della direttiva 2006/112, sia necessario che nelle fatture con IVA come quelle controverse nel procedimento principale vengano indicati anche i marchi auricolari degli animali soggetti ad obbligo di identificazione ai sensi delle disposizioni medico-veterinarie dell’Unione e oggetto della cessione, qualora il diritto nazionale dello Stato membro non preveda espressamente un siffatto requisito per il trasferimento del diritto di proprietà su tali animali e nella cessione non siano coinvolti produttori agricoli.

6)

Se, ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, sia consentito rettificare la detrazione dell’IVA sul fondamento di una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, sulla conclusione che il diritto di proprietà del cedente non è stato dimostrato, allorché la cessione non è stata annullata da nessuno dei soggetti coinvolti, il cessionario ha ceduto a propria volta i beni, non ricorre la prova di diritti fatti valere da terzi in relazione ai medesimi (animali soggetti a obbligo di identificazione), non viene sostenuta la malafede del cessionario e il diritto di proprietà su siffatti beni, determinati solo nel genere, viene trasmesso, in virtù del diritto nazionale, mediante la loro consegna.


(1)  GU L 347, pag. 1.


5.5.2012   

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C 133/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 17 febbraio 2012 — Rahmanian Koushkaki/Repubblica federale di Germania

(Causa C-84/12)

2012/C 133/31

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Rahmanian Koushkaki

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo imposto dal giudice alla resistente di rilasciare al ricorrente un visto per gli Stati Schengen presupponga che il giudice ritenga accertato, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del codice dei visti (1), il fatto che il ricorrente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto oppure sia sufficiente che il giudice, a seguito dell’esame previsto dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), di detto codice, non nutra alcun dubbio basato su particolari circostanze circa l’intenzione dichiarata dal ricorrente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

2)

Se il codice dei visti sancisca un diritto, vincolante per l’amministrazione, al rilascio di un visto per gli Stati Schengen, qualora le condizioni d’ingresso, in particolare quelle previste dall’articolo 21, paragrafo 1, del codice dei visti, siano soddisfatte e non ricorra alcun motivo per il rifiuto del visto ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, di detto codice.

3)

Se il codice dei visti osti ad una normativa nazionale secondo cui ad uno straniero possa essere rilasciato, in applicazione del regolamento (CE) n. 810/2009, un visto di transito o per soggiorni previsti non superiori a tre mesi entro un termine di sei mesi a partire dal giorno del primo ingresso nel territorio degli Stati Schengen (visto per gli Stati Schengen).


(1)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, pag. 1).


5.5.2012   

IT

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C 133/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 17 febbraio 2012 — Rose Marie Bark/Galileo Joint Undertaking, in liquidazione

(Causa C-89/12)

2012/C 133/32

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Rose Marie Bark

Convenuto: Galileo Joint Undertaking, in liquidazione

Questione pregiudiziale

«Se l’articolo 11.2 dello Statuto dell’impresa comune Galileo, allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 (1) del Consiglio del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo, in combinato disposto con l’articolo 2 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, e segnatamente le condizioni di retribuzione in esso contenute, si applica ai membri del personale dell’impresa comune Galileo che vengono assunti con un contratto a durata determinata».


(1)  GU L 138, pag. 1.


5.5.2012   

IT

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C 133/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 17 febbraio 2012 — Health Service Executive/SC e AC

(Causa C-92/12)

2012/C 133/33

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Health Service Executive

Resistenti: SC e AC

Questioni pregiudiziali

1)

Se una decisione giurisdizionale che dispone la detenzione di un minore per un periodo di tempo determinato in un altro Stato membro presso un istituto che offre cure terapeutiche e rieducative rientri nell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio (1).

2)

Qualora alla prima questione sia data risposta affermativa, quali obbligazioni discendano, eventualmente, dall’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio in relazione alla natura della consultazione ed al meccanismo di approvazione al fine di assicurare la tutela effettiva di un minore che deve essere detenuto a tali condizioni.

3)

Se, qualora l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia previsto la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo determinato e abbia ottenuto l’approvazione di tale Stato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio, la decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato debba essere preliminarmente riconosciuta e/o dichiarata esecutiva in tale diverso Stato membro affinché la collocazione possa essere attuata.

