ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.128.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 128

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
3 maggio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 128/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2012/C 128/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 128/03

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 1,00 % al 1o maggio 2012 — Tassi di cambio dell'euro

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2012/C 128/04

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA, presentata in data 11 novembre 2011 dall'Oslo tingrett in merito alla causa Arcade Drilling AS/Staten v/Skatt Vest (Causa E-15/11)

8

2012/C 128/05

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata da Hæstiréttur Íslands in data 15 dicembre 2011 in relazione alla causa Aresbank SA contro Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (Autorità di vigilanza finanziaria) e l'Islanda (Causa E-17/11)

9

2012/C 128/06

Domanda di parere consultivo alla Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 22 dicembre 2011 in relazione alla causa Irish Bank Resolution Corporation Ltd contro Kaupthing hf. (Causa E-18/11)

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 128/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6548 — RGM/ALPINE Bau/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2012/C 128/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6446 — Pratt & Whitney/International Aero Engines) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 128/09

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 128/01

Data di adozione della decisione

7.3.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.30015 (N 688/09)

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

ERP Unternehmenskapital Kapital für Gründung

Base giuridica

KfW-Gesetz, BGB. I S. 2427 Programmmerkblatt ERP-Kapital für Gründung

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

PMI

Forma dell'aiuto

Abbuono di interessi

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 200 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 800 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

fino all' 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

KfW-Bankengruppe

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

11.1.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33608 (11/N)

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Program pomocy publicznej dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności (zmiany do programu pomocy N 519/07)

Base giuridica

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (Dz.U. nr 127, poz. 777 ze zm.)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Occupazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato, Riduzione dei contributi di previdenza sociale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 46 Mio PLN

Intensità

Durata

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Centralny Zarząd Służby Więziennej

ul. Rakowiecka 37A

02-521 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

20.4.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33966 (11/N)

Stato membro

Francia

Regione

Guadeloupe

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide à caractère social au bénéfice des résidents des îles de la Guadeloupe

Base giuridica

Code général des collectivités territoriales, Délibération du Conseil régional de la Guadeloupe no CR/11-530 du 3 mai 2011

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sostegno sociale a singoli consumatori

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 3 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

a partire dal 1.7.2011

Settore economico

Trasporti marittimi e costieri

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

SGAE

68 rue de Bellechasse

75700 Paris

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

17.2.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34227 (12/N)

Stato membro

Danimarca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Guarantee for merging banks

Base giuridica

Danish Financial Stability Act of 10 October 2008

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia, Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 50 000 Mio DKK

Intensità

Durata

17.2.2012-30.6.2012

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Finansiel Stabilitet

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


3.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/5


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2012/C 128/02

Data di adozione della decisione

30.3.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33748 (11/N)

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide de la région Île-de-France en faveur de l’agriculture biologique pour la préservation des ressources naturelles d’Île-de-France

Base giuridica

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT)

Projet de délibération du Conseil régional d’Île-de-France

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Impegni agroambientali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 4 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 1 milione di EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2016

Settore economico

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Mme Correze LENEE

35 boulevard des Invalides

75007 Paris

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

30.3.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34401 (12/N)

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide à la mise aux normes des bâtiments porcins en vue de l'application des normes sur le bien-être des truies gestantes

Base giuridica

Décret no 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l’Agence de services et de paiement, à l'Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer

Arrêté AGRG030007A du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs et son rectificatif GRG030007Z du 16 janvier 2003

Projet de décision du directeur de FranceAgriMer

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Investimenti nelle aziende agricole

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Intensità

40 %

Durata

Fino al 31.12.2012

Settore economico

Allevamento di suini

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

DGPAAT

78 rue de Varenne

75349 Paris 07 SP

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/7


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

1,00 % al 1o maggio 2012

Tassi di cambio dell'euro (2)