4)

Se una decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale del minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato e che tale Stato membro ha approvato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio sia efficace in tale diverso Stato membro prima che una dichiarazione di riconoscimento e/o di esecutività sia adottata in esito al procedimento previsto a tale scopo.

5)

Se, allorché la decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale del minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio sia rinnovata per un successivo periodo di tempo determinato, l’approvazione dell’altro Stato membro di cui all’articolo 56 debba essere ottenuta ad ogni rinnovo.

6)

Se, allorché la decisione di un’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale del minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio sia rinnovata per un successivo periodo di tempo determinato, la decisione debba essere riconosciuta e/o dichiarata esecutiva in tale diverso Stato membro ad ogni rinnovo.


(1)  GU L 338, pag. 1.


5.5.2012   

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C 133/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 21 febbraio 2012 — ЕТ Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia

(Causa C-93/12)

2012/C 133/34

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: ЕТ Agrokonsulting 04 Velko Stoyanov

Convenuto: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio di effettività, elaborato dalla giurisprudenza [della Corte di giustizia] dell’Unione europea, e il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione procedurale nazionale come l’articolo 133, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa, la quale fa dipendere la competenza giurisdizionale sulle controversie amministrative aventi ad oggetto l’attuazione della politica agricola comune dell’Unione europea unicamente dalla sede dell’autorità amministrativa che ha adottato l’atto amministrativo impugnato, qualora si consideri che tale disposizione non tiene conto del luogo di ubicazione dei terreni e del luogo di residenza del soggetto interessato.

2)

Se il principio di equivalenza, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione procedurale nazionale come l’articolo 133, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa, la quale fa dipendere la competenza giurisdizionale sulle controversie amministrative aventi ad oggetto l’attuazione della politica agricola comune dell’Unione europea unicamente dalla sede dell’autorità amministrativa che ha adottato l’atto amministrativo impugnato, qualora si prenda in considerazione l’articolo 19 delle disposizioni transitorie e finali della legge che modifica e integra il codice di procedura amministrativa (concernente la competenza giurisdizionale sulle controversie amministrative nazionali aventi ad oggetto superfici agricole).


5.5.2012   

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C 133/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Stuttgart (Germania) il 27 febbraio 2012 — Herbert Schaible/Land Baden-Württemberg

(Causa C-101/12)

2012/C 133/35

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Herbert Schaible

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Questioni pregiudiziali

Alla Corte di giustizia dell’Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni, ovvero se:

a)

l’obbligo, spettante al ricorrente, dell’identificazione di ciascun animale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 21/2004 (1)

b)

l’obbligo, spettante al ricorrente, dell’identificazione elettronica di ciascun animale di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 21/2004 così come modificato dal regolamento (CE) n. 1560/2007 (2)

c)

l’obbligo, spettante al ricorrente, della tenuta del registro aziendale C di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato B, punto 2, del regolamento (CE) n. 21/2004

sia compatibile con il diritto dell’Unione di rango superiore e sia pertanto valido.


(1)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5, pag. 8).

(2)  Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (GU L 340, pag. 25).


5.5.2012   

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C 133/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 29 febbraio 2012 — Laboratoires Lyocentre

(Causa C-109/12)

2012/C 133/36

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Laboratoires Lyocentre

Altre parti nel procedimento: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Questioni pregiudiziali

1)

Se la definizione operata in uno Stato membro, conformemente alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE (1), secondo la quale un preparato viene considerato un dispositivo o prodotto medico conforme alla direttiva sui dispositivi medici e munito della marcatura CE, osti a che la competente autorità nazionale di un altro Stato membro definisca il preparato in questione come medicinale, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sui medicinali 2001/83/CE (2), in forza delle sue funzioni farmacologiche, immunologiche o metaboliche.

2)

In caso di risposta negativa alla precedente questione, se tale competente autorità nazionale possa definire un preparato come medicinale osservando esclusivamente procedimenti conformi alla direttiva sui medicinali 2001/83/CE, o se, prima di iniziare il procedimento relativo alla definizione come medicinale conformemente alla direttiva sui medicinali, debba osservarsi il procedimento relativo alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 8 della direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE o il disposto dell’articolo 18 sulla scorretta apposizione della marcatura CE.

3)

Se la direttiva sui medicinali 2001/83/CE, la direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE o altrimenti il diritto dell’Unione (incluse la protezione della salute e della vita umana nonché del consumatore) ostino a che sul territorio del medesimo Stato membro siano in commercio preparati contenenti le medesime sostanze con le medesime funzioni, da un lato, come medicinali necessitanti l’autorizzazione all’immissione in commercio a norma della direttiva sui medicinali 2001/83/CE e, dall’altro, come dispositivi o prodotti medici, conformemente alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE.


(1)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 1994, pag. 85)

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67)


5.5.2012   

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C 133/20


Ricorso proposto il 9 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-130/12)

2012/C 133/37

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2009/113/CE (1) della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, o, comunque, per non aver comunicato alla Commissione le citate disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 14 settembre 2010.


(1)  GU L 223, pag. 31.


5.5.2012   

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C 133/20


Ordinanza del presidente della Corte del 30 gennaio 2012 — Alder Capital Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gimv Nederland BV

(Causa C-328/11 P) (1)

2012/C 133/38

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


Tribunale

5.5.2012   

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C 133/21


Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Irlanda e a./Commissione

(Cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV) (1)

(Aiuti di Stato - Direttiva 92/81/CEE - Accise sugli oli minerali - Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina - Esenzione dall’accisa - Conformità dell’esenzione a una decisione di autorizzazione del Consiglio in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 - Presunzione di legittimità degli atti dell’Unione - Certezza del diritto - Buona amministrazione)

2012/C 133/39

Lingue processuali: l'inglese, il francese e l'italiano

Parti

Ricorrenti: Irlanda (rappresentanti: inizialmente D. O’Hagan, successivamente E. Creedon, agenti, assistiti da P. McGarry, barrister) (causa T-50/06 RENV); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti) (causa T-56/06 RENV); Repubblica italiana (rappresentanti: G. Aiello, G. De Bellis e S. Fiorentino, avvocati dello Stato) (causa T-60/06 RENV); Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (rappresentanti: R. Denton e L. Martin Alegi, solicitors) (causa T-62/06 RENV); e Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlanda) (rappresentanti: J. Handoll e C. Waterson, solicitors) (causa T-69/06 RENV)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, N. Khan, D. Grespan e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12)

Dispositivo

1)

La decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, è annullata nella parte in cui accerta ovvero si fonda sull’accertamento che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina, concesse dalla Repubblica francese, dall’Irlanda e dalla Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2003, costituiscono aiuti di Stato a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e nella parte in cui ordina alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana di adottare tutte le misure necessarie per recuperare dette esenzioni presso i loro beneficiari, nella misura in cui questi ultimi non hanno versato un’accisa pari ad almeno EUR 13,01 per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Irlanda, nella causa T-50/06 RENV, dalla Repubblica francese, nella causa T-56/06 RENV, dalla Repubblica italiana, nella causa T-60/06 RENV, dall’Eurallumina SpA, nella causa T-62/06 RENV, e dall’Aughinish Alumina Ltd, nella causa T-69/06 RENV, comprese quelle inerenti al procedimento sommario nella causa T-69/06 R.


(1)  GU C 86 dell’8.4.2006.


5.5.2012   

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C 133/21


Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Marine Harvest Norway e Alsaker Fjordbruk/Consiglio

(Causa T-113/06) (1)

(Dumping - Importazioni di salmone originario della Norvegia - Definizione di industria comunitaria - Prodotto simile - Selezione del campione di produttori comunitari)

2012/C 133/40

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Marine Harvest Norway AS, succeduta alla Fjord Seafood Norway AS (Bergen, Norvegia); e Alsaker Fjordbruk AS (Onarheim, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti J. M. Juuhl-Langseth e P. Dyrberg)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti dall’avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Stancanelli e K. Talabér-Ritz, successivamente K. Talabér-Ritz, T. Scharf e H. van Vliet, agenti, assistiti da E. McGovern, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia (GU L 15, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia, è annullato nella parte in cui riguarda la Marine Harvest Norway AS, succeduta alla Fjord Seafood Norway AS, per i dazi antidumping applicati alle importazioni provenienti da quest’ultima fino al 18 settembre 2007, e la Alsaker Fjordbruk AS.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Marine Harvest Norway, succeduta alla Fjord Seafood Norway, e dalla Alsaker Fjordbruk.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 131 del 03.06.2006.