2 maggio 2012

2012/C 128/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3131

JPY

yen giapponesi

105,31

DKK

corone danesi

7,4385

GBP

sterline inglesi

0,81205

SEK

corone svedesi

8,8884

CHF

franchi svizzeri

1,2018

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5525

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,903

HUF

fiorini ungheresi

283,50

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6994

PLN

zloty polacchi

4,1693

RON

leu rumeni

4,4268

TRY

lire turche

2,3134

AUD

dollari australiani

1,2718

CAD

dollari canadesi

1,2977

HKD

dollari di Hong Kong

10,1873

NZD

dollari neozelandesi

1,6165

SGD

dollari di Singapore

1,6292

KRW

won sudcoreani

1 484,06

ZAR

rand sudafricani

10,1650

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2397

HRK

kuna croata

7,4975

IDR

rupia indonesiana

12 085,32

MYR

ringgit malese

3,9767

PHP

peso filippino

55,495

RUB

rublo russo

38,7000

THB

baht thailandese

40,535

BRL

real brasiliano

2,5105

MXN

peso messicano

16,9849

INR

rupia indiana

69,4040


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

3.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/8


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA, presentata in data 11 novembre 2011 dall'Oslo tingrett in merito alla causa Arcade Drilling AS/Staten v/Skatt Vest

(Causa E-15/11)

2012/C 128/04

Con lettera dell'11 novembre 2011, l'Oslo tingrett (tribunale distrettuale di Oslo) ha inviato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata dalla suddetta Corte il 28 novembre 2011, riguardo alla causa Arcade Drilling/Staten v/Skatt Vest, sui seguenti quesiti:

1)

L'applicazione di un'imposta di liquidazione a una società nel caso in cui il diritto societario nazionale comporti l'obbligo di liquidazione in quanto la società ha trasferito la propria sede centrale reale dalla Norvegia a un altro Stato SEE rappresenta una restrizione ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo SEE, cfr. articolo 34 dell'accordo SEE?

È rilevante il fatto che il rinvio del pagamento della tassa non è concesso prima dell'eventuale liquidazione?

2)

Nel caso in cui il tribunale distrettuale ritenga che esiste una restrizione: quali saranno i criteri decisivi per determinare se la legislazione nazionale persegue obiettivi di interesse pubblico prevalente e se essa è adeguata e necessaria per il raggiungimento di detti obiettivi?


3.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/9


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata da Hæstiréttur Íslands in data 15 dicembre 2011 in relazione alla causa Aresbank SA contro Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (Autorità di vigilanza finanziaria) e l'Islanda

(Causa E-17/11)

2012/C 128/05

La Hæstiréttur Íslands (Corte suprema dell'Islanda) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, con lettera protocollata dalla Corte il 16 dicembre 2011, in relazione alla causa Aresbank SA contro Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (Autorità di vigilanza finanziaria) e l'Islanda, in merito ai seguenti quesiti:

1)

I fondi che una banca A consegna a una banca B, e che la banca B deve restituire alla banca A in una data predeterminata insieme agli interessi appositamente negoziati, possono essere considerati un deposito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, nonostante tali fondi, quando raggiungono la banca B, non si trovino su un conto apposito a nome della banca A, la banca B non abbia rilasciato alcun documento particolare alla banca A per accusare il ricevimento dei fondi e non abbia versato le commissioni su di essi al Fondo di garanzia per depositanti e investitori e, inoltre i fondi non siano stati iscritti come deposito nei libri contabili di B? In tale quesito si presume che le banche A e B posseggano entrambe la licenza d'esercizio come banche commerciali in vari Stati dello spazio economico europeo.

2)

Una volta risposto al primo quesito, ha alcuna rilevanza se lo Stato di domicilio della banca B si sia avvalso dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (cfr. punto 1 dell'allegato I) per escludere i depositi degli enti finanziari dalla garanzia dei depositi?

3)

Una volta risposto al primo quesito, ha alcuna rilevanza se la banca A, che detiene una licenza d'esercizio come banca commerciale conformemente alla normativa della parte contraente nel cui territorio opera, non eserciti l'autorizzazione che possiede in virtù della sua licenza d'esercizio per accettare depositi dal pubblico generico, ma finanzi le sue operazioni attraverso l'emissione di strumenti finanziari, ridando successivamente in prestito quel denaro nel cosiddetto mercato interbancario?


3.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/10


Domanda di parere consultivo alla Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 22 dicembre 2011 in relazione alla causa Irish Bank Resolution Corporation Ltd contro Kaupthing hf.