5.5.2012   

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C 133/22


Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening e a./Consiglio

(Causa T-115/06) (1)

(Dumping - Importazioni di salmone originario della Norvegia - Regola del dazio inferiore - Calcolo dei prezzi minimi all’importazione e dei dazi fissi)

2012/C 133/41

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (Oslo, Norvegia); Norske Sjømatbedrifters Landsforening (Trondheim, Norvegia); Salmar Farming AS (Kverva, Norvegia); Hydroteck AS (Kristiansund, Norvegia); Hallvard Lerøy AS (Bergen, Norvegia); e Lerøy Midnor AS (Hestvika, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti B. Servais e T. Paulsen)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti dall’avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Stancanelli e K. Talabér-Ritz, successivamente K. Talabér-Ritz, T. Scharf e H. van Vliet, agenti, assistiti da E. McGovern, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia (GU L 15, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia, è annullato nella parte in cui riguarda la Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, la Norske Sjømatbedrifters Landsforening, la Salmar Farming AS, la Hydroteck AS, la Hallvard Lerøy AS e la Lerøy Midnor AS.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, dalla Norske Sjømatbedrifters Landsforening, dalla Salmar Farming, dalla Hydroteck, dalla Hallvard Lerøy e dalla Lerøy Midnor.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 143 del 17.06.2006.


5.5.2012   

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C 133/22


Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Volkswagen/UAMI — Suzuki Motor (SWIFT GTi)

(Causa T-63/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SWIFT GTi - Marchi internazionale e nazionale anteriori GTI - Impedimenti relativi alla registrazione - Somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Valutazione del rischio di confusione - Rigetto dell’opposizione)

2012/C 133/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e S. Risthaus, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Suzuki Motor Corp. (Shizuoka-ken, Giappone)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 dicembre 2008 (procedimento R 749/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Volkswagen AG e la Suzuki Motor Corp.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Volkswagen AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


5.5.2012   

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C 133/23


Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Feng Shen Technology/UAMI — Majtczak (FS)

(Causa T-227/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo FS - Malafede del richiedente - Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2012/C 133/43

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Feng Shen Technology Co. Ltd (Guieshan Township, Taïwan) (rappresentanti: P. Rath e W. Festl-Wietek, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Jarosław Majtczak (Łódź, Polonia) (rappresentanti: inizialmente J. Wyrwas, successivamente J. Radłowski, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 1o aprile 2009 (procedimento R 529/2008-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Feng Shen Technology Co. Ltd e il sig Jarosław Majtczak

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 1o aprile 2009 (procedimento R 529/2008-4), è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Feng Shen Technology Co. Ltd.

3)

Il sig. Jarosław Majtczak sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009.


5.5.2012   

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C 133/23


Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2012 — Slovak Telekom/Commissione

(Cause riunite T-458/09 e T-171/10) (1)

(Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione di richiesta di informazioni - Necessità delle informazioni richieste - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Proporzionalità)

2012/C 133/44

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Maier, L. Kjølbye e D. Geradin, successivamente avv.ti L. Kjølbye, D. Geradin e G. Berrisch)

Convenuta: Commissione europea [rappresentanti: F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz (causa T-458/09) e M. Castillo de la Torre, K. Mojzesowicz e J. Bourke (causa T-171/10), agenti]

Oggetto

Domande dirette all’annullamento, da un lato, della decisione C(2009) 6840 della Commissione, del 3 settembre 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso COMP/39.523 — Slovak Telekom), e, dall’altro, della decisione C (2010) 902 della Commissione, dell’8 febbraio 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 (caso COMP/39.523 — Slovak Telekom)

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Slovak Telekom a.s. è condannata alle spese.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


5.5.2012   

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C 133/23


Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2012 — Barilla/UAMI — Brauerei Schlösser (ALIXIR)

(Causa T-157/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ALIXIR - Marchio nazionale denominativo anteriore Elixeer - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 133/45

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Barilla G. e R. Fratelli SpA (Parma, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Vanzetti, G. Sironi e A. Colmano)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Brauerei Schlösser GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. J. Flick)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 gennaio 2010 (procedimento R 820/2009-2), relativa ad un’opposizione tra la Brauerei Schlösser GmbH e la Barilla G. e R. Fratelli SpA..

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Barilla G. e R. Fratelli SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


5.5.2012   

IT

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C 133/24


Sentenza del Tribunale del 27 marzo 2012 — Armani/UAMI — Del Prete (AJ AMICI JUNIOR)

(Causa T-420/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo AJ AMICI JUNIOR - Marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS - Marchio nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 133/46

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Giorgio Armani SpA (Milano) (rappresentante: M. Rapisardi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Mannucci, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Annunziata del Prete (Napoli) (rappresentante: R. Bocchini, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2010 (procedimento R 1360/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Giorgio Armani SpA e la sig.ra Annunziata Del Prete.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’8 luglio 2010 (procedimento R 1360/2009-2) è annullata.

2)

L’UAMI e la sig.ra Annunziata Del Prete sopporteranno ciascuno la metà delle spese sostenute dalla Giorgio Armani SpA dinanzi alla commissione di ricorso.

3)

L’UAMI e la sig.ra Del Prete sopporteranno ciascuno, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Giorgio Armani SpA dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


5.5.2012   

IT

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C 133/24


Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Fulmen e Mahmoudian/Consiglio

(Cause riunite T-439/10 e T-440/10) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nel confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei fondi - Ricorsi di annullamento - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale - Errore di valutazione - Onere e grado della prova)

2012/C 133/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Fulmen (Téhéran, Iran) e Fereydoun Mahmoudian (Téhéran) (rappresentante: avv. A. Kronshagen)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e É. Cujo, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui questi atti riguardano i ricorrenti e, inoltre, domande di riconoscimento del danno subito da quest’ultimi a causa dell’adozione degli atti summenzionati.

Dispositivo

1)

Sono annullati, nella misura in cui riguardano Fulmen e M. Fereydoun Mahmoudian:

la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

il regolamento d'esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran,

la decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413;

il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007.

2)

Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla 2010/644, sono mantenuti in vigore per quanto riguarda Fulmen e M. Mahmoudian fino all'entrata in vigore dell'annullamento del regolamento n. 961/2010.

3)

Per il resto, il ricorso è respinto.

4)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Fulmen e da M. Mahmoudian.

5)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


5.5.2012   

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C 133/25


Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione

(Causa T-225/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità)

2012/C 133/48

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


5.5.2012   

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C 133/25


Ordinanza del Tribunale 21 marzo 2012 — Telefónica/Commissione

(Causa T-228/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere - Decisione con cui si dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e non si dispone il recupero degli aiuti - Atto che prevede misure d’esecuzione - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità)

2012/C 133/49

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller e J. Domínguez Pérez)

Convenuta: Commisssione europea (rappresentanti: R. Lyal e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Telefónica SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


5.5.2012   

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C 133/26


Ordinanza del Tribunale 21 marzo 2012 — Ebro Foods/Commissione

(Causa T-234/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere - Decisione con cui si dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e non si dispone il recupero degli aiuti - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità)

2012/C 133/50

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ebro Foods SA, già Ebro Puleva SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ebro Foods SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


5.5.2012   

IT

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C 133/26


Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Modelo Continente Hipermercados/Commissione

(Causa T-174/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità)

2012/C 133/51

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Modelo Continente Hipermercados, SA, sucursal en España (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Modelo Continente Hipermercados, SA, sucursal en España, è condannata alle spese.


(1)  GU C 139 del 7.5.2011.


5.5.2012   

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C 133/26


Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2012 — Barthel e a./Corte di giustizia

(Causa T-398/11) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Diniego di concedere ai ricorrenti il beneficio dell’indennità per servizio continuo o a turni - Termine per il reclamo - Tardività - Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile)

2012/C 133/52

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Yvette Barthel (Arlon, Belgio); Marianne Reiffers (Olm, Lussemburgo); Lieven Massez (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentante: A. Placco, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione), del 10 maggio 2011, Barthel e a./Corte di giustizia (F-59/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Yvette Barthel, la sig.ra Marianne Reiffers e il sig. Lieven Massez sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


5.5.2012   

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C 133/27


Ricorso proposto l’8 febbraio 2012 — Chen/UAMI — AM Denmark (Dispositivi di pulizia)

(Causa T-55/12)

2012/C 133/53

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Su-Shan Chen (Sanchong, Taiwan) (rappresentante: avv. C. Onken)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AM Denmark A/S (Kokkedal, Danimarca)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 ottobre 2011, nel procedimento R 2179/2010-3;

condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: modello per il prodotto «dispositivi di pulizia» — registrazione di modello comunitario n. 1027718-0001.