(Causa E-18/11)

2012/C 128/06

Il Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavík), con lettera del 22 dicembre 2011, protocollata presso la Cancelleria della Corte EFTA in data 22 dicembre 2011, ha presentato alla Corte una domanda di parere consultivo relativa alla causa Irish Bank Resolution Corporation Ltd contro Kaupthing hf. in merito ai seguenti quesiti:

1)

In caso di discrepanza tra le diverse versioni linguistiche del testo dell'accordo SEE o di norme su di esso basate, che renda poco chiara la sostanza delle singole disposizioni o norme, come bisogna interpretarne il contenuto al fine di applicarle alla risoluzione di controversie?

2)

In base alla risposta al primo quesito, il fatto che la legislazione nazionale di uno Stato membro dello Spazio economico europeo attribuisca al consiglio di liquidazione o a un'altra autorità o ente competente la facoltà di decidere se divulgare informazioni relative agli aspetti descritti nella norma attraverso un annuncio pubblicato all'estero, invece di notificare individualmente tutti i creditori conosciuti, è in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 14 della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi?


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

3.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6548 — RGM/ALPINE Bau/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 128/07

1.

In data 23 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese RGM Facility Management GmbH (Germania), appartenente al gruppo RGM, controllata da Jürgen Großmann, azionista unico di Georgsmarienhütte Holding GmbH (Germania), e ALPINE Bau GmbH (Austria), appartenente al gruppo FCC Construcción (Spagna), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo comune dell'impresa Blumauerplatz Immobilien Projektentwicklungs GmbH (Austria), mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

RGM Facility Management GmbH: gestione tecnica, commerciale e delle infrastrutture di immobili a destinazione commerciale (facility management),

Jürgen Großmann: azionista unico di Georgmarienhütte Holding GmbH, che si occupa di riciclo di materie prime, produzione di acciaio, fucinatura, fonderia, realizzazione di gru, costruzione di impianti e servizi correlati,

ALPINE Bau GmbH: edilizia, costruzione di strade, linee ferroviarie e ponti, scavi in sotterraneo, infrastrutture sotterranee speciali, costruzione di impianti sportivi, costruzione di centrali elettriche, ingegneria ambientale ed energetica,

FCC Construcción: edilizia, smaltimento dei rifiuti, pulizia delle strade, approvvigionamento idrico, trattamento delle acque reflue, produzione di cemento, sviluppo e gestione immobiliare,

Blumauerplatz Immobilien Projektentwicklungs GmbH: gestione tecnica e commerciale di immobili a destinazione commerciale (facility management).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6548 — RGM/ALPINE Bau/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


3.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6446 — Pratt & Whitney/International Aero Engines)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 128/08

1.

In data 25 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Pratt & Whitney («P&W», Stati Uniti), appartenente a United Technologies Corporation (UTC), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa comune International Aero Engines AG («IAE», Svizzera) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

P&W: progettazione, produzione e manutenzione di motori aerei, turbine a gas industriali e sistemi di propulsione spaziale,

IAE: progettazione, produzione e vendita di motori aerei V2500 e relative parti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6446 — Pratt & Whitney/International Aero Engines, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

3.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/14


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 128/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PA DE PAGÈS CATALÀ»

N. CE: ES-PGI-0005-0880-15.06.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Pa de Pagès Català»

2.   Stato membro o Paese terzo:

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 2.4.

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

L'IGP «Pa de Pagès Català» è un pane tradizionale, rotondo, con crosta croccante, mollica tenera e alveoli di grande dimensione, nel quale almeno la foggiatura è effettuata manualmente. L'intero processo è effettuato seguendo un modo di elaborazione tradizionale, con fermentazione lenta e cottura effettuata sempre in forni dal fondo in materiale refrattario.

Il pane interessato dalla presente IGP presenta le caratteristiche di seguito indicate.

 

Apparenza

 

Si tratta di un pane rotondo di aspetto rustico.

 

La mollica presenta alveoli di grande dimensione e irregolari, è dello stesso colore bianco della farina che è utilizzata e si mantiene morbida nel tempo. Questa mollica spugnosa è un elemento indispensabile del prodotto ed è il risultato delle competenze e della lunga esperienza dei fornai.

 

La crosta è spessa e croccante, di colore dorato e presenta alcune crepe dovute all’apertura durante la cottura.

 

Caratteristiche organolettiche

Si tratta di un pane dall’aroma e dal gusto pronunciati, che presenta un certo grado di acidità e mantiene la sensazione di freschezza e una consistenza gradevole 8-9 ore dopo la cottura.