Titolare del disegno o modello comunitario: il ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha chiesto di dichiarare la nullità del modello comunitario sulla base degli articoli 4-9 e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002; marchio tridimensionale comunitario n. 5185079, per prodotti delle classi 3 e 21

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di annullamento del modello comunitario controverso.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che il marchio comunitario anteriore fosse utilizzato nel modello comunitario controverso. Inoltre, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto presumere che il marchio anteriore possedesse almeno il grado minimo di carattere distintivo necessario alla sua registrazione. Violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe applicato correttamente tale articolo. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’UAMI, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento non conferisce alla controinteressata dinanzi all’UAMI il diritto di vietare l’uso del modello comunitario controverso, in quanto non sussiste rischio di confusione. In particolare, il modello comunitario del ricorrente e il marchio della controinteressata non presentano una somiglianza tale da comportare un rischio di confusione.


5.5.2012   

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C 133/27


Ricorso proposto il 2 marzo 2012 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-105/12)

2012/C 133/54

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Samoni e N. Dafniou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso di annullamento;

annullare la decisione della Commissione impugnata e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Repubblica ellenica chiede l'annullamento (ai sensi dell'articolo 263 TFUE) della decisione della Commissione 1472708, del 3 gennaio 2012, relativa alla prosecuzione del versamento da parte della Repubblica ellenica di una sanzione pecuniaria giornaliera di EUR 31 536 per ogni giorno di ritardo nell'adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-65/05, nella parte in cui è richiesto il versamento di detta sanzione pecuniaria a partire dal 22 agosto 2011. A termini della suddetta decisione impugnata, siccome la Commissione considera che la Repubblica ellenica non abbia posto in essere i provvedimenti necessari per conformarsi prima alla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-65/05 e poi alla seconda sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-109/08, la Repubblica ellenica è tenuta a versare la somma di EUR 4 825 008 quale sanzione pecuniaria per il periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 30 novembre 2011.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1)

Primo motivo: errore di valutazione della Commissione in merito all'assunzione dei provvedimenti necessari, da parte della Repubblica ellenica, per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia UE

La convenuta avrebbe valutato e interpretato erroneamente i provvedimenti adottati dalla Repubblica ellenica al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia. La Repubblica ellenica sostiene di aver assunto tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia con l'adozione della legge n. 4002/2011, la quale, in ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-65/05, abroga gli articoli controversi della legge n. 3037/2002.

2)

Secondo motivo: eccesso di potere da parte della Commissione

La Commissione avrebbe oltrepassato i limiti del suo mandato di custode del Trattato, in quanto non si sarebbe accontentata, come avrebbe dovuto, dell'attuazione, manifesta o meno, delle misure di conformità. Essa avrebbe inoltre oltrepassato i limiti delle sentenze della Corte di giustizia, atteso che la Repubblica ellenica si sarebbe conformata ad esse interamente.

3)

Terzo motivo: assenza di motivazione da parte della Commissione

Con la decisione impugnata dalla Repubblica ellenica la Commissione non ha motivato né ha espressamente citato le ragioni per le quali ha chiesto la prosecuzione del pagamento della sanzione pecuniaria per il periodo successivo all'adozione della legge n. 4002/2011, ossia dal 22 agosto 2011 al 30 novembre 2011.

La Repubblica ellenica contesta tale importo supplementare, in quanto ritiene di essersi pienamente conformata alle sentenze della Corte di giustizia UE con la pubblicazione di detta legge.

4)

Quarto motivo: fondamento giuridico errato

Secondo la Repubblica ellenica, qualora la Commissione avesse reputato che la Repubblica ellenica non applicasse correttamente la legge n. 4002/2011, avrebbe dovuto ricorrere all'articolo 258 TFUE avviando una nuova procedura d'infrazione e non richiedere la prosecuzione del versamento della sanzione pecuniaria.


5.5.2012   

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C 133/28


Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2012 — Polonia/Commissione

(Causa T-101/10) (1)

2012/C 133/55

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


Tribunale della funzione pubblica

5.5.2012   

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C 133/29


Ricorso proposto il 13 dicembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-133/11)

2012/C 133/56

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. P. Goergen)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di inquadrare la ricorrente, che figurava nell’elenco di riserva del concorso EPSO/A/17/04, pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari, nel grado AD 6, scatto 2, con l’applicazione di disposizioni meno favorevoli.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione di inquadrare la ricorrente nel grado AD 6, scatto 2, al momento della sua nomina come funzionario in prova con efficacia al 1o aprile 2011;

Dichiarare che la ricorrente, alla luce di un’oggettiva considerazione della sua esperienza lavorativa e in applicazione dei principi su cui sono stati basati altri bandi di concorso, nonché in osservanza del principio della retribuzione commisurata alla prestazione fornita, ha diritto all’inquadramento nel grado AD 11, scatto 2, o comunque perlomeno ad un diverso e adeguato inquadramento;

Riconoscere il diritto della ricorrente, fino al giorno in cui sarà pronunciata la decisione corretta in ordine al suo inquadramento in conformità alla sua esperienza lavorativa e alla sua anzianità, a che le sia versata una somma a titolo di risarcimento dei danni materiali da lei subiti, corrispondente alla differenza complessiva — pari ad un importo di EUR 3 051,43 mensili, o all’importo che sarà stabilito da esperti — tra l’importo corrispondente all’inquadramento indicato nella decisione di assunzione e quello corrispondente all’inquadramento cui avrebbe avuto diritto, unitamente agli interessi, calcolati fino al giorno in cui sarà pronunciata la decisione corretta in ordine al suo inquadramento, sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea;

Riconoscere il diritto della ricorrente ad essere posta in una situazione in cui i diritti a pensione egli altri diritti risultanti dal suo rapporto di lavoro con la convenuta vengano calcolati o nuovamente calcolati come avrebbero dovuto esserlo se la ricorrente fosse stata correttamente inquadrata, conformemente alle presenti conclusioni. Riconoscere il diritto della ricorrente al versamento di una somma, a titolo di risarcimento dei danni morali, pari a EUR 10 000, maggiorata degli interessi da calcolare in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea, a partire dalla data di assunzione della ricorrente da parte della convenuta o, in subordine, dalla data del presente ricorso, sino all’effettivo soddisfo;

condannare la Commissione europea alle spese.


5.5.2012   

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C 133/29


Ricorso proposto il 2 gennaio 2012 — ZZ/Corte dei conti europea

(Causa F-1/12)

2012/C 133/57

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Corte dei conti recante rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 21 gennaio 2011 recante rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni subiti per il fatto di essere stato collocato a riposo con beneficio di pensione di invalidità;

ove occorra, annullare la decisione del 22 settembre 2011 che respinge il suo reclamo datato 1o marzo 2011;

risarcire i danni subiti;

condannare la Corte dei conti alle spese.


5.5.2012   

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C 133/29


Ricorso proposto il 10 gennaio 2012 — ZZ/Frontex

(Causa F-5/12)

2012/C 133/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Frontex

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullare la decisione di Frontex che infligge una sanzione al ricorrente e la decisione con la quale si pronuncia il suo licenziamento.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 24 maggio 2011 con la quale si pronuncia il licenziamento del ricorrente;

annullare la decisione del 16 aprile 2011 con la quale gli viene inflitta una sanzione;

condannare Frontex alle spese.


5.5.2012   

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C 133/30


Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 — ZZ/Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

(Causa F-7/12)

2012/C 133/59

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi, A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del 2009, dell’elenco di reinquadramento dei funzionari per il 2010 e, se del caso, l’annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo datata 17 ottobre 2011.

Conclusioni del ricorrente

L’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente relativo al 2009;

l’annullamento della decisione del 16 novembre 2010 che stabilisce l’elenco del personale reinquadrato relativo all’esercizio 2010;

se del caso, l’annullamento della decisione del 17 ottobre 2011 di rigetto del reclamo del ricorrente datato 16 giugno 2011;

condannare l’ENISA alle spese.


5.5.2012   

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C 133/30


Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-9/12)

2012/C 133/60

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Lévi, M. Vandenbussche)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di condannare il Parlamento europeo al risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente asserisce di aver subito a causa degli illeciti commessi nella gestione del suo elenco di riserva.