 

Forme di presentazione

Si presenta sotto forma di pagnotte rotonde, di peso pari a 500 g. e 1 kg. circa, che presentano una crepa prodotta naturalmente sulla parte superiore.

Peso del pane cotto e raffreddato (grammi)

Perimetro della circonferenza del pane cotto e raffreddato (cm)

400-500

25 +/– 5

800-1 000

35 +/– 5

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Farina di frumento: con W compreso tra 150 e 240 e P/L compreso tra 0,4 e 0,6.

Acqua: da incorporare alla pasta in misura pari al 60-70 % (litri di acqua/kg di farina).

Pasta madre ottenuta da una precedente fermentazione: dal 15 al 20 % della quantità di farina impastata.

Lievito (Saccharomyces cerevisiae L.): 2 % al massimo.

Sale comune: 1,8 % al massimo (per 100 kg de farina).

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

L’intera produzione deve avvenire nella zona geografica delimitata

a)

Impastamento

b)

Riposo in blocco

In questa fase il saper fare del panettiere è di grande importanza per lo sviluppo degli aromi del pane. Il riposo favorisce inoltre il rafforzamento della rete proteica sviluppata nel corso dell’impastamento e influisce sulla maneggiabilità della pasta.

c)

Divisione della pasta

d)

Arrotolamento

e)

Riposo in rotolo

f)

Foggiatura

Le forme autorizzate sono il risultato di una foggiatura effettuata manualmente, dato che in nessun caso questa fase può essere meccanizzata.

g)

Fermentazione

h)

Taglio

i)

Cottura

La IGP «Pa de Pagès Català» può essere cotta unicamente in forni in cui il calore è diffuso per conduzione grazie a un fondo di materiale refrattario e varia da 180 a 230 °C. L’aggiunta di vapore è praticata secondo le conoscenze del panettiere ed è un elemento che influisce sull’aspetto finale della crosta.

j)

Raffreddamento

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

La IGP «Pa de Pagès Català» è commercializzata sotto forma di pani interi, non tagliati.

Il pane si vende confezionato in sacchetti. Un singolo imballaggio è usato per avvolgere ciascun pane e a tale scopo possono essere usati esclusivamente sacchetti di carta o di qualsiasi altro materiale sostenibile e biodegradabile che rispetti l'ambiente.

L’imballaggio deve essere effettuato nello stabilimento di vendita, poco prima di cedere il prodotto al consumatore finale, in quanto la confezione può accelerare il passaggio dell'umidità dalla mollica alla crosta, che diventa molle ed elastica, rendendo quindi il pane meno croccante e spugnoso.

Solo al momento della vendita, se il cliente lo desidera, è possibile tagliare il pane a fette, le cosiddette «llesques».

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Sul lato esterno dell’imballaggio devono obbligatoriamente figurare in modo chiaro il nome della IGP «Pa de Pagès Català», il logo specifico della IGP e quello dell'UE nonché i dati di carattere generale previsti dalla normativa in vigore. Qualsiasi operatore che soddisfi i requisiti del disciplinare della IGP ha diritto di utilizzare il logo dell’indicazione geografica protetta «Pa de Pagès Català».

Riproduzione in bianco e nero del logo della IGP:

Image

Pantoni del logo della IGP: pala: 457, ombra del pane 265, crosta del pane 124

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica dell’indicazione geografica protetta «Pa de Pagès Català» comprende l’intera Comunità autonoma della Catalogna.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Il «Pa de Pagès Català», conosciuto con questo nome nell’intera Comunità autonoma della Catalogna, è il pane che gode storicamente di maggior fama in questa regione. L’etimologia della denominazione pa de pagès permette già di farsi un’idea chiara delle sue origini: il mondo rurale. In catalano pagès significa contadino. Il pa de pagès era il prodotto elaborato dai contadini per il loro consumo nelle zone rurali dell’intera Catalogna. Presentava perciò uno specifico carattere artigianale, essendo fabbricato nelle fattorie (abitazioni rustiche dei contadini) e nelle case stesse dei villaggi. Anche i panettieri di mestiere delle campagne elaboravano il pa de pagès poiché era possibile conservarlo in modo perfetto per diversi giorni, caratteristica ideale per i contadini. Di forma rotonda, il pane si distingue principalmente per la lavorazione manuale, con lievitazione lenta e cottura in forno di materiale refrattario, una tradizione che dura da oltre sei secoli