Conclusioni della ricorrente

Riconoscere la responsabilità extra contrattuale del Parlamento per gli illeciti commessi nella gestione del suo elenco di riserva;

risarcire i danni materiali subiti dalla ricorrente valutati, per il periodo dicembre 2003–dicembre 2011, nell’importo di EUR 749 449,3, oltre ai contributi pensionistici, e per il periodo successivo sino all’età legale della pensione di vecchiaia, negli importi netti corrispondenti alle retribuzioni mensili stabilite per i funzionari di grado AD a partire dal grado AD 9, scatto 2, secondo anno, tenendo conto di una carriera normale di un funzionario dello stesso grado, oltre ai corrispondenti contributi per la sua cassa malattia. Il tutto maggiorato degli interessi di mora al tasso della Banca centrale europea aumentato di 2 punti;

risarcire il danno morale della ricorrente valutato nell’importo di EUR 70 000;

condannare il Parlamento europeo alle spese.


5.5.2012   

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C 133/30


Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 — ZZ/Comitato economico e sociale europeo

(Causa F-21/12)

2012/C 133/61

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione recante soppressione, per il ricorrente, del beneficio dell’indennità di dislocazione e con la quale si stabilisce il recupero retroattivo di tale indennità.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: la «APN») del CESE del 9 giugno 2011, recante soppressione, per il ricorrente, del beneficio dell’indennità di dislocazione con efficacia a partire dal 1o luglio 2010 e con la quale si stabilisce il recupero dell’indennità di dislocazione percepita a partire da tale data;

se necessario, annullare la decisione implicita dell’APN del CESE recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente in data 9 settembre 2011 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

condannare il CESE a rimborsare al ricorrente l’indennità di dislocazione recuperata a partire dal 1o luglio 2010 e a pagare l’indennità di dislocazione non più versata a partire dal 9 giugno 2011, importi maggiorati degli interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti.

condannare il CESE alle spese.


5.5.2012   

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C 133/31


Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-29/12)

2012/C 133/62

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni di trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso la Commissione basate sulla proposta rielaborata dal PMO.

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

annullare le decisioni che annullano e sostituiscono le proposte di abbuono dei diritti a pensione dei ricorrenti;

annullare le decisioni di applicare alle domande di trasferimento dei diritti a pensione dei ricorrenti i parametri indicati nelle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/31


Ricorso proposto il 6 marzo 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-31/12)

2012/C 133/63

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso la Commissione basata sulla proposta rielaborata dal PMO.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione che annulla e sostituisce le proposte di trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel contesto della sua domanda ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, che contiene una nuova proposta elaborata in base alle DGE adottate in data 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.


Rettifiche

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/32


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa C-528/11

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 370 del 17 dicembre 2011 )

2012/C 133/64

La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa C-528/11, Halaf, va letta come segue:

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) il 18 ottobre 2011 — Zuheyr Freyeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet

(Causa C-528/11)

2012/C 133/64

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Zuheyr Freyeh Halaf

Convenuta: Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (1), debba essere interpretato nel senso che consente che uno Stato membro assuma la competenza a esaminare una domanda di asilo quando, in capo al richiedente asilo, non si riscontrano circostanze personali che giustifichino l’applicazione della clausola umanitaria di cui all’articolo 15 di tale regolamento, e quando lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento non ha risposto a una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, e quest’ultimo non contiene disposizioni relative al rispetto del principio di solidarietà sancito dall’articolo 80 TFUE;

2)

Quale sia il contenuto del diritto di asilo ai sensi dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 53 della Carta stessa nonché in connessione con la definizione di cui all’articolo 2, lettera c), e con il dodicesimo considerando del regolamento n. 343/2003;

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE, che dispone l’obbligo di rispettare gli strumenti di diritto internazionale in materia di asilo, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti, nel procedimento per la determinazione dello Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, a chiedere all’Ufficio dell’Alto Commissario per i rifugiati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (UNHCR) di emettere un parere, qualora negli atti di tale Ufficio siano indicati fatti e conclusioni da cui risulta che lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003 viola disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di asilo.

In caso di risposta affermativa a tale questione, si chiede di rispondere anche alla questione seguente:

Se, qualora non si ottemperi al dovere di chiedere il parere dell’Ufficio dell’UNHCR, tale circostanza integri una violazione sostanziale della procedura per la determinazione dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 343/2003 nonché una violazione del diritto ad una buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo ai sensi degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce dell’articolo 21 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2), che prevede il diritto di tale Ufficio di emettere un parere in sede di esame delle singole domande.


(1)  GU L 50, pag. 1.

(2)  GU L 326, pag. 13.