La tradizione del pa de pagès, riguardante tanto la fabbricazione domestica quanto l’elaborazione da parte di panettieri di mestiere, è stata trasmessa da padre in figlio nel corso di secoli. Sono stati appunto i panettieri delle zone rurali che, nel corso delle successive ondate di migrazione dalla campagna verso le aree urbane registrate in Catalogna dal XVI al XVIII secolo, hanno gradualmente fatto conoscere il pa de pagès ai consumatori delle grandi città della regione o agli abitanti delle zone circostanti.

Alla fine del XIX secolo alcuni eventi storici hanno permesso al «Pa de Pagès Català» di affermarsi come il prodotto più caratteristico della panetteria catalana. Le esposizioni universali organizzate a Barcellona nel 1888 e 1929, in coincidenza con il processo di industrializzazione della Catalogna, hanno favorito un esodo di massa di contadini verso la capitale catalana. Migliaia di persone hanno abbandonato i rispettivi paesi situati nelle zone interne e meridionali della Catalogna per cercare migliori salari nelle fabbriche di Barcellona o di altri poli industriali come Manresa, Reus, ecc. Tra queste persone, numerosi erano coloro che lavoravano come panettieri nei villaggi di origine o avevano nelle loro abitazioni il compito di fabbricare il pan de pagès. Molte di queste persone hanno trovato lavoro non nelle fabbriche ma nelle panetterie delle città, che dovevano produrre pane per una popolazione in costante crescita.

Tuttavia in coincidenza con l’integrazione di questi lavoratori nel settore della panetteria, il settore stesso della panificazione subiva un processo di trasformazione dei metodi di lavoro, con l'introduzione di macchine nei laboratori e di farine più raffinate di quelle fino ad allora utilizzate. In questo periodo hanno fatto la loro apparizione i filoncini di pane, più facili e rapidi da preparare dei tradizionali pani contadini. Tuttavia la nuova popolazione urbana era rimasta fedele al pane tradizionale e vi era quindi richiesta di pa de pagès nelle panetterie delle città, che proponevano perciò tanto i moderni filoncini quanto il pa de pagès.

Già all’epoca il pa de pagès godeva nell’intera Catalogna della fama di pane tradizionale e artigianale, il buon vecchio pane che non aveva nulla da spartire con i nuovi formati di pane. Una fama che resta ancor oggi immutata, al punto che è inconcepibile non utilizzare il «Pa de Pagès Català» per preparare una delle più famose ricette della gastronomia catalana, il pane con pomodoro (o «pa amb tamàquet» in catalano).

Tra il XIX e il XX secolo il metodo di preparazione del pa de pagès utilizzato a Barcellona e in altre città industriali catalane si è diffuso nell’intera Catalogna. Secondo le affermazioni di discendenti delle famiglie di panettieri tradizionali, questo metodo di preparazione non è cambiato e ha mantenuto le stesse caratteristiche fondamentali nel corso degli ultimi cento anni. Queste caratteristiche fondamentali sono basate sulla lavorazione lenta del pane, prestando particolare attenzione alla cottura e in particolare all'effetto del vapore, che è utilizzato in base all’esperienza del panettiere e costituisce un elemento di grande importanza per ottenere l'aspetto finale della crosta.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il «Pa de Pagès Català» è la specialità più rappresentativa della panetteria catalana. Si tratta di un pane a fermentazione lunga, lavorato unicamente a mano e cotto lentamente in forni di materiale refrattario, che presenta una crosta croccante di colore dorato, una mollica tenera e spugnosa con alveoli grandi e che mantiene la sensazione di freschezza e una consistenza gradevole dopo che sono trascorse 8-9 ore dalla cottura. Queste caratteristiche, frutto delle conoscenze e della lunga esperienza dei panettieri catalani, conferiscono al pane le sue caratteristiche identificative, immutate fin dalle sue origini e che hanno permesso di mantenere nel tempo la reputazione del prodotto.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto:

Le caratteristiche che stabiliscono un legame tra il prodotto e la zona geografica sono collegate principalmente alla grande reputazione storica e alla trasmissione del processo di produzione da padre in figlio fornai catalani per diverse generazioni, fattore che ha permesso di restare fedeli ai criteri di elaborazione. La reputazione del prodotto è tale che nella gastronomia catalana il «Pa de Pagès Català» costituisce un elemento imprescindibile.

In Catalogna la reputazione artigianale e la qualità del «Pa de Pagès Català» sono manifeste da secoli e in numerosi casi questa qualità fa sorgere delle controversie. Ad esempio Antoni Riera, professore dell’Università di Barcellona, in uno studio sulla produzione, la vendita e il consumo del pane nelle città catalane dal XIV al XVIII secolo, osserva che nella Barcellona del XVIII secolo un elemento di tensione era costituito dal pane che giungeva in città in provenienza dalle zone rurali. In particolare Riera fa riferimento al «pa de pagès proveniente dai villaggi circostanti» È facile capire il motivo di queste tensioni tra i fornai della città e quelli provenienti dal di fuori della capitale catalana: il pa de pagès era di qualità superiore a quella del pane fabbricato dai panettieri di Barcellona e quindi preferito dal pubblico ai pani cittadini. Così afferma anche lo storico Jesús Ávila riguardo al pane giunto a Barcellona in provenienza da altre località: «i cittadini avevano una predilezione per quelli fabbricati dai monaci di Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Oltre al pa de pagès erano diventati popolari anche i pani delle comarcas, come quelli di Valls e di Reus, i filoncini larghi alla francese e anche le llonguets». Come si vede gli storici consideravano già il «Pa de Pagès Català» come un prodotto di qualità particolare e specifico del territorio catalano, almeno fin dal XVIII secolo.

Nelle opere di altri specialisti in panificazione, gastronomi o storici (F. Tejero, X. Barriga, J. C. Capel, E. Rosset, P. Roca) si trovano numerosi riferimenti al «Pa de Pagès Català» come prodotto specifico della Catalogna.

Da un punto di vista illustrativo, è interessante rilevare come anche l’arte abbia rapidamente integrato il pane in quanto elemento unico. Per quanto concerne il «Pa de Pagès Català», uno dei primi riferimenti figurativi si trova nei dipinti murali della Pia Almoina di Lleida (XIV-XV secolo) in cui si può vedere la tavola dei poveri con alcuni pani rotondi di grandi dimensioni, diversi dal pane consumato dalle classi più abbienti dell’epoca. Una rapida escursione nella storia dell'arte impone inoltre di menzionare opere specifiche in cui appaiono le forme del tradizionale pane catalano, come nei dipinti di Picasso e Dalí (prima metà del XX secolo) o nelle nature morte di artisti meno noti a livello internazionale vissuti nella seconda metà del secolo scorso.

Va rilevato come, sulla scia del «Pa de Pagès Català», anche altri pani simili siano stati chiamati pa de pagès, ad esempio nelle Isole Baleari, o in province limitrofe alla Catalogna, come Huesca o Castellón. Questo fatto è messo in rilievo ad esempio da José Carlos Capel, critico gastronomico che ha studiato e fatto conoscere le consuetudini alimentari spagnole, il quale afferma (nel libro «El pan. Elaboración, formas, mitos, ritos y gastronomía» — Barcellona, Montserrat Mateu, 1991): «la denominazione pan de payés è utilizzata per designare le pagnotte che, per l’aspetto e le caratteristiche organolettiche, cercano di emulare, senza in genere riuscirvi, questo eccellente pane catalano».

Un esempio del radicamento del pa de pagés si trova negli elenchi ufficiali dei prezzi del pane che le diverse province spagnole pubblicavano sotto la supervisione delle autorità statali. Fino alla liberalizzazione del prezzo del pane nel 1986, il pa de payés è indicato per le quattro province catalane ma non appare per le Isole Baleari, in cui si vende un pane ugualmente denominato pa de payés, per le quali è indicato soltanto il pan de flama (pane comune).

Negli ultimi anni, numerosi articoli di giornale hanno messo in evidenza l'eccellenza dei panettieri attivi nell’intera Catalogna, che in forni familiari di tradizione centenaria hanno continuato a produrre il «Pa de Pagés Català» tra le loro specialità.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet

http://www.gencat.cat/daam/pliego-pa-pages-catala


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